L’Agente nei servizi di pagamento negli Istituti di...

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Riproduzione Riservata L’Agente nei servizi di pagamento negli Istituti di Pagamento e negli Istituti di Moneta Elettronica Corso di Formazione Parte Generale 1

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L’Agente nei servizi di pagamento negli Istituti di

Pagamento e negli Istituti di Moneta Elettronica

Corso di Formazione

Parte Generale

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AGENDA

1) Gli Istituti di Moneta Elettronica e gli Istituti di Pagamento: fondamenti giuridici

2) I servizi di pagamento negli IMEL e negli IP – Fondamenti giuridici e modalità operative

3) La disciplina Antiriciclaggio per IMEL e IP

4) La disciplina sulla Trasparenza

5) Le Comunicazioni all’Anagrafe tributaria

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Che cos’è un IMEL – Le Direttive 2000/46/CE e 2009/110/CE

Un istituto di moneta elettronica (acronimo, IMEL) è un intermediario finanziario istituito e regolamentato

dalla Direttiva dell’Unione Europea 2000/46/CE, successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/110/CE,

che ha ridisegnato la normativa concernente gli IMEL.

In particolare la Direttiva 2000/46/CE era stata adottata per regolamentare l’avvio, l’esercizio e la vigilanza

prudenziale dell’attività degli IMEL in reazione all’emergere sul mercato europeo dei nuovi prodotti di

pagamento elettronico prepagati, creando quindi:

• Un quadro giuridico chiaro della nuova materia pensato per rafforzare il mercato interno e la libera

circolazione dei capitali, delle merci e delle persone, secondo gli intendimenti fondativi dell’Unione

Europea;

• Garantire un adeguato livello di vigilanza prudenziale, affidando il nuovo soggetto alla vigilanza delle

rispettive Autorità di Vigilanza nazionali, per l’Italia, quindi, la Banca d’Italia.

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Che cos’è un IMEL – Le Direttive 2000/46/CE e 2009/110/CE

Tale quadro giuridico, tuttavia, in luogo di chiarire la natura del nuovo soggetto, aveva, per ammissione

della stessa Commissione Europea, almeno inizialmente, invece di chiarire, addirittura ostacolato la felice

introduzione dei servizi di moneta elettronica.

L’emanazione della Direttiva 2007/64/CE (PSD), che ha delineato precisamente l’intero corpus dei servizi

di pagamento, ha reso indispensabile la ridefinizione della natura dell’IMEL, attuata nel 2009 dalla

Direttiva 2009/110/CE. Questa ha introdotto una nuova definizione, tecnicamente neutra, di moneta

elettronica, definita come il valore monetario memorizzato elettronicamente, inclusa la memorizzazione

magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di

fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 5, della Direttiva 2007/64/CE e che

sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

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Che cos’è un Istituto di Pagamento – La Direttiva 2007/64/CE (PSD)

La nuova definizione della complessa materia dei servizi di pagamento, generata dall’esperienza sugli

IMEL e dalla constatazione delle necessità manifestate dai cittadini e dagli intermediari, ha indotto la

Commissione Europea ad operare una profonda riflessione sui soggetti che, nell’Unione, erogano servizi

di pagamento. Da tale riflessione ha avuto luce la Direttiva 2007/64/CE (PSD).

In particolare la Direttiva PSD mira a:

• sostenere la creazione di un Mercato Unico europeo dei servizi di pagamento al dettaglio (la SEPA)

nel quale non vi sia distinzione tra pagamenti transfrontalieri e nazionali all’interno dell’Unione

Europea;

• abbattere le barriere legali esistenti tra i diversi Stati Membri dell'UE definendo una cornice giuridica

unitaria;

• aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire parità di

condizioni;

• accrescere la trasparenza sia per i prestatori dei servizi di pagamento che per gli utenti;

• standardizzare diritti e obblighi per i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento.

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Che cos’è un Istituto di Pagamento – La Direttiva 2007/64/CE (PSD)

La Direttiva PSD, dunque, standardizza e definisce nel dettaglio tutti i servizi di pagamento erogabili dagli

intermediari finanziari nell’Unione Europea.

Infine, è stato introdotto l’Istituto di Pagamento (per brevità IP), definito come il soggetto che presta

servizi di pagamento in tutta la Comunità europea ai sensi della stessa Direttiva PSD. Si tratta, in questo

caso, dalla maggiore novità legislativa in ambito bancario e finanziario dopo l’introduzione degli istituti di

monete elettronica (IMEL) con la direttiva 2000/46/CE.

Il nuovo soggetto è stato posto sotto la vigilanza delle rispettive Autorità di Vigilanza nazionali, e, quindi,

per l’Italia, la Banca d’Italia.

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• L’Allegato alla Direttiva prevede che i servizi di pagamento che un IMEL e un IP possono svolgere

siano:

1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché sutte le operazioni

richieste per la gesione di un conto di pagamento;

2. servizi che permettono di prelevare il contante su un conto di pagamento nonché sutte le operazioni

richieste per la gesione di un conto di pagamento

3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su di un conto di pagamento

presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di

pagamento:

a. Esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b. Esecuzione di ordini di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

c. Esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di fido accordata ad un

utente di servizi di pagamento:

a. Esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b. Esecuzione di ordini di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

c. Esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti

I servizi di pagamento secondo la Direttiva PSD previsti per IMEL e IP

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5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

6. rimessa di denaro;

7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di

pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento

sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce

esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

• I servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sono pertanto enucleabili in tre principali sottotipi:

a. Accensione di conti di pagamento, e operazioni necessarie per la loro gestione;

b. Emissione e acquisizione di strumenti di pagamento, sia in veste di issuer sia in veste di acquirer;

c. Altri servizi di pagamento che possono essere erogati anche in assenza dell’accensione di un conto,

ma che possono anche essere erogati a valere su di un conto.

In aggiunta, un IMEL svolge l’attività di emissione di moneta elettronica, preclusa ad un IP.

I servizi di pagamento secondo la Direttiva PSD previsti per IMEL e IP

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L’attuazione della Direttiva PSD- Il D. Lgs. 11 del 2010

L’attuazione della Direttiva PSD è avvenuta, in Italia, nel gennaio del 2010, con l’emanazione del D. Lgs.

11 del 2010 (di seguito, per brevità, il Decreto).

Il Decreto recepisce le prescrizioni in tema di servizi di pagamento così come enunciate dalla Direttiva

PSD, chiarendo le modalità, anche operative, di prestazione dei servizi stessi in Italia, novella il TUB -

Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385 del 1993), introducendo un Titolo V-ter che disciplina il nuovo

intermediario, l’Istituto di Pagamento, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

Secondo la formulazione del TUB (art. 114-sexies), un Istituto di Pagamento è un soggetto che, assieme

alle Banche e agli IMEL, può prestare servizi di pagamento.

Pertanto, un Istituto di pagamento non può:

• Effettuare raccolta del risparmio, cioè l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto

forma di depositi sia sotto altra forma, il cui esercizio è riservato alle sole banche (art. 11 TUB);

• Erogare crediti e finanziamenti, il cui esercizio è riservato alle banche e agli intermediari ex art.

106 del TUB;

• Emettere moneta elettronica, il cui esercizio è riservato alle banche e agli IMEL.

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L’attuazione della Direttiva PSD- Il D. Lgs. 45 del 2012

Il recepimento della Direttiva 2009/110/CE, tramite il D. Lgs. 45 del 2012, ha comportato, in seguito alle

modifiche apportate alla natura dell’IMEL, la modifica del Titolo V-bis del TUB (introdotto dalla Legge 1

marzo 2002, n. 39), dedicato alla disciplina degli istituti di moneta elettronica.

Secondo la formulazione del TUB (art. 114-sexies), un Istituto di Moneta Elettronica è un soggetto che,

assieme alle Banche, può emettere moneta elettronica e, in considerazione di quanto enunciato nel

successivo Titolo V-ter, prestare servizi di pagamento.

I servizi di pagamento che un IMEL può prestare sono i medesimi previsti per gli Istituti di Pagamento, e

sono soggetti alle regole stabilite in tal senso dal D. Lgs. 11 del 2010 in relazione alla fornitura di servizi di

pagamento.

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L’attuazione della normativa comunitaria

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia

La vigilanza sull’operatività di tali nuovi intermediari finanziari è stata affidata dal Legislatore alla Banca

d’Italia.

In considerazione di ciò, quest’ultima ha emanato, dapprima, i seguenti provvedimenti:

• In relazione agli IMEL, introdotti nell’ordinamento con la Legge Comunitaria del 2001, le Istruzioni di

Vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), con la Circolare n. 253 del 26 marzo 2004;

• In relazione agli IP, introdotti con il D. Lgs. 11 del 2010, le Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di

pagamento del 15 febbraio 2010.

La Banca d’Italia, due anni dopo l’emanazione delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento, a

seguito di profonde riflessioni sulla natura contigua degli Istituti di Pagamento e degli Istituti di moneta

elettronica, ha emanato le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta

elettronica del 20 giugno 2012 (di seguito, per brevità, Disposizioni).

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L’attuazione della normativa comunitaria

Il contenuto delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia

Le Disposizioni di Vigilanza sono il documento attraverso il quale la Banca d’Italia attua il proprio compito

di regolamentazione interna del sistema finanziario, in accordo con i propri poteri istituzionali, nell’ambito

del dettato legislativo.

Le Disposizioni di Vigilanza, inoltre, sono emanate al fine di garantire omogeneità di comportamenti da

parte degli attori del sistema finanziario, e di garantire, nei confronti degli attori stessi, l’imparzialità di

giudizio dell’Autorità di Vigilanza, data dalla definizione di regole chiare, generali e comuni.

Le Disposizioni, in particolare definiscono:

L’autorizzazione all’operatività, l’iter da seguire ed il complesso della documentazione che un

soggetto che desideri essere autorizzato all’operatività come IMEL o IP deve presentare;

Le partecipazioni al capitale sociale e gli esponenti aziendali, ovvero le tipologie di partecipazione e

le soglie di attenzione ai fini della corretta partecipazione alla formazione della volontà sociale;

I requisiti in materia di tutela dei fondi dei clienti, che possono essere depositati presso una banca

terza (cd. banca tesoriera) oppure investiti in fondi; si tratta di un requisito di particolare

importanza

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L’attuazione della normativa comunitaria

Il contenuto delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia

La disciplina prudenziale sul patrimonio di vigilanza, che garantisce l’operatività dell’istituto;

L’organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni, che devono essere tali da

garantire il corretto svolgimento dell’attività e il rispetto della normativa in tema di antiriciclaggio,

trasparenza, tutela dei consumatori etc.;

Le succursali, gli agenti e il regime di libera prestazione di servizi, ovvero l’utilizzo di agenti per la

distribuzione dei servizi di pagamento e per gli IMEL, di soggetti convenzionati;

Operatività in Italia di istituti di pagamento comunitari ed extracomunitari;

L’operatività degli istituti di pagamento ad operatività limitata o che svolgano anche altra attività;

La vigilanza informativa ed ispettiva.

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La struttura di un IMEL e di un IP secondo le Disposizioni di Vigilanza

• La Banca d’Italia ha definito, nelle Disposizioni di Vigilanza, gli orientamenti generali in relazione alla

struttura minima tipica di un IMEL e di IP.

• In particolare, l’Autorità di Vigilanza ha posto regole precise in relazione a:

Il ruolo degli organi aziendali, descrivendo nel dettaglio i compiti generali de;

• L’organo con funzione di supervisione strategica (CdA);

• L’organo con funzione di gestione (Amministratore delegato);

• L’organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale)

I sistemi informativi, necessari per garantire il buon funzionamento della struttura;

Il sistema dei controlli interni, suddiviso in:

• Funzione di gestione del rischio;

• Funzione di controllo di conformità;

• Funzione di revisione interna.

• L’iter autorizzativo di un IP e di un IMEL tiene conto della rispondenza delle caratteristiche descritte

rispetto alle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza.

• Oltre a ciò, la Banca d’Italia ha sancito regole precise in relazione al capitale sociale e alla

composizione dell’azionariato, che devono garantire la trasparenza e la correttezza della vita

societaria dell’intermediario finanziario.

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La Distribuzione dei Servizi di pagamento e della moneta elettronica

Agenti e soggetti convenzionati

Per la distribuzione dei servizi di pagamento, gli IP e gli IMEL devono avvalersi di Agenti, mentre per la

distribuzione di moneta elettronica, gli IMEL possono avvalersi di Soggetti convenzionati.

Per distribuire i propri servizi di pagamento, un Istituto (IP o IMEL) può utilizzare unicamente agenti in

attività finanziaria così come disciplinati dal citato TUB (D. Lgs. 385 del 1993, Titolo VI bis).

L’agente in attività finanziaria è definito come il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato

diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica,

banche o Poste Italiane.

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La Distribuzione dei Servizi di pagamento e della moneta elettronica

Agenti e soggetti convenzionati

Gli Agenti in attività finanziaria sono iscritti in un apposito Elenco che, fino alla modifica operata dal D.

Lgs. 141 del 2010, era tenuto dalla Banca d’Italia. Ora è posto sotto il controllo dell’OAM-Organismo degli

Agenti e dei Mediatori. La Banca d’Italia, dunque, pur esercitando sempre il proprio controllo sull’OAM,

non ha più la gestione diretta del loro Elenco.

Gli agenti in attività finanziaria possono dunque prestare i servizi di pagamento per i quali l’istituto li abbia

incaricati. L’Agente in attività finanziaria è pertanto un soggetto autonomo, che si inserisce nella struttura

di un IP come soggetto deputato alla commercializzazione dei servizi di pagamento.

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La Distribuzione della moneta elettronica – I soggetti convenzionati

• La distribuzione e il rimborso della moneta elettronica da parte degli IMEL avviene anche mediante i

cosiddetti soggetti convenzionati.

• Tale modalità di distribuzione può avvenire soltanto per il tramite di un contratto di esternalizzazione di

funzioni operative relative all’emissione di moneta elettronica, che deve essere tale da garantire:

Che l’esternalizzazione non determini la delega delle responsabilità da parte degli organi

aziendali;

Che non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell’IMEL nei confronti dei suoi clienti nell’attività di

emissione di moneta elettronica;

Non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’IMEL deve soddisfare per poter

essere autorizzato all’attività di emissione di moneta elettronica e per conservare tale

autorizzazione.

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La Distribuzione della moneta elettronica – I soggetti convenzionati

• Le Disposizioni di Vigilanza elencano una serie di caratteristiche tassative del contratto di

esternalizzazione, tese a garantire la qualità e la sicurezza dell’attivita di distribuzione e di rimborso

della moneta elettronica.

• L’utilizzo dei soggetti convenzionati da parte degli IMEL è relativo unicamente all’attività di

distribuzione e di rimborso della moneta elettronica. I servizi di pagamento degli IMEL, al pari di quelli

degli IP, dovranno essere distribuiti unicamente da agenti in attività finanziaria.

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• L’agente in attività finanziaria (di seguito, Agente) è un soggetto giuridicamente autonomo che, in virtù

di un apposito mandato, commercializza Servizi di pagamento, agendo per conto dell’IP o dell’IMEL di

riferimento.

• Tale modalità implica che tale soggetto si costituisca come front-end dell’intermediario finanziario nei

confronti del pubblico e che la sua struttura e preparazione tecnica siano tali da rafforzare nella

clientela la fiducia in esso. La commercializzazione di tali servizi deve essere caratterizzata da

uniformità di processi e omogeneità dei comportamenti dei soggetti a ciò deputati.

• L’Agente, pertanto, al fine di poter svolgere la professione, deve superare un esame tenuto presso

l’OAM-Organismo degli Agenti e dei Mediatori, istituito con il D. Lgs. 141 del 2010 e posto sotto la

vigilanza della Banca d’Italia. A seguito del superamento dell’esame, l’Agente viene iscritto nell’Elenco

degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.

La Distribuzione dei Servizi di pagamento - Gli Agenti in attività finanziaria 1

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• L’Agente può essere una persona fisica o giuridica. Nel caso si tratti di una persona fisica, o di una

società di persone, i suoi dipendenti e collaboratori che distribuiscano a loro volta i servizi di

pagamento dovranno essere agenti in attività finanziaria iscritti all’OAM.

• Qualora si tratti di una persona giuridica organizzata come società di capitali, i dipendenti e i

collaboratori che distribuiscano a loro volta i servizi di pagamento dovranno seguire un corso e

sostenere una prova valutativa presso un ente di formazione avente determinate caratteristiche

stabilite dall’OAM.

La Distribuzione dei Servizi di pagamento - Gli Agenti in attività finanziaria 1

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• Gli Agenti, pur avendo e mantenendo, anche nei confronti dell’IMEL/IP, la propria autonomia (compreso

il rapporto con eventuali dipendenti o collaboratori cooptati dall’Agente per la distribuzione dei servizi di

pagamento), per quanto concerne la distribuzione dei servizi di pagamento non hanno alcuna

autonomia decisionale: tutti i servizi, e le modalità di svolgimento, sono in ogni caso decisi

dall’intermediario di riferimento.

• Le cosiddette Procedure Operative Interne sono formalizzate e raccolte nel Manuale delle Procedure

Interne dell’intermediario, che deve essere conosciuto e condiviso non solo dalla compagine aziendale

dell’intermediario in senso stretto, ma deve essere distribuito a tutti gli Agenti e ai loro dipendenti e

collaboratori.

La Distribuzione dei Servizi di pagamento - Gli Agenti in attività finanziaria 2

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• L’aderenza ai comportamenti descritti in tale Manuale garantisce l’intermediario, gli Agenti e i

collaboratori dalle responsabilità che potrebbero sorgere in seguito ad una mancata ottemperanza , ai

sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231 del

2001).

• L’Agente non può svolgere altri servizi se non quelli previsti dall’intermediario nell’ambito dell’accordo

contrattuale, così come comunicato all’Autorità di Vigilanza. Può tuttavia offrire, per conto di un altro

intermediario, i servizi che non siano stati previsti. Un Agente può operare, al massimo, per tre

intermediari.

La Distribuzione dei Servizi di pagamento - Gli Agenti in attività finanziaria 2

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La Distribuzione dei Servizi di pagamento – L’iscrizione nell’Albo della Banca d’Italia

• Per poter legittimamente operare, l’Agente deve essere iscritto nell’Albo degli istituti di pagamento o

degli istituti di moneta elettronica quale agente di un determinato intermediario.

• La comunicazione, a cura dell’intermediario stesso, oltre alle generalità, contiene una descrizione dei

meccanismi di controllo interno proprii dell’agente e la dichiarazione di aver verificato l’adeguatezza di

tali meccanismi, nonché l’assetto organizzativo generale dell’agente e l’adeguatezza delle risorse

impiegate dallo stesso per la prestazione dei servizi di pagamento.

• L’IMEL/IP, dunque, deve accertare che l’agente sia un soggetto che abbia ex ante una serie di

caratteristiche che garantiscono la corretta distribuzione dei servizi di pagamento e comunicarle

all’Autorità di Vigilanza.

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La Distribuzione dei Servizi di pagamento – L’iscrizione nell’Albo della Banca d’Italia

• Quest’ultima, effettuati i controlli del caso, provvederà all’iscrizione o al diniego della stessa. Tale

diniego può essere determinato dal fatto che l’agente non assicuri la corretta prestazione dei servizi di

pagamento oppure il rispetto della disciplina di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al

terrorismo.

• Quindi l’agente, come soggetto autonomo, deve garantire l’esistenza di un proprio sistema dei controlli

interni che ne testimoni l’organizzazione e l’implementazione di policy antiriciclaggio che siano

autonome rispetto all’intermediario, dal momento che può assumere mandati da parte di intermediari

differenti.

• La valutazione dell’Autorità di Vigilanza attiene quindi alla struttura dell’agente come soggetto

autonomo, non come parte della compagine dell’intermediario di riferimento.

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La Distribuzione dei Servizi di pagamento – L’evoluzione della normativa –

Gli Agenti nei servizi di pagamento

• La disciplina della distribuzione dei servizi di pagamento, in seguito all’emanazione del D. Lgs. 141 del

2010, ha subito una nuova evoluzione con l’introduzione degli agenti nei servizi di pagamento.

• Si tratta di una nuova categoria di agenti che distribuiranno professionalmente solo i servizi di

pagamento indicati dall’art. 1, comma I, lett. b) del D. Lgs. 11 del 2010, e non anche tutti gli altri servizi

normalmente previsti per gli agenti in attività finanziaria. Gli Agenti nei servizi di pagamento sono

iscritti nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.

• I requisiti di professionalità previsti dal legislatore sono costituiti dalla frequenza di un corso di

formazione professionale curato dall’intermediario mandante e relativo ai servizi di pagamento

prestati, che deve essere configurato secondo uno standard previsto dall’OAM. La frequenza al corso

costituisce requisito di professionalità anche per i dipendenti e i collaboratori dei quali l’agente si

avvale per il contatto con il pubblico.

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La Distribuzione dei Servizi di pagamento – L’evoluzione della normativa –

Gli Agenti nei servizi di pagamento

• Il legislatore, vista l’importanza e la delicatezza della materia, ha precisato che il corso dovrà dare

particolare rilievo ai presidi di tutela della clientela e in materia antiriciclaggio.

• L’Agente nei servizi di pagamento, diversamente dall’agente in attività finanziaria, può svolgere la

propria attività anche su mandato di più intermediari e svolgere altresì altre attività commerciali, a

condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività

nel settore dei pagamenti.

• Il legislatore ha escluso ogni forma di operatività del nuovo agente nella concessione dei crediti, anche

se connesso a servizi di pagamento per i quali abbia ricevuto mandato.

• L’attività dell’agente nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali

commerciali qualora il servizio prestato comporti l’acquisizione dal cliente di denaro o alti mezzi di

pagamento.

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Il D. Lgs. 11 del 2010 enuncia le tipologie di servizi di pagamento che IMEL ed IP possono erogare, così

come definiti nell’Allegato di cui alla Direttiva 2007/64/CE PSD.

I servizi di pagamento vedono l’interazione fra due soggetti, mediata dall’intermediario (o dagli

intermediari):

Il Pagatore, ovvero il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un

ordine di pagamento ovvero, in mancaza di quest’ultimo, il soggetto che impartisce un ordine di

pagamento;

Il Beneficiario, il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.

Il legislatore utilizza altresì la locuzione utilizzatore di servizi di pagamento (o utilizzatore), definito come il

soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore, di beneficiario o di entrambe.

Servizi di pagamento, operazioni di pagamento e strumenti di pagamento

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Vi sono altre definizioni che il legislatore utilizza in relazione all’erogazione dei servizi di pagamento, e

che ricorrono nella definizione delle modalità di svolgimento dei servizi di pagamento ovvero:

Operazione di pagamento, cioè l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,

trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti fra il pagatore e il

beneficiario;

Ordine di pagamento, cioè qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio

prestatore di servizi di pagamento con la quale viene richiesta l’esecuzione di un’operazione di

pagamento;

Strumento di pagamento, cioè qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure

concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore dei servizi di

pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento.

Le operazioni di pagamento possono essere:

Operazioni disciplinate all’interno di un contratto quadro, cioè il contratto che disciplina la futura

esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le

condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;

Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro.

Servizi di pagamento, operazioni di pagamento e strumenti di pagamento

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE – Le caratteristiche generali dei servizi di pagamento 1

Il Legislatore si è inoltre premurato di definire con chiarezza le caratteristiche fondamentali dei servizi di

pagamento che, al di là delle declinazioni che gli stessi assumono nei diversi intermediari, devono essere

sempre verificabili.

Sono pertanto enunciate nel Decreto regole precise in relazione:

Al consenso e alla revoca del consenso ad un’operazione di pagamento: il consenso del pagatore è

infatti essenziale ai fini della corretta autorizzazione dell’operazione di pagamento e il prestatore di

servizi di pagamento deve prevedere regole precise in tal senso;

Di obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di servizi di pagamento: l’utilizzatore deve

utilizzare lo strumento in conformità dei termini contrattuali e comunicare tempestivamente il furto o

lo smarrimento dello stesso; il prestatore deve garantire che lo strumento di pagamento non sia

accessibile a terzi e assicurare tutti i servizi necessari alla comunicazione del furto e dello

smarrimento;

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE – Le caratteristiche generali dei servizi di pagamento 1

Alla ricezione degli ordini di pagamento, al loro rifiuto e alla loro irrevocabilità: il momento di ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dal prestatore di servizi

di pagamento di cui si avvale il pagatore. Il Legislatore ha introdotto anche per gli IP e gli IMEL il concetto

di Giornata Operativa e di Orario Limite, in considerazione del fatto che gli IP e gli IMEL, per poter

operare, devono fare riferimento alla Rete Nazionale Interbancaria e alle sue regole;

Il prestatore di servizi di pagamento non può mai rifiutarsi di dar corso ad un ordine purché questo sia

impartito nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, salvo che l’ordine non sia in contrasto con

disposizioni di diritto comunitario e nazionale. Il rifiuto deve essere, di norma, corredato dalle

opportune motivazioni e dalla procedura di correzione;

l’ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia,

in relazione ai diversi servizi di pagamento (addebiti diretti, etc) il legislatore ha previsto regole precise

determinate in base alla natura stessa del servizio di pagamento; (Continua nella pagina che segue)

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Alla comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto, e alla responsabilità

conseguente per il prestatore di servizi di pagamento e per il pagatore;

Ai rimborsi;

Ai tempi di esecuzione e alla data valuta, con particolare attenzione alla disponibilità dei fondi sul conto

del beneficiario: il legislatore ha infatti prescritto che l’importo dell’operazione deve essere accreditato

sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva al momento della ricezione

dell’ordine di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Sono previste

regole in relazione alle operazioni disposte su iniziativa del beneficiario e sugli addebitit diretti;

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE – Le caratteristiche generali dei servizi di pagamento 2

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Riproduzione Riservata

Alla responsabilità per identificativi unici inesatti e per la mancata o inesatta esecuzione degli ordini di

pagamento. L’identificativo unico è la combinazione di lettere, numeri e simboli che l’utilizzatore deve

indicare al proprio prestatore di servizi si pagamento per identificare con chiarezza il destinatario

dell’ordine del pagamento e/o il suo conto di pagamento. Tale identificativo unico è fornito da ogni

prestatore di servizi di pagamento sl proprio utilizzatore e, nel caso di un conto di pagamento, può

essere un IBAN. Se lò’identificativo fornito dall’utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di

pagamento non è responsabile, ma comunque deve compiere sforzi ragionevoli per aiutare l’utilizzatore

a recuperare i fondi, addebitandone le spese;

Alla mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento: il prestatore di servizi è responsabile della

corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto;

Al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196 del 2003.

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE – Le caratteristiche generali dei servizi di pagamento 2

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• Tali regole, enunciate chiaramente nel Decreto, devono essere recepite:

qualora si tratti di servizi di pagamento erogati all’interno di un contratto quadro, nel cd. Contratto

quadro, regolamentato accuratamente dal TUB. I servizi sub 3 possono essere erogati in sinergia

con l’accensione di un conto di pagamento, tuttavia la loro esistenza non è legata strictu sensu

all’esistenza di un conto: il legislatore, infatti, in tema di identificativo unico, lo collega sia

all’esistenza di un conto di pagamento, sia all’utilizzatore stesso, prevedendo quindi servizi di

pagamento del tutto slegati dal conto;

Qualora si tratti di singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro (es.

pagamento di bollettini di conto corrente postale per contanti), negli appositi cartelli posti nei locali

aperti al pubblico, indicando chiaramente: i dati o l’identificativo unico che il cliente deve fornire; il

tempo massimo di esecuzione dell’operazione; le spese, gli oneri e le commissioni; la forma per

prestare il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento.

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE – Le caratteristiche generali dei servizi di pagamento 3

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• IMEL ed IP devono quindi elaborare la loro operatività, sia sotto il profilo tecnico e tecnologico, sia sotto

il profilo legale, tenendo conto delle necessità degli utilizzatori di tali servizi così come enunciate dal

Legislatore.

• La distribuzione dei servizi di pagamento e da parte di IMEL e IP è stata assoggettata dal legislatore a

regole severe e precise.

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE – Le caratteristiche generali dei servizi di pagamento 3

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 1 (I)

• Nell’Allegato alla Direttiva, n. 1, il legislatore comunitario cita i servizi che permettono di depositare il

contante su di un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di

pagamento.

• Il legislatore comunitario, quindi, precisa il concetto di conto di pagamento, che è stato definito dal

Legislatore Italiano come un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o

più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento. Il conto di

pagamento è caratterizzato essenzialmente dal fatto di:

• Non poter presentare un saldo passivo, dal momento che IMEL ed IP non possono erogare credito;

• Non corrispondere interessi, in considerazione del fatto che IMEL ed IP non sono deputati ad effettuare

finanziamenti sulla base della raccolta presso il pubblico. (Continua nella slide seguente)

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 1 (I)

• Il Conto di Pagamento è stato pensato dal legislatore per fornire servizi adeguati a quei soggetti che,

per diversi motivi, non possono o non vogliono accendere un conto corrente, ma le cui operazioni non

possono in ogni caso sfuggire alle ovvie esigenze di tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Eccettuato ciò, un conto di pagamento è uno strumento che permette la gestione del proprio denaro

contante, con meccanismi di rendicontazione simili a quelli previsti per un conto corrente ordinario.

• In particolare, il denaro versato deve essere immediatamente disponibile per il cliente al fine di poter

effettuare operazioni di pagamento di qualsivoglia natura, senza dilazioni temporali.

(Continua nella slide seguente)

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 1 (II)

• Ciò implica che l’intermediario debba:

mettere a disposizione del cliente una serie di luoghi fisici nei quali il servizio di pagamento e gli

altri servizi di gestione possano essere effettuati, tramite accordi commerciali ovvero tramite una

rete diretta, ovvero mettere a sua disposizione servizi di pagamento che consentano il deposito

tramite ulteriori strumenti di pagamento;

attivare opportune procedure operative, sia sotto il profilo dell’organizzazione, sia sotto il profilo

informativo, idonee a consentire che il cliente usufruisca del servizio nei limiti e nei modi consentiti

dalla legge (blocchi nel caso di richieste di fondi di ammontare superiore al saldo del conto e simili);

attivare le procedure di rendicontazione idonee ad evidenziare tutte le movimentazioni del conto di

pagamento:

Attivare le opportune procedure di blocco dell’operatività.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 1 (II)

• Le operazioni di gestione del conto di pagamento prevedono che l’intermediario sia correttamente

collegato alla Rete Nazionale Interbancaria, in via diretta o tramite un altro intermediario, al fine di

consentire che il titolare del conto possa ricevere accrediti sul proprio conto (sotto forma di bonifici o

altro) e che consenta ai propri clienti di versare denaro contante sul proprio conto.

• L’intermediario deve pertanto strutturare il servizio e strutturare la propria organizzazione, sia sotto il

profilo giuridico, sia sotto il profilo informativo, sia sotto il profilo procedurale, in modo da poter

garantire al cliente la corretta erogazione del servizio.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 2

• Il servizio di pagamento rubricato sub 2 costituisce un completamento di quello previsto sub 1,

prevedendo i servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento, nonché tutte le

operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

• Il secondo servizio di pagamento completa e definisce il n. 1, prevedendo la possibilità per il cliente di

avere a disposizione strumenti che permettano il prelievo del contante sul proprio conto di pagamento.

• Anche in questo caso l’intermediario dovrà:

mettere a disposizione del cliente una serie di luoghi fisici nei quali tali servizi di pagamento

possano essere effettuati, tramite accordi commerciali ovvero tramite una rete diretta, ovvero

mettere a sua disposizione servizi di pagamento che consentano il prelievo tramite ulteriori

strumenti di pagamento;

attivare opportune procedure operative, sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo

informativo, idonee a consentire che il cliente usufruisca del servizio nei limiti e nei modi consentiti

dalla legge (blocchi nel caso di richieste di fondi di ammontare superiore al saldo del conto e

simili);

attivare le procedure di rendicontazione idonee ad evidenziare tutte le movimentazioni del conto di

pagamento:

Attivare le opportune procedure di blocco dell’operatività.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 2

• La gestione dei conti, pertanto, prevede che l’intermediario sia dotato, sotto il profilo dei controllo

interni, informativo e tecnico, di una serie di strutture e presidi idonei a garantire la fruibilità del

servizio.

• I contratti quadro afferenti ai conti di pagamento e l’informativa precontrattuale devono pertanto

contenere indicazioni chiare e precise circa le modalità di svolgimento del servizio di pagamento con

riferimento ai servizi. I Fogli informativi, il Contratto quadro e l’altra documentazione specificata dal

Legislatore devono essere messi a disposizione della clientela preliminarmente alla conclusione del

contratto.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 3

• Il numero 3 racchiude la categoria più complessa di servizi di pagamento, dal momento che considera

l’esecuzione di ordini di pagamento su di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di

pagamento dell’utilizatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

• L’ordine di pagamento indicato dal legislatore è una qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un

beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene richiesta l’esecuzione di

un’operazione di pagamento.

• I servizi sub 3 (addebiti diretti, esecuzione di ordini di pagamento mediante carte di pagamento, bonifici

e ordini permanenti) possono essere:

Legati ad un’operatività a valere su di un conto di pagamento, nel qual caso saranno parte di un

contratto quadro come servizi di pagamento aggiuntivi rispetto ai servizi del conto di pagamento;

Del tutto separati da tale operatività, configurandosi quindi come operazioni al di fuori di un

contratto quadro.

• Le somme oggetto di tali ordini di pagamento devono pervenire nelle disponibilità del beneficiario entro

la fine della giornata operativa successiva a quella in cui è stato ricevuto l’ordine di pagamento.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 4

• I legislatori comunitario e nazionale hanno previsto che gli IP e gli IMEL possano concedere

finanziamenti ai detentori di un conto di pagamento, ma solo nel caso in cui il finanziamento sia

accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento di

breve durata, non superiore a dodici mesi, a meno che non sia concesso in relazione ai pagamenti

effettuati con carta di credito.

• Il finanziamento non può essere in ogni caso concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini

dell’esecuzione di un’operazione di pagamento.

• A tali operazioni di pagamento si applicano le considerazioni svolte in relazione ai servizi di

pagamento sub 3.

• Naturalmente, in questo caso si dovrà procedere ad una valutazione del profilo di rischio del cliente,

verificando le garanzie che questo può fornire il realzione al finanziamento richiesto, in modo non

dissimile da quanto è previsto per l’operatività delle Banche e degli altri intermediari finanziari che

erogano il credito.

• Ciò implica la necessità di considerare in modo differente il piano di rischio dell’intermediario, che non

vede l’esistenza del solo rischio operativo, ma deve tenere conto, nella propria gestione del rischio,

dei rischi connessi con il finanziamento (cd. rischio di credito).

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

Le carte di pagamento (I)

• Il servizio di pagamento sub 5 concerne l’emissione e/o l’acquisizione di strumenti di pagamento. Si

tratta, in questo caso, dell’attività di issuing e di acquiring connessa alle carte di pagamento.

• Le carte di pagamento sono strumenti che consentono di effettuare pagamenti senza l’utilizzo del

contante costitutite da tessere plastificate, munite di chip e di quantità di sicurezza. Esse sono

divenute nel tempo la modalità di pagamento più diffusa per gli acquisti di beni e servizi presso gli

esercizi convenzionati, in Italia e all’estero, ma anche per quelli effettuati tramite Internet. Possono

anche essere utilizzate per prelevare contante presso gli sportelli automatici (ATM), in Italia e

all’estero, digitando un codice segreto (PIN).

• Le carte di pagamento, in linea generale, vengono tradizionalmente distinte in carte di credito, di

debito e prepagate.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

Le carte di pagamento (I)

• Tradizionalmente la carta di credito viene rilasciata al richiedente sulla base di un contratto stipulato

con la banca o la società emittente; questa invia al titolare l’elenco (estratto conto) degli acquisti

effettuati a scadenze fisse (di solito mensili). Il titolare è tenuto a restituire alla banca o alla società

emittente l’importo complessivo degli acquisti effettuati a scadenze periodiche, senza spese nè

interessi; in genere ciò avviene attraverso l’addebito automatico del proprio conto corrente collegato.

Se il contratto lo prevede, il pagamento può avvenire ratealmente, addebitando un interesse ad un

tasso definito contrattualmente. La carta viene rilasciata dalla banca o dalla società emittente dopo

una valutazione della solvibilità del cliente, cioè della sua capacità a restituire le somme che, pur se

per un breve lasso di tempo, gli vengono anticipate.

(Continua nella pagina che segue)

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• La carta di debito viene, di norma, rilasciata da un intermediario su sua iniziativa o su richiesta del

proprio cliente che deve necessariamente detenere un conto, corrente o di pagamento. La carta

consente di effettuare un’ampia gamma di servizi di pagamento (ad esempio: visualizzazione saldo

conto, ricariche telefoniche, ecc.). Le operazioni di pagamento o di prelievo di contante sono addebitate

nel conto del titolare pressoché contestualmente alla transazione effettuata.

• Le carte prepagate sono quelle carte che incorporano un potere d’acquisto pagato in via anticipata dal

portatore della carta all’emittente, senza altro requisito di solvibilità o di detenzione di conti. Il potere di

acquisto caricato sulla carta è spendibile presso: l’emittente stesso (c.d. carte a spendibilità limitata),

che fornisce in proprio beni o servizi (ad esempio: pedaggi autostradali, servizi di telefonia) ovvero una

molteplicità di esercenti (c.d. carte multiuso o borsellini elettronici).

• In considerazione della loro natura, IMEL e Istituti di Pagamento possono svolgere l’attività di emissione

di carte di debito e, con riferimento ai soli IMEL, di emissione di carte ricaricabili.

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

Le carte di pagamento (II)

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

L’attività di emissione delle carte di pagamento (issuing)

• Un soggetto emittente di strumenti di pagamento, o Issuer, è un soggetto che emette carte di

pagamento appartenenti a circuiti nazionali o internazionali.

• L’Issuer, quindi, concede l’autorizzazione al pagamento richiesto, addebitando il conto (corrente o di

pagamento) del titolare della carta di pagamento, in forza di un rapporto contrattuale.

• I circuiti di pagamento possono essere nazionali (es. PagoBancomat) o internazionali (es. Visa o

MasterCard), ai quali l’Issuer aderisce in via diretta, acquisendo una licenza, oppure in via indiretta,

acquisendo una sublicenza o tramite affiliazione.

• L’emissione comporta la personalizzazione della tessera, che avverrà con il logo e la grafica

dell’issuer e l’indicazione dei circuiti sui quali la carta sarà utilizzabile (co-badging). Inoltre l’issuer può

emettere la carta personalizzandola con i loghi della società per conto della quale la carta viene

personalizzata (co-branding).

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

L’attività di emissione delle carte di pagamento (issuing)

• Nello svolgimento di tale attività, l’Issuer deve definire:

I meccanismi di collegamento con il circuito di pagamento;

I meccanismi di tutela dell’integrità del circuito, con particolare attenzione ai meccanismi di

controllo e alle misure per assicurare la continuità e l’adeguatezza dei livelli del servizio;

Le misure di sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di identificazione e

autenticazione degli utenti, alla gestione di eventuali sistemi di crittografia e ai meccanismi

adottati al fine di preservare l’integrità e la riservatezza dei dati;

Le modalità di clearing e settlement;

Le modalità della gestione e del controllo delle frodi;

Le modalità di gestione dei reclami;

Le caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumenti di pagamento, compresi i presidi di

sicurezza adottati;

Le modalità di produzione, personalizzazione, conservazione, distribuzione e distruzione dei

dispositivi utilizzati e relativi presidi di sicurezza tecnica adottati.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

L’attività di accettazione delle carte di pagamento (acquiring)

Un soggetto che effettua l’attività di accettazione delle carte di pagamento, o Acquirer, è un soggetto che

provvede alla gestione delle autorizzazioni di transazioni con Carte appartenenti a circuiti di credito o di

debito, in virtù di un contratto in essere con l’esercente o con la banca di quest’ultimo.

L’Acquirer utilizza un dispositivo (POS-Point of Sale), fisico o virtuale, tramite il quale viene inviata

all’acquirer la richiesta autorizzativa per un pagamento negoziato con una carta emessa da un Issuer.

L’Acquirer verifica a quale Issuer sia attribuibile la carta.

L’Acquirer coordina la gestione dei flussi finanziari sotto il profilo contabile sia con l’esercente e la sua

banca, sia con il circuito, attivandosi in modo da far accreditare:

L’esercente pertanto riceve il pagamento del bene/servizio commercializzato al netto delle commissioni

(MSC-Merchant Services Charge), sulla base della tempistica prevista dal contratto di convenzionamento;

L’Acquirer può procedere direttamente al convenzionamento dell’esercente, oppure appoggiarsi ad un

altro intermediario.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 5 –

L’attività di accettazione delle carte di pagamento (acquiring)

L’Acquirer definisce, nella distribuzione del proprio servizio, quali siano:

Le caratteristiche del servizio di acquiring, incluse le modalità di convenzionamento del merchant;

Le caratteristiche dei flussi informativi e monetari con i punti di accettazione degli strumenti di

pagamento;

Le caratteristiche tecniche e di funzionamento dei dispositivi di accettazione dellgo strumento di

pagamento e i presidi di sicurezza tecnica attivati.

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 6 –

La rimessa di denaro (Money Transfer) – I -

La rimessa di denaro (detta anche MoneyTransfer) è un servizio di pagamento in cui, senza

l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di

pagamento riceve i fondi del pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare

corrispondente al beneficiario o ad un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per

conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua

disposizione.

i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati

al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al

beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,

e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo.

Tale servizio è largamente utilizzato per il trasferimento di somme all’estero da parte di soggetti

non bancarizzati.

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Riproduzione Riservata

Il soggetto che eroga tale servizio di pagamento deve definire con chiarezza, soprattutto nei confronti

dell’Autorità di Vigilanza:

Quale sia il circuito cui aderisce e i principali paesi verso cui sono inviate o ricevute le rimesse di

denaro;

Le caratteristiche del servizio (i livelli di servizio garantiti, i vincoli procedurali e di importo etc.);

Le procedure e i presidi di sicurezza nella fase di invio (controlli di linea, verifica dell’identità,

generazione di codici di controllo e loro sicurezza etc.);

Le procedure e i presidi di sicurezza nella fase di ricezione (controlli di linea, verifica dell’identità,

generazione di codici di controllo e loro sicurezza etc.);

Le modalità di gestione dei flussi monetari e informativi, con particolare attenzione alle

caratteristiche dei sistemi informatividegli agenti che erogano il servizio;

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 6 –

La rimessa di denaro (Money Transfer) – II -

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Le caratteristiche e i presidi di sicurezza delle reti di interconnessione degli agenti con i sistemi

elaborativi centrali;

Le procedure di controllo sugli agenti, inclusa la verifica delle procedure tecnico-operative di

sicurezza;

Le caratteristiche e i presidi di sicurezza adottati per l’accesso alle reti interbancarie nazionali e

internazionali.

In passato, tale servizio era distribuito per mezzo di Agenti di MoneyTransfer che offrivano

esclusivamente questo servizio di pagamento. La nuova normativa prevede che tale attività possa

essere svolta dagli agenti in attività finanziaria e dai nuovi agenti nei servizi di pagamento.

Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 6 –

La rimessa di denaro (Money Transfer) – II -

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Allegato alla Direttiva 2007/64/CE - I servizi di pagamento di cui al n. 7

I servizi di pagamento di cui al punto 7 consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento in cui:

il consenso del pagatore sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico;

Il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazione, o digitale o

informatica che agisce come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e

servizi.

In particolare :

Le operazioni di pagamento sono essere riferibili all’acquisto di beni o servizi fisici o digitali;

L’operatore di telecomunicazione deve agire come mero intermediario del pagamento tra

l’utilizzatore e il fornitore di beni e servizi, senza apportare valori aggiunti senza i quali non

sarebbe possibile fruire del bene con le medesime modalità.

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La Moneta elettronica

La moneta elettronica è il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione

magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di

fondi per effettuare operazioni di pagamento, ovvero atti disposti dal pagatore, di collocare, trasferire o

ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario.

Il valore monetario, in particolare, è:

memorizzato su un dispositivo elettronico;

emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario stesso;

accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.

Le caratteristiche principali della moneta elettronica sono:

Il dispositivo di memorizzazione, rappresentato dal microprocessore della carta o dalla memoria del PC;

L’equivalenza tra i fondi caricati sul dispositivo e i fondi ricevuti dall’emittente,

per cui l'emittente ha un debito immediatamente esigibile verso l'acquirente;

L’accettazione generalizzata presso soggetti diversi dall’emittente.

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La Moneta elettronica

L’IMEL deve stabilire, in relazione all’emissione della moneta elettronica:

Le caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento;

Le modalità di avvaloramento;

Le modalità di rimborso;

I meccanismi di registrazione delle operazioni di utilizzo, ricarica, rimborso e degli eventuali

trasferimenti da un dispositivo ad un altro.

N.B. La moneta elettronica può essere emessa unicamente dalle banche e dagli IMEL, e può essere

distribuita attraverso i soggetti convenzionati tramite contratto di esternalizzazione.

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La distribuzione dei servizi di pagamento e della moneta elettronica –

Gli Intermediari e gli Agenti

Per distribuire i propri servizi di pagamento, IMEL ed IP devono:

Delinearne accuratamente le caratteristiche, nel rispetto delle prescrizioni minime del Decreto con

riferimento ad ogni singolo servizio;

Definire le caratteristiche tecniche del servizio, sotto il profilo tecnologico e informativo;

Definire le procedure di controllo sull’operatività dei soggetti che operano la distribuzione (di linea, di

conformità, di rischio, con l’ultimo finale controllo dell’Internal Audit in una visione strategica dell’attività

dell’intermediario);

Elaborare le Procedure Operative Interne che definiscano le modalità di erogazione dei servizi alla

clientela, indispensabili per i soggetti deputati alla distribuzione e alla commercializzazione dei servizi

di pagamento.

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La distribuzione dei servizi di pagamento e della moneta elettronica –

Gli Intermediari e gli Agenti

Gli Agenti in attività finanziaria e gli agenti nei servizi di pagamento deputati alla distribuzione dei servizi di

pagamento non possono, in alcun modo, e per alcun motivo, elaborare procedure proprie di erogazione

dei servizi di pagamento, e devono agire, in ogni momento, nel pieno rispetto delle procedure operative

elaborate dall’intermediario.

Del pari, i soggetti convenzionati dagli IMEL per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica

dovranno attenersi alle specifiche tecniche stabilite dall’intermediario e formalizzate all’interno dei contratti

di esternalizzazione.

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La disciplina Antiriciclaggio –

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo internazionale

Il riciclaggio di denaro è (art. 2 del D. Lgs. 231 del 2007):

• La conversione o il trasferimento dei beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da

un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare

l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle

conseguenza giuridiche delle proprie azioni;

• L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,

movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni

provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività criminosa o da una

partecipazione a tale attività;

• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro

ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

• La partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti che precedono, l’associazione per commettere tale

atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto

di agevolarne l’esecuzione.

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La disciplina Antiriciclaggio –

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo internazionale

Il finanziamento del terrorismo è (art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 109 del 2007) qualsiasi attività

diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o

all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto

o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a

favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò

indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti

anzidetti.

La normativa di contrasto a tali comportamenti illeciti attraverso il sistema finanziario è rappresentata dal

D. Lgs. 231 del 2007.

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La disciplina Antiriciclaggio – I destinatari della disciplina – IMEL e IP

Le norme contenute nel decreto si applicano particolarmente ai soggetti indicati negli articoli:

• 11 – Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, ovvero banche, Poste Italiane

SpA, IMEL, Istituti di Pagamento, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione, agenti di cambio,

società di riscossione dei tributi, gli intermediari ex art. 106 TUB, le fiduciarie ex art. 199 TUF, la

Cassa Depositi e Prestiti, i cambiavalute, i promotori finanziari, gli intermediari assicurativi, i mediatori

creditizi, gli agenti in attività finanziaria e nei servizi di pagamento;

• 12 – Professionisti, ovvero: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro; soggetti che

rendano servizi forniti da periti; notai ed avvocati quando compiono operazioni di natura finanziaria per

conto dei loro clienti; i prestatori di servizi a società e trust;

• 13 – Revisori contabili, cioè società di revisione e soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili;

• 14 – Altri soggetti, che esercitino l’attività di recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante,

titoli o valori, gestione delle case da gioco etc..

Gli IMEL e gli Istituti di pagamento sono quindi destinatari naturali degli obblighi scaturenti dal D. Lgs. 231

del 2007, pertanto, la loro struttura interna e le procedure elaborate per l’operatività sono strutturate per

supportare naturalmente conto il complesso di obblighi sanciti dalla disciplina antiriciclaggio.

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La disciplina Antiriciclaggio – I destinatari della disciplina –

Gli Agenti e i soggetti convenzionati

Gli Agenti degli IMEL e degli IP sono a loro volta:

• Destinatari naturali della disciplina antiriciclaggio, in considerazione del fatto che sono esplicitamente

citati dal decreto come soggetti che devono applicare la disciplina corrispondente;

• Destinatari della disciplina antiriciclaggio in considerazione di essere parte della compagine degli IMEL

e degli IP in relazione alla distribuzione dei servizi di pagamento, quindi soggetti alle regole che sono

proprie degli istituti.

Gli Agenti, in considerazione della loro autonomia organizzativa, devono pertanto dotarsi autonomamente

di meccanismi e procedure di contrasto a tali fenomeni, che saranno valutati e certificati dall’intermediario

all’atto della richiesta di iscrizione dell’Agente nell’Albo degli Istituti di pagamento o nell’Albo degli Istituti di

moneta elettronica da parte della Banca d’Italia.

N.B. I soggetti convenzionati dagli IMEL per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica, pur non

essendo destinatari naturali della disciplina antiriciclaggio, lo sono comunque in relazione al fatto che i

loro danti causa, gli IMEL, sono destinatari naturali, e quindi tenuti ad elaborare procedure e modalità di

distribuzione che consentano il rispetto della normativa.

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La disciplina Antiriciclaggio – Obblighi generali sanciti dalla disciplina

I principali obblighi per gli Istituti di Pagamento e gli IMEL in relazione alla disciplina Antiriciclaggio sono:

L’obbligo di adeguata verifica della clientela;

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;

L’obbligo della tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI).

I primi due obblighi si sostanziano nella definizione, da parte dell’intermediario, di apposite Procedure

Operative Interne, attivando quindi un’operatività che tenga conto sin dall’inizio della necessità del

contrasto al riciclaggio. Il terzo obbligo si sostanzia nella creazione di un archivio informatico costruito

secondo le specifiche tecniche previste dalla Banca d’Italia in relazione alla cronologia delle operazioni e

alla reperibilità delle informazioni.

Tali obblighi sono tassativi e comportano, per l’intermediario che non vi si conformi, o che ometta di dare

corso ai medesimi obblighi, una sanzione penale che può essere identificata in una pena pecuniaria e,

nei casi più gravi, con l’arresto per chiunque contravvenga a tali disposizioni

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La disciplina Antiriciclaggio – Obblighi generali sanciti dalla disciplina

Rileva a tal fine non solo la condotta commissiva, che può altresì integrare altri e più gravi reati e che

indica connivenza in un più ampio disegno criminoso e caratterizzata da dolo, ma anche la condotta

omissiva, che comporta la violazione dell’obbligo di compiere una determinata azione semplicemente

astenendosi, caratterizzata quindi da colpa.

La tassatività di tali obblighi ricade altresì sugli Agenti ai quali IMEL e IP abbiano affidato la

commercializzazione dei servizi di pagamento, dal momento che è l’intermediario a dover definire le

modalità di distribuzione di detti servizi.

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela 1 – Considerazioni generali

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 18, D. Lgs. 231 del 2007) consistono:

Nell’identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei documenti, dati o informazioni

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

Nell’identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;

Nell’ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;

Nello svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela 1 – Considerazioni generali

Le prime tre attività sono parte del cosiddetto processo di identificazione della clientela, che comporta

una verifica dell’identità del cliente e un’informativa non solo sulla sua identità, ma anche sulle sue

attività, le fonti di reddito, le abitudini di spesa, in modo da creare un profilo di rischio della persona sul

quale basare i propri controlli nel continuum.

La quarta attività invece prevede il controllo costante attuato analizzando le transazioni concluse durante

tutta la durata di tale rapporto, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la

conoscenza che l’intermediario ha del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio,

facendo riferimento all’origine dei fondi acquisiti e tenendo costantemente aggiornata la documentazione,

i dati e le informazioni detenute.

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela –

L’identificazione in presenza e non in presenza

• L’adeguata verifica della clientela può essere effettuata in due modi, e cioè tramite:

• L’identificazione in presenza, cioè qualora il cliente e l’intermediario o il suo incaricato (agente,

soggetto convenzionato etc.) siano faccia a faccia;

• L’identificazione non in presenza, qualora il cliente operi tramite un’altra modalità, ad esempio

quella online.

• Tale ultima eventualità presenta evidentemente un più elevato rischio di riciclaggio, e l’assenza del

cliente deve essere compensata da misure specifiche ed adeguate per compensare tale rischio.

• In ogni caso, l’identificazione non in presenza non rileva ai fini dell’operatività degli Agenti, ai quali, di

norma, si presenta la necessità di identificare i clienti presenti nei locali pubblici nei quali sono distribuiti i

servizi di pagamento.

• L’identificazione della clientela comporta che sia verificata l’identà sia del cliente, sia dell’eventuale

titolare effettivo del rapporto (es. tutore e simili). Per le società, sarà verificata l’esistenza del potere di

rappresentanza e tutte le informazioni relative ai rappresentanti delegati.

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• La disciplina Antiriciclaggio prevede che IMEL, IP, i loro Agenti e i loro collaboratori comunque

denominati, osservino gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapproiti e alle

operazioni inerenti lo svolgimeto dell’attività istituzionale e in particolare:

Quando instaurano un rapporto continuativo, tipicamente all’atto della sottoscrizione di un contratto

quadro per la fornitura di servizi di pagamento o per l’accensione di un conto di pagamento, ovvero

per l’emissione di una carta;

Quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti, che comportino la trasmissione o la

movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000,00,

indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che

appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;

Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da

qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini

dell’identificazione del cliente.

Quando effettuare l’identificazione della clientela

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• Inoltre gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di

operazioni e di importo non significative ai fini delle operazioni che appaiono frazionate. Gli obblighi

sono altresì osservati qualora gli intermediari siano tramite o siano comunque parte nel trasferimento di

denaro contante o titolo al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti

diversi di importo complessivamente pari o superiore a € 15.000,00.

• Qualora la persona che effettua l’operazione di pagamento non coincida con il titolare del rapporto,

dovranno essere identificati entrambi i soggetti, con la precisazione del rapporto esistente fra loro.

• Gli agenti in attività finanziaria e nei servizi di pagamento osservano gli obblighi anche per le operazioni

di importo inferiore a € 15.000,00.

Quando effettuare l’identificazione della clientela

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela 1 - Persone fisiche

• L’identificazione in presenza avviene sia per i rapporti e le operazioni facenti capo a persone fiscihe, sia

per quelli facenti capo a persone giuridiche (art. 19). Il Legislatore, con il DPR 445 del 2000, ha sancito

regole precise in relazione alle modalità di riconoscimento.

• Con riferimento alle persone fisiche, l’Agente o il suo Collaboratore dovranno richiedere al cliente

almeno uno fra i seguenti documenti (artt. 1 e 35, DPR 445 del 2000):

Un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, ovverossia un documento munito di fotografia del

titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica

amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare;

Un DOCUMENTO D’IDENTITà, ovverossia la carta di identità ed ogni altro documento munito di

fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione

competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità

personale del suo titolare.

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela 1 - Persone fisiche

Un DOCUMENTO EQUIPOLLENTE alla carta di identità, ovverossia il passaporto, la patente di guida,

la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,

il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura

equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Sono pertanto validi i documenti di

riconoscimento rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Agenzie statali e regionali etc.),

Enti Locali (Comuni, Regioni, Province), e i tesserini rilasciati dalla Magistratura;

Un DOCUMENTO RILASCIATO DA UN ORDINE PROFESSIONALE, purché fornito delle generalità

complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e la dichiarazione di equipollenza ai

sensi e per gli effetti dell’art. 293 del RD n. 635 del 1940.

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• Qualora si tratti di una persona giuridica si dovranno richiedere i seguenti dati e documenti afferenti a:

Ragione sociale;

Sede legale e amministrativa, qualora non siano coincidenti;

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese;

Copia della Visura camerale aggiornata con chiara designazione del legale rappresentante pro

tempore;

Dati identificativi del legale rappresentante pro-tempore (copia del documento di identità o di un

documento equipollente come più sopra definito), qualora non sia egli stesso allo sportello.

Qualora non sia egli stesso, dovranno essere acquisiti anche i dati del soggetto presente;

Dati dei titolari effettivi (copia del documento di identità o di un documento equipollente come più

sopra definito)

Come effettuare l’adeguata verifica della clientela 2 – Persone giuridiche

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• Inoltre, in caso di società, dovranno essere acquisiti i dati e i documenti afferenti a :

la persona o le persone fisiche che possiedano o controllino la persona giuridica, attraverso il

possesso o il controllo diretto o indiretto di una quantità sufficiente di azioni o partecipazioni,

sempre che non si tratti di una società quotata o che faccia ricorso al mercato dei capitali di

rischio;

la persona o le persone fisiche che esercitino il controllo sulla direzione dell’entità giuridica.

• Qualora si tratti di fondazioni, associazioni o trust saranno invece acquisiti i documenti relativi a:

i beneficiari, se già individuati, oppure coloro che beneficino almeno del 25 per cento del

patrimonio;

le categorie di possibili beneficiari, se non determinati;

la persona o le persone fisiche che esercitano un controllo del 25 per cento o più della persona

giuridica.

Come effettuare l’adeguata verifica della clientela 2 – Persone giuridiche

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela – La creazione del profilo di rischio

• L’identificazione della clientela deve essere associata alla creazione di un profilo di rischio del

cliente, basato sulla cognizione, da parte dell’intermediario, della sua attività e delle sue abitudini

finanziarie.

• Tali informazioni sono raccolte nel cd. Questionario per l’adeguata verifica della clientela,

predisposta da ogni intermediario, che deve essere compilato dal cliente e conservato

dall’intermediario, che ne deve curare l’aggiornamento.

• Le informazioni richieste devono condurre l’intermediario ad avere una precisa cognizione in

relazione:

All’identità del cliente (età, natura giuridica etc.), con l’indicazione dei documenti non scaduti

attestanti tale identità;

Alla prevalente attività svolta (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore,

professionista, dirigente, pensionato, studente, casalinga, disoccupato);

All’area geografica di residenza o della sede legale;

Alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione;

Allo scopo dell’accensione del rapporto contuinuativo o dell’effettuazione dell’operazione;

Alla natura e alla modalità di svolgimento dell’operazione.

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela – La creazione del profilo di rischio

• Il Questionario deve essere compilato in ogni sua parte dal cliente all’atto dell’accensione del

rapporto continuativo o al momento dell’operazione di pagamento e debitamente sottoscritto.

• Sulla base delle informazioni che saranno fornite dal cliente, sarà quindi elaborato un profilo di

rischio commisurato al tipo di cliente, alla tipologia del rapporto instaurato, all’operazione e al

prodotto, in modo da poter effettiare il controllo nel continuo sull’operatività del cliente stesso.

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Come effettuare l’adeguata verifica della clientela – Il controllo nel continuum

• Il controllo nel continuo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del

rapporto (oppure in una frazione temporate dello stesso) in modo da verificare che tali transazioni

siano compatibili con la conoscenza che l’intermediario ha del proprio cliente, delle sue attività

(commerciali e professionali) e del suo profilo di rischio, così come elaborato dal Questionario per

l’identificazione della clientela.

• L’indagine potrà concernere sia eventuali discrasie che si dovessero verificare rispetto alle

informazioni precedentemente ottenute, sia l’origine dei fondi, sia l’aggiornamento dei documenti, e

sarà effettuata secondo quanto previsto dalle procedure operative interne proprie di ogni

intermediario.

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Gli obblighi di segnalazione - La segnalazione delle operazioni sospette 1

Il Legislatore ha stabilito che quando un’operazione genera nell’intermediario il sospetto di trovarsi di

fronte ad un’operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale, si è in presenza di

un’operazione sospetta (D. Lgs. 231 del 2007) che, come tale, deve essere segnalata all’UIF-Unità di

Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

La nozione di sospetto proposta dal legislatore è variegata: comporta infatti varie sfumature che vanno

dalla consapevolezza, passano attraverso il sospetto e arrivano al ragionevole motivo per sospettare

l’effettiva esistenza di un’operazione di riciclaggio.

La natura sospetta dell’operazione si deve desumere dalle caratteristiche, dall’entità e dalla natura

dell’operazione, che costituiscono una serie di fattori caratterizzati da oggettività, oppure da qualsivoglia

altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e

dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, e non è legata a soglie monetarie di sorta.

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Gli obblighi di segnalazione - La segnalazione delle operazioni sospette 1

Tale considerazione, quindi, introduce:

• Un dato oggettivo, secondo il quale da determinate caratteristiche si può desumere che l’operazione

sia sospetta;

• Un dato soggettivo, che comporta una valutazione personale da parte del soggetto che deve

effettuare la segnalazione.

Il legislatore prescrive anche che l’operazione non debba essere effettuata finché non sia stata effettuata

la segnalazione salvo che l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa

ostacolare le indagini.

Il cliente che effettua un’operazione che, per qualche motivo, possa essere qualificata come sospetta,

deve essere immediatamente identificato.

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Gli obblighi di segnalazione - La segnalazione delle operazioni sospette 2 –

Gli indicatori di anomalia

• La Banca d’Italia, al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di

sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ha elaborato una serie di indicatori di

anomalia volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con

comportamenti discrezionali (Delibera n. 616 del 24 agosto 2010).

• L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua

evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni e non può avere tale pretesa, anche perché

la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé

sufficiente per la segnalazione di un’operazione sospetta e, d’altro canto, l’assenza di indicatori non

può essere sufficiente a escludere che un’operazione sia sospetta. Pertanto, ogni intermediario è

tenuto a valutare attentamente ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti dagli indicatori,

configurino in concreto profili di sospetto. Gli intermediari applicano gli indicatori rilevanti alla lice

dell’attività in concreto svolta e si avvalgono sia degli indicatori di carattere generale, suia di quelli

specifici per tipologia di strumento.

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Gli obblighi di segnalazione - La segnalazione delle operazioni sospette 2 –

Gli indicatori di anomalia

• L’intermediario, in presenza di comportamenti descritti negli indicatori, considerando tutte le

informazioni disponibili, effettua una valutazione complessiva sulla natura dell’operazione.

• In ogni caso, la segnalazione di un’operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti

penalmente rilevanti e la segnalazione deve essere effettuata indipendentemente dall’eventuale

denuncia all’autorità giudiziaria.

• Gli indicatori di anomalia possono essere:

Connessi al cliente;

Connessi all’operazioni o ai rapporti;

Connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento;

Relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi;

Relativi al finanziamento al terrorismo.

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• Qualora :

la documentazione richiesta in fase di identificazione non sia stata presentata o il cliente rifiuti di

presentarla;

La documentazione presentata in fase di identificazione non sia valida (perché scaduta, o

fortemente deteriorata, o illeggibile)

Ci siano aspetti che, per un qualsivoglia motivo, inducano l’Agente o il suo collaboratore a

ritenere di essere in presenza di una qualche irregolarità (dovuta, ad esempio, a situazioni

riconducibili a condotte sospette in accordo con quanto previsto dagli indicatori di anomalia),

l’operazione di pagamento non dovrà essere eseguita.

• In questo caso, l’Agente procederà immediatamente ad una segnalazione della situazione anomala,

informando dettagliatamente l’intermediario.

• I collaboratori dell’Agente sono tenuti ad informare tempestivamente l’Agente circa l’accadimento di

qualsiasi fra questi eventi che si sia verificato nell’ambito dell’attività.

• Le procedure di segnalazione dovranno essere stabilite sia dall’intermediario su mandato del quale

l’agente opera, sia dall’agente stesso come destinatario naturale della disciplina antiriciclaggio.

Gli obblighi di segnalazione - La segnalazione delle operazioni sospette 3

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La segnalazione delle operazioni sospette – Modalità di segnalazione

• L’Agente, in presenza di un’operazione sospetta, dovrà:

effettuare l’identificazione del cliente;

darne tempestiva comunicazione al proprio intermediario, che provvederà a trasmettere la

segnalazione.

• La segnalazione dell’operazione sospetta, sia di natura oggettiva sia di natura soggettiva, dovrà

contenere:

Nome e Cognome del cliente in questione;

La residenza e ogni altro dato identificativo eventualmente conosciuto;

Il nome del beneficiario;

Il totale delle somme trasferite;

il concreto svolgersi dei fatti che hanno determinato la necessità della segnalazione;

Eventuali altre notizie raccolte attraverso documenti pubblici (pubblici registri e simili) ovvero a

mezzo stampa.

N.B. Qualora il cliente rifiuti di farsi identificare, l’operazione di pagamento dovrà essere rifiutata e tale

comportamento sarà immediatamente segnalato.

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L’AUI – Archivio Unico Informatico

• Il terzo obbligo sancito dalla Normativa Antiriciclaggio è rappresentato dalla tenuta dell’AUI-Archivio

Unico Informatico, che è un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono

conservati in modo accentrato tutti i dati e tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli

obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni.

• Gli obblighi di registrazione si applicano:

Ai rapporti continuativi, con l’indicazione dei dati del cliente così come emergenti

dall’identificazione della clientela;

Alle altre operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare attenzione

alle operazioni di importo superiore ad € 15.000,00 e alle operazioni frazionate.

• L’architettura informatica dell’AUI deve essere tale da renderlo idoneo, nell’ambito dei contronni nel

continuo dell’attività dei clienti, a prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo internazionale, prevedendo quindi appositi meccanismi di controllo

interno che siano riconducibili ad altrettante segnalazioni all’intermediario circa eventuali operatività

sospette da parte della clientela.

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Approfondimento 1 –

L’operazione frazionata e i suoi legami con un’operazione sospetta

• L’identificazione del cliente a seguito di un’operazione di importo superiore ad € 15.000,00 , anche

attraverso operazioni frazionate, è uno dei cardini della disciplina antiriciclaggio. Effettuare una

simile operazione non è proibito, ma comporta che questa sia immediatamente segnalata dagli

Agenti e registrata nell’Archivio Unico Informatico, e sia quindi inviata all’UIF nell’ambito delle cd.

segnalazioni aggregate degli intermediari.

• Un’operazione frazionata è, secondo quanto previsto dal legislatore, un’operazione unitaria sotto il

profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D. lgs. 231 del 2007, posta in essere

attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti previsti, effettuate in momenti diversi ed in

un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussitenza dell’operazione

frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

• L’elemento in questione è dato dalla cosiddetta unitarietà sotto il profilo economico dell’operazione

stessa.

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• Un’operazione frazionata non è, pertanto, un’operazione sospetta di per sé, dal momento che si

richiede che si proceda all’adeguata verifica del cliente in relazione ad essa. La sua esistenza, di

per sé, non integra un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

• Tuttavia, la mancanza di informazioni esaustive in relazione alla stessa operazione la pone come

una delle operazioni considerate più pericolose, anche in considerazione del fatto che l’obbligo di

segnalazione di un’operazione sospetta sussiste indipendentemente dall’esistenza di soglie.

Approfondimento 1 –

L’operazione frazionata e i suoi legami con un’operazione sospetta

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Approfondimento 2 –

Gli IMEL e gli strumenti di moneta elettronica –

La sospensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela

• Con riferimento all’attività di distribuzione di moneta elettronica da parte degli Istituti di moneta

elettronica, Il legislatore ha previsto l’inapplicabilità degli obblighi di adeguata verifica della clientela:

In caso di dispositivi non ricaricabili, qualora l’importo massimo memorizzato sul dispositivo non

ecceda € 250,00, aumentato a € 500,00 per quanto concerne le operazioni di pagamento

nazionali;

In caso di dispositivi ricaricabili, qualora sia posto un limite di € 2.500,00 sull’importo totale

trattato nell’anno civile, salvo i casi in cui un importo pari o superiore ad € 1.000,00 sia

rimborsato al detentore del dispositivo ovvero sia effettuata una transazione superiore a €

1.000,00.

• Ciò è stato elaborato in considerazione degli importi molto contenuti che caratterizzano tali strumenti

di pagamento, che inducono a presumerne una non pericolosità ai fini della disciplina antiriciclaggio.

• Va da sé che un eventuale sospetto da parte dell’intermediario condurrà in ogni caso ad accertamenti

sull’operatività del cliente che utilizzi tali dispositivi.

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Approfondimento 3 –

Gli obblighi semplificati di identificazione della clientela

Il legislatore ha previsto che i destinatari della disciplina antiriciclaggio non fossero tenuti all’identificazione

della clietela qualora il cliente sia :

un intermediario finanziario destinatario della disciplina antiriciclaggio (banche, Poste Italiane, IMEL, IP,

SIM, SGR, SICAV) di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 231 del 2007;

un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione

dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento

del terrorismo;

un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a

quelli imposti dalla citata Direttiva;

una società o un altro organismo quotato i cui strumenti siano ammessi alla negoziazione ai sensi della

Direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di

Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

Un ufficio della Pubblica Amministrazione ovvero un organismo che svolge funzioni pubbliche

conformemente ai trattati UE, ai trattati CEE e al diritto comunitario derivato.

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Approfondimento 4 –

Gli obblighi rafforzati di identificazione della clientela

Il Legislatore ha altresì previsto il caso in cui sono necessari obblighi rafforzati di verifica della clientela, in

particolare qualora il cliente non sia fisicamente presente.

In tal caso l’intermediario dovrà:

Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una

certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva 2004/39/CE;

Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al

cliente presso un ente creditizio.

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Approfondimento 4 –

Gli obblighi rafforzati di identificazione della clientela

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche

senza la presenza fisica del cliente:

Qualora il cliente sia già identificato in relazione ad un rapporto in essere, a condizione che le

informazioni esistenti siano aggiornate;

Per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza

o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori, o mediante carte di pagamento, che

sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

Per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture

private autenticate o certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a

documenti informatici (art. 24, D. Lgs. 82 del 2005);

Per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazioni della

Rappresentanza o dell’Autorità Consolare italiana (art. 6, D. Lgs. 153 del 1997).

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Approfondimento 5 –

Le limitazioni all’uso del contante

• Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Salva Italia), ha introdotto nuove soglie rispetto al

divieto di trasferimento di denaro contante, precedentemente identificate nella somma di € 5.000,00,

al fine di contrastare meglio il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo internazionale.

• Il DL, pertanto, modificando il D. Lgs. 231 del 2007, ha stabilito il generale divieto di trasferimento di

denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in

valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento

è complessivamente pari o superiore ad € 1.000,00.

• Il legislatore, inoltre, prevede il divieto di trasferimento qualora questo sia eseguito per il tramite di più

pagamenti, formalmente inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

• In questo caso, quindi, si è in presenza di un’operazione frazionata, caratterizzata da un’unitarietà

sotto il profilo economico, che fa presumere la volontà di aggirare il generale divieto di trasferimento.

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La disciplina sulla Trasparenza

La Disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (anche semplicemente,

Trasparenza) elaborata dalla banca d’Italia persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di

rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal

modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i

rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell’intermediario.

Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai

sensi del titolo VI del T.U. (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura bancaria

e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze (fuori sede) o mediante tecniche

di comunicazione a distanza.

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I principali strumenti di trasparenza sono:

forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i

servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;

requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;

forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a

informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale;

regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;

requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il

mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti.

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto,

chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei

servizi e della clientela, secondo modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di

clientela e alle caratteristiche dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede

e correttezza.

Essa, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell’Ordinamento in materia di

trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.

La disciplina sulla Trasparenza – Cenni generali 2

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La disciplina sulla Trasparenza – Cenni generali 3

I documenti informativi devono essere redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la

correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le

caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e

consapevoli.

A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili:

criteri di impaginazione che assicurino elevati livelli di leggibilità;

struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni in un ordine logico e di priorità che

assecondi le necessità informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle

caratteristiche dei prodotti;

semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della

clientela cui il prodotto è destinato, anche in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo. I termini

tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e

semplice, in un glossario o in una legenda;

coerenza tra presentazione delle informazioni e canale comunicativo, che tenga conto di criticità e

vantaggi dei diversi canali.

Le eventuali iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione

stragiudiziale delle controversie), specie se elaborati all’interno delle Associazioni di categoria, sono un

ulteriore strumento per accrescere l’efficacia della disciplina, accrescendo il miglioramento dei rapporti con

la clientela.

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La disciplina sulla Trasparenza per le operazioni di pagamento all’interno di un

contratto quadro 1

Gli Istituti di Pagamento e gli IMEL possono distribuire servizi di pagamento e, limitatamente agli IMEL,

moneta elettronica, per il tramite di agenti o soggetti convenzionati, mediante la sottoscrizione del

Contratto quadro da parte del cliente.

I documenti e le informazioni su tali servizi devono essere forniti al cliente attraverso:

La consegna, cioè quando sono dati o trasmessi su iniziativa dell’intermediario;

La messa a disposizione, qualora il cliente possa portare una copia gratuitamente con sé dopo averla

richiesta o prelevata direttamente.

e devono essere forniti dall’Agente o dal soggetto convenzionato nell’ambito della sua attività per conto

dell’intermediario mandante.

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Prima della conclusione del contratto, gli intermediari, per il tramite degli agenti o soggetti convenzionati,

devono fornire ai clienti almeno le seguenti informazioni:

Informazioni sull’intermediario (denominazione, indirizzo della sede sociale, recapiti di posta ordinaria

e posta elettronica etc.);

Informazioni sul servizio di pagamento;

Spese ed eventuali tassi di interesse;

Comunicazioni e mezzi di comunicazione previsti;

Misure di tutela e correttive;

Modifiche e recesso dal contratto quadro;

Reclami e ricorsi.

La disciplina sulla Trasparenza per le operazioni di pagamento all’interno di un

contratto quadro 2

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Per fornire tali informazioni, gli Agenti, su mandato dell’intermediario:

Metteranno a disposizione dei clienti il Foglio Informativo;

Consegneranno al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto:

o Il Documenti di sintesi;

o Una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.

Inoltre, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest’ultimo e

prima dell’esecuzione dell’operazione stessa, l’intermediario, per il tramite dell’Agente, fornirà

informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve

corrispondere.

La disciplina sulla Trasparenza per le operazioni di pagamento all’interno di un

contratto quadro 2

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La disciplina sulla Trasparenza per le operazioni di pagamento non rientranti in

un contratto quadro

In caso di operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro, l’intermediario, per il tramite del

suo Agente, prima dell’operazione di pagamento mette a disposizione della clientela le informazioni

relative:

Ai dati o all’identificativo unico che il cliente deve fornire affinche l’ordine di pagamento sia eseguito

correttamente;

Ai tempi massimi di esecuzione dell’operazione;

Alle spese, agli oneri e alle commissioni dovute all’intermediario, con distinzione delle singole voci di

costo;

Ai tassi di cambio eventualmente applicabili all’operazione;

Alla forma e alla modalità per prestare e revocare il consenso all’operazione di pagamento;

Alle altre informazioni concernenti le condizioni applicabili.

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La disciplina sulla Trasparenza per le operazioni di pagamento non rientranti in

un contratto quadro

Le informazioni sono messe a disposizione alternativamente mediante:

Esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello ;

Allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente, sono

fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

NB: la documentazione e i suoi contenuti sono prodotti esclusivamente dall’intermediario, e all’Agente

non è consentito in alcun modo procedere a modifiche o alterazioni di tale materiale.

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La disciplina sulla Trasparenza e gli Agenti in attività finanziaria

• Il Legislatore ha stabilito (D. Lgs. 141 del 2010) che l’intermediario mandante sia responsabile, nei

confronti dell’Autorità di Vigilanza, del rispetto delle prescrizioni in tema di trasparenza.

• Sarà quindi compito dell’intermediario (IMEL o IP) vigilare accuratamente, per il tramite dei propri

sistemi di controllo, sull’operato dei propri Agenti in attività finanziaria/nei servizi di pagamento.

• La Banca d’Italia potrà effettuare ispezioni dirette presso l’agente in attività finanziaria, anche

avvalendosi della Guardia di Finanza che agirà con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento

dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

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• L‘ABF-Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le

banche e gli altri intermediari finanziari che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e

Napoli. Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del

Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Secondo questa

norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie con la clientela.

• Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera del 29 luglio 2008 ha

stabilito i criteri per svolgere le procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca

d'Italia l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi che ha adottato le DISPOSIZIONI SUI SISTEMI

DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E

SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.

Approfondimento - L’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario – 1 -

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• In base alla normativa sull'ABF, se ritiene che l'intermediario abbia avuto un comportamento scorretto

o poco trasparente, il cliente deve rivolgersi in prima battuta all'Ufficio Reclami istituito presso

l'intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

• L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e

finanziari di valore non superiore a 100 mila euro.

• Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, nella materia bancaria e finanziaria il

ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice.

• In particolare, il Decreto Legislativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie

civili e commerciali (D. Lgs. n. 28 del 2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che per instaurare

un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere

preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione disciplinata dal medesimo decreto o alla

procedura davanti all'ABF.

• Gli intermediari aderenti sono tenuti a fornire alla clientela informazioni adeguate su come adire l’ABF.

Approfondimento - L’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario – 1 -

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• L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno

a Napoli In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri:

• il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia

• un membro è designato dalle associazioni degli intermediari

• un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

• Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una

sola volta.

• Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve

assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati.

Approfondimento - L’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario – 2 -

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• Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di:

• ricevere il ricorso

• attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti

(ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti

• ricevere la documentazione fornita dall'intermediario per spiegare la propria posizione

(controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all'intermediario

• verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l'intermediario abbia rispettato i

tempi per l'invio

• chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è

necessario per la decisione.

L'attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d'Italia.

Approfondimento - L’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario – 2 -

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Il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria sui rapporti con la clientela

• Il Legislatore (artt. 32, comma 3, DPR 600 del 1973 e 51, comma 4, DPR 633 del 1972) ha previsto il

generale potere per l’Amministrazione finanziaria di richiedere ai contribuenti tutti i documenti e gli atti

necessari ai fini degli accertamenti condotti su di essi.

• Tale potere, in particolare, implica la possibilità di richiedere alle banche e a tutti gli operatori , alla

società Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione

per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di

investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle società fiduciarie,

dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi

i servizi prestati, con i loro clienti.

• Sulla base di tale potere generale, in considerazione dell’importanza insita nella tracciabilità delle

operazioni finanziarie dei contribuenti al fine di stabilire l’effettivo reddito prodotto, al di là di ogni

dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito l’obbligo generale di trasmettere all’Anagrafe

Tributaria i dati relativi ai rapporti intrattenuti dagli operatori finanziari (Provv. Dir. Ag. Ent. 19 gennaio

2007).

• L'Anagrafe Tributaria, istituita con il DPR n. 605 del 1973, è la banca dati utilizzata per la raccolta e

l’elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani.

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• In particolare, il Legislatore (art. 7, comma 6, DPR 605 del 1972) ha stabilito che le banche, Poste

italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento

collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario,

sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni

soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a

nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite

bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

• Parimenti l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo,

compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, sono comunicate

all’Anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei

titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano

operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,

compreso il codice fiscale.

Il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria –

Le Comunicazioni all’Anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari

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• Ciò ha determinato la creazione, all’interno dell’Anagrafe tributaria, del cosiddetto Archivio dei

rapporti finanziari, nel quale confluiscono:

o i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto;

o i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica che

ha la disponibilità del rapporto, inclusi procuratori e delegati;

o i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di

intestazione a più soggetti.

Il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria –

Le Comunicazioni all’Anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari

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• L’Agenzia delle Entrate (Provv. Dir. Ag. Ent. 19 gennaio 2007) ha chiarito quindi che gli operatori

finanziari sono in particolare obbligati a comunicare all’Anagrafe Tributaria, per ciascuno dei rapporti

intrattenuti dall’intermediario obbligato alla segnalazione:

1. I dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del

rapporto;

2. Nel caso di rapporti inteestati a più soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti

i contitolari del rapporto;

3. I dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, di modifica e di chiusura,

4. Le modifiche intervenute nelle informazioni di cui ai punti precedenti

• Tali informativa deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in formato telematico

(Provv. Dir. Ag. Ent. n. 9647 del 19 gennaio 2007), secondo le specifiche tecniche previste per la

trasmissione delle informazioni all’amministrazione finanziaria, utilizzando i software distribuiti

gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria – Le informazioni

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Le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria - I rapporti oggetto dell’informativa

• L’Amministrazione finanziaria richiede che siano inviate le informazioni relative alle seguenti tipologie

di rapporti:

• Conto corrente;

• Conto deposito titoli e/o obbligazioni;

• Conto deposito a risparmio libero/vincolato;

• Rapporto fiduciario ex l. 1966 del 1939;

• Gestione collettiva del risparmio;

• Gestione patrimoniale;

• Certificati di deposito e buoni fruttiferi;

• Portafoglio;

• Conto terzi individuale/globale;

• Dopo Incasso;

• Cessione indisponibile,

• Cassette di sicurezza;

• Depositi chiusi.

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Riproduzione Riservata

Le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria - I rapporti oggetto dell’informativa

• Contratti derivati sui crediti;

• Carte di credito/debito;

• Crediti di firma;

• Crediti;

• Finanziamenti;

• Fondi pensione;

• Patto compensativo;

• Finanziamento in pool;

• Altri rapporti,

secondo le prescrizioni tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate (Provv. Dir. Ag. Ent. 22 dicembre

2005).

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• L'accesso all‘Archivio dei rapporti finanziari è stato previsto per le indagini finanziarie da parte

dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza (art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 e art. 51, comma 2, n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), oltre che per le ulteriori

finalità di cui all'art. 7, comma 11, del d.P.R. n. 605 del 1973.

• Una volta acquisite tali informazioni sui rapporti finanziari, i soggetti legittimati possono richiedere

attraverso un'apposita procedura telematica tutti i dati di dettaglio direttamente agli operatori

finanziari presso i quali i contribuenti sono stati censiti.

Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria – L’accesso ai dati

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I soggetti destinatari degli obblighi di informazione nei confronti

dell’Amministrazione finanziaria – Gli IMEL, gli IP e gli Agenti

• Le modifiche introdotte dalle attuazioni delle Direttive 2000/46/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE, che

hanno comportato l’ingresso, nel panorama finanziario italiano, degli IMEL e degli IP quali distributori

di servizi di pagamento e, per i soli IMEL di moneta elettronica, ha comportato la modifica della

normativa vigente in tema di comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

• A ciò si deve aggiungere l’altrettanto profonda modifica attuata dal D. Lgs. 141 del 2010, che ha

sancito un profondo rinnovamento nella disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, con

particolare attenzione agli agenti in attività finanziaria e agli agenti nei servizi di pagamento.

• La distribuzione di conti di pagamento con i servizi di pagamento ad essi connessi, l’attività di

emissione di carte di pagamento, e tutti i servizi di pagamento che implicano l’instaurarsi di un

rapporto continuativo, sono dunque stati assoggettati, dall’Amministrazione finanziaria (Provv. Dir. Ag.

Ent. 20 giugno 2012), all’obbligo di segnalazione dei dati dei rapporti già previsto per le banche e gli

altri intermediari.

• L’Amministrazione finanziaria ha altresì annoverato esplicitamente, fra i destinatari naturali di tale

obbligo informativo, anche gli Agenti in attività finanziaria.

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Il decreto Salva-Italia e la nuova Anagrafe tributaria - Cenni

• Il D. Lgs. 201 del 2011 (cd. Decreto Salva Italia) ha previsto l’introduzione di una nuova anagrafe,

stabilendo che, al fine di agevolare l'emersione della base imponibile, oltre a quanto già comunicato,

gli operatori finanziari inviino periodicamente all'anagrafe tributaria, a far data dal 1° gennaio 2012,

anche le movimentazioni che hanno interessato i rapporti già censiti, ed ogni informazione relativa ai

predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie

(art. 11, comma 2).

• L'art. 11, comma 3, del Decreto prevede in particolare che "con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per

la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2,

estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti

strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate

misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa

conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di

accertamento delle imposte sui redditi“.

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Il decreto Salva-Italia e la nuova Anagrafe tributaria - Cenni

• Il citato art. 11 prevede, altresì, che i dati comunicati, oltre che per le finalità sopra citate per le quali

viene già consultato l‘Archivio dei rapporti finanziari, potranno essere trattati dall'Agenzia delle

Entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con

provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a

maggior rischio di evasione.

• Dal 1° gennaio 2012, pertanto, banche, Poste Italiane SpA, Sim, Sgr, fiduciarie e assicurazioni

dovranno spedire all‘Anagrafe Tributaria i dati "sensibili" dei conti correnti – saldo iniziale e finale,

importi totali degli accrediti e degli addebiti – e di molti altri rapporti (dalla frequenza di accessi alle

cassette di sicurezza alle gestioni patrimoniali, dalle carte di credito ai certificati di deposito).

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