Le società in generale

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Le società in generale. Il termine società è utilizzato in 2 significati : Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto ) Istituzione (ovvero le regole che ne governano l’ esistenza e il suo scioglimento ). Funzione delle società. - PowerPoint PPT Presentation

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Avv. Carlo Di Brino

Le società in generale

Il termine società è utilizzato in 2 significati:

Atto costitutivo della società (vero e proprio contratto)

Istituzione (ovvero le regole che ne governano l’esistenza e il suo scioglimento)

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Funzione delle società Favorire l’attività produttiva,

attraverso la collaborazione tra più soggetti e la distribuzione del rischio tra tutti gli associati

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Società e impresa La società si presenta come ente

unificatore di più soggetti che esercitano collettivamente la stessa impresa

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Il Contratto di società L’art.2247 c.c. definisce il contratto

di società come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

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Natura del contratto di società Contratto consensuale: si perfeziona con

il semplice consenso Contratto non formale: le forme disposte

dalla legge per alcuni tipi di società sono previste non per la validità del contratto, né a fini probatori, ma solo ai fini della pubblicazione sul Registro delle Imprese

Contratto di collaborazione: lo scopo che anima i contraenti è comune a tutti

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Società unipersonali Il D.Lgs. N.88/1993 ha introdotto nel nostro

ordinamento la possibilità di costituire società unipersonali a responsabilità limitata

Secondo la teoria contrattualistica la società unipersonale rappresenta “un’eccezione nel vasto programma della società di origine contrattuale” (FERRARA)

Secondo la teoria anticontrattualistica il D.Lgs. N.88/1993 sancisce il declino della teoria contrattualistica, avendo incrinato il principio secondo il quale la società non può avere origine da un atto unilaterale

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Requisiti del contratto costitutivo Il contratto di società è valido a condizione

che contenga i requisiti:1. Necessari stabiliti dalla legge per tutti i

contratti in genere: Accordo espresso (dei soci fondatori) Causa Oggetto Forma 2. Specifici che caratterizzano la società e senza

i quali il contratto non può essere qualificato come societario

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Soci fondatori L’art.2247 c.c. implicitamente afferma che socio è

colui che apporta beni (o servizi) per esercitare in comune con altri una attività economica al fine di partecipare agli utili prodotti

In tutti i casi, per diventare soci fondatori è necessario prestare il consenso ad associarsi. Questo deve essere prestato consapevolmente, validamente e legittimamente in forme diverse (verbalmente, per iscritto o anche attraverso un comportamento c.d. concludente: art.1650 c.c.. Per le società di capitali attraverso le deliberazioni)

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Capacità di essere soci Soci possono essere:1. Persone fisiche2. Enti collettivi, quali le società di persone

e di capitali

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Capacità delle persone fisiche

In via generale le persone fisiche possono essere soci fondatori, senza distinzione di sesso, razza, religione

Cittadini di Stato membro della Comunità europea

Cittadini di Stati extra-Comunità europea, ai quali si applica il principio di reciprocità

Coniugi a prescindere dal loro regime patrimoniale (comunione legale o separazione dei beni), possono divenire soci di una società

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Regime fiscale Il regime fiscale di tassazione che grava

sulle persone fisiche, quando costituiscono una società, riguarda essenzialmente i conferimenti e la loro natura

Per quanto concerne gli utili derivanti dall’attività esercitata dalla società, la tassazione dipende innanzitutto dalla scelta iniziale di costituire una società di persone o di capitali

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Divieti

Non possono partecipare alla costituzione di società personali commerciali:

I dipendenti pubblici Per un certo periodo i falliti Gli incapaci d’agire (eccezione per il

minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale)

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Causa La causa è la ragione pratica del contratto costitutivo,

cioè l’interesse che il contratto è diretto a soddisfare La costituzione della società rappresenta la ragione per

la quale il contratto è stato concluso La causa non va confusa con i motivi che sono

giuridicamente irrilevanti È nullo il contratto sociale qualora sia esclusivamente

concluso per motivi illeciti comuni a tutti i soci fondatori

Se la causa è illecita il contratto sociale è nullo (il contratto è illecito se in frode alla legge, cioè diretto a eludere l’applicazione di una norma imperativa)

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Oggetto Riguarda il contenuto complessivo degli accordi

dei soci fondatori (art.1346.c.c.), vale a dire:1. la forma societaria2. la natura e la quantità dei conferimenti3. l’amministrazione e la rappresentanza4. la fase della liquidazione L’oggetto deve essere 1. Possibile2. Lecito3. Determinato o determinabile

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Forma: principio della libertà di forma La forma costituisce il mezzo

attraverso il quale il contratto viene manifestato e quindi concluso

Essa può essere verbale o scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata e non) o addirittura per fatti concludenti

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La forma nelle società di persone

Per le società personali in via generale il contratto è valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, scritta)

Tuttavia altre ragioni impongono la forma scritta:1. Per la società semplice, la natura del bene conferito

(Es: se viene conferita la proprietà è obbligatoria la forma scritta)

2. Per la società in nome collettivo, l’esigenza dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 c.c.)

3. Per la società in accomandita semplice, oltre all’iscrizione, l’esigenza che l’atto costitutivo contenga l’indicazione dei soci accomandanti e accomandatari (art.2316 c.c.)

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La forma verbale In concreto solo la società semplice e la

società di fatto consentono la forma verbale o, addirittura, di essere costituite in base al comportamento concludente dei soci

Es: è costituita una società di fatto tra Tizio e Caio, se concretamente esercitano in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

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La forma nelle società di capitali A differenza delle società personali,

per le società di capitali la legge richiede espressamente l’atto pubblico a pena di nullità (per garantire che non siano costituite e non operino in regime di responsabilità limitata società prive delle condizioni richieste dalla legge)

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Elementi essenziali della società Conferimento di beni e servizi Esercizio in comune dell’attività

economica Scopo di dividere gli utili

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Conferimento di beni o servizi

Nozione: Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il

socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società

Tipi: Conferimento di beni in proprietà Conferimento di beni in godimento Conferimento di crediti Conferimento di propria operaEffetti: Costituzione del patrimonio sociale Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società Acquisto dello status di socio

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Attività sociale L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il

quale la società persegue l’oggetto sociale Inoltre l’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini

della stessa capacità operativa della società Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il

genere di attività che la società si propone di esercitare, per esempio costruzione e vendita di immobili, prestazioni di servizio ecc.

L’oggetto sociale va indicato nell’atto costitutivo e deve riguardare un’attività economica commerciale o anche non commerciale (agricola; obbligatoriamente non commerciale per la società semplice)

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Esercizio in comune dell’attività economica

Esercizio in comune:Secondo la dottrina dominante deve intendersi come potere di gestione comune; la gestione è comune quando si può ricondurre alla volontà di tutti i soci e più persone assumono il rischio dell’impresa (pertanto non è società l’associazione in partecipazione)

Attività economica:Oltre ad essere gestita in comune, l’attività deve essere economica, vale a dire rivolta a uno scopo produttivo e a creare un fine di lucro. È l’attività produttiva di nuova ricchezza(Non sono società le associazioni culturali, ricreative ecc.)

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Scopo di dividere gli utili Scopo dell’attività sociale è quello di

procurare ai soci un vantaggio patrimoniale: un utile è qualsiasi incremento patrimoniale o risparmio di spesa che si può produrre direttamente nel patrimonio del socio, anche senza passare attraverso il patrimonio sociale (come avviene nelle cooperative)

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Tipi di societàSocietà di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita sempliceSocietà di capitali Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società cooperativa a responsabilità limitata Società cooperativa a responsabilità

illimitata Società di mutua assicurazione

Scopo di lucro

Scopo mutualistico

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La scelta della società La scelta del tipo di società, secondo i

diversi tipi previsti dal codice civile, è libera, fatte salve alcune limitazioni:

Divieto di ricorrere alla società semplice per l’esercizio di un’attività commerciale

Scelta obbligata per determinati tipi di società in ragione di particolari attività (Es: S.p.A per le imprese che esercitano il credito e per le assicurazioni)

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Società e associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione realizza una collaborazione tra due o più soggetti non legati da altri vincoli contrattuali

A differenza della società l’associazione è priva:1. Di un fondo comune (l’associante resta unico

proprietario dei propri beni, mentre l’apporto dell’associato comporta il trasferimento del bene nella sfera patrimoniale dell’associante che per esso diviene debitore dell’associato)

2. Della gestione in comune di un’attività. Infatti è solo l’associante, persona fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga a corrispondere all’associato (persona fisica o società) la quota di utili spettante

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L’associazione in partecipazione: natura L’associazione in partecipazione è

considerata come un contratto di scambio, consensuale, oneroso e bilaterale (escluso quindi dalla tipologia contrattuale societaria strictu sensu, anche dal genere dei contratti di natura associativa)

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Autonomia patrimoniale e personalità giuridica

SOCIETA’ di PERSONEIl legislatore ha riconosciuto alle società di persone una autonomia patrimoniale imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo parzialmente insensibile alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci e viceversa

SOCIETA’ di CAPITALISono dotate di una perfetta autonomia patrimoniale; sono altresì dotate di personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intaccano il patrimonio sociale, e viceversa