leggi disputa cinquefrondi barone 1809.pdf

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Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. Linee guide per l’utilizzo Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate. Inoltre ti chiediamo di: + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. + Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. Informazioni su Google Ricerca Libri La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com

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Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Googlenell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio èun libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblicodominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

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1

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/ a Z

/ y /22

BULLETTINO

DELLE SENTENZE.

( 3)

- ==E

No 9,

ANNo 18o9.

Num. 1.

A di 1 Settembre 18o9.

T 'l Comune di Canneto in Pro

vincia di Bari ;

E'l già barone Gio: Battista Nicolai;

Sul rapporto del signorGiudice Mar

tucci.

ll Comune ha dedotto nove capi di

gravezze contro il cennato suo ex ba

TOne.-

Col primo ha preteso che l'ex baro

ne debba giustificare con qual titolo

al 2 GSl

( 4 )

esige alcune annue prestazioni in dena

ro col nome efimero di censo da pa

recchi possessori di case e territorj,

altrimenti debbasi astenere da tale esa

zione.

Col 2 che debba interdirsi all' ex

barone l'esazione che pretende intro-

durre sull' aria de' secondi , terzi e

quarti piani delle case , ancorchè il

suolo si fosse in ipotesi da esso censi

to, poichè il censo del suolo è inalte

rabile, qualunque sia l' edifizio che vi

si faccia dall'enfiteuta.

Col 3 che debba parimente vietarsi

all'ex barone l'esazione da esso intro

dotta per la pretesa feudalità delle ac

que che scorrono nelle pubbliche stra

de , allorchè quelle si divergono per

inaffiare i loro territorj o s'immettono

nei loro pozzi. -

Col 4 che debba altresì proibirsi l'e

sazione di un annuo peso imposto a'cit

tadini sulle gradinate da'medesimi eret

te,

( 5 )

te, e che verranno ad erigersi sul vi

poso delle fabbriche proprie de' citta

dini stessi, ancorchè le gradinate aves

sero l'aspetto delle strade pubbliche.

Col 7 che debba astenersi dal preteso

diritto di proibire che vuol introdurre

circa le piantagioni ed aumento delle

viti ed alberi fruttiferi , che i cittadini

fanno ne'proprj fondi siti nei luoghi

denominati Annetta, e S. Ambrogio,

tanto più che i cittadini da tempo im

memorabile hanno goduta la piena li

bertà di piantarvi alberi d'ogni specie,

e vi sono tuttavia degli alberi annosi.

La Commissione feudale , sulla re

quisitoria del Regio generale Proccu

ratore , applicando alle enunciate gra

vezze la legge eversiva della feudalità ,

non che tutte le altre leggi che vi hanno

rapporto, e i principj da essa adottati

nelle sue precedenti decisioni.

Dichiara -

Sul capo 1 che cessi qualunque pre

a 3 Sta

( 6)

stazione dovuta dall'Università , e che

intanto senza pregiudizio del diritto del

le parti, e pendente la decisione sulla

legittimità del diritto della esazione dei

censi su' territorj, si esigano quelli

previa annotazione ed obbligo di resti

tuire ciò che sarà giudicato,

Sul 2 che l'ex barone si astenga da

qualsivoglia esazione su'secondi , terzi

e quarti piani delle case.

Sul 3 che si astenga dall'esazione sot

to qualunque titolo sulle acque che

scorrono sulle pubbliche strade , tanto

per causa d'irrigazione , che per rac

cogliersi ne'pozzi de' particolari.

Sul 4 si astenga di esigere cosa al

cuna a titolo di portolanìa sulle scale,

gradini e gaifi adjacenti alle abitazioni

de' cittadini.

Sul 7 finalmente che sia facoltativo

a' cittadini di migliorare i fondi che

essi posseggono; e cessi la proibizione

finora pretesa dall'ex barone. ,

Re

( 7 )

Relativamente alla legittimità della

esazione de' censi su'territorj, di cui

si fa parola nel capo primo , ed agli

oggetti compresi ne' capi 5, 6, 7 , 8

e 9 la Commissione se ne riserba la

decisione nella spedizione della causa ,

la quale trovasi già passata all' ordine

del giorno. -

Num. 2.

A di 1 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Faggiano in Pro

vincia di Otranto, patrocinato dal si

gnor Gaetano Stendales;

E l'ex feudataria , patrocinata dal

signor Raffaele Volpicelli;

Sul rapporto del signorGiudice Mar

tucci.

Nel primo settembre essendosi pro

posta la causa tra 'l Comune di Fag

giano e la sua ex feudataria si sono

. a 4 pro

( 8 )

proposte ad esaminare le seguenti qui

StlOnl. -

Le decime pretese dalla Principessa

sull'intero territorio coltivato di Fag

giano sopra.quali prodotti del suolo

possono legittimamente aver luogo ?

Quali sono i diritti che competono

alla universalità degli abitanti di Fag

giano sul luogo detto Laserra, ossia

monte? -

È egli dovuto alla Principessa il ca

pitale di duc. 1o9o , e per esso l'annua

corrisponsione de' duc. 54.2o ?

La Commissione, intese le parti e 'l .

Proccuratore Regio generale nelle sue

conclusioni.

Considerando sulla prima quistione.

Che all' ex feudataria non sono dovute

le decime che su' prodotti de'quali ap

parisce trovarsi legittimamente in pos

SGSSO,

Che il possesso legittimo in suo fa

vore non può desumersi che da' rilevi

al

( 9 )

antichi me' quali è consignato lo stato

possessivo il più immediato a' tempi

della concessione.

Che l'unico rilevio presentato por

tante la data del 1651 non designa la

decima che su' soli generi di grano,

fave, orzo, avena e vino mosto. Che

sopra questi cinque generi non cade

per conseguenza alcun dubbio.

Che 'l dubbio elevato sulla decima

zione delle ulive è risoluto in favore

dell'ex feudataria dalle capitolazioni del

1556, 1647 e 1648. Che questo genere

deve essere per conseguenza aggregato

agli altri nella decimazione de'prodotti,

malgrado ch' egli non si trovi incluso

nel rilevio di cui si è parlato. Poichè

l'omissione del rilevio non può distrug

gere il fatto positivo nascente dalle ca

pitolazioni.

Considerando sulla seconda quistione

che il territorio della Serra o sia Mon

te non può esser riputato demaniouni

ver

( 1o )

versale, come il Comune pretende,

perchè è dimostrato dal contesto di

tutte le capitolazioni di sopra citate che

la popolazione di Faggiano ha susse

guito l'infeudazione , e che in questo

senso gli abitanti non possono rappre

sentare sul suolo nuovamente abitato

più di diritto che non è stato loro spe

cialmente conceduto.

Riflettendo però d'altra parte che gli

usi non possono essere loro denegati

a' termini delle stesse capitolazioni , e

che l'uso nel senso della legge abbrac

cia tutto ciò ch'è relativo a' commodi

reali della popolazione: ciocchè importa

pienezza di diritto nell' esercizio degli

usi civici sulla totalità del territorio

chiamato Monte o Serra.

Considerando sulla terza quistione ,

che dopo le more accordate all'ex feu

dataria per l'esibizione dello strumento

radicale de'duc. 1o9o sarebbe il tempo

di dichiararlo estinto. Ma che sospeso

- il

( 11 )

il pagamento degl'interessi l'equità con

siglia di aggiungere un altro termine

improrogabile , avanti che la sentenza

il dichiari perento.

Decide

Che la percezione di tutti gli altri

generi soppressa, resti d'or in avanti

autorizzato il barone ad esigere le de

cime su' soli prodotti di grano, fave,

orzo, avena, vino mosto ed ulive,

riscuotibili i primi quattro generi tri

turati sulle aje de'particolari , il vino

mosto ne' palmenti de'proprietarj , e

le ulive in natura su' luoghi ov' esse

si raccolgono , il tutto fra le 24 ore

dacchè l'ex feudataria o chi per essa

ne sarà cerziorato. E sia facoltativo

de' reddenti di commutare il peso ter

ritoriale in canone fisso e redimibile ai

termini della legge.

Che il territorio detto il Monte o

Laserra resti demanio feudale soggetto

a' pieni usi civici in favore degli abi

- tan

( r2 )

tanti di Faggiano, estimabili questi usi

a vantaggio del Comune nella divisione

de' demanj ordinata con altra legge.

Che sospesa la prestazione annua dei

duc. 54.2o si accordi all' ex feudataria

l'ultimo termine improrogabile di un

mese a presentare lo strumento radicale

del suo credito di duc. 1o9o , e que

sto termine elasso , rimanga il credito

estinto senza bisogno di nuova dichia

razione per riputarsi inesistente.

Spese compensate.

Num.

( 13 )

Num. 3.

A di 2 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Caramanico in pro

vincia di Abruzzo citeriore, patrocinato

dal signor Romoaldo de Horatis;

E l'ex barone, patrocinato dal signor

Giuseppe de Ciutiis;

Sul rapporto del signor Giudice Fran

chini 5 -

Intese le parti e 'l Regio Proccura

tore generale.

L'Università di Caramanico doman

dò in questa Commissione contro al

Principe suo ex barone di esser esone

rata da due prestazioni, una di ducati

centocinquanta per la guardia del ca

stello , l'altra di ducati trecento a ti

tolo di terze censuali. La Commissione

siccome ordinò nell'udienza del dì 13

Maggio del corrente anno , che aste

nuto si fosse l'ex barone di esiger gli

3 Il

( 14 )

annui ducati 15o , così obbligò il me

desimo a documentar fra quindici gior

ni la seconda prestazione , ed intanto

ne sospese l'esazione. Indi furono esi

biti dal Principe tre strumenti. Dal

primo appariva essersi da' suoi mag

giori comperato nel 1643 pel prezzo

di ducati 2o75 un credito di ducati

quattromila e cinquecento , che i fra

telli Tommaso e Carlo d'Afflitto rap

presentavano contro l'Università come

eredi della Contessa Beatrice Tolfa.

Costava dal secondo che nel 1655

Giuseppe Cavaliero ed Andrea Britti

aveano acquistato un capitale di ducati

tremila , che Giovanni di Donato con

seguir dovea dalla stessa Università. E

dal terzo strumento rilevavasi, che nel

1679 l'anzidetto Cavaliero dichiarò che

il credito de'ducati 3ooo erasi da lui

acquistato in nome del Principe di Ca

ramanico.

Non essendosi esibito dall' ex barone

nel

( 15)

nel periodo di due mesi alcun radicale

documento de' crediti acquistati da'suoi

autori , e non costando se nello stato

discusso dell'Università si fossero am

messi tai crediti, ordinò la Commis

sione nel dì 18 Luglio che il Principe

di Caramanico avesse con effetto esi

bito fra altri giorni quindici l'ultimo

stato discusso dell'Università, e gli stru

menti radicali de' rispettivi crediti, al

trimenti avrebbe provveduto di non più

molestarsi il Comune. Ma il Principe

non ha soddisfatto in modo alcuno alla

ordinata esibizione.

Quindi non essendosi esibiti dall' ex

barone i titoli primordiali de' pretesi

crediti; e considerando la Commissione

che negli stessi strumenti esibiti dal

l'ex barone non seppero due secoli ad

dietro i contraenti additar l'epoca de

gli strumenti radicali e la causa dei

debiti contratti; che contenendosi nel

primo credito di duc. 45oo un attrasso

-

di

( 16 )

di ducati 15oo , era fin da quel tem

po divenuto inesigibile e litigioso ; che

avendolo acquistato il temporaneo ba

rone per la metà del suo valor nomi

nale, incontrò la resistenza delle leggi

per diversas, et ab Anastasio ; e che

ciò malgrado abbia finora esatto le an

nualità dell'intero capitale : ha diffiniti

vamente deciso e dichiara.

Che si astenga il Principe ex barone

di più esiger gli annui ducati trecento

dall'Università di Caramanico a titolo

di terze censuali. Ma attenta la buona

fede onde ha posseduto in forza dei

citati strumenti , si assolva egli dalla

restituzione dell' indebito esatto e dalle

spese della lite.

Num.4.

( 17 )

Num. 4.

A di 2 settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Pratola in provin

cia di Abruzzo Citeriore;

E l'Amministrazione generale dei

Regj Demanj succeduta ne' diritti del

soppresso Monistero de'Celestini della

Badìa di Morrone ;

A proposta del Cancelliere.

Sulla dimanda del cennato Comune

di ordinarsi che il Razionale Girolamo

Catalano destinato a liquidare le quan

tità dovute per bonatenenza dalla enun

ciata Amministrazione generale de' de

manj, liquidi insieme le somme dovute

per le altre imposizioni straordinarie.

La Commissione feudale , il Regio

Proccuratore generale inteso , ordina

che il menzionato Razionale Catala

no nel liquidare le quantità dovute

per bonatenenza , liquidi anche quel

18o9 N.9. b le

( 18)

le dovute per tabacco, regie strade,

decima , doppia decima , fondo delle

pensioni , mantenimento delle bande

provinciali, e per altri pesi straordinari

dal giorno delle rispettive imposizioni.

Num. 5.

A di 4 Settembre 18o9

Tra 'l Comune di Palo in Provincia

di Bari , potrocinato dal signor Panta

leone Spadavecchia;-

Il Conte di Conservano, patrocinato

dal Signor Oronzo Maria di Franco;

E 'l Principe della Rocca, patroci

nato dal Signor Gennaro dello Riccio;

Sul rapporto del Sig. Giudice Mar

tucci.

Il Comune di Palo ha prodotto in

questa Commissione otto capi di gra

vezze , co' quali ha chiesto.

1. La

19 )

1. La reintegrà de' sei trappeti con

ceduti all' Università dalla Regina Bo

na nel 1531 giusta i loro confini col

la contribuzione di annui ducati tre

cento in suo beneficio , de' quali fu

spogliata l'Università dalla casa di Con

versano nel 164o.

La reintegra de'mulini e diritto di

esazione per la macina posseduti dalla

Università collo stesso titolo de'trap

peti e colla prestazione di annui du

cati 72 , che le furon tolti dal Conte

di Conversano nel 1642. -

La reintegra delle fossate e spinate

del castello con casa dentro che posse

deva l'Università, per cui pagava an

nui ducati venti alla camera baronale ,

delle quali fu pure spogliata dalla casa

di Conversano nel 1642. E la restituzio

ne di annui ducati 392 che l'Università

eontinuò a pagare anche dopo che fu

spogliata de' suddetti corpi.

2. La bagliva che le fu conceduta

b 2 dal

( 2o )

dalla Regina Bona nel 1539 colla pre

stazione di annui ducati cento , della

quale fu del pari spogliata dalla casa

di Conversano circa il 165o ; e come

l'Università ne fu reintegrata, con de

creto della Regia Camera del 176o ,

così ha chiesto ora di essere indenniz

zata di tutte le quantità indebitamente

pagate durante il tempo dello spoglio

3. La reintegra della difesa di Arri

carro conceduta all' Università dal Re

Ladislao nel 14o7. Di essa si trovò

l'Università spogliata a tempo della

Regina Bona , la quale con istrumento

del 1536 la riconcesse all'Università

sotto la prestazione di annui ducati 3oo.

E siccome nel 1641 la casa di Con

versano ne usurpò di tal difesa 148o

vigne , così il Comune ha chiesto la

reintegra delle terre usurpate, la resti

tuzione de'frutti e delle quantità paga

te, e l'esenzione altresì dal pagamento

degli annui ducati trecento convenuti

col

( 21 )

colla Regina Bona , stante la primiera

concessione del Re Ladislao.

4. La reintegra de'beni di Francesco

Ribera, i quali furono eseguiti per un

credito dell'Università in ducati 2713

dal Ribera dovuti , e furono valutati

per duc. 125o. Tali beni con istromen

to del 1641 senza parlamento , col

l' intervento de' soli amministratori si

cederono in solutum al Conte di Con

versano per compenso di supposti at

trassi feudali che non si dovevano ,

mentre egli piuttosto era debitore della

Università di più migliaja; ed ha chie

sto anche i frutti dal tempo che ne fu

spogliata. --

5. L' assoluzione del capitale di du

cati 22 mila , che la prepotenza di Lui

gi di Toledo le addossò nel 1586 col

l' interesse a ragione del 7 e tre quarti

per 1oo senza la di lei intelligenza ,

senza parlamento e senza decreto di

expedit della Regia Camera, che im

- b 3 me

( 22)

mediatamente fu contradetto ed impu

gnato dall'Università; ed in conseguen

za ha preteso le restituzione di tutte le

somme indebitamente pagate per detta

annualità pel tratto successivo. Nella

ipotesi poi che quella transazione si

volesse riputar legittima, allora ha chie

sto dichiararsi estinto il capitale di dn

cati 22 mila pel dippiù esatto per

dette annualità contro il disposto della

Prammatica V de censibus e della

Prammatica 18 de administ. Univer. ,

e restituirsele tutto l' indebito esatto ,

che monta a più centinaja di migliaja

di ducati. -

6. La restituzione dell'altro indebito

esatto , che nel 1758 si chiese dalla

Casa di Conversano nella somma di

ducati 9457. 31, e che secondo la di

mostrazione più accurata posteriormen

te fatta ascende a duc. 31 mila.

7. La diminuzione della partita degli

exfeudali , che l'Università corrispon

de

( 23 )

deva alla camera baronale nella som

ma di annui ducati 871.4o, cioè can

cellarsi annui ducati 179. 4o compresi

in detta partita che si corrispondeva

no a titolo della bagliva, delle mesate

del governatore baronale e del giudi

ce bajulare. E ridursi ad jus et justi

tiam la prestazione degli annui ducati

3oo convenuti colla Regina Bona, che

non fu tanto per la concessione de'sei

trappeti, pe' quali appena avrebbe po

tuto ricavarne annui ducati 6o.7o ,

quanto per la redenzione del diritto

proibitivo che si pretendeva di vantare

allora da' baroni.

8. Finalmente si è chiesta in forza

delle antiche prammatiche e della no

vella legislazione la reintegra del dirit

to di pascolare gratis nella difesa di

Brunetto concesso dal Re Ladislao alla

Università e suoi cittadini pe' loro ani

mali , di cui fu poi spogliato.

La Commissione , -

b 4 I1

( 24 )

Il Regio Proccuratore generale e le

parti intese nelle loro rispettive con

clusioni.

Considerando sul primo capo relati

vamente alla reintegra de'trappeti.

Che se i trappeti furono effettiva

mente conceduti alla Università col

contratto del 1532 sotto la corrispon

denza annua di duc. 3oo.

Che il totale di questa corrisponden

za ebbe meno per oggetto il materiale

delle fabbriche ed ordigni , che il di

ritto di macina proibitivo del feuda

tario. -

Che questo diritto caduto in estima

zione non può dopo la pubblicazione

della legge abolitiva della feudalità es

sere più conservato in favore del feu

datario.

Che quindi è luogo a sopprimerlo

dappresso l'estimazione che può esser

ne fatta.

Considerando che questa estimazione

do

( 25

dovrebbe regolarsi base del cano

ne effettivo imponibile sulle fabbriche

de' trappeti all'epoca del contratto se

potessero aversi le memorie del prezzo

de'tempi. Ma che in loro difetto bi

sogna attenersi a ciò che il processo

offre di più ragionevole per devenire

a questa estimazione.

Considerando che il processo con

tiene l'apprezzo di altri trappeti, a cia

scuno de' quali si è assegnata una ren

dita presso a poco uguale a ducati tre

dici ; ciò che farebbe che il canone

di sei trappeti risponderebbe presso a

poco a ducati 8o.

La Commissione adottando questa

misura fissa a ducati ottanta pel cano

ne dovuto dall'Università pe' sei trap

peti , ed a ducati 22o pel prezzo del

diritto proibitivo, che la legge viene di

annichilare. - -

E relativamente a' mulini. Conside

rando che la prestazione de' ducati 72

- all

( 26)

annui cui il Comune è stato finora

soggetto, non ha la medesima origine

ehe i trappeti.

Che il Comune ha per conseguenza

pagato non per concessione delle mac

chine, come il barone ha preteso, ma

per diritto di macina, che non può

avere più luogo dopo la pubblicazione

della legge.-

Che in questo senso cessata l'azione

della reintegra contro il feudatario ,

deve necessariamente cessare la presta

zione di ducati settantadue che vi si

rapporta.

Considerando in fine sul conto delle

fossate e spinate del castello , che il

barone non aveva diritto d'imporre un

censo di venti ducati annui a danno

del Comune sul suolo pubblico addetto

alle fossate e spinate del castello.

Che questo suolo deve perciò ritor

mare alla sua qualità, finchè deve ces

sare il peso che gli era imposto.

Con

( 27 )

Considerando sul secondo capo, che

avendo la Regia Camera con decisio

ne del 176o reintegrato il Comune nel

corpo della bagliva concedutogli dal

la Regina Bona senza aver parlato del

l' indebito esatto, non è luogo a deli

berare su questa domanda.

Considerando sul terzo capo cui si

congiunge il quinto.

Che il privilegio del Re Ladislao

de'3 Aprile 14o7 invocato dal Comu

ne per sostenere i suoi antichi diritti

sulla difesa di Arricarro non è suffi

ciente ad infirmare lo strumento di con

cessione del 1536, col quale la Regi

na Bona concedè al Comune la difesa

istessa sotto il peso della corrisponden

za annua di ducati 3oo, perchè il pri

vilegio è dell'epoca del demanio, e lo

strumento della data della infeudazio

ne, ciò che significa che la infeu

dazione posteriore annichilò gli effetti

del privilegio precedente , come questo

aV

( 28)

avveniva ordinariamente a quell' epoca.

Che il diritto del Comune attaccan

dosi per conseguenza alla concessione

ottenuta nel contratto , deve il mede

simo esser regolato secondo le forme

ivi contenute. - -

Che queste forme consistono nella

proprietà della intera difesa acquistata

dal Comune al prezzo della corrispon

denza annua di ducati 3oo. Donde

segue che il beneficio del subenfiteusi

accordato dal Comune agli attuali pos

sidenti di Arricarro , fra' quali contasi

il feudatario per la estensione di 148o

vigne , deve tutto ricadere a suo pro

fitto.

Considerando che attesa la validità

accordata al contratto del 1536, la

transazione del 1586 invocata dal feu

datario non può avere alcuno effetto.

1. Perchè la transazione - mancò di

causa. Avendo in fatti Luigi Toledo

acquistato il feudo dalle mani del Co

TUla

( 29)

mune che il possedeva per effetto della

sua proclamazione al demanio, non po

teva il barone riagire contro il mede

simo per reintegrare al feudo ciò di

cui il Comune aveva conservato e le

gittimato il possesso nell'atto dell'alie

nazione. -

2. Perchè la transazione fu ingiusta

ed evidentemente lesiva.

Ingiusta , poichè senz' alcun fonda

mento legittimo , e contro le regole

istesse di ragione il barone volle au

mentare . l'importanza delle sue prero

gative e la somma de' pesi, cui l'Uni

versità era anticamente soggetta , sen

zachè la medesima avesse per ciò otte

nuto alcuno equivalente o giusto cam

bio.

Lesiva, perchè oltre l'accrescimento

de'poderi e delle prestazioni , fu co-

stituito in favor del barone un credito,

di ducati 22 mila redditizio alla ragione

del 7 e tre quartiper 1oo, interessi che

l'Uni------

( 3o )

l'Università ha indebitamente pagato

dall'epoca della transazione per la più

ingiusta delle obbligazioni ; e che essa

sarebbe in diritto di ricuperare, se l'at

tual Casa della Rocca , o di Acquavi

va fossero stati eredi di Luigi Toledo.

Ma che non si mettono a loro carico,

atteso la buona fede colla quale gli han

no essi percepiti.

Che quindi colla transazione dichia

rata nulla e non avvenuta devono de

cadere non solo tutte le prestazioni

contenute nello strumento del 586,

ma ancora il debito di duc. 22 m.,

di cui è giusto che l'Università rimanga

esonerata.

Considerando sul quarto capo.

Che la reintegra pretesa dal Comune

su' beni di Francesco Ribera non può

essergli accordata a'termini della legge,

avendo il barone acquistato questi beni

non per alienazione fattane dal Comu

ne , qual è il caso della prammatica;

- 3

( 3 )

ma per compera fattane sub hasta al

lorchè per ordine del magistrato questi

beni sequestati ad istanza del Comu

ne si esponevano venali per dismettere

un debito , di cui Ribera si trovava

ccntabile coll' Università, di cui aveva

retto gl'interessi. -

Che l'azione porta per conseguenza

a vuoto contro il barone. i

Considerando sul 6 capo.

Che non è luogo a deliberare sulla

quistione dell' indebito in questo capo

contenuto, non essendosi giustificata

contro del barone quella mala fede che

dà per legge apertura a ripetizione.

Considerando sul settimo capo.

Ch'egli si trova compreso nelle con

siderazioni superiori, essendo rimasto

acclarato - il vero debito del Comune

nella somma annua di ducati 3oo pel

canone di Arricarro, e di altri ducati

8o nel canone de' trappeti.

Considerando sull' ottavo capo.

Che

( 32 )

Che in forza del privilegio di Ladis

lao in data de'3 Aprile 14o7 gli usi

civici erano stati accordati al Comune

ed abitanti di Palo sulla difesa di Bru

nettO,

Che per la esclusione di questo dirit

to acquistato dal Comune, alcun do

eumento posteriore non è stato esibito

dal barone. -

Che quindi la desuetudine allegata,

o il non uso posteriormente accaduto ,

non è nè un pretesto, nè una ragione

per dichiarare estinti questi diritti, es

sendo gli usi civici di natura impre

scrittibili.

Dichiara

Assoluto il barone dalla reintegra dei

trappeti domandata.

E condannata l'Università a pagargli

da ora in avanti e sino ad affrancazione

di canone la sola somma di ducati ot

tanta annui , rimanendo la medesima

assoluta pel resto.

- As

( 33 )

Assoluto il barone dalla reintegra dei

mulini contenuta nel secondo capo.

Ed assoluta l'Università dalla presta

zione annua di ducati 72.

Assoluta l'Università dalla prestazione

annua di ducati venti per le fossate e

spinate del castello, e le fossate istesse

dichiarate suolo pubblico.

Assoluta l'Università in esecuzione

della legge dal pagamento di qualunque

prestazione a titolo di bagliva.

Ed assoluto il barone dall'indebito

esatto per questa causa. -

E dichiara nulla e di niun effetto

la transazione del 1586; e valida ed

efficace la concessione della Regina Bo

na del 1536. Perlocchè la difesa nomi

nata Arricarro con tutte le prestazioni

subinfeudatiche , in cui il barone va

compreso per la sua tenuta di 148o vi

gne resti in piena proprietà del Comu

ne sotto l'annua corrispondenza però

de' ducati 3oo a'termini del contratto,

18o9 N9. c SOIl

( 34 )

somma che sarà annualmente impu

tata con ciocchè deve annualmente

il barone per la tenuta delle sue

148o vigne, o che si compenserà ri

spettivamente fra le parti co' capitali

che queste vicendevoli somme rappre

SeIntanO.

E l'Università rimane assoluta dal

capitale di ducati 22 mila convenuti

nella transazione del 1586 e degli inte

ressi che essa corrispondeva a questo

titolo.

Come il barone rimane assoluto per

ogni indebito esatto per questa causa.

Assolve ancora il barone e l'Uni

versità da tutte le altre vicendevoli

azioni.

E condanna in fine il barone ad ac

cordare i pieni usi civici anche per ra

gione di commercio fra loro agli abi

tanti di Palo nella difesa di Brunetto ,

usi di cui l'estimazione pretesa sarà

valutata in beneficio del Comune nella

di

( 35 )

divisione ordinata de' demanj.

Niente per le spese.

Num. 6.

A di 5 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Tarsia in provin

cia di Calabria Citeriore , patrocinato

dal signor Antonio Gaudioso;

E l'ex barone, patrocinato dal signor

Giuseppe de Niscia;

Sul rapporto del signor Giudice Pe

dicini.

Propostasi nella Commissione a dì

27 Aprile di questo anno la causa tra'l

Principe e l'Università di Tarsia cad

dero in esame i seguenti quattro arti

coli.

1. Se l'Università dovesse continua

re il pagamento di annui ducati 1ooo

per un capitale di ducati 2oooo pretesi

dal Principe una cogli attrassi dal 1799

in poi. - C 2 2

( 36)

2. Se dovesse pagare altresì le an

nualità di due altri capitali che i mag

giori del Principe avevano acquistati,

uno da Appio Rossi per ducati 2o5o ,

ed un altro da Francesco dell'Aquila

per ducati 25oo , delle quali annualità

se ne trovava sospeso il pagamento

dalla già Regia Camera sin dal 1743.

3. Se dovesse parimente pagare gli

attrassi di una partita fiscalare di annui

ducati 147 fino a che la Regia Corte

me fece l'incamerazione. -

4. Finalmente se dovesse pagare gli

attrassi degli annui ducati 141. 4o per

la cessione de' corpi di zecca e porto

lanìa, quali attrassi si son pretesi pure

dal 1799 fino a che quelli vennero

aboliti dalla Regia Corte.

La Commissione allora decise sola

mente il primo articolo , e condannò

l'Università a pagare l'annualità del

capitale di duc.2oooo dal dì primo di

Settembre del passato anno in poi, ma

per

( 37 )

per le annualità attrassate dello stesso

capitale , come pure per gli arretrati

degli annui duc. 147 per fiscali, e per

quei de' ducati 141. 4o per la zecca e

portolanìa si riservò la provvidenza do

po che il Principe nel termine stabi

lito dalla legge avesse esibiti i docu

menti in giustificazione de'crediti ce

duti da Rossi e dell'Aquila.

Or essendosi per parte del Principe

prodotti i documenti, la Commissione

si è applicata all'esame di essi, ed ha

veduto che pel credito provveniente da

Appio Rossi si è prodotto uno stru

mento stipulato nel dì 5 Ottobre 1583

ratificato dall'Università in pubblico

parlamento nel dì 3 del seguente mese

di Novembre. Dallo stesso apparisce

che il credito fu acquistato da Lucre

zia Barrese madre e tutrice di Appio

Rossi e fratelli , e che due patti tra

gli altri si veggono apposti in detto

strumento , uno che si dovesse impe

c 3. tra

( 38 )

trare dall'Università tra quattro mesi

il Regio assenso e tra lo stesso tem

po se ne dovesse fare la ratifica in

pubblico parlamento , ed in questo at

to consegnarsi alla creditrice l'assenso

impetrato. L'altro che il denaro do

vesse depositarsi in pubblico banco , e

che non si potesse liberare se non se

guita la ratifica. La ratifica si vede

fatta, ma non si parla in tale atto nè

di assenso impetrato , nè della libera

zione del deposito che nello strumento

si era detto farsi in pubblico banco.

Si è prodotto inoltre lo strumento

dell'acquisto che a dì 24 Agosto 162 1

fece del credito anzidetto il Principe

di Tarsia allora Vincenzo Spinelli dal

P. Dionigi Rossi Certosino, che si as

serì fratello di detto Appio. In questo

si fa menzione tanto del primo stru

mento stipulato da Lucrezia Barrese ,

quanto della ratifica già di sopra men

zionata, e si dice che sul contratto vi

GIa.

( 39 )

era caduto l' assenso Regio. Si passa

poi a dire che l'Università aveva at

trassato di pagare le annualità e che

vi era lite nel S. C., e litigioso come

era il credito si venne a cedere una

cogl' interessi non soddisfatti pel prez

zo di soli ducati 1325, vale a dire

per duc. 725 meno di quello che era

l'importo del solo capitale , e detta

somma di duc. 1325 si vede pagata con

partita di banco nello stesso giorno che

fu stipulato il contratto.

Qnindi ha la Commissione conside

rato che non costa se il contratto fu

munito di Regio assenso : se il depo

sito del denaro fu eseguito in pubblico

banco, se il denaro fu invertito in uti

le dell'Università, e vedendosi acqui

stato come litigioso dal Principe di

Tarsia, e per un prezzo molto minore

di quello che sarebbe stato il capitale

effettivo, ha avuta giusta ragione di

crederlo un credito insussistente ed il

c 4 le

( 4o )

legittimo , vieppiù che nello stato po

chi anni dopo fatto dal Reggente Tap

pia, quantunque si vegga rapportato il

credito, nondimeno non si dice ch' era

roborato di Reg. assenso, ed esso spie

gò che non intendeva di ammettere

che quelli crediti che avessero l'assen

so Regio.

Di minor sussistenza ha considerato

la Commissione l'altro credito provve

niente da Gio: Francesco dell' Aquila.

Si vuole che lo stesso fosse stato ac

quistato da Annibale dell' Aquila, ma

di ciò non vi è documento. Solamen

te nello strumento del credito di duc.

2oooo acquistato da Virginia Caraccio

lo nel 1585, nell'enumerazione di tutti

i creditori dell'Università si vede tra

gli altri rapportato il detto Annibale

per duc. 2o7o , ma questo credito fu

soddisfatto col denaro depositato dalla

detta Virginia. Due carte ha prodotto

il Principe per giustificarlo , uno stru

Imem

( 41 )

mento cioè di ratifica di transazione

passata tra 'l Principe Ferdinando Spi

nelli e detto Gio: Francesco stipulato

nel dì 5 Maggio del 1645, ed un de

creto del S. C. del 1616. Dal primo

apparisce che il menzionato Gio: Fran

cesco rinunciò al Principe tutte le sue

ragioni ( son le proprie parole) compe

tenti a lui sopra dette entrade dell'Uni

versità di Tarsia, nel possesso di qua

li entrade si asserisce che lo stesso Gio:

Francesco era stato reintegrato con sen

tenza del S. C. per ann. duc. 225. Dal

decreto poi del S.C. si rileva che Gio:

Francesco ottenne la reintegra per al

lora delle sole terze corrispondenti al

capitale di duc. 2ooo.

Or mancando lo strumento costituti

vo del debito, ed apparendo dallo stru

mento stipulato con Virginia Caraccio

lo che il credito di Annibale dell'A

quila fu estinto. Che l'Università non

riconobbe il Principe per suo credito

re

( 42 )

re dopo la transazione passata tra'l Prin

cipe e Gio: Francesco , e che il S. C.

impartì termine ed ammise interina

mente il credito per duc. 2ooo, e non

si sa in esito del termine che altro

avesse ordinato ; perciò la Commissio

ne lo ha riputato un credito illegittimo,

se non si voglia dire estinto col dena

ro pagato da Virginia Caracciolo.

Avendo dunque la Commissione tro

vati di niun vigore i rapportati crediti,

ed avendo considerato che indebita

mente si abbiano i maggiori di esso

Principe esatti gl'interessi dall'Univer

sità fino al 1744, ha stimato di com

pensare il malamente esatto per causa

de' medesimi coll' attratto degl' inte

ressi che l'Università avrebbe dovuti

pagare dal 1799 fino a tutto Agosto del

18o8 per detto capitale di duc. 2o m.,

e per la prestazione a causa de' corpi

della zecca e portolanìa. E rispetto alla

partita fiscalaria di annui ducati 147

, aVen

( 43 )

avendo l' Università con legittimo do

cumento dimostrato che fin dal 1752

fu ricomperata dalla Reg. Corte, perciò

sarebbe stato giusto di condannare il

Principe a pagare quel che malamen

te aveva esatto dall'Università dopo la

ricompera. Masiccome per parte sua si

è negato di avere esatto , e l'Universi

tà non ha dimostrato con alcun docu

mento di aver pagato , perciò la Com

missione si ha riservato di dare le prov

videnze dopo che l'Università avrebbe

esibiti i documenti de'pagamenti che

ha detto di aver fatti. , -

Per tutte le considerazioni quindi di

sopra fatte, la Commissione, intese le

parti e 'l Regio Proccuratore generale ,

ha profferita la seguente sentenza.

Sia l'Università di Tarsia assoluta

dalla dimanda del Principe ex-feudata

rio di quella terra, pe' due capitali ,

uno di duc. 2o5o provveniente da Ap

pio Rossi, e l'altro di duc. 25oo prov

VE

( 44 )

veniente da Francesco dell'Aquila , e

gl' interessi malamente esatti da esso

Principe per causa de' capitali medesi

mi fino all'anno 1744 restino compen

sati tanto cogl'interessi del capitale di

duc. ventimila arretrati dall' Università

pel corso di anni dieci, cioè dal 1799

fino a tutto Agosto del 18o8, quanto

colla prestazione di annui duc. 141.4o

per causa de' corpi di zecca e por

tolanìa attrassata pure dal 1799 fino al

dì che dalla Regia Corte ne fu fatta

l' incamerazione. Rispetto poi alla re

stituzione pretesa dall'Università di ciò

che ha detto di avere il principe esat

to per la partita de'fiscali di annui du

cati 147 , esibiti da essa Università i

legittimi documenti de'pagamenti fatti,

si darà la provvidenza.

Num.

( 45 )

Num. 7.

A di 5 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Scilla in Provincia

di Calabria Citeriore ;

E'l già barone di detta Terra ;

Sul rapporto del Cancelliere.

Il Comune ha dedotto nove capi di

gravezze contro il detto suo ex-barone.

Col primo ha esposto che l'ex-ba

rone vieta a' cittadini l'uso civico di

pascere , acquare e legnare , sebbene

il territorio di Scilla sia tutto dell'U

niversità. -

Col secondo ch'esige senz' alcun ti

tolo lo scannaggio degli animali che si

macellano.

Col sesto che intende esercitare il

diritto proibitivo de' mulini, impeden

do che l' Università e i cittadini ne

frabbrichino degli altri.

Col settimo ch'esige an. duc.262 e gr.

53

( 46 )

53 da esso Comune pel preteso diritto

della pesca che si fa nel mare di Scilla.

La Commissione feudale, a richiesta

del Regio Proccurator generale , appli

cando alle enunciate gravezze il dispo

sto dalla legge de'2 Agosto 18o6, non

che i principj da essa adottati nelle sue

precedenti decisioni.

Dichiara.

Sul primo che senza pregiudizio del

le ragioni delle parti, e pendente la

decisione sulla legittimità del diritto di

fidare si osservino gli ordini del Con

siglier Potenza in data de'26 Ottobre

del 1778 confermati con decreto della

Giunta di corrispondenza nel dì 18No

vembre 1791, e col laudo del fu Con

siglier Vanni.

Sul 2 si astenga di fare qualunque

esazione a titolo di scannaggio, e se

crede competergli compenso adisca la

Commissione de'Titoli.

Sul sesto e settimo cessi di eserci

-tare

( 47 )

tare il diritto proibitivo de' mulini , e

sia libera all'Università ed a'cittadi

ni la costruzione di quelli; purchè non

si rechi alcun pregiudizio alle macchi

ne dell' ex-barone e ad altre macchi

ne idrauliche ivi sistenti, e si astenga

di più esigere gli annui duc. 262 egra

ni 53, e da ogni altra prestazione pel

preteso diritto della pesca che si fa nel

mare di Scilla. -

Sugli oggetti poi contenuti ne' ca

pi 3, 4, 5, 8 e 9 la Commissione ba

appuntato passarne la decisione all' or

dine del giorno.

Num. 8.

s

A di 5 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Roccavalleoscura

nella seconda Provincia di AbruzzoUl

teriore, patrocinato dal Signor Raffaele

Volpicelli;

El

r- ( 48 )

E' l Principe Signor Carlo di Tocco

Cantelmo Stuard , patrocinato dal Si

gnor Salvadore Zamparelli;

Sul rapporto del Sig. Giudice Sapo

nara ;

Il Regio Proccurator generale e le

parti intese.

La Commissione feudale vedute le

istanze del Comune di Roccavalleoscura

de' dì 15 e 17 Giugno 18o9 , l' istan

za di esso Principe del dì 29 Agosto

dello stesso anno , e tutti gli atti.

Riguardo all'annua prestazione di

ducati 169 e grani 8o chiesta da es

so Principe sull'Università di Rocca

valleoscura, attesochè dagli articoli

dell' Università di Pettorano del 1539,

dagli articoli dell'Università di Roc

cavalleoscura del 1583, da'rilevj pagati

per Valleoscura nel 1473, 16o6, 1659

e 1694 , dalla vendita fatta nel 1524

dall' agente dell' allora feudatario di

Valleoscura all'Università di questa

Ter

( 49 )

Terra risulta che tal prestazione è stata

soggetta ad aumento e decremento ,

nè il Principe ha dimostrato su qual

fondo circonferenziato ella sia legittima

mente stabilita; che gli articoli divisa

ti di Roccavalleoscura nella lite di con

finazione ch'ella sosteneva coll' Uni

versità di Pettorano, ed incidentalmente

prodotti nella presente causa, non pos

son mai far riputar feudale l' intero

territorio del di lei distretto, senza che

se ne dimostri la sovrana demaniale

infeudazione; che nell'apprezzo di Val-

leoscura del 1747 la colletta in contesa

è qualificata dazio; che quindi essapre

stazione dee riputarsi personale even

tuale.-

La dichiara per tali motivi abolita

dalla legge de'2 Agosto 16o6.

Riguardo alla prestazione di annui

ducati 18o che chiede lo stesso Prin

cipe dall'Università di Roccavalleo

scura per l' affitto perpetuo della mon

18o9. N. 9. - d ta

( 5o )

tagna di Macchialonga e Rotella.

Atteso che da' rilevj feudali pagati per

Valleoscura nel 1473 , 16o6, 1659 e

1694, dalla vendita dell' erba fatta nel

1524 dal feudatario allora di Valleo

scura alla di lei Università, dalla rela

zione del Consigliere Alderisio del 1579,

dalla relazione del Tavolario Basso del

158o , dal certificato dell'Università di

Roccavalleoscura del 17o7 risulta esse

re stata varia nella somma la divisata

prestazione, e che dal 16o6 in qua ,

giusta i divisati rilevj, sia stata fissata

perpetua in quella di ann. ducati 18o,

come la giudicò in possessorio la Re

gia Camera nell'anno 1756.

Per tali motivi la Commissione ordina

che l'Università di Roccavalleoscura -

paghi a beneficio del Principe la pre

stazione perpetua di ann. duc. 18o pel

fitto perpetuo della montagna di Mac

chialonga e Rotella con lei contratto ,

colla facoltà di poterla redimere a'ter

mini della legge. Ri

( 51 )

Riguardo alla prestazione pe'feudi e

prata.

Atteso che dallo strumento di cen

suazione del 1446, da' rilevj pagati per

Valleoscura negli anni 1474, 16o6, 1659

e 1694, dalla relazione del Consigliere

Alderisio del 1579, dallo stato dell'U

niversità di Valleoscura del 1742 risul

ta che tal prestazione è stata varia nel-

la somma, e che la Camera nell'anno

1756 la fissò con giustizia in ann. du

cati 75, giusta l'ultimo rilevio del 1694.

Per tali motivi la Commissione or

dina che l'Università di Roccavalleo

scura paghi a beneficio del Principe

Carlo di Tocco Cantelmo Stuard la

prestazione perpetua di annui duca

ti settantacinque per la censuazione fat

tale de'feudi e prata, colla facoltà di

poterla redimire a' termini della legge.

d 2 Num. 9.

( 52 )

Num. 9.

A dl 6 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Altamura in Pro

vincia di Bari ;

E la generale Amministrazione dei

Regali demanj.

Sul rapporto del Cancelliere.

Il Comune ha dedotto tre capi di

gravezze contro l'Amministrazione dei

Regali demanj.

Col primo ha chiesto di esser rilevato

dall'annua prestazione di duc. 5oo che

l'Amministrazione de' demanj pretende

esigere a titolo di scannaggio, e di di

ritti di zecca , di pesi e misura.

Col secondo che cessi di esigere an

nui duc. 12o per la bagliva.

Col terzo finalmente dopo di avere

esposto che per prestazioni feudali la

Real Casa di Palma, cui è succeduta

la generale Amministrazione de' Regali

de

( 53 )

demanj , esigeva ann. duc. 15o3, che

questi con decreto del Delegato degli

allodiali furon ridotti ad an. duc. I 4oo,

e che per dabbenaggine degli ammi

nistratori si è continuata la prestazione

degli annui duc. 1o3 di più esatti per

anni venti importanti duc. 2o6o.

La Commissione feudale , sulla re

quisitoria del Regio Proccurator ge

nerale , considerando sul primo e sul

secondo capo che le prestazioni a tito

lo di scannaggio , di pesi , di zecca e

misura, e di bagliva sono state abolite

colla legge de'2o Maggio 18o8, e col

la dichiarazione del G. Giudice Mini

stro della Giustizia degli 11 Aprile di

questo anno , dichiara che la generale

Amministrazione de' Regj demanj cessi

di più esigere gli annui ducati 5oo a

titolo di scannaggio, e di diritti di zec

ca , di pesi e misure, e gli annui du

cati 12o per bagliva, in forza della ci

d 3 tata

( 54 )

tata legge , ed adisca la Commissione

de'Titoli pel compenso, se crede com

peterle. -

Relativamente poi agli annui ducati

15o3 per prestazioni feudali contenute

nel 3 capo , la Commissione feudale

considerando che gli atti non offrono

alcun documento che giustifichi siffatta

esazione , determina che l'Amministra

zione de'Regali demanj fra lo spazio di

giorni 15 produca i convenienti docu

menti, qual termine elasso , e quelli

non presentati, si daranno le conve

nienti provvidenze di giustizia.

Num.

( 55 )

Num. 1o.

A di 6 settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Capaccio in Pro

vincia di Principato Citeriore, patroci

nato dal Signor Matteo Mastrogiacomo;

E' l Principe d'Angri Marcantonio

Doria , patrocinato dal Signor Libera

tore Amato ;

Sul rapporto del Signor Giudice Pe

dicini.

Dalla Commissione nel dì3o del pas

sato mcse di Agosto fu fatta la lettura

de' capi di gravezze prodotti dall'Uni

versità di Capaccio contro del Princi

pe d'Angri Marcantonio Doria ex-feu

datario di quella terra.

Rispetto al capo 5, col quale si era

dimandato annullarsi l' affitto che dal

sindaco Nicola Tanza cogli altri am

ministratori dell' Università fu fatto nel

d 4 dì

( 56)

dì 21 Agosto del 18o6 all' anzidetto

Principe di tre difese dell'Università

medesima denominate Laura, Cerzagal

lara e Codiglione, essendosi veduto che

l' oggetto era d'importanza, e che me

ritava pronto provvedimento, e non po

tendosi allora ciò fare , così ne fu dif

ferita la decisione pel dì 4 del corrente

TO](eSe,

Rapporto poi al capo 6, che riguar

dava l'abolizione del diritto proibitivo

di pesca tanto sul fiume Sele , che sul

Sele morto , la Commissione ne ordinò

l' abolizione in forza della legge.

- Finalmente rapporto al capo 7 , che

riguardava l'annullamento dell' obbligo,

che si disse estorto da taluni marinari

di pagare un' annua prestazione tan

to pel diritto di pesca che da costoro

si faceva nel mare , che per affitto di

una pagliaja che si diceva da' medesi

nni costrutta nel demanio universale de

IO-

( 57 )

nominato la Laura , si ordinò che il

Principe si astenesse da qualunque esa

zione. - -

Quindi per parte del Principe siven

ne a dedurre sul primo articolo , che

egli per mezzo del suo agente Pasquale

Bellelli avea somministrati al sindaco di

quell'Università Nicola Tanza in varie

volte ducati 53o6.5o per gli urgentis

simi bisogni ne' qnali la medesima si

trovava: che al contratto era preceduto

il parlamento de' cittadini, i quali si

erano contentati che in escomputo del

debito suddetto si dassero al Principe

in affitto le suddette tre difese per la

durata di anni 31, e per l'annuo esta

glio di duc. 35o: che il contratto es

sendo stato fatto nel 18o7, quando si

era abolita la feudalità, si doveva ripu

tare valido : che sebbene fosse sfornito

de' solenni legali , pure non essendovi

concorso dolo , e costando della ver

sione del denaro in utile del pubblico

Sl

( 58)

si dovea sostenere. Ma se si credesse

di doversi risolvere in forza del patto

apposto nello strumento, si dovessero

far salve le sue ragioni contro a'sud

detti Tanza e Bellelli, che si avevano

ricevuto il denaro.

Rispetto poi al Sele morto dedusse,

che la sentenza della Commissione me

ritava spiega, giacchè era ben giusto

che si togliesse ogni proibitiva di pesca

nel fiume pubblico, ma che il Sele

morto era un lago formato nell'interno

de'suoi fondi, e propriamente nelle

difese di Barrizzo e Grommola, e che

con sentenza del S.C. era stato dichia

rato di suo dominio, essendo stato as

soluto dalle dimande dell'Università ,

che voleva libero per se e pe'suoi citta

dini il diritto della pesca.

- Finalmente rapporto al pagliajo nella

Laura dedusse , che la sentenza avea

anche bisogno di spiega, giacchè aven

do egli a sue spese costrutto un paglia

po

( 59 )

jo dentro di un proprio fondo denomi

nato la Lupata, dubitava che non si

volesse con diverso nome prendere il

pagliajo di suo dominio.

La Commissione rispetto all'affitto

delle tre difese ha considerato, che il

contratto era assolutamente nullo. 1.

Perchè proibito dalla legge, non po

tendosi i beni dell'Università affittare

secondo la Prammatica 18 de Adm.

Univ. per un periodo di tempo più

lungo di un anno. 2. Perchè mancante

de'solenni legali. 3. Perchè doloso,

mentre bastando per escomputare il

tempo di 15 anni ed anche di meno,

l'affitto fu prolungato ad anni 31. 4.

Perchè non costa della versione del de

naro in utile del pubblico, onde ha

stimato di dar luogo alla risoluzione

del contratto , e di far rimanere obbli

gati pel debito coloro che contras

sero a norma della legge. Ha creduto

bensì di rimaner salvi i diritti al Prin

CI

( 6o )

cipe contro gli amministratori interve

nuti nello strumento , e di riservare a

questi le ragioni contro l'Università ,

veduto l'esito della discussione de'loro

conti, e di far salve altresì le ragioni

al Principe suddetto contro il suo agen

te Pasquale Bellelli , se mai gli com

petono innanzi a' giudici competenti.

Per Sele morto ha considerato, che

il fatto addotto di essere un lago posto

dentro a'fondi di privato dominio del

Principe , come per parte dello stesso

si è asserito, aveva bisogno di verifica,

e perciò ha stimato di commetterne una

perizia.

Finalmente per liquidare se il paglia

jo quistionato sia posto nel lido del

mare , o in altri territorj, e di chi que

sti sieno , ha stimato pure di sottopor

re l'affare a perizia , ferma restando la

decisione fatta rispetto alla difesa di

Laura. - -

Intese quindi le parti, e'l Regio Proc

CUil

( 61 )

curatore generale ha diffinitivamente

deciso. -

1. Resti risoluto il contratto di affit

to delle tre difese dell' Università di

Capaccio denominate Laura, Cerzagal

lara e Codiglioni fatto dagli ammini

stratori di essa Università con istrumen

to de' 25 Ottobre 18o6 in beneficio del

Principe di Angri, e coloro che han

contratti i debiti in nome dell'Univer

sità restino obbligati nel proprio nome

secondo la legge. Si serva però il Prin

cipe d'Angri de' suoi diritti contro gli

amministratori intervenuti nello strumen

to suddetto, a' quali sieno salve le ragio

ni contro l'Università, veduto l' esito

della discussione de' loro conti , e sie

no salve ancora al Principe medesimo

le sue ragioni contro del suo agente

Pasquale Bellelli , se mai gli competo

no innanzi a'giudici competenti.

2. Si riserva la Commissione di de

cidere la quistione riguardante il Sele

InOT

(6a )

morto. Intanto si commetta al Tribu

nale di prima istanza della provincia

di Salerno , che per mezzo di tre pe

riti da esso eligendi faccia riconoscere

il luogo , individuando se Sele morto

sia un lago , nel fondo di chi sia for

mato , e da quali fondi venga circon

dato , con farne rilevare la pianta.

3. Finalmente restando ferma la de

cisione fatta rispetto alla difesa della

Laura , si commetta allo stesso Tribu

nale , che per mezzo de' periti medesi

mi faccia riconoscere , se il pagliajo sia

situato nel lido del mare, o pure den

tro di qualche territorio, e di spettan

za di chi questo sia.

Num.

( 63 )

Num. 11.

A dì 7 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Sanseverino in pro

vincia di Basilicata, patrocinato dal si

gnor Girolamo Albano;

E'l Principe di Bisignano, patro

cinato dal signor Giovanni Lotti;

Sul rapporto del signorGiudice Fran

chini.

Il Casale di Sanseverino ha dedotto

contro al suo ex-barone Principe di

Bisignano quattro capi di gravami.

1. Che l'ex-barone esiga il terratico

ad intera covertura, mentre l'esige a

mezza semenza in tutti gli altri demanj

ex-feudali di Chiaromonte, di cui è

casale, e nel territorio del qualeèsurto.

2. Che lo stesso ex-barone esiga sui

vigneti grani 35 a tomolo, mentre in

Chiaromonte le vigne sono esenti da

ogni prestazione.

3.

( 64 )

3. Che il compasso de' seminati deb

ba ridursi alla misura di 12oo passi ,

in vece di quello de'9oo che attual

mente si usa.

4. Che debba essere esente dal ter

ratico su'granoni.

Il Comune ha allegato in suo favore

le pruove fatte in un giudizio sostenu

to nell'abolito S.C., dal quale con sen

tenza de'9 di Luglio 18o8 fu dichia

rato casale della città di Chiaromonte ,

sito nel di lei territorio, e come taleam

messo alla partecipazione di tutti i di

ritti ed usi appartenenti a' cittadini del

la madre patria. Ha esibito anche un

documento, dal quale si rileva che nei

territorj colonici di Chiaromonte si esi

ga la sola mezza covertura, e che le

vigne vi sieno esenti da ogni presta

zione.

Il Principe di Bisignano ha dato per

vero nelle sue allegazioni in istampa, che

Sanseverino sia surto nel territorio di

Chia

( 65 )

Chiaromonte ed in demanio ex-feuda

le , ma ha negato che fosse una colo

nia di Chiaromonte , e che per conse

guenza non abbia diritto di filiazione

della città principale. Ha sostenuto al

tresì che il giudicato del S.C. non possa

ferire il suo diritto , perciocchè non fu

inteso in quel giudizio, nel quale fu

solo convenuta ed intesa l'Università

di Chiaromonte. -

La Commissione feudale , il Regio

Proccuratore generale, e le parti intese.

Considerando per fatto, che da'do

cumenti esibiti nel giudizio agitato nel

S. C. fra Sanseverino e l'Università di

Chiaromonte costa , che Sanseverino

sia un casale unito all'Università di

Chiaromonte, che si trovava compreso

nella medesima numerazione di fuochi

nello stesso carico decimale, e nel me

desimo stato discusso, che ne' demanj

ex-feudali di Chiaromonte non si co

nosca altro terratico , se non quello

18o9 N. 9. ( del

( 66 )

della mezza covertura, che non si con

troverte del fatto d'essere Sanseverino

surto in un demanio dell'ex feudo di

Chiaromonte, e che da un documento

parimente esibito nel giudizio fatto fra

le due Università si rileva, che il Prin

cipe di Bisignano fu soggetto ad una

risulta fiscale per l' abitazione di que

sto Casale , seguita contro alle disposi

zioni delle R. Prammatiche, la quale

risulta fu nel 1732 finita con unatran

sazione. -

Considerando per diritto :

1. Che la misura e le quantità del

terratico è una legge di colonia radica

ta nel territorio di Chiaromonte prima

dell' abitazione del casale di Sanseveri

O,

2. Che pel diritto ricevuto nel Re

gno nel tempo de feudi, l'alterare

la misura,e la quantità del terratico

ne' demanj dell'ex feudo costituiva un

gravame contrario al diritto acquistato

da

( 67 )

da tutti gli uomini del feudo stesso.

3. Che la misura e la quantità del

terratico è anche regolata dal diverso

costume delle contrade , ed un tal co

stume è fondato sulla qualità e sulla

capacità delle terre.

4. Che viceversa costando dellapree

sistenza del feudo, le leggi date dal

l'ex-barone nella concessione delle pro

prie terre debbono essere osservate in

tutto quello, in cui non sia ricono

sciuta esorbitanza.

5.Che riconosciuto legittimo il diritto

del Principe di Bisignano per l'esazione

del terratico, o che si riguardi come

una riserva del suo dominio, ovvero

come una servitù prediale, il terratico

si dee sopra tutti i generi che si sur

rogano a' primi seminati , giusta la di

chiarazione della L. 13 D. de servit.

praedior. rusticor. -

Decide.

1. Il Principe di Bisignano si asten

- e 2 ga

( 68 )

ga dall' intera covertura , ed esiga nel

territorio di Sanseverino il terratico a

ragione di mezza semenza solamente.

2. Esiga il censo costituito sulle vi

gne; ben vero la prestazione di gr. 35

a tomolo si riduca a grani 2o, anche

attento il consenso prestatone dal Prin

cipe di Bisignano.

3. La misura de'seminati si faccia

col medesimo compasso , di cui si fa

uso per gli altri demanj exfeudali di

Chiaromonte.

4. I cittadini di Sanseverino paghino

il terratico su'granoni anche a ragio

ne di mezza covertura , purchè però

su' seminati dello stesso territorio non

siesi nel medesimo anno esatta altra

covertura , nel qual caso tanto il gra

none, quanto ogni altro genere di se

conda covertura sia esente da presta

ZlOnl.

5. Sia lecito a'cittadini di Sanseveri

no di commutare in denaro e di redi

IIG--

( 69 )

mere tutte le prestazioni perpetue d

essi dovute al Principe di Bisignano

ne'termini del Real decreto de'2oGiu

gno 18o8, e dell'articolo 53o del Co

dice Napoleone; e viceversa resti libe

ro al Principe di Bisignano di dare a

quella parte di demanj feudali , che

colla divisione gli sarà data esente da

ogni servitù quella legge che gli piace

rà , purchè non offenda il diritto dei

possessori per colonìe, o per altri per

petui contratti.

Num. 12.

A dl 7 Settembre 18o9.

Tra'l Comune e cittadini di Carpi

gnano in provincia di Otranto, patroci

nati da'signori Vincenzo Magli e Vin

cenzo Longo;

E i fratelli Signori Gaetano e Fede

e 3 rico

( 7o )

rico Villani, patrocinati dal Signor

Fulvio Ciampaglia; .

Sul rapporto del signorGiudice Fran

chini;

Intese le parti , e 'l Regio Proccura

tore generale. -

I fratelli signor Gaetano e Federico

Villani han chiesto nella Commissione

feudale di spedirsi un antico giudizio

di assistenza , che 'l Consigliere signor

Francesco Lanario avea domandata sul

le decime prediali dovute dall'Univer

sità e cittadini di Carpignano al pa

trimonio del fu suo barone Fabrizio

Lanario , sopra tutt' i prodotti di quel

territorio.

La Commissione avendo esaminati

gli atti fabbricati in tre volumi nell'a

bolito S. C. e nella stessa Commissio

ne , ha considerato che manca l' ob

bietto principale dell' azione dedotta

contro l'Università. Le decime che

S3

( 71 )

si pretendono onnossie al credito dei

fratelli Villani , non nascono dalla na

tura redditizia del territorio di Carpi

gnano. Asserendosi nel 1615 dal so

praddetto Fabrizio Lanario di esser cre

ditore dell'Università in più migliaja

di ducati per attrasso di fiscalarj , e

per esser quei cittadini alleviati da ta

lune personali e prediali prestazioni ,

risolvettero con costoro in più pubblici

parlamenti di vendergli la decima di

tutti i prodotti de'loro poderi. Fu quin

di adito il Collaterale per l'Assenso.

Ed il Consiglio , cui fu rimessa la co

gnizione del contratto , volle liquida

ti il credito e 'l prezzo della deci

ma. Il primo si fece ascendere a duca

ti 4o88, il secondo a duc. 7ooo. Quin

di non fu accordato l' expedit , che

colla legge di estinguersi il debito dei

duc. 4o88, e di depositarsi i rimanen

ti duc. 2912. Ma in luogo del deposito

fu poi permesso al barone di ritenere

e 4 al

( 72 )

altri duc. 912 in isconto di altri suoi

crediti , e di compensare gli altri du

cati 2ooo col mantenimento che far

doveva l'Università del baglivo, dell'e

rario e de'granatieri.

Comechè impartiti si fossero a tal

modo i decreti di expedit e l'assenso,

l' Università dipoi attaccò di nullità e

circonvenzione il contratto, ed i citta

dini furono costanti a negar le decime

convenute. Fu quindi adito lo stesso

S. Consiglio per l'esecuzione, e venne

ro a tal uopo profferiti varj decreti pos

sessoriali. Ma tutti furono sospesi dal

termine aperto sul petitorio. Intanto es

sendosi dedotto il patrimonio del Duca

Lanario, anzichè rapportarsi nell'ap

prezzo le decime prediali furono de

scritte e valutate le prestazioni persona

li , e i diritti dati in compenso. Final

mente dopo un secolo e più il Consi

glier Lanario nel 173o , qual cessiona

rio di Laura la Monica, che disse cre

di

( 73 )

ditrice di Fabrizio Lanario in duc. 1ooo

di capitale e di molte migliaja d'inte

resse decorso, domandò la soddisfazio

ne del credito contro al patrimonio, e

l'assistenza sulle decime dovute da'pos

sidenti di Carpignano.

Nel contesto di tali fatti ha conosciu

to la Commissione di essere egualmen

te nulla ed elusoria la costituzione e

la vendita delle decime in esame. I

crediti assunti nel contratto non furo

no documentati , e i diritti e le pre

stazioni compensate erano abusive , e

non furono col fatto rilasciate. Le de

cime in conseguenza non potevano di

venire fondo d'ipoteca al credito del

la Monica autrice di Lanario e dei

suoi successori. Quindi la Commissione

ha deciso diffinitivamente, e dichiara.

Che senza tenersi verun conto della

convenzione del 1615, si assolva l'Uni

versità così dall' azione di assistenza ,

che dal credito preteso contro di es

Sd

( 74 )

sa da'fratelli di Villani. Si avvalgano

bensì essi fratelli del loro diritto contro

al patrimonio di Fabrizio Lanario in

nanzi al giudice competente.

Per le spese della lite si assolvano

vicendevolmente le parti.

Num. 13.

A di 11 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Montrone in Pro

vincia di Bari, patrocinato da'signori

Pietro Natale , Vincenzo Magli e Do

menico Miolli ;

E l'ex-feudatario Marchese signor Lui

gi Bianchi, patrocinato da'signori Mar

chese Nicola Puoti e Diego Ferrigno;

Sul rapporto del signor GiudiceMar

tucci. -

La Commissione feudale nel giudi

care i gravami proposti dal Comune di

Montrone contro il suo dianzi feudata

O

(75 )

rio riservò di spiegare le sue provviden

ze sopra sei capi, cioè il 1, 2, 3, 4,

9 e 11, come risulta dalla sentenza re

gistrata , che quì s' inserisce.

» I particolari cittadini di Montro

» ne han dedotto di essere rilevati.

2)

2)

D

2)

D)

)

D

» 1. Dalla prestazione della sedicesi

ma, che l'ex-barone pretende esige

re su tutt' i generi che si raccolgo

no ne' territorj seminatorj.

» 2. Dalla prestazione di carlini cin

que sino a trentasei secondo la di

versa qualità de'terreni per ogni mog

gio di terra, oltre alla sedicesima già

menzionata. -

» 3. Dalla prestazione di ann. ducati

diecinove sotto il titolo di censi di

Capurso.

» 4. Dalla contribuzione di ann. du

)

)))

cati centoventi su'mulini di esso Co

I10ll'Ine,

» 5. Dalla prestazione , di carlini 18

l'anno per ogni pajo di buoi che

vanno ad abbeverarsi. » 6.

( 76)

-)))

DD

D

DD

D)

D)

D)

D

DD

DD

» 6. Dalla prestazione di ann. duca

ti 25 sotto il titolo di provvisione

dell' erario.

» 7. Dal diritto proibitivo che l'ex

barone pretende esercitare su'pal

menti.

» 8. Dalla prestazione di ann. duca

ti quaranta pe'corpi di portolanìa e

Z62CCa., -

» 9. Dalla prestazione di grani cin

que, o dieci da coloro che vogliono

fabbricare ne'proprj fondi.

» 1o. Dalla corrisponsione di annui

carlini trentanove peljus di trebbiare

le vittovaglie sull'aja, e per l'asser

to censo di due camere da lui cedu

te all'Università.

» 11. Finalmente ha chiesto il Co

mune di restituirsigli alcune partico

lari contrade denominate Brunetto ,

Gernalda, S. Leo, Amagnoni, Mer

cadante e 'l Vado usurpate dall'ex

barone.

D)

DD

D)

D

) La

( 77 )

» La Commissione,

)))

)

D

)

D)

)

2)

)

D

D

)

D)

D)

» Intese le parti e'l Regio Proccura

tore generale.

» Dichiara.

» Rispetto all'esazione de' carlini 18

per ogni pajo di buoi contenuta nel

5 capo: che l'ex barone se ne astenga

e che si serva del suo diritto sulle

cisterne di suo pieno dominio.

» Riguardo all'esazione de'ducati 25

per l'erario , de' quali parlasi nel 6

capo, considerando che la medesi

ma è abolita per la legge de'2 Ago

sto 18o6, decide che l' ex-barone se

ne astenga. -

» Per ciò che ha rapporto al diritto

proibitivo de' palmenti dedotto nel 7

capo, essendo tali diritti cessati per

effetto della stessa legge de'2 Agosto,

ordina che l'ex barone si astenga da

qualsivoglia loro esercizio.

» Relativamente alla prestazione con

tenuta nel capo ottavo a titolo di por

ob tO

( 78 )

D

D)

»

D

)

DD

D

DD

D

D

D)

)

DD

D

D

tolonìa ezecca, considerando che que

sti diritti sono stati aboliti dalla legge

de'2o Maggio dello scorso anno 18o8,

la Commissione dichiara che l' ex

barone se ne astenga, e se crede aver

ragione di compenso adisca la Com

missione de'Titoli. -

» In quanto al contenuto nel decim

capo , la Commissione ordina che

sia lecito all' ex-barone di esigere il

prezzo della trebbiatura nelle aje di

sua proprietà , e si astenga dall'esa

zione degli ann. carlini quarantanove

dal Comune.

» Finalmente rapporto al contenuto

negli altri capi 1, 2, 3, 4, 9 e 11,

la Commissione se ne riserva la deci

sione appuntata già pel dì 11 Settem

bre di questo anno ».

Il Comune ha domandato spiega del

l'art. 5 della dispositiva della decisio

ne, chiedendo che l'abolizione de'car

lini 18 annui si applicasse al testatico

del

( 79 )

del bestiame, come è detto nell'arti

colo del gravame concepito in questi

termini : il barone esige annui carlini

diciotto da ogni cittadino chepossiede

un pajo di buoi da fatica.

ll barone ha proposto dal suo canto

la quistione della proprietà delle pisci

ne , che non aveva formato materia di

gravame.

L'affare essendo dunque proposto nel

suo intero anche per la quistione inci

dentale delle cisterne , ha fissato l' at

tenzione della Commissione su tutt'i

gravami non decisi.

E come di essi il nuovo gravame ri

guardante le cisterne, ugualmente che

il quarto degli antichi relativo a'mu

lini , ed il nono consistente nella pre

stazione di grani cinque , o dieci che

il barone esige da tutti quelli che vo

gliono fabbricare, si trovano tra le par

ti o convenuti all'amichevole, tal ch'è

l' articolo delle cisterne e de' mulini,

- o de

( 8o )

o definiti per punto generale dalla leg

ge, qual'è l'esazione sulle case per

fatto di costruzione , ciò che importa

diritto di portolanìa. Così la Commis

sione sanzionando ciò che le parti han

voluto , o che la legge ordina.

Dichiara. - v

Spiegando la sua decisione dello scor

so mese di Gennaro , che l' abolizione

de'carlini diciotto annui comprende an

cora il testatico su' buoi aratorj.

E dichiara

Essere di assoluta ed esclusiva per

tinenza del barone le due sole cisterne

chiamate di Rondinella e dell'Aja, e

di esser pubbliche tutte le altre esistenti

lungo le strade , e che non si trovano

rinchiuse nelle possessioni de' particolari

cittadini. A qual effetto ciascuno potrà

servirsi liberamente e moderatamente

delle acque che vi si conservano: ed il

barone , o altri non si arrogherà il di

ritto di venderle , o servirsene esclusi

VallleIlte. Di

(81 ) -

Dichiara ancora risoluto il contratto

de' mulini , per effetto del quale l'U

niversità pagava al barone annui ducati

centoventi. E stante la risoluzione del

contratto il barone riprenderà le sue

macchine e le case che le contengono,

della maniera che esse sono descritte

nello strumento de' 1o Febbrajo 1599

rogato per mano di Notar Vito Patimo

di Casamassima. E l'Università ed i

cittadini si serviranno del loro diritto

di stabilire liberamente de' mulini da

pertutto ove loro aggrada.

Dichiara in fine estinta in virtù della

legge ogni esazione a qualunque titolo

per la costruzione o suolo delle case :

esenti per conseguenza gli abitanti di

Montrone da qualunque peso e corri

spondenza per questa causa.

Rimanendo quindi ad esaminare il

resto de'gravami consistenti :

Nell' abolizione della sedicesima , o

giumella,

18o9 N. 9. Nellº

( 82 )

Nell'esazione de'censi feudali.

Nell' esazione de'censi così detti di

Capurso: oggetti del primo, 2 e3 capo

La Commissione , -

Le parti, e'l Proccuratore Regio in

tesi nelle loro rispettive conclusioni.

Considerando relativamente all' esa

zione della sedicesima detta altrimenti

giumella, e de censi feudali, oggetto

del primo e secondo capo di gravami.

Che il barone non ha titolo di feu

dalità universale sull'intero territorio

di Montrone. Che le sue prestazioni

non possono essere per conseguenza

autorizzate, che ne'beni sopra de'quali

ha fatto il barone costare il suo legit

timo acquisto.

Che per le carte da lui stesso pre

sentate egli non acquistò altri beni col

suo strumento di compera del 1696 per

Notar Ragucci , che

La piantata di ulivi, e mandorle.

Li

( 83)

Li censi. -

Le vigne.

Il giardino.

Il parco della Rondinella. | Il terra

Il parco di S. Leo. tico, e le

Il territorio della difesa. case den

I palmenti. tro Mon

La giumella. trone.

I mulini.

ll trappeto.

Ed i censi di Capurso.

Che non è perciò che sopra i beni

descritti nello strumento ch' egli può

esigere i censi e la giumella , o sia se

dicesima , o negli altri beni pe' quali

egli farà costare di esistere in suo fa

vore degli speciali strumenti di conces

sione.

Che le ragioni del Comune sono fon

date in diritto per domandare esonera

zione di peso sulle altre terre, sopra le

quali il barone ha esteso senza titolo

questo diritto di censo e di sedicesi

- f a - ma

( 84 )

ma, come essa sen duole nell'undeci

mo capo.

E che è quindi luogo a limitare ogni

eccesso , ed a definire le possessioni

che devono soggiacere a questo peso.

E relativamente a' censi di Capurso,

considerando che non si sa sopra quali

fondi questi censi sono imposti.

Che quando questo fosse noto , al

pagamento de'censi sarebbero solamente

obbligati i possessori de'fondi , e non

mai l'Università, contro di cui la pre

stazione è riscossa.

Che quindi è luogo ad assolvere il

Comune da questa prestazione e salvare

al barone i diritti se ne ha contro i

possessori de'beni.

Dichiara.

Che non ha luogo la pretesa feuda

lità universale.

Continui in conseguenza il barone

nel possesso di esigere la giumella , ed

i censi ne' territorj denominati :

Pian

( 85 )

Piantata di ulivi , e mandorle.

Parco della Rondinella.

Parco di S. Leo.

Territorio della difesa.

E si astenga di esigere così l'una

che gli altri in tutto il rimanente ter

ritorio , tranne solo il caso di speciale

eoncessione di altri fondi di suo pieno

dominio nascenti da pubblico stru

In entO,

E per le vigne e giardino , seguiti

a possedere il barone le vigne ed il

giardino che gli furono alienate, o che

si trova di avere ad altri censito in

forza di strumenti di concessione.

Resti l'Università assoluta da' censi

di Capurso e da ogni altra prestazione.

Spese compensate.

f 3 Na

( 86)

Napoli 13 Settembre 18o9,

Il Gran Giudice Ministro della Giu

stizia

A'Signori Intendenti , Proccuratori

generali, e Proccuratori Regj di prima

1StanZa.

Signori – Diverse doglianze di Co

muni e di particolari cittadini, i quali

provano tuttavia le antiche difficoltà

nella costruzione de' mulini , mi hanno

obbligato a prender conto de' motivi

che hanno finora ritardata l'esecuzione

di quella parte della legge abolitiva

della feudalità , la quale ha distrutto

le privative , ed ha renduto l'uso delle

acque libero e comune. Ho quindi ri

levato che i due ragioni concorrono a

mantenere gli effetti delle abolite pri

vative. Una è l'interesse degli ex ba

roni, i quali contendono con mezzi in

diretti la costruzione delle nuove ope

re; l' altra è l' interpretazione data ai

'G--

( 87 )

regolamenti amministrativi intorno al

l'uso delle acque pubbliche. Entram

be queste cagioni sono l'una all'altra

legate ; perciocchè gli ex baroni , non

avendo essi abbastanza di diritto per

opporsi a quelli che fanno nuovi mu

lini, o altre simili macchine ad acqua,

si giovano degl' impedimenti che na

scono dalle istruzioni date agl' Inten

denti delle Provincie sulle regole, col

le quali possono i privati valersi delle

pubbliche acque.

Avendo messo sotto gli occhi del Re

lo stato di questi abusi , e la cattiva

intelligenza che si dà ad una legge ,

alla quale S. M. veglia con tanta solle

citudine, mi ha comandato di dare per

una istruzione circolare una tale spie

gazione della legge stessa, che si otten

gano i due seguenti fini; 1. che si pre

vengano tutti gli equivoci d'interpreta

zione , e tutt'i pretesti che può det

tare l'interesse di coloro che vogliono

f 4 COIl

( 88 )

conservarsi nel possesso delle antiche

privative ; 2. che facendo salve le leg

gi amministrative, le quali regolano

l'uso delle acque riservate a'bisogni

dello stato e della nazione , si lascino

tutte le altre acque nella loro piena

libertà, e si dia luogo alle disposizioni

del diritto privato per tutte le contese

che sorgono fra coloro che credono di

avere il diritto di parteciparne.

Soddisfacendo perciò a questi ordini,

io discendo alle seguenti spiegazioni.

1. Le sole acque riservate all'ispe

zione del Governo , e sottoposte alle

regole amministrative del dipartimento

dell'Interno sono, conformemente al di

sposto dell'art. 538 del Codice Napo

leone , quelle de'fiumi o navigabili , o

atti al trasporto di zattere e di legna

mi. La derivazione di queste acque

per qualunque privato bisogno è per

messa in quanto non noccia all'uso

pubblico e generale. In conseguenza la

CO

( 89 ) -

costruzione delle macchine in tali fiu

mi , l' irrigazione ed ogni altro uso

privato o individuale delle acque sud

dette deve esser preceduto dal permes

so degl' Intendenti delle Provincie , e

dalle verifiche contenute ne'regolamenti

dati dal Ministro dell'Interno.

2. La costruzione delle macchine in

tutti gli altri fiumi non navigabili , o

non capaci del trasporto di zattere , o

di legnami , e l'uso così delle loro ac

que , come di tutte le acque non pe

renni non abbisogna del permesso del

l'autorità pubblica, e non è soggetto

ad altre restrizioni, se non a quelle

del diritto privato. Queste restrizioni si

propongono solo il dirigere l'uso e la

distribuzione fra coloro che hanno il

diritto di parteciparne , ed il garantire

i diritti di proprietà , che sulle mede

sime è permesso di acquistare.

3, Tutte le contese che sorgono sul

l'uso delle acque sottoposte alle regole

del

( 9o )

del diritto privato, appartengono esclu

sivamente alle autorità giudiziarie. La

facoltà di porre impedimenti alle nuo

ve opere , o alle nuove derivazioni di

tali acque appartiene a que'soli, il cui

diritto sia stato violato.

4. Quando i corsi delle acque non

navigabili , o non capaci del trasporto

di zattere , o di legnami tocchino l'in

teresse d'una, o più popolazioni, o che

questo interesse consista nell'uso delle

acque, o che riguardi il danno pubbli

co che potrebbe derivarne , sono an

che capaci di regolamenti amministra

tivi. Di tal natura sono i regolamenti

che dirigono l'irrigazione in una, o

più contrade; quelli che assicurano il

corso regolare delle acque , quelli re

lativi alle chiuse , ed alle altezze delle

suddette acque ; gli altri che riguarda

no le disposizioni tendenti a conserva

re o a promuovere la sanità e la sa

lubrità dell'aria. È sempre libero alle

aUl

( 91 )

autorità amministrative il dettare tali

regolamenti ; ma dove essi non esista

no , la natura delle acque non sotto

pone ad alcuna restrizione quelli che

vogliano servirsene ne'termini del di

ritto comune.

5. Tutte le contravvenzioni a'regola

menti amministrativi sulle acque non

riservate all'uso dello stato e della na

zione , sono di competenza delle auto

rità giudiziarie,

6. In conseguenza di tutte le prece

denti spiegazioni i giudici di pace , ed

i Tribunali civili delle provincie , se

condo le regole delle rispettive compe

tenze, giudicheranno nella materia del

le acque di tutte le contravvenzioni al

le leggi del diritto privato , ed a'rego

lamenti amministrativi. Essi pronunzie

ranno sull'applicazione di tutte le mul

te , e delle pene imposte da'suddetti

regolamenti. -

Gl' Intendenti delle provincie nelle

CC)Il

- ( 92 )

contese, nelle quali i loro Comuni so

no interessati, avranno il diritto di ec

citare i Regj Proccuratori, e le altre

autorità giudiziarie all'applicazione del

le multe, ed alla sollecita spedizione

de' giudizj.

7. Le opere ad acqua de'privati,

quando sono legittimamente costrutte

ne'fiumi navigabili, o in quelli atti al

trasporto di zattere e di legnami , di

vengono proprietà private. In conseguen

za tutte le dispute di danno fra' vicini,

o fra' diversi proprietarj delle suddette

opere appartengono alle autorità giudi

ziarie. In tali contese è vietato a quelli

che disputano del proprio diritto il

chiamarvi l'intervento dell'autorità am

ministrativa. Le verifiche che queste

autorità potranno ordinare per vedere

se siesi costrutta opera in fiumi navi

gabili , o atti al trasporto di zattere e

di legnami , non potranno mai cumo

larsi colla cognizione del danno, che

- da”

( 93 )

da' privati deve sperimentarsi innanzi

alle autorità giudiziarie. -

8. Tutte le opere ad acqua o per

messe dal giudice , o non contraddette

dalle parti contengono la implicita ob

bligazione pe'proprietarj di rifare a'vi

cini il danno , quando questo nasca o

per abuso, o per imperizia, o per qua

lunque altro fatto che contenga loro

colpa. È nel diritto de' vicini, e dei

proprietarj di macchine già esistenti il

chiedere a'giudici, che si sottopongano

i padroni delle nuove opere ad una si

curtà pel danno che può avvenire. I

giudici sottoporranno a questa condi

zione la costruzione delle nuove opere

quando il pericolo sia fondato a giudi

zio di esperti.

9. Acciocchè gli antichi possessori di

privative, e di acque credute feudali

non abusino della interpretazione della

parola danno , e si eviti ogni erronea

intelligenza della legge de'2 Agosto 18o6,

11

( 94 )

rimane dichiarato, che gli ex baroni

sono costituiti relativamente alle loro

antiche macchine nello stesso diritto di

tutti gli altri privati, non avendo alcun

riguardo del loro diritto antecedente.

Per conseguenza è vietato agli edifica

tori di nuove macchine il danneggiare

quelle degli ex baroni, e l'inferire loro

qualunque di quelle servitù che viole

rebbero il diritto di ogni altro privato.

Per lo contrario non è danno la demi

nuzione del lucro che gli ex baroni

soffrono dalla concorrenza di più mac

chine , nè la precedenza che i posses

sori di fondi superiori possono prende

re nell'uso delle acque, purchè queste

sieno restituite a quel corso che anima

le macchine sottoposte.

Io. Finalmente S.M. intende di con

fermare le precedenti risoluzioni , colle

quali ha dichiarato le contese fra gli

ex baroni, e gli abitanti degli ex feudi

sull'uso delle acque, di competenza

- - del

( 95 )

della Commissione feudale per tutto il

tempo , che la suddetta Cbmmissione

impiegherà a terminare il lavoro che

l'è assegnato.

l signori Proccuratori generali e Proc

curatori Regj , incaricandosi delle ra

gioni che hanno determinato il Re ad

ordinarmi la comunicazione di queste

istruzioni, e dell'importanza che S. M.

attacca alla loro osservanza, veglieranno

con tutto il loro zelo all'esecuzione di

esse; i signori Proccuratori Regj presso

i Tribunali di prima istanza disporran

no , che ne sia fatta subito la parteci

pazione a tutte le autorità loro subor

dinate ; ed i signori Intendenti ne fa

ranno seguire immediatamente la pub

blicazione in tutti i Comuni delle ri

spettive provincie.

Io attendo i riscontri , che mi assi

curino dell'adempimento che ciascuno

vi abbia dato nella parte che lo riguarda.

Vi rinnovo l'attestato di mia perfetta

stima – Giuseppe Zurlo. N,

( 96 )

, Num. 14.

A di 13 Settembre 18o9.

Tra' Comuni di Argusto, Gagliato e

Cinquefrondi in Provincia di Calabria

Ulteriore ;

E'l già barone di dette terre ;

Sul rapporto del Cancelliere ;

Inteso il Regio Proccuratore gene

rale.

I Comuni han preteso che il cenna

to loro ex barone si astenga di esigere

annui ducati 3o pe' corpi di catapanìa

e portolanìa , per barricello e camera

riservata; annui duc. 72.5o per asserti

capitali, uno di duc.1ooo, un altro di

duc.2oo, e'l terzo di duc.2o; gli an

nui duc. 7 per un preteso censo enfi

teutico sul piano della fiera ; e duc. 6

l'anno pel carcere; e che restituisca

l'indebito esatto. -- -

La Commissione feudale consideran

do

( 97 )

do che le prestazioni pe' corpi di cata

panìa e portolanìa sono state abolite

dalla legge de'2o Maggio 18o8 e dal

la dichiarazione del Gran Giudice Mi

nistro della Giustizia degli 11 Aprile di

quest'anno ; che le esazioni per barri

cello e camera riservata sono rimaste

estinte colla legge de'2 Agosto 18o6,

dichiara che l'ex-barone si astenga di

esigere in forza delle enunciate leggi gli

annui duc. 3o a titolo di catapanìa ,

portolanìa, barricello e camera riser

vata; ben vero pe'corpi giurisdizionali

di catapanìa e portolanìa adisca la Com

missione de'Titoli pel compenso, se

crede competergli.

Relativamente poi agli ann. duc. 72.5o

per asserti capitali, uno di duc. 1ooo,

l'altro di duc.2oo, e'l terzo di duc. 2o;

agli ann. duc. 7 per un preteso censo

enfiteutico sul piano della fiera; agli an

nui duc. 6 pel carcere; ed all'indebito

esatto preteso dal Comune, la Commis

18o9. N.9. 8 sio

( 98)

sione ha appuntato passarne la decisio

ne all'ordine del giorno. -

Num. 15.

A di 13 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Calvera in Provin

cia di Basilicata; .

E'l già barone Marchese Donnaperna;

Sul rapporto del Cancelliere.

Il Comune in un suo libello al fo

glio 2 ha dedotto otto capi di gravezze

contro il mentovato suo ex-barone.

Col 4 ha esposto di aver quegli da

esso esatti annui duc. 1oo per la fida

del demanio, avendo con ciò privato i

cittadini dell'uso civico sul demanio

SteSSO.

Col 5 ha asserito che i suoi cittadini

per antichissimo solito han costruito a

loro arbitrio delle case e fatti degli

orti per comodo di esse senza la mi

ni

( 99 )

nima prestazione, e che malgrado ciò

egli ed i suoi ministri da qualche tem

po han vietato a' cittadini medesimi la

costruzione di dette case e la forma

zione degli orti, ed accordando loro

il permesso esige delle prestazioni ec

cessive.

Coll'8 che l' ex-barone ha senza ti

tolo e per sola prepotenza esatto an-

nui duc. 54, cioè annui duc. 5o a ti

tolo di portolanìa e duc. 4 sotto tito

lo di strena, e che perciò cessi di esi

gere le dette prestazioni e restituisca

l'indebito esatto. -

In un'altra istanza poi che leggesi al

foglio 18 ha dedotto tre capi di gra

VeZZG, -

Col 3 ha chiesto che l' ex-barone si

astenga di esigere il terraggio sul gra

none, e molto più su' legumi che si

seminano per preparare il terreno alla

semina del grano. -

La Commissione feudale applicando

( 1oo )

alle rapportate gravezze le disposizioni

delle varie leggi e decreti eversivi dei

differenti diritti feudali, e i principj da

essa adottati nelle sue precedenti deci

sioni.

Dichiara.

Sul 3 capo contenuto nel libello al

foglio 18, che l'ex-barone pendente la

decisione sulla legittimità del diritto del

la esazione del terraggio sul granone ,

si astenga di esigerlo su'legumi e su

que' generi che si seminano per sola

preparazione del terreno. .

Sul 4 capo del primo libello, che

pendente la decisione sulla legittimità

del diritto della esazione de' duc. 1oo

per la fida sul demanio, sia libero ai

cittadini l'esercizio degli usi civici nei

demanj ex-feudali , anche per ragion di

commercio tra loro.

Sul 5 che si astenga di vietare a'cit

tadini il costruir delle case e far degli

orti, ed avendo delle ragioni da spe

1

( Io1 )

rimentare, le produca, per potersi da

re le convenienti provvidenze.

Sull'8 si astenga di esigere gli annui

duc. 5o a titolo di portolanìa, e gli an

nui duc. 4 sotto nome di strena, e se

pel corpo della portolanìa crede spet

targli compenso, adisca la Commissio

ne de'Titoli.

Relativamente poi agli oggetti conte

nuti nel 1 , 2, 3, 4, 6 e 7 capo del

primo libello, e ne' capi 1 , 2 e 3 del

secondo libello, la Commissione ha ap

puntato passarne la decisione all'ordine

del giorno.

Num. 16,

A di 13 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Atena in Provincia

di Principato Citeriore;

E'l suo ex-barone;

Sul rapporto del Cancelliere.

g 3 Quat

( 1o2 )

Quattro capi di gravezze il Comune

ha dedotto contro il menzionato suo

ex-barone.

Col 4 ha preteso che quegli paghi

la bonatenenza dall' anno 1592 sino al

dì d'oggi pe'beni burgensatici da lui

posseduti.

La Commissione feudale, sulla re

quisitoria del Regio Proccurator gene

rale, decide che il cennato ex-barone

paghi la bonatenenza dal dì del catasto,

a qual effetto si commetta al Raziona

le della Corte de'Conti Cavalier Gae

tano Cenni , il quale avendo presenti

le istruzioni catastali, ne liquidi le quan

tità e riferisca.

Relativamente poi agli oggetti conte-

nuti ne'capi 1 , 2 e 3, la Commissio

ne ha appuntato passarne la decisione

all'ordine del giorno. -

Num -

( 1o3 )

Num. 17.

A di 13 Settembre 18o9.

Tra' particolari cittadini del Comune

di Arnesano in Provincia d'Otranto;

E'l già barone di detta terra;

Sul rapporto del Cancelliere.

I cittadini di Arnesano in due libelli

han dedotto 19 capi di gravezze contro

il cennato loro ex-barone.

Col 1 del primo libello han chiesto

che quegli si astenga di esercitare la

giurisdizione delle prime e delle secon

de cause, e di eleggere il giudice per

le seconde cause. --

Col 2 che si astenga di permettere ,

o vietare a' possessori di estrarre il frut

to delle ulive per molirle ne' trappeti

degli ex-feudi convicini, e di esigerpe

ne gravissime da coloro i quali vanno

a macinarle senza suo permesso.

Col 3 che cessi di esercitare il di

g 4 ritto

- ( 1o4 )

ritto proibitivo sulla costruzione dei

trappeti.

Col 4 che si astenga di esiger la de

cima delle ulive in olio, ma l'esiga in

frutto.

Col 5 che si astenga di esigere una

prestazione in denaro sotto nome di

mezza pietra, anche da coloro che non

vanno a macinar le ulive ne'suoi trap

peti.

Col 6 han chiesto che si astenga di

esiger la decima delle uve de'pergolati

che sono ne'giardini, e la decima dei

frutti degli alberi comuni che nascono

ne'fondi estagliati.

Col 7 hanno esposto che l'ex-barone

esige la decima delle statoniche in denaro

e che vuol esigerla anche sulle cipolle,

ed han quindi chiesto di esser esentati

dalla prestazione della decima per le

cipolle, e che si esiga la decima per le

statoniche in frutto, e non in denaro.

Coll'8 che cessi di pretendere che

i pos

( 1o5 )

i possessori paghino il guardiano delle

vigne dell'ex-feudo.

Col 2 capo poi del libello che legge

si al foglio 3 hanno esposto che l'ex-ba

rone oltre la decima ch'esige dalle vi

gne , esige anche un canestro di uva

da ciascun possessore.

Col 3 ch'elegge l'erario e l'uomo

di corte , senza pagar loro la mercede.

Col 4 ch'elegge i camerlenghi a suo

piacere, senza farne intesa l'Università.

Col 5 che impedisce la vendita del

vino forestiere, vendendo il solo vino

che ritrae da'suoi beni sieno feudali ,

sieno burgensatici.

Col 6 ch'esige da più case gli esta

gli, e la decima da ogni alboretto o

pergolato esistente dentro le stesse case,

e ciò anche pratica per ogni specie di

frutto.

Col 7 ch'esige la decima della pie

tra che tagliasi anche ne'fondi de'par

ticolari per uso di fabbrica.

--- Coll'

( 1o6)

Coll'8 che obbliga coloro che ten

gono de'buoi a coltivare a forza il suo

oliveto sia burgensatico , sia feudale, e

non paga la giornata corrente, ma quan

to a lui piace.

Col 9 che forza le femmine a racco

glier le sue ulive, non ostante che quelle

si trovino di aver locata ad altri l'ope

ra loro, e le paga a suo piacere, e se

non ubbidiscono le carcera.

Coll' 1 1 finalmente che obbliga alpa

gamento della decima tutti coloro che

piantano statoniche per uso proprio.

La Commissione feudale, sulle re

quisitoria del Regio Proccurator gene

rale, applicando alle gravezze di sopra

rapportate le disposizioni delle varie

leggi e decreti eversivi de'differenti di

ritti feudali, non che i principj da essa

adottati nelle sue precedenti decisioni.

Dichiara.

Sul capo 1 del primo libello abolita

la giurisdizione delle prime e delle se

COII

( 1o7 )

conde cause , e 'l diritto di eleggere il

giudice per le seconde cause.

Sul 2 che l'ex-barone si astenga di

permettere, o vietare a suo piacere ai

possessori di estrarre il frutto delle u -

live per molirle ne'trappeti de' convi

cini ex-feudi, e di esiger pene gravis

sime da coloro che vanno a macinarle

senza suo permesso.

Sul 3 che cessi di esercitare il dirit

to proibitivo de'trappeti , e ne sia li

bera a ciascuno la costruzione.

Sul 4, 6 e 7 del detto primo libel

lo , e sul 2 , 6 ed 1 1 del secondo li

bello , che senza pregiudizio delle ra

gioni delle parti , e pendente la de

cisione sulla legittimità dell'esazione

delle decime , esiga quella del grano ,

orzo, avena, fave, lino, ulive e vino

mosto, o di quelli de'detti generi ch'è

nel possesso di esigere.

Relativamente poi al modo dell'esa

zione, escluso ogni altro genere oltre

( 1o8 )

a'mentovati, esiga la decima delle vit

tovaglie sulle aje ed in generi triturati,

quella delle ulive e del lino ne'luoghi

dove raccolgonsi, e la decima del vino

mosto ne'palmenti de' cittadini.

Sul 5 della prima istanza che si a

stenga di esigere qualunque prestazione

in denaro sotto nome di mezza pietra,

anche da coloro che non vanno a ma

cinar le ulive ne'suoi trappeti.

Sull'8 che cessi di pretendere che i

possessori paghino il guardiano delle

vigne dell'ex-feudo.

Sul 3 capo poi del secondo libello

dichiara estinto il diritto dell'elezione

dell'erario, o dell'uomo di corte.

Sul 4 dichiara parimente estinto il

diritto di eleggere il camerlengo a suo

piacere senza farne inteso il Comune.

Sul 5 che si astenga di vietar la ven

dita del vino forestiere, col vendere il

solo vino che ritrae da'suoi fondi feu

dali, o burgensatici.

Sul

( 1o9 )

Sul 7 che si astenga di esiger la de

cima della pietra che tagliasi per uso

di fabbrica anche ne'fondi de'partico

lari.

Sull'8 che si astenga di esigere ope

re e servizj di animali di qualunque

specie. -

Sul 9 finalmente che cessi di obbli

gar chicchessia a raccoglier le sue uli

ve con pagarle a suo arbitrio.

Relativamente poi agli oggetti conte

nuti ne'capi 1 e 1o del secondo libel

lo, e sulla legittimità dell'esazione del

le decime, di cui è quistione nei ca

pi 4, 6 e 7 del primo libello , e nei

capi 2, 6 ed 11 del secondo, laCom-

missione ne ha passata la decisione al

l'ordine del giorno.

' '

Num,

( 11o )

Num. 18.

A di 13 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Montesano in Prd

vincia di Principato Citeriore , patroci

nato dal signor Angelo Abatemarco ;

E'l suo già barone, e per esso l'Am

ministrazione de' Reali Demanj, patro

cinata dal signor Giovanni Lotti;

Sul rapporto del signor Giudice Fran

chini;

Intese le parti , e 'l Regio Proccuratore generale. a

L'Università di Montesano fin dal

1752 dedusse nell'abolito S.C. dieciotto

capi di gravezze contro la Certosa di

S. Lorenzo presso la Padule di lei ex

feudataria. Dopo varie quistioni pre

giudiziali promosse dalla Certosa, chie

se l'Università l'accesso del Commis

sario sul luogo in contesa, per quivi

decidersi i gravami proposti . Come

- chè

( 111 )

chè tal domanda si fosse per ordine del

S. C. discussa ed approvata in pubbli

co parlamento ; pure essendosi dipoi

aperto un termine sommario sulla ri

soluzione parlamentaria, restò soffoga

to il giudizio principale sino al 1797.

In quest'anno un tal Domenico Bar

bella, in nome ancora de'suoi concit

tadini chiese ed ottenne ordini dal Go

verno , che esaminati si fossero i gra

vami dal Tribunale della Regia Came

ra. Ma essendosi opposto dalla Certosa

la pendenza della causa nel S. C., il

Governo medesimo risolvette che pro

ceduto avesse ilS.C. Nel corso degl'in

terrotti due giudizj non furono date

che provvidenze interine per l'osser

vanza del solito. Quindi eretta la Com

missione feudale , e soppressa intanto

la Certosa , si sono dal Comune rin

novati e ristretti gli antichi gravami a

soli cinque capi contro l'Amministra

zione de' Reali Demanj.

I

( 112 )

1. Che debba l'Amministrazione aste

nersi dall' esazione de' carlini due a

fuoco per ciascuna famiglia bracciale ,

di una giornata di buoi a massaro ,

dell'intero latte che danno in un gior

no le pecore de' cittadini, e di venti

rotoli di formaggio salato per ogni greg

ge nel mese di Agosto di ciascun anno.

2. Che debba dichiararsi comunale

l'intero demanio di Montesano, e che

quindi l'Amministrazione de'Reali De

manj non solo debba astenersi dal di

ritto di terraggiare sulla parte dema

niale ridotta a coltura, e dal diritto

di fidare a' forestieri ne' terzetti dema

niali detti di Pattano e di Cerreta pia

na; ma debba altresì rilasciare a bene

ficio di essa Università la porzione de

maniale usurpata dalla Certosa e i ter

ritorj specialmente denominati Radice,

Balzi di S. Paladino, e Costa della Pi

rocchiosa.

3. Che l'Amministrazione medesima

- de'

( 1 13 )

de' Reali Demanj debba restituire al

l'Università non meno le porzioni di

staccate dallo stesso demanio , ed ag

gregate dalla Certosa a'suoi territorj

denominati Spigno , Magorno , Cessu

ta, Fiego, Prato, Pezzillo, la Rossa,

e i boschi di Carpineta e della Cer

reta , che gl' interi territorj denominati

S. Simeone , Casamassone , e Magor

niello.

4. Che laddove non avesse luogo la

revindica delle porzioni aggregate agli

anzidetti locali, debbano i locali mede

simi dichiararsi demanj aperti dell'ex

feudo e soggetti quindi a' pieni usi ci

vici.

5. Che debbano i cittadini esercitare

i pieni usi civici sopra i territorj bo

scosi appartenenti alla Badìa di S. Ma

ria di Cadossa.

La Commissione avendo esaminati

gli atti fabbricati in sei volumi negli

aboliti Tribunali del S. C. e della Re

18o9 N. 9. h gia

( I 14 )

gia Camera, e nella stessa Commissio

ne, ed intesi il Regio Proccuratore ge

nerale e le parti contendenti, ha fat

to sopra ciascun capo di gravame le

seguenti considerazioni.

Sul primo capo relativo alle presta

zioni de' due carlini per ciascuna fa

miglia di bracciale, di una giornata di

buoi per ciascun massaro , dell' intero

latte che danno in un giorno le pe

core de' cittadini , e de' rotoli venti

di formaggio salato per ogni gregge nel

mese di Agosto di ciascun anno , non

vi era esame da farsi. Essendo le me

desime evidentemente personali , resta

rono tutte abolite dalla legge abolitiva

della feudalità de'2 Agosto 18o6. Ciò

non ostante il patrocinatore de' Reali

Demanj, seguendo i contraddittorj as

sunti dalla Certosa , ha sostenuto che

queste prestazioni sieno un compenso

non solo dell'erba che pascolano illi

mitatamente gli animali de' cittadini nel

de

( 115 )

demanio del feudo, ma della fida ezian

dìo ch' esige l'Università da' forestieri

nello stesso demanio feudale. Ed a tal

uopo fa osservare dalla serie degli an

tichi rilevj, che sino a che gli antichi

baroni esercitarono la bagliva- di fuori,

non tutte si portarono ed introito le

- dinotate prestazioni , e che queste in

conseguenza succedettero a' diritti ed

emolumenti feudali della esterna bagli

va , ne'fog. 84 a 86 del 5 vol.

. L'Università all'incontro ha tratto

l' ingiustizia di siffatte prestazioni dal

vario sistema che la Certosa ha tenu

to sull' oggetto , ne'fog. 188 a 19o di

d. vol. Costei sostenne nel 1752 , che

le prestazioni in esame eran compen

sative de'dirittì sopra tutto della porto

lanìa, e catapanìa. Ma avendo l'Uni

versità documentato, che queste basse

giurisdizioni trovavansi in origine ad

essa intestate, e da essa esercitavansi nel

tempo stesso che i baroni di Monte

h 2 Sià

( 116)

sano esercitavano la bagliva di fuori,

resta pienamente confutato l'assunto

della Certosa mon meno, che dell'Am

ministrazione de' Reali Demanj. Oltre

chè sarebbe ingiusta cosa , che i soli

bracciali, e gli animali soltanto da ara

tro e da latte compensar dovessero il

peso universale della portolanìa e ca

tapanìa, ed il pascolo degli altri ani

mali, non che la fida de'forestieri che

percepisce l'intero Comune. -

Sull'articolo del demanio e della re

vindica de'tre territorj posseduti dalla

Certosa nello stesso demanio denomi

nati Radice, Balzi di S. Paladino e

Costa della Pirocchiosa; come pure sul

diritto di terraggiare nella parte eolti

vata dello stesso demanio, e di fidare nei

due terzetti demaniali Pattano, e Cerreta

piana, che uniti si sono nello stesso

capo di gravezza ; ha veduto la Com

missione che lo sviluppo di questo in

trigatissimo e rilevante gravame dipen

de

( 117 )

de dal definir la natura e la estensio

ne del demanio in contesa. -

Convengono le parti interessate, e le

scritture esibite negli atti contestano ,

che questo demanio comprenda un ter

ritorio di 16ooo e più tomoli. Discor

dano sebbene sulla pertinenza ; dacchè

l'Università pretende di esser tutto

comunale, e l'Amministrazione de'Rea

li Demanj sostiene di essere interamente

feudale. Ma siccome i documenti alle

gati dall'Università dimostrano ad evi

denza di esservi in Montesano un va

stissimo demanio comunale, e di aver

vi que' cittadini esercitato non solo un

illimitato diritto di pascolare, ghiandare

e legnare , ma il diritto benanche di

fidare a' forestieri ; così i documenti

prodotti dalla Certosa ed ultimamente

dall'Amministrazione de' Reali Demanj

dimostrano ugualmente di avervi i ba

roni esercitato anticamente la bagliva

di fuori, di aver esatto il terraggio sul

h 3 la

( 118 )

la parte coltivata dello stesso demanio,

e di aver fidato privatamente ne' due

terzetti di Pattano e Cerreta piana.

Questa collisione di diritti dominicali

ed atti possessivi di due diversi padro

ni sul medesimo territorio, renderebbe

inestricabile il modo della controversia.

Ma una circostanza di fatto avvenuta

nello stesso feudo di Montesano concilia

e rimove qualunque contraddizione sul

contemporaneo dominio e possesso del

barone e dell' Università sul demanio

in quistione.

Essendosi esposto venale il feudo di

Montesano nel XVI. secolo presso il

S. C., Scipione Sanseverino lo compe

rò nel 155o pel prezzo di duc. 3oooo.

L'Università proclamò al demanio e

l' ottenne per lo stesso prezzo. Dopo

38 anni la stessa Università per isgra

varsi dalla mole de' debiti contratti fu

nella necessità di disfarsene. Fu quindi

acquistato il feudo nel 1618 pel dop-

pio

( 119 )

pio prezzo di ducati 61ooo da un tal

Agostino Ambrosino. Ma nel 1638 il

di costui figliuolo lo vendette a Tom

maso Novellino intestatario della Cer

tosa per ducati 525oo, ne fogli 127 e

seguenti del 1 vol.

La confusione pertanto de'rapporti

comunali e feudali , e de' diritti attivi

e passivi che si unirono nell'Univer

sità coll'acquisto del feudo , e la di

strazione fatta del feudo dalla stessa

Università al barone Ambrosino , ren

dono meno irregolare la partizione del

demanio e de'suoi attributi presso due

diversi padroni. Quando in conseguen

za dubitar si potesse della legittimità

del titolo onde la Certosa abbia ella

esercitato il diritto di terraggio sulla

porzione coltivabile del demanio, ed il

diritto di fida sopra i due terzetti di

Pattano e Cerretapiana , incontrerebbe

il Comune la resistenza del proprio fat

to. Non era punto irregolare che l'U

h 4 ni

( 12o )

niversità per soddisfare i debiti con

tratti a cagion del demanio , e per al

tre sue urgenze si avesse ritenuto por

zione de'beni e diritti acquistati col

feudo , ed avesse distratto col feudo

stesso qualche natìo suo diritto ed al

tri suoi beni. Se l'Università come

autrice dell'acquisto pervenuto alla Cer

tosa , e per essa all'Amministrazione

de'Reali demanj,potrebbe lodarsi asoste

ner costei nel possesso de'diritti e beni

contraddetti, deve l'Università medesi

ma per le note massime di legge es

sere espulsa da quelle azioni per le

quali è tenuta di evizione.

Quindi la Commissione rispettando

il possesso in cui trovansi rispettiva

mente l'Università, e l'Amministra

zione de' Reali demanj, e preponde

rando il dominio dell'erba, delle ghian

de e delle legna che ha l'Università

sopra l' intero demanio in contesa , al

diritto limitato di terraggiare e ad al

tri

( 121 )

tri parziali diritti che avea la Certosa

sullo stesso demanio, è concorsa nel

sentimento di dichiarar comunale il de

manio controverso, di mantenere l'Am

ministrazione de' Reali demanj nel pos

sesso non memo di terraggiare sopra la

parte coltivata dello stesso demanio,

che del diritto di fidare ne' due ter

zetti di Pattano a Cerreta piana. Ma

poichè ha osservato la Commissione

che l' estensione de' locali coltivati ed

onnossj a terraggio , siesi dopo il ca

tasto del 174o e pendente il litigio e

normemente dilatata , perciò ha stima

to restringerla a' termini della rivela

catastale.

Sul terzo capo de' gravami, onde ha

chiesto il Comune di revindicar non

meno le porzioni demaniali aggregate

a' territorj Spigno , Magorno, Cessu

ta, Fiego, Prato, Pezzillo, la Rossa,

Carpineta e Cerreta , che gl' interi ter

ritorj denominati S. Simeone, Casamas

SO

- ( 122 )

sone e Magorniello , ha considerato.

la Commissione di esser applicabili

gli stessi principj dianzi additati. Costa

dagli antichi rilevj del 1552 , 1595,

16o6 e 168o, coevi ed immediati al

l' acquisto ed alla vendita del feudo

che ne fece l'Università, di essersi pos

seduti i pretesi territorj della stessa

Università qual feudataria , e da'suc

cessivi baroni , ne'fogli 13o a 135,

151 a 156 del 1 vol., 179 a 182 del

4 vol. , e 69 a 75 del 5 vol. L'Uni

versità all' incontro non ha dimostrato

di aver esercitato alcun atto dominica

le e possessivo sugli additati locali ,

fuorchè per S. Simeone, e molto me

no ha saputo additar l' epoca delle se

guite usurpazioni. Potrebbero queste

esser seguite prima del 155o in cui

l'Università acquistò il feudo, e nel

corso degli anni 38 ne' quali posse

dette i beni annessi al feudo. Ed in tal

caso avendo causa la Certosa dalla me

16

( 123 )

desima Università , verrebbe l'azion di

revindica come sopra ripulsata dall'ec

cezione della nascente evizione.

Non così per S.Simeone. Esiste ne

gli atti uno strumento stipulato nel 1469

in cui vedesi inserita una ragionata sen

tenza del viceconte di Capaccio, colla

quale decise una clamorosa lite insorta

sulla pertinenza di S. Simeone fra le

due finitime Università di Padula e

Montesano, che allora possedevansi dal

lo stesso Conte Guglielmo Sanseverino,

ne'fogli 5 a 19 del 4 volume. Ed in

questa sentenza , dopo essersi esposte

le vicendevoli posizioni e pruove del

le Università contendenti , furono con

dannati l' Università e cittadini di Pa

dula a non molestare l'Università e

cittadini di Montesano nel possesso in

cui erano del territorio in contesa.

» Probatum est, notò quel Vicecon

» te, qualiter dictum territorium S. Si

» meonis est situm in territorio terrae

» Mon

( 124 )

399

3)

-0)

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2)

2)

2)

B)

3)

B)

B)

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*D)

»

3)

Montisani , ac in ejus pertinentiis et

districto , et non in territorio terrae

Padulis, ut patet. . . . et per tantum

tempus, quod non est in contrarium

memoria hominum, quod dictum ter

ritorium S. Simeonis semper fuit ha

bitum , tentum et possessum per

homines Universitatis Montisami , ac

etiam de praesenti tenetur et posside

tur per eosdem tanquam territoriam

eorum , recolligendo et in eo affida ,

seu bajulatione ab omnibus et qui

busvis personis exteris ibidem cum

eorum animalibus pascua sumentibus

et sistentibus, et etiam ab hominibus

dictae terrae Padulae , et etiam in

eodem territorio arando , seminando

et pascua sumendo , sine solutione

aliqua , et omnia alia faciendo. »

Questa sentenza è tanto più decisiva

a favor dell' Università di Montesano ,

quantochè il giudice viceconte si disse

investito non solo da’mandati delle due

kuał Uni

( 125 )

Università contendenti, ma anche pro

parte Excellentissimi Gulielmi de S.

Severino contis Campusati, etterrarum

praedictarum utilis Domini; e quan

tochè negli antichi rilevj non vedesi

denunciato S.Simeone, come le altre

difese e territorj di sopra nominati.

Quindi la Commissione nell'atto stes

so che ha creduto giusto di assolve

re l'Amministrazione de' Reali Dema

nj dalla revindica de' territorj e bo

schi contenuti nel presente capo , Spi

gno, Magorno, Cessuta, Fiego, Prato,

Pezzillo , la Rossa , Carpineta e Cer

reta, e delle aggregazioni fatte agli stes

si fondi, ha creduto anche giusto di

condannare la stessa Amministrazione

alla restituzione di S. Simeone. Ed

avendo per vero che le ampliazioni

seguite degli stessi fondi dopo la ri

vela catastale del 174o, siensi fatte so

pra i vasti demanj dell'Università , ha

giudicato di doversi restringere l'esten

- S1O

( 126 )

sione de' rispettivi territorj a' termini

eziandio della rivela catastale.

Sul quarto capo di gravezze, col

quale pretende il Comune di Montesa

no di doversi dichiarar demamj aperti

del feudo tutti quei territorj , che la

Commissione giudichi non esser suscet

tibili di revindica, ha ella osservato da

gli antichi rilevj e da altri antichi do

cumenti , che i soli locali di Carpine

ta, Cerreta , Magorno, Cessuta e Ca

samassone veggonsi rapportati e descrit

ti come difese del feudo. Quindi ha

giudicato , che oltre a' dinotati cinque

locali , tutti gli altri debban rimanere

aperti a'pieni usi civici de' cittadini.

Sul quinto capo di gravezze relati

vo a'fondi appartenenti alla Badìa di

S.Maria di Cadossa, ha rilevato la Com

missione di essersi questi posseduti dal

la Certosa come allodiali e di pie

na sua proprietà, indipendentemente

dal feudo di Montesano, ed anche pri

101

( 127 )

ma di divenirne utile padrona. Non

avendo pertanto dimostrato l'Universi

tà di aver siffatti territorj alcuna feu

dale caratteristica, ha la Commissione

giudicato di non poterci i cittadini eser

citare verun uso civico.

Quindi autorizzata la Commission

dalla legge di sua costituzione a giudi

car le contese feudali , sola facti veri

- tate inspecta, e per esecuzione de'Reali

decreti, abolitivi della feudalità, ha dif

finitivamente deciso e dichiara,

1. Si astenga l' Amministrazione dei

Reali Demanj di più esigere da' citta

. dini di Montesano i carlini due per

- ciascuna famiglia bracciale , la giornata

de' buoi per ciascun massaro, il latte

che danno in un giorno lo pecore di

essi cittadini , e i venti rotoli di for

maggi salati per ogni gregge nel mese

di Agosto di ciascun anno. -

2. Dichiara che il demanio contro

verso di Montesano appartenga all'U

-11

( 128 )

miversità come di natura comunale.

Si mantenga nondimeno l'Amministra

zione de' Reali Demanj nel possesso di

fidare a'forestieri l'erba sopravvanzante

agli usi civici ne'due terzetti di Pat

tano e Cerreta piana, e di terraggiare

ne' locali ridotti a coltura dello stes-

so demanio , e rilevati come demanj

feudali dall' abolita Certosa di S. Lo

renzo nella formazione del catasto del

l'anno 174o , e per la sola estensione

dinotata nella rivela: cioè Cozzarra per

tomoli cento, Patrico, Pattano, Patta

niello, Serra della Giumenta e Ver

nicorro per tomoli mille e cinquecen

to , la montagna di Perillo, Serra del

la Cessuta , Valle Bortone , Cervonella

e Capodacqua per tomoli seicento, la

montagna di Vulcano, Cerreta piana ,

Tempe lo Broccolito e Pedale di Car

lo per tomoli trecento, la montagna

di Mulinello, Acqualonga, Malanfrena,

Forzanese, Vellicani,Cafari e Russe dei

Pas

( 129 )

Passeri per tom. trecento, Vallone Ma

cario per tomoli duecento. Ma in tutti

questi locali , fuorchè in Pattano e

Cerreta piana , vi abbia l'Università il

diritto del pascolo e della fida a' fore

stieri, segate le biade, di cui si tenga

ragione nella divisione de' demanj.

Si reintegri l'Università nel possesso

de'territorj denominati Radice , Balzi

di S. Paladino e Costa della Perocchio

sa , compresi nello stesso demanio e

non descritti nella rivela catastale del

174o.

3. Si assolva benanche l'Amministra

zione de' Reali Demanj dalla revindica

pretesa dall'Università così de' due ter

ritorj denominati Casamassone e Ma

gorniello , che delle porzioni demaniali

aggregate a'territorj denominati Spigno,

Magorno , Cessuta , Fiego , Prato ,

Pezzillo, la Rossa, Carpineta e Cer

reta. Ma, si restringano i detti fondi

all' estensione dinotata nella rivela

18o9. N. 9. ca

( 13o )

catastale del 174o , cioè Spigno per

tomoli 15o , Magorno per tomoli 6o ,

Cessuta pertomoli 7o, Fiego seu Feu

do per tomoli 4o , Prato e Pezzillo

per tomoli 3o , la Rossa per tomoli

5o , Carpineta per tomoli 1oo , Cerre

ta per tomoli 25oo , Casamassone per

tomoli 4oo , e Magorniello per tomoli

2OO,

Si reintegri all'incontro l'Università

nel possesso del territorio denominato

S. Simeone.

4. Restino a beneficio dell'Ammini

strazione de' Reali Demanj come chiu

se e difese , e secondo l'attuale stato

del possesso , i soli locali Carpineta,

Cerreta, Magorno, Cessuta e Casamas

sone. Ma gli altri locali dinotati nel

precedente capo, Spigno , Fiego, Pra

to , Pezzillo , Rossa e Magorniello re

stino demanj aperti dell'ex feudo, e se

ne abbia ragione nella divisione de'de

manj.

5.

( 131 )

5. Finalmente la Commissione dichia

ra, che i territorj della badia di Ca

dossa non appartengono al demanio di

Montesano. Ma i cittadini vi conservi

no i diritti che vi hanno acquistati,

secondo lo stato attuale del possesso.

Per le spese della lite si assolvano

vicendevolmente le parti.

Num. 19.

A di 13 Settembre 18o9.

Tra 'l Signor Gaetano Grisi di Trec

china in Provincia di Basilicata, patro

cinato dal Signor Vincenzo Vassalli;

E'l dianzi barone Duca Tortora, pa

trocinato dal Signor Gennaro Brancac

cio;

Sul rapporto del Sig. Giudice Mar

tucci.

Nel 1788 diversi cittadini di Trec.

ehina dedussero in S. C. delle gravezze

Il 2 CO

( 132 )

contro il loro barone Duca Tortora.

A questi si unì nel 1789 il sig.Gae

tano Grisi, dolendosi che il feudatario

voleva impedirgli la costruzione di un

mulino ch'egli avea stabilito nel suo

proprio suolo, e che si animava colle

sue acque private.

Sulla domanda fu impartito termine.

Grisi provò gli estremi della sua

azione.

ll barone che avea allegata la feuda

lità di tutte le acque , non fu ugual

mente felice nella sua intrapresa.

I testimonj dissero che le acque era

no riputate demaniali se sorgevano nel

demanio , e private se esse scaturivano

ne' luoghi privati. -

Il S. C. a Marzo del 179o ordinò

perizia , ed osservanza di antico stato,

fol. 156 vol. 1.

Grisi attaccò di nullità la parte del

decreto che manteneva l'antico stato.

Le

( 133 ) -

Le sue nullità furono rigettate , fol.

174.

La perizia fu eseguita dalla Regia

Udienza per mezzo degli agrimensori

di Castrovillari e Lauria. Ed essa fu

favorevole a Grisi, fol. 49 vol. 3.

La perizia fu attaccata di nullità per

parte del barone. -

Il Consigliò decretò che se voleva la

revisione, l'avesse procurata fra 15

giorni , fol. 1o4 a ter. vol. 1.

La revisione fu eseguita.

Essa fu attaccata di falso da Grisi.

Una informazione criminale ebbe luo

go. Ed il mastrodatti come autore o

cooperatore del falso fu citato ad in

formandum , rilasciato successivamente

col mandato perpalatium, indi rinvia

to con un liceat discedere.

Si è detto che Grisi aveva attaccata

di nullità la clausola del decreto por

tante osservanza di stato antico.

Nell' intervallo il barone suscitò qui

i 3 stio

( 134 )

stione di dominio contro Grisi , e so

stenne ch' era stato a lui usurpato il

terrreno ove Grisi aveva stabilito il suo

mulino.

Un termine fu impartito sulla diman

da. E 'l barone cercò provare che il

feudo di Trecchina era stato sempre u

nito col casale di Paruti. E come Pa

rutto è il nome del luogo ove Grisi

aveva edificato , conchiudeva dall'ana

logia del nome , che una usurpazione

avea avuto luogo dal di lui lato.

Grisi dimostrò che i beni da lui pos

seduti erano in una contrada differente

da quella ove il barone credeva com

petergli de' diritti.

Che il Parutto feudale era in regio

me differente da quella, ove Grisi pos

sedeva de' beni , e che il Parutto feu

dale era stato dal barone censito a' di

scendenti di Santo e Luca Conte.

E che questo era sìvero, che il ba

rone istesso per avere una pianta ove

edi

( 135)

edificare i mulini che attualmente pos

siede, era stato obbligato di prendere

ad enfiteusi dalla chiesa parrocchiale il

tratto di terreno che gli sostiene.

Nel suo particolare dimostrò poi per

mezzo di 15 strumenti gli acquisti che

egli ed i suoi maggiori avevano fatto del

le terre ch'egli possiede , ed in mezzo

alle quali egli ha stabilito il suo mulino.

In questo stato sommessa la causa

all'esame della Commissione.

Per parte di Grisi si è conchiuso a

ciò che debba essergli permesso di ani

mare colle acque che nascono e scorrono

su' territorj suoi il mulino ch' egli fab

bricò sopra le sue terre nel 1789.

E che debba la parte avversa essere

condannata a tutti i danni che gli ha

cagionato per dieci anni una lite in

giusta. -

Per parte del barone si è conchiuso

per la revindica del fondo ove Grisi

aveva costruito il suo mulino.

i 4 La

( 136 )

La Commissione ,

Intese le parti, e 'l Proccuratore Re

gio generale nelle sue conclusioni.

Considerando che i primi mezzi ado

perati dal barone per impedire il mo

vimento della macchina edificata da

Grisi ebbero l'assurdo diritto delle ac

que feudali per oggetto.

Ch' egli si trincerò sopra la qualità

feudale di queste acque, sino a che le

perizie furono eseguite, e che non fu

attaccata di falso quella da lui proccu

l'atal.

Considerando che il barone non si

rifuggì sotto l'altra pretensione della

usurpazione del suolo imputata a Grisi,

che quando fu dimostrata la natura pri

vata e propria delle acque, del di cui

movimento voleva Grisi servirsi per

animare le sue macchine.

Che questa pretensione nuovamente

dedotta lungi di rivocare in dubbio la

proprietà di Grisi , non è servita che

a far

( 137 )

a far meglio conoscere per mezzo de

gli strumenti di acquisto e il buon

diritto del medesimo , e la vessazione

che il barone pretese nel tempo inferir

gli per impedire la concorrenza della

macina de'suoi antichi mulini.

Considerando che Grisi sarebbe fon

dato in ragione per chiedere rifazione

di tutti i danni contro il barone , se

l' autore delle sue vessazioni esistesse ,

ma che per la morte accaduta il rigore

non può estendersi contro l'erede, che

per la parte da lui assunta in conti

nuazione.

Decide

Dover essere Grisi assoluto da tutte le

azioni contro di lui intentate dal baro

ne per causa del mulino in quistione:

libero per conseguenza al medesimo

di servirsi delle acque che nascono e

scorrono pe' suoi terreni tanto per ir

rigare, che per animare il suo muli

no ed ogni altra macchina che vorrà

CO

( 138 )

costruire nel suo proprio suolo, rimet

tendo però sempre queste acque nel

l'antico alveo a'termini della legge.

E doversi condannare il Duca Tor

tora alla rifazione delle spese da Grisi

erogate nel giudizio civile , per cui li

quidazione rimane commessa al Giudi

ce Martucci relatore , da rendersi ese

cutoria 15 giorni dopochè sarà la me

desima dichiarata.

Num. 2o.

A dì 14 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Grisolia in Pro

vincia di Calabria Citeriore, patrocina

to dal Sig. Giovanni Lotti ;

E' l suo già barone , patrocinato dal

Sig. Filippo Vecchioni ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Sapo

nara;

La Commissione, il Regio Proccura

rator generale e le parti intese.

Ve

( 139 )

Veduta la supplica presentata nel

S.R.C. dall'Università di Grisolia a dì28

Aprile 1761 , l'istanza da lei prodotta

nel dì primo Giugno 18o8 nella Com

missione feudale, le di lei posizioni ,

e le risposte alle medesime date dal

Duca Sig. Clemente Catalano Gonsaga

a dì 2o Agosto 18o8, e tutti gli atti.

1. Riguardo a'demaniali la Serra, la

Gana, S. Maria, la Puma, le Mezzane,

il Cerreto, il Cocozzo, Pantanelli, Ra

pa, Rocca ed altri luoghi che nel 1522

erano alborati di castagni, gelsi, cerri,

ed altri alberi.

Veduta la capitolazione del 1522, in

cui il barone di quel tempo consentì

ch' essa Università non fosse da' di lui

ministri molestata per detti demanj nei

di lei diritti di raccogliere i frutti,

d'immettervi i bestiami proprj e di

esigervi la fida , e che i ministri baro

nali non si avessero esatta la fida dai

forestieri, -----

Ve

( 14o )

Veduto l'atto del 1542 , con cui il

barone di quel tempo confermò le di

visate capitolazioni, esortando Lavalle

reintegratore degli stati del Principe di

Bisignano allora feudatario di Grisolia

a profferir sua sentenza sulla divisata

conferma delle capitolazioni.

L'assenso viceregio impartito nel 1578

su tali capitolazioni ad istanza del ba

TOD6,

Veduti i decreti della Sommaria de'3

Marzo 18o4 e 12 Febbrajo 18o5, coi

quali sul dedotto dalle parti sulla per

tinenza rispettiva di tali locali fu im

partito termine ordinario, ed intanto si

fossero osservate le divisate capitolazio

ni del 1522 , e'l barone vi si fosse in

terinamente astenuto da qualunque di

ritto anche il terraggiare.-

Considerando che dietro le divisate

capitolazioni del 1522, alla divisata lo

ro conferma del 1542 , ed al viceregio

assenso impartitovi ad istanza del ba

IOD16

( 141 )

rone, il reintegrator Lavalle non pote

va nell' atto della divisata reintegra del

1546 scriver cosa che avesse potuto

in verun modo pregiudicare alla de

manialità universale de' divisati locali

appartenenti all'Università di Grisolia.

Per tali motivi dichiara i divisati lo

cali descritti nella sopra esposta capi

tolazione del 1522 appartenere all'U

niversità di Grisolia , giusta i confini

che ne saranno indicati da'catasti, dal

la reintegra di Lavalle del 1546, e da

altri legali documenti , salvo il diritto

all'Università di ricuperarne i frutti da

chi gli ha percepiti da'12 Febbrajo 18o5,

giusta gli ordini della Sommaria.

2. Riguardo al territorio di Cerasia

e Bonia.

Veduti i decreti della Sommaria dei

3 Marzo 18o4 , 13 Gennaro e 9 Ago

sto 18o6, co''quali fu impartito termi-

ne ordinario sulla dimanda del barone

di riputarsi difese feudali Cerasia e

Bo

( 142 )

Bonia, e su quella dell'Università di

riputarsi tali corpi di lei demaniali; e

poichè il barone non aveva esibito il ti

tolo per dimostrarne la qualità di dife

se feudali , fu ordinato mantenervisi ,

e se fosse stato d'uopo reintegrarvisi

l'Università nel possesso dell'uso civico.

Veduto l'inventario delle entradefeu

dali de'baroni ribelli del 1494, in cui

è portata soltanto la difesa del Monte,

ed il feudo di S. Biase , e non vi è

portata in alcun modo Cerasia e Bo

nia. La capitolazione del 1495, in cui

l'Università chiese al barone che non

avesse fatta nuova difesa, eccetto quel

la detta il Monte , che era allora, e

sempre era stata; che le fosse stato le

cito poter pascolare il bestiame , e ta

gliare legname per tutto il restante del

terreno di Grisolia, e fargrano ed altro

loro necessario; e'l barone rispose: Ser

ventur, et custodianturtantum antiquae

defensae.

At

( 143 )

Atteso che il barone non ha dimo

strato esservi stata allora altra difesa ,

che quella del Monte.

Atteso che in tal capitolazione del

1495 il barone non si dolse che l'Uni

versità gli avea esposto che soltanto era

vi stata, e vi era la difesa del Monte,

nè vi fa menzione alcuna di Cera

sia e Bonia.

Veduta la capitolazione del 1542, con

cui il barone di quel tempo confermò

le antecedenti capitolazioni, esortando

il reintegratore Lavalle a profferire sua

sentenza su tale conferma.

Considerando che la reintegra di La

valle del 1546 non è di accordo in ve

run modo co'sopra divisati monumenti

che la precedono, asserendovisi feudali

le montagne tutte e tutto l'agro di

Grisolia , quando che non v'ha dubbio

che l'Università aveva i divisati dieci

locali ed altri territorj per suoi dema

niali universali : è dunque mendace tal

rein»

( 144 )

reintegra riguardo all'assertavi feudali

tà universale dell' intero agro di Gri

solia, la quale non si può mai presu

mere senza una dimostrata sovrana de

maniale infeudazione universale.

È essa reintegra mendace altresì, per

chè molti fondi di considerevole esten

sione vi si asserisce che avea Curia ba

ronalis, benchè siti ne' divisati dema

niali universali.

Specialmente nella partita di tal rein

tegra esibita per parte del barone vi si

portano ventuno pezzi di terreno di to

moli centosettanta in circa nel dema

niale universale detto Gana o Pume ,

giusta la via pubblica, alcuni de'quali

redditizj alla baronal corte in minute

prestazioni di pochi grani monete , o

di denarucci monete.

Vi si portano nove pezzi di terreno

di tomoli ventotto in circa nel dema

niale universale Serra, o Bonia, giusta

la via pubblica, e le terre della Chie

S&à

( 145)

sa redditizj alla baronal corte in alcuni

grani , o denarucci monete.

Vi si portano nove pezzi di terreno

di tomoli trentuno in circa nel dema

niale universale lo Cocuzzo , giusta il

canale , e le terre della Chiesa redditi

zj alla corte baronale in monete di po

chi grani, o denarucci.

Vi si portano due pezzi di terreno

nel demaniale universale di S. Maria ,

uno de' quali redditizio alla corte ba

ronale in uni grano e mezzo.

Vi si portano tre pezzi di terreno di

tomoli tredici in circa nel demania

le universale Pantanelli e Fiumicelli ,

giusta il fiume, o giusta la ripa, o la

to delfiume redditizj alla corte in mo

neta di grani e denarucci.

Il deputato dell' Università asserisce

esser portati in quella intera reintegra

altri cinquecento ventidue pezzi di ter

reno siti ne' demaniali universali Serra,

Gana, S. Maria, Pume, Mezzane,Cer

18o9 N9. k 'C

C

( 146 )

reto, Cocozzo, Pantanelli, Rapa e

Rocca, come altresì in Cerasia e Ma

rina redditizj alla baronal corte in mi

nuti censi , in monete di grano, dena

rucci , di musto e di altre derrate.

Se in quella reintegra di Lavalle si

portano per feudali o redditizj al feu

do tanti fondi siti ne' divisati locali

che sono demaniali universali, non può

anche per tale motivo prestarsele verun

credito riguardo a quello vi si legge ,

che Cerasia è pleno jure della baronal

COrte,

Considerando che non si è dimostra

to che tal reintegra fosse seguita inte

sa l'Università di Grisolia.

Considerando ch' essa non solo non

è d'accordo co' ravvisati monumenti ad

essa anteriori , ma nè anco a que' che

le sono posteriori.

- In fatti nel 1564 l'Università espose

al barone. » Restando da dire all'E. V.

» che detta Università di Bonvicino le

» ha

( 147 ))

1)

2) ha occupato una quantità di territo

rio in luogo della Cerasia di questa

Università, quali per esserne pigno

rate l'entrade dell'E. V., i padroni

di essa hanno chiusi gli occhi , e

perchè detto territorio è molto da

lungo da questa Università, e non

gli perviene molto denaro, eccetto

che la principale corte ci è interes

sata, per questo non se n'è avuto ,

ma solum al presente se ne dà noti

zia , considera l' E. V. quanto più

si allegreranno avendo detta comuni

tà che saria più presto scomunità

che non comunità, per le liti , certi

danni , e qualsivoglia travaglio che

ne può succedere , e per questo ci

fa favore non permetterla, e questa

non ostante che sia di giustizia, e sa

rà il danno della principale corte, det

ta Università l'averà per favore, e

grazia , acciò Dio conservi l' E. V.

in grandezza di stato e felice vita,

9

D)

D

D)

5)

)))

1)

3)»

3)

)))

DD

1)

D)

D)

D)

D)

DX,

k 2 » una

( 148)

» una insieme con l' Eccellentissimo e

» Illustrissimo Signor Principe. Placet

» ut petitur, etenim invitis Comunitas

» concessa non prodest. »

Se il barone non si dolse nel 1564

che l'Università gli aveva esposto che

Cerasia era di lei pertinenza , anche

per quest'altra ragione non si potrà

prestar fede a quella reintegra di La

valle del 1546, ov'essa è asserita ple

no jure della baronal corte.

Considerando che il barone di Gri

solia nel 1579 chiese ed ottenne sulle

divisate capitolazioni l'assenso dal Vi

cerè.

Considerando che quantunque nello

apprezzo del feudo di Grisolia ordinato

dal S. R. C. nel 1652 si legga tra' di

lui corpi , feudo della Cerasia rendente

annui duc. 3o , che nella revisione di

tale apprezzo del 1653 se ne fissi l'an

nua rendita in duc. 4o , che quantun

qne nel 17o1 fosse stato impartito l'as

S6ll

( 149 )

senso viceregio sulla vendita del feudo

di Grisolia fatta da Rossi al Consiglier

Danio, giusta i divisati due apprezzi

del 1652 e 1653, e quantunque nella

ricognizione de'fondi del feudo di Gri

solia fatta nel 1669 dal tavolario de

Costata, si legga il feudo della Cerasia

consistere in varj terreni, e vi si leg

gono le parole i terraggi nella detta

difesa, nondimeno messo da banda che

forse tali apprezzi portano tale indica

zione perchè a'tavolarj fu presentato

la mendace reintegra di Lavelle, certa

mente non si è dimostrato ch'essi ap

prezzi siensi fatti intesa l'Università di

Grisolia , nè potevano essi pregiudicare

a'diritti dell'Università portati su Gri

solia da' divisati sopra esposti monu

menti.

Ne'tempi del feudalismo il Sovrano

solo poteva nobilitar la terra, dichiaran

dola feudale. Tal facoltà non era a'ta

volarj conceduta.

k 3 Fi

( 15o )

Finalmente gli ultimi rilevj del feudo

di Grisolia dimostrano se Cerasia sia

stato o nò corpo feudale appartenente

al di lei barone.

Nel rilevio del 1688 pagato per mor

te di Ametrano si portano terraggi in

grano duc.54, in orzo duc. 3, in ger

mano duc. 31. Trappeto, censi in gra

no duc. 12, in vino mosto duc. 9. Vi

si porta la difesa del Monte rendente

ann. ducati sei, ed in terraggi duc. 4.

Ma Cerasia non vi si menziona in

alcun modo.

Nel 1691 si presero le informazioni

delle rendite feudali di Grisolia per l'an

no 1688. I testimoni vi depongono il

terraggio su diversi territorj in grano

tom. 9o, in orzo tom. 1o, in germano

tom. 15, litre venti d'oglio su di alcu

ni piedi di ulive nel luogo detto Sali

veto, tom. 2o di grano in territorj cen

siti , e some 3o di vino mosto. L'er

baggio della difesa del Monte in duc.6.

I te

( 151 )

I testimoni conchiusero » e questi sono

tutti li corpi, ed entrade feudali, che

ha posseduti , ed al presente possiede

in questa terra la DucalCamera». Essi

testimoni furono. gli erarj, del feudo ne

gli anni 1687 , 1688 e 1689. -

Essi erarj dunque non vi fecero al

cun motto di Cerasia.

Similmente nel rilevio pagato nel 1789

si porta la difesa del Monte, ed alcune

picciole rendite , e non mica Cerasia.

Considerando quindi che dagli atti

risulta che dal 1688 sin oggi il Duca

Sig.Catalano Gonsaga non ha dimostrato

aver legalmente posseduto Cerasia nè

come feudale, nè come burgensatica :

che messa da banda la reintegra di La

valle, che come si è dimostrato è men

dace nell' oggetto di cui si tratta , esso

Duca non ha presentata investitura per

la quale sia stata conceduta Cerasia

o a lui o a que' da chi ha causa. Che

i beni siti ne' distretti de'Comuni non

k 4 pos

( 152 ) -

posseduti da particolari, nè dallo stato,

nè infeudati dalSovrano, appartengono

ad essi Comuni.

Considerandofinalmente che nella rein

tegra di Lavalle si portano nove pezzi

di terreno di tomoli ventotto in circa

nel demaniale universale detto Serra o

Bonia.

La Commissione per tali motivi di

chiara essere stato ed essere demaniale

universale del Comune di Grisolia il

territorio denominato Cerasia e Bonia

descritto nella reintegra di Lavalle del

l' anno 1546 nel tenor seguente v3.

» Habet etiam dicta Curia comprehen

» sorium magnum terrarum seminato

» rium quod dicitur la Cerasea his fi

» nibus confinatumv3. Incipiendo a quo

» dam loco dicto li Pantanelli, et inde

» vaditad alium locum lo Nolise, et ab

» inde alle cropaglie, eta dicto loco del

» le cropaglie vadit ad quemdam locum

dictum la Mula, et exit ad canale Feli;

- o» et

)D

( 153 )

D)

)

D)

D)

D)

D)

D)

D)

2)

B)

D)

B)

D)

DD

3)

B)

D)

D)

DD

D)

1999

et per dictum canale exit ad flumen

de vereycario, et per dictum flumen

usque ad loeum dictum la Valle, seu

ponte de yendecaro ab uno latere; et

ab alio latere confinat incipiendo a

quodam loco dicto Boccagrande , et

exit per viam, quae venit a terra Mu

jerae , et vadit ad locum dictum la

Schena de lo Asino, et vadit ad Ser

ram de Avea, et ut aqua fundit ver

sus terram Crysoliae, et exit ad buc

cam Palumbarii seu arenarii, et vadit

ad locum dictum Sancta Rosolea, et

ab inde vadit ad jaczo vecchio , et

per canalia exit ad locum praedictum

de la mula, quod est pleno jure ip

sius principalis curiae.

» Idem terram tumulatarum octo in

loco qui dicitur la Serra, alias Bonia

juxta viam publicam, et juxta terras

Domini Laurentii de Belluro, et alios

fines reddititiam dictae Curiae quoli

» bet

( 154 )

» bet anno de mense Augusti in granis

» duobus, fogl.37 a 38 atti correnti.

3. Riguardo alla difesa del Monte.

Veduta la capitolazione del 1495 del

tenor seguente v3. » Item petono V.Se

» renità si degni attento antiquamente

» aveano posseduto e goduto il triduo

» alla difesa del Monte, idest che fu

» solito, cogliere del frutto delle casta

» gne tre dì a loro piacere, V.Sereni

» tà volerli quella confermare, secondo

» al presente ne sono in possessione, e

» così di poter tagliare legname morte

» in detta difesa secondo è la loro con

» suetudine, della quale al presente so

» no in possessione. Volumusquod per

» dies trespossint recolligere castaneas,

» prout colligebant tempore recolendae

» memoriae Principis Hieronimi nostri

» genitoris, fog.373.

E la capitolazione del 154o del te

mor seguente » Item casu quo per Sua

3) Ec

( 155)

» Eccellenza si degnasse, o in altro mo

» do alienasse la difesa del Monte non

» voglia donarci l' officio per grazia ,

» perchè la terra ce ha lo triduo in

» cogliere le castagne, e per detto pa

» drone se le faria cogliere, e danni

» ficare dalli suoi porci avanti che l'U

» niversità avesse detto triduo , quale

» anticamente hanno posseduto, ed al

» presente si trova in possessione, e

» perchè detta Università non se ne

» potria avvalere in accusarli , e pagar

» pena. Opportune providebitur, adve

» niente casu , fogl. 372 vol. 1.»

La Commissione ordina che si ese

guano tali capitolazioni, e gli uomini

di Grisolia godano ne'dì 18, 19, e 2o

Ottobre di ciascun anno del diritto di

poter cogliere il frutto delle castagne

nella difesa del Monte; e si astenga il

Duca Signor Catalano Gonsaga di sbo

scare tale difesa in modo che venga pre

giudicato agli uomini di Grisolia il di

T1t

( 156 )

ritto divisato di raccogliere le casta

gne , e nello sboscamento osservi egli

le leggi del Regno sul divieto del taglio

degli alberi.

E dichiara che la difesa del Monte ,

esclusone il divisato diritto di racco

gliervi le castagne, è di piena proprie

tà di esso Duca Sig.Catalano Gonzaga.

4. Riguardo al feudo di S. Biase. La

Commissione veduto l'inventario del

1494 dichiara tal feudo demaniale feu

dale di esso Duca , dedotto l'uso civi

co anche per causa di commercio trai

cittadini di Grisolia.

5. Riguardo al locale detto i Comuni.

La Commissione veduta la capitola

zione del 1522 deltenor seguente:» Item

» supplicano detta Università , ed uo

» mini d'essa a U. Illustrissima li fac

» cia grazia che quando qualsivoglia

» cittadino , ed abitante di detta terra

» andasse alli Comuni del territorio di

» detta terra a fare cesine , quelli si

» pos

( 157 )

» possa tenere sua vita durante , e dei

» suoi eredi, e successori pagando alla

» principale corte lo terraggio secondo

» solitamente si è pagato, e paga in detta

» terra, senza altro impedimento. Pla

» cet, fogl. 377 vol. 1.

La Commissione ordina che riguardo

alla cesinazione si osservino dal Duca

Signor Catalano Gonzaga, a dalla Uni

versità le leggi del Regno sul divieto

del taglio degli alberi, e gli uomini di

Grisolia seminando sul territorio del di

visato locale de'Comuni, che osservando

le divisate leggi, vi avranno potuto, o

potranno cesinare, vi paghino il solito

terraggio ad esso Duca.

6. Riguardo alla demanialità univer

sale pretesa dall'Università su'demanj

di Grisolia , e riguardo alla feudalità

universale dedotta dal Duca Sig. Cata

lano Gonsaga sull'agro di Grisolia.

Atteso quello si è considerato negli

antecedenti capi, la Commissione ordi

Ilà

( 158 ) -

ina che su queste pretensioni le parti si

assolvano reciprocamente.

7. Riguardo alla portolanìa, zecca ,

e bagliva. La Commissione si riserba

le provvidenze, provato che se ne sa

rà il titolo innanzi alla Commissione

de'Titoli. -

8. Riguardo alla bonatenenza.

La Commissione ordina che il Du

ca Sig. Clemente Catalano Gonzaga ne

paghi il montante da lui dovuto dal dì

dell'ultimo catasto, e ad oggetto di fis

sar tale montante, il Prorazionale Sig.

Raffaele Negri riferisca l'occorrente, os

servando i rilevj, i catasti, ed altre scrit

ture all'uopo opportune. -

9. Riguardo alle neviere.

La Commissione ordina che ciascun

cittadino di Grisolia possa costruirle,

ed averle sul suo suolo.

1o. Riguardo alla pesca.

La Commissione ordina ch'ella sia

libera, con osservarsi le leggi del Regno.

II, Ri

( 159 )

11. Riguardo a' territorj appadrona

ti tanto chiusi , quanto aperti , e ri

guardo a' demanj universali ed alle di

fese universali.

La Commissione ordina che il Du

ca Sig. Clemente Catalano Gonsaga si

astenga di esigervi terraggio , o fida,

e di esercitarvi qualsivoglia altro di

TittO,

12. La Commissione ordina che sia

salvo ad esso Duca qualsivoglia dirit

to che gli abbia potuto , o possa per

legittimo titolo burgensatico competere

su di qualsivoglia fondo ch'egli posse

desse ne' demaniali , e in tutto l'agro

di Grisolia.

Num.

( 16o )

Num 21.

A di 14 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di S. Fele in provin

cia di Basilicata, patrocinato dal signor

Gabriele Linguiti ;

E'l suo già barone , patrocinato dal

signor Niccola Minervini ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini;

Intese le parti , e 'l Regio Proccura

tore generale.

I Conventuali di San Fele nel 1755

comparvero nell'abolita G.C. della Vica

ria e dimandarono di non esser molestati

dal Principe di Melfi pelpagamento del

terraggio su di un loro territorio deno

minato la Mandra de' Monaci. Per tal

dimanda venne impartito termine som

mario, che fu compilato da amendue

le parti con esame testimoniale.

Stabilirono poi le parti stesse di con

senso di eleggere dueperiti, i quali aves

S6

( 161 )

sero dovuto riconoscere se il menzio

nato territorio era situato nelle contra-

de ove il Principe aveva il diritto di esi

gere il terraggio o in ragione di cover

tura o di decima, o pure in altre con

trade libere da qualunque prestazione,

ma la perizia non fu poi eseguita, e la

causa fu messa in silenzio sino al 18o4.

- Nel detto anno i mentovati Conven

tuali ricorsero in Camera, e producen

do la copia della concessione del feudo

fatta da Carlo V ad Antonio de Leyva

nel 1532 con formole generali senza spe

cificazione de'corpi, chiesero che il Prin

cipe si dovesse astenere da qualunque

esazione di terraggio sul di loro terri

torio, giacchè tal diritto di terraggiare

abusivamente si era introdotto, non es

sendo espressato nel diploma di con

C6SSIOI16,

A tal dimanda concorse poi anche

l'Università di S. Fele , ma dalla Ca

mera non fu data provvidenza alcuna,

18o9 N.9. l ed

( 162 )

ed' in tale stato passò la causa alla Com

missione, ove sono cadute in esame le

seguenti tre quistioni.

- r. Se al Principe Doria sia dovuto il

terraggio sulle terre che vengono semi

nate nel territorio di S. Fele.

2. Se sia dovuto allo stesso Principe

l'annuo canone di duc. 6ò sulla difesa

detta Pietracupa posseduta dall'Univer

sità. --

3. Finalmente se debba la stessa Uni

versità corrispondete al Principe mede

sino annui duc. I 19 a titolo di crediti

strumentarj. -,

La Commissione in rapporto alla pri

ma quistione ha avuto presenti questi

fati che si rilevano dagli atti.

- La Terra di S. Fele fu infeudata fin

da' tempi de' Re Angioini. Esiste megli

atti una carta estratta da'fascicoli che

si conservano nell'Archivio della Regia

Gähmerà, ma poco lumé dà circa i beni

che allora erano del feudo , i quali si

- veg

( 163 )

veggono rapportati confusamente -

Nel 1487 fu d'ordine della già Regia

Camera, fatto da un razionale della me

desima l'inventario delle rendite delfeu

do, e solamente si vede descritta la ba

gliva co' suoi membri, tra'quali non si

rapportano nè terre, nè terratici, e si

dice affittata per once quindici

Nel 1492 trovandosi il feudo in se

questro, l'erario regio diede il conto,

e si portò la rendita della sola bagliva

per duc. 16o senza distinzione de'corpi.

Nel 1492 fu fatto un notamento delle

rendite del feudo medesimo, e fu de

scritta la bagliva co' suoi membri, che

si disse affittata in quell'anno per du

cati 16o. Tra' membri di detta hagliva

neppure si veggono rapportati nè terri

torj, nè terratici.

Nel 1521 per morte di Trojano Ca

racciolo fu presentato il rilevio da Gio:

suo figlio, ed in esso si veggono de

scritti, oltre della bagliva e del mu

-, l 2 li

( 164 )

lino, i terraggi di Sallizzo in tomoli 2o

di grano e dieci di orzo.

Per la ribellione di Gio: Caracciolo

venne il feudo a devolversi alla Regia

Corte, e l'Imperador Carlo V. in ri

munerazione de' servizj lo concedè nel

1532 con altri feudi a Gio: di Leyva

per la rendita di seimila scudi d'oro.

La concessione fu fatta con formole

generali , ma si disse nella conformità

medesima, che avevano posseduto il

feudo i precedenti baroni.

Essendo stati i feudi conceduti per

una somma determinata di rendita, di

necessità dovè farsi una liquidazione di

ciò che i feudi stessi rendevano. Di

fatti si rileva dagli atti, che di tal li

quidazione ne venne incaricato il Pre

sidente allora Francesco Perrone, a cui

servì di norma il conto che in quel

l'anno aveva dato l'erario regio, e in

questo conto si vede prima di ogni al

tra cosa rapportata la bagliva per la '

.

-

-

T611

( 165 )

rendita di ducati 427 , e si spiegano i

corpi e rendite comprese nella stessa,

e tra l'altro si comprende la fida e

diffida de' terreni de'forestieri, e la

fida de' cittadini e i terraggi delle ter

re seminatorie, che si dice che rende

vano alla Corte d' ogni dieci uno. Ed

indorso si legge una nota, ove si dice

che tra’ terraggi delle terre seminato

rie, come anche per gli erbaggi si com

prendeva la montagna di Fagaldo. Tra

le rendite poi non comprese nella ba

gliva si portano i terraggi di un altro

fondo chiamato Sallizzo.

Dopo non molto tempo si accorse il

nuovo concessionario , che i feudi non

davano la rendita corrispondente a'sei

mila scudi d'oro assegnati, onde ricor

se all'Imperadore, e dimandò che se gli

fosse supplita la parte che mancava. Fu

rimesso l'affare al Vicerè Pietro di To

ledo, il quale incarieò il Presidente An

tonio Baldassini di fare una nuova liqui

1 3 da-

( 166 )

dazione. Dal medesimo furono esaminati

molti testimonj, la maggiorparte di essi

spiegarono quali fossero i membri del

la bagliva, e tra gli altri dissero che

si comprendevano i terraggi delle terre

seminatorie dello demanio e lafida dei

cittadini, e separatamente descrissero i

terraggi del territorio detto Sallizzo e

la fida della montagna di Fagaldo.

Nel 1558 per morte di Luigi di Ley

va fu presentato da suo figlio Antonio

il rilevio ,ed in questo si portò l'af

fitto della bagliva per due. 5oo edi

versi altri corpi, tra''quali i terraggi di

Sallizzo e la difesa di Pietracupa.

Il feudo da Leyva passò a Francesco

Grimaldi nel 16o5, ma non esiste ne

gli atti lo strumento della vendita. Nel

i 1613 Grimaldi lo vendèa Gio: Ahdrea

Doria, e nello strumento di vendita si

specifica quella parte del territorio che

era soggetta al terraggio e se ne de

scrivono i confini. Si parla della mon

- ta

( 67 )

tagna di Eagaldo, del terraggio di Sal

lizzo , ,e della difesa di Pietracupa.

, Nel 164o fu presentato il rilevio, per

la morte di Gio: Andrea Doria, e nel

la discussione del medesimo si veggono

rapportati i terraggi in generale, e gli

erbaggi della montagna di Fagaldo, i

terraggi di Gursutolo , ch' è lo stesso

che Sallizzo , e la rendita, della difesa

di Pietracupa. -

Qr avendo la Commissione presenti

i fatti di sopra rapportati, è passata a

considerare relativamente alla prima qui

stione, che sebbene tanto nella liquida

zione fatta dal Presidente Perrone con

temporaneamente alla concessione, fatta ,

dall'Imperador Carlo Va Leyva, quanto

in quella fatta da Baldassini che la susse

guì, si parli di terraggi, nondimeno non

si spiegano i locali , sopra de'quali sif

fatti terraggi si esigevano, nè de'mede

simi se ne vede fatta menzione , nè se

ne veggono rapportati i confini, se non

- l 4 nel

( 168 )

nella vendita fatta da Grimaldi al Prin

cipe Doria. Ha avvertito inoltre che i

testimonj esaminati da Baldassini non

tutti depongono uniformemente la ren

dita de' terraggi compresa allora trai

membri della bagliva , essendovene tre

di essi che non fanno motto di terrag-

gi, mentre uno parlando de' membri

della bagliva ed enunciandoli uno per

uno senza nominare i terraggi, conchiu

de dicendo ed altre cose che non bene

si ricorda ; un altro si riporta a quel

che depose innanzi al Presidente Per

rone , e questa deposizione manca ne

gli atti , ed il terzo non ne parla in

OlUlla I3D16Fal, ----

Ha considerato inoltre che nelle carte

antiche tanto de'tempi de' Re Angioini,

che de' Re Aragonesi non si fa men

zione alcuna de'terraggi , nè de' luoghi

ove quelli si esigevano , ma si rappor

ta la rendita della bagliva non divisa

per membri, e dalla tenuità degli esta

gli

( 169 )

gli ha creduto che non vi potessero

esser compresi i terraggi che non im

portavano poca quantità, mentre dal

rilevio presentato nel 164o si veggono

rapportati nel quantitativo di tom.1158

Se però tanto nel conto erariale che

tenne presente il Presidente Perrone,

che nella liquidazione fatta da Baldas

sini non si parla specificatamente dei

luoghi demaniali ne'quali si esigeva il

terraggio , si parla però espressamente

tanto della montagna di Fagaldo , che

di Sallizzo o sia Cursutolo; e perciò la

Commissione siccome ha creduto giu

sto di dichiarare di pertinenza dell'ex

feudatario Principe Doria la montagna

di Fagaldo ed il territorio di Sallizzo

o sia Cursutolo, col diritto di esigere

ne' medesimi il terraggio, così ha cre

duto che dovesse astenersi di esercitare

il medesimo diritto in tutto il resto del

territorio.

Circa poi le due altre quistioni ri

guar

( 17o )

guardanti la difesa di Pietracupa ed i

crediti strumentarj, siccome le mede

sime si sonovenute a promuovere dal

l'Università il giorno innanzi della de

cisione della causa, senza dar tempo

opportuno alla parte convenuta di dare

le risposte , così ha creduto la Com

missione di differirne la deliberazione

ad altro tempo, ed intanto ha diffini

tivamente deciso. -

La Commissione dichiara che lamon

tagna di Fagaldo ed il territorio deno

ninato Sallizzi o Cursutolo sieno di

pertinenza dell'ex feudatario Principe di

Melfi, il quale si serva del suo diritto

in esigere i terraggi soltanto in detti

luoghi, e si astenga di fare la stessa

esazione in tutto il restante territorio

déll' ex feudo di S. Fele.

Per le spese della lite sieno le parti

vicendevolmente assolute.

Num.22.

( 171 )

- Num. 22.

A di 15 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Laterza in Provin

eia di Otranto, patrocinato da'signori

Nicola Semola, ed Antonio Vitale;

E'l suo già barone, patrocinato dal

signor Luigi Suarez;

Sul rapporto del signor Giudice Pe

dicini.

L'Università di Laterza fin dal 1744

si dolse per la prima volta delle gra

vezze che soffriva dal marchese Nicola

Perez Navarretta ex feudatario di quel

la terra, e le distinse in 19 capi. A

questi ne aggiunse altri 29 nel 1748,

e nel 175o ne produsse altri 3, vale a

dire che tutti vennero a formare il

numero di 51. Di essi ne fu fatta la

discussione dal Consiglieri Carfora nel

1753, ma per gravami prodotti fu poi

la causa proposta nel S. C., da cui fu

il

( 172 )

il decreto del Commissario in parte ri

formato. Del decreto del S.C. si gra

varono amendue le parti, l'Università

col rimedio della restituzione in intiero,

e l'ex feudatario colle nullità; quindi

rimase la causa in silenzio, e così è

stata fino a che fu eretta la Commis

sione , ove tralasciandosi tutt' i capi

che coll'abolizione della feudalità erano

rimasti estinti , l' Università venne a

restringer quelli a soli 8, ed ha di

mandato.

1. Che debba l'ex feudatario astenersi

di esigere il terratico sul territorio de

maniale dell'Università , con restituire

tutto ciò che ha indebitamente esatto.

2. Esser reintegrata nel possesso del

la difesella denominata Serra lo Greco,

che prima era di 2o carra, e che dette

ex feudatario ampliò colle usurpazioni

fatte a' territorj di essa Università e

de' particolari cittadini.

3. Esser parimente reintegrata nel

pos

( 173 ) -

possesso dell' altra difesa denominata

Fragennaro di carri 7o con tutti gli

altri terreni tanto demaniali di essa U

niversità, che de' particolari cittadini

usurpati dall'ex feudatario medesimo;

come pure di una vastità di terreni

anche usurpati posti nel luogo chiamato

Candeloro o sia Arbusto; e finalmente

di un'altra quantità di territorjvolgar

mente detti le Mezzane. Ha domandato

ancora, che nell'essere reintegrata di

tutti detti territorjsi dovesse condan

nare il Marchese a restituirle i frutti

indebitamente esatti.

4. Condannarsi inoltre lo stesso Mar

chese a restituirle le mura, una co''fos

sati che circondano quella terra

5. Essere altresì reintegrata nel pos

sesso della difesa volgarmente detta del

le Rene, con restituirsele i frutti inde

bitamente dal Marchese esatti.

, 6. Che dovesse il Marchese mede

simo astenersi di vendere a'forestieri

l'er

( 174 ) -

l'erbaggio, de'tetreni demaniali di essa

Università, con restituire anche l'inde

bito esatto. ...

7, Che si astenesse parimente di esi

gere annui grani25 per ogni tomolo

di vigna, che si pianta nel territorio

detto le Matine, i " v

- 8- Finalmente che si astenesse dal

maggio, come pure del diritto privati

vo dell'osteria, con restituire ancora

ciò che ha indebitamente esatto. E sic

come l'osteria si trova costrutta nel

fossato di quella terra, così dovesse ri

lasciare la fabbrica all'Università.

Ea Commissione su ciascun capo

delle rapportate gravezze ha fatto le

seguenti considerazioni.

Sul capo primo ha considerato, che

l'feudatario abbia cercato di dimo

strare il dominio feudale, su tutto il

territorio di Laterza appoggiato su dei-

, do

--

. .

(175)

cumenti, de' quali quì appresso, vien

fatta menzione -

1. Su di un diploma di Caterina Im

peradrice di Costantinopoli e Princi

pessa di Taranto del 1346. Era stato

invase con mano armata da cittadini

della eonvicina terra di Castellaneta, il

territorio di Laterza. I cittadini di que

sta terra se ne dolsero colla medesima,

ed ellao rescrisse al suo Camerario che

stava in Matera di far ridurre al pi

stimo stato tutto il territorio occupato.

Or come in tal diploma si dice, che i

cittadini di Castellaneta scorrendo pel

territoriddi Laterza vaxallos nostros

(sono le proprie parole) de dicta terra

Latertiae de prafato territorio expel

lere violenter, ipsosque , seu ipsorum

animalia in eodem territorio affidare,

etabeis exigere jus herbagi , jus

ponderis , jus terragii , et jornalium,

et jura alia nostrae Curiae competen

iia. Così da queste parole ha voluto

egli

( 176 )

egli desumere, che detta Caterina co

me Principessa di Taranto fosse pa

drona dell'intero territorio.

2. Su di un inventario fatto ne'tem

pi de'Principi di Taranto, da cui ha

egli creduto che apparisse lo stesso u

niversale dominio feudale del territorio

di Laterza.

3. Su di un laudo promulgato nel

1514 da tre arbitri eletti di consenso

dal barone ed Università di Laterza,

e dal Conte ed Università di Matera

per la contesa allora surta circa la con

finazione de' territorj di Laterza e di

Matera , e circa l'esazione della fida e

del terratico nel territorio di Laterzà.

Gli arbitri decisero, con una provvi

denza però interina , che il barone di

Laterza fosse conservato nel possesso

divarj diritti, e specialmente juris ara-

tici,etterratici in praedicto territorio

abhominibus seminantibus.Sottoposero

però a sequestro l'esazione della fida

6e dif

( 177 )

e diffida, ma il Collaterale poi rifor

mando il giudizio degli arbitri, tolse il

sequestro.

4. Sulle articolazioni prodotte nel

1522 dal barone di Laterza contro del

barone edUniversità di Castellaneta per

un giudizio di confini che allora si a

gitava, nelle quali articolazioni sta det

to, che tanto esso barone che i suoi

predecessori erano stati sempre posses

sori di tutto et integro territorio di La

terza, esercitandovi la giurisdizione, e

sigendo la fida e diffida, ed anche i

terraggi da coloro che seminassero in

detto territorio.

5. Su di alcune deposizioni de' testi

monj esaminati per parte dell'Univer

sità di Laterza colle convicine Univer

sità di Matera, Ginosa e Castellaneta,

nelle quali deposizioni si dice che il

barone in tutto il territorio di Laterza

esercitava la giurisdizione, fidava ed

esigeva il terratico.

18o9. N.9. Ill 6.

- ( 178 )

6. Sull'apprezzo del feudo fatto nal

1676, ove si porta la rendita della ba

gliva in annui duc. 23o , ed i terraggi

in grano, orzo ed altro. ,

7. Sugli strumenti della contratta

zioni fatte da' cittadini de' fondi, spie

gando sempre il peso del terraggio.

8. Sulle rivele fatte da' cittadini in

tempo della formazione del general ca

tasto de'fondi da essi posseduti col pe

so del terratico al barone.

9. Finalmente su' rilevi pagati da

gli ex-feudatarj di tempo in tempo.

Or avendo la Commissione esaminati

tutt'i documenti di sopra rapportati ,

non ne ha trovato alcuno che valga a

sostenere l'assunta generale feudalità

del territorio di Laterza. Ed in vero

avendo considerato il diploma di Cate

rina Principessa di Taranto, ha osser

vato che la medesima ordinò al suo

Camerario di far restituire il territorio

occupato da' cittadini di Castellaneta, i

quali

( 179 ) -

quali ne aveano espulsi i cittadini di

Laterza, esigendo da essi il diritto del-

la fida, della zecca, fl'terratico e le

giornate, diritti che disse che spetta

vano alla sua Corte, ma con queste

parole non si sognò neppure di direehe tutto il territorio di Laterza fosse

suo; e sebbene avesse nominata la fida

ed il terratico, non disse però che que

sti diritti l' esercitava sull'intero terri

torio; ma se anche l'avesse detto, non

sarebbe statà che una inutile assertiva

di una feudataria, qual'era la detta

Principessa, pe' feudi ch'ella possedeva

in questo Regno senz' alcun titolo di

Sovranità.

Niun conto ha fatto poi la Commis

sione del tanto decantato invèntario dei

tempi del Principe di Taranto. Lo

stesso difensore del Marchesè nell'atto

doveva decidersi la causa dovè conveni

re, che non già universale dominium

era scritto in detto inventario, ma uti- i m 2 le

( 18o )

le dominum, nè poteva altrimenti dire,

giacchè in uno de' capitali dell' inven

tario medesimo, e propriamente ove si

parla de' terraggi, si dice che questi

si esigono de omnibus satis in territo

rio Curiae dictae terrae. Dunque l'ex

feudatario può aver diritto di esigere il

terratico da quei fondi particolari che

sono di suo dominio, ma non mai sul

l'intero territorio. Nè vale il ricorrere

alla generale costumanza della Provin

cia Leccese, ove tutt' il territorio per

la consuetudine si suppone decimabile,

perchè questa regola vale ove regge la

costumanza, e quando non vi sieno do

cumenti che dimostrino il contrario,

com'è nel caso presente. - '

Neppure alcun peso ha fatto all'ani

mo de' giudicanti il laudo profferito nel

1514 da' tre arbitri. Non si discettò al

lora della feudalità generale del territo

rio di Laterza, ma tutta la controver

sia era per confini tra l'Università di

-- '-. La

(181 )

Laterza e quella di Matera , nella qua

le entrarono i rispettivi baroni, ed il

giudizio fu ne' puri termini di posses

sorio. Gli arbitri stabilirono i confini

del territorio di Laterza. Ordinarono

la demolizione de' parchi che nel me

desimo avevano i Materani costrutti, e

conservarono il barone di Laterza nei

diritti che aveva nel territorio confinato,

tra' quali nominarono il diritto del ter

ratico, che non dissero competergli sul

l'intero territorio , nè potevano dirlo,

perchè era altro l' oggetto del giudizio.

Le articolazioni poi fatte dal barone

di Laterza nel 1522 nel giudizio dei

confini coll'Università di Castellaneta

son sembrate alla Commissione di niun

momento, perchè sono assertive fatte

dallo stesso barone, che non valgono a

pregiudicare i diritti del terzo.

Di niun momento ancora sono sem

brate le deposizioni de'testimonj pro

dotti dall'Università di Laterza nel giu

m 3 di.

(182)

dizio pure di confini colle convicine

Università di Matera, Ginosa e Castel

laneta, nelle quali si dice che il baro

ne di Laterza esercitava la giurisdizio

ne in tutto il territorio, ed esigeva la

fida ed il terratico. Il giudizio, riguar

dava la confinazione del territorio, e

non si disputava punto del dominio tra

l' Università ed il barone, ed è nota

bile che i testimonj non dissero mai di

essere il territorio di assoluto dominio

del barone, bensì che tanto esso, quan

to i cittadini ed abitanti lo possedeva

no, da veri signori e padroni. Ecco

dunque che se tali deposizioni per una

parte par che favoriscano l'assunto del

barone, per l'altra lo pregiudicano ,

perchè fan vedere che il dominio del

territorio non era assolutamente suo ,

ma di esso, de' cittadini e di tutt'i

possidenti. o

E tanto lontano poi che dall'apprez

zo fatto nel 1676 si possa desumere la

- . , feu

( 83 )

feudalità dell' intero territorio, che si

veggono nel nedesimo descritti territorj

tanto dell'Università che de' particola

ri. Nè è vero che sotto la bagliva si

comprendano i terraggi, giacchè il cor

po della bagliva è portato separatamen

te da'terraggi. Della bagliva si porta

l'affitto in annui duc. 23o. Si rappor

tano poi tanti altri corpi, e quindi si

viene a parlare de'terraggi; ed è nota

bile che in un territorio così vasto ,

quanto è quello di Laterza, il terrag

gio di tutt' i generi secondo il detto

apprezzo non ascende che a soli tomo

li 154, ciò che dimostra chiaro che

l'esazione del terraggio si faceva nei

territori feudali solamente , e non già

nell'intero territorio, altrimenti il quan

titativo dell'esazione sarebbe stato di

gran lunga maggiore.

Che se poi negli strumenti delle con

trattazioni fatte per vendite de'fondi

siesi parlato del peso del terraggio,

m 4 que

( 184 )

questo ha potuto accadere o perchè i

fondi contrattati sono stati di quelli che

realmente erano sottoposti al terraggio,

o pure degli altri su de' quali il baro

ne aveva introdotto l'abuso di terrag

giare. Oltre di che gli strumenti men

zionati vengono controbilanciati da'con

trarj strumenti prodotti dall'Universi

tà , da' quali appariscono tante altre

vendite di fondi fatte franche di ogni

peso. E se tanti fondi si veggono de

nunciati nel catasto col peso del ter

raggio, ciò neppure pruova che al ba

rone appartenesse il dominio dell'inte

ro territorio , sapendo ognuno che i

cittadini per diminuire il peso catastale

volentieri dicono , che sono sottoposti

a pesi in favore degli altri , ma questi

non per ciò acquistano ragione di pre

tenderli , se non abbiano altra scrittura

che li garentisca.

Finalmente neppure i rilevj ha os

servato la Commissione che fossero fa

l voa---

. ( 185)

vorevoli al barone, non ravvisandosi in

essi alcun rastro della pretesa feudalità

generale. Due rilevj si veggono negli

atti prodotti, uno del 1534 per morte

del barone Gio: Berardino d'Azzia, ma

questo non si vede esibito per intero,

giacchè non si parla che della sola ba

gliva rivelata per annui duc. 1oo fra

gli altri corpi feudali che non si veg

gono rapportati. L'altro rilevio è del

1682 presentato da Nicola Perez Na

varretta per morte di sua madre Ippo

lita Albertino. Da questo apparisce che

tutta la rendita dell'ex feudo liquidata

precedente informazione non importò

che ducati 347. 55, ed è notabile che

i terraggi di tutt' i generi non eccede

rono il quantitativo di tomoli 137, me

no cioè di quello che si vede rappor

tato nell'apprezzo, e non solo che non

si dice di essersene fatta l'esazione sul

l'intero territorio, ma espressamente si

dicono esatti da' territorj feudali.

Niu

( 186 ) .

Niuna pruova dunque per la pretesa

universale feudalità del territorio di La

terza somministrano i documenti di so

pra rapportati. Ma evvi un fatto che

rimuove qualunque dubbio. Le difese

Murgia e Gaudiello indubitatamente son

situate nel detto territorio , e non si

dubita neppure che la Regia Corte se

le avesse preso per uso delle sue raz

ze. Se tutto il territorio di Laterza

fosse stato feudale, come dice il Mar

chese, sarebbe toccato a lui di cederle

alla Corte, ma si vede fatto il contra

rio, perchè la cessione, anzi la dona

zione la fece l'Università , la quale in

compenso n'ebbe l'esenzione de'pesi

fiscali, esenzione che ha goduto fino

agli ultimi tempi , e negli atti si legge

il decreto fatto dalla Regia Camera nel

1786, col quale fu ordinato di non

essere l'Università molestata pel pa

gantnto delle imposizioni, ex quo con

stat Universitatem terrae Latertiae Pro

(yll

( 187 )

vinciae Hydrunti dedisse Regiae Cirie

vastissimum territorium denominatuh

la Murgia e Gaudiello situm in teni

mento dictae terrae pro usu dictae Rea

lis equitiae absque ulla solutione

Quindi per tutte, le cose già dette da

Commissione è venuta a dichiarare la

non esistenza della generale feudalità

del territorio di Laterza, ed a prescri

vere in conseguenza che l'ex feudata

rio si astenga dal diritto di terraggia

re, come pure dal fidare e dall'eser

citare qualunque altro diritto su de'ter

ritorj demaniali dell'Università e dei

particolari possessori; con servirsi bensì

del suo diritto ne'territorj ex feudali e

ne'burgensatici di suo dominio.

Rapporto al secondo e terzo capo, coi

quali l'Università ha domandata la rein

tegra di quattro vasti territorj denomi

nati la difesella detta Serra lo Greco e

Parco della Guardiola, la difesa di Fra

gennaro , Candeloro o sia Arbusto , e

le

- ( 188 )

le Mezzane, la Commissione si è inca

ricata de' seguenti fatti. , . "

Nel dì 2 Agosto del 1598 l'Univer-

sità di Laterza congregata in pubblico

parlamento coll'assistenza del governa

dore del luogo elesse otto deputati, ai

quali diede la facoltà di convenire col

barone allora di quella terra Marchese

Gio: Battista d'Azzia, che potesse chiu

dere ed indoanare settanta carri del ter

ritorio detto Fragennaro , a patto però

che la metà del danaro che si sarebbe

introitato dalla vendita dell'erbaggio fos

se di essa Università.

Nel giorno poi 13 dello stesso mese

di Agosto i detti deputati stipularono

lo strumento col nominato Marchese

Azzia, a cui cederono il diritto di pa

scolo che i cittadini avevano nel men

zionato territorio, e diedero al Marche

se la facoltà di chiudere il territorio per

l'estensione di settanta carri con varj

patti, e specialmente che l'Università

- do

( 189 ) -dovesse avere la metà del denaro che

si sarebbe riscosso colla vendita degli

erbaggi, e che se le Università convi

cine pretendessero d'impedire la chiu

sura, il Marchese dovesse assumere per

se le spese della lite. Questo strumento

però restò privo de' legittimi solenni,

non essendo stato roborato nè di expe

dit, nè di assenso.

Cinque anni dopo, e propriamente

nel dì 13 Agosto del 16o3 fu stipulato

in pubblico parlamento altro strumento

tra l'Università e lo stesso Marchese

di Azzia che intervenne di persona. Col

medesimo si volle por fine a tutte le

controversie che fino allora vi erano

state e che si veggono spiegate una per

una. Si disse che la prima controversia

riguardava la difesa detta di S. Vito,

nella quale il Marchese pretendeva di

avervi il diritto d'impedire a' cittadini

il pascolo co' loro animali, e l' Univer

sità per contrario diceva ch'era di suo

- AS

( 19o )

assoluto dominio. La seconda riguar

dava il pagamento della mezza semenza

che il Marchese voleva esigere da coloro

che seminavano nel suo territorio; e l'U

niversità opponeva che per concessione

ne dovevano essere esenti tutti quelli

che seminavano con zappe e cognati,

La terza rifletteva i parchi che i citta

dini si avevan chiusi senza concessione

a senza assenso. La quarta finalmente

riguardava le mezzane ehe'anticamente

erano stati vigneti, epoi si erano abban

donati, i quali il Marchese li volea in

clusi nel demanio suo col solo pascolo

a beneficio de'cittadini. e

Su tutti questi punticontrovertiti adun

que si venne a convenzione, e si stabilì.

1, Cha, la difesa di S. Vito restasse

in pieno dominio dell'Università ,la

guale, potesse farne quell'uso che meglio

le sembrasse. L'Università per contrario

cedè al Marchese pure in pieno domi

nio la difesella di Serra lo Greco che

, Sl

( 191 )

si disse comune tra essa ed il Marche

se , rimanendo ferme le condizioni ap

poste alforchè si eresse in difesa, cioè

che i cittadini potessero andarvi ad ara

re le proprie terre, ed avere libero il

Passaggio così essi che i loro animali

2. Che il Marchese dovesse cedere

all'Università ogni ragione per le terre

smacchiate da cittadini con zappe e co

gnati, e pe'parchi fatti senz'assenso,

non dpvendo i cittadini nè per quelle 9

nè per questi pagare o altro.

Ed all'opposto l'Università cede al Ma

chese la sua porzione sopra la difesa di

Fragennaro che si disse pure c6inune

tra loro. Nel caso però i convitii la

scommettessero, il Marchese potesse se

ara trecento tomoli di terreno parte inFragiennaro stesso e parte in Candeloro ;

quando mai anche questi luoghi si

scommettessero, l'Università dovesse fa

re al Marchese l'assegnamento in quat

tro o cinque altri luoghi da scegliersi

e dall'

( 192 )

dall'Università purchè fossero atti ad

erbaggio.

3.Che vendendosi le mezzanie la metà

del denaro fosse dell'Università e l'al

tra metà del Marchese, e nelle vendite

dovessero esser preferiti i cittadini. -

4. Finalmente che il marchese doves

se promettere l'osservanza di tutt'i ca

pitoli, grazie e concessioni fatte da'suoi

predecessori.

Questa convenzione essendosi presen

tata al Collaterale per l'assenso, venne

dallo stesso, rimessa alla Regia Camera

per parere, ed avendo la medesima con

sultato, che poteva l'assenso interporsi

durante però la linea del barone, il Col

laterale in tal modo interpose l'assenso.

Or la Commissione avendo presenti

i fatti di sopra espressati, ha considerato

primieramente che dello strumento del

1598 non se ne doveva avere conto al

cuno, perchè sfornito de'solenni dalla

legge prescritti ne' contratti che si fan

no dalle Università. Quin

( i 93 )

Quindi passando ad esaminare il con

tratto di convenzione fatto nel 16o3, ha

considerato che il medesimo restò ri

soluto allora quando fu pubblicata la

prammatica del 165o , che ordinò la

reintegra ipso facto di tutt'i corpi, beni,

rendite e gabelle in qualunque maniera

alienati dalle Università.

Per esecuzione dunque della citata

prammatica,è sembrato giusto alla Com

missione che i corpi alienati dall'Uni

versità di Laterza per effetto di dette

convenzioni dovessero alla medesima ri

tOTnare. , fº

Nè ha fatto alcun peso alla Commis

sione medesima l'assunto dell'ex feuda

tario, cioè che la prammatica non parli

di reintegra pe' corpi stabili, perchè

questo è lo stesso che resistere alla let

tera ed alla mente della prammatica ,

ed all'esecuzione datale da'magistrati in

ogni tempo con tante decisioni.

Che fossero, poi di appartenenza del

18o9. N. 9. IT l'U

( 194 )

l'Università i territorj ceduti, laCom

missione lo ha avuto per sicuro, se

guendo lo stesso strumento di conven

zione. La difesella di Serra lo Greco

indubitatamente era in dominio dell'Uni

versità , dalla quale fu ceduta al baro

ne collo strumento di convenzione nel

16o3. Esebbene in questo si dica ch'era

comune col barone, pure nel parlamen

to che precedè, e che diede norma alla

convenzione , questa circostanza non si

legge, ed è da credersi che nello stru

mento si volle così dire per dare ad

intendere che il barone ancor lui cedeva

una proprietà. -

Nè vale il dirsi che il barone in ve

ce di detta difesa Serra lo Greco cedè

la difesa di S. Vito , giacchè nello stes

so strumento il barone asserì che la di

fesa erasi conceduta all'Università per

uso e pascolo de'suoi buoi domiti, e lui

altra pretensione non vantava che quel

la di proibire all'Università d'immet

teT

( 195 )

terci animali indomiti, al che l'Univer

sità si opponeva dicendo che era di suo

assoluto dominio, tanto che aveva impe

dito al barone d' introdurre animali in

domiti. Dunque il barone colla cessio

ne della medesima altro non fece che

cedere un diritto che cercava di arro

garsi e che gli veniva impugnato.

Confinante alla difesa di Serra lo Gre

co è il Parco della Guardiola. La vici

nanza diede occasione al barone diusur

parlo. Di fatti nel presentarsi il rilevio

per la morte d'Ippolita Albertini, rivelò

l'ex feudatario di allora come corpi bur

gensatici per essergli stati ceduti dalla

Università tanto la difesella di Serra lo

Greco, che il Parco della Guardiola ,

Fragennaro, Candeloro e Mezzane.

Non è da dubitarsi poi che la porzio

ne della difesa di Fragennaro ceduta col

medesimo strumento del 16o3 fosse an

che dell'Università, perchè ivi si dice

espressamente, ed apparisce anche dal

- IO 2 l'al

( 196 )

l'altro strumento del 1598 quando fu

ceduta al Marchese Azzia per indoanar

ne settanta carri, con dare però all'Uni

versità la metà della rendita che se ne

sarebbe avuta.

Nè giova al Marchese il dire che egli

in iscambio della porzione cedutagli in

Fragennaro rinunziò al terraggio che gli

sarebbe spettato su de'terreni smacchiati

e dissodati conzappe e cognati, ed all'a

pertura de'parchi che i cittadini si avevan

fatti, giacchè con questo il barone nien

te del suo cedè, non costando che quei

terreni eran.suoi, ma esso li supponeva

tali unicamente per quel diritto della

feudalità di tutto il territorio che cre

deva di avere, e che di sopra si è ve

duto di non sussistere. -

È altresì indubitato che Candeloro o

sia Arbusto fosse pure dell'Università ,

ed il barone dovè appropriarselo forse

col pretesto della facoltà accordatagli

collo strumento del 16o3, che, se i con

- VI

( 197 )

vicini scommettessero parte di Fragem

naro se gli dovessero dare . 3oo tomoli

di terreno o in Fragennaro stesso, o in

Candeloro , non potendosi immaginare

altra causa per cui ilterritorio già detto

fosse passato in suo potere.

Finalmente che le mezzane non fos

sero di dominio del barone apparisce

da quello che egli medesimo asserì nel

citato strumento del 16o3. Egli stesso

confessò che prima erano vigne de'par

ticolari cittadini e che poi invecchiate

le avevano abbandonate. Egli le preten

deva del suo dominio non per altro no

tivo che per la medesima supposta feu

dalità dell'intero territorio. L'Univer

sità per opposto replicava ch'erano site

nel di lei demanio, e ch'ella sempre ne

aveva disposto e le aveva anche chiuse

come meglio l'era piaciuto. In conse

guenza il barone senza ragione alcuna

si arrogò il dominio della metà di esse.

Quindi per tutte le ragioni di sopra

n 3 malº

( 198 )

narrate, ha creduto la Commissione di

accordare all'Università la dimandata

reintegra per tutti i menzionati territorj,

e solamente ha stimato di riservare al

l'ex feudatario dodici carri di terreno in

Fragennaro, a riflesso non solo perchè

nello strumento del 1598 si disse che

in una parte solamente di esso l'Uni

versitàvi aveva il diritto del pascolo, ed

in quello del 16o3 si asserì ch'era co

mune, ma perchè nell'apprezzo del 1676

si spiegò che tali dodici carri di terre

no erano feudali.

Rispetto al capo quarto delle gravez

ze, non ha dubitato la Commissione che

i muri ed i fossati che circondano la

terra fossero dell'Università, ma non

ha dubitato neppure che il castello fos

se di dominio del barone , apparendo

dalla concessione fatta da Ferdinando I

nel 1485 al Consiglier Crispano. Or co

me nelle mura e nel fossato attorno il

castello il barone vi ha costrutte delle

fab

( 199 )

fabbriche per varj usi, così ha creduto

di assolverlo dalla dimanda dell'Uni

versità. -

In quanto al capo quinto che riflette

la reintegra della difesa delle Rene, ha

considerato che la medesima sia un va

sto territorio ove hanno le loro posses

sioni i particolari cittadini ed i luoghi

pi. L'Università asserisce di avervi fat

ta una difesa di porzione di essa, ma

dalle carte non apparisce che antica

mente vi fosse stata. È contigua a due

altre antiche difese dette Murge e Gau

diello prima addette alle Regie razze,

e che poi dal Fisco furono vendute.

L'Università ha assunto che la me

desima sia di suo dominio e de'parti

colari cittadini che vi posseggono i lo

ro territorj. Il Marchese per opposto

pretende che sia un demanio exfeudale

soggetto agli usi civici. La Commissio

ne nell'esame che ha fatto de'documenti

prodotti dall'una parte e dall' altra ,

n 4 sic

( 2oo )

siccome ha trovato ben fondato l'assun

to dell' Università , così ha conosciuto

insussistente quello del Marchese.

il Marchese si è fondato moltissimo

sulle capitolazioni del 157o. Disse al

lora l'Università che eran soliti i par

ticolari di quella terra fare per loro co

modo le mezzane , onde chiese che in

quella non vi potessero entrare gli ani

mali ed i bestiami della Corte, fino a che

non vi entrassero quelli de'cittadini, e

che lo stesso si dovesse praticare per le

difese di essa terra, cioè nelle difese

delle Rene e di S. Vito. A questa di

manda il barone rispose : Placet exce-

pta defensa delle Rene. Dice dunque

il Marchese che l' eccezione fu fatta

perchè la detta difesa era di assoluto

dominio dell'ex feudatario. Ma chi non

vede la fallacia di questa conseguenza ?

L'Università chiama le Rene in faccia

al barone difesa propria, e dimanda che

il barone non v' immettesse i suoi ani

- II]l

( 2o1 )

mali se non quando ve l'immettevano

i cittadini. Il barone niega la grazia ,

ma non ebbe il coraggio di dire perchè

la difesa era sua , ma unicamente fece

uso di quella volontà della quale si ser

vono i potenti contro de'deboli. E si

potrà mai dire per questo che il baro

ne avesse acquistato alcun diritto sulla

roba non sua ?

Di niun vigore è sembrato ancora

l'altra ragione che il barone ha voluto

trarre dall'apprezzo del feudo fatto nel

1676 d'ordine dal già S.C. per soste

mere il dominio delle Rene. Il Tavola

rio descrisse la confinazione dell'intero

territorio di Laterza, e disse che il suo

circuito era di circa trenta miglia, sog

giungendo che nello stesso venivano com

prese le difese della Murgia e delle

Rene che possedeva la Regia Corte per

pascolo delle giumente delle Regie raz

ze. Dunque il Tavolario non intese al

tro dire, se non che le Murge e le Re

ne

( 2o2 )

ne possedute dalla Corte erano compre

se nel circuito di tutto il territorio del

la terra, ma non si sognò neppure di

dichiararle un'appartenenza del feudo.

Queste sono le principali ragioni, sul

le quali il Marchese ha fondato il suo

dominio della difesa delle Rene. L'Uni

versità per opposto ha addotti in favor

suo i seguenti documenti.

Esiste negli atti una copia legale di

provvisioni spedite dalla già Regia Ca

mera in data de'24 Aprile del 1686. Da

queste si rileva che nel 1681 ricorsero

al Vicerè di quel tempo tanto il baro

ne, che l'Università, i particolari cit

tadini ed i luoghi pi di Laterza , e si

dolsero de'custodi delle Regie razze, i

quali uscendo da' confini delle due di

fese Murge e Gaudiello assegnate per

pascolo delle stesse razze, avevano oc

cupati i convicini terreni delle Rene

ed impedivano la semina. Il Vicerè

commisse al Marchese di S. Eramo di

1Il

( 2o3 )

informarsi e riferire, e lo stesso dopo

un esatto informo assicurò il Vicerè,

che nel territorio di Laterza, per ser

vizio della Regia razza non vi erano ,

che le due già dette difese Murge e

Gaudiello contigue a' territorj delle Re

ne, i quali assicurò che apparteneva

no a' ricorrenti di sopra nominati, che

vi pascolavano , vi seminavano e vi

tenevano i rispettivi guardiani e baglivi.

Il Vicerè a vista della relazione , in

data de' 17 Giugno dello stesso anno

spedì ordini a' ministri e ad altri uffi

ciali delle Regie razze di non impedi

re agl'interessati di servirsi de' loro di

. ritti su'territorj delle Rene, come an

ticamente avevano praticato.

Forse gli ufficiali delle razze non

ubbidirono, onde a nuovo ricorso de

gli stessi interessati fu dal Vicerè me

desimo destinato l'Avvocato Fiscale del

l'Udienza di Matera Tommaso Adott

per la dovuta osservanza. Il medesimo

Sl

( 2o4 )

si portò prima sopra luogo , e dopo di

aver tutto riconosciuto ocularmente, ed

apposti i termini a tutto il territorio

delle Rene, proferì decreto , col quale

ordinò la manutenzione nel possesso

del territorio delle Rene in favore tan

to del barone che dell' Università , dei

particolari e de'luoghi pi , servata la

forma de' confini da lui fatti apporre ,

con potersi gl'interessati medesimi ser

vire de' loro diritti , seminandovi e fa

cendovi pascolare ogni sorta di anima

li , e fidandovi i forestieri ad arbitrio

tanto del barone che de' particolari in

teressati, ed in caso di contravvenzione

ordinò la carcerazione de' custodi delle

razze fino a che pagassero il danno.

A norma di tal decreto furono spe

diti in seguito i bandi nel dì 5 Dicem

bre dello stesso anno 1681 , e quindi

5 anni dopo cioè nel 1686 furono per

l' osservanza spedite le citate provvisio

ni dalla Regia Camera, nelle quali si

veg

( 2o5 )

veggono inserite le istanze degl'interes

sati, gli ordini dati dal Vicerè, il de

creto del Fiscale Adott ed i bandi.

Da'fatti di sopra rapportati si è an

dato a rilevare che il territorio delle

Rene in vece di essere un demanio del

feudo , come il barone ha assunto, che

fosse, non sia che un complesso di

tanti territorj spettanti a tanti diversi

padroni, ognuno de'quali vi esercitava

i proprj diritti, seminandoli , pascen

dovi le erbe co'proprj animali , fidan

doli ad altri e custodendoli come veri

signori e padroni. '

Ma quì si potrebbe rispondere per

parte del Marchese , che tra' ricorrenti

al Vicerè e tra quelli che insisterono

presso del Fiscale Adott, vi fu il feu

datario di quel tempo. Dunque ancor

lui ebbe degl'interessi, ancor lui era

un possessore, ancor esso fu mantenu

to nel possesso di ciò che gli apparte

- 118

( 2o6 )

neva, ed in conseguenza dee oggi ave

re la sua porzione.

La Commissione su di ciò ha consi

derato, che la parte presa dal barone di

quel tempo potè riflettere il pregiudi

zio che si recava alla sua giurisdizione

da' custodi delle Regie razze, non già

la particolare proprietà di quei terreni.

Del resto quantevolte esso con legittimi

documenti dimostrasse di aver diritto

su qualche parte di detta difesa, potrà

dedurlo , che non gli sarà negato quel

che gli spetta per giustizia.

Nel rescritto del Vicerè in esito del

la relazione fatta dal Marchese di S. E

ramo sta detto tra le altre cose, che

l'Università aveva il diritto di esigere dai

cittadini nel territorio delle Rene l'ot

tava parte o sia la giumella delle vit

tovaglie che si raccoglievano. Da ciò ha

preso motivo il Marchese di sostenere

che l'Università non aveva su quel ter

- - T

(2o7 )

ritorio alcuna proprietà, ma solamente

il diritto di esigere da' cittadini il da

zio della giumella , che aveva imposto

per soddisfare a' pubblici pesi, che poi

fu tolto quando fu posta in luogo di

quella la gabella della farina. Ma chi

non vede che questo fatto dimostra uni

camente che l'Università esigeva in quel

territorio la giumella sulle vittovaglie

de' cittadini, e che togliendosi a costo

ro i fondi ed impedendosi ad essi la

semina , ne risentiva il danno di non

esiger quella, ed in conseguenza non

poteva supplire a' pesi pubblici? Ma per

questo si può conchiudere che tutto

quel territorio era di dominio del Mar

chese ? Ciò non solo che non si dice

espressamente, ma neppure interpreta

tivamente si può sostenere che si fosse

inteso di dire. -

Ricorre finalmente il Marchese ad

un'istanza di dichiarazione fatta a no

me del sindaco di Laterza nel 1713.

- Ri

( 2o8 )

Ricorsero in queltempo ilbarone, l'U

niversità e tutti gl'interessati che aveva

no territorj tanto nelle Rene , che in

Fragennaro ed in altri luoghi, alla Re

gia Camera, e dimandarono la facoltà

di formare una platea, ove fossero de

scritti i territorj da ciascuno posseduti

co'diritti che ogn'interessato vi rappre

sentava, platea per altro che non fu

poi eseguita. Fu delegato per quest'og

getto il governatore del luogo, il qua

le pubblicò un editto , affinchè ognuno

fosse comparso a dare la nota de ter

ritorj che possedeva , spiegando i di

ritti e ragioni che su di quelli gli com

petevano. Tra gli altri che comparvero

vi fu il sindaco di Laterza , , il quale

disse che l'Università ed i cittadini nel

territorio delle Rene avevano solamente

il diritto del pascolo tagliate, le biade,

senza potersi ammettere i forestieri , i

quali, entrando in que' territorj, dove

vano pagare le pene della diffida in be

pe

( 2o9 )

neficio del Marchese e de' suoi baglivi,

e poi soggiunge così: » E li patroni di

» detti territorj tanto secolari che ec

» clesiastici e luoghi pi altro jus non

» hanno tenuto nelli territorj suddetti,

» se non di esigere il terraggio , caso

» che fossero seminati , nè mai sono

» stati patroni delle erbe, essendo quel

» le comuni de' cittadini.

Quando dunque piaccia al Marchese

di stare a questa carta , vede ognuno

che in vece di favorire, è anzi contra

rissima alla sua ragione, mentre fa ve

dere che il diritto di terraggiare era

de' particolari possessori de' territorj ,

-che l'erba era comune tra' cittadini , e

ch' egli altro diritto non vi esercitava ,

se non quello di esigere le pene delle

diffide da'forestieri per quel male in

teso diritto di bagliva , per effetto del

quale han sempre creduto i baroni di

poter fidare l'oltre uso de' cittadini nei

demanj comunali.

18o9 N9. o In

( 21o,)

In fine ha la Commissione osservato.

negli atti, che lo stesso Marchese abbia

in giudizio confessato , che il territorio

delle Rene fosse di appartenenza della

Università. Si agitava nel 1752 lite nel

la già Regia Camera tra esso e l'Uni

versità di Laterza, la quale voleva re

stituito quanto quello indebitamente a

veva esatto per causa de'fiscali. Il Mar

chese in un'istanza rimproverò all'U

niversità i tanti beneficj che le aveva

fatti, e tra essi annoverò quello di a

verle fatto ricuperare il vasto territorio

delle Rene.

Dalle cose dette di sopra èvenuta la

Commissione medesima a conchiudere,

che la cosi detta difesa delle Rene non

sia che una gran continenza di terre

tutte di particolar dominio, e che del

Marchese nulla di feudale vi sia, e per

ciò ha stimato dichiararla di dominio

dell'Università e de' particolari cittadi

ni. Che se poi il Marchese vi avesse

fatti

( 211 )

fatti de' particolari acquisti in burgen

satico , lo potrà dimostrare con legitti

mi documenti, per ottenerne le oppor

tune provvidenze.

In quanto al capo 6 ha considerato

che al Marchese non può competere

alcun diritto sugli erbaggi che nasco

no tanto ne'fondi demaniali dell'Uni

versità , che il dominio de' particolari

cittadini tanto chiusi che aperti, e per

ciò gli ha proibito qualunque esercizio

di fida a' forestieri.

Sul capo 7 ha considerato che i censi

sulle vigne poste nel territorio delle

Matine possa esigerli il Marchese, ogni

qual volta però costino da pubblici

strumenti di particolari concessioni.

Apparendo adunque da cosiffatte scrit

ture , potrà servirsi del suo diritto.

Finalmente sul capo 8 ha considera

to che i diritti di piazza e di scannag

gio sono stati aboliti dalla legge de'23

Maggio dello scorso anno, e perciò dee

O 2 il

( 212 )

il Marchese astenersi da qualunque esa

zione; e che debba astenersi ancora di

esercitare qualunque diritto proibitivo

per l' osteria, abolito colla legge de'2

Agosto del 18o6, ma che resti assoluto

per l' indebito esatto, come pure dalla

dimanda di rilasciare la taverna , per

chè costrutta nel fossato, per le ragioni

medesime nel capo 4 addotte. .

Quindi la Commissione per le con

siderazioni di sopra addotte , intese le

parti e' l Regio Proccuratore generale ,

ha diffinitivamente deciso.

1. Dichiara che non esista la feuda

lità dell' intero territorio di Laterza , e

perciò l' ex feudatario Marchese Nicola

Perez Navarretta si astenga di esigere

il terratico della mezza semenza, la fi

da e qualsivoglia altro diritto ne'dema

niali dell'Università, e ne' territorj dei

particolari cittadini così chiusi che a

perti, e si serva del suo diritto ne'ter

ritorj ex feudali e ne' territorj burgen

Sal

( 2 I3 )

satici di suo dominio. Resti bensì lo

stesso Marchese assoluto dalla dimanda

dell'indebito esatto.

2. Sia l'Università reintegrata nel

possesso della difesa denominata Serra

lo Greco e Guardiola, come pure del

territorio chiamato Candeloro o sia Ar

busto, nell'altro chiamato Mezzane , e

nella difesa detta Fragennaro , salve

bensì in beneficio dello stesso Marche

se il quantitativo di carri 12 di terre

no nella stessa difesa, descritti nell'ap

prezzo del 1676 per feudali, e gli sie

no salve altresì le ragioni ogni qual vol

ta tra'l termine di un mese dimostras

se con pubblici strumenti di aver fatti

degli acquisti de' territorj posti nel re

cinto della stessa difesa.

3. Dichiara altresì di dominio della

Università i muri ed i fossati che sono

attorno all'abitato della terra, e perciò

il Marchese si astenga da qualunque

occupazione su de'medesimi. Resti ben

o 3 VC

( 214 )

vero lo stesso Marchese assoluto dalla

dimandata restituzione delle fabbriche

finora costrutte ne'fossati suddetti. -

4. Dichiara parimente di dominio del

l'Università e de'particolari possessori

tutta la continenza de' territorj posti

nella così detta difesa delle Rene, e

perciò si astenga l'ex feudatario da

qualunque diritto di terraggio e di fida.

Benvero se il Marchese nel termine di

un mese esibirà legittimi documenti di

acquisti fatti nella detta difesa, si darà

la provvidenza.

5. Si astenga lo stesso Marchese di

vendere gli erbaggi de'terreni demaniali

dell'Università e de' particolari cittadi

ni così chiusi che aperti , ma sia asso

luto dal preteso indebito esatto. -

6. Si serva il Marchese medesimo

del suo diritto per l'esazione de' censi

nel territorio denominato le Matine ,

che dimostrerà competergli in forza di

strumenti di particolari concessioni.

7.

( 215 )

7. Si astenga da qualunque esazione

per diritti di piazza e di scannaggio ;

e pel compenso , se mai gli spetta,

adisca la Commissione de'Titoli. Sia

però assoluto dalla dimandata restitu

zione dell'indebito esatto per detti diritti.

8. Resti assoluto finalmente dalla di

mandata revindica dell'osteria. Si asten

ga però di esercitare nella medesima

qualunque diritto proibitivo, e sia pa

rimente assoluto dalla restituzione del

l'indebito esatto.

Per le spese della lite sieno le parti

vicendevolmente assolute.

--- -.

o 4 Num.

( 216 )

Num. 23.

A di 18 Settembre 18o9.

Tra l Comune di S. Lnpo in Pro

vincia di Principato Ulteriore;

E'l suo già barone;

Sul rapporto del Cancelliere;

La Commissione feudale sulla requi

sitoria del Regio Proccurator generale.

Veduta la lettera del Ministro del

l'Interno de'28 di Giugno di questo

anno, e l'avviso del Consiglio di Stato

trasmessole. -

Considerando che i patti de' privati

non possono derogare alle leggi che in

teressano l' ordine pubblico; conside

rando che sono posteriori alla con

venzione fra 'l Comune di S. Lupo ed

il Principe di Colubrano , così il Real

decreto de'2o Giugno 18o8, il quale

fissò in favor de'coloni e de' reddenti

di prestazioni territoriali la ritenzionedel

( 217 )

del quinto, come l'altro Real decreto

de' 2o Giugno che dichiarò perpetua

mente redimibili le prestazioni territo

riali; considerando che la perpetua re

dimibilità d'ogni reddito territoriale è

anche ordinata coll'art. 53o del Codice

Napoleone pubblicato nel Regno anche

dopo la suddetta convenzione; conside

rando che è anche posteriore alla stes

sa convenzione la legge de'3 Dicembre

18o8, la quale hà regolata la divisione

de'demanj e delle terre montuose e bo

SCOS6,

Decide.

I. La ritenzione della decima conve

nuta nel quinto capo della convenzione

si esegua pel quinto a tenor della legge.

2. La divisione fra' cittadini e lo sbo

scamento della montagna convenuta nel

capo decimo, e la divisione della quar

ta parte degli altri demanj ex feudali

convenuta nel capo decimoquinto si ese

guano nel modo ordinato i colla legge

de'3 Dicembre 18o8. 3,

( 218 )

3. L'azione del Principe di Colubra

no così per la devoluzione, come per

ogni altro effetto del contratto , dopo

seguita la divisione sia esperibile singo

larmente contro a ciascuno de' posses

sori delle rate divise.

4. La facoltà di redimere redditi do

vuti all'ex barone in forza della con

venzione, sia perpetua e facoltativa dei

possessori del fondo diviso a tenore del

Real decreto de' 2o Giugno, e dell'ar

ticolo 53o del Codice Napoleone.

Num. 24.

A di 18 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di S. Vito in Provin

cia di Otranto; -

E'l suo ex barone;

Sul rapporto del Sig. Giudice Fran

chini.

Veduta la dinanda del deputato del

' men

( 219 )

menzionato Comune di S. Vito di or

dinarsi che il razionale Domenico Ca

ropreso incaricato della liquidazione

delle quantità dovute dall' ex barone

per bonatenenza, liquidi parimente le

quantità non pagate per gli altri pesi

straordinarj.

La Commissione feudale, il Regio

generale Proccuratore inteso , ordina

che il razionale Domenico Caropre

so senza pregiudizio delle ragioni del

le parti, e quelle requisite, nel li

quidare le quantità dovute, per bona

tenenza su' beni burgensatici dell' ex

barone, liquidi insieme quelle dal me

desimo non soddisfatte per tabacco ,

strade di Puglia, once immuni ,- deci

ma e doppia decima dal giorno della

loro imposizione. -

( 22o )

Num. 25.

A di 2o Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Torano in Provincia

di Calabria Citeriore;

E'l già barone di detta terra;

Sul rapporto del Cancelliere.

Il Comune ha dedotto sei capi di

gravezze contro il menzionato suo ex

barone.

Col terzo ha dimandato che quegli

si astenga dall'esazione degli annui du

cati 8o per zecca e portolania, e che re

stituisca lesomme indebitatamente esatte.

Col sesto finalmente ha preteso di

esser confermato nel diritto colonico che

ha acquistato su'terreni di Castiglione,

mercè il lungo possesso e le consi

derevoli migliorie fatte in essi , e che

quindi si vieti all'ex barone di espelle

re i coloni , e si facciano restituire i

già espulsi ne' rispettivi territorj.

La

( 22I )

La Commissione feudale, inteso il

Regio Proccurator generale , applican

do alle due enunciate gravezze la di

sposizione della legge de'2o Maggio

18o8 non iscompagnata dalla dichiara

zione del G. G. Ministro della Giusti

zia degli 11 Aprile di quest' anno, e i

principj da essa adottati negli altri suoi

precedenti giudicati.

Dichiara

Sul terzo capo che l' ex-barone si

astenga dall' esazione degli annui du

cati 8o per zecca e portolanìa , e adi

sca la Commissione de’Titoli pel com

penso , se crede competergli.

Sul sesto che senza pregiudizio delle

ragioni delle parti, e pendente la de

cisione sulla legittimità del diritto di

colonìa, non sieno rimossi i coloni dal

possesso de'terreni di Castiglione.

Relativamente poi agli oggetti-conte

nuti ne'capi 1, 2, 4, e 5, sull'indebi

to esatto di cui è quistione nel capo 3,

- e sul

( 222 )

e sulla legittimità del diritto di colonia

di cui si faparola nel capo 6, laCom

missione ha appuntato passarsene la de

cisione all' ordine del giorno.

Num. 26.

A di 2o Settembre 18o9.

Tra' Comuni di Nucara e Canna in

Provineia di Calabria Citeriore;

E il già barone di dette terre ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Pedi

cini ;

I Comuni han dedotto tredici capi

di gravezza contro il loro ex barone.

Col primo han preteso di esser rile

vati dall'annua prestazione di duc. venti

ch'esso ex barone vuol esigere a titolo

di accordo di baglivi.

Coll' ottavo dalla prestazione di più

cantaja diformaggiofresco, diuna quan

tità di capretti, di ann. ducati dieci a

tl

“ ( 223 )

titolo di danni dati, e della regalia dai

possessori di capre e pecore.

Coll'undecimo si son doluti che l'e

barone, ed indii i demanisti esigono

l' adacquatura da'possessori dei giardini

a lato della fontana sotto il pretesto di

togliere l'acqua al mulino.

Col decimoterzo finalmente si dolgo

no ch'essendo stati ammessi i cittadini

proclamanti al demanio nel possesso dei

beni exfeudali e burgensatici coll' ob

bligo di dar conto dell'amministrazio

ne anno per anno ad esse Università,

essi cittadini demanisti, badando a' soli

loro vantaggi han trascurata l'utilità di

essi Comuni contro i decreti della Re

gia Camera, anzi gli han costretti apa

gare le pubbliche imposte di correame,

cavallo montato ed altro sotto pretesto

di esser le Università le baronesse. Chie

dono quindi ordinarsi che gli enunciati

demanisti dieno in questa Commissione

lucido, esatto e legale conto dell'ammini

stra

( 224 ) --

strazione tenuta delle rendite universali

dal giorno del possesso tanto de'beni

liquidi e reali , che de' litigiosi.

- La Commissionefeudale, sulla requi

sitoria del Regio Proccurator generale ,

applicando alle gravezze indicate le di

sposizioni del Real decreto de'2 Agosto

18o6 e dell'altro de' 2o Maggio 18o8,

non che i principj da essa adottati nelle

sue precedenti decisioni.

Dichiara

Sul primo e sull'ottavo capo, che gli

ex baroni si astengano di esigere gli

annui duc. 2o pe' baglivi e la presta

zione di più cantaja di formaggio fre

sco, di una quantità di capretti, degli

annui duc. 1o a titolo di danni dati ,

e della regalia da' possessori di capre

e pecore, benvero per gli annui duca

ti 1o per bagliva o danni dati adisca

no la Commissione de'Titoli pel com

penso , se credono competergli.

Sull'undecimo che si astengano di

èSl

( 225 )

esigere da'possessori de'giardini posti

a lato alla fontana l'adacquatura, e sia

lecito agli stessi possessori irrigare col

le dette acque i menzionati giardini ,

purchè non si tolga l'acqua necessaria

al mulino. -

Sul decimoterzo finalmente che i de

manisti dieno esatto e lucido conto in

questa Commissione feudale dell'ammi

nistrazione tenuta delle rendite universali

dal giorno del possesso tanto pe'beni li

quidi e reali, che pe' litigiosi.

Relativamente poi agli oggetti con

tenuti ne'capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

1o e 12 , e sull'indebito esatto diman

dato nel capo 8, la Commissione ha

appuntato passarsene la decisione all'or

dine del giorno.

18o9 N. 9. p Num.

( 226 )

Num. 27.

A di 2o Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Castrovillari in

Provincia di Calabria Citeriore ;

E'l suo ex-barone;

Sul rapporto del Cancelliere.

Il Comune di Castrovillari in una

supplica presentata nell'abolito tribunale

del S. R. C. fol. 17 chiese che l'ex

barone si astenesse di esercitare i diritti

proibitivi de' mulini, trappeti, alberghi

o sia taverne, de'manganelli di bamba

gia ad acqua e de'centimoli. Ha chiesto

ora che la Commissione feudale proffe

risse la sua decisione su tal dimanda

fog. 19.

La Commissione feudale , il Regio

Proccuratore generale inteso, conside

rando che i diritti proibitivi sono stati

generalmente aboliti dalla legge de'2

Agosto scorso anno 18o6.

Di

( 227 )

Dichiara

Estinti i diritti proibitivi che l'ex

barone pretende esercitare su' mulini,

trappeti, alberghi o sia taverne , man

ganelli di bambagia ad acqua e centi

moli de'cittadini di Castrovillari, e sia

libero a costoro di aver dette macchi

ne, e di valersene tanto per proprio

uso , che per industria.

Num. 28.

A di 2o Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Galatina in Pro

vincia di Lecce , patrocinato dal Sig.

Santo Ippoliti ;

E i PP. Domenicani di detta Terra;

Sul rapporto del Cancelliere.

Veduta la dimanda del Comune di

ordinarsi che il convento de' Domeni

cani di Galatina , o chi ne fa le veci

si astenga di esigere il diritto di salma

p 2 tica

( 228 )

tica o sia il dazio su di ogni salma

di pesce che si reca a vendere in quel

la terra , diritto che la Commissione

dichiarò abolito contro l'ex barone di

detta terra di Galatina Conte Scot

ti Gallerati per effetto della legge dei

2 Agosto 18o6. - -

La Commissione feudale, il Regioge

nerale Proccuratore inteso , decide che

la sua decisione del dì 17 Luglio cor

rente anno colla quale si dichiarò a

bolito contro l'exbarone il sopraddet

to dazio della salmatica si esegua con

tro qualunque altro possessore del da

zio medesimo. -

( 229 )

Num. 29.

A dì 21 Settembre 18o9.

Tra'Comuni che compongono lo sta

to di Diano , potrocinati dal Marchese

Sig. Nicola Puoti ;

E'l suo già barone, patrocinato dal

Sig. Gaspare Capone ; - .

Sul rapporto delSig.Giudice Pedicini.

Le Università che compongono lo

stato di Diano, cioè Diano, S. Giaco

mo, Sassano, S. Rufo e S. Arsenio han

rinnovati nella Commissione gli antichi

capi di gravezze che avevan prodotti

nell' abolito S.C. Porzione di essi rima

sero decisi come aboliti dalla legge ever

siva della feudalità nel dì 26 del pas

sato Giugno allora quando se ne fece

la lettura, ed i restanti furono riservati

ad unapiù matura discussione, nel farsi

la quale sono caduti in esame i seguenti.

1. Che debba l'ex-feudatario duca di

p 3 Dia

( 23o )

Diano astenersi di esigere la decima del

le vittovaglie e la fida, con dichiararsi

demanio comunale l'intero territorio.

2. Che le difese dette Mezzana e Me

sole si debbano dichiarare parte delmen

zionato demanio comunale.

3. Dichiararsi non comprese sotto il

nome di censi le prestazioni di volagni,

giornata di latte, galline, uova e forni

già abolite dalla Commissione colla pri

ma Sentenza,

4. Dichiararsi ancora difese comunali

quelle chiamate Raccio, Motola e Cor

ticato.

5. Che la stessa dichiarazione debba

farsi per l'altra difesa detta de' Bovi

ossia Margine.

Le due Università poi di Sassano e

S. Giacomo hanno particolarmente di

mandato essere assolute dagli attrassi

per li corpi di bagliva e portolania già

aboliti.

Finalmente l'Università di S. Arsenio

- ha

231

ha '' dimandato.

1. Abolirsi la fida ed il terraggio nel

suo distretto , come ancora l' esazione

di un carlino a testa per quelli che non

SeInlanO, ,

2. Purgarsi l'attentato commesso dal

duca rialzando l'alveo che conduce l'ac

qua a'mulini exfeudali, e recidersi i

pioppi che sono lungo la riva del fiume,

3. Darsi luogo alla prelazione in di

lei favore sulla compera che l'ex-feu

datario fece di quella terra.

Il Proccuratore R. generale nell'atto

della decisione della causa ha prodotto

la seguente conclusione. - - , -

» I Comuni di Diano, diS.Giacomo,

» di Sassano, di Rufo e di S. Arse

» nio sono insieme attori per la libertà

» del proprio demanio contro al duca

» di Diano. Gli stessi Comuni sosten

» gono che le difese Mezzana , Me

» sole,Margine,Raccio, Motola e Cor

» ticato sieno erette nel di loro dema

- p 4 » nio.

( 232 )

1)

55

2)

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5)

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3)))

D

2o

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»

3)

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2))

nio. Un particolar giudizio sostiene

il Comune diS. Arsenio per la liber

tà del proprio distretto e per altre

pretensioni di minore momento.

» I. In quanto al giudizio ehe i cin

que Comuni insieme promuovono per

liberare il proprio demanio dalle ser

vitù che l'exbaronevi esercita, il R.

Proccuratore riduce tutta la controver

sia ad una quistione unica.

» Il demanio controverso èun dema

nio feudale , ovvero i diritti di ter

raggio e di fida che l'ex barone vi

pretende sono servitù costituite sul

demanio universale ? -

» Senza seguire tutti gli argomenti

superflui o remoti che gli opposti si

stemi delle parti hanno messo in di

scussione , il Regio Proccuratore re

stringe l' esame del fatto a quei soli

documenti che servono immediata

mente a definire nell'uno o nell'altro

senso la proposta quistione.

» Pri

( 233 )

D

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o»)

)))

D

D

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D

)

2)

» Prima però di entrare nell'esame

di tali documenti , siccome tutti gli

argomenti che allega per se l'exba

rone sono tratti dal possesso , così è

necessario di vedere quale sia lo stato

del possesso legittimo del Duca di

Diano. I diritti che da questi si so

stengono sono la fida ed il terraggio.

Per la fida essendosi nel 1724 discussi

i gravami di Diano innanzi al Con

sigliere conte di Figueroa, questi de

cise che l' ex barone se ne astenesse.

Il barone ne produsse supplica digra

vame, la di cui decisione fu frastor

nata prima dalla quistione di tribu

nali, e poi da progetti di convenzio

ne. Nel 1772 essendosi rinnovato l'an

tico giudizio di gravami il consiglie

re Gentile avvisò le parti a sentire le

provvidenze del S. C. sul gravame

suddetto , provvidenze che non fu

rono ulteriormente spiegate.

» In quanto al terraggio nello stesso

o aIO

( 234)

anno 1772 il consigliere Gentile men

tre vietò le nuove cesinazioni per ef

fetto de' privilegj delComune di Dia

no, ordinò che 'l barone si astenesse

a decimando territorium praedictum

in actis deductum. Di questo decreto

non vi fu gravame , e solo con un

altro decreto dell'anno 1775 si ordi

nò: che i cittadini i quali in spretum

ordinum S. C., coluerunt territoria

» demanialia consignent decimas fu

D

D

-))

D)

, 2)

D

gum in posse aerariorium ill. Ducis

praevia adnotatione, mensura et obli

gatione dictorum aerariorium de ex

hibendo ad omnem ordinem S. R. C.

Questo decreto rinnovato anche nel

1781 dà un possesso parziale all'ex

barone nascente non dal diritto pro

prio , ma dalla contravvenzione.

» Premesso quello ch'è relativo allo

stato del possesso legittimo, ecco ciò

che risulta dalla discussione cronolo

gica de' documenti dell'una parte e

dell' altra. o I.

( 235 )

)

)

» 1. Laprima carta in ordine di date

è il privilegio del 1136 del conte di

Marsico, di cui si farà una maggiore

analisi nell'esame dell' azione propo

sta dal Comune di S. Arsenio. Nella

donazione fatta di questo casale al mo

nasterio della Cava, quel Dinasta con

cede agli uomini del casale suddetto

il pascolo pertotam terram Diani. Si

trae da queste parole la conseguenza

dell'universalità del demanio feuda

le. Quest'argomento non merita di

scussione. Diano è una città antica ;

era abitata e popolosa ancora relativa

mente all'epoca in cui sursero i feu

di. ll di lei territorio dunque non po

tette divenire tutto del barone. Se tale

fosse divenuto dovrebbero spiegarlo le

carte posteriori; ma queste interpre

tate anche nel senso dell'ex barone

ammettono un vasto demanio univer

sale. Adunque questa carta pruova

troppo , e per conseguenza nulla.

» Pre

( 236 )

)

D

»

D

D)

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D

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D

9)

D)

o

D

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» Prescindendo da quest'argomento

sul quale lo stesso exbarone neppure

si è fermato, S.Arsenio era un casale

di Diano prima che fosse smembrato

da quello stato colla donazione del

conte di Marsico. Come tale avea per

diritto di filiazione e di condominio

una intera promiscuità sul demanio

di Diano. Adunque la concessione

contenuta nel diploma dee intendersi

come una conferma che il conte di

Marsico volle fare perchè collo smem

bramento non s'intendesse derogato

al diritto de' cittadini.

» In terzo luogo i diritti su' pascoli,

e come ancora quelli della fida eran

così generalmente inerenti a'diritti si

gnoriali de' principati, delle dinastie

inferiori e de'feudi , che nulla èpiù

ovvio che il vederli a quei tempi

esercitati su' territorj d'intere contra

de , sebbene d' altronde alcuno non

osi sostenere che tali territorj debbano

» per

( 237 )

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per questo solo argomento riputarsi

feudali. Ed in particolare costa alla

Commissione pe'fatti discussi in altre

simili liti, che i conti di Marsico, quei

di Capaccio, quei di Tricarico, tutti

Sanseverineschi, e i principi stessi di

Salerno esercitarono un diritto di pa

scolo universale su tutti i loro stati,

senza che perciò a tutti questi terri

torj ed a tutto il suolo del principato

di Salerno si attribuisca la sventura

d'essere divenuto interamente feuda

le. Ma se questa feudalità universale

esista , se il Comune abbia o nò de

manj, e quali questi sieno , si giu

dichi da' documenti seguenti.

» 2.TommasoSanseverino altro con

te di Marsico nel 1335 restituì il Co

mune nel possesso di tutt'i suoi de

manj , corresse tutte le occupazioni

intervenute sino allora, rivocò anche

le concessioni da esso fatte, e distin

se quali erano i demanj e gli altri

o» COl'

( 238 )

» corpi del feudo. Si spiegò in questi

» termini: Omnia bona communia terri

» torii dictae terrae Diani ad Universi

» tatem eamdem , quomodolibet alicui

» personae concessa vel alias occupata

» vel detenta, in communi usu ad ma

» nus Universitatis terrae in eo statu et

» forma, in quibus antiquitus esse con

» sueverunt revocentur, Inde exceptis et

» distinctis demaniis et possessionibus

» aliis nostris , quae in antiquis regi

» stris , seu quinternis nostris de de

» maniis et bonis nostris praedictis repe

» riuntur servatis, et specialiter nemus,

» et cesina. Palicetae, nemus vallis de

» laura silva, minuta cum celleca, ter

» rae quae dicuntur de Calloa vallone

» de Petrosella , quantum. . . et par

» cum quod dicitur domini comitis de

» pede Petrone. -

» Soggiunse che la reintegra ordinata

» si facesse da’ deputati dell'Università,

» data a questa la facoltà di stabilire e

» di

( 239 )

» di esigere le pene che avrebbe stimato

», convenienti. Interdisse finalmente ai

» cittadini di domandare, ed a se stesso

» la facoltà di concedere qualunque parte

» del suddetto demanio.

» Ne' demanj e corpi feudali indicati

» da Tommaso Sanseverino non vi è il

» vasto demanio della Piana che è la

» più speciosa parte di ciò che si con

» tende. È vero che la parola praeser

» tim usata nel privilegio può dar luogo

o» a sostenere che se ne fosse omesso al

cuno, maèvero altresì che gli omessi

» non potevano essere i demanj princi

» pali, nè fra' principali il massimo,

» qual è questo.

» 3. La reintegra ordinata da Tom

» maso Sanseverino o non fu fatta allo

» ra, o nuove occupazioni diedero luo

s» go ad altra reintegra eseguita alcuni

» anni sono dal Capitano Regio di Mar

sico Nuovo. In questo atto di reinte

» gra sono nominati molti territorj e

» mol

( 24o )

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molte contrade della Piana descritte

nelle recenti relazioni degl'Ingegneri

Cafaro, Nauclerio e Cannatelli, delle

quali dee farsi in appresso più detta

gliata menzione.

» Vi si parla delle occupazioni seguite

ne' seguenti termini: Manus rapaces

extenderunt circa bona communia ho

minum Universitatis praedictae, et

amplexantes multa communia bona

Universitatis praedictae occupaverunt,

et in eorum utilitatibus extenderunt.

In tutto questo atto si parla de'luoghi

occupati de demanio Universitatis,

e si dice che si restituiscano proprie

tati Universitatis praedictae.

» L'atto di questa reintegrafu ridotto

in pubblico strumento nell'anno 14o5.

» 4.Un'altra reintegra fu ordinatanel

lo stesso anno 14o5 dal Re Ladislao

per l'occasione del sequestro, a cui era

stato sottoposto il feudo. In questa car

ta si dice, che omnia bona communia

» quo

( 24 )

» quocumque modo apprehensa , seu

» quomodolibet sequestrata in communi

» per quoscumque detentores restituan

» tur, applicentur dictae Universitati,

» et quod non possint concedi peream

» dem Regiam Majestatem, et in casu

» quo alicuifuerint concessa, quod ta

» lis concessio ex nunc in antea sit

» penitus revocata, sicut ordo juris po

» stulat.

» La data di questo privilegio fa con

» fondamento argomentare che la prece

» dente reintegra fosse stata nello stesso

» anno ridotta in istrumento, appunto

» per servire di guida all' esecuzione

» della grazia del Re.

» 5. Grazie dello stesso tenore si veg

» gono ripetute nel 143o dalla Regina

» Giovanna II sotto gli Aragonesi e sot

» to l'Imperatore Carlo V. È superfluo

» dopo le già allegate d' inserire anche

» il tenore delle posteriori.

» È necessario di trarre da tutti que

18o9 N. 9. qI » sti

( 242 )

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sti documenti un'osservazione la qua

le è che così nella carta del 1335 9

come nelle posteriori i demanj oc

cupati al Comune sono costantemente

denominati bona communia Univer

sitatis.

» 6. L'ex barone a dimostrare l'esisten

za d'un demanio feudale ha esibito le

copie di alcuni privilegj del 1475e del

1493diAntonelloSanseverino. Nel pri

moè inserita la seguente domanda del

l'Università: Item supplica che nulla

persona possa coltivare, nè semina

re, nè defendere lo terreno, et questo

per la habilità dello bestiame de epsa

Università ; ancora che alcuno lo

avesse indebite occupato lo debba re

stituire in lo pristino stato, et separarlo

dallo bono privato, et comandare che

infra certo tempo a li dicti Padruni

che debbiano mostrare loro cautele,

et scripture de epse a lo Vice Prin

» cipe de la dicta terra ad tale se pos

a Sa

(243)

» sa separare lo bono privato dal Co

» mune, alias non dimostrando cau

» tele de loro poxessione , cascano de

» dicte loro poxessione, actento se ave

» no extise ultra fines de loro poxes

» sione private dentro lo Comune, et

» così ancora de chille avessero lo bo

» no Comune occupato. La risposta del

m. Principe è : Placet quod Vice Prin

» ceps Diani subpoena gratiae habeat

» incohare et finire dictas causas.

» Segue un' altra domanda dell'Uni

»versità-

» Item supplicano da parte della di

» cta. Università, actento li homini della

» dicta, terra non avono nèpotonofare

» altra industria secundo altre terre,

nè havono altre intrate excepto che le

» industrie de lo bestiame, et actento

per li maxari et homini di Vostra

» Signoria colle maxarie de Vostra Si

» gnoria et loro, le quali havono con

» dotte nello terreno, et havono piglia

q 2 po te

( 244 )

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le et defendono tutti i lochi e membri

principali de lo dicto terreno, come

lo tenimento de pede lo Vuoco, lo

tenimento della Marzolla, lo teni

mento dello Intennaro , lo tenimento

de Santo Marzano colli Corticelli, lo

tenimento de Saudo de Siglia, lo te

nimento de Corticato el de faghi, lo

tenimento de li Copuni, lo tenimento

de lo Campo de S. Vito, et de la Pi

gliora, li quali tenimenti so proibiti ,

adeo che li cittadini non ce ponno

» far mandre, nè ce ponno far pascere

D)

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po

loro bestiame. Per tanto supplicano

che loro Signorie ce provedano de

remedio opportono , che possono vi

vere, et subvenire alle loro necessi

tate. Placet quod ab anno praesenti

in antea providebitur. . . .

» In quelli del 1497 senza che se ne

rapporti il tenore, il Comune chiede

al barone gli ordini perchè quei pa

droni di bestiami i quali entravano a

D

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D

»

*- » pa

( 245 )

» pascolare la spiga contro agli statuti

» dell'Università ed alle pene dalla me

»desima imposte , pagassero la pena

» alla Corte, ed il danno al padrone.

» Chiede altresì il Comune che gli sia

» permesso il ridurre a difesa lo Piag

», gio, overo lo Monte comune circum

» circa la terra di Diano. Il barone ac

» corda il suo placito così alla prima,

» come alla seconda grazia.

» L'argomento col quale l'ex baro

» ne vuol mostrare l'esistenza del de

» manio feudale è. L'Università doman

» dava al barone che si aprissero le

» chiusure fatte; le chiusure non pote

» vano farsi dal barone se non nel de

» manio del feudo. Dunque un dema

»nio del feudo esisteva, e le contrade

» in quella carta descritte ne facevano

» parte. In vece di quest'argomento,

» col quale l'ex barone vuol dimostrare

» sua una parte del demanio controver

» so potrebbe farne un altro maggiore

qI 3 » che

( a46 )

» che gli darebbe il dominio di tutto.

» Il barone non può fidare se non nel

» demanio del feudo. Ma il barone ha

» fidato nel demanio controverso, Dun

» que questo demanio è feudale. Que

» sti argomenti dal fatto al diritto con

» tengono una manifesta petizione di

» principio, non hanno mai alcuna for

»za perchè viziosi in se stessi; e non

» possono opporsi specialmente a quelli

» che attaccano il fatto come ingiusto

ss e come contrario al diritto.

» Le due carte di Antonello Sanseve

» rino dimostrano per un fatto partico

» lare e circostanziato l'occupazione che

» il barone faceva del demanio comunale

» per leseguenti ragioni: 1 perchèl'Uni

» versità revindica le occupazioni che i

» privati avevano fatto sul demanio comu

» nale, e domanda che tali occupazioni

» si separino da lo bono privato: 2 per

» chè l'intervento delVice Principe e del

» Principe è in queste carte invocato co

, - o 6d

( 247 )

me il solo mezzo che l'Università aveva

a farsi rendere giustizia: 3perchè l'U

niversità fa col barone le stesse doglian

ze che nel capo precedente avevafatte

pe'privati, e soggiugne che le chiusu

re fatte da'di lui massari le toglieva

no l'industria del proprio bestiame,

ch'era il solo mezzo onde i suoi cit

tadini si sostenevano; le quali espres

sioni per la loro generalità non sono

riferibili se non al demanio principale

del Comune,ed a quello stesso dema

nio nel quale i privati avevano occu

pato: 4 perchè ne'tenimenti occupati

sono nominate alcune di quelle stesse

contrade nominate nell'atto di reinte

gra del 14o5, come sono la Contrada

de Silia, la Contrada dello Buco o

Vuoco : 5 perchè tutti i documenti

della causa mostrano che il barone non

solo aveva riservato a se tutt'i territori

feudali, ma li avea quasi tutti conce

duti senzacchè il Comune se ne fosse

q 4 » mai

( 248 )

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mai doluto : 6perchè nelle stesse gra

zie l'Università domanda che il baro

ne facesse eseguire gli statuti e le pene

ch'essa aveva fatte: 7 perchè l'Univer

sità domanda la facoltà di chiudere il

Monte comune o sia il distretto di Dia

no, che lo stesso exbarone nella sua

difesa dà pel demanio proprio delCo

mune, le quali grazie mostrano ciò che

costantemente si rileva da tali carte ,

che sia per lagiurisdizione del feudo,

sia per quello della bagliva , sia per

quel potere di fatto che i baroni eser

citavano sopra tutto especialmente sui

demanj comunali, l'Università impe

trava pergrazia la restituzione delle oc

cupazioni e l'esercizio de'suoi diritti

ne' demanj e nelle difese proprie.

» 7. Nel 1488 il Percettore di Prin

cipato Citeriore Paolo Giramonteven

dè per mandato del Re Ferdinando I

al Comune di Diano alcuni beni pos

seduti dalla ContessaSanseverino e dal

2) Prin

( 249 )

Principe di Salerno ribelli. Fra questi

» beni venduti ve n’erano de’ comuni o

sieno universali che si descrivono a

-- * *

questo modo. : ( ; ; ; « «

» Item certa territoria communia, de

ɔ}

»)

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quibus Curia habet quolibet anno fer

tili ad infertilem ab hominibus semi

nantibus dictis comunibus circa tumo

los quinquaginta de victualibus , et

dicta Universitas in dictis communi

bus habet commune usum pasculan

di, faciendi ligna, colligendi glan

des , et omnia alia faciendi impune.

Solum illi qui seminant in dictis com

munibus debent terragium Curiae, ut

supra dictum est. Si aggiugne a que

sta assertiva. - -* * * * -

> ·

:: CC

» Rato manente pacto, attento quod

in dicta venditione sunt posita terra

gia de communibus et pretia ipso

rum. Quod si dicta Universitas infra

dictum tempus e solutionis pretii su

pradicti, obtinuerit a Regia Curia

* * ɔɔ 620'

( 25o )-

ex gratia,sive ex justitia, similiter

» tanto minus teneatur solvere dictae

» Curiae de dictis pretiis.

» Questo documento indica forse il

s» principio della gravezza dell'ex baro

» ne. Non si dubitava che le terre fos

sero comuni, universali; il Comu

» nevi esercitava tutt'i pieni diritti del

» dominio , e solo pagava il terratico.

» Esso opponeva la qualità del proprio

» demanio, e stipulava colla Regia Cor

»te la restituzione del prezzo di una

ingiusta servitù, a cui era stato sotto

» posto.

» 8. Lo stato di Diano si devolvette

» al Fisco per la fellonia di Ferrante

» Sanseverino, e fu nel 1555 vendu

»to dopo la devoluzione al Principe

s» di Stigliano, ed indi pel patto di ri

s» compera alla casa Gomez de Silva.

»Si tratta dunque di una concessione

» fatta dopo l'epoca della Prammatica

m XIV de bar. Dee avvertirsi che in

» que

( 251 )

questa concessione, la quale fu con

cepita informole generiche, non puà

» presumersi compreso alcun diritto,

o'alcuna servitù che sia contraria alla

» natura del feudo, qual'è appunto

» una servitùsu'demanj universali.

» 9. Merita di esser valutato il do

» cumento dell'informazione presa del

» le rendite del feudo nel 1557 per la

» tassa dell'adoa. In questo documen

» to si dice: Si esige in tutto il terri

».torio de Diano e Casali lo terraggio

» del demanio comune di detta terra.

Questo documento di possesso con

» ferma la conseguenza tratta già dalla

» vendita del 1488, e pruova inoltre

» che la servità sul demanio fu da'ba

» roni introdotta per la pretensione d'un

» diritto universale che i medesimi si

» arrogarono sull' intero territorio. -

» 1o. Il documento più importante

» della causa è la reintegra fatta da

» Mariano Staibano nel 1565. Ella fissa

- 99 la

( 252 )

» la natura del diversi corpi e rendite

»del feudo, e definisce più di tutti

» gli altri la quistione proposta.

» Il reintegratore descrive il feudo di

»Diano con vaxalli, feudi quaternati,

» et non quaternati, plani et de tabu

) la, feudatari subfeudatarii.

- ' » Descrive tutt' i diritti onorifici, le

» giurisdizioni, i mulini, i suffeudi, gli

» altri beni feudali fredditizj, le terre

» redditizie di terraggio a ragione di ter

»zo alla mensa delfeudo, quelleredditi

»zie d'una quantità maggiore della deci

» ma, ed il diritto di decimare nel territo

» rio demaniale comune. Le terre dette

» della mensa del feudo maggiore sono

» misurate e confinate , e formano la

» quantità di tomoli34o/a. Ecco ilte

» nore così della informazione presa

» dal reintegratore, come della senten

»za che esso pronunziò, intesi gl' inte

» ressati, e specialmente i suffeudatarj.

» Primamente negli antichi capito

» li

( 253 )

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li della bagliva inseriti nella reinte

gra si vieta a tutti il lavorare, il se

minare , o il cesinare nel territorio

comune di detta terra sotto la pena

d'un augustale.

» In secondo luogo dove si parla del

diritto di decimare si dice: Item la

detta principal Corte tene e possede

la ragione di esigere ogni anno la

decima di tutte le vittovaglie, che

si fanno nel territorio demaniale co

mune,

» In altro luogo.

» L'entrata seu terraggio di tutte le

sopradette terre tanto demaniali e

comuni, nelle quali si terratica di

dieci, di otto , di sei, di cinque,

come delle terre che sono della mensa

del feudo maggiore, che si terratica

di terzo. - - ,

» In terzo luogo segue relativamente

al diritto di decimare la sentenza del

reintegratore deltenore seguente: Ipsus

» tgr

( 254 ) -

» terras reintegrandas esse, et reinte

» grari debereuna cum aliis terris com

» munibussive demanialibus terrae prae

» dictae Diani, proutipsasreintegramus,

» et unimus, ac licere praedicto Illustri

» Domino terrae praedictae Dianiet Ca

» salium, ejusque heredibus et succes

mi soribusex nunc et in perpetuum super

» illas petere et exigere jus decimarum,

» etbajulationis, ut habet, et tenet, ac

» peti et exigi facit in aliis terris come

» munibus seu demanialibus terrae prae

» dictae Diani etCasalium. Ecco le con

» seguenze di questo documento. L'ori

» gine de' diritti del barone, sulle terre

» che riducevansi a coltura fu la bagli

» va; la licenza di scuotere le terre sal

» de fu sottoposta alla retribuzione del

» la decima; questo diritto di decima

» esteso sul demanio comunale non si

» confuse colle prestazioni che 'l barone

» percepiva da'demanj del feudo; que

» ste due differenti specie di beni furo

n)

( 255)

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no anche avvertite dal reintegratore,

il quale descrisse aparte le terre ap

partenenti alla mensa del feudo, edi

chiarò le altre non feudali ossia de

maniali dell'Università, sulle quali il

barone avea acquistato servitù di de

ClIlaIT6, -

» 11. Non sono di alcun momento le

interpretazioni che si danno alle paro

le della reintegra per evitare la forza

degli argomenti di sopra esposti.

» Si dice che la parola comune sia si

nonima di promiscua. Ma questa pa

rola usata in tutte le carte più antiche

incominciando da quella del 1335 di

Tommaso Sanseverino non si riferi

sce mai al diritto de' promiscui, ma

sibbene allaterra di Diano, a cui non

si può congiungere questa idea di re

lazione, quando i promiscui stessi non

sono nominati. Inoltre nella reintegra

la parola comuni non si usa come ag

giunto colla parola demaniali, ma si

( 256)

» scambia con essa, perciocchè si dice

» sempre cum aliis terris comunibus,

»sive demanialibus terrae praedictae

» Diani. -

» 12.Si è malamente discettato sull'ov

» vio significato delle parole de mensa

» feudi majoris. Queste espressioni po

» tevano sembrar oscure quando non si

s» era verificata l'esistenza de'suffeudi e

» de' suffeudatarj nelterritorio di Diano.

» La reintegra di Staibano ne contiene

» le descrizioni, e parla di ciò che ap

» parteneva a questi feudi minori. S'in

» tende dunque quel ch'era mensafeu

» di majoris, cioè i demanj, ed i corpi

» che rimanevano presso il feudatario

» maggiore. Sarebbe superfluo il ricor

» dare che majus feudum controposto

» a minusfeudum indica quello che il

» barone teneva in capite eta RegiaCu

» ria, a differenza di ciò che si trova

» va passato come feudo ignobile et de

» plano ad un suffeudatario.

- » Que

( 257 ) -

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2)

» Questi contrapposti sono le espres

sioni proprie del diritto feudale per

distinguere le diverse qualità de'feu

di e de'feudatarj, e le parole major,

minor, nobilis, ignobilis, aliqualiter,

simpliciter, secundum quid, sono le

distinzioni categoriche de'feudisti, le

quali comprendono tutt'i varj gradi

della loro gerarchia. Perchè si rimuo

va ogni dubbio, ecco ciò che Freccia

dice sul proposito delle parole majore minor.

» Solet subfeudatarius appellari val

vasorminor, ex quo a majore valva

sore recipitfeudum: ut in c. 1. S. 1

de his quifeudum dare poss. et in c. 1

de feud. dat. min. valvas. ut ille qui

dat sit major, necesse est, ut qui re

cipit sit minor: differentia data inter

dantem et recipientem.

» 13. Non ostante i documenti alle

gati, che pruovano il gravame della

servitù imposta da'baroni al demanio

18o9 N. Q- p » uni

( 258 )

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universale, pure il di loro possesso non

fu generale, nè riuscì mai cangiare

l'idea del dominio e della qualità

del demanio stesso. -

» Nel 1561 essendo surto in unapar

te del territorio di Diano il casale di

S. Pietro, l'Università dopo di aver

sostenuto una lite pergli usi , a'quali

i rei convenuti volevano partecipare,

concesse alla Chiesa di quel casale

undici tomoli di terre nelproprio de

manio.

» Presso a quest'epoca avendo i cit

tadini dello stesso casale di S. Pietro,

e quei di S.Arsenio scosso e seminato

nel demanio comune, la città di Dia

no prima ottenne gli ordini che vie

tarono il dissodamento, indi nel 1589

adì laG. C. della Vicaria, e presso la

medesima costrinse quei che avevano

seminato a pagarle il terraggio.

» 14. Lo stato di Diano passò nelle

mani della famiglia Calà uel 165o.

- . » L'Av-

( 259 )

D

L'Avvocato Fiscale Carlo Calà primo

acquirente del feudo mandò il suo

Proccuratore speciale Carlo Bigotti a

prenderne il possesso. Tra le facoltà

ch'egli diede al suddetto Proccurato

re vi fu la seguente: Privilegia, gra

tias, concessiones, et capitula univer

sitatibus dictae terrae, et Casalium,

de quibus tamen reperitur in posses

sione, si dicto Procuratori videbitur,

et placebit, confirmandum, et facien

dum omnes alios actus etc.

» L'Università nell'atto del possesso

si protestò di voler conservare tutti i

suoi diritti sopra diversi corpi e ren

dite , e specialmente sulle difese Rac

cio , Motola, Galdo, sulle terre de

maniali de' piedi lo Buco, sugli altri

demaniali , e sull' intero territorio a

Pantano, sulla macchia e difesa di

Montepanno, sulla difesa delle Mero

le, sulla Rapa dell'Elice, sulle terre

di Campeglia, e su tutte le altre di

r 2 fe

( 26o )

» f

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ese e diritti suoi e de' casali.

» Nello stesso giorno del possesso si

ridusse in istrumento pubblico un al

barano fatto fra la medesima Univer

sità ed il proccuratore del nuovo Du

ca. Questi si obbligò di non turbare,

nè di far turbare l'Università dal pos

sesso di tutti i corpi nominati nella

protesta, e promise di far ratificare

il contratto dallo stesso Duca ad ogni

requisizione della Università e suoi

sindico ed eletti. I corpi nominatinel

l'atto di protesta , nell'albarano e

nello strumento abbracciano il prin

cipio, il mezzo ed il fine dell'in

tero dominio controverso. La rati

fica promessa a maggior cautela del

l'Università , fu da questa giudicata

superflua, ed il Duca all'infuori di

alcune parti del contratto , che non

osservò, ebbe per rato col fatto tut

to il rimanente. -

» 15. Il primo ed unico rilevio che

S1C

( 261 )

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9

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siesi presentato, e che si dice esisten

te è quello del 1683 dopochè lo stato

passò nelle mani della casa Calà. In

esso si parla di terraggi e della fida

nel demanio comune. Questo docu

mento, ugualmente che i più antichi,

pruova non il possesso d'un demanio

del feudo, ma sibbene quello d'una

servitù sull' intero demanio univer

sale.

» 16. Essendosi devoluto lo stato di

Diano per la mancanza di discendenti

deprimi acquirenti, e volendosi lo sta

to medesimo acquistare da altri della

stessa famiglia , si portarono a farne

l' apprezzo il Presidente Scondito ,

l' Avvocato fiscale del patrimonio, e

i duetavolarjCafaro e Nauclerio.Co

storo verificarono con una informa

zione la natura de' corpi e de'mem

bri del feudo ; ed ecco il modo se

condo il quale parlarono del demanio

in quistione in due luoghi della loro

relazione. r 3 Nel

( 262 )

2)

2)

D)

» Nel detto territorio il barone ha la

commodità di tenere industrie d'ani

mali di tutte sorti, e particolarmente

sul territorio della piana, quale costa

» dall' informazione fol. 128 usque ad

» fol. 133, da deposizioni di sette te

DD

D

D)

D)

monj, che sia tutto demaniale, dalla

Marza a questa parte sino a'confini

della Polla, e medesimamente costa

da detta informazione che in detta

» piana il barone non ci posseda cosa

» particolare, ma solo il jus pascolan

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»

di come primo cittadino, e i terraggi

da quei che seminano esigendone la

decima. -

» In altro luogo: Ma depongono an

cora più testimonj che tutto il territo

rio della piana sia demaniale prin

cipiando dalla Marza sino a'confini

della Polla, e che il padrone non

v' abbia cosa particolare sua , ma

solo il detto jus pasculandi.

» La stessa relazione conferma quel

» lo

( 263 )

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lo che è descritto nella reintegra re

lativamente a numerosi suffeudi , dei

quali è composta la tavola principale

di quel feudo.

» Le conseguenze poi che dalla sud

detta relazione si traggono, sono che

l'attuale ex-barone il quale riconosce

da quell' apprezzo il suo titolo e la

causa del suo possesso, ha ricevuto

dalle mani del Fisco il demanio con

troverso come un demanio universa

le , e per conseguenza questo solo

documento sarebbe sufficiente a scio

gliere la quistione, di cui si è pro

posto l'esame.

» 17.Un documento del 17 18dimo

stra che anche i possessori della se

conda linea de'Calà hanno riguardato

il demanio della piana come univer

sale. I cittadini di S. Arsenio scossero

in quell'anno il territorio demaniale,

il perchè l'Università di Diano im

petrò il braccio del Duca per impe

r 4 » dir

( 264 )

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» dirlo. Questi proibì gli ulteriori at

tentati, ma permise a quei che ave

vano seminato di conservare per altri

due anni le porzioni occupate, dichia

rando che ciò si faceva a petizione

dell'Università di Diano, la quale a

vesse dovutofare il partimento fra lo

ro permesso di due deputati eligen

di in conformità de' suoi privilegj,

siccome resterà più comodo fra detto

tempo. Questi privilegjsono quei del

1335 di Tommaso Sanseverino.

» 18. Tutti gli allegati documenti co

incidono col fatto del Duca di Dia

no e colle di lui confessioni nel cor

so dell'ultimo giudizio fatto nell'abo

lito S.C. -

» Il giudizio de'capi di gravami fra 'l

Duca e le Università dello stato fu

interrotto da quello della divisione del

demanio agitato fra' casali e l'Univer

sità madre.

» Il S.C. ordinò nel 1769 una rela

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( 265 )

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zione per riconoscere il demanio co

mune da dividersi, ed i territorj con

ceduti dal qu.Tommaso Sanseverino.

Questa relazione fu ordinata inteso il

Duca, e notificate a lui tutte le requi

sitorie che l'Ingegnere Cannatelli elet

to fece prima di partire. Il perito si

portò sopra luogo, e ricevette moltis

sime contraddizioni da tutt'i Comuni

interessati e dalvicino feudo diS. Pie

tro posseduto dal Duca di Siano Ca

pecelatro. Il Duca di Diano fece an

che le sue opposizioni, ma queste

non riguardarono il dominio e la pro

prietà del demanio controverso. Due

istanze dell'erario loco feudi mostra

no quale fosse l'interesse che 'l Duca

allora sosteneva, e quale l'idea che egli

aveva del proprio diritto. -

» L'erario si protestò da prima che

egli intendeva dipreservare le sue pre

rogative nel demanio comunale che

doveva dividersi; indi essendosi trattata

-- ti » O

( 266 )

» to di apprezzare ilfondofeudale detto

» lo Cerreto, dedusse che ciò era fuori

» della commessa dell'Ingegnere, ilqua

» le era venuto a riconoscere i dema

» nj dell'Università, e non i corpi che

» appartenevano alla mensa del feudo.

» Così anche la relazione di Cannatelli

» presenta la distinzione de'demanj del

» l'Università e de' corpi proprj del

» feudo.

» Ecco comeuna tale distinzionecon

» tenuta nella reintegra di Staibano si

» trova identificata dalla relazione del

a» perito Cannatelli e dalla confessione

» del Duca.

» 19. Il S. C. col decreto de'29 di

» Febbrajo 1785 mise in espedizione il

» giudizio sul termine compilato, ordi

» nò che non fossero intanto molestati

» i possessori che avevano coltivato da

» venti anni a quella parte il territorio

» del demanio, ed ordinò la divisione

» dell'intero territorio pro numero prae

x 562

( 267 )

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scntifoculariorum da farsi da unTa

volario coll'intervento del Commis

sario. Questo decreto fu impugnato

dalle Università ma non dal Duca.

» 2o. Le Università interessate pen

sarono di ricedere dalla lite , e di

compromettere a due arbitri le loro

ragioni. Gli arbitri furono il Consi

gliere Salomone, e il Consigliere Coi

ro, i quali diedero fuori il loro lau

do. Contro quest'ultimo atto che fa

ceva eseguire la divisione , produsse

le nullità il Duca , e disse la prima

volta che il demanio era feudale. Que

ste voci ha ripetute ora nella Com

missione feudale, la quale se dovesse

giudicare la causa indipendentemente

da tutti gli allegati documenti, do

vrebbe pesare quali valgano più , le

confessioni del Duca e 'l contratto

dell'intero giudizio, ovvero le ultime

» dichiarazioni dettate dal pericolo da

» cui l' ex-barone si vide minacciato ,

) quan

( 268 )

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quando si accorse che il dominio

delle Università sarebbe stato conva

lidato dall'atto solenne della divisione.

» Da' motivi di fatto sinora esposti

può conchiudersi che la concessione

del feudo esclude le servitù sul de

manio universale, che l'origine di

questa servitù dipende dallagiurisdi

zione bajulare abolita insieme con

tutt' i suoi effetti dalle leggi eversive

della feudalità, eh'egli l'ha acquista

ta, l'ha posseduta e l' ha professata

anche in giudizio come una servitù

sul demanio altrui, e non come una

riserva di dominio.

» Ma questa servitù che'l barone di

ce di avere da lungo tempo possedu

ta, sarebbe essa col tempo solo legit

timamente costituita ?

» Il Regio Proccuratore risponde a

questa quistione di diritto co'principj

ricevuti dalla Commissione ne' casi

identici che sono stati giudicati. Que

» Sta

( 269 ) -

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sta è la sola autorità a cui si dee ri

correre in tutt' i casi d'una dottrina

ricevuta , perciocchè l'uniformità e

l' uguaglianza sono le prime basi

della giustizia, nè ad altro giudice

questi requisiti convengono piùstret

tamente che alla Commissione feuda

le , destinata a dirimere ugualmente

e generalmente siffatte controversie.

» Nella causa fra 'l Comune di Muro

e' l Duca di Gravina vennero in con

trapposizione il possesso del Duca di

terraggiare e l'evidente qualità dema

niale della montagna. Ivi la Commis

sione adottò senza alcuna discussione i

seguenti principj: 1 che nelle conces

sioni de'feudi è sempre implicita la

clausola salvis alienis: 2 che leformo

le ampie di tali concessioni sono nel

l'interpretazione sempre ristrette dalla

regola ch'esse non possono abbracciare

mai altri corpi o diritti se non quelli i

quali sunt de jure vel consuetudine:

» 3 che

( 27o )

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3 che qualunque possesso non può

mai giustificare un diritto sulla cosa

altrui che sia in contraddizione col

titolo: 4 che il possesso può formare

un diritto quando sia capace a far

presumere il titolo.

» Su' medesimi principj fu il dema

nio comunale di Polla , confine del

demanio di Diano, liberato dalle ser

vitù del terraggio e della fida, a cui

quel barone l'aveva anche sottoposto.

» Quindi il R. Proccuratore è d'av

viso che non competa al Duca di

Diano alcun diritto di terraggio e

di fida nell'intero demanio di Diano

e de' suoi Casali, e che questi diritti

possono solo essere ristretti ne'terri

torj della mensa del feudo descritti e

confinati nella reintegra di Staibano.

» II. In quanto alle difese sono in

contesa le seguenti : Mezzana, Me

sole, Margini, Raccio, Moto!la e Cor

ticato. Poche osservazioni decidono

» di

( 171 )

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di questa parte della controversia.

» 1. Per Raccio e Motola i cittadini

di Diano furono colla sentenza di

Staibano reintegrati nel quasi possesso

di tutti i diritti che mostrano in essi

il pieno dominio di entrambe queste

difese; ed una tale reintegra seguì

in esclusione di quei diritti che il ba

rone aveva allegato in suo favore.

» 2. La difesa di Margini si possiede

interamente da' cittadini, ma è im

posto a' possessori de'buoi l'obbliga

zione di tirare le macine al mulino

ex-baronale. Questo servizio peran

garico abolito dalla legge non può

cadere in esame , qualunque sia il

colore col quale l'ex barone ha cer

cato ancora di sostenerlo.

» 3. La difesa della Mezzana è nel

demanio controverso, e perciò non

può essere di una natura diversa del .

demanio stesso. La Mezzana è detta

ancora Gaudo , e sotto questa deno

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( 272 )

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minazione si trova noverata fra le

diverse contrade descritte nell'atto di

reintegra del 14o5. Dee però avver

tirsi che questo argomento non èper

se stesso di molta forza, perciocchè

può ragionevolmente dubitarsi dell'i

dentità delle diverse contrade, a cui

questo medesimo nomesembra appli

CatO. -

» 4. La Mezzana non è descritta frai

corpi del feudo nella reintegra di

Staibano. Siccome alcuna carta non

ha maggior peso di quella contro il

barone , così niun altro argomento è

maggiore di questo.

» 5. L'ex barone sostiene la Mezza

na come sua difesa per la carta d'An

tonelloSanseverino del 1475. Ma que

sta carta, seSaudo de Silia è lostes

so che Gaudo, pruova contro al ba

rone, e dimostra ad evidenza che la

Mezzana fu una chiusura fatta nel

demanio comune di Diano.

» 6.

( 273 )

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» 6. Mesole è nel demanio contro

verso, ed è descritta nello strumento

fatto nel 1611 per l'occasione del

possesso di Calà come una delle di

fese comunali che l'ex barone si ob

bligò di garantire.

» 7. Corticato è descritta nell'apprez

),

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zo del 1699 come una difesa comu

nale , e l' ex barone non ha allegato

nulla che contraddicesse la fede di

quell'apprezzo fiscale.

» Per tali motivi il Regio Proccura

tore è d'avviso che il Comune debba

essere assoluto dalle pretensioni del

l'ex-barone per le difese di Raccio ,

di Motola, di Margini e Corticato; e

che le altre denominate Mezzana e

Mesole abbiano a dichiararsi comu

nali.

» III. In quanto al particolar giudi

zio sostenuto dal casale di S.Arsenio,

questo Comune sostiene la libertà del

proprio distretto ch'è soggetto alla de

18o9. N.9. 3 » ci

( 274 )

» cima di tutte le vittovaglie, alla fida

» ed alla prestazione d'un carlino a te

» sta per quelli che non seminano , o

» che seminando raccolgano meno di 5

» tomoli. Altra volta oltre alla decima

» era il Comune soggetto anche alla

» prestazione d'un tomolo per 25, che

» fu nel 1772 abolita dal S. C. come

» decima sagramentale. Si è, fra le al

» tre pretensioni, doluto il Comune che

» il Duca per accrescere il prodotto

» del suo mulino, abbia rialzato il let

» to del fiume ed abbia così data causa

» all'allagamento de' territorj vicini ed

» alla insalubrità dell'aria. Ha perciò

» domandato che si corregga un tale

» abuso.

Il Regio Proccuratore fa le seguenti

» considerazioni.

» 1. S.Arsenio è un casale della stes

» sa natura di tutti gli altri del prin

» cipale Comune di Diano. Ora questi

» sono esenti nel proprio distretto da

- » ogni

( 275 )-

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ogni prestazione in favore del Duca.

» 2. Il Duca di Diano lo possiede

per un particolare titolo , perciocchè

fu nel 1681 acquistato per compera

dal patrimonio del Marchese Villani.

Dee dunque esaminarsi se questo par

ticolar titolo dia luogo ad un diritto

diverso.

» Nel 1136 il Conte di Marsico do

nò al monasterio della Cava il teni

mento ed il casale di S. Arsenio. In

donazione non fu fatta men

zione di decima , nè di altre presta

zioni. Il diritto dunque di decimare

non cadde fra le rendite donate. Non

poteva caderci, perchè S.Arsenio era

un casale abitato, surto nel demanio

proprio dell'Università madre, e per

conseguenza qualunque diritto uni

versale non avrebbe potuto stabilirsi

se non coll' occupazione delle altrui

proprietà.

» 3. Del diritto di decimare si fa la

S 2 - » pri

( 276)

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prima menzione nello strumento sti

pulato dopo la sentenza, colla quale

fu accordata la prelazione di questo

feudo al Vescovo della Cava. Questo

strumento non poteva mutare il titolo

e la causa del possesso del Vescovo,

nè può costituire obbligazione de'cit

tadini in favor del barone.

» 4. Tutti gli altri documenti di pos

sesso posteriori a questa epoca non

possono ugualmente costituire diritto,

e per conseguenza non possono sup

plire il difetto del titolo , nè sanare

l'incapacità di possedere una servitù

generale su tutte le proprietà del di

StrettO.

» 5. Il gravame relativo al rialzamento

del letto del fiume abbisogna di ve

rifica di fatto, e per conseguenza

»dee essere rimesso all'esito di una

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perizia, o anche a provvedimenti eco

nomici delle autorità amministrative

della Provincia.

D) Quin

( 277 )

» Quindi il Regio Proccuratore è di

» avviso, che dichiarandosi abolita dalla

» legge de' 2 di Agosto la prestazione

» del carlino a testa , si decida non

» dovuta per difetto di legittimo titolo

» la decima ed ogni altra prestazione

» universale , e si rimetta l'esame del

» rialzamento del letto dell'alveo ad una

» ricognizione da farsi, requisite ed in

» tese le parti interessate–VVinspeare.

La Commissione ha considerato, che

il territorio dello stato di Diano non

sia interamente demaniale comunale ,

come lo han preteso le Università, ma

che in esso esista una parte di dema

nio feudale, ciò che ha rilevato dalle

seguenti carte.

Egli è vero che la carta del Conte

di Marsico del 1136 prodotta dal Du

ca non conduce a mostrare la feudali

tà di tutto il territorio , com' egli ha

preteso , perchè verrebbe ad urtare al

la ragione ed a tanti documenti che

s 3 di

( 278 )

dimostrano il contrario, ma indica che

vi sia un demanio feudale, mentre do

po di aver detto il Conte di Marsico

che concedeva all' Università di S. Ar

senio il pascolo per tutti gli animali di

quei cittadini per totam terram nostram

Diani , soggiunse : et omnes homines

ejusdem Casalis omnes suas utilitates

in nostris sylvis faciendis; fidaturam

autem nolumus. Ecco dunque che ave

va de'boschi demaniali feudali, ne'quali

accordò gli usi civici, eccetto che la

fida.

La carta di Tommaso Sanseverino

altro Conte di Marsico del 1335 pro

dotta dalle Università, e sulla quale

tanto si son fondate per dimostrare l'e

sistenza del demanio comunale , più

chiaramente dimostra l'esistenza del de

manio feudale. Vuol'egli che l'Univer

sità di Diano fosse reintegrata de'beni

comunali del suo territorio che l'erano

stati occupati, ma poi soggiunge: Ex

CC

( 279 )

ceptis et distinctis demaniis et posses

sionibus aliis nostris, quae in antiquis

registris, seu quinternis nostris de de

maniis et bonis nostris praedictis repe

riunturservatis, et specialiter nemus et

cesina Policetoe, ed altri territorj che

vengono nominati. È certo dunque se

condo questo documento che il feuda

tario aveva i suoi demanj. Nè vale il

dirsi che questi demanj erano nella

parte montuosa e non nella pianura ,

giacchè l'ingegnere Cannatelli spedito

sopra luogo , appunto per verificare i

territorj descritti in questa carta , tro

vando scambiati i nomi dopo tanti se

coli, non li potè verificare nè nella

parte montuosa , nè nella pianura.

Il diploma di Ladislao poi , la rein

tegra fatta dal capitano Regio di Mar

sico nuovo, i diplomi di conferma del

la Regina Giovanna II. e dell' Impera

tor Carlo V. tendono a dimostrare che

le Università avevano i loro demanj

s 4 CO

( 28o )

comunali , ma non escludono l'esisten

za de' demanj feudali. -

Le due carte di Antonello Sanseve

rino, non è sembrato alla Commissione

che indicassero le occupazioni che dal

barone o da'suoi massari si fossero fat

te nel demanio comunale. Quando si

parla delle occupazioni fatte da' privati

si usa l'espressione: dentro del Comune;

ma queste stesse espressioni non si leg

gono, quando si parla di ciò che si era

praticato da'massari del barone. Si di

ce che questi avevano condotte le in

dustrie dentro lo terreno che si aveva

no pigliato e difendono. Questa varietà

di espressioni indica una varietà di do

minio. Rispetto a' particolari si disse

che occupavano i territorj dentro del

Comune, e si domandò che ne fossero

espulsi. Rispetto al barone non si parlò

se non di pascoli che si erano chiusi

pel bestiame. Ed essendo della natura

del demanio feudale che dovesse stare

aper

( 281 )

aperto per gli usi degli animali de'cit

tadini , è più naturale che l'Università

avesse insistito , affinchè si togliesse

l'abuso, ma non che si restituissero al

demanio comunale i territorj chiusi pel

pascolo degli animali.

Non è sembrato argomento sicuro

alla Commissione quello che si è volu

to tenere dal confronto de' nomi dei

territorj contenuti nelle carte suddette,

con quelli che si veggono espressati

nella reintegra fatta di varj territorj in

favore dell'Università nel 14o5, docu

mento per altro niente sicuro per la

sua illegalità, portando la copia che si

è esibita una estratta senza dirsi da

qual originale e da chi questo si con

SGIVaSSG, -

Si vogliono simili due nomi di ter

ritorj che si leggono nell'una e nell'al

tra carta , e si dicono essere contrada

de Silia e contrada dello Buco o Vuo

co. Queste contrade nella carta di An

tO

( 282 )

tonello Sanseverino si leggono così =

Lo tenimento de pede lo Vuoco = Lo

tenimento de Gaudo de Tiglia. Nella

reintegra poi si chiamano =: Le Fi

naite de lo Buco = Terram quae est

prope pontem Siliae. Da questa diver

sità di denominazioni si può conoscere

se si possa con sicurezza giudicare che

sieno gli stessi territorj.

Il documento della informazione pre

sa delle rendite del feudo nel 1557 in

occasione della tassa dell'adoa, non ha

persuaso alla Commissione che tutto il

territorio dovesse esser comunale. Nel

medesimo non si legge demanio comu

ne di detta terra , ma demanio et co

mune di detta terra. Sono due cose

adunque congiunte insieme demanio e

comune. Queste due diverse denomi

nazioni possono facilmente spiegarsi ,

una pel demanio feudale e l'altra pel

comunale.

Lo stesso argomento suggerisce la

l'ell

( 283 )

reintegra di Staibano. Nella descrizio

ne che fa il reintegratore di tutt'i cor

pi di spettanza del feudo, non una ma

più volte nomina demaniali e comuni.

Egli è vero che nella sentenza usa

le espressioni di demanialibus sive co

munibus, ma non in tutte , perchè in

talune in vece del sive adopera la et.

Anzi è da notarsi che quando nelle

sentenze parla di beni assolutamente

del feudo dice fuisse et esse demania

lia et de demaniofeudi , e parlando

degli altri poi o li chiama demaniali et

comuni, o pure demaniali o sieno- co

muni, onde deve dirsi che riputò con

fusi i demaniali del feudo con quelli

delle comuni.

La protesta fatta dall'Università nel

l'atto del possesso preso dal Proccura

tore di Carlo Calà primo acquirente di

questa famiglia, e l'albarano fatto po

steriormente tra 'l Proccuratore mede

simo e l'Università, neppure èsembra

tO

( 284 )

to alla Commissione che valgano a di

mostrare il dominio assoluto delle Uni

versità sull'intero demanio controverso.

Mettendo da parte se le facoltà conce

dute dal novello barone al suo Proc

curatore col mandato di proccura lo

abilitavano a stipulare quell'albarano,

che sempre avrebbe avuto bisogno di

ratifica del mandante, quale ratifica as

solutamente manca, se quelle difese ed

altri territorj che si nominano aves

sero compreso tutto il territorio dema

niale della Piana, non si sarebbe nomi

nato per parti , ma pel tutto. Ed es

sendosi nominato per parti, dimostra

che ne rimaneva altra porzione che

l'Università non controvertiva e che

doveva essere del barone,

Dall' informazione del rilevio presa

nel 1683 per la morte del menzionato

Carlo Calà non si rileva che la fida

era nel demanio comunale, mentre si

dice che il barone possedeva una fida

gran

(285)

grande (sono le proprie parole) col

la quale va inclusa la difesa della

Mezzana alias lo Galdo , dalle quali

parole non ne segue che la fida era

nel demanio comunale. E parlandosi

poi de'terraggi si dice: Possiede i ter

raggi ne'territorj demaniali senza dirsi

mè feudali, nè comunali.

Rispetto all'apprezzo del feudo fatto

da'tavolarj Cafaro e Nauclerio coll'in

tervento del Commissario e del Fiscale

del patrimonio nel 1699, la Commis

sione ha considerato che sebbene i sud

detti tavolarj portino come demaniale

il territorio della Piana, pure descri

vono il diritto della fida che l'ex ba

rone aveva su quello stesso territorio ,

la quale circostanza accresce la diffi

coltà di distinguere quale fosse il de

manio universale e quale il feudale.

La carta del 1718 mentre sommini

stra un argomento in favor del Comu

ne ,

( 286 )

ne, non dimostra il demanio intera

mente universale. Non perchè l'Univer

sità di Diano impetrò dal barone che

si fosse impedito a' cittadini di S.Ar

senio di dissodare il territorio che si

disse demaniale, e 'l barone proibì gli

ulteriori attentati, e solo permise di

conservare per altri due anni le por

zioni occupate, dichiarando che ciò lo

faceva a petizione dell' Università di

Diano, ne segue che tutto il territorio

era comunale. Gl'interessati erano due,

il barone e l'Università. Il barone non

poteva da se solo permettere che quelli

aVesSero conservato per due altri anni

le terre occupate, perchè pregiudicava

al diritto de'cittadini di Diano pel pa

scolo che vi esercitavano, onde dovette

proccurarsi il di loro contentamento,

ma non per quanto intese, che tutto

il territorio fosse comunale.

- Gli argomenti nascenti dal fatto del

Du

( 287 )

Duca e dalle confessioni dell'erario

nel tempo dell' accesso di Cannatelli,

stabiliscono una presunzione per la qua

lità universale del demanio allora con

troverso fra le diverse Università dello

stato ; ma non sono sembrati bastevoli

alla Commissione per escludere l'esi

stenza di un demanio feudale dimo

strato dalle antiche carte. Il Duca esi

geva la decima sopra tutto, e purchè

se gli fosse fatto salvo questo diritto,

poteva consentire alla divisione del

demanio universale e feudale insieme

confusi. Tra le diverse istanze poi pre

sentate dall'erario in tempo dell'accesso

ve n'è anche una , nella quale si pro

testa di quanto facevasi, perchè il ter

ritorio era interamente feudale. e

Quindi la Commissione per le consi

derazioni di soprafatte , ha avuto per

sicuro che fra 'l territorio demaniale di

Diano e de'suoi casali , vi fosse altre

sì confuso l'antico demanio del feudo;

che

( 288 )

che fra questo antico demanio si tro

vassero parimente confuse le terre della

mensa del feudo maggiore; e che per

tale confusione avvenuta sia impossibi

le il separare esattamente l'uno dal

l'altro demanio, la Commissione, ol

tre gli argomenti contenuti nelle con

clusioni del Regio Proccuratore, ha

osservato anche dall'albarano fatto tra'l

Proccuratore del primo Duca Calà

quando prese il possesso del feudo, che

i territorj nominati nello stesso albara

no, e che l'Università disse esser suoi

demaniali, se non costituiscono l'inte

ro territorio della piana, certamente ne

formano la massima parte, e dovendo

ella per esecuzione della legge di sua

costituzione decidere nel giro di un an

no le cause nello stato in cui si trova

no senza impartizione di termine, per

ciò è venuta prudenzialmente a stabi

lire un quantitativo certo da darsi al

Duca di Diano in piena proprietà sul

- COIl

( 289)

controvertito territorio della piana, che

stasse in luogo dell'intero demanio da

lui preteso così nella parte montuosa ,

che nella piana , e che compensasse

tutte le sue pretensioni nel territorio-di

Diano e de'suoi casali. -

Quindi la Commissione privando il

Duca di qualunque esazione di fida e

di terraggio , e di ogni altra prestazio

ne su tutto il territorio dello stato di

Diano e suoi casali, tenendo presenti la

reintegra diStaibano, l'atto del possesso

del Duca di Calà, l'apprezzo del i699

e la perizia fatta dall'ingegnere Niccola

Cannatelli, è venuta a definire le pro-

prietà che l'attual Duca di Diano deb

ba conservare in quel territorio. Ha

stimato perciò di assegnare al Duca in

compenso dell'antico demanio non li

quidato tomoli mille in piena ed as

soluta proprietà nel detto territorio de

maniale della Piana, che non sia pos

seduto da'particolari cittadini a titolo

18o9. N. 9. t di

di colonia, o di altri contratti perpe

tui, da doversi distaccare da un inge

gnere da spedirsi da questa città, di

chiarando il restante territorio dema

siale della piana, e tutto l'altro ter

ritorio di appartenenza delle Universi

uà di Diano , S. Giacomo, Sassano ,

S. Rufo, e S. Arsenio, da dividersi

tra le dette Università secondo la leg

ge 3 per la qual divisione debba farse

ne rapporto al Gran Giudice Ministro

della Giustizia.

Ha stimato inoltre di dare al Duca

pure in pieno dominio la metà tanto

della difesa chiamata Mezzana, che dèl

l' altra detta Mesole avendo conside

rato che sebbene amendue sieno po

ste nel detto territorio della Piana, pu

re per la prima nell'apprezzo del feu

do si dice ch' era difesa feudale , ben

sì chiusa per soli otto mesi dell'anno,

e per altri quattro aperta per gli usi

civici de'cittadini, e per la seconda si

- - dice

- ( 29I )

dice ancora ch' era una difesa del ba

rone , però soggetta agli usi civici per

soli due mesi, dell'anno. Per le altre

tre difese poi denominate Margini ,

Raccio e Motola, la Commissione le

ha giudicate di appartenenza del dema

nio comunale per le stesse ragioni ad

dotte dal Regio Proccuratore nella sua

conclusione.

Ha stimato, anche la Commissione

di conservare al Duca tutt' i censi dei

fondi ad esso redditizj, le adoe de'suf

feudi , la vigna detta della Corte, il

Prato di Chirico, segnantemente de

scritti nell'apprezzo del 1699; e ciò

oltre a' predj urbani, a'mulini, a'cre

diti , ed a tutti gli altri fondi descritti

come burgensatici nel catasto, i quali

corpi e proprietà non sono caduti nella

eontroversia,

Rispetto all' assoluzione degli attras

si domandata dalle Università di Sas

smo e S. Giacomo per l'affitto deiV t 2 . cor

( 292 )

corpi di bagliva, zecca e portolanìa

pretesi del Duca, la Commissione aven

do rilevato che col detto affitto vi an

darono comprese tante prestazioni abo

lite dalla legge, perciò ha stimato di

incaricare lo stesso ingegnere d' infor

marsi che abbiano le dette Università

ne'due ultimi anni introitato dal cor

po della bagliva per la semplice giu

risdizione, bajulare, e da'due altri cor

pi di zecca e portolanìa , con riferire

per le provvidenze da darsi. ,

Uniformandosi parimente la Commis

sione a quanto dallo stesso Regio Proccu

ratore si è detto rispetto all'esazione del

le decime pretese dal Duca per tutte le

vittovaglie nel distretto del casale di S.

Arsenio, come pure della fida, e alla pre

stazione di un carlino a testa per tutti

ei che non seminano , ha creduto di,

ordinarne l'abolizione. E come il Duca

è obbligato a pagare alla mensa vesco

vile della Cava, e per essa oggi a'Re

- , 8]

(293)

gj demanj per detto casale l'annuo ca

none di ducati centoventi; così rispetto

a questo si ha riserbato di dare la prov

videnza, dopo di aver intesi i menzionati Regj demanj. , t

Si è uniformata ancora alla stessa

conclusione - del Regio Proccuratore ri

spetto al rialzamento del fiume e alla

recisione de'pioppi piantati nelle rive,

chiesti dalla mentovata Università di

S. Arsenio, e perciò ha stimato d'in

caricare l'ingegnere medesimo che de

ve portarsi sopraluogo, di riconoscere

l'occorrente- intese le parti, e riferire

per le ulteriori provvidenze. -

Finalmente la- Commissione non ha

trovata ragione alcuna a favore della

detta Università di S. Arsemo, onde

dar luogo alla prelazione domandata al

la compera che il Duca fece di quel

l'exfeudo nel 1681 , e quindi ha cre

duto di assolverlo dalla dimanda di es

sa Università.

t 3 At

(294 )

Attente quindi le considerazioni di so

pra addotte ha pronunciata la seguen

te sentenza.

1. Si astenga l'ex feudatario Duca

di Diano di esigere il terratico, la fida

ed ogni altra prestazione sull' intero

territorio di Diano e de'suoi casali di

Sassano , S. Giacomo , S. Rufo e S.

Arsenio. In compenso dell' antico de

manio del feudo non liquidato si asse

gnino allo stesso ex feudatario in pie

na ed assoluta proprietà tomoli mille

di terreno nel territorio demaniale del

la Piana non posseduto da' particolari

nè a titolo di colonia, nè di altri con

tratti perpetui, da doversi staccare dal

l' intero suddetto territorio; per effetto

di che si conferisca sul luogo a spese

delle Università l' ingegnere Raffaello

Minervino, il quale, intesi tanto il Du

ca , che i menzionati Comuni , proce

da al distacco suddetto, e quindi rife

risca per l' intelligenza ed approvazio

- ne

( 295 ) . .

ne della Commissione. Tutto il restan

te poi del territorio o posto nella

stessa Piana, o nella parte montuosa

resti dichiarato demaniale universale da

dividersi tra tutt' i suddetti Comuni a

tenore della legge, e se ne faccia rap

porto al Gran Giudice Ministro della

Giustizia. - -

2. Le due difese denominate, una

la Mezzana, e l'altra Mesole si divida

no in due parti eguali; si assegni in

pieno dominio una di esse al Duca

suddetto, e l'altra metà testi in bene

ficio del Comune.

3. Il Duca si serva del suo diritto

per l'esazione de' censi e delle adoe

de'suffeudi , a tenore delle rispettive

concessioni e convenzioni. Sia man

tenuto anche nel possesso della Vigna

della corte, del Prato di Chirico, e

delle altre sue particolari proprietà non

controvertite, come sono i predj urba

t 4 ni,

( 296)

ni, i mulini, i crediti, e tutt'i fondi

posseduti come burgensatici a tenore

del catasto. ' - -

4. Dichiara che essendo state abe

lite colla sentenza de'26 del passato

mese di Giugno le prestazioni sotto no

me di volagni, galline, uova, forni e

giornate di latte, non vi sia luogo ad

altra deliberazione.

5. Dichiara altresì che le difese de

nominate Raccio , Motola , Corticato

e Margini sieno delle suddette Univer

sità di Diano , Sassano , S. Giaeomo,

S. Rufo e S. Arsenio , le quali perciò

debbano rimanere assolute dalle diman

de dell'ex feudatario suddetto:

6. Si commetta all'istesso ingegnere

Minervino d'informarsi, intese le par

ti interessate , e riferire che rendi

ta siesi percepita dalle Università di

Sassano e S. Giacomo dal corpo del

la bagliva , ma per la sola giurisdizio

G

( 297 )

ne bajulare , come pure da'corpi di

zecca e portolanìa, e riferisca per le

provvidenze da darsi.

7. Si astenga l'ex feudatario medesi

mo dall'esazione della decima delle

vittovaglie nel distretto di S. Arsenio,

come pure dalle fide e di un carlino

a testa per quei che non seminano

nel territorio medesimo.

8. Lo stesso ingegnere Minervino

che deve andare sopra luogo, ricono

sca ancora il mulino posto nel teni

mento di S. Arsenio, ed intese le par

ti, vegga se sia vero che il Duca ab

bia alzato il letto del fiume, se da ciò

ne derivi danno a'convicini territorj dei

particolari, e se le acque restino rista

gnate e producano infezione d'aria ,

come pure se i pioppi piantati lungo

le rive del fiume producano danno ai

convicini terrritorj, e quindi riferisca

per le ulteriori provvidenze.

9. Dichiara che non ha luogo la

pre

( 298 )

prelazione dimandata dall'Università

di S. Arsenio per la compera fatta dal

Duca di Diano nel 1681 di quell' ex

feudo, e perciò lo stesso Duca, resti

assoluto dalla dimanda dell'Università.

Finalmente sieno salve ad esso Duca

le ragioni, se mai gli competano, tanto

contro del Regio fisco da cui fu ven

duto lo stato di Diano, che contro del

Marchese di Villanova e suoi fratelli;

come ancora contro del Signor Carlo

Pinto da lui chiamato in giudizio , da

poterle sperimentare in altro giudizio ,

ed innanzi a''Tribunali competenti.

Per le spese della lite restino le

parti vicendevolmente assolute.

- Num. 3o.

( 299 )

Num. 3o.

A di 22 settembre 18o9.

Tra'l Comune di Castrignano de'Gre

ci in provincia di Otranto , patrocinato

dal Sig. Domenico Bolognese;

E'l suo già barone, patrocinato d a

Sig. Salvatore Romano;

Sul rapporto del Sig. Giudice Pedi

ClIll -

Con sentenza profferita dalla Com

missione in data de'24Agosto delloscor

so anno vennero decisi i capi di gra

vezze prodotti , dal Comune di Castri

gnano de'Greci contro di quell'exfeu

datario Nicola Gualtieri. Essendosi però

pubblicata la sentenza , per parte del

Comune furono dimandate le seguenti

spieghe. -

1. Se per l'erbatica di una pecora che

la Commissione decise di pagarsi per ogni

mandra composta di nove pecore in so

pra,

pra, si dovesse corrispondere la pecora

o pure il prezzo in denaro contante.

2. Se gli stagli o ragioni pe” qualifu

assoluta l'Università , con essersi riser

vati all'ex feudatario i diritti contro dei

particolari cittadini che possedesserofon

di conceduti con tal peso , per dimo

strare le concessioni bastassero le pla

tee, o fossero necessarj gli strumenti

onde quelle apparissero. -

3. Finalmente se dovendo l'exfeu

datario esigere atenore della stessa sen

tenza la decima di soli cinque generi ,

cioè grano, orzo, avena, fave e lino,

l'esazione debba farla in gregne, o pure

in generi triturati sulle aje, e se l'esa

zione la debba fare a norma della pla

tea che quello tiene, opure secondo le

rivele che furono fatte da cittadini nel

l'ultimo general catasto. ,

La Commissione intese le parti e 'l

Reg. Proccuratore generale, dichiara ri

spetto al primo articolo che debba ese

gur

(3o1 ) -

guirsi la sentenza suddetta. Benvero la

prestazione della pecora possa conver

tirsi in denaro a norma della legge.

Riguardo al secondo articolo dichiara

che le concessioni de' fondi col peso di

pagare gli stăgli o ragioni debbano co

stare da pubblici strumenti che dimo

strino essere stati detti fondi conceduti,

non già dalle platee.

Rapporto finalmente al terzo dichiara

che a seconda delle decisioni fatte da

essa Commissione per tutti gli altri Co

muni della stessa Provincia l'esazione

della decima delle vittovaglie debba farsi

dall'ex feudatario in generi triturati è

sulle aje , dalle quali non si possono i

generi rimovere se non dopo scorse le

ore 24 dalla cerziorazione fattane alla

persona che fa le veci dell'exfeudata

rio , e che l'esazione medesima debba

esser regolata dalle rivele de' cittadini

in tempo della formazione del catasto

generale.

Num.

(3o2 )

Num. 31.

A di 22 Settembre 18o9.

Tra l' exbarone Marchese Giuseppe

Serra ;

E'l Comune di Civita in Provincia

di Calabria Citeriore;

Sul rapporto del Sig. Giudice Cava-

lier Coco. ' '

In seguito della decisione pronunzia

ta dalla Commissione feudale nel dì

28 Agosto di questo anno nella causa

tra 'l Comune di Civita e 'l Duca di

Cassano, il Duca ha chiesto la spiega

zione di cinque de' sei capi decisi.

1. Che debba garantirsegli l'esazione

della decima sugli animali, asserendola

un diritto prediale, e come tale con

servato dalla legge abolitiva della feuda

lità de' 2 Agosto 18o6.

2. Che si accertino le sue ragioni con

seguenti l'abolito diritto di bagliva ai

ter

( 3o3)

termini della legge de'2o Maggio 18o8.

3. Che l'esazione del terraggio si

debba fare alla colma , e la qualità

delle derrate debba regolarsi a consiglio

di buon massaro. -

4. Che il terratico debba esigersi in

quella qualità di generi che trovasi con

venuta , e che in conseguenza l'esazio

ne debba farsi a' termini del contratto.

Finalmente che debba garantirsegli

l'esazione del casalinaggio, essendo que

sto di sua prima origine un diritto pre

diale, per ciò conservato dalla legge,

e non già una capitazione come pre

tende il Comune.

Il Comune al contrario ha soggiunto

la dimanda di eseguirsi la decisione me

desima sul suo semplice tenore.

La Commissione feudale, il Regio

Proccurator generale e le parti intese

Dichiara

Sul primo capo. Non vi è luogo a

deliberare in quanto alla decima degli

Ill

- ( 3o4 )

animali, ed in quanto all'uso civico

s'intenda solamente per causa di com

mercio fra'citttadini,

Sul 2. Sieno salve le ragioni all'ex

barone, se mai gli competono pel com

penso presso la Commissione de'Titoli.

Sul 4. La misura delle terre sia fat

ta col compasso napolitano, il terraggio

si esiga con misura zeccata alla rasa,

tolto ogni aumento.

, Sul quinto. La decisione della Com

missione si esegua pe' territorj colonici;

per quelli ne'quali non vi è compasso

e sono stati dati in fitto l'ex barone

si serva del suo diritto.

Sul sesto. Non vi è luogo a delibe

" TalTG, - .

( 3o5 )

Num. 32.

A di 23 Settembre 18o9.

Tra'Comuni di Seclì e Temerano

in Provincia di Otranto, patrocinati dai

Signori Giovanni Corbi e Diego de

Artis; - - ---

E'l già barone, patrocinato da'Sig.

Domenico Catalano e Nicola Pacca;

Sul rapporto del Sig. Giudice Fran

chini. -

Le Università di Seclì e Temerano

han prodotto nella Commissione feuda

le contro al loro ex barone i seguenti

capi di gravezze. -

1. Che non debbano molestarsi i loro

cittadini dalla prestazione delle decime

ne'territorj di loro proprietà.

2. Che debba astenersi l'ex barone

dall'esazione de'grani 45 per ciascu

na casa o tugurio a titolo di jus galli

all2,

18o9 N. 9. Ul 3

( 3o6)

3. Che debba eziandio astenersi l'ex

barone dalla prestazione di una pecora

o capra per ogni mandra atitolo d'er

batica, e di un porcello per ogni scro

fa che partorisce a titolo di carnatica.

4. Che debba parimente astenersi dal

la simultanea esazione della decima e

de' canoni in denaro ne'giardini ed in

altri territorj censuati.

5. Che debba in fine astenersi dall'e

sazione a titolo di vassallaggio di grani

venti per ogni fuoco, di grani dieci per

ogni figlio di famiglia casato e separato

dal padre, di grani cinque per ciascuna

vedova , e di grani dieci per ogni fo

restiere.

All' incontro ha dedotto l' exbarone

che avendo egli comperato il feudo di

Seclì e Temerano dal patrimonio del

Duca di Seclì precedente apprezzo sotto

l'ombra dell'asta fiscale e coll' autorità

dell' abolito S. Consiglio , debba esser

mantenuto nel possesso di tutte le pre

Sta

( 3o7 )

stazioni contenute in detto apprezzo, e

che in caso di condanna debba essere in

dennizzato non solo dal Duca di Seclì

venditore, ma anche da taluni creditori

che si appropriarono porzione del prez

zo da lui pagato perfondo di evizione.

La Commissione avendo esaminati

gli atti fabbricati in dodici volumi nel

S. C. per lo sviluppo del patrimonio ,

e per l' apprezzo e vendita del feudo,

e le vicendevoli istanze e scritture esi

bite nella stessa Commissione, ed intesi

il Regio Proccuratore generale e le parti

contendenti, ha fatto sopra ciascun gra

vame le seguenti considerazioni.

Sull'articolo delle decime ha rilevato

la Commissione dalle scritture estratte

dal generale Archivio ad istanza della

stessa Università, che Tenerano sia un

feudo disabitato, che fin dal secolo xv.

i suoi naturali passarono ad abitare in

Seclì, che nel rilevio del 1593 furono

descritte le decime di tutt'i prodotti del

ll 2 tel'.

( 3o8)

erritorio di Seclì, e che nel 16o4 i

possessori bonatenenti in Temerano pre

tesero in Regia Camera doversi dedur

re dal peso della bonatenenza gli annui

censi che pagavano al barone di Seclì,

ne fog. 52 a63 e 99 del5 vol. Aque

sti antichi documenti corrispondono non

meno gli ultimi rilevj, che duegiuridi

ci apprezzi del feudo disimpegnati uno

nel 1592 coll' intervento del Consiglier

Commissario, l'altro nel 1793 dal Ta

volario Avellino coll'assistenza del Fi

scale di Lecce. Ed in fine ha conside

rato la Commissione che Seclì e Te

merano formano parte della Provincia

d'Otranto quasi tutta decimabile. Quin

di è concorsa nel sentimento che deb

ba l'ex barone mantenersi nel possesso

di esigere le decime , e che queste se

condo i principj da essa adottati debba

no restringersi al grano , all' orzo , al

l'avena, alla bambagia, alle fave , al

lino , al vino mosto ed alle ulive.

Non

( 3o9 )

Non si è fermata la Commissione

sull' articolo dell' erbatica e carnatica ,

e del diritto delle galline e di vassal

laggio. Poichè sebbene l'exbarone ab

bia per tali diritti lo stesso annosissimo

possesso, pure la Commissione animata

dallo spirito abolitivo della feudalità e

seguendo i principj da essa adottati, ha

stimato di abolirne l' esazione.

Sull'articolo della simultanea esazio

ne della decima e de' censi, ha con

siderato la Commissione che non soffe

rendo per se stessa la natura de'fondi

una doppia prestazione in generi ed

in denaro , debba l'ex barone astenersi

da qualunque esazione a titolo di censi

in quei fondi ne' quali esige la decima.

Ma potendo ciascun gravarsi convenzio

nalmente di un doppio peso, ha stima

to la Commissione di limitar la regola

e conservar all' exbarone le prestazioni

convenute ovunque abbia egli strumenti

di speciali concessione.

u 3 sul

( 31o )

Sulla decima finalmente del prezzo ,

inerendo la Commissione al sistema da

essa adottato, ha stimato restringerla

alla quinquagesima a tenore della legge

COII)UlIl62,

Quindi autorizzata la Commissione

dalla legge di sua costituzione a giudi

car le contese feudali , sola facti veri

tate inspecta, e per esecuzione de'Reali

decreti abolitivi della feudalità ha diffi

nitivamente deciso e dichiara.

1. Che l'ex barone continui ad esiger

nel territorio di Seclì e Temerano la

decima del grano, dell'orzo, dell'ave

na e delle fave in generi triturati sul

l' aja, della bambagia, del lino e delle

ulive ne' luoghi della ricolta, e del vi

no mosto ne' palmenti.

2. Si astenga l'ex barone di esiger

qualunque prestazione di erbatica e car

natica.

3. Si astenga parimente di esiger qua

lunque prestazione a titolo di censi in

- quei

( 311 )

quei fondi ne'quali esige la decima.

Ma laddove vi sieno strumenti di spe

cial concessione, esiga le prestazioni

eonvenute negli strumenti medesimi.

4. Nella compera e vendita de'fondi

decimabili esiga l'ex barone la sola quin

quegesima del prezzo.

5. Si astenga eziandio l'exbarone di

esigere ogni altra prestazione a titolo di

jus gallinarum e di vassallaggio.

Finalmente si assolvano vicendevol

mente le parti per le spese della lite.

Num. 33.

A di 23 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di S. Giuliano in Pro

vincia di Molise;

E'l suo ex barone Marchese Gagliati;

Sul rapporto del Cancelliere. -

Cinque capi di gravezze ha dedotto

il Comune contro il suo ex barone.

u 4 Col

( 312 )

Col quarto ha chiesto vietarsi allo

stesso ex barone di esiger le decime so

prattutto sulle foglie, cocozze, morre,

capocantiere , paglia e sull'erba che

falciasi pe'proprj animali. -

Col quinto ha preteso che quegli si

astenga di esiger la prestazione di un

carro di paglia, che ogni colono è ob

bligato a portare nella sua taverna sul

pretesto di esser passata tra lui e'l Co

mune una convenzione verbale , colla

quale fu ceduto ad esso Comune un mu

lino , e dal Comune ceduta la taverna

ad esso ex barone.

La Commissione feudale, sulla requi

sitoria del Regio Proccuratore generale

Sig. VVinspeare , applicando alle due

rapportate gravezze le disposizioni dei

Reali decreti eversivi della feudalità ,

Dichiara

Sul quarto capo. L'ex barone si asten

ga di esiger la decima sulle foglie, co

cozze , morre, capocantiere , paglia e

sull'

( 313)

sull'erba che falciasi pe' proprj animali.

Sul quinto capo. Abolita la presta

zione del carro di paglia, ed in quan

to all'equivalente cui l'exbarone può

aver diritto per l'asserta convenzione ,

non che per la legittimità della decima

sul grano, orzo e speltra di cui si fa

parola nel divisato quarto capo , e per

gli oggetti contenuti ne'capi 1, 2 e 3,

la Commissione ne ha passata la deci-

sione all'ordine del giorno.

Num. 34

A di 23 Settembre 189.

Tra 'l Comune di Trivigno in Pro

vincia di Basilicata, patrocinato dalSig.

Stefano Guarnieri Rossi;

E'l suo exfeudatario, patrocinato

dal Sig. Francesco Paolo Abrusci;

Sul rapporto del Cancelliere.

Due capi di gravezze ha dedotto il

CGI

( 314 )

cennato Comune contro il suo ex barone.

Col secondo ha preteso sopprimersi

la prestazione degli annui ducati cento

venti a titolo di fornatico, non avendo

l'ex barene esibito i documenti che lo

giustifichino, ed ha insieme dimandato

condannarsi lo stesso ex barone alla re

stituzione del deposito di ducati 12o

nullamente liberato al suo erario.

La Commissione feudale consideran

do sul secondo capo che l'exbarone

non avendo giustificata l'esazione degli

annui ducati centoventi a titolo di for

natico, sebbene fosse stato messo in

mora con decreto dello stato discusso

dell'Università di Trivignofol. 5, e con

altro decreto del Presidente dell' aboli

ta Regia Camera signor Saverio Sensio

del dì 18Maggio 18o2 precedente istan

za fiscale dello stesso giorno, debbasi

quella riputare una prestazione nascente

da privativa secondo l'ordinaria natura

della prestazione di tal nome.

- - - - - Di-

( 315 )

Dichiara che l'ex barone si astenga

di esigere i mentovati ducati cento venti

sotto il menzionato titolo; ben vero qua

lora l'ex barone dimostri fra quindici

giorni d'aver conceduto locali di forni,

si daranno le provvidenze.

Relativamente poi all'oggetto conte

nuto nel capo 1 ed alla restituzione del

deposito de' ducati cento venti liberati

all' erario dell'ex barone di cui si par

la nel secondo capo , la Commissione

ha appuntato passarne la decisione al

l' ordine del giorno.

-

. . . -

'

- - -- - ( 316 )

- Num. 35.

A di 23 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Ajeta in Provincia

di Calabria Citeriore;

E'l suo exbarone;

Sul rapporto del Cancelliere.

Ventitre capi di gravezze ha dedotto

il mentovato Comune contro il suo ex

barone.

Col 1. chiede che quegli si astenga

dal diritto proibitivo della taverna, e

che non vieti tanto a' naturali che ai

forestieri di portare a vendere del pa

ne, del vino ed altri commestibili, per

vendere solamente i suoi , venendo la

povera gente con ciò angariata dal ta

VGITnaITO,

Col 2 che cessi dal pretendere il di

ritto proibitivo de' mulini, della gual

chiera e di altre macchine, e di esiger

non solo la decimasesta parte di cia

SCUl

( 317 )

scun tomolo delle vittovaglie che si ma

cinano ne'detti mulini, ma anche di

astringere que'poveri naturali a sommi

nistrare i cibarj a'mulinari. -

Col 3 ha esposto che quegli preten

de esercitare il diritto proibitivo delle

neviere in alcune montagne demaniali

denominate le montagne della Ciavola,

senza vietare agli altri di farsi delle ne

viere consimili per vendere la sua ne

ve al prezzo che più gli piace.

Col 5 che si astenga di esiger la quar

ta parte dell'olio provveniente da nuz

zoli o sia dalle ossa delle ulive che si

macinano, per esser esso Comune nel

libero esercizio de'trappeti e per uso

proprio , e per mercimonio.

Col 6 che si astenga di esigere ch'es

so Comune addica al suo erario una

persona senza mercede. --

Col 7 che cessi di obbligare l'Uni

versità a dare tre persone alla local

corte, una sotto nome di baglivo, l'al

tra

( 318 )

tra di mastrogiurato e la terra di giu

ratO.

Coll'8 che si astenga di esigere gli

annui duc. 146 e gr. 98 per diritto di

zecca, peso, misura e portolania.

Col 9 che si astenga di esigere ann.

duc. 6o per far esenti tutt' i bracciali

di detta terra e tutt'i possessori dei

buoi aratori dal dargli tre giornate di

fatica in ogni anno.

Col decimo che si astenga parimente

di esigere una capricciosa prestazione

per pretesi censi minuti.

Coll' 11 che cessi di obbligare in cia

scun anno una persona la più comoda

a prendersi per esatti i censi minuti ed

altri diritti ingiusti.

Col 12 che si astenga di esigere da

ogni marinaro dell'Università e della

marina del casale degli Schiavi la de

cima parte del pesce che si prende in

quel mare. a

Col 13 che si astenga di adoperare

- l'asta-- --- --- ---

( 319 ) -

l'asta fiscale nelle ore del dopo pran

zo ne' contratti di locazione e condu

zione de' suoi fondi burgensatici, e dei

fondi da lui pretesi ex feudali.

Col 14 chiede che l'ex barone si a

stenga di affittare la mastrodattia a'na

turali di quel Comune di Ajeta.

Col 15 che si astenga di esigere dai

suoi debitori per via di fatto e senza

serbar l'ordine prescritto dalle leggi.

Col 16 che si astenga di esigere la

prestazione detta sfasciatura, cioè roto-

li quattro ed un quarto di carne dalla

coscia di dietro di ogni bue, vacca o

vitello che si macella o muore per al

tra CaulSa.

Col 17 che si astenga di esigere dai

cacciatori il quarto intero de' capri,

de'cinghiali e di altri animali selvatici

che da quelli si ammazzano.

Col 2o che si astenga di esiger de

naro da'suoi pretesi debitori di grano,

allorchè tal genere manca, fissandone

il

( 32o )

l prezzo a suo talento, prezzo ch'è

sempre maggiore di quello della voce.

Col 22 ha asserito che l'ex barone

intende fidare ne' fondi demaniali del

l'Università e de' particolari animali ci

vici e forestieri, onde avviene che quei

naturali sono obbligati di portare a fi

dare i loro animali ne'territorj stranie

ri, e pagare il diritto di fida in loro

grave danno.

Col 23,finalmente che si astenga di

esigere da' forestieri sotto nome di piaz

za una esorbitantissima prestazione, ,

LaCommissione feudale, sulla requi

sitoria del Regio Proccurator genera

le, applicando alle rapportate gravezze

le disposizioni delle differenti leggi e

decreti eversivi della feudalità, non che

i principj da essa adottati nelle sue pre

cedenti decisioni,

Dichiara

Sul 1, 2 e 5 capo. Estinto il dirit

to proibitivo della taverna, de' mulini,

del

(32 1 )

della gualchiera e di altre macchine,

non che quello delle neviere. -

Sul 5. Pendente la decisione sulla

legittimità del diritto e senza pregiudi

zio delle ragioni delle parti, resti sospe

sa l'esazione della quarta parte dell'o

lio provveniente da' nuzzoli o sia dalle

ossa delle ulive.

Sul 6 e 7. Estinto il diritto di ob

bligare il Comune ad addire una per

sona al suo erario senza mercede, non

che quello di eleggere il baglivo, il

mastrogiurato e 'l giurato.

- Sull'8. Cessi di esigere gli ann. du

cati 146 egr. 98 per zecca, peso, mi

sura e portolanìa , e se crede doversi

gli compenso , adisca la Commissione

de'Titoli,

Sul 9. Si astenga di esigere gli an

nui duc. 6o che l'Università ha asse

rito di pagare per far esenti tutt'i brac

ciali di detta terra e tutt'i possessori.

di buoi aratori dal dargli tre giornate di

18o9. N. 9. X fa

( 322 )

fatica in ogni anno , e ciò senza pre

giudizio della legittimità del titolo che

l'ex barone, potrà giustificare pendente

la decisione degli altri capi riservati.

Sul 1o. Riservata la decisione sulla

legittimità del censi , esiga solamente

dal possessori de'fondi soggetti al pre

eSO CaInOne, - - ,

Sull' 11. Estinto per la legge il di

ritto di obbligare in ogni anno uni

persona comoda a prendersi per esatti

i censi minuti ed altri diritti.

Sul 12. Si astenga di esigere, «da oa

gni marinaro del Comune e della na

rina del casale degli Schiavi, la decima

parte del pesce e qualunque altra pre

stazione della pesca.

Sul 13. Estinto il preteso diritto di

valersi dell'asta fiscale, rimanendo l'ex

barone soggetto, alle leggi comuni co

me ogni altro cittadino.

Sul 14. Estinto per la legge il dirit

to di affittare la mastrodattìa.

- Sul

( 323 )

Sul 5. Si astenga di esigere da'suoi

debitori per via di fatto e senza serba

re l' ordine prescritto dalle leggi.

Sul 16. Si astenga di esigere la sfa

sciatura, cioè rotoli quattro ed un

quarto di carne della coscia di dietro

di ogni bue, vacca o vitello che si

macella o muore per altra causa.

Sul 17. Si astenga di esiger da'cac

ciatori il quarto intero de' capri, dei

cinghiali e di altri animali selvaggi che

da quelli si ammazzano.

Sul 2ò. Si eseguano le leggi de'con

tratti e si adiscano i giudiei competenti

per la loro legittimità.

Sul 22. Si astenga di fidare ne'ter

ritorj appadronati così chiusi come a

perti e ne'demanj universali.

Sul 23 finalmente. Si astenga da qua

lunque diritto di piazza, e se crede

competergli compenso, adisca la Com

missione de'Titoli.

Relativamente poi agli oggetti conte

X 2. nuti

( 324 )

nuti ne' capi 4, 18, 19 e 21 , sulla

legittimità de' diritti contenuti ne' capi

5, 9 e 1o , e sulla natura della mon

tagna di cui è quistione nel capo 3, la

Commissione ha appuntato passarsene la

decisione all' ordine del giorno.

Num. 36.

A di 23 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Padolano in Pro

vincia d'Otranto ;

E'l già barone Conte Scotti; -

Sul rapporto del Sig. Giudice Fran

chini.

Cinque capi di gravezze ha dedotto

il cennato Comune contro il mentova

to suo ex barone.

Col primo ha preteso di esser rile

vato dalla prestazione della decima del

grano, avena,fave, orzo, legumi, olio,

lino, vino mosto e fave fresche, e dal

l'ob

( 325 )

l'obbligazione di trasportare siffatta de

cima ne'tempi del ricolto nell'aja e

ne' magazzini della camera ex baronale.

Col 2 ha chiesto che l' ex barone si

astenga dal diritto di carnatica e di er

batica, cioè di esigere da chiunqueab

bia pecore, capre e castrati in quel ter

ritorio, tanto se vi è di passaggio quan

to se vi si trattiene per tre notti , una

pecora terzina , una capra ed un ca

strato, ancorchè tali animali pascessero

ne' territorj, proprj del loro padroni,

sebbene l'exbarone non possegga uu

palmo di terreno suo proprio o dema

niale, e della esazione di una troja per

tutte le volte che partorisce.

. Col 3 ha esposto che lo stesso ex

barone ha usurpato il diritto proibitivo

di costruire i mulini, i trappeti, le co

lombaje e simili. -

Col 4 ha preteso l' esenzione dal pa

gamento della decima sul prezzo delle

i x 3 TGIl

- ( 326)

rendite che ivi si fanno di stabili, di

azioni e simili. -

Col 5 finalmente ha dimandato che

quegli si astenga di esiger la tassa in

denaro contante da'possidenti a titolo

di ragioni baronali.

La Commissione feudale, sulla requi

sitoria del Regio Proccurator generale ,

applicando alle rapportate gravezze le

disposizioni della legge de'2 Agosto

18o6, nop che i principj da essa adot

tati nelle sue precedenti decisioni,

Dichiara

Sul , . Riservata la decisione sulla

legittimità del diritto di decimare. Pen

dente la decisione esiga solamente le

decime del grano, orzo, avena, fave,

ulive, vino mosto, lino e bambagia, o

di quelli fra questi generi de' quali è

in possesso di esigere. Oltre i nomi

nati si astenga da ogni altro genere.

2. Abolita l' erbatica e la carnatica ,

G -

( 327 )

e riservato il diritto di esiger la fida

ne' demanj dell'ex feudo, se ve ne so

no, dedotto il pieno uso de' cittadini

anche per causa di commercio fra essi.

3, Estinto per la legge ogni diritto

proibitivo ,

4 Pendente la decisione sulla legit

timità del diritto di decimare , esiga la

sola quinqiagesima parte del prezzo

ne' contratti di compera e vendita dei

fondi deeinaalia

5. Abolita ogni esazione di ragioni

baronali, e riservata all'ex barone la

sola esazione de'censi da possessori dei

fondi censiti con concessioni nascenti

da pubblici strumenti

Relativamente alla legittimità del di

ritto di decimare della quale si fa pa

rola nel e nel 4 capo , la Commis

sione ha appuntato passarsene, la deei

sione all' ordine del giorno.

4 Num.

( 328 )

Num. 37.

a dl 5 settembre 189

Tra l Comune di S. Lorenzo Mag

giore in Provincia di Terra di Lavoro;

E'l già barone Principe di Colo

brano ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Mar

tulCCI, - -

ll Comune ha chiesto che avendo

l'ex barone pagata per la bonatenenza

su'beni "burgensatici la tassa rettificata

in dic 32 e grani 44 per ogni terzo,

che ricade in ogni anno a ducati 97 e

gr. 32, a questa ragione si tassi la bo

natenenza da calcolarsi da dieci anni

prima della confezione del catasto, seb

bene le once 44o8 importassero una

somma maggiore.

L'ex barone dall'altra parte asseren

do esser falsa la posizione del Comu

ne, per la ragione che molti corpi pre

teS

( 329 )

tesi burgensatici non lo solo , dimanda

darsi corso alla relazione ordinata dal

l'abolito tribunale della Regia Came

ra con suo decreto del dì 15 Settem

bre 18o3, perchè si venga in chiaro

di ciò che realmente dee. ... e i

La Commissionefeudale, sulla requi

sitoria del Regio Proccuratore generale,

vedute le enunciate dimande, ordina che

l'ex barone paghi la bonatenenza alter

mini del catasto dal dì 6 Novembre

1798, epoca del cominciamento della

lite , sotto la deduzione delle quantità

che farà costare di aver soddisfatto. E

per le somme dovute dal decennio avanti,

la formazione del catasto, se ne com

metta la liquidazione e'l calcolo al Ra

zionale Cavaliere Gaetano Cenni.

-

- a

( 33o )

Num. 38.

A di 25 Settembre 18b9.- . . .

Tra 'l Comune di Roccavalleoscara

nella seconda Provincia di AbruzzoUl

teriore , patrocinato dal Sign. Raffaele

Volpicelli ; -

E' suo ex barome Principe di Mon

temiletto, patrocinato dal Sig. Antotio

Zamparelli;

Sul rapporto del Cancelliere,

liimatie ha esposto dhe il men

zlbnato Principe di Monteniletto in Di

cdmbre dell'anno 806 esigè da esso

duc, 4a4 e grani 8o per l'annata ha

turata in Agosto del 18o6, cioè duta

ti 159 e gr. 8o per colta di S. Maria,

duc. 18o per preteso affitto perpetuo

della montagna di Macchialonga e Ro

tella, e duc. 75 pel canone de'feudi e

prati; e duc. 382. 1o gli esigè in Mag

gio 18o8 per l'annata maturata in A

go

( 331 ) -

gosto 18o7 , e finalmente per l'anna

maturata in Agosto 18o8 si trovano de

positati presso l' Intendenza per ordine

di essa Commissione duc. 339 e gr. 89.

Ha soggiunto che siccome collasen

tenza profferita dalla Commissione a' 5

corrente mese di Settembre fu ordinato

che l'ex barone avesse continuato ad

esigere le due prestazioni una di du

cati 18o per le montagne di Macchia

longa e Rotella, l'altra di ann. duc. 75

pe' feudi e prati, così fa dichiarata

personale eventuale la prestazione di

due, 169.8o per colta di S. Maria, e

quindi abolita dalla legge de'2 Agosto

18o6. Che per esecuzione della detta

sentenza siccome è giusto che l'exba

rone sia soddisfatto delle due enunciate

prestazioni, così è egualmente ragione

vole che l' ex barone medesimo paghi

tutte le quantità indebitamente esatte

dopo la promulgazione della legge dei

2 Agosto 18o6 per la colta di S.Maria.

Fi

( 332 ) -

Firalmente dopo di avere asserito ch

le due prestazioni dovute all'ex barone

ascendono ad ann. duc. 255, e le due

annate maturate in Agosto 18o6 ed in

Agosto 18o7importano ducati 51o, dai

quali detratta la decima a norma del

Reale editto del dì 8 Dicembre 18o6,

restano duc. 452. Che le due annate poi

maturate nell'anno 18o8 sino al cor

rente anno i18o9ascendono ad altri du

cati 5mo, da' quali detratto il quinto a

norma del Rèal decreto de' 1o Giugno

i8o8, restano duc. 4o8. Che il credito

dunque, dell'ex barone ascende a du

cati 867 , de'quali avendone ricevuti

ducati 424 e grani 8o in Dicembre 18o6

e due. 382. 1o in Maggio 18o8 come

da'documenti fol.227 e 228, altro non

resta a conseguire che ducati sessanta

e grani 1o.

Dopo tutto ciò chiede che de' duca

ti 339 e gr. 84 depositati presso l' In

tendenza se ne liberino ducati sessanta

- - e gr

( 333 )

e gr. 1o all'ex barone, restando con

tal pagamento soddisfatto dell' annata

maturata nella fine di Agosto corrente

anno 18o9, e i rimanenti ducati du

gento settantanove e gr. 74 si restitui

scano ad esso Comune.

La Commissione feudale, il Regio

Proccurator generale e le parti intese ,

considerando che la dichiarazione con

tenuta nella sua decisione del dì5stan-

te Settembre in quanto agli annui du

cati 169 e gr. 8o per colta di S. Ma

ria è retroattiva in favor del Comune

all'epoca della legge de'2 Agosto 18o6.

Considerando che con Real decreto

de'2 Giugno 18o7 furono aboliti tutti

gli arretrati per le prestazioni abolite

dalla legge, che per conseguenza il Prin

cipe di Montemiletto era inibito ad esi

gere qualunque somma per l'annata

del 18o7.

Decide.

L' exbarone restituisca tutte le quan

- tl

( 334 )

tità esatte per gli ann. duc. 169.8o di

colletta di S. Maria dopo il mese di

Dicembre dell'anno 18o6, e si liberi

no all'Università tutte le quantità de

positate per la stessa causa.

Si liberino all'ex barone tutte le quan

tità depositate per gli an. duc. 18o pel

fitto perpetuo di Macchialonga e Rotel

la , e per gli annui ducati 75 pe' censi

de'feudi e prati, e sia lecito alla stes

sa Università il ritenere sulle due sud

dette prestazioni la decima non ritenu

ta dal giorno in cui fu eseguita la leg

ge sulla contribuzione fondiaria sino a

tutto l'anno 18o7 , e dall' anno 18o8

in avanti sia lecito ritenere il quinto a

norma del Real decreto de' o Giugno

18o8, da eseguirsi la presente decisione -

alla diligenza dell'Intendente della Pro

vincia. -

Num.

( 335 )

Num. 39.

A di 25 settembre 18o9.e

Tra ”l Comune della Posta in Pro

vincia di Terra di lavoro, patrocinato

dal Sig.Raffaele Passarelli;

El Sig. Giuseppe Conte, patrocinato

dal Sig. Giuseppe Pesce;

Sul rapporto del Sig. Giudice Fran

ehini.

L'Università della Posta ha doman

dato nella Commissione feudale di esser

mantenuta nel possesso di pescare i car

pioni nella fontana denominata Sanven

ditto. Ella si è diretta contro il Sig.

Giuseppe Conte qual cessionario del

Buca d'Alvito di lei barone. Ma Con

te nell'atto stesso che ha dichiarato di

non esser proibito a que'naturali di pe

scar nel fiume cogli ordegni ordinarj, ha

psotestato di esser tutto interesse del

Psiacipe di Colobrano successore di

Al

- (336 )

Alvito , e di aver domandato innan

zi tempo la rescissione del contratto

nell'abolito S. Consiglio per mancanza

d'ipoteca e per altri vizj inerenti al

medesimo contratto. ,

La Commissione avendo esaminati gli

atti fabbricati in quattro volumetti nel

l'anzidetto S. Consiglio e nell' abolito

Tribunale della Regia Camera, ed in

tesi il Regio Proccuratore generale e

le parti contendenti, ha osservato che il

gravame dedotto nella Commissione non

corrisponde al giudizio agitato in Re

gia Camera ed al titolo prodotto da

Conte. Costui avendo comperato nel

1792 taluni fondi dal Duca di Alvito

acquistò benanche il diritto-proibitivo

della pesca de'carpioni e delle trotte

nel fiume Fibreno pel rilevante prez

zo di ducati cinquemila, nel fog.8 del

proc. pro Josepho Conte. All'incontro

il giudizio promosso in Regia Camera

dall'Università nel 18o2 fu tutto di

- ret

( 337 )

retto alla pesca de' carpioni nella dino

1ata fontana. Quì essendosi ordinata l'os

servanza del solito, seguirono degli

atti civili e criminali non meno sulla

pruova del possesso, che sugli attentati

in contrario. E siccome l'Università

provò di aver ella esercitato da tempo

immemorabile, e dato in affitto il di

ritto della pesca nella fontana di San

venditto, così provò Conte che aveva

egli acquistato ed esercitato lo stesso

diritto di pesca sul libreno, e special

mente nella sua sorgente detta il lago

della Posta. Ma qualunque sia la varia

denominazione de'locali in contesa,sem

bra indubitato che la sorgente di Fi

breno ed il lago della Posta sieno la

fontana medesima di Sanvenditto, e

che formino parte del fiume Fibreno.

Considerando intanto la Commissio

ne che il diritto proibitivo della pesca

acquistato da Conte nel fiume Fibreno,

ed in qualunque punto dello stesso fiu

- 18o9. N. 9. y me

( 338)

me, viene estinto dalla legge de'2 Ago

sto del 18o6 e da'decreti abolitivi del

la feudalità.

Considerando pure che l'Università

della Posta per sovvenire alle sue ur

genze può privare se stessa ed i suoi

cittadini della libertà di pescare nella

Foce o sia Fontana delle acque che

sorgono e fluiscono presso l'abitato.

Considerando finalmente di esserCon

te la persona legittima che sentir doveva

l'Università, dacchè egli ha conteso in

Regia Camera qual compratore e pos

sessore sul diritto proibitivo.

Ha quindi la Commissione diffiniti

vamente deciso e dichiara.

1. Si astenga il signor Giuseppe Conte

ed il suo autore Duca di Montecalvo

da qualunque diritto proibitivo così

nel fiume pubblico di Fibreno, che

nel Lago della Posta e Fontana di

Sanvenditto.

2. Si serva l'Università del suo di

Tlta

( 339 )

ritto sulla fontana di Sanvenditto.

3. Il diritto della pesca si eserciti

colle moderazioni e riserve prescritte

dalle vegghianti leggi intorno alla pe

scagione.

4. Restino salve al nominato Conte

le ragioni da lui dedotte nel S. Consi

glio contro al Principe di Colobrano ,

e che possono competergli in forza del

la presente sentenza. -

Finalmente si assolvano vicendevol

mente le parti per le spese della lite.

- y 2 Num.

(34o )

Num. 4o.

A di 26 Settembre 18o9.

Tra'Comuni di Maruggio e Castigno

in provincia di Otranto, patrocinati dal

signor Mariano Tarantino; c

E'l Real Ordine delle due Sicilie e

Capitolo di Taranto, patrocinati da'si

gnori Michele Andrisano e Filippo Fe

sta;

Sul rapporto del signor Giudice Fran

chini .

La Commissione feudale nel dì 3

luglio del corrente anno ad istanza del

l'Università di Maruggio abolì le pre

stazioni ch'esigevansi dall'Ordine delle

due Sicilie nel di lei territorio, e dal

Capitolo di Taranto nel territorio di

Castigno a titolo di portolanìa, di fida,

di vassallaggio e di jacitura : e ridusse

a quinquagesima la decima del prezzo

nel'a compera e vendita de'fondi deci

- - , - I03

( 34 )

mabili. Ma si riservò di decidere il

gravame della prestazione decimale so

pra gli stessi territorj dopochè uniti si

fossero agli atti correnti gli antichi pro

cessi esistenti nel generale Archivio, ed

avesse il Real Ordine esibiti i documenti

additati con biglietto del suo G.Teso

riero. Quindi essendosi trasmessi tre an

nosissimi processi ed essendosi eziandio

prodotti varj documenti dalle parti con

tendenti, la Commissione, intese le me

desime parti ed il Regio Proccuratore

generale, ha esaminato l'articolo delle

decime prima sul territorio di Marug

gio , indi sul territorio di Castigno.

Per Maruggio ha osservato la Com

missione che la prestazione decimale

vien sostenuta a favor dell'Ordine del

le due Sicilie non meno dalla consue

tudine della provincia di Otranto, che

dal possesso uniforme e dagli atti con

venzionali e giuridici di più secoli.

Nel 1473 furono ridotte in pubblico

y 3 Strul

( 342 )

strumento le prime capitolazioni ( di

cui si abbia memoria) fra l'Università

ed il Commendatore Carlucci dell'abo

lito Ordine di Malta utile padrone di

detta Terra avvalorate di Regio assen

so , ove parlasi della decima del prez

zo e del diritto di jacitura, ne fog.33

a 35. Altri due strumenti di conven

zione farono stipulati nel 156o fra la

stessa Università ed il Commendatore

barone, muniti eziandio di Regio as

senso , in cui si ebbe per vera la pre

stazione decimale di tutti i prodotti

del territorio di Maruggio, ne fog.7 a

1o del processo grande trasmesso dal

generale Archivio. Queste convenzioni

produssero non guari dopo un formale

giudizio nel Tribunale della Regia Ca

mera per l'aumento de'fuochi, e l'Uni

versità anzichè negar la prestazione de

cimale e le antiche capitolazioni ne ar

ticolò l'esistenza , ne' fog. 45a 48 e 93

a 1o2 di detti atti. Si è benanche estrat

ta

( 343 )

ta dall'Archivio Camerale una provvi

sione spedita dalla Regia Camera nel

1587 da un possessor bonatenente che

chiese non pagar bonatenenza perchè

qnnossio il fondo alla decima della Re

ligione Gerosolimitana, nel fog.98 del

proc. corr. Ed in fine vien comprovato

l'antico e continuato possesso da'so

lenni cabrei formati dall'Ordine negli

anni 1629, 1653, 1678, 17o9 e 1744,

ne'fog. 97 a 1oo di detto proc.

Non ha quindi esitato la Commissio

ne di doversi mantenere il Real Ordi

ne delle due Sicilie nel possesso di esi

ger la decima sopra l'intero territorio

di Maruggio e di restringer l'esazione

secondo il sistema da essa adottato a ge

neri principali del grano , dell' orzo ,

dell' avena , delle fave , del lino , del

vino mosto e delle ulive.

Ugualmente chiara e legittima have

duto la Commissione di esser la pre

stazione decimale dovuta al Capitolo d

y 4 Ta

( 344 )

Taranto sul territorio di Castigno. Nel

1372 una Dama favorita e della Regina

Giovanna I. per nome Margherita Bel

loloco baronessa della terra d'Otranto ,

possedendo il feudo rustico di Castigno

che disse territorium magnum et teni

mentum terrarum cultarum et inculta

rum et macchiosarum , ottenne prima

dalla Sovrana di mutarne la natura feu

dale in burgensatica , e di poi ne fece

ampia donazione all'anzidetto Capitolo,

ne fog.75 a85 delproc. cor. Dopo due

secoli, circa nel 161o fu promossa ed

agitata nell'abolito S.Consiglio una lun

ga ed ostinata lite tra l'Università di

Maruggio , i possessori de'fondi ed il

Capitolo intorno alla prestazione deci

male de'prodotti de' territorj di Casti

gno. E comechè manchino i processi

originali, rilevasi non pertanto da co

pia estratta de' libri de' notamenti , da

gli ultimi ordini spediti dal Consiglio

nel 1743 ed eseguiti dalla Provinciale

Udien

( 345 )

Udienza contro a' possessori rispettivi

pel pagamento delle decime attrassate;

e da varj strumenti stipulati fra co

storo ed il Capitolo, che non solo fu

rono interposti nel possessorio più de

creti interini a favor del Capitolo, ma

anche nel petitorio ottenne egli favore

vole sentenza; e che dippiù nel 1642

fu riconosciuto perpadrone diretto dei

fondi controversi con istrumenti di con

venzione, nefog.6o a 74 delproc. cor

e 1 a 119 degli atti fra'l Rev. Capi

tolo e l'Università.

Quindi è concorsa la Commissione

nel sentimento uniforme di doversi u

gualmente mantenere il Capitolo di Ta

ranto nel possesso di esigere la decima

degli stessi sopranotati generi in tutto

il territorio di Castigno. “

Autorizzata adunque la Commissione

dalla legge di sua costituzione a decider

le contese feudali , sola facti veritate

inspecta, e per esecuzione de'Reali de

CIG

(346 )

creti abolitivi della feudalità ha diffini

tivamente deciso e dichiara.

1. Che l'Ordine delle dueSicilie con

tinui ad esigere nell'intero territorio di

Maruggio la decima sopra i prodotti

del grano , dell'orzo , dell'avena e del

le fave in generi triturati sulle aje e

ne' luoghi della loro ricolta , d' onde

non sia lecito di rimuoverli, se non

ventiquattro ore dopo di averne cer

ziorati gli agenti di esso Real Ordine ,

del lino e delle ulive ne' luoghi mede

simi della ricolta , e del vino mosto

ne'palmenti. - -

2. Sia parimente mantenuto il Ca

pitolo di Taranto di esigere in tutto il

territorio di Castigno la stessa decima

su'prodotti del grano, dell' orzo, del

l' avena e delle fave in generi triturati

sull'aja e ne'luoghi della loro ricolta ,

d' onde non sia lecito rimuoverli se

non ventiquattro ore dopo d'averne cer

ziorati gli agenti di esso Capitolo , del

- li

( 347 )

lino e delle ulive ne' luoghi medesimi

della ricolta , e del vino mosto ne'pal

menti. - - - - -

3. Finalmente si assolvano a vicenda

le parti per le spese della lite.

Num. 41.

A di 26 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Letto Palena in

Provincia di Abruzzo Citeriore, patro

cinato dal signor Vincenzo Ippoliti ;

L'Abate Commendatario di S. Maria

di Monteplanizio , patrocinato dal si

gnor Domenico Bolognese ;

E l'Amministrazione de'Reali Dema

nj , patrocinata da'signori Nicola Amo

ra e Francesco Scandone;

Sul rapporto del signor Giudice Ca

valier Coco; -

Intese le parti e 'l Regio Proccurato

generale.

LU

r- ( 348 )

L'Università di Letto Palena ricorse

nel 18o3 nell'abolita Regia Camera e

chiese.

1. Che l'Abate Commendatario di

S. Maria di Monteplanizio si astenesse

dall' esigere alcune prestazioni di grano

e di vino da coloro che coltivavano la

parte inferiore di una montagna sita nel

territorio di detta Università, e la di

cui metà superiore appartiene alla so

pradetta Abbadia. -

2. Che restituisca la metà superiore

della montagna suddetta la quale si

vuole anch'essa usurpata.

3. Che l'Abate si astenesse dall'esi

gere la prestazione di mezza misura per

tomolo da un comprensorio di terreno

che forma parte del demanio di detta

Università.

4. Che si astenesse dall'esigere la pre

stazione di vino mosto che pretende da

coloro che tengono vigne.

5. Che si astenesse dall' esigere 29

CalT

(349)

carlini all'anno da alcuni possessori in

un prato che è parte del demanio del

l'Università.

6. Finalmente che si astenesse dall'e

sigere un tomolo di grano a fuoco.

E per partes dell'Abate Commenda

tario si son fatte le seguenti riconven

zioni.

1. Che la popolazione sia condannata

alla rifazione de'danni che violentemen

te nel 1799 cagionò al mulino dell'Ab

- - - -

badia. -

2. Che sia tenuta l'Università a pa

gare il censo per quel suolo, che occu

pò per costruire la suagualchiera, e che

appartiene all'Abbadia suddetta.

3. Che la medesima Università, resti

tuisca il prezzo degli erbaggi estivi che

nel tempo dell'anarchia affittò per suo

COntO,

4. Che nella ripartizione della fon

diaria hanno i decurioni e ripartitori

usurpato più di 1ooo tomolate di terra

: al

(35o )

all'Abbadia; onde che ne sia reintegrata.

5. Che restituisca i beni che ha usur

pato intorno alla Chiesa di S.Maria.

La Commissione ha osservato;

Che l'Abbadia di Monteplanizio è

surta dalla soppressione del Monistero

de'Benedettini sotto lo stesso nome , e

che esisteva fin da'tempi del Re La

dislao. Fu commendata la prima volta

nel 1531, e nel 1789 fu dichiarata di

regio padronato.

Che da un diploma di Carlo II di

Angiò del 13o5 apparisce che il Moni

stero di S. Maria di Letto Palena pos

sedeva Castrum Lecti cum hominibus

tenimentis territoriis ac omnibus aliis

juribus suis. -

Che nel sopradetto anno 1531 vi fu

rono alcune capitolazioni tra 'l primo

Abate Commendatario e gli uomini di

detta terra, dalle quali capitolazioni ap

pariscono due cose : 1. Che l'Abate e

sercitava in tutto il territorio di Letto

-

mol

( 351 )

molte funzioni dipendenti dalle giuris

dizioni di bagliva , zecca e portolanìa.

2. Che de'beni proprj dell'Abbadia non

si fa menzione se non de'seguenti lo

cali: Sancto Petro, Prato di S.Maria,

Vicenna, Vigna, un molino ed una

valchiera.

Per parte dell'Abate si è asserito

che il Monistero fu fondato nel mese

di Aprile del 1o2o dal Conte di Chieti

Roterio e dotata del terreno e della

montagna componente tutto il territorio

di Letto Palena.

Si è osservato che nel catasto del

1743 tutto il territorio di Letto e la

montagna si dichiara redditizio della

Real Badia. - - - -

Che poco dopo l'Università mosse

lite all'Abate di quel tempo Cardinal

Albani sulla proprietà della parte su

periore della montagna ; che la lite fu

estinta sul nascere da uno strumento

di transazione, il quale per altro manca

di

(352 )

di tutte le solennità richieste dalla leg

ge, ma è stato da quell'epoca sempre

osservato, specialmente in quella parte

che riguarda la prestazione di duc. 4o

all'anno che l'Abate si obbligò di pa

gare all'Università purchè gli lasciasse

la montagna. - - -

Che le tre coppe o sia il tomolo di

grano a fuoco l'Abate dice esigersi a

titolo di decima sagramentale per man

tenere il parroco; e che nel 1768 fu

transatta collo strumento mancante an

ch'esso di tutte le solennità per du

cati 32 all'anno. ,

La Commissione ha deciso.

1. L'Abate sia assoluto dalla revin

dica pretesa dall'Università della parte

superiore della montagna. Gli sia per

messo di vendere l'erba ,salvi a' citta

dini i pieni usi civici anche per ragion

di commercio tra loro per tutto l'anno.

2. Nella parte inferiore della mede

sima montagna, l'Abate si astenga daOgni

( 353 )

ogni esazione a titolo di quarta efo

glietta, di mezza misura a tomolata e

di prestazione di mosto sulle vigne ,

esclusi i territorj di suo pieno dominio

se mai ve ne sono , ne' quali si serva

del suo diritto.

3. Non sia molestato l'Abate pel

terraggio che esige in quella parte del

demanio del piano in cui attualmente

si trova in legittimo possesso di esigere;

ben vero esiga non già a ragion di ot

tava ma bensì di decima.

4. Sia permesso all' Abate di conti

nuare l'esazione di carlini 2o sul prato

di S. Maria nominato nella capitola

zione del 1531; si astenga da ogni esa

zione sugli altri prati dell'Università

e de'particolari cittadini.

5. Si astenga dall'esazione di un to

molo di grano a fuoco e da quella dei

duc. 32 all'anno che per transazione

della predetta prestazione sta esigendo.

6. Per tutte le riconvenzioni dell'A

18o6 N. 9. Z bate

( 354 )

bate l'Università si dichiara assoluta.

7. Per la gravezza relativa alla fon

diaria della quale l'Abate si duole, le

parti adiscano l'autorità competente.

Num 42.

A di 26 Settembre 1899.

Tra 'l Comune di Melissano in Pro

vincia di Ctranto, e Vincenzo Piccio

li , patrocinati da'Signori Vito Valen

tini e Vincenzo Paolini ;

E'l Principe di Melissano, patroci

mato dal Sig. Gennaro de Causis;

Sul rapporto del Sig. Giudice Mar

tucci.

Vincenzo Piccioli di Gallipoli ha de

dotto in Commissione contro il Princi

pe di Melissano per la masseria che

egli possiede nel feudo di Supersano

seu Fontana le seguenti gravezze.

1. Il barone decima sopra tutti i

prodotti del suolo. 2.

( 355 )

2. Esige l' erbatica e carnatica.

3. Annui ducati dieci a titolo di ba

gliva. -

4. Il cordolio consistente in un to

molo di grano per ogni coppia di buoi,

e stoppelli sei dello stesso genere per

ogni coppia di vacche aratorie.

5. L' allegata o obbligata consistente

nel travaglio d'una giornata franca di

un pajo di buoi , malgrado che il ba

rone abbia cercato d'esigere questa pe

rangaria ne'suoi feudi di Supersano ,

Taviano e Melissano.

Questi gravami comuni per gli abi

tanti di Melissano , di cui l'Università

è anche in giudizio per ottenere colla

soppressione delle decime, anche quel

la della decima del prezzo , delle pre

stazioni de'censi per bagliva, e l'aboli

zione del diritto di portolanìa e piaz

za, sollecitano del pari una decisione

che li riguardi.

Quindi la Commissione,- Z 2 In

( 356)

Intese le parti e 'l Proccuratore Re

gio Generale nelle loro conclusioni.

Considerando relativamente a Piccioli

di essere indifficoltabile che la sua mas

seria della Minittola seu Fontana - è

stabilita nel comprensorio del feudo di

Supersano decimabile in favore del ba

rone nella parte seminata , come risul

ta dalla sua rivela catastale e dal rile

vio del 172o , ov'è detto la masseria

della Minittola decimabile si posside

da Caterina Perilla , da chi Piccioli

ha causa.

Che i suoi diritti si attaccano per con

seguenza alle reclamazioni del Comune

di Melissano relativamente alla decima

zione de'prodotti e ad ogni altro che

forma l' oggetto de'suoi gravami.

Considerando in ciò che concerne il

Comune di Melissano , che in confor

mità de'principj adottati dalla Com

missione per quella parte della Provin

cia di Lecce , ove le decime si trova

IO

( 357 )

no da lunghissimo tempo costituite , le

decime istesse devono essere mantenute

con quelle limitazioni che la ragione

prescrive.

Che il feudo di Melissano nella sua

totalità e quello di Supersano per la

parte coltivata soggiacciono ugualmente

alla decimazione de' prodotti.

Che questi prodotti per lo stato pos

sessivo consegnato ne' rilevj sono limi

tati solamente al grano , orzo, avena,

vino mosto , lino ed olio. -

Che la decimazione de'prodotti non

può avere luogo in conseguenza che

per questi soli generi , e colla dichia

razione in quanto all' olio che la de

cimazione deve farsi in natura , cioè

in ulive e ne' luoghi ov' esse si raccol

gono.

Considerando sugli altri capi che le

stesse disposizioni altre volte adottate

dalla Commissione sono applicabili per

l' abolizione dell' erbatica e carnatica ,

z 3 del

( 358 )

del cordolio ossia una prestazione in

grano pe' buoi e vacche aratorie , del

l' allegata o obbligata pe'censi e ra

gioni.

E che la legge ha provveduto all'a

bolizione de'diritti di bagliva, portola

nìa e piazza. -

Decide e dichiara

Legittime in favore del feudatario tan

to nella parte coltivata di Supersano

che in Melissano le sole decime di gra

no , orzo, avena, vino mosto, lino ed

ulive , ogni altro genere escluso.

Ordina che sulle terre decimabili non

si esiga che una sola prestazione nel

l'anno a scelta del feudatario.

A' possessori delle terre decimabili è

accordato di diritto il favore della com

mutazione e del riscatto.

Dichiara abolite le prestazioni di qual

siasi altro genere , e conosciute sotto i

nomi di erbatica e carnatica, cordolio,

allegata o obbligata, di censi e ragioni.

Di

( 359 )

Dichiara in fine aboliti i diritti di

bagliva , portolanìa e piazza , de' quali

il feudatario si provvenga se ha luogo

presso la Commissione de'Titoli.

Spese compensate.

Num. 43.

A di 26 Settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Taviano in Pro

vincia di Otranto, patrocinato dal Si

gnor Vincenzo Paolini;

E l'exfeudatario Principe di Melis

sano , patrocinato dal Signor Giovanni

Corbi ; -

Sul rapporto del Sig. Giudice Mar

tucci.

Il Comune di Taviano ha dedotto i

seguenti capi di gravezze contro l'ex

feudatario Principe di Melissano.

Il possessore decima tanto sul territo

rio di Taviano, che sulle vicine terre

z 4 di

( 36o )

di Melissano e Supersano seu Fontana,

sul grano, orzo, avena, fave, bamba

gia, vino mosto, lino, olio, agli , ci

polle, calce e paglia.

2. Esige la decima di prezzo in tutte

le vendite. - -

3. L' erbatica e carnatica.

4. Sotto nome di bagliva esige delle

annue prestazioni su' fondi tanto rustici

che urbani.

5. Esercita il diritto di portolanìa e

piazza. -

Il barone ha opposto a queste do

mande l'eccezione del giudicato del S.

C. nel 12 Febbrajo del 1783.

La Commissione , intese le parti e 'l

Proccuratore Regio generale nelle sue

conclusioni. -

Considerando che esiste in materia

un giudicato, e che i giudicati stabiliti

dalla legge per la sicurezza delle pro

prietà non ammettono esame o inter

pretazione.

Ha

( 361 )

Ha dichiarato

Doversi il giudicato eseguire per la

decimazione de'soli generi della prin

cipale coltura di ciascun anno, ed in

guisa che sulla stessa terra decimabile

non si esiga doppia prestazione , o

prestazione di differente genere nell'an

no, salvo a'proprietarj il diritto di va

lersi del beneficio di commutare le de

cime in denaro , e di redimerne il pe

so a' termini del decreto del 2o Giu

gno 18o8.

Considerando però che per la legge

abolitiva della feudalità molti diritti com

presi nel giudicato sono restati estinti ,

come sarebbe la portolanìa e piazza

contenuta nel quinto capo.

Che alcuni altri cadendo sull'indu

stria, come sarebbe l'erbatica e la car

natica contenuta nel terzo capo, gli agli,

le cipolle, la calce e la paglia compresi

nel primo si trovano in qualità di pesi

personaliugualmente per la legge aboliti.

Che

( 362 )

Che la legge istessa non eonosce al

tra regola nella definizione della deci

ma di prezzo su'fondi decimabili, che

la sola misura della quinquagesima.

E che in fine la bagliva non dà più

alcuna ragione per esigere delle pre

stazioni a questo titolo.

Dichiara

In esecuzione della legge estinti ed

aboliti i diritti di piazza e portolanìa

altra volta esercitati dal barone.

Estinta ancora l'erbatica e la carna

tica, o qualunque somma per esse con

Venuta. -

Estinte altresì le decimazioni sulla

calce , agli e cipolle.

La decima del prezzo ridotta a quin

quagesima sia solamente esigibile sui

fondi decimabili.

Dichiara

Estinte finalmente tutte le prestazioni

in censi a titolo di bagliva.

Avendo benvero il feudatario per que

sti

( 363 )

sti censi de' titoli di particolari con

cessioni nascenti da pubblici strumen

ti , si serva di suo diritto contro i pos

sidenti. - - -

Niente per le spese.

Num. 44

A di 27 Settembre 18o9.

Tra'l Comune di S.Vito in Provincia

di C)tranto ;

E l'exbarone ;

Sul rapporto del Sig. Giudice Fran

chini.

Essendosi profferita a dì 26 Maggio

del corrente anno la sentenza diffiniti

va su' capi di gravezze proposti dal

Comune di S. Vito contro l' exfeuda

tario Principe Dentice ne fu commessa

l'esecuzione con lettera del Proccura

tore Regio al Sottintendente di Brindi

si , abilitandolo a delegare una giusti

Zla

( 364 )

zia di Pace , esclusa quella del luogo.

Quindi fu destinato il Giudice di Pace

di Martina, da cui sotto il dì 1 1 Ago

sto fu fatto l'atto d'esecuzione. Di que

sta esecuzione essendosi doluto l' ex

barone Principe Dentice con istanza

per capi, si dolse seguentemente di non

essersi pubblicato l' intero tenore della

sentenza , e di essersi con eccesso ese

guiti i capi relativi alla restituzione dei

mulini, alla riedificazione dell'orologio

ed alla manutenzione della Foggia.

La Commissione avendo intese piena

mente le parti ed il R. Proccuratore ,

ha determinato e dichiara.

1. Si restituiscano all' exbarone gli

animali inservienti a' mulini , e quivi

ritrovati nell' atto dell' esecuzione della

sentenza , come pure le provvisioni ri

poste per uso degli stessi animali. Del

dippiù degli attrezzi , mole ed altri

strumenti che siensi trovati esistenti

per maggior comodo e riserva degli stes

S

( 365 )

si mulini, se ne tenga ragione nell'ap

prezzo de' miglioramenti. Per esecu

zione intanto della medesima sentenza

relativa a'mulini, si commetta una pe

rizia non meno delle migliorazioni e

deteriorazioni dinotate in detta senten

za , che delle aggregazioni , se mai vi

sieno dedotte dall'exbarone, ad un pe

rito eligendo di comun consenso, o pure

a tre periti eligendi da altro Giudice

di Pace. Questo si destini dal Proccu

ratore Regio del tribunale provinciale di

prima istanza.

2. Resti in pieno dominio dell'ex

barone la bottega inferiore alla nuova

torre dell' orologio. E l'Università vi

abbia soltanto libero il passaggio per

gli usi dell'orologio medesimo a tenore

della sentenza. -

3. Lo stesso Giudice esecutore rife

risca, se l'esecuzione data nell'articolo

della sentenza relativo alla Foggia sia

ne'termini della sentenza.

Fi

( 366 )

Finalmente il medesimo Giudice ese

gua tutti gli altri capi della sentenza

che non siensi ancora eseguiti a favore

così del Principe exbarone, che del

l'Università.

Num. 45.

A di 28 settembre 18o9.

Tra 'l Comune di Rutigliano in pro

vincia di Bari , patrocinato dal Signor

Onofrio Pappalepore;

E'l Capitolo di S. Nicola di Bari,

patrocinato dal Sig. Diego Ferrigni;

Sul rapporto del Sig. Giudice Mar

tucci. - - - -

Nell'anno 18o5 il Comune di Ruti

gliano con otto capi di gravezze dedot

ti contro il Capitolo di S. Nicola di Ba

ri, domandò .

1. La cessazione della bagliva.

2. L' abolizione del diritto di scan

naggio. . ' . . .

3.

( 367 )

3. di piazza.

4. di portolanìa.

5. della prestazione di vino , galline

e pollastri.

6. della prestazione di tomoli 496di

grano in ogni anno oltre le servenie

di orzo commutato in grano.

7. degli ann. duc. 22 per censi mi

Inutl.

8. E degli ann. duc. 618. 4o colla

restituzione dell'esatto.

Indi a 8 Agosto 18o8 domandò in

questa Commissione feudale dichiararsi

aboliti per la legge i primi quattro ca

pi , e giudicarsi su' rimanenti.

La Commissione feudale,

Le parti e'l Proccuratore Regio gene

rale intesi nelle rispettive loro conclu-

SlOII,

Considerando sul 1, 2, 3, e 4 capo,

che i diritti di bagliva , scannaggio ,

piazza e portolanìa sono estinti per la

legge. E che non rimane al Capitolo

che

( 368 )

che a domandare i compensi , se han

luogo, presso la Commissione de'Titoli.

Considerando sul quinto, capo che

la prestazione di vino, galline e pol

lastri manca di titolo per essere ulte

riormente conservata.

Considerando sul sesto che la pre

stazione de'generi contenuti in questo

capo ha contro i particolari che vi so

no soggetti una origine legittima, quale

è quella che risulta dagli strumenti del

16o3 e 1717. E che quindi è luogo a

mantenerla per esecuzione di queste

scritture.

Considerando sul settimo capo, che

i censi minuti nella somma di duc. 22

non possono essere legittimamente esatti

che da' particolari possidenti questi be

ni in forza di strumenti di concessione.

Considerando sull' ottavo capo che la

somma annua di duc.618. 4o composta

delle partite seguenti, duc. 222 per abo

lizione di censi feudali sopra i territo

T] ,

( 369 )

A

rj, case e vigne de'particolari, duca

ti 18o per diritti di forno e mulini , e

due. 216.4o per fiscali, non può esse

re ulteriormente rigettata a carico del

Comune. -

Perchè relativamente alla somma di

duc. 822 non è giusto d' imporre una

tassa civica per pagarsi i censi , che

il Capitolo disse nello strumento de'28

Agosto 1482 di essere in diritto di esi

gere sopra i territorj , le case e vigne

de' particolari.

Che quindi risoluto lo strumento fin

chè si esonera il Comune da un peso

cui non è più ragionevole di farlo sog

giacere, è equo di salvare al Capitolo

la ragione di esercitare il suo diritto

contro i concessionarj e particolari pos

sessori di questi beni. -

E relativamente alle due altre som

me de' duc. 18o per diritto di forni e

mulini, e duc. 216.5o per causa di fi-

scali , i diritti che le facevano perce

1899 N. 9. dal pi

( 37o )

pire sono estinti e perenti per la legge.

Dichiara

, Estinti in esecuzione della legge i di

ritti, di bagliva, scannaggio, piazza, e

portolanìa esercitati finora in Rutiglia

no dal Capitolo di S. Nicola di Bari :

salve al Capitolo le ragioni, se ne ha,

per domandare i compensi presso la

Commissione de'Titoli, e per l'inden

nità, se ha luogo , contro il Duca di

Noja.

Non dovute ancora le prestazioni di

vino , galline e pollastri contenute nel

quinto capo.

Dovute però al Capitolo di S. Nicola

di Bari le prestazioni in generi conve

nute e dichiarate da' particolari negli

strumenti del 16o3 e 1717 a' termini

di queste scritture. -

Dovuti ancora i censi minuti da'par

ticolari contro de' quali il Capitolo fa

rà costare di avere speciali strumenti

di concessione.

E

( 371 )

E dichiara assoluta l'Università dal

la prestazione annua di ducati 618. 4o

per diritto di mulini e forni, per par

tita di fiscali e per abolizione di censi

feudali sopra territorj , vigne e case.

Benvero avendo il Capitolo partico

lari strumenti di concessione per que

sti censi si serva di suo diritto contro

i possidenti. Epe' fiscali adisca la Com

missione de'Titoli pel compenso se gli

compete. -

Le spese del giudizio compensate.

da 2 Num.

(372 )

A di 28 settembre 189

Tra'Comuni di Salice e Guagnano

in Provincia di Otranto, patrocinati

dal Signor Mariano Tarantini ;

E l'ex feudatario , patrocinato dal

Signor Tommaso Colangelo;

Sul rapporto del SignorGiudice Mar

tucci. .

I Comuni di Salice e Guagnano han

dedotto in Commissione i seguenti ca

pi di gravezze.

Si son doluti

1. Della universalità della decima su

tutte le produzioni del suolo.

2. Del diritto del cunnatico.

3. e 4. Della piazza e portolanìa.

. Della licenza di mietere.

Dell' oneratico seu cultorio.

Della fida a' forestieri per pasco

lare

( 373 )

lare le erbi nascenti da'fondi del part

colari. - -

8. Della decima di prezzo in tutte le

alienazioni di fondi sì rustici che ur

bani. t

9. Della erbatica, carnatica e munta

di latte. - , '

1o. Della esazione- de' censi minuti.

11. Dell'esercizio del diritto proibi

tivo de'mulini, trappeti, forni ed o

sterie.

12. Della privativa delle acque sta

gnanti nella cesì detta palude di Ro

dani. .

13. L'esenzione della decima del

grano che si semina nelle vigne sulle

quali si decima il vino mosto.

14. La facoltà di servirsi degli alberi

che nascono ne' territorj decimabili dei

particolari.

E, Guagnano ha domandato in fine

la revindica del bosco di Guagnano su

--- aa 3 cui

- ( 374 )

eui l'Università esercita gli usi civici

di legnare al secco.

Il barone ha opposto a Salice uno

strumento di convenzione munito di

decreto di expedit dell'epoca del 1778

ove tutti i diritti siclamati erano stati

conservati al feudatario.

E per abbondanza ha presentato con

tro, i due Comuni i rilevj del 1563 ,

r618 e 1678, contestando lo stato pos

sessivo cui si rapporta la consuetudine

della Provineia di Lecce relativamente

all'esazione delle decine universali.

I Comuni hanno opposto a queste

carte antiche una particola dell' inven

tario del Principi di Taranto portante

la data del r447, e presentata nel 1564

dal barone di Salice e Guagnano in

una lite agitata nel tempo colla città di

Lecce all' occasione del pagamento dei

diritti di piazza, da' quali i Leccesi pre

tendevano dove essere esonerati.

- Più

( 35 )

Più una informazione presa nel 1618

alla occasione di un rilevio, informa

zione nella quale furono adoperati i

credenzieri del barone.

Da' rilevj del barone risulta che le

decime erano esatte sulla più gran

parte de' principali prodotti dell'anno,

l'oglio non escluso.

Dalle carte presentate da'Comuni si

deduce che la decima delle ulive era

eccettuata : Exceptis arboribus oliva

rum quae ad aliquam non tenentur

servitutem ex antiqua consuetudine,

carta del 1447. E che questa decima

non cominciò a prestarsi che per con

venzione coll' Università e per l'affit

to e vasi del trappeto. Le parole sono

queste: Lo trappeto non è utile a det

ta corte, senonchè per la decima del

l'oglio, cosi per convenzione coll' U

niversità, perchè altrimenti detta Cor

te non avea decima d'oglio. Intanto

aa 4 la.

( 376 )

la decima dell'oglio era per l'affitto e

vasi del trappeto.

La Commissione , -

Intese le parti e 'l Regio Proccuratore

generale nelle sue conclusioni. -

Il Presidente ha messo in delibera

zione per Salice la seguente quistione

preliminare.

La convenzione del 1778 munita di

expedit ed invocata a suo vantaggio da

barone può essa sortire contro il Co

mune i suoi interi effetti ?

Esaminatasi laproposizione. Siè dap

prima osservato ch' essa - mancava di

materia per tutti gli articoli aboliti dal

la legge, e che essa rimaneva per con

seguenza inefficace e di niun valore per

tutte le privative e diritti proibitivi con

venuti , e per tutte le altre prestazioni

che avevano le persone o la di loro in

dustria per oggetto.

Si è osservato in seguito per tutto

- C1O

( 377 )

ciò che è relativo alle prestazioni ter

ritoriali che la legge ha ordinato di

Innantenere,

Che il complesso delle antiche carte

possessive non istabilisce in favore del

feudatario il diritto della decima sulla

universalità de' prodotti della principale

coltura dell'anno.

Anzi relativamente alla decimazione

dell' olio è chiaro dalla carta del 1447

ch' essa non fu stabilita che pel solo

diritto di macina e per l'affitto de' vasi

del trappeto, come l' informazione del

1618 si esprime.

Che quindi una prestazione conven

zionale dovuta solamente da quelli che

volevano andar a macinare ne'frantoi

del feudatario non poteva cangiar di

natura e trasformarsi in una prestazio

ne territoriale.

E però la transazione sotto questo

rapporto è evidentemente ingiusta e le

siva. Com' essa lo è del pari per la

de

( 38 )

decimiazione del cotone il quale nean

che trovasi nelle vecchie carte menzio

natO.

Deveidosi dunque la transazione ri

guardare è non avvenuta.La Commissione a

Ha considerato che per le decine in

generale in veduta dell'inventario del

i 447 non potevano conservarsi che quel

lè del solo grano, orzo, favè , avena,

vino mosto e lino.

Che la legge aveva pronunziato l'abo

lizione di tutti i diritti che formano

oggetto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,

9 è 11 capo di gravami.

Che la legge istessa ha abolito le de

cime di prezzo nelle contrattazioni.

Che tuttòcciò che si ésige dal Comu

ne per censi minuti dee essere del pari

abolito.

Cònsiderando inoltre che dopo la

pibblicazione delle leggi eversive della

feudalità non può essere denegato ai

Co

( 379 )

Comuni l'uso libero delle acque della

palude. Che il feudatario deve perciò

astenersi dall'esigervi qualsivoglia pre

stazione.

Considerando che la ragione stessa

che ha fatto abolire il diritto di fida

su' territorj de' particolari deve com

prendere l'abolizione di qualunque di

ritto sugli alberi selvaggi che nascono

ne' medesimi territorj.

Considerando per Guagnano in par

ticolare ;

Che il bosco di cui il Comune chie

de la revindica èuna proprietà eviden

temente feudale.

Che quindi la revindica non ha luo

go. Ma non avendo il bosco medesimo

alcuna qualificazione di difesa, nella di

lui continenza, gli usi civici anche di

legnare al secco non possono esservi ,

denegati.

Per queste considerazioni

Decide e dichiara

Evi

( 38o )

Evidentemente lesiva, per conseguen

za nulla e non avvenuta la transazione

del 1778. ,

Quindi dichiara in Salice e Guagna

no legittime in favore del feudatario le

sole decime del grano, orzo, fave, a-

vena, vino mosto e lino, ogni altro

genere escluso. -

Ordina che sulle terre decimabili non

si esiga che la prestazione di un solo

genere nell'anno a scelta del feuda

tario. --

A' reddenti sieno applicabili le dispo

sizioni de' Reali Decreti relativi alla

commutazione del peso in canone fisso

ed al riscatto. .:

Dichiara aboliti in esecuzione della

legge tutti i diritti conosciuti altra vol

ta sotto il nome di cunnatico, piazza e

portolanìa, licenza di mietere, onora

tico seu cultorio, fida a'forestieri o ap

propriazione di alberi sulle terre sì a

perte che chiuse de' particolari, 'l'erba

tica

( 381 )

tica, carnatica e munta di latte, e qual

sivoglia diritto proibitivo. -

Dichiara abolita ancora la decima di

prezzo nelle contrattazioni e tutte le

prestazioni esatte finora dal Comune a

titolo di censi minuti o di ragioni.

Dichiara l'uso delle acque della pa

lude grande detta altrimenti di Rodani

libero e comune a tutti. -

. Assolve il feudatario dalla revindica

del bosco. Dichiara il bosco medesimo

demanio feudale soggetto a' pieni usi

civici anche di legnare al secco in fa

vore degli abitanti di Guagnano , usi

estimabili in divisione. La ghianda del

bosco rimane però dichiarata proprietà

esclusiva del feudatario.

(382)-

Num. 47.

--- 2A di 3o Settembre 18o9.

Tra'l Comune di Campi in Provin

cia di Otranto , patrocinato da'Signori

Pasquale Franceschini e Mariano Ta

rantini; - - - -

E la sua baronessa Duchessa di Co

trofiano, patrocinata dal Signor Tom

maso Colangelo; -- ---

Sul rapporto del Signor Giudice Pe

dicini. ' - " .

Nel giorno 21 del passato mese di

Giugno si fece la lettura de' capi di

gravezze prodotti dall'Università di

Campi contro di quella ex feudataria

Duchessa di Cotrofiano. Ne rimasero di

quelli decisi 7 e furono riservati ad un

pieno esame i seguenti altri , co' quali

l'Università ha domandato.

1. Che debba l'ex feudataria anzidet

ta astenersi dall'esazione della decima

de'

( 383 )

de' prodotti che nascono tanto nel ter

ritorio di Campi che ne'territorj di due

altri feudi disabitati detti Afra e Ba

gnara. -

2. Che debba esser reintegrata nel

possesso del casamento, per uso di ta

verna posto nella pubblica piazza, di

Campi.

3. Che debba l'ex feudataria mede

sima astenersi di esigere, tanto nel det

to ex feudo di Campi, che ne due altri

Afra e Bagnara da ogni possessore di

territori annui grani 45, ed inoltre un

grano e mezzo ed un tomolo, di grano

e di fave. .

4. Che l'exfeudataria medesima qua

l'erede del Cardinale Enriquez dovesse

pagarle due capitali uno di duc. 21ooo

ed un altro di duc. 13oo.

5. Che se le dovessero liberare i de

positi ordinati dal già S. C. pel diritto

di affida.

6. Che dovesse pagarle la bonatenen

Zdl

( 384 )

za pe'beni burgensatici da essa Du

chessa posseduti. -

7. Finalmente che dovesse abolirsi la

prestazione ch'esige per la maturazione

de' lini che i particolari cittadini fanno

ne'proprj fondi.

La Commissione su ciascuno de'rap

portati capi ha fatto le seguenti consi

derazioni.

Sul capo 1. ha considerato che il feu

do di Campi in tempo de' Re Arago

nesi era posseduto dalla famiglia dei

Maramonti, e Raffaele de' Maramonti

fu uno di que'baroni della Provincia

di Lecce che ricorsero a Ferdinando l

d'Aragona dimandando di esser man

tenuti nel possesso di esigere le decime

delle vittovaglie ed altro , ed il Re re

scrisse a Federico suo figlio che li a

vesse garantiti ne' diritti che loro spet

tavano. -

Dalla famiglia de' Maramonti passò

poi il feudo a quella di Paladinis, e

l' Im

( 385 ) -

l'Imperador Carlo V. confermando nel

154o a Ferdinando de Paladinis il feu

do di Campi abitato assieme con Afra

e Bagnara disabitati, espressamente no

minò le decime.

Nelle informazioni fiscali prese nel

1529 e nel 1568 delle rendite di detto

feudo tra le altre si porta quella della

decima del grano , dell'orzo , dell'ave

na, fave, olio, lino e vino mosto, e

ne'rilevj del 1675 e del 1697 , oltre a

tutti detti generi, si porta anche la de

cima della bambagia.

Vedendo quindi la Commissione pro

vata l'antica consuetudine di esigere le

decime su tutt'i menzionati prodotti, ha

creduto giusto di mantenere la Duches- -

sa suddetta nel possesso di esigere la

decima di tutti gli espressati prodotti.

Siccome però dal rilevio del 1697 si è

rilevato che nell'ex feudo disabitato di

Bagnara non ispetti all'ex feudataria che

la sola metà della decima, giacchè l'al

18o9. N.9. bb tTa

(3e6 )

tra metà si asserisce di esigersi dalla

Mensa Vescovile di Ostuni, perciò si

è stabilito che dovesse esigere la metà

soltanto sulla decima degli stessi generi

di sopra rapportati.

Rispetto il capo 2 ha considerato che

l'Università non abbia alcun titolo nè

di dominio nè di possesso del casamen

to per uso di taverna. La carta del

1621 da essa Università esibita , oltre

all'essere illegale, altro non dimostra

se non di aver dati a partito tutt' i

corpi di rendita ch'ella aveva, e tra gli

altri si vede nominata la taverna, ma

sta detto che per questa si dovevano pa

gare al barone annui duc. 6o, il quale

era obbligato a dare 2o barili di vino

e dieci some di paglia, ch'erano la do

te pel mantenimento della taverna me

desima. Di fatti nel rilevio pagato nel

629, cioè otto anni dopo di detto

partito, si vede portata dal barone la

rendita della detta taverna nella stessa

- "Inna

( 387 )

maniera che sta descritta in detta carta

del 16a1. Dunque l'Università la pos

sedeva non come sua, ma come con

cedutale dal barone a titolo di affitto,

il quale essendo poi terminato, la ta

verna tornò nuovamente nelle mani del

barone , onde si vede che nel rilevio

del 1667 si porta affittata per duc. 11o

col peso di somministrare la sola pa

glia, e nel rilevio del 17o5 si vede af

fittata per duc. 65. Quindi ha stimato

la Commissione di assolvere la detta

Duchessa dalla dimanda dell'Università.

In quanto al capo terzo ha conside

rato indoverose tutte le altre prestazio

ni che si esigono su de'fondi decimali

oltre della decima, e perciò ha credu

to di abolirle tutte , non potendo un

fondo esser gravato da tanti diversi

pesi , quando non vi sia una conces

sione espressa.

Rapporto al quarto capo ha consi

derato che negli atti non esista che il

bb 2 te

( 388)

testamento ed i codicilli fatti nel 1756

dal Cardinale Enriquez. Dal testamen

to, si rileva che istituì due eredi fidu

ciarj, a'quali impose che dopo di ave

re adempito a' legati e ad altre incom

benze da lui ordinate, dovessero resti

tuire l'eredità al suo cugino Niccola

Filomarino Duca di Cotrofiano, ma

non volendo il medesimo accettare le

condizioni da esso apposte, gli sostituì

il Collegio delle scuole pie di Campi ,

e in mancanza di questi il Capitolo del

la Chiesa madre di quella terra, ed in

ultimo luogo l'Università della terra

medesima. Dichiarò tra le altre cose il

testatore che egli era creditore del men

zionato Duca di Cotrofiano in forza di

strumento di convenzione di un capi

tale di duc. 31 mila, e siccome il Du

ca era creditore dell'Università di Cam

pi di un capitale di ducati 1o7oo, co

sì volendo gratificare l'Università mede

sima , , ove disse di esser nato, ordi

- 1O

(389 ) -

nò che il Duca dovesse rilasciare tali

capitale alla medesima , ed in conse

guenza che il suo credito contro del

Duca restasse per soli duc. 2o3oo, da

andare in suo beneficio ogni qualvolta

col dippiù della sua eredità rimanesse

ro soddisfatti i legatarj e tutti gli altri

pesi da lui ordinati.

L'Università di Campi secondo le

asserzioni delle parti conseguì il bene

ficio del rilascio del capitale de'du

cati 1o7oo, importo del suo debito, ed

ora in forza della sostituzione ordinata

nel testamento suddetto in suo favore,

ha preteso che dovesse la Duchessa di

Cotrofiano pagarle i ducati 2o3oo resto

demenzionati duc. 3 m., quanto im-

portava il credito del testatore sulla

easa di Cotrofiano.

Ma siccome le parti stesse han con

fessato avanti la Commissione che vi

sia un processo riguardante l' eredità

del Cardinale Enriquez, così la mede

bb 3 si

( 39o )

sima, volendo rischiarato meglio il fat

to, ha stimato di ordinare l' esibizione

del detto processo. - -

Riguardo al eapo quinto si è rilevato

dagli atti che tra' capi di gravezze pro

dotti nel 1739, uno di essi, e propria

mente il primo riguardò l'esazione di

carlini tre che il barone faceva per ogni

testa di cittadino, e di grani cinque per

ogni vedova, di quale esazione se ne

dimandò l'abolizione, con restituirsi ciò

che indebitamente si era esatto.

Il Commissarie della causa ordinò

che il barone si astenesse di esigere la

detta prestazione, ed impartì termine

sulla restituzione dell' indebito; ma il

S.C. nel 1743 confirmò il termine im

partito, e intanto ordinò che si facesse

deposito delle dette prestazioni, e que

sto decreto fu confirmato in grado di

nullità nel 1772 , é poi nel 1774 in

grado di restituzione in intiero pro

dotta dall'Università.

- Nel

( 39 )

Nel 1781 per mezzo del governatore

locale,secondo apparisce dalla di costui

relazione,furono esatti duc. 27o, 89per

due annate di dette prestazioni, onde

la Principessa di Campi li depositò con

partita di Banco nel S.C., e domandò

nuovi ordini per astringere i cittadini a

pagare le altre annate maturate, ed ot

tenne gli ordini corrispondenti. Ma

nel seguente anno 1782 l' Università

chiese dilazione pel pagamento degli

attrassi. La Duehessa prestè - il con

senso che gli attrassi si pagassero con

dilazione , con pagarsi cioèi ogn' anno

l'annata corrente ed un'altra annata di

attrassi fino all' estinzione di questi;

bensì le quantità che si sarebbero esat

te si depositassero in potere dell'era

rio. Altro di questo dagli atti non ap

parisce.

La Commissione adunque ha consi

derato che la prestazione non era che

un dazio imposto dal feudatario sulle

bb 4 te

( 392 )

teste de' cittadini, qual facoltà eragli

dalla legge negata, non essendo tal di

ritto che della sola potestà suprema, e

che perciò il deposito fatto nel S.C. si

doveva all'Università liberare, e non sa

pendo se gli erarj della Duchessa o al

tri suoi agenti dopo del 1782 avessero

fatta altra esazione, ha stimato di com

metterne una verifica per dare in se

guito le provvidenze. ,

Sul capo sesto ha considerato ehe la

bonatenenza per legge sia obbligata l'ex

feudataria a pagarla, e perciò l'ha con

dannata al pagamento dal dì del cata

sto,e per liquidarne il quantitativo ha

commesso il calcolo.

- Finalmente sul capo settimo ha con

siderato che alla Duchessa di Cotrofia

no non competa diritto alcuno per esi

gere qualunque prestazione da' cittadini

di Campi per la maturazione de' lini

che essi fanno ne'proprj territorj, an

che se questi sieno soggetti al peso di

decima. - Per

( 293 )

Per tutte le considerazioni quindi di

sopra addotte, intese le parti ed il Re

gioProccuratore generale, ha diffiniti

VaInente deciso,

1. Sia lecito all'ex feudataria Duches

sa di Cotrofiano, di esigere da cittadini

di Campi tanto nel territorio, di quella

terra, che dall'ex feudo disabitato di

Afra, la decima del grano, orzo, ave

na, fave, ulive, lino , bambagia, e vi

no mosto, escluso ogni altro genere.

L'esazione però delle decime delle vit

tovaglie si faccia in generi triturati e sul

le aje, dalle quali non si possano rimo

vere se non cerziorata 24 ore prima

la persona legittima che fale veci dell'ex

feudataria. Quella delle ulive si faccia

ne' luoghi ove si raccolgono, e quella

del vino mostone' palmenti. Nel ter

ritorio, poi dell'altro ex feudo disabitato

di Bagnara le sia lecito di esigere la

metà della decima suddetta per gli stessi

generi menzionati, e colle stesse rego

le di sopra stabilite. - 2.

- ( 394)

a Sia la stessa Duchessa assoluta dal

le dinande, dell'Università per la re

vindiea del casamento posto nella pub

blica piazza di Campi per uso di ta

verra'

3. si astenga la Duchessa medesima

dall'esazione di annui grani 45, di un

grano e mezzo, diun temolo di grano

e di fave sugli stessi territori pe''qua

li si paga da' possessori la decima s

4 Esibiti gli atti che riguardano l'ere

dità del Cardinale Enriquez si daranno

le provvidenze dimandate dall'Univer

sita pe due capitali di dnc.2 m e di

duc. 13oo.

5 Resti abolita la prestazione di an

nui carlini tre per ogni testa di citta

dino di Campi e di grani cinque per

ogni vedova, e si liberino in beneficio

der Università suddetta i depositi fatti

atti del S. C. per tali causa

oltre si commetta al Consigliere d'In

teudenza della provincia Sig. Benedetto

( 395 )

Mancarelli di verificare se gli erarj o

altri agenti di essa Duchessa abbiano

fatto delle esazioni per conto della cen

nata prestazione, quante annate, e che

somme siensi esatte , e riferisca per le

ulteriori provvidenze.

6. Si condanni la menzionata Du

chessa di Cotrofiano a pagare la bona

tenenza dal giorno del catasto , e si

commetta al prorazionale Nicola Guer

ra di farne la liquidazione, intese e ri

chieste le parti, per darsi in seguito la

provvidenza.

7. Finalmente si astenga la Duchessa

medesima di esigere qualunque presta

zione per la macerazione de'lini che i

cittadini di Campi fanno ne'proprj fondi

decimali.

Per le spese della lite restino le parti

vicendevolmente assolute.

IN

- - -

-

-

-

-

( 397 )

-

DE DIRITTI, E DELLE PREsTAzIoNI-

sULLE QUALI sI È GIUDICATo.

, - -

..

SETTEMBRE 18o9. N.° 9.

-

a-- -

N. 1. Nea causa tra 'l Comune di

Canneto e l'ex barone.

1. Censi sulle case e territo

pag. 3.

rj.

2. Prestazione su'secondi, terzi e

quarti piani delle case.

3. Prestazione sulle acque.

-

4. Portolania sulle scale, gradini

e gaifi.

5. Proibizione di migliorare i fondi.

N. 2.

N.2. Nella causa tra 'l Comune di

Faggiano e l'ex feudataria. p.7.

1. Decima sul grano, fave, orzo,

avena, vino mosto ed ulive.

2. Dichiarazione in demanio feu

dale del territorio detto Monte

o Laserra soggetto a' pieni usi

ClVlCl, -

3. Credito strumentario di ducati

Io9o.-

N. 3. Nella causa tra 'l Comune di

Caramanico e l'ex barone. – p. 13.

Terze censuali in annui ducati

3oo: indebito esatto.

N.4. Nella causa tra 'l Comune di

Pratola e l'Amministrazione gene

rale de'Regj Demanj. pag.17

Attrasso per tabacco, regie

strade, decima, doppia de

cima, fondo delle pensioni,

mantenimento delle bande

mili

(399 )

militari ed altri pesi straor

dinarj.

N. 5. Nella causa tra 'l Comune di

Palo , il Conte di Conversano e”l

Principe della Rocca. , pag. 18.

- 1. Reintegra de'trappeti: ann. du

cati 8o per canone.

2. Reintegra de'mulini: prestazione

annua di duc. 72.

3, Annui dnc.zo per le fossate e

spinate del castello: dichiarazio

ne delle fossate in suolo pub

blico.

4. Bagliva: indebito esatto.

5. Dichiarazione della difesa Arri

carro di proprietà del Comune

sotto l'annua corrispondenza di

duc. 3òo.

6. Assoluzione dal capitale di duc.

22 m.: indebito esatto.

7. Assoluzione dellevicendevoli a

zioni.

8,

( oo)

8. Usi civici anche per ragion di

commercio nella difesa di Bru

nettO.

-

N. 6. Nella causa tra 'l Comune di

Tarsia e l'ex barone. pag.35.

Capitali di duc. 2o5o e di du

cati 25oo.

N. 7. Nella causa, tra 'l Comune di

Scilla e l'ex barone. . . pag.45.

1. Uso civico di pascere, acquare

e legnare nel territorio di Scilla.

2. Scannaggio. -

3. Diritto proibitivo de'mulini: an

nui duc. 262.53 per diritto di

pesca.

IN.8. Nella causa tra 'l Comune di

Roccavalleoscura e'l Principe Signor

Carlo diTocco CantelmoStuard.p.47

1. Prestazione di ann. duc.169.8o.

2. Annui duc. 18o per l'affitto per

pe

-- -- (4o1)

petuo della montagna di Mac

chialonga e Rotella.

3. Ann. duc. 75per la censuazio

ne de'feudi e prata. -

N. 9. Nella causa tra'l Comune di

Altamura e la generale Amministra

zione de'Reali Demanj. p. 52.

1. Ann. duc. 5oo a titolo di scan

naggio , zecca , pesi e misure.

2. Annui duc. 12o per bagliva.

N. 1o Nella causa tra 'l Comune di

Capaccio e'l Principe d'Angri.p.55.

i Risoluzione del contratto di

affitto delle difese Laura,

Cerzagallara e Codiglioni.

N. 11. Nella causa tra 'l Comune di

Sanseverino e 'l Principe di Bisi

gnano. pag. 63.

1. Terratico a ragione di mezza

semenza.

18o9- N.9. cc 2.

( 4o2 )

2. Censo sulle vigne: prestazione

di grani 35 a tomolo ridotto a

grani 2o.

3. Misura del seminati collo stesso

compasso di cui si fa uso pergli

altri demanj ex-feudali di Chia

rOnOnte, -

4, Terratico sul granone a ragione

di mezza covertura. ,

N. 12. Nella causa tra 'l Comune e

cittadini di Carpignano co' fratelli

Gaetana e Federico Villani. p.69

Assoluzione dell'università co

sì dall'azione di assistenza

che dal credito preteso dai

fratelli Villani.

N, 13. Nella causa tra 'l Comune di

Montrone e l'ex-feudatario. p.74.

1. Spiega della decisione preceden

te, comprendendosi il testatico

su' buoi aratorj nell' abolizione

de'carliui 18 ànnui. - 2

( 4o3 )

2 Dichiarazione delle cisterne Ron

dinella e dell'Aja di pertinenza

del barone : pubbliche, tutte, le

, altre esistenti lungo le strade.

, 3. Risoluzione del contratto de'mu

lini. - -

4. Prestazione per la costruzione o

suolo delle case,

5. Esazione della giumella e dei

censi ne' soli territorj denomina

, ti Piantata di ulivi e mandor

... le, Parco della Rondinella, Par

co di S. Leo , territorio della

difesa.

6. Le vigne e'l giardino dichiarate

del barone. -

: 7, Assoluzione dell'Università dai

censi di Capurso e da ogni al

tra prestazione.

; - , , , ,

Lettera ministeriale per le ac

que. pag. 86, -

cc à 1N, 14.

( 4o4 )

N. 14. Nella causa tra' Comuni di

Argusto , Gagliato e Cinquefrondi

coll'ex barone. pag. 96.

Annui duc. 3o per catapanìa ,

portolanìa , barricello e ca

mera riservata.

N, 15. Nella causa tra 'l Comune di

Calvera e l'ex barone. . pag. 98.

1. Terraggio sul granone, su' le

gumi e su'generi che si semi

nano per sola preparazione delterreno. r

2. Usi civici ne' demanj exfeudali

anche per ragion di commercio

tra' cittadini.

3. Divieto per la costruzione delle

case e per fare degli orti.

4. Annui duc. 5o per portolanìa :

ann. duc. 4 sotto nome di strena.

a ,

- - - - - - - - - - - - - - -

( 4o5 )

N. 16. Nella causa tra 'l Comune di

Aieta e l'ex barone. . pag. 1o 1.

Bonatenenza attrassata.

N. 17. Nella causa tra particolari cit

tadini del Comune di Arnesano e

l'ex barone. , pag. 1o3.

1. Giurisdizione delle prime, e se

conde cause: diritto di eleggere

il giudice per le seconde cause.

2. Permesso o divieto per l'estra

zione delle ulive per molirle nei

trappeti de'convicini ex feudi :

pene per le contravvenzioni.

3. Diritto proibitivo de'trappeti.

4. Decima del grano, orzo, ave

na, fave , lino , ulive e vino

InOStO. - -

5. Prestazione sotto nome di mez

za pietra. -

6. Pagamento del guardiano delle

vigne.

7, Diritto dell'elezione dell'erario

cc 3 o del

(4o6)

e o dell'uomo di corte.

8. Diritto di eleggere il camerlen

go. - ,

9. Divieto della vendita del vino

forestiere. -

1o. Decima della pietra che taglia

si per uso di fabbrica.

11. Opere e servizj di animali di

qualunque specie.

12. Obbligo di raccogliere le ulive

ex baronali pagandole ad arbi

trio. “

-

N. 18. Nella causa tra il Comune di

Montesano e l'ex barone. p. 11o.

- 1. Carlini due per ciascuna fami

glia bracciale : giornata de' buoi

per ciascun massaro: latte di un

giorno delle pecore de'cittadini:

venti rotoli di formaggi salati per

ogni gregge.

2. Dichiarazione del demanio di

Montesano di appartenenza del

l' U

- (4o7 )

l'Università: fida a'forestieri del

l'erba sopravvanzante agli usi ci

vici me'due terzetti di Pattano e

Cerreta piana : terraggio ne'lo

cali ridotti a coltura dello stesso

demanio. -

3. Reintegra de'territorj Radice,

Balzi di S.Paladino e Coste della

Pirocchiosa. -

4. Reintegra de'territorj Casamas

sone e Magorniello, e delle por

zioni demaniali aggregate a'ter

ritorj denominati Spigno, Ma

gorno, Gessuta, Fiego, Prato,

Pezzillo , la Rossa, Carpineta e

Cerreta. -

5. Reintegra del territorio S. Si

GOIG,

6. Dichiarazione de' territorj Car

pineta, Cerreta, Magorno, Ces

suta e Casamassone in chiuse e

difese : i locali Spigno, Fiego ,

Prato, Pezzillo, Rossa e Magor

cc 4 niel

( 4o8 )

- niello demanjaperti dell'ex-feu

- do. N

7. Dichiarazione de'territorj della

badia di Cadossa, non apparte

nenti al demanio di Montesano.

N. 19. Nella causa tra 'l Sig. Gaetano

Crisi e 'l Duca Tortora. p. 131.

Assoluzione di Grisi dalle azio

ni intentate dall'ex barone :

libertà di servirsi delle acque

per irrigare i terreni ed ani

mare il mulino ed ogni al

tra macchina che volesse co

- struirsi da Grisi : condanna

del Duca Tortora alla rifa

zione delle spese.

N. 2o. Nella causa tra 'l Comune di

Grisolia e l' ex barone. pag. 138.

1. Dichiarazione de' locali la Ser

ra, la Gana,S. Maria, la Pu

ma, le Mezzane, il Cerreto, il

Co

- ( 4o9 )

, Cocozzo, Pantanelli, Rapa, Roc

ca ed altri di appartenenza del

l'Università.

2. Dichiarazione in demaniale uni

, versale del Comune del territorio

denominato Cerasia, e Bonia.

3, Diritto di cogliere il frutto del

, le castagne nella difesa delMon

, te ne'dì 18, 19 e 2o Ottobre :

divieto di sboscarla: dichiarazio

ne della medesima di proprietà

del Duca. , ...

4. Dichiarazione delfeudo di S.Bia

. . . se in demaniale feudale.

- 5. Diritto di cesinare - nel locale

detto i Comuni.

, 6. Assoluzione reciproca sulla de

, manialità universale di Griso

lia.

7. Bonatenenza attrassata.

, 8. Libera costruzione delle neviere.

9. Libertà della pesca.

1o. Terraggio, fida o altro diritto su'

-tel

( 41o )

- territorjappadronati tanto chiu

si quanto aperti, e su'demanj

e difese universali.

dN. n1. Nella causa tra 'l Comune di

S. Fede e l'ex barone. pag. 16o.

Dichiarazione della montagna

di Fagaldo e del territorio

Sallizzi o Cursutolo di perti

- nenza dell' ex barone : diritto

del terraggio in detti luoghi

soltanto. -

N. 22. Nella causa tra 'l Comune di

laterza e l'ex barone. pag. 171.

1. Dichiarazione di non esistere

la feudalità dell'intero territo

rio di Laterza: terratieo della

mezza semenza, fida ed altro:

indebito esatto. -

2. Reintegra della difesaSerra lo

Greco e Guardiola, del territo

rioCandelore oArbusto,dell'al

trO

- (411 )

- gio e fida. -

tro Mezzane, e della difesa Fra

gennaro. ...

3. Appartenenza demuri e de'fos

sati in giro all'abitato della ter

ra : restituzione delle fabbriche

costrutte ne' fossati medesimai.

4. Appartenenza de'territorj posti

nella difesa delle Rene : terrag

- 5. Vendita degli erbaggi de'terre

ni demaniali dell'Università e

de' particolari cittadini : indebi

to esatto.

6. Censi nel territorio le Matine.

7. Piazza e scannaggio: indebito

'esatto.

8. Revindica dell'osteria : indebi

tO eSatto, -

- - - -

N. 23. Nella causa tra 'l Comune di

S.Lupo e l'ex barone, pag. 216.

1. Ritenzione della decima a ra

-

gione del quinto.

( 412) ,

2. Divisione de'demanj exfeudali

a tenore della legge.

3. Azione per la devoluzione.

4. Facoltà di redimere i redditi.,

e

N. 24. Nella causa tra 'l Comune di

S. Vito e l'ex barone. pag. 218.

- . Attrassb del pagamenti per ta

bacco, strade di Puglia, on

ce immuni, decima e dop

e pia decima.

i : i

N. 25. Nella causa tra 'l Comune di

Torano e l'ex barone. pag. 22o.

c: 1. Zecca e portolanìa.

2. Conferma nel diritto colonico

su' terreni di Castiglione. -

-

-

N.26. Nella causa tra'Comuni di Nuca

ra e Canna coll'ex barone. p. 222.

1. Annui duc. 2o per baglivi: più

cantaja di formaggio fresco: una

quantità di capretti:ann. duc. Io

- – per

( 413)- per danni dati: regalia de' pos

sessori di capre e pecore.

2. Prestazione per l'adacquatura:

libertà delle acque.

e 3: Conto dell'esatto da' demanisti.

- ,

N. 27. Nella causa tra 'l Comune di

Castrovillari e l'ex barone. p. 226.

Diritto proibitivo su' molini,

trappeti, alberghi o sia ta

verne, manganelli di bam

- bagia ad acqua e centimoli.

'

N. 28. Nella causa tra 'l Comune di

Galatina e i PP. Domenicani di

detta terra. - pag. 227.

Dazio della salmatica.

N. 29. Nella causa tra'Comuni che

compongono lo stato di Diano e l'ex

barone. i pag. 229.

1. Terratico, fida ed ogni altra per

stazione sull' intero territorio di

Dia

( 414)

Diano e casali: assegnazione di

tomoli 1ooo, di terreno nel ter- .

ritorio della Piana in compenso

dell' antico demanio del feudo :

a dichiarazione di tutto il restante

territorio in demaniale univer-

sale, ,

2, Divisione in due parti eguali

delle difese Mezzana e Mesole.

3. Censi ed adoe de' suffeudi : pos

sesso della Vigna della Corte,

del Prato di Chirico e delle al

tre particolari proprietà non con

, ...trovertite, -

4Appartenenza delle difese. Rac

. . cio , Motola , Corticato e Mar

gini,

5. Decima delle vittovaglie nel di

, , , stretto di S. Arsenio fida ed un

- , carlino a testa per quei che non

e seminano nel territorio medesi

- mo

o 6 Prelazione per la compera del

-. l' CX

( 415 )

l' exfeudo di S. Arsenio.

- - - - - - -'.

N. 3o. Nella causa tra il Comune di

Castrignano de' Greci e l'exfeuda

tario. pag. 299.

. . Spiega della sentenzapreceden

te de' 24 Agosto 18o9.

N, 3. Nella causa tra l'ex barone

Sig. Giuseppe Serra e'l Comune di

Civita, pag. 3o2.

Spiega della sentenza preceden

te de'28 Agosto 18og.

N. 32. Nella causa tra'Comuni di Se

cli e Temerano e l'ex barone. p. 3o5.

, . Decima del grano, orzo , ave

na, fave , bambagia, lino, uli

- ve e vino mosto.

2. Erbatica e carnatica.

3. Censi.

4. Decima del prezzo. -

5. Prestaziona a titolo di jus gal

linarum N. 33.

( 416 )

N. 33. Nella causa tra' l Comune di

S. Giuliano e l'ex barone. p. 311.

, 1,Decima sulle foglie, cocozze,

a morre, capocantiere, paglia ed

.erba.

-2,e Prestazione di un carro di pa

glia.

N. 34. Nella causa tra 'l Comune di

Trivigno e l'ex feudatario. p. 313.

. Annui duc. 12o a titolo di for

natico. .

N. 35. Nella causa tra 'l Comune di

Ajeta e l'ex barone. pag.316

1. Diritto proibitivo della taverna,

-, , , de'mulini, della gualchiera e di

altre macchine, e delle neviere.

2. Quarta parte dell' olio provve

niente da' nuzzoli delle ulive.

3. Diritto di obbligare il Comune

ad addire una persona all'era

rio ex baronale senza mercede :

s di

-

. .

(417 ) - -

- diritto di eleggere il baglivo , il

mastrogiurato ed il giurato.

4. Annui duc. 146. 98 per zecca,

peso , misura e portolanìa.

5. Annui duc. 6o per far esenti i

bracciali e i possessori di buoi

aratori a dare tre giornate difa

tica.

6. Censi minuti.

7. Diritto di obbligare una perso

na comoda a prendersi per esatti

i censi minuti ed altri diritti.

8. Prestazione da ogni marinaro

del Comune e del casale degli

Schiavi della decima del pesce:

, , prestazione sulla pesca.

9. Diritto di valersi dell' asta fi

scale. . . -

1o. Diritto di affittare la mastro

dattìa.

11. Esazione per via di fatto, sen

za serbarsi l' ordine prescritto

dalle leggi.

18o9. N. 9. dd I2,

( 418 )

12. Sfasciatura, cioè rotoli quattro

ed un quarto di carne della co

scia di dietro di ogni bue, vac

ca , o vitello. -

13. Quarto degli animali selvaggi

che si ammazzano.

14. Prestazione in danaro da' de

bitori in grano , allorchè manca

tal genere.

15. Fida ne' territorj appadronati

e ne' demanj universali.

16. Diritto di piazza. »

N. 36. Nella causa tra 'l Comune di

Padolano e l'ex barone. pag. 324.

1. Decima del grano, avena, or

zo , fave, ulive, vino mosto ,

lino e bambagia. .

2. Erbatica e carnatica : fida nei

demanj dell' ex feudo.

3. Diritto proibitivo dei mulini ,

trappeti, colombaje e simili.

4. Decima di prezzo.

5. Ragioni baronali, . N.

- ( 419 )

N. 37. Nella causa tra 'l Comune di

S. Lorenzo Maggiore e l'ex baro

ne pag. 328.

Bonatenenza attrassata.

N.38. Nella causa tra'l Comune di Roc

cavalleoscura e l'ex barone. p. 33o.

1. Restituzione degli annui ducati

169. 8o riscossi per colletta di

S. Maria dopo del mese di Di

cembre 18o6.

2. Annui duc. 28o pel fitto perpe

tuo di Macchialonga e Rotella :

ann. duc. 75 pe' censi de'feudi

e prati; ritenzione della decima

sopra dette prestazioni fino al

18o7, e del quinto dal 1808 in

f avanti.

- dd 2 N. 39.

( 42o )

N. 39. Nella causa tra 'l Comune della

Posta e'l Sig.GiuseppeConte.p.335.

1. Diritto proibitivo così nel fiu

me Fibreno , che nel Lago del

la Posta e Fontana di Sanven

ditto.

2. Diritto sulla fontana di Sanven

ditto.

3. Diritto della pesca.

N. 4o. Nella causa tra'Comuni di Ma

ruggio e Castigno col Real Ordine

delle due Sicilie e Capitolo di Ta

ranto. pag. 34o.

1, Decima nell' intero territorio di

Maruggio del grano, orzo, ave

na, fave, lino, ulive e vino

InnOSUO.

2. Decima sugli stessi prodotti nel

territorio di Castigno.-

N. 4.

( 421 )

N. 41. Nella causa tra 'l Comune di

Letta Palena , l'Abate Commenda

tario di S. Maria di Monteplanizio e

l'Amministrazionede'Demanjp.347.

1. Revindica della parte superiore

della montagna: vendita dell'er

ba: usi civici. -

2. Prestazione a titolo di quarta e

foglietta, di mezza misura a to

molata, e del mosto sulle vigne

nella parte inferiore della stessa

montagna.

3. Terraggio nella parte del dema

nio del piano in ragione di de

cima.

4. Carlini 2o sul prato di S. Ma

ria: divieto sugli altri prati del

l'Università e de' cittadini.

5. Un tomolo di grano a fuoco :

ann. duc. 32 per transazione di

tal prestazione.

6. Assoluzione per le riconvenzio

ni dell' Abate.

dd 3 N. 42

( 422 )

N. 42. Nella causa tra 'l Comune di

Melissano e Vincenzo Piccioli col

Principe di Melissano. pag. 354.

1. Decima del grano, orzo, ave

na, vino mosto, lino ed ulive.

2. Erbatica , carnatica, cordolio,

allegata o obbligata, censi e ra

gioni. -

3. Bagliva, portolania e piazza.

N. 43. Nella causa tra 'l Comune di

Taviano e'l Principe di Melissa

72O, pag. 359.

1. Piazza e portolanìa.

2. Erbatica e carnatica.

3. Decimazioni sulla calce, agli e

cipolle.

4. Decima del prezzo.

5. Prestazione di censi a titolo di

bagliva.

oi

( 423)N. 44. Nella causa tra’ l Comune di

S. Vito e l'ex barone. pag. 363.

1. Restituzione degli animali inser

vienti a' mulini, e delle prov

visioni per uso degli stessi ani

mali. - --- ----

2. Dichiarazione in pieno dominio

dell'ex barone della bottega in

feriore alla nuova torre dell'oro

logio. -

N. 45. Nella causa tra' l Comune di

Rutigliano e'l Capitolo di S. Nicola

di Bari. , pag. 366.

1. Bagliva , scannaggio, piazza e

portolanìa.

2. Prestazioni di vino, galline e

pollastri. ,

3. Prestazioni in generi convenute

e dichiarate negli strumenti del

16o3 e 1717. - -

4. Censi minuti.

5.

- - ( 424 )

, 5. Annui duc. 618. 4o per diritto

di mulini e forni, per partita di

, fiscali, e per abolizione di censi

feudali sopra territorj, vigne e

case.

N, 46. Nella causa tra'Comuni di Salice

e Guagnano e l'exfeudatario p. 372.

1. Decime del grano, orzo, fave,

avena, vino mosto e lino.

2. Cunnatico, piazza e portolania,

licenza di mietere, oneratico seu

cultorio, fida a'forestieri o ap

-- propriazione di alberi sulle ter

, re sì aperte che chiuse de'par

ticolari, erbatica, carnatica e

munta di latte, ed ogni altro

diritto proibitivo.

3. Decima di prezzo: censi minuti

e ragioni. -

4. Libertà delle acque di Roda

Ill, -

5,

( 425) -

5. Revindica del bosco : dichiara

zione del medesimo in demanio

feudale soggetto a' pieni usi ci

VICI,

N. 47. Nella causa tra 'l Comune di

Campi e la Duchessa di Cotrofia

no. pag. 382.

1. Decima del grano, orzo , ave

na , fave , ulive , lino , bamba

gia e vino mosto tanto nel ter

ritorio di Campi, che in quello

di Afra: nell'ex feudo di Bagna

ra poi la metà della decimasud

detta.

2. Revindica del casamento per uso

di taverna.

3. Annui grani 45, un grano e

mezzo, un tomolo di grano e

di fave sugli stessi territorj.

4. Annui carl. tre per ogni testa

di cittadino di Campi : grani 5

per ogni vedova.

5.

( 426 )

, 5. Bònatenenza attrassata.

6, Prestazione per la macerazione -

- de'lini. -

-

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,

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, -

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--

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