L’IMPRENDITORE AGRICOLO nel codice civile · 2019-11-14 · imprenditore agricolo La nozione di...

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L’IMPRENDITORE AGRICOLO nel codice civile Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.): È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Dott. Matteo Legnani

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L’IMPRENDITORE AGRICOLO

nel codice civile

Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.):

“ È imprenditore agricolo chi esercita unadelle seguenti attività:

coltivazione del fondo,

selvicoltura,

allevamento di animali e

attività connesse”.

Dott. Matteo Legnani

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La nozione di imprenditore agricolo prima del 2001

«E’ imprenditore agricolo chi esercita una attivitàdiretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,all’allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette allatrasformazione o all’alienazione dei prodottiagricoli, quando rientrano nell’esercizio normaledell’agricoltura».

Dott. Matteo Legnani

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La nozione attuale di

imprenditore agricolo

La nozione di imprenditore agricolo viene radicalmente

mutata, in quanto l'elemento preponderante e qualificante

non è più il fondo, ma è l’elemento dinamico a

rappresentare l’elemento fondamentale.

Permane la distinzione tra:

Attività PRINCIPALI

Attività CONNESSE

(Art. 1 d.lgs 18 maggio 2001, n. 228)

Dott. Matteo Legnani

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Le ATTIVITA’ PRINCIPALI

• “dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo

biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,

di carattere vegetale o animale”

• “che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il

bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”

Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali:

Dott. Matteo Legnani

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Alcuni esempi di nuove attività agricole principali

«Coltivazione del fondo»:

• Orticoltura;

• Coltivazioni in serra e in vivai;

• Floricoltura vivaistica;

• Giardinaggio;

• Colture idroponiche, coltivate al di fuori del suolo (es. funghi).

Allevamento di animali:

• Animali da cortile (pollame, conigli etc.)

• Animali da pelliccia, cavalli e cani da corsa, da esposizione etc.

• Acquacoltura;

• Apicoltura;

• Itticoltura.

Dott. Matteo Legnani

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Le “attività connesse”

«Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dalmedesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenutiprevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco odall'allevamento di animali, nonché le attività dirette allafornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalentedi attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegatenell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività divalorizzazione del territorio e del patrimonio rurale eforestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definitedalla legge.»

Dott. Matteo Legnani

Art. 2135 comma 3 c.c.

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Le “attività connesse”

Sono attività oggettivamente e intrinsecamente commerciali oindustriali, che possono essere qualificate come «agricole perconnessione» in presenza dei seguenti requisiti:

Requisito soggettivo: “esercitate dal medesimo imprenditoreagricolo”

Requisito oggettivo: criterio della PREVALENZA

• Output (prodotti trasformati/commercializzati..)

• Input (attrezzature o risorse utilizzate)

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Il requisito SOGGETTIVO per la connessione

il soggetto che esercita le attività «dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione» deve essere un imprenditore agricolo: deve cioèsvolgere anzitutto in forma di impresa una delle tre attivitàagricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura,allevamento di animali)

l’attività svolta «per connessione» deve essere coerente conquella agricola esercitata dall’imprenditore in via principale:

Es:

- Viticoltore che vende formaggio: att. commerciale

- Viticoltore che produce vino: att. agricola per connessione

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Il requisito OGGETTIVO per la connessione

Le attività «dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione»

devono avere ad oggetto:

o prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività

agricola principale,

o beni o servizi forniti attraverso l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda agricola.

Le attività connesse devono risultare NON PREVALENTI

dal punto di vista del rilievo economico rispetto all’attività

agricola principale.

Dott. Matteo Legnani

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Attività agricole per connessione

Manipolazione: la lavorazione non altera la natura del bene

primario (es. pulitura, cernita e incassettamento insalata);

Trasformazione: la lavorazione altera la natura del bene (es.

acquisto latte per produzione formaggio);

Conservazione, commercializzazione e valorizzazione: dei

prodotti proprio o di prodotti acquistati da terzi, solo se

precedute da attività di manipolazione o trasformazione.

Deve in ogni caso essere rispettato il requisito della prevalenza

dei prodotti aziendali rispetto a quelli acquistati da terzi. La

prevalenza è calcolata in termini di:

o QUANTITA’: per beni simili;

o VALORE: per beni di natura differente.

Dott. Matteo Legnani

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Focus fiscale: prevalenza nella manipolazione,

trasformazione e cessione di prodotti agricoli

Cassazione, ordinanza n. 18071/2017

(ribalta i primi due gradi di giudizio favorevoli al contribuente)

Rilevato il superamento del 50% delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte,

tutte utilizzate per la vinificazione.

Accertamento Irpef, Irap e IVA per produzione reddito d’impresa anziché reddito

agrario.

Art. 32, comma 2, lett. C), TUIR interpretazione letterale:

....«rileva esclusivamente la provenienza dei prodotti, senza che assuma alcun

rilievo la qualità e quindi il valore economico degli stessi»

Non decade dalla tassazione «agevolata» colui che produce uva di scarsa qualità,

ma di notevole quantità e che acquista da terzi uva di ottima qualità, ma di

quantità inferiore a quella prodotta.

Dott. Matteo Legnani

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Alcuni esempi di ATTIVITA’ CONNESSE (DM 13/02/2015)

• Produzione di carni e prodotti della loro macellazione;

• Lavorazione e conservazione delle patate, escluse (…);

• Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;

• Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;

• Produzione di olio di oliva e di semi oleosi;

• Trattamento igienico del latte e produzione derivati del Latte;

• Produzione di pane;

• Produzione di vini;

• Produzione di grappa;

• Produzione di malto e birra;

• Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni (…)

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…le “attività connesse”:

gli agriturismi

“attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, neipropri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri eorganizzando talvolta attività ricreative o culturali”

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Agriturismo: normative

L’agriturismo è soggetto a una specifica disciplina

giuridica, amministrativa e fiscale, che distinguono tale

attività da ogni altra forma di attività turistica in ambito

rurale:

Legislazione nazionale (Legge 20 febbraio 2006, n. 96);

Leggi regionali;

Normativa fiscale (Art. 5 Legge n. 413 del 30 dicembre 1991).

La differenza fondamentale rispetto a tutte le altre attività

turistiche è rappresentata dalla fusione delle due attività:

- Attività agricola prevalente

- Attività turistica in rapporto di connessione

Dott. Matteo Legnani

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AGRITURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 1 FINALITA’:

Supportare l’agricoltura mediante la promozione di forme idonee di

turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi

agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da

parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali

e il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità

paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le

connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Dott. Matteo Legnani

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AGRITURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 2 DEFINIZIONE

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezionee ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cuiall'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma disocietà di capitali o di persone, oppure associati fra loro,attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto diconnessione con le attività di coltivazione del fondo, disilvicoltura e di allevamento di animali.

Gli addetti dell’attività agrituristica - imprenditore agricolo e

suoi familiari (collaboratori di impresa familiare), nonché i

lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e

parziale - sono considerati lavoratori agricoli ai fini

previdenziali, assicurativi e fiscali.

Dott. Matteo Legnani

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AGRITURISMO - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 3

Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dicampeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri eda prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a caratterealcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati daimarchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG (…);

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini,alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilitàdell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchéescursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli entilocali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Dott. Matteo Legnani

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AGRITURISMO - Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 – Art. 5

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alla lettera a) e b) del comma 1dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismodi cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il redditoimponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti conl’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto,il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5dicembre 1985, n. 730, determinano l’imposta sul valore aggiuntoriducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura parial 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettariadell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Dott. Matteo Legnani

Trattamento fiscale

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…le “attività connesse”:

il «contoterzismo»

L’imprenditore agricolo può svolgere (nel tempo libero – o

comunque in maniera non prevalente) l’attività di fornitura di

servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori e imprese

terze.

Si sostituisce ad altri imprenditori agricoli, eseguendo

lavorazioni in conto terzi, utilizzando i propri mezzi

meccanici sui terreni altrui.

Risposta alla meccanizzazione del mondo agricolo e alla necessità

di ingenti risorse finanziarie

Dott. Matteo Legnani

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Il «contoterzismo»:

ATTIVITA’ AGROMECCANICA

E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi conmezzi meccanici per effettuare:

• le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclobiologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,

• la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali,

• la manutenzione del verde,

• tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti pergarantirne la messa in sicurezza.

• le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centridi stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallostesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 5 D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99

Dott. Matteo Legnani

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Le modalità di esercizio dell’attività

AGROMECCANICA

1. Scambio di mano d'opera o di servizi (Art. 2139 c.c.): «trapiccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manod’opera o di servizi secondo gli usi»

2. «contoterzismo misto»: l’imprenditore agricolo svolge anche

attività di contoterzismo, mediante l'utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate

nell'attività agricola esercitata (vera e propria attività connessa ex art.

2135 c.c.)

3. «contoterzismo puro»: soggetto che possiede solo i

macchinari e svolge l’attività di vendita ai terzi di servizi

agromeccanici, utilizzando macchine che non sono

prevalentemente usate all'interno della propria azienda agricola.

Dott. Matteo Legnani

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Ruolo del contoterzismo nell’agricoltura italiana

Nel 2010 circa il 33% delle aziende complessive ha affidato a terzi

le operazioni meccaniche in forma completa o parziale.

Il servizio contoterzi rappresenta l’alternativa più conveniente

rispetto alla concessione in affitto dei terreni di proprietà: in molti casi

l’azienda affida completamente a terzi le operazioni colturali su alcune

coltivazioni o sull’intera superficie aziendale.

Circa il 13% delle aziende risulta essere gestito in forma associata tra

proprietario e contoterzista, e generalmente è l’impresa

agromeccanica a fornire anche il maggior contributo nel processo

decisionale dell’impresa agricola (scelte colturali, scelte commerciali,

etc.).

Fonte: 6° censimento Istat

Dott. Matteo Legnani

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Prospettive del contoterzismo nell’agricoltura italiana

«Com’è noto, l’agricoltura professionale italiana è ormai inlarga misura un’agricoltura in outsourcing. La perdurantecrisi del settore primario ha insegnato agli imprenditoriagricoli che, per contenere i costi di produzione, anzichéacquistare onerose attrezzature è più conveniente rivolgersi aoperatori terzi dotati delle più moderne macchine agricole –ossia alle imprese agromeccaniche o contoterzisti agrari - efarsi fornire di volta in volta i servizi più idonei per i piani dicoltivazione dei propri terreni»….

Fonte:

Leonardo Bolis - Presidente CONFAI

Audizione IX Commissione – Senato della Repubblica

Situazione e prospettive per il settore primario: le proposte del mondo agromeccanico

Dott. Matteo Legnani

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Prospettive del contoterzismo nell’agricoltura italiana

Il continuo sviluppo dei servizi agromeccanici in contoterzi può consentire di:

operare con tecnologie molto avanzate (che la singola azienda agricola non

potrebbe permettersi);

favorire così la competitività delle produzioni aziendali;

massimizzare la produzione, adottando tecniche di coltivazione intensive;

diffondere sistemi di coltivazione ad alto valore tecnologico che assicurano

sistemi di gestione sostenibili (tecniche di precision farming o le

lavorazioni conservative del terreno).

Le imprese agro-meccaniche sono dunque portatrici di innovazione, come

richiesto dalla UE, tuttavia sono generalmente escluse dalle politiche di

sviluppo rurale (da contributi e agevolazioni). Da anni i rappresentanti del

settore agro-meccanico lottano per un adeguato riconoscimento del ruolo

dei contoterzisti nello sviluppo dell'agricoltura e spingono per

l’equiparazione degli stessi alle imprese agricole.

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…le attività connesse:

«produzione e cessione di energia elettrica»

Le aziende agricole italiane che producono energia da fonti

rinnovabili sono quelle di maggiori dimensioni (dimensione

media di 35 ettari) e ricorrono ad impianti:

FOTOVOLTAICI 80% dei casi

GEOTERMICI 11% dei casi

di BIOMASSE 9% dei casi

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LA PREVALENZA

Attività agricole

vs

attività industriali / commerciali

Il rispetto del requisito della PREVALENZA è alla base delriconoscimento della qualifica di IMPRENDITOREAGRICOLO, con rilevanti conseguenze a livello:

CIVILISTICO FISCALE

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Trattamento civilistico e fiscale

per l’imprenditore agricolo

Trattamento civilistico:

L’imprenditore agricolo NON è soggetto alla disciplina del cd

«Statuto dell’imprenditore commerciale»:

Pubblicità legale;

Tenuta scritture contabili;

Disciplina del fallimento.

Trattamento fiscale:

L’imprenditore agricolo è tassato sulla base del cd

«REDDITO AGRARIO»

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Tassazione delREDDITO AGRARIO

(Art. 32 Tuir)

«Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medioordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e allavoro di organizzazione impiegati, nei limiti dellapotenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sudi esso».

L’imprenditore agricolo NON è tassato sulla base

del reddito effettivamente prodotto, ma sulla base di un

«REDDITO NORMALE» (determinato mediante

l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge

catastale).

Dott. Matteo Legnani

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La fiscalità delle imprese in Italia (attività diverse da quella agricola tassata sul reddito agrario)

Impresa individuale, società di persone:

- Irpef: imposta progressiva (aliquote 23% - 43%)

- Irap: imposta proporzionale (circa 3,9%)

Società di capitali:

- Ires: imposta proporzionale del 24%

(più tassazione in capo ai soci)

- Irap: imposta proporzionale (circa 3,9%)

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Le categorie di reddito Irpef(Art. 6 Tuir)

Classificazione dei redditi

I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa;

f) redditi diversi.

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I redditi fondiari

reddito dominicale (RD):

è di esclusiva spettanza del Dominus, (titolare del diritto reale sul

bene);

è il reddito derivante dalla terra nel suo stato naturale e dai capitali

in esso investito.

reddito agrario (RA):

è il reddito ritraibile dall’esercizio delle attività agricole;

è il reddito derivante dalla terra per l’opera umana;

è attribuibile anche al non proprietario del bene quando per effetto

di un valido titolo, tale attività è concessa a terzi.

Dott. Matteo Legnani

Rappresentano la quota di reddito attribuibile ad un fondo agricolo

sulla base delle tariffe d’estimo.

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I redditi fondiariIl reddito dei terreni si distingue in reddito

dominicale e reddito agrario.

Al proprietario del terreno o al titolare di altro

diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il

reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga

direttamente l’attività agricola.

Se l’attività agricola è esercitata da un’altra

persona, il reddito dominicale spetta, comunque,

al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a

chi svolge l’attività agricola.

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Redditi fondiari: modalità di calcolo

Dalla visura catastale si ricavano, per ogni terreno, il reddito

dominicale e il reddito agrario quale base di partenza per la

determinazione del reddito imponibile. Tali valori devono

semplicemente essere rivalutati rispettivamente dell’80% e

del 70%.

Esempio RD

• Reddito dominicale (in catasto) € 100

• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1.80 = €180,00

Esempio RA

• Reddito agrario (in catasto) € 100

• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1.70 = € 170,00

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Redditi fondiari: modalità di calcolo dal 2013 - 2016

Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata prevista un’ulteriore

rivalutazione del 30% dei redditi dominicali e agrari. I valori

catastali sono ora rivalutati rispettivamente del 80% e dell’70%.

Esempio RD

• Reddito dominicale (in catasto) € 100

• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1,8*1,3 = € 234,00

Esempio RA

• Reddito agrario (in catasto) € 100

• Reddito imponibile (rivalutato) € 100 * 1,7*1,3= € 221,00

Anche per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola

l’ulteriore rivalutazione, prima limitata al 10%, sale ora al 30%.

Dott. Matteo Legnani

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Esempio pratico:Azienda agricola con terreni presi in affitto e coltivati a cereali

2013 2014 2015 2016 2017

reddito agrario € 4.271,00 € 4.271,00 € 4.475,00 € 5.289,00 € 0,00

Fatturato IVA € 90.340,00 € 291.348,00 € 0,00 € 2.000,00 € 55.620,00

Acquisti IVA € 64.230,00 € 121.260,00 € 23.862,00 € 66.393,00 € 19.224,00

Dott. Matteo Legnani

La tassazione del reddito agrario NON è influenzata

dall’effettivo risultato economico-reddituale conseguito

dall’imprenditore agricolo (forte incentivo alla produttività !!!).

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Redditi fondiari: modalità di calcolo 2017 - 2019

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio

pluriennale per il triennio 2017 - 2019.(GU Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57).

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017

Art. 1, comma 44

“Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e

agrari non concorrono alla formazione della base

imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

Dott. Matteo Legnani

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Dott. Matteo Legnani

Scaglioni reddito 2019 Aliquota Irpef lorda 2019

da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito

da 15.000,01 a 28.000 euro 27%3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000

euro

da 28.000,01 a 55.000 euro 38%6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000

euro

da 55.000,01 a 75.000 euro 41%17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000

euro

oltre 75.000 euro 43%25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000

euro

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Dott. Matteo Legnani

Livello di pressione fiscale in UE

Fonte: Sole24Ore

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…le attività connesse:

«produzione e cessione di energia elettrica»

Dott. Matteo Legnani

Commissione Europea: Rural Development in the EU - Statistical and Economic

Information, Report 2013.

• Il Report, fotografa la situazione aggiornata dell'agricoltura europea

dal punto di vista strutturale, dedicando particolare attenzione al

contributo del settore primario alla tutela dell'ambiente.

• Tra il 2011 e il 2010 l’Italia è il paese europeo che ha avuto il

più alto incremento (+ 44%), di produzione di energie

rinnovabili da agricoltura (migliorando così la propria posizione nella

classifica Ue, con una quota del 7,3% della produzione totale europea, contro

il 4,5% dell'anno precedente).

Lo sviluppo del settore non può che essere il risultato delle misure di

incentivo dei PSR e del trattamento fiscale di favore.

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…le attività connesse:

«produzione e cessione di energia elettrica»

«…la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica dafonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché dicarburanti ottenuti da produzioni vegetali provenientiprevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti daprodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivitàconnesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codicecivile e si considerano produttive di reddito agrario»

Dott. Matteo Legnani

Art. 1, comma 369, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

nel rispetto del requisito della PREVALENZA

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PREVALENZA «impianto di biogas»

La produzione di energia costituisce attività connessa a quella

agricola – e si considera rientrante nel reddito agrario – qualora

più del 50% delle risorse agroforestali necessarie per alimentare

l’impianto di biogas sia prodotto internamente all’azienda

agricola.

Termini di confronto per la prevalenza:

1. QUANTITA’ (per input della stessa natura)

2. VALORE: valore normale degli input aziendali vs costo acquisto input da

terzi (se impossibile il confronto quantitativo)

3. ENERGIA PRODOTTA: output prodotto da input aziendali vs output prodotto

da input di terzi (per input non suscettibili di valutazione)

(DUBBI sulla impossibilità di valutazione dei residui zootecnici, per cui spesso esiste

un vero e proprio mercato)

Circolare 32/E del 6 luglio 2009 – Agenzia delle Entrate Dott. Matteo Legnani

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«La prevalenza nel fotovoltaico»

La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza

nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale

complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista

uno dei seguenti requisiti:

• a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione

architettonica o da impianti parzialmente integrati, […], realizzati su strutture

aziendali esistenti;

• b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di

energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di

energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (calcolato senza tenere conto degli incentivi

erogati per la produzione di energia fotovoltaica);

• c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata

eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno

1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Circolare 32/E del 6 luglio 2009 – Agenzia delle Entrate Dott. Matteo Legnani

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Produzione e cessione di energia elettrica in agricoltura:

«pugnalati alle spalle gli imprenditori agricoli

che hanno investito nell’energia pulita»

Dott. Matteo Legnani

«All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esuccessive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di redditoagrario» sono sostituite dalle seguenti: «Il reddito è determinatoapplicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette aregistrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente diredditività del 25%». Le disposizioni del presente comma si applicano adecorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazionedell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodod’imposta»

Decreto bonus Irpef (Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66), Art. 22 comma 1

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L’attuale tassazione degli impianti di energia

L’art. 1 comma 910 della Legge di Stabilità 2016 rende definitiva la norma

transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015:

Rientrano nel REDDITO AGRARIO la produzione e la cessione, da

parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica:

- da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno;

- da fonti fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno.

Per la produzione di energia eccedente i suddetti limiti, il reddito è invece

determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando il coefficiente di redditività del

25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a

registrazione, agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente

riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della

quota di incentivo.

Dott. Matteo Legnani