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anno 2 n. 10 LA LETTERA - RISPONDIAMO AI DUBBI DEI LETTORI SULL’INVIO DEL MAGAZINE DEL DIPARTIMENTO Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile 2COSA CAMBIA In dieci punti le novità introdotte dalla legge n. 100 Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012 Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225 2L’INTERVISTA Legge n. 100: ne parliamo con il Capo Dipartimento 2LA STORIA Dagli angeli del fango alla protezione civile di domani

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anno 2 n.10

LA LETTERA - RISPONDIAMO AI DUBBI DEI LETTORI SULL’INVIO DEL MAGAZINE DEL DIPARTIMENTO

Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile

2COSA CAMBIA

In dieci puntile novità introdottedalla legge n. 100

Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225

2L’INTERVISTALegge n. 100:ne parliamo con ilCapo Dipartimento

2LA STORIADagli angeli del fangoalla protezione civiledi domani

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“Terremoti d’Italia” ci invita a conoscere da vicino uno dei rischi naturali che più in-

teressa il nostro Paese in termini di diffusione: il rischio sismico. La mostra punta

a stimolare i cittadini a un ruolo attivo nel campo della prevenzione attraverso vi-

deo didattici, documenti, fotografie, filmati storici, strumenti di misura di epoche di-

verse, dispositivi antisimici. Due spettacolari tavole vibranti permettono ai visitatori

di vivere in sicurezza l’esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti.

Informati su protezionecivile.gov.it e scrivici su [email protected] protezionecivile.gov.it

il rischio sismicotra conoscenza,memoria ed esperienza.

Documenti, foto, strumenti, filmatiper capire cos’è il terremoto e cosa si può fare per ridurne gli effetti.

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L’estate è tempo per la protezione civile di staccare l’ombra da

terra. Con la campagna antincendio 2011, anche quest’anno

tutto il Servizio Nazionale è impegnato nella difesa dei boschi:

per l’occasione facciamo un punto sulla stagione passata e sugli

interventi della flotta aerea dello Stato. Alla lotta agli incendi boschivi

sono dedicate anche molte iniziative di sensibilizzazione sul territorio

promosse dal Dipartimento, come i 107 Campi scuola “Anch’io sono la

protezione civile” per ragazzi dai 9 ai 18 anni, e la tradizionale

campagna “Non scherzate con il fuoco” in collaborazione con

Legambiente.

Dall’8 al 14 luglio si celebra la settimana italiana dell’Anno europeo del

volontariato: le associazioni di protezione civile contribuiscono con oltre

400 eventi, esercitazioni e manifestazioni in tutto il paese e, come il

Dipartimento, sono presenti a Roma nella giornata conclusiva del 13

luglio. Appuntamenti che, come quelli ricordati sopra, saranno

consultabili sul sito protezionecivile.gov.it e sulle pagine facebook di

questo Magazine, che ospitano anche gli spazi di discussione legati a

due progetti in corso su emergenza e disabilità e sulla psicologia

dell’emergenza. Per questi mesi estivi, che ci presentano una Protezione

Civile ed in particolare un Volontariato sempre più impegnati nella

prevenzione, abbiamo voluto proporvi anche due temi che ci riportano,

uno per la sua attualità e l’altro per la sua portata storica, a una

riflessione sulla possibilità di funzionamento del Sistema in emergenza.

Dedichiamo la sezione Focus a un riepilogo delle nuove disposizioni per

la dichiarazione e finanziamento degli stati di emergenza, mentre a

trent’anni dalla vicenda di Alfredino Rampi ripercorriamo in

Storie quell’avvenimento tragico che è alla base della nascita di un

Sistema nazionale per la protezione civile.

Particolarmente ricca, in questo terzo numero, e con aggiornamenti

anche sul piano per l’accoglienza dei migranti, la sezione dedicata alle

segnalazioni dal territorio e dal Dipartimento, che potrete ritrovare su

Anno 1 n. 3 maggio/giugno 2011

Pubblicazione bimestrale iscritta alRegistro degli Operatori dellaComunicazione al n. 20383 del6.12.2010

EditorePresidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile

Direttore responsabileBarbara Altomonte

RedazioneVincenzo ArenaSara BabusciValeria BernabeiFrancesca DottarelliMariacristina GiovanniniSara IacoboniElena LombardoFrancesca PattiRiccardo RitaMarianna SchiavonCristina SpatolaVeronica Tretter

Art DirectorMaurilio Silvestri

ImpaginazioneSilvia Alessandrini

FotografiRomeo FrisinaMatteo ValenteGino Viani

ContattiServizio Comunicazione istituzionalee relazioni con il pubblico

00189 - Roma Via Vitorchiano, 2 [email protected]

PROTEZIONE CIVILE

Questa edizione speciale è interamente dedicata alla legge

n.100 che, a vent’anni dalla istituzione del Servizio

Nazionale, integra e modifica la legge n. 225 del 1992.

In apertura, un’intervista in esclusiva al Capo Dipartimento della

Protezione Civile Franco Gabrielli, che ci parla di legge n. 100 e non

solo. Dall’importanza di un linguaggio chiaro e omogeneo per il

Sistema di allerta nazionale, al ruolo del cittadino per una protezione

civile sempre più attiva e vicina alle esigenze delle comunità, sono

molti i temi affrontati nel corso dell’intervista, che è anche occasione

per tirare le somme del percorso compiuto finora e indicare il tratto

di strada che il Servizio Nazionale deve ancora percorrere.

Voce narrante d’eccezione, il Direttore dell’Ufficio Relazioni

Istituzionali Elvezio Galanti ripercorre insieme a noi le vicende di

questa storia tutta italiana. Un racconto della protezione civile per

immagini, che guida il lettore attraverso volti, luoghi ed emergenze,

sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali, economici e politici

vissuti dal Paese negli ultimi cinquant’anni.

Dall’alluvione di Firenze alla protezione civile di domani, a battere il

tempo è l’andamento crisi-opportunità, in un percorso storico che

evidenzia il passaggio da una filiera unica dell’emergenza alla

definizione di un sistema complesso.

In controluce – sullo sfondo della storia del Servizio Nazionale –

l’evoluzione normativa, che conduce dai primi provvedimenti in

materia del 1981 alla legge istitutiva del 1992, sino alla riscrittura

della protezione civile compiuta dalla legge n. 100 del 2012.

Abbiamo semplificato questo provvedimento per voi, individuando i

dieci punti chiave della riforma.

Nell’inserto speciale di questo numero, in versione integrale e

aggiornata, troviamo anche il testo della legge n. 225 del 1992: il

provvedimento che sancisce la nascita del Sistema.

L’editoriale

PROTEZIONE CIVILEMAGAZINE UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILEAnno 2 n. 10settembre-ottobre 2012

Pubblicazione bimestraleiscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione al n. 20383 del 6.12.2010

EditorePresidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile

Direttore responsabileMariacristina Giovannini

Art DirectorMaurilio Silvestri

ImpaginazioneSilvia Alessandrini

RedazioneVincenzo ArenaMariacristina GiovanniniFrancesca PattiMarianna SchiavonVeronica Tretter

StampaDel Gallo Editori

ContributiLe fotografie della sezione “LaStoria” sono state gentilmenteconcesse dagli archivi storicidelle strutture operative

FotografiAntonio ArzediRomeo FrisinaFederica ImbrianiMatteo ValenteGino Viani

ContattiServizio C omunicazionee relazioni con il pubblico00189 - Roma Via Vitorchiano, 2 [email protected]

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anno 2 n.10

Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile

2COSA CAMBIA

In dieci puntile novità introdottedalla legge n. 100

Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225

2L’INTERVISTALegge n. 100:ne parliamo con ilCapo Dipartimento

2LA STORIADagli angeli del fangoalla protezione civiledi domani

2 In questo numero

Editoriale

L’intervista

“Stringiamci a coorte”Parafrasando l’inno nazionale, il CapoDipartimento Franco Gabrielli richiama

cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivoe consapevole all’interno del Sistema

Cosa cambia

Dalla legge n. 225/1992alla legge n.100/2012

Com’era, com’è: in 10 punti, le principalinovità introdotte dal provvedimento

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4

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Storie

“Fate presto”Volti, luoghi ed emergenze che hannofatto la storia della Protezione Civile

Inserto

SPECIALE legge n. 225/1992Istituzione del Servizio Nazionale

della Protezione Civile

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uLetterapag. 24

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La legge 100 è frutto di un grande lavoro dimediazione. Si tratta del miglior compro-messo possibile? Si poteva fare di meglio? Propendo per la prima opzione. Sicura-mente, rispetto a un “mondo ideale” si po-teva fare di meglio, e ci auguriamo che lalegge n. 100 rappresenti un passaggio ver-so quel meglio auspicato. Rispetto alla leg-ge n. 10/2011, sicuramente è un buon com-promesso, anche in riferimento alla formu-lazione del decreto legge n. 59 poi conver-tito con modifiche nella legge n. 100. Po-tremmo sintetizzare che quest’ultima rap-

presenta una marcia di avvicinamento ri-spetto a un “possibile” realizzabile.

La legge 100 va ad incidere in particolare sul“fattore tempo”, limitando la durata deglistati di emergenza. È un modo, ci consen-ta il termine, per “dare la sveglia” alle am-ministrazioni competenti in via ordinaria? Credo che il “fattore tempo” sia la classicareazione a stati emergenziali ipertrofici, incui l’emergenza andava a sovrapporsi al-l’ordinarietà stessa, anche per l’incapacitàdi questo Paese di affrontare in maniera si-

2 L’intervista

“Stringiamci a coorte”Parafrasando l’inno nazionale, il Capo Dipartimento Franco Gabriellirichiama cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo e consapevoleall’interno del Sistema

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stematica i tanti problemi che lo assillano.Da questo punto di vista il decreto legge n.59 prima, e la legge n. 100 poi, rappresen-tano una reazione com-prensibile. Ad ogni azionecorrisponde una reazioneuguale e contraria: ad uneccessivo prolungamentodegli stati emergenziali, cheha caratterizzato gli ultimianni di vita della legge n.225 del 1992, si è rispostocon un contingentamento dei tempi. Colgonella domanda l’auspicio che questa, forseeccessiva, limitazione serva per educare leamministrazioni a riappropriarsi delle com-petenze che appartengono loro.

Un altro passaggio chiave riguarda i pianidi emergenza comunali. I 90 giorni previ-sti dalla legge sono scaduti. A che puntosiamo? Allora, innanzitutto c’è da fare una precisa-zione: la legge ha introdotto solo una novi-tà, precisando l’organo all’interno del Co-mune che deve provvedere all’emanazionedei piani: il Consiglio comunale e non laGiunta. In questo senso, se da un lato il Con-siglio rappresenta l’intera comunità – e daquesto punto di vista la riforma segna unacorretta logica di condivisione – dall’altro,rallenta le tempistiche. Questa norma è si-curamente ridondante. Non è certo la leg-ge 100 a dover ribadire la necessità per iComuni di dotarsi di un piano comunale diprotezione civile. Analogamente a quantodetto per il “fattore tempo”, la legge reagi-sce ad una anomalia. Purtroppo, nel nostroPaese, troppi Comuni non si sono dotati di

questo essenziale strumento di prevenzio-ne di protezione civile. I dati non sono con-fortanti. Rispetto alla scadenza dell’11 di ot-

tobre 2012 – il termine dei90 giorni – avevamo datoulteriori 30 giorni di tempoalle Regioni per la raccoltadei dati dal territorio. Abbiamo iniziato a pubbli-care sul nostro sito web lostato dell’arte della pianifi-cazione comunale. Non per

esporre al pubblico ludibrio gli inadempien-ti, ma per rendere consapevole il Paese diquanto ancora lunga è la strada da percor-rere, sia sul piano della consapevolezza siasu quello della pianificazione.

Per la prima volta il Sistema di allerta na-zionale per il rischio meteo-idrogeologicoe idraulico viene inquadrato in una legge.È una conquista importante. Resta ancoramolto da fare in termini di comunicazionee semplificazione del linguaggio quando siparla di questi temi. Quali sono i prossimipassi da compiere? Il problema che voi ponete è “il problema”,che anche in questi giorni ha dato luogo areazioni “tipicamente italiche” tra gli stig-matizzatori delle allerta e quanti invece in-vitano alla prudenza. Ben prima della leggen. 100, avevamo aperto un confronto con leRegioni. Il sistema di allertamento naziona-le è il frutto della Riforma del Titolo V dellaCostituzione, del fatto che in materia di pro-tezione civile – materia concorrente – lo Sta-to detta le linee essenziali, ma la definizio-ne delle disposizioni di dettaglio è di com-petenza delle singole Regioni. E il sistema

[ ]“La legge n. 100rappresenta una marcia

di avvicinamentorispetto a un possibile

realizzabile”

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di, i soli strumenti in grado di garantire unadeguato monitoraggio dell’evoluzione dei fe-nomeni e mettere la collettività in condizio-ne di rispondere efficacemente per preveni-re e fronteggiare le situazioni di emergenza.

Parliamo di chi l’ha preceduta? Zamber-letti, Barberi, Bertolaso. Un punto di for-za e di debolezza di ciascuna delle prece-denti gestioni? …per citare solo le personalità più note. Iocredo che ogni struttura debba avere me-moria di sé: le autorità politiche e i Capi Di-partimento che si sono succeduti negli an-ni, e che sono da ricordare, sono molti dipiù. Ad ogni modo, convengo che queste trefigure riassumono l’essenza della protezio-ne civile del nostro Paese. I loro meriti sonodi gran lunga superiori agli errori che ognu-no di noi, nel fare, commette. L’onorevoleZamberletti, senza retorica, può essere con-siderato il padre della protezione civile. A luisi devono la protezione civile come Servi-zio, come strumento di coordinamento al disopra delle singole amministrazioni, e la

grande intuizione del Vo-lontariato organizzato: i suoimeriti sono talmente gran-di che non occorre sottoli-nearli. Il professor Barberi,al di là del ruolo politico cheha avuto, rappresenta laScienza che fa il suo in-gresso nel mondo della pro-

tezione civile. È uno scienziato, un vulca-nologo, e quindi la sua stagione è quella incui gli aspetti scientifici diventano impre-scindibili nel nostro mondo: l’interlocuzio-ne con la scienza è infatti uno dei momen-

di allertamento, a valle della direttiva del2004 che stabilisce livelli di criticità unifor-mi, si traduce nei singoli territori – a secon-da delle leggi regionali adottate – in comu-nicazioni e linguaggi disomogenei. Dobbia-mo sottolineare, però, che quando parliamodi allertamento sotto il profilo del fattore me-teorologico, ci riferiamo sempre e comun-que a previsioni, probabilistiche e non de-terministiche. L’incertezza nella previsionecaratterizza dunque questo tipo di sistema,così come molti altri. Ovviamente è neces-sario che il sistema a valle, cioè quello dellacomunicazione, sia il più omogeneo possi-bile. Su questo stiamo lavorando, c’è un ta-volo aperto con le Regioni, e credo che ci sia-no non solo le condizioni, ma anche la vo-lontà per arrivare quanto prima a una omo-geneizzazione. Non vorrei, però, che la pre-visione venga caricata degli oneri che, in-vece, dovrebbero ricadere sulla pianificazio-ne. Tanto più è estremo l’evento, tanto me-no è prevedibile. Quando si parla di eventiestremi, a fare la differenza nell’impatto sulterritorio sono una seria pianificazione e unapuntuale attività di presidiodel territorio. Uno degliaspetti importanti sottoli-neati della direttiva del2004 sono proprio i presi-di territoriali. Gli eventi datida forzanti meteorologiche– siano esse la pioggia, laneve, il vento – sono feno-meni che per loro natura hanno uno svilup-po dinamico e per i quali è fondamentale ave-re conoscenza del territorio e aver pianifica-to gli strumenti di risposta di protezione civi-le. I territori devono dunque dotarsi di presi-

2 L’intervista

[ ]“La Protezione Civilenon solo è figliadel suo tempo,

ma anche del Paesein cui opera”

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La legge 100 è un buon compromesso, masu alcune questioni dovrà necessariamenteessere rivista per migliorare il servizio chedobbiamo rendere al Paese.L’altra cosa che mi sento di dire è che la Pro-

tezione Civile non solo è fi-glia del suo tempo, ma an-che del Paese in cui opera. Più che alla protezione civi-le che vorremmo, dobbiamopensare alla protezione civi-le che possiamo permetter-ci di avere. I dati sono fred-di, ma inequivoci: quando

sono arrivato nel 2010 eravamo alla fine diun’era, la campagna antincendio boschivoaveva schierato 42 mezzi della flotta stata-le, nel 2011 e 2012 i velivoli erano 32, ilprossimo anno, probabilmente, saranno 14. Questo dà il senso, in maniera plastica, in-contestabile, della condizione che il Paesesta vivendo. Non c’è cattiva volontà, ma unacondizione per cui cose possibili solo qual-che anno fa, ora non lo sono più. In una lo-gica di consapevolezza dobbiamo fare si-nergia, essere Sistema, “stringerci a coor-te”, per parafrasare il nostro inno naziona-le, impegnarci perché ogni comunità si ren-da conto dell’importanza del suo ruolo, nelcomune obiettivo di tutela della vita umana.

Anche il cittadino dovrà fare la sua parte...Certamente. Il nostro è un territorio fragile, etanto meno sono le risorse a disposizione pergli interventi di prevenzione strutturale, tan-to più si deve fare sul piano della prevenzio-ne non strutturale con l’obiettivo di formarecittadini sempre più consapevoli dei rischied esigenti nei confronti delle istituzioni.

ti fondamentali nella vita dell’intero Sistemadi protezione civile.I dieci anni di Bertolaso sono stati quelli del-la grande operatività, ma anche della prote-zione civile che, uscendo al di fuori del suoproprio ambito, si affermaagli occhi dell’opinionepubblica, diventando unostrumento che si imponeall’attenzione. Ovviamente,in questo percorso ci sonoluci e ombre: se non si èconosciuti, riconosciuti –visto che la protezione ci-vile è anche e soprattutto un fatto culturale– è difficile affermare la propria presenza, emantenere alta l’attenzione sulle buone pra-tiche che i cittadini devono adottare nella vi-ta di tutti i giorni.Di converso, questa capacità di risolvere iproblemi ha portato a utilizzare lo strumen-to delle ordinanze di protezione civile in am-biti non propri e credo che lo stesso Berto-laso abbia riconosciuto che questo utilizzo– che è dipeso dal fatto che il Paese nellasua interezza lo richiedeva – ha portato auna serie di criticità. Per fronteggiarle, sonostate oggi poste delle restrizioni che, in pro-spettiva, vorremmo fossero ridimensionate.

In che direzione va la protezione civile didomani? Possiamo dire che questi 30 anni di vita delDipartimento della Protezione Civile e 20 diServizio Nazionale non sono passati invano.Che alcune cose ormai si sono radicate, chealcuni risultati raggiunti rappresentano del-le certezze. Sicuramente possiamo guarda-re al futuro con ottimismo.

[ ]“L’obiettivo è formarecittadini sempre piùconsapevoli dei rischi

ed esigenti nei confrontidelle istituzioni”

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2Cosa cambia

creto legge n. 90 del 31 maggio 2005, con-vertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005,che aveva modificato la legge n. 225 del1992). Il Presidente del Consiglio dei Mini-stri, o il suo delegato, si avvalgono del Di-partimento della Protezione Civile della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri.

U Gli eventi di tipo “c”.Cambia la definizione degli eventi di tipo “c”e sono precisate le tempistiche per l’impie-go dei mezzi e poteri straordinari necessaria fronteggiare l’emergenza. Gli eventi di ti-po “c” sono dunque quelli che per intensi-tà ed estensione devono essere fronteggia-ti, con immediatezza di intervento utilizzan-do mezzi e poteri straordinari da impiegareper periodi di tempo limitati e predefiniti.

Atrent’anni dalla nascita del Diparti-mento della Protezione Civile e a ven-ti anni dalla costituzione del Servizio

Nazionale della Protezione Civile, la legge n.100 del 12 luglio 2012 modifica ed integrala legge istitutiva del Servizio, n. 225 del 1992.Il provvedimento riconduce l’operatività del-la protezione civile al nucleo originario dicompetenze attribuito dalla legge istitutiva,dirette principalmente a fronteggiare glieventi calamitosi e a rendere più incisivi gliinterventi nella gestione delle emergenze. Inquesto contesto sono da leggere le modifi-che apportate alla legge n. 225 del 1992.

U Il Servizio Nazionale della ProtezioneCivile.

Si riafferma che la promozione e il coordi-namento di tutte le attività del Servizio Na-zionale sono in capo al Presidente del Con-siglio dei Ministri, che può a tal fine delega-re un Ministro con portafoglio o il Sottose-gretario di Stato alla Presidenza del Consi-glio dei Ministri Segretario del Consiglio enon “un Ministro” (come previsto dal de-

Dalla leggen. 225/1992alla leggen.100/2012Com’era, com’è:in 10 punti, le principalinovità introdottedal provvedimento

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U Le attività di protezione civile.Accanto alle attività di previsione e preven-zione dei rischi, soccorso e superamentodell’emergenza sono meglio definite – comeulteriori attività necessarie e indifferibili – an-che quelle di “contrasto dell’emergenza” e“mitigazione del rischio”. L’idea di previsio-ne prevista dalla n. 225 del 1992 è supera-ta dall’introduzione del concetto di “identi-ficazione degli scenari di rischio probabili”.Si specifica, inoltre, che sono attività di pre-visione quelle dirette “dove possibile, al pre-annuncio, al monitoraggio, alla sorveglian-za e alla vigilanza in tempo reale degli even-ti e dei livelli di rischio attesi”. Nella gene-rale definizione di prevenzione prevista dal-la legge n. 225/1992, che rimane invariata,si esplicitano le attività volte a evitare o a ri-

durre al minimo la possibilità che si verifi-chino danni conseguenti agli eventi. Questeattività, definite “non strutturali”, sono: l’al-lertamento, la pianificazione dell’emergen-za, la formazione, la diffusione della cono-scenza della protezione civile, l’informazio-ne alla popolazione, l’applicazione della nor-mativa tecnica e le esercitazioni. La finalitàdel soccorso è assicurare alle popolazionicolpite dagli eventi ogni forma di prima as-sistenza e ciò si realizza, nella nuova defini-zione della legge n. 100/2012, con interventi“integrati e coordinati”.

U Piani e programmi territoriali.I piani e i programmi di gestione, tutela e ri-sanamento del territorio devono essere co-ordinati con i piani di emergenza di prote-zione civile, con particolare riferimento aipiani di emergenza comunali e ai piani re-gionali di protezione civile. La modifica ri-balta la precedente impostazione che pre-vedeva che fossero le attività di protezionecivile a doversi armonizzare con i program-mi territoriali.

U Sistema di allerta nazionale per il ri-schio meteo-idrogeologico e idraulico.

Il Sistema di allerta nazionale per il rischiometeo-idrogeologico e idraulico, nelle suecomponenti statale e regionale, è inquadra-to in modo organico nell’art. 3-bis, che ri-chiama i provvedimenti che negli ultimi an-ni hanno disciplinato le attività di allertamentoper fini di protezione civile, definendone com-piti e responsabilità. In particolare, si evi-denzia che il Sistema è costituito dagli stru-menti, i metodi e le modalità stabiliti per svi-luppare e acquisire la conoscenza, le infor-

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mazioni e le valutazioni, in tempo reale, cheriguardano il preannuncio, l’insorgenza el’evoluzione dei rischi conseguenti agli even-ti definiti dall’art. 2 della legge n. 225 del1992. Finalità del Sistema è allertare e atti-vare il Servizio Nazionale della Protezione Ci-vile ai diversi livelli territoriali. Il governo e lagestione del Sistema di allerta nazionale so-no assicurati dal Dipartimento della Prote-zione Civile e dalle Regioni, attraverso la Re-te dei Centri funzionali; dal Servizio meteo-rologico nazionale distribuito, che deve essererealizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012,data di entrata in vigore di questa legge, coni compiti che verranno stabiliti da un decre-to del Presidente della Repubblica; dalle Re-ti strumentali di monitoraggio e di sorve-glianza; dai Presidi territoriali; dai Centri dicompetenza; da ogni altro soggetto chiama-to a concorrere funzionalmente e operativa-mente a queste reti.

U Dichiarazione dello stato di emergenza.Lo stato di emergenza può essere dichiara-to anche “nell’imminenza” e non solo “al ve-rificarsi” di calamità naturali o connesse al-l’attività dell’uomo che per intensità ed esten-sione devono essere fronteggiate con im-mediatezza di intervento con mezzi e poteristraordinari. Lo stato di emergenza è delibe-rato dal Consiglio dei Ministri, su propostadel Presidente del Consiglio dei Ministri o,per sua delega, di un Ministro con portafoglioo del Sottosegretario di Stato alla Presidenzadel Consiglio dei Ministri Segretario del Con-siglio. La richiesta può giungere anche dalPresidente della Regione interessata, di cuicomunque va acquisita l’intesa. Viene defi-nita la durata e l’estensione territoriale dello

stato di emergenza. Di regola, la durata nonpuò superare i 90 giorni e può essere pro-rogata per un massimo di 60 giorni con ulterioredeliberazione del Consiglio dei Ministri. Inrelazione all’emergenza, è individuata anche“l’amministrazione pubblica competente invia ordinaria” che coordina gli interventi con-seguenti l’evento allo scadere dello stato diemergenza.

U Ordinanze.Agli interventi si provvede anche con ordi-nanze in deroga alle disposizioni di legge,ma nei limiti e secondo i criteri indicati conla dichiarazione dello stato di emergenza e nelrispetto dell’ordinamento giuridico. Le ordi-nanze sono emanate dal Capo Dipartimentodella Protezione Civile, se non diversamen-te stabilito con la deliberazione dello stato diemergenza. L’attuazione delle ordinanze ècurata, in ogni caso, dal Capo Dipartimen-to. Prima le ordinanze venivano emanate dalPresidente del Consiglio dei Ministri o da unMinistro da lui delegato. L’emanazione ri-chiede l’acquisizione preventiva delle regio-ni territorialmente interessate. Le ordinanzedispongono relativamente a: servizi di soc-corso e assistenza alla popolazione interes-sata dall’evento; messa in sicurezza degliedifici pubblici e privati e dei beni culturali gra-vemente danneggiati o che costituiscono unaminaccia per l’incolumità pubblica e privata;ripristino delle infrastrutture e delle reti indi-spensabili per la continuità delle attività eco-nomiche e produttive e per la ripresa dellenormali condizioni di vita; interventi volti aevitare situazioni di pericolo o maggiori dan-ni a persone o cose. Le ordinanze vengono tra-smesse per informazione al Presidente del

2Cosa cambia

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Consiglio dei Ministri o al Ministro con por-tafoglio delegato. Le ordinanze emanate en-tro 30 giorni dalla dichiarazione dello statodi emergenza non richiedono il concerto delMinistero dell’Economia e delle Finanze esono immediatamente efficaci. Una voltaemanate vengono trasmesse anche al Mini-stero dell’Economia e delle Finanze perchécomunichi gli esiti della loro verifica al Pre-sidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30giorni dalla dichiarazione dello stato di emer-genza, le ordinanze sono emanate di con-certo con il Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze limitatamente ai profili finanziari.

U Competenze del Prefetto.La principale modifica prevede che al veri-ficarsi di un evento di tipo “b” o “c” il Prefettoassuma la direzione unitaria dei servizi diemergenza a livello provinciale coordinan-dosi con il Presidente della Regione, oltreche raccordando le proprie iniziative con gliinterventi dei Sindaci dei Comuni interes-sati. Rimane invece inalterata la formula-zione del comma 3: il Prefetto, in seguito al-la dichiarazione dello stato di emergenza,opera come delegato del Presidente del Con-siglio dei Ministri, o per sua delega, di unMinistro con portafoglio o del Sottosegreta-rio di Stato alla Presidenza del Consiglio deiMinistri Segretario del Consiglio, con i pote-ri di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trovaeffettiva attuazione soltanto nel caso in cui siaespressamente richiamata dalla delibera-zione dello stato di emergenza da parte delConsiglio dei Ministri. Se ciò non avviene,l’esercizio del potere di ordinanza resta at-tribuito al Capo Dipartimento della Prote-

zione Civile, così come previsto dal comma2 dell’art. 5 della stessa legge.

U Attribuzioni del Sindaco.La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo delSindaco come autorità comunale di prote-zione civile e precisa, al comma 3, che il Sin-daco assume la direzione dei servizi di emer-genza sul territorio del Comune e il coordi-namento dei servizi di soccorso e di assi-stenza alle popolazioni colpite.

U I piani.Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data dientrata in vigore di questa legge, ciascun Co-mune approva, con deliberazione consilia-re, il piano di emergenza comunale – redat-to secondo i criteri e le modalità riportate nel-le indicazioni operative del Dipartimento del-la Protezione Civile e delle Giunte regionali– e provvede alla verifica e all’aggiornamen-to periodico di questo strumento. Copia delpiano deve essere trasmessa alla Regione,alla Prefettura-Ufficio territoriale del gover-no e alla Provincia territorialmente compe-tenti. Dall’attuazione di queste nuove dispo-sizioni non devono derivare nuovi o maggio-ri oneri per la finanza pubblica. Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data dientrata in vigore della legge, le Regioni pos-sono approvare il Piano regionale di protezionecivile, che individua criteri e modalità d’in-tervento in caso di emergenza, sulla basedelle indicazioni operative del Dipartimen-to, e un piano di prevenzione dei rischi. IlPiano può prevedere l’istituzione di un fon-do regionale per realizzare gli interventi ne-cessari a fronteggiare le prime fasi del-l’emergenza. 2

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Stacca e sfoglial’inserto dedicatoalla legge n. 225/1992

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SPECIALE Legge n. 225/1992

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2 Focus

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Consiglio, per il conseguimento delle finalitàdel Servizio Nazionale della Protezione Civile,promuove e coordina le attività delle ammini-strazioni dello Stato, centrali e periferiche, del-le Regioni, delle Province, dei Comuni, deglienti pubblici nazionali e territoriali e di ogni al-tra istituzione e organizzazione pubblica e pri-vata presente sul territorio nazionale. 3. Per il conseguimento delle finalità di cuial comma 2, il Presidente del Consiglio deiMinistri, ovvero, per sua delega ai sensi delmedesimo comma 2, un Ministro con por-tafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri segretariodel Consiglio, si avvale del Dipartimento del-la Protezione Civile della Presidenza del Con-siglio dei Ministri.

Art. 1 Servizio Nazionale della Protezione CivileArticolo abrogato dal decreto legislativo del30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1-bis Servizio Nazionale della Protezione Civile 1. È istituito il Servizio Nazionale della Pro-tezione Civile al fine di tutelare l'integrità del-la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambientedai danni o dal pericolo di danni derivantida calamità naturali, da catastrofi e da altrieventi calamitosi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ov-vero, per sua delega, un Ministro con porta-foglio o il Sottosegretario di Stato alla Presi-denza del Consiglio dei Ministri segretario del

Legge 24 febbraio 1992, n. 225Istituzione del Servizio Nazionale

della Protezione Civile

Il testo che proponiamo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte in questi20 anni da diversi provvedimenti, per ultimo il decreto legge n. 59/2012 convertito nel-la legge n. 100/2012. I provvedimenti che hanno modificato e integrato la legge n. 225del 24 febbraio 1992 sono: il decreto legge n. 393/1996 convertito dalla legge n. 496del 25 settembre 1996, il decreto legge n. 132/1999 convertito dalla legge n. 226 del13 luglio 1999, il decreto legislativo n. 300/1999, il decreto legge n. 343/2001 con-vertito dalla legge n. 401/2001, il decreto legge n. 245/2005 convertito dalla legge n.21 del 27 gennaio 2006, il decreto legge n. 195/2009 convertito dalla legge n. 26 del26 febbraio 2010, il decreto legge n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 27 feb-braio 2009, il decreto legge n. 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011,il decreto legislativo n. 104/2010, il decreto legislativo n. 160/2012 e il decreto leggen. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012.

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Art. 2Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze 1. Ai fini dell'attività di protezione civile glieventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività del-l'uomo che possono essere fronteggiati me-diante interventi attuabili dai singoli enti eamministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivitàdell'uomo che per loro natura ed estensio-ne comportano l'intervento coordinato dipiù enti o amministrazioni competenti in viaordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attivi-tà dell'uomo che in ragione della loro inten-sità ed estensione debbono, con immedia-tezza d'intervento, essere fronteggiate conmezzi e poteri straordinari da impiegare du-rante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Art. 3Attività e compiti di protezione civile 1. Sono attività di protezione civile quelle vol-te alla previsione e alla prevenzione dei rischi,al soccorso delle popolazioni sinistrate e adogni altra attività necessaria e indifferibile, di-retta al contrasto e al superamento del-l'emergenza e alla mitigazione del rischio, con-nessa agli eventi di cui all'articolo 2. 2. La previsione consiste nelle attività, svolteanche con il concorso di soggetti scientifici etecnici competenti in materia, dirette al-l'identificazione degli scenari di rischio pro-babili e, ove possibile, al preannuncio, al mo-nitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza intempo reale degli eventi e dei conseguenti li-velli di rischio attesi. 3. La prevenzione consiste nelle attività voltea evitare o a ridurre al minimo la possibilità

che si verifichino danni conseguenti agli even-ti di cui all'articolo 2, anche sulla base delleconoscenze acquisite per effetto delle attivitàdi previsione. La prevenzione dei diversi tipidi rischio si esplica in attività non strutturaliconcernenti l'allertamento, la pianificazionedell'emergenza, la formazione, la diffusionedella conoscenza della protezione civile non-ché l'informazione alla popolazione e l'appli-cazione della normativa tecnica, ove neces-sarie, e l'attività di esercitazione. 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli in-terventi integrati e coordinati diretti ad assicu-rare alle popolazioni colpite dagli eventi di cuiall'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. 5. Il superamento dell'emergenza consisteunicamente nell'attuazione, coordinata congli organi istituzionali competenti, delle ini-ziative necessarie e indilazionabili volte a ri-muovere gli ostacoli alla ripresa delle nor-mali condizioni di vita. 6. I piani e i programmi di gestione, tutelae risanamento del territorio devono esserecoordinati con i piani di emergenza di pro-tezione civile, con particolare riferimento aquelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis,e a quelli deliberati dalle Regioni medianteil piano regionale di protezione civile. 7. Alle attività di cui al presente articolo leamministrazioni competenti provvedono nel-l'ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3-bis Sistema di allerta nazionale per il rischiometeo-idrogeologico e idraulico 1. Nell'ambito delle attività di protezione ci-vile, il sistema di allerta statale e regionaleè costituito dagli strumenti, dai metodi e

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dalle modalità stabiliti per sviluppare e peracquisire la conoscenza, le informazioni ele valutazioni, in tempo reale, relative al pre-annuncio, all'insorgenza e all'evoluzione deirischi conseguenti agli eventi di cui all'ar-ticolo 2 al fine di allertare e di attivare il Ser-vizio Nazionale della Protezione Civile ai di-versi livelli territoriali. 2. Nel rispetto delle competenze attribuitealle Regioni e alle Province Autonome diTrento e di Bolzano, il governo e la gestio-ne del sistema di allerta nazionale sono as-sicurati dal Dipartimento della ProtezioneCivile e dalle Regioni, attraverso la rete deiCentri funzionali di cui alla direttiva del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri 27 feb-braio 2004, pubblicata nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteoro-logico nazionale distribuito di cui al com-ma 4 del presente articolo, dalle reti stru-mentali di monitoraggio e di sorveglianzae dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267, e al decreto-legge 12 otto-bre 2000, n. 279, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, nonché dai Centri di competenza eda ogni altro soggetto chiamato a concor-rere funzionalmente e operativamente a ta-li reti. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei Ministri, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono definiti iprincipi per l'individuazione e il funziona-mento dei Centri di competenza. 3. Sulla base dei livelli di rischio, ancheprevisti, di cui al comma 1, ogni regione

provvede a determinare le procedure e lemodalità di allertamento del proprio siste-ma di protezione civile ai diversi livelli dicompetenza territoriale ai sensi del decre-to legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e deldecreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,convertito, con modificazioni, dalla legge9 novembre 2001, n. 401. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente disposizione si prov-vede all'attuazione del Servizio meteorolo-gico nazionale distribuito (SMND), nel ri-spetto della normativa vigente in materiaper i diversi settori. I compiti del SMND so-no stabiliti con decreto del Presidente del-la Repubblica. 5. Le amministrazioni competenti provve-dono all'attuazione del presente articolonell'ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-terGestione delle reti di monitoraggio e usodelle radio-frequenze1. Per la gestione delle reti strumentali dimonitoraggio, le regioni, alle quali sono sta-ti trasferiti i servizi in precedenza svolti dalServizio idrografico e mareografico naziona-le (SIMN) del Dipartimento per i servizi tec-nici nazionali, in attuazione dell'articolo 1del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002,con la rettifica pubblicata nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del5 novembre 2002, sono esentate dal paga-mento dei diritti amministrativi e dei contri-

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buti per la concessione del diritto individualed'uso delle frequenze per l'esercizio dell'at-tività radioelettrica a sussidio dell'espleta-mento dei predetti servizi, individuate da unapposito decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri, da adottare, su proposta delMinistro dello Sviluppo Economico, di con-certo con il Ministro dell'Economia e delleFinanze, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizio-ne, ai sensi dell'articolo 6 del citato decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 24luglio 2002.Lo schema di decreto, corredato di una re-lazione tecnica volta ad attestarne la neu-tralità dal punto di vista finanziario, è tra-smesso alle Camere per l'espressione, en-tro venti giorni dalla data di trasmissione, delparere delle Commissioni parlamentari com-petenti per materia e per i profili finanziari.Decorso tale termine, il decreto può esserecomunque adottato. 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per le comunicazioni è auto-rizzato ad apportare, sulla base del Pianonazionale di ripartizione delle frequenze,eventuali modificazioni al decreto di cui alcomma 1, conseguenti ad aggiornamenti delpredetto Piano e all'evoluzione della nor-mativa europea e internazionale in materia. 3. Dall'attuazione del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.

Art. 4Direzione e coordinamento delle attività diprevisione, prevenzione e soccorsoArticolo abrogato dal decreto legislativo del30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza1. Al verificarsi degli eventi di cui all'artico-lo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loroimminenza, il Consiglio dei Ministri, su pro-posta del Presidente del Consiglio dei Mini-stri, ovvero, per sua delega, di un Ministrocon portafoglio o del Sottosegretario di Sta-to alla Presidenza del Consiglio dei Ministrisegretario del Consiglio, anche su richiestadel presidente della regione o delle regioniterritorialmente interessate e comunque ac-quisita l'intesa delle medesime Regioni, de-libera lo stato di emergenza, determinan-done durata ed estensione territoriale instretto riferimento alla qualità ed alla natu-ra degli eventi, disponendo in ordine al-l'esercizio del potere di ordinanza nonchéindicando l'amministrazione pubblica com-petente in via ordinaria a coordinare gli in-terventi conseguenti all'evento successiva-mente alla scadenza del termine di duratadello stato di emergenza. Con le medesimemodalità si procede alla eventuale revocadello stato di emergenza al venire meno deirelativi presupposti. 1-bis. La durata della dichiarazione dello sta-to di emergenza non può, di regola, supe-rare i novanta giorni. Uno stato di emergen-za già dichiarato, previa ulteriore delibera-zione del Consiglio dei Ministri, può essereprorogato ovvero rinnovato, di regola, pernon più di sessanta giorni. 2. Per l'attuazione degli interventi da effet-tuare durante lo stato di emergenza dichia-rato a seguito degli eventi di cui all'articolo2, comma 1, lettera c), si provvede anche amezzo di ordinanze in deroga ad ogni di-sposizione vigente, nei limiti e secondo i cri-

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teri indicati nel decreto di dichiarazione del-lo stato di emergenza e nel rispetto dei prin-cipi generali dell'ordinamento giuridico. Leordinanze sono emanate, acquisita l'intesadelle regioni territorialmente interessate, dalCapo del Dipartimento della Protezione Ci-vile, salvo che sia diversamente stabilito conla deliberazione dello stato di emergenza dicui al comma 1. L'attuazione delle ordinan-ze è curata in ogni caso dal Capo del Di-partimento della Protezione Civile. Con le or-dinanze, nei limiti delle risorse a tali fini di-sponibili a legislazione vigente, si dispone inordine all'organizzazione e all'effettuazionedei servizi di soccorso e di assistenza allapopolazione interessata dall'evento, alla mes-sa in sicurezza degli edifici pubblici e priva-ti e dei beni culturali gravemente danneg-giati o che costituiscono minaccia per lapubblica e privata incolumità, nonché al ri-pristino delle infrastrutture e delle reti indi-spensabili per la continuità delle attività eco-nomiche e produttive e per la ripresa dellenormali condizioni di vita, e comunque agliinterventi volti ad evitare situazioni di peri-colo o maggiori danni a persone o a cose. 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sonotrasmesse per informazione al Ministro conportafoglio delegato ai sensi del comma 1ovvero al Presidente del Consiglio dei Mini-stri. Le ordinanze emanate entro il trentesi-mo giorno dalla dichiarazione dello stato diemergenza sono immediatamente efficaci esono altresì trasmesse al Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze perché comunichi gliesiti della loro verifica al Presidente del Con-siglio dei Ministri. Successivamente al tren-tesimo giorno dalla dichiarazione dello sta-to di emergenza le ordinanze sono emana-

te previo concerto del Ministero dell'Econo-mia e delle Finanze, limitatamente ai profilifinanziari. 3. Comma abrogato dal d.l. 15 maggio 2012,n. 59, convertito con modificazioni dalla l.12 luglio 2012, n. 100. 4. Il Capo del Dipartimento della ProtezioneCivile, per l'attuazione degli interventi previ-sti nelle ordinanze di cui al comma 2, si av-vale delle componenti e delle strutture ope-rative del Servizio Nazionale della Protezio-ne Civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordi-nandone l'attività e impartendo specifichedisposizioni operative. Le ordinanze ema-nate ai sensi del comma 2 individuano i sog-getti responsabili per l'attuazione degli in-terventi previsti ai quali affidare ambiti defi-niti di attività, identificati nel soggetto pub-blico ordinariamente competente allo svol-gimento delle predette attività in via preva-lente, salvo motivate eccezioni. Qualora ilCapo del Dipartimento si avvalga di com-missari delegati, il relativo provvedimento didelega deve specificare il contenuto dell'in-carico, i tempi e le modalità del suo eserci-zio. I commissari delegati sono scelti, tran-ne motivate eccezioni, tra i soggetti per cuila legge non prevede alcun compenso perlo svolgimento dell'incarico. Le funzioni delcommissario delegato cessano con la sca-denza dello stato di emergenza. I provvedi-menti adottati in attuazione delle ordinanzesono soggetti ai controlli previsti dalla nor-mativa vigente. 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro at-tribuite ai sensi del comma 4, non è previ-sta la corresponsione di alcun compensoper il Capo del Dipartimento della Protezio-ne Civile e per i commissari delegati, ove no-

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minati tra i soggetti responsabili titolari di ca-riche elettive pubbliche. Ove si tratti di altrisoggetti e ne ricorrano i requisiti, ai com-missari delegati e ai soggetti che operano inattuazione delle ordinanze di cui al comma2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-leg-ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214; il compenso è commisurato propor-zionalmente alla durata dell'incarico, nel li-mite del parametro massimo costituito dal70 per cento del trattamento economico pre-visto per il primo presidente della Corte dicassazione. 4-ter. Almeno dieci giorni prima della sca-denza del termine di cui al comma 1-bis, ilCapo del Dipartimento della Protezione Ci-vile emana, di concerto con il Ministero del-l'Economia e delle Finanze, apposita ordi-nanza volta a favorire e regolare il subentrodell'amministrazione pubblica competentein via ordinaria a coordinare gli interventi,conseguenti all'evento, che si rendono ne-cessari successivamente alla scadenza deltermine di durata dello stato di emergenza.Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vin-coli di finanza pubblica, con tale ordinanzapossono essere altresì emanate, per la du-rata massima di sei mesi non prorogabile eper i soli interventi connessi all'evento, di-sposizioni derogatorie a quelle in materia diaffidamento di lavori pubblici e di acquisi-zione di beni e servizi. 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma4-ter può essere individuato, nell'ambito del-l'amministrazione pubblica competente acoordinare gli interventi, il soggetto cui vie-ne intestata la contabilità speciale apposita-mente aperta per l'emergenza in questione,

per la prosecuzione della gestione operati-va della stessa, per un periodo di tempo de-terminato ai fini del completamento degli in-terventi previsti dalle ordinanze adottate aisensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori in-terventi da realizzare secondo le ordinarieprocedure di spesa con le disponibilità cheresiduano alla chiusura della contabilità spe-ciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite al-la Regione o all'Ente locale ordinariamentecompetente ovvero, ove si tratti di altra am-ministrazione, sono versate all'entrata del bi-lancio dello Stato per la successiva riasse-gnazione. 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmenteal Parlamento sulle attività di protezione ci-vile riguardanti le attività di previsione, di pre-venzione, di mitigazione del rischio e di pia-nificazione dell'emergenza, nonché sull'uti-lizzo del Fondo per la protezione civile. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leg-gi vigenti devono contenere l'indicazione del-le principali norme a cui si intende deroga-re e devono essere motivate. 5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finan-za pubblica, i Commissari delegati titolari dicontabilità speciali, ai sensi degli articoli 60e 61 del regio decreto 18 novembre 1923,n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decre-to 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano,entro il quarantesimo giorno dalla chiusuradi ciascun esercizio e dal termine della ge-stione o del loro incarico, tutte le entrate etutte le spese riguardanti l'intervento dele-gato, indicando la provenienza dei fondi, isoggetti beneficiari e la tipologia di spesa,secondo uno schema da stabilire con de-creto del Ministro dell'Economia e delle Fi-nanze, d'intesa con la Presidenza del Con-

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siglio dei Ministri, da adottare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente comma. Il rendiconto contiene ancheuna sezione dimostrativa della situazioneanalitica dei crediti, distinguendo quelli cer-ti ed esigibili da quelli di difficile riscossio-ne, e dei debiti derivanti da obbligazioni giu-ridicamente perfezionate assunte a qualsia-si titolo dai commissari delegati, con l'indi-cazione della relativa scadenza. Per l'anno2008 va riportata anche la situazione deicrediti e dei debiti accertati al 31 dicembre2007. Nei rendiconti vengono consolidati,con le stesse modalità di cui al presentecomma, anche i dati relativi agli interventidelegati dal commissario ad uno o più sog-getti attuatori. I rendiconti corredati della do-cumentazione giustificativa, nonché deglieventuali rilievi sollevati dalla Corte dei con-ti, sono trasmessi al Ministero dell'Economiae delle Finanze-Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato-Ragionerie terri-toriali competenti, all'Ufficio del bilancio peril riscontro di regolarità amministrativa e con-tabile presso la Presidenza del Consiglio deiMinistri, nonché, per conoscenza, al Dipar-timento della Protezione Civile, alle compe-tenti Commissioni parlamentari e al Mini-stero dell'Interno. I rendiconti sono altresìpubblicati nel sito internet del Dipartimentodella Protezione Civile. Le ragionerie territo-riali inoltrano i rendiconti, anche con mo-dalità telematiche e senza la documenta-zione a corredo, alla Presidenza del Consi-glio dei Ministri, all'ISTAT e alla competentesezione regionale della Corte dei conti.Per l'omissione o il ritardo nella rendiconta-zione si applica l'articolo 337 del regio de-creto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di ga-

rantire la trasparenza dei flussi finanziari edella rendicontazione di cui al presente com-ma sono vietati girofondi tra le contabilitàspeciali. Il presente comma si applica an-che nei casi di cui al comma 4-quater. 5-ter. In relazione ad una dichiarazione del-lo stato di emergenza i soggetti interessatida eventi eccezionali e imprevedibili che su-biscono danni riconducibili all'evento, com-presi quelli relativi alle abitazioni e agli im-mobili sedi di attività produttive, possonofruire della sospensione o del differimentoper un periodo fino a sei mesi dei terminiper gli adempimenti e i versamenti dei tri-buti e dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l'assicurazione ob-bligatoria contro gli infortuni e le malattieprofessionali.La sospensione ovvero il differimento dei ter-mini per gli adempimenti e per i versamen-ti tributari e contributivi sono disposti conlegge, che deve assicurare piena corrispon-denza, anche dal punto di vista temporale,tra l'onere e la relativa copertura finanziaria,e disciplinati con decreto del Ministro del-l'Economia e delle Finanze sentita la Presi-denza del Consiglio dei Ministri nonché, perquanto attiene ai versamenti contributivi, ilMinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali.Il diritto è riconosciuto, esclusivamente infavore dei predetti soggetti, con decreto delMinistro dell'Economia e delle Finanze. Lasospensione non si applica in ogni caso agliadempimenti e ai versamenti da porre in es-sere in qualità di sostituti d'imposta, salvi icasi nei quali i danni impediscono l'ordina-ria effettuazione degli adempimenti. In ognicaso le ritenute effettuate sono versate. Gliadempimenti di cui al presente comma sca-

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duti nel periodo di sospensione sono effet-tuati entro il mese successivo alla data discadenza della sospensione; i versamentisono effettuati a decorrere dallo stesso me-se in un numero massimo di ventiquattro ra-te di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione del-lo stato di emergenza, la Regione può ele-vare la misura dell'imposta regionale di cuiall'articolo 17, comma 1, del decreto legi-slativo 21 dicembre 1990,n. 398, fino a un massimo di cinque cente-simi per litro, ulteriori rispetto alla misuramassima consentita. 5-quinquies. Agli oneri connessi agli inter-venti conseguenti agli eventi di cui all'arti-colo 2, relativamente ai quali il Consiglio deiMinistri delibera la dichiarazione dello statodi emergenza, si provvede con l'utilizzo del-le risorse del Fondo nazionale di protezionecivile, come determinato annualmente aisensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qua-lora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilfondo è reintegrato in tutto o in parte, pre-via deliberazione del Consiglio dei Ministri,mediante riduzione delle voci di spesa ri-modulabili indicate nell'elenco allegato allapresente legge. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri sono individuatil'ammontare complessivo delle riduzioni del-le dotazioni finanziarie da operare e le vocidi spesa interessate e le conseguenti modi-fiche degli obiettivi del patto di stabilità in-terno, tali da garantire la neutralità in termi-ni di indebitamento netto delle pubblicheamministrazioni. Anche in combinazione conla predetta riduzione delle voci di spesa, il

fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196del 2009 è corrispondentemente reintegra-to, in tutto o in parte, con le maggiori entra-te derivanti dall'aumento, deliberato dal Con-siglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisasulla benzina e sulla benzina senza piom-bo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul ga-solio usato come carburante di cui all'alle-gato I del testo unico delle disposizioni legi-slative concernenti le imposte sulla produ-zione e sui consumi e relative sanzioni pe-nali e amministrative, di cui al decreto legi-slativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successi-ve modificazioni. La misura dell'aumento,comunque non superiore a cinque centesi-mi al litro, è stabilita, sulla base della deli-berazione del Consiglio dei Ministri, conprovvedimento del direttore dell'Agenzia del-le dogane in misura tale da determinaremaggiori entrate corrispondenti, tenuto con-to dell'eventuale ricorso alla modalità di rein-tegro di cui al secondo periodo, all'importoprelevato dal fondo di riserva. Per la coper-tura degli oneri derivanti dalle disposizionidi cui al successivo periodo, nonché dal dif-ferimento dei termini per i versamenti tribu-tari e contributivi disposti ai sensi del com-ma 5-ter, si provvede mediante ulteriori ri-duzioni delle voci di spesa e aumenti del-l'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto equinto periodo. In presenza di gravi difficol-tà per il tessuto economico e sociale deri-vanti dagli eventi calamitosi che hanno col-pito i soggetti residenti nei Comuni interes-sati, ai soggetti titolari di mutui relativi agliimmobili distrutti o inagibili, anche parzial-mente, ovvero alla gestione di attività di na-tura commerciale ed economica svolta neimedesimi edifici o comunque compromes-

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sa dagli eventi calamitosi può essere con-cessa, su richiesta, la sospensione delle ra-te, per un periodo di tempo circoscritto, sen-za oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con or-dinanze del Capo del Dipartimento della Pro-tezione Civile, di concerto con il Ministro del-l'Economia e delle Finanze, le risorse di cuial primo periodo sono destinate, per gli in-terventi di rispettiva competenza, alla Pro-tezione civile ovvero direttamente alle am-ministrazioni interessate. Lo schema del de-creto di cui al terzo periodo, corredato del-la relazione tecnica di cui all'articolo 17,comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, è trasmes-so alle Camere per l'espressione, entro ven-ti giorni, del parere delle Commissioni com-petenti per i profili di carattere finanziario.Decorso inutilmente il termine per l'espres-sione del parere, il decreto può essere co-munque adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 deldecreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,convertito, con modificazioni, dalla legge 23dicembre 1966, n. 1142, può intervenireanche nei territori per i quali è stato delibe-rato lo stato di emergenza ai sensi del com-ma 1 del presente articolo. A tal fine sonoconferite al predetto Fondo le disponibilitàrivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 del-la legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno opiù decreti di natura non regolamentare delMinistro dell'Economia e delle Finanze, sen-tita la Conferenza permanente per i rappor-ti tra lo Stato, le Regioni e le Province Auto-nome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del-la disciplina comunitaria, sono individuatele aree di intervento, stabilite le condizioni ele modalità per la concessione delle garan-

zie, nonché le misure per il contenimentodei termini per la determinazione della per-dita finale e dei tassi di interesse da appli-care ai procedimenti in corso. 5-septies. Il pagamento degli oneri dei mu-tui attivati sulla base di specifiche disposi-zioni normative a seguito di calamità natu-rali è effettuato direttamente dal Ministerodell'Economia e delle Finanze. Con apposi-to decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro del-l'Economia e delle Finanze, si procede aduna puntuale ricognizione dei predetti mu-tui ancora in essere e dei relativi piani di am-mortamento, nonché all'individuazione del-le relative risorse finanziarie autorizzate peril loro pagamento ed iscritte nello stato diprevisione del Ministero dell'Economia e del-le Finanze ovvero nel bilancio autonomo del-la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lerelative risorse giacenti in tesoreria, sui con-ti intestati alla Presidenza del Consiglio deiMinistri, sono integralmente versate all'en-trata del bilancio dello Stato per la succes-siva riassegnazione allo Stato di previsionedel Ministero dell'Economia e delle Finan-ze, al fine di provvedere al pagamento deldebito residuo e delle relative quote interessi.Dall'attuazione del presente articolo non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-co della finanza pubblica. Il Ministro del-l'Economia e delle Finanze è autorizzato aprovvedere, con propri decreti, alle occor-renti variazioni di bilancio. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del pre-sente articolo sono pubblicate nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana,nonché trasmesse ai sindaci interessati af-finché vengano pubblicate ai sensi dell'ar-

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ticolo 47, comma 1, della legge 8 giugno1990, n. 142. 6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giu-dice amministrativo avverso le ordinanzeadottate in tutte le situazioni di emergenzadichiarate ai sensi del comma 1 e avverso iconsequenziali provvedimenti commissarialinonché avverso gli atti, i provvedimenti e leordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4è disciplinata dal codice del processo am-ministrativo.

Art. 6Componenti del Servizio Nazionale dellaProtezione Civile 1. All'attuazione delle attività di protezionecivile provvedono, secondo i rispettivi ordi-namenti e le rispettive competenze, le am-ministrazioni dello Stato, le Regioni, le Pro-vince, i Comuni e le Comunità Montane, evi concorrono gli enti pubblici, gli istituti edi gruppi di ricerca scientifica con finalità diprotezione civile, nonché ogni altra istitu-zione ed organizzazione anche privata. A talfine le strutture nazionali e locali di prote-zione civile possono stipulare convenzionicon soggetti pubblici e privati.2. Concorrono, altresì, all'attività di prote-zione civile i cittadini ed i gruppi associati divolontariato civile, nonché gli ordini ed i col-legi professionali.3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzionie le organizzazioni di cui al comma 1 non-ché le imprese pubbliche e private che de-tengono o gestiscono archivi con informa-zioni utili per le finalità della presente legge,sono tenuti a fornire al Dipartimento dellaProtezione Civile dati e informazioni ove noncoperti dal vincolo di segreto di Stato, ovve-

ro non attinenti all'ordine e alla sicurezzapubblica nonché alla prevenzione e repres-sione di reati.4. Presso il Dipartimento della ProtezioneCivile è istituito un sistema informatizzatoper la raccolta e la gestione dei dati perve-nuti, compatibile con il sistema informativoe con la rete integrata previsti dall'articolo 9,commi 5 e 6, e successive modificazioni,della legge 18 maggio 1989, n. 183, al finedell'interscambio delle notizie e dei dati rac-colti.5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge il Governo emanale norme regolamentari ai sensi dell'artico-lo 17, comma 1, lettera a), della legge 23agosto 1988, n. 400.

Art. 7 Organi centrali del Servizio Nazionale del-la Protezione CivileArticolo abrogato dal decreto legislativo del30 luglio 1999, n. 300.

Art. 8Consiglio nazionale della protezione civile 1. Il Consiglio nazionale della protezione ci-vile, in attuazione degli indirizzi generali del-la politica di protezione civile fissati dal Con-siglio dei Ministri, determina i criteri di mas-sima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzio-ne delle calamità; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emer-genze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componentiil Servizio Nazionale della Protezione Civile; d) alla elaborazione delle norme in materiadi protezione civile.

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2. Con decreto del Presidente della Repub-blica, adottato a norma dell'articolo 17, com-ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-re della presente legge, sono emanate le nor-me per la composizione ed il funzionamen-to del Consiglio. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidentedel Consiglio dei Ministri, ovvero, per suadelega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dalMinistro per il coordinamento della prote-zione civile. Il regolamento di cui al comma2 del presente articolo dovrà in ogni casoprevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministra-zioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delleProvince Autonome di Trento e di Bolzanoo loro delegati;c) rappresentanti dei Comuni, delle Provin-ce e delle Comunità Montane; d) rappresentanti della Croce rossa italianae delle associazioni di volontariato.AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto(con l'art. 87, comma 2) che è soppresso ilConsiglio nazionale della protezione civile dicui al presente articolo.

Art. 9Commissione nazionale per la previsione ela prevenzione dei grandi rischi1. La Commissione nazionale per la previ-sione e la prevenzione dei grandi rischi è or-gano consultivo e propositivo del ServizioNazionale della Protezione Civile su tutte leattività di protezione civile volte alla previ-sione e prevenzione delle varie ipotesi di ri-schio. La Commissione fornisce le indica-

zioni necessarie per la definizione delle esi-genze di studio e ricerca in materia di pro-tezione civile, procede all'esame dei dati for-niti dalle istituzioni ed organizzazioni pre-poste alla vigilanza degli eventi previsti dal-la presente legge ed alla valutazione dei ri-schi connessi e degli interventi conseguen-ti, nonché all'esame di ogni altra questioneinerente alle attività di cui alla presente leg-ge ad essa rimesse.2. La Commissione è composta dal Ministroper il coordinamento della protezione civi-le, ovvero in mancanza da un delegato delPresidente del Consiglio dei Ministri, che lapresiede, da un docente universitario esper-to in problemi di protezione civile, che so-stituisce il presidente in caso di assenza odi impedimento, e da esperti nei vari setto-ri del rischio.3. Della Commissione fanno parte altresì treesperti nominati dalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-vince Autonome di Trento e di Bolzano.4. La Commissione è costituita con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, ov-vero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,comma 2, del Ministro per il coordinamen-to della protezione civile, da emanarsi entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge; con il medesimo decreto so-no stabilite le modalità organizzative e di fun-zionamento della Commissione.

Art. 10Comitato operativo della protezione civile1. Al fine di assicurare la direzione unitariaed il coordinamento della attività di emer-genza è istituito il Comitato operativo dellaprotezione civile.

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2. Il Comitato:a) esamina i piani di emergenza predispo-sti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;b) valuta le notizie, i dati e le richieste prove-nienti dalle zone interessate all'emergenza;c) coordina in un quadro unitario gli inter-venti di tutte le amministrazioni ed enti in-teressati al soccorso;d) promuove l'applicazione delle direttiveemanate in relazione alle esigenze priorita-rie delle zone interessate dalla emergenza.3. Il Comitato è presieduto dal Presidentedel Consiglio dei Ministri, ovvero, per suadelega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dalMinistro per il coordinamento della prote-zione civile, ovvero in caso di assenza o diimpedimento, da un rappresentante del Go-verno a ciò delegato.4. I componenti del Comitato rappresen-tanti di Ministeri, su delega dei rispettiviMinistri, riassumono ed esplicano con po-teri decisionali, ciascuno nell'ambito delleamministrazioni di appartenenza ed altre-sì nei confronti di enti, aziende autonomeed amministrazioni controllati o vigilati, tut-te le facoltà e competenze in ordine al-l'azione da svolgere ai fini di protezione ci-vile e rappresentano, in seno al Comitato,l'amministrazione di appartenenza nel suocomplesso.5. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonostabilite le norme per il funzionamento delComitato.6. Alle riunioni del Comitato possono essereinvitate le autorità regionali e locali di prote-zione civile. Possono inoltre essere invitatirappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11Strutture operative nazionali del Servizio 1. Costituiscono strutture operative nazio-nali del Servizio Nazionale della ProtezioneCivile: a) il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco qua-le componente fondamentale della prote-zione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica dicui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geo-fisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le Organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA(CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consi-glio nazionale della protezione civile, le strut-ture operative nazionali svolgono, a richie-sta del Dipartimento della Protezione Civi-le, le attività previste dalla presente leggenonché compiti di supporto e consulenzaper tutte le amministrazioni componenti ilServizio Nazionale della Protezione Civile.3. Le norme volte a disciplinare le formedi partecipazione e collaborazione dellestrutture operative nazionali al Servizio Na-zionale della Protezione Civile sono ema-nate secondo le procedure di cui all'arti-colo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400. 4. Con le stesse modalità di cui al comma3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leg-gi vigenti e relativamente a compiti deter-minati, le ulteriori norme regolamentari per

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l'adeguamento dell'organizzazione e dellefunzioni delle strutture operative nazionalialle esigenze di protezione civile.

Art. 12Competenze delle Regioni1. Le Regioni - fatte salve le competenze le-gislative ed i poteri amministrativi delle Re-gioni a statuto speciale e delle Province Au-tonome di Trento e Bolzano in materia di en-ti locali, di servizi antincendi e di assistenzae soccorso alle popolazioni colpite da cala-mità, previsti dai rispettivi statuti e dalle rela-tive norme di attuazione - partecipano all'or-ganizzazione e all'attuazione delle attività diprotezione civile indicate nell'articolo 3, assi-curando, nei limiti delle competenze proprieo delegate dallo Stato e nel rispetto dei prin-cipi stabiliti dalla presente legge, lo svolgi-mento delle attività di protezione civile.2. Le Regioni, nell'ambito delle competen-ze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno1990, n. 142, provvedono alla predisposi-zione ed attuazione dei programmi regiona-li di previsione e prevenzione in armonia conle indicazioni dei programmi nazionali di cuial comma 1 dell'articolo 4.3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Re-gioni provvedono all'ordinamento degli ufficied all'approntamento delle strutture e dei mez-zi necessari per l'espletamento delle attivitàdi protezione civile, avvalendosi di un appo-sito Comitato regionale di protezione civile.4. Le disposizioni contenute nella precedentelegge costituiscono princìpi della legislazio-ne statale in materia di attività regionale diprevisione, prevenzione e soccorso di pro-tezione civile, cui dovranno conformarsi leleggi regionali in materia.

Art. 13Competenze delle Province1. Le Province, sulla base delle competen-ze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15della legge 8 giugno 1990, n. 142, parteci-pano all'organizzazione ed all'attuazione delServizio Nazionale della Protezione Civile,assicurando lo svolgimento dei compiti re-lativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla ela-borazione dei dati interessanti la protezionecivile, alla predisposizione di programmi pro-vinciali di previsione e prevenzione e alla lo-ro realizzazione, in armonia con i program-mi nazionali e regionali.2. Per le finalità di cui al comma 1 in ognicapoluogo di provincia è istituito il Comitatoprovinciale di protezione civile, presiedutodal presidente dell'amministrazione provin-ciale o da un suo delegato. Del Comitato faparte un rappresentante del prefetto.

Art. 14Competenze del prefetto 1. Il prefetto, anche sulla base del program-ma provinciale di previsione e prevenzione,predispone il piano per fronteggiare l'emer-genza su tutto il territorio della provincia ene cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamito-si di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del-l'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della ProtezioneCivile, il presidente della giunta regionale eil Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-corso pubblico e della difesa civile del Mi-nistero dell'Interno; b) assume, coordinandosi con il presidentedella giunta regionale, la direzione unitariadei servizi di emergenza da attivare a livello

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provinciale, coordinandoli con gli interventidei sindaci dei comuni interessati; sono fat-te salve le disposizioni vigenti nell'ordinamentogiuridico della regione Friuli Venezia Giulia; c) adotta tutti i provvedimenti necessari adassicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strut-ture provinciali di protezione civile, dei ser-vizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazionedello stato di emergenza di cui al comma 1dell'articolo 5, opera, quale delegato del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri o, per suadelega, di un Ministro con portafoglio o delSottosegretario di Stato alla Presidenza delConsiglio dei Ministri segretario del Consi-glio, con i poteri di cui al comma 2 dellostesso articolo 5. 4. Per l'organizzazione in via permanente el'attuazione dei servizi di emergenza il pre-fetto si avvale della struttura della prefettu-ra, nonché di enti e di altre istituzioni tenu-ti al concorso.

Art. 15Competenze del comune ed attribuzionidel Sindaco 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, in materiadi autonomie locali, ogni comune può dotarsidi una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto delle competenzead essa affidate in materia di organizzazio-ne dell'esercizio delle funzioni amministrati-ve a livello locale, favorisce, nei modi e conle forme ritenuti opportuni, l'organizzazionedi strutture comunali di protezione civile. 3. Il Sindaco è autorità comunale di prote-

zione civile. Al verificarsi dell'emergenza nel-l'ambito del territorio comunale, il Sindacoassume la direzione dei servizi di emergen-za che insistono sul territorio del comune,nonché il coordinamento dei servizi di soc-corso e di assistenza alle popolazioni colpi-te e provvede agli interventi necessari dan-done immediata comunicazione al prefettoe al presidente della giunta regionale. 3-bis. Il comune approva con deliberazioneconsiliare, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizio-ne, il piano di emergenza comunale previ-sto dalla normativa vigente in materia di pro-tezione civile, redatto secondo i criteri e lemodalità di cui alle indicazioni operativeadottate dal Dipartimento della ProtezioneCivile e dalle giunte regionali. 3-ter. Il comune provvede alla verifica e al-l'aggiornamento periodico del proprio pianodi emergenza comunale, trasmettendonecopia alla regione, alla prefettura-ufficio ter-ritoriale del Governo e alla provincia territo-rialmente competenti. 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e3-ter non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. 4. Quando la calamità naturale o l'evento nonpossono essere fronteggiati con i mezzi a di-sposizione del comune, il Sindaco chiede l'in-tervento di altre forze e strutture al prefetto,che adotta i provvedimenti di competenza,coordinando i propri interventi con quelli del-l'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta1. Le competenze attribuite nella presentelegge alla provincia e al presidente dell'am-

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ministrazione provinciale fanno capo, nellaregione Valle d'Aosta, rispettivamente al-l'amministrazione regionale ed al presiden-te della giunta regionale.2. Le funzioni che nella presente legge so-no attribuite al prefetto sono svolte, nel ter-ritorio della Valle d'Aosta, dal presidente del-la giunta regionale. Egli partecipa alle riu-nioni del Consiglio nazionale della protezio-ne civile o designa, in caso di impedimen-to, un suo rappresentante.

Art. 17Gruppi nazionali di ricerca scientifica1. Il Servizio Nazionale della Protezione Ci-vile, per il perseguimento delle proprie fina-lità in materia di previsione delle varie ipo-tesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppinazionali di ricerca scientifica.2. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensidell'articolo 1, comma 2, del Ministro per ilcoordinamento della protezione civile, diconcerto con il Ministro dell'università e del-la ricerca scientifica e tecnologica, sono in-dividuati e disciplinati i gruppi nazionali diricerca scientifica di cui al comma 1 del pre-sente articolo.Con apposite convenzioni pluriennali sonoregolate le relative attività.

Art. 18Volontariato 1. Il Servizio Nazionale della ProtezioneCivile assicura la più ampia partecipazio-ne dei cittadini, delle organizzazioni di vo-lontariato di protezione civile all'attività diprevisione, prevenzione e soccorso, in vi-sta o in occasione di calamità naturali, ca-

tastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio rico-nosce e stimola le iniziative di volontariatocivile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repub-blica, da emanarsi, secondo le procedure dicui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,n. 400, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, su propostadel Presidente del Consiglio dei Ministri, ov-vero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,comma 2, della presente legge, del Ministroper il coordinamento della protezione civile,si provvede a definire i modi e le forme dipartecipazione delle organizzazioni di volon-tariato nelle attività di protezione civile, conl'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la conces-sione alle organizzazioni di contributi per ilpotenziamento delle attrezzature ed il mi-glioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicu-rare la partecipazione delle organizzazioniall'attività di predisposizione ed attuazionedi piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 mar-zo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il co-ordinamento della protezione civile, pubbli-cata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 apri-le 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del de-creto-legge 26 maggio 1984, n. 159, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu-glio 1984, n. 363, in materia di volontariatodi protezione civile, in armonia con quantodisposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conver-sione del presente decreto, si provvede amodificare il decreto del Presidente dellaRepubblica 21 settembre 1994, n. 613.

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Art. 19Norma finanziaria 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spe-sa a favore del Fondo per la protezione civilesono iscritte, in relazione al tipo di interventoprevisto, in appositi capitoli, anche di nuovaistituzione, dello stato di previsione della Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministrodel tesoro è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, su proposta del Ministro per il co-ordinamento della protezione civile, le varia-zioni compensative che si rendessero neces-sarie nel corso dell'esercizio in relazione agliinterventi da effettuare. 2. Le disponibilità esistenti nella contabilitàspeciale intestata al "Fondo per la protezionecivile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10luglio 1982, n. 428, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non-ché quelle rinvenienti dalla contrazione deimutui già autorizzati con legge a favore delFondo per la protezione civile, sono versate al-l'entrata del bilancio dello Stato per la riasse-gnazione, con decreti del Ministro del tesoro,ai pertinenti capitoli da istituire nell'appositarubrica dello stato di previsione della Presi-denza del Consiglio dei Ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui aicommi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per ilcoordinamento della protezione civile può prov-vedere anche a mezzo di soggetti titolari dipubbliche funzioni, ancorché non dipenden-ti statali, mediante ordini di accreditamento dadisporre su pertinenti capitoli, per i quali nontrovano applicazione le norme della legge edel regolamento di contabilità generale delloStato sui limiti di somma. Detti ordini di ac-creditamento sono sottoposti a controllo suc-cessivo e, se non estinti al termine dell'eserci-

zio in cui sono stati emessi, possono esseretrasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi ti-tolo da parte di enti, privati e amministrazionipubbliche a favore del Dipartimento della Pro-tezione Civile confluiscono all'unità previsio-nale di base 31.2.2 dello stato di previsionedell'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2''Fondo per la protezione civile'' (capitolo 7615)dello stato di previsione della Presidenza delConsiglio dei Ministri con decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anterior-mente alla data di entrata in vigore della pre-sente legge a carico del Fondo per la prote-zione civile danno luogo a formali impegni acarico dei competenti capitoli da istituire aisensi del comma 1. 5-bis. Le somme che il Dipartimento della Pro-tezione Civile trasferisce ad altre amministra-zioni dello Stato per la realizzazione di speci-fici piani, programmi e progetti sono versateall'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate nello stesso anno di riferimentocon decreto del Ministro dell'Economia e del-le Finanze alle pertinenti unità previsionali dibase dei relativi stati di previsione.

Art. 20Disciplina delle ispezioni e del monitoraggiodell'attuazione delle misure contenute nelleordinanze di protezione civile 1. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, adottato previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, entro sei mesi dal-

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la data di entrata in vigore della presente di-sposizione, si provvede, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, alla disci-plina di un sistema di monitoraggio e di veri-fica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto fi-nanziario, delle misure contenute nelle ordi-nanze di cui all'articolo 5, nonché dei prov-vedimenti adottati in attuazione delle mede-sime e delle ispezioni. 2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad as-sicurare la continuità dell'azione di monito-raggio e la periodicità delle ispezioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigoredel decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri di cui al comma 1, è abrogato il rego-lamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 gennaio 1993, n. 51.

Art. 21Abrogazione delle norme incompatibili 1. Sono abrogate tutte le norme non compa-tibili con le disposizioni della presente legge.

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5quinquies della Legge 225 del 1992 riferite a:Ministero dell'economia e delle finanze Ministero dello sviluppo economico Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della giustizia Ministero degli affari esteri Ministero dell'istruzione, dell'universitàe della ricerca Ministero dell'interno Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero della difesa Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali Ministero per i beni e le attività culturali Ministero della salute

ALLEGATO

Note

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Dipartimento della Protezione CivileVia Ulpiano, 11 - 00193 Romawww.protezionecivile.gov.it

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Volti, luoghi ed emergenze che hannofatto la storia della Protezione Civile

Dall’alluvione di Firenze alla protezione civile di domani. Ripercorriamo questotratto di storia italiana insieme a un testimone d’eccezione, Elvezio Galanti,Direttore dell’Ufficio relazioni istituzionali del Dipartimento della Protezione Civile.

“Fate presto”

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Il 4 novembre 1966 il bacino dell’Arno, in-grossato da dieci giorni di intense precipi-tazioni, scatena una delle più pesanti catastrofi

della storia nazionale. I fiorentini, sorpresi incasa o nelle strade inondate dalle acque, sitrovano a lottare per difendere la loro stessavita. Il 6 novembre 1966, quando l’Arno si ri-tira, abbandona Firenze alla sua disperazio-ne, sepolta sotto 600mila tonnellate di fango.

Inizia tutto da qui. Dalla risposta spontaneadella gente comune. Dalla “cittadinanza atti-va” che, da ogni parte d’Italia, raggiunge Fi-renze per offrire volontario aiuto a una cittàin ginocchio. E che evidenzia l’inadeguatez-za della struttura centrale dei soccorsi. Nei primi giorni, infatti, gli aiuti arrivano qua-si esclusivamente dagli “angeli del fango” edalle truppe di stanza in città. Solo sei giorni

2 La storia

Erano le 7.30 del mattino, ero con mio padre, avevo sedici anni. Quel giornoavrei dovuto partecipare a una gara di judo, e per questo portavo con me unacinepresa Super8. Nonostante avessi un prezioso strumento tra le mani, però,quel giorno non mi fermai a riprendere i drammatici momenti dell’alluvionedi Firenze. C’era pudore nel documentare quell’inatteso lago silenzioso davantia noi, da dove provenivano svariati colpi di fucile, mio padre con il buonsensopopolare tutto toscano, misurato e garbato mi disse sottovoce: “…’un si ripiglianulla, l’è vergogna…”. Un monito spontaneo, sommesso: era di fatto il segnale,la corda antica che vibrava collettivamente e ci diceva che era arrivatoil momento di agire per la nostra città.

Terremoto in Irpinia1980: le forze dello Statoal lavoro

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dopo l’alluvione il Governo è in grado di met-tere in campo una rete di soccorso organiz-zata. Per la prima volta in Italia si percepiscel’assoluta mancanza di un Sistema naziona-le di protezione civile in grado non solo di in-tervenire efficacemente nell’emergenza, maanche di monitorare razionalmente il territo-rio attraverso una costante attività di previ-sione e prevenzione.A causa dell’assenza di una rete di monito-raggio, infatti, l’esondazione dell’Arno non vie-ne preannunciata con anticipo e i cittadinivengono colti di sorpresa. La prima svolta arriva con la Legge n. 996dell’8 dicembre 1970 – “Norme sul soccor-so e l’assistenza alle popolazioni colpite dacalamità” – che delinea un quadro comples-sivo di interventi di protezione civile e rico-nosce, per la prima volta, l’attività del volon-tariato di protezione civile. Nel 1981 – con il regolamento d’esecuzionedella Legge n. 996 del 1970 che individua gliorgani di protezione civile ordinari e straordi-nari – la protezione civile è definita compitoprimario dello Stato e si inizia a parlare di pre-venzione degli eventi calamitosi, attraversol’individuazione e lo studio delle loro cause.Sono gli organi statali, Prefetto e Commissa-rio di Governo, a svolgere il ruolo più impor-tante nella gestione dell’emergenza.

U “L’architetto” della protezione civileGiuseppe Zamberletti ricopre il primo inca-rico di Ministro senza portafoglio per il Co-ordinamento della Protezione Civile, e unagrande intuizione guida il suo lavoro: la pro-tezione civile è una materia complessa e co-me tale deve essere gestita. Non si può piùragionare in base alle competenze delle sin-

gole amministrazioni. Occorre pensare pertemi, lavorare per “funzioni”. Le specializ-zazioni, le intelligenze, le singole esperien-ze professionali confluiscono così nei primitavoli di coordinamento. “L’architetto” Zam-berletti getta le fondamenta del moderno Si-stema di protezione civile.Dagli anni Ottanta ad oggi, è l’andamento cri-si-opportunità a battere il tempo, a segnareil passaggio da una filiera unica dell’emer-genza alla definizione dell’intelaiatura di unsistema complesso.Nel percorso storico che porta alla nascita delSistema di protezione civile, anche la trage-dia di Vermicino ha segnato una tappa im-portante per la presa di coscienza dei limitidel sistema dei soccorsi e della necessità diun maggior coordinamento delle forze coin-volte nella gestione di un’emergenza. Questa e altre emergenze, prima tra tutte ilterremoto dell’Irpinia, hanno alimentato queldibattito civile e culturale che ha avuto il me-rito di portare al superamento del vecchio as-setto operativo della protezione civile, con laistituzione, nel 1982, del Ministro senza por-tafoglio per il Coordinamento della Protezio-ne Civile e del Dipartimento della ProtezioneCivile, istituito nell’ambito della Presidenzadel Consiglio con a capo Elveno Pastorelli.Giuseppe Zamberletti ricopre il primo incari-co di Ministro senza portafoglio per il Coordi-namento della Protezione Civile ed è, di fat-to, il padre fondatore della moderna prote-zione civile italiana. Al suo fianco operano fi-gure chiave per la nascita del Sistema, comeil Prefetto Sandro Giomi, dirigente del CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco. A Zamberlet-ti si devono l’introduzione del concetto di pre-visione e prevenzione distinto dalle attività di

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soccorso, l’organizzazione del Servizio Na-zionale in tutte le sue componenti, la valoriz-zazione degli enti locali e del volontariato. Il 24 febbraio 1992, con l’approvazione del-la legge n. 225 e la costituzione del ServizioNazionale, l’architettura tratteggiata da Zam-berletti viene codificata. Nasce dunque unsistema coordinato di competenze al qualeconcorrono le amministrazioni dello Stato,le Regioni, le Province, i Comuni e gli altrienti locali, gli enti pubblici, la comunitàscientifica, il volontariato, gli ordini e i colle-gi professionali e ogni altra istituzione sul ter-ritorio nazionale.La Legge n. 225 inserisce il volontariato trale componenti e le strutture operative delServizio Nazionale e assicura ampia parte-cipazione di cittadini e organizzazioni di vo-lontariato di protezione civile alle attività diprevisione, prevenzione e soccorso. Il Di-partimento della Protezione Civile è confer-mato nel suo ruolo di coordinamento e in-dirizzo che esercita anche attraverso fonda-mentali “spazi di confronto e condivisionedelle regole”: gli organi collegiali.

U Uno “scienziato” prestato alla politicaUn professore universitario, un “tecnico”,che si accosta al mondo della protezione ci-vile con l’approccio di chi ha scelto di dedi-care la propria vita alla ricerca. Franco Bar-beri dà spessore all’architettura delineata daZamberletti avviando un dialogo fondamen-tale – via via sempre più imprescindibile –tra Protezione Civile e comunità scientifica.In seguito all’alluvione in Piemonte e allaconcomitante crisi del Governo Berlusconi,si insedia il Governo tecnico Dini, che no-mina Sottosegretario della Presidenza del

Consiglio alla protezione civile Franco Bar-beri. Il “professore” si pone come primoobiettivo la valorizzazione delle attività di pre-visione e prevenzione dei rischi all’internodel Servizio Nazionale, avviando un percor-so che porterà alla nascita dei Centri fun-zionali e di un efficace sistema di monito-raggio e allertamento sul territorio italiano. Ancora una volta, sono le grandi emergen-ze nazionali a determinare gli scatti norma-tivi in materia di protezione civile, che affi-nano progressivamente le grandi linee diazione – previsione, prevenzione, gestionedelle emergenze e ripristino delle normalicondizioni di vita delle popolazioni colpite

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da un evento calamitoso – individuate dallalegge n. 225 del 1992. Con il terremoto Um-bria-Marche del 1997 si comprende appie-no la necessità di un rafforzamento del ruo-lo delle Regioni e nel 1998 – anno della ca-tastrofe di Sarno e Quindici – Barberi intro-duce una legge per la perimetrazione in Ita-lia di tutte le aree a rischio idrogeologico inItalia. Nello stesso anno, il decreto Bassani-ni conduce a un ulteriore rafforzamento del-le autonomie locali, portato poi a compi-mento dalla riforma del 2001: per la primavolta la Carta costituzionale si occupaespressamente della protezione civile, inse-rendola tra le materie a legislazione concor-

rente, di competenza statale e regionale. Sono questi gli anni decisivi in cui si impa-ra a governare il Sistema su più fronti, nonsolo emergenza – dunque – ma politiche diprevisione e prevenzione. Al contempo, la “Protezione civile” inizia adavere un assetto riconoscibile, e a radicarsiprofondamente nella percezione collettiva.Il Servizio Nazionale lavora infatti con un me-todo sempre più efficace, ma conserva in-tatto il suo volto umano, lo stesso mostratoda Firenze e dall’Italia tutta nell’alluvione del1966. Le energie buone di questo Paeseconvogliano quindi in un Sistema struttura-to, nella costante consapevolezza che le po-polazioni colpite da un’emergenza hanno bi-sogno certo di beni materiali, ma anche disperanza.Un episodio vissuto nei giorni dell’alluvionedi Firenze del 1966 continua a vivere conforza nei miei ricordi. Un episodio che, for-se inconsciamente, mi ha guidato fin qui do-ve sono, mi ha insegnato la forza d’animo ela capacità di reagire sempre, anche nelleavversità. Era già dicembre, quasi un meseera trascorso dalla notte della terribile allu-vione, ma la città recava ancora i segni diuna sofferenza profonda, incolmabile. In-camminandomi verso Santa Maria Nuova daBorgo Pinti, sede della mia palestra, intravi-di in Via Folco Portinari, una bottega, unadelle tante distrutte. Era stata ripulita da po-co dal fango, dalla nafta, e al suo interno nonv’erano altro che un omino con il suo grem-biule, un panchetto di legno, con sopra unfornellino a gas, e un bricco.Sull’uscio, invece, un cartello, con su scrittoa mano: “Caffè”. La voglia di ricostruire diquell’uomo – che fu in quel terribile 1966 la

Emergenza Sarno 1998:operazioni di soccorsoe rimozione delle macerie

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voglia di Firenze tutta – resta per me unesempio incancellabile di una forza silenzio-sa, che riaffiora sempre, ogni volta che il miolavoro mi porta a intervenire per prestare soc-corso alle popolazioni colpite da un disastro. Nell’alluvione del 1996, in Versilia, questaimmagine mi è tornata in aiuto: una donnaaveva perso la sua attività, era disperata,piangeva. Ho preso una tovaglia. “Ristoran-te”, ci ho scritto. Volevo dirle di andare avan-ti. Dieci anni più tardi ho incontrato di nuo-vo quella donna, al lavoro, nel suo ristoran-te. Era ripartita da dove sembrava impossi-bile poter ripartire, ce l’aveva fatta. Ed è co-sì ogni volta. È così che deve andare.Nel 1999, il Dipartimento della ProtezioneCivile gestisce l’operazione umanitaria “Ar-cobaleno”, voluta in Albania dal Governo persostenere i Kosovari in fuga dai bombarda-menti Nato nella loro terra, dopo le opera-zioni militari contro la Serbia. Per la prima volta si organizza un interven-to di massa del volontariato all’estero.È una missione importante su cui, però, siaccendono i riflettori per un’inchiesta sullagestione della raccolta di materiali attraver-so il “treno della solidarietà”, che avrebbedovuto sostenere nel lungo periodo lo sfor-zo umanitario. L’indagine si allarga e dai fatti legati alla mis-sione – che poi saranno archiviati – si esten-de alla complessiva gestione del Diparti-mento. L’inchiesta assume una grandissimarilevanza mediatica e l’indagine getta ombrepesanti sulla gestione delle attività di prote-zione civile.Dopo quasi 13 anni i reati saranno prescrit-ti – al termine di una serie di rinvii – senzache sia stata fatta luce su quanto avvenuto.

U “Il manager del Sistema” Gli anni zero sono gli anni della protezione ci-vile “amica”, l’istituzione che funziona, vici-no alla gente, rassicurante e presente. La pro-tezione civile delle magliette blu. La protezio-ne civile di Guido Bertolaso. Uomo di grandeistinto e sensibilità, soprattutto nelle relazio-ni, Guido Bertolaso guida la protezione civilecon piglio deciso e interventista, portandolaai massimi livelli di riconoscimento, in Italia eall’estero. La struttura funziona ed è efficien-te, gode di grande fiducia da parte della gen-te, superando, nella “classifica di gradimen-to”, addirittura l’Arma dei Carabinieri, l’em-blema dell’istituzione vicina al cittadino. Il progetto di Franco Barberi di una grandeAgenzia di Protezione Civile sotto il controllo delMinistero dell’Interno viene accantonato. Conla legge n. 401 del 2001 le competenze del-lo Stato in materia di protezione civile vengo-no ricondotte in capo al Presidente del Con-siglio, che si avvale del Dipartimento della Pro-tezione Civile, “il braccio operativo”. Nell’am-bito della protezione civile vengono istituiti i“grandi eventi”. La legge n. 152 del 2005 raf-forza il ruolo del Presidente del Consiglio, cheora può delegare qualsiasi ministro e non piùil solo Ministro dell’Interno, ed estende la di-chiarazione dello stato di emergenza ancheagli interventi all’estero.Bertolaso esporta in Europa e nel mondo ilmodello della protezione civile italiana, un si-stema complesso ed efficiente, da studiare eimitare. Le donne e i gli uomini della prote-zione civile sono chiamati a intervenire lad-dove la natura si è ribellata con una violenzae una forza mai viste; per numero di vittime edestensione dei danni il Sistema di protezionecivile italiano si trova ad affrontare catastrofi im-

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mense, sconosciute al nostro Paese. L’Italiaporta la propria professionalità al servizio del-le attività di soccorso, di assistenza alla po-polazione, e della ricostruzione. Ma soprat-tutto, porta con sé un inestimabile patrimo-nio di umanità. “Il non detto, frutto di sguar-di carichi di significato quanto o più delle pa-role. Il gesto di pietà. Il rispetto delle vittime. Per-ché ogni corpo ha una dignità, così nella vitacome nella morte. In ogni disastro”. “Nelle emergenze c’è un comune denomi-natore, come scattasse un antico dialogo.Penso alla Val di Stava, luglio 1985. Al ma-gazzino di mele di Ora, con i corpi martoriatidi 264 persone travolte dal fango. A quellepiante verdi fatte arrivare in fretta e furia peraccogliere in un luogo più umano i familiaridelle vittime, arrivati lì a riconoscere i propri ca-ri da un monile, un dettaglio. Penso al terre-moto di Izmit, in Turchia. Al corpo ormai sen-

za vita di quella ragazza su cui cadevano cal-cinacci, mentre si cercava tra le macerie qual-che segno di vita. Penso a quel gesto: sfilareuna porta dai cardini per proteggere quel cor-po. E poi penso a Puket, alle vittime dello tsu-nami in Sri Lanka, al lavoro del Sistema nazionaledi protezione civile, impegnato a riportare acasa, con uguale dignità, i vivi e i morti. Per-ché un corpo non è mai un numero, mai,nemmeno quando non c’è più nemmeno l’ani-ma. Il presidio della vita e della morte va sem-pre mantenuto”.La capacità di gestire situazioni complesse edi coordinare le diverse amministrazioni eistituzioni che compongono il Servizio Na-zionale ha consentito alla protezione civileitaliana di intervenire in occasioni delle gran-di emergenze internazionali, come lo tsuna-mi del Sud Est Asiatico nel 2004 e il terremotodi Haiti nel 2010.

Terremoto dell’Aquila 2009il Servizio Nazionale impegnato nei soccorsi

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Nel 2009 il Sistema di protezione civile è chia-mato ad affrontare una delle prove più difficili,il terremoto in Abruzzo. Alle 3.32 del 6 aprileuna violenta scossa colpisce l’Aquila e molti co-muni della Regione, causando 309 vittime. Apoche ore dal terremoto, il Servizio Naziona-le si attiva: uomini e mezzi da tutta Italia ar-rivano sui luoghi del sisma per dare soccor-so e assistere la popolazione abruzzese. Il si-stema di protezione civile italiano diventa,emergenza dopo emergenza, un modello daimitare. Perché è un sistema che funziona. Gra-zie all’efficiente struttura di risposta al-l’emergenza costruita negli anni, ai poteristraodinari, alla copertura politica di cui gode,e alle risorse economiche di cui dispone. Esoprattutto grazie a colui che lo guida. Nel-l’immaginario comune la protezione civile è Gui-do Bertolaso, il Capo Dipartimento della Pro-tezione Civile. Il Capo.“Si affievoliscono” le altre identità di prote-zione civile - regionale, provinciale, comuna-le. “Si mescolano” i vari livelli di responsabi-lità. Le amministrazioni territoriali finisconoper essere in qualche modo deresponsabiliz-zate e il pilastro su cui è costruito l’intero Ser-vizio Nazionale, il principio di sussidiarietà,vacilla. O meglio, è come se si affermasse una“sussidiarietà invertita”, dall’alto verso il bas-so e non più dal basso verso l’alto. Ma il si-stema funziona, e proprio perché funzionaviene usato anche in situazioni ordinarie, an-dando oltre i propri ambiti di competenza: leemergenze sanitarie, la gestione dei rifiuti, igrandi eventi. “È come se la protezione civilee i suoi poteri straordinari venissero usati co-me una semplificazione della burocrazia del-la pubblica amministrazione e dello Stato”.Questa sovraesposizione, anche mediatica,

rischia di mettere in crisi l’intero Sistema.Nel 2010 il Capo Dipartimento viene coinvol-to in un’inchiesta sul sistema di gestione de-gli appalti legata ad alcuni grandi eventi. Gui-do Bertolaso da osannato diventa reietto. L’in-chiesta sta tuttora seguendo il suo corso.

U “Il nocchiero alla guida del vascello intempesta”

Il Dipartimento e la protezione civile si tro-vano in mezzo ad una tempesta mediaticasenza precedenti. A guidare la nave fuoridalla tempesta è Franco Gabrielli “il noc-chiero che si mette alla guida di un vascellocannoneggiato, ma non affondato, affidan-dosi alla stessa ciurma, allo stesso equipag-gio. Segno che la struttura è sana. L’unicoapprodo possibile di questa navigazione bur-rascosa è la legge 100”. Franco Gabrielli, nominato Prefetto dell’Aquila,lavora a stretto contatto con il Dipartimentofin dalle prime ore del sisma in Abruzzo. Vi-ce Commissario Vicario per l’emergenza ter-remoto nel 2009 e Vice Capo Dipartimento alfianco di Guido Bertolaso, gli succede nel2010. Sobrietà e determinazione la cifra di-stintiva della gestione Gabrielli: la protezionecivile viene “sfrondata di tutti i sovrappiù chele sono stati assegnati” e ritorna alla sua mis-sione originaria, lontano dai riflettori. Fran-co Gabrielli gode di grande rispetto sia tra leistituzioni sia tra la gente comune. Grazie al-le sue relazioni con le autonomie locali, leRegioni e il mondo del volontariato difende ilDipartimento e l’intero Sistema dall’attacco cherischia di cancellare trent’anni di storia del-la protezione civile. Gabrielli riafferma la cen-tralità del Dipartimento, non antagonista al-le altre componenti del sistema, ma integra-

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to al sistema. Rafforza gli organi collegiali co-me luogo della condivisione delle regole equindi come luogo di governo del sistemacomplesso. Sotto la sua gestione trova final-mente attuazione il Comitato paritetico Sta-to-Regioni-Enti locali previsto dalla legge n.401 del 2001 mentre viene riorganizzata laCommissione Grandi Rischi nella sua attivi-tà di supporto alle decisioni operative del Ca-po Dipartimento. Il Servizio Nazionale della Pro-tezione Civile viene riformato, a vent’anni dal-la sua nascita. Frutto di una grande media-zione a livello istituzionale e parlamentare lalegge n. 100 del 12 luglio 2012 è il miglior com-promesso possibile, perché mantiene e raf-forza l’impalcatura della legge. 225 del 1992,istitutiva del Servizio Nazionale. Il nocchieroche ha portato la protezione civile fuori dal-la tempesta è ancora alla guida della nave. Per-ché resta ancora molto da fare.

“La sfida del futuro è la città resiliente, unacomunità che ha il senso di appartenenza adun territorio, ad una lingua, l’identità. Solo co-sì si può coltivare la memoria. E solo la memoriati rende consapevole e ti insegna a conviverecon i rischi e a rapportarti con le istituzioni inmaniera più consapevole. La sfida del futuro è colmare l’ultimo miglio: in-formare i cittadini, perché siano sempre più con-sapevoli e con una percezione del rischio sem-pre più alta. Lo Stato deve stringere un pattocon il cittadino. Un patto che si chiama ‘ri-schio accettabile’. Amministratore e cittadi-no, con la cultura della costituzione, inter-vengono fianco a fianco, ciascuno per quan-to può fare”. Come durante l’alluvione di Firenze, quandoognuno fece la sua parte, spontaneamente. Gui-dato dal dovere di partecipazione, dalla capaci-tà di fare e dalla volontà di reagire. Sempre.2

Campagna nazionale“Terremoto io non rischio”:informazione ai cittadini

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2 Lettera

uBuongiorno,sono stato contattato telefonicamente da una persona che si è presentata come rappresentante del ma-gazine “Protezione Civile”. Questo vostro incaricato mi ha proposto un abbonamento alla rivista al prez-zo di 95 euro l’anno. Vi scrivo perché non posso permettermi questa spesa, ho già rifiutato più volte laconsegna tramite corriere e vorrei disdire l’abbonamento. Grazie.Graziella R.

Gentile Graziella,l’unica rivista ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile è il magazine bimestrale “Protezione Civile”,iscritto al Registro degli Operatori della Comunicazione al n. 20383 del 6.12.2010.Ad ogni uscita, il magazine è distribuito gratuitamente in 18mila copie a uffici di ministeri, organizzazioni divolontariato iscritte all’Elenco nazionale, biblioteche, Comuni, Province e Regioni. Al di fuori dell’ambitoistituzionale, la rivista non viene mai proposta al singolo cittadino, né è prevista alcuna formula diabbonamento a pagamento.

Se singoli cittadini richiedono a questa Amministrazione copia cartacea del magazine – e se disponibile ingiacenza un numero di copie sufficienti – il Dipartimento provvede a spedire in forma gratuita la copiarichiesta, fino ad esaurimento. La rivista è comunque accessibile a tutti nella sezione “Magazine” del sitoprotezionecivile.gov.it.

Con queste premesse, è evidente che la situazione lamentata non è riconducibile al Dipartimento dellaProtezione Civile che non contatta i cittadini né a casa né nel proprio ambito lavorativo per proporre lasottoscrizione di abbonamenti.

Ti ringraziamo, quindi, per la tua segnalazione, e ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli sui soggetti che sipropongono impropriamente come rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e che, a nome diquesta Amministrazione, si rivolgono in modo ingannevole al cittadino.

Magazine “Protezione Civile”:la truffa del falso abbonamento

Per inviare contributi, segnalazioni, testimonianze o riflessioni scrivete a [email protected]

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Un servizio per informarsi sui rischi del nostro Paese e conoscere i comportamenti

per prevenirli e mitigarli, per sapere com'è organizzata e quali sono le attività della pro-

tezione civile, o per fare segnalazioni al Dipartimento della Protezione Civile. Il numero

verde risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 e se necessario viene este-

so fino ad h24 tutti i giorni della settimana. Per le domande online e per consultare

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