Le novità del dmef 17 giugno 2014 per la conservazione dei documenti fiscali e fatturazione...

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WEBINAR GRATUITO Breaking news ANORC Le novità del DMEF 17 giugno 2014 per la conservazione dei documenti fiscali e la fatturazione elettronica 10 Luglio 2014 Ore 15.00 – 16.00 Promosso e organizzato da con la collaborazione del Digital & Law Department

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Le novità del dmef 17 giugno 2014 per la conservazione dei documenti fiscali e fatturazione elettronica.

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WEBINAR GRATUITO

Breaking news ANORC Le novità del DMEF 17 giugno 2014 per la conservazione dei

documenti fiscali e la fatturazione elettronica

10 Luglio 2014

Ore 15.00 – 16.00

Promosso e organizzato da

con la collaborazione del Digital & Law Department

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Responsabili della Conservazione e del Trattamento A ottobre il Master Course ANORC

Milano – Segreteria ANORC – Piazza IV Novembre, 4

MODULO GENERALE (3 giornate, 20h)

14/15/16 ottobre 2014

MODULO COMUNE (3 giornate, 20h)

21/22/23 ottobre 2014

LAB (2 giornate, 16h)

28/29 ottobre 2014

Per info: [email protected]

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30 ottobre - ore 9.30

Milano

Segreteria ANORC – Piazza IV Novembre, 4

ESAMI PER L’AMMISSIONE AGLI ELENCHI DI ANORC Professioni

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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni

non organizzate in ordini o collegi»

Elenco dei Responsabili della conservazione

digitale

Elenco dei Responsabili del trattamento dei dati

personali

Per info: www.anorc.it/anorc_professioni

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Avv. Sarah Ungaro

10 luglio 2014

- Breaking news - Le novità del DMEF 17 giugno 2014 per la conservazione dei

documenti fiscali e fatturazione elettronica

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La digitalizzazione documentale ha

aperto la strada all’avvento di

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

deputate a gestire i nostri documenti

informatici

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Dematerializzazione e Sicurezza

Nella Società dell’Informazione la c.d. conservazione della

“Memoria Digitale” è un’esigenza sempre più sentita, in particolar

modo a seguito dell’ormai universale diffusione, impiego e

dipendenza dal digitale da parte delle organizzazioni.

Obiettivi principali:

1) Conservare la comprensione, l’attendibilità e la possibilità di

impiego dei dati in un futuro quando le attuali tecnologie hardware e

software potrebbero non essere più disponibili (Logical

Preservation);

2) Garantire l’accesso alle registrazioni fisiche, ovvero rileggere

correttamente i bit da un supporto che molto probabilmente sarà

differente da quello originario (Bit Preservation).

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I requisiti generici di sicurezza delle reti e dei sistemi di

informazione presentano le seguenti caratteristiche

interdipendenti:

Autenticazione: è la conferma dell'identità dichiarata da un organismo

o un utente.

Disponibilità: è la conferma che i dati sono accessibili e i servizi

funzionano anche in caso di interruzioni.

Integrità: è la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono

completi e inalterati (particolarmente importante nel trattamento di dati

sensibili).

Riservatezza: è la protezione dei dati trasmessi o conservati per

evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non

autorizzate (necessaria per la trasmissione di dati sensibili ed è uno

dei requisiti che garantiscono il rispetto della vita privata degli utenti

delle reti di comunicazione).

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L’obiettivo perseguito

da tali nuove figure professionali è la

Digital Preservation

Titolo della presentazione

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Stakeholders per il

Professionista della digitalizzazione

documentale

Aziende del settore che operano sul mercato per conto

della domanda e dell’offerta;

Professionisti;

Enti e Pubbliche Amministrazioni.

Tutti coloro che si occupano di conservazione digitale,

gestione documentale e trattamento dei dati, nei diversi

settori del pubblico e del privato.

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In tale contesto è ormai imprescindibile

valorizzare le figure professionali della

DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE,

titolari di compiti, poteri e funzioni

fondamentali per una PA o un’azienda, che

ricoprono ruoli chiave nella gestione dei

processi digitali delle pubbliche

amministrazioni, figure alle quali è

necessario garantire, dunque, un’adeguata

preparazione, un costante aggiornamento

e il riconoscimento delle competenze

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Sì … ma come?

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In quest’ottica, la qualificazione della professione, come di

ogni altra attività economica, non è basata solo su norme

cogenti come nel caso degli Ordini professionali ma anche su

strumenti (certificazioni, marchi, attestati etc.) di carattere

volontario, a volte anche con controllo pubblico ma più

spesso lasciati all’autoregolamentazione dei privati.

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni

non organizzate

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Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in

ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta

alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata

abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o

comunque con il concorso di questo, con esclusione delle

attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai

sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri

artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da

specifiche normative.

I professionisti possono costituire associazioni professionali

(con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza

alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di

valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il

rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela

degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

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Proprio per dare regolamentazione e il giusto riconoscimento a questi PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE che operano in maniera complementare, è da poco nata l’associazione ANORC Professioni, prima associazione italiana che ha aperto per i Responsabili della conservazione e i Responsabili del trattamento due registri nazionali, istituendo un percorso virtuoso di formazione e aggiornamento a loro dedicato

http://www.anorc.it/anorc_professioni/

Grazie ad ANORC Professioni queste due figure, spesso sottovalutate e poco conosciute, vedono finalmente riconosciute le loro competenze attraverso l'iscrizione a un registro nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi.

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Fatturazione elettronica:

normativa di riferimento

- DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012

(Legge di stabilità 2013);

- Direttiva 2006/112 CE modificata dalla Direttiva 2010/45/UE;

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17

giugno 2014;

- Circolare 12/E del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate;

- Circolare 18/E del 24 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate.

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D.P.R. 633/1972 Art. 21

Fatturazione delle operazioni

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario”

Circolare 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate

Studio Lisi Copyright 2014

Vietata diffusione e duplicazione

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D.P.R. 633/1972 Art. 21

Fatturazione delle operazioni

“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”

Circolare 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate

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D.P.R. 633/1972 Art. 21

Fatturazione delle operazioni

“Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione”

Circolare 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate

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Per garantire tali requisiti, occorre adottare:

sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;

apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;

sistemi EDI (Electronic Data Interchange) – trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

Chiarimenti della Circolare

18/E 2014

dell’Agenzia delle Entrate

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D.P.R. 633/1972 Art. 39

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

“Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”

DMEF 17 giugno 2014

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Conservazione delle fatture elettroniche

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Le novità del DMEF 17 GIUGNO 2014

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali

relativi ai documenti informatici ed alla loro

riproduzione su diversi tipi di supporto

Sostituisce il DMEF 23 gennaio 2004

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Incentiva le imprese alla fatturazione

elettronica e alla tenuta informatica

dei registri contabili

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abrogazione del termine di 15 giorni per la conservazione

delle fatture

il contribuente indicherà nella dichiarazione dei redditi che

effettua la conservazione in modalità elettronica

il pagamento dell’imposta di bollo avverrà in un’unica

soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

non dovranno più effettuarsi le comunicazioni preventive e

consuntive finora richieste

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Fatturazione elettronica per le

pubbliche amministrazioni:

normativa di riferimento - DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012 (Legge

di stabilità 2013);

- Legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

- Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero delle Finanze di concerto

con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione;

- Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni

nella Legge 23 giugno 2014, n.89;

- DMEF 17 giugno 2014;

- Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero delle Finanze e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione

pubblica;

- Documenti relativi a specifiche tecniche e specifiche operative.

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Il calendario per la decorrenza dell’obbligo di

fatturazione elettronica per le PA:

6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed

Enti nazionali di previdenza;

15 marzo 2015, per gli altri Enti nazionali.

DL 66/2014, convertito nella Legge 89/2014

Circolare 31 marzo 2014

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Sia le PA, che i fornitori sono tenuti ad assicurare la conservazione delle

fatture elettroniche in modalità elettronica!

DMEF 17 giugno 2014

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La fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 43 del CAD, in base al quale “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71”.

MEPA DPR 633/1972

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In virtù dell’esplicito richiamo alle norme del CAD e alla Regole tecniche sulla conservazione dei documenti presente al punto 7 dell’Allegato C del DM 55/2013, sia i fornitori, che le PA potranno affidare in outsourcing il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche

Tuttavia le PA possono affidare il servizio di conservazione in outsourcing solo a un conservatore accreditato, alla luce dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013, in linea con quanto previsto esplicitamente dall’art. 44, comma 1- ter, del CAD