LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE -...
-
Upload
vuongduong -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE -...
UNIVERSITÀ DI PALERMO FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
ANNO ACCADEMICO 1998 – 1999
TESI
LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Redatta da: Francesco Paolo Ferraro Matricola: 0279286 Materia: Diritto Amministrativo
Relatore: Prof. Filippo Salvia
2
INDICE
LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
INTRODUZIONE …………..……….……………………….…. p. 1
CAPITOLO PRIMO
ASPETTI COMPARATISTICI
1. Gli Stati Uniti D’America ….……………………………. p. 3
2. La Gran Bretagna …………...…………………………………. p. 11
3. La Francia ………………………………………………………. p. 17
CAPITOLO SECONDO
LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI IN
ITALIA
1. Premessa …………………………………………………….….. p. 24
2. Il quadro normativo
a) La CONSOB …..…………………………………………… p. 32
b) L’ISVAP ….……………………………………………….… p. 43
c) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ….. p. 53
3
d) Classificazione delle autorità in base al procedimento di
nomina e alle funzioni …..…………………………….…… p. 72
3. Imparzialità e indipendenza ……..…………………………… p. 83
4. Il problema della discrezionalità delle decisioni delle Autorità
Amministrative Indipendenti ………………………..………. p. 94
5. Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale ….…………. p. 100
CAPITOLO TERZO
I POTERI INDIPENDENTI E LA COSTITUZIONE
1. Le Autorità e il mercato …………...…………………………. p. 106
2. Le Autorità e la Costituzione ….….……………………….… p. 119
3. Le Autorità e l’Unione Europea …………………………….. p. 141
CONCLUSIONI ………..……………………………………….. p. 145
BIBLIOGRAFIA …….……………………….…………………. p. 149
4
INTRODUZIONE
A partire dagli ultimi anni del XIX secolo, i pubblici poteri, a fronte
di nuove esigenze provenienti dalla società, di un progressivo allargamento
del suffragio e di una democratizzazione della vita politica, hanno sentito
l’esigenza di apprestare nuovi strumenti di intervento pubblico
nell’economia.
Nei paesi di common law sprovvisti degli apparati amministrativi
che caratterizzano gli ordinamenti di derivazione francese, a fronte di tale
esigenza, si pervenne o all’emanazione di normative di regolamentazione
di settore devolvendone l’applicazione all’apparato giudiziario o a
organismi creati in posizione di indipendenza rispetto al potere politico con
il compito di attuare tali legislazioni.
Al contrario nei paesi a diritto amministrativo fu direttamente il
pubblico ad assumere la gestione di tali esigenze mediante le
nazionalizzazioni, le municipalizzazioni, la creazione di enti pubblici e di
quant’altro ma sempre sotto i canoni di un diritto amministrativo
espressione della supremazia dello Stato nei confronti del cittadino. Ma fin
da questi primi fenomeni si intravede la frammentazione dei pubblici poteri
consequenziale all’emersione di nuovi bisogni pubblici che non è più
possibile soddisfare con le strutture tradizionali.
5
Negli ultimi anni a fronte del ritrarsi dello Stato dall’economia, con
le privatizzazioni, ci si è resi conto che non si può lasciare la collettività in
balia del privato senza prima predisporre, una tutela, una garanzia in grado
di conciliare i valori della società con quelli del mercato.
La società ha ancora bisogno dello Stato, ma di uno Stato che sta
cambiando, da imprenditore a regolatore, da dispensatore di beni a garante
dell’imparziale applicazione delle regole.
A fronte di tale cambiamento della stessa natura dello Stato sono
apparse figure organizzative nuove, con un ulteriore arricchimento di un
quadro di per se abbastanza multiforme, che su suggestioni francesi e
statunitensi, la dottrina ha denominato, traducendo letteralmente la
terminologia francese, autorità amministrative indipendenti.
Quindi per comprendere il fenomeno è bene partire con uno sguardo
a quello che è successo fuori dai confini dell’Italia, esaminando
sommariamente l’evoluzione di tali apparati in un ordinamento diverso, da
quello italiano come quello degli Stati Uniti, o simile come quello francese,
passando per l’esperienza inglese.
6
CAPITOLO PRIMO
ASPETTI COMPARATISTICI
1. GLI STATI UNITI D’AMERICA
E’ opinione abbastanza diffusa che il legislatore italiano abbia attinto
all’esperienza americana progettando le c.d. autorità amministrative
indipendenti, ed è per tale circostanza che è bene dare uno sguardo
preliminarmente a tal esperienza.
Nella seconda metà del XIX secolo, tutti i paesi con un certo grado di
sviluppo economico, dovettero affrontare tutta una serie di nuove esigenze
e problematiche che il processo di evoluzione industriale portava dietro di
sé. Nei paesi del vecchio continente (Francia, Italia) furono i poteri
pubblici ad apprestare nuove strutture pubbliche per far fronte a tali
emergenze, negli Stati Uniti si preferì un diverso approccio al problema.
Sul finire del XIX secolo, in tale paese ci si convinse
dell’opportunità di istituire una forma di regolazione federale nel settore
delle ferrovie interstatali, al fine di ridurre il potere monopolistico delle
compagnie ferroviarie, che andava a discapito degli agricoltori. Tale
regolazione doveva essere necessariamente federale, in quanto la Corte
Suprema aveva stabilito che solo il Congresso era titolare della necessaria
autorità ai sensi della Commerce Clause, non si poteva quindi procedere ad
un intervento da parte dei singoli stati. Tutte le forze politiche erano
7
d’accordo sull’esigenza di una regolazione, ma differivano le forme allora
proposte per tale regolazione, taluni erano per la promulgazione di una
legge che fissate le regole del settore devolveva alle Corti il compito di
applicare tale disciplina, il tutto quindi regolato dalle regole del diritto
privato.
Tale punto di vista non prevalse e fu approvato l’Interstate
Commerce Act che prevedeva una normazione di settore, la cui
applicazione fu devoluta alla prima regulatory commision indipendente. In
tal modo il 4 febbraio 1887 fu istituita la Interstate Commerce Commission
(o ICC).1 La ICC aveva il “compito di assicurare che le compagnie
ferroviarie praticassero solo tariffe eque, ragionevoli e non
discriminatorie.”2 Le compagnie ferroviarie dovevano registrare presso la
ICC le tariffs che intendevano applicare. Nessuna tariffa poteva essere
riscossa se non previa regolare registrazione, in caso di tariffe incongruenti
la ICC poteva determinare la tariffa in concreto applicabile.
All’atto della sua fondazione la ICC era composta da cinque membri
nominati dal Presidente degli Stati Uniti su parere e benestare del Senato e
aveva a disposizione, per provvedere al proprio funzionamento, un fondo di
7.500 dollari. La legge mirava ad assicurare una certa indipendenza dalla
politica del governo e dalle compagnie ferroviarie, che in concreto, la
1 Inizialmente la ICC era incardinata nel Department of Interior, solo due anni dopo diviene
indipendent agency. La dottrina statunitense ritiene che allora si procedette all’istituzione di un organismo apposito al fine di assicurare la specializzazione e tecnicità dei componenti, caratteristiche non rinvenibili nei civil servats.
8
commissione doveva andare a regolare. I membri della commissione
restavano in carica sei anni e potevano essere rimossi solo per “incapacità,
negligenza nell’assolvimento dei propri doveri o abuso nell’esercizio dei
poteri dell’ufficio”. Inoltre era previsto che massimo tre membri su cinque
potessero provenire dal medesimo partito,3 e che questi non potessero
“svolgere altre attività economiche, professioni o impieghi”, nel corso del
mandato, e allo stesso tempo non potessero avere interessi nelle imprese
soggette a regolamentazione.
Da quella prima esperienza il Congresso ha istituito molteplici altre
regulatory agencies o commissions,4 con aspetti organizzativi simili a
quelli della ICC,5 che nel frattempo ha assunto competenza nei settori del
trasporto interstatale su pullman e autocarri.
2 A. Scalia, Le Indipendent Regulatory Agencies nell’ordinamento statunitense, Autorità
regolatoria e Autorità Indipendenti, Milano, Giuffrè, 1996, p. 32. 3 Tale sistema di nomina è meglio conosciuto come bipartisan membership e assicura una
rappresentanza equilibrata sia del partito di maggioranza che di quello di opposizione, al fine di neutralizzare l’azione dell’organo.
4 Le agencies sono presenti in quasi tutti i settori della vita economica e sociale al fine di controllarne l’equilibrato sviluppo e la corretta regolamentazione. Nel settore delle telecomunicazioni e delle trasmissioni televisive è stata istituita la Federal Communications Commission (FCC), in quello del gas e dell’energia elettrica la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), per gli istituti di credito il Federal Reserve Bond, per i rapporti di lavoro il National Labor Relations Board, per il commercio la Federal Trade Commission, per le linee aeree il Civil Aeronautics Board (CAB), per il mercato borsistico la Security and Exchange Commission, per il mercato dei futeres la Commodity Futures Trading Commission; infine la Consumer Product Safety Commission per la protezione dei consumatori, A. Scalia, Le Indipendent Regulatory Agencies nell’ordinamento statunitense, op. cit., p. 33.
5 Ovvero organismi collegiali, composti da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici, tutti dotati di identico potere di voto, in carica con diversa decorrenza per un certo periodo di tempo, di solito di durata superiore al mandato presidenziale, nominati dal Presidente su proposta del Senato, possono essere destituiti dall’ufficio solo per legittimi motivi riconducibili a neglets of duty or malfeasance in office, in alcuni casi il presidente della commissione è dotato di poteri particolari rispetto al resto del collegio, in quanto titolare di poteri di natura amministrativa, come la determinazione dell’ordine del giorno o poteri inerenti il personale dipendente.
9
Ma quella che probabilmente più di tutte ha influenzato l’Italia è la
Federal Trade Commission6 istituita nel 1914 al fine di attuare le norme
dello Sherman Act e per controllare casi di unfair competition.7 La maggior
parte delle agencies fu istituita durante il New Deal a causa del crescente
intervento dello Stato nell’economia, del progressivo declino del laissez-
faire,8 ed allo stesso tempo per contrastare l’influenza delle grandi
concentrazioni economiche che mettevano a rischio il corretto sviluppo del
mercato.
Il tratto saliente di tutte le agencies è l’indipendenza assicurata loro
dalla legge, infatti, a differenza di altre strutture del governo federale i
componenti delle indipendent regulatory agencies non possono essere
destituiti dal mandato se non per giusta causa.9 Questa indipendenza è stata
più volte difesa dalla Corte Suprema, celebre la sentenza Humphrey’s
Executor v. United States del 1935, che vide il Presidente Roosevelt
contrapposto ad un membro della Federal Trade Commission che non
condivideva la sua linea politica, invitandolo a dimettersi, ma la Corte
diede ragione al membro della commission, sancendo l’indipendenza delle
6 Questa è composta da cinque membri nominati dal Presidente degli Stati Uniti col compito di
sorvegliare le condizioni di mercato per verificare il rispetto delle regole della concorrenza da parte delle imprese e dei grandi gruppi.
7 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, trasformazione dei sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 97.
8 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 97. 9 M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1994, p. 57.
10
agencies dall’esecutivo. Probabilmente la decisione fu frutto di un
atteggiamento ostile della Corte nei confronti della politica di Roosevelt.10
Tradizionalmente si ritiene, in base ai primi tre articoli della
Costituzione degli Stati Uniti, che vi siano solo tre poteri, corrispondenti
rispettivamente al Congresso, al Presidente ed alle Corti, le indipendent
regulatory agencies, data la commistione di funzioni che le caratterizza
sono state talvolta denominate “l’acefalo quarto potere”.11
In genere le agencies svolgono l’intera gamma di attività consentite a
tutti gli altri organi che compongono l’esecutivo, in particolare possono:
determinare le tariffe applicabili, emettere regolamenti vincolanti, condurre
indagini sul rispetto delle leggi e dei loro regolamenti. Durante tale attività
se riscontrano comportamenti illegittimi, procedono irrorando sanzioni
amministrative (pene pecuniarie o revoca della licenza). E’ opinione
abbastanza diffusa che, nei settori di rispettiva competenza, siano loro
affidati una serie di poteri che vanno da quelli amministrativi, a quelli
quasi-legislativi , a quelli quasi-giudiziari.12 Le agencies emanano tutte le
norme necessarie ad assolvere la loro funzione, tale potere regolamentare è
generalmente alquanto ampio ma vincolato alle procedure dettate dal
10 Cosi ritiene, A. Scalia, Le Indipendent Regulatory Agencies nell’ordinamento statunitense, op.
cit., p. 35. 11 A. Scalia, Le Indipendent Regulatory Agencies nell’ordinamento statunitense, op. cit., p. 35;
M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, op. cit., p. 58; S. Cassese, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, a cura di S. Cassese e C. Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 220; G. Majone-A. La Spina, Lo Stato regolatore, in Riv. Trim. di Scienza dell’Amministrazione, n. 3, 1991, p. 25; Contrario a tale posizione che sembra prevalente, G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti, op. cit., 1223 che riferendosi ad una dottrina statunitense sostiene che nella Costituzione non c’è traccia di un headless fourth branch, e che invece sia più sostenibile un accostamento agli organi giurisdizionali.
11
Administrative Procedure Act, (APA) del 1946. Quest’ultimo stabilisce che
l’agency deve comunicare in anticipo ai possibili destinatari il contenuto
delle norme che intende emanare, questi possono presentare i propri
commenti e l’agency deve necessariamente tenerne conto nell’emanazione
del regolamento in quanto deve motivare eventuali pareri contrari non
accolti, tale procedura è nota come notice and comment rule making ed
assicura la partecipazione al procedimento degli interessati. Quando le
agencies emanano atti amministrativi (concessioni, modifiche sulle licenze,
sanzioni), lo fanno osservando una procedura denominata adjudication, che
si conclude con l’emanazione di un order. Per gli orders più rilevanti viene
adottata una procedura ancora più garantista del contraddittorio denominata
formal adjudication, quest’ultima è stata equiparata ad un processo formale
in quanto richiede un giudizio davanti ad un administrative law judge.13
Tali procedure particolarmente garantiste tendono a limitare possibili
pressioni politiche o clientelari e allo stesso tempo offrono una
legittimazione procedimentale alle decisioni delle agencies, che per loro
natura difettano di una legittimazione democratica.14
La funzione generale di tutte le agencies considerate nella loro
globalità è quella di sovrintendere ad una “legislazione di intervento
pubblico nell’economia per la protezione di larghi strati di individui e di
12 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 97. 13 Questi è un funzionario della stessa agency dotato di notevole indipendenza dal momento che
non può essere né licenziato né promosso. La sua decisione può essere ridiscussa dall’agency, ma tale revisione si è verificata raramente. A. Scalia, Le Indipendent Regulatory Agencies nell’ordinamento statunitense, op. cit., p. 36.
12
gruppi nei confronti di poteri economici consolidati”.15 In tale esperienza
costituzionale si è preferito allo Stato imprenditore uno Stato regolatore.
Tutte le attività delle agencies sono soggette al controllo giudiziario,
da parte delle Courts of Appeals, che all’interno dell’ordinamento
giudiziario statunitense si collocano immediatamente sotto la Corte
Suprema. Le corti generalmente sono state rispettose delle prerogative delle
agencies e il controllo sui fatti e sulla legittimità delle decisioni si è
attenuto alla verifica della ragionevolezza delle stesse. “Tale principio ha
assicurato alle agencies un notevole grado di autonomia nella
determinazione della propria politica.”16 Abbiamo già detto che il
Presidente non ha alcun potere di direzione nei confronti delle agencies, ma
queste sono sottoposte al controllo dell’Office of Management of Budget.17
Allo stesso tempo, le agencies non sono immuni da pressioni e controlli di
natura politica,18 poiché il Congresso può istituire speciali commissioni di
controllo sul loro operato, tale attività di controllo può anche portare a
diagnosticare l’inutilità dell’agency, che può essere soppressa in base alla
Sunset Legislations.19 D’altro canto il Congresso controlla lo stanziamento
dei fondi alle agenzie attraverso il General Account Office.20 Quindi anche
se l’indipendenza delle agencies è relativa, poiché si svolge sotto il
14 In questo senso, M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, op. cit., p. 86. 15 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 98. 16 A. Scalia, Le Indipendent Regulatory Agencies nell’ordinamento statunitense, op. cit., p. 37. 17 Ufficio presidenziale che sovrintende all’attribuzione dei mezzi finanziari. Sul punto, V.
Giuseppone, Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p. 240. 18 N. Longobardi, Amministrazioni indipendenti e posizione istituzionale dell’amministrazione
pubblica, in Scritti in onore di V. Ottaviano, Milano, Giuffrè, 1993, p. 531.
13
controllo di tutti e tre i corpi costituzionali, Presidente, Congresso e Corte
Suprema, questa è ritenuta effettiva, ed allo stesso tempo, queste trovano la
loro legittimazione nelle procedure che tendono a garantire il principio
costituzionale del due process of law.21 Sostanzialmente l’assetto
Costituzionale ispirato allo schema dei check and balance, tipico
dell’ordinamento di cui stiamo trattando, non è stato alterato
dall’istituzione di tali nuove figure organizzative.
Naturalmente le imprese sottoposte a regolazione hanno sempre
cercato di influenzarne l’attività dando luogo a fenomeni di clientelismo,
c.d. agency capture.
In questi ultimi anni negli Stati Uniti si assiste ad un generale
ripensamento sull’esperienza della regolamentazione del mercato, in
quanto l’attività delle agencies seppure di natura tecnica, interessa settori
della vita sociale dove i confini tra attività tecnica e scelta politica sono
molto sottili, e quindi per chi aderisce a tale ricostruzione, i settori regolati
dalle agencies dovrebbero essere affidati ad organi politici che rispondono
davanti agli elettori. Secondo tale interpretazione, attività come quella di
determinazione delle tariffe non è, e non sarà mai un processo puramente
meccanico o scientifico, ma comporterà sempre complesse valutazioni di
natura politica. Per tale motivo diverse agencies sono state soppresse,22 ed
19 In base a tali leggi le agencies devono periodicamente giustificare la propria esistenza. 20 N. Longobardi, Amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 532. 21 G. Grasso, Spunti per uno studio delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 1222. 22 Sono state abolite la Interstate Commerce Commission e il Civil Aeronautics Board.
14
altre hanno perduto poteri (come quello di regolazione delle tariffe di
natura strettamente politica) a favore di soggetti politici, spesso a livello di
singolo Stato o locali. In particolare si tende a mantenere un sistema di
regolazione in settori dove siano presenti dei monopoli, e a lasciare al
libero mercato i settori dove siano presenti più soggetti in concorrenza.
L’amministrazione Reagan, con la sua politica di deregulation ha fatto
ricorso ad argomentazioni di carattere costituzionale al fine di riportare le
agencies sotto il controllo dell’esecutivo, ma il tentativo ha avuto scarso
successo.23
2. LA GRAN BRETAGNA
In Gran Bretagna il principio costituzionale della responsabilità
ministeriale ha reso difficile, ma non è riuscito ad impedire, lo sviluppo di
organismi riconducibili al c.d. modello delle autorità amministrative
indipendenti.24 Per la tradizione inglese si tratta di un’anomalia di non poco
conto, in quanto la responsabilità dei ministri nei confronti del parlamento
per l’attività del variegato mondo dei c.d. QUANGOS (Quasi-Autonomous
Non Governmental Organisations) è alquanto attenuata.25 Con la tale
23 In tal senso, V. Giuseppone, Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p. 240. 24 Sebbene come vedremo in senso lato. 25 In questo senso, N. Longobardi, Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 535; M. Passaro, Le
Amministrazioni Indipendenti, Torino, Giappichelli, 1996, p. 64. Ciò in quanto i ministri rispondono solo per le grandi scelte e il bilancio delle singole autorità.
15
denominazione26 vengono accomunati numerosi organismi dalle
attribuzioni diverse, tra questi vi sono organi di informazione, controllo,
regolazione settoriale, ripartizione e assegnazione di fondi pubblici,
controllo su sovvenzioni pubbliche, risoluzione di controversie, l’unico
elemento di raccordo tra di essi è la caratteristica che vede la loro
“responsabilità nei confronti delle autorità politiche indiretta e limitata”.27
Essi vengono definiti in questi termini “A body which has a role in the
processes of national government, but is not a government department or
part of one, and which accordingly operates to a greater or lesser extent at
arm’s lenght from Ministers.”28
Tali organismi sono stati creati allo scopo di sottrarre il controllo di
determinati settori economico-sociali al governo o a suoi dipartimenti,29 al
fine di mantenere piccolo il cuore dello stato.30 Il modello ha proliferato sia
in periodi di governo laburista che conservatore, ha avuto un periodo di
crisi durante il governo Thatcher che riuscì ad eliminarne alcuni, ma lo
stesso ne dovette istituire altri simili per via delle privatizzazioni31
realizzate in quegli anni. Infatti se con le nazionalizzazioni i pubblici poteri
erano divenuti imprenditori al fine di tutelare interessi pubblici, con le
26 Nel linguaggio ufficiale vengono spesso definiti “NDPB” (non-departmental public body). 27 N. Longobardi, Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 535. 28 Ripreso da, http://cabinet-office.gov.uk/central/1997/consult/quchap1.html , sito internet del
governo inglese, sezione dedicata ai QUANGOS. In tale definizione si sottolinea che tali organi prendono parte ai processi decisionali, non sono parte di strutture ministeriali ma operano in maniera più o meno indipendente come il “braccio lungo” dei Ministri a cui in ultima istanza rispondono.
29 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 64. 30 M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 127.
16
privatizzazioni non possono astenersi da una qualche forma di regolazione
del settore lasciato nelle mani del mercato, concorrenziale o monopolistico
che sia.32
Tra i QUANGOS si annoverano: la Monopolies and Merger
Commission (1949),33 dotata di penetranti poteri di indagine sulla presenza
di pratiche restrittive della concorrenza;34 la Indipendent Broadcasting
Authority, per il controllo sul settore televisivo privato; l’Office of
Telecommunication, per il controllo della British Telecom dopo la
privatizzazione.35
I QUANGOS non hanno una struttura organizzativa uniforme,
l’unico elemento comune a tutti è la circostanza di essere autorità
collegiali36 e di godere di una certa indipendenza dal governo.
Indipendenza dall’esecutivo che spesso viene messa in discussione dalle
31 In questo senso, G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, in AA.VV,
Regolazione e garanzia del pluralismo - Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Proc. Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 4.
32 In questo senso, M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 131. 33 Probabilmente per la forte influenza che gli Stati Uniti hanno avuto sulla Gran Bretagna a
seguito della seconda guerra mondiale. 34 In proposito si deve sottolineare che la commissione è composta da un numero variabile di
membri che va da dieci a venticinque, nominati dal Segretario di Stato per l’industria e il commercio, ha attività prevalentemente consultiva, sebbene vincolante, in quanto eventuali provvedimenti tesi a ripristinare violazioni della legge sui monopoli sono assunti con decreto da parte del segretario di Stato. In questo senso P. Voci, Le prospettive delle amministrazioni pubbliche indipendenti, in Arch. Giuridico, 1991, p. 370.
35 Tra i più importanti e aderenti al modello delle autorità indipendenti. Altre strutture classificate dalla dottrina inglese ma che hanno poco a che fare con il nostro modello di amministrazioni indipendenti sono: la Britsh Broadcasting Corporation (BBC) la televisione pubblica Inglese; la University Grants Committee, col compito di ripartire i fondi tra le Università e i centri di ricerca; il British Council, col compito di promuovere la cultura inglese all’estero; il Medical Research Council, la Civil Aviation Authority; l’Arts Council; la Commission for racial equality; l’Office of fair trade; il National Consumer Council. Basti pensare che il censimento del 1996 contava quasi 1200 organismi riconducibili ai QUANGOS.
36 “I QUANGOS sono un grande calderone dove gli inglesi mettono qualunque commissione o comitato con competenze tecniche – scientifiche situato in posizione diversa rispetto agli apparati ministeriali”. G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, in AA.VV, Regolazione
17
interferenze delle forze politiche o del ministro di settore, responsabile di
fronte al Parlamento della loro politica generale e del loro budget.37
All’interno dei QUANGOS si sono ravvisate due tipologie separate:
le regulatory agencies,38 cui sono affidate funzioni di regolazione e
amministrazione considerate scomode per la politica (costitutionally
awkward), e gli administrative tribunals che svolgono prevalentemente
funzioni di tipo giudiziale,39 questi ultimi hanno un’autonomia e
un’indipendenza pressoché totale.40
In particolare si tratta di corpi amministrativi41 a cui appositi statutes
attribuiscono il potere di adjudication in determinati settori, come sanità,
edilizia, pianificazione delle città, lavoro, pensioni, tali leggi
fondamentalmente prevedono la pubblica regolazione di proprietà e
imprese private o l’amministrazione pubblica dei servizi sociali, superando
la logica individualistica ed astensionista del classico liberismo. L’adozione
di tali strutture fu inevitabile al fine di dotare il paese di una legislazione
sociale e di un apparato amministrativo, in grado di costruire
l’administrative law, intesa come insieme di regole speciali che andavano a
formare un diritto progressista contro il conservatorismo della common
e garanzia del pluralismo - Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Proc. Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 4.
37 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 64. 38 La dottrina Inglese ha definito queste amministrazioni policy oriented tribunals. Questi dal
punto di vista del diritto amministrativo sono stati considerati terra di nessuno In M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 78.
39 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 73. 40 N. Longobardi, Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 536.
18
law, patrimonio delle corti ordinarie.42 Inizialmente le decisioni dei
Tribunals offrivano insufficienti garanzie di tipo procedimentale ed erano
in larga parte sottratte al controllo giudiziario delle corti ordinarie. Il
Tribunals and Inquiries Act del 1958 e l’omonimo Act del 1971 hanno
posto alcuni rimedi garantendo procedure più garantiste e il diritto
d’appello dinanzi alle High Court per le questioni di diritto. Queste negli
ultimi anni sono passate da una tradizionale deferenza verso la
discrezionalità delle amministrazioni ad un più penetrante controllo c.d.
judicial rewiew. Quest’ultimo negli ultimi anni è progressivamente
cresciuto di intensità, andando a sindacare la reasonableness e la
proportionaly della decisione sottoposta al giudizio.
Le regulatory agencies invece hanno compiti di regolazione e
amministrazione in particolari settori dell’economia. A loro volta tali
organismi si suddividono in due sottospecie: executive bodies (con funzioni
prevalentemente amministrative); ed advisory bodies (con funzioni
prevalentemente consultive). Essi operano con una certa indipendenza
dall’indirizzo politico dell’esecutivo, ma generalmente godono di poteri
limitati e di tipo prevalentemente propositivo, mentre la decisione finale
spetta al ministro di settore.43
41 Quindi estranei all’ordinamento giudiziario. Allo stesso tempo M. D’Alberti nel suo Diritto
Amministrativo Comparato, op. cit. alla p. 73, insegna che “la mancata separazione fra potere amministrativo e giudiziario rientra nelle tradizioni storiche dell’ordinamento inglese”.
42 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 73. 43 M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 131.
19
Un insieme di fattori strutturali e tradizionali hanno favorito in Gran
Bretagna la realizzazione di strutture amministrative con un certo grado di
indipendenza e la commistione di poteri amministrativi e giudiziali, anche
al di là delle stesse leggi.
Bisogna però ricordare che le nomine dei vertici sono generalmente
di competenza dei ministri di settore.44 Probabilmente l’assenza nella
tradizione inglese di una forte amministrazione centralizzata, il rispetto per
il governo locale e per l’autonomia dei corpi professionali e tecnici, sono
alla base della fortuna del modello.
Nelle finalità generali vi sono molteplici similitudini tra i
QUANGOS e le agencies statunitensi, entrambe le strutture sono incaricate
di offrire protezione in settori c.d. sensibles. Ma nell’esperienza britannica
prevalgono le tecniche di natura giudiziale dei tribunals che si occupano
prevalentemente di social justice, mentre negli Stati Uniti le agencies
adottano un modo di agire assimilabile all’attività amministrativa ordinaria
e alla funzione normativa e si concentrano sulla economic regulation.45
3. LA FRANCIA
44 Ciò anche nel caso dei tribunals, infatti tali collegi giudicanti spesso sono basati sull’impegno
part-time di privati che ricevono una remunerazione simbolica, hanno uno statuto simile a quello dei giudici ma non tutte le garanzie tipiche come l’inamovibilità. Tradizionalmente godono di grande indipendenza di giudizio, garantita dal governo grazie all’imparzialità delle nomine che spettano al Lord Chancellor. I Tribunals sono sottoposti alla vigilanza di un organo neutrale il Council on Tribunals. M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 130.
45 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit. p. 76.
20
Dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, due sistemi amministrativi
profondamente diversi da quello italiano, si passa a quello francese che
invece ha profondamente influenzato il diritto amministrativo nostrano.46
La stessa nozione “autorità amministrative indipendenti” è di derivazione
francese.47 In tale paese l’esperienza delle autorités administratives
indépendantes comincia nel 1941 con l’istituzione della Commission de
contrôle des banques e si consolida negli anni settanta. La loro finalità,
anche in questo caso, è quella di “protezione delle libertà e dei diritti dei
cittadini”,48 in quelli che la dottrina francese denomina domaines
sensibles.49 Questi sono settori particolarmente delicati della vita
economica e sociale, dove le libertà sono minacciate da poteri forti che
possono essere indifferentemente di natura pubblica o privata.
Uno di questi domaines sensibles è quello delle comunicazioni e
dell’informazione, in questo settore il legislatore ha inteso assicurare il
rispetto del pluralismo, per tutelare il potere di scelta degli utenti, in
particolare nel settore radiotelevisivo dove più sentita è l’esigenza di
regolare il pouvoir médiatique, nel 1982 è stata istituita la Haute Autorité
de la comunicacation audiovisuelle, sostituita dopo l’abolizione del
monopolio pubblico nel 1986, dalla Commission nationale des
46 G. Grasso, Spunti per lo studio delle Autorità Amministrative Indipendenti: il problema del
fondamento Costituzionale (Italia, Francia, Stati Uniti d’America), Quaderni regionali, 1993, p. 1317. 47 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, Scritti in onore M. S.
Giannini, Milano, Giuffrè, 1988, p. 468. L’Autore in particolare sottolinea che il termine autorités administratives indépendantes, è per lo più di derivazione dottrinaria.
48 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 50.
21
comunications et des libertés, questa ha avuto una vita di soli tre anni e nel
1989 è stata sostituita dal Conseil supérieur de l’audiovisuel, a questo si
affianca il Conseil Supérieur de l’Agence France-Presse.
Ben quattro autorità sono state istituite per sorvegliare il corretto
svolgimento della vita politica: la Commission de contrôle de la campagne
electorale pour l’election presidentielle,50 la Commission des Sondages,51
la Commission pour la trasparence financière de la vie politique e la
Commission nationale des comptes de campagne et des financementes
publiques.52
Nel campo del rapporto tra la pubblica amministrazione e
amministrati, vengono istituite due autorités per controllare gli eccessi
della burocrazia: il Médiateur de la République53, chiamato a risolvere in
via di equità i problemi degli utenti54 e la Commission d’accés aux
documents administratifs,55 con il compito di vigilare sull’attuazione della
legge sull’accesso ai documenti amministrativi.
49 Questi vengono definiti come settori nodali e nevralgici nei rapporti tra cittadini e Stato, tra
società civile e apparato di governo. G. Grasso, Spunti per lo studio delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p 1317.
50 La commissione è stata istituita con decreto n. 64-231 del 14 marzo 1964, che contiene il regolamento di attuazione della legge n. 62-1292 del 06 novembre 1962, sull’elezione del Presidente della Repubblica. La sua funzione è quella di assicurare che tutti i candidati alla presidenza abbiano le stesse facilitazioni nel corso della campagna elettorale.
51 La Commissione è regolata dalla legge n. 77-808 del 19 luglio 1977, integrata dal decreto n. 79-70 del 25 gennaio 1979. La Commissione ha il compito di proporre le regole necessarie ad assicurare l’obiettività nella redazione dei sondaggi, e di verificarne la corretta attuazione e la regolare diffusione dei risultati.
52 M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 220. 53 Il mediatore è stato istituito con legge n. 73-6 del 03 gennaio 1973, così come modificata con
legge n. 76-1211 del 24 dicembre 1976. 54 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 51. 55 La commissione è stata istituita dall’art. 5 della legge 17 luglio 1978 ed è regolata dal decreto
n. 78-1136 del 06 dicembre 1978.
22
Nel 1978 viene istituita la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, questa è la prima autorità ad essere espressamente qualificata
dalla legge come autorità amministrativa indipendente, con il compito di
proteggere la privacy dal potere insito nell’informatizzazione delle banche
dati.
Nei settori più propriamente economici sono state istituite: la
Commission des opérations de bourse (1967), con il compito di controllare
il mercato mobiliare per tutelare azionisti e risparmiatori; il Conseil de la
concurrence56 che controlla il trasparente funzionamento del mercato
reprimendo concentrazioni vietate, abusi di posizione dominante ed intese
restrittive della concorrenza; la Commission bancaire; la Commission de la
Sécurité des consommateurs57 e la Commission des clauses abusives.58
56 La più recente normativa antitrust è stata emanata con l’ordinanza n. 86–1243 del 01 dicembre
1986 relativa alla libertà dei prezzi e della concorrenza. Tale normativa ha istituito il Conseil de la concurrence, che ha sostituito la precedente commissione per la concorrenza. Questo risulta composto da 16 membri nominati dal Ministro per gli affari economici, di cui sette tra consiglieri di Stato, della Corte dei Conti, e della Corte di Cassazione, quattro tra personalità scelte in ragione della loro competenza e cinque tra personalità che abbiano esercitato un’attività nei settori produttivi. Durante il mandato della durata di sei anni sono tutti inamovibili. Il presidente ed uno dei vice presidenti devono essere dei magistrati. Il consiglio gode di piena autonomia e ha la potestà di emanare il proprio regolamento interno, senza che questo debba essere approvato dal governo. Al suo interno è articolato in sezioni e commissioni permanenti, è previsto un relatore generale e un certo numero di relatori permanenti, con una organizzazione che ricopia lo schema degli organi giurisdizionali. Il Consiglio non ha una piena autonomia contabile, in quanto finanziato con un fondo stanziato sul bilancio del Ministero dell’Economia. Le funzioni prevalenti sono di natura consultiva, ma la suddetta legge ha conferito al Conseil de la concurrence più ampi poteri in materia di pratiche anticoncorrenziali, potendo questi esercitare poteri cautelari, ordinatori e sanzionatori su richiesta del Ministro dell’Economia, di Enti Locali o associazioni. Le decisioni del Conseil sono appellabili dinanzi alla Corte d’appello di Parigi. P. Voci, Le prospettive delle Amministrazioni, op. cit., p. 373. Nello stesso senso, F. Jenny, Autorità amministrative indipendenti e tutela della concorrenza, in Atti del Convegno Internazionale (Roma, 20/21 novembre 1995), http://www.agcm.it.
57 Legge n. 83-660 del 21 luglio 1983, ha il compito di adottare tutte le misure necessarie per migliorare la prevenzione dei rischi in materia di sicurezza dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori.
58 Legge n. 78-23 del 10 gennaio 1978, ha il compito di verificare le condizioni generali di contratto proposte da operatori professionali nei confronti dei consumatori, a raccomandare la soppressione e la modifica di eventuali clausole vessatorie, inoltre esprime pareri sui progetti di legge in materia.
23
Malgrado le differenze che intercorrono tra le singole autorità, la
dottrina ha individuato alcuni profili comuni. Innanzi tutto si tratta di
organismi amministrativi,59 ma peculiari quanto ai rapporti con il governo e
ai poteri loro attribuiti.60 Le autorità sono indipendenti in quanto
generalmente non sottoposte a vincoli gerarchici e a controlli
amministrativi, questa caratteristica in Francia rappresenta un forte strappo
alla tradizionale visione dell’amministrazione accentrata e subordinata al
governo,61 per altro in ossequio al dettato costituzionale che al 2° comma
dell’art. 20 recita: “le gouvernement dispose de l’administration et de la
force armée”. Questa norma seppur di rango costituzionale è stata aggirata
dal Conseil Costitutionnel mediante una qualificazione minimale
dell’indipendenza delle autorités,62 al fine di garantire la coerenza del
sistema e il proliferare del fenomeno.63 Anche il Conseil d’Etat ha
inquadrato le autorità all’interno dell’amministrazione pubblica, al fine di
assicurarne la sottoposizione al sindacato per excés de pouvoir.64 Al
riguardo della posizione istituzionale della pubblica amministrazione
59 Sono organismi amministrativi, poiché anche se in posizione di relativa indipendenza, sono
comunque parti integranti della complessa macchina statale. M. Passaro, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 67.
60 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 51. 61 In questo senso fra gli altri, N. Longobardi, Amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 540. 62 Tale qualificazione minimale è stata posta in essere sottoponendo le autorità al diritto (ma
questo sembra peraltro ovvio) e attribuendo il controllo di legalità al governo, che oltre a rispondere per culpa in eligendo, deve anche rispondere al parlamento per l’operato delle autorità indipendenti accomunate in questo caso al resto della pubblica amministrazione, ma con una peculiarità, nel caso delle autorità indipendenti il governo non ha gli strumenti per effettuare il controllo. G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 1326.
63 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 66; S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 20/21 novembre 1995), http://www.agcm.it.
64 M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 225.
24
francese bisogna precisare che, malgrado il dettato dell’art. 20 della
costituzione del 1958, questa ha sempre avuto una posizione di relativa
indipendenza, mediante il prestigio e l’autonomia dei Grands corps.65
Le autorità indipendenti francesi, al pari tutte le altre esperienze,
soggiacciono al controllo giurisdizionale, che nella maggior parte dei casi
spetta al giudice amministrativo, questi giudicandone l’operato tende ad
essere meno penetrante rispetto alle altre amministrazioni, in particolare
tende a ridurre il giudizio sui fatti, al fine di assicurarne una maggiore
indipendenza.
Indipendenza che si è cercato di raggiungere anche sul piano
organizzativo mediante la lunga durata del mandato, meccanismi di
incompatibilità, garanzie d’inamovibilità e d’immunità.
Al fine di esaltare l’indipendenza possono essere nominati a dirigerle
solo personalità particolarmente qualificate, esponenti delle più alte
giurisdizioni,66 parlamentari, uomini di cultura, scienziati, il che ha fatto
parlare talora di “comitati di saggi”.67 Meno determinanti sono invece le
procedure di nomina, che vanno dai decreti ministeriali e del consiglio dei
ministri, alla designazione da parte dei vertici di alte giurisdizioni, a
65 N. Longobardi, Amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 542; concorde V. Giuseppone,
Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p. 240. 66 Rispetto agli altri paesi in Francia è prevalente la presenza dei giudici provenienti dalle più alte
corti (Cassation, Conseil d’Etat, Cour des Comptes) nella composizione delle Autorità indipendenti. M. Manetti, Poteri neutrali e costituzione, op. cit., p. 221.
67 M. D’Alberti, Diritto Amministrativo Comparato, op. cit., p. 51.
25
meccanismi simili a quelli usati al fine di scegliere i membri del Conseil
Constitutionnel.68
In merito agli strumenti attribuiti alle autorità, anche nell’esperienza
francese rinveniamo quella commistione di poteri già rinvenuta negli altri
ordinamenti, per cui le autorità godono di un diffuso potere di
recommandation, che consente una forte influenza sull’operato delle altre
amministrazioni e sul parlamento, a questo in genere si affianca un potere
di decision exécutoire, di natura propriamente amministrativa in quanto si
concretizza in nomine, autorizzazioni, sanzioni; a talune autorità sono stati
attribuiti poteri regolamentari, come avviene per le décisions générales
della Commission des opérations de bourse sul funzionamento delle borse
valori; altre autorità come la Commission d’accés aux documents
administratifs svolgono funzioni giustiziali, questa infatti esprime un avis
sui reclami provenienti dagli amministrati quando questi incontrano
difficoltà nell’accesso ai documenti che li riguardano. Le autorità godono
in genere altresì di estesi poteri d’inchiesta .
68 Questo si compone in parti uguali di membri nominati dal Presidente della Repubblica, dal
Presidente dell’Assemblée nationale, e dal Presidente del Senato.
26
CAPITOLO SECONDO
LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI IN ITALIA
1. PREMESSA
La storia della pubblica amministrazione italiana parte nel 1861 a
seguito dell’unificazione politica del paese. Ma la legge, che ne è a
fondamento,69 porta data anteriore. Si tratta della legge n. 1483 del 23
marzo 1853,70 proposta dall’allora Ministro delle Finanze Cavour,
contenente norme sull’amministrazione centrale dello Stato. Tale legge si
ispirava ai seguenti principi:
a) in conformità alle caratteristiche e ai principi dell’amministrazione
ottocentesca ispirata ai criteri ed agli obbiettivi del c.d. “Stato minimo”,
il numero dei ministeri era contenuto a otto;
b) di conseguenza le funzioni esplicate erano conformi alla concezione
giuridica suddetta, ovvero erano funzioni essenzialmente d’ordine;
69 I. Portelli, Brevi note sulle autorità amministrative indipendenti, in Nuove Autonomie, n. 3,
1995, p. 524. 70 L’art. 1 di tale legge stabiliva che: “L’amministrazione centrale dello Stato sarà concentrata
nei ministeri. I Ministri provvederanno ai relativi servizi per mezzo degli uffici posti sotto l’immediata loro direzione. Gli uffici relativi ad un medesimo ramo di amministrazione potranno venire riuniti, e costituiranno direzioni generali, che faranno tuttavia parte integrante dei Ministeri”.
27
c) organizzazione fortemente gerarchica, al vertice era posto il Ministro e
procedendo verso il basso in ordine si avevano le direzioni generali, le
divisioni e alla base le sezioni;
d) funzioni distribuite in maniera scalare dal vertice alla base;
e) Ministro responsabile politicamente dell’intero operato della struttura a
lui subordinata di fronte al Parlamento, secondo il modello della c.d.
responsabilità ministeriale di stampo inglese;
f) furono soppresse le nove aziende che allora curavano l’amministrazione
dello Stato e tutto fu concentrato nei ministeri al fine di dare attuazione
al principio di cui sopra.
Tale legge non disciplinava l’organizzazione periferica che restò
immutata, permaneva quindi il sistema degli intendenti71, che con il R.d. n.
250 del 1861 assunsero il titolo di prefetti.
Dal 1861 ad ora sono passati quasi 140 anni e la situazione è
progressivamente mutata sotto molteplici punti di vista. Il numero dei
ministeri è continuamente aumentato in correlazione all’ampliamento dei
campi di intervento dello Stato e all’emersione di nuovi interessi pubblici e
collettivi.72 Fin dai primi anni del XX secolo lo Stato comincia a cambiare
la propria fisionomia, in quanto l’amministrazione dai tradizionali compiti
71 Gli intendenti erano funzionari titolari di competenze generali riguardo all’amministrazione
delle province, come diretti rappresentanti del Governo, nei confronti di cui erano direttamente responsabili per le funzioni esercitate. A. Massera, La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, L’amministrazione pubblica italiana, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 24.
72 A. Massera, La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 25.
28
di produzione di beni e servizi giuridici, si evolve verso compiti di
produzione di beni e servizi economici e sociali, regolazione,
programmazione e ridistribuzione, dallo “Stato minimo” si passa sotto la
spinta di nuovi assetti politici ad uno Stato sempre più interventista
nell’economia.73 La politica che aveva portato all’abolizione di tutte le
strutture esterne ai ministeri si inverte per far fronte alle nuove esigenze
dettate dal sempre crescente sviluppo economico e sociale, si creano nuove
strutture amministrative e nuovi modelli organizzativi.74
Nel 1905 viene istituita l’azienda autonoma statale delle ferrovie, nel
1912 l’Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), nel 1913 la riforma
come amministrazione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti;75 quasi
contemporaneamente vengono alla luce due nuovi modelli organizzativi,
quello dell’amministrazione statale con ordinamento autonomo, e quello
dell’ente pubblico.76 Questi due modelli avranno alterne fortune nella storia
73 Lo “Stato minimo” di cui abbiamo parlato è da identificare nello Stato democratico
monoclasse di matrice liberale, censitario e con una ristretta base elettorale, che produceva una sostanziale identificazione tra amministrati e governo. Lo Stato era espressione della classe politica predominante, ovvero la borghesia. Ma l’ideologia liberale portava in se le radici del suo superamento, in quanto proclamava quel principio di uguaglianza che con l’andar del tempo incoraggiò il movimento per l’estensione del suffragio universale. Il progressivo allargamento del suffragio verso le classi sociali meno abbienti, comportò sul piano politico l’irrompere delle masse fino a quel momento emarginate dalla gestione della cosa pubblica. Questo portò ad una trasformazione dei partiti politici che fino ad allora erano stati delle semplici cartelli elettorali per divenire organizzazioni stabili della società civile. Così si ebbe un sensibile aumento delle classi sociali rappresentate in Parlamento e si passò dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse. In questo senso, M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 45 e ss.
74 Concorde in tal senso, P. Emiliozzi, Le decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto e Società, 1995, p. 367.
75 Questi probabilmente sono i modelli più significativi, ma ancor prima con legge 17 luglio 1890 n. 6972 fu promulgata una legge sugli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, con legge 10 agosto 1893 n. 449 fu istituita la Banca d’Italia, mentre nei primissimi anni del secolo vengono istituiti diversi enti di natura economica come l’Ente autonomo per l’acquedotto pugliese (legge 26 luglio 1902 n. 245) e il Consorzio autonomo del Porto di Genova (legge 12 febbraio 1903 n. 50).
76 Il primo modello è caratterizzato da un apparato ancora agganciato all’amministrazione ministeriale, il Ministro infatti ne presiede gli organi, ma con un regime di organizzazione e di
29
amministrativa italiana ma sono il punto di partenza di quel processo di
differenziazione “sempre più variegato e complicato”77 della pubblica
amministrazione. All’inizio degli anni ’30, ma con modalità più intense e
tipizzate nel secondo dopoguerra l’amministrazione assume le forme del
diritto privato con la crescente istituzione di società per azioni a
partecipazione statale. Con la riforma del 1926 e con la successiva del
1936, la Banca d’Italia assume dei connotati che a distanza di anni faranno
parlare di autorità amministrativa indipendente. Da quanto detto si evince
che nel giro di circa cinquant’anni il ministero e la conseguente
amministrazione centrale perdono il monopolio nell’esercizio delle
funzioni amministrative a favore di un’amministrazione
“multiorganizzativa”.78 Il processo di frammentazione non si arresta, anzi
viene favorito, dalla posizione dell’amministrazione nella Costituzione
repubblicana, infatti è opinione diffusa che nella Costituzione vi siano “tre
modelli di organizzazione amministrativa tra loro disomogenei”,79 ma
questo verrà approfondito oltre.
funzionamento formato da regole in parte diverse da quelle proprie dei ministeri; il secondo modello invece si caratterizza per un apparato formalmente sganciato dall’amministrazione ministeriale avente competenza su un certo settore di attività su tutto il territorio nazionale, inoltre non ha alcun collegamento con preesistenti strutture. In tal senso A. Massera, , La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 28. In linea di massima la creazione dell’ente pubblico nello Stato pluriclasse a diritto amministrativo si deve alla necessità di strutture agili che agiscano in modo rapido ed efficiente, senza dover essere assoggettate ai procedimenti di evidenza pubblica ed ai numerosi controlli normalmente necessari per gli uffici statali o gli altri enti territoriali. M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 49.
77 A. Massera, , La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 28.
78 A. Massera, , La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 28.
79 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 52.
30
I modelli istituzionali qui delineati hanno avuto alterne fortune, ma
quello che si intende sottolineare è che la pubblica amministrazione è in
continuo cambiamento80 per adeguarsi ai tempi e ai sempre nuovi bisogni
che emergono dalla collettività,81 e che tendenzialmente nella storia degli
stati a nuovi sviluppi della società sono consequenziali nuovi assetti delle
istituzioni.82 I profili organizzativi e procedurali sono accessori e
conseguenti a quelli sostanziali concernenti la titolarità e l’esercizio delle
funzioni.83 Il Governo in senso lato non è più il “centro del centro”, ma un
soggetto in competizione con altri.84
È in tale quadro che si sviluppa il modello delle autorità
indipendenti, il cui presupposto fondamentale è l’esistenza di quello che è
stato definito in dottrina “uno spazio amministrativo sufficientemente
aperto”,85 un sistema cioè, che sia in grado a livello costituzionale di
garantire al potere legislativo un margine di manovra ampio e
80 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, in a cura di S. Cassese
e C. Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 69. 81 Dall’esame delle vicende organizzative dell’amministrazione italiana dall’inizio del secolo
fino al nostro tempo, risulta evidente, che all’assunzione di nuovi compiti ha sempre corrisposto un mutamento nell’organizzazione, nell’intento di adeguarla alla cura delle ulteriori esigenze manifestate. C. Franchini. Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 557.
82 All’incremento delle strutture pubbliche in corrispondenza dell’ampliamento dei compiti dello Stato, corrisponde un mancato accrescimento della struttura dello Stato in se stesso, ma la distribuzione delle nuove podestà pubbliche fra nuovi organismi non immediatamente riconducibili alla compagine ministeriale. In tal senso, M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 48 – 49; Concorde ma in senso polemico, I. Portelli, Brevi note sulle autorità amministrative indipendenti, in Nuove Autonomie, n. 3, 1995, p. 529.
83 F. Longo, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, I garanti delle regole, op. cit., p. 13.
84 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, in AA.VV., Scritti in onore M. S. Giannini, Milano, Giuffrè, 1988, p. 454.
85 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., 70.
31
all’amministrazione un’autonoma capacità di autodeterminarsi rispetto al
Governo.86
Tornando alla storia più recente, il 18 giugno 1985 la Commissione
per la modernizzazione delle istituzioni, (c.d. Commissione Piga) nella
relazione sulla riforma dell’amministrazione centrale,87 individua una
nuova tipologia di amministrazioni all’interno dell’ordinamento ovvero
quello delle “amministrazioni indipendenti ad alto tasso d’imparzialità”
dette altrimenti “amministrazioni soggette soltanto alla legge”. La
Commissione Piga ritiene caratteristica peculiare di tale modello “il fatto di
perseguire non tanto interessi pubblici di natura amministrativa” bensì
quello di “tutelare imparzialmente gli interessi dei cittadini” in particolare
ne tutela “l’affidamento nei confronti di strutture economiche
particolarmente forti ed influenti”. Al fine di esplicare tale funzione, gli
organismi in oggetto, devono godere (sempre secondo la Commissione
Piga) di una particolare imparzialità, un ruolo “super partes” peraltro
assimilabile a quello del giudice e di una particolare indipendenza nei
confronti dell’esecutivo, al fine di poter con la loro azione, porre in essere
una efficace regolazione del mercato. Ma allo stesso tempo si auspicava
che tali organi non siano “totalmente irresponsabili”, individuando nel
contempo, il dovere di “render conto”, mediante la pubblicità degli atti
compiuti, la motivazione delle scelte, i criteri a cui si è ispirata la loro
86 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., 70.
32
attività, al fine di legittimarne l’azione, e la responsabilità del governo per
“culpa in eligendo”, accordando a quest’ultimo la facoltà di rimozione. Il
modello proposto dalla commissione rispecchia la complessità e la novità
di un fenomeno i cui contorni ancora oggi non sono definiti e peraltro in
continua evoluzione.88
Le ragioni del fenomeno, che sembra ormai irreversibile, si trovano
molto probabilmente nel grande sviluppo economico e sociale dell’Italia,
avvenuto negli ultimi decenni, tale sviluppo ha messo in evidenza alquanto
chiaramente l’inadeguatezza, dei tradizionali modelli organizzativi
centralizzati, a disciplinare i bisogni emergenti. Questa prospettiva di
grande fermento sociale, di piena affermazione di spinte pluralistiche, del
resto già esistenti, nella società italiana, ha messo in crisi la tradizionale
macchina statale, incapace di dirigere il complesso fenomeno di
cambiamento.89 Da qui la necessità di approntare figure organizzative
nuove, che ha portato alla creazione di enti pubblici autonomi
dall’articolazione ministeriale come la Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (CONSOB) di cui alla legge 04 giugno 1985 n. 281, o
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse
collettivo (ISVAP) di cui alla legge 05 marzo 1982, n. 84 e legge 09
gennaio 1991, n. 20, o all’istituzione di organismi autonomi non entificati,
87 Commissione Piga, Relazione sulla riforma dell’amministrazione centrale, Riv. trim. di
Scienza dell’Amministrazione, 1985, 3, p. 85 ss. 88 N. Longobardi, Le Amministrazioni indipendenti, in AA.VV., Scritti in onore di Mario Nigro,
1991, p. 177.
33
quindi non dotati di personalità giuridica, come nel caso del Garante per la
radiodiffusione e per l’editoria di cui alla legge 05 agosto 1981, n. 416 e 06
agosto 1990, n. 223, o come nel caso dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.90
Non è dato rinvenire allo stato attuale un modello puro,91 di autorità
amministrativa indipendente,92 bensì diverse tipologie, peraltro con
caratteristiche alquanto diverse, l’unico elemento comune è quel certo
grado di indipendenza loro riconosciuta. Risulta perciò ovvio che per capire
il fenomeno bisogna indagare sulle caratteristiche e sulla storia di ogni
89 P. Voci, Le prospettive delle Amministrazioni pubbliche indipendenti, in Archivio giuridico
Serafini, 1991, p. 337- 338. 90 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 50. 91 In tal senso, N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit. p. 185.
92 Sembra peraltro utile prima di continuare, enucleare di quali organismi si sta parlando, per ognuna di esse indicheremo la denominazione, il provvedimento istitutivo, il numero di addetti e la spesa annua in bilancio: - CONSOB, Commissione Nazionale per le società e la borsa. Legge n. 216/1974, D.L. n. 415/1975, legge n. 281/1985. Addetti 388. Bilancio 66 miliardi; - ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private. Legge n. 576/1982. Addetti 280. Bilancio 66 miliardi; - Autorità garante della concorrenza e del mercato. Legge n. 287/1990, D.lgs. n. 74/1992. Addetti 170. Bilancio 46 miliardi; - Autorità garante per la radiodiffusione e l’editoria. Legge n. 416/1981, Legge n. 223/1990, D.lgs. n. 74/1992. Nel 1997 la funzioni sono state trasferite all’Autorità per le telecomunicazioni; - Autorità garante per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Legge n. 146/1990. Bilancio 43 miliardi; - Autorità garante per l’informatica nella pubblica amministrazione. D.lgs. n. 39/1993, Legge n. 675/1996. Bilancio 43 miliardi; - Autorità garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Legge n. 675/1996. Addetti 45. Bilancio 12 miliardi; - Autorità garante per le telecomunicazioni. Legge n. 249/1997. Addetti 320. Bilancio 52 miliardi; - Autorità garante per l’energia elettrica e il gas. Legge n. 481/1995. Addetti 80. Bilancio 25 miliardi; - Autorità garante per la vigilanza sui lavori pubblici. Legge n. 415/1998. Addetti 237. Bilancio 12 miliardi; Dati tratti da. N. Alì, Un singolare sistema di garanzie – E’ il momento delle authority – Una rigogliosa fioritura, in L’Amministrazione Italiana, n. 4, 1999, p. 544. Oltre a queste Autorità che più propriamente fanno parte della categoria delle autorità amministrative indipendenti, non possiamo tralasciare dal ricomprendere nel fenomeno in esame i seguenti Istituti: La Banca D’Italia, per l’alto tasso di tecnicità delle funzioni svolte, ed in particolare per il perseguimento dell’essenziale finalità di mantenimento della stabilità della moneta e del livello dei prezzi che il trattato CEE devolve agli istituti bancari centrali. (Sul punto R. Galbiati, Autorità Garanti – profili processuali, in Il Foro Italiano, 1998, n. 1, parte V, p. 43.); L’istituto del Difensore Civico Regionale, che a seguito della legge 142/1990 può essere istituito anche a livello provinciale e comunale. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione. D.lgs. n. 124 del 1993 e legge n. 335 del 1995.
34
autorità o sulle più rilevanti, ed è quello che si farà nel corso del prossimo
paragrafo prendendo a campione la CONSOB, l’ISVAP e l’Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, tre autorità con tratti caratteristici
diversi ma ormai consolidate e tuttora operative.
2. IL QUADRO NORMATIVO
a) La CONSOB
La prima normativa di stampo pubblicistico nel settore
dell’intermediazione mobiliare fu promulgata nel 1913 al fine di dare
certezza al mercato, di consentire la sicura individuazione dei soggetti
ammessi, di controllarne i comportamenti e le operazioni, al fine di rendere
l’intermediazione mobiliare autonoma dalle regole civilistiche e
commerciali. La legge n. 272 del 1913 attribuì la vigilanza sulla borsa a
soggetti pubblici come il governo, le camere di commercio, le deputazioni
di borsa e i sindacati dei mediatori. Lo scopo di tale legislazione era quello
di assicurare il rispetto delle regole del gioco, mediante la certezza sulle
condizioni di contrattazione. In tale legislazione erano del tutto assenti
funzioni di direzione del settore, ed allo stesso tempo non era assicurata
alcuna tutela specifica ai risparmiatori.
35
Solo con la legge n. 216 del 1974 si procedette alla tutela delle
esigenze dei risparmiatori. Tale legge agì su due versanti, modificando la
struttura delle società per azioni e istituendo un “organo amministrativo di
controllo del mercato mobiliare”,93 appunto la CONSOB. Tale organo era
legato nella sua azione al Ministero del Tesoro ed era distinto dalle
strutture di vigilanza bancaria.94 La sua azione non era molto incisiva sul
mercato mobiliare inteso nella sua globalità, in quanto la vigilanza era
ristretta al solo settore delle società quotate in borsa e dei fondi mobiliari.
Con la legge n. 77 del 1983 fu sottoposta a vigilanza della CONSOB ogni
sollecitazione del pubblico risparmio.
E’ solo con la legge 04 giugno 1985, n. 281, che la Commissione
consegue quella centralità nell’intermediazione mobiliare che la
contraddistingue, e la massima autonomia dalle strutture ministeriali,
mediante l’attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico.
Diverse leggi successive hanno contribuito a rafforzare la posizione della
Commissione, ampliandone i poteri nell’ambito dell’intermediazione
mobiliare, attribuendole: poteri di controllo sulla correttezza dell’operato
delle società di intermediazione mobiliare (SIM),95 la vigilanza sull’insider
trading96 e di regolamentazione delle offerte pubbliche di acquisto e di
vendita.97
93 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 129. 94 A. Massera, Autonomia e indipendenza, op. cit., p. 470. 95 Legge 02 gennaio 1991, n. 1. 96 Legge 17 maggio 1991, n. 157. 97 Legge 18 febbraio 1992, n. 149.
36
La CONSOB, così come attualmente strutturata, è nelle condizioni di
controllare qualunque operazione diretta alla massa del risparmio diffuso.
La Commissione dal 1974 ad oggi si è evoluta e da organo di controllo
delle società e della borsa è passata a “ente di governo del mercato
mobiliare globalmente inteso”,98 organismo di vigilanza e regolazione di
tutta l’intermediazione mobiliare.
Per raggiungere le proprie finalità istituzionali la Commissione
esercita una pluralità di funzioni, tra loro diversificate, che vanno da
competenze tipicamente amministrative: come l’emanazione di
provvedimenti riconducibili alla tipologia delle autorizzazioni,
l’apposizione di divieti, la comminazione di sanzioni, la vigilanza sul
rispetto degli obblighi di comunicazione e il conseguente accertamento
sull’esattezza e completezza dei dati, anche mediante acquisizioni di
notizie, ispezioni e indagini; a competenze regolamentari.99 La
Commissione può adire il potere del giudice ordinario mediante
l’impugnazione degli atti delle società sottoposte al proprio controllo,100
che ritiene contrari alla legge.
Tali funzioni possono raggrupparsi intorno a due nuclei
fondamentali: da una parte l’organizzazione e la regolazione della borsa e
dei mercati in cui si scambiano valori mobiliari, e dall’altra la vigilanza
98 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 131. 99 Tale regolamenti hanno la peculiarità di provenire da un soggetto posto in qualche modo fuori
dalla pubblica amministrazione, la non applicabilità del principio di gerarchia che li pone in una posizione di equiordinazione, che lascia spazio solo al principio di competenza. A. Cagli, Il quadro normativo delle amministrazioni pubbliche indipendenti, in Foro amministrativo, 1991, p. 1650.
37
sulle informazioni societarie e sulle informazioni che circolano nel
mercato.
Per quanto riguarda la regolazione del mercato, ai sensi della legge
istitutiva, la CONSOB oltre a definire ed accertare i requisiti affinché una
società possa essere quotata in borsa, è titolare di un esteso potere
regolamentare, di poteri di decisione a livello individuale e di poteri di
controllo quali: la fissazione del calendario di borsa, l’individuazione delle
tipologie di contratti ammessi, la determinazione dei sistemi di quotazione,
le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, la
vigilanza sul regolare funzionamento del mercato.101 Con legge 02 febbraio
1977, n. 49, i poteri sono stati estesi sul mercato ristretto e con legge 02
gennaio 1991, n. 1, anche ai mercati locali.
Per quanto riguarda invece il secondo nucleo di poteri della
CONSOB, ovvero quelli sull’informazione, questi sono progressivamente
aumentati sia per quanto riguarda la tipologia degli atti che la Commissione
può emanare nell’esercizio della funzione, sia per quanto riguarda i soggetti
che ne sono destinatari. In un primo tempo infatti gli obblighi informativi
riguardavano solo società per azioni quotate in borsa, dopo la legge n. 77
del 1983 gli obblighi informativi sono stati estesi a tutti i soggetti che
intendano ricorrere alla sollecitazione del pubblico risparmio. In seguito la
legge n. 281 del 1985 ha attribuito alla CONSOB un generalizzato potere di
100 A. Massera, Autonomia e indipendenza, op. cit., p. 472. 101 Art. 3 e ss., legge n. 16 del 1974.
38
inchiesta sulle origini degli investimenti e delle partecipazioni delle società
che facciano appello al pubblico risparmio, realizzando in tal modo una
piena trasparenza del mercato ed una corretta informazione dei
risparmiatori che sono messi nelle condizioni di effettuare scelte più
consapevoli. Ulteriori sviluppi si sono avuti negli anni novanta, la legge 2
gennaio 1991, n. 1, ha innovato la stessa nozione di intermediazione
mobiliare, che è stata riformulata in termini tali da ricomprendere tutte le
posizioni contrattuali suscettibili di formare oggetto di scambio,102 in
seguito la legge 17 maggio 1991, n. 157 ha disciplinato l’obbligo di
registrazione, mediante procedure elettroniche, di tutte le operazioni
compiute sui valori mobiliari, ha inoltre esteso gli obblighi di informazione
al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le
società quotate in borsa o comunque a queste collegate, inoltre con la legge
18 febbraio 1992, n. 149, è stato imposto l’obbligo per chi si fa promotore
di un offerta pubblica di acquisto o di scambio di titoli, di fornire alla
CONSOB tutta una serie di informazioni sulle caratteristiche e la durata
dell’offerta.
Complessivamente considerate, le funzioni di organizzazione del
mercato e di informazione societaria, si evince che la CONSOB è una vera
e propria autorità di vigilanza e di regolazione del settore
dell’intermediazione mobiliare, volta alla salvaguardia dell’interesse del
102 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 133.
39
risparmiatore, ad una trasparenza e ad una informazione completa,103 al fine
di proteggere i cittadini da possibili abusi di posizione dominante da parte
del potere economico.104
Da quanto abbiamo detto traspare tutta la specificità del mercato
mobiliare e dell’autorità di vigilanza, questa è stata da parecchi autori
identificata come la prima autorità amministrativa indipendente in Italia,
ma per parlare di questa indipendenza dobbiamo valutare il grado di
separazione della CONSOB dalle altre strutture dello Stato ed in particolare
dal Ministero del Tesoro che prima dell’istituzione della Commissione era
l’organo portatore dell’interesse pubblico nel settore dell’intermediazione
mobiliare, a tal fine è d’obbligo esaminarne la struttura.
La CONSOB ha attraversato diversi stadi evolutivi,105 prima di
pervenire alla struttura delineata dalla legge n. 281 del 1985, che ne ha
sancito il definitivo distacco dall’area governativa facente capo al
Ministero del Tesoro e una articolazione strutturale certamente
103 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 133. 104 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 559. 105 In proposito in dottrina si è parlato di ben quattro CONSOB, la prima così come delineata dal
D.l. 08 aprile 1974, n. 95, assumeva le vesti di vero e proprio ente regolatore dell’ordinamento sezionale della borsa, sostituendosi così al Ministero del Tesoro nelle funzioni precedentemente svolte, la seconda CONSOB definita con la legge di conversione n. 216 del 1974, che la privava di molti dei poteri autoritativi previsti nel precedente decreto legge, riconducendo la Commissione nell’area di influenza del Ministero del Tesoro, ma allo stesso tempo svincolando l’organo di controllo dalle strutture della vigilanza bancaria tradizionalmente facenti capo alla Banca d’Italia (A. Massera, Autonomia e Indipendenza, op. cit., p, 470.), e caratterizzandola principalmente per la tutela prestata alle minoranze esistenti nelle società quotate in borsa, di una terza CONSOB si è poi parlato a seguito dell’emanazione dei DPR 31 marzo 1975, n. 136, 137, 138, emessi in attuazione delle deleghe previste nella l. 216/1974, tali decreti attribuirono nuovamente una CONSOB una significativa serie di poteri autoritativi, in aderenza all’originario decreto legge e con ciò contribuente a rendere sempre più la Commissione ente regolatore di ordinamento sezionale, con un processo che è culminato nella quarta CONSOB generata dalla legge 281 del 1985. A. Cagli, Il quadro normativo delle amministrazioni pubbliche indipendenti, in Foro Amministrativo, 1991, p. 1634.
40
caratterizzata dall’autonomia.106 Infatti tale legge attribuendo alla
Commissione “personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia
nei limiti stabiliti dalla legge”,107 ha segnato un punto fermo per quanto
riguarda la separazione della stessa dall’area di influenza dell’esecutivo,
conducendo la Commissione verso il modello delle amministrazioni
indipendenti.108 Se la conquista della personalità giuridica è una spia
dell’indipendenza non va certamente sopravvalutata in quanto non è un
elemento che da solo può far parlare di autorità amministrativa
indipendente. Bisogna quindi esaminare anche altri aspetti della normativa
che regola la Commissione al fine di identificare altre peculiarità che
denotano il carattere dell’indipendenza.
Un primo importante aspetto è quello relativo al finanziamento della
Commissione. In un primo tempo questa era finanziata mediante un fondo
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro,
mentre attualmente si autofinanzia con i corrispettivi introitati per i servizi
prestati al mercato, quale ad esempio la tenuta degli albi. L’ammontare di
tali corrispettivi, determinato dalla Commissione e reso esecutivo con
decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del Tesoro,
dovrebbe coprirne le spese di funzionamento, eventuali oneri scoperti
restano a carico del suindicato capitolo di bilancio. Tale sistema di
autofinanziamento certamente rafforza l’indipendenza della Commissione,
106 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 134. 107 Art. 1, 2° comma, legge 4 giugno 1985, n. 281.
41
che allo stesso tempo è dotata di autonomia contabile, avendo la facoltà di
gestire a propria discrezione le spese, peraltro in deroga alle norme della
contabilità generale dello Stato.
L’autonomia contabile è solo un aspetto della più ampia autonomia
organizzativa di cui gode la CONSOB, in particolare a seguito della legge
n. 281, che conferendole la personalità giuridica di diritto pubblico l’ha
affrancata completamente dall’area di influenza dell’esecutivo. Su questo
versante la Commissione ha il potere di deliberare le norme relative alla
propria organizzazione e al proprio funzionamento,109 nonché tutte le
norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e
l’ordinamento delle carriere, con la creazione di un autonomo ruolo di
personale dipendente, sebbene la stessa legge, ed è bene sottolinearlo, fissi
a centocinquanta unità il limite massimo di organico a tempo
indeterminato, ma contempla la possibilità di stipulare contratti di
collaborazione di diritto privato per altre cinquanta unità al fine di poter
disporre di qualificate risorse professionali.110
Il carattere dell’indipendenza viene delineato anche dalle norme che
disciplinano le nomine dei vertici. La nomina del Presidente e dei quattro
membri, avviene mediante decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
108 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 135. 109 Tali regolamenti, adottati con voto favorevole di almeno quattro commissari su cinque, sono
soggetti solo alla mera verifica di legittimità da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro del Tesoro. A. Massera, Autonomia e indipendenza, op. cit., p. 471.
110 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 137 - 138.
42
Consiglio stesso, tuttavia la scelta è limitata, dall’art. 1, 3° comma, della
legge n. 216 del 1974, a “persone di specifica e comprovata competenza ed
esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza”. Inoltre la nomina è
soggetta al controllo parlamentare previsto dalla legge 24 gennaio 1978, n.
14, in particolare è data facoltà alle commissioni parlamentari permanenti
di procedere all’audizione delle persone designate dal Governo.111 Ad
assicurare l’indipendenza sono state predisposte norme assai restrittive per
quanto riguarda le incompatibilità, infatti i commissari “non possono
esercitare, a pena di decadenza dall’ufficio, alcuna attività professionale,
neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a
responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o
dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori
commerciali”, in più se dipendenti pubblici “sono collocati fuori ruolo per
tutta la durata del mandato”.112 I membri della CONSOB restano in carica
per cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Anche la procedura per un eventuale scioglimento della
Commissione è congegnata in modo da evitare possibili abusi da parte
dell’esecutivo, in quanto anche se attivata dal Ministro del Tesoro o dal
Presidente del Consiglio, questi sono obbligati dall’art. 1, 13° comma,
della legge n. 216 del 1974 a formulare una motivata proposta di
111 Nel tentativo di estendere al Parlamento la responsabilità sull’operato della Commissione. M.
Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, op. cit., p. 180.
43
scioglimento al Parlamento, che così facendo è messo nelle condizioni di
controllare eventuali comportamenti illegittimi del Governo, poiché lo
scioglimento è previsto unicamente in caso di “impossibilità di
funzionamento” o di “continuata inattività”, rappresentando solo l’estremo
strumento per assicurare l’operatività della Commissione e non è in alcun
modo inteso a poter rappresentare uno strumento in mano al Governo per
esercitare indebite pressioni sull’operato della Commissione.
Nei termini che abbiamo descritto risulta che il Governo non ha
alcuna responsabilità politica per l’operato della Commissione, poiché i
rapporti tra i due centri di potere sono orientati alla reciproca
indipendenza.113
In conseguenza di questa sempre più marcata autonomia
dall’esecutivo la CONSOB nel tempo ha visto crescere il suo rapporto con
il Parlamento, che come abbiamo già visto è coinvolto direttamente nel
procedimento di nomina dei vertici ed è divenuto a seguito della riforma
del 1985 il naturale destinatario della Relazione annuale, in quanto il
Ministro del Tesoro che, ai sensi della legge n. 216 del 1974, era il
destinatario della relazione con il compito di riferirne al Parlamento con la
conseguente responsabilità politica, dopo la riforma, svolge un ruolo di
passacarte necessario potendo questi limitarsi ad esprimere le proprie
valutazioni sul documento in questione, ma nulla di più.
112 Art. 1, 2° e 3° comma, n. 216 del 1974. 113 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit.,. p. 140.
44
Ad un’attenta analisi le relazioni tra la Commissione e il Governo
non mancano, in quanto in ogni caso il Ministro del Tesoro è incaricato di
riceverne gli atti e può sempre richiedere informazioni ai fini di una più
approfondita conoscenza dell’attività svolta e del settore in genere, senza
per questo poter entrare né sul merito né sulla legittimità dell’operato.114
Da quanto detto traspare una netta separazione tra la politica e la
CONSOB, da considerare funzionale al corretto esercizio dei compiti
assegnati, ovvero il corretto funzionamento del mercato borsistico e la
massima diffusione delle informazioni al fine di tutelare il pubblico
risparmio.
Il modello organizzativo è quindi da considerare come finalizzato
alla tutela degli interessi dei risparmiatori, mediante una separazione dal
Governo e un nuovo rapporto con gli interessi emergenti dalla società.
b) L’ISVAP
L’attività assicurativa è da sempre considerata d’utilità collettiva, in
quanto il contratto assicurativo contribuisce alla promozione dello sviluppo
economico, sia proteggendo i rischi degli assicurati sia in quanto la
notevole mole di capitali riscossi a titolo di premi rappresentano una
importante fonte d’investimento per il paese. Da tali fattori emerge
114 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 567.
45
l’esigenza del controllo pubblicistico sul settore, in quanto per quanto
riguarda il contratto assicurativo, vi è uno squilibrio tra le parti contraenti, e
allo stesso tempo va assicurato un controllo sull’impresa assicurativa al
fine di garantirne la solvibilità.115
Come del resto abbiamo già detto quello delle assicurazioni fu uno
dei primi settori economici dove lo Stato entrò da imprenditore, poiché con
la legge 4 aprile 1912, n. 305, fu istituito un ente pubblico esercente un
attività commerciale, l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con lo scopo
di assumere in regime di monopolio l’attività assicurativa per il ramo vita
dopo un periodo transitorio di dieci anni.116 Da questo primo intervento
pubblico le funzioni di vigilanza sulle imprese assicurative sia pubbliche
che private sono cresciute con tutta una serie di vincoli. La vigilanza del
settore era affidata al Ministero dell’Industria, e specificatamente al
Ministro e alla Direzione Generale delle assicurazioni private e d’interesse
collettivo, questi svolgevano le proprie funzioni in ottemperanza
all’indirizzo di politica assicurativa stabilito dal Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE), il quale ne controllava
l’attuazione.
A tale modello si innovò con la legge 12 agosto 1982, n. 576, che
istituì l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d’interesse
115 G. Vesperini, Le funzioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto della banca e
del mercato finanziario, 1990, n. 4, p. 439. 116 Tale disegno non fu attuato, e venne abolito, cosicché l’INA ha sempre operato in regime di
concorrenza. Nel 1992 si è proceduto alla trasformazione dell’Istituto in società per azioni, ed in seguito
46
collettivo (ISVAP), con il compito di subentrare al Ministero nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza sul settore.
Tali funzioni possono enuclearsi intorno a due nuclei fondamentali.
Il primo nucleo è costituito da quelle attività preparatorie di provvedimenti
propri del Ministro e dalle attività consultive nei confronti dello stesso, il
secondo è formato da attività imputabili direttamente all’ISVAP, come
l’attività conoscitiva e quella di vigilanza sulle imprese.
Per quanto riguarda il primo nucleo, l’ISVAP, fra gli altri, è titolare
di una preminente attività consultiva che si sostanzia nella formulazione del
parere sull’indirizzo amministrativo del settore, di fondamentale
importanza, in quanto tale parere che sta alla base della Relazione annuale
sullo stato della politica assicurativa, tale Relazione seppure redatta dallo
stesso Ministro e trasmessa in seguito al Parlamento e al CIPE, risente
necessariamente della posizione espressa dall’Istituto, considerando la
posizione centrale che questo assume; l’Istituto altresì propone al Ministro:
l’approvazione dei piani di risanamento o di finanziamento presentati dalle
imprese di assicurazione, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impresa, la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa, lo
scioglimento degli organi ordinari delle imprese soggette a vigilanza. Per
tali attività l’emanazione del provvedimento finale resta pur sempre al
nel 1994 è stato privatizzato mediante offerta pubblica di vendita. M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 148.
47
Ministro, ma l’Istituto esercita certamente una forte influenza in quanto
dotato di capacità tecnica e di una maggiore conoscenza del settore.117
Per quanto riguarda invece il secondo nucleo di funzioni, esercitate
direttamente dall’Istituto, come già detto vi rientrano quelle di vigilanza e
quelle conoscitive. La funzione di vigilanza viene espletata mediante: i
poteri di controllo sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle
imprese, la verifica dei bilanci, la verifica sull’osservanza della disciplina
di settore.118 La funzione conoscitiva si materializza nelle attività
necessarie all’approfondita conoscenza del mercato assicurativo al fine di
concorrere all’elaborazione della politica del settore con particolare
riguardo alle tariffe e alle condizioni contrattuali. Nello svolgimento di tali
funzioni l’Istituto oltre al potere di richiedere notizie e documenti, ha il
potere di procedere ad ispezioni e indagini.119
La legge n. 20 del 1991 ha disposto la partecipazione dell’Istituto
alla determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore, ha ampliato le
podestà di richiedere dati e notizie e ha attribuito nuovi poteri
sull’amministrazione straordinaria e sul controllo delle partecipazioni
azionarie.
Con il DPR 18 aprile 1994, n. 385 emanato in esecuzione della legge
n. 537 del 1993, e dei successivi D.lgs. 174 e 175, del 1995 (attuativi delle
117 A tal proposito esiste anche un aggravante al procedimento dettata direttamente dalla legge n.
576 del 1982, Art. 4, 2° comma, lett. D, in quanto il Ministro, per discostarsi dal parere negativo reso dall’Isvap in materia di autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, è obbligato a sentire il Consiglio di Stato.
118 Ai sensi dell’art. 4, legge n. 576 del 1982.
48
c.d. terze direttive comunitarie),120 l’Istituto ha assunto in proprio le
podestà di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa ed altre
attribuzioni prima spettanti al Ministro.121
Per via di quanto detto, si evince che l’Istituto è un organismo in via
di crescente espansione e di progressivo consolidamento della propria
autonomia, anche se tuttora è sottoposto al potere di direttiva del
Ministro.122
Infatti, ai sensi dell’art. 3 legge 12 agosto 1982, n. 576, l’Istituto è
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (come la CONSOB),
circostanza che anche sotto il profilo strettamente giuridico ne rafforza la
posizione di indipendenza, anche se taluni l’hanno classificato come mero
organo dello Stato, ausiliare rispetto al Ministero dell’Industria.123
L’Istituto è invece un ente pubblico con funzioni proprie in materia
di vigilanza e di informazione sul mercato assicurativo, anche nella
circostanza dell’esercizio di funzioni preparatorie o istruttorie di
competenza del Ministero, considerato ciò si pone in una posizione
tutt’altro servente rispetto alla struttura ministeriale, che anzi ne risulta
estremamente influenzata in virtù del fatto che l’Istituto possiede un
preminente bagaglio di conoscenze e capacità tecniche, anche in
119 Artt. 5, lett. a), b), f), e g), e 6 della legge n. 576 del 1982. 120 M. Bin, Autorità indipendenti? Il caso dell'Isvap, in Riv. Trim. dir. e proc. Civile, 1997, p.
335. 121 Tra queste, la nomina dei commissari ad acta e l’approvazione dei progetti di fusione e
incorporazione. 122 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 151. 123 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 152.
49
considerazione dell’art. 4, legge n. 576 del 1982 che attribuisce al
Ministero una competenza nel settore residuale rispetto all’Istituto.124
Ad avvalorare il carattere dell’indipendenza nella fisionomia
dell’ISVAP concorrono diversi aspetti, tra i quali la piena autonomia
finanziaria, poiché le entrate sono costituite dal gettito del contributo di
vigilanza posto a carico delle imprese di assicurazione operanti sul
territorio nazionale ai sensi dell’art. 67, 1° comma, del DPR n. 449 del
1959, e dalle entrate relative alla vendita di beni mobili o immobili, nonché
da ogni altra eventuale entrata.125 In proposito l’Istituto è obbligato a
redigere il bilancio sia preventivo che consuntivo in conformità al
regolamento sull’amministrazione e sulla contabilità degli enti pubblici,126
le relative delibere devono essere approvate con decreto del Ministero
dell’Industria. La legge istitutiva conferisce espressamente all’art. 14, la
possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti per la contabilità generale
dello Stato, nonostante tutto, l’intera gestione finanziaria è sottoposta al
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 16, legge n. 576 del
1982.127
E’ da considerare che l’autonomia contabile è solo un aspetto della
più generale autonomia organizzativa di cui l’Istituto gode, in quanto il
124 Tale previsione è stata ulteriormente rafforzata dall’art 2, 2° e 3° comma , del DPR n. 385 del
1994. 125 In tal senso, A. Cagli, Il quadro normativo delle amministrazioni pubbliche indipendenti, op.
cit., p. 1661. 126 DPR 18 dicembre 1979, n. 696.
50
Consiglio di Amministrazione,128 ha il potere di deliberare lo Statuto e le
norme generali di funzionamento e di organizzazione, nonché il potere di
approvare la tabella organica del personale dipendente. La pianta organica
è gestita dall’Istituto sotto tutti gli aspetti, poiché è il Consiglio di
amministrazione che indice e gestisce i concorsi per l’assunzione del
personale, delibera mediante apposito regolamento il trattamento giuridico
ed economico, provvede agli avanzamenti di carriera, ad aggiornare il
personale, e alla risoluzione del rapporto nei casi previsti dalla legge. Il
presidente è rappresentante legale dell’Istituto e allo stesso tempo direttore
generale, a lui compete convocare e presiedere il consiglio di
amministrazione, nonché attuarne le deliberazioni.129 Il collegio dei revisori
esercita il controllo amministrativo–contabile sugli atti dell’Istituto,
vigilando sul rispetto delle leggi, accertando la regolare tenuta delle
scritture contabili, redigendo la relazione sul bilancio e riferendo almeno
semestralmente al Ministro sulla propria attività.130
La complessiva autonomia e indipendenza dell’ISVAP è stata
ribadita sul piano operativo dal regolamento n. 385 del 1994.
Uno degli aspetti maggiormente rilevatori del carattere
dell’indipendenza è quello che attiene alla designazione dei vertici, ovvero:
127 Il controllo da parte della Corte dei Conti è effettuato mediante l’analisi dell’efficienza
economica e finanziaria dell’attività e in nessun caso può comportare valutazioni di merito. Sul punto C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 570.
128 Il consiglio delibera a maggioranza semplice con il voto prevalente del presidente in caso di parità, per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
129 Art. 13, legge n. 576 del 1982. 130 Art. 15, legge n. 576 del 1982.
51
il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.131
Il Presidente dell’Istituto è nominato sostanzialmente dall’esecutivo,
mediante decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Industria, ma in tale
attività il Governo è limitato, in quanto la legge132 dispone che la nomina
debba ricadere su “persone di indiscussa moralità ed indipendenza,
particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative
interessanti l’attività assicurativa”.133 La carica ha una durata di cinque anni
e la stessa persona può essere riconfermata una sola volta, l’eventuale
rimozione o sospensione dall’incarico deve essere decretata dal Governo
con le stesse modalità previste per la nomina. Un meccanismo di nomina
analogo a quello già visto per il Presidente è previsto per la scelta dei sei
membri del Consiglio di Amministrazione questi vengono nominati con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’Industria, ma permangono gli stessi limiti già visti per la nomina del
Presidente. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per non più di due volte. Anche i tre componenti
il Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati per non più di due volte, questi vengono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
131 Art. 9, legge n. 576 del 1982. 132 Art. 10, legge n. 576 del 1982. 133 Art. 10, legge n. 576 del 1982.
52
dell’Industria, ma in questo caso le possibilità di scelta sono ulteriormente
ridotte.134
Tali previsioni sono tese a garantire l’indipendenza dall’esecutivo,
ma allo stesso tempo la legge n. 576 del 1982 ha dettato altre e diverse
disposizioni tendenti ad assicurare l’indipendenza dei vertici dell’Istituto,
da parte di pressioni provenienti dagli enti sottoposti alla vigilanza, infatti
né il Presidente né i consiglieri possono svolgere qualsiasi altra attività,
remunerata o a titolo gratuito, in favore o per conto di imprese di
assicurazione.135
Ad integrare il quadro dell’indipendenza strutturale dell’ISVAP è la
previsione legislativa136 dell’unicità dell’organo Presidente–Direttore, in
modo che tale accentramento porti una maggiore efficacia operativa,
mediante l’eliminazione della tradizionale contrapposizione tra organi
istituzionali e struttura burocratica.
Considerato tutto quello che si è appena detto, è stato autorevolmente
affermato che dal punto di vista strutturale l’ISVAP può essere ricondotta
al modello delle autorità amministrative indipendenti,137 ma dal punto di
vista dei rapporti istituzionali all’interno dei quali opera, tale affermazione
presenta qualche aspetto problematico. L’ISVAP opera in un quadro di
134 Art. 12, legge n. 576 del 1982. 135 Artt. 10 e 11, legge 576 del 1982. 136 Art. 13, legge n. 576 del 1982. 137 Per la dottrina prevalente l’ISVAP rientra anche se con qualche perplessità nel modello delle
amministrazioni indipendenti, ma vi è anche chi come Bin è assai perplesso sul punto, al proposito, M. Bin, Autorità indipendenti? Il caso dell’ISVAP, op. cit., p. 147.
53
rapporti istituzionali che vede il CIPE138 formulare gli indirizzi generali
della politica assicurativa,139 il Ministro determinare l’indirizzo
amministrativo140 e lo stesso Istituto svolgere l’attività di vigilanza,141 sulla
base di tale quadro non si vede la rottura di quel modello di
amministrazione ministeriale che caratterizza l’operato delle
amministrazioni indipendenti. Tuttavia ad un’analisi più approfondita è
stato notato che la programmazione generale affidata al CIPE è rimasta
solo sulla carta, in quanto la stessa legge n. 576 del 1982 non ha
predisposto gli strumenti per una concreta implementazione e tali ipotetiche
direttive avrebbero potuto occuparsi solo di un coordinamento della politica
assicurativa con gli indirizzi generali della politica economica.
Concretamente le attribuzioni dell’ISVAP sfuggono al potere di controllo
da parte di CIPE e Ministro, in quanto tutte le attività di controllo e di
vigilanza precedentemente svolte dal Ministero ed in seguito trasferite
all’ISVAP sono da questo esercitate in “piena autonomia e nel rispetto
esclusivo del proprio ordinamento”,142 così come l’attività di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa, ove è semmai il Ministro a doversi
obbligatoriamente avvalersi del parere del Consiglio di Stato, per poter
138 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 139 Ai sensi dell’art. 1, legge n. 576 del 1982, il CIPE ha il compito di formulare gli indirizzi
della politica assicurativa, di verificarne lo stato di attuazione e di esaminarne la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa predisposta dal Ministro dell’Industria.
140 Ai sensi dell,art. 2, legge n. 576 del 1982 il Ministro dell’Industria determina l’indirizzo amministrativo del settore, predispone la relazione annuale da trasmettere al Parlamento e al CIPE ed emana le direttive necessarie per l’esercizio dei poteri di competenza dell’ISVAP.
141 Art. 4 e 5, legge n. 576 del 1982. 142 Art. 2, 2° comma, DPR n. 385 del 1994. In tal senso anche M. Bin, Autorità indipendenti? Il
caso dell’ISVAP, op. cit., p. 348.
54
discostarsi da un parere negativo espresso dall’ISVAP.143 Ed infine è da
considerare che in base allo modifiche apportate dalla legge n. 20 del 1991
alla legge n. 576 del 1982, è il Ministro che nell’attività di formulazione
dell’indirizzo amministrativo del settore deve tenere conto delle proposte
dell’Istituto, e che la stessa Relazione annuale da trasmettere a Parlamento
e CIPE è redatta con i dati messi a disposizione dall’ISVAP. Tutto ciò
consente di ribaltare il modello inizialmente proposto e di poter ipotizzare
che l’ISVAP non è affatto sottoposta alle direttive del vertice politico–
burocratico, ma semmai è nelle condizioni di dettare gli elementi che
questo deve prendere in considerazione per l’elaborazione delle proprie
politiche.144 L’ISVAP rappresenta il reale “centro di informazioni”145 del
settore assicurativo, in grado di realizzare una significativa influenza sui
tradizionali apparati di governo.146 In una democrazia sempre più
complessa, in cui l’informazione diventa la reale fonte di legittimazione del
potere e di guida nel suo esercizio, sono proprio le amministrazioni che
riescono a realizzare un rilevante collegamento con gli interessi e le
143 Art. 4, lett. d), legge n. 576 del 1982. 144 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 156. 145 G. Vesperini, Le funzioni delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 440. 146 A. Massera, Autonomia e indipendenza, op. cit., p. 475, sul punto anche N. Longobardi, Le
amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 199. Ambedue tali autori si rifanno alle parole di M. Nigro, La riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e la posizione dell’ISVAP, in Giur. Comm., 1984, I, p. 1041, dove fra l’altro viene sottolineato che all’Istituto è attribuita una “unitaria funzione conoscitiva” che fa dello stesso “un centro di informazione (nel duplice che raccoglie informazioni e le somministra) di grande potenzialità e di così decisiva importanza nella vita del settore da rendere inconcepibile di configurarne la posizione come di dipendenza nei confronti dell’amministrazione statale e da consentire invece di pensare, a rovescio, ad una influenza (più o meno grande) dell’Istituto, appunto come detentore delle informazioni, sull’amministrazione statale, secondo esperienze proprie di altri settori e di altri ordinamenti”.
55
esigenze provenienti dalla società, ad assumere il ruolo di centri decisionali
e di elaborazione delle politiche pubbliche.147
c) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato
La prima legislazione antitrust è stata promulgata negli Stati Uniti il
2 luglio 1890 con lo Sherman Act, devolvendone l’applicazione alle Corti
Ordinarie, solo nel 1914, come si è già detto, venne istituita la Federal
Trade Commission. L’esperienza statunitense ha profondamente
influenzato quasi tutti i paesi europei, al momento membri dell’Unione
Europea, e la stessa Unione. Si può ben dire che la normativa
antimonopolistica rappresenta uno dei principi ispiratori dell’Unione stessa
come si evince dagli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma e, ancor prima, negli
artt. 65 e 66 del Trattato CECA. Per cui è stato considerato,148 che la
presenza di una normativa a tutela della concorrenza costituisca una
caratteristica ormai acquisita nelle legislazioni dei paesi occidentali.
In Italia il dibattito cominciò negli anni ’50, e benché si siano
succeduti diversi disegni e proposte, solamente con la legge 10 ottobre
1990 n. 287 si è pervenuti ad una regolamentazione. Rispetto a tutti i paesi
avanzati l’Italia si è data tardivamente una disciplina del fenomeno,149 ma
147 M. Passaro, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 157. 148 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 181, e bibliografia citata in nota. 149 M. Clarich, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, in Atti del
convegno, op. cit.
56
in quanto tardiva la nuova legge si è giovata del vasto dibattito nel
frattempo sviluppatosi negli ultimi anni, risultando la più moderna delle
normative antitrust.150 Infatti la normativa italiana risente molto
dell’esperienza del diritto comunitario in materia di concorrenza,
riprendendo da questa quasi letteralmente le definizioni su intese restrittive
della concorrenza, operazioni di concentrazione e sull’abuso di posizione
dominante. Ciò anche in considerazione della sovrapposizione tra le
attribuzioni dell’Autorità italiana e della Commissione dell’Unione,
sovrapposizione che si risolve con una applicazione tendenzialmente
residuale della normativa nazionale. Peraltro in base all’art. 54, legge n. 52
del 1996 (legge comunitaria 1994), l’Autorità è diventata organo alle
dipendenze della Commissione dell’Unione Europea.151
D’altro canto, l’art. 1, legge n. 287 del 1990 dispone che essa è stata
emanata in attuazione dell’art. 41,152 Cost.153
Le funzioni dell’Autorità possono enuclearsi intorno a due nuclei. Un
primo nucleo di attribuzioni si concretizza nell’applicazione della
normativa sul divieto di intese restrittive della concorrenza, sull’abuso di
posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione, attribuibili a
150 F. Saja, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, prime esperienze e prospettive di
applicazione della legge, in Giur. Comm., 1991, I, p. 455. 151 C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema
delle fonti, op. cit., p. 147. 152 “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
153 Sul punto, M. G. Roversi, Note su alcune “autorità garanti” e sulla tutela giurisdizionale, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civile, 1993, p. 251.
57
questo primo nucleo di competenze sono assimilabili i compiti attinenti il
divieto di pubblicità ingannevole, posto in essere con D.lgs. n. 74 del 1992.
Il secondo nucleo ricomprende il complesso delle attività conoscitive e
consultive esercitate dall’Autorità nei confronti degli organi di indirizzo
politico.
Procedendo dal primo nucleo, l’art. 2, legge n. 287, pone il divieto
delle intese restrittive della libertà di concorrenza, che consistono in quegli
accordi o pratiche concordate fra imprese, nonché nelle deliberazioni
istitutive di consorzi o associazioni di imprese, che abbiamo per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte
rilevante.154
L’art. 3 della suddetta legge vieta l’abuso di posizione dominante che
si verifica quando un’impresa che si trova in una posizione di dominio
all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, proceda a
sfruttare tale posizione di preminenza al fine di alterare le regole del
mercato.155 Al fine di accertare le violazioni ai divieti di cui detto,
l’Autorità è stata fornita dei necessari poteri per procedere ad istruttorie
particolari156 e a indagini conoscitive di portata generale all’interno dei
mercati in cui l’andamento dei prezzi o altre circostanze rilevino che il
154 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 184. 155 Tali abusi si concretizzano a titolo esemplificativo nell’imposizione di prezzi o altre
condizioni ingiustificatamente gravose, o nell’impedire o limitare la produzione e lo sviluppo tecnologico a danno dei consumatori. Tali previsioni riprendono le previsioni vigenti nella normativa comunitaria, ed è stato rivelato che ambedue le discipline ne reprimono il solo abuso.
58
gioco della concorrenza sia stato ristretto, impedito o falsato.157 Nel caso in
cui, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisi infrazioni ai divieti di cui
sopra, procede a diffidare le imprese o gli enti interessati a rimuovere le
violazioni nel termine da essa fissato, nel caso il soggetto diffidato non
adempia, irrora una sanzione amministrativa pecuniaria e in caso di
reiterata inottemperanza può procedere ad ordinare la sospensione
dell’attività d’impresa fino ad un massimo di trenta giorni.158
L’Autorità ha la facoltà ai sensi dell’art. 4, legge n. 287, di
autorizzare, per un periodo di tempo limitato, con proprio provvedimento,
intese o categorie di intese vietate, che diano luogo a miglioramenti nelle
condizioni di offerta per i consumatori e assicurino alle imprese la
necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, tali autorizzazioni
devono essere motivate in particolare facendo riferimento ai possibili
risvolti sotto l’aspetto dell’aumento della produzione, del suo
miglioramento qualitativo-distributivo e al progresso tecnologico.
Sempre nell’ambito del primo nucleo di attribuzioni si rinviene il
potere dell’Autorità di vigilare sul divieto di operazioni di concentrazione
restrittive della libertà di concorrenza,159 ovvero di quelle operazioni di
fusione o di creazione di imprese comuni160 che portino alla costituzione o
al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale che
156 Cosi come delineate all’art. 14, legge n. 287 del 1990. 157 Art. 12, legge n. 287. 158 Art. 15, legge n. 287. 159 Art. 6, legge n. 287. 160 Le fattispecie inerenti le concentrazioni sono individuate all’art. 5, legge n. 287 del 1990.
59
elimini o riduca in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Nel caso
che l’Autorità ravvisi che sul mercato si stia procedendo ad una operazione
di concentrazione che ricada nelle fattispecie di cui sopra, avvia
l’istruttoria, o nel termine di trenta giorni da quello in cui ha ricevuto la
notifica da parte delle imprese procedenti all’operazione, o dal momento in
cui comunque ne abbia avuto conoscenza. L’istruttoria ha un termine
piuttosto breve per il proprio svolgimento, poiché l’Autorità è obbligata a
comunicare alle imprese interessate, e al Ministro dell’Industria, le proprie
conclusioni in merito, entro quarantacinque giorni.161 Nel caso che ultimata
l’istruttoria venga accertata una concentrazione rientrante tra le quelle
restrittive della libertà di concorrenza, l’Autorità ne vieta l’esecuzione e nel
caso che questa abbia già avuto luogo, prescrive le misure necessarie a
ripristinare le condizioni di effettiva concorrenza ed ad eliminarne gli
effetti distorsivi.162
Così come previsto per le intese restrittive, anche per le operazioni di
concentrazione, la legge ha previsto la possibilità di autorizzazioni in
deroga, sulla base di rilevanti interessi dell’economia nazionale, tale
autorizzazione viene concessa dall’Autorità in conformità ai criteri generali
stabiliti preventivamente dal Consiglio dei Ministri.
161 Art. 16, legge n. 287 del 1990. In proposito è stato rilevato che in tale fattispecie l’Autorità è
dotata di un potere discrezionale, in quanto è nelle condizioni di valutare in piena autonomia se dare luogo o meno all’istruttoria. In tal senso M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 185.
162 Art. 18, legge n. 287 del 1990.
60
Peraltro occorre rilevare che la su descritta normativa nazionale in
materia di intese, concentrazioni e abusi di posizione dominante è
condizionata dalla circostanza che sulla stessa fattispecie non trovi
applicazione la corrispondente normativa comunitaria, poiché ai sensi
dell’art. 1 , legge n. 287, la disciplina nazionale trova applicazione solo se
le fattispecie di cui sopra non ricadano nell’ambito di applicazione degli
artt. 65 e 66 del Trattato CECA, degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, dei
regolamenti della CEE o di altri atti comunitari con efficacia equiparata.163
In pratica anche se non si possono escludere sovrapposizioni tra le norme
nazionali e comunitarie, l’applicazione della legge italiana è
tendenzialmente residuale, taluni autori,164 hanno ravvisato una contrazione
dell’efficacia dell’ordinamento nazionale, rispetto a quello comunitario, in
quanto la stessa legge ha previsto dei meccanismi di coordinamento tra
Autorità nazionale e Commissione Europea in cui è prevalente il ruolo di
quest’ultima, e questo anche in considerazione del fatto che l’art. 1, 4°
comma, della legge prescrive l’interpretazione della stessa legge in base ai
principi dell’ordinamento comunitario in materia di disciplina della
concorrenza. Tali previsioni hanno una loro opportunità pratica in quanto
evitano che una stessa fattispecie possa essere assoggettata ad un doppio
livello di controlli, nazionale e comunitario, che potrebbero portare in
teoria anche a conclusioni differenti se non contrastanti.
163 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 186. 164 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 186, e bibliografia citata in nota.
61
Sempre attinenti al primo nucleo di attribuzioni, possono essere
ricondotti i poteri attribuiti all’Autorità dal D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74
emanato in attuazione della direttiva CEE n. 450/84, in materia di
pubblicità ingannevole. Tali poteri sono attribuiti con la finalità di tutelare
da messaggi pubblicitari ingannevoli165 e dalle loro conseguenze, i
concorrenti, i consumatori ed i fruitori di messaggi pubblicitari. Questi e le
loro organizzazioni o associazioni, nonché il Ministro dell’Industria ed
qualsiasi altra pubblica amministrazione, possono chiedere all’Autorità di
inibire gli atti o di eliminare gli effetti dei messaggi pubblicitari
ingannevoli. A seguito di tale richiesta, dalla legge denominata “ricorso”,166
l’Autorità procede all’istruttoria che si svolge secondo modalità tali da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.167 Nelle more dell’istruttoria, in caso di urgenza, può
essere disposta con provvedimento motivato dell’Autorità, la provvisoria
sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole. Il procedimento si
165 Per pubblicità ingannevole si intende, oltre una serie di fattispecie specifiche riguardanti
prodotti pericolosi per la salute o la tutela dei consumatori o suscettibili di raggiungere bambini ed adolescenti, qualsiasi forma di messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale che possa ledere un concorrente o che induca o possa indurre in errore le persone che raggiunge.
166 A tal proposito occorre considerare che il procedimento innanzi l’Autorità è assai simile a quelli tipici del processo amministrativo, con una particolarità inedita, l’atto introduttivo denominato ricorso è promosso non contro un atto della pubblica amministrazione, ma contro un atto o un comportamento di un privato. M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, op. cit., p. 95.
167 L’art. 7, del D.lgs. n. 74 del 1992 prevedeva che le modalità dell’istruttoria avrebbero dovuto essere specificate mediante regolamento governativo adottato ai sensi dell’art. 17, 1° comma, legge 23 agosto 1988, n. 400, in mancanza del quale l’Autorità ha nel frattempo proceduto applicando la normativa generale di cui alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, solo con il regolamento adottato il 29 maggio 1995, l’Autorità ha disciplinato i procedimenti in materia di pubblicità ingannevole, istituendo un apposito “ufficio” e prevedendo un responsabile dell’istruttoria, un relatore ai fini della trattazione di fronte al collegio riunito in sede giudicante, oltre ad idonee procedure informative ad opera del Segretario Generale dell’organismo. Da ultimo è intervenuto il DPR 30 aprile 1998, n. 217.
62
conclude con una decisione, impugnabile di fronte al giudice
amministrativo,168 ove può essere vietata la diffusione del messaggio
ingannevole ed eventualmente può essere imposto al soggetto responsabile
della violazione, l’obbligo di divulgare un’apposita dichiarazione a rettifica
del messaggio illegittimo onde impedire che questo continui a produrre
effetti.
La circostanza che l’Autorità non possa procedere d’ufficio, bensì su
“ricorso”, che il procedimento che ne consegue a modalità similari a quelle
giudiziarie e che tale procedimento si concluda con una decisione, ha
indotto a ritenere che l’Autorità sia una sorta di magistratura della
concorrenza, dotata di funzioni neutrali assimilabili a quelle
giurisdizionali.169
Accanto a questo nucleo di funzioni di tipo accertativo–
provvedimentale, vi è un secondo nucleo di funzioni di tipo conoscitivo,
consultive e propositive.
Per quanto riguarda le funzioni conoscitive, vi sono le indagini di
natura generale a cui l’Autorità può procedere d’ufficio o su richiesta del
Ministro dell’Industria al fine di, verificare se la concorrenza sia impedita,
ristretta o falsata, all’interno di settori economici nei quali l’evoluzione
168 Art. 7, 11° comma, D.lgs. n. 74 del 1992. In linea generale i ricorsi verso gli atti dell’Autorità
ai sensi dell’art. 33, legge n. 287 del 1990, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposti innanzi il TAR del Lazio. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi tendenti ad ottenere provvedimenti d’urgenza, devono essere proposti alla Corte d’Appello competente per territorio. I. M. Marino, Autorità garante della concorrenza e del mercato e giustizia amministrativa, in Diritto dell’Economia, n. 3, 1992, p. 574.
63
degli scambi e l’andamento dei prezzi o altre circostanze lo facciano
presumere.170 Sempre tra le funzioni conoscitive rientrano quelle attività
intese ad individuare quei casi di particolare rilevanza nei quali norme di
legge, di regolamento, o provvedimenti amministrativi di carattere generale
determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del
mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.171
L’attività di vigilanza e di guida sulla struttura dei mercati si è
rafforzata e ha assunto carattere di sistematicità in seguito al regolamento
del 29 maggio 1995, che all’art. 14, ha istituito la “Direzione Studi
Economici e Giuridici”, con il compito di procedere ad approfonditi studi e
ricerche sulla situazione del mercato e sullo sviluppo della politica e del
diritto della concorrenza.
Per quanto riguarda l’attività consultivo–propositiva, l’Autorità ha il
potere di segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai Ministri competenti e agli Enti Locali interessati, le situazioni distorsive
derivanti da provvedimenti legislativi, e nel caso ne ravvisi l’opportunità,
può esprimere parere in merito alle iniziative necessarie per rimuovere o
prevenire le distorsioni di cui sopra.172 L’Autorità ha inoltre, il potere di
esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi
riguardanti la concorrenza ed il mercato, ogni volta lo ritenga opportuno, o
169 Sul punto M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 188, e bibliografia
indicata in nota. 170 Art. 12, 2° comma, legge n. 287 del 1990. 171 Art. 21, 1° comma, legge n. 287 del 1990. 172 Art. 21, 2° e 3° comma, legge n. 287.
64
su richiesta di amministrazioni o enti pubblici interessati. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell’Autorità sulle iniziative
legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto di
sottomettere l’esercizio di un attività a restrizioni quantitative, di stabilire
diritti esclusivi in certe aree o di imporre pratiche generalizzate in materia
di prezzi o di condizioni di vendita.173
L’Autorità è tenuta a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, al
Presidente del Consiglio una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente, tale relazione annuale viene a sua volta inviata dal Presidente
del Consiglio al Parlamento.174 Anche tale attività è posta tra i poteri
conoscitivi il che sembra escludere che la relazione possa essere un mezzo
di controllo da parte degli organi politici sull’operato dell’Autorità, ma al
contrario, un’attività volta ad influenzare la condotta degli organi politici
stessi.
L’Autorità ha inoltre, il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre
a notizie ed informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue
funzioni, ed in quanto Autorità nazionale competente per la tutela della
concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi della Comunità
Europea i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.175
173 Art. 22, legge n. 287. 174 Art. 23, della legge n. 287 del 1990. 175 Art. 10, 4° comma, legge n. 287 del 1990.
65
L’Autorità attraverso tali poteri conoscitivi e consultivi, svolge un
ruolo per così dire didattico e di diffusione della cultura della concorrenza,
promuovendo l’eliminazione di vincoli normativi che producono effetti
distorsivi e prevenendo l’introduzione di ulteriori normative non conformi
ai principi di un’economia di mercato aperta al valore della concorrenza,
valore peraltro che ci viene imposto dall’appartenenza alla Comunità
Europea.176
Riconducendo ad unità le attribuzioni dell’Autorità, taluni autori177
ritengono che, escludendo poche eccezioni, questa non sia dotata di poteri
amministrativi in senso proprio, ovvero di poteri amministrativi attivi il cui
esercizio presupponga una valutazione discrezionale di interessi pubblici e
privati, in particolare l’Autorità sembrerebbe invece titolare di poteri
generalmente attribuiti ad organi facenti parte dell’ordine giudiziario. Il
nucleo caratterizzante tali poteri sarebbe “rappresentato dal potere di
apprezzamento e di qualificazione di fatti, atti e comportamenti, in termini
di liceità o illiceità, in relazione alla disciplina materiale della concorrenza
e alla disciplina in materia di pubblicità ingannevole ed eventualmente di
adozione delle misure sanzionatorie e ripristinatorie conseguenti”.178
L’esercizio di siffatto potere di accertamento presuppone da parte
176 M. Clarich, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, op. cit. 177 In merito, M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del
mercato, in Diritto Amministrativo, I, 1993, p. 88 ss; lo stesso M. Clarich, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, op. cit., in tale scritto sostiene che l’Autorità garante della concorrenza va nettamente distinta da tutte le altre autorità indipendenti; C. Franchini, L’autorità antitrust come amministrazione indipendente, in Rivista Diritto di Impresa, 1995, p. 497.
66
dell’Autorità una serie di complesse valutazioni, le quali però non
postulerebbe un apprezzamento o una ponderazione di interessi diversi ed
ulteriori rispetto a quello generale all’osservanza della norma applicata.
L’attività così come delineata non è affatto diversa da quella comunemente
svolta dagli organi giudiziari, chiamati a qualificare una fattispecie
concreta in una fattispecie normativa. Tale ricostruzione è abbastanza
convincente per quanto riguarda il primo nucleo di poteri di cui abbiamo
parlato, ma non tiene assolutamente in conto la circostanza che la stessa
legge espressamente attribuisce all’Autorità poteri amministrativi
propriamente discrezionali. Ci si riferisce principalmente al potere di
autorizzare, per un periodo limitato di tempo, intese o categorie di intese di
per sé vietate ai sensi dell’art. 2, legge n. 287 del 1990. Si tratta di un
potere di cui si è già parlato, ma qui preme sottolineare il fatto che il suo
esercizio presuppone un apprezzamento discrezionale di interessi
individuati direttamente dal legislatore. L’autorità nel compiere un simile
apprezzamento smette infatti l’abito di organo neutrale di qualificazione di
fatti e veste quello di amministrazione preposta alla cura di interessi.179
Tali poteri discrezionali consentono all’Autorità di incidere sulla
struttura del mercato italiano e sui rapporti internazionali e la allontanano
da quel ruolo neutrale di cui si è parlato sopra, in quanto l’Autorità,
178 M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, op.
cit., p. 89. 179 Analizzando più a fondo la natura del provvedimento in esame, l’effetto giuridico prodotto
dall’autorizzazione in deroga è quello di rendere lecito un atto o un fatto altrimenti illecito. La fattispecie
67
mediante le autorizzazioni in deroga, è in grado di elaborare precise linee di
politica economica volte a consentire il perseguimento di obbiettivi di
efficienza ritenuti preferibili rispetto alle stesse esigenze di tutela della
concorrenza.180 In particolare riconducendo ad unità i due nuclei di
funzioni, si delinea, un organismo non di natura giurisdizionale ma
amministrativa,181 operante secondo i canoni dell’indipendenza e che in
virtù della conoscenza tecnica dei settori a cui è istituzionalmente preposto,
concorre a promuovere la cultura della concorrenza all’interno del sistema
economico.182
L’Autorità si distacca dagli apparati tradizionalmente deputati
all’elaborazione della politica nazionale e sfugge a qualsiasi relazione di
ausiliarietà rispetto ad essi, tale organismo considerando il complesso di
attribuzioni fin qui descritte, esercita funzioni amministrative e di controllo,
refrattarie ad essere ricondotte nell’ambito delle tradizionali funzioni della
pubblica amministrazione. Da tutto ciò discende la circostanza che
l’Autorità sia stata più volte descritta come il modello più puro di autorità
amministrativa indipendente.183 Tale affermazione va sicuramente
riscontrata con un’analisi strutturale dell’Autorità. Questa non è
espressamente dotata di personalità giuridica, differentemente dalla
rientra pertanto in quella categoria di provvedimenti usualmente qualificati come dispense. M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, op. cit., p. 93.
180 In tal senso M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 185. 181 F. Saja, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, op. cit., p. 459. 182 M. Clarich, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, op. cit. 183 M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, op.
cit., p. 93.
68
CONSOB e dall’ISVAP, ma l’autonomia e l’indipendenza di cui gode sono
espressamente previste dal 2° comma dell’art. 10 della legge n. 287,
“L’autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione”. Tale previsione influenza tutta una serie di aspetti
dell’organizzazione e del funzionamento dell’organo.
Uno di questi è quello contabile, poiché l’Autorità provvede
autonomamente alla gestione delle proprie spese nei limiti del fondo
stanziato nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’Industria, la gestione avviene in
base al bilancio di previsione da essa stessa approvato e redatto secondo
criteri indicati nel proprio regolamento di funzionamento che possono
anche derogare alle disposizioni della contabilità generale dello Stato.184 Da
quanto detto non si può dire che goda di un’autonomia finanziaria piena.
L’Autorità è dotata di una piena autonomia organizzativa, in quanto
delibera, mediante regolamento, le norme concernenti: la propria
organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed
economico del personale e delle carriere.185 Il primo regolamento di
organizzazione è stato approvato il 12 dicembre 1990. In seguito è stato
approvato il regolamento del 29 maggio 1995, che ha articolato la struttura
in sei Direzioni e tre Uffici, ciascuno con propria competenza e con un
proprio responsabile che ha il compito di ripartire il carico di lavoro
184 Art. 10, 6° e 7° comma, legge 287 del 1990. 185 Art. 10, 6° comma, legge 287 del 1990.
69
all’interno dell’articolazione individuando un responsabile per ogni
procedimento.
L’Autorità dispone di un apposito ruolo del personale dipendente,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tale
dotazione organica non può superare le centocinquanta unità. L’assunzione
avviene mediante concorso pubblico, ma l’autorità può anche assumere
personale mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, in
numero massimo di cinquanta unità ed avvalersi, quando necessario, di
esperti da consultare su specifici temi e problemi. L’indipendenza del
personale è garantita dal fatto che il personale in servizio presso l’Autorità
non può assumere altro impiego o incarico o esercitare attività
professionali, commerciali o industriali.186
A rafforzare la capacità organizzativa dell’Autorità è prevista la
figura del Segretario generale. Questi è nominato dal Ministro
dell’Industria su proposta del Presidente dell’Autorità a cui del resto
risponde per il proprio operato. Il Segretario generale ha il compito di
sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici.187 Va inoltre
rilevato che con il regolamento del 29 maggio 1995 è stato previsto che a
ciascun membro dell’Autorità siano assegnati due assistenti e un addetto di
segreteria, scelti tra persone in possesso di determinati requisiti di
186 Art. 11, 1°, 2° e 4° comma, legge n. 287 del 1990. 187 Art. 11, 5° comma, legge n. 287 del 1990.
70
competenza ed esperienza e i cui compiti vengono autonomamente definiti
dal membro dell’Autorità con cui andranno a collaborare.188
Il carattere dell’indipendenza si evince anche dalle procedure
previste per la designazione dei vertici e dai casi di incompatibilità previsti
per gli stessi.
Il Presidente e i quattro membri che costituiscono l’Autorità sono
nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera
e del Senato, il Presidente deve essere obbligatoriamente scelto tra persone
di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di
grande responsabilità e rilievo, così come i quattro membri devono essere
scelti tra persone di notoria indipendenza, da individuarsi tra magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o della Corte di Cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e
personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta
professionalità.189
Il procedimento di nomina affidato all’intesa dei Presidenti di
Camera e Senato dovrebbe realizzare la massima indipendenza dagli organi
di indirizzo politico, e concorrere a rafforzarne l’autorevolezza, così come i
requisiti di competenza ed esperienza.
L’indipendenza è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che il
mandato dei membri dell’Autorità ha una durata piuttosto lunga, sette anni,
188 Tale disposizione appare particolarmente rilevante in quanto una analoga previsione si
rinviene solo nel Regolamento dei servizi e del personale della Corte Costituzionale.
71
e che in alcun caso questi possono essere riconfermati, inoltre i membri
dell’Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire qualsiasi altro ufficio pubblico, se dipendenti
statali vengono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato.190
Dall’analisi delle attribuzioni e della struttura dell’Autorità si evince
chiaramente che ci si trova davanti ad un organismo che complessivamente
risulta quasi del tutto autonomo dai centri di elaborazione politica ed allo
stesso tempo dotato di poteri forti nella regolazione dell’economia
nazionale. L’Autorità non può essere considerata una struttura servente di
Parlamento e Governo, ma al contrario forte delle proprie attribuzioni
dialoga alla pari con i centri di elaborazione dell’indirizzo politico
economico.
Se quanto detto corrisponde a verità, l’Autorità rompe con i
tradizionali modelli di responsabilità politica, ed emerge l’esigenza di un
nuovo canale di legittimazione politica, che in questo caso è stato rinvenuto
in quel rapporto di osmosi tra l’Autorità e gli interessi economici, che pur
dovrebbe controllare. Tale rapporto osmotico si realizzerebbe attraverso le
garanzie procedimentali191 che caratterizzano l’esercizio delle funzioni
attribuite, e si sostanzia in quella fitta trama di rapporti con tutti gli
189 Art. 10, 2° comma, legge n. 287 del 1990. 190 Art. 10, 3° comma, legge n. 287 del 1990. 191 Tali garanzie, come abbiamo già detto, sono rivolte ad apprestare idonee procedure istruttorie
in grado di fornire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
72
interessi coinvolti nella propria attività istituzionale.192 L’Autorità
troverebbe la legittimazione per i propri provvedimenti nel procedimento
che vi sta a monte.
L’Autorità nella sua opera si trova a mediare tra gli interessi
collettivi emergenti da gruppi e istituzioni, le esigenze della concorrenza e
l’efficienza dei mercati, assumendo, specie nel caso delle autorizzazioni in
deroga, un “ruolo politico” necessario al bilanciamento di tali interessi in
aperto contrasto tra loro. A tale massimo grado di amministrazione,
l’attività politica ed amministrativa tendono a fondersi nell’elaborazione di
indirizzi in cui la componente tecnica è parte determinante della scelta
politica.193
Al riguardo la più attenta dottrina ha rilevato che per una coerenza
generale del sistema tali poteri politici, come quello di autorizzazione in
deroga, dovrebbero essere devoluti ad organi politici.194
d) Classificazione delle autorità in base al procedimento di nomina e
alle funzioni
192 Per tale ricostruzione, M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 195. 193 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p. 196. In tal senso anche F.
Chiappetta, Il sistema delle Autorità garanti, http://www.forumti.it/rapporto98/chiappetta.htm , che ritiene preferibile definirla “Autorità autonoma”; I. M. Marino, Autorità garante della concorrenza e del mercato e giustizia amministrativa, op. cit., p. 575; Assolutamente contrario a tale conclusione M. Clarich, Il ruolo dell’Autorità garante nella promozione della concorrenza, op. cit, il quale è convinto che l’Autorità sia stata investita di una “missione” circoscritta e ben individuata, che trova fondamento nei principi equiparabili a quelli costituzionali del Trattato di Maastricht.
73
L’assetto italiano del modello delle c.d. autorità amministrative
indipendenti è, come si evince dalla sommaria analisi delle tre strutture
appena viste, caratterizzato da una grande complessità, dovuta
all’intrecciarsi di istanze peculiari e di stagioni politiche differenti, che
nell’arco si circa venti anni, hanno dato luogo a minimo tre tipologie
formalmente differenti di autorità indipendenti, in coincidenza con le
diverse modalità prescelte per la nomina dei vertici. È opinione abbastanza
consolidata in dottrina che il procedimento di nomina abbia un’importanza
fondamentale al fine di poter ricondurre una figura istituzionale nel novero
delle autorità indipendenti.195 Ognuna di tali modalità di nomina esprime
una diversa “filosofia istituzionale dell’indipendenza”,196 che di volta in
volta si è fatta discendere dalla nomina parlamentare, da quella
governativa, o da quella congiunta, mentre solo in rarissimi casi si è
prospettata una nomina giurisdizionale. In momenti diversi, ognuna di tali
procedure di nomina è stata ritenuta idonea a legittimare quella funzione di
vigilanza o di garanzia, che si riconnette alla figura delle autorità, ma in
tale opera di legittimazione si è dato scarso peso alle funzioni delle autorità
che si andavano a legittimare. L’esame delle diverse tipologie di autorità
194 G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, in AA.VV, Regolazione e
garanzia del pluralismo - Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Proc. Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 15.
195 C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, in Rass. Parlamentare, 1997, p. 120. Sul punto anche, G. Sirianni, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, in Nomos, n. 1, 1993, p. 79.
196 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur. Treccani, 1997, p. 4.
74
non potrà quindi prescindere da un’analisi funzionale, da compiersi in base
alla funzione attribuita per legge.
Peraltro è importante sottolineare che il procedimento di nomina
costituisce una fattiscepie complessa, composta da un elemento strutturale
(i requisiti di cui devono essere in possesso i nominandi) e da uno
funzionale (nomina in senso stretto).197 Quanto al primo aspetto, la
legislazione in merito, presenta contenuti sostanzialmente analoghi in
quanto tende a privilegiare, tra i requisiti per la nomina, le doti
professionali degli aspiranti alla carica, e nel contempo delinea un sistema
di incompatibilità che eviti relazioni di qualunque tipo con il mondo
politico. È oltremodo necessario osservare che i presupposti di natura
soggettiva rappresentano un elemento non secondario, in quanto la platea
dei candidati può sensibilmente modificarsi a seconda che la legge adotti
criteri vaghi o al contrario molto specifici.198
Una prima tipologia di autorità è rappresentata da quelle autorità a
nomina interamente di derivazione parlamentare. In principio, l’idea di
autorità indipendente è da collegarsi ad una legislazione che esprime i fasti
della politica, e della centralità del Parlamento. Il Garante per l’editoria,
“organo di garanzia”, è destinato a “consentire la continuità dell’azione di
197 C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema
delle fonti, op. cit., p. 126. 198 Concretamente, un conto è richiamarsi a criteri come la “notoria” esperienza, e ben altro
prevedere la nomina solo di soggetti che abbiano rivestito determinate specifiche funzioni (professori universitari, magistrati). In merito la nostra legislazione ha quasi sempre lasciato aperta la possibilità di nomina per soggetti qualificati come “esperti del settore”, con la previsione che sia assicurata la “notoria
75
vigilanza del Parlamento sull’attuazione della legge”,199 già da questa
formula si intuisce che il Garante è erede diretto delle Commissioni di
vigilanza con cui il Parlamento, negli anni settanta, aveva affermato la sua
centralità istituzionale e la propria funzione di “garanzia costituzionale”.200
L’istituzione del Garante conferma tale tendenza all’ampliamento degli
spazi di intervento delle Camere a danno del Governo, in settori che
richiedono una speciale garanzia, assicurata dal concorso di tutte le forze
politiche parlamentari e non della sola maggioranza.
Questo ampliamento non si realizza più attraverso un organo proprio
delle Camere,201 ma mediante la creazione di una autorità a se stante, di
diretta derivazione parlamentare ed investita di compiti ausiliari a quelli di
controllo politico spettanti alle Assemblee.202 Nel tempo l’evoluzione del
sistema politico, il venir meno della centralità parlamentare e la crisi della
politica, hanno favorito un processo di crescente autonomizzazione del
Garante dalle Camere e la sempre più convincente configurazione come
autorità indipendente.
La formula della nomina rimessa direttamente ed esclusivamente
nelle mani del Parlamento, rappresenta una soluzione istituzionale tutta
indipendenza e moralità”. C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op. cit., p. 127.
199 Ex art. 8, 1° comma, legge 05 agosto 1981, n. 416. 200 In tal senso, G. Sirianni, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni
indipendenti, in Nomos, n. 1, 1993, p. 77. 201 Come le Commissioni di vigilanza, soggette peraltro a lottizzazione politica. 202 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 4.
76
italiana,203 spiegabile solo in base alle considerazioni politiche svolte
innanzi, ma che continuerà ad essere usata con una certa frequenza. Infatti
nel 1990 vengono alla luce tre diverse autorità tutte di nomina
parlamentare, stiamo parlando dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, del Garante per la radiodiffusione e l’editoria e della
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali. Negli ultimi due casi, peraltro all’atto
parlamentare si aggiunge l’emanazione mediante DPR da parte del
Presidente della Repubblica. Tale formalità è stata imposta secondo taluni
al fine di uniformare tali nomine con quelle delle altre massime cariche
dello Stato o per assicurare la giustiziabilità dell’atto,204 o probabilmente in
ossequio all’idea che gli atti provenienti dalle Camere non possano
produrre effetti vincolanti al di fuori di esse se non attraverso l’attività di
esternazione del Capo dello Stato.205
La connotazione fortemente politica di tale tipologia di nomina era a
suo tempo smorzata dalla circostanza di derivare non da una elezione da
parte dell’Assemblea, ma da una designazione da parte dei due Presidenti
delle Camere, operata d’intesa fra di loro. La nomina così operata si
203 Dall’analisi comparata condotta nel primo capitolo, non si rinvengono soluzioni del genere. 204 Concorde, C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in
relazione al sistema delle fonti, op. cit., p. 129; Contrario G. Sirianni, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, op. cit., 84.
205 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 4; Secondo altri la nomina tramite DPR, coinvolge il Governo nell’attività di nomina, C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op. cit., p. 128; In merito G. Sirianni, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, op. cit., 82, che ha delineato una nuova categoria di atti presidenziali, quella degli atti a richiesta dei Presidenti delle Camere, in tal caso la
77
avvantaggiava della tradizionale posizione super partes riconosciuta ai
Presidenti delle Assemblee,206 e della prassi costituzionale che vedeva le
due cariche distribuite tra maggioranza e opposizione, al fine di configurare
a favore delle autorità un’investitura “unitaria e neutrale in quanto
ultramaggioritaria”.207 Con il venir meno di tale prassi costituzionale,
consequenziale alla svolta tendenzialmente maggioritaria del sistema
politico, l’investitura unitaria di queste autorità è stata messa in
discussione.208 La consapevolezza di tale problema istituzionale ha spinto il
legislatore ad escogitare un nuovo sistema di designazione, che si è
concretizzato nell’elezione diretta da parte delle Assemblee con voto
limitato, in modo da assicurare la rappresentanza delle opposizioni.209 Tale
sistema è adoperato per la designazione del Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,210 e ai
commissari, ma non al presidente, dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.211
sottoscrizione presidenziale avrebbe la funzione di controllare la legalità dell’atto, e non comporterebbe una esternazione di assenso positivo.
206 G. Sirianni, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 81.
207 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 4; Sul punto in chiave lievemente polemica C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op. cit, p. 132, che dopo una attenta analisi ritiene che in sostanza ci troviamo di fronte ad “un rinvio in bianco del legislatore al concreto rapportarsi dei soggetti istituzionali”.
208 G. Grasso, L’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra forma di stato, forma di governo, e trapasso dei sistemi elettorali. Un indagine comparata, in Quaderni Regionali, n. 3, 1997, p. 604.
209 Sul punto concorda, C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op. cit., p. 135.
210 Art. 30, legge 31 dicembre 1996, n. 675. 211 Art. 1, legge 31 luglio 1997, n. 249.
78
Una seconda tipologia di autorità è riconnessa al sistema di nomina
interamente di matrice governativa. Durante gli anni ottanta si affermò il
progetto di centralità governativa, che rivendicava una modernizzazione
delle istituzioni, una maggiore trasparenza amministrativa e un’azione di
vigilanza più incisiva del Governo nei confronti di tutte le strutture che si
trovano ad applicare le leggi dello Stato, il tutto al fine di garantire il
principio costituzionale della divisione dei poteri.
In tale opera il Governo si avvaleva di un terreno favorevole,
costituito dalle elaborazioni dottrinarie che prospettavano funzioni
amministrative che in ragione di loro intrinseche caratteristiche debbono
ritenersi necessariamente sottratte a qualsiasi influenza politica. Ci si
riferisce in particolare alla funzione di controllo, alla funzione consultiva e
alle funzioni di natura tecnica dell’amministrazione, queste funzioni erano
già concepite in posizione distaccata rispetto al complesso dell’attività
amministrativa per ragioni riconducibili ad esigenze di garanzia o di
efficienza.212 In sostanza, l’ambiente istituzionale e culturale si presterebbe,
a differenza di quello francese, ad evidenziare autorità indipendenti per loro
natura, anche se nominate esclusivamente dal Governo e inserite
nell’amministrazione, ciò anche nell’eventualità che il legislatore non
attribuisca loro esplicitamente il carattere dell’indipendenza, in quanto su
212 In tale ottica era stata affermata l’indipendenza funzionale e oggettiva non solo del Consiglio
di Stato e della Corte dei Conti, ma anche della Ragioneria generale dello Stato, degli Enti pubblici economici, o delle semplici commissioni di disciplina. M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 5.
79
tali basi tale carattere riemerge da alcuni indizi, quali il ricorso alle formule
della “vigilanza o della garanzia”, o la speciale competenza tecnica, o la
indiscussa moralità e indipendenza richiesta ai loro membri.
Aderente a questo modello abbiamo già avuto modo di vedere
l’ISVAP, ma vi sono un discreto numero di strutture riconducibili a tale
modello.213 È da sottolineare che nel caso che a tali autorità sia attribuita la
personalità giuridica, la designazione governativa deve necessariamente
essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai
sensi della normativa di carattere generale stabilità dalla legge 14 gennaio
1978, n. 14. Ciò implica un coinvolgimento del Parlamento nella nomina,
limitato a una funzione di trasparenza e controllo.
Diversamente avviene in quelle nomine che appartengono alla
tipologia delle nomine congiunte tra Parlamento e Governo, ove le Camere
sono depositarie di un potere di indirizzo, come si evince dalla possibilità
di procedere all’audizione dei nominandi e alla differente natura giuridica
del parere reso, che assume valore vincolante. Ma recentemente si è andato
oltre in particolare per quanto riguarda le Autorità di regolazione nei servizi
di pubblica utilità.214 Tali autorità sono depositarie di rilevanti poteri
213 Tra le altre, la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica pubblica (di cui
all’art. 12, D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322), la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (di cui all’art. 27, legge 7 agosto 1990, n. 241), l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 50, D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (art. 4, D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (art. 13, legge 8 agosto 1995, n. 335). M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 5.
214 In particolare fino ad oggi ne sono state istituite due autorità aderenti a tale modello, rispettivamente l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (legge 14 novembre 1995, n. 481) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (prevista dalla stessa legge n. 481, ma istituita solo con la legge n. 249 del 1997, che però a limitato la nomina congiunta al solo Presidente).
80
provvedimentali e regolamentari, finalizzati alla gestione dei settori loro
affidati. Rispetto a tali funzioni particolarmente rilevanti, il legislatore ha
optato per un meccanismo ispirato a quello delle corrispondenti
Commissions statunitensi, innestandovi un elemento tipicamente italiano,
ovvero l’investitura ultramaggioritaria.215 La legge n. 481 del 1995,
prevede infatti che la nomina abbia luogo con decreto del Presidente della
Repubblica, previa designazione da parte del Consiglio dei Ministri, su cui
esprimono parere vincolante le competenti Commissioni della Camera e del
Senato, a maggioranza dei due terzi dei componenti.216
Negli ultimi anni si è fatta strada la convinzione, peraltro coerente
con il sistema istituzionale vigente, che il Governo non possa rimanere
estraneo all’investitura di autorità dotate di poteri così rilevanti e destinate
a incidere profondamente sull’assetto delle nostre istituzioni e sulla
realizzazione di fondamentali principi costituzionali.217 D’altro canto la
necessità di restituire al Governo il ruolo e le responsabilità istituzionali
che gli spettano, assicurando allo stesso tempo tutela alle opposizioni in
Parlamento, fanno in modo che la sola designazione comune da parte di
215 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 5. 216 Art. 2, 7° comma, legge n. 481 del 1995. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal
presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
217 Ciò probabilmente significa aver preso coscienza del fatto che da un lato le nomine di derivazione esclusivamente parlamentare sono il residuo storico di una fase istituzionale ormai esaurita, e
81
Governo e Parlamento sia in grado di garantire all’autorità quella
legittimazione neutrale che è indispensabile per poter esercitare ampi poteri
normativi e provvedimentali.218
Tale formula era del resto già presente nel nostro sistema
istituzionale, basti pensare a quanto detto sulla CONSOB.219
Una rilevanza del tutto peculiare assume la disciplina di nomina dei
vertici della Banca d’Italia,220 in quanto le nomine vengono decise al suo
stesso interno, e successivamente approvate dal Governo, mentre i collegi
di garanzia elettorale sono nominati con decreto del Presidente del
Tribunale o della Corte d’Appello.
Occorre però fare una precisazione, ovvero che indipendentemente
dai più o meno complessi e garantistici procedimenti di nomina, e dagli
specifici requisiti dei soggetti, è necessario che gli stessi componenti di tali
organi trovino in loro stessi la ragione primaria della loro indipendenza, la
questione che si pone è analoga a quella sull’indipendenza del giudice,
infatti nessun procedimento di nomina può garantire l’indipendenza di un
dall’altro che le nomine esclusivamente governative non sono in grado di assicurare una vera indipendenza alle autorità in questione. M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 5.
218 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 5; Sul punto anche C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op.cit., p. 122, che esprime anche il rischio di una indifferenziazione delle responsabilità istituzionali e due problemi di ordine costituzionale: il primo in merito alla congruità dell’efficacia vincolante del parere delle Commissioni parlamentari, e un secondo inerente la previsione di un quorum diverso da quello fissato dall’art. 64, 3° comma, Cost., in base al quale le deliberazioni del Parlamento sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
219 Di diverso avviso C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op. cit., p. 125, che ritiene la CONSOB inquadrata tra le autorità a nomina prettamente governativa, anche se con parere parlamentare.
220 C. Tucciarelli, Il procedimento di istituzione delle autorità indipendenti in relazione al sistema delle fonti, op. cit., 124.
82
soggetto e il corretto esercizio delle proprie funzioni, se questi viene meno
ai valori dell’etica professionale e della coscienza.221
All’inizio di questo paragrafo abbiamo fatto cenno alle funzioni, in
quanto, differenti procedimenti di nomina, assumono una loro rilevanza in
base alle funzioni che tali strutture si trovano ad assolvere. Infatti in talune
ipotesi l’indipendenza assume una valenza totalmente diversa rispetto ad
altre. In particolare ci si riferisce ad una classificazione di natura ufficiale
in quanto predisposta dal Ministro della Funzione Pubblica, del Governo
Berlusconi, On. Franco Frattini, e presentata al Consiglio dei Ministri nella
seduta 26 maggio 1995.222
In tale documento si distinguono tre diverse categorie di autorità:
“autorità” in cui sia prevalente la funzione di garanzia della collettività per
l’attuazione e la tutela di interessi che riguardano l’ordinamento nel suo
complesso e che sono di immediata derivazione costituzionale (es.
CONSOB, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Banca
d’Italia); “agenzie” in cui risulta prevalente la funzione di regolazione
amministrativa di determinati settori economici (es. ISVAP, Autorità
garante per l’energia elettrica e il gas); e “organismi” con funzioni
prevalentemente di natura amministrativa, di indirizzo e di coordinamento,
preposti a settori eminentemente tecnici (es, AIPA, ANPA).223
221 P. Emiliozzi, Le decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto e Società,
1995, p. 366. 222 In merito, Giornale di Diritto Amministrativo, n. 10, 1995, p. 999 – 1000. 223 Tale classificazione è stata ripresa in: AA.VV., Documento preparatorio ai lavori del
workshop, Significato natura e funzioni delle autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 1997, p. 1 ss; F.
83
Da tale distinzione si traevano talune conseguenze rilevanti in merito
alla disciplina delle singole autorità per quanto riguarda i seguenti aspetti:
funzioni, procedimenti di nomina, autonomia organizzatoria e finanziaria, il
trattamento del personale e la tutela giurisdizionale.
In particolare, dal punto di vista delle funzioni, nel documento si
distinguono, quelle attinenti la regolazione in senso stretto,224 da quelle di
“garanzia”, comprensive di compiti inerenti la soluzione di conflitti e di
funzioni giustiziali. Per quanto riguarda i procedimenti di nomina si
distingue tra la nomina in caso di autorità con funzione di “garanzia” e
autorità di regolazione, nel primo caso si auspica una nomina di
derivazione parlamentare con un parallelo gradimento da parte del
Governo, mentre nel secondo caso, si propende per un potere di nomina di
derivazione governativa con l’assenso da parte del Parlamento, assenso che
verrebbe a scomparire per le agenzie di natura tecnica.225
Patroni Griffi, Tipi di autorità indipendenti, in a cura di Cassese – Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 29; I. Portelli, Brevi note sulle autorità amministrative indipendenti, in Nuove Autonomie, n. 3, 1995, p. 523; L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, in AA.VV., Significato natura e funzioni delle autorità amministrative indipendenti, Milano, Giuffrè, 1998, p. 73; F. P. Casavola, Quale statuto per le autorità indipendenti, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 26.
224 A titolo esemplificativo, individuazione di tariffe e standard di qualità e servizi. 225 Il documento citato auspicava anche differenti gradi di autonomia finanziaria e organizzatoria
e escludeva che il trattamento economico del personale dipendente potesse essere rapportato a quello dei dipendenti della Banca d’Italia e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine il Governo propendeva per attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie con le autorità.
84
Questa classificazione ha portato molto probabilmente il legislatore a
denominare le autorità amministrative indipendenti come “autorità di
garanzia con pari responsabilità costituzionale”.226
3. IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
Il modello delle c.d. autorità amministrativa indipendente non è
facilmente enucleabile. Ci troviamo in presenza di organizzazioni, costruite
per lo svolgimento di funzioni di tipo pubblicistico, sostanzialmente
“atipiche”.227
Il modello non è identificabile né con riferimento alla struttura degli
organi, né al settore di vita economica e sociale in cui operano, né alle
finalità perseguite, né in rapporto ai tipi di poteri esercitati, né, infine alle
relazioni che intercorrono con il Parlamento e con il Governo.
Il tentativo di ricostruire un modello assume una sua consistenza
soltanto proponendo definizioni in negativo: ovvero constatando che le
autorità non sono classici organi di amministrazione, non sono strutture
riconducibili al Parlamento, non possono essere ricondotte ad organi
dell’ordine giudiziario. L’unico profilo positivo si riscontra nella formula
con cui si identificano, ovvero la caratteristica dell’indipendenza.228
226 Art. 2, del DPR n. 627 del 1996, cosi come ripreso da, P. E. Rossi, La rilevanza costituzionale
e comunitaria delle autorità di garanzia, in Il diritto dell’economia, n. 2, 1998, p. 397. 227 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
in Dir. Amm., n. 1, 1996, p. 1. 228 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
85
Gli assetti istituzionali delle autorità così come delineati nelle pagine
precedenti si prospettano come elementi necessari per garantirne la piena
indipendenza.229
Generalmente le decisioni amministrative più che il libero prodotto
dell’attività dell’organo decidente al quale vengono formalmente imputate,
sono, in taluni casi, il risultato dell’incontro di una serie di rapporti e
relazioni che spesso esulano dall’amministrazione, entrano in gioco
interessi particolari che attraverso l’azione di gruppi di pressione di
eterogenea estrazione, cercano di orientare l’esercizio del potere
amministrativo nel modo più favorevole alle proprie esigenze, tali
fenomeni assumono sicuramente una connotazione del tutto negativa.230
Per arginare questo fenomeno il legislatore ha ritenuto necessario
attribuire una del tutto particolare posizione di “neutralità e terzietà”231 a
quelle strutture amministrative alle quali è attribuita la funzione di tutela di
taluni interessi collettivi di rilevanza costituzionale che necessitano di
specifica protezione, al fine di garantire, l’incondizionato svolgimento della
op. cit., p. 1; Nello stesso senso anche, S. Crisci, La proliferazione delle autorità amministrative indipendenti, Cons. Stato., 1995, fasc. 4, parte II, p. 787; V. Giuseppone, Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p. 237; C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 70; E. Bani, Stato regolatore e autorità indipendenti, in a cura di M. Giusti, Diritto pubblico dell’economia, Padova, CEDAM, 1994, p. 15; G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti: il problema del fondamento costituzionale, op. cit., p. 1315; F. Merloni, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 641; P. Schlesinger, Natura e limiti delle responsabilità delle autorità, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 69.
229 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 573. 230 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 72 – 73. 231 V. Giuseppone, Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p. 237; C. Franchini, Le
autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 70; F. Longo, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti, op. cit., p. 14.
86
loro azione da ingerenze esterne, nel rispetto delle finalità stabilite dalla
legge.232 Le autorità devono poter svolgere la loro funzione senza
condizionamenti o interferenze di qualsiasi natura, pubblica o privata,
altrimenti andrebbero seriamente compromesse le stesse finalità per cui
sono state istituite, ovvero il regolare funzionamento e lo sviluppo
equilibrato nei settori ai quali sono preposte.233 Queste amministrazioni si
caratterizzano non tanto per il fatto di perseguire interessi propri, sebbene
pubblici, quanto piuttosto per il fatto di tutelare imparzialmente gli interessi
dei cittadini.234
Tutto ciò attribuisce alle autorità amministrative indipendenti una
collocazione del tutto peculiare all’interno del sistema amministrativo,
poiché, pur facendone parte,235 nella sostanza ne rimangono
sostanzialmente estranee, al fine di consentire che la loro azione si svolga
con il massimo distacco, in una posizione di estraneità e indifferenza
rispetto agli interessi coinvolti, operando scelte neutrali, e dunque,
imparziali.236
232 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 573. 233 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 574; C. Franchini, Le
autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 70. 234 A. Perini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Dir. Amm., 1994,
p. 75. 235 Il Consiglio di Stato (Commissione Speciale 29 maggio 1998, n. 988/97, in R.C.S. 1998, p.
1483), pronunciandosi sulla natura giuridica dei nuovi organismi, ha posto alcuni punti fermi, con particolare riguardo all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato: “l’istituzione delle autorità indipendenti, [..], chiamate ad operare in piena autonomia rispetto agli apparati dell’esecutivo, ed agli organi di ogni amministrazione, risponde all’esigenza di dare corpo ad una funzione amministrativa di garanzia incardinata nella funzione amministrativa anche perché il loro operato si deve uniformare a quei requisiti di concretezza, spontaneità e discrezionalità che sono propri dell’attività amministrativa”. Cosi come ripreso da Luca – M. de Grazia, Autorità indipendenti: posizione sistematica e funzioni giurisdizionali; analisi comparata dei procedimenti para-giurisdizionali, http://www.diritto.it .
236 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 574.
87
L’imparzialità viene a essere considerata come canone fondamentale
di svolgimento della funzione, essendo diretta alla salvaguardia degli scopi
determinati dalla legge, nei casi in cui esista il rischio di una deviazione da
essi per effetto della pressione di interessi diversi da quelli che dovrebbero
esser presi in considerazione. La pubblica amministrazione pur
perseguendo mediante la propria azione un interesse primario deve allo
stesso tempo considerare tutti gli altri valori protetti dall’ordinamento. Il
principio di imparzialità si concretizza nella necessità di ponderare tutti gli
interessi legislativamente tutelati che possono essere toccati dall’attività
amministrativa e di operare le conseguenti scelte in base a criteri previsti
dalla legge o conformi ad indirizzi generali,237 senza discriminazioni
arbitrarie.238
Il principio di imparzialità, in generale, comporta almeno due
elementi: la necessità di una previa determinazione dei criteri di decisione
e la ragionevolezza come criterio di valutazione comparativa degli interessi
in gioco o, che è lo stesso, della loro graduazione.239
Le autorità amministrative possono essere viste come espressione di
un certo modo di intendere il principio di imparzialità
dell’amministrazione, fissato nell’art. 97 della Costituzione.240 In questo
caso imparzialità non è solo garanzia contro la parzialità dell’azione
237 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 575, nota n. 86. 238 V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro
Amministrativo, 1997, p. 353. 239 L. Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., p. 64.
88
politica del Governo, ma è anche garanzia contro i centri di potere forti
presenti nella società, per una imparzialità dell’azione amministrativa
fondata sull’interazione tra pubblici poteri e utenti.241
La qualifica di “enti indipendenti” è stata tradizionalmente usata per
designare gli enti territoriali (comuni, province, regioni) e gli ordini e
collegi professionali in quanto “centri di riferimento di interessi di gruppi
che esistono nella collettività statale come gruppi territoriali o
professionali”.242 A questi si affiancano due istituzioni che taluni autori
hanno accomunato al fenomeno di cui stiamo parlando, denominandole
amministrazioni indipendenti di prima generazione,243 la Corte dei Conti e
il Consiglio di Stato,244 in quanto organi indipendenti per espressa
previsione costituzionale di cui all’art. 100,245 risulta peraltro chiaro che tali
istituzioni non sono riconducibili al fenomeno in esame, poiché diverse ne
sono le finalità, la collocazione nell’ordinamento e nel disegno
240 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 453;
Della stessa opinione N. Longobardi, le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 188. 241 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 484; In
questo senso anche, C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 575. 242 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano 1970, I, p. 186-188, come riportato da N.
Longobardi, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 177. 243 V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro
Amministrativo, 1997, p. 344. 244 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., 1988, p.
453; Concorda anche N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, in AA.VV., Scritti in onore di Mario Nigro, 1991, p. 177, che precisa che tali organi non sottostanno al potere di indirizzo politico del Governo – Parlamento e all’indirizzo amministrativo del governo o di singoli ministri; Nello stesso senso, C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1988, p. 550, il quale precisa inoltre che l’indipendenza è riconosciuta in particolare per quanto riguarda la funzione consultiva e di controllo e che tale indipendenza ha trovato applicazione solo con la legge 27 aprile 1982, n. 186, che ha istituito il consiglio di presidenza con funzioni di garanzia dell’indipendenza dei giudici amministrativi simili a quelle attribuite al Consiglio superiore della magistratura nei riguardi dei giudici ordinari.
245 “Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
89
costituzionale, la natura delle funzioni e dei poteri, in quanto in caso di
risoluzione di controversie vi si perviene mediante l’esercizio di autentica
giurisdizione.246 In quest’ottica vi sono anche altri organismi in posizione
di indipendenza, tra questi vi è il Consiglio superiore della magistratura,
organo cui, ai sensi dell’art. 104,247 Cost., spetta assicurare l’autonomia e
l’indipendenza dell’ordine giudiziario da ogni altro potere,248 e di
conseguenza l’indipendenza è carattere proprio dell’ordine giudiziario,249
l’art. 101 Cost. recita “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I
giudici sono soggetti soltanto alla legge”, da cui si evince che
l’indipendenza equivale alla mancanza di subordinazione, salvo che alla
legge e allo stesso tempo si legittima la funzione giudiziaria connettendola
all’esercizio di una funzione sovrana di cui il popolo è depositario. 250
Altri organismi in posizione d’indipendenza sono stati identificati in
taluni organi consultivi, commissioni giudicatrici (concorsi, gare
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.”
246 M. D’Alberti, Autorità indipendenti (dir. amm.), in Enc. Giur., p. 4. 247 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice Presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”
248 N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 178. 249 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 75; V.
Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro Amministrativo, 1997, p. 346.
250 F. P. Casavola, Quale statuto per le autorità indipendenti, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997.
90
pubbliche), commissioni di controllo ed altri uffici simili, questi hanno
funzioni di giudizio in ambiti circoscritti e per periodi di tempo limitati.251
Per quanto riguarda il fenomeno in esame, il particolare assetto
normativo e organizzativo delle autorità è strettamente strumentale al fine
dell’effettivo riconoscimento del carattere dell’indipendenza, in quanto
concorre a creare la struttura giuridica idonea al quanto più imparziale
esercizio della funzione. Il carattere dell’indipendenza deve essere valutato
caso per caso, in base ai vari elementi caratteristici del modello che devono
essere valutati nella loro globalità. Una autorità può essere considerata
indipendente quando opera in una quadro legale e organizzativo che le
permette di agire escludendo qualsiasi influenza esterna o interna,
ispirandosi unicamente alle norme di legge.
Uno dei tratti caratteristici dell’indipendenza è la separazione,252 in
quanto è da notare che funzioni di regolazione o di concorso nella
regolazione di determinati settori vengono collocate al di fuori della linea e
degli apparati dell’ordinaria vita amministrativa,253 in posizione di
sostanziale autonomia. Ma il concetto di indipendenza assume anche altri
connotati, particolarmente rilevanti. Infatti indipendenza si esprime anche
come negazione, come “non dipendenza da manifestazioni di volontà altrui
nello svolgimento dell’attività demandata alla figura soggettiva”. In questo
251 N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit. p. 178. 252 G. De Vergottini, L’autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale dei
pubblici poteri, in AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 1996, p. 15. 253 N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit. p. 190.
91
senso l’indipendenza può essere intesa nel suo concetto relazionale come
libertà da condizionamenti.254 Ma non si deve perdere di vista la
circostanza che l’indipendenza non è mai assoluta in quanto le figure di cui
parliamo sono in qualunque caso sottoposte alla legge. Ma sono le stesse
leggi che creano quel certo grado di indipendenza di cui parliamo. Ad una
attenta analisi non si può però pensare che tale caratteristica sia stata
accordata a talune autorità sebbene in maniera relativa solo per
neutralizzare l’azione della politica sull’amministrazione, problema che
esiste ma che non sembra risolutivo. In quanto le più profonde ragioni
dell’istituzione di autorità indipendenti sembra stare in una nuova
concezione delle funzioni e nel mutamento dei modi di esercizio delle
stesse. Infatti è opinione ormai consolidata in dottrina, che l’organizzazione
tende a conformarsi alle funzioni, registrando anche il cambiamento del
modo di agire dei pubblici poteri.255
È stato notato, che l’indipendenza si concretizza su due piani distinti,
ma funzionalmente connessi.256 Un primo piano è quello organizzativo, in
quanto tali organi sono, di fatto, sottratti a una dipendenza di tipo
gerarchico dall’esecutivo, non essendo sottoposti a poteri di direttiva e di
controllo da parte del Governo, ed avendo potestà proprie in materia di
organizzazione, funzionamento e spesa. Un secondo piano è quello della
254 N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 202. 255 N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 212. 256 R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione
sanzionatoria, in Dir. Amm., n. 4, 1995, p. 637.
92
posizione delle autorità rispetto agli interessi in gioco, poiché queste si
pongono in una posizione di terzietà ed equidistanza rispetto a tutti
indistintamente gli interessi regolati dalla loro azione.257
L’assetto organizzativo tende a modellarsi sugli interessi che si
devono curare e sulle finalità che si devono raggiungere, le scelte
organizzative sono strumentali alle finalità che si intendono perseguire.258
L’indipendenza sembra escludere ogni autonomo apprezzamento
dell’interesse, di conseguenza gli atti delle autorità, espressione di una
funzione neutra e indifferente, non sarebbero altro che un giudizio,
piuttosto che una volizione.259
Ambedue i principi, quello di imparzialità e quello di indipendenza,
operano in modo simile, come strumenti di garanzia dell’azione
amministrativa, in quanto assoggettano l’autorità amministrativa alle
prescrizioni delle leggi che delineano la funzione dell’ufficio e i doveri dei
soggetti che ne sono titolari, al fine di neutralizzare l’ingerenza delle forze
che agiscono internamente ed esternamente alla pubblica amministrazione,
ponendosi in contrasto con la legge, provocando discriminazioni ai danni
delle parti più deboli ed impedendo in vario modo un’esatta percezione
della realtà.
257 R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione
sanzionatoria, op. cit., p. 638. 258 C. Franchini, Mito e realtà delle autorità indipendenti, in Impresa & Stato, n. 35, 1996, p. 2. 259 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 83.
93
Tuttavia è da sottolineare che il principio di imparzialità ha ai sensi
dell’art. 97 della Costituzione un ambito di applicazione generale in tutto
l’ordinamento amministrativo.260
“L’imparzialità è regola di composizione degli interessi in gioco, è
agire senza fare distinzione tra soggetto e soggetto, tra norma e norma, tra
situazione e situazione”.261 L’imparzialità esprime l’esigenza sostanziale
che le singole valutazioni discrezionali siano ispirate a criteri di razionalità
oggettiva e di trasparenza, il tutto al fine di “garantire al destinatario
dell’azione amministrativa, che è giusto che il suo interesse, nell’ambito
della ponderazione comparativa con gli altri interessi, sia soddisfatto,
parzialmente soddisfatto o sacrificato”.262 L’imparzialità è un principio
strettamente connesso all’esercizio di scelte discrezionali.263
Al contrario il principio di indipendenza ha un carattere del tutto
particolare, poiché si riferisce esclusivamente ad alcune autorità individuate
mediante dei tratti caratteristici non rinvenibili in altri apparati
amministrativi, dovendo queste ultime esercitare delicatissime funzioni di
regolazione in settori particolarmente sensibili, dove interessi pubblici e
privati si scontrano e potenti gruppi di interesse possono deviare l’azione
260 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 70; C.
Malinconico, Le funzioni amministrative delle autorità indipendenti, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 39; 260 A. Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, op. cit., p. 130; F. Merloni, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 652.
261 A. Perini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit., p. 83. 262 F. Satta, Imparzialità della pubblica amministrazione, voce in Enc. Giur., 1989, Vol XV, cosi
come riportato da A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit., p. 83. 263 L. Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., p. 64.
94
pubblica dalle finalità che questa ai sensi della legge dovrebbe
perseguire.264
Dal punto di vista legislativo il carattere dell’indipendenza si è
trasformato normativamente nella previsione che le autorità operano “in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”.265
Ma nei termini con cui si è descritto il carattere dell’indipendenza,
questo si dimostra diverso da quello di autonomia, “perché si pone ad un
livello di astrazione superiore”.266
Da tutto ciò detto, il principio di indipendenza assume una posizione
strumentale rispetto a quello di imparzialità, infatti se non è certo che
l’indipendenza assicuri l’imparzialità, certamente non ci può essere
imparzialità senza indipendenza. Solo l’indipendenza può consentire ad un
soggetto di decidere in ordine ad un provvedimento da adottare, in maniera
assolutamente indifferente rispetto agli interessi in gioco e, quindi in modo
imparziale.267
4. IL PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITÀ DELLE
DECISIONI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI
264 C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 576. 265 In merito: art. 10, 2° comma, legge 10 ottobre 1990, n. 287; art. 2, 5° comma, legge 14
novembre 1995, n. 481; art. 30, 2° comma, legge 31 dicembre 1996, n. 675; art. 1, 1° comma, legge 31 luglio 1997, n. 249.
266 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 74.
95
Le autorità si caratterizzano per una posizione di equidistanza
rispetto ai vari interessi di parte e informano la loro azione al criterio di
obbiettiva valutazione dell’assetto delle relative situazioni.268 Se si
considerano le funzioni di regolazione svolte assume un valore decisivo
non già la qualità degli interessi finali, al cui perseguimento la loro azione è
rivolta quanto la posizione di neutralità rispetto a tutti indistintamente gli
interessi coinvolti.269 Secondo l’opinione di G. Vesperini “l’interesse finale
non è affidato alla autonoma cura dell’autorità amministrativa
indipendente: esula, infatti dall’azione di questa ogni autonomo
apprezzamento dello stesso”.270 La soddisfazione dell’interesse identificato
dalla norma, consegue solo indirettamente e mediatamente all’intervento
amministrativo, che è di tipo strumentale e ha come finalità la creazione di
una cornice di norme per gli operatori e una più generale funzionalità del
settore. Le autorità non dispongono in generale di poteri discrezionali,271 in
quanto esula dalle loro attribuzioni, ogni margine di autonomo
apprezzamento in merito alla cura degli interessi collettivi considerati,272 in
quanto è stata la legge che a priori ha compiuto le valutazioni di ordine
politico, e a scelto di apprestare una serie di regole alla condotta degli
operatori, demandando all’assetto complessivo del settore la realizzazione
267 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 77. 268 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 484. 269 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 419. 270 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 419. 271 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 83. 272 In tal senso, G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p.
419.
96
dell’obbiettivo tutorio.273 In questi termini la tutela sovviene solo
indirettamente all’azione di regolazione delle autorità, in quanto queste
definiscono operativamente un assetto prefigurato dal legislatore.274
L’assenza di poteri discrezionali non equivale a qualificare l’azione delle
autorità come mera esecuzione della legge, in quanto queste hanno
un’ampia podestà di scelta ma che si svolge in un ambito estraneo a quello
della ponderazione e della cura di interessi, e che invece sembra accostabile
alle c.d. ipotesi di discrezionalità tecnica,275 dove non c’è reale
comparazione di interessi, ma scelta dei più efficaci mezzi per raggiungere
l’interesse prefissato.276 Tale forma di discrezionalità si caratterizza per il
fatto che “nella scelta fra le varie alternative, incide una valutazione di
carattere tecnico da effettuarsi in base alle regole, cognizioni e mezzi
forniti dalle scienze e dalle arti”.277
Quindi con l’espressione discrezionalità tecnica ci si riferisce ai casi
in cui l’autorità determina il contenuto della propria azione alla stregua di
conoscenze tecniche. L’attività delle amministrazioni indipendenti si
svolge certamente in ambiti connotati da una peculiare natura tecnica, in
cui l’esercizio della potestà amministrativa richiede la conoscenza di
273 In tal senso, L. Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., p.
63. 274 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 422. 275 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 424; F.
Caringella, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle Amministrazioni indipendenti ieri oggi e domani, http://www.giust.it; C. Malinconico, Le funzioni amministrative delle autorità indipendenti, op. cit., p. 41; R. Caranta, Il giudice delle decisioni delle autorità indipendenti, op. cit., p. 173; V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro Amministrativo, 1997, p. 367.
276 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 85.
97
specifiche nozioni tecniche e scientifiche che condizionano in modo
considerevole il loro potere di scelta, in conseguenza di ciò i
provvedimenti, ancorché non escludano talvolta l’esercizio di autentica
discrezionalità, presuppongono una valutazione il cui contenuto è dato
prevalentemente da un giudizio tecnico piuttosto che da un giudizio di
opportunità.278 Tali giudizi tecnici, che in astratto dovrebbero, essere
giudizi di esistenza, concretamente presentano ampi margini di opinabilità,
malgrado ciò essi rimangono nell’ambito della discrezionalità tecnica e non
debordano mai nella discrezionalità amministrativa.279
Tale interpretazione è avvalorata dalla tendenza assunta da parte
della giurisprudenza amministrativa, almeno per quanto riguarda il passato,
a reputare che gli atti delle autorità fossero sindacabili soltanto in via
estrinseca, ovvero solo nei limiti in cui emergesse una illogicità, una
erroneità procedimentale o un erronea acquisizione degli elementi di fatto.
Era invece preclusa la possibilità di entrare nel merito della valutazione
tecnica, cioè di sindacare in via giurisdizionale la correttezza della
valutazione posta in essere dall’autorità indipendente nell’ambito del
settore di competenza.280
È da considerare che anche nelle ipotesi in cui l’attività delle autorità
si presta ad essere ricondotta nei canoni tradizionali della funzione
277 P. Virga, Diritto Amministrativo, Milano, Giuffrè, 1992, vol. 2, p. 10. 278 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 86. 279 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 87.
98
amministrativa, per intenderci quelli della imperatività e autoritarietà,
l’attribuzione di poteri discrezionali è accompagnato da precise e puntuali
indicazioni normative di tipo legislativo o regolamentare, intese a limitare
il potere dell’autorità e a fissare i criteri generali per l’esercizio della
propria azione in un momento precedente a quello in cui l’attività
discrezionale verrà effettivamente esercitata.281
Risulta peraltro insito che nei sistemi politici che rispondono ai
canoni delle democrazie, dovrebbe esserci una relazione costante tra potere
discrezionale e responsabilità politica, ovvero un legame tra scelte
discrezionali e l’identificazione di un centro di imputazione delle stesse,
soggetto a responsabilità politica.
L’operato delle autorità e la loro posizione di neutralità e di terzietà
sono state più volte accostate in dottrina con l’attività e la posizione
dell’ordine giudiziario282, infatti queste mutuano dall’operato dei giudici il
connotato della neutralità, ovvero quel carattere di attività che si svolge in
posizione di estraneità ed indifferenza rispetto alla materia e agli interessi
nei cui confronti opera, in sostanza le autorità sarebbero neutrali e
indifferenti rispetto allo scopo della propria azione.283 In sostanza i
280 F. Caringella, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle Amministrazioni
indipendenti ieri oggi e domani, http://www.giust.it; C. Malinconico, Le funzioni amministrative delle autorità indipendenti, op. cit., p. 43.
281 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit., p. 87. 282 Ma non possono essere considerate titolari di potere giurisdizionale, P. Emiliozzi, Le
decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto e Società, 1995, p. 390. 283 In tal senso, R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e
funzione sanzionatoria, op. cit., p. 638.
99
provvedimenti delle autorità potrebbero anche non rivelarsi conformi
all’utilità contingente dello Stato–Apparato.284
Sotto tale punto di vista la neutralità di cui sopra può essere accostata
al principio dell’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, infatti in
ambedue i casi il fine è quello di neutralizzare l’ingerenza di forze esterne o
interne ai processi decisionali della pubblica amministrazione, ponendosi in
contrasto con le norme. Ma G. Vesperini sottolinea che l’imparzialità è
regola propria dello svolgimento del potere discrezionale, in cui la pubblica
amministrazione è parte, che anche se imparziale, persegue interessi propri,
che possono coincidere come non coincidere con quelli delle altre parti in
conflitto. Le autorità indipendenti invece si troverebbero in una situazione
di totale distacco dagli interessi in gioco, volte solo ad assicurare il rispetto
delle regole, in un ruolo super partes che come si è detto è assimilabile a
quello del giudice.285
Il provvedimento amministrativo emanato dall’autorità indipendente
nell’esercizio di funzioni neutrali, ancorché discrezionale, non esprime la
sintesi del rapporto autorità–libertà, nel senso di imporre l’interesse
pubblico nei confronti dell’interesse privato, ma consente al destinatario di
svolgere determinate attività o rende leciti atti o negozi giuridici privati che
284 S. Crisci, La proliferazione delle autorità amministrative indipendenti, Cons. Stato., 1995,
fasc. 4, parte II, p. 788; V. Giuseppone, Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p. 241. 285 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 426.
100
altrimenti sarebbero nulli a tutti gli effetti.286 Tale provvedimento non è
preordinato alla definizione autoritaria dei rapporti tra privato e pubblica
amministrazione, ma si pone come strumento per la disciplina di un attività.
In tale funzione di regolazione di attività economico–sociali
l’amministrazione, che presenta i caratteri dell’indipendenza, non svolge
solamente una funzione di specificazione statica di situazioni giuridiche
soggettive, ma è impegnata soprattutto a definire il regime giuridico in cui
si deve svolgere l’attività di tutti gli operatori del settore, mediante potestà
di tipo normativo alle quali sono correlate funzioni di vigilanza, di
regolamentazione e di repressione delle condotte vietate.287
Dalla sintesi delle osservazioni che precedono, si può dedurre che
l’interesse pubblico primario, alla cui cura le autorità sono preposte,
presenta una configurazione peculiare e si risolve in un interesse collettivo
socialmente rilevante, rappresentativo di una pluralità di interessi
individuali e sociali che si pongono su un piano di tendenziale parità.288
5. AUTORITÀ INDIPENDENTI E TUTELA GIURISDIZIONALE
286 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 88; L.
Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, I garanti delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 58.
287 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 89. 288 A. Perrini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, op. cit. p. 89; L.
Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., p. 58.
101
È da notare che gli atti delle autorità indipendenti sono atti
soggettivamente e oggettivamente amministrativi,289 sia pure collocati ad
altissimo livello, ed in quanto tali sono imputabili all’Amministrazione
pubblica e, di conseguenza suscettibili di impugnazione davanti ai giudici
ordinari o amministrativi ai sensi degli art. 24 e 113 Cost.290
L’art. 24 Cost. stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti o interessi legittimi”, senza in ciò specificare alcuna
limitazione. Infatti è impensabile che all’interno di uno stato di diritto
possano esistere dei soggetti i cui atti, seppure in nome della loro
necessaria indipendenza, possano sfuggire ad ogni forma di controllo
giurisdizionale.291 Tuttavia l’intervento del potere giurisdizionale, anche in
questa delicata materia, deve essere inteso soltanto come forma di tutela dei
cittadini, a prescindere da qualsiasi altro secondo fine.
Al riguardo autorevole dottrina ha ipotizzato che la giustizia
amministrativa, considerato il carattere dell’indipendenza e la circostanza
che le autorità agiscono in genere secondo procedimenti assimilabili a
quelli giurisdizionali, dovesse mantenere nei confronti delle decisioni di
queste una sorta di “self-restraint”.292
289 P. Emiliozzi, Le decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto e Società,
1995, p. 367; R. Caranta, Il giudice delle decisioni delle autorità indipendenti, op. cit., p. 167. 290 S. Crisci, La proliferazione delle autorità amministrative indipendenti, Cons. Stato., 1995,
fasc. 4, parte II, p. 789. 291 P. Emiliozzi, Le decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto e Società,
1995, p. 367. 292 S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, Atti del Convegno
Internazionale (Roma, 20/21 novembre 1995), http://www.agcm.it.
102
Ma il legislatore, ha considerato gli atti delle autorità come atti
amministrativi, e l’evoluzione degli ultimi anni va verso una piena
sindacabilità.
Il legislatore, nelle leggi con cui ha istituito le singole autorità, ha
nella maggior parte dei casi attribuito la giurisdizione al giudice
amministrativo e meno frequentemente o in modo parziale e residuale al
giudice ordinario. In molti casi si è scelto per la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (o del giudice ordinario) per tutta una serie di
motivi, tra cui, il primo è da rinvenire nella circostanza che nell’ambito
delle delicate materia di competenza delle autorità si riscontra una
coabitazione tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse
legittimo, con la volontà da parte del legislatore di evitare defaticanti
dispute circa la valutazione della posizione giuridica dedotta in giudizio.
Una seconda motivazione consiste probabilmente nella necessità di
consentire un sindacato giurisdizionale pieno, rispetto a quello possibile in
sede di giurisdizione di legittimità, infatti in tale sede è esperibile il solo
potere di annullamento, con i limiti probatori e cautelari che tale tipo di
giudizio comporta. In concreto la sola giurisdizione di legittimità
ridurrebbe parecchio le possibilità di sindacato sugli atti delle autorità.
Il terzo motivo, probabilmente meno nobile, e per certi versi
antitetico a quello appena detto, è quello per cui si sia attribuito la
giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, in quanto minore è la
103
capacità di penetrazione del sindacato giurisdizionale amministrativo
rispetto a quello del giudice ordinario. Ciò in quanto si è escluso che il
giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva potesse avvalersi
dello strumento della consulenza tecnica, con la conseguenza che si è
precluso al giudice amministrativo di andare a penetrare nel merito della
valutazione tecnica, dovendosi limitare solo alla verifica estrinseca dell’atto
nella sua componente di discrezionalità tecnica.
Le norme che hanno attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice
amministrativo sono: l’art. 33, legge n. 287 del 1990 di cui del resto si è già
parlato trattando dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; la
legge n. 481 del 1995, in tema di servizi pubblici, riguardo all’Autorità
dell’energia elettrica e del gas; la legge n. 249 del 1997 che all’art. 1, 26°
comma, fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per gli
atti dell’Autorità garante delle comunicazioni, e prescrive un regime
processuale accelleratorio rispetto ai classici tempi del giudizio
amministrativo. Sulla stessa traccia si pone l’art 4, 7° comma della legge
Merloni come modificato dalla legge n. 415 del 1998, che prescrive la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per quanto riguarda gli
atti dell’Autorità garante per la vigilanza sui lavori pubblici.
Una scelta profondamente diversa è stata invece adottata dall’art. 29,
legge n. 675 del 1996, istitutiva dell’Autorità garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, in tale
104
sede il legislatore ha attribuito la giurisdizione al giudice ordinario, per
tutte la controversie che potranno derivare dalla concreta applicazione della
legge. Si è scelto, con tutta probabilità, per una tale opzione, poiché trattasi
di controversie prevalentemente di carattere privatistico. In questo caso si
tratta di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in quanto anche
nella possibilità, che possano emergere situazioni giuridiche di interesse
legittimo rispetto al trattamento di dati effettuato da parte di un potere
pubblico, tale posizione deve essere comunque dedotta in giudizio innanzi
al giudice civile.293
La situazione appena descritta è stata innovata dal D.lgs n. 80 del
1998, che all’art. 33, ha dilatato l’opzione per la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, che va così ad incidere in modo trasversale
l’attività di numerose autorità indipendenti. Il 1° comma dell’art. 33,
inerente la giurisdizione in tema di pubblici servizi, prevede la devoluzione
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le
controversie per in merito a servizi pubblici, e tra queste quelle inerenti il
credito, la vigilanza sulle assicurazioni e il mercato mobiliare.
Tale norma conferma l’opzione a suo tempo fatta per le autorità che
si occupano di servizi pubblici, quindi le leggi n. 481 del 1995 e n. 249 del
1997, ma va oltre devolvendo al giudice amministrativo la giurisdizione
esclusiva per quanto riguarda l’ISVAP, la Banca d’Italia e la CONSOB. In
293 Tale ricostruzione complessiva del rapporto tra autorità indipendenti e sindacato
giurisdizionale è tratta da, F. Caringella, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle
105
sostanza per quelle autorità per cui prima del D.lgs n. 80 del 1998 ricorreva
la sola giurisdizione amministrativa di legittimità in tema di interessi
legittimi, alla luce della nuova normativa tale giurisdizione assume il
carattere dell’esclusività, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il
profilo del carattere molto più penetrante del sindacato giurisdizionale alla
luce dei nuovi poteri istruttori (ad es. consulenza tecnica) e decisori (poteri
di condanna e di accertamento).294
Il 1° comma, dell’art. 35, D.lgs n. 80 del 1998, ha apportato una
innovazione epocale al nostro diritto amministrativo, in quanto “Il giudice
amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva
ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.”
Questo comporta che nelle materie, attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, il privato potrà ottenere, oltre,
all’annullamento dell’atto amministrativo ed all’accertamento e la
valutazione del rapporto giuridico sottostante, anche il risarcimento del
danno subito per via dell’atto amministrativo illegittimo.
Sparisce per tale via la categoria dei diritti conseguenziali da far
valere dinanzi il giudice ordinario. Se si unisce tale dato normativo con
quanto è stato statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite nella
sentenza n. 500 del 1999, risulta chiaro che relativamente agli atti
Amministrazioni indipendenti ieri oggi e domani, http://www.giust.it.
106
illegittimi delle autorità indipendenti, o almeno di quelle che rientrano nel
campo di applicazione del 1° comma dell’art. 33, D.lgs n. 80 del 1998, la
parte lesa potrà ottenere l’annullamento del provvedimento e il
risarcimento del danno derivante dal provvedimento illegittimo.295
294 F. Caringella, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle Amministrazioni
indipendenti ieri oggi e domani, op. cit. p. 4. 295 F. Caringella, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle Amministrazioni
indipendenti ieri oggi e domani, op. cit. p. 4.
107
CAPITOLO TERZO
I POTERI INDIPENDENTI E LA COSTITUZIONE
1. LE AUTORITÀ E IL MERCATO
Il fenomeno delle autorità amministrative indipendenti può essere
considerato come il risultato della recente evoluzione del nostro
ordinamento, che si caratterizza per una forte deregulation296 e per un
vistoso arretramento dell’intervento pubblico diretto in campo economico.
In conseguenza di tale cambiamento sono contestualmente mutate le
tipologie dei controlli sulle attività private, le discipline amministrative di
settore cedono il passo alle nuove regole di stampo comunitario,
caratterizzate dall’azione tendenzialmente neutrale dei pubblici poteri.
“È sempre il pubblico a creare le regole per il privato, ma cambia il
tenore delle stesse”,297 dalle prescrizioni di tipo positivo si passa a limiti
generali di tipo negativo, entro i quali le scelte degli operatori privati
risultano in gran parte libere. In tal modo si tende a garantire il regolare
funzionamento dei mercati, guidando l’azione degli operatori e impedendo
296 Con il termine deregulation, si distinguono alterne vicende, tra cui: la tendenza a ridurre il
numero delle regole, anche mediante la rinuncia a disciplinare certi settori di attività; la sostituzione di vecchie regole con altre di nuovo tipo; l’ampliamento della potestà regolamentare del Governo a scapito del Parlamento. E. Bani, Stato regolatore e autorità indipendenti, in a cura di M. Giusti, Diritto pubblico dell’economia, Padova, CEDAM, 1994, p. 13.
297 R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione sanzionatoria, op. cit., p. 657.
108
a questi comportamenti che il legislatore ha astrattamente ritenuto
incompatibili con il corretto sviluppo dei mercati stessi.
In tale cornice l’azione amministrativa delle autorità, incide sulle
posizioni di vantaggio del privato non in vista del perseguimento di un
pubblico interesse preminente, ma in vista e per la tutela degli interessi dei
privati e del migliore svolgimento delle attività dei singoli.298
In via del tutto generale il fenomeno delle amministrazioni
indipendenti trae origine dall’esigenza di affidare funzioni di natura
sicuramente pubbliche a soggetti amministrativi strutturati con particolare
riguardo alle capacità professionali dei componenti e provvisti di regole di
azione flessibili, con il compito di definire una nuova deontologia
pubblica,299 nell’esercizio di determinate funzioni, situati in una posizione
di separazione dal governo, dalla politica e dai potenti gruppi di interesse
privati.300 Tale esigenza è stata perseguita al fine di tutelare i cittadini dai
poteri forti, sia pubblici che privati, in “settori sensibles”301 della vita
economica e sociale, settori in cui si presenta particolarmente complesso il
confronto tra diritti privati connessi alle iniziative economiche, libertà
298 R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione
sanzionatoria, op. cit., p. 658; in tal senso anche L. Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., 59.
299 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, Diritto della banca e del mercato finanziario, 1990, p. 416.
300 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 70. 301 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 467. In
tal senso anche N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 187, che definisce i settori sensibles come quelli “nei quali le esigenze di protezione delle libertà e di regolazione sociale appaiono indissociabili e la loro armonizzazione presenta un elevato grado di complessità”. Tale Autore specifica inoltre che quali siano i settori sensibles nell’ordinamento resta largamente indefinito.
109
fondamentali, interessi comunque meritevoli di tutela da parte
dell’ordinamento, ed esigenze di controllo pubblico.302
Sembra possibile avanzare l’ipotesi che si possano definire sensibili
quei settori nei quali sono stati individuati diritti che non possono essere
violati, poiché, una volta violati, non sarebbe esercitabile da parte dei loro
titolari, alcuna forma di rimedio. Verrebbe meno la tutela giurisdizionale,
sempre esperibile sotto il profilo formale, ma inefficace sotto il profilo
sostanziale, per ristabilire un equilibrio che è stato alterato. Nei confronti di
tali diritti particolari, le autorità svolgerebbero la funzione di colmare il
vuoto esistente tra la violazione di un diritto o di una libertà e la sua
impossibile tutela giurisdizionale, impedendo che la prima abbia luogo303.
In tal senso, un conflitto può essere facilmente e tempestivamente
risolto in sede amministrativa, a condizione che l’amministrazione operi
secondo i canoni dell’imparzialità, e che tale imparzialità assuma la forma
e il carattere strutturale dell’indipendenza.304
Le autorità sembrano trovare la loro ragione di essere nell’esigenza
di conformare l’azione di regolazione perseguita dai pubblici poteri in
settori particolarmente delicati della vita economica e sociale a criteri
diversi da quelli politico-partitici, a favore di una crescente esigenza di
302 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 467. 303 R. Perez, Autorità indipendenti e tutela dei diritti, Riv. Trim. Dir. Pubblico, n. 1, 1996, p. 133. 304 A. Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, I
garanti delle regole, op. cit., p. 127.
110
“tecnicismo e specializzazione”,305 per una valutazione neutrale degli
interessi in gioco, in cui il giudizio dell’autorità possa operare da
contrappeso alla politica, ed assumere una funzione di garanzia, in una
sorta di posizione “super partes”, da cui regolare il settore ed allo stesso
tempo vigilarlo.306 Le autorità agiscono in posizione di terzietà e neutralità
rispetto a tutti gli interessi settoriali, senza subire influenze di fattori
esterni, che talvolta condizionano di fatto anche in modo risolutivo le scelte
della pubblica amministrazione, al fine di garantire il regolare
funzionamento e lo sviluppo equilibrato dei settori ai quali sono
proposte.307 Le funzioni di regolamentazione e di protezione degli interessi
collettivi in determinati settori delicati si rileva di notevole importanza in
considerazione della rilevanza costituzionale di tali interessi.308 Ma
ragionando in termini di interessi, immediatamente o mediatamente oggetto
di rilevanza costituzionale si rischia di estendere il discorso a pressoché
ogni settore dell’ordinamento.309
Il processo ha avuto una accelerazione con gli anni ’90
conseguentemente alle privatizzazioni delle imprese pubbliche, che hanno
imposto, anche in ossequio alle direttive dell’Unione Europea, l’istituzione
di autorità di regolazione per i vari settori. L’art. 1-bis, D.l. 31 maggio
1994, n. 332, inserito dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, ha
305 G. De Vergottini, L’autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale dei
pubblici poteri, in AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 1996, p. 15. 306 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 481. 307 C. Franchini, Le Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 554. 308 C. Franchini, Le Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 560.
111
formalizzato lo stretto collegamento tra privatizzazioni e creazione di
autorità indipendenti di settore, in quanto affinché si possa procedere alla
privatizzazione di un settore, il legislatore è obbligato alla preventiva
istituzione dell'autorità di regolazione competente.310 Ciò in modo che
l’applicazione del principio del rolling back the State nei settori dei servizi
pubblici di interesse collettivo, non comporti la riconduzione del rapporto
tra utenti e gestori nell’ambito del diritto privato, ma al contrario si tende
ad assicurare rilevanza giuridica esterna al rapporto attraendolo nell’orbita
del diritto pubblico, individuando così una funzione normativa di
regolazione. La tutela contrattuale è infatti inadeguata a reprimere le
episodiche e quotidiane scorrettezze che il gestore di un servizio pubblico
può porre in essere avvalendosi della forza che gli deriva dalla posizione di
mercato a dalla indispensabilità del servizio che gestisce.311
Le autorità indipendenti rompono con i tradizionali schemi della
pubblica amministrazione, in quanto, si trovano in una posizione di
separazione e autonomia dal governo, anche se svolgono funzioni
amministrative, godono di poteri normativi, sostituendosi al Parlamento, e
in taluni casi operano con procedimenti paragiurisdizionali propri
dell’ordine giudiziario.312
309 N. Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 187. 310 F. Patroni Griffi, Tipi di autorità indipendenti, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, I garanti
delle regole, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 25. 311 F. Patroni Griffi, Tipi di autorità indipendenti, op. it. p. 27. 312 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 72; T.
Lazzaro, Le autorità indipendenti tra economia e diritto, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, in AA.VV., Significato natura e funzioni delle autorità amministrative
112
Si sta assistendo ad un ripensamento dell’intera struttura
amministrativa pubblica ed allo stesso tempo anche dei rapporti tra
pubblico e privato, tra Stato e società.313 Al potere pubblico viene
progressivamente sottratto il compito di dirigere il mercato e gli viene
riconosciuto quello di regolarlo, in un ottica che non è più quella della
definizione autoritativa dei rapporti,314 bensì quella in cui lo Stato appresta
un quadro normativo in cui i privati possano liberamente svolgere le
proprie attività. Le autorità sarebbero poste in un ruolo assimilabile a
quello di un “arbitro, chiamato a far rispettare le regole di un gioco che
sono altri a giocare.”315
Bisogna evidenziare che non esiste un univoco modello316 di autorità
amministrativa indipendente, poiché le fattispecie che generalmente vi si
riconducono presentano caratteri differenziati e disomogeneità notevoli, sia
per quanto riguarda il quadro istituzionale in cui sono chiamate ad operare
e sia per quanto riguarda la loro organizzazione. L’unico elemento comune,
è la presenza del carattere dell’indipendenza nei confronti del potere
indipendenti, Milano, Giuffrè, 1998, p. 88.
313 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 451; V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, op. cit., p. 368.
314 R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione sanzionatoria, op. cit., p. 668 - 669.
315 L. Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., p. 64. 316 N. Marzona, Il potere normativo delle autorità indipendenti, a cura di S. Cassese e C.
Franchini, I garanti delle regole, op. cit. p. 100; G. Rossi, Il conflitto di obbiettivi nell’esperienza decisionale delle autorità, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 36; P. Schlesinger, Natura e limiti delle responsabilità delle autorità, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 69.
113
politico, di quello burocratico e di quello economico,317 seppur in misura
diversa e talvolta non in maniera piena e soddisfacente.318
La ragione dell’attribuzione di un tale accentuato grado di
indipendenza è insito nelle funzioni che tali autorità devono svolgere,
ovvero nelle fondamentali funzioni di regolazione e di protezione di
interessi collettivi, in settori socialmente rilevanti, è infatti evidente che
simili funzioni devono essere esercitate senza alcun condizionamento che
non sia la legge, al fine di garantire i cittadini da posizioni dominanti
presenti nel sistema.319 È stato osservato in proposito che le autorità non
rispondono ad una esigenza di efficienza degli apparati amministrativi,
bensì a un’esigenza di neutralizzazione dell’azione pubblica nei settori
sottoposti a regolazione, in ragione non solo e non tanto della tecnicità
delle materie ma anche e soprattutto di particolari e caratteristiche
implicazioni di ordine politico, che richiedono strutture dotate di
indipendenza in funzione di garanzia.320 Il compito fondamentale delle
autorità è quello di disciplinare la condotta dei titolari del potere, lo scopo è
quello di prevenire comportamenti che costituiscono, secondo la
valutazioni compiuta in astratto e a priori dal legislatore, motivo di
317 C. Franchini, Le Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 554. In tal senso anche, R.
Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e funzione sanzionatoria, in Dir. Amm., n. 4, 1995, p. 630.
318 C. Franchini, Mito e realtà delle autorità indipendenti, op. cit., p. 2. 319 C. Franchini, Le Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 557. 320 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 417.
114
pregiudizievoli conseguenze a carico di coloro che entrano in contatto con
soggetti pubblici o privati situati in posizione dominante.321
La piena indipendenza si realizza mediante la massima potestà di
determinazione sotto il profilo funzionale, organico, procedimentale,
contabile e finanziario, e mediante particolari procedimenti di nomina.322
Le attribuzioni funzionali delle autorità sono assai varie: in linea del
tutto generale si distinguono attività di tipo normativo; attività di tipo
amministrativo di svariate tipologie, infatti talune impongono ai soggetti
destinatari del provvedimento un facere, altre a contenuto precettivo,
attività munite di forza imperativa; e al contrario attività la cui effettività
riposa sull’autorevolezza dell’autorità nei confronti dei soggetti destinatari
(c.d. moral suasion); attività di partecipazione a procedimenti
amministrativi, con funzioni a secondo dei casi, consultive, istruttorie,
propositive; attività di sollecitazione mediante tecniche civilistiche come
l’annullamento giurisdizionale di negozi di diritto privato;323 ma in nessun
caso, ed è bene sottolinearlo, sono stati attribuiti poteri di gestione.324
Le funzioni delle autorità sono rivolte ad assicurare in posizione di
neutralità ed equidistanza rispetto a tutti gli interessi coinvolti, la fissazione
delle regole del gioco e l’assetto ordinato del settore al quale sono preposte.
321 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 416. 322 C. Franchini, Le Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 554. 323 G. Vesperini, Le funzioni delle Autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 419. 324 M. D’Alberti, Autorità indipendenti, in Enc. Giur., p. 1.
115
Il fenomeno fin qui considerato viene spesso collegato con i più
generali processi di trasformazione in corso ed in particolare con il diverso
atteggiarsi dello Stato nell’economia. Su un piano assolutamente generale
si contrappongono le normative degli anni trenta di stampo dirigista, con un
“economia diretta” e uno Stato guida dell’economia, e il nuovo modello
dello Stato regolatore,325 in cui l’intervento pubblico da direttivo
dell’economia si trasforma in correttivo del mercato.326
Lo Stato regolatore, può essere definito efficacemente, come quello
Stato che svolge per lo più attività regolativa: sceglie e bilancia beni e
interessi, per farne oggetto di tutela, individua e previene rischi, e a tali fini
disegna, munisce di sanzioni, adotta, applica regole di condotta rivolte ai
consociati.327 Tale attività regolatoria viene correntemente definita come
“un controllo prolungato e focalizzato, esercitato da un agency pubblica, su
attività cui una comunità attribuisce una rilevanza sociale”.328
Considerato tutto ciò, non si deve comunque pensare che si stia
tornando ad un antistorico liberismo normativo di stampo ottocentesco,
bensì si stanno sostituendo i vincoli esistenti con un insieme di regole
325 C. Malinconico, Le funzioni amministrative delle autorità indipendenti, op. cit. p. 43; N.
Longobardi, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 182; in tal senso, S. Cassese, Intervento, in AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, L’autorità per l’energia elettrica e il gas, Atti del Convegno di studi tenuto a Roma il 2-3 febbraio 1966, Quaderni della Rassegna giuridica dell'energia elettrica, Milano, Giuffrè, 1996; E. Bani, Stato regolatore e autorità indipendenti, op. cit., 14; A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, Passigli, 1997, p. 60.
326 L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, in AA.VV., Significato natura e funzioni delle autorità amministrative indipendenti, Milano, Giuffrè, 1998, p. 80.
327 G. Majone-A. La Spina, Lo Stato regolatore, in Riv. Trim. di Scienza dell’Amministrazione, n. 3, 1991, p. 17.
116
veramente essenziali al funzionamento del mercato, in quanto rivolte a
conciliare le istanze del potere economico e del solidarismo, e quindi a
promuovere l’istaurarsi di rapporti equilibrati tra i soggetti privati, e tra
questi e le istituzioni.329
In tale cornice se si considera, la presenza di autorità indipendenti nei
più diversi settori economico-sociali e la varietà di motivazioni che le
hanno sollecitate, e allo stesso tempo si tiene conto dell’assenza di vincoli
istituzionali, sembra possibile ricostruire l’istituzione delle autorità
indipendenti come una “via di fuga” per affrontare e risolvere singoli
aspetti problematici dell’operare dei pubblici poteri, che per i più diversi
motivi, non sono apparsi risolubili ricorrendo alla tradizionale
organizzazione dello Stato.330 Tale “via di fuga” è stata giustificata, a volte,
da un’effettiva e oggettiva impossibilità di ritrovare altre possibili risposte,
ma in taluni altri casi, è stata legittimata solo ed esclusivamente da sfiducia
nelle risposte in grado di fornire l’amministrazione tradizionale.331 Secondo
tale ricostruzione l’Italia sta attraversando una crisi istituzionale,332 a cui sta
328 Tale definizione è tratta da, G. Majone-A. La Spina, Lo Stato regolatore, op. cit., p. 20; M.
Morisi, Le autorità indipendenti in Italia, in Queste istituzioni, 1996, n. 108, p. 116; che si rifanno a Philip Selznich, Focusing Organizarional research on regulation, in Noll, 1985.
329 N. Marzona, Il potere normativo delle autorità indipendenti, op. cit., p. 101. 330 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
op. cit., p. 3. Le autorità vengono considerate “una fuga dall’amministrazione statale”, da I. Portelli, Brevi note sulle autorità amministrative indipendenti, in Nuove Autonomie, n. 3, 1995, p. 530.
331 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 3; G. De Vergottini, L’autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale dei pubblici poteri, in AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 1996, p. 9.
332 “In Italia, l’Amministrazione ordinaria, [..], è da tempo in crisi, per una serie di cause e vicende storiche, politiche e di costume. Essa, in particolare, manca di mezzi adeguati e scarseggia di uomini preparati, che siano profondamente impegnati e consci della loro responsabilità”. Riflessione tratta da, S. Crisci, La proliferazione delle autorità amministrative indipendenti, Cons. Stato., 1995, fasc. 4, parte II, p. 788.
117
conseguendo il rifiuto dell’organizzazione tradizionale dello Stato, ritenuta
“inquinata da presenze politiche improprie e da sostanziale incapacità”.333
La risposta al problema di un nuovo assetto amministrativo è stata ritrovata
nella creazione di nuovi soggetti, appunto le autorità amministrative
indipendenti. Il ricorso alle autorità sembra avvenire, e sostanzialmente è
avvenuto, anche in ipotesi in cui non era necessario e probabilmente
neanche opportuno, al punto che si comincia a parlare di un vero e proprio
“mito”, quasi ad accreditare l’idea che l’adozione di tale modello comporti
automaticamente la soluzione di qualsiasi problema.334 Si è così
determinato un ulteriore fattore di crisi dell’amministrazione tradizionale
che ha aggravato una situazione del resto già esistente.335 Il pericolo
maggiore è rappresentato dalla prevedibile nascita di una “amministrazione
parallela”, destinata ad assumere crescente importanza fino al punto di
determinare due tipi di amministrazioni, quella che conta e quella che non
conta: una prima amministrazione formata dalle autorità, costituita da
personale ben pagato, preparato tecnicamente e motivato; una seconda
quella tradizionale alle prese con i problemi di sempre e allo stesso tempo
privata delle sue risorse migliori che inevitabilmente transiteranno nella
prima.336
333 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
op. cit., p. 3. 334 C. Franchini, Mito e realtà delle autorità indipendenti, in Impresa & Stato, n. 35, p. 1. 335 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
op. cit., p. 3; C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 71. 336 Per tale ricostruzione, , V. Giuseppone, Autorità o authorities?, in T.A.R. , parte II, 1997, p.
244.
118
In sostanza, con l’istituzione di un’autorità indipendente il
Parlamento in un certo senso riconosce la propria incapacità a disciplinare
la materia e riconosce inoltre l’impossibilità da parte degli apparati
ministeriali di provvedere alla gestione amministrativa. Vi è una rinuncia a
provvedere da parte degli organi costituzionalmente competenti, a tutto
vantaggio delle autorità che così vengono ad assumere quel coacervo di
poteri che le contraddistingue. Tale potere è così ampio, che qualcuno,337 lo
ha qualificato come “un potere politico effettivo [..] accanto ai centri di
potere politico tradizionale si affiancano nuove realtà, a competenza
settoriale, ma profondamente incidenti sulla società”. Infatti come qualcuno
ha già detto “con la sola tecnica può farsi politica”.338
Inoltre il legislatore ha affidato alle autorità una pluralità di
obbiettivi tra loro potenzialmente in conflitto, senza preoccuparsi di
determinare quali istanze debbano prevalere e chi debba occuparsi di
bilanciare tali conflitti, poiché allo stato attuale le autorità hanno dimostrato
di avere “carta bianca sul se, come e quanto privilegiare gli obbiettivi
settoriali.”339 Per porre un limite a tale fenomeno che certamente assume
una valenza negativa, si dovrebbe correggere la legislazione prevedendo un
337 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
op. cit., p. 4; concorde M. Passaro, le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 29; concorde a tale impostazione sotto un punto di vista politologico, M. Morisi, Le autorità indipendenti in Italia, in Queste istituzioni, 1996, n. 108, p. 112.
338 V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, op. cit., p. 361; In tal senso, G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, op. cit., p. 14; in tal senso anche, P. Schlesinger, Natura e limiti delle responsabilità delle autorità, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p.74.
339 G. Rossi, Il conflitto di obbiettivi nell’esperienza decisionale delle autorità, in AA.VV.,
119
referente politico che sia in grado di assumersi la responsabilità di tali
scelte.340
A fronte dello sviluppo del modello delle autorità indipendenti, si
cominciano del resto ad avvertire le reazioni degli altri poteri
dell’ordinamento, la Corte dei Conti ha infatti preteso di assimilare le
autorità a tutti gli altri uffici amministrativi, in violazione del principio di
indipendenza, così come il Ministero del Tesoro che ha cercato di applicare
le stesse regole generali sull’attività amministrativa.341
Del resto non sono solo questi i pericoli che corrono le autorità in
quanto queste rischiano di essere “catturate” dai gruppi che operano nei
settori loro affidati, e non meno grave rischiano di essere colonizzate dai
partiti, circostanze ambedue che né segnerebbero la delegittimazione e la
conseguente impossibilità di continuare a svolgere il proprio ruolo.342
All’evoluzione di cui trattasi ha contribuito la necessità di adeguare il
sistema politico amministrativo ai principi dell’ordinamento comunitario, il
quale delinea, attraverso la propria disciplina un modello di Stato forte ma
neutrale in economia, in grado di garantire il regolare funzionamento
dell’ordinamento economico, senza pretendere di dirigerne le forze, uno
Stato riequilibratore e garante dei meccanismi del mercato, che non assume
Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 51.
340 G. Rossi, Il conflitto di obbiettivi nell’esperienza decisionale delle autorità, op. cit., p. 53. 341 C. Franchini, Mito e realtà delle autorità indipendenti, op. cit., p. 3. 342 In tal senso, A. D’Atena, Autorità di garanzia e qualità della legalità costituzionale, in
AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 125.
120
direttamente la gestione delle attività imprenditoriali, ne conforma con
discipline puntuali ed obblighi specifici, i comportamenti degli operatori
economici privati, ma detta regole di comportamento generale e vigila sul
rispetto delle stesse.
Questo modello di origine comunitaria crea problemi di compatibilità
costituzionale con quello che si trae dalle disposizioni dedicate ai rapporti
economici e più in generale all’impianto del nostro ordinamento ispirato ai
valori della responsabilità sociale e della solidarietà.343
2. LE AUTORITÀ E LA COSTITUZIONE
Le autorità amministrative indipendenti rappresentano sicuramente
una spia del cambiamento della pubblica amministrazione. Bisogna però
valutare tale cambiamento dal punto di vista costituzionale. La
Costituzione Italiana come ben sappiamo, è del tipo rigida, quindi le leggi
ordinarie non possono cambiarla, e al contempo le stesse devono adeguarsi
ai principi della legge di grado superiore.
La pubblica amministrazione, è opinione corrente, non ha avuto nella
Costituzione l’attenzione che meritava.344 A questo va aggiunto che nel
343 E. Bani, Stato regolatore e autorità indipendenti, in a cura di M. Giusti, Diritto pubblico
dell’economia, Padova, CEDAM, 1994, p. 15. 344 S. Cassese, La riforma amministrativa nel quadro della riforma istituzionale, in Il Foro
Italiano, 1993, part. V - 8, p. 254.
121
testo costituzionale è dato rinvenire tre diversi modelli, a cui poter
ricondurla, tra loro disomogenei.345
Un primo modello è quello delineato dall’art. 95, 1° e 2° comma,346
della Costituzione, e ci riporta alla già citata riforma cavouriana del 1853,
con un’amministrazione intesa come apparato servente del Governo, in
linea con il sistema di amministrazione ministeriale di derivazione
francese-napoleonico, arricchita dal principio di responsabilità ministeriale
di stampo inglese, che vuole i ministri responsabili davanti al Parlamento
per gli atti dei propri dicasteri. Questo schema, secondo autorevole
opinione, tuttora regge la forma di governo vigente nel nostro paese.347
Un secondo modello, è quello che vuole l’amministrazione
separata348 dal potere politico, così come delineato dagli artt. 97349 e 98,350
Cost., tale separazione può essere intesa in due modi: un primo modo in cui
vi è una separazione tra il vertice politico e gli uffici burocratici,351 e un
345 M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p.53; F. Longo, Ragioni e modalità
dell’istituzione delle autorità indipendenti, op. cit., p. 15; L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, op. cit., p. 77.
346 “ Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.”
347 V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 1997, p. 230. 348 F. Longo, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti, op. cit., p. 17; G.
Gemma, Garante per la radiodiffusione e l’editoria e conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, in Giur. Cost., 1995, p. 1671.
349 “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
350 “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.”
351 In questo caso si ha un vertice politico (Ministro, Sindaco, Consiglio Comunale), cui spettano funzioni normative, di indirizzo e di controllo, e uffici burocratici cui spettano compiti di mera
122
secondo che vede l’amministrazione del tutto separata e soggetta
esclusivamente alla legge, il tutto secondo il principio dell’imparzialità e
del buon andamento.
Il terzo modello è quello dell’amministrazione comunitaria, di cui si
troverebbe traccia negli artt. 5,352 114,353 Cost., e per taluni aspetti nel 1°
comma dell’art. 98, secondo tale modello, la pubblica amministrazione
sarebbe composta da una pluralità di collettività differenziate, articolate in
enti territoriali o in mere formazioni sociali capaci di esprimere un loro
indirizzo politico.354
In effetti l’amministrazione pubblica è il connubio di tutti e tre i
modelli, e l’istituzione delle autorità indipendenti di certo non serve a dare
chiarezza ad un quadro già abbastanza confuso.
Il dilemma di fronte al quale si trova il giurista è tra negare la
costituzionalità delle autorità amministrative indipendenti,355 poiché in
amministrazione. M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p.53. In questo senso si era mosso anche il legislatore che nel 1972 con il DPR n. 748/1972 aveva introdotto la figura del dirigente amministrativo titolare di competenze proprie nell’emanazione degli atti amministrativi. Il disegno era quello di ricondurre il ruolo del Ministro a quello politico di determinazione degli indirizzi e devolvere ai dirigenti la responsabilità per la gestione tecnico-amministrativa. La riforma del 1972 sostanzialmente fallì, e il legislatore è nuovamente intervenuto in questo senso all’inizio degli anni ’90, con la l. 142/90, i decreti legislativi. 29/1993, 470/1993, 546/93, con l’intento di configurare l’ufficio di dirigente amministrativo come vero e proprio centro di responsabilità per i risultati dell’attività amministrativa. A. Massera, , La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 28; Concorde su tale ricostruzione, L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, op. cit., p. 78.
352 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.”
353 “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.” 354 Tale sommaria ricostruzione della posizione dell’amministrazione nella Costituzione è ripresa
da, M. Passaro, Le Amministrazioni Indipendenti, op. cit., p.53; F. Longo, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti; op. cit., p. 17; A. Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, op. cit., p. 128.
355 F. Merloni, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 648.
123
contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 97, Cost. e con il
principio di responsabilità politica di cui all’art. 95, Cost.,356 ovvero
legittimarne l’esistenza soltanto per il fatto che queste istituzioni
effettivamente esistono.357
Ma, in merito, le posizioni in dottrina sono molto più articolate,
infatti sebbene la gran parte degli autori sia concorde nell’ammettere che da
un punto di vista strettamente formale l’indipendenza delle autorità mal si
concilia con la nostra Costituzione formale,358 gli stessi autori, seppure
secondo logiche differenti, trovano nella stessa Costituzione o in una lettura
evolutiva della stessa, le ragioni per giustificarle.359
In particolare bisogna considerare che in base alla classificazione
fatta precedentemente, i c.d. organismi indipendenti (es. AIPA, ANPA) che
svolgono prevalentemente funzioni amministrative ad alto contenuto
tecnico, non pongono particolari problemi di compatibilità costituzionale,
in quanto i loro poteri non sono in grado di incidere formalmente né nelle
situazioni soggettive dei privati, né nelle attribuzioni di altri poteri pubblici,
inoltre la loro attività è riconducibile pienamente all’indirizzo politico del
Governo. Al contrario le altre due categorie, le “autorità di garanzia” e le
“agenzie di regolazione”, pongono in discussione consolidate categorie
356 De Vergottini, L’autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale dei
pubblici poteri, in AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 1996, p. 12. 357 G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti,
op. cit., p. 5. 358 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 467; in
tal senso anche, S. Niccolai, Quando nasce un potere, in Giur. Cost., 1995, p. 1679.
124
giuridiche.360 Pertanto nel proseguo il discorso verterà essenzialmente su
queste due ultime categorie, al fine di valutarne la compatibilità con il
disegno costituzionale.
Un modo per giustificare il particolare regime delle autorità consiste
nell’appellarsi alla circostanza che è stato lo stesso legislatore a istituirle.
Questi ha ritenuto opportuno che al fine di realizzare la tutela di taluni
interessi collettivi particolarmente sensibili, fosse indispensabile creare un
modello organizzativo separato rispetto ai centri di decisione politica, sulla
scia di un profondo mutamento del contesto socio-economico che rende
inutile l’intervento della politica, ma il ritrarsi della politica dal mercato e
di per se decisione intrisa di politicità.361 Comunque rimarrebbe al
legislatore, la facoltà, di modificarne i poteri, e al limite di abolirle, quando
lo ritenesse opportuno. In tal modo la soggezione delle autorità alla volontà
degli organi politico–rappresentativi sarebbe comunque assicurata.362 Una
tale ricostruzione assoggetterebbe le autorità ai capricci del legislatore e
non più alla legge. Lo dimostra l’esperienza francese, caratterizzata dalla
ricorrente tendenza delle maggioranze di turno ad eliminare le autorità
scomode. Il Conseil Costitutionnel ha contrastato tale fenomeno,
precisando che il legislatore è si legittimato a modificare o abolire
359 A. D’Atena, Costituzione e autorità indipendenti. Il caso della Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, in Lavoro e diritto, n. 4, 1996. 360 A. Barbera, Atti normativi o atti amministrativi generali delle Autorità garanti, in AA.VV.,
Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 85.
361 L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, in AA.VV., op. cit., p. 79.
125
un’autorità indipendente, ma non può, allo stesso tempo privare di tutela
l’esigenza di valore costituzionale che ne stava a fondamento.363 Il
legislatore può in sostanza abolire o modificare un’autorità, ma deve
necessariamente apprestare altri organismi o procedimenti in grado di
continuare a soddisfare l’esigenza per la quale era stata istituita.
Nella esperienza costituzionale italiana questo discorso può tradursi
nei termini della “ragionevolezza”,364 che vieterebbe al legislatore di poter
liberamente tornare sui propri passi, una volta che abbia mostrato di
ritenere necessaria l’istituzione di una autorità specifica per dare attuazione
a un valore costituzionale preminente. In particolare, deve ritenersi che la
legge diretta all’abolizione di un’autorità, sarebbe viziata da “sviamento di
potere”, se non facesse valere un motivo costituzionalmente rilevante o se
non provvedesse a sostituire l’autorità in questione con organismi o
meccanismi equivalenti, capaci di soddisfare nel medesimo grado i principi
costituzionali di riferimento.365
Oltremodo diffusa in dottrina è l’opinione di coloro che, sulla scia di
quanto sostenuto dalla Commissione Piga, pur dando per scontata la natura
amministrativa delle autorità,366 ne giustificano il carattere
362 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9. 363 Sentenze n. 86/210 DC del 29 luglio 1986, e n. 86/217 DC del 18 settembre 1986; cosi come
riprese da M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9. 364 M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica
del diritto, n. 4, 1997, p. 670. 365 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9. 366 V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, op. cit., p. 232; G. Gemma, Garante per la
radiodiffusione e l’editoria e conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, in Giur. Cost., 1995, p. 1667; M. D’Alberti, Autorità indipendenti (dir. amm.), in Enc. Giur., p. 6; E. Fazzalari, Attività contenziose e garanzia giurisdizionale, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative
126
dell’indipendenza facendo riferimento al principio costituzionale
dell’imparzialità di cui all’art. 97 Cost., in combinato disposto con i
principi che tutelano alcune libertà fondamentali.367 Infatti facendo
riferimento alle autorità trattate innanzi, di queste la CONSOB e l’ISVAP
troverebbero una loro legittimazione nell’art. 47 Cost.,368 mentre l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, così come stabilito dall’art. 1, 1°
comma,369 legge n. 287 del 1990, è stata istituita in attuazione dell’art. 41
Cost.
Infatti analizzando in negativo, le autorità non sono organi
parlamentari, in quanto i vertici non sono composti da parlamentari e non
sono incorporate nella struttura organizzativa delle Camere, né possono
considerarsi di natura giurisdizionale, considerato che non sono incardinate
nell’apparato giudiziario, né i titolari sono magistrati in servizio, ed inoltre
non svolgono una funzione giurisdizionale in senso classico, in quanto non
risolvono controversie. In positivo il carattere amministrativo delle autorità
si deduce da molteplici elementi, come un organizzazione propria degli
indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 79; A. Predieri, l’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, Passigli, 1997, p. 74.
367 A. Massera, Autonomia e Indipendenza nell'amministrazione dello Stato, op. cit., p. 453; Della stessa opinione N. Longobardi, le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 188; F. Longo, Ragioni e modalità dell’istituzione delle autorità indipendenti, op. cit., 17; N. Marzona, Il potere normativo delle autorità indipendenti, op. cit., 103; 367 A. Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, op. cit., p. 129; P. Duret, Le autorità indipendenti: ovvero dei personaggi in cerca di autore, in Jus, 1996, p. 199.
368 “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.”
369 “Le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato
127
apparati amministrativi, personale di tipo burocratico, soggezione a
controlli finanziari e contabili, e la titolarità di funzioni riconducibili a
quelle amministrative.370
Le autorità indipendenti in sostanza sarebbero delle “amministrazioni
a statuto speciale”, in virtù di un più penetrante imperativo di imparzialità,
relativo a settori caratterizzati dalla necessità di tutelare in modo
particolarmente attento i diritti dei singoli.371
Al riguardo è stato considerato che l’aggancio a determinate finalità
costituzionali è poco convincente e non va sopravvalutato, in quanto non
esiste in concreto un ambito di funzioni nel contesto della vita sociale in
cui tali esigenze di tutela non sussistano.372
Per di più, dall’analisi della Costituzione, la possibilità per il
legislatore di creare settori amministrativi svincolati dalla politica,
affidandoli alla gestione di organismi indipendenti, è rinvenibile solo là
dove la stessa Costituzione lo prevede.373
istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.”
370 G. Gemma, Garante per la radiodiffusione e l’editoria e conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, in Giur. Cost., 1995, p. 1667.
371 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9. 372 S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, op. cit., p. 4; M. Manetti,
Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 666.
373 Art, 107, 4° comma, per il pubblico ministero; art. 108, 2° comma per i giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. Da questo punto di vista trovano giustificazione l’istituzione: dei Consigli di Presidenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, il Consiglio della magistratura militare e Consiglio superiore della magistratura. Tali organi non possono essere considerati autorità indipendenti in quanto trattasi di organismi di autogoverno, e non di autonomia tecnica. M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9.
128
Ma, a parte quanto appena detto, la vera difficoltà che incontra tale
tesi sta nel fatto che i poteri delle “autorità garanti” e delle “agenzie di
regolazione” evadono completamente dal modello dei poteri
amministrativi, per configurarsi come poteri di decisione politica, poteri
che dovrebbero rispondere al circuito di rappresentanza democratica, ma
che vi sfuggono stante l’impossibilità per il Governo o per i singoli Ministri
di rispondere in Parlamento del funzionamento di tali autorità.374
Ignorare tale circostanza equivale a dare per scontata la
modificazione tacita delle norme che legittimano l’attività amministrativa e
lo stesso principio di legalità in nome di un processo ormai inarrestabile di
“autocefalia dell’amministrazione”.375
Al fine di legittimare le autorità, parte della dottrina ha fatto
riferimento all’idea di invocare per le autorità non una legittimazione
amministrativa, ma giurisdizionale o para–giurisdizionale,376 in sostanza si
assimila la posizione dell’autorità indipendente a quella del giudice,
partendo dalla convinzione che le regole d’azione applicate da tali autorità
non siano frutto della loro scelta discrezionale, ma rappresentino regole
tecniche oggettivamente individuabili.377
374 G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, in AA.VV, Regolazione e
garanzia del pluralismo - Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Proc. Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 5.
375 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9. 376 S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, op. cit., p. 4; C. Malinconico, Le
funzioni amministrative delle autorità indipendenti, op. cit., p.46; L. Torchia, Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, op. cit., p. 64; F. Merloni, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 652.
377 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 9.
129
Tale idea col tempo è stata corretta facendo riferimento ad una
funzione di “controllo” o di “garanzia”, diversa dalla giurisdizione, ma
anch’essa ancorata all’applicazione imparziale delle regole. La stessa Corte
Costituzionale con la sentenza n. 482 del 1995, occupandosi dell’autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, per di più non ancora istituita, statuì
“l’esigenza di avere un’autorità indipendente, un organismo collegiale di
alta qualificazione, chiamato ad operare in piena autonomia rispetto agli
apparati dell’esecutivo ed agli organi di ogni amministrazione [..]. Le
attribuzioni dell’autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza
di amministrazione attiva o di controllo; esse esprimono una funzione di
garanzia, in ragione della quale è configurata l’indipendenza
dell’organo.”378
In quest’ottica il fondamento delle autorità sarebbe rinvenibile nel
principio generale di limitazione del potere a tutela delle libertà, che ispira
tutte le costituzioni moderne.379
Tali teorie presuppongono che le autorità siano vincolate nella loro
azione, assimilabile a quella giurisdizionale, ad un universo compiuto di
norme, ci si riferisce in particolare al tentativo di legittimare l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, facendo ricorso ad una
qualificazione di questa come “magistratura della concorrenza e del
378 Cosi come ripreso da, P. Schlesinger, Natura e limiti delle responsabilità delle autorità, in
AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 70.
379 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 10.
130
mercato”380 chiamata a applicare le tecniche regole del “mercato” inteso
come insieme di regole oggettive e indiscutibili, tali da escludere qualsiasi
discrezionalità nell’applicazione. Questa ricostruzione pone un
interrogativo di non poco conto: “il mercato è veramente un insieme di
regole oggettive e indiscutibili?”
È da rilevare che allo stato attuale della legislazione, tale
ricostruzione è sprovvista di significato e pregnanza giuridica,381 in quanto
in aperto contrasto con il divieto di costituire giudici speciali previsto
dall’art. 102, 2° comma, Cost.,382 e d’altro canto le stesse leggi istitutive,
hanno spesso investito le autorità del perseguimento di veri e propri
interessi pubblici, e in generale la loro attività non può essere circoscritta
nella semplice applicazione della legge, in quanto si è creato un ambito
molto ampio in cui le autorità sono chiamate a scegliere e a mediare tra
principi e valori confliggenti.383
Il carattere preminente dell’indipendenza è stato spinto fino a
teorizzare una presunta autoreferenzialità delle autorità, in quanto queste
380 M. Clarich, Per uno studio sui poteri dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, op.
cit., p. 103. 381 R. Caranta, Il giudice delle decisioni delle autorità indipendenti, op. cit., p. 166. 382 G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti: il problema del
fondamento costituzionale, op. cit., p. 1322; M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 673; M. Bin, Per una limitazione, una legittimazione costituzionale ed uno statuto delle Autorità indipendenti: qualche interrogativo, in A.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 105.
383 M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 663; In tal senso anche, P. Schlesinger, Natura e limiti delle responsabilità delle autorità, op. cit., p. 76.
131
sfuggono al principio di rappresentanza politica,384 sostenendo che queste
siano organi costituzionali. Sabino Cassese, infatti, in un suo scritto
afferma: “le autorità amministrative indipendenti non sono affatto poteri
amministrativi. Esse fanno parte del diritto costituzionale e rappresentano,
storicamente un’alternativa al governo economico costituito dalla
pianificazione [..]. Le autorità indipendenti, dunque si inseriscono tra i
poteri dello Stato a livello costituzionale, rappresentando un temperamento
di quello che nell’Ottocento veniva definito mostruoso connubio di
democrazie e centralizzazione”.385 In questi termini, anche in Italia affiora
la ricostruzione che vede nelle autorità “il quarto potere”, in quanto,
considerate le peculiari caratteristiche di queste non sarebbe possibile
ricondurle nell’ambito di uno dei tradizionali poteri dello Stato.386 Tale
ricostruzione parte del resto dalla considerazione che la tripartizione dei
poteri è un concetto di origine storica, posto in essere dall’assetto sociale e
politico raggiunto duecento anni fa,387 alla fine della rivoluzione francese, e
dalla considerazione che esso non ha alcun valore razionale.388 Le autorità
384 V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro
Amministrativo, 1997, p. 354; M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, op. cit., p. 662.
385 S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, op. cit. p. 5. 386 C. Franchini, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, op. cit., p. 79, ma allo
stesso tempo tale autore riconosce che le autorità necessitano di una copertura normativa che “assicuri una specifica posizione a livello costituzionale”; In tal senso anche, 386 F. P. Casavola, Quale statuto per le autorità indipendenti, in AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano, Giuffrè, 1997, p. 28.
387 G. Amato, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1997, p. 662; G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti: il problema del fondamento costituzionale, op. cit., p. 1305; A. Barbera, Atti normativi o atti amministrativi generali delle Autorità garanti, op. cit., p. 85.
388 G. Amato, Conclusioni, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 20/21 novembre 1995), http://www.agcm.it.
132
troverebbero un loro fondamento costituzionale nel fatto di rappresentare la
funzione di controllo389 in un sistema che ormai ha superato la tripartizione
classica dei poteri390 e che trova legittimazione nella dottrina dei “cheks
and balances”,391 dove ad un sistema di centri separati di potere si
sostituisce gradualmente un ordinamento in cui il potere è frammentato e
diffuso.392
In quest’ottica tale funzione di controllo si rinviene nella stessa
Costituzione che ha previsto la Corte Costituzionale, che sebbene agisce
secondo moduli giurisdizionali non è organo appartenente alla
giurisdizione, o nella Corte dei Conti di cui si è già parlato innanzi. Questa
“funzione di controllo”, si concretizza nell’attuazione di norme superiori e
nell’esercizio della quale il circuito di responsabilità non si riversa sul
canale politico-parlamentare, ma si traduce nel rispetto dei principi del
contradditorio, della trasparenza, della motivazione, della congruità logica
delle decisioni.393
Ma su questo punto la Corte Costituzionale, con ordinanza del 2
giugno 1995, n. 226,394 dichiarando inammissibile il conflitto di
389 G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti: il problema del
fondamento costituzionale, op. cit., p. 1309. 390 M. Passaro, Il garante per la radiodiffusione e l’editoria come potere dello Stato, in Giur.
Cost., 1995, p. 1682. 391 G. Amato, Conclusioni, op. cit.; S. Cassese, Le autorità indipendenti: origini storiche e
problemi odierni, op. cit., p. 221; Y. Mény, Evoluzione dei modelli istituzionali e ruolo delle autorità amministrative indipendenti, in Atti del Convegno Internazionale (Roma, 20/21 novembre 1995), op. cit.
392 L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, op. cit., p. 83; C. Franchini, Mito e realtà delle autorità indipendenti, op. cit., p. 3; G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, op. cit., p. 11.
393 G. Amato, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, op. cit., p. 662;. G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, op. cit., p. 14.
394 In Giur. Cost., 1995, p. 1661.
133
attribuzioni tra i poteri dello Stato nei confronti del Garante per la
radiodiffusione e l’editoria,395 ha sul piano del diritto vigente respinto tale
tesi. In particolare la Corte ha ritenuto che le attribuzioni del Garante non
assumessero uno specifico rilievo costituzionale, in quanto disciplinate da
legge ordinaria, né sarebbero tali da giustificare il riferimento all’organo
stesso la competenza a dichiarare in via definitiva la volontà di uno dei
poteri dello Stato, nonostante la particolare posizione di indipendenza.396
L’indipendenza, e la corrispondente neutralità dell’azione delle
autorità, pone un altro dubbio di rilievo costituzionale. L’equidistanza della
posizione dell’autorità rispetto al potere politico e ai privati porta con sé
l’azzeramento degli interessi pubblici inerenti il settore. Tali interessi
anziché godere della preminenza che deriverebbe dagli imperativi
costituzionali di riferimento, perdono consistenza e si ripresentano sotto la
forma di interessi diffusi, imputati alla collettività e da bilanciare con tutti
gli altri interessi presenti nel settore. In questo senso l’idea delle autorità
garanti appare inconciliabile con le disposizioni costituzionali che tutelano
i diritti fondamentali nei settori di riferimento, non consentendo in alcun
modo di abbandonarli alla prudente valutazione di un autorità
“incontrollabile e irresponsabile”.397
395 Di cui all’art. 6, della legge n. 223 del 1990, le cui competenze sono passate all’Autorità
garante per le comunicazioni di cui alla legge n. 249 del 1997. 396 P. E. Rossi, La rilevanza costituzionale e comunitaria delle autorità di garanzia, in Il diritto
dell’economia, n. 2, 1998, p. 393; G. Lombardo, Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello Stato nei conflitti di attribuzione, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1998, p. 272.
397 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 10.
134
Un'altra teoria invece accorda la massima indipendenza pensabile
alle autorità, in considerazione della necessità di sottrarre il funzionamento
del mercato alla gestione e all’influenza degli organi politici, in questa
ricostruzione il mercato non è ancorato a regole oggettive e le autorità
sarebbero tenutarie di poteri sostanzialmente politici.398
Di fronte alle difficoltà di rintracciare un fondamento costituzionale
capace di giustificare pienamente l’indipendenza di cui sono dotate le
autorità di garanzia e quelle di regolazione, la dottrina ha inevitabilmente
ritenuto che esse siano attualmente illegittime.
Da più parti si è sottolineato che è inammissibile la rinunzia degli
organi supremi ad esercitare le proprie attribuzioni, delegandoli ad autorità
prive di responsabilità ed estranee al principio della sovranità popolare.399
Ma le autorità sono rivelatrici del profondo cambiamento della
società e rappresentano una necessità per il nostro ordinamento, in
quest’ottica da più parti si è sollecitato l’approvazione di una clausola
costituzionale400 che le faccia salve, e predisponga nuove forme di
organizzazione dei pubblici poteri.401 In effetti le leggi istitutive delle
398 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 10; M. Manetti, Autorità
indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 661. 399 In tal senso, P. Schlesinger, Natura e limiti delle responsabilità delle autorità, op. cit., p. 74. 400 G. Grasso, L’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra forma di Stato,
forma di governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un’indagine comparata, op. cit., p. 663; G. Grasso, Spunti per uno studio sulle autorità amministrative indipendenti: il problema del fondamento costituzionale, op. cit., p. 1352; C. Franchini, Proposta di norme sulle autorità indipendenti, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 1996, p. 487 ss; G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 6; 400 F. P. Casavola, Quale statuto per le autorità indipendenti, op. cit., p. 29; A. Barbera, Atti normativi o atti amministrativi generali delle Autorità garanti, op. cit., p. 86; M. Bin, Per una limitazione, una legittimazione costituzionale ed uno statuto delle Autorità indipendenti: qualche interrogativo, op. cit., p. 105.
401 S. Niccolai, Quando nasce un potere, in Giur. Cost., 1995, p. 1680.
135
autorità tendono a perseguire in maniera più coerente e adeguata interessi
costituzionali meritevoli di tutela.
In quest’ottica il legislatore con il DPR 10 ottobre 1996, n. 627, ha
denominato le autorità amministrative indipendenti, come si è già detto,
“autorità di garanzia con pari responsabilità costituzionale”.
Del resto il tentativo di salvataggio, è stato alla portata della
Commissione Parlamentare per le riforme costituzionali di cui alla legge
Cost. 24 gennaio 1997, n. 1. Ma il venir meno dell’accordo politico sulle
riforme, ha vanificato nell’immediato tutte le proposte avanzate in
bicamerale.402
In proposito M. Manetti,403 ha considerato, che tali autorità non
possono essere legittimate con la semplice introduzione di una clausola di
espressa deroga ai principi di legalità, riserva di legge e di responsabilità
governativa. Infatti, come ricorda, la stessa Autrice, riportandosi alla
prevalente giurisprudenza costituzionale, le leggi approvate in base al
procedimento di cui all’art. 138 Cost., debbono in ogni caso sottostare al
vincolo di conformità con i principi supremi dell’ordinamento
costituzionale.
Pertanto la previsione, di autorità sottratte del tutto all’indirizzo e
controllo degli organi rappresentativi, non sarebbe in nessun caso
402 G. Lombardo, Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello Stato nei conflitti di
attribuzione, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1998, p. 271. 403 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10.
136
ammissibile, dal momento che porrebbe in discussione, sia pure in ambiti
limitati, il principio supremo della sovranità popolare.404
L’inserimento nel sistema delle autorità indipendenti, quindi, appare
problematico non solo sotto il punto di vista della distribuzione del potere
tra gli organi costituzionali, ovvero della forma di governo, ma soprattutto
sotto il profilo della forma di Stato.405
Nell’attimo in cui si apprestano nuovi soggetti pubblici titolari di
poteri tali da poter incidere sulle situazioni soggettive dei singoli individui,
ma che allo stesso tempo sono slegate dai tradizionali vincoli e controlli,
viene ad alterarsi il complessivo rapporto tra “autorità e libertà”, così come
configurato nell’ordinamento.
In sostanza, la semplice menzione delle autorità nel testo
costituzionale non sarebbe assolutamente sufficiente a legittimarle, a meno
che il legislatore costituzionale non si preoccupi allo stesso tempo di
rinvenire un fondamento coerente con il disegno costituzionale
complessivo, e conformi i poteri delle autorità in modo da assicurare ai
destinatari della loro azione, una tutela pari a quella prestata dal complesso
delle garanzie costituzionale vigenti.406
Il problema è appunto quello di rintracciare un fondamento
costituzionale, a soggetti pubblici con estesi poteri incidenti sulle situazioni
soggettive, ma indipendenti dagli organi rappresentativi.
404 T. Lazzaro, Le autorità indipendenti tra economia e diritto, op. cit., p. 87. 405 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 11.
137
In quest’ottica le autorità indipendenti potrebbero incarnare il
miraggio del “governo dei tecnici”, miraggio che periodicamente tenta gli
ordinamenti contemporanei, per porre un argine ai conflitti che li
dilaniano.407 In tale caso la legittimazione deriverebbe dalla competenza e
dal prestigio personale dei componenti.408
Ma la risposta degli ordinamenti democratici è sempre stata nel senso
che solo l’investitura democratica può legittimare la titolarità di poteri
normativi o di scelta che non consistono nella mera applicazione della
legge. L’investitura esclusivamente tecnica dell’ordine giudiziario viene
giustificata, in tale contesto, in quanto riferita a soggetti privi di poteri
normativi in ordine all’esercizio delle proprie funzioni.409
Non è un caso se negli Stati Uniti, la prima risposta al fondamento
delle I.R.C. è stata quella di concepirle come “quasi–giurisdizionali”, in
quanto questa sembrava l’unica investitura possibile per organismi di
natura tecnica, ma allo stesso tempo ammettendo con quel “quasi” che è
molto difficile immaginare concretamente un giudice che pone le regole, le
applica e le sanziona.
Recentemente, si è prospettata la possibilità di considerare le autorità
indipendenti come manifestazione di un “quarto potere dello Stato”,
legittimato ad assumere le proprie decisioni sulla base di un procedimento,
406 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10. 407 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10, che riprende C.
Schmitt. 408 G. Majone-A. La Spina, Lo Stato regolatore, op. cit., p. 21. 409 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10.
138
che a differenza di quello giurisdizionale, è aperto alla partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti, e consente l’instaurazione di un processo dialettico
che nella sostanza riproduce su scala ridotta quello proprio dei
procedimenti di decisione politica.410
Nell’ambito del sistema costituzionale italiano, la partecipazione dei
soggetti alla formazione delle decisioni che li riguardano è sintesi della
confluenza dei principi di cui all’artt. 1, 2 e 3 Cost..
Il procedimento, inteso non solo come semplice forma di
razionalizzazione delle decisioni, potrebbe dunque rappresentare il
fondamento di un nuovo modello di amministrazione.411
Il procedimento diventa la sede formale del pluralismo, e il luogo in
cui, con la necessaria distinzione di ruoli e responsabilità, si realizza un
confronto aperto e visibile tra società ed istituzioni.412 In quest’ottica il
procedimento diviene luogo razionale di esercizio del potere.
In tale modello il carattere dell’indipendenza di cui godono le
autorità in questione, appare pienamente giustificato dal fatto che le proprie
decisioni sono condizionate dalla presenza dei soggetti interessati, dalle
regole del contraddittorio, della trasparenza, della motivazione e dalla
possibilità di impugnare eventuali atti illegittimi, alla dialettica esercita
mediante le strutture rappresentative, si sostituisce la dialettica tra gli attori
410 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10. 411 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10. 412 M. Passaro, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 250.
139
esercitata nelle forme della partecipazione.413Il principio di partecipazione
diventa mezzo per il perseguimento dei diritti fondamentali e in tal modo le
autorità diventerebbero strumento di attuazione dei principi costituzionali
che ne ispirano l’azione.414
In questo senso, taluni Autori, hanno descritto le autorità come
organismi-filtro tra società e Stato, e le hanno inserite tra quegli uffici che
non dipendono direttamente dallo Stato apparato, ma che costituiscono
all’interno dell’ordinamento il cosiddetto Stato–comunità.415
Le autorità sarebbero conseguenza dell’evoluzione delle nostre
Istituzioni verso i caratteri dello “Stato osmotico” che, “gestisce, cerca di
gestire, la ricerca del continuo equilibrio fra organizzazioni politiche,
sociali , economiche, fra stato e mercato, fra pubblico e privato, fra
associazioni, partiti, mercati, imprese, tutte organizzazioni della politeia,
dello spazio pubblico, che sta fra stato apparato e società.”416
In uno Stato, quello osmotico, dove Stato e società sono
reciprocamente compenetrati.
In questo quadro le autorità troverebbero una piena legittimazione
nell’art. 3, 2° comma, e nell’art. 5 Cost.417 in un decentramento non
413 In tal senso, G. Amato, Le Autorità Indipendenti nella costituzione economica, op. cit., p. 12. 414 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc. Giur., op. cit., p. 10. 415 S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, op. cit., p. 4; V. Caianiello, Le
autorità indipendenti tra potere politico e società civile, op. cit., p. 365; G. Lombardo, Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello Stato nei conflitti di attribuzione, op. cit., p. 288; M. Passaro, Il garante per la radiodiffusione e l’editoria come potere dello Stato, in Giur. Cost., 1995, p. 1688.
416 A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, Passigli, 1996, p. 7.
417 A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 13.
140
territoriale ma funzionale, in uno spostamento delle competenze non dal
centro agli enti locali, ma un trasferimento ad entità che sono periferiche
rispetto al governo inteso come centro. Quindi secondo tale ricostruzione le
autorità troverebbero un fondamento costituzionale a Costituzione invariata
nel principio del decentramento. 418
Le autorità indipendenti parrebbero da vita ad un modello di
amministrazione comunitaria, in grado di realizzare un rapporto osmotico
con gli interessi sociali e di farsi portavoce di una legittimazione diversa da
quella politica-elettorale, pur essendo centri di decisione politica,419
legittimazione rinvenibile nel combinato disposto dell’artt. 1 e 98 Cost.,
che le renderebbe organi di natura costituzionale.420
A questo punto il problema del fondamento delle autorità, non è
tanto quello di riconoscere poteri di decisione politica all’amministrazione,
potere di cui peraltro già gode, ma quanto quello di fondarlo e di
ricostruirlo in termini coerenti con il complesso dell’ordinamento.
Ma allo stato del diritto vigente, le leggi che hanno istituito autorità
indipendenti di garanzia e di regolazione, dovrebbero ritenersi
illegittime.421 L’unico principio legittimante a cui si può efficacemente
aggrapparsi è quello della partecipazione dei cittadini come espresso nei
418 A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, op. cit., p. 53. 419 M. Passaro, Il garante per la radiodiffusione e l’editoria come potere dello Stato, in Giur.
Cost., 1995, p. 1683-1690. 420 M. Passaro, Le amministrazioni indipendenti, op. cit., p. 319. 421 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 10.
141
primi tre articoli della Costituzione.422 Ciò consentirebbe di realizzare il
caratteristico cumulo di funzioni assicurando tuttavia che il bilancio in
termini di libertà, non ne risulti peggiorato.423
In alternativa a ciò, sempre allo stato del diritto vigente, l’unico
modo praticabile per legittimare i poteri delle autorità esistenti, e per
istituirne altre in futuro è quello di appellarsi agli obblighi che derivano
dalle discipline comunitarie.424
3. LE AUTORITÀ E L’UNIONE EUROPEA
La realtà comunitaria costituisce il più formidabile fattore di
cambiamento dei contesti, socio-economici ed istituzionali, che si sia
registrato dal dopoguerra ai giorni nostri.425
Su tale scia, il fondamento costituzionale delle autorità allo stato del
diritto vigente, può essere efficacemente ricercato nelle limitazioni di
sovranità previste dall’art. 11 Cost.,426 che giustificando l’adesione
dell’Italia alla CEE, giustifica anche l’ingresso nel nostro ordinamento dei
principi propri del diritto comunitario e dei suoi valori, ed è in grado di
422 M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica
del diritto, n. 4, 1997, p. 678. 423 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), op. cit., p. 10. 424 M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, op. cit., p.
675. 425 L. Desiderio, Significato, norme, funzioni delle autorità indipendenti: spunti di riflessione, op.
cit., p. 79. 426 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
142
giustificare tutti gli sconvolgimenti del testo costituzionale riconducibili ai
trattati europei.427 L’art. 11 Cost. rappresenta, quanto alla moderna portata
dell’inciso “limitazioni di sovranità” il “passante” europeo per i nuovi
poteri dello stato che le autorità di garanzia esprimono.428
Dal momento in cui una legge nazionale recepisce una direttiva
europea, la norma–parametro di riferimento che giustifica l’istituzione di
autorità di garanzia, non può essere che quella dell’ordinamento
comunitario primario, inteso come insieme delle norme del Trattato
dell’Unione europea nello specifico ambito di attuazione di quei diritti
fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.429
Ne consegue che le autorità esprimerebbero veri e propri poteri dello
Stato, per competenze attribuite e riconosciute dall’ordinamento
comunitario.
Le autorità rappresenterebbero in concreto organi della Comunità
Europea, con l’incarico di applicare nel nostro ordinamento i principi
fondamentali del Trattato. A titolo esemplificativo di tale ricostruzione
basta porre la dovuta attenzione alla legge n. 287 del 1990 che investe
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
427 De Vergottini, L’autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale dei pubblici poteri, in AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, Milano, Giuffrè, 1996, p. 16.
428 P. E. Rossi, La rilevanza costituzionale e comunitaria delle autorità di garanzia, in Il diritto dell’economia, n. 2, 1998, p. 407; F. Merusi, Mercato e amministrazioni indipendenti, in Banca, impresa e società, n. 2, 1993, p. 175; M. Manetti, Autorità indipendenti: Tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, n. 4, 1997, p. 661.
429 P. E. Rossi, La rilevanza costituzionale e comunitaria delle autorità di garanzia, op. cit., p. 393.
143
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di una missione
circoscritta e ben individuata, quale la tutela e la promozione della
concorrenza, che trova un fondamento specifico nelle disposizioni, di rango
equiparabile e quello costituzionale, contenute nel Trattato di Maastricht
che obbliga gli Stati membri a perseguire una politica economica conforme
al “principio di un economia di mercato aperta e in libera concorrenza” (art.
3A del Trattato).430
Questa ricostruzione coglie perfettamente l’influenza della
globalizzazione dei mercati sul nostro sistema politico ed economico,
influenza che si è tradotta in un trasferimento della sovranità economica
alle istituzioni comunitarie.431
In conseguenza di ciò le autorità sono generalmente chiamate ad
applicare la normativa comunitaria, sia mediante il tramite di espresse
previsioni della disciplina interna, o direttamente tramite l’applicazione
cogente delle direttive comunitarie, la cui applicazione secondo la
giurisprudenza sia della nostra Corte costituzionale che secondo quella di
tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, determina la disapplicazione delle
norme legislative contrarie alle direttive, e conseguentemente, anche delle
norme costituzionali che legittimavano le norme legislative
430 M. Clarich, Il ruolo dell’autorità garante nella promozione della concorrenza, Atti del
Convegno Internazionale (Roma, 20/21 novembre 1995), http://www.agcm.it. 431 Considerazioni analoghe in S. Cassese, Il posto dei poteri indipendenti nell’ordinamento, op.
cit., p. 10; P. E. Rossi, La rilevanza costituzionale e comunitaria delle autorità di garanzia, in Il diritto dell’economia, n. 2, 1998, p. 399; R. Niro, Disapplicazione di norme e declaratoria di illeggittimità di provvedimento, in a cura di S. Cassese e C. Franchini, I garanti delle regole, op. cit., p. 194.
144
disapplicabili,432 d’altro canto, con estrema frequenza, le stesse autorità nel
loro operato si ispirano al principio di supremazia del diritto comunitario su
quello interno.
Tali considerazioni possono ridurre le preoccupazioni rilevate in
precedenza riguardo agli ampi poteri delle autorità, in quanto tali poteri
sarebbero vincolati al rispetto delle norme e della giurisprudenza
comunitaria, ma non possono eliminarli del tutto.
Infatti risulta evidente che fino a quando, non verrà adottata una
norma analoga all’art. 107 del trattato CE che con riguardo alle Banche
centrali, dispone che queste siano formalmente sradicate dagli ordinamenti
nazionali per divenire a tutti gli effetti organismi della Comunità, le
autorità indipendenti rimangono organi dell’ordinamento interno e in questi
dovrebbero trovare il loro fondamento.
Esse possono rappresentare il primo segno tangibile
dell’ordinamento federativo, che allo stato attuale non è ancora venuto
concretamente ad esistenza, e che quindi non è ancora in grado di imporre
una sua legittimità.433
432 F. Merusi, Mercato e amministrazioni indipendenti, in Banca, impresa e società, n. 2, 1993, p.
175. 433 M. Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost,), in Enc. Giur., op. cit., p. 10.
145
CONCLUSIONI
Le autorità amministrative indipendenti rappresentano il nuovo volto
dello Stato nell’economia, progressivamente stanno assumendo il controllo
di sempre più rilevanti settori della vita economica e stanno cambiando le
tecniche giuridiche di regolazione dell’economia.
Ma il termine che usiamo correntemente per descriverle contiene in
se una contraddizione, come può l’amministrazione, di per se
tradizionalmente apparato servente del governo, essere indipendente dalla
politica?
Il quesito non è di poco, ma resta il fatto che le amministrazioni
indipendenti esistono e non si può più farne a meno.
D’altro canto non è necessario sopravvalutare eccessivamente il
termine “autorità amministrative indipendenti”, poiché ha un valore
puramente descrittivo, e può essere sostituito indifferentemente con decine
di altri termini tutti idonei ad identificare il fenomeno. Il termine in
questione è stato semplicemente tradotto dalla dottrina francese e introdotto
in Italia, senza considerare che l’amministrazione francese ha un posto
diverso rispetto a quella italiana nel sistema dei pubblici poteri. In Francia
infatti con il termine autorità amministrative indipendenti si allude ad una
qualificazione minimale del carattere dell’indipendenza.
146
In Italia la situazione è molto complessa, non è dato rinvenire un
modello di riferimento e gli organismi di cui stiamo trattando sono il frutto
di una stratificazione legislativa caotica e spesso incoerente.
Ma nonostante tutto le autorità indipendenti esistono e tendono ad
aumentare la loro presenza tra le nostre istituzioni.
Probabilmente sono il frutto ineludibile dei nostri tempi caratterizzati
da un progresso sociale, economico e tecnologico esponenziale, che ha
messo in crisi i valori su cui era stata costruita la Repubblica Italiana
appena una cinquantina di anni fa. I tradizionali canali di rappresentanza
politica hanno subito una crisi che ha aperto la strada a nuove forme di
legittimazione politica. Il solo principio democratico basato sulla
rappresentanza non sembra più essere sufficiente a gestire società
complesse. Le autorità, pur tra le alterne vicende che le contraddistinguono,
si sono rese necessarie al fine di poter cambiare la presenza dello Stato
nell’economia, uno Stato che smette la veste di imprenditore e veste quella
di regolatore. Ma il percorso è più tortuoso di quello che sembra, poiché
gran parte dell’economia è ancora nelle mani del pubblico ed è restio ad
accettare il cambiamento, e poi del resto come potrebbero queste autorità
regolare altri pezzi di Stato se non fossero indipendenti. E’ appunto questo
il fulcro del problema, l’indipendenza.
Come si può infatti conciliare tale caratteristica con il nostro
impianto costituzionale, se non in via di una lettura evolutiva.
147
D’altro canto all’evoluzione sociale è sempre corrisposta una
parallela evoluzione delle istituzioni, che dal progetto accentratore e
piramidale ha portato ad una progressiva disgregazione della piramide, per
dar luogo ad una rete di organismi situati a meta strada tra il pubblico e il
privato, tra Stato e società, che operano senza confini e legittimati in virtù
del fatto di tutelare diritti costituzionali, in adesione alle esigenze che
vengono direttamente dalla società, mediante l’impiego della procedimento
non solo per una razionalizzazione dell’agire ma per addivenire ad una
legittimazione diversa ma pur sempre aderente ai principi della democrazia.
Il procedimento diverrebbe così il luogo dello scontro politico tra gli
attori, di composizione degli interessi confliggenti, di legittimazione
democratica.
Probabilmente questa ricostruzione è suggestiva e non trova pieno
riscontro nei fatti. Per cui le autorità dovrebbero essere fatte oggetto di una
certa considerazione da parte del legislatore, che dovrebbe offrire a queste
un quadro normativo uniforme in grado di diradare le nebbie che le
avvolgono. Qualcuno, come si è detto, propende per una norma di rango
costituzionale di copertura, cosa del resto che allo stato attuale avrebbe
dell’inedito, in quanto nessuna costituzione del mondo prevede le autorità
indipendenti.
Ma in ultima analisi fino a che punto si può cambiare la Costituzione
senza riscriverla, sembra questo il dilemma che si prospetta. Non basta
148
infatti costituzionalizzare le autorità, in quanto queste sono il segnale di più
profondi mutamenti dell’ordine costituzionale, e non ci si riferisce solo al
posto occupato dalla pubblica amministrazione, ma più in generale a quella
parte della Costituzione che si occupa dei rapporti economici.
149
BIBLIOGRAFIA
• AA.VV., Atti del Convegno Internazionale, “La tutela della concorrenza: regole,
istituzioni e rapporti internazionali”, (Roma, 20/21 novembre 1995),
http://www.agcm.it.
• AA.VV., Attività regolatoria e autorità indipendenti, L’autorità per l’energia
elettrica e il gas, Atti del Convegno di studi tenuto a Roma il 2-3 febbraio 1966,
Quaderni della Rassegna giuridica dell'energia elettrica, Milano, Giuffrè, 1996;
• AA.VV., a cura di S. CASSESE e C. FRANCHINI, I Garanti delle regole: le
autorità amministrative indipendenti, Bologna, Il Mulino, 1996;
• AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo – Le autorità amministrative
indipendenti, Quaderni della rivista trimestrale di diritto e Procedura Civile, Milano,
Giuffrè, 1997;
• AA.VV., Significato natura e funzioni delle autorità amministrative indipendenti,
Milano, Giuffrè, 1998;
• N. ALÌ, Un singolare sistema di garanzie – E’ il momento delle autority – Una
rigogliosa fioritura, in L’Amministrazione italiana, n. 4, 1999;
• G. AMATO, Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia, in Rivista
trimestrale di Diritto Pubblico, 1997;
• E. BANI, Stato regolatore e autorità indipendenti, in Diritto pubblico dell’economia
a cura di Marco Giusti, CEDAM, Padova, 1994;
• M. BIN, Autorità indipendenti? Il caso dell’Isvap, in Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile, 1997;
• A. CAGLI, Il quadro normativo delle amministrazioni pubbliche indipendenti, in
150
Foro Amministrativo, 1991;
• V. CAIANIELLO, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in
Foro Amministrativo, 1997;
• F. CARINGELLA, La tutela giurisdizionale amministrativa nei confronti delle
amministrazioni indipendenti ieri, oggi e domani, in http://www.giust.it, 1999;
• S. CASSESE, La riforma amministrativa nel quadro della riforma istituzionale, in Il
Foro Italiano, parte V-8, 1993;
• V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 1997; • F. CHIAPPETTA, Il sistema delle autorità garanti,
http://www.forumti.it/rapporto98/chiappetta.htm;
• M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, in Diritto Amministrativo, 1993;
• L. COCCHI, Tecniche alternative di risoluzione delle controversie: il ruolo delle
autorità amministrative indipendenti, in Politica del diritto, fasc. n. 3, 1997;
• COMMISSIONE PIGA, Relazione sulla riforma dell'amministrazione centrale, in
Rivista trimestrale di Scienza dell'Amministrazione, 1985;
• S. CRISCI, La proliferazione delle autorità amministrative indipendenti, in
Consiglio di Stato, n. 4, Part. 2, 1995;
• M. D'ALBERTI, Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino, 1992;
• M. D'ALBERTI, Autorità indipendenti (dir. amm.), Enciclopedia Giuridica
Treccani, 1995;
• A. D'ATENA, Costituzione e autorità indipendenti. Il caso della Commissione di
garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, in Lavoro e
diritto, 1996;
• P. DURET, Le autorità indipendenti: ovvero dei personaggi in cerca di autore, in
Jus, 1996;
151
• P. EMILIOZZI, Le decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto e
società, 1995;
• C. FRANCHINI, Le autorità amministrative indipendenti, in Rivista trimestrale di
Diritto Pubblico, 1988;
• C. FRANCHINI, L'autorità antitrust come autorità indipendente, in Rivista diritto di
impresa, 1995;
• C. FRANCHINI, Mito e realtà delle autorità indipendenti, in Impresa & Stato, n. 35,
1996;
• C. FRANCHINI, Proposta di norme sulle autorità indipendenti, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 5, 1996;
• R. GALBIATI, Autorità garanti profili processuali, in Il Foro Italiano, n. 1, part.
5, 1998;
• Giornale di diritto amministrativo, n. 10, 1995, p. 999-1000;
• Giurisprudenza Costituzionale, 1995, p. 1661 ss;
• V. GIUSEPPONE, Autorità o autorities?, in T.A.R., Part. II, 1997;
• G. GRASSO, Spunti per lo studio delle autorità amministrative indipendenti: il
problema del fondamento Costituzionale, in Quaderni regionali, 1993;
• G. GRASSO, L'indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra forma di
stato, forma di governo, e trapasso dei sistemi elettorali. Un'indagine comparata, in
Quaderni regionali, 1993;
• R. LOMBARDI, Autorità amministrative indipendenti: funzione di controllo e
funzione sanzionatoria, in Diritto Amministrativo, n. 4, 1995;
• G. LOMBARDO, Le autorità amministrative indipendenti come poteri dello stato
nei conflitti di attribuzione, in Quaderni costituzionali, n. 19, 1998;
• N. LONGOBARDI, Le amministrazioni indipendenti, in Scritti in onore di M.
152
NIGRO, Milano, Giuffrè, 1991;
• N. LONGOBARDI, Amministrazioni indipendenti e posizione istituzionale
dell'amministrazione pubblica, in Scritti in onore di V. OTTAVIANO, Milano,
Giuffrè, 1993;
• G. MAJONE – A. LA SPINA, Lo Stato regolatore, in Rivista trimestrale di Scienza
dell'Amministrazione, n. 3, 1991;
• M. MANETTI, Poteri neutrali e costituzione, Milano, Giuffrè, 1994;
• M. MANETTI, Autorità indipendenti: tre significati per una
costituzionalizzazione, in Politica del diritto, n. 4, 1997;
• M. MANETTI, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enciclopedia Giuridica
Treccani, 1997;
• I. M. MARINO, Autorità garante della concorrenza e del mercato e giustizia
amministrativa, Diritto dell'economia, n. 3, 1992;
• A. MASSERA, Autonomia e indipendenza nell'amministrazione dello Stato, in
Scritti in onore M. S. GIANNINI, Milano, Giuffrè, 1988;
• A. MASSERA, La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e
delle autorità amministrative indipendenti, in a cura di S. CASSESE e C.
FRANCHINI, L'Amministrazione pubblica italiana - Un profilo, Bologna, Il
Mulino, 1994;
• F. MERLONI, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti,
in Politica del diritto, n. 4, 1997;
• F. MERUSI, Mercato e amministrazioni indipendenti, in Banca impresa e società,
1993;
• M. MORISI, Le autorità indipendenti in Italia, in Queste istituzioni, 1996;
• M. PASSARO, Le amministrazioni indipendenti, Torino, Giappichelli, 1996;
153
• R. PEREZ, Autorità indipendenti e tutela dei diritti, in Rivista trimestrale di Diritto
Pubblico, 1996;
• G. PERICU, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative
indipendenti, Diritto Amministrativo, 1996;
• A. PERINI, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Diritto
Amministrativo, n. 1, 1994;
• I. PORTELLI, Brevi note sulle autorità amministrative indipendenti, in Nuove
Autonomie, 1995;
• A. PREDIERI, L'erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze,
Passigli, 1997;
• P. E. ROSSI, La rilevanza costituzionale e comunitaria delle autorità di garanzia, in
Il diritto dell'economia, n. 2, 1998;
• M. G. ROVERSI, Note su alcune "autorità garanti" e sulla tutela giurisprudenziale,
Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1993;
• F. SAJA, L'autorità garante della concorrenza e del mercato: prime esperienze e
prospettive di applicazione della legge, in Giurisprudenza Commerciale, 1991;
• F. SALVIA, Il mercato e l'attività amministrativa, in Diritto Amministrativo, 1994;
• G. SIRIANNI, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni
indipendenti, in Nomos, 1993;
• C. TUCCIARELLI, Il procedimento di istituzione delle autorità amministrative
indipendenti in relazione al sistema delle fonti, in Rassegna Parlamentare, 1997;
• G. VESPERINI, Le funzioni delle autorità amministrative indipendenti, in Diritto
della banca e del mercato finanziario, 1990;
• P. VOCI, Le prospettive delle amministrazioni pubbliche indipendenti, in Archivio
giuridico Serafini, 1991;
154