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LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo p. 9 Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento p. 10 Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo p. 11 Art. 4 Rinvio a leggi speciali p. 11 TITOLO II - DEL FALLIMENTO Capo I - Della dichiarazione di fallimento Art. 5 Stato d'insolvenza p. 12 Art. 6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento p. 12 Art. 7 Iniziativa del pubblico ministero p. 12 Art. 8 Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile p. 13 Art. 9 Competenza p. 13 Art. 9-bis Disposizioni in materia di incompetenza p. 14 Art. 9-ter Conflitto positivo di competenza p. 15 Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa p. 15 Art. 11 Fallimento dell’imprenditore defunto p. 16 Art. 12 Morte del fallito p. 16 Art. 13 Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti p. 17 Art. 14 Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento p. 17 Art. 15 Istruttoria prefallimentare p. 18 Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento p. 20 Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento p. 21 Art. 18 Appello p. 22 Art. 19 Sospensione della liquidazione dell’attivo p. 23 Art. 20 Morte del fallito durante il giudizio di opposizione p. 24 Art. 21 Revoca della dichiarazione di fallimento p. 25 Art. 22 Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento p. 25 Capo II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO Sezione I - Del tribunale fallimentare Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare p. 26 Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare p. 27 Sezione II - Del giudice delegato Art. 25 Poteri del giudice delegato p. 27 Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale p. 29 Sezione III - Del curatore Art. 27 Nomina del curatore p. 31

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LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo p. 9 Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento p. 10 Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo p. 11 Art. 4 Rinvio a leggi speciali p. 11

TITOLO II - DEL FALLIMENTO

Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 5 Stato d'insolvenza p. 12 Art. 6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento p. 12 Art. 7 Iniziativa del pubblico ministero p. 12 Art. 8 Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile p. 13 Art. 9 Competenza p. 13 Art. 9-bis Disposizioni in materia di incompetenza p. 14 Art. 9-ter Conflitto positivo di competenza p. 15 Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa p. 15 Art. 11 Fallimento dell’imprenditore defunto p. 16 Art. 12 Morte del fallito p. 16 Art. 13 Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti p. 17 Art. 14 Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento p. 17 Art. 15 Istruttoria prefallimentare p. 18 Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento p. 20 Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento p. 21 Art. 18 Appello p. 22 Art. 19 Sospensione della liquidazione dell’attivo p. 23 Art. 20 Morte del fallito durante il giudizio di opposizione p. 24 Art. 21 Revoca della dichiarazione di fallimento p. 25 Art. 22 Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento p. 25

Capo II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO

Sezione I - Del tribunale fallimentare

Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare p. 26 Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare p. 27

Sezione II - Del giudice delegato Art. 25 Poteri del giudice delegato p. 27 Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale p. 29

Sezione III - Del curatore

Art. 27 Nomina del curatore p. 31

Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore p. 31 Art. 29 Accettazione del curatore p. 32 Art. 30 Qualità di pubblico ufficiale p. 33 Art. 31 Gestione della procedura p. 33 Art. 32 Esercizio delle attribuzioni del curatore p. 34 Art. 33 Relazione al Giudice p. 35 Art. 34 Deposito delle somme riscosse p. 36 Art. 35 Integrazione dei poteri del curatore p. 37 Art. 36 Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori p. 38 Art. 36-bis Termini processuali p. 39 Art. 37 Revoca del curatore p. 39 Art. 37-bis Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato creditori p. 40 Art. 38 Responsabilità del curatore p. 41 Art. 39 Compenso del curatore p. 42

Sezione IV – Del comitato dei creditori

Art. 40 Nomina del comitato p. 43 Art. 41 Funzioni del comitato p. 44

Capo III - DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

Sezione I – Degli effetti del fallimento per il fallito Art. 42 Beni del fallito p. 47 Art. 43 Rapporti processuali p. 48 Art. 44 Arri compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento p. 48 Art. 45 Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento p. 49 Art. 46 Beni non compresi nel falimento p. 49 Art. 47 Alimenti al fallito e alla famiglia p. 50 Art. 48 orispondenza diretta al fallito p. 50 Art. 49 Obblighi del fallito p. 51 Art. 50 Pubblico registro dei falliti p. 52

Sezione II – Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 51 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali p. 52 Art. 52 Concorso dei creditori p. 53 Art. 53 reditori muniti di pegno o privilegio su mobili p. 54 Art. 54 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo p. 54 Art. 55 Effetti del fallimento su debiti pecuniari p. 55 Art. 56 Compensazione in sede di fallimento p. 56 Art. 57 Cediti infruttiferi p. 56 Art. 58 Obbligazioni e titoli di debito p. 57 Art. 59 rediti non pecuniari p. 57 Art. 60 Rendita perpetua e rendita vitalizia p. 57 Art. 61 Creditorie di più coobbligati solidali p. 58 Art. 62 reditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatti p. 58 Art. 63 oobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia p. 58

Sezione III –Deglie ffetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 64 atti a titolo gratuito p. 59 Art. 65 Pagamenti p. 59 Art. 66 Azione revocatoria ordinaria p. 59 Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie p. 60 Art. 67 – bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare p. 62

Art. 68 Pagamento di cambiale scaduta p. 62 Art. 69 Atti compiuti tra i coniugi p. 63 Art. 69 – bis Decadenza dell’azione p. 63 Art. 70 Effetti della revocazione p. 64 Art. 71 Effetti della revocazione p. 65

Sezione IV – Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti Art. 72 Rapporti pendenti p. 65 Art. 72 – bis Fallimento del venditore e contratti relativiad immobili da costruire p. 67 Art. 72 – ter Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare p. 68 Art. 72 – quater Locazione finanziaria p. 69 Art. 73 Vendita a termine o a rate p. 70 Art. 74 Contratto di somministrazione p. 70 Art. 75 Restituzione di cose non pagate p. 71 Art. 76 Contratto di borsa a termine p. 71 Art. 77 associazione in partecipazione p. 72 Art. 78 Conto corrente, mandato, commisione p. 72 Art. 79 Possesso del fallito a titolo precario p. 73 Art. 80 ontratto di locazione di immobili p. 73 Art. 80 – bis Contratto di affitto d’azineda p. 74 Art. 81 Contratto di appalto p. 75 Art. 82 Contratto di assicurazione p. 75 Art. 83 Contratto di edizione p. 76 Art. 83 bis Clausola arbitrale p. 76

Capo IV – Della custodia e della amministrazione delle attività familiari Art. 84 Dei sigilli p. 76 Art. 85 Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace p. 77 Art. 86 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione p. 78 Art. 87 Inventario p. 78 Art. 87 – bis Inventario su altri beni p. 79 Art. 88 Presa in consegna die beni del fallito da parte del curtore p. 80 Art. 89 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio p. 81 Art. 90 Fascicolo della procedura p. 81 Art. 91 Anticipazione delle spese dell’erario p. 82

Capo V – Dell’accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati p. 82 Art. 93 Domanda di ammisione al passivo p. 83 Art. 94 Effetti della domanda p. 85 Art. 95 Progetto di stato passivo e udienza di discussione p. 86 Art. 96 Formazione ed esecutività dello stato passivo p. 87 Art. 97 Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo p. 88 Art. 98 Impognazioni p. 89 Art. 99 Procedimento p. 90 Art. 100 Impignazione dei crediti ammessi p. 92 Art. 101 Domande tardive di crediti p. 92 Art. 102 Previsione di insufficiente realizzo p. 93 Art. 103 procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione p. 94

Capo VI – Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 104 Esercizzio provvisorio dell’impresa del fallito p. 96 Art. 104 – bis affitto dell’azienda o di rami dell’azienda p. 98 Art. 104 – ter Programma di liquidazione p.101 Art. 105 Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco p.103

Sezione II – della vendita di cose mobili Art. 106 Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere p.106

Sezione III – Della vendita dei beni immobili

Art. 107 Modalità delle vendite p.106 Art. 108 Poteri del giudice delegato p.108 Art. 108 – bis Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili p.110 Art. 108 – ter modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali; sui marchi p.110 Art. 109 Procedimento di distribuzione della somma ricavata p.111

Capo VII- Della ripartizione dell’attivo Art. 110 Procedimento di ripartizione p.111 Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme p.114 Art. 111 – bis Disciplina dei crediti prededucibili p.115 Art. 111 – ter Conti speciali p.116 Art. 111 – quater Crediti assistiti da prelazione p.116 Art. 112 Partecipazione dei creditori ammesi tardivamente p.117 Art. 113 Ripartizioni parziali p.117 Art. 113 – bis Scioglimento delle ammisioni con riserva p.118 Art. 114 Restituzione delle somme riscosse p.119 Art. 115 Pagamento ai creditori p.120 Art. 116 Rendiconto del curatore p.120 Art. 117 Ripartizione finale p.121

Capo VIII – Della cessazione della procedura fallimentare

Sezione I – Della chiusura del fallimento Art. 118 Casi di Chiusura p.123 Art. 119 Decreto di chiusura p.124 Art. 120 Effetti della chiusura p.125 Art. 121 Casi di riapertura del fallimento p.126 Art. 122 Concorso dei vecchi e nuovi creditori p.127 Art. 123 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori p.127

Sezione II – Del concordato

Art. 124 Proposta di concordato p.128 Art. 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori p.131 Art. 126 Concordato nel caso di numerosi creditori p.133 Art. 127 Voto nel concordato p.133 Art. 128 Approvazione del concordato p.134 Art. 129 Giudizio di omologazione p.136 Art. 130 Efficacia del decreto p.138 Art. 131 reclami p.138 Art. 132 Intervento del pubblico ministero p.140 Art. 133 Spese per omologazione p.140 Art. 134 Rendiconto del curatore p.140 Art. 135 Effetti del concordato p.140

Art. 136 Esecuzione del concordato p.141 Art. 137 Risoluzione del concordato p.141 Art. 138 Annullamento del concodato p.142 Art. 139 Provvediment conseguenti alla riapertura p.143 Art. 140 Gli effetti della riapertura p.143 Art. 141 Nuova proposta di concordato p.144

Capo IX – Della esdebitazione Art. 142 Esdebitazione p.145 Art. 143 Procedimento di esdebitazione p.148 Art. 144 Esdebitazione per i creditori concorsuali non concorrenti p.150 Art. 145 Condanne penali che ostano alla riabilitazione p.151 Art. 146 Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata p.151 Art. 147 Società con soci a responsabilità illimitata p.152 Art. 148 Fallimento della società e dei soci p.153 Art. 149 Fallimento dei soci p.154 Art. 150 Versamenti dei soci a responsabilità limitata p.154 Art. 151 Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria p.155 Art. 152 Proposta di concordato p.155 Art. 153 Effetti del concordato della società p.156 Art. 154 Concordato particolare del socio p.156

Capo XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare Art. 155 Patrimoni destinati ad uno specifico affare p.157 Art. 156 Patrimonio destinato incapiente, violazione delle regole di separatezza p.158 Art. 157 Accertamento del passivo p.158 Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili p.159 Art. 159 Concordato p.159

TITOLO III DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Capo I – dell’ammisione alla procedura di concordato preventivo Art. 160 Condizioni per l’ammisione alla procedura p.160 Art 161 Domanda di concordato p.162 Art. 162 Inammisibilità della domanda p.164 Art. 163 Ammisione alla procedura p.165 Art. 164 Decreti del giudice delegato p.166 Art. 165 Commisario giudiziale p.166 Art. 166 Pubblicità del decreto p.167

Capo II – Degli effetti dell’ammisione al concordato preventivo Art. 167 Amministrazione dei beni durante la procedura p.167 Art. 168 Effetti della presentazione del ricoso p.168 Art. 169 Norme applicabili p.169

Capo III – Dei provvedimenti immediati

Art. 170 Scritture contabili p.169 Art. 171 Convocazione dei creditori p.170 Art. 172 Operazioni e relazione del commissario p.170 Art. 173 Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura p.171

Capo IV – Della deliberazione del concordato preventivo

Art. 174 Adunanza dei creditori p.172 Art. 175 discussione della proposta di concordato p.172 Art. 176 Ammisione provvisoria dei crediti contestati p.173 Art. 177 maggioranza per l’approvazione del concordato p.173 Art. 178 Adesione alla proposta di concordato p.174

Capo V – Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo degli accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 179 Mancata approvazione del concordato p.175 Art. 180 Approvazione del concordato e giudizio di omologazione p.176 Art. 181 Chiusura della procedura p.179 Art. 182 Provvedimenti in caso di cessione di beni p.179 Art. 182 – bis Accordi di ristrutturazione dei beni p.180 Art. 182 – ter Transazione fiscale p.185 Art. 183 Appello contro la sentenza di omologazione p.188 Art. 184 Effetti del concordato per i creditori p.189

Capo VI – Dell’esecuzione, della ristrutturazione e dell’annullamento del concordato Art. 185 esecuzione del concordato p.189 Art. 186 Risoluzione e annullamento del concordato p.190

TITOLO IV DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA Art. 187 Domanda di ammisione alla procedura p.191 Art. 188 Ammisione alla procedura p.191 Art. 189 Adunanza dei creditori p.191 Art. 190 Provvedimento del giudice delegato p.191 Art. 191 Poteri di gestione del commissario giudiziale p.192 Art. 192 Relazione dell’aministrazione e revoca dell’amministrazione controllata p.192 Art. 193 Fine dell’amministrazione controllata p.192

TITOLO V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Art. 194 Norme applicabili p.193 Art. 195 Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa p.193 Art. 196 Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa p.195 Art. 197 Provvedimento di liquidazione p.195 Art. 198 Organi della liquidazione amministrativa p.195 Art. 199 Responsabilità del commissario liquidatore p.196 Art. 200 Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa p.196 Art. 201 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giudici preesistenti p.196 Art. 202 Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza p.197 Art. 203 Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza p.197 Art. 204 Commisario liquidatore p.198 Art. 205 Relazione del commissario p.198 Art. 206 Poteri del commissario p.198 Art. 207 Comuunicazioni ai creditori e ai terzi p.199 Art. 208 Domande dei creditori e dei terzi p.199 Art. 209 Formazione dello stato passivo p.200 Art. 210 Liquidazione dell’attivo p.201 Art. 211 società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci p.201 Art. 212 Ripartizione dell’attivo p.202 Art. 213 Chiusura della liquidazione p.202 Art. 214 Concordato p.203 Art. 215 Risoluzione e annullamento del concordato

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) (2)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Il nuovo articolo non si riferisce più espressamente al piccolo imprenditore, ma afferma che tutti gli imprenditori commerciali sono assoggettabili al fallimento ed al concordato preventivo.

Le esenzioni peraltro, facendo riferimento a requisiti dimensionali, non fanno che ribadire una esenzione riguardante imprenditori che non allarmano il “mercato” per la modestia della loro dimensione aziendale e/o per la dimensione del loro indebitamento.

E’ richiesta infatti la ricorrenza di tutti e tre i nuovi requisiti dimensionali per essere esenti da fallimento.

Il Legislatore ha recepito per i parametri sub a) e b) le indicazioni già fornite da questo Tribunale, che vanno qui ribadite, con la precisazione che per quanto riguarda l’ammontare dei ricavi lordi basta anche un solo superamento annuo nel triennio di riferimento (cioè nei tre esercizi precedenti alla

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

presentazione della domanda di fallimento) per escludere l’esenzione.

Sostituita la nozione di attivo patrimoniale al requisito degli investimenti.

Il nuovo parametro sub c) fa riferimento all’ammontare dei debiti in essere sia scaduti che non scaduti ( a differenza di quanto previsto per la causa ostativa di cui all’art. 15 c. 9 L.F.).

L’onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali è posto a carico del debitore – fallendo (ne è dato avvertimento nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione), ma detto onere probatorio è temperato in pratica dai poteri istruttori ex officio che permangono in capo al Tribunale.

E’ prevedibile peraltro che la nuova disciplina dell’onere della prova comporterà un aumento del numero dei fallimenti ( unitamente alla previsione di ben tre requisiti dimensionali concorrenti) ed un aumento dei reclami avanti la Corte d’appello.

Da un lato il fallimento può essere dichiarato su istanza del debitore e dunque perde significato parlare di riparto dell’onere della prova e dall’altro l’imprenditore può teoricamente avere interesse a fallire per beneficiare dell’esdebitazione o, per proporre un concordato.

I requisiti dimensionali costituiscono un limite non soltanto per l’accesso al fallimento, ma anche al concordato preventivo.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 2

Liquidazione coatta amministrativa e fallimento La legge determina le imprese soggette a

liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

Art. 3

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [...]. (1)

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.

(abrogato il secondo comma) (3)

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

_____________________________

(1)(2) L’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(3) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 4

Rinvio a leggi speciali (1)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

TITOLO II

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

DEL FALLIMENTO

Capo I - DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Art. 5

Stato d'insolvenza

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 6

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1).

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

2006.

Art. 7

Iniziativa del pubblico ministero (1)

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al

primo comma dell’articolo 6:

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 5 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

In ipotesi di desistenza dall’istanza di fallimento, il Tribunale fallimentare è facoltizzato a segnalare al PM la situazione di insolvenza documentata dalla istanza desistita; vi sarà solo un problema di eventuale incompatibilità per i giudici del collegio segnalante nel dichiarare l’eventuale successivo fallimento.

Art. 8

Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo abrogato dall’art. 6 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 9

Competenza

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.

Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7. (1)

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(1) Articolo così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di incompetenza (1)

La sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di incompetenza (1)

Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è

trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (1)

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

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(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

La correzione terminologica del provvedimento di rigetto si spiega con la circostanza che il rigetto dell’istanza di fallimento per incompetenza avviene per decreto.

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

la cancellazione della causa dal ruolo.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 9-ter

Conflitto positivo di competenza

Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

Art. 10

Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

Ristretta ai soli creditori ed al Pubblico Ministero la possibilità di provare che la cessazione effettiva dell’attività (rilevante per il decorso del termine

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

annuale per la dichiarazione di fallimento) non coincide con la cancellazione.

Tale possibilità non viene accordata all’imprenditore.

Art. 11

Fallimento dell’imprenditore defunto

L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente.

L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto

gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

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(1) Comma sostituito dall’art. 10 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 12

Morte del fallito Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di

fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

Art. 13

Obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti (1)

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo abrogato dall’art. 11 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 14

Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento (1)

L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi

Art. 14

Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento (1)

L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve

depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi (1), l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

In conformità a quanto previsto dall’art.1 e dall’art.15 il riferimento non è più agli ultimi tre anni ma agli ultimi tre esercizi (con irrilevanza del periodo di tempo in corso al momento della presentazione dell’istanza).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

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(1) Articolo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 15

Istruttoria prefallimentare (1)

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non

Art. 15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1)

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si

svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni [...].

Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone [...] che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

Il decreto correttivo è intervenuto anche sulla disciplina dell’istruttoria prefallimentare, che resta comunque procedimento che si svolge avanti al tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale.

È prevista per il Tribunale la possibilità di richiedere i bilanci degli ultimi tre esercizi al debitore.

E’ altresì prevista la possibilità per il Presidente del Tribunale, in caso di abbreviazione dei termini a comparire, che la comunicazione dell’istanza e del decreto di fissazione dell’udienza avvengano in maniera libera, ma sermpre idonea a garantire la conoscibilità del ricorso e del decreto.

La soglia di fallibilità collegata all’ammontare del passivo è elevata ad €30.000,00=, ma detta soglia va coordinata con il requisito di fallibilità previsto dalla lett.c) dell’art.1 L.F..

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

inferiore a quindici giorni liberi.

Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

Il tribunale può delegare al giudice relatore

l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede [...] all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i

provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Il Tribunale può richiedere informazioni urgenti e disporre mezzi di prova (inclusa CTU) anche d’ufficio.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 13 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14; (1)

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato

Art. 16

Sentenza dichiarativa di fallimento (1)

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle

scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi

Tolta la precisazione della pronuncia in camera di consiglio della sentenza.

Il termine di non oltre 120 giorni, stabilito con la sentenza dichiarativa di fallimento, entro il quale deve svolgersi l’adunanza dei creditori viene elevato a 180 giorni nel caso di particolare complessità della procedura.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; (2)

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano

diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. (3)

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma. (4)

(abrogato il quarto comma) (5)

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(1) (2) (3) nn. 3) 4) 5) sostituiti dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(4) comma sostituito dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(5) comma abrogato dall’art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

dell’articolo 17, secondo comma.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 17 Art. 17

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Comunicazione e pubblicazione della sentenza

dichiarativa di fallimento (1)

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 15 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (1)

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,

la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

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(1) Articolo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

E’ previsto l’obbligo della notifica della sentenza di fallimento anche al PM ( attesa la soppressione dell'’scrizione del fallimento nel casellario giudiziale).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 18

Appello (1)

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d’appello.

L’appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo comma.

Il termine per l’appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l’udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie.

All’udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di

Art. 18

Reclamo (1)

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della corte d’appello competente; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del

domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello; 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su

cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni; 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente

intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza

impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i

L’impugnazione contro la sentenza è proposta non più con l’appello, ma con il reclamo in coerenza col carattere camerale del procedimento di impugnazione, che va proposta con ricorso che deve contenere l’indicazione della corte d’appello competente; le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Chi resiste deve costituirsi con memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti

Modificati i termini, è scomparsa la possibilità che il giudice dell’impugnazione decida con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies. Non risultano previste preclusioni con riferimento alle conclusioni assunte nel corso dell’istruttoria prefallimentare né con riguardo agli atti introduttivi del gravame o di costituzione. La previsione del reclamo assicura l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione.

Viene introdottoil termine di gg. 30 tra la notifica e l’udienza di discussione.

Il termine di costituzione dei resistenti è elevato a 10 gg. Prima dell’udienza.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata a cura dellalla cancelleria a curatore, creditore istante ed al debitore dse non reclamante.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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Appunti e note operative

depositare la motivazione entro quindici giorni.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell’articolo 17.

La sentenza che rigetta l’appello è notificata al ricorrente.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza. La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a

cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Per il ricorso per Cassazione si prevede il più breve termine di gg. 30 dalla notificazione

In caso di revoca del fallimento è reclamabile il decreto che liquida le spese di procedura e il compenso del curatore.

Art. 19

Sospensione della liquidazione dell’attivo (1)

Proposto l’appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.

Se è proposto ricorso per cassazione i

Art. 19

Sospensione della liquidazione dell’attivo

Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (1)

(abrogato il secondo comma) (2)

L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con

È precisato ora che la sospensione della liquidazione è pronunciata dalla Corte d’appello una volta proposto il reclamo. Di conseguenza è stato abrogato il 2° comma.

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Appunti e note operative

provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.

L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007.

(2) Comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007.

Le modifiche (1) e (2) hanno effetto dal 1 gennaio 2008 e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 20

Morte del fallito durante il giudizio di opposizione Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione,

il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 20

Morte del fallito durante il giudizio di opposizione (1)

(articolo abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modfifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

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Appunti e note operative

Art. 21

Revoca della dichiarazione di fallimento (1)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 22

Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento (1)

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto

Art. 22

Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento

Il tribunale, che respinge il ricorso per la

dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro trenta giorni (1) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d’appello (2) che, sentite le parti, provvede in camera

È stato raddoppiato a trenta gg. il termine per proporre il reclamo.

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Appunti e note operative

motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d’appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.

Se la Corte d’appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d’appello.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 19 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della corte d’appello (3) è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.

Se la corte d’appello (4) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d’appello (5).

_____________________________

(1-5) Modifiche apportate dall’art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008 che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Capo II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO L’articolo è rimasto immutato. La norma nella mancanza di una previsione esplicita del potere del

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Appunti e note operative

Sezione I - Del tribunale fallimentare

Art. 23

Poteri del tribunale fallimentare (1)

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 20 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Tribunale di surrogare un altro Giudice al Giudice Delegato, viene comunque interpretata nel senso che il potere generale di revoca o di sostituzione di tutti gli organi della procedura, possa comprendere anche quello riguardante il Giudice Delegato. Si ritiene che il nuovo articolo intende comprendere nel potere di revoca e di sostituzione del Tribunale, tutti i poteri previsti dalle altre norme esaminate.

Il secondo comma chiarisce che il controllo del Tribunale si esercita a mezzo di “decreti”, che sono comunque soggetti a reclamo alla Corte d’Appello con ciò intendendosi che il decreto è revocabile ad opera dello stesso Tribunale sempre secondo rito camerale.

Art. 24

Competenza del tribunale fallimentare

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è

Art. 24

Competenza del tribunale fallimentare

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è

competente a conoscere di tutte le azioni che ne

Il decreto correttivo è ampiamente intervenuto

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Appunti e note operative

competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 21 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

derivano, qualunque ne sia il valore.

(abrogato il secondo comma) (1)

_____________________________

(1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

abrogando il secondo comma dell’art. 24 facendo così venir meno la previsione del giudizio camerale nelle cause fallimentari ed in particolare nelle revocatorie

Resta ferma la competenza del Tribunale fallimentare sulle controversie che traggono origine dal fallimento, come le azioni revocatorie fallimentari ed ogni altra azione intesa a garantire la par condicio creditorum, come la revocatoria ordinaria, la simulazione, la compensazione, il diritto reale di garanzia. È competente inoltre sulle cause derivanti dai rapporti pendenti ex art. 72 per cui è stato esercitato il diritto di scioglimento. In definitiva si parla di vis attractiva del Tribunale su tutte le cause che sarebbero invece devolute ad altri giudici.

Sezione II - Del giudice delegato

Art. 25

Poteri del giudice delegato (1)

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su

Sezione II - Del giudice delegato

Art. 25

Poteri del giudice delegato

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e

di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale

è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i

provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori

La norma non è stata modificata se non nell’estensione della previsione al n. 6 ampliata ora ai difensori (non solo avvocati) presumibilmente in relazione ai difensori nei giudizi avanti le commissioni tributarie che possono non essere avvocati.

È stato recepito l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Va rilevato che i decreti di acquisizione non potranno venire emessi qualora ledano diritti di

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Appunti e note operative

diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento;

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono

nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento;

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori (1) nominati dal medesimo curatore;

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

_____________________________

(1) Modifica apportata dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008 che si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

terzi, anche solo rivendicati.

La liquidazione dei compensi avviene su proposta del curatore, mentre la revoca dell’incarico prevista al punto 4) può essere disposta dal Giudice Delegato autonomamente.

La previsione di cui al punto 5) va collegata al disposto dell’art. 36.

Con riferimento alla nomina degli arbitri si richiama l’attenzione all’articolo 83 bis.

I giudizi relativi alle azioni revocatorie verranno trattati dal Collegio.

Il Curatore non può revocare autonomamente i professionisti da lui incaricati, dovendo ottenere l’autorizzazione dal Giudice Delegato.

Con la riforma al Giudice Delegato è stata attribuita l’attività di vigilanza e di controllo sulla procedura, non più quella di direzione. Sono state indicate inoltre le ipotesi nelle quali il Giudice Delegato può sostituirsi al Comitato dei Creditori nei casi di inerzia. Riferisce al Tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del Collegio. Emette i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio ad esclusione di quelli che incidono sui diritti di terzi che rivendichino un loro diritto incompatibile con l’acquisizione. Spetta allo stesso decidere sui reclami di cui all’art. 36 ed inoltre nomina arbitri in presenza di clausola di cui all’art. 83 bis.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

pronunciati con decreto motivato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 26

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale (1)

Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del

tribunale (1)

Salvo che [...] sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del

Il correttivo modifica il procedimento di reclamo contro i decreti del G.D. e del Tribunale, secondo lo schema uniforme del rito camerale, precisando che il reclamo non è più proponibile decorso il termine perentorio di gg. 90 dal deposito del provvedimento in cancelleria

Quando si ravvisi l’opportunità di consolidare gli effetti prima del decorso dei 90 giorni (dal deposito del provvedimento in cancelleria) è opportuno provvedere all’adempimento delle formalità pubblicitarie, pur non essendo obbligatorie.

Gli effetti dei reclami contro i decreti del Giudice Delegato e del Tribunale, si prescrivono decorsi i 90 gg dal deposito in Cancelleria. Da qui ne è sorta l’opportunità (non un obbligo) della comunicazione del provvedimento da parte del Curatore a tutti gli interessati, con ogni mezzo idoneo atto a garantire l’avvenuta ricezione.

Da evidenziare che il reclamo deve indicare

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l’indicazione dei documenti prodotti.

provvedimento in cancelleria. Il reclamo non sospende l’esecuzione del

provvedimento. Il reclamo si propone con ricorso che deve

contenere: 1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; 2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito; 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

specificatamente, a pena di decadenza, dei mezzi di prova che il ricorrente intende avvalersi e documentazione prodotta.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Nel medesimo termine e con le medesime forme

devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 23 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La nuova norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Sezione III - Del curatore

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 27

Nomina del curatore

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 24 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 28

Requisiti per la nomina a curatore

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b)studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c)coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per

Art. 28

Requisiti per la nomina a curatore

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b)studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c)coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore anche gli studi professionali associati e le società tra professionisti, i cui associati/soci (tutti) abbiano i requisiti professionali di cui alla lett. a). In tal caso la persona fisica designata responsabile della procedura può essere sostituita da parte dello studio associato/società tra professionisti solo per giustificati motivi (Soprattutto dopo che, chiusa la verifica dello stato passivo, i creditori non possono più chiedere la sostituzione del curatore, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 37 bis). Il secondo comma, nel testo introdotto dal D.Lgs. 5/2006, prevedeva che il Tribunale dovesse indicare le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore; si era ritenuto che la previsione fosse riferita solo all’ipotesi di cui al comma 1 lettera c). In ogni caso il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha abolito il comma in questione, per cui in nessun caso (per le procedure aperte dal 1.1.2008) il Tribunale dovrà fornire le specificazioni anzidette (neppure per i soggetti che non appartengono agli ordini professionali indicati). Non è stata riprodotta la disposizione che precludeva la nomina a curatore dell’interdetto, dell’inabilitato, del

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 25 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(abrogato il secondo comma) (1)

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

_____________________________

(1) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La nuova norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

fallito e di chi sia stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; l’esclusione di tali soggetti pare comunque tuttora pacifica, viste le attitudini che il curatore deve avere e la sua funzione di pubblico ufficiale

Art. 29

Accettazione del curatore

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1)

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

_____________________________

(1) Comma così modificato dall’art. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto pressoché invariato, con la previsione che il curatore deve far pervenire (era: “comunicare”) al G.D. l’accettazione dell’incarico, pena la sua possibile sostituzione

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 30

Qualità di pubblico ufficiale Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle

sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 31

Gestione della procedura (1)

Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La funzione di amministrazione del patrimonio fallimentare non è più svolta sotto la direzione del G.D, a dimostrazione del ruolo più importante e propositivo assunto dal curatore, ma sotto la vigilanza del G.D. (il cui ruolo resta comunque centrale nell’ambito della procedura, seppur in parte diversamente orientato) e del comitato dei creditori (il cui ruolo assume rilevanza molto maggiore che nel vigore della precedente disciplina, pur potendosi di fatto articolare in maniera anche nettamente diversa da procedura a procedura, a seconda dell’effettiva disponibilità dei creditori a far parte di tale organo e a esercitare tutti i poteri che ne conseguono). Di regola il curatore per stare in giudizio deve ottenere la preventiva autorizzazione del G.D., essendo chiaramente specificati i casi nei quali tale autorizzazione non è necessaria (1. contestazioni o tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi su beni acquisiti al fallimento; 2. procedimenti promossi per impugnare atti del G.D. o del Tribunale; 3. quando non occorra l’assistenza di un legale). Come si desume dall’art. 25 L.F., una volta autorizzata l’azione dal Giudice, spetta al curatore la scelta del legale (nulla esclude peraltro che il G.D., nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, possa chiedere al curatore di fornire giustificazioni circa la scelta adottata). In base alla precitata disposizione, il G.D. interviene nuovamente in seguito, per la liquidazione del compenso del legale incaricato o per l’eventuale revoca di quest’ultimo (in entrambi i casi su proposta del curatore). Può essere nominato quale legale della procedura anche un avvocato facente parte dello studio associato nominato curatore, salve le necessarie condizioni di opportunità di tale scelta.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 32

Esercizio delle attribuzioni del curatore (1)

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei

creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 28 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 32

Esercizio delle attribuzioni del curatore

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (1)

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. la modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

La disposizione pone in evidenza le diverse figure dei delegati (al comma 1) e dei coadiutori (al comma 2). I delegati possono essere chiamati dal curatore a svolgere operazioni che rientrano specificamente in quelle di sua competenza; il D.Lgs. 169/2007 ha precisato quali funzioni non sono in ogni caso delegabili (adempimenti vari collegati allo stato passivo, compresa la preliminare predisposizione degli elenchi dei creditori e la spedizione degli avvisi, e programma di liquidazione) In base al D.Lgs. 5/2006 per la nomina di delegati è necessaria la preventiva autorizzazione del G.D.; con il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) l’autorizzazione deve essere fornita dal Comitato dei Creditori (come avviene per i coadiutori). In ogni caso il compenso del delegato è detratto da quello del curatore. I coadiutori assistono invece il curatore nello svolgimento di alcune attività, sotto la sua responsabilità, mettendo a disposizione particolari competenze tecniche. La loro nomina è autorizzata dal Comitato dei creditori; del compenso liquidato a tali soggetti si tiene conto in sede di liquidazione del compenso del curatore, dovendosi valutare in tale sede se il loro intervento era effettivamente necessario, nonché quali benefici ed oneri ha comportato per la procedura. Il legale che assiste il curatore in particolari funzioni (es. esame delle domande di ammissione allo stato passivo e partecipazione all’udienza di cui all’art. 95 L.F.) o effettua a favore dello stesso una consulenza (es. verifica stesura di un contratto di affitto/cessione d’azienda) rientra nella categoria dei coadiutori (comma 2). Non rientrano fra i soggetti di cui all’ art. 32 L.F., e quindi il compenso agli stessi liquidato non incide in alcun modo su quello del curatore, i cosiddetti “consulenti necessari”, quali ad esempio: - il legale nominato per stare in giudizio; - il soggetto incaricato della stima dei beni fallimentari; - il consulente del lavoro, per le pratiche attinenti agli ex dipendenti della società fallita.

Art. 33

Relazione al giudice

Art. 33

Relazione al giudice e rapporti riepilogativi (1)

Il termine per il deposito della relazione è stato elevato a gg. 60, il chè consente una maggior articolazione della

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale. (1)

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito

già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. (2)

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero. (3)

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (2)

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni

stessa. Alcune parti della relazione (relative a: 1. responsabilità penali del fallito e di terzi; 2. azioni che il curatore intenda proporre comportanti l’adozione di misure cautelari; 3. circostanze estranee agli interessi della procedura e riguardanti la sfera personale del fallito) possono essere segretate dal G.D.; è opportuno a tal fine che la relazione sia fascicolata in due parti distinte. La relazione va sempre trasmessa, nel suo testo integrale, al P.M.. I componenti del Comitato dei creditori hanno diritto di consultare copia integrale della relazione, avendo obbligo assoluto di riservatezza. Nel caso in cui, dopo il deposito della relazione emergano situazioni che possano avere rilevanza penale e/o implicare responsabilità del fallito o di terzi, a prescindere dall’eventuale obbligo di presentazione di denuncia in sede penale, il curatore dovrà presentare al G.D. una relazione integrativa. Le relative informazioni non possono infatti trovare ingresso nel rapporto riepilogativo di cui al successivo 5° comma (da presentare ogni sei mesi successivi al deposito della relazione di cui al comma 1), che va trasmesso al Registro Imprese e quindi può essere consultato da chiunque. Le modifiche apportate alla norma dal decreto correttivo attengono ad aspetti terminologici.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. (4)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 29 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) (3) (4) Comma sostituito dall’art. 29 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 34

Deposito delle somme riscosse

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

Art. 34

Deposito delle somme riscosse

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. (1)

La mancata costituzione del deposito nel termine

Le somme riscosse vanno versate in un conto corrente presso un Istituto di credito o ufficio postale (non più libretto di deposito) scelto dal curatore fallimentare (nell’ambito peraltro di quelli che avranno aderito a convenzione con il Tribunale). E’ stato portato a 10 gg. il termine per il deposito delle somme. Il mancato deposito non costituisce più motivo di revoca automatica del curatore, ma può essere valutato dal Tribunale ai fini dell’eventuale adozione di tale provvedimento. Ove le disponibilità della procedura non debbano essere immediatamente oggetto di distribuzione ai creditori, ne può essere autorizzato l’impiego: -in titoli di stato secondo il D.Lgs. 5/2006; -in strumenti diversi dal deposito in conto corrente (previsione più ampia) in base al D.Lgs. 169/2007, non essendo comunque possibile il ricorso ad investimenti finanziari rischiosi.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

La mancata costituzione del deposito nel termine

prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 30 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

(abrogato il terzo comma) (2)

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Il prelievo delle somme è eseguito non più su mandato di pagamento del G.D., ma in base a copia conforme dello stesso. In caso di somme di ammontare esiguo o di scarse disponibilità può essere autorizzato il versamento su un libretto di deposito nominativo al fine di evitare eccessive spese bancarie.

Art. 35

Integrazione dei poteri del curatore

Art. 35

Integrazione dei poteri del curatore

Le transazioni e gli atti di straordinaria amministrazione, nonché gli altri previsti dal comma 1, debbono essere

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a

cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter.

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 31 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i

compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. (1)

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma ottavo. (2)

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

_____________________________

(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

autorizzati dal Comitato dei Creditori (il decreto correttivo ha specificato che il curatore, nella richiesta di autorizzazione, deve formulare le proprie conclusioni sulla convenienza della proposta). Vi è un obbligo di preventiva (rispetto all’esecuzione e/o sottoscrizione degli atti) informazione del G.D. per gli atti di valore superiore a cinquantamila Euro e per (tutte) le transazioni (Il G.D. apporrà un semplice visto sulla nota informativa, in caso di condivisione dell’operazione; richiederà specifici chiarimenti, al curatore e/o al Comitato dei creditori, in caso contrario). Non è necessario richiedere ulteriori autorizzazioni, né informare preventivamente il G.D., se gli atti o le transazioni: -rientrano nel programma di liquidazione approvato dal G.D., nel sistema previsto dal D.Lgs. 5/2006; -sono già stati autorizzati dal G.D., ai sensi del comma 8° dell’art. 104 ter (comma aggiunto dal decreto correttivo), in base al D.Lgs. 169/2007.

Art. 36

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato

dei creditori

Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del reclamo.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 32 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Il reclamo può essere proposto solo per violazioni di legge. Il Giudice Delegato può comunque entrare nella valutazione dell’operato del curatore e del Comitato dei creditori, nonchè delle specifiche scelte effettuate, dato il potere generale di vigilanza assegnato dall’art. 25 L.F. Va sottolineata l’opportunità di mettere in mora, con diffida ad adempiere, il soggetto che adotti un comportamento omissivo, al fine di far decorrere gli otto giorni previsti per la proposizione del reclamo.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 36-bis

Termini processuali

Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 33 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Non è applicabile a questi procedimenti la (regola generale della) sospensione feriale dei termini processuali.

Art. 37

Revoca del curatore

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.

Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1)

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (2)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

La disciplina della revoca è funzionale al regolare svolgimento della procedura. Non sussiste un diritto del curatore alla conservazione dell’incarico. Diversamente da quanto ritenuto in passato, contro il decreto di revoca (e di rigetto dell’istanza di revoca) è però ammissibile il reclamo alla Corte d’Appello.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

gennaio 2006.

(2) Comma introdotto dall’art. 34 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 37-bis

Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori

In sede di adunanza per l’esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più

creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per

Art. 37-bis

Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori

Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato

passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. (1)

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli [...] ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (2)

La richiesta di sostituzione del curatore e quella di nuova designazione dei membri del Comitato dei Creditori possono essere effettuate dai creditori presenti solo alla fine dell’adunanza per la verifica dello Stato Passivo. Ciò è stato opportunamente chiarito dal D.Lgs. 169/2007, ma analogo sistema doveva ritenersi applicabile anche per le procedure aperte entro il 31.12.2007, non potendosi assegnare a maggioranze non significative ed occasionali la facoltà di provocare provvedimenti di così rilevante importanza nell’economia della procedura (quali appunto la sostituzione del comitato dei creditori e/o del curatore). Nel calcolo della maggioranza necessaria per avanzare le predette richieste debbono essere esclusi i creditori che per qualsiasi ragione possano essere considerati in conflitto di interessi (es: soggetti nei confronti dei quali si prospetti l’esperimento di un’ azione revocatoria), previa loro identificazione. La richiesta di sostituzione del Curatore va opportunamente motivata, ed il Tribunale non è obbligato ad assumere il relativo provvedimento, ove non ritenga fondati i motivi addotti nella richiesta (Anche in questo caso vi è stato un chiarimento opportuno da parte del D.Lgs. 169/2007, ma ad analoghe conclusioni si poteva giungere anche per le procedure pendenti al 31.12.2007). Per la sostituzione del curatore e/o dei componenti del Comitato dei Creditori si segue l’iter procedimentale previsto (espressamente in caso di revoca) dal precedente art. 37 L.F.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

cento di quello liquidato al curatore.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 35 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 38

Responsabilità del curatore

Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. (1)

Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. (2)

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a

Obbligo di diligenza del curatore, che viene espressamente riferito anche all’esecuzione del piano di liquidazione approvato. Il registro del fallimento deve essere preventivamente vidimato da un componente del Comitato dei creditori (non più dal G.D.). L’azione di responsabilità è esperibile nei confronti del curatore solo in caso di revoca dello stesso.

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Appunti e note operative

norma dell’art. 116.

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 36 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 39

Compenso del curatore

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (1)

La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. (2)

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti

Resta confermato il riferimento alle Tabelle ministeriali (D.M. 570/92), nonché la possibilità per il Tribunale di assegnare degli acconti. La norma regola anche modalità e criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai curatori che si siano avvicendati nell’incarico (liquidazione al termine della procedura e con criterio proporzionale).

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Appunti e note operative

fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale. (3)

_____________________________

(1) (3) Comma modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma introdotto dall’art. 37 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Sezione IV - Del comitato dei creditori

Art. 40

Nomina del comitato (1)

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed

A fronte del sistema previgente, nel quale la nomina avveniva dopo il decreto di esecutività dello Stato Passivo, salvo nomina provvisoria in casi particolari , il nuovo art. 40, impone l’anticipata costituzione del Comitato dei Creditori da parte del G.D. entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Mancando un elenco certo dei creditori concorsuali, la nomina non può che avvenire sulla base dei nominativi ricavabili dalle scritture contabili della fallita, sentiti il curatore ed i creditori che nella domanda di ammissione al passivo ne hanno dato la disponibilità. E’ opportuno informare i creditori, in sede di invio della lettera ai sensi dell’art. 92, della necessità che gli stessi indichino subito l’eventuale disponibilità a far parte del Comitato, ovvero comunichino eventuali altri nominativi. Il Curatore deve segnalare in tempo utile al Giudice Delegato le domande e le disponibilità da parte dei creditori; in caso di mancanza di detti elementi, il Giudice Delegato potrà nominare i membri del Comitato sulla base dell’elenco redatto dal debitore o dal curatore ai sensi dell’art. 89. A tal fine il fallendo dovrà depositare prima della dichiarazione di fallimento i bilanci, oltre ai partitari contabili relativi ai fornitori e relativi ad ogni altro creditore, con l’indicazione dell’importo del credito e l’anagrafica degli stessi. Il numero dei componenti, come nel previgente sistema, può oscillare da tre a cinque membri. La norma ha

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Appunti e note operative

avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l’espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 38 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

cristallizzato la prassi secondo cui la composizione deve essere tale da garantire un’adeguata rappresentanza equilibrata delle varie categorie di creditori, sotto il profilo quantitativo oltrecché qualitativo (es. Istituti di Credito, Professionisti, Dipendenti, Fornitori, ecc.) avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. Quest’ultima specifica trova la sua ragione nella importanza e gravosità dei compiti del Comitato che può giustificarsi solo per coloro che hanno una plausibile prospettiva di soddisfazione in sede di riparto. Ancorché non espressamente specificato, è da ritenere che alla nomina formalmente comunicata da parte del Curatore ai sensi del n. 3 dell’art. 40, debba seguire l’accettazione, formale o per facta concludentia . Quest’ultimo profilo potrebbe essere opportunamente evidenziato dal Curatore in sede di comunicazione della nomina, al fine di un’accettazione consapevole. Il Presidente del Comitato non viene più nominato dal G.D., ma direttamente eletto all’interno, a maggioranza; si ritiene, in mancanza di specifiche indicazioni in merito, che debba intendersi a maggioranza dei votanti e non dei componenti, in ossequio alla regola generale per le deliberazioni dell’organo previste dall’art. 41, 3° comma. La sostituzione dei componenti il Comitato dei Creditori può avvenire: In sede di adunanza per l’esame dello stato

passivo, su richiesta della maggioranza dei creditori presenti (anche per delega);

In relazione alle variazioni dello stato passivo; Per altro giustificato motivo (si pensi all’inerzia, alla

rinuncia dell’incarico,ecc.). L’eventuale sostituzione dei membri del comitato dei creditori avviene solo alla fine dell’adunanza di verifica dei crediti.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi ha l’obbligo di astensione.

Art. 41

Funzioni del comitato (1)

Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei

Art. 41

Funzioni del comitato

Il comitato dei creditori vigila sull’operato del

curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del

Il novellato art. 41 ha riscritto ex novo natura, funzionamento e poteri dell’organo collegiale, aumentandone esponenzialmente i compiti. Le funzioni del Comitato dei Creditori possono essere individuate in tre tipi distinti: Innanzitutto esercita un controllo sull’operato del

curatore (il comitato infatti deve vigilare e verificare se autorizzare o meno il compimento degli atti di

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Appunti e note operative

casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono

ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis, terzo (2) comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407 del codice civile. L’azione di responsabilità può essere proposta

tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. (1)

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. (2)

L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione. (3)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del

straordinaria amministrazione); In secondo luogo, il Comitato è investito di poteri

consultivi, essendo tenuto ad esprimere pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Tribunale o del G.D.;

Da ultimo, si sottolinea che a ogni singolo componente del Comitato sono attribuiti poteri ispettivi, potendo ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura (tutti gli atti del fascicolo fallimentare, anche per quelli soggetti a segregazione), chiedendo notizie e chiarimenti tanto al curatore quanto al fallito.

Se l’art. 41 delinea in generale le funzioni del Comitato dei Creditori sotto i tre profili della vigilanza, potere autorizzatorio e pareri, una molteplicità di norme novellate, sparse in tutta la L.F. attuano e specificano in concreto quelle indicazioni, prevedendo competenze, poteri d’intervento dell’organo collegiale, da quelle dedicate all’operato del curatore nelle varie fasi procedimentali a quelle dettate in tema di liquidazione dell’attivo e così via. In merito ai poteri autorizzatori, si sottolinea che ora è il C.d.C. ad autorizzare il curatore alla riduzione di crediti, a transare, a rinunciare alle liti e agli altri atti elencati nell’art. 35, nonché agli altri atti di straordinaria amministrazione non espressamente previsti dalla norma; a stipulare compromessi, a subentrare nei contratti in corso (artt. 72, 73 e 81), all’effettuazione di pagamenti di crediti prededucibili prima e al di fuori del riparto, (il correttivo ha eliminato il limite di €. 25.000,00) a promuovere l’azione di responsabilità contro il curatore sostituito(art. 38). Il correttivo ha rinforzato i poteri autorizzativi del Comitato dei Creditori attribuendo ora allo stesso l’approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, potere che in precedenza era di spettanza del G.D., l’autorizzazione al curatore di delegare ad altri il compimento di specifiche operazioni (con le limitazioni del novellato art. 32) Al di là dei poteri autorizzatori particolare attenzione va riferita alla previsione dell’art. 37 il quale attribuisce al C.d.C. la possibilità di formulare la richiesta di revoca del curatore e soprattutto a quella dell’art. 37 bis che gli attribuisce la facoltà di proporre, in sede di adunanza per la verifica dello stato passivo, la sostituzione del curatore. Il novellato art. 41 disciplina le modalità di convocazione e funzionamento prevedendo che il presidente convoca il C.d.C. per le deliberazioni di competenza ovvero quando un terzo dei componenti ne

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Appunti e note operative

anche durante lo svolgimento della procedura.

___________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 39 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Errata corridge pubblicata nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2006 (testo originario: “…quarto comma”).

16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

faccia richiesta. E’ stata normata la prassi secondo cui il voto può essere espresso non solo in riunioni collegiali, ma anche a mezzo fax e posta elettronica purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Il Presidente propone le delibere che devono essere succintamente motivate. La norma prescrive per le deliberazioni un termine (ordinatorio) di 15gg dalla richiesta di parere o autorizzazione pervenuta al presidente. La sanzione in caso di inottemperanza a tale termine è prevista dal comma 4 in base al quale in caso di inerzia, impossibilità di funzionamento o di urgenza, provvede il G.D. Il decreto correttivo ha modificato il quarto comma dell’articolo in esame, sopperendo all’ipotesi di impossibilità della costituzione del C.d.C. per mancanza di aspiranti; questa ipotesi non era prevista dall’art. 41 che introduceva poteri surrogatori del G.D. per i soli casi di inerzia, impossibilità di funzionamento o di urgenza, specificando ora il potere surrogatorio del giudice delegato nel caso di impossibilità di costituzione del C.d.C. Il Comitato dei Creditori può prendere visione dei documenti contabili riferiti sia al periodo della procedura, sia a quello ante-fallimento. Per le riunioni del Comitato dei Creditori e per le attività di controllo svolte, anche singolarmente dal componente, è opportuno tenere, a cura del Presidente del Comitato, la raccolta della documentazione relativa all’attività svolta. Novità assoluta è la previsione dell’art. 37 bis c. 3 ripreso poi dall’art. 41 c. 6 secondo cui i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi possono stabilire che ai componenti del C.d.C. sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività in misura non superiore al 10% di quello stabilito per il curatore. Non è chiaro se il compenso sia per singolo componente o per l’intero organo (in dottrina vi sono tesi contrapposte). Si propende per l’interpretazione più favorevole, vista la complessità dei compiti e la responsabilità dell’organo. Per quest’ultima , l’art. 41 u.c., rende applicabile l’art. 2407 del C.C. relativo alla responsabilità del Collegio Sindacale (il decreto correttivo ha precisato che si applica il primo e terzo comma). Di conseguenza, i componenti del C.d.C. possono essere chiamati a rispondere se non adempiono ai “loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”. Essi sono altresì ”responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”.

Da ultimo va precisato che la relativa azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura. Ill correttivo ha introdotto un nuovo comma (8) che specifica che l’azione deve essere proposta dal curatore e che con il decreto che l’autorizza detta azione il G.D. sostituisce i componenti nei confronti dei quali è stata promossa.

Capo III - DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

Sezione I - Degli effetti del fallimento per il fallito

Art. 42

Beni del fallito

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al

La riforma ha introdotto il comma 3, in base al quale il curatore acquisisce automaticamente la disponibilità del bene sopravvenuto, salvo poi decidere, in base a un calcolo di convenienza, l’incameramento nella massa fallimentare. Al curatore viene quindi conferito il potere di scelta se acquisire o meno i beni sopravvenuti; se la loro acquisizione comporta un costo che ne annienta l’utilità, il curatore provvederà a richiedere al comitato dei creditori l’autorizzazione a rinunciarvi.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)

_____________________________

(1) Comma introdotto dall’art. 40 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 43

Rapporti processuali

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. (1)

_____________________________

(1) Comma introdotto dall’art. 41 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La riforma ha introdotto il comma 3, disponendo che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo, evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino il giudice ex art. 300 cpc.

La norma si riferisce ai giudizi in corso al momento della dichiarazione di fallimento, non distinguendo rispetto allo stato del giudizio; la disposizione è applicabile quindi sia che il fallimento intervenga dopo la costituzione, sia dopo la prima udienza.

Art. 44

Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

In analogia a quanto previsto dall’art. 42 comma 2, la disposizione chiarisce che sono altresì acquisite alla massa attiva fallimentare tutte le utilità che il fallito

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)

_____________________________

(1) Comma introdotto dall’art. 42 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

consegue nel corso della procedura, ma per effetto degli atti inefficaci di cui ai commi 1 e 2.

Viene quindi confermata l’inefficacia ex lege degli atti compiuti dal fallito: il curatore dinanzi a essi non ha facoltà di rinunciarvi come è invece espressamente stabilito per i beni sopravvenuti.

Art. 45

Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli

atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 46

Beni non compresi nel fallimento

Viene precisato che il giudice delegato deve determinare con decreto motivato quanto il fallito può trattenere tenendo conto delle condizioni personali del fallito e

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; (1)

4) (soppresso) (2)

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (3)

_____________________________

(1) n. 3 introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) n. 4 soppresso dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio

della famiglia dello stesso. Il fallito potrà quindi esercitare nel corso della procedura un’attività lavorativa, sia come dipendente, sia come lavoratore autonomo; potrà tuttavia trattenere soltanto quanto è necessario al mantenimento (non limitato alla sola funzione alimentare) suo e della sua famiglia, mentre il residuo spetta al fallimento. Le modifiche introdotte a tale articolo tengono inoltre conto dell’evoluzione normativa intervenuta medio tempore in materia di diritto di famiglia. Viene eliminato il richiamo all’art. 326 CC, escludendo così la possibilità che il fallimento incameri i frutti dei beni del figlio minore sui quali il fallito ha l’usufrutto legale. La riforma fallimentare pone quindi al riparo dal fallimento i beni costituiti in fondo patrimoniale, fatta salva l’azione revocatoria esperibile ex art. 64 LF, quale atto di liberalità se costituito nei due anni antecedenti il fallimento.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

2006.

(3) comma sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 47

Alimenti al fallito e alla famiglia

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. (1)

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 44 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Viene soppresso al primo comma l’inciso che consentiva di acquisire il parere del comitato dei creditori solo se già nominato, in quanto attualmente il comitato viene nominato tempestivamente.

Il sussidio può essere corrisposto, a discrezione del giudice delegato, in un’unica soluzione oppure periodicamente, a titolo di alimenti. Con la concessione del sussidio non si potrà però rifondere al fallito spese di carattere non alimentare.

Art. 48

Corrispondenza diretta al fallito

Art. 48

Corrispondenza diretta al fallito

Il decreto correttivo, nel primo comma, ha individuato come unico obbligato alla consegna della

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 45 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. (1)

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. (2)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

corrispondenza, anche elettronica, “il fallito persona fisica”. La sanzione per la violazione di tale obbligo imposto al fallito è la mancata esdebitazione ai sensi dell’art. 142 comma 1 n. 3.

Dopo il primo comma dell’art. 48 L.F. è stato aggiunto un nuovo comma. La dichiarazione di fallimento oltre agli effetti strettamente patrimoniali della procedura concorsuale, determina una limitazione dei diritti civili sanciti dagli articoli 15 e 16 della Costituzione, rispettivamente, del diritto alla segretezza della corrispondenza e della libera circolazione (il fallito è obbligato, ex art. 49, legge fallimentare, a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o domicilio). Con specifico riferimento al diritto costituzionale alla segretezza della corrispondenza, la modifica contenuta nel d.lgs. 169/2007 si giustifica per il fatto che solo nei riguardi del fallito che sia persona fisica ha senso salvaguardare il diritto alla riservatezza nella corrispondenza. La corrispondenza diretta ad una persona fisica in qualità di legale rappresentante di una società non può avere, per definizione, carattere personale e non ha quindi senso adottare misure idonee a salvaguardare la riservatezza della corrispondenza.

Art. 49

Obblighi del fallito (1)

L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

E’ stato sostituito l’obbligo di residenza con l’obbligo, da parte del fallito o degli amministratori, di comunicare agli organi della procedura le variazioni di residenza. La norma introdotta con la riforma sopprime inoltre la possibilità per il giudice delegato di far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questo non ottempera all’obbligo di presentarsi. Caduto l’obbligo della residenza, vengono meno anche le limitazioni al rilascio del passaporto precedentemente previste. Anche in questo caso, come nel precedente art. 48, la sanzione per la mancata collaborazione da parte del fallito o degli amministratori è l’esclusione dall’esdebitazione prevista dall’art. 142.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini

della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 46 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Viene anche introdotta la possibilità per il fallito di comparire mediante un mandatario-professionista.

Art. 50

Pubblico registro dei falliti

(articolo abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Sezione II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Dalla nuova formulazione dell’art. 51 discende che, oltre al sequestro conservativo e a quello giudiziario, il divieto di cui all’art. 51 si estende anche alle altre misure cautelari che, pure, non hanno finalità strettamente conservative del patrimonio.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 51

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

L’articolo è stato modificato al fine di inserire un espresso riferimento ai crediti in prededuzione ovvero a quelli maturati durante il fallimento in relazione al divieto di azioni esecutive individuali o cautelari nel corso della procedura fallimentare.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 52

Concorso dei creditori

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. (1)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 49 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 52

Concorso dei creditori

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51. (1)

_____________________________

(1) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Nel secondo comma viene chiarito che il principio di esclusività del procedimento di accertamento del passivo coinvolge anche i diritti reali e personali (mobiliari ed immobiliari) e i crediti da soddisfare in prededuzione, salve le deroghe di cui all’art. 111.

Si precisa che ora, a differenza del passato, in sede di accertamento dello stato passivo, vanno fatti valere anche eventuali diritti reali sui beni immobili del fallimento, diversi dal diritto di proprietà (ad esempio la servitù, l’usufrutto, il fallito quale terzo datore di ipoteca).

Il combinato disposto dell’art. 52 e 111-bis conferma che i debiti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati e di quelli sorti a seguito di provvedimenti del giudice delegato inerenti la liquidazione dei compensi dei professionisti o coadiutori di cui si è servita la procedura.

L’aggiunta, di un nuovo comma all’articolo 52 L.F. serve a chiarire che, anche i crediti per i quali non vige il divieto di azioni esecutive e cautelari sancito dall’articolo 51 r.d. sono assoggettati al “concorso formale”, per cui, al fine di essere soddisfatti in sede concorsuale, devono essere previamente accertati, come tutti gli altri crediti, dal giudice delegato. In tal modo, viene ad acquistare valore normativo il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui tali crediti possono trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura concorsuale.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 53

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio

a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 53

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio

a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 107. (1)

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,

se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 54

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1)

_____________________________

La modifica introdotta al terzo comma prevede l’estensione del diritto di prelazione agli interessi non solo con riferimento agli artt. 2788 e 2855 CC (crediti pignoratizi e ipotecari), ma anche con riferimento all’articolo 2749 CC relativo ai crediti assistiti da privilegio. Si è inoltre precisato che il decorso degli interessi maturati dai crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche parzialmente. La nuova formulazione dell’articolo permette quindi di accordare il beneficio della prelazione anche agli interessi sui crediti privilegiati relativamente all’anno precedente ed a quello in corso alla data del fallimento. Tali interessi potranno essere calcolati al tasso convenzionale, se pattuito, fino alla data di fallimento, dopodiché saranno riconosciuti al tasso legale. Per quanto riguarda i crediti pignoratizi e assistiti da privilegio speciale, il debito per interessi cessa alla data della vendita dei beni sui quali insiste il privilegio. Per quanto riguarda i crediti ipotecari si fa riferimento alla data del decreto di trasferimento degli immobili (non al decreto di aggiudicazione).

Per quanto riguarda i crediti assistiti da privilegio generale l’interruzione del decorso degli interessi è stata individuata nella data del deposito del piano di riparto nel quale, come già indicato, il relativo credito viene soddisfatto, anche solo in percentuale.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(1) Comma sostituito dall’art. 54 del D. Lgs. 9

gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 55

Effetti del fallimento sui debiti pecuniari

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. X del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Le modifiche apportate rappresentano la conseguenza dei mutamenti necessari delle norme di rinvio.

Art. 56

Compensazione in sede di fallimento

I creditori hanno diritto di compensare coi loro

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

Art. 57

Crediti infruttiferi I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data

della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 58

Obbligazioni e titoli di debito (1)

I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La norma prevede che le obbligazioni di cui agli artt. 2410 e seguenti del CC e gli altri titoli di debito di cui all’art. 2483 CC vengano ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati.

Viene inoltre disposto un più sintetico obbligo di attualizzazione del valore del premio delle obbligazioni affinché lo stesso venga distribuito tra tutti i possessori dei titoli.

Art. 59

Crediti non pecuniari I crediti non scaduti, aventi per oggetto una

prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

Art. 60

Rendita perpetua e rendita vitalizia Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti

per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al

passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

Art. 61

Creditore di più coobbligati solidali Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel

fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Art. 62

Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

Il creditore che, prima della dichiarazione di

fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Art. 63

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di

garanzia Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un

diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 64

Atti a titolo gratuito Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se

compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

La norma non è stata modificata dalla riforma né dal correttivo.

Art. 65

Pagamenti Sono privi di effetto rispetto ai creditori i

pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La norma non è stata modificata dalla riforma né dal correttivo.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 66

Azione revocatoria ordinaria Il curatore può domandare che siano dichiarati

inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

La norma non è stata modificata dalla riforma né dal correttivo.

Art. 67

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie(1)

Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o

Art. 67

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non

conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno

anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente

La norma, oggetto di incisivo intervento ad opera del DL 14.03.2005 ( le cui modifiche trovano applicazione alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo il 17.03.2005) è stata toccata nella parte in cui viene introdotta l’aggiunta nella categoria degli atti esentati dalla revocatoria delle vendite e dei preliminari trascritti a’ sansi dell’art. 2645 bis c.c. i cui effetti non siano cessati a’ sensi del terzo comma del predetto articolo. Risulta poi modificata la disciplina dei piani attestati (art. 67, comma 3, lett. d) ove, come previsto per la relazione dell’esperto sul piano nel concordato preventivo e negli accordi di istrutturazione, si prevede che la relazione sia redatta da un revisore dei conti, in possesso dei requisiti per la nomina a curatore.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su

beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice

creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati

nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente

bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; (1)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; (2)

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in

essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

_____________________________

(1) Articolo così modificato dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

delle leggi speciali.

_____________________________

(1) Lettera sostituita dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Lettera modificata dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 67-bis

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (1)

La norma, introdotta dal DLGS 5/06 non è stata modificata dal correttivo. Essa concerne le ipotesi previste dal CC (2447/5 e 2447/7) in cui sia

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

configurabile una responsabilità del patrimonio sociale per crediti vantatii dai creditori particolari dello specifico affare. Occorre dunque il verificarsi di tre presupposti:

a) Incidenza sul patrimonio destinato; b) Pregiudizio al patrimonio sociale; c) Conoscenza dell’insolvenza della società

Art. 68

Pagamento di cambiale scaduta In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo

comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

La norma non è stata toccata dalla riforma né dal correttivo.

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 69

Atti compiuti tra i coniugi (1)

Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 54 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La norma introdotta con il DLGS 5/2006 non ha subito modifiche dal correttivo. Essa aggrava sensibilmente il rigore revocatorio degli atti compiuti tra i comiugi:

a) Sotto il profilo temporale, dilatandosi il periodo sospetto;

b) Sotto il profilo dell’onere della prova per gli atti onerosi e gratuti ultra biennali , gravandosi il convenuto dell’onere di provare l’inscientia.

Resta problematico il coordinamento con la disciplina dei termini decadenziali e prescrizionali.

Art. 69-bis Decadenza dall'azione (1)

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 55 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

Anche questo articolo non è stato toccato dal correttivo. Si ricorda che esso trova applicazione alle revocatorie relative alle procedure aperte in seguito a ricorsi proposti dopo il 16.07.2006 e che se anche l’azione non può essere esercitata per intervenuta decadenza / prescrizione il curatore a’ sensi dell’art. 95 può ecceppire l’inefficacia del titolo su cui si fonda la domanda di ammissione al passivo o la richiesta di riconoscimento di un diritto di prelazione

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

gennaio 2006.

Art. 70

Effetti della revocazione (1)

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.

_____________________________

(1) Articolo così modificato, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.

Art. 70

Effetti della revocazione

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato

Si è previsto che il soggetto revocato sia tenuto alla restituzione del percetto nei limiti del massimoscoperto non soltanto nei casi di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, ma anche quando sia questione di “posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario”, evidentemente per il caso in cui tali posizioni passive non derivino da rapporti continuativi o reiterati.

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 71

Effetti della revocazione (1)

(articolo abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 56 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La disciplina degli effetti restiitutori della pronuncia di revoca è ora contenuta nell’art.70

Sezione IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 72

Rapporti pendenti (1)

Se un contratto è ancora ineseguito o non

Sezione IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 72

Rapporti pendenti

Se un contratto è ancora ineseguito o non

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72-bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.

L’azione di risoluzione del contratto promossa

prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, in altre parole il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno

compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. (1)

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72-bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. (2)

L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente

La norma, innvovata con la riforma del DLGS 5/2006 introducente una disciplina di carattere generale per i contratti pendenti è stata parzialmente integrata dal correttivo Nel primo comma dell’art. 72 si è affermato il consolidato principio, che il contratto traslativo si considera ineseguito sino a quando non si è verificato l’effetto reale. Nel quarto comma si è detto che al contraente in bonis non spetta risarcimento del danno per l’intervenuto scioglimento del contratto, altro principio pacifico. L’art. 72, ottavo comma, stabilisce poi a completamento della tutela degli acquirenti di immobili urbani, che la disciplina dettata dall’art. 72 non si applica al contratto preliminare immobiliare trascritto ai sensi dell’art. 2645 c.c., quando abbia ad oggetto una casa di abitazione. Il tutto a maggior tutela del promissario acquirente di immobile destinato a casa di abitazione. Presupposto per l’applicazione della norma è la preesistenza di un contratto non compiutamente eseguito per mancato raggiungimento dell’effetto finale (traslativo o costitutivo) riguardante raporti inerenti il patrimonio oggetto del concorso.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 57 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

alla data della dichiarazione di fallimento. (3)

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado. (4)

_____________________________

(1)Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(4) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2), (3) e (4) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 72-bis

Fallimento del venditore e contratti relativi ad

Art. 72-bis Contratti relativi ad immobili da costruire (1)

I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo

La norma, che costituisce una deroga al principio generale diell’art.72, disciplina lo scioglimento dei

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

immobili da costruire (1)

In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.

Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell’articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All’acquirente spetta il privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 11 del d. lgs. 20 giugno 2005 e quindi sostituito dall’art. 58 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

contratti di cui all’art. 5 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Sono stati sopressi i riferimenti alla nozione di crisi d’impresa relativamente alla disciplina della vendita degli immobili da costruire.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

72-ter

Effetti sui finanziamenti destinati

ad uno specifico affare (1)

Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

La norma, introdotta dal DLGS 5/2006 non è stata modificata dal correttivo.

Essa riguarda gli effetti del fallimento sul finanziamento “destinato” e in ragione del collegamento previsto dalla specifica disciplina tra il vincolo di destinazione e la realizzazione dell’affre finanziato , non prevede lo scioglimento automatico del contratto, producendosi detto effetto nella ipotesi in cui il fallimento si traduca nell’impossibilità di realizzazione o di continuazione dell’operazione finaziatata.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

72-quater

Locazione finanziaria (1)

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione

72-quater

Locazione finanziaria

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a). (1)

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Si è precisato che l’obbligo del concedente di versare al curatore l’eventuale differenza tra il ricavato della vendita del bene in leasing e il credito residuo in linea capitale, si riferisce alla vendita avvenuta a valori di mercato. I commi 2 e 3 sono ovviamente alternativi: - in caso di eccedenze dovute all’impresa fallita, i relativi importi devono essere restituiti al Curatore; - in caso di eccedenze dovute all’impresa concedente in bonis la stessa provvederà ad insinuare al passivo il proprio credito.

Va sottolineato come la norma trovi applicazione anche nel caso di retrocessione di azienda concesa in affitto ( art. 104 bis VI comma).

Schematicamente per il caso di fall. dell’utilizzatore, sospeso il raporto vi sono 2 possibiltà:

a) Che esso prosegua e in tal caso il concedente in bonis ha diritto:

- A trattenere i canoni già riscossi - A insinuare in prededuzione queli sacaduti

e non pagati ante fall. - Al pgamento dei successivi - Al pagamento del prezzo di opzione / alla

restituzione del bene in caso contrario

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

b) Che esso si sciolga e in tal caso il concedente in bonis ha diritto:

- alla restituzione del bene

- ad insinuare il differenziale tra il credito alla data del fall. e quanto incassato dalla vendita del bene.

Deve, però versare alla curatele la differenza tra il ricavato della vendita del bene restituito ed il ricavato dalla sua vendita ove maggiore del credito alla data del fallimento,

Art. 73

Vendita a termine o a rate (1)

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. (1)

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 60 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 73

Vendita con riserva di proprietà (1)

Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle

Il correttivo ha precisato che la disciplina della vendita a rate si applica soltanto nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con la clausola di riservato dominio e quindi la proprietà non sia ancora passata al compratore. Resta l’autorizzazione del Comitato dei C. per il subentro, modifica introdotta con la prima riforma.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 74

Contratto di somministrazione

Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 72, primo e secondo comma. (1)

Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. (2)

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(1) (2) Comma modificato dall’art. 61 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 74

Contratti ad esecuzione continuata o periodica (1)

Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Col correttivo si è introdotta una affermazione di principio secondo la quale se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, principio che la precedente disciplina riferiva alla vendita a consegne ripartite ed alla somministrazione. Per il resto il fallimento comporta la sospensione del contratto e rimette al curatore la scelta di subentrare nel contratto in luogo del fallito, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Il creditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Va peraltro ricordato che ai sensi dell’art. 104, comma 7, l.fall., quando sia stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto prosegue, senza necessità di autorizzazione del comitato dei creditori, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierlo.

Art. 75

Restituzione di cose non pagate Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata

spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché

La norma non è stata tocata dalla riforma né dal correttivo.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 76

Contratto di borsa a termine

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (1)

_____________________________

(1) Articolo così modificato dall’art. 62 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Ricordato che vi sono pronunce giurisprudenziali per cui nella nozione rientrano i contratti di opzione su valuta ,gli swap e i contratti di cambio a termine e che ex art. 203 Tuif la norma trova applicazione anche agli strumenti finanziari derivati ed alle operazioni di prestito di titoli pronti contro termine”conclusi ancorchè non ancora eseguiti in tutto o in parte entro la data di dichiarazione del fallimento” tutti detti contrattti si sciolgono per disposizione ritenuta inderogabile.

Art. 77

Associazione in partecipazione

La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a

La disposizione non è stata toccata dal correttivo e la riforma del 2006 si era limitata alla modifica formale del termine “associato”.

Al contratto in questione trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 72.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

suo carico.

L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 63 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 78

Conto corrente, mandato, commissione (1)

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 64 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

La disposizione, modificata dalla riforma del 2006 e non toccata dal correttivo, deroga alla previsione di generale sospensione di cui all’art. 72 mentre nel caso del mandato, in caso di fallimento del mandante il contratto resta sospeso e il Curatore deve comunicare se intende o meno proseguire. E’ necessario valutare tempestivamente la revoca di eventuali mandati all’incasso, tramite comunicazione scritta. E’ diverso ovviamente il caso in cui sia stata effettuata una cessione del credito.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

gennaio 2006.

.

Art. 79

Possesso del fallito a titolo precario

Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l’avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento. (1)

Se il possesso della cosa è cessato dopo l’apposizione dei sigilli, l’avente diritto può chiedere l’integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato dall’art. 111, primo comma, n. 1). (2)

Sono salve le disposizioni dell’art. 1706 del codice civile.

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(1) (2) Comma modificato dall’art. 65 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 79

Contratto di affitto d’azienda (1)

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

L’art. 79 contiene ora il testo del precedente art. 80 bis, riprodotto senza modifiche.

Il vecchio testo dell’art. 79 è ora contenuto nell’art. 103, che regola la materia del credito dell’avente diritto per le cose che erano nel possesso del fallito a titolo precario, sia pur con diversa formulazione letterale.

E’ importante valutare tempestivamente l’opportunità di assicurare i beni.

L’efficacia del recesso non è subordinata al pagamanto dell’eventuale indennizzo il cui credito andrà insinuato a’ sensi dell’art. 111 n.1

Art. 80

Contratto di locazione di immobili (1)

Art. 80

Contratto di locazione di immobili (1) Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di

locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Nell’art. 80, relativo alla locazione di immobili, il correttivo ha previsto la facoltà del curatore, nel caso di fallimento del locatore, ove il contratto abbia durata superiore a quattro anni e siano decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, di recedere dal contratto entro un anno dalla dichiarazione di fallimento

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di

locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l’indennizzo è regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1), e dall’articolo 2764 del codice civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 66 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l’indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

corrispondendo un equo indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato. In questo modo il legislatore ha tenuto conto della possibilità che per il fallimento sia più vantaggioso vendere l’immobile locato libero, piuttosto che continuare a percepire il canone. Per il resto la disciplina è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto stabilito dalla riforma del 2006.

Art. 80-bis Contratto di affitto d'azienda (1)

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo,

Art. 80-bis Contratto di affitto d'azienda (1)

(articolo abrogato)

L’abrogazione è conseguenza dllo spostamento della disciplina nella previsione dell’attuale art. 79

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1).

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(1) Articolo introdotto dall’art. X del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 81

Contratto di appalto (1)

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

La norma non è stata toccata dal correttivo. Il Contratto d’appalto si scioglie salvo che il curatore dell’una o dell’altra parte non subentri previa autorizzazione del Comitato dei Creditori dando comunicazione nei 60 gg e offra garanzie idonee. L’altra parte in caso di contestazione sulla idoneità delle garanzie potrà reclamare la relativa autorizzazione. Le garanzie nel caso di f. dell’appaltatore attengono anche alla organizzazione imprenditoriale necessaria per l’ultimazione dell’appalto.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo sostituito dall’art. 68 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 82

Contratto di assicurazione Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto

di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La norma non è stata tocata dalla riforma né dal correttivo.

Art. 83

Contratto di edizione Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di

edizione sono regolati dalla legge speciale.

La norma non è stata tocata dalla riforma né dal correttivo.

Art. 83-bis Clausola arbitrale (1)

Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Norma introdotta dalla riforma del 2006, non toccata dal correttivo, disciplina solo il giudizio pendente. In caso di scioglimento del contratto decade anche l’efficacia della clausola arbitrale, che per il curatore non è vincolante. Ove il contratto non si sciolga la compatibilità del procedimento implica la valutazione delle domande nello stesso formulate che deve essere vagiata alla luce del principio di esclusività di accertamento del passivo ai fini del concorso. L’accordo compromissorio nel fallimento è vincolato all’autorizzazione del comitato dei

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

creditori

Capo IV - DELLA CUSTODIA E DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI

Art. 84

Dei sigilli (1)

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 70 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

L’articolo, pur mantenendo l’obbligo dell’apposizione dei sigili, demanda l’obbligo di provvedervi al Curatore secondo le norme stabilite dal cpc, eliminando la funzione del Giudice delegato (e del giudice di pace). Si ritiene utile precisare alcuni suggerimenti anche di tipo pratico che il curatore è opportuno osservi. Il Curatore procede autonomamente all’apposizione dei sigilli senza richiedere autorizzazioni, nei tempi più brevi possibili. Viene redatto verbale dal Curatore (o dal delegato). Per l’apposizione dei sigilli, è utile che venga predisposto un timbro con i dati dell’Ufficio Fallimentare. E’ preferibile farsi assistere da un collaboratore che sottoscriva il verbale, unitamente al Curatore. Nel caso i beni siano fuori zona le operazioni di apposizione, rimozione dei sigilli e la redazione dell’inventario possono essere delegate a uno o più coadiutori, designati dal Giudice Delegato. Sono applicabili gli artt. 755- 756 C.P.C.; i poteri attribuiti al Giudice circa l’apertura delle porte previsti dall’articolo 755 e la custodia delle chiavi attribuita al cancelliere dall’articolo 756 sono rimessi al Curatore. Si può procedere alla nomina di un custode (normalmente il fallito o il proprietario dell’immobile o altro soggetto presente che sottoscriva il verbale per accettazione). Per farsi assistere della forza pubblica non è necessaria alcuna autorizzazione. Per le ditte con sede nel Comune di Treviso ci si rivolge alla Questura; per le ditte con sede in altri comuni, ci si rivolge al Commissariato di Polizia, ove esistente o, in mancanza alla stazione dei Carabinieri. In caso di affitto di azienda o altra impossibilità (fisica o giuridica) ad apporre i sigilli, non è applicabile l’ultimo comma; in tal caso il Curatore procede nel più breve tempo possibile alla redazione dell’inventario.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

gennaio 2006.

Art. 85

Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace (1)

(articolo abrogato)

_____________________________

Articolo abrogato dall’art. 71 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 86

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione (1)

Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo

Il testo normativo, al comma 1 n. 2, non prescrive più la consegna dei titoli al curatore ai fini della loro riscossione. Le scritture contabili, alla cui consegna l’imprenditore fallito è obbligato, possono essere depositate, previa autorizzazione del giudice delegato, anziché in cancelleria, in altro luogo idoneo ad assicurarne l’adeguata conservazione. Viene espressamente previsto che al fallito spetta un diritto incondizionato e non denegabile all’esibizione delle scritture contabili. Ha diritto di richiedere l’esibizione delle scritture

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

depositato a norma dell’articolo 34;

b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 72 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

contabili altresì ciascun componente del comitato dei creditori. Colui che ha il diritto di richiedere l’esibizione delle scritture contabili è altresì abilitato a richiedere al curatore copia della documentazione esibitagli, previa autorizzazione del giudice delegato e a cura e spese del richiedente.

E’ opportuno tuttavia non affidare a terzi la documentazione in originale per farne copia, ma che vi provveda direttamente il curatore.

Art. 87

Inventario (1)

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il

L’articolo, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di inventariazione, consente al Curatore di rimuovere i sigilli e redigere l’inventario senza ottenere la preventiva autorizzazione del Giudice delegato. Il Curatore rimuoverà pertanto i sigilli e redigerà l’inventario nel più breve tempo possibile. Della data fissata per l’inventario deve essere data notizia al fallito

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il

fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 73 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

e al Comitato dei Creditori, che possono intervenire. Possono intervenire anche i creditori, nei cui confronti il Curatore non ha però l’obbligo di preventiva informazione. Per la redazione dell’inventario, il Curatore presenta istanza al Giudice Delegato (o al Presidente del Tribunale ove si trovano i beni, se fuori del circondario) per ottenere l’assistenza del Cancelliere. Il Cancelliere potrà presenziare in loco anche solo alle operazioni conclusive e riassuntive dell’inventario, riferendo nel verbale le operazioni già svolte in precedenza e documentando le stesse. Il Curatore può provvedere alla stima direttamente (in caso di beni di modesto valore). Possono essere nominati uno o più stimatori, secondo la tipologia dei beni. Lo stimatore collabora per la redazione dell’inventario (per i beni mobili in genere verrà nominato l’Istituto Vendite Giudiziarie). Gli stimatori in genere sono scelti fra gli iscritti agli elenchi dei periti del Tribunale. Lo stimatore non rientra nelle previsioni di cui all’art. 32. Il relativo compenso viene liquidato dal Giudice Delegato. E’ innegabile che il giudice delegato possa, ai sensi dell’art. 25 comma 1 n. 4, revocare dall’incarico lo stimatore officiato dal curatore. Se possibile l’inventario contiene anche la stima dei beni, salvo casi particolari. Il Curatore dà immediata notizia della nomina dello stimatore al Giudice Delegato, ai fini dell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 25.

In calce all’inventario è opportuno che il fallito dichiari l’eventuale esistenza di altri beni (compresi gli immobili).

Art. 87-bis

Inventario su altri beni (1)

In caso di affitto di azienda si applica l’ultimo comma dell’art. 87 bis.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell’inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 74 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

I beni mobili nella materiale disponibilità del fallito, sui quali terzi vantino diritti reali o personali immediatamente e chiaramente riconoscibili, possono essere sottratti alla sigillazione, evitando così la necessità di presentare domanda di rivendica o di restituzione. Il curatore può tuttavia limitarsi alla descrizione dei medesimi beni nel processo verbale ex art. 758 cpc.

Vanno descritti nel verbale di rimozione dei sigilli e di inventario, ai sensi dell’art. 775 comma 1 n. 2 cpc i beni di cui al comma 3 dell’articolo 87-bis, ovvero i beni di proprietà del fallito di cui il terzo detentore abbia diritto a conservare il godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Art. 88

Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

Il curatore prende in consegna i beni di mano in

mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.

Art. 88

Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore

Il curatore prende in consegna i beni di mano in

mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (1)

Il correttivo ha sostituito, al secondo comma, la parola “annotato” con la parola “trascritto”, che corregge quello che è stato sempre considerato un difetto della

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 5 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

previgente disposizione.

Art. 89

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio.

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1)

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 75 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 89

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito

e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1)

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 5 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato

Il curatore deve predisporre l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari di cose in possesso o nella disponibilità del fallito. L’elenco dei creditori va depositato quanto prima e comunque in termine utile per consentire al Giudice Delegato la nomina del Comitato dei Creditori entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. In caso di mancanza delle scritture contabili o altra impossibilità il Curatore farà apposita comunicazione al Giudice Delegato.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 90

Fascicolo della procedura (1)

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 76 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Si evidenzia che alcuni atti possono essere custoditi separatamente per ragioni di riservatezza (secretazione), nonché il diritto del comitato dei creditori e di ciascun componente di prendere visione, ed estrarre copia, di ciascun atto o documento contenuto nel fascicolo. Tale ultima previsione si aggiunge a quella contenuta nell’articolo 41, quinto comma. Oltre alla relazione ex art. 33, soggetta a secretazione limitatamente alle parti di cui il giudice delegato ne ravvisi la necessità, il giudice delegato può altresì, per ragioni di riservatezza, con proprio motivato decreto, disporre la separata custodia di ulteriori atti e provvedimenti del procedimento. Tale decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 26. I componenti del comitato dei creditori non hanno bisogno di alcuna preventiva autorizzazione per prendere visione del fascicolo fallimentare, ad eccezione di quelli soggetti a secretazione.

Anche il fallito non ha bisogno di autorizzazione, ad eccezione della relazione ex art. 33 e degli atti soggetti a secretazione.

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Appunti e note operative

Art. 91

Anticipazioni delle spese dall'erario (1)

(articolo abrogato)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Capo V - DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI

DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI

Art. 92

Avviso ai creditori ed agli altri interessati (1)

Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:

1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda

La disciplina, investita dalla riforma del 2006, non è stata modificata dal correttivo. Va sottolineata l’estensione della previsione di cui al n.3 per cui occorre inserire ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, chiarendo gli elementi che devono essere contenuti nella domanda e sottolineando l’importanza dell’indicazione del titolo di prelazione. Nella circolare è opportuno inserire la richiesta dell’e-mail del creditore per le successive comunicazioni. Si osserva come l’avviso deve ora essere rivolto, oltre che ai creditori concorsuali e ai titolari di diritti reali mobiliari, a tutti coloro che vantano pretese rivendicatorie e restitutorie, mobiliari ed immobiliari ed anche diritti, ivi incluse le garanzie, reali immobiliari e ciò per il principio di esclusività dell’accertamento concorsuale, del quale l’avviso ha la funzione di favorire il rapido ed efficiente svolgimento. E’ senz’altro utile che pur mancando la menzione della raccomandata, si continui a far uso della stessa per non vanificare l’intento acceleratorio dell’intera novella. Nel caso di omissione dell’avviso, che si vuole inoltrato tempestivamente, il creditore od il terzo potrebbero

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

ai sensi dell’articolo seguente;

2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 77 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

trarre argomento per la dimostrazione della ricorrenza di causa non imputabile per il mancato rispetto del termine per le domande tempestive o l’emergere di profili di responsabilità dal non aver potuto ottenere soddisfazione tout court sul ricavato fallimentare o, comunque, quella stessa soddisfazione che sarebbe stata loro assicurata da un’insinuazione in via tempestiva. Effetti ulteriori, poi, potrebbero esservi in caso di irregolarità nelle comunicazioni, sulla chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118, n.1 l.f.

Art. 93

Domanda di ammissione al passivo (1)

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova

Art. 93

Domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo di un credito,

di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso contiene: 1) l’indicazione della procedura cui si intende

partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende

Il correttivo ha eliminato la necessità per il creditore concorrente di indicare oltre il titolo di prelazione e la descrizione del bene anche la graduazione del credito Va ricordato che nel caso il creditore non elegga domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale, qualora abbia indicato quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax, il Curatore deve effettuare le comunicazioni con tali modalità. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui al comma 3. In tale caso si tratta di inammissibilità non emendabile. Nel caso di domanda carente dei requisiti l’art. in esame stabilisce espressamente che l’omissione o l’assoluta incertezza nell’indicazione della procedura cui s’intende partecipare, o della generalità del creditore, ovvero del petitum, o della causa petendi determina l’inammissibilità del ricorso Le domande, quindi, sono considerate ammissibili dalla legge solo se presentate in modo corretto, senza che all’udienza di verifica possa esservi spazio per

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

della ricezione.

Il ricorso contiene:

1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato

insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [...] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; (1)

5) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di

posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

(abrogato il settimo comma) (2)

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo

un’integrazione o una sanatoria sia sotto il profilo dell’identificazione dei soggetti, dell’oggetto e della causa. Da sottolineare come l’abrogazione del VII comma faccia venir meno l’obbligo di depositare a pena di decadenza la documentazione non presentata con la domanda di ammissione almento 15 gg prima dell’udienza. Ciò modifica profondamente il procedimento di formazione dell progetto di stato passivo consentendosi al creditore di depositare i documenti resisi necessari in seguito alle eccezioni o rilievi del curatore fino al giorno dell’udienza. Si rammenta che i termini per la presentazione delle domande di insinuazione sono sospesi durante il periodo feriale con esclusione delle domande relative a crediti di lavoro dipendente (Cass. 1\12\2000 n.15355). Si ricorda che anche il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo per mantenere il privilegio processuale riconosciutogli dalla legge bancaria.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 78 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.

_____________________________

(1) Numero 4) modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 94

Effetti della domanda (1)

attuale formulazione dell’art. 94 l.f., il cui testo non è stato modificato dal correttivo, precisa rispetto al passato che gli effetti della domanda giudiziale vengono ricollegati all’intera durata del fallimento. Essi sono processuali (ad es. effetti equivalenti a quelli

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti

della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 79 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

previsti dall’art. 112 c.p.c., in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e dall’art. 111 c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso) e sostanziali tra i quali quello principale è ll’interruzione della prescrizione.

Art. 95

Progetto di stato passivo e udienza di discussione (1)

Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Art. 95

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella

Il Correttivo ha modificato il termine per i cl deposito da parte dei creditori di osservazioni scitte e documenti che ora può avvenire fino all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. E’ scomparsa la previsione della comunicazione dell’avviso da parte del Curatore a icreditori ed al fallito dell’avvenuto deposito delle osservazioni .Il Curatore deve predisporre elenchi separati contenenti l’indicazione :

1. dei creditori che vantano pretese creditorie 2. dei titolari di diritti (sia reali che di garanzia) su

beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito.

Si osserva che nell’elenco di cui al punto n. 2 vanno inserite le pretese di restituzione e anche le pretese vantate ai sensi dell’art. 2932 C.C. Il progetto sarà disponibile anche sul sito del Tribunale e verrà predisposto su un modulo standard.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Il curatore deposita il progetto di stato passivo

nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.

All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 80 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza. (1)

All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il

giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Ai fini della predisposizione del progetto, per le procedure più complesse, è opportuno che il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, valuti se farsi coadiuvare da un legale al fine di esaminare le domande di ammissione al passivo. Ogni domanda verrà esaminata sulla base di una scheda standard di verifica, che diverrà parte integrante del verbale di verifica. Il verbale sarà integrato pertanto dai relativi allegati. La formazione dello stato passivo, diversamente da quanto accadeva in passato, è diventata attività propria del curatore, il quale esamina le domande d’insinuazione pervenute ai sensi dell’art. 93 predisponendo elenchi separati dei creditori pecuniari e di quelli che rivendicano diritti su beni mobili o immobili e rassegna motivatamente le sue conclusioni su ciascuna domanda. In questa fase al curatore spetta il ruolo di parte formale nel procedimento, retto dal principio dispositivo. Spetta pertanto a lui la facoltà di sollevare tutte le eccezioni (fatti estintivi, impeditivi o modificativi) contro la pretesa creditoria insinuata e far valere l’inefficacia del titolo verso la procedura. Questo potere di sollevare eccezioni permane anche qualora la relativa azione sia prescritta. Spetta al giudice il residuo potere di sollevare le eccezioni rilevabili d’ufficio

Art. 96

Formazione ed esecutività dello stato passivo (1)

Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o

Art. 96

Formazione ed esecutività dello stato passivo

Il giudice delegato, con decreto succintamente

motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge

La norma già oggetto della riforma del 2006 è stata in più punti toccata dal correttivo. Secondo il correttivo il decreto del GD che decide sulle domande é comunque (non solo nel caso di reiezione) succintamente motivato. Non è riprodotta la previsione della possibilità di

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di

o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. [...] (1)

(abrogato il secondo comma) (2) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi

al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo

comma dell’articolo 55; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del

titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del

riproposizione delle domande dichiarate inammissibili. E’ stao poi abrogato il secondo comma non prevedendosi più che il GD indichi nel provvedimento il grado della prelazione. Nei casi previsti dal comma 2 il Giudice obbligatoriamente ammette con riserva. È da rilevare che non è più richiesto ai creditori ammessi con riserva di proporre opposizione a stato passivo: l’art. 113 bis, infatti, prevede che, quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata , il g.d. modifica o stato passivo con apposito decreto disponendo la definitiva ammissione del credito. Il rinvio di cui al comma 3 non modifica la natura tardiva del credito. Lo stato passivo sarà pubblicato sinteticamente sul sito del Tribunale.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 81 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 97

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 82 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

L’articolo non è stato interessato dall’intervento del correttivo. La ricezione della raccomandata con la quale il curatore comunica l’avvenuto deposito a tutti i creditori che hanno presentato la domanda di ammissione passivo fa decorrere il termine per l’impugnazione.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali deve avvenire la comunicazione, il Legislatore si conforma alle soluzioni individuate dalla giurisprudenza di merito successivamente all’intervento della Consulta, e prevede dunque che la comunicazione sia data immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, salva l’introduzione di altre modalità di comunicazione a condizione che il creditore ne abbia fatto richiesta.

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Appunti e note operative

gennaio 2006.

Art. 98

Impugnazioni (1)

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato

passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata

Il correttivo è intervenuto sull’art. successivo, lasciando inalterata la norma nel testo del 2006 che concentra, attraverso l’esplicitazione dei rispettivi presupposti, la disciplina dei tradizionali tre gravami avverso il decreto del g.d.: opposizione, impugnazione e revocazione. tali gravami si svolgono ora secondo il rito camerale fallimentare di cui all’art.99. Per ciò che concerne l’opposizione non risultano più legittimati i creditori ammessi con riserva. Come in passato, poi, rimangono privi di legittimazione sia il curatore che il fallito. Dal lato della legittimazione passiva, viene espressamente confermato l’orientamento che vedeva nel curatore l’unico ed esclusivo legittimato passivo. Per quanto riguarda l’impugnazione, legittimati attivi sono i creditori, i titolari di un diritto su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del fallito ma anche il curatore. La scelta conferma la natura di parte processuale di tale organo nella verifica dello stato passivo: egli viene così posto in condizione di avere strumenti processuali conformi a quelli di ogni singolo creditore, La norma in commento, poi, prevede che il curatore partecipi sempre al procedimento d’impugnazione. Per ciò che concerne la legittimazione passiva essa spetta esclusivamente al creditore concorrente che abbia avuta accolta la propria domanda. Relativamente alla revocazione si segnala che il rimedio straordinario è consentito non soltanto avverso il provvedimento di ammissione al passivo, ma anche nei confronti di quello negativo. Legittimati attivi sono il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito una volta decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione o dell’opposizione. Legittimato passivo nel giudizio di revocazione è il creditore concorrente, la cui domanda sia stata accolta, ovvero il curatore quando la domanda è stata al contrario respinta. Nella prima ipotesi la norma prevede esplicitamente la partecipazione del curatore al procedimento. Non vi è più il riferimento al ritrovamento di documenti decisivi che prima s’ignoravano, bensì viene fatto riferimento alla mancata

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Appunti e note operative

accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 83 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

conoscenza di documenti decisivi non tempestivamente prodotti per causa non imputabile, con parallelismo alla norma di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. L’ultimo comma della norma in commento prevede il nuovo procedimento di correzione degli errori materiali con decreto emanato dal g.d. su istanza presentata dal creditore ovvero dal curatore, sentiti il curatore o la parte interessata. Il decreto di correzione, come tutti i decreti del g.d., è reclamabile ai sensi dell’art. 26. La partecipazione del Curatore al procedimento implica la formale costituzione in giudizio. La nomina del legale spetta al curatore e non è necessaria l’autorizzazione del Giudice Delegato alla costituzione in giudizio.

Art. 99

Procedimento (1)

Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

1) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;

2) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del

Art. 99

Procedimento (1)

Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si

propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e

del fallimento; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del

domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l'indicazione

Il correttivo prevede uno schema uniforme per le impugnazioni . IL I comma riproduce il previgente. I commi da II a VIII disciplinano la fase introduttiva secondo il paradigma del rito del lavoro con la specificazione che l’obbligo di indicare nell’atto introduttivo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti è prevista a pena di decadenza.Previsione che vale anche per la costituzione, da effettuarsi almeno 10 gg prima dell’udienza Il comma IX corrisponde al IV del precedente testo. Il comma X disciplina l’assunzione dei mezzi di prova che può essere delegata ad uno dei componenti il collegio di cui non può far parte il GD. Avverso la decisione è possibile presentare ricorso per cassazione ma nel ridotto termine di gg.30 dalla comunicazione del decreto ad opera della cancelleria. Ai sensi dell’art. 31 comma 2, il Curatore può stare in giudizio in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di credito e di diritti di terzi sui beni

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Appunti e note operative

tribunale che ha dichiarato il fallimento;

3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;

4) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.

Il giudice delegato non può far parte del collegio.

La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.

specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

acquisiti al fallimento, senza l’autorizzazione del Giudice Delegato. Va sottolineato il sistema delle preclusioni che onera la parte nei confronti della quale la domanda è proposta dell’obbligo di costituirsi almeno 10 gg prima dell’udienza fissata con memoria contenente a pena di decadenza tutte le eccezioni procesuiali e di merito non rilevabili d’ufficio. Questa previsione vale anche per il curatore e riguarda ( ove possa ritenersi ammissibile, del che si dubita da larga parte della dottrina) la possibilità di formulare domande riconvenzionali. Il Tribunale di Treviso ha stabilito che per i procedimenti ex art.98 L.F. relativi a fallimenti dichiarati sulla base delle norme introdotte dal D.L.vo n.5\2006 vi sia il divieto di produzione di nuovi documenti, attesa la preclusione espressa dall’art.93 L.F. . Si precisa che per i fallimenti dichiarati post correttivo vi è la possibilità per l’opponente di integrare la documentazione a sostegno della sua domanda e che inoltre la mancanza di osservazioni al progetto di stato passivo non è ostativa alla presentazione dell’opposizione.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall’udienza.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti

che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 84 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 100

Impugnazione dei crediti ammessi (1)

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(articolo abrogato)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 85 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 101

Domande tardive di crediti (1)

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme

già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile,

Art. 101

Domande tardive di crediti

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza (1). Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di

Il correttivo inserisce al II comma la previsione che venga fissata dal GD – in sede di udienza di verifica e contemporaneamente all’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo - una udienza ogni 4 mesi, salvi i motivi d’urgenza, per l’esame delle tardive. La cadenza quadrimestrale rispecchia quella prevista per i i riparti parziali. Il procedimento è lo stesso previsto per le domande tempestive, essendoci il richiamo esplicito, nel secondo comma, degli art. dal 93 al 99. E’ previsto espressamente, poi, che il curatore dia avviso a coloro che hanno presentato la domanda della data dell’udienza.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 86 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. Decorso il termine di cui al primo comma, e

comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

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(1) Periodo aggiunto dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 102

Previsione di insufficiente realizzo (1)

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche se la condizione di

Art. 102

Previsione di insufficiente realizzo

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. (1)

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla

Il Correttivo ha modificato il I comma prevedendo l’obbligo della previa acquisizione del parere del Comitato dei Creditori sull’istanza di non farsi luogo all’accertamento del passivo. L’eventualità, portato delle modifiche del 2006, ha chiaramente uno scopo deflattivo La pronuncia sull’insufficienza dell’attivo è riservata al tribunale che provvederà con decreto motivato su istanza del curatore, da presentarsi almeno venti giorni prima dell’udienza di verifica. Il ruolo svolto dal curatore è molto delicato in quanto deve presentare una relazione sulle prospettive della liquidazione, nella quale egli dovrà valutare la praticabilità di azioni giudiziarie che consentano di ipotizzare l’acquisizione di ulteriori risorse: trattasi di analisi delicate e complesse da svolgersi in tempi molto rapidi. Il concetto d’insufficienza dell’attivo cui si riferisce la norma non pare esattamente sovrapponibile a quello previsto per consentire la chiusura della procedura. In quel caso, infatti, si richiede che l’attivo sia insufficiente non solo alla soddisfazione dei crediti concorrenti, ma anche dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. L’’art. 102, invece, il cui scopo non è quello di chiudere la procedura ma solo quello di evitare la verifica, prevede che questa possa evitarsi anche se sussista attivo

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell’articolo 16.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 87 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

verifica dello stato passivo. (2) Il curatore comunica il decreto di cui al primo

comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.

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(1) Comma modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

sufficiente al pagamento dei debiti prededucibili e delle spese di procedura. Col correttivo si è inserito il secondo comma che verrà in rilievo per le verifiche dei crediti di cui all’art. 101 lf. Il provvedimento del tribunale, che deve essere comunicato dal curatore ai creditori che abbiano fatto domanda di ammissione al passivo, è impugnabile con reclamo innanzi alla corte d’appello che, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito, provvede con decreto in camera di consiglio. La norma non specifica se il provvedimento si impugnabile anche nel caso i cui il tribunale abbia rigettato l’istanza e si ritiene pertanto che, come ogni decreto del g.d., l’eventuale decreto di rigetto sia impugnabile ex art. 26. Il curatore, prima di presentare l’istanza per richiedere il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo, deve verificare l’esistenza di lavoratori subordinati, al fine di non impedire agli stessi l’insinuazione, necessaria per poter usufruire dei fondi di garanzia. Nel caso sopravvengano attività il provvedimento sarà revocabile sino alla chiusura del fallimento.

Art. 103

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione (1)

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può

Art. 103

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può

Il correttivo ha aggiunto il II comma con richiamo all’art. 1706, da ritenersi implicitamente esteso al 1707 c.c.

Si segnala che la riforma non ha riprodotto la precisazione del vecchio art. 79 lf che prevedeva il limite della non possibilità per il curatore di riprendere il possesso delle cose di terzi . La funzione delle domande di di cui all’art. 103 lf è sia di

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Appunti e note operative

modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 88 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile. (1)

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(1) Comma aggiunto dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

accertamento dei diritti reali sia di di assicurare ai terzi l’attuazione dei loro diritti. La rivendica opera sia come limite alla alienazione concorsuale sia come strumento per ottenere la restituzione del bene. Nei limiti in cui è possibile il pignoramento diretto dei beni presso i terzi il curatore avrà l’obbligo di recuperare le cose oggetto delle domande di cui all’art. in esame.Il fatto che la liquidazione si apra con l’approvazione del programma di liquidazione di cui all’art. 104ter (che astrattamente può procedere la formazione dello stato passivo), rende attuale l’interesse del terzo rivendicante a chiedere, anche in fase di rivendicazione tempestiva, la sospensione della liquidazione. Laddove, invece, la rivendicazione sia proposta in via tardiva, la disciplina della sospensione della liquidazione è contenuta nell’art. 101, 3° comma , che consente la proposizione dell’istanza solo ove provi che il ritardo è dipeso da causa ad egli non imputabile.L’art. 103 estende al procedimento di rivendica e restituzione il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c per le opposizioni di terzo all’esecuzione mobiliare. La norma sancisce l’inammissibilità della prova per testimoni o per presunzioni, limitazione che opera solo per le ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore, ossia che siano stati rinvenuti dal curatore presso la sede legale, le unità locali, il domicilio del fallito o comunque in luoghi di pertinenza del fallito. Se, però, l’esistenza del diritto stesso è resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, tale limitazione probatoria non sussiste. Il regime probatorio così previsto per i beni mobili, non vale per la rivendicazione dei beni immobili, per i quali, trattandosi di beni la cui proprietà può essere trasferita per atto scritto ad substantiam, la prova può essere data solo con la produzione del documento.La norma novellata prevede, poi, la conversione o mutazione della domanda di rivendica/restituzione in domanda di ammissione del

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Appunti e note operative

controvalore se il bene non viene acquisito all’attivo del fallimento (così stabilendo un collegamento con l’art. 79) La norma, inoltre, consentendo la conversione “anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 95”, autorizza il ricorrente a formulare la domanda oltre il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di verifica. Il nuovo art. 103, infine, stabilisce, in caso di perdita del bene oggetto di rivendicazione in fase post-fallimentare, il pagamento del bene rivendicato in prededuzione

Si segnala poi l’opportunità di valutare sempre l’assicurazione dei beni contro il furto e la stipula di contratto di vigilanza.

Capo VI - DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLA

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (1)

Sezione I - Disposizioni generali

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(1) Rubrica così modificata dall’art. 89 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 104

Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (1)

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai

La possibilità di disporre l’esercizio provvisorio è soggetta a condizioni molto stringenti, date le conseguenze negative che ne possono derivare per i creditori, nel caso l’andamento della gestione risulti negativo (possibile incremento del deficit patrimoniale della società fallita, laddove, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 8), i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio vanno soddisfatti in prededuzione). La decisione può essere assunta dal Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, solo se dall’interruzione dell’attività possa derivare un danno grave (nel vecchio art. 90 L.F. era “grave e irreparabile”) e non vi siano pregiudizi per i creditori (entrambi i presupposti debbono sussistere); in seguito può essere assunta dal G.D., su proposta del curatore e parere favorevole (indispensabile) del Comitato dei creditori (che dovrà essere nominato prima di far luogo all’esercizio provvisorio). Per analoghe ragioni di cautela, anche la continuazione dell’esercizio provvisorio è soggetta a condizioni molto

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Appunti e note operative

creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli.

I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo

precise e rigide. Durante l’esercizio provvisorio infatti: a) il Comitato dei creditori deve essere convocato

dal curatore (almeno) ogni tre mesi ed informato sull’andamento della gestione, avendo sempre la possibilità di far cessare l’esercizio provvisorio, tramite l’espressione di parere negativo rispetto alla sua continuazione;

b) ogni semestre, o comunque al termine del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare (entro i 60 gg. successivi, in applicazione analogica a quanto previsto dall’art. 33 L.F.) un rendiconto dei risultati conseguiti e, comunque, in ogni momento deve segnalare fatti che possano giustificare la cessazione dell’esercizio provvisorio, che potrà essere disposta dal Tribunale in qualsiasi momento (anche a prescindere dal parere del Comitato dei creditori).

La prosecuzione dei contratti pendenti, prevista nel caso il curatore non voglia assumere diversa determinazione (sospensione o scioglimento dei contratti), è finalizzata a consentire il regolare prosieguo dell’attività aziendale, nel caso venga disposto l’esercizio provvisorio.

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Appunti e note operative

111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 90 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 104-bis

Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda (1)

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.

La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a norma dell’articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto

Recependo prassi virtuose già poste in essere da vari Tribunali nel vigore della vecchia disciplina, viene assegnata un’importanza fondamentale all’affitto dell’azienda, che dovrebbe sempre più diventare la soluzione privilegiata e frequente. La conservazione in funzionamento dell’apparato, economico-produttivo, con l’avviamento, e dei livelli occupazionali sono funzionali all’ottenimento di un maggior realizzo in sede di liquidazione e quindi di un miglior soddisfacimento dei creditori (vd. anche nota all’art. 105 L.F.). Nella scelta dell’affittuario potrà quindi esser data prevalenza non all’entità del canone, ma alle garanzie circa la prosecuzione dell’attività e alla conservazione dei livelli occupazionali, nonché all’eventuale proposta (irrevocabile e garantita) da parte dell’affittuario di acquisto del complesso aziendale a condizioni predeterminate (anche al valore di stima, che verrà determinato dal perito della procedura) L’affitto dell’azienda può essere autorizzato dal G.D. , su proposta del curatore e parere favorevole del Comitato di creditori (vincolante) anche prima della presentazione del programma di liquidazione (in tal caso nello stesso dovranno essere fornite opportune delucidazioni, anche con riferimento all’evoluzione della situazione).

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Appunti e note operative

riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall’articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).

La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 91 del D. Lgs. 9

La scelta dell’affittuario va effettuata dal curatore ai sensi del successivo art. 107 (tramite procedure competitive), e quindi l’affitto d’azienda (endofallimentare) passerà attraverso una serie di fasi successive: proposta del curatore, parere del Comitato dei creditori, autorizzazione del G.D.; bando di vendita; vaglio delle offerte; in caso di aziende socialmente rilevanti, informativa alle organizzazioni sindacali, consultazione ed eventuale accordo sindacale sul mantenimento anche parziale della forza lavoro; informativa al G.D. e al Comitato dei creditori, con deposito in cancelleria della documentazione, stipula del contratto, effettivo subentro nella gestione dell’affittuario. Vi è anche una questione di tempi; non è quindi escluso che, per evitare una prolungata sospensione dell’attività aziendale, si debba passare attraverso una breve fase di esercizio provvisorio, nelle more dei tempi tecnici necessari per dar corso all’affitto d’azienda. Nella stipula del contratto di affitto d’azienda il curatore deve adottare una serie di precauzioni, tese ad evitare danni per la procedura, sia nella scelta dell’affittuario (vd. comma 2° in tema di garanzie prestate e di attendibilità del piano di prosecuzione dell’attività aziendale), che nella previsione di un contenuto contrattuale minimo obbligatorio (vd. clausole di cui al comma 3°, che debbono essere necessariamente inserite, relative al diritto di ispezione dell’azienda, alla prestazione di garanzie da parte dell’affittuario, al diritto di recesso da parte del curatore, con corresponsione all’affittuario- in prededuzione- di un giusto indennizzo). Il contenuto minimo del contratto potrà essere oggetto di varie integrazioni. Nel caso l’azienda abbia un numero elevato di dipendenti è opportuno, ad esempio, prevedere contrattualmente l’impegno dell’affittuario ad accantonare o a versare al fallimento la quota di TFR maturato nel corso dell’affitto di azienda. Potrà essere inoltre opportuno già fissare, in via preventiva, l’entità dell’indennizzo da corrispondere all’affittuario in caso di recesso. Essenziali sono anche clausole relative a: -sorte delle scorte di magazzino al termine dell’affitto (di norma si applica l’art. 2561 C.C., ma potrebbe essere opportuno prevedere l’acquisto immediato delle scorte da parte dell’affittuario o un impegno di acquisto, irrevocabile e garantito, da parte dello stesso); -mancata conformità alle disposizioni di sicurezza (D.Lgs. 626/1994) di macchine/attrezzature/impianti

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Appunti e note operative

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ricompresi nell’affitto (non se ne può ammettere l’uso, neppure temporaneo, da parte dell’affittuario, ma potrebbe essere previsto che tali beni siano affidati allo stesso in custodia, con l’obbligo eventuale di effettuarne la messa a norma). Previa autorizzazione del G.D. e parere favorevole del Comitato dei creditori, può essere concesso a favore dell’affittuario un diritto (convenzionale) di prelazione, da esercitarsi una volta esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda (o ramo d’azienda), entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del curatore. La concessione di tale diritto va attentamente valutata, in quanto può scoraggiare altri interessati dal partecipare alle successive procedure competitive di vendita dell’azienda; in termini positivi, essa può però consentire di reperire un affittuario che sia interessato alla continuazione della gestione e ad investire nell’azienda, al quale potrà essere richiesta la presentazione (già al momento dell’affitto dell’azienda) di proposta (come detto irrevocabile e garantita) di partecipare alla successiva procedura competitiva di vendita del complesso aziendale. Restano in ogni caso valide, nel caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di affitto d’azienda con l’autorizzazione degli organi del fallimento, le prelazioni legali previste dall’art. 3, 4° comma, della L. 223/91 (per le aziende socialmente rilevanti, e cioè quelle che possono fare ricorso alla cassa integrazione guadagni) e dall’art. 14 n. 1 della L. 49/85 (per le cooperative di produzione e lavoro ammesse alla C.I.G.S.). Nel caso di affitto d’azienda: - non è applicabile l’art. 2560 C.C.; - resta la possibile applicazione dell’art. 2112 C.C. (tale disposizione non trova applicazione nel caso di aziende socialmente rilevanti, e cioè che hanno i requisiti dimensionali per essere ammesse alla CIGS, qualora venga raggiunto, nel corso delle consultazioni sindacali con le rsu/rsa e i sindacati, un accordo relativo al mantenimento anche parziale dell’occupazione). La retrocessione al fallimento dell’azienda (o rami d’azienda) non comporta la responsabilità per la procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga agli art. 2112 e 2560 C.C. (la deroga vale quindi anche per i debiti contratti dall’affittuario verso i dipendenti); resta comunque un problema per il T.F.R. maturato dai dipendenti, perchè la procedura potrebbe essere tenuta a rispondere anche di quello maturato in corso di affitto d’azienda (sia pur in via solidale con

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Appunti e note operative

l’affittuario che ha retrocesso l’azienda). Per i contratti pendenti al momento della retrocessione, al curatore spettano le medesime facoltà che aveva al momento della dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 72 L.F. A seguito della retrocessione dell’azienda, vi è invece trasferimento dei rapporti di lavoro al locatore-fallimento, in quanto inerenti l’azienda, e poi, eventualmente, trasferimento degli stessi ad un nuovo affittuario o all’aggiudicatario (in alternativa messa in mobilità o licenziamento, con esperimento delle procedure richieste dalle dimensioni dell’azienda). Per i contratti di affitto d’azienda in corso alla data di inizio della procedura, vale il disposto dell’art. 80 bis, potendo entrambe le parti recedere entro 60 gg., corrispondendo un equo indennizzo (determinato dal G.D. nel caso di dissenso tra le parti). Al momento del fallimento il curatore deve attentamente valutare se avvalersi di tale clausola o iniziare un’azione revocatoria (comunque possibile anche oltre il termine di cui all’art. 80 bis), ove non abbia avuto successo il tentativo esperito in precedenza di rinegoziare il contratto pendente (eliminando o rettificando le clausole non compatibili con le finalità e gli interessi della procedura).

Art. 104-ter

Programma di liquidazione (1)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato.

Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:

a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi

Art. 104-ter

Programma di liquidazione

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario,

il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. (1)

Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di

indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a)l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;

b)la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

Il programma di liquidazione, da predisporre entro 60 gg. dalla redazione dell’inventario, ha una funzione essenziale, perché consente di effettuare la liquidazione del patrimonio acquisito all’attivo secondo un piano completo e articolato, non in modo frammentario e disarticolato (come poteva accadere nel previgente regime). I contenuti essenziali del programma sono chiaramente specificati al comma 2). Il Comitato dei creditori può chiedere modifiche al programma, subordinando al recepimento delle stesse il proprio parere favorevole (in base al D.Lgs. 5/2006) o la propria approvazione (in base al D.Lgs. 169/2007). In caso di inerzia del Comitato o di diniego non motivato dello stesso, potrà essere proposto reclamo ai sensi dell’art. 36 L.F. In caso di perdurante contrasto tra curatore e comitato dei creditori sui contenuti del programma, dovrà essere il G.D. a valutare se ciò dipenda da scarsa diligenza/attitudine del curatore o del Comitato,

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Appunti e note operative

dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l’adozione di atti o l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni,

c)le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d)le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e)le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. (2)

Per sopravvenute esigenze, il curatore può

presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei

creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso

provvedendo di conseguenza (richiesta di revoca del curatore ex art. 37 L.F. o modifica della composizione del Comitato ex art. 40 L.F.). Il curatore potrà richiedere una proroga del termine per il deposito del programma di liquidazione, oltre che procedere a successive integrazioni del programma inizialmente depositato, per sopravvenute esigenze (per cambiamento della situazione riscontrata al momento del fallimento o per cogliere migliori opportunità). E’ però necessario che il programma assuma contenuti definiti prima della conclusione dell’adunanza di verifica dello stato passivo, per permettere alla maggioranza dei creditori presenti a tale adunanza di presentare la richiesta di sostituzione del curatore (ex art. 37 bis), nel caso di valutazione negativa dell’operato di quest’ultimo. Il sistema delineato dal D.Lgs. 5/2006 è il seguente: - acquisizione da parte del curatore del parere favorevole del Comitato dei creditori (vincolante); - approvazione da parte del G.D. del programma di liquidazione; - non necessità di ulteriori autorizzazioni per gli atti previsti nel programma di liquidazione approvato, purchè gli stessi siano indicati nel programma anzidetto in modo chiaro e preciso, e non in termini vaghi (per quanto attiene all’eventuale avvio di azioni legali, anche con riferimento alle motivazioni delle stesse). Il predetto sistema è stato modificato dal decreto correttivo. In base al D.Lgs. 169/2007 infatti: - il programma di liquidazione resta di importanza fondamentale, in termini di pianificazione e indirizzo dell’attività di realizzo dell’attivo; - avendo assunto tale connotazione programmatica, va approvato dal Comitato dei Creditori, e non più dal Giudice Delegato; - quest’ultimo, se da un lato non entra in valutazioni di opportunità sulle scelte del curatore e del Comitato dei Creditori, vede peraltro rafforzato il suo ruolo di vigilanza sulla regolarità della procedura, in quanto deve specificamente autorizzare gli atti previsti dal programma di liquidazione. Tale autorizzazione va apposta in calce allo stesso programma di liquidazione, per gli atti ivi specificamente indicati. La modifica apportata dal correttivo consente di stabilire con assoluta sicurezza, evitando pericolosi equivoci, quali sono gli atti che il curatore può porre in essere in esecuzione del programma di liquidazione, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 91 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

conformi. (3)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2), e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Sia con il D.Lgs. 5/2006, che con il D.Lgs. 169/2007, prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il curatore può dar corso alla liquidazione di beni solo per questioni di urgenza (per evitare pregiudizi ai creditori), con l’autorizzazione del G.D. e sentito il Comitato dei creditori (se già nominato; altrimenti, in situazioni di urgenza, la vendita verrà comunque autorizzata dal G.D.). Dopo l’approvazione del programma di liquidazione, le vendite e le transazioni possono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 35 L.F., nei casi ivi previsti previa informativa al G.D. (salvo integrazione del programma di liquidazione, ove opportuno). L’autorizzazione all’avvio di azioni recuperatorie/risarcitorie/revocatorie è opportuno che venga concessa con provvedimento a latere, ai sensi dell’art. 25 1° comma n. 6 L.F., data la necessità di produrre in giudizio copia conforme del provvedimento di autorizzazione (l’intenzione di avviare dette azioni ed il loro contenuto dovranno comunque essere esplicitati nel programma di liquidazione, per completezza dello stesso). Vi è la possibilità per il curatore di presentare (al Comitato dei creditori) istanza di deredizione di beni fallimentari (rinuncia di acquisizione all’attivo o alla vendita dei beni), nel caso di realizzo stimato inferiore ai costi di acquisizione/vendita (la decisione va comunicata ai creditori, che possono eventualmente avviare/proseguire su tali beni procedure esecutive).

Sezione II - DELLA VENDITA DEI BENI

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 105

Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco (1)

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.

Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute,

Mentre nella scelta dell’affittuario dell’azienda (art. 104 bis) il curatore deve tenere in considerazione anche l’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e la conservazione dei livelli occupazionali, la vendita dell’azienda, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, va finalizzata ad una maggiore soddisfazione dei creditori (la contraddizione tra le due disposizioni è solo apparente, in quanto il legislatore presuppone che la conservazione dell’azienda e dei livelli occupazionali, tramite l’affitto dell’azienda, possano evitare di disperdere il valore di avviamento insito nell’azienda in fase di funzionamento e lasciare aperta la possibilità di una maggiore soddisfazione dei creditori a seguito della vendita dell’azienda stessa). Il termine soddisfazione dei creditori sembra far riferimento non solo alla percentuale di pagamento dei loro crediti, ma anche ad altri benefici indiretti che i creditori stessi potrebbero ritrarre dalla vendita dell’azienda in blocco e dalla conseguente prosecuzione dell’attività aziendale (es: conservazione del posto di lavoro per i dipendenti; continuazione dei rapporti di fornitura per i maggiori fornitori); salvo casi particolari, il curatore dovrà comunque tenere come obiettivo principale la massima percentuale di pagamento dei creditori, sia per evitare valutazioni arbitrarie, che per organizzare le procedure competitive di vendita sulla base di elementi chiari e precisi. La vendita va effettuata con le procedure competitive di cui al successivo art. 107 L.F., ed in conformità all’art. 2556 del Codice Civile. Ciò comporta che, specie ove il numero degli occupati dell’azienda comporti la necessità di preventive consultazioni sindacali, la procedura di vendita risulterà piuttosto complessa, dovendosi articolare in varie fasi successive (vd. in proposito quanto rilevato in nota all’art. 104 bis, con riferimento all’affitto dell’azienda) Le procedure e le condizioni di vendita debbono essere chiaramente specificate nel bando di vendita, anche con riferimento all’eventuale diritto di prelazione (legale o convenzionale) a favore dell’affittuario ed alle modalità di esercizio dello stesso. Per le imprese con più di n. 15 dipendenti, nell’ambito delle consultazioni sindacali, è possibile raggiungere un accordo per il trasferimento solo di una parte dei dipendenti in capo all’acquirente dell’azienda, onde consentire a quest’ultimo di continuare l’attività con un aggravio di costi inferiore. In caso di mancato accordo, oppure di aziende fallite

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 92 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

con un numero di dipendenti inferiore (sino a 15), trova applicazione l’art. 2112 del Codice Civile, con conseguente responsabilità del cessionario per i debiti aziendali verso i lavoratori il cui rapporto non sia cessato. In tali casi, per liquidare l’azienda, il curatore dovrà preventivamente licenziare in blocco tutti i lavoratori in carico all’impresa fallita, a meno di non poter realizzare un trasferimento dell’azienda con tutta la forza lavoro o trovare un accordo di tipo derogatorio con i singoli lavoratori. Salva diversa convenzione è espressamente esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti anteriormente al trasferimento. E’ possibile per il curatore procedere alla cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche senza il rispetto delle norme previste dal Codice Civile (senza notifica o accettazione, ma unicamente per effetto dell’iscrizione nel Registro Imprese del trasferimento dell’azienda); la seconda parte del 6° comma tutela comunque il debitore ceduto, che è comunque liberato se paga il cedente (la procedura) in buona fede. La liquidazione dell’azienda può avvenire anche tramite conferimento della stessa in una società di nuova costituzione, al cui capitale potrebbero partecipare altri soggetti interessati (clienti, dipendenti, fornitori e creditori in genere, che potrebbero conferire i loro crediti); in questo caso verrebbero poi collocate sul mercato le partecipazioni nella società conferitaria. Il conferimento dell’azienda in un newco, da affidare ad amministratori di fiducia degli organi della procedura, può consentire di mantenere operativa l’azienda stessa, senza ricorrere agli strumenti dell’esercizio provvisorio e dell’affitto d’azienda. Anche i crediti e le azioni di cui al successivo art. 106 L.F. potrebbero essere oggetto di conferimento in società, anziché di cessione a terzi. Il pagamento del prezzo può essere effettuato anche mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, purchè non venga alterata la graduazione dei crediti (es. accollo di debiti assistiti da garanzia ipotecaria o verso dipendenti, nei limiti in cui gli stessi verrebbero comunque soddisfatti prioritariamente in sede di riparto); è necessario specificare espressamente che l’accollo è liberatorio per la procedura.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Sezione II - Della vendita di cose mobili

Art. 106

Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (1)

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 93 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

[...]

Art. 106

Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (1)

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Viene prevista la possibilità per il curatore di cedere i crediti (compresi quelli fiscali o futuri, ed anche se oggetto di contestazione) o di affidare la riscossione degli stessi a un mandatario. Possono essere cedute anche le azioni revocatorie, se già pendenti, nonché le azioni o quote di società. (Nel concordato fallimentare è prevista la cessione delle azioni di pertinenza della massa, purchè autorizzate dal G.D., con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa - vd. art. 124 - 5° comma L.F) La cessione delle azioni revocatorie presenta vari problemi applicativi: 1) se sia applicabile ai vecchi fallimenti aperti ante 16\07\2006 -trattandosi di norma sostanziale e non processuale-; 2) la garanzia per il contraente revocato di insinuarsi al passivo fallimentare, atteso che nella maggior parte dei casi al momento del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda il fallimento é già stato chiuso.

Sezione III - Della vendita dei beni immobili

[...]

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 107

Modalità delle vendite (1)

Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Per i beni immobili, prima del completamento

delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

Art. 107

Modalità delle vendite

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in

essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. (1)

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. (2)

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. (3) (4)

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da

Le operazioni di vendita (sia dei beni immobili, che di quelli mobili) debbono essere svolte secondo procedure competitive, organizzate dal curatore nel modo ritenuto più opportuno (anche in relazione alle specifiche situazioni), dovendosi comunque garantire la massima informazione e partecipazione dei soggetti interessati. Le vendite debbono basarsi su stime effettuate da parte di operatori esperti, salvo nel caso di beni di modesto valore (nel qual caso il prezzo base potrà essere stabilito dal curatore, sulla base di informazioni assunte presso terzi). Le modalità di svolgimento delle procedure competitive devono essere specificate in un regolamento, onde evitare successive contestazioni. Le procedure competitive possono essere effettuate innanzi al notaio, che, successivamente alla gara, potrà procedere al rogito. Tali modalità di vendita possono essere applicate anche ai fallimenti vecchio rito. Nel programma di liquidazione il curatore può prevedere che determinate vendite vengano effettuate dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del codice di rito (le stesse previste per le esecuzioni individuali), ove compatibili. Si tratta di verificare, tenendo conto dei tempi e delle spese correlate, quali siano le modalità/condizioni di vendita che possano garantire i migliori risultati, considerata la specificità della procedura nell’ambito della quale le vendite debbano esser effettuate. Per i beni immobili e (secondo quanto precisato dal D.Lgs. 169/2007) per gli altri beni iscritti in pubblici registri, vi è la necessità di notifica preliminare del provvedimento che autorizza la vendita ai creditori ipotecari e privilegiati. Il curatore può anche avvalersi di soggetti specializzati (Istituti vendite giudiziarie, commissionari di vendita, agenzie immobiliari, mediatori, etc.); il Ministero potrà stabilire i requisiti di professionalità e onorabilità di tali soggetti. Dopo lo svolgimento della procedura competitiva e prima del deposito in Cancelleria della relativa documentazione (da effettuarsi ai sensi del comma 4°), il curatore può sospendere la vendita, ove pervenga offerta irrevocabile di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. Si tratta di una regola generale, che va necessariamente applicata, se il regolamento della procedura competitiva non stabilisce diversamente. Il regolamento stesso potrà comunque prevedere che il curatore rinunci preventivamente alla predetta facoltà di sospensione della vendita, e ciò potrebbe essere

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 94 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma inserito dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(4) A differenza delle altre modifiche apportate dal d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quelle di cui alle note (1), (2) e (3) del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti (art. 22 d.lgs. cit.).

opportuno in vari casi, perché dando “stabilità” alla procedura di vendita svolta la stessa potrebbe risultare di maggior gradimento per gli interessati. Le modifiche all’art. 107 L.F. introdotte dal D.Lgs. 169/2007 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti, e non solo a quelle aperte successivamente alla sua entrata in vigore (1.1.2008).

Art. 108

Poteri del giudice delegato (1)

Art. 108

Poteri del giudice delegato

Per gravi e giustificati motivi, in qualunque momento, su istanza del fallito, del Comitato dei creditori o di altri interessati, e previo parere favorevole del Comitato dei creditori, il Giudice Delegato può sospendere le operazioni di vendita.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 95 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Su istanza presentata dai predetti soggetti entro 10 gg. dal deposito da parte del curatore (ex art. 107 comma 4) della documentazione relativa alla procedura di vendita svolta, il Giudice Delegato può impedire il perfezionamento della vendita, se il prezzo offerto risulti nettamente inferiore a quello di mercato. La predetta disposizione va tenuta in considerazione, anche nel caso in cui le vendite vengano effettuate tramite asta pubblica, avvalendosi (come “soggetto specializzato”) dell’Istituto Vendite Giudiziarie. In tal caso: 1. prima dell’esecuzione dell’asta il direttore dell’I.V.G. avrà cura di informare i partecipanti che la vendita è sottoposta alla condizione sospensiva unilaterale, e quindi nell’interesse esclusivo della procedura, della mancanza di eventuali opposizioni, presentate ai sensi dell’art. 108 L.F.; 2. l’incasso del prezzo della vendita e l’emissione della relativa fattura potranno essere effettuati dall’I.V.G. immediatamente dopo la conclusione della vendita stessa. Analoga tempistica potrà valere per la consegna dei beni oggetto della vendita, salvo particolari cautele che l’I.V.G. dovesse ritenere opportune in specifiche situazioni, dovendo però essere nominato l’aggiudicatario custode dei beni consegnati, sino al momento in cui la vendita assumerà definitività; 3. il curatore, presente all’asta o notiziato dall’I.V.G., si farà parte diligente nel comunicare immediatamente l’esito dell’asta stessa al Giudice Delegato ed al Comitato dei creditori, depositando in Cancelleria la relativa documentazione (ai sensi di quanto previsto dal IV° comma dell’art. 107 L.F.). Ciò al fine di far decorrere il termine (10 gg.) previsto per la presentazione di istanze di opposizione al perfezionamento della vendita. (Ove a seguito di eventuali opposizioni si dovesse addivenire alla risoluzione della vendita all’asta effettuata, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla restituzione dei beni acquistati, l’I.V.G. a quella della somma incassata, salvo trattenute per eventuali danni arrecati alla procedura; sotto il profilo fiscale l’operazione verrà stornata, tramite emissione di nota di accredito, ai sensi dell’art. 26 II° comma del D.P.R. 633/72). Per quanto alle vendite di immobili, è evidente che tra il deposito di cui al 107 comma 4° ed il perfezionamento della vendita tramite rogito notarile debbono intercorrere almeno 10 gg., senza che il risultato della procedura di vendita sia stato nel frattempo oggetto di

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

censura con istanza al G.D. Per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli al PRA (vendita autoveicoli) ed in Conservatoria RR.II (vendita immobili), è rimasta la competenza del Giudice Delegato, il quale può provvedervi con decreto. Laddove sia stata effettuata la vendita secondo le modalità previste dal codice di procedura civile (con incanto o senza incanto), a fronte della previsione richiamata dal 2° comma dell’art. 107 L.F., il Giudice Delegato provvederà all’emissione anche del decreto di trasferimento.

Art. 108-bis

Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili (1)

La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 96 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 108-bis

Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili (1)

(articolo abrogato)

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(1) Articolo abrogato dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

L’abrogazione da parte del correttivo consegue alla modifiche apportate all’art.107 L.f..

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 108-ter (1)

Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 96 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 109

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Per la distribuzione della somma ricavata, valgono le disposizioni del capo VII. Viene confermata la possibilità di assegnare acconti al curatore (da parte del Tribunale, non più del G.D.), anche con utilizzo delle somme derivanti dalle vendite immobiliari.

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo così modificato dall’art. 97 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Capo VII - DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 110

Procedimento di ripartizione (1)

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il

deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8,

Capo VII - DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 110

Procedimento di ripartizione

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51. (1)

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

E’ stata portata a quattro mesi la frequenza con la quale il curatore dovrebbe presentare i piani di riparto parziale. Si tratta comunque di un termine ancora ordinatorio, perché nelle specifiche situazioni va valutato se l’entità delle somme disponibili da un lato, quella delle spese necessarie per l’esecuzione del riparto parziale dall’altro, giustifichino l’esecuzione di tale adempimento con la frequenza indicata. La previsione introdotta dal correttivo, che nel progetto di stato passivo siano collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’art. 51, conferma che essi godono di un privilegio puramente processuale, ma non sono esentati dal concorso, dovendo come ogni altro creditore essere ammessi al passivo e collocati nei piani di riparto, per poter trattenere in via definitiva il ricavato dell’espropriazione individuale eseguita. La nuova disciplina introduce cambiamenti rilevanti rispetto alla precedente. Il G.D. non può più apportare al progetto di riparto le variazioni che ritenga opportune, ma si limita a ordinarne il deposito in Cancelleria e a disporre che i creditori ne siano avvisati (anche con mezzi telematici). In base al D.Lgs. 5/2006 il G.D. deve previamente sentire il Comitato dei creditori; tale disposizione non è stata riprodotta dal D.Lgs. 169/2007 (in coerenza con la previsione secondo la quale comunque il G.D. non può apportare correzioni al progetto di riparto predisposto dal curatore). I creditori non possono più far pervenire le loro osservazioni in Cancelleria, ma entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione del curatore possono

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all’articolo 26.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 98 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (2) I creditori, entro il termine perentorio di quindici

giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 36. (3)

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

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(1) Periodo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

proporre reclamo (al Tribunale, ai sensi dell’art. 26 L.F., in base a quanto previsto dal D.Lgs. 5/2006; al Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 36 L.F., in base alla disposizione introdotta dal D.Lgs. 169/2007). Il reclamo non impedisce la dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale, ma determina l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, la cui sorte dipende dal provvedimento con il quale verrà deciso sul reclamo

Art. 111

Ordine di distribuzione delle somme

Art. 111

Ordine di distribuzione delle somme

Non vi sono novità rispetto alle precedenti disposizioni,

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili; (1)

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. (2)

Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

_____________________________

(1) n. 1 modificato dall’art. 99 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) comma sostituito dall’art. 99 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con

prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1). (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

tranne una puntuale definizione dei crediti prededucibili, che vanno soddisfatti con preferenza rispetto a tutti gli altri. Rientrano tra i crediti prededucibili quelli così definiti da specifiche disposizioni di legge (es. art. 79- 2° comma, 80- 2° comma, 80 bis, 104-9° comma), i debiti sorti dopo il fallimento per atti degli organi del fallimento (spese di procedura, debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per l’eventuale continuazione dell’esercizio dell’impresa) e i debiti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (solo concordato preventivo, non essendo classificabile come procedura concorsuale l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis). Quanto ai crediti dei professionisti relativi all’I.V.A. sulle fatture dagli stessi emesse, gli stessi verranno riconosciuti in via chirografaria, come per il passato, attesa la giurisprudenza della Corte Suprema che ne ha ribadito detta natura, sia si tratti di fattura emessa ante fallimento o post dichiarazione di fallimento. Il decreto correttivo si limita a modificare, per precisione lessicale, in “crediti”, anziché “debiti”, il termine di cui al II° comma. Fra i crediti prededucibili vanno annoverati i crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore per la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (compreso il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 161 comma 3), ma solo in caso di ammissione alla procedura e nei limiti di quanto indicato nella proposta di concordato. Viene riconosciuto in prededuzione anche il credito per Iva dei professionisti ammessi al passivo, che sorge in sede di riparto e conseguente al pagamento della parcella, trattandosi di Iva di rivalsa.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 111-bis

Disciplina dei crediti prededucibili (1)

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.

Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi del secondo comma dell’articolo 101.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento

Art. 111-bis

Disciplina dei crediti prededucibili

I crediti prededucibili devono essere accertati con le

modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.

(abrogato il secondo comma) (1)

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. (2)

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere

I crediti prededucibili devono essere insinuati al passivo e accertati con le modalità di cui al capo V, tranne: a) quelli non contestati per collocazione e ammontare; b) quelli riferiti a compensi liquidati ai sensi dell’art. 25 L.F. (compensi a delegati e coadiutori del curatore). In base al D.Lgs. 5/2006 i pagamenti dei crediti di cui alle lett. a) e b) vanno autorizzati dal Comitato dei Creditori per importi inferiori a 25.000 Euro, dal Giudice Delegato per importi superiori a tale limite. Il correttivo ha modificato tale disposizione, per cui l’autorizzazione va richiesta, per qualsiasi importo, o al Giudice Delegato o al Comitato dei Creditori (il regime introdotto non è affatto convincente, essendo improprio che sia il curatore a scegliere l’organo che dovrà autorizzare il pagamento). Le medesime regole valgono per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verifica dello stato passivo (debbono essere fatti valere con domanda tardiva, se oggetto di contestazione; altrimenti possono essere pagati direttamente, con l’autorizzazione del Comitato dei creditori o del G.D.); la soppressione del secondo comma della norma da parte del decreto correttivo è stata effettuata solo per evitare ripetizioni. Se l’attivo è capiente per tutti i crediti prededucibili sorti in corso di fallimento, gli stessi possono essere pagati anche al di fuori dei piani di riparto; se invece è presumibile che non vi sia capienza sufficiente, la distribuzione deve avvenire in sede di riparto, secondo criteri di graduazione (in base ai diversi titoli di prelazione dei vari crediti prededucibili) e proporzionalità (l’inciso aggiunto al III° comma dal decreto correttivo conferma appunto che, anche per i crediti prededucibili, valgono le regole generali di graduazione, nel rispetto delle cause di prelazione). Il corso degli interessi sui crediti prededucibili decorre dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile e cessa solo al momento del pagamento; il tasso di interesse applicabile è quello convenzionale, se pattuito.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l’importo è superiore a euro 25.000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita.

Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. (3)

Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve

avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

_____________________________

(1) Comma abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma modificato dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Al fine del pagamento dei crediti prededucibili, va utilizzato il ricavato di tutti i beni mobili e immobili (in modo proporzionale), con esclusione soltanto di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti (i quali sono comunque gravati del pagamento delle spese specifiche e di quota parte di quelle generali imputabili ai predetti beni, secondo il criterio enunciato dal successivo art. 111 ter).

Art. 111-ter

Conti speciali (1)

La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni

La norma chiarisce, opportunamente, come vada considerata la massa attiva immobiliare, ivi dovendosi comprendere anche i frutti e le pertinenze degli immobili, oltre ad una quota proporzionale degli interessi attivi maturati. Tutto il residuo entra a far parte della massa attiva mobiliare.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

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(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Dal punto di vista contabile va tenuto dal curatore un conto autonomo per quanto riguarda i singoli immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e i beni mobili (o gruppi di beni mobili) oggetto di pegno e privilegio speciale, in modo da poter dare in qualsiasi momento evidenza delle disponibilità derivanti dal realizzo di tali beni, al netto delle spese specifiche e generali agli stessi imputabili. Resta per tale via chiarito, in linea con quanto la giurisprudenza aveva comunque affermato, che le spese specifiche (es. per la redazione della perizia di stima, per la pubblicità della vendita, I.C.I., etc.) e quelle generali per l’amministrazione della procedura (compenso del curatore, spese per comunicazioni ai creditori, spese di chiusura della procedura, etc.), vanno imputate (le prime per intero, le seconde secondo un criterio proporzionale) anche ai beni gravati da ipoteca e/o pegno e/o privilegio speciale (mentre per il residuo saranno assorbite dal realizzo di tutti i beni non gravati da prelazioni). Sul piano pratico, la tenuta dei conti speciali consente di determinare con esattezza le disponibilità nette (delle singole masse, nonché al loro interno dei beni gravati da prelazioni e degli altri beni) per l’esecuzione dei piani di riparto.

Art. 111-quater

Crediti assistiti da prelazione (1)

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla

La norma si adegua al sistema che era stato dettato dalla Giurisprudenza, per quanto attiene agli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale (Vari interventi della Corte Costituzionale, nel 1986, 1989 e 2001, avevano esteso la prelazione anche agli interessi sui crediti privilegiati; la Cassazione aveva specificato che il decorso di tali interessi doveva cessare gradualmente e proporzionalmente al procedere dell’attività di liquidazione). Non vi sono novità rispetto ai criteri che già erano applicati nel vigore della precedente legge, anche per quanto attiene alle modalità del concorso tra privilegiati mobiliari speciali e generali, salvo per quanto attiene al decorso degli interessi sui crediti assistiti da privilegio

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

generale, che (ai sensi dell’ultimo capoverso del terzo comma dell’art. 54 L.F.) cessa alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche parzialmente. Tale sistema fa dipendere l’entità degli interessi da liquidare ai creditori con privilegio generale da scelte, in parte anche discrezionali, del curatore. E’ opportuno che quest’ultimo indirizzi le scelte attinenti a tempi e modalità dei piani di riparto anche tenendo conto di eventuali effetti negativi per i creditori derivanti dalla precitata disposizione (Si pensi all’ipotesi in cui venga eseguito a favore dei dipendenti un riparto parziale di modesta entità percentuale, sulla base delle somme disponibili, bloccando anche con largo anticipo la maturazione degli interessi su tutto il credito residuo dei dipendenti stessi), contemperando con criteri di ragionevolezza eventuali esigenze contrastanti dei vari creditori concorsuali.

Art. 112

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente (1)

I creditori ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

_____________________________

Al di la di alcune correzioni terminologiche, è rimasto invariato il sistema previsto dalla norma. I creditori tardivi con prelazione non perdono il diritto alle percentuali già distribuite con precedenti riparti; i chirografari invece hanno analogo diritto (a recuperare quanto già oggetto di precedente riparto) solo quando non siano responsabili del ritardo nella presentazione dell’insinuazione

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(1) Articolo sostituito dall’art. 101 del D. Lgs. 9

gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 113

Ripartizioni parziali (1)

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori ammessi con riserva;

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle somme da ripartire, già detratte le spese prededucibili. Tale misura va ridotta se risulta insufficiente rispetto agli accantonamenti da effettuare, che sono specificamente previsti nel testo della disposizione. Con riferimento alle trattenute da effettuare ai sensi del primo comma, lett. 1-2-3-4, è opportuno chiedere al Giudice Delegato le modalità di deposito delle relative somme.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Le somme ritenute necessarie per spese future,

per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 113-bis

Scioglimento delle ammissioni con riserva (1)

Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 103 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n.

Viene specificato come si procede quando si verifica l’evento che ha determinato l’ammissione con riserva di un credito: con decreto del G.D., su istanza del curatore o della parte interessata, viene modificato lo stato passivo, diventando definitiva l’ammissione al passivo del credito.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

91 del 16 gennaio 2006.

Art. 114

Restituzione di somme riscosse

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La regola generale (che i pagamenti effettuati in esecuzione di riparti non sono ripetibili) subisce due solo eccezioni (la prima delle quali era già prevista ante riforma): -accoglimento di domande di revocazione; - pagamenti non dovuti

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 115

Pagamento ai creditori (1)

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 105 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 115 Pagamento ai creditori

Il curatore provvede al pagamento delle somme

assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. (1)

_____________________________

(1) Periodo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Le modalità con le quali vanno pagati i creditori sono stabilite dal G.D.; nulla esclude che il curatore indichi come intende procedere (di regola bonifici bancari e/o assegni circolari non trasferibili). In caso di cessione del credito, il pagamento in esecuzione del riparto va effettuato al cessionario, se la cessione è stata tempestivamente comunicata ed è documentata in modo idoneo (le sottoscrizioni del relativo atto tra cedente e cessionario devono essere autenticate). Il D.Lgs. 169/2007 ha esteso la previsione anzidetta anche ai casi di surrogazione previsti dal Codice civile o da leggi speciali (molto frequente è il caso della surroga legale dell’INPS, per anticipazioni ai dipendenti del TFR e/o delle ultime tre mensilità di retribuzione).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 116

Rendiconto del curatore (1)

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all’udienza.

Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

Va esposta nel rendiconto anche la descrizione delle operazioni svolte, oltre alle risultanze sintetiche delle stesse, facendo anche riferimento al programma di liquidazione iniziale. La comunicazione di avvenuto deposito del rendiconto deve essere data a tutti i creditori, anche a quelli già soddisfatti in sede di esecuzione di piani di riparto parziale. L’opposizione all’approvazione del rendiconto non necessariamente preclude la chiusura del fallimento (ed una successiva azione di responsabilità nei confronti del curatore).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo sostituito dall’art. 106 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 117

Ripartizione finale (1)

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Non è previsto che il G.D., prima di ordinare il deposito del piano di riparto finale, debba preventivamente sentire il parere del Comitato dei Creditori (pare comunque opportuno che tale Comitato sia oggetto di adeguata informativa da parte del curatore). Viene favorita la chiusura della procedura fallimentare senza pregiudizio per i creditori ammessi con riserva o la cui ammissione non sia comunque ancora definitiva (rif. art. 113 1° comma), con previsione di accantonamento delle relative somme (con le modalità stabilite dal G.D.) E’ prevista la possibilità di assegnare a singoli creditori che si rendano disponibili, in luogo delle somme a loro spettanti e nel rispetto della cause di prelazione, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati. A tal fine è opportuno che il curatore, nell’avviso di deposito del rendiconto finale o in separata comunicazione, richieda ai creditori di manifestare il loro interesse rispetto alla predetta soluzione. Per i creditori irreperibili occorre procedere al deposito delle somme presso la medesima banca o ufficio postale ove risultavano depositate (ex art. 34 L.F.) le disponibilità della procedura, in modo da ricollegarle direttamente ai predetti soggetti. Nel comma 4° viene altresì specificato qual è la sorte di tali somme decorsi cinque anni dal deposito, senza che gli aventi diritto le abbiano riscosse (distribuzione ai creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta o, nel caso tale richiesta non sia stata formulata da nessun creditore, versamento a favore del bilancio dello Stato)

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Per i creditori che non si presentano o sono

irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 107 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Capo VIII - DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA

FALLIMENTARE

Sezione I - Della chiusura del fallimento

Art. 118

Casi di chiusura

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il

Capo VIII - DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA

FALLIMENTARE

Sezione I - Della chiusura del fallimento

Art. 118

Casi di chiusura Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il

caso di concordato, la procedura di fallimento si

Il correttivo precisa che la richiesta di cancellazione va presentata solo nel caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo o per avvenuta ripartizione dell’attivo (nn 3 e 4). Negli altri casi di chiusura per mancanza di passivo o per avvenuto soddisfacimento integrale dei creditori possono residuare delle attività e la società tornare in bonis. La società deve dunque deve avere la possibiltià di riprendere l’attività o di proseguire la liquidazione nelle forme ordinarie.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; (1)

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; (2)

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33. (3)

Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. (4)

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chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa

di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

La modifica del secondo comma, relativamente alla chiusura del fallimento delle società con la specificazione ai casi di cui ai nn 1 e 2 serve a limitare la chiusura dei fallimenti dei soci ai soli casi in cui non vi siano debiti sociali, unica ipotesi in cui non si giustificherebbe la permanenza dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili. Per “termine stabilito”si intende il termine temporale dei 30 giorni prima dell’udienza di verifica dello Stato Passivo. L’art. 118 comma 1 n. 4 prevede la chiusura della procedura nel caso in cui, nel corso della stessa procedura, venga accertata l’insufficienza di attivo che non consenta la ripartizione, nemmeno in parte, a favore dei creditori. Tale circostanza può essere accertata con la relazione ex art. 33 LF, ovvero con i rapporti riepilogativi semestrali. L’art. 102 LF già prevede la possibilità per il Giudice Delegato di non procedere all’ accertamento del passivo se, almeno 20 giorni prima dell’udienza di verifica, il Curatore, valutata l’insufficienza di attivo, provvede a depositare apposita istanza. L’art. 118 comma 2 introduce l’obbligo per il Curatore, nel caso in cui si tratti di società, di richiedere la cancellazione al Registro delle Imprese, coi limiti di cui s’è detto.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(1) (2) (3) nn. 1, 2, 4 modificati dall’art. 108 del D.

Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(4) comma introdotto dall’art. 108 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 119

Decreto di chiusura

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17.

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. (1)

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne

respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. (2)

Art. 119

Decreto di chiusura La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto

motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17.

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 17 per ogni altro interessato.

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. (1)

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della

Il correttivo ha introdotto una più completa disciplina dei termini per il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di chiusura (decreto che può essere pronunciato anche d’ufficio) . Da sottolineare il termine di gg.30 per il ricorso per cassazione.

Tra le disposizioni esecutive indicate al quarto comma rientrano ad esempio gli accantonamenti.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo

comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare. (3)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 109 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) (3) Comma introdotto dall’art. 109 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.

_____________________________

(1) Periodo aggiunto dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 120

Effetti della chiusura

Art. 120

Effetti della chiusura

Il correttivo precisa che le incapacità che colpiscono il fallito cessano automaticamente con la chiusura del fallimento.Gli effetti della chiusura hanno valenza non

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.

Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. (1)

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile. (2)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 110 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma introdotto dall’art. 110 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. (1)

Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

solamente endofallimentare in quanto, come previsto al quarto comma, l’ammissione al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c. Essi concernono sia gli aspetti patrimoniali sia quelli inerenti le incapacità personali del fallito che vengono meno.

Art. 121

Casi di riapertura del fallimento

Art. 121

Casi di riapertura del fallimento Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il

Il fallito persona fisica, nel caso in cui non abbia ottenuto l’esdebitazione, può avere interesse a richiedere la riapertura della procedura garantendo il

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: (1)

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (2)

La sentenza può essere appellata a norma dell’art. 18. (3)

La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza può essere reclamata a norma dell’art. 18. (1)

La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato

pagamento, nella percentuale del 10% dei crediti vecchi e nuovi. I creditori, in caso di riapertura della procedura, possono chiedere la conferma del precedente provvedimento di ammissione, salvo che non intendano insinuare ulteriori interessi. Il termine stabilito per la riapertura della procedura è di 5 anni. La precisazione introdotta col correttivo che la sentenza possa essere reclamata consegue alla modifica apportata all’art. 18

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) n. 2 sostituito dall’art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(3) Comma introdotto dall’art. 111 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 122

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 112 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

La riforma del 2006 è intervenuta con finalità di coordinamento, sostituendo il II comma.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

gennaio 2006.

Art. 123

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura. (1)

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. (2)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 113 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(1) Comma sostituito dall’art. 113 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Sezione II - Del concordato

Sezione II - Del concordato

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo; se depositata prima del

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 124

Proposta di concordato (1)

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

La proposta può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di

diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la

Art. 124

Proposta di concordato

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. (1)

La proposta può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo

posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti

a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di

decreto di ammissione allo stato passivo il curatore deve essere in grado (sulla scorta dei dati contabili e delle notizie stabiliva il D.Lgs. 5/2006; sulla scorta dei dati risultanti dalla contabilità dice il D.Lgs. 169/2007, che sembra presupporre l’esistenza di un impianto contabile completo e attendibile) di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’attenzione del Giudice Delegato. Può inoltre essere presentata dallo stesso fallito, ma (solo) in questo caso entro una finestra temporale ben delimitata e cioè, secondo il D.Lgs. 169/2007, decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo (secondo il D.Lgs. 5/2006 era decorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e non oltre due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo). La finestra temporale anzidetta, spostata in avanti e ridotta dal decreto correttivo, è stata prevista per indurre il debitore insolvente a privilegiare il ricorso al concordato preventivo (o all’accordo di ristrutturazione dei debiti). Altre disposizioni non sembrano peraltro considerare tale esigenza, e tendono a rendere il concordato fallimentare più favorevole per il debitore rispetto alle procedure sopra menzionate. In base al D.Lgs. 5/2006 (e quindi per le procedure di concordato fallimentare aperte entro il 31.12.2007), la proposta di concordato poteva essere presentata anche dal curatore (come emerge dal disposto dell’art. 129 L.F. ante decreto correttivo), al quale spettava valutare se sussistevano le condizioni per assumere tale iniziativa, nell’interesse dei creditori. Con il D.Lgs. 169/2007 il curatore non è più legittimato a presentare la proposta di concordato. Ciò in linea con altri interventi (vd. correzioni apportate agli art. 125 e 129 L.F.) che hanno ridotto l’importanza del ruolo del curatore nelle procedure di concordato fallimentare, a vantaggio di quello del Comitato dei creditori (con conseguenze, di fatto, negative in termini di tutela della massa dei creditori). La proposta può assumere i contenuti più diversi, in quanto gli effetti della stessa in termini di remissione e/o dilazione dei debiti, possono essere perseguiti anche tramite l’assegnazione ai creditori di beni, azioni/quote, obbligazioni, crediti, con eventuale preliminare conferimento di attività del debitore in società di nuova costituzione (newco). Ai sensi del III° comma dell’art. 124 L.F., é possibile il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di diritto di prelazione su determinati beni (ipotecari, pignoratizi,

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La proposta presentata da un terzo può prevedere

la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 114 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (2)

La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. (3)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

privilegiati speciali) in misura non inferiore a quella realizzabile con la vendita del cespite/credito. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 169/2007, vi la possibilità di soddisfare in modo parziale anche i creditori privilegiati generali, nel caso in cui vi sia un’incapienza del patrimonio del debitore ed il mancato accoglimento della proposta di concordato possa determinare una falcidia non inferiore dei loro crediti. In entrambi i casi è necessaria la presentazione di una relazione giurata nel quale un professionista con i requisiti di cui all’art. 67 3° comma lett. d (avvocato, dottore commercialista, ragioniere commercialista, iscritto all’albo dei revisori contabili) indichi il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (in base alla quale emerga che il piano concordatario assicura la soddisfazione dei creditori privilegiati, speciali e/o generali, in misura non inferiore a quella che si verificherebbe nella liquidazione fallimentare); ove la stima riguardi beni immobili o macchinari/impianti/altri cespiti è opportuno che il professionista designato si faccia assistere da un perito-stimatore (ferma la propria responsabilità per la stima effettuata). Se nel corso della procedura è già stata redatta perizia dei beni fallimentari, la stessa non può comunque essere sostitutiva di quella prevista dall’art. 124 L.F. Nel caso di soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, gli stessi vanno obbligatoriamente inseriti in specifiche classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Le classi possono essere costituite da uno o più creditori. Nella determinazione del trattamento previsto per ciascuna delle classi, non va violato l’ordine delle cause legittime di prelazione Ciò vale sia nel caso di parziale falcidia dei creditori con diritto di prelazione su determinati beni (se viene previsto il pagamento in percentuale di un privilegiato speciale immobiliare, in misura non inferiore al valore stimato del bene immobile oggetto del privilegio, non è possibile prevedere il soddisfacimento integrale, o comunque in percentuale superiore, dei creditori ipotecari; nel caso di più creditori ipotecari, con ipoteche di grado diverso iscritte su un medesimo immobile, gli ipotecari di grado più elevato non possono ottenere un trattamento deteriore rispetto a quelli con ipoteca di grado inferiore), che di parziale falcidia dei creditori con privilegio generale (i creditori di grado successivo non possono ottenere un trattamento più

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

favorevole di quello previsto per i creditori di grado anteriore). La proposta di concordato deve comunque sempre prevedere un qualche soddisfacimento anche per i creditori chirografari. Vi è la possibilità di prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, alle condizioni previste dalla norma (autorizzazione del G.D., con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa); ciò vale anche nel caso di proposta di concordato presentata dal curatore fallimentare (per le procedure di concordato fallimentare in cui quest’ultimo era legittimato alla presentazione della proposta, e cioè quelle regolate dal D.Lgs. 5/2006). Non sono ammissibili clausole di limitazione della responsabilità se le proposta è depositata prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (la lettera delle norma, che fa riferimento a tardive e opposizioni non sembra consentire diversa interpretazione, malgrado il favor dimostrato dal legislatore per un’anticipazione dei tempi di deposito della domanda).

Art. 125

Esame della proposta e comunicazione ai creditori (1)

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma,

Art. 125

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. (1)

Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono

I sistemi delineati dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007 sono nettamente diversi, in quanto nel primo è fondamentale il ruolo del curatore, nel secondo quello del comitato dei creditori. In base al D.Lgs. 5/2006, il Giudice Delegato chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione; dopodichè (salvo il giudizio del Tribunale sulla corretta formazione delle classi, ove previste nella proposta di concordato), ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, acquisito il parere favorevole del curatore (non è chiaro se il parere del curatore sia lo stesso di cui al comma 1° e, ove diverso, su quali ulteriori aspetti della proposta di concordato debba vertere; è invece pacifico che il parere favorevole del curatore è vincolante, in quanto la proposta di concordato viene bloccata ove lo stesso dovesse essere

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.

Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o

strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 115 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. (2)

In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti.

Si applica l'articolo 41, quarto comma. (3) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate

per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. (4)

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre

negativo). Secondo il D.Lgs. 169/2007, il Giudice Delegato prima chiede il parere (anche sulle garanzie offerte, il chè conferma la possibilità di un concordato con garanzia) del curatore (non vincolante) e poi quello del comitato dei creditori (vincolante, in quanto lo stesso deve essere favorevole, altrimenti la proposta viene bloccata); dopodichè ordina che la proposta venga comunicata ai creditori. Il cambiamento di indirizzo è corente con l’impostazione di fondo della disciplina del concordato accolta dalla riforma (la valutazione di merito spetta al Comitato dei creditori, essendo riservato al Giudice Delegato ed al Tribunale il controllo di legittimità), come sottolineato anche dalla relazione di accompagnamento al decreto correttivo. Nei fatti aumenta, all’evidenza, il rischio che possano venir avanzate proposte lesive degli interessi della massa dei creditori; spetta al curatore il ruolo, tutt’altro che marginale, di fornire corretta e puntuale informativa su tutti gli aspetti della proposta di concordato, onde mettere i creditori nella condizione di assumere la decisione più opportuna. Il D.Lgs. 5/2006 regola il caso in cui le proposte di concordato siano più d’una, prevedendo che le stesse vadano poste in votazione contemporaneamente, ponendo in evidenza gli elementi che le differenziano (potendo la proposta assumere i contenuti più diversi, il tutto può anche non esaurirsi in un semplice confronto di percentuali e tempi di pagamento). La proposta che avrà ottenuto più adesioni (rectius: meno manifestazioni di dissenso, secondo il meccanismo di cui all’art. 128 III° comma L.F.) sarà quella che verrà sottoposta al procedimento di omologa. Se una proposta è già stata comunicata ai creditori e ne pervengono altre, ritenute di possibile interesse, di quest’ultime verrà data tempestiva notizia ai creditori, ai fini di un’opportuna valutazione della convenienza della prima proposta, che resterà l’unica assoggettata a votazione, sino a scadenza del relativo termine. Nel D.Lgs. 169/2007 non vi è più alcun riferimento alla situazione nella quale siano pervenute più proposte di concordato fallimentare; non sembra peraltro che, in situazione di tal genere, il procedimento possa essere diverso da quello delineato dal D.Lgs. 5/2006. Nel caso di suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale deve valutare preliminarmente la corretta formazione delle stesse (criteri: per i privilegiati vd. nota a margine dell’art. 124 L.F.; per i chirografari, la suddivisione non può essere del tutto arbitraria, e

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati aggiunti dall'art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 - Supp. Ordinario n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.

(4) Comma sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre.

Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

bisogna indicare le ragioni dei criteri utilizzati); ove i criteri adottati non siano ritenuti corretti, la proposta viene dichiarata inammissibile.

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 126

Concordato nel caso di numerosi creditori (1)

Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 116 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Risulta semplificata la possibilità di dare notizia della proposta di concordato con mezzo alternativo a quello della comunicazione diretta ai singoli creditori, sia per la possibilità di sola pubblicazione della stessa su uno o più quotidiani, che per la necessità della sola autorizzazione del G.D.

Art. 127

Voto nel concordato (1)

Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi

Nel caso la proposta venga presentata prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, i creditori ammessi al voto sono quelli risultanti dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal G.D.; tale elenco deve essere quindi correttamente redatto, come già emerge dal dettato del precedente art. 124 1° comma L.F., perché altrimenti verrebbe falsato il raggiungimento della maggioranza per l’approvazione della proposta. Sono legittimati al voto i creditori chirografari e quelli assistiti da titoli di prelazione (privilegio-pegno-ipoteca), nella misura in cui risultino degradati a chirografari, per effetto di rinuncia alla prelazione o proposta di soddisfacimento non integrale. L’esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze è stata prevista anche per i crediti delle società

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16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. La previsione che i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto è stata resa inoperante nel caso di cessione a favore di banche o altri Istituti di credito, con un’eccezione scarsamente giustificabile sul piano sistematico.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 117 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 128

Approvazione del concordato (1)

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 118 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 128

Approvazione del concordato

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (1)

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. (2)

Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. (3)

_____________________________

(1) L’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, ha sostituito con il comma attuale i commi primo e secondo,con

Per l’approvazione del concordato è ora sufficiente la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il ché consente ai creditori più importanti di avere un ruolo nella procedura molto importante, spesso decisivo. Il D.Lgs. 169/2007 ha chiarito che, in caso di proposta con la previsione di classi, la maggioranza da raggiungere è duplice, e cioè sia quella dei creditori (più del 50% della totalità dei crediti ammessi al voto), che quella delle classi. Si deve ritenere, malgrado la non puntuale formulazione dell’originario II° comma dell’art. 128 L.F., che il medesimo requisito sia necessario anche nel sistema previsto dal D.Lgs. 5/2006. E’ quindi evidente che la formazione delle classi è operazione molto delicata, in quanto può rendere più difficile conseguire l’approvazione della proposta (anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 129, 5° comma, L.F., in caso di opposizione di creditore appartenente ad una classe dissenziente). Come prima della riforma vale la regola del silenzio-assenso; ciò rende più agevole il raggiungimento della maggioranza dei crediti, rispetto a quanto avviene nella procedura di concordato preventivo. La Legge 69/2009 ha modificato l’articolo inserendo, all’ultimo comma, la specifica previsione che, in caso di più proposte di concordato, si considera approvata quella che ha conseguito il maggior numero di consensi, specificando altresì che, in caso di parità, viene approvata quella presentata per prima.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(3) Comma aggiunto dall'art. 61 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 - Supp. Ordinario n. 95. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.

Art. 129

Giudizio di omologazione (1)

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della

Art. 129

Giudizio di omologazione (1)

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte

In base al D.Lgs. 5/2006 la relazione conclusiva sulla proposta di concordato è redatta dal curatore (dal Comitato dei creditori in caso di proposta di concordato presentata dal curatore). Il D.Lgs. 169/2007 prevede che la relazione con il parere definitivo sia invece redatta dal Comitato dei creditori e, solo in caso di inerzia di quest’ultimo, dal curatore. Il D.Lgs. 5/2006 prevede l’apertura di un giudizio di omologazione del concordato in caso di mancanza di opposizioni, di approvazione in presenza delle stesse; con il D.Lgs. 169/2007 si ha sempre l’apertura di un giudizio di omologazione. Se non vi sono opposizioni, il Tribunale si limita a valutare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, ed approva il concordato con decreto motivato. Nel caso di opposizioni: -secondo il D.Lgs. 5/2006 il Tribunale procede ai sensi

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Appunti e note operative

relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all’approvazione del concordato.

L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell’articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 17.

Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del

del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si

propongono con ricorso a norma dell'articolo 26. Se nel termine fissato non vengono proposte

opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

dell’art. 26, commi 5, 6, 7, 8. L.F., in quanto compatibili; -tale disposizione non è stata confermata dal D.Lgs. 169/2007, che si limita e prevedere che il Tribunale assuma i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei suoi componenti. In ogni caso il Tribunale dovrà orientare la propria decisione in base a valutazioni di legittimità, non di convenienza. Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi, sia stata raggiunta la maggioranza generale dei crediti e la maggioranza di classi, ma la proposta non sia stata approvata da una o più classi, si verifica quanto segue: - in base al D.Lgs. 5/2006 il Tribunale deve (sempre) verificare che i creditori delle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili; - analoga verifica (cosiddetto “cram down”) viene prevista in base al D.Lgs. 169/2007, solo però nel caso in cui un creditore appartenente ad una delle classi dissenzienti contesti la proposta di concordato. Si tratta di un giudizio che può comportare valutazioni molto complesse. Nel caso in cui debbano essere confrontate solo percentuali e tempi di soddisfacimento diversi, sarà sufficiente attualizzare i benefici previsti futuri per i creditori, ed attuare i necessari confronti; ove il piano concordatario e le ipotesi alternative siano invece divergenti, l’analisi del Tribunale dovrà invece svilupparsi in modo molto più articolato. Si ripropone anche in questo caso la necessità di stabilire se con il termine “soddisfacimento” il legislatore abbia inteso riferirsi ad una semplice percentuale di pagamento dei creditori, o invece entrino in tale concetto anche elementi non puramente monetari (es.: importanza per i dipendenti della conservazione del posto di lavoro; per i fornitori della continuità aziendale e, attraverso la stessa, delle forniture; etc.). In linea teorica, sembra senz’altro doversi privilegiare un’interpretazione più estensiva (“soddisfacimento” dei creditori in senso ampio, tenendo conto anche di elementi non monetari). Sul piano applicativo, salvo situazioni particolari, andrà considerata la percentuale di soddisfacimento (pagamento in denaro o con assegnazione di beni) dei creditori, nelle diverse ipotesi considerate, pena un’eccessiva discrezionalità del Tribunale. E‘ comunque pacifico che la mancanza del parere

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Appunti e note operative

secondo comma dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 119 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

definitivo da parte del curatore, in vigenza del sistema previsto dal D.Lgs. 169/2007, può privare il Tribunale di elementi tecnici di supporto indispensabili per esprimere le valutazioni di sua competenza, su un tema di così rilevante complessità. Non è affatto escluso che in tali situazioni, lo stesso Comitato dei creditori rinunci alla stesura della propria relazione motivata, dando spazio a quella (suppletiva) del curatore.

Art. 130

Efficacia del decreto (1)

La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi

La disposizione, che pospone l’efficacia della proposta di concordato al momento di definitività del decreto di omologa, si presta ad impugnazioni di carattere strumentale. Nella proposta di concordato andranno evidenziati gli elementi dai quali poter desumere che l’assuntore ha un effettivo interesse al buon esito della procedura (es.

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Appunti e note operative

all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

garanzie prestate) e non intende penalizzare i creditori in caso di allungamento dei tempi della procedura dovuto ad opposizioni all’omologa e successivi reclami (es. previsione di riconoscimento interessi a tutti i creditori). Tali elementi dovranno essere oggetto di particolare attenzione da parte del curatore e del Comitato dei creditori nei pareri ex art. 125 L.F., nonché nella relazione conclusiva di cui all’art. 128 L.F. (da parte del curatore in vigenza del D.Lgs. 5/2006, del Comitato dei creditori per le procedure di concordato fallimentare aperte dopo il 31.12.2007).

Art. 131

Reclamo (1)

Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla

Art. 131

Reclamo (1)

Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel

Avverso il decreto di omologa può essere proposto reclamo, alla Corte d’Appello, entro 30 gg. dalla comunicazione (in base al D.Lgs. 5/2006) o notificazione (in base al D.Lgs. 169/2007) del predetto decreto. Il reclamo può essere proposto anche dal curatore. Viene regolato dalla norma (in modo più puntuale con il D.Lgs. 169/2007, che delinea uno schema di rito camerale sul modello del rito del lavoro) il procedimento avanti alla Corte d’Appello; il decreto di quest’ultima può essere impugnato per Cassazione (vale anche in questo caso il termine ridotto, di gg 30 dalla notificazione del decreto)

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Appunti e note operative

comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.

All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le

proponente e negli opponenti. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza

deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede con decreto motivato. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 e

notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

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Appunti e note operative

prove necessarie, provvede con decreto motivato.

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 121 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 132

Intervento del pubblico ministero (1)

(abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 133

Spese per omologazione (1)

(abrogato)

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 134

Rendiconto del curatore (1)

(abrogato) _____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 135

Effetti del concordato Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori

anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

Il contenuto dell’art. 135 L.F. è rimasto invariato. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche se non concorrenti. Per quelli non insinuati al passivo può valere l’effetto della clausola limitativa inserita nella proposta di concordato. Gli effetti del concordato non si estendono ai coobbligati, fideiussori del fallito ed obbligati in via di regresso, onde sussiste una loro responsabilità per l’intero credito, anche se il creditore ha aderito al concordato.

Art. 136

Esecuzione del concordato

Dopo la omologazione del concordato il giudice

Non sono intervenute modifiche rispetto all’esecuzione del concordato. Gli organi del fallimento non decadono, ma restano preposti al controllo degli obblighi assunti dal debitore e dagli altri soggetti cointeressati.

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Appunti e note operative

delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1)

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2)

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 123 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006

La cancellazione della società fallita dal Registro Imprese non è prevista in caso di chiusura della procedura per concordato fallimentare.

Art. 137

Risoluzione del concordato (1)

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal

Art. 137

Risoluzione del concordato (1)

Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dal termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Vi è una differenza fondamentale tra i sistemi delineati dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007), in quanto nel primo caso l’iniziativa può essere assunta anche dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre nel secondo la legittimazione a chiedere la risoluzione è

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d’ufficio.

Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.

Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 131.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i

creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 124 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.

Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

stata riservata ai soli creditori. Il nuovo sistema non sembra assicurare idonea tutela ai creditori, i quali non dispongono dell’informativa necessaria per decidere con tempestività se richiedere la risoluzione del concordato, nonché per supportare in modo adeguato, sotto il profilo documentale, tale iniziativa. I singoli creditori, inoltre, potrebbero non avere interesse a chiedere la risoluzione del concordato, in quanto ciò li espone a rischi e spese, spesso non proporzionati ai benefici derivanti dall’eventuale accoglimento della loro istanza.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 138

Annullamento del concordato

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137. (1)

Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell’articolo 131. (2)

Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’adempimento previsto nel concordato. (3)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) (3) Comma sostituito dall’art. 125 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 138

Annullamento del concordato (1)

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.

Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 139

Provvedimenti conseguenti alla riapertura (1)

La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 126 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 140

Gli effetti della riapertura Gli effetti della riapertura sono regolati dagli

articoli 122 e 123. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già

iniziate e interrotte per effetto del concordato. I creditori anteriori conservano le garanzie per le

somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 141

Nuova proposta di concordato (1)

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 127 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Capo IX - DELLA ESDEBITAZIONE (1)

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo IX - DELLA ESDEBITAZIONE (1) (2) (3)

_____________________________

(1) Denominazione del capo modificata, con effetto dal 16 luglio 2006, dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(2)A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio 2008, le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

n. 241 del 16 ottobre 2007).

(3)Si riporta il testo dell’art. 19 del d. lgs. 12 settembre

2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, che detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»

Art. 142

Esdebitazione (1) (2)

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei

L’istituto della esdebitazione, introdotto dall’art.. 142 e seguenti, è nuovo nel nostro sistema fallimentare ed è applicabile alle sole persone fisiche dichiarate fallite, non al debitore civile insolvente. Il nuovo istituto riconosce al fallito persona fisica, a conclusione della procedura fallimentare, la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti attraverso la liquidazione dell’attivo nell’ambito della procedura fallimentare. Ciò, anche per consentire al fallito la possibilità di intraprendere una nuova attività imprenditoriale, operazione impossibile ante riforma, se non ricorrendo ad artifici ed a prestanomi.

La norma in esame elenca sei requisiti richiesti per beneficiare dell’istituto, che in sintesi consistono nell’aver tenuto un comportamento collaborativo con gli organi della procedura, nel non aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta, nel non aver posto in essere comportamenti fraudolenti prima o dopo la dichiarazione di fallimento e nel non

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 142

Esdebitazione (1)

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti

dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività

insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

L’esdebitazione non può essere concessa qualora non

siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e

comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; (3)

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

_____________________________

(1) A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del

essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti compiuti nell’ambito di un’attività di impresa con sentenza passato in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Pur in presenza di tali requisiti, l’esdebitazione non può essere concessa, ai sensi del secondo comma, se non siano stati soddisfatti, neppure in parte, tutti i creditori concorsuali, ivi compresi i chirografari.

Essa comunque non opera nei confronti degli obblighi di mantenimento e alimentari, nei confronti delle obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa e dei debiti per il risarcimento di danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di tipo pecuniario, che non siano accessorie a debiti estinti.

I creditori possono però continuare ad agire nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, che rimangono soggetti alle azioni esecutive individuali, detratta ovviamente la quota soddisfatta in sede fallimentare, senza possibilità di esserne liberati.

La dottrina ritiene che il beneficio dell’esdebitazione sia applicabile a tutti i falliti persone fisiche, anche ai soci di società di persone fallite, ovviamente in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall’esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo

16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio 2008, le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007).

(2) Si riporta il testo dell’art. 19 del d. lgs. 12 settembre

2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, che detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»

(3) Lettera modificata dall’art. 10 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio 2008, le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007).

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 143

Procedimento di esdebitazione (1)

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La pronuncia dell’esdebitazione può essere data sia con il decreto di chiusura del fallimento che con un decreto successivo, nekl termine di un anno dal momento in cui il decreto di chiusura non è più impugnabile.

Anche se la norma nulla dice per il caso in cui l’esdebitazione sia prevista nel decreto di chiusura del fallimento, mentre prevede espressamente il ricorso del debitore nel caso in cui sia richiesta successivamente, non vi è dubbio che anche nella prima ipotesi sia richiesta la domanda da parte del fallito, dato che in nessun caso l’esdebitazione può essere pronunciata d’ufficio.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte Costituzionale, con sentenza del 30 maggio 2008 n. 181, decidendo sulla questione sollevata dalla Corte di Appello di Venezia del 13 luglio 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 143 L.F. “limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio.”

L’accertamento dei requisiti richiesti dalla norma per la concessione dell’esdebitazione sarà fatto dal Tribunale, sulla scorta dei documenti che l’istante avrà cura di produrre e di altri documenti dei quali il Tribunale potrà disporre l’acquisizione d’ufficio.

Prima di pronunciarsi, il Tribunale deve sentire il

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

curatore e il comitato dei creditori, allo scopo di integrare il materiale informativo su cui basare la propria decisione.

Accertata la presenza dei requisiti richiesti, il Tribunale dichiara l’inesigibilità nei confronti del debitore ritornato in bonis dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Legittimati ad impugnare il provvedimento del Tribunale con reclamo proponibile a norma dell’articolo 26 sono il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque altro interessato.

Il reclamo deve essere presentato alla corte d’appello entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono, per il debitore, dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, per i creditori, dalla notificazione del provvedimento, per gli altri interessati, dalla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento, se l’esdebitazione è contenuta in detto decreto o dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie ex art. 26, terzo comma L.F., se contenuta in un successivo decreto.

Per il pubblico ministero, mancando una specifica previsione normativa, il termine per l’impugnativa dovrebbe decorrere dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, ai sensi dell’articolo 740 codice di procedura civile.

Per tutti i legittimati, qualora il provvedimento non fosse stato comunicato o notificato, l’impugnativa deve comunque essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Le disposizioni relative all’esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Non si applicano alle procedure di fallimento chiuse prima del 16 luglio 2006, né a quelle chiuse tra tale data e il 31 dicembre 2007, se la domanda di esdebitazione non è stata presentata entro il 31 dicembre 2008.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 144

Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti (1)

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, che ha sostituito l’intero titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 144

Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Il decreto di accoglimento della domanda di

esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. (1) (2) (3)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 10 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2)A differenza delle altre disposizioni del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,, che entrano in vigore il 1 gennaio 2008, le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007).

(3)Si riporta il testo dell’art. 19 del d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre

Nei confronti dei creditori anteriori all’apertura della procedura non insinuati al passivo e dei creditori esclusi, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Quindi i creditori non insinuati possono chiedere il pagamento dei loro crediti nei limiti di quanto avrebbero avuto diritto di ottenere nell’ambito della procedura concorsuale, se avessero presentato domanda di insinuazione al passivo.

In pratica, sarà necessario simulare il piano di riparto che si sarebbe dovuto redigere se questi si fossero insinuati e determinare così l’eccedenza colpita dall’effetto esdebitatorio.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

2007, che detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 145

Condanne penali che ostano alla riabilitazione (1)

(abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 129 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Capo X - DEL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ

Art. 146

Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a

responsabilità limitata (1)

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione

Il testo rimane invariato dopo la riforma del primo comma, ma sono cambiati gli obblighi imposti agli organi delle società fallite dal nuovo art. 49 in vigore dal 16 gennaio 2006.

Al secondo comma invece il legislatore ha trasferito in sede concorsuale le azioni civili di responsabilità degli amministratori verso la società, come disciplinate dagli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis.

Al terzo comma viene introdotto il nuovo principio derivante dalla riforma delle società a responsabilità

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 130 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

limitata, circa la possibilità di un’azione risarcitoria contro i soci nei casi previsti dall’art. 2476, c. 7 del c.c..

Art. 147

Società con soci a responsabilità illimitata (1)

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione

Art. 147

Società con soci a responsabilità illimitata

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci

Il nuovo articolo ha risolto in modo definitivo il dibattito di dottrina e giurisprudenza in merito alla fallibilità dei soci non persone fisiche illimitatamente responsabili.

Il secondo e terzo comma recepiscono l’orientamento della Corte Costituzionale.

In particolare il secondo comma, in presenza di idonea pubblicità nel Registro Imprese, il socio non può più essere dichiarato fallito decorso un anno dal quale ha perso la responsabilità illimitata o la qualifica di socio.

L’articolo in commento non ripropone più l’ipotesi di

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell’articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto

del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 131 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18. (1)

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 11 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

esclusione di fallibilità dei soci delle società cooperative, in quanto il nuovo diritto societario (art. 2518 c.c.) non prevede più ipotesi di cooperative con soci illimitatamente responsabili.

L’unica modifica del D. Lgs. 169/2007 riguarda il sesto comma ove la parola “appello” è sostituita con “reclamo” come conseguenza del novellato art. 18, modificato dal D.Lgs. 169.

L’istanza di fallimento in estensione presentata dal Curatore non deve essere autorizzata dal Giudice Delegato in quanto ciò comporterebbe la sua incompatibilità a decidere a norma dell’art. 25 comma 2, L.F.

Art. 148

Fallimento della società e dei soci (1)

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Appunti e note operative

Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 132 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Rimane il principio che spetta al giudice delegato e non al tribunale la nomina del comitato dei creditori.

Il terzo comma chiarisce che un privilegio generale della massa sociale si estende anche al fallimento dei soci singoli per l’intero e con il medesimo privilegio.

Art. 149

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Appunti e note operative

Fallimento dei soci.

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente

responsabili non produce il fallimento della società.

Art. 150

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile. (1)

_____________________________

(1) Comma introdotto dall’art. 133 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

La riforma ha modificato il secondo comma che chiarisce la possibilità di opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo (non richiama l’art. 26 L.F.).

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Appunti e note operative

Art. 151

Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria (1)

Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 134 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Il Curatore in caso di fallimento può essere autorizzato dal Giudice Delegato ad escutere polizze assicurative o fideiussioni bancarie stipulate dai soci di srl in luogo dei versamenti di denaro a fronte del capitale sociale.

Art. 152

Proposta di concordato

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello

Il secondo comma consente agli amministratori di chiedere in via autonoma il concordato della società, anche se diversa è la volontà dei soci, purché non sia prevista dall’atto costitutivo o dallo Statuto di riservare all’Assemblea la proposta di concordato.

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Appunti e note operative

statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (1)

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile. (2)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 135 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma introdotto dall’art. 135 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Rimane comunque l’obbligo di formalizzazione della decisione nelle società di capitali con atto notarile e relativa iscrizione al Registro Imprese.

Art. 153

Effetti del concordato della società

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento.

Viene introdotto al secondo comma di tale articolo il rito camerale per cui, contro il decreto di chiusura è previsto il reclamo di cui all’art. 26 L.F.

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Appunti e note operative

(1)

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. (2)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 136 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma sostituito dall’art. 136 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 154

Concordato particolare del socio Nel fallimento di una società con soci a

responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

Capo XI - DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO

SPECIFICO AFFARE (1)

_____________________________

(1) Rubrica sostituita dall’art. 137 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

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Appunti e note operative

Art. 155

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Se è dichiarato il fallimento della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede a norma dell’articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile. (1)

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 138 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

L’articolo richiama la disciplina civilistica la quale chiarisce il concetto di separazione patrimoniale, per cui la legge prevede che il titolare di specifici beni o di un complesso di beni, possa essere sottratto all’azione esecutiva dei creditori generali, rimanendo gli stessi comunque esposti alla esecuzione forzata limitatamente a una serie ristretta di creditori particolari. Si crea pertanto una sorta di “privilegio speciale” dei creditori particolari sul patrimonio destinato.

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Appunti e note operative

gennaio 2006.

Art. 156

Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza (1).

Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell’articolo 146.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 139 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16

Nell’articolo in esame il legislatore ha chiarito il trattamento del patrimonio destinato in caso di in capienza dello stesso per il soddisfacimento dei creditori particolari così come la sorte dello stesso nell’ipotesi di fallimento della società (art. 2447 novies, comma 4, c.c.). Sarà il Curatore del fallimento della società che avrà il compito di provvedere alla liquidazione del patrimonio separato, escludendo la possibilità di fallimento separato del patrimonio destinato.

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Appunti e note operative

gennaio 2006.

Art. 157

Accertamento del passivo (1)

(abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 158

Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (1)

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 159

Concordato (1)

(abrogato)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

TITOLO III

DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (1)

________________

(1) Rubrica modificata, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

Capo I - DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI

CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 160

Condizioni per l'ammissione alla procedura (1)

L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione

TITOLO III

DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Capo I - DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI

CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 160

Presupposti per l'ammissione alla procedura (1)

L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

La procedura di concordato preventivo è prevista solo per i soggetti fallibili o ammissibili alla liquidazione coatta amministrativa. Non rilevano più i vecchi requisiti soggettivi né la meritevolezza. Dal punto di vista oggettivo rileva lo stato di crisi, non necessariamente quello di insolvenza. L’ammissione alla procedura comporta il non luogo a provvedere per le eventuali procedure pre-fallimentari pendenti. I crediti privilegiati devono essere comunque soddisfatti integralmente, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (ciò ante D. Lgs. 169/2007). Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha stabilito che per le procedure di c.p., aperte dall’1-1-08 in poi, la proposta possa prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti nei limiti della capienza dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. E ancora: che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Con tale previsione il c.p. è stato uniformato al concordato fallimentare (v. art. 124 l.f.). La relazione al D.Lgs. 169/2007 ha puntualizzato: “si precisa, analogamente a quanto già previsto nel

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (2)

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

concordato fallimentare, che il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di un privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente.” Da notare che il professionista che redige la relazione giurata deve ora avere i requisiti di cui all’art. 67 3° c. lett. d (revisore contabile). Non è prevista una fase di liquidazione giudiziale (ciò ante D. Lgs. 169/2007). Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha disposto che per le procedure di c.p., aperte dall’1.1.08 in poi, il Tribunale nel decreto di omologazione potrà nominare uno o più liquidatori e il comitato dei creditori (v. art. 182 l.f. modificato). Il fatto che il piano e la documentazione di corredo al ricorso di ammissione debbano essere accompagnati dalla relazione del professionista esperto, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, comporta la disponibilità di più tempo ed una maggior cura nella predisposizione, rispetto alla previgente normativa. La nuova norma si differenza da quella ante riforma per alcune caratteristiche salienti. Eliminazione di qualsiasi condizione di ammissibilità, salvo la fallibilità, quindi un accesso senza condizioni ostative soggettive e oggettive. Da ciò consegue anche l’eliminazione della condizione del pagamento di una percentuale minima ai chirografi. Attuazione con due possibili percorsi:

I. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti;

II. l’attribuzione delle attività ad un assuntore. Sono all’uopo state introdotte due facilitazioni operative che non sono condizioni o percorsi obbligatori: • la suddivisione dei crediti in classi secondo

posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

• il possibile trattamento differenziato dei creditori appartenenti a classi diverse.

1. La ristrutturazione si attua con: a) Cessio bonorum; b) Accollo (non necessariamente liberatorio); c) Operazioni straordinarie che consistono in:

attribuzione diretta ai creditori o a società da questi partecipate: 1) di azioni, quote delle società debitrici o di

conferitarie, dei beni del debitore; 2) di obbligazioni anche convertibili in azioni

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. (2)

_____________________________

(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

(2) Comma introdotto dall'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - S. O. n. 47.

(2) Comma inserito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

o strumenti finanziari o titoli di debito della società debitrice o della conferitaria;

2. l’attribuzione si attua mediante trasferimento ad un assuntore esistente (creditore o terzo) o da costituire nel corso della procedura; in questo ultimo caso le azioni o quote del costituendo assuntore sono da assegnare ai creditori.

Nell’ipotesi di creditori privilegiati speciali che non vengano soddisfatti integralmente, ma nei limiti del valore dei beni su cui grava il privilegio, gli stessi per la parte degradata a chirografo dovranno essere inseriti in autonome classi al fine di consentire loro l’espressione del voto a tutela della loro posizione. Si ritiene obbligatoria l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti e del termine dei pagamenti. La percentuale proposta può peraltro discostarsi da quella presumibile indicata dal Commissario, salvo che lo scostamento non sia di particolare rilevanza o importanza ( vedi sub art. 186 ) peraltro il voto favorevole dei creditori vincola anche i dissenzienti nella fase della delieberazione, ma non nella fase esecutiva.

Art. 161

Domanda di concordato(1)

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

Art. 161

Domanda di concordato

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e

l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

La domanda si propone con ricorso al Tribunale competente rispetto al luogo della sede principale tenendo presente che non influisce sulla determinazione della competenza il trasferimento della sede da meno di un anno. Ciò al fine di evitare trasferimenti “di comodo”. Non è necessario spiegare le ragioni della crisi o dell’insolvenza e le ragioni della proposta concordataria, né depositare le scritture contabili (quindi il concordato può essere richiesto anche da chi non ha tenuto le scritture contabili). Per accedere alla procedura è necessario depositare soltanto: a) una aggiornata relazione sulla situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, con l’ovvia conseguenza che deve essere depositata anche la situazione suddetta;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano dell’art. 160 e i documenti dell’art. 161 debbono

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e

l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’ articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Per la società la domanda deve essere approvata

e sottoscritta a norma dell’ articolo 152 .

_____________________________

(1) Articolo modificato, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. (1)

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’ articolo 152.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero. (2)

_____________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

essere accompagnati da una relazione di un professionista, con i requisiti di cui all’articolo 67 3° c. lett. d, che attesti: 1) la veridicità dei dati aziendali, quindi,

implicitamente, la corretta tenuta delle scritture contabili ovvero, se la contabilità non è stata tenuta o non è stata aggiornata, attesti la corrispondenza alla realtà delle risultanze rappresentate nel ricorso;

2) la fattibilità del piano nel senso che non vi siano ostacoli giuridici e tecnici alla sua realizzazione ed alla sua riuscita.

Il compito del professionista, con riguardo alla prima attestazione (il professionista è garante della veridicità), comporta un particolare impegno di verifica della contabilità e/o dei dati aziendali. In caso di mancanza della contabilità, comporta una ricostruzione contabile ed una attenta verifica. Il professionista non risponde penalmente in quanto non è richiamata al riguardo alcuna norma che attribuisca al medesimo una responsabilità penale, tuttavia potrebbe incorrere in responsabilità civile verso la debitrice, quindi per riflesso anche verso i creditori (responsabilità extracontrattuale) se l’attestazione rilasciata dovesse risultare non veritiera per imperizia o negligenza. Ovviamente la colpa non è ravvisabile quando l’esperto è stato ingannato dal comportamento omissivo della stessa debitrice, che potrebbe aver nascosto passività o esposto attività inesistenti, facendole apparire, ad esempio, attraverso falsi documenti come vere. In merito alla fattibilità del piano l’attestazione del professionista deve estrinsecarsi in una prognosi motivata circa la fattibilità del piano medesimo. Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha introdotto la previsione che la domanda di c.p. venga solo comunicata al P.M., senza richiesta di suo parere preventivo. Il P.M. non è parte necessaria ma solo eventuale del procedimento, nel caso ritenga di intervenire.

Art. 162

Inammissibilità della domanda

Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma

Art. 162

Inammissibilità della proposta (1)

Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare

In merito alla valutazione, che il Tribunale è chiamato a fare del ricorso e del suo contenuto, si ricorda che il professionista incaricato deve rassegnare le due attestazioni richieste dall’art. 160 (veridicità e fattibilità). Se le attestazioni ci sono, il ricorso dovrebbe poter

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.

In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.

integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

essere accolto in quanto ogni valutazione in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano non sarebbe demandata al Tribunale. Ciò non toglie che, qualora il Tribunale consideri priva di sufficiente chiarezza la proposta concordataria, ovvero la ritenga lacunosa in uno o più dei suoi aspetti essenziali (a cominciare dalle modalità e tempi di pagamento dei creditori), o ancora quando giudichi la relazione del professionista inidonea ad assolvere alla funzione “certificativa” cui è diretta , debba essere dichiarata l’inammissibilità della domanda (sempre che il debitore non provveda in tempo utile ad emendare tali vizi con opportune integrazioni). Tutto questo ante D. Lgs. 169/2007. Dall’1-1-08 il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) introduce, tra i presupposti per l’ammissibilità del c.p., anche quelli di cui all’art. 161, rendendo così molto più pregnante la verifica da parte del Tribunale. Il controllo dei presupposti di cui all’art. 161 è molto rilevante, giacchè questa norma prevede la relazione del professionista attestante la esattezza dei dati e la fattibilità del concordato, per cui si apre la strada alla possibilità di una verifica da parte del Tribunale della stessa fattibilità del concordato. La nuova norma può, infatti, leggersi, come attribuzione all’organo giudiziario della semplice facoltà di verifica che la relazione sia stata presentata; tuttavia, sparito il controllo sulla regolarità e completezza della documentazione (v. art.163, modificato dal decreto correttivo), non avrebbe molto senso disporre che il giudice debba accertare che la relazione sia stata presentata, sicchè, in considerazione del fatto che i presupposti di cui all’art. 161 sono costituiti non solo da una relazione, ma da una relazione che attesti la fattibilità del concordato, nella verifica del Tribunale è più logico che rientri questo controllo di merito sulla fattibilità, perché solo all’esito positivo di tale verifica può dirsi che sussiste il requisito di cui all’art. 161. In tal senso è orientata la prima giurisprudenza disponibile. Il decreto correttivo ha altresì chiarito che non è ammissibile la dichiarazione d’ufficio del fallimento. Necessita che lo stesso sia chiesto dal P.M. o da un creditore.

Art. 163 Art. 163

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Ammissione alla procedura (1)

Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 ;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il

commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo

Ammissione alla procedura Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma

dell’articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (1)

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre

trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 ;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall’articolo 34, primo comma. (2)

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’ articolo 173, primo comma. (3)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del

Oltre a quanto specificato all’art. 162, a seguito del decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007), se sono previste diverse classi di creditori il Tribunale esercita un controllo oltre che di legalità anche di merito sulla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Il termine per il deposito della somma necessaria per la procedura è stato elevato da otto a quindici giorni. In caso di mancato deposito nel termine assegnato non si può dichiarare il fallimento senza aprire una fase istruttoria e pertanto appare ammissibile una sanatoria per il caso di ritardo nell’adempimento, in quanto il ricorso può essere riproposto, non essendo stata ripetuta la vecchia condizione (prevista dall’art. 160, c. 1, n. 2) per cui il concordato non poteva essere proposto se non dopo almeno 5 anni. Il decreto correttivo ha introdotto la previsione che si debba depositare solo il 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura o la diversa minor somma (non inferiore al 20% di tali spese) che sia determinata dal giudice.

Il richiamo all’art. 173, quarto comma (inesistente) è stato ora corretto rinviando all’art. 173 primo comma.

Con il decreto di ammissione vengono contemporaneamente dichiarate improcedibili eventuali procedure per la dichiarazione di fallimento.

Inoltre ai fini della consecuzione delle procedure di concordato preventivo e di fallimento si prevede che nel decreto di ammissione sia fatto esplicito riferimento alla situazione già in essere di insolvenza del ricorrente.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

173, quarto comma.

_____________________________

(1) Articolo modificato, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(3) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1), (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 164 Decreti del giudice delegato (1)

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 165

Commissario giudiziale Il commissario giudiziale è, per quanto attiene

all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli

36, 37, 38 e 39.

Art. 166 Art. 166

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Appunti e note operative

Pubblicità del decreto (1)

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 142 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Pubblicità del decreto

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17. (1) Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.

_____________________________

(1) Periodo sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

La modifica del correttivo (D.Lgs.169/2007) richiama per il decreto di apertura le formalità di pubblicità previste per la sentenza di fallimento.

Capo II - DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL

CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 167

Amministrazione dei beni durante la procedura

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. (1)

Nel primo comma è stata tolta la “direzione del giudice delegato” e conservata la “vigilanza del commissario giudiziale”. Nell’ultimo comma è previsto che il Tribunale possa stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione del Giudice Delegato.

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Appunti e note operative

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le

transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma. (2)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 143 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

(2) Comma introdotto dall’art. 143 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Art. 168

Effetti della presentazione del ricorso

Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del

Art. 168

Effetti della presentazione del ricorso Dalla data della presentazione del ricorso e fino al

momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. (1)

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli

La modifica introdotta dal correttivo (D.Lgs. 169/2007) risponde all’ esigenza di coordinamento con la norma di cui all’art. 180 l.f. poiché ora l’omologazione avviene con decreto e non più con

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Appunti e note operative

debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli

atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 12 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

sentenza.

Anche il creditore fondiario non può iniziare o proseguire azioni esecutive, non essendo previsto dalla legge bancaria in caso di C.P. il suo privilegio processuale.

In ipotesi di concordato con cessio honorum non è possibile iniziare o proseguire le azioni esecutive sui beni destinati irrevocabilmente al soddisfacimento concorrente di tutti i creditori.

Art. 169

Norme applicabili (1)

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. (1)

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 144 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

E’ stato aggiunto il richiamo all’art. 45 l.f. Si precisa quanto alla cessione dei crediti agli Istituti bancari che solo le datio in solutum sono opponibili alla procedura, mentre nel caso di cessio pro solvendo le banche sono solo facoltizzate all’incasso dei crediti,ma non possono trattenere le somme atteso che dopo l’ammissione al C.P. non può operare l’istituto della compensazione.

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Appunti e note operative

Capo III - DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 170

Scritture contabili Il giudice delegato, immediatamente dopo il

decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Si prevede il permanere dell’obbligo di deposito delle scritture ai soli fini della annotazione da parte del G.D., ancorché non sia più previsto l’obbligo di depositarle assieme alla domanda di C.P..Si prevederà l’obbligo immediato di deposito nel decreto di ammissione.

Art. 171

Convocazione dei creditori Il commissario giudiziale deve procedere alla

verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un'avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale,

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Appunti e note operative

può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.

Art. 172

Operazioni e relazione del commissario Il commissario giudiziale redige l'inventario del

patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

Art. 173

Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore

ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Art. 173

Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

(1)

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone

Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha riformulato la procedura di revoca del c.p. e dichiarazione di fallimento. Ai sensi del primo comma, se il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferire al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento di revoca, dandone comunicazione al PM e ai creditori. Analogo provvedimento verrà adottato dal Tribunale, ex

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Appunti e note operative

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore

durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

art. 173, terzo comma, ove emerga che, durante la procedura di concordato, il debitore ha compiuto atti non autorizzati a norma dell’art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato. “Si prevede, pertanto, la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ove si accertino i gravi fatti indicati dalla norma o la mancanza delle condizioni di ammissibilità. Si prevede altresì la dichiarazione di fallimento, ma solo su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero e previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, nel rispetto, comunque, del diritto di difesa del debitore.” (testo della relazione). La partecipazione del PM è finalizzata alla richiesta della dichiarazione di fallimento.

Capo IV - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO

PREVENTIVO

Art. 174

Adunanza dei creditori L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice

delegato.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

Ogni creditore può farsi rappresentare da un

mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.

Art. 175

Discussione della proposta di concordato Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale

illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le

quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Art. 175

Discussione della proposta di concordato Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale

illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto. (1)

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

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(1) Comma aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Il decreto correttivo ha aggiunto il secondo comma.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 176

Ammissione provvisoria dei crediti contestati Il giudice delegato può ammettere

provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 177

Maggioranza per l'approvazione del concordato (1)

Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Art. 177

Maggioranza per l'approvazione del concordato (1)

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Ante correttivo (D.Lgs. 169/2007) La maggioranza è ora solo quella di importo. Il concordato è approvato con il voto favorevole di creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (si tratta dei crediti chirografi ed in qualche caso anche dei privilegiati, se rinunciano al privilegio per almeno un terzo del loro credito). Se (si veda l’art. 180 ove la norma è ripetuta) sono previste classi, la maggioranza si deve raggiungere per ciascuna classe. Se la maggioranza non è stata raggiunta per qualche classe, il Tribunale può approvare il concordato se è stata raggiunta la maggioranza di importo complessivo e la maggioranza del numero delle classi ha approvato la proposta di concordato, sempre che il Tribunale medesimo ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano conseguire dal concordato una soddisfazione non inferiore a quella effettivamente conseguibile dalla liquidazione operata da un eventuale fallimento o procedura conseguente alla dichiarazione di insolvenza. Post correttivo (D.Lgs. 169/2007) Col correttivo si è previsto, con ulteriore norma incentivante, che nel caso di concordato con classi la maggioranza prevista deve essere raggiunta anche nel maggior numero delle classi.

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Appunti e note operative

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,

ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

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(1) Articolo modificato, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

E’ venuta meno la collocazione in questo articolo della previsione della valutazione di convenienza nel caso di classi dissenzienti, per la quale v. ora il nuovo testo dell’art. 180. Il nuovo testo tiene conto delle modifiche apportate al l’art. 160, con la previsione dell’eventualità che taluni privilegiati possano non essere soddisfatti per intero nella misura in cui il loro credito sia incapiente. E’ stato, inoltre chiarito, nel comma secondo, che non hanno diritto al voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, se non rinunciano in tutto o in parte alla prelazione. Il nuovo terzo comma, analogamente alla disciplina già in vigore relativamente al concordato fallimentare, stabilisce che tali crediti vengano considerati chirografari per la parte destinata a non trovare soddisfazione sui beni oggetto del diritto di prelazione e, di conseguenza, votano. I creditori postergati hanno comunque diritto al voto, ma vanno inseriti in un’autonoma classe attesa la peculiarità della loro posizione e del loro specifico interesse.

Art. 178

Adesioni alla proposta di concordato Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori

sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice

Art. 178

Adesioni alla proposta di concordato Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono

inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice

Il decreto correttivo ha riformulato il comma quarto eliminando gli errori della precedente stesura. Nel caso che le maggioranze siano raggiunte prima del passaggio dei 20 giorni o comunque anche in sede di adunanza, sarà possibile richiedere anticipatamente la fissazione dell’udienza per l’omologa. Il termine di 20 giorni per il voto non è soggetto alla

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.

delegato, dal commissario e dal cancelliere. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte

le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

sospensione feriale non trattandosi di termine processuale.

Capo V - DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE

DEL CONCORDATO PREVENTIVO

DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (1)

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(1) Rubrica modificata dall’art. 145 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Capo V - DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE

DEL CONCORDATO PREVENTIVO

DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (1)

_____________________________

(1) Rubrica modificata dall’art. 145 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

Il decreto correttivo ha eliminato gli errori della precedente stesura.

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Appunti e note operative

Art. 179

Mancata approvazione del concordato

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

Art. 179

Mancata approvazione del concordato

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 180

Approvazione del concordato e giudizio di omologazione (1)

Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.

Dispone che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Art. 180

Giudizio di omologazione (1)

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza

La fase dell’omologazione è stata completamente modificata dalla riforma del 2005. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) che ha riscritto l’intero articolo 180. Il primo comma, stabilisce che il giudice delegato, se il concordato è stato approvato a norma del primo e del secondo comma dell’articolo 177, riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. E’ stato usato il termine parti al posto di debitore per comprendere oltre a questi l’eventuale diverso proponente. Il provvedimento di convocazione deve essere pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. La notifica va effettuata ai creditori dissenzienti e la

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Appunti e note operative

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali

creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’ articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’ articolo 177 , può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma dell’ articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre

prassi del primo periodo di applicazione ha ristretto i dissenzienti ai soli creditori che hanno espresso voto contrario sino all’adunanza dei creditori. I dissenzienti successivi potranno comunque proporre opposizione all’omologa. Nella formulazione del secondo comma dell’art. 180 dovuto alla riforma del 2005 spiccavano tre elementi: la mancanza di qualsiasi accenno alle opposizioni dei creditori, l’attribuzione a soggetti diversi delle stesse modalità di costituzione, la configurazione della costituzione in termini di obbligo, sancito dall’uso del verbo dovere. Alcune di queste criticità sono state eliminate dal decreto correttivo (D.lgs. 169/2007), per cui oggi è pacifico che sia stato mantenuto l’istituto dell’opposizione, rimane però il problema che è fissato un unico termine per la costituzione di tutti coloro che possono partecipare al giudizio, e, quindi, se un creditore dissenziente può proporre opposizione costituendosi il decimo giorno prima dell’udienza, il commissario, il debitore o altro interessato non ha termine ulteriore per eventuali risposte, che vanno modulate sui motivi dell’opposizione. Questa situazione può giustificarsi per il commissario, il quale ora deve nel termine indicato soltanto presentare il suo parere motivato, il che può significare che questo sia stato considerato come organo della procedura terzo e imparziale, al quale non tocca di difendere le ragioni del concordato, ma, indipendentemente dalla presenza delle opposizioni, soltanto di fornire il proprio parere circa la sussistenza delle condizioni di omologabilità del concordato; tuttavia il problema rappresentato rimane per il debitore (e altri soggetti che, per esempio quali assuntori abbiano partecipato alla proposta), che ha interesse, quale parte, a che l’opposisione sia rigettata e omologato il concordato. Il legislatore della riforma del 2005 non aveva distinto le ipotesi in cui non fossero state presentate opposizioni da quelle contrarie, nel mentre il procedimento si articolava diversamente a seconda che si intendesse realizzare una tutela autorizzativa-omologatoria, o una tutela risolutiva di conflitti, che sono le situazioni che si riproducono nel giudizio di omologazione a contradditorio eventuale, a seconda che non ci siano o ci siano opposizioni. Nel decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) queste due versioni sono state distinte, sulla falsariga di quanto stabilito nel concordato fallimentare. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale per omologare il concordato deve verificare “la regolarità

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Appunti e note operative

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

della procedura e l’esito della votazione” (comma terzo) e provvede con decreto motivato non soggetto a gravame. In questo caso, quindi, il tribunale, secondo il testo letterale della norma e ad una prima lettura, sembrava non dover svolgere alcuna indagine nel merito circa la fattibilità e convenienza del concordato, né in ordine alla soddisfazione dei dissenzienti, né avrebbe potuto, in base a una valutazione autonoma, negare l’omologa se le maggioranze erano raggiunte. La giurisprudenza del primo periodo di applicazione sta però orientandosi nel senso di un ampliamento del sindacato del tribunale sulla fattibilità del piano nel caso in cui dalla relazione o dal parere del commissario emergano nuovi o diversi elementi di valutazione. Se sono state proposte opposizioni, il nuovo quarto comma si limita a dire che “il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio”. Mentre nel caso di mancanza di opposizioni è stato individuato il tipo di sindacato che deve svolgere il giudice (ampliato, come detto, dalla prima giurisprudenza), nulla è detto per l’ipotesi in cui siano state presentate opposizioni. A stretto rigore nulla dovrebbe cambiare rispetto alla ipotesi precedente perché non è stata dettata una diversa norma che segni i confini del decidendum, tuttavia bisogna ritenere che il legislatore abbia voluto definire il thema decidendum in presenza di opposizione attraverso la possibilità data agli interessati di svolgere attività istruttoria, pensando che i confini del giudizio fossero dati dalla finalità dello stesso, teso alla omologazione o non del concordato; sarebbe infatti illogico ritenere che all’ampiezza di poteri istruttori delle parti non segua una altrettanta ampiezza di poteri del giudice nel momento della decisione, cui l’attività istruttoria deve essere finalizzata. In tal senso sta orientandosi la prima giurisprudenza. Nella ipotesi in cui siano state previste diverse classi di creditori viene riprodotta la disposizione inserita nell’art. 129 per il concordato fallimentare, ove l’esercizio del potere del “cram down” da parte del tribunale non è più collegato come, in precedenza, al dissenso di una o più classi di creditori (ossia quando la proposta non ha riportato la maggioranza in tutte le classi), e alla condizione che la proposta abbia ricevuto la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta, ma alla sola condizione che un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta.

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Appunti e note operative

Il quinto comma non è stato modificato, se non per la parte relativa alla pubblicazione, che deve avvenire ai sensi dell’art. 17. Anche il sesto comma è rimasto immutato. E’ stato aggiunto un settimo comma, che prende in considerazione l’ipotesi, in precedenza del tutto negletta, che il concordato non sia omologato; in questo caso, come nel concordato fallimentare, la nuova disposizione collega la dichiarazione di fallimento alla iniziativa dei soggetti legittimati e all’accertamento delle condizioni soggettive e oggettive per tale pronuncia, precisando che in questo caso il tribunale decide comunque con decreto sulla non omologazione e con sentenza sulla dichiarazione di fallimento, anche se i due provvedimenti sono emessi contestualmente.

Art. 181

Chiusura della procedura (1)

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’ articolo 180 . L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’ articolo 161 ; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

Con l’omologazione il concordato si chiude, ma in caso di concordato liquidatorio continua con la fase di liquidazione ai sensi dell’art.182 L.F. così come modificato dal Correttivo. E’ stabilito per l’omologa un termine massimo di mesi 6 dalla presentazione del ricorso. Il termine può essere prorogato dal tribunale, solo per una volta, di sessanta giorni. Il termine per l’omologa, nonostante quanto il legislatore abbia voluto far apparire, è senza dubbio ordinatorio. Non si vede, infatti, come possa diversamente concludersi il concordato se non con un decreto di omologa o di rigetto. Ne consegue che non potendosi concepire uno stallo della procedura e neppure un rigetto implicito, il superamento del termine non inciderà in alcun modo se non per l’eventuale, quanto mai remota, responsabilità dei giudici che non hanno operato nel tempo massimo assegnato.

Art. 182

Provvedimenti in caso di cessione di beni (1)

Art. 182

Provvedimenti in caso di cessione di beni

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e il

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Appunti e note operative

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

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(1) Articolo introdotto, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. (1)

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. (2)

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. (2)

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. (2)

Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma aggiunto dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Tribunale non dispone diversamente, il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha ripristinato la regolamentazione giudiziale della liquidazione post-omologa, con la nomina di un liquidatore e di un comitato dei creditori, del quale stabilisce, per rinvio alle norme sul fallimento, i poteri, le modalità operative e le responsabilità.

Qualora siano stati sottoscritti contratti preliminari prima della presentazione del ricorso, non si ritiene necessaria la procedura competitiva.

Qualora il liquidatore volontario sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F., il Tribunale potrà confermarlo quale liquidatore giudiziale.

Il Commissario svolgerà attività di controllo esprimendo il proprio parere sugli atti di straordinaria amministrazione, sui piani di riparto e riferirà al Tribunale periodicamente sull’andamento della liquidazione. Sarà riconosciuto al medesimo un autonomo compenso sulla base dell’attivo per l’attività svolta post omologa.

Tutti gli atti straordinari vanno autorizzati dal Comitato dei creditori, ivi comprese eventuali transazioni.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

Art. 182 Bis

Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’ articolo 161 , un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Art. 182-bis

Accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

_____________________________

Plurimi gli interventi del correttivo sull’articolo in esame. Si prevede che la domanda possa essere presentata dall’imprenditore in crisi. Il concetto di crisi ex art. 160 lf include l’insolvenza. In precedenza il presupposto oggettivo non ea definito. Escluso l’insolvente civile pare che all’istituto possa acedere l’imprenditore agricolo e quello che non raggiunge i livlli dimensionali di cui all’art. 1 lf. Il correttivo ha anche stabilito la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dalla data della pubblicazione dell’accordo sul registro delle imprese. Anche per l’accordo in questione è previsto ora che la relazione debba essere predisposta da professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 lf. L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere depositato dal debitore unitamente alla dichiarazione e la documentazione di cui all’art.161 L.F. ( domanda di concordato). Dal tenore letterale della norma che ricopia nella definizione dell’istituto quanto previsto dall’art.160 c1 lett.a) L.F. “ la ristrutturazione dei debiti …e la soddisfazione dei crediti”) e dal richiamo espresso alla documentazione di cui all’art.161 – atteso che il richiamo alla dichiarazione non trova alcun riscontro nel citato art.161 ( salvo si voglia fare riferimento alla domanda?!?) – potrebbe ritenersi la natura di procedura collegata strettamente a quella di concordato preventivo, quasi una delle modalità ( con le dovute qualificate maggioranze già raccolte in fase stragiudiziale) con le quali può essere presentata la domanda di concordato, fermi i presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché formali richiesti per tale domanda. Sennonché vi sono ulteriori elementi formali e sistematici che fanno ritenere maggiormente corretta una qualificazione dell’istituto in esame quale totalmente autonomo rispetto all’istituto concordatario vero e proprio. Innanzitutto il riferimento al debitore anziché all’imprenditore quale soggetto facoltizzato alla

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

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(1) Articolo introdotto, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.

(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

presentazione della domanda induce a far ritenere che diversi siano i requisiti soggettivi dell’istituto: da un lato per il concordato l’imprenditore fallibile o sottoponibile a liquidazione coatta amministrativa, dall’altro lato - posto che il richiamo alla documentazione di cui all’art.161 fa riferimento alla aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa – per l’accordo ex art.182 bis l’imprenditore tout court e cioè anche il piccolo imprenditore, l’artigiano e l’imprenditore agricolo, seppure non sottoponibili a fallimento. Diverso discorso vale relativamente all’interesse sostanziale alla presentazione del ricorso e cioè quello all’esenzione da revocatoria e quindi interesse che fa capo solo all’imprenditore fallibile in stato di crisi; non potrebbe peraltro escludersi un diverso ed ulteriore interesse legittimante la domanda. Va rilevata peraltro l’utilità del ricorso all’accordo di cui all’art.182 bis L.F. anziché al piano di risanamento di cui all’art.67c3 lett.d) L.F. in quanto nel primo caso vi è un accertamento preventivo della non revocabilità dei pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo, mentre nel secondo caso ogni accertamento è rimesso al giudice dell’azione revocatoria. Va inoltre precisato, quanto alla natura dell’accordo in esame, che lo stesso ha natura contrattuale, mentre il concordato preventivo costituisce un procedimento ed infine che la stessa legge ( cfr. art.67 c3 lett.g) L.F.) non qualifica quale procedura concorsuale l’accordo di cui all’art. 182 bis L.F. La tesi maggiormente accettabile dell’autonomia del procedimento in esame pone peraltro una ulteriore serie di problemi in quanto la fase di omologazione, da svolgersi con il rito camerale, in assenza di un richiamo espresso alla procedura ex art.180 di omologazione del concordato, non potrà che essere retta dalle norme processuali generali del procedimento in camera di consiglio così come regolato dal C.P.C.. L’imprenditore– se trattasi di società il legale rappresentante potrà presentare la domanda nell’ambito dei poteri riconosciutigli dallo Statuto, senza necessità di delibera assembleare, trattandosi di stipulare un contratto - dovrà depositare con la documentazione di cui all’art.161 anche l’accordo stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, nonché una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare

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Appunti e note operative

pagamento dei creditori estranei. Dalla lettera della norma si può dedurre che il piano andrà preliminarmente depositato presso il Registro delle Imprese (si discute se da solo o con tutti gli allegati, atteso da un lato il carattere pubblicitario della iscrizione, da cui decorre il termine per le opposizioni, e d’altro lato la circostanza che gli opponenti possono sempre visionare gli allegati presso la Cancelleria del Tribunale) e poi presso il Tribunale con la certificazione del deposito già avvenuto presso il Registro. Si discute inoltre se le dichiarazioni di adesione dei creditori debbano essere rilasciate con l’autentica notarile, apparendo ciò necessario ai fini della iscrizione delle dichiarazioni medesime nel registro delle Imprese; appare preferibile la tesi della non necessarietà dell’autentica, in analogia a quanto già avviene in sede concordataria e tenuto conto che le adesioni dei creditori sono supportate dalla relazione dell’esperto che ne garantisce la serietà e veridicità. Il Tribunale in sede di omologa dell’accordo, oltre a verificare la ricorrenza dei requisiti soggettivi e formali relativi alla completezza della documentazione ed alla presenza dell’adesione della maggioranza qualificata dei creditori, potrà e dovrà verificare criticamente la valutazione espressa dall’esperto in ordine all’attuabilità dell’accordo ed alla sua specifica idoneità ad assicurare il pagamento regolare dei creditori estranei. In tal senso si ripropongono tutte le questioni di analogo contenuto rilevabili in ordine ai poteri di controllo del Tribunale posti dalla nuova procedura di concordato. L’esperto inoltre dovrà poi attestare nella sua relazione anche la veridicità dei dati relativi all’elenco nominativo dei creditori ed all’ammontare dei loro crediti, dovendo egli attestare l’attuabilità dell’accordo. Il Legislatore ha precisato che i creditori non aderenti all’accordo restano impregiudicati nelle loro ragioni e vanno pagati integralmente secondo le modalità concordate originariamente. In tal senso non vi è alcuna norma che impone una obbligatorietà erga omnes dell’accordo; e questo elemento ancor più giustifica una natura autonoma del procedimento ex art.182 bis. La previsione della sospensione delle azioni esecutive e della loro temporanea non promovibilità agevola la soluzione del problema che si poneva in precedenza circa la necessità o meno che i creditori che avevano già promosso esecuzioni dovessero necessariamente

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Appunti e note operative

aderire all’accordo, in considerazione del fatto che è richiesto il pagamento dei creditori estranei all’accordo in modo “regolare”, cosa che non sarebbe possibile essendo già i crediti scaduti ed impagati. Il Tribunale decide sulle eventuali opposizioni presentate dai creditori con decreto motivato, così come decide con lo stesso atto sull’omologazione dell’accordo. Solo per la fase di impugnazione del decreto la Legge richiama, in quanto applicabili, le norme sul reclamo alla Corte d’Appello, ribadendo in tal senso l’autonomia del presente strumento concorsuale rispetto al concordato preventivo. Ulteriori problemi emergono dalla collocazione sistematica dello strumento in esame e dalla scarna disciplina normativa del medesimo. In caso di rigetto ( o non omologazione ) andrà valutato se il Tribunale debba procedere alla comunicazione al PM per la sua conseguente iniziativa relativa alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore.I questo caso non sussiste l’automatismo previsto dagli artt.162 e 173 L.F., attesa l’autonomia del presente procedimento e considerato che la domanda di accordo può essere presentata anche da imprenditore non fallibile ed anche in condizioni di non insolvenza; conseguentemente il Tribunale dovrà rimettere eventualmente di ufficio gli atti al PM -se riterrà sussistente lo stato di insolvenza- per la proposizione della procedura prefallimentare nell’ambito della quale verificare i presupposti per la dichiarazione di fallimento. Altro problema è costituito dalla possibilità o meno della falcidia concordata dei crediti privilegiati. Pare preferibile la risposta affermativa alla possibilità di falcidia, atteso che nessuna esclusione vi è espressa da parte della norma, in termini di accordo coi creditori. Ulteriore e non indifferente problema deriva come corollario dalla natura autonoma della procedura in esame in ordine agli effetti fiscali relativamente al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dall’accordo per il debitore; sul punto nessun chiarimento é fornito dalla norma e conseguentemente allo stato non può trovare automatica applicazione la normativa di detassazione delle sopravvenienze attive prevista in materia concordataria dagli artt. 86 c V° e 88 c VII° T.U.I.R., con la conseguenza che le plusvalenze saranno soggette a tassazione ordinaria.

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Appunti e note operative

Con il correttivo è stato precisato che lo strumento dell’accordo è utilizzabile dall’imprenditore e non da qualsiasi debitore. Inoltre è precisato che la relazione deve essere redatta da un professionista che abbia i requisiti di cui all’art.67 c.3 lett.d) L.F. e cioè quelle di cui all’art.28 lett. a) e b) e iscritto all’albo dei revisori. E’ stato previsto , come per la presentazione della domanda di concordato preventivo, una moratoria dei procedimenti esecutivi e cautelari per il periodo di 60 gg. con sospensione della decorrenza della prescrizione e di decadenze per lo stesso periodo di tempo. Sono state infine precisate le modalità di impugnazione del decreto di omologa dell’accordo. Altra novità importante introdotta dal Correttivo è quella della possibilità di inserire nell’accordo di ristrutturazione anche l’eventuale transazione fiscale – prima coordinata solo con la procedura di concordato Preventivo-.

Art. 182-ter

Transazione fiscale (1)

Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri

Art. 182-ter

Transazione fiscale

Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può

proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 10 aprile 2009 ha chiarito alcuni effetti delle modifiche apportate alla disciplina della transazione fiscale dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2008 n. 2.

La transazione fiscale si applica soltanto ai tributi amministrati dalla quattro Agenzie Fiscali a cui è affidata la gestione del sistema finanziario e tributario dello Stato; sono quindi da considerare transigibili, a titolo di esempio, l’IRPEF, l’IRES, con le relative addizionali ed imposte sostitutive, l’IRAP, le accise, l’imposta di bollo, l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e donazioni, le tasse automobilistiche, le tasse sui contratti di borsa, le imposte demaniali, i dazi di importazione ed esportazione. La transazione non si applica invece alle entrate diverse da quelle di natura tributaria gestite dalle Agenzie Fiscali.

La circolare ministeriale n. 40/E del 2008, richiamata dalla circolare del 2009 sopra citata, ha riconosciuto

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Appunti e note operative

creditori chirografari.

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto

l’applicabilità della transazione fiscale anche agli interessi, all’indennità di mora e alle sanzioni.

Per quanto riguarda l’IVA, il legislatore, con l’art. 32, comma 5 del D.L. 185/2008 ha modificato l’art. 182 ter, stabilendo, fra l’altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere solamente la dilazione di pagamento del tributo IVA, non la falcidia del credito.

La proposta di transazione può riguardare sia i crediti già iscritti a ruolo, sia quelli non iscritti.

Non possono essere oggetto di transazione i tributi propri degli enti locali, non amministrati dalle Agenzie Fiscali, quali l’ICI, la Tarsu/Tia, la Tosap/Cosap, l’imposta comunale di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, ecc.-

Con le modifiche apportate dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 sopra citato è stata prevista l’estensione dell’applicazione delle disposizioni in tema di transazione anche ai crediti contributivi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

La proposta di transazione fiscale deve essere presentata unitamente al ricorso di cui all’art. 161 L.F. al Tribunale, al Concessionario della riscossione e all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competenti. Alla domanda devono essere allegate le copie delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, per consentire l’esatta quantificazione e il consolidamento del debito fiscale.

Il competente agente della riscossione è tenuto a trasmettere al debitore la certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

Circa il perfezionamento della proposta di transazione, l’art. 182- ter prevede due distinte situazioni:

1) tributi non iscritti a ruolo ovvero iscritti in ruoli vistati ma non ancora consegnati al Concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 146 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. (1)

_____________________________

(1) Comma sostituito, con effetto dal 29 novembre 2008, dall’art. 32, comma 5, lett. a) del D.L. 29

della domanda;

2) tributi iscritti a ruolo e già consegnati al Concessionario alla data di presentazione della domanda.

Nel primo caso, l’adesione o il diniego alla proposta di transazione vengono formalizzati con atto del Direttore dell’Ufficio, su conforme parere della Direzione Regionale e sono espressi mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori (ovvero successivamente, ai sensi dell’art. 178 L.F.);

Nel secondo caso, il Concessionario esprime il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del Direttore dell’Ufficio, previo conforme parere della Direzione Generale.

Per quanto riguarda i crediti privilegiati, la transazione ha efficacia solo nel caso di voto favorevole.

Qualora venga prevista una suddivisione in classi che preveda un trattamento del credito tributario differenziato rispetto agli altri crediti chirografari, ai fini dell’ammissibilità, è necessaria la presentazione della domanda di transazione fiscale.

L’eventuale diniego da parte dell’Ufficio, trattandosi di un atto discrezionale, non dovrebbe essere impugnabile.

La chiusura della procedura di concordato, che ai sensi dell’art. 181 si ha con il decreto di omologazione, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi per i quali si è perfezionata la transazione. Si ritiene che i tributi oggetto della transazione, per le annualità prese in considerazione, debbano considerarsi definiti, senza ulteriore possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di emanare nuovi provvedimenti impositivi. E ciò, contrariamente a quanto affermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella citata circolare n. 40/E, secondo cui l’accettazione della proposta di transazione non preclude l’esplicazione di ulteriori attività di accertamento da parte della stessa.

Con la formulazione dell’ultimo comma del nuovo testo,

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D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14.

(2) L’art. 32, comma 6, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, pubb. in Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009, suppl. ord. n. 14, con effetto dal 29 novembre 2008, ha aggiunto all'inizio del comma le parole «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale».

(3) Comma sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 ettembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato

aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

come risulta modificato dal decreto correttivo, è stato eliminato uno dei maggiori ostacoli all’utilizzo degli accordi stragiudiziali, ovvero l’espresso divieto di applicare ai debiti tributari amministrati dalle Agenzie Fiscali le disposizioni di cui all’art. 182-bis in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti. La norma prevede ora espressamente la possibilità per l’imprenditore in stato di crisi che richieda l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, di avvalersi dello strumento della transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter L.F. e disciplina il procedimento per la presentazione della proposta di transazione fiscale ed il rilascio dell’eventuale assenso, che deve essere espresso dagli organi competenti entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta.

L’assenso espresso nelle forme e nei tempi previsti dall’ultimo comma dell’art. 182-ter equivale asottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

Art. 183

Appello contro la sentenza di omologazione

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.

Art. 183

Reclamo (1)

Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 184

Effetti del concordato per i creditori Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i

creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Capo VI - DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E

DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO

Art. 185

Esecuzione del concordato

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

Ante D.Lgs. 169/2007 Secondo il Tribunale di Treviso, la natura privatistica della procedura di concordato preventivo comporta che essa cessa con l’omologa. Il controllo successivo sarà svolto dai creditori, che potranno agire per la risoluzione o l’annullamento. Ciò, anche se non sono stati abrogati gli artt. 182 e 185 l.f. Post D.Lgs. 169/2007

Vedi ora l’art. 182 modificato, che, nel caso di “cessione dei beni” consente la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato dei creditori. In tal caso i poteri autorizzatori spettano al comitato dei creditori.

In tal caso i poteri autorizzatori spettano al comitato dei creditori, mentre il Commissario continua a svolgere solo compiti di vigilanza, specificatamente indicati nel decreto di omologa.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

La liquidazione delle competenze del Commissario avverranno al termine dell’incarico su base equitativa.

Art. 186

Risoluzione e annullamento del concordato Si applicano al concordato preventivo le

disposizioni degli artt. 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore a quaranta per cento.

Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

Art. 186

Risoluzione e annullamento del concordato (1) Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione

del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se

l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un

anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007) ha riscritto la norma sulla scia dell’art. 137 (concordato fallimentare), per cui anche nel concordato preventivo sono i creditori che possono chiedere la risoluzione in caso di inadempimento del debitore e presumibilmente anche dell’assuntore senza liberazione, dal momento che nel quarto comma si esclude la risoluzione solo nel caso in cui gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. In coerenza con l’accentuata natura privatistica del concordato preventivo, la risoluzione del concordato è condizionata (comma secondo), in conformità alla regola generale posta dall’art. 1455 c.c., alla non scarsa importanza dell’inadempimento. Il ricorso per la risoluzione non è illimitato nel tempo, dovendosi proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Per il resto vengono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 137 e 138.

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA (1)

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

_____________________________

(1) Titolo abrogato dall’art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006 che ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(L’INTERO TITOLO QUARTO E’ STATO ABROGATO)

Art. 187

Domanda di ammissione alla procedura

(abrogato)

Art. 188

Ammissione alla procedura

(abrogato)

Art. 189

Adunanza dei creditori

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(abrogato)

Art. 190

Provvedimenti del giudice delegato

(abrogato)

Art. 191

Poteri di gestione del commissario giudiziale.

(abrogato)

Art. 192

Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata

(abrogato)

Art. 193

Fine dell'amministrazione controllata

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(abrogato)

TITOLO V

DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194

Norme applicabili La liquidazione coatta amministrativa è regolata

dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

Art. 195

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (1)

Art. 195

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario

Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. (1)

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 148 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 196

Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Per le imprese soggette a liquidazione coatta

amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 197

Provvedimento di liquidazione Il provvedimento che ordina la liquidazione entro

dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente,

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 198

Organi della liquidazione amministrativa Con il provvedimento che ordina la liquidazione o

con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

Art. 199

Responsabilità del commissario liquidatore Il commissario liquidatore è, per quanto attiene

all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità

contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Art. 200

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Effetti del provvedimento di liquidazione per

l'impresa Dalla data del provvedimento che ordina la

liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.

Art. 201

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Dalla data del provvedimento che ordina la

liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Art. 202

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la

liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

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MODIFICHE APPORTATE DAL

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Appunti e note operative

Si applicano le norme dell'art. 195, commi

secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

Art. 203

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a

norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore della Repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

Art. 204

Commissario liquidatore Il commissario liquidatore procede a tutte le

operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 205

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Relazione del commissario

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una

persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza

Art. 206

Poteri del commissario L'azione di responsabilità contro gli amministratori

e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 207

Comunicazione ai creditori e ai terzi Entro un mese dalla nomina, il commissario

comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Art. 208

Domande dei creditori e dei terzi I creditori e le altre persone indicate nell'articolo

precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Art. 209

Formazione dello stato passivo Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior

termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa

Art. 209

Formazione dello stato passivo Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior

termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

esecutivo.

Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. da 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. (1)

_____________________________

(1) L’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, ha sostituito con il comma attuale i commi primo e secondo, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 210

Liquidazione dell'attivo Il commissario ha tutti i poteri necessari per la

liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

Art. 211

Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

Nella liquidazione di una società con responsabilità

sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

Art. 211

Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

(articolo abrogato) (1)

_____________________________

(1) Articolo abrogato dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 212

Ripartizione dell'attivo Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo

sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

Art. 213

Chiusura della liquidazione

Prima dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale (1) e nei giornali che siano designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell’art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’art. 117, e se del

Art. 213

Chiusura della liquidazione (1)

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

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MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

caso degli artt. 2494 e 2495 del codice civile. (2)

_____________________________

(1) Soppresse le parole “del Regno” (art. 149 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006).

(2) Comma modificato dall’art. 149 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006.

compatibili, le disposizioni dell’articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 214

Concordato Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209

l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con

Art. 214

Concordato (1)

L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell’articolo 124, osservate le disposizioni dell’articolo 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall’articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l’ufficio del registro delle imprese.

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.

Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 135.

Il commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l’esecuzione del concordato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2) A differenza delle altre modifiche apportate dal d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,, che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quella di cui alla nota (1) del presente articolo si applica anche alle procedure concorsuali pendenti

LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL

16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)

MODIFICHE APPORTATE DAL

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in vigore dal 01/01/08)

Appunti e note operative

(art. 22 d.lgs. cit.).

Art. 215

Risoluzione e annullamento del concordato Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su

ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Art. 215

Risoluzione e annullamento del concordato (1)

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 18 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).