La situazione della Giustizia Minorile in Italia...nella giustizia minorile ‘Ponte’ tra le...
Transcript of La situazione della Giustizia Minorile in Italia...nella giustizia minorile ‘Ponte’ tra le...
Isabella Mastropasqua
Roma 28 febbraio 2016
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La situazione della Giustizia
Minorile in Italia
Il lavoro con i minori
• Un territorio protetto e garantito da un
complesso sistema normativo a livello
nazionale, europeo ed internazionale
• Garanzie e diritti nel «superiore interesse
del minore»
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Minori in conflitto con la legge
• Prevenzione della delinquenza minorile
• Accertamento della minore età e sua presunzione in
caso incerto
• Riduzione della detenzione promozione di strumenti
alternativi
• Vicinanza/mantenimento del rapporto con i genitori
• Divieto di torture punizioni ecc…
• Diritto a comprendere ed essere informato
• Specializzazione del personale
• Approccio multidimensionale
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Le fonti più importanti
• Convenzione sui diritti del fanciullo, New York Novembre
1989
• Regole minime per l’amministrazione della Giustizia
minorile, Assemblea Generale Nazioni Unite 1985 The
Beijing Rules
• Linee guida per la prevenzione della delinquenza
minorile, Assemblea Generale Nazioni Unite 1990 The
Riyad Rules
• Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa sulla Child friendly justice 2010
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Cambiamenti in corso
• L. n. 117/2014 gestione fino al 25mo anno
d’età dei ragazzi che hanno commesso
reati da minori sempre che, per quanti abbiano già
compiuto il 21°, non ricorrano particolari ragioni di
sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto
altresi delle finalità educative
• Istituzione del Dipartimento per la Giustizia
minorile e di comunità DM 17 novembre
2015
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I PRINCIPALI ATTORI
DELLA
GIUSTIZIA PENALE MINORILE
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TRIBUNALE PER I MINORENNI
• FONTI – r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404
– legge 27 dicembre 1956 n. 1441
– legge 9 marzo 1971 n. 35
• COMPETENZA: – specializzata ex art. 102, 2° co., Cost.
– omnicomprensiva • amministrativa
• civile
• penale
– separata (dal quella del giudice ordinario)
– esclusiva (anche nei confronti di imputati divenuti maggiorenni nel corso del processo o dell’esecuzione della pena, e di minore coimputato con maggiorenne per concorso nello stesso reato – Corte cost. n. 222 del 1983)
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I GIUDICI ONORARI r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, art. 2. - Istituzione e
composizione dei Tribunali per minorenni
I GO sono scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria, sociologia.
Requisito fondamentale implicito:
comprovata esperienza
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Contributo dei GO
nella giustizia minorile
‘Ponte’ tra le agenzie di formazione e
ricerca che si occupano di assistenza,
educazione e riabilitazione e studio di
problematiche psicologiche e sociali
inerenti i minori, la famiglia ed i gruppi di
riferimento e le istituzioni della giustizia
minorile
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La composizione degli
Organi giudiziari minorili
• COMPOSIZIONE:
– Gip: giudice monocratico
togato
– Gup: 1 giudice togato + 2
onorari
– TM: 2 togati + 2 onorari di
ambo i sessi
– Magistrato di sorveglianza
– Sezione di Corte d’Appello:
3 togati + 2 onorari
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CENTRI PER LA GIUSTIZIA
MINORILE
artt. 7 ss. d.l.vo n. 272 del 1989
Dei CGM regionali fanno parte
• USSM – Ufficio del servizio sociale
ministeriale
• IPM – Istituto penale per i minorenni
• CPA – Centri di prima accoglienza (art. 9
dpr n. 272/1989)
• IPM – Istituti di semilibertà e
semidetenzione (art. 11 dpr n. 272/1989)
• Comunità per minorenni
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SERVIZI MINORILI
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Assistenza all’imputato minorenne (art. 12 d.p.r. n. 448 del 1988)
• L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei
– genitori, anche non esercenti la potestà sul minore o
– di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede (es. parenti, insegnante).
– ed, in ogni caso, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali
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Servizi minorili (art. 6 d.p.r. n. 448 del 1988)
« In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti
locali »
Intervento necessario in momenti non tipizzati dalla legge, ma in ragione delle esigenze del minore nel caso concreto.
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FUNZIONE DEI SERVIZI MINORILI
• intermediazione necessaria tra i soggetti
che partecipano al processo a carico del
minorenne, e tra questi e persone/istituzioni
estranea alla giustizia minorile (es. con la
scuola, chiesa, lavoro, centri sportivi o di
ricreazione)
• interpretazione del significato sociale ed
evolutivo del comportamento del minore
autore di reato.
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AREE DI INTERVENTO
• di tipo diagnostico: monitoraggio della
personalità e delle risorse del minorenne
• di tipo prognostico-progettuale
finalizzato al trattamento
• di tipo operativo, trattamento e
controllo.
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COMUNITA’ PER
MINORENNI (art. 10 d.l.vo. 28 luglio 1989, n. 272)
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COMUNITÀ APERTE VS ISTITUZIONI CHIUSE
La comunità aperta rappresentano nuove modalità di intervento in ambito sociale.
La comunità aperta è organizzata attorno alle esigenze del minore.
L’istituzione chiusa tende a ridurre le esigenze del minore in ragione del tipo e della quantità di servizio che è in grado di offrire.
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Le comunità sono
• strutture di dimensioni ridotte, aventi una capienza non superiore alle dieci unità
• con caratteristiche organizzative di tipo familiare
• operanti in stretta collaborazione con tutte le istituzioni interessate
• Le comunità che accolgono minori non autori di reato, connotate da una forte apertura all’ambiente esterno, con scarsissima funzione restrittivo di stampo istituzionale.
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Sono gestite da enti pubblici o dal
volontariato sociale, associazioni o
soprattutto cooperative private che
operano in campo adolescenziale,
riconosciute o autorizzate dalla regione
competente per territorio, che hanno
stipulato con i “Centri per la giustizia
minorile” convenzioni per l’assegnazione
del servizio.
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I MOTIVI DEL COLLOCAMENTO
MINORI IRREGOLARI
• Misura amministrativa di rieducazione (r.d.l. n. 1404 del 1934)
– Affidamento del minore al servizio sociale
minorile (art. 25)
– Provvedimenti a tutela di minori che
esercitano la prostituzione (art. 25-bis)
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MINORI AUTORI DI REATO (indagati, imputati)
• Accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis, 4° co., d.p.r. n. 448 del 1998)
• Misure cautelari (d.p.r. n. 448 del 1998)
– collocamento in comunità (art. 22)
– per sostituzione di altra misura cautelare (art. 20, 21, 23)
• Messa alla prova (art. 28 d.p.r. n. 448 del 1998)
• Misura di sicurezza – Riformatorio giudiziario (art. 36, 2° d.p.r. n. 448 del 1998)
• Misure alternative – Affidamento in prova (art. 47 l. n. 354 del 1975)
– Detenzione domiciliare (art. 47-ter l. n. 354 del 1975)
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MINORI DEVIANTI O REGOLARI IN
SITUAZIONI FAMILIARI DIFFICILI O A
RISCHIO
• Provvedimenti civili a tutela del minore – Allontanamento del minorenne dalla residenza
familiare in caso di decadenza o limitazioni della potestà genitoriale (artt. 330-333 c.c.)
– Affidamento del minorenne con difficoltà familiari (artt. 2-5 l. n. 184 del 1983)
entrambi i provvedimenti possono essere disposti per la prevenzione ed il recupero di minori coinvolti in
attività criminose (l. n. 216 del 1991)
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L’UTENZA
Può essere distinta per
• Fasce d’età
• Sesso
• Tipologia di minore (autore o vittima di
reato) – Le Comunità, che ospitano minori autori di reato,
devono prevedere anche la presenza di minorenni
non sottoposti a procedimento penale
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PROCESSO PENALE
MINORILE
Brevi cenni
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Principi Fondamentali
• Principio di sussidiarietà
• Funzione (ri)educativa
– indisponibilità del rito e dell’esito del processo
• (Principio di umanità)
• Principio di minima offensività
– de-stigmatizzazione
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Regole (art. 1 d.p.r. n. 448 del 1988)
• Nel procedimento a carico di minorenni si osservano – le disposizioni del d.p.r. n. 448 del 1988
– e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale.
• Le disposizioni sul processo sono interpretate ed applicate, tenendo conto della personalità del minore e delle sue esigenze educative, al fine di – sostenere il minore e
– contenere gli effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del processo.
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«Il giudice illustra all'imputato il
significato delle attività processuali
che si svolgono in sua presenza
nonché il contenuto e le ragioni
anche etico-sociali delle decisioni».
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Divieto di costituzione
di Parte civile
• Il difensore della persona offesa non partecipa
alla discussione, ma ha la possibilità di incidere
sulla dialettica processuale presentando
memorie ed indicando al giudice elementi di
prova
• Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 433
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Limitazioni alla pubblicità
dell’udienza
• L’udienza preliminare/dibattimentale
si svolge in camera di consiglio per
evitare gli effetti di stigmatizzazione del
processo
• Corte cost. 10 febbraio 1981, n. 16 e 17
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Il modello processuale è il medesimo
del processo penale ordinario degli
adulti ed è strutturato in
– indagini preliminari
–udienza preliminare
–dibattimento
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L’udienza preliminare è il luogo deputato
alla definizione anticipata del
procedimento
L’udienza dibattimentale è una fase
eventuale
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Riti alternativi
Gli unici procedimenti speciali ammessi
sono
– il giudizio immediato
– il giudizio abbreviato
– il giudizio direttissimo
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Non sono ammessi…
• L’applicazione della pena su richiesta
delle parti
– Corte cost. 27 aprile 1995, n. 135
• Il procedimento per decreto
– per la scarsa connotazione pedagogica della
pena pecuniaria
– perché non consente gli accertamenti sulla
personalità minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del
1988
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STRUMENTI DI
DEFINIZIONE ANTICIPATA
DEL GIUDIZIO E POSSIBILI
EPILOGHI DEL PROCESSO
PENALE MINORILE
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Il consenso del minore è
indispensabile per la chiusura
anticipata del processo nei casi di
sentenza di non luogo a
procedere che presuppone un
accertamento di responsabilità.
(art. 32 d.p.r. n. 448 del 1988, come sostituito dalla l. n. 63 del 2001 sul c.d.
giusto processo, e da Corte cost. 9 maggio 2002, n. 195)
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FASE ISTRUTTORIA
Durante le indagini il p.m. può chiedere
• sentenza di non luogo a procedere per non
imputabilità dell’imputato (solo se infra-
quattordicenne) (art. 26 d.p.r. n. 448 del 1988)
• sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto (art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988)
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Al termine delle indagini, il p.m. può
presentare richiesta di
• archiviazione
• sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità dell’imputato (solo se infra-quattordicenne)
• sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
• rinvio a giudizio
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UDIENZA PRELIMINARE
Epiloghi ordinari
• Sentenza di non luogo a procedere perché – il reato è estinto o l’azione penale non doveva essere
iniziata o non doveva essere proseguita
– il fatto non è previsto dalla legge come reato
– il fatto non sussiste
– l’imputato non lo ha commesso
– il fatto non costituisce reato
– si tratta di persona non imputabile
• decreto che dispone il giudizio
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Epiloghi speciali del processo penale minorile
… NON SANZIONATORI
– sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto
– sentenza di non luogo a procedere per
concessione del perdono giudiziale
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… EVENTUALMENTE SANZIONATORI
– sentenza di non luogo a procedere per difetto
di imputabilità (ex artt. 97 e 98 c.p.) ed
eventuale applicazione di una misura di
sicurezza in caso di accertata pericolosità
sociale del minorenne ex art. 37 d.p.r. n. 448
del 1988
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… SANZIONATORI
– sentenza di condanna a pena pecuniaria
oppure a sanzione sostitutiva, con possibilità
di ridurre la pena fino alla metà rispetto al
minimo edittale
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L’UDIENZA DIBATTIMENTALE
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L’UDIENZA DIBATTIMENTALE
• Epiloghi ordinari
• Epiloghi speciali sostanzialmente identici a
quelli dell’udienza preliminare
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PERDONO GIUDIZIALE art. 169 c.p.
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Presupposti applicativi
oggettivi
• Responsabilità penale del minore – esistenza di elementi sufficienti a pronunciare il rinvio a giudizio
al termine dell’udienza preliminare, ovvero la condanna al
termine del dibattimento o del giudizio abbreviato.
• Limiti di pena – La natura ed il tipo di reato commesso del minorenne sono di
per sé irrilevanti.
– Il perdono non è condizionato da “obblighi di fare”.
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Presupposti applicativi
soggettivi
1. Minore età
– Corte cost. 20 giugno 1977, n. 120
2. Consenso del minore
3. Precedenti condanne definitive
– nei termini di cui agli artt. 164, n. 1, c.p.
4. Presunzione di non recidiva
– con riferimento al momento del giudizio (non del
fatto)
segue …
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5. Non aver già beneficiato del perdono
(Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 295 )
salvo i casi di
– reati legati dal vincolo della ‘continuazione’ ex
art. 81 c.p. (Corte cost. n. 108 del 1973)
– reato precedente alla sentenza che concede il
perdono (Corte cost. n. 154 del 1976)
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Oggetto dell’accertamento
Il TM deve verificare se il minore dimostra
di aver rielaborato (o sia in grado di
rielaborare) il significato educativo della
risposta data dallo Stato al suo
comportamento.
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Base della prognosi
• gli elementi dell’art. 133 c.p.
• i risultati degli accertamenti ex art. 9 d.p.r.
n. 448 del 1988
• il comportamento dell’imputato nel corso
del processo
• le notizie fornite dai servizi minorili
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Il perdono giudiziale è
causa di estinzione del
reato
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IRRILEVANZA DEL FATTO art. 27 d.p.r. n. 448 del 1988
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Presupposti applicativi…
OGGETTIVI
• Tenuità del fatto
• Occasionalità del
comportamento
SOGGETTIVI
• Pregiudizio per le
esigenze educative del
minore, derivanti
dall’ulteriore svolgimento
del procedimento
• Previo accertamento
della responsabilità
penale del minore
• Consenso del minore
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CHI È IL DESTINATARIO
PRIVILEGIATO DELL’IDF?
• Minore autore di reati di esigua rilevanza penale (criterio oggettivo)
• espressivi della variabilità della personalità tipica della minore età (criterio soggettivo)
• privi di uno specifico allarme sociale (criterio sociale).
L’istituto è la risposta più appropriata alle peculiarità tipiche della criminalità minorile.
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FINALITÀ
Esigenze deflattive del carico di lavoro degli uffici giudiziari, indotte dall’ipertrofia della legislazione penale.
Funzione educativa del sistema penale, nel senso della riduzione al minimo del rischio di effetti traumatizzanti e stigmatizzanti del processo penale (c.d. minima offensività del proc. pen. minorile).
Il processo penale è ritenuto una risposta istituzionale che può rivelarsi nel caso concreto sproporzionata, inutile o addirittura controproducente, in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva del reato ed alle esigenze educative del minore.
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IdF può essere concessa
– nel corso delle indagini preliminari
– in udienza preliminare
– nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato
– Nel giudizio abbreviato e nel dibattimento di
primo grado e d’appello (dopo Corte cost. n. 149 del
2003)
Non può essere concessa nel giudizio davanti alla
Corte di Cassazione
Il progetto educativo
Il progetto educativo
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Momenti e tipologia d’intervento
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONOSCIUTIVA
• art. 12 I SM garantiscono assistenza in ogni stato e grado del procedimento,
• art. 9 partecipano all’attività conoscitiva lungo tutto il corso del processo Accertamenti sulla personalità del minorenne
• art. 18, 18-bis In caso di arresto o fermo del minore devono essere informati (anche per accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988)
• art. 31 e 33 Dell’udienza preliminare e dibattimentale è dato avviso ai SM.
• art. 30 Per la concessione delle sanzioni sostitutive, il giudice deve sentire i SM.
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ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO, CONTROLLO E TRATTAMENTO
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IN PARTICOLARE, IN CASO DI MESSA ALLA PROVA (art. 27 d.l.vo
n. 272 del 1989 e art. 28 d.p.r. n. 448 del 1988)
• All’ USSM in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali) compete l’elaborazione del progetto educativo sul quale il minore viene messo alla prova
• Con l’ordinanza di sospensione del processo, il giudice affida il minore ai SM per attività di osservazione, trattamento, sostegno
• I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione
• I servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero
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• I servizi assumono il ruolo di referente, sostenendo il minore
– nelle scelte di vita rilevanti nel percorso di recupero in atto
– nelle plausibili aspettative
– garantendo aiuto psicologico e pedagogico.
… senza obbligare il ragazzo ad assumere atteggiamenti incompatibili con la sua posizione di indagato/imputato garantita dalla presunzione d’innocenza
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« La responsabilità è un atto soggettivo,
che implica la capacità di assumersi un
impegno all’interno di un legame sociale
riconosciuto, di riconoscere le
conseguenze del proprio comportamento,
indipendentemente dalle proprie
intenzioni, e di essere disponibile a
riparare errori commessi »
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L’intervento
• è un intervento integrato (psicologico, sociale ed
educativo) e multimodale, in quanto tenta di agire sia sul
minore che sul suo contesto di sviluppo;
• intende il comportamento antisociale del minore come
una difficoltà nella costruzione dell’identità sociale;
• assume un compito di sviluppo in una fase specifica
dell’adolescenza che si manifesta in particolare come
incapacità di assumersi la responsabilità del proprio
comportamento.
Valutazione della fattibilità
• È un processo conoscitivo relativo alle condizioni e
risorse/vincoli personali, familiari ambientali del minore e
alla sua posizione rispetto al reato, attraverso cui
pervenire ad una valutazione sull’adeguatezza della
misura e della sua effettiva praticabilità. È quindi un
percorso individualizzato dipendente dalla singolarità
delle situazioni in cui il reato assume una valenza
tridimensionale: entità penale, significato attribuito dal
ragazzo, assunzione di responsabilità.
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Indicatori per la fattibilità
• Riconoscimento della responsabilità, percezione
soggettiva nei confronti del reato e del danno arrecato
• Disponibilità del giovane e della famiglia a mettersi in
gioco in un processo di cambiamento
• Presenza di atteggiamenti riparativi
• Capacità di tenuta degli impegni assunti
• Comprensione del senso della map
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Progetto educativo
• Analisi dei bisogni
• Definizione della finalità
• Definizione degli obiettivi
• Individuazione di azioni e metodologie
• Individuazione di strumenti/risorse
• Definizione delle modalità di valutazione
• Scansione temporale degli eventi
• Budget
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