Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) sugli ercizi alberghieri e... ·...

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Repubblica e Cantone 135 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 137 Bellinzona, 22 marzo 13/2011 Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (del 1 giugno 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato; – vista la Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull’alcool); – vista la Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo; – visto il rapporto 5 maggio 2010 n. 6193R della Commissione della legislazione, decreta: CAPITOLO I Disposizioni generali e definizioni Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi al- berghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi). Art. 2 La presente legge si applica: a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) allalloggio di ospiti; c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate; d)al divieto di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione ai sensi della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. Art. 3 La presente legge non si applica a: a) ospedali, case di cura e case anziani; b) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti; c) centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri, al penitenziario e agli altri servizi di pronto intervento; d) rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carroz- zabili o con impianti di risalita; e) mescite aperte saltuariamente. Art. 4 1 L’esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul po- sto. 2 Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è ri- lasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio. Scopo Campo dappli- cazione Eccezioni Definizioni

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Repubblica e Cantone 135 Ticino

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 137 Bellinzona, 22 marzo

13/2011

 Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) (del 1° giugno 2010) 

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato; – vista la Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull’alcool); – vista la Legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo

passivo; – visto il rapporto 5 maggio 2010 n. 6193R della Commissione della legislazione,

decre ta:

CAPITOLO I Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi al-berghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi).

Art. 2 La presente legge si applica: a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) all�alloggio di ospiti; c) alla  vendita  di  bevande  alcoliche  ai  sensi  della  legge  federale  sulle  bevande distillate; 

d) al divieto di  fumare nelle  imprese del  settore alberghiero e della  ristorazione ai sensi della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. 

Art. 3 La presente legge non si applica a: a) ospedali, case di cura e case anziani; b) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti; c) centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai  funzionari  dello  stato,  alle  scuole,  ai  pompieri,  al  penitenziario  e  agli  altri servizi di pronto intervento; 

d) rifugi  e  capanne  di montagna  non  raggiungibili  direttamente  con  strade  carroz-zabili o con impianti di risalita; 

e) mescite aperte saltuariamente.  Art. 4 1L’esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul po-sto. 2Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è ri-lasciata l’autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

Scopo

Campo d’appli-cazione

Eccezioni

Definizioni

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CAPITOLO II Autorizzazioni

Art. 5 La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

Art. 6 1Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: a) esercizi con alloggio; b) esercizi senza alloggio; c) locali notturni; d) esercizi provvisori. 2Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni. 3Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali possono essere rilasciate eccezio-nalmente alla stessa persona più autorizzazioni di gerenza, nei casi in cui gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commer-ciale.

CAPITOLO III

Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusioni e la revoca

Art. 7 1Il municipio nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l’esame degli aspetti strutturali degli esercizi. 2In tale ambito, l’ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vin-colante. 3I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell’ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione. Art. 8 1Colui che richiede l’autorizzazione deve: a) avere l�esercizio dei diritti civili; b) disporre  del  diploma  cantonale  di  esercente  o,  in  assenza  di  un  certificato  di capacità riconosciuto, attestare una pratica d�esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro Cantone; 

c) produrre  l�attestazione  del  municipio  dell�idoneità  dei  locali  comprensiva  del numero dei posti disponibili; 

d) godere del diritto d�uso dei locali; e) disporre di un�adeguata copertura assicurativa per  le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. 

2Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile. Art. 9 1Non è concessa o è revocata l’autorizzazione a chi: a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l�iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;  

b) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;  c) è affetto da malattie o colpito da  infermità  tali da  impedirgli  la normale condu-zione dell�esercizio. 

2Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene detentive o pe-ne pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d’accusa. 3L’autorizzazione è pure revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più a-dempiuti ai sensi dell’art. 8.

Obbligo d’autorizza-zione

Genere di auto-rizzazione

Idoneità dei lo-cali

Presupposti

Motivi di esclu-sione e di revoca

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CAPITOLO IV Estinzione dell’autorizzazione

Art. 10 La validità dell’autorizzazione si estingue in caso di: a) cambiamento del gerente; b) cambiamento del genere di autorizzazione; c) rinuncia scritta; d) decesso del titolare.   

CAPITOLO V Diploma cantonale di esercente

Art. 11 Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una perso-na possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Art. 12 1Il Consiglio di Stato organizza l’esame per l’ottenimento del diploma. 2Sono esentati dall’esame per l’ottenimento del diploma coloro che hanno ottenuto il di-ploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione.

Art. 13 1Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l’esame finale. 2Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative ecce-zioni.

CAPITOLO VI Accesso agli esercizi / limitazioni

Art. 14 1In tutti gli esercizi dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni de-vono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento. 2L’accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

Art. 15 1Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del persona-le di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, posso-no essere allontanate all’istante. 2Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione. 3Il Dipartimento dirime le contestazioni.

CAPITOLO VII Orari di apertura e di chiusura

Art. 16 1Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante alme-no cinque giorni per settimana. 2Il municipio può prevedere eccezioni all’obbligo di apertura di cui al cpv. 1. 3I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00. 4Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 05:00.

Art. 17 I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire lo-ro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all’art. 16 cpv. 1.

Estinzione

Definizione

Diploma

Condizioni

Accesso dei gio-vani

Allontanamento e divieto di ac-cesso

Orari di apertu-ra e chiusura degli esercizi

Esercizi con al-loggio

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Art. 18 Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest’ultima.

Art. 19 Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

Art. 20 Il municipio può concedere deroghe d’orario estese a tutto l’anno o a un de-terminato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.

CAPITOLO VIII Obblighi e facoltà del gerente

Art. 21 1Il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti. 2Il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità.

Art. 22 1Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incarica-re in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. 2Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua so-stituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno. Art. 23 1Il gerente non deve servire bevande alcoliche: a) alle persone di età inferiore ai 18 anni; b) alle persone che si trovano in stato di ebrietà. 2A tale obbligo soggiacciono anche gli avventori. Art. 24 1Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande a-nalcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda al-colica più economica. 2Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l’acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro. Art. 25 È vietata: a) la  vendita  di  bevande  alcoliche  ad  un  prezzo  fisso  indipendente  dalla  quantità offerta (happy-hour e 2x1); 

b) la distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per  la  vincita  di  giochi  organizzati,  quali  tombole,  lotterie,  ruote  della  fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi. 

c) l�impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche. 

Art. 26 Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche di tutti gli ospiti alla polizia. Art. 27 1Il gerente notifica al municipio: a) gli orari di apertura e di chiusura; b) i giorni di riposo settimanale; c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi. 2Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.

Art. 28 Il gerente espone, in modo ben visibile dall’esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio.

Esercizi nelle case da gioco

Deroghe

Esercizi nelle aree autostra-dali

Responsabilità della conduzio-ne

Sostituzione

Limitazione del-la vendita di be-vande alcoliche

Bevande analco-liche

Divieto di incen-tivi al consumo di alcolici

Notifica degli ospiti

Notifica dell’attività

Obbligo di espo-sizione degli o-rari

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Art. 29 In caso di dubbi circa l’età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

CAPITOLO IX Permessi speciali

Art. 30 1Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordina-rie segnatamente manifestazioni ricreative. 2Il municipio comunica la sua decisione all’autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

Art. 31 Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO X Disposizioni diverse

Art. 32 1Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo: a) ai municipi; b) alle associazioni di categoria. 2Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l’eventuale indennità nel regolamento.

Art. 33 1Qualsiasi esercizio deve disporre all’esterno di un’insegna con il proprio nome e il tipo di locale. 2L’insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

Art. 34 1All’esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande. 2Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all’interno oppure presentata al cliente. 3La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve es-sere esposto in ogni camera.

Art. 35 1All’interno degli esercizi è vietato fumare. 2È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori. 3Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.

Art. 36 Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i fun-zionari preposti dell’autorità cantonale possono: a) ispezionare gli esercizi; b) accertare l�identità di chi vi si trova; c) ordinare lo sgombero dell�esercizio, qualora si verificassero disordini. 

Art. 37 Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendi-ta di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Accertamento età

Permessi spe-ciali

Controllo

Delega di com-piti di controllo

Insegne per gli esercizi

Esposizione prezzi

Fumo

Interventi di controllo

Limitazione da parte del muni-cipio

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CAPITOLO XI Tasse

Art. 38 L’autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.– a fr. 500.–.

Art. 39 L’autorizzazione all’esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.– a fr. 10’000.–, commisurata al genere e all’importanza dell’azienda.

Art. 40 Il municipio preleva una tassa da fr. 20.– a fr. 1’000.– per il rilascio di dero-ghe d’orario e permessi speciali.

Art. 41 Per l’organizzazione dell’esame per l’ottenimento del diploma è prelevata una tassa a copertura delle spese amministrative. Il regolamento ne fissa l’ammontare.

Art. 42 Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.– tenuto conto delle prestazioni fornite dall’autorità.

CAPITOLO XII Sanzioni

Art. 43 Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.

Art. 44 1Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 40’000.–. 2L’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 24 e al divieto di fumo ai sensi dell’art. 35 è fissato a fr. 200.–. 3Sono punibili: a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell�art. 22 cpv. 2; b) il  cliente  quando  non  si  attiene  ai  divieti  stabiliti  dalla  presente  legge  o  alle ingiunzioni del gerente. 

4Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauziona-le proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata.

Art. 45 L’autorizzazione è revocata: a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere; b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie; c) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull�alcool, preceduta da una comminatoria. 

Art. 46 Le sanzioni degli art. 44 e 45 possono essere cumulate. Art. 47 1Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato inerenti alle violazioni delle norme previste dalla presente legge. 2La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.

Art. 48 1Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza. 2Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

Tassa di auto-rizzazione alla conduzione

Tassa sull’alcool

Tasse per dero-ghe d’orario e permessi spe-ciali

Tassa d’esame

Tasse di con-trollo

Ammonimento

Multe

Revoca

Indipendenza delle sanzioni

Pubblicazione delle decisioni

Competenze

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CAPITOLO XIII Autorità giudiziarie

Art. 49 1Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudizia-rie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge. 2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono da-re adito ad un intervento da parte del Dipartimento. 3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.

CAPITOLO XIV Procedura di ricorso

Art. 50 1Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consi-glio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione della decisione. È riservato l’art. 51. 2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribu-nale cantonale amministrativo.

Art. 51 1Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l’interes-sato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi dell’art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. 2Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l’interessato può ricor-rere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tri-bunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO XV Norme finali, transitorie e abrogative

Art. 52 Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla pre-sente legge.

Art. 53 1La validità delle patenti rilasciate conformemente all’art. 5 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 3 anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l’at-testazione dell’idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c). 3Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.

Art. 54 1Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l’art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. 2Entro tale periodo, l’autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.

Art. 55 1I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al di-ploma. 2I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professio-nalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Obbligo di noti-fica da parte dell’autorità

In generale

In particolare

Competenze comunali

Norme transito-rie a) patente

b) autorizzazio-ne a gestire

c) certificato di capacità

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3La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se en-tro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Art. 56 Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 57 Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all’art. 19 cpv. 2 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

Art. 58 È abrogata la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994. Art. 59 1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la legge è pubblica-ta sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore. ALLEGATO

La Legge sul turismo è modificata come segue: Art. 19 cpv. 2 2L’importo della tassa per gli esercizi di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. b e c della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

La Legge sull’esercizio della prostituzione è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 2È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adesca-mento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segna-tamente negli esercizi pubblici.

Bellinzona, 1° giugno 2010

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: D. Ghisletta Il Segretario: R. Schnyder LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto l’art. 59 della legge che precede,

ordina:

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 è pub-blicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2011.

Bellinzona, 15 marzo 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini Il Cancelliere: G. Gianella

d) agriturismo

e) tasse di pro-mozione

Norma abroga-tiva

Entrata in vigore

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Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) (del 16 marzo 2011) 

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear),

decre ta:

Capitolo primo Competenza

Art. 1 1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio del commercio e dei passaporti (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi) e in materia di Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità. 2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (in seguito: DFP), è competente per l’applicazione degli art. 11-13 Lear. 3Il Municipio è in particolare competente per: a) la  verifica  della  conformità  strutturale  dell�esercizio  con  le  normative  edilizie, pianificatorie e ambientali, segnatamente per l�applicazione degli art. 4-5 e 38-52; 

b) il rilascio dell�autorizzazione sugli impianti pubblicitari.   In tale ambito valgono gli art. 11-33 e 90-92; c) le procedure di contravvenzione  relative alla violazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi (art. 71 e 72). 

4Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l’autorità compe-tente per l’applicazione degli art. 34-37 agli esercizi dove vengono offerte derrate ali-mentari.

Capitolo secondo Commercio di bevande alcoliche

Art. 2 Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da tra-sportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sulla patente.

Art. 3 1L’Ufficio può autorizzare: a) il  commercio  al  minuto  di  bevande  alcoliche  in  altre  strutture  di  vendita  nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sull�alcool; 

b) la mescita nelle vie e nelle piazze in occasione di manifestazioni pubbliche. 2La patente è rilasciata al gerente.

Capitolo terzo Requisiti dell’esercizio

Art. 4 Gli spazi dell’esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all’attività dell’esercizio stesso e formare un complesso distinto e separato dalle even-tuali superfici del medesimo stabile, adibite ad altro uso.

Autorità compe-tenti (art. 6, 7 e 12)

Esercizi (art. 2 lett. c)

Altre strutture (art. 2 lett. c)

Uso dei locali (art. 4)

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Art. 5 La struttura del locale deve permettere il costante controllo di chi vi accede.

Capitolo quarto Suddivisioni delle autorizzazioni

Art. 6 Sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione per esercizi con alloggio quelle strutture che offrono possibilità di pernottamento segnatamente: 1. gli alberghi,  i motel, gli apparthotel,  i garni,  i bed and breakfast,  le pensioni,  le locande, i ristoranti, le osterie, le trattorie; 

2. gli ostelli; 3. le  pensioni  private  di  famiglia  e  le  unità  abitative  sublocate  con  più  di  quattro pensionanti; 

4. le cantine, le cucine operaie, le mense aziendali; 5. i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita. 

Art. 7 Sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione per esercizi senza alloggio quelle strutture che offrono cibo e bevande segnatamente: 1. i ristoranti, gli snack-bar, le osterie, i grotti, i canvetti, le trattorie, le birrerie; 2. i caffè, i bar, i tea-room, i pub; 3. i circoli o club; 4. i  rifugi  e  le  capanne  di  montagna,  raggiungibili  direttamente  con  strade carrozzabili o con impianti di risalita; 

5. le mescite aperte regolarmente; 6. le cantine o cucine operaie; 7. le mense aziendali.  Art. 8 Sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione per locali notturni quelle strut-ture che oltre a cibo e bevande offrono intrattenimento segnatamente i locali notturni, le discoteche e i piano bar. Art. 9 Le autorizzazioni provvisorie sono i permessi speciali e quelle rilasciate in caso di sostituzione.

Art. 10 1Sono eccezionalmente rilasciate le autorizzazioni di cui all’art. 6 lett. b) e d) Lear per la conduzione di quegli esercizi che si trovano in zona periferica aventi una ca-pienza massima di 50 posti, che dispongono di un numero massimo di tre persone im-piegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio. Il computo del nu-mero massimo di queste persone non tiene conto del loro grado di occupazione. 2Le autorizzazioni di cui all’art. 6 lett. a) Lear sono rilasciate a titolo eccezionale, per quelle strutture che contano un numero di posti letto limitato.

Capitolo quinto Definizioni dei tipi di esercizi

Art. 11 1L’albergo (Motel) è l’esercizio dove si offre alloggio e che comprende alme-no una ricezione, servizi di ristorazione e di caffè. 2I servizi non devono, nella loro struttura e ubicazione, essere tali da risultare indipen-denti dall’esercizio principale, devono rimanere aperti unicamente in concomitanza con quest’ultimo ed essere situati su un’area appropriatamente delimitata.

Controllo dell’accesso (art. 4)

Autorizzazioni per esercizi con alloggio (art. 6 cpv. 1 lett. a)

Autorizzazioni per esercizi sen-za alloggio (art. 6 cpv. 1 lett. b)

Autorizzazione per locali not-turni (art. 6 cpv. 1 lett. c)

Autorizzazione per esercizi provvisori (art. 6 cpv. 1 lett. d)

Autorizzazione per piccoli eser-cizi (art. 6)

Albergo (Motel)

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Art. 12 1L’albergo può comprendere delle dipendenze che fanno parte integrante del-la gestione alberghiera. 2Sono considerate dipendenze uno o più stabili destinati ai servizi alberghieri, la cui di-stanza dall’edificio adibito ad albergo non impedisce una normale sorveglianza da parte dell’albergatore. Art. 13 1Il garni (Bed and breakfast) è l’esercizio dove agli ospiti alloggiati viene ser-vita unicamente la prima colazione. 2In questi esercizi è consentita l’installazione di un servizio bar riservato agli ospiti al-loggiati come pure di un frigobar in ogni camera. Art. 14 La pensione è l’esercizio che dispone almeno di 10 letti e dove si servono cibi e bevande esclusivamente alle persone che vi sono alloggiate. Art. 15 1La locanda è il ristorante che, oltre a cibi e bevande, offre pure alloggio. 2La locanda deve disporre di un servizio di ricezione. 3Per il servizio dei cibi, è applicabile l’art. 21 cpv. 1 e 2. Art. 16 1L’ostello è l’esercizio nel quale il servizio è limitato all’alloggio a prezzi modici. 2Se l’offerta è pure estesa ai cibi e alle bevande l’ostello è assimilato alla pensione. Art. 17 1La pensione privata di famiglia è l’esercizio, condotto in modo famigliare e in locali non esclusivamente destinati ad esercizio, dove si servono cibi e bevande nelle ore usuali dei pasti soltanto alle persone che vi sono alloggiate, fino ad un massimo di nove pensionanti. 2La pensione privata di famiglia può esistere anche nella forma senza alloggio. Art. 18 1Per affittacamere si intendono camere, appartamenti, case o altre unità abita-tive locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi. 2Per determinare i criteri della legge non costituisce un elemento determinante il fatto che il datore di alloggio, o altre persone, mettano a disposizione dei servizi (biancheria, bucato, pulizia, bibite, ecc.). 3Il cambiamento dello statuto da locatore a sublocatore, o viceversa, è ininfluente per il computo dei tre mesi. 4In caso di fondati dubbi circa un aggiramento della legge o del regolamento di applica-zione, segnatamente nell’ambito dei termini contrattuali sulla locazione o sublocazione, l’Ufficio può assoggettare ad esercizio alberghiero anche altre strutture che fungono da alloggio. Art. 19 1La cantina o la cucina operaia è l’esercizio, situato entro il limite o nelle immediate vicinanze di un cantiere pubblico o privato, nel quale si servono cibi o be-vande esclusivamente alle persone che vi lavorano. 2La cantina o cucina operaia può comprendere anche solo un servizio di alloggio. Art. 20 I rifugi e le capanne di montagna sono gli esercizi, assimilati all’osteria, con possibilità di ristorazione e alloggio. Art. 21 1Il ristorante è l’esercizio nel quale sono serviti bevande e cibi, freddi a qual-siasi ora e caldi almeno negli orari usuali dei pasti. 2La loro dotazione strutturale dev’essere adeguata alla capienza dei locali. 3Se il ristorante offre pure alloggio è applicabile l’art. 15 cpv. 2.

Dipendenze

Garni (Bed and breakfast)

Pensione

Locanda

Ostello

Pensione priva-ta di famiglia

Unità abitative locate o sublocate (Affittacamere)

Cantina o cucina operaia

Rifugio e ca-panna di montagna

Ristorante

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Art. 22 Lo snack-bar (tavola calda) è il ristorante attrezzato per un servizio rapido dei cibi caldi.

Art. 23 1L’osteria e la trattoria sono esercizi a carattere popolare dove si servono be-vande e cibi freddi a qualsiasi ora. 2Il servizio di cibi caldi non è obbligatorio. 3Se l’osteria e la trattoria offrono pure alloggio è applicabile l’art. 15 cpv. 2.

Art. 24 1Il grotto e il canvetto sono esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate. 2Essi devono disporre di una cantina tipica e di un ampio piazzale adibito a servizio e-sterno con attrezzatura intonata alle loro caratteristiche.

Art. 25 1La birreria è l’esercizio nel quale si serve prevalentemente birra e cibi caldi e freddi tipici delle birrerie. 2Il servizio di cibi freddi e caldi è facoltativo.

Art. 26 In aggiunta alla denominazione principale, possono denominarsi pizzeria gli esercizi enumerati all’art. 7 cifra 1, ad eccezione dei grotti, attrezzati per preparare, cuocere e vendere la pizza da consumare sul posto o da asportare.

Art. 27 1Sono caffè, bar o pub gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamen-te bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscal-damento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati. 2A seconda delle caratteristiche dei locali e della specie di bevande, cibi e gelati che vi sono serviti in modo preponderante, i caffè, bar o i pub possono essere qualificati quali pasticcerie, tea-room, gelaterie. 3Essi devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all’art. 37.

Art. 28 Il circolo o club è l’esercizio nel quale si servono cibi o bevande essenzial-mente ai membri di un’associazione o in cui avvengono regolarmente incontri fra per-sone per uno scopo comune o prestabilito.

Art. 29 La mescita aperta regolarmente è l’esercizio analogo al caffè-bar, dove il consumo avviene, di regola, al banco.

Art. 30 1Le mense aziendali sono esercizi nei quali si servono cibi o bevande al per-sonale durante gli orari stabiliti dalla direzione. 2Possono prevedere anche un servizio di alloggio.

Art. 31 Può utilizzare la denominazione agriturismo, l’esercizio (pensione privata di famiglia o altro) che offre alloggio e/o ristorazione nelle aziende agricole riconosciute come tali dalla Sezione dell’agricoltura.

Art. 32 Il locale notturno (piano bar, discoteca) è l’esercizio, aperto nelle ore serali e della notte, nel quale si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.

Snack-bar

Osteria e tratto-ria

Grotti e canvetti

Birreria

Pizzeria

Caffè, Bar, Pub

Circolo o Club

Mescita

Mense aziendali

Agriturismo

Locale nottur-no, Piano bar e Discoteca

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Art. 33 Per il rilascio delle autorizzazioni alla conduzione di un esercizio da parte dell’Ufficio, il Municipio parifica all’uno o all’altro degli esercizi elencati e definiti ne-gli articoli precedenti, i nuovi generi di esercizio che dovessero sorgere con terminolo-gie diverse da quelle attualmente in uso, e ciò a seconda delle loro caratteristiche e della loro destinazione.

Capitolo sesto Requisiti strutturali e igienici

Art. 34 1Il preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante nell’ambito della valutazione dell’idoneità dei locali dove si svolgono attività con derrate alimentari. 2Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica le normative in materia di derrate alimentari.

Art. 35 1Nel banco-bar la vaschetta di lavaggio delle tazze e dei bicchieri, doppia con acqua calda e fredda, dev’essere discosta dal banco. 2Ove esiste un’apparecchiatura lavastoviglie è richiesta unicamente una vaschetta sem-plice.

Art. 36 1La superficie della cucina dev’essere adeguata alla capacità ricettiva. 2Il calcolo dev’essere effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq. 3È escluso dal computo il locale adibito a economato. 4Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al cpv. 2. Restano riservate le normative in materia di Legge federale sul lavoro. Art. 37 Gli esercizi denominati caffè, bar, pub, mescita devono disporre di un ade-guato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq; restano riser-vate le normative in materia di Legge federale sul lavoro. Art. 38 Se si fa uso di illuminazione ridotta occorre disporre di un impianto atto a il-luminare normalmente il locale; in caso di necessità con pulsanti luminosi.

Art. 39 I locali dove si servono cibi e bevande, non dotati di un ricambio d’aria natu-rale, devono essere dotati di un impianto di ventilazione meccanico adeguato, mediante aspirazione e immissione di aria esterna. Art. 40 Le scale dell’esercizio, costruite in materiale incombustibile e con corrimano, devono avere larghezza minima di 1.20 m. Art. 41 La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande dev’essere di 1.00 mq per avventore. Art. 42 1I servizi igienici devono essere raggiungibili direttamente dall’esercizio, sen-za passare attraverso locali adibiti ad altro scopo. 2In casi particolari possono essere concesse deroghe. Art. 43 1Per una capacità ricettiva fino a 50 persone sono necessari almeno due gabi-netti (WC) separati per sesso; da 51 a 100 persone sono necessari un WC uomini, un pissoir, due WC donne; per ogni 50 persone in più si devono aggiungere un WC uomini (rispettivamente un pissoir) e un WC donne.

Nuove termino-logie

A. Competenze del Laboratorio cantonale (art. 7 cpv. 2) I. Derrate ali-mentari

II. Banco-bar

III. Cucina

IV. Locale di preparazione (Office)

B. Competenze del Municipio (art. 7 cpv. 1) I. Illuminazione

II. Ventilazione

III. Scale

IV. Capacità ricettiva

V. Servizi igie-nici 1. In generale

2. Numero

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2I posti del servizio all’aperto (terrazze, ecc.) sono tenuti in considerazione, ai fini del numero di servizi igienici, in ragione di metà.

Art. 44 L’atrio di disimpegno, con lavabo, mensola, specchio e l’occorrente per la-varsi ed asciugarsi le mani è obbligatorio.

Art. 45 1Il gabinetto con vaso all’inglese, spazzola e porta spazzola, lavabo, specchio, mensola, attaccapanni, carta igienica e l’occorrente per lavarsi ed asciugarsi le mani de-ve avere una superficie minima di 1 x 1.60 m. 2La porta, apribile verso l’esterno, deve essere munita di indicatore di gabinetto occupa-to e deve poter essere aperta, in caso di emergenza, dall’esterno. 3L’atrio di disimpegno e il gabinetto devono essere dotati, nel caso di assenza di finestre o di finestre non apribili, di un impianto di ventilazione meccanica adeguato. 4Sono vietati gli asciugamani da usare più volte. 5I WC donne devono avere un contenitore per il deposito delle salviette igieniche.

Art. 46 Gli esercizi con alloggio, che non offrono camere con servizi igienici e docce, devono disporre, per piano, del seguente numero minimo di servizi igienici: – un WC ogni 7 posti letto o frazione; – un bagno (o doccia), separato dal WC, ogni 10 posti letto; – dimensioni minime: bagno + lavabo 2.10 mq bagno + lavabo + WC 3.30 mq doccia + lavabo 1.60 mq doccia + lavabo + WC 2.10 mq

Art. 47 I pavimenti e le pareti devono essere in materiale lavabile (fino a un’altezza minima di 1.80 m).

Art. 48 1Le camere devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: – camera a un letto 8 mq; per ogni letto in più vanno aggiunti 4 mq; – vaschetta lavamani con acqua corrente calda e fredda, se la camera non è già dotata di

servizi igienici propri. 2Rimangono riservate le disposizioni previste nel Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato.

Art. 49 Il locale lavanderia deve soddisfare i seguenti requisiti: – pavimento con scarico per acque di lavaggio e pareti lavabili; – aerazione naturale o meccanica; – lavabo con acqua calda e fredda ed il necessario per lavarsi ed asciugarsi le mani. Art. 50 Gli spazi chiusi adibiti ai fumatori: a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie  totale dei  locali d�esercizio, escluso il servizio d�alloggio; 

b) devono  essere dotati di  impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; 

c) devono essere delimitati da pareti a tutt�altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica. 

Art. 51 1Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura diret-tamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione.

3. Atri di disim-pegno

4. Strutture va-rie nei WC

5. WC negli e-sercizi con al-loggio

6. Pavimenti e pareti

VI. Camere

VII. Lavanderia

VIII. Spazi o locali adibiti a fumatori 1. Requisiti strutturali a) Spazi chiusi

b) Spazi aperti

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2Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del cpv. 1. 3In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.

Art. 52 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere precedu-ta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b).

Capitolo settimo Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusione e la revoca

Art. 53 La domanda di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) genere e nome dell�esercizio; b) ubicazione e numero del mappale; c) generalità del gerente; d) inizio attività.  Art. 54 La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) attestazione  del Municipio  dell�idoneità  dei  locali  comprensiva  del  numero  dei posti disponibili; 

b) dichiarazione dell�Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l�inesistenza di attestati di carenza beni o procedure fallimentari a carico del gerente; 

c) permesso di soggiorno che autorizzi il gerente all�esercizio dell�attività lucrativa, se straniero; 

d) documentazione attestante il godimento del diritto d�uso dei locali. Inoltre in caso di sublocazione, l�assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura; 

e) prova di assicurazione RC per i danni causati nell�esercizio dell�attività; f) diploma  cantonale  d�esercente  o  decisione  della  DFP  che  riconosce  titoli  di formazione o lo svolgimento di un�adeguata pratica professionale; 

g) estratto del casellario giudiziale; h) certificato medico dal quale risulti che l�interessato non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell�esercizio; 

i)  se beneficiario di una rendita AI, un�attestazione circa il suo grado d�invalidità; l)  se responsabile della conduzione di un agriturismo, la decisione di riconoscimento dell�esercizio da parte della Sezione dell�agricoltura (art. 31). 

Art. 55 Se l’Ufficio constata che sono venuti a mancare i requisiti per il rilascio o il mantenimento dell’autorizzazione, ordina la chiusura dell’esercizio. Art. 56 L’attestazione dell’idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illi-mitata, riservato l’art. 58.

Art. 57 1Ogni cambiamento di gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione. 2Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione. Art. 58 In caso di cambiamenti strutturali suscettibili di modificare la capacità ricetti-va e la funzionalità della struttura, il Municipio è tenuto a rilasciare una nuova attesta-zione di idoneità ed a darne tempestivamente comunicazione all’Ufficio.

2. Dichiarazione di idoneità

Indicazioni ne-cessarie (art. 8)

Documenta-zione (art. 7, 8 e 9)

Chiusura per mancanza dei presupposti (art. 7, 8 e 9)

Validità dell’attestazione dell’idoneità (art. 7)

Cambiamenti a) Personali (art. 7 e 10)

b) Strutturali (art. 7 e 10)

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Art. 59 In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni il Municipio ed il ge-rente sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio, alla Polizia cantonale ed al Labora-torio cantonale.

Capitolo ottavo Assicurazione responsabilità civile

Art. 60 1La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da una dichia-razione dell’assicuratore. 2Tale dichiarazione deve indicare le prestazioni stipulate e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente all’Ufficio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.

Art. 61 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3’000’000.– per ogni caso di sinistro.

Capitolo nono Diploma cantonale d’esercente e formazione professionale

Art. 62 Il diploma cantonale d’esercente (in seguito: diploma) o la decisione di rico-noscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l’art. 63.

Art. 63 Per gli esercizi elencati all’art. 6 cifra 2, 3 e 4 rispettivamente all’art. 7 cifra 3, 6 e 7 l’Ufficio può autorizzare la gerenza senza diploma tenendo segnatamente conto dell’esperienza nel ramo, delle esigenze dell’art. 23 cpv. 1 dell’Ordinanza federale sui requisiti igienici (ORI), dell’ubicazione, della capienza e dell’importanza.

Art. 64 La vigilanza sulla formazione professionale e sull’organizzazione degli esami per l’ottenimento del diploma è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che la esercita per il tramite della DFP.

Art. 65 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport nomina una Commissione di vigilanza di otto membri composta rispettivamente da: – un rappresentante della Divisione della formazione professionale; – un rappresentante della Divisione degli interni; – un rappresentante della Federazione Esercenti ed Albergatori Ticino (in seguito: Ga-

stroticino); – un rappresentante di Hôtellerie Suisse, Sezione Ticino; – un rappresentante dell’Associazione delle consumatrici della Svizzera Italiana; – il Direttore della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo; – il Presidente della Commissione d’esame; – il Capo dell’Ufficio del commercio e dei passaporti.

Art. 66 La Commissione di vigilanza segnatamente: a) esercita mansioni di vigilanza sull�insegnamento offerto e i relativi esami; b) propone modifiche dei curricoli formativi offerti; c) collabora nella politica d�informazione nei confronti del settore; d) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d�esame.  Art. 67 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d’esame.

c) Chiusura di un esercizio (art. 7 e 10)

Prova del con-tratto d’assicurazione (art. 8 cpv. 1 lett. e)

Garanzia mini-ma (art. 8 cpv. 1 lett. e) e cpv. 2)

Principio (art. 4 cpv. 2 e 11)

Eccezioni all’obbligo del diploma (art. 4 cpv. 2 e 8 cpv. 2)

Vigilanza sulla formazione professionale (art. 12)

Commissione di vigilanza (art. 12)

Compiti della Commissione di vigilanza (art. 12)

Regolamento d’esame (art. 13)

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Art. 68 1Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l’esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all’estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di otto mesi. 2La pratica può essere effettuata anche prima dell’esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell’esame. 3Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente. 4Limitatamente all’esercizio dell’agriturismo, i requisiti per lo svolgimento del periodo di pratica necessari per il conseguimento del diploma cantonale, sono disciplinati dalla Sezione dell’agricoltura.

Art. 69 1Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio pubblico di cui all’art. 6 Lear e il cui gerente abbia almeno da tre anni acquisito la gerenza. 2Il periodo di pratica all’estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’autorità preposta del luogo dove è stato effettuato. 3Per gli operatori del settore dell’agriturismo il periodo di pratica è pure riconosciuto qualora esercitato all’interno della propria azienda. 4Nell’impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una di-chiarazione di autocertificazione.

Art. 70 1Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d’esercente rilasciati da un altro Cantone se l’esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica. 2Per le materie d’esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all’esame per quelle materie giudicate tali. 3L’autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro Can-tone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma. 4Limitatamente all’esercizio dell’attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il re-gime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.

Capitolo decimo Orari di apertura e chiusura

Art. 71 1Entro i limiti di orario comunicati al Municipio, l’esercizio deve sempre ri-manere aperto. 2Entro i limiti previsti dall’art. 16 cpv. 1 Lear, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, 1 ora oltre l’orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l’orario di chiusura serale. 3L’obbligo di rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere anche non consecutive per un minimo di 5 giorni alla settimana non è applicabile agli esercizi elencati all’art. 6 ci-fra 3, 4 e 5 rispettivamente all’art. 7 cifra 3, 4, 6 e 7.

Art. 72 1Il gerente comunica tempestivamente al Municipio o alla Polizia comunale la decisione di ritardare la chiusura rispetto all’orario comunicato. 2L’annuncio può anche essere effettuato in forma orale. 3La chiusura posticipata dell’esercizio, entro i limiti di cui all’art. 71 cpv. 2, non costi-tuisce deroga.

Periodo di pra-tica (art. 13)

Comprova (art. 13)

Riconoscimento di certificati (art. 13)

Orari di apertu-ra e di chiusura (art. 16 cpv. 1 e 27 cpv. 1 lett. a)

Annuncio (art. 16 cpv. 1 e 27 cpv. 2)

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Capitolo undicesimo Obblighi e facoltà del gerente

Art. 73 1Il gerente è responsabile verso l’Ufficio del rispetto della legge e del regola-mento. 2Il gerente è responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Art. 74 Il gerente è responsabile dei seguenti compiti, segnatamente: a) curare l�istruzione del personale e vigilare sul suo operato; b) vegliare sull�igiene e la pulizia generale dell�esercizio; c) allestire un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale (art. 79); 

d) garantire il mantenimento dell�ordine e della quiete all�interno dell�esercizio (art. 83); 

e) vigilare al  rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori,  fumare  in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche (art. 23, 25 e 35 Lear); 

f) esporre i prezzi delle prestazioni offerte (art. 93-95); g) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi (art. 82).  Art. 75 1Il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio. 2La presenza a tempo pieno è intesa come 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settima-nali. 3Sono riservate le eccezioni di cui agli art. 76, 77 e 78.

Art. 76 Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di mani-festazioni soggette a permesso speciale.

Art. 77 1Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente alla gerenza: a) di un piccolo esercizio di cui all�art. 10; b) di un esercizio per il quale non è richiesto il diploma cantonale. 2La presenza del gerente deve in tutti casi essere garantita per almeno 20 ore sull’arco della settimana.

Art. 78 1Di regola la gerenza di più esercizi da parte della stessa persona è esclusa. 2L’Ufficio può tuttavia rilasciare eccezionalmente alla medesima persona un’unica au-torizzazione di gerenza per più locali nei casi in cui gli esercizi siano situati nello stesso stabile oppure costituiscano una sola unità turistica o commerciale; l’autorizzazione può comprendere al massimo tre esercizi. 3Per una sola unità turistica o commerciale si intende un insieme di esercizi che per la loro ubicazione e interdipendenza rappresentano un’unica entità come esercizi all’interno di villaggi turistici, campeggi o centri balneari, sportivi e commerciali. 4In caso di gerenza di più esercizi di cui al cpv. 2 il gerente deve garantire la propria re-peribilità fisica in tempi brevi.

Art. 79 Il gerente deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di la-voro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale.

Art. 80 L’assenza temporanea di cui all’art. 22 cpv. 1 Lear non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Gerente (art. 4 cpv. 2 e 21)

Compiti (art. 21)

Svolgimento dell’attività I. Principio (art. 21)

II. Eccezioni (art. 6 e 30) 1. Permessi spe-ciali

2. Altre attività

3. Gerenza di più esercizi (art. 6 cpv. 2 e 3 e 21 cpv. 2)

III. Presenza nell’esercizio (art. 21)

IV. Assenza temporanea (art. 22 cpv. 1)

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Art. 81 1L’autorizzazione alla sostituzione è rilasciata dall’Ufficio, per un periodo massimo di un anno, su richiesta del gerente, quando si verifica l’impossibilità per il medesimo di proseguire la conduzione dell’esercizio per cause di forza maggiore, ma transitorie. 2L’istanza deve essere motivata e contenere: a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione; b) i documenti previsti alle lett. g) e h) dell�art. 54 relativi al sostituto; c) la documentazione comprovante l�esistenza dell�impedimento; d) le  informazioni  che  permettano  all�Ufficio  di  valutare  le  capacità  professionali (diploma  cantonale  d�esercente,  certificato  di  servizio,  pratica  esercitata  nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto. 

3In caso di decesso del gerente l’Ufficio rilascia un’autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.

Art. 82 Il gerente, in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 Lear, deve offrire bevande anal-coliche in quantitativi di 1, 2 e 3 dl (decilitri).

Art. 83 1Il gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete. 2Il divieto di accesso ingiunto dal gerente, ha una durata massima di un anno. Con il cambiamento della gerenza il divieto decade. 3Se richiesto dall’interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli moti-vato per iscritto da parte del gerente entro 5 giorni. 4L’Ufficio dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati.

Capitolo dodicesimo Permessi speciali

Art. 84 Il rilascio di permessi speciali secondo l’art. 30 Lear, è subordinato alla pre-senza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli art. 73 cpv. 2 e 74, eccetto quello di cui alla lett. c).

Art. 85 1I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni de-rivanti dall’attività di esercizio. 2Per il resto valgono gli art. 60 e 61.

Capitolo tredicesimo Disposizioni diverse

Art. 86 Ai Municipi possono essere delegate le competenze relative al controllo: a) del rispetto degli orari e delle relative notifiche (art. 16 cpv. 1 e 3, 27 Lear; 71 e 72); 

b) dell�esposizione degli orari (art. 28 Lear); c) dell�età degli avventori (art. 14 Lear); d) della vendita di bevande alcoliche (art. 23 e 25 Lear); e) della presenza del gerente nell�esercizio (art. 21 Lear; 75); f) dell�esposizione dei prezzi (art. 34 Lear; 93-96); g) del divieto di fumo (art. 35 Lear). 

V. Sostituzione (art. 22 cpv. 2)

VI. Bevande analcoliche (art. 24 cpv. 1)

VII. Manteni-mento dell’or-dine e divieto d’accesso (art. 15)

Requisiti del ti-tolare (art. 30)

Responsabilità civile (art. 31)

Deleghe di compiti di con-trollo a) Compiti dele-gati ai Municipi (art. 32)

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Art. 87 I compiti di controllo demandati alle associazioni di categoria, come pure le indennità, sono definiti dalla delega conferita dal Dipartimento delle istituzioni.

Art. 88 Il Municipio e le associazioni di categoria richiedono le competenze di cui all’art. 86 presentando istanza scritta al Dipartimento delle istituzioni.

Art. 89 1Le infrazioni constatate sono intimate al gerente direttamente dai Municipi o dalla Polizia comunale che trasmettono all’Ufficio l’incarto completo delle osservazioni e delle eventuali contro osservazioni per la relativa decisione. 2Copia della decisione è trasmessa al Municipio. 3Ai Comuni è riversato annualmente un importo pari ai 2/3 delle multe incassate in ap-plicazione dell’art. 86.

Art. 90 1L’esercizio deve esporre un’insegna visibile esternamente. 2Il testo deve indicare la natura esatta e la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell’esercizio, conformemente al tenore dell’autorizzazione; di tale indicazione deve es-sere data sistematica comunicazione al Municipio. 3Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

Art. 91 1L’insegna di cui all’art. 90 cpv. 1 deve avere dimensioni e appariscenza net-tamente superiori alle eventuali altre, indicanti servizi accessori (particolarità, caratteri-stiche, attrazioni, specialità culinarie, ecc.) o la pubblicità. 2Quando il servizio di bibite è limitato alle bevande analcoliche, l’insegna dell’esercizio deve espressamente indicarlo in caratteri visibili.

Art. 92 Non sono subordinati all’obbligo dell’esposizione dell’insegna gli esercizi e-lencati all’art. 6 cifra 3, 4 e 5 rispettivamente all’art. 7 cifra 4, 5, 6 e 7.

Art. 93 1Il gerente deve esporre nell’esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l’alloggio, i cibi e le bevande con l’indicazione precisa e separata degli eventuali sup-plementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro. 2È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all’esterno dell’esercizio la lista dei prezzi.

Art. 94 Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (com-plessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.

Art. 95 1Nell’ambito della ristorazione, il gerente, al momento dell’ordinazione deve inoltre sottoporre al cliente la lista delle vivande e delle bibite, con l’indicazione dei re-lativi prezzi nonché di ogni eventuale supplemento. 2Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indi-carne il prezzo al momento in cui accetta l’ordinazione.

Art. 96 1Il gerente degli esercizi quali pensioni private di famiglia, cantine o cucine operaie e convitti non soggiace all’obbligo dell’esposizione della lista dei prezzi. 2Non è inoltre soggetto all’obbligo della presentazione della lista delle vivande o bibite, il gerente dei seguenti esercizi: pensioni private di famiglia con oltre quattro pensionan-ti, buffet e mescite di circoli o club, cantine o cucine operaie, mense aziendali.

b) Compiti de-legati alle asso-ciazioni di cate-goria (art. 32)

Istanza (art. 32)

Procedura con-travvenzionale (art. 32 cpv. 2, 44 e 48 cpv. 2)

Impianti pub-blicitari a) Principio (art. 33)

b) Dimensione e contenuto (art. 33)

c) Eccezioni (art. 33)

Esposizione prezzi a) Principio (art. 34)

b) Per il datore di alloggio (art. 34 cpv. 3)

c) Nell’ambito della ristorazio-ne (art. 34 cpv. 2)

d) Eccezioni

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Capitolo quattordicesimo Tasse

Art. 97 L’Ufficio percepisce una tassa unica per il rilascio dell’autorizzazione alla conduzione di un esercizio. Art. 98 1La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche, contem-plate dalla Legge federale sull’alcool, relativamente all’attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, ammonta ad un importo base di fr. 150.– a cui si aggiungono fr. 5.– per posto interno e fr. 2.– per posto esterno a disposizione dell’esercizio. 2Nel computo della tassa si terrà conto della durata dell’attività.

Art. 99 1La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche contem-plate dalla Legge federale sull’alcool, relativamente ad altri commerci è di fr. 150.– per metro cubo di esposizione di vendita. 2Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.

Art. 100 1La tassa per deroga d’orario ammonta a fr. 30.– per ora. 2In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la succitata tassa. Art. 101 La tassa per un permesso speciale è calcolata sulla scorta di un importo di ba-se di fr. 50.–, cui vanno aggiunti fr. 20.– per ogni giorno di attività.

Art. 102 1Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall’autorità. 2Nell’ambito del rilascio del preavviso di cui all’art. 7 cpv. 2 Lear, il Laboratorio canto-nale preleva un’adeguata tassa. Art. 103 1Il gerente è il responsabile per il pagamento delle tasse. 2Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull’alcool. 3Se il gerente, rispettivamente il responsabile dello spaccio, non svolgono l’attività a ti-tolo indipendente, il loro datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente re-sponsabile per il pagamento delle tasse.

Art. 104 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazio-ni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità.

Capitolo quindicesimo Sanzioni

Art. 105 1La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dall’Ufficio, di regola previa comminatoria, da intimare al gerente. 2Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un deter-minato comportamento. 3La durata minima della revoca è di 15 giorni. 4La revoca dell’autorizzazione comporta la chiusura del locale e la sospensione dell’attività del gerente.

Tasse di auto-rizzazione (art. 38)

Tassa annua sull’alcool per esercizi alberghieri e della ristora-zione (art. 39)

Tassa annua sull’alcool per altri com-merci (art. 39)

Altre tasse Tassa per dero-ghe d’orario (art. 40)

Tassa per per-messi speciali (art. 40)

Tassa di con-trollo (art. 42)

Debitore (art. 38-40 e 42)

Spese di cancel-leria

Revoca dell’autorizza-zione (art. 45)

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Art. 106 Le decisioni di revoca dell’autorizzazione sono comunicate al Municipio inte-ressato, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, quest’ultimo nel caso di eser-cizi con attività alimentare.

Art. 107 1Le decisioni oggetto di pubblicazione di cui all’art. 47 Lear riguardano reite-rate condanne per la violazione degli obblighi legati all’esercizio dell’attività di gerente. 2In particolare sono oggetto di pubblicazione le condanne afferenti la violazione del di-vieto di vendita di bevande alcoliche ai minori.

Capitolo sedicesimo Norme abrogative e finali

Art. 108 Sono abrogati il Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 ed il Regolamento sulla formazione professionale degli esercenti del 3 dicembre 1996.

Art. 109 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2011.

Bellinzona, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini Il Cancelliere: G. Gianella Regolamento d’applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000; modifica (del 16 marzo 2011) 

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sul turismo del 30 novembre 1998;

decre ta:

I. Il Regolamento d’applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000 è così modifica-to:

Art. 11 L’Ufficio del commercio e dei passaporti è l’autorità competente per il prele-vamento e il riversamento all’ETT della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. b) e c) della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecuti-vi ed entra in vigore il 1. aprile 2011.

Bellinzona, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini Il Cancelliere: G. Gianella

Comunicazione

Pubblicazioni delle decisioni (art. 47)

Norma abroga-tiva

Entrata in vigore

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Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 dicembre 2010; modifica (del 16 marzo 2011) 

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l’art. 3 lett. f) e gli art. da 14 a 21 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 (Ltur);

decre ta: I. Il Decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 14 dicembre 2010 è così modificato: Art. 3a (nuovo) L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi pubblici, di cui all’art. 19 cpv. 2 Ltur, ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.

II. La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecuti-vi ed entra in vigore il 1. aprile 2011.

Bellinzona, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini Il Cancelliere: G. Gianella  

Decreto esecutivo concernente la proroga dell’accordo sul valore del punto TarMed tra l’Ordine dei Medici del Cantone Ticino e santésuisse del 15 ottobre 2007 approvato il 21 maggio 2008 (del 21 dicembre 2010) 

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 47 cpv. 3 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 LPA, 34 LTAF e 14 LSPr;

osservato l’Accordo cantonale di adesione alla Convenzione quadro TARMED (ACAT) sottoscritto dall’Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) e santésuisse il 24 gen-naio 2007 e oggetto del decreto esecutivo concernente l’accordo sul valore del punto TarMed fra OMCT e santésuisse del 10 luglio 2007;

richiamata la modifica del 15 ottobre 2007 dell’allegato B all’Accordo cantonale di ade-sione alla Convenzione quadro TARMED (ACAT) e oggetto del decreto esecutivo con-cernente l’accordo sul valore del punto TarMed fra OMCT e santésuisse del 21 maggio 2008;

preso atto della disdetta da parte di santésuisse per il 31 dicembre 2010 dell’art. 2 dell’allegato B all’ACAT inerente il valore del punto TarMed;

considerato che le parti non hanno nel frattempo sottoscritto una nuova convenzione ta-riffale;

richiamata la facoltà del Governo cantonale di prorogare di un anno una convenzione, in assenza di accordo tra le parti (art. 47 cpv. 3 LAMal);

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considerata non obbligatoria – sebbene formalmente richiesta (art. 14 cpv. 1 LSPr) – una consultazione della Sorveglianza dei prezzi in caso di proroga di una convenzione giusta l’art. 47 cpv. 3 LAMal (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, RAMI 4/2002, p. 290);

considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale;

decre ta:

Art. 1 La convenzione tariffale oggetto dell’accordo sul valore del punto TarMed tra l’Ordine dei Medici del Cantone Ticino e santésuisse è prorogata di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2011, conformemente all’art. 47 cpv. 3 LAMal. Resta salva la stipula-zione di una nuova convenzione tra le parti prima di tale scadenza; in tal caso la con-venzione prorogata decadrà al momento in cui il nuovo accordo verrà approvato dal Governo cantonale.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Fo-glio ufficiale.

Art. 3 1Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministra-tivo federale entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA), fatte salve le eccezioni di cui all’art. 53 cpv. 2 LAMal. 2Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

 Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

Bellinzona, 21 dicembre 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini Il Cancelliere: G. Gianella