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Le nuove disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione,
trasparenza e del Codice dell’amministrazione digitale
Antonio Meola
Segretario generale
Città Metropolitana di Napoli
Città metropolitana di Reggio Calabria – Sala conferenze Palazzo Alvaro, 18 dicembre 2017
Dirigere in modo eticamente corretto e
socialmente responsabile
Agite sempre secondo giustizia.
Sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri
Mark Twain
A. Meola
Una dirigenza in linea
con le esigenze della società contemporanea
LA VARIABILE TEMPO
(ESERCIZI FINANZIARI)
1 2 3 4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Programma
Elettorale* Bilancio
di mandato
Piano generale di sviluppo
Art.165 Tuel
A. Meola
Strategia emergente
2
1
5 3
4
Libero adattamento e integrazione di A. Meola - da H. Mintzberg Forme di Strategia
Strategia irrealizzata
Nuove esigenze della collettività
Attività impreviste o emergenti Operatori Amministrat.
A. Meola
Qual’ è il punto di equilibrio tra legalità ed efficienza?
• Alcune parole chiave: • Il principio costituzionale di imparzialità (art.97 Cost.) • Legalità • Efficienza ed efficacia (in applicazione del principio di buon andamento
art.97 C. e art.1, c.1 L.241/90) • Controlli
A. Meola
Formazione e sviluppo delle risorse umane per una nuova PA: una buona premessa nel percorso della prevenzione della corruzione
• In linea con le migliori esperienze internazionali occorre puntare su:
• Sistemi innovativi di formazione e gestione • Controlli non solo a feedback o a feedforward • Etica pubblica e motivazione del civil servant • Amare il lavoro ben fatto, basato sul merito e su
risultati chiari, trasparenti, legati ad obiettivi misurabili e verificabili
• Essere coscienti della rilevanza civile e morale delle Istituzioni per cui si lavora
A. Meola
La Corruzione e la prevenzione del fenomeno
• La corruzione come accezione ampia che esorbita dalla fattispecie penale e che lede l’integrità pubblica:
• Una delle principali cause dell’inefficienza dei servizi destinati alla collettività
• e della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche
• L’obiettivo è quello di restituire qualità ed autorevolezza alla pubblica amministrazione
• Il contrasto alla corruzione passa anche dall’utilizzo di piani di organizzazione in funzione di prevenzione, codici di comportamento, innalzamento dei livelli di trasparenza
• Il tutto è volto a generare comportamenti virtuosi nei pubblici funzionari e ad assicurare la centralità dell’etica pubblica A. Meola
La Corruzione e la percezione del fenomeno
• Il raffronto tra i dati giudiziari e quelli relativi alla
percezione del fenomeno corruttivo, induce a ritenere la sussistenza di un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione praticata e corruzione denunciata e sanzionata
• Mentre la seconda si è ridimensionata, la prima è lievitata
• I dati sul Corruption perception index di Trasparency International collocano l’Italia al penultimo posto in Europa (ultima la Bulgaria) ed al 61° posto al mondo (su 168 nazioni censite) della corruzione pubblica percepita, in posizione peggiore della Grecia e della Romania
• Il ruolo del Dpr 160/10, D. Lgs 33/13 e 39/13
A. Meola
Progetto Prevenzione Corruzione
La legge 190/2012, prescrive a tutte le pubbliche amministrazioni la redazione di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del grado di esposizione al rischio dell’amministrazione.
Ciò comporta la necessità di operare un’approfondita analisi del contesto in cui opera l’amministrazione, al fine di:
– individuare la totalità dei rischi cui essa è esposta,
– identificare il livello di esposizione dell’amministrazione al rischio di corruzione,
con l’obiettivo ultimo di identificare le misure più idonee al presidio del rischio
I materiali riguardanti la prevenzione della corruzione sono redatti sulla base del progetto Formez PA e relativo corso di formazione
Le disposizioni della Legge 190/2012 che richiamano
la valutazione del rischio di corruzione
Art. 1, comma 5
Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimentodella funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce
una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione eindica gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
Art. 1, comma 9
Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori,
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Le disposizioni della Legge 190/2012 che
richiamano la valutazione del rischio di corruzione.
Le indicazioni delle istituzioni
internazionali OECD
•«Il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es.procurement, gestione del personale, controlli,ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di responsabilità nei predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni dell’integrità e nell’identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell’organizzazione (es. selezione del metodo di affidamento o individuazione di varianti al contratto) •L’analisi del rischio costituisce il fondamento per l’individuazione all’interno dell’organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità»
Le indicazioni delle istituzioni
internazionali GRECO
• «Il primo requisito per una adeguata azione di prevenzione della corruzione è la realizzazione di una oggettiva analisi e valutazione dei rischi. Il GRECO ha spesso fatto notare che non si è ancora sufficientemente sviluppata un’analisi sistematica dei fattori di rischio (es. conflitti di interesse) a dei settori maggiormente esposti alla corruzione (public procurement, offerta di servizi sanitari, rilascio di permessi e licenze, ecc.). • Conseguentemente, il GRECO ha raccomandato di sviluppare una maggiore conoscenza sui settori più esposti al rischio. • Il GRECO ha spesso notato la mancanza di informazioni adeguate o dati statistici relativi alle condanne penali o disciplinari, alle misure imposte sui funzionari pubblici per reati di corruzione o violazione delle regole di condotta professionale relativi a tale reati (ad esempio, mancata segnalazione di attività accessorie, che sono che potrebbero causare un conflitto di interessi). In alcune circostanze i dati statistici possono essere utili nel condurre l'analisi dei rischi»
IL RISK MANAGEMENT
definizione
Risk management (gestione del rischio):
processo con cui si individua e si stima il rischio
cui un’ organizzazione è soggetta e si sviluppano
strategie e procedure operative per governarlo
Cosa è il rischio?
ostacolo al raggiungimento degli obiettivi mina
l’efficacia e l’efficienza di un’iniziativa, di un
processo di un’organizzazione.
IL RISK MANAGEMENT
Gli elementi
Il sistema del risk management è composto da tre elementi:
1. Gli attori (tutti i soggetti dell’organizzazione)
2. Il processo (identificazione, valutazione, trattamento)
3. Le tecniche e gli strumenti (tecniche di identificazione e tecniche di valutazione)
Il processo
Identificazione: ricerca, individuazione e analisi degli eventi che possono produrre conseguenze sfavorevoli per l’organizzazione
2. Valutazione: Determinazione dell’entità del rischio (probabilità-impatto)
3. Trattamento: definizione delle azioni volte a
contenere i rischi associati all’attività dell’organizzazione
Il trattamento del rischio
La formulazione delle azioni di trattamento richiede una
presa di coscienza degli eventi che possono pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi
La presa di coscienza matura a seguito dell’identificazione e
valutazione degli eventi rischiosi (aver svolto bene queste
fasi è fondamentale)
Le azioni di trattamento del rischio sono tre:
Rinunciare a trattare il rischio (scelta consapevole)
Fronteggiamento del rischio
Contenere l’impatto
GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
L’approccio ISO – 31000 in PA
Il Piano Nazionale Anticorruzione suggerisce l’utilizzo del Modello ISO – 31000 che consente di identificare fasi, azioni e strumenti, adattandoli al contesto amministrativo e organizzativo di riferimento.
È, quindi, necessario sviluppare strumenti operativi specifici per attuare le diverse fasi previste dal modello.
Analisi del contesto
Identificazione dei rischi
Analisi dei rischi
Valutazione dei rischi
Trattamento dei rischi
L’approccio ISO – 31000 in PA
ANALISI DEL CONTESTO
Variabili del contesto esterno che possono incidere sui rischi di corruzione (contesto sociale, politico, economico, finanziario, c o m p e t i t i v o , n o r m a t i v o , culturale).
Va r i a b i l i d e l c o n t e s t o organizzativo interno:
dimensione e articolazione territoriale tipologia di attività o servizi svolti
cultura e clima organizzativo
valori dominanti
Accountability
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
la normativa (l. 190/2012) e il Piano Nazionale
Anticorruzione i n d i v i d u a n o g i à a l c u n e
dimensioni e aree di rischio
esiste già una ampia casistica internazionale
È possibile definire un primo catalogo dei rischi che
deve essere contestualizzato alla specifica realtà
organizzativa.
L’approccio ISO – 31000 in PA
ANALISI DEL CONTESTO
Variabili del contesto esterno che possono incidere sui rischi di corruzione (contesto sociale, politico, economico, finanziario, c o m p e t i t i v o , n o r m a t i v o , culturale).
Va r i a b i l i d e l c o n t e s t o organizzativo interno:
dimensione e articolazione territoriale tipologia di attività o servizi svolti
cultura e clima organizzativo
valori dominanti
Accountability
Strumenti
Al fine di individuare, mappare e valutare in maniera corretta i rischi di corruzione ed illegalità, sono stati individuati due strumenti:
la Check list per la valutazione del Rischio;
Questionario di rilevazione del grado di esposizione al rischio;
Strumenti 2
Il PNA suggerisce alcune aree ritenute particolarmente sensibili
acquisizione e progressione del personale, affidamento di lavori, servizi e forniture
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario);
Check-list Lo strumento “Check-list per la valutazione dei rischi specifici” è un
documento Excel che si compone di 6 fogli, uno per ogni area di rischio generale cui afferisce il rischio specifico:
Personale
Contratti: lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
L'amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni
Area finanziaria
AREA DI RISCHIO: PERSONALE
PROCESSO RISCHIO SPECIFICO DIREZIONI
Uffici in possesso di
informazioni sui
rischi
Referente
della
compilazio
ne dei
questionar
i
Reclutamento
Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione)
Direzione Risorse Umane
P.O. Acquisizione risorse
Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall’ordinamento prioritarie rispetto a quest’ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)
Previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure
Direzione Istruzione Servizio Supporto alla Scuola, Servizi all'Infanzia
Direttore e dirigenti
Irregolare composizione della commissione di concorso (i.e. presenza di soggetti con incarichi politici ovvero rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali)
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove
ANALISI DEI RISCHI
L’analisi del Rischio Specifico, avverrà attraverso le logiche
tipiche del Risk Management;
I rischi di corruzione possono essere considerati come
rischi operativi, ossia legati
alla g e s t i o n e o p e r a t i v a dell’amministrazione;
Tali rischi hanno la caratteristica specifica di comportare un
p o t e n z i a l e c o s t o p er l’amministrazione.
ANALISI DEI RISCHI 2
La valutazione del rischio di c o r r u z i o n e
può a v v e n i r e
a t t r a v e r s o l ’ a n a l i s i d e l l e dimensioni:
Probabilità (intesa come ‘frequenza’ di accadimento degli
eventi rischiosi e ‘vulnerabilità’, ossia il grado di
esposizione e/o predisposizione al rischio
dell’amministrazione)
Impatto (in termini di danno economico finanziario
e/o di immagine storicamente rilevato e di danno potenziale)
ANALISI DEI RISCHI 3 Questionario per la rilevazione dei rischi
È lo strumento finalizzato alla raccolta dei dati utili alla valutazione del rischio di corruzione e illegalità, per le dimensioni:
• Probabilità,
• Impatto,
cui si aggiungono alcune domande volte ad indagare le specificità dei processi in atto.
La valutazione del rischio avverrà a livello di “Processo”;
Per ciascun processo, saranno individuati i soggetti che dovranno provvedere alla compilazione del questionario;
Ai soggetti incaricati, sarà chiesto di compilare tanti questionari quanti sono i processi per i quali essi risultano in possesso di informazioni utili alla valutazione del rischio
TRATTAMENTO DEI RISCHI Le misure che possono essere individuate ricadono nelle seguenti
categorie generali:
1. ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI, quali ad esempio i regolamenti, mediante i quali individuare le regole, i criteri, i confini entro i quali si esplica l'autonomia decisionale dell'Ente e del soggetto titolare dell'esercizio della funzione; questi atti sono aggiuntivi e specificativi della normativa di carattere generale già esistente
2. PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO, mirate a controllare i tempi dei procedimenti, i risultati, i costi di produzione, la presenza di irregolarità:
Queste procedure devono essere sostenute da adeguati sistemi informativi, protetti da potenziali manomissioni, e in grado di garantire la tracciabilità di chi ha compiuto l’irregolarità
Inoltre, quando possibile e per particolari tipologie di rischio, esse devono essere messe in atta da soggetti esterni all'Amministrazione (quali il Collegio dei revisori dei conti e gli Organismi indipendenti di valutazione);
3. AZIONI DI TRASPARENZA: pubblicazione sui siti web, procedure di evidenza pubblica, individuazione dei procedimenti, dei loro termini e responsabili
TRATTAMENTO DEI RISCHI 2
4. SISTEMI DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI IRREGOLARITÀ, che garantiscano ai dipendenti la certezza di non subire ritorsioni o penalizzazioni di sorta, nei casi di segnalazione non manifestamente infondata;
5. CODICI DI COMPORTAMENTO, nell'ambito dei quali esplicitare norme di comportamento specifiche per ogni fase dei procedimenti, definendo un dettagliato sistema di sanzioni con riferimento specifico ai casi di condotta non conforme a quanto stabilito, nonché i soggetti responsabili di attivare il procedimento disciplinare e i tempi di conclusione dello stesso;
6. PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI FUNZIONARI PUBBLICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
(analisi del rischio, strumenti di prevenzione), trasparenza, etica, integrità, rivolti in particolare, ma non solo, ai responsabili delle aree a maggiore esposizione del rischio di corruzione
TRATTAMENTO DEI RISCHI 3
Non trascurare le fasi trasversali
Il coinvolgimento interno è essenziale (depositari
delle informazioni)
Il monitoraggio e la revisione periodica sono
essenziali per migliorare la qualità dell’analisi
IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
Dopo aver valutato i rischi e definito le misure di prevenzione, Occorre dare al lavoro una logica programmatica
Il piano di prevenzione potrebbe contenere i seguenti elementi:
la policy dell’amministrazione in materia di prevenzione della corruzione
i metodi utilizzati per valutare i rischi di corruzione all'interno
dell’amministrazione
i risultati della valutazione dei rischi
le misure di prevenzione della corruzione previste per ridurre e
controllare i rischi identificati
le responsabilità organizzative nell'attuazione di tali misure
le procedure e i sistemi da sviluppare o modificare
i tempi e le risorse necessari
gli obblighi di comunicazione
i programmi di formazione e sensibilizzazione
il monitoraggio e le modalità di valutazione
Le novità del Piano nazionale anticorruzione ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015
PARTE GENERALE Caratteri generali dell’aggiornamento:
continuità con il PNA in vigore
nozione di corruzione (maladministration)
analisi aree attività e mappatura processi : oltre quelle obbligatorie già
previste da PNA, inserimento di 4 aree di rischio cd. generali :
gestione entrate, spese e patrimonio
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
incarichi e nomine
affari legali e contenzioso
inserimento di aree di rischio cd.specifiche
per EE.LL.: smaltimento rifiuti e pianificazione urbanistica
carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione
e integrazione con Piano performance
Trasparenza come misura di prevenzione
Le novità del Piano nazionale anticorruzione ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (2)
PARTE SPECIALE
Analisi specifica dell’Area di rischio
CONTRATTI PUBBLICI
(denominata così in luogo di «Affidamento di lavori, servizi e forniture») con approfondita disamina di tutte le fasi del contratto, anche successive all’affidamento
N.B. tra le misure di prevenzione possibili : Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali
Focus sul settore SANITA’
La TRASPARENZA nell’Aggiornamento al PNA 2015 e 2016
Misura obbligatoria da porre in essere per favorire la
prevenzione della corruzione e ridurne il rischio
Misura di carattere trasversale, che costituisce oggetto di
apposita sezione di ogni Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione (PTPC)
Articolata secondo adempimenti di trasparenza obbligatori
(D.lgs.33/2013) e/o ulteriori
Strumentale ad un nuovo tipo di controllo sociale:
l’accesso civico
Costitutiva di meccanismi di partecipazione e
collaborazione tra PA e cittadino
Risorsa volta a migliorare l’accountability del manager
pubblico, rendendo accessibili le sue decisioni e
motivazioni
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016
(1)
LA VALUTAZIONE DEI PTCP DELLE CITTA’ METROPOLITANE
Si evidenziano, quali specifici elementi positivi
riscontrati nei PTPC delle città metropolitane una
buona articolazione delle aree di rischio e delle
misure di carattere generale cui non corrisponde,
però, un’adeguata mappatura dei processi
Quali principali criticità si evidenziano, invece,
l’assenza di partecipazione degli organi di indirizzo
politico-amministrativo
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016
(2)
LA VALUTAZIONE DEI PTCP DELLE CITTA’ METROPOLITANE
Il PNA 2016 formula linee di indirizzo con
particolare riferimento a:
relazione tra città metropolitane e altri enti
territoriali (regione, comune capoluogo, comuni)
al fine di individuare le aree e i processi da valutare
per la gestione del rischio
individuazione del soggetto tenuto all’adozione del
PTPC e del RPC della città metropolitana
contenuti principali del PTPC
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016
(3)
Rapporto tra città metropolitana e regione per
identificare le funzioni e i relativi processi da
mappare nei PTPC
In primo luogo va ribadito che i PTPC delle città metropolitane dovranno necessariamente
contenere misure di prevenzione della corruzione riguardo alle funzioni fondamentali specificamente individuate dall’art.1, commi da 44 a 46, della l. 56/2014
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016
(4)
RAPPORTI TRA CITTA’ METROPOLITANA E REGIONE
Se la città metropolitana prevede di cessare
l’esercizio della funzione nel corso dell’anno deve
farne menzione nel PTPC, indicando la procedura di
trasferimento e l’ente subentrante che, ai fini del
proprio PTPC considererà la funzione nell’anno seg
Gli enti subentranti devono individuare nei propri
PTPC le misure di prevenzione della corruzione
relative a dette funzioni dal momento dell’effettivo
trasferimento dell’esercizio della funzione. Ciò allo
scopo di evitare adempimenti temporanei
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI Segretario generale
Piano prevenzione della corruzione 2017-2019.
Matrice adempimenti 2017. Individuazione dei soggetti responsabili: cronoprogramma per soggetti, attività e scadenze.
Soggetti Materia di intervento ed adempimenti Termine e riferimento
nel Piano
Anticorruzione.
Sindaco
Segretario Generale
…. approvazione dei criteri di rotazione dei dirigenti e del personale di responsabilità. 31 gennaio 2017
(pag. 47 del PTPC)
Approvazione su proposta del Segretario generale/RPC del Piano di formazione 2017, relativo alla Sezione riguardante la
prevenzione della corruzione, la trasparenza, i controlli e materie connesse(a cura S.G/RPC). 31 marzo 2017
(pag. 11 del PTPC)
Approvazione del Piano di formazione 2017, predisposto dal Dirigente Coordinatore dell’Area delle Risorse Umane, con il
contributo dei Dirigenti/Referenti e delle OO.SS., d’intesa e con l’approvazione del S.G./R.P.C.T. 30 aprile 2017
(pag. 11 del PTPC)
Termine finale di approvazione del PTPCT 2018/2020 . 31 gennaio 2018
(pag. 12 del PTPC)
I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE
• In Italia si è ritenuto per molti anni che nella pubblica amministrazione i controlli dovessero assumere carattere formale o ispettivo
• Sino alle riforme degli anni ’90 l’azione pubblica è
stata sottoposta a controlli sugli atti, di legittimità e di merito, preventivi e successivi, controlli sostitutivi e sugli organi
• Tale tipologia di controlli, nata con lo Stato liberale,
si è rivelata inadeguata a fronteggiare le esigenze di un nuovo modello organizzativo basato sulla gestione per obiettivi e risultati
A. Meola
I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE (2)
• E’ emersa la necessità di limitare i controlli tradizionali valorizzando una nuova tipologia di controlli, interni all’amministrazione, in modo da:
• Dotare l’Amministrazione ed il management di
strumenti in grado di individuare gli scostamenti tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti
• Analizzare le cause
• Apprestare i dovuti rimedi e le correzioni di rotta,
nel rispetto del programma amministrativo
A. Meola
I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE (3)
• La legge 142/90, nella sua versione originaria, aveva previsto il controllo interno nella disposizione sulla revisione contabile, rendendolo facoltativo e rimettendo all’autonomia statutaria di ogni ente la decisione di introdurre il controllo di gestione e le relative modalità di controllo
Successivamente, con l’emanazione delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni D. Lgs. 29/93, è stato proposto a tutte le pubbliche amministrazioni un sistema di controlli interni da organizzare in piena autonomia e da attuare mediante l’istituzione di servizi di controllo interno
o nuclei di valutazione cui affidare il “compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa” A. Meola
I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE (4)
• La legge 142/90, nella sua versione originaria, aveva previsto il controllo interno nella disposizione sulla revisione contabile, rendendolo facoltativo e rimettendo all’autonomia statutaria di ogni ente la decisione di introdurre il controllo di gestione e le relative modalità di controllo
• Il Parlamento avvertendo la necessità di riforma complessiva del sistema nel 1997 ha delegato il Governo a riordinare e potenziare i sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche
• In attuazione della delega è stato emanato il D. Lgs 286/99 mediante il quale è stato delineato un nuovo sistema dei controlli interni delle pubbliche amministrazioni
A. Meola
Il nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali
D. Lgs. 77/95 confermando il sistema dei controlli, ne ha accentuato la componente della contabilità analitica e la sua strumentalità al servizio finanziario
Il Parlamento avvertendo la necessità di una riforma complessiva del sistema, ha delegato il Governo (1997) a riordinare e potenziare i sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche
In attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. 286/99 mediante il quale è stato delineato un nuovo sistema dei controlli interni delle pubbliche amministrazioni. A. Meola
I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE (5)
I CONTROLLI 6
Il Tuel (Art. 147) ha rafforzato la scelta effettuata
con il (D. Lgs. 286/99) di non obbligare gli enti
locali ad omologare il proprio sistema di controlli
a quello delle amministrazioni statali, limitandosi
a delineare le linee guida del sistema ed i principi
generali da rispettare.
A. Meola
Control e management
Control, nella visione anglosassone.
Guida, ausilio, accompagnamento all’azione
Quindi, non solo a Feedforward (a preventivo)
O a Feedback (a consuntivo)
Ma soprattutto a Screening (concomitante)
La programmazione, dunque, come parte del controllo e non controllo susseguente alla programmazione (Anthony)
Management dal latino manus
A. Meola
Dai controlli ESTERNI
ai controlli INTERNI
CONTROLLI ESTERNI
CONTROLLI INTERNI
CONTROLLI CONCOMITANTI, DIREZIONALI E
CORRETTIVI
A. Meola
CONTROLLI ESTERNI (1)
Sono effettuati da un organo estraneo ed
esterno all’ente o all’amministrazione
controllata
Sono di tipo successivo
Assumono caratteri e aspetti
frequentemente di tipo giurisdizionale
A. Meola
CONTROLLI ESTERNI (2)
Corte dei conti (controllo sugli atti contabili
e sugli atti degli agenti contabili)
Controllo sostitutivo del Governo e del
Prefetto (es. omissione compiti uff. gov.)
Controllo sugli organi
Ispettorato Dip. funzione pubblica
Ispettorato Ministero economia, ecc.
A. Meola
IL CONTROLLO INTERNO
Il controllo interno presenta spesso aspetti:
Consultivi e di guida per gli organi di amministrazione attiva
Salvo casi determinati in cui si verifichi una scissione di ruoli e responsabilità
o di obbligo di denuncia alla competente Autorità
A. Meola
IL PERCORSO NORMATIVO FONDAMENTALE
Legge 142/90
Decreto Legislativo
29/93
Decreto Legislativo
286/99
Decreto Legislativo
267/00
Riforma del Titolo V Cost.
A. Meola
Decreto Legislativo
150/09
Decreto Legge
174/12 Conv. L. 213
Evoluzione normativa
del sistema dei controlli (2)
Decreto Legislativo 29/1993
ARTICOLO 20: • Responsabilità di risultato in capo ai dirigenti • Istituzione dei servizi di controllo interno • La valutazione dei risultati • Il nucleo di valutazione
A. Meola
Evoluzione normativa
del sistema dei controlli (3)
Decreto Legislativo 77/1995
ARTICOLO 39: Il CONTROLLO DI GESTIONE • Verifica sulla realizzazione degli obiettivi
programmati (efficienza, efficacia, economicità)
ARTICOLO 40: Le modalità del controllo di gestione • Predisposizione PEG, rilevazione dei dati, valutazione
ARTICOLO 41: Il referto del controllo di gestione
A. Meola
Evoluzione normativa
del sistema dei controlli (4)
Decreto Legislativo 286/99
Il D. Lgs. 286/99 del 30/07/1999 ridisegna la materia dei controlli interni e della valutazione delle
Pubbliche Amministrazioni
Art. 1, comma 3: gli enti locali … possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del decreto 286/99 nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e
contabile A. Meola
ILSISTEMA DEI CONTROLLI ex D. LGS 286/99
I controlli
Regolarità AMMINISTRATIVA
E CONTABILE
CONTROLLO DI GESTIONE
VALUTAZIONE DEL PERSONALE
VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
La piattaforma è costruita autonomamente da ogni singolo ente locale con l’individuazione di organi diversi
A. Meola
Casi pratici
di programmazione e controllo
Un esempio illuminante
Le opere pubbliche:
genesi, evoluzione ed attuazione
dei processi di lavoro
Come passare dai sistemi di controllo
a feedforward (preventivo) e feedback (consuntivo)
a quelli a screening
A. Meola
INT
RA
NE
T
COGEPAL
Software
Bilancio
Controllo di
Gestione a
feedback (a
consuntivo) sul
raggiungimento degli
obiettivi
Piano
Esecutivo
di Gestione
Città Metropolitana di Napoli
Situazione attuale
A. Meola
COGEPAL
Oracle
DB
Controllo di Gestione
a screening. Prima applicazione:
monitoraggio OO. PP.
Screening
Control
System
Bilancio
PEG
INT
RA
NE
T
Città Metropolitana di Napoli
In sviluppo
A. Meola
Screening Control System: gli Obiettivi
Riepilogo degli Obiettivi PEG 2015 e dei relativi stanziamenti
raggruppati per Missioni e Programmi
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Lista degli obiettivi.
La lista propone le informazioni
essenziali relative all’obiettivo così
come inserite in fase di
programmazione (es. tipo obiettivo,
la data presunta di fine, il peso
attribuito, ….)
Barra di navigazione.
E’ possibile selezionare la
‘Missione’ o il Centro di
Responsabilità e selezionare il
tipo di obiettivo prescelto
(Es. obiettivo continuativo, con
opere, di sviluppo,…)
Consultazione degli Obiettivi Programmati
A. Meola
Informazioni di dettaglio
dell’obiettivo.
Per ogni obiettivo può essere
evidenziata la lista delle fasi (con le
date di inizio, fine prevista e fine
effettiva e il peso assegnato a
ciascuna fase nell’ambito
dell’obiettivo).
Consultazione del dettaglio degli Obiettivi: le Fasi
Sistema di “allertamento”
In questa scheda relativa alle fasi saranno evidenziate in
rosso, le date previste di fine fase quando queste sono
“superate” - sforamento della data di fine fase prevista.
Allo stesso modo è previsto una segnalazione in arancione
all’approssimarsi (15 gg.) della data di fine fase. Una
segnalazione analoga è realizzata nella scheda grafo.
(n.b. l’immagine è stata realizzata il 25/11/2015 e quindi è
evidenziato l’ultimo giorno di preallarme il giorno dopo
tale data sarà evidenziata in rosso)
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Informazioni di dettaglio dell’obiettivo.
Per ogni obiettivo sarà presente un Diagramma di Gantt delle fasi dal quale è possibile,
con immediatezza, ricavare: la data di inizio, la data di fine prevista e quella di fine effettiva
di ciascuna fase.
Nell’esempio la barra rossa rappresenta, graficamente, i giorni di sforamento della fase.
La barra rossa verticale che attraversa tutto il diagramma rappresenta il giorno della
visualizzazione.
Consultazione del dettaglio degli Obiettivi: il Gantt
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Informazioni di dettaglio dell’obiettivo.
Per ogni obiettivo sono elencati gli indicatori utilizzati per misurare
l’andamento di un obiettivo o parte di esso, che si ritiene
rappresentativo. Tramite gli indicatori è possibile monitorare o valutare
il grado di successo, oppure di adeguatezza delle attività
implementate.
Di ogni indicatore che si utilizzerà è, ovviamente, indicato il tipo, il
valore atteso e quello ottenuto.
Consultazione del dettaglio degli Obiettivi: gli Indicatori
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Informazioni di dettaglio dell’obiettivo:
Per ogni obiettivo è elencato il personale impegnato e la sua percentuale.
Consultazione del dettaglio degli Obiettivi: il Personale
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Screening Control System: le OO. PP.
Attraverso tale funzionalità è possibile gestire l’inserimento
dei dati da parte delle strutture assegnatarie degli obiettivi.
Tali dati saranno agganciati e completeranno quelli già
inseriti in fase di programmazione ed insieme verranno
utilizzati per il monitoraggio.
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Selezione della
Direzione di
riferimento
Elenco delle
fasi relative
agli obiettivi.
Ad ogni fase è
associata una
infografica che
esprime
sommariamente la
distribuzione
temporale della
fase nell’arco
dell’anno cosi
come definite in
fase di
programmazione.
Informazioni di maggior dettaglio relative
all’obiettivo. Fra le informazioni compaiono la posizione geografica, il
responsabile del procedimento nonché l’importo.
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L’infografica
E’ generata a partire dalla data di inizio e fine fase. Viene
evidenziato in arancione il ritardo accumulato dalla
singola fase.
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Inserimento informazioni di dettaglio relative alla singola fase.
Ogni fase termina con la produzione di un documento che ne definisce i risultati. Poiché
in genere questi documenti sono già presenti in intranet, oltre ad informazioni sul tipo di
documento, numero e data, è possibile inserire anche un link al documento stesso.
Le OO. PP.: inserimento delle informazioni relative alle fasi
Queste informazioni sono stabilite in fase di programmazione e non possono essere
modificate
La posizione geografica.
Fra le informazioni geografiche di
dettaglio dell’ obiettivo è possibile
inserire, da parte del responsabile
dell’ufficio incaricato dell’intervento, un
segnaposto sulla mappa, effettuare
zoom e pan ed è possibile cambiare la
base di riferimento (strade, satellitare)
il tutto in stile google maps.
Tale grafico, con tutte le informazioni
in esso contenute, può essere
facilmente pubblicato sul sito web
dell’ente al fine di veicolare, in modo
immediatamente intellegibile, tutte le
informazioni sull’azione amministrativa
e sulla sua evoluzione.
L’utilizzo di un grafico stile google-
maps, infatti, permette a tutti gli
stakeholder una immediata
individuazione del luogo, della tipologia
e dello stato di attuazione di ogni
singolo intervento.
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Controllo di Gestione
a screening.
Prima applicazione:
monitoraggio OO. PP.
Screening
Control
System
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In sviluppo
Trasparenza e accesso 1
Principi generali del diritto all’informazione e all’accesso • La trasparenza è l’accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti
dall’ente, allo scopo di:
• tutelare i diritti dei cittadini
• promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa
• favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali
• e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
• L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, ed attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’art. 117 secondo comma, lettera m) della Costituzione, costituisce
principio generale
• volto a favorire la partecipazione
• e ad assicurare l’imparzialità
• la trasparenza
• e la pubblicità dell’attività amministrativa dell’Ente A. Meola
Trasparenza e accesso 2
Diritti di accesso: normativa e definizioni
Il regolamento dell’Ente disciplina i criteri e le modalità
organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:
• a) “accesso documentale o procedimentale ”: l’accesso
disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990
• b) “accesso civico” o accesso civico “semplice”: l’accesso ai
documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto
dall’art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 (“decreto
trasparenza”) , così come modificato dal FOIA (D.Lgs. n.
97/2016)
• c) “accesso civico generalizzato”: l’accesso previsto dall’art.
5, c. 2, e 5 bis del decreto trasparenza D.Lgs. n. 33/2013
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Trasparenza e accesso 3
. L’accesso documentale o “procedimentale” è riconosciuto:
• per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
• Tale diritto consente, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento amministrativo al quale è chiesto l'accesso, di
prenderne visione e di estrarne copia
• È disciplinato da:
• Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)
• D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento sull'accesso ai documenti
amministrativi)
• Art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici)
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Trasparenza e accesso 4
. L’accesso civico semplice:
• è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni
documenti informazioni o dati, per i quali è previsto l’obbligo normativo
della pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa tale pubblicazione
obbligatoria
• È disciplinato da:
• art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni)
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Trasparenza e accesso 5
. L’accesso civico generalizzato, o “libero” o “universale”o “diffuso:
• è il diritto di “chiunque” di accedere a dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali la legge
preveda un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti fissati dallo
stesso d.lgs. n. 33 del 2013
• È disciplinato da:
• Art. 5, comma 2 e art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotti nel nostro
ordinamento con il decreto legislativo n. 97 del 2016 (FOIA)
• Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (Linee guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui all’art. 5. comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013)
• Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 2 del 2017
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Criteri guida di carattere generale
in materia di accesso civico 1
. Al fine di realizzare compiutamente i diritti di accesso di cui
all’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, unitamente al principio di
pubblicità e conoscibilità delle informazioni in possesso
dell’Ente la trattazione delle istanze deve ispirarsi ai seguenti
principi contenuti nelle Linee guida ANAC n. 1309 del 2016 e
nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 2 del 2017: • condivisione con la collettività del proprio patrimonio informativo
• trasparenza e accessibilità come regola rispetto alla quale i limiti e le
esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 rappresentano
eccezioni e come tali vanno interpretate restrittivamente
• principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo, in base al
quale, nel caso non sia specificato il titolo giuridico dell’istanza, la stessa
dovrà essere trattata dall’amministrazione come istanza di accesso
generalizzato
A. Meola
Criteri guida di carattere generale
in materia di accesso civico 2
.
• criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio della pretesa
conoscitiva, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, in assenza
di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, non possono
esigere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali,
ponendoli come condizioni di ammissibilità dell’istanza di accesso
• “dialogo cooperativo” con il richiedente, istaurando un rapporto
collaborativo nelle varie fasi della trattazione dell’istanza dalla sua
presentazione alla conclusione
• Il diritto di accesso civico generalizzato è riconosciuto quale diritto
fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo (CEDU), allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico
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Il registro delle domande di accesso
introdotto dal D.Lgs. 97/2016 FOIA 1 .
• Il Registro delle domande di accesso, tenuto ed aggiornato a cura
dell’URP, è istituito per la registrazione dei dati inerenti le istanze di
accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, pervenute
nell’anno solare all’Ente
• Tutte le domande di accesso pervenute all’Amministrazione devono essere
tempestivamente registrate in ordine cronologico, con indicazione di:
• oggetto della richiesta
• tipologia dell’accesso richiesto
• dati del richiedente
• data e numero di protocollo della richiesta
• ufficio competente in relazione all’oggetto dell’istanza
• in caso di accesso documentale o civico generalizzato, controinteressati, ove
individuati
• eventuale esercizio dell’opposizione da parte di controinteressato
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Il registro delle domande di accesso
introdotto dal D.Lgs. 97/2016 FOIA 2
Tutte le domande di accesso pervenute all’Amministrazione devono
essere tempestivamente registrate in ordine cronologico, con indicazione
di (2):
• Tutte le domande di accesso pervenute all’Amministrazione devono
• esito della richiesta (accoglimento, differimento o diniego, parziali o
totali)
• data e protocollo della comunicazione recante la decisione assunta
• ragioni dell’eventuale diniego o differimento dell’accesso
• eventuali istanze di riesame al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT) o al Difensore Civico competente o
eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
• eventuali ricorsi proposti dai controinteressati.
A. Meola
Il registro delle domande di accesso
introdotto dal D.Lgs. 97/2016 FOIA 3 .
• Il RPCT, l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e i dirigenti
interessati possono chiedere in ogni momento all’URP e/o agli uffici
informazioni sullo stato del procedimento e sugli esiti delle istanze di
accesso
• Il Registro delle domande di accesso è pubblicato, oscurando i dati
personali eventualmente presenti, sul sito istituzionale dell’Ente
• L’URP, con la dovuta collaborazione degli uffici interessati, cura
l’aggiornamento tempestivo del Registro in relazione a tutti i suoi elementi
• Il responsabile della struttura competente alla trattazione della domanda
di accesso, per consentire tutte le comunicazioni e gli adempimenti
necessari, trasmette senza ritardo all’URP tutti i dati, le informazioni ed i
provvedimenti sopra elencati
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L’accesso civico semplice Istanza di accesso civico
• L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere alle
pubbliche amministrazioni documenti informazioni o dati, per i quali sia
stata omessa la pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
• L’istanza di accesso civico non necessita di motivazione, né che il
richiedente sia titolare di uno specifico e qualificato interesse all’accesso
stesso
• L’istanza deve consentire l’individuazione del dato, del documento o
dell’informazione di cui è richiesto l’accesso ed altresì riportare le
generalità del richiedente con i relativi recapiti, ove possibile, anche
telefonici
• L’istanza di accesso civico deve essere indirizzata, presso l’URP, al RAC, i
cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente
• Ove tale istanza venga destinata ad altro ufficio dell’Ente, il responsabile
di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile dell’Accesso
Civico, presso l’URP, nel più breve tempo possibile
• Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(RPCT), è titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o di mancata
risposta
A. Meola
L’accesso civico generalizzato 1
. Definizione e rinvio alla disciplina dell’accesso civico semplice
• L’accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati,
documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni
diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013.
• Con riferimento a:
• legittimazione attiva
• responsabili del procedimento
• competenze del RAC
• ruoli dell’URP e della struttura competente in relazione all’oggetto
dell’istanza, responsabilità per ritardo o inadempimento parziale o
totale, e modalità di presentazione delle istanze
• si rinvia a quanto illustrato nella slide che precede, con riferimento
all’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs.
n. 33/2013.
A. Meola
L’accesso civico generalizzato 2 • Nel caso di richieste di accesso civico generalizzato formulate in modo da
non consentire un’identificazione chiara dei dati o documenti oggetto
della richiesta (“richiesta generica”) o volte ad accertare il possesso degli
stessi (richieste “esplorative”), l’URP invita per iscritto il richiedente a
ridefinire l’oggetto della domanda o ad indicare gli elementi sufficienti,
ove necessario prestandogli assistenza, per consentire l’identificazione dei
dati e dei documenti di suo interesse
• La richiesta generica e/o esplorativa può essere dichiarata inammissibile
soltanto quando, a seguito del suddetto invito scritto a puntualizzare
l’oggetto dell’accesso, il richiedente non abbia fornito i chiarimenti
richiesti
• L’accesso generalizzato deve essere consentito anche quando riguarda un
numero cospicuo di documenti ed informazioni (richiesta “massiva”), a
meno che la richiesta, nonostante l’invito scritto a definirne e
circoscriverne l’ambito, risulti manifestamente irragionevole e
sovrabbondante, nonché in contrasto col principio di buona fede
• La valutazione va condotta caso per caso, tenendo conto di eventuali
istanze precedenti e successive da parte del medesimo soggetto,
contemperando l’interesse del richiedente con il buon funzionamento
degli uffici
A. Meola
Gli obblighi di trasparenza nel codice e le modifiche
apportate con il decreto correttivo 1 (D. Lgs 19.4.2017, n.56 - art. 19 di modifica dell’ art. 29 D. Lgs 50/2016 codice degli appalti)
L’articolo 29, in ogni caso ha una valenza formale ed una valenza sostanziale – sui
termini di ricorso – in questo senso, il primo comma modificato dall’articolo 19 del
decreto correttivo ora prevede che:
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi
quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti,
ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi
dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delledisposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33
A. Meola
Gli obblighi di trasparenza nel codice e le modifiche
apportate con il decreto correttivo 2 (D. Lgs 19.4.2017, n.56 - art. 19 di modifica dell’ art. 29 D. Lgs 50/2016 codice degli appalti)
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo
termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all’articolo
5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in
cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione
A. Meola
Gli obblighi di trasparenza nel codice e le modifiche
apportate con il decreto correttivo 3 (D. Lgs 19.4.2017, n.56 - art. 19 di modifica dell’ art. 29 D. Lgs 50/2016 codice degli appalti)
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le
modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33.
Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi
gli atti a cui si applica l’articolo 73,comma 5, i termini cui sono
collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione sul profilo del committente.
A. Meola
Le nuove disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 1
. Il Cad è stato modificato già cinque volte
• È stato approvato il 1.9.2017 in esame preliminare dal
Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo che modifica il
Cad, il Codice dell'amministrazione digitale approvato con
il Dlgs 82/2005
• Il testo licenziato dal CdM è andato al Consiglio di Stato,
alle Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato
Regioni, poi entro 90 giorni passa nuovamente in Consiglio
dei Ministri per l’approvazione definitiva
• Fra i molti ritocchi in arrivo segnaliamo le modifiche
principali di interesse per le imprese, che riguardano
• le firme elettroniche
• e il domicilio digitale
A. Meola
Le nuove disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 2
. Firma elettronica • Alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma
elettronica avanzata, che sono già normate, e che hanno sostanzialmente
il medesimo valore giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiunge
un nuovo processo di firma
• È quello che prevede che il documento sia formato «previa
identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall'AgID in base all'articolo 71 con modalità tali da garantire la
sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore»
• Dunque, un nuovo processo di firma elettronica “avanzata” che, non è
difficile immaginare, sarà integrato da Spid, il sistema di identificazione
digitale sul quale molto è stato investito in questi anni e che è rafforzato
dal decreto esaminato il 1 settembre in Cdm
A. Meola
Le nuove disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 3
. Firma elettronica • In questi casi, la valutazione del giudice è vincolata, come accade per la
firma digitale e per la firma grafometrica se soddisfa i requisiti previsti
dalle regole tecniche
• Al contrario, il valore giuridico del documento informatico senza firma
e del documento informatico con firma elettronica restano liberamente
valutabili in giudizio, sulla base di quattro criteri:
• Qualità
• Sicurezza
• Integrità
• Immodificabilità
• È il giudice a decidere, ad esempio, e sempre più frequentemente,
quanto vale un'email.
A. Meola
Le nuove disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 4
. Domicilio digitale • Si estende la portata del domicilio digitale, proseguendo in una direzione
intrapresa molti anni fa
• Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico valido al fine delle
comunicazioni con valore legale
• Non è più costituito soltanto da un indirizzo Pec, ma per le persone
fisiche sono previste anche altre modalità
• È obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall'articolo 2 del
Cad come modificato: pubbliche amministrazioni e alcune società a
controllo pubblico
• È obbligatorio anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per
le imprese e le società
• Il domicilio digitale sarà costituito dall'indirizzo indicato da
professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri
A. Meola
Le nuove disposizioni del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 5
. Domicilio digitale
• Già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta
dalla Pec, obbligatoria per molti soggetti
• Un regolamento stabilirà le modalità di individuazione del
domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non è
obbligatoria la Pec e le modalità per colmare il divario
digitale
• Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale producono
gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e
delle notificazioni
• Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e
consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del
destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia
dovuta a fatto non imputabile al destinatario
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