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Giuseppe Mazzarella Giuseppe Mazzarella Giuseppe Mazzarella Giuseppe Mazzarella Le fonti di finanziamento d’impresa

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Giuseppe MazzarellaGiuseppe MazzarellaGiuseppe MazzarellaGiuseppe Mazzarella

Le fonti di

finanziamento d’impresa

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Premessa

Sono un docente di trattamento testi ed economia aziendale nelle scuole superiori è mi occupo

anche dell’insegnamento dell’informatica, nonché anche di altre materie, nei progetti del Fondo

Sociale Europeo (P.O.R., P.O.N., P.I.T., I.F.T.S., ecc.).

Ho avuto alcuni incarichi relativi alla trattazione delle tipologie di finanziamenti agevolati che

vengono concessi alle imprese.

A causa del tempo limitato concessomi (solitamente 15 ore), mi sono limitato, dopo una breve

introduzione alle fonti in generale, a trattare solo i due aspetti principali del D. Lgs. N. 185/2000: il

lavoro autonomo e la microimpresa.

Ho deciso di pubblicare le dispense create per i suddetti corsi in un e-book, anche per averle

facilmente a portata di mano quando servono.

Questo e-book non vuole, né può, essere una guida esaustiva a tutte tipologie di finanziamenti

agevolati in quanto tratta solamente i due principali relativi alla legge attualmente in vigore.

L’uscita successiva di nuove leggi con nuove agevolazioni finanziarie potrebbe annullare quella

trattata in questa sede, rendendo obsoleta questa trattazione.

Anche questo lavoro, come i precedenti, nasce al solo scopo divulgativo, il suo contenuto è frutto di

ricerche da me effettuate a vario titolo e di esperienze ed osservazioni personali.

Qualora occorrano maggiori informazioni si consiglia una più proficua ricerca in qualche sito web,

inserendo il termine “finanziamenti agevolati” in un motore di ricerca, ogni portale ne possiede

almeno uno!

Fate attenzione ai siti di aziende che concedono finanziamenti, saranno trattati solo i loro senza

alcun riferimento a quelli agevolati.

Giuseppe Mazzarella

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L’impresa

1. AZIENDA, IMPRESA E IMPRENDITORE

Il termine azienda e il termine impresa nel linguaggio comune sono spesso usati come sinonimi, secondo il linguaggio giuridico l’impresa è l’attività produttiva esercitata professionalmente; l’azienda è lo strumento con il quale l’imprenditore esercita l’attività di impresa.

“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c). Dunque è l’insieme di beni di cui l’imprenditore si serve per esercitare la sua attività (cioè l’impresa).

“L’impresa è l’attività esercitata dall’imprenditore” (art. 2082 c.c.)

“L’imprenditore è "chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine

della produzione e dello scambio di beni e servizi" (art 2082 c.c.). Sul piano giuridico esistono diversi figure di imprenditore, a ciascuna delle quali la legge riserva una determinata disciplina.

In base al tipo di attività esercitata, si distinguono in imprenditori commerciali e imprenditori

agricoli. In base alle dimensioni dell’impresa, si distinguono piccoli imprenditori e imprenditori non piccoli o ordinari. Infine a seconda che l’impresa sia esercitata da un singolo individuo o da un gruppo di individui organizzati in società, si distinguono imprenditori individuali e imprenditori collettivi, cioè appunto le società.

Sono imprenditori commerciali quelli che esercitano un’attività “commerciale”, cioè una delle

attività elencate dall’art. 2195, che comprende anche le “Attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi” L’imprenditore commerciale a differenza di quello agricolo:

- è soggetto a fallimento

- ha l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; - ha l’obbligo di tenere scritture contabili.

Secondo il codice civile sono piccoli imprenditori: � il coltivatore diretto del fondo; � l’artigiano;

� coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia (il lavoro personale o familiare deve essere prevalente sia rispetto al lavoro dei dipendenti estranei)

Il piccolo imprenditore, come quello agricolo, non è soggetto al fallimento, né all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, mentre ha l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 7 del D.P.R. n. 581/1995). A seconda che l’impresa sia esercitata da un singolo individuo o da un gruppo di individui organizzati in società, si distinguono imprenditori individuali e imprenditori collettivi, cioè appunto le società.

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Dunque, il nostro ordinamento giuridico prevede che l’impresa può essere esercitata da una singola persona (impresa individuale) o da più soggetti (impresa collettiva).

2. LE FORME GIURIDICHE DELL’IMPRESA.

La forma giuridica condiziona l’attività aziendale dal punto di vista giuridico, organizzativo, economico, finanziario e fiscale. La scelta delle forma giuridica è un problema che non si presenta solo all’atto della costituzione dell’impresa, ma che permane durante tutta la vita dell’azienda. Può infatti accadere che le esigenze gestionali connesse a problemi fiscali, finanziari, di produzione, di commercializzazione spingano l’organo decisonale a una modifica della forma originaria.

2.1 L’IMPRESA INDIVIDUALE

L’IMPRESA INDIVIDUALE fa capo ad una persona fisica ed è privo di autonomia giuridica. La persona fisica titolare dell’impresa assume tutti i diritti, gli obblighi e i rischi derivanti dalle operazioni compiute; in caso di insolvenza, fatta eccezione per il caso del piccolo imprenditore, può essere dichiarata fallita. L’imprenditore assume quindi illimitatamente i rischi della gestione rispondendone anche con i beni personali non impiegati nell’azienda L’azienda individuale presenta in genere i seguenti caratteri: � la direzione è accentrata nelle mani dell’imprenditore, che la governa con una visione

paternalistica, con scarsa delega di poteri e responsabilità ai collaboratori dipendenti; � l’organizzazione è fluida, non formalizzata e flessibile; vi è un contatto diretto tra imprenditore e

lavoratori; vi sono scarse barriere gerarchiche e poche difficoltà di comunicazione interna e di coordinamento; la conflittualità è scarsa;

� le scelte sono fatte in base al “fiuto” personale dell’imprenditore più che sulla conoscenza di moderne tecniche manageriali o sulla disponibilità di flussi informativi esterni;

� gli obiettivi strategici sono a orizzonte limitato e strettamente correlati ai fini personali dell’imprenditore, alla sua età, alle possibilità di inserimento dei figli in vista di una continuità dell’azienda nel tempo;

� l’attività viene svolta in una limitata area geografica e frequentemente riguarda un solo settore di produzione . Il successo dell’azienda è spesso legato alla capacità di utilizzare “nicchie” trascurata

IMPRESE

INDIVIDUALI

IMPRESE INDIVIDUALI

IN SENSO STRETTO

IMPRESE FAMILIARI

IMPRESE

COLLETTIVE

SOCIETA’ DI PERSONE

(S.n.c.; S.a.s.)

SOCIETA’ DI CAPITALI

(SpA; SrL; S.a.p.a)

SOCIETA’ COOPERATIVE

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dalle grandi aziende e al saper offrire prodotti non standardizzati, di buona qualità, accompagnati da servizi personalizzati;

� la forza contrattuale sul mercato è scarsa; l’azienda incontra maggiori difficoltà rispetto a quelle di medie o grandi dimensioni, nell’ ottenere finanziamenti dalle banche o dilazioni di pagamento dai fornitori o prezzi più favorevoli all’acquisto di materie o merci;

� la capacità di influenzare l’ambiente è scarsa; i cambiamenti vengono subiti senza possibilità di anticiparli o guidarli; la singola azienda non è in grado di incidere sull’opinione pubblica e sul potere politico;

� la capacità di adattamento all’ambiente esterno è buona grazie alla elasticità delle strutture e alla possibilità di un rapido processo decisionale.

Per la sua costituzione è necessario espletare alcune formalità:

- iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio; - dichiarazione di inizio attività e assegnazione del numero di partita IVA; - ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla legge per

svolgere determinate autorità.

L’IMPRESA FAMILIARE si ha quando l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della attività economica della collaborazione del coniuge, parenti entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli, nonni, nipoti, zii) e degli affini entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati). Sul piano legislativo l’impresa familiare è un’impresa individuale a tutti gli effetti; l’imprenditore resta l’unico responsabile e, in caso di dissesto, è l’unico passibile di fallimento. La legislazione fiscale dispone che il reddito d’impresa familiare possa essere attribuito all’imprenditore, in misura non inferiore al 51%, e ai collaboratori, in una misura non inferiore al 49%, se sussistono le seguenti condizioni: 1) il rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore risulti da atto pubblico o da scrittura

privata autenticata; 2) la dichiarazione annuale dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di

partecipazione agli utili spettanti ai familiari; 3) ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di aver prestato la sua attività di

lavoro nell’impresa in modo continuativo. Il carico fiscale dell’impresa familiare risulta inferiore a quello dell’impresa individuale in quanto il reddito viene suddiviso tra più persone. Dunque l’impresa familiare presenta il vantaggio di un minor carico fiscale.

L’IMPRESA INDIVIDUALE E L’IMPRESA FAMILIARE

SONO DI PICCOLE

DIMENSIONI

SI FINANZIANO

PREVALENTEMENTE CON

CAPITALE PROPRIO

L’ORGANIZZAZIONE E’ FLUIDA,

FLESSIBILE E NON

FORMALIZZATA

L’imprenditore assume illimitatamente i rischi della gestione, rispondendone anche con i beni personali non impiegati nell’azienda

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2.2 L’IMPRESA COLLETTIVA

L’IMPRESA COLLETTIVA (società) nasce da un contratto di società tra due o più persone (soci) che conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Le imprese collettive si basano su un largo concorso di capitali e di energie e hanno maggiori possibilità di affrontare con mezzi adeguati attività economiche complesse. Le motivazioni che sono alla base della costituzione di una impresa collettiva sono da ricercarsi:

- nella possibilità di reperire un maggior volume di capitali; - nel frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone.

Il nostro ordinamento legislativo prevede 3 gruppi di imprese collettive:

La scelta del tipo di società è lasciata alla volontà dei soci che, nel prendere la decisione, tengono conto del genere di attività da esercitare, delle dimensioni che l’azienda dovrà assumere, del regime fiscale, dell’entità dei rischi che verranno affrontati e di ogni altra circostanza che potrà influire sulla gestione dell’impresa. La distinzione fra i diversi tipi di società è basata soprattutto sul grado di responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali e cioè dei debiti dell’impresa.

1) LE SOCIETA’ DI PERSONE possono assumere la forma di: - Società in nome collettivo (S.n.c), sono formate da una pluralità di soci che rispondono

solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; perciò ogni socio può rispondere per intero e con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali. Il forte peso delle responsabilità che gravano sui soci fa sì che questo tipo di società si addica a quei casi in cui l’azienda è esercitata da poche persone legate tra loro da rapporti di fiducia, di stretta amicizia o di parentela. I conferimenti dei soci possono riguardare denaro, beni in natura o un’azienda già funzionante.

- Società in accomandita semplice (S.a.s), sono caratterizzate dalla coesistenza di due

categorie di soci con diverse responsabilità:

SOCIETA’ DI PERSONE

SOCIETA’ COOPERATIVE

SOCIETA’ DI CAPITALI

IMPRESE

COLLETTIVE

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�� i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed ai quali è riservata l’amministrazione e la rappresentanza della società;

�� i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita. ed ai quali è

fatto divieto di amministrare l’azienda e di compiere affari in suo nome. Nelle s.a.s. le quote conferite dai soci siano essi accomandatari o accomandanti, non possono essere rappresentate da azioni.

2) Le SOCIETA’ DI CAPITALI possono essere costituite in forma di:

- Società per azioni (S.p.A), per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci (azionisti) sono rappresentate da azioni. Il procedimento di costituzione: un gruppo di promotori, formula un programma di atto costitutivo, indicando gli elementi essenziali della costituenda società, e lo rende pubblico, invitando altre persone ad aderire e a sottoscrivere azioni. Dall’operazione deve essere data comunicazione alla CONSOB ( Commissione nazionale per la società e la borsa) indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento. La Commissione può stabilire i modi in cui l’offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere. Le sottoscrizioni devono risultare da atto pubblico. Sottoscritto l’intero capitale sociale si verseranno i tre decimi presso un Istituto di Credito. Successivamente i sottoscrittori sono invitati a partecipare ad un’assemblea (detta Costituente) che ha il compito di procedere alla costituzione della società e alla nomina degli amministratori. Ai soci che stipulano l’atto costitutivo spetta la qualifica di Fondatori.

- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a), al pari di quelle in accomandita semplice, i soci, si dividono in due grandi categorie:

�� i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni

sociali;

�� i soci accomandanti che rispondono solo nei limiti delle azioni sottoscritte; Le quote di partecipazione dei soci rappresentate da azioni,

- Società a responsabilità limitata (S.r.l) nelle quali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio; le quote sottoscritte dai singoli soci non possono essere rappresentate da azioni. La S.r.l. rappresenta una forma legale adatta alle aziende collettive di medie o piccole dimensioni.

3) LE SOCIETA’ COOPERATIVE hanno finalità mutualistiche, poiché l’attività esercitata è rivolta soprattutto a soddisfare i bisogni dei soci in modo diretto ed autonomo. In essa sussistono senza alterazioni 2 requisiti comuni ad ogni società:

I. il conferimento di beni e sevizi;

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II. la destinazione all’esercizio in comune di un’attività economica; Lo scopo di dividere gli utili, invece, subisce un mutamento in quanto è integrato dall’ulteriore fine mutualistico. L’utilità che i soci si propongono di trarre dall’impresa cooperativa non consiste nel guadagno che deriverà dalla sua attività economica, ma principalmente nel godimento diretto di quell’attività, che è tale da soddisfare i bisogni dei soci. Ad esempio, sarà cooperativa quella società che abbia per oggetto l’esercizio di una industria non tanto per ripartirne i guadagni, quanto per far lavorare i soci con un maggiore salario (cooperativa di lavoro). Ulteriore esempio, una società destinata ad acquistare merci all’ingrosso per rivenderli al minuto, allo scopo di trarne un lucro da dividere tra i soci può essere una S.n.c; S.a.p.a; S.p.A.; S.r.l.; ma se essa si propone come fine principale, di dividerne le merci ai soci a basso prezzo, per farli risparmiare, è invece, una società cooperativa (cooperativa di consumo) Le società cooperative si pongono come obiettivo gestionale la fornitura di beni o servizi nei settori più disparati di attività, non solo nel campo economico ma anche culturale e sociale, a un gruppo determinato di persone a condizioni più vantaggiose di quelle che normalmente si possono ottenere sul mercato. Le società cooperative possono costituirsi a: - responsabilità illimitata, i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni

sociali; - responsabilità limitata, in questo caso i soci ne rispondono limitatamente al capitale conferito. Per costituire una cooperativa i soci non possono essere in numero inferiore a 3 (50 nelle cooperative di consumo, 15 per quelle di produzione e lavoro). Se nel corso della vita della società si scende al di sotto del numero minimo fissato dalle leggi, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società può essere posta in liquidazione.

La costituzione di una società avviene con un atto scritto che può essere una scrittura privata autenticata o un atto pubblico. L’atto costitutivo deve indicare (art. 2295 c.c): � nome, domicilio e cittadinanza dei soci; � la ragione sociale; � i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; � la sede della società; � l’oggetto della società (cioè, l’attività economica che la società intende svolgere); � i conferimenti di ciascun socio e la loro valutazione in denaro; � le quote di ciascun socio negli utili e nelle perdite, e i criteri di ripartizione degli utii;

Redatto l’atto costitutivo questo deve essere depositato ( per l’iscrizione) entro 30 giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società. A esso devono essere allegati i documenti relativi alle relazioni di stima per i conferimenti di beni in natura e crediti, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società. Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, ne ordina l’iscrizione nel Registro delle imprese, che opera presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.).

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3. LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA.

Con il termine finanziamento si intende l’insieme delle operazioni con cui un’impresa ottiene i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività. A seconda della fonte di provenienza i finanziamenti vengono distinti in:

� Finanziamenti interni (autofinanziamento) � Finanziamenti esterni (apporti dei proprietari o dei soci; debiti di varia natura)

I finanziamenti interni provengono da fonti di origine interna, si tratta di risorse finanziarie autogenerate dall’azienda attraverso la sua attività di gestione, costituite da utili conseguiti ma non prelevati o distribuiti ai soci. Gli utili che rimangono “accantonati”, ossia investiti nell’attività aziendale, consentono all’impresa di autofinanziarsi, cioè di procurarsi i mezzi finanziari senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne. I finanziamenti esterni provengono invece da fonte di origine esterna (proprietario, soci, banche, fornitori, ecc.) e consentono all’impresa di disporre delle risorse finanziarie con cui alimentare gli investimenti. Si dividono in:

� Finanziamenti a titolo di capitale proprio o capitale di rischio � Finanziamenti a titolo di capitale di terzi o capitale di debito

I finanziamenti di capitale proprio sono effettuati dai proprietari (imprenditore individuale o soci), non hanno una scadenza prefissata, non comportano un obbligo predeterminato di remunerazione e sono soggetti al rischio d’impresa. La loro remunerazione, come per l’autofinanziamento, è rappresentata dall’utile eventualmente conseguito dall’impresa. I finanziamenti di capitale di debito sono concessi all’impresa da finanziatori diversi dai proprietari (banche, società finanziarie, fornitori, privati) che hanno fiducia nelle capacità di rimborso e di pagamento dell’azienda. Il capitale di debito deve essere obbligatoriamente rimborsato alla scadenza, comporta l’obbligo del pagamento degli interessi ed è soggetto solo in misura limitata al rischio d’impresa. A seconda della scadenza vengono classificati in:

� Debiti a breve termine: con scadenza entro l’anno, prevalentemente tra i 30 e i 120 giorni � Debiti a medio termine: con durata superiore all’anno e fino a 5 anni � Debiti a lungo termine: con durata superiore ai 5 anni, anche superiore ai 20 anni.

A seconda della natura dell’operazione, i finanziamenti di debito si distinguono in: � Debiti di finanziamento in senso stretto, detti anche debiti finanziari o prestiti � Debiti di regolamento, detti anche debiti commerciali o di fornitura

I debiti di finanziamento in senso stretto sono veri e propri prestiti, attraverso i quali l’impresa si procura i mezzi monetari necessari alla sua attività. L’interesse può essere implicito, quando è già compreso nell’importo da pagare alla scadenza, oppure esplicito, se le parti hanno concordato un tasso percentuale indicato nel contratto. L’interesse a tasso esplicito è generalmente pagato all’estinzione del prestito nel caso di finanziamenti a breve termine, mentre in quelli a medio-lungo termine è pagato periodicamente a scadenze prefissate (trimestrali, semestrali o annuali). Il fabbisogno di finanziamenti, ossia di mezzi finanziari, può verificarsi in qualunque momento della vita di un’impresa, ma è particolarmente vitale nel momento della sua creazione. La tipologia di finanziamenti a cui attingere può variare a seconda delle disponibilità dei proprietari e delle esigenze dell’impresa, se ne può scegliere una oppure una combinazione di esse.

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L’entità del finanziamento scaturisce invece dagli obiettivi che l’impresa si prefigge di raggiungere e può influire nella scelta inerente la tipologia. Per stabilirla si procede attraverso una serie di stime e di indagini di mercato per stabilire la fattibilità economica degli obiettivi. Indagini di mercato e stime confluiscono in alcuni documenti programmatici che possono essere:

� Business Plan o piano d’impresa (costituzione) � Programmazione strategica (pluriennale) � Piano di Marketing (annuale)

4. IL BUSINESS PLAN.

Il Business Plan, o Piano d’Impresa, è un documento di grande importanza per il futuro imprenditore che: � consente di effettuare una verifica a priori della fattibilità commerciale, economica e finanziaria

dell’idea imprenditoriale accertando con un processo razionale la validità dell’idea ancor prima di avviarla a realizzazione per evitare quindi i rischi connessi alle scelte dettate solo dalle intuizioni e dall’entusiasmo;

� fornisce all’imprenditore un prezioso strumento di programmazione e controllo della gestione. La sua redazione richiede infatti uno sforzo di proiezione nell’ambiente e nel mercato di riferimento della futura impresa, consentendo la predeterminazione degli obiettivi commerciali, economici e finanziari e la scelta delle strategie da adottare per il loro conseguimento. In tal modo esso consente di tracciare un percorso a cui l’imprenditore potrà attenersi per il conseguimento dei risultati e per effettuare una verifica e un controllo continui dell’andamento della gestione aziendale;

� rappresenta un moderno ed efficace strumento di comunicazione, indispensabile per illustrare il progetto imprenditoriale ad un futuro socio o ad un finanziatore, poiché consente di quantificare con sufficiente

� precisione l’entità del fabbisogno finanziario richiesto dal progetto d’impresa e di influire sulla possibilità di erogazione dei finanziamenti.

Per realizzare tali importanti finalità, il Business Plan deve contenere almeno le seguenti componenti fondamentali: � il progetto di organizzazione aziendale, in cui si indica la scelta effettuata e i motivi circa la

forma giuridica che si è deciso di adottare; si presenta il profilo dell’imprenditore (o dei soci in caso di forma giuridica societaria) e dei futuri collaboratori, mettendo in evidenza quelle qualità personali e professionali che costituiranno i punti di forza per il successo dell’iniziativa; si illustrano i criteri organizzativi che si intendono seguire in termini di attribuzione delle mansioni;

� la ricerca di mercato e il piano di marketing, con cui l’imprenditore dimostra di aver studiato l’ambiente (settore) in cui si propone di operare e il comportamento della clientela a cui i prodotti/servizi saranno proposti. Questa parte costituisce la verifica della fattibilità

commerciale dell’idea imprenditoriale poiché in essa si formulano in modo motivato gli obiettivi commerciali per i primi anni di vita dell’impresa e le strategie che si intendono adottare ai fini del loro raggiungimento;

� il piano economico e finanziario, che serve a “tradurre” il proprio progetto in termini monetari. Questa parte rappresenta la verifica della fattibilità economica e finanziaria dell’idea imprenditoriale poiché ha lo scopo di: quantificare gli investimenti necessari per l’avvio dell’attività e le relative fonti di finanziamento che si ritiene di poter attivare; valutare la

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redditività della futura attività; predeterminare l’eventuale fabbisogno finanziario da coprire con l’indebitamento bancario o con altre fonti.

Il piano di fattibilità commerciale, economica e finanziaria si estende su un arco temporale di tre anni, periodo che le statistiche relative alle nuove imprese indicano come il “critico”. Qualora si intenda avvalersi dei benefici finanziari di qualche legge agevolativa, che richiede la presentazione del Business Plan occorre verificare per quanti esercizi futuri se ne prescrive la redazione. Se il Piano di marketing rappresenta la prima fondamentale verifica a cui il Business Plan sottopone l’idea imprenditoriale (quella della fattibilità di mercato), il Piano economico finanziario verifica la fattibilità economica e finanziaria dell’idea imprenditoriale. Esso infatti persegue una pluralità di scopi: � definire il piano degli investimenti necessari per avviare l’attività; � elaborare un piano delle fonti di finanziamento, individuando le risorse finanziarie a cui si

pensa di fare ricorso per “coprire” detti investimenti; � consentire una valutazione della redditività del business attraverso la programmazione dei ricavi

e dei costi dei primi anni di attività (conti economici preventivi); � stimare la situazione patrimoniale dell’impresa (attività e passività) con riferimento ai primi

anni di attività (stati patrimoniali preventivi);

� programmare i flussi finanziari dell’impresa dai quali deriva la previsione dei fabbisogni di liquidità, derivanti dagli investimenti e dai costi di gestione, e il loro grado di copertura da parte delle fonti iniziali di finanziamento e degli

� incassi derivanti dalle vendite e, di conseguenza, l’eventuale fabbisogno finanziario residuo da coprire con l’indebitamento (budget dei flussi di cassa);

� fornire un commento esplicativo dei criteri seguiti nella redazione dei documenti precedenti (nota integrativa).

La realizzazione di qualunque piano di investimenti richiede la ricerca della necessaria copertura finanziaria. Le fonti di finanziamento a cui un’impresa di prossima costituzione può accedere si distinguono innanzitutto in: - capitale proprio (capitale sociale nelle società) o mezzi propri, o “capitale di rischio”; - contributi a fondo perduto, assimilabili al capitale proprio in quanto non soggetti a restituzione (“fondo perduto”); - indebitamento, o mezzi di terzi o fonti esterne. Vi può essere anche una fonte “intermedia” tra il capitale proprio e l’indebitamento, rappresentata da eventuali prestiti da parte dell’imprenditore o dei soci stessi (o di familiari ed amici) a favore della costituenda impresa, che si riscontra spesso nella fase di avvio dell’attività nelle aziende di piccole dimensioni. Sempre con riferimento alle piccole imprese, le fonti di finanziamento più frequenti e rientranti nella categoria dell’indebitamento, sono: - credito commerciale o di fornitura, sottoforma di dilazioni di pagamento concesse dai fornitori (debiti verso fornitori) - finanziamenti a lungo termine (mutui) eventualmente agevolati (quali i prestiti per la nuova imprenditoria) - leasing - finanziamenti bancari a breve termine. Nella maggior parte dei casi le leggi di agevolazione erogano i mezzi finanziari solo dopo che l’imprenditore ha effettuato le spese per le quali è stata accordata l’agevolazione stessa. Pertanto,

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per iniziare l’attività è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati rispetto agli investimenti iniziali necessari: l’erogazione dell’agevolazione, qualora accordata, interverrà comunque in un momento successivo alla spesa (normalmente da 6 a 12 mesi dopo) previa presentazione da parte del beneficiario della documentazione dimostrante che la stessa è già stata effettuata, salvo che la norma di agevolazione preveda esplicitamente la possibilità di chiedere un anticipo. ai fini dell’ottenimento di finanziamenti ordinari (bancari) o agevolati, va tenuto presente il problema di fornire delle garanzie personali (fideiussioni) o patrimoniali (immobili, titoli) senza le quali difficilmente l’istituto erogante accetterà di accordare il finanziamento richiesto. Gli allegati al Business Plan (numerati progressivamente) potranno essere rappresentati, ad esempio, da: 1. curriculum vitae dell’imprenditore (o dei soci nelle società) e copie di attestati o diplomi 2. copie di articoli tratti da giornali, riviste o scaricati da Internet 3. copie di studi e ricerche da cui si sono attinti dati (se di estensione limitata, altrimenti è

sufficiente la citazione) 4. sintesi di colloqui con funzionari di associazioni di categoria, fornitori, rappresentanti,

giornalisti e altri “opinion-leaders” 5. testo in bianco dei questionari utilizzati per la ricerca di mercato 6. sintesi (tabulazione) dei risultati delle interviste 7. fotografie o planimetrie della sede 8. fotografie dei prodotti 9. copia del “logo”, della brochure o catalogo o altro materiale 10. listino prezzi 11. preventivi per gli investimenti da effettuare e copie delle fatture per quelli già realizzati 12. copia del contratto di affitto (o del preventivo) 13. elenchi di clienti già acquisiti e di ditte concorrenti o fornitrici 14. lettera della banca attestante la concessione del fido, se già accordato, ovvero contenente la

relativa proposta 15. altri ancora.

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I finanziamenti agevolati

INCENTIVI A FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO (D. Lgs. N. 185/2000) Riferimenti normativi

� Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 45, comma 11 � Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 “Incentivi all’autoimprenditorialità e

all’autoimpiego” � Decreto ministeriale 20 maggio 2001 n. 295 “Regolamento recante criteri e modalità di

concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego” � Delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16

Finalità La normativa in favore dell’autoimpiego si pone come obiettivo quello di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso la creazione di imprese di piccola dimensione (iniziative di lavoro autonomo, imprese in franchaising e microimprese). Le disposizioni sono dirette, in particolare, a:

⇒ favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione ⇒ qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d’impresa

LAVORO AUTONOMO Generalità Sono finanziabili le iniziative nei settori della produzione dei beni, della fornitura di servizi e del commercio, la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale. Sono escluse le iniziative che prevedono investimenti superiori, al netto di IVA, a € 25.822,84 Soggetti beneficiari Destinatari dell’iniziativa sono i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

• maggiore età alla data di presentazione della domanda • non occupazione nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda A tal fine, si considerano occupati:

o i titolari di contratti a tempo determinato, indeterminato ed anche a tempo parziale o i titolari di collaborazione coordinata e continuativa o i liberi professionisti o i titolari di partita IVA o gli imprenditori, i familiari e coadiutori di imprenditori o gli artigiani

• residenza nei territori di applicazione della normativa alla data del 1° gennaio 2000 Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa ed operativa delle iniziative

• il soggetto proponente non deve avere iniziato l’attività al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

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• i beneficiari delle agevolazioni non possono essere titolari di quote o azioni di società, né titolari di altre ditte individuali già beneficiarie di altre agevolazioni

Soggetti giuridici ammessi: Ditte individuali Territori di applicazione

� Aree in ritardo di sviluppo � Aree in declino industriale � Aree rurali svantaggiate � Aree ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3.c del Trattato di Roma

Progetti ammissibili Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, commercio). Sono escluse le attività che si riferiscono a: ⇒ Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ⇒ Trasporti (di merci conto terzi, e di persone in numero superiore a 9) ⇒ Servizi socio-assistenziali e formazione, se perseguono scopi pubblici ovvero se vengono

erogati in sostituzione dello Stato o di Enti Pubblici su espresso incarico di questi Sono agevolate solo le iniziative la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale Per essere ammesse alle agevolazioni, le iniziative non devono prevedere investimenti superiori, al netto di IVA, a € 25.822,84 L’attività d’impresa prevista nel progetto approvato, deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni Agevolazioni previste Le agevolazioni comprendono servizi reali e incentivi finanziari di diversa natura:

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

� agevolazioni finanziarie per l’investimento sottoforma di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato

� agevolazioni finanziarie per la gestione sottoforma di contributi a fondo perduto SERVIZI REALI

� servizi di consulenza/assistenza (tutoraggio) durante il primo anno di attività � servizi di orientamento alla progettazione

Le agevolazioni concesse in favore dell’autoimpiego possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia in precedentemente che successivamente alla delibera di ammissione, purché complessivamente sia rispettato il limite massimo consentito dalla regola de

minimis. A tal fine, il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l’importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis

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Spese ammissibili SPESE DI INVESTIMENTO Sono ammesse le spese di investimento, al netto dell’IVA, relative a:

� allacciamenti � macchinari impianti e attrezzature

le attrezzature ed i macchinari possono anche essere usati purché non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche ed offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità

� beni immateriali ad utilità pluriennale � ristrutturazioni di beni immobili

Tale spesa è ammessa nella misura massima del 10% del valore complessivo degli investimenti ammessi

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di ammissione alle agevolazioni

SPESE DI GESTIONE Sono ammesse, relativamente al primo anno di età, le seguenti spese di gestione:

� materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti � altri costi inerenti il ciclo produttivo � utenze e canoni di locazione per immobili � oneri finanziari � servizi ricevuti � oneri assicurativi sui beni finanziati

Spese non ammissibili Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di ammissione al contributo ovvero le spese non documentate

SPESE DI GESTIONE Le agevolazioni non riguardano:

o salari e stipendi o oneri relativi al mutuo agevolato o tasse, imposte ed oneri contributivi

Modalità di erogazione delle agevolazioni A) INIZIATIVE CON INVESTIMENTI COMPRESI TRA 5.165 € E 25.823 €:

� Mutuo agevolato per gli investimenti, restituibile in 5 anni, concesso nella misura del 50% del totale dei contributi erogabili (investimenti ammissibili + massimale del contributo in conto gestione) e comunque per un importo non superiore a 15. 494 €

� Contributo a fondo perduto per gli investimenti nella misura pari alla differenza tra gli investimenti e l’importo del mutuo agevolato

� Contributo per le spese di gestione, concesso per il 1° anno di attività e nella misura massima di 5.165 €

B) INIZIATIVE CHE PREVEDONO INVESTIMENTI INFERIORI A 5.165 €:

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� Mutuo agevolato per gli investimenti, restituibile in 5 anni, di importo ari agli investimenti ammissibili

� Contributo a fondo perduto sulle spese di gestione, concesso per il 1° anno di attività, per un ammontare massimo pari all’importo del mutuo agevolato

Al momento della stipula del contratto di agevolazione è possibile ottenere un anticipo pari al 40 % del totale de contributi concessi in conto investimenti Il restante 60% viene erogato in un’unica soluzione a saldo, una volta completati gli investimenti Anche per i contributi concessi in conto gestione è possibile ottenere un anticipo pari al 40” delle spese previste Il restante 60% viene erogato a saldo, subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanziata. Domanda di ammissione alle agevolazioni La domanda di ammissione agli incentivi in favore del lavoro autonomo è redatta secondo lo schema contenuto in un apposito modello (consultabile e compilabile on-line) e va presentata a SVILUPPO ITALIA S.p.A. - Via Campo nell’Elba, 30 - 00138 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata – A/R) Il richiedente, su invito di Sviluppo Italia, dovrà presentare la seguente documentazione: ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità ⇒ certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza nei

territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 ⇒ dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione ⇒ dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere titolare di quote o azioni di società o di

ditte individuali beneficiarie di agevolazioni Istruttoria Le domande di ammissione alle agevolazioni, una volta pervenute, vengono sottoposte ad un esame istruttorio così articolato:

FASE PRELIMINARE Diretta ad accertare la correttezza formale e la completezza della domanda e della documentazione prodotta

FASE SUCCESSIVA Le domande che hanno ottenuto esito positivo nella precedente fase vengono indagate nel merito attraverso un processo selettivo volto a verificare lo spessore professionale del richiedente, la coerenza e la fattibilità dell’idea imprenditoriale, la sua validità tecnica, economica e finanziaria FASE FINALE A seconda dell’esito, Sviluppo Italia delibera l’ammissione alle agevolazioni richieste oppure il rigetto della domanda e ne da comunicazione per iscritto al soggetto interessato La delibera di ammissione alle agevolazioni individua:

� il soggetto beneficiario � le caratteristiche del progetto finanziato

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� la misura dell’agevolazione � i benefici concessi � le spese ammesse � la natura de minimis dell’agevolazione � i tempi per l’attuazione dell’iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento

del muto agevolato Ai fini dell’attuazione di tale delibera, Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, volto a disciplinare i rapporti giuridici e finanziari tra le due parti La violazione delle clausole contrattuali comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero dei contributi erogati Enti di riferimento � Società SVILUPPO ITALIA S.p.A. - Via Campo nell’Elba, 30 - 00138 Roma – tel. 06/421601

www.sviluppoitalia.it � Sportelli della Imprenditoria Giovanile presenti sul territorio

MICROIMPRESA Generalità Sono finanziabili le iniziative nei settori della produzione dei beni e della fornitura di servizi che prevedono investimenti non superiori, al netto di IVA, a € 129.114,22

Soggetti beneficiari Destinatari dell’iniziativa sono le società di persone di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• maggiore età alla data di presentazione della domanda • non occupazione nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda A tal fine, si considerano occupati:

o i titolari di contratti a tempo determinato, indeterminato ed anche a tempo parziale o i titolari di collaborazione coordinata e continuativa o i liberi professionisti o i titolari di partita IVA o gli imprenditori, i familiari e coadiutori di imprenditori o gli artigiani

• residenza nei territori di applicazione della normativa alla data del 1° gennaio 2000 Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa ed operativa delle iniziative

• il soggetto proponente non deve avere iniziato l’attività al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

• i beneficiari delle agevolazioni non possono essere titolari di quote o azioni di società, né titolari di altre ditte individuali già beneficiarie di altre agevolazioni

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Soggetti giuridici ammessi:

• Società semplici

• Società in accomandita semplice

• Società in nome collettivo

Soggetti giuridici esclusi: Ditte individuali Società di fatto Società aventi un unico socio Società cooperative Società di capitali Territori di applicazione

� Aree in ritardo di sviluppo � Aree in declino industriale � Aree rurali svantaggiate � Aree ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3.c del Trattato di Roma

Progetti ammissibili Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni, fornitura di servizi, commercio). Sono escluse le attività che si riferiscono a: ⇒ Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ⇒ Trasporti (di merci conto terzi, e di persone in numero superiore a 9) ⇒ Servizi socio-assistenziali e formazione, se perseguono scopi pubblici ovvero se vengono

erogati in sostituzione dello Stato o di Enti Pubblici su espresso incarico di questi Sono agevolate solo le iniziative la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale Per essere ammesse alle agevolazioni, le iniziative non devono prevedere investimenti superiori, al netto di IVA, a € 25.822,84 L’attività d’impresa prevista nel progetto approvato, deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni Agevolazioni previste Le agevolazioni comprendono servizi reali e incentivi finanziari di diversa natura:

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

� agevolazioni finanziarie per l’investimento sottoforma di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato

� agevolazioni finanziarie per la gestione sottoforma di contributi a fondo perduto SERVIZI REALI

� servizi di consulenza/assistenza (tutoraggio) durante il primo anno di attività � servizi di orientamento alla progettazione

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Le agevolazioni concesse in favore dell’autoimpiego possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia in precedentemente che successivamente alla delibera di ammissione, purché complessivamente sia rispettato il limite massimo consentito dalla regola de

minimis. A tal fine, il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l’importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis Spese ammissibili SPESE DI INVESTIMENTO Sono ammesse le spese di investimento, al netto dell’IVA, relative a:

� allacciamenti � macchinari impianti e attrezzature

le attrezzature ed i macchinari possono anche essere usati purché non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche ed offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità

� beni immateriali ad utilità pluriennale � ristrutturazioni di beni immobili

Tale spesa è ammessa nella misura massima del 10% del valore complessivo degli investimenti ammessi

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di ammissione alle agevolazioni

SPESE DI GESTIONE Sono ammesse, relativamente al primo anno di età, le seguenti spese di gestione:

� materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti � altri costi inerenti il ciclo produttivo � utenze e canoni di locazione per immobili � oneri finanziari � servizi ricevuti � oneri assicurativi sui beni finanziati

Spese non ammissibili Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di ammissione al contributo ovvero le spese non documentate

SPESE DI GESTIONE Le agevolazioni non riguardano:

o salari e stipendi o oneri relativi al mutuo agevolato o tasse, imposte ed oneri contributivi

Modalità di erogazione delle agevolazioni A) INIZIATIVE CON INVESTIMENTI COMPRESI TRA 5.165 € E 25.823 €:

� Mutuo agevolato per gli investimenti, restituibile in 5 anni, concesso nella misura del 50% del totale dei contributi erogabili (investimenti ammissibili + massimale del contributo in conto gestione) e comunque per un importo non superiore a 15. 494 €

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� Contributo a fondo perduto per gli investimenti nella misura pari alla differenza tra gli investimenti e l’importo del mutuo agevolato

� Contributo per le spese di gestione, concesso per il 1° anno di attività e nella misura massima di 5.165 €

B) INIZIATIVE CHE PREVEDONO INVESTIMENTI INFERIORI A 5.165 €:

� Mutuo agevolato per gli investimenti, restituibile in 5 anni, di importo ari agli investimenti ammissibili

� Contributo a fondo perduto sulle spese di gestione, concesso per il 1° anno di attività, per un ammontare massimo pari all’importo del mutuo agevolato

Al momento della stipula del contratto di agevolazione è possibile ottenere un anticipo pari al 40 % del totale de contributi concessi in conto investimenti Il restante 60% viene erogato in un’unica soluzione a saldo, una volta completati gli investimenti Anche per i contributi concessi in conto gestione è possibile ottenere un anticipo pari al 40” delle spese previste Il restante 60% viene erogato a saldo, subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanziata. Domanda di ammissione alle agevolazioni La domanda di ammissione agli incentivi in favore del lavoro autonomo è redatta secondo lo schema contenuto in un apposito modello (consultabile e compilabile on-line) e va presentata a SVILUPPO ITALIA S.p.A. - Via Campo nell’Elba, 30 - 00138 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata – A/R) Il richiedente, su invito di Sviluppo Italia, dovrà presentare la seguente documentazione: ⇒ fotocopia di un documento di identità in corso di validità ⇒ certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza nei

territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 ⇒ dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione ⇒ dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere titolare di quote o azioni di società o di

ditte individuali beneficiarie di agevolazioni Istruttoria Le domande di ammissione alle agevolazioni, una volta pervenute, vengono sottoposte ad un esame istruttorio così articolato:

FASE PRELIMINARE Diretta ad accertare la correttezza formale e la completezza della domanda e della documentazione prodotta

FASE SUCCESSIVA Le domande che hanno ottenuto esito positivo nella precedente fase vengono indagate nel merito attraverso un processo selettivo volto a verificare lo spessore professionale del richiedente, la coerenza e la fattibilità dell’idea imprenditoriale, la sua validità tecnica, economica e finanziaria

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FASE FINALE A seconda dell’esito, Sviluppo Italia delibera l’ammissione alle agevolazioni richieste oppure il rigetto della domanda e ne da comunicazione per iscritto al soggetto interessato La delibera di ammissione alle agevolazioni individua:

� il soggetto beneficiario � le caratteristiche del progetto finanziato � la misura dell’agevolazione � i benefici concessi � le spese ammesse � la natura de minimis dell’agevolazione � i tempi per l’attuazione dell’iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento

del muto agevolato Ai fini dell’attuazione di tale delibera, Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, volto a disciplinare i rapporti giuridici e finanziari tra le due parti La violazione delle clausole contrattuali comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero dei contributi erogati Enti di riferimento � Società SVILUPPO ITALIA S.p.A. - Via Campo nell’Elba, 30 - 00138 Roma – tel. 06/421601

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Bibliografia

Astolfi – Rascioni – Ricci, Entriamo in azienda, Vol. 1, Tramontana, Milano, 2004.

Astolfi – Negri, Ragioneria generale, Tramontana, Milano, 1992

Punto Nuova Impresa, Guida al Business Plan, E-book.

Maurizio Veleggia, Appunti di marketing, E-book

http://www.marketing-pubblicita.com/marketing/

www.sviluppoitalia.it

D. Lgs. N. 185/2000

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NOTE FINALI

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Quanto riportato in questo e-book è frutto di esperienze personali e di ricerche e corrisponde a ciò che è stato rilevato

alla data di pubblicazione sottostante oppure ad altra data citata nel testo.

E-book n. 7

Le fonti di finanziamento d’impresa

Realizzazione terminata il 12 maggio 2007.

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È possibile trovare questo file presso il sito personale dell’autore, al seguente indirizzo:

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Si tratta di un sito creato per scopi didattici avente per argomento principale i dati sulle sigle dei cartoni animati.

Il file potrà essere trovato presso l’apposita pagina di download oppure sulla pagina delle novità.

Altri e-book realizzati:

1. E.C.D.L. – Manuale d’uso

2. L’abete siciliano (arvulu cruci cruci)

3. La terra, l’acqua, la serpe e il Santo

4. Guida alla Fotografia (analogica e digitale)

5. Il Marketing nel Telelavoro

6. L’informatica per il Barman