L’accertamento esecutivo

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L’accertamento esecutivo

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L’accertamento esecutivo . Art. 29 D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Particolare procedura di riscossione - prescinde completamente dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento - PowerPoint PPT Presentation

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L’accertamento esecutivo

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Art. 29 D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010• Particolare procedura di riscossione

- prescinde completamente dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento

- incorpora nell’avviso di accertamento il carattere di titolo esecutivo: infatti contiene l’intimazione ad adempiere inconformità a quanto è previsto dall’art. 474 c.p.c. • oggetto della norma:

le imposte sui redditi e le relative addizionali e imposte sostitutive,

l’Irap E l’Iva.

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Quindi • L’avviso di accertamento, unitamente al connesso

provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi ivi indicati, ovvero nella misura di 1/3 delle imposte accertate, a titolo provvisorio, qualora il contribuente decida di contestare la pretesa.

• L’avviso di accertamento deve indicare (a pena di nullità): a) la motivazione; b) gli imponibili accertati e le aliquote applicate; c) le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni,

delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta;

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d) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;e) il responsabile del procedimento;f) le modalità ed i termini di pagamentog) l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere per far valere le proprie ragioni.

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….• In questo modo tali avvisi di accertamento sin dalla loro

emanazione, assumono anche la natura di precetto del conseguente adempimento e di titolo per la successiva esecuzione forzata, secondo le scadenze temporali previste dalla norma

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Tale trasformazione (di questo atto impositivo in atto anche della riscossione – atto impoesattivo) dipende• dall’epoca della emissione dell’avviso (1 ottobre 2011), • dall’oggetto della pretesa (le sole imposte dirette, IRAP ed

IVA),• dalle annualità accertate (anni 2007 e successivi) • dalla presenza di formule di stile idonee ad avvertire i

contribuenti delle scadenze riferite all’obbligo di pagamento ed all’eventuale successiva esecuzione forzata,

• e ovviamente, benché non indicate dal cit. art. 29, delle informazioni necessarie per la proposizione del ricorso, per la definizione dell’accertamento con adesione o delle sanzioni collegate ai maggiori importi accertati

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Atti soggetti al nuovo regime • Ex art. 29, primo e secondo periodo, occorre che,

contestualmente o precedentemente al titolo esecutivo legittimante l’espropriazione, ci sia un atto

- con le caratteristiche proprie di un provvedimento impositivo (l’avviso di accertamento)

- o che ve ne debba essere uno che, sebbene non già e non proprio provvedimento, produca effetti giuridici equivalenti.

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…..• Infatti tale nuova procedura riguarda “tutti i casi” in cui

andranno rideterminati gli importi dovuti in base ad avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni

• anche se la norma circoscrive questi atti “ai soli casi” indicati alla lett. a), secondo periodo, dell’art. 29:

- mancato pagamento delle rate dovute in seguito alla definizione dell’accertamento con adesione ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997 (della prima rata, o di almeno due delle successive),

- pagamento delle somme dovute in pendenza di processo ex art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 e di esecuzione delle sanzioni in pendenza di processo ex art. 19, D.Lgs. n. 472/1997

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….• restano esclusi - i casi di mera comunicazione delle somme dovute ex

artt. 36-bis, 36-ter o 54-bis D.P.R. n. 633/72 - quelli di omesso versamento dell’imposta sui redditi soggetti

a tassazione separata ex art. 1, comma 412, L. n. 311/2004 per i quali l’avviso bonario ha natura di invito alla regolarizzazione del dichiarato: quindi non è idoneità ad estrinsecare una pretesa impositiva già definita.

(ma dubbi su fattispecie equivalenti che tuttavia non rientrano nell’art. 29)

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…..effetti nella fase di riscossione

Per IVA, imposte dirette e IRAP viene eliminato il “ruolo”: quindi• soppressione della fase dell’emissione • soppressione della notifica della cartella di pagamento con

tutte le conseguenze che ne derivano in termini di- responsabilità dell’agente di riscossione in relazione a

modalità e termini di decadenza del suo agire,- oltre che all’osservanza delle formalità ascrivibili al

contenuto minimo essenziale della cartella stessa, come ad esempio quelle riferibili alla data di esecutività del ruolo o all’indicazione del responsabile del procedimento (su cui consolidata ampia giurisprudenza al fine di definirne gli ambiti di legittimità)

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Ancora sul contenuto

L’avviso di accertamento• diventa esecutivo dopo che sono decorsi 60 giorni dalla data

di notifica, • deve contenere l’avvertimento, che, se il pagamento non è

eseguito entro il 30° giorno successivo, il recupero delle somme è affidato all’agente della riscossione.

• questo termine, fissato sia per il pagamento sia per il ricorso ha un diverso trattamento in relazione ad ipotesi specifiche:

a) la sospensione per la c.d. “pausa feriale” dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre pari a 46 giorni (art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742);

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b) la sospensione di 90 giorni qualora sia presentata l’istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1997, n. 218);c) la proroga di sei mesi se, durante il tempo utile per presentare il ricorso interviene il decesso o la perdita della capacità di stare in giudizio del contribuente (art. 65, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e art. 40, ultimo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

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La notifica

Questo avviso di accertamento si trasforma in atto esecutivo e quindi evidenzia la sua natura di atto di riscossione il 60° giorno successivo alla sua notificazione (o, più propriamente, entro il termine per proporre la sua impugnazione, tenendo conto anche della sospensione o della proroga dei termini) Questa data è la• data ultima per il pagamento delle somme pretese • O proporre ricorso (in tal caso vanno tuttavia rispettati i

termini di pagamento in via provvisoria fissati dall’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

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….• Va effettuata secondo le regole fissate dall’art. 60 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (e senza che abbia alcuna rilevanza l’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

• Con essa - l’avviso di accertamento manifesta il suo contenuto di

atto e impositivo e di natura esecutiva - infatti in mancanza del pagamento, l’ufficio impositore affida in carico all’agente della riscossione il recupero

del credito dando avvio alla procedura di espropriazione forzata senza dover notificare un ulteriore avviso ed applicando le norme sulla riscossione a mezzo ruolo.

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…..• Dalla notifica, che coincide con il momento in cui si manifesta

la natura costitutiva di titolo esecutivo dell’avviso di accertamento, decorre il termine di 60 giorni, termine plurivalente per

a) proporre la domanda di accertamento con adesione: consente di usufruire della sospensione del termine per proporre il ricorso e del termine prolungato per eseguire il pagamento; b) impugnare l’avviso di accertamento (effettuando il versamento, contestuale, di 1/3 delle imposte e dei relativi interessi, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, salvo il caso di sospensione amministrativa o giudiziale);

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c) versare le somme pretese a titolo di imposte, interessi, sanzioni e spese di notifica, nel caso di acquiescenza (con sanzioni ridotte) o mancata impugnazione;d) calcolare e computare l’aggio di riscossione, nel caso di mancato versamento spontaneo;e) calcolare e computare gli interessi di mora, di cui all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, conteggiati sulle sole imposte con decorrenza dalla data di notifica dell’atto;f) trasformare l’avviso di accertamento in “atto esecutivo”;g) avviare la procedura di riscossione straordinaria, in presenza di fondato pericolo per il recupero delle somme;

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h) computare ulteriori 30 giorni dalla data ultima di pagamento ed affidare in carico le somme pretese all’agente della riscossione e, per il debitore, beneficiare del pagamento rateale del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;i) calcolare e computare il periodo di tempo di un anno per avviare la procedura di espropriazione forzata; j) calcolare e computare, decorsi i 30 giorni concessi per evitare l’affidamento delle somme all’agente della riscossione, il termine di 180 giorni di “sospensione legale” (operante anche nel caso di mancata contestazione della pretesa) decorso il quale può essere avviata la procedura di espropriazione forzata.

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Possibilità per il contribuente

1. Rinunciare al ricorso e presentare l’accertamento con adesione. In sostanza accetta il contenuto dell’avviso di accertamento ottenendo un beneficio: la riduzione delle sanzioni alla misura di 1/6 (art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

Ciò è possibile in presenza di tre condizioni:a) l’avviso di accertamento non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio;b) il contribuente rinuncia a presentare il ricorso e l’istanza di accertamento con adesione;c) le somme dovute devono essere versate entro il termine di proposizione del ricorso.

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….. Da notare che - non è dovuto l’aggio di riscossione;- la sanzione da pagare non può essere, in ogni caso inferiore a 1/6

della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

• Il pagamento può avvenire - in un’unica soluzione - o in maniera frazionata fino ad un massimo di otto rate

trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate trimestrali per somme superiori a € 51.645,69.

Il versamento della prima o unica rata deve essere eseguito entro il termine previsto per la presentazione del ricorso e la relativa ricevuta del Mod. F24 deve essere consegnata o inviata all’ufficio impositore entro 10 giorni dal versamento.

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2. Il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell’avviso di accertamento (che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/6): in tal caso può beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/3 di quelle irrogate (art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).Da notare che in tal caso con la riduzione delle sanzioni a 1/3 a) il contribuente definisce le sole sanzioni pagando l’importo ridotto a 1/3;b) il contribuente può presentare il ricorso, ma nel caso di accoglimento le sanzioni versate non possono essere rimborsate.

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Inoltre Entro il termine di proposizione deve essere eseguito il versamento:a) delle sanzioni ridotte a 1/3; l’importo non può essere inferiore a 1/3 della somma dei minimi edittali cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;b) delle somme dovute a titolo di imposta e interessi qualora non presenti ricorso ovvero nella misura di 1/3 nel caso di impugnazione.

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3. Se la controversia è di valore non superiore a € 20.000 (importo determinato considerando il solo tributo), prima del ricorso alla Commissione Tributaria provinciale, il contribuente deve presentare il reclamo-mediazione all’ufficio impositore (art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).(rinvio SLIDES reclamo – mediazione)

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4. Il contribuente non definisce l’accertamento nel suo complesso o non presenta il reclamo-mediazione, • se sussistono margini e condizioni per una trattativa, può

presentare l’istanza di accertamento con adesione, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

• Questa procedura consente - di beneficiare della sospensione dei termini per 90

giorni (nonché di ulteriori 46 giorni relativi al c.d. “periodo feriale”, cioè dal 1° agosto al 15 settembre).

- In tale arco di tempo è sospeso il pagamento (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

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….• Così si avvia un contraddittorio con l’ufficio impositore,

durante il quale si valutano dati, elementi e osservazioni forniti dal contribuente.

• Nel caso di definizione, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo.

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….• Con l’accertamento con adesione a) il contribuente consegna o invia all’ufficio impositore, entro il termine previsto per proporre il ricorso, l’istanza in carta libera;b) il termine per presentare il ricorso (ovvero il reclamo-mediazione, se l’ammontare delle imposte non è superiore a € 20.000) è sospeso per 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza; se nel frattempo è presentato il ricorso ciò comporta la rinuncia, automatica, alla procedura;c) la definizione comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 e la riscossione dei contributi dovuti all’Inps senza sanzioni.

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L’adesione si perfeziona con il versamento delle somme indicate nell’accordo che può essere effettuato:a) in unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione

dell’atto;b) in forma frazionata in un massimo di otto rate trimestrali di

pari importo, elevabili a 12 se le somme dovute superano l’importo di € 51.645,69; la prima rata va versata entro 20 giorni; sulle rate successive si applicano gli interessi legali.

Entro 10 giorni dal versamento unico o della prima rata il contribuente deve consegnare all’ufficio impositore la copia del Mod. F24.

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In caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro tre mesi dal termine di pagamento della rata successiva, il beneficio decade per cui l’ufficio impositore emette un nuovo atto esecutivo per le somme ancora dovute, irrogando la sanzione del 60% sul residuo importo del tributo.

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5. Se il contribuente non ha definito le sole sanzioni e non presenta il ricorso, è intimato ad adempiere il pagamento entro il termine previsto per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.In pratica va eseguito il versamento delle somme pretese a titolo di: a) imposte; b) interessi, conteggiati al tasso del 4%; c) sanzioni, nella misura intera.

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6. Il contribuente può chiedere all’ufficio impositore di eseguire un riesame in autotutela affinché siano riconsiderati in tutto o in parte i dati e gli elementi contenuti nell’avviso di accertamento, secondo quanto è previsto dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

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Affidamento delle somme all’agente della riscossione • Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento

diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme in esso indicate.

• Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, quello utile per presentare il ricorso, le somme vengono trasferite in carico all’agente della riscossione (con le modalità ed entro i termini fissati dall’art. 29, comma 1, lettere b) e c) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per cui, da tale data il versamento non va più eseguito mediante il Mod. F24 ma presso l’agente della riscossione).

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…..• Se c’è il fondato pericolo per il buon esito della

riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento,

può essere comunque affidata in carico all’agente della riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso, e non è riconosciuta la sospensione, per il periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico, pur se è stato presentato il ricorso il recupero delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni

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Regole

A) procedura ordinaria a) notifica dell’avviso di accertamento esecutivo; b) pagamento entro 60 giorni (ovvero entro il termine per presentare il ricorso); se il termine è decorso inutilmente, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo ed è dovuto l’aggio di riscossione; c) decorsi inutilmente altri 30 giorni, le somme sono affidate in carico all’agente della riscossione il quale, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale l’avviso di accertamento è stato notificato, ne dà notizia al debitore.

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B) Procedura straordinaria: a) notifica dell’avviso di accertamento esecutivo; b) pagamento entro 60 giorni; se il termine è decorso inutilmente, l’avviso di accertamento diventa titolo immediatamente esecutivo per cui:– la riscossione delle somme è affidata all’agente della riscossione, dispensato dall’obbligo di darne notizia al contribuente;– non è riconosciuta la sospensione dell’esecuzione forzata per 180 giorni dalla data di affidamento in carico.

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…..• Se il contribuente presenta il ricorso, entro 60 giorni dalla data

della notifica (ovvero del maggior termine connesso alla sospensione), è tenuto a versare 1/3 delle imposte accertate e dei relativi interessi.

• In caso contrario, le somme vanno affidate in carico all’agente della riscossione ed è dovuto anche l’aggio.