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Le detrazioni per gli interventi sugli immobili A cura dell’Ufficio Tributario dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova

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Le detrazioni per gli interventi

sugli immobili

A cura dell’Ufficio Tributario dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova

Le tipologie di detrazioni

• 50% recupero del patrimonio edilizio

(art. 16-bis DPR n. 917/86)

• 65% lavori di riqualificazione energetica

(Legge n. 296/2006)

• 50% acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (D.L. n. 63/2013 Decreto

Energia)

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Questa detrazione, introdotta dalla legge 449/97, è

attualmente regolamentata dall’ art. 16-bis del DPR n.

917/86.

Articolo aggiunto al TUIR dall’art. 4, co. 1, lett. c), DL

06.12.2011, n. 201 (Decreto Salva Italia) convertito con

modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 con effetto dal

01 gennaio 2012.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Gli interventi di recupero devono riguardare gli edifici:

• residenziali: sono esclusi gli edifici a destinazione

produttiva, commerciale e direzionale;

• iscritti in catasto: in assenza dell’iscrizione, è sufficiente che

sia stato richiesto l’accatastamento;

• ubicati sul territorio dello Stato;

• per i quali è stata corrisposta l’ICI (ora IMU) a decorrere dal

1997.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Interventi edilizi agevolabili ai sensi art. 16-bis DPR n. 917/86:

• Manutenzione ordinaria (lett. a), art. 3, DPR n. 380/2001) per

parti comuni di edifici residenziali

• Manutenzione straordinaria (lett. b), art. 3, DPR n. 380/2001)

per parti comuni di edifici residenziali e singole unità

immobiliari residenziali

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Interventi edilizi agevolabili ai sensi art. 16-bis DPR n. 917/86:

• Restauro e risanamento conservativo (lett. c), art. 3, DPR n.

380/2001) per parti comuni di edifici residenziali e singole unità

immobiliari residenziali

• Ristrutturazione (lett. d), art. 3, DPR n. 380/2001) per parti

comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari

residenziali

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Interventi edilizi agevolabili ai sensi art. 16-bis DPR n. 917/86:

• Realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali a unità

immobiliari residenziali

• Eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e

montacarichi)

• Impianti finalizzati a prevenire il rischio del compimento di

atti illeciti (impianti di allarme)

• Bonifica amianto

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Interventi edilizi agevolabili ai sensi art. 16-bis DPR n. 917/86:

Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al

conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo

all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti

rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere

realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,

acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento

di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Soggetti interessati

L’agevolazione è concessa ai soggetti IRPEF, persone

fisiche, che sulla base di titolo idoneo posseggano o

detengano l’immobile (usufrutto, diritto di abitazione,

comodato, locazione).

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Regime di detraibilità

La detraibilità delle spese sostenute segue il criterio di cassa.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda e

pertanto la quota eventualmente eccedente non può:

• essere cumulata negli esercizi successivi;

• riportata nell’anno successivo;

• essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Percentuale di detrazione e limite di spesa agevolabile

A seguito delle modifiche ad opera della Legge di Stabilità

2014 risultano agevolabili nel limite del 50% le spese

sostenute fino al 31 dicembre 2014 con un tetto di spesa pari

ad € 96.000. Per il 2015 la detrazione sarà del 40%. Dal

2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime

del 36% con il limite di spesa di € 48.000.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Ripartizione in quote annuali

L’art. 16-bis del TUIR conferma la rateizzazione della

detrazione spettante in 10 quote annuali.

ATTENZIONE: dal 01 gennaio 2012 non c’è più la possibilità

per i soggetti con età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la

detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Casi particolari di detraibilità:

• ricevimento di contributi da parte di Enti pubblici;

• cessione dell’immobile (vendita, donazione);

• decesso dell’avente diritto alla detrazione;

• spesa non detratta nella prima dichiarazione utile.

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

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Modalità di pagamento

E’ necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario

o postale in cui deve risultare:

• la causale del versamento, con indicazione della norma di

riferimento (art. 16-bis DPR n. 917/1986);

• il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;

• la partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il

bonifico è effettuato (ditta che ha eseguito i lavori).

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Documentazione da conservare per fruire della detrazione

Il contribuente deve conservare ed esibire su richiesta degli Uffici la seguente

documentazione:

• fatture;

• ricevuta dei bonifici bancari o postali (causale del versamento, codice

fiscale del contribuente, partita IVA/codice fiscale del soggetto beneficiario

del bonifico stesso);

• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai

familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione

dei lavori;

La detrazione per lavori di recupero del patrimonio

edilizio (50%)

Documentazione da conservare per fruire della detrazione

• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli

interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale

di ripartizione delle spese;

• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in

relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda

Sanitaria Locale, qualora la stessa sia obbligatoria, secondo le vigenti

disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

L’agevolazione era stata originariamente introdotta, per il solo

periodo d’imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006 nella

misura del 55%, ed è stata successivamente prorogata di anno

in anno.

Quest’anno la Legge di Stabilità 2014 ne ha previsto la

proroga fino al 31 dicembre 2014 con la percentuale di

detraibilità del 65%.

Nel 2015 la percentuale di detraibilità sarà del 50%.

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Soggetti interessati

L’ambito soggettivo dell’agevolazione è estremamente ampio

e ricomprende ogni categoria di soggetti indipendentemente

dal titolo di possesso o di detenzione dell’immobile sul quale

saranno effettuati gli interventi per il risparmio energetico.

Possono beneficiare della detrazione tutti i soggetti a

prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Interventi agevolabili e limiti di spesa/detrazione

Sono espressamente elencati nei commi da 344 a 347 della Legge

296/2006 ed in particolare trattasi di:

• interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (c. 344) su

una spesa massima di € 153.846,15 (detrazione massima € 100.000);

• interventi su strutture opache e infissi (c. 345) su una spesa massima di

€ 92.307,69 (detrazione massima € 60.000);

• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (c. 346)

su una spesa massima di € 92.307,69 (detrazione massima € 60.000);

• sostituzione impianti di climatizzazione invernale (c. 347) su una spesa

massima di € 46.153,85 (detrazione massima € 30.000).

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Principi di detraibilità delle spese

Si ricorda che le spese sostenute risultano detraibili sulla

base del principio:

• di cassa, per i soggetti non titolari di reddito di impresa

(persone fisiche private, esercenti arti e professioni, enti non

commerciali);

• di competenza, per i soggetti titolari di reddito di impresa

(imprese individuali, società di persone e di capitali, enti

commerciali).

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Modalità di pagamento delle spese sostenute

Ai soggetti non imprenditori è richiesto che il pagamento delle spese

sostenute sia effettuato mediante bonifico (bancario o postale) dal quale

risultino i seguenti dati:

• causale del versamento;

• codice fiscale del beneficiario della detrazione;

• numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente.

Diversamente, i soggetti operanti nell’ambito dell’attività di impresa

possono eseguire i pagamenti delle spese anche con modalità diverse dal

bonifico bancario o postale (ad es. con assegno bancario, assegno

circolare etc.).

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Documentazione da acquisire

Per determinati interventi, il contribuente è tenuto ad

acquisire due documenti specifici, redatti da un tecnico

abilitato, ovvero:

• l’asseverazione circa la rispondenza dell’intervento eseguito

ai requisiti richiesti dalla normativa;

• l’attestato di prestazione energetica.

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Documentazione da inviare all’ENEA

Per la generalità degli interventi il soggetto interessato deve trasmettere

telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori:

• l’Allegato A (copia dell’attestato di prestazione energetica)

• l’Allegato E (scheda informativa relativa agli interventi realizzati).

N.B.: ai sensi della Legge 99/2009 per gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale (c. 347), non è più necessario inviare all’ENEA l’Allegato A: è

sufficiente la sola asseverazione (in certi casi sostituibile con la certificazione del produttore)

e va inviato all’ENEA solo l’Allegato E (non più l’Allegato A).

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Documentazione da conservare per fruire della detrazione

• fatture;

• copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono

sostenute da soggetti non imprenditori;

• l’asseverazione del tecnico abilitato o la certificazione del

produttore (casi consentiti);

• la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA.

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

ATTENZIONE: nel caso di lavori che proseguono oltre il

singolo periodo d’imposta, è necessario inviare all’Agenzia

delle Entrate un’apposita comunicazione (modello IRE),

con la quale si attestano le spese sostenute nei periodi

d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

La presentazione è esclusivamente in via telematica entro

90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i

lavori hanno avuto inizio.

N.B.: L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, ha chiarito che

l’omesso o tardivo invio del modello IRE non è causa di decadenza dell’agevolazione

65%: tuttavia è irrogabile una sanzione amministrativa in misura fissa (da € 258 ad €

2.065).

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

Rateizzazione

La detrazione spettante deve essere rateizzata:

• obbligatoriamente in 10 rate per le spese sostenute dal

2011;

• obbligatoriamente in 5 rate, per le spese sostenute nel 2010

e nel 2009;

• in un numero di rate compreso tra 3 e 10, per le spese

sostenute nel 2008.

La detrazione per lavori di riqualificazione

energetica (65%)

ATTENZIONE: con R.M. 26 gennaio 2010, n. 3, l’Agenzia

delle Entrate ha chiarito che, a decorrere dal 01 gennaio

2009, la detrazione del 55% (ora 65%) non è cumulabile con

con altre misure di incentivazione previste a livello

comunitario o locale.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

L’articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 (Decreto

Energia) disponeva testualmente:

“ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è

altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a

concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori

spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo

dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente

comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari

importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a

10.000,00 euro.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Decorrenza della nuova agevolazione e data di avvio degli

interventi edilizi

A seguito delle modifiche della Legge di Stabilità 2014

possono beneficiare dell’agevolazione le spese documentate

e pagate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 a condizione

che lo stesso soggetto fruisca della detrazione del 50% delle

spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

N.B.: con la Circolare del 18.09.2013, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate precisa che le spese

per l’acquisto dei beni agevolabili in esame possono essere sostenute anche prima di quelle

relative al correlato intervento edilizio, sempreché “siano già avviati i lavori di

ristrutturazione dell’immobile cui i detti beni sono destinati”.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Beni agevolabili

L’agevolazione riguarda l’acquisto dei seguenti beni nuovi:

• mobili;

• grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore

alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le

quali sia prevista l’etichetta energetica.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Beni agevolabili “mobili”

La Circolare del 18.09.2013, n. 29/E afferma che:

• sono agevolabili, gli acquisti di “letti, armadi, cassettiere, librerie,

scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i

materassi e gli apparecchi di illuminazione”;

• non sono agevolabili, gli acquisti di “porte, pavimentazioni (ad es. il

parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri componenti di arredo”.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Beni agevolabili “grandi elettrodomestici”

Per l’individuazione degli elettrodomestici la Circolare

n.29/E fa riferimento all’allegato 1B, D. Lgs. n. 151/2005 il

quale, ad esempio, ricomprende “frigoriferi, congelatori,

lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,

stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a

microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori

elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il

condizionamento”.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

ATTENZIONE: non è necessario che i beni agevolabili

siano destinati all’arredo dello specifico “ambiente”

dell’immobile oggetto di intervento edilizio.

Si ricorda, inoltre, che nella spesa agevolabile sono

comprese le relative spese di trasporto e montaggio.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Presupposto per la detrazione

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 18.09.2013 n. 29/E rammenta

che rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

(presupposto per il beneficio in commento) non solo la ristrutturazione

edilizia “in senso tecnico” ma anche la manutenzione ordinaria (solo per

parti comuni di edifici residenziali), la manutenzione straordinaria, il

restauro e risanamento conservativo, la ricostruzione/ripristino per eventi

calamitosi (sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza) ed il

restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione di interi fabbricati,

eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione ceduti entro 6 mesi dal

termine dei lavori.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Ammontare della spesa agevolabile

La Circolare n.29/E precisa che:

• l’importo massimo di € 10.000 è riferito “a prescindere dal

numero dei contribuenti che partecipano alla spesa” alla

singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze;

• se il contribuente effettua interventi edilizi agevolabili su

più unità immobiliari la detrazione in esame “è riconosciuta

più volte”.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Modalità di pagamento

Nella Circolare n. 29/E l’Agenzia specifica che il pagamento

dei beni agevolabili può avvenire (oltre che con il bonifico

bancario/postale) anche mediante l’utilizzo di carte di

credito/debito.

In caso di utilizzo di carte di credito/debito la data di

pagamento corrisponde alla data dell’operazione (non ha

rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare).

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Documentazione da conservare per fruire della detrazione

Le spese sostenute vanno documentate, conservando:

• la documentazione relativa al pagamento (ricevute dei

bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti

mediante carte di credito o di debito, documentazione di

addebito sul c/c);

• le fatture di acquisto.

La detrazione per acquisto di mobili e grandi

elettrodomestici (50%)

Decreto ‘’Salva Roma-Ter’’ (in attesa di conversione)

Nel decreto non è riproposta la disposizione, contenuta nel

Decreto ‘’Salva Roma-bis’’, non convertito in legge, in

base al quale, al fine di fruire della relativa detrazione

IRPEF, le spese per l’acquisto di mobili/elettrodomestici

potevano anche essere superiori a quelle della

ristrutturazione.

Ritenuta d’acconto sui bonifici (50%-65%-mobili e

grandi elettrodomestici)

Il D.L. n.78/2010, a decorrere dal 1 luglio 2010 ha disposto

che, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o

postale, la banca o Posta è tenuta ad operare una ritenuta

d’acconto del 10% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa,

all’atto dell’accreditamento al beneficiario; tale percentuale è

stata ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 (D.L. n. 98/2011).