LE RIFORME PENSIONISTICHE DELL’ULTIMO VENTENNIO prime... · LE RIFORME PENSIONISTICHE...

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LE RIFORME PENSIONISTICHE DELL’ULTIMO VENTENNIO Iª PARTE Prof.ssa Paola Bozzao Università di Roma La Sapienza

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LE RIFORME

PENSIONISTICHE

DELL’ULTIMO

VENTENNIO

Iª PARTE

Prof.ssa Paola Bozzao

Università di Roma La Sapienza

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LE PENSIONI INPS FONTE: RAPPORTO ANNUALE INPS, 2014

L’Inps mette in pagamento ogni mese complessivamente quasi 21 milioni di pensioni a favore di circa 15,6 milioni di beneficiari di cui oltre 7,2 milioni (46,4%) di uomini e 8,4 milioni di donne (53,6%).

L’Istituto eroga sia prestazioni pensionistiche di natura previdenziale (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti - IVS) che assistenziale.

Le prestazioni pensionistiche, che ammontano ad un totale di quasi 17,2 milioni di trattamenti (pari all’82,2% di tutte le prestazioni in essere), traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio e sono finanziate prevalentemente con i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Le prestazioni di natura assistenziale, invece (essenzialmente pensioni e assegni sociali e provvidenze economiche di invalidità civile), ammontano a oltre 3,7 milioni di trattamenti (pari al 17,8% delle prestazioni in essere) e non sono basate su un rapporto assicurativo ma si configurano come interventi dello stato sociale, con onere, quindi, integralmente a carico dello Stato.

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TRATTAMENTI PENSIONISTICI E

BENEFICIARI – ANNO 2014 FONTE: RAPPORTO ANNUALE INPS, 2014

L’importo medio mensile differisce sensibilmente tra le varie tipologie di trattamenti passando da 1.589 euro lordi mensili per le pensioni di anzianità/ anticipata (connesse a una maggiore anzianità contributiva) ai 720 euro e 649 euro mensili, rispettivamente, per le pensioni di vecchiaia e di invalidità previdenziale, mentre le prestazioni ai superstiti presentano un importo medio mensile di 597 euro.

Nell’analizzare le prestazioni erogate si osserva un considerevole divario fra generi: mentre il 79,5% delle pensioni di anzianità sono erogate a uomini, che percepiscono un importo medio di 1.678 euro lordi mensili, alle donne va l’88,2% di tutte le pensioni ai superstiti in pagamento, per un valore di 622 euro medi mensili, e il 63,2% delle pensioni di vecchiaia, pari in media a 605 euro mensili lordi.

L’analisi in ottica di genere fa emergere la concentrazione delle donne nelle classi di importo più basse ed una progressiva riduzione del peso delle donne al crescere delle classi di importo (oltre i 3.000 euro solo un pensionato su quattro è donna).

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ART. 38 COST.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere ha diritto al

mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita

in caso di infortunio, malattia, invalidità e

vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione

e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono

organi ed istituti predisposti o integrati dallo

Stato.

L'assistenza privata è libera.

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L’L’ARTART. 38 C. 38 COSTOST..

Art. 38 e art. 3, co. 2, Cost.

Art. 38 e art. 81 Cost.

Comma 1: l’assistenza sociale

Comma 2: la previdenza sociale

Art. 38 e art. 117 Cost.

• L’interpretazione della Corte costituzionale: la sent.

n. 31 del 1986

• I “mezzi adeguati”: minimi e massimi di pensione

• La garanzia dell’adeguatezza nel tempo: la

perequazione automatica delle pensioni

• Nulla si prevede in materia di finanziamento

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ART. 81 COST.

Co. 1: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e

le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.

Co. 3: “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri

provvede ai mezzi per farvi fronte”

Le riforme devono avvenire tendenzialmente a costo

zero (neutralità finanziaria), ovvero con individuazione dei

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dei

corrispondenti mezzi di copertura

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Art. 117 Cost.

• La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

• LO STATO HA LA LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE SEGUENTI MATERIE:

omissis

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

o) PREVIDENZA SOCIALE;

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Segue. Art. 117 Cost.

• Sono MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE quelle relative a:… tutela e sicurezza del lavoro;… PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

• Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: L’ASSISTENZA SOCIALE E I SERVIZI SOCIALI

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Il sistema a ripartizione

I lavoratori (attivi) pagano i contributi per finanziare il trattamento dei pensionati ==> Solidarietà intergenerazionale

Il sistema a ripartizione può essere:

• Retributivo (basato sulla retribuzione dell’ultimo periodo)

• Contributivo (basato sui contributi versati)

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Il sistema a capitalizzazione

Accantonamento individuale delle

risorse per finanziare il proprio

trattamento pensionistico. I contributi vengono volta a volta versati in conti individuali

unitamente al rendimento prodotto dal loro investimento

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Il SISTEMA DI CALCOLO

RETRIBUTIVO

Si basa su tre elementi: l'anzianità contributiva, data dal totale dei contributi, fino ad un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento;

la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite annuo (pari a 46.123 euro per le pensioni con decorrenza nel 2015), per poi decrescere per fasce di importo superiore.

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Fasce Da Fino a Aliquota Abbatti-

mento

Tetto 46.123 2% 0,00%

Fascia fino

33%

46.123 61.343 1.60% 20%

33%-66% 61.343 76.563 1.35% 32,50%

66%-90% 76.563 87.632 1.10% 45%

Oltre 90% 87.632 0.90% 55%

DETERMINAZIONE TETTI VIGENTI NEL

2015 (PRIMA FASCIA: 46.123 €: V. CIRC. INPS N. 11/2015)

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IL SISTEMA IN VIGORE DAL 1969 AL

1992

Pensione di vecchiaia:

55/60 anni

15 anni di contribuzione e assicurazione

pensione retributiva (calcolata sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni)

Pensione di anzianità:

nessun requisito di età

35 anni di contribuzione e assicurazione

pensione retributiva (calcolata sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni)

Pensione sociale (ai cittadini over 65 con reddito esiguo)

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LE RIFORME PENSIONISTICHE

DELL’ULTIMO VENTENNIO

• L. 421/1992 e D.lgs. 503/1992 (+ D.lgs.

124/1993)

• L. 335/1995

• L. 243/2004

• L. 247/2007

• L. 122/2010

• Manovra estiva 2011 (art. 18 d.l. 98, conv. in l.

111; d.l. 138, conv. in l. 148)

• D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011

• L. 228/2012; L. 147/2013; L. n. 208/2015 14

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PRIMA RIFORMA (C.D. AMATO)

L. 421/1992 E D.LGS. 503/1992)

“Il decreto legislativo n. 503 del 1992, in parte modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, è nel suo complesso diretto, in conformità all'art. 3 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, a ridurre le prestazioni pensionistiche e ad attenuare l'onere finanziario della previdenza pubblica. Le ragioni e gli scopi dell'intervento legislativo sono così enunciati dalla stessa legge di delega: stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo; garantire l'omogeneità dei trattamenti pensionistici obbligatori; favorire la costituzione di forme di previdenza complementare a carattere privatistico” (Corte cost. n. 2/1994)

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Corte cost. n. 2/1994

• E’ ammissibile la richiesta di referendum popolare relativa all'abrogazione del d.lgs. n. 503 del 1992?

• NO, in ragione dello “stretto collegamento delle disposizioni legislative oggetto dei quesiti referendari con le leggi di bilancio” di cui all’art. 75 Cost. (e 81, co. 4, Cost.)

• Quindi: la previdenza sociale, in quanto spesa gravante sul sistema economico del Paese, costituisce una rilevante componente del bilancio nazionale

• L’equilibrio di bilancio si configura quale vero e proprio principio costituzionale con il quale la Corte opera, di volta in volta, un rigoroso contemperamento con gli altri principi rinvenibili nella Carta costituzionale (spec. artt. 3 e 38)

• Con l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 è stato introdotto nella Costituzione il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio (art. 81, co. 1, Cost.)

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IL D.LGS. N. 503/1992

La pensione di vecchiaia:

- aumento di età pensionabile

- aumento dei requisiti di contribuzione e assicurazione

aumento da 5 a 10 anni, e poi a tutta la vita lavorativa, per la individuazione della base di calcolo retributiva della pensione

armonizzazione dei regimi pensionistici, per superare sperequazioni e privilegi

La gradualita’ della riforma: la salvaguardia dei c.d. diritti quesiti

Il concorso della previdenza complementare (d.lgs. 124/1993)

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Art. 1, co. 1, l. 335/1995

“La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo”.

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La l. n. 335/1995 (c.d. RIFORMA DINI) LE PRINCIPALI NOVITA'

Nuovo metodo per il calcolo delle pensioni

Nuove condizioni di accesso alla pensione, per i lavoratori assunti

dopo il 1° gennaio 1996

Elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alle

pensioni di anzianità (v. poi le l. n. 243/2004 e n. 247/2007)

Estensione dell’assicurazione previdenziale obbligatoria

Completamento del processo di armonizzazione dei regimi

previdenziali

Incentivazione di una previdenza complementare da associare a

quella obbligatoria (art. 1 d.lgs. n. 124/93 e art. 1 d.lgs. n. 252/05).

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Non cambia il sistema di

finanziamento delle pensioni

SISTEMA A RIPARTIZIONE

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ART. 24, CO. 3, D.L. N. 201/2011,

CONV. IN L. N. 214/2011

“Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i

requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla

normativa vigente, prima della data di entrata in vigore

del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla

decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o

di anzianità, consegue il diritto alla prestazione

pensionistica secondo tale normativa e può chiedere

all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”

Se il lavoratore matura tali requisiti a decorrere dal 1°

gennaio 2012, si vedano le novità introdotte con il d.l. n.

201/2011 (c.d. riforma Fornero)

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La l. n. 335/1995:

Il sistema di calcolo contributivo

1. il primo passaggio è la determinazione del cd. montante contributivo individuale, cioè la somma:

• dei singoli importi annuali di contribuzione accantonati (annualmente vengono virtualmente accantonati contributi pari al 33% della retribuzione imponibile)

• e degli importi delle relative rivalutazioni periodiche

2. con il secondo passaggio si ottiene l’importo annuo della pensione, moltiplicando

il montante contributivo individuale

x

un coefficiente determinato dalla legge

(coefficiente di trasformazione)

che varia in funzione dell’età in cui è stato chiesto il pensionamento → l’importo della pensione varia in relazione alla probabile residua durata della vita

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L’assegno sociale (art. 3, co. 6, l. 335/95)

I requisiti:

- età di 65 anni;

- reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti ex lege;

- cittadini italiani e di UE residenti in Italia da più di 3 mesi, cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno

- residenza in Italia

L’art. 20, co. 10, l. 133/2008

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