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1 Le radiazioni ionizzanti nelle Le radiazioni ionizzanti nelle attività lavorative attività lavorative Relazione dell’Ing. Massimo Esposito – Esperto Qualificato ex D. Lgs. 230/95 POVO (Trento), 23 marzo 2012 U-Series Srl Via Ferrarese, 131 40128 Bologna Tel. 051 6312418 - Fax. 051 4158173 [email protected]

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Le radiazioni ionizzanti nelle Le radiazioni ionizzanti nelle attività lavorativeattività lavorative

Relazione dell’Ing. Massimo Esposito – Esperto Qualificato ex D. Lgs. 230/95

POVO (Trento), 23 marzo 2012

U-Series SrlVia Ferrarese, 131

40128 BolognaTel. 051 6312418 - Fax. 051 4158173

[email protected]

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INTRODUZIONE:Si definisce radioattività la proprietà che hanno gli atomi di alcuni elementi di emettere spontaneamenteradiazioni che possono essere di natura corpuscolare (particelle alfa, particelle beta) o elettromagnetica (raggi gamma, raggi X) e ionizzanti, cioè dotate di energia tale da poter ionizzare gli atomi con i quali vengono a contatto.

Questo effetto diretto sulla materia si traduce in un rischio sanitario correlato all'intensità delle radiazioni stesse. In particolare, in caso di danneggiamento del DNA possono essere indotti processi di cancerogenesi (es. radon: tumore a livello polmonare) .

NATURALE: Alcuni atomi, per le loro grandi dimensioni, sono intrinsecamente instabili e, a un certo punto della loro vita, si rompono spontaneamente emettendo una radiazione. Anche il prodotto del decadimento può essere a sua volta instabile e decadere, e così via, creando delle famiglie radioattive. Es. gas RADON fa parte della famiglia radioattiva dell'Uranio 238.

ARTIFICIALE: Provocata per mezzo di qualche reazione nucleare. Es. sorgenti uso medico, macchine radiogene.

U-238 Prodotti di decadimento

Ra-226 Rn-222 Prodotti di decadimento

Pb-206

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INTRODUZIONE

La concentrazione di radon in aria si misura Bq/mc, dove Bq è il simbolo dell’unità di misura Becquerel che rappresenta una disintegrazione radioattiva al secondo; Bq/mc indica quindi il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d’aria. Le prescrizioni di legge che indicano i valori del livello d’azione usano questa unità.

Come indice del potenziale danno biologico dovuto all'esposizione alle radiazioni, la grandezza che viene utilizzata prende il nome di dose efficace e la sua unità di misura è il milliSievert (mSv).

Unità di misura

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INTRODUZIONE

Principali livelli di riferimento

0,3 mSv/anno Livello di azione POPOLAZIONE (NORM e attività estrattive)

1 mSv/anno

Livello di azione LAVORATORI (NORM, attività estrattive e stabilimenti termali)Limite dose GESTANTI (D. Lgs. 151/2001)

3 mSv/anno Livello di azione LAVORATORI (RADON)

6 mSv/anno

20 mSv/anno Limite esposizione LAVORATORI ESPOSTI (CAT. A)

Valore limite per LAVORATORI ESPOSTI di CAT. B

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A livello italiano:

- D. Lgs. 230/1995 e smi, in particolare D. Lgs. 241/2000.

- Protezione del nascituro: D. Lgs. 151/2001

- “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, a cura delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

A livello Europeo: Direttiva 29/1996

A livello mondiale: ICRP (Commissione Internazionale

di Radioprotezione), su 3 principi:

• giustificazione della pratica;

• ottimizzazione della protezione;

• limitazione delle dosi individuali;

Norme e guide di riferimento (I PARTE)

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Principio di giustificazioneNuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle Radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.

Principio di ottimizzazioneQualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

Principio di limitazione delle dosiLa somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

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D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

● SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

NATURALI (NORM e RADON)

Sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali in quantità

ritenute non trascurabili● SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

ARTIFICIALI

Macchine radiogene - Sorgenti radioattive

Campo di applicazione

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SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI ARTIFICIALI

Pratiche radiologiche con MACCHINE RADIOGENE e SORGENTI

RADIOATTIVE

ATTIVITA' INDUSTRIALIATTIVITA' SANITARIE

Protezione dei pazientiD. Lgs. 187/00

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Esempi di pratiche soggette al decreto : - Macchine a raggi X utilizzate nel settore della

sicurezza; - Apparecchiature radiogene per applicazioni

radioscopiche – CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (controlli fusioni e saldature, componenti elettrici e circuiti stampati, ispezione di prodotti alimentari,...);

- Diffrattometri con tubo radiogeno; - Detector per gascromatografia ECD; - Rivelatori di fumo a camere di ionizzazione; - Acceleratori, etc.

ATTIVITA' INDUSTRIALI

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Obblighi dell’esercente

Prima inizio pratica radiologica : - Esperto Qualificato - Relazione preventiva - Benestare preventivo - Comunic. PREVENTIVA pratica radiologica

a Organi Vigilanti o avvio istanza PREVENTIVA Nulla Osta

Ad inizio Pratica Radiologica: - Prima verifica di radioprotezione - Altri adempimenti associati alla classifica-

zione radioprotezionistica delle aree e dei lavoratori (Capo VIII e Capo IX)

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Commenti su aspetti operativi

Sorgenti mobili di radiazioni ionizzanti

● Soggette a Nulla Osta quando impiegate in più luoghi non determinabili a priori, se impiegate a scopo industriale o ricerca scientifica

● Sorgenti mobili utilizzate in unica sede : comunic. scritta del divieto dell’uso fuori dalla sede comunicata (Art. 80 e Norme Interne)

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SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI

NORM (Naturally Occurring Radioactive Materiales ) e RADON

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D. Lgs. 241/00: Art. 10 – bis Campo di applicazione

ATTIVITA’ PRODUTTIVE/SERVIZI - NORM

• ► Lavorazione/stoccaggio di materiali contenenti radioisotopi naturali in quantità non trascurabili:

- Industrie/depositi fertilizzanti con minerali fosfatici; - Lavorazione minerali nell’estrazione di stagno, ferro-niobio

da pirocloro e alluminio da bauxite; - Lavorazione sabbie zirconifere e produzione materiali refrattari; - Lavorazione terre rare; - Lavorazione ed impiego composti del torio (saldatura, vetri etc); - Produzione pigmenti biossido di titanio; - Fanghi ed incrostazioni da estrazioni petrolifere; ► Stabilimenti termali ► Attività estrattive V ► Attività lavorative su aerei (personale navigante)

Allegato I - bis

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INTRODUZIONE

Principali livelli di riferimento

0,3 mSv/anno Livello di azione POPOLAZIONE (NORM e attività estrattive)

1 mSv/anno

Livello di azione LAVORATORI (NORM, attività estrattive e stabilimenti termali)Limite dose GESTANTI (D. Lgs. 151/2001)

3 mSv/anno Livello di azione LAVORATORI (RADON)

6 mSv/anno

20 mSv/anno Limite esposizione LAVORATORI ESPOSTI (CAT. A)

Limite esposizione LAVORATORI ESPOSTI (CAT. B)

Ulteriori obblighi previsti:Ripetizione TRIENNALE

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D. Lgs. 241/00: Art. 10 – bis Campo di applicazione

RADON

• ► Attività lavorative in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in TUTTI I LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI

• ► Attività lavorative in luoghi diversi da quelli sopra riportati

in zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon

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Linee guida della “Conferenza Stato - Regioni”:

Ambienti in cui condurre le misure: Par. 1.2: definizione luogo di lavoro D.Lgs. 626/1994Par. 1.3: ambienti in cui il personale trascorra una frazione di tempo significativa, indicativamente fissata in 10 ore/mese.Approccio che appare non cautelativo, ad es. ambiente con concentrazione 5000 Bq/mc esporrebbe una donna gestante che vi trascorra 10 ore/mese ad una dose pari a 1,05 mSv.

Numero di punti di misura in ogni ambiente: misure condotte in ogni locale fisicamente separato oppure, per locali di grandi dimensioni, una misura ogni 50 mq.

Metodologie e tecniche di misura: metodi di misura delle concentrazioni di radon e requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure.

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Linee guida della “Conferenza Stato - Regioni”

Responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia;

Individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure e ad attestarne la validità;

Utilizzo di una tecnica di misura idonea;Periodica taratura della tecnica di misura e controllo del funzionamento delle

apparecchiature prima di ogni serie di misure;Periodico controllo di qualità dei dati;Utilizzo di procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature

e il controllo di qualità;Rilascio del resoconto delle misure firmato dal responsabile tecnico, che

garantisce l'affidabilità del dato al committente.

REQUISITI DELL'ORGANISMO DI MISURA:

Sicuramente garantita se direzione laboratorio e gestione documenti da parte Esperto Qualificato di grado almeno secondo

Partecipazione continuativa interconfronti internazionali

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Concentrazione di attività media annuale:

Radon < 400 Bq/mc: nessun ulteriore obbligo se non la ripetizione delle misurazioni in caso di variazioni significative delle condizioni in cui si svolge l’attività lavorativa (art. 10 quinquies, comma 8)

Radon compreso fra 400 e 500 Bq/mc: ripetizione delle misure l’anno successivo(art. 10-quinquies, comma 2)

La normativa di riferimento fissa il livello d’azione per la concentrazione di radon in termini di concentrazione media annua.

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Concentrazione di attività media annuale:

Radon > 500 Bq/mc (LIVELLO DI AZIONE – Allegato I bis):

- Comunicazione agli organi competenti (ASL, ARPA, Dir. Prov. Lavoro), indicando il tipo di attività lavorativa ed i risultati delle misurazioni (art. 10-quater, comma 1).

- Valutazione, avvalendosi di un ESPERTO QUALIFICATO, della dose ai lavoratori (Art. 10-quinquies, comma 5) e, solo nel caso di superamento di 3 mSv/anno, azioni di rimedio, tenendo conto del principio di ottimizzazione (Art. 10-quinquies, comma 3).

- Ove, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, risulti ancora superato il livello di 3 mSv/anno, adozione (Art. 10-quinquies, comma 3) dei provvedimenti prescritti dalla normativa, fra cui l’eventuale sorveglianza fisica, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano la dose al di sotto dei 3 mSv/anno, tenendo conto del principio di ottimizzazione.

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Concentrazione di attività media annuale:

Radon > 500 Bq/mC:

Al fine di tutelare compiutamente i lavoratori e salvaguardare il Datore di Lavoro si ritiene necessario mettere in atto alcune azioni:

● Estendere le misurazioni al PIANO TERRA al fine di dare piena attuazione a quanto a quanto disposto dall'Art. 10-bis, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 241/2000 (misurazioni di radon ai piani di superficie in zone a rischio);

● Se in corso azioni di rimedio che per la loro natura, richiedono tempi di realizzazione piuttosto lunghi, effettuare a cura dell'esperto qualificato una valutazione preliminare di dose, secondo il principio di ottimizzazione (Art. 2, comma 3 del D. Lgs. 241/2000);

● Specifiche disposizioni interne per attuare quanto evidenziato dall'esperto qualificato appositamente nominato;

● Formare ed informare i lavoratori;

● Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR e partecipazione riunione Art. 35 D.Lgs. 81/08.

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Concentrazione di attività media annuale:

Radon > 500 Bq/mc (livello d’azione):

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di informare le imprese i cui lavoratori (guardie, pulizie, altri servizi) possano accedere agli ambienti sotterranei o, se esistenti, agli ambienti a piano terra con elevate concentrazioni di radon.

Una volta a conoscenza della presenza di radon le imprese esterne sono tenute a nominare un esperto qualificato di propria fiducia, il quale provvederà agli adempimenti di legge relativamente alla tutela della salute dei lavoratori.

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La normativa italiana relativa alle gestanti

Il D.Lgs 151/2001 pone particolare attenzione alla salvaguardia della maternità e della salute del nascituro limitando le attività lavorative della donna in gravidanza che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza (Art. 8, comma 1). Vengono altresì regolamentati i lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti per 7 mesi dopo il parto (Allegato A, lettera D).

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DISPOSIZIONI ORGANI DI VIGILANZA

● ASL Varese: in seguito al superamento del livello d'azione, ha richiesto la valutazione della dose al feto e i contenuti e le modalità di svolgimento, in termini di ore e frequenza, della opportuna formazione ai lavoratori.

● ASL Varese e Direzione Provinciale del Lavoro di Roma: nel caso di superamento del livello d'azione, integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con i dati dell'indagine radon condotta nella sede in oggetto.

● ASL Napoli: chiarimenti riguardo i requisiti degli organismiche sottoscrivono il resoconto delle misure di radon.

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DISPOSIZIONI ORGANI DI VIGILANZA

Nota redatta dal Dott. M. Franciosi della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

● Le misurazioni debbono essere effettuate “sia in caso di attività lavorative svolte in modo saltuario che continuativo, in quanto si tratta di misurazioni ambientali e che, quindi, prescindono dall'effettiva presenza dei lavoratori per l'intero orario di lavoro”.

● Le misurazioni devono essere effettuate indipendentemente dall'emanazione delle linee guida della cosiddetta “Commissione radon”.

● Nel caso sia necessario procedere ad azioni di rimedio, è stata specificata la necessità di rivolgersi all'esperto qualificato.

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Evoluzione della normativa

Sulla base delle recenti raccomandazioni, anche la Direttiva futura (che ha avviato il percorso di approvazione ed è al momento scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/energy/ nuclear/radiation_protection/article_31_en.htm) introduce la normativa sul radon nelle abitazioni e NEI LUOGHI PUBBLICI (distinti questi ultimi dai luoghi di lavoro); la direttiva prevede un livello di riferimento diverso per abitazioni e edifici pubblici esistenti (300 Bq/m3) e futuri (200 Bq/m3), nell'ottica di ridurre in generale anche con le nuove costruzioni e ristrutturazioni l'esposizione al radon.

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● D. Lgs. 230/95 e smi all’art. 157 introduce l’obbligo della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici

● D. Lgs. 23/09 al comma 7 dell’art. 1 introduce l’obbligo di sorveglianza radiometrica anche ai semilavorati metallici, estendendo l’obbligo agli importatori

● D. Lgs. 100/11 disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23/09 relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

● D. Lgs. 52/07 all’art. 14 disciplina il ritrovamento di sorgenti orfane ed i relativi interventi predisposti dal Prefetto

Norme di riferimento (II PARTE)

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L’art. 157 del D. L. 230/95 è sostituito dal seguente:

Art. 157 (sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica … La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

D.Lgs. n. 100/11

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2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento utilizzato.

3. ...Sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

D.Lgs. n. 100/11

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D.Lgs. n. 52 del 6-2-07(in vigore dal 10-5-07)

(Dir. Euratom 2003/122)

Campo di Applicazione

- Sorgenti SIGILLATE ALTA ATTIVITA’ Sorgente sigillata con ATTIVITA’ SUPERIORE alle soglie All. I, al momento della fabbricazione/immissione sul mercato

- Sorgenti ORFANESorgente NON sottoposta a controlli organi vigilanti, con attività al momento della sua scoperta sul mercato superiore alle soglie di cui All. VII D.Lgs. 230/95 (soglie esenzione art.22 )