LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO · La presente guida descrive i vari tipi di...

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO aggiornamento MAGGIO 2014 SCHEDA INFORMATIVA E ASSEVERAZIONE aggiornamento gennaio 2016 65% - 36% ADEMPIMENTI E CERTIFICAZIONI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE Gli aggiornamenti più recenti proroga della detrazione fiscale del 65% estensione dell’agevolazione ad altri interventi Direzione centrale Gestione Tributi Settore Adempimenti Dichiarativi Ufficio Comunicazione multimediale e internet

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

aggiornamento MAGGIO 2014

SCHEDA INFORMATIVA E ASSEVERAZIONE

aggiornamento gennaio 2016

65% - 36%

ADEMPIMENTI E CERTIFICAZIONI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

Gli aggiornamenti più recenti

proroga della detrazione fiscale del 65%

estensione dell’agevolazione ad altri

interventi

Direzione centrale Gestione Tributi Settore Adempimenti Dichiarativi Ufficio Comunicazione multimediale e internet

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

INDICE

INTRODUZIONE .................................................................................................... 2

1. L’AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA ..................................................... 4 >>In cosa consiste ................................................................................................... 4 >>Chi può usufruirne ................................................................................................ 6 >>Cumulabilità con altre agevolazioni ......................................................................... 8

2. GLI INTERVENTI INTERESSATI ............................................................................ 9 >>Riqualificazione energetica di edifici esistenti ............................................................ 9 >>Interventi sugli involucri degli edifici ..................................................................... 10 >>Installazione di pannelli solari............................................................................... 11 >>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ................................................ 12

3. LE SPESE DETRAIBILI ...................................................................................... 14 >>Tipologia di spesa ............................................................................................... 14 >>Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione ........................................................... 15

4. GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI ............................................................................. 17 >>Certificazione necessaria ..................................................................................... 17 >>Documenti da trasmettere ................................................................................... 19 >>Abolizione  dell’obbligo  di  comunicazione  all’Agenzia  delle  Entrate .............................. 20 >>Come fare i pagamenti ........................................................................................ 20 >>Adempimenti per gli interventi in leasing ............................................................... 21 >>Documenti da conservare .................................................................................... 22 >>Quadro sintetico dei principali adempimenti ............................................................ 23 >>Contenuto  dell’asseverazione ............................................................................... 23

5. PER SAPERNE DI PIÙ ...................................................................................... 26

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ATTENZIONE: le  indicazioni  contenute  nella  presente  guida  potrebbero  subire  modifiche.  E’  opportuno  verificarle  attraverso  il  sito  dell’Agenzia delle Entrate

INTRODUZIONE

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione   sarà   invece   sostituita   con   la   detrazione   fiscale  (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso  l’agevolazione:

all’acquisto,   installazione   e   messa   in   opera   di   dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative

agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Un’altra   novità   introdotta   dalla   legge   di   stabilità   2016   prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta potrà essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con modalità che saranno stabilite con un  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle Entrate.

Tra le più importanti disposizioni intervenute negli ultimi anni si segnalano, infine:

l’eliminazione   dell’obbligo   di   inviare   la   comunicazione   all’Agenzia   delle   Entrate  per i lavori che proseguono  per  più  periodi  d’imposta

l’estensione   dell’agevolazione,   dal   1°   gennaio   2015,   per   l’acquisto   e   la   posa   in  opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)

l’aumento  dal  4  all’8%  della  percentuale  della  ritenuta d’acconto  sui  bonifici  che banche  e  Poste  hanno  l’obbligo  di  operare  all’impresa  che  effettua  i  lavori

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ATTENZIONE: le  indicazioni  contenute  nella  presente  guida  potrebbero  subire  modifiche.  E’  opportuno  verificarle  attraverso  il  sito  dell’Agenzia delle Entrate

l’esonero   dall’obbligo   di   presentazione   dell’attestato   di   certificazione   (o  qualificazione)   energetica   per   la   sostituzione   di   finestre,   per   l’installazione   dei  pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

l’eliminazione   dell’obbligo   di   indicare   separatamente   il   costo   della  manodopera  nella  fattura  emessa  dall’impresa  che  esegue  i  lavori.

La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione  (dall’Irpef  e  dall’Ires)  e  riassume  gli  adempimenti  richiesti  e  le  procedure  da seguire per poterne usufruire.

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1. L’AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

>>In cosa consiste

L’agevolazione   fiscale   consiste   in   detrazioni   dall’Irpef   (Imposta   sul  reddito   delle   persone   fisiche)   o   dall’Ires   (Imposta   sul   reddito   delle  società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

il   miglioramento   termico   dell’edificio   (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

l’installazione  di  pannelli  solari

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013

65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento  è  effettuato  sulle  parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione   sarà   invece   sostituita   con   la   detrazione   fiscale  prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Per   le  spese  sostenute  dal  1°  gennaio  2015   fino  al  31  dicembre  2016,   l’agevolazione  è  prevista  anche  per  l’acquisto  e  la  posa  in  opera:

delle  schermature  solari   indicate  nell’allegato  M  del  decreto  legislativo  n.  311/2006,  fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro

di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La   legge   di   stabilità   2016   ha   esteso   l’agevolazione   anche   alle   spese   sostenute   per  l’acquisto,  l’installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi  multimediali  per  il  controllo  da  remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Questi dispositivi devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.

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Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione  dell’aliquota  corretta  (55 o 65%) occorre far riferimento:

alla data   dell’effettivo   pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota  del  55%,  per  il  terzo  quella  più  elevata  del  65%

alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

In  ogni  caso,  come  tutte  le  detrazioni  d’imposta,   l’agevolazione  è  ammessa  entro  il  limite  che  trova  capienza  nell’imposta  annua  derivante  dalla  dichiarazione  dei  redditi.  In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipo di intervento Detrazione massima

riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro

involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)

60.000 euro

installazione di pannelli solari 60.000 euro

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato  M  del  decreto  legislativo  n.  311/2006  (solo per gli anni 2015 e 2016)

60.000 euro

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016)

30.000 euro

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria   catastale,   anche   se   rurali,   compresi   quelli   strumentali   (per   l’attività  d’impresa  o  professionale).

La  prova  dell’esistenza  dell’edificio  può  essere  fornita  dalla  sua  iscrizione  in  catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal   pagamento   dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

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Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

L’esclusione   degli   edifici   di   nuova   costruzione,   peraltro,   risulta   coerente   con   la  normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti  oggetto  dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).

Nelle   ristrutturazioni  per   le  quali  è  previsto   il   frazionamento  dell’unità   immobiliare,  con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

In   caso   di   ristrutturazione   senza   demolizione   dell’esistente   e   ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In  quest’ultimo  caso,  comunque,   l’agevolazione  non  può  riguardare  gli   interventi  di  riqualificazione   energetica   globale   dell’edificio,   considerato   che   per   tali   interventi  occorre  individuare  il  fabbisogno  di  energia  primaria  annua  riferita  all’intero  edificio,  comprensivo, pertanto,  anche  dell’ampliamento.

Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera).

Se   con   tali   interventi   si   realizzano   impianti   al   servizio   dell’intero   edificio,   la  detrazione  va  calcolata  solo  sulla  parte  imputabile  all’edificio  esistente,  non  potendo  essere  riconosciuta  sulla  parte  di  spesa  riferita  all’ampliamento.

>>Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se  titolari  di  reddito  d’impresa,  che  possiedono,  a  qualsiasi  titolo,  l’immobile  oggetto  di intervento.

In  particolare,  sono  ammessi  all’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

i   contribuenti   che   conseguono   reddito   d’impresa   (persone   fisiche,   società   di  persone, società di capitali)

le associazioni tra professionisti

gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

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La legge di stabilità 2016 ha esteso la possibilità di usufruire delle detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

ATTENZIONE I   titolari   di   reddito   d’impresa   possono   fruire   della   detrazione   solo   con   riferimento   ai  fabbricati   strumentali   da   essi   utilizzati   nell’esercizio   della   loro   attività   imprenditoriale  (risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  340/2008). Per esempio, non   possono   usufruire   dell’agevolazione   le   imprese   di   costruzione,  ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  303/2008).

Tra  le  persone  fisiche  possono  fruire  dell’agevolazione  anche:

i  titolari  di  un  diritto  reale  sull’immobile

i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

gli inquilini

coloro che hanno  l’immobile  in  comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore   dell’immobile   oggetto   dell’intervento   (coniuge,   parenti   entro   il   terzo  grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei   lavori.   Tuttavia,   se   i   lavori   sono   effettuati   su   immobili   strumentali   all’attività  d’impresa,   arte   o   professione,   i   familiari   conviventi   non   possono   usufruire   della  detrazione.

Si  ha  diritto   all’agevolazione  anche  quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento  di  riqualificazione  energetica  mediante  un  contratto  di  leasing.  In  tale  ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i  canoni  di  leasing  addebitati  all’utilizzatore.

ATTENZIONE In caso di variazione   della   titolarità   dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione,   le  quote   di   detrazione   residue   (non   utilizzate) potranno essere fruite dal  nuovo  titolare,  salvo  diverso  accordo  delle  parti  da  indicare  nell’atto  di  trasferimento.

Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso.

Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato.

Infine,  in  caso  di  decesso  dell’avente  diritto,  la  fruizione  del  beneficio  fiscale  si  trasmette,  per intero, esclusivamente   all’erede   che   conservi   la   detenzione  materiale   e   diretta   del  bene.

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>>Cumulabilità con altre agevolazioni

La  detrazione  d’imposta   (55 o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime   spese,   soltanto   dell’uno   o   dell’altro   beneficio   fiscale,   rispettando   gli  adempimenti  previsti  per  l’agevolazione  prescelta.

Aliquota Iva applicabile Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici  sono  assoggettate  all’imposta  sul  valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

In particolare:

per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione - ordinaria e straordinaria - realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con  applicazione  dell’Iva  ridotta  al  10%

per  le  cessioni  di  beni  l’aliquota  ridotta  si  applica  solo  quando  la  relativa  fornitura è  posta  in  essere  nell’ambito  del  contratto  di  appalto.

Tuttavia,  se   l’appaltatore  fornisce   “beni di valore significativo”,   l’aliquota  ridotta  si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi).

ESEMPIO Costo  totale  dell’intervento  5.300 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 2.300 euro b) costo dei beni significativi (per esempio, apparecchiature di condizionamento)

3.000 euro.

Su  questi  3.000  euro  di  beni  significativi,   l’Iva  al  10% si applica solo su 2.300 euro, cioè  sulla  differenza  tra  l’importo  complessivo  dell’intervento  e  quello  degli  stessi  beni  significativi (5.300 - 3.000 = 2.300). Sul valore residuo (700   euro)   l’Iva   si   applica  nella misura ordinaria del 22%.

I beni di valore significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi infissi esterni ed interni caldaie video citofoni apparecchiature  di  condizionamento  e  riciclo  dell’aria sanitari e rubinetterie da bagno impianti di sicurezza.

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2. GLI INTERVENTI INTERESSATI

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione  fiscale.

Essi riguardano: la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi  sull’involucro degli  edifici,  l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Provvedimenti  successivi  hanno  esteso  l’agevolazione  ad  altri  interventi:

acquisto e posa in opera delle schermature solari

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

>>Riqualificazione energetica di edifici esistenti

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti   dal   decreto   del   Ministro   dello   Sviluppo   economico   dell’11   marzo   2008 - Allegato A.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento,   infatti,   è   definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero  fabbricato.

Pertanto,   la   categoria   degli   “interventi   di   riqualificazione   energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla   prestazione   energetica   dell’edificio,   realizzando   la   maggior   efficienza  energetica richiesta dalla norma.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la   quantità   di   energia   primaria   globalmente   richiesta,   nel   corso   di   un   anno,   per  mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione  continuo”  (allegato  A  del  decreto  legislativo n. 192 del 2005).

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Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria   in   cui   l’edificio   è   classificato   (residenziale   o   altri   edifici),   della   zona  climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

ATTENZIONE L’indice  di  risparmio  necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento   al   fabbisogno   energetico   dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

L’indice  di  prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

Per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per   il   quale   è   previsto   un   limite   di   detrazione   d’imposta   di   30.000   euro   (senza  richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituzione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

In  questo  caso,   se  mediante   la   sostituzione  dell’impianto  di   climatizzazione  o  degli  infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale   non   superiore   ai   valori   richiesti,   realizzando   quindi   “la   qualificazione  energetica   dell’edificio”,   si   potrà   fruire   della   detrazione   nel   limite   massimo   di  100.000 euro.

Non sarà possibile, ovviamente, far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione  spettante)  nell’intervento  più  generale.

Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello  di  climatizzazione  invernale,  quali  l’installazione  dei  pannelli  solari.

In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui  si  usufruisce  per  la  qualificazione  energetica  dell’edificio.

>>Interventi sugli involucri degli edifici

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume   riscaldato,   verso   l’esterno   o   verso   vani   non   riscaldati,   che   rispettano   i  requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal

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decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  economico  dell’11  marzo  2008  e  successivamente  modificati dal decreto 26 gennaio 2010.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

In   questo   gruppo   rientra   anche   la   sostituzione   dei   portoni   d’ingresso   a   condizione  che   si   tratti   di   serramenti   che   delimitano   l’involucro   riscaldato   dell’edificio,   verso  l’esterno  o  verso   locali  non   riscaldati,  e   risultino   rispettati  gli   indici  di   trasmittanza  termica  richiesti  per  la  sostituzione  delle  finestre  (circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  n. 21/E del 23 aprile 2010).

La detrazione, sempre nella misura massima di 60.000 euro, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 per  l’acquisto  e  la  posa  in  opera   delle   schermature   solari   elencate   nell’allegato   M   del   decreto   legislativo   n.  311/2006.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio,  cassonetti  incorporati  nel  telaio  dell’infisso).

ATTENZIONE La   semplice   sostituzione   degli   infissi   o   il   rifacimento   dell’involucro   degli   edifici,   qualora  questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica   si   riducano   ulteriormente:   il   tecnico   che   redige   l’asseverazione   deve   perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento   la  trasmittanza  dei  medesimi  componenti  sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

>>Installazione di pannelli solari

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Per   interventi   di   installazione   di   pannelli   solari   si   intende   l’installazione   di   pannelli  solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

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ATTENZIONE: le  indicazioni  contenute  nella  presente  guida  potrebbero  subire  modifiche.  E’  opportuno  verificarle  attraverso  il  sito  dell’Agenzia delle Entrate

I   fabbisogni   soddisfatti   con   l’impianto   di   produzione   di   acqua   calda   possono  riguardare non soltanto la sfera domestica o le esigenze produttive ma, più in generale, l’ambito  commerciale,  ricreativo o socio assistenziale.

In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Per l’asseverazione   dell’intervento   concernente   l’installazione   dei   pannelli   solari   è richiesto:

un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici)

che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese  dell’Unione  Europea  e  della  Svizzera.

ATTENZIONE Per usufruire della detrazione è necessario che l’installazione   dei   pannelli   solari   sia realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

Sulla   base   delle   indicazioni   tecniche   fornite   dall’Enea,   sono   assimilabili   ai   pannelli  solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione.

Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.

In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale   sulla   base   del   rapporto   tra   l’energia   termica   prodotta   e   quella  complessivamente  sviluppata  dall’impianto (risoluzione dell’Agenzia  delle  Entrate  del  7 febbraio 2011, n. 12/E).

>>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per  fruire  dell’agevolazione  è  necessario,  quindi,  sostituire  l’impianto  preesistente  e  installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece,   l’installazione   di   sistemi   di  climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

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ATTENZIONE Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta (dal 15 agosto 2009) la presentazione dell’attestato  di  qualificazione  energetica.

Dal  1°  gennaio  2008,  l’agevolazione  è  ammessa  anche  per  la  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La detrazione, sempre nella misura massima di 30.000 euro, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 per  l’acquisto  e  la  posa  in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione  non  può  essere  riconosciuta  sull’intera  spesa  sostenuta  per  l’installazione  di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.

Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia  delle  Entrate  del 23 aprile 2010, n. 21/E).

ATTENZIONE Nell’ambito   sia   della   sostituzione,   integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione  anche la trasformazione: degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale

centralizzati, con contabilizzazione del calore dell’impianto  centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

È  esclusa  dall’agevolazione  la  trasformazione  dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Per   l’individuazione   delle   caratteristiche   tecniche   e   di   rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione e il sistema di distribuzione, si rinvia al capitolo 4 in cui sono illustrate le specifiche tecniche e le prescrizioni relativamente all’asseverazione  degli  interventi  di  climatizzazione  invernale.

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3. LE SPESE DETRAIBILI

>>Tipologia di spesa

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento   di   risparmio   energetico,   sia   quelli   per   le  prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento  stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per gli interventi   di   riqualificazione   energetica   dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza   termica   “U”   degli  elementi opachi costituenti   l’involucro   edilizio,   comprensivi   delle   opere  provvisionali e accessorie, attraverso

la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti

la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti

la demolizione e la ricostruzione  dell’elemento  costruttivo

b) interventi   che   comportino   una   riduzione   della   trasmittanza   termica   “U”   delle  finestre, comprensive degli infissi, attraverso

il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso

il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso

la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie   per   la   realizzazione   a   regola   d’arte   di   impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento

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lo smontaggio e la dismissione   dell’impianto   di   climatizzazione   invernale  esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la  sostituzione  a  regola  d’arte  di  impianti  di  climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento  dell’acqua,  sui  dispositivi  di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

>>Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione

L’agevolazione   fiscale consiste (come specificato nel capitolo 1) in una detrazione dall’imposta  lorda,  che  può  essere  fatta  valere  sia  sull’Irpef  che  sull’Ires.

Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento)   va   riferito   all’unità   immobiliare  oggetto  dell’intervento stesso.

Pertanto,   va   suddiviso   tra   i   soggetti   detentori   o   possessori   dell’immobile   che  partecipano  alla  spesa,  in  ragione  dell’onere  effettivamente  sostenuto  da  ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare  massimo   di   detrazione   deve essere riferito  a  ciascuna  delle  unità  immobiliari  che  compongono  l’edificio.

Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro - e  lo  stesso  intervento  si  riferisce  all’intero edificio e   non   a   “parti”   di   edificio   - tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000   euro,   e   sostituito   l’impianto   di  climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua

interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi

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di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica  dell’edificio  sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali.

In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare  all’Enea  a  quale  beneficio  intende  fare  riferimento.

ATTENZIONE Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta  in  cui  la  spesa  è  sostenuta,  a  condizione  che  il  contribuente  attesti  che  i lavori non sono ancora ultimati.

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4. GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

>>Certificazione necessaria

Per   beneficiare   dell’agevolazione   fiscale   è   necessario   acquisire   i  seguenti documenti:

l’asseverazione,   che   consente   di   dimostrare   che   l’intervento   realizzato   è  conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso   edificio   l’asseverazione   può   avere   carattere   unitario   e   fornire   in   modo  complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti)

ATTENZIONE L’asseverazione  del  tecnico  abilitato  può  essere  sostituita  dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato   di   partecipazione   a   un   apposito   corso   di  formazione.

l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza  energetica  propri  dell’edificio.  Tale  certificazione  è  prodotta  dopo   l’esecuzione   degli   interventi,   utilizzando   procedure   e   metodologie  approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento  antecedente   l’8  ottobre  2005.

Per  gli  interventi  realizzati  a  partire  dal  periodo  d’imposta  in  corso  al  31  dicembre  2008,   l’attestato   di   certificazione   energetica   degli   edifici,   ove   richiesto,   è  prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo   6   del   decreto   legislativo   19  agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento   antecedente   l’8   ottobre   2005.   In   assenza   delle   citate   procedure,  dopo   l’esecuzione   dei   lavori   può   essere   prodotto   l’attestato   di   “qualificazione  energetica”   in   sostituzione   di   quello   di   “certificazione   energetica”.   Il   certificato  deve   essere   predisposto   in   conformità   allo   schema   riportato   nell’allegato   A   del  decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato.

Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata  dall’allegato  B  (o  allegato  G)  dei  decreti  attuativi

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ATTENZIONE Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità   immobiliari   e   per   l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato  di  certificazione  energetica  (o  di  qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato  E  del  decreto  attuativo  o  allegato  F,  se  l’intervento  riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari  o  l’installazione  di  pannelli  solari.  La  scheda  descrittiva  dell’intervento  di  cui  all’allegato  F  può  essere  compilata  anche  dall’utente  finale.  La  scheda  deve  contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio  su  cui  i  lavori  sono  stati  eseguiti,  la  tipologia  di  intervento  eseguito  e  il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo   per   le   spese   professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Rettifica della scheda informativa Il  contribuente  può  rettificare,  anche  dopo  la  scadenza  del  termine  previsto  per  l’invio,  eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.

Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati anagrafici del contribuente   e   dei   beneficiari   della   detrazione,   i   dati   identificativi   dell’immobile  oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.

In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo  diverso  da  quello  dell’intestatario  del  bonifico  o  della  fattura,  o  non  è  stato  segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di   essere   in   possesso   dei   documenti   che   attestano   il   sostenimento   dell’onere   e   la  misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Poiché la detrazione compete solo per le spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni riconosciuti successivamente   all’invio   della   scheda   informativa,   il  contribuente  ha   l’obbligo  di  assoggettare  a   tassazione  separata   le  somme  ricevute  a  tale titolo e per le quali in anni precedenti ha fruito della detrazione. Pertanto, eventuali rimborsi dovranno essere  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  dell’anno  in  cui sono stati ricevuti.

L’asseverazione,   l’attestato   di   certificazione/qualificazione   energetica   e   la   scheda  informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti   nell’ambito   delle   competenze   ad   essi   attribuite   dalla   legislazione   vigente,  iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

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Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

ATTENZIONE Per fruire dell’agevolazione   fiscale   non   è   invece   necessario   effettuare   alcuna  comunicazione preventiva. L’effettuazione  degli  interventi,  pertanto,  non  deve  essere  preceduta  da  alcuna  formalità  da   porre   in   essere   nei   confronti   dell’amministrazione   finanziaria   né   dall’invio   della  comunicazione  di   inizio   lavori  alla  Asl,  salvo  che  quest’ultimo  adempimento  sia  previsto  dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo   di   indicare   in  fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal Dl n. 70 del 13 maggio 2011.

>>Documenti da trasmettere

Entro  90  giorni  dalla  fine  dei  lavori  occorre  trasmettere  all’Enea:

copia  dell’attestato  di  certificazione  o  di qualificazione energetica (allegato A del decreto)

la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

La  data  di  fine  lavori,  dalla  quale  decorre  il  termine  per  l’invio  della  documentazione  all’Enea,  coincide  con   il  giorno  del  cosiddetto  “collaudo”  (e  non  di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso  il  sito  internet  dell’Enea  (www.acs.enea.it).

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi  disponibili  dall’Enea.

L’indirizzo  presso  cui  inviare  la  documentazione  è  il  seguente:

ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.

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ATTENZIONE Se  il  contribuente  non  è  in  possesso  della  documentazione,  poiché  l’intervento  è  ancora  in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun  periodo  d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

>>Abolizione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con  l’entrata  in  vigore  del  decreto  sulle  semplificazioni  fiscali  (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) è stato eliminato   l’obbligo  di   comunicare  all’Agenzia  delle  Entrate  gli  interventi  che  proseguono  oltre  il  periodo  d’imposta.

La cancellazione dell’obbligo  di  comunicazione  ha riguardato:

i   soggetti   con   periodo   d’imposta   coincidente   con   l’anno   solare,   per   le   spese  sostenute nel 2014 in relazione a lavori che sono continuati nel 2015

i soggetti con periodo d’imposta  non  coincidente  con  l’anno  solare,  per  le  spese  sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scadeva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

Per  le  omissioni  o  gli  invii  irregolari  della  comunicazione  commesse  prima  dell’entrata  in  vigore del citato decreto, non sarà più applicata la sanzione prevista (da 258 euro a 2.065 euro), sempre che, alla stessa data, non sia già intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo.

>>Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o  meno  di  reddito  d’impresa.

In particolare è previsto che:

i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale

i   contribuenti   titolari  di   reddito  di   impresa  sono   invece  esonerati  dall’obbligo  di  pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

la causale del versamento

il codice fiscale del beneficiario della detrazione

il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

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ATTENZIONE L’obbligo   di   effettuare   il   pagamento   con   bonifico   è   espressamente escluso per i contribuenti   esercenti   attività   d’impresa in   quanto   il  momento   dell’effettivo   pagamento  della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. Ai  fini  del  reddito  d’impresa,  infatti,  vale  la  regola  secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui  si  verifica  l’effetto  traslativo.

La ritenuta sui bonifici Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta  a  titolo  di  acconto  dell’imposta  sul  reddito  dovuta  dall’impresa che effettua i lavori.

Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.

La   base   di   calcolo   su   cui   operare   la   ritenuta   è   l’importo   del   bonifico   diminuito  dell’Iva.

La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).

Con   la   circolare   n.   40   del   28   luglio   2010   l’Agenzia   delle   Entrate   ha   fornito   le  istruzioni  operative  sull’applicazione  della  ritenuta.

>>Adempimenti per gli interventi in leasing

Per il contribuente che   finanzia   la   realizzazione   dell’intervento   di   riqualificazione  energetica   mediante   un   contratto   di   leasing,   l’Agenzia   delle   Entrate   ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010.

In particolare, ha precisato che:

si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale

gli adempimenti documentali (per   esempio,   l’invio della scheda informativa all’Enea)  devono  essere  assolti  dal  contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione  dell’intervento  di  riqualificazione  energetica  e  l’ammontare  del  costo  sostenuto su cui si calcola la detrazione.

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ATTENZIONE: le  indicazioni  contenute  nella  presente  guida  potrebbero  subire  modifiche.  E’  opportuno  verificarle  attraverso  il  sito  dell’Agenzia delle Entrate

>>Documenti da conservare

Per  fruire  del  beneficio  fiscale  è  necessario  conservare  ed  esibire  all’Amministrazione  finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare, va conservato:

il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato

la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea

le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi

per i contribuenti   non   titolari   di   reddito   d’impresa,   la   ricevuta   del   bonifico  bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se   i   lavori   sono   effettuati   dal   detentore   dell’immobile,   deve   essere   conservata   ed  esibita  la  dichiarazione  di  consenso  all’esecuzione  dei  lavori da parte del proprietario.

ATTENZIONE L’Amministrazione   finanziaria   potrà   comunque   richiedere   l’esibizione   di   ulteriori  documenti o atti per verificare la corretta  applicazione  della  detrazione  d’imposta.

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ATTENZIONE: le  indicazioni  contenute  nella  presente  guida  potrebbero  subire  modifiche.  E’  opportuno  verificarle  attraverso  il  sito  dell’Agenzia delle Entrate

>>Quadro sintetico dei principali adempimenti

>>Contenuto dell’asseverazione

TIPO DI INTERVENTO COSA  DEVE  CERTIFICARE  L’ASSEVERAZIONE

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

ESISTENTI

Deve  specificare  che  l’indice  di  prestazione  energetica  per  la  climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo  economico  dell’11  marzo 2008

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO

DI EDIFICI ESISTENTI

Deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene, nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione  può  essere  sostituita  da  una  certificazione  dei  produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione  può  essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori

sulla conformità al progetto delle opere realizzate esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle

prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici

DOCUMENTI COSA  TRASMETTERE  ALL’ENEA:

scheda informativa

attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (dal  2008  l’attestato  di  certificazione  energetica  non  è  più  richiesto  per  l’installazione  di  pannelli  solari  e  per  la  sostituzione  di  finestre.  Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)

COSA  TRASMETTERE  ALL’AGENZIA  DELLE  ENTRATE: Il decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto n. 175/2014) ha cancellato l’obbligo  di  comunicare  all’Agenzia  delle  Entrate  gli  interventi  che  proseguono oltre il periodo d’imposta

COSA CONSERVARE: certificato di asseverazione ricevuta di trasmissione dei documenti fatture o ricevute fiscali ricevuta del bonifico

PAGAMENTI CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA: bonifico bancario o postale

ALTRI CONTRIBUENTI: qualsiasi forma

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INTERVENTI DI INSTALLAZIONE

DI PANNELLI SOLARI

Deve certificare il rispetto dei seguenti requisiti:

che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni

che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni

che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati  da  un  organismo  di  un  Paese  dell’Unione  Europea  e della Svizzera

che  l’installazione  degli  impianti  è stata eseguita in conformità  ai  manuali  d’installazione dei principali componenti

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto  l’attestato  di  partecipazione  ad  uno  specifico  corso  di  formazione da parte del soggetto beneficiario.

In base alle disposizioni introdotte dal D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione  può  essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori

sulla conformità al progetto delle opere realizzate esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle

prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici

INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE

L’asseverazione  deve  specificare  che:

a) sono stati installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

b) sono  state  installate,  ove  tecnicamente  “compatibili”  valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori  o  uguali  a  100  kW,  l’asseverazione  deve  recare  le  seguenti ulteriori specificazioni:

che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante

che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore

che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:

per  i  lavori  realizzati  a  partire  dal  periodo  d’imposta  in  corso al 31 dicembre 2008, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora  l’apparecchio  fornisca  anche  il  servizio  di  

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climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato  H  e  riferiti  agli  anni  2008-2009; per i lavori realizzati  a  partire  dal  periodo  d’imposta  in  corso  al  31  dicembre 2009, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l’apparecchio  fornisca  anche  il  servizio  di  climatizzazione  estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai  pertinenti  valori  minimi,  fissati  nell’allegato  I  e riferiti all’anno  2009

per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono state installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora  l’apparecchio  fornisca  anche  il  servizio  di  climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato  I  e  riferiti  all’anno  2010

che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate

Nei primi due casi, qualora siano state installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti  valori  di  cui  all’allegato  I  sono  ridotti  del  5%.

Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore  a  100  kW,  l’asseverazione  può  essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

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5. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 commi 344-345-346-347

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1 commi da 20 a 24 e 286

Decreto  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  - di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico - del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11   marzo   2008,   pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6

Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009

Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  6  agosto  2009,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25)

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

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ATTENZIONE: le  indicazioni  contenute  nella  presente  guida  potrebbero  subire  modifiche.  E’  opportuno  verificarle  attraverso  il  sito  dell’Agenzia delle Entrate

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010

Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  31  maggio  2007,  n.  36/E

Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  19  febbraio  2008,  n.  12/E

Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  4  aprile  2008,  n.  34/E

Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  23  aprile  2010,  n.  21/E

Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  1°  luglio  2010,  n.  39/E

Circolare  dell’Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E

Circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  30  dicembre  2014,  n.  31/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  5  luglio  2007,  n.  152/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  11  settembre  2007,  n.  244/E

Risoluzione  dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  7  luglio  2008,  n.  283/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  11  luglio  2008,  n.  295/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  14  luglio  2008,  n.  299/E

Risoluzione  dell’Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  1°  agosto  2008,  n.  335/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  1°  agosto  2008,  n.  340/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  1°  dicembre  2008,  n.  458/E

Risoluzione dell’Agenzia  delle  Entrate  9  dicembre  2008,  n.  475/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  12  agosto  2009,  n.  215/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  26  gennaio  2010,  n.  3/E

Risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  27  maggio  2010,  n.  44/E

Risoluzione dell’Agenzia  delle  Entrate  7  febbraio  2011,  n.  12/E

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito internet dell’Enea

I documenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia  delle  Entrate:  www.agenziaentrate.gov.it