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Le agenzie di viaggio particolarità contabili e fiscali

ODCEC Torino – Gruppo di lavoro fiscalità agenzie di viaggio

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Le agenzie di viaggio e tour operator, per effetto della specifica normativa fiscalerelativa all’attività svolta, presentano particolarità rilevanti nell’ambito dellacorretta imputazione ai fini IVA e di bilancio dei ricavi conseguiti.

I principali aspetti da considerare sono :

• l’annotazione ai fini IVA dei ricavi conseguiti;

• la competenza temporale dei ricavi;

• la rilevazione del costo (o minor ricavo) IVA 74-ter.

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Tipologie di attivitàLe agenzie di viaggio si possono distinguere, secondo la tipologia di attività svolta, in:agenzie organizzatrici;agenzie venditrici in proprio;agenzie venditrici intermediarie; possono svolgere anche più di una delle attività sopra descritte.

Tipologie di serviziI servizi più comuni offerti dalle agenzie di viaggio sono :servizi di trasporto (aereo, ferroviario, navale, ecc.)servizi di soggiorno (alberghi, villaggi, alloggi, ecc.)visite, escursioni, convegni, manifestazioniMolto spesso le agenzie vendono la combinazione di più servizi come se fosse una prestazione unica, come ad esempio i viaggi e le vacanze offerte dai Tour Operator.In questo caso infatti viene offerto al cliente finale un unico pacchetto comprensivo di viaggio, soggiorno ed eventuali altri servizi.

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Annotazione ai fini IVA dei ricavi conseguiti

le Agenzie Viaggi possono operare in due distinti regimi IVA:

• il regime IVA ordinario: per la vendita di servizi singoli non preacquisiti e per i ricavi di intermediazione;

• il regime IVA speciale di cui all’articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972: per la vendita di pacchetti turistici o per la vendita di servizi singoli preacquisiti.

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Per il primo, valgono le note regole del regime IVA ordinario: l’agenzia viaggi emetterà fattura (o ricevuta fiscale, o rileverà il corrispettivo di vendita) per la cessione o prestazione effettuata con eventuale addebito di imposta.

Da rilevare, in particolare, che ai servizi fatturati dall’agenzia viaggi si applicano gli stessi regimi di imponibilità/non imponibilità/esenzione e le stesse aliquote IVA dell’operazione sottostante (ad esempio: aliquota IVA 10% per il servizio di trasporto passeggeri in Italia, o di Hotel in Italia, esenzione IVA in caso di assicurazioni, ecc.).

L’agenzia viaggi procederà quindi all’annotazione nei registri IVA seguendo quanto previsto dalla normativa ordinaria.

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Per il regime IVA 74-ter, invece, vigono le seguenti particolarità:

innanzitutto l’agenzia viaggi è obbligata a documentare sempre i corrispettivi di vendita tramite emissione di fattura, anche se non espressamente richiesta dal cliente;

la fattura va emessa all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo del pacchetto o servizio o, se antecedente, alla data di partenza del viaggiatore, nulla valendo a tal fine il percepimento di acconti (articolo 74-ter, comma 7, DPR 633/1972) che potranno quindi non essere oggetto di fatturazione. Come chiarito dalla M. 30/1980, infatti, l’eventuale percepimento di acconti, così come l’emissione della fattura da parte dell’agenzia, non determina il sorgere dell’obbligazione tributaria che avviene solo e solamente all’incasso dell’intero corrispettivo o di inizio del viaggio;

inoltre, le fatture emesse in regime 74-ter possono essere annotate nei registri IVA entro il mese successivo a quello in cui le prestazioni si considerano effettuate con il conseguente differimento della rilevazione e dell’obbligo di versamento dell’eventuale debito IVA.

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Competenza temporale dei ricaviAi fini della rilevazione contabile e di bilancio dei ricavi, si distinguono le due principali tipologie di ricavi:• ricavi di vendita in proprio di pacchetti e servizi turistici;• ricavi di intermediazione.In relazione ai ricavi di vendita di pacchetti o servizi turistici, questi devono essere imputati a bilancio in base al principio della competenza temporale, che coincide con il momento in cui è ultimata la prestazione o il servizio a favore del cliente (quindi la data di ritorno dal soggiorno o di ultimazione del servizio venduto) in base ai corretti principi contabili nazionali ed ai sensi dell’articolo 109 TUIR.Per i ricavi di intermediazione, invece, l’ultimazione della prestazione si verifica nel momento in cui si conclude il contratto tra l’agenzia organizzatrice e il cliente consumatore finale (R.M. 115/E/2005) con tutte le conseguenze del caso in termini di rilevazione contabile e in bilancio delle provvigioni o compensi di intermediazione maturati.

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Rilevazione del costo (o minor ricavo) IVA 74-terparticolarità del settore agenzie viaggi è quella dello storno IVA ex articolo 74-ter.La contabilizzazione dei ricavi e dei costi in regime 74-ter (quindi la contabilizzazione dei ricavi relativi alla vendita di pacchetti turistici o servizi singoli preacquisiti) avviene al lordo della relativa IVA, che viene calcolata (ed eventualmente scorporata) in sede di liquidazione IVA periodica.Di conseguenza al momento della rilevazione in contabilità della liquidazione IVA periodica che comporti un debito di imposta, si predisporrà la relativa scrittura contabile per tener conto del minor ricavo conseguente allo scorporo dell’IVA a debito avvenuto al momento del calcolo della liquidazione IVA.Ai fini IVA è possibile annotare i corrispettivi di vendita entro il mese successivo, con la conseguenza che, in prossimità della chiusura dell’esercizio, può presentarsi il caso di corrispettivi di vendita maturati nell’esercizio in chiusura ma con rilevazione dell’eventuale debito IVA nel nuovo esercizio: per la corretta rilevazione dell’esatta competenza temporale del costo IVA 74-ter, sarà necessario imputare, nell’esercizio in chiusura, l’importo relativo all’IVA incorporata nei corrispettivi di vendita. Può capitare che il viaggiatore saldi l’intero corrispettivo entro l’esercizio in chiusura, con effettuazione della relativa liquidazione IVA (con conseguente contabilizzazione del costo IVA 74-ter emerso dalla liquidazione stessa), ma che il ricavo sia di competenza dell’esercizio successivo in quanto il turista rientra dal viaggio nel nuovo esercizio. In questo caso sarà necessario imputare il costo IVA 74-ter già rilevato in sede di liquidazione IVA, al corretto esercizio di competenza (il successivo)

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Operazioni con l’estero- intrastat

In merito alle operazioni effettuate con soggetti esteri, intesi come soggetti UE e fuori UE, la normativa da applicare varia a seconda della prestazione che l’agenzia di viaggi svolge:• la vendita di un “pacchetto turistico”, essendo un servizio assoggettato a Iva

nel Paese del prestatore, non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010, Parte I, § 12). Ai sensi, infatti, dell’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto “B2B”, risulta estranea alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche”, dall’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.

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• per i servizi singoli (es. hotel, volo, ecc.) resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, soggetti passivi, stabiliti in altri Stati membri, per i quali la citata Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 13) ha precisato che si applica la regola territoriale generale prevista per le prestazioni “generiche”, basata sulla tassazione nel Paese del committente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA .

I singoli servizi previamente acquisiti dall’agenzia di viaggi sono, invece, esclusi dall’adempimento, siccome la rivendita è soggetta al regime speciale ai sensi dell’articolo 74-ter, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972.

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Tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono compreseanche quelle fornite tramite Internet, come nel caso delle prenotazioni on line disingoli servizi (hotel, volo, guida turistica). Come specificato dalla Circolare n.36/E/2010 (Parte I, § 15), la circostanza che la prestazione sia resa con l’ausiliodella rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa esserequalificato come commercio elettronico “diretto”. Infatti, il mezzo elettronicocostituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzatocome mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i serviziresi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata,tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal touroperator stesso, l’operazione si configura come una prestazione diintermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivocomunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, lastessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese .

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Esterometro

L’agenzia di viaggi, al pari degli altri soggetti, deve comunicare le operazioni con l’estero nei seguenti casi:

Il primo riguarda le fatture di vendita -. In questo caso l’agenzia può emettere la fattura elettronica ( per le operazioni con l’estero, non è obbligatoria).

Il secondo caso sono le fatture di acquisto. Tali fatture , senza distinzione, vanno inserite tutte nell’esterometro . L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vanno inserite non solo le fatture, ma anche tutti i documenti di conto, anche se non sono invoice. Nel caso in cui l’agenzia lavori come intermediario, dunque, in linea di massima l'esterometro è evitabile, in quanto la fattura viene emessa direttamente al cliente e il documento relativo alle commissioni rientra nella casistica delle fatture di vendita.

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