Le Business Combinations nell'IFRS 3 Revised
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Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo Prova finale di Laurea
Le Business Combinationsnell'IFRS 3 RevisedUn'analisi teorica ed empirica
CorrelatoriChiar.ma Prof.ssa Chiara Mio
Laureando Diego Drago Matricola 811318 Anno Accademico 2010 / 2011
Relatore Chiar.mo Prof. Carlo Marcon
Chiar.mo Prof. Claudio Giachetti
!
I
INDICE
INTRODUZIONE.......................................................................................................1
PRIMA PARTE
CAPITOLO 1 – IFRS 3 ED EVOLUZIONE STORICA.........................................5
1.1 – Progetto.............................................................................................................................5
1.2 – Evoluzione storica............................................................................................................8
1.2.1 – Dallo IAS 22 all'IFRS 3...........................................................................................8 1.2.2 – Dall'IFRS 3 all'Exposure Draft del 2005...............................................................12 1.2.3 – Il nuovo IFRS 3 Revised.........................................................................................16
CAPITOLO 2 – LE BUSINESS COMBINATION: DEFINIZIONI, TEORIE E
METODI DI CONSOLIDAMENTO MINORI..........................21
2.1 – Definizione di “Business Combination” e di “Business”............................................21
2.1.1 – Aggregazione di imprese (business combination) ................................................21 2.1.2 – Attività aziendale (business) .................................................................................23
2.2 – Teorie di consolidamento ..............................................................................................25
2.2.1 – Teoria della proprietà (criterio proporzionale) ...................................................26 2.2.2 – Teoria della capogruppo (criterio integrale) .......................................................27 2.2.3 – Teoria dell’entità...................................................................................................28 2.2.4 – Alcune considerazioni............................................................................................29
2.3 – I metodi di consolidamento...........................................................................................32
2.3.1 – Metodo dell’aggregazione dei valori contabili (pooling of interests)...................32 2.3.2 – Metodo della nuova entità (new entity approach) ................................................33 2.3.3 – Metodo del patrimonio netto (equity method) ......................................................34
II
CAPITOLO 3 – IL METODO DELL’ACQUISIZIONE E DELL’ACQUISTO (ACQUISITION E PURCHASE METHOD)...............................41
3.1 – Le fasi di contabilizzazione previste.............................................................................41 3.2 – Determinazione dell’acquirente....................................................................................42 3.3 – Determinazione della data di acquisizione...................................................................46 3.4 – Determinazione del costo sostenuto per l’acquisto.....................................................47
3.4.1 – Attività cedute e passività assunte.........................................................................48 3.4.2 – Strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente...............................49 3.4.3 – Corrispettivi potenziali..........................................................................................49 3.4.4 – Costi accessori direttamente attribuibili all’aggregazione...................................51
3.5 – Rilevazione e valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte...............52
3.5.1 – Criterio della rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte...........52 3.5.2 – Casi particolari di rilevazione...............................................................................54 3.5.3 – Criterio della valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte..........57 3.5.4 – Eccezioni alla rilevazione ed alla valutazione.......................................................61 3.5.5 – Rilevazione e valutazione delle interessenze di minoranza...................................64 3.5.6 – Periodo di misurazione..........................................................................................67
3.6 – Rilevazione dell’avviamento (goodwill) o di un “utile straordinario derivante da un buon affare” (gain from a bargain purchase)......................................................................69
3.6.1 – Metodo di calcolo..................................................................................................69 3.6.2 – L’avviamento (goodwill) .......................................................................................74 3.6.3 – L’utile derivante da un buon affare (gain from a bargain purchase) ...................75 3.6.4 – Contabilizzazioni successive dell’avviamento.......................................................77 3.6.5 – Critiche all’impairment test...................................................................................78
3.7 – Step acquisition e Step up/step down sul controllo.....................................................79
3.7.1 – Acquisizioni effettuate per fasi (business combinations achieved in stages)........ 81 3.7.2 – Rafforzamento e ridimensionamento della quota di controllo (step up/step
down)......................................................................................................................88 3.7.3 – Problemi riguardanti operazioni di step up/step down sul controllo....................91 3.7.4 – Conclusioni............................................................................................................93
3.8 – Esempi numerici.............................................................................................................94 3.9 – Disclosure........................................................................................................................99 3.10 – SFAS 141 Revised e punti di divergenza con l’IFRS 3 Revised..............................103
III
SECONDA PARTE
CAPITOLO 4 – ANALISI EMPIRICA................................................................113
4.1 – Contesto generale.........................................................................................................113 4.2 – Obiettivi dell’analisi.....................................................................................................114 4.3 – Letteratura di riferimento...........................................................................................114 4.4 – Definizione del campione.............................................................................................117 4.5 – Il metodo.......................................................................................................................119 4.6 – I risultati dell’analisi....................................................................................................122 4.7 – Commenti e considerazioni di sintesi.........................................................................129
CONCLUSIONI......................................................................................................133 BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................141
IV
1
INTRODUZIONE
Il mondo delle fusioni ed acquisizioni ha sempre avuto un grande fascino, sia per la
straordinarietà di queste operazioni sia per la delicatezza e la complessità che spesso le
caratterizzano.
L’interesse per l’argomento nasce da molteplici motivi, da un punto di vista strettamente
economico-aziendale, infatti, attraverso un’aggregazione di imprese si può ottenere in tempi ridotti
una crescita (c.d. esterna) notevole, ottenuta grazie ad un’espansione dei business trattati o
all’inserimento in nuove aree d’affari che altrimenti con l’utilizzo di risorse proprie (c.d. crescita
interna) sarebbero fuori portata o necessiterebbero di orizzonti temporali ben più ampi. D’altra
parte, in un ottica macroeconomica questo tipo di operazioni è da considerare una “vetrina” della
congiuntura economica di un paese, in quanto rappresentano un ottimo indicatore della salute
finanziaria delle imprese orientate verso la crescita. Non ultimo è l’interesse per le modalità di
contabilizzazione previste oggi dai principi contabili internazionali, anche e soprattutto alla luce
della nuova regolamentazione prevista a riguardo a partire dal 2008 ed applicabile sui bilanci chiusi
al 31 dicembre 2010.
E’ proprio quest’ultimo aspetto che andremo a sviluppare nel corso dell’elaborato, attraverso
un’analisi dettagliata del recente principio internazionale (IFRS 3 Revised) di riferimento per le
operazioni di aggregazione aziendale, anche chiamate business combinations. La nuova concezione
di gruppo di imprese introdotta dall’IFRS 3 del 2008 risulta particolarmente innovativa e migliora
senza dubbio l’informativa fornita dal bilancio consolidato, motivo per il quale ci si è posti
l’obiettivo di osservare quali siano i presupposti teorici e pratici alla base del nuovo metodo di
contabilizzazione, i punti di discontinuità con il passato e le perplessità che tuttora permangono
nella normativa internazionale, cercando di fornire un’opinione personale su quest’ultime.
Coscienti delle difficoltà che i redattori dei bilanci avrebbero potuto affrontare nello
sviluppare il primo bilancio successivo alla data di entrata in vigore effettiva del principio, si è poi
sviluppata una seconda parte del lavoro effettuando un’analisi empirica su un campione
significativo e comparabile di 63 imprese quotate e con particolari caratteristiche di trasparenza,
allo scopo di osservare come nella pratica i bilanci abbiano recepito l’avvento di tale nuovo IFRS 3.
Entrando nel dettaglio dell’elaborato, il primo capitolo è composto da una prima parte che
illustra come l’emanazione del nuovo principio sia il risultato del completamento di un progetto di
armonizzazione previsto dallo IASB per uniformare la normativa internazionale a quella americana;
la seconda parte invece ripercorre rapidamente l’evoluzione subita dai principi internazionali in
tema di business combinations che si sono susseguiti dal lontano IAS 22 all’ultimo improvement
2
datato maggio 2010, mettendo in luce ad ogni passaggio le principali novità introdotte.
Nel secondo capitolo si fornisce una panoramica delle nozioni dottrinali e normative
riguardanti le aggregazioni di imprese, al fine di fornire una conoscenza di base utile per
comprendere al meglio gli argomenti successivi. In particolare si parlerà delle definizioni contenute
nel principio e delle teorie di consolidamento riconosciute ad oggi dalla dottrina; si presenteranno
inoltre brevi accenni a dei metodi contabili minori o superati, che meritano comunque una certa
attenzione al fine di comprendere l’evoluzione che questi hanno subìto prima di arrivare ai più
recenti metodi dell’acquisto e dell’acquisizione. Un aspetto di particolare interesse di questo
capitolo riguarda il tentativo di associare, tramite collegamenti teorici e logici, tali dottrine ai
metodi contabili a loro ispirati e questi ultimi ai rispettivi principi contabili internazionali ed non.
Il terzo capitolo rappresenta il cuore del lavoro, al suo interno infatti si descrivono nello
specifico tecnico i due metodi di contabilizzazione delle business combination più recenti ed
utilizzati: il metodo dell’acquisto (purchase method) previsto dalla vecchia versione dell’IFRS 3 ed
il metodo dell’acquisizione (acquisition method), così come previsto dallo stesso principio rivisto
nel 2008. L’analisi è arricchita da confronti tra i due metodi, allo scopo di evidenziarne le differenze
pratiche e concettuali, oltre che da esempi numerici. Ci si soffermerà soprattutto sulle novità di
maggior rilievo e sugli aspetti critici che la nuova normativa ha fatto emergere, come la valutazione
degli interessi di minoranza nelle acquisizioni non totalitarie, le acquisizioni per fasi ed il
rafforzamento o ridimensionamento delle partecipazioni di controllo; per ciascuna problematica si
presenteranno le diverse opinioni dei critici cercando di farne emergere i concetti più apprezzabili.
Il capitolo prosegue con una breve introduzione del corrispondente principio contabile statunitense
riguardante le business combinations (SFAS 141) che fornirà, oltre ad una veloce panoramica
generale, anche la presentazione di un esempio numerico e di una tabella comparativa che riassume
i pochi aspetti rimasti in discordanza tra lo SFAS e l’IFRS. Si conclude infine, con un estratto della
principale disclosure espressamente richiesta dal principio, disclosure che sarà lo “zoccolo duro”
dell’analisi empirica esposta nella seconda parte del lavoro.
La seconda parte del lavoro è accolta all’interno del quarto capitolo e cercherà di soddisfare la
curiosità riguardante il livello di aderenza dei primi bilanci redatti secondo l’IFRS 3 con quanto
previsto dalle nuove norme del principio in tema di business combinations. In verità lo scopo che si
intende perseguire è duplice: si intende comprendere il livello di trasparenza fornito dai bilanci
studiati in relazione alla disclosure richiesta dall’International Accounting Standars Board ed anche
osservare se i gruppi hanno applicato correttamente le prescrizioni del nuovo principio per quanto
riguarda i punti di discontinuità col passato.
Il presente elaborato, in definitiva, si pone le pretesa, oltre di presentare come una business
3
combination dovrebbe essere contabilizzata secondo l’IFRS 3 Rivisto, di fotografare il livello di
trasparenza e disclosure dei bilanci di imprese quotate italiane sempre in tema di aggregazioni
aziendali attraverso l’analisi di un campione di aziende (quotate all’interno del FTSE STAR) che
potrebbero essere considerate “le prime della classe” su questi argomenti, in quanto tenute a
particolari obblighi aggiuntivi rispetto alle altre imprese quotate.
4
5
CAPITOLO PRIMO
BUSINESS COMBINATION PROJECT ED EVOLUZIONE STORICA
Nel presente capitolo si analizzerà il business combination project, illustrandone gli obiettivi
e le modalità attraverso le quali i due Board intendono perseguirli. Si entrerà poi nel dettaglio delle
due fasi del progetto stesso mettendone in luce le caratteristiche e le modifiche che ciascuna fase ha
apportato ai principi contabili in oggetto, con veloci riferimenti alla parallela evoluzione degli
analoghi principi statunitensi. Nella seconda parte del capitolo si delineerà il percorso effettuato dai
principi internazionali riguardanti le Business Combination proprio per effetto del progetto.
1.1- Il progetto
Il Business Combination Project è un progetto messo in atto congiuntamente da IASB1 e
FASB2 con lo scopo di ottenere un'omogeneità di trattamento contabile delle fusioni ed acquisizioni
tra principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e statunitensi (US GAAP)3.
L'obiettivo del progetto è tanto complesso quanto importante. Nel contesto economico attuale,
in un mondo sempre più teso alla globalizzazione in cui il mercato dei capitali e delle relazioni tra
aziende vedono man mano allargare i propri confini e barriere, la necessità di regole contabili
standard valide universalmente è quantomai fondamentale. Una disciplina contabile uniforme
determina la comparabilità dei bilanci, concetto chiave per garantire agli utenti del mercato
un’adeguata informativa per orientare le proprie scelte economiche ed aziendali4.
Il progetto è partito con la costituzione dello IASB nel 2001. In quel periodo il FASB aveva
già predisposto lo SFAS 141 in materia di Business Combination, il quale eliminava il metodo del
pooling of interests e prevedeva la sostituzione dell'ammortamento del goodwill con l'impairment
test. A seguito dell'emanazione del principio americano, lo IASB ricevette molte richieste
dall'Europa e dall'Australia finalizzate ad ottenere modifiche analoghe negli IFRSs in quanto si
1 L'International Accounting Standards Board è l’organismo istituzionalmente preposto all’elaborazione e alla
approvazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 2 Il Financial Accounting Standards Board è l'organismo deputato a emanare i principi contabili negli Stati Uniti. I
principi emanati dal FASB sono i FAS, o anche SFAS, che costituiscono i cosiddetti US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
3 Project Summary and Feedback Statement (IASB): "The objective of the project, which we undertook with the US Financial Accounting Standards Board (FASB), was to develop a single high quality standard of accounting for business combinations that would ensure that the accounting for M&A activity is the same whether an entity is applying IFRSs or US generally accepted accounting principles (GAAP)".
4 Sull’argomenrto si veda Zarbo T., La globalizzazione dei sistemi contabili (IAS/IFRS e US GAAP), in Amministrazione e Finanza, vol 22, 2007 e Wilson R., The need for standardisation of international accounting, Readings in International Accounting, Thomson Business Press, London, 1996.
6
riteneva che l'applicazione dei principi contabili internazionali recasse uno svantaggio rispetto a chi
adottasse i principi americani. Lo IASB decidette dunque di predisporre un progetto di due fasi:
La prima fase, di breve termine, prevedeva in maniera speculare alle modifiche americane
l'eliminazione del pooling of interests5 come metodo di contabilizzazione e l'assoggettamento della
procedura di impairment in sostituzione dell'ammortamento dell'avviamento. Il completamento di
questa fase è stato raggiunto nel 2004 con l'emanazione del nuovo principio contabile IFRS 3 in
sostituzione del vecchio IAS 22. Le motivazioni alla base di questa revisione erano analoghe a
quelle che hanno spinto nel giugno 2001 il FASB a muoversi nella stessa direzione emanando lo
SFAS 141, ovvero consentire solo un metodo di contabilizzazione (purchase method6) e non due
come prevedeva lo IAS 22.
La seconda fase, di più lungo termine, prevedeva il perfezionamento dell'applicazione del
purchase method (fino a giungere ad una nuova versione di tale metodo, denominata acquisition
method7) ed una forte collaborazione tra IASB e FASB per allineare il più possibile l'IFRS 3 con lo
SFAS 141. Le due fasi iniziarono indicativamente nello stesso periodo e si mossero in parallelo fino
alla conclusione della prima, al termine della quale alcuni obiettivi della seconda erano già stati
raggiunti (misurazione delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte in
un'aggregazione aziendale, rilevazione delle passività sorte per la cessazione o riduzione dell'attività
di un'acquisita, la contabilizzazione di bargain purchases)8, tanto che lo IASB decise di inserire nel
testo del primo IFRS 3 (2004) anche queste modifiche riguardanti la seconda fase. Dopo il
completamento della prima fase, e dopo l'emanazione dell'IFRS 3 nel 2004, la seconda fase
continuava con l'obiettivo di migliorare il purchase method, con l'analisi degli argomenti riguardanti
le operazioni aziendali che non erano ancora disciplinati o che erano stati riportati nel principio
contabile internazionale senza essere rivisti e continuando l'allineamento dei principi internazionali
con lo SFAS 141.
Lo IASB, annunciando il completamento della seconda fase non ha nascosto la propria
soddisfazione, osservando come il lavoro fin qui svolto abbia portato ad un incremento della
valenza informativa del bilancio. Questo incremento sarebbe dovuto sia al fatto che le nuove
versioni hanno mirato ad eliminare le lacune presenti nei vecchi IFRS 3 ed IAS 27 senza snaturarne
i concetti di base, sia al fatto che si è raggiunto un buon grado di uniformità tra i vari metodi di
contabilizzazione nei maggiori mercati di capitali del mondo9.
5 Vedi 2.3.1. 6 Vedi Cap 3. 7 Vedi Cap 3. 8 Cfr. Ernst & Young, Le aggregazioni aziendali: Guida all’applicazione degli IFRS, Egea, Milano, 2008, pg XIV. 9 Cfr. IASB, Business combinations Phase II. Project Summary and Feedback Statement, January 2008.
7
Il risultato è stato che il FASB ha apportato cambiamenti più significativi alla
contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, allineandosi di fatto con l'IFRS 3 e IAS 27 già
esistenti. Successivamente i due Board hanno provveduto ad introdurre ulteriori modifiche
sfruttando l'esperienza maturata fino ad allora con i relativi principi. Questi cambiamenti si sono
tradotti in una nuova versione sia dell'IFRS 3 (Business Combination) che dello IAS 27
(Consolidated and Separate Financial Statements). Il FASB, per contro ha istituito lo SFAS 141
revised (Business Combination)10 e lo SFAS 160 (Non-controlling Interests in Consolidated
Financial Statements)11.
Nonostante rimangano comunque ancora dei punti di divergenza12, la collaborazione è
massima e non ci sono dubbi che presto, e senza grandi colpi di scena si raggiungerà
10 In seguito alla ricodificazione dei principi contabili americani avvenuta nel 2010, lo SFAS 141 è stato rinominato
Accounting Standard Codification (ASC) n° 805 (Business Combination). 11 Oggi ricodificato come ASC n°810 (Consolidation) 12 Vedi tabella 3.5.
1. Solo i costi di ristrutturazione che L'acquirente è obbligato a sostenere Possono essere iscritti. 2. Ogni attività o passività è iscritta al 100% del proprio Fair Value
3. I proventi derivanti da un buon Affare in sede di acquisizione Sono da rilevare come ricavo in C.E. 4. La data di acquisizione è quando si Ottiene il controllo
1. Misurazione semplificata del Goodwill nelle step acquisition 2. I costi attribuibili all'operazione Vanno spesati a C.E.
IFRS 3 Revised US SFAS 141(R)
Contabilizzazione iniziale di una Business Combination
Contabilizzazioni successive
US SFAS 141 US ARB 51 Punto di partenza per
il FASB
IFRS 3
Le interessenze di minoranza sono Ricomprese nel Patrimonio Netto
Del gruppo
Incrementi o riduzioni di quote Non di controllo sono trattate In S.P. come acquisti/cessioni
Di azioni proprie (Step up/down)
Amended IAS 27 US SFAS 160
IAS 27 Punto di partenza per lo IASB
Miglioramenti definiti In accordo tra i due board
Principi contabili In allineamento
Modifiche apportate dal FASB per allineare
L'US GAAP 141 all'IFRS 3
3. Il corrispettivo pattuito è valutato Alla data di acquisizione
Figura 1.1 – Schema Business Combination Project
Fonte: Project Summary and Feedback Statement (IASB).
8
completamente l'obiettivo13.
1.2 - L'evoluzione storica delle Business Combination nei principi contabili internazionali
Allo stato attuale, come si è detto, è stata completata la seconda fase del progetto e nel 2008 si
è giunti all'emanazione di un nuovo IFRS 3 ed un nuovo SFAS 141. Questi due nuovi principi, si
sono ottenuti dopo numerose modifiche ed evolvendo sempre più principi vecchi e superati. Il punto
di partenza è stato lo IAS 22, il quale è stato sostituito nel 2004 dal primo IFRS 3 a seguito della
conclusione della prima parte del Business Combination Project. Continuando il suo percorso, la
seconda fase ha partorito nel 2005 in via preventiva una bozza di modifica (Exposure Draft) che
doveva mostrare in anteprima come sarebbe stato il nuovo IFRS 3 (Revised). L'exposure draft è
stata pubblicata proprio con l'obiettivo di ricevere commenti e giudizi prima di emanare un nuovo
definitivo principio contabile e, come spesso accade, ha subito diverse modifiche rispetto all'IFRS 3
Revised emanato successivamente nel gennaio del 2008. Ad ogni proposta di emendamento di un
principio contabile internazionale viene pubblicata una exposure draft proprio per permettere a chi è
interessato di inviare le proprie perplessità e suggerimenti; nell'ambito di questo capitolo ci
limitiamo ad analizzare la bozza del 2005 in quanto è ritenuta la più rilevante e quella che ha subito
modifiche più significative.
Possiamo quindi distinguere quattro fasi nell'evoluzione storica dei principi contabili
riguardanti le Business Combination14, per ognuna delle quali dedicheremo un breve
approfondimento delle caratteristiche proprie e delle modifiche che ciascuna fase ha apportato:
I. IAS 22;
II. IFRS 3 del 2004;
III. Exposure Draft del 2005;
IV. IFRS 3 Revised del 2008.
1.2.1 – Dallo IAS 22 all'IFRS 3
Le motivazioni che portarono alla modifica dello IAS 22, sono riportate nell'introduzione
dell'IFRS 3 del 2004, in cui si legge che lo IAS 22 consentiva la contabilizzazione delle Business
13 Project Summary and Feedback Statement (IASB): "These improvements are based on our experience with IFRS 3
and IAS 27 and the US experience with SFAS 141. We have learned from each other." 14 Cfr. G. Gavana, Quale futuro al bilancio consolidato? Le recenti proposte di modifica ai principi contabili
internazionali, in D. Velo e P. Mella “Creazione di Valore, corporate Governance ed informativa societaria, Giuffrè, Milano, 2008”.
9
combination con due metodi: il metodo dell'aggregazione dei valori contabili (pooling of interests)
ed il metodo dell'acquisto (purchase method). Anche se lo IAS 22 privilegiava il secondo metodo,
limitando l'applicazione del primo solo nelle operazioni classificate come unioni di imprese (uniting
of interests)15, lo IASB sostenne che: “Secondo gli analisti e gli utilizzatori di bilancio, consentire
due metodi alternativi per la contabilizzazione in bilancio di operazioni simili limita la
comparabilità dei bilanci e incentiva le imprese a compiere operazioni in funzione del risultato
contabile che si può ottenere e non in funzione a scelte unicamente economiche.”16
Lo IASB continua poi osservando che “tale punto critico, unito al divieto di utilizzare il
metodo dell'aggregazione dei valori contabili in Australia, Canada e Stati Uniti ha portato alla
convergenza con i principi contabili australiani e nordamericani vietando l'utilizzo del pooling of
interests method. A supporto di tale scelta vanno anche il numero ridotto di aggregazioni
contabilizzate con il pooling of interests secondo le prescrizioni dello IAS 22”17.
Come si è detto, dunque, nella prima fase del progetto si mirava a modificare lo IAS 22 per
sostituirlo con un nuovo principio che poi verrà chiamato IFRS 3, ma la volontà del Board non era
di stravolgere tutte le disposizioni dello IAS 22, bensì di concentrarsi solo su alcuni aspetti come:
A) Il metodo di contabilizzazione delle aggregazioni di imprese:
Non c'è più la possibilità, infatti, di utilizzare il pooling of interests, ma si potrà adottare solo il
metodo dell'acquisto. I due metodi verranno approfonditi più avanti nella trattazione.
B) La rilevazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili acquisite:
L'IFRS 3 espone i criteri necessari per la rilevazione separata delle attività immateriali
dell'acquisto nell'allocazione del costo, aumentando il numero di attività che possono essere
rilevate distintamente dall'avviamento. Secondo lo IAS 22, un'attività immateriale poteva
essere rilevata al verificarsi di due condizioni: quando c'è la probabilità che i benefici futuri
derivanti dall'attività siano goduti dall'impresa e quando il costo può essere valutato in modo
attendibile. Diversamente, nell'IFRS 3, il requisito della probabilità non è contemplato, in
quanto si considera sempre soddisfatto nelle attività immateriali acquisite in una business
combination. Il principio prosegue specificando che se un'attività immateriale acquisita in una
15 In base allo IAS 22, un'aggregazione aziendale era da considerarsi unione di imprese qualora si verificassero due
condizioni: § non fosse possibile identificare un'acquirente; § le entità rientranti nel progetti di aggregazione continuassero a gestire l'entità frutto dell'aggregazione in
modo comune. 16 IFRS 3 (2004), par IN2. 17 IFRS 3 (2004), par IN3.
10
business combination ha vita utile definita, allora si presume che il suo fair value possa essere
valutato in modo attendibile18.
L'IFRS 3, inoltre, permette la rilevazione di fondi di ristrutturazione o riorganizzazione
solo nel caso in cui in capo all'acquisita sia presente, alla data di acquisizione, una passività
per i costi sopra citati contabilizzata in modo conforme a quanto previsto dallo IAS 37
(Accantonamenti, passività e attività potenziali). Lo IAS 22 consentiva di rilevare
nell'allocazione del costo dell'aggregazione, un costo per la cessazione o rilevazione delle
attività dell'acquisto, anche se a questo non corrispondeva una passività dell'acquisita a
condizione che fossero soddisfatti alcuni criteri.
Per quanto riguarda le passività potenziali (contingent liabilities), sono passività che
traggono origine da eventi passati e secondo l'IFRS 3 si possono rilevare separatamente a
condizione che i relativi fair value possano essere valutati in modo attendibile, anche se
(contrariamente a quanto previsto dallo IAS 3719) si può considerare non probabile un esborso
futuro di risorse per estinguerle. Secondo lo IAS 22, invece, tali passività potenziali venivano
incluse nell'importo dell'avviamento20.
C) La valutazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili acquisite:
Lo IAS 22, per le acquisizioni non totalitarie (aggregazioni in cui l'acquirente non rileva il
100% dell'acquisita), prevedeva un trattamento contabile di riferimento e uno alternativo da
utilizzare per la valutazione iniziale di attività nette identificabili acquisite e delle quote di
pertinenza di terzi in tali attività e passività. Nell'IFRS 3 del 2004 si è provveduto ad
eliminare questa alternativa contabile coerentemente con il pensiero IASB secondo il quale
l'utilizzo di metodi contabili alternativi da applicare a situazioni simili, non può che
danneggiare l'informativa di bilancio fornita agli utenti esterni. Nel nuovo principio contabile
internazionale si prevede infatti che le attività, passività e passività potenziali identificabili
all'acquisto, rilevate come parte dell'allocazione del costo di acquisto, siano valutate in un
primo momento dall'acquirente ai relativi fair value alla data di acquisizione e,
successivamente, le quote di pertinenza di terzi vengono calcolate in proporzione alla
percentuale di interessenza. Ciò è in linea con il trattamento contabile alternativo consentito
dallo IAS 22.
18 L’argomento è trattato con maggiore dettaglio nel § 3.5.2 terzo caso. 19 IAS 37, par IN 19: "An entity should disclose a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources
embodying economic benefits is remote". 20 Vedi 3.5.4 punto 1.
11
D) Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel fair value netto di
attività, passività e passività potenziali identificabili nell'acquisto:
Nell'aggregazione di imprese può accadere che il costo sostenuto per l'acquisto di un'azienda
sia inferiore al valore della quota di interessenza ottenuta dall'acquirente per effetto
dell'operazione. In questo caso siamo di fronte ad un avviamento negativo (badwill). L'IFRS 3
in questa situazione impone, in primo luogo, di accertarsi che tale differenza negativa esista
veramente e non sia dovuta ad una sovrastima delle attività o sottostima delle passività. In
secondo luogo, se a seguito di questo riesame il badwill dovesse permanere, è necessario
imputare tale importo a conto economico, essendo espressione di un buon affare (bargain
purchase). E' vietato tradurre l'avviamento negativo in passività per poter coprire eventuali
perdite future d'esercizio. Per quanto concerne la corretta allocazione del badwill nello IAS
22, si prevedeva una diversa contabilizzazione a seconda che faccia riferimento a perdite e
costi futuri attesi non rappresentanti passività alla data di acquisizione e che ecceda o meno il
valore della attività ammortizzabili identificabili acquisite:
Tabella 1.1 – Trattamento contabile del badwill secondo lo IAS 22
Natura del badwill Metodo di contabilizzazione
1) avviamento negativo connesso alla
previsione di perdite e costi futuri identificati
nel programma di acquisizione dell'acquirente
e quantificabile in modo attendibile
l'avviamento negativo deve essere rilevato
come provento nel conto economico
dell'esercizio in cui i costi e le perdite sono
rilevati.
2) avviamento negativo non correlato alla
previsione di perdite e costi futuri attesi
identificabili e quantificabili attendibilmente:
l'avviamento negativo deve essere rilevato
come provento di conto economico attraverso
le seguenti modalità:
a) ammontare dell'avviamento negativo che
non eccede il fair value delle attività non
monetarie identificabili oggetto di acquisizione
deve essere rilevato come provento di conto
economico lungo il corso della residua vita
utile media ponderata delle attività
ammortizzabili stesse;
b) l'importo che, invece, eccede il fair value
delle attività ammortizzabili non monetarie
facenti parte dell'azienda o ramo d'azienda
acquisito deve essere rilevato immediatamente
come provento.
12
E) La contabilizzazione dell'avviamento.
Un altra modifica sostanziale e molto importante avvenuta nel passaggio da IAS 22 all'IFRS 3
è il diverso sistema di contabilizzare l'avviamento negli esercizi successivi all'acquisizione.
Lo IAS 22 imponeva l'ammortamento sistematico dell'avviamento durante la sua vita utile,
presumendo che tale utilità residua non potesse superare i vent'anni dall'anno di rilevazione.
L'IFRS 3, invece, fa un passo in avanti verso i principi americani, prevedendo che
l'avviamento debba essere valutato annualmente al costo al netto delle perdite di valore subite
durante l'anno. Non si parla più di ammortamento, ma di impairment test. Tale test è una
verifica, con scadenza annuale o più frequente, che ha lo scopo di indagare se specifici eventi
o cambiamenti avvenuti durante l'esercizio abbiano comportato una perdita di valore
dell'avviamento.21
1.2.2 – Dall'IFRS 3 all'Exposure Draft del 2005
Nel giugno 2005, il Board pubblica una bozza di revisione dell'IFRS 3 in previsione del
completamento della seconda fase del progetto. Come si è detto, prima di ogni modifica di un
principio contabile internazionale viene pubblicata una bozza di emendamento (exposure draft), che
poi, confrontati i commenti e suggerimenti pervenuti, si tradurrà nel nuovo principio rivisto. Questa
bozza in particolare merita un approfondimento in quanto prevedeva un brusco cambio di rotta
verso l'entity theory, che poi non è stato ripreso dall'IFRS 3 Revised a seguito di molti pareri
contrari fatti pervenire dai principali standard setters, società di revisione e multinazionali22.
Secondo quanto si evince dall'exposure draft, il bilancio consolidato deve esporre tutte le
risorse del gruppo e non solo quelle riconducibili alla capogruppo. Ci si riferisce alla
contabilizzazione a fair value nel bilancio di gruppo anche della quota parte del goodwill relativo
alle minorities, caratteristica propria della teoria dell'entità. Se, infatti, secondo la teoria della
proprietà, il bilancio consolidato è considerato un'estensione del bilancio della capogruppo, secondo
l'entity theory questo deve riflettere i valori del gruppo inteso come un'unica entità economica,
indipendentemente dalla struttura societaria. L'indirizzo intrapreso dalla bozza di amendment,
comportava, dunque alcune importanti conseguenze (molto criticate dagli addetti ai lavori) come il
diverso significato economico ed il diverso metodo di determinazione dell'avviamento, oltre ad
21 Cfr. Ernst & Young, Le aggregazioni aziendali: Guida all’applicazione degli IFRS, Egea, Milano, 2008, pg 3. 22 Cfr. Rinaldi Luigi, L’applicazione degli IAS/IFRS – Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società
quotate, Il sole 24 ore, Milano, 2009.
13
estendere in modo significativo l'ambito di applicazione del fair value (passando da un c.d. cost
basis approach ad un fair value basis approach).
L'avviamento dunque, secondo la bozza, è considerato a tutti gli effetti un asset sotto il
controllo dell'impresa-gruppo, un bene patrimoniale autonomo e degno di essere considerato nel
suo completo ammontare (c.d. full goodwill) analogamente a quanto avviene per le altre attività e
passività acquisite23. In questo nuovo significato economico, il valore del goodwill viene a
dipendere strettamente dalla valutazione del valore economico dell'attività acquisita, il quale non
può prescindere da un'analisi delle singole componenti che determinano l'avviamento. In particolare
possiamo distinguere 4 componenti, delle quali solo alcune sono divisibili in forma proporzionale
fra azionisti di maggioranza e minoranza:
a) il valore attuale degli extraredditi che l'impresa acquisita è in grado di generare come
entità stand alone24 (c.d. “goodwill ante acquisizione” o “goodwill interno”);
b) il valore attuale degli extraredditi aggiuntivi che l'impresa acquisita è in grado di
generare in virtù dell'ingresso nella sfera di controllo dell'acquirente (c.d. sinergie
divisibili);
c) il valore attuale delle sinergie che l'acquirente è in grado di realizzare in capo ad altre
unità di business grazie all'inserimento dell'acquisita nella propria sfera di controllo (c.d.
sinergie indivisibili);
d) premio di puro controllo, che consiste nel maggior valore attribuibile a un pacchetto
azionario che conferisce la possibilità di gestire gli asset dell'impresa invece di subire le
scelte gestionali realizzate da terzi.
Le componenti di valore sub a e sub b sono ripartibili in modo proporzionale tra azionisti di
controllo e minorities, mentre i valori sub c e sub d sono valori economici di esclusiva pertinenza
della capogruppo.25
Il dubbio che ci si pone, dunque, riguarda quali di queste componenti siano ricomprese nella
nozione di avviamento della bozza. Infatti, mentre si può ritenere con relativa certezza che il valore
attuale degli extraredditi ottenuti dall'acquisita come stand alone debba essere in ogni caso
computato nel valore complessivo dell'avviamento, non è così certa la volontà di includere anche le
altre componenti, dato che sono dubbie e contraddittorie le indicazioni della bozza riguardo alle
23 Cfr. Villa F., Elementi di amministrazione e contabilità, Eredi Bizzoni, Pavia, 1870. 24 Il concetto di stand alone si ritrova nella prassi di valutazioni di aziende coinvolte in operazioni di fusione, scissione
o conferimento. In tali operazioni straordinarie il valore delle aziente in questione si definisce secondo l'ipotesi della continuità del loro esistere come soggetti autonomi (ipotesi di stand alone). Cfr. Potito Lucio, Le operazioni straordinarie nell’economia dell imprese, Giappichelli, Torino, 2009.
25 Cfr. Della Bella, Impairment 5. Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill, Università Bocconi editore, Milano, 2006, pg XVI.
14
modalità di valutazione del complesso aziendale.
Nel caso di acquisizioni totalitarie, sia il premio di controllo che le sinergie possono essere
riconosciute senza timore nel valore dell'avviamento inteso come differenza tra fair value del
prezzo pattuito ed il fair value delle attività nette, in quanto in questo caso la base del calcolo è il
fair value del costo sostenuto ed è la migliore approssimazione del fair value dell'acquisto nella sua
interezza.
Nel caso di acquisizioni parziali, invece, l'avviamento verrebbe inteso come differenza tra il
fair value dell'intero aggregato e il fair value dell'attivo netto, considerando come base di calcolo
una stima del fair value del complesso aziendale nella sua interezza. E' proprio dal modo in cui si
ottiene quest'ultimo elemento che dipende quali dei quattro componenti saranno compresi
nell'avviamento e in quale proporzione.
A questo punto ci può venire in soccorso la guida applicativa contenuta nell'Appendice A
dell'exposure draft, in cui si stabiliva, a parte casi particolari, che il valore complessivo
dell'acquisita dovesse essere ricavato utilizzando come valore unitario delle quote di minoranza lo
stesso delle quote di controllo acquisite.
In questo modo si andrebbe a considerare nel costo unitario delle quote di minoranza anche
quelle componenti di goodwill che in precedenza avevamo definito di sola competenza della
maggioranza, in quanto nel costo unitario delle quote di controllo (utilizzato per il calcolo delle
interessenze di minoranza) è spalmata anche quella parte di avviamento che non dovrebbe essere
15
assegnato alle minorities26.
Appare dunque subito chiaro il contrasto con il principio secondo cui il costo sopportato per
l'acquisto della quota di controllo non può essere considerato come base per la determinazione del
fair value totale dell'acquisizione as a whole, principio supportato dallo IASB che nella stessa
bozza di amendment ammette di aver scelto tale modalità di calcolo ritenendo più valido un criterio
di allocazione che attribuisse un premio di controllo solo alla controllante e non anche alle
minorities27.
E' doveroso ricordare comunque che la bozza prevedeva tecniche alternative a quella appena
descritta nel caso in cui il prezzo di mercato delle azioni portasse a ritenere che il costo unitario
sostenuto per l'acquisto delle quote di controllo fosse maggiore del valore unitario da attribuire alle
interessenze di minoranza. Il caso in questione (per niente anomalo e sporadico) si sarebbe dovuto
affrontare considerando come valore complessivo dell'acquisizione la somma tra il fair value del
corrispettivo pattuito per la quota di controllo e il valore delle partecipazioni di minoranza,
quest'ultimo determinato in base a prezzi di mercato ed ad ulteriori tecniche esplicitate
nell'Appendice E28.
Tale alternativa sembra voler correggere la contraddizione insita nel primo metodo, cercando
di escludere la quota di avviamento di sola competenza della controllante dalle interessenze di
minoranza ma, posto che probabilmente tale situazione avrebbe meritato una maggiore importanza
e non essere trattata come mera eccezione, il concetto di fair value espresso dall'Appendice E era
ricondotto ad ipotetiche transazioni astratte e del tutto svincolato da effettive condizioni di scambio
avvenute nel mercato. In particolare si leggeva che il fair value da utilizzare per le tematiche della
bozza doveva essere “il prezzo al quale un'attività o una passività poteva essere scambiata in una
transazione tra parti consapevoli, non correlate e interessate”29.
26 Cfr. Ernst & Young, Business combinations, Summary of the IASB’s proposal for a new approach to business
combinations and non-controlling interests, Introduction, 2005 e Taliento M., La rilevazione integrale dell’avviamento, in Contabilità, Finanza e Controllo, vol. 7, 2007.
27 ED of amendment to IFRS 3 – BC150: "It concluded that the first alternative reflects best the assumption that any premium paid by the acquirer for control rights that is included in the full amount of goodwill should be allocated to the acquirer’s interests, and not to the non-controlling interest."
28 L'Appendice E illustrava una gerarchia di criteri a cui attenersi per la valutazione del fair value, in cui veniva data maggiore importanza al c.d. Market input piuttosto che al c.d. Entity input. Il primo basava la stima del fair value su prezzi di azioni quotate con caratteristiche simili, il secondo su considerazioni e valutazioni fatte da chi redigeva la stima.
29 E.D. Of amendment to IFRS3 – appendix E, E2: "For the purposes of this [draft] IFRS, fair value is the price at
16
Il notevole distacco dalla realtà del mercato, ha portato molti respondents a far notare come
questa nozione di fair value non sia molto conciliabile con il principio immanente nella bozza,
secondo cui sia sempre preferibile prendere come riferimento il prezzo pattuito per l'acquisizione
del pacchetto di controllo, inteso come necessario collegamento con il mercato reale.
Confermare dunque quanto previsto nella bozza, avrebbe significato dunque lasciare alle
spalle un sistema contabile incentrato sullo scambio effettivo di mercato, per preferire stime e
valutazioni basate su transazioni ipotetiche realizzate in un mercato astratto e teorico. Si sarebbe
passati da un approccio basato sul costo ad uno incentrato sul fair value, concetto ancora troppo
grezzo da considerare come unica alternativa per valorizzare un'intera business combination30.
Giova ripetere che, dopo la numerose lettere di critica inviate dai respondents, lo IASB
nell'IFRS 3 Rivisto ha compiuto un brusco passo indietro per quanto riguarda la contabilizzazione
delle interessenze di minoranza e del relativo avviamento, trovando il giusto compromesso per
risolvere le tensioni che si erano create dalla pubblicazione di questa bozza di modifica.
1.2.3 – Dall'IFRS 3 all'IFRS 3 Revised
Nel gennaio del 2008, lo IASB ha pubblicato la versione rivista dell'IFRS 3 a completamento
della seconda fase del Business combination project. Tale principio è stato approvato dall’Unione
Europea il 3 giugno del 2009 ed ha avuto come data effettiva il primo luglio 2009, anche se era
permessa un'applicazione anticipata per le aziende che la ritenessero opportuna. Per data effettiva si
intende che il principio doveva essere applicato a tutti gli esercizi con data di inizio successiva al
primo luglio 2009, di fatto dunque la grande maggioranza delle aziende lo ha adottato dal primo
gennaio 2010.
L'emanazione di questo principio rivisto è stata accolta con favore dagli addetti ai lavori, in
quanto (come vedremo nel proseguo della trattazione) ha superato i limiti sopra esposti della E.D.
del 2005 riguardanti la contabilizzazione delle interessenze di minoranza ed ha reso definitive le
modifiche al vecchio IFRS 3 del 2004. Nella seguente Tabella 1.2, si evidenzieranno sinteticamente
le principali modifiche apportate dall'IFRS 3 Revised al vecchio principio, mentre nel capitolo
seguente le si analizzeranno più nello specifico tecnico e con maggiore dettaglio.
which an asset or liability could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, unrelated, willing parties".
30 Cfr. De Martino Giulia, La contabilizzazione delle aggregazioni aziendali tra IFRS 3 e l’IFRS 3 Revised, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, luglio-agosto 2008, pg 493-509.
17
Tabella 1.2 – Confronto tra IFRS 3 ed IFRS 3 Revised
Modifica IFRS 3 IFRS 3 Revised
Definizione di Business
combination:
Unione di entità o attività aziendali
distinte in un'unica entità tenuta alla
redazione del bilancio d'esercizio.
Transazione, o altro evento, in cui
un'acquirente ottiene il controllo di
una o più attività aziendali.
Definizione di
Business/Attività:
Insieme di attività e beni integrati
condotti e gestiti allo scopo di
assicurare agli investitori un rendimento
oppure ai soci o partecipanti di attività
mutualistiche dividendi, minori costi o
benefici.
Insieme di attività e beni integrati atti
ad essere coordinati e gestiti alla
scopo di assicurare agli investitori un
rendimento oppure ai soci o
partecipanti di attività mutualistiche
dividendi, minori costi o benefici.
Nuovo concetto di potenzialità.
Definizione di Controllo: E' il potere di governare le politiche
finanziarie ed operative dell'azienda,
così da trarre i benefici economici
derivanti dalla sua gestione. Il controllo
è ottenuto attraverso un'acquisizione
che comporti una controprestazione
(monetaria e non).
E' il potere di governare le politiche
finanziarie ed operative dell'azienda,
così da trarre i benefici economici
derivanti dalla sua gestione. Il
controllo è ottenuto
indipendentemente dall'ottenimento
di una controprestazione.
Ambito di applicazione: Sono escluse dall'ambito di
applicazione dell'IFRS 3 le
aggregazioni tra entità a scopo
mutualistico e le aggregazioni
realizzate per contratto senza
partecipazione di capitale.
Nell'ambito di applicazione del nuovo
IFRS 3 R sono incluse le aggregazioni
tra entità a scopo mutualistico e le
aggregazioni realizzate per contratto
senza partecipazione di capitale.
Contabilizzazione costi di
acquisizione e momento di
rilevazione:
Il costo dell'acquisizione è dato dalla
somma complessiva dei fair value, alla
data dello scambio, delle attività
cedute, passività assunte e degli
strumenti di rappresentativi di capitale
emessi dall'acquirente in cambio
dell'acquisto e di qualsiasi altro costo
attribuibile all'operazione (es:
compensi professionali, spese per
consulenza etc).
Il costo dell'acquisizione è dato dalla
somma complessiva dei fair value, alla
data dell'acquisizione, delle attività
cedute, passività assunte e degli
strumenti di rappresentativi di capitale
emessi dall'acquirente in cambio
dell'acquisto e di qualunque
partecipazione non di controllo
posseduta dall'acquirente prima
della data di acquisizione. I costi
attribuibili all'operazione non sono
più ricompresi nel costo
18
dell'acquisizione, ma imputati a conto
economico al momento del loro
conseguimento.
Contabilizzazione delle
interessenze di minoranza:
Iscrizione solo dell'avviamento del
gruppo, e non anche quello di
pertinenza delle minorities valutando le
interessenze di quest'ultime come
percentuale di spettanza di fair value
delle attività nette acquisite.
Possibilità di adottare solo un metodo,
riconducibile alla teoria della
capogruppo (c.d purchase method)
Possibilità di scelta tra due
alternative per la rilevazione delle
interessenze di minoranza: al fair
value dell'intera partecipazione non
di controllo oppure come percentuale
di spettanza di fair value delle attività
nette acquisite. Nel primo caso si
iscriverà anche la quota di avviamento
della minoranza (c.d. Full goodwill o
entity theory), nel secondo caso si
rientra, invece, nel caso dell'IFRS 3 del
2004. Il metodo di contabilizzazione è
definito acquisition method.
Rilevazione delle attività
immateriali:
L'acquirente può rilevare,
separatamente dall'avviamento, attività
immateriali identificabili solo se il
relativo fair value può essere
attendibilmente rilevato. In
precedenza, lo IAS 22 prevedeva anche
il requisito della probabilità di
godimento dei benefici derivanti
dall'attività immateriale identificabile
da parte dell'acquirente.31
L'acquirente può rilevare
separatamente dall'avviamento attività
immateriali aventi sia vita definita sia
non definita, anche se in precedenza
non erano state contabilizzate dal
cedente, se tali attività sono
identificabili32.
Acquisizione del controllo
realizzata in più fasi (Step
acquisition):
L'acquisizione del controllo in fasi
successive era contabilizzata come una
serie di eventi isolati ed autonomi tra
loro. Ogni singola acquisizione era
considerata separatamente per rilevare
la differenza tra costo sostenuto e valore
pro quota di attività nette acquisite.
L'avviamento veniva calcolato come
sommatoria degli avviamenti rilevati
in ogni singola fase.
Nella nuova versione del principio le
step acquisition sono trattate in
maniera più semplice e meno onerosa.
E' previsto infatti un unico momento in
cui si acquisisce il controllo e un unico
momento di rilevazione dell'intero
avviamento dell'operazione in base ai
valori esistenti in tale data. Le
acquisizioni di quote successive che
non comportano la perdita di controllo
(step up/step down) sono trattate come
31 Vedi 1.2.1 lett B) 32 Vedi 3.5.2.
19
compravendita di azioni proprie (vedi
sotto).
Transazioni di quote non
di controllo (step up/step
down):
La versione del 2004 dell'IFRS 3 non
forniva indicazioni sul trattamento
contabile delle operazioni di step up e
step down. La soluzione applicativa più
utilizzata nella pratica (nonostante le
diverse proposte della dottrina) era
quella coerente con il principio proprio
della teoria della capogruppo. La
compravendita tra azionisti di
maggioranza e minoranza di quote
dirette a rafforzare o ridurre il controllo,
venivano rilevate come scambio di
azioni tra il gruppo e terzi, rilevando
quindi parte dell'operazione a conto
economico come profitto o perdita e
parte dell'operazione a variazione dello
stato patrimoniale per l'importo pari al
valore contabile della quota di attività
nette trasferite.
La nuova versione dell'IFRS 3
disciplina invece in modo diretto le
operazioni di compravendita tra
capogruppo e minorities che non
comportano la perdita del controllo.
Coerentemente con il principio proprio
della teoria dell'entità, le operazioni
di rafforzamento o riduzione della
partecipazione di controllo, vengono
rilevate esclusivamente a patrimonio
netto come acquisto o vendita di
azioni proprie.
Le interessenze di minoranza vengono
quindi considerate come parte
integrante del gruppo e non come parte
terza.
Fonte : Elaborazione personale da Fabio Caputo, 2008 e Christian Favino, 2010
Riteniamo opportuno riportare inoltre che lo IASB il 6 maggio 2010 ha fatto compiere un altro
piccolo passo in avanti alla normativa riguardante le aggregazioni aziendali, pubblicando un
pacchetto di Improvements contenente alcune modifiche minori all’IFRS 3; in particolare gli
aggiornamenti in oggetto interessano la valutazione degli interessi di minoranza che non danno
diritto al possessore ad una parte delle attività nette dell’acquisita in caso di liquidazione della
stessa, argomento che tratteremo nel § 3.5.5.
Tali modifiche hanno come data effettiva il primo luglio 2010, la maggior parte delle aziende
le recepirà dunque nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.
20
21
CAPITOLO SECONDO
LE BUSINESS COMBINATION: DEFINIZIONI, TEORIE E METODI DI
CONSOLIDAMENTO MINORI
In questo capitolo si analizzeranno i punti salienti dell’attuale normativa contabile
internazionale riguardante le aggregazioni di aziende, arricchendola con confronti con i principi
previgenti. Si affronteranno dunque, oltre ad alcune definizioni di base, le teorie di consolidamento
contemplate dalla dottrina odierna e si cercherà di individuare dei fili logici in grado di collegare
tali dottrine con i principi contabili di riferimento ed i relativi metodi di consolidamento. Il capitolo
si conclude con la descrizione dei tre metodi di consolidamento minori, lasciando il metodo
dell’acquisizione e dell’acquisto ad una trattazione più completa nel capitolo seguente.
2.1 – Definizione di Business Combination, Controllo e di Business
Nell’attuale versione dell’IFRS 3, le definizioni dei termini chiave contenuti nel principio
sono enunciate nell’appendice A, salvo poi essere riprese con maggior grado di approfondimento
nell’Application guidance dell’appendice B.
2.1.1 – Aggregazione di imprese (Business Combination)
Il concetto di Business Combination è stato rivisto in modo sostanziale nel cammino dal
primo al secondo IFRS 3, si è passati infatti dalla definizione originaria che descriveva
un’acquisizione di aziende come “l’unione di imprese o attività aziendali distinte in un’unica
impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato1”, ad una nuova definizione coincidente con
quella già da tempo adottata dal FASB, ovvero: “una transazione, od evento di altra natura, nella
quale un acquirente ottiene il controllo di uno o più attività aziendali2”.
La definizione iniziale è stata in seguito considerata carente dallo stesso IASB, poiché dava
troppa rilevanza all’effetto contabile ed aggregativo in capo all’acquirente. Oggi è stata ridotta
l’importanza all’aspetto contabile della vecchia descrizione in cui si parlava di “impresa tenuta alla
redazione del bilancio consolidato” ed il focus si è spostato nel sottostante e sostanziale evento 1 IFRS 3 (2004) – Appendix A: “A business combination is the bringing together of separate entities or businesses into
one reporting unit”. 2 IFRS 3 Revised (2008) – Appendix A: “A business combination is a transaction or other event in which an acquirer
obtains control of one or more businesses. Transaction sometimes referred to as “true mergers” or “mergers of equals” are also business combinations as the term is used in this IFRS”.
22
economico, rappresentato dall’ottenimento del controllo. E’ proprio la conquista del controllo che
rappresenta la linea di demarcazione tra un’operazione classificabile come Business Combination e
un’operazione non degna di tale nome.
Tale principio prescinde dalla forma giuridica dell’operazione, ciò che rileva ai fini della
contabilizzazione della stessa è l’aspetto economico che sta alla base dell’evento (raggiunto con le
più svariate modalità), ovvero l’effettivo trasferimento del controllo di un aggregato aziendale da un
soggetto giuridico ad un altro3. E’ dunque da accogliere con favore la modifica apportata al vecchio
IFRS, in quanto risponde all’esigenza di contabilizzare un’operazione sempre allo stesso modo,
indipendentemente dalla veste formale assunta dalla specifica iniziativa4.
A questo punto assume rilevanza cosa lo IASB intenda per ”controllo”. Sempre l’appendice
A lo definisce come: ”il potere di governare le politiche finanziarie ed operative dell'azienda, così
da trarre i benefici economici derivanti dalla sua gestione5”. Tale controllo può essere ottenuto in
diversi modi:
a) Tramite il trasferimento di denaro, di suoi equivalenti o altre attività;
b) Assumendosi una passività;
c) Emettendo nuovi titoli azionari;
d) Assegnando più di un tipo di corrispettivo;
e) In virtù di un mero rapporto contrattuale, senza contropartita.
Le modalità di ottenimento del controllo sono tanto vaste tanto quanto lo sono le forme di
aggregazione aziendale riconosciute dall’IFRS 3R, forme che possono essere supportate da ragioni
legali, fiscali o per altri motivi. In particolare, nell’appendice B si legge che le business combination
possono avvenire:
a) Quando una o più entità diventano controllate dall’acquirente, che diventa così la
capogruppo;
b) Attraverso una fusione per incorporazione nell’acquirente;
c) Trasferendo parte di attivo netto o di strumenti di capitale da un’entità aziendale ad
un’altra, anche se neocostituita;
d) Quando un gruppo di soci delle entità oggetto di aggregazione ottengono il controllo
dell’entità che ne scaturisce6.
3 Cfr. Potito Lucio, Le operazioni straordinarie nell’economia dell imprese, Giappichelli, Torino, 2009. 4 Tale esigenza più essere riconosciuta nel principio nazionale della prevalenza della sostanza economica sulla forma. 5 IFRS 3 Revised (2008) – Appendix A: “The power to govern the financial and operating policies of an entity so as to
obtain benefits from its activities”. 6 IFRS 3 (2004) – Appendix B: B5 e B6.
23
Una rilevante conseguenza derivante dalla nuova nozione di Business Combination incentrata
sull’ottenimento del controllo, è il passaggio dal purchase method all’acquisition method. Il diverso
nome assegnato ai due metodi di contabilizzazione è dovuto al fatto che nel nuovo principio
l’aggregato aziendale può essere attuato tramite “una transazione od evento di altra natura”. Non è
dunque indispensabile il trasferimento di un corrispettivo, ma il controllo può essere ottenuto anche
in altri modi7. Lo stesso principio porta ad esempio il caso in cui viene a scadenza il potere di veto
di una minoranza azionaria, questo evento (diverso da una transazione di mercato) assegnerebbe
alla maggioranza il potere “di governare le politiche finanziarie ed operative dell'azienda”,
indipendentemente dal pensiero delle minoranze. Altro esempio riportato riguarda un caso non
contemplato nella versione precedente, ovvero il controllo ottenuto grazie ad un contratto stipulato
dalla compagine azionaria. In questo modo, si avrebbe un controllo di fatto dell’entità economica,
anche se l’elemento sottostante al controllo non è una transazione di capitale, ma un contratto. Si
può comunque affermare che i due termini utilizzati per definire i metodi contabili rendono bene il
concetto che sta alla base.
2.1.2 – Attività aziendale (Business)
Non meno importante, nella trattazione dell’argomento, è la nozione di Attività aziendale.
Anche in questo caso si è assistito ad una modifica della definizione di Business che ha riportato
strutturali differenze rispetto alla versione iniziale. Nel vecchio principio IFRS 3 del 2004, si
definiva un’attività aziendale come “un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo
scopo di assicurare agli investitori un rendimento oppure ai soci o partecipanti di attività
mutualistiche dividendi, minori costi o benefici”. Nella revisione del principio contabile
internazionale la definizione resta apparentemente identica, l’unica differenza è la sostituzione della
locuzione “condotti e gestiti” con la più vasta “atti ad essere condotti e gestiti8”. Tale variazione,
seppur minima dal punto di vista formale, converge con la corrispondente definizione di attività
aziendale del FASB e determina l’inclusione di fattispecie che nella versione precedente erano
escluse, viene infatti introdotto il concetto di potenzialità. Non è più necessario dunque che
l’insieme di attività o beni integrati siano effettivamente condotti e gestiti, ma è sufficiente che
siano suscettibili di direzione al fine di ottenerne benefici.
7 D’altra parte anche in Italiano il termine “comprare” lascia intendere una compravendita, mentre “acquisire”
comprende un ventaglio più ampio di possibilità per ottenere qualcosa. 8 IFRS 3 Revised (2008) – Appendix A: “An integrated set of activities and assets that is capable of being conducted
and managed for the purpose of providing a return in the form of dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants.
24
Nell’application guidance contenuta nell’Appendice B si trova una definizione più dettagliata
di Business che spiega con maggiore chiarezza come interpretare l’introduzione del concetto di
potenzialità nella nuova nozione9. L’appendice indica che generalmente un’attività aziendale
comprende tre elementi:
1. I fattori di produzione (input): qualsiasi risorsa economica che crea, o ha la capacità di
creare, un prodotto finito quando viene inserita in un processo produttivo;
2. Processo produttivo (process): qualsiasi sistema, protocollo o convenzione che quando
viene applicato a fattori di produzione crea, o ha la capacità di creare, prodotti finiti;
3. Produzione ottenuta (output): il risultato degli input processati che genera, o ha la
capacità di generare, ricavi, dividendi, minori costi o qualsiasi altro beneficio
economico direttamente ai soci, membri o partecipanti dell’attività economica10.
Si specifica successivamente che un business potrà possedere solo i primi due punti sopra
citati (fattori di produzione e processi applicati) per utilizzarli ai fini della produzione, mentre i
prodotti finiti non sono indispensabili affinché un insieme di attività o di beni integrati costituiscano
un’attività economica. In qualsiasi caso non è neppure necessario che l’insieme di attività sia
autosufficiente per la creazione di output, infatti non dovrà contenere tutti gli input/processi
necessari alla normale attività produttiva dopo la cessione perché è possibile che all’interno
dell’organizzazione dell’acquirente siano già presenti le risorse complementari necessarie. La
classificazione in attività aziendale si basa sul fatto che un’acquirente deve essere in grado di
proseguire la produzione attraverso il complesso di beni integrati acquisiti, anche se per poterlo fare
si avvale di mezzi propri oltre a quelli acquisiti. Risulta inoltre rilevante notare, al fine di
comprendere il nuovo concetto di potenzialità, che l’acquirente non è tenuto a sviluppare la
produzione nel mercato, è sufficiente che il complesso di beni trasferito sia idoneo (anche con
l’ausilio di mezzi complementari) a permettere all’acquirente di poter operare nel mercato,
indipendentemente dalle effettive intenzioni di quest’ultimo11.
Infine, si nota come è rimasto inalterato il presupposto secondo il quale la presenza di
avviamento in un insieme di attività o beni integrati indica con elevata probabilità che si è in
presenza di un’attività aziendale, anche se un’attività aziendale non implica sempre la presenza di
avviamento. 9 Cfr. Caputo Fabio, Le aggregazioni aziendali, il controllo ed il principio contabile internazionale IFRS 3, Cacucci,
Bari, 2008. 10 IFRS 3 Revised (2008) – Appendix B: B7. 11 IFRS 3 Revised (2008) – Appendix B: B11.
25
Possiamo dunque prendere atto dell’evoluzione compiuta dallo IASB nella nozione di
business anche alla luce della convergenza raggiunta con le rispettive previsioni americane, anche
se alcuni notano12 che un’interpretazione letterale di quanto definito nell’IFRS 3 potrebbe
comportare il trattamento di singole attività fine a se stesse come aggregazioni di imprese, effetto
che senza dubbio non rientrava nelle intenzioni del Board.
2.2 – Teorie di consolidamento
Il concetto di gruppo è sempre stato affrontato dalla dottrina contabile con grande interesse, si
sono infatti sviluppate nel tempo diverse teorie di consolidamento delle partecipazioni detenute da
un gruppo di imprese, ognuna delle quali si ispira a concezioni differenti di gruppo in se e riflette
particolari esigenze informative e contabili del bilancio consolidato.
Delle diverse distinzioni concettuali raggiunte dalla dottrina aziendalistica, in questa sede
risulta di particolare importanza la classificazione di gruppo nell’ottica dell’integrazione strategica.
Da questo punto di vista possiamo distinguere due tipi di unioni di imprese13:
a) Gruppo economico: viene definita tale un’aggregazione di imprese oggetto di un unico
disegno imprenditoriale e di una direzione unitaria delle diverse entità che la compongono. In
questo caso non è sufficiente la mera potenzialità del controllo, è necessario invece l’effettivo
coordinamento della capogruppo sulle controllate, il quale può derivare tanto dal possesso di
partecipazioni maggioritarie quanto da particolari vincoli contrattuali. Aspetto proprio del
gruppo economico è la direzione unitaria da parte della capogruppo, che gestisce e coordina le
proprie controllate allo scopo di raggiungere gli obiettivi strategici ed economici del gruppo,
inteso come unica grande azienda.
b) Gruppo finanziario: è un’aggregazione di imprese, ottenuta tanto da partecipazioni di
maggioranza quanto da vincoli contrattuali, che non si traduce necessariamente in un
coordinamento del gruppo inteso come unica entità economica. Nel gruppo finanziario si
possono distinguere aziende controllate che agiscono secondo logiche e strategie proprie, che
non rispondono ad un disegno più ampio voluto dal gruppo nella sua interezza. Tipici casi di
gruppi finanziari sono quelli derivanti da società con liquidità in esubero che utilizzano le
partecipazioni in altre aziende come mero investimento.
Come è stato detto, le varie teorie di consolidamento riflettono le differenti concezioni di
12 Ernst & Young, Le aggregazioni aziendali – Guida all’applicazione degli IFRS, Egea, Milano, 2008. 13 Cfr. Sarcone S., I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati, II edizione, Giappichelli, Torino, 1999 e Piazzese
V., Gruppi di imprese e bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 1999.
26
gruppo e soddisfano diverse esigenze informative del redattore del bilancio, il quale ha l’obbligo di
rendere la lettura dello stesso più semplice, completa e veritiera possibile. L’analisi di tali teorie
sviluppate dalla dottrina risulta rilevante in virtù del fatto che proprio da queste la tecnica
ragionieristica ha preso e prende tuttora spunto nell’affrontare la contabilizzazione delle Business
Combination. Vedremo più avanti, infatti, come ogni metodo contabile prenda spunto da una
specifica teoria di base.
Possiamo ora passare alla descrizione delle singole teorie di consolidamento, sfumando da
quella ispirata al gruppo finanziario fino ad arrivare all’estremo opposto: il gruppo economico14.
2.2.1 – Teoria della proprietà (Criterio proporzionale)
Secondo la teoria della proprietà, lo scopo del bilancio consolidato è la rappresentazione della
situazione contabile della capogruppo alla luce delle sue partecipazioni di controllo in altre aziende
controllate. L’informativa contabile che ne deriva è un’estensione del bilancio individuale della
controllante, in quanto si rappresentano solo le attività e passività da questa possedute secondo un
criterio proporzionale alla quota di controllo. Nel consolidato, quindi, non trova rappresentazione
l’apporto dei terzi ma solo le risorse riguardanti la capogruppo, determinate in base alla percentuale
di controllo da questa posseduta sui valori complessivi. Il gruppo è formato solo da società in cui la
capogruppo detiene una partecipazione superiore al 50%, anche se non dirige e coordina tali
controllate al fine di perseguire gli obiettivi unitari del gruppo, in accordo con la nozione di gruppo
finanziario che è evidentemente alla base di tale criterio.
Il risultato non è dunque un bilancio che rappresenta l’effettiva situazione economico- 14 Tra gli autori che hanno descritto l’argomento si veda: Mella P., Il bilancio consolidato, Isedi, Milano, 1985, Rinaldi
L., Il bilancio consolidato, teorie di gruppo ed assestamento delle partecipazioni, Giuffrè, Milano, 1990 e Terzani S., Il bilancio consolidato, Cedam, Padova, 1979.
Figura 2.1 – Evoluzione delle teorie di consolidamento
27
patrimoniale del gruppo, ma è un bilancio influenzato dalla percentuale di controllo che riprende
solo i valori della controllante e che spesso sottostima il reale valore dell’aggregazione vista nel suo
complesso. Appare chiaro come questa visione del gruppo è più che mai restrittiva e poco
rappresentativa della reale e veritiera situazione dell’aggregato di aziende, l’informazione che
scaturisce dal consolidato risulta di scarsa utilità per i soci di minoranza e soddisfa le sole esigenze
informative della detentrice del controllo.
Dati gli evidenti limiti sopra riportati, le pratiche contabili basate su questa teoria sono state
presto abbandonate per dare spazio a visioni più evolute e rappresentative del bilancio di gruppo,
rimane da notare però che nel quadro normativo internazionale tale metodo è previsto dallo IAS 31
per la rilevazione di Joint Venture e, nel contesto nazionale, dal D.lgs 127/91 limitatamente alla
contabilizzazione di partecipazioni a controllo congiunto15.
2.2.2 – Teoria della capogruppo (Criterio integrale)
La teoria della capogruppo è un compromesso tra la teoria della proprietà e quella dell’entità,
si prospetta di rappresentare i valori del gruppo secondo un criterio integrale. Tale criterio si
contrappone al criterio proporzionale in quanto prevede l’esposizione nel bilancio consolidato della
quota di attività e passività di pertinenza sia della capogruppo che delle minoranze in base alle
relative percentuali di proprietà, tenendole però separate e riconoscibili. Così facendo il bilancio
contiene tutti i valori dell’aggregato di aziende, comprendente la quota della controllante (come
rilevato anche nella teoria della proprietà) ma anche le interessenze di minoranza come relativa
percentuale di possesso delle attività, passività, ricavi e costi. Da notare però è che non tutte le poste
dell’attivo sono esposte nel consolidato nella loro interezza, l’avviamento infatti, coerentemente con
il presupposto secondo il quale quest’ultimo non è un asset ma una mera differenza tra il prezzo
pattuito per l’acquisto del pacchetto di controllo e l’attivo netto acquisito, viene rilevato per la sola
parte di competenza della maggioranza. Tra le passività, invece, troviamo sia la parte di patrimonio
di proprietà delle minoranze sia della capogruppo ma, mentre l’equity della controllante è frutto
dell’attivo netto rivalutato al fair value di sua competenza, l’equity delle minoranze riflettono gli
assets netti non rivalutati.
La teoria della capogruppo è stata oggetto di diverse varianti, sia nella pratica che nella teoria,
15 Il D.lgs 127/91 art 37 recita: “Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un’impresa
inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate dall’art. 2359, terzo comma, del codice civile. In tal caso l’inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta”.
28
ma la modifica che ha avuto più successo muove proprio dalla rivalutazione a valori correnti (fair
value) delle interessenze di minoranza sopra esposta. Tale versione modificata prende il nome di
“Teoria della capogruppo estesa” (Modified parent company theory) e, se già la versione originale
rappresenta un passo verso la rappresentazione contabile del gruppo inteso come gruppo
economico, quest’ultima determina un’ulteriore avvicinamento al suddetto concetto poiché oltre a
consentire la rilevazione a bilancio delle attività e passività della minoranza, consente anche la loro
rivalutazione al fair value, fornendo un’informazione di bilancio ancora più completa ed aderente
alla realtà.
Possiamo dunque affermare che queste due teorie rappresentano due passi importanti oltre la
superata teoria della proprietà e che invece ci si avvicini sempre più ad una visione di gruppo
considerato nel suo complesso16.
2.2.3 – Teoria dell’entità (Economic entity theory)17
La terza teoria di consolidamento è la teoria dell’entità, teoria secondo la quale il bilancio
consolidato deve rappresentare tutti gli interessi del gruppo, inteso come unica grande entità
indipendente dalla controllante. Il gruppo viene coordinato e diretto secondo un unico disegno
strategico ed aziendale, non è influenzato dalla composizione azionaria e quindi il consolidato non
crea distinzione tra interessenze di maggioranza o minoranza, ma tratta tutto il patrimonio con pari
dignità. Dato l’intento di rappresentare i risultati globali del gruppo nel complesso come unica
azienda indipendente, la rilevazione e rivalutazione a fair value dell’attivo netto avviene
uniformemente per entrambe le categorie di soci, consentendo inoltre l’iscrizione completa
dell’avviamento.
Un primo effetto immediato derivante dalla concezione di gruppo economico applicata al
bilancio consolidato è che la medesima contabilizzazione della quota di pertinenza delle minoranze
e della quota della capogruppo permette di considerare ogni successiva variazione in aumento (step
up) o in diminuzione (step down) della partecipazione di controllo come acquisto o vendita di azioni
proprie. In questa ottica infatti la minoranza è parte integrante del gruppo e quindi ogni
compravendita di azioni tra azionisti comporta solo variazioni patrimoniali, da non considerare a
conto economico. Un’ulteriore novità considerevole della presente teoria è chiaramente la 16 Il passo è da considerare notevole, nonostante trovi rappresentazione in bilancio solo l’avviamento “pagato” dalla
capogruppo per il pacchetto di controllo, anche alla luce dei problemi di valutazione del full goodwill esposti nel capitolo 1.2.2.
17 La teoria dell’entità è un tema ampiamente diffuso anche tra la letteratura americana, a riguardo si ricorda: Moonitz M., The Entity Approach To Consolidated Statements, Accounting review, 1942, vol. 3 e Hatfield H. R., Accounting: Its principles and problems, Appleton, 1927.
29
valorizzazione dell’intero patrimonio dell’entità-gruppo a full goodwill, questa deriva dalla
considerazione dell’avviamento come vero e proprio asset e non come mera eccedenza del costo
sostenuto sull’attivo netto (rivalutato) ricevuto.
2.2.4 – Alcune considerazioni
Passando in rassegna le varie teorie di consolidamento si è potuto notare come alla base di
ciascuna di queste ci sia un diverso concetto di gruppo e un diverso grado di informazione fornita
agli utenti del bilancio. In particolare si è partiti dalla teoria della proprietà che garantisce il
soddisfacimento delle sole esigenze informative della capogruppo e rende il consolidato del tutto
privo di valore per i soci detentori di quote di minoranza, si è poi passati alla teoria della
capogruppo che prevede maggiore attenzione agli interessi delle minorities fino ad arrivare alla
teoria dell’entità che tratta il gruppo come unica azienda, considerando quindi il bilancio
consolidato come strumento atto a rappresentare la situazione economico-patrimoniale senza
distinzione nella composizione dell’azionariato (tabella 2.1).
Risulta utile notare come, dal punto di vista della completezza dell’informazione l’ultima
teoria è da preferire alle altre, in quanto espone tutti i valori del gruppo e soddisfa le pretese di tutti
gli utenti, anche esterni, del bilancio18. Se si considera, inoltre, che il framework degli IFRS
attribuisce al bilancio anche la finalità di rappresentare la capacita dell’azienda a produrre flussi di
cassa futuri19, allora si capisce come il trattamento contabile dell’avviamento più aderente a tale
prescrizione è il full goodwill previsto dalla teoria dell’entità e come, di conseguenza, quest’ultima
sia la più adatta a sottendere i principi contabili internazionali ed i relativi metodi contabili.
18 Necessità avvertita anche dallo IASB nel framework degli IFRS – OB8: “The Board, in developing financial
reporting standards, will seek to provide the information set that will meet the needs of the maximum number of primary users”.
19 Framework – OB4: “To assess an entity’s prospects for future net cash inflows, existing and potential investors, lenders and other creditors need information about the resources of the entity, claims against the entity, and how efficiently and effectively the entity’s management and governing board† have discharged their responsibilities to use the entity’s resources.”
30
Tabella 2.1 – Confronto tra le teorie di consolidamento
Th. della proprietà
Th. della capogruppo
Th. della capogruppo
estesa
Th. dell’entità
Rilevazione delle attività/passività
Solo Capogruppo
Capogruppo & Terzi
Capogruppo & Terzi
Capogruppo & Terzi
Rivalutazione a valori correnti delle
attività/passività
Solo Capogruppo
Solo Capogruppo
Capogruppo & Terzi
Capogruppo & Terzi
Rilevazione del goodwill
Solo Capogruppo
Solo Capogruppo
Solo Capogruppo
Capogruppo & Terzi
In accordo con i pregi sopra esposti dell’entity theory, si è riscontrata negli anni una decisa
tendenza verso l’adozione di quest’ultima nei principi contabili internazionali ed americani. Come è
stato già osservato, essendo ogni principio contabile legato a doppio filo con una delle tre (o
quattro) teorie, è possibile ripercorrere velocemente il percorso finora fatto dal’IFRS 3 nell’ottica
delle diverse dottrine. Nel dettaglio si osserva la seguente situazione (riassunta nella tabella 2.2):
1) IAS 22: L’antenato degli attuali principi contabili riguardanti le business combination
prevedeva, come si è detto20, il purchase method da applicare a tutti i casi di aggregazioni di
imprese in cui fosse riconoscibile un’acquirente ed il pooling of interests in via residuale.
Mentre quest’ultimo non si riconduce a nessuna teoria, il primo metodo poteva essere applicato
con due sfumature:
a) Un’opzione di riferimento (benchmark treatment) rispondeva alle caratteristiche della teoria
della capogruppo originale in quanto imponeva la rilevazione anche delle interessenze di
minoranza, ma solo i valori relativi alla capogruppo erano rivalutati a fair value e nell’attivo
figurava solo l’avviamento pagato dalla controllante;
b) Una seconda opzione alternativa (allowed alternative treatment) che poteva essere
ricondotta alla teoria modificata della capogruppo in quanto, fermo restando quanto detto
del primo metodo, consentiva anche la rivalutazione a valori correnti delle minorities.
2) SFAS 141 del 2001: ispirato alla teoria della capogruppo originaria, vale quanto riportato per il
benchmark treatment dello IAS 22. In particolare, lo IASB nel sostituire lo IAS 22 con l’IFRS 3
per consentire un unico metodo di contabilizzazione si è ispirato proprio a questo SFAS 141,
attuando così un primo passo verso la convergenza tanto cercata dal Business Combination
Project.
3) IFRS 3 del 2004: tale principio risponde alle caratteristiche volute dalla teoria della capogruppo
20 Vedi 1.2.1.
31
modificata, lo IASB infatti nel modificare il vecchio IAS 22 si era avvicinato ai principi
nordamericani ma manteneva una differenza significativa: la rivalutazione a fair value delle
interessenze di minoranza. Il principio statunitense infatti, a differenza del’IFRS, non rivalutava
le interessenza di minoranza in virtù del fatto che in America le minorities di queste operazioni
sono di entità contenuta e quindi non influiscono in modo rilevante nell’informativa del
consolidato;
4) SFAS 141 Revised: nel 2007 è stato pubblicato il principio americano rivisto che adotta in
pieno la teoria dell’entità. Oltre alla rivalutazione di tutto l’attivo netto, infatti, prescrive la
rilevazione di tutto il goodwill del gruppo comprendente le minoranze.
5) IFRS 3 Revised: nel 2005 lo IASB ha pubblicato una bozza di modifica dell’IFRS 3 in cui si
abbracciava, analogamente allo SFAS 141 revised, in toto la teoria dell’entità. A seguito delle
problematiche manifestatesi21, il Board però decise di fare un brusco passo indietro permettendo
due alternative:
a) Contabilizzazione del solo goodwill riguardante la capogruppo, non modificando affatto
quando previsto nella vecchia versione e rientrando ancora nella teoria della capogruppo
modificata;
b) Contabilizzazione dell’intero goodwill, comprendente anche la parte spettante alle
minoranze. Tale opzione, di fatto allineata allo SFAS 141 Revised, coincideva con quanto
previsto nella bozza.
6) D.lgs 127/91: per completezza riteniamo doveroso osservare che secondo la normativa
nazionale italiana, la normativa di riferimento del D.lgs 127/91 impone l’applicazione della
capogruppo pura, eccezion fatta per la contabilizzazione di aggregazioni di imprese sotto
controllo comune che seguono la teoria della proprietà.
Tabella 2.2 – Confronto tra le teorie di consolidamento e principi contabili
Th. della proprietà
Th. della capogruppo
originale
Th. della capogruppo
estesa Th. dell’entità
Principio contabile di riferimento
• D.lgs 127/91 (art 37), solo per partecipazioni a controllo congiunto • IAS 28 (Imprese Collegate) • IAS 31 (Joint Venture)
• IAS 22 (benchmark treatment) • SFAS 141 ‘01 • D.ls 127/91
• IAS 22 (allowed alternative treatment) • IFRS 3 ‘04 • IFRS 3 ’08 (Opzione a)
• SFAS 141R ‘07 • IFRS 3R ’08 (Opzione b)
21 Vedi 1.2.2.
32
2.3 – I metodi di consolidamento:
Dopo aver descritto la relazione esistente tra le diverse teorie di consolidamento ed i relativi
principi contabili, possiamo ora passare ad analizzare nello specifico tecnico i vari metodi contabili
contenuti nei principi appena visti22. Riassumendo, possiamo collegare ideologicamente ogni teoria
con uno o più principi contabili, ognuno dei quali ha un proprio metodo di consolidamento.
Di seguito ci soffermeremo sulle caratteristiche proprie di ogni metodo contabile utilizzato
oggi o in passato nei principi contabili internazionali, nazionali e nordamericani riguardanti le
business combinations, dedicando maggiore spazio al metodo dell’acquisizione in quanto
attualmente più utilizzato.
2.3.1 – Metodo dell’aggregazione dei valori contabili (Pooling of interests)
Il metodo dell’aggregazione dei valori contabili era presente all’interno dello IAS 22 con un
ruolo marginale ed era accostato al più utilizzato metodo dell’acquisto23. In realtà non è mai stato
22 Cfr. Libero M. M., I metodi di consolidamento nel bilancio di gruppo, Giappichelli, Torino, 2001. 23 Vedi 1.2.1.
Figura 2.2 – Mappa concettuale teorie, principi contabilli e metodi di consolidamento
33
considerato molto significativo nella rappresentazione delle unioni d'impresa, infatti il suo utilizzo
era limitato alle sole operazioni che potremmo definire “aggregazioni tra uguali” (uniting of
interests) e con l’avvento del primo IFRS 3 è stato abbandonato per lasciare spazio al purchase
method. Tali operazioni tra uguali si manifestavano in quelle unioni di aziende in cui non era
possibile riconoscere un’entità che avesse un ruolo preminente nella manovra, nessuna delle parti in
questione sarebbe stata in grado di imporre i propri interessi o scelte, nessuna entità poteva quindi
essere definita acquirente. Nella pratica, inoltre, era ancor meno utilizzato in quanto le condizioni
necessarie per definire un’operazione come uniting of interests erano numerose e restrittive, tanto
che bastava venisse meno uno di questi requisiti per classificare l’operazione come normale
business combination e quindi applicare il metodo dell’acquisizione24.
Alla base del pooling of interests method c’era la concezione che nei raggruppamenti di
aziende “alla pari” non c’è lo spostamento del controllo da un’entità ad un’altra, quindi tale metodo
prevedeva di contabilizzare l’operazione consolidando i patrimoni delle società senza apportare
variazioni ai valori fino a quel momento iscritti nei rispettivi bilanci. Non si consideravano dunque i
fair value delle attività e passività, ma il consolidato accoglieva la mera somma algebrica dei book
value antecedenti all’operazione e non comprendeva nessun avviamento.
Appare allora chiaro il motivo per cui il ruolo di tale metodo non poteva che essere
secondario e limitato a pochi eventi eccezionali, non a caso è stato successivamente sacrificato in
favore del purchase method per soddisfare la duplice esigenza IASB di utilizzare un unico metodo
contabile per operazioni simili e di convergere verso i principi contabili statunitensi.
2.3.2 – Metodo della nuova entità (New entity approach)
Un altro metodo d’importanza inferiore, ma che comunque è degno di una veloce analisi in
virtù di possibili scenari futuri, è il new entity approach. Essendo un metodo usato davvero poco
nella pratica, risulta presente quasi solo in teoria ed è applicabile limitatamente ad alcune
circostanze particolari. L’ambito di applicazione di questo approccio fa riferimento a quelle
operazioni in cui l’aggregazione di una o più imprese separate produce un’entità completamente
nuova e diversa dalle partecipanti al consolidamento, le quali non continuano la loro esistenza come
soggetti indipendenti. Il raggruppamento è visto, dunque, come il trasferimento delle attività nette
delle aziende consolidate in una nuova entità che ne assume il controllo. Questa particolare pratica
24 Per poter classificare un raggruppamento di imprese come uniting of interests era necessario che le parti in gioco
avessero un’assoluta parità di potere decisionale e di partecipazione sia prima che dopo l’operazione , oltre che una inequivocabile autonomia ed indipendenza.
34
contabile, definita dal FASB come fresh-start method, prevede di consolidare i patrimoni di tutte le
imprese oggetto di aggregazione al fair falue e su basi nuove, indipendenti dalla situazione
originaria delle aziende aggregate.
Durante lo sviluppo della prima parte del business combination project, i due Board hanno
preso in considerazione l’ipotesi di affiancare al purchase method anche il fresh-start method, da
applicare in quei casi in cui la business combination si realizzasse con un’oggettiva difficoltà nel
riconoscimento dell’acquirente. Tali operazioni, come si è visto25, erano regolate fino ad allora nello
IAS 22 dal pooling of interest e quindi si sarebbe trattato di riproporre una situazione di doppio
metodo per operazioni simili. Alla luce dei costi e delle difficoltà pratiche che il nuovo metodo
avrebbe comportato e considerato anche che i potenziali vantaggi derivanti dall’adozione
dell’approccio sarebbero stati sovrastati dagli svantaggi derivanti dall’applicazione di due metodi
contabili, i Board hanno deciso di abbandonare questa strada26.
Nonostante ad oggi non ci siano ancora progetti dei Board diretti all’implementazione e
perfezionamento di tale metodo, questi non negano di considerarlo potenzialmente utile in un futuro
non troppo remoto per la contabilizzazione di casi particolari come le joint venture27.
2.3.3 – Metodo del patrimonio netto (Equity method)
Il metodo del patrimonio netto, viene utilizzato in Italia per la contabilizzazione di
partecipazioni in aziende collegate (costituenti immobilizzazioni) o in imprese che, pur essendo
controllate, non sono comprese nell’area di consolidamento della capogruppo28. Nell’ambito dei
principi contabili internazionali, invece, tale metodo è contenuto nello IAS 28, riguardante le
partecipazioni in imprese collegate nel bilancio individuale della controllante non destinate alla
vendita.
L’applicazione dell’equity method porta ad un risultato informativo del tutto simile a quello
contenuto nella teoria della proprietà per quanto riguarda l’utile e il patrimonio netto della
25 Vedi 2.3.1 26 Cfr. IASC Foundation education, A Guide through International Financial Reporting Standards, Kluwer, 2008. 27 Cfr. IASB, International Financial Reporting Standards, Kluwer, 2008. 28 In Italia infatti sono previsti quattro casi di esclusione facoltativa di una controllata dall’area di consolidamento della
capogruppo: 1. Esclusione per irrilevanza della controllata; 2. Esclusione per gravi e durevoli restrizioni all’esercizio effettivo del controllo da parte della controllante; 3. Esclusione per impossibilità di reperire le informazioni necessarie alla redazione del consolidato; 4. Esclusione nel caso in cui le partecipazioni vengano detenute con lo scopo esclusivo di una successiva
alienazione. I principi contabili internazionali, invece, non prevedono nessun caso di esclusione di controllate dal bilancio
consolidato della capogruppo.
35
capogruppo, anche se, in realtà tale metodo non è propriamente definibile come operazione di
consolidamento in quanto non prevede l’inclusione delle attività, passività e componenti
economiche delle controllate o collegate nel bilancio della controllante. In particolare, la
partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente, man mano che la quota di
patrimonio netto detenuta dalla capogruppo nella collegata varia per effetto del risultato d’esercizio,
viene adeguata per riflettere il nuovo patrimonio netto. Nel conto economico della partecipante è
rilevata la quota di utili di sua spettanza in base alla percentuale di partecipazione. Il risultato è
dunque che nel bilancio della partecipante trova espressione la propria quota di spettanza del
patrimonio netto e del risultato di esercizio delle partecipate, ma non anche le relative quote delle
attività e passività (come, invece, vorrebbe la teoria della proprietà). Il concetto che sta alla base è
che, essendo tale metodo adottato nei casi in cui la partecipazione permette di influire sulle politiche
gestionali della partecipata, l’investitore è direttamente responsabile dell’andamento economico e
della reddittività del proprio investimento, motivo per cui si ritiene legittimo attribuirgli i frutti (nel
bene e nel male) della gestione, limitatamente alla quota di partecipazione.
Per concludere, il metodo del patrimonio netto deve portare agli stessi valori di risultato
d’esercizio e di patrimonio netto che si otterrebbero attraverso un procedimento di consolidamento
ispirato alla teoria della proprietà, senza però scorporare dal bilancio della partecipata anche le
quote di spettanza nelle altre poste di bilancio, motivo per il quale da un punto di vista pratico si
definisce anche “consolidamento sintetico”29.
Per comprendere meglio le modalità di applicazione del metodo del patrimonio netto e la sua
vicinanza alla teoria della proprietà, proponiamo di seguito un esempio pratico.
Metodo del patrimonio netto
Si ipotizzi che la società A, all’inizio dell’esercizio n acquisti una partecipazione dell’80%
nella società B per un prezzo di 1.400. Al momento dell’acquisto lo stato patrimoniale dell’acquisita
era il seguente.
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29 Cfr. Libero M. M., I metodi di consolidamento nel bilancio di gruppo, Giappichelli, Torino, 2001.
ESEMPIO 2.1 - Applicazione del metodo del patimonio netto e della teoria della proprietà
36
Il fair value della attività di B è valutato alla data di acquisizione per 1.400 (rivalutazione di
400). Tale rivalutazione è da attribuire proporzionalmente alla quota di partecipazione delle due
imprese, quindi si avrà 320 (400 x 80%) di spettanza di A e 80 relativo a B (400 x 20%)30. Alla fine
dell’esercizio i bilanci delle due società sono così composti, con la partecipazione di A in B rilevata
all’attivo al valore di costo.
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Utilizzando il metodo del patrimonio netto, non si consolidano le attività e passività della
controllata ma rimane iscritta all’attivo di A la partecipazione detenuta dalla controllante. Di contro,
però, questa partecipazione iscritta all’attivo subisce variazioni in base all’incremento (o
diminuzione) del patrimonio di B dovuto alla creazione di utili (o perdite)31. La parte di utile
spettante ad A, in questo caso è pari a: 100 x 80% = 80. Tale importo sarà sommato al valore della
partecipazione e all’utile della capogruppo.
Si può notare come nel bilancio finale non risulti nessun avviamento e come le attività siano
30 Questi dati saranno la base anche degli esempi 3.8, 3.9, 3.10. 31 Oltre alla creazione di utili o perdite, il patrimonio netto può variare anche per effetti aumento (o diminuzione) del
capitale sociale o per la distribuzione di dividendi.
!!"#"$%&'()*$+&$,$-./0/10!2$!""#$%& '())#$%&
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37
solo quelle appartenenti all’impresa A.
Teoria della proprietà
Vediamo ora in parallelo quale sarebbe il consolidato di queste due imprese se, invece di
utilizzare il metodo del patrimonio netto, applicassimo i concetti tipici della teoria della proprietà.
Essendo questo un vero e proprio criterio di consolidamento, è opportuno utilizzare un foglio di
lavoro in cui le voci di bilancio vengono trasposte in verticale al fine di affiancare i relativi valori di
A, B, le rettifiche necessarie e i valori consolidati risultanti. Le rettifiche da svolgere sono le
seguenti:
a) La prima rettifica da svolgere è l’eliminazione della quota parte non posseduta dalla
capogruppo di tutte le poste reddituali e patrimoniali presenti nel foglio di lavoro. Dal
punto di vista reddituale si provvede all’eliminazione del 20% dei ricavi, dei costi, e
dell’utile presente nel C.E. della controllata, mentre dal patrimonio di B si toglierà il 20%
delle attività e del capitale sociale. Questo primo punto è caratteristico della teoria della
proprietà e non si incontrerà anche nelle altre teorie di consolidamento; non a caso il
termine “proprietà” indica proprio il fatto che nel consolidato non deve apparire nulla che
non sia in possesso della controllante;
b) Si deve poi provvedere a spostare la quota di utile di spettanza della capogruppo dal
patrimonio netto della controllata a quello della controllante. Nel nostro caso alla società
A spetterà l’80% di 100 = 80. Si noti che, tra la prima e la seconda rettifica, nel
consolidato non rimane più nessuna parte di utile di terzi;
c) Operazione simile al punto b), in questo caso però l’utile da spostare è quello rilevato
nello stato patrimoniale. L’osservazione fatta sopra riguardo alla scomparsa dell’utile di
B è ovviamente valida anche in questo punto;
d) L’ultima rettifica riguarda l’eliminazione della partecipazione presente nel bilancio
d’esercizio della controllante. L’eliminazione di 1.400 nell’attivo avrà come contropartita
innanzitutto la quota acquisita di attività nette di B non rivalutate (1.000 x 80% = 800).
La differenza che si crea (600) rispetto al valore della partecipazione è espressione della
rivalutazione a fair value delle attività nette e dell’avviamento di controllo. Sapendo che
la quota di rivalutazione delle attività da attribuire ad A è pari a 320 (400 x 80%),
l’avviamento per differenza non può che essere 280. Per quanto riguarda la rivalutazione,
questa andrà sommata al valore complessivo delle attività per i relativi 320, mentre per
l’avviamento verrà creata un’apposita voce all’attivo del bilancio consolidato.
38
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Possiamo subito osservare come il passivo derivante da questo tipo di consolidamento è lo
stesso di quello derivante dall’utilizzo del metodo del patrimonio netto. Differenza sostanziale dei
due criteri è però il maggior valore dell’attivo ottenuto dalla somma tra l’attivo di A e l’80% di
dell’attivo di B. Risulta interessante infine osservare che dal bilancio consolidato non traspare
39
nessun valore di pertinenza di terzi; è esposta solo la situazione della capogruppo, la quale è
evidentemente la prima destinataria del documento.
40
41
CAPITOLO TERZO
IL METODO DELL’ACQUISTO E DELL’ACQUISIZIONE
(PURCHASE ED ACQUISITION METHOD)
Nel presente capitolo passiamo alla descrizione nel dettaglio dei due metodi principali che da
sempre, in pratica, hanno guidato i redattori dei bilanci derivanti da operazioni di business
combination. Nella prima parte del capitolo si espongono le varie fasi previste dai due metodi per la
contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, con un’analisi comparativa diretta ad evidenziarne le
differenze. Si prosegue con lo studio delle due grandi novità apportate dal nuovo IFRS 3 (la
rilevazione dell’avviamento e la contabilizzazione delle step acquisition), per poi concludere
illustrando brevemente la disclosure prevista dal principio e riportando un caso di aggregazione
aziendale consolidata in base ai due diversi metodi.
3.1 – Le fasi di contabilizzazione previste
I due metodi sono molto simili1, divergono solo in alcuni punti cruciali che però rendono le
informative risultanti concettualmente diverse. Il punto principale di divergenza è infatti la
contabilizzazione dell’avviamento2, il quale, oltre a causare un diverso trattamento delle operazioni
di step acquisition3, determina anche il passaggio dalla teoria della capogruppo estesa alla teoria
dell’entità. La diversa denominazione dei due metodi può essere ricondotta in linea di principio,
oltre alla necessità di distinguere i due approcci di contabilizzazione, alla volontà dello IASB di
evidenziare come nella vecchia versione dell’IFRS 3 si puntasse l’accento sull’acquisto (con
controprestazione) di partecipazioni di controllo di aziende, mentre nella versione rivista si
considera anche qualsiasi “altro evento” atto a trasferire il controllo da un soggetto ad un altro.
Le due versioni del principio contabile, in particolare, prevedono diverse fasi formali da
seguire nella contabilizzazione della business combination.
Il purchase method prevedeva le seguenti fasi:
1. Identificazione dell’acquirente;
2. Determinazione del costo sostenuto per l’acquisto;
3. Allocazione del costo, alla data dello scambio, del costo dell’aggregazione aziendale 1 Data l’estrema uguaglianza nella maggior parte delle disposizioni dei due metodi, di seguito ci si limiterà
all’esposizione dell’acquisition method, in quanto procedimento attualmente previsto dai principi contabili internazionali, preoccupandoci di evidenziare qualsiasi rilevante differenza con il metodo previgente.
2 Vedi 3.6. 3 Vedi 3.7.
42
alle attività acquisite e alle passività (anche potenziali) assunte.
L’acquisition method, per contro, individua le seguenti:
1. Identificazione dell’acquirente;
2. Determinazione della data dell’acquisizione;
3. Riconoscimento e misurazione, alla data di acquisizione, delle attività identificabili
acquisite, le passività identificabili assunte ed eventuali interessenze di minoranza
nell’acquisto;
4. Riconoscimento e misurazione di un avviamento o di un “provento straordinario
derivante da un buon affare”.
Le differenze, nella sostanza, sono meno rilevanti di quanto possa sembrare. La
determinazione della data di acquisizione, ad esempio, era prevista anche nel vecchio metodo,
anche se alla stessa veniva data una minore importanza, non ritenendola degna di maggiori
specificazioni. Per quanto riguarda la determinazione del costo di acquisto previsto solo nel
purchase, non è nominata nell’acquisition proprio perché quest’ultimo accetta trasferimenti di
controllo anche senza corrispettivo, ma nella maggioranza dei casi, andando a calcolare l’eventuale
avviamento, nel definire le interessenze della maggioranza ci si basa ugualmente sul costo sostenuto
dalla controllante per l’acquisto della quota di controllo. Altra differenza da rilevare inoltre, è che
nella prima versione del principio si distribuiva il costo tra le attività e passività dell’acquisita
rivalutate al fair value (considerando quest’ultimo come limite massimo alla rivalutazione) e la
parte di costo rimanente come avviamento. Nella nuova versione, invece, sparisce il concetto
dell’allocazione del costo, in quanto si rileva direttamente il fair value dell’acquisita nella sua
interezza. Infine, il quarto punto del metodo dell’acquisizione, come detto, prevede una sostanziale
differenza nella misurazione dell’avviamento.
Possiamo ora analizzare punto per punto e nel dettaglio le varie fasi dei due metodi.
3.2 – Determinazione dell’acquirente
In entrambi i metodi il punto di partenza per la contabilizzazione di una business combination
è l’identificazione dell’acquirente. Su questo punto la normativa non ha subito modifiche e, secondo
la definizione contenuta nell’appendice A, l’acquirente rimane “l’entità che ottiene il controllo di
una o più altre entità o attività aziendali aggregate”. Una delle parti partecipanti all’operazione può,
quindi, essere definita acquirente solo nel caso in cui, coerentemente con la definizione di controllo
43
presente nella stessa appendice4, ottenga il potere di governare le strategie finanziarie ed operative
della società al fine di ottenere i benefici derivanti dall’attività stessa.
L’IFRS 3, nel presentare le situazioni in cui c’è l’acquisizione del controllo, rimanda a
quanto previsto nello IAS 27 riguardo all’identificazione delle controllate da considerare nel
consolidato, nel quale si legge: si presume che un’impresa che partecipa ad un’aggregazione
aziendale ottenga il controllo su un’altra impresa quando acquisisce, direttamente o tramite
sussidiarie, più della metà dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, a meno che non
sia possibile dimostrare chiaramente che tale proprietà non costituisce controllo. Il controllo,
inoltre, si considera ottenuto anche non detenendo la maggioranza dei voti in assemblea, se, in
seguito all’operazione, la presunta controllante ottiene:
a) Il potere su più della metà dei voti in virtù di accordi parasociali con altri investitori;
b) Il potere di governare le strategie finanziarie ed operative della società in virtù di
clausole contenute nello statuto o in base ad accordi scritti;
c) Il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei componendi del consiglio di
amministrazione (o dell’organo equivalente);
d) Il potere di disporre della maggioranza dei voti delle riunioni del consiglio di
amministrazione (o dell’organo equivalente).5
Lo IAS 27, non entra nel dettaglio dei casi in cui un’azienda, pur detenendo la maggioranza
dei diritti di voto, possa dimostrare di non detenere il controllo, ma si può intuire come il principio
si riferisca principalmente a circostanze in cui le imprese rientranti nelle situazioni esposte nei
quattro punti precedenti detengano meno del cinquanta percento dei voti della controllata.
Esistono però situazioni più complesse in cui ad esempio i soci di minoranza detengono un
potere di veto sulle decisioni della maggioranza. A riguardo si occupa l’interpretazione EITF 96-16
dei principi contabili nordamericani, la quale specifica che si possono distinguere due tipi di diritti
delle minoranze:
a) Diritti che hanno lo scopo di difendere le minorities da comportamenti dei soci di
maggioranza che possono comportare conseguenze a loro negative, ma che non
influiscono sulla capacità della controllante a governare le strategie finanziarie ed
operative della società.
b) Diritti che si tramutano in una partecipazione attiva alle decisioni ordinarie della
società e che quindi minacciano l’effettivo potere di controllo della maggioranza.
E’ da concludere, comunque, che anche i diritti delle minoranze che si identificano in un
4 Vedi 2.1.1. 5 IAS 27 – par. 13.
44
controllo di fatto, non necessariamente determinano una situazione di controllo in base alle
previsioni dello IAS 27, poiché pare si dia più rilevanza ad un concetto simile al controllo di diritto
del codice civile italiano6.
Nell’application guidance dell’IFRS 3 si precisa che un’entità non può essere controllata da
più di un soggetto giuridico e, nei casi in cui più soggetti detengano rilevanti diritti di voto, è
necessario valutare con attenzione e nel dettaglio i precedenti punti da a a d al fine di identificare
correttamente l’effettivo acquirente. Possono tuttavia persistere situazioni di difficile
interpretazione, ed al riguardo la guida applicativa spiega che ci sono alcune circostanze che
portano ad indicare quale sia l’effettivo acquirente:
a. In una business combination effettuata principalmente tramite trasferimento di denaro,
attività o assunzione di passività, con ogni probabilità l’acquirente è l’entità che
traferisce denaro, attività o assume passività;
b. In una business combination effettuate principalmente tramite scambio di azioni, con
ogni probabilità l’acquirente è l’entità che emette le azioni;
c. Se il fair value di una delle imprese è notevolmente più elevato di quello dell’altra
impresa, l’impresa con il maggiore fair value è, con ogni probabilità, l’acquirente;
d. Se, a seguito della business combination, gli amministratori di una delle imprese
hanno la possibilità di influire sulle scelte del gruppo dirigente dell’impresa risultante
dall’aggregazione, l’impresa i cui amministratori sono in grado di influenzare tali
scelte è, con ogni probabilità, l’acquirente.
Ci sono, infine, altre tre situazioni particolari riprese dal principio contabile internazionale, la
prima riguarda l’identificazione dell’acquirente nelle “acquisizioni inverse”. In questo caso (non
troppo raro in realtà) l’acquirente è l’impresa le cui azioni sono state acquisite e l’acquisito è invece
colui che emette tali azioni. Un esempio significativo, riportato anche nell’application guidance, è il
caso in cui un’impresa A non quotata si organizza in modo da farsi acquisire da un’azienda B
quotata di minori dimensioni, allo scopo di ottenere l’accesso al mercato di borsa. Una volta che la
quotata B ha acquisito la non quotata A, i consiglieri ed i dirigenti dell’impresa minore quotata 6 Il concetto di controllo accolto dai principi contabili internazionali coincide sostanzialmente con quello di controllo di
diritto della disciplina italiana: secondo la nozione di controllo contenuta nell’IFRS 3, infatti, non è sufficiente l’esercizio di fatto del potere del controllo, ma è necessario un potere di governo in capo al controllante. In sostanza appare chiaro che sia richiesto, ad evidenza del controllo, la formalizzazione dello stesso in accordi statutari o contrattuali. Detto questo, è da rilevare che nell’Update dell’ottobre 2005, lo IASB auspica che venga inserita tra le fattispecie di controllo riconosciute dai principi internazionali anche quella del controllo di fatto. Cfr. Alessandro Montrone, Aree di criticità nell’applicazione di alcuni principi contabili internazionali: lo IAS 38 e l’IFRS 3, Franco Angeli, 2008, pg. 97.
45
rassegnano le proprie dimissioni per lasciare il posto alla dirigenza della non quotata. Il contesto che
si viene a creare è il seguente:
Tabella 3.1 – Aggregazione inversa
Punto di vista dell’operazione Posizione delle due aziende
Legale
L'acquirente è l'impresa B quotata in quanto ha acquistato
formalmente almeno la maggioranza del capitale di A.
L'acquisita è l'impresa A non quotata, in quanto ha visto acquistare da
B almeno la maggioranza delle proprie azioni.
Contabile
L'acquirente è l'impresa A non quotata in quanto, dopo le dimissioni
della dirigenza di B, detiene, tramite i propri consiglieri ed
amministratori, il potere di gestire l’entità risultante.
L'acquisita è l'impresa B quotata in quanto, dopo l’aggregazione, non
possiede più alcun potere di gestione delle politiche finanziarie ed
operative dell’entità risultante.
Fonte: IFRS 3 Revised – Application guidance (Appendice B19)
L’IFRS 3, insomma, impone di considerare come acquirente l’impresa che in sostanza detiene
il potere di governare l’entità risultante (in questo caso l’impresa A non quotata),
indipendentemente dalla veste giuridica che assume l’aggregazione.
La seconda situazione particolare regolamentata dal principio riguarda le aggregazioni
realizzate con la costituzione di una nuova entità, la quale avrà il duplice scopo di fungere da
tramite e di acquisire una terza società “target”.
Figura 3.1 – Acquirente Newco
46
In questo caso specifico, il principio nota che non necessariamente la Newco sarà la società
acquirente. Sarà dunque necessario valutare attentamente le due società preesistenti alla luce dei
criteri sopra descritti, al fine di determinare se una delle stesse può essere considerata l’acquirente
effettivo dell’operazione. Se invece la Newco trasferisce denaro, attività o assume passività in
prima persona, probabilmente sarà proprio questa ad essere l’acquirente effettiva.
Un’ultima situazione marginale, riguarda le aggregazioni di imprese alle quali partecipano
due o più entità. In questa circostanza, al fine di rilevare l’acquirente della business combination, si
dovrà determinare l’impresa che ha avviato la procedura e se le attività o i ricavi di una delle entità
sono notevolmente maggiori di quelli delle altre.
3.3 – Determinazione della data di acquisizione
La data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisito7 ed è la
data alla quale riferire le misurazioni e valutazioni del corrispettivo e dell’attivo netto traferito. Su
questo punto non ci sono particolari differenze rispetto alla normativa previgente, in quanto la data
da considerare è sempre quella dell’effettivo trasferimento del controllo. Possiamo però affermare
che, mentre prima lo IASB si era limitato a sostenere che le valutazioni dovevano essere effettuate
alla “data dello scambio”, nella versione rivista del principio sono fornite delle precisazioni che
aiutano ad identificare il momento effettivo dell’acquisizione del controllo. A tal proposito, infatti,
l’acquisition method prevede che siano presi in considerazione tutti gli elementi possibili (ad
esempio accordi parasociali) che possano svelare il momento effettivo dell’ottenimento del
controllo. La data dello scambio (come riportata nel purchase method), potrebbe non coincidere con
la data del closing, in quanto potrebbe essere convenuto che il passaggio del controllo avvenga in
una data anteriore o posteriore a quella della formalizzazione definitiva dell’acquisizione.
Risulta comunque utile notare che in una business combination effettuata tramite un’unica
operazione di scambio, la data di acquisizione coincide con la data dello scambio. La situazione
varia nel caso in cui l’aggregazione aziendale avviene tramite acquisizioni per fasi8, in questo caso,
infatti:
a. Il costo dell’acquisizione è la somma delle singole operazioni;
b. La data dello scambio è la data di ciascuna operazione di scambio (data in cui ogni
singolo esborso viene rilevato nel bilancio dell’acquirente); 7 IFRS 3 Revised - Appendix A. 8 In particolare, in ambito di acquisizioni avvenute per fasi, la data dello scambio è alla base della rilevazione
dell’avviamento del puchase method, mentre l’acquisition method si riferisce alla data di acquisizione. Il trattamento contabile delle step acquisition è comunque trattato in modo approfondito in seguito, al paragrafo 3.7.1.
47
c. La data di acquisizione è la data in cui l’acquirente ottiene il potere di governare le
strategie finanziarie ed operative della società (in altre parole, quando ottiene il
controllo)9.
E’ da concludere, comunque, che il concetto alla base della data di acquisizione non ha subito
modifiche nel passaggio dal purchase all’acquisition method, solo che il secondo si è soffermato a
regolamentare e chiarire maggiormente alcuni aspetti di tale nozione.
3.4 – Determinazione del costo sostenuto per l’acquisto
Una volta identificati l’acquirente e la data di acquisizione, il passo successivo secondo il
purchase method consisteva nella definizione del costo dell’acquisizione. Nonostante l’acquisition
method non identifichi questo passaggio nella scaletta di step da seguire per la contabilizzazione
delle business acquisition, tale costo risulta rilevante anche nel nuovo metodo in quanto è utilizzato
come base per la valutazione delle interessenze di maggioranza, coerentemente con il principio
secondo cui la base di partenza per una buona valutazione è sempre il valore risultante da una reale
transazione di mercato.
Il costo dell’acquisizione, dunque, è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
1. Il fair value, alla data di acquisizione, delle attività cedute e delle passività assunte (§
3.4.1);
2. Il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente
appositamente per ottenere il controllo dell’acquisita (§ 3.4.2);
3. Il fair value di eventuali corrispettivi potenziali concordati dalle parti (§ 3.4.3);
4. Gli ultimi elementi da considerare secondo il purchase method, al fine di determinare
il costo sostenuto, erano i costi accessori all’aggregazione direttamente attribuibili
all’operazione. Il nuovo metodo li ha però esclusi dal costo e prevede invece di
spesarli direttamente a conto economico (§ 3.4.4).
Va osservato che le disposizioni sopra esposte sono sostanzialmente le stesse dello IAS 22 e
dell’IFRS 3 del 2004, con la differenza che nella seconda fase del business combination project lo
IASB si è riservato di effettuare alcune modifiche. Come vedremo, infatti, punti di divergenza a
riguardo tra il purchase e l’acquisition method riguardano i costi accessori direttamente attribuibili
ed i corrispettivi potenziali.
9 Cfr. Ernst & Young, Le aggregazioni aziendali – Guida all’applicazione degli IFRS, Egea, Milano, 2008.
48
3.4.1 – Attività cedute e passività assunte
Le attività trasferite e le passività sostenute o assunte devono essere valutate ai rispettivi fair
value alla data di acquisizione10. Le principali attività cedibili e le passività sostenibili al fine di
ottenere il controllo possono essere:
Tabella 3.2 – Attività e passività rientranti nel costo di acquisto
Attività Passività
• Denaro
• Crediti
• Azioni di altre società terze
• Titoli ed altre attività finanziarie
• Investimenti immobiliari
• Immobili, impianti, macchinari
• Attività immateriali
• Emissione di un prestito
• Accollo di un debito
• Obbligazioni relative a ripristini di
siti o ristrutturazioni
Fonte: P. Biancone – D. Busso – F. Dezzani, IAS/IFRS, Ipsoa, 2010
Mentre il trasferimento di azioni proprie all’acquisita sarà oggetto di analisi nel § 3.4.2, le
perdite future o altri costi che si prevede di sostenere per effetto dell’operazione di aggregazione,
non sono passività sostenute per l’ottenimento del controllo e quindi non vanno ricomprese
all’interno del fair value del corrispettivo trasferito.
Per la determinazione del fair value ci viene in aiuto solo l’appendice A, nella quale è
contenuta la definizione generale di fair value: ”il prezzo al quale un'attività può essere scambiata o
una passività assunta, in una transazione tra parti consapevoli, non correlate e interessate”. Viene
poi chiarito che se il trasferimento di parte di queste attività o passività viene effettuato in modo
differito nel tempo, i rispettivi fair value vanno attualizzati ai valori attuali della data di
acquisizione, tenendo conto di eventuali sconti applicati al momento del regolamento. Nulla viene
disposto riguardo al tasso di sconto da utilizzare ma, coerentemente con quanto previsto dallo IAS
39 (Strumenti finanziari), è lecito ipotizzare l’utilizzo dei tassi correnti applicabili a strumenti
finanziari similari, se le attività e passività rientrano nelle fattispecie regolate dallo IAS 39.
10 IFRS 3 Revised – Par 39.
49
3.4.2 – Strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente
Nel caso in cui il corrispettivo trasferito per l’ottenimento del controllo fosse composto da
strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, il miglior metro di misurazione del fair
value è senza dubbio il prezzo di borsa degli stessi alla data di acquisizione; tale valore deve essere
sempre utilizzato, salvo che in alcune occasioni. In particolare, altri indicatori e metodi di
valutazione devono essere presi in considerazione solo nel caso in cui il valore di borsa non risulti
attendibile. Dalle basis for conclusions del principio si apprende, inoltre, che il prezzo di borsa alla
data di acquisizione è da ritenersi inattendibile solo in caso di illiquidità del mercato borsistico e
non sarebbero invece sufficienti delle semplici fluttuazioni anomale per abbandonare questo
indicatore di valore.
Una volta appurata l’illiquidità del mercato, o in presenza di imprese non quotate, un metodo
alternativo proposto dallo IASB è stimare il “giusto valore” di tali strumenti finanziari attraverso la
relativa quota proporzionale nel fair value dell’acquirente o dell’acquisita, a seconda di quale delle
due risulti più evidente. In qualsiasi caso, comunque devono essere valutati attentamente tutti gli
aspetti dell’aggregazione, inclusi i fattori rilevanti che possono influenzare le negoziazioni.
3.4.3 – Corrispettivi potenziali
Tra i costi da comprendere nel costo di acquisizione, sono di particolare interesse i
corrispettivi potenziali, sia per la loro natura, sia in virtù delle modifiche che sono state apportate
alla loro contabilizzazione nel passaggio dal metodo dell’acquisto al metodo dell’acquisizione. Si
tratta di corrispettivi derivanti da accordi tra le parti che possono prevedere rettifiche al costo
dell’aggregazione subordinate all’accadimento di un certo evento futuro ed incerto (come ad
esempio il raggiungimento di un certo livello di utili o di fatturato). Tali rettifiche al costo, che
vengono in genere pattuite quando ci sono idee diverse sull’effettivo valore dei fair value, possono
avere natura diversa come ad esempio:
− Il pagamento di una somma aggiuntiva subordinato all’accadimento di un certo evento
favorevole all’acquirente;
− Il pagamento di una percentuale sulla parte che eccede un certo limite fissato su un
parametro (es: l’utile netto);
− Il pagamento di una percentuale calcolata su un determinato valore aziendale (che
50
potrebbe essere l’EBITDA della risultante)11.
Si può dunque notare come dai primi due casi c’è incertezza sull’effettivo sorgere del
pagamento, mentre nell’ultimo caso il pagamento dovrà essere sicuramente effettuato, ma rimane
incerto il suo ammontare. Nonostante l’esborso futuro possa essere spesso previsto con un buon
grado di approssimazione, risulta inevitabile che in presenza di questi accordi ci si trovi a rettificare
in futuro il costo effettivamente sostenuto, e sono proprio queste rettifiche che rappresentano il
punto critico.
Il purchase method prevedeva che le rettifiche derivanti da corrispettivi potenziali potessero
essere incluse nel costo dell’aggregazione alla data di acquisizione solo se erano probabili e
determinabili attendibilmente.
Ogni modifica all’importo del corrispettivo potenziale, dunque, si rifletteva sul costo e, di
conseguenza, anche sul valore residuale dell’avviamento.
Nell’acquisition method, invece, si legge che l’impresa acquirente deve rilevare le
obbligazioni derivanti da corrispettivi potenziali alla data di acquisizione come parte del fair value
del corrispettivo trasferito in cambio dell’attività aziendale acquisita. Ciò introduce un cambiamento
significativo rispetto alla prassi antecedente, in quanto non sono più presenti le due condizioni della
probabilità e della determinazione attendibile.
La valutazione iniziale delle obbligazioni associate a corrispettivi potenziali sarà inserita
come parte del fair value del corrispettivo trasferito alle condizioni esistenti alla data di
acquisizione, mentre le successive rettifiche non incidono mai sul costo di acquisizione. Tale
criterio muove dall’idea che le variazioni sono di fatto collegate ad eventi successivi
all’aggregazione e a cambiamenti delle condizioni relative all’impresa risultante, motivo per cui lo
IASB ha ritenuto che non debbano alterare il corrispettivo traferito e l’avviamento. Nel dettaglio le
variazioni da apportare in seguito all’aggregazione devono essere contabilizzate come segue:
• Le obbligazioni con corrispettivi potenziali classificate come patrimonio netto non
subiscono variazioni successive in accordo con quanto previsto per la contabilizzazione
degli strumenti rappresentativi di capitale in generale;
• Le obbligazioni con corrispettivi potenziali classificate come passività, se:
− Sono strumenti finanziari rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 e
saranno rilevati e valutati secondo tale principio;
− Sono passività non finanziarie che comprendono un pagamento potenziale,
11 Cfr. Ernst & Young, Le aggregazioni aziendali – Guida all’applicazione degli IFRS, Egea, Milano, 2008.
51
secondo le disposizioni dello IAS 37 e degli altri principi applicabili12.
3.4.4 – Costi accessori direttamente attribuibili all’aggregazione
I costi attribuibili direttamente all’aggregazione, come si è già notato13, hanno subìto
un’importante modifica nella loro modalità di contabilizzazione. Tali costi, che nel purchase
method erano inclusi nel costo di acquisizione, oggi vengono spesati direttamente nel conto
economico dell’esercizio di competenza poiché molto spesso sono di importo considerevole e con il
vecchio criterio aumentavano in modo significativo il costo totale dell’operazione (e di conseguenza
anche il valore residuale dell’avviamento).
Nel dettaglio, per costi accessori direttamente attribuibili all’operazione si intendono:
− Compensi professionali corrisposti ai revisori, consulenti legali, periti e costi per due
diligence;
− Spese di consulenza sostenute per l’identificazione di potenziali imprese target, se è
contrattualmente previsto che il pagamento sia effettuato solo in caso di esito positivo
dell’aggregazione.
Ulteriore differenza tra i due criteri di contabilizzazione riguarda i conguagli di prezzo, i
quali oggi possono essere stimati solo al momento dell’acquisizione, mentre in precedenza
potevano andare a rettificare il costo di acquisto anche in momenti successivi. Eventuali modifiche
successive dovranno essere imputate a conto economico.
Rimane invariato, invece, il trattamento dei costi amministrativi generali (come ad esempio
quelli riguardanti il mantenimento di una struttura dedicata solo alle operazioni di M&A) o di
qualsiasi altri costi non attribuibili all’aggregazione, i quali sia prima che dopo la modifica
dell’IFRS 3 dovranno essere esclusi dal costo di acquisto e rilevati a conto economico.
Anche per quanto riguarda i costi di negoziazione e di emissione di passività finanziarie
non si riportano variazioni tra il vecchio metodo dell’acquisto ed il nuovo metodo dell’acquisizione.
Questi costi infatti sono da considerare come parte integrante dell’operazione di emissione delle
passività, anche quando sono emesse per effettuale un’aggregazione aziendale. Non devono dunque
essere inclusi nel corrispettivo trasferito per l’acquisto, ma inseriti nella misurazione iniziale della
passività coerentemente con quanto previsto dallo IAS 39. Simile ragionamento è da riferire ai costi
sostenuti per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, questi costituiscono parte
dell’operazione di emissione di capitale e non sono costi attribuibili all’aggregazione. Andranno
12 IFRS 3 Revised – Par 58. 13 Vedi 1.2.3.
52
dunque rilevati come normali costi di aumento di capitale e quindi in riduzione dai corrispettivi
dell’emissione di capitale.
Nelle situazioni particolari in cui professionisti esterni apportano sia consulenze riconducibili
all’aggregazione sia supporto all’emissione di passività o di capitale, secondo il purchase method
era necessario scomporre i due tipi di compensi in vista della loro diversa contabilizzazione, oggi
non è più dovuto in quanto entrambi vanno esclusi dal costo di acquisizione e rilevati a conto
economico14.
3.5 – Rilevazione e valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte
Possiamo ora passare all’analisi di quanto previsto dall’IFRS 3 Revised riguardo a quali
attività e passività oggetto di trasferimento si debbano considerare nel bilancio dell’impresa
risultante e come valutarle15.
3.5.1 – Criterio di rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte
Iniziamo con il criterio della rilevazione. A riguardo l’acquisition method prevede che, ai fini
della rappresentazione contabile dell’aggregazione, l’acquirente debba rilevare separatamente
dall’avviamento tutte le attività identificabili acquisite, le passività assunte ed eventuali interessenze
non di controllo nell’acquisto. Tralasciando per un attimo il trattamento delle interessenze di
minoranza (oggetto di analisi separata in 3.5.5), le attività identificabili acquisite e le passività
assunte, affinché possano essere rilevate, devono soddisfare due requisiti previsti dallo IASB:
a) Corrispondere alla definizione di attività e passività contenute nel framework IASB;
b) Le attività e passività devono fare parte del business trasferito, e non devono
riguardare transazioni separate.
Per soddisfare, dunque, la condizione sub a sono necessarie le nozioni di attività e passività
contenute nel framework.
Attività: “Il beneficio economico futuro compreso in un’attività è il potenziale contributo,
diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che convergeranno all’entità. Tale
potenzialità può essere di natura produttiva ed essere parte delle attività operative dell’entità”.
Passività: “Una caratteristica essenziale di una passività è che l’entità abbia un’obbligazione 14 Cfr. Mezzabotta Claudia, IFRS 3 revised: novità nelle aggregazioni di imprese, Pratica contabile, 2008, vol. 3, pg 9-
14. 15 Per una precisa ed esauriente traduzione delle disposizioni dell’IFRS 3 a riguardo, cfr. Paolo Biancone, Donatella
Busso, Flavio Dezzani, IAS/IFRS, Ipsoa, 2010.
53
attuale. Un’obbligazione è un dovere o una responsabilità di agire o comportarsi in un determinato
modo. Le obbligazioni possono essere legalmente tutelabili perché definite da un contratto o da una
disposizione statutaria vincolante”.
Il secondo requisito (sub b) necessario per rilevare un’attività o una passività trasferita in una
business combination, nasce dalla volontà dello IASB di impedire che l’acquirente, attraverso
operazioni parallele all’acquisizione, riesca ad aggirare le rigide disposizioni dell’acquisition
method. Per questo motivo il principio prevede espressamente che gli elementi trasferiti
appartengano effettivamente al business in oggetto16 e che non facciano parte di operazioni esterne
e separate dall’operazione di aggregazione. Al fine di determinare le attività e passività contenute
nel business, sono da valutare due situazioni critiche:
− La presenza di relazioni preesistenti tra l’acquirente e l’acquisito;
− La presenza di accordi su altre operazioni durante il processo di aggregazione.
Gli esempi riportati dallo IASB possono chiarire eventuali dubbi.
E’ opportuno altresì riportare che il purchase method, nel definire come allocare il costo alle
attività acquisite e alle passività assunte, consentiva di rilevare separatamente tali attività e passività
solo se alla data di acquisizione queste soddisfavano le seguenti condizioni:
− Per le attività diverse dalle attività immateriali, se è probabile che ogni beneficio
economico futuro ad esse collegato affluisca all’acquirente e se è possibile valutarne
attendibilmente il fair value;
− Per le passività diverse dalle passività potenziali, se è probabile che per estinguere
l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici e
se è possibile valutarne attendibilmente il fair value;
16 Nell’individuazione del “Business trasferito” è da considerare la definizione esposta in 2.1.2.
Esempio 3.1 – Transazone separata La società B ha un contratto per la fornitura di servizi alla società A per il quale riceve un corrispettivo ogni due mesi. In un secondo momento la società A acquisisce il controllo della società B. La dirigenza della società A deve considerare separatamente il corrispettivo erogato a B per i servizi ricevuti. .
Esempio 3.2 – Transazione separata La società A si fonde, per incorporazione, con la società B. Durante l’iter di fusione la società A stupula un accordo con la società B per la produzione su commessa di specifici beni. Tale accordo non deve influire sulla rilevazione e valutazione degli elementi trasferiti per effetto della fusione.
54
− Per le attività immateriali e le passività potenziali, se il relativo fair value è valutabile
in modo attendibile.
Tale disparità di trattamento nei confronti delle attività immateriali e delle passività potenziali
rispetto alle altre voci dell’attivo e passivo saranno affrontate anche nel proseguo della trattazione.
3.5.2 – Casi particolari di rilevazione
Il principio individua tre tipologie di attività che meritano un’attenzione particolare riguardo
alla loro modalità di rilevazione.
Il primo caso particolare contemplato nel principio riguarda i contratti di leasing operativi
(o anche contratti di affitto). In presenza di tali contratti, l’acquirente non deve rilevare nel
bilancio della risultante le attività o passività relative ad un bene ottenuto in leasing operativo,
poiché rileverà sistematicamente i canoni attivi o passivi per l’utilizzo a conto economico. E’
importante però verificare se il contratto in leasing in oggetto presenta condizioni di favore o di
sfavore rispetto alle condizioni normali di mercato. Nel caso si tratti di un leasing (o di un affitto)
con condizioni di favore o di sfavore, l’acquirente dovrà rilevare rispettivamente un’attività o una
passività immateriale.
Nel caso in cui, invece, sia l’acquisita a concedere in leasing operativo dei beni ad altre
imprese, non devono in qualsiasi caso rilevare attività o passività immateriali per contratti stipulati
con condizioni di favore rispetto al mercato. Il motivo alla base di tale decisione è esposto nelle
basis for conclusion e deriva dal fatto che nel bilancio della società concedente è già presente
l’attività data in leasing e nel processo di acquisizione verrà valutata al fair value, valore che dovrà
tenere conto di eventuali condizioni di favore o sfavore.
Infine, si nota che possono porsi in essere anche contratti di leasing riguardanti attività
immateriali, attività grazie alle quali alcuni imprenditori di un settore sono disposti a pagare un
prezzo maggiore per acquisire un’azienda che ha già stipulato tali contratti di leasing. Si tratta del
caso tipico di contratti di locazione per attività commerciali posizionate in luoghi strategici o molto
“gettonati”. In queste condizioni l’acquirente rileverà la quota di maggior prezzo pagato come
attività immateriale derivante dall’operazione di aggregazione.
La seconda attività particolare da considerare sono i diritti riacquisiti. Tramite un’operazione
di business combination l’acquirente può infatti tornare in possesso di diritti che in precedenza
erano stati ceduti all’impresa acquisita al fine di permettere a quest’ultima l’utilizzo di una o più
attività dell’aggregante. Il riacquisto di un diritto è da considerare come un’attività immateriale che
l’acquirente deve rilevare separatamente dall’avviamento e ammortizzare in base alla vita utile
55
residua del contratto. In caso di condizioni più favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di
mercato, l’acquirente dovrà riconoscere rispettivamente un utile o una perdita al momento
dell’estinzione del contratto.
Ultimo caso particolare riportato dal principio è la rilevazione in una business combination di
attività immateriali. Come già accennato nel primo capitolo, questo è un nodo critico che è stato
rivisto e rimodificato più di una volta dallo IASB nell’evoluzione dei principi contabili
internazionali riguardanti le business combination17.
Come si è detto, nello IAS 22 era possibile rilevare separatamente dall’avviamento solo le
attività immateriali identificabili18 per le quali c’era sia la probabilità che i benefici futuri derivanti
dalle stesse fossero goduti dall’acquirente, sia la possibilità di valutarne attendibilmente il fair
value.
Nel passaggio poi all’IFRS 3 del 2004 lo IASB ha provveduto all’eliminazione del requisito
della probabilità di fruizione dei benefici prodotti dall’attività immateriale, osservando che il fair
value di quest’ultima riflette già di per se stesso le attese del mercato in relazione alla probabilità
che i benefici economici futuri derivanti dall’attività affluiscano all’impresa. Si può dunque
affermare che la probabilità di ricezione dei benefici si manifesta già nella valutazione a fair value
dell’attività, risulta quindi superfluo secondo lo IASB mantenere tale requisito.
In verità lo IASB, nell’implementazione della prima versione dell’IFRS 3, aveva anche
inizialmente concluso che è ragionevole ritenere che esistano sempre informazioni sufficienti a
determinare in maniera attendibile il fair value di qualsiasi attività immateriale. A riguardo allora il
Board ha effettuato numerosi field test con l’ausilio di esperti e periti, i quali hanno evidenziato
alcuni casi di attività immateriali in cui effettivamente risultava impossibile determinarne
adeguatamente il “valore equo”, anche se tali attività risultavano “identificabili”. Si è dunque
stabilito, nella stesura definitiva del principio contabile, che esistevano alcuni casi in cui il fair
value non era determinabile e quindi si è optato per il mantenimento del criterio della
determinazione attendibile, pur specificando che in caso di attività immateriali con vita utile definita
sorge la presunzione relativa secondo cui il fair value di tali attività è sempre rilevabile19.
Nella versione rivista dell’IFRS 3, infine si legge che l’acquirente deve rilevare separatamente
17 Cfr. Reilly R., Schweihs R., Valuing intangible assets, McGraw-Hill, 1999 e Amaduzzi A., Le modalità di
contabilizzazione dei beni immateriali e del goodwill, in La valutazione delle aziende, 2004, vol 29. 18 Si intendono identificabili le attività immateriali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri (IFRS 3 Revised -
Appendice A): − Criterio legale contrattuale: derivano da diritti contrattuali o legali; − Criterio della separabilità: sono separabili dall’entità appartenenza e quindi atte alla vendita o al
trasferimento. 19 Cfr. Ernst & Young, IAS/IFRS e US GAAP – Principi contabili italiani: confronto e differenze, Egea, Milano, 2008.
56
dall’avviamento le attività immateriali identificabili acquisite nel contesto di una business
combination. Cade dunque anche la condizione di rilevazione attendibile del fair value, espandendo
notevolmente il numero di attività immateriali iscrivibili separatamente20. Lo IASB, presentando
questa ulteriore modifica ha voluto convergere verso le previsioni dei principi contabili
nordamericani, considerando (nonostante i risultati emersi dai field test effettuati) i fair value di
attività immateriali, sia con vita residua definita che indefinita, sempre misurabili attendibilmente.
Tabella 3.3 – Rilevazione delle attività immateriali nelle Business combination
IAS 22 IFRS 3 IFRS 3 Revised
Rilevabile separatamente
dall’avviamento se:
§ l’attività è identificabile;
§ c’è la probabilità che i
benefici futuri derivanti
dall’attività siano goduti
dall’impresa;
§ il costo è attendibilmente
valutabile.
Rilevabile separatamente
dall’avviamento se:
§ l’attività è identificabile;
§ il costo è attendibilmente
valutabile.
Rilevabile separatamente
dall’avviamento solo se:
§ l’attività è identificabile.
Concludiamo la trattazione riguardante la rilevazione di attività immateriali notando che
esistono delle poste che, pur avendo alcune caratteristiche in comune con le attività immateriali,
non possono essere rilevate separatamente dall’avviamento. Queste poste sono:
− Manodopera specializzata: la presenza di dipendenti particolarmente formati e
qualificati che permette all’acquirente di continuare l’attività svolta dall’acquisita con
gli stessi standard qualitativi, non rappresenta un’attività identificabile da rilevare
separatamente dall’avviamento, ogni valore a questa attribuito deve essere ricompreso
nell’avviamento;
− Contratti in corso di negoziazione: Si tratta di contratti potenziali e non ancora
conclusi alla data di acquisizione, ad esempio contratti con potenziali clienti con i
quali l’azienda sta trattando al momento dell’acquisizione. Tali contratti non sono
ancora stati posti in essere alla data di acquisizione, quindi non possono essere rilevati
separatamente. 20 Caputo Fabio, Le aggregazioni aziendali, il controllo ed il principio contabile internazionale IFRS 3, Cacucci, Bari, 2008.
57
3.5.3 – Criterio di valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte
Una volta determinate le attività e passività rilevabili, si passa alla loro valutazione. A
riguardo, il paragrafo 18 dell’IFRS 3 del 2008 recita: “L’acquirente deve misurare le attività
identificabili e le passività assunte al relativo fair value risultante alla data di acquisizione21”.
Dunque il criterio generale di valutazione è il fair value alla data di acquisizione anche se, come
vedremo, ci sono alcune eccezioni.
Il primo problema che si potrebbe incontrare dalla rivalutazione a fair value è il
disallineamento con i valori che le singole attività e passività avevano nel bilancio dell’acquisita. In
questo caso sarà necessario rilevare la fiscalità differita (se fair value > valore contabile) o
anticipata (se fair value < valore contabile) emergente dal disallineamento.
Questa situazione di disallineamento si verifica nel suo estremo anche nel caso di rilevazione
di attività o passività non precedentemente rilevate nel bilancio dell’aggregata. E’ il caso di un
marchio o risorsa immateriale sviluppati internamente, i costi a questi attribuibili, infatti, sono stati
spesati dall’acquisita a conto economico secondo competenza e non capitalizzati. Non si avrà
dunque nessun valore contabile nel bilancio dell’acquisita e tutto il fair value determinato per la
rilevazione nella business combination sarà oggetto di tassazione differita.
Di seguito viene riportato un esempio che descrive la situazione più frequente nella pratica,
ovvero il caso in cui i “valori equi” di alcune attività sono maggiori dei rispettivi book value.
Si considerino la società A e la società B, la prima incorpora ed assimila nel bilancio post
fusione le attività e passività dell’incorporata B. La situazione patrimoniale (semplificata)
dell’incorporata è la seguente.
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21 IFRS 3 Revised – par 18.
ESEMPIO 3.3 - Imposte differite per disallineamento dei book value rispetto ai fair value
58
Considerando la fiscalità differita sulla base di un’aliquota del 30%, il calcolo delle imposte
avverrà applicando tale aliquota alla somma di tutti i disallineamenti della attività e passività.
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Nello stato patrimoniale post fusione le attività e passività dell’incorporata con valori correnti
diversi da quelli contabili, verranno iscritte con i nuovi importi rivalutati. Si rileva dunque che la
fiscalità differita in questo caso è pari a 90 e verrà posizionata nel passivo del bilancio risultante.
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Come si è visto, le attività e passività trasferite per effetto dell’aggregazione devono essere
valutate al fair value della data di acquisizione, occorre quindi definire con maggiore grado di
dettaglio cosa effettivamente lo IASB intenda per “fair value”.
Il concetto da considerare oggi è lo stesso utilizzato in § 3.4.1 per definire il “valore equo” del
corrispettivo trasferito dall’acquirente per ottenere il controllo22 e riprende in toto quanto previsto
dal purchase method, ribadendo che i prezzi quotati sui mercati attivi, quando disponibili,
forniscono la migliore evidenza del “giusto valore”. In verità nell’exposure draft del 2005, lo IASB
aveva fornito maggiori informazioni sulle modalità di valutazione del fair value stilando una
gerarchia di criteri da utilizzare (fair value hierarchy) che però, a seguito delle molte critiche 22 IFRS 3 Revised – Appendice A: “Il prezzo al quale un'attività può essere scambiata o una passività assunta, in una
transazione tra parti consapevoli, non correlate e interessate”.
Fonte: Paolo P. Biancone – Donatella Busso – Flavio Dezzani, IAS/IFRS, Ipsoa, 2010, pg. 2311
59
ricevute, è stata abbandonata nella compilazione dell’IFRS 3 rivisto23 in attesa del completamento
dell’autonomo progetto IASB riguardante appunto la misurazione a fair value delle poste di
bilancio (Fair Value Measurement).
Le indicazioni generali del vecchio IFRS 3 per determinare operativamente il fair value delle
principali voci di bilancio erano contenute nell’appendice B (16) e sono riportate nella tabella 3.4.
Tabella 3.4 – Guida operativa alla determinazione del fair value nell’IFRS 3 (Appendice
B16 dell’IFRS 3 del 2004)
Posta di bilancio Rilevazione del Fair Value
Strumenti finanziari negoziati
in un mercato attivo
Valori correnti di mercato.
Strumenti finanziari non
negoziati in un mercato attivo
Valori stimati, che considerano dei parametri (come P/U ,
dividendi attesi o tassi di crescita attesi) di titoli
comparabili di imprese simili.
Crediti Valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati con
un tasso di interesse appropriato e al netto di eventuali
accantonamenti per perdite su crediti.
Rimanenze − Materie prime valutate al costo corrente di sostituzione;
− Prodotti finiti e merci, valutati ai prezzi di vendita al
netto dei costi di vendita e di un margine ragionevole che
rispecchia lo sforzo di vendita dell’impresa;
− Prodotti in corso di lavorazione valutati al prezzo di
vendita dei prodotti finiti al netto dei costi di
completamento, di vendita e di un margine ragionevole
che rispecchia lo sforzo di vendita dell’impresa.
Terreni e fabbricati Valori di mercato.
Impianti e macchinari Valori di mercato, determinati attraverso una perizia. Se il
valore di mercato non è disponibile allora valutati in base al
loro costo di costruzione ammortizzato.
Attività immateriali − Se esiste un mercato attivo, valutati come definito dallo
IAS 38 (attività immateriali)
23 Vedi 1.2.2.
60
− Se non esiste un mercato attivo, valutati in base ad un
criterio in grado di rappresentare gli importi che
l’acquirente avrebbe pagato per tali attività in una libera
transazione tra parti consapevoli e disponibili.
Debiti a breve, debiti a lungo
termine, accantonamenti, altre
indennità pagabili e contratti
onerosi
Valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere
tali passività, determinati sulla base di appropriati tassi di
interesse
Passività potenziali
dell’acquisto
Valori che un terzo richiederebbe per assumere tali
passività. Questi valori devono riflettere tutte le attese di
possibili flussi finanziari e non del singolo, più probabile
flusso o di quello massimo o minimo previsto.
Fonte: Paolo P. Biancone – Donatella Busso – Flavio Dezzani, IAS/IFRS, Ipsoa, 2010
Nonostante quanto previsto nella bozza del 2005 riguardo alle gerarchie di criteri da utilizzare
per la valutazione delle poste di bilancio sia stato poi abbandonato nella redazione del nuovo IFRS
3, lo IASB nel 2010 ha pubblicato un Exposure Draft “Fair Value Measurement”24 che riprende
in gran parte quanto previsto nell’E.D. del 200525. Riteniamo dunque doveroso riportare per
completezza di informazione, seppur sinteticamente, il contenuto di questa nuova bozza.
Il draft individua tre livelli che devono essere utilizzati ai fini della valutazione:
1. Il primo livello (mark to market): comprende i prezzi di attività e passività identiche
quotati su mercati attivi di riferimento;
2. Il secondo livello (mark to model con indicatori desumibili dal mercato): se non sono
disponibili quotazioni su mercati attivi di attività e passività identiche, il fair value
viene definito utilizzando prezzi di attività simili, adeguatamente modificati per
considerare le differenze.
3. Il terzo livello: comprende informazioni non basate su mercati attivi. In questo caso la
determinazione del fair value rimane sostanzialmente la stessa, si considera cioè l’exit
price di un partecipante al mercato che detiene l’attività o passività. Il terzo livello
contiene dunque stime basate sulle considerazioni che farebbero i partecipanti di un
24 Nel maggio 2011 tale bozza “Fair Value Measurement” si è tradotta nel neonato IFRS 13. 25 Possiamo dunque affermare che la bozza di amendment del 2005, oltre ad aver rappresentato un notevole passo in
avanti per quanto riguarda la contabilizzazione delle interessenze di minoranza, aveva anticipato in qualche modo anche questa nuova bozza riguardante la valutazione del fair value. In entrambi i casi, le previsioni del draft del 2005 non sono state però accolte completamente nell’IFRS 3 Rivisto.
61
ipotetico mercato che devono definire un prezzo per tali attività o passività,
includendo la valutazione del rischio.
Per applicare tale criterio la bozza prevede due approcci:
− Approccio reddituale (income approach): utilizza tecniche per attualizzare
flussi futuri. Un esempio è l’attualizzazione dei flussi di reddito o i flussi
finanziari futuri derivanti dall’attività o passività;
− Approccio del costo (cost approach): si basa sul costo che dovrebbe essere
sostenuto oggi per acquisire un’attività equivalente a quella da valutare.
3.5.4 – Eccezioni alla rilevazione ed alla valutazione
Quanto sopra descritto riguardo alle modalità di rilevazione e valutazione delle poste di
bilancio trasferite per effetto dell’aggregazione, è valido per la quasi totalità delle attività e passività
dell’acquisita. L’acquisition method (come anche il purchase) prevede però anche alcuni casi che
fanno eccezione alle regole generali sopra analizzate.
Le eccezioni al principio di rilevazione:
Questo tipo di eccezione riguarda solo la rilevazione delle passività potenziali, in quanto la
loro rilevazione nell’ambito di una business combination non segue il disposto dello IAS 37
(Accantonamenti, passività potenziali e attività potenziali). Tale principio definisce le passività
potenziali come:
a) Una possibile obbligazione che deriva da fatti passati, il cui ammontare dipenderà
esclusivamente dal verificarsi o non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti e non sotto il
controllo dell’azienda;
b) Un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché non è
probabile l’impiego di risorse per adempire all’obbligazione oppure perché l’importo
dell’obbligazione non può essere determinato in modo attendibile.
Secondo l’acquisition method, l’acquirente deve rilevare una passività potenziale assunta in
un’operazione di business combination se rappresenta un’obbligazione che deriva da eventi passati
e se il suo fair value può essere misurato attendibilmente. La differenza con lo IAS 37 allora è
evidente, nell’ambito di un’aggregazione aziendale, l’acquirente può rilevare una passività
potenziale anche se non è probabile un utilizzo futuro di risorse finanziarie necessarie per estingue
l’obbligazione.
Poiché la rilevazione di tali passività non corrisponde con quanto previsto dallo IAS 37
62
(principio di riferimento per le valutazioni seguenti all’aggregazione), l’IFRS 3 regola anche
eventuali valutazioni successive. Dopo la rilevazione iniziale, dunque, le passività potenziali
dovranno essere valutate al maggiore tra:
− Il valore che sarebbe previsto dallo IAS 37;
− Il valore inizialmente rilevato, al netto dell’ammortamento complessivo definito in accordo
con lo IAS 18 (ricavi)26.
Concludiamo osservando che, mentre lo IAS 22 prevedeva di considerare le passività
potenziali sempre e solo come parte dell’avviamento, tali disposizioni del metodo dell’acquisizione
sono rimaste invariate rispetto a quanto previsto nel metodo dell’acquisto.
Le eccezioni sia al criterio di rilevazione che di valutazione:
Il principio, nei paragrafi 24-28, prevede tre eccezioni ad entrambi i criteri:
a) Imposte sul reddito: l’acquirente deve rilevare e valutare le imposte differite o anticipate
derivanti da una business combination secondo le disposizioni dello IAS 12 (Imposte sul
reddito). Tali imposte devono dunque essere determinate in base al potenziale effetto
impositivo delle differenze temporanee e riportare le differenze preesistenti in capo
all’acquisito. L’eccezione risulta evidente, in quanto non si valutano al fair value alla data di
acquisizione (criterio generale), ma in base allo IAS 1227.
b) Benefici ai dipendenti: l’acquirente deve rilevare e valutare una passività o un’attività
relativa a benefici ai dipendenti dell’acquisito in base a quanto disposto nello IAS 19
(benefici ai dipendenti). L’eccezione in questo caso è rappresentata dal fatto che le passività
o attività in oggetto devono essere rilevate in qualsiasi caso, indipendentemente dalla
probabilità del suo manifestarsi.
26 IFRS 3 Revised – par 57. 27 L’IFRS 3 riporta la contabilizzazione della voce “Imposte sul reddito”, come eccezione sia al criterio di rilevazione
che di valutazione, anche se di fatto il disposto dello IAS 12 riguardo alla rilevazione coincide con quanto previsto dall’IFRS 3. Tale scelta fatta dallo IASB deriva dalla volontà di quest’ultimo di evidenziare che per quanto riguarda le imposte anticipate e differite il principio contabile da seguire è solo lo IAS 12.
Esempio 3.4 - Benefici ai dipendenti L’azienda acquisita aveva sottoscritto un contratto con i propri dipendenti secondo il quale in caso di acquisizione avrebbe corrisposto a loro una somma di denaro. Tale passività deve essere rilevata dall’acquirente al momento dell’acquisizione del controllo.
63
c) Attività derivanti da indennizzi: Sono attività che sorgono in presenza di accordi o contratti
che prevedono un risarcimento al verificarsi di un dato evento. Capita spesso, infatti, che il
venditore garantisca all’acquirente un indennizzo nel caso accada una certa circostanza
negativa, allo scopo di coprire eventuali perdite. L’acquirente deve rilevare l’attività
derivante dall’indennizzo nello stesso momento in cui rileva la posta indennizzata ed
utilizzare lo stesso criterio di valutazione, tenendo anche conto della possibilità di non
ottenere l’indennizzo. Ne consegue che nella grande maggioranza dei casi, queste attività di
indennizzo saranno rilevate alla data di acquisizione e valutate a fair value. Successivamente
dovranno sempre essere valutate allo stesso modo degli elementi indennizzati, considerando
nella valutazione sempre la probabilità di recuperabilità del valore.
L’acquirente potrà eliminare tali attività al momento di incasso dell’indennizzo, al momento
di vendita dell’attività o in qualsiasi altro istante in cui cessa il diritto di risarcimento.
Le eccezioni al criterio di valutazione:
Le eccezioni di questo tipo previste dai paragrafi 29-31 del principio contabile internazionale
riguardano:
a) Diritti riacquisiti: Si tratta, ricordiamo, di diritti precedentemente concessi in licenza
all’acquisito che l’acquirente potrebbe riacquisire per effetto dell’aggregazione aziendale
(es: diritto ad utilizzare l’insegna, incluso in un contratto di franchising, quando il franchisor
acquisisce il franchisee).
L’acquirente deve valutare tali diritti riacquisiti sulla base del tempo rimanente al termine
del contratto sottostante, senza considerare che gli agenti del mercato potrebbero
potenzialmente assegnare un valore al rinnovo contrattuale ai fini della determinazione di un
prezzo di mercato. E’ proprio l’impossibilità a considerare il possibile rinnovo contrattuale
nella valutazione del fair value che determina l’eccezione al principio generale dell’IFRS 3,
il quale ribadisce più volte di considerare tutti gli elementi disponibili e utili che possano
influenzare il valore oggetto di misurazione.
Nel caso in cui le condizioni del contratto siano più o meno favorevoli rispetto alle
condizioni di mercato, è necessario rilevare un utile o una perdita derivante dalla
riacquisizione del diritto.
b) Attività destinate alla vendita: per questo tipo di attività il criterio di valutazione non è
quello del semplice fair value previsto dall’acquisition method, ma bisogna seguire le
disposizione dell’IFRS 5 (Attività non correnti destinate alla vendita ed attività operative
cessate). L’IFRS 5, infatti, dispone che le attività destinate alla vendita siano valutate al
64
minore tra il suo valore contabile ed il relativo fair value al netto dei costi di vendita.
L’eccezione è chiara, in quanto si tiene conto dei costi di dismissione (oltre eventualmente ai
valori contabili), i quali se fossero valutati al puro fair value sarebbero contabilizzati non
correttamente dopo la business combination.
3.5.5 – Rilevazione e valutazione delle interessenze di minoranza
Nel paragrafo 3.5.1, abbiamo riportato che l’acquirente di un complesso aziendale nell’ambito
di una business combination deve rilevare separatamente dall’avviamento tutte le attività
identificabili, le passività assunte ed eventuali interessenze di minoranza. Dopo aver analizzato
approfonditamente come rilevare e valutare le attività e passività trasferite, possiamo ora occuparci
della contabilizzazione delle non-controlling interests. Tali interessenze sorgono nel momento in
cui avviene un’acquisizione non totalitaria da parte del soggetto aggregante; si crea dunque
nell’entità risultante una situazione in cui il capitale dell’acquisita è posseduto per oltre la metà28
dalla controllante e, per una quota inferiore, dai vecchi soci dell’aggregata.
Questa posta di bilancio è una posta cruciale sia dal punto di vista dell’informativa del
bilancio consolidato, sia dal punto di vista della teoria sottostante al metodo contabile utilizzato29.
L’importanza da assegnare all’argomento in questione è accentuata ancor di più se si considera che
la modifica di trattamento, che ha subito dal 2004 al 2008, ha comportato come conseguenza una
variazione a catena della rilevazione dell’avviamento e delle step acqusition30.
Sia nel purchase method che nell’acquisition si adotta un criterio integrale di consolidamento,
tutte le attività e passività dell’acquisita vengono iscritte al fair value della data di acquisizione
indipendentemente dalla percentuale di controllo, limitandosi ad evidenziare separatamente la quota
di maggioranza e quella di minoranza. Nel metodo dell’acquisto ci si limita a questo, nel senso che
una volta determinato il fair value di tutte le poste trasferite, le interessenze di minoranza si
determinavano come semplice percentuale di questo fair value. Tale metodo di rilevazione è
coerente con la teoria della capogruppo modificata in quanto espone i valori della minoranza come
percentuale rivalutata dell’attivo netto ricevuto, ma senza la rispettiva quota parte di avviamento.
Nell’acquisition method, c’è la possibilità di scegliere un’alternativa rispetto a quanto previsto
nel purchase. Oggi infatti, l’IFRS 3 Rivisto, al paragrafo 19, prevede due opzioni per la 28 Per semplicità ipotizziamo che il controllo sia ottenuto dall’acquirente con l’acquisto del 51% dell’acquisita, coscienti
delle 4 possibili eccezioni esposte nel paragrafo 3.2. 29 Cfr. F. Fortuna, Avviamento e quota di pertinenza della minoranza azionaria, in Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale, 2009. 30 Vedi Figura 3.6.
65
rappresentazione delle interessenze di terzi:
(A) come quota parte del valore corrente attribuito all’attivo netto, corrispondente alla
percentuale in possesso dei terzi;
(B) al fair value.
L’opzione (A), coincide sostanzialmente con quanto appena detto per il purchase method, il
quale non prevedeva alcuna possibilità di scelta. Non si incontrano particolari problematiche
riguardanti questo metodo di valutazione delle interessenze di minoranza, in quanto il calcolo risulta
piuttosto immediato. Per ottenere l’importo cercato sarà infatti sufficiente applicare al fair value
dell’attivo netto trasferito la percentuale di proprietà delle minorities, dove per attivo netto si
intende la sommatoria dei fair value delle attività acquisite al netto della sommatoria dei fair value
delle passività assunte (valutate secondo quanto esposto al paragrafo 3.5). In questo caso, però, non
trova rappresentazione la quota parte di avviamento spettante ai soci di minoranza.
L’opzione (B), invece, rappresenta la più volte ricordata novità introdotta nel 2008 e permette
di considerare l’informativa risultate dal consolidato come ispirata alla teoria dell’entità. In questa
opzione, per fair value si intende il valore delle interessenze di minoranza nel suo complesso e non
considerato come percentuale dell’attivo netto rivalutato e trasferito. E’ chiaro che si vuole
attribuire alla partecipazione, oltre a quanto visto nell’opzione (A), anche un plusvalore
identificabile come avviamento di terzi. L’informativa che ne risulta è dunque completa, dal
consolidato si potrà osservare l’avviamento completo (full goodwill), anche se scomposto tra la
quota di maggioranza e quota di minoranza.
Sorge a questo punto la necessità di individuare il valore nel complesso di questa
partecipazione non di controllo, non avendo come base di partenza un prezzo derivante da una
contrattazione effettiva di mercato (prezzo invece disponibile per la quota di controllo). Ci viene in
soccorso dunque l’appendice B44 dell’IFRS 3 rivisto, la quale dispone di valutare tale
66
partecipazione al fair value determinato in un mercato attivo. Tuttavia, in assenza di un mercato
attivo (partecipata non quotata), il principio suggerisce di utilizzare altre tecniche di valutazione
appropriate per rappresentare l’effettivo valore della partecipazione31.
Lo IASB, inoltre si preoccupa di sottolineare come spesso il valore unitario di una
partecipazione di controllo è diverso da quello di una partecipazione di minoranza, in quanto con
ogni probabilità la prima può incorporare un “premio di controllo” o la seconda uno “sconto di
minoranza”. E’ proprio questo premio di controllo o sconto di minoranza che rappresenta il nodo
più problematico della valutazione dell’opzione (B)32.
Si osserva, peraltro, che la disciplina prevista dallo IASB nel nuovo principio non è stata da
tutti apprezzata, sussistono infatti alcune criticità nell’applicazione della materia in commento.
In primo luogo desta particolare perplessità la scelta effettuata dal Board di consentire due
approcci alternativi per la valutazione delle interessenze di terzi. Come abbiamo avuto più volte
modo di mostrare, il percorso intrapreso negli ultimi anni era teso all’eliminazione di metodi
alternativi di contabilizzazione per argomenti simili e in questo senso sembrerebbe che ci sia stata
un’inversione di rotta da parte dello IASB33. Tuttavia, si ritiene che le due opzioni siano state
introdotte temporaneamente in attesa che la “cultura contabile” europea si abitui all’idea del full
goodwill e si impratichisca nell’utilizzo del fair value, anche alla luce del passo indietro che lo
IASB è stato costretto a fare dopo le rimostranze manifestate per l’E.D. del 2005. Tale critica non
può che essere condivisa e sostenuta anche nel presente elaborato, in quanto non ha la pretesa di
indicare quale delle due varianti sia la migliore, si evidenzia semplicemente che una simile libertà di
scelta:
• Rende più difficoltosa la comparazione dell’informativa societaria scaturente dai
bilanci;
• Allontana l’obiettivo di armonizzazione tra principi contabili internazionali ed
americani.
In secondo luogo, alcuni hanno osservato34 che l’applicazione dell’opzione (B), comporta
l’iscrizione di un full goodwill di natura ibrida, rappresentato in parte da una quota (quella di
controllo) acquisita a titolo oneroso e in parte da una quota (riconducibile alle minoranze)
31 Il principio non chiarisce ulteriormente quali dovrebbero essere queste “altre metodologie di valutazione”, ma è
legittimo pensare che lo IASB si riferisca ai tre livelli descritti in 3.5.3. 32 Cfr. M. Massari, Valore dei pacchetti di controllo e premio di maggioranza, Finanza Marketing e Produzione, 1989 e
T. Onesti, Sconti di minoranza e sconti di liquidità. Ridotti poteri e mancanza di mercato nella valutazione delle partecipazioni, Cedam, Padova, 2002.
33 Ne è una dimostrazione l’eliminazione del pooling of interests o del benchmarck treatment previsti dallo IAS 22 e rimossi con l’IFRS 3 del 2004.
34 Cfr. Della Bella, Impairment 5. Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill, Università Bocconi editore, Milano, 2006.
67
svincolata da un effettivo onere ed individuata con diverse tecniche di valutazione.
Anche il problema legato alla stima del fair value della quota di minoranza comprendente la
relativa parte di avviamento non è di facile risoluzione. Tale valore, in assenza di un mercato attivo
di riferimento, si presenta come un ammontare di grande difficoltà valutativa, in cui la componente
soggettiva assume un peso forse un po’ troppo rilevante35.
Pur ammettendo la presenza di oggettive difficoltà di valutazione, e ritenendo che tuttavia la
composizione ibrida dell’avviamento non sia un punto critico così rilevante, il parere di chi scrive è
che le serie perplessità emerse per la valutazione al fair value delle minoranze sia da attribuire
principalmente alla scarsa apertura della pratica contabile europea al concetto di valore corrente,
con conseguente insufficiente esperienza nell’affrontare un argomento che ormai in America è
considerato come consolidato. Si ritiene dunque che gli ostacoli valutativi che si incontreranno
nell’applicazione dell’opzione (B) sono destinati a diminuire col tempo, motivo per cui anche valori
di avviamento che si discostano leggermente dall’effettivo valore corretto possono essere accettati
in virtù dei numerosi pregi già descritti del full goodwill.
Infine si riporta che, nelle modifiche minori pubblicate dallo IASB nell’improvement del
maggio 2010, è previsto che le due opzioni possano essere concesse solo per la valutazione delle
interessenze di minoranza che permettono al possessore di ottenere una parte delle attività nette
dell’acquisita in caso di liquidazione della stessa; per quanto riguarda invece tutte le altre
componenti delle non-controlling interests della controllata36, queste dovrebbero essere
obbligatoriamente valutate al fair value secondo quanto previsto dall’opzione (B), salvo che altri
IFRS applicabili non prescrivano un altro criterio di valutazione. Quindi, ad esempio, un piano di
stock option concesso ai dipendenti in occasione di una business combination deve essere valutato
in accordo con le regole dell’IFRS 2 e la quota di equity di un’obbligazione convertibile in azione
deve essere valutata in accordo con lo IAS 32.
3.5.6 – Periodo di misurazione
Per svariati motivi è facile immaginare che al momento della redazione del bilancio, le
informazioni necessarie per effettuare le stime richieste in sede di valutazione delle attività acquisite
e passività assunte, possono non essere complete per una rilevazione definitiva di queste poste di
bilancio. L’IFRS 3 Rivisto prende in considerazione queste eventualità e prevede (nel paragrafo 45) 35 Cfr. Zanda G., Lachini M., Onesti T., La valutazione delle aziende, Giappichelli, Torino, 2005 e Guatri L., Bini M.,
Nuovo trattato sulle valutazioni delle aziende, Università Bocconi Editore, Milano, 2005. 36 Tra queste altre componenti possono rientrare azioni privilegiate o warrant concessi dall’acquisita nei confronti di
terzi.
68
che, se le valutazioni richieste dal principio non sono complete entro la fine dell’esercizio o
comunque entro il momento di redazione del bilancio, l’acquirente possa iscrivere dei valori
provvisori basati sulle informazioni disponibili in quel momento. Una volta iscritti tali ammontari
provvisori, l’acquirente dovrà successivamente modificarli al fine di riflettere le nuove informazioni
ottenute riguardo a fatti e circostanze che, alla data di acquisizione, ne avrebbero condizionato il
valore37. La finestra di tempo durante la quale è concessa la modifica dei valori provvisori (c.d.
Measurement Period) si estende fino al momento in cui l’acquirente acquisisce tutte le informazioni
necessarie alla corretta e completa valutazione alla data di acquisizione delle poste in oggetto ma, in
qualsiasi caso, non può andare oltre i dodici mesi dalla data di acquisizione. Occorre dunque
distinguere tra le modifiche effettuate entro un anno dalla business combination e quelle effettuate
oltre.
Nel caso di modifiche effettuate entro un anno dalla data di acquisizione, i valori devono
essere successivamente corretti secondo le seguenti modalità:
• Il valore contabile di un’attività, passività o passività potenziale identificabile
rideterminato in seguito alla rilevazione iniziale provvisoria, è da calcolare come se il
relativo fair value alla data di rilevazione fosse stato rilevato a partire da tale data;
• L’avviamento derivante dall’aggregazione aziendale deve essere rettificato di un
importo pari alle modifiche del fair value delle attività, passività o passività potenziali
effettuate dopo la rilevazione iniziale provvisoria ma prima di un anno dalla data di
acquisizione;
• I valori provvisori riportati nel primo bilancio consolidato successivo alla business
combination devono essere presentati come se la rilevazione iniziale fosse completata
alla data di acquisizione38.
Il principio non consente, invece, modifiche apportate dopo un anno dalla data di
acquisizione; sono contemplate modifiche successive al measurement period solo per correggere
errori (non cambiamenti di stime) secondo quanto previsto dall’IFRS 8 (Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori). Quest’ultimo principio contabile internazionale
prevede che l’azienda contabilizzi retroattivamente la correzione dell’errore e ripresenti il bilancio
come se quell’errore non fosse mai stato commesso.
Questo periodo di misurazione previsto dal Board, come vedremo nell’analisi empirica, è 37 Se è il caso, l’acquirente può anche rilevare attività o passività che nell’esercizio di competenza non erano state
considerate. 38 Nelle basis for conclusions, lo IASB giustifica il fatto di applicare le rettifiche di valore in via retrospettiva piuttosto
che in via prospettica affermando che tali modifiche effettuate durante il periodo di rilevazione si avvicinano di più ai concetti contenuti nello IAS 10 (Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio) che a veri e propri cambiamenti di stima.
69
spesso utilizzato dagli acquirenti di Business Combinations soprattutto quanto, ad esempio, tali
aggregazioni aziendali avvengono a ridosso del 31 dicembre.
3.6 – Rilevazione dell’avviamento (goodwill) o di un “utile straordinario derivante da un buon
affare” (gain from a bargain purchase)
Ultima fase dall’acquisition method è la rilevazione dell’avviamento o dell’utile derivante da
un buon affare. Questo punto assume grande rilevanza nella contabilizzazione delle business
combination in quanto è una posta di bilancio rilevata “per differenza” ed il suo concetto è piuttosto
astratto. Proprio per questa specificità nel suo metodo di calcolo, l’avviamento è particolarmente
sensibile alla rilevazione di altre voci di bilancio, le quali influiscono proprio sull’ammontare finale
del goodwill. In particolare, le novità introdotte dallo IASB riguardo alla rilevazione delle
interessenze di minoranza hanno comportato anche differenze concettuali e tecniche nella
rilevazione dell’avviamento, il quale oggi, adottando l’opzione (B) sopracitata, si avvicina
maggiormente alla teoria dell’entità39. Oltre alla particolare influenza delle interessenze di
minoranza, si può comunque affermare che qualsiasi altra posta di bilancio contribuisca
indirettamente alla sua rilevazione, facendo parte degli ammontari contenuti nella formula di
calcolo. Inoltre, qualsiasi attività, passività o passività potenziale che non soddisfi le condizioni di
rilevazione distinta contenute nell’IFRS 3, troverà posto in bilancio proprio all’interno della voce di
avviamento.
3.6.1 – Metodo di calcolo
Iniziamo con il riportare il metodo di calcolo previsto dal purchase method, il quale
prevedeva, come più volte ricordato, la rilevazione della sola parte di avviamento relativa alla
capogruppo. La formula da considerare era infatti:
Perciò, anche se la quota di terzi rifletterà la relativa interessenza nei fair value delle attività
nette dell’acquisita, non viene iscritto nessun importo riferito alla quota di avviamento spettante ai
terzi. L’IFRS 3 del 2004 considera quindi l’avviamento acquisito in un’aggregazione di aziende 39 Vedremo in seguito come a sua volta, la diversa rilevazione dell’avviamento influirà nella contabilizzazione delle
step acquisition.
70
come un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti
dall’ottenimento del controllo sull’acquisita ed è una posta che si basa comunque sul costo di una
transazione reale avvenuta nel mercato, motivo per il quale il suo valore si considera sempre come
base per la valutazione delle interessenze di controllo.
Nell’acquisition method, si prende in considerazione anche l’ipotesi in cui la business
combination viene realizzata senza il trasferimento di un corrispettivo; il raggio d’azione del
principio dunque si amplia maggiormente e nella figura 3.2 riportiamo i diversi casi in cui, secondo
il nuovo IFRS 3, si può effettuare un’aggregazione di imprese40.
In buona sostanza lo IASB, al paragrafo 32, ha definito un criterio generale da utilizzare,
preoccupandosi poi di specificare separatamente come approcciare le situazioni più particolari. Il
criterio considera come avviamento, la differenza tra le seguenti due quantità:
Ø La somma di: corrispettivo riconosciuto al cedente + valore delle interessenze di
minoranza + fair value rideterminato delle quote non di controllo dell’acquisita già in
possesso dell’acquirente (in caso di acquisizione in più stadi);
Ø Valore di attivo netto acquisito, rilevato e valutato secondo quanto si è detto nel § 3.5.
40 Biancone P., Busso D., Dezzani F., IAS/IFRS, Ipsoa, 2010, pg. 2325.
Figura 3.2 – Scenari possibili nel calcolo dell’avviamento
71
Nel primo caso della figura 3.2, il risultato che si otterrà dall’applicazione del metodo
dell’acquisizione sarà identico a quello che si otterrebbe se applicassimo il purchase method. In
questo caso infatti non sono presenti quote di minoranza e si tratta di un’acquisizione in un unico
momento; il corrispettivo trasferito dall’acquirente si riferisce quindi al 100 percento dell’attivo
netto e l’acquirente prima dell’operazione non deteneva quote dell’aggregata. L’avviamento si
calcolerà come segue.
Riservandoci di analizzare nel § 3.7 il terzo caso della figura 3.2, possiamo ora prendere in
esame il secondo caso. Se l’acquisizione non è totalitaria, nel capitale dell’aggregazione permane
sempre una percentuale di minoranza detenuta da terzi, la cui contabilizzazione può avvenire
seguendo alternativamente una delle due opzioni supra esposte. Se consideriamo l’opzione (A),
l’avviamento potrà essere considerato come differenza tra il valore dell’intera aggregazione
comprendente solo il goodwill di controllo e il totale di attivo netto trasferito (valutato secondo il §
3.5). Dato che il valore equo dell’intera aggregazione è da considerare come somma tra il
corrispettivo trasferito41 e le interessenze di minoranza, e dato che le non-controlling interests
secondo l’opzione (A) vanno valutate come relativa percentuale dell’attivo netto rivalutato
dell’acquisita, possiamo concludere che anche in questo caso non sussistono differenze con quanto
previsto dal principio contabile del 2004.
41 Si presume che il corrispettivo trasferito sia la migliore espressione sia della percentuale di controllo del fair value di
attivo netto dell’acquisita, sia della relativa quota di avviamento.
Figura 3.3 – Formula generale del calcolo dell’avviamento
72
Le differenze sorgono quando si applica l’opzione (B), in questo caso infatti le interessenze
delle minorities vengono valutate al loro fair value comprendente anche la quota di avviamento di
terzi. L’avviamento dunque risulterà dalla differenza tra il fair value dell’intera aggregazione a “full
goodwill” ed il 100 percento dell’attivo netto rivalutato trasferito42.
Le ultime due situazioni della figura 3.2, riguardano circostanze in cui l’aggregazione viene
posta in essere senza il trasferimento di un corrispettivo da parte dell’entità che ottiene il controllo,
situazione che non era contemplata nel metodo dell’acquisto. Questo particolare modo di
raggiungere il controllo comprende, tra le altre, le seguenti situazioni:
• L’acquisito raccoglie un sufficiente numero di azioni proprie tale per cui uno degli
azionisti preesistenti ottiene il controllo;
• L’eliminazione di una diritto di veto in capo alla minoranza consente a chi deteneva la
maggioranza dei diritti di voto di ottenere di fatto (e di diritto) il controllo
dell’impresa;
• L’acquirente e l’acquisito raggiungono un accordo per aggregare le rispettive società
attraverso un contratto.
42 Cfr. Mechelli A., La rilevazione integrale dell’avviamento secondo l’exposure draft of proposed amendments to IFRS
3: Considerazioni e problematiche di carattere metodologico, in Rivista di Economia Aziendale, 2006, vol. 3.
73
• La stipula di un accordo parasociale tra detentori di diritti di voto che, insieme,
rappresentano più della metà del capitale.
Nel quarto caso il controllo viene realizzato senza contropartita, è il classico caso in cui
un’entità ottiene il potere di governare le politiche finanziarie ed operative di un’altra entità in virtù
di accordi statutari o parasociali ed in assenza di un vero e proprio acquisto di partecipazioni. Non
essendoci un corrispettivo trasferito per l’acquisto di una quota di maggioranza, ai fini della
determinazione dell’avviamento, l’aggregante deve confrontare la sommatoria di tutti i fair value
delle interessenze di minoranza43 con il fair value delle attività nette dell’aggregata. La formula è la
seguente:
Il quinto caso infine, si distingue dal quarto in quanto, nonostante il controllo non si ottenga
attraverso un trasferimento di una contropartita, l’aggregante deteneva già una quota di
partecipazione dell’aggregata. La contropartita dunque c’era stata in un momento anteriore alla
business combination, ma non all’istante di ottenimento del controllo44. In un simile contesto, che
può ad esempio verificarsi in presenza di un acquisto di azioni proprie da parte dell’acquisita, la
formula dell’avviamento è la seguente.
In definitiva, si osserva che gli ammontari delle diverse formule non variano, cambiano solo,
a seconda della situazione e del metodo, le parti di azienda da considerare nelle equazioni
dell’avviamento. Nella figura 3.4 si evidenzia il modo in cui lo IASB ha idealmente scomposto il
valore dell’aggregazione risultante da una business combination in cui ipoteticamente la quota di
controllo è del 70 percento.
43 Tali interessenze di minoranza sono da valutare sempre scegliendo tra le due opzioni del § 3.5.5. 44 Se ci fosse stata contropartita anche al momento dell’ottenimento del controllo si rientrerebbe nella situazione di step
acquisition del § 3.7.1.
74
Finora abbiamo solo considerato l’ipotesi in cui da una business combination derivi un
avviamento, cioè un risultato positivo alle equazioni appena presentate. Come è facile intuire, tale
risultato non è per nulla scontato e, invece, non è troppo raro che da un’aggregazione aziendale
risulti un’eccedenza negativa dell’attivo netto trasferito sull’effettivo valore dell’acquisita nel suo
complesso. Tale eccedenza negativa, definita dallo IASB come “utile derivante da un buon affare”,
si contrappone al concetto di avviamento (tanto che alcuni la definiscono come avviamento
negativo). Di seguito cercheremo di approfondire queste due nozioni diametralmente opposte.
3.6.2 – L’avviamento (goodwill)
Quando dalle formule proposte nel 3.6.1 si ottiene un importo positivo, questo è da
considerare come avviamento ed è da iscrivere all’attivo. Nell’appendice A dell’IFRS 3 Revised, lo
IASB definisce il goodwill come: “Un’attività rappresentante i futuri benefici economici
provenienti da attività acquisite in una business combination che non possono essere identificate
individualmente e rilevate separatamente ”, ma potremmo anche definirlo come il maggior valore
% DELLA CAPO DI ATTIVO NETTO RIVALUTATO
A FAIR VALUE
% DI TERZI DI ATTIVO
NETTO RIVALUTATO
A FAIR VALUE
A V V I A M E N T O
T E R Z I
A V V I A M E N T O
C A P O
CORRISPETTIVO TRASFERITO
FAIR VALUE TOT. IMPRESA COME VALUTATO IN §3.5 (TH. DELL’ENTITA’)
70 % 30 %
Figura 3.4 – Scomposizione delle componenti contabili di una business combination
75
che ha un complesso aziendale rispetto al fair value delle singole attività e passività iscritte a
bilancio. In buona sostanza questa posta rappresenta la capacità futura dell’impresa a creare reddito,
per la quota che il bilancio non riesce ad esprimere.
Proprio per la particolarità di questa posta di bilancio, a riguardo sono stati molti gli studi
effettuati sia dalla dottrina45 che dagli standard setters, in particolare, oltre a rimandare alla lettura
delle quattro componenti dell’avviamento esposte nel § 1.2.2, risulta opportuno riportare che lo
stesso IASB nelle conclusioni dell’IFRS 3 ha osservato che quando un avviamento è misurato come
valore residuo, esso potrà comprendere le seguenti componenti:
1. Il fair value dell’elemento “continuità aziendale” dell’acquisito. E’ la capacità
dell’acquisita di generare reddito in modo superiore rispetto a quanto non si otterrebbe
utilizzando separatamente le diverse attività;
2. Il fair value delle sinergie attese e di altri benefici derivanti dall’aggregazione con
l’acquirente;
3. Il pagamento di un prezzo eccessivo da parte dell’acquirente;
4. Errori nella rilevazione dei fair value del costo dell’aggregazione o delle attività e
passività trasferite.
Lo IASB considera le prime due componenti come core goodwill da includere
nell’avviamento e da rilevare tra le attività, mentre le ultime due non lo sono e dovrebbero essere
escluse da tale importo. Il Board tuttavia riconosce l’impossibilità di distinguere le diverse
componenti e ritiene, ad ogni modo, che il valore residuo sia composto per la maggior parte da core
goodwill46.
3.6.3 – L’utile derivante da un buon affare (gain from a bargain purchase)
Può capitare che dalle formule di calcolo analizzate nel § 3.6.1 si ottenga un importo
negativo. Lo IASB riconosce che in alcune aggregazioni aziendali il costo di acquisto può essere
inferiore alla quota di fair value delle attività nette acquisite; si tratterebbe dunque di un buon
affare, in quanto si andrebbe a pagare la quota di controllo ad un prezzo inferiore rispetto al suo fair
45 Sul concetto di avviamento si ricordano alcuni dei numerosi studi della dottrina di riferimento: Alfieri V., La
valutazione dell’avviamento, in Rivista Italiana di Ragioneria, 1923, Ardemani E., L’avviamento dell’impresa, Marzorati Editore, Milano, 1958, Cassandro P. E., L’avviamento e la sua valutazione, in Scritti vari, 1929-1990, D’alvise P., Intorno all’avviamento delle imprese secondo gli autori italiani, in Rivista Italiana di Ragioneria, 1938, D’ippolito T., La valutazione delle aziende in avviamento, Giuffrè Editore, Milano, 1946, Guatri L., L’avviamento d’impresa. Un modello quantitativo per l’analisi e la misurazione del fenomeno, Giuffrè Editore, Milano, 1957, Onesti T., L’avviamento d’impresa: definizione, misurazione e rilevazione, ammortamento e svalutazione, Cacucci, Bari, 2000.
46 IFRS 3 – Basis for conclusion, par BC130.
76
value di bilancio, motivo per cui lo stesso IASB lo definisce come “utile derivante da un buon
affare”.
In un simile contesto il principio prevede che tale “eccedenza negativa” delle attività nette sul
prezzo di acquisto non venga subito rilevata in bilancio, ma dispone che prima l’acquirente
riesamini con attenzione l’identificazione e la valutazione delle attività, delle passività e passività
potenziali oggetto di trasferimento, oltre che del corrispettivo pattuito. L’eccedenza, secondo lo
IASB, potrebbe infatti indicare che:
a. I valori attribuiti alle attività sono stati sovrastimati;
b. Sono state omesse o sottostimate alcune passività e/o passività potenziali
identificabili;
c. Gli elementi facenti parte del corrispettivo traferito sono stati sottostimati;
d. I fair value (rivalutati alla data di acquisizione) delle partecipazioni già detenute
dall’acquirente nell’acquisita sono stati sottostimati.
Durante questa nuova analisi è necessario prestare particolare attenzione alle attività
immateriali, poiché sono le poste maggiormente soggette a discrezionalità. Ricordiamo inoltre che
non devono invece essere considerate nella rilevazione dell’eccedenza negativa, eventuali perdite e
spese future attese, le quali dovranno essere scontate nel fair value delle attività, passività e
passività potenziali.
Tale rianalisi deve essere tesa a garantire l’attendibilità delle valutazioni ed a limitare gli
errori sopra riportati al fine di assicurare la presenza di un effettivo “buon affare”. Una volta
terminata la rivalutazione ed appurata l’esistenza del bargain purchase, tale importo dovrà essere
iscritto come provento nel conto economico dell’acquirente.
L’utile riconosciuto secondo le modalità appena descritte, può essere composto da
componenti con diverse origini; nelle basis for conclusions del principio, il Board riconosce le
seguenti:
a. Errori nella determinazione dei fair value, nonostante la nuova misurazione prevista
dall’IFRS 3;
b. La disposizione di valutare alcune attività o passività ad un importo diverso dal fair
value, ma trattato come se lo fosse. Ad esempio il principio prevede che nel valutare
l’importo delle attività e passività fiscali, questo non sia attualizzato.
c. Un acquisto a condizioni di favore. Questo può succedere per i più svariati motivi,
come ad esempio un venditore che vuole fortemente abbandonare l’attività per motivi
personali o che si trova in difficoltà finanziarie per cui è costretto ad accettare un
corrispettivo inferiore al giusto valore dell’azienda ceduta.
77
Risulta interessante notare infine, che lo IASB, prima di definire la rilevazione a conto
economico del guadagno derivante da un buon affare, aveva preso in considerazione altre due
modalità di contabilizzazione, che però sono state successivamente abbandonate. Queste soluzioni
alternative erano:
1. Una riduzione proporzionale dei valori attribuiti alle attività e passività;
2. Rilevazione di una passività separata47.
3.6.4 – Contabilizzazioni successive dell’avviamento
Secondo gli attuali principi internazionali il goodwill non è ammortizzabile, come ogni altro
bene immateriale con vita utile indefinita. Non è dunque un valore soggetto a periodica e
sistematica svalutazione, ma è sottoposto regolarmente ad un “test di deterioramento” (impairment
test) diretto ad individuare eventuali riduzioni di valore. Tale test consiste nel confronto tra:
1. Valore contabile;
2. Valore recuperabile.
Mentre il primo è semplicemente il valore storico di libro iscritto a bilancio, il secondo è da
considerare come il maggiore tra il valore d’uso ed il fair value al netto dei costi di dismissione.
Il valore che infatti in generale si può ottenere da un bene, può essere recuperato attraverso il
suo utilizzo (recupero diretto) o attraverso la vendita (recupero indiretto). Il valore d’uso è da
47 Cfr. Angiola N., L’avviamento negativo: Problematiche economiche e contabili, Giappichelli, Torino, 1997 e IFRS 3
– Basis for conclusions; par. BC 148.
Figura 3.5 – Impairment Test
78
calcolarsi come valore attualizzato48 dei flussi finanziari in entrata al netto dei flussi in uscita che si
presume possano essere attribuiti all’attività in futuro. Il fair value è, invece, da considerare come
un valore corrente di mercato al quale vengono scomputati i costi necessari per la vendita. E’
sufficiente che uno dei due sia superiore al valore contabile per evitare la svalutazione, ma in caso
contrario si dovrà provvedere alla sostituzione nell’attivo del valore recuperabile ed alla rilevazione
in conto economico di un costo di importo pari alla svalutazione emersa.
Essendo l’avviamento un concetto astratto e particolare, si incontrano particolari problemi alla
misurazione dei valori sopra esposti in quanto non è un’attività separata ed autonoma, né un’attività
per la quale è possibile individuare degli specifici flussi in entrata ed in uscita, ma è un mero valore
calcolato in maniera residuale. Alla luce di queste difficoltà, lo IASB ha introdotto il concetto di
“unità generatrice di cassa” (Cash Generating Units), definita come il più piccolo gruppo di attività
indipendenti cui è riconducibile l’attività da valutare, per la quale è possibile identificare e calcolare
flussi finanziari. E’ necessario in particolare che il gruppo di attività scelto generi flussi finanziari
ampiamente autonomi ed indipendenti da quelli generati da altre attività dell’impresa. Il goodwill
verrà dunque agganciato ad una o più di queste CGU, di cui poi seguirà l’andamento del valore. Nel
momento in cui il valore di recupero della CGU scende al di sotto del valore contabile, si dovrà
inizialmente ridurre l’ammontare dell’avviamento iscritto e successivamente, se dovesse risultare
necessario, ridurre il valore di tutte la altre attività che fanno parte della CGU49.
C’è comunque da notare che l’impairment non è sempre stato il metodo di svalutazione del
valore del goodwill in passato, infatti secondo il vecchio IAS 22, questo doveva essere sottoposto ad
ammortamento costante in linea con quanto previsto tutt’oggi dalla normativa civilistica italiana.
L’impairment test, come ricordato in § 1.2.1, è stato introdotto nel 2004 con l’emanazione del primo
IFRS 3 e non è stato immune da critiche; critiche che riportiamo nel paragrafo seguente.
3.6.5 – Critiche all’impairment test
Il mancato ammortamento dell’avviamento non è stato visto positivamente da tutti i redattori
del bilancio, anzi sono molte le perplessità che suscita l’attuale test di deterioramento. Il suo utilizzo
viene supportato dalle seguenti motivazioni, che sono state prontamente smontate dai “nostalgici”
48 Per l’attualizzazione, il tasso da considerare è un tasso al lordo delle imposte composto dal “risk free rate” e da
un’altra componente che tiene conto del rischio specifico dell’impresa. 49 Cfr. Pozza L., Mancini C., IAS 36 – Impairment of assets: Il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni,
in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, vol. 57, e M. Romano, L’impairment test dell’avviamento nella prospettiva del full goodwill, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2007, vol 6.
79
dell’ammortamento50.
1. Non è certo che il valore dell’avviamento si riduca nel tempo;
2. Sarebbe molto difficile riuscire a definirne in modo attendibile una durata;
3. E’ possibile che il suo valore riesca a rimanere inalterato nel tempo.
A queste tre giustificazioni sono state mosse diverse critiche, ne riportiamo alcune.
a. Il deterioramento del goodwill si manifesta anche se in modo invisibile, questo non è
sufficiente per sostenere che il suo valore non si riduce nel tempo;
b. La verifica effettuata alla fine di ogni anno presuppone che l’unità di business
acquisita si conservi autonoma ed indipendente e non si confonda con altri rami di
azienda nel corso del tempo, presunzione un po’ troppo forzata;
c. Il valore ricondotto al goodwill da una CGU, col tempo rischia di derivare dalla
capacità che ha l’acquirente nel gestire l’unità, più che dal valore che la realtà
aggregata aveva al momento della business combination.
Le critiche sopra esposte sono state riportate per completezza di informazione, tuttavia
riteniamo che non siano sufficienti per preferire l’ammortamento all’impairment, si considera infatti
quest’ultimo decisamente più aderente all’effettivo valore che l’avviamento assume nel corso degli
anni in quanto svincolato da una costante e proporzionale svalutazione (per niente scontata per
quanto riguarda il valore di questa posta di bilancio).
3.7 – Step acquisition e step up/step down sul controllo
Durante l’analisi dell’avviamento esposta nel § 3.6.1 ci siamo riservati di approfondire
separatamente il terzo caso della figura 3.1; questa scelta è stata dettata, oltre che dalle notevoli
novità introdotte a riguardo nel nuovo principio contabile, anche dai numerosi aspetti critici e
delicati presenti nell’argomento che andiamo a trattare nel presente paragrafo.
In primo luogo, lo IASB ha mutato profondamente le disposizioni riguardanti le acquisizioni
del controllo per fasi e, come già accennato, questo cambiamento può essere visto come
conseguenza diretta della diversa normativa riguardante la rilevazione delle interessenze di terzi e
dell’avviamento. In particolare si è osservato nel § 3.5.5 come l’introduzione dell’opzione (B) abbia
provocato inevitabilmente la rilevazione del full goodwill in bilancio (abbracciando l’entity theory)
ed ora vedremo come, a cascata, questa concezione di avviamento completo e la visione del gruppo
come un’unica entità abbiano portato a modificare la rilevazione contabile delle step acquisition,
oltre che delle operazioni di rafforzamento o ridimensionamento del controllo. 50 Cfr. Potito Lucio, Le operazioni straordinarie nell’economia dell imprese, Giappichelli, Torino, 2009.
80
In secondo luogo, viste le particolari criticità riscontrate dalla dottrina e dalla pratica contabile
sia nelle step acquisition che nelle step up/down sul controllo, si presterà particolare attenzione ai
“punti deboli” oggetto di critica nei due metodi.
Occorre premettere, prima di affrontare tali discipline, che tra i diversi tipi di compravendite
di quote nella compagine azionaria di un’impresa si possono riconoscere tre specie di transazioni
(oltre all’acquisto del controllo in un’unica operazione):
a. acquisto o perdita di controllo in due o più fasi (step acquisition);
b. rafforzamento o ridimensionamento di una quota di minoranza;
c. rafforzamento o ridimensionamento di una quota di controllo (step up/step down sul
controllo).
Figura 3.6 – Effetto a cascata della valutazione a fair value delle interessenze di minoranza
Figura 3.7 – Scenari possibili nella compravendita di azioni da parte degli azionisti di un’impresa
81
Nella prima ipotesi di acquisto (o perdita) del controllo in più fasi (sub a), quest’ultimo può
sorgere da:
• precedenti partecipazioni non rilevanti (classificate tra le attività finanziarie secondo lo
IAS 39);
• precedenti partecipazioni in imprese collegate (regolate dallo IAS 28);
• precedenti partecipazione in imprese soggette a controllo congiunto (regolate dallo
IAS 31).
Raggiungendo il controllo in due o più transazioni di capitale, è inevitabile infatti che
inizialmente l’aggregante detenga una partecipazione minoritaria, la quale può essere stata
contabilizzata nel bilancio dell’acquirente con modi diversi.
Nel caso di negoziazione di partecipazioni di minoranza che non si traducono in acquisto del
controllo (sub b) non si rilevano particolari problemi, in quanto saranno sempre contabilizzate allo
stesso modo (in base agli IAS 39, 28 o 31). Diverso ragionamento riguarda gli scambi di
partecipazioni effettuati da parte di un soggetto controllante (sub c), al fine di rafforzare o diminuire
la propria quota di controllo; è il caso di operazioni di step up/step down sul controllo, per le quali
vedremo che le regole contabili sono più problematiche e complesse.
3.7.1 – Aggregazioni effettuate per fasi (business combinations achieved in stages)
Lo IASB riconosce la possibilità che una business combination venga effettuata tramite una
successione di transazioni indipendenti di quote di capitale fino al raggiungimento del controllo,
questo tipo di operazione viene denominato dal Board anche come “Step acquisition”.
Nel purchase method definito nell’IFRS 3 del 2004, era previsto che le aggregazioni
avvenute per fasi venissero trattate come un insieme di eventi che assumevano un’autonoma
valenza dal punto di vista contabile51. Ogni transazione, in quanto regolata a prezzi diversi e in
tempi successivi, dava origine ad un proprio goodwill, definito come la differenza tra il fair value
del costo sostenuto e la relativa quota di attività nette trasferite e rivalutate a fair value. In tal modo,
l’avviamento assumeva la natura di un valore composito e stratificato, corrispondente alla somma di
tutti gli avviamenti misurati in corrispondenza di ogni transazione. La data a cui riferirsi per la
valutazione dei fair value era la data dello scambio di ogni operazione; una solo di queste date di
51 In verità le modalità di contabilizzazione contenute nel primo IFRS 3 per questo tipo di operazioni coincidevano
sostanzialmente con quanto previsto nel precedente IAS 22. Solo nella seconda fase del Business Combination Project e con l’emanazione del principio rivisto si è provveduto ad aggiornare tale normativa.
82
scambio, però, era la data dell’effettiva acquisizione del controllo52 (punto di riferimento per
l’acquisition method).
Si consideri il caso della società A che nel tempo T1 acquista il 45% del capitale della società
B pagando un prezzo di 1.000 ed in un secondo momento T2 acquista per 500 un ulteriore 10%,
ottenendone il controllo.
Al tempo T1, avendo acquistato una partecipazione inferiore alla metà del capitale della
partecipata, la società A non dovrà consolidare tale investimento, ma si limiterà a iscrivere all’attivo
la partecipazione ottenuta. Nella tabelle seguenti si presentano gli stati patrimoniali delle due
imprese subito dopo l’acquisto della prima quota.
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Dopo aver rilevato la partecipazione all’attivo per 1.000, la partecipante dovrà valutare al fair
value della data dello scambio le attività nette della partecipata, al fine di calcolare l’avviamento
contenuto nella partecipazione acquisita53. L’avviamento di questo primo step si misurerà infatti
come differenza tra il prezzo pagato e la quota parte di attività nette acquisite rivalutate. Nel nostro
caso quindi il primo avviamento da annotare54 sarà: 1000 – (2.000 x 45%) = 100.
Al momento T2, quando l’impresa A acquista il controllo della partecipata con il 55% del
capitale, quest’ultima diventa una controllata e quindi in quanto tale dovrà essere consolidata nel
bilancio del gruppo secondo il criterio integrale. Si ipotizza che nel periodo intercorso tra i due
52 Vedi 3.3. 53 Per semplicità i valori presenti nella situazione patrimoniale dell’acquisita B sono già espressi al fair value valutato
alla data dello scambio, quindi l’attivo netto rivalutato di B è 2.000. Per considerare un’ipotesi in cui i book value sono diversi dai rispettivi fair value, si veda § 3.5.3.
54 Si è usato il termine “annotare” in quanto tale avviamento non deve figurare separato all’attivo, ma dovrà essere compreso all’interno della voce “partecipazioni”.
ESEMPIO 3.5 – Step Acquisition (Purchase Method)
83
acquisti l’azienda A non ha avuto variazioni patrimoniali e l’impresa B, subito prima di subire il
controllo presentasse uno stato patrimoniale rivalutato al fair value come quello sottostante.
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Innanzitutto l’acquirente provvederà ad iscrivere nel consolidato il 100% delle attività e
passività rivalutate dell’acquisita (le quali andranno sommate alle attività e passività dell’impresa
A), e rileverà le interessenze di minoranza come quota parte dell’attivo netto rivalutato in T2. I
Valori consolidati saranno dunque:
• Attività consolidate: 30.000 + 23.500 = 53.500
• Passività consolidate: 27.000 + 20.000 = 47.000
• Interessenze di minoranza: (3.500 x 45%) = 1.575
Successivamente l’impresa A dovrà rivalutare al fair value del momento T2, la quota di
attività nette detenute in T1 ed iscrivere a patrimonio netto l’eventuale differenza che si ottiene. Nel
nostro caso:
• In T1 il fair value della quota detenuta era 2.000 x 45% = 900
• In T2 la stessa quota vale 3.500 x 45% = 1575
• La differenza rappresenta una riserva di rivalutazione, 1.575 – 900 = 675
Infine, il valore dell’avviamento risulterà dalla somma degli avviamenti calcolati
singolarmente in T1 ed in T2, quindi 100 + [500 – (3.500 x 10%)] = 250.
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In questo modo il goodwill risultante sarà un ammontare ibrido derivante dalla valutazione di
fair value in momenti diversi. Su questo punto sono in molti ad aver sollevato critiche, i quali
84
affermano che tale valore dipende dalle condizioni e dalle date delle transazioni, poiché assume
valori diversi a seconda delle caratteristiche degli steps che portano al controllo.
Nella nuova versione dell’IFRS 3, il procedimento di contabilizzazione delle step acquisition
cambia radicalmente per adeguarsi alla possibilità contenuta nell’acquisition method di rilevare nel
consolidato l’intero fair value dell’acquisita55.
Il principio, a questo punto, per il calcolo dell’avviamento prevede che l’acquirente debba:
1. Rivalutare al fair value alla data di acquisizione le partecipazioni già detenute nella
controllata;
2. Sommare tale fair value rivalutato al corrispettivo trasferito per l’ottenimento del
controllo ed al fair value degli interessi di terzi permanenti nell’acquisita;
3. Sottrarre alla somma del punto 2, il 100 percento del fair value (alla data di
acquisizione) delle attività nette dell’acquisita.
Nella formula sottostante mostriamo come tale avviamento si possa scomporre tra quota di
spettanza alla capogruppo e quota delle minoranze.
La formula non è nuova, è la stessa presentata in Figura 3.3 come regola generale, in questo
caso però, diversamente dagli altre situazioni affrontate, dovranno essere calcolati tutti gli elementi
dell’equazione. Avremo dunque un solo istante in cui la business combination rileva il goodwill56
55 Maraffio Gianfranco, Le principali novità introdotte dall’IFRS 3 Revised, Rivista dei dottori commercialisti,
settembre-ottobre 2008, pg 1033-1037. 56 L’avviamento rilevato sarà totale se si intende adottare l’opzione (B) prevista per la rilevazione degli interessi di
minoranza oppure sarà solo quello riferibile alla capogruppo se si intende adottare l’opzione (A).
85
dell’operazione ed i valori da considerare ai fini del suo calcolo si riferiscono solo alla data di
acquisizione, il che semplifica di molto il trattamento contabile di queste particolari operazioni.
Una prima conseguenza di detto adeguamento all’acquisition method è la necessità di
rivalutare a fair value alla data di acquisizione la partecipazione già posseduta dall’acquirente
nell’acquisita e, nel caso in cui il fair value sia maggiore del carrying value, l’acquirente dovrà
rilevare a conto economico la differenza come provento.
Questa rilevazione a conto economico non è stata da tutti condivisa, c’è infatti chi sostiene
che tali proventi siano guadagni “non realizzati” (unrealized gains) che si fondano quasi
completamente su stime dell’acquirente, propone quindi di contabilizzarli in riduzione del goodwill
compreso nella partecipazione di controllo.
Nonostante queste osservazioni, è da ritenere che l’approccio scelto dallo IASB sia
assolutamente legittimo e coerente, infatti il maggior valore che si genera su una partecipazione non
di controllo non è da ritenersi goodwill generato internamente e quindi si considera corretto
evidenziarlo nel momento dell’acquisizione come utile in conto economico. Possiamo ottenere
un’ulteriore conferma della legittimità del ragionamento del Board internazionale se si pensa che si
otterrebbe lo stesso risultato vendendo la partecipazione di minoranza al fair value pochi istanti
prima di acquisire il pacchetto di controllo, salvo poi riacquistarla subito dopo insieme alla quota di
maggioranza. In questa finzione, infatti, nulla impedirebbe all’acquirente di rilevare un guadagno in
conto economico derivante dal maggior valore del fair value della partecipazione di minoranza
rispetto al prezzo precedentemente pagato.
Simmetricamente, può accadere anche che la controllante decida di alleggerire la propria
posizione azionaria nella controllata fino a perderne addirittura il controllo. L’eventuale
investimento che residua nell’ex controllata allora verrà contabilizzato nel bilancio dell’ex
controllante al fair value57 e rilevato tra le partecipazioni in imprese collegate (IAS 28), a controllo
congiunto (IAS 31) o tra gli strumenti finanziari (IAS 39). La differenza tra il corrispettivo pagato
(sommato al valore equo di eventuali interessenze minori mantenute) e il book value della quota
trasferita dovrà essere rilevata a conto economico. Infine, avendo perso il controllo (e con esso il
diritto a consolidare le due imprese) si dovrà provvedere all’eliminazione della quota di attività
nette dell’ex controllata, oltre alla parte di patrimonio netto fino ad allora attribuito ai terzi58.
57 Tale valore sarà dunque il punto di riferimento per le successive valutazioni previste nei rispettivi principi contabili di
riferimento. 58 Cfr. Favino Christian, Il consolidamento delle partecipazioni nel caso di acquisizione del controllo realizzata in più
fasi, Criticità applicative delle nuove regole IAS/IFRS, Rivista Italiana Di Ragioneria E Di Economia Aziendale, novembre-dicembre 2010, pg 731-743.
86
Analizziamo ora nella pratica un esempio di contabilizzazione per stadi utilizzando
l’acquisition method e scegliendo l’opzione (B) nella valutazione delle minoranze (full goodwill-
entity theory). Il caso in oggetto è lo stesso appena esposto nell’esempio 3.5 dell’applicazione del
purchase method, i numeri e le condizioni dell’operazione sono le stesse. Per prima cosa, in questo
criterio contabile è necessaria un’informazione in più: il valore dell’impresa nella sua interezza,
comprendente anche la quota di avviamento di terzi; assumiamo che tale valore sia stato stimato per
4.000. Partendo da questo dato, ipotizziamo inoltre che la prima partecipazione minoritaria del 45%
preventivamente detenuta da A, abbia un fair value complessivo di 1.77559. Sapendo che il prezzo
pagato per l’ulteriore 10% è 500, il valore complessivo dell’intero pacchetto di controllo sarà 1.775
+ 500 = 2.275.
A questo punto abbiamo tutti gli elementi per calcolare l’avviamento della controllante che,
come abbiamo visto, può essere ottenuto sottraendo la percentuale di controllo del fair value delle
attività nette trasferite, alla somma tra il corrispettivo pagato e la quota di minoranza già detenuta
rivalutata secondo l’opzione (B) del § 3.5.560: 1.775 + 500 – (3.500 x 55%) = 350.
Sapendo che l’avviamento totale dell’aggregazione deve corrispondere alla differenza tra il
valore globale dell’acquisita ed il 100% delle attività nette rivalutate di quest’ultima, otteniamo il
full goodwill: 4.000 – 3.500 = 500. Per differenza, ovviamente, la quota di avviamento di terzi sarà
500 – 350 = 150.
Veniamo ora al punto critico della contabilizzazione, ovvero al calcolo dell’utile (o perdita)
da rivalutazione. Posto per assodato che la differenza tra il valore rivalutato della quota di
minoranza già posseduta ed il carrying value della quota stessa debba essere imputata a conto
economico, nel nostro caso questa corrisponde a: 1.775 – 1.000 = 775.
Il patrimonio dei terzi si ottiene, infine, sommando alla quota di loro spettanza dell’attivo
netto rivalutato in T2, la parte di avviamento sempre a loro riconducibile: (3.500 x 45%) + 150 =
1.725.
59 Tale valore può essere il risultato di studi ed analisi di esperti e professionisti, i quali hanno ritenuto opportuno
assegnare un premio di controllo pari a 25 alla precedente capogruppo in T1 (infatti il 45% di 4.000 sarebbe 1.800 e non 1.775).
60 Seconda equazione di pagina 84.
ESEMPIO 3.6 – Step Acquisition (Acquisition Method)
87
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E’ interessante notare come, rispetto al purchase, il nuovo metodo comporti una rilevazione
decisamente maggiore dell’avviamento totale della business combination (500 > 250). Il fatto è
riconducibile:
• Alla rilevazione anche dell’avviamento di minoranza che precedentemente non si
considerava;
• Una maggiore stima dell’avviamento di maggioranza, che passa da 250 a 350.
Un ultimo aspetto da evidenziare è il metodo di calcolo delle interessenze di minoranza a “full
goodwill”. Si osserva infatti che l’avviamento (500) non è ripartito in modo proporzionale alla
quota di capitale detenuto dalle due diverse categorie di azionisti. Alla controllante infatti è
attribuito il 70% dell’avviamento totale a fronte di una partecipazione del 55%, mentre i terzi
possiedono il restante 30% nonostante la loro partecipazione del 45%. Questo è possibile poiché il
valore dell’avviamento di minoranza è misurato “per differenza” sul valore totale, dopo aver
calcolato l’effettivo goodwill della controllante (almeno in parte) sulla base del costo.
Riteniamo questo fatto di particolare importanza in quanto risponde alle critiche pervenute
all’emanazione del draft del 2005, in cui si calcolava la quota di avviamento di terzi
proporzionalmente al valore dell’avviamento della capogruppo (cd. Grossing up) senza tener conto
di possibili sovrapprezzi corrisposti per il pacchetto di maggioranza.
E’ dunque più chiaro ora perché il nuovo IFRS 3 Revised è stato apprezzato dagli addetti ai
lavori e perché si sostiene che quest’ultimo abbia superato alcuni punti critici della bozza61, anche
se rimane comunque problematica la stima del fair value totale dell’impresa basato su stime ed
analisi del mercato.
61 Vedi 1.2.2.
88
3.7.2 – Rafforzamento o ridimensionamento della quota di controllo (step up/step down)
La completa comparazione tra partecipazioni di controllo e di minoranza prevista dal full
goodwill ha determinato l’adeguamento a tale criterio anche della contabilizzazione delle step
up/step down sul controllo, definendo una completa parità di trattamento tra azionisti di
maggioranza e terzi. I soci di minoranza non sono più terzi insomma, ma tutti gli azionisti sono
posti sullo stesso livello e questo comporta due dirette conseguenze:
a. L’acquisto di ulteriori quote societarie da parte della capogruppo (step up sul
controllo) è assimilato ad una restituzione di patrimonio precedentemente versato e
quindi contabilizzato alla stessa maniera di acquisto di azioni proprie;
b. La vendita di una parte della partecipazione di controllo (step down sul controllo), tale
da non comportarne la perdita è invece vista come un vendita di azioni proprie.
Sorge subito spontaneo pensare a come affrontare una situazione in cui le vendite (o gli
acquisti) delle partecipazioni di minoranza sono realizzate a prezzi diversi dai valori registrati in
bilancio62.
Se il prezzo di realizzo è superiore al book value, lo spread derivante (detto anche premio)
non crea proventi in conto economico come si è osservato nel § 3.7.1, ma comporta una variazione
nel patrimonio del gruppo. Tale tipo di trattamento è da attribuire al fatto che il “premio” è generato
da un incremento di valore delle attività nette della partecipata avvenuto in un momento successivo
all’ottenimento del controllo, è corretto dunque considerarlo come avviamento maturato
internamente. E’ proprio questa classificazione come “avviamento interno” che non consente al
maggior valore derivante da operazioni di step up/down di essere rilevato a conto economico,
mentre il maggior valore delle rivalutazioni nelle step acquisition è da ritenere un vero e proprio
provento.
Se invece il prezzo di realizzo della partecipazione è inferiore alla relativa quota iscritta in
bilancio, è un indicatore di perdita di valore e fa sorgere una presunzione relativa di impairment; si
rende dunque necessaria un verifica per valutare se effettivamente l’avviamento della controllata
abbia subito perdite di valore63.
Operativamente, dunque, la controllante nel contabilizzare una variazione della propria quota
di controllo che non ne determini la perdita, dovrà:
a. Modificare il valore delle interessenze di minoranza in diminuzione o in aumento a 62 Cfr. Onesti T., D’amico E., Romano M., Taliento M., La differenza da consolidamento nelle teorie di gruppo e nei principi internazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006. 63 Cfr. Casò M., Business Combinations e bilancio consolidato: le novità proposte dallo IASB con riguardo alle acquisizioni ed alle transazioni con soci di minoranza, Rivista dei dottori commercialisti, 2005, vol. 5.
89
seconda che si tratti uno step up o di uno step down sul controllo per aggiornare la loro
nuova quota di attività nette;
b. Addebitare (o accreditare) a patrimonio il maggior (o minor) valore derivante dalla
differenza tra l’importo della variazione a patrimonio di cui sub a ed il prezzo
corrisposto nella transazione.
In particolare il fatto di rilevare a patrimonio una diminuzione (o un aumento) di valore
secondo il punto b sopra esposto ha sollevato delle critiche64 da parte di alcuni addetti ai lavori. Si
nota infatti come tale criterio contabile produrrà effetti diluitivi sul patrimonio del gruppo in
proporzione all’entità del premio pagato alle minoranze per incrementare la partecipazione di
controllo dell’acquirente. Ci si trova dunque di fronte ad un paradosso in cui più aumenta il fair
value del patrimonio della subsidiary, più l’acquisto di quote di minoranza effettuate dalla
controllante porta a sensibili riduzioni del patrimonio netto del gruppo.
Riprendiamo ora l’esempio proposto riguardo al trattamento contabile delle step acquisition.
Di seguito si applicherà sempre l’acquisition method a full goodwill, ritenendo questa opzione più
interessante ed innovativa rispetto all’opzione (A), già prevista dal purchase. Negli esempi 3.5 e 3.6
ci eravamo fermati al momento T2, in cui l’impresa A otteneva il controllo con il 55% del capitale
della controllata; si ipotizza ora che nel successivo istante T3 la capogruppo intenda rafforzare la
propria posizione azionaria attraverso l’acquisto di un’ulteriore 15% ad un prezzo di 800 (arrivando
dunque ad una quota totale del 70%). I valori che risulteranno dal consolidato in T3 sono da
calcolare come segue.
Avviamento capogruppo: Capita spesso che, al momento dell’acquisizione del controllo,
l’acquirente abbia pagato un “premio di controllo” e che quindi il goodwill non sia allocato in
proporzione alla quota di partecipazione al capitale. In presenza di tale situazione (è anche il nostro
caso), il goodwill dovrà essere riassegnato in base ai valori iscritti a ciascuna categoria di soci alla
data di acquisizione del controllo. Nel nostro caso alla data di acquisizione l’avviamento dei terzi
(che rappresentavano il 45% del capitale) era 150. L’operazione di step up avrà un effetto sulla
riallocazione del goodwill pari ad un terzo:
150 / 45% x 15% = 50. Tale importo sarà la parte di avviamento sottratto ai terzi ed assegnato alla
64 Cfr. Caratozzolo M., I bilanci straordinari, Seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2009 e Casò M., Pozza L., Ifrs 3 – Business combinations: il puzzle dello step up sul controllo, La valutazione delle azienda, 2005.
ESEMPIO 3.7 – Step Up sul controllo (Acquisition Method)
90
capogruppo per effetto dello step up, l’avviamento totale di controllo sarà dunque: 350 + 50 = 400.
Avviamento minoranze: Dato che la quota di avviamento trasferita per effetto dello step up è
pari a 50, l’avviamento di minoranza finale sarà: 150 – 50 = 100.
Patrimonio terzi: verrà calcolato partendo dal valore del patrimonio inizialmente posseduto
dai terzi in T2 (comprendente anche la quota di avviamento) e sottraendoci sia la quota di attività
nette rivalutate trasferite alla capogruppo per effetto dell’operazione di step up sia la corrispondente
parte di avviamento: 1.725 – (3.500 x 15%) – 50 = 1.150.
Il patrimonio della maggioranza infine, si ricaverà aggiungendo alla quota già posseduta in
T2, l’interessenza (comprendente attività nette rivalutate + goodwill) acquisita in T3. Il valore che
rappresenta al meglio tale interessenza, si è detto, è il prezzo pagato; quindi: 4.500 + 800 = 5.300.
Premio: Il maggior valore riconosciuto dalla controllante ai soci di minoranza nell’acquisto
dell’ultima quota partecipativa devere essere calcolato come differenza tra il prezzo pagato per la
quota stessa e la relativa quota di patrimonio delle minoranze oggetto di trasferimento. Quest’ultimo
valore, coerentemente con il pensiero dell’entity theory, comprende sia la quota di attivo netto
rivalutato al fair value della data di acquisizione, sia la relativa parte di avviamento; il premio
quindi sarà così calcolato: 800 – (3.500 x 15%) – 50 = 225. Tale importo, come si è detto, andrà a
diminuire il patrimonio netto del gruppo.
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Dall’esempio appena riportato, infine, riteniamo utile evidenziare due aspetti:
• Il totale dell’attivo di bilancio rimane invariato così come il totale del valore
dell’avviamento, coerentemente con la linea di pensiero delle teoria dell’entità;
• L’esempio evidenzia l’effetto diluitivo dell’operazione di step up, il patrimonio del
gruppo infatti si presenta diminuito dello stesso importo pagato come premio per
l’acquisto della quota di minoranza.
91
3.7.3 – Problematiche riguardanti operazioni di step up/step down sul controllo
La disciplina contabile descritta nel paragrafo precedente si riferisce a quanto contenuto nel
nuovo IFRS 3 emanato nel 2008, fino a tale data però i principi contabili non regolamentavano
questo argomento e quindi i redattori del bilancio, coerentemente con lo IAS 8, dovevano basarsi su
quanto prescritto da altri principi per situazioni simili e nel rispetto delle definizioni e dei concetti
contenuti nel framework. Per colmare questo notevole vuoto normativo65 (notevole in quanto queste
operazioni di step up e di step down sul controllo sono tutt’altro che infrequenti) la dottrina aveva
presentato tre principali soluzioni applicative.
Un primo orientamento considerava la differenza tra prezzo pattuito per l’ulteriore quota di
minoranza e la relativa parte di fair value delle attività nette acquisite, come un una parte di
avviamento riconducibile alle minoranze e che quindi non aveva trovato rappresentazione fino a
quel momento66. La soluzione dunque era di incrementare l’avviamento e il patrimonio netto della
controllante, riducendo di contro le interessenze di minoranza per l’ammontare del fair value
trasferito. Le perplessità sollevate riguardo a questo pensiero si riferiscono al fatto che spesso la
differenza positiva in oggetto, era frutto di un incremento di valore degli asset aziendali che si
traduceva in un maggior corrispettivo pagato e che invece non necessariamente trovava riflesso nel
fair value delle attività nette trasferite, la cui valutazione doveva sempre riferirsi alla data dello
scambio67.
Un secondo orientamento consigliava di rilevare la differenza positiva direttamente a conto
economico, al pari di un utile o di una perdita su titoli; in questo modo il patrimonio muterebbe solo
per la parte corrispondente alla quota di attività nette trasferite. Su questa scuola di pensiero la
dottrina si è divisa tra favorevoli e contrari: I primi68 sostengono che tale rappresentazione sia
coerente con l’approccio teorico della capogruppo, permettendo agli azionisti della controllante di
ottenere utili informazioni riguardo al profitto ottenibile attraverso la vendita delle controllate. I 65 Tale vuoto normativo può essere giustificato dal fatto che i casi di step up/step down sul controllo non rientrano nella
macro categoria delle aggregazioni di impresa, ma possono essere concepiti come semplici compravendite di azioni effettuate da un’impresa controllante.
66 Ricordiamo che il contesto storico in cui ci troviamo si riferisce agli anni antecedenti all’emanazione del nuovo IFRS 3; al tempo il metodo di consolidamento utilizzato (il purchase method), rispondeva alla teoria della capogruppo modificata, la quale prevedeva l’iscrizione solo dell’avviamento di controllo.
67 Onesti T., D’amico E., Romano M., Taliento M., La differenza da consolidamento nelle teorie di gruppo e nei principi internazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pg. 54-55: “Resta dubbia l’interpretazione sulla natura del differenziale che, a seguito dello step up, viene attribuito a ulteriore valore di avviamento. Tale valore infatti potrebbe trovare giustificazione in fattori divergenti da quelli che caratterizzano la generica nozione di avviamento, come ad esempio una crescita del valore delle attività tangibili o intangibili dell’entità controllata, registrata tra l’epoca dell’acquisizione del controllo e quella dello step up”. Cfr. anche M. Caso’, L. Pozza, Ifrs 3 – Business combinations: il puzzle dello step up sul controllo, La valutazione delle azienda, 2005, pg. 30.
68 Cfr. Della Bella C., Impairment 5. Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill, Università Bocconi Editore, Milano, 2006, pg 78.
92
secondi69, invece, non vedono validi motivi che giustifichino l’attribuzione della natura di costo al
maggior prezzo pagato rispetto ad un valore (la quota di terzi) determinato in ragione del fair value
delle sole attività nette dell’acquisita.
Il terzo approccio corrispondeva a quello previsto nell’acquisition method e descritto in §
2.7.2. Si consigliava infatti di trattare ogni incremento o riduzione della quota di controllo come un
acquisto o vendita di azioni proprie.
Passiamo ora al presente, anche oggi permane un non trascurabile aspetto critico
nell’applicazione delle attuali prescrizioni riguardanti le operazioni di step up/down sul controllo,
nonostante siano state regolamentate a dovere nel nuovo IFRS 3. Tali nuove disposizioni, come si è
detto, sono state studiate in modo da renderle il più possibile aderenti ai concetti sottesi
all’acquisition method, lo IASB ne richiedeva dunque l’applicazione non prima dell’emanazione del
nuovo principio. Tuttavia non è chiaro se tali disposizioni siano da utilizzare solo per le business
combinations avvenute dopo l’entrata in vigore del principio rivisto o se possano essere applicate
anche per le operazioni di step up/down avvenute dopo tale data, ma in business combination
contabilizzate con il purchase method. In quest’ultimo caso si rende necessaria un’osservazione.
Il trattamento contabile previsto nell’acquisition method per le operazioni di incremento o
decremento di partecipazioni di controllo precedentemente contabilizzate secondo il purchase
method, amplificherebbe l’effetto diluitivo sul patrimonio del gruppo già implicito nel metodo ed
illustrato in § 3.7.2. L’incremento dell’effetto distorsivo è dovuto al fatto che, essendo le
interessenze di minoranza contabilizzate senza la relativa quota di avviamento, nel calcolare il
premio riconosciuto ai terzi (come differenza tra prezzo pattuito e quota di attività nette trasferite
valutate a fair value), quest’ultimo risulterà aumentato esattamente dell’importo del goodwill di
minoranza70. In realtà tale maggior effetto di depauperamento del patrimonio di gruppo si riscontra
allo stesso modo anche nei casi in cui la business combination sia contabilizzata secondo l’opzione
(A) dell’acquisition method, riguardante la rilevazione della interessenze di minoranza. Si è
comunque creata una “finestra di opportunità” (dalla presentazione del draft del 2005
all’emanazione del nuovo principio) in cui conveniva sfruttare il purchase method per
contabilizzare eventuali operazioni di step up sul controllo evitando una notevole riduzione del
69 Cfr. Perrotta R., L'applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations, Giuffrè, 2006, pg.
148. 70 Infatti se nell’esempio 3.7 consideriamo l’opzione (A), è vero che il premio verrà sempre calcolato come differenza
tra il prezzo pagato per l’ulteriore partecipazione acquisita e la relativa quota di patrimonio delle minoranze oggetto di trasferimento, ma quest’ultimo valore comprenderà solo la quota di attivo netto rivalutato al fair value e non più anche la relativa parte di avviamento. Questo è coerente con le previsioni dell’opzione (A) del principio che non contempla la rilevazione dell’avviamento di pertinenza delle minoranze; il premio quindi sarà così calcolato: 800 – (3.500 x 15%) = 275. Rispetto al premio calcolato secondo il full goodwill (225), la differenza è proprio la quota di avviamento di minoranza trasferita per effetto dell’operazione di step up (50).
93
patrimonio. Oggi, la possibilità di scelta tra il full goodwill e l’opzione (A) dell’acquisition method
permette al redattore di indirizzarsi verso l’alternativa che gli è più congeniale.
In via generale possiamo comunque affermare che l’applicazione del metodo
dell’acquisizione in operazioni di step up/down in business combinations contabilizzate secondo la
teoria della capogruppo modificata comporta un maggior effetto diluitivo del patrimonio dì gruppo
rispetto ad aggregazioni aziendali rilevate secondo la teoria dell’entità.
3.7.4 – Conclusioni
In conclusione si nota come la nuova disciplina riguardante le acquisizioni per fasi abbia di
molto semplificato le modalità di rilevazione del goodwill, limitando la misurazione di quest’ultimo
in un unico istante. Anche l’intervento fatto dallo IASB riguardante le operazioni di incremento o
diminuzione della quota di controllo è da accogliere con favore, infatti si è creata maggiore
chiarezza su un argomento che fino a prima della rivisitazione del principio internazionale non era
regolamentato.
E’ però da considerare come una normativa in chiaroscuro in quanto non sono mancate alcune
osservazioni critiche concernenti sia le step acquisition che gli step up/down sulle partecipazioni di
controllo.
Le prime in particolare hanno subìto di riflesso le perplessità sulla rilevazione delle non-
controlling interests esposte in § 3.5.571 che colpivano:
• La possibilità di due opzioni distinte per contabilizzare la stessa posta di bilancio;
• La difficile valutazione richiesta nell’opzione (B);
• La natura ibrida dell’avviamento ottenuto, composto da una parte basata sul
corrispettivo oneroso e da una parte svincolata da un vero onere e spesso basata su
diverse tecniche di valutazione.
Le seconde invece, presentano delle lacune sia su aspetti concettuali che pratici. Il
presupposto teorico alla base del trattamento delle step up/down riflette il pensiero dell’entity theory
secondo cui i soci presenti in un’aggregazione aziendale devono essere tutti messi sullo stesso
piano. Appare, a dire dei critici, invece non corretta questa parità di trattamento in quanto le
minoranze limitano la loro partecipazione al capitale di rischio e sono principalmente interessate
alla performance della partecipata, mentre i controllanti nutrono interessi per il gruppo visto nella
prospettiva di chi lo gestisce. Alla luce di questo, trattare la compravendita di partecipazioni di
71 Per capire in che posizione si pone questo lavoro a riguardo, si rimanda appunto al § 3.5.5.
94
minoranza da parte della controllante come acquisto o vendita di azioni proprie non appare
concettualmente perfetto.
Da un punto di vista pratico, si è visto invece che tale criterio di rilevazione comporta effetti
contro intuitivi, in quanto tanto maggiore è il premio pagato dalla controllante sul valore di bilancio
delle attività nette acquistate dai terzi, tanto maggiore sarà l’effetto depressivo sul patrimonio di
gruppo.
Anche in questo caso, si condividono solo in parte le considerazioni appena riportate. Da un
lato infatti si ritiene che la completezza dell’informazione debba essere comunque preferita ad un
trattamento di favore nei confronti degli azionisti controllo, dall’altro si deve però riconoscere il
reale effetto distorsivo derivante dal “premio alle minoranze”. Nel ricordare che la distorsione in
esame è ridotta nel caso di scelta del full goodwill (ulteriore motivo per preferirlo all’opzione A),
l’estrema coerenza concettuale con l’entity theory alla base del metodo non consente interpretazioni
sulle step up/down diverse da quella di “acquisto/cessione di azioni proprie”; motivo per il quale
consideriamo tale alterazione controintuitiva come un fatto da mettere in secondo piano.
3.8 – Esempi numerici
[Es. 3.8] Purchase Method
Ripartiamo ora dai dati dell’esempio 2.1 per mostrare l’applicazione del metodo dell’acquisto
contenuto nel vecchio IFRS 3 del 2004 ed ispirato alla teoria della capogruppo estesa. Le rettifiche
da apportare al foglio di lavoro sono le seguenti:
a) La prima operazione da svolgere è l’attribuzione alla capogruppo della quota di utile dei
terzi di sua spettanza. L’importo da spostare dal conto economico di A a quello di B è
pertanto: 100 x 80% = 80;
b) L’eliminazione della partecipazione presente nell’attivo di A si svolge allo stesso modo
visto per la teoria della proprietà; dunque l’eliminazione del costo di acquisto della
partecipazione (1.400) avrà come contropartita, oltre all’80% delle attività nette non
rivalutate, anche la quota di controllo della rivalutazione a fair value di tali attività (320)
e, per differenza, la quota di avviamento della maggioranza (280). Tale criterio di
ESEMPI 3.8 e 3.9 – Applicazione del Purchase Method e dell’Acquisition Method (Full Goodwill)
95
rilevazione dell’avviamento, si noti, è del tutto coerente con le disposizioni del principio
contabile internazionale non rivisto, infatti il goodwill deriva dalla differenza tra il
corrispettivo pattuito (1.400) e la quota di controllo delle attività nette della controllata
rivalutate al fair value della data di acquisizione (800 + 320): 1.400 – (800 + 320) = 280.
c) La particolarità di questo metodo è proprio la terza rettifica, questa prevede infatti
l’assegnazione alle attività dei terzi (e al patrimonio netto in contropartita) la loro parte di
maggior valore rilevato dalla rivalutazione a fair value delle attività nette di B. Tale
maggior valore di spettanza dei terzi è: 400 x 0,2 = 80 e verrà aggiunto prima alle attività
dei terzi72 e poi, in contropartita, al patrimonio netto di terzi.
d) Si conclude infine con lo spostamento della parte degli utili di B di spettanza della
controllante nel rispettivo patrimonio netto, analogamente a come si è visto nel punto a).
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Il bilancio consolidato risultante sarà:
72 Idealmente tale rivalutazione andrebbe ad aumentare le sole attività dei terzi ma, operando con il criterio di
consolidamenti integrale, le attività e passività delle imprese in oggetto si uniscono in un’unica voce totale nel bilancio consolidato.
96
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Da notare in questo caso come nel patrimonio del gruppo figuri sia la quota di utile di
spettanza dei terzi (100 x 20% = 20) che anche la loro quota di attività nette rivalutate al fair value
alla data di acquisizione (1.400 x 20% = 280). In contropartita, all’attivo sono esposte tutte le
attività del gruppo, con quelle di terzi rivalutate del tutto a valori correnti: [2.500 + (1.100 + 400)] =
4.000.
Non viene rappresentato però all’attivo l’avviamento di spettanza dei terzi e le interessenze di
minoranza sono ben distinte da quelle di controllo nel patrimonio del gruppo, il quale considera
comunque il patrimonio netto consolidato come composto da due categorie diverse di soci, cosa che
vedremo non accade utilizzando la teoria dell’entità.
[Es. 3.9] Acquisition Method (full goodwill)
L’acquisition method e la teoria dell’entità si differenziano da quanto analizzato nell’esempio
3.8 principalmente nel calcolo dell’avviamento e nella veste formale del bilancio consolidato finale.
Ipotizziamo che, dopo attente stime e valutazioni fatte da periti ed esperti si sia giunti alla
conclusione che l’impresa nel suo complesso abbia un valore totale (attività nette rivalutate +
avviamento) di 1.740. Sapendo dunque che le interessenze di controllo sono ben rappresentate dal
corrispettivo pattuito (1.400), possiamo dedurre che l’intero ammontare delle interessenze di
minoranza corrisponde a: 1.740 – 1.400 = 340. Essendo quest’ultime composte dalla relativa quota
parte di attivo netto rivalutato (1.400 x 20% = 280) e dalla parte di avviamento di spettanza dei
97
terzi, la quota di minoranza dell’avviamento sarà: 340 – 280 = 60. Anche in questo caso73 si può
notare che il totale dell’avviamento (340) non è distribuito proporzionalmente alla quota di
partecipazione detenuta dalle diverse categorie di soci, ma la capogruppo detiene l’82,4% (invece
dell’80%) e le minoranze il 17,6% (invece del 20%). Tale sperequazione è dovuta, si sa, ad un
“premio di controllo” assegnato alla maggioranza. La figura 3.8 chiarisce meglio la situazione.
Una volta individuati questi valori, le rettifiche sono le seguenti:
a) La prima rettifica consiste nello spostare tutto l’utile dell’impresa B dal conto economico
della controllata a quello della controllante, senza dividerlo per quote di partecipazione74;
b) La seconda operazione è del tutto analoga a quella del purchase method. L’eliminazione
del costo di acquisto della partecipazione (1.400) avrà come contropartita, oltre all’80%
delle attività nette non rivalutate, la quota di controllo della rivalutazione a fair value di
tali attività (320) e, per differenza, la quota di avviamento della maggioranza (280);
c) Identico ragionamento del purchase vale anche per l’assegnazione ai terzi della quota di
rivalutazione a fair value delle attività nette di B; 73 Così come nell’esempio 3.6 riguardante le step acquisition. 74 Su questo punto c’è una discrepanza tra quanto previsto dalla teoria dell’entità e dall’acquisition method. La prima
infatti espone in bilancio (come nell’esempio in oggetto) il patrimonio netto e l’utile di terzi per il valore complessivo senza distinzione con quello di maggioraza, l’IFRS 3 Revised invece impone di mantenerli separati come già visto nel purchase method. Si è preferito riportare quanto previsto dalla teoria dell’entità per mostrare la differenza con l’esempio 3.8 ed evidenziare come questa teoria veda il gruppo come una unica entità, senza separazione tra soci.
Figura 3.8 – Calcolo delle componenti contabili della business combination
98
d) Utilizzando poi i valori calcolati nella figura 3.8, si attribuisce ai terzi anche la rispettiva
quota di avviamento, che abbiamo visto essere 60. Si incrementerà l’avviamento di
gruppo e, in contropartita, il patrimonio netto delle minoranze;
e) Si procede allo spostamento di tutto il valore rimanente del patrimonio di terzi in quello
della capogruppo (che poi verrà rinominato “patrimonio di gruppo”)74;
f) Analogamente a quanto fatto nel punto a), si procede a spostare tutto l’utile di B dal
patrimonio della controllata a quello della controllante, senza più dividerlo per quote di
partecipazione74.
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Il bilancio che ne deriva è il seguente:
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Le ultime brevi considerazioni possono riguardare il fatto che nel bilancio consolidato sopra
esposto è raffigurato tutto l’avviamento (full goodwill) e tutto il patrimonio netto scaturente
dell’operazione di business combination senza distinzioni tra soggetti di maggioranza o minoranza.
Si presentano i valori di tutto il gruppo visto nell’insieme riportando un’informativa decisamente
più utile e completa degli altri metodi presentati.
3.9 – Disclosure
Alla luce della seconda parte empirica del presente elaborato, concludiamo il capitolo
illustrando le informazioni che l’acquirente di una business combination deve fornire nel rispetto
dell’IFRS 3 Revised. Il principio internazionale al par. 59 prevede che debbano essere fornite
dall’acquirente tutte le informazioni75 che permettano agli utilizzatori del bilancio consolidato di
valutare la natura e gli effetti finanziari della business combination accaduti:
A. Nel corso dell’esercizio;
B. Dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione
dello stesso.
In particolare per i casi di cui sub A) il principio rimanda all’appendice B, in cui è presente un
dettagliato elenco di informazioni da pubblicare al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza
appena esposti; di seguito ne riportiamo le più importanti e le più funzionali al lavoro che andremo
a svolgere nella seconda parte dell’elaborato:
a) Le denominazioni e le descrizioni delle società oggetto di aggregazione;
b) La data di acquisizione;
c) La percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale acquisiti;
75 Nel caso in cui le informazioni richieste non siano praticabili, l’acquirente deve indicare quali siano queste
informazioni impraticabili e fornire le motivazioni per le quali sono considerate tali. Il concetto di impraticabile è lo stesso previsto dallo IAS 8.
100
d) Le motivazioni ed una descrizione sulle modalità di ottenimento del controllo da
parte dell’acquirente;
e) Una descrizione qualitativa dei fattori che hanno indotto a rilevare un avviamento;
f) Il fair value del corrispettivo trasferito totale alla data di acquisizione e l’indicazione
separata del valore corrente di ogni classe principale dello stesso come:
− Denaro o equivalenti;
− Altre attività materiali o immateriali;
− Passività assunte;
− Partecipazione nell’acquirente.
g) Per i corrispettivi potenziali accordati tra le parti:
− L’ammontare rilevato alla data di inizio
− Descrizione dell’accordo e dei criteri di determinazione dell’ammontare;
− Una stima dei pagamenti da effettuarsi (non attualizzati), se non è possibile
procedere ad una stima è necessario esporne le motivazioni;
h) Per le principali categorie di crediti acquisiti nella business combination:
− Il fair value dei crediti stessi;
− Gli importi contrattuali lordi spettanti;
− La migliore stima possibile della data di acquisizione dei flussi finanziari di
difficile recuperabilità
i) L’ammontare del valore corrente, alla data di acquisizione, di ciascuna classe
principale di attività acquisita o passività assunta;
j) Per le passività potenziali, le indicazioni richieste dallo IAS 37 come:
− La descrizione della natura dell’obbligazione e della tempistica prevista per
l’esborso delle risorse;
− L’indicazione delle incertezze relative all’ammontare ed alle tempistiche di
esborso;
− L’ammontare e la probabilità di qualsiasi indennizzo previsto.
k) L’ammontare di avviamento che si presume deducibile fiscalmente;
l) Per ciascuna operazione rilevata separatamente (transazioni separate) dalla business
combination deve essere illustrata la modalità di contabilizzazione, l’ammontare
rilevato per ciascuna transazione e la posta di bilancio in cui sono stati rilevati;
m) Sempre con riferimento alle transazioni separate di cui al punto precedente, devono
essere fornite informazioni riguardanti:
101
− L’ammontare dei costi relativi all’acquisizione;
− L’ammontare imputato a conto economico e la posta di reddito complessiva in
cui è stato rilevato,
− Se l’operazione rappresenta la chiusura di un rapporto preesistente, la modalità
di calcolo dell’ammontare.
n) Nel caso di rilevazione di un “buon affare”:
− L’ammontare degli utili ottenuti dall’applicazione del principio e la posta di
reddito in cui è rilevato;
− Le ragioni per le quali dall’aggregazione contabile sarebbe risultato un “buon
affare”.
o) Nel caso di acquisizioni non totalitarie:
− L’ammontare delle interessenze di minoranza e le modalità di calcolo dello
stesso;
− Per ciascuna partecipazione non di controllo valutata al fair value, le tecniche
di misurazione e le informazioni significative utilizzate per ottenere tale valore
corrente.
p) Riguardo acquisizioni effettuale per stadi (step acquisition):
− Il fair value alla data di acquisizione delle partecipazioni nell’acquisito
detenute prima di tale data;
− Ogni utile o perdita riconosciuti come risultato della rivalutazione a fair value e
la posta di reddito in cui sono stati rilevati.
q) Le seguenti ulteriori informazioni:
− L’ammontare dei ricavi e degli utili o perdite dell’acquisito inclusi nel conto
economico consolidato dalla data di acquisizione;
− I ricavi e gli utili o perdite dell’entità risultante della business combination
come se la data di acquisizione avvenuta durante l’anno fosse stata all’inizio
dell’anno.
Per i casi di aggregazioni in cui la data di acquisizione è successiva alla chiusura
dell’esercizio ma antecedente all’autorizzazione per la pubblicazione del bilancio (caso sub B),
l’acquirente deve fornire tutte le indicazioni sopra elencate a meno che la contabilizzazione iniziale
dell’operazione di business combination sia incompleta al momento dell’autorizzazione
all’emissione. In questa circostanza dovranno essere evidenziate le informazioni non disponibili e la
102
motivazione dell’indisponibilità.
Riportiamo inoltre, per completezza, che lo IASB ha previsto, nel un punto d) nel paragrafo
B67, di fornire informazioni tali da consentire ai lettori del bilancio di valutare le variazioni del
valore contabile dell’avviamento avvenute nel corso dell’esercizio; l’aggregante deve presentare un
prospetto di riconciliazione tra il valore dell’avviamento all’inizio ed alla fine dell’esercizio,
riportando separatamente:
a) L’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all’inizio
dell’esercizio;
b) L’ulteriore avviamento rilevato nel corso dell’esercizio, ad esclusione di quello
attribuibile ad un gruppo in dismissione rientrante nell’ambito dell’IFRS 5;
c) Le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso
dell’esercizio;
d) L’avviamento riconducibile ad un gruppo in dismissione rientrante nell’ambito
dell’IFRS 5;
e) Le perdite di valore rilevate durante l’anno secondo quanto prescritto dallo IAS 36;
f) Altre modifiche apportate al valore contabile del goodwill durante l’esercizio;
g) L’ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine
dell’esercizio.
L’informativa richiesta dal principio contabile internazionale chiude al punto e) del § B67
ordinando, nonostante il FASB non lo preveda76, che venga fornito l’ammontare e la motivazione di
ogni utile o perdita rilevati nel periodo corrente nel caso in cui:
• Si riferisca ad attività identificabili acquisite o a passività assunte in un’operazione di
business combination effettuata nell’esercizio o in quelli precedenti;
• L’ammontare, la natura o l’incidenza di queste informazioni siano rilevanti ai fini
della comprensione del bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione.
Si noti come molte delle informazioni richieste nella disclosure del principio internazionale
siano proprio quelle analizzate ed indicate nel presente capitolo come necessarie per una corretta
contabilizzazione dell’aggregazione aziendale. Conseguentemente, un’acquirente che fornisce in
modo chiaro e dettagliato le informazioni richieste dallo IASB permette ad un lettore qualificato di
ricostruire gran parte del processo di rilevazione della business combination.
76 Lo SFAS 141R non prevede tale disclosure, lo vedremo anche nel § 3.10.
103
3.10 – SFAS 141 Revised e punti di divergenza con l’IFRS 3 Revised
Il principio contabile americano che regola la contabilizzazione delle aggregazioni di azienda
è lo Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) n° 141 rivisto nel 2007 ed oggi
rinominato secondo la nuova codificazione come Accounting Standard Codification (ASC) n°805.
Abbiamo già avuto modo di riportare che anche tale principio ha subito rilevanti modifiche nel
corso del tempo al fine di realizzare la convergenza tra i principi contabili internazionali ed
americani.
Fino al 2001 le business combination effettuate oltreoceano erano regolate dall'APB Opinion
n. 16 emanato dall'Accounting principles Board (oggi FASB) e dall'American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) e prevedeva, analogamente al vecchio IAS 22, due metodi di
contabilizzazione delle aggregazioni aziendali: il purchase method ed il pooling of interests. Come
si è detto, l’utilizzo di due metodi alternativi per contabilizzare situazioni simili non può che
nuocere all’informativa ed alla comparabilità dei bilanci, oltre che a favorire politiche di bilancio
più dirette a risparmi fiscali piuttosto che ad una corretta rappresentazione della realtà economica e
patrimoniale dell’azienda. Proprio per questi motivi il FASB avviò nel 1996 un nuovo progetto che
si è concluso nel 2001, dando vita alla prima versione dello SFAS 14177.
Tra le innovazioni più significative apportate da questo neonato US GAAP, spiccano
l’eliminazione del pooling of interests e dell’ammortamento dell’avviamento, per dare spazio
rispettivamente al metodo dell’acquisto ed all’impairment test del goodwill; entrambe queste scelte
sono state poi fatte proprie dallo IASB nel 2004 nel passaggio dallo IAS 22 al primo IFRS 378. Il
purchase method dello SFAS del 2001, non era però lo stesso presentato nelle pagine precedenti del
presente capitolo, infatti la base concettuale di tale metodo non era la teoria della capogruppo
modificata, ma quella della capogruppo originaria.
La parent company theory79 adottata dai principi contabili americani del tempo si presenta
leggermente più grezza di quella modificata (o estesa) presentata dallo IASB nel 2004, in quanto
non prevede la rivalutazione al fair value della quota di attività nette dell’impresa acquisita di
competenza delle minoranze. L’utilizzo da parte del Board americano di tale versione più arretrata
può trovare giustificazione:
• nei tre anni intercorsi tra l’emanazione dei due principi, i quali hanno concesso al Board
77 Cfr. M. Manini, La value relevance della purchase price allocation disclosure nella prospettiva degli analisti
finanziari: ricerca empirica sul mercato statunitense, Working Paper Università Commerciale L. Bocconi, Milano, 2009.
78 Vedi 1.2.1. 79 Vedi 2.2.2.
104
internazionale più tempo per migliorare ulteriormente tale metodo;
• nel fatto che negli USA, per le caratteristiche proprie del tessuto industriale americano,
l’impatto delle interessenze di minoranza negli importi complessivi delle business
combination è più contenuto rispetto a quanto si riscontri in Europa; questo permette di
considerare gli interessi di minoranza con minore attenzione viste le cifre moderate della
posta in questione80.
Per completezza, riportiamo di seguito l’applicazione della parent company theory alla
situazione dell’esempio 2.1.
Possiamo affermare che il bilancio consolidato risultante dall’applicazione di questa teoria di
consolidamento è molto vicino a quanto visto per la teoria della proprietà. In buona sostanza si può
osservare come l’unica differenza tra le due è il fatto che nella teoria qui presentata non si provvede
all’eliminazione della quota di minoranza di tutte le poste patrimoniali ed economiche
dell’acquisita. Vediamo dunque le rettifiche da svolgere:
a) Attribuisco alla capogruppo la quota di utile del conto economico di B a lei spettante
in virtù della partecipazione detenuta (100 x 80% = 80);
b) Elimino la partecipazione presente all’attivo dello stato patrimoniale di A rilevando
come contropartita 1.120 (800 + 320) della quota di controllo delle attività nette di B
rivalutate a fair value e 280 di avviamento della capogruppo.
c) Analogamente al punto a), sposto la quota di utile presente nello stato patrimoniale di
B alla controllante.
80 Cfr. Montrone A., Aree di criticità nell’applicazione di alcuni principi contabili internazionali: lo IAS 38 e l’IFRS 3,
Franco Angeli, 2008.
ESEMPIO 3.10 – Applicazione della teoria della Capogruppo Pura
105
Il consolidato che ne deriva sarà dunque il seguente:
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L’informativa che offre tale impostazione di bilancio è nettamente superiore a quella fornita dalla
teoria della proprietà, infatti sono presenti e ben visibili le non-controlling interests ma, vista la non
rivalutazione della quota di attività nette di minoranza e la mancanza del relativo avviamento, è
comunque da considerare lacunosa se si vuole rappresentare la situazione del gruppo nel suo
complesso.
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106
Il passaggio dal principio del 2001, incentrato sulla parent company theory, a quello del 2007,
ispirato all’entity theory, è da considerare anche più duro e radicale rispetto a quello compiuto dallo
IASB sia perché il percorso che il FASB ha dovuto percorrere per effetto del business combination
project aveva un punto di partenza più lontano rispetto a quello del Board internazionale81, sia
perché nella versione rivista nel 2007 dello SFAS 141 non c’è la “famosa” possibilità di scelta
presente nell’IFRS 3, ma l’unica opzione prevista è quella del full goodwill.
Dalla figura 1.1, infatti, si nota come il vecchio SFAS abbia dovuto subire delle modifiche
preventive al fine di uniformarsi con le previsioni dell’IFRS 3 non rivisto, prima di raggiungere il
completamento della seconda fase del Business Combination Project. Tra queste prime variazioni
apportate al principio americano si ricordano in particolare:
1. La data rilevante al fine della rilevazione del fair value diventa la data di acquisizione
del controllo;
2. I proventi derivanti da un buon affare sono da rilevare a C.E. e non con una riduzione
proporzionale del valore assegnato alle attività trasferite;
3. Ogni attività è rilevata al 100% del proprio fair value;
4. Solo i costi di ristrutturazione che l’acquirente è obbligato a sostenere possono essere
iscritte nel bilancio della risultante.
Una volta completato questo allineamento con lo IASB, i due documenti si sono mossi in
parallelo fino alla conclusione del progetto e all’emanazione dei rispettivi principi rivisti.
In particolare è da riportare che l’adozione dell’entity theory nello SFAS rivisto è decisamente
più drastica rispetto alla modifica dell’IFRS 3, in quanto la rilevazione del full goodwill è
obbligatoria. Tale scelta è stata certamente accolta con diffidenza da parte di molti respondents, ma
dopo un primo momento di malumore la nuova disposizione è stata assorbita senza troppi problemi
(diversamente da quanto accaduto per il draft internazionale del 2005); questo forse anche grazie
alla diversa forma mentis contabile americana più aperta ed abituata all’utilizzo del fair value nella
valutazione delle poste di bilancio.
Ci troviamo oggi in una situazione in cui, nonostante le business combination siano regolate
da due principi contabili separati (l’IFRS 3 Revised 2008 e l’ASC 805), i due Board hanno adottato
soluzioni omogenee e compatibili per la maggior parte degli argomenti trattati dal progetto e solo in
alcuni limitati casi si sono scelte disposizioni diverse. Tali differenze derivano nella maggior parte
dei casi dalla necessità dello IASB e del FASB di mantenere coerenti le norme per le aggregazioni
aziendali con gli altri principi IAS/IFRS e US GAAP; i Board hanno comunque fatto sapere,
81 Vedi 1.1.
107
tramite l’Appendice G dello SFAS rivisto, che le differenze verranno rimosse quanto prima dai
futuri progetti di convergenza fra principi contabili internazionali ed americani82.
Sempre nell’Appendice G del principio statunitense sono riportati i punti di divergenza che
permangono tra le versioni riviste dei due documenti, di seguito (tabella 3.5) ne ricordiamo i
principali e più significativi, ignorando le mere differenze terminologiche che non hanno rilievo da
un punto di vista concettuale.
Tabella 3.5 – Differenze tra IFRS 3 Revised e SFAS 141 Revised
Argomento IFRS 3 Revised SFAS 141 Revised
Eccezione per
associazioni not-‐
for-‐profit
L’eccezione di scopo per le organizzazioni
senza scopo di lucro non è contemplata
dal principio contabile internazionale83. Le
uniche esclusioni dall’ambito dell’IFRS 3
Revised riguardano le Joint Venture e le
aggregazioni di entità sotto controllo
comune.
Lo SFAS 141 Revised non è applicabile alle
aggregazioni tra entità not-‐for-‐profit o ad
acquisizioni di entità for-‐profit da parte di
un’altra not-‐for-‐profit. Per regolamentare
questi particolari casi di business combination,
il FASB sta sviluppando un progetto specifico
e separato.
Definizione di
controllo84
Il controllo è definito dallo IAS 27 ed è “il
potere di determinare le politiche
finanziarie e gestionali di un’entità al fine
di ottenere i benefici derivanti da essa”.
Il FASB distingue la definizione di controllo a
seconda che si tratti di una business
combination composta da voting interest
entities o da variable interest entity85. Nel
primo caso è assimilato alla nozione di
“controlling financial interest” intesa come
nell’ARB 51, nel secondo caso è assimilato al
concetto di “primary beneficiary” contenuto
nel FIN 46R.
Definizione di
acquirente86
Per lo IASB l’acquirente è colui che ottiene
il controllo su un’altra entità, controllo
inteso secondo quanto previsto dallo IAS
27. Il principio poi, si riserva di chiarire
come comportarsi di fronte ad alcuni casi
La definizione dell’acquirente si basa sulle
prescrizioni contenute nell’ARB 51
(equivalenti allo IAS 27). Nel caso in cui
l’applicazione dell’ARB 51 risulti di difficile
interpretazione, lo SFAS disciplina allo stesso
82 Cfr. Santoro J., Munter P., First Impressions: IFRS 3 and FAS 141R Business Combinations, KPMG, 2008. 83 Nella versione del 2004 era presente anche nell’IFRS 3 il divieto di applicazione di tale principio per business
combinations tra associazioni senza scopo di lucro. Nel 2008 tale limitazione all’applicazione è stata rimossa, diversamente dal principio contabile nordamericano.
84 Vedi 2.1.1. 85 Variable Interest Entity è un termine utilizzato dal FASB per indicare un’entità in cui chi detiene il controllo
dell’entità non possiede più del 50% del capitale o dei voti dell’assemblea, ma il potere di governare le politiche finanziarie ed operative dell’azienda ha origini diverse.
86 Vedi 3.2.
108
particolari (gli stessi dello SFAS), ma non
fa alcun riferimento a “beneficiari
primari”.
modo dell’IFRS 3, gli stessi casi particolari. Il
punto di discordanza consiste nel fatto che
nel caso in cui venga acquisita una Variable
Interest Entity (VIE), il beneficiario primario
dell’acquisizione è sempre l’acquirente. Tale
specificazione non è contemplata dallo IASB.
Definizione di fair
value87
Fair Value è definito nell’Appendice A
dell’IFRS 3 come ”il corrispettivo al quale
un’attività può essere scambiata o una
passività estinta, in una libera transazione
tra parti consapevoli e disponibili”. Lo
IASB sta comunque implementando un
progetto separato (Fair Value
Measurement) diretto a regolamentare
nello specifico le valutazioni a fair value.
Nei principi nordamericani, la definizione di
fair value si trova nel paragrafo 5 dello SFAS
157 (Fair Value Measurement): “il prezzo che
sarebbe ottenuto per la vendita di un’attività
o pagato per il trasferimento di una passività
in un’operazione ordinaria tra partecipanti
del mercato alla data di valutazione88”.
Interessenze di
minoranza89
Abbiamo abbondantemente osservato
come nel principio contabile
internazionale l’acquirente possa scegliere
tra due opzioni nel valorizzare le non-‐
controlling interests:
(A) Come quota di spettanza dei terzi del
fair value attribuito all’attivo netto
trasferito;
(B) Al fair value.
Nello SFAS 141 tale possibilità di scelta non è
contemplata, si potrà valutare le non-‐
controlling interests solo al loro fair value
complessivo comprendente anche la relativa
quota di avviamento.
Leasing
operativi90
Il principio internazionale prevede due
trattamenti diversi riguardo ai leasing
operativi:
a. Se l’acquisito è il locatario,
l’acquirente deve rilevare
un’attività (o passività)
immateriale solo se se il contratto
di leasing prevede condizioni più
favorevoli (o più sfavorevoli)
rispetto alle condizioni del
mercato.
Per il principio americano invece,
indipendentemente dal ruolo di locatario o
locatore dell’acquisito, l’acquirente dovrà
sempre rilevare un’attività o una passività
immateriale derivante da condizioni di favore
o sfavore del contratto di locazione rispetto ai
prezzi di mercato.
Di conseguenza, è richiesto che, quando
l’acquisito è il locatore, l’acquirente valuti il
bene locato separatamente ed
autonomamente rispetto al contratto ad esso
87 Vedi 3.5.3. 88 SFAS 157 – par. 5: “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date”. 89 Vedi 3.5.5. 90 Vedi 3.5.2.
109
b. Se l’acquisito è il locatore,
l’acquirente non dovrà in nessun
caso rilevare attività (o passività
immateriali), anche se la
locazione è effettuata a condizioni
non di mercato. L’effetto delle
particolari condizioni si rifletterà
sul fair value del bene iscritto nel
bilancio dell’acquisito.
collegato.
Attività o
passività
potenziali (Prima
rilevazione)91
L’IFRS 3 prevede la rilevazione di una
passività potenziale (contingent liabilities)
assunta mediante un’aggregazione
aziendale se:
a. È un’obbligazione attuale che
deriva da eventi pregressi;
b. Il suo fair value può essere valutato
attendibilmente.
Il par. 24 SFAS 141 distingue tra:
• Contractual contingencies: in presenza di
attività o passività potenziali derivanti
da un contratto, queste sono sempre
rilevate e valutate al fair value alla data
di acquisizione;
• Noncontractual contingencies per le
quali “è più probabile che non”92 che
l’incertezza dia origine ad un’attività o ad
una passività: anche in questo caso
vengono rilevate e valutate al fair value
della data di acquisizione;
• Tutte le rimanenti noncontractual
contingencies: sono contabilizzate
secondo altri GAAP applicabili e
compatibili, tra i quali lo SFAS 5
(Accounting for contingency).
Attività o
passività
potenziali
Per le rilevazioni successive alla prima,
l’IFRS 3 prevede che una passività
potenziale sia valutata al maggiore tra:
Il principio americano prevede che
l’acquirente continui a rilevare le attività e
passività derivanti da contractual o
91 Vedi 3.5.4. 92 SFAS 141 Revised – par. 24 lett b): “For all other contingencies (referred to as noncontractual contingencies), the
acquirer shall assess whether it is more likely than not as of the acquisition date that the contingency gives rise to an asset or a liability as defined in Concepts Statement 6. If that criterion is met as of the acquisition date, the asset or liability arising from a noncontractual contingency shall be recognized at that date, measured at its acquisition-date fair value.”
Si è riportata tale forzatura della locuzione in italiano per evidenziare il concetto originale presente nel principio statunitense. Per “più probabile che non” si intende che un’attività o passività potenziale è da rilevare e valutare al proprio fair value alla data di acquisizione, se la probabilità che questa generi una futura attività/passività coerente con quanto previsto nel FASB Concept Statement n° 6 (Elements of financial statements), è maggiore della probabilità che non generi nulla in futuro.
Il principio inoltre fornisce una guida alla corretta applicazione del criterio “more likely than not” alle noncontractual contingencies.
110
(Valutazioni
successive)
a. L’importo che sarebbe rilevato in
base allo IAS 37 (Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent
Assets);
b. L’importo rilevato inizialmente,
dedotto l’eventuale ammortamento
complessivo rilevato secondo lo IAS
18 (Revenue).
noncontractual contingency al valore che
sarebbe ottenuto applicando lo SFAS 5 finché
non ottiene sufficienti informazioni sul futuro
risultato incerto. Una volta ottenute maggiori
informazioni, le attività e passività saranno
valutate come segue:
a. Le passività al maggiore tra:
• Il fair value alla data di
acquisizione;
• Il valore che risulterebbe
applicando lo SFAS 5
b. Le attività al minore tra:
• Il fair value alla data di
acquisizione;
• La migliore stima del futuro
importo da liquidare.
Corrispettivi
potenziali (prima
rilevazione)93
Entrambi i principi in oggetto prevedono di classificare corrispettivi potenziali come
attività, passività o strumenti rappresentativi di capitale in base ai relativi IAS/IFRS o US
GAAP direttamente applicabili. Differenze tra le disposizioni di questi altri principi
potrebbero indirettamente causare discrepanze di trattamento nella prima rilevazione
contabile di tali voci di bilancio.
Corrispettivi
potenziali
(valutazioni
successive)
Nelle rilevazioni successive alla prima,
mentre i corrispettivi potenziali
classificati come patrimonio netto non
subiscono variazioni dopo la prima
rilevazione, quelli classificati come
passività se:
a. Sono strumenti finanziari ricompresi
nello IAS 39, sono valutati a fair
value e gli eventuali utili/perdite
sono rilevati a conto economico o nel
prospetto “other comprehensive
income” coerentemente con detto
principio;
b. Non sono strumenti finanziari
compresi nello IAS 39, sono valutati
secondo lo IAS 37 o altri principi
compatibili.
I corrispettivi potenziali classificati come
attività o passività vanno valutati al fair value.
Le variazioni di fair value vanno rilevate a
conto economico a meno che tali corrispettivi
non rappresentino strumenti di copertura, le
cui variazioni successive devono essere
rilevate nel “other comprehensive income”
secondo lo SFAS 133 (Accounting for
Derivative Instruments and Hedging
Activities).
93 Vedi 3.4.3.
111
Prospetto di
riconciliazione
dell’avviamento94
Lo IASB, nella disclosure dell’IFRS 3R,
prevede che venga pubblicato un
prospetto di riconciliazione al fine di
evidenziare le singole variazioni di valore
dell’avviamento avvenute durante
l’esercizio. Nel punto d) del B67, abbiamo
elencato le voci da indicare e analizzare
separatamente richieste dal Board.
Lo IASB, nella disclosure dello SFAS 141R,
richiede un prospetto di riconciliazione del
goodwill in accordo con lo SFAS 142, il quale
diverge in alcuni punti con quanto previsto
dallo IASB. Lo SFAS 141R, tuttavia, modifica le
prescrizioni dello SFAS 142 per allinearle con
quelle dello IASB. Il risultato è che
l’informativa è sostanzialmente la stessa nei
sue principi, ma in quello americano la guida
alla redazione del prospetto è divisa tra lo
SFAS 141 e 142.
Effetti finanziari
di modifiche agli
importi rilevati
in una business
combination95
Come abbiamo visto nell’ultima parte del §
3.9, il Board internazionale prevede che
venga fornito l’ammontare e la
motivazione di ogni utile o perdita rilevati
nel periodo corrente nel caso in cui:
• Si riferiscano ad attività identificabili
acquisite o a passività assunte in
un’operazione di business
combination effettuata nell’esercizio
o in quelli precedenti;
• L’ammontare, la natura o l’incidenza
di queste informazioni siano rilevanti
ai fini della comprensione del
bilancio dell’entità risultante
dall’aggregazione.
Il principio contabile nordamericano non
prevede questa informativa.
Fonte: Elaborazione personale dell’Appendice G, Statement of Financial Accounting Standards N° 141
Revised 2007
94 Vedi 3.9. 95 Vedi 3.9.
112
113
SECONDA PARTE - CAPITOLO QUARTO
ANALISI EMPIRICA
Nella prima parte dell’elaborato è stato analizzato il contenuto del principio contabile
internazionale IFRS 3, nella sua versione rivista del 2008; nel seguente capitolo andiamo ad
osservare nella pratica come effettivamente le aziende italiane abbiano applicato questo nuovo
principio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010. Dopo aver illustrato il contesto generale di
riferimento e quali obiettivi si intende perseguire, si descriverà il campione analizzato, il metodo
utilizzato ed i risultati scaturiti dallo studio. Si conclude fornendo alcune immediate osservazioni su
quanto emerso, riservandoci di esporre un commento più approfondito all’interno delle conclusioni
dell’elaborato.
4.1 – Contesto generale
Il contesto generale in cui ci inseriamo con la presente analisi riflette in qualche modo la
congiuntura economico-finanziaria che interessa l’Italia in questi ultimi anni. E’ risaputo infatti che
le operazioni di fusione o acquisizione (M&A1) sono un importante indicatore del ciclo economico
di una nazione e i dati osservati non sono molto confortanti. E’ da notare che questo genere di
operazioni ha subito dal 2007 una costante e ripida discesa sia dal una punto di vista dei
corrispettivi trasferiti sia nel numero di operazioni effettuate. Mentre il controvalore complessivo
delle M&A è tuttora in caduta libera con una variazione negativa del 61 percento del 2010 rispetto
all’anno precedente, un dato parzialmente positivo si riscontra nel numero di operazioni chiuse nel
2010; infatti sono 100 contro 78 (+ 28%) le fusioni e acquisizioni effettuate nel 2010 rispetto al
2009. Tale discrepanza tra l’andamento del valore e quello del numero di operazioni è da ricondurre
principalmente all’assenza di grandi operazioni, assenza che a sua volta è dovuta alla mancanza di
fiducia nell’economia italiana da parte degli addetti ai lavori. Proprio questa fiducia sarebbe invece
l’ingrediente fondamentale per la ripresa delle operazioni di M&A in Italia2.
Il brutto momento in cui versano le fusioni ed acquisizioni italiane è comunque ben
rappresentato dal nostro campione, anch’esso caratterizzato da poche aggregazioni aziendali e di
modesto valore3.
1 Mergers and Acquisition è la traduzione inglese di “Fusioni e Acquisizioni”, spesso abbreviata con M&A. 2 Cfr. KPMG, 20 anni di M&A – Fusioni e acquisizioni in italia dal 1988 al 2010, Egea, 2010. 3 Sono state solo 16 su 65 le aziende del campione che nel 2010 sono state interessate da business combination; mentre,
fatta eccezione per l’acquisizione del gruppo NHC da parte di Amplifon S.p.a. per un corrispettivo complessivo di circa 343 mln di euro, l’operazione più rilevante analizzata riguarda Brembo, con la sua acquisizione della fonderia di
114
4.2 – Obiettivi dell’analisi
Con l’indagine presentata nei paragrafi seguenti si intende fornire una descrizione di come le
imprese italiane hanno reagito alle modifiche apportate dal nuovo IFRS 3 Rivisto. Abbiamo finora
avuto modo di descrivere in maniera ampia e dettagliata sia i contenuti sia le informazioni richieste
dal principio internazionale e riteniamo possa essere interessante andare a vedere nella pratica come
effettivamente i bilanci riflettano le disposizioni previste dallo IASB. Si tratta quindi di un’analisi
basata sulla disclosure prevista dal Board (e descritta nel § 3.9), ma che dipende anche molto dal
grado di trasparenza che i diversi bilanci presentano verso i lettori esterni.
La trasparenza non è però l’unica variabile da considerare nel presente elaborato, un altro
concetto chiave attorno al quale ruota il lavoro è il grado di compliance dei bilanci pubblicati,
compliance intesa come tasso di aderenza della pratica ai principi contabili. Empiricamente è stato
infatti dimostrato più volte che non sempre le scelte contabili effettuate dalle società risultano in
totale accordo con i dettami degli standard di riferimento. Si vuole perseguire dunque un duplice
scopo: osservare se le informazioni richieste espressamente dal principio sono fornite in modo
chiaro4, ma anche verificare che la disclosure presentata nel consolidato rispecchi le nuove regole
espresse dall’IFRS 3 Revised.
Per diversi motivi, che cercheremo di individuare in seguito, i risultati di questa ricerca non
sono per nulla scontati, anzi potrebbero far emergere situazioni inopinate.
4.3 – Letteratura di riferimento
Tra la letteratura economica non mancano contributi utili al lavoro che ci stiamo accingendo a
svolgere; non ci si riferisce necessariamente a lavori empirici aventi il medesimo scopo del presente
elaborato, spostando il focus dell’interesse sulla metodologia di ricerca, infatti, riteniamo valido
anche qualsiasi studio empirico che abbia l’interesse di analizzare e quantificare il livello di
compliance o trasparenza fornito dalle imprese, indipendentemente dallo specifico principio
contabile analizzato, dal territorio su cui è stata effettuata la ricerca o dalla relazione con altre
variabili che i diversi lavori intendevano investigare.
In particolare si possono distinguere due ordini di lavori empirici riguardanti l’argomento5: i
proprietà di Donghua Automotive Industral Co. Ltd per un corrispettivo di 9,4 milioni.
4 Posto che anche il principio contabile internazionale prescrive un livello minimo di informativa (disclosure) da fornire agli utenti esterni del bilancio, una lacuna nella trasparenza dello stesso potrebbe comunque anche tradursi in un problema di compliance.
5 Numerose sono anche le analisi riguardanti il livello di armonizzazione contabile tra paesi diversi o tra principi
115
primi, più orientati verso un’analisi quantitativa della situazione osservata (supportati da formule
matematico-statistiche più o meno complesse) ed i secondi che privilegiano invece uno studio più
qualitativo e descrittivo.
Per quanto riguarda il primo approccio matematico-quantitativo, è da notare che i
contributi hanno prevalentemente origine internazionale e la maggior parte degli autori6 si basa sui
due indici più comuni:
a) Il disclosure index (anche detto dicotomous index): si tratta di un indice non ponderato, che
trae origine da un lavoro di Cooke del 19897, il quale aveva sviluppato uno schema per la
valutazione dei diversi livelli di disclosure presentati da un campione di aziende svedesi.
Questo indice è definito come il rapporto tra la sommatoria delle disclosures effettivamente
fornite da un’azienda del campione e la sommatoria del totale di informazioni che il
principio contabile in oggetto richiederebbe. La formula è la seguente:
Dj =dijrij
i=1
n
!
riji=1
n
!
Dove:
Dj indica il punteggio finale assegnato alla disclosure fornita dall’impresa j secondo il
disclosure index;
dij indica la presenza dell’informazione i nell’impresa j e può assumere il valore 0 o 1 a
seconda che l’informazione sia fornita o meno;
rij indica se l’informazione i è richiesta dal principio contabile per l’impresa j ed assume
valore 0 o 1 a seconda che sia obbligatoria o meno.
b) Il saidin index: è un indice meno usato, che trae origine da un lavoro di Spetz & Baker
(1999)8 riguardante l’effetto delle tecnologie mediche su un campione di organizzazioni
ospedaliere americane, tale ricerca attribuiva un peso maggiore a tecnologie rare e costose
contabili italiani e americani. Tale argomento tuttavia è da considerare estraneo all’oggetto del presente elaborato, a riguardo comunque si segnala: Parker T. J., Measuring international harmonisation and standardization, Abacus, 1990, vol. 26, pg. 71-88, Van Der Tas, Measuring harmonisation of financial reporting practice, Accounting and business research, 1988, vol. 18, n° 70, pg. 157-169 e Catuogno Simona, Mauro Marianna, Il consolidamento delle partecipazioni. Compliance VS armonizzazione, Financial reporting, 2009, vol. 3, pg. 9-26.
6 Cfr. Hodgdon et al. (2008), Glaum and Street (2003) Abd-Elsalam and Weetman (2003), Street and Gray (2001), Street and Bryant (2000), Craig and Diga (1998); Patton and Zelenka (1997), Ahmed and Nicholls (1994), Wallace et al. (1994).
7 Cfr. Cooke T. E., Disclosure in the corporate annual reports of swedish companies, Accounting and business research, 1989, vol. 19, pg. 113-124.
8 Cfr. Spetz J. E Baker L., Has managed care affected the availability of medical technology?, Public Policy Institute of California, San Francisco, 1999.
116
rispetto a tecnologie di facile accessibilità. L’indice è stato poi adattato a studi economici
ritenendolo compatibile con l’ipotesi che informazioni richieste dai principi contabili
generalmente disattese dalla maggioranza delle imprese, debbano essere considerate con un
peso maggiore nel calcolo dell’indice, così da “premiare” le poche aziende compliant. In
questo modo, all’interno delle sommatorie viste in precedenza, viene aggiunto un ulteriore
peso, che sarà maggiore per le informazioni meno fornite e minore per le informazioni più
comuni e di facile pubblicazione. L’indice che ne consegue è il seguente:
Sj =aidijrij
i=1
n
!
airiji=1
n
!
Dove:
Sj indica il punteggio finale assegnato alla disclosure fornita dall’impresa j secondo il saidin
index;
ai indica il peso da attribuire alle diverse informazioni, questo valore è compreso tra
l’intervallo [0 ; 1] e viene calcolato attraverso un ulteriore algoritmo avente come
variabile la frequenza di pubblicazione dell’informazione in questione. Se l’informazione
è fornita da tutte le imprese del campione il peso assumerà valore 0, nel caso non sia
fornita da nessuno sarà invece 1.
dij indica la presenza dell’informazione i nell’impresa j e può assumere il valore 0 o 1 a
seconda che l’informazione sia fornita o meno;
rij indica se l’informazione i è richiesta dal principio contabile per l’impresa j ed assume
valore 0 o 1 a seconda che sia obbligatoria o meno.
Alla luce del limite insito nel primo indice (l’attribuzione cioè di uno stesso peso per ogni
informazione), molti studi utilizzano entrambi i metodi, al fine poi di compararli ed analizzare le
differenze.
Il secondo approccio osservato dagli studi in materia può essere definito come qualitativo-
descrittivo ed è stato osservato su ricerche di studiosi italiani. Ci si riferisce in particolare al lavoro
curato da Tettamanzi P. (2008)9 e da Rinaldi L. (2009)10 sempre riguardanti un’analisi empirica
sulla compliance della disclosure contabile fornita aziende quotate italiane. Anche in questo caso si
rende necessaria una distinzione tra il primo ed il secondo lavoro.
9 Cfr. Tettamanzi P., Principi contabili internazionali: l’adozione degli IAS/IFRS in Italia, una ricerca empirica,
Pearson Education, Milano, 2008. 10 Cfr. Rinaldi L., L’applicazione degli IAS/IFRS – Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società
quotate, Il sole 24 ore, Milano, 2009.
117
Il primo, avente come scopo l’osservazione della prima adozione degli IAS/IFRS nei bilanci
italiani e degli sviluppi futuri dell’informativa in oggetto, si avvale di un questionario a domande
chiuse che è stato spedito a tutte le aziende comprese nel campione scelto. Tale questionario è stato
studiato e costruito attentamente, inserendo all’interno dello stesso domande chiare e specifiche in
modo tale che fornisse una giusta rappresentazione dell’approccio con cui l’impresa si era posta nel
delicato passaggio dai GAAP nazionali ai principi contabili internazionali e come poi abbia
continuato l’applicazione di quest’ultimi nei bilanci successivi.
Il lavoro curato da Rinaldi L., invece, non si avvale né di indici né di questionari, ma
raccoglie al suo interno un analisi dell’aderenza di diverse poste di bilancio (una per ogni capitolo)
con i rispettivi principi contabili internazionali basata sull’effettiva osservazione dei bilanci
pubblicati dalle società quotate italiane ricomprese nel campione al fine di descrivere poi la
situazione osservata in maniera descrittiva e tabellare. Di particolare importanza è che tra i diversi
argomenti analizzati è presente anche uno studio della compliance e della trasparenza delle
aggregazioni aziendali così come definite dall’IFRS 3, motivo per il quale tale lavoro è da
considerare il più vicino all’obiettivo della nostra analisi.
Si è ritenuto dunque opportuno seguire quest’ultimo metodo empirico non solo in virtù del
simile oggetto dell’analisi, ma anche perché è basato sull’effettiva disclosure pubblicata
dall’azienda in questione (senza il filtro dell’individuo compilante il questionario, che potrebbe
essere motivo di alterazione della realtà) e non si avvale di calcoli matematici più o meno complessi
che potrebbero distogliere l’attenzione dall’effettivo interesse della ricerca.
4.4 – Definizione del campione
Abbiamo già ricordato come questa analisi empirica possa essere fortemente influenzata dal
livello di trasparenza di informazione fornito dalle società prese in considerazione all’interno del
campione. Per poter valutare come il bilancio rifletta le regole contenute nel principio contabile è
necessario infatti avere a disposizione più informazioni possibili, ma anche un’uniformità di
comportamento dei documenti contabili studiati.
Proprio allo scopo di limitare la distorsione derivante da una scarsa e disomogenea
informativa dei bilanci analizzati, si è deciso di considerare un campione di riferimento composto
dalle imprese più virtuose dal punto di vista della disclosure.
Ci stiamo riferendo a tutte le aziende comprese all’interno dell’indice FTSE STAR11 di Borsa
11 Acronimo di “Segmento Titoli con Alti Requisiti”.
118
Italiana, indice che richiede stringenti requisiti per chiunque intenda quotarsi e farne parte. Le
imprese in oggetto hanno tutte media capitalizzazione (fino ad un miliardo di euro) ed hanno
diverse e stringenti caratteristiche richieste proprio da Borsa Italiana.
Sono numerosi i requisiti richiesti per la quotazione nel segmento STAR previsti dall’articolo
2.2.3 del regolamento interno di Borsa Italiana (si tratta, tra gli altri, di requisiti di trasparenza, di
liquidità e corporate governance), di seguito ne riportiamo solo i più significativi in relazione al
lavoro che stiamo per sviluppare.
Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di STAR, gli emittenti devono:
• rendere disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal
termine del primo, secondo e terzo e quarto trimestre dell’esercizio. Gli emittenti sono
esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del pubblico
la relazione finanziaria annuale entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• avere l’ultimo bilancio d’esercizio annuale corredato di un giudizio positivo della società
di revisione;
• rendere disponibile sul proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale, i resoconti
intermedi di gestione e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana nelle Istruzioni. Le
informazioni dovranno essere rese disponibili sul sito secondo il formato indicato da
Borsa Italiana, anche in lingua inglese;
• aver pubblicato, nei termini previsti, i documenti contabili obbligatori sulla base delle
disposizioni applicabili e non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di
obblighi informativi formalmente accertati;
• non avere l’attivo di bilancio, ovvero i propri ricavi, rappresentati in misura
preponderante dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui
azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
• aver individuato all’interno della propria struttura organizzativa un soggetto
professionalmente qualificato (investor relator) che abbia come incarico specifico la
gestione dei rapporti con gli investitori.12
Si è provveduto inoltre, al fine di garantire una maggiore uniformità e comparabilità tra i
bilanci in questione, ad escludere dalle 73 imprese del segmento, le 8 società appartenenti al settore
bancario, assicurativo, di erogazione di servizi finanziari e di gestione del risparmio. Tale
esclusione si rende necessaria in quanto si tratta di imprese soggette a normative speciali in materia
di bilancio (quali le disposizioni della Banca d’Italia e dell’ISVAP) e, in ragione anche della
12 www.borsaitaliana.it
119
particolare attività svolta e dei rilevanti interessi pubblici e generali che ad esse fanno capo,
meriterebbero una trattazione separata e specifica13. L’area di analisi, inizialmente composta da 73
imprese, si riduce dunque a 65, tra le quali è però compresa Juventus Football Club che non redige
il bilancio consolidato.
L’ultimo livello di scrematura del campione riguarda la data effettiva di entrata in vigore del
principio: a noi interessa osservare in che modo le imprese abbiano applicato il nuovo IFRS 3 e
quindi, avendo quest’ultimo come effective date il primo luglio 2009, dovremo considerare solo i
bilanci riferiti agli esercizi con inizio coincidente o successivo a tale data. In pratica, nella quasi
totalità dei casi il primo esercizio utile da considerare per l’entrata in vigore effettiva del principio è
quello con inizio al primo gennaio 2010 e fine al 31 dicembre 2010, l’unica eccezione riscontrata
riguarda Damiani S.p.a. che considera il periodo compreso tra il primo aprile e il 31 marzo. Dato
che l’inizio di tale esercizio è antecedente all’effective date del principio, dovremo escludere anche
questo gruppo dal campione considerato.
Possiamo concludere affermando che le 63 aziende oggetto di analisi si presentano come le
più adatte all’esame che ci stiamo avviando a descrivere, in quanto presentano sia un elevato
standard di informativa al pubblico, sia un buon livello di comparabilità tra di esse.
4.5 – Il metodo
L’analisi empirica è stata effettuata attraverso la lettura di ciascun bilancio consolidato14 dei
diversi gruppi quotati individuati secondo i criteri esposti nel § 4.4.
Una volta ottenuti i documenti necessari, abbiamo provveduto a stilare un foglio di lavoro in
Microsoft Excel (tabella 4.1) contenente tutte le informazioni sensibili che ci aspettavamo di trovare
sia perché espressamente previste dal principio (vedi disclosure al § 3.9), sia perché necessarie ad
una corretta presentazione dell’aggregazione aziendale come prevista dal nuovo IFRS 3. Man mano
che si proseguiva con l’analisi, si è provveduto alla compilazione del foglio di lavoro in base alle
informazioni osservate nei singoli bilanci.
13 Cfr. Van Der Tas, Measuring harmonisation of financial reporting practice, Accounting and business research, vol
18, n° 70, 1988, PG 157-169 e Tettamanzi P., Principi contabili internazionali – L’adozione degli IAS/IFRS in Italia. Una ricerca empirica, Pearson Education, Milano, 2008, pg. 85.
14 Tali documenti contabili sono stati reperiti con facilità dal sito di ciascuna capogruppo alla sezione “Investor Relation”, sezione obbligatoria per ogni azienda quotata nel segmento STAR.
120
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Tabella 4.1 – Foglio di lavoro analisi empirica
121
Il primo passo da compiere per la compilazione del foglio di lavoro è individuare se, durante
l’esercizio in oggetto, sono state effettuate business combinations. A livello di collocazione in
bilancio, tale informazione è generalmente riportata all’interno della relazione sulla gestione e più
precisamente nel paragrafo denominato “Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio”15. In
questa sede si ritrovano, se sono effettivamente avvenute aggregazioni aziendali, anche le
informazioni generali dell’operazione avvenuta come la denominazione ed una descrizione
dell’acquisita, la percentuale di capitale trasferita, la data di acquisizione, le motivazioni etc16.
Una volta constatata la presenza di una fusione o acquisizione con trasferimento del controllo,
possiamo proseguire l’analisi cercando ulteriori informazioni economico-finanziarie a riguardo.
Nella maggioranza dei bilanci osservati, tali informazioni sono esposte in un paragrafo apposito
all’interno della nota integrativa al bilancio consolidato, denominato appunto “Aggregazioni
aziendali”; si sono riscontrati, però, anche casi di aziende meno scrupolose che forniscono tali
ulteriori informazioni nel paragrafo dedicato alle variazioni dell’area di consolidamento o nel
prospetto di riconciliazione dell’avviamento.
Completata la compilazione del foglio di calcolo, è stato immediato, attraverso alcune
semplici formule di Excel, riassumere le informazioni raccolte in un aggiuntivo foglio di lavoro
(tabella 4.2) contenente tutti i numeri necessari per una completa analisi di quanto osservato.
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15 A tal proposito è necessaria particolare attenzione al fine di individuare ed escludere accorpamenti o acquisizioni di
imprese già controllate o che comunque, pur detenendo più del 51% del capitale sociale, non sono soggette al potere di governo e gestione da parte del gruppo. In tutti i bilanci considerati, tuttavia, si sono osservate informazioni sufficienti all’individuazione di questi casi.
16 Nei casi in cui la business combination non sia sufficientemente rilevante da essere inserita nel paragrafo dei “fatti di rilievo”, queste informazioni si ritrovano nel sottocapitolo riservato alla descrizione dell’area di consolidamento ed alle sue variazioni.
122
4.6 – I risultati dell’analisi
Abbiamo più volte ricordato finora che lo scopo del nostro lavoro è fotografare come le
imprese abbiano assimilato il nuovo principio contabile internazionale nei primi bilanci di gruppo
redatti dopo la sua entrata in vigore effettiva. Abbiamo altresì impostato il metodo di analisi
attenendoci fedelmente alle previsioni del principio stesso in tema di disclosure17, in quanto si è
ritenuto che fosse il filo conduttore più completo per toccare tutti i punti più importanti trattati nella
prima parte dell’elaborato e, contemporaneamente, effettuare un’analisi di compliance con quanto
contenuto nelle regole emanate dallo IASB. Coerentemente con quanto appena affermato,
riproponiamo di seguito tutti i punti già esposti nel § 3.9, dedicando ad ognuno un commento su
quanto riscontrato nella pratica e prestando maggiore attenzione ai punti più rilevanti di
discontinuità col passato.
Dei 63 gruppi oggetto di studio, 16 (25%) hanno effettuato aggregazioni aziendali con
contestuale acquisizione del controllo e nessuno dei quali ha utilizzato la tanto discussa “opzione
(B)” della valutazione delle minoranze. Fa riflettere, in particolare, che 9 gruppi su 16 ripropongano
il termine “purchase method/metodo dell’acquisto” piuttosto che “acquisition method/metodo
dell’acquisizione” e riportino di pari passo la vecchia descrizione del calcolo dell’avviamento.
Abbiamo dunque visto che l’acquirente di una business combination è tenuto, secondo il
paragrafo B64 dell’IFRS 3, a presentare al pubblico la seguente informativa:
a) Le denominazioni e le descrizioni delle società oggetto di aggregazione;
La denominazione è indicata da tutti i gruppi, mentre la descrizione dell’acquisita è
un’informazione fornita dal 75% del campione, anche se con grado di approfondimento dipendente
dalla rilevanza dell’acquisizione. Più l’acquisita ha un impatto strategico (e finanziario)
sull’acquirente, più quest’ultimo fornisce una descrizione completa.
b) La data di acquisizione;
Anche la data di acquisizione, alla luce anche della notevole importanza che ricopre, è
indicata dalla totalità dei gruppi in oggetto, anche se alcuni non forniscono il giorno esatto ma si
limitano al mese.
17 Si sono prese in considerazione solo l’informativa richiesta e riguardante le business combinations in senso stretto,
trascurando quanto previsto per il prospetto di variazione dell’avviamento.
123
c) La percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale acquisiti;
Essendo anche questa un’informazione di base e che generalmente viene fornita nel paragrafo
“Fatti di rilevo avvenuti nel corso dell’esercizio”, al pari delle altre informazioni viste in a) e b) si
ritrova nella quasi totalità dei bilanci. Sono rari i casi in cui tale percentuale non viene
espressamente indicata, ma continuando con la lettura delle ulteriori informazioni si comprende
come in tutte queste situazioni l’aggregante si riferisca ad acquisizioni totalitarie.
d) Le motivazioni ed una descrizione sulle modalità di ottenimento del controllo da parte
dell’acquirente;
Le motivazioni delle aggregazioni vengono di solito riportate insieme alla descrizione
dell’acquisita proprio perché spesso le caratteristiche di quest’ultima sono considerate strategiche
per perseguire lo scopo del gruppo. I bilanci che forniscono questa informazione infatti sono gli
stessi 12 (75%) che soddisfano il punto a). Per quanto riguarda le modalità di ottenimento del
controllo, nella maggioranza dei casi viene indicata chiaramente la percentuale precedentemente
detenuta nell’acquisita, tramite quale controllata si effettua l’aggregazione e quali aggregazioni
sfuggono all’applicazione dell’IFRS perché “sotto controllo comune”. Da questo punto di vista si
nota un buon livello di compliance con il principio.
e) Una descrizione qualitativa dei fattori che hanno indotto a rilevare un avviamento;
L’informativa sparisce, invece, quando si tratta di fornire una spiegazione dei motivi per i
quali si è giunti a rilevare un avviamento. I redattori dei bilanci evidentemente ritengono sufficiente
come spiegazione il fatto che è stato determinato come differenza tra il corrispettivo trasferito e la
quota di attività nette acquisite, comportamento di certo non in accordo con il pensiero dello IASB,
il quale richiederebbe almeno l’indicazione delle attività immateriali non rilevabili separatamente
dall’avviamento stesso. Nessun gruppo riporta dunque informazioni a riguardo; l’argomento viene
comunque ripreso al punto n).
f) Il fair value del corrispettivo trasferito totale alla data di acquisizione e l’indicazione
separata del valore corrente di ogni classe principale dello stesso come:
− Denaro o equivalenti;
− Altre attività materiali o immateriali;
− Passività assunte;
− Partecipazione nell’acquirente.
Anche l’ammontare del corrispettivo trasferito è un’informazione fornita dalla totalità dei
124
gruppi, i quali hanno però scelto livelli diversi di trasparenza. Infatti, se l’ammontare del costo
sostenuto per l’acquisizione è stato indicato nel 100% dei bilanci18, solo 6 gruppi su 16 ne hanno
indicato la composizione. In particolare si è notato che sono state utilizzate in prevalenza
disponibilità liquide, o per l’intero ammontare (3 gruppi) o congiuntamente alla cessione di azioni
detenute in portafoglio (2 gruppi) o a finanziamenti bancari (1 gruppo).
La tendenza riscontrata tra i più virtuosi (7 su 16) è stata di indicare anche il timing delle
uscite di cassa, qualora sia stato negoziato un pagamento differito magari in più tranches. I costi
accessori, invece, vengono indicati solo da 4 acquirenti, 3 dei quali indicano anche che sono stati
spesati a conto economico nel corso dell’esercizio, manifestando una certa consapevolezza delle
variazioni intervenute nel principio in oggetto.
Queste ultime due informazioni fornite da alcuni gruppi acquistano speciale importanza e
sono particolarmente apprezzabili in quanto sono indicazioni non espressamente richieste dall’IFRS
3, ma che i redattori dei bilanci hanno ritenuto opportuno fornire comunque, consapevoli che
sarebbero potute essere utili ed interessanti per un lettore esterno (self disclosure).
g) Per i corrispettivi potenziali accordati tra le parti:
− L’ammontare rilevato alla data di inizio
− Descrizione dell’accordo e dei criteri di determinazione dell’ammontare;
I corrispettivi potenziali rappresentano, insieme ai costi accessori, un punto a dire il vero
marginale di discontinuità con il vecchio principio, tuttavia osservare come sono stati considerati
dai gruppi in oggetto può essere utile per capire il grado di aderenza dei bilanci consolidati al nuovo
IFRS 3.
Si è osservato che solo 5 gruppi su 16 hanno indicato l’ammontare (o l’assenza) di
corrispettivi potenziali, dei quali 3 hanno precisato che sono compensi collegati ad obiettivi
economici dell’entità risultante e che sono stati inseriti all’interno del corrispettivo trasferito. In
realtà non si può affermare che questi tre gruppi abbiano riportato una vera e propria descrizione
dell’accordo o dei criteri di determinazione dell’ammontare, l’indicazione è spesso molto sintetica;
ad esempio: “[…] è stata perfezionata, tramite la controllata inglese […], l'acquisizione del 100%
del capitale di […], per un corrispettivo complessivo di 6,5 milioni di Sterline (circa 7,2 milioni di
Euro), oltre un earn-out di importo massimo pari a 300 mila sterline (circa 0,3 milioni di Euro),
correlato al raggiungimento di predeterminati risultati economici”.
18 Due gruppi in realtà hanno indicato il corrispettivo totale pagato per due o più acquisizioni effettuate nell’esercizio,
diversamente da quanto richiesto dal principio che vorrebbe informazioni separate per ciascuna operazione.
125
h) Per le principali categorie di crediti acquisiti nella business combination:
− Il fair value dei crediti stessi;
− Gli importi contrattuali lordi spettanti;
− La migliore stima possibile della data di acquisizione dei flussi finanziari di difficile
recuperabilità
i) L’ammontare del valore corrente, alla data di acquisizione, di ciascuna classe principale di
attività acquisita o passività assunta;
j) Per le passività potenziali, le indicazioni richieste dallo IAS 37 come:
− La descrizione della natura dell’obbligazione e della tempistica prevista per
l’esborso delle risorse;
− L’indicazione delle incertezze relative all’ammontare ed alle tempistiche di esborso;
− L’ammontare e la probabilità di qualsiasi indennizzo previsto.
I punti h) i) e j) si riferiscono alla “vecchia” allocazione del corrispettivo pattuito nelle
attività, passività e passività potenziali descritta al punto 3 degli step previsti dal purchase method.
Nell’acquisition method, invece, abbiamo visto che non si parla più di allocazione, ma di
“riconoscimento e misurazione delle attività acquisite, passività assunte e di eventuali interessenze
di minoranza già detenute dall’acquirente”. Nonostante questa sfumatura diversa contenuta nei due
metodi, si è osservato che chi ha fornito informazioni a riguardo (13 gruppi su 16, l’81% del
campione) ha sempre affermato di allocare il costo tra le attività e passività acquisite e le ha
riportate, per ciascuna classe principale, a valori correnti in una specifica tabella. C’è però da notare
che solo 9 gruppi, sui 13 che allocano, hanno correttamente indicato in tabelle separate le attività e
passività ottenute in ogni singola business combination avvenuta nel periodo, i rimanenti hanno
invece riportato i valori in maniera aggregata (3 gruppi), oppure solo quelli riguardanti le operazioni
più rilevanti (1 gruppo). Le modalità di allocazione tramite tabelle hanno diversi gradi di dettaglio e
risultano più o meno chiare a seconda dell’importanza dell’aggregazione, in particolare la
maggioranza (9 gruppi su 13) indica sia il valore contabile che il relativo fair value delle poste in
oggetto19, mentre solo due bilanci espongono le modalità di valutazione delle stesse (stime fatte
sempre da esperti esterni ed indipendenti).
In queste tabelle, tra le attività, solo 9 gruppi hanno indicato il fair value (o l’assenza) dei
crediti acquisiti, mentre nessuno ha provveduto a fornire gli importi lordi contrattuali e la stima
degli ammontari di difficile recuperabilità.
Anche le passività potenziali acquisite non trovano alcuna attenzione all’interno 19 In più della metà dei casi (7 bilanci su 13 che allocano) l’acquirente ha sfruttato l’opzione concessa dallo IASB, di
riportare valori provvisori riservandosi di modificarli entro l’anno non appena sorgano ulteriori informazioni rilevanti.
126
dell’allocazione del costo, in questo caso però rimane il beneficio del dubbio in quanto è legittimo
ipotizzare che in nessun caso analizzato siano state trasferite passività potenziali.
k) L’ammontare di avviamento che si presume deducibile fiscalmente;
Informazione forse ritenuta superflua e di scarso interesse, il risultato è che nessun gruppo la
considera degna di un’indicazione in bilancio.
l) Per ciascuna operazione rilevata separatamente (transazioni separate) dalla business
combination deve essere illustrata la modalità di contabilizzazione, l’ammontare rilevato per
ciascuna transazione e la posta di bilancio in cui sono stati rilevati;
m) Sempre con riferimento alle transazioni separate di cui al punto precedente, devono essere
fornite informazioni riguardanti:
− L’ammontare dei costi relativi all’acquisizione;
− L’ammontare imputato a conto economico e la posta di reddito complessiva in cui è
stato rilevato,
− Se l’operazione rappresenta la chiusura di un rapporto preesistente, la modalità di
calcolo dell’ammontare.
L’informativa riguardante transazioni separate avvenute in parallelo rispetto a business
combinations è pressoché inesistente. Nel paragrafo appositamente creato all’interno delle note
integrative e dedicato alle aggregazioni aziendali in nessun caso si individuano riferimenti a tale
argomento. Solo un gruppo si distingue dagli altri per aver riportato, all’interno della tabella
dedicata alle operazioni con parti correlate, anche informazioni sui rapporti commerciali con
l’azienda fornitrice acquisita. In particolare la tabella indica:
• La qualifica di fornitore o cliente;
• La natura delle transazioni;
• La quota di costo e di debito delle transazioni;
• La posta di conto economico e di stato patrimoniale in cui tali costi e debiti vengono
inseriti.
Pare, tuttavia, che tali informazioni siano dirette a soddisfare la disclosure richiesta dalla
CONSOB e dallo IAS 24 (related parties) più che alle richieste dell’IFRS 3 rivisto.
Anche per questo argomento è comunque da riconoscere la mancanza di sufficienti
informazioni per esprimere un giudizio sulla compliance del campione in quanto la mancanza di
informazione potrebbe essere dovuta dall’effettiva assenza di transazioni separate con le aziende
127
acquisite.
n) Nel caso di rilevazione di un “buon affare”:
− L’ammontare degli utili ottenuti dall’applicazione del principio e la posta di reddito
in cui è rilevato;
− Le ragioni per le quali dall’aggregazione contabile sarebbe risultato un “buon
affare”.
In nessuna delle aggregazioni osservate è scaturito un “utile da buon affare”; dei 13 gruppi
che indicano il differenziale tra il corrispettivo trasferito e le attività nette rivalutate trasferite20, 9
presentano un goodwill correttamente classificato all’attivo e i restanti 4 hanno il differenziale pari
a zero. In nessun caso, tuttavia, si è osservata una spiegazione delle ragioni per cui ne è derivato o
meno un avviamento.
o) Nel caso di acquisizioni non totalitarie:
− L’ammontare delle interessenze di minoranza e le modalità di calcolo dello stesso;
− Per ciascuna partecipazione non di controllo valutata al fair value, le tecniche di
misurazione e le informazioni significative utilizzate per ottenere tale valore
corrente.
Questo punto ed il seguente sono da considerare i più delicati in quanto toccano gli argomenti
più modificati dal nuovo IFRS 3. A riguardo c’è da riportare innanzi tutto che delle 16 aziende
interessate da business combination, 7 hanno effettuato acquisizioni non totalitarie e quindi si sono
dovute porre il problema della valutazione e rilevazione degli interessi di minoranza. In nessun caso
si è osservata una valutazione delle minoranze al fair value, tutti i gruppi infatti hanno optato per
l’opzione (A); Anche se non tutti hanno indicato chiaramente tale scelta, questa può essere
facilmente dedotta dalla modalità di calcolo dell’avviamento, sempre inteso come differenza tra
costo sostenuto e percentuale di controllo delle attività nette rivalutate e trasferite.
Sebbene inoltre solo due gruppi indichino l’ammontare delle interessenze di minoranza in
modo chiaro e separato da quelle di maggioranza, tale ammontare può essere individuato
agevolmente per tutti come percentuale delle attività nette acquisite indicate nella tabella descritta ai
precedenti punti h) i) j).
Per quanto riguarda l’indicazione della modalità di calcolo delle non-controlling interests, i
redattori del bilancio si limitano a ricopiare in modo pedissequo il capoverso dell’IFRS 3.
20 Sono compresi nel dato anche due gruppi che riportano solo il goodwill delle operazioni più rilevanti ed altrettanti che
invece indicano un unico valore complessivo derivante da più di una operazione. Tale prassi, come già notato, è da ritenere non corretta.
128
Si nota infine, per dovere di cronaca, che in un caso è stato fornito il valore stimato dell’intera
entità aggregata nonostante l’acquisizione da parte della controllante si riferisse solo al 60% del
capitale sociale, poiché l’acquirente possedeva un’opzione call sul restante 40% a valori già
predeterminati. In tale occasione è stato attribuito all’aggregata un valore ex novo ad un marchio,
senza tuttavia indicare in base a quali fattori sia stata effettuata tale stima.
p) Riguardo acquisizioni effettuale per stadi (step acquisition):
− Il fair value alla data di acquisizione delle partecipazioni nell’acquisito detenute
prima di tale data;
− Ogni utile o perdita riconosciuti come risultato della rivalutazione a fair value e la
posta di reddito in cui sono stati rilevati.
Questo tipo di operazioni è stato meno utilizzato dai gruppi inseriti nel campione, infatti delle
16 aziende che hanno effettuato aggregazione aziendali solo 3 hanno affrontato l’acquisizione del
controllo tramite l’incremento di partecipazioni già possedute dall’acquirente. Nonostante anche
questo punto sia molto significativo per capire in che modo l’impresa abbia assimilato le nuove
disposizioni IASB, le informazioni a riguardo sono pressoché nulle. Si apprende dell’avvenuta step
acquisition sempre nel solito paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio”, nel quale
si informa della precedente percentuale di partecipazione nell’acquisita e dell’ulteriore quota
assunta per contro del corrispettivo.
Ricordiamo che secondo l’IFRS 3 rivisto nel 2008, in caso di step acquisition, l’acquirente
deve provvedere alla rivalutazione al fair value alla data di acquisizione delle interessenze di
minoranza possedute prima dell’ottenimento del controllo e imputare a conto economico l’utile o la
perdita proveniente dalla rivalutazione. Il principio allora richiede giustamente, nel paragrafo
relativo alla disclosure, di indicare il valore rivalutato della vecchia partecipazione e l’eventuale
ammontare dell’utile o perdita derivante, ma nulla di tutto questo viene indicato. Anzi, dei tre
gruppi che hanno effettuato acquisizioni per fasi, due non allocano neppure il costo tra le attività e
passività acquisite e una alloca il costo ma non indica minimamente la rivalutazione della vecchia
partecipazione e tutto lascerebbe intendere che l’avviamento (ottenuto come differenza tra
corrispettivo e attività nette trasferite) sia sommato al valore storico del goodwill, coerentemente
con quanto previsto dal principio del 2004. Il condizionale è d’obbligo in quanto nel prospetto di
variazione dell’avviamento, gli incrementi subiti da quest’ultimo sono riportati in maniera
aggregata rendendo di fatto impossibile un giudizio certo sul metodo di contabilizzazione utilizzato
dal redattore del bilancio.
129
q) Le seguenti ulteriori informazioni:
− L’ammontare dei ricavi e degli utili o perdite dell’acquisito inclusi nel conto
economico consolidato dalla data di acquisizione;
− I ricavi e gli utili o perdite dell’entità risultante della business combination come se
la data di acquisizione avvenuta durante l’anno fosse stata all’inizio dell’anno.
Sono due informazioni che generalmente vengono fornite insieme a margine della tabella di
allocazione del costo ma, mentre la prima è indicata dalla metà del campione, solo il 19% indica i
ricavi e gli utili della risultante come se l’aggregazione fosse avvenuta all’inizio dell’anno. Tale
lacuna presente nella seconda informazione richiesta potrebbe essere giustificata dal fatto che molte
M/A analizzate sono avvenute tra novembre e dicembre del 2010, una retroproiezione così ampia
potrebbe infatti perdere la sua valenza informativa.
Per i casi di aggregazioni in cui la data di acquisizione è successiva alla chiusura dell’esercizio
ma antecedente all’autorizzazione per la pubblicazione del bilancio, l’acquirente deve fornire
tutte le indicazioni sopra elencate a meno che la contabilizzazione iniziale dell’operazione di
business combination sia incompleta al momento dell’autorizzazione all’emissione.
E’ interessante osservare che su 4 gruppi che hanno effettuato operazioni di fusione o
acquisizione nel periodo compreso tra la chiusura dell’esercizio e la pubblicazione del bilancio21, 3
(75%) hanno riportato le stesse informazioni riportate per le business combinations avvenute
durante l’esercizio, anche se con un grado di dettaglio leggermente inferiore. Ovviamente in questo
caso tutte le stime riferite alle attività e passività acquisite sono indicate come provvisorie, ma
comunque sotto questo punto di vista i gruppi si sono rivelati particolarmente sensibili alle richieste
del principio contabile internazionale.
4.7 – Commenti e considerazioni di sintesi
La situazione emersa dall’analisi non è da ritenersi particolarmente soddisfacente sia dal
punto di vista della trasparenza dei documenti contabili, sia per quanto riguarda la compliance con i
dettami del nuovo IFRS 3 rispetto al vecchio. Si è osservato in particolare che le informazioni
richieste vengono fornite con livelli diversi di accuratezza e trasparenza a seconda della natura delle
stesse. Le variabili principali che possono influenzare l’informativa pubblicata dalle imprese
21 La presenza di tali operazioni è stata individuata nel paragrafo della relazione sulla gestione denominato “Fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
130
possono essere le più disparate, si ritiene comunque che tale sperequazione informativa osservata
tra gli argomenti toccati dalla disclosure del principio possa essere principalmente attribuita al
grado di rilevanza delle stesse22, al grado di difficoltà nel reperirle ed all’utilità che l’aggregante
attribuisce alle informazione richieste dal Board.
Non a caso le informazioni fornite dalla maggioranza dei gruppi e in completo accordo con il
principio riguardano aspetti generali e di rilevanza cruciale per l’argomento trattato, si tratta di
informazioni basilari che non richiedono sforzi particolari per l’esposizione in bilancio come: la
descrizione dell’acquisita, il corrispettivo trasferito, la percentuale di capitale interessata, la
modalità ed il motivo dell’ottenimento del controllo, l’allocazione del costo sostenuto tra le attività
e passività rivalutate trasferite e l’indicazione del relativo avviamento o utile ricavato.
Risulta però doveroso (e confortante) ricordare che, qualora si siano effettuate importanti
operazioni anche dopo la chiusura dell’esercizio, queste vengono documentate con un buon grado di
informazione, a conferma del fatto che la rilevanza quantitativa è una variabile molto considerata
dai redattori dei bilanci. Un ulteriore aspetto positivo da evidenziare è la presenza, in alcuni casi, di
informazioni fornite spontaneamente dal gruppo (self disclosure), come ad esempio il timing
previsto per il pagamento del corrispettivo pattuito o la presenza e consistenza di oneri accessori
all’acquisizione.
Man mano che ci si addentra nel dettaglio, diminuisce sia la rilevanza qualitativa che
quantitativa dell’informazione, il bilancio si appesantisce ed il redattore attribuisce sempre minor
utilità a quanto richiesto dallo IASB. Il risultato è che solo i più meticolosi, o gli acquirenti con un
valore particolarmente elevato nella posta in oggetto, si avventurano a fornire tali ulteriori
informazioni. Si possono spiegare in questo modo le lacune riscontrate riguardo all’indicazione
separata delle componenti del corrispettivo trasferito, l’indicazione del timing del pagamento, degli
importi contrattuali lordi dei crediti acquisiti e la relativa parte di difficile recuperabilità,
dell’avviamento deducibile e le ulteriori informazioni del punto q). Se poi, rimanendo posizionati su
questo livello di trasparenza e compliance, l’informazione richiesta riguarda fatti non avvenuti nella
business combination in oggetto, di sicuro l’acquirente non si preoccupa di farlo presente in
bilancio, motivo per il quale ad esempio la nostra ricerca di passività potenziali acquisite o di
transazioni separate avvenute nell’acquisizione è stata quasi sempre vana.
Un discorso diverso è da formulare per i principali punti di discontinuità tra vecchio e nuovo
IFRS 3, in quanto l’attenzione si sposta da un punto di vista di trasparenza informativa a un punto di
vista di compliance. Mentre per le modifiche marginali (riguardanti i costi accessori ed i
22 Si intende sia la rilevanza che l’informazione ricopre per una corretta rappresentazione dell’aggregazione aziendale,
sia rilevanza in termini quantitativi rispetto ai numeri ed alla grandezza dell’acquirente.
131
corrispettivi potenziali), viene generalmente indicato in modo corretto che sono rispettivamente
spesati a conto economico ed inseriti nel costo23, riguardo alle acquisizioni parziali ed alle step
acquisition l’informativa è davvero scarsa. Tutto lascia inoltre intendere che per entrambi i tipi di
acquisizione vengano ignorate le nuove modalità di contabilizzazione ma, mentre per le
acquisizioni parziali valutando le non-controlling interests secondo l’opzione (A) non risulta
concettualmente scorretto continuare ad applicare operativamente l’IFRS 3 del 2004, le variazioni
normative subite dalle step acquisition, sono tali da imporre un metodo diverso di
contabilizzazione. Pur ribadendo, dunque, che non si è in possesso di informazioni sufficienti ad
una corretta individuazione del metodo adottato, l’impressione è che le disposizioni del nuovo
principio siano state disattese. Sintomi di questa impressione è il costante calcolo dell’avviamento
(in tutti i gruppi) come differenza tra corrispettivo e quota di attività nette rivalutate, senza alcun
riferimento alla nuova formula indicata in figura 3.3 e la completa assenza di riferimenti a
rivalutazioni delle partecipazioni di minoranza (e relativi utili/perdite) già possedute dall’acquirente
in una step acquisition. E’ lecito ad ogni modo ipotizzare che tali risultati possano essere influenzati
dallo scarso numero di step acquisitions osservate e che proprio i tre gruppi in oggetto siano meno
compliant degli altri (visto che anche nelle altre informazioni non hanno brillato per trasparenza).
23 Nel considerare questo fatto è necessario prestare particolare attenzione, infatti per essere compliant in questo caso è
sufficiente una frase come “I costi accessori all’acquisizione sono stati spesati a conto economico per un ammontare di euro 155.738“, senza avere la possibilità di poter verificare l’accaduto.
132
133
CONCLUSIONI
L’introduzione nel 2008 del nuovo IFRS 3 Revised ha comportato una nuova idea di
contabilizzazione delle business combinations avvenute dal primo di luglio 2009 in poi. Nella prima
parte del presente elaborato si è cercato di fare una panoramica delle norme contenute nel nuovo
principio al fine di comprendere sia i presupposti teorici delle principali novità introdotte sia i
maggiori punti critici che tuttora permangono nella normativa internazionale.
Dall’analisi del principio sono emerse le variazioni apportate rispetto al vecchio modo di
intendere le business combinations; possiamo affermare che, oltre ad alcune modifiche marginali
come la diversa contabilizzazione in bilancio dei costi accessori e corrispettivi potenziali o delle
attività immateriali, la nuova versione del principio è di certo da ricordare come quella che ha
introdotto l’opzione della valutazione delle interessenze di minoranza a fair value, con conseguente
adozione del full goodwill method. Certo, ha introdotto l’opzione e non l’obbligo, prevedendo anche
la possibilità di continuare a considerare il bilancio secondo la vecchia teoria della capogruppo
estesa, ma è comunque da apprezzare il passo in avanti che, con l’emanazione del 2008, lo IASB ha
voluto compiere, dimostrando di essere consapevole di quanto sia importante per tutti gli utenti
esterni (e non solo per i soci di maggioranza) un bilancio più completo possibile dal punto di vista
dell’informativa al pubblico. Se è vero che questo nuovo approccio comporterà, in particolare, una
rappresentazione diversa delle M/A non totalitarie, non modificando l’informativa già espressa
finora per le aggregazioni totalitarie, si è osservato che riporterà conseguenze significative anche
per acquisizioni o cessioni di quote di minoranza (step up/down). Quest’ultime, nonostante spesso
ricoprano un ruolo marginale e non siano da considerare business combinations, sono regolate per
la prima volta dal nuovo IFRS 3 e, coerentemente con la teoria dell’entità sottesa al nuovo
principio, dovranno essere trattate come equity transaction dato che tutti i soci sono posti sullo
stesso livello.
L’introduzione del full goodwill, pur rimanendo un’opzione e non un obbligo, è da
considerare tanto innovativa quanto coraggiosa e delicata, non a caso infatti abbiamo visto come
non sia stata da tutti accettata con favore, subendo tuttora più di qualche critica. Al riguardo si è
osservato che l’utilizzo di due metodi alternativi per la contabilizzazione della stessa posta di
bilancio è stato sempre visto dallo IASB come un’opportunità del redattore a compiere politiche di
bilancio dirette a fini diversi da quello di rappresentare la corretta e veritiera situazione patrimoniale
ed economica dell’impresa o, nel nostro caso, del gruppo. Ulteriori critiche hanno riguardato il fatto
che il full goodwill ha natura ibrida, in quanto comprende una parte acquisita a titolo oneroso ed una
rilevata in base a stime svincolate da effettive transazioni di mercato e di grande difficoltà
134
interpretativa. A parere di chi scrive, in risposta a queste considerazioni è da concludere che la
teoria dell’entità o il full goodwill method sono certamente i più completi dal punto di vista delle
informazioni fornite al lettore del bilancio, ma anche i più complessi nella loro corretta applicazione
in quanto richiedono delle stime con una componente soggettiva molto rilevante. Si ritiene
assolutamente fondata la critica riguardante le perplessità sull’utilizzo di due metodi alternativi per
la contabilizzazione delle minoranze, questo infatti, oltre a comportare un eccessivo raggio di
discrezionalità al redattore (discrezionalità che di certo nuoce alla comparabilità dei bilanci e alla
corretta rappresentazione del gruppo), si presenta in contrasto con la linea di principio portata avanti
dal Board internazionale fin dalla modifica dell’ormai superato IAS 22, quando, col passaggio al
primo IFRS 3, ha eliminato il pooling of interests proprio per permettere un solo metodo di
consolidamento (purchase) e favorire la comparabilità dei bilanci. La duplice opzione è dunque da
considerare un leggero passo indietro effettuato dallo IASB rispetto al principio precedente, in
quanto, anche secondo lo scrivente, sarebbe stata preferibile un’unica opzione: il full goodwill. E’
comunque da notare che il Board, aveva provato con l’E.D. del 2005 ad imporre solo questo
metodo, ma ha riscontrato un tale malumore tra i respondents che si è visto costretto a tornare,
almeno in parte, sui suoi passi. Possiamo ad ogni modo affermare con un buon grado di certezza
che la doppia regolamentazione non avrà vita lunga e che è destinata in futuro a lasciare spazio alla
sola “famosa” opzione (B) non appena gli addetti ai lavori saranno pronti ad accettarlo, anche alla
luce dell’armonizzazione con i principi statunitensi tanto voluta dai due Board.
E’ anche vero che l’avviamento completo sarà di natura ibrida, composto da una parte
“acquistata” (di controllo) ed una “stimata” (di minoranza); si ritiene comunque che questo non
costituisca un problema così rilevante, piuttosto merita maggiore attenzione la difficoltà di
valutazione della parte “stimata” e relativa alle minoranze. E’ innegabile che tale valutazione si
presenta tutt’altro che semplice ed immediata, con il rischio di rilevare ammontari non
perfettamente corretti e verificabili, ma è anche vero che questo è un problema destinato ad essere
risolto col tempo e con l’evoluzione dei metodi di valutazione, oltre che con il graduale
cambiamento della “mentalità contabile europea” (poco aperta al fair value) verso quella
statunitense. La difficoltà di queste particolari stime, a parere di chi scrive, è un ostacolo da
affrontare in virtù di un bilancio aperto agli interessi di chiunque abbia attenzione per l’andamento
economico-finanziario del gruppo, bilancio che è la base di un mercato trasparente e di concorrenza
perfetta1.
Un ultimo aspetto critico della normativa presentata nella prima parte dell’elaborato riguarda
1 Cfr. Cairns D., Disclosure must be enforced, Accountancy, 1998, vol. 122.
135
il considerare operazioni di step up/down sul controllo in accordo con l’entity theory, quindi come
compravendita di azioni proprie. Le osservazioni mosse a riguardo sono di duplice natura. Le prime
sono di natura teorica e muovono dalla completa parità di trattamento prevista dall’entity theory che
si riflette sulla neonata regolamentazione delle operazioni di step up/down; in particolare esse
giudicano doveroso attribuire particolari privilegi ai soci di maggioranza in virtù della loro
particolare posizione di controllo che rivestono e non considerano concettualmente accettabile poter
mettere sullo stesso piano azionisti di controllo e di minoranza. Le seconde osservazioni sono di
carattere pratico, infatti si è visto che operazioni di step up possono comportare, qualora sia
corrisposto un “premio alle minoranza”, una diminuzione del patrimonio di gruppo; diminuzione
che appare come un effetto distorsivo dovuto al metodo di contabilizzazione adottato.
Per quanto riguarda le perplessità concettuali sull’uniformità di trattamento dei soci si ricorda
che l’informativa presentata al gruppo di controllo secondo questo approccio rimane inalterata, il
risultato è invece una presentazione più completa ed utile ad un maggior numero di utenti. Di certo
questo è da considerare uno scopo nobile e in accordo con il framework presentato dallo stesso
IASB2, non da ritenere uno sgarbo agli azionisti di maggioranza. In risposta invece alle seconde
osservazioni, l’effetto distorsivo è realmente presente per questo metodo contabile, anche se
abbiamo visto che è maggiore se le non-controlling interests sono valutate come quota parte delle
attività nette rivalutate dell’acquisita (opzione A), ulteriore motivo per preferire il full goodwill alla
sola iscrizione a bilancio dell’avviamento di controllo. Ad ogni modo la coerenza con i principi
propri della teoria dell’entità non lascia spazio ad altri metodi contabili, è indiscutibile che una volta
accettata l’idea di gruppo come unica azienda, operazioni di questo tipo sono da considerare come
scambio di azioni proprie; tale distorsione, tra l’altro limitata dall’opzione B, passa quindi in
secondo piano alla luce di una teoria particolarmente espressiva e completa.
A parere di chi scrive, in definitiva, la rappresentazione dell’avviamento completo e
contenente anche la parte relativa alle minoranze è la migliore raffigurazione del gruppo che possa
essere fornita in un bilancio consolidato. In questo modo, non solo si soddisfa quanto chiaramente
previsto nel framework dello IASB, ma permette anche di avere una visuale di insieme che secondo
altri approcci non si avrebbe. Detto questo non si può negare che vi siano alcune difficoltà legate a
tale idea di gruppo, ma se si pensa al guadagno informativo ottenuto in tale approccio, si conclude
che sono tuttavia difetti accettabili o, ancora meglio, destinati a scomparire col tempo.
Completata la prima parte descrittiva e dopo aver acquisito le nozioni più importanti previste
2 Framework IFRS – OB8: “The Board, in developing financial reporting standards, will seek to provide the information
set that will meet the needs of the maximum number of primary users”.
136
dai principi contabili internazionali riguardo alle business combinations, si è ritenuto interessante
osservare come le aziende abbiano affrontato questo argomento nel primo bilancio in cui l’IFRS 3
Revised è entrato effettivamente in vigore: il bilancio al 31 dicembre 2010. In particolare ci si
aspettava di osservare come livello minimo di trasparenza almeno quanto previsto dalla disclosure
del principio (anche se effettivamente le informazioni richieste sono piuttosto dettagliate) e un
livello di compliance almeno sufficiente nei punti di discordanza tra il vecchio ed il nuovo IFRS 3.
Si è dunque provveduto a reperire tutti i bilanci di un significativo e comparabile campione di
aziende (Imprese comprese nell’indice FTSE STAR) riferiti ad esercizi con inizio coincidente o
successivo al primo luglio 2009. Con l’ausilio di un foglio di lavoro incentrato sulla disclosure
richiesta dallo IASB si è poi andati a studiare i singoli bilanci ottenuti.
Quanto osservato nella pratica, non si può dire che abbia fatto emergere un livello
soddisfacente sia di trasparenza che di compliance. Per quanto riguarda la disclosure fornita dai
bilanci, si è osservato che i redattori hanno fornito solo una parte delle informazioni richieste
espressamente dallo IASB, nel dettaglio si tratta di informazioni di base che ricoprono senza dubbio
un ruolo interessante e rilevante nell’argomento in questione; le altre informazioni più specifiche e
dettagliate sono state molto spesso ignorate.
Dai risultati emersi non è difficile concludere che le aziende seguano la linea di pensiero,
sposata da molti3, secondo cui l’informativa richiesta dallo IASB è da considerare eccessivamente
dettagliata e minuziosa ed in alcuni tratti leziosa. In base a questa opinione la disclosure contenuta
negli principi contabili internazionali sembra un tentativo di offrire ai terzi un set di informazioni
analogo a quello a disposizione del redattore del bilancio al fine di consentire a terzi (esperti) di
ricostruire e giudicare in qualche modo il processo valutativo posto in essere per ciascuna posta di
bilancio. I critici in questione ritengono tale tentativo eccessivo ed inutile, in quanto il bilancio
sarebbe uno strumento volto a fornire un “minimo” di conoscenza comune a tutti gli individui
interessati all’impresa (o gruppo) e a fornire gli strumenti utili per compiere scelte di investimento
da parte di investitori professionali4; tali investitori, però, colgono solo qualche spunto dai bilanci
pubblicati in quanto sono in possesso di informazioni prospettiche dell’economia dell’azienda e dei
settori in cui opera. Nel ribadire che il grado di analiticità richiesto dal board è eccessivo e
dispersivo per qualsiasi lettore, questi autori comunque ritengono utile ipotizzare una modalità di
presentazione del bilancio costruita su più livelli informativi, con una nota relativamente sintetica
ed ulteriori informazioni più analitiche destinate a coloro che ricercano specifici dati.
3 Cfr. Rinaldi L., L’applicazione degli IAS/IFRS: Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate,
Il sole 24 ore, Milano, 2009, pg. 8. 4 Cfr. Cattaneo M., Il bilancio di esercizio nelle imprese, Etas, Milano, 1979.
137
La linea di pensiero che sposa il presente elaborato è però diversa, si ritiene che, anche in
accordo con quanto esposto riguardo alla teoria dell’entità, una dettagliata e precisa disclosure non
possa fare altro che giovare ad un lettore attento ed interessato ai diversi aspetti economico-
patrimoniali di un’impresa o di un gruppo. Si ritiene che il tentativo fatto dallo IASB di offrire ai
terzi sufficienti informazioni da permettere di valutare e capire nel profondo come sorgano i numeri
esposti in bilancio, sia uno sforzo apprezzabile e teso, oltre a generare un rapporto più trasparente
tra azienda e i piccoli investitori dotati di sufficienti conoscenze economiche, anche a migliorare la
qualità media dei bilanci, inducendo gli individui che li redigono a prestare maggiore attenzione. E’
stato infatti provato che bilanci in accordo con la compliance richiesta dagli IFRS riducono
l’asimmetria informativa intrinseca tra management e stakeholders e permettono agli analisti
finanziari di effettuare migliori e più accurate previsioni5. Altre ricerche6, inoltre, hanno dimostrato
che la consapevolezza del management di un vantaggio conoscitivo nei confronti degli utenti
esterni, può portare ad attuare politiche di bilancio di tipo opportunistico finalizzate a distorcere a
proprio favore e a danno di terzi il contenuto del bilancio. Ci si trova dunque d’accordo con chi
sostiene7 che l’asimmetria informativa costituisce uno dei più importanti impedimenti al
raggiungimento di una efficiente economia di mercato e dovrebbe essere, per quanto possibile,
ridotta.
Non ci si riferisce certo ad un modello di “bilancio aperto8”, come qualcuno dell’opposta
corrente di pensiero accosta a quello pensato dallo IASB, ma ad un bilancio (magari dotato di un
indice corposo e chiaro) contenente le principali informazioni che un utente esterno può aver
interesse a conoscere. In ultima analisi, non è da scartare l’ipotesi sopra riportata di un bilancio
basato su più livelli di informazione, sia perché ad oggi le imprese (forse inconsciamente) hanno
definito già una gerarchia di informazione, sia perché potrebbe essere il giusto compromesso tra i
due opposti filoni di pensiero.
Per quanto riguarda la modalità di recepimento delle principali novità introdotte dal nuovo
principio, oltre ad avere osservato un livello di disclosure pressoché nullo, sorge anche il sospetto di
5 Cfr. Hodgdon C., Tondkar R., Harless D., Adhikari A., Compliance with IFRS disclosure requirements and individual
analysts’ forecast errors, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2008, n° 17, pg. 1-13. 6 Watts, R. L., Zimmerman J. L. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, The
Accounting Review, 1978, vol. 53, pg. 112-134. 7 Healy P. M., Palepu K. G, Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital Markets: A Review of the
Empirical Disclosure Literature, Journal of Accounting and Economics, 2001, vol. 31, pg. 405-440. 8 Pellegrino Capaldo ipotizzava che “si potrebbe pensare alla predisposizione di un bilancio per così dire aperto, di un
bilancio la cui composizione resti affidata alla persona che deve utilizzarlo ed alla quale naturalmente occorrerà dare i necessari elementi di base. (...) nel bilancio si iscriveranno solo le quantità oggettive e talune quantità nominali, cioè quelle la cui determinazione non richiede stime ed apprezzamenti di alcun genere. Viceversa, per le poste connesse con quantità avente diversa natura (...) si dovranno fornire gli elementi necessari perché si possa, di volta in volta, procedere alla corretta determinazione in aderenza allo scopo per il quale il bilancio viene composto”. Cfr: Capaldo P., Scritti sparsi di Pellegrino Capaldo - Il bilancio d’esercizio: il bilancio aperto, Milano, Giuffrè, 1995.
138
essere di fronte ad un problema di compliance vero e proprio. Si è notato infatti che le informazioni
fornite sono particolarmente ambigue e si presterebbero ad essere coerenti con quanto previsto dal
vecchio principio; è tuttavia doveroso ripetere che le informazioni reperite dai bilanci in oggetto
non sono sufficienti per effettuare un giudizio certo sull’effettivo grado di compliance, ciò che
riportiamo sono solo impressioni dedotte dalle (scarse) informazioni ottenute. Pur trattandosi di
impressioni (anche forse distorte dal basso numero di acquisizioni per fasi e parziali osservate), si
conclude che probabilmente lo spirito con cui sono stati redatti i bilanci fosse un po’ troppo
superficiale e pare inoltre che tali documenti siano stati elaborati in gran parte per inerzia,
sopraffatti dalla ritualità di questi report finanziari annuali. Chiaro indice della ritualità di cui si
parla è il fatto che nessun gruppo osservato si è avventurato nella nuova valutazione a fair value
degli interessi di minoranza, continuando peraltro a riportare la modalità di calcolo dell’avviamento
indicato dal vecchio principio: sembra che non si sia voluto rompere l’abitudine maturata negli
anni, oltre a non incorrere nei problemi di valutazione sopra esposti.
A tal proposito si ritiene dunque possibile che l’improvement dello IASB del maggio 2010,
che ha imposto la valutazione a fair value per le non-controlling interests che non permettono al
possessore di ottenere una parte delle attività nette dell’acquisita in caso di liquidazione, possa
essere un leggero tentativo del Board di spingere le imprese ad affrontare la più volte citata
problematica di valutazione, anche se inizialmente solo per una posta di modesta rilevanza.
Concludiamo le osservazioni riguardanti l’analisi empirica puntualizzando che la realtà
riscontrata nella pratica si discosta in maniera abbastanza definita dalle aspettative con cui si è
intrapreso il lavoro, forse anche a causa di una idea iniziale troppo utopistisca dell’applicazione
nella pratica dei principi contabili prescritti dagli standard setters.
Nel lavoro che si è presentato si sono toccati diversi punti inerenti al principio IFRS 3, su
alcuni ci si è soffermati con più attenzione, su altri meno; si è comunque cercato di privilegiare gli
aspetti riguardanti le business combinations in senso stretto, sacrificando forse in qualche modo le
acquisizioni o vendite di quote di minoranza che non comportano la perdita del controllo, in quanto
non propriamente catalogabili come aggregazioni aziendali. A noi premeva infatti porre l’accento
sulla prima contabilizzazione di un’aggregazione aziendale così come prevista dal principio, seppur
riservandoci qualche digressione su aspetti collegati e disciplinati dal principio stesso di particolare
interesse (come appunto le step up/down sul controllo).
Infine, si è certi che un simile lavoro potrà dimostrare la sua utilità anche se riproposto in
futuro, una volta che le nuove modalità di contabilizzazione delle business combination saranno
osservabili in bilanci riferiti a diversi esercizi futuri. Si potrà dunque analizzare magari come
progressivamente le società del campione si convertiranno al full goodwill e come interpreteranno le
139
difficoltà da questo derivanti, sempre nella speranza che un giorno quanto prescritto dalle regole
contabili possa essere osservato chiaramente anche nella pratica dei bilanci.
140
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ESTRATTO PER RIASSUNTO DELLA TESI DI LAUREA EDICHIARAZIONE DI CONSULTABILITA'(*)
Il sottoscritto/a
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iscritto al corso di laurea laurea magistrale/specialistica in:
Titolo della tesi (**):
DICHIARA CHE LA SUA TESI E':
Consultabile da subito Consultabile dopo mesi Non consultabile
Riproducibile totalmente Non riproducibile Riproducibile parzialmente
Venezia, Firma dello studente
(spazio per la battitura dell'estratto)
(*) Da inserire come ultima pagina della tesi. L'estratto non deve superare le mille battute(**) il titolo deve essere quello definitivo uguale a quello che risulta stampato sulla copertina dell'elaboratoconsegnato al Presidente della Commissione di Laurea
Università Ca' Foscari - Venezia
Università Ca' Foscari - Venezia
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DIEGO DRAGO
811318 ECONOMIA
Amministrazione, finanza e controllo
Le Business Combinations nell'IFRS 3 Revised. Un'analisi teorica ed
empirica.
3
10/10/2010
Con l'emanazione nel luglio 2009 del nuovo IFRS 3 Rivisto, lo IASB ha introdotto interessantinovità concettuali e pratiche nella modalità di contabilizzazione delle aggregazioni aziendalisecondo i principi contabili internazionali. Nel presente elaborato si è provveduto dunque a fornire un'ampia descrizione del contenuto del nuovo principio, evidenziando i punti di discontinuità con il passato e la diversa teoria sottostante che ha portato alla modifica dello stesso. Si tratta principalmente del diverso trattamento riservato alle interessenze di minoranza; come conseguenza dell'adozione della teoria dell'entità, infatti, quest'ultime possono essere valutate al loro fair value della data di acquisizione, permettendo al bilancioconsolidato di presentare tutto l'avviamento derivante dalla business combination e non soloquello relativo alla capogruppo. Si è inoltre posto l'accento sugli aspetti della normativa che rimangono tuttora problematici e controversi, esprimendo delle brevi considerazioni conclusive a riguardo. La seconda parte del lavoro è dedicata ad un'analisi empirica riguardante come, nella pratica, un campione significativo e comparabile di imprese quotate abbia assorbito l'avvento del nuovo principio nel primo esercizio in cui è stato effettivamente applicato (bilanci chiusi al 31 dicembre 2010). Nel commentare i risultati osservati, si è cercato infine di dare una spiegazione all'atteggiamento riscontrato nei bilanci consolidati analizzati.
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