I Grandi Demistificatori C. Darwin 1809-1882 L'origine delle specie 1859.
leggi disputa cinquefrondi barone 1809.pdf
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1
( 3)
- ==E
No 9,
ANNo 18o9.
Num. 1.
A di 1 Settembre 18o9.
T 'l Comune di Canneto in Pro
vincia di Bari ;
E'l già barone Gio: Battista Nicolai;
Sul rapporto del signorGiudice Mar
tucci.
ll Comune ha dedotto nove capi di
gravezze contro il cennato suo ex ba
TOne.-
Col primo ha preteso che l'ex baro
ne debba giustificare con qual titolo
al 2 GSl
( 4 )
esige alcune annue prestazioni in dena
ro col nome efimero di censo da pa
recchi possessori di case e territorj,
altrimenti debbasi astenere da tale esa
zione.
Col 2 che debba interdirsi all' ex
barone l'esazione che pretende intro-
durre sull' aria de' secondi , terzi e
quarti piani delle case , ancorchè il
suolo si fosse in ipotesi da esso censi
to, poichè il censo del suolo è inalte
rabile, qualunque sia l' edifizio che vi
si faccia dall'enfiteuta.
Col 3 che debba parimente vietarsi
all'ex barone l'esazione da esso intro
dotta per la pretesa feudalità delle ac
que che scorrono nelle pubbliche stra
de , allorchè quelle si divergono per
inaffiare i loro territorj o s'immettono
nei loro pozzi. -
Col 4 che debba altresì proibirsi l'e
sazione di un annuo peso imposto a'cit
tadini sulle gradinate da'medesimi eret
te,
( 5 )
te, e che verranno ad erigersi sul vi
poso delle fabbriche proprie de' citta
dini stessi, ancorchè le gradinate aves
sero l'aspetto delle strade pubbliche.
Col 7 che debba astenersi dal preteso
diritto di proibire che vuol introdurre
circa le piantagioni ed aumento delle
viti ed alberi fruttiferi , che i cittadini
fanno ne'proprj fondi siti nei luoghi
denominati Annetta, e S. Ambrogio,
tanto più che i cittadini da tempo im
memorabile hanno goduta la piena li
bertà di piantarvi alberi d'ogni specie,
e vi sono tuttavia degli alberi annosi.
La Commissione feudale , sulla re
quisitoria del Regio generale Proccu
ratore , applicando alle enunciate gra
vezze la legge eversiva della feudalità ,
non che tutte le altre leggi che vi hanno
rapporto, e i principj da essa adottati
nelle sue precedenti decisioni.
Dichiara -
Sul capo 1 che cessi qualunque pre
a 3 Sta
( 6)
stazione dovuta dall'Università , e che
intanto senza pregiudizio del diritto del
le parti, e pendente la decisione sulla
legittimità del diritto della esazione dei
censi su' territorj, si esigano quelli
previa annotazione ed obbligo di resti
tuire ciò che sarà giudicato,
Sul 2 che l'ex barone si astenga da
qualsivoglia esazione su'secondi , terzi
e quarti piani delle case.
Sul 3 che si astenga dall'esazione sot
to qualunque titolo sulle acque che
scorrono sulle pubbliche strade , tanto
per causa d'irrigazione , che per rac
cogliersi ne'pozzi de' particolari.
Sul 4 si astenga di esigere cosa al
cuna a titolo di portolanìa sulle scale,
gradini e gaifi adjacenti alle abitazioni
de' cittadini.
Sul 7 finalmente che sia facoltativo
a' cittadini di migliorare i fondi che
essi posseggono; e cessi la proibizione
finora pretesa dall'ex barone. ,
Re
( 7 )
Relativamente alla legittimità della
esazione de' censi su'territorj, di cui
si fa parola nel capo primo , ed agli
oggetti compresi ne' capi 5, 6, 7 , 8
e 9 la Commissione se ne riserba la
decisione nella spedizione della causa ,
la quale trovasi già passata all' ordine
del giorno. -
Num. 2.
A di 1 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Faggiano in Pro
vincia di Otranto, patrocinato dal si
gnor Gaetano Stendales;
E l'ex feudataria , patrocinata dal
signor Raffaele Volpicelli;
Sul rapporto del signorGiudice Mar
tucci.
Nel primo settembre essendosi pro
posta la causa tra 'l Comune di Fag
giano e la sua ex feudataria si sono
. a 4 pro
( 8 )
proposte ad esaminare le seguenti qui
StlOnl. -
Le decime pretese dalla Principessa
sull'intero territorio coltivato di Fag
giano sopra.quali prodotti del suolo
possono legittimamente aver luogo ?
Quali sono i diritti che competono
alla universalità degli abitanti di Fag
giano sul luogo detto Laserra, ossia
monte? -
È egli dovuto alla Principessa il ca
pitale di duc. 1o9o , e per esso l'annua
corrisponsione de' duc. 54.2o ?
La Commissione, intese le parti e 'l .
Proccuratore Regio generale nelle sue
conclusioni.
Considerando sulla prima quistione.
Che all' ex feudataria non sono dovute
le decime che su' prodotti de'quali ap
parisce trovarsi legittimamente in pos
SGSSO,
Che il possesso legittimo in suo fa
vore non può desumersi che da' rilevi
al
( 9 )
antichi me' quali è consignato lo stato
possessivo il più immediato a' tempi
della concessione.
Che l'unico rilevio presentato por
tante la data del 1651 non designa la
decima che su' soli generi di grano,
fave, orzo, avena e vino mosto. Che
sopra questi cinque generi non cade
per conseguenza alcun dubbio.
Che 'l dubbio elevato sulla decima
zione delle ulive è risoluto in favore
dell'ex feudataria dalle capitolazioni del
1556, 1647 e 1648. Che questo genere
deve essere per conseguenza aggregato
agli altri nella decimazione de'prodotti,
malgrado ch' egli non si trovi incluso
nel rilevio di cui si è parlato. Poichè
l'omissione del rilevio non può distrug
gere il fatto positivo nascente dalle ca
pitolazioni.
Considerando sulla seconda quistione
che il territorio della Serra o sia Mon
te non può esser riputato demaniouni
ver
( 1o )
versale, come il Comune pretende,
perchè è dimostrato dal contesto di
tutte le capitolazioni di sopra citate che
la popolazione di Faggiano ha susse
guito l'infeudazione , e che in questo
senso gli abitanti non possono rappre
sentare sul suolo nuovamente abitato
più di diritto che non è stato loro spe
cialmente conceduto.
Riflettendo però d'altra parte che gli
usi non possono essere loro denegati
a' termini delle stesse capitolazioni , e
che l'uso nel senso della legge abbrac
cia tutto ciò ch'è relativo a' commodi
reali della popolazione: ciocchè importa
pienezza di diritto nell' esercizio degli
usi civici sulla totalità del territorio
chiamato Monte o Serra.
Considerando sulla terza quistione ,
che dopo le more accordate all'ex feu
dataria per l'esibizione dello strumento
radicale de'duc. 1o9o sarebbe il tempo
di dichiararlo estinto. Ma che sospeso
- il
( 11 )
il pagamento degl'interessi l'equità con
siglia di aggiungere un altro termine
improrogabile , avanti che la sentenza
il dichiari perento.
Decide
Che la percezione di tutti gli altri
generi soppressa, resti d'or in avanti
autorizzato il barone ad esigere le de
cime su' soli prodotti di grano, fave,
orzo, avena, vino mosto ed ulive,
riscuotibili i primi quattro generi tri
turati sulle aje de'particolari , il vino
mosto ne' palmenti de'proprietarj , e
le ulive in natura su' luoghi ov' esse
si raccolgono , il tutto fra le 24 ore
dacchè l'ex feudataria o chi per essa
ne sarà cerziorato. E sia facoltativo
de' reddenti di commutare il peso ter
ritoriale in canone fisso e redimibile ai
termini della legge.
Che il territorio detto il Monte o
Laserra resti demanio feudale soggetto
a' pieni usi civici in favore degli abi
- tan
( r2 )
tanti di Faggiano, estimabili questi usi
a vantaggio del Comune nella divisione
de' demanj ordinata con altra legge.
Che sospesa la prestazione annua dei
duc. 54.2o si accordi all' ex feudataria
l'ultimo termine improrogabile di un
mese a presentare lo strumento radicale
del suo credito di duc. 1o9o , e que
sto termine elasso , rimanga il credito
estinto senza bisogno di nuova dichia
razione per riputarsi inesistente.
Spese compensate.
Num.
( 13 )
Num. 3.
A di 2 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Caramanico in pro
vincia di Abruzzo citeriore, patrocinato
dal signor Romoaldo de Horatis;
E l'ex barone, patrocinato dal signor
Giuseppe de Ciutiis;
Sul rapporto del signor Giudice Fran
chini 5 -
Intese le parti e 'l Regio Proccura
tore generale.
L'Università di Caramanico doman
dò in questa Commissione contro al
Principe suo ex barone di esser esone
rata da due prestazioni, una di ducati
centocinquanta per la guardia del ca
stello , l'altra di ducati trecento a ti
tolo di terze censuali. La Commissione
siccome ordinò nell'udienza del dì 13
Maggio del corrente anno , che aste
nuto si fosse l'ex barone di esiger gli
3 Il
( 14 )
annui ducati 15o , così obbligò il me
desimo a documentar fra quindici gior
ni la seconda prestazione , ed intanto
ne sospese l'esazione. Indi furono esi
biti dal Principe tre strumenti. Dal
primo appariva essersi da' suoi mag
giori comperato nel 1643 pel prezzo
di ducati 2o75 un credito di ducati
quattromila e cinquecento , che i fra
telli Tommaso e Carlo d'Afflitto rap
presentavano contro l'Università come
eredi della Contessa Beatrice Tolfa.
Costava dal secondo che nel 1655
Giuseppe Cavaliero ed Andrea Britti
aveano acquistato un capitale di ducati
tremila , che Giovanni di Donato con
seguir dovea dalla stessa Università. E
dal terzo strumento rilevavasi, che nel
1679 l'anzidetto Cavaliero dichiarò che
il credito de'ducati 3ooo erasi da lui
acquistato in nome del Principe di Ca
ramanico.
Non essendosi esibito dall' ex barone
nel
( 15)
nel periodo di due mesi alcun radicale
documento de' crediti acquistati da'suoi
autori , e non costando se nello stato
discusso dell'Università si fossero am
messi tai crediti, ordinò la Commis
sione nel dì 18 Luglio che il Principe
di Caramanico avesse con effetto esi
bito fra altri giorni quindici l'ultimo
stato discusso dell'Università, e gli stru
menti radicali de' rispettivi crediti, al
trimenti avrebbe provveduto di non più
molestarsi il Comune. Ma il Principe
non ha soddisfatto in modo alcuno alla
ordinata esibizione.
Quindi non essendosi esibiti dall' ex
barone i titoli primordiali de' pretesi
crediti; e considerando la Commissione
che negli stessi strumenti esibiti dal
l'ex barone non seppero due secoli ad
dietro i contraenti additar l'epoca de
gli strumenti radicali e la causa dei
debiti contratti; che contenendosi nel
primo credito di duc. 45oo un attrasso
-
di
( 16 )
di ducati 15oo , era fin da quel tem
po divenuto inesigibile e litigioso ; che
avendolo acquistato il temporaneo ba
rone per la metà del suo valor nomi
nale, incontrò la resistenza delle leggi
per diversas, et ab Anastasio ; e che
ciò malgrado abbia finora esatto le an
nualità dell'intero capitale : ha diffiniti
vamente deciso e dichiara.
Che si astenga il Principe ex barone
di più esiger gli annui ducati trecento
dall'Università di Caramanico a titolo
di terze censuali. Ma attenta la buona
fede onde ha posseduto in forza dei
citati strumenti , si assolva egli dalla
restituzione dell' indebito esatto e dalle
spese della lite.
Num.4.
( 17 )
Num. 4.
A di 2 settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Pratola in provin
cia di Abruzzo Citeriore;
E l'Amministrazione generale dei
Regj Demanj succeduta ne' diritti del
soppresso Monistero de'Celestini della
Badìa di Morrone ;
A proposta del Cancelliere.
Sulla dimanda del cennato Comune
di ordinarsi che il Razionale Girolamo
Catalano destinato a liquidare le quan
tità dovute per bonatenenza dalla enun
ciata Amministrazione generale de' de
manj, liquidi insieme le somme dovute
per le altre imposizioni straordinarie.
La Commissione feudale , il Regio
Proccuratore generale inteso , ordina
che il menzionato Razionale Catala
no nel liquidare le quantità dovute
per bonatenenza , liquidi anche quel
18o9 N.9. b le
( 18)
le dovute per tabacco, regie strade,
decima , doppia decima , fondo delle
pensioni , mantenimento delle bande
provinciali, e per altri pesi straordinari
dal giorno delle rispettive imposizioni.
Num. 5.
A di 4 Settembre 18o9
Tra 'l Comune di Palo in Provincia
di Bari , potrocinato dal signor Panta
leone Spadavecchia;-
Il Conte di Conservano, patrocinato
dal Signor Oronzo Maria di Franco;
E 'l Principe della Rocca, patroci
nato dal Signor Gennaro dello Riccio;
Sul rapporto del Sig. Giudice Mar
tucci.
Il Comune di Palo ha prodotto in
questa Commissione otto capi di gra
vezze , co' quali ha chiesto.
1. La
19 )
1. La reintegrà de' sei trappeti con
ceduti all' Università dalla Regina Bo
na nel 1531 giusta i loro confini col
la contribuzione di annui ducati tre
cento in suo beneficio , de' quali fu
spogliata l'Università dalla casa di Con
versano nel 164o.
La reintegra de'mulini e diritto di
esazione per la macina posseduti dalla
Università collo stesso titolo de'trap
peti e colla prestazione di annui du
cati 72 , che le furon tolti dal Conte
di Conversano nel 1642. -
La reintegra delle fossate e spinate
del castello con casa dentro che posse
deva l'Università, per cui pagava an
nui ducati venti alla camera baronale ,
delle quali fu pure spogliata dalla casa
di Conversano nel 1642. E la restituzio
ne di annui ducati 392 che l'Università
eontinuò a pagare anche dopo che fu
spogliata de' suddetti corpi.
2. La bagliva che le fu conceduta
b 2 dal
( 2o )
dalla Regina Bona nel 1539 colla pre
stazione di annui ducati cento , della
quale fu del pari spogliata dalla casa
di Conversano circa il 165o ; e come
l'Università ne fu reintegrata, con de
creto della Regia Camera del 176o ,
così ha chiesto ora di essere indenniz
zata di tutte le quantità indebitamente
pagate durante il tempo dello spoglio
3. La reintegra della difesa di Arri
carro conceduta all' Università dal Re
Ladislao nel 14o7. Di essa si trovò
l'Università spogliata a tempo della
Regina Bona , la quale con istrumento
del 1536 la riconcesse all'Università
sotto la prestazione di annui ducati 3oo.
E siccome nel 1641 la casa di Con
versano ne usurpò di tal difesa 148o
vigne , così il Comune ha chiesto la
reintegra delle terre usurpate, la resti
tuzione de'frutti e delle quantità paga
te, e l'esenzione altresì dal pagamento
degli annui ducati trecento convenuti
col
( 21 )
colla Regina Bona , stante la primiera
concessione del Re Ladislao.
4. La reintegra de'beni di Francesco
Ribera, i quali furono eseguiti per un
credito dell'Università in ducati 2713
dal Ribera dovuti , e furono valutati
per duc. 125o. Tali beni con istromen
to del 1641 senza parlamento , col
l' intervento de' soli amministratori si
cederono in solutum al Conte di Con
versano per compenso di supposti at
trassi feudali che non si dovevano ,
mentre egli piuttosto era debitore della
Università di più migliaja; ed ha chie
sto anche i frutti dal tempo che ne fu
spogliata. --
5. L' assoluzione del capitale di du
cati 22 mila , che la prepotenza di Lui
gi di Toledo le addossò nel 1586 col
l' interesse a ragione del 7 e tre quarti
per 1oo senza la di lei intelligenza ,
senza parlamento e senza decreto di
expedit della Regia Camera, che im
- b 3 me
( 22)
mediatamente fu contradetto ed impu
gnato dall'Università; ed in conseguen
za ha preteso le restituzione di tutte le
somme indebitamente pagate per detta
annualità pel tratto successivo. Nella
ipotesi poi che quella transazione si
volesse riputar legittima, allora ha chie
sto dichiararsi estinto il capitale di dn
cati 22 mila pel dippiù esatto per
dette annualità contro il disposto della
Prammatica V de censibus e della
Prammatica 18 de administ. Univer. ,
e restituirsele tutto l' indebito esatto ,
che monta a più centinaja di migliaja
di ducati. -
6. La restituzione dell'altro indebito
esatto , che nel 1758 si chiese dalla
Casa di Conversano nella somma di
ducati 9457. 31, e che secondo la di
mostrazione più accurata posteriormen
te fatta ascende a duc. 31 mila.
7. La diminuzione della partita degli
exfeudali , che l'Università corrispon
de
( 23 )
deva alla camera baronale nella som
ma di annui ducati 871.4o, cioè can
cellarsi annui ducati 179. 4o compresi
in detta partita che si corrispondeva
no a titolo della bagliva, delle mesate
del governatore baronale e del giudi
ce bajulare. E ridursi ad jus et justi
tiam la prestazione degli annui ducati
3oo convenuti colla Regina Bona, che
non fu tanto per la concessione de'sei
trappeti, pe' quali appena avrebbe po
tuto ricavarne annui ducati 6o.7o ,
quanto per la redenzione del diritto
proibitivo che si pretendeva di vantare
allora da' baroni.
8. Finalmente si è chiesta in forza
delle antiche prammatiche e della no
vella legislazione la reintegra del dirit
to di pascolare gratis nella difesa di
Brunetto concesso dal Re Ladislao alla
Università e suoi cittadini pe' loro ani
mali , di cui fu poi spogliato.
La Commissione , -
b 4 I1
( 24 )
Il Regio Proccuratore generale e le
parti intese nelle loro rispettive con
clusioni.
Considerando sul primo capo relati
vamente alla reintegra de'trappeti.
Che se i trappeti furono effettiva
mente conceduti alla Università col
contratto del 1532 sotto la corrispon
denza annua di duc. 3oo.
Che il totale di questa corrisponden
za ebbe meno per oggetto il materiale
delle fabbriche ed ordigni , che il di
ritto di macina proibitivo del feuda
tario. -
Che questo diritto caduto in estima
zione non può dopo la pubblicazione
della legge abolitiva della feudalità es
sere più conservato in favore del feu
datario.
Che quindi è luogo a sopprimerlo
dappresso l'estimazione che può esser
ne fatta.
Considerando che questa estimazione
do
( 25
dovrebbe regolarsi base del cano
ne effettivo imponibile sulle fabbriche
de' trappeti all'epoca del contratto se
potessero aversi le memorie del prezzo
de'tempi. Ma che in loro difetto bi
sogna attenersi a ciò che il processo
offre di più ragionevole per devenire
a questa estimazione.
Considerando che il processo con
tiene l'apprezzo di altri trappeti, a cia
scuno de' quali si è assegnata una ren
dita presso a poco uguale a ducati tre
dici ; ciò che farebbe che il canone
di sei trappeti risponderebbe presso a
poco a ducati 8o.
La Commissione adottando questa
misura fissa a ducati ottanta pel cano
ne dovuto dall'Università pe' sei trap
peti , ed a ducati 22o pel prezzo del
diritto proibitivo, che la legge viene di
annichilare. - -
E relativamente a' mulini. Conside
rando che la prestazione de' ducati 72
- all
( 26)
annui cui il Comune è stato finora
soggetto, non ha la medesima origine
ehe i trappeti.
Che il Comune ha per conseguenza
pagato non per concessione delle mac
chine, come il barone ha preteso, ma
per diritto di macina, che non può
avere più luogo dopo la pubblicazione
della legge.-
Che in questo senso cessata l'azione
della reintegra contro il feudatario ,
deve necessariamente cessare la presta
zione di ducati settantadue che vi si
rapporta.
Considerando in fine sul conto delle
fossate e spinate del castello , che il
barone non aveva diritto d'imporre un
censo di venti ducati annui a danno
del Comune sul suolo pubblico addetto
alle fossate e spinate del castello.
Che questo suolo deve perciò ritor
mare alla sua qualità, finchè deve ces
sare il peso che gli era imposto.
Con
( 27 )
Considerando sul secondo capo, che
avendo la Regia Camera con decisio
ne del 176o reintegrato il Comune nel
corpo della bagliva concedutogli dal
la Regina Bona senza aver parlato del
l' indebito esatto, non è luogo a deli
berare su questa domanda.
Considerando sul terzo capo cui si
congiunge il quinto.
Che il privilegio del Re Ladislao
de'3 Aprile 14o7 invocato dal Comu
ne per sostenere i suoi antichi diritti
sulla difesa di Arricarro non è suffi
ciente ad infirmare lo strumento di con
cessione del 1536, col quale la Regi
na Bona concedè al Comune la difesa
istessa sotto il peso della corrisponden
za annua di ducati 3oo, perchè il pri
vilegio è dell'epoca del demanio, e lo
strumento della data della infeudazio
ne, ciò che significa che la infeu
dazione posteriore annichilò gli effetti
del privilegio precedente , come questo
aV
( 28)
avveniva ordinariamente a quell' epoca.
Che il diritto del Comune attaccan
dosi per conseguenza alla concessione
ottenuta nel contratto , deve il mede
simo esser regolato secondo le forme
ivi contenute. - -
Che queste forme consistono nella
proprietà della intera difesa acquistata
dal Comune al prezzo della corrispon
denza annua di ducati 3oo. Donde
segue che il beneficio del subenfiteusi
accordato dal Comune agli attuali pos
sidenti di Arricarro , fra' quali contasi
il feudatario per la estensione di 148o
vigne , deve tutto ricadere a suo pro
fitto.
Considerando che attesa la validità
accordata al contratto del 1536, la
transazione del 1586 invocata dal feu
datario non può avere alcuno effetto.
1. Perchè la transazione - mancò di
causa. Avendo in fatti Luigi Toledo
acquistato il feudo dalle mani del Co
TUla
( 29)
mune che il possedeva per effetto della
sua proclamazione al demanio, non po
teva il barone riagire contro il mede
simo per reintegrare al feudo ciò di
cui il Comune aveva conservato e le
gittimato il possesso nell'atto dell'alie
nazione. -
2. Perchè la transazione fu ingiusta
ed evidentemente lesiva.
Ingiusta , poichè senz' alcun fonda
mento legittimo , e contro le regole
istesse di ragione il barone volle au
mentare . l'importanza delle sue prero
gative e la somma de' pesi, cui l'Uni
versità era anticamente soggetta , sen
zachè la medesima avesse per ciò otte
nuto alcuno equivalente o giusto cam
bio.
Lesiva, perchè oltre l'accrescimento
de'poderi e delle prestazioni , fu co-
stituito in favor del barone un credito,
di ducati 22 mila redditizio alla ragione
del 7 e tre quartiper 1oo, interessi che
l'Uni------
( 3o )
l'Università ha indebitamente pagato
dall'epoca della transazione per la più
ingiusta delle obbligazioni ; e che essa
sarebbe in diritto di ricuperare, se l'at
tual Casa della Rocca , o di Acquavi
va fossero stati eredi di Luigi Toledo.
Ma che non si mettono a loro carico,
atteso la buona fede colla quale gli han
no essi percepiti.
Che quindi colla transazione dichia
rata nulla e non avvenuta devono de
cadere non solo tutte le prestazioni
contenute nello strumento del 586,
ma ancora il debito di duc. 22 m.,
di cui è giusto che l'Università rimanga
esonerata.
Considerando sul quarto capo.
Che la reintegra pretesa dal Comune
su' beni di Francesco Ribera non può
essergli accordata a'termini della legge,
avendo il barone acquistato questi beni
non per alienazione fattane dal Comu
ne , qual è il caso della prammatica;
- 3
( 3 )
ma per compera fattane sub hasta al
lorchè per ordine del magistrato questi
beni sequestati ad istanza del Comu
ne si esponevano venali per dismettere
un debito , di cui Ribera si trovava
ccntabile coll' Università, di cui aveva
retto gl'interessi. -
Che l'azione porta per conseguenza
a vuoto contro il barone. i
Considerando sul 6 capo.
Che non è luogo a deliberare sulla
quistione dell' indebito in questo capo
contenuto, non essendosi giustificata
contro del barone quella mala fede che
dà per legge apertura a ripetizione.
Considerando sul settimo capo.
Ch'egli si trova compreso nelle con
siderazioni superiori, essendo rimasto
acclarato - il vero debito del Comune
nella somma annua di ducati 3oo pel
canone di Arricarro, e di altri ducati
8o nel canone de' trappeti.
Considerando sull' ottavo capo.
Che
( 32 )
Che in forza del privilegio di Ladis
lao in data de'3 Aprile 14o7 gli usi
civici erano stati accordati al Comune
ed abitanti di Palo sulla difesa di Bru
nettO,
Che per la esclusione di questo dirit
to acquistato dal Comune, alcun do
eumento posteriore non è stato esibito
dal barone. -
Che quindi la desuetudine allegata,
o il non uso posteriormente accaduto ,
non è nè un pretesto, nè una ragione
per dichiarare estinti questi diritti, es
sendo gli usi civici di natura impre
scrittibili.
Dichiara
Assoluto il barone dalla reintegra dei
trappeti domandata.
E condannata l'Università a pagargli
da ora in avanti e sino ad affrancazione
di canone la sola somma di ducati ot
tanta annui , rimanendo la medesima
assoluta pel resto.
- As
( 33 )
Assoluto il barone dalla reintegra dei
mulini contenuta nel secondo capo.
Ed assoluta l'Università dalla presta
zione annua di ducati 72.
Assoluta l'Università dalla prestazione
annua di ducati venti per le fossate e
spinate del castello, e le fossate istesse
dichiarate suolo pubblico.
Assoluta l'Università in esecuzione
della legge dal pagamento di qualunque
prestazione a titolo di bagliva.
Ed assoluto il barone dall'indebito
esatto per questa causa. -
E dichiara nulla e di niun effetto
la transazione del 1586; e valida ed
efficace la concessione della Regina Bo
na del 1536. Perlocchè la difesa nomi
nata Arricarro con tutte le prestazioni
subinfeudatiche , in cui il barone va
compreso per la sua tenuta di 148o vi
gne resti in piena proprietà del Comu
ne sotto l'annua corrispondenza però
de' ducati 3oo a'termini del contratto,
18o9 N9. c SOIl
( 34 )
somma che sarà annualmente impu
tata con ciocchè deve annualmente
il barone per la tenuta delle sue
148o vigne, o che si compenserà ri
spettivamente fra le parti co' capitali
che queste vicendevoli somme rappre
SeIntanO.
E l'Università rimane assoluta dal
capitale di ducati 22 mila convenuti
nella transazione del 1586 e degli inte
ressi che essa corrispondeva a questo
titolo.
Come il barone rimane assoluto per
ogni indebito esatto per questa causa.
Assolve ancora il barone e l'Uni
versità da tutte le altre vicendevoli
azioni.
E condanna in fine il barone ad ac
cordare i pieni usi civici anche per ra
gione di commercio fra loro agli abi
tanti di Palo nella difesa di Brunetto ,
usi di cui l'estimazione pretesa sarà
valutata in beneficio del Comune nella
di
( 35 )
divisione ordinata de' demanj.
Niente per le spese.
Num. 6.
A di 5 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Tarsia in provin
cia di Calabria Citeriore , patrocinato
dal signor Antonio Gaudioso;
E l'ex barone, patrocinato dal signor
Giuseppe de Niscia;
Sul rapporto del signor Giudice Pe
dicini.
Propostasi nella Commissione a dì
27 Aprile di questo anno la causa tra'l
Principe e l'Università di Tarsia cad
dero in esame i seguenti quattro arti
coli.
1. Se l'Università dovesse continua
re il pagamento di annui ducati 1ooo
per un capitale di ducati 2oooo pretesi
dal Principe una cogli attrassi dal 1799
in poi. - C 2 2
( 36)
2. Se dovesse pagare altresì le an
nualità di due altri capitali che i mag
giori del Principe avevano acquistati,
uno da Appio Rossi per ducati 2o5o ,
ed un altro da Francesco dell'Aquila
per ducati 25oo , delle quali annualità
se ne trovava sospeso il pagamento
dalla già Regia Camera sin dal 1743.
3. Se dovesse parimente pagare gli
attrassi di una partita fiscalare di annui
ducati 147 fino a che la Regia Corte
me fece l'incamerazione. -
4. Finalmente se dovesse pagare gli
attrassi degli annui ducati 141. 4o per
la cessione de' corpi di zecca e porto
lanìa, quali attrassi si son pretesi pure
dal 1799 fino a che quelli vennero
aboliti dalla Regia Corte.
La Commissione allora decise sola
mente il primo articolo , e condannò
l'Università a pagare l'annualità del
capitale di duc.2oooo dal dì primo di
Settembre del passato anno in poi, ma
per
( 37 )
per le annualità attrassate dello stesso
capitale , come pure per gli arretrati
degli annui duc. 147 per fiscali, e per
quei de' ducati 141. 4o per la zecca e
portolanìa si riservò la provvidenza do
po che il Principe nel termine stabi
lito dalla legge avesse esibiti i docu
menti in giustificazione de'crediti ce
duti da Rossi e dell'Aquila.
Or essendosi per parte del Principe
prodotti i documenti, la Commissione
si è applicata all'esame di essi, ed ha
veduto che pel credito provveniente da
Appio Rossi si è prodotto uno stru
mento stipulato nel dì 5 Ottobre 1583
ratificato dall'Università in pubblico
parlamento nel dì 3 del seguente mese
di Novembre. Dallo stesso apparisce
che il credito fu acquistato da Lucre
zia Barrese madre e tutrice di Appio
Rossi e fratelli , e che due patti tra
gli altri si veggono apposti in detto
strumento , uno che si dovesse impe
c 3. tra
( 38 )
trare dall'Università tra quattro mesi
il Regio assenso e tra lo stesso tem
po se ne dovesse fare la ratifica in
pubblico parlamento , ed in questo at
to consegnarsi alla creditrice l'assenso
impetrato. L'altro che il denaro do
vesse depositarsi in pubblico banco , e
che non si potesse liberare se non se
guita la ratifica. La ratifica si vede
fatta, ma non si parla in tale atto nè
di assenso impetrato , nè della libera
zione del deposito che nello strumento
si era detto farsi in pubblico banco.
Si è prodotto inoltre lo strumento
dell'acquisto che a dì 24 Agosto 162 1
fece del credito anzidetto il Principe
di Tarsia allora Vincenzo Spinelli dal
P. Dionigi Rossi Certosino, che si as
serì fratello di detto Appio. In questo
si fa menzione tanto del primo stru
mento stipulato da Lucrezia Barrese ,
quanto della ratifica già di sopra men
zionata, e si dice che sul contratto vi
GIa.
( 39 )
era caduto l' assenso Regio. Si passa
poi a dire che l'Università aveva at
trassato di pagare le annualità e che
vi era lite nel S. C., e litigioso come
era il credito si venne a cedere una
cogl' interessi non soddisfatti pel prez
zo di soli ducati 1325, vale a dire
per duc. 725 meno di quello che era
l'importo del solo capitale , e detta
somma di duc. 1325 si vede pagata con
partita di banco nello stesso giorno che
fu stipulato il contratto.
Qnindi ha la Commissione conside
rato che non costa se il contratto fu
munito di Regio assenso : se il depo
sito del denaro fu eseguito in pubblico
banco, se il denaro fu invertito in uti
le dell'Università, e vedendosi acqui
stato come litigioso dal Principe di
Tarsia, e per un prezzo molto minore
di quello che sarebbe stato il capitale
effettivo, ha avuta giusta ragione di
crederlo un credito insussistente ed il
c 4 le
( 4o )
legittimo , vieppiù che nello stato po
chi anni dopo fatto dal Reggente Tap
pia, quantunque si vegga rapportato il
credito, nondimeno non si dice ch' era
roborato di Reg. assenso, ed esso spie
gò che non intendeva di ammettere
che quelli crediti che avessero l'assen
so Regio.
Di minor sussistenza ha considerato
la Commissione l'altro credito provve
niente da Gio: Francesco dell' Aquila.
Si vuole che lo stesso fosse stato ac
quistato da Annibale dell' Aquila, ma
di ciò non vi è documento. Solamen
te nello strumento del credito di duc.
2oooo acquistato da Virginia Caraccio
lo nel 1585, nell'enumerazione di tutti
i creditori dell'Università si vede tra
gli altri rapportato il detto Annibale
per duc. 2o7o , ma questo credito fu
soddisfatto col denaro depositato dalla
detta Virginia. Due carte ha prodotto
il Principe per giustificarlo , uno stru
Imem
( 41 )
mento cioè di ratifica di transazione
passata tra 'l Principe Ferdinando Spi
nelli e detto Gio: Francesco stipulato
nel dì 5 Maggio del 1645, ed un de
creto del S. C. del 1616. Dal primo
apparisce che il menzionato Gio: Fran
cesco rinunciò al Principe tutte le sue
ragioni ( son le proprie parole) compe
tenti a lui sopra dette entrade dell'Uni
versità di Tarsia, nel possesso di qua
li entrade si asserisce che lo stesso Gio:
Francesco era stato reintegrato con sen
tenza del S. C. per ann. duc. 225. Dal
decreto poi del S.C. si rileva che Gio:
Francesco ottenne la reintegra per al
lora delle sole terze corrispondenti al
capitale di duc. 2ooo.
Or mancando lo strumento costituti
vo del debito, ed apparendo dallo stru
mento stipulato con Virginia Caraccio
lo che il credito di Annibale dell'A
quila fu estinto. Che l'Università non
riconobbe il Principe per suo credito
re
( 42 )
re dopo la transazione passata tra'l Prin
cipe e Gio: Francesco , e che il S. C.
impartì termine ed ammise interina
mente il credito per duc. 2ooo, e non
si sa in esito del termine che altro
avesse ordinato ; perciò la Commissio
ne lo ha riputato un credito illegittimo,
se non si voglia dire estinto col dena
ro pagato da Virginia Caracciolo.
Avendo dunque la Commissione tro
vati di niun vigore i rapportati crediti,
ed avendo considerato che indebita
mente si abbiano i maggiori di esso
Principe esatti gl'interessi dall'Univer
sità fino al 1744, ha stimato di com
pensare il malamente esatto per causa
de' medesimi coll' attratto degl' inte
ressi che l'Università avrebbe dovuti
pagare dal 1799 fino a tutto Agosto del
18o8 per detto capitale di duc. 2o m.,
e per la prestazione a causa de' corpi
della zecca e portolanìa. E rispetto alla
partita fiscalaria di annui ducati 147
, aVen
( 43 )
avendo l' Università con legittimo do
cumento dimostrato che fin dal 1752
fu ricomperata dalla Reg. Corte, perciò
sarebbe stato giusto di condannare il
Principe a pagare quel che malamen
te aveva esatto dall'Università dopo la
ricompera. Masiccome per parte sua si
è negato di avere esatto , e l'Universi
tà non ha dimostrato con alcun docu
mento di aver pagato , perciò la Com
missione si ha riservato di dare le prov
videnze dopo che l'Università avrebbe
esibiti i documenti de'pagamenti che
ha detto di aver fatti. , -
Per tutte le considerazioni quindi di
sopra fatte, la Commissione, intese le
parti e 'l Regio Proccuratore generale ,
ha profferita la seguente sentenza.
Sia l'Università di Tarsia assoluta
dalla dimanda del Principe ex-feudata
rio di quella terra, pe' due capitali ,
uno di duc. 2o5o provveniente da Ap
pio Rossi, e l'altro di duc. 25oo prov
VE
( 44 )
veniente da Francesco dell'Aquila , e
gl' interessi malamente esatti da esso
Principe per causa de' capitali medesi
mi fino all'anno 1744 restino compen
sati tanto cogl'interessi del capitale di
duc. ventimila arretrati dall' Università
pel corso di anni dieci, cioè dal 1799
fino a tutto Agosto del 18o8, quanto
colla prestazione di annui duc. 141.4o
per causa de' corpi di zecca e por
tolanìa attrassata pure dal 1799 fino al
dì che dalla Regia Corte ne fu fatta
l' incamerazione. Rispetto poi alla re
stituzione pretesa dall'Università di ciò
che ha detto di avere il principe esat
to per la partita de'fiscali di annui du
cati 147 , esibiti da essa Università i
legittimi documenti de'pagamenti fatti,
si darà la provvidenza.
Num.
( 45 )
Num. 7.
A di 5 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Scilla in Provincia
di Calabria Citeriore ;
E'l già barone di detta Terra ;
Sul rapporto del Cancelliere.
Il Comune ha dedotto nove capi di
gravezze contro il detto suo ex-barone.
Col primo ha esposto che l'ex-ba
rone vieta a' cittadini l'uso civico di
pascere , acquare e legnare , sebbene
il territorio di Scilla sia tutto dell'U
niversità. -
Col secondo ch'esige senz' alcun ti
tolo lo scannaggio degli animali che si
macellano.
Col sesto che intende esercitare il
diritto proibitivo de' mulini, impeden
do che l' Università e i cittadini ne
frabbrichino degli altri.
Col settimo ch'esige an. duc.262 e gr.
53
( 46 )
53 da esso Comune pel preteso diritto
della pesca che si fa nel mare di Scilla.
La Commissione feudale, a richiesta
del Regio Proccurator generale , appli
cando alle enunciate gravezze il dispo
sto dalla legge de'2 Agosto 18o6, non
che i principj da essa adottati nelle sue
precedenti decisioni.
Dichiara.
Sul primo che senza pregiudizio del
le ragioni delle parti, e pendente la
decisione sulla legittimità del diritto di
fidare si osservino gli ordini del Con
siglier Potenza in data de'26 Ottobre
del 1778 confermati con decreto della
Giunta di corrispondenza nel dì 18No
vembre 1791, e col laudo del fu Con
siglier Vanni.
Sul 2 si astenga di fare qualunque
esazione a titolo di scannaggio, e se
crede competergli compenso adisca la
Commissione de'Titoli.
Sul sesto e settimo cessi di eserci
-tare
( 47 )
tare il diritto proibitivo de' mulini , e
sia libera all'Università ed a'cittadi
ni la costruzione di quelli; purchè non
si rechi alcun pregiudizio alle macchi
ne dell' ex-barone e ad altre macchi
ne idrauliche ivi sistenti, e si astenga
di più esigere gli annui duc. 262 egra
ni 53, e da ogni altra prestazione pel
preteso diritto della pesca che si fa nel
mare di Scilla. -
Sugli oggetti poi contenuti ne' ca
pi 3, 4, 5, 8 e 9 la Commissione ba
appuntato passarne la decisione all' or
dine del giorno.
Num. 8.
s
A di 5 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Roccavalleoscura
nella seconda Provincia di AbruzzoUl
teriore, patrocinato dal Signor Raffaele
Volpicelli;
El
r- ( 48 )
E' l Principe Signor Carlo di Tocco
Cantelmo Stuard , patrocinato dal Si
gnor Salvadore Zamparelli;
Sul rapporto del Sig. Giudice Sapo
nara ;
Il Regio Proccurator generale e le
parti intese.
La Commissione feudale vedute le
istanze del Comune di Roccavalleoscura
de' dì 15 e 17 Giugno 18o9 , l' istan
za di esso Principe del dì 29 Agosto
dello stesso anno , e tutti gli atti.
Riguardo all'annua prestazione di
ducati 169 e grani 8o chiesta da es
so Principe sull'Università di Rocca
valleoscura, attesochè dagli articoli
dell' Università di Pettorano del 1539,
dagli articoli dell'Università di Roc
cavalleoscura del 1583, da'rilevj pagati
per Valleoscura nel 1473, 16o6, 1659
e 1694 , dalla vendita fatta nel 1524
dall' agente dell' allora feudatario di
Valleoscura all'Università di questa
Ter
( 49 )
Terra risulta che tal prestazione è stata
soggetta ad aumento e decremento ,
nè il Principe ha dimostrato su qual
fondo circonferenziato ella sia legittima
mente stabilita; che gli articoli divisa
ti di Roccavalleoscura nella lite di con
finazione ch'ella sosteneva coll' Uni
versità di Pettorano, ed incidentalmente
prodotti nella presente causa, non pos
son mai far riputar feudale l' intero
territorio del di lei distretto, senza che
se ne dimostri la sovrana demaniale
infeudazione; che nell'apprezzo di Val-
leoscura del 1747 la colletta in contesa
è qualificata dazio; che quindi essapre
stazione dee riputarsi personale even
tuale.-
La dichiara per tali motivi abolita
dalla legge de'2 Agosto 16o6.
Riguardo alla prestazione di annui
ducati 18o che chiede lo stesso Prin
cipe dall'Università di Roccavalleo
scura per l' affitto perpetuo della mon
18o9. N. 9. - d ta
( 5o )
tagna di Macchialonga e Rotella.
Atteso che da' rilevj feudali pagati per
Valleoscura nel 1473 , 16o6, 1659 e
1694, dalla vendita dell' erba fatta nel
1524 dal feudatario allora di Valleo
scura alla di lei Università, dalla rela
zione del Consigliere Alderisio del 1579,
dalla relazione del Tavolario Basso del
158o , dal certificato dell'Università di
Roccavalleoscura del 17o7 risulta esse
re stata varia nella somma la divisata
prestazione, e che dal 16o6 in qua ,
giusta i divisati rilevj, sia stata fissata
perpetua in quella di ann. ducati 18o,
come la giudicò in possessorio la Re
gia Camera nell'anno 1756.
Per tali motivi la Commissione ordina
che l'Università di Roccavalleoscura -
paghi a beneficio del Principe la pre
stazione perpetua di ann. duc. 18o pel
fitto perpetuo della montagna di Mac
chialonga e Rotella con lei contratto ,
colla facoltà di poterla redimere a'ter
mini della legge. Ri
( 51 )
Riguardo alla prestazione pe'feudi e
prata.
Atteso che dallo strumento di cen
suazione del 1446, da' rilevj pagati per
Valleoscura negli anni 1474, 16o6, 1659
e 1694, dalla relazione del Consigliere
Alderisio del 1579, dallo stato dell'U
niversità di Valleoscura del 1742 risul
ta che tal prestazione è stata varia nel-
la somma, e che la Camera nell'anno
1756 la fissò con giustizia in ann. du
cati 75, giusta l'ultimo rilevio del 1694.
Per tali motivi la Commissione or
dina che l'Università di Roccavalleo
scura paghi a beneficio del Principe
Carlo di Tocco Cantelmo Stuard la
prestazione perpetua di annui duca
ti settantacinque per la censuazione fat
tale de'feudi e prata, colla facoltà di
poterla redimire a' termini della legge.
d 2 Num. 9.
( 52 )
Num. 9.
A dl 6 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Altamura in Pro
vincia di Bari ;
E la generale Amministrazione dei
Regali demanj.
Sul rapporto del Cancelliere.
Il Comune ha dedotto tre capi di
gravezze contro l'Amministrazione dei
Regali demanj.
Col primo ha chiesto di esser rilevato
dall'annua prestazione di duc. 5oo che
l'Amministrazione de' demanj pretende
esigere a titolo di scannaggio, e di di
ritti di zecca , di pesi e misura.
Col secondo che cessi di esigere an
nui duc. 12o per la bagliva.
Col terzo finalmente dopo di avere
esposto che per prestazioni feudali la
Real Casa di Palma, cui è succeduta
la generale Amministrazione de' Regali
de
( 53 )
demanj , esigeva ann. duc. 15o3, che
questi con decreto del Delegato degli
allodiali furon ridotti ad an. duc. I 4oo,
e che per dabbenaggine degli ammi
nistratori si è continuata la prestazione
degli annui duc. 1o3 di più esatti per
anni venti importanti duc. 2o6o.
La Commissione feudale , sulla re
quisitoria del Regio Proccurator ge
nerale , considerando sul primo e sul
secondo capo che le prestazioni a tito
lo di scannaggio , di pesi , di zecca e
misura, e di bagliva sono state abolite
colla legge de'2o Maggio 18o8, e col
la dichiarazione del G. Giudice Mini
stro della Giustizia degli 11 Aprile di
questo anno , dichiara che la generale
Amministrazione de' Regj demanj cessi
di più esigere gli annui ducati 5oo a
titolo di scannaggio, e di diritti di zec
ca , di pesi e misure, e gli annui du
cati 12o per bagliva, in forza della ci
d 3 tata
( 54 )
tata legge , ed adisca la Commissione
de'Titoli pel compenso, se crede com
peterle. -
Relativamente poi agli annui ducati
15o3 per prestazioni feudali contenute
nel 3 capo , la Commissione feudale
considerando che gli atti non offrono
alcun documento che giustifichi siffatta
esazione , determina che l'Amministra
zione de'Regali demanj fra lo spazio di
giorni 15 produca i convenienti docu
menti, qual termine elasso , e quelli
non presentati, si daranno le conve
nienti provvidenze di giustizia.
Num.
( 55 )
Num. 1o.
A di 6 settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Capaccio in Pro
vincia di Principato Citeriore, patroci
nato dal Signor Matteo Mastrogiacomo;
E' l Principe d'Angri Marcantonio
Doria , patrocinato dal Signor Libera
tore Amato ;
Sul rapporto del Signor Giudice Pe
dicini.
Dalla Commissione nel dì3o del pas
sato mcse di Agosto fu fatta la lettura
de' capi di gravezze prodotti dall'Uni
versità di Capaccio contro del Princi
pe d'Angri Marcantonio Doria ex-feu
datario di quella terra.
Rispetto al capo 5, col quale si era
dimandato annullarsi l' affitto che dal
sindaco Nicola Tanza cogli altri am
ministratori dell' Università fu fatto nel
d 4 dì
( 56)
dì 21 Agosto del 18o6 all' anzidetto
Principe di tre difese dell'Università
medesima denominate Laura, Cerzagal
lara e Codiglione, essendosi veduto che
l' oggetto era d'importanza, e che me
ritava pronto provvedimento, e non po
tendosi allora ciò fare , così ne fu dif
ferita la decisione pel dì 4 del corrente
TO](eSe,
Rapporto poi al capo 6, che riguar
dava l'abolizione del diritto proibitivo
di pesca tanto sul fiume Sele , che sul
Sele morto , la Commissione ne ordinò
l' abolizione in forza della legge.
- Finalmente rapporto al capo 7 , che
riguardava l'annullamento dell' obbligo,
che si disse estorto da taluni marinari
di pagare un' annua prestazione tan
to pel diritto di pesca che da costoro
si faceva nel mare , che per affitto di
una pagliaja che si diceva da' medesi
nni costrutta nel demanio universale de
IO-
( 57 )
nominato la Laura , si ordinò che il
Principe si astenesse da qualunque esa
zione. - -
Quindi per parte del Principe siven
ne a dedurre sul primo articolo , che
egli per mezzo del suo agente Pasquale
Bellelli avea somministrati al sindaco di
quell'Università Nicola Tanza in varie
volte ducati 53o6.5o per gli urgentis
simi bisogni ne' qnali la medesima si
trovava: che al contratto era preceduto
il parlamento de' cittadini, i quali si
erano contentati che in escomputo del
debito suddetto si dassero al Principe
in affitto le suddette tre difese per la
durata di anni 31, e per l'annuo esta
glio di duc. 35o: che il contratto es
sendo stato fatto nel 18o7, quando si
era abolita la feudalità, si doveva ripu
tare valido : che sebbene fosse sfornito
de' solenni legali , pure non essendovi
concorso dolo , e costando della ver
sione del denaro in utile del pubblico
Sl
( 58)
si dovea sostenere. Ma se si credesse
di doversi risolvere in forza del patto
apposto nello strumento, si dovessero
far salve le sue ragioni contro a'sud
detti Tanza e Bellelli, che si avevano
ricevuto il denaro.
Rispetto poi al Sele morto dedusse,
che la sentenza della Commissione me
ritava spiega, giacchè era ben giusto
che si togliesse ogni proibitiva di pesca
nel fiume pubblico, ma che il Sele
morto era un lago formato nell'interno
de'suoi fondi, e propriamente nelle
difese di Barrizzo e Grommola, e che
con sentenza del S.C. era stato dichia
rato di suo dominio, essendo stato as
soluto dalle dimande dell'Università ,
che voleva libero per se e pe'suoi citta
dini il diritto della pesca.
- Finalmente rapporto al pagliajo nella
Laura dedusse , che la sentenza avea
anche bisogno di spiega, giacchè aven
do egli a sue spese costrutto un paglia
po
( 59 )
jo dentro di un proprio fondo denomi
nato la Lupata, dubitava che non si
volesse con diverso nome prendere il
pagliajo di suo dominio.
La Commissione rispetto all'affitto
delle tre difese ha considerato, che il
contratto era assolutamente nullo. 1.
Perchè proibito dalla legge, non po
tendosi i beni dell'Università affittare
secondo la Prammatica 18 de Adm.
Univ. per un periodo di tempo più
lungo di un anno. 2. Perchè mancante
de'solenni legali. 3. Perchè doloso,
mentre bastando per escomputare il
tempo di 15 anni ed anche di meno,
l'affitto fu prolungato ad anni 31. 4.
Perchè non costa della versione del de
naro in utile del pubblico, onde ha
stimato di dar luogo alla risoluzione
del contratto , e di far rimanere obbli
gati pel debito coloro che contras
sero a norma della legge. Ha creduto
bensì di rimaner salvi i diritti al Prin
CI
( 6o )
cipe contro gli amministratori interve
nuti nello strumento , e di riservare a
questi le ragioni contro l'Università ,
veduto l'esito della discussione de'loro
conti, e di far salve altresì le ragioni
al Principe suddetto contro il suo agen
te Pasquale Bellelli , se mai gli com
petono innanzi a' giudici competenti.
Per Sele morto ha considerato, che
il fatto addotto di essere un lago posto
dentro a'fondi di privato dominio del
Principe , come per parte dello stesso
si è asserito, aveva bisogno di verifica,
e perciò ha stimato di commetterne una
perizia.
Finalmente per liquidare se il paglia
jo quistionato sia posto nel lido del
mare , o in altri territorj, e di chi que
sti sieno , ha stimato pure di sottopor
re l'affare a perizia , ferma restando la
decisione fatta rispetto alla difesa di
Laura. - -
Intese quindi le parti, e'l Regio Proc
CUil
( 61 )
curatore generale ha diffinitivamente
deciso. -
1. Resti risoluto il contratto di affit
to delle tre difese dell' Università di
Capaccio denominate Laura, Cerzagal
lara e Codiglioni fatto dagli ammini
stratori di essa Università con istrumen
to de' 25 Ottobre 18o6 in beneficio del
Principe di Angri, e coloro che han
contratti i debiti in nome dell'Univer
sità restino obbligati nel proprio nome
secondo la legge. Si serva però il Prin
cipe d'Angri de' suoi diritti contro gli
amministratori intervenuti nello strumen
to suddetto, a' quali sieno salve le ragio
ni contro l'Università, veduto l' esito
della discussione de' loro conti , e sie
no salve ancora al Principe medesimo
le sue ragioni contro del suo agente
Pasquale Bellelli , se mai gli competo
no innanzi a'giudici competenti.
2. Si riserva la Commissione di de
cidere la quistione riguardante il Sele
InOT
(6a )
morto. Intanto si commetta al Tribu
nale di prima istanza della provincia
di Salerno , che per mezzo di tre pe
riti da esso eligendi faccia riconoscere
il luogo , individuando se Sele morto
sia un lago , nel fondo di chi sia for
mato , e da quali fondi venga circon
dato , con farne rilevare la pianta.
3. Finalmente restando ferma la de
cisione fatta rispetto alla difesa della
Laura , si commetta allo stesso Tribu
nale , che per mezzo de' periti medesi
mi faccia riconoscere , se il pagliajo sia
situato nel lido del mare, o pure den
tro di qualche territorio, e di spettan
za di chi questo sia.
Num.
( 63 )
Num. 11.
A dì 7 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Sanseverino in pro
vincia di Basilicata, patrocinato dal si
gnor Girolamo Albano;
E'l Principe di Bisignano, patro
cinato dal signor Giovanni Lotti;
Sul rapporto del signorGiudice Fran
chini.
Il Casale di Sanseverino ha dedotto
contro al suo ex-barone Principe di
Bisignano quattro capi di gravami.
1. Che l'ex-barone esiga il terratico
ad intera covertura, mentre l'esige a
mezza semenza in tutti gli altri demanj
ex-feudali di Chiaromonte, di cui è
casale, e nel territorio del qualeèsurto.
2. Che lo stesso ex-barone esiga sui
vigneti grani 35 a tomolo, mentre in
Chiaromonte le vigne sono esenti da
ogni prestazione.
3.
( 64 )
3. Che il compasso de' seminati deb
ba ridursi alla misura di 12oo passi ,
in vece di quello de'9oo che attual
mente si usa.
4. Che debba essere esente dal ter
ratico su'granoni.
Il Comune ha allegato in suo favore
le pruove fatte in un giudizio sostenu
to nell'abolito S.C., dal quale con sen
tenza de'9 di Luglio 18o8 fu dichia
rato casale della città di Chiaromonte ,
sito nel di lei territorio, e come taleam
messo alla partecipazione di tutti i di
ritti ed usi appartenenti a' cittadini del
la madre patria. Ha esibito anche un
documento, dal quale si rileva che nei
territorj colonici di Chiaromonte si esi
ga la sola mezza covertura, e che le
vigne vi sieno esenti da ogni presta
zione.
Il Principe di Bisignano ha dato per
vero nelle sue allegazioni in istampa, che
Sanseverino sia surto nel territorio di
Chia
( 65 )
Chiaromonte ed in demanio ex-feuda
le , ma ha negato che fosse una colo
nia di Chiaromonte , e che per conse
guenza non abbia diritto di filiazione
della città principale. Ha sostenuto al
tresì che il giudicato del S.C. non possa
ferire il suo diritto , perciocchè non fu
inteso in quel giudizio, nel quale fu
solo convenuta ed intesa l'Università
di Chiaromonte. -
La Commissione feudale , il Regio
Proccuratore generale, e le parti intese.
Considerando per fatto, che da'do
cumenti esibiti nel giudizio agitato nel
S. C. fra Sanseverino e l'Università di
Chiaromonte costa , che Sanseverino
sia un casale unito all'Università di
Chiaromonte, che si trovava compreso
nella medesima numerazione di fuochi
nello stesso carico decimale, e nel me
desimo stato discusso, che ne' demanj
ex-feudali di Chiaromonte non si co
nosca altro terratico , se non quello
18o9 N. 9. ( del
( 66 )
della mezza covertura, che non si con
troverte del fatto d'essere Sanseverino
surto in un demanio dell'ex feudo di
Chiaromonte, e che da un documento
parimente esibito nel giudizio fatto fra
le due Università si rileva, che il Prin
cipe di Bisignano fu soggetto ad una
risulta fiscale per l' abitazione di que
sto Casale , seguita contro alle disposi
zioni delle R. Prammatiche, la quale
risulta fu nel 1732 finita con unatran
sazione. -
Considerando per diritto :
1. Che la misura e le quantità del
terratico è una legge di colonia radica
ta nel territorio di Chiaromonte prima
dell' abitazione del casale di Sanseveri
O,
2. Che pel diritto ricevuto nel Re
gno nel tempo de feudi, l'alterare
la misura,e la quantità del terratico
ne' demanj dell'ex feudo costituiva un
gravame contrario al diritto acquistato
da
( 67 )
da tutti gli uomini del feudo stesso.
3. Che la misura e la quantità del
terratico è anche regolata dal diverso
costume delle contrade , ed un tal co
stume è fondato sulla qualità e sulla
capacità delle terre.
4. Che viceversa costando dellapree
sistenza del feudo, le leggi date dal
l'ex-barone nella concessione delle pro
prie terre debbono essere osservate in
tutto quello, in cui non sia ricono
sciuta esorbitanza.
5.Che riconosciuto legittimo il diritto
del Principe di Bisignano per l'esazione
del terratico, o che si riguardi come
una riserva del suo dominio, ovvero
come una servitù prediale, il terratico
si dee sopra tutti i generi che si sur
rogano a' primi seminati , giusta la di
chiarazione della L. 13 D. de servit.
praedior. rusticor. -
Decide.
1. Il Principe di Bisignano si asten
- e 2 ga
( 68 )
ga dall' intera covertura , ed esiga nel
territorio di Sanseverino il terratico a
ragione di mezza semenza solamente.
2. Esiga il censo costituito sulle vi
gne; ben vero la prestazione di gr. 35
a tomolo si riduca a grani 2o, anche
attento il consenso prestatone dal Prin
cipe di Bisignano.
3. La misura de'seminati si faccia
col medesimo compasso , di cui si fa
uso per gli altri demanj exfeudali di
Chiaromonte.
4. I cittadini di Sanseverino paghino
il terratico su'granoni anche a ragio
ne di mezza covertura , purchè però
su' seminati dello stesso territorio non
siesi nel medesimo anno esatta altra
covertura , nel qual caso tanto il gra
none, quanto ogni altro genere di se
conda covertura sia esente da presta
ZlOnl.
5. Sia lecito a'cittadini di Sanseveri
no di commutare in denaro e di redi
IIG--
( 69 )
mere tutte le prestazioni perpetue d
essi dovute al Principe di Bisignano
ne'termini del Real decreto de'2oGiu
gno 18o8, e dell'articolo 53o del Co
dice Napoleone; e viceversa resti libe
ro al Principe di Bisignano di dare a
quella parte di demanj feudali , che
colla divisione gli sarà data esente da
ogni servitù quella legge che gli piace
rà , purchè non offenda il diritto dei
possessori per colonìe, o per altri per
petui contratti.
Num. 12.
A dl 7 Settembre 18o9.
Tra'l Comune e cittadini di Carpi
gnano in provincia di Otranto, patroci
nati da'signori Vincenzo Magli e Vin
cenzo Longo;
E i fratelli Signori Gaetano e Fede
e 3 rico
( 7o )
rico Villani, patrocinati dal Signor
Fulvio Ciampaglia; .
Sul rapporto del signorGiudice Fran
chini;
Intese le parti , e 'l Regio Proccura
tore generale. -
I fratelli signor Gaetano e Federico
Villani han chiesto nella Commissione
feudale di spedirsi un antico giudizio
di assistenza , che 'l Consigliere signor
Francesco Lanario avea domandata sul
le decime prediali dovute dall'Univer
sità e cittadini di Carpignano al pa
trimonio del fu suo barone Fabrizio
Lanario , sopra tutt' i prodotti di quel
territorio.
La Commissione avendo esaminati
gli atti fabbricati in tre volumi nell'a
bolito S. C. e nella stessa Commissio
ne , ha considerato che manca l' ob
bietto principale dell' azione dedotta
contro l'Università. Le decime che
S3
( 71 )
si pretendono onnossie al credito dei
fratelli Villani , non nascono dalla na
tura redditizia del territorio di Carpi
gnano. Asserendosi nel 1615 dal so
praddetto Fabrizio Lanario di esser cre
ditore dell'Università in più migliaja
di ducati per attrasso di fiscalarj , e
per esser quei cittadini alleviati da ta
lune personali e prediali prestazioni ,
risolvettero con costoro in più pubblici
parlamenti di vendergli la decima di
tutti i prodotti de'loro poderi. Fu quin
di adito il Collaterale per l'Assenso.
Ed il Consiglio , cui fu rimessa la co
gnizione del contratto , volle liquida
ti il credito e 'l prezzo della deci
ma. Il primo si fece ascendere a duca
ti 4o88, il secondo a duc. 7ooo. Quin
di non fu accordato l' expedit , che
colla legge di estinguersi il debito dei
duc. 4o88, e di depositarsi i rimanen
ti duc. 2912. Ma in luogo del deposito
fu poi permesso al barone di ritenere
e 4 al
( 72 )
altri duc. 912 in isconto di altri suoi
crediti , e di compensare gli altri du
cati 2ooo col mantenimento che far
doveva l'Università del baglivo, dell'e
rario e de'granatieri.
Comechè impartiti si fossero a tal
modo i decreti di expedit e l'assenso,
l' Università dipoi attaccò di nullità e
circonvenzione il contratto, ed i citta
dini furono costanti a negar le decime
convenute. Fu quindi adito lo stesso
S. Consiglio per l'esecuzione, e venne
ro a tal uopo profferiti varj decreti pos
sessoriali. Ma tutti furono sospesi dal
termine aperto sul petitorio. Intanto es
sendosi dedotto il patrimonio del Duca
Lanario, anzichè rapportarsi nell'ap
prezzo le decime prediali furono de
scritte e valutate le prestazioni persona
li , e i diritti dati in compenso. Final
mente dopo un secolo e più il Consi
glier Lanario nel 173o , qual cessiona
rio di Laura la Monica, che disse cre
di
( 73 )
ditrice di Fabrizio Lanario in duc. 1ooo
di capitale e di molte migliaja d'inte
resse decorso, domandò la soddisfazio
ne del credito contro al patrimonio, e
l'assistenza sulle decime dovute da'pos
sidenti di Carpignano.
Nel contesto di tali fatti ha conosciu
to la Commissione di essere egualmen
te nulla ed elusoria la costituzione e
la vendita delle decime in esame. I
crediti assunti nel contratto non furo
no documentati , e i diritti e le pre
stazioni compensate erano abusive , e
non furono col fatto rilasciate. Le de
cime in conseguenza non potevano di
venire fondo d'ipoteca al credito del
la Monica autrice di Lanario e dei
suoi successori. Quindi la Commissione
ha deciso diffinitivamente, e dichiara.
Che senza tenersi verun conto della
convenzione del 1615, si assolva l'Uni
versità così dall' azione di assistenza ,
che dal credito preteso contro di es
Sd
( 74 )
sa da'fratelli di Villani. Si avvalgano
bensì essi fratelli del loro diritto contro
al patrimonio di Fabrizio Lanario in
nanzi al giudice competente.
Per le spese della lite si assolvano
vicendevolmente le parti.
Num. 13.
A di 11 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Montrone in Pro
vincia di Bari, patrocinato da'signori
Pietro Natale , Vincenzo Magli e Do
menico Miolli ;
E l'ex-feudatario Marchese signor Lui
gi Bianchi, patrocinato da'signori Mar
chese Nicola Puoti e Diego Ferrigno;
Sul rapporto del signor GiudiceMar
tucci. -
La Commissione feudale nel giudi
care i gravami proposti dal Comune di
Montrone contro il suo dianzi feudata
O
(75 )
rio riservò di spiegare le sue provviden
ze sopra sei capi, cioè il 1, 2, 3, 4,
9 e 11, come risulta dalla sentenza re
gistrata , che quì s' inserisce.
» I particolari cittadini di Montro
» ne han dedotto di essere rilevati.
2)
2)
D
2)
D)
)
D
» 1. Dalla prestazione della sedicesi
ma, che l'ex-barone pretende esige
re su tutt' i generi che si raccolgo
no ne' territorj seminatorj.
» 2. Dalla prestazione di carlini cin
que sino a trentasei secondo la di
versa qualità de'terreni per ogni mog
gio di terra, oltre alla sedicesima già
menzionata. -
» 3. Dalla prestazione di ann. ducati
diecinove sotto il titolo di censi di
Capurso.
» 4. Dalla contribuzione di ann. du
)
)))
cati centoventi su'mulini di esso Co
I10ll'Ine,
» 5. Dalla prestazione , di carlini 18
l'anno per ogni pajo di buoi che
vanno ad abbeverarsi. » 6.
( 76)
-)))
DD
D
DD
D)
D)
D)
D
DD
DD
» 6. Dalla prestazione di ann. duca
ti 25 sotto il titolo di provvisione
dell' erario.
» 7. Dal diritto proibitivo che l'ex
barone pretende esercitare su'pal
menti.
» 8. Dalla prestazione di ann. duca
ti quaranta pe'corpi di portolanìa e
Z62CCa., -
» 9. Dalla prestazione di grani cin
que, o dieci da coloro che vogliono
fabbricare ne'proprj fondi.
» 1o. Dalla corrisponsione di annui
carlini trentanove peljus di trebbiare
le vittovaglie sull'aja, e per l'asser
to censo di due camere da lui cedu
te all'Università.
» 11. Finalmente ha chiesto il Co
mune di restituirsigli alcune partico
lari contrade denominate Brunetto ,
Gernalda, S. Leo, Amagnoni, Mer
cadante e 'l Vado usurpate dall'ex
barone.
5»
D)
DD
D)
D
) La
( 77 )
» La Commissione,
)))
)
D
)
D)
2»
)
2)
)
D
D
)
D)
D)
» Intese le parti e'l Regio Proccura
tore generale.
» Dichiara.
» Rispetto all'esazione de' carlini 18
per ogni pajo di buoi contenuta nel
5 capo: che l'ex barone se ne astenga
e che si serva del suo diritto sulle
cisterne di suo pieno dominio.
» Riguardo all'esazione de'ducati 25
per l'erario , de' quali parlasi nel 6
capo, considerando che la medesi
ma è abolita per la legge de'2 Ago
sto 18o6, decide che l' ex-barone se
ne astenga. -
» Per ciò che ha rapporto al diritto
proibitivo de' palmenti dedotto nel 7
capo, essendo tali diritti cessati per
effetto della stessa legge de'2 Agosto,
ordina che l'ex barone si astenga da
qualsivoglia loro esercizio.
» Relativamente alla prestazione con
tenuta nel capo ottavo a titolo di por
ob tO
( 78 )
D
D)
»
D
)
DD
D
DD
D
D
D)
)
DD
D
D
tolonìa ezecca, considerando che que
sti diritti sono stati aboliti dalla legge
de'2o Maggio dello scorso anno 18o8,
la Commissione dichiara che l' ex
barone se ne astenga, e se crede aver
ragione di compenso adisca la Com
missione de'Titoli. -
» In quanto al contenuto nel decim
capo , la Commissione ordina che
sia lecito all' ex-barone di esigere il
prezzo della trebbiatura nelle aje di
sua proprietà , e si astenga dall'esa
zione degli ann. carlini quarantanove
dal Comune.
» Finalmente rapporto al contenuto
negli altri capi 1, 2, 3, 4, 9 e 11,
la Commissione se ne riserva la deci
sione appuntata già pel dì 11 Settem
bre di questo anno ».
Il Comune ha domandato spiega del
l'art. 5 della dispositiva della decisio
ne, chiedendo che l'abolizione de'car
lini 18 annui si applicasse al testatico
del
( 79 )
del bestiame, come è detto nell'arti
colo del gravame concepito in questi
termini : il barone esige annui carlini
diciotto da ogni cittadino chepossiede
un pajo di buoi da fatica.
ll barone ha proposto dal suo canto
la quistione della proprietà delle pisci
ne , che non aveva formato materia di
gravame.
L'affare essendo dunque proposto nel
suo intero anche per la quistione inci
dentale delle cisterne , ha fissato l' at
tenzione della Commissione su tutt'i
gravami non decisi.
E come di essi il nuovo gravame ri
guardante le cisterne, ugualmente che
il quarto degli antichi relativo a'mu
lini , ed il nono consistente nella pre
stazione di grani cinque , o dieci che
il barone esige da tutti quelli che vo
gliono fabbricare, si trovano tra le par
ti o convenuti all'amichevole, tal ch'è
l' articolo delle cisterne e de' mulini,
- o de
( 8o )
o definiti per punto generale dalla leg
ge, qual'è l'esazione sulle case per
fatto di costruzione , ciò che importa
diritto di portolanìa. Così la Commis
sione sanzionando ciò che le parti han
voluto , o che la legge ordina.
Dichiara. - v
Spiegando la sua decisione dello scor
so mese di Gennaro , che l' abolizione
de'carlini diciotto annui comprende an
cora il testatico su' buoi aratorj.
E dichiara
Essere di assoluta ed esclusiva per
tinenza del barone le due sole cisterne
chiamate di Rondinella e dell'Aja, e
di esser pubbliche tutte le altre esistenti
lungo le strade , e che non si trovano
rinchiuse nelle possessioni de' particolari
cittadini. A qual effetto ciascuno potrà
servirsi liberamente e moderatamente
delle acque che vi si conservano: ed il
barone , o altri non si arrogherà il di
ritto di venderle , o servirsene esclusi
VallleIlte. Di
(81 ) -
Dichiara ancora risoluto il contratto
de' mulini , per effetto del quale l'U
niversità pagava al barone annui ducati
centoventi. E stante la risoluzione del
contratto il barone riprenderà le sue
macchine e le case che le contengono,
della maniera che esse sono descritte
nello strumento de' 1o Febbrajo 1599
rogato per mano di Notar Vito Patimo
di Casamassima. E l'Università ed i
cittadini si serviranno del loro diritto
di stabilire liberamente de' mulini da
pertutto ove loro aggrada.
Dichiara in fine estinta in virtù della
legge ogni esazione a qualunque titolo
per la costruzione o suolo delle case :
esenti per conseguenza gli abitanti di
Montrone da qualunque peso e corri
spondenza per questa causa.
Rimanendo quindi ad esaminare il
resto de'gravami consistenti :
Nell' abolizione della sedicesima , o
giumella,
18o9 N. 9. Nellº
( 82 )
Nell'esazione de'censi feudali.
Nell' esazione de'censi così detti di
Capurso: oggetti del primo, 2 e3 capo
La Commissione , -
Le parti, e'l Proccuratore Regio in
tesi nelle loro rispettive conclusioni.
Considerando relativamente all' esa
zione della sedicesima detta altrimenti
giumella, e de censi feudali, oggetto
del primo e secondo capo di gravami.
Che il barone non ha titolo di feu
dalità universale sull'intero territorio
di Montrone. Che le sue prestazioni
non possono essere per conseguenza
autorizzate, che ne'beni sopra de'quali
ha fatto il barone costare il suo legit
timo acquisto.
Che per le carte da lui stesso pre
sentate egli non acquistò altri beni col
suo strumento di compera del 1696 per
Notar Ragucci , che
La piantata di ulivi, e mandorle.
Li
( 83)
Li censi. -
Le vigne.
Il giardino.
Il parco della Rondinella. | Il terra
Il parco di S. Leo. tico, e le
Il territorio della difesa. case den
I palmenti. tro Mon
La giumella. trone.
I mulini.
ll trappeto.
Ed i censi di Capurso.
Che non è perciò che sopra i beni
descritti nello strumento ch' egli può
esigere i censi e la giumella , o sia se
dicesima , o negli altri beni pe' quali
egli farà costare di esistere in suo fa
vore degli speciali strumenti di conces
sione.
Che le ragioni del Comune sono fon
date in diritto per domandare esonera
zione di peso sulle altre terre, sopra le
quali il barone ha esteso senza titolo
questo diritto di censo e di sedicesi
- f a - ma
( 84 )
ma, come essa sen duole nell'undeci
mo capo.
E che è quindi luogo a limitare ogni
eccesso , ed a definire le possessioni
che devono soggiacere a questo peso.
E relativamente a' censi di Capurso,
considerando che non si sa sopra quali
fondi questi censi sono imposti.
Che quando questo fosse noto , al
pagamento de'censi sarebbero solamente
obbligati i possessori de'fondi , e non
mai l'Università, contro di cui la pre
stazione è riscossa.
Che quindi è luogo ad assolvere il
Comune da questa prestazione e salvare
al barone i diritti se ne ha contro i
possessori de'beni.
Dichiara.
Che non ha luogo la pretesa feuda
lità universale.
Continui in conseguenza il barone
nel possesso di esigere la giumella , ed
i censi ne' territorj denominati :
Pian
( 85 )
Piantata di ulivi , e mandorle.
Parco della Rondinella.
Parco di S. Leo.
Territorio della difesa.
E si astenga di esigere così l'una
che gli altri in tutto il rimanente ter
ritorio , tranne solo il caso di speciale
eoncessione di altri fondi di suo pieno
dominio nascenti da pubblico stru
In entO,
E per le vigne e giardino , seguiti
a possedere il barone le vigne ed il
giardino che gli furono alienate, o che
si trova di avere ad altri censito in
forza di strumenti di concessione.
Resti l'Università assoluta da' censi
di Capurso e da ogni altra prestazione.
Spese compensate.
f 3 Na
( 86)
Napoli 13 Settembre 18o9,
Il Gran Giudice Ministro della Giu
stizia
A'Signori Intendenti , Proccuratori
generali, e Proccuratori Regj di prima
1StanZa.
Signori – Diverse doglianze di Co
muni e di particolari cittadini, i quali
provano tuttavia le antiche difficoltà
nella costruzione de' mulini , mi hanno
obbligato a prender conto de' motivi
che hanno finora ritardata l'esecuzione
di quella parte della legge abolitiva
della feudalità , la quale ha distrutto
le privative , ed ha renduto l'uso delle
acque libero e comune. Ho quindi ri
levato che i due ragioni concorrono a
mantenere gli effetti delle abolite pri
vative. Una è l'interesse degli ex ba
roni, i quali contendono con mezzi in
diretti la costruzione delle nuove ope
re; l' altra è l' interpretazione data ai
'G--
( 87 )
regolamenti amministrativi intorno al
l'uso delle acque pubbliche. Entram
be queste cagioni sono l'una all'altra
legate ; perciocchè gli ex baroni , non
avendo essi abbastanza di diritto per
opporsi a quelli che fanno nuovi mu
lini, o altre simili macchine ad acqua,
si giovano degl' impedimenti che na
scono dalle istruzioni date agl' Inten
denti delle Provincie sulle regole, col
le quali possono i privati valersi delle
pubbliche acque.
Avendo messo sotto gli occhi del Re
lo stato di questi abusi , e la cattiva
intelligenza che si dà ad una legge ,
alla quale S. M. veglia con tanta solle
citudine, mi ha comandato di dare per
una istruzione circolare una tale spie
gazione della legge stessa, che si otten
gano i due seguenti fini; 1. che si pre
vengano tutti gli equivoci d'interpreta
zione , e tutt'i pretesti che può det
tare l'interesse di coloro che vogliono
f 4 COIl
( 88 )
conservarsi nel possesso delle antiche
privative ; 2. che facendo salve le leg
gi amministrative, le quali regolano
l'uso delle acque riservate a'bisogni
dello stato e della nazione , si lascino
tutte le altre acque nella loro piena
libertà, e si dia luogo alle disposizioni
del diritto privato per tutte le contese
che sorgono fra coloro che credono di
avere il diritto di parteciparne.
Soddisfacendo perciò a questi ordini,
io discendo alle seguenti spiegazioni.
1. Le sole acque riservate all'ispe
zione del Governo , e sottoposte alle
regole amministrative del dipartimento
dell'Interno sono, conformemente al di
sposto dell'art. 538 del Codice Napo
leone , quelle de'fiumi o navigabili , o
atti al trasporto di zattere e di legna
mi. La derivazione di queste acque
per qualunque privato bisogno è per
messa in quanto non noccia all'uso
pubblico e generale. In conseguenza la
CO
( 89 ) -
costruzione delle macchine in tali fiu
mi , l' irrigazione ed ogni altro uso
privato o individuale delle acque sud
dette deve esser preceduto dal permes
so degl' Intendenti delle Provincie , e
dalle verifiche contenute ne'regolamenti
dati dal Ministro dell'Interno.
2. La costruzione delle macchine in
tutti gli altri fiumi non navigabili , o
non capaci del trasporto di zattere , o
di legnami , e l'uso così delle loro ac
que , come di tutte le acque non pe
renni non abbisogna del permesso del
l'autorità pubblica, e non è soggetto
ad altre restrizioni, se non a quelle
del diritto privato. Queste restrizioni si
propongono solo il dirigere l'uso e la
distribuzione fra coloro che hanno il
diritto di parteciparne , ed il garantire
i diritti di proprietà , che sulle mede
sime è permesso di acquistare.
3, Tutte le contese che sorgono sul
l'uso delle acque sottoposte alle regole
del
( 9o )
del diritto privato, appartengono esclu
sivamente alle autorità giudiziarie. La
facoltà di porre impedimenti alle nuo
ve opere , o alle nuove derivazioni di
tali acque appartiene a que'soli, il cui
diritto sia stato violato.
4. Quando i corsi delle acque non
navigabili , o non capaci del trasporto
di zattere , o di legnami tocchino l'in
teresse d'una, o più popolazioni, o che
questo interesse consista nell'uso delle
acque, o che riguardi il danno pubbli
co che potrebbe derivarne , sono an
che capaci di regolamenti amministra
tivi. Di tal natura sono i regolamenti
che dirigono l'irrigazione in una, o
più contrade; quelli che assicurano il
corso regolare delle acque , quelli re
lativi alle chiuse , ed alle altezze delle
suddette acque ; gli altri che riguarda
no le disposizioni tendenti a conserva
re o a promuovere la sanità e la sa
lubrità dell'aria. È sempre libero alle
aUl
( 91 )
autorità amministrative il dettare tali
regolamenti ; ma dove essi non esista
no , la natura delle acque non sotto
pone ad alcuna restrizione quelli che
vogliano servirsene ne'termini del di
ritto comune.
5. Tutte le contravvenzioni a'regola
menti amministrativi sulle acque non
riservate all'uso dello stato e della na
zione , sono di competenza delle auto
rità giudiziarie,
6. In conseguenza di tutte le prece
denti spiegazioni i giudici di pace , ed
i Tribunali civili delle provincie , se
condo le regole delle rispettive compe
tenze, giudicheranno nella materia del
le acque di tutte le contravvenzioni al
le leggi del diritto privato , ed a'rego
lamenti amministrativi. Essi pronunzie
ranno sull'applicazione di tutte le mul
te , e delle pene imposte da'suddetti
regolamenti. -
Gl' Intendenti delle provincie nelle
CC)Il
- ( 92 )
contese, nelle quali i loro Comuni so
no interessati, avranno il diritto di ec
citare i Regj Proccuratori, e le altre
autorità giudiziarie all'applicazione del
le multe, ed alla sollecita spedizione
de' giudizj.
7. Le opere ad acqua de'privati,
quando sono legittimamente costrutte
ne'fiumi navigabili, o in quelli atti al
trasporto di zattere e di legnami , di
vengono proprietà private. In conseguen
za tutte le dispute di danno fra' vicini,
o fra' diversi proprietarj delle suddette
opere appartengono alle autorità giudi
ziarie. In tali contese è vietato a quelli
che disputano del proprio diritto il
chiamarvi l'intervento dell'autorità am
ministrativa. Le verifiche che queste
autorità potranno ordinare per vedere
se siesi costrutta opera in fiumi navi
gabili , o atti al trasporto di zattere e
di legnami , non potranno mai cumo
larsi colla cognizione del danno, che
- da”
( 93 )
da' privati deve sperimentarsi innanzi
alle autorità giudiziarie. -
8. Tutte le opere ad acqua o per
messe dal giudice , o non contraddette
dalle parti contengono la implicita ob
bligazione pe'proprietarj di rifare a'vi
cini il danno , quando questo nasca o
per abuso, o per imperizia, o per qua
lunque altro fatto che contenga loro
colpa. È nel diritto de' vicini, e dei
proprietarj di macchine già esistenti il
chiedere a'giudici, che si sottopongano
i padroni delle nuove opere ad una si
curtà pel danno che può avvenire. I
giudici sottoporranno a questa condi
zione la costruzione delle nuove opere
quando il pericolo sia fondato a giudi
zio di esperti.
9. Acciocchè gli antichi possessori di
privative, e di acque credute feudali
non abusino della interpretazione della
parola danno , e si eviti ogni erronea
intelligenza della legge de'2 Agosto 18o6,
11
( 94 )
rimane dichiarato, che gli ex baroni
sono costituiti relativamente alle loro
antiche macchine nello stesso diritto di
tutti gli altri privati, non avendo alcun
riguardo del loro diritto antecedente.
Per conseguenza è vietato agli edifica
tori di nuove macchine il danneggiare
quelle degli ex baroni, e l'inferire loro
qualunque di quelle servitù che viole
rebbero il diritto di ogni altro privato.
Per lo contrario non è danno la demi
nuzione del lucro che gli ex baroni
soffrono dalla concorrenza di più mac
chine , nè la precedenza che i posses
sori di fondi superiori possono prende
re nell'uso delle acque, purchè queste
sieno restituite a quel corso che anima
le macchine sottoposte.
Io. Finalmente S.M. intende di con
fermare le precedenti risoluzioni , colle
quali ha dichiarato le contese fra gli
ex baroni, e gli abitanti degli ex feudi
sull'uso delle acque, di competenza
- - del
( 95 )
della Commissione feudale per tutto il
tempo , che la suddetta Cbmmissione
impiegherà a terminare il lavoro che
l'è assegnato.
l signori Proccuratori generali e Proc
curatori Regj , incaricandosi delle ra
gioni che hanno determinato il Re ad
ordinarmi la comunicazione di queste
istruzioni, e dell'importanza che S. M.
attacca alla loro osservanza, veglieranno
con tutto il loro zelo all'esecuzione di
esse; i signori Proccuratori Regj presso
i Tribunali di prima istanza disporran
no , che ne sia fatta subito la parteci
pazione a tutte le autorità loro subor
dinate ; ed i signori Intendenti ne fa
ranno seguire immediatamente la pub
blicazione in tutti i Comuni delle ri
spettive provincie.
Io attendo i riscontri , che mi assi
curino dell'adempimento che ciascuno
vi abbia dato nella parte che lo riguarda.
Vi rinnovo l'attestato di mia perfetta
stima – Giuseppe Zurlo. N,
( 96 )
, Num. 14.
A di 13 Settembre 18o9.
Tra' Comuni di Argusto, Gagliato e
Cinquefrondi in Provincia di Calabria
Ulteriore ;
E'l già barone di dette terre ;
Sul rapporto del Cancelliere ;
Inteso il Regio Proccuratore gene
rale.
I Comuni han preteso che il cenna
to loro ex barone si astenga di esigere
annui ducati 3o pe' corpi di catapanìa
e portolanìa , per barricello e camera
riservata; annui duc. 72.5o per asserti
capitali, uno di duc.1ooo, un altro di
duc.2oo, e'l terzo di duc.2o; gli an
nui duc. 7 per un preteso censo enfi
teutico sul piano della fiera ; e duc. 6
l'anno pel carcere; e che restituisca
l'indebito esatto. -- -
La Commissione feudale consideran
do
( 97 )
do che le prestazioni pe' corpi di cata
panìa e portolanìa sono state abolite
dalla legge de'2o Maggio 18o8 e dal
la dichiarazione del Gran Giudice Mi
nistro della Giustizia degli 11 Aprile di
quest'anno ; che le esazioni per barri
cello e camera riservata sono rimaste
estinte colla legge de'2 Agosto 18o6,
dichiara che l'ex-barone si astenga di
esigere in forza delle enunciate leggi gli
annui duc. 3o a titolo di catapanìa ,
portolanìa, barricello e camera riser
vata; ben vero pe'corpi giurisdizionali
di catapanìa e portolanìa adisca la Com
missione de'Titoli pel compenso, se
crede competergli.
Relativamente poi agli ann. duc. 72.5o
per asserti capitali, uno di duc. 1ooo,
l'altro di duc.2oo, e'l terzo di duc. 2o;
agli ann. duc. 7 per un preteso censo
enfiteutico sul piano della fiera; agli an
nui duc. 6 pel carcere; ed all'indebito
esatto preteso dal Comune, la Commis
18o9. N.9. 8 sio
( 98)
sione ha appuntato passarne la decisio
ne all'ordine del giorno. -
Num. 15.
A di 13 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Calvera in Provin
cia di Basilicata; .
E'l già barone Marchese Donnaperna;
Sul rapporto del Cancelliere.
Il Comune in un suo libello al fo
glio 2 ha dedotto otto capi di gravezze
contro il mentovato suo ex-barone.
Col 4 ha esposto di aver quegli da
esso esatti annui duc. 1oo per la fida
del demanio, avendo con ciò privato i
cittadini dell'uso civico sul demanio
SteSSO.
Col 5 ha asserito che i suoi cittadini
per antichissimo solito han costruito a
loro arbitrio delle case e fatti degli
orti per comodo di esse senza la mi
ni
( 99 )
nima prestazione, e che malgrado ciò
egli ed i suoi ministri da qualche tem
po han vietato a' cittadini medesimi la
costruzione di dette case e la forma
zione degli orti, ed accordando loro
il permesso esige delle prestazioni ec
cessive.
Coll'8 che l' ex-barone ha senza ti
tolo e per sola prepotenza esatto an-
nui duc. 54, cioè annui duc. 5o a ti
tolo di portolanìa e duc. 4 sotto tito
lo di strena, e che perciò cessi di esi
gere le dette prestazioni e restituisca
l'indebito esatto. -
In un'altra istanza poi che leggesi al
foglio 18 ha dedotto tre capi di gra
VeZZG, -
Col 3 ha chiesto che l' ex-barone si
astenga di esigere il terraggio sul gra
none, e molto più su' legumi che si
seminano per preparare il terreno alla
semina del grano. -
La Commissione feudale applicando
( 1oo )
alle rapportate gravezze le disposizioni
delle varie leggi e decreti eversivi dei
differenti diritti feudali, e i principj da
essa adottati nelle sue precedenti deci
sioni.
Dichiara.
Sul 3 capo contenuto nel libello al
foglio 18, che l'ex-barone pendente la
decisione sulla legittimità del diritto del
la esazione del terraggio sul granone ,
si astenga di esigerlo su'legumi e su
que' generi che si seminano per sola
preparazione del terreno. .
Sul 4 capo del primo libello, che
pendente la decisione sulla legittimità
del diritto della esazione de' duc. 1oo
per la fida sul demanio, sia libero ai
cittadini l'esercizio degli usi civici nei
demanj ex-feudali , anche per ragion di
commercio tra loro.
Sul 5 che si astenga di vietare a'cit
tadini il costruir delle case e far degli
orti, ed avendo delle ragioni da spe
1
( Io1 )
rimentare, le produca, per potersi da
re le convenienti provvidenze.
Sull'8 si astenga di esigere gli annui
duc. 5o a titolo di portolanìa, e gli an
nui duc. 4 sotto nome di strena, e se
pel corpo della portolanìa crede spet
targli compenso, adisca la Commissio
ne de'Titoli.
Relativamente poi agli oggetti conte
nuti nel 1 , 2, 3, 4, 6 e 7 capo del
primo libello, e ne' capi 1 , 2 e 3 del
secondo libello, la Commissione ha ap
puntato passarne la decisione all'ordine
del giorno.
Num. 16,
A di 13 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Atena in Provincia
di Principato Citeriore;
E'l suo ex-barone;
Sul rapporto del Cancelliere.
g 3 Quat
( 1o2 )
Quattro capi di gravezze il Comune
ha dedotto contro il menzionato suo
ex-barone.
Col 4 ha preteso che quegli paghi
la bonatenenza dall' anno 1592 sino al
dì d'oggi pe'beni burgensatici da lui
posseduti.
La Commissione feudale, sulla re
quisitoria del Regio Proccurator gene
rale, decide che il cennato ex-barone
paghi la bonatenenza dal dì del catasto,
a qual effetto si commetta al Raziona
le della Corte de'Conti Cavalier Gae
tano Cenni , il quale avendo presenti
le istruzioni catastali, ne liquidi le quan
tità e riferisca.
Relativamente poi agli oggetti conte-
nuti ne'capi 1 , 2 e 3, la Commissio
ne ha appuntato passarne la decisione
all'ordine del giorno. -
Num -
( 1o3 )
Num. 17.
A di 13 Settembre 18o9.
Tra' particolari cittadini del Comune
di Arnesano in Provincia d'Otranto;
E'l già barone di detta terra;
Sul rapporto del Cancelliere.
I cittadini di Arnesano in due libelli
han dedotto 19 capi di gravezze contro
il cennato loro ex-barone.
Col 1 del primo libello han chiesto
che quegli si astenga di esercitare la
giurisdizione delle prime e delle secon
de cause, e di eleggere il giudice per
le seconde cause. --
Col 2 che si astenga di permettere ,
o vietare a' possessori di estrarre il frut
to delle ulive per molirle ne' trappeti
degli ex-feudi convicini, e di esigerpe
ne gravissime da coloro i quali vanno
a macinarle senza suo permesso.
Col 3 che cessi di esercitare il di
g 4 ritto
- ( 1o4 )
ritto proibitivo sulla costruzione dei
trappeti.
Col 4 che si astenga di esiger la de
cima delle ulive in olio, ma l'esiga in
frutto.
Col 5 che si astenga di esigere una
prestazione in denaro sotto nome di
mezza pietra, anche da coloro che non
vanno a macinar le ulive ne'suoi trap
peti.
Col 6 han chiesto che si astenga di
esiger la decima delle uve de'pergolati
che sono ne'giardini, e la decima dei
frutti degli alberi comuni che nascono
ne'fondi estagliati.
Col 7 hanno esposto che l'ex-barone
esige la decima delle statoniche in denaro
e che vuol esigerla anche sulle cipolle,
ed han quindi chiesto di esser esentati
dalla prestazione della decima per le
cipolle, e che si esiga la decima per le
statoniche in frutto, e non in denaro.
Coll'8 che cessi di pretendere che
i pos
( 1o5 )
i possessori paghino il guardiano delle
vigne dell'ex-feudo.
Col 2 capo poi del libello che legge
si al foglio 3 hanno esposto che l'ex-ba
rone oltre la decima ch'esige dalle vi
gne , esige anche un canestro di uva
da ciascun possessore.
Col 3 ch'elegge l'erario e l'uomo
di corte , senza pagar loro la mercede.
Col 4 ch'elegge i camerlenghi a suo
piacere, senza farne intesa l'Università.
Col 5 che impedisce la vendita del
vino forestiere, vendendo il solo vino
che ritrae da'suoi beni sieno feudali ,
sieno burgensatici.
Col 6 ch'esige da più case gli esta
gli, e la decima da ogni alboretto o
pergolato esistente dentro le stesse case,
e ciò anche pratica per ogni specie di
frutto.
Col 7 ch'esige la decima della pie
tra che tagliasi anche ne'fondi de'par
ticolari per uso di fabbrica.
--- Coll'
( 1o6)
Coll'8 che obbliga coloro che ten
gono de'buoi a coltivare a forza il suo
oliveto sia burgensatico , sia feudale, e
non paga la giornata corrente, ma quan
to a lui piace.
Col 9 che forza le femmine a racco
glier le sue ulive, non ostante che quelle
si trovino di aver locata ad altri l'ope
ra loro, e le paga a suo piacere, e se
non ubbidiscono le carcera.
Coll' 1 1 finalmente che obbliga alpa
gamento della decima tutti coloro che
piantano statoniche per uso proprio.
La Commissione feudale, sulle re
quisitoria del Regio Proccurator gene
rale, applicando alle gravezze di sopra
rapportate le disposizioni delle varie
leggi e decreti eversivi de'differenti di
ritti feudali, non che i principj da essa
adottati nelle sue precedenti decisioni.
Dichiara.
Sul capo 1 del primo libello abolita
la giurisdizione delle prime e delle se
COII
( 1o7 )
conde cause , e 'l diritto di eleggere il
giudice per le seconde cause.
Sul 2 che l'ex-barone si astenga di
permettere, o vietare a suo piacere ai
possessori di estrarre il frutto delle u -
live per molirle ne'trappeti de' convi
cini ex-feudi, e di esiger pene gravis
sime da coloro che vanno a macinarle
senza suo permesso.
Sul 3 che cessi di esercitare il dirit
to proibitivo de'trappeti , e ne sia li
bera a ciascuno la costruzione.
Sul 4, 6 e 7 del detto primo libel
lo , e sul 2 , 6 ed 1 1 del secondo li
bello , che senza pregiudizio delle ra
gioni delle parti , e pendente la de
cisione sulla legittimità dell'esazione
delle decime , esiga quella del grano ,
orzo, avena, fave, lino, ulive e vino
mosto, o di quelli de'detti generi ch'è
nel possesso di esigere.
Relativamente poi al modo dell'esa
zione, escluso ogni altro genere oltre
&à
( 1o8 )
a'mentovati, esiga la decima delle vit
tovaglie sulle aje ed in generi triturati,
quella delle ulive e del lino ne'luoghi
dove raccolgonsi, e la decima del vino
mosto ne'palmenti de' cittadini.
Sul 5 della prima istanza che si a
stenga di esigere qualunque prestazione
in denaro sotto nome di mezza pietra,
anche da coloro che non vanno a ma
cinar le ulive ne'suoi trappeti.
Sull'8 che cessi di pretendere che i
possessori paghino il guardiano delle
vigne dell'ex-feudo.
Sul 3 capo poi del secondo libello
dichiara estinto il diritto dell'elezione
dell'erario, o dell'uomo di corte.
Sul 4 dichiara parimente estinto il
diritto di eleggere il camerlengo a suo
piacere senza farne inteso il Comune.
Sul 5 che si astenga di vietar la ven
dita del vino forestiere, col vendere il
solo vino che ritrae da'suoi fondi feu
dali, o burgensatici.
Sul
( 1o9 )
Sul 7 che si astenga di esiger la de
cima della pietra che tagliasi per uso
di fabbrica anche ne'fondi de'partico
lari.
Sull'8 che si astenga di esigere ope
re e servizj di animali di qualunque
specie. -
Sul 9 finalmente che cessi di obbli
gar chicchessia a raccoglier le sue uli
ve con pagarle a suo arbitrio.
Relativamente poi agli oggetti conte
nuti ne'capi 1 e 1o del secondo libel
lo, e sulla legittimità dell'esazione del
le decime, di cui è quistione nei ca
pi 4, 6 e 7 del primo libello , e nei
capi 2, 6 ed 11 del secondo, laCom-
missione ne ha passata la decisione al
l'ordine del giorno.
' '
Num,
( 11o )
Num. 18.
A di 13 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Montesano in Prd
vincia di Principato Citeriore , patroci
nato dal signor Angelo Abatemarco ;
E'l suo già barone, e per esso l'Am
ministrazione de' Reali Demanj, patro
cinata dal signor Giovanni Lotti;
Sul rapporto del signor Giudice Fran
chini;
Intese le parti , e 'l Regio Proccuratore generale. a
L'Università di Montesano fin dal
1752 dedusse nell'abolito S.C. dieciotto
capi di gravezze contro la Certosa di
S. Lorenzo presso la Padule di lei ex
feudataria. Dopo varie quistioni pre
giudiziali promosse dalla Certosa, chie
se l'Università l'accesso del Commis
sario sul luogo in contesa, per quivi
decidersi i gravami proposti . Come
- chè
( 111 )
chè tal domanda si fosse per ordine del
S. C. discussa ed approvata in pubbli
co parlamento ; pure essendosi dipoi
aperto un termine sommario sulla ri
soluzione parlamentaria, restò soffoga
to il giudizio principale sino al 1797.
In quest'anno un tal Domenico Bar
bella, in nome ancora de'suoi concit
tadini chiese ed ottenne ordini dal Go
verno , che esaminati si fossero i gra
vami dal Tribunale della Regia Came
ra. Ma essendosi opposto dalla Certosa
la pendenza della causa nel S. C., il
Governo medesimo risolvette che pro
ceduto avesse ilS.C. Nel corso degl'in
terrotti due giudizj non furono date
che provvidenze interine per l'osser
vanza del solito. Quindi eretta la Com
missione feudale , e soppressa intanto
la Certosa , si sono dal Comune rin
novati e ristretti gli antichi gravami a
soli cinque capi contro l'Amministra
zione de' Reali Demanj.
I
( 112 )
1. Che debba l'Amministrazione aste
nersi dall' esazione de' carlini due a
fuoco per ciascuna famiglia bracciale ,
di una giornata di buoi a massaro ,
dell'intero latte che danno in un gior
no le pecore de' cittadini, e di venti
rotoli di formaggio salato per ogni greg
ge nel mese di Agosto di ciascun anno.
2. Che debba dichiararsi comunale
l'intero demanio di Montesano, e che
quindi l'Amministrazione de'Reali De
manj non solo debba astenersi dal di
ritto di terraggiare sulla parte dema
niale ridotta a coltura, e dal diritto
di fidare a' forestieri ne' terzetti dema
niali detti di Pattano e di Cerreta pia
na; ma debba altresì rilasciare a bene
ficio di essa Università la porzione de
maniale usurpata dalla Certosa e i ter
ritorj specialmente denominati Radice,
Balzi di S. Paladino, e Costa della Pi
rocchiosa.
3. Che l'Amministrazione medesima
- de'
( 1 13 )
de' Reali Demanj debba restituire al
l'Università non meno le porzioni di
staccate dallo stesso demanio , ed ag
gregate dalla Certosa a'suoi territorj
denominati Spigno , Magorno , Cessu
ta, Fiego, Prato, Pezzillo, la Rossa,
e i boschi di Carpineta e della Cer
reta , che gl' interi territorj denominati
S. Simeone , Casamassone , e Magor
niello.
4. Che laddove non avesse luogo la
revindica delle porzioni aggregate agli
anzidetti locali, debbano i locali mede
simi dichiararsi demanj aperti dell'ex
feudo e soggetti quindi a' pieni usi ci
vici.
5. Che debbano i cittadini esercitare
i pieni usi civici sopra i territorj bo
scosi appartenenti alla Badìa di S. Ma
ria di Cadossa.
La Commissione avendo esaminati
gli atti fabbricati in sei volumi negli
aboliti Tribunali del S. C. e della Re
18o9 N. 9. h gia
( I 14 )
gia Camera, e nella stessa Commissio
ne, ed intesi il Regio Proccuratore ge
nerale e le parti contendenti, ha fat
to sopra ciascun capo di gravame le
seguenti considerazioni.
Sul primo capo relativo alle presta
zioni de' due carlini per ciascuna fa
miglia di bracciale, di una giornata di
buoi per ciascun massaro , dell' intero
latte che danno in un giorno le pe
core de' cittadini , e de' rotoli venti
di formaggio salato per ogni gregge nel
mese di Agosto di ciascun anno , non
vi era esame da farsi. Essendo le me
desime evidentemente personali , resta
rono tutte abolite dalla legge abolitiva
della feudalità de'2 Agosto 18o6. Ciò
non ostante il patrocinatore de' Reali
Demanj, seguendo i contraddittorj as
sunti dalla Certosa , ha sostenuto che
queste prestazioni sieno un compenso
non solo dell'erba che pascolano illi
mitatamente gli animali de' cittadini nel
de
( 115 )
demanio del feudo, ma della fida ezian
dìo ch' esige l'Università da' forestieri
nello stesso demanio feudale. Ed a tal
uopo fa osservare dalla serie degli an
tichi rilevj, che sino a che gli antichi
baroni esercitarono la bagliva- di fuori,
non tutte si portarono ed introito le
- dinotate prestazioni , e che queste in
conseguenza succedettero a' diritti ed
emolumenti feudali della esterna bagli
va , ne'fog. 84 a 86 del 5 vol.
. L'Università all'incontro ha tratto
l' ingiustizia di siffatte prestazioni dal
vario sistema che la Certosa ha tenu
to sull' oggetto , ne'fog. 188 a 19o di
d. vol. Costei sostenne nel 1752 , che
le prestazioni in esame eran compen
sative de'dirittì sopra tutto della porto
lanìa, e catapanìa. Ma avendo l'Uni
versità documentato, che queste basse
giurisdizioni trovavansi in origine ad
essa intestate, e da essa esercitavansi nel
tempo stesso che i baroni di Monte
h 2 Sià
( 116)
sano esercitavano la bagliva di fuori,
resta pienamente confutato l'assunto
della Certosa mon meno, che dell'Am
ministrazione de' Reali Demanj. Oltre
chè sarebbe ingiusta cosa , che i soli
bracciali, e gli animali soltanto da ara
tro e da latte compensar dovessero il
peso universale della portolanìa e ca
tapanìa, ed il pascolo degli altri ani
mali, non che la fida de'forestieri che
percepisce l'intero Comune. -
Sull'articolo del demanio e della re
vindica de'tre territorj posseduti dalla
Certosa nello stesso demanio denomi
nati Radice, Balzi di S. Paladino e
Costa della Pirocchiosa; come pure sul
diritto di terraggiare nella parte eolti
vata dello stesso demanio, e di fidare nei
due terzetti demaniali Pattano, e Cerreta
piana, che uniti si sono nello stesso
capo di gravezza ; ha veduto la Com
missione che lo sviluppo di questo in
trigatissimo e rilevante gravame dipen
de
( 117 )
de dal definir la natura e la estensio
ne del demanio in contesa. -
Convengono le parti interessate, e le
scritture esibite negli atti contestano ,
che questo demanio comprenda un ter
ritorio di 16ooo e più tomoli. Discor
dano sebbene sulla pertinenza ; dacchè
l'Università pretende di esser tutto
comunale, e l'Amministrazione de'Rea
li Demanj sostiene di essere interamente
feudale. Ma siccome i documenti alle
gati dall'Università dimostrano ad evi
denza di esservi in Montesano un va
stissimo demanio comunale, e di aver
vi que' cittadini esercitato non solo un
illimitato diritto di pascolare, ghiandare
e legnare , ma il diritto benanche di
fidare a' forestieri ; così i documenti
prodotti dalla Certosa ed ultimamente
dall'Amministrazione de' Reali Demanj
dimostrano ugualmente di avervi i ba
roni esercitato anticamente la bagliva
di fuori, di aver esatto il terraggio sul
h 3 la
( 118 )
la parte coltivata dello stesso demanio,
e di aver fidato privatamente ne' due
terzetti di Pattano e Cerreta piana.
Questa collisione di diritti dominicali
ed atti possessivi di due diversi padro
ni sul medesimo territorio, renderebbe
inestricabile il modo della controversia.
Ma una circostanza di fatto avvenuta
nello stesso feudo di Montesano concilia
e rimove qualunque contraddizione sul
contemporaneo dominio e possesso del
barone e dell' Università sul demanio
in quistione.
Essendosi esposto venale il feudo di
Montesano nel XVI. secolo presso il
S. C., Scipione Sanseverino lo compe
rò nel 155o pel prezzo di duc. 3oooo.
L'Università proclamò al demanio e
l' ottenne per lo stesso prezzo. Dopo
38 anni la stessa Università per isgra
varsi dalla mole de' debiti contratti fu
nella necessità di disfarsene. Fu quindi
acquistato il feudo nel 1618 pel dop-
pio
( 119 )
pio prezzo di ducati 61ooo da un tal
Agostino Ambrosino. Ma nel 1638 il
di costui figliuolo lo vendette a Tom
maso Novellino intestatario della Cer
tosa per ducati 525oo, ne fogli 127 e
seguenti del 1 vol.
La confusione pertanto de'rapporti
comunali e feudali , e de' diritti attivi
e passivi che si unirono nell'Univer
sità coll'acquisto del feudo , e la di
strazione fatta del feudo dalla stessa
Università al barone Ambrosino , ren
dono meno irregolare la partizione del
demanio e de'suoi attributi presso due
diversi padroni. Quando in conseguen
za dubitar si potesse della legittimità
del titolo onde la Certosa abbia ella
esercitato il diritto di terraggio sulla
porzione coltivabile del demanio, ed il
diritto di fida sopra i due terzetti di
Pattano e Cerretapiana , incontrerebbe
il Comune la resistenza del proprio fat
to. Non era punto irregolare che l'U
h 4 ni
( 12o )
niversità per soddisfare i debiti con
tratti a cagion del demanio , e per al
tre sue urgenze si avesse ritenuto por
zione de'beni e diritti acquistati col
feudo , ed avesse distratto col feudo
stesso qualche natìo suo diritto ed al
tri suoi beni. Se l'Università come
autrice dell'acquisto pervenuto alla Cer
tosa , e per essa all'Amministrazione
de'Reali demanj,potrebbe lodarsi asoste
ner costei nel possesso de'diritti e beni
contraddetti, deve l'Università medesi
ma per le note massime di legge es
sere espulsa da quelle azioni per le
quali è tenuta di evizione.
Quindi la Commissione rispettando
il possesso in cui trovansi rispettiva
mente l'Università, e l'Amministra
zione de' Reali demanj, e preponde
rando il dominio dell'erba, delle ghian
de e delle legna che ha l'Università
sopra l' intero demanio in contesa , al
diritto limitato di terraggiare e ad al
tri
( 121 )
tri parziali diritti che avea la Certosa
sullo stesso demanio, è concorsa nel
sentimento di dichiarar comunale il de
manio controverso, di mantenere l'Am
ministrazione de' Reali demanj nel pos
sesso non memo di terraggiare sopra la
parte coltivata dello stesso demanio,
che del diritto di fidare ne' due ter
zetti di Pattano a Cerreta piana. Ma
poichè ha osservato la Commissione
che l' estensione de' locali coltivati ed
onnossj a terraggio , siesi dopo il ca
tasto del 174o e pendente il litigio e
normemente dilatata , perciò ha stima
to restringerla a' termini della rivela
catastale.
Sul terzo capo de' gravami, onde ha
chiesto il Comune di revindicar non
meno le porzioni demaniali aggregate
a' territorj Spigno , Magorno, Cessu
ta, Fiego, Prato, Pezzillo, la Rossa,
Carpineta e Cerreta , che gl' interi ter
ritorj denominati S. Simeone, Casamas
SO
- ( 122 )
sone e Magorniello , ha considerato.
la Commissione di esser applicabili
gli stessi principj dianzi additati. Costa
dagli antichi rilevj del 1552 , 1595,
16o6 e 168o, coevi ed immediati al
l' acquisto ed alla vendita del feudo
che ne fece l'Università, di essersi pos
seduti i pretesi territorj della stessa
Università qual feudataria , e da'suc
cessivi baroni , ne'fogli 13o a 135,
151 a 156 del 1 vol., 179 a 182 del
4 vol. , e 69 a 75 del 5 vol. L'Uni
versità all' incontro non ha dimostrato
di aver esercitato alcun atto dominica
le e possessivo sugli additati locali ,
fuorchè per S. Simeone, e molto me
no ha saputo additar l' epoca delle se
guite usurpazioni. Potrebbero queste
esser seguite prima del 155o in cui
l'Università acquistò il feudo, e nel
corso degli anni 38 ne' quali posse
dette i beni annessi al feudo. Ed in tal
caso avendo causa la Certosa dalla me
16
( 123 )
desima Università , verrebbe l'azion di
revindica come sopra ripulsata dall'ec
cezione della nascente evizione.
Non così per S.Simeone. Esiste ne
gli atti uno strumento stipulato nel 1469
in cui vedesi inserita una ragionata sen
tenza del viceconte di Capaccio, colla
quale decise una clamorosa lite insorta
sulla pertinenza di S. Simeone fra le
due finitime Università di Padula e
Montesano, che allora possedevansi dal
lo stesso Conte Guglielmo Sanseverino,
ne'fogli 5 a 19 del 4 volume. Ed in
questa sentenza , dopo essersi esposte
le vicendevoli posizioni e pruove del
le Università contendenti , furono con
dannati l' Università e cittadini di Pa
dula a non molestare l'Università e
cittadini di Montesano nel possesso in
cui erano del territorio in contesa.
» Probatum est, notò quel Vicecon
» te, qualiter dictum territorium S. Si
» meonis est situm in territorio terrae
» Mon
( 124 )
399
3)
-0)
>)
2)
2)
2)
B)
3)
B)
B)
DD
*D)
»
3)
Montisani , ac in ejus pertinentiis et
districto , et non in territorio terrae
Padulis, ut patet. . . . et per tantum
tempus, quod non est in contrarium
memoria hominum, quod dictum ter
ritorium S. Simeonis semper fuit ha
bitum , tentum et possessum per
homines Universitatis Montisami , ac
etiam de praesenti tenetur et posside
tur per eosdem tanquam territoriam
eorum , recolligendo et in eo affida ,
seu bajulatione ab omnibus et qui
busvis personis exteris ibidem cum
eorum animalibus pascua sumentibus
et sistentibus, et etiam ab hominibus
dictae terrae Padulae , et etiam in
eodem territorio arando , seminando
et pascua sumendo , sine solutione
aliqua , et omnia alia faciendo. »
Questa sentenza è tanto più decisiva
a favor dell' Università di Montesano ,
quantochè il giudice viceconte si disse
investito non solo da’mandati delle due
kuał Uni
( 125 )
Università contendenti, ma anche pro
parte Excellentissimi Gulielmi de S.
Severino contis Campusati, etterrarum
praedictarum utilis Domini; e quan
tochè negli antichi rilevj non vedesi
denunciato S.Simeone, come le altre
difese e territorj di sopra nominati.
Quindi la Commissione nell'atto stes
so che ha creduto giusto di assolve
re l'Amministrazione de' Reali Dema
nj dalla revindica de' territorj e bo
schi contenuti nel presente capo , Spi
gno, Magorno, Cessuta, Fiego, Prato,
Pezzillo , la Rossa , Carpineta e Cer
reta, e delle aggregazioni fatte agli stes
si fondi, ha creduto anche giusto di
condannare la stessa Amministrazione
alla restituzione di S. Simeone. Ed
avendo per vero che le ampliazioni
seguite degli stessi fondi dopo la ri
vela catastale del 174o, siensi fatte so
pra i vasti demanj dell'Università , ha
giudicato di doversi restringere l'esten
- S1O
( 126 )
sione de' rispettivi territorj a' termini
eziandio della rivela catastale.
Sul quarto capo di gravezze, col
quale pretende il Comune di Montesa
no di doversi dichiarar demamj aperti
del feudo tutti quei territorj , che la
Commissione giudichi non esser suscet
tibili di revindica, ha ella osservato da
gli antichi rilevj e da altri antichi do
cumenti , che i soli locali di Carpine
ta, Cerreta , Magorno, Cessuta e Ca
samassone veggonsi rapportati e descrit
ti come difese del feudo. Quindi ha
giudicato , che oltre a' dinotati cinque
locali , tutti gli altri debban rimanere
aperti a'pieni usi civici de' cittadini.
Sul quinto capo di gravezze relati
vo a'fondi appartenenti alla Badìa di
S.Maria di Cadossa, ha rilevato la Com
missione di essersi questi posseduti dal
la Certosa come allodiali e di pie
na sua proprietà, indipendentemente
dal feudo di Montesano, ed anche pri
101
( 127 )
ma di divenirne utile padrona. Non
avendo pertanto dimostrato l'Universi
tà di aver siffatti territorj alcuna feu
dale caratteristica, ha la Commissione
giudicato di non poterci i cittadini eser
citare verun uso civico.
Quindi autorizzata la Commission
dalla legge di sua costituzione a giudi
car le contese feudali , sola facti veri
- tate inspecta, e per esecuzione de'Reali
decreti, abolitivi della feudalità, ha dif
finitivamente deciso e dichiara,
1. Si astenga l' Amministrazione dei
Reali Demanj di più esigere da' citta
. dini di Montesano i carlini due per
- ciascuna famiglia bracciale , la giornata
de' buoi per ciascun massaro, il latte
che danno in un giorno lo pecore di
essi cittadini , e i venti rotoli di for
maggi salati per ogni gregge nel mese
di Agosto di ciascun anno. -
2. Dichiara che il demanio contro
verso di Montesano appartenga all'U
-11
( 128 )
miversità come di natura comunale.
Si mantenga nondimeno l'Amministra
zione de' Reali Demanj nel possesso di
fidare a'forestieri l'erba sopravvanzante
agli usi civici ne'due terzetti di Pat
tano e Cerreta piana, e di terraggiare
ne' locali ridotti a coltura dello stes-
so demanio , e rilevati come demanj
feudali dall' abolita Certosa di S. Lo
renzo nella formazione del catasto del
l'anno 174o , e per la sola estensione
dinotata nella rivela: cioè Cozzarra per
tomoli cento, Patrico, Pattano, Patta
niello, Serra della Giumenta e Ver
nicorro per tomoli mille e cinquecen
to , la montagna di Perillo, Serra del
la Cessuta , Valle Bortone , Cervonella
e Capodacqua per tomoli seicento, la
montagna di Vulcano, Cerreta piana ,
Tempe lo Broccolito e Pedale di Car
lo per tomoli trecento, la montagna
di Mulinello, Acqualonga, Malanfrena,
Forzanese, Vellicani,Cafari e Russe dei
Pas
( 129 )
Passeri per tom. trecento, Vallone Ma
cario per tomoli duecento. Ma in tutti
questi locali , fuorchè in Pattano e
Cerreta piana , vi abbia l'Università il
diritto del pascolo e della fida a' fore
stieri, segate le biade, di cui si tenga
ragione nella divisione de' demanj.
Si reintegri l'Università nel possesso
de'territorj denominati Radice , Balzi
di S. Paladino e Costa della Perocchio
sa , compresi nello stesso demanio e
non descritti nella rivela catastale del
174o.
3. Si assolva benanche l'Amministra
zione de' Reali Demanj dalla revindica
pretesa dall'Università così de' due ter
ritorj denominati Casamassone e Ma
gorniello , che delle porzioni demaniali
aggregate a'territorj denominati Spigno,
Magorno , Cessuta , Fiego , Prato ,
Pezzillo, la Rossa, Carpineta e Cer
reta. Ma, si restringano i detti fondi
all' estensione dinotata nella rivela
18o9. N. 9. ca
( 13o )
catastale del 174o , cioè Spigno per
tomoli 15o , Magorno per tomoli 6o ,
Cessuta pertomoli 7o, Fiego seu Feu
do per tomoli 4o , Prato e Pezzillo
per tomoli 3o , la Rossa per tomoli
5o , Carpineta per tomoli 1oo , Cerre
ta per tomoli 25oo , Casamassone per
tomoli 4oo , e Magorniello per tomoli
2OO,
Si reintegri all'incontro l'Università
nel possesso del territorio denominato
S. Simeone.
4. Restino a beneficio dell'Ammini
strazione de' Reali Demanj come chiu
se e difese , e secondo l'attuale stato
del possesso , i soli locali Carpineta,
Cerreta, Magorno, Cessuta e Casamas
sone. Ma gli altri locali dinotati nel
precedente capo, Spigno , Fiego, Pra
to , Pezzillo , Rossa e Magorniello re
stino demanj aperti dell'ex feudo, e se
ne abbia ragione nella divisione de'de
manj.
5.
( 131 )
5. Finalmente la Commissione dichia
ra, che i territorj della badia di Ca
dossa non appartengono al demanio di
Montesano. Ma i cittadini vi conservi
no i diritti che vi hanno acquistati,
secondo lo stato attuale del possesso.
Per le spese della lite si assolvano
vicendevolmente le parti.
Num. 19.
A di 13 Settembre 18o9.
Tra 'l Signor Gaetano Grisi di Trec
china in Provincia di Basilicata, patro
cinato dal Signor Vincenzo Vassalli;
E'l dianzi barone Duca Tortora, pa
trocinato dal Signor Gennaro Brancac
cio;
Sul rapporto del Sig. Giudice Mar
tucci.
Nel 1788 diversi cittadini di Trec.
ehina dedussero in S. C. delle gravezze
Il 2 CO
( 132 )
contro il loro barone Duca Tortora.
A questi si unì nel 1789 il sig.Gae
tano Grisi, dolendosi che il feudatario
voleva impedirgli la costruzione di un
mulino ch'egli avea stabilito nel suo
proprio suolo, e che si animava colle
sue acque private.
Sulla domanda fu impartito termine.
Grisi provò gli estremi della sua
azione.
ll barone che avea allegata la feuda
lità di tutte le acque , non fu ugual
mente felice nella sua intrapresa.
I testimonj dissero che le acque era
no riputate demaniali se sorgevano nel
demanio , e private se esse scaturivano
ne' luoghi privati. -
Il S. C. a Marzo del 179o ordinò
perizia , ed osservanza di antico stato,
fol. 156 vol. 1.
Grisi attaccò di nullità la parte del
decreto che manteneva l'antico stato.
Le
( 133 ) -
Le sue nullità furono rigettate , fol.
174.
La perizia fu eseguita dalla Regia
Udienza per mezzo degli agrimensori
di Castrovillari e Lauria. Ed essa fu
favorevole a Grisi, fol. 49 vol. 3.
La perizia fu attaccata di nullità per
parte del barone. -
Il Consigliò decretò che se voleva la
revisione, l'avesse procurata fra 15
giorni , fol. 1o4 a ter. vol. 1.
La revisione fu eseguita.
Essa fu attaccata di falso da Grisi.
Una informazione criminale ebbe luo
go. Ed il mastrodatti come autore o
cooperatore del falso fu citato ad in
formandum , rilasciato successivamente
col mandato perpalatium, indi rinvia
to con un liceat discedere.
Si è detto che Grisi aveva attaccata
di nullità la clausola del decreto por
tante osservanza di stato antico.
Nell' intervallo il barone suscitò qui
i 3 stio
( 134 )
stione di dominio contro Grisi , e so
stenne ch' era stato a lui usurpato il
terrreno ove Grisi aveva stabilito il suo
mulino.
Un termine fu impartito sulla diman
da. E 'l barone cercò provare che il
feudo di Trecchina era stato sempre u
nito col casale di Paruti. E come Pa
rutto è il nome del luogo ove Grisi
aveva edificato , conchiudeva dall'ana
logia del nome , che una usurpazione
avea avuto luogo dal di lui lato.
Grisi dimostrò che i beni da lui pos
seduti erano in una contrada differente
da quella ove il barone credeva com
petergli de' diritti.
Che il Parutto feudale era in regio
me differente da quella, ove Grisi pos
sedeva de' beni , e che il Parutto feu
dale era stato dal barone censito a' di
scendenti di Santo e Luca Conte.
E che questo era sìvero, che il ba
rone istesso per avere una pianta ove
edi
( 135)
edificare i mulini che attualmente pos
siede, era stato obbligato di prendere
ad enfiteusi dalla chiesa parrocchiale il
tratto di terreno che gli sostiene.
Nel suo particolare dimostrò poi per
mezzo di 15 strumenti gli acquisti che
egli ed i suoi maggiori avevano fatto del
le terre ch'egli possiede , ed in mezzo
alle quali egli ha stabilito il suo mulino.
In questo stato sommessa la causa
all'esame della Commissione.
Per parte di Grisi si è conchiuso a
ciò che debba essergli permesso di ani
mare colle acque che nascono e scorrono
su' territorj suoi il mulino ch' egli fab
bricò sopra le sue terre nel 1789.
E che debba la parte avversa essere
condannata a tutti i danni che gli ha
cagionato per dieci anni una lite in
giusta. -
Per parte del barone si è conchiuso
per la revindica del fondo ove Grisi
aveva costruito il suo mulino.
i 4 La
( 136 )
La Commissione ,
Intese le parti, e 'l Proccuratore Re
gio generale nelle sue conclusioni.
Considerando che i primi mezzi ado
perati dal barone per impedire il mo
vimento della macchina edificata da
Grisi ebbero l'assurdo diritto delle ac
que feudali per oggetto.
Ch' egli si trincerò sopra la qualità
feudale di queste acque, sino a che le
perizie furono eseguite, e che non fu
attaccata di falso quella da lui proccu
l'atal.
Considerando che il barone non si
rifuggì sotto l'altra pretensione della
usurpazione del suolo imputata a Grisi,
che quando fu dimostrata la natura pri
vata e propria delle acque, del di cui
movimento voleva Grisi servirsi per
animare le sue macchine.
Che questa pretensione nuovamente
dedotta lungi di rivocare in dubbio la
proprietà di Grisi , non è servita che
a far
( 137 )
a far meglio conoscere per mezzo de
gli strumenti di acquisto e il buon
diritto del medesimo , e la vessazione
che il barone pretese nel tempo inferir
gli per impedire la concorrenza della
macina de'suoi antichi mulini.
Considerando che Grisi sarebbe fon
dato in ragione per chiedere rifazione
di tutti i danni contro il barone , se
l' autore delle sue vessazioni esistesse ,
ma che per la morte accaduta il rigore
non può estendersi contro l'erede, che
per la parte da lui assunta in conti
nuazione.
Decide
Dover essere Grisi assoluto da tutte le
azioni contro di lui intentate dal baro
ne per causa del mulino in quistione:
libero per conseguenza al medesimo
di servirsi delle acque che nascono e
scorrono pe' suoi terreni tanto per ir
rigare, che per animare il suo muli
no ed ogni altra macchina che vorrà
CO
( 138 )
costruire nel suo proprio suolo, rimet
tendo però sempre queste acque nel
l'antico alveo a'termini della legge.
E doversi condannare il Duca Tor
tora alla rifazione delle spese da Grisi
erogate nel giudizio civile , per cui li
quidazione rimane commessa al Giudi
ce Martucci relatore , da rendersi ese
cutoria 15 giorni dopochè sarà la me
desima dichiarata.
Num. 2o.
A dì 14 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Grisolia in Pro
vincia di Calabria Citeriore, patrocina
to dal Sig. Giovanni Lotti ;
E' l suo già barone , patrocinato dal
Sig. Filippo Vecchioni ;
Sul rapporto del Sig. Giudice Sapo
nara;
La Commissione, il Regio Proccura
rator generale e le parti intese.
Ve
( 139 )
Veduta la supplica presentata nel
S.R.C. dall'Università di Grisolia a dì28
Aprile 1761 , l'istanza da lei prodotta
nel dì primo Giugno 18o8 nella Com
missione feudale, le di lei posizioni ,
e le risposte alle medesime date dal
Duca Sig. Clemente Catalano Gonsaga
a dì 2o Agosto 18o8, e tutti gli atti.
1. Riguardo a'demaniali la Serra, la
Gana, S. Maria, la Puma, le Mezzane,
il Cerreto, il Cocozzo, Pantanelli, Ra
pa, Rocca ed altri luoghi che nel 1522
erano alborati di castagni, gelsi, cerri,
ed altri alberi.
Veduta la capitolazione del 1522, in
cui il barone di quel tempo consentì
ch' essa Università non fosse da' di lui
ministri molestata per detti demanj nei
di lei diritti di raccogliere i frutti,
d'immettervi i bestiami proprj e di
esigervi la fida , e che i ministri baro
nali non si avessero esatta la fida dai
forestieri, -----
Ve
( 14o )
Veduto l'atto del 1542 , con cui il
barone di quel tempo confermò le di
visate capitolazioni, esortando Lavalle
reintegratore degli stati del Principe di
Bisignano allora feudatario di Grisolia
a profferir sua sentenza sulla divisata
conferma delle capitolazioni.
L'assenso viceregio impartito nel 1578
su tali capitolazioni ad istanza del ba
TOD6,
Veduti i decreti della Sommaria de'3
Marzo 18o4 e 12 Febbrajo 18o5, coi
quali sul dedotto dalle parti sulla per
tinenza rispettiva di tali locali fu im
partito termine ordinario, ed intanto si
fossero osservate le divisate capitolazio
ni del 1522 , e'l barone vi si fosse in
terinamente astenuto da qualunque di
ritto anche il terraggiare.-
Considerando che dietro le divisate
capitolazioni del 1522, alla divisata lo
ro conferma del 1542 , ed al viceregio
assenso impartitovi ad istanza del ba
IOD16
( 141 )
rone, il reintegrator Lavalle non pote
va nell' atto della divisata reintegra del
1546 scriver cosa che avesse potuto
in verun modo pregiudicare alla de
manialità universale de' divisati locali
appartenenti all'Università di Grisolia.
Per tali motivi dichiara i divisati lo
cali descritti nella sopra esposta capi
tolazione del 1522 appartenere all'U
niversità di Grisolia , giusta i confini
che ne saranno indicati da'catasti, dal
la reintegra di Lavalle del 1546, e da
altri legali documenti , salvo il diritto
all'Università di ricuperarne i frutti da
chi gli ha percepiti da'12 Febbrajo 18o5,
giusta gli ordini della Sommaria.
2. Riguardo al territorio di Cerasia
e Bonia.
Veduti i decreti della Sommaria dei
3 Marzo 18o4 , 13 Gennaro e 9 Ago
sto 18o6, co''quali fu impartito termi-
ne ordinario sulla dimanda del barone
di riputarsi difese feudali Cerasia e
Bo
( 142 )
Bonia, e su quella dell'Università di
riputarsi tali corpi di lei demaniali; e
poichè il barone non aveva esibito il ti
tolo per dimostrarne la qualità di dife
se feudali , fu ordinato mantenervisi ,
e se fosse stato d'uopo reintegrarvisi
l'Università nel possesso dell'uso civico.
Veduto l'inventario delle entradefeu
dali de'baroni ribelli del 1494, in cui
è portata soltanto la difesa del Monte,
ed il feudo di S. Biase , e non vi è
portata in alcun modo Cerasia e Bo
nia. La capitolazione del 1495, in cui
l'Università chiese al barone che non
avesse fatta nuova difesa, eccetto quel
la detta il Monte , che era allora, e
sempre era stata; che le fosse stato le
cito poter pascolare il bestiame , e ta
gliare legname per tutto il restante del
terreno di Grisolia, e fargrano ed altro
loro necessario; e'l barone rispose: Ser
ventur, et custodianturtantum antiquae
defensae.
At
( 143 )
Atteso che il barone non ha dimo
strato esservi stata allora altra difesa ,
che quella del Monte.
Atteso che in tal capitolazione del
1495 il barone non si dolse che l'Uni
versità gli avea esposto che soltanto era
vi stata, e vi era la difesa del Monte,
nè vi fa menzione alcuna di Cera
sia e Bonia.
Veduta la capitolazione del 1542, con
cui il barone di quel tempo confermò
le antecedenti capitolazioni, esortando
il reintegratore Lavalle a profferire sua
sentenza su tale conferma.
Considerando che la reintegra di La
valle del 1546 non è di accordo in ve
run modo co'sopra divisati monumenti
che la precedono, asserendovisi feudali
le montagne tutte e tutto l'agro di
Grisolia , quando che non v'ha dubbio
che l'Università aveva i divisati dieci
locali ed altri territorj per suoi dema
niali universali : è dunque mendace tal
rein»
( 144 )
reintegra riguardo all'assertavi feudali
tà universale dell' intero agro di Gri
solia, la quale non si può mai presu
mere senza una dimostrata sovrana de
maniale infeudazione universale.
È essa reintegra mendace altresì, per
chè molti fondi di considerevole esten
sione vi si asserisce che avea Curia ba
ronalis, benchè siti ne' divisati dema
niali universali.
Specialmente nella partita di tal rein
tegra esibita per parte del barone vi si
portano ventuno pezzi di terreno di to
moli centosettanta in circa nel dema
niale universale detto Gana o Pume ,
giusta la via pubblica, alcuni de'quali
redditizj alla baronal corte in minute
prestazioni di pochi grani monete , o
di denarucci monete.
Vi si portano nove pezzi di terreno
di tomoli ventotto in circa nel dema
niale universale Serra, o Bonia, giusta
la via pubblica, e le terre della Chie
S&à
( 145)
sa redditizj alla baronal corte in alcuni
grani , o denarucci monete.
Vi si portano nove pezzi di terreno
di tomoli trentuno in circa nel dema
niale universale lo Cocuzzo , giusta il
canale , e le terre della Chiesa redditi
zj alla corte baronale in monete di po
chi grani, o denarucci.
Vi si portano due pezzi di terreno
nel demaniale universale di S. Maria ,
uno de' quali redditizio alla corte ba
ronale in uni grano e mezzo.
Vi si portano tre pezzi di terreno di
tomoli tredici in circa nel demania
le universale Pantanelli e Fiumicelli ,
giusta il fiume, o giusta la ripa, o la
to delfiume redditizj alla corte in mo
neta di grani e denarucci.
Il deputato dell' Università asserisce
esser portati in quella intera reintegra
altri cinquecento ventidue pezzi di ter
reno siti ne' demaniali universali Serra,
Gana, S. Maria, Pume, Mezzane,Cer
18o9 N9. k 'C
C
( 146 )
reto, Cocozzo, Pantanelli, Rapa e
Rocca, come altresì in Cerasia e Ma
rina redditizj alla baronal corte in mi
nuti censi , in monete di grano, dena
rucci , di musto e di altre derrate.
Se in quella reintegra di Lavalle si
portano per feudali o redditizj al feu
do tanti fondi siti ne' divisati locali
che sono demaniali universali, non può
anche per tale motivo prestarsele verun
credito riguardo a quello vi si legge ,
che Cerasia è pleno jure della baronal
COrte,
Considerando che non si è dimostra
to che tal reintegra fosse seguita inte
sa l'Università di Grisolia.
Considerando ch' essa non solo non
è d'accordo co' ravvisati monumenti ad
essa anteriori , ma nè anco a que' che
le sono posteriori.
- In fatti nel 1564 l'Università espose
al barone. » Restando da dire all'E. V.
» che detta Università di Bonvicino le
» ha
( 147 ))
1)
2) ha occupato una quantità di territo
rio in luogo della Cerasia di questa
Università, quali per esserne pigno
rate l'entrade dell'E. V., i padroni
di essa hanno chiusi gli occhi , e
perchè detto territorio è molto da
lungo da questa Università, e non
gli perviene molto denaro, eccetto
che la principale corte ci è interes
sata, per questo non se n'è avuto ,
ma solum al presente se ne dà noti
zia , considera l' E. V. quanto più
si allegreranno avendo detta comuni
tà che saria più presto scomunità
che non comunità, per le liti , certi
danni , e qualsivoglia travaglio che
ne può succedere , e per questo ci
fa favore non permetterla, e questa
non ostante che sia di giustizia, e sa
rà il danno della principale corte, det
ta Università l'averà per favore, e
grazia , acciò Dio conservi l' E. V.
in grandezza di stato e felice vita,
9
D)
D
D)
5)
)))
1)
3)»
3)
)))
DD
1)
D)
D)
D)
D)
DX,
k 2 » una
( 148)
» una insieme con l' Eccellentissimo e
» Illustrissimo Signor Principe. Placet
» ut petitur, etenim invitis Comunitas
» concessa non prodest. »
Se il barone non si dolse nel 1564
che l'Università gli aveva esposto che
Cerasia era di lei pertinenza , anche
per quest'altra ragione non si potrà
prestar fede a quella reintegra di La
valle del 1546, ov'essa è asserita ple
no jure della baronal corte.
Considerando che il barone di Gri
solia nel 1579 chiese ed ottenne sulle
divisate capitolazioni l'assenso dal Vi
cerè.
Considerando che quantunque nello
apprezzo del feudo di Grisolia ordinato
dal S. R. C. nel 1652 si legga tra' di
lui corpi , feudo della Cerasia rendente
annui duc. 3o , che nella revisione di
tale apprezzo del 1653 se ne fissi l'an
nua rendita in duc. 4o , che quantun
qne nel 17o1 fosse stato impartito l'as
S6ll
( 149 )
senso viceregio sulla vendita del feudo
di Grisolia fatta da Rossi al Consiglier
Danio, giusta i divisati due apprezzi
del 1652 e 1653, e quantunque nella
ricognizione de'fondi del feudo di Gri
solia fatta nel 1669 dal tavolario de
Costata, si legga il feudo della Cerasia
consistere in varj terreni, e vi si leg
gono le parole i terraggi nella detta
difesa, nondimeno messo da banda che
forse tali apprezzi portano tale indica
zione perchè a'tavolarj fu presentato
la mendace reintegra di Lavelle, certa
mente non si è dimostrato ch'essi ap
prezzi siensi fatti intesa l'Università di
Grisolia , nè potevano essi pregiudicare
a'diritti dell'Università portati su Gri
solia da' divisati sopra esposti monu
menti.
Ne'tempi del feudalismo il Sovrano
solo poteva nobilitar la terra, dichiaran
dola feudale. Tal facoltà non era a'ta
volarj conceduta.
k 3 Fi
( 15o )
Finalmente gli ultimi rilevj del feudo
di Grisolia dimostrano se Cerasia sia
stato o nò corpo feudale appartenente
al di lei barone.
Nel rilevio del 1688 pagato per mor
te di Ametrano si portano terraggi in
grano duc.54, in orzo duc. 3, in ger
mano duc. 31. Trappeto, censi in gra
no duc. 12, in vino mosto duc. 9. Vi
si porta la difesa del Monte rendente
ann. ducati sei, ed in terraggi duc. 4.
Ma Cerasia non vi si menziona in
alcun modo.
Nel 1691 si presero le informazioni
delle rendite feudali di Grisolia per l'an
no 1688. I testimoni vi depongono il
terraggio su diversi territorj in grano
tom. 9o, in orzo tom. 1o, in germano
tom. 15, litre venti d'oglio su di alcu
ni piedi di ulive nel luogo detto Sali
veto, tom. 2o di grano in territorj cen
siti , e some 3o di vino mosto. L'er
baggio della difesa del Monte in duc.6.
I te
( 151 )
I testimoni conchiusero » e questi sono
tutti li corpi, ed entrade feudali, che
ha posseduti , ed al presente possiede
in questa terra la DucalCamera». Essi
testimoni furono. gli erarj, del feudo ne
gli anni 1687 , 1688 e 1689. -
Essi erarj dunque non vi fecero al
cun motto di Cerasia.
Similmente nel rilevio pagato nel 1789
si porta la difesa del Monte, ed alcune
picciole rendite , e non mica Cerasia.
Considerando quindi che dagli atti
risulta che dal 1688 sin oggi il Duca
Sig.Catalano Gonsaga non ha dimostrato
aver legalmente posseduto Cerasia nè
come feudale, nè come burgensatica :
che messa da banda la reintegra di La
valle, che come si è dimostrato è men
dace nell' oggetto di cui si tratta , esso
Duca non ha presentata investitura per
la quale sia stata conceduta Cerasia
o a lui o a que' da chi ha causa. Che
i beni siti ne' distretti de'Comuni non
k 4 pos
( 152 ) -
posseduti da particolari, nè dallo stato,
nè infeudati dalSovrano, appartengono
ad essi Comuni.
Considerandofinalmente che nella rein
tegra di Lavalle si portano nove pezzi
di terreno di tomoli ventotto in circa
nel demaniale universale detto Serra o
Bonia.
La Commissione per tali motivi di
chiara essere stato ed essere demaniale
universale del Comune di Grisolia il
territorio denominato Cerasia e Bonia
descritto nella reintegra di Lavalle del
l' anno 1546 nel tenor seguente v3.
» Habet etiam dicta Curia comprehen
» sorium magnum terrarum seminato
» rium quod dicitur la Cerasea his fi
» nibus confinatumv3. Incipiendo a quo
» dam loco dicto li Pantanelli, et inde
» vaditad alium locum lo Nolise, et ab
» inde alle cropaglie, eta dicto loco del
» le cropaglie vadit ad quemdam locum
dictum la Mula, et exit ad canale Feli;
- o» et
)D
( 153 )
D)
)
D)
D)
D)
D)
D)
D)
2)
B)
D)
B)
D)
DD
3)
B)
D)
D)
DD
D)
1999
et per dictum canale exit ad flumen
de vereycario, et per dictum flumen
usque ad loeum dictum la Valle, seu
ponte de yendecaro ab uno latere; et
ab alio latere confinat incipiendo a
quodam loco dicto Boccagrande , et
exit per viam, quae venit a terra Mu
jerae , et vadit ad locum dictum la
Schena de lo Asino, et vadit ad Ser
ram de Avea, et ut aqua fundit ver
sus terram Crysoliae, et exit ad buc
cam Palumbarii seu arenarii, et vadit
ad locum dictum Sancta Rosolea, et
ab inde vadit ad jaczo vecchio , et
per canalia exit ad locum praedictum
de la mula, quod est pleno jure ip
sius principalis curiae.
» Idem terram tumulatarum octo in
loco qui dicitur la Serra, alias Bonia
juxta viam publicam, et juxta terras
Domini Laurentii de Belluro, et alios
fines reddititiam dictae Curiae quoli
» bet
( 154 )
» bet anno de mense Augusti in granis
» duobus, fogl.37 a 38 atti correnti.
3. Riguardo alla difesa del Monte.
Veduta la capitolazione del 1495 del
tenor seguente v3. » Item petono V.Se
» renità si degni attento antiquamente
» aveano posseduto e goduto il triduo
» alla difesa del Monte, idest che fu
» solito, cogliere del frutto delle casta
» gne tre dì a loro piacere, V.Sereni
» tà volerli quella confermare, secondo
» al presente ne sono in possessione, e
» così di poter tagliare legname morte
» in detta difesa secondo è la loro con
» suetudine, della quale al presente so
» no in possessione. Volumusquod per
» dies trespossint recolligere castaneas,
» prout colligebant tempore recolendae
» memoriae Principis Hieronimi nostri
» genitoris, fog.373.
E la capitolazione del 154o del te
mor seguente » Item casu quo per Sua
3) Ec
( 155)
» Eccellenza si degnasse, o in altro mo
» do alienasse la difesa del Monte non
» voglia donarci l' officio per grazia ,
» perchè la terra ce ha lo triduo in
» cogliere le castagne, e per detto pa
» drone se le faria cogliere, e danni
» ficare dalli suoi porci avanti che l'U
» niversità avesse detto triduo , quale
» anticamente hanno posseduto, ed al
» presente si trova in possessione, e
» perchè detta Università non se ne
» potria avvalere in accusarli , e pagar
» pena. Opportune providebitur, adve
» niente casu , fogl. 372 vol. 1.»
La Commissione ordina che si ese
guano tali capitolazioni, e gli uomini
di Grisolia godano ne'dì 18, 19, e 2o
Ottobre di ciascun anno del diritto di
poter cogliere il frutto delle castagne
nella difesa del Monte; e si astenga il
Duca Signor Catalano Gonsaga di sbo
scare tale difesa in modo che venga pre
giudicato agli uomini di Grisolia il di
T1t
( 156 )
ritto divisato di raccogliere le casta
gne , e nello sboscamento osservi egli
le leggi del Regno sul divieto del taglio
degli alberi.
E dichiara che la difesa del Monte ,
esclusone il divisato diritto di racco
gliervi le castagne, è di piena proprie
tà di esso Duca Sig.Catalano Gonzaga.
4. Riguardo al feudo di S. Biase. La
Commissione veduto l'inventario del
1494 dichiara tal feudo demaniale feu
dale di esso Duca , dedotto l'uso civi
co anche per causa di commercio trai
cittadini di Grisolia.
5. Riguardo al locale detto i Comuni.
La Commissione veduta la capitola
zione del 1522 deltenor seguente:» Item
» supplicano detta Università , ed uo
» mini d'essa a U. Illustrissima li fac
» cia grazia che quando qualsivoglia
» cittadino , ed abitante di detta terra
» andasse alli Comuni del territorio di
» detta terra a fare cesine , quelli si
» pos
( 157 )
» possa tenere sua vita durante , e dei
» suoi eredi, e successori pagando alla
» principale corte lo terraggio secondo
» solitamente si è pagato, e paga in detta
» terra, senza altro impedimento. Pla
» cet, fogl. 377 vol. 1.
La Commissione ordina che riguardo
alla cesinazione si osservino dal Duca
Signor Catalano Gonzaga, a dalla Uni
versità le leggi del Regno sul divieto
del taglio degli alberi, e gli uomini di
Grisolia seminando sul territorio del di
visato locale de'Comuni, che osservando
le divisate leggi, vi avranno potuto, o
potranno cesinare, vi paghino il solito
terraggio ad esso Duca.
6. Riguardo alla demanialità univer
sale pretesa dall'Università su'demanj
di Grisolia , e riguardo alla feudalità
universale dedotta dal Duca Sig. Cata
lano Gonsaga sull'agro di Grisolia.
Atteso quello si è considerato negli
antecedenti capi, la Commissione ordi
Ilà
( 158 ) -
ina che su queste pretensioni le parti si
assolvano reciprocamente.
7. Riguardo alla portolanìa, zecca ,
e bagliva. La Commissione si riserba
le provvidenze, provato che se ne sa
rà il titolo innanzi alla Commissione
de'Titoli. -
8. Riguardo alla bonatenenza.
La Commissione ordina che il Du
ca Sig. Clemente Catalano Gonzaga ne
paghi il montante da lui dovuto dal dì
dell'ultimo catasto, e ad oggetto di fis
sar tale montante, il Prorazionale Sig.
Raffaele Negri riferisca l'occorrente, os
servando i rilevj, i catasti, ed altre scrit
ture all'uopo opportune. -
9. Riguardo alle neviere.
La Commissione ordina che ciascun
cittadino di Grisolia possa costruirle,
ed averle sul suo suolo.
1o. Riguardo alla pesca.
La Commissione ordina ch'ella sia
libera, con osservarsi le leggi del Regno.
II, Ri
( 159 )
11. Riguardo a' territorj appadrona
ti tanto chiusi , quanto aperti , e ri
guardo a' demanj universali ed alle di
fese universali.
La Commissione ordina che il Du
ca Sig. Clemente Catalano Gonsaga si
astenga di esigervi terraggio , o fida,
e di esercitarvi qualsivoglia altro di
TittO,
12. La Commissione ordina che sia
salvo ad esso Duca qualsivoglia dirit
to che gli abbia potuto , o possa per
legittimo titolo burgensatico competere
su di qualsivoglia fondo ch'egli posse
desse ne' demaniali , e in tutto l'agro
di Grisolia.
Num.
( 16o )
Num 21.
A di 14 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di S. Fele in provin
cia di Basilicata, patrocinato dal signor
Gabriele Linguiti ;
E'l suo già barone , patrocinato dal
signor Niccola Minervini ;
Sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini;
Intese le parti , e 'l Regio Proccura
tore generale.
I Conventuali di San Fele nel 1755
comparvero nell'abolita G.C. della Vica
ria e dimandarono di non esser molestati
dal Principe di Melfi pelpagamento del
terraggio su di un loro territorio deno
minato la Mandra de' Monaci. Per tal
dimanda venne impartito termine som
mario, che fu compilato da amendue
le parti con esame testimoniale.
Stabilirono poi le parti stesse di con
senso di eleggere dueperiti, i quali aves
S6
( 161 )
sero dovuto riconoscere se il menzio
nato territorio era situato nelle contra-
de ove il Principe aveva il diritto di esi
gere il terraggio o in ragione di cover
tura o di decima, o pure in altre con
trade libere da qualunque prestazione,
ma la perizia non fu poi eseguita, e la
causa fu messa in silenzio sino al 18o4.
- Nel detto anno i mentovati Conven
tuali ricorsero in Camera, e producen
do la copia della concessione del feudo
fatta da Carlo V ad Antonio de Leyva
nel 1532 con formole generali senza spe
cificazione de'corpi, chiesero che il Prin
cipe si dovesse astenere da qualunque
esazione di terraggio sul di loro terri
torio, giacchè tal diritto di terraggiare
abusivamente si era introdotto, non es
sendo espressato nel diploma di con
C6SSIOI16,
A tal dimanda concorse poi anche
l'Università di S. Fele , ma dalla Ca
mera non fu data provvidenza alcuna,
18o9 N.9. l ed
( 162 )
ed' in tale stato passò la causa alla Com
missione, ove sono cadute in esame le
seguenti tre quistioni.
- r. Se al Principe Doria sia dovuto il
terraggio sulle terre che vengono semi
nate nel territorio di S. Fele.
2. Se sia dovuto allo stesso Principe
l'annuo canone di duc. 6ò sulla difesa
detta Pietracupa posseduta dall'Univer
sità. --
3. Finalmente se debba la stessa Uni
versità corrispondete al Principe mede
sino annui duc. I 19 a titolo di crediti
strumentarj. -,
La Commissione in rapporto alla pri
ma quistione ha avuto presenti questi
fati che si rilevano dagli atti.
- La Terra di S. Fele fu infeudata fin
da' tempi de' Re Angioini. Esiste megli
atti una carta estratta da'fascicoli che
si conservano nell'Archivio della Regia
Gähmerà, ma poco lumé dà circa i beni
che allora erano del feudo , i quali si
- veg
( 163 )
veggono rapportati confusamente -
Nel 1487 fu d'ordine della già Regia
Camera, fatto da un razionale della me
desima l'inventario delle rendite delfeu
do, e solamente si vede descritta la ba
gliva co' suoi membri, tra'quali non si
rapportano nè terre, nè terratici, e si
dice affittata per once quindici
Nel 1492 trovandosi il feudo in se
questro, l'erario regio diede il conto,
e si portò la rendita della sola bagliva
per duc. 16o senza distinzione de'corpi.
Nel 1492 fu fatto un notamento delle
rendite del feudo medesimo, e fu de
scritta la bagliva co' suoi membri, che
si disse affittata in quell'anno per du
cati 16o. Tra' membri di detta hagliva
neppure si veggono rapportati nè terri
torj, nè terratici.
Nel 1521 per morte di Trojano Ca
racciolo fu presentato il rilevio da Gio:
suo figlio, ed in esso si veggono de
scritti, oltre della bagliva e del mu
-, l 2 li
( 164 )
lino, i terraggi di Sallizzo in tomoli 2o
di grano e dieci di orzo.
Per la ribellione di Gio: Caracciolo
venne il feudo a devolversi alla Regia
Corte, e l'Imperador Carlo V. in ri
munerazione de' servizj lo concedè nel
1532 con altri feudi a Gio: di Leyva
per la rendita di seimila scudi d'oro.
La concessione fu fatta con formole
generali , ma si disse nella conformità
medesima, che avevano posseduto il
feudo i precedenti baroni.
Essendo stati i feudi conceduti per
una somma determinata di rendita, di
necessità dovè farsi una liquidazione di
ciò che i feudi stessi rendevano. Di
fatti si rileva dagli atti, che di tal li
quidazione ne venne incaricato il Pre
sidente allora Francesco Perrone, a cui
servì di norma il conto che in quel
l'anno aveva dato l'erario regio, e in
questo conto si vede prima di ogni al
tra cosa rapportata la bagliva per la '
.
-
-
T611
( 165 )
rendita di ducati 427 , e si spiegano i
corpi e rendite comprese nella stessa,
e tra l'altro si comprende la fida e
diffida de' terreni de'forestieri, e la
fida de' cittadini e i terraggi delle ter
re seminatorie, che si dice che rende
vano alla Corte d' ogni dieci uno. Ed
indorso si legge una nota, ove si dice
che tra’ terraggi delle terre seminato
rie, come anche per gli erbaggi si com
prendeva la montagna di Fagaldo. Tra
le rendite poi non comprese nella ba
gliva si portano i terraggi di un altro
fondo chiamato Sallizzo.
Dopo non molto tempo si accorse il
nuovo concessionario , che i feudi non
davano la rendita corrispondente a'sei
mila scudi d'oro assegnati, onde ricor
se all'Imperadore, e dimandò che se gli
fosse supplita la parte che mancava. Fu
rimesso l'affare al Vicerè Pietro di To
ledo, il quale incarieò il Presidente An
tonio Baldassini di fare una nuova liqui
1 3 da-
( 166 )
dazione. Dal medesimo furono esaminati
molti testimonj, la maggiorparte di essi
spiegarono quali fossero i membri del
la bagliva, e tra gli altri dissero che
si comprendevano i terraggi delle terre
seminatorie dello demanio e lafida dei
cittadini, e separatamente descrissero i
terraggi del territorio detto Sallizzo e
la fida della montagna di Fagaldo.
Nel 1558 per morte di Luigi di Ley
va fu presentato da suo figlio Antonio
il rilevio ,ed in questo si portò l'af
fitto della bagliva per due. 5oo edi
versi altri corpi, tra''quali i terraggi di
Sallizzo e la difesa di Pietracupa.
Il feudo da Leyva passò a Francesco
Grimaldi nel 16o5, ma non esiste ne
gli atti lo strumento della vendita. Nel
i 1613 Grimaldi lo vendèa Gio: Ahdrea
Doria, e nello strumento di vendita si
specifica quella parte del territorio che
era soggetta al terraggio e se ne de
scrivono i confini. Si parla della mon
- ta
( 67 )
tagna di Eagaldo, del terraggio di Sal
lizzo , ,e della difesa di Pietracupa.
, Nel 164o fu presentato il rilevio, per
la morte di Gio: Andrea Doria, e nel
la discussione del medesimo si veggono
rapportati i terraggi in generale, e gli
erbaggi della montagna di Fagaldo, i
terraggi di Gursutolo , ch' è lo stesso
che Sallizzo , e la rendita, della difesa
di Pietracupa. -
Qr avendo la Commissione presenti
i fatti di sopra rapportati, è passata a
considerare relativamente alla prima qui
stione, che sebbene tanto nella liquida
zione fatta dal Presidente Perrone con
temporaneamente alla concessione, fatta ,
dall'Imperador Carlo Va Leyva, quanto
in quella fatta da Baldassini che la susse
guì, si parli di terraggi, nondimeno non
si spiegano i locali , sopra de'quali sif
fatti terraggi si esigevano, nè de'mede
simi se ne vede fatta menzione , nè se
ne veggono rapportati i confini, se non
- l 4 nel
( 168 )
nella vendita fatta da Grimaldi al Prin
cipe Doria. Ha avvertito inoltre che i
testimonj esaminati da Baldassini non
tutti depongono uniformemente la ren
dita de' terraggi compresa allora trai
membri della bagliva , essendovene tre
di essi che non fanno motto di terrag-
gi, mentre uno parlando de' membri
della bagliva ed enunciandoli uno per
uno senza nominare i terraggi, conchiu
de dicendo ed altre cose che non bene
si ricorda ; un altro si riporta a quel
che depose innanzi al Presidente Per
rone , e questa deposizione manca ne
gli atti , ed il terzo non ne parla in
OlUlla I3D16Fal, ----
Ha considerato inoltre che nelle carte
antiche tanto de'tempi de' Re Angioini,
che de' Re Aragonesi non si fa men
zione alcuna de'terraggi , nè de' luoghi
ove quelli si esigevano , ma si rappor
ta la rendita della bagliva non divisa
per membri, e dalla tenuità degli esta
gli
( 169 )
gli ha creduto che non vi potessero
esser compresi i terraggi che non im
portavano poca quantità, mentre dal
rilevio presentato nel 164o si veggono
rapportati nel quantitativo di tom.1158
Se però tanto nel conto erariale che
tenne presente il Presidente Perrone,
che nella liquidazione fatta da Baldas
sini non si parla specificatamente dei
luoghi demaniali ne'quali si esigeva il
terraggio , si parla però espressamente
tanto della montagna di Fagaldo , che
di Sallizzo o sia Cursutolo; e perciò la
Commissione siccome ha creduto giu
sto di dichiarare di pertinenza dell'ex
feudatario Principe Doria la montagna
di Fagaldo ed il territorio di Sallizzo
o sia Cursutolo, col diritto di esigere
ne' medesimi il terraggio, così ha cre
duto che dovesse astenersi di esercitare
il medesimo diritto in tutto il resto del
territorio.
Circa poi le due altre quistioni ri
guar
( 17o )
guardanti la difesa di Pietracupa ed i
crediti strumentarj, siccome le mede
sime si sonovenute a promuovere dal
l'Università il giorno innanzi della de
cisione della causa, senza dar tempo
opportuno alla parte convenuta di dare
le risposte , così ha creduto la Com
missione di differirne la deliberazione
ad altro tempo, ed intanto ha diffini
tivamente deciso. -
La Commissione dichiara che lamon
tagna di Fagaldo ed il territorio deno
ninato Sallizzi o Cursutolo sieno di
pertinenza dell'ex feudatario Principe di
Melfi, il quale si serva del suo diritto
in esigere i terraggi soltanto in detti
luoghi, e si astenga di fare la stessa
esazione in tutto il restante territorio
déll' ex feudo di S. Fele.
Per le spese della lite sieno le parti
vicendevolmente assolute.
Num.22.
( 171 )
- Num. 22.
A di 15 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Laterza in Provin
eia di Otranto, patrocinato da'signori
Nicola Semola, ed Antonio Vitale;
E'l suo già barone, patrocinato dal
signor Luigi Suarez;
Sul rapporto del signor Giudice Pe
dicini.
L'Università di Laterza fin dal 1744
si dolse per la prima volta delle gra
vezze che soffriva dal marchese Nicola
Perez Navarretta ex feudatario di quel
la terra, e le distinse in 19 capi. A
questi ne aggiunse altri 29 nel 1748,
e nel 175o ne produsse altri 3, vale a
dire che tutti vennero a formare il
numero di 51. Di essi ne fu fatta la
discussione dal Consiglieri Carfora nel
1753, ma per gravami prodotti fu poi
la causa proposta nel S. C., da cui fu
il
( 172 )
il decreto del Commissario in parte ri
formato. Del decreto del S.C. si gra
varono amendue le parti, l'Università
col rimedio della restituzione in intiero,
e l'ex feudatario colle nullità; quindi
rimase la causa in silenzio, e così è
stata fino a che fu eretta la Commis
sione , ove tralasciandosi tutt' i capi
che coll'abolizione della feudalità erano
rimasti estinti , l' Università venne a
restringer quelli a soli 8, ed ha di
mandato.
1. Che debba l'ex feudatario astenersi
di esigere il terratico sul territorio de
maniale dell'Università , con restituire
tutto ciò che ha indebitamente esatto.
2. Esser reintegrata nel possesso del
la difesella denominata Serra lo Greco,
che prima era di 2o carra, e che dette
ex feudatario ampliò colle usurpazioni
fatte a' territorj di essa Università e
de' particolari cittadini.
3. Esser parimente reintegrata nel
pos
( 173 ) -
possesso dell' altra difesa denominata
Fragennaro di carri 7o con tutti gli
altri terreni tanto demaniali di essa U
niversità, che de' particolari cittadini
usurpati dall'ex feudatario medesimo;
come pure di una vastità di terreni
anche usurpati posti nel luogo chiamato
Candeloro o sia Arbusto; e finalmente
di un'altra quantità di territorjvolgar
mente detti le Mezzane. Ha domandato
ancora, che nell'essere reintegrata di
tutti detti territorjsi dovesse condan
nare il Marchese a restituirle i frutti
indebitamente esatti.
4. Condannarsi inoltre lo stesso Mar
chese a restituirle le mura, una co''fos
sati che circondano quella terra
5. Essere altresì reintegrata nel pos
sesso della difesa volgarmente detta del
le Rene, con restituirsele i frutti inde
bitamente dal Marchese esatti.
, 6. Che dovesse il Marchese mede
simo astenersi di vendere a'forestieri
l'er
( 174 ) -
l'erbaggio, de'tetreni demaniali di essa
Università, con restituire anche l'inde
bito esatto. ...
7, Che si astenesse parimente di esi
gere annui grani25 per ogni tomolo
di vigna, che si pianta nel territorio
detto le Matine, i " v
- 8- Finalmente che si astenesse dal
maggio, come pure del diritto privati
vo dell'osteria, con restituire ancora
ciò che ha indebitamente esatto. E sic
come l'osteria si trova costrutta nel
fossato di quella terra, così dovesse ri
lasciare la fabbrica all'Università.
Ea Commissione su ciascun capo
delle rapportate gravezze ha fatto le
seguenti considerazioni.
Sul capo primo ha considerato, che
l'feudatario abbia cercato di dimo
strare il dominio feudale, su tutto il
territorio di Laterza appoggiato su dei-
, do
--
. .
(175)
cumenti, de' quali quì appresso, vien
fatta menzione -
1. Su di un diploma di Caterina Im
peradrice di Costantinopoli e Princi
pessa di Taranto del 1346. Era stato
invase con mano armata da cittadini
della eonvicina terra di Castellaneta, il
territorio di Laterza. I cittadini di que
sta terra se ne dolsero colla medesima,
ed ellao rescrisse al suo Camerario che
stava in Matera di far ridurre al pi
stimo stato tutto il territorio occupato.
Or come in tal diploma si dice, che i
cittadini di Castellaneta scorrendo pel
territoriddi Laterza vaxallos nostros
(sono le proprie parole) de dicta terra
Latertiae de prafato territorio expel
lere violenter, ipsosque , seu ipsorum
animalia in eodem territorio affidare,
etabeis exigere jus herbagi , jus
ponderis , jus terragii , et jornalium,
et jura alia nostrae Curiae competen
iia. Così da queste parole ha voluto
egli
( 176 )
egli desumere, che detta Caterina co
me Principessa di Taranto fosse pa
drona dell'intero territorio.
2. Su di un inventario fatto ne'tem
pi de'Principi di Taranto, da cui ha
egli creduto che apparisse lo stesso u
niversale dominio feudale del territorio
di Laterza.
3. Su di un laudo promulgato nel
1514 da tre arbitri eletti di consenso
dal barone ed Università di Laterza,
e dal Conte ed Università di Matera
per la contesa allora surta circa la con
finazione de' territorj di Laterza e di
Matera , e circa l'esazione della fida e
del terratico nel territorio di Laterzà.
Gli arbitri decisero, con una provvi
denza però interina , che il barone di
Laterza fosse conservato nel possesso
divarj diritti, e specialmente juris ara-
tici,etterratici in praedicto territorio
abhominibus seminantibus.Sottoposero
però a sequestro l'esazione della fida
6e dif
( 177 )
e diffida, ma il Collaterale poi rifor
mando il giudizio degli arbitri, tolse il
sequestro.
4. Sulle articolazioni prodotte nel
1522 dal barone di Laterza contro del
barone edUniversità di Castellaneta per
un giudizio di confini che allora si a
gitava, nelle quali articolazioni sta det
to, che tanto esso barone che i suoi
predecessori erano stati sempre posses
sori di tutto et integro territorio di La
terza, esercitandovi la giurisdizione, e
sigendo la fida e diffida, ed anche i
terraggi da coloro che seminassero in
detto territorio.
5. Su di alcune deposizioni de' testi
monj esaminati per parte dell'Univer
sità di Laterza colle convicine Univer
sità di Matera, Ginosa e Castellaneta,
nelle quali deposizioni si dice che il
barone in tutto il territorio di Laterza
esercitava la giurisdizione, fidava ed
esigeva il terratico.
18o9. N.9. Ill 6.
- ( 178 )
6. Sull'apprezzo del feudo fatto nal
1676, ove si porta la rendita della ba
gliva in annui duc. 23o , ed i terraggi
in grano, orzo ed altro. ,
7. Sugli strumenti della contratta
zioni fatte da' cittadini de' fondi, spie
gando sempre il peso del terraggio.
8. Sulle rivele fatte da' cittadini in
tempo della formazione del general ca
tasto de'fondi da essi posseduti col pe
so del terratico al barone.
9. Finalmente su' rilevi pagati da
gli ex-feudatarj di tempo in tempo.
Or avendo la Commissione esaminati
tutt'i documenti di sopra rapportati ,
non ne ha trovato alcuno che valga a
sostenere l'assunta generale feudalità
del territorio di Laterza. Ed in vero
avendo considerato il diploma di Cate
rina Principessa di Taranto, ha osser
vato che la medesima ordinò al suo
Camerario di far restituire il territorio
occupato da' cittadini di Castellaneta, i
quali
( 179 ) -
quali ne aveano espulsi i cittadini di
Laterza, esigendo da essi il diritto del-
la fida, della zecca, fl'terratico e le
giornate, diritti che disse che spetta
vano alla sua Corte, ma con queste
parole non si sognò neppure di direehe tutto il territorio di Laterza fosse
suo; e sebbene avesse nominata la fida
ed il terratico, non disse però che que
sti diritti l' esercitava sull'intero terri
torio; ma se anche l'avesse detto, non
sarebbe statà che una inutile assertiva
di una feudataria, qual'era la detta
Principessa, pe' feudi ch'ella possedeva
in questo Regno senz' alcun titolo di
Sovranità.
Niun conto ha fatto poi la Commis
sione del tanto decantato invèntario dei
tempi del Principe di Taranto. Lo
stesso difensore del Marchesè nell'atto
doveva decidersi la causa dovè conveni
re, che non già universale dominium
era scritto in detto inventario, ma uti- i m 2 le
( 18o )
le dominum, nè poteva altrimenti dire,
giacchè in uno de' capitali dell' inven
tario medesimo, e propriamente ove si
parla de' terraggi, si dice che questi
si esigono de omnibus satis in territo
rio Curiae dictae terrae. Dunque l'ex
feudatario può aver diritto di esigere il
terratico da quei fondi particolari che
sono di suo dominio, ma non mai sul
l'intero territorio. Nè vale il ricorrere
alla generale costumanza della Provin
cia Leccese, ove tutt' il territorio per
la consuetudine si suppone decimabile,
perchè questa regola vale ove regge la
costumanza, e quando non vi sieno do
cumenti che dimostrino il contrario,
com'è nel caso presente. - '
Neppure alcun peso ha fatto all'ani
mo de' giudicanti il laudo profferito nel
1514 da' tre arbitri. Non si discettò al
lora della feudalità generale del territo
rio di Laterza, ma tutta la controver
sia era per confini tra l'Università di
-- '-. La
(181 )
Laterza e quella di Matera , nella qua
le entrarono i rispettivi baroni, ed il
giudizio fu ne' puri termini di posses
sorio. Gli arbitri stabilirono i confini
del territorio di Laterza. Ordinarono
la demolizione de' parchi che nel me
desimo avevano i Materani costrutti, e
conservarono il barone di Laterza nei
diritti che aveva nel territorio confinato,
tra' quali nominarono il diritto del ter
ratico, che non dissero competergli sul
l'intero territorio , nè potevano dirlo,
perchè era altro l' oggetto del giudizio.
Le articolazioni poi fatte dal barone
di Laterza nel 1522 nel giudizio dei
confini coll'Università di Castellaneta
son sembrate alla Commissione di niun
momento, perchè sono assertive fatte
dallo stesso barone, che non valgono a
pregiudicare i diritti del terzo.
Di niun momento ancora sono sem
brate le deposizioni de'testimonj pro
dotti dall'Università di Laterza nel giu
m 3 di.
(182)
dizio pure di confini colle convicine
Università di Matera, Ginosa e Castel
laneta, nelle quali si dice che il baro
ne di Laterza esercitava la giurisdizio
ne in tutto il territorio, ed esigeva la
fida ed il terratico. Il giudizio, riguar
dava la confinazione del territorio, e
non si disputava punto del dominio tra
l' Università ed il barone, ed è nota
bile che i testimonj non dissero mai di
essere il territorio di assoluto dominio
del barone, bensì che tanto esso, quan
to i cittadini ed abitanti lo possedeva
no, da veri signori e padroni. Ecco
dunque che se tali deposizioni per una
parte par che favoriscano l'assunto del
barone, per l'altra lo pregiudicano ,
perchè fan vedere che il dominio del
territorio non era assolutamente suo ,
ma di esso, de' cittadini e di tutt'i
possidenti. o
E tanto lontano poi che dall'apprez
zo fatto nel 1676 si possa desumere la
- . , feu
( 83 )
feudalità dell' intero territorio, che si
veggono nel nedesimo descritti territorj
tanto dell'Università che de' particola
ri. Nè è vero che sotto la bagliva si
comprendano i terraggi, giacchè il cor
po della bagliva è portato separatamen
te da'terraggi. Della bagliva si porta
l'affitto in annui duc. 23o. Si rappor
tano poi tanti altri corpi, e quindi si
viene a parlare de'terraggi; ed è nota
bile che in un territorio così vasto ,
quanto è quello di Laterza, il terrag
gio di tutt' i generi secondo il detto
apprezzo non ascende che a soli tomo
li 154, ciò che dimostra chiaro che
l'esazione del terraggio si faceva nei
territori feudali solamente , e non già
nell'intero territorio, altrimenti il quan
titativo dell'esazione sarebbe stato di
gran lunga maggiore.
Che se poi negli strumenti delle con
trattazioni fatte per vendite de'fondi
siesi parlato del peso del terraggio,
m 4 que
( 184 )
questo ha potuto accadere o perchè i
fondi contrattati sono stati di quelli che
realmente erano sottoposti al terraggio,
o pure degli altri su de' quali il baro
ne aveva introdotto l'abuso di terrag
giare. Oltre di che gli strumenti men
zionati vengono controbilanciati da'con
trarj strumenti prodotti dall'Universi
tà , da' quali appariscono tante altre
vendite di fondi fatte franche di ogni
peso. E se tanti fondi si veggono de
nunciati nel catasto col peso del ter
raggio, ciò neppure pruova che al ba
rone appartenesse il dominio dell'inte
ro territorio , sapendo ognuno che i
cittadini per diminuire il peso catastale
volentieri dicono , che sono sottoposti
a pesi in favore degli altri , ma questi
non per ciò acquistano ragione di pre
tenderli , se non abbiano altra scrittura
che li garentisca.
Finalmente neppure i rilevj ha os
servato la Commissione che fossero fa
l voa---
. ( 185)
vorevoli al barone, non ravvisandosi in
essi alcun rastro della pretesa feudalità
generale. Due rilevj si veggono negli
atti prodotti, uno del 1534 per morte
del barone Gio: Berardino d'Azzia, ma
questo non si vede esibito per intero,
giacchè non si parla che della sola ba
gliva rivelata per annui duc. 1oo fra
gli altri corpi feudali che non si veg
gono rapportati. L'altro rilevio è del
1682 presentato da Nicola Perez Na
varretta per morte di sua madre Ippo
lita Albertino. Da questo apparisce che
tutta la rendita dell'ex feudo liquidata
precedente informazione non importò
che ducati 347. 55, ed è notabile che
i terraggi di tutt' i generi non eccede
rono il quantitativo di tomoli 137, me
no cioè di quello che si vede rappor
tato nell'apprezzo, e non solo che non
si dice di essersene fatta l'esazione sul
l'intero territorio, ma espressamente si
dicono esatti da' territorj feudali.
Niu
( 186 ) .
Niuna pruova dunque per la pretesa
universale feudalità del territorio di La
terza somministrano i documenti di so
pra rapportati. Ma evvi un fatto che
rimuove qualunque dubbio. Le difese
Murgia e Gaudiello indubitatamente son
situate nel detto territorio , e non si
dubita neppure che la Regia Corte se
le avesse preso per uso delle sue raz
ze. Se tutto il territorio di Laterza
fosse stato feudale, come dice il Mar
chese, sarebbe toccato a lui di cederle
alla Corte, ma si vede fatto il contra
rio, perchè la cessione, anzi la dona
zione la fece l'Università , la quale in
compenso n'ebbe l'esenzione de'pesi
fiscali, esenzione che ha goduto fino
agli ultimi tempi , e negli atti si legge
il decreto fatto dalla Regia Camera nel
1786, col quale fu ordinato di non
essere l'Università molestata pel pa
gantnto delle imposizioni, ex quo con
stat Universitatem terrae Latertiae Pro
(yll
( 187 )
vinciae Hydrunti dedisse Regiae Cirie
vastissimum territorium denominatuh
la Murgia e Gaudiello situm in teni
mento dictae terrae pro usu dictae Rea
lis equitiae absque ulla solutione
Quindi per tutte, le cose già dette da
Commissione è venuta a dichiarare la
non esistenza della generale feudalità
del territorio di Laterza, ed a prescri
vere in conseguenza che l'ex feudata
rio si astenga dal diritto di terraggia
re, come pure dal fidare e dall'eser
citare qualunque altro diritto su de'ter
ritorj demaniali dell'Università e dei
particolari possessori; con servirsi bensì
del suo diritto ne'territorj ex feudali e
ne'burgensatici di suo dominio.
Rapporto al secondo e terzo capo, coi
quali l'Università ha domandata la rein
tegra di quattro vasti territorj denomi
nati la difesella detta Serra lo Greco e
Parco della Guardiola, la difesa di Fra
gennaro , Candeloro o sia Arbusto , e
le
- ( 188 )
le Mezzane, la Commissione si è inca
ricata de' seguenti fatti. , . "
Nel dì 2 Agosto del 1598 l'Univer-
sità di Laterza congregata in pubblico
parlamento coll'assistenza del governa
dore del luogo elesse otto deputati, ai
quali diede la facoltà di convenire col
barone allora di quella terra Marchese
Gio: Battista d'Azzia, che potesse chiu
dere ed indoanare settanta carri del ter
ritorio detto Fragennaro , a patto però
che la metà del danaro che si sarebbe
introitato dalla vendita dell'erbaggio fos
se di essa Università.
Nel giorno poi 13 dello stesso mese
di Agosto i detti deputati stipularono
lo strumento col nominato Marchese
Azzia, a cui cederono il diritto di pa
scolo che i cittadini avevano nel men
zionato territorio, e diedero al Marche
se la facoltà di chiudere il territorio per
l'estensione di settanta carri con varj
patti, e specialmente che l'Università
- do
( 189 ) -dovesse avere la metà del denaro che
si sarebbe riscosso colla vendita degli
erbaggi, e che se le Università convi
cine pretendessero d'impedire la chiu
sura, il Marchese dovesse assumere per
se le spese della lite. Questo strumento
però restò privo de' legittimi solenni,
non essendo stato roborato nè di expe
dit, nè di assenso.
Cinque anni dopo, e propriamente
nel dì 13 Agosto del 16o3 fu stipulato
in pubblico parlamento altro strumento
tra l'Università e lo stesso Marchese
di Azzia che intervenne di persona. Col
medesimo si volle por fine a tutte le
controversie che fino allora vi erano
state e che si veggono spiegate una per
una. Si disse che la prima controversia
riguardava la difesa detta di S. Vito,
nella quale il Marchese pretendeva di
avervi il diritto d'impedire a' cittadini
il pascolo co' loro animali, e l' Univer
sità per contrario diceva ch'era di suo
- AS
( 19o )
assoluto dominio. La seconda riguar
dava il pagamento della mezza semenza
che il Marchese voleva esigere da coloro
che seminavano nel suo territorio; e l'U
niversità opponeva che per concessione
ne dovevano essere esenti tutti quelli
che seminavano con zappe e cognati,
La terza rifletteva i parchi che i citta
dini si avevan chiusi senza concessione
a senza assenso. La quarta finalmente
riguardava le mezzane ehe'anticamente
erano stati vigneti, epoi si erano abban
donati, i quali il Marchese li volea in
clusi nel demanio suo col solo pascolo
a beneficio de'cittadini. e
Su tutti questi punticontrovertiti adun
que si venne a convenzione, e si stabilì.
1, Cha, la difesa di S. Vito restasse
in pieno dominio dell'Università ,la
guale, potesse farne quell'uso che meglio
le sembrasse. L'Università per contrario
cedè al Marchese pure in pieno domi
nio la difesella di Serra lo Greco che
, Sl
( 191 )
si disse comune tra essa ed il Marche
se , rimanendo ferme le condizioni ap
poste alforchè si eresse in difesa, cioè
che i cittadini potessero andarvi ad ara
re le proprie terre, ed avere libero il
Passaggio così essi che i loro animali
2. Che il Marchese dovesse cedere
all'Università ogni ragione per le terre
smacchiate da cittadini con zappe e co
gnati, e pe'parchi fatti senz'assenso,
non dpvendo i cittadini nè per quelle 9
nè per questi pagare o altro.
Ed all'opposto l'Università cede al Ma
chese la sua porzione sopra la difesa di
Fragennaro che si disse pure c6inune
tra loro. Nel caso però i convitii la
scommettessero, il Marchese potesse se
ara trecento tomoli di terreno parte inFragiennaro stesso e parte in Candeloro ;
quando mai anche questi luoghi si
scommettessero, l'Università dovesse fa
re al Marchese l'assegnamento in quat
tro o cinque altri luoghi da scegliersi
e dall'
( 192 )
dall'Università purchè fossero atti ad
erbaggio.
3.Che vendendosi le mezzanie la metà
del denaro fosse dell'Università e l'al
tra metà del Marchese, e nelle vendite
dovessero esser preferiti i cittadini. -
4. Finalmente che il marchese doves
se promettere l'osservanza di tutt'i ca
pitoli, grazie e concessioni fatte da'suoi
predecessori.
Questa convenzione essendosi presen
tata al Collaterale per l'assenso, venne
dallo stesso, rimessa alla Regia Camera
per parere, ed avendo la medesima con
sultato, che poteva l'assenso interporsi
durante però la linea del barone, il Col
laterale in tal modo interpose l'assenso.
Or la Commissione avendo presenti
i fatti di sopra espressati, ha considerato
primieramente che dello strumento del
1598 non se ne doveva avere conto al
cuno, perchè sfornito de'solenni dalla
legge prescritti ne' contratti che si fan
no dalle Università. Quin
( i 93 )
Quindi passando ad esaminare il con
tratto di convenzione fatto nel 16o3, ha
considerato che il medesimo restò ri
soluto allora quando fu pubblicata la
prammatica del 165o , che ordinò la
reintegra ipso facto di tutt'i corpi, beni,
rendite e gabelle in qualunque maniera
alienati dalle Università.
Per esecuzione dunque della citata
prammatica,è sembrato giusto alla Com
missione che i corpi alienati dall'Uni
versità di Laterza per effetto di dette
convenzioni dovessero alla medesima ri
tOTnare. , fº
Nè ha fatto alcun peso alla Commis
sione medesima l'assunto dell'ex feuda
tario, cioè che la prammatica non parli
di reintegra pe' corpi stabili, perchè
questo è lo stesso che resistere alla let
tera ed alla mente della prammatica ,
ed all'esecuzione datale da'magistrati in
ogni tempo con tante decisioni.
Che fossero, poi di appartenenza del
18o9. N. 9. IT l'U
( 194 )
l'Università i territorj ceduti, laCom
missione lo ha avuto per sicuro, se
guendo lo stesso strumento di conven
zione. La difesella di Serra lo Greco
indubitatamente era in dominio dell'Uni
versità , dalla quale fu ceduta al baro
ne collo strumento di convenzione nel
16o3. Esebbene in questo si dica ch'era
comune col barone, pure nel parlamen
to che precedè, e che diede norma alla
convenzione , questa circostanza non si
legge, ed è da credersi che nello stru
mento si volle così dire per dare ad
intendere che il barone ancor lui cedeva
una proprietà. -
Nè vale il dirsi che il barone in ve
ce di detta difesa Serra lo Greco cedè
la difesa di S. Vito , giacchè nello stes
so strumento il barone asserì che la di
fesa erasi conceduta all'Università per
uso e pascolo de'suoi buoi domiti, e lui
altra pretensione non vantava che quel
la di proibire all'Università d'immet
teT
( 195 )
terci animali indomiti, al che l'Univer
sità si opponeva dicendo che era di suo
assoluto dominio, tanto che aveva impe
dito al barone d' introdurre animali in
domiti. Dunque il barone colla cessio
ne della medesima altro non fece che
cedere un diritto che cercava di arro
garsi e che gli veniva impugnato.
Confinante alla difesa di Serra lo Gre
co è il Parco della Guardiola. La vici
nanza diede occasione al barone diusur
parlo. Di fatti nel presentarsi il rilevio
per la morte d'Ippolita Albertini, rivelò
l'ex feudatario di allora come corpi bur
gensatici per essergli stati ceduti dalla
Università tanto la difesella di Serra lo
Greco, che il Parco della Guardiola ,
Fragennaro, Candeloro e Mezzane.
Non è da dubitarsi poi che la porzio
ne della difesa di Fragennaro ceduta col
medesimo strumento del 16o3 fosse an
che dell'Università, perchè ivi si dice
espressamente, ed apparisce anche dal
- IO 2 l'al
( 196 )
l'altro strumento del 1598 quando fu
ceduta al Marchese Azzia per indoanar
ne settanta carri, con dare però all'Uni
versità la metà della rendita che se ne
sarebbe avuta.
Nè giova al Marchese il dire che egli
in iscambio della porzione cedutagli in
Fragennaro rinunziò al terraggio che gli
sarebbe spettato su de'terreni smacchiati
e dissodati conzappe e cognati, ed all'a
pertura de'parchi che i cittadini si avevan
fatti, giacchè con questo il barone nien
te del suo cedè, non costando che quei
terreni eran.suoi, ma esso li supponeva
tali unicamente per quel diritto della
feudalità di tutto il territorio che cre
deva di avere, e che di sopra si è ve
duto di non sussistere. -
È altresì indubitato che Candeloro o
sia Arbusto fosse pure dell'Università ,
ed il barone dovè appropriarselo forse
col pretesto della facoltà accordatagli
collo strumento del 16o3, che, se i con
- VI
( 197 )
vicini scommettessero parte di Fragem
naro se gli dovessero dare . 3oo tomoli
di terreno o in Fragennaro stesso, o in
Candeloro , non potendosi immaginare
altra causa per cui ilterritorio già detto
fosse passato in suo potere.
Finalmente che le mezzane non fos
sero di dominio del barone apparisce
da quello che egli medesimo asserì nel
citato strumento del 16o3. Egli stesso
confessò che prima erano vigne de'par
ticolari cittadini e che poi invecchiate
le avevano abbandonate. Egli le preten
deva del suo dominio non per altro no
tivo che per la medesima supposta feu
dalità dell'intero territorio. L'Univer
sità per opposto replicava ch'erano site
nel di lei demanio, e ch'ella sempre ne
aveva disposto e le aveva anche chiuse
come meglio l'era piaciuto. In conse
guenza il barone senza ragione alcuna
si arrogò il dominio della metà di esse.
Quindi per tutte le ragioni di sopra
n 3 malº
( 198 )
narrate, ha creduto la Commissione di
accordare all'Università la dimandata
reintegra per tutti i menzionati territorj,
e solamente ha stimato di riservare al
l'ex feudatario dodici carri di terreno in
Fragennaro, a riflesso non solo perchè
nello strumento del 1598 si disse che
in una parte solamente di esso l'Uni
versitàvi aveva il diritto del pascolo, ed
in quello del 16o3 si asserì ch'era co
mune, ma perchè nell'apprezzo del 1676
si spiegò che tali dodici carri di terre
no erano feudali.
Rispetto al capo quarto delle gravez
ze, non ha dubitato la Commissione che
i muri ed i fossati che circondano la
terra fossero dell'Università, ma non
ha dubitato neppure che il castello fos
se di dominio del barone , apparendo
dalla concessione fatta da Ferdinando I
nel 1485 al Consiglier Crispano. Or co
me nelle mura e nel fossato attorno il
castello il barone vi ha costrutte delle
fab
( 199 )
fabbriche per varj usi, così ha creduto
di assolverlo dalla dimanda dell'Uni
versità. -
In quanto al capo quinto che riflette
la reintegra della difesa delle Rene, ha
considerato che la medesima sia un va
sto territorio ove hanno le loro posses
sioni i particolari cittadini ed i luoghi
pi. L'Università asserisce di avervi fat
ta una difesa di porzione di essa, ma
dalle carte non apparisce che antica
mente vi fosse stata. È contigua a due
altre antiche difese dette Murge e Gau
diello prima addette alle Regie razze,
e che poi dal Fisco furono vendute.
L'Università ha assunto che la me
desima sia di suo dominio e de'parti
colari cittadini che vi posseggono i lo
ro territorj. Il Marchese per opposto
pretende che sia un demanio exfeudale
soggetto agli usi civici. La Commissio
ne nell'esame che ha fatto de'documenti
prodotti dall'una parte e dall' altra ,
n 4 sic
( 2oo )
siccome ha trovato ben fondato l'assun
to dell' Università , così ha conosciuto
insussistente quello del Marchese.
il Marchese si è fondato moltissimo
sulle capitolazioni del 157o. Disse al
lora l'Università che eran soliti i par
ticolari di quella terra fare per loro co
modo le mezzane , onde chiese che in
quella non vi potessero entrare gli ani
mali ed i bestiami della Corte, fino a che
non vi entrassero quelli de'cittadini, e
che lo stesso si dovesse praticare per le
difese di essa terra, cioè nelle difese
delle Rene e di S. Vito. A questa di
manda il barone rispose : Placet exce-
pta defensa delle Rene. Dice dunque
il Marchese che l' eccezione fu fatta
perchè la detta difesa era di assoluto
dominio dell'ex feudatario. Ma chi non
vede la fallacia di questa conseguenza ?
L'Università chiama le Rene in faccia
al barone difesa propria, e dimanda che
il barone non v' immettesse i suoi ani
- II]l
( 2o1 )
mali se non quando ve l'immettevano
i cittadini. Il barone niega la grazia ,
ma non ebbe il coraggio di dire perchè
la difesa era sua , ma unicamente fece
uso di quella volontà della quale si ser
vono i potenti contro de'deboli. E si
potrà mai dire per questo che il baro
ne avesse acquistato alcun diritto sulla
roba non sua ?
Di niun vigore è sembrato ancora
l'altra ragione che il barone ha voluto
trarre dall'apprezzo del feudo fatto nel
1676 d'ordine dal già S.C. per soste
mere il dominio delle Rene. Il Tavola
rio descrisse la confinazione dell'intero
territorio di Laterza, e disse che il suo
circuito era di circa trenta miglia, sog
giungendo che nello stesso venivano com
prese le difese della Murgia e delle
Rene che possedeva la Regia Corte per
pascolo delle giumente delle Regie raz
ze. Dunque il Tavolario non intese al
tro dire, se non che le Murge e le Re
ne
( 2o2 )
ne possedute dalla Corte erano compre
se nel circuito di tutto il territorio del
la terra, ma non si sognò neppure di
dichiararle un'appartenenza del feudo.
Queste sono le principali ragioni, sul
le quali il Marchese ha fondato il suo
dominio della difesa delle Rene. L'Uni
versità per opposto ha addotti in favor
suo i seguenti documenti.
Esiste negli atti una copia legale di
provvisioni spedite dalla già Regia Ca
mera in data de'24 Aprile del 1686. Da
queste si rileva che nel 1681 ricorsero
al Vicerè di quel tempo tanto il baro
ne, che l'Università, i particolari cit
tadini ed i luoghi pi di Laterza , e si
dolsero de'custodi delle Regie razze, i
quali uscendo da' confini delle due di
fese Murge e Gaudiello assegnate per
pascolo delle stesse razze, avevano oc
cupati i convicini terreni delle Rene
ed impedivano la semina. Il Vicerè
commisse al Marchese di S. Eramo di
1Il
( 2o3 )
informarsi e riferire, e lo stesso dopo
un esatto informo assicurò il Vicerè,
che nel territorio di Laterza, per ser
vizio della Regia razza non vi erano ,
che le due già dette difese Murge e
Gaudiello contigue a' territorj delle Re
ne, i quali assicurò che apparteneva
no a' ricorrenti di sopra nominati, che
vi pascolavano , vi seminavano e vi
tenevano i rispettivi guardiani e baglivi.
Il Vicerè a vista della relazione , in
data de' 17 Giugno dello stesso anno
spedì ordini a' ministri e ad altri uffi
ciali delle Regie razze di non impedi
re agl'interessati di servirsi de' loro di
. ritti su'territorj delle Rene, come an
ticamente avevano praticato.
Forse gli ufficiali delle razze non
ubbidirono, onde a nuovo ricorso de
gli stessi interessati fu dal Vicerè me
desimo destinato l'Avvocato Fiscale del
l'Udienza di Matera Tommaso Adott
per la dovuta osservanza. Il medesimo
Sl
( 2o4 )
si portò prima sopra luogo , e dopo di
aver tutto riconosciuto ocularmente, ed
apposti i termini a tutto il territorio
delle Rene, proferì decreto , col quale
ordinò la manutenzione nel possesso
del territorio delle Rene in favore tan
to del barone che dell' Università , dei
particolari e de'luoghi pi , servata la
forma de' confini da lui fatti apporre ,
con potersi gl'interessati medesimi ser
vire de' loro diritti , seminandovi e fa
cendovi pascolare ogni sorta di anima
li , e fidandovi i forestieri ad arbitrio
tanto del barone che de' particolari in
teressati, ed in caso di contravvenzione
ordinò la carcerazione de' custodi delle
razze fino a che pagassero il danno.
A norma di tal decreto furono spe
diti in seguito i bandi nel dì 5 Dicem
bre dello stesso anno 1681 , e quindi
5 anni dopo cioè nel 1686 furono per
l' osservanza spedite le citate provvisio
ni dalla Regia Camera, nelle quali si
veg
( 2o5 )
veggono inserite le istanze degl'interes
sati, gli ordini dati dal Vicerè, il de
creto del Fiscale Adott ed i bandi.
Da'fatti di sopra rapportati si è an
dato a rilevare che il territorio delle
Rene in vece di essere un demanio del
feudo , come il barone ha assunto, che
fosse, non sia che un complesso di
tanti territorj spettanti a tanti diversi
padroni, ognuno de'quali vi esercitava
i proprj diritti, seminandoli , pascen
dovi le erbe co'proprj animali , fidan
doli ad altri e custodendoli come veri
signori e padroni. '
Ma quì si potrebbe rispondere per
parte del Marchese , che tra' ricorrenti
al Vicerè e tra quelli che insisterono
presso del Fiscale Adott, vi fu il feu
datario di quel tempo. Dunque ancor
lui ebbe degl'interessi, ancor lui era
un possessore, ancor esso fu mantenu
to nel possesso di ciò che gli apparte
- 118
( 2o6 )
neva, ed in conseguenza dee oggi ave
re la sua porzione.
La Commissione su di ciò ha consi
derato, che la parte presa dal barone di
quel tempo potè riflettere il pregiudi
zio che si recava alla sua giurisdizione
da' custodi delle Regie razze, non già
la particolare proprietà di quei terreni.
Del resto quantevolte esso con legittimi
documenti dimostrasse di aver diritto
su qualche parte di detta difesa, potrà
dedurlo , che non gli sarà negato quel
che gli spetta per giustizia.
Nel rescritto del Vicerè in esito del
la relazione fatta dal Marchese di S. E
ramo sta detto tra le altre cose, che
l'Università aveva il diritto di esigere dai
cittadini nel territorio delle Rene l'ot
tava parte o sia la giumella delle vit
tovaglie che si raccoglievano. Da ciò ha
preso motivo il Marchese di sostenere
che l'Università non aveva su quel ter
- - T
(2o7 )
ritorio alcuna proprietà, ma solamente
il diritto di esigere da' cittadini il da
zio della giumella , che aveva imposto
per soddisfare a' pubblici pesi, che poi
fu tolto quando fu posta in luogo di
quella la gabella della farina. Ma chi
non vede che questo fatto dimostra uni
camente che l'Università esigeva in quel
territorio la giumella sulle vittovaglie
de' cittadini, e che togliendosi a costo
ro i fondi ed impedendosi ad essi la
semina , ne risentiva il danno di non
esiger quella, ed in conseguenza non
poteva supplire a' pesi pubblici? Ma per
questo si può conchiudere che tutto
quel territorio era di dominio del Mar
chese ? Ciò non solo che non si dice
espressamente, ma neppure interpreta
tivamente si può sostenere che si fosse
inteso di dire. -
Ricorre finalmente il Marchese ad
un'istanza di dichiarazione fatta a no
me del sindaco di Laterza nel 1713.
- Ri
( 2o8 )
Ricorsero in queltempo ilbarone, l'U
niversità e tutti gl'interessati che aveva
no territorj tanto nelle Rene , che in
Fragennaro ed in altri luoghi, alla Re
gia Camera, e dimandarono la facoltà
di formare una platea, ove fossero de
scritti i territorj da ciascuno posseduti
co'diritti che ogn'interessato vi rappre
sentava, platea per altro che non fu
poi eseguita. Fu delegato per quest'og
getto il governatore del luogo, il qua
le pubblicò un editto , affinchè ognuno
fosse comparso a dare la nota de ter
ritorj che possedeva , spiegando i di
ritti e ragioni che su di quelli gli com
petevano. Tra gli altri che comparvero
vi fu il sindaco di Laterza , , il quale
disse che l'Università ed i cittadini nel
territorio delle Rene avevano solamente
il diritto del pascolo tagliate, le biade,
senza potersi ammettere i forestieri , i
quali, entrando in que' territorj, dove
vano pagare le pene della diffida in be
pe
( 2o9 )
neficio del Marchese e de' suoi baglivi,
e poi soggiunge così: » E li patroni di
» detti territorj tanto secolari che ec
» clesiastici e luoghi pi altro jus non
» hanno tenuto nelli territorj suddetti,
» se non di esigere il terraggio , caso
» che fossero seminati , nè mai sono
» stati patroni delle erbe, essendo quel
» le comuni de' cittadini.
Quando dunque piaccia al Marchese
di stare a questa carta , vede ognuno
che in vece di favorire, è anzi contra
rissima alla sua ragione, mentre fa ve
dere che il diritto di terraggiare era
de' particolari possessori de' territorj ,
-che l'erba era comune tra' cittadini , e
ch' egli altro diritto non vi esercitava ,
se non quello di esigere le pene delle
diffide da'forestieri per quel male in
teso diritto di bagliva , per effetto del
quale han sempre creduto i baroni di
poter fidare l'oltre uso de' cittadini nei
demanj comunali.
18o9 N9. o In
( 21o,)
In fine ha la Commissione osservato.
negli atti, che lo stesso Marchese abbia
in giudizio confessato , che il territorio
delle Rene fosse di appartenenza della
Università. Si agitava nel 1752 lite nel
la già Regia Camera tra esso e l'Uni
versità di Laterza, la quale voleva re
stituito quanto quello indebitamente a
veva esatto per causa de'fiscali. Il Mar
chese in un'istanza rimproverò all'U
niversità i tanti beneficj che le aveva
fatti, e tra essi annoverò quello di a
verle fatto ricuperare il vasto territorio
delle Rene.
Dalle cose dette di sopra èvenuta la
Commissione medesima a conchiudere,
che la cosi detta difesa delle Rene non
sia che una gran continenza di terre
tutte di particolar dominio, e che del
Marchese nulla di feudale vi sia, e per
ciò ha stimato dichiararla di dominio
dell'Università e de' particolari cittadi
ni. Che se poi il Marchese vi avesse
fatti
( 211 )
fatti de' particolari acquisti in burgen
satico , lo potrà dimostrare con legitti
mi documenti, per ottenerne le oppor
tune provvidenze.
In quanto al capo 6 ha considerato
che al Marchese non può competere
alcun diritto sugli erbaggi che nasco
no tanto ne'fondi demaniali dell'Uni
versità , che il dominio de' particolari
cittadini tanto chiusi che aperti, e per
ciò gli ha proibito qualunque esercizio
di fida a' forestieri.
Sul capo 7 ha considerato che i censi
sulle vigne poste nel territorio delle
Matine possa esigerli il Marchese, ogni
qual volta però costino da pubblici
strumenti di particolari concessioni.
Apparendo adunque da cosiffatte scrit
ture , potrà servirsi del suo diritto.
Finalmente sul capo 8 ha considera
to che i diritti di piazza e di scannag
gio sono stati aboliti dalla legge de'23
Maggio dello scorso anno, e perciò dee
O 2 il
( 212 )
il Marchese astenersi da qualunque esa
zione; e che debba astenersi ancora di
esercitare qualunque diritto proibitivo
per l' osteria, abolito colla legge de'2
Agosto del 18o6, ma che resti assoluto
per l' indebito esatto, come pure dalla
dimanda di rilasciare la taverna , per
chè costrutta nel fossato, per le ragioni
medesime nel capo 4 addotte. .
Quindi la Commissione per le con
siderazioni di sopra addotte , intese le
parti e' l Regio Proccuratore generale ,
ha diffinitivamente deciso.
1. Dichiara che non esista la feuda
lità dell' intero territorio di Laterza , e
perciò l' ex feudatario Marchese Nicola
Perez Navarretta si astenga di esigere
il terratico della mezza semenza, la fi
da e qualsivoglia altro diritto ne'dema
niali dell'Università, e ne' territorj dei
particolari cittadini così chiusi che a
perti, e si serva del suo diritto ne'ter
ritorj ex feudali e ne' territorj burgen
Sal
( 2 I3 )
satici di suo dominio. Resti bensì lo
stesso Marchese assoluto dalla dimanda
dell'indebito esatto.
2. Sia l'Università reintegrata nel
possesso della difesa denominata Serra
lo Greco e Guardiola, come pure del
territorio chiamato Candeloro o sia Ar
busto, nell'altro chiamato Mezzane , e
nella difesa detta Fragennaro , salve
bensì in beneficio dello stesso Marche
se il quantitativo di carri 12 di terre
no nella stessa difesa, descritti nell'ap
prezzo del 1676 per feudali, e gli sie
no salve altresì le ragioni ogni qual vol
ta tra'l termine di un mese dimostras
se con pubblici strumenti di aver fatti
degli acquisti de' territorj posti nel re
cinto della stessa difesa.
3. Dichiara altresì di dominio della
Università i muri ed i fossati che sono
attorno all'abitato della terra, e perciò
il Marchese si astenga da qualunque
occupazione su de'medesimi. Resti ben
o 3 VC
( 214 )
vero lo stesso Marchese assoluto dalla
dimandata restituzione delle fabbriche
finora costrutte ne'fossati suddetti. -
4. Dichiara parimente di dominio del
l'Università e de'particolari possessori
tutta la continenza de' territorj posti
nella così detta difesa delle Rene, e
perciò si astenga l'ex feudatario da
qualunque diritto di terraggio e di fida.
Benvero se il Marchese nel termine di
un mese esibirà legittimi documenti di
acquisti fatti nella detta difesa, si darà
la provvidenza.
5. Si astenga lo stesso Marchese di
vendere gli erbaggi de'terreni demaniali
dell'Università e de' particolari cittadi
ni così chiusi che aperti , ma sia asso
luto dal preteso indebito esatto. -
6. Si serva il Marchese medesimo
del suo diritto per l'esazione de' censi
nel territorio denominato le Matine ,
che dimostrerà competergli in forza di
strumenti di particolari concessioni.
7.
( 215 )
7. Si astenga da qualunque esazione
per diritti di piazza e di scannaggio ;
e pel compenso , se mai gli spetta,
adisca la Commissione de'Titoli. Sia
però assoluto dalla dimandata restitu
zione dell'indebito esatto per detti diritti.
8. Resti assoluto finalmente dalla di
mandata revindica dell'osteria. Si asten
ga però di esercitare nella medesima
qualunque diritto proibitivo, e sia pa
rimente assoluto dalla restituzione del
l'indebito esatto.
Per le spese della lite sieno le parti
vicendevolmente assolute.
--- -.
o 4 Num.
( 216 )
Num. 23.
A di 18 Settembre 18o9.
Tra l Comune di S. Lnpo in Pro
vincia di Principato Ulteriore;
E'l suo già barone;
Sul rapporto del Cancelliere;
La Commissione feudale sulla requi
sitoria del Regio Proccurator generale.
Veduta la lettera del Ministro del
l'Interno de'28 di Giugno di questo
anno, e l'avviso del Consiglio di Stato
trasmessole. -
Considerando che i patti de' privati
non possono derogare alle leggi che in
teressano l' ordine pubblico; conside
rando che sono posteriori alla con
venzione fra 'l Comune di S. Lupo ed
il Principe di Colubrano , così il Real
decreto de'2o Giugno 18o8, il quale
fissò in favor de'coloni e de' reddenti
di prestazioni territoriali la ritenzionedel
( 217 )
del quinto, come l'altro Real decreto
de' 2o Giugno che dichiarò perpetua
mente redimibili le prestazioni territo
riali; considerando che la perpetua re
dimibilità d'ogni reddito territoriale è
anche ordinata coll'art. 53o del Codice
Napoleone pubblicato nel Regno anche
dopo la suddetta convenzione; conside
rando che è anche posteriore alla stes
sa convenzione la legge de'3 Dicembre
18o8, la quale hà regolata la divisione
de'demanj e delle terre montuose e bo
SCOS6,
Decide.
I. La ritenzione della decima conve
nuta nel quinto capo della convenzione
si esegua pel quinto a tenor della legge.
2. La divisione fra' cittadini e lo sbo
scamento della montagna convenuta nel
capo decimo, e la divisione della quar
ta parte degli altri demanj ex feudali
convenuta nel capo decimoquinto si ese
guano nel modo ordinato i colla legge
de'3 Dicembre 18o8. 3,
( 218 )
3. L'azione del Principe di Colubra
no così per la devoluzione, come per
ogni altro effetto del contratto , dopo
seguita la divisione sia esperibile singo
larmente contro a ciascuno de' posses
sori delle rate divise.
4. La facoltà di redimere redditi do
vuti all'ex barone in forza della con
venzione, sia perpetua e facoltativa dei
possessori del fondo diviso a tenore del
Real decreto de' 2o Giugno, e dell'ar
ticolo 53o del Codice Napoleone.
Num. 24.
A di 18 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di S. Vito in Provin
cia di Otranto; -
E'l suo ex barone;
Sul rapporto del Sig. Giudice Fran
chini.
Veduta la dinanda del deputato del
' men
( 219 )
menzionato Comune di S. Vito di or
dinarsi che il razionale Domenico Ca
ropreso incaricato della liquidazione
delle quantità dovute dall' ex barone
per bonatenenza, liquidi parimente le
quantità non pagate per gli altri pesi
straordinarj.
La Commissione feudale, il Regio
generale Proccuratore inteso , ordina
che il razionale Domenico Caropre
so senza pregiudizio delle ragioni del
le parti, e quelle requisite, nel li
quidare le quantità dovute, per bona
tenenza su' beni burgensatici dell' ex
barone, liquidi insieme quelle dal me
desimo non soddisfatte per tabacco ,
strade di Puglia, once immuni ,- deci
ma e doppia decima dal giorno della
loro imposizione. -
( 22o )
Num. 25.
A di 2o Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Torano in Provincia
di Calabria Citeriore;
E'l già barone di detta terra;
Sul rapporto del Cancelliere.
Il Comune ha dedotto sei capi di
gravezze contro il menzionato suo ex
barone.
Col terzo ha dimandato che quegli
si astenga dall'esazione degli annui du
cati 8o per zecca e portolania, e che re
stituisca lesomme indebitatamente esatte.
Col sesto finalmente ha preteso di
esser confermato nel diritto colonico che
ha acquistato su'terreni di Castiglione,
mercè il lungo possesso e le consi
derevoli migliorie fatte in essi , e che
quindi si vieti all'ex barone di espelle
re i coloni , e si facciano restituire i
già espulsi ne' rispettivi territorj.
La
( 22I )
La Commissione feudale, inteso il
Regio Proccurator generale , applican
do alle due enunciate gravezze la di
sposizione della legge de'2o Maggio
18o8 non iscompagnata dalla dichiara
zione del G. G. Ministro della Giusti
zia degli 11 Aprile di quest' anno, e i
principj da essa adottati negli altri suoi
precedenti giudicati.
Dichiara
Sul terzo capo che l' ex-barone si
astenga dall' esazione degli annui du
cati 8o per zecca e portolanìa , e adi
sca la Commissione de’Titoli pel com
penso , se crede competergli.
Sul sesto che senza pregiudizio delle
ragioni delle parti, e pendente la de
cisione sulla legittimità del diritto di
colonìa, non sieno rimossi i coloni dal
possesso de'terreni di Castiglione.
Relativamente poi agli oggetti-conte
nuti ne'capi 1, 2, 4, e 5, sull'indebi
to esatto di cui è quistione nel capo 3,
- e sul
( 222 )
e sulla legittimità del diritto di colonia
di cui si faparola nel capo 6, laCom
missione ha appuntato passarsene la de
cisione all' ordine del giorno.
Num. 26.
A di 2o Settembre 18o9.
Tra' Comuni di Nucara e Canna in
Provineia di Calabria Citeriore;
E il già barone di dette terre ;
Sul rapporto del Sig. Giudice Pedi
cini ;
I Comuni han dedotto tredici capi
di gravezza contro il loro ex barone.
Col primo han preteso di esser rile
vati dall'annua prestazione di duc. venti
ch'esso ex barone vuol esigere a titolo
di accordo di baglivi.
Coll' ottavo dalla prestazione di più
cantaja diformaggiofresco, diuna quan
tità di capretti, di ann. ducati dieci a
tl
“ ( 223 )
titolo di danni dati, e della regalia dai
possessori di capre e pecore.
Coll'undecimo si son doluti che l'e
barone, ed indii i demanisti esigono
l' adacquatura da'possessori dei giardini
a lato della fontana sotto il pretesto di
togliere l'acqua al mulino.
Col decimoterzo finalmente si dolgo
no ch'essendo stati ammessi i cittadini
proclamanti al demanio nel possesso dei
beni exfeudali e burgensatici coll' ob
bligo di dar conto dell'amministrazio
ne anno per anno ad esse Università,
essi cittadini demanisti, badando a' soli
loro vantaggi han trascurata l'utilità di
essi Comuni contro i decreti della Re
gia Camera, anzi gli han costretti apa
gare le pubbliche imposte di correame,
cavallo montato ed altro sotto pretesto
di esser le Università le baronesse. Chie
dono quindi ordinarsi che gli enunciati
demanisti dieno in questa Commissione
lucido, esatto e legale conto dell'ammini
stra
( 224 ) --
strazione tenuta delle rendite universali
dal giorno del possesso tanto de'beni
liquidi e reali , che de' litigiosi.
- La Commissionefeudale, sulla requi
sitoria del Regio Proccurator generale ,
applicando alle gravezze indicate le di
sposizioni del Real decreto de'2 Agosto
18o6 e dell'altro de' 2o Maggio 18o8,
non che i principj da essa adottati nelle
sue precedenti decisioni.
Dichiara
Sul primo e sull'ottavo capo, che gli
ex baroni si astengano di esigere gli
annui duc. 2o pe' baglivi e la presta
zione di più cantaja di formaggio fre
sco, di una quantità di capretti, degli
annui duc. 1o a titolo di danni dati ,
e della regalia da' possessori di capre
e pecore, benvero per gli annui duca
ti 1o per bagliva o danni dati adisca
no la Commissione de'Titoli pel com
penso , se credono competergli.
Sull'undecimo che si astengano di
èSl
( 225 )
esigere da'possessori de'giardini posti
a lato alla fontana l'adacquatura, e sia
lecito agli stessi possessori irrigare col
le dette acque i menzionati giardini ,
purchè non si tolga l'acqua necessaria
al mulino. -
Sul decimoterzo finalmente che i de
manisti dieno esatto e lucido conto in
questa Commissione feudale dell'ammi
nistrazione tenuta delle rendite universali
dal giorno del possesso tanto pe'beni li
quidi e reali, che pe' litigiosi.
Relativamente poi agli oggetti con
tenuti ne'capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
1o e 12 , e sull'indebito esatto diman
dato nel capo 8, la Commissione ha
appuntato passarsene la decisione all'or
dine del giorno.
18o9 N. 9. p Num.
( 226 )
Num. 27.
A di 2o Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Castrovillari in
Provincia di Calabria Citeriore ;
E'l suo ex-barone;
Sul rapporto del Cancelliere.
Il Comune di Castrovillari in una
supplica presentata nell'abolito tribunale
del S. R. C. fol. 17 chiese che l'ex
barone si astenesse di esercitare i diritti
proibitivi de' mulini, trappeti, alberghi
o sia taverne, de'manganelli di bamba
gia ad acqua e de'centimoli. Ha chiesto
ora che la Commissione feudale proffe
risse la sua decisione su tal dimanda
fog. 19.
La Commissione feudale , il Regio
Proccuratore generale inteso, conside
rando che i diritti proibitivi sono stati
generalmente aboliti dalla legge de'2
Agosto scorso anno 18o6.
Di
( 227 )
Dichiara
Estinti i diritti proibitivi che l'ex
barone pretende esercitare su' mulini,
trappeti, alberghi o sia taverne , man
ganelli di bambagia ad acqua e centi
moli de'cittadini di Castrovillari, e sia
libero a costoro di aver dette macchi
ne, e di valersene tanto per proprio
uso , che per industria.
Num. 28.
A di 2o Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Galatina in Pro
vincia di Lecce , patrocinato dal Sig.
Santo Ippoliti ;
E i PP. Domenicani di detta Terra;
Sul rapporto del Cancelliere.
Veduta la dimanda del Comune di
ordinarsi che il convento de' Domeni
cani di Galatina , o chi ne fa le veci
si astenga di esigere il diritto di salma
p 2 tica
( 228 )
tica o sia il dazio su di ogni salma
di pesce che si reca a vendere in quel
la terra , diritto che la Commissione
dichiarò abolito contro l'ex barone di
detta terra di Galatina Conte Scot
ti Gallerati per effetto della legge dei
2 Agosto 18o6. - -
La Commissione feudale, il Regioge
nerale Proccuratore inteso , decide che
la sua decisione del dì 17 Luglio cor
rente anno colla quale si dichiarò a
bolito contro l'exbarone il sopraddet
to dazio della salmatica si esegua con
tro qualunque altro possessore del da
zio medesimo. -
( 229 )
Num. 29.
A dì 21 Settembre 18o9.
Tra'Comuni che compongono lo sta
to di Diano , potrocinati dal Marchese
Sig. Nicola Puoti ;
E'l suo già barone, patrocinato dal
Sig. Gaspare Capone ; - .
Sul rapporto delSig.Giudice Pedicini.
Le Università che compongono lo
stato di Diano, cioè Diano, S. Giaco
mo, Sassano, S. Rufo e S. Arsenio han
rinnovati nella Commissione gli antichi
capi di gravezze che avevan prodotti
nell' abolito S.C. Porzione di essi rima
sero decisi come aboliti dalla legge ever
siva della feudalità nel dì 26 del pas
sato Giugno allora quando se ne fece
la lettura, ed i restanti furono riservati
ad unapiù matura discussione, nel farsi
la quale sono caduti in esame i seguenti.
1. Che debba l'ex-feudatario duca di
p 3 Dia
( 23o )
Diano astenersi di esigere la decima del
le vittovaglie e la fida, con dichiararsi
demanio comunale l'intero territorio.
2. Che le difese dette Mezzana e Me
sole si debbano dichiarare parte delmen
zionato demanio comunale.
3. Dichiararsi non comprese sotto il
nome di censi le prestazioni di volagni,
giornata di latte, galline, uova e forni
già abolite dalla Commissione colla pri
ma Sentenza,
4. Dichiararsi ancora difese comunali
quelle chiamate Raccio, Motola e Cor
ticato.
5. Che la stessa dichiarazione debba
farsi per l'altra difesa detta de' Bovi
ossia Margine.
Le due Università poi di Sassano e
S. Giacomo hanno particolarmente di
mandato essere assolute dagli attrassi
per li corpi di bagliva e portolania già
aboliti.
Finalmente l'Università di S. Arsenio
- ha
231
ha '' dimandato.
1. Abolirsi la fida ed il terraggio nel
suo distretto , come ancora l' esazione
di un carlino a testa per quelli che non
SeInlanO, ,
2. Purgarsi l'attentato commesso dal
duca rialzando l'alveo che conduce l'ac
qua a'mulini exfeudali, e recidersi i
pioppi che sono lungo la riva del fiume,
3. Darsi luogo alla prelazione in di
lei favore sulla compera che l'ex-feu
datario fece di quella terra.
Il Proccuratore R. generale nell'atto
della decisione della causa ha prodotto
la seguente conclusione. - - , -
» I Comuni di Diano, diS.Giacomo,
» di Sassano, di Rufo e di S. Arse
» nio sono insieme attori per la libertà
» del proprio demanio contro al duca
» di Diano. Gli stessi Comuni sosten
» gono che le difese Mezzana , Me
» sole,Margine,Raccio, Motola e Cor
» ticato sieno erette nel di loro dema
- p 4 » nio.
( 232 )
1)
55
2)
)
5)
»
3)))
D
2o
)
»
3)
)
)
)
2))
nio. Un particolar giudizio sostiene
il Comune diS. Arsenio per la liber
tà del proprio distretto e per altre
pretensioni di minore momento.
» I. In quanto al giudizio ehe i cin
que Comuni insieme promuovono per
liberare il proprio demanio dalle ser
vitù che l'exbaronevi esercita, il R.
Proccuratore riduce tutta la controver
sia ad una quistione unica.
» Il demanio controverso èun dema
nio feudale , ovvero i diritti di ter
raggio e di fida che l'ex barone vi
pretende sono servitù costituite sul
demanio universale ? -
» Senza seguire tutti gli argomenti
superflui o remoti che gli opposti si
stemi delle parti hanno messo in di
scussione , il Regio Proccuratore re
stringe l' esame del fatto a quei soli
documenti che servono immediata
mente a definire nell'uno o nell'altro
senso la proposta quistione.
» Pri
( 233 )
D
)
)
)
o»)
)))
D
D
)
D
)
2)
» Prima però di entrare nell'esame
di tali documenti , siccome tutti gli
argomenti che allega per se l'exba
rone sono tratti dal possesso , così è
necessario di vedere quale sia lo stato
del possesso legittimo del Duca di
Diano. I diritti che da questi si so
stengono sono la fida ed il terraggio.
Per la fida essendosi nel 1724 discussi
i gravami di Diano innanzi al Con
sigliere conte di Figueroa, questi de
cise che l' ex barone se ne astenesse.
Il barone ne produsse supplica digra
vame, la di cui decisione fu frastor
nata prima dalla quistione di tribu
nali, e poi da progetti di convenzio
ne. Nel 1772 essendosi rinnovato l'an
tico giudizio di gravami il consiglie
re Gentile avvisò le parti a sentire le
provvidenze del S. C. sul gravame
suddetto , provvidenze che non fu
rono ulteriormente spiegate.
» In quanto al terraggio nello stesso
o aIO
( 234)
anno 1772 il consigliere Gentile men
tre vietò le nuove cesinazioni per ef
fetto de' privilegj delComune di Dia
no, ordinò che 'l barone si astenesse
a decimando territorium praedictum
in actis deductum. Di questo decreto
non vi fu gravame , e solo con un
altro decreto dell'anno 1775 si ordi
nò: che i cittadini i quali in spretum
ordinum S. C., coluerunt territoria
» demanialia consignent decimas fu
D
D
-))
D)
, 2)
D
gum in posse aerariorium ill. Ducis
praevia adnotatione, mensura et obli
gatione dictorum aerariorium de ex
hibendo ad omnem ordinem S. R. C.
Questo decreto rinnovato anche nel
1781 dà un possesso parziale all'ex
barone nascente non dal diritto pro
prio , ma dalla contravvenzione.
» Premesso quello ch'è relativo allo
stato del possesso legittimo, ecco ciò
che risulta dalla discussione cronolo
gica de' documenti dell'una parte e
dell' altra. o I.
( 235 )
)
)
» 1. Laprima carta in ordine di date
è il privilegio del 1136 del conte di
Marsico, di cui si farà una maggiore
analisi nell'esame dell' azione propo
sta dal Comune di S. Arsenio. Nella
donazione fatta di questo casale al mo
nasterio della Cava, quel Dinasta con
cede agli uomini del casale suddetto
il pascolo pertotam terram Diani. Si
trae da queste parole la conseguenza
dell'universalità del demanio feuda
le. Quest'argomento non merita di
scussione. Diano è una città antica ;
era abitata e popolosa ancora relativa
mente all'epoca in cui sursero i feu
di. ll di lei territorio dunque non po
tette divenire tutto del barone. Se tale
fosse divenuto dovrebbero spiegarlo le
carte posteriori; ma queste interpre
tate anche nel senso dell'ex barone
ammettono un vasto demanio univer
sale. Adunque questa carta pruova
troppo , e per conseguenza nulla.
» Pre
( 236 )
)
D
»
D
D)
DD
DD
D
D
D
D
»
D
9)
D)
o
D
D
» Prescindendo da quest'argomento
sul quale lo stesso exbarone neppure
si è fermato, S.Arsenio era un casale
di Diano prima che fosse smembrato
da quello stato colla donazione del
conte di Marsico. Come tale avea per
diritto di filiazione e di condominio
una intera promiscuità sul demanio
di Diano. Adunque la concessione
contenuta nel diploma dee intendersi
come una conferma che il conte di
Marsico volle fare perchè collo smem
bramento non s'intendesse derogato
al diritto de' cittadini.
» In terzo luogo i diritti su' pascoli,
e come ancora quelli della fida eran
così generalmente inerenti a'diritti si
gnoriali de' principati, delle dinastie
inferiori e de'feudi , che nulla èpiù
ovvio che il vederli a quei tempi
esercitati su' territorj d'intere contra
de , sebbene d' altronde alcuno non
osi sostenere che tali territorj debbano
» per
( 237 )
D
D
D
2)
DD
D
D2
D)
)))
2)
3)
2)
D
3)))
D
per questo solo argomento riputarsi
feudali. Ed in particolare costa alla
Commissione pe'fatti discussi in altre
simili liti, che i conti di Marsico, quei
di Capaccio, quei di Tricarico, tutti
Sanseverineschi, e i principi stessi di
Salerno esercitarono un diritto di pa
scolo universale su tutti i loro stati,
senza che perciò a tutti questi terri
torj ed a tutto il suolo del principato
di Salerno si attribuisca la sventura
d'essere divenuto interamente feuda
le. Ma se questa feudalità universale
esista , se il Comune abbia o nò de
manj, e quali questi sieno , si giu
dichi da' documenti seguenti.
» 2.TommasoSanseverino altro con
te di Marsico nel 1335 restituì il Co
mune nel possesso di tutt'i suoi de
manj , corresse tutte le occupazioni
intervenute sino allora, rivocò anche
le concessioni da esso fatte, e distin
se quali erano i demanj e gli altri
o» COl'
( 238 )
» corpi del feudo. Si spiegò in questi
» termini: Omnia bona communia terri
» torii dictae terrae Diani ad Universi
» tatem eamdem , quomodolibet alicui
» personae concessa vel alias occupata
» vel detenta, in communi usu ad ma
» nus Universitatis terrae in eo statu et
» forma, in quibus antiquitus esse con
» sueverunt revocentur, Inde exceptis et
» distinctis demaniis et possessionibus
» aliis nostris , quae in antiquis regi
» stris , seu quinternis nostris de de
» maniis et bonis nostris praedictis repe
» riuntur servatis, et specialiter nemus,
» et cesina. Palicetae, nemus vallis de
» laura silva, minuta cum celleca, ter
» rae quae dicuntur de Calloa vallone
» de Petrosella , quantum. . . et par
» cum quod dicitur domini comitis de
» pede Petrone. -
» Soggiunse che la reintegra ordinata
» si facesse da’ deputati dell'Università,
» data a questa la facoltà di stabilire e
» di
( 239 )
» di esigere le pene che avrebbe stimato
», convenienti. Interdisse finalmente ai
» cittadini di domandare, ed a se stesso
» la facoltà di concedere qualunque parte
» del suddetto demanio.
» Ne' demanj e corpi feudali indicati
» da Tommaso Sanseverino non vi è il
» vasto demanio della Piana che è la
» più speciosa parte di ciò che si con
» tende. È vero che la parola praeser
» tim usata nel privilegio può dar luogo
o» a sostenere che se ne fosse omesso al
cuno, maèvero altresì che gli omessi
» non potevano essere i demanj princi
» pali, nè fra' principali il massimo,
» qual è questo.
» 3. La reintegra ordinata da Tom
» maso Sanseverino o non fu fatta allo
» ra, o nuove occupazioni diedero luo
s» go ad altra reintegra eseguita alcuni
» anni sono dal Capitano Regio di Mar
sico Nuovo. In questo atto di reinte
» gra sono nominati molti territorj e
» mol
( 24o )
D
)
)))
DD
DD
molte contrade della Piana descritte
nelle recenti relazioni degl'Ingegneri
Cafaro, Nauclerio e Cannatelli, delle
quali dee farsi in appresso più detta
gliata menzione.
» Vi si parla delle occupazioni seguite
ne' seguenti termini: Manus rapaces
extenderunt circa bona communia ho
minum Universitatis praedictae, et
amplexantes multa communia bona
Universitatis praedictae occupaverunt,
et in eorum utilitatibus extenderunt.
In tutto questo atto si parla de'luoghi
occupati de demanio Universitatis,
e si dice che si restituiscano proprie
tati Universitatis praedictae.
» L'atto di questa reintegrafu ridotto
in pubblico strumento nell'anno 14o5.
» 4.Un'altra reintegra fu ordinatanel
lo stesso anno 14o5 dal Re Ladislao
per l'occasione del sequestro, a cui era
stato sottoposto il feudo. In questa car
ta si dice, che omnia bona communia
» quo
( 24 )
» quocumque modo apprehensa , seu
» quomodolibet sequestrata in communi
» per quoscumque detentores restituan
» tur, applicentur dictae Universitati,
» et quod non possint concedi peream
» dem Regiam Majestatem, et in casu
» quo alicuifuerint concessa, quod ta
» lis concessio ex nunc in antea sit
» penitus revocata, sicut ordo juris po
» stulat.
» La data di questo privilegio fa con
» fondamento argomentare che la prece
» dente reintegra fosse stata nello stesso
» anno ridotta in istrumento, appunto
» per servire di guida all' esecuzione
» della grazia del Re.
» 5. Grazie dello stesso tenore si veg
» gono ripetute nel 143o dalla Regina
» Giovanna II sotto gli Aragonesi e sot
» to l'Imperatore Carlo V. È superfluo
» dopo le già allegate d' inserire anche
» il tenore delle posteriori.
» È necessario di trarre da tutti que
18o9 N. 9. qI » sti
( 242 )
D
o)
))
DD
DD
2D
2)
D
DD
2D
D)
sti documenti un'osservazione la qua
le è che così nella carta del 1335 9
come nelle posteriori i demanj oc
cupati al Comune sono costantemente
denominati bona communia Univer
sitatis.
» 6. L'ex barone a dimostrare l'esisten
za d'un demanio feudale ha esibito le
copie di alcuni privilegj del 1475e del
1493diAntonelloSanseverino. Nel pri
moè inserita la seguente domanda del
l'Università: Item supplica che nulla
persona possa coltivare, nè semina
re, nè defendere lo terreno, et questo
per la habilità dello bestiame de epsa
Università ; ancora che alcuno lo
avesse indebite occupato lo debba re
stituire in lo pristino stato, et separarlo
dallo bono privato, et comandare che
infra certo tempo a li dicti Padruni
che debbiano mostrare loro cautele,
et scripture de epse a lo Vice Prin
» cipe de la dicta terra ad tale se pos
a Sa
(243)
» sa separare lo bono privato dal Co
» mune, alias non dimostrando cau
» tele de loro poxessione , cascano de
» dicte loro poxessione, actento se ave
» no extise ultra fines de loro poxes
» sione private dentro lo Comune, et
» così ancora de chille avessero lo bo
» no Comune occupato. La risposta del
m. Principe è : Placet quod Vice Prin
» ceps Diani subpoena gratiae habeat
» incohare et finire dictas causas.
» Segue un' altra domanda dell'Uni
»versità-
» Item supplicano da parte della di
» cta. Università, actento li homini della
» dicta, terra non avono nèpotonofare
» altra industria secundo altre terre,
nè havono altre intrate excepto che le
» industrie de lo bestiame, et actento
per li maxari et homini di Vostra
» Signoria colle maxarie de Vostra Si
» gnoria et loro, le quali havono con
» dotte nello terreno, et havono piglia
q 2 po te
( 244 )
)))
2)
DD
»
D)
DD
DD
DD
D
D
DD
DD
le et defendono tutti i lochi e membri
principali de lo dicto terreno, come
lo tenimento de pede lo Vuoco, lo
tenimento della Marzolla, lo teni
mento dello Intennaro , lo tenimento
de Santo Marzano colli Corticelli, lo
tenimento de Saudo de Siglia, lo te
nimento de Corticato el de faghi, lo
tenimento de li Copuni, lo tenimento
de lo Campo de S. Vito, et de la Pi
gliora, li quali tenimenti so proibiti ,
adeo che li cittadini non ce ponno
» far mandre, nè ce ponno far pascere
D)
DD
po
loro bestiame. Per tanto supplicano
che loro Signorie ce provedano de
remedio opportono , che possono vi
vere, et subvenire alle loro necessi
tate. Placet quod ab anno praesenti
in antea providebitur. . . .
» In quelli del 1497 senza che se ne
rapporti il tenore, il Comune chiede
al barone gli ordini perchè quei pa
droni di bestiami i quali entravano a
D
DD
D
»
*- » pa
( 245 )
» pascolare la spiga contro agli statuti
» dell'Università ed alle pene dalla me
»desima imposte , pagassero la pena
» alla Corte, ed il danno al padrone.
» Chiede altresì il Comune che gli sia
» permesso il ridurre a difesa lo Piag
», gio, overo lo Monte comune circum
» circa la terra di Diano. Il barone ac
» corda il suo placito così alla prima,
» come alla seconda grazia.
» L'argomento col quale l'ex baro
» ne vuol mostrare l'esistenza del de
» manio feudale è. L'Università doman
» dava al barone che si aprissero le
» chiusure fatte; le chiusure non pote
» vano farsi dal barone se non nel de
» manio del feudo. Dunque un dema
»nio del feudo esisteva, e le contrade
» in quella carta descritte ne facevano
» parte. In vece di quest'argomento,
» col quale l'ex barone vuol dimostrare
» sua una parte del demanio controver
» so potrebbe farne un altro maggiore
qI 3 » che
( a46 )
» che gli darebbe il dominio di tutto.
» Il barone non può fidare se non nel
» demanio del feudo. Ma il barone ha
» fidato nel demanio controverso, Dun
» que questo demanio è feudale. Que
» sti argomenti dal fatto al diritto con
» tengono una manifesta petizione di
» principio, non hanno mai alcuna for
»za perchè viziosi in se stessi; e non
» possono opporsi specialmente a quelli
» che attaccano il fatto come ingiusto
ss e come contrario al diritto.
» Le due carte di Antonello Sanseve
» rino dimostrano per un fatto partico
» lare e circostanziato l'occupazione che
» il barone faceva del demanio comunale
» per leseguenti ragioni: 1 perchèl'Uni
» versità revindica le occupazioni che i
» privati avevano fatto sul demanio comu
» nale, e domanda che tali occupazioni
» si separino da lo bono privato: 2 per
» chè l'intervento delVice Principe e del
» Principe è in queste carte invocato co
, - o 6d
( 247 )
me il solo mezzo che l'Università aveva
a farsi rendere giustizia: 3perchè l'U
niversità fa col barone le stesse doglian
ze che nel capo precedente avevafatte
pe'privati, e soggiugne che le chiusu
re fatte da'di lui massari le toglieva
no l'industria del proprio bestiame,
ch'era il solo mezzo onde i suoi cit
tadini si sostenevano; le quali espres
sioni per la loro generalità non sono
riferibili se non al demanio principale
del Comune,ed a quello stesso dema
nio nel quale i privati avevano occu
pato: 4 perchè ne'tenimenti occupati
sono nominate alcune di quelle stesse
contrade nominate nell'atto di reinte
gra del 14o5, come sono la Contrada
de Silia, la Contrada dello Buco o
Vuoco : 5 perchè tutti i documenti
della causa mostrano che il barone non
solo aveva riservato a se tutt'i territori
feudali, ma li avea quasi tutti conce
duti senzacchè il Comune se ne fosse
q 4 » mai
( 248 )
D)
D
D
D
2D
D
D
D
D)
D)
D
»
))
D
)
2)
D
2)
»
D
2)
mai doluto : 6perchè nelle stesse gra
zie l'Università domanda che il baro
ne facesse eseguire gli statuti e le pene
ch'essa aveva fatte: 7 perchè l'Univer
sità domanda la facoltà di chiudere il
Monte comune o sia il distretto di Dia
no, che lo stesso exbarone nella sua
difesa dà pel demanio proprio delCo
mune, le quali grazie mostrano ciò che
costantemente si rileva da tali carte ,
che sia per lagiurisdizione del feudo,
sia per quello della bagliva , sia per
quel potere di fatto che i baroni eser
citavano sopra tutto especialmente sui
demanj comunali, l'Università impe
trava pergrazia la restituzione delle oc
cupazioni e l'esercizio de'suoi diritti
ne' demanj e nelle difese proprie.
» 7. Nel 1488 il Percettore di Prin
cipato Citeriore Paolo Giramonteven
dè per mandato del Re Ferdinando I
al Comune di Diano alcuni beni pos
seduti dalla ContessaSanseverino e dal
2) Prin
( 249 )
Principe di Salerno ribelli. Fra questi
» beni venduti ve n’erano de’ comuni o
sieno universali che si descrivono a
-- * *
questo modo. : ( ; ; ; « «
» Item certa territoria communia, de
ɔ}
»)
2))
'o)
DB
D)
quibus Curia habet quolibet anno fer
tili ad infertilem ab hominibus semi
nantibus dictis comunibus circa tumo
los quinquaginta de victualibus , et
dicta Universitas in dictis communi
bus habet commune usum pasculan
di, faciendi ligna, colligendi glan
des , et omnia alia faciendi impune.
Solum illi qui seminant in dictis com
munibus debent terragium Curiae, ut
supra dictum est. Si aggiugne a que
sta assertiva. - -* * * * -
> ·
:: CC
» Rato manente pacto, attento quod
in dicta venditione sunt posita terra
gia de communibus et pretia ipso
rum. Quod si dicta Universitas infra
dictum tempus e solutionis pretii su
pradicti, obtinuerit a Regia Curia
* * ɔɔ 620'
( 25o )-
ex gratia,sive ex justitia, similiter
» tanto minus teneatur solvere dictae
» Curiae de dictis pretiis.
» Questo documento indica forse il
s» principio della gravezza dell'ex baro
» ne. Non si dubitava che le terre fos
sero comuni, universali; il Comu
» nevi esercitava tutt'i pieni diritti del
» dominio , e solo pagava il terratico.
» Esso opponeva la qualità del proprio
» demanio, e stipulava colla Regia Cor
»te la restituzione del prezzo di una
ingiusta servitù, a cui era stato sotto
» posto.
» 8. Lo stato di Diano si devolvette
» al Fisco per la fellonia di Ferrante
» Sanseverino, e fu nel 1555 vendu
»to dopo la devoluzione al Principe
s» di Stigliano, ed indi pel patto di ri
s» compera alla casa Gomez de Silva.
»Si tratta dunque di una concessione
» fatta dopo l'epoca della Prammatica
m XIV de bar. Dee avvertirsi che in
» que
( 251 )
questa concessione, la quale fu con
cepita informole generiche, non puà
» presumersi compreso alcun diritto,
o'alcuna servitù che sia contraria alla
» natura del feudo, qual'è appunto
» una servitùsu'demanj universali.
» 9. Merita di esser valutato il do
» cumento dell'informazione presa del
» le rendite del feudo nel 1557 per la
» tassa dell'adoa. In questo documen
» to si dice: Si esige in tutto il terri
».torio de Diano e Casali lo terraggio
» del demanio comune di detta terra.
Questo documento di possesso con
» ferma la conseguenza tratta già dalla
» vendita del 1488, e pruova inoltre
» che la servità sul demanio fu da'ba
» roni introdotta per la pretensione d'un
» diritto universale che i medesimi si
» arrogarono sull' intero territorio. -
» 1o. Il documento più importante
» della causa è la reintegra fatta da
» Mariano Staibano nel 1565. Ella fissa
- 99 la
( 252 )
» la natura del diversi corpi e rendite
»del feudo, e definisce più di tutti
» gli altri la quistione proposta.
» Il reintegratore descrive il feudo di
»Diano con vaxalli, feudi quaternati,
» et non quaternati, plani et de tabu
) la, feudatari subfeudatarii.
- ' » Descrive tutt' i diritti onorifici, le
» giurisdizioni, i mulini, i suffeudi, gli
» altri beni feudali fredditizj, le terre
» redditizie di terraggio a ragione di ter
»zo alla mensa delfeudo, quelleredditi
»zie d'una quantità maggiore della deci
» ma, ed il diritto di decimare nel territo
» rio demaniale comune. Le terre dette
» della mensa del feudo maggiore sono
» misurate e confinate , e formano la
» quantità di tomoli34o/a. Ecco ilte
» nore così della informazione presa
» dal reintegratore, come della senten
»za che esso pronunziò, intesi gl' inte
» ressati, e specialmente i suffeudatarj.
» Primamente negli antichi capito
» li
( 253 )
D»
o»
»
“)
»
»
DD
)
))
)))
D)
))
))
2»
DD
D)
DD
li della bagliva inseriti nella reinte
gra si vieta a tutti il lavorare, il se
minare , o il cesinare nel territorio
comune di detta terra sotto la pena
d'un augustale.
» In secondo luogo dove si parla del
diritto di decimare si dice: Item la
detta principal Corte tene e possede
la ragione di esigere ogni anno la
decima di tutte le vittovaglie, che
si fanno nel territorio demaniale co
mune,
» In altro luogo.
» L'entrata seu terraggio di tutte le
sopradette terre tanto demaniali e
comuni, nelle quali si terratica di
dieci, di otto , di sei, di cinque,
come delle terre che sono della mensa
del feudo maggiore, che si terratica
di terzo. - - ,
» In terzo luogo segue relativamente
al diritto di decimare la sentenza del
reintegratore deltenore seguente: Ipsus
» tgr
( 254 ) -
» terras reintegrandas esse, et reinte
» grari debereuna cum aliis terris com
» munibussive demanialibus terrae prae
» dictae Diani, proutipsasreintegramus,
» et unimus, ac licere praedicto Illustri
» Domino terrae praedictae Dianiet Ca
» salium, ejusque heredibus et succes
mi soribusex nunc et in perpetuum super
» illas petere et exigere jus decimarum,
» etbajulationis, ut habet, et tenet, ac
» peti et exigi facit in aliis terris come
» munibus seu demanialibus terrae prae
» dictae Diani etCasalium. Ecco le con
» seguenze di questo documento. L'ori
» gine de' diritti del barone, sulle terre
» che riducevansi a coltura fu la bagli
» va; la licenza di scuotere le terre sal
» de fu sottoposta alla retribuzione del
» la decima; questo diritto di decima
» esteso sul demanio comunale non si
» confuse colle prestazioni che 'l barone
» percepiva da'demanj del feudo; que
» ste due differenti specie di beni furo
n)
( 255)
)
2)
))
D
D)
DD
D
D
)
)
)
)
D
no anche avvertite dal reintegratore,
il quale descrisse aparte le terre ap
partenenti alla mensa del feudo, edi
chiarò le altre non feudali ossia de
maniali dell'Università, sulle quali il
barone avea acquistato servitù di de
ClIlaIT6, -
» 11. Non sono di alcun momento le
interpretazioni che si danno alle paro
le della reintegra per evitare la forza
degli argomenti di sopra esposti.
» Si dice che la parola comune sia si
nonima di promiscua. Ma questa pa
rola usata in tutte le carte più antiche
incominciando da quella del 1335 di
Tommaso Sanseverino non si riferi
sce mai al diritto de' promiscui, ma
sibbene allaterra di Diano, a cui non
si può congiungere questa idea di re
lazione, quando i promiscui stessi non
sono nominati. Inoltre nella reintegra
la parola comuni non si usa come ag
giunto colla parola demaniali, ma si
( 256)
» scambia con essa, perciocchè si dice
» sempre cum aliis terris comunibus,
»sive demanialibus terrae praedictae
» Diani. -
» 12.Si è malamente discettato sull'ov
» vio significato delle parole de mensa
» feudi majoris. Queste espressioni po
» tevano sembrar oscure quando non si
s» era verificata l'esistenza de'suffeudi e
» de' suffeudatarj nelterritorio di Diano.
» La reintegra di Staibano ne contiene
» le descrizioni, e parla di ciò che ap
» parteneva a questi feudi minori. S'in
» tende dunque quel ch'era mensafeu
» di majoris, cioè i demanj, ed i corpi
» che rimanevano presso il feudatario
» maggiore. Sarebbe superfluo il ricor
» dare che majus feudum controposto
» a minusfeudum indica quello che il
» barone teneva in capite eta RegiaCu
» ria, a differenza di ciò che si trova
» va passato come feudo ignobile et de
» plano ad un suffeudatario.
- » Que
( 257 ) -
)
)
DD
)
2)
» Questi contrapposti sono le espres
sioni proprie del diritto feudale per
distinguere le diverse qualità de'feu
di e de'feudatarj, e le parole major,
minor, nobilis, ignobilis, aliqualiter,
simpliciter, secundum quid, sono le
distinzioni categoriche de'feudisti, le
quali comprendono tutt'i varj gradi
della loro gerarchia. Perchè si rimuo
va ogni dubbio, ecco ciò che Freccia
dice sul proposito delle parole majore minor.
» Solet subfeudatarius appellari val
vasorminor, ex quo a majore valva
sore recipitfeudum: ut in c. 1. S. 1
de his quifeudum dare poss. et in c. 1
de feud. dat. min. valvas. ut ille qui
dat sit major, necesse est, ut qui re
cipit sit minor: differentia data inter
dantem et recipientem.
» 13. Non ostante i documenti alle
gati, che pruovano il gravame della
servitù imposta da'baroni al demanio
18o9 N. Q- p » uni
( 258 )
D
)
)))
D)
)
DD
DD
D
2»
))
D
D
D
2)
2)
2)
D
universale, pure il di loro possesso non
fu generale, nè riuscì mai cangiare
l'idea del dominio e della qualità
del demanio stesso. -
» Nel 1561 essendo surto in unapar
te del territorio di Diano il casale di
S. Pietro, l'Università dopo di aver
sostenuto una lite pergli usi , a'quali
i rei convenuti volevano partecipare,
concesse alla Chiesa di quel casale
undici tomoli di terre nelproprio de
manio.
» Presso a quest'epoca avendo i cit
tadini dello stesso casale di S. Pietro,
e quei di S.Arsenio scosso e seminato
nel demanio comune, la città di Dia
no prima ottenne gli ordini che vie
tarono il dissodamento, indi nel 1589
adì laG. C. della Vicaria, e presso la
medesima costrinse quei che avevano
seminato a pagarle il terraggio.
» 14. Lo stato di Diano passò nelle
mani della famiglia Calà uel 165o.
- . » L'Av-
( 259 )
D
o»
2»
L'Avvocato Fiscale Carlo Calà primo
acquirente del feudo mandò il suo
Proccuratore speciale Carlo Bigotti a
prenderne il possesso. Tra le facoltà
ch'egli diede al suddetto Proccurato
re vi fu la seguente: Privilegia, gra
tias, concessiones, et capitula univer
sitatibus dictae terrae, et Casalium,
de quibus tamen reperitur in posses
sione, si dicto Procuratori videbitur,
et placebit, confirmandum, et facien
dum omnes alios actus etc.
» L'Università nell'atto del possesso
si protestò di voler conservare tutti i
suoi diritti sopra diversi corpi e ren
dite , e specialmente sulle difese Rac
cio , Motola, Galdo, sulle terre de
maniali de' piedi lo Buco, sugli altri
demaniali , e sull' intero territorio a
Pantano, sulla macchia e difesa di
Montepanno, sulla difesa delle Mero
le, sulla Rapa dell'Elice, sulle terre
di Campeglia, e su tutte le altre di
r 2 fe
( 26o )
» f
D
3)
D)
)
)
)
)
DD
)
)
)
)))
)
D)
)
)
ese e diritti suoi e de' casali.
» Nello stesso giorno del possesso si
ridusse in istrumento pubblico un al
barano fatto fra la medesima Univer
sità ed il proccuratore del nuovo Du
ca. Questi si obbligò di non turbare,
nè di far turbare l'Università dal pos
sesso di tutti i corpi nominati nella
protesta, e promise di far ratificare
il contratto dallo stesso Duca ad ogni
requisizione della Università e suoi
sindico ed eletti. I corpi nominatinel
l'atto di protesta , nell'albarano e
nello strumento abbracciano il prin
cipio, il mezzo ed il fine dell'in
tero dominio controverso. La rati
fica promessa a maggior cautela del
l'Università , fu da questa giudicata
superflua, ed il Duca all'infuori di
alcune parti del contratto , che non
osservò, ebbe per rato col fatto tut
to il rimanente. -
» 15. Il primo ed unico rilevio che
S1C
( 261 )
o
)
2)
)
D)
)
)
D)
D
9
2)
siesi presentato, e che si dice esisten
te è quello del 1683 dopochè lo stato
passò nelle mani della casa Calà. In
esso si parla di terraggi e della fida
nel demanio comune. Questo docu
mento, ugualmente che i più antichi,
pruova non il possesso d'un demanio
del feudo, ma sibbene quello d'una
servitù sull' intero demanio univer
sale.
» 16. Essendosi devoluto lo stato di
Diano per la mancanza di discendenti
deprimi acquirenti, e volendosi lo sta
to medesimo acquistare da altri della
stessa famiglia , si portarono a farne
l' apprezzo il Presidente Scondito ,
l' Avvocato fiscale del patrimonio, e
i duetavolarjCafaro e Nauclerio.Co
storo verificarono con una informa
zione la natura de' corpi e de'mem
bri del feudo ; ed ecco il modo se
condo il quale parlarono del demanio
in quistione in due luoghi della loro
relazione. r 3 Nel
( 262 )
2)
2)
D)
» Nel detto territorio il barone ha la
commodità di tenere industrie d'ani
mali di tutte sorti, e particolarmente
sul territorio della piana, quale costa
» dall' informazione fol. 128 usque ad
» fol. 133, da deposizioni di sette te
DD
D
D)
D)
monj, che sia tutto demaniale, dalla
Marza a questa parte sino a'confini
della Polla, e medesimamente costa
da detta informazione che in detta
» piana il barone non ci posseda cosa
» particolare, ma solo il jus pascolan
))
D
D)
DD
»
DD
D
-))
»
di come primo cittadino, e i terraggi
da quei che seminano esigendone la
decima. -
» In altro luogo: Ma depongono an
cora più testimonj che tutto il territo
rio della piana sia demaniale prin
cipiando dalla Marza sino a'confini
della Polla, e che il padrone non
v' abbia cosa particolare sua , ma
solo il detto jus pasculandi.
» La stessa relazione conferma quel
» lo
( 263 )
2)
-))
2)
)
)
DD
)
))
D)
DD
lo che è descritto nella reintegra re
lativamente a numerosi suffeudi , dei
quali è composta la tavola principale
di quel feudo.
» Le conseguenze poi che dalla sud
detta relazione si traggono, sono che
l'attuale ex-barone il quale riconosce
da quell' apprezzo il suo titolo e la
causa del suo possesso, ha ricevuto
dalle mani del Fisco il demanio con
troverso come un demanio universa
le , e per conseguenza questo solo
documento sarebbe sufficiente a scio
gliere la quistione, di cui si è pro
posto l'esame.
» 17.Un documento del 17 18dimo
stra che anche i possessori della se
conda linea de'Calà hanno riguardato
il demanio della piana come univer
sale. I cittadini di S. Arsenio scossero
in quell'anno il territorio demaniale,
il perchè l'Università di Diano im
petrò il braccio del Duca per impe
r 4 » dir
( 264 )
o)
D
DD
2)D
D)
))
2)
y)
2D
o»)
p)
DD
D
D)
DD
D
D)
» dirlo. Questi proibì gli ulteriori at
tentati, ma permise a quei che ave
vano seminato di conservare per altri
due anni le porzioni occupate, dichia
rando che ciò si faceva a petizione
dell'Università di Diano, la quale a
vesse dovutofare il partimento fra lo
ro permesso di due deputati eligen
di in conformità de' suoi privilegj,
siccome resterà più comodo fra detto
tempo. Questi privilegjsono quei del
1335 di Tommaso Sanseverino.
» 18. Tutti gli allegati documenti co
incidono col fatto del Duca di Dia
no e colle di lui confessioni nel cor
so dell'ultimo giudizio fatto nell'abo
lito S.C. -
» Il giudizio de'capi di gravami fra 'l
Duca e le Università dello stato fu
interrotto da quello della divisione del
demanio agitato fra' casali e l'Univer
sità madre.
» Il S.C. ordinò nel 1769 una rela
D) zio
( 265 )
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2)
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zione per riconoscere il demanio co
mune da dividersi, ed i territorj con
ceduti dal qu.Tommaso Sanseverino.
Questa relazione fu ordinata inteso il
Duca, e notificate a lui tutte le requi
sitorie che l'Ingegnere Cannatelli elet
to fece prima di partire. Il perito si
portò sopra luogo, e ricevette moltis
sime contraddizioni da tutt'i Comuni
interessati e dalvicino feudo diS. Pie
tro posseduto dal Duca di Siano Ca
pecelatro. Il Duca di Diano fece an
che le sue opposizioni, ma queste
non riguardarono il dominio e la pro
prietà del demanio controverso. Due
istanze dell'erario loco feudi mostra
no quale fosse l'interesse che 'l Duca
allora sosteneva, e quale l'idea che egli
aveva del proprio diritto. -
» L'erario si protestò da prima che
egli intendeva dipreservare le sue pre
rogative nel demanio comunale che
doveva dividersi; indi essendosi trattata
-- ti » O
( 266 )
» to di apprezzare ilfondofeudale detto
» lo Cerreto, dedusse che ciò era fuori
» della commessa dell'Ingegnere, ilqua
» le era venuto a riconoscere i dema
» nj dell'Università, e non i corpi che
» appartenevano alla mensa del feudo.
» Così anche la relazione di Cannatelli
» presenta la distinzione de'demanj del
» l'Università e de' corpi proprj del
» feudo.
» Ecco comeuna tale distinzionecon
» tenuta nella reintegra di Staibano si
» trova identificata dalla relazione del
a» perito Cannatelli e dalla confessione
» del Duca.
» 19. Il S. C. col decreto de'29 di
» Febbrajo 1785 mise in espedizione il
» giudizio sul termine compilato, ordi
» nò che non fossero intanto molestati
» i possessori che avevano coltivato da
» venti anni a quella parte il territorio
» del demanio, ed ordinò la divisione
» dell'intero territorio pro numero prae
x 562
( 267 )
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scntifoculariorum da farsi da unTa
volario coll'intervento del Commis
sario. Questo decreto fu impugnato
dalle Università ma non dal Duca.
» 2o. Le Università interessate pen
sarono di ricedere dalla lite , e di
compromettere a due arbitri le loro
ragioni. Gli arbitri furono il Consi
gliere Salomone, e il Consigliere Coi
ro, i quali diedero fuori il loro lau
do. Contro quest'ultimo atto che fa
ceva eseguire la divisione , produsse
le nullità il Duca , e disse la prima
volta che il demanio era feudale. Que
ste voci ha ripetute ora nella Com
missione feudale, la quale se dovesse
giudicare la causa indipendentemente
da tutti gli allegati documenti, do
vrebbe pesare quali valgano più , le
confessioni del Duca e 'l contratto
dell'intero giudizio, ovvero le ultime
» dichiarazioni dettate dal pericolo da
» cui l' ex-barone si vide minacciato ,
) quan
( 268 )
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2)
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quando si accorse che il dominio
delle Università sarebbe stato conva
lidato dall'atto solenne della divisione.
» Da' motivi di fatto sinora esposti
può conchiudersi che la concessione
del feudo esclude le servitù sul de
manio universale, che l'origine di
questa servitù dipende dallagiurisdi
zione bajulare abolita insieme con
tutt' i suoi effetti dalle leggi eversive
della feudalità, eh'egli l'ha acquista
ta, l'ha posseduta e l' ha professata
anche in giudizio come una servitù
sul demanio altrui, e non come una
riserva di dominio.
» Ma questa servitù che'l barone di
ce di avere da lungo tempo possedu
ta, sarebbe essa col tempo solo legit
timamente costituita ?
» Il Regio Proccuratore risponde a
questa quistione di diritto co'principj
ricevuti dalla Commissione ne' casi
identici che sono stati giudicati. Que
» Sta
( 269 ) -
D
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sta è la sola autorità a cui si dee ri
correre in tutt' i casi d'una dottrina
ricevuta , perciocchè l'uniformità e
l' uguaglianza sono le prime basi
della giustizia, nè ad altro giudice
questi requisiti convengono piùstret
tamente che alla Commissione feuda
le , destinata a dirimere ugualmente
e generalmente siffatte controversie.
» Nella causa fra 'l Comune di Muro
e' l Duca di Gravina vennero in con
trapposizione il possesso del Duca di
terraggiare e l'evidente qualità dema
niale della montagna. Ivi la Commis
sione adottò senza alcuna discussione i
seguenti principj: 1 che nelle conces
sioni de'feudi è sempre implicita la
clausola salvis alienis: 2 che leformo
le ampie di tali concessioni sono nel
l'interpretazione sempre ristrette dalla
regola ch'esse non possono abbracciare
mai altri corpi o diritti se non quelli i
quali sunt de jure vel consuetudine:
» 3 che
( 27o )
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3)
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D)
2)
3 che qualunque possesso non può
mai giustificare un diritto sulla cosa
altrui che sia in contraddizione col
titolo: 4 che il possesso può formare
un diritto quando sia capace a far
presumere il titolo.
» Su' medesimi principj fu il dema
nio comunale di Polla , confine del
demanio di Diano, liberato dalle ser
vitù del terraggio e della fida, a cui
quel barone l'aveva anche sottoposto.
» Quindi il R. Proccuratore è d'av
viso che non competa al Duca di
Diano alcun diritto di terraggio e
di fida nell'intero demanio di Diano
e de' suoi Casali, e che questi diritti
possono solo essere ristretti ne'terri
torj della mensa del feudo descritti e
confinati nella reintegra di Staibano.
» II. In quanto alle difese sono in
contesa le seguenti : Mezzana, Me
sole, Margini, Raccio, Moto!la e Cor
ticato. Poche osservazioni decidono
» di
( 171 )
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di questa parte della controversia.
» 1. Per Raccio e Motola i cittadini
di Diano furono colla sentenza di
Staibano reintegrati nel quasi possesso
di tutti i diritti che mostrano in essi
il pieno dominio di entrambe queste
difese; ed una tale reintegra seguì
in esclusione di quei diritti che il ba
rone aveva allegato in suo favore.
» 2. La difesa di Margini si possiede
interamente da' cittadini, ma è im
posto a' possessori de'buoi l'obbliga
zione di tirare le macine al mulino
ex-baronale. Questo servizio peran
garico abolito dalla legge non può
cadere in esame , qualunque sia il
colore col quale l'ex barone ha cer
cato ancora di sostenerlo.
» 3. La difesa della Mezzana è nel
demanio controverso, e perciò non
può essere di una natura diversa del .
demanio stesso. La Mezzana è detta
ancora Gaudo , e sotto questa deno
2) Il1-
( 272 )
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2)
minazione si trova noverata fra le
diverse contrade descritte nell'atto di
reintegra del 14o5. Dee però avver
tirsi che questo argomento non èper
se stesso di molta forza, perciocchè
può ragionevolmente dubitarsi dell'i
dentità delle diverse contrade, a cui
questo medesimo nomesembra appli
CatO. -
» 4. La Mezzana non è descritta frai
corpi del feudo nella reintegra di
Staibano. Siccome alcuna carta non
ha maggior peso di quella contro il
barone , così niun altro argomento è
maggiore di questo.
» 5. L'ex barone sostiene la Mezza
na come sua difesa per la carta d'An
tonelloSanseverino del 1475. Ma que
sta carta, seSaudo de Silia è lostes
so che Gaudo, pruova contro al ba
rone, e dimostra ad evidenza che la
Mezzana fu una chiusura fatta nel
demanio comune di Diano.
» 6.
( 273 )
D)
»
»
D)
» 6. Mesole è nel demanio contro
verso, ed è descritta nello strumento
fatto nel 1611 per l'occasione del
possesso di Calà come una delle di
fese comunali che l'ex barone si ob
bligò di garantire.
» 7. Corticato è descritta nell'apprez
),
D
»)
3)
1)
D)
DD
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9
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zo del 1699 come una difesa comu
nale , e l' ex barone non ha allegato
nulla che contraddicesse la fede di
quell'apprezzo fiscale.
» Per tali motivi il Regio Proccura
tore è d'avviso che il Comune debba
essere assoluto dalle pretensioni del
l'ex-barone per le difese di Raccio ,
di Motola, di Margini e Corticato; e
che le altre denominate Mezzana e
Mesole abbiano a dichiararsi comu
nali.
» III. In quanto al particolar giudi
zio sostenuto dal casale di S.Arsenio,
questo Comune sostiene la libertà del
proprio distretto ch'è soggetto alla de
18o9. N.9. 3 » ci
( 274 )
» cima di tutte le vittovaglie, alla fida
» ed alla prestazione d'un carlino a te
» sta per quelli che non seminano , o
» che seminando raccolgano meno di 5
» tomoli. Altra volta oltre alla decima
» era il Comune soggetto anche alla
» prestazione d'un tomolo per 25, che
» fu nel 1772 abolita dal S. C. come
» decima sagramentale. Si è, fra le al
» tre pretensioni, doluto il Comune che
» il Duca per accrescere il prodotto
» del suo mulino, abbia rialzato il let
» to del fiume ed abbia così data causa
» all'allagamento de' territorj vicini ed
» alla insalubrità dell'aria. Ha perciò
» domandato che si corregga un tale
» abuso.
Il Regio Proccuratore fa le seguenti
» considerazioni.
» 1. S.Arsenio è un casale della stes
» sa natura di tutti gli altri del prin
» cipale Comune di Diano. Ora questi
» sono esenti nel proprio distretto da
- » ogni
( 275 )-
D
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2)
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2)
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D)
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D.
2)
2
ogni prestazione in favore del Duca.
» 2. Il Duca di Diano lo possiede
per un particolare titolo , perciocchè
fu nel 1681 acquistato per compera
dal patrimonio del Marchese Villani.
Dee dunque esaminarsi se questo par
ticolar titolo dia luogo ad un diritto
diverso.
» Nel 1136 il Conte di Marsico do
nò al monasterio della Cava il teni
mento ed il casale di S. Arsenio. In
donazione non fu fatta men
zione di decima , nè di altre presta
zioni. Il diritto dunque di decimare
non cadde fra le rendite donate. Non
poteva caderci, perchè S.Arsenio era
un casale abitato, surto nel demanio
proprio dell'Università madre, e per
conseguenza qualunque diritto uni
versale non avrebbe potuto stabilirsi
se non coll' occupazione delle altrui
proprietà.
» 3. Del diritto di decimare si fa la
S 2 - » pri
( 276)
DD
2)D
DD
D
DD
DD
))
D)
DD
DD
DD
prima menzione nello strumento sti
pulato dopo la sentenza, colla quale
fu accordata la prelazione di questo
feudo al Vescovo della Cava. Questo
strumento non poteva mutare il titolo
e la causa del possesso del Vescovo,
nè può costituire obbligazione de'cit
tadini in favor del barone.
» 4. Tutti gli altri documenti di pos
sesso posteriori a questa epoca non
possono ugualmente costituire diritto,
e per conseguenza non possono sup
plire il difetto del titolo , nè sanare
l'incapacità di possedere una servitù
generale su tutte le proprietà del di
StrettO.
» 5. Il gravame relativo al rialzamento
del letto del fiume abbisogna di ve
rifica di fatto, e per conseguenza
»dee essere rimesso all'esito di una
D)
DD
D)
perizia, o anche a provvedimenti eco
nomici delle autorità amministrative
della Provincia.
D) Quin
( 277 )
» Quindi il Regio Proccuratore è di
» avviso, che dichiarandosi abolita dalla
» legge de' 2 di Agosto la prestazione
» del carlino a testa , si decida non
» dovuta per difetto di legittimo titolo
» la decima ed ogni altra prestazione
» universale , e si rimetta l'esame del
» rialzamento del letto dell'alveo ad una
» ricognizione da farsi, requisite ed in
» tese le parti interessate–VVinspeare.
La Commissione ha considerato, che
il territorio dello stato di Diano non
sia interamente demaniale comunale ,
come lo han preteso le Università, ma
che in esso esista una parte di dema
nio feudale, ciò che ha rilevato dalle
seguenti carte.
Egli è vero che la carta del Conte
di Marsico del 1136 prodotta dal Du
ca non conduce a mostrare la feudali
tà di tutto il territorio , com' egli ha
preteso , perchè verrebbe ad urtare al
la ragione ed a tanti documenti che
s 3 di
( 278 )
dimostrano il contrario, ma indica che
vi sia un demanio feudale, mentre do
po di aver detto il Conte di Marsico
che concedeva all' Università di S. Ar
senio il pascolo per tutti gli animali di
quei cittadini per totam terram nostram
Diani , soggiunse : et omnes homines
ejusdem Casalis omnes suas utilitates
in nostris sylvis faciendis; fidaturam
autem nolumus. Ecco dunque che ave
va de'boschi demaniali feudali, ne'quali
accordò gli usi civici, eccetto che la
fida.
La carta di Tommaso Sanseverino
altro Conte di Marsico del 1335 pro
dotta dalle Università, e sulla quale
tanto si son fondate per dimostrare l'e
sistenza del demanio comunale , più
chiaramente dimostra l'esistenza del de
manio feudale. Vuol'egli che l'Univer
sità di Diano fosse reintegrata de'beni
comunali del suo territorio che l'erano
stati occupati, ma poi soggiunge: Ex
CC
( 279 )
ceptis et distinctis demaniis et posses
sionibus aliis nostris, quae in antiquis
registris, seu quinternis nostris de de
maniis et bonis nostris praedictis repe
riunturservatis, et specialiter nemus et
cesina Policetoe, ed altri territorj che
vengono nominati. È certo dunque se
condo questo documento che il feuda
tario aveva i suoi demanj. Nè vale il
dirsi che questi demanj erano nella
parte montuosa e non nella pianura ,
giacchè l'ingegnere Cannatelli spedito
sopra luogo , appunto per verificare i
territorj descritti in questa carta , tro
vando scambiati i nomi dopo tanti se
coli, non li potè verificare nè nella
parte montuosa , nè nella pianura.
Il diploma di Ladislao poi , la rein
tegra fatta dal capitano Regio di Mar
sico nuovo, i diplomi di conferma del
la Regina Giovanna II. e dell' Impera
tor Carlo V. tendono a dimostrare che
le Università avevano i loro demanj
s 4 CO
( 28o )
comunali , ma non escludono l'esisten
za de' demanj feudali. -
Le due carte di Antonello Sanseve
rino, non è sembrato alla Commissione
che indicassero le occupazioni che dal
barone o da'suoi massari si fossero fat
te nel demanio comunale. Quando si
parla delle occupazioni fatte da' privati
si usa l'espressione: dentro del Comune;
ma queste stesse espressioni non si leg
gono, quando si parla di ciò che si era
praticato da'massari del barone. Si di
ce che questi avevano condotte le in
dustrie dentro lo terreno che si aveva
no pigliato e difendono. Questa varietà
di espressioni indica una varietà di do
minio. Rispetto a' particolari si disse
che occupavano i territorj dentro del
Comune, e si domandò che ne fossero
espulsi. Rispetto al barone non si parlò
se non di pascoli che si erano chiusi
pel bestiame. Ed essendo della natura
del demanio feudale che dovesse stare
aper
( 281 )
aperto per gli usi degli animali de'cit
tadini , è più naturale che l'Università
avesse insistito , affinchè si togliesse
l'abuso, ma non che si restituissero al
demanio comunale i territorj chiusi pel
pascolo degli animali.
Non è sembrato argomento sicuro
alla Commissione quello che si è volu
to tenere dal confronto de' nomi dei
territorj contenuti nelle carte suddette,
con quelli che si veggono espressati
nella reintegra fatta di varj territorj in
favore dell'Università nel 14o5, docu
mento per altro niente sicuro per la
sua illegalità, portando la copia che si
è esibita una estratta senza dirsi da
qual originale e da chi questo si con
SGIVaSSG, -
Si vogliono simili due nomi di ter
ritorj che si leggono nell'una e nell'al
tra carta , e si dicono essere contrada
de Silia e contrada dello Buco o Vuo
co. Queste contrade nella carta di An
tO
( 282 )
tonello Sanseverino si leggono così =
Lo tenimento de pede lo Vuoco = Lo
tenimento de Gaudo de Tiglia. Nella
reintegra poi si chiamano =: Le Fi
naite de lo Buco = Terram quae est
prope pontem Siliae. Da questa diver
sità di denominazioni si può conoscere
se si possa con sicurezza giudicare che
sieno gli stessi territorj.
Il documento della informazione pre
sa delle rendite del feudo nel 1557 in
occasione della tassa dell'adoa, non ha
persuaso alla Commissione che tutto il
territorio dovesse esser comunale. Nel
medesimo non si legge demanio comu
ne di detta terra , ma demanio et co
mune di detta terra. Sono due cose
adunque congiunte insieme demanio e
comune. Queste due diverse denomi
nazioni possono facilmente spiegarsi ,
una pel demanio feudale e l'altra pel
comunale.
Lo stesso argomento suggerisce la
l'ell
( 283 )
reintegra di Staibano. Nella descrizio
ne che fa il reintegratore di tutt'i cor
pi di spettanza del feudo, non una ma
più volte nomina demaniali e comuni.
Egli è vero che nella sentenza usa
le espressioni di demanialibus sive co
munibus, ma non in tutte , perchè in
talune in vece del sive adopera la et.
Anzi è da notarsi che quando nelle
sentenze parla di beni assolutamente
del feudo dice fuisse et esse demania
lia et de demaniofeudi , e parlando
degli altri poi o li chiama demaniali et
comuni, o pure demaniali o sieno- co
muni, onde deve dirsi che riputò con
fusi i demaniali del feudo con quelli
delle comuni.
La protesta fatta dall'Università nel
l'atto del possesso preso dal Proccura
tore di Carlo Calà primo acquirente di
questa famiglia, e l'albarano fatto po
steriormente tra 'l Proccuratore mede
simo e l'Università, neppure èsembra
tO
( 284 )
to alla Commissione che valgano a di
mostrare il dominio assoluto delle Uni
versità sull'intero demanio controverso.
Mettendo da parte se le facoltà conce
dute dal novello barone al suo Proc
curatore col mandato di proccura lo
abilitavano a stipulare quell'albarano,
che sempre avrebbe avuto bisogno di
ratifica del mandante, quale ratifica as
solutamente manca, se quelle difese ed
altri territorj che si nominano aves
sero compreso tutto il territorio dema
niale della Piana, non si sarebbe nomi
nato per parti , ma pel tutto. Ed es
sendosi nominato per parti, dimostra
che ne rimaneva altra porzione che
l'Università non controvertiva e che
doveva essere del barone,
Dall' informazione del rilevio presa
nel 1683 per la morte del menzionato
Carlo Calà non si rileva che la fida
era nel demanio comunale, mentre si
dice che il barone possedeva una fida
gran
(285)
grande (sono le proprie parole) col
la quale va inclusa la difesa della
Mezzana alias lo Galdo , dalle quali
parole non ne segue che la fida era
nel demanio comunale. E parlandosi
poi de'terraggi si dice: Possiede i ter
raggi ne'territorj demaniali senza dirsi
mè feudali, nè comunali.
Rispetto all'apprezzo del feudo fatto
da'tavolarj Cafaro e Nauclerio coll'in
tervento del Commissario e del Fiscale
del patrimonio nel 1699, la Commis
sione ha considerato che sebbene i sud
detti tavolarj portino come demaniale
il territorio della Piana, pure descri
vono il diritto della fida che l'ex ba
rone aveva su quello stesso territorio ,
la quale circostanza accresce la diffi
coltà di distinguere quale fosse il de
manio universale e quale il feudale.
La carta del 1718 mentre sommini
stra un argomento in favor del Comu
ne ,
( 286 )
ne, non dimostra il demanio intera
mente universale. Non perchè l'Univer
sità di Diano impetrò dal barone che
si fosse impedito a' cittadini di S.Ar
senio di dissodare il territorio che si
disse demaniale, e 'l barone proibì gli
ulteriori attentati, e solo permise di
conservare per altri due anni le por
zioni occupate, dichiarando che ciò lo
faceva a petizione dell' Università di
Diano, ne segue che tutto il territorio
era comunale. Gl'interessati erano due,
il barone e l'Università. Il barone non
poteva da se solo permettere che quelli
aVesSero conservato per due altri anni
le terre occupate, perchè pregiudicava
al diritto de'cittadini di Diano pel pa
scolo che vi esercitavano, onde dovette
proccurarsi il di loro contentamento,
ma non per quanto intese, che tutto
il territorio fosse comunale.
- Gli argomenti nascenti dal fatto del
Du
( 287 )
Duca e dalle confessioni dell'erario
nel tempo dell' accesso di Cannatelli,
stabiliscono una presunzione per la qua
lità universale del demanio allora con
troverso fra le diverse Università dello
stato ; ma non sono sembrati bastevoli
alla Commissione per escludere l'esi
stenza di un demanio feudale dimo
strato dalle antiche carte. Il Duca esi
geva la decima sopra tutto, e purchè
se gli fosse fatto salvo questo diritto,
poteva consentire alla divisione del
demanio universale e feudale insieme
confusi. Tra le diverse istanze poi pre
sentate dall'erario in tempo dell'accesso
ve n'è anche una , nella quale si pro
testa di quanto facevasi, perchè il ter
ritorio era interamente feudale. e
Quindi la Commissione per le consi
derazioni di soprafatte , ha avuto per
sicuro che fra 'l territorio demaniale di
Diano e de'suoi casali , vi fosse altre
sì confuso l'antico demanio del feudo;
che
( 288 )
che fra questo antico demanio si tro
vassero parimente confuse le terre della
mensa del feudo maggiore; e che per
tale confusione avvenuta sia impossibi
le il separare esattamente l'uno dal
l'altro demanio, la Commissione, ol
tre gli argomenti contenuti nelle con
clusioni del Regio Proccuratore, ha
osservato anche dall'albarano fatto tra'l
Proccuratore del primo Duca Calà
quando prese il possesso del feudo, che
i territorj nominati nello stesso albara
no, e che l'Università disse esser suoi
demaniali, se non costituiscono l'inte
ro territorio della piana, certamente ne
formano la massima parte, e dovendo
ella per esecuzione della legge di sua
costituzione decidere nel giro di un an
no le cause nello stato in cui si trova
no senza impartizione di termine, per
ciò è venuta prudenzialmente a stabi
lire un quantitativo certo da darsi al
Duca di Diano in piena proprietà sul
- COIl
( 289)
controvertito territorio della piana, che
stasse in luogo dell'intero demanio da
lui preteso così nella parte montuosa ,
che nella piana , e che compensasse
tutte le sue pretensioni nel territorio-di
Diano e de'suoi casali. -
Quindi la Commissione privando il
Duca di qualunque esazione di fida e
di terraggio , e di ogni altra prestazio
ne su tutto il territorio dello stato di
Diano e suoi casali, tenendo presenti la
reintegra diStaibano, l'atto del possesso
del Duca di Calà, l'apprezzo del i699
e la perizia fatta dall'ingegnere Niccola
Cannatelli, è venuta a definire le pro-
prietà che l'attual Duca di Diano deb
ba conservare in quel territorio. Ha
stimato perciò di assegnare al Duca in
compenso dell'antico demanio non li
quidato tomoli mille in piena ed as
soluta proprietà nel detto territorio de
maniale della Piana, che non sia pos
seduto da'particolari cittadini a titolo
18o9. N. 9. t di
di colonia, o di altri contratti perpe
tui, da doversi distaccare da un inge
gnere da spedirsi da questa città, di
chiarando il restante territorio dema
siale della piana, e tutto l'altro ter
ritorio di appartenenza delle Universi
uà di Diano , S. Giacomo, Sassano ,
S. Rufo, e S. Arsenio, da dividersi
tra le dette Università secondo la leg
ge 3 per la qual divisione debba farse
ne rapporto al Gran Giudice Ministro
della Giustizia.
Ha stimato inoltre di dare al Duca
pure in pieno dominio la metà tanto
della difesa chiamata Mezzana, che dèl
l' altra detta Mesole avendo conside
rato che sebbene amendue sieno po
ste nel detto territorio della Piana, pu
re per la prima nell'apprezzo del feu
do si dice ch' era difesa feudale , ben
sì chiusa per soli otto mesi dell'anno,
e per altri quattro aperta per gli usi
civici de'cittadini, e per la seconda si
- - dice
- ( 29I )
dice ancora ch' era una difesa del ba
rone , però soggetta agli usi civici per
soli due mesi, dell'anno. Per le altre
tre difese poi denominate Margini ,
Raccio e Motola, la Commissione le
ha giudicate di appartenenza del dema
nio comunale per le stesse ragioni ad
dotte dal Regio Proccuratore nella sua
conclusione.
Ha stimato, anche la Commissione
di conservare al Duca tutt' i censi dei
fondi ad esso redditizj, le adoe de'suf
feudi , la vigna detta della Corte, il
Prato di Chirico, segnantemente de
scritti nell'apprezzo del 1699; e ciò
oltre a' predj urbani, a'mulini, a'cre
diti , ed a tutti gli altri fondi descritti
come burgensatici nel catasto, i quali
corpi e proprietà non sono caduti nella
eontroversia,
Rispetto all' assoluzione degli attras
si domandata dalle Università di Sas
smo e S. Giacomo per l'affitto deiV t 2 . cor
( 292 )
corpi di bagliva, zecca e portolanìa
pretesi del Duca, la Commissione aven
do rilevato che col detto affitto vi an
darono comprese tante prestazioni abo
lite dalla legge, perciò ha stimato di
incaricare lo stesso ingegnere d' infor
marsi che abbiano le dette Università
ne'due ultimi anni introitato dal cor
po della bagliva per la semplice giu
risdizione, bajulare, e da'due altri cor
pi di zecca e portolanìa , con riferire
per le provvidenze da darsi. ,
Uniformandosi parimente la Commis
sione a quanto dallo stesso Regio Proccu
ratore si è detto rispetto all'esazione del
le decime pretese dal Duca per tutte le
vittovaglie nel distretto del casale di S.
Arsenio, come pure della fida, e alla pre
stazione di un carlino a testa per tutti
ei che non seminano , ha creduto di,
ordinarne l'abolizione. E come il Duca
è obbligato a pagare alla mensa vesco
vile della Cava, e per essa oggi a'Re
- , 8]
(293)
gj demanj per detto casale l'annuo ca
none di ducati centoventi; così rispetto
a questo si ha riserbato di dare la prov
videnza, dopo di aver intesi i menzionati Regj demanj. , t
Si è uniformata ancora alla stessa
conclusione - del Regio Proccuratore ri
spetto al rialzamento del fiume e alla
recisione de'pioppi piantati nelle rive,
chiesti dalla mentovata Università di
S. Arsenio, e perciò ha stimato d'in
caricare l'ingegnere medesimo che de
ve portarsi sopraluogo, di riconoscere
l'occorrente- intese le parti, e riferire
per le ulteriori provvidenze. -
Finalmente la- Commissione non ha
trovata ragione alcuna a favore della
detta Università di S. Arsemo, onde
dar luogo alla prelazione domandata al
la compera che il Duca fece di quel
l'exfeudo nel 1681 , e quindi ha cre
duto di assolverlo dalla dimanda di es
sa Università.
t 3 At
(294 )
Attente quindi le considerazioni di so
pra addotte ha pronunciata la seguen
te sentenza.
1. Si astenga l'ex feudatario Duca
di Diano di esigere il terratico, la fida
ed ogni altra prestazione sull' intero
territorio di Diano e de'suoi casali di
Sassano , S. Giacomo , S. Rufo e S.
Arsenio. In compenso dell' antico de
manio del feudo non liquidato si asse
gnino allo stesso ex feudatario in pie
na ed assoluta proprietà tomoli mille
di terreno nel territorio demaniale del
la Piana non posseduto da' particolari
nè a titolo di colonia, nè di altri con
tratti perpetui, da doversi staccare dal
l' intero suddetto territorio; per effetto
di che si conferisca sul luogo a spese
delle Università l' ingegnere Raffaello
Minervino, il quale, intesi tanto il Du
ca , che i menzionati Comuni , proce
da al distacco suddetto, e quindi rife
risca per l' intelligenza ed approvazio
- ne
( 295 ) . .
ne della Commissione. Tutto il restan
te poi del territorio o posto nella
stessa Piana, o nella parte montuosa
resti dichiarato demaniale universale da
dividersi tra tutt' i suddetti Comuni a
tenore della legge, e se ne faccia rap
porto al Gran Giudice Ministro della
Giustizia. - -
2. Le due difese denominate, una
la Mezzana, e l'altra Mesole si divida
no in due parti eguali; si assegni in
pieno dominio una di esse al Duca
suddetto, e l'altra metà testi in bene
ficio del Comune.
3. Il Duca si serva del suo diritto
per l'esazione de' censi e delle adoe
de'suffeudi , a tenore delle rispettive
concessioni e convenzioni. Sia man
tenuto anche nel possesso della Vigna
della corte, del Prato di Chirico, e
delle altre sue particolari proprietà non
controvertite, come sono i predj urba
t 4 ni,
( 296)
ni, i mulini, i crediti, e tutt'i fondi
posseduti come burgensatici a tenore
del catasto. ' - -
4. Dichiara che essendo state abe
lite colla sentenza de'26 del passato
mese di Giugno le prestazioni sotto no
me di volagni, galline, uova, forni e
giornate di latte, non vi sia luogo ad
altra deliberazione.
5. Dichiara altresì che le difese de
nominate Raccio , Motola , Corticato
e Margini sieno delle suddette Univer
sità di Diano , Sassano , S. Giaeomo,
S. Rufo e S. Arsenio , le quali perciò
debbano rimanere assolute dalle diman
de dell'ex feudatario suddetto:
6. Si commetta all'istesso ingegnere
Minervino d'informarsi, intese le par
ti interessate , e riferire che rendi
ta siesi percepita dalle Università di
Sassano e S. Giacomo dal corpo del
la bagliva , ma per la sola giurisdizio
G
( 297 )
ne bajulare , come pure da'corpi di
zecca e portolanìa, e riferisca per le
provvidenze da darsi.
7. Si astenga l'ex feudatario medesi
mo dall'esazione della decima delle
vittovaglie nel distretto di S. Arsenio,
come pure dalle fide e di un carlino
a testa per quei che non seminano
nel territorio medesimo.
8. Lo stesso ingegnere Minervino
che deve andare sopra luogo, ricono
sca ancora il mulino posto nel teni
mento di S. Arsenio, ed intese le par
ti, vegga se sia vero che il Duca ab
bia alzato il letto del fiume, se da ciò
ne derivi danno a'convicini territorj dei
particolari, e se le acque restino rista
gnate e producano infezione d'aria ,
come pure se i pioppi piantati lungo
le rive del fiume producano danno ai
convicini terrritorj, e quindi riferisca
per le ulteriori provvidenze.
9. Dichiara che non ha luogo la
pre
( 298 )
prelazione dimandata dall'Università
di S. Arsenio per la compera fatta dal
Duca di Diano nel 1681 di quell' ex
feudo, e perciò lo stesso Duca, resti
assoluto dalla dimanda dell'Università.
Finalmente sieno salve ad esso Duca
le ragioni, se mai gli competano, tanto
contro del Regio fisco da cui fu ven
duto lo stato di Diano, che contro del
Marchese di Villanova e suoi fratelli;
come ancora contro del Signor Carlo
Pinto da lui chiamato in giudizio , da
poterle sperimentare in altro giudizio ,
ed innanzi a''Tribunali competenti.
Per le spese della lite restino le
parti vicendevolmente assolute.
- Num. 3o.
( 299 )
Num. 3o.
A di 22 settembre 18o9.
Tra'l Comune di Castrignano de'Gre
ci in provincia di Otranto , patrocinato
dal Sig. Domenico Bolognese;
E'l suo già barone, patrocinato d a
Sig. Salvatore Romano;
Sul rapporto del Sig. Giudice Pedi
ClIll -
Con sentenza profferita dalla Com
missione in data de'24Agosto delloscor
so anno vennero decisi i capi di gra
vezze prodotti , dal Comune di Castri
gnano de'Greci contro di quell'exfeu
datario Nicola Gualtieri. Essendosi però
pubblicata la sentenza , per parte del
Comune furono dimandate le seguenti
spieghe. -
1. Se per l'erbatica di una pecora che
la Commissione decise di pagarsi per ogni
mandra composta di nove pecore in so
pra,
pra, si dovesse corrispondere la pecora
o pure il prezzo in denaro contante.
2. Se gli stagli o ragioni pe” qualifu
assoluta l'Università , con essersi riser
vati all'ex feudatario i diritti contro dei
particolari cittadini che possedesserofon
di conceduti con tal peso , per dimo
strare le concessioni bastassero le pla
tee, o fossero necessarj gli strumenti
onde quelle apparissero. -
3. Finalmente se dovendo l'exfeu
datario esigere atenore della stessa sen
tenza la decima di soli cinque generi ,
cioè grano, orzo, avena, fave e lino,
l'esazione debba farla in gregne, o pure
in generi triturati sulle aje, e se l'esa
zione la debba fare a norma della pla
tea che quello tiene, opure secondo le
rivele che furono fatte da cittadini nel
l'ultimo general catasto. ,
La Commissione intese le parti e 'l
Reg. Proccuratore generale, dichiara ri
spetto al primo articolo che debba ese
gur
(3o1 ) -
guirsi la sentenza suddetta. Benvero la
prestazione della pecora possa conver
tirsi in denaro a norma della legge.
Riguardo al secondo articolo dichiara
che le concessioni de' fondi col peso di
pagare gli stăgli o ragioni debbano co
stare da pubblici strumenti che dimo
strino essere stati detti fondi conceduti,
non già dalle platee.
Rapporto finalmente al terzo dichiara
che a seconda delle decisioni fatte da
essa Commissione per tutti gli altri Co
muni della stessa Provincia l'esazione
della decima delle vittovaglie debba farsi
dall'ex feudatario in generi triturati è
sulle aje , dalle quali non si possono i
generi rimovere se non dopo scorse le
ore 24 dalla cerziorazione fattane alla
persona che fa le veci dell'exfeudata
rio , e che l'esazione medesima debba
esser regolata dalle rivele de' cittadini
in tempo della formazione del catasto
generale.
Num.
(3o2 )
Num. 31.
A di 22 Settembre 18o9.
Tra l' exbarone Marchese Giuseppe
Serra ;
E'l Comune di Civita in Provincia
di Calabria Citeriore;
Sul rapporto del Sig. Giudice Cava-
lier Coco. ' '
In seguito della decisione pronunzia
ta dalla Commissione feudale nel dì
28 Agosto di questo anno nella causa
tra 'l Comune di Civita e 'l Duca di
Cassano, il Duca ha chiesto la spiega
zione di cinque de' sei capi decisi.
1. Che debba garantirsegli l'esazione
della decima sugli animali, asserendola
un diritto prediale, e come tale con
servato dalla legge abolitiva della feuda
lità de' 2 Agosto 18o6.
2. Che si accertino le sue ragioni con
seguenti l'abolito diritto di bagliva ai
ter
( 3o3)
termini della legge de'2o Maggio 18o8.
3. Che l'esazione del terraggio si
debba fare alla colma , e la qualità
delle derrate debba regolarsi a consiglio
di buon massaro. -
4. Che il terratico debba esigersi in
quella qualità di generi che trovasi con
venuta , e che in conseguenza l'esazio
ne debba farsi a' termini del contratto.
Finalmente che debba garantirsegli
l'esazione del casalinaggio, essendo que
sto di sua prima origine un diritto pre
diale, per ciò conservato dalla legge,
e non già una capitazione come pre
tende il Comune.
Il Comune al contrario ha soggiunto
la dimanda di eseguirsi la decisione me
desima sul suo semplice tenore.
La Commissione feudale, il Regio
Proccurator generale e le parti intese
Dichiara
Sul primo capo. Non vi è luogo a
deliberare in quanto alla decima degli
Ill
- ( 3o4 )
animali, ed in quanto all'uso civico
s'intenda solamente per causa di com
mercio fra'citttadini,
Sul 2. Sieno salve le ragioni all'ex
barone, se mai gli competono pel com
penso presso la Commissione de'Titoli.
Sul 4. La misura delle terre sia fat
ta col compasso napolitano, il terraggio
si esiga con misura zeccata alla rasa,
tolto ogni aumento.
, Sul quinto. La decisione della Com
missione si esegua pe' territorj colonici;
per quelli ne'quali non vi è compasso
e sono stati dati in fitto l'ex barone
si serva del suo diritto.
Sul sesto. Non vi è luogo a delibe
" TalTG, - .
( 3o5 )
Num. 32.
A di 23 Settembre 18o9.
Tra'Comuni di Seclì e Temerano
in Provincia di Otranto, patrocinati dai
Signori Giovanni Corbi e Diego de
Artis; - - ---
E'l già barone, patrocinato da'Sig.
Domenico Catalano e Nicola Pacca;
Sul rapporto del Sig. Giudice Fran
chini. -
Le Università di Seclì e Temerano
han prodotto nella Commissione feuda
le contro al loro ex barone i seguenti
capi di gravezze. -
1. Che non debbano molestarsi i loro
cittadini dalla prestazione delle decime
ne'territorj di loro proprietà.
2. Che debba astenersi l'ex barone
dall'esazione de'grani 45 per ciascu
na casa o tugurio a titolo di jus galli
all2,
18o9 N. 9. Ul 3
( 3o6)
3. Che debba eziandio astenersi l'ex
barone dalla prestazione di una pecora
o capra per ogni mandra atitolo d'er
batica, e di un porcello per ogni scro
fa che partorisce a titolo di carnatica.
4. Che debba parimente astenersi dal
la simultanea esazione della decima e
de' canoni in denaro ne'giardini ed in
altri territorj censuati.
5. Che debba in fine astenersi dall'e
sazione a titolo di vassallaggio di grani
venti per ogni fuoco, di grani dieci per
ogni figlio di famiglia casato e separato
dal padre, di grani cinque per ciascuna
vedova , e di grani dieci per ogni fo
restiere.
All' incontro ha dedotto l' exbarone
che avendo egli comperato il feudo di
Seclì e Temerano dal patrimonio del
Duca di Seclì precedente apprezzo sotto
l'ombra dell'asta fiscale e coll' autorità
dell' abolito S. Consiglio , debba esser
mantenuto nel possesso di tutte le pre
Sta
( 3o7 )
stazioni contenute in detto apprezzo, e
che in caso di condanna debba essere in
dennizzato non solo dal Duca di Seclì
venditore, ma anche da taluni creditori
che si appropriarono porzione del prez
zo da lui pagato perfondo di evizione.
La Commissione avendo esaminati
gli atti fabbricati in dodici volumi nel
S. C. per lo sviluppo del patrimonio ,
e per l' apprezzo e vendita del feudo,
e le vicendevoli istanze e scritture esi
bite nella stessa Commissione, ed intesi
il Regio Proccuratore generale e le parti
contendenti, ha fatto sopra ciascun gra
vame le seguenti considerazioni.
Sull'articolo delle decime ha rilevato
la Commissione dalle scritture estratte
dal generale Archivio ad istanza della
stessa Università, che Tenerano sia un
feudo disabitato, che fin dal secolo xv.
i suoi naturali passarono ad abitare in
Seclì, che nel rilevio del 1593 furono
descritte le decime di tutt'i prodotti del
ll 2 tel'.
( 3o8)
erritorio di Seclì, e che nel 16o4 i
possessori bonatenenti in Temerano pre
tesero in Regia Camera doversi dedur
re dal peso della bonatenenza gli annui
censi che pagavano al barone di Seclì,
ne fog. 52 a63 e 99 del5 vol. Aque
sti antichi documenti corrispondono non
meno gli ultimi rilevj, che duegiuridi
ci apprezzi del feudo disimpegnati uno
nel 1592 coll' intervento del Consiglier
Commissario, l'altro nel 1793 dal Ta
volario Avellino coll'assistenza del Fi
scale di Lecce. Ed in fine ha conside
rato la Commissione che Seclì e Te
merano formano parte della Provincia
d'Otranto quasi tutta decimabile. Quin
di è concorsa nel sentimento che deb
ba l'ex barone mantenersi nel possesso
di esigere le decime , e che queste se
condo i principj da essa adottati debba
no restringersi al grano , all' orzo , al
l'avena, alla bambagia, alle fave , al
lino , al vino mosto ed alle ulive.
Non
( 3o9 )
Non si è fermata la Commissione
sull' articolo dell' erbatica e carnatica ,
e del diritto delle galline e di vassal
laggio. Poichè sebbene l'exbarone ab
bia per tali diritti lo stesso annosissimo
possesso, pure la Commissione animata
dallo spirito abolitivo della feudalità e
seguendo i principj da essa adottati, ha
stimato di abolirne l' esazione.
Sull'articolo della simultanea esazio
ne della decima e de' censi, ha con
siderato la Commissione che non soffe
rendo per se stessa la natura de'fondi
una doppia prestazione in generi ed
in denaro , debba l'ex barone astenersi
da qualunque esazione a titolo di censi
in quei fondi ne' quali esige la decima.
Ma potendo ciascun gravarsi convenzio
nalmente di un doppio peso, ha stima
to la Commissione di limitar la regola
e conservar all' exbarone le prestazioni
convenute ovunque abbia egli strumenti
di speciali concessione.
u 3 sul
( 31o )
Sulla decima finalmente del prezzo ,
inerendo la Commissione al sistema da
essa adottato, ha stimato restringerla
alla quinquagesima a tenore della legge
COII)UlIl62,
Quindi autorizzata la Commissione
dalla legge di sua costituzione a giudi
car le contese feudali , sola facti veri
tate inspecta, e per esecuzione de'Reali
decreti abolitivi della feudalità ha diffi
nitivamente deciso e dichiara.
1. Che l'ex barone continui ad esiger
nel territorio di Seclì e Temerano la
decima del grano, dell'orzo, dell'ave
na e delle fave in generi triturati sul
l' aja, della bambagia, del lino e delle
ulive ne' luoghi della ricolta, e del vi
no mosto ne' palmenti.
2. Si astenga l'ex barone di esiger
qualunque prestazione di erbatica e car
natica.
3. Si astenga parimente di esiger qua
lunque prestazione a titolo di censi in
- quei
( 311 )
quei fondi ne'quali esige la decima.
Ma laddove vi sieno strumenti di spe
cial concessione, esiga le prestazioni
eonvenute negli strumenti medesimi.
4. Nella compera e vendita de'fondi
decimabili esiga l'ex barone la sola quin
quegesima del prezzo.
5. Si astenga eziandio l'exbarone di
esigere ogni altra prestazione a titolo di
jus gallinarum e di vassallaggio.
Finalmente si assolvano vicendevol
mente le parti per le spese della lite.
Num. 33.
A di 23 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di S. Giuliano in Pro
vincia di Molise;
E'l suo ex barone Marchese Gagliati;
Sul rapporto del Cancelliere. -
Cinque capi di gravezze ha dedotto
il Comune contro il suo ex barone.
u 4 Col
( 312 )
Col quarto ha chiesto vietarsi allo
stesso ex barone di esiger le decime so
prattutto sulle foglie, cocozze, morre,
capocantiere , paglia e sull'erba che
falciasi pe'proprj animali. -
Col quinto ha preteso che quegli si
astenga di esiger la prestazione di un
carro di paglia, che ogni colono è ob
bligato a portare nella sua taverna sul
pretesto di esser passata tra lui e'l Co
mune una convenzione verbale , colla
quale fu ceduto ad esso Comune un mu
lino , e dal Comune ceduta la taverna
ad esso ex barone.
La Commissione feudale, sulla requi
sitoria del Regio Proccuratore generale
Sig. VVinspeare , applicando alle due
rapportate gravezze le disposizioni dei
Reali decreti eversivi della feudalità ,
Dichiara
Sul quarto capo. L'ex barone si asten
ga di esiger la decima sulle foglie, co
cozze , morre, capocantiere , paglia e
sull'
( 313)
sull'erba che falciasi pe' proprj animali.
Sul quinto capo. Abolita la presta
zione del carro di paglia, ed in quan
to all'equivalente cui l'exbarone può
aver diritto per l'asserta convenzione ,
non che per la legittimità della decima
sul grano, orzo e speltra di cui si fa
parola nel divisato quarto capo , e per
gli oggetti contenuti ne'capi 1, 2 e 3,
la Commissione ne ha passata la deci-
sione all'ordine del giorno.
Num. 34
A di 23 Settembre 189.
Tra 'l Comune di Trivigno in Pro
vincia di Basilicata, patrocinato dalSig.
Stefano Guarnieri Rossi;
E'l suo exfeudatario, patrocinato
dal Sig. Francesco Paolo Abrusci;
Sul rapporto del Cancelliere.
Due capi di gravezze ha dedotto il
CGI
( 314 )
cennato Comune contro il suo ex barone.
Col secondo ha preteso sopprimersi
la prestazione degli annui ducati cento
venti a titolo di fornatico, non avendo
l'ex barene esibito i documenti che lo
giustifichino, ed ha insieme dimandato
condannarsi lo stesso ex barone alla re
stituzione del deposito di ducati 12o
nullamente liberato al suo erario.
La Commissione feudale consideran
do sul secondo capo che l'exbarone
non avendo giustificata l'esazione degli
annui ducati centoventi a titolo di for
natico, sebbene fosse stato messo in
mora con decreto dello stato discusso
dell'Università di Trivignofol. 5, e con
altro decreto del Presidente dell' aboli
ta Regia Camera signor Saverio Sensio
del dì 18Maggio 18o2 precedente istan
za fiscale dello stesso giorno, debbasi
quella riputare una prestazione nascente
da privativa secondo l'ordinaria natura
della prestazione di tal nome.
- - - - - Di-
( 315 )
Dichiara che l'ex barone si astenga
di esigere i mentovati ducati cento venti
sotto il menzionato titolo; ben vero qua
lora l'ex barone dimostri fra quindici
giorni d'aver conceduto locali di forni,
si daranno le provvidenze.
Relativamente poi all'oggetto conte
nuto nel capo 1 ed alla restituzione del
deposito de' ducati cento venti liberati
all' erario dell'ex barone di cui si par
la nel secondo capo , la Commissione
ha appuntato passarne la decisione al
l' ordine del giorno.
-
. . . -
'
- - -- - ( 316 )
- Num. 35.
A di 23 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Ajeta in Provincia
di Calabria Citeriore;
E'l suo exbarone;
Sul rapporto del Cancelliere.
Ventitre capi di gravezze ha dedotto
il mentovato Comune contro il suo ex
barone.
Col 1. chiede che quegli si astenga
dal diritto proibitivo della taverna, e
che non vieti tanto a' naturali che ai
forestieri di portare a vendere del pa
ne, del vino ed altri commestibili, per
vendere solamente i suoi , venendo la
povera gente con ciò angariata dal ta
VGITnaITO,
Col 2 che cessi dal pretendere il di
ritto proibitivo de' mulini, della gual
chiera e di altre macchine, e di esiger
non solo la decimasesta parte di cia
SCUl
( 317 )
scun tomolo delle vittovaglie che si ma
cinano ne'detti mulini, ma anche di
astringere que'poveri naturali a sommi
nistrare i cibarj a'mulinari. -
Col 3 ha esposto che quegli preten
de esercitare il diritto proibitivo delle
neviere in alcune montagne demaniali
denominate le montagne della Ciavola,
senza vietare agli altri di farsi delle ne
viere consimili per vendere la sua ne
ve al prezzo che più gli piace.
Col 5 che si astenga di esiger la quar
ta parte dell'olio provveniente da nuz
zoli o sia dalle ossa delle ulive che si
macinano, per esser esso Comune nel
libero esercizio de'trappeti e per uso
proprio , e per mercimonio.
Col 6 che si astenga di esigere ch'es
so Comune addica al suo erario una
persona senza mercede. --
Col 7 che cessi di obbligare l'Uni
versità a dare tre persone alla local
corte, una sotto nome di baglivo, l'al
tra
( 318 )
tra di mastrogiurato e la terra di giu
ratO.
Coll'8 che si astenga di esigere gli
annui duc. 146 e gr. 98 per diritto di
zecca, peso, misura e portolania.
Col 9 che si astenga di esigere ann.
duc. 6o per far esenti tutt' i bracciali
di detta terra e tutt'i possessori dei
buoi aratori dal dargli tre giornate di
fatica in ogni anno.
Col decimo che si astenga parimente
di esigere una capricciosa prestazione
per pretesi censi minuti.
Coll' 11 che cessi di obbligare in cia
scun anno una persona la più comoda
a prendersi per esatti i censi minuti ed
altri diritti ingiusti.
Col 12 che si astenga di esigere da
ogni marinaro dell'Università e della
marina del casale degli Schiavi la de
cima parte del pesce che si prende in
quel mare. a
Col 13 che si astenga di adoperare
- l'asta-- --- --- ---
( 319 ) -
l'asta fiscale nelle ore del dopo pran
zo ne' contratti di locazione e condu
zione de' suoi fondi burgensatici, e dei
fondi da lui pretesi ex feudali.
Col 14 chiede che l'ex barone si a
stenga di affittare la mastrodattia a'na
turali di quel Comune di Ajeta.
Col 15 che si astenga di esigere dai
suoi debitori per via di fatto e senza
serbar l'ordine prescritto dalle leggi.
Col 16 che si astenga di esigere la
prestazione detta sfasciatura, cioè roto-
li quattro ed un quarto di carne dalla
coscia di dietro di ogni bue, vacca o
vitello che si macella o muore per al
tra CaulSa.
Col 17 che si astenga di esigere dai
cacciatori il quarto intero de' capri,
de'cinghiali e di altri animali selvatici
che da quelli si ammazzano.
Col 2o che si astenga di esiger de
naro da'suoi pretesi debitori di grano,
allorchè tal genere manca, fissandone
il
( 32o )
l prezzo a suo talento, prezzo ch'è
sempre maggiore di quello della voce.
Col 22 ha asserito che l'ex barone
intende fidare ne' fondi demaniali del
l'Università e de' particolari animali ci
vici e forestieri, onde avviene che quei
naturali sono obbligati di portare a fi
dare i loro animali ne'territorj stranie
ri, e pagare il diritto di fida in loro
grave danno.
Col 23,finalmente che si astenga di
esigere da' forestieri sotto nome di piaz
za una esorbitantissima prestazione, ,
LaCommissione feudale, sulla requi
sitoria del Regio Proccurator genera
le, applicando alle rapportate gravezze
le disposizioni delle differenti leggi e
decreti eversivi della feudalità, non che
i principj da essa adottati nelle sue pre
cedenti decisioni,
Dichiara
Sul 1, 2 e 5 capo. Estinto il dirit
to proibitivo della taverna, de' mulini,
del
(32 1 )
della gualchiera e di altre macchine,
non che quello delle neviere. -
Sul 5. Pendente la decisione sulla
legittimità del diritto e senza pregiudi
zio delle ragioni delle parti, resti sospe
sa l'esazione della quarta parte dell'o
lio provveniente da' nuzzoli o sia dalle
ossa delle ulive.
Sul 6 e 7. Estinto il diritto di ob
bligare il Comune ad addire una per
sona al suo erario senza mercede, non
che quello di eleggere il baglivo, il
mastrogiurato e 'l giurato.
- Sull'8. Cessi di esigere gli ann. du
cati 146 egr. 98 per zecca, peso, mi
sura e portolanìa , e se crede doversi
gli compenso , adisca la Commissione
de'Titoli,
Sul 9. Si astenga di esigere gli an
nui duc. 6o che l'Università ha asse
rito di pagare per far esenti tutt'i brac
ciali di detta terra e tutt'i possessori.
di buoi aratori dal dargli tre giornate di
18o9. N. 9. X fa
( 322 )
fatica in ogni anno , e ciò senza pre
giudizio della legittimità del titolo che
l'ex barone, potrà giustificare pendente
la decisione degli altri capi riservati.
Sul 1o. Riservata la decisione sulla
legittimità del censi , esiga solamente
dal possessori de'fondi soggetti al pre
eSO CaInOne, - - ,
Sull' 11. Estinto per la legge il di
ritto di obbligare in ogni anno uni
persona comoda a prendersi per esatti
i censi minuti ed altri diritti.
Sul 12. Si astenga di esigere, «da oa
gni marinaro del Comune e della na
rina del casale degli Schiavi, la decima
parte del pesce e qualunque altra pre
stazione della pesca.
Sul 13. Estinto il preteso diritto di
valersi dell'asta fiscale, rimanendo l'ex
barone soggetto, alle leggi comuni co
me ogni altro cittadino.
Sul 14. Estinto per la legge il dirit
to di affittare la mastrodattìa.
- Sul
( 323 )
Sul 5. Si astenga di esigere da'suoi
debitori per via di fatto e senza serba
re l' ordine prescritto dalle leggi.
Sul 16. Si astenga di esigere la sfa
sciatura, cioè rotoli quattro ed un
quarto di carne della coscia di dietro
di ogni bue, vacca o vitello che si
macella o muore per altra causa.
Sul 17. Si astenga di esiger da'cac
ciatori il quarto intero de' capri, dei
cinghiali e di altri animali selvaggi che
da quelli si ammazzano.
Sul 2ò. Si eseguano le leggi de'con
tratti e si adiscano i giudiei competenti
per la loro legittimità.
Sul 22. Si astenga di fidare ne'ter
ritorj appadronati così chiusi come a
perti e ne'demanj universali.
Sul 23 finalmente. Si astenga da qua
lunque diritto di piazza, e se crede
competergli compenso, adisca la Com
missione de'Titoli.
Relativamente poi agli oggetti conte
X 2. nuti
( 324 )
nuti ne' capi 4, 18, 19 e 21 , sulla
legittimità de' diritti contenuti ne' capi
5, 9 e 1o , e sulla natura della mon
tagna di cui è quistione nel capo 3, la
Commissione ha appuntato passarsene la
decisione all' ordine del giorno.
Num. 36.
A di 23 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Padolano in Pro
vincia d'Otranto ;
E'l già barone Conte Scotti; -
Sul rapporto del Sig. Giudice Fran
chini.
Cinque capi di gravezze ha dedotto
il cennato Comune contro il mentova
to suo ex barone.
Col primo ha preteso di esser rile
vato dalla prestazione della decima del
grano, avena,fave, orzo, legumi, olio,
lino, vino mosto e fave fresche, e dal
l'ob
( 325 )
l'obbligazione di trasportare siffatta de
cima ne'tempi del ricolto nell'aja e
ne' magazzini della camera ex baronale.
Col 2 ha chiesto che l' ex barone si
astenga dal diritto di carnatica e di er
batica, cioè di esigere da chiunqueab
bia pecore, capre e castrati in quel ter
ritorio, tanto se vi è di passaggio quan
to se vi si trattiene per tre notti , una
pecora terzina , una capra ed un ca
strato, ancorchè tali animali pascessero
ne' territorj, proprj del loro padroni,
sebbene l'exbarone non possegga uu
palmo di terreno suo proprio o dema
niale, e della esazione di una troja per
tutte le volte che partorisce.
. Col 3 ha esposto che lo stesso ex
barone ha usurpato il diritto proibitivo
di costruire i mulini, i trappeti, le co
lombaje e simili. -
Col 4 ha preteso l' esenzione dal pa
gamento della decima sul prezzo delle
i x 3 TGIl
- ( 326)
rendite che ivi si fanno di stabili, di
azioni e simili. -
Col 5 finalmente ha dimandato che
quegli si astenga di esiger la tassa in
denaro contante da'possidenti a titolo
di ragioni baronali.
La Commissione feudale, sulla requi
sitoria del Regio Proccurator generale ,
applicando alle rapportate gravezze le
disposizioni della legge de'2 Agosto
18o6, nop che i principj da essa adot
tati nelle sue precedenti decisioni,
Dichiara
Sul , . Riservata la decisione sulla
legittimità del diritto di decimare. Pen
dente la decisione esiga solamente le
decime del grano, orzo, avena, fave,
ulive, vino mosto, lino e bambagia, o
di quelli fra questi generi de' quali è
in possesso di esigere. Oltre i nomi
nati si astenga da ogni altro genere.
2. Abolita l' erbatica e la carnatica ,
G -
( 327 )
e riservato il diritto di esiger la fida
ne' demanj dell'ex feudo, se ve ne so
no, dedotto il pieno uso de' cittadini
anche per causa di commercio fra essi.
3, Estinto per la legge ogni diritto
proibitivo ,
4 Pendente la decisione sulla legit
timità del diritto di decimare , esiga la
sola quinqiagesima parte del prezzo
ne' contratti di compera e vendita dei
fondi deeinaalia
5. Abolita ogni esazione di ragioni
baronali, e riservata all'ex barone la
sola esazione de'censi da possessori dei
fondi censiti con concessioni nascenti
da pubblici strumenti
Relativamente alla legittimità del di
ritto di decimare della quale si fa pa
rola nel e nel 4 capo , la Commis
sione ha appuntato passarsene, la deei
sione all' ordine del giorno.
4 Num.
( 328 )
Num. 37.
a dl 5 settembre 189
Tra l Comune di S. Lorenzo Mag
giore in Provincia di Terra di Lavoro;
E'l già barone Principe di Colo
brano ;
Sul rapporto del Sig. Giudice Mar
tulCCI, - -
ll Comune ha chiesto che avendo
l'ex barone pagata per la bonatenenza
su'beni "burgensatici la tassa rettificata
in dic 32 e grani 44 per ogni terzo,
che ricade in ogni anno a ducati 97 e
gr. 32, a questa ragione si tassi la bo
natenenza da calcolarsi da dieci anni
prima della confezione del catasto, seb
bene le once 44o8 importassero una
somma maggiore.
L'ex barone dall'altra parte asseren
do esser falsa la posizione del Comu
ne, per la ragione che molti corpi pre
teS
( 329 )
tesi burgensatici non lo solo , dimanda
darsi corso alla relazione ordinata dal
l'abolito tribunale della Regia Came
ra con suo decreto del dì 15 Settem
bre 18o3, perchè si venga in chiaro
di ciò che realmente dee. ... e i
La Commissionefeudale, sulla requi
sitoria del Regio Proccuratore generale,
vedute le enunciate dimande, ordina che
l'ex barone paghi la bonatenenza alter
mini del catasto dal dì 6 Novembre
1798, epoca del cominciamento della
lite , sotto la deduzione delle quantità
che farà costare di aver soddisfatto. E
per le somme dovute dal decennio avanti,
la formazione del catasto, se ne com
metta la liquidazione e'l calcolo al Ra
zionale Cavaliere Gaetano Cenni.
-
- a
( 33o )
Num. 38.
A di 25 Settembre 18b9.- . . .
Tra 'l Comune di Roccavalleoscara
nella seconda Provincia di AbruzzoUl
teriore , patrocinato dal Sign. Raffaele
Volpicelli ; -
E' suo ex barome Principe di Mon
temiletto, patrocinato dal Sig. Antotio
Zamparelli;
Sul rapporto del Cancelliere,
liimatie ha esposto dhe il men
zlbnato Principe di Monteniletto in Di
cdmbre dell'anno 806 esigè da esso
duc, 4a4 e grani 8o per l'annata ha
turata in Agosto del 18o6, cioè duta
ti 159 e gr. 8o per colta di S. Maria,
duc. 18o per preteso affitto perpetuo
della montagna di Macchialonga e Ro
tella, e duc. 75 pel canone de'feudi e
prati; e duc. 382. 1o gli esigè in Mag
gio 18o8 per l'annata maturata in A
go
( 331 ) -
gosto 18o7 , e finalmente per l'anna
maturata in Agosto 18o8 si trovano de
positati presso l' Intendenza per ordine
di essa Commissione duc. 339 e gr. 89.
Ha soggiunto che siccome collasen
tenza profferita dalla Commissione a' 5
corrente mese di Settembre fu ordinato
che l'ex barone avesse continuato ad
esigere le due prestazioni una di du
cati 18o per le montagne di Macchia
longa e Rotella, l'altra di ann. duc. 75
pe' feudi e prati, così fa dichiarata
personale eventuale la prestazione di
due, 169.8o per colta di S. Maria, e
quindi abolita dalla legge de'2 Agosto
18o6. Che per esecuzione della detta
sentenza siccome è giusto che l'exba
rone sia soddisfatto delle due enunciate
prestazioni, così è egualmente ragione
vole che l' ex barone medesimo paghi
tutte le quantità indebitamente esatte
dopo la promulgazione della legge dei
2 Agosto 18o6 per la colta di S.Maria.
Fi
( 332 ) -
Firalmente dopo di avere asserito ch
le due prestazioni dovute all'ex barone
ascendono ad ann. duc. 255, e le due
annate maturate in Agosto 18o6 ed in
Agosto 18o7importano ducati 51o, dai
quali detratta la decima a norma del
Reale editto del dì 8 Dicembre 18o6,
restano duc. 452. Che le due annate poi
maturate nell'anno 18o8 sino al cor
rente anno i18o9ascendono ad altri du
cati 5mo, da' quali detratto il quinto a
norma del Rèal decreto de' 1o Giugno
i8o8, restano duc. 4o8. Che il credito
dunque, dell'ex barone ascende a du
cati 867 , de'quali avendone ricevuti
ducati 424 e grani 8o in Dicembre 18o6
e due. 382. 1o in Maggio 18o8 come
da'documenti fol.227 e 228, altro non
resta a conseguire che ducati sessanta
e grani 1o.
Dopo tutto ciò chiede che de' duca
ti 339 e gr. 84 depositati presso l' In
tendenza se ne liberino ducati sessanta
- - e gr
( 333 )
e gr. 1o all'ex barone, restando con
tal pagamento soddisfatto dell' annata
maturata nella fine di Agosto corrente
anno 18o9, e i rimanenti ducati du
gento settantanove e gr. 74 si restitui
scano ad esso Comune.
La Commissione feudale, il Regio
Proccurator generale e le parti intese ,
considerando che la dichiarazione con
tenuta nella sua decisione del dì5stan-
te Settembre in quanto agli annui du
cati 169 e gr. 8o per colta di S. Ma
ria è retroattiva in favor del Comune
all'epoca della legge de'2 Agosto 18o6.
Considerando che con Real decreto
de'2 Giugno 18o7 furono aboliti tutti
gli arretrati per le prestazioni abolite
dalla legge, che per conseguenza il Prin
cipe di Montemiletto era inibito ad esi
gere qualunque somma per l'annata
del 18o7.
Decide.
L' exbarone restituisca tutte le quan
- tl
( 334 )
tità esatte per gli ann. duc. 169.8o di
colletta di S. Maria dopo il mese di
Dicembre dell'anno 18o6, e si liberi
no all'Università tutte le quantità de
positate per la stessa causa.
Si liberino all'ex barone tutte le quan
tità depositate per gli an. duc. 18o pel
fitto perpetuo di Macchialonga e Rotel
la , e per gli annui ducati 75 pe' censi
de'feudi e prati, e sia lecito alla stes
sa Università il ritenere sulle due sud
dette prestazioni la decima non ritenu
ta dal giorno in cui fu eseguita la leg
ge sulla contribuzione fondiaria sino a
tutto l'anno 18o7 , e dall' anno 18o8
in avanti sia lecito ritenere il quinto a
norma del Real decreto de' o Giugno
18o8, da eseguirsi la presente decisione -
alla diligenza dell'Intendente della Pro
vincia. -
Num.
( 335 )
Num. 39.
A di 25 settembre 18o9.e
Tra ”l Comune della Posta in Pro
vincia di Terra di lavoro, patrocinato
dal Sig.Raffaele Passarelli;
El Sig. Giuseppe Conte, patrocinato
dal Sig. Giuseppe Pesce;
Sul rapporto del Sig. Giudice Fran
ehini.
L'Università della Posta ha doman
dato nella Commissione feudale di esser
mantenuta nel possesso di pescare i car
pioni nella fontana denominata Sanven
ditto. Ella si è diretta contro il Sig.
Giuseppe Conte qual cessionario del
Buca d'Alvito di lei barone. Ma Con
te nell'atto stesso che ha dichiarato di
non esser proibito a que'naturali di pe
scar nel fiume cogli ordegni ordinarj, ha
psotestato di esser tutto interesse del
Psiacipe di Colobrano successore di
Al
- (336 )
Alvito , e di aver domandato innan
zi tempo la rescissione del contratto
nell'abolito S. Consiglio per mancanza
d'ipoteca e per altri vizj inerenti al
medesimo contratto. ,
La Commissione avendo esaminati gli
atti fabbricati in quattro volumetti nel
l'anzidetto S. Consiglio e nell' abolito
Tribunale della Regia Camera, ed in
tesi il Regio Proccuratore generale e
le parti contendenti, ha osservato che il
gravame dedotto nella Commissione non
corrisponde al giudizio agitato in Re
gia Camera ed al titolo prodotto da
Conte. Costui avendo comperato nel
1792 taluni fondi dal Duca di Alvito
acquistò benanche il diritto-proibitivo
della pesca de'carpioni e delle trotte
nel fiume Fibreno pel rilevante prez
zo di ducati cinquemila, nel fog.8 del
proc. pro Josepho Conte. All'incontro
il giudizio promosso in Regia Camera
dall'Università nel 18o2 fu tutto di
- ret
( 337 )
retto alla pesca de' carpioni nella dino
1ata fontana. Quì essendosi ordinata l'os
servanza del solito, seguirono degli
atti civili e criminali non meno sulla
pruova del possesso, che sugli attentati
in contrario. E siccome l'Università
provò di aver ella esercitato da tempo
immemorabile, e dato in affitto il di
ritto della pesca nella fontana di San
venditto, così provò Conte che aveva
egli acquistato ed esercitato lo stesso
diritto di pesca sul libreno, e special
mente nella sua sorgente detta il lago
della Posta. Ma qualunque sia la varia
denominazione de'locali in contesa,sem
bra indubitato che la sorgente di Fi
breno ed il lago della Posta sieno la
fontana medesima di Sanvenditto, e
che formino parte del fiume Fibreno.
Considerando intanto la Commissio
ne che il diritto proibitivo della pesca
acquistato da Conte nel fiume Fibreno,
ed in qualunque punto dello stesso fiu
- 18o9. N. 9. y me
( 338)
me, viene estinto dalla legge de'2 Ago
sto del 18o6 e da'decreti abolitivi del
la feudalità.
Considerando pure che l'Università
della Posta per sovvenire alle sue ur
genze può privare se stessa ed i suoi
cittadini della libertà di pescare nella
Foce o sia Fontana delle acque che
sorgono e fluiscono presso l'abitato.
Considerando finalmente di esserCon
te la persona legittima che sentir doveva
l'Università, dacchè egli ha conteso in
Regia Camera qual compratore e pos
sessore sul diritto proibitivo.
Ha quindi la Commissione diffiniti
vamente deciso e dichiara.
1. Si astenga il signor Giuseppe Conte
ed il suo autore Duca di Montecalvo
da qualunque diritto proibitivo così
nel fiume pubblico di Fibreno, che
nel Lago della Posta e Fontana di
Sanvenditto.
2. Si serva l'Università del suo di
Tlta
( 339 )
ritto sulla fontana di Sanvenditto.
3. Il diritto della pesca si eserciti
colle moderazioni e riserve prescritte
dalle vegghianti leggi intorno alla pe
scagione.
4. Restino salve al nominato Conte
le ragioni da lui dedotte nel S. Consi
glio contro al Principe di Colobrano ,
e che possono competergli in forza del
la presente sentenza. -
Finalmente si assolvano vicendevol
mente le parti per le spese della lite.
- y 2 Num.
(34o )
Num. 4o.
A di 26 Settembre 18o9.
Tra'Comuni di Maruggio e Castigno
in provincia di Otranto, patrocinati dal
signor Mariano Tarantino; c
E'l Real Ordine delle due Sicilie e
Capitolo di Taranto, patrocinati da'si
gnori Michele Andrisano e Filippo Fe
sta;
Sul rapporto del signor Giudice Fran
chini .
La Commissione feudale nel dì 3
luglio del corrente anno ad istanza del
l'Università di Maruggio abolì le pre
stazioni ch'esigevansi dall'Ordine delle
due Sicilie nel di lei territorio, e dal
Capitolo di Taranto nel territorio di
Castigno a titolo di portolanìa, di fida,
di vassallaggio e di jacitura : e ridusse
a quinquagesima la decima del prezzo
nel'a compera e vendita de'fondi deci
- - , - I03
( 34 )
mabili. Ma si riservò di decidere il
gravame della prestazione decimale so
pra gli stessi territorj dopochè uniti si
fossero agli atti correnti gli antichi pro
cessi esistenti nel generale Archivio, ed
avesse il Real Ordine esibiti i documenti
additati con biglietto del suo G.Teso
riero. Quindi essendosi trasmessi tre an
nosissimi processi ed essendosi eziandio
prodotti varj documenti dalle parti con
tendenti, la Commissione, intese le me
desime parti ed il Regio Proccuratore
generale, ha esaminato l'articolo delle
decime prima sul territorio di Marug
gio , indi sul territorio di Castigno.
Per Maruggio ha osservato la Com
missione che la prestazione decimale
vien sostenuta a favor dell'Ordine del
le due Sicilie non meno dalla consue
tudine della provincia di Otranto, che
dal possesso uniforme e dagli atti con
venzionali e giuridici di più secoli.
Nel 1473 furono ridotte in pubblico
y 3 Strul
( 342 )
strumento le prime capitolazioni ( di
cui si abbia memoria) fra l'Università
ed il Commendatore Carlucci dell'abo
lito Ordine di Malta utile padrone di
detta Terra avvalorate di Regio assen
so , ove parlasi della decima del prez
zo e del diritto di jacitura, ne fog.33
a 35. Altri due strumenti di conven
zione farono stipulati nel 156o fra la
stessa Università ed il Commendatore
barone, muniti eziandio di Regio as
senso , in cui si ebbe per vera la pre
stazione decimale di tutti i prodotti
del territorio di Maruggio, ne fog.7 a
1o del processo grande trasmesso dal
generale Archivio. Queste convenzioni
produssero non guari dopo un formale
giudizio nel Tribunale della Regia Ca
mera per l'aumento de'fuochi, e l'Uni
versità anzichè negar la prestazione de
cimale e le antiche capitolazioni ne ar
ticolò l'esistenza , ne' fog. 45a 48 e 93
a 1o2 di detti atti. Si è benanche estrat
ta
( 343 )
ta dall'Archivio Camerale una provvi
sione spedita dalla Regia Camera nel
1587 da un possessor bonatenente che
chiese non pagar bonatenenza perchè
qnnossio il fondo alla decima della Re
ligione Gerosolimitana, nel fog.98 del
proc. corr. Ed in fine vien comprovato
l'antico e continuato possesso da'so
lenni cabrei formati dall'Ordine negli
anni 1629, 1653, 1678, 17o9 e 1744,
ne'fog. 97 a 1oo di detto proc.
Non ha quindi esitato la Commissio
ne di doversi mantenere il Real Ordi
ne delle due Sicilie nel possesso di esi
ger la decima sopra l'intero territorio
di Maruggio e di restringer l'esazione
secondo il sistema da essa adottato a ge
neri principali del grano , dell' orzo ,
dell' avena , delle fave , del lino , del
vino mosto e delle ulive.
Ugualmente chiara e legittima have
duto la Commissione di esser la pre
stazione decimale dovuta al Capitolo d
y 4 Ta
( 344 )
Taranto sul territorio di Castigno. Nel
1372 una Dama favorita e della Regina
Giovanna I. per nome Margherita Bel
loloco baronessa della terra d'Otranto ,
possedendo il feudo rustico di Castigno
che disse territorium magnum et teni
mentum terrarum cultarum et inculta
rum et macchiosarum , ottenne prima
dalla Sovrana di mutarne la natura feu
dale in burgensatica , e di poi ne fece
ampia donazione all'anzidetto Capitolo,
ne fog.75 a85 delproc. cor. Dopo due
secoli, circa nel 161o fu promossa ed
agitata nell'abolito S.Consiglio una lun
ga ed ostinata lite tra l'Università di
Maruggio , i possessori de'fondi ed il
Capitolo intorno alla prestazione deci
male de'prodotti de' territorj di Casti
gno. E comechè manchino i processi
originali, rilevasi non pertanto da co
pia estratta de' libri de' notamenti , da
gli ultimi ordini spediti dal Consiglio
nel 1743 ed eseguiti dalla Provinciale
Udien
( 345 )
Udienza contro a' possessori rispettivi
pel pagamento delle decime attrassate;
e da varj strumenti stipulati fra co
storo ed il Capitolo, che non solo fu
rono interposti nel possessorio più de
creti interini a favor del Capitolo, ma
anche nel petitorio ottenne egli favore
vole sentenza; e che dippiù nel 1642
fu riconosciuto perpadrone diretto dei
fondi controversi con istrumenti di con
venzione, nefog.6o a 74 delproc. cor
e 1 a 119 degli atti fra'l Rev. Capi
tolo e l'Università.
Quindi è concorsa la Commissione
nel sentimento uniforme di doversi u
gualmente mantenere il Capitolo di Ta
ranto nel possesso di esigere la decima
degli stessi sopranotati generi in tutto
il territorio di Castigno. “
Autorizzata adunque la Commissione
dalla legge di sua costituzione a decider
le contese feudali , sola facti veritate
inspecta, e per esecuzione de'Reali de
CIG
(346 )
creti abolitivi della feudalità ha diffini
tivamente deciso e dichiara.
1. Che l'Ordine delle dueSicilie con
tinui ad esigere nell'intero territorio di
Maruggio la decima sopra i prodotti
del grano , dell'orzo , dell'avena e del
le fave in generi triturati sulle aje e
ne' luoghi della loro ricolta , d' onde
non sia lecito di rimuoverli, se non
ventiquattro ore dopo di averne cer
ziorati gli agenti di esso Real Ordine ,
del lino e delle ulive ne' luoghi mede
simi della ricolta , e del vino mosto
ne'palmenti. - -
2. Sia parimente mantenuto il Ca
pitolo di Taranto di esigere in tutto il
territorio di Castigno la stessa decima
su'prodotti del grano, dell' orzo, del
l' avena e delle fave in generi triturati
sull'aja e ne'luoghi della loro ricolta ,
d' onde non sia lecito rimuoverli se
non ventiquattro ore dopo d'averne cer
ziorati gli agenti di esso Capitolo , del
- li
( 347 )
lino e delle ulive ne' luoghi medesimi
della ricolta , e del vino mosto ne'pal
menti. - - - - -
3. Finalmente si assolvano a vicenda
le parti per le spese della lite.
Num. 41.
A di 26 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Letto Palena in
Provincia di Abruzzo Citeriore, patro
cinato dal signor Vincenzo Ippoliti ;
L'Abate Commendatario di S. Maria
di Monteplanizio , patrocinato dal si
gnor Domenico Bolognese ;
E l'Amministrazione de'Reali Dema
nj , patrocinata da'signori Nicola Amo
ra e Francesco Scandone;
Sul rapporto del signor Giudice Ca
valier Coco; -
Intese le parti e 'l Regio Proccurato
generale.
LU
r- ( 348 )
L'Università di Letto Palena ricorse
nel 18o3 nell'abolita Regia Camera e
chiese.
1. Che l'Abate Commendatario di
S. Maria di Monteplanizio si astenesse
dall' esigere alcune prestazioni di grano
e di vino da coloro che coltivavano la
parte inferiore di una montagna sita nel
territorio di detta Università, e la di
cui metà superiore appartiene alla so
pradetta Abbadia. -
2. Che restituisca la metà superiore
della montagna suddetta la quale si
vuole anch'essa usurpata.
3. Che l'Abate si astenesse dall'esi
gere la prestazione di mezza misura per
tomolo da un comprensorio di terreno
che forma parte del demanio di detta
Università.
4. Che si astenesse dall'esigere la pre
stazione di vino mosto che pretende da
coloro che tengono vigne.
5. Che si astenesse dall' esigere 29
CalT
(349)
carlini all'anno da alcuni possessori in
un prato che è parte del demanio del
l'Università.
6. Finalmente che si astenesse dall'e
sigere un tomolo di grano a fuoco.
E per partes dell'Abate Commenda
tario si son fatte le seguenti riconven
zioni.
1. Che la popolazione sia condannata
alla rifazione de'danni che violentemen
te nel 1799 cagionò al mulino dell'Ab
- - - -
badia. -
2. Che sia tenuta l'Università a pa
gare il censo per quel suolo, che occu
pò per costruire la suagualchiera, e che
appartiene all'Abbadia suddetta.
3. Che la medesima Università, resti
tuisca il prezzo degli erbaggi estivi che
nel tempo dell'anarchia affittò per suo
COntO,
4. Che nella ripartizione della fon
diaria hanno i decurioni e ripartitori
usurpato più di 1ooo tomolate di terra
: al
(35o )
all'Abbadia; onde che ne sia reintegrata.
5. Che restituisca i beni che ha usur
pato intorno alla Chiesa di S.Maria.
La Commissione ha osservato;
Che l'Abbadia di Monteplanizio è
surta dalla soppressione del Monistero
de'Benedettini sotto lo stesso nome , e
che esisteva fin da'tempi del Re La
dislao. Fu commendata la prima volta
nel 1531, e nel 1789 fu dichiarata di
regio padronato.
Che da un diploma di Carlo II di
Angiò del 13o5 apparisce che il Moni
stero di S. Maria di Letto Palena pos
sedeva Castrum Lecti cum hominibus
tenimentis territoriis ac omnibus aliis
juribus suis. -
Che nel sopradetto anno 1531 vi fu
rono alcune capitolazioni tra 'l primo
Abate Commendatario e gli uomini di
detta terra, dalle quali capitolazioni ap
pariscono due cose : 1. Che l'Abate e
sercitava in tutto il territorio di Letto
-
mol
( 351 )
molte funzioni dipendenti dalle giuris
dizioni di bagliva , zecca e portolanìa.
2. Che de'beni proprj dell'Abbadia non
si fa menzione se non de'seguenti lo
cali: Sancto Petro, Prato di S.Maria,
Vicenna, Vigna, un molino ed una
valchiera.
Per parte dell'Abate si è asserito
che il Monistero fu fondato nel mese
di Aprile del 1o2o dal Conte di Chieti
Roterio e dotata del terreno e della
montagna componente tutto il territorio
di Letto Palena.
Si è osservato che nel catasto del
1743 tutto il territorio di Letto e la
montagna si dichiara redditizio della
Real Badia. - - - -
Che poco dopo l'Università mosse
lite all'Abate di quel tempo Cardinal
Albani sulla proprietà della parte su
periore della montagna ; che la lite fu
estinta sul nascere da uno strumento
di transazione, il quale per altro manca
di
(352 )
di tutte le solennità richieste dalla leg
ge, ma è stato da quell'epoca sempre
osservato, specialmente in quella parte
che riguarda la prestazione di duc. 4o
all'anno che l'Abate si obbligò di pa
gare all'Università purchè gli lasciasse
la montagna. - - -
Che le tre coppe o sia il tomolo di
grano a fuoco l'Abate dice esigersi a
titolo di decima sagramentale per man
tenere il parroco; e che nel 1768 fu
transatta collo strumento mancante an
ch'esso di tutte le solennità per du
cati 32 all'anno. ,
La Commissione ha deciso.
1. L'Abate sia assoluto dalla revin
dica pretesa dall'Università della parte
superiore della montagna. Gli sia per
messo di vendere l'erba ,salvi a' citta
dini i pieni usi civici anche per ragion
di commercio tra loro per tutto l'anno.
2. Nella parte inferiore della mede
sima montagna, l'Abate si astenga daOgni
( 353 )
ogni esazione a titolo di quarta efo
glietta, di mezza misura a tomolata e
di prestazione di mosto sulle vigne ,
esclusi i territorj di suo pieno dominio
se mai ve ne sono , ne' quali si serva
del suo diritto.
3. Non sia molestato l'Abate pel
terraggio che esige in quella parte del
demanio del piano in cui attualmente
si trova in legittimo possesso di esigere;
ben vero esiga non già a ragion di ot
tava ma bensì di decima.
4. Sia permesso all' Abate di conti
nuare l'esazione di carlini 2o sul prato
di S. Maria nominato nella capitola
zione del 1531; si astenga da ogni esa
zione sugli altri prati dell'Università
e de'particolari cittadini.
5. Si astenga dall'esazione di un to
molo di grano a fuoco e da quella dei
duc. 32 all'anno che per transazione
della predetta prestazione sta esigendo.
6. Per tutte le riconvenzioni dell'A
18o6 N. 9. Z bate
( 354 )
bate l'Università si dichiara assoluta.
7. Per la gravezza relativa alla fon
diaria della quale l'Abate si duole, le
parti adiscano l'autorità competente.
Num 42.
A di 26 Settembre 1899.
Tra 'l Comune di Melissano in Pro
vincia di Ctranto, e Vincenzo Piccio
li , patrocinati da'Signori Vito Valen
tini e Vincenzo Paolini ;
E'l Principe di Melissano, patroci
mato dal Sig. Gennaro de Causis;
Sul rapporto del Sig. Giudice Mar
tucci.
Vincenzo Piccioli di Gallipoli ha de
dotto in Commissione contro il Princi
pe di Melissano per la masseria che
egli possiede nel feudo di Supersano
seu Fontana le seguenti gravezze.
1. Il barone decima sopra tutti i
prodotti del suolo. 2.
( 355 )
2. Esige l' erbatica e carnatica.
3. Annui ducati dieci a titolo di ba
gliva. -
4. Il cordolio consistente in un to
molo di grano per ogni coppia di buoi,
e stoppelli sei dello stesso genere per
ogni coppia di vacche aratorie.
5. L' allegata o obbligata consistente
nel travaglio d'una giornata franca di
un pajo di buoi , malgrado che il ba
rone abbia cercato d'esigere questa pe
rangaria ne'suoi feudi di Supersano ,
Taviano e Melissano.
Questi gravami comuni per gli abi
tanti di Melissano , di cui l'Università
è anche in giudizio per ottenere colla
soppressione delle decime, anche quel
la della decima del prezzo , delle pre
stazioni de'censi per bagliva, e l'aboli
zione del diritto di portolanìa e piaz
za, sollecitano del pari una decisione
che li riguardi.
Quindi la Commissione,- Z 2 In
( 356)
Intese le parti e 'l Proccuratore Re
gio Generale nelle loro conclusioni.
Considerando relativamente a Piccioli
di essere indifficoltabile che la sua mas
seria della Minittola seu Fontana - è
stabilita nel comprensorio del feudo di
Supersano decimabile in favore del ba
rone nella parte seminata , come risul
ta dalla sua rivela catastale e dal rile
vio del 172o , ov'è detto la masseria
della Minittola decimabile si posside
da Caterina Perilla , da chi Piccioli
ha causa.
Che i suoi diritti si attaccano per con
seguenza alle reclamazioni del Comune
di Melissano relativamente alla decima
zione de'prodotti e ad ogni altro che
forma l' oggetto de'suoi gravami.
Considerando in ciò che concerne il
Comune di Melissano , che in confor
mità de'principj adottati dalla Com
missione per quella parte della Provin
cia di Lecce , ove le decime si trova
IO
( 357 )
no da lunghissimo tempo costituite , le
decime istesse devono essere mantenute
con quelle limitazioni che la ragione
prescrive.
Che il feudo di Melissano nella sua
totalità e quello di Supersano per la
parte coltivata soggiacciono ugualmente
alla decimazione de' prodotti.
Che questi prodotti per lo stato pos
sessivo consegnato ne' rilevj sono limi
tati solamente al grano , orzo, avena,
vino mosto , lino ed olio. -
Che la decimazione de'prodotti non
può avere luogo in conseguenza che
per questi soli generi , e colla dichia
razione in quanto all' olio che la de
cimazione deve farsi in natura , cioè
in ulive e ne' luoghi ov' esse si raccol
gono.
Considerando sugli altri capi che le
stesse disposizioni altre volte adottate
dalla Commissione sono applicabili per
l' abolizione dell' erbatica e carnatica ,
z 3 del
( 358 )
del cordolio ossia una prestazione in
grano pe' buoi e vacche aratorie , del
l' allegata o obbligata pe'censi e ra
gioni.
E che la legge ha provveduto all'a
bolizione de'diritti di bagliva, portola
nìa e piazza. -
Decide e dichiara
Legittime in favore del feudatario tan
to nella parte coltivata di Supersano
che in Melissano le sole decime di gra
no , orzo, avena, vino mosto, lino ed
ulive , ogni altro genere escluso.
Ordina che sulle terre decimabili non
si esiga che una sola prestazione nel
l'anno a scelta del feudatario.
A' possessori delle terre decimabili è
accordato di diritto il favore della com
mutazione e del riscatto.
Dichiara abolite le prestazioni di qual
siasi altro genere , e conosciute sotto i
nomi di erbatica e carnatica, cordolio,
allegata o obbligata, di censi e ragioni.
Di
( 359 )
Dichiara in fine aboliti i diritti di
bagliva , portolanìa e piazza , de' quali
il feudatario si provvenga se ha luogo
presso la Commissione de'Titoli.
Spese compensate.
Num. 43.
A di 26 Settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Taviano in Pro
vincia di Otranto, patrocinato dal Si
gnor Vincenzo Paolini;
E l'exfeudatario Principe di Melis
sano , patrocinato dal Signor Giovanni
Corbi ; -
Sul rapporto del Sig. Giudice Mar
tucci.
Il Comune di Taviano ha dedotto i
seguenti capi di gravezze contro l'ex
feudatario Principe di Melissano.
Il possessore decima tanto sul territo
rio di Taviano, che sulle vicine terre
z 4 di
( 36o )
di Melissano e Supersano seu Fontana,
sul grano, orzo, avena, fave, bamba
gia, vino mosto, lino, olio, agli , ci
polle, calce e paglia.
2. Esige la decima di prezzo in tutte
le vendite. - -
3. L' erbatica e carnatica.
4. Sotto nome di bagliva esige delle
annue prestazioni su' fondi tanto rustici
che urbani.
5. Esercita il diritto di portolanìa e
piazza. -
Il barone ha opposto a queste do
mande l'eccezione del giudicato del S.
C. nel 12 Febbrajo del 1783.
La Commissione , intese le parti e 'l
Proccuratore Regio generale nelle sue
conclusioni. -
Considerando che esiste in materia
un giudicato, e che i giudicati stabiliti
dalla legge per la sicurezza delle pro
prietà non ammettono esame o inter
pretazione.
Ha
( 361 )
Ha dichiarato
Doversi il giudicato eseguire per la
decimazione de'soli generi della prin
cipale coltura di ciascun anno, ed in
guisa che sulla stessa terra decimabile
non si esiga doppia prestazione , o
prestazione di differente genere nell'an
no, salvo a'proprietarj il diritto di va
lersi del beneficio di commutare le de
cime in denaro , e di redimerne il pe
so a' termini del decreto del 2o Giu
gno 18o8.
Considerando però che per la legge
abolitiva della feudalità molti diritti com
presi nel giudicato sono restati estinti ,
come sarebbe la portolanìa e piazza
contenuta nel quinto capo.
Che alcuni altri cadendo sull'indu
stria, come sarebbe l'erbatica e la car
natica contenuta nel terzo capo, gli agli,
le cipolle, la calce e la paglia compresi
nel primo si trovano in qualità di pesi
personaliugualmente per la legge aboliti.
Che
( 362 )
Che la legge istessa non eonosce al
tra regola nella definizione della deci
ma di prezzo su'fondi decimabili, che
la sola misura della quinquagesima.
E che in fine la bagliva non dà più
alcuna ragione per esigere delle pre
stazioni a questo titolo.
Dichiara
In esecuzione della legge estinti ed
aboliti i diritti di piazza e portolanìa
altra volta esercitati dal barone.
Estinta ancora l'erbatica e la carna
tica, o qualunque somma per esse con
Venuta. -
Estinte altresì le decimazioni sulla
calce , agli e cipolle.
La decima del prezzo ridotta a quin
quagesima sia solamente esigibile sui
fondi decimabili.
Dichiara
Estinte finalmente tutte le prestazioni
in censi a titolo di bagliva.
Avendo benvero il feudatario per que
sti
( 363 )
sti censi de' titoli di particolari con
cessioni nascenti da pubblici strumen
ti , si serva di suo diritto contro i pos
sidenti. - - -
Niente per le spese.
Num. 44
A di 27 Settembre 18o9.
Tra'l Comune di S.Vito in Provincia
di C)tranto ;
E l'exbarone ;
Sul rapporto del Sig. Giudice Fran
chini.
Essendosi profferita a dì 26 Maggio
del corrente anno la sentenza diffiniti
va su' capi di gravezze proposti dal
Comune di S. Vito contro l' exfeuda
tario Principe Dentice ne fu commessa
l'esecuzione con lettera del Proccura
tore Regio al Sottintendente di Brindi
si , abilitandolo a delegare una giusti
Zla
( 364 )
zia di Pace , esclusa quella del luogo.
Quindi fu destinato il Giudice di Pace
di Martina, da cui sotto il dì 1 1 Ago
sto fu fatto l'atto d'esecuzione. Di que
sta esecuzione essendosi doluto l' ex
barone Principe Dentice con istanza
per capi, si dolse seguentemente di non
essersi pubblicato l' intero tenore della
sentenza , e di essersi con eccesso ese
guiti i capi relativi alla restituzione dei
mulini, alla riedificazione dell'orologio
ed alla manutenzione della Foggia.
La Commissione avendo intese piena
mente le parti ed il R. Proccuratore ,
ha determinato e dichiara.
1. Si restituiscano all' exbarone gli
animali inservienti a' mulini , e quivi
ritrovati nell' atto dell' esecuzione della
sentenza , come pure le provvisioni ri
poste per uso degli stessi animali. Del
dippiù degli attrezzi , mole ed altri
strumenti che siensi trovati esistenti
per maggior comodo e riserva degli stes
S
( 365 )
si mulini, se ne tenga ragione nell'ap
prezzo de' miglioramenti. Per esecu
zione intanto della medesima sentenza
relativa a'mulini, si commetta una pe
rizia non meno delle migliorazioni e
deteriorazioni dinotate in detta senten
za , che delle aggregazioni , se mai vi
sieno dedotte dall'exbarone, ad un pe
rito eligendo di comun consenso, o pure
a tre periti eligendi da altro Giudice
di Pace. Questo si destini dal Proccu
ratore Regio del tribunale provinciale di
prima istanza.
2. Resti in pieno dominio dell'ex
barone la bottega inferiore alla nuova
torre dell' orologio. E l'Università vi
abbia soltanto libero il passaggio per
gli usi dell'orologio medesimo a tenore
della sentenza. -
3. Lo stesso Giudice esecutore rife
risca, se l'esecuzione data nell'articolo
della sentenza relativo alla Foggia sia
ne'termini della sentenza.
Fi
( 366 )
Finalmente il medesimo Giudice ese
gua tutti gli altri capi della sentenza
che non siensi ancora eseguiti a favore
così del Principe exbarone, che del
l'Università.
Num. 45.
A di 28 settembre 18o9.
Tra 'l Comune di Rutigliano in pro
vincia di Bari , patrocinato dal Signor
Onofrio Pappalepore;
E'l Capitolo di S. Nicola di Bari,
patrocinato dal Sig. Diego Ferrigni;
Sul rapporto del Sig. Giudice Mar
tucci. - - - -
Nell'anno 18o5 il Comune di Ruti
gliano con otto capi di gravezze dedot
ti contro il Capitolo di S. Nicola di Ba
ri, domandò .
1. La cessazione della bagliva.
2. L' abolizione del diritto di scan
naggio. . ' . . .
3.
( 367 )
3. di piazza.
4. di portolanìa.
5. della prestazione di vino , galline
e pollastri.
6. della prestazione di tomoli 496di
grano in ogni anno oltre le servenie
di orzo commutato in grano.
7. degli ann. duc. 22 per censi mi
Inutl.
8. E degli ann. duc. 618. 4o colla
restituzione dell'esatto.
Indi a 8 Agosto 18o8 domandò in
questa Commissione feudale dichiararsi
aboliti per la legge i primi quattro ca
pi , e giudicarsi su' rimanenti.
La Commissione feudale,
Le parti e'l Proccuratore Regio gene
rale intesi nelle rispettive loro conclu-
SlOII,
Considerando sul 1, 2, 3, e 4 capo,
che i diritti di bagliva , scannaggio ,
piazza e portolanìa sono estinti per la
legge. E che non rimane al Capitolo
che
( 368 )
che a domandare i compensi , se han
luogo, presso la Commissione de'Titoli.
Considerando sul quinto, capo che
la prestazione di vino, galline e pol
lastri manca di titolo per essere ulte
riormente conservata.
Considerando sul sesto che la pre
stazione de'generi contenuti in questo
capo ha contro i particolari che vi so
no soggetti una origine legittima, quale
è quella che risulta dagli strumenti del
16o3 e 1717. E che quindi è luogo a
mantenerla per esecuzione di queste
scritture.
Considerando sul settimo capo, che
i censi minuti nella somma di duc. 22
non possono essere legittimamente esatti
che da' particolari possidenti questi be
ni in forza di strumenti di concessione.
Considerando sull' ottavo capo che la
somma annua di duc.618. 4o composta
delle partite seguenti, duc. 222 per abo
lizione di censi feudali sopra i territo
T] ,
( 369 )
A
rj, case e vigne de'particolari, duca
ti 18o per diritti di forno e mulini , e
due. 216.4o per fiscali, non può esse
re ulteriormente rigettata a carico del
Comune. -
Perchè relativamente alla somma di
duc. 822 non è giusto d' imporre una
tassa civica per pagarsi i censi , che
il Capitolo disse nello strumento de'28
Agosto 1482 di essere in diritto di esi
gere sopra i territorj , le case e vigne
de' particolari.
Che quindi risoluto lo strumento fin
chè si esonera il Comune da un peso
cui non è più ragionevole di farlo sog
giacere, è equo di salvare al Capitolo
la ragione di esercitare il suo diritto
contro i concessionarj e particolari pos
sessori di questi beni. -
E relativamente alle due altre som
me de' duc. 18o per diritto di forni e
mulini, e duc. 216.5o per causa di fi-
scali , i diritti che le facevano perce
1899 N. 9. dal pi
( 37o )
pire sono estinti e perenti per la legge.
Dichiara
, Estinti in esecuzione della legge i di
ritti, di bagliva, scannaggio, piazza, e
portolanìa esercitati finora in Rutiglia
no dal Capitolo di S. Nicola di Bari :
salve al Capitolo le ragioni, se ne ha,
per domandare i compensi presso la
Commissione de'Titoli, e per l'inden
nità, se ha luogo , contro il Duca di
Noja.
Non dovute ancora le prestazioni di
vino , galline e pollastri contenute nel
quinto capo.
Dovute però al Capitolo di S. Nicola
di Bari le prestazioni in generi conve
nute e dichiarate da' particolari negli
strumenti del 16o3 e 1717 a' termini
di queste scritture. -
Dovuti ancora i censi minuti da'par
ticolari contro de' quali il Capitolo fa
rà costare di avere speciali strumenti
di concessione.
E
( 371 )
E dichiara assoluta l'Università dal
la prestazione annua di ducati 618. 4o
per diritto di mulini e forni, per par
tita di fiscali e per abolizione di censi
feudali sopra territorj , vigne e case.
Benvero avendo il Capitolo partico
lari strumenti di concessione per que
sti censi si serva di suo diritto contro
i possidenti. Epe' fiscali adisca la Com
missione de'Titoli pel compenso se gli
compete. -
Le spese del giudizio compensate.
da 2 Num.
(372 )
A di 28 settembre 189
Tra'Comuni di Salice e Guagnano
in Provincia di Otranto, patrocinati
dal Signor Mariano Tarantini ;
E l'ex feudatario , patrocinato dal
Signor Tommaso Colangelo;
Sul rapporto del SignorGiudice Mar
tucci. .
I Comuni di Salice e Guagnano han
dedotto in Commissione i seguenti ca
pi di gravezze.
Si son doluti
1. Della universalità della decima su
tutte le produzioni del suolo.
2. Del diritto del cunnatico.
3. e 4. Della piazza e portolanìa.
. Della licenza di mietere.
Dell' oneratico seu cultorio.
Della fida a' forestieri per pasco
lare
( 373 )
lare le erbi nascenti da'fondi del part
colari. - -
8. Della decima di prezzo in tutte le
alienazioni di fondi sì rustici che ur
bani. t
9. Della erbatica, carnatica e munta
di latte. - , '
1o. Della esazione- de' censi minuti.
11. Dell'esercizio del diritto proibi
tivo de'mulini, trappeti, forni ed o
sterie.
12. Della privativa delle acque sta
gnanti nella cesì detta palude di Ro
dani. .
13. L'esenzione della decima del
grano che si semina nelle vigne sulle
quali si decima il vino mosto.
14. La facoltà di servirsi degli alberi
che nascono ne' territorj decimabili dei
particolari.
E, Guagnano ha domandato in fine
la revindica del bosco di Guagnano su
--- aa 3 cui
- ( 374 )
eui l'Università esercita gli usi civici
di legnare al secco.
Il barone ha opposto a Salice uno
strumento di convenzione munito di
decreto di expedit dell'epoca del 1778
ove tutti i diritti siclamati erano stati
conservati al feudatario.
E per abbondanza ha presentato con
tro, i due Comuni i rilevj del 1563 ,
r618 e 1678, contestando lo stato pos
sessivo cui si rapporta la consuetudine
della Provineia di Lecce relativamente
all'esazione delle decine universali.
I Comuni hanno opposto a queste
carte antiche una particola dell' inven
tario del Principi di Taranto portante
la data del r447, e presentata nel 1564
dal barone di Salice e Guagnano in
una lite agitata nel tempo colla città di
Lecce all' occasione del pagamento dei
diritti di piazza, da' quali i Leccesi pre
tendevano dove essere esonerati.
- Più
( 35 )
Più una informazione presa nel 1618
alla occasione di un rilevio, informa
zione nella quale furono adoperati i
credenzieri del barone.
Da' rilevj del barone risulta che le
decime erano esatte sulla più gran
parte de' principali prodotti dell'anno,
l'oglio non escluso.
Dalle carte presentate da'Comuni si
deduce che la decima delle ulive era
eccettuata : Exceptis arboribus oliva
rum quae ad aliquam non tenentur
servitutem ex antiqua consuetudine,
carta del 1447. E che questa decima
non cominciò a prestarsi che per con
venzione coll' Università e per l'affit
to e vasi del trappeto. Le parole sono
queste: Lo trappeto non è utile a det
ta corte, senonchè per la decima del
l'oglio, cosi per convenzione coll' U
niversità, perchè altrimenti detta Cor
te non avea decima d'oglio. Intanto
aa 4 la.
( 376 )
la decima dell'oglio era per l'affitto e
vasi del trappeto.
La Commissione , -
Intese le parti e 'l Regio Proccuratore
generale nelle sue conclusioni. -
Il Presidente ha messo in delibera
zione per Salice la seguente quistione
preliminare.
La convenzione del 1778 munita di
expedit ed invocata a suo vantaggio da
barone può essa sortire contro il Co
mune i suoi interi effetti ?
Esaminatasi laproposizione. Siè dap
prima osservato ch' essa - mancava di
materia per tutti gli articoli aboliti dal
la legge, e che essa rimaneva per con
seguenza inefficace e di niun valore per
tutte le privative e diritti proibitivi con
venuti , e per tutte le altre prestazioni
che avevano le persone o la di loro in
dustria per oggetto.
Si è osservato in seguito per tutto
- C1O
( 377 )
ciò che è relativo alle prestazioni ter
ritoriali che la legge ha ordinato di
Innantenere,
Che il complesso delle antiche carte
possessive non istabilisce in favore del
feudatario il diritto della decima sulla
universalità de' prodotti della principale
coltura dell'anno.
Anzi relativamente alla decimazione
dell' olio è chiaro dalla carta del 1447
ch' essa non fu stabilita che pel solo
diritto di macina e per l'affitto de' vasi
del trappeto, come l' informazione del
1618 si esprime.
Che quindi una prestazione conven
zionale dovuta solamente da quelli che
volevano andar a macinare ne'frantoi
del feudatario non poteva cangiar di
natura e trasformarsi in una prestazio
ne territoriale.
E però la transazione sotto questo
rapporto è evidentemente ingiusta e le
siva. Com' essa lo è del pari per la
de
( 38 )
decimiazione del cotone il quale nean
che trovasi nelle vecchie carte menzio
natO.
Deveidosi dunque la transazione ri
guardare è non avvenuta.La Commissione a
Ha considerato che per le decine in
generale in veduta dell'inventario del
i 447 non potevano conservarsi che quel
lè del solo grano, orzo, favè , avena,
vino mosto e lino.
Che la legge aveva pronunziato l'abo
lizione di tutti i diritti che formano
oggetto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,
9 è 11 capo di gravami.
Che la legge istessa ha abolito le de
cime di prezzo nelle contrattazioni.
Che tuttòcciò che si ésige dal Comu
ne per censi minuti dee essere del pari
abolito.
Cònsiderando inoltre che dopo la
pibblicazione delle leggi eversive della
feudalità non può essere denegato ai
Co
( 379 )
Comuni l'uso libero delle acque della
palude. Che il feudatario deve perciò
astenersi dall'esigervi qualsivoglia pre
stazione.
Considerando che la ragione stessa
che ha fatto abolire il diritto di fida
su' territorj de' particolari deve com
prendere l'abolizione di qualunque di
ritto sugli alberi selvaggi che nascono
ne' medesimi territorj.
Considerando per Guagnano in par
ticolare ;
Che il bosco di cui il Comune chie
de la revindica èuna proprietà eviden
temente feudale.
Che quindi la revindica non ha luo
go. Ma non avendo il bosco medesimo
alcuna qualificazione di difesa, nella di
lui continenza, gli usi civici anche di
legnare al secco non possono esservi ,
denegati.
Per queste considerazioni
Decide e dichiara
Evi
( 38o )
Evidentemente lesiva, per conseguen
za nulla e non avvenuta la transazione
del 1778. ,
Quindi dichiara in Salice e Guagna
no legittime in favore del feudatario le
sole decime del grano, orzo, fave, a-
vena, vino mosto e lino, ogni altro
genere escluso. -
Ordina che sulle terre decimabili non
si esiga che la prestazione di un solo
genere nell'anno a scelta del feuda
tario. --
A' reddenti sieno applicabili le dispo
sizioni de' Reali Decreti relativi alla
commutazione del peso in canone fisso
ed al riscatto. .:
Dichiara aboliti in esecuzione della
legge tutti i diritti conosciuti altra vol
ta sotto il nome di cunnatico, piazza e
portolanìa, licenza di mietere, onora
tico seu cultorio, fida a'forestieri o ap
propriazione di alberi sulle terre sì a
perte che chiuse de' particolari, 'l'erba
tica
( 381 )
tica, carnatica e munta di latte, e qual
sivoglia diritto proibitivo. -
Dichiara abolita ancora la decima di
prezzo nelle contrattazioni e tutte le
prestazioni esatte finora dal Comune a
titolo di censi minuti o di ragioni.
Dichiara l'uso delle acque della pa
lude grande detta altrimenti di Rodani
libero e comune a tutti. -
. Assolve il feudatario dalla revindica
del bosco. Dichiara il bosco medesimo
demanio feudale soggetto a' pieni usi
civici anche di legnare al secco in fa
vore degli abitanti di Guagnano , usi
estimabili in divisione. La ghianda del
bosco rimane però dichiarata proprietà
esclusiva del feudatario.
(382)-
Num. 47.
--- 2A di 3o Settembre 18o9.
Tra'l Comune di Campi in Provin
cia di Otranto , patrocinato da'Signori
Pasquale Franceschini e Mariano Ta
rantini; - - - -
E la sua baronessa Duchessa di Co
trofiano, patrocinata dal Signor Tom
maso Colangelo; -- ---
Sul rapporto del Signor Giudice Pe
dicini. ' - " .
Nel giorno 21 del passato mese di
Giugno si fece la lettura de' capi di
gravezze prodotti dall'Università di
Campi contro di quella ex feudataria
Duchessa di Cotrofiano. Ne rimasero di
quelli decisi 7 e furono riservati ad un
pieno esame i seguenti altri , co' quali
l'Università ha domandato.
1. Che debba l'ex feudataria anzidet
ta astenersi dall'esazione della decima
de'
( 383 )
de' prodotti che nascono tanto nel ter
ritorio di Campi che ne'territorj di due
altri feudi disabitati detti Afra e Ba
gnara. -
2. Che debba esser reintegrata nel
possesso del casamento, per uso di ta
verna posto nella pubblica piazza, di
Campi.
3. Che debba l'ex feudataria mede
sima astenersi di esigere, tanto nel det
to ex feudo di Campi, che ne due altri
Afra e Bagnara da ogni possessore di
territori annui grani 45, ed inoltre un
grano e mezzo ed un tomolo, di grano
e di fave. .
4. Che l'exfeudataria medesima qua
l'erede del Cardinale Enriquez dovesse
pagarle due capitali uno di duc. 21ooo
ed un altro di duc. 13oo.
5. Che se le dovessero liberare i de
positi ordinati dal già S. C. pel diritto
di affida.
6. Che dovesse pagarle la bonatenen
Zdl
( 384 )
za pe'beni burgensatici da essa Du
chessa posseduti. -
7. Finalmente che dovesse abolirsi la
prestazione ch'esige per la maturazione
de' lini che i particolari cittadini fanno
ne'proprj fondi.
La Commissione su ciascuno de'rap
portati capi ha fatto le seguenti consi
derazioni.
Sul capo 1. ha considerato che il feu
do di Campi in tempo de' Re Arago
nesi era posseduto dalla famiglia dei
Maramonti, e Raffaele de' Maramonti
fu uno di que'baroni della Provincia
di Lecce che ricorsero a Ferdinando l
d'Aragona dimandando di esser man
tenuti nel possesso di esigere le decime
delle vittovaglie ed altro , ed il Re re
scrisse a Federico suo figlio che li a
vesse garantiti ne' diritti che loro spet
tavano. -
Dalla famiglia de' Maramonti passò
poi il feudo a quella di Paladinis, e
l' Im
( 385 ) -
l'Imperador Carlo V. confermando nel
154o a Ferdinando de Paladinis il feu
do di Campi abitato assieme con Afra
e Bagnara disabitati, espressamente no
minò le decime.
Nelle informazioni fiscali prese nel
1529 e nel 1568 delle rendite di detto
feudo tra le altre si porta quella della
decima del grano , dell'orzo , dell'ave
na, fave, olio, lino e vino mosto, e
ne'rilevj del 1675 e del 1697 , oltre a
tutti detti generi, si porta anche la de
cima della bambagia.
Vedendo quindi la Commissione pro
vata l'antica consuetudine di esigere le
decime su tutt'i menzionati prodotti, ha
creduto giusto di mantenere la Duches- -
sa suddetta nel possesso di esigere la
decima di tutti gli espressati prodotti.
Siccome però dal rilevio del 1697 si è
rilevato che nell'ex feudo disabitato di
Bagnara non ispetti all'ex feudataria che
la sola metà della decima, giacchè l'al
18o9. N.9. bb tTa
(3e6 )
tra metà si asserisce di esigersi dalla
Mensa Vescovile di Ostuni, perciò si
è stabilito che dovesse esigere la metà
soltanto sulla decima degli stessi generi
di sopra rapportati.
Rispetto il capo 2 ha considerato che
l'Università non abbia alcun titolo nè
di dominio nè di possesso del casamen
to per uso di taverna. La carta del
1621 da essa Università esibita , oltre
all'essere illegale, altro non dimostra
se non di aver dati a partito tutt' i
corpi di rendita ch'ella aveva, e tra gli
altri si vede nominata la taverna, ma
sta detto che per questa si dovevano pa
gare al barone annui duc. 6o, il quale
era obbligato a dare 2o barili di vino
e dieci some di paglia, ch'erano la do
te pel mantenimento della taverna me
desima. Di fatti nel rilevio pagato nel
629, cioè otto anni dopo di detto
partito, si vede portata dal barone la
rendita della detta taverna nella stessa
- "Inna
( 387 )
maniera che sta descritta in detta carta
del 16a1. Dunque l'Università la pos
sedeva non come sua, ma come con
cedutale dal barone a titolo di affitto,
il quale essendo poi terminato, la ta
verna tornò nuovamente nelle mani del
barone , onde si vede che nel rilevio
del 1667 si porta affittata per duc. 11o
col peso di somministrare la sola pa
glia, e nel rilevio del 17o5 si vede af
fittata per duc. 65. Quindi ha stimato
la Commissione di assolvere la detta
Duchessa dalla dimanda dell'Università.
In quanto al capo terzo ha conside
rato indoverose tutte le altre prestazio
ni che si esigono su de'fondi decimali
oltre della decima, e perciò ha credu
to di abolirle tutte , non potendo un
fondo esser gravato da tanti diversi
pesi , quando non vi sia una conces
sione espressa.
Rapporto al quarto capo ha consi
derato che negli atti non esista che il
bb 2 te
( 388)
testamento ed i codicilli fatti nel 1756
dal Cardinale Enriquez. Dal testamen
to, si rileva che istituì due eredi fidu
ciarj, a'quali impose che dopo di ave
re adempito a' legati e ad altre incom
benze da lui ordinate, dovessero resti
tuire l'eredità al suo cugino Niccola
Filomarino Duca di Cotrofiano, ma
non volendo il medesimo accettare le
condizioni da esso apposte, gli sostituì
il Collegio delle scuole pie di Campi ,
e in mancanza di questi il Capitolo del
la Chiesa madre di quella terra, ed in
ultimo luogo l'Università della terra
medesima. Dichiarò tra le altre cose il
testatore che egli era creditore del men
zionato Duca di Cotrofiano in forza di
strumento di convenzione di un capi
tale di duc. 31 mila, e siccome il Du
ca era creditore dell'Università di Cam
pi di un capitale di ducati 1o7oo, co
sì volendo gratificare l'Università mede
sima , , ove disse di esser nato, ordi
- 1O
(389 ) -
nò che il Duca dovesse rilasciare tali
capitale alla medesima , ed in conse
guenza che il suo credito contro del
Duca restasse per soli duc. 2o3oo, da
andare in suo beneficio ogni qualvolta
col dippiù della sua eredità rimanesse
ro soddisfatti i legatarj e tutti gli altri
pesi da lui ordinati.
L'Università di Campi secondo le
asserzioni delle parti conseguì il bene
ficio del rilascio del capitale de'du
cati 1o7oo, importo del suo debito, ed
ora in forza della sostituzione ordinata
nel testamento suddetto in suo favore,
ha preteso che dovesse la Duchessa di
Cotrofiano pagarle i ducati 2o3oo resto
demenzionati duc. 3 m., quanto im-
portava il credito del testatore sulla
easa di Cotrofiano.
Ma siccome le parti stesse han con
fessato avanti la Commissione che vi
sia un processo riguardante l' eredità
del Cardinale Enriquez, così la mede
bb 3 si
( 39o )
sima, volendo rischiarato meglio il fat
to, ha stimato di ordinare l' esibizione
del detto processo. - -
Riguardo al eapo quinto si è rilevato
dagli atti che tra' capi di gravezze pro
dotti nel 1739, uno di essi, e propria
mente il primo riguardò l'esazione di
carlini tre che il barone faceva per ogni
testa di cittadino, e di grani cinque per
ogni vedova, di quale esazione se ne
dimandò l'abolizione, con restituirsi ciò
che indebitamente si era esatto.
Il Commissarie della causa ordinò
che il barone si astenesse di esigere la
detta prestazione, ed impartì termine
sulla restituzione dell' indebito; ma il
S.C. nel 1743 confirmò il termine im
partito, e intanto ordinò che si facesse
deposito delle dette prestazioni, e que
sto decreto fu confirmato in grado di
nullità nel 1772 , é poi nel 1774 in
grado di restituzione in intiero pro
dotta dall'Università.
- Nel
( 39 )
Nel 1781 per mezzo del governatore
locale,secondo apparisce dalla di costui
relazione,furono esatti duc. 27o, 89per
due annate di dette prestazioni, onde
la Principessa di Campi li depositò con
partita di Banco nel S.C., e domandò
nuovi ordini per astringere i cittadini a
pagare le altre annate maturate, ed ot
tenne gli ordini corrispondenti. Ma
nel seguente anno 1782 l' Università
chiese dilazione pel pagamento degli
attrassi. La Duehessa prestè - il con
senso che gli attrassi si pagassero con
dilazione , con pagarsi cioèi ogn' anno
l'annata corrente ed un'altra annata di
attrassi fino all' estinzione di questi;
bensì le quantità che si sarebbero esat
te si depositassero in potere dell'era
rio. Altro di questo dagli atti non ap
parisce.
La Commissione adunque ha consi
derato che la prestazione non era che
un dazio imposto dal feudatario sulle
bb 4 te
( 392 )
teste de' cittadini, qual facoltà eragli
dalla legge negata, non essendo tal di
ritto che della sola potestà suprema, e
che perciò il deposito fatto nel S.C. si
doveva all'Università liberare, e non sa
pendo se gli erarj della Duchessa o al
tri suoi agenti dopo del 1782 avessero
fatta altra esazione, ha stimato di com
metterne una verifica per dare in se
guito le provvidenze. ,
Sul capo sesto ha considerato ehe la
bonatenenza per legge sia obbligata l'ex
feudataria a pagarla, e perciò l'ha con
dannata al pagamento dal dì del cata
sto,e per liquidarne il quantitativo ha
commesso il calcolo.
- Finalmente sul capo settimo ha con
siderato che alla Duchessa di Cotrofia
no non competa diritto alcuno per esi
gere qualunque prestazione da' cittadini
di Campi per la maturazione de' lini
che essi fanno ne'proprj territorj, an
che se questi sieno soggetti al peso di
decima. - Per
( 293 )
Per tutte le considerazioni quindi di
sopra addotte, intese le parti ed il Re
gioProccuratore generale, ha diffiniti
VaInente deciso,
1. Sia lecito all'ex feudataria Duches
sa di Cotrofiano, di esigere da cittadini
di Campi tanto nel territorio, di quella
terra, che dall'ex feudo disabitato di
Afra, la decima del grano, orzo, ave
na, fave, ulive, lino , bambagia, e vi
no mosto, escluso ogni altro genere.
L'esazione però delle decime delle vit
tovaglie si faccia in generi triturati e sul
le aje, dalle quali non si possano rimo
vere se non cerziorata 24 ore prima
la persona legittima che fale veci dell'ex
feudataria. Quella delle ulive si faccia
ne' luoghi ove si raccolgono, e quella
del vino mostone' palmenti. Nel ter
ritorio, poi dell'altro ex feudo disabitato
di Bagnara le sia lecito di esigere la
metà della decima suddetta per gli stessi
generi menzionati, e colle stesse rego
le di sopra stabilite. - 2.
- ( 394)
a Sia la stessa Duchessa assoluta dal
le dinande, dell'Università per la re
vindiea del casamento posto nella pub
blica piazza di Campi per uso di ta
verra'
3. si astenga la Duchessa medesima
dall'esazione di annui grani 45, di un
grano e mezzo, diun temolo di grano
e di fave sugli stessi territori pe''qua
li si paga da' possessori la decima s
4 Esibiti gli atti che riguardano l'ere
dità del Cardinale Enriquez si daranno
le provvidenze dimandate dall'Univer
sita pe due capitali di dnc.2 m e di
duc. 13oo.
5 Resti abolita la prestazione di an
nui carlini tre per ogni testa di citta
dino di Campi e di grani cinque per
ogni vedova, e si liberino in beneficio
der Università suddetta i depositi fatti
atti del S. C. per tali causa
oltre si commetta al Consigliere d'In
teudenza della provincia Sig. Benedetto
( 395 )
Mancarelli di verificare se gli erarj o
altri agenti di essa Duchessa abbiano
fatto delle esazioni per conto della cen
nata prestazione, quante annate, e che
somme siensi esatte , e riferisca per le
ulteriori provvidenze.
6. Si condanni la menzionata Du
chessa di Cotrofiano a pagare la bona
tenenza dal giorno del catasto , e si
commetta al prorazionale Nicola Guer
ra di farne la liquidazione, intese e ri
chieste le parti, per darsi in seguito la
provvidenza.
7. Finalmente si astenga la Duchessa
medesima di esigere qualunque presta
zione per la macerazione de'lini che i
cittadini di Campi fanno ne'proprj fondi
decimali.
Per le spese della lite restino le parti
vicendevolmente assolute.
IN
( 397 )
-
DE DIRITTI, E DELLE PREsTAzIoNI-
sULLE QUALI sI È GIUDICATo.
, - -
..
SETTEMBRE 18o9. N.° 9.
-
a-- -
N. 1. Nea causa tra 'l Comune di
Canneto e l'ex barone.
1. Censi sulle case e territo
pag. 3.
rj.
2. Prestazione su'secondi, terzi e
quarti piani delle case.
3. Prestazione sulle acque.
-
4. Portolania sulle scale, gradini
e gaifi.
5. Proibizione di migliorare i fondi.
N. 2.
N.2. Nella causa tra 'l Comune di
Faggiano e l'ex feudataria. p.7.
1. Decima sul grano, fave, orzo,
avena, vino mosto ed ulive.
2. Dichiarazione in demanio feu
dale del territorio detto Monte
o Laserra soggetto a' pieni usi
ClVlCl, -
3. Credito strumentario di ducati
Io9o.-
N. 3. Nella causa tra 'l Comune di
Caramanico e l'ex barone. – p. 13.
Terze censuali in annui ducati
3oo: indebito esatto.
N.4. Nella causa tra 'l Comune di
Pratola e l'Amministrazione gene
rale de'Regj Demanj. pag.17
Attrasso per tabacco, regie
strade, decima, doppia de
cima, fondo delle pensioni,
mantenimento delle bande
mili
(399 )
militari ed altri pesi straor
dinarj.
N. 5. Nella causa tra 'l Comune di
Palo , il Conte di Conversano e”l
Principe della Rocca. , pag. 18.
- 1. Reintegra de'trappeti: ann. du
cati 8o per canone.
2. Reintegra de'mulini: prestazione
annua di duc. 72.
3, Annui dnc.zo per le fossate e
spinate del castello: dichiarazio
ne delle fossate in suolo pub
blico.
4. Bagliva: indebito esatto.
5. Dichiarazione della difesa Arri
carro di proprietà del Comune
sotto l'annua corrispondenza di
duc. 3òo.
6. Assoluzione dal capitale di duc.
22 m.: indebito esatto.
7. Assoluzione dellevicendevoli a
zioni.
8,
( oo)
8. Usi civici anche per ragion di
commercio nella difesa di Bru
nettO.
-
N. 6. Nella causa tra 'l Comune di
Tarsia e l'ex barone. pag.35.
Capitali di duc. 2o5o e di du
cati 25oo.
N. 7. Nella causa, tra 'l Comune di
Scilla e l'ex barone. . . pag.45.
1. Uso civico di pascere, acquare
e legnare nel territorio di Scilla.
2. Scannaggio. -
3. Diritto proibitivo de'mulini: an
nui duc. 262.53 per diritto di
pesca.
IN.8. Nella causa tra 'l Comune di
Roccavalleoscura e'l Principe Signor
Carlo diTocco CantelmoStuard.p.47
1. Prestazione di ann. duc.169.8o.
2. Annui duc. 18o per l'affitto per
pe
-- -- (4o1)
petuo della montagna di Mac
chialonga e Rotella.
3. Ann. duc. 75per la censuazio
ne de'feudi e prata. -
N. 9. Nella causa tra'l Comune di
Altamura e la generale Amministra
zione de'Reali Demanj. p. 52.
1. Ann. duc. 5oo a titolo di scan
naggio , zecca , pesi e misure.
2. Annui duc. 12o per bagliva.
N. 1o Nella causa tra 'l Comune di
Capaccio e'l Principe d'Angri.p.55.
i Risoluzione del contratto di
affitto delle difese Laura,
Cerzagallara e Codiglioni.
N. 11. Nella causa tra 'l Comune di
Sanseverino e 'l Principe di Bisi
gnano. pag. 63.
1. Terratico a ragione di mezza
semenza.
18o9- N.9. cc 2.
( 4o2 )
2. Censo sulle vigne: prestazione
di grani 35 a tomolo ridotto a
grani 2o.
3. Misura del seminati collo stesso
compasso di cui si fa uso pergli
altri demanj ex-feudali di Chia
rOnOnte, -
4, Terratico sul granone a ragione
di mezza covertura. ,
N. 12. Nella causa tra 'l Comune e
cittadini di Carpignano co' fratelli
Gaetana e Federico Villani. p.69
Assoluzione dell'università co
sì dall'azione di assistenza
che dal credito preteso dai
fratelli Villani.
N, 13. Nella causa tra 'l Comune di
Montrone e l'ex-feudatario. p.74.
1. Spiega della decisione preceden
te, comprendendosi il testatico
su' buoi aratorj nell' abolizione
de'carliui 18 ànnui. - 2
( 4o3 )
2 Dichiarazione delle cisterne Ron
dinella e dell'Aja di pertinenza
del barone : pubbliche, tutte, le
, altre esistenti lungo le strade.
, 3. Risoluzione del contratto de'mu
lini. - -
4. Prestazione per la costruzione o
suolo delle case,
5. Esazione della giumella e dei
censi ne' soli territorj denomina
, ti Piantata di ulivi e mandor
... le, Parco della Rondinella, Par
co di S. Leo , territorio della
difesa.
6. Le vigne e'l giardino dichiarate
del barone. -
: 7, Assoluzione dell'Università dai
censi di Capurso e da ogni al
tra prestazione.
; - , , , ,
Lettera ministeriale per le ac
que. pag. 86, -
cc à 1N, 14.
( 4o4 )
N. 14. Nella causa tra' Comuni di
Argusto , Gagliato e Cinquefrondi
coll'ex barone. pag. 96.
Annui duc. 3o per catapanìa ,
portolanìa , barricello e ca
mera riservata.
N, 15. Nella causa tra 'l Comune di
Calvera e l'ex barone. . pag. 98.
1. Terraggio sul granone, su' le
gumi e su'generi che si semi
nano per sola preparazione delterreno. r
2. Usi civici ne' demanj exfeudali
anche per ragion di commercio
tra' cittadini.
3. Divieto per la costruzione delle
case e per fare degli orti.
4. Annui duc. 5o per portolanìa :
ann. duc. 4 sotto nome di strena.
a ,
- - - - - - - - - - - - - - -
( 4o5 )
N. 16. Nella causa tra 'l Comune di
Aieta e l'ex barone. . pag. 1o 1.
Bonatenenza attrassata.
N. 17. Nella causa tra particolari cit
tadini del Comune di Arnesano e
l'ex barone. , pag. 1o3.
1. Giurisdizione delle prime, e se
conde cause: diritto di eleggere
il giudice per le seconde cause.
2. Permesso o divieto per l'estra
zione delle ulive per molirle nei
trappeti de'convicini ex feudi :
pene per le contravvenzioni.
3. Diritto proibitivo de'trappeti.
4. Decima del grano, orzo, ave
na, fave , lino , ulive e vino
InOStO. - -
5. Prestazione sotto nome di mez
za pietra. -
6. Pagamento del guardiano delle
vigne.
7, Diritto dell'elezione dell'erario
cc 3 o del
(4o6)
e o dell'uomo di corte.
8. Diritto di eleggere il camerlen
go. - ,
9. Divieto della vendita del vino
forestiere. -
1o. Decima della pietra che taglia
si per uso di fabbrica.
11. Opere e servizj di animali di
qualunque specie.
12. Obbligo di raccogliere le ulive
ex baronali pagandole ad arbi
trio. “
-
N. 18. Nella causa tra il Comune di
Montesano e l'ex barone. p. 11o.
- 1. Carlini due per ciascuna fami
glia bracciale : giornata de' buoi
per ciascun massaro: latte di un
giorno delle pecore de'cittadini:
venti rotoli di formaggi salati per
ogni gregge.
2. Dichiarazione del demanio di
Montesano di appartenenza del
l' U
- (4o7 )
l'Università: fida a'forestieri del
l'erba sopravvanzante agli usi ci
vici me'due terzetti di Pattano e
Cerreta piana : terraggio ne'lo
cali ridotti a coltura dello stesso
demanio. -
3. Reintegra de'territorj Radice,
Balzi di S.Paladino e Coste della
Pirocchiosa. -
4. Reintegra de'territorj Casamas
sone e Magorniello, e delle por
zioni demaniali aggregate a'ter
ritorj denominati Spigno, Ma
gorno, Gessuta, Fiego, Prato,
Pezzillo , la Rossa, Carpineta e
Cerreta. -
5. Reintegra del territorio S. Si
GOIG,
6. Dichiarazione de' territorj Car
pineta, Cerreta, Magorno, Ces
suta e Casamassone in chiuse e
difese : i locali Spigno, Fiego ,
Prato, Pezzillo, Rossa e Magor
cc 4 niel
( 4o8 )
- niello demanjaperti dell'ex-feu
- do. N
7. Dichiarazione de'territorj della
badia di Cadossa, non apparte
nenti al demanio di Montesano.
N. 19. Nella causa tra 'l Sig. Gaetano
Crisi e 'l Duca Tortora. p. 131.
Assoluzione di Grisi dalle azio
ni intentate dall'ex barone :
libertà di servirsi delle acque
per irrigare i terreni ed ani
mare il mulino ed ogni al
tra macchina che volesse co
- struirsi da Grisi : condanna
del Duca Tortora alla rifa
zione delle spese.
N. 2o. Nella causa tra 'l Comune di
Grisolia e l' ex barone. pag. 138.
1. Dichiarazione de' locali la Ser
ra, la Gana,S. Maria, la Pu
ma, le Mezzane, il Cerreto, il
Co
- ( 4o9 )
, Cocozzo, Pantanelli, Rapa, Roc
ca ed altri di appartenenza del
l'Università.
2. Dichiarazione in demaniale uni
, versale del Comune del territorio
denominato Cerasia, e Bonia.
3, Diritto di cogliere il frutto del
, le castagne nella difesa delMon
, te ne'dì 18, 19 e 2o Ottobre :
divieto di sboscarla: dichiarazio
ne della medesima di proprietà
del Duca. , ...
4. Dichiarazione delfeudo di S.Bia
. . . se in demaniale feudale.
- 5. Diritto di cesinare - nel locale
detto i Comuni.
, 6. Assoluzione reciproca sulla de
, manialità universale di Griso
lia.
7. Bonatenenza attrassata.
, 8. Libera costruzione delle neviere.
9. Libertà della pesca.
1o. Terraggio, fida o altro diritto su'
-tel
( 41o )
- territorjappadronati tanto chiu
si quanto aperti, e su'demanj
e difese universali.
dN. n1. Nella causa tra 'l Comune di
S. Fede e l'ex barone. pag. 16o.
Dichiarazione della montagna
di Fagaldo e del territorio
Sallizzi o Cursutolo di perti
- nenza dell' ex barone : diritto
del terraggio in detti luoghi
soltanto. -
N. 22. Nella causa tra 'l Comune di
laterza e l'ex barone. pag. 171.
1. Dichiarazione di non esistere
la feudalità dell'intero territo
rio di Laterza: terratieo della
mezza semenza, fida ed altro:
indebito esatto. -
2. Reintegra della difesaSerra lo
Greco e Guardiola, del territo
rioCandelore oArbusto,dell'al
trO
- (411 )
- gio e fida. -
tro Mezzane, e della difesa Fra
gennaro. ...
3. Appartenenza demuri e de'fos
sati in giro all'abitato della ter
ra : restituzione delle fabbriche
costrutte ne' fossati medesimai.
4. Appartenenza de'territorj posti
nella difesa delle Rene : terrag
- 5. Vendita degli erbaggi de'terre
ni demaniali dell'Università e
de' particolari cittadini : indebi
to esatto.
6. Censi nel territorio le Matine.
7. Piazza e scannaggio: indebito
'esatto.
8. Revindica dell'osteria : indebi
tO eSatto, -
- - - -
N. 23. Nella causa tra 'l Comune di
S.Lupo e l'ex barone, pag. 216.
1. Ritenzione della decima a ra
-
gione del quinto.
( 412) ,
2. Divisione de'demanj exfeudali
a tenore della legge.
3. Azione per la devoluzione.
4. Facoltà di redimere i redditi.,
e
N. 24. Nella causa tra 'l Comune di
S. Vito e l'ex barone. pag. 218.
- . Attrassb del pagamenti per ta
bacco, strade di Puglia, on
ce immuni, decima e dop
e pia decima.
i : i
N. 25. Nella causa tra 'l Comune di
Torano e l'ex barone. pag. 22o.
c: 1. Zecca e portolanìa.
2. Conferma nel diritto colonico
su' terreni di Castiglione. -
-
-
N.26. Nella causa tra'Comuni di Nuca
ra e Canna coll'ex barone. p. 222.
1. Annui duc. 2o per baglivi: più
cantaja di formaggio fresco: una
quantità di capretti:ann. duc. Io
- – per
( 413)- per danni dati: regalia de' pos
sessori di capre e pecore.
2. Prestazione per l'adacquatura:
libertà delle acque.
e 3: Conto dell'esatto da' demanisti.
- ,
N. 27. Nella causa tra 'l Comune di
Castrovillari e l'ex barone. p. 226.
Diritto proibitivo su' molini,
trappeti, alberghi o sia ta
verne, manganelli di bam
- bagia ad acqua e centimoli.
'
N. 28. Nella causa tra 'l Comune di
Galatina e i PP. Domenicani di
detta terra. - pag. 227.
Dazio della salmatica.
N. 29. Nella causa tra'Comuni che
compongono lo stato di Diano e l'ex
barone. i pag. 229.
1. Terratico, fida ed ogni altra per
stazione sull' intero territorio di
Dia
( 414)
Diano e casali: assegnazione di
tomoli 1ooo, di terreno nel ter- .
ritorio della Piana in compenso
dell' antico demanio del feudo :
a dichiarazione di tutto il restante
territorio in demaniale univer-
sale, ,
2, Divisione in due parti eguali
delle difese Mezzana e Mesole.
3. Censi ed adoe de' suffeudi : pos
sesso della Vigna della Corte,
del Prato di Chirico e delle al
tre particolari proprietà non con
, ...trovertite, -
4Appartenenza delle difese. Rac
. . cio , Motola , Corticato e Mar
gini,
5. Decima delle vittovaglie nel di
, , , stretto di S. Arsenio fida ed un
- , carlino a testa per quei che non
e seminano nel territorio medesi
- mo
o 6 Prelazione per la compera del
-. l' CX
( 415 )
l' exfeudo di S. Arsenio.
- - - - - - -'.
N. 3o. Nella causa tra il Comune di
Castrignano de' Greci e l'exfeuda
tario. pag. 299.
. . Spiega della sentenzapreceden
te de' 24 Agosto 18o9.
N, 3. Nella causa tra l'ex barone
Sig. Giuseppe Serra e'l Comune di
Civita, pag. 3o2.
Spiega della sentenza preceden
te de'28 Agosto 18og.
N. 32. Nella causa tra'Comuni di Se
cli e Temerano e l'ex barone. p. 3o5.
, . Decima del grano, orzo , ave
na, fave , bambagia, lino, uli
- ve e vino mosto.
2. Erbatica e carnatica.
3. Censi.
4. Decima del prezzo. -
5. Prestaziona a titolo di jus gal
linarum N. 33.
( 416 )
N. 33. Nella causa tra' l Comune di
S. Giuliano e l'ex barone. p. 311.
, 1,Decima sulle foglie, cocozze,
a morre, capocantiere, paglia ed
.erba.
-2,e Prestazione di un carro di pa
glia.
N. 34. Nella causa tra 'l Comune di
Trivigno e l'ex feudatario. p. 313.
. Annui duc. 12o a titolo di for
natico. .
“
N. 35. Nella causa tra 'l Comune di
Ajeta e l'ex barone. pag.316
1. Diritto proibitivo della taverna,
-, , , de'mulini, della gualchiera e di
altre macchine, e delle neviere.
2. Quarta parte dell' olio provve
niente da' nuzzoli delle ulive.
3. Diritto di obbligare il Comune
ad addire una persona all'era
rio ex baronale senza mercede :
s di
-
. .
(417 ) - -
- diritto di eleggere il baglivo , il
mastrogiurato ed il giurato.
4. Annui duc. 146. 98 per zecca,
peso , misura e portolanìa.
5. Annui duc. 6o per far esenti i
bracciali e i possessori di buoi
aratori a dare tre giornate difa
tica.
6. Censi minuti.
7. Diritto di obbligare una perso
na comoda a prendersi per esatti
i censi minuti ed altri diritti.
8. Prestazione da ogni marinaro
del Comune e del casale degli
Schiavi della decima del pesce:
, , prestazione sulla pesca.
9. Diritto di valersi dell' asta fi
scale. . . -
1o. Diritto di affittare la mastro
dattìa.
11. Esazione per via di fatto, sen
za serbarsi l' ordine prescritto
dalle leggi.
18o9. N. 9. dd I2,
( 418 )
12. Sfasciatura, cioè rotoli quattro
ed un quarto di carne della co
scia di dietro di ogni bue, vac
ca , o vitello. -
13. Quarto degli animali selvaggi
che si ammazzano.
14. Prestazione in danaro da' de
bitori in grano , allorchè manca
tal genere.
15. Fida ne' territorj appadronati
e ne' demanj universali.
16. Diritto di piazza. »
N. 36. Nella causa tra 'l Comune di
Padolano e l'ex barone. pag. 324.
1. Decima del grano, avena, or
zo , fave, ulive, vino mosto ,
lino e bambagia. .
2. Erbatica e carnatica : fida nei
demanj dell' ex feudo.
3. Diritto proibitivo dei mulini ,
trappeti, colombaje e simili.
4. Decima di prezzo.
5. Ragioni baronali, . N.
- ( 419 )
N. 37. Nella causa tra 'l Comune di
S. Lorenzo Maggiore e l'ex baro
ne pag. 328.
Bonatenenza attrassata.
N.38. Nella causa tra'l Comune di Roc
cavalleoscura e l'ex barone. p. 33o.
1. Restituzione degli annui ducati
169. 8o riscossi per colletta di
S. Maria dopo del mese di Di
cembre 18o6.
2. Annui duc. 28o pel fitto perpe
tuo di Macchialonga e Rotella :
ann. duc. 75 pe' censi de'feudi
e prati; ritenzione della decima
sopra dette prestazioni fino al
18o7, e del quinto dal 1808 in
f avanti.
- dd 2 N. 39.
( 42o )
N. 39. Nella causa tra 'l Comune della
Posta e'l Sig.GiuseppeConte.p.335.
1. Diritto proibitivo così nel fiu
me Fibreno , che nel Lago del
la Posta e Fontana di Sanven
ditto.
2. Diritto sulla fontana di Sanven
ditto.
3. Diritto della pesca.
N. 4o. Nella causa tra'Comuni di Ma
ruggio e Castigno col Real Ordine
delle due Sicilie e Capitolo di Ta
ranto. pag. 34o.
1, Decima nell' intero territorio di
Maruggio del grano, orzo, ave
na, fave, lino, ulive e vino
InnOSUO.
2. Decima sugli stessi prodotti nel
territorio di Castigno.-
N. 4.
( 421 )
N. 41. Nella causa tra 'l Comune di
Letta Palena , l'Abate Commenda
tario di S. Maria di Monteplanizio e
l'Amministrazionede'Demanjp.347.
1. Revindica della parte superiore
della montagna: vendita dell'er
ba: usi civici. -
2. Prestazione a titolo di quarta e
foglietta, di mezza misura a to
molata, e del mosto sulle vigne
nella parte inferiore della stessa
montagna.
3. Terraggio nella parte del dema
nio del piano in ragione di de
cima.
4. Carlini 2o sul prato di S. Ma
ria: divieto sugli altri prati del
l'Università e de' cittadini.
5. Un tomolo di grano a fuoco :
ann. duc. 32 per transazione di
tal prestazione.
6. Assoluzione per le riconvenzio
ni dell' Abate.
dd 3 N. 42
( 422 )
N. 42. Nella causa tra 'l Comune di
Melissano e Vincenzo Piccioli col
Principe di Melissano. pag. 354.
1. Decima del grano, orzo, ave
na, vino mosto, lino ed ulive.
2. Erbatica , carnatica, cordolio,
allegata o obbligata, censi e ra
gioni. -
3. Bagliva, portolania e piazza.
N. 43. Nella causa tra 'l Comune di
Taviano e'l Principe di Melissa
72O, pag. 359.
1. Piazza e portolanìa.
2. Erbatica e carnatica.
3. Decimazioni sulla calce, agli e
cipolle.
4. Decima del prezzo.
5. Prestazione di censi a titolo di
bagliva.
oi
( 423)N. 44. Nella causa tra’ l Comune di
S. Vito e l'ex barone. pag. 363.
1. Restituzione degli animali inser
vienti a' mulini, e delle prov
visioni per uso degli stessi ani
mali. - --- ----
2. Dichiarazione in pieno dominio
dell'ex barone della bottega in
feriore alla nuova torre dell'oro
logio. -
N. 45. Nella causa tra' l Comune di
Rutigliano e'l Capitolo di S. Nicola
di Bari. , pag. 366.
1. Bagliva , scannaggio, piazza e
portolanìa.
2. Prestazioni di vino, galline e
pollastri. ,
3. Prestazioni in generi convenute
e dichiarate negli strumenti del
16o3 e 1717. - -
4. Censi minuti.
5.
- - ( 424 )
, 5. Annui duc. 618. 4o per diritto
di mulini e forni, per partita di
, fiscali, e per abolizione di censi
feudali sopra territorj, vigne e
case.
N, 46. Nella causa tra'Comuni di Salice
e Guagnano e l'exfeudatario p. 372.
1. Decime del grano, orzo, fave,
avena, vino mosto e lino.
2. Cunnatico, piazza e portolania,
licenza di mietere, oneratico seu
cultorio, fida a'forestieri o ap
-- propriazione di alberi sulle ter
, re sì aperte che chiuse de'par
ticolari, erbatica, carnatica e
munta di latte, ed ogni altro
diritto proibitivo.
3. Decima di prezzo: censi minuti
e ragioni. -
4. Libertà delle acque di Roda
Ill, -
5,
( 425) -
5. Revindica del bosco : dichiara
zione del medesimo in demanio
feudale soggetto a' pieni usi ci
VICI,
N. 47. Nella causa tra 'l Comune di
Campi e la Duchessa di Cotrofia
no. pag. 382.
1. Decima del grano, orzo , ave
na , fave , ulive , lino , bamba
gia e vino mosto tanto nel ter
ritorio di Campi, che in quello
di Afra: nell'ex feudo di Bagna
ra poi la metà della decimasud
detta.
2. Revindica del casamento per uso
di taverna.
3. Annui grani 45, un grano e
mezzo, un tomolo di grano e
di fave sugli stessi territorj.
4. Annui carl. tre per ogni testa
di cittadino di Campi : grani 5
per ogni vedova.
5.
( 426 )
, 5. Bònatenenza attrassata.
6, Prestazione per la macerazione -
- de'lini. -
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,
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, -
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