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Testo aggiornato dalla Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del 27.12.2006) (aggiornamentogennaio2007) Supplementoordinarioalla GazzettaUfficialen.28del4febbraio1994 Seriegenerale GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ___________________________________________________ Roma venerdì 4 febbraio 1994 N.21 LEGGE28gennaio1994,n.84. Riordino dellalegislazioneinmateriaportuale Testocoordinatocon: - D.P.R.20.3.1996-IstituzionedellA.P.diPiombino-(G.U.n.84 del10.4.1996) - Decretoleggen.430dell8.8.1996(G.U.n.196del22.8.1996) - Leggen.647del23.12.1996(G.U.n.35del12.2.1997) - Leggen.30del27.2.1998(G.U.n.49del28.2.1998) - D.P.R.16.7.1998-IstituzionedellA.P.diGioiaTauro-(G.U.n.179 del3.8.1998) - Leggen.472(artt.16e19) del7.12.1999(Suppl.G.U.n.220/Ldel16.12.1999) - Leggen.488(art.11) del23.12.1999(Suppl.G.U.n.227/Ldel27.12.1999) - D.P.R.23.6.2000-IstituzionedellA.P.diSalerno-(G.U.n.175 del28.7.2000) - Leggen.186del30.6.2000(G.U.n.157del7.7.2000) - Leggen.388(art.145,comma24) del23.12.2000(Suppl.G.U.n.219/Ldel29.12.2000) - D.P.R.29.12.2000-IstituzionedellA.P.diOlbiaeGolfoAranci-(G.U.n.32dell8.2.2001) - D.P.R.12.4.2001-IstituzionedellA.P.diAugusta-(G.U.n.121del26.5.2001) - D.P.R.2.4.2003-IstituzionedellA.P.diTrapani-(G.U.n.115del20.5.2003) - Leggen.172dell8.7.2003(G.U.n.161del14.7.2003) - Leggen.350(art.4,comma65)del24.12.2003-IstituzionedellA.P.diManfredonia(Suppl. G.U.n.196/Ldel27.12.2003) - Leggen.186(art.6)del27.7.2004(Suppl.G.U.n.131/Ldel28.7.2004) - Leggen.296(art.1,co.996e997)del27.12.2006(Suppl.G.U.n.244Ldel27.12.2006) (aggiornamentogennaio2007)

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Testo aggiornato dalla Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del27.12.2006)(aggiornamento gennaio 2007)

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994 – Serie generale

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

___________________________________________________Roma – venerdì 4 febbraio 1994

N. 21LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84.Riordino della legislazione in materia portualeTesto coordinato con:- D.P.R. 20.3.1996- Istituzione dell’A.P. di Piombino - (G.U. n. 84 del 10.4.1996)- Decreto legge n. 430 dell’8.8.1996 (G.U. n. 196 del 22.8.1996)- Legge n. 647 del 23.12.1996 (G.U. n. 35 del 12.2.1997)- Legge n. 30 del 27.2.1998 (G.U. n. 49 del 28.2.1998)- D.P.R. 16.7.1998- Istituzione dell’A.P. di Gioia Tauro - (G.U. n. 179 del 3.8.1998)- Legge n. 472 (artt. 16 e 19) del 7.12.1999 (Suppl. G.U. n. 220/L del 16.12.1999)- Legge n. 488 (art. 11) del 23.12.1999 (Suppl. G.U. n. 227/L del 27.12.1999)- D.P.R. 23.6.2000- Istituzione dell’A.P. di Salerno - (G.U. n. 175 del 28.7.2000)- Legge n. 186 del 30.6.2000 (G.U. n. 157 del 7.7.2000)- Legge n. 388 (art. 145, comma 24) del 23.12.2000 (Suppl. G.U. n. 219/L del 29.12.2000)- D.P.R. 29.12.2000- Istituzione dell’A.P. di Olbia e Golfo Aranci - (G.U. n. 32 dell’8.2.2001)- D.P.R. 12.4.2001- Istituzione dell’A.P. di Augusta - (G.U. n. 121 del 26.5.2001)- D.P.R. 2.4.2003- Istituzione dell’A.P. di Trapani - (G.U. n. 115 del 20.5.2003)- Legge n. 172 dell’8.7.2003 (G.U. n. 161 del 14.7.2003)- Legge n. 350 (art. 4, comma 65) del 24.12.2003- Istituzione dell’A.P. di Manfredonia (Suppl.G.U. n. 196/L del 27.12.2003)

- Legge n. 186 (art. 6) del 27.7.2004 (Suppl. G.U. n. 131/L del 28.7.2004)- Legge n. 296 (art. 1, co. 996 e 997) del 27.12.2006 (Suppl. G.U. n. 244L del 27.12.2006)

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S OMMA R I O

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 -- Riordino della legislazione in materia portualeArt. 1 --- Finalità della legge ...........................……………………………………………. pag. 3Art. 2 --- Organizzazioni portuali, autorità portuali e autoritàmarittime……………. pag. 3Art. 3 --- Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie…………… pag. 4Art. 4 --- Classificazione dei porti………………………………………..……………….. pag. 4Art. 5 --- Programmazione e realizzazione delle opere portuali.

Piano regolatore Portuale .....…………………………………………………… pag. 5Art. 6 --- Autorità portuale .....………………………………………………………..….… pag. 6Art. 7 --- Organi dell’autorità portuale .....………………………………………………. pag. 8Art. 8 --- Presidente dell’autorità portuale .....………………………………………..….. pag. 9Art. 9 --- Comitato portuale .....……………………………………………………………. pag. 10Art. 10 --- Segretariato generale .....…………………………………………………………. pag. 12Art. 11 --- Collegio dei revisori dei conti .....…………………………………………….…. pag. 13Art. 12 --- Vigilanza sull’autorità portuale .....……………………………..………………. pag. 14Art. 13 --- Risorse finanziarie delle autorità portuali……………………..………………. pag. 14Art. 14 --- Competenze dell’autoritàmarittima……………..……….…..………………. pag. 15Art. 15 --- Commissioni consultive………………….………………..……..………………. pag. 15Art. 16 --- Operazioni portuali……………………………..………………..………………. pag. 16Art. 17 --- Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo……….…………. pag. 18Art. 18 --- Concessione di aree e banchine……………..…………………..………………. pag. 21Art. 19 --- Autonomie funzionali………………………..…………………..………………. pag. 23Art. 20 --- Costituzione delle autorità portuali e successione delle società

alle organizzazioni portuali…………………….………………..………………. pag. 23Art. 21 --- Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali ..……...………. pag. 25Art. 22 --- Agevolazioni fiscali…………………………………..…………..………………. pag. 26Art. 23 --- Disposizioni in materia di personale………………….………..………………. pag. 26Art. 24 --- Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro……….……………. pag. 27Art. 25 --- Norme assistenziali…………………………………..…………..………………. pag. 29Art. 26 --- Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per

l’escavazione dei porti marittimi nazionali……………………………………. pag. 29Art. 27 --- Norme transitorie e abrogative…………………………………..………………. pag. 30Art. 28 --- Copertura finanziaria…………………………………..…………..…………..…. pag. 31Art. 29 --- Interventi vari…………….……………………………..…………..…………..…. pag. 32Note …………………………………..…………..……………………………………..…. pag. 34Lavori preparatori ….……………………..…………..……………………………………..…. pag. 40

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LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84e successive modificazioni

Riordino della legislazione in materia portualeLa Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGA

la seguente legge:Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplinal'ordinamento e le attività portuali peradeguarli agli obiettivi del piano generaledei trasporti, dettando contestualmenteprincipi direttivi in ordineall'aggiornamento e alla definizione deglistrumenti attuativi del piano stesso, nonchéall'adozione e modifica dei piani regionalidei trasporti.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 deldecreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,convertito, con modificazioni, dalla legge13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2(Organizzazioni portuali, autoritàportuali e autorità marittime)1. Ai fini della presente legge sono

organizzazioni portuali:a) il Provveditorato al porto di

Venezia, di cui al regio decreto-legge 14marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8luglio 1929, n. 1342, e successivemodificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio autonomo del portodi Genova, di cui al testo unico approvato

con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, esuccessive modificazioni ed integrazioni;

c) l'Ente autonomo del porto diPalermo, di cui alla legge 14 novembre1961, n. 1268;

d) il Consorzio per il porto diCivitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio1963, n. 223; e) l'Ente autonomo delporto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio1967, n. 589, e successive modificazioni edintegrazioni;

f) l'Ente autonomo del porto diSavona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n.173, e successive modificazioni edintegrazioni;

g) il Consorzio autonomo del portodi Napoli, di cui al decreto-legge 11gennaio 1974, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 marzo 1974,n. 46, e successive modificazioni edintegrazioni;

h) le Aziende dei mezzi meccanicidi cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, esuccessive modificazioni ed integrazioni;

i) i Consorzi costituitisi nei porti diBari e Brindisi.

2. Sono autorità portuali ai sensidella presente legge gli enti di cui all'art. 6.

3. Sono autoritàmarittime ai sensidella presente legge i soggetti di cuiall'articolo 16 del codice della navigazione.

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Art. 3(Costituzione del comando generale del

Corpo delle capitanerie)

1. L'Ispettorato generale dellecapitanerie di porto è costituito in comandogenerale del Corpo delle capitanerie diporto, senza aumento di organico né dispese complessive, dipende dal Ministerodei trasporti e della navigazione nei limitidi quanto dispone l'articolo 3 del decretolegislativo del Capo provvisorio dello Stato31 marzo 1947, n. 396, svolge leattribuzioni di cui al regio decreto 19febbraio 1940, n. 194, e successivemodificazioni ed integrazioni ed esercitaaltresì le competenze in materia di sicurezzadella navigazione attribuite al Ministero deitrasporti e della navigazione (cfr.: art. 2,comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

Il Ministero dell'ambiente si avvaledelle capitanerie di porto.

Art. 4(Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sonoripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifichearee portuali, finalizzati alla difesa militaree alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, ospecifiche aree portuali, di rilevanzaeconomica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, ospecifiche aree portuali, di rilevanzaeconomica nazionale;

d) categoria II, classe III: porti,o specifiche aree portuali, di rilevanzaeconomica regionale e interregionale.

Il porto di Gioia Tauro è classificato, aifini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, di rilevanza economica internazionale ed

inserito nella categoria II, classe I, con funzionecommerciale, peschereccia, turistica e da diporto(cfr.: art. 8, comma 11 bis, legge 27 febbraio1998, n. 30).

1-bis. I porti sede di autorità portualeappartengono comunque ad una delle prime dueclassi della categoria II (cfr.: art. 8 bis, comma1, lettera a), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

2. Il Ministro della difesa, conproprio decreto, emanato di concerto con iMinistri dei trasporti e della navigazione edei lavori pubblici, determina lecaratteristiche e procede allaindividuazione dei porti o delle specifichearee portuali di cui alla categoria I. Con lostesso provvedimento sono disciplinate leattività nei porti di I categoria e relative baie,rade e golfi (cfr.: art. 2, comma 1, legge 23dicembre 1996, n. 647).

3. I porti, o le specifiche areeportuali di cui alla categoria II, classi I, II eIII, hanno leseguenti funzioni:

a) commerciale;b) industriale e petrolifera;c) di servizio passeggeri;d) peschereccia;e) turistica e da diporto.4. Le caratteristiche dimensionali,

tipologiche e funzionali dei porti di cui allacategoria II, classi I, II e III, el'appartenenza di ogni scalo alle classimedesime sono determinate, sentite leautorità portuali o, laddove non istituite, leautorità marittime, con decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione,con particolare riferimento all'attuale epotenziale bacino di utenza internazionaleo nazionale, tenendo conto dei seguenticriteri:

a) entità del traffico globale e dellerispettive componenti;

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b) capacità operativa degli scaliderivante dalle caratteristiche funzionali edalle condizioni di sicurezza rispetto airischi ambientali degli impianti e delleattrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarcodei passeggeri sia per il carico, lo scarico, lamanutenzione e il deposito delle mercinonché delle attrezzature e dei serviziidonei al rifornimento, alla manutenzione,alla riparazione ed alla assistenza in generedelle navi e delle imbarcazioni;

c) livello ed efficienza dei servizi dicollegamento con l'entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 ilMinistro dei trasporti e della navigazionepredispone, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,uno schema di decreto, che è trasmesso alleregioni, le quali esprimono parere entro isuccessivi novanta giorni. Decorsoinutilmente tale termine si intende che ilparere sia reso in senso favorevole. Loschema di decreto, con le eventualimodificazioni apportate a seguito delparere delle regioni, è successivamentetrasmesso alla Camera dei deputati ed alSenato della Repubblica per l'espressionedel parere, nei termini previsti dairispettivi regolamenti, da parte delleCommissioni permanenti competenti permateria; decorsi i predetti termini ilMinistro dei trasporti e della navigazioneadotta il decreto in via definitiva.

6. La revisione delle caratteristichedimensionali, tipologiche e funzionali dicui al comma 4, nonché dellaclassificazione dei singoli scali, avviene suiniziativa delle autorità portuali o, laddovenon istituite, delle autorità marittime, delleregioni o del Ministro dei trasporti e dellanavigazione con la procedura di cui alcomma 5.

Art. 5(Programmazione e realizzazione delle

opere portuali. Piano regolatore portuale)

1. Nei porti di cui alla categoria II,classi I, II e III, con esclusione di quelliaventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3,lettera e), l'ambito e l'assetto complessivodel porto, ivi comprese le aree destinatealla produzione industriale, all'attivitàcantieristica e alle infrastrutture stradali eferroviarie, sono rispettivamente delimitatie disegnati dal piano regolatore portualeche individua altresì le caratteristiche e ladestinazione funzionale delle areeinteressate.

2. Le previsioni del piano regolatoreportuale non possono contrastare con glistrumenti urbanistici vigenti.

3. Nei porti di cui al comma 1 neiquali è istituita l'autorità portuale, il pianoregolatore è adottato dal comitato portuale,previa intesa con il comune o i comuniinteressati. Nei porti di cui al comma 1 neiquali non è istituita l'autorità portuale, ilpiano regolatore è adottato dall'autoritàmarittima, previa intesa con il comune o icomuni interessati. Il piano è quindi inviatoper il parere al Consiglio superiore deilavori pubblici, che si esprime entroquarantacinque giorni dal ricevimentodell'atto. Decorso inutilmente tale termine,il parere si intende reso in sensofavorevole.

4. Il piano regolatore relativo a portidi cui alla categoria II, classi I, II e III,esaurita la procedura di cui al comma 3, èsottoposto, ai sensi della normativa vigentein materia, alla procedura per lavalutazione dell'impatto ambientale ed èquindi approvato dalla regione.

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5. Al piano regolatore portuale deiporti aventi le funzioni di cui all'articolo 4,comma 3, lettera b), e alle relative varianti,è allegato un rapporto sulla sicurezzadell'ambito portuale ai fini degliadempimenti previsti dal decreto delPresidente della Repubblica 17 maggio1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanticonnessi con determinate attivitàindustriali e dal decreto del Ministrodell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31maggio 1991.

6. All'articolo 88 del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977,n. 616, il numero 1) è sostituito dalseguente:

"1) le opere marittime relative aiporti di cui alla categoria I e alla categoriaII, classe I, e le opere di preminenteinteresse nazionale per la sicurezza delloStato e della navigazione nonché per ladifesa delle coste".

7. Sono di competenza regionale lefunzioni amministrative concernenti leopere marittime relative ai porti di cui allacategoria II, classi II e III.

8. Spetta allo Stato l'onere per larealizzazione delle opere nei porti di cuialla categoria I e per la realizzazione delleopere di grande infrastrutturazione neiporti di cui alla categoria II, classi I e II. Leregioni, il comune interessato o l'autoritàportuale possono comunque intervenirecon proprie risorse, in concorso o insostituzione dello Stato, per larealizzazione delle opere di grandeinfrastrutturazione nei porti di cui allacategoria II, classi I e II. Spetta alla regioneo alle regioni interessate l'onere per larealizzazione delle opere di grandeinfrastrutturazione nei porti di cui allacategoria II, classe III. Le disposizioni di cuial presente comma si applicano alle regioni

a statuto speciale nei limiti dei rispettivistatuti. Le autorità portuali, a copertura deicosti sostenuti per le opere da esse stesserealizzate, possono imporre soprattasse acarico delle merci imbarcate o sbarcate,oppure aumentare l'entità dei canoni diconcessione.

9. Sono considerate opere di grandeinfrastrutturazione le costruzioni di canalimarittimi, le dighe foranee di difesa, didarsene, di bacini e di banchine attrezzate(cfr.: art. 9, comma 10, legge 27 febbraio 1998, n. 30)nonché l'escavazione e l'approfondimento deifondali. I relativi progetti sono approvati dalConsiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione, sulla base delle propostecontenute nei piani operativi triennalipredisposti dalle autorità portuali, ai sensidell'articolo 9, comma 3, lettera a), individuaannualmente le opere di cui al comma 9 delpresente articolo, da realizzare nei porti di cuialla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalleregioni in conformità ai piani regionali deitrasporti o ai piani di sviluppo economicoproduttivo, il Ministro dei trasporti e dellanavigazione emana direttive di coordinamento.

11-bis. Nei siti oggetto di interventi dibonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ilcui perimetro comprende in tutto o in parte lacircoscrizione dell’Autorità portuale, le operazionidi dragaggio possono essere svolte anchecontestualmente alla predisposizione del progettorelativo alle attività di bonifica. Al fine di evitareche tali operazioni possano pregiudicare la futurabonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato sutecniche idonee ad evitare la dispersione delmateriale, è presentato dall’Autorità portuale, oladdove non istituita, dall’ente competente, alMinistero delle infrastrutture, che lo approva entrotrenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lotrasmette al Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare per l’approvazionedefinitiva. Il decreto di approvazione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del maredeve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta

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trasmissione. Il decreto di autorizzazione producegli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,nonché, limitatamente alle attività di dragaggioinerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attivitàdi dragaggio, che presentano caratteristichechimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe alfondo naturale con riferimento al sito di prelievo eidonee con riferimento al sito di destinazione,nonché non esibiscono positività a testecotossicologici, possono essere immessi o refluiti inmare ovvero impiegati per formare terreni costieri,su autorizzazione del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, che provvedenell’ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze dellaregione territorialmente interessata. I materiali didragaggio aventi le caratteristiche di cui soprapossono essere utilizzati anche per il ripascimentodegli arenili, su autorizzazione della regioneterritorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalleattività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosiall’origine o a seguito di trattamenti finalizzatiesclusivamente alla rimozione degli inquinanti, adesclusione quindi dei processi finalizzatiall’immobilizzazione degli inqui-nanti stessi, comequelli di solidificazione/stabilizzazione, possonoessere refluiti, su autorizzazione della regioneterritorialmente competente, all’interno di casse dicolmata, di vasche di raccolta, o comunque distrutture di contenimento poste in ambito costiero,il cui progetto è approvato dal Ministero delleinfrastrutture, d’intesa con il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.Le stesse devono presentare un sistema diimpermeabilizzazione naturale o completatoartificialmente al perimetro e sul fondo, in grado diassicurare requisiti di permeabilità almenoequivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s espessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui altermine delle attività di refluimento, i materiali dicui sopra presentino livelli di inquinamentosuperiori ai valori limite di cui alla tabella 1,allegato 5, parte quarta, titolo V, del decretolegislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata laprocedura di bonifica dell’area derivante

dall’attività di colmata in relazione alla destinazioned’uso.

11-quinquies. L’idoneità del materialedragato ad essere gestito secondo quanto previsto aicommi 11-ter e 11-quater viene verificata medianteapposite analisi da effettuare nel sito prima deldragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliticon apposito decreto del Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, da adottareentro quarantacinque giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione. In caso direalizzazione, nell’ambito dell’intervento didragaggio, di strutture adibite al depositotemporaneo di materiali derivanti dalle attività didragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, primadella loro messa a dimora definitiva, il terminemassimo di deposito è fissato in trenta mesi senzalimitazione di quantitativi, assicurando il nontrasferimento degli inquinanti agli ambienticircostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottateper la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsionidella vigente normativa ambientale nell’eventualitàdi una diversa destinazione e gestione a terra deimateriali derivanti dall’attività di dragaggio (cfr.:art. 1, comma 996, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Art. 6.(Autorità portuale)

1. Nei porti di Ancona, Augusta (cfr.:D.P.R. 12.4.2001), Bari, Brindisi, Cagliari,Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro(cfr.: D.P.R. 16.7.1998), La Spezia, Livorno,Manfredonia (cfr.: art. 4, co. 65, L. 24.12.2003, n.350), Marina di Carrara, Messina, Napoli,Olbia e Golfo Aranci (cfr.: D.P.R. 29.12.2000),Palermo, Piombino (cfr.: D.P.R. 20.3.1996),Ravenna, Salerno (cfr.: D.P.R. 23.6.2000),Savona, Taranto, Trapani (cfr.: D.P.R. 2.4.2003),Trieste e Venezia è istituita l'autoritàportuale con i seguenti compiti, inconformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione,coordinamento, promozione e controllo delleoperazioni portuali di cui all'articolo 16,

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comma 1, e delle altre attività commerciali eindustriali esercitate nei porti, con poteri diregolamentazione e di ordinanza, anche inriferimento alla sicurezza rispetto a rischi diincidenti connessi a tali attività ed allecondizioni di igiene del lavoro in attuazionedell'art. 24 (cfr.: art. 2, comma 2, legge 23 dicembre1996, n. 647);

b) manutenzione ordinaria estraordinaria delle parti comuni nell'ambitoportuale, ivi compresa quella per ilmantenimento dei fondali, previa convenzionecon il Ministero dei lavori pubblici che prevedal'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibilisullo stato di previsione della medesimaamministrazione (cfr.: art. 2, comma 3, legge23 dicembre 1996, n. 647);

c) affidamento e controllo delleattività dirette alla fornitura a titolooneroso agli utenti portuali di servizi diinteresse generale, non coincidenti néstrettamente connessi alle operazioniportuali di cui all'articolo 16, comma 1,individuati con decreto del Ministro deitrasporti e della navigazione da emanarsientro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

2. L'autorità portuale ha personalitàgiuridica di diritto pubblico ed è dotata diautonomia amministrativa salvo quantodisposto dall'art. 12, nonché di autonomia dibilancio e finanziaria nei limiti previsti dallapresente legge (cfr.: art. 8 bis, comma 1,lettera b), legge 27 febbraio 1998, n. 30). Adessa non si applicano le disposizioni di cuialla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successivemodificazioni nonché le disposizioni di cui aldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni ed integrazioni, fattaeccezione per quanto specificamente previsto dalcomma 2 dell'art. 23 della presente legge (cfr.:art. 2, comma 3bis, legge 23 dicembre 1996,n. 647).

3. La gestione patrimoniale efinanziaria dell'autorità portuale è

disciplinata da un regolamento dicontabilità approvato dal Ministro deitrasporti e della navigazione, di concertocon il Ministro del tesoro. Il contoconsuntivo delle autorità portuali èallegato allo stato di previsione delMinistero dei trasporti e della navigazioneper l'esercizio successivo a quello nel qualeil medesimo è approvato.

4. Il rendiconto della gestionefinanziaria dell'autorità portuale è soggetto alcontrollo della Corte dei conti (cfr.: art. 8 bis,comma 1, lettera c), legge 27 febbraio 1998,n. 30).Nota: - Il controllo della Corte dei Contisulle autorità portuali non si esercita più aisensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, bensì in conformità degli artt. 2, 7 e 8della stessa legge n. 259 (ad iniziare dairendiconti relativi al 1997) - (cfr. deliberadella Corte dei Conti n. 21/98 assuntanell’adunanza del 20/3/1998.

5. L'esercizio delle attività di cui alcomma 1, lettere b) e c), è affidato inconcessione dall'autorità portuale mediantegara pubblica.

6. Le autorità portuali non possonoesercitare, né direttamente né tramite lapartecipazione di società, operazioni portuali edattività ad esse strettamente connesse. Leautorità portuali possono costituire ovveropartecipare a società esercenti attività accessorieo strumentali rispetto ai compiti istituzionaliaffidati alle autorità medesime, anche ai finidella promozione e dello sviluppodell'intermodalità, della logistica e delle retitrasportistiche (cfr.: art. 8 bis, comma 1,lettera d), legge 27 febbraio 1998, n. 30).

7. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione, con proprio decreto,individua entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge ilimiti della circoscrizione territoriale diciascuna autorità portuale.

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8. Nei limiti delle disponibilitàfinanziarie di cui all'articolo 13, decorsi treanni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Ministrodei trasporti e della navigazione, ai sensidella legge 23 agosto 1988, n. 400, possonoessere istituite ulteriori autorità in porti dicategoria II, classi I e II, non compresi traquelli di cui al comma 1, che nell'ultimotriennio abbiano registrato un volume ditraffico di merci non inferiore a tre milionidi tonnellate annue al netto del 90% dellerinfuse liquide (cfr.: art. 145, comma 24,legge 23 dicembre 2000, n. 388) o a 200.000Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). Adecorrere dal 1° gennaio 1995 può esseredisposta l'istituzione, previa verifica deirequisiti, di autorità portuali nei porti diOlbia, Piombino e Salerno.

9. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione può formulare la proposta dicui al comma 8 anche su richiesta diregioni, comuni o camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura.

10. Le autorità portuali di cui alcomma 8 sono soppresse, con la proceduradi cui al medesimo comma, quando inrelazione al mutato andamento dei traffici,vengano meno i requisiti previsti nelsuddetto comma. Con la medesimaprocedura, decorsi dieci anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonosoppresse le autorità portuali di cui alcomma 1 quando risulti che le stesse noncorrispondono ai requisiti di cui al comma8.

11. In sede di prima applicazionedella presente legge, le autorità sprovvistedi sede propria possono essere ubicatepresso le sedi delle locali autoritàmarittime.

12. E' fatta salva la disciplinavigente per i punti franchi compresi nella

zona del porto franco di Trieste. Il Ministrodei trasporti e della navigazione, sentital'autorità portuale di Trieste, con propriodecreto stabilisce l'organizzazioneamministrativa per la gestione di dettipunti franchi.

Art. 7.(Organi dell'autorità portuale)

1. Sono organi dell'autorità portuale:a) il presidente;b) il comitato portuale;c) il segretariato generale;d) il collegio dei revisori dei conti.2. Gli emolumenti del presidente e

dei componenti del collegio dei revisori deiconti, nonché i gettoni di presenza deicomponenti del comitato portuale, sono acarico del bilancio dell'autorità e vengonodeterminati dal comitato entro i limitimassimi stabiliti, per ciascuna dellecategorie e classi di cui all'articolo 4, condecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

3. Con decreto del Ministro deitrasporti e della navigazione vengonodisposti la revoca del mandato delpresidente e lo scioglimento del comitatoportuale qualora:

a) decorso il termine di cuiall'articolo 9, comma 3, lettera a), il pianooperativo triennale non sia approvato nelsuccessivo termine di trenta giorni;

b) il conto consuntivo evidenzi undisavanzo.

4. Con decreto di cui al comma 3, ilMinistro dei trasporti e della navigazionenomina altresì un commissario che esercita,per un periodo massimo di sei mesi, leattribuzioni conferitegli con il decreto

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stesso. Nel caso di cui al comma 3, letterac), il commissario deve comunque adottare,entro sessanta giorni dalla nomina, unpiano di risanamento. A tal fine ilcommissario può imporre oneri aggiuntivia carico delle merci sbarcate e imbarcatenel porto.

Art. 8.(Presidente dell'autorità portuale)

1. Il presidente è nominato, previaintesa con la regione interessata, condecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione, nell'ambito di una terna diesperti di massima e comprovataqualificazione professionale nei settoridell'economia dei trasporti e portualedesignati rispettivamente dalla provincia,dai comuni e dalle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, la cuicompetenza territoriale coincide, in tutto oin parte, con la circoscrizione di cuiall'articolo 6, comma 7. La terna ècomunicata al Ministro dei trasporti e dellanavigazione tre mesi prima della scadenzadel mandato. Il Ministro, con atto motivato,può chiedere di comunicare entro trentagiorni dalla richiesta una seconda terna dicandidati nell'ambito della quale effettuarela nomina. Qualora non pervenga neitermini alcuna designazione, il Ministronomina il presidente, previa intesa con laregione interessata, comunque trapersonalità che risultano esperte e dimassima e comprovata qualificazioneprofessionale nei settori dell'economia deitrasporti e portuale.

1-bis. Esperite le procedure di cui alcomma 1, qualora entro trenta giorni non siraggiunga l’intesa con la regione interessata, ilMinistro delle infrastrutture e dei trasportiindica il prescelto nell’ambito di una ternaformulata a tal fine dal Presidente della Giuntaregionale, tenendo conto anche delle indicazioni

degli enti locali e delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura interessati.Ove il Presidente della Giunta regionale nonprovveda alla indicazione della terna entrotrenta giorni dalla richiesta allo scopoindirizzatagli dal Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, questi chiede al Presidente delConsiglio dei ministri di sottoporre la questioneal Consiglio dei ministri, che provvede condeliberazione motivata. (cfr.: art. 6, comma 1,legge 27 luglio 2004, n. 186).

2. Il presidente ha la rappresentanzadell'autorità portuale, resta in caricaquattro anni e può essere riconfermato unasola volta. In sede di prima applicazione dellapresente legge la terna di cui al comma 1 ècomunicata al Ministro dei trasporti e dellanavigazione entro il 31 marzo 1995. Entro taledata le designazioni già pervenute devonoessere comunque confermate qualora gli enti dicui al comma 1 non intendano procedere anuova designazione (cfr.: art. 2, comma 4,legge 23 dicembre 1996, n. 647). Siapplicano le disposizioni di cui al comma1, terzo e quarto periodo.

2-bis. I presidenti, nominati ai sensi delcomma 2, assumono tutti i compiti deicommissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3(cfr.: art. 2, comma 7, legge 23 dicembre1996, n. 647).

3. Il presidente dell'autoritàportuale:

a) presiede il comitato portuale;b) sottopone al comitato portuale,

per l'approvazione, il piano operativotriennale;

c) sottopone al comitato portuale,per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale glischemi di delibere riguardanti il bilanciopreventivo e le relative variazioni, il contoconsuntivo e il trattamento del segretariogenerale, nonché il recepimento degli

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accordi contrattuali relativi al personaledella segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale glischemi di delibere riguardanti leconcessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delleattività svolte nel porto dalle pubblicheamministrazioni, nonché al coordinamentoe al controllo delle attività soggette adautorizzazione e concessione, e dei serviziportuali;

g) la lettera g) del comma 3 dell’articolo8 della presente legge, è abrogata (cfr.: art. 2,comma 4bis, legge 23 dicembre 1996, n.647);

h) amministra le aree e i beni deldemanio marittimo compresi nell'ambitodella circoscrizione territoriale di cuiall'articolo 6, comma 7, sulla base delledisposizioni di legge in materia,esercitando, sentito il comitato portuale, leattribuzioni stabilite negli articoli da 36 a55 e 68 (cfr.: art. 2, comma 5, legge 23dicembre 1996, n. 647) del codice dellanavigazione e nelle relative norme diattuazione;

i) esercita le competenze attribuiteall'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 erilascia, sentito il comitato portuale, leautorizzazioni e concessioni di cui aglistessi articoli quando queste abbianodurata non superiore a quattro anni,determinando l'ammontare dei relativicanoni, nel rispetto delle disposizionicontenute nei decreti del Ministro deitrasporti e della navigazione di cui,rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, eall'articolo 18, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzionedell'associazione del lavoro portuale dicui all'articolo 17;

m) assicura la navigabilità nell'ambitoportuale e provvede, con l'intervento delservizio escavazione porti di cui all'articolo 26,e, in via subordinata, con le modalità di cui

all'art. 6, comma 5, al mantenimento edapprofondimento dei fondali, fermo restandoquanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9, sullabase di progetti sottoposti al visto delcompetente ufficio speciale del genio civile per leopere marittime, nel rispetto della normativasulla tutela ambientale, anche adottando, neicasi indifferibili di necessità ed urgenza,provvedimenti di carattere coattivo; nei casi diinterventi urgenti e straordinari di escavazioneprovvede, anche ricorrendo a modalità diverseda quelle di cui all'art. 6, comma 5. Ai fini degliinterventi di escavazione e manutenzione deifondali può indire, assumendone la presidenza,una conferenza di servizi con leamministrazioni interessate (cfr.: art. 2,comma 6, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

Nota: - la suddetta lettera m) delpresente articolo è stata sostituita dallasuccessiva lett. m), così come stabilito dalcomma 997, legge 27 dicembre 2006, n. 296.pubblicata nel suppl. ord. n. 244 L alla G.U. n.249 del 27/12/2006.

m) assicura la navigabilità nell’ambitoportuale e provvede al mantenimento edapprofondimento dei fondali, fermo restando quantodisposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degliinterventi di escavazione e manutenzione dei fondalipuò indire, assumendone la presidenza, unaconferenza di servizi con le amministrazioniinteressate da concludersi nel termine di sessantagiorni . Nei casi indifferibili di necessità ed urgenzapuò adottare provvedimenti di carattere coattivo.Resta fermo quanto previsto all’articolo 5 comma11-bis e seguenti, ove applicabili (cfr.: art. 1,comma 997, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

n) esercita i compiti di proposta inmateria di delimitazione delle zonefranche, sentite l'autorità marittima e leamministrazioni locali interessate;

n.bis) esercita ogni altra competenza chenon sia attribuita dalla presente legge agli altriorgani dell'autorità portuale (cfr.: art. 8 bis,comma 1, lettera f), legge 27 febbraio 1998,n. 30).

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Art. 9.(Comitato portuale)

1. Il comitato portuale è composto:a) dal presidente dell'autorità

portuale, che lo presiede;b) dal comandante del porto sede

dell'autorità portuale, con funzione di vicepresidente;

c) da un dirigente dei servizidoganali della circoscrizione doganalecompetente, in rappresentanza delMinistero delle finanze;

d) da un dirigente del competenteufficio speciale del genio civile per le operemarittime, in rappresentanza del Ministerodei lavori pubblici;

e) dal presidente della giuntaregionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o daun suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui èubicato il porto, qualora la circoscrizioneterritoriale dell'autorità portualecomprenda il territorio di un solo comune,o dai sindaci dei comuni ricompresi nellacircoscrizione medesima, ovvero da lorodelegati;

h) dal presidente della camera dicommercio, industria, artigianato eagricoltura competente per territorio o, insua vece, da un membro della giunta da luidelegato;

i) da sei rappresentanti delleseguenti categorie:1) armatori;2) industriali;3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;4) spedizionieri;5) agenti e raccomandatari marittimi;6) autotrasportatori operanti nell'ambito

portuale.I rappresentanti sono designati ciascuno

dalle rispettive organizzazioni nazionali dicategoria, fatta eccezione del rappresentante di

cui al n. 6) che è designato dal comitato centraledell'albo degli autotrasportatori (cfr.: art. 2,comma 8, legge 23 dicembre 1996, n. 647);

l) da sei rappresentanti dei lavoratori,dei quali cinque eletti dai lavoratori delleimprese che operano nel porto ed uno eletto daidipendenti dell’Autorità portuale, secondomodalità stabilite con decreto del Ministro deitrasporti e della navigazione. In sede di primaapplicazione della presente legge irappresentanti dei lavoratori vengono designatidalle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative a livello nazionale e restano incarica per un quadriennio (cfr.: art. 2, comma8, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

l-bis) da un rappresentante delle impreseferroviarie operanti nei porti, nominato dalpresidente dell'Autorità portuale (cfr. art. 2,comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2. I componenti di cui alle lettere i), l) el-bis), del comma 1 sono nominati dalpresidente e durano in carica per unquadriennio dalla data di insediamento delcomitato portuale, in prima costituzione orinnovato. Le loro designazioni devonopervenire al presidente entro due mesi dallarichiesta, avanzata dallo stesso due mesi primadella scadenza del mandato dei componenti. Lanomina dei nuovi componenti il comitatoportuale spetterà in ogni caso al nuovopresidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo.Decorso inutilmente il termine per l’invio ditutte le designazioni, il comitato portuale èvalidamente costituito nella composizionerisultante dai membri di diritto e dai membri dinomina del presidente già designati e nominati.I membri nominati e designati nel corso delquadriennio restano in carica fino alcompimento del quadriennio stesso. In sede diprima applicazione, la designazione deicomponenti di cui al presente comma devepervenire entro 30 giorni dalla data di nominadel presidente (cfr.: art. 4, comma 1, legge 30giugno 2000 n. 186).

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3. Il comitato portuale:a) approva, entro novanta giorni dal

suo insediamento, su proposta delpresidente, il piano operativo triennale,soggetto a revisione annuale, concernentele strategie di sviluppo delle attivitàportuali e gli interventi volti a garantire ilrispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatoreportuale;

c) approva la relazione annualesull'attività promozionale, organizzativa edoperativa del porto, sulla gestione dei servizi diinteresse generale e sulla manutenzione delleparti comuni nell'ambito portuale, nonchésull'amministrazione delle aree e dei beni deldemanio marittimo ricadenti nellacircoscrizione territoriale dell'autorità portuale,da inviare entro il 30 aprile dell'annosuccessivo al Ministero dei trasporti e dellanavigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, letterag), legge 27 febbraio 1998, n. 30);

d) approva il bilancio preventivo,obbligatoriamente in pareggio o in avanzo,le note di variazione ed il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessionidi cui all'articolo 6, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'articolo8, comma 3, lettere h) ed i);

g) delibera, su proposta delpresidente, in ordine alle autorizzazioni ealle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 didurata superiore ai quattro anni,determinando l'ammontare dei relativicanoni, nel rispetto delle disposizionicontenute nei decreti del Ministro deitrasporti e della navigazione di cui,rispettivamente all'articolo 16, comma 4, eall'articolo 18, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta delpresidente, la nomina e l'eventuale revocadel segretario generale;

i) delibera, su proposta delpresidente, sentito il segretario generale,l'organico della segreteria tecnico-operativa

di cui all'articolo 10, allegando unarelazione illustrativa delle esigenze difunzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimentodegli accordi contrattuali relativi alpersonale della segreteria tecnico-operativadi cui all'articolo 10;

m) delibera in ordine agli accordisostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;

n) promuove e sovrintendeall'attuazione delle norme di cui all'articolo23;

n-bis) approva, su proposta delpresidente, il regolamento di contabilità, dainviare al Ministero dei trasporti e dellanavigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, letterah), legge 27 febbraio 1998, n. 30);

n-ter) approva, su proposta delPresidente, la partecipazione delle autoritàportuali alle società di cui all'art. 6, comma 6(cfr.: art. 8 bis, comma 1, lettera h), legge 27febbraio 1998, n. 30).

4. Il comitato portuale si riunisce, suconvocazione del presidente, di norma unavolta al mese, e ogni qualvolta lo richiedaun terzo dei componenti. Per la validitàdelle sedute è richiesta la presenza dellametà più uno dei componenti in primaconvocazione e di un terzo dei medesimi inseconda convocazione. Le deliberazionisono assunte a maggioranza dei presenti. Ilcomitato adotta un regolamento perdisciplinare lo svolgimento delle sueattività.

5. Fatto salvo quanto previsto perl'approvazione del piano regolatoreportuale, le deliberazioni del comitatoportuale, adottate con il voto favorevoledei rappresentanti delle amministrazionipubbliche competenti, a norma dellevigenti leggi, ad adottare intese, concerti epareri nelle materie oggetto delledeliberazioni medesime, tengono luogo deipredetti atti.

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Art. 10(Segretariato generale)

1. Il segretariato generale ècomposto dal segretario generale e dallasegreteria tecnico-operativa.

2. Il segretario generale è nominatodal comitato portuale, su proposta delpresidente, tra esperti di comprovataqualificazione professionale nel settoredisciplinato dalla presente legge.

3. Il segretario generale è assuntocon contratto di diritto privato di durataquadriennale, rinnovabile per una solavolta. Il segretario generale può essererimosso in qualsiasi momento dall'incaricosu proposta del presidente, con deliberadel comitato portuale.

4. Il segretario generale:a) è preposto alla segreteria tecnico-

operativa;b) provvede agli adempimenti

necessari al funzionamento dell'autoritàportuale;

c) cura l'istruttoria degli atti dicompetenza del presidente e del comitatoportuale;

d) cura i rapporti, ai fini delcoordinamento delle rispettive attività, conle amministrazioni statali, regionali e deglienti locali;

e) cura l'attuazione delle direttivedel presidente e del comitato portuale;

f) elabora il piano regolatoreportuale, avvalendosi della segreteriatecnico-operativa;

g) riferisce al comitato portualesullo stato di attuazione dei piani diintervento e di sviluppo delle struttureportuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;

h) provvede alla tenuta dei registridi cui all'articolo 24, comma 2.

5. Per lo svolgimento dei compitiistituzionali dell'autorità, il segretariogenerale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di primaapplicazione della presente legge, dapersonale proveniente dalle organizzazioniportuali, in un contingente e in unacomposizione qualitativa determinata aisensi dell'articolo 9 in relazione allespecifiche esigenze di ciascun scalo.

6. Il rapporto di lavoro del personaledelle autorità portuali è di diritto privato ed èdisciplinato dalle disposizioni del codice civile -libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, edalle leggi sui rapporti di lavoro subordinatonell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato dacontratti collettivi nazionali di lavoro, sullabase di criteri generali stabiliti con decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione, chedovranno tener conto anche della compatibilitàcon le risorse economiche, finanziarie e dibilancio; detti contratti sono stipulatidall'associazione rappresentativa delle autoritàportuali per la parte datoriale e dalleorganizzazioni sindacali nazionalimaggiormente rappresentative del personaledelle autorità portuali per la parte sindacale(cfr.: art. 2, comma 11, legge 23 dicembre1996, n. 647).

Art. 11(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti ècomposto da tre membri effettivi e tresupplenti, nominati con decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione,nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisoriufficiali dei conti. Un membro effettivo, confunzioni di presidente, ed un membrosupplente sono nominati su designazionedel Ministro del tesoro. Fino al 31 dicembre1995, i revisori di cui al presente articolo sononominati fra coloro che sono in possesso dei

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requisiti prescritti per l'iscrizione al registro deirevisori contabili di cui al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione didichiarazione sostitutiva di atto di notorietà daparte di ciascun interessato ai sensi della legge4 gennaio 1968, n. 15 (cfr.: art. 2, comma 12,legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2. Il collegio dei revisori dei contidura in carica quattro anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:a) provvede al riscontro degli atti di

gestione, accerta la regolare tenuta dei librie delle scritture contabili ed effettuatrimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul contoconsuntivo e riferisce periodicamente alMinistro dei trasporti e della navigazione;

c) assiste alle riunioni del comitatoportuale con almeno uno dei suoi membri.

Art. 12(Vigilanza sull'autorità portuale)

1. L'autorità portuale è sottopostaalla vigilanza del Ministro dei trasporti edella navigazione.

2. Sono sottoposte all'approvazionedell'autorità di vigilanza le delibere delpresidente e del comitato portuale relative:

a) alla approvazione del bilancio diprevisione, delle eventuali note divariazione e del conto consuntivo;

b) alla determinazione dell'organicodella segreteria tecnico-operativa;

c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo12 della presente legge è abrogata (cfr.: art. 8-bis, comma 1, lettera i), legge 27 febbraio1998, n. 30).

3. La vigilanza sulle delibere di cuial comma 2, lettera a) è esercitata dalMinistro dei trasporti e della navigazionedi concerto con il Ministro del tesoro.

4. Qualora l'approvazionedell'autorità di vigilanza non intervengaentro quarantacinque giorni dalla data diricevimento delle delibere, esse sonoesecutive.

Art. 13(Risorse finanziarie

delle autorità portuali)

1. Le entrate delle autorità portualisono costituite:

a) dai canoni di concessione dellearee demaniali e delle banchine compresenell'ambito portuale, di cui all'art. 18 edelle aree demaniali comprese nellecircoscrizioni territoriali di cui all'art. 6,comma 7, nonché dai proventi diautorizzazioni per operazioni portuali dicui all'art. 16. Le autorità portuali nonpossono determinare canoni di concessionedemaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni diconcessione di aree destinate a portituristici, in misura più elevata di quantostabilito dalle autorità marittime per areecontigue e concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivantidalle cessioni di impianti di cui all'art. 18,comma 1, lettere a) e b);

c) salvo quanto previsto all'art. 28,comma 6, dal gettito delle tasse sulle mercisbarcate ed imbarcate di cui al capo terzodel titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n.355, e successive modificazioni edintegrazioni;

d) dai contributi delle regioni, deglienti locali e di altri enti ed organismipubblici;

e) da entrate diverse.2. Dal 1° gennaio 1995 (cfr.: art. 16,

comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 647)cessano di essere erogati i contributi alleorganizzazioni portuali previsti dalle

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rispettive leggi istitutive, nonché glistanziamenti per le spese per l'installazionee l'acquisto di impianti portuali nei porti diAncona, Cagliari, La Spezia, Livorno eMessina.

2-bis. Le autorità portuali possonoavvalersi, per la riscossione coattiva dei canonidemaniali e degli altri proventi di lorocompetenza, della procedura ingiuntiva di cuial regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art.2, comma 13, legge 23 dicembre 1996, n.647).

Art. 14(Competenze dell'autorità marittima)

1. Ferme restando le competenzeattribuite dalla presente legge alle autoritàportuali e, per i soli compiti diprogrammazione, coordinamento epromozione, nonché nell'ambito dellapianificazione delle opere portuali, allaformulazione ed elaborazione di piani triennalida proporre al Ministro dei trasporti e dellanavigazione (cfr.: art. 8 bis, comma 1, letteral), legge 27 febbraio 1998, n. 30), alleaziende speciali delle camere dicommercio, industria, artigianato eagricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 deltesto unico approvato con regio decreto 20settembre 1934, n. 2011, spettanoall'autorità marittima le funzioni di poliziae di sicurezza previste dal codice dellanavigazione e dalle leggi speciali, e lerimanenti funzioni amministrative.

1-bis. I servizi tecnico-nautici dipilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggiosono servizi di interesse generale atti agarantire nei porti, ove essi sono istituiti, lasicurezza della navigazione e dell’approdo. Peril pilotaggio l’obbligatorietà è stabilita condecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione. Per gli altri servizi l’autoritàmarittima può renderne obbligatorio l’impiegotenuto conto della localizzazione e delle

strutture impiegate (cfr.: art. 1, legge 30giugno 2000 n. 186). I criteri e i meccanismidi formazione delle tariffe dei servizi dipilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggiosono stabiliti dal Ministero dei trasporti e dellanavigazione sulla base di un'istruttoriacondotta congiuntamente dal comando generaledel Corpo delle capitanerie di porto e dallerappresentanze unitarie delle AutoritàPortuali, dei soggetti erogatori dei servizi edell'utenza portuale (cfr.: art. 2, comma13bis, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

1-ter. Nei porti sede di autoritàportuale la disciplina e l'organizzazione deiservizi di cui al comma 1-bis sono stabilitedall'autorità marittima di intesa con l'autoritàportuale. In difetto di intesa provvede ilMinistro dei trasporti e della navigazione (cfr.:art. 2, comma 13bis, legge 23 dicembre1996, n. 647).

Art. 15(Commissioni consultive)

1. Con decreto del Ministro dei trasportie della navigazione, è istituita in ogni porto unacommissione consultiva composta da cinquerappresentanti dei lavoratori delle imprese cheoperano nel porto, da un rappresentante deidipendenti dell'autorità portuale odell'organizzazione portuale e da seirappresentanti delle categorie imprenditoriali,designati secondo le procedure indicate all'art.9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove nonesista autorità portuale i rappresentanti deilavoratori delle imprese sono in numero di sei.La commissione è presieduta dal presidentedell'autorità portuale ovvero, laddove nonistituita, dal comandante del porto (cfr.: art. 2,comma 14, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

1-bis). La designazione deirappresentanti dei lavoratori delle imprese edelle categorie imprenditoriali indicate alcomma 1 deve pervenire al Ministro deitrasporti e della navigazione entro trenta giornidalla richiesta; l'inutile decorso del termine non

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pregiudica il funzionamento dell'organo (cfr.:art. 2, comma 15, legge 23 dicembre 1996,n. 647).

2. La commissione di cui al comma 1ha funzioni consultive in ordine al rilascio,alla sospensione o alla revoca delleautorizzazioni e delle concessioni di cuirispettivamente agli artt. 16 e 18, nonché inordine all'organizzazione del lavoro inporto, agli organici delle imprese,all'avviamento della manodopera e allaformazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti edella navigazione è istituita la commissioneconsultiva centrale, composta dal direttoregenerale del lavoro marittimo e portuale delMinistero dei trasporti e della navigazione, che lapresiede; da sei rappresentanti delle categorieimprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da seirappresentanti delle organizzazioni sindacali deilavoratori maggiormente rappresentative a livellonazionale; da tre rappresentanti delle regionimarittime designati dalla Conferenza permanenteper i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provinceAutonome di Trento e di Bolzano; da un dirigentedel Ministero dei Trasporti e della Navigazione;da un ufficiale superiore del comando generale delcorpo di capitaneria di porto; da un dirigente delMinistero del lavoro e della previdenza sociale; daun dirigente del Ministero della sanità e dalpresidente dell'Associazione porti italiani. Lacommissione di cui al presente comma ha compiticonsultivi sulle questioni attinentiall'organizzazione portuale ed alla sicurezza eigiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministrodei trasporti e della navigazione ovvero dalleautorità portuali, dalle autorità marittime e dallecommissioni consultive locali. La designazione deimembri deve pervenire entro trenta giorni dallarichiesta; l'inutile decorso del termine nonpregiudica il funzionamento dell'organo (cfr.: art.2, comma 16, legge 23 dicembre 1996, n. 647).Nota: - Il comma 3 è stato soppresso dal D.M.27 ottobre 2000 pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 119 del 24/5/2001. Detto decreto è

attuativo della circolare della Presidenza delConsiglio dei Ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica - dell’11 gennaio 2000pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – seriegenerale – n. 15 del 20 gennaio 2000.

Art. 16(Operazioni portuali)

1. Sono operazioni portuali il carico,lo scarico, il trasbordo, il deposito, ilmovimento in genere delle merci e di ognialtro materiale, svolti nell'ambito portuale.Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazionispecialistiche, complementari e accessorie alciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessisono individuati dalle autorità portuali o,laddove non istituite, dalle Autorità Marittime,attraverso una specifica regolamentazione daemanare in conformità dei criteri vincolantifissati con decreto del Ministro dei trasporti edella navigazione (cfr.: art. 2, comma 1,lettera a), legge 30 giugno 2000, n. 186).

2. Le autorità portuali o, laddovenon istituite, le autorità marittimedisciplinano e vigilano sull'espletamentodelle operazioni portuali e dei serviziportuali nonché sull'applicazione delletariffe indicate da ciascuna impresa ai sensidel comma 5, riferendo periodicamente alMinistro dei trasporti e della navigazione (cfr.:art. 2, comma 1, lettera b) legge 30 giugno2000, n. 186).

3. L'esercizio delle attività di cui alcomma 1, espletate per conto proprio o diterzi, è soggetto ad autorizzazionedell'autorità portuale o, laddove nonistituita, dell'autorità marittima. Dettaautorizzazione riguarda lo svolgimento dioperazioni portuali di cui al comma 1 previaverifica del possesso da parte del richiedente deirequisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piùservizi portuali di cui al comma 1, daindividuare nell’autorizzazione stessa. Leimprese autorizzate sono iscritte in appositiregistri distinti tenuti (cfr.: art. 2, comma 1,lettere c) e d), legge 30 giugno 2000, n. 186)dall'autorità portuale o, laddove non

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istituita, dell'autorità marittima e sonosoggette al pagamento di un canone annuoe alla prestazione di una cauzionedeterminati dalle medesime autorità.

3-bis. Le operazioni ed i servizi portualidi cui al comma 1 non possono svolgersi inderoga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,salvo quanto previsto dall’art. 17 (cfr.: art. 2,comma 1, lettera e), legge 30 giugno 2000,n. 186).Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stataabrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quantoriguarda il ”divieto di intermediazione einterposizione nelle prestazioni di lavoro e ladisciplina dell’impiego di mano d’opera negliappalti di opere e di servizi “, si fariferimento a quanto previsto dallo stessoDlGs n. 276/2003 al titolo II “organizzazione edisciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3all’art. 19) ed al titolo III “somministrazionedi lavoro appalto di servizi, distacco”(dall’art. 20 all’art. 30).

4. Ai fini del rilascio delleautorizzazioni di cui al comma 3 da partedell'autorità competente, il Ministro deitrasporti e della navigazione, con propriodecreto, da emanarsi entro 30 giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, determina:

a) I requisiti di carattere personale etecnico-organizzativo, di capacitàfinanziaria, di professionalità deglioperatori e delle imprese richiedenti,adeguati alle attività da espletare, tra iquali la presentazione di un programmaoperativo e la determinazione di unorganico di lavoratori alle direttedipendenze comprendente anche i quadridirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini inordine al rilascio, alla sospensione ed allarevoca dell'atto autorizzatorio, nonché airelativi controlli;

c) i parametri per definire i limitiminimi e massimi dei canoni annui e dellacauzione in relazione alla durata ed allaspecificità dell'autorizzazione, tenutipresenti il volume degli investimenti e leattività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio diautorizzazioni specifiche per l'esercizio dioperazioni portuali, da effettuarsi all'arrivoo alla partenza di navi dotate di proprimezzi meccanici e di proprio personaleadeguato alle operazioni da svolgere,nonché per la determinazione di uncorrispettivo e di idonea cauzione. Taliautorizzazioni non rientrano nel numeromassimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portualidi cui al comma 1 sono rese pubbliche. Leimprese autorizzate ai sensi del comma 3devono comunicare all'autorità portuale o,laddove non istituita, dell'autoritàmarittima le tariffe che intendono praticarenei confronti degli utenti, nonché ognisuccessiva variazione.

6. L'autorizzazione ha duratarapportata al programma operativoproposto dall'impresa ovvero, qualoral'impresa autorizzata sia anche titolare diconcessione ai sensi dell'art. 18, durataidentica a quella della concessionemedesima; l'autorizzazione può essererinnovata in relazione a nuovi programmioperativi o a seguito del rinnovo dellaconcessione. L'autorità portuale o, laddovenon istituita, l'autorità marittima sonotenute a verificare, con cadenza almenoannuale, il rispetto delle condizionipreviste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove nonistituita, l'autorità marittima, sentita lacommissione consultiva locale, determina ilnumero massimo di autorizzazioni chepossono essere rilasciate ai sensi delcomma 3, in relazione alle esigenze difunzionalità del porto e del traffico,

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assicurando, comunque, il massimo dellaconcorrenza nel settore.

7-bis. Le disposizioni del presentearticolo non si applicano ai depositi estabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allostato liquido, nonché di altri prodotti affini, sitiin ambito portuale (cfr.: art. 2, comma 16-bis,legge 23 dicembre 1996, n. 647).

7-ter. Le autorità portuali o, laddovenon istituite le autorità marittime, devonopronunciarsi sulle richieste di autorizzazione dicui al presente articolo entro 90 giorni dallarichiesta, decorsi i quali, in assenza di diniegomotivato la richiesta si intende accolta (cfr.:art. 2, comma 1, lettera f), legge 30 giugno2000, n. 186).L’art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000, n.186 così recita: “Le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime, provvedono allarevisione delle autorizzazioni e delle concessioni dicui agli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994,n. 84, al fine di verificarne la conformità con quantostabilito nel presente articolo, disponendo, ove nericorrano i presupposti, i necessari provvedimenti direvoca o di modifica. Le imprese indicate all’art. 21,comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994devono richiedere, entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni oservizi portuali di cui all’art. 16 ovvero laconcessione di cui all’art. 18 della legge n. 84 del1994” (cfr.: art. 2, comma 2, legge 30 giugno2000, n. 186).L’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n.186 così recita: “Il decreto di cui all’art. 16, comma1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, comemodificato dalla lettera a) del comma 1 del presentearticolo, è emanato entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. La revisionedi cui all’art. 2, comma 2 della legge 30 giugno2000, n. 186 ha luogo entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge”(cfr.: art. 2,comma 3, legge 30 giugno 2000, n. 186).

Art. 17(Disciplina della fornitura del lavoro

portuale temporaneo)

1. Il presente articolo disciplina lafornitura di lavoro temporaneo, anche in derogaall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 perl’esecuzione delle operazioni portuali e deiservizi portuali autorizzati ai sensi dell’art. 16,comma 3.Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stataabrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quantoriguarda il ”divieto di intermediazione einterposizione nelle prestazioni di lavoro e ladisciplina dell’impiego di mano d’opera negliappalti di opere e di servizi “ si fa riferimentoa quanto previsto dallo stesso DlGs n.276/2003 al titolo II “organizzazione edisciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3all’art. 19) ed al titolo III “somministrazionedi lavoro appalto di servizi, distacco”( dall’art. 20 all’art. 30).

2. Le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime, autorizzanol’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1da parte di una impresa, la cui attività deveessere esclusivamente rivolta alla fornitura dilavoro temporaneo per l’esecuzione delleoperazioni e dei servizi portuali, da individuaresecondo una procedura accessibile ad impreseitaliane e comunitarie. Detta impresa, che deveessere dotata di adeguato personale e risorseproprie con specifica caratterizzazione diprofessionalità nell’esecuzione delle operazioniportuali, non deve esercitare direttamente oindirettamente le attività di cui agli artt. 16 e18 e le attività svolte dalle società di cui all’art.21, comma 1, lettera a), né deve essere detenutadirettamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1,lettera a), e neppure deve detenerepartecipazioni anche di minoranza in una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, adismettere dette attività e partecipazioni primadel rilascio dell’autorizzazione.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2viene rilasciata dall’autorità portuale o, laddove

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non istituita, dall’autorità marittima entro 120giorni dall’individuazione dell’impresa stessa e,comunque, subordinatamente all’avvenutadismissione di ogni eventuale attività epartecipazione di cui al medesimo comma.L’impresa subentrante è tenuta a corrispondereil valore di mercato di dette attività epartecipazioni all’impresa che le dismette.

4. L’autorità portuale o, laddove nonistituita, l’autorità marittima individua leprocedure per garantire la continuità delrapporto di lavoro a favore dei soci e deidipendenti dell’impresa di cui all’art. 21,comma 1, lettera b), nei confronti dell’impresaautorizzata.

5. Qualora non si realizzi quantoprevisto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui alcomma 1, vengono erogate da agenzie promossedalle autorità portuali o, laddove non istituite,dalle autorità marittime e soggette al controllodelle stesse e la cui gestione è affidata ad unorgano direttivo composto da rappresentantidelle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, comma1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui alcomma 1, l’agenzia assume i lavoratoriimpiegati presso le imprese di cui all’art. 21,comma 1, lettera b), che cessano la propriaattività. Con decreto del Ministro dei trasporti edella navigazione, di concerto con il Ministrodel lavoro e della previdenza sociale,sono adottate le norme per l’istituzione ed ilfunzionamento dell’agenzia.

6. L’impresa di cui al comma 2 el’agenzia di cui al comma 5, qualora nonabbiano personale sufficiente per far fronte allafornitura di lavoro temporaneo prevista alcomma 1, possono rivolgersi, quali impreseutilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornituradi prestazioni di lavoro temporaneo previstiall’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogatidall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10settembre 2003, n.276.

7. Nell’ambito delle trattative per lastipula del contratto collettivo nazionale deilavoratori portuali previste al comma 13 le partisociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornituradi lavoro temporaneo può essere concluso aisensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della leggen. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali siapplica il divieto previsto dall’articolo 1,comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatoridi lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratorioccupati nell’impresa utilizzatrice, secondoquanto previsto dall’art. 1, comma 8, dellalegge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere previstauna proroga dei contratti di lavoro a tempodeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 4, dellalegge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione deitrattamenti aziendali previsti all’art. 4, comma2, della legge n. 196 del 1997.Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogatidall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10settembre 2003, n. 276.

8. Al fine di favorire la formazioneprofessionale, l’impresa di cui al comma 2 el’agenzia di cui al comma 5 realizzanoiniziative rivolte al soddisfacimento delleesigenze di formazione dei prestatori di lavorotemporaneo. Dette iniziative possono esserefinanziate anche con i contributi previstidall’art. 5 della legge n. 196 del 1997.Nota: - Gli articoli da 1 a 11 della legge del24.giugno 1997, n.196 sono stati abrogatidall’art. . 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10settembre 2003, n. 276.

9. L’impresa di cui al comma 2 el’agenzia di cui al comma 5 non costituisconoimprese incaricate della gestione di servizi diinteresse economico generale o aventi carattere

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di monopolio fiscale ai sensi dell’art. 86,paragrafo 2, del Trattato che istituisce laComunità europea.

10. Le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime adottano specificiregolamenti volti a controllare le attivitàeffettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5anche al fine di verificare l’osservanzadell’obbligo di parità di trattamento neiconfronti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e21, comma 1, lettera a), e della capacità diprestare le attività secondo livelli quantitativi equalitativi adeguati. Detti regolamentidovranno prevedere tra l’altro:

a) criteri per la determinazione eapplicazione delle tariffe da approvaredall’autorità portuale o, laddove non istituita,dall’autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazionequalitativa e quantitativa degli organicidell’impresa di cui al comma 2 e dell’agenzia dicui al comma 5 in rapporto alle effettiveesigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmidi formazione professionale sia ai finidell’accesso alle attività portuali, sia ai finidell’aggiornamento e della riqualificazione deilavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo daparte delle autorità portuali o, laddove nonistituite, delle autorità marittime circal’osservanza delle regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia dellasicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenzedell’autorità garante della concorrenza e delmercato, le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime, che hannorilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2,possono sospenderne l’efficacia o, nei casi piùgravi, revocarle allorquando accertino laviolazione degli obblighi nascenti dall’eserciziodell’attività autorizzata. Nel caso in cui laviolazione sia commessa da agenzie di cui alcomma 5, le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime possono disporre

la sostituzione dell’organo di gestionedell’agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizionitariffarie, previste dai regolamenti di cui alcomma 10, è punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria da lire 10 milioni alire 60 milioni.

13. Le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime inseriscono negliatti di autorizzazione di cui al presente articolo,nonché in quelli previsti dall’articolo 16 e negliatti di concessione di cui all’articolo 18,disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed aisoci lavoratori di cooperative un trattamentonormativo e retributivo minimo inderogabile.Per i predetti fini il Ministero dei trasporti edella navigazione, di concerto con il Ministerodel lavoro e della previdenza sociale, promuovespecifici incontri fra le organizzazioni sindacalidei lavoratori maggiormente rappresentative alivello nazionale, le rappresentanze delleimprese, dell’utenza portuale e delle imprese dicui all’art. 21, comma 1, e l’associazione fra leautorità portuali, volte a determinare la stipuladi un contratto collettivo di lavoro uniconazionale di riferimento. Fino alla stipula ditale contratto le predette parti determinano alivello locale i trattamenti normativi eretributivi di riferimento per l’individuazionedel minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano lecompetenze di cui al presente articolo previadeliberazione del comitato portuale, sentita lacommissione consultiva. Le autorità marittimeesercitano le competenze di cui al presentearticolo sentita la commissione consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13regolano le modalità di retribuzione dellegiornate di mancato avviamento al lavoro deilavoratori impiegati presso i soggetti di cui aicommi 2 e 5, sulla base delle disposizionidell’articolo 2, comma 28 della legge 23dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano lecondizioni dettate dall’articolo 1 del decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale,27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del

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lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, emana iregolamenti previsti dall’articolo 2, comma 28,della citata legge n. 662, del 1996 (cfr.: art. 3,comma 1, legge 30 giugno 2000, n. 186)L’art. 3, comma 2, della legge 30 giugno 2000 n.186 così recita: ”I lavoratori che alla data di entratain vigore della presente legge siano eventualmentein esubero strutturale dalle autorità portuali di cuiall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, edalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della leggen. 84 del 1994, sono assunti dall’agenzia di cuiall’articolo 17 della medesima legge 84 del 1994,come sostituito dal comma 1 del presente articolo.Detti lavoratori sono individuati secondo appositeprocedure di consultazione tra le organizzazionisindacali dei lavoratori maggiormenterappresentative, le rappresentanze delle imprese el’autorità portuale o, laddove non istituita,l’autorità marittima” (cfr.: art. 2, comma 2, legge30 giugno 2000, n. 186).L’art. 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n.186 così recita: “A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge le eventuali situazioni dicrisi o ristrutturazione aziendale delle imprese dicui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994,sono disciplinate secondo le norme e le procedure dicui alla legge 23 luglio 1991, n. 223”.L’art. 3, comma 4, della legge 30 giugno 2000n. 186 così recita: “Il decreto previsto dalcomma 5 dell’articolo 17 della legge n. 84 del1994, come sostituito dal comma 1 del presentearticolo, è emanato entro 90 giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge. Iregolamenti di cui al comma 10 del medesimoarticolo 17 sono adottati entro 120 giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge. Ilcontratto collettivo di lavoro di cui al comma13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro12 mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge”(cfr.: art. 2, comma 3, legge 30giugno 2000, n. 186).

Art. 18.(Concessione di aree e banchine)

1. L'autorità portuale e, dove nonistituita, ovvero prima del suo insediamento,l'organizzazione portuale o l'autoritàmarittima danno in concessione le areedemaniali e le banchine comprese nell'ambitoportuale alle imprese di cui all'art. 16, comma3, per l'espletamento delle operazioni portuali,fatta salva l'utilizzazione degli immobili daparte di amministrazioni pubbliche per losvolgimento di funzioni attinenti ad attivitàmarittime e portuali. E' altresì sottoposta aconcessione da parte dell'autorità portuale, eladdove non istituita dall'autorità marittima, larealizzazione e la gestione di opere attinenti alleattività marittime e portuali collocate a marenell'ambito degli specchi acquei esterni alledifese foranee anch'essi da considerarsi a talfine ambito portuale, purché interessati daltraffico portuale e dalla prestazione dei serviziportuali anche per la realizzazione di impiantidestinati ad operazioni di imbarco e sbarcorispondenti alle funzioni proprie dello scalomarittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,comma 3. Le concessioni sono affidate, previadeterminazione dei relativi canoni, anchecommisurati all'entità dei traffici portuali ivisvolti, sulla base di idonee forme di pubblicità,stabilite dal Ministro dei trasporti e dellanavigazione, di concerto con il Ministro dellefinanze, con proprio decreto. Con il medesimodecreto sono altresì indicati (cfr.: art. 2,comma 17, legge 23 dicembre 1996, n. 647):

a) la durata della concessione, i poteri divigilanza e controllo delle autorità concedenti,le modalità di rinnovo della concessione ovverodi cessione degli impianti a nuovoconcessionario (cfr.: art. 2, comma 17, legge23 dicembre 1996, n. 647);

b) i limiti minimi dei canoni che iconcessionari sono tenuti a versare (cfr.: art.19, comma 1, legge 7 dicembre 1999,n. 472).

1-bis. Sono fatti salvi fino alla scadenzadel titolo concessorio, i canoni stabiliti dalleautorità portuali relativi a concessioni giàassentite alla data di entrata in vigore del

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decreto di cui al comma 1. (cfr.: art. 19,comma 2, legge 7 dicembre 1999, n. 472).

2. Con il decreto di cui al comma 1sono altresì indicati i criteri cui devonoattenersi le autorità portuali o marittimenel rilascio delle concessioni al fine diriservare nell'ambito portuale spazioperativi allo svolgimento delle operazioniportuali da parte di altre imprese nonconcessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1,il Ministro dei trasporti e della navigazioneadegua la disciplina relativa alleconcessioni di aree e banchine allenormative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiorerilevanza, il presidente dell'autoritàportuale può concludere, previa deliberadel comitato portuale, con le modalità dicui al comma 1, accordi sostitutivi dellaconcessione demaniale ai sensi dell'articolo11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordisostitutivi di cui al comma 4 possonocomprendere anche la realizzazione diopere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio dellaconcessione di cui al comma 1 è richiestoche i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto delladomanda, un programma di attività,assistito da idonee garanzie, anche di tipofideiussorio, volto all'incremento deitraffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzaturetecniche ed organizzative, idonee anche dalpunto di vista della sicurezza a soddisfarele esigenze di un ciclo produttivo edoperativo a carattere continuativo edintegrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico dilavoratori rapportato al programma diattività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l'impresaconcessionaria di un'area demaniale deveesercitare direttamente l'attività per laquale ha ottenuto la concessione, non puòessere al tempo stesso concessionaria dialtra area demaniale nello stesso porto, ameno che l'attività per la quale richiedeuna nuova concessione sia differente daquella di cui alle concessioni già esistentinella stessa area demaniale, e non puòsvolgere attività portuali in spazi diversi daquelli che le sono stati assegnati inconcessione. Su motivata richiestadell’impresa concessionaria, l’autoritàconcedente può autorizzare l’affidamento adaltre imprese portuali, autorizzate ai sensidell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attivitàcomprese nel ciclo operativo (cfr.: art. 13,comma 4, legge 8 luglio 2003, n. 172).

8. L'autorità portuale o, laddove nonistituita, l'autoritàmarittima sono tenute adeffettuare accertamenti con cadenzaannuale al fine di verificare il permaneredei requisiti in possesso al momento delrilascio della concessione e l'attuazionedegli investimenti previsti nel programmadi attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanzadegli obblighi assunti da parte delconcessionario, nonché di mancatoraggiungimento degli obiettivi indicati nelprogramma di attività, di cui al comma 6,lettera a), senza giustificato motivo,l'autorità portuale o, laddove non istituita,l'autorità marittima revocano l'attoconcessorio.

9-bis. Le disposizioni del presentearticolo si applicano anche ai depositi estabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allostato liquido, nonché di altri prodotti affini, sitiin ambito portuale. (cfr.: art. 2, comma 18,legge 23 dicembre 1996, n. 647).L’art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000, n.186 così recita: “Le autorità portuali o, laddove nonistituite, le autorità marittime, provvedono alla

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revisione delle autorizzazioni e delle concessioni dicui agli artt. 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, al fine di verificarne la conformità con quantostabilito nel presente articolo, disponendo, ove nericorrano i presupposti, i necessari provvedimenti direvoca o di modifica. Le imprese indicate all’art. 21,comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994devono richiedere, entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni oservizi portuali di cui all’art. 16 ovvero laconcessione di cui all’art. 18 della legge n. 84 del1994”(cfr.: art. 2, comma 2, legge 30 giugno2000, n. 186).L’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n.186 così recita: “Il decreto di cui all’art. 16, comma1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, comemodificato dalla lettera a) del comma 1 del presentearticolo, è emanato entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. La revisionedi cui all’art. 2, comma 2 della legge 30 giugno2000, n. 186 ha luogo entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge” (cfr.: art. 2,comma 3, legge 30 giugno 2000, n. 186).

Art. 19(Autonomie funzionali)

1. Le imprese industriali dei settorisiderurgico e metallurgico che abbianoottenuto, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, l'autorizzazione a svolgerel'attività di carico e scarico delle mercidirettamente connesse alla attivitàproduttiva con personale proprio e contempi e modalità legati al ciclo produttivo,possono continuare ad avvalersi, sino allascadenza delle rispettive concessioni, per lamovimentazione di merci o materialidirettamente connessi all'attivitàproduttiva delle imprese stesse o diimprese collegate facenti parte dello stessogruppo, senza alcuna limitazione, delpersonale alle proprie dipendenze, sullebanchine e negli approdi di loro usoesclusivo, nei loro stabilimenti e nelle areeadiacenti. Alla scadenza delle suddette

concessioni, la prosecuzione della attivitàindustriale costituisce titolo di preferenzaper il rinnovo delle stesse.

Art. 20(Costituzione delle autorità portualie successione delle società alleorganizzazioni portuali)

1. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione, laddove già non esista unagestione commissariale, nomina per ciascunaorganizzazione portuale, commissari scelti trapersone aventi competenza nel settore, conparticolare riguardo alle valenze economiche,sociali e strategiche delle realtà portualiconsiderate nonché, ove ritenuto necessario,commissari aggiunti. I commissarisostituiscono i presidenti e gli organideliberanti delle organizzazioni predette, cheall'atto della loro nomina cessano dallefunzioni. I compensi dei commissari e deicommissari aggiunti sono fissati con i decreti dinomina e posti a carico dei bilanci delleorganizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina delpresidente dell'autorità portuale e comunqueentro il termine di sei mesi dal loroinsediamento, non prorogabili, dispongono ladismissione delle attività operative delleorganizzazioni portuali mediante latrasformazione delle organizzazioni medesime,in tutto o in parte, in società secondo i tipiprevisti nel libro V, titoli V e VI, del codicecivile, ovvero, anche congiuntamente, medianteil rilascio di concessioni ad imprese chepresentino un programma di utilizzazione delpersonale e dei beni e delle infrastrutture delleorganizzazioni portuali, per l'esercizio, incondizioni di concorrenza, di attività di impresanei settori delle operazioni portuali, dellamanutenzione e dei servizi, dei servizi portuali,nonché in altri settori del trasporto oindustriali. A tali fini, a seconda dei casi,provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivicompresi i dipendenti delle organizzazioni

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medesime, del capitale della o delle societàderivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società dellesocietà costituite o controllate dalleorganizzazioni portuali alla data di entrata invigore della presente legge, ovvero allacollocazione sul mercato delle partecipazioninelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche inleasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero aimprese autorizzate o concessionarie ai sensidegli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e deibeni mobili realizzati o comunque possedutidalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono conpienezza di poteri alla gestione delleorganizzazioni portuali, nei limiti delle risorsead esse affluenti e ai sensi delle disposizionivigenti, nonché alla gestione delle autorità aisensi della presente legge, anche sulla base diapposite direttive del Ministero dei trasporti edella navigazione. Fermo restando l'obbligodella presentazione dei bilanci entro i terminiprescritti, i commissari trasmettono alMinistero dei trasporti e della navigazione ed alMinistero del tesoro, al più presto e comunquenon oltre il 31 gennaio 1995, una situazionepatrimoniale, economica e finanziaria delleorganizzazioni portuali riferite al 31 dicembre1994 corredata dalla relazione del collegio deirevisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle normeattuative della presente legge, continuano adapplicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cuiall'art. 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 eda tale data assumono tutti i compiti di cuiall'art. 6 e ad esse è trasferital'amministrazione dei beni del demaniomarittimo compresi nella circoscrizioneterritoriale come individuata ai sensi dell'art. 6.Fino all'insediamento degli organi previstidagli artt. 8 e 9, i commissari di cui al comma

1, nei porti ove esistono le organizzazioniportuali sono altresì preposti alla gestione delleautorità portuali e ne esercitano i relativicompiti. Fino alla data della avvenutadismissione secondo quanto previsto dal comma2, le organizzazioni portuali e le autoritàportuali sono considerate, anche ai finitributari, un unico soggetto; successivamente atale data, le autorità portuali subentrano alleorganizzazioni portuali nella proprietà e nelpossesso dei beni in precedenza non trasferiti ein tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sonoaltresì nominati, con le stesse modalità, neiporti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina diCarrara. Fino all'insediamento degli organiprevisti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro seimesi dalla loro nomina, non prorogabili, essisono preposti alla gestione delle autoritàportuali al fine di consentirne l'effettivo avvioistituzionale; assicurano in particolarel'acquisizione delle risorse e provvedonoprioritariamente alla definizione delle strutturee dell'organico dell'autorità, per assumeresuccessivamente, e comunque non oltre tre mesidalla nomina, tutti gli altri compiti previstidalla presente legge. I commissari di cui alpresente comma possono avvalersi, nellosvolgimento delle loro funzioni, delle strutturee del personale delle locali autorità marittime(cfr.: art. 2, comma 19, legge 23 dicembre1996, n. 647).

Nota: - L’art. 2, comma 20, della legge 23dicembre 1996, n. 647 così recita: “La parola“commissari” di cui all’articolo 3, comma 8,dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586,deve essere interpretata come: “ufficiocommissariale”, comprensiva di eventualicommissari aggiunti”.

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Art. 21(Trasformazione in società dellecompagnie e gruppi portuali)

1. Le compagnie ed i gruppi portualientro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi inuna o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previstinel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile,per l'esercizio in condizioni di concorrenzadelle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativasecondo i tipi previsti nel libro quinto, Titoli Ve VI, del codice civile, per la fornitura di servizi,nonché, fino al 31 dicembre 1996, mereprestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;Nota: - La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è stataabrogata dall’art. 85, co. 1, lett. c) del DlGs 10settembre 2003, n. 276. Pertanto, per quantoriguarda il ”divieto di intermediazione einterposizione nelle prestazioni di lavoro e ladisciplina dell’impiego di mano d’opera negliappalti di opere e di servizi “ si fa riferimentoa quanto previsto dallo stesso DlGs n.276/2003 al titolo II “organizzazione edisciplina del mercato del lavoro” (dall’art. 3all’art. 19) ed al titolo III “somministrazionedi lavoro appalto di servizi, distacco”( dall’art. 20 all’art. 30).

c) in una società secondo i tipi previstinel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile,avente lo scopo della mera gestione, sulla basedei beni già appartenenti alle compagnie egruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1senza che le compagnie ed i gruppi portualiabbiano provveduto agli adempimenti di cui alcomma 6, le autorizzazioni e le concessioni adoperare in ambito portuale, comunquerilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui alcomma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le

società e le cooperative costituite su iniziativadei membri delle compagnie o dei gruppiportuali prima della data di entrata in vigoredella presente legge, nonché di assumere gliaddetti alle compagnie o gruppi alla predettadata. Le società o cooperative di cui al comma 1,devono avere una distinta organizzazioneoperativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dallatrasformazione succedono alle compagnie ed aigruppi portuali in tutti i rapporti patrimonialie finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni,ai dipendenti addetti tecnici ed amministratividelle compagnie portuali, che non sianotransitati in continuità di rapporto di lavoronelle nuove società di cui al comma 1, è datafacoltà di costituirsi in imprese ai sensi delpresente articolo. Alle società costituite daaddetti si applica quanto disposto nei commisuccessivi per le società costituite dai soci dellecompagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, lecompagnie ed i gruppi portuali possonoprocedere, secondo la normativa vigente inmateria, alla fusione con compagnie operantinei porti viciniori, anche al fine di costituire neiporti di maggior traffico un organismosocietario in grado di svolgere attività diimpresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedidi enti portuali e l'autorità marittima neirestanti porti dispongono la messa inliquidazione delle compagnie e gruppi portualiche entro la data del 18 marzo 1995 nonabbiano adottato la delibera di trasformazionesecondo le modalità di cui al comma 1 edeffettuato il deposito dell'atto perl'omologazione al competente tribunale. Neiconfronti di tali compagnie non potranno essereattuati gli interventi di cui all'articolo 1,comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio1995, n. 287, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

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8. Continuano ad applicarsi, sino alladata di iscrizione nel registro delle imprese, neiconfronti delle compagnie e gruppi portuali cheabbiano in corso le procedure di trasformazioneai sensi del comma 6, le disposizioni di cui alcomma 8 dell'art. 27 concernenti ilfunzionamento degli stessi, nonché ledisposizioni relative alla vigilanza ed alcontrollo attribuite alla autorità portuale, neiporti già sedi di enti portuali ed all'autoritàmarittima nei restanti porti (cfr.: art. 2,comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 647).L’art. 2, comma 2, della legge 30 giugno 2000, n.186 così recita: “Le imprese indicate all’art. 21,comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994devono richiedere, entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,l’autorizzazione allo svolgimento di operazioni oservizi portuali di cui all’art. 16 ovvero laconcessione di cui all’art. 18 della legge n. 84 del1994” (cfr.: art. 2, comma 2, legge 30 giugno2000, n. 186). .L’art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 2000 n.186 così recita: “Il decreto di cui all’art. 16, comma1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, comemodificato dalla lettera a) del comma 1 del presentearticolo, è emanato entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. La revisionedi cui all’art. 2, comma 2 della legge 30 giugno2000, n. 186 ha luogo entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge”(cfr.: art. 2,comma 3, legge 30 giugno 2000, n. 186).

Art. 22(Agevolazioni fiscali)

1. Per la trasformazione in società ein cooperative delle compagnie e deigruppi portuali, nonché delleorganizzazioni portuali, si applica ildisposto dell'articolo 122 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni.

2. Le operazioni di cui al comma 1sono soggette ad imposta sostitutiva diquelle di registro, ipotecarie e catastali edelle tasse sulle concessioni governativenella misura fissa di lire 100.000; talioperazioni non costituiscono presuppostoper l'applicazione dell'impostasull'incremento di valore degli immobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1e 2 si applicano anche ai gruppiormeggiatori e barcaioli che intendanotrasformarsi in società e in cooperativesecondo i tipi previsti nel libro quinto, titoliV e VI, del codice civile.

Art. 23(Disposizioni in materia di personale)

1. I lavoratori portuali e gli addetti inservizio presso le compagnie e gruppi portualitransitano, in continuità di rapporto di lavoro,nelle società di cui all'art. 21 (cfr.: art. 2,comma 22, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2. Il personale delle organizzazioniportuali è trasferito alle dipendenze delleautorità portuali, in continuità di rapportodi lavoro e conservando il trattamentoprevidenziale e pensionistico in essere alladata del trasferimento nonché, ad personam,il trattamento retributivo, mantenendol'eventuale importo differenziale fino ariassorbimento. Il personale di cui alpresente comma che, successivamente alladeterminazione dell'organico da parte diciascuna autorità portuale, risulti inesubero è mantenuto alle dipendenzedell'autorità stessa in posizione disoprannumero ed è assoggettato, condecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione, sentita la commissioneconsultiva centrale, a mobilità secondo leprocedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e

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integrazioni, al fine di colmare le eventualivacanze in organico che si possonodeterminare in altre autorità portuali.

3. Il personale di cui al comma 2,collocato in posizione di soprannumero enon impiegato presso altre autoritàportuali, nonché i lavoratori e i dipendentidelle compagnie e dei gruppi portuali cherisultino in esubero alle società di cuiall'articolo 21, sono impiegati in regime dimobilità temporanea, di comando o didistacco, ai sensi del presente articolo, conprovvedimento dei presidenti delleautorità portuali, sentito il comitatoportuale e le commissioni consultive locali,nell'ambito di criteri indicati da unapposito decreto del Ministro dei trasportie della navigazione, sentita la commissioneconsultiva centrale, dalle società di cuiall'articolo 20, comma 3, dalle altre impresedi cui agli articoli 16 e 18. Tali società edimprese, qualora debbano procedere adassunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre1996 ad impiegare con priorità il personale dicui al presente comma (cfr. art. 2, comma 23,legge 23 dicembre 1996, n. 647).

4. Il personale, impiegato in mobilitàtemporanea ai sensi del comma 3,conserva, in continuità di rapporto dilavoro, il trattamento previdenziale epensionistico in essere alla datadell'impiego temporaneo, nonché adpersonam il trattamento retributivo,mantenendo l'eventuale importodifferenziale fino a riassorbimento. Lesocietà e le imprese di cui al comma 3provvedono, per il periodo di impiegotemporaneo, alla corresponsione a talilavoratori della retribuzione e di tutti itrattamenti accessori. Il trattamentonormativo, gli orari e le condizioni dilavoro del personale di cui al comma 3sono determinati a seguito dicontrattazione collettiva con le società e leimprese che lo impiegano. Il personale

impiegato in regime di mobilitàtemporanea, alla scadenza del termineprevisto nel comma 3, può optare perl'assunzione alle dipendenze dell'impresautilizzatrice, in alternativa allareintegrazione presso l'autorità portuale.

5. (cfr.: art. 2, comma 23-bis, legge 23dicembre 1996, n. 647 ha soppresso, nel primo periododel presente comma, le parole “In sede di prima applicazione dellapresente legge”). Le autorità portuali istituite neiporti in cui le organizzazioni portualisvolgevano i servizi di interesse generale dicui all'articolo 6, comma 1, lettera c),possono continuare a svolgere in tutto o inparte tali servizi, escluse le operazioniportuali, utilizzando fino ad esaurimentodegli esuberi il personale di cui al comma 2del presente articolo, promuovendo anchela costituzione di una o più società tra leimprese operanti nel porto, riservandosiuna partecipazione comunque nonmaggioritaria.

6. Le autorità portuali concedono allesocietà e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e20 una riduzione degli oneri di autorizzazione odi concessione, tenendo conto dell'eventualedifferenziale retributivo e degli oneriprevidenziali e pensionistici che si determinanoa carico delle medesime per effetto dell'impiegoin mobilità temporanea, distacco o comando deilavoratori dipendenti delle autorità portuali(cfr.: art. 2, comma 24, legge 23 dicembre1996, n. 647).

Art. 24(Norme previdenziali, di sicurezza e di

igiene del lavoro)

1. E' fatto divieto alle imprese di cuiagli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumerelavoratori che fruiscono del pensionamentoanticipato ai sensi delle norme vigenti inmateria, ovvero già posti inprepensionamento ai sensi delle stessenorme.

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2. I lavoratori delle imprese operantiin porto, nonché i dipendenti delleassociazioni di cui all'articolo 17, sonoiscritti in appositi registri tenutidall'autorità portuale o, laddove nonistituita, dall'autorità marittima. Ad essi siapplicano le disposizioni in materia disicurezza e di igiene del lavoro di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1955, n. 547, e successivemodificazioni, ed alla legge 23 dicembre1978, n. 833, e successive modificazioni.(cfr.: art. 2, comma 25, legge 23 dicembre1996, n. 647 ha soppresso il terzo periodo del presentecomma che recitava: “le unità sanitarie locali competenti perterritorio curano l’osservanza delle predette disposizioni”).

2-bis. Ferme restando le attribuzionidelle unità sanitarie locali competenti perterritorio, nonché le competenze degli ufficiperiferici di sanità marittima del Ministerodella sanità, spettano alle autorità portuali ipoteri di vigilanza e controllo in ordineall'osservanza delle disposizioni in materia disicurezza ed igiene del lavoro ed i connessipoteri di polizia amministrativa (cfr.: art. 2,comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

2-ter. I poteri di cui al commaprecedente vengono attivati a far data dallacomunicazione del presidente al rispettivocomitato portuale dell'autorità portuale ecomunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvola possibilità di proroga da accordarsi condecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione su richiesta motivata dalpresidente dell'autorità portuale (cfr.: art. 2,comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 647).

3. Al fine di assicurarel'adempimento degli obblighi derivantidalla convenzione dell'Organizzazioneinternazionale del lavoro (OIL) n. 152,ratificata ai sensi della legge 19 novembre1984, n. 862, nonché di dare attuazione alle

direttive comunitarie in materia, ilGoverno, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, èautorizzato ad emanare, entro sei mesidalla data di entrata in vigore dellapresente legge, su proposta del Ministrodei trasporti e della navigazione, diconcerto con il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale ed il Ministro dellasanità, un regolamento contenente ledisposizioni in materia di sicurezza eigiene del lavoro applicabili alle operazioniportuali ed alle operazioni di riparazione,trasformazione e manutenzione navalesvolte negli ambiti portuali.

4. Ai lavoratori già cancellati dairegistri per inidoneità al lavoro portuale aisensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2),del regolamento per l'esecuzione del codicedella navigazione (navigazione marittima),approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1952, n. 328, siapplica il trattamento di cui all'articolo 2della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Il beneficio di cui all'articolo 1,comma 1, del decreto-legge 7 settembre1992, n. 370, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, èdifferito al 31 dicembre 1993, nel limite diulteriori mille unità. Detto beneficio,qualora non utilizzato pienamente neglianni 1992 e 1993, è prorogato fino al 30giugno 1994.

6. Ai lavoratori, soci o dipendentidelle imprese operanti in porto ai sensidegli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenzadel beneficio di cui al comma 5 delpresente articolo, si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 3, comma 6,del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 1990, n. 58.

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Nota: - L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18dicembre 1995, n. 535, così recita: “Gli oneriderivanti dall'attuazione degli interventi di cuiai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivantidall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti acarico della gestione commissariale del FondoGestione Istituti Contrattuali LavoratoriPortuali in liquidazione e sono rimborsati agliistituti previdenziali di competenza sulla basedi apposita rendicontazione annuale”.

Art. 25(Norme assistenziali)

(cfr.: art. 16, comma 1, legge 7 dicembre1999, n. 472).

1. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione può, con decreto da emanare diconcerto con i Ministri delle finanze e deltesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, imporre a carico degli spedizionierie ricevitori di merci nonché delle impreseautorizzate all'esercizio di operazioni portualiun contributo in misura non superiore a lire 40per ogni tonnellata di merce imbarcata osbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ailavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con lemodalità stabilite dal decreto stesso. Il gettitoderivante dall'applicazione del contributo èdestinato all'assistenza ed alla tutela dellaintegrità fisica dei lavoratori delle impreseoperanti in porto e delle loro famiglie.

2. Il regio decreto-legge 24 settembre1931, n. 1277, convertito, con modificazionidalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante“Norme intese a regolare la gestioneamministrativa e contabile degli Uffici dellavoro portuale e dei fondi relativi” è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dei trasportie della navigazione, di concerto con il Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, sono stabiliti i criteri e le modalitàper la liquidazione del patrimonio finanziario,

immobiliare e mobiliare della gestione “Bilanciospeciale per gli uffici del lavoro portuale”.L’eventuale saldo attivo derivante dallaliquidazione è versato all’entrata del bilanciodello Stato.

4. Con proprio decreto il Ministro deitrasporti e della navigazione provvede allanomina del liquidatore che potrà avvalersi delpersonale in servizio presso il Ministero deitrasporti e della navigazione. Con lo stessodecreto sono stabiliti i compensi per illiquidatore e per il personale utilizzato cononere a carico del “Bilancio speciale per gliuffici del lavoro portuale”.

Nota: - L’articolo 16, comma 2, della legge 7dicembre 1999, n. 472 così recita: “il decretodel Ministro dei trasporti e della navigazione,di cui al comma 3 del presenta articolo, èemanato entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge”.

Art. 26(Trasferimento al Ministero dei trasporti e

della navigazione del servizioper l'escavazione dei porti marittimi

nazionali)

1. Dal 1° gennaio dell'annosuccessivo alla data di entrata in vigoredella presente legge il servizio perl'escavazione dei porti marittimi nazionali,istituito con regio decreto 27 febbraio 1927,e successive modificazioni ed integrazioni,cessa di appartenere al Ministero dei lavoripubblici ed è trasferito alle dipendenze delMinistero dei trasporti e della navigazione.

2. Con decreto dei Ministri deitrasporti e della navigazione e dei lavoripubblici, da emanarsi, sentito il Ministrodel tesoro, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,saranno stabilite le modalità ed i criteri peril trasferimento del personale e dei mezzi,

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con i relativi cantieri, appartenenti alservizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione, con proprio decreto, emana lenorme per il funzionamento del servizio dicui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1, sonoistituiti nello stato di previsione delMinistero dei trasporti e della navigazioneappositi capitoli rispettivamente perl'acquisizione, l'ammodernamento e lamanutenzione dei mezzi effossori, nonchéper la gestione del servizio perl'escavazione dei porti, con contestualeriduzione dei corrispondenti capitoli nellostato di previsione del Ministero dei lavoripubblici.

5. Il Ministro dei trasporti e dellanavigazione, con proprio decreto, sentito ilMinistro dell'ambiente per le questioni cheattengono alla valutazione dell'impattoambientale, approva il piano poliennale diescavazione dei porti e del rinnovo deimezzi e delle attrezzature.

6. Il piano di cui al comma 5 hadurata quinquennale. In sede di primaapplicazione della presente legge, il decretodel Ministro dei trasporti e dellanavigazione deve essere emanato entro tremesi dalla data di entrata in vigore dellalegge stessa.

Art. 27(Norme transitorie e abrogative)

1. Rimangono in vigore le normelegislative, regolamentari e statutarie chedisciplinano le organizzazioni portuali finoalla loro trasformazione in società ai sensidell'articolo 20.

2. Entro sei mesi dalla data inentrata in vigore della presente legge, ilMinistro dei trasporti e della navigazione,

di concerto con il Ministro delle finanze,emana un decreto recante modifiche alleprocedure amministrative riguardanti lemerci trasportate tra porti nazionali inmodo da uniformarle alle procedurevigenti per il trasporto terrestre.

3. I piani regolatori portuali vigentialla data di entrata in vigore della presentelegge conservano efficacia fino al loroaggiornamento, da effettuare secondo ledisposizioni di cui all'articolo 5.

4. Dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono revocate leautorizzazioni per lo svolgimento dioperazioni portuali e le concessioni di areee banchine portuali in atto qualoral'impresa autorizzata o il concessionarionon abbiano i requisiti di cui agli articoli 16e 18, ovvero non svolgano un'attivitàcoerente con le linee di sviluppo portualedeterminate dall'autorità portuale o,laddove non istituita, dall'autoritàmarittima. Gli indennizzi, eventualmentedovuti a seguito della decadenza delleconcessioni di cui al presente comma, sono,in ogni caso, a carico del soggetto cui èaffidata in concessione la relativa area aisensi dell'art. 18.

5. I contributi delle province e deicomuni chiamati a concorrere alle spesesostenute dai consorzi autonomi dei porti,secondo le disposizioni di cui al testo unicoapprovato con regio decreto 16 gennaio1936, n. 801, e successive modificazioni, dicui al regolamento approvato con regiodecreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cuial testo unico approvato con regio decreto2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogatia partire da quelli esigibili dal 1° gennaio1995 e riguardanti le spese effettuate daiconsorzi negli anni a partire dal 1994 (cfr.:art. 2, comma 27, legge 23 dicembre 1996,n. 647).

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6. Ai fini del completamento diopere ed impianti portuali in corso direalizzazione, le autorità portualisubentrano alle organizzazioni portualinelle convenzioni in atto con i Ministeri e leregioni competenti.

7. Entro il 30 settembre 1996 (cfr. art.21, comma 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 430) ilGoverno provvede alla verifica degliesuberi occupazionali, rispetto ai qualiproporre provvedimenti in materia dimobilità e di pensionamento anticipato.

8. Sono abrogate le disposizioni del testounico approvato con regio decreto 2 aprile 1885,n. 3095, e del relativo regolamento diattuazione, approvato con regio decreto 26settembre 1904, n. 713, che siano incompatibilicon le disposizioni della presente legge.L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111,ultimo comma, del codice della navigazionesono abrogati. Salvo quanto previstodall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21,comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo,secondo, terzo e quarto comma; 111, primo,secondo e terzo comma; 112; 116, primocomma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice dellanavigazione, nonché gli articoli contenuti nellibro I, titolo III, capo IV, del regolamento perl'esecuzione del codice della navigazione(navigazione marittima), approvato con decretodel Presidente della Repubblica 15 febbraio1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del Codicedella Navigazione sono abrogati a decorrere dal1° gennaio 1996 (cfr.: art. 2, comma 28, legge23 dicembre 1996, n. 647).

Art. 28(Copertura finanziaria)

1. Le rate di ammortamento relative aimutui contratti dalle organizzazioni portuali, i

debiti a lungo termine verso fornitori relativi acontratti stipulati dalle medesimeorganizzazioni portuali per la costruzione diinfrastrutture e/o per la fornitura di impiantiportuali, ancorché ceduti a titolo oneroso aimprese concessionarie, risultanti al 31dicembre 1993 e le somme occorrenti per lacopertura degli ulteriori disavanzi per l'anno1993, nonché gli importi relativi al trattamentodi fine rapporto dei dipendenti delleorganizzazioni portuali, maturati allamedesima data, nel limite complessivo di lire1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,che provvede direttamente al relativopagamento (cfr.: art. 11, comma 4, legge23 dicembre 1999, n. 488).

2. All'onere di cui al comma 1, daiscrivere nello stato di previsione delMinistero dei trasporti e della navigazione,nel limite 91.000 milioni annui, a decorreredall'anno 1994, si provvede nel limite dilire 62.900 milioni mediante utilizzo diquota parte delle maggiori entratederivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e,quanto al lire 28.100 milioni per effetto delcomma 2 dell'articolo 13, mediante utilizzodegli stanziamenti relativi a contributi espese erogati a favore delle organizzazioniportuali ai sensi delle vigenti norme ediscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955,3956, 3957 e 8071 dello stato di previsionedel Ministero dei trasporti e dellanavigazione e al capitolo 4519 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro.

3. Al fine di rendere compatibilil'ammontare della quota annuale deglioneri di cui al comma 1 con le disponibilitàannue effettive di cui al comma 2, ilMinistro dei trasporti e della navigazione,con apposito decreto, autorizza le autoritàinteressate a rimodulare gli importi annualidi cui allo stesso comma 1.

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4. Il gettito della tassa e dei dirittimarittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,convertito, con modificazioni, dalla legge16 aprile 1974, n. 117, e successivemodificazioni ed integrazioni, è acquisito apartire dal 1° gennaio 1995 al bilancio delloStato (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23dicembre 1996, n. 647).

5. Il gettito della tassa di ancoraggiodi cui al capo I del titolo I della legge 9febbraio 1963, n. 82, e successivemodificazioni ed integrazione, è acquisito adecorrere dal 1° gennaio 1995 al bilanciodello Stato (cfr.: art. 16, comma 1, legge 23dicembre 1996, n. 647).

6. La tassa sulle merci sbarcate edimbarcate di cui al capo III del titolo IIdella legge 9 febbraio 1963, n. 82, eall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n.355, e successive modificazioni eintegrazioni, viene estesa a tutti i porti adecorrere dal 1° luglio 1994. Per i porti ovenon è istituita l'autorità portuale il gettitodella tassa affluisce al bilancio dello Stato(cfr.: art. 16, comma 2, legge 23 dicembre1996, n. 647).

6.bis. La tassa sulle merci imbarcate esbarcate, prevista nel capo III del titolo II dellalegge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successivemodificazioni e integrazioni, nonché la tassaerariale istituita dall'art. 2, primo comma, deldecreto legge 28 febbraio 1974, n. 47,convertito, con modificazioni, dalla legge 16aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle mercitrasbordate ai sensi dell'art. 12 del regolamentoper l'esecuzione della legge doganale, approvatocon regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65(cfr.: art. 2, comma 30, legge 23 dicembre1996, n. 647).

7. Fino all'anno successivo a quellodi completamento dei pagamenti di cui alcomma 1, nei porti ove è istituita l'autoritàportuale il 50 per cento del gettito dellatassa di cui al comma 6 affluisce al bilanciodello Stato.

8. Su proposta della autoritàportuale, le aliquote della tassa di cui alcomma 6 possono essere ridotte nel limitedi un quinto della misura del 50 per centospettante all'autorità per effetto delcomma 7.

9. All'onere derivantedall'applicazione dell'articolo 24, comma 5,valutato in lire 22 miliardi, si provvede, perl'anno 1993, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto alcapitolo 6856 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per lo stesso anno,all'uopo utilizzando parzialmentel'accantonamento relativo al Ministero deitrasporti.

10. Il Ministro del tesoro èautorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Nota: - L'art. 1, comma 12 del decreto-legge 18dicembre 1995, n. 535, così recita: “Ai fini delleimposte sui redditi, i proventi conseguiti daglienti portuali e dalle aziende dei mezzimeccanici, ai sensi ... omissis ... e dalleorganizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonconcorrono a formare i redditi di impresa”.

Art. 29(Interventi vari)

1. Il commissario liquidatore di cuiall'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio1990, n. 6, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed ilcollegio sindacale restano in carica fino alcompletamento degli atti di liquidazione ecomunque non oltre il 31 dicembre 1996.

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2. Nel rispetto del limite massimo di800 unità di personale, tra i lavoratoriammessi a fruire del beneficio di cuiall'articolo 6, comma 15, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è ricompreso anche il personaleaddetto al servizio di rimorchio nei porti,di cui all'articolo 101 del codice dellanavigazione.

3. Al personale in servizio alla datadi entrata in vigore della presente leggepresso la gestione del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22gennaio 1990, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,n. 58, spetta il trattamento giuridico edeconomico in relazione alle posizioniriconoscibili anche successivamente alladata del 1° settembre 1989

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 28 gennaio 1994SCALFAROCIAMPI, Presidente del Consiglio dei MinistriCOSTA, Ministro dei Trasporti e della NavigazioneVisto, il Guardasigilli: Conso