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L’APPARATO SANZIONATORIO
SOTTESO ALLA DISCIPLINA MOCA
Desenzano del Garda,
23 giugno 2016
Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati
Torino, Milano
1 Avv. Giorgia Andreis -
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QUADRO NORMATIVO MOCA
Reg. CE 1935/2004 sui
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE.
Reg. CE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
prodotti alimentari.
D.M. 21 marzo 1973 sulla Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
Oltre alle normative sugli specifici materiali …
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Reg. CE 1935/2004
Il principio alla base del presente regolamento è che i
materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto,
direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari
devono essere sufficientemente inerti da escludere il
trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità
tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare
una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti
alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche
organolettiche.
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I nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenere
attivamente o migliorare le condizioni dei prodotti
alimentari (“materiali e oggetti attivi destinati al contatto
con i prodotti alimentari”) non sono concepiti per essere
inerti, contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali.
Materia a contatto ATTIVI: sono i materiali ed oggetti
destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o
migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati.
Materiali a contatto INTELLIGENTI: i materiali e oggetti
che controllano le condizioni del prodotto alimentare
imballato.
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Generali principi di sicurezza e corretta
informazione all’utilizzatore
Sia con riferimento al materiale sia con riferimento
al prodotto alimentare
Interazione espressa con la legislazione alimentare
(v. ad esempio, additivi ed etichettatura per l’utilizzo
sicuro e corretto dei materiali e oggetti attivi in
conformità della legislazione alimentare, nonché
delle disposizioni sull’etichettatura dei prodotti
alimentari – consid. 6, EFSA).
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Si applicano, infatti, le definizioni ex Reg. CE 178/02,
ad eccezione di:
“Rintracciabilità”: possibilità di ricostruire e seguire il
percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi
della lavorazione, della trasformazione e della
distribuzione (v. art. 17);
“Immissione sul mercato”: detenzione di materiali e
oggetti a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita
o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione
nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme
di cessione propriamente dette
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Principi di sicurezza:
I materiali e oggetti devono essere prodotti
conformemente alle GMP, in modo che in condizioni di
impiego normali non trasferiscano agli alimenti
componenti in quantità tale da costituire un pericolo per
la salute, comportare una modifica inaccettabile della
composizione degli alimenti (tranne nei casi di additivi)
oppure comportare un deterioramento delle loro
caratteristiche organolettiche.
Le sostanze sono autorizzate.
Dichiarazione di conformità (art. 16)
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Principi di etichettatura:
L’etichettatura, pubblicità e presentazione dei materiali
non devono fuorviare i consumatori – principio di non
ingannevolezza.
Art. 15 indicazioni in etichetta al momento della
immissione sul mercato dei MOCA.
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RESPONSABILITA’ E ASPETTI SANZIONATORI
1. I regolamenti non prevedono sanzioni: la disciplina
sanzionatoria è prevista in ambito nazionale.
2. Responsabilità dell’operatore economico MOCA: la persona
fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni del Reg. CE 1935/2004 nell’impresa posta sotto il
suo controllo (art. 2 Reg. CE 1935/2004).
3. Responsabilità dell’OSA degli alimenti: la persona fisica o
giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni
della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta
sotto il suo controllo (art. 3 Reg. CE 178/2002).
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D.P.R. 777/82,
modif. dal D. Lgs. 108/92
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Le disposizioni del decreto sostituiscono quelle contenute
nell’art. 11 L. 283/62, limitatamente alla parte riguardante i
materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari.
Le violazioni inizialmente previste come reato sono state
trasformate in illeciti amministrativi dall’art. 1 D.Lgs. n.
507/1999 (v. per ammontare sanzione art. 2).
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Art. 2
È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio
od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti,
sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o
con l’acqua destinata al consumo umano, che, per
composizione o cessione di componenti:
a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla
salute pubblica (sanzione amministrativa da 10.000€ a
60.000€);
b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà
organolettiche degli alimenti (sanzione amministrativa da
7.500€ a 45.000€).
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed
oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con
l’acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.
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Art. 2bis
È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare
materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con l’acqua destinata al consumo
umano, che siano:
a) di piombo, o di leghe contenenti più del 10% di piombo;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell’1%;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che,
messi a contatto per 24 ore con una soluzione all’1% di acido acetico,
cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre
centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.
Sanzione amministrativa da 10.000€ a 60.000€.
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Art. 3
Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all’allegato I, da
soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro
produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di
cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere
sottoposti per determinare l’idoneità all’uso cui sono destinati
nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali
pericoli risultanti dal contatto orale .
Sanzione amministrativa da 7.500€ a 45.000€.
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È punita la non corretta etichettatura (art. 4) - sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500€ a 7.500€
Sono puniti gli operatori che non detengono la dichiarazione di
conformità (art. 5bis) - sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500€ a 7.500€.
EXPORT
La mancata comunicazione preventiva all’autorità sanitaria
competente in base agli ordinamenti regionali per la produzione di
materiali ed oggetti destinati all’esportazione con caratteristiche
difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali (art. 6) è punita
con sanzione amministrativa da 500€ a 2.500€
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PROCEDURA DI ALLERTA
Nel 2016, numerose procedure di allerta sono state
aperte e registrate nel RASFF con specifico
riferimento ai food contact materials.
Ad esempio, per migrazione di elementi in bicchieri
provenienti dalla Cina o in taglieri per pane (come
cadmio, formaldeide), o per la rilevata presenza di
melanina in utensili da cucina in nylon.
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RESPONSABILITÀ DELL’OSA
Reg. CE 852/2004
Requisiti di igiene degli alimenti
Con riferimento specifico ai MOCA:
- Previsione rischio MOCA nel manuale HACCP.
- Rispetto dei Requisiti di igiene applicabili alle
attrezzature (Allegato II, Capitolo V)
- Rispetto dei Requisiti di igiene applicabili al
confezionamento e all’imballaggio di prodotti
alimentari (Allegato II, Capitolo X).
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D. Lgs. 193/2007
Il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di
cui all’allegato II Reg. CE 852/2004 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
L’omissione della predisposizione di procedure di autocontrollo
basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure
di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena
alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.000 a euro 6.000.
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RESPONSABILITA’ PENALE
Art. 5, lett. a) e g), L. 283/62
È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare
come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
[…]
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g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle
norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.
Art. 6
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987
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Art. 440 c.p.
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate
all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito
con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso
alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al
commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze
medicinali.
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Art. 444 c.p.
Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio
ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro
51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è
nota alla persona che le acquista o le riceve.
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Corte di Cassazione – 1997
In tema di detenzione per il commercio di prodotti di cartone
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, coloro che
detengono tali prodotti nella qualità di commercianti
all’ingrosso hanno l’onere di verificarne la regolare
composizione con accertamento diretto o, quanto meno, con la
richiesta al fornitore di specifica e affidabile documentazione in
proposito.
(Fattispecie relativa a contenitori per pizze con quantitativo di
piombo superiore al consentito. Affermando il principio di cui
sopra, la Cassazione ha rilevato altresì che nel caso in esame il
prodotto era suscettibile di immediato ed agevole controllo).
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Tribunale Milano 28 febbraio 2000
L’esposizione di confezioni di bevande alla luce o a fonti di
calore non integra di per sé una violazione di norme di legge o di
regolamento, dovendosi accertare se in concreto vi sia pericolo di
alterazione delle bevande.
Un’esposizione di pochi giorni al caldo fa escludere un pericolo
di alterazione dell’acqua minerale, atteso che la normativa
relativa alla disciplina igienica dei recipienti, emanata con il D.M.
22 luglio 1998, n. 338 dispone che per le prove di migrazione per
i materiali in plastica destinati a venire a contatto con alimenti si
effettuino alla temperatura di 40 gradi centigradi per dieci giorni,
condizioni queste ben lungi dall’essersi realizzate nel caso
concreto.
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Caso Tetrapack – Itx latte
Contestazione Legge 283/62
Archiviazione sulla base del fatto che non si ravvisa
alcuna ragione scientifica per ritenere l’esistenza di un
nesso di causalità fra la presenza di Itx nel latte assunto
dai figli dei querelanti e le malattie da questi ultimi
patite.
A seguito del caso ITX è stata emessa la nota del Ministero
della Salute n. 2964 del 24 gennaio 2006.
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Cass. Pen. 28903/2011
La Cassazione ha ritenuto non sussistente il reato di cui all’art. 5 lett. b) a
carico dell’operatore che deteneva, per la propria produzione, serbatoi di
olio di semi di soia privi della dicitura “per alimenti”.
La Corte ha rilevato come il giudice di primo grado avesse constatato una
violazione puramente formale senza accertare se le modalità di
conservazione fossero in concreto idonee a determinare il pericolo di
danno alla salute o di deterioramento; nel caso, infatti, non risultava la
concreta avaria dell’olio contenuto nei serbatoi.
Semmai, la condotta avrebbe potuto integrare l’illecito amministrativo
punito ai sensi del D.P.R. 777/1982.
Anche in questo senso, comunque, non vi sarebbe stata alcuna violazione
perché l’imputato era l’utilizzatore dell’olio per la propria produzione e
non l’operatore economico che ha immesso sul mercato i contenitori.
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TAR Firenze 338/2013
Posto che la normativa comunitaria sull’igiene dei prodotti
alimentari non contiene un divieto assoluto all’utilizzo del legno
come materiale per la stagionatura dei formaggi, richiedendo
solo che i materiali siano mantenuti in buono stato e sottoposti a
regolare manutenzione, sì da scongiurare i rischi di
contaminazione del prodotto, in presenza di un danno grave e
irreparabile per il produttore, va sospesa l’esecuzione del
provvedimento con cui era stato ordinato l’adeguamento delle
superfici destinate a venire a contatto con i prodotti della
caseificazione non destinati ad una successiva stagionatura,
mediante la sostituzione delle assi in legno con superfici in
materiale idoneo per le quali sia possibile una efficace procedura
di lavaggio e disinfezione.
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