LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 LEGGE QUADRO SULLE...

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1 LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE. Disegno di Legge derivante dall’unificazione dei disegni di legge n. 119, d’iniziativa del senatore D’Alì; n. 1004, d’iniziativa della senatrice De Petris; n. 1034, d’iniziativa del senatore Caleo; n. 1931, d’iniziativa dei senatori Panizza, Zeller, Zin, Fausto Guilherme Longo, Conte, Dalla Zuanna, Mastrangeli e Scilipoti Isgrò; n. 2012, d’iniziativa dei senatori Simeoni, Gambaro, Campanella, Bencini, Bignami, Orellana, Casaletto e Mastrangeli Aggiornata al 25 novembre 2016 In nero il testo della vigente 394 che resta invariato. In arancio i commi che restano uguali all’attuale 394, ma che hanno cambiato collocazione. In blue il testo nuovo e aggiuntivo della 394 rispetto a quello vigente, oggetto di modifica legislativa in Senato. Col cancellato il testo delle disposizioni che viene sostituito In alcuni casi sono aggiunte alcune note agli articoli che ne chiariscono i contenuti o l’uso. TITOLO I PRINCIPI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. Finalita' e ambito della legge 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

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LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE.

Disegno di Legge derivante dall’unificazione dei disegni di legge n. 119, d’iniziativa del senatore

D’Alì; n. 1004, d’iniziativa della senatrice De Petris; n. 1034, d’iniziativa del senatore Caleo; n.

1931, d’iniziativa dei senatori Panizza, Zeller, Zin, Fausto Guilherme Longo, Conte, Dalla Zuanna,

Mastrangeli e Scilipoti Isgrò; n. 2012, d’iniziativa dei senatori Simeoni, Gambaro, Campanella,

Bencini, Bignami, Orellana, Casaletto e Mastrangeli

Aggiornata al 25 novembre 2016

In nero il testo della vigente 394 che resta invariato. In arancio i commi che restano uguali all’attuale 394, ma che hanno cambiato collocazione.

In blue il testo nuovo e aggiuntivo della 394 rispetto a quello vigente, oggetto di modifica legislativa in Senato.

Col cancellato il testo delle disposizioni che viene sostituito In alcuni casi sono aggiunte alcune note agli articoli che ne chiariscono i contenuti o l’uso.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

ART. 1. Finalita' e ambito della legge

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. 3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalita': a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

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b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili. 5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.((Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunita' del parco possono altresi' promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)).

Art. 1-bis (( (Programmi nazionali e politiche di sistema). ))

(( 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 )).

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

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3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati. 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del

Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e

quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. 4-bis. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto appartiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente di gestione dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati. 5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente legge ed allo

scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni

internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127 e della strategia Nazionale 2013 della biodiversità. 5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

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5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore. 5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette. 6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453. 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate, d'intesa con le regioni. 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni. 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione. (( 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). )) 9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso. 9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree

naturali protette 1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o

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provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto. 2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato. 3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7; b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. 5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione. 6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito. 7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991. 8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente. 9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90 )). (2a) ((9)) ------------ AGGIORNAMENTO (2a) Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il "Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura" previsto dal presente articolo e' soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.

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--------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.

Art. 4

Programma triennale per le aree naturali protette 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della carta della natura e delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge dello stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attivita' agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attivita' nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonche' per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree; e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarieta' delle aree da proteggere. 2. Il programma e' redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilita' esistenti. 4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri e' condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

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5. Proposte relative al programma possono essere presentate al comitato da ciascun componente del comitato stesso, dagli altri ministri, da regioni non facenti parte del comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunita' montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresi' presentate al comitato, tramite il ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma e' pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di meta' delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalita' compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed e' predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnicoscientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali. 7. Qualora il programma non venga adottato dal comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente. 8. In vista della formulazione del programma e' autorizzata la spesa da parte del ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attivita' connesse alla predisposizione della carta della natura nonche' per attivita' di informazione ed educazione ambientale. 9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonche' per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

ART. 5. Attuazione del programma;

poteri sostitutivi 1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalita', il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta. 2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalita' indicate dal Comitato.

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3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette e' condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

ART. 6.

Misure di salvaguardia 1. In caso di necessita' ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonche' dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. 2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonche' le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7. 3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalita' istitutive dell'area protetta. In caso di necessita' ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, puo' consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata. 4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11. 5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59. 6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorita' di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non puo' essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempimenti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di cui all’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del

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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese e' resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed e' riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 7.

Misure di incentivazione 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti ((dell'Unione europea, )) statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II AREE NATURALI PROTETTE

NAZIONALI

ART. 8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalita' di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalita' di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

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3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa. 4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di piu' regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, e' comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria. 5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6. 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo. 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

ART. 9 Ente parco

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti; d) la Comunità del parco. 3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di

Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco

nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne

coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono delegate dal

Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che

sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva1.

Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta2. 4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla

1 Questo comma è ora disciplinato dal successivo comma 4.

2 Questo comma era contenuto sostanzialmente nel vecchio testo del comma 12 dello stesso articolo, come si può

vedere oltre. Inoltre è stato aggiunto un periodo, indicato, come da legenda, in colore blue.

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richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna. 4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. 5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11. 7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco. 8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni. 8-ter. I componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente sono nominati e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della

rispettiva designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni

dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il

Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra

esperti particolarmente qualificati in materia di aree

protette e biodiversita', sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità: a) quattro,il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco; b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale

individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare;

d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali;

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e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA).)).

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione: 1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni; 2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni. 8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni3, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a

centottanta giorni. Qualora siano designati membri della

Comunita' del parco Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti. 8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco4, ed una giunta esecutiva formata da

((tre componenti)), compreso il Presidente, secondo le

modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente

parco. che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni. 8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti5. 8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente6. 8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del

3 Questa parte di comma era nel comma 5 originario.

4 Era nel comma 6 originario.

5 Era nell’originario comma 7.

6 Era nell’originario comma 8.

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territorio e del mare7. che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre

entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di

legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio

direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto

entro i successivi trenta giorni.

9. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.((In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, in qualita' di amministrazione vigilante, ai sensi degli

articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o

di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle

piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei

revisori dei conti.))

10-bis. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate8. 11. Il Direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta

dal consiglio direttivo da soggetti iscritti ad un albo di

idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco

istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede

mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del

parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito

contratto di diritto privato per una durata non superiore a

cinque anni. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta dal consiglio direttivo da soggetti

iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di

direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente,

7 Era nell’originario comma 8 bis. 8 Le parti colorate in arancio sono rimaste identiche all’attuale 394, ma erano nell’attuale comma 10.

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al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente provvede a

stipulare stipula un contratto con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. (abrogato) 12-bis. Ai Presidenti Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli

Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1

dell'articolo 35, spettano un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e

con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del

Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. ((11))9. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco. 13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

9 AGGIORNAMENTO (11) Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 5)

che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo

e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non

sono corrisposti gettoni di presenza".

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14. La pianta organica di ogni Ente parco La dotazione organica dell'Ente

parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il

personale ad esso assegnate. approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. 14-ter. AI fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale. 15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco.

ART. 10. Comunita' del parco

1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere e' obbligatorio: a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo. ((d-bis) sullo statuto dell'Ente parco)).

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3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' adotta il proprio regolamento. 4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 11

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e nelle aree ad esso contigue ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in

materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di

volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili,

portatori di handicap e anziani;

h-bis) il divieto di esercitazioni militari. 2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività

tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e

caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante

disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle

consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal

presente articolo.

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3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono

compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare

riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

0a) l'attività venatoria;

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il

danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-

silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare

l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di

minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate

dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli

biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di

cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del

volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h). Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali

abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati

dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e

sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed

essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo

espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le

consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di

prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad

istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi

entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni le

province autonome interessate. A questo fine l’Ente parco, previo parere della Comunità del

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parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e

le modifiche devono essere trasmesse all’Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione,

adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e

in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta

per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l’intesa si intende acquisita.

In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell’Ente parco, del regolamento

adottato senza che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto

pervenire all’Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il

proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall’Ente parco. Il

regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare

alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del

regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco

prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

ARTICOLO COMPLETAMENTE NUOVO

Art. 11.1

(Gestione della fauna selvatica)

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l’esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall’ente gestore dell’area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l’aggiornamento dei piani l’ente gestore dell’area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell’area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all’eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento 1143/2014 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa

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abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l’intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l’esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata dall'ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica.

ART. 11-bis. (( (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per

la promozione economica e sociale). 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.))

ART. 12. Piano per il parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali ((nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali)) affidata all'Ente parco e' perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agro-turistiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna

e sull'ambiente naturale in genere.

e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di

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vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle ten-denze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di con-servazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco; e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività resi-denti all’interno del parco e nei territori adiacenti; e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesag-gio, delle attività agro-silvo-pastorali tradi-zionali direttamente connesse alla conserva-zione di specie selvatiche ed habitat natu-rali, promozione dell’agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturali-stico, culturale e scolastico. 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) zone di riserva generale orientata, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,

ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere

tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture

strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco.

Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del

primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) zone aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai

criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero

secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta

di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli

interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata

legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) zone aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema,

più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività

compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-

culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio

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faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali, l’agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, e della biovdiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal

consiglio direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta

giorni dal suo inoltro dal parte dell'Ente parco. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione, e lo trasmette tempestivamente alla regione. 4. Il piano adottato trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle

quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.

Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il

proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, emana il provvedimento d'approvazione approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso

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in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione

dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato

misto costituito da rappresentanti del Ministero

dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province

autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il

raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione

non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il

Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei

ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini

con un commissario ad acta.è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato

con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità

per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o

urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale

della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 13

(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell’articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente

all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco pubblicato all'albo on line dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati. e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

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2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. 3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del parco.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1.10

ART. 14. Iniziative per la promozione economica e sociale

Corsi di formazione per guide del parco 1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. 2. A tal fine la Comunita' del parco, ((avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco)) un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. ((Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate)). In caso di contrasto tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. 3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, agro-silvo pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota parte di tali attivita' deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita' e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco. 5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. 6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

10 Questo era nel comma 4 dell’attuale 394/91 ed è stato spostato nel comma 3, perché l’intero articolo perde un

comma (appunto, come evidenziato il 3).

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Art. 15

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili

compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione

di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati

sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute

compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli

svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di

attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica nel parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli

indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti

reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a)

e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della

legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di

alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della

trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il

dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di

cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il

diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi

titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione

adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando

un apposito programma, con opportune priorità.

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Art. 16

(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2

agosto 1982, n. 512 , e successive modificazioni e integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di

privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kw, alla data di approvazione della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, esistenti alla data del 31 dicembre 2016, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw, ubicati nel territorio dell’area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima a applicazione, a euro 6 per ogni kw di potenza

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elettrica installata. L’ammontare definitivo di detto contributo, l’articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all’ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data del 31 dicembre 2016,nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L’ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all’ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell’area protetta esistenti alla data del 31 dicembre 2016,sono tenuti a versare annualmente in favore dell’ente gestore dell’area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, un somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kw di potenza. L’ammontare definitivo di detto contributo, l’articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all’ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data del 31 dicembre 2016,sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientate e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

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1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1. 1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta esistenti alla data del 31 dicembre 2016,che non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati11 possono essere dati, alle condizioni stabilite dai Comuni in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell’ambiente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L’ente gestore dell’area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l’attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall’articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente gestore dell’area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-quaterdecies. A decorrere dall’anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell’elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 1-quinquiesdecies. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 70 per cento delle entrate e` destinata prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell’area parco. Il Ministro dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-quinquiesdecies. Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1- quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di

11 Questa espressione era contenuta negli emendamenti iniziali, poi modificata in “possono”.

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sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodi-versità e prioritariamente delle specie e de-gli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato priori-tariamente dagli enti gestori al finanzia-mento di politiche e piani per la conserva-zione e la tutela della biodiversità nell’area protetta. Il Ministro dell’economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. 1-septiesdecies. L’ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle di-sposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l’ipotesi di responsabilità ammi-nistrativa per il personale pubblico e di ille-cito civile per il soggetto privato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. 2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. 3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa. 4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

ART. 17. Riserve naturali statali

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalita' istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresi' indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono vietati in particolare: a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

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ARTICOLO COMPLETAMENTE NUOVO

Art. 18

(Istituzione di aree protette marine) 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di d'intesa concerto con il Ministro del tesoro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine, autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31

dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli

inquinamenti La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell’ambito delle funzioni trasferite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo'

essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il

Ministero dell'ambiente .(comma abrogato)

2. Gli enti gestori delle aree protette marine, e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la

delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata

la protezione dell'area e prevede, altresi', la concessione

d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui

all'articolo 19, comma 6.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le

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aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5

miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 11. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli

anni 1991, 1992 e 1993. (6)((14))

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale12.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221, nel modificare l'art. 8, comma

10, della L. 223 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente

disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il potenziamento della

gestione e del funzionamento delle aree marine protette

istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma

10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 1

milione di euro a decorrere dal 2016".

12 Questo comma era l’originario comma 3 periodo finale.

31

Art. 19

(Gestione delle aree protette marine)

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per

l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato

centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con

apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro

dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina

mercantile, la gestione dell'area protetta marina puo'

essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o

associazioni riconosciute.dall’ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque

confinanti con un'area protetta terrestre, Con il decreto di cui all'articolo 18,

comma 1, la gestione dell’area protetta marina è e' attribuita affidata al soggetto competente per quest'ultima.prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell’area protetta marina a cui deve attenersi il soggetto gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono

compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente

oggetto della protezione e delle finalita' istitutive

dell'area.In particolare sono vietati:

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare, quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai

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territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la

difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un

regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in

funzione del grado di protezione necessario. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono compromettere alterare la tutela delle le caratteristiche dell'ambiente e oggetto della protezione comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati13: a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie

animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e

di reperti archeologici; b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca; l'alterazione dell'ambiente

geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche

delle acque;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e

di cattura;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura14, nonché di

sostanze tossiche o inquinanti; la navigazione a motore;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie15; ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

g) l'uso di fuochi all'aperto. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le

finalita' della gestione dell'area medesima con decreto del

Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo

13 Questo era l’originario comma 3, seppure modificato, come si vede dal testo.

14 Spostato qui; prima era nella lettera d) come si vede dal testo.

15 Era l’originaria lettera d) del comma 5

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esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della

medesima.

Nelle aree protette marine, e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area, quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, e nei parchi nazionali con estensione a mare16. 9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree protette marine, e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai dalle polizie corpi di polizia degli enti locali delegati alla nella gestione delle medesime aree protette anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo17.

16 Era nell’originario comma 4.

17 Questo comma, seppure molto diverso era contenuto nell’originario, e ancora attuale, comma 7.

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11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 218. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di or-ganizzazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono te-nuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell’affidamento della gestione.

ARTICOLO COMPLETAMENTE NUOVO

Art. 19-bis

(Programma triennale per le aree protette marine)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine e sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

18 Questo comma è indicato nel ddl approvato con il numero 2, ma è ovvio che è un refuso e andrà corretto come

comma 12.

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4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1º febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico e di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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12. Ai consorzi di gestione delle aree protette marine e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.19

13. Il personale e il direttore dell'area protetta marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica. Al direttore dell’area marina protetta si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale.

ART. 20.

Norme di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21

(Vigilanza e sorveglianza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata per le

aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree

marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro

della marina mercantile.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri

enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale

mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche,

in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è

esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale

pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo

medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro

dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto

legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,

di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il

19 Questo comma 12 era presente negli emendamenti; poi, in sede di approvazione è stato espunto dal testo. Lo si è

lasciato perché la sua introduzione avrebbe modificato sostanzialmente il regime delle AMP. Per cui è qui indicato per

aiutare la riflessione sul testo.

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personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la

dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto

determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché

di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco

possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli

ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la

qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il

Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente,

d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è

esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 10.

Art. 22

(Norme quadro)

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette

regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento

di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle

province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Tale partecipazione si realizza,

tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990 , attraverso conferenze per la

redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a

protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla

valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano

per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui

all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra

loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali

costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province

autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale

la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità

degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

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3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali, parchi geologici regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle

regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area

delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale, di un parco geologico nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. 6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1.

Art. 23. Parchi naturali regionali

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonche' i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonche' con comunioni familiari montane.

Art. 24

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)

1.In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti i poteri del revisore dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

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2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro. (comma ABROGATO). 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di

personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

3–bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.

Art. 25

(Strumenti di attuazione)

1. Strumenti Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono è il piano per il parco. e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla

regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani

paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e' approvato dalla regione e puo' essere annualmente aggiornato. 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,per il parco possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a

qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti

l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la

gestione.

Art. 26

(Coordinamento degli interventi)

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale

economico e sociale per il parco di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente

promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di

programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle

risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle

finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione,

40

degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione

della procedura.

ART. 27.

Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali e' esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in piu' regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 28. Leggi regionali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

(Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)

1. Il direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga

esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata

sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione

di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente,

del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il direttore dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , di cui all’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti

dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta

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e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti

illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30

(Sanzioni)20

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva. 1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2,

comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta. 2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui l'articolo 2, comma 9-bis. e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. In Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati peseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale puo'è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. 4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre dispone, nei casi di particolare gravità, la

confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

20 In questo articolo in blue e cancellato sono stati lasciate anche le modifiche interne tra i vari passaggi parlamentari.

Anche questo può essere utile per la discussione, poiché questo articolo è stato molte volte rimaneggiato.

42

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto non in

contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul

diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei

regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle

disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree

protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale,

i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

ART. 31.

Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. (1) 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ((3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco)). 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349. ----------------- AGGIORNAMENTO (1)

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Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che " Per consentire la prosecuzione delle attivita' di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491."

ARTICOLO COMPLETAMENTE NUOVO

Art. 32

(Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue)

1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali. 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta. 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, puo' disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia. 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. L'intesa e' promossa dalla regione nel cui territorio e' situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

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ABROGATO COMPLETAMENTE ART. 33.

Relazione al Parlamento 1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attivita' degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

ARTICOLO COMPLETAMENTE NUOVO

Art. 33

(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione al Parlamento)

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all’articolo 4;

b) predispone l’elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;

c) propone alla approvazione della Conferenza unificata l’eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell’ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere una relazione, predisposta dal Comitato, sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

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Art. 34

(Istituzione di parchi e aree di reperimento)

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio;

f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino.

2. L’istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di

spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l’esercizio 2017. Il funzionamento del parco del

Matese e del parco di Portofino è finanziato, a de-correre dall’esercizio 2018, rispettivamente con euro

2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l’anno 2017 e a euro 3.000.000 a

decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma

43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già

destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale

del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui

all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso,

Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si

applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2

sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi

tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti

locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello

stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti

dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro

dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

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4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro

dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si

applicano le disposizioni della presente legge.21

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come

prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino em

Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia;

l-bis) Costa teatina.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di

salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4,

comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse

naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro

dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle

opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di

21 Questi due commi e, soprattutto il 4, deve ancora essere sottoposto a controllo, perché l’atto approvato dal Senato

non chiarisce con sufficiente chiarezza se essi siano stati abrogati, come tutto sommato sembra apparire, oppure

siano rimasti invariati, comportando, in questo caso qualche problema di coordinamento.

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gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì

l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul

territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti

locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20

miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi

per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.22

Art. 35

(Norme transitorie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale

dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito

dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22

marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte

anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai

principi generali della presente legge. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità

degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi,

la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della

Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e

sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno

definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo

1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , si applicano le disposizioni della

22 Vedi nota precedente. In particolare il comma 9 è stato disposto nell’articolo 2, comma 4 modificato.

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presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in

quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate

provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale

interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in

conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della

delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto

1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede

alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui

all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese

(Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per

il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della

presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite,

secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai

fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi

per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5

miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Art. 36

(Aree marine di reperimento)

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all’articolo 4 di cui agli

articoli 4 e 19-bis, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine (“riserve marine” va tolto

da qui), oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle

seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

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c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina(Grotte Zinzulusa e Romanelli);Capo d'Otranto- Grotte

Zinzulusa;

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della

Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada; Capo Spartivento;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di

Nettuno»;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

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ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;

ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;

ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

ee-sexies) Capo Milazzo;

ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia,

limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26

della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire

parchi marini o riserve marine.

ART. 37.

Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Sono altresi' deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico- ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

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c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari". 2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente ai beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purche' detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrita', per il godimento delle presenti e delle future generazioni. 3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalita' la conservazione di dette cose. 4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali". 5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

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ALLEGATO I

(articolo 11.1, comma 2)

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ART. 38. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei

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parchi nazionali e delle altre riserve naturali". 9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". 12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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ALTRE NORME NOVELLATE CON IL MEDESIMO DDL

Le norme sono elencate in ordine cronologico

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 349 DEL 1986

Art. 12.

1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione: a) un

rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla

provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti

designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia; c)

quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni

a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13; d) un

rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL. 2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne

ravvisi l'opportunita' in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, puo'

invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali. 3. Il Consiglio

nazionale per l'ambiente e' presieduto dal Ministro dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni.

Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale

di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente. 4. Il Consiglio da'

pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalita'

stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale. 5. Il Consiglio puo'

proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalita' indicate

nell'articolo 1 comma 3. 6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1,

comma 6, che e' allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento. 7. Il

Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente

legge.

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ARTICOLO COMPLETAMENTE NUOVO

Articolo 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni,

sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

sulla base delle preminenti finalità programmatiche di tutela ambientale, desunte sia dallo

statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché e

dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto della

democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività

dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del

Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta

giorni dalla richiesta. ((Decorso tale termine senza che il parere

sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide)).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione

del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al

precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una

prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di

quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui

al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.Con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori

criteri che presiedono alla individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative

modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non sono espressi entro

trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque alla emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito della emanazione del decreto di cui al comma 2, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede entro dodici mesi dalla

entrata in vigore della presente legge, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente

articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate come aventi carattere

nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di

individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

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4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla

verifica della persistenza delle condizioni per le quali è stata compiuta l'individuazione del

presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari

competenti.

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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (GU n.305 del 31-12-2002 - Suppl. Ordinario n. 240 )

note:Entrata in vigore della legge: 1-1-2003

Art. 80 Misure di razionalizzazione diverse

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n.

871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco . Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco. 2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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MODIFICHE AL D. LGS. N. 42 DEL 2004 CODICE DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI

Articolo 146

(Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse

paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli

articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni

che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il

progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione,

ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra

interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del

Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-

regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di

costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui

all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria

successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per

un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere

sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del

quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui

acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a

meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso

da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il

parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree

sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto

all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle

prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2,

141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte

del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti

urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e

delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione

degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Nel caso di interventi da realizzarsi all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del

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piano del parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle

previsioni dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, l'ente parco comunica al soprintendente

l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la

conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici

dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia

delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra

enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti

parco enti gestori di aree naturali protette regionali, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari

della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze

tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed

esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. La funzione autorizzatoria in

materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6

dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico

atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la

procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza

dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1,

alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143,

comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se

l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove

necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro

quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la

conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di

dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la

documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica

illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato

dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita'

paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle

disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140,

comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in

caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,

l'amministrazione provvede in conformita'.

9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI

DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N.

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133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)). ((Decorsi

inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi

abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda

di autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la

Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad

interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme,

comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che

l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva

alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal

ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in

via sostitutiva e' presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il

parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero

agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova

l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale

o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi

diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno

ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e

le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi

soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito

un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente

consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna

autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa

trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di

coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti

sui beni di cui all'articolo 134. 15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 16. Dall'attuazione del

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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MODIFICHA AL DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.

Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia. 1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati. 3. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita' statali, enti parco,enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche; c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ((, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti)). La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo

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sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura; d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. 6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5. 7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni

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occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni. 8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica. 11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. 12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. 13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

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15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

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INTRODUZIONE DI NORME CHE NON MODIFICANO L’ATTUALE 394 NE’ ALTRE NORME GIA’

ESISTENTI E VIGENTI, MA SONO RELATIVE AI PARCHI E SONO CONTENUTE NEL DDL APPROVATO

IN SENATO CON UNA LORO PROPRIA AUTONOMIA

Art. 2 (Destinazione del contributo di sbarco a favore delle aree protette delle isole minori)

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste. 2-bis. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ARTICOLO 25 DEL DDL APPROVATO AL SENATO

(Comitato paritetico per la biodiversità)

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente 6

giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, nell’ambito della

strategia nazionale della biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree

protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo ne-

cessario, per quanto di competenza, all’eser-cizio delle funzioni che il Comitato per il capitale

naturale esercita ai sensi dell’arti-colo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 26

(Delega al Governo per l’istituzione del Parco del Delta del Po)

Norma di delega contenuta nel ddl – parco delta po -

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, un decreto legislativo per la riforma dell’assetto ordinamentale e organiz-zativo e delle

finalità e dei criteri di ge-stione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-

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Romagna e Ve-neto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la

valoriz-zazione economica e ambientale dell’alto Adriatico, mediante l’istituzione di un unico

Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regio-nale del Delta

del Po, istituto con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del

delta del Po, istituto con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre

considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre

1991, n. 394, i siti di “rete Natura 2000” e le zone di prote-zione speciale disciplinati

rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del

Parla-mento europeo e del Consiglio, del 30 no-vembre 2009, confinanti con i perimetri dei due

parchi regionali, che conservano l’attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti

princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione del Parco del Delta del Po tale

da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento

delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio,

previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi

regionali del Delta del Po del Veneto e dell’Emilia- Romagna nonché dalle citate direttive

92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei princìpi di tutela della fauna selvatica indicati negli

articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b)prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socioeconomico dei

territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali

e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle

imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente

disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storicoculturali dell’area

deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggisticoculturali del Paese;

valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o in direttamente legate all’utilizzazione

del po-tenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di que-sti

ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall’insediamento dei suoi organi,

all’elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d’area e dei

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piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree

contigue i perimetri attualmente vigenti con i relativi regolamenti23, dei piani di gestione e delle

misure di conservazione dei siti di “rete Natura 2000” confinanti con i parchi regionali esistenti e

che sia altresì coerente con i princìpi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all’articolo

143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche

affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se

dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia

costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi

territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e la

Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell’anno 2015;

e) prevedere che l’Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi

degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell’Ente parco del Delta del Po

nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano

soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto; f) prevedere misure

idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei

dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di

entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle

corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali

territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova

normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell’area Riserva di Biosfera Delta del Po

MAB – UNESCO, così come riconosciuta nell’anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-

Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell’intesa preclude l’adozione del decreto. Lo

schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei

23 Questo periodo è indicato in grassetto perché è frutto di un emendamento approvato in sede di discussione in aula

al Senato; quindi non facente parte dell’iniziale proposta in Commissione.

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pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni

dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo

trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e

motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro

il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può

comunque essere adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il

Governo può adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto degli stessi princìpi e

criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 28.

(Delega al Governo per l’introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi

ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi

per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e

criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito, su base volontaria, quale remunerazione di una

quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di

carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli

ecosistemi nonché l’eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove

necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico

di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere

intatte o incrementare le sue funzioni;

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c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di

remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di

pagamento;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi:

formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da

legno di proprietà de-maniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei

bacini idrici; sal-vaguardia della biodiversità con specifico ri-guardo alla funzione di conservazione

delle specie e degli habitat, delle prestazioni eco-sistemiche e delle qualità paesaggistiche, an-che

tenendo conto del ruolo delle infrastrut-ture verdi di cui alla comunicazione della Commissione

europea COM(2013) 249 fi-nal; utilizzazione di proprietà demaniali, col-lettive e private per

produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale,

paesaggistico e cultu-rale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi

ecosistemici gene-rati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio

agroforestale nel-l’esercizio delle proprie attività, anche me-diante meccanismi di incentivazione

previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione

dell’alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni,

dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni,

comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche

all’adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi

ecosistemici l’onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree

protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla

normativa dell’Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa;

l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi,

nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell’attuazione del protocollo di Nagoya

alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed

equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

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m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall’articolo 67 della legge

28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti

legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto

della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano

espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere

comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente

comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al

comma 1, quest’ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al

presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel

rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Art. 29. (Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a

statuto speciale e alla province autonome di Trento e di Bolzano compati-bilmente con i rispettivi

statuti e le relative norme di attuazione.