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La vigilanza sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodottiGli adempimenti richiesti alle imprese 1

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La vigilanza sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti

Gli adempimenti richiesti alle imprese

Settore Vigilanza sul Mercato – Servizio Metrico

Torino Incontra 7 maggio 2013

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7 maggio 2013

Programma• L’attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino –

Paola Pedanti• L’etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 –

Paola Biletta, Isolda Basic• Le direttive “nuovo approccio” e la sicurezza prodotti: responsabilità

di produttori, importatori e distributori – Igor Gallo• Pausa• I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE – Giorgio

Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

89/686/CEE e relativi aggiornamenti – Pietro Corcione• Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE

– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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7 maggio 2013

Programma• L’attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino –

Paola Pedanti• L’etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 –

Paola Biletta, Isolda Basic• Le direttive “nuovo approccio” e la sicurezza prodotti: responsabilità

di produttori, importatori e distributori – Igor Gallo• I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE – Giorgio

Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

89/686/CEE e relativi aggiornamenti – Pietro Corcione• Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE

– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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L’art. 2 comma 2 lett. L) della Legge 580/93 sulle Camere di commercio, modificata nel 2010, ha chiaramente indicato fra le funzioni delle Camere di commercio la “vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale”

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Compiti di tutela della fede pubblicadel Settore Vigilanza sul Mercato – Servizio Metrico

metrologia legale - verificazione periodica strumenti di misura presso utenti metrici, ricevimento SCIA dei laboratori privati che eseguono verifica, tenuta del

Registro fabbricanti metrici e del Registro assegnatari marchi produttori oggetti in metallo prezioso, rinnovo

autorizzazioni ministeriali ai centri tecnici per i tachigrafi digitali, vigilanza su tutti i precedenti soggetti

vigilanza sui prodotti - controllo sulla sicurezza ed etichettatura dei prodotti garantita dal rispetto delle

disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, a tutela dei consumatori e della concorrenza leale

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Quali prodotti• Materiale elettrico a bassa tensione (L . 791/77, Dir.

2006/95/CE, principali norme armonizzate relative);• Giocattoli (D. lgs. 54/2011, Dir. 2009/48/CE e D. lgs.

313/91, Dir. 88/378/CEE, principali norme armonizzate relative);

• Dispositivi di protezione individuale (D. lgs. 475/92, Dir. 89/686/CEE, principali norme armonizzate relative);

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Quali prodotti• Sicurezza generale dei prodotti (capo IV D.lgs.

206/2005, Dir. 2001/95/CE

• Compatibilità elettromagnetica (D. lgs. 194/2007, Dir. 2004/108/CE, principali norme armonizzate relative)

• Tessili (Regolamento UE 1007/2011, D. lgs. 194/199, L . 883/73, Dir. 2008/121/CE, Dir. 96/73/CE, Dir. 73/44/CEE)

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Sicurezza generale dei prodottiCodice del consumo – D.lgs. 206/2005 – artt. 102/113, Dir. 2001/95/CE,

norme armonizzate relative

Le disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti (non alimentari) vengono applicate laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti

Categorie di prodotti: mobili per interno ed esterno, attrezzature per allenamento, articoli per puericoltura, adattatori e prese multiple,…

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Sicurezza generale dei prodottiCodice del consumo – D.lgs. 206/2005 – artt. 102/113, Dir. 2001/95/CE,

norme armonizzate relative

Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. Fornisce tutte le informazioni utili alla prevenzione dei rischi e, anche al fine di un eventuale ritiro o richiamo, indica i propri dati, il tipo di prodotto o eventualmente la partita, effettua controlli a campione sui prodotti, esamina i reclami. Informa sulle iniziative intraprese per prevenire rischi per i consumatori le Amministrazioni competenti ai controlli (Ministero dello Sviluppo economico, della Salute, del Lavoro, dell’Interno, dell’Economia e finanze, delle Infrastrutture e trasporti) che, se il prodotto si rivela pericoloso, dispongono il ritiro, il richiamo o avvisi. Nei casi di rischio grave inviano comunicazione agli altri Stati membri nell’ambito sistema di scambio rapido per via telematica RAPEX, cosìcome le eventuali modifiche e revoche.

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Sicurezza generale dei prodottiCodice del consumo – D.lgs. 206/2005 – artt. 102/113, Dir. 2001/95/CE,

norme armonizzate relative

Il distributore deve contribuire all’immissione sul mercato di prodotti sicuri 1) non fornendo prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere la pericolosità 2) trasmettendo le informazioni sui rischi al produttore e alle Autorità 3) conservando per 10 anni la documentazione per risalire all’origine dei prodotti.

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Codice del consumo

Art. 109Sorveglianza del mercato1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di controllo assicurano:a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attivitàdi sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

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Codice del consumo

Art. 109Sorveglianza del mercato

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.d) la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza.

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Compatibilità elettromagneticaD. lgs. 194/2007, Dir. 2004/108/CE, norme armonizzate relative

Scopo: assicurare che gli apparecchi non generino perturbazioni elettromagnetiche tali da compromettere il corretto funzionamento di altri apparecchi e al tempo stesso non subiscano simili effetti

Categorie di prodotti: 1) impianti fissi, esclusi terminali radio e telecomunicazioni2) apparecchi mobili (per illuminazione, piccoli elettrodomestici, elettroutensili non professionali, apparecchiature per estetica)

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Compatibilità elettromagneticaD. lgs. 194/2007, Dir. 2004/108/CE, norme armonizzate relative

Sono immesse sul mercato solo apparecchiature conformi alle disposizioni. Si considera conforme ai requisiti essenziali l’apparecchiatura che soddisfa le disposizioni riportate nelle norme armonizzate, seppure non obbligatorie. L’apposizione della marcatura CE (visibile, leggibile e indelebile), come la dichiarazione di conformità, attesta la rispondenza alle disposizioni e il rispetto della procedura interna di valutazione della conformità o integrata con l’intervento di un organismo notificato di valutazione.

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Compatibilità elettromagneticaD. lgs. 194/2007, Dir. 2004/108/CE, norme armonizzate relative

Sono vietati i marchi ingannevoli. Devono essere riportati nome e indirizzo del fabbricante, tipo, lotto, n. di serie, informazioni /precauzioni d’uso in lingua italiana. Deve essere preparata la documentazione tecnica, a disposizione dell’Autorità di vigilanza.

Il Ministero dello Sviluppo economico, prima di adottare provvedimenti definitivi di divieto di immissione o di ritiro dal mercato, informa la Commissione europea e gli Stati membri.

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Negli interventi successivi saranno esaminate nel dettaglio le normative relative ad alcune tipologie di prodotti

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La VIGILANZA camerale sulla sicurezza ed etichettatura di alcuniprodotti si esplica con:

• l’ACCERTAMENTO di eventuali violazioni delle disposizioni vigenti (Regolamenti comunitari, norme nazionali di recepimento direttive, …) tramite lo svolgimento di ispezioni presso aziende del territorio provinciale e la redazione di verbali - Settore Vigilanza sul mercato – Servizio metrico

• l’EMISSIONE DI ORDINANZA -INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE, quale Autorità competente ai sensi dell’art. 17 della L. 689/81 sulla depenalizzazione, quando non sia stato effettuato nei 60 giorni il pagamento in misura ridotta contenuto nei verbali. Per le violazioni e i sequestri avvenuti in Provincia di Torino: Settore Sanzioni e Regolazione del mercato

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Gli altri Organi di controlloLa vigilanza sulla sicurezza ed etichettatura di alcuni prodotti e quindi l’emissione di verbali di accertamento in caso di violazioni è compito anche di altri Organi di controllo, con i quali si organizzano anche momenti di confronto e azioni congiunte:

• GUARDIA DI FINANZA

• CARABINIERI

• POLIZIA MUNICIPALE

Controlli vengono fatti al momento dell’immissione nel Mercato comunitario dall’AGENZIA DELLE DOGANE che coinvolge, in caso di irregolarità, il Ministero competente

Autorità nazionale di vigilanza rimane, per i prodotti di seguito indicati, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Il Ministero dello Sviluppo economico

La vigilanza spesso è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale sul territorio anche delle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività ispettive presso le aziende, oltre che di altre Amministrazioni dello Stato e delle autoritàpubbliche locali.Può:INTIMARE DI CONFORMARE IL PRODOTTO, entro 30 gg, al produttore/ importatore, quando viene accertata la mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE;VIETARE LA COMMERCIALIZZAZIONE temporaneamente o in modo definitivo/ORDINARE IL RITIRO o IL RICHIAMO (a spese del fabbricante), se il termine è decorso inutilmente;VIETARE L’IMMISSIONE SUL MERCATO di prodotti non conformi, individuati ad esempio nei controlli a campione dell’Autoritàdoganale.

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Il Ministero dello Sviluppo economico

Le determinazioni del Ministero costituiscono vero e proprio procedimento amministrativo regolato anche dalla L. 241/90 (comunicazione di avvio del procedimento, motivazione adeguata, indicazione Autorità competente per il ricorso, possibilità di partecipare, salvo casi d’urgenza, presentando osservazioni scritte e presenziando agli accertamenti), distinto dal procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 che prevede irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessorie (sequestro). I provvedimenti ministeriali hanno efficacia ovviamente su tutti i prodotti oggetto di intervento, sull’intero territorio nazionale.

Il Ministero si avvale delle Camere di commercio anche per effettuare in seguito controlli sul rispetto delle disposizioni impartite.

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Poteri di accertamento degli Organi di controllo (art. 13 della L. 689/81)

• assumere informazioni• procedere a ispezioni in luoghi diversi dalla dimora privata• procedere a rilievi descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche• sequestrare cautelativamente le cose, redigendo verbale che deve

essere trasmesso prontamente all’Autorità competente (Settore Sanzioni e Regolazione del mercato per la Camera di commercio diTorino) che decide entro 10 giorni in caso di opposizione e comunque entro 6 mesi con ordinanza di dissequestro (eventualmente condizionato alla regolarizzazione della merce) o di confisca, con successiva alienazione o distruzione.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale.

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Le sanzioni

Le direttive europee non contengono un riferimento diretto alle sanzioni, sono i recepimenti nazionali,obbligatori da parte di ciascuno Stato membro, che individuano idoneo impianto sanzionatorio; dette sanzioni variano da una direttiva all’altra.Solitamente vengono definiti livelli di responsabilità e gravità differenti ai quali corrispondono sanzioni amministrative pecuniarie più o meno ingenti, passando talvolta anche ad un profilo penale.

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Le sanzioni

In generale maggiormente responsabile della non conformità di un prodotto è colui che ha effettuato la prima immissione sul mercato comunitario di detto prodotto, fabbricante-rappresentante autorizzato o importatore. Anche distributore e venditore finale, sono chiamati però a rispondere di detta non conformità, sebbene in misura più lieve.

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Occorre:• conoscere attentamente gli obblighi previsti per produttori

e distributori dalla legislazione nazionale di recepimento, integrata dalla direttiva nuovo approccio d’origine e dalle norme tecniche armonizzate, se utilizzate per assicurare la conformità ai requisiti richiesti, per ogni tipologia di prodotto;

• Individuare nella legislazione nazionale con precisione quali violazioni amministrative sono sanzionate, nei confronti di quali soggetti e con quali importi minimi e massimi, talvolta anche pari a diverse migliaia di euro (materiale elettrico a bassa tensione);

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Occorre:• Tenere presente che in alcuni casi si possono configurare

o sono espressamente già previsti dalla legislazione nazionale (ad esempio art. 31 del D.lgs. 54/2011 sui giocattoli) anche reati puniti con arresto o ammenda e obbligo da parte degli Ufficiali giudiziari e dei Funzionari incaricati della vigilanza di segnalazione in Procura per le valutazioni del caso.

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I verbali e le sanzioni amministrative

Ai sensi della L. 689/81 sulla depenalizzazione, nel verbale di accertamento di una violazione amministrativa risultano:

• 1. data, ora e luogo del fatto;• 2. generalità e qualifica dei funzionari accertatori;• 3. generalità del trasgressore;• 4. individuazione dei responsabili in solido;• 5. descrizione sommaria dei fatti;• 6. indicazione delle norme violate e della norma che

sanziona con importi minimo e massimo;

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I verbali e le sanzioni amministrative• 7. indicazione della facoltà di presentare memorie e/o

richiesta di audizione;• 8. indicazione della facoltà di pagare entro 60 giorni

dalla contestazione in misura ridotta con il relativo importo (pari al più favorevole fra un terzo del massimo e il doppio del minimo);

• 9. sottoscrizione dei funzionari, del trasgressore e dell’obbligato in solido, se è possibile la contestazione immediata.

Quando non è possibile la contestazione immediata il verbale viene notificato entro 90 giorni dall’accertamento.

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L’Autorità competente

Ai sensi della L. 689/81, l’Autorità competente a ricevere i verbali non pagati in misura ridotta emette, entro cinque anni dalla violazione, ordinanza ingiunzione se conferma il pagamento, definendo l’importo fra il minimo e il massimo indicato dalla norma, dopo aver esaminato gli eventuali scritti difensivi, svolto l’audizione richiesta dall’interessato, verificata la fondatezza dell’accertamento e la regolarità della notificazione. Il provvedimento viene anch’esso notificato al trasgressore e all’obbligato in solido.

Se non viene effettuato il pagamento previsto nell’ordinanza ingiunzione il trasgressore viene iscritto al ruolo esattoriale.

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Tipologie di sanzioni:

• Assenza della marcatura CE• Marcatura graficamente non conforme, apposta non sul

prodotto, ma su imballaggio , avvertenze (nonostante le caratteristiche dello stesso lo consentano), in modo da poter essere asportata facilmente;

• Apposizione di marchi che possano indurre in inganno i terzi sul simbolo della marcatura CE;

• Apposizione irregolare della marcatura, cioè senza avere rispettato gli adempimenti previsti dalle direttive del nuovo approccio e relativo recepimento nazionale (ad esempio senza aver previsto e attuato procedure interne di valutazione della conformità, senza aver fornito i dati tecnici e le avvertenze previste, …);

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Tipologie di sanzioni:

• Mancanza delle informazioni obbligatorie identificative del prodotto e del produttore (talvolta interviene la norma generale sulla sicurezza dei prodotti e il Codice del consumo, se carente la norma specifica);

• Mancata collaborazione agli accertamenti degli organi di vigilanza;

• Mancata conservazione della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità;

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Richiede un’attenta vigilanza sul mercato, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità vigilanti degli Stati membri, i controlli al momento dell’immissione nel mercato comunitario, il ritiro dei prodotti pericolosi.

Dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi di controllo sulle caratteristiche dei prodotti su scala adeguata e sulla base di un campionamento significativo, tenendo conto dei principi di valutazione del rischio, dei reclami pervenuti e di altre informazioni utili disponibili.

Il Regolamento europeo 765/2008

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Il primo Protocollo d’intesa

Il 26 giugno 2009, al fine di rispettare il Regolamento, Unioncamere ha siglato un Protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico per l’attuazione del Progetto “Rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori”, finanziato da entrambi i soggetti.

Attraverso tale Progetto il sistema camerale ha potenziato le competenze affidate alle Camere di Commercio al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro nazionale degli interventi di regolazione del mercato e tutela del consumatore.

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Nel Protocollo sono state considerate sia le funzioni di vigilanza sul mercato relative alle manifestazioni a premio e alla metrologia legale ( sorveglianza sugli strumenti in uso, vigilanza sui laboratori autorizzati alla verifica periodica, sugli strumenti MID, sui metalli preziosi, sui centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali), sia quelle relative alla etichettatura (tessili e calzature) e alla sicurezza dei prodotti (giocattoli, prodotti elettrici, compatibilità elettromagnetica, DPI 1^ categoria, sicurezza prodotti per quanto attiene al Codice del consumo).

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E’ stata prevista ed effettuata:

• la predisposizione di procedure per lo svolgimento in modo coordinato delle attività da parte delle diverse Camere;

• la formazione/aggiornamento del personale camerale;• la realizzazione di un sistema informativo nazionale per

la gestione dei controlli,• Informazione sull’iniziativa

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Tipologie di controllo

• visivo sui prodotti: tali controlli sono quelli eseguiti presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento;

• documentale sui dossier tecnici relativi ai prodotti o agli strumenti metrici: tali controlli sono eseguiti avvalendosi di Organismi notificati e sono volti ad accertare la conformità dei prodotti in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa cogente e volontaria;

• prove di laboratorio, volte ad accertare le caratteristiche chimico fisiche di conformità dei prodotti appoggiandosi ancora a laboratori autorizzati.

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Piano di controllo

Sono stati individuati per ogni Provincia i controlli da svolgere sui diversi ambiti di applicazione del progetto, tenendo conto di:

• segnalazioni provenienti da altre autorità di vigilanza (Dogane, …)

• segnalazioni e reclami provenienti dal mercato e dai consumatori

• analisi semplificata sui rischi potenziali associati ai prodotti, delle caratteristiche di stagionalità, degli eventi ricorrenti

• Valore degli scambi sul territorio, n. consumatori/utenti

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La vigilanza sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodottiGli adempimenti richiesti alle imprese 37

7 maggio 2013

La prima Convenzione

• Il 30 aprile 2010 la Camera di commercio di Torino ha sottoscritto una Convenzione con Unioncamere per lo svolgimento, da parte del Settore Vigilanza sul mercato – Servizio metrico, sul proprio territorio provinciale di una serie di controlli in ambito metrologico legale e vigilanza prodotti

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I numeri 2011/2012 vigilanza prodotti

444477077TOTALE

15-23023TESSILI

26303DPI –OCCHIALI DA

SOLE

51620020PRODOTTI ELETTRICI

222231031GIOCATTOLI

n. prove laboratorio

n. controlli documentali

n. prodotti controllati

visivamente

n. ispezioni

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Le attività nel tempo

• Nel 2011 sono state organizzate ed effettuate per la prima volta dal Settore le ispezioni previste presso aziende produttrici o distributrici, controllando complessivamente 540 prodotti seguendo la traccia delle procedure elaborate da Unioncamere. Un ulteriore filone di controlli è stato condotto anche sull’etichettatura dei tessili (23 aziende, 230 prodotti) la cui direttiva non rientra in quelle nuovo approccio, ma per cui è vivo l’interesse ad una informativa corretta verso i consumatori e importante la vigilanza per contrastare le

frodi in commercio.

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Le attività nel tempo• Nel 2012 l’attività è stata concentrata sulla raccolta del

materiale e sul coordinamento con gli Organismi notificati per i controlli delle documentazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità (trasmesse unitamente ad un campione del prodotto) e sull’organizzazione per lo svolgimento, sempre da parte degli Organismi notificati, delle prove di laboratorio secondo i protocolli indicati dalle norme armonizzate, per verificare la conformità di prodotti acquistati a caso presso le aziende ispezionate o per cui sono emerse esigenze di approfondimento.

Gli esiti dei controlli visivi, documentali e delle analisi, in caso negativo, hanno determinato da parte del Settore Vigilanza sul mercato – Servizio metrico la redazione di verbali di accertamento di violazioni amministrative con relativa sanzione pecuniaria.

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Le procedure Unioncamere

SCOPO DELLA VIGILANZA• Verificare la conformità dei prodotti secondo procedure

condivise• Intervenire nel caso di prodotti non conformi • Mettere a disposizione delle autorità di controllo coinvolte

una banca dati comune

LUOGHI DELLA VIGILANZA• produzione • stoccaggio • distribuzione

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Il nuovo Protocollo d’intesa

E’ stato sottoscritto nell’ottobre 2012 fra Ministero dello Sviluppo e Unioncamere per il biennio 2013/2014

La nuova ConvenzioneSarà firmata prossimamente fra la Cameradi commercio di Torino e Unioncamere per definire l’azione di vigilanza sul territorio

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Vigilanza 2013/2014

• materiale elettrico a bassa tensione• giocattoli • dispositivi di protezione individuale• tessili• sicurezza generale dei prodotti• prodotti connessi all’uso di energia

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NOVITA’Prodotti connessi all’uso di energia

• Etichettatura sul consumo di energia dei prodotti (D.lgs.104/2012,Dir.2010/30/UE)

• Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (D. lgs.15/2011, Dir. 2009/125/CE)

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Programma• L’attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino –

Paola Pedanti• L’etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 –

Paola Biletta, Isolda Basic• Le direttive “nuovo approccio” e la sicurezza prodotti: responsabilità

di produttori, importatori e distributori – Igor Gallo• I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE – Giorgio

Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

89/686/CEE e relativi aggiornamenti – Pietro Corcione• Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE

– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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Programma• L’attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino –

Paola Pedanti• L’etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 –

Paola Biletta, Isolda Basic• Le direttive “nuovo approccio” e la sicurezza prodotti: responsabilità

di produttori, importatori e distributori – Igor Gallo• I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE – Giorgio

Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

89/686/CEE e relativi aggiornamenti – Pietro Corcione• Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE

– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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Pausa …

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Programma• L’attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino –

Paola Pedanti• L’etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 –

Paola Biletta, Isolda Basic• Le direttive “nuovo approccio” e la sicurezza prodotti: responsabilità

di produttori, importatori e distributori – Igor Gallo• I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE – Giorgio

Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

89/686/CEE e relativi aggiornamenti – Pietro Corcione• Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE

– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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Programma• L’attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino –

Paola Pedanti• L’etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 –

Paola Biletta, Isolda Basic• Le direttive “nuovo approccio” e la sicurezza prodotti: responsabilità

di produttori, importatori e distributori – Igor Gallo• I giocattoli alla luce della direttiva 2009/48/CE – Giorgio

Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

89/686/CEE e relativi aggiornamenti – Pietro Corcione• Il materiale elettrico in bassa tensione: la direttiva LVD 2006/95/CE

– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

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– Igor Gallo • Dibattito conclusivo

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Sorrentino• I dispositivi di protezione individuale (D. P. I.): la direttiva

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Grazie per l’attenzione!

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