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CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.A. CENTRO TESSILE COTONIERO e ABBIGLIAMENTO S.p.A. Gabriella Alberti Fusi Varese, 11 marzo 2009 LE REGOLE DI ETICHETTATURA LE REGOLE DI ETICHETTATURA Composizione Composizione Il quadro Il quadro normativo normativo

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Gabriella Alberti FusiVarese, 11 marzo 2009

LE REGOLE DI ETICHETTATURALE REGOLE DI ETICHETTATURA““Composizione Composizione –– Il quadro Il quadro

normativonormativo””

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Directive 2008/121/EC 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on

Textile Names – Testo e VII allegati

[[ANNEX VI ANNEX VI -- PART APART ARepealed Directive with list of its successive amendmentsRepealed Directive with list of its successive amendments

Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the CouncilDirective 96/74/EC of the European Parliament and of the Council ––

(OJ L 32, 3.2.1997, p. 38).(OJ L 32, 3.2.1997, p. 38).

CommissionCommission DirectiveDirective 97/37/EC97/37/EC-- (OJ L 169, 27.6.1997, p. 74).(OJ L 169, 27.6.1997, p. 74).

Point 1.F.2 of Annex II Point 1.F.2 of Annex II to the 2003 Act of Accession to the 2003 Act of Accession -- (OJ L 236, 23.9.2003, p. 66).(OJ L 236, 23.9.2003, p. 66).

Commission Directive 2004/34/EC Commission Directive 2004/34/EC -- (OJ L 89, 26.3.2004, p. 35).(OJ L 89, 26.3.2004, p. 35).

Commission Directive 2006/3/EC Commission Directive 2006/3/EC -- (OJ L 5, 10.1.2006, p. 14).(OJ L 5, 10.1.2006, p. 14).

Council Directive 2006/96/EC Council Directive 2006/96/EC -- (OJ L 363, 20.12.2006, p. 81).Annex, point D 2 only(OJ L 363, 20.12.2006, p. 81).Annex, point D 2 only

Commission Directive 2007/3/EC Commission Directive 2007/3/EC -- (OJ L 28, 3.2.2007, p. 12).(OJ L 28, 3.2.2007, p. 12).]]

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Direttiva 1996/74/CE del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (abrogata)(abrogata)..Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194,Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessiDirettiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessilele

Direttiva 1997/37/CE del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile (abrogata)(abrogata)Decreto 19 ottobre 1999, Decreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, attuazione della direttiva 97/37/CE, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II drecante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della ella direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile direttiva 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile

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Decreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, reDecreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, recante cante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della diradattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CEettiva 96/74/CE

Le conseguenti modifiche dell'allegato I, del decreto legislativLe conseguenti modifiche dell'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194:o 22 maggio 1999, n. 194:

a) al numero 2, alla colonna "Denominazione", dopo la parola "gua) al numero 2, alla colonna "Denominazione", dopo la parola "guanaco", e' anaco", e' inserita la parola "inserita la parola "cashgoracashgora (m.)" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle (m.)" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre", dopo la parolafibre", dopo la parola““guanaco", sono aggiunte le seguenti: "capra cashgora" (incrocio guanaco", sono aggiunte le seguenti: "capra cashgora" (incrocio della capra della capra kashmir e della capra angora)kashmir e della capra angora)

b) al numero 30, alla colonna "Denominazione", le parole "Poliamb) al numero 30, alla colonna "Denominazione", le parole "Poliammidica o Nylon" midica o Nylon" sono sostituite dalle seguenti: sono sostituite dalle seguenti: "Poliammide o Nylon"Poliammide o Nylon" e la corrispondente " e la corrispondente descrizione delle fibre e' sostituitadalle parole seguenti: "Fibdescrizione delle fibre e' sostituitadalle parole seguenti: "Fibra costituita da ra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legamimacromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % e' legato a motivi alifatici o ricorrenti, di cui almeno l'85 % e' legato a motivi alifatici o cicloalifatici"cicloalifatici"

c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44 c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44

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Decreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, reDecreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, recante cante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della diradattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CEettiva 96/74/CE

Le conseguenti modifiche dell'allegato I, del decreto legislativLe conseguenti modifiche dell'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194:o 22 maggio 1999, n. 194:

d) e' inserito un nuovo numero 31: alla colonna "Denominazione" d) e' inserito un nuovo numero 31: alla colonna "Denominazione" e' inserita la e' inserita la parola "parola "AramideAramide" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre", sono " e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre", sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra di macromolecole lineari sinaggiunte le seguenti parole: "Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite tetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidiciimmidici, di cui almeno , di cui almeno l'85% e' legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il nl'85% e' legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami umero dei legami immidiciimmidici, ove presenti, non , ove presenti, non puo'puo' essere superiore a quello dei legami ammidici";essere superiore a quello dei legami ammidici";

e) e' inserito un nuovo numero 32: alla colonna "Denominazione" e) e' inserito un nuovo numero 32: alla colonna "Denominazione" e' inserita la e' inserita la parola seguente: "parola seguente: "PoliimmidePoliimmide" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle " e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre" sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra costituita da mafibre" sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra costituita da macromolecole cromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidiciimmidici ricorrenti";ricorrenti";

f) e' inserito un nuovo numero 33: alla colonna "Denominazione" f) e' inserito un nuovo numero 33: alla colonna "Denominazione" e' aggiunta la e' aggiunta la parola: "parola: "LyocellLyocell" e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre" sono " e alla corrispondente colonna "Descrizione delle fibre" sono aggiunte le seguenti parole: "Fibra di cellulosa rigenerata, ottaggiunte le seguenti parole: "Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con enuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico,procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione senza formazione di derivati". Inoltre nella colonna "Denominazione" e' aggiunto di derivati". Inoltre nella colonna "Denominazione" e' aggiunto un rimando alla un rimando alla seguente nota in calce: "Per ''solvente seguente nota in calce: "Per ''solvente organico'organico'' s'intende essenzialmente una ' s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua" miscela di prodotti chimici organici e d'acqua"

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Decreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, reDecreto 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 97/37/CE, recante cante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della diradattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CEettiva 96/74/CE

Le conseguenti modifiche dell'allegato I, del decreto legislativLe conseguenti modifiche dell'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194:o 22 maggio 1999, n. 194:

g) il numero 22 e' modificato di conseguenza: la descrizione delg) il numero 22 e' modificato di conseguenza: la descrizione delle fibre alla le fibre alla corrispondente colonna e' sostituita dalle parole seguenti: "Fibcorrispondente colonna e' sostituita dalle parole seguenti: "Fibra di cellulosa ra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimentoviscoso modificato ed aventrigenerata, ottenuta con procedimentoviscoso modificato ed avente un'elevata e un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. forza di rottura ed un elevato modulo a umido.

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Direttiva 2004/34/CE del 23 marzo 2004, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile (abrogata)(abrogata)

Decreto 1 dicembre 2004, Decreto 1 dicembre 2004, recepimentorecepimento della direttiva della direttiva 2004/34/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gl2004/34/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli i allegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni deallegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni del l settore tessile settore tessile (modifica con nuovo recepimento,Decreto 24 gennaio 2008)

L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, e'L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, e' cosi' cosi' modificato: a) dopo la riga 33 e' inserita la seguente riga «33 modificato: a) dopo la riga 33 e' inserita la seguente riga «33 a»: «33a a»: «33a

""PolilattidePolilattide", fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene", fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contienealmeno per l'85% (in massa) almeno per l'85% (in massa) unita'unita' di estere dell'acido lattico derivate da di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almenozuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno 135°C».135°C».

L’allegato II, della Direttiva 96/74/CE è L’allegato II, della Direttiva 96/74/CE è cosi'cosi' modificato: inserita la voce 33a modificato: inserita la voce 33a polilattidepolilattide: 1,50: 1,50

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Direttiva 2006/3/CE del 9 gennaio 2006, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile (abrogata)(abrogata)

Decreto 21 Marzo 2007, Decreto 21 Marzo 2007, recepimentorecepimento della direttiva 2006/3/CE della della direttiva 2006/3/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e IICommissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulledirettiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulledenominazioni del settore tessiledenominazioni del settore tessile. .

L'allegato I, della Direttiva 96/74/CE è L'allegato I, della Direttiva 96/74/CE è cosi'cosi' modificato: inserita la riga «45»: fibra modificato: inserita la riga «45»: fibra ––elastomultiestere elastomultiestere formata dall’interazione di due o più macromolecole lineari chimformata dall’interazione di due o più macromolecole lineari chimicamente icamente

distinte (di cui nessuna supera l’85% in massa), contenenti grudistinte (di cui nessuna supera l’85% in massa), contenenti gruppi estere come unità ppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85%) che, dopo opportuno trattamefunzionale dominante (almeno l’85%) che, dopo opportuno trattamento, se allungat sotto una nto, se allungat sotto una

forza di trazione fino a raggiungere una vota e mezzo la lunghezforza di trazione fino a raggiungere una vota e mezzo la lunghezza iniziale, riprende za iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa larapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione. forza di trazione.

L’allegato II, della Direttiva 96/74/CE è cosi' modificato: inseL’allegato II, della Direttiva 96/74/CE è cosi' modificato: inserita la voce 45 rita la voce 45 elastomultiestereelastomultiestere: 1,50: 1,50

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Direttiva 2007/3/CE del 2 febbraio 2007, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile (abrogata)(abrogata)

Decreto 24 gennaio 2008Decreto 24 gennaio 2008 attuazione delle direttive n. 2007/3/CE attuazione delle direttive n. 2007/3/CE [n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessili].[n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessili].

Nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 46: «46 Nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 46: «46 ElastolefinaElastolefina FibraFibra, , composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmentecomposta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmentereticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo esreticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata sere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, restirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera cupera

rapidamente e sostanzialmente la lunghezza inizialerapidamente e sostanzialmente la lunghezza inizialeuna volta cessata la trazione» una volta cessata la trazione»

Nell'allegato II è aggiunta la seguente voce 46: «46 ElastolefinNell'allegato II è aggiunta la seguente voce 46: «46 Elastolefina 1,50»a 1,50»

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Campo di ApplicazioneCampo di Applicazione

La leggeLa legge: fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti la loro distribuzione.

In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita offerti in vendita al consumatore finaleal consumatore finale devono riportare un’etichetta che devono riportare un’etichetta che

riporti la composizione fibrosa.riporti la composizione fibrosa.

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Gli allegatiGli allegati

La legge nazionale è costituita da un testo La legge nazionale è costituita da un testo generale e da quattro allegati.generale e da quattro allegati.

Allegato I – Tabella delle fibre tessili (numero progressivo, denominazione, descrizione): attualmente sono riconosciute 46 denominazioni

Allegato II – Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile [es. lane pettinate 18,25%; poliestere 1,50%]

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Gli allegatiGli allegati

Allegato III – Prodotti che non possono essere assogettati all’obbligo di etichettatura: attualmente sono riconosciuti 43 prodotti [es. feltri, articoli in materia tessile da viaggio,tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno]

Allegato IV – Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una’etichettatura o stampigliatura globale ( e non del singolo pezzo): attualmente sono riconosciuti 19 prodotti[es. strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini]

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Definizioni

Prodotti tessiliProdotti tessili: tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati - sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

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Definizioni

Sono assimilati ai prodotti tessiliSono assimilati ai prodotti tessili (e soggetti alla direttiva):(e soggetti alla direttiva):

a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;

b) i prodotti di rivestimento, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, destinati alla copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;

c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

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EsclusioniEsclusioni

Le disposizioni della direttiva non si Le disposizioni della direttiva non si applicano ai prodotti tessiliapplicano ai prodotti tessili che sono:

1) in transitoin transito nel nostro paese sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri2) importati temporaneamenteimportati temporaneamente per effettuare lavorazioni3) sono destinati alla vendita in paesi extra UEdestinati alla vendita in paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione

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Chi è tenuto ad osservare la leggeChi è tenuto ad osservare la legge

Tutti coloro che producono e commercializzano Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessiliprodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito: produttore, importatore, commerciante all’ingrosso e al dettaglio, organizzazioni o singoli negozi che vendono al consumatore finale.

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Chi è tenuto ad osservare la leggeChi è tenuto ad osservare la legge

Per produttore si intende:

il fabbricantefabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;

il rappresentante del fabbricanterappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto.

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ETICHETTA DI COMPOSIZIONE Direttiva 96/74/CE del 16/12/1996

Chi è tenuto ad osservare la leggeChi è tenuto ad osservare la legge

Per produttore si intende:

l’ importatore importatore del prodotto e gli altri operatori altri operatori professionali della catena di commercializzazioneprofessionali della catena di commercializzazionenella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

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ETICHETTA DI COMPOSIZIONE Direttiva 96/74/CE del 16/12/1996

Chi è esonerato dall’ osservare la leggeChi è esonerato dall’ osservare la legge

Coloro che effettuano le lavorazioni di Coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzitrasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio da un soggetto all’altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendida (solo un temporaneo passaggio di possesso).

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Etichette e TolleranzeEtichette e Tolleranze (prodotti puri)(prodotti puri)

� Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se composto interamente da una stessa fibra tessile.

Esempio: cotone 100%, tutto cotoneEsempio: cotone 100%, tutto cotone

�� Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranzaSui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza del:- 2%,2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica- 5%5% in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato

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Etichette e TolleranzeEtichette e Tolleranze (lana vergine)(lana vergine)

Un prodotto tessile può essere qualificato “lana vergine”“lana vergine”o “lana di tosa”“lana di tosa” quando è composto da fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

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Etichette e TolleranzeEtichette e Tolleranze (lana vergine)(lana vergine)

In deroga le denominazioni “lana vergine”“lana vergine” o “lana di “lana di tosa”tosa” possono essere usate anche per lana contenuta in una mischia quando: la totalità della lana contenuta risponde alle caratteristiche indicate, la quantità di lana non è inferiore al 25%, in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un’altra fibra. In questo caso l'indicazione della composizione indicazione della composizione percentuale completapercentuale completa è obbligatoria

La TolleranzaLa Tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla

fabbricazione è pari allo 0.3% anche per prodotti 0.3% anche per prodotti

ottenuti con ciclo cardatoottenuti con ciclo cardato

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Etichette Etichette (altre composizioni)(altre composizioni)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85%una rappresenti almeno l’85% in peso, puòpuò essere etichettato “minimo 85%” seguita dalla denominazione della fibra.

Esempio Esempio (prodotto costituito da 90% poliestere e 10% viscosa)(prodotto costituito da 90% poliestere e 10% viscosa)

poliestere 90% poliestere 90% oppure oppure poliestere minimo 85% poliestere minimo 85% oppureoppure

poliestere 90% viscosa 10%poliestere 90% viscosa 10%

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EtichetteEtichette (altre composizioni)(altre composizioni)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre nessuna nessuna delle quali raggiunga l’85%delle quali raggiunga l’85% del peso totale devedeve recare l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, in ordine decrescente di pesoin ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Esempio Esempio (prodotto costituito da 40% cotone, 40 % poliestere e 20% (prodotto costituito da 40% cotone, 40 % poliestere e 20%

acrilica) acrilica)

poliestere 40% poliestere 40% -- cotone 40% cotone 40% -- acrilica 20%acrilica 20%cotone 40% cotone 40% -- poliestere 40% poliestere 40% -- acrilica 20%acrilica 20%

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EtichetteEtichette (altre composizioni)(altre composizioni)

L’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % del peso del prodotto, può essere indicato con l’espressione “altre fibre”.“altre fibre”. Tuttavia qualora venga specificata la denominazione di una fibra che sostituisca meno del 10% della composizione si dovrà indicare la composizione percentuale completa.

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Esempio Esempio (altre composizioni)(altre composizioni)(prodotto costituito da 85% cotone, 6 % poliestere, 4 % acrilica(prodotto costituito da 85% cotone, 6 % poliestere, 4 % acrilica e 5% e 5%

viscosa) viscosa)

Etichette corrette possibiliEtichette corrette possibili�� cotone 85 %cotone 85 %�� cotone minimo 85%cotone minimo 85%�� cotone 85% cotone 85% -- altre fibre 15%altre fibre 15%�� cotone 85% cotone 85% -- poliestere 6% poliestere 6% -- viscosa 5% viscosa 5% -- acrilica 4%acrilica 4%

Etichette non correttaEtichette non corretta�� cotone 85% cotone 85% -- poliestere 6% poliestere 6% -- altre fibre 9%altre fibre 9%

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EtichetteEtichette (altre composizioni, misto lino)(altre composizioni, misto lino)

I prodotti costituiti da ordito in puro cotone e trama in puro lino, nei quali il lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere

denominati “misto lino” indicando obbligatoriamente “misto lino” indicando obbligatoriamente

“ordito puro cotone e trama puro lino”.“ordito puro cotone e trama puro lino”.

Etichetta correttaEtichetta corretta

misto lino misto lino –– ordito puro cotone, trama puro linoordito puro cotone, trama puro lino

Etichette non correttaEtichette non corretta

misto linomisto lino

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Tolleranze Tolleranze (altre composizioni)(altre composizioni)

E’ ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza dello lascia impregiudicata la tolleranza dello 0,3 % per i prodotti etichettati lana vergine.0,3 % per i prodotti etichettati lana vergine.

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Tolleranze Tolleranze (altre composizioni)(altre composizioni)

E’ ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3%,una tolleranza di fabbricazione del 3%,riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi ; essa riguarda anche le fibre che sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale.Questa tolleranza si applica anche al caso di “lana vergine in quantità non inferiore al 25%”

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Calcolo delle TolleranzeCalcolo delle Tolleranze

In sede di analisi queste tolleranze vengono calcolate queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di fabbricazione (3%) è quello delle fibre del prodotto finito, fabbricazione (3%) è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee (2% dedotto il peso di quelle estranee (2% -- 5% per ciclo 5% per ciclo cardato).cardato).

Il cumulo delle tolleranze è ammesso solo quando le fibre estranee risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate in etichetta.

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Disposizioni relative alle analisiDisposizioni relative alle analisiI riferimenti normativi nazionali

Legge 883 - 25 novembre 1973 “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”((articoli 14 articoli 14 –– 3030).).

DPR 515 - 30 aprile 1976

“Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili” ((articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 11, 12, 13 e 14 articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 11, 12, 13 e 14

esclusiesclusi))

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D.P.R. 515 D.P.R. 515 -- articolo 26articolo 26

Per l'accertamento della composizione fibrosa, la la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione del metodo di analisi.della precisione del metodo di analisi.

Il procedimento di cui al comma precedente deve essere utilizzato per calcolare le massime differenze previste dall'allegato I al presente regolamento.

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Oltre le tolleranze..Oltre le tolleranze..

possonopossono non essere menzionate in etichetta:

� Le fibre isolabili e visibili, destinate a produrre un effetto effetto decorativodecorativo, che non superino il 7% del peso totale del prodotto finito [frange e pizzi per esempio].

� Le fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effetto particolareeffetto particolare (per esempio effetto antistatico con fibre metalliche) che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito.

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Oltre le tolleranze..Oltre le tolleranze..

Se il prodotto è composto da parti di differente parti di differente composizionecomposizione fibrosa, deve riportare un’etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono. Tale etichetta non è obbligatoria per le Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principalidel prodotto, ad eccezione delle fodere principali(rivestimento interno di maggior estensione dei prodotti tessili(rivestimento interno di maggior estensione dei prodotti tessilinon avente funzione di rinforzo o sostegno o di tasca).non avente funzione di rinforzo o sostegno o di tasca).

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esempi generali:esempi generali: capi finiti compositicapi finiti compositi

Abito femminile costituito da due parti:Abito femminile costituito da due parti:magliamaglia di composizione da 90% cotone e 10% setapizzopizzo di composizione 90% poliestere e 10% elastanche costituisce il 40% del peso totale del capo (quindi non escludibile dall’etichetta)

Etichetta correttaEtichetta corretta:

tessutotessuto: cotone 90% seta 10%pizzopizzo: poliestere 90% - elastan 10%

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esempi generali:esempi generali: capi finiti compositicapi finiti compositi

Gonna costituita da:Gonna costituita da:tessuto esternotessuto esterno di composizione da 100% lanafoderafodera di composizione 100% acetato che costituisce il 20% del peso totale del capo (ma non escludibile dall’etichetta in quanto fodera principale)

Etichetta correttaEtichetta corretta:

tessuto esternotessuto esterno: lana 100% foderafodera: acetato 100%

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esempi generali: esempi generali: reggisenireggiseni, guaine, modellatori, guaine, modellatori

La composizione in fibre di questi articoli è data indicando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle seguenti parti:

reggisenireggiseni: tessuto esterno e interno delle coppe e parte posterioreguaineguaine: parti davanti, dietro e lateralimodellatorimodellatori: tessuto esterno e interno delle coppe e parti davanti, dietro e laterali

Rinforzi, imbottiture e tutte le altre parti che costituiscono Rinforzi, imbottiture e tutte le altre parti che costituiscono meno del 10% in peso (spallino, centralino, fusto) rispettomeno del 10% in peso (spallino, centralino, fusto) rispettoal totale del prodotto possono non essere etichettateal totale del prodotto possono non essere etichettate

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I documenti commercialiI documenti commerciali

I prodotti tessili devono essere etichettati all’atto della commercializzazione in ogni fase del processo produttivo; l’etichetta può essere sostituita da l’etichetta può essere sostituita da documenti commerciali d’accompagnamento,documenti commerciali d’accompagnamento,quando i prodotti non sono destinati al consumatore finale o sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

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I documenti commercialiI documenti commerciali

Sui documenti commerciali è obbligatorio l’impiego della denominazione completa delle fibre; è ammesso l’utilizzo di codici meccanografici (non esistono codifiche (non esistono codifiche obbligatorie)obbligatorie) se nello stesso documento ne è riportato anche il significato.

L’interpretazione correttaL’interpretazione corretta

I dati relativi alla composizione vanno indicati I dati relativi alla composizione vanno indicati chiaramente nei documenti commerciali (fatture e chiaramente nei documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto, da conservare per due anni)documenti di trasporto, da conservare per due anni)

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Come deve essere l’etichettaCome deve essere l’etichetta

Gli Stati membri possono esigere che, all’atto della vendita al consumatore finale, le etichette siano redatte nelle rispettive

lingue nazionali (D.L.vo 194 art. 8 punto 5: “all'atto dell'offerta (D.L.vo 194 art. 8 punto 5: “all'atto dell'offerta

e della vendita al consumatore finale, le etichette devono essere della vendita al consumatore finale, le etichette devono essere e redatte redatte ancheanche in italiano”).in italiano”).

L’etichetta può essere realizzata in cartone tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante: cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio, inserimento dell’etichetta stessa nell’involucro che lo contiene o in altri modi idonei.

Esiste un obbligo di chiarezza delle informazionichiarezza delle informazioni.

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Alcuni casi particolariAlcuni casi particolari

Per i prodotti venduti a metraggioprodotti venduti a metraggio l’etichetta può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabileun insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta [es. pigiami]

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AbrogazioniAbrogazioni (a livello nazionale)(a livello nazionale)

� Articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n°883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986 n° 669

� Articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 11, 12, 13 e 14 del DPR 30 aprile 1976, n°515 (regolamento di attuazione della legge n°883)

� Decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 12 ottobre 1987, n° 482.

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AbrogazioniAbrogazioni (note a livello nazionale)(note a livello nazionale)

� Articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n°883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986 n° 669

Legge 883 Articolo 9 Legge 883 Articolo 9 (abrogato)(abrogato)

LL’’etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportaetichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare re ll’’indicazione indicazione ““a norma della legge (numero e data)a norma della legge (numero e data)”” e quella della e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibreragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del o del

fabbricante o dellfabbricante o dell’’importatore o del dettagliante, nonchimportatore o del dettagliante, nonchéé la la denominazione delle denominazione delle fibrefibre……..

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AbrogazioniAbrogazioni (a livello nazionale)(a livello nazionale)

� Articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n°883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986 n° 669

Legge 883 Articolo 9 Legge 883 Articolo 9 (abrogato)(abrogato)

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legLe indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge ge

debbono essere nettamente separate.debbono essere nettamente separate. ((D.L.vo 194 art. 8 D.L.vo 194 art. 8 punto 3: punto 3: Le indicazioni e le informazioni non previste dal Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le sociali che possono accompagnare immediatamente le

indicazioni previste dal presente decreto). indicazioni previste dal presente decreto).

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Gabriella Alberti FusiDirezione Tecnica e Ricerca

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

Grandate, 8 aprile 2008

LE REGOLE DI ETICHETTATURALE REGOLE DI ETICHETTATURA

“Composizione “Composizione –– I metodi di prova”I metodi di prova”

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IDENTIFICAZIONE DELLE FIBRE“metodi di prova”

AATCC Test AATCC Test MethodMethod 2020 -- 20052005 FiberFiber Analysis: QualitativeAnalysis: Qualitative

ASTM D 276 ASTM D 276 -- 00a00a Standard Test Method for Standard Test Method for IdentificationIdentification

of of FibersFibers in in TextilesTextiles

[A livello ISO sta avviandosi un gruppo di lavoro [A livello ISO sta avviandosi un gruppo di lavoro per l’emissione di una norma]per l’emissione di una norma]

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DETERMINAZIONE QUANTITATIVA Legislazione di riferimento e metodi di prova

�� Direttiva 96/73/CEDirettiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessile.

�� Decreto del 31 gennaio 1974Decreto del 31 gennaio 1974 relativo a metodi di analisi relativo a metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. [modificato successivamente dai decreti del 7 maggio 1981 e del 4 marzo 1991 che hanno aggiornato alcuni metodi di prova e ne hanno aggiunti altri. Tale legislazione prevede, in totale, 16 metodi di analisi]

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DETERMINAZIONE QUANTITATIVA Legislazione di riferimento e metodi di prova

� Direttiva 2006/2/CE della Commissione del 6 gennaio 2006 che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessile.

�� Decreto del 25 settembre 2007Decreto del 25 settembre 2007 (modifica decreto del 31 gennaio (modifica decreto del 31 gennaio

1974)1974) recepisce la direttiva 2006/2/CE della Commissione, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

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DETERMINAZIONE QUANTITATIVA Legislazione di riferimento e metodi di prova

� Direttiva 2007/4/CE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2007 che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

Decreto 24 gennaio 2008Decreto 24 gennaio 2008 attuazione delle direttive 2007/4/CE attuazione delle direttive 2007/4/CE

[2007/3/CE[2007/3/CE e 2004/34/CE sui tessili].e 2004/34/CE sui tessili].

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DETERMINAZIONE QUANTITATIVA Legislazione di riferimento e metodi di prova

�� Direttiva 73/44/CEDirettiva 73/44/CE del Consiglio europeo del 26 febbraio 1973 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

�� Decreto del 12 agosto 1974Decreto del 12 agosto 1974 relativo a metodi di analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

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DETERMINAZIONE QUANTITATIVA Legislazione di riferimento e metodi di prova

�� ASTM DASTM D--629:1999 629:1999 Standard Test Method for Quantitative Standard Test Method for Quantitative Analysis of TextilesAnalysis of Textiles

�� AATCC Test AATCC Test MethodMethod 20A 20A -- 20052005 FiberFiber AnalysisAnalysis:: QuantitativeQuantitative

�� ISO 1833 (suddivisa in parti ISO 1833 (suddivisa in parti –– in fase di sviluppo) in fase di sviluppo) Textiles Textiles --Quantitative chemical analysis (21 parti)Quantitative chemical analysis (21 parti)