LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

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LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ERMANDO BOZZA

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LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012. ERMANDO BOZZA. LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012. Effetti sul bilancio di problematiche fiscali: Il trattamento contabile delle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla luce del DL 83/2012. - PowerPoint PPT Presentation

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LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

ERMANDO BOZZA

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LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

Effetti sul bilancio di problematiche fiscali:

1. Il trattamento contabile delle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla luce del DL 83/2012.

2. Eliminazione del vincolo della durata del leasing.

3. Iscrizione del credito d’imposta per il rimborso IRAP.

Nuovi OIC (definitivi e in bozza).

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Il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di:perdite per inesigibilitàresi e rettifiche di fatturazionesconti ed abbuoniinteressi non maturatialtre cause di non realizzo

Valore di IscrizionePresumibile valore

di realizzo

Valore nominale

Fondo svalutazione crediti

Valore di presumibile

realizzo

I CREDITI

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Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere

previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio

delle perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi

delle perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma

temute o latenti

Nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere

conto:

Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di

regresso

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

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Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie, ad esempio:

analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi

stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere

alla data di bilancio

valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti

esame delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

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DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Crediti verso clienti % di svalutazione Importi SvalutazioneCrediti al legale:       falliti 100,00% 110.000,00 110.000,00 crediti inesigibili 100,00% 70.000,00 70.000,00 ………..     -

Crediti scaduti < 30 gg 5,00% 15.000,00 750,00

Crediti scaduti > 30 gg 8,00% 39.000,00 3.120,00

Crediti scaduti > 120 gg 15,00% 60.000,00 9.000,00

Totale Fondo svalutazione 192.870,00

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Metodo sinteticoEsempi di percentuali di

svalutazione applicabili ai

singoli crediti

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Operazioni di smobilizzo crediti

Soggetto che anticipa il denaro

Cessione giuridica del credito Effetto sul bilancio

Ricevute Bancarie Salvo buon fine (Ri.Ba. S.b.f.)

Banca NO Mantenimento credito

Factoring Con rivalsa Senza rivalsa

Società di factoring SI Eliminazione del

credito

ISCRIZIONE IN BILANCIO

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Le RIBA non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l’incasso dei crediti. La loro cessione alle banche non costituisce sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non deve essere stornato fino al momento dell’incasso e, se il conto è ancora aperto, in sede di chiusura, alimenta i saldi di bilancio.

OIC 15

LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE RIBA

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI

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Devono essere valutati al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili/perdite su cambi devono incidere sul reddito del periodo ed essere imputati al conto economico civilistico.

In caso di utili presunti su cambi c’è l’obbligo di accantonare l’importo degli stessi in una riserva non distribuibile sino al realizzo dei proventi.

La disposizione riguarda l’eventuale utile netto (utili su cambi presunti - perdite su cambi presunte).

Art. 2426 c.c.

I CREDITI IN VALUTA

LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI

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Quadro RVUNICO

Quadro RVUNICO

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PROBLEMATICHE FISCALI

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Crediti verso clienti

Fonte normativa

Art. 106 TUIR

Art. 101 co. 5 TUIR

Disciplina fiscale

1. Base di calcolo della svalutazione deducibile

2. Deducibilità delle perdite

N.B.: in caso di durata dell’esercizio inferiore ai 12 mesi la svalutazione dello 0,5% deve essere ragguagliata (art. 110 co. 5 TUIR).

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BASE DI CALCOLO PER LA SVALUTAZIONE

+ Crediti verso clienti

+ Cambiali attive all'incasso

+ Ricevute bancarie

+ Fatture da emettere

+ Crediti da cessione di azioni, quote e titoli iscritti nell’att. Circolante

+ Crediti da cessione di materie prime, semilavorati acquistati per la prod.

+ Crediti verso società controllate e collegate (non derivanti da finanziamenti)

+ Crediti assistiti da garanzia reale (pegno, ipoteca)

-Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo, secondo l’amministrazione finanziaria, la giurisprudenza è contraria a tale tesi)

- Note di accredito da emettere

- Crediti per cessione di beni strumentali

TOTALE BASE 11

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

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Art. 101 co. 5 TUIR

Le perdite (…) su crediti sono deducibili se

risultano da elementi certi e precisi

in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure

concorsuali (fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti 182-

bis, amministrazione straordinaria)

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Le perdite (…) su crediti sono deducibili se

risultano da elementi certi e precisi

Presenza di «perdite»ex lege

Presenza di «perdite»

per natura

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

Art. 101 co. 5 TUIR

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Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege

Credito di modesta entità e sia decorso un periodo di sei

mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso

€ 5.000 per le imprese di più

rilevante dimensione di cui all'art. 27 co.

10 L. 2/2009

Non superiore a € 2.500 per le altre

imprese

Quando il diritto alla riscossione del

credito è prescritto(art. 2946 c.c.)

Svalutazione = Perdita ???

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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Page 15: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012 senza rinuncia

o prescrizione, non esigibili.

2. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012 senza rinuncia

o prescrizione, esigibili.

3. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti.

TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili

NO Perdita Svalutazione in Conto Economico

Deducibile?

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

Page 17: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DI MODESTO IMPORTO

VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI

Crediti scaduti da sei mesi, senza rinuncia o prescrizione, esigibili

NO Perdita NO Svalutazione in Conto Economico

NO deducibilità

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VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI

Crediti prescritti o rinuncia

«Perdita» su crediti

SI deducibilità

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

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ESEMPIO 1

Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:Crediti scaduti da oltre sei mesi

credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia) credito B: 1.500 (esigibile) credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: 2.400 (non esigibile)

Crediti prescritti: 10.000.

Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero.

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

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ESEMPIO 1

    Svalutazione crediti 

a Fondo svalutazione crediti

  

2.400

    Perdita su crediti 

a Clienti   

2.000 

    Perdita su crediti 

a Clienti   

10.000

 

    Svalutazione crediti  

a Fondo svalutazione crediti

  

23.100

 

Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti

Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito C)

Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito D (non esigibile)

Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia)DEDUCIBILE

SI

SI

SI, ENTRO LIMITI 0,50%

SI

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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1. Crediti scaduti da oltre sei mesi in esercizi precedenti il 2012.

2. Svalutazione parziale dei crediti scaduti da oltre sei mesi nell’esercizio

2012 e ulteriore svalutazione nei successivi esercizi.

3. Relazioni tra tale disciplina della deducibilità delle perdite su crediti e la

svalutazione forfettaria dello 0,5% di cui all’art. 106 del TUIR.

4. Presenza del fondo svalutazioni crediti pregresso.

ALTRE PROBLEMATICHE OPERATIVE

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

Page 22: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

ESEMPIO 2 – CASO A)

Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:Crediti scaduti da oltre sei mesi:

• credito A: 2.000 (non esigibile)• credito B: 1.500 (esigibile)• credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)• credito D: 2.400 (non esigibile)

Crediti prescritti: 10.000.

Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a € 30.000 di cui tassato € 27.000.

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

Page 23: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

ESEMPIO 2 – CASO A)

    Fondo svalutazione crediti 

a Clienti   10.000 

Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti

    Svalutazione crediti  

a Fondo svalutazione crediti   

7.500 

Adeguamento del fondo svalutazione crediti

Di cui:€ 4.400 interamente deducibile€ 3.100 deducibile entro i limiti

Variazione in diminuzione di € 7.000 (€ 10.000 – € 3.000 di fondo dedotto)

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

Page 24: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI

ESEMPIO 2 – CASO B)

Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai creditiCrediti scaduti da oltre sei mesi:

credito A: 2.000 (non esigibile) credito B: 1.500 (esigibile) credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) credito D: 2.400 (non esigibile)

Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a € 8.000 di cui tassato € 5.000.

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

Page 25: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

ESEMPIO 2 – CASO B)

    Svalutazione crediti  

a Fondo svalutazione crediti   

19.500 

Adeguamento del fondo svalutazione crediti

Di cui:€ 1.400 interamente deducibile poiché si utilizza il fondo (€ 4.400 – fondo dedotto € 3.000 = € 1.400)

€ 15.100 deducibile entro i limiti dello 0,50%

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA

LUCE DEL DL 83/2012

Page 26: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

EFFETTI SUL BILANCIO DI PROBLEMATICHE FISCALI: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA DEI LEASING

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1. Novità introdotta dall’art 4-bis co. 1 lett b) DL 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 che modifica l’art. 102 co. 7 del TUIR

[…] Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata

contrattuale prevista, la deduzione è ammessa […]

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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CONTRATTI STIPULATI DAL 29.04.2012

• Possono essere dedotti a prescindere dalla durata del contratto.

• E’ previsto però ai fini fiscali un periodo minimo entro il quale ripartire i canoni deducibili ai soli fini fiscali

Tipologia di bene Durata minima fiscaleBeni mobili materiali diversi da quelli a deducibilità limitata

2/3 del periodo di ammortamento tabellare

Beni immobili 2/3 del periodo di ammortamento tabellare, con un minimo di 11 anni e max 18 anni

Mezzi di trasporto a deducibilità limitata 100% del periodo di ammortamento tabellare

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Contratto di durata inferiore al periodo di

deducibilità fiscale

Contratto di durata corrispondente al

periodo di deducibilità fiscale

Contratto di durata superiore al periodo di

deducibilità fiscale

NO FISCALITÀ DIFFERITA

FISCALITÀ ANTICIPATA

EFFETTI SUL BILANCIO DI PROBLEMATICHE FISCALI: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA DEI LEASING

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LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

Page 29: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

RECUPERO QUOTE CANONI NON DEDOTTE

RECUPERO QUOTE CANONI NON DEDOTTE

ASSILEA

ASSONIME

Deducibilità extracontabile dopo il riscatto

Costo fiscale pari al prezzo di riscatto

Capitalizzazione all’atto del riscatto dell’eccedenza

Costo fiscale pari a prezzo di riscatto + eccedenza

Page 30: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Esempio ASSILEAValore bene immobile: 1.000.000,00 Prezzo di riscatto: 100.000,00 Interessi dovuti sulla durata del contratto: 450.000,00 Durata contratto: 15 anniMaxicanone: 100.000,00 Canoni complessivi: 1.350.000,00 Durata fiscale: 18 anni Canone annuo: 90.000,00 Monte canoni: 1.450.000,00 Canone di competenza 96.666,67

pagamenti canoni competenza quota capitale interessi importo deducibile Var. in aum. Var. in dim.1 maxi 100.000 90.000 1 canone 83.333 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125

2 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 3 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 4 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 5 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 6 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 7 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 8 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 9 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125

10 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 11 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 12 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 13 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 14 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125

15 canone 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 15 riscatto 100.000

16 75.000 75.000 20.625- 17 75.000 75.000 20.625- 18 75.000 75.000 20.625-

Totale 1.450.000 1.350.000 900.000 450.000 1.350.000 225.000 225.000 -

AnnoContratto di leasing IRES

Ires antic.

Page 31: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

pagamenti canoni competenza quota capitale interessi importo deducibile Var. in aum. Var. in dim.1 maxi 100.000 90.000 1 canone 83.333 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125

2 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 3 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 4 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 5 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 6 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 7 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 8 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 9 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125

10 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 11 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 12 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 13 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 14 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125

15 canone 83.333 90.000 60.000 30.000 75.000 15.000 4.125 15 riscatto 100.000 15 costo 325.000

16 75.000 75.000 - 17 75.000 75.000 - 18 75.000 75.000 -

Totale 1.775.000 1.350.000 900.000 450.000 1.350.000 225.000 225.000 61.875 q.a. civilistica 3.000 Var. dim. 6.750 q.a. fiscale 9.750 Ires 1.856

Anni di recupero 33

AnnoContratto di leasing IRES

Ires antic.

TESI ASSONIME CIRC. n. 14/2012

Page 32: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP

32

Deposito presso la

sede sociale(15/04)

Deposito presso la

sede sociale(15/04)

Progetto di bilancio(30/03)

Progetto di bilancio(30/03)

Data di chiusura

dell’esercizio(31/12)

Data di chiusura

dell’esercizio(31/12)

Assemblea di approvazione

(30/04)

Assemblea di approvazione

(30/04)

REGOLA GENERALE: periodo di riferimento al fine di individuare fatti

intervenuti che devono essere recepiti in bilancio

REGOLA GENERALE: periodo di riferimento al fine di individuare fatti

intervenuti che devono essere recepiti in bilancio

Tempo

 CASI PARTICOLARI

Periodo di riferimento al fine di individuare fatti intervenuti che devono essere recepiti in bilancio in caso di eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del

bilancio nel suo complesso

CASI PARTICOLARIPeriodo di riferimento al fine di individuare fatti

intervenuti che devono essere recepiti in bilancio in caso di eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del

bilancio nel suo complesso

 

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

Page 33: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio; fatti da cui emerga che attività alla data di bilancio avevano subìto

riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio che incidano sulle valutazioni: il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata

dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura; la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori

rispetto al costo;

iscrizione del credito d’imposta per il rimborso IRAP.

Richiedono variazioni nei valori di bilancio:

ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

33

Page 34: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Non richiedono variazioni nei valori di bilancio:la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;la distruzione di impianti di produzione causata da calamità.

ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012

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Page 35: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

I NUOVI OIC

Page 36: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Nel corso del 2010 l’OIC ha deciso di avviare un progetto finalizzato alla revisione ed aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali (OIC).

Necessità di considerare: evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale; evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione

contabile internazionale.

Obiettivo è quello di aggiornare i principi nazionali anche tenendo conto degli effettivi utilizzatori prevalentemente piccole e medie imprese.

I NUOVI OIC

OBIETTIVO DEL PROGETTO

36

Page 37: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

A febbraio 2013 sono stati pubblicati in via definitiva:

OIC 7 - i certificati verdi;

OIC 8 - le quote di emissione di gas ad effetto serra.

DOCUMENTI DEFINITIVI

I NUOVI OIC

37

Page 38: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Da dicembre 2011 sono stati messi in consultazione i seguenti documenti:

OIC 13 Le rimanenze di magazzino.OIC 14 Disponibilità liquide.OIC 15 I crediti.OIC 16 Immobilizzazioni materiali.OIC 18 Ratei e risconti.OIC 19 parte Debiti.OIC 19 parte Fondi per rischi e oneri e TFR.

I NUOVI OIC

DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

38

Page 39: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Da dicembre 2011 sono stati messi in consultazione i seguenti documenti:

OIC 20 Titoli di debito.OIC 21 Partecipazioni.OIC 22 Conti d’ordine.OIC 23 Lavori in corso su ordinazione.OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, ecc.

I NUOVI OIC

DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

39

Page 40: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Riformulazione disposizioni in materia di perdita durevole.

Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili. Chiarimenti sull’ammortamento. Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un

fabbricato. Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla

vendita.

I NUOVI OIC

40

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Page 41: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

OIC 16 in consultazione chiarisce che:Valore in uso: riferimento alla CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO DIFFERENZA TRA RICAVI (A. VALORE PRODUZIONE) E COSTI (B. COSTI DELLA PRODUZIONE) FUTURI ATTESI NON ATTUALIZZATI.

Esiste capacità di ammortamento se i costi futuri (inclusi gli ammortamenti) trovano negli esercizi successivi adeguata copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo utilizzo EBIT (Reddito operativo);

non devono essere considerati futuri investimenti incrementativi.È ammesso l’utilizzo di altre tecniche (es.: attualizzazione flussi di cassa futuri).Spesso, la verifica deve essere effettuata con riferimento alle linee di produzione/rami d’azienda.Aziende di piccole dimensioni la verifica può essere effettuata a livello di intera società.

I NUOVI OIC

OIC 16 – PERDITA DUREVOLE DI VALORE

41

Page 42: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Macchinario XCosto storico 100.000Fondo ammortamento 40.000Valore netto contabile 60.000Vita utile residua: 3 anni Macchinario YCosto storico 80.000Fondo ammortamento 60.000Valore netto contabile 20.000Vita utile residua: 2 anni Tornio paralleloCosto storico 20.000Fondo ammortamento 6.000Valore netto contabile 14.000Vita utile residua: 7 anni

Nastro trasportatoreCosto storico 10.000Fondo ammortamento 4.000Valore netto contabile 6.000Vita utile residua: 3 anni Fresatrice universaleCosto storico 15.000Fondo ammortamento 5.000Valore netto contabile 10.000Vita utile residua: 5 anni

I NUOVI OIC

OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

42

Page 43: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

  Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 ∑

Ricavi operativi (A) 60.000 54.000 48.000 162.000

Costi operativi (B) 42.000 41.000 39.000 122.000

Capacità di ammortamento (A-B)

18.000 13.000 9.000 40.000

Ammortamento 20.000 20.000 20.000 60.000

Capacità di ammortamento relativa al macchinario X

I NUOVI OIC

OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

43

Page 44: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Capacità di ammortamento relativa al macchinario Y

  Anno n+1 Anno n+2 ∑

Ricavi operativi (A) 50.000 49.000 99.000

Costi operativi (B) 28.000 31.000 59.000

Capacità di ammortamento (A-B)

22.000 18.000 40.000

Ammortamento 10.000 10.000 20.000

I NUOVI OIC

OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

44

Page 45: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

 Anno n+1

Anno n+2

Anno n+3

Anno n+4

Anno n+5

Anno n+6

Anno n+7

Ricavi operativi 37.000 36.000 28.000 26.000 24.000 – – 151.000(A)Costi operativi 32.000 32.000 21.000 23.000 23.000 – – 131.000(B)

Capacità di ammort.to (A-B)

5.000 4.000 7.000 3.000 1.000 – – 20.000

Ammort.to (*)

6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 2.000 2.000 30.000

Capacità di ammortamento relativa al complesso di beni Gamma

I NUOVI OIC

OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

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Page 46: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Macchinario XValore contabile 60.000Valore recuperabile 40.000Svalutazione 20.000

Macchinario YValore contabile 20.000Valore recuperabile 40.000Svalutazione 0

Complesso di beni GammaValore contabile 30.000Valore recuperabile 20.000Svalutazione 10.000

I NUOVI OIC

OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

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Page 47: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

 Tornio

paralleloNastro

trasportatoreFresatrice universale

(B)

Valore contabile del singolo cespite (A) 14.000 6.000 10.000 30.000

Valore contabile complessivo (B) 30.000 30.000 30.000  

Percentuale di svalutazione46,67% 20% 33,33% 100%

(C=A/B)Importo della svalutazione (C*10.000)

4.667 2.000 3.333 10.000

I NUOVI OIC

OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

47

Page 48: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti.

Limite = valore recuperabile.Solo per periodo di costruzione significativo.Distinzione tra oneri su:

finanziamenti di scopo; ulteriori finanziamenti.

I NUOVI OIC

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OIC 16 – ONERI FINANZIARI CAPITALIZZABILI

Page 49: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Trattamento contabile degli oneri finanziari

• In genere tali oneri costituiscono spese dell’esercizio e sono imputati a conto economico.

• Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione/realizzazione dei beni materiali possono essere capitalizzati ad incremento del valore del bene alle seguenti condizioni:

- se si tratta di oneri su capitali presi a prestito specificatamente per l’acquisizione dell’immobilizzazione (finanziamenti di scopo);

- solo quelli maturati nel “periodo di costruzione” (compreso tra l’esborso finanziario ai fornitori dei beni e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso se significativo);

- il finanziamento deve essere realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti. A tal proposito se il pagamento avviene tramite accensione di finanziamenti a breve termine, l'impresa deve determinare, tramite appositi strumenti amministrativi come i prospetti finanziari dei flussi, l'ammontare di tali finanziamenti utilizzate per il pagamento dei cespiti. Nel caso si utilizzino sia finanziamenti a breve che a medio-lungo termine, si deve assumere che l'acquisizione sia stata effettuata in via prioritaria con i finanziamenti a medio -lungo termine;

- il tasso di interesse da capitalizzare deve essere quello realmente sostenuto e nel caso si siano utilizzate più fonti di finanziamento con tassi differenti è opportuno far riferimento alla media ponderata dei tassi utilizzati.

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ISCRIZIONE INIZIALE: GLI ONERI FINANZIARI

Page 50: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

50

Esempio di capitalizzazione di oneri finanziari tratto con adattamenti dalla bozza di OIC 16

Il 2 gennaio 2012 la società A da in appalto la costruzione di un fabbricato per un valore complessivo di 1.500. Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati, in base allo stato di avanzamento dei lavori, i seguenti pagamenti a favore dell'appaltatore:31.01.2012 12031.03.2012 8030.09.2012 40031.12.2012 200TOTALE 800Si assume che non vi siano altri beni in corso di costruzione.I finanziamenti della società sono, a fine esercizio, i seguenti:- Finanziamento di scopo assunto all'inizio del mese di gennaio a fronte della realizzazione del fabbricato di importo pari a 150 con un tasso di interesse del 6%;- finanziamento ottenuto all'inizio del mese di gennaio dalla banca B per un importo di 100 con un tasso del 7%;- finanziamento ottenuto all'inizio del mese di gennaio dalla banca C per un importo di 300 con un tasso dell'8%.

Data Costo sostenuto Periodo di capitalizzazione Costo medio accumulato nell'esercizio 2012

31.01.2012 120 11 mesi 110

31.03.2012 80 9 mesi 60

30.09.2012 400 3 mesi 100

31.12.2012 200 0 0

TOTALE 800 270

Occorre stabilire l'importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione. A tal fine occorre calcolare la media ponderata dei costi sostenuti alla luce dei pagamenti effettuati:

Ne consegue che il costo medio ponderato in base ai mesi su cui applicare la capitalizzazione degli oneri finanziari (al tasso di interesse annuo) nell'esercizio 2012 è pari a 270.

Page 51: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

51

Esempio di capitalizzazione di oneri finanziari tratto con adattamenti dalla bozza di OIC 16

Finanziamento Costo sostenuto oggetto di capitalizzazione

tassi Interessi capitalizzabili

Di scopo 150 6% 9,00

generico 120 7,75% 9,30

TOTALE 270 18,30

Bisogna ora determinare gli interessi capitalizzabili dando priorità al finanziamento di scopo che ha un tasso del 6%. Il tasso da applicare agli altri 2 finanziamenti generici deve essere calcolato in termini di media ponderata nel seguente modo:Finanziamento B 100 tasso 7%Finanziamento C 300 tasso 8%Totale 400media ponderata 7% x (100/400) + 8% (300/400) = 7,75%Gli interessi da capitalizzare saranno determinati nel seguente modo:

Page 52: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

CHIARIMENTI SULL’AMMORTAMENTO

OIC 16 in consultazione: No Ammortamento se:

valore residuo stimato ≥ valore netto contabile

Si Ammortamento sui cespiti temporaneamente non utilizzati

FabbricatoValore residuo:

120.000 EuroValore contabile:

50.000 Euro

I NUOVI OIC

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Page 53: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

1. La correttezza degli ammortamenti.

2. In caso di modifica della vita utile: la presenza delle motivazioni richieste dai principi contabili e la completezza dell’informativa nella nota integrativa.

3. In caso di rivalutazioni: la correttezza della rivalutazione effettuata in relazione alle indicazioni della legge di rivalutazione monetaria e dei principi contabili.

4. In presenza di segnali di possibili perdite durevoli di valore (es. eccesso di capacità produttiva, perdite ricorrenti e persistenti): la contabilizzazione della svalutazione.

5. Il corretto trattamento contabile delle spese di manutenzione.

6. Leasing finanziario e lease back.

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LA VALUTAZIONE – ASPETTI PECULIARI

LA REVISIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Page 54: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

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LA VALUTAZIONE – AMMORTAMENTI

Il costo storico sostenuto per l'acquisizione dell'immobilizzazione deve essere ripartito tra gli esercizi della vita utile dello stesso tramite la procedura di ammortamento.In linea generale tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento ad eccezione:•dei terreni•dei fabbricati civili (immobili patrimonio) a determinate condizioniLa logica di tali eccezioni è rinvenibile nella circostanza che l'utilità non si esaurisce nel tempo.

Page 55: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

IL CAMBIAMENTO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

• Esempio:

a. Impianto con costo storico di € 500.000

b.coefficiente di ammortamento al 10% (q.a. 50.000)

c. già ammortizzato per 8 esercizi al 31.12.2012

d.VNR €100.000

e.Nuovo piano di ammortamento 2012 con vita utile residua di 6 esercizi (4 in più)

f. Nuovo coefficiente di ammortamento:

100.000/4= 25.000 5%

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Page 56: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

IMMOBILIZZAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA

OIC 16 attuale: classificazione in un’apposita voce dell’attivo

circolante.

OIC 16 in consultazione: classificazione come “di cui destinate alla vendita”

nelle immobilizzazioni materiali se:˗ di importo rilevante;˗ vendibili alle condizioni attuali;˗ vendita altamente probabile;˗ vendita dovrebbe concludersi nel breve termine.

I NUOVI OIC

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Page 57: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

TFR nelle Società con 50 o più dipendenti

Conferma del seguente trattamento contabile:costo rilevato in B.9.c (Costo del personale);debito rilevato in B.13 (Debiti verso istituti di

previdenza e di assistenza).

I NUOVI OIC

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OIC 19 – FONDI, TFR E DEBITI

Page 58: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Eliminata la differenza tra errori determinanti ed errori non determinanti: sempre eliminati con contropartita l’area straordinaria.

Se l’errore si riferisce ad un’operazione che non ha interessato il conto economico (es. rivalutazione, fusione, ecc.) l’errore si corregge in contropartita al patrimonio netto.

I NUOVI OIC

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OIC 29 – ERRORI

Page 59: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

ConfermeNon sono eventi straordinari:

scioperi; utili/perdite su cambi; perdite su crediti, anche rilevanti; controversie se ricorrenti e/o pertinenti

all’ordinaria gestione dell’impresa.

I NUOVI OIC

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OIC 29 – EVENTI STRAORDINARI

Page 60: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Probabile

Possibile Grado di

“avveramento” dell’evento

L’onere può essere attendibilmente stimato

Remoto

Non viene effettuato alcun accantonamento

Deve essere esposta adeguata informativa in nota integrativa

Non viene effettuato alcun accantonamento

Non vengono fornite indicazioni in nota integrativa

L’onere non può essere attendibilmente stimato

Deve essere stanziato il fondo rischi in bilancio

Non viene effettuato alcun accantonamento

Deve essere esposta adeguata informativa in nota integrativa

L’onere può essere attendibilmente stimato

entro un campo di variabilità di valori

Lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati

Comportamento in bilancio

OIC 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

I NUOVI OIC

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Page 61: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Acquisizione di pareri da consulenti esterni

Serie storiche

PROCESSO DI STIMA

Distinta per «aree gestionali»ISCRIZIONE

Riesame ed eventuale riesposizione (eventuale eccedenza imputazione nella

medesima «area gestionale»

ESERCIZI SUCCESSIVI

I NUOVI OIC

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OIC 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR

Page 62: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Garanzie

FUNZIONE INFORMATIVA (§4)

Impegni

Beni di terzi preso la società

Beni delle società presso terzi

Prestate

Ricevute

MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE

Unica colonna in calce allo Stato Patrimoniale (§14)

No iscrizione degli accadimenti già oggetto di rilevazione in SP, CE o nota integrativa

OIC 22 – CONTI D’ORDINE

I NUOVI OIC

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Page 63: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

NO ISCRIZIONE DI CONTI D’ORDINE

NO iscrizione nei conti d’ordine di accadimenti già oggetto di rilevazione in SP, CE o NI

REGOLA GENERALE (§13)

1) Depositi cauzionali ricevuti (§13)

2) Beni della società presso terzi (§13)

3) Costituzione di garanzie reali relative a debiti propri (§20)

4) Lettera di patronage «semplice» (§23)

5) Impegni di modesto importo (§27)

ESEMPI DI NON ISCRIZIONE

OIC 22 – CONTI D’ORDINE

I NUOVI OIC

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Page 64: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Page 65: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Versamenti a favore della società

Acquisiti definitivamente

PATRIMONIO NETTO

A VII – ALTRE RISERVE

Obbligo di restituzione

FINANZIAMENTO SOCI

D 3 – DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

ART. 45 TUIR: presunzione di fruttuosità e di percezione degli interessi a meno di prova contraria (clausola statutaria; contratto; bilancio)

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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OIC N. 28

Page 66: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

1. Versamenti in c/aumento di capitaleSono versamenti anticipati delle somme che i soci devono corrispondere per la liberazione

dell’aumento di C.S. che sarà deliberato dalla società e che essi intendono sottoscrivere. Tale riserva non può essere utilizzata per altro scopo. Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del C.S. Occorre una delibera assembleare.

2. Versamenti in c/futuri aumenti di capitaleAnche questi versamenti presentano un vincolo di destinazione ma l’aumento di C.S. non è

ancora deliberato. Non possono essere utilizzati per coprire perdite o aumentare gratuitamente il C.S. L’operazione può essere effettuata anche senza una delibera assembleare.

3. Versamenti in c/capitale o a fondo perdutoSono versamenti di tutti o anche di alcuni soci, di solito proporzionali alle quote di

partecipazione che non hanno un vincolo di destinazione e che vanno ad incrementare le riserve. L’eventuale aumento di C.S. con utilizzo di tale riserva è da qualificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci.

4. Versamenti a copertura di perditePossono essere utilizzati solo per le coperture delle perdite come alternativa ai

procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c. Occorre dare adeguata informativa nella nota integrativa.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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OIC N. 28

Page 67: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Analisi dei verbali o atti dai quali scaturisce la decisione di effettuare i versamenti per individuarne le condizioni, la qualificazione, il vincolo di destinazione, la conformità ad eventuali clausole statutarie (es. necessaria proporzionalità).

Monitoraggio dell’utilizzazione dei versamenti e la loro conformità al vincolo di destinazione.

Analisi della corretta contabilizzazione. Analisi della completezza delle informazioni nella nota

integrativa.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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CHECK-LIST DI CONTROLLO

Page 68: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Si tratta di prestiti assimilabili al contratto di mutuo (capitale di credito).

La pattuizione del finanziamento legale esclusivamente ciascun socio alla società e può essere stabilita in modo del tutto libera:a) può essere svincolato dalla proporzionalità di partecipazione al

C.S.;

b) può essere effettuato tramite semplice scambio di corrispondenza;

c) può essere fruttifero o infruttifero.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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DEFINIZIONE

Page 69: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La raccolta di fondi dai soci non è considerata “raccolta di risparmio tra il pubblico” al verificarsi delle seguenti condizioni previste dalla delibera CICR 19.07.2005:la facoltà sia prevista nello statuto;la raccolta avvenga esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2% del C.S. risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi;il versamento non sia effettuato mediante strumenti a vista o altri mezzi di pagamento.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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DELIBERA CICR

Eccezione per finanziamenti infragruppo e quelli occasionali fatti solo da alcuni dei soci

Page 70: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

ART. 2467 C.C. E ART. 2497-QUINQUIES C.C.

“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (…)”

AMBITO SOGGETTIVO:

Srl

Soc. soggette a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

CONDIZIONE OGGETTIVAIl finanziamento deve essere stato concesso in condizioni di squilibrio dell’indebitamento rispetto al PN o in situazioni dove era ragionevole apportare capitale e non prestiti

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

70

LA POSTERGAZIONE

Page 71: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Indicatore Descrizione

CCN Se < 0 l’analisi è negativa: Attivo circolante < a passivo corrente = squilibrio finanziario

MA.TES Se <0 analisi negativa: le liquidità immediate e quelle differite sono < alle passività correnti (il valore ideale dovrebbe aggirarsi tra 1,2, e 1,5)

MA.S Se <0 giudizio negativo: il PN è inferiore all’attivo fisso. Caso frequentissimo per cui va valutato il rapporto

Autonomia finanziaria

Rapporto tra capitale proprio e Totale passività:0-30% - Zona pericolo (struttura finanziaria precaria)30-50% - Zona vigilanza

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI

Page 72: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Rispetto della postergazione in termini di qualificazione del finanziamento sin dall’accensione.

Assenza di rimborsi effettuati in situazioni prossime all’insolvenza.

Rispetto delle condizioni di cui alla delibera CICR del 19.7.2005.

Pagamento se dovuta dell’imposta di registro. Trattamento fiscale ai fini della ritenuta su interessi. Corretto trattamento dell’operazione con “parte correlata”.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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CONTROLLI

Page 73: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

INVIO TELEMATICO all’Agenzia delle Entrate (2.4.2013)

RICOGNIZIONE della voce finanziamenti soci (anche persona giuridica) e delle riserve di capitali derivanti da versamenti a fondo perduto o rinuncia a crediti.

Verifica NOTA INTEGRATIVA in merito a rapporti con parti correlate e ai compensi agli amministratori.

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

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LA COMUNICAZIONE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI

Page 74: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Page 75: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Non esiste nel c.c. un obbligo specifico. Art. 2214 c.c.: libro giornale, libro Inventari e… le altre

scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Se adotto LIFO o FIFO (flussi di beni in entrata e uscita) come faccio senza contabilità di magazzino?

È rimesso all’Autorità giudiziaria il compito di appurare, caso per caso, l’obbligatorietà ex art. 2214 c.c. per il reato di bancarotta (217 L. fall.).

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LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: ASPETTI CIVILISTICI

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Page 76: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si superano per la seconda volta consecutivamente: ricavi art. 85 TUIR: Euro 5.164.568,99; valore rimanenze: Euro 1.032.913,80.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai detti importi soglia.

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LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO: ASPETTI FISCALI

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Page 77: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Beni fisicamente esistenti nei magazzini e nelle aree produttive aziendali (stabilimenti, cantieri, depositi, …) esclusi i beni in c/visione, in prova, in deposito, in lavorazione o in trasformazione, in garanzia e, comunque, di proprietà di terzi.

Beni giacenti c/o terzi (in prova, comodato, lavorazione, …).

Beni in viaggio (non ancora in magazzino ma acquisiti già in proprietà).

77

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

I BENI DA VALUTARE

Page 78: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Tipo di giacenzeRegola generale del concetto

di mercato

Materie prime e sussidiarie e semilavorati di acquisto

Costo di sostituzione

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di produzione

Valore netto di realizzo

Prodotti finiti, merci Valore netto di realizzo

IL VALORE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO

La determinazione del valore di mercato di regola va effettuata come segue:

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

LA VALUTAZIONE: PROBLEMI OPERATIVI

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Page 79: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

TREND PREZZI DELLE MATERIE PRIME NEL SETTORE CHIMICO

Rischio intrinseco elevato

Rischio intrinseco elevato

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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Page 80: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

VALUTAZIONE AL MINORE TRA COSTO E VALORE DI MERCATO (PRICE TEST)

A B C DProdotto finito Z:Costo storico 1.000 1.000 1.000 1.000 Prezzo di vendita 1.200 1.030 1.000 900

Valutazione del p.f. Z in magazzino 1.000 930 900 800

Casi

Valore netto di realizzo (prezzo di vendita meno € 100 di costi di completamento e di costi diretti di vendita) 1100 930 900 800

Esempio tratto dall’OIC n.13

Esempio:

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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Page 81: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Caso I Caso II Caso III

2. Materie prime:2.a Materia prima XI 450 450 350 300

450 450 350 300 manodopera diretta 200 200 200 200 spese industriali 350 350 350 350 COSTO DI SOSTITUZIONE 1.000 1.000 900 850

Casi (esempio precedente) A B C D

1.100 930 900 800

costo storico d'acquisto

Costo di riacquisto

2.b materia prima destinata alla fabbricazione del prodotto Z:

2.c Valore netto di realizzo (VNR) del prodotto finito Z:

450 1.000 450 1.000 1.100 450 OK

450 1.000 350 900 incerto 350 svalutaz. X mancata documentabilità

450 1.000 350 900 1.100 450 OK - no sval.: il >VNR è documentabile

450 1.000 350 900 930 350 svalutazione

450 1.000 300 850 930 300 svalutazione

450 1.000 350 900 900 350 svalutazione

450 1.000 300 850 900 300 svalutazione

450 1.000 300 850 800 250 svalutazione

VNR del pf Z

Valore da attribuire alla

MP XI in magazzino ancora da

destinare al Pf Z

Osservazioni del revisore

Acquisto MP

Fabbricazione PF Z

Riacquisto MP

Riproduzione PF Z

Costo storico Costo di sostituzione

Esempio tratto dall’OIC n.13

Il minor costo di sost. delle MP viene compensato dal magg. VNR del PF

VALUTAZIONE - PRICE TEST

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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Page 82: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Sugli acquisti:

confrontare i DDT di entrata relative alle merci ricevute immediatamente prima delle chiusura dell’esercizio con le fatture dei fornitori e controllare che siano state registrate nell’esercizio di competenza. Il confronto deve essere effettuato partendo sia dai DDT di entrata sia dalle fatture;

effettuare lo stesso controllo per i DDT di entrata e le fatture di fornitori relative alle merci ricevute immediatamente all’inizio dell’esercizio successivo.

Sulle vendite:

confrontare gli ultimi DDT di uscita relative alle merci spedite immediatamente prima della chiusura dell’esercizio con le fatture a clienti. Il confronto deve essere effettuato partendo sia dai DDT di uscita sia dalle fatture;

effettuare lo stesso controllo per i DDT di uscita e le fatture a clienti relative alle merci spedite all’inizio dell’esercizio successivo.

82

LA COMPETENZA ECONOMICA: IL PROBLEMA DEI BENI IN VIAGGIO

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Page 83: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Fatture di vendita Descrizione prodotti

Ricavo Data di spedizione

In magazzinoal 31/12

Clausola incoterms Data n. Imponibile

Esercizio

27/12/2012 1883 250.450 Cod. 850 2012 2012 NO Ex works

28/12/2012 1894 85.000 Cod. 951 2012 2012 NO ND

28/12/2012 1899 52.600 Cod. 90 2012 2012 NO ND

29/12/2012 1906 132.100 Cod. 100 2012 2012 NO FOB

30/12/2012 1914 65.750 Cod. 340 2012 2012 NO Ex works

Esercizio

02/01/2013 1 120.000 Cod. 610 2012 2013 SI Ex works

03/01/2013 6 87.809 Cod. 100 2012 2013 SI ND

03/01/2013 7 300.777 Cod. 812 2012 2013 SI Ex works

03/01/2013 9 48.877 Cod. 513 2012 2012 NO FOB

04/01/2013 15 160.220 Cod. 980 2012 2012 NO Ex works

COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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Page 84: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La fattura n. 1906, emessa il 29/12/2012 è relativa a merci che risultano spedite nell’esercizio 2012, ma il contratto prevede la clausola incoterms FOB (Franco a bordo).

Se, ad esempio, il documento che attesta l’avvenuta consegna a bordo della nave è datato 4/01/2013, il ricavo doveva essere imputato nell’esercizio 2013 e non nell’esercizio 2012 come risulta dal prospetto del cut-off.

84

COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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Page 85: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Storno della vendita non di competenza dell’esercizio:

Rilevazione delle rimanenze di merci (per ipotesi pari a € 105.100):

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Vendite estere a Clienti 132.100,00

Rimanenze prodotti finiti e merci

a Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

105.100,00

COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Page 86: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La fattura n. 15 è relativa a merci la cui spedizione è avvenuta nell’esercizio 2012 (infatti dalla contabilità di magazzino le merci non risultavano più in rimanenza alla fine dell’esercizio 2012). Il contratto indica come clausola “Ex works”. Vi è un errore di imputazione del ricavo, che doveva essere imputato all’esercizio 2012.

La rilevazione contabile è la seguente:

86

Clienti c/fatture da emettere

a Vendite estere 160.220,00

COMPETENZA: TEST DI CUT-OFF

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Page 87: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La società non deve cambiare principio contabile di valutazione e criterio applicativo nel tempo.L’art. 2423-bis del codice civile al comma 1 n. 6 sancisce che «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro».Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le deroghe al principio della uniformità dei criteri di valutazione sono consentite solo in casi eccezionali e che in tali casi occorre darne ampia motivazione nella nota integrativa indicando anche gli effetti della modifica sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI

Page 88: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Ad esempio non è possibile passare dal criterio LIFO al FIFO arbitrariamente. Il cambiamento del criterio di valutazione è ammesso ma essendo una deroga va adeguatamente motivato nella nota integrativa. La tentazione di passare dal criterio LIFO al FIFO nei periodi di “vacche magre” è forte in quanto normalmente si addiviene ad un maggior valore delle rimanenze finali e quindi dell’utile. Le politiche di window dressing non sono, però, una motivazione valida per operare un cambiamento nel criterio contabile. Un esempio di motivazione valida potrebbe essere la circostanza relativa ad una società che viene inclusa per la prima volta in un perimetro di consolidamento dove la consolidante utilizza ad esempio il metodo FIFO e la consolidata il LIFO. La consolidante potrebbe chiedere alla consolidata di cambiare “una tantum” il metodo di valorizzazione delle rimanenze per omogeneizzare i principi di consolidamento.

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

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UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI

Page 89: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Nel bilancio chiuso al 31.12.2012 la società ha modificato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino da Lifo a Fifo. Il cambiamento del criterio si è reso necessario in quanto per la prima volta il bilancio della società è stato incluso nel perimetro di consolidamento del Gruppo … che adotta come policy contabile di gruppo il metodo Fifo, riconosciuto anche dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.Per effetto del cambiamento l’utile dell’esercizio 2012 è stato, prima dell’effetto fiscale e dell’effetto cumulativo pregresso, di € 100 (€ 60 al netto dell’effetto fiscale) superiore a quello che sarebbe risultato qualora si fosse continuato ad applicare il metodo Lifo.Si rileva, inoltre, che l’effetto cumulativo pregresso del cambiamento, calcolato sulle rimanenze iniziali è stato di circa € 300 (€ 180 al netto dell’effetto fiscale) ed è stato imputato alla voce proventi straordinari. Conseguentemente l’effetto complessivo sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto al 31.12.2012 è stato di € 400 (€ 240 al netto dell’effetto fiscale).

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

89

ESEMPIO DI INFORMAZIONE DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

Page 90: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICIRappresentazione contabile,

tariffa incentivante e disciplina fiscale

Page 91: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

• Contributi c/esercizio (Tariffa incentivante)

• Ricavi vendita energia

•Quote ammortamento•Canoni leasing•Costi per godimento beni di terzi (diritto di sup.)•Acc.to a f.do ripristino

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L’IMPATTO IN BILANCIO

91

• Terreni e Fabbricati• Impianti e macchinari• Altre Imm. Imm. “diritti di

superficie”

•Fondo ripristinoSPSP

CECE

Page 92: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

• La tariffa incentivante, così come è stata considerata dall’Agenzia delle Entrate, va considerata quale contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante. Contabilmente deve essere considerata come ricavo di esercizio (anche ai fini IRAP)

• CM n. 47/2007: Esclusione della tariffa incentivante da IVA ex art. 2, c. 3, DPR 633/72 (non è integrazione del corrispettivo)

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

TARIFFA INCENTIVANTE GSE

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Page 93: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Al momento dell’incasso della tariffa incentivante al netto della ritenuta fiscale si avrà:

Al momento della comunicazione da parte del GSE(Gestore del Servizio Elettrico) dell’ottenimento della tariffa incentivante

Crediti v/GSE a Tariffa incentivante (ricavi A5) 100 100(contributo in c/esercizio)

Banca c/c a Crediti v/GSE 96 100Erario c/ritenute subite (4%) 4

Al momento delle rilevazioni delle imposte di competenza:

Ires corrente a Debiti IRESErario c/rietnute subite

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SCRITTURE CONTABILI CONTRIBUTO

93

Page 94: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Crediti v/clienti a Energia c/venditaIva a debito

Contrariamente al caso della tariffa incentivante la vendita è soggetta a

IVA

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONTABILIZZAZIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA

94

Page 95: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

95

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

BENE IMMOBILE? BENE MOBILE?

Page 96: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

C.M. N. 46/E/2007

Impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale all'attività d'impresa le cui quote di ammortamento, commisurate al relativo costo d'acquisto, sono deducibili.

Criterio distintivo fra bene mobile e bene immobile è nella fissità al suolo o meno del bene stesso.

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI IRES

96

Page 97: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

C.M. n. 38/E del 23.06.2010

chiarisce che gli impianti situati su un terreno o su edifici non costituiscono impianti infissi al suolo in quanto normalmente i moduli che li compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

concetto di separabilità dell'impianto dal terreno in modo agevole e senza necessità di antieconomici interventi di adattamento.

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI IRES

97

Page 98: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Impianto considerato bene mobile• se acquisito in proprietà ammortizzabile con il coefficiente del 9%. Il

terreno sottostante non è ammortizzabile;

• se acquisito in leasing, i relativi canoni sono deducibili in base ad una durata minima del contratto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (D.M. 31.12.1988),in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice. Applicando il coefficiente di ammortamento del 9%, la durata minima del contratto di locazione finanziaria “fiscale” è di 89 mesi;

• ai fini dei conteggi da eseguire per la verifica quale società non operativa l'impianto va considerato come altra immobilizzazione, con percentuale applicabile, per la determinazione del ricavo minimo, del 15%. La percentuale applicabile per determinare il reddito minimo è del 12%.

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTO CONSIDERATO BENE MOBILE

98

Page 99: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Impianto considerato bene immobile• l'impianto fotovoltaico è soggetto a coefficiente di ammortamento del 4%,

come da D.M. 31 dicembre 1988, Gruppo XVII, specie 1/b;

• il terreno sottostante, se di proprietà, deve essere scorporato ai fini dell'ammortamento;

• in caso di finanziamento a mezzo contratto di leasing la durata minima “fisclale” è pari a 2/3 di 25 anni (giusto coefficiente di ammortamento del 4%) e, quindi, pari a 16 anni e 8 mesi; in questo caso era dovuta anche l’imposta straordinaria sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovute all’atto del riscatto;

• il conteggio ai fini della verifica società non operativa va effettuato attribuendo all'impianto il coefficiente proprio dei beni immobili e, quindi, del 6%, ridotto all'1% in caso di immobile situato in comune con meno di 1.000 abitanti.

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTO CONSIDERATO BENE IMMOBILE

99

Page 100: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Agenzia Territorio (Circ. 3/T del 6.11.2008)Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (capacità superiore a 20 kw)

utilizzati come centrali vanno classificati come opifici e devono essere

accatastati quali D/1. Impianti di potenza superiore integrati negli edifici non vanno comunque autonomamente accatastati.

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DEFINIZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI CATASTALI

100

Page 101: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

• I pannelli tecnicamente sono amovibili per cui potrebbero essere qualificati “beni mobili” e ammortizzati al 9%

• L’operazione difficilmente è fattibile dal punto di vista economico

Costi di rimozione: circa 2-3% investimento

Costi di installazione: circa 20% investimento

Costi di allaccio: variabili

PRUDENZA: BENE IMMOBILE (Coefficiente di ammortamento 4% = vita utile 25 anni – valida anche ai fini civilistici)

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

101

Decreto Interm.le 6.8.2010: decadenza dal diritto alla tariffa incentivante in caso di spostamento

Page 102: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto di un immobile o nei suoi infissi hanno natura di immobile per cui il coefficiente di ammortamento è del 4%

102

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

ASSILEA – Circ. 20/2009:

Page 103: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

• … Se il criterio di distinzione tra beni mobili e immobili fosse quello della “sbullonabilità”, allora anche la Torre Eiffel sarebbe un bene mobile… BENE MOBILE?

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CASS. N. 22690/2009

103

Page 104: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

GLI IMMOBILI “MERCE”

Page 105: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

105

Gli immobili "merce" sono quelli alla cui produzione o vendita è diretta l'attività di impresa. L'esempio tipico è rappresentato dalla vendita di appartamenti da parte di un'impresa edile avente ad oggetto costruzione e relativa cessione di immobili.

DEFINIZIONE

La natura di beni merce non viene perduta neanche nel caso degli immobili temporaneamente locati da un'impresa, purché l'oggetto sociale di quest'ultima sia l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari per la rivendita, o nei casi in cui sussista concretamente la destinazione alla commercializzazione dei cespiti.

Page 106: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

106

Nell'ambito delle imprese edili, gli immobili merce sono rappresentati dai:fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita;dai terreni e dai fabbricati acquistati dalle società di compravendita immobiliare e destinati alla ristrutturazione, rivendita, ecc...;dai terreni a destinazione edificatoria su cui realizzare opere, costruzioni, ecc.Per imprese che svolgono attività di costruzione e/o compravendita si considerano "merci" gli immobili di loro appartenenza che non risultino strumentali ma destinati alla vendita .

La valutazione delle rimanenze sarà fatta al costo di acquisto specifico comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

DEFINIZIONE

Page 107: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

107

LE IMMOBILIARI DI COMPRAVENDITA

I costi sostenuti per l'acquisto di immobili (terreni, fabbricati) di competenza dell'esercizio (stipula dell'atto pubblico) andranno iscritti in bilancio alla voce B 6) nei costi di acquisto per materie prime, sussidiarie di consumo e merci la costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se a fine esercizio dovessero essere invenduti si procederà ad iscrivere i beni stessi valutati al costo specifico nella voce pertinente dello Stato Patrimoniale e del conto economico

Page 108: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

108

LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE

Per quanto riguarda le imprese di costruzione la valutazione delle rimanenze presenta, invece, maggiore complessità in quanto si innesta un processo produttivo che da materie prime porta alla realizzazione di prodotti finiti da vendere sul mercato o ad un committente su ordinazione (appalto).Nel caso di imprese che realizzano immobili destinati alla vendita il processo produttivo può essere attuato direttamente tramite acquisto del terreno, edificazione e vendita a uno o più clienti o anche in tutto o in parte indirettamente tramite imprese terze a cui vengono appaltate delle fasi di lavorazione.

Page 109: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

109

LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE

Nel caso, al termine dell'esercizio, la società immobiliare di costruzione ha in rimanenza immobili non ancora venduti, tali beni verranno iscritti nella voce C.I dello Stato Patrimoniale (RIMANENZE), più nello specifico:-C.I 1 <<Materie prime, sussidiarie e di consumo>> per gli immobili acquistati per effettuare interventi di recupero non ancora iniziati; -C.I 2 <<Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati>> per gli immobili in corso di costruzione o di "recupero" senza essere ultimati;-C.I 4 <<Prodotti finiti e merci>> per gli immobili ultimati, ma non ancora venduti o immobili acquistati per essere rivenduti.I ricavi derivanti dalla loro cessione vanno indicati alla voce A.1 <<Ricavi delle vendite e prestazioni>> del C E. Inoltre:- A.2 <<Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti>> per gli immobili in corso di produzione/recupero oppure fabbricati ultimati;- B.11 <<Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci>> per gli immobili acquistati ma sui quali non è stato realizzato alcun intervento.

Nel caso di costruzioni di immobili per conto proprio le rimanenze dovranno, ovviamente, essere valutate a costo specifico

Page 110: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

110

1. Costo di acquisto del terreno o del fabbricato da ristrutturare

+

2. Costi diretti inerenti la costruzione Oneri accessori per l'acquisto dei terreni e/o fabbricati, quali

imposte di registro, ipotecaria e catastale, spese notarili, provvigioni di

acquisto, oneri di urbanizzazione; Costi per progettazione, direzione lavori, sicurezza;

costi dei materiali utilizzati per la costruzione dell'opera (es.

cemento, mattoni, ferro, ecc.); costi della manodopera addetta al cantiere; costi di appalto e subappalto sostenuti in relazione al cantiere; spese di trasferimento di impianti e attrezzature al cantiere; costi per utenze di cantiere (energia elettrica, acqua, ecc.); costi di start-up del cantiere e di smobilizzo; ammortamenti degli impianti, attrezzature e macchinari di cantiere; costo per noleggio di attrezzature ed altri beni o in generale costi

per godimento beni di terzi utilizzati per il cantiere; costi per assicurazioni e fideiussioni specifiche per il cantiere;

+

3. Costi indiretti di produzione Interessi passivi e oneri finanziari relativi a finanziamenti accesi ed

effettivamente utilizzati per la realizzazione dell'opera;

Costi comuni a più cantieri o commesse (progettazioni,

ammortamenti, ecc.);

costi generali di produzione, non derivanti da eventi eccezionali, per

la parte ragionevolmente attribuibile.

-

4. Costo del venduto (nel caso di vendite effettuate)

LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE

Non possono essere inclusi nelle rimanenze le spese generali amministrative e di vendita. Gli acconti o le caparre incassate costituiscono debiti e non rilevano ai fini della valutazione delle

rimanenze.

Page 111: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

111

Si pensi al caso di una palazzina costituita da più appartamenti vendibili. La attribuzione dei costi diretti e di quelli indiretti può avvenire con una certa semplicità se identifichiamo come centro di costo la palazzina. Cosa diversa è, però, valorizzare il singolo bene vendibile. Attività che diventa necessaria allorché si procede con la vendita di solo alcuni degli appartamenti.Il costo sospeso a fine esercizio potrebbe essere determinato, in questi casi, rapportando il costo complessivo del fabbricato alla sua superficie utile complessiva espressa in metri quadrati e moltiplicando il risultato per la superficie della porzione di fabbricato ancora da vendere.A fabbricati finiti bisogna porre attenzione anche a ulteriori circostanze:a) migliorie che riguardano solo alcune unità immobiliari i cui costi vanno imputati direttamente alle unità immobiliari cui si riferiscono;b) costi ancora da sostenere relativamente ad unità immobiliari già alienate. Si pensi al caso di opere di sistemazione esterna. In questo caso nell'esercizio di competenza della vendita bisognerà iscrivere anche i costi di completamento. Qualora non siano esattamente determinabili bisognerà stanziare a conto economico il costo rappresentante la miglior stima degli stessi.

LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE – RIPARTIZIONE DEL VALORE TRA PIU’ IMMOBILI

Valore rimanenze finali

= Costo totale del fabbricato

Superficie utile fabbricato

x Superficie utile fabbricati in

rimanenza

Page 112: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

112

LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE – IL PRICE TEST

L’art. 2426 del c.c., prevede che qualora il valore di realizzo delle giacenze, così come desumibile dall’andamento del mercato, sia inferiore alla valutazione al costo di acquisto o di produzione occorre assumere tale minor valore per la valorizzazione delle giacenze.La determinazione del valore di mercato di regola va effettuata come segue:

Tipo di rimanenze Regola generale del concetto di mercato

Materie prime e sussidiarie e semilavorati di acquisto Costo di sostituzione Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di produzione

Valore netto di realizzo

Prodotti finiti, merci Valore netto di realizzo

Page 113: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

113

LE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE – IL PRICE TEST NEI PERIODI DI CRISI

La crisi del mercato immobiliare ha comportato in molti casi una stasi prolungata delle vendite di immobili. Se a ciò si aggiunge che in molti casi i prezzi di vendita sono stati diminuiti al fine di sopperire a esigenze preminentemente di "cassa" ci si rende immediatamente conto di come in alcuni casi possa scattare una valorizzazione degli immobili "merce" in rimanenza non al costo di costruzione ma al minor valore presumibile di realizzo.

Si pensi al caso di un fabbricato civile contente 8 appartamenti destinati alla vendita che per alcuni anni sono rimasti invenduti ad un prezzo stabilito dall'impresa che remunerava i costi oltre un margine del 10%. Qualora la società, in difficoltà nei pagamenti delle rate di mutuo e dei fornitori, decide ad inizio 2013, di abbattere i prezzi di vendita (ad es. comunicando la direttiva ad agenzie immobiliari) anche al di sotto del costo di fabbricazione al fine di fare cassa e dare temporanee risposte ai creditori va da se che difficilmente potrà sostenere una valorizzazione degli immobili al valore di costo. Ancora più evidente sarebbe la circostanza, riscontrata nella prassi, di vendita di alcuni appartamenti facenti parte di in un unico complesso ad un prezzo inferiore a quello di costruzione.

Page 114: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

LE NOVITÀ SULLA REVISIONE ED IL GIUDIZIO DEL REVISORE

Page 115: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

(Decreto 28/12/2012 n. 261 – GU 43 del 20/02/2013)

Sezione dei revisori inattivi

(Decreto 8/1/2013 n. 16 – GU 43 del 20/02/2013)

115

I NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI

Page 116: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

GIUSTA CAUSA DI REVOCA Cambio del soggetto che ai sensi dell’art.2359 esercita il controllo

della società assoggettata a revisione salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo (revisore principale del gruppo: PdR n. 600).

Il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggetta alla revisione.

Il cambiamento all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggetta a revisione.

Sopravvenuta inidoneità del revisore. Riallineamento della durata dell’incarico a quella della capogruppo.

116

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI

ART. 13, c. 2, D.lgs. 39/2010: L’incarico di revisione legale ha la durata di 3 esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio dell’incarico

Page 117: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

GIUSTA CAUSA DI REVOCA Gravi inadempimenti. Sopravvenuta insussistenza dell’indipendenza del

revisore. Sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di

revisione.

117

NULLI I PATTI CHE ESCLUDONO O LIMITANO LA POSSILITÀ DI REVOCA DELL’INCARICO PER GIUSTA CAUSA

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI

Page 118: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

DIMISSIONI Cambio del soggetto che ai sensi dell’art.2359 esercita il

controllo della società assoggettata a revisione. Cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società di

revisione. Cambiamento all’interno del gruppo cui appartiene la stessa

società. Mancato pagamento del corrispettivo dopo costituzione in

mora ex art. 1219 c.c. Grave o reiterata frapposizione di ostacoli alla revisione.

118

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI

PROROGATIOIl revisore dimissionario continuerà ad esercitare le sue funzioni fino al subentro del nuovo revisore per un periodo massimo di 6 mesi

Page 119: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale

DIMISSIONI Pensionamento. Compromissione dell’indipendenza.

119

ALTRE CAUSE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E RILEVANTI

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

NUOVI REGOLAMENTI APPROVATI

Page 120: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

IL REGISTRO DEI REVISORI INATTIVI

DAL 7 MARZO 2013

REGISTRO DEI REVISORI INATTIVI

D’UFFICIO per i soggetti già iscritti che non hanno incarichi di revisione legale o non hanno collaborato con società di revisione per 3 anni consecutivi

SU RICHIESTA Anche prima del decorrere dei 3 anni previa presentazione di una dichiarazione nella quale si attesta di non avere in corso incarichi (il MEF deve accogliere o rigettare la domanda entro 90 gg.)

Page 121: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

• Possono usare il titolo di revisore legale se iscritti nel registro e in regola col versamento del contributo annuale di Euro 26

• Non sono tenuti ad osservare obblighi in materia di formazione continua

• Non sono soggetti al controllo di qualità e la pagamento dei relativi contributi

• Non possono assumere incarichi se non dopo aver preso parte a corsi di formazione della durata minima di 60 ore in conformità a programmi specifici del MEF

• Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento, il corso stesso resta privo di effetti

• Se il revisore inattivo svolge volontariamente la FPC in materia di revisione è esonerato dal corso speciale (60 crediti nel triennio con minimo 15/anno)

• I neo iscritti che assumono un incarico entro 12 mesi sono esonerati dall’obbligo formativo

REVISORI INATTIVI

Page 122: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

122

LE FORME DI CONTROLLO NELLE SRL

LE NOVITÀ DELL’ART. 35 DECRETO SEMPLIFICAZIONI (DL n. 5/2012 converito nella L. n. 35 del 4.4.2012):

Disposizioni in materia di controllo societarioin vigore dal 10 febbraio 2012

DOTT. ERMANDO BOZZA

Page 123: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le SpA.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c. del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA.

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti (omissis – co. 1)

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

NOMINA OBBLIGATORIA

123

Page 124: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Viene meno l’obbligo di nomina del collegio sindacale/sindaco unico

Il collegio sindacale è pertanto destinato ad essere sostituito, nella gran parte dei casi, dal REVISORE UNICO

Scompare nelle Srl: l’attività di vigilanza, i poteri del CS di convocare l’assemblea, ecc.

La tutela del capitale in presenza di perdite?

In presenza dei requisiti che rendono obbligatori i controlli è sufficiente nominare il revisore unico

CONSEGUENZE PRODOTTE DALL’ATTUALE DISCIPLINA

124

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

Page 125: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Assemblea

degli azionisti

Revisione legale

Attività di vigilanza del Collegio Sindacale

Consiglio di amministrazione

Assemblea

dei soci

Revisione legale

Consiglio di amministrazione

Società per azioni (SpA)

In presenza dei requisiti

previsti dall’art. 2477 c.c.

La vigilanza è sempre soltanto FACOLTATIVA

125

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

Società a responsabilità limitata (Srl)

Page 126: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE 2012

BILANCIO DI ESERCIZIO

126

MANCATA NOMINA OBBLIGATORIA

NULLO ANNULLABILE

Atto contrario alla legge

Tutela interessi generali

Vizio del procedimento

Corte d’Appello di Milano (sentenza del 26 maggio 1998)

•Cass. 11514 del 9 maggio 2008 •Tribunale di Latina sentenza del 23 marzo 2011 

Page 127: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

Page 128: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Art.1, c.1, lett. M) D.Lgs. n. 39/2010Art.1, c.1, lett. M) D.Lgs. n. 39/2010

Revisione legale:Revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità

alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010

Revisione legale:Revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità

alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010

LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE

Testo unico sulla revisione

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

128

Page 129: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

DOC. INTERPRETATIVO CNDCEC DEL 16.02.2011

129

In pendenza del procedimento europeo di adozione dei principi di revisione internazionali (ISA) e date le precise prescrizioni, transitorie ed a regime, previste nel D.Lgs. n. 39/2010 non è possibile, allo stato, attribuire loro alcuna valenza giuridica nelle revisioni legali.

Per le revisioni legali dei bilanci delle società non soggette alla vigilanza della Consob il D.Lgs. n. 39/2010 non ha mutato il quadro di riferimento nel quale, similmente al passato, non è prevista alcuna cogenza giuridica dei principi di revisione, che continuano quindi ad essere un punto di riferimento tecnico che ogni revisore potrà declinare ed adattare, secondo la propria esperienza e competenza tecnica, in relazione alla situazione nella quale sarà chiamato a rilasciare il proprio parere.Per effetto di quanto precede quindi la revisione legale sui conti annuali e consolidati dell’esercizio 2010, da effettuarsi nel corso del corrente 2011, avrà lo stesso quadro di riferimento normativo del precedente esercizio.

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

Page 130: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

LA VALENZA DEI PRINCIPI DI REVISIONE NELLA FASE DI TRANSIZIONE

130

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

Page 131: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

QUALI PRINCIPI ADOTTO NELLA REVISIONE DEL BILANCIO 2012?

131

Art. 14 D.Lgs. n. 39/2010SECONDO PARAGRAFO DEL GIUDIZIO… descrizione della natura e della portata della revisione svolta, precisando:- la portata della revisione e i principi e criteri osservati per la revisione stessa ...

ISA CLARIFIED CDNCEC

Vanno indicati anche nella lettera di incarico o in altro accordo scritto che identifichi i termini dell’incarico

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

Attenzione agli STATUITI PRINCIPI DI REVISIONE!

Page 132: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

CONTROLLO DELLA QUALITA’

132

Art. 20 D.Lgs. n. 39/2010

Almeno ogni 3 anni Almeno ogni 6 anni

Ente di interesse pubblico Ente di diritto comune

1. Conformità ai principi di revisione2. Indipendenza3. Quantità e qualità delle risorse impiegate4. Corrispettivi

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

Page 133: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20 DLgs.

n. 39/2010

DECRETO ATTUATIVO DEL MEF per definire in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo di qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione sugli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale

I PRINCIPI DI REVISIONE E IL CONTROLLO DI QUALITÀ

133

Page 134: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

Page 135: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

1

2

esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto;

verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO

135

Page 136: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La relazione, redatta in

conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:

1

2

un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a

revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei

principi di revisione osservati;

3un giudizio sul bilancio che indica chiaramente

se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico

dell'esercizio.

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO

136

Page 137: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

La relazione, redatta in

conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:

4

5

eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei

destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di

esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO

137

Page 138: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Richiami di informativa

1° Paragrafo

Rilievi per errata applicazione dei principi contabili

Rilievi per limitazioni al processo di

revisione

Rilievi dovuti a situazioni di incertezza

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità

Natura e portata della revisione contabile

Giudizio positivo

1. Giudizio con rilievi

2. Giudizio negativo

3. Giudizio con rilievi4. Impossibilità di

esprimere il giudizio

5. Giudizio con rilievi6. Impossibilità di

esprimere il giudizio7. Giudizio negativo

Richiami di informativa

2° Paragrafo

3° Paragrafo

4° Paragrafo

5° Paragrafo

I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza:- 1 o 2: dell’errore- 3 o 4: della limitazione - 5 o 6: dell’incertezza.- 7: in caso di informativa di bilancio carente.

Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione

Giudizio di coerenza con la relazione sulla

gestione

6° Paragrafo

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO

138

Page 139: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

1° Paragrafo

Rilievi per errata Rilievi per errata

applicazione dei applicazione dei

principi contabili principi contabili

Rilievi per errata Rilievi per errata

applicazione dei applicazione dei

principi contabili principi contabili

Rilievi per limitazioni Rilievi per limitazioni

al processo di al processo di

revisionerevisione

Rilievi per limitazioni Rilievi per limitazioni

al processo di al processo di

revisionerevisione

Rilievi dovuti a Rilievi dovuti a

situazioni di situazioni di

incertezzaincertezza

Rilievi dovuti a Rilievi dovuti a

situazioni di situazioni di

incertezzaincertezza

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle rIdentificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilitàesponsabilità

Natura e portata della revisione contabileNatura e portata della revisione contabileNatura e portata della revisione contabileNatura e portata della revisione contabile

1. Giudizio con rilievi1. Giudizio con rilievi

2. Giudizio negativo2. Giudizio negativo1. Giudizio con rilievi1. Giudizio con rilievi

2. Giudizio negativo2. Giudizio negativo

3. Giudizio con rilievi3. Giudizio con rilievi

4. Impossibilità di 4. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

3. Giudizio con rilievi3. Giudizio con rilievi

4. Impossibilità di 4. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

5. Giudizio con rilievi5. Giudizio con rilievi

6. Impossibilità di 6. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

7. Giudizio negativo7. Giudizio negativo

5. Giudizio con rilievi5. Giudizio con rilievi

6. Impossibilità di 6. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

7. Giudizio negativo7. Giudizio negativo

Richiami di informativaRichiami di informativaRichiami di informativaRichiami di informativa

2° Paragrafo

3° Paragrafo

4° Paragrafo

5° Paragrafo

1° Paragrafo

Rilievi per errata Rilievi per errata

applicazione dei applicazione dei

principi contabili principi contabili

Rilievi per errata Rilievi per errata

applicazione dei applicazione dei

principi contabili principi contabili

Rilievi per limitazioni Rilievi per limitazioni

al processo di al processo di

revisionerevisione

Rilievi per limitazioni

al processo di

revisione

Rilievi dovuti a Rilievi dovuti a

situazioni di situazioni di

incertezzaincertezza

Rilievi dovuti a

situazioni di

incertezza

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilitàIdentificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità

Natura e portata della revisione contabileNatura e portata della revisione contabileNatura e portata della revisione contabileNatura e portata della revisione contabile

1. Giudizio con rilievi1. Giudizio con rilievi

2. Giudizio negativo2. Giudizio negativo1. Giudizio con rilievi1. Giudizio con rilievi

2. Giudizio negativo2. Giudizio negativo

3. Giudizio con rilievi3. Giudizio con rilievi

4. Impossibilità di 4. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

3. Giudizio con rilievi3. Giudizio con rilievi

4. Impossibilità di 4. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

5. Giudizio con rilievi5. Giudizio con rilievi

6. Impossibilità di 6. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

7. Giudizio negativo7. Giudizio negativo

5. Giudizio con rilievi5. Giudizio con rilievi

6. Impossibilità di 6. Impossibilità di

esprimere il giudizioesprimere il giudizio

7. Giudizio negativo7. Giudizio negativo

Richiami di informativaRichiami di informativaRichiami di informativaRichiami di informativa

Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione6° Paragrafo

Giudizio con rilievi

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO

139

Page 140: LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

Richiami di informativa

1° Paragrafo

Rilievi per errata applicazione dei principi contabili

Rilievi per limitazioni al processo di

revisione

Rilievi dovuti a situazioni di incertezza

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità

Natura e portata della revisione contabile

Giudizio positivo

1. Giudizio con rilievi

2. Giudizio negativo

3. Giudizio con rilievi4. Impossibilità di

esprimere il giudizio

5. Giudizio con rilievi6. Impossibilità di

esprimere il giudizio7. Giudizio negativo

Richiami di informativa

2° Paragrafo

3° Paragrafo

4° Paragrafo

5° Paragrafo

Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione

Giudizio di coerenza con la relazione sulla

gestione

6° Paragrafo

Giudizio con richiami di informativa (con o senza rilievi)

IL GIUDIZIO DEL REVISORE

LA STRUTTURA DEL GIUDIZIO

140