LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a)...

47
LA VALUTAZIONE DEL LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: RISCHIO CHIMICO: INQUADRAMENTO INQUADRAMENTO NORMATIVO NORMATIVO G. Sciarra G. Sciarra Dipartimento Interaziendale Regionale dei Laboratori di Sanità Pubblica Dipartimento Interaziendale Regionale dei Laboratori di Sanità Pubblica Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est Empoli, 17-11-2015 Empoli, 17-11-2015

Transcript of LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a)...

Page 1: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

LA VALUTAZIONE DEL LA VALUTAZIONE DEL

RISCHIO CHIMICO:RISCHIO CHIMICO:

INQUADRAMENTO INQUADRAMENTO

NORMATIVONORMATIVO

G. SciarraG. SciarraDipartimento Interaziendale Regionale dei Laboratori di Sanità PubblicaDipartimento Interaziendale Regionale dei Laboratori di Sanità Pubblica

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud EstLaboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est

Empoli, 17-11-2015Empoli, 17-11-2015

Page 2: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

D.Lgs 81/2008D.Lgs 81/2008

Titolo IX: SOSTANZE PERICOLOSETitolo IX: SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICICapo I: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Capo II: PROTEZIONE DA AGENTI Capo II: PROTEZIONE DA AGENTI

CANCEROGENI E MUTAGENICANCEROGENI E MUTAGENI

Capo III – PROTEZIONE DAI RISCHI Capo III – PROTEZIONE DAI RISCHI

CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE

ALL’AMIANTOALL’AMIANTO

G. SciarraG. Sciarra

Page 3: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

Capo I:Capo I:

PROTEZIONE DA PROTEZIONE DA

AGENTI CHIMICIAGENTI CHIMICI

G. SciarraG. Sciarra

Page 4: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

1.1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per

la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti

sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti

chimici.chimici.

2.2. I requisiti individuati dal presente capo si I requisiti individuati dal presente capo si

applicano a tutti gli agenti chimiciapplicano a tutti gli agenti chimici pericolosi pericolosi che che

sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le

disposizioni relative agli agenti chimici per i disposizioni relative agli agenti chimici per i

quali valgono provvedimenti di protezione quali valgono provvedimenti di protezione

radiologica regolamentati dal decreto legislativo radiologica regolamentati dal decreto legislativo

del 17 marzo 1995, n. 230, e successive del 17 marzo 1995, n. 230, e successive

modificazioni.modificazioni.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 221 Campo di applicazioneArt. 221 Campo di applicazione

Page 5: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

1.Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

2.Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 221 Campo di applicazioneArt. 221 Campo di applicazione

Page 6: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

OVVERO QUESTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI CANCEROGENI E MUTAGENI AD ESCLUSIONE

DELL'AMIANTO E FATTO SALVO QUANTO SPECIFICAMENTE

PREVISTO AL CAPO II (CANCEROGENI E MUTAGENI)

G. SciarraG. Sciarra

Art. 221 Campo di applicazioneArt. 221 Campo di applicazione

Page 7: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

a) a) agenti chimiciagenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, : tutti gli elementi o composti chimici,

sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o

ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento

come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano

essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o

no sul mercatono sul mercato

b) agenti chimici pericolosi: b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose

ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,

e successive modificazioni, nonché gli agenti che e successive modificazioni, nonché gli agenti che

corrispondono ai criteri di classificazione come corrispondono ai criteri di classificazione come

sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono

escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

G. SciarraG. Sciarra

Art. 222 DEFINIZIONIArt. 222 DEFINIZIONI

Page 8: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

b) agenti chimici pericolosi: b) agenti chimici pericolosi:

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e

successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono

ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui

al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo

per l’ambiente;per l’ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come

pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un

rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di

loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e

del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,

compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore

limite di esposizione professionale; limite di esposizione professionale;

G. SciarraG. Sciarra

Art. 222 DEFINIZIONIArt. 222 DEFINIZIONI

Page 9: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Page 10: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Page 11: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: c) attività che comporta la presenza di agenti chimici:

ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti

chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di

procedimento, compresi la produzione, la procedimento, compresi la produzione, la

manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o

l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino

da tale attività lavorativa;da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non d) valore limite di esposizione professionale: se non

diversamente specificato, il limite della concentrazione diversamente specificato, il limite della concentrazione

media ponderata nel tempo di un agente chimico media ponderata nel tempo di un agente chimico

nell’aria all’interno della zona di respirazione di un nell’aria all’interno della zona di respirazione di un

lavoratore in relazione ad un determinato periodo di lavoratore in relazione ad un determinato periodo di

riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato

nell’allegato XXXVIII; nell’allegato XXXVIII;

G. SciarraG. Sciarra

Art. 222 DEFINIZIONIArt. 222 DEFINIZIONI

Page 12: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione e) valore limite biologico: il limite della concentrazione

del relativo agente, di un suo metabolita, o di un del relativo agente, di un suo metabolita, o di un

indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico;

un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato

XXXIX;XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di

salute del singolo lavoratore in funzione salute del singolo lavoratore in funzione

dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico

di poter produrre effetti nocivi; di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale

nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 222 DEFINIZIONIArt. 222 DEFINIZIONI

Page 13: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

1. Nella valutazione di cui all'art.28, il datore di lavoro 1. Nella valutazione di cui all'art.28, il datore di lavoro

determina, preliminarmente l'eventuale presenza di determina, preliminarmente l'eventuale presenza di

agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta

anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in

considerazione in particolare:considerazione in particolare:

(a) le loro proprietà pericolose; (a) le loro proprietà pericolose; (b) le informazioni sulla salute e (b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa

scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;febbraio 1997, n. 52 e14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; (c) (c)

il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; (d) le circostanze in cui (d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;degli stessi; (e) i valori limite di esposizione professionale o i valori (e) i valori limite di esposizione professionale o i valori

limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII ed XXXIX; ed XXXIX; (f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da (f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da

adottare; adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intrapresesorveglianza sanitaria già intraprese

G. SciarraG. Sciarra

Art. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Page 14: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

2. 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi

dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225.dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione Nella valutazione

medesima devono essere incluse le attività, ivi medesima devono essere incluse le attività, ivi

compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è

prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che,

per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la

salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le

misure tecniche.misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano 3. Nel caso di attività lavorative che comportano

l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi

sono valutati in base al rischio che comporta la sono valutati in base al rischio che comporta la

combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Page 15: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

4. 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003,

n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici

pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie

per la completa valutazione del rischio. per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la 5. La valutazione del rischio può includere la

giustificazione che la natura e l’entità dei rischi giustificazione che la natura e l’entità dei rischi

connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non

necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente

dettagliata dei rischi. dettagliata dei rischi.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Page 16: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei

rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.

Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e

all’attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione

e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che

potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati

della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 223 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Quanto riportato in questo articolo è dettagliato in Quanto riportato in questo articolo è dettagliato in

maniera molto approfondita nella norma UNI EN maniera molto approfondita nella norma UNI EN

689/1997 che di fatto specifica come si esegue e si 689/1997 che di fatto specifica come si esegue e si

relaziona una valutazione di rischio chimicorelaziona una valutazione di rischio chimico

Page 17: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

............................

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano

che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente

chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di

esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro,

vi è vi è solo un rischio basso per la sicurezza esolo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante irrilevante

per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al

comma comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si

applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229,

230.230.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 224 Art. 224 Misure e principi generali Misure e principi generali

per la prevenzione dei rischi per la prevenzione dei rischi

Page 18: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

...................

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il

conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di

protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni

qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire

sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli

agenti che possono presentare un rischio per la salute, con

metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco

meramente indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza,

con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai

valori limite di esposizione professionale e per periodi

rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali

G. SciarraG. Sciarra

Art. 225 Art. 225 Misure specifiche di Misure specifiche di

protezione e di prevenzioneprotezione e di prevenzione

Page 19: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

Non vi è dubbio quindi che lo

spartiacque tra rischio accettabile

e rischio non accettabile è il

rispetto del valore limite (che deve

essere opportunamente

dimostrato)

G. SciarraG. Sciarra

Art. 225 Art. 225 Misure specifiche di Misure specifiche di

protezione e di prevenzioneprotezione e di prevenzione

Page 20: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Quanto visto si può riassumere in:Quanto visto si può riassumere in:

Obbligo di compilazione di un documento di valutazione del Obbligo di compilazione di un documento di valutazione del

rischio chimicorischio chimico

Vanno considerate tutte le sostanze presenti all'inizio del ciclo Vanno considerate tutte le sostanze presenti all'inizio del ciclo

produttivo, quelle che possono formarsi durante la lavorazione, i produttivo, quelle che possono formarsi durante la lavorazione, i

rifiuti ecc.rifiuti ecc.

Il rischio è accettabile se si rispetta il Valore LimiteIl rischio è accettabile se si rispetta il Valore Limite

Le misure di esposizione vanno effettuate con metodiche Le misure di esposizione vanno effettuate con metodiche

idonee tecnicamente dotate di un idoneo limite di quantificazione idonee tecnicamente dotate di un idoneo limite di quantificazione

analiticoanalitico

Anche se non specificato si rimanda alla norma UNI EN 689/97 Anche se non specificato si rimanda alla norma UNI EN 689/97

per la metodologie di indagine igienistica e di confronto con i per la metodologie di indagine igienistica e di confronto con i

Valori LimiteValori Limite

Le misure di esposizione non sono obbligatorie se si può in Le misure di esposizione non sono obbligatorie se si può in

altro modo dimostrare il rispetto del Valore Limitealtro modo dimostrare il rispetto del Valore Limite

Non si specifica come comportarsi in assenza di Valore LimiteNon si specifica come comportarsi in assenza di Valore Limite

Non si definisce in maniera sanitaria il Valore LimiteNon si definisce in maniera sanitaria il Valore Limite

Se il rischio è irrilevante per la salute decadono molti obblighi Se il rischio è irrilevante per la salute decadono molti obblighi

tra cui quello del medico competentetra cui quello del medico competente

Page 21: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

Capo II:Capo II:

PROTEZIONE DA AGENTI PROTEZIONE DA AGENTI

CANCEROGENI E CANCEROGENI E

MUTAGENIMUTAGENI

G. SciarraG. Sciarra

Page 22: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti

esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea

dell'energia atomica,dell'energia atomica, le norme del presente titolo si le norme del presente titolo si

applicano a tutte le attività nelle quali i applicano a tutte le attività nelle quali i

lavoratori lavoratori sono o possono essere espostisono o possono essere esposti ad ad

agenti cancerogeni o mutageni a causa della agenti cancerogeni o mutageni a causa della

loro attività lavorativa.loro attività lavorativa.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 233 CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 233 CAMPO DI APPLICAZIONE

Page 23: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

a) agente cancerogeno:a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla

classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai

sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive

modificazioni;modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero

1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze

risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2

in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.

52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato

XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un

processo previsto dall'allegato XLII;processo previsto dall'allegato XLII;

G. SciarraG. Sciarra

Art. 234 DEFINIZIONIArt. 234 DEFINIZIONI

Page 24: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Page 25: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Allegato XLII - SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI Allegato XLII - SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSISOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina col metodo Michler.1. Produzione di auramina col metodo Michler.2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici

aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a prodotti durante il raffinamento del nichel a

temperature elevate.temperature elevate.4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool

isopropilico.isopropilico.5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di

legno durolegno duro

Page 26: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

b) agente mutageno:b) agente mutageno:

1) 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla una sostanza che risponde ai criteri relativi alla

classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dalclassificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive e successive

modificazioni;modificazioni;

2) 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1)punto 1), ,

quando la concentrazione di una o più delle quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze singole sostanze

risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in

base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52

e 14 e 14 marzo 2003 n. 65marzo 2003 n. 65 e successive modificazionie successive modificazioni;;

Art. 234 DEFINIZIONIArt. 234 DEFINIZIONI

Page 27: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Page 28: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Sia nel caso dei cancerogeni che dei Sia nel caso dei cancerogeni che dei

mutageni le CLP (mutageni le CLP (Regolamento Regolamento

1272/2008) devono intendersi come “.. 1272/2008) devono intendersi come “..

successive modificazioni” del D.Lgs successive modificazioni” del D.Lgs 3 3

febbraio 1997 n. 52febbraio 1997 n. 52

Page 29: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Mentre il D.Lgs 626/94 definiva con chiarezza come Mentre il D.Lgs 626/94 definiva con chiarezza come

cancerogene le sostanze che avevano frase di rischio cancerogene le sostanze che avevano frase di rischio

R45 e R49 secondo l'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE R45 e R49 secondo l'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE

o quelle di cui all'allegato VIII del decreto, il D.Lgs o quelle di cui all'allegato VIII del decreto, il D.Lgs

81/2008 individua i cancerogeni in base alla rispondenza 81/2008 individua i cancerogeni in base alla rispondenza

""ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie

cancerogene l o 2cancerogene l o 2", anche se all'art. 245 comma 1 si dice ", anche se all'art. 245 comma 1 si dice

che la Commissione consultiva tossicologica nazionale che la Commissione consultiva tossicologica nazionale

(CCTN) propone al ministero un elenco delle sostanze (CCTN) propone al ministero un elenco delle sostanze

cancerogene non così ancora classificate e il mistero cancerogene non così ancora classificate e il mistero

pubblica un elenco che viene aggiornato periodicamente.pubblica un elenco che viene aggiornato periodicamente.

Allo stato attuale non è stato pubblicato alcun elenco, ma Allo stato attuale non è stato pubblicato alcun elenco, ma

anche se ciò fosse avvenuto questo non anche se ciò fosse avvenuto questo non

rappresenterebbe un elenco esaustivo.rappresenterebbe un elenco esaustivo.

Page 30: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

In altre parole il D.Lgs 81/2008 per i cancerogeni e i In altre parole il D.Lgs 81/2008 per i cancerogeni e i

mutageni si inserisce quella che potremmo chiamare una mutageni si inserisce quella che potremmo chiamare una

lista apertalista aperta, ovvero occorre che il datore di lavoro , ovvero occorre che il datore di lavoro

verifichi se la sostanza haverifichi se la sostanza ha le caratteristiche perle caratteristiche per “.... “....

rispondere ai criteri rispondere ai criteri relativi alla classificazione nelle relativi alla classificazione nelle

categorie ….”categorie ….”..

Ovviamente ciò vale solo nel caso di classificazioni del Ovviamente ciò vale solo nel caso di classificazioni del

produttore o dell'importatore/rivenditore, non sarà invece produttore o dell'importatore/rivenditore, non sarà invece

necessario se la sostanza o la miscela è dotata di una necessario se la sostanza o la miscela è dotata di una

classificazione armonizzata, ovvero validata dalla apposita classificazione armonizzata, ovvero validata dalla apposita

commissione dell'ECHA (Agenzia europea delle sostanze commissione dell'ECHA (Agenzia europea delle sostanze

chimiche).chimiche).

Page 31: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

compariva nella lista di cui all'allegato 1 della direttiva compariva nella lista di cui all'allegato 1 della direttiva

67/548/CEE con la frase di rischio R45, R49 oppure R46 67/548/CEE con la frase di rischio R45, R49 oppure R46

(vale per i prodotti acquistati prima del 1 giugno 2015)(vale per i prodotti acquistati prima del 1 giugno 2015)

viene etichettata dal produttore con simbolo Carc. 1A eviene etichettata dal produttore con simbolo Carc. 1A e

1B e indicazione di pericolo H350 (Può provocare il1B e indicazione di pericolo H350 (Può provocare il

cancro) e H350i (Può provocare il cancro se inalato) ocancro) e H350i (Può provocare il cancro se inalato) o

Muta. 1A e Muta. 1B e indicazione di pericolo H340 (PuòMuta. 1A e Muta. 1B e indicazione di pericolo H340 (Può

provocare alterazioni genetiche)provocare alterazioni genetiche)

è una delle sostanze o delle lavorazioni di cui è una delle sostanze o delle lavorazioni di cui

all'allegato XLII del D.Lgs 81/2008all'allegato XLII del D.Lgs 81/2008

è classificata nelle categorie 1 o 2 della lista IARC (solo per è classificata nelle categorie 1 o 2 della lista IARC (solo per

i cancerogeni)i cancerogeni)

Ma allora quali sono le sostanze Ma allora quali sono le sostanze

cancerogene e mutagene?cancerogene e mutagene?

Page 32: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

E' però possibile che in assenza diE' però possibile che in assenza di classificazione classificazione

armonizzataarmonizzata, ovvero approvata dalla UE, un produttore o un , ovvero approvata dalla UE, un produttore o un

commercializzatore non riporti le giuste indicazioni di commercializzatore non riporti le giuste indicazioni di

pericolo (nel caso della pericolo (nel caso della formaldeideformaldeide alcuni produttori, prima alcuni produttori, prima

che fosse armonizzata la classificazione, non riportavano che fosse armonizzata la classificazione, non riportavano

l'indicazione di cancerogenicità)l'indicazione di cancerogenicità)

In questi casi, un metodo non ortodosso ma efficace per In questi casi, un metodo non ortodosso ma efficace per

individuare le sostanze cancerogene o mutagene è quello di individuare le sostanze cancerogene o mutagene è quello di

consultare la classificazione che dannoconsultare la classificazione che danno i produttori di i produttori di

standard per laboratoriostandard per laboratorio che sono estremamente attenti alla che sono estremamente attenti alla

classificazione secondo quanto emerge nel tempo nella classificazione secondo quanto emerge nel tempo nella

letteratura scientifica internazionale.letteratura scientifica internazionale.

E' molto probabile che i loro cataloghi riportino le giuste E' molto probabile che i loro cataloghi riportino le giuste

indicazioni di pericolo ben prima che la classificazione sia indicazioni di pericolo ben prima che la classificazione sia

armonizzata.armonizzata.

Page 33: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo

di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un

preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o

risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro

provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in

un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è Se il ricorso ad un sistema chiuso non è

tecnicamente possibile il datore di lavoro tecnicamente possibile il datore di lavoro

provvede affinché il livello di esposizione dei provvede affinché il livello di esposizione dei

lavoratori sia ridotto al più basso valore lavoratori sia ridotto al più basso valore

tecnicamente possibile. tecnicamente possibile. L’esposizione non deve L’esposizione non deve

comunque superare il valore limitecomunque superare il valore limite dell’agente dell’agente

stabilito nell’allegato XLIII.stabilito nell’allegato XLIII.

G. SciarraG. Sciarra

Art. 235 Sostituzione e riduzioneArt. 235 Sostituzione e riduzione

Page 34: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro

effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o

mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di

cui all'articolo 17. cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle

caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro

frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni

prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della

capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse

vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di

aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta

o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una

matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La

valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di

esposizione, compreso quello in cui vi è esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneoassorbimento cutaneo..

G. SciarraG. Sciarra

Art. 236 Valutazione del rischioArt. 236 Valutazione del rischio

Page 35: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

......................................

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la

valutazione di cui al comma 1 in occasione di valutazione di cui al comma 1 in occasione di

modifiche del processo produttivo significative modifiche del processo produttivo significative

ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e,

in ogni caso, in ogni caso, trascorsi tre annitrascorsi tre anni dall'ultima dall'ultima

valutazione effettuata. valutazione effettuata.

......................................

G. SciarraG. Sciarra

Art. 236 Valutazione del rischioArt. 236 Valutazione del rischio

Page 36: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni

lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle

necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma

fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in

quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei

lavoratori esposti o che possono essere esposti

ad agenti cancerogeni o mutageni, anche

isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare",

ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro

mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

G. SciarraG. Sciarra

Art. 237 Misure tecniche, Art. 237 Misure tecniche,

organizzative, proceduraliorganizzative, procedurali

Page 37: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

Art. 237 Misure tecniche, Art. 237 Misure tecniche,

organizzative, proceduraliorganizzative, proceduralic) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti

cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli

agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione

mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di

lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) d) provvede alla misurazione di agenti provvede alla misurazione di agenti

cancerogeni o mutageni per verificare cancerogeni o mutageni per verificare

l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per

individuare precocemente le esposizioni individuare precocemente le esposizioni

anomale causate da un evento non prevedibile anomale causate da un evento non prevedibile

o da un incidente, con metodi di campionatura o da un incidente, con metodi di campionatura

e di misurazione conformi alle indicazioni e di misurazione conformi alle indicazioni

dell'allegato XLI del presente decreto dell'allegato XLI del presente decreto

legislativo; legislativo;

G. SciarraG. Sciarra

Page 38: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

OVVERO I CANCEROGENI E I OVVERO I CANCEROGENI E I

MUTAGENI SONO L'UNICO MUTAGENI SONO L'UNICO

CASO IN CUI IL D.Lgs 81/2008 CASO IN CUI IL D.Lgs 81/2008

PREVEDE L'OBBLIGO DI PREVEDE L'OBBLIGO DI

MISURARE LA MISURARE LA

CONCENTRAZIONE CONCENTRAZIONE

DELL'AGENTEDELL'AGENTE

G. SciarraG. Sciarra

Page 39: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Art. 238 Misure tecnicheArt. 238 Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici

appropriati ed adeguati;appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei

indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti

civili;civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale

siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo

ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o

sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova

utilizzazione.utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), 2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b),

è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi

destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare

cosmetici.cosmetici.

Page 40: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Art. 239 Informazione e formazioneArt. 239 Informazione e formazione

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare

un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro

adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne

informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere

soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando

idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro

disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere

permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo

di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1

indicando analiticamente le misure adottate per ridurre indicando analiticamente le misure adottate per ridurre

al minimo le conseguenze dannose o pericolose.al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

……........................

Art. 240 Esposizione non prevedibileArt. 240 Esposizione non prevedibile

Page 41: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Art. 241 Operazioni lavorative particolariArt. 241 Operazioni lavorative particolari

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio

per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure

preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami

clinici e biologici effettuati.clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore

secondo le procedure dell'articolo 42.secondo le procedure dell'articolo 42.

……..............

……........................

Art. 242 Accertamenti sanitari e norme Art. 242 Accertamenti sanitari e norme

preventive e protettive specifichepreventive e protettive specifiche

Page 42: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

……....

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in

modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a

tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione

dell'agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando dell'agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando

tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per

verificare l'efficacia delle misure adottate.verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo

all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la

cessazione dell'attività lavorativa.cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 242 Accertamenti sanitari e norme Art. 242 Accertamenti sanitari e norme

preventive e protettive specifichepreventive e protettive specifiche

Page 43: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un

registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,

l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno

utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale

agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal

datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del

medico competente. Il responsabile del servizio di medico competente. Il responsabile del servizio di

prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno

accesso a detto registro.accesso a detto registro.

……......

Art. 243 Registro di esposizione e cartelle Art. 243 Registro di esposizione e cartelle

sanitariesanitarie

Page 44: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

……......

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore , il datore

di lavoro invia all’ISPESLdi lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico , per il tramite del medico

competente, la cartella sanitaria e di rischio del competente, la cartella sanitaria e di rischio del

lavoratore interessato unitamente alle annotazioni lavoratore interessato unitamente alle annotazioni

individuali contenute nel registro e, secondo le individuali contenute nel registro e, secondo le

previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne previsioni dell’articolo 25 del presente decreto, ne

consegna copia al lavoratore stesso.consegna copia al lavoratore stesso.

……......

Art. 243 Registro di esposizione e cartelle Art. 243 Registro di esposizione e cartelle

sanitariesanitarie

Page 45: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

……......

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore

di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le

cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di

cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono

conservate dal datore di lavoro almeno fino a conservate dal datore di lavoro almeno fino a

risoluzione del rapporto di lavoro erisoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dall'ISPESL fino a

quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che

espone ad agenti cancerogeni o mutageni.espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 243 Registro di esposizione e cartelle Art. 243 Registro di esposizione e cartelle

sanitariesanitarie

Page 46: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

……......

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del

lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto

previsto ai commi da 1 a 7:previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 a) consegna copia del registro di cui al comma 1

all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per

territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque

ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le

variazioni intervenute;variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di

sanità copia del registro di cui al comma 1;sanità copia del registro di cui al comma 1;

……......

Art. 243 Registro di esposizione e cartelle Art. 243 Registro di esposizione e cartelle

sanitariesanitarie

Page 47: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ...sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/attachments/...a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

G. SciarraG. Sciarra

Art. 244 Registrazione dei tumoriArt. 244 Registrazione dei tumori

Art. 245 Adeguamenti normativiArt. 245 Adeguamenti normativi

……..............................

……..............................