L'ARTIGIANO N° 2/2011

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L ’Artigiano n° 2 - maggio 2011 - Mensile - Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n°46) art. I, comma I,DCB Verona

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Il numero di maggio 2011 de L'ARTIGIANO

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L’Artigiano n° 2 - maggio 2011 - Mensile - Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n°46) art. I, comma I,DCB Verona

“Accanimento ispettivo”

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Agenzia Entrate - Pulizia Municipale - Arpav - Polizia

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- Corpo F

orestale - Ispettorato del Lavoro - Carabi n ieri NAS

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L’Artigiano n° 2 Direttore Responsabile: Andrea PrandoMaggio 2011 Editore: Associazione Artigiani Riuniti di Verona

Iscrizione Tribunale di Verona 289del 15/06/1973

Sede Provinciale e Legale:via Torricelli, 71/a - 37136 VeronaTel. 045 86 222 86 - Fax 045 95 44 88E.mail: [email protected] Finito di stampare: nel mese di maggio 2011

Stampa e Realizzazione:Gruppo Editoriale Omnibus SrlVia della Casa, 9 - Verona

Concessionaria di Pubblicità: Diretta Adv - 045 9275024 - [email protected]

Sedi Locali:CALDIERO: via Montanara 34 (ang. via Strà)Tel. 045 6150365 - Fax 045 6150365LEGNAGO: via Dei Caduti 95Tel. 0442 21861 - Fax 0442 26919

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Tremonti: l’oppressione fiscale sulle imprese è eccessiva e la dobbiamo interrompere

SOMMARIO

Grazie Ministro! Confidando sul fatto che Lei è il Ministro dell’Economia e delle Finanze e che spesso i

controlli li dispone Lei, contiamo sul fatto che finalmente si passi dalle parole ai fatti.Sono anni che chiediamo questo e ci troviamo quindi d’accordo su quanto Lei ha affermato:“I controlli fiscali, gli accessi e le visite alle imprese sono eccessivi con costi come tempo perso, stress, e occasioni di corruzione. Un’oppressione fiscale che dobbiamo interrompere La proposta deve essere equilibrata, - aggiunge sempre il Ministro,non può essere del tipo della legge sulla sicurezza sul lavoro, ma potremmo immaginare una qualche tipo di concentrazione, potremmo immaginare e trovare un criterio che, salve le esigenze erariali, riduca il continuo meccanismo di frequentazione delle imprese, per cui vanno via i vigili urbani e arrivano gli ispettori. Se troviamo un modo - aggiunge, rivolgendo un invito alla collaborazione bipartisan - facciamo un servizio a milioni di imprenditori. Devono avere il diritto di dire: non mi rompete più di tanto”Tremonti, è evidente, sfonda una porta aperta. Da tempo immemorabile le imprese lamentano non soltanto il peso del fisco, ma anche i costi e l’oppressione della burocrazia.Un esempio: per assolvere i soli pagamenti richiesti dal fisco (15 adempimenti), le piccole e medie imprese perdono mediamente 285 ore l’anno, con un prelievo fiscale pari al 68,6% degli utili realizzati dall’azienda. Il costo medio della burocrazia su una piccola impresa varia fra i 1.200 e i 1.500 euro l’anno per addetto. Un record in Europa, un vero e proprio salasso. I quattro principali adempimenti fiscali (770, dichiarazione Iva, comunicazione annuale e rimborsi Iva) costano alle imprese 2,7 miliardi di pura burocrazia. Nessuno ci guadagna, neppure l’erario.

E non è solo burocrazia. Abbiamo vinto la medaglia di bronzo!In Europa, come riferisce l’Ocse, siamo infatti al terzo posto per quanto riguarda la pressione fiscale, attestatasi nel 2009 al 43,5% del Pil, in aumento dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Ci precedono, per distacco, Svezia e Danimarca, abbiamo superato il Belgio. Nella media dei 33 Paesi Ocse, invece, la pressione fiscale si è attestata al 33,7%, «il livello più basso dagli inizi degli anni ’90». Se teniamo conto poi dell’indice di performance del settore pubblico, l’Italia è il Paese con la pressione fiscale effettiva più alta tra i Paesi industrializzati, l’unico ad andare oltre il 50%. Si potrà dire che si tratta di un calcolo arbitrario. Però il ragionamento fila: se io pago per la sanità pubblica, e poi l’ospedale più vicino non funziona, e devo andare in una clinica e pagare, questo si traduce in un aumento della mia spesa per servizi. E’ così per la scuola, per il trasporto, eccetera. Abbiamo bisogno di più coraggio per rilanciare l’economia, di muovere quella crescita che il governatore Draghi ha definito lenta, abbiamo bisogno di lavorare ( con il 24,3%, l’Italia si colloca al quarto posto per oneri fiscali a carico del datore di lavoro, alle spalle solo di Francia, Estonia e Repubblica Ceca), abbiamo bisogno di pagamenti certi e abbiamo bisogno di banche a “dimensione di azienda”.Grazie Ministro del poco che è stato fatto!!!!

Il Presidente A. Prando

maggio 2011 3

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colonna di destra della videata

Il presidente Andrea Prando

08SICUREZZA

Il nuovo decreto sulle verificheperiodiche delle attrazzature

10SICUREZZA

Normative sulla sicurezzaper il datore di lavorosenza dipendenti

17AUTOTRASPORTI

Albo:no alle imprese senza veicoli

14AUTOTRASPORTI

Autotrasporto:rimborso Accisa 2010

16AUTOTRASPORTI

Trasporti: costi minimi per la sicurezza ecco cosa cambia dal 12 maggio 2011

04NAZIONALE

Brevi dal decreto sviluppo

18 Obbligo di Verifica degliimpianti di messa a terra

CONVENZIONI

19 Autoblù in assembleaN.C.C.

21

20Approvato il Decreto sulle carrateristiche e uso delle apparecchiature

Casartigiani presenta le finestre in legno che ottimizzano l’isolamento termico

ESTETICA

LEGNO

22TESSILE E

ODONTOTECNICA

Gli odontotecnici si confrontanocon il ministro della saluteFazio su Dispositivi Medicie il Profilo Professionale

11AMBIENTE

Speciale ambiente / rifiuti

06TRIBUTARIO

Operazioni fini IVA:occhio alla comunicazione

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NAZIONALE

maggio 20114

Brevi dal decreto sviluppoIl 5 maggio scorso è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Sviluppo che, in 10 articoli, contiene misure urgenti per lo sviluppo e il rilancio dell’economia. Il decreto contiene importanti novità, abbiamo sintetizzato le più interessanti per le nostre imprese.

Beni obsoleti. Sui beni obsoleti si raddoppia. È infatti previsto il raddoppio a 10mila euro del valore dei beni di cui le imprese possono disfarsi, perché obsoleti, per cui sarà sufficiente l’atto notorio.

Carta d’identità elettronica.Viene soppresso il limite di età (15 anni) per ottenere la carta d’identità che ora diventa “elettronica”. La nuova carta varrà 3 anni per i minori e 10 anni per i maggiorenni.

Contabilità semplificata. Estensione del regime di contabilità semplificata a 400mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700mila euro di ricavi per le altre imprese.

Credito d’imposta ricerca. Previsto un credito d’imposta per la ricerca per due anni, 2011 e 2012. La misura è fissata nel 90% della spesa aggiuntiva d’inve-stimento.

Mutui a tasso variabile. Si possono rinegoziare i mutui casa fino a 150mila euro. Fino al 30 aprile 2012 il mutuatario ha diritto di chiedere la rinegoziazione a patto che abbia un reddito Isee non superiore a 30mila euro e sia in regola con i pagamenti. Con la rinegoziazione il tasso viene trasformato da variabile in fisso per la durata residua del mutuo.

Piano casa e costruzione case. Introdotto il silenzio-assenso entro un massimo di 90-100 giorni (180-200 per le città di oltre 100mila abitanti) per il rilascio del

permesso di costruire. Quanto al piano casa, vengono riaperti i termini per i piani regionali incentivando la “demolizione e rico-struzione” con libertà di sagoma, viene introdotto per la prima volta anche un premio di volumetria del 10% per gli edifici non-residenziali.

Scheda carburanti. Soppresso l’obbligo di compilazione per chi paga con moneta elettronica presso i distributori di carburanti

Semplificazioni carichi di famiglia. Cade l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta l’aggiorna-mento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni se non ci sono variazioni.

Spesometro. Vengono esclusi dallo spesometro i pagamenti con carte di credi-to, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.

DA NOI HAI CREDITO

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NAZIONALE

maggio 2011 5

All’inizio di marzo, Rete Imprese Italia ha presentato le proprie proposte in materia di Sempli-

ficazione che formeranno oggetto di analisi da parte della task force, con-giunta, Agenzia delle Entrate e Orga-nizzazioni aderenti a RETE e Confindu-stria.Il lavoro della “task force” per la semplificazione degli adempimenti, istituita dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro con il Diretto-re dell’Agenzia Attilio Befera da parte dei Segretari generali delle cinque Or-ganizzazioni aderenti a RETE. Imprese Italia, parte dalle proposte elaborate con il concorso di tutte le Organizza-zioni e delle strutture territoriali.Le proposte, che in parte richiedono delle modifiche normative, riguardano i seguenti aspetti della disciplina tri-butaria:1. Regimi contabili e di determina-

zione del reddito2. Semplificazioni in materia di de-

terminazione del reddito3. Semplificazioni di adempimenti

contabili 4. Modulistica fiscale5. Semplificazioni di adempimenti

ed adeguamenti normativi6. Studi di settore7. Interventi amministrativi che non

necessitano di modifiche normative8. Sanzioni tributarie

9. Modifiche di cui deve essere valu-tata la compatibilità con la disci-plina europea

10. Semplificazioni che incidono sul-la pressione fiscale.

Il 29 marzo si è svolto il primo incontro del tavolo di lavoro congiunto RETE Imprese Italia, Confindustria e Agenzia delle entrate.Nel corso dell’incontro, del quale si esprime un giudizio positivo per l’apertura mostrata dai rappresentanti dell’Agenzia delle entrate, sono state definite le modalità operative e fissata la tempistica dell’operazione.In premessa è stata condivisa la ne-cessità di produrre, in tempi rapidi, proposte condivise da sottoporre al decisore politico affinchè, già nella prossima manovra sui conti pubblici, se ne possa tener conto.E’ stata avviata, inoltre, una prima istruttoria sulle 47 proposte elaborate da R.ETE. Imprese Italia.Di comune accordo si è proceduto alla individuazione di quattro aree di intervento sulle quali lavoreranno al-trettanti sottogruppi:- Regimi, adempimenti e modulistica;- Problematiche relative ai sostituti

d’imposta;- Obblighi in materia di Iva;- Obblighi in materia di Imposte di-

rette.

Al centro dell’incontro la necessità di ri-cercare soluzioni che possano coniugare

le esigenze della riscossione coattiva con il pesante contesto economico in cui si trova-no ad operare le imprese.Nel corso dell’incontro il Presidente e il Di-rettore generale di Equitalia hanno ribadito la massima disponibilità ad affrontare, nel rispetto della normativa in materia, le dif-ficoltà delle imprese ad assolvere ai propri debiti tributari e/o contributivi.Fra l’altro, è stato ricordato, che con il De-creto Milleproroghe è stata data agli Agenti della riscossione la possibilità di concedere ulteriori dilazioni di pagamento nei casi in cui il contribuente sia decaduto, a causa di un peggioramento della sua situazione finan-ziaria, da una precedente rateazione già in corso.Equitalia dalle prossime settimane aprirà, a livello territoriale, tavoli di confronto a cui saranno invitati, oltre alle Associazioni di Categoria, anche i rappresentanti degli enti locali con l’obiettivo di sensibilizzare gli or-gani competenti a esaminare congiuntamen-te eventuali situazioni critiche emerse sul territorio nel rapporto con la riscossione. I tavoli serviranno, inoltre, a ribadire i ruoli dei vari soggetti chiamati ad affrontare le problematiche locali, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità.I rappresentati di RETE Imprese Italia, nel prendere atto della sensibilità dimostrata dai vertici di Equitalia, hanno comunque sollecitato interventi anche di carattere le-gislativo. Tali richieste, nei prossimi giorni, saranno formalizzate ad Equitalia.

I VERTICI DI EqUITALIA INCONTRANO I RAPPRESENTANTI DI RETE IMPRESE ITALIA

Al via i lavori della “task force” per la semplificazione fiscale

CHIAMAADESSO

COSTO PRATICA RIDOTTO DEL 50% PER GLI ASSOCIATI CASARTIGIANI

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TRIBUTARIO

maggio 20116

Operazioni fini IVA: occhio alla comunicazione!

Soggetti obbligati alla comunicazioneIl provvedimento stabilisce che sono obbligati alla comunica-zione tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, consistenti in cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ri-cevute per le quali i corrispet-tivi dovuti sono di importo pari o superiore ad euro 3.000 (al netto dell’IVA) o ad euro 3.600 (al lordo dell’IVA), per le ope-razioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fat-tura.

Oggetto della comunicazione La comunicazione deve ri-guardare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al net-to dell’IVA.Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non sussi-ste l’obbligo di emissione del-la fattura, il limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell’IVA applicata.Si fa presente che la previsione del limite comprensivo di IVA per le operazioni non soggette a fattura(in sostanza, documen-tate da ricevuta o scontrino), consente di evitare alle imprese di effettuare loscorporo dell’IVA per individuare le operazioni da assoggettare all’obbligo di co-municazione.Nel caso di più contratti colle-gati, ai fini del calcolo del li-mite si considera l’ammontare

complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti con-tratti Nel caso di contratti da cui derivano corrispettivi pe-riodici (ad esempio, appalto, fornitura o somministrazione), l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessi-vamente di importo pari o supe-riore a euro 3.000.Sono escluse dall’obbligo di co-municazione le:- Importazioni;- Esportazioni;- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registra-zione nei confronti di operatori economici aventi sede, residen-za o domicilio in Paesi black list;» Operazioni che hanno costi-tuito oggetto di comunicazio-ne all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.Esclusivamente per il periodo d’imposta 2010, il limite delle operazioni oltre il quale è obbli-gatorio effettuare la comunica-zione è elevato ad euro 25.000 e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Sempre in via transitoria, è altresì prevista l’esclusione dall’obbligo per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissio-ne della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.

Termine di invio della comunicazioneLa comunicazione deve esse-re inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi, la co-municazione relativa all’anno 2011 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2012).Esclusivamente per il perio-do d’imposta 2010, la co-municazione può essere ef-fettuata entro un più ampio termine, scadente il 31 ot-tobre 2011. Si sottolinea che anche la scadenza del primo invio,relativamente alle ope-razioni registrate nel 2010, è stato oggetto dell’intervento Confederale.La comunicazione deve essere trasmessa con il servizio te-lematico Entratel o Internet (Fisconline) avvalendosi degli intermediari abilitati alla tra-smissione telematica delle di-chiarazioni.

Il termine slitta al

1° luglio 2011.

Lo ha fatto sapere

l’Agenzia delle Entrate

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TRIBUTARIO

maggio 2011 7

Partirà dal 1° luglio 2011, anziché il 1° maggio, la comunicazione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi dei consumatori finali, superiori alla soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l’emissione

di fattura. Il rinvio è stato disposto dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento pubblicato il 14 aprile, per consentire i necessari adeguamenti connessi all’adempimento. Due mesi di tempo in più per risolvere il nodo dei pagamenti attraverso le carte di credito, che sono già tracciabili e che dunque venivano sottoposti a un ulteriore onere di identificazione.

IN EVIDENZAOperazioni fini IVA: occhio alla comunicazione!

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maggio 20118

All’articolo 71 del D.lgs. 81/08 che è relativo all’uso

delle attrezzature di lavoro, si stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro (obblighi di scelta, di valutazione dei rischi, di manutenzione, di formazio-ne e addestramento ecc.). e di sottoporre le attrezzature, di la-voro riportate in allegato VII, a verifiche periodiche volte a valu-tarne l’effettivo stato di conser-vazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indi-cata nel medesimo allegato.È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 (Apparec-chi si sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; - sollevamen-to persone; - gas, vapore, riscal-damento - generatori di vapore d’acqua; - tubazioni (gas, vapo-ri, liquidi); - Generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti;centrali di

riscaldamento ad acqua; - Forni per industrie chimiche e simili.)nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008.Il decreto entra in vigore 90 gior-ni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio,

Struttura del decretoIl decreto in oggetto si compo-ne di 6 articoli e 4 allegati. Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del dlgs 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazio-ne dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in pre-senza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11. Nel decreto scompa-iono i riferimenti all’Ispesl, ente soppresso le cui funzioni sono state assorbite da Inail.

Inail diventa titolare della prima delle verifiche periodiche da ef-fettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla pri-ma, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Poiché la capacità organizzativa degli enti preposti è disomoge-nea sul territorio è previsto che l’INAIL e le ASL o le Agenzie Re-gionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), possono provve-dere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e del-le politiche sociali (di seguito, DPL).In ogni caso tali enti possono av-valersi di soggetti pubblici o pri-vati abilitati e iscritti nell’elen-co di cui al comma 4. La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal datore di lavoro all’atto della richiesta di verifi-ca.È prevista la realizzazione di un elenco di soggetti abilitati, pub-blici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvale-re. Tale elenco viene costituito presso Inail e presso le ASL o an-che su base Regionale. Il sogget-to abilitato mediante domanda viene inserito nell’elenco da cui può essere escluso da parte della Commissione.Il soggetto cui viene attribuito il compito di effettuare le ve-rifiche è tenuto al rispetto dei termini temporali (60 gg e 30 gg rispettivamente per la prima ve-rifica periodica e successive). In pratica se gli enti pubblici preposti non riescono a rispet-tare i tempi definiti dal decreto,

Il nuovo decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature

Pubblicatonuovo

decreto

SICUREZZA

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SICUREZZA

maggio 2011 9

il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati nell’elenco. Ci si aspetta che dove il pubblico non ha funzionato ora funzioni il privato garantendo tempi di risposta certi e rapidi.I soggetti abilitati, pubblici o pri-vati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I. Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell’allegato II.

Parte economicaLe tariffe dei privati non sono li-bere. È ammessa una oscillazione non superiore al 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e devono essere comunica-te dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione. Le tariffe sono determinate con decreto e fin-ché non sarà emanato rimangono in vigore quelle attuali.Viene anche stabilito che i regimi già adottati dalle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono ancora validi.

AllegatiAllegato I: Vengono definiti i requisi-ti che devono avere i soggetti pub-blici o privati per poter effettuare le verifiche. Allegato II: Nell’allegato II vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle at-trezzature Interessante la definizione delle nuove procedure amministrative.Il datore di lavoro che mette in ser-vizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediatacomunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL as-segna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’ese-cuzione della prima delle verifiche

periodiche, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodi-che comunicando il luogo presso il quale e’ disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio tele-scopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascen-sori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verti-calmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di co-municazione all’INAIL. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantie-re con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da per-sona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requi-siti di sicurezza di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere alle-gata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

Verifiche periodiche successive alla prima.Con la periodicità prevista dall’allegato VII e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo ter-mine, il datore di lavoro deve richie-dere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse. Il datore di lavoro deve met-tere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. La documentazione (relativa alle veri-fiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura vie-ne utilizzata. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrez-zatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l’inserimento in ban-ca dati. Allegato III: Nell’allegato III sono riportate le modalità per l’effet-tuazione della domanda, nonché per il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori. Allegato IV: Nell’allegato IV è riportata la modulistica necessaria per la scheda tecnica di identificazione, parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro

tel. 347/5722231

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maggio 201110

SICUREZZA

Il Dlgs 81/08 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a) del

D.Lgs. 81/2008, che praticanti, stagisti e tirocinanti sono equi-parati ai lavoratori:

Per lavoratore, dice il decreto, si intende persona che, indi-pendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘or-ganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un me-stiere, un’arte o una professio-ne, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavora-tore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperati-

va o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipa-zione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle ini-ziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche di-sposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra stu-dio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mon-do del lavoro; Il datore di lavoro dovrà quin-di nominare il Responsabile del

Servizio Prevenzione e Prote-zione (RSPP - con relativo corso di 16 ore) e Responsabile del primo soccorso e della pre-venzione incendi e gestione dell’emergenza (con relativi corsi).Ulteriori adempimenti previ-sto sono l’elezione o la desi-gnazione del rappresentante dei lavoratori per la sicu-rezza (RLS - che può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale) e la redazione del documento di valutazione dei rischi (au-tocertificazione per aziende con meno di 10 addetti).Per ulteriori informazioni ri-volgersi all’Ufficio Sicurezza.

Normative sulla sicurezza per il datore di lavoro senza dipendenti

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Page 11: L'ARTIGIANO N° 2/2011

SPECIALE AMBIENTE / RIFIUTI

Informiamo le aziende artigiane interessate che a seguito della

proroga dei termini di operatività del sistema SISTRI, introdotta dal D.M. 22 Dicembre 2010, tutti i sog-getti obbligati devono utilizzare il SISTRI a partire dal 1 giugno 2011.Fino al 31 Maggio 2011 le omissioni e gli errori relativi all’impiego del SISTRI non sono sanzionabili.

Si ricorda cha alla data del 31 Mag-gio 2011 è opportuno inserire nel sistema SISTRI la giacenza dei ri-fiuti prodotta fino a quella data.

Aggiornamento del software del dispositivo USBÈ disponibile il nuovo aggiorna-mento del software USB apposi-tamente realizzato per il miglio-

ramento dell’utilizzo del sistema SISTRI. Le informazioni relativa alla procedura di aggiornamento del dispositivo USB e la descrizione della funzionalità del nuovo sof-tware sono contenute nella guida per l’aggiornamento del softwa-re del dispositivo USB disponibile nella sezione documenti – Manuali e Guide.

Disciplina sul trasporto dei propri rifiutiNovità sulla raccolta e trasporto ri-

fiuti propri . Rinnovo ed aggiorna-mento iscrizioni.L’articolo 212, comma 8, del D. Lgs n. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c, del D. lgs n. 205/10 prevede:• Che le iscrizioni dei produttori inizia-li di rifiuti non pericolosi che effettua-no operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni iniziali di rifiuti pericolosi che effet-tuano operazioni di raccolta e traspor-to dei propri rifiuti fino a 30 kg o l al giorno devono essere rinnovate ogni 10° anni;• Che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del me-desimo D. lgs 205/2010.Ricordiamo alle aziende interessate ma in primo luogo alle imprese del comparto dell’edilizia, che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 3 di-cembre 2010, n. 205, che rilevanti e penalizzanti novità riguardano il tra-sporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del Codice dell’Ambiente.A seguito delle novità introdotte, co-loro che intendono trasportare i pro-pri rifiuti non pericolosi, senza aderire

su base volontaria al SISTRI, dovranno munirsi di un registro di carico e sca-rico, vidimato c/o la Camera di Com-mercio di competenza per territorio. • Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2011 il nuovo “Testo Unico” sul SISTRI;• Informiamo le aziende artigiane as-sociate che con la pubblicazione in GU. avvenuta il 26/04/2011 entra in vigore il decreto 18 febbraio 2011, n. 52, meglio definito come Testo Unico sul SISTRI;• Il 31 maggio 2011 terminerà il cosid-detto “sistema binario”, termine con il quale viene considerato il periodo di convivenza transitoria tre gli adem-pimenti previsti dal vecchio sistema cartaceo (MUD, registri e formulari) e quelli previsti dal nuovo sistema di controllo dei rifiuti (SISTRI);• Si conferma la data del 1 giugno 2011 per la partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; • Viene ufficializzato lo slittamento dal 31 gennaio 2011 al 30 aprile 2011 come termine ultimo annuale per il pagamento dei contributi SISTRI;• Vengono escluse le attività di rac-colta dei rifiuti pericolosi prodotti da attività di manutenzione dal campo di applicazione del termine stabilito per la registrazione delle operazioni di movimentazione.

Sistri – operatività del sistema

Aggiornamento e rinnovo iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti

Informiamo le imprese che si erano iscritte prima del 14 aprile 2008

all’Albo Nazionale Gestori Ambien-tale per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi non eccedenti i 30 kg o litri al gior-no, come ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del DLGS 152/2006, che le stesse a seguito di quanto emanato dall’articolo 25 del DLGS 205/10 do-vranno entro il termine del 30 giu-gno 2011, previa apposita modulisti-ca scaricabile dal sito della CCIAA di VENEZIA, aggiornare le proprie iscri-zione comunicando l’attività che ge-nera rifiuti, i codici CER del rifiuto, le targhe dei veicoli e l’idoneità dei medesimi.Ricordiamo di prestare attenzione che le iscrizioni dovranno essere rinnovate ogni 10 anni. Importanti e pesanti novità riguardano il set-tore del trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del DLGS 152/2006, a seguito del-le modifiche introdotte dal DLGS 205/2010, coloro i quali intendono trasportare i propri rifiuti, senza aderire su base volontaria al SISTRI, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico, vidimato presso la CCIAA competente per territorio.

maggio 2011 11

AMBIENTE

Page 12: L'ARTIGIANO N° 2/2011

AMBIENTE

maggio 201112

SPECIALE AMBIENTE / RIFIUTI

Modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011 Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai pro-

pri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test, e inserire nei registri cronologici le giacenze reali.Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente:Annullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 gli utenti dovran-no selezionare ed annullare singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che

intendono rendere inefficaci. Inserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizza-tive dell’impresa.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Ambiente della CASARTIGIANI di Verona, il tecnico incaricato – DOMENICO URBANO.

Restituzione dei dispositivi elettronici in caso di cessazione attività

Sistri: Non può andare peggio!!! Lettera a Berlusconi

Al fine di semplificare la procedura prevista dall’art. 21, com-ma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011 per quanto

riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, i soggetti inte-ressati dovranno comportarsi nel modo seguente:Dispositivi USB: dopo aver comunicato al Sistri l’avvenuta

variazione in tema di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi - contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Azienda” (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese - il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI gli operatori iscritti invieranno il dispositivo USB at-traverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambien-te e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

Gentile Presidente, Le organizzazioni firmatarie della pre-sente desiderano chiederLe un incontro urgente sul tema del sistema informati-co di tracciabilità dei rifiuti, noto come SISTRI. Desideriamo rappresentarLe la gravità della situazione in cui verrebbero a trovarsi le imprese qualora tale siste-ma diventasse obbligatorio dal 1 giugno, come previsto dalla normativa in vigore. Noi condividiamo lo scopo per il quale è stato concepito il SISTRI, siamo convinti che servirà a combattere la criminalità organizzata in un settore critico e che potrà comportare una semplificazione della gestione, eliminando la documen-tazione cartacea. Allo stato dei fatti tut-tavia occorre riconoscere che il sistema

nel suo insieme non è sufficientemente collaudato per poter essere utilizzato. Nelle imprese la preoccupazione è for-tissima e il malumore generalizzato. Dal 1 giugno, 360 mila aziende non potranno infatti produrre, trasportare e smaltire i rifiuti se non utilizzando le nuove proce-dure informatiche, pena gravi e onerose sanzioni. Da diversi mesi le imprese testavano le nuove procedure, riferendone innumere-voli inconvenienti e malfunzionamenti. Per questo abbiamo verificato diretta-mente, in una giornata di test che si è svolta l’11 maggio, la situazione effet-tiva.Il novanta per cento delle imprese ha denunciato disfunzioni di ogni genere:

inutilizzabilità dei dispositivi informa-tici forniti dal Ministero, ore e ore di impossibilità di accedere al sistema, in-terruzioni nei collegamenti, procedure lunghissime.Nell’insieme, la nostra valutazione è che il test ha dato un esito che difficilmente avrebbe potuto essere peggiore.Per questi motivi, Signor Presidente, nei giorni scorsi abbiamo chiesto di sospen-dere per il tempo necessario l’obbliga-torietà del SISTRI e di ripensare tutti assieme il sistema, tenendo conto delle segnalazioni dei malfunzionamenti e in-dividuando le soluzioni più efficaci.Le imprese, che sono chiamate a rispet-tare la legge, chiedono solo di essere messe nella condizione di poterlo fare.

Page 13: L'ARTIGIANO N° 2/2011

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Page 14: L'ARTIGIANO N° 2/2011

CATEGORIEAutotrasportatori

14

L’ Agenzia delle Dogane fornisce precisazioni in merito all’istanza di rimborso per gli incrementi di accisa

relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2010 da parte degli autotrasportatori, da presentare en-tro il 30 giugno 2011.Si riepilogano, di seguito, i soggetti beneficiari, gli im-porti del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

1. SOGGETTI BENEFICIARICon la nota prot. 30485 del 10 marzo 2011 è stato preci-sato che hanno diritto all’agevolazione:• gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con vei-coli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;• gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali eser-centi l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

Autotrasporto: rimborso Accisa 2010

Una nota dell’Agenzia delle Dogane riepiloga le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per fruire dell’agevolazione. L’Agenzia delle Dogane fornisce le istruzioni per la fruizione dei benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. La presentazione dell’istanza deve essere effettuata entro il 30 giugno 2011, anche con modalità telematiche.

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• le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;• gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono bene-ficiari dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate (si rinvia alle Informative n. 34/2009 e 60/2010). Nella nota viene ricordato, infatti, che l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga dell’age-volazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 ton-nellate.Non appena sarà noto l’esito dell’iter comunitario sulla estensibilità dell’agevolazione in argomento a favore dei soggetti esercenti attività di autotra-sportocon automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno fornite ulteriori precisa-zioni in merito al recupero del beneficio.Di conseguenza, l’Agenzia delle Dogane raccoman-da nuovamente agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scru-poloso riscontro delle dichiarazioni.

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CATEGORIEAutotrasportatori

maggio 2011 15

2. IMPORTO DEL BENEFICIOCon riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, l’entità del benefi-cio riconoscibile è pari ad euro 19,78609 per mille litri di prodotto.

3. L’ISTANZALa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giu-gno 2011; anche quest’anno, può essere trasmessa tele-maticamente, secondo le indicazioni di seguito fornite. La nota ricorda che per gli esercenti attività di autotra-sporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.3.1 Modalità di utilizzo del credito d’impostaL’utilizzo in compensazione potrà essere fruito entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto (codice tributo 6740).Con Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei cre-diti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inteso come importo complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008).La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno 2011, con riferimento alle eccedenze maturate nell’an-no 2008).Le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2011, potranno es-sere richieste a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2012. Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiara-zioni mendaci, o uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell’agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rile-vanza penale delle violazioni.3.2 Modalità di presentazione dell’istanzaSul sito internet dell’Agenzia delle Dogane il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni sarà reso disponibile dal 15 marzo p.v.Le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al com-petente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla pre-

ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI E SULL’ENERGIA ELETTRICAArt 1, Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011

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DAL 1 GENNAIO 2014 Benzina € 596,50 per mille litri

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sentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).È possibile, altresì, effettuare l’invio telematico del-le dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Do-ganale - E.D.I.Gli utenti interessati devono richiedere all’Agen-ziadelle Dogane l’abilitazione all’utilizzo del Ser-vizio Telematico Doganale - E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa).Per la predisposizione dei files, da inviare telemati-camente, è possibile utilizzare il software reso di-sponibile dall’Agenzia entro il 15 marzo p.v., o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane, nella sezione “Ac-cise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2010 - Software gasolio autotra-zioneanno 2010”). La richiesta di proroga per tali soggetti era stata avanzata dal Ministero dell’Economia già dal settem-bre 2007.

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CATEGORIEAutotrasportatori

maggio 201116

Come si ricorderà, con la legge 4 agosto 2010 , n. 127 sono stati

introdotti i cosiddetti costi minimi di esercizio con modificazioni ap-portate ai seguenti punti:a) il comma 4 e’ sostituito dai se-guenti:“4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la re-golarità del mercato dell’ auto-trasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legisla-tivo 21 novembre 2005, n. 286, l’importo a favore del vettore deve essere tale da consentire al-

meno la copertura dei costi mini-mi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parame-tri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell’ambito degli accordi volon-tari di settore, conclusi tra orga-nizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta ge-nerale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.Tali accordi possono altresì preve-dere contratti di trasporto di mer-ci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma.Qualora gli accordi volontari pre-visti al comma 4 non siano stipu-lati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-ne, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto determina i predet-ti costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4.Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l’Osservatorio non abbia provveduto ad elaborare tali

costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.Si prevede dell’applicazione a tutte le prestazioni di trasporto, eccetto quelle effettuate entro il limite di 100 km giornalieri.Poiché la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale (e dun-que il 12 agosto 2010):- al 12 maggio 2011 scade il ter-mine per la stipula di eventuali accordi collettivi- al 12 giugno 2011 scade il termi-ne per le determinazioni da parte dell’OsservatorioDopo il 12 giugno, si applicherà an-che ai contratti stipulati in forma scritta il regime tariffario previsto per i contratti verbali, basato sul-le due componenti di costo (costo del gasolio e costi diversi), secon-do i noti parametri di incidenza determinati periodicamente dal Ministero dei Trasporti e regolar-mente pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti (ultima rilevazione marzo 2011, vedi indi-ci di calcolo e nota esplicativa del Ministero del 14 aprile 2011).

Trasporti: costi minimi per la sicurezzaecco cosa cambia dal 12 maggio 2011

L’Osservatorio della Consulta dell’autotraspor-to e della logistica ha fissato la misura dell’in-dennizzo previsto dal Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale 80 del 7 aprile scorso), in caso di superamento del periodo di attesa connesso alle operazioni di carico e di scarico. L’ammontare della misura è stato fissato in 40 euro l’ora. L’indennizzo e le modalità applicative disci-

plinate dal Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 saranno operative dal prossimo 18 aprile, come comunicherà il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso un avviso che sarà pubblicato nei prossimi gior-ni in Gazzetta Ufficiale.Tale indennizzo è dovuto al vettore in caso di superamento del periodo di franchigia, fissato dalla legge in due ore al carico e due ore allo scarico.

TEMPI DI ATTESA AL CARICO E ALLO SCARICO: AMMONTARE DELL’INDENNIZZO

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CATEGORIEAutotrasportatori

maggio 2011 17

Continua l’impegno del Comitato Centrale per can-cellare le circa 50mila aziende iscritte all’Albo ma

prive di veicoli. Nel corso dell’ultima riunione del Co-mitato Centrale è stato infatti dato mandato alla pre-sidenza di scrivere una lettera alle amministrazioni provinciali (che gestiscono gli albi territoriali) per chie-dere in tempi brevi la cancellazione di tali imprese o autorizzare l’Albo a farlo centralmente. Si avvia quindi verso una risoluzione l’iniziativa partita su sollecita-zione delle stesse Associazioni di Categoria che, con il supporto del ministero dei Trasporti e del sottosegre-

tario delegato Bartolomeo Giachino, hanno chiesto un mercato più regolare e privo di fenomeni di interme-diazione.Circa 50mila le imprese su cui dovrebbe abbattersi la scure delle amministrazioni provinciali o dello stesso Albo. Su queste problematiche il Comitato Centrale ha da tempo avviato un confronto con l’Unione delle Pro-vince Italiane. Nel recente passato, ad esempio, sono stati organizzati anche corsi di formazione per i funzio-nari delle amministrazioni locali, allo scopo di ottimiz-zare la gestione degli Albi territoriali.

L’Agenzia delle Entrate ha emana-to un provvedimento con il quale viene disciplinata l’applicazione dell’esclusione da un anno dei be-nefici fiscali per i committenti di imprese di autotrasporto merci in conto terzi che non rispettano le tariffe minime di garanzie nei con-tratti verbali o i tempi di pagamen-to nei contratti scritti e verbali.L’Agenzia delle Entrate, ha fissato le modalità di emissione e di pubbli-cazione delle disposizioni applicati-ve della sanzione dell’esclusione di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14, dell’art. 83-bis della legge n. 133/08 ,per i committen-ti che non osservano gli artt. 7, 8, 9, 13 e 13 bis dell’articolo medesi-mo, nei rapporti contrattuali con gli autotrasportatori di merci in conto terzi.Il decreto che ha stabilito le varie autorità competenti all’irrogazio-ne delle sanzioni, fra cui appunto l’Agenzia delle Entrate per l’esclu-sione dai benefici finanziari e fisca-li.Norme violate: per i soli contratti di trasporto redatti in forma verbale, si tratta del mancato rispetto da parte del committente delle tariffe minime di garanzia in funzione delle

tabelle pubblicate mensilmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché sia per i contratti scritti che per quelli verbali, il paga-mento della prestazione di traspor-to, sempre da parte del committen-te, oltre il 90esimo giorno dalla data della fattura del vettore.l’Agenzia delle Entrate dispone, tra l’altro, che:- i provvedimenti sono emessi dal Direttore regionale o dal Direttore Provinciale di Trento o di Bolzano competenti in base al domicilio fi-scale del soggetto che ha violato la norma;- sul sito internet dell’Agenzia me-desima è pubblicato un elenco che contiene le informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari della sanzione nonché la struttura

dell’Agenzia che ha emesso il prov-vedimento;- nel caso di impugnazione giurisdi-zionale del provvedimento sanzio-natorio, l’elenco riporterà anche i vari gradi del procedimento conten-zioso e i relativi esiti;- in presenza di potere di autotu-tela della struttura che ha emana-to il provvedimento sanzionatorio, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento;- la pubblicazione degli “esclusi” è mantenuta almeno fino al 31 di-cembre del secondo anno successi-vo a quello della notifica e, comun-que, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso o di quello successivo all’anno in cui è stato emesso il provvedimento in autotutela;- l’esclusione dei benefici avrà luogo dal 1° gennaio successivo alla data della notifica del provvedimento sanzionatorio.

Albo: no alle imprese senza veicoli

Agenzia Entrate sanzioni a carico dei committenti

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CONVENZIONI

maggio 201118

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manuten-zioni dell’impianto di messa a terra, nonché a far sottoporre

lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.Tutte le aziende sottoposte alle normative sulla sicurezza hanno l’obbligo di verificare periodicamente il proprio im-pianto di messa a terra o tramite Enti Pubblici (ARPAV) o Enti abilitati.Per l’espletamento di questo adempimento la nostra Asso-ciazione ha stipulato una convenzione con il Consorzio CENPI ente abilitato e operante sul nostro territorio.La convenzione prevede tariffe basate sulle classi di poten-za installata, tariffe che potete avere rivolgendovi al nostro Ufficio Sicurezza. (tel. 045 8622286)

Obbligo di verifica degli impianti di messa a terra

Ancora una volta l’associazione Ca-sartigiani di Verona sceglie come

partner commerciale l’azienda Würth di Egna, come fornitore di articoli de-stinati al mondo Automotive.Würth, attraverso la sua rete vendita, Punti Vendita (San Giovanni Lupatoto e Cerea), piattaforma internet, te-

lemarketing ed altri differenti siste-mi di acquisto, offre a concessionari auto, officine auto, bike e mezzi pe-santi, carrozzerie, gommisti, traspor-tatori un catalogo composto da oltre 15.000 referenze, consulenza tecnica e commerciale (attraverso i seminari di Ricezione Interattiva Würth, di Ri-

condizionamento interno ed esterno auto, di utilizzo di diagnosi elettro-niche), sistemi di gestione magaz-zino, servizio di consegna in 24h, la nuova linea di macchinari per officina (smonta gomme, equilibratrici, pon-ti, compressori) e programmi di pro-fitto/vendita.

NEL 2011 SIGLATO DI NUOVO L’ACCORDO COMMERCIALE TRA CASARTIGIANI E WüRTh

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CATEGORIEN.C.C.

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Un dovere e un diritto per ogni so-cio, la partecipazione a questo

appuntamento, in una fase delicata dell’attività di operatore NCC, con clienti nuovi che si affacciano, apren-do nuovi sbocchi professionali, e clienti che se ne vanno…vuoi per scel-te commerciali insindacabili, vuoi per mancanza di opportunità a mantene-re uno status da parte di una delle due parti. Quello che è importante, invece, è la participazione di tutti! L’Assemblea, e solo quella, è la sede opportuna per discutere i problemi, per risolvere questioni e sanare i dub-bi, per non parlare di proporre mo-difiche regolamentari o portare idee costruttive, che aumentino l’efficien-za amministrativa e gestionale o cor-reggano eventuali lacune esistenti.Spesso, molti soci non hanno chiaro questo concetto e l’importanza delle assemblee, Assemblee alla quali io, come Presidente da la massima im-portanza e considerazione. Da sempre infatti, il Consiglio di Amministrazio-ne di Taxi&autoblu è difensore della sovranità delle delibere assembleari. Quest’anno poi, vi è una occasione in più, infatti, dopo l’espletamento delle pratiche assemblesari, ci sarà il pranzo sociale. Una occasione con-viviale che finalmente Taxi&autoblu si concede dopo anni bui e tetri, per partire con il piede giusto in questo 2011 che, con le dovute riserve, sem-bra promettere finalmente, se non l’uscita dalla cirsi, ma almento un flessione positiva.Una occasione per finalmente dare quell’imput, per iniziare a sentire propria una realtà come Taxi&autoblu, che è un punto di riferimento nel to-tale marasma in cui versa la categoria NCC veronese, vittima delle congiu-

re della concorrenza, ma soprattutto vittima di se stessa, non riuscendo a guarire da una mentalità individuali-sta che ha incancrenito la nostra ca-tegoria. Da questi aspetti si deduce una sola realtà…ci manca la cultura della cooperazione, i peggiori nemici dei noleggiatori sono gli stessi noleg-giatori! Nessun tipo di concorrenza porta danni economici come la con-correnza tra componenti della stessa categoria, che sembra essere concen-trata a remare sempre e comunque, contro qualsiasi cooperazione. Chi non rema contro si ritrova paletti e scarsissima partecipazione all’attivi-tà della categoria, disinteresse quasi totale sull’andamento generale della nostra attività.E’ una questione di mentalità, e non sarà certo la piccola Taxi&autoblu a farla cambiare alla categoria. Di con-tro vi sono operatori che credono, e hanno capito l’importanza della coo-parazione e dell’esistenza di una stut-tura come Taxi&autoblu, e opera di conseguenza in maniera sistematica, per conseguire risultati che poi porte-rebbero vantaggi comuni, forte della collaborazione e dell’insostituibile sostegno di Casartigiani che grazie

ai suoi funzionari, che personalmen-te non smetterò mai di ringraziare e grazie agli strumenti che ci vengono messi a disposizione dagli uffici cre-dito e consulenze legali e finanziarie, finalmente è stato possibile anche agli NCC essere ascoltati, sentirsi tutelati da una struttura che non sia improv-visata, o figlia di un movimento spon-taneo e momentaneo della categoria. Inutile dire che l’attuale dirigenza di Taxi&autoblu farà tutto quanto in suo potere per aiutare e supportare i soci in particolare e tutti gli operatori del settore, in generale, che stoicamente lavorano per migliorare la situazione della categoria.Giusto in merito alla situazione gene-rale sia economica che operativa, è parere di questa dirigenza, suffraga-ta da illustri interlocutori, che come espresso già precedentemente, la vera crisi si è vista nel 2010, dove, esaurite le riserve accummulate nel 2008, ha vovuto vivere di quanto prodotto, assorbendo il contraccol-po del 2009 dove ha esaurito tutti i benefit. Una realtà come la società Taxi&autoblu, può essere un valido appoggio e supporto per chi si appre-sta ad intraprendere questa attività, l’importante è credere in un proget-to che esiste dal 18 luglio 2002 e che l’anno prossimo festeggerà il decen-nale.E’ stato un appuntamento ancora più importante, sia per Taxi&autoblu che per i suoi soci e la categoria e anche, perché no?, per Casartigiani, visti i risultati ottenuti grazie al la-voro e alla dedizione di tutti i suoi componenti

Il Presidente di Taxi&Autoblu Luca Luppi

Autoblù in assembleaIL GIORNO 22 MAGGIO SI è TENUTA L’ASSEMBLEA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO ATTIVITà 2010. UN OCCASIONE IMPORTANTE PER ESAMINARE LA SITUAZIONE ATTUALE, AVERE IL qUADRO COMPLETO DELLE ATTIVITà SVOLTE E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SOCIETà.

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maggio 201120

CATEGORIELegno

Nuove opportunità per la filiera fo-resta-legno nell’area veronese e

vicentina. Se ne è parlato nel conve-gno promosso da Casartigiani Verona e Banca Veronese, Credito Coopera-tivo di Concamarise, in collaborazio-ne con il Cnr (Consiglio Nazionale per le Ricerche), che si è tenuto ieri a Salizzole, dinanzi ad un pubblico in-teressato e numeroso.Sotto il titolo di “Ottimizzazione del-la trasmittanza termica in profili in legno” è stato descritto il progetto che ha portato a mettere a punto un profilo per finestre a base di legno in grado di migliorare l’isolamento termico, il cui prototipo è già sta-to realizzato ed è stato presentato nell’ambito dell’incontro.

L’obiettivo è incrementare l’uso del legno, soprattutto di quello prove-niente da foreste della filiera, la cui gestione possa essere considerata so-stenibile, portando benefici sia am-bientali che occupazionali e di reddi-to per le popolazioni coinvolte.

Il Piano di sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2007-2013 prevede infatti la possibilità di finanziare progetti per la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimenta-re e forestale che coinvolgono più imprese, operanti nei vari segmenti della filiera e il progetto di Lammel-lier Holz e IVALSA si inserisce proprio in quest’ambito.

Come spiega Maurizio Di Franco, fun-zionario di Casartigiani: “L’intento è offrire alle professionalità presenti sul territorio l’opportunità di esplo-rare nuove strade per superare il dif-ficile momento economico, in parti-colare per il settore del legno, che versa in una crisi significativa.” Attualmente circa il 60 % della produ-zione legnosa nazionale è rappresen-tato da legna da ardere e le pianta-gioni di legno coprono una superficie pari a 122.250 ha, di cui circa il 70 % è rappresentato da impianti di piop-po. Per avere maggiori informazioni sul progetto si può contattare l’ufficio Sviluppo Categorie Casartigiani tel. 045 8622286

Casartigiani presenta le finestre in legno che ottimizzano l’isolamento termico: un progettoper valorizzare la filiera foresta-legno nel veronese e nel vicentino

Da sinistra a destra: Andrea Leopoldo Cervo - LamellierHolz, Stefano Berti - CNR Ivalsa, Maurizio Di Franco - Casartigiani, Tiziano Mirandola - Ass. Artigianato Salizzole, Michela Meggiorini - Pres. Artifex.

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CATEGORIEEstetica

maggio 2011 21

Dopo 20 anni l Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio ha firmato

l’11 maggio il Decreto interministe-riale (Ministero della Salute e Mini-stero dello Sviluppo Economico) che aggiorna le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati dalla legge 1/1990 che disciplina le attività di estetista.“Con il provvedimento firmato oggi –ha sottolineato il Ministro Fazio– ab-biamo compiuto un passo in avanti per la tutela del cittadino che vede così garantito in modo ancora più stringente il livello di sicurezza degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico come le lampade abbron-zanti, i depilatori elettrici, le saune e i bagni turchi. La regolamentazione dell’utilizzo delle lampade abbron-zanti è particolarmente importante per la dimostrata nocività, soprattut-to nelle persone più giovani, delle ra-diazioni ultraviolette che espongono ad un aumento del rischio di mela-noma cutaneo statisticamente signi-ficativo”.Siamo in attesa della pubblicazione del decreto. Vi informeremo e pubbli-cheremo appena possibile sul nostro sito il testo e le eventuali soluzioni o problematiche che emergeranno in questi giorni.

Tabella elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, allegato al Decreto Interministeriale- Vaporizzatore con vapore normale e

ionizzato non surriscaldato. - Stimolatori ad ultrasuoni e stimola-

tori a micro correnti. - Disincrostante per pulizia con in-

tensità non superiore a 4 mA. - Apparecchio per l’aspirazione dei

comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti.

- Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa.

- Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzonta-le o rotazione.

- Rulli elettrici e manuali. - Vibratori elettrici oscillanti. - Apparecchi per massaggi meccanici

o elettrici picchiettanti. - Solarium per l’abbronzatura con

lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

- Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non su-periore a 80 kPa.

- Scaldacera per ceretta.

- Attrezzi per ginnastica estetica. - Attrezzature per manicure e pedi-

cure. - Apparecchi per il trattamento di ca-

lore totale o parziale tramite radio-frequenza restiva o capacitiva.

- Apparecchio per massaggio aspi-rante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e

ritmate e con aspirazione non supe-riore a 80 kPa.

- Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centi-metri quadrati.

- Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impul-si luminosi per foto depilazione.

- Apparecchi per massaggi subac-quei. - Apparecchi per presso-massaggio. - Elettrostimolatore ad impulsi. - Apparecchi per massaggio ad aria

compressa con pressione superiore a 80 kPa.

- Soft laser per trattamento rilassan-te, tonificante della cute o fotosti-molante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani.

- Laser estetico defocalizzato per la depilazione.

- Saune e bagno di vapore.

(le schede tecniche sono reperibili sul sito www.artigianiverona.it)

Approvato il Decreto sulle caratteristiche e uso delle apparecchiature

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Sono questi i due temi affrontati lo scorso 31 marzo fra le organizzazio-

ni degli odontotecnici e il ministro della Salute, Ferruccio Fazio. La richiesta di questo incontro era stata provocata da una recente posizione del Dipartimento Innovazione del Ministero della Salute che sembrava permettere a soggetti di-versi dagli odontotecnici la possibilità di costruire dispositivi medici su misura Una ipotesi che ci vede fortemente contrari in quanto comporterebbe la produzione di prodotti non sicuri per i quali non sono garantiti quei requisiti di sicurezza fon-damentali in grado di salvaguardare la salute dei pazienti, voluti dall’Europa e imposti ai nostri odontotecnici.Una simile ipotesi rappresenterebbe inoltre una concorrenza sleale con danni irreparabili per l’economia del settore odontotecnico. Il Ministro Fazio ha re-cepito le nostre osservazioni e ha annun-ciato e reso operativo l’istituzione di un tavolo tecnico nell’ambito del quale esaminare questo argomento e le altre

criticità legate all’applicazione della Di-rettiva sui dispositivi medici “Per quanto riguarda l’altro punto ,il Ministro ha assi-curato che - non appena esauriti i lavo-ri del tavolo di lavoro - sarà avviato un confronto tra la Categoria e il Direttore Generale delle Professioni Sanitarie per individuare il percorso idoneo a perveni-re alla stesura condivisa di uno schema di profilo professionale dell’odontotecnico.

Gli Odontotecnici si confrontano con il ministro della Salute, Fazio su Dispositivi Medici e il Profilo Professionale

Agevolazioni per l’attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è stata quantificata la misura massima del risparmio d’imposta spettante. Con il provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle entrate prot. 46743/2011 del 24/3/11 è stata resa nota la misu-ra massima percentuale del risparmio d’imposta, spettante alle imprese del settore tessile abbigliamento, per i co-sti sostenuti per investimenti in ricerca riguardanti la realizzazione di prototi-pi e campionari. Tale percentuale, con troncamento alla quarta cifra decimale, è stata stabilita con il provvedimento in oggetto nella misura del 25,1903%. Di conseguenza, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato tele-maticamente il modello CRT, maturano un credito pari al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello stesso.

Settore tessile

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CATEGORIETessile e Odontotecnica

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Via Bassone 42 - 37139 - Verona - Tel. e fax 045 8510638

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