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L’APPLICAZIONE DEL CCNL NEL 2019 DOPO IL DL 34 MATERIALE DIDATTICO A CURA DEL DOTT. ARTURO BIANCO 1

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L’APPLICAZIONE DEL CCNL NEL 2019 DOPO IL DL 34 MATERIALE DIDATTICO A CURA DEL DOTT. ARTURO BIANCO

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DOTT. ARTURO BIANCO

• Esperto gestione delle risorse umane, consulente amministrazioni pubbliche

• Autore di numerosi volumi, tra cui “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore

2018), “La manovra finanziaria 2017” (Cel editore), “Contrattazione decentrata, controlli e

responsabilità” (Maggioli editore 2016), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012”

(Maggioli editore 2012), “L’applicazione della legge Brunetta” (Sole 24 ore editore 2009)

• Dirige le riviste telematiche “Oggi PA”, “Il Bollettino del personale degli enti locali”, |”Città

mia”, giornalista, collabora con Il Sole 24 Ore

• Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel

• Già consulente DAGLA (Presidenza del Consiglio), Anci ed Aran

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IL FONDO 2019

• Stesse regole del fondo 2018

• Il tetto del fondo: complessivo (Corte Conti Puglia, Toscana, Friuli) o per

singolo contratto (RGS)

• In ogni caso applicazione delle regole contrattuali per il taglio e gli aumenti

dei fondi

• Lo spostamento negli enti con dirigenti delle risorse per il salario

accessorio delle posizioni organizzative nel rispetto del tetto complessivo

• La possibile decurtazione per il finanziamento delle posizioni organizzative

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LA PARTE STABILE DEL FONDO 2019

• Unico importo consolidato del fondo 2017

• In aggiunta ed in deroga al tetto euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al

31.12.2015

• Eventuale aggiunta: completamento differenziale nuove progressioni economiche

• Le risorse per le alte professionalità: le tre fattispecie possibili

• La RIA e gli assegni ad personam dei cessati dell’anno precedente: compresi nel

tetto del fondo

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LA PARTE VARIABILE DEL FONDO 2019

• Risorse previste da specifiche disposizioni di legge (regole ex Corte Conti

sezioni riunite di controllo 51/2011 per individuare quelle in deroga)

• Una tantum, risparmi RIA ed assegni ad personam, quota non erogata anno

precedente

• Fino allo 1,2% monte salari 1997: snellimento

• Realizzazione obiettivi, anche mantenimento: snellimento ed inclusione risorse

derivanti dai proventi delle sanzioni per inosservanze codice della strada

• Altre voci: assenza novità nel CCNL

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IL FONDO 2019 DOPO IL DL 34/2019

REGIONI “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. COMUNI Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. • I dubbi applicativi ed i suggerimenti operativi

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LE ALTRE NOVITA’ PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO

• La indennità di vacanza contrattuale dai mesi di aprile e di luglio

• La estensione dell’elemento perequativo

• Le risorse per il rinnovo contrattuale

• Quantificazione di massima del complesso di tali oneri (rinnovi

contrattuali, indennità di vacanza contrattuale e estensione elemento

perequativo una tantum) nello 1,1/1,2% monte salari 2018

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NORME CONTRATTUALI: POSIZIONI ORGANIZZATIVE/1

• Posizioni organizzative conferibili per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità

organizzative e/o per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità

(superamento degli incarichi di staff e delle alte professionalità)

• Incarichi conferibili solo a personale di categoria D (di categoria C o B nei comuni privi di

personale di categoria D, con deroga eccezionale)

• Conferimento da parte dei dirigenti per una durata massima di 3 anni tenendo conto della

natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle

attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti

• Revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi e/o per valutazioni negative della

performance individuale

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NORME CONTRATTUALI: POSIZIONI ORGANIZZATIVE/2

• Valutazione annuale con contraddittorio in caso di giudizio negativo

• Retribuzione di posizione da 5.000 a 16.000 euro (da 3.000 a 9.500 per le categorie B e

C) previa graduazione sulla base della rilevanza e complessità, nonché negli enti con

dirigenza della ampiezza delle deleghe

Per la indennità di risultato vincolo di destinare almeno il 15% delle risorse destinate alla

retribuzione di posizione e di risultato (effetti in molte amministrazioni)

• Anche negli enti con dirigenti oneri a carico del bilancio, con taglio dal fondo delle risorse

destinate nel 2017 al trattamento economico deli titolari di posizione organizzativa

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NORME CONTRATTUALI: POSIZIONI ORGANIZZATIVE/3

• Incarichi ad interim remunerati con aumento della retribuzione di risultato dal 15% al 25%

della retribuzione di posizione dell’incarico sostituito

• La riduzione delle risorse per le posizioni organizzative determina un corrispondente

aumento delle risorse del fondo per la contrattazione decentrata

• Per le posizioni organizzative in caso di gestione associata (tramite convenzione o unione di

comuni) l’ente continua a corrispondere la indennità di posizione riproporzionata al ridotto

impegno orario, l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione corrispondo tale indennità in base

alle proprie pesature e con proporzionamento per il ridotto impegno orario e possono

corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione da essi corrisposta fino al

30%

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NORME CONTRATTUALI: POSIZIONI ORGANIZZATIVE/4

• Proroga degli incarichi in essere fino alla adozione delle nuove regole e comunque non

oltre il 22.5.2019: da non intendere come divieto di modifica degli assetti e/o di

conferimento di nuovi incarichi (pareri Aran)

• Da tale data dubbi legittimità (non sulla validità degli atti adottati, ma sul compenso

erogato; non applicazione delle disposizioni sulla prorogatio) sullo svolgimento incarichi

di posizione organizzativa in assenza di un nuovo provvedimento di conferimento previa

adozione del regolamento su conferimento, revoca, graduazione

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POSIZIONI ORGANIZZATIVE: LE RELAZIONI SINDACALI

• Informazione preventiva e confronto: 1) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi

di posizione organizzativa; 2) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini

dell’attribuzione della relativa indennità

• Contrattazione: correlazione tra i compensi previsti da norme di legge e la retribuzione di

risultato dei titolari di posizione organizzativa; incremento delle risorse attualmente destinate

alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative,

ove implicante, al fine del tetto al fondo, una riduzione delle risorse del Fondo: criteri generali

per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

• Deliberazione dell’ente: quantità (non inferiore al 15%) del fondo per le posizioni

organizzative da destinare alla indennità di risultato delle stesse

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LE PROGRESSIONI ECONOMICHE

• Progressioni economiche attribuite in modo selettivo e per una quota limitata con quota a

carico della parte stabile del fondo (per la FFPP il tetto del 50%)

• Aumento di una posizione per ogni categoria

• Criteri: valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è

adottata la decisione di attivazione dell’istituto, esperienza maturata negli ambiti professionali

di riferimento e competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi

• Requisito minimo: permanenza da almeno 2 annoi nella posizione economica

• Decorrenza dallo 1 gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto il CCDI (la posizione RGS)

• Procedura limitata al solo anno e personale in comando presso l’ente da cui dipendono

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L’INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

• Destinazione di una quota minima (almeno il 30% della parte variabile, ad esclusione delle

risorse previste da disposizioni di legge) alla performance individuale

• Applicazione subordinata al ciclo della performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009

• Il finanziamento degli obiettivi dell’ente, del settore, individuali e di eventuali obiettivi

ulteriori (cd progetti)

• Determinazione del peso potenziale e poi valutazione

• Il vincolo della differenziazione della performance individuale

• Verifica nel conto annuale 2019

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L’INDENNITA’ PER LE CONDIZIONI DI LAVORO

• La indennità per le condizione di lavoro

• Fissazione della cifra giornaliera

• Modalità di verifica dell’effettivo svolgimento di tali attività

• Definizione del rischio, del disagio e del maneggio valori

• Esame di casi specifici (ad esempio vigili che percepiscono il maneggio

valori)

• Somma dei vari fattori?

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L’INDENNITA’ PER I VIGILI CHE LAVORANO ALL’ESTERNO

• Definizione dell’ambito di applicazione

• Definizione dello svolgimento “in via continuativa” di questa attività

• Fissazione della misura giornaliera

• Possibile differenziazione della misura in relazione alla strategicità della attività ed al

disagio che viene provocato dal suo svolgimento

• Modalità di verifica dello svolgimento di tali attività e della prevalenza o meno del lavoro

esterno

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LA INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’

• Nuovo tetto massimo di 3.000 euro

• Definizione della nozione di specifiche responsabilità

• Possibile “pesatura” di questa indennità

• Suggerimento della definizione di un budget di settore

• Correlazione con i compiti assegnati

• La indennità per le altre responsabilità

• I dubbi contrattuali sulla contrattazione di questa ulteriore indennità

• I rapporti tra le varie indennità di responsabilità

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L’INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI VIGILI

• Non si può sommare a quella di specifiche responsabilità

• Nuovo tetto massimo di 3.000 euro

• Definizione della nozione di specifiche responsabilità e della correlazione che si deve

stabilire con il grado

• Possibile “pesatura” di questa indennità

• Suggerimento della definizione di un budget di settore

• Correlazione con i compiti assegnati

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L’APPLICAZIONE DELLE NORME SU PERMESSI E ORARI

• I permessi per ragioni personali

• I permessi per visite mediche, esami diagnostici, terapie

• La flessibilità oraria

• Il recupero entro il mese dei debiti accumulati con la flessibilità

• Il vincolo della pausa al superamento delle 6 ore di lavoro: vincolo che

supera quello previsto dal D.Lgs. n. 66/2003

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/1

• 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore

dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di

conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei

piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle

prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto

esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli

appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle

stazioni appaltanti.

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/2

• 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse

finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le

funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per

investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei

contratti pubblici (abrogata previsione DL 32 con inserimento in sostituzione della incentivazione per le attivita' di

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della

progettazione), di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di

verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei

documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle

amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la

retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di

committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma

si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione.

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/3

• 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e'

ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in

sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito

regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il

responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al

comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o

l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie

connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non

conformi alle norme del presente decreto. (SEGUE)

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/4

• La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio

preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte

dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al

singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo

del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti

dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto

affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del

predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente

comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/5

• 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse

derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica

informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato

per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui

all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta

qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le

Universita' e gli istituti scolastici superiori.

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/6

• 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza

nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di

altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una

quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

• 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa

previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

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L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE/7

• Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2/2019: “gli incentivi per

le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti

pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione

agli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità”.

• Attesa della deliberazione della sezione autonomie sulla retroattività dei regolamenti

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L’INCENTIVO PER GLI AVVOCATI/1

• Articolo 9 DL 90/2014

• 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle

amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del

raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

• 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le

somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1,

esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi

regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di

cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

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L’INCENTIVO PER GLI AVVOCATI/2

• 4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il ((75))

per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le

previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5.. Il rimanente 25 per

cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

• 5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono

criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in

base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro

della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono

altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso

sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.

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L’INCENTIVO PER GLI AVVOCATI/3

• 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di

transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai

dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi

professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello

stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo

all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di

procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,

possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o

contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto

stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

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L’INCENTIVO PER GLI AVVOCATI/4

• 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere

corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo

trattamento economico complessivo.

• 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data

di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del

comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei

contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a

decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono

corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi

incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

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L’INCENTIVO PER GLI AVVOCATI/5

• 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente

e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

• Sentenza della Corte Costituzionale 236/2017: legale il tetto delle risorse per le propine in caso di compensazione delle spese

• Deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 88/2019: “i compensi aggiuntivi possono

essere erogati soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.. l’articolo 9 del DL n. 90/2014 fa testualmente

riferimento soltanto alle sentenze favorevoli con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, proprio perché il

presupposto per l’erogazione dei compensi aggiuntivi è costituito dall’esito vittorioso della lite.. ma certamente non nei casi di

estinzione del giudicato per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività

della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare”. Ed ancora, siamo in presenza “di casi che possono risultare de facto

favorevoli per gli enti, ma che non presuppongono una pronuncia sulle questioni processuali e di merito e che talora nemmeno

comportano una decisione sulle spese .. in queste ipotesi, l’attività professionale trova ristoro nello stipendio tabellare erogato

ai professionisti legali interni”. In questa direzione anche il comma 6 della citata disposizione

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