La Sicurezza T 81

132
L’IGIENE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO INTRODUZIONE La sicurezza è un valore fondamentale. Vivere e lavorare in sicurezza deve pertanto essere un diritto e un dovere di tutti i cittadini e i lavoratori. II recente panorama legislativo e normativo in materia di sicurezza si è notevolmente ampliato e arricchito negli ultimi anni,rendendo obbligatorie I'informazione e la formazione alla sicurezza con il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2oo8, recante "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2oo7, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un vero e proprio Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. II Decreto Legislativo 81/2oo8, che si compone di 306 articoli e 51 allegati, categoria Sicurezza sul lavoro, riguarda le imprese di tutti i settori pubblici e privati e sostituisce e integra la legislazione nazionale precedentemente in vigore, facendo riferimento a quanto previsto dalle Direttive Europee in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: oltre agli adempimenti di natura tecnica e burocratica per la rilevazione e la riduzione dei rischi rilevati, vengono definiti compiti e responsabilità per I'attuazione di programmi obbligatori di formazione generale e specifica sui rischi connessi allo svolgimento di ogni singola attività. Secondo il decreto, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, individuando le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; la valutazione e la stesura del documento devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e aggiornate in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a 1

description

sicurezza lavoro

Transcript of La Sicurezza T 81

Page 1: La Sicurezza T 81

L’IGIENE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVOROINTRODUZIONELa sicurezza è un valore fondamentale. Vivere e lavorare in sicurezza deve pertanto essere un diritto e un dovere di tutti i cittadini e i lavoratori.II recente panorama legislativo e normativo in materia di sicurezza si è notevolmente ampliato e arricchito negli ultimi anni,rendendo obbligatorie I'informazione e la formazione alla sicurezza con il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2oo8, recante "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2oo7, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un vero e proprio Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.II Decreto Legislativo 81/2oo8, che si compone di 306 articoli e 51 allegati, categoria Sicurezza sul lavoro, riguarda le imprese di tutti i settori pubblici e privati e sostituisce e integra la legislazione nazionale precedentemente in vigore, facendo riferimento a quanto previsto dalle Direttive Europee in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: oltre agli adempimenti di natura tecnica e burocratica per la rilevazione e la riduzione dei rischi rilevati, vengono definiti compiti e responsabilità per I'attuazione di programmi obbligatori di formazione generale e specifica sui rischi connessi allo svolgimento di ogni singola attività.Secondo il decreto, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, individuando le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; la valutazione e la stesura del documento devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e aggiornate in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.Per tutti questi motivi è necessario che vengano portati a termine in modo corretto e completo i percorsi formativi previsti dalla Legge, compresi quelli stabiliti dall'accordo Stato-Regioni dell'11 gennaio 2012 relativo alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, e che si incrementi fra i datori di lavoro e lavoratori il livello di conoscenza e competenza in merito ai rischi, alimentando quella "cultura della sicurezza" che sola può evitare il ripetersi di incidenti sul lavoro, dovuti a incuria o imperizia, particolarmente numerosi in questi ultimi anni.

1

Page 2: La Sicurezza T 81

L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che la salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini. L'articolo 41 definisce il nostro modello di sistema economico basato sul libero mercato e stabilisce che la sicurezza, al pari della libertà e della dignità umana fungono da limite alla libertà e all'autonomia dell'iniziativa economica privata.Vivere e lavorare in sicurezza è dunque un obiettivo di civiltà che riguarda tutti.II Codice Civile, che regolamenta i rapporti tra i cittadini, stabilisce nell'articolo 2o87 che I'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, specificando che tali misure devono tener conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e dell'evoluzione tecnica.L'appartenenza al gruppo dei Paesi più industrializzati e socialmente più evoluti non sarà completafino a quando non verranno raggiunti gli standard di sicurezza previsti dalle normative internazionali per gli ambienti di vita e di lavoro, fino a quando la cultura della sicurezza non farà parte dei programmi di governi e imprese, e I'abitudine alla sicurezza non entrerà nel quotidiano di cittadini e lavoratori.La diffusione di una vera e propria cultura della sicurezza è poi legata all'introduzione, nei programmi di scuole e università, di temi riguardanti la prevenzione e la protezione dai rischi generali e specifici connessi alle diverse attività, nella pianificazione di attività formative permanenti destinate ad aggiornare in ogni campo i possibili soggetti esposti a situazioni di pericolo. Molti sono i fattori di rischio e le fonti di insalubrità negli ambienti di lavoro e di vita: i locali, gli impianti, i macchinari e le attrezzature,gli elettrodomestici.

La circolare n. 1o2/1995 del Ministero del Lavoro definisce PERICOLO la qualità intrinseca di undeterminato fattore, potenzialmente in grado di causare danni, RISCHIO la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di provocare danni al momento dell'impiego.Articolo 32"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".

Articolo 35"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e I'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro".

Articolo 41"L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con I'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Da sempre i costi più alti, in termini di infortuni domestici e sul lavoro, di patologie connesse allafrequentazione di ambienti insalubri, di malattie professionali, di morti bianche, riguardano i lavoratori delle fasce più basse e le persone che occupano i gradini inferiori della scala del benessere.Riguardano anche le persone che sono culturalmente più deboli, meno scolarizzate e non sufficientemente addestrate all'uso di macchinari e impianti. La necessità di formare e informare adeguatamente queste persone è condizione primaria per la crescita del Paese in cui viviamo e lavoriamo.

2

Page 3: La Sicurezza T 81

Dal punto di vista economico, nel bilancio di un'impresa le voci sicurezza e impatto ambientale stanno,sempre più, acquistando importanza anche da parte di quegli imprenditori abituati a gestire le proprie aziende, piccole o grandi che siano, badando solo all'efficienza e alla produttività, considerando il rispetto dell'ambiente come inutili obblighi legislativi.II costo della sicurezza è stato (e purtroppo, in molti casi, è ancora) considerato come un fattore solo prevalentemente negativo nel bilancio complessivo dell'impresa. Sono state trascurate Ie ricadute economiche del lavoro sicuro: I'aumento di produttività dovuto al comfort, alla qualità dell'ambiente e alle condizioni di lavoro, la riduzione dei costi, direttamente proporzionale alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. II vantaggio del raggiungimento di uno stadio elevato di sicurezza intrinseca di una determinata attività ha come conseguenze immediate la riduzione del numero e dell'entità degli infortuni sia domestici sia negli ambienti di lavoro. In questi ultimi ambienti ciò ha effetto positivo sulla regolarizzazione e standardizzazione dei cicli di lavoro. In pratica i lavoratori ben addestrati e formati alla sicurezza diventano più competenti e si infortunano di meno, quindi non c'e bisogno di sostituirli con altri meno esperti: si realizza così un circolo virtuoso a tutto vantaggio della salute dei lavoratori e della produttività dell'impresa stessa.

IMPARARE LA SICUREZZA: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTOLa cultura della sicurezza è raggiungibile solo attraverso la cultura della prevenzione che, asua volta, si può raggiungere attraverso un approccio metodologico basato su: conoscenza di basedei rischi, informazione e aggiornamento, programmazione della riduzione o meglio anche dell'eliminazione dei rischi. In una parola si deve procedere a una vera e propria opera di educazione alla sicurezza.Dopo aver preso coscienza della cultura della sicurezza nelle abitudini personali del cittadino elavoratore, si deve prevedere la sua manutenzione attraverso programmi di formazione, informazione e addestramento. La cultura della sicurezza è legata all'abitudine di praticarla con regolarità.

Fattori di rischio negli ambianti di lavoro e di vita:FATTORI DI RISCHIO SCENARIO LAVORATIVO SCENARIO DOMESTICOFATTORIAMBIENTALIED ERGONOMICI

• mancata conformità edilizia• insufficiente illuminazione• insufficiente aerazione• problemi di microclima• barriere architettoniche• arredi non idonei• errata disposizione delle postazioni• ostacoli su pavimenti e pareti• possibili fonti di urti e cadute• accumulo di materiali con elevato carico d'incendio

• mancata conformità edilizia• insufficiente illuminazione• insufficiente aerazione• problemi di microclima• barriere architettoniche• arredi non idonei• errata disposizione delle postazioni• ostacoli su pavimenti e pareti• possibili fonti di urti e cadute• accumulo di materiali con elevato carico d'incendio

FATTORIMECCANICI

• macchinari non conformi• macchinari obsoleti• sistemi di protezione sui

• elettrodomestici non conformi• elettrodomestici obsoleti• sistemi di protezione sugli

3

Page 4: La Sicurezza T 81

macchinari assenti o rimossi• scarsa manutenzione• scarso addestramento all'uso

elettrodomestici assenti o rimossi• coltelli• scarso addestramento all'uso

FATTORIIMPIANTISTICI

• impianti elettrici non a norma• impianti termoidraulici non anorma• protezioni insufficienti• scarsa manutenzione• campi elettromagnetici

impianti elettrici non a norma• impianti termoidraulici non a norma• protezioni insufficienti• scarsa manutenzione• impianti condominiali non a norma• campi elettromagnetici

FATTORI FISICI E CLIMATICI

• rumore• piombo• amianto• temperatura• ventilazione• umidità• polveri• fumi e vapori

• rumore• radon• amianto• temperatura• umidità• ventilazione• campi elettromagnetici esterni

FATTORI CHIMICI E BIOLOGICI

• sostanze chimiche• prodotti per la produzione• prodotti per Ie pulizie

• sostanze chimiche• prodotti per le pulizie

FATTORI ORGANIZZATIVI

• stress• carichi di lavoro eccessivi• attività maldistribuite• turni frequenti• ritmi di lavoro elevati• mansioni inadatte• lavori ripetitivi o monotoni

• fatica• mancanza di spazio• disagio• insoddisfazione• mobbing

La formazione consiste in una vera e propria formazione didattica strutturata, composta di lezioni frontali ed eventuali esercitazioni, basata su programmi con parti generali sulla sicurezza e parti specifiche sui rischi connessi alle singole attività lavorative. La formazione alla sicurezza prevede test e verifiche dell'apprendimento ed è destinata:

ai lavoratori che rivestono all'interno dell'azienda mansioni di responsabilità e fanno parte degli organismi che la legge prevede come depositari della gestione dei sistemi di sicurezza aziendale:il servizio di prevenzione e protezione, il servizio per la gestione del[e emergenze, Ie squadre antincendio, il servizio di primo soccorso;

ai lavoratori neo-assunti o destinati a nuove mansioni all'interno dei cicli di lavoro dell'azienda per cui lavorano; in questa caso la formazione deve prevedere contenuti riguardanti i rischi specifici;

4

Page 5: La Sicurezza T 81

ai lavoratori che operano in contesti di lavoro ove sono presenti nuovi rischi non considerati dai programmi di formazione precedentemente attuati.

L’informazione ha per oggetto Ie misure generali di prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività svolte; e destinata a tutti i lavoratori e non prevede test e verifiche; può pertanto basarsi su strumenti didattici non interattivi quali la visione di filmati, la consegna di opuscoli informativi, ecc.I contenuti del programma di informazione dei lavoratori sono fissati dal D. Lgs. 81/2oo8 e riguardano:

i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa; Ie misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda; Ie normative specifiche dei rischi considerati; Ie disposizioni aziendali relative ai rischi specifici; i rischi connessi all'uso di sostanze pericolose, se presenti; Ie procedure di emergenza da attuare in caso di incendio; Ie procedure di pronto soccorso; Ie procedure per I'evacuazione dei lavoratori; i nominativi dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione nonché dei servizi per

la gestione delle emergenze previsti dal sistema di sicurezza.

L’addestramento completa il percorso formativo, integrando per gli aspetti pratico applicativi Ie nozioni apprese nel corso dei momenti di formazione e informazione; viene svolto direttamente nella stazione di lavoro occupata dal lavoratore, se possibile in affiancamento costante con un altro lavoratore di provata esperienza, capace di trasmettere con I'esempio tutte le nozioni base per il corretto funzionamento dei macchinari eventualmente presenti e, più in generale, per il corretto svolgimento dell'attività in questione. Particolare attenzione deve essere posta, nel corso del periodo di addestramento, all'impiego dei dispositivi di protezione e di sicurezza e al comportamento da tenere in situazioni di emergenza.

SICUREZZA E SALUTEUn insufficiente livello di sicurezza di un ambiente di vita o di lavoro può causare danni alla salutedelle persone che lo frequentano: I'utilizzo di un macchinario o di un elettrodomestico non rispondente a tutte Ie normative di sicurezza può provocare lesioni gravi, lavorare o vivere in contesti poco sicuri può essere causa di infortuni e malattie. La legge prevede obblighi e sanzioni per i responsabili della insalubrità degli ambienti e della pericolosità delle macchine. La legge prevede obblighi anche per chi lavora o abita un determinato luogo: primo fra tutti I'obbligo di conoscere i rischi presenti in quell'ambiente e le relative misure di prevenzione e protezione.Si definisce infortunio una lesione fisica o psichica, traumatica e non, subita dalla persona nello svolgimento di una determinata attività, dipendente da azioni pericolose compiùte dalla persona stessa, da condizioni ambientali di pericolo, da fattori accidentali.Si definiscono malattie aspecifiche (cioè non associabili mediante un rapporto causa-effetto a unaspecifica condizione di rischio) quelle condizioni di disagio derivanti in modo indiretto dalle condizioni di vita e di lavoro: insonnia, depressione, stanchezza, disistima, ipertensione, che possono essere ricondotte a ritmi di vita e di lavoro inadeguati all'organismo e ad ambienti di vita e di lavoro insalubri.Si definisce malattia professionale la malattia causata da una graduale, lenta e progressiva azionelesiva sull'organismo del lavoratore, contratta nell'esercizio delle attività assicurate e in rapporto

5

Page 6: La Sicurezza T 81

causale diretto con la lavorazione: I'ipoacusia da esposizione al rumore, la silicosi da esposizionepolveri, I'asbestosi da esposizione a fibre d'amianto sono esempi di conseguenze permanenti dovute allo svolgimento di attività lavorative all'interno di ambienti dove sono presenti fattori fisici dannosi,sostanze nocive, condizioni di lavoro pericolose.Vi è poi il cosiddetto danno biologico che si realizza come effetto secondario di una lesione, capace di pregiudicare la vita di relazione, I'immagine, il patrimonio del danneggiato. Si tratta, ad esempio,inestetismi permanenti anche successivamente alla guarigione da un infortunio, impedimenti nello svolgimento di attività ricreative, sociali o sportive, sofferenze morali e problemi di reputazioneOltre al caso estremo di infortunio mortale, la salute del cittadino e del lavoratore può essere compromessa a vari livelli: per iI lavoratore sono previsti diversi gradi di inabilità, la tabella li riporta in modo schematico. Quando il lavoratore e I'azienda sono in regola, I'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sui Lavoro) interviene per indennizzare Ie inabilità temporanee e fornire rendite (pensioni di invalidità) per Ie inabilità permanenti. Analoghe forme di indennizzo, previste dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, determinano il riconoscimento della cosiddetta invalidità civile, dovuta a patologie non riconducibili alle attività lavorative o a infortuni patiti in ambienti diversi da quelli di lavoro. Tale riconoscimento viene effettuato da apposite commissioni mediche insediate presso Ie ASL (Aziende Sanitarie Locali) che stabiliscono la percentuale di invalidità con la conseguente assegnazione di indennizzo o rendita.

INABILITA’ LESIONI CONSEGUENZE ASSENZA DAL LAVOROE INTERVENTO INAIL

INABILITA’ TEMPORANEA

PARZIALE Ferite,contusioni lievi

medicazione e piena ripresa dell'attività

fino a 3 giorni nessunindennizzo

ASSOLUTA

Ferite,contusioni fratture

Ricovero,convalescenza e piena ripresa dell'attività

più di 3 giorni indennizzo INAIL

INABILITA’ PERMANENTE

PARZIALE Menomazioni, perdita di un dito della mano

mancata idoneità per la piena ripresa dell'attività lavorativa

rendita integrativa INAIL se il grado di invalidità supera il 1o%

ASSOLUTA

Grandi invalidità perdita dei 4/5 delle capacità lavorative

Totale mancanza di idoneità (invalidità dell’8o% o superiore)

Rendita INAIL

Per le malattie professionali vige un sistema misto di tutela che prevede distinzione tra malattie professionali previste in una lista, dette “malattie tabellate”, e malattie non incluse nella lista, dette “non tabellate”. La decorrenza della malattia professionale coincide con il primo giorno di completa astensione dal lavoro. Il lavoratore è obbligato a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione: la violazione di tale obbligo comporta la perdita del diritto all’indennità per tutto il periodo precedente la denuncia. Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL la malattia professionale entro i 5 giorni successivi a quello in cui ne ha avuto

6

Page 7: La Sicurezza T 81

notizia dal lavoratore. Le malattie professionali tabellate sono quelle contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in apposite tabelle definite per legge dello Stato. Più esattamente è il D.p.r. 336/94 che presenta tali tabelle, con le indicazione delle lavorazioni e delle malattie professionali. Le malattie professionali non tabellate sono quelle per cui il lavoratore riesce a dimostrare che la causa consiste nella lavorazione a cui è addetto. È stata la sentenza della corte Costituzionale 179/88 ad introdurre la possibilità che esistano malattie professionali al di fuori di quelle espressamente previste dalla legge.

7

Page 8: La Sicurezza T 81

II DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 2OO8II 9 aprile 2oo8 è stato emanato iI Decreto Legislativo n. 81 intitolato "Attuazione dell'articolo 1della legge 3 agosto 2oo7, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro". Questo decreto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1o8 alla Gazzetta Ufficiale n. 1o1del 3o aprile 2oo8, sostituisce la maggior parte delle leggi e dei decreti esistenti, fra i quali i decreti"storici" degli anni '5o (D.P.R. 547/55, D.P.R. 3o3/56, ecc.), i decreti legislativi base sulla sicurezza esui cantieri (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96), i recenti decreti sugli agenti fisici (D. Lgs. 187/o5, D. Lgs.195/o6, D. Lgs. 257/o7. Dopo circa 15 anni di discussioni tecnica e politica, si è raggiunto I'obiettivo di avere un Testo Unico sulla Sicurezza sui lavoro. Questo decreto semplifica e migliora alcune procedure ed adempimenti, rendendo, inoltre, più chiare ed applicabili alcune tra Ie principali norme sulla sicurezza. II testo del nuovo decreto prevede novità e nuovi adempimenti che, se correttamente attuati, dovrebbero migliorare Ie condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, riducendo al minimo i fattori di rischio per i lavoratori. Avere a disposizione un Testo Unico sulla Sicurezza è già di per se positivo. Dalla lettura del testo si vedono poi altri indiscutibili vantaggi per chi si troverà a lavorare in aziende più "a rischio", così come per chi si troverà a gestire il sistema sicurezza di una qualunque azienda. Pertanto, è necessario che chi si occupa di sicurezza prenda confidenza con i nuovi riferimenti legislativi, che saranno d'ora in avanti in vigore. Si tratta di titoli, capi, sezioni e articoli del D. Lgs. n. 81/2oo8, la cui articolazione è riportata nella tabella.

8

Page 9: La Sicurezza T 81

9

Page 10: La Sicurezza T 81

Obblighi e responsabilità dei datori di lavoroA completamento dei riferimenti legislativi riguardanti la sicurezza riportiamo alcuni articoli delCodice Civile e del Codice Penale che trattano di questioni inerenti la sicurezza sui lavoro e i possibili danni prodotti da inadempienze e omissioni.Questi articoli sono alla base del sistema sanzionatorio previsto dalle diverse leggi sulla sicurezza.

CODICE CIVILEArticolo 2o87 sulla Tutela delle condizioni di lavoro"L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, I'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare I'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".CODICE PENALEArticolo 437 Rimozione od omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro"Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sui lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è la reclusione da tre a dieci anniArticolo 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o, altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1o3,29 a 516,46 euro”.

La presunzione di responsabilità civile dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori è basata sui tre principi generali di tutela stabiliti dall'art. 2o87 del Codice Civile: adozione delle misure di tutela in base a particolarità di lavoro, esperienza e tecnica.In pratica, in caso di contenzioso legale conseguente a infortunio, malattia professionale e richiesta di danni da parte del lavoratore infortunato o esposto a un determinate fattore di rischio, I'imprenditore è tenuto a dimostrare che ha adottato tutte Ie idonee misure di prevenzione e protezione richieste dalla legislazione della normativa specifica, ma anche dai tre principi di tutela previsti dal Codice Civile. In altre parole, I'imprenditore deve dimostrare conoscenza specifica della particolarità di tutte le tipologie di lavoro che caratterizzano I'attività e che i dipendenti si trovano ad effettuare; deve dimostrare di avere come obiettivo aziendale non solo I'ottimizzazione della produzione ma anche la tutela dei lavoratori e, più in generale, di tutti color che potrebbero essere danneggiati dall'esercizio dell'impresa.Deve inoltre dimostrare di essere attento e consapevole dell'andamento della propria attività e del settore di appartenenza relativamente alla sicurezza, al numero e al tipo di incidenti, di infortuni e di malattie professionali. Deve infine, secondo scienza ed esperienza, seguire l’evoluzione tecnologica ed aggiornare il proprio parco macchinari e i sistemi di sicurezza nell’ottica della continua riduzione del rischio.Riassumendo la legislazione prevede che l’imprenditore, in caso di contenzioso legale relativo alla sicurezza, debba fornire dimostrazione di aver adempiuto alle norme, mediante una prova negativa (non aver commesso alcuna violazione) e una positiva(aver attuato ogni possibile misura per il contenimento del rischio e per impedire che si producesse danno a cose o persone). Queste misure di contenimento del rischio e di miglioramento della sicurezza sono legate ai diversi

10

Page 11: La Sicurezza T 81

contesti aziendali e alle diverse tipologie di pericolo che si possono associare agli ambienti e alle attività. Esse fanno riferimento principalmente al Sistema di gestione della sicurezza. Nella tabella seguente è riportato un elenco riassuntivo delle misure generali di tutela così come previste dal D. Lgs. 81/2oo8. Tra queste assume particolare importanza la formazione e I'informazione dei lavoratori, previste dal D. Lgs. 81/2oo8 come obbligatorie e sempre più oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza e di severi provvedimenti sanzionatori in caso di omissione o incompletezza. Da una corretta formazione e informazione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività che stanno svolgendo dipende, infatti, in modo primario, la riduzione del rischio di tale attività. II Sistema di gestione della sicurezza prevede poi la nomina di alcune figure che vengono coinvolte direttamente nella gestione della sicurezza in azienda. Si tratta, come detto, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), dei lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza in caso diincendio e di primo soccorso in caso di infortunio o malore.

11

Page 12: La Sicurezza T 81

12

Page 13: La Sicurezza T 81

All'inizio del 2o12 è stato pubblicato I'accordo Stato-Regioni in merito alla formazione di lavoratoridirigenti e preposti (G.U. n. 8 del 11 gennaio 2o12). Tale accordo disciplina in modo univoco Ia durata, i contenuti e la modalità della formazione che tutti i lavoratori devono ricevere ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.Per i lavoratori, la durata minima dei corsi di formazione obbligatoria varia da 8 ore a 16 ore, a seconda dei codici di classificazione delle attività economiche, cui I'accordo rimanda per I'identificazione delle macrocategorie di rischio delle attività.La classificazione ATECO(Attività ECOnomiche), elaborata daIl'ISTAT, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE pubblicata il 20 dicembre 2oo6 (Regolamento (CE) n.1893/2oo6 del PE e del Consiglio del 2o/12/2oo6)I percorsi formativi destinati alle varie attività comprendono un modulo di formazione generale della durata di 4 ore per tutte Ie aziende e un modulo di formazione specifica di durata variabile,Una volta effettuata la formazione di base, i lavoratori dovranno frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio individuati.Per i preposti ( lavoratori incaricati ) la formazione prevista, aggiunta a quella di base dei lavoratori, deve essere pari ad 8 ore per tutte Ie aziende con I’aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.Per i dirigenti, la formazione sostituisce integralmente quella dei lavoratori e deve avere durata minima di 16 ore (aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore).Per i datori di lavoro, la durata minima dei percorsi formativi varia da 16 ore a 48 ore a seconda dei codici di classificazione delle attività economiche ATECO,cui I'accordo rimanda per la classificazione di rischio delle attività. Una volta effettuata la formazione di base, i datori di lavoro dovranno frequentare corsi di aggiornamento quinquennali della durata da 6 a 14 ore, a seconda dei livelli di rischio rappresentati sempre dai codici ATECO.

13

Page 14: La Sicurezza T 81

14

Page 15: La Sicurezza T 81

15

Page 16: La Sicurezza T 81

16

Page 17: La Sicurezza T 81

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

II servizio di prevenzione e protezioneSi definisce il servizio di prevenzione e protezione come I'insieme di persone, interessi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali intrinseci all'azienda ovvero all'unità produttiva.Vari articoli del D. Lgs. 81/2oo8 definiscono in dettaglio I'organizzazione e i compiti del servizio e irequisiti delle figure che lo compongono.Per quanto riguarda I'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione si possono distinguere Ie aziende in tre grandi categorie raffigurate nella tabella seguente.

L’obbligo di predisporre il servizio di prevenzione e protezione riguarda ciascuna unita produttivadell’azienda.Quindi, se I'azienda ha più di una sede operativa, deve necessariamente effettuare un'analisi dettagliata dei rischi generali o specifici di ciascuna singola unità, non essendo sufficiente organizzare un unico servizio per tutta I'azienda.I componenti del servizio di prevenzione e protezione vengono in genere scelti all'interno dell'organico aziendale:devono essere in numero sufficiente e possedere Ie capacità adeguate allo svolgimento dei relativi compiti. Il datore di lavoro deve nominare il responsabile, che può essere interno o esterno all'organico aziendale e, nei casi previsti, può essere lo stesso datore di lavoro (in

17

Page 18: La Sicurezza T 81

tal caso si autonomina) e comunicare I'avvenuta nomina all'Ispettorato del lavoro e all'organo di vigilanza territorialmente competente (in genere alla ASL), unitamente alla documentazione che comprovi Ie capacità e I'esperienza della persona designata.Nel caso che il servizio sia esterno, cioè costituito da esperti e consulenti non facenti parte dell'organico aziendale o che iI responsabile designato sia differente dal titolare, il datore di lavoro dovrà verificare che il loro compito sia adeguato per dimensione e competenza alle caratteristiche dell’azienda, o dell'unità produttiva a favore della quale sono chiamati a prestare la loro opera e che essi siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2oo8.Si tenga presente che, in ogni caso, anche se iI servizio è esterno, il datore di lavoro rimane ilprincipale responsabile per tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2oo8.I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono fissati dal D. Lgs. 81/2oo8 e dalle sue modifiche e integrazioni e possono essere così riassunti:

individuare i fattori di rischio, valutare la loro entità, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

definire Ie misure preventive e protettive e i sistemi per la riduzione dei livelli di rischio rilevati da riportare nel documento di valutazione dei rischi;

definire i sistemi per iI controllo e la manutenzione di tali misure; elaborare Ie procedure di sicurezza e di gestione delle emergenze per Ie varie sedi e attività

aziendali; proporre e coordinare i programmi di formazione e informazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (riunioni

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi) e fornire direttamente ai lavoratori Ie informazioni previste dal Sistema Sicurezza.

Si deve precisare, infine, che il servizio di prevenzione e protezione, quando questa carica non è rivestita dal datore stesso, non ha potere di disporre e imporre le misure di sicurezza, ma di svolgere una funzione consultiva obbligatoria.Il datore di lavoro, come detto, rimane il responsabile esecutivo della messa in atto del programma di sicurezza e della sua eventuale non attuazione.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHIIl concetto di valutazione dei rischi è stato introdotto dalle direttive comunitarie e recepito dal D. Lgs. 81/2oo8.L’obiettivo della valutazione e programmazione della sicurezza, al fine di tutelare la salute dei lavoratori in azienda, è quello di integrare le necessità tecnico produttive con Ie condizioni organizzative dell’ambiente di lavoro, raggiungendo l'ottimizzazione globale delle condizioni di lavoro stesse. A tal fine la valutazione deve essere considerata in continuo progresso ed aggiornamento poiché Ie condizioni ad oggi definite possono e devono essere suscettibili di ulteriori approfondimenti in relazione all'adeguamento tecnologico e cognitivo.In questo contesto sono da sottolineare Ie ricadute positive sulla funzionalità dei cicli produttivi dovute alla migliore organizzazione del lavoro, fonte di minori sprechi di tempo e di miglior clima aziendale.In ogni caso specifico, si deve costruire un sistema di osservazione delle fasi di lavoro e dell’attrezzature; è necessario pertanto svolgere un'attenta analisi dell'attività lavorativa,

18

Page 19: La Sicurezza T 81

integrando lo studio delle fasi produttive con I'analisi dei rapporti tra gli operatori, Ie macchine e Ie attrezzature eventualmente usate e I'ambiente, osservandole sia singolarmente sia complessivamente, in relazione al luogo di lavoro, provvedendo alla valutazione dei rischi oggettivi specifici, di quelli ambientali e di movimento.Si elaborano poi delle schede, che risultino basi orientative di identificazione dei possibili rischi e delle misure cui attenersi ogni volta, da adeguare caso per caso, tenendo conto del contesto lavorativo, degli ambienti, dei macchinari, delle sostanze, dei tempi di esposizione, dell'uso di dispositivi di protezione.Una corretta valutazione dei rischi è alla base del funzionamento del sistema di prevenzione e protezione.Le misure generali di tutela previste dal D. Lgs. 81/2oo8 e sue modifiche e integrazioni si possono così riassumere:a) valutare i rischi e la possibile riduzione alla fonte;b) sostituire, ove possibile, impianti, attrezzature, prodotti o preparati pericolosi;c) limitare al minimo livello possibile I'esposizione dei lavoratori a rischi specifici;d) privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto quelle individuali, comunque fornite,e) formare, addestrare ed informare sui rischi specifici tutti i lavoratori;f) programmare una regolare ed efficace manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro.Il datore di lavoro deve elaborare, entro tre mesi dall'inizio dell'attività, un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, nonchè contenente I'individuazione misure di prevenzione e di protezione emerse dopo un'analisi accurata. Va pianificato il programma delle misure ritenute opportune per garantire la riduzione dei livelli di rischio e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (denominato programma di recupero o piano della sicurezza).Facendo riferimento alle figure previste dal Sistema Sicurezza, I'obbligo della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del documento di cui sopra deve essere adempiuto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. II documento di valutazione dei rischi (DVR), o Documento della Sicurezza deve essere custodito presso I'azienda ovvero I'unità produttiva, a disposizione degli organi di vigilanza e deve poter essere consultato dai lavoratori e dal rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.La valutazione dei rischi deve essere effettuata dal datore di lavoro attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere consultati nell'ambito di tale procedura e devono ricevere tutte Ie informazioni riguardanti Ie conclusioni delle valutazioni e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto.In pratica, Ie predette aziende familiari o quelle che occupano fino a 10 addetti non sono soggette all'obbligo di elaborare il documento contenente la valutazione dei rischi e il piano della sicurezza Ciò determina la necessità di dimostrare agli organi di vigilanza che tale valutazione e tali adempimenti sono stati veramente e completamente considerati.A parte rari casi di datori di lavoro particolarmente preparati, risulta difficile, in assenza di documentazione scritta, riuscire a far funzionare un sistema di sicurezza aziendale e dimostrarne I'efficienza: perciò è preferibile procedere comunque alla stesura del documento della sicurezza e del programma di recupero, anche nei casi in cui sarebbe possibile I'autocertificazione.

19

Page 20: La Sicurezza T 81

II Sistema Sicurezza, è dinamico e adattivo: la valutazione dei rischi deve essere ripetuta e il DVR aggiornato, ogni volta che intervengono mutamenti significativi la fine della sicurezza (modifiche o aggiunte di macchinari).Ricordando la definizione di pericolo e di rischio, la valutazione dei rischi si può pensare di articolarla come segue:

identificazione dei pericoli ; identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali; valutazione dei rischi, dal punta di vista qualitativo o quantitativo; studio sulla possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario decisione sulla necessità di

introdurre ulteriori provvedimenti per eliminarli o limitarli.È opportuno realizzare valutazione dei rischi concepita in modo da tener conto dei diversi ambiti diattività con sede fissa come uffici, officine, scuole e mobile come cantieri, attività temporanee, attività presso terzi.

20

Page 21: La Sicurezza T 81

21

Page 22: La Sicurezza T 81

La vera e propria valutazione della presenza e dell'entità di un determinato rischio deriva dal confronto di quanto osservato con i criteri e i Iimiti stabiliti da leggi e normative e tecniche di riferimento. Dall’esame dei rischi rilevati, ordinati in base all'importanza e all'urgenza di ridurli, deriva la scala di priorità degli interventi da compiere, che vengono riportati nel programma di recupero.Il piano attuativo degli interventi per la riduzione dei rischi è basato, infatti, su alcuni principi fondamentali,che devono ispirare i datori di lavoro e i consulenti tecnici nella progettazione degli interventi stessi. Questi principi si possono così riassumere:

22

Page 23: La Sicurezza T 81

con i rispettivi livelli di esposizione ai rischi;Quello che segue è un elenco, tratto dalle citate linee guida dell'Unione Europea, di situazioni e diattività lavorative che richiedono una specifica valutazione dei rischi.Spetta alle persone incaricate di effettuare la valutazione, adattare lo schema generale alle caratteristiche specifiche del caso, producendo il documento della sicurezza.

23

Page 24: La Sicurezza T 81

24

Page 25: La Sicurezza T 81

Riassumendo quanto descritto, si può dire che la procedura metodologica per la corretta effettuazione della valutazione dei rischi in un generico ambiente di lavoro comprende le fasi di:

1. studio ed analisi dei processi lavorativi realizzato mediante I'esame delle:• modalità di organizzazione dei cicli di lavoro;• caratteristiche delle attrezzature di lavoro;• proprietà dei materiali, delle sostanze chimiche, degli agenti fisici impiegati;• caratteristiche degli impianti e delle strutture;• condizioni di igiene e manutenzione dei luoghi di lavoro.2. studio, analisi e stima del rischio oggettivamente presente rilevato dall'esame della:• casistica infortunistica;• letteratura;• esperienza.

In tal modo vengono presi in esame i rischi prevedibili e oggettivamente connessi all’attività lavorativa, quelli derivanti dal corretto e normale uso degli apparecchi, impianti ed attrezzature, quelli prevedibili per le condizioni di eccezione e quelli dovuti a malfunzionamento o guasto. In armonia con quanto disposto dal D. Lgs. 81/2oo8, la valutazione dei rischi deve essere un procedimento collettivo elaborato congiuntamente:• dal datore di lavoro,• dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione,

25

Page 26: La Sicurezza T 81

• dai lavoratori stessi.Ciascuno, con il proprio ruolo, deve contribuire attivamente alla programmazione degli interventiper il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro e alla stesura del relativo piano di attuazione riguardante:

• gli impianti (manutenzione/controllo);• le attrezzature (manutenzione/controllo); il controllo e la manutenzione periodica dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di

protezione individuale; i piani di emergenza e di sicurezza; il controllo sanitario periodico; il controllo dei fattori di rischio chimico - fisici; I'addestramento, I'informazione e la formazione dei lavoratori.

Valutazione rischi:verifiche ed interventi migliorativi

26

Page 27: La Sicurezza T 81

Valutazione rischi: interventi migliorativi e documentazione

27

Page 28: La Sicurezza T 81

PROCEDURE STANDARDIZZATENel corso del 2o12 la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato Ie procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi, previste dall’articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2oo8, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.A partire dal dicembre 2o12 per i datori di lavoro che occupano fino a 1o lavoratori non è più possibile autocertificare semplicemente I'effettuazione della valutazione dei rischi, ma è necessario utilizzare queste procedure standardizzate.Le procedure semplificate possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 5o lavoratori, conL’esclusione di alcune tipologie di aziende, come riportato sinteticamente nello schema seguente.Le procedure standardizzate costituiscono uno strumento importante per i datori di lavoro che intendono effettuare la valutazione dei rischi seguendo un modello di riferimento.Ovviamente, come tutti i modelli generali, deve essere usato con prudenza e si devono effettuare analisi più approfondite ogni volta che se ne presenti la necessità. Rimane il fatto positivo che tutte le autocertificazioni, spesso fonti di sottovalutazione dei rischi sono da sostituire con questa metodo ed è comunque obbligatorio allegare gli approfondimenti tecnici di valutazione allo scopo di comprovare come il rischio è stato valutato (per esempio, misure di agenti, particolari rumore, check-list, ecc.).

Si applica aAziende sino a 1o lavoratori (art. 29, comma 5)La legislazione a tale riguardo prevede per Ie aziende fino a 1o lavoratori di assolvere all'obbligodi effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate.Esclusioni Sono escluse da tale disposizione Ie aziende che per particolare condizione di rischio o dimensionesono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 e Ie aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, esuccessive modificazioni;b) centrali termoelettriche;c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo1995, n. 23o, e successive modificazioni;d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Si può applicare aAziende sino a 5o lavoratori (art. 29, comma 6)La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 5o lavoratori di effettuare la valutazionedei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.EsclusioniSono escluse da tale disposizione Ie aziende che per particolare condizione di rischio o dimensionesono chiamate ad effettuare fa valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28:• Ie aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);• Ie aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, c.ma 7).

28

Page 29: La Sicurezza T 81

Modello di procedura standardizzata

29

Page 30: La Sicurezza T 81

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA – DVR

Stesura del DOCUMENTO DELLA SICUREZZASecondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3o6 del D. Lgs. 81/2oo8, Ie disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 626/1994 non sono più valide.Riguardo alla stesura del documento della sicurezza, il D. Lgs. 81/2oo8 prevede che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare iI documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutte queste figure, quindi, devono essere nominate prima della stesura del documento stesso.Con riferimento agli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/2oo8, in questo modulo viene descritta la struttura e I'articolazione di un generico documento della sicurezza da custodire in azienda, i cuicriteri di compilazione sono adattabili a qualunque tipologia di attività. Nella prima parte del documento della sicurezza si descrivono Ie generalità dell'azienda, I'organigramma aggiornato, Ie figure responsabili nominate e elette nei modi previsti dalla legge. In particolare si riportano in una prima tabella i dati relativi a:• ragione sociale della ditta o dell'ente;• sede legale e sedi operative;• settore economico e merceologico di attività.Si passa poi alla descrizione dell'organigramma, considerando I'organico aziendale al momentodella valutazione, comprendente tutti i lavoratori regolarmente assunti e Ie figure che, a vario titolo, prestano la loro opera alle dipendenze dell'azienda, e sono quindi interessati dal sistema diprevenzione e protezione nei termini fissati dal D. Lgs. 81/2oo8 e sue successive modifiche e integrazioni.Per ciascun addetto in organico viene indicato I'inquadramento, la sede e la mansione (o Ie mansioni) che svolge. In una successiva tabella viene descritto iI servizio di prevenzione e protezione, indicando i nomi del responsabile e degli altri membri, precisando se è il titolare (ouno dei soci) che, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/2oo8, provvede alla svolgimento diretto dei compiti di responsabile del servizio.Analogamente si descrive la composizione del servizio di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze, si indica il nome del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Se quest'ultimo non è ancora stato nominato, si precisa che I'azienda ha informato i lavoratori della possibilità di eleggere un loro rappresentante e che, nel caso che i lavoratori decidano di nominarlo, sarà cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione informarlo dei compiti a lui affidati dalla legge e aggiornare iI documento della sicurezza.Si descrivono poi I'oggetto e lo scopo della valutazione dei rischi nei termini già spiegati.Vengono descritti i criteri di valutazione basati sull'analisi dell'attività lavorativa e sull'impiego delle check list e della modulistica per la raccolta delle informazioni e per la determinazione della stato di applicazione della normativa riguardante Ie condizioni di sicurezza e la presenza di rischio residuo.Sempre nella parte introduttiva del documento si elencano Ie leggi e normative di riferimento, quelle di carattere generale e quelle specifiche per i rischi presenti nell'attività. La procedura metodologica di compilazione del documento della sicurezza segue quella di valutazione dei rischi: si procede alla descrizione dettagllata dei processi e dei cicli lavorativi mediante I'esame e la valutazione dell'organizzazione del lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali e delle

30

Page 31: La Sicurezza T 81

sostanze impiegate, degli impianti, delle strutture, delle condizioni di igiene e di buona manutenzione dei luoghi di lavoro.Si effettua quindi la valutazione dei rischi intrinseci, cioè oggettivamente presenti nell'attività, rilevati dall'esame del registro infortuni aziendale e delle statistiche presenti in letteratura relative all'attività o al settore.E’ possibile così, come previsto dall'impostazione metodologica della valutazione dei rischi enunciata nel D. Lgs. 81/2oo8, prendere in esame i rischi prevedibili e oggettivamente connessi all'attività lavorativa, quelli derivanti dal corretto e normale uso degli apparecchi, impianti ed attrezzature, quelli prevedibili per Ie condizioni di eccezione e quelli dovuti a malfunzionamento o guasto.Dopo che queste premesse metodologiche sono state fissate e scritte nel documento, si passa al-I'esame del ciclo di lavorazione.Si considera I'insieme delle attività svolte dall'azienda, si indica se esse hanno luogo all'interno della sede o all'esterno presso i clienti.Si descrivono in modo sommario gli ambienti di lavoro, Ie postazioni di lavoro individuabili all'interno di essi, Ie apparecchiature che caratterizzano ciascuna postazione, di solito facendo riferimento a un estratto di planimetria che viene allegato al documento della sicurezza; qui vengono rappresentati dettagliatamente forma e dimensioni dei locali, collocazione di postazioni, le apparecchiature e il diagramma degli accessi, che rappresenta in forma schematica il numero e la collocazione delle uscite verso I'esterno e i passaggi di interconnessione tra Ie varie zone interne.Si procede quindi all'elencazione delle varie fasi che compongono il ciclo standard di lavoro riportando in apposite tabelle la descrizione delle attività che caratterizzano ciascuna fase, rischi generali e specifici associati a ogni singola mansione, i nomi degli addetti che vi operano.

Conclude la parte generale del documento della sicurezza la documentazione obbligatoria e la verifica di conformità e completezza effettuata in sede di valutazione dei rischi.E’ fondamentale, per quanto riguarda permessi e autorizzazioni riguardanti I'idoneità degli ambienti e delle strutture, che I'azienda sia in possesso di tutta la documentazione necessaria.

Schede tecniche delle attrezzatureLa seconda parte della relazione è destinata alla raccolta di tutte Ie schede tecnico descrittive delleattività e delle attrezzature da lavoro, che vengono utilizzate nello svolgimento di tutti i compitioperativi all'interno delle varie fasi produttive.Di tali attività e attrezzature devono essere evidenziati: il profilo dei possibili rischi per gli operatori, legati alla tipologia ed alla natura dell'operazione da compiere e dell'apparecchiatura usata, e Ie misure di prevenzione adottate dall'azienda al fine di tutelare gli operatori stessi da tali rischi.Dall'analisi delle mansioni relative ai cicli di lavoro e ai tipi di attività, si stabilisce una corrispondenza fra Ie schede e gli addetti esposti al rischio in esse descritto.Analogamente a quanto detto per gli ambienti si può affermare, che Ie tipologie di rischio, descritte in ogni scheda relativa a una macchina, si riferiscono alla generalità degli addetti che, in base all'organigramma, lavorano a contatto diretto o indiretto con quel macchinario (ad esempio se il macchinario è rumoroso, vengono esposti al rischio rumore anche i lavoratori che pur non utilizzando il macchinario, si trovano ad operare nelle vicinanze di esso). Oltre alle schede specifiche dei macchinari, in questa parte di documento si forniscono regole generali di sicurezza,

31

Page 32: La Sicurezza T 81

valide per tutte Ie apparecchiature presenti nell'azienda in esame. Ad esempio, in caso di macchine elettriche di qualunque tipo si deve precisare nel documento della sicurezza:• che i dispositivi di comando delle macchine devono essere sempre facilmente identificabili e protetti in modo da evitare avviamenti accidentali;• che gli interventi per la pulizia e la manutenzione devono essere effettuati con la macchina e I'attrezzatura disattivata e sprovvista di alimentazione.Si deve poi richiamare I'attenzione sui fatto che qualsiasi anomalla di funzionamento dovesse verificarsi nel macchinario e nell'attrezzatura, deve essere comunicata al datore di lavoro o all'addetto del servizio di prevenzione e protezione incaricato della manutenzione del macchinario. Si deve anche sottolineare la disposizione di non effettuare interventi non autorizzati sui componenti delle macchine, sulle parti elettriche e di alimentazione; in particolare i dispositivi di sicurezza non devono essere assolutamente rimossi.

Microclima e caratteristiche strutturali dell'aziendaIn questa parte del documento della sicurezza si descrivono Ie condizioni di rischio dipendenti dalle caratteristiche strutturali; in pratica si riporta quanto emerso dalla valutazione del Iivello di sicurezza dei locali di cui si compone I'ambiente di lavoro e degli impianti in esso installati.Si analizza e si riporta in questa parte del documento non solo la conformità strutturale alla legge,ma anche il livello di comfort e di salubrità dell'ambiente, delle postazioni di lavoro, delle vie di transito interno; si indicano le situazioni di rischio o di disagio allo scopo di favorire interventi migliorativi sulle strutture o sull'organizzazione del lavoro.Microclima dei luoghi di lavoroSi valuta e si descrive il livello di aerazione e riscaldamento dei luoghi di lavoro. Se I'edificio possiede diverse settorializzazioni con destinazioni d'uso diverse, queste devono essere considerate separatamente.Per ciascun settore si deve procedere alla verifica del rispetto dei Iimiti, previsti per i parametri che definiscono il microclima: per quanto riguarda la ventilazione e il ricambio dell'aria, tutte Ie aree destinate alle lavorazioni devono essere disposte in porzioni di edificio finestrate, in modo da rispettare il rapporto delle superfici illuminanti e delle superfici apribili. L'aerazione naturale, fornita da tali superfici apribili sull'esterno, con manovre di apertura dei serramenti eseguibili in sicurezza, può essere integrata da sistemi di immissione e/o estrazione forzata dell'aria, riferendone il corretto dimensionamento.Devono essere citati (con tanto di descrizione tecnica della potenza, della portata, ecc.), se sonopresenti, tutti gli impianti per il funzionamento dell'aria che interessano I'ambiente di lavoro o parti di esso, tutti i sistemi di aspirazione localizzata o centralizzata per l’estrazione forzata di fumi, polveri, trucio. Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento si deve riportare la descrizione della centrale di produzione del calore e del sistema di distribuzione. Per il sistema di generazione (se non si hanno piccoli sistemi elettrici di riscaldamento non centralizzato) si deve indicare la potenza della caldaia a gas e, in base al valore di questa (inferiore alle 3o.ooo kcal/h, compresa fra 3o.ooo e 1oo.ooo kcal/h, superiore a 1oo.ooo kcal/h), riportare i dati relativi agli adempimenti previsti dalla legge e alla regolare manutenzione effettuata da una ditta specializzata. Per il sistema di diffusione si devono verificare e riportare i livelli di regolazione dei termostati ambiente, necessari per garantire buone condizioni di microclima, si deve anche verificare che diffusori e termostati siano stati dislocati in modo ottimale all'interno delle aree di lavoro (si cita la documentazione di progetto in possesso dell'azienda).

32

Page 33: La Sicurezza T 81

Riassumendo, di ciascun impianto si deve verificare (e registrare in questa parte del documento della sicurezza) il corretto dimensionamento e la compatibilità con Ie esigenze peculiari dell'attività (si fa riferimento alla documentazione di progetto e di installazione in possesso dell'azienda).In assenza dei citati impianti di riscaldamento, ventilazione o condizionamento, Ie qualità di microclima sono quelle determinate dall'interazione tra il clima dei locali e I'ambiente esterno. In questa caso dovranno essere presenti ampie finestrature apribili, capaci però di evitare un eccessivo soleggiamento d'estate e di costituire un perfetto isolamento termico d'inverno, per garantire all'ambiente di lavoro i livelli di temperatura idonei in tutti i periodi dell'anno.In casi di particolare necessità, determinati da condizioni meteorologiche particolari, per la circolazione dell'aria può essere previsto I'impiego temporaneo ed eventuale di piccoli sistemi di ventilazione portatili o trasportabili. In ogni caso, in assenza di impianti, i locali di lavoro devono risultare comunque ben difesi contro gli agenti atmosferici: caldo, freddo e umidità.

Illuminazione dei luoghi di lavoroNel documento della sicurezza si deve dimostrare, anche facendo ricorso a schemi planimetrici, che:• I'illuminazione naturale o artificiale in tutto I'ambiente di lavoro è soddisfacente (per quantità equalità);• il posizionamento delle finestre evita I'irraggiamento diretto delle postazioni di lavoro;• in tutti i locali I'illuminazione artificiale è ottenuta mediante apparecchi illuminanti, disposti in modo rispondente alle esigenze di illuminazione delle postazioni di lavoro;• tali apparecchi sono comunque equipaggiati in modo da ottenere una buona uniformità di illuminazione con un valore medio dell'illuminamento non inferiore ai Iimiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente;• I'installazione dei corpi illuminanti ed il tipo di illuminazione devono evitare eventuali fenomeni di abbagllamento e consentire I'esecuzione in sicurezza delle varie lavorazioni svolte nell'azienda.Si deve poi descrivere il sistema di illuminazione di emergenza, atto a entrare automaticamente infunzione al mancare dell'energia sulla rete di distribuzione o nel caso di eventuali disfunzioni dell'impianto di illuminazione ordinario; e importante che il numero e la potenza delle plafoniereautoalimentate sia sufficiente per garantire la visibilità delle vie di fuga, in caso di esodo verso Ieuscite di sicurezza.Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoroIn questa parte del documento vengono sommariamente riassunti Ie caratteristiche strutturali edrischi ad esse associati.a) Porte e portoniCiascun ambiente deve possedere porte di dimensioni conformi alla normativa vigente, facilmenteapribili dall'interno. In particolare la porta di ingresso-uscita deve essere conforme alla concessione edilizia ed essere facilmente apribile dall'interno.b) Vie di circolazioneSono calcolate in rapporto all'utilizzazione e devono presentare dimensioni adeguate all'uso in condizioni di sicurezza.c) pavimenti e passaggidevono essere in ottimo stato di manutenzione, privi di buche o sporgenze e sgombri da materiale di lavorazione

33

Page 34: La Sicurezza T 81

d) Pareti Le pareti devono essere tali da consentire un ottimo isolamento termico, dipinte prevalentemente con tinta chiara. I pavimenti non devono risultare scivolosi e devono risultare facili da pulire in modo da garantire condizioni adeguate di igiene.e) Vie e uscite di emergenzaLe vie e Ie uscite di sicurezza, indicate da apposita segnaletica durevole e collocata in modo opportuno, devono essere tenute costantemente sgombre da materiali.f) ScaffalatureSe sono state previste nei locali di lavoro e nel magazzino scaffalature per il deposito dei materiali, devono essere dimensionate in relazione all'uso e dotate di caratteristiche di carico idonee.

Strutture accessorie interneNel documento della sicurezza si deve riportare la verifica dei servizi igienici a servizio dell'aziendache devono essere in numero adeguato e conforme alle normative, elencando il numero dei we,delle docce e dei lavabi, indicando se sono previsti locali separati per uomini e donne, se i lavabipresentano un numero sufficiente di rubinetti, dotati di acqua calda e fredda, se sono presenti mezzidetergenti e I'occorrente per asciugarsi.Si devono poi descrivere i locali spogliatoio (donne e uomini), a disposizione dei lavoratori per ilcambio di vestiario, che devono essere provvisti di appositi armadietti personali a doppio scomparto.Si deve poi indicare I'ubicazione della cassetta di pronto soccorso e dichiarare che questa è regolarmente equipaggiata e mantenuta.• 5 paia di guanti sterili monouso• 1 visiera paraschizzi• 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 1o% di iodio da 1 Iitro• 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio c1oruro - o,9%) da 5oo ml• 1o compresse di garza sterile 1o x 1o in buste singole• 2 compresse di garza sterile 18 x 4o in buste singole• 2 teli sterili monouso• 2 pinzette da medicazione sterili monouso• 1 confezione di rete elastica di misura media• 1 confezione di cotone idrofilo• 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso• 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5• 1 paio di forbici• 3 lacci emostatici• 2 confezioni di ghiaccio pronto uso• 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari• 1 termometro• 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Programmazione degli interventi per la manutenzione del Sistema di SicurezzaIn questa parte del documento si procede alla definizione degli interventi da compiere per mantenere il Iivello di sicurezza raggiunto e, ultimata la valutazione dei rischi, per migliorare Ie condizioni di lavoro, riducendo I'entità del rischio residuo.

34

Page 35: La Sicurezza T 81

Nel rispetto del nuovo approccio filosofico al problema della sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro introdotto dalle direttive europee, il D. Lgs. 81/2oo8 prevede che nel documento della sicurezza si indichi la pianificazione degli interventi relativi al controllo di ogni singola fonte di rischio e al mantenimento in efficienza di ciascun singolo dispositivo di protezione, sia esso collettivo o individuale.In pratica si può dire che il Sistema della sicurezza aziendale deve essere gestito dal servizio di prevenzione e protezione seguendo i criteri della programmazione migliorativa, della buona manutenzione e della revisione periodica.Nelle tabelle che seguono sono indicati i piani attuativi di manutenzione relativi a situazioni di rischio specifiche.La periodicità degli interventi, in certi casi, è fissata con precisione da leggi e norme, in altri casi èdettata dalla conoscenza e dall'esperienza: ad esempio il sapere i tempi di deterioramento di undeterminate dispositivo di protezione, ne determina la periodicità di sostituzione.

Manutenzione dei localiDi seguito si riporta lo schema del piano attuativo relativo all'ordinaria manutenzione dei locali, la cui gestione e cura e demandata dal datore di lavoro al responsabile del servizio prevenzione e protezione,dopo che i lavoratori o iI loro rappresentante per la sicurezza ne abbiano presa visione.

Servizi igieniciDi seguito si riporta lo schema del piano attuativo relativo all'ordinaria manutenzione dei servizi igienici; anche in questo caso la gestione è demandata dal datore di lavoro al responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Impianto-Attrezzatura Provvedimento Frequenza

impianti igienico-sanitari

Dotazioni igieniche

pulizia e manutenzione

controllo e sostituzione

Giornaliera

giornaliera

35

Page 36: La Sicurezza T 81

Impianti di riscaldamento dei servizi igienici

revisione e manutenzione annuale

Fattori di rischio infortunisticoIn relazione al tipo di attività svolto dall'azienda, i fattori di rischio infortunistico presi in esame sono quelli tipici del settore. Per quanta riguarda I'elencazione dei possibili rischi specifici e delle relative misure di sicurezza associate all'utilizzo di macchinari e attrezzature.In questa parte del documento si riporta una tabella riepilogativa dei rischi tipici presi in esamedelle corrispondenti valutazioni di incidenza sui numero di infortuni e malattie professionali. A titolo di esempio viene mostrata la tabella di un'azienda del settore manifatturiero.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)Anche la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (personali e specifici dei singoli rischi) segue i criteri della buona manutenzione e revisione periodica; dopo la preliminare verifica della conformita del dispositivo ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per I'uso delle attrezzature da lavoro, si procede alla programmazione della periodicita di fornitura e di sostituzione dedispositivi.Nel documento della sicurezza si riporta una tabella contenente per ciascun lavoratore o gruppo dlavoratori che svolgono una stessa mansione la descrizione dell'equipaggiamento base e Ie scadenze per la sostituzione dei DP!. A titolo di esempio viene mostrata la tabella di un'azienda del settOrEalimentare.Spetta al responsabile del servizio tenere aggiornata questa parte del documento, indicando Ie datE

36

Page 37: La Sicurezza T 81

di consegna e la prevista periodicita di sostituzione di ciascun dispositivo.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)Anche la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (personali e specifici dei singoli rischi) segue i criteri della buona manutenzione e revisione periodica; dopo la preliminare verifica della conformità del dispositivo ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per I'uso delle attrezzature da lavoro, si procede alla programmazione della periodicità di fornitura e di sostituzione dei dispositivi.Nel documento della sicurezza si riporta una tabella contenente per ciascun lavoratore o gruppo dilavoratori che svolgono una stessa mansione la descrizione dell'equipaggiamento base e Ie scadenze per la sostituzione dei DPI. A titolo di esempio viene mostrata la tabella di un'azienda del settore alimentare.Spetta al responsabile del servizio tenere aggiornata questa parte del documento, indicando Ie date di consegna e la prevista periodicità di sostituzione di ciascun dispositivo.

Dispositivi di sicurezzaI dispositivi di sicurezza di ambienti, impianti e macchinari, compresi quelli di emergenza, devono

37

Page 38: La Sicurezza T 81

godere di particolare attenzione. II documento della sicurezza riporta un piano attuativo sistematico per il controllo ottimale delle condizioni di sicurezza sul lavoro, garantite dall'efficienza di questi dispositivi. Di seguito si riporta lo schema del piano attuativo relativo ai sistemi di sicurezza presenti in un'azienda generica.

Il RSPP e il responsabile del servizio delle emergenze (che possono essere la stessa persona) curano la manutenzione , l’efficienza e la periodica sostituzione dei presidi sanitari presenti nella cassetta di medicazione, sono addestrati ad effettuare i primi soccorsi di urgenza e sono responsabili delle specifiche azioni di prevenzione e di comunicazioni previste dalle procedure di emergenza. In pratica il Sistema Sicurezza prevede che all’interno dell’azienda sia sempre presente una o più persone preparate riguardo alle manovre corrette da effettuare in caso di incendio ed evacuazione dei locali.Nel documento della sicurezza devono essere indicati con precisione il numero e il tipo dei presidi di sicurezza (estintori, interruttori differenziali, lampade di emergenza) se ne deve indicare l’ubicazione (in posizione segnalata e facilmente accessibile), e la data dell'ultima revisione semestrale effettuata da una ditta specializzata.Anche i mezzi di trasporto e spostamento di proprietà dell'azienda, utilizzati ad esempio per Ie consegne, devono essere regolarmente manutenuti, con periodicità semestrale, indicando sui documento della sicurezza quali parti devono essere controllate ed eventualmente sostituite. Ad uso di tutti i lavoratori viene poi apposto un apposito cartello, ben visibile, con I'indicazione dei numeri di telefono per Ie chiamate di emergenza.

Fattori di rischio chimico, biologico, cancerogenoFermo restando che Ie condizioni ambientali dell'azienda devono essere tali da ridurre al minimo irischi di natura chimica per i lavoratori, può accadere che questi si trovino a maneggiare o comunque a venire a contatto con prodotti e sostanze capaci di generare livelli di rischio chimico. In questa caso si devono prendere tutte Ie precauzioni del caso e in particolare quelle indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.Nel documento della sicurezza, si riporta un estratto delle suddette schede, indicando per ciascunagente chimico, il nome del prodotto, la fase di lavorazione in cui viene impiegato e i provvedimenti (collettivi e individuali) per la limitazione del rischio.II responsabile del servizio di prevenzione e protezione tiene costantemente aggiornate Ie schede di sicurezza di tutti, richiedendole ai fornitori e verificando ad ogni fornitura I'eventuale necessità di sostituire la scheda archiviata con una versione più recente. L'insieme delle schede di sicurezza

38

Page 39: La Sicurezza T 81

dei prodotti chimici, al pari della documentazione di conformità dei locali e degli impianti, rappresenta un allegato obbligatorio del documento della sicurezza. Si procede in modo simile anche per i fattori di rischio biologico e cancerogeno.Nelle aziende dove non sono utilizzati prodotti chimici può essere comunque individuata una fonte di esposizione nei prodotti usati dagli addetti alle pulizie. Anche in questo caso è necessaria compilare la scheda riassuntiva.

Fattori di rischio per i lavoratori ai videoterminaliSe parte del lavoro di ufficio viene eseguito con I'ausilio di postazioni al videoterminale di PC, si devono riportare nel documento della sicurezza i provvedimenti adottati per il contenimento dei rischi, stando alle conoscenze e alle disposizioni legislative attuali.Si deve dimostrare che il lavoro, per natura o per scelta dell'azienda, viene assegnato ed eseguito in modo da evitare il più possibile la monotonia e la ripetitività.Devono essere indicati i nomi dei lavoratori che trascorrono più di 4 ore lavorative consecutive al terminale e far presente che essi sono informati del loro diritto ad effettuare pausa e interruzioni del lavoro, mediante cambiamento di attività.Dal punta di vista tecnico si deve riportare nel documento quanto risultante dall'esame delle postazioni di lavoro, al fine di valutarne I'ergonomia e la conformità alla legge, secondo lo schema di valutazione; in pratica si deve verificare che siano soddisfatte Ie seguenti condizioni:• ciascuno schermo utilizzato deve consentire una agevole regolazione dei contrasti, una buona definizione dei caratteri, deve essere facilmente orientabile e posizionabile, non avere riflessi riverberi ambientali, a bassa radiazione o protetto con opportuni schermi; Ciascuna tastiera deve essere inclinata e dissociata dallo schermo in modo tale da consentire al

lavoratore di assumere una posizione confortevole e non affaticante per Ie braccia e per Ie mani. Tra la tastiera ed il piano di lavoro deve esistere lo spazio sufficiente per consentire I'appoggio delle braccia e delle mani dell'operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca per evitare i riflessi;

• il tavolo da lavoro deve avere una superficie poco riflettente e dimensioni sufficienti a permettere una buona distribuzione degli elementi hardware del sistema (tastiera, unita centrale, video),dei documenti e del materiale accessorio. II supporto per i documenti deve essere collocato in modo da evitare movimenti fastidiosi degli occhi e della testa;• il sedile fornito ha schienale regolabile in altezza ed inclinazione, è stabile, fornito di appoggio a cinque razze;• l'ambiente di lavoro (ufficio), che ospita la postazione, deve essere dimensionato ed allestito in modo tale da garantire spazio sufficiente da permettere cambiamenti di posizione ed i normali movimenti operativi;• I'illuminazione deve garantire un contrasto appropriato ed una efficienza ottima in relazione alle condizioni di utilizzo, in particolare i corpi illuminanti utilizzati sono progettati per evitare una diminuzione del contrasto sullo schermo e permettere una facile lettura del testo da digitare;

39

Page 40: La Sicurezza T 81

• I'ubicazione dei posti di lavoro deve essere allestita in modo tale che Ie fonti luminose, Ie finestre, Ie altre aperture e Ie attrezzature traslucide non producano effetti fastidiosi sullo schermo;• Ie finestre devono essere dotate di tende per I'attenuazione della luce diurna.

Fattori di rischio fisicoGli agenti fisici, capaci di costituire fattori di rischio per i lavoratori, sono: il rumore, Ie vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, Ie radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e Ie atmosfere iperbariche. Per quanto riguarda la valutazione dei fattori di rischio fisici si seguono gli indirizzi valutativi descritti nel dlgs 81/2oo8 e si riportano i risultati in forma sintetica nel documento della sicurezza. Per quanto riguarda i rischi rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici, la valutazione, basata su individuazione delle postazioni di lavoro e delle sorgenti di rumore, misure fonometriche e calcolo dei livelli di esposizione dei singoli addetti, deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal titolo VIII del D. Lgs. 81/2oo8.Per Ie considerazioni circa il livello di esposizione giornaliera ai rischi fisici dei lavoratori e gli adempimenti previsti per la riduzione del rischio, il documento della sicurezza riporta in forma sintetica quanto descritto nella relazione tecnica, contenente i risultati della suddetta valutazione.Ricordiamo infatti, che la valutazione eseguita, assegna a tutti i lavoratori un livello di esposizione giornaliera, e per ciascuna delle fasce di rischio prevede una serie di interventi e adempimenti a carico dell'azienda. Nel documento della sicurezza si riportano i nomi degli addetti e Ie relative fasce di esposizione al rischio rumore. Si procede analogamente, riportando nel documento della sicurezza I'esito della valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio piombo e agli altri agenti fisici quali, ad esempio, Ie vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici e Ie radiazioni ottiche.

II Rischio elettricoNel documento della sicurezza deve essere sancito che I'impianto elettrico in tutte Ie sue componenti risulta correttamente dimensionato e compatibile con Ie esigenze pecullari dell'attività (con riferimento esplicito alla documentazione di progetto, di installazione e di collaudo in possesso dell'azienda).si deve citare la ditta installatrice che ha eseguito I'impianto e che ha rilasciato al termine dei lavori la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (ai sensi del D.M. 37/2oo8). Questa dichiarazione, unitamente al progetto, all'eventuale collaudo, alla documentazione relativa ali'impianto di messa a terra diventa, al pari delle schede di sicurezza dei prodotti chimici e dei rapporti di valutazione dell'esposizione agli agenti fisici, un allegato obbligatorio del documento della sicurezza e parte integrante dell'insieme di documenti in possesso dell'azienda, che attestano la conformità e la sicurezza degli impianti.L'attuazione degli interventi di manutenzione della sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro, parte infatti dall'assumere che I'impianto presente sia in possesso di tutti i requisiti di rispondenza previsti dalla legislazione e dalla normativa vigente, nonché della relativa documentazione di progetto e di conformità comprendente: relazioni tecniche e schemi grafici-circuitali relativi alla disposizione delle apparecchiature, alla distribuzione delle Iinee e delle protezioni installate, alla tipologia dei materiali utilizzati. Di seguito si riporta lo schema del piano attuativo relativo all'ordinaria manutenzione degli impianti, la cui gestione e cura è demandata dal datore di lavoro al responsabile del servizio prevenzione e protezione, dopo che i lavoratori e/o il loro rappresentante per la sicurezza ne abbiano presa visione.

40

Page 41: La Sicurezza T 81

Nell'utilizzo dell'impianto elettrico si dovranno tener presenti, inoltre, Ie raccomandazioni che elenchiamo di seguito.

Non manomettere mai e per nessun motivo i coperchi e Ie barriere che proteggono dal contatto con parti sotto tensione.

Se vengono effettuate operazioni di manutenzione non elettrica su macchine o apparecchiature si deve assolutamente esigere che prima delle operazioni venga tolta la tensione.

Si deve sempre verificare che dopo Ie eventuali operazioni di riparazione o manutenzione su macchine e/o apparecchiature, gli allacciamenti elettrici vengano ripristinati e/o lasciati esattamente come sono stati trovati. In particolare il conduttore di messa a terra deve sempre essere ricollegato.

In caso di scatti intempestivi delle protezioni sui quadri prima di riarmare i dispositivi si devono ricercare e rimuovere Ie cause della disfunzione, chiamando I'installatore se necessario.

Le portelle dei quadri devono sempre essere chiuse dopo aver effettuato eventuali manovre.

Se si devono effettuare modifiche sull'impianto elettrico di deve sempre chiamare I'installatore.

Si deve evitare di lasciare i cavi di collegamento delle macchine o le prolunghe per terra, sottoponendole al calpestio accidentale.

II Controllo sanitarioIl controllo sanitario dei lavoratori è svolto dal medico competente, al quale è affidato il compito dell'attuazione dei relativi controlli. E’ comunque impegno dell'azienda verificare in caso di modifiche al ciclo produttivo o nell'uso di sostanze, se queste introducano situazioni inevitabili di rischio tali da richiedere uno specifico controllo sanitario. Nel caso di assunzione di minore, il controllo sanitario è eseguito, preventivamente e periodicamente, presso la ASL competente. Sarà cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione richiedere al medico competente di apportare Ie integrazioni al documento della sicurezza relative al controllo sanitario, indicando in una opportuna tabella: Ie tipologie di rischio e le mansioni che prevedono il controllo sanitario, iI tipo e la periodicità delle visite mediche e degli accertamenti clinici programmati, la relativa frequenza di effettuazione.Addestramento formazione e informazione dei lavoratoriL'azienda deve dimostrare, attraverso Ie annotazioni sul documento della sicurezza, o su appositi registri ad esso allegati:

41

Page 42: La Sicurezza T 81

• che ha sempre posto particolare attenzione e cura alla formazione dei lavoratori, attuando permanentemente, sotto il controllo della direzione, il training individuale, con Ie tipiche fasi di apprendimento del praticantato guidato;• che i lavoratori sono tempestivamente informati dei procedimenti e del funzionamento delle attrezzature a loro affidate, della loro normale manutenzione e del modo di revenire ed intervenire nelle normali condizioni di lavoro,• che a ciascun lavoratore, oltre alla formazione obbligatoria prevista dall’accordo Stato-regioni del 2o11, in modo collettivo o individuale, vengono fornite informazioni sull’ efficacia e nell’addestramento all’uso dei DPI, previsti dal Sistema Sicurezza per le mansioni svolte.

Prevenzione incendi

Con riferimento al D. Lgs. 81/2oo8 e nel rispetto dei criteri attuativi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1o/o3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestionedell'emergenza nei luoghi di lavoro", si redige un paragrafo del documento della sicurezza, che riporta il risultato della valutazione dei livelli di rischio di incendio, rilevati dal datore di lavoro relativamente all'intero ambiente di lavoro e alle diverse parti della stesso.Seguendo la procedura di valutazione in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato I del citato D.M. 1o marzo 1998, classifica il livello di rischio di incendio di ciascuna zona dell'ambiente di lavoro secondo Ie tre categorie (Iivello alto, medio, basso) previste dal decreto stesso. Si crea una tabella che deve contenere per ciascuna zona dell'ambiente di lavoro, il livello di rischio, Ie informazioni relative alle fonti di pericolo in essa rilevate, i nominativi delle persone esposte e Ie misure preventive, protettive e precauzionali adottate dall'azienda.

Fattori di rischio da atmosfere esplosiveII titolo XI del D. Lgs. 81/2oo8 prescrive Ie misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, definite dallo stesso decreto come "una miscelacon I'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili alla stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo I'accensione, la combustione si propaga alla miscela incombusta.Fra gli obblighi generali prescritti dal D. Lgs. 81/2oo8 per il datore di lavoro, compaiono quindi anche quelli di prevenire la formazione di atmosfere esplosive: se questo non è possibile (a causa della natura dell'attività), egli ha I'obbligo di evitare I'accensione di atmosfere esplosive e di attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale esplosione, in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.II datore di lavoro ha inoltre I'obbligo, all'interno del processo di valutazione dei rischi stabilito dal D.Lgs. 81/2oo8, di valutare i rischi specifici derivanti dalle atmosfere esplosive, tenendo conto di una serie di parametri fra i quali la probabilità e la durata della presenza di atmosfere esplosive, Ieprobabilità che siano presenti ed efficaci Ie fonti di accensione, Ie caratteristiche delle sostanze utilizzate, degli impianti e dei processi lavorativi, l'entità degli effetti prevedibili.L'esito della valutazione deve essere documentato tramite la redazione di un "documento sulla protezione contro Ie esplosioni", all'interno del quale in particolare devono essere riportate quali sono le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, come sono state classificate e quali prescrizioni minime sono state ad esse applicate (Ie regole per la classificazione e Ie prescrizioni minime sono riportate all'interno della legge stessa).AII'interno del documento, inoltre, deve essere precisato che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che saranno prese Ie misure adeguate per proteggere i lavoratori da tali

42

Page 43: La Sicurezza T 81

rischi, che saranno adottati gli accorgimenti per I'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro. La valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata anche in tutti quei luoghi che sono o che possono trovarsi in collegamento con quelli nei quali possono formarsi atmosfere esplosive.Infine, per quanto riguarda gli obblighi generali, il datore di lavoro ha I'obbligo di strutturare in modo adeguato gli ambienti di lavoro dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori o di altri e di garantire, all'interno di tali ambienti, un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, mediante I'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

43

Page 44: La Sicurezza T 81

LA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO

I luoghi di lavoro: conformità e sicurezza delle struttureII titolo II del D. Lgs. 81/2oo8 tratta espressamente dei luoghi di lavoro intesi come ambienti destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno o nelle aree di pertinenza della sede dell'azienda e delle sue unità operative, e comunque in tutte Ie aree ritenute accessibili per il lavoro. In accordo con la legge, tutti i luoghi di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute riguardanti:• adeguate dimensioni e caratteristiche strutturali dei locali;• conformità di pareti e pavimenti;• vie e uscite di emergenza;• porte e portoni;• vie di circolazione, zone di pericolo, passaggi;• aerazione dei locali chiusi;• temperatura dei locali;• illuminazione naturale ed artificiale;• finestre e lucernari dei locali;• scale e marciapiedi mobili;• banchine e rampe di carico;• locali di riposo;• spogliatoi e armadi per il vestiario;• docce, gabinetti e lavabi;• postazioni di lavoro e di passaggio;• luoghi di lavoro esterni.

Dal punto di vista architettonico e di conformità edilizia, i requisiti minimi per gli ambienti di lavoro spesso coincidono con quelli necessari per I'ottenimento da parte degli organi preposti (Comune, ASL) delle autorizzazioni richieste per poter svolgere una determinata attività.I cosiddetti requisiti minimi per gli ambienti destinati allo svolgimento di attività lavorative sono di seguito riassunti

44

Page 45: La Sicurezza T 81

Oltre alle caratteristiche dimensionali iI sistema legislativo che fa capo al D. Lgs. 81/2oo8 prevedeuna serie di accorgimenti obbligatori per la manutenzione in sicurezza dei luoghi di lavoro.Fra questi si evidenziano i seguenti:• Ie vie di circolazione interne o esterne che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e quest'ultime devono essere tenute costantemente sgombre allo scopo di consentirne I'utilizzazione in ogni evenienza;• i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica per eliminare, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; devono inoltre essere regolarmente puliti, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;• gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, devono essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;• le porte dei locali di lavoro devono essere tali da consentire una rapida uscita delle persone: devono pertanto essere facilmente apribili dall'interno.

Porte e portoniL'art. 63 e I'allegato IV del D. Lgs. 81/2oo8 definiscono una serie di caratteristiche relative a numero, dimensioni e posizione delle porte di accesso ai luoghi di lavoro. Per quanto riguarda il numero e Ie dimensioni delle porte, la tabella seguente mostra una sintesi del numero minimo e della dimensione minima delle porte in relazione al numero massimo di persone (Iavoratori o frequentatori occasionali) che possono trovarsi nell'ambiente di lavoro.

Vi sono poi casi specifici più restrittivi: ad esempio, nei locali dove si svolgono lavorazioni a rischio di incendio ed esplosione, o dove sono conservati materiali infiammabili o esplosivi, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere larghezza minima di 12o cm. Con riferimento alle prescrizioni riportate in tabella, la legge prevede che il numero complessivo delle porte, derivante dal numero massimo dei frequentatori, possa essere anche minore di quello indicato purché la larghezza complessiva delle porte non risulti inferiore a quella calcolabile come somma delle larghezze delle porte prescritte.Riguardo al tipo di porte consentite si deve tener presente che nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino sono ammesse Ie porte scorrevoli, Ie saracinesche a rullo, Ie porte girevoli su asse

45

Page 46: La Sicurezza T 81

centrale, a meno che non esista un numero sufficiente di altre porte apribili verso I'esterno, conformi alle prescrizioni.Se ci sono portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli, ad esempio per il carico e scarico delle merci o per la movimentazione da e verso piazzali esterni, devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, altre uscite destinate alla circolazione dei pedoni, che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. Se ci sono porte apribili nei due versi, devono essere trasparenti o essere munite di pannelli trasparenti; su di esse deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi e devono essere comunque protette contro lo sfondamento.Le porte scorrevoli e quelle basculanti (che si aprono verso I'alto) devono disporre di opportuni sistemi di sicurezza che impediscano di uscire dalle guide.

Vie di circolazioneAnche per quanto riguarda Ie vie di circolazione, Ie zone di pericolo, i pavimenti e i passaggi, il D. Lgs. 81/2oo8 integra la legislazione previgente con una serie di principi di sicurezza, di cui si citano i più importanti.Le vie di circolazione presenti all'interno dei luoghi di lavoro devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza così che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente e il tracciato delle vie di circolazione dovrà essere evidenziato. Come nel caso delle porte, anche il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone e merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di attività. Se nei luoghi di lavoro vi sono zone di pericolo, legate alla morfologia dei locali, alla tipologia dei materiali presenti, alle attività svolte con rischi di caduta dei lavoratori o di oggetti, I'accesso deve essere riservato agli addetti ai lavori, cioè devono essere previsti dispositivi che impediscano alle persone, non autorizzate, di accedervi.E’ evidente che i lavoratori autorizzati devono essere protetti e Ie zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. II D. Lgs. 81/2oo8 stabilisce che i pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli; devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.In pratica i pavimenti e i passaggi non devono mai essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione e quando, per evidenti ragioni tecniche, non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili questi devono essere adeguatamente segnalati.Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie lineare ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio è costantemente bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.Sempre secondo il D. Lgs. 81/2oo8 Ie pareti dei locali di lavoro devono essere tinteggiate con colori chiari. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare Ie pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, in modo

46

Page 47: La Sicurezza T 81

tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con Ie pareti, ne rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.Le rampe delimitate da due pareti devono disporre di almeno un corrimano. Le pedane devono essere tutte della stessa misura e devono avere lunghezza minima di o,23 m se sono fisse (o,15 mse sono di servizio) e altezza massima di o,2 m e devono inoltre avere superficie uniforme e antisdrucciolevole. Le scale devono essere costruite in modo robusto e conforme alle modalità d'uso e devono essere in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall'affollamento in condizioni di emergenza. Ove sussistano dubbi sulla resistenza ai carichi è opportuno far effettuare un collaudo statico della struttura da un tecnico specializzato.

Scale a pioliSe la lunghezza è superiore a 5 m e I'inclinazione superiore a 75°, la scala deve essere dotata di gabbia metallica anticaduta a partire da 2,5 m dal pavimento o dai ripiani.La parete della gabbia anticaduta opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di o,6 m ei pioli devono essere lontani almeno o,15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Ove la gabbia non sia realizzabile devono essere previsti dispositivi di protezione individuale anticaduta sostitutivi della gabbia e appositi sistemi di ancoraggio.

Locali accessoriTra i locali accessori troviamo: I locali di riposo sono previsti ove l’attività svolta preveda pause obbligate e necessità di riposo

tra un turno di lavoro e l’altro all’interno della giornata lavorativa standard. Devono essere facilmente accessibili; avere dimensioni sufficienti; essere dotati di tavoli e sedie .

Gli spogliatoi: l’azienda deve provvedere affinché locali appositamente destinati a spogliatoi vengano messi a disposizione dei lavoratori ogni qual volta essi debbano indossare indumenti di lavoro specifici o quando per ragioni di salute o di decenza non si possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere distinti tra i due sessi;nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi, a patto che I'utilizzo sia regolato secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro; devono essere convenientemente arredati, in particolare devono essere muniti di armadietti personali, da poter chiudere a chiave a doppio scomparto in numero di uno per ciascun lavoratore. La necessità del doppio scomparto è particolarmente evidente laddove i lavoratori svolgono attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze velenose, corrosive od infettanti o comunque pericolose: in tutti questi casi e bene che gli armadi o gli scomparti destinati a contenere gli indumenti da lavoro siano rigorosamente separati da quelli per gli indumenti privati. Devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente collocati vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

Per quanto riguarda i servizi per I'igiene personale dei lavoratori, questi devono essere in numero sufficiente e commisurato al numero dei fruitori.Le docce, dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi, devono essere messe a disposizione dei lavoratori ogni volta che il tipo di attività o la salubrità lo esigano.Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o una utilizzazione separata

47

Page 48: La Sicurezza T 81

degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.Anche i gabinetti e i lavabi, con acqua corrente calda e fredda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi, devono essere in numero sufficiente,generalmente separati per uomini e donne; solo quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverse in numero non superiore a 1o, è ammessa un'utilizzazione unica degli stessi.

Organizzare I'esodo e I'emergenza: vie di fuga e uscite di sicurezzaSecondo la definizione del D. Lgs. 81/2oo8 si intende per via di emergenza un "percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro" e per uscita di emergenza "un passaggio che immette in un luogo sicuro, cioè in un luogo nel quale Ie persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati da situazioni di emergenza (principalmente incendio, ma anche allagamento, black out, ecc.)".È assolutamente necessario per la sicurezza dei lavoratori che Ie vie e Ie uscite di emergenza rimangano sempre sgombre, per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo, infatti, tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. Di conseguenza la legge prevede che il numero, la distribuzione e Ie dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza siano adeguate a livello di rischio degli ambienti di lavoro, determinate dalle dimensioni dei locali, dalla ubicazione delle postazioni di lavoro, dalla destinazione d'uso delle diverse aree, dalla pericolosità delle attrezzature in esse installate, nonché dal numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti.Le vie e Ie uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa di prevenzione incendi. Le porte devono essere apribili nel verso dell'esodo, non chiuse a chiave e comunque tali da poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è obbligatoria quando questa richiesta può determinare pericoIi, si pensi ad esempio ad attività collocate a filo strada o nei centri cittadini, con porte di emergenza che, se aperte nel verso dell'esodo, potrebbero invadere all'improvviso il marciapiede o la sede stradale, costituendo ostacolo e quindi un pericolo per pedoni e veicoli. Le vie e Ie uscite di emergenza devono poi essere sempre evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, collocata in luoghi appropriati. In pratica, da ogni postazione di lavoro dovrebbe essere visibile un segnale che guida il lavoratore verso I'uscita più vicina o verso un altro cartello analogo, posto lungo il percorso di evacuazione. In luoghi di lavoro complessi o con destinazioni d'uso particolari (scuole, alberghi) è prevista la collocazione di vere e proprie mappe che indicano i percorsi di evacuazione e Ie vie da seguire per raggiungere un luogo sicuro, partendo dalla postazione in cui ci si trova al momento dell'emergenza. Le vie e Ie uscite di emergenza devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. Vi sono diversi tipi di lampade per I'illuminazione di emergenza, variabili per il modo di funzionamento, per il tipo di alimentazione, per la durata (1 o 3 ore). E’ compito del progettista dell'impianto elettrico o del consulente per la sicurezza scegliere la lampada, iI tipo di fissaggio e di collegamento più adatti.È invece importante sapere dove è opportuno collocare gli apparecchi di illuminazione di emergenza e la relativa segnaletica.

48

Page 49: La Sicurezza T 81

Illuminazione e microclima degli ambienti di lavoro: aerazione, riscaldamento, condizionamentoIl microclima si può definire come l’insieme degli aspetti fisici che caratterizzano I'aria di un determinato ambiente. In genere si parla di ambienti confinati, intendendo tutti i locali separati dall'ambiente esterno nei quali I'aria assume delle caratteristiche diverse da quelle climatiche esterne.Il termine microclima viene poi utilizzato per indicare il Iivello di comfort termico e di umidità dell'aria,vengono anche considerati gli aspetti relativi all'inquinamento dell'atmosfera interna al locale. Un livello scadente di microclima è uno dei fattori principali della sick building sindrome (sindrome da edificio malato), una patologia, dovuta a scarso comfort dell'ambiente di vita o di lavoro, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.Più in generale, considerando che la maggior parte della popolazione che vive e lavora nelle città trascorre la maggior parte del tempo all'interno di edifici chiusi, è facile comprendere I'importanza che riveste la qualità del microclima per la salute e la sicurezza del lavoratore e, più in generale per iI livello di benessere delle persone.La temperatura dell'aria e la presenza di masse radianti sono elementi di grande importanza nellavalutazione del microclima.

49

Page 50: La Sicurezza T 81

IL RISCHIO INCENDIO

Nello spirito del D. Lgs. 8112oo8, con riferimento all'insieme della normativa antincendio e al Decreto Ministeriale 1o marzo 1998 che stabilisce i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", affrontiamo il problema della prevenzione e della valutazione dei rischi di incendio. Considerando:• il generico pericolo di incendio come proprietà intrinseca di materiali, attrezzature, metodologie e pratiche di lavoro e di utilizzo di un determinato ambiente, che siano potenzialmente in grado di causare, innescare, propagare un incendio;• lo specifico rischio di incendio come la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di innescodell'incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;

si procede alla descrizione di come proteggersi in modo attivo e passivo dal rischio incendio.Sono descritti i vari aspetti della prevenzione, Ie tecniche per rilevare e riconoscere gli incendi, Ieattrezzature e le tecniche per estinguerli. In particolare si descrive il procedimento da seguire pereffettuare una corretta valutazione del rischio incendio in un luogo di lavoro.

Prevenire gli incendiLa vita di ogni giorno è caratterizzata dall'utilizzo del fuoco: fornelli, accendini, caldaie e stufe per riscaldamento, motori a scoppio delle macchine.In molti ambienti di lavoro industriali e artigianali vi è la presenza di fiamme libere e molte attività lavorative ne prevedono I'impiego diretto da parte del lavoratore.

Cos'e esattamente un incendio?Si deve innanzitutto capire il fenomeno della combustione: una relazione chimica fra due sostanzeche produce calore ad alta temperatura.Le sostanze in gioco sono definite:• combustibile (sostanza solida, liquida o gassosa);• comburente (normalmente I'ossigeno presente nell'aria).

Quando una determinata quantità di combustibile e comburente vengono a contatto a una temperatura sufficientemente elevata, può verificarsi I'innesco, cioè una sorgente di energia sufficiente può dare inizio alla reazione di combustione e quindi all'incendio.

50

Page 51: La Sicurezza T 81

II concetto è simbolicamente ben riassunto dalla nota schematizzazione del triangolo del fuoco.L'incendio si definisce, quindi, come una reazione chimica incontrollata, che comporta ossidazione e degrado termico del materiale coinvolto (combustibile e comburente) con forte sviluppo di energia termica ed energia luminosa.Oltre all'energia vengono sprigionati scarti di combustione solidi (fuliggini) e gassosi (fumi).La fiamma è dunque una combinazione di energia termica ed energia luminosa.L'energia termica si diffonde sotto forma di calore per convezione (trasportata dalla fiamma e dai fumi caldi), per conduzione (trasmissione di energia tra superfici in contatto) e irraggiamento.II rischio di incendio si manifesta quando si perde il controllo del fuoco, della sua sorgente, della sua possibilità di propagazione.Vi sono materiali e sostanze che sono intrinsecamente pericolose, capaci di innescare o condurre un incendio; vi sono macchine che in caso di guasto o semplice malfunzionamento (ad esempio in condizioni di sovraccarico) possono surriscaldarsi fino a generare fenomeni di autocombustione; vi è poi la possibilità che a provocare I'incendio sia I'imperizia umana, con comportamenti non corretti da parte di chi si trova a maneggiare Ie fonti di rischio; vi sono cause per così dire esterne come la fulminazione che da origine a incendi spontanei, oppure provocati dall'azione di piromani.

La prevenzione degli incendiII rischio incendio si controlla attraverso la prevenzione; la prevenzione degli incendi si basa sulla progettazione e sulla messa in opera di elementi di protezione passiva e di protezione attiva.• La protezione passiva serve per difendere gli ambienti e Ie strutture dagli effetti diretti e indiretti del fuoco, per ridurre Ie probabilità di innesco e di propagazione delle fiamme mediante scelte progettuali, impiego di materiali, definizione di vie di fuga e piani di evacuazione o di gestione dell'emergenza antincendio.• La protezione attiva si basa, invece, su veri e propri interventi per ostacolare il propagarsi ed estinguere I'incendio, o almeno per limitarne gli effetti dannosi; si serve di impianti per la rilevazione di calore o fumo, impianti di estrazione forzata dell'aria, impianti di spegnimento.Un utile meccanismo di prevenzione degli incendi è rappresentato dalla conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze esplosive, infiammabili, combustibili e comburenti, ovvero di quelle sostanze che possono a diverso titolo partecipare al fenomeno della combustione, dell'innesco o della propagazione di un incendio.Le caratteristiche di pericolosità di queste sostanze sono definite mediante pittogrammi su sfondo arancione. Per capire la disponibilità di un certo ambiente nei confronti del rischio incendio si deve calcolare il carico d'incendio.

51

Page 52: La Sicurezza T 81

II carico d'incendioII carico d'incendio (potenziale termico) di un locale è il numero massimo di calorie che si potrebbero sviluppare se bruciassero tutti i materiali combustibili presenti nel sopradetto locale, compresi i rivestimenti di pareti, pavimenti e soffitti; esso viene determinato considerando Ie condizioni più gravose a cui il locale può essere sottoposto, secondo quanto dichiarato dal proprietario o dal titolare dell'attività.Secondo i criteri progettuali di protezione attiva si deve pertanto:• ridurre al minimo il carico d'incendio;• compartimentare (cioè suddividere) I'ambiente in più sottoambienti autonomi e separati da strutture (pareti, porte) con adeguata resistenza al fuoco;• scegliere materiali di arredamento (mobili, scaffalature, tappezzeria, moquette) non combustibili o poco combustibili;• definire e mantenere sgombri all'interno dell'ambiente di lavoro percorsi di esodo verso luoghisicuri;• segnalare, mediante opportuni cartelli, i percorsi di esodo, Ie uscite principali e secondarie e Ieposizioni dove sono collocati i mezzi di estinzione;• conservare in quantità opportune e luoghi separati i prodotti infiammabili e/o combustibili

Secondo i criteri progettuali di protezione passiva si deve pertanto:• installare un numero sufficiente di impianti e apparecchi per I'estinzione (idranti fissi, estintorimanuali);• installare un impianto di rilevazione e segnalazione automatica basato su un sistema di sensoriper il calore e per la presenza di fumi;• installare un impianto di estrazione dei fumi (naturale o forzato).

La compartimentazione serve per impedire la propagazione dell'incendio all'interno di un edificio, isolando i locali eventualmente colpiti, e proteggendo Ie altre zone. In particolare si cerca di compartimentare gli ambienti maggiormente a rischio, perchè contenenti materiali con particolari caratteristiche di pericolo (incendio, esplosione) o perché possibili sedi di affollamento di persone.Con la sigla REI si indica il valore di resistenza al fuoco di una struttura. Tale sigla viene fatta seguire da un numero che rappresenta i minuti che devono intercorrere dall'istante di accensione del fuoco prima che questa bruci.La resistenza al fuoco di pareti, porte e altri elementi strutturali, rappresenta la capacità di conservare per un certo periodo di tempo, Ie caratteristiche di stabilità, tenuta e isolamento termico.• Stabilità = mantenimento della resistenza meccanica in caso di incendio.

52

Page 53: La Sicurezza T 81

• Tenuta = impermeabilità nei confronti di fiamme, vapori o gas.• Isolamento termico = impermeabilità nei confronti del calore.

Rilevare gli incendiUn incendio è tanto più controllabile quanto più rapida è la sua rilevazione e quanto più sollecito èI'intervento. I sistemi di rilevazione automatica rilevano la presenza di un incendio fin dal suo primo insorgere e lo segnalano a distanza:• per avvertire il personale addetto alla sorvegllanza o, direttamente, alla più vicina stazione dei Vigili del Fuoco (VV. F.);• per azionare gli eventuali sistemi di spegnimento automatici.

Un sistema di rilevazione automatica è basato su:• un insieme di sensori (rilevatori di calore o di fumo) posizionati in modo opportuno nei vari locali• una centralina di controllo dove i segnali di controllo vengono convogllati, elaborati e ritrasmessi verso gli incaricati dell'intervento;• i dispositivi di segnalazione acustica e visiva (lampeggianti e sirene) per comunicare lo stato di allarme nell'area interessata dall'incendio e in quelle vicine;• gli opportuni collegamenti tra sensori, centralina e dispositivi.

Spegnere gli incendiI sistemi per I'estinzione degli incendi possono essere:

fissi o portatili; automatici o manuali.

53

Page 54: La Sicurezza T 81

Le azioni che portano all'estinzione di un incendio sono di tre tipi, corrispondenti ai tre elementi che costituiscono il triangolo del fuoco: raffreddamento, soffocamento, separazione.Di seguito sono riportate in forma schematica Ie azioni da compiere per ciascun tipo ed alcuni esempi.

Gli sprinkler (impianti fissi di estinzione a pioggia) sono costituiti da un insieme di erogatori, opportunamente distribuiti sull'area a rischio, che entrano in funzione automaticamente al primo svilupparsi dell'incendio.Gli erogatori spargono I'acqua (o I'altro liquido estinguente) in modo omogeneo o in modo controllato da un sistema di monitoraggio, che prevede la localizzazione dell'incendio.Gli idranti possono essere: a muro o a colonna (sopra e sottosuolo). Sono collegati alla rete idrica, hanno attacco unificato e valvola di intercettazione con apertura manuale. Nelle zone con pericolo di gelo si usano idranti a colonna di ghisa. Un'alternativa delle stesso tipo sono le lance a getto pieno e i naspi, che hanno diametro minore e possono sopportare maggiore pressione.

Gli estintori sono i mezzi di primo intervento più diffusi, in particolare per spegnere un incendio al suo primo stadio; ne esistono di diverso tipo in funzione della tipologia di incendio prevista:

54

Page 55: La Sicurezza T 81

Gli estintori devono seguire particolari norme costruttive e sono soggetti a manutenzione periodicità semestrale.

Valutare i rischi di incendio dei luoghi di lavoroLa valutazione del rischio di incendio riveste una particolare importanza per la sicurezza degli ambienti di lavoro, al punto da aver richiesto la promulgazione di uno specifico decreto ministeriale (1o marzo 1998) "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".A questa decreto fa riferimento il D. Lgs. 81/2oo8 per Ie parti riguardanti la lotta antincendio.La valutazione del rischio di incendio tiene conto:• del tipo di attività;• dei materiali immagazzinati e manipolati;• delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro compresi gli arredi;• delle caratteristiche dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;• delle dimensioni e dell'articolazione dell'ambiente di lavoro;• del numero di persone presenti, siano esse lavoratori o altre persone diverse e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Si classifica iI Iivello di rischio incendio in tre livelli: Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Contengono sostanze poco o per niente infiammabili e i locali hanno caratteristiche di scarsa possibilità di innesco e propagazione dell'incendio.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso medioSono locali con sostanze infiammabili e possibilità di sviluppo di incendi, ma scarsa possibilità di propagazione.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio altoSono locali con sostanze infiammabili e facilità di sviluppo e propagazione di incendi.

La prima operazione da compiere per valutare il rischio d'incendio di un'azienda o di un edificio è l’individuazione dei diversi sottoambienti, che possono avere una caratteristica tale da comportareuna possibilità di innesco o di propagazione dell'incendio. La prima analisi che si deve compiere e di tipo strutturale.Si può quindi procedere alla valutazione dei rischi di incendio che si articola nelle seguenti fasi

Si determina così iI Iivello di rischio di un ambiente. II procedimento di valutazione può essere riassunto nella scheda riportata nella seguente tabella.

55

Page 56: La Sicurezza T 81

Quella che segue è una tabella riepilogativa degli adempimenti connessi alla valutazione del rischioincendio.

Piano di emergenza ed evacuazione per incendioIl piano di emergenza ed evacuazione in caso di incendio prevede in dettaglio Ie seguenti misure.Il lavoratore che per primo rileva un principio di incendio deve immediatamente darne notizia all'addetto, appositamente nominato e facente parte della squadra antincendio, comunicando nel contempo I'entità dell'incendio medesimo. Durante questa fase, il lavoratore dovrà informare tutti i colleghi che incontrerà sul suo cammino relativamente al luogo dell'incendio, impedendo in tal modo che possano avvicinarsi alla zona di pericolo. L’addetto della squadra antincendio, appena

56

Page 57: La Sicurezza T 81

informato e relativamente alle notizie avute, può a suo giudizio recarsi sul luogo dell'incendio e con un estintore portatile estinguere il principio di incendio.Nel caso in cui questo non sia possibile, data I'entità del pericolo, l'addetto deve immediatamente far allontanare dal luogo di pericolo i lavoratori interessati radunandoli, senza dar luogo amotivi di panico, in luogo sicuro, seguendo Ie indicazioni della segnaletica relativa alle vie di fuga ed alle uscite di sicurezza. AI momento in cui tutti i lavoratori saranno in luogo sicuro, I'addetto dovrà telefonare ai Vigili delfuoco, usando il numero telefonico riportato in prossimità dei telefoni di servizio; in nessun caso dovrà tentare I'estinzione del fuoco, qualora ciò possa mettere in pericolo la sua e I'altrui incolumità personale.

Piano attuativo di prevenzione incendiNel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2oo8 e della normativa di prevenzione incendi, I'azienda deve cercare di mettere in atto tutti i provvedimenti per ridurre al minimo il pericolo di incendio.Di seguito è riportato un esempio di piano attuativo relativo alla prevenzione incendi, la cui gestione e cura è affidata al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dal datore di lavoro, dopo che tutti i dipendenti ne abbiano presa visione

57

Page 58: La Sicurezza T 81

58

Page 59: La Sicurezza T 81

LA SICUREZZA DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROIntroduzione

Per molti anni il problema della sicurezza di una tipologia di macchine è stato riconosciuto solo nelmomento in cui si è verificato un incidente grave e ripetuto; oggi, con il nuovo approccio preventivo alla sicurezza definito dalle normative europee e dal Sistema Sicurezza basato sul D. Lgs. 81/2oo8, si cerca di trattare il problema alla radice, cioè in fase di progettazione del sistema meccanico. Come strumento d'aiuto per progettisti e costruttori interviene proprio la "direttiva macchine", un provvedimento comunitario che l’Italla ha recepito nel luglio 96 (con il DPR. 45924/7/96) e che è stato aggiornato nel 2oo6 (Dir. 2oo6/42/GE). Lo scopo della direttiva è quello di armonizzare tutti i sistemi legislativi nazionali in materia di sicurezza delle macchine. Una caratteristica fondamentale della "direttiva macchine" è che essa non può essere impiegata indipendentemente da varie norme tecniche di riferimento. Tali norme sono quelle promulgate dalla CEE, note come EN, e forniscono Ie linee guida per la progettazione e costruzione di prodotti sicuri; esse vengono recepite in Italla come "Norme UNI EN".Per cui affronteremo prima di tutto gli obblighi per progettisti e produttori di macchinari introdotti e armonizzati dalle direttive europee. Verrà quindi trattato il problema delle protezioni attive e passive dei macchinari, analizzati i dispositivi di comando e di protezione che consentono un utilizzo della macchina in sicurezza per l'operatore. Si tratterà infine il problema della movimentazione dei carichi, sia di quella effettuata manualmente dall'operatore, sia di quella assistita tramite carrelli elevatori e apparecchi di sollevamento: si analizzeranno i principali accorgimenti per ridurre i rischi derivanti da tali operazioni e Ie condizioni di lavoro in sicurezza, e per la valutazione dei rischi da movimenti ripetuti degli arti superiori si parlerà del metodo OCRA.

La "direttiva macchine"Con la pubblicazione del D.P.R. 24/7/1996 n. 459 sulla G.U. n. 146 del 21/9/1996 anche in Italla è stata recepita la direttiva macchine; I'importanza di tale decreto è notevole sia per la vastità del campo di applicazione della direttiva, sia perchè gli obblighi derivanti riguardano sia i costruttori, sia i rivenditori, sia gli utilizzatori delle macchine.La direttiva macchine è in vigore dal dicembre 2oo9 (dir. 2oo6/42/CE) e ha un campo di applicazione estremamente esteso; si intende infatti per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per un'applicazione ben determinata, ovvero con particolare attenzione riguardo la trasformazione, il trattamento, lo spostamento ed il condizionamento di un materiale. Si considera "macchina" anche un impianto complesso (un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale). Infine si definisce macchina un'attrezzatura intercambiabile commercializzata per modificare Ie funzioni di una apparecchiatura. Tale macchinario non deve essere catalogato come pezzo di ricambio o utensile. Inoltre, la direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza, che vengono immessi separatamente sul mercato; il loro guasto o cattivo funzionamento pregiudicherebbe, infatti, I'incolumità o la salute delle persone esposte.La direttiva si riferisce sia alle macchine e componenti immessi sui mercato, sia a quelli messi in servizio dopo I'entrata in vigore del decreto stesso e cioè il 21 settembre 1996. Per immissione sul mercato si intende "Ia prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo

59

Page 60: La Sicurezza T 81

oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o impiego".Sono considerate immesse sul mercato anche Ie macchine e i componenti di sicurezza, messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione.Viene per esempio considerata immissione sul mercato:• la cessione dal costruttore al grossista/rivenditore;• la vendita finale all'utente;• il noleggio;• la locazione finanziaria;• la concessione in uso, anche gratuita.Viene considerata altresì messa in servizio la prima utilizzazione sul territorio dell'Unione Europea,oppure I'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, (21 settembre 1996) ma successivamente assoggettati a variazioni non previste direttamente dal costruttore.In questi casi il proprietario della macchina o chi reimmette la macchina sui mercato diventa il costruttore della stessa con tutti gli oneri ed obblighi relativi. Se una macchina presenta rischi principalmente d'origine elettrica, anche se rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine, come sopra indicato, viene disciplinata principalmente (e non esclusivamente come nella versione originale della direttiva) dalla direttiva bassa tensione (CEE 73/23 e CEE 93/68).Per quanto riguarda la procedura di certificazione definita nell'art. 12 della dir. 2oo6/42/CE, la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due cl1assi, indicando nell'allegato IV della direttiva Ie macchine ritenute più pericolose e quindi soggette all'intervento di un organismo notificato, ovvero di un ente riconosciuto, con decreto ministeriale, competente dal punto di vista tecnico e dotato degli opportuni requisiti di imparzialità e riservatezza.Per ogni macchina deve comunque essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione.E’ questa una raccolta di documenti che deve essere conservata dal costruttore e tenuta a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione.Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore, o suo mandatario nell'Unione Europea, deve attestare la conformità della macchina o del componente a quanto stabilito dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a seconda se si tratta di un componente di sicurezza di una macchina, di una macchina che deve essere installata in un'altra macchina ed infine se la macchina rientra o meno tra quelle dell'allegato IV.Infine per poter apporre la marcatura CE occorre soddisfare tutte Ie altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la direttiva EMC e la direttiva bassa tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la direttiva recipienti in pressione per macchine che utilizzano tali recipienti e così via.La vigilanza sull'applicazione del D.P.R. 459/96 è affidata ai ministeri competenti, i quali si possonoavvalere per gli accertamenti di carattere tecnico dell'ISPESL e di altri uffici tecnici dello Stato.Una volta accertata la pericolosità di una macchina o di un componente di sicurezza ne viene ordinato il ritiro dal mercato ed iI divieto di utilizzazione su tutto il territorio comunitario.

60

Page 61: La Sicurezza T 81

Le protezioni attive e passiveII titolo III del D. Lgs. 81/2oo8 è dedicato all'uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature di lavoro.Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.Si ricorda poi che Ie macchine elettriche, in tutte Ie loro parti costitutive, devono essere costruite, installate e mantenute in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione, nonché i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si possono verificare durante il loro esercizio.

Protezione collettivaTutte Ie macchine devono avere dispositivi di comando e di protezione tali da garantire iI massimo grado di sicurezza.Dispositivi di comandoL'avviamento di una macchina deve avvenire solamente tramite un'azione volontaria su un dispositivo di comando, previsto per tale scopo.Nel caso di macchine che prevedono la presenza di più operatori, queste dovranno essere provviste di dispositivi di comando supplementari per escludere il rischio di avviamenti pericolosi e casuali.Ogni macchina deve, inoltre, essere munita di un dispositivo di comando che consenta I'arresto generale in condizioni di sicurezza; e poi fondamentale che vi siano uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare qualsiasi situazione di pericolo agli operatori.

61

Page 62: La Sicurezza T 81

Questi dispositivi devono:• essere chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;• provocare I'arresto della macchina nel tempo più breve possibile senza creare eventuali rischi supplementari.

Dispositivi di protezioneLe protezioni sono misure di sicurezza che mediante mezzi tecnici specifici hanno iI compito di proteggere Ie persone dai pericoli che possono essere ragionevolmente eliminati o sufficientemente Iimitati.E’ necessario che Ie protezioni rispondano ai seguenti requisiti:• devono essere di costruzione robusta;• non devono provocare rischi supplementari;• non devono essere facilmente eluse o rese inefficaci;• devono essere installate ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa;• devono permettere interventi ordinari di installazione o sostituzione di attrezzi.

Un dispositivo di sicurezza è un elemento meccanico (es. un freno di un volano), elettrico o altro, che elimina o riduce iI rischio; normalmente è associato ad un riparo e deve:• impedire la messa in moto della macchina, fino a quando I‘operatore agisce su organi mobili della macchina e di conseguenza evitare che I'operatore possa raggiungere degli elementi in movimento;• essere regolabile solo da personale esperto e con I'ausilio di attrezzi specifici (chiavi, cacciaviti, ecc.);• se si guasta deve provocare I'arresto immediato della macchina.

Le segregazioni sono ostacoli fisici (es. barriera rigida) che limitando i movimenti del corpo o di parti di esso rendono irraggiungibile la zona pericolosa.I motori, quando costituiscono un pericolo, devono essere installati in apposite zone segregate e protette, così come i relativi organi di trasmissione (cinghie, alberi, pulegge); sulle strutture di segregazione deve essere segnalato il divieto di rimozione.

62

Page 63: La Sicurezza T 81

Per quanto riguarda i rischi di natura elettrica derivanti dall'utilizzo delle macchine, la protezione delle persone dai pericoli di natura elettrica e basata principalmente sull'isolamento e sulla messa a terra. Oltre alle tipologie di rischio elettrico, relative agli impianti che Ie alimentano, Ie macchine presentano rischi specifici legati alla presenza di componenti elettrici a bordo.Si devono pertanto aggiungere ai rischi elettrici impiantistici, criteri di valutazione e precauzioni specifiche per Ie macchine, prima fra tutte la necessità di isolamento e di messa a terra del macchinario. L'isolamento consiste nell'interporre un'elevata resistenza al passaggio della corrente tra I'elemento sotto tensione e la persona.La messa a terra consiste nel collegare elettricamente con la terra quelle parti metalliche che, pur non dovendosi trovare sotto tensione durante il loro normale funzionamento, potrebbero accidentalmente, a causa della deficienza di isolamento, acquistare una differenza di potenziale rispetto terra.Gli impianti di messa a terra delle macchine elettriche devono essere verificati prima della messa in servizio e controllati periodicamente con intervalli non superiori a due anni allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Protezione individualeLa maggior parte degli infortuni legati all'utilizzo delle macchine potrebbe essere evitata con un'adeguata conoscenza dei rischi di utilizzo, dei dispositivi di arresto, delle protezioni delle macchine, dei contenuti della scheda di sicurezza del macchinario.Laddove il rischio permanga, è necessario un corretto utilizzo dei DPI ed un'adeguata cartellonistica di segnalazione dei pericoli e di obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale.Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, suscettibili di

63

Page 64: La Sicurezza T 81

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. II lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.Per I'uso corretto di alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento; al fine di individuare e assegnare il DPI più appropriato è necessario analizzare per ogni singola mansione, gli elementi di rischio presenti in tutte Ie fasi della lavorazione.Alcuni dispositivi di protezione, potendo diventare veicoli di contagio, devono essere strettamentepersonali e non possono essere scambiati, prestati o riciclati tra gli operatori che Ii utilizzano.I dispositivi di protezione individuale si suddividono sulla base della finalità per cui sono utilizzati.Nella tabella si riportano i principali dispositivi e Ie condizioni di lavoro in cui diventano obbligatori.

64

Page 65: La Sicurezza T 81

65

Page 66: La Sicurezza T 81

Fra i sistemi di protezione passiva un ruolo di primo piano è rivestito dalla cartellonistica e dalla segnaletica di sicurezza che devono indicare: Ie vie di esodo, Ie uscite di emergenza, I'attrezzatura di pronto soccorso, i presidi di sicurezza, i pericoli relativi ad un uso improprio dei macchinari. Gli obblighi di utilizzo dei DPI devono essere posti ben in vista per richiamare con immediatezza I'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.

Le schede di sicurezza dei macchinariLa diffusione dei fattori di rischio legata all'utilizzo delle macchine è dovuta soprattutto al fatto che spesso vengono utilizzate, nelle varie fasi lavorative, macchine di cui gli operatori non conoscono i dispositivi di sicurezza.Spesso gli addetti sono poco informati anche riguardo alle misure di prevenzione nelle lavorazioni a rischio (presenza di dispositivi di aspirazione delle macchine che producono polveri e durante Ie operazioni di incollaggio, insonorizzazione delle macchine rumorose, isolamento delle lavorazioni che espongono al rumore).Nelle piccole aziende, il rischio può essere legato al fatto che, spesso, vengono utilizzati macchinari di vecchia fabbricazione, quindi privi dei più elementari dispositivi di sicurezza. Una notevole importanza è, inoltre, rappresentata dalla eventuale presenza di fattori strutturali (scale, soppalchi, ecc.) e dall'ingombro costituito dalle macchine stesse, elementi che, limitando notevolmente gli spazi a disposizione dell'operatore e di conseguenza i suoi movimenti, possono causare infortuni di vario genere.Oltre a garantire che Ie macchine siano usate in sicurezza, andrà quindi eseguita una attenta valutazione delle tecniche utilizzate e delle procedure seguite nella lavorazione, nonché della stessa organizzazione del lavoro.Per I'individuazione dei rischi meccanici e non, nonché che delle misure di cautela previste nell'utilizzo di macchinari, il datore di lavoro deve possedere tutta la documentazione tecnica a riguardo (fascicolo tecnico, manuale d'uso e manutenzione),e fornire agli operatori Ie schede di sicurezza dei macchinari.I provvedimenti elencati di seguito si riferiscono a situazioni che possono essere riscontrate comunemente in particolari comparti e realtà produttive, sia considerando I'organico dell'intera azienda, sia soltanto una parte od un singolo macchinario.Vanno comunque tenute presenti alcune norme generali per I'impiego delle macchine:• L'uso delle macchine deve essere consentito a personale addestrato ed autorizzato.• I lavoratori devono essere richiamati a tenere, durante il lavoro, una posizione corretta, e comunque tale da non esporli ad alcun pericolo.• Sulle macchine devono essere utilizzati esclusivamente utensili appropriati al lavoro da eseguire.• I pezzi in lavorazione devono essere bloccati saldamente sulla macchina, in modo da evitare che possano muoversi durante Ie lavorazioni.• I dispositivi di protezione e di sicurezza non devono essere rimossi o modificati.• La macchina ed iI posto di lavoro devono essere tenuti puliti ed in ordine.• Gli addetti alle macchine durante Ie lavorazioni non possono indossare indumenti svolazzanti o bracciali, catene o altro, in quanto questi possono facilmente avvolgersi e rimanere impigllati negli organi rotanti o in movimento.• Per lo stesso motivo nel caso di operatori con capelli lunghi è necessario indossare adeguate cuffie per raccogliere i capelli.• La pulizia delle macchine e delle attrezzature, con I'uso di aria compressa, deve essere consentita

66

Page 67: La Sicurezza T 81

solo nei casi previsti, e deve essere effettuata con Ie cautele necessarie ad evitare infortuni. Per tali operazioni dotare gli operatori di appositi occhiali di protezione.• Le operazioni di pulizia delle macchine devono essere effettuate a macchina ferma.• Se durante Ie lavorazioni si dovesse verificare una mancanza di energia elettrica, provvedere a disinserire I'interruttore della macchina ed allontanare I'eventuale utensile dal particolare in lavorazione.

Movimenti ripetitivi degli arti superioriLa descrizione del rischio legato allo svolgimento di attività lavorative caratterizzate da movimentiripetitivi degli arti superiori è una delle problematiche emergenti nel campo della sicurezza sul lavoro.La patologia professionale dovuta a movimenti ripetitivi rappresenta la maggiore causa di lesioni muscolo-scheletriche e nervose periferiche nella popolazione lavorativa.II sospetto della presenza di compiti lavorativi comportanti sovraccarico biomeccanico degli arti superiori può essere individuato constatando la presenza di uno o più segnalatori di rischio quali: frequenza d'azione elevata, uso eccessivo di forza, postura e movimenti degli arti superiori incongrui o stereotipati, carenza di periodi di recupero adeguati. Ad essi vanno aggiunti dei fattori complementari, non necessariamente sempre presenti nei compiti ripetitivi, che possono essere considerati amplificatori del rischio. Le affezioni muscolo-scheletriche dell'arto superiore più frequentemente associate con iI lavoro sono: borsite e tendinite (periartrite scapolo-omerale) della spalla; epicondilite mediale e laterale, borsite del gomito; e per quanto riguarda il polso, la mano e Ie dita: sindrome del tunnel carpale; sindrome del canale di Guyon; sindrome di De Quervain; tendinite mano-polso; dito a scatto; artrosi metacarpo-falangea; cisti tendinea. Un metodo per la valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori è il metodo OCRA. Le caratteristiche dell'indice sintetico OCRA sono:• valuta, in modo integrato, il contributo dei principali fattori di rischio: ripetitività e frequenza d'azione, forza, posture di lavoro, periodi di recupero, fattori complementari;• sviluppa un modello di calcolo relativo alle attività che comportano movimentazione manuale dei carichi;• identifica come variabile caratterizzante dei movimenti ripetitivi degli arti superiori la frequenza di azione tecnica.L'indice OCRA risulta dal rapporto tra il numero giornaliero di azioni effettivamente svolte con gli arti superiori in compiti ripetitivi ed il corrispondente numero di azioni raccomandate, calcolate con una specifica procedura di analisi. L'indice di esposizione consente di valutare in maniera sintetica i diversi fattori di rischio fornendo intervalli di valori che corrispondono ad altrettanti livelli di azione.II calcolo dell'indice OCRA si svolge secondo una metodologia di analisi di tipo osservativo, supportata da misure ricavabili sul campo ed è quindi di semplice applicazione. I dati ricavati con la metodologia esaminata possono costituire Ie basi per interventi di tipo strutturale-organizzativo, quali ad esempio, modifiche al posto di lavoro o alle attrezzature, modifiche alla distribuzione dei tempi di lavoro, sorvegllanza sanitaria mirata. E’ necessaria una corretta formazione dei lavoratori circa la modalità di svolgimento delle lavorazioni. La progettazione delle postazioni deve avere tra gli obiettivi quello di rendere Ie zone di lavoro compatibili con I'uomo che Ie dovrà occupare e per lui confortevoli. Spesso bastano piccoli accorgimenti (per esempio, pedane e piani d'appoggio) per migliorare molto, dal punto di vista ergonomico, la postazione di lavoro. Le strumentazioni da

67

Page 68: La Sicurezza T 81

utilizzare per svolgere i compiti lavorativi devono essere adeguate, Ie impugnature degli utensili non devono costringere ad assumere posizioni incongrue oppure ad usare la forza. Anche la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ne traggono profitto. Se un posto di lavoro è concepito ergonomicamente, si riducono i rischi d'infortunio, così come il rischio di malattie con conseguente calo delle assenze.

68

Page 69: La Sicurezza T 81

L’ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO

Con il D. Lgs. 81/2oo8 il sistema legislativo italiano accoglie, fra Ie proprie norme di prevenzione, I'obbligo generale di attenersi ai principi dell'ergonomia, con I'obiettivo di ridurre e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Affronteremo il tema dell'ergonomia degli ambienti di vita e di lavoro come requisito fondamentale per migliorare la qualità complessiva della vita dell'uomo, attraverso I'attenzione non solo alla sicurezza e alla produttività, ma al suo benessere psicofisico sia nella vita lavorativa sia in quella quotidiana. Si descrive nella specifico I'ergonomia dell'ufficio, partendo dalla considerazione che l'introduzione del personal computer ha generato nuovi aspetti positivi in termini di operatività e organizzazione del lavoro, ma anche un elevato numero di denunce di disturbi e affaticamenti fisico-mentali, dovuti sia alla postura sia alla monotonia e ripetitività del lavoro di ufficio. Si parla quindi dei rischi per la salute, legati all'utilizzo dei videoterminali; si analizzano cause, rimedi e possibili metodi di prevenzione; si passa poi a individuare la postazione ottimale dell'operatore che lavora con il computer e Ie regole generali di comportamento dell'utente. Si descrive, infine, la postazione di lavoro ideale, fornendo anche una scheda per la valutazione singola dell'ergonomia e della sicurezza della propria postazione di lavoro.

L’ergonomia degli ambienti di vita e di lavoro

L'ergonomia può essere definita come un insieme di regole per la progettazione di oggetti, sistemi ed ambienti in funzione del rispetto della vita, della salute e del benessere dell'essere umano; per questo fine utilizza Ie conoscenze derivanti da aree disciplinari diverse, i cui ambiti di applicazione riguardano materie come la biomedica, la sociologia, la psicologia, I'architettura. Per attuare una progettazione ergonomica occorre, in primo luogo, identificare chi saranno i probabili utenti, quali mansioni dovranno svolgere e quindi quali saranno gli usi che verranno fatti di oggetti, macchine e ambienti.Prendendo in considerazione il rapporto fra uomo e ambiente (luogo di lavoro, abitazione), devono essere soddisfatti alcuni requisiti, quali: • I'aspetto (arredo, tinteggiatura, ecc.);• il benessere (acustico, microclimatico, ottico-visivo, respiratorio-olfattivo);• la fruibilità; • la sicurezza;• I'igiene.

L'ergonomia ha quindi la funzione di analizzare, valutare e progettare situazioni semplici o complesse che includono I'uomo, come operatore o utente, con I'obiettivo di integrare i suoi bisogni di natura psicologica e sociaIe, quali il benessere e la qualità delle condizioni di vita, nell'ambiente lavorativo che deve rispondere a requisiti di salubrità e sicurezza. L'esigenza di una nuova organizzazione del lavoro, ispirata ai più avanzati principi della scienza ergonomica, deriva anche dalla constatazione che" mentre in tutto il mondo industrializzato si riduce il numero delle malattie professionali un tempo più frequenti (silicosi, intossicazioni), sono in costante aumento (fino a rappresentare oltre il 5o% del totale) Ie malattie occupazionali, che colpiscono il sistema neuro-muscolare e scheletrico (tendinite, mal di schiena). Queste sono legate, in modo generale, alla presenza di fattori di rischio specifici (sovraccarico muscolare statico o dinamico, posizioni

69

Page 70: La Sicurezza T 81

anatomiche sfavorevoli, compressioni localizzate) annidati nelle modalità stesse di progettazione e realizzazione del ciclo lavorativo, e che potrebbero essere ridotti con I'applicazione di principi ergonomici.I principi fondamentali su cui si basa la progettazione ergonomica sono relativi al processo, all'ambiente, alle attrezzature ed allo spazio di lavoro; esiste una scienza, I'antropometria, che, tenendo conto delle dimensioni e delle proporzioni umane, determina Ie caratteristiche spaziali ottimali di postazioni e ambienti di lavoro, soprattutto in relazione all'utilizzo degli strumenti informatici, presenti oggi in qualunque tipo di ufficio. I suddetti principi permettono lo studio di un sistema lavorativo caratterizzato dal trinomio uomini - macchine - ambienti attraverso criteri che fanno riferimento ai processi psicologici, fisiologici e psicosociali, all'organizzazione e all'ingegneria dei posti di lavoro, allo studio dei costi per I'uomo in termini di carico di lavoro, affaticamento, disagio, insoddisfazione, insicurezza. Lo schema seguente mostra il rapporto fra principi ergonomici di progettazione e condizioni ottimali di lavoro. II rispetto dei principi ergonomici tende perciò al soddisfacimento delle due distinte esigenze di: • prevenire i disturbi fisici causati da una non adeguata organizzazione fisica del lavoro; • alleviare Ie condizioni di monotonia e ripetitività di certi compiti lavorativi.

In Italia è stato il D. Lgs. 626/94 a sancire, per la prima volta, I'obbligo generale di rispetto dei principi ergonomici relativi a attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale dei carichi e videoterminali.Nel riquadro che segue si riportano in sintesi gli obblighi del datore di lavoro in termini ergonomia.

70

Page 71: La Sicurezza T 81

Gli effetti sulla salute del lavoro ai videoterminali Si definiscono videoterminali (VDT) Ie apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione, costituite da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini. II titolo VII del Decreto Legislativo 81/2oo8 è dedicato alle attrezzature munite di videoterminali e considera i lavoratori che operano in una postazione con PC o con altro videoterminale in modo continuo e abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere, per tutta la settimana o, secondo una più recente definizione normativa, per almeno 20 ore complessive settimanali.Si definiscono infine unità VDT, sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, tutte Ie componenti (schermo, tastiera, PC, piano di lavoro, sedia, supporto portadocumenti, stampante, fax, software per I'interfaccia uomo-macchina, ambiente circostante) che concorrono a formare una normale postazione di lavoro tipica ormai di ogni ufficio.

Numerosi studi hanno evidenziato Ie principali patologie legate all'uso di videoterminali, riconducibili essenzialmente a disturbi visivi, posturali e psicologici. Gli stessi studi hanno invece escluso la presenza di rischio da emissioni radianti, misurando in prossimità delle postazioni i livelli di radiazioni elettromagnetiche confrontabili con quelle di un televisore a colori e livelli di emissione delle radiofrequenze e radiazioni ionizzanti inferiori a quelli raccomandati dalle norme internazionali. I fattori di rischio da cui possono derivare effetti dannosi per la salute dei lavoratori, non sono una inevitabile conseguenza del lavoro con VDT; in generale essi derivano da una inadeguata progettazione delle postazioni di lavoro o da uno scorretto utilizzo dei mezzi a disposizione da parte degli operatori. Essi possono quindi essere prevenuti non solo con I'applicazione di principi ergonomici, ma anche con comportamenti idonei da parte degli utilizzatori.

In passato questa tipo di disturbi risultava il più frequente: in seguito con I'evoluzione della tecnica sono state realizzate apparecchiature che riducono al minima i disagi visivi.

71

Page 72: La Sicurezza T 81

Si tratta di disturbi determinati dalla posizione assunta dall'operatore e causati, per lo più, dall'altezza del sedile, dalle dimensioni del tavolo di lavoro, dalla esistenza o meno di poggiapiedi o di superfici di appoggio per gli avambracci, dall'altezza e regolazione della schermo, dalla conformazione della tastiera, dalla posizione del portapagine.

Questi disturbi sono comunque difficilmente classificabili in quanto causati, normalmente, dal tipo di organizzazione del lavoro e dall'attività intellettuale svolta. II D. Lgs. 81/2oo8 stabilisce che il datore di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve compiere un'analisi dei posti di lavoro al fine di determinare: • i rischi per la vista e per gli occhi; • i problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale;• Ie condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Questa attività del datore di lavoro non è delegabile. L'attività lavorativa deve essere organizzata in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni: qualora essa si protragga per almeno quattro ore consecutive devono essere previste delle interruzioni. Qualora iI contratto non preveda queste disposizioni, I'interruzione deve essere di 15 minuti ogni 120 di attività continuativa. II datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV del D. Lgs. 81/2oo8. II datore di lavoro deve inoltre fornire al personale dipendente una adeguata informazione e formazione inerente Ie misure da applicarsi

72

Page 73: La Sicurezza T 81

al posto di lavoro, Ie modalità di svolgimento dell'attività, e se necessitano eventuali protezioni. Dal momento che il lavoro al VDT comporta un notevole impegno visivo alla media distanza (5o-7o cm dal video) e un affaticamento muscolo-scheletrico della colonna vertebrale, il D. Lgs. 81/2oo8 stabilisce I'opportunità di una sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. In particolare dispone: • visita oculistica dei lavoratori al momento dell'assunzione (per evidenziare e correggere alterazioni di cui iI soggetto sia già portatore); • controlli all'apparato muscolo-scheletrico ogni tre o più anni per gli operatori, che per buona parte dell'orario lavorativo mantengano una postura fissa e coatta, usando a ritmi elevati tastiera e mouse.Sarà quindi compito del medico competente classificare gli addetti in: • idonei; • idonei con prescrizioni (quali aumento delle pause, sedute speciali, periodicità delle visite, correzioni ottiche, rieducazione ortottica); • non idonei (nei rari casi di spina bifida, di patologie al rachide, di miopia degenerativa).AI di là dei controlli periodici, ogni lavoratore può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari, qualora compaiano dei disturbi riferibili al tipo di lavoro. Le eventuali spese dei dispositivi speciali di correzione (Ienti correttive, sedie ergonomiche, poggiapiedi) sono a carico del datore di lavoro.

La postazione di lavoro ideale

Nella progettazione ergonomica di un ambiente destinato al lavoro d'ufficio, e quindi nella definizione di una postazione ideaIe, occorre analizzare, oltre all'idoneità delle singole componenti dell'unita di lavoro, alcuni altri parametri.

1. L'organizzazione degli spazi di lavoro nell'area disponibile Questa fase prevede I'analisi degli spazi e la definizione del numero di postazioni di lavoro ospitabili, la progettazione del plant layout (ovvero della planimetria dei posti), I'individuazione del miglior workplace layout (ovvero delle spazio destinate al singolo). Per far questa occorre conoscere il tipo di mansione affidata ai singoli operatori, I'attività di routine svolta durante I'orario di lavoro, la necessità o meno di installare macchine da ufficio o altre attrezzature, I'entità e il posizionamento della documentazione occorrente, infine I'interazione degli operatori con la struttura sociale e ambientale.Nella progettazione o ridefinizione di postazioni di lavoro si devono tenere in considerazione, quindi, alcuni criteri di massima quali, ad esempio:• la direzione principale di visuale dell'operatore che non dovrebbe essere orientata verso i percorsi di transito principali, Ie superfici vetrate o gli altri posti di lavoro; • la luce naturale che dovrebbe provenire prevalentemente dal lato sinistro; • la distanza dalle sorgenti di luce naturale che non dovrebbe essere superiore a 5 metri;• la presenza di pannelli di schermatura visiva e acustica per quegli operatori a cui si richiede particolare concentrazione.

2. Le condizioni a contorno: a) microclima, b) rumore, c) iIIuminazione a) Le condizioni microclimatiche sono un fattore determinante per la salubrità degli ambienti: esistono dei parametri che, rientrando nei valori limite di benessere termico stabiliti e assicurando la massima omogeneità delle condizioni microclimatiche, consentono di ottenere il maggior

73

Page 74: La Sicurezza T 81

numero di persone soddisfatte. La fascia di benessere termico per lavori di tipo sedentario, determinata statisticamente, e delimitata per I'estate dai valori di temperatura effettiva compresi fra 19° e 24°, e per I'inverno fra i 17,5° e i 21,5°.b) II livello di rumore emesso dalle attrezzature e dai macchinari presenti in ufficio deve essere preso in considerazione al momento della loro collocazione al fine di non perturbare I'attenzione e la comunicazione verbale. Talvolta la presenza di stampanti, fotocopiatrici, telefoni, determina un aumento della rumorosità di un ufficio. II sommarsi delle fonti sonore interne con possibili fonti esterne può determinare situazioni di disagio, fino a portare ad un vero e proprio stress uditivo, oltre a diminuire la capacità di concentrazione. Si ritiene che iI livello ideale di rumorosità in un ufficio, per la prevenzione dei danni extrauditivi da rumore, non debba essere superiore a 6o-65 dB(A), con un rumore di fondo non superiore a 55dB(A).c) La corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro è necessaria per lo svolgimento delle mansioni in tutte Ie ore del giorno e in tutte Ie stagioni. L'illuminazione deve essere sempre idonea qualitativamente e quantitativamente al tipo di lavoro da svolgere. I valori di illuminamento consigliati per uffici generici sono di 5oo lux. Oltre a questi limiti, nella fase di progettazione devono essere valutati anche gli aspetti che riguardano la qualità dell'illuminazione, valutabile in funzione di tre parametri fondamentali: assenza di abbagliamenti, colore della luce e distribuzione delle ombre. Le lampade fluorescenti con temperatura di colore intorno a 4ooo K garantiscono la migliore resa dei colori e quindi anche I'ottimizzazione dei contrasti. E inoltre da tenere presente che, con I'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16/o1/2oo3 "Tutela della salute dei non fumatori", il divieto di fumo (che, originariamente, trovava applicazione solo nei luoghi di lavoro pubblici aperti al pubblico) estende il divieto di fumare anche a tutti i luoghi di lavoro privati ed agli esercizi commerciali. In pratica, adesso iI divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, pubblici e privati quindi anche a studi professionali, uffici privati, bar, ristoranti, esercizi commerciali , stabilendo iI principio che è proibito fumare in tutti i luoghi chiusi (fanno eccezione Ie abitazioni private). AII'interno degli ambienti chiusi si può fumare soltanto se sono presenti locali riservati ai fumatori, che rispettino i requisiti e Ie caratteristiche tecniche fissate dal D.P.C.M.23/12/ 2oo3. Per il datore di lavoro, quindi (o, comunque, per il responsabile della struttura) scattano anche ulteriori obblighi: • esporre i cartelli di divieto di fumo; • richiamare formalmente i trasgressori; • segnalare ai pubblici ufficiali, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori.

74

Page 75: La Sicurezza T 81

75

Page 76: La Sicurezza T 81

CONTROLLO SANITARIO, PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

INTRODUZIONE L'impostazione razionale di un programma di sorveglianza medica preventiva e periodica sui lavoratori esposti a rischi specifici mira, più che alla diagnosi o alla valutazione dei casi di malattia professionale, alla tutela della salute dei lavoratori stessi. Si tratta, in altri termini, di privilegiare I'approccio preventivo, che si prefigge, essenzialmente, lo scopo di individuare criteri di non idoneità nel senso di rilevare eventuali controindicazioni sanitarie al rischio specifico.Bisogna affrontare i temi della sorveglianza sanitaria, degli obblighi del datore di lavoro e del medico competente, I'attività di controllo preventivo e di controllo periodico. Il D.Lgs. 81/2oo8 dedica particolare attenzione al controllo sanitario e alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso in azienda; si ritiene quindi utile fornire alcune nozioni fondamentali per la gestione dell'emergenza in caso di infortunio, oltre ai principi del pronto soccorso utili per un primo aiuto all'infortunato. Si descrive quella che deve essere la disponibilità minima di attrezzature di pronto soccorso in azienda, valutando la possibilità di integrazione di tali presidi con altri maggiormente specifici quando la tipologia infortunistica dell'attività, cosi come emerge dalla "valutazione dei rischi", ne evidenzi la necessità. Vengono inoltre riportate Ie novità introdotte dal D.M. 388/2oo3 in materia di classificazione delle aziende in vari gruppi di rischio e di equipaggiamento standard dei presidi sanitari.

II controllo sanitario: obblighi e programmazioneLo scopo principale della medicina del lavoro dovrebbe essere la prevenzione di qualunque forma morbosa provocata dal lavoro stesso, più che il riconoscimento, spesso tardivo, dell'insorgenza di eventuali malattie professionali. Questa prevenzione, oltre che con una corretta applicazione dei principi di igiene del lavoro, generici o specifici per ogni attività, può essere ottenuta con una corretta esecuzione della sorveglianza medica, mirata in particolare alla formulazione di un giudizio di idoneità al lavoro, che tenga conto di tutte Ie caratteristiche psicofisiche del lavoratore, confrontate con il particolare contesto lavorativo. La normativa richiede quasi sempre il possesso dell'idoneità al lavoro specifico per I'addetto ai lavori a rischio; i lavoratori devono essere visitati da un medico competente che constati i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati.

76

Page 77: La Sicurezza T 81

La definizione "Accertamenti Sanitari Periodici" (ASP) si riferisce al complesso di indagini cliniche cui devono essere sottoposti i lavoratori, che svolgono attività per Ie quali è riconosciuta una esposizione a particolari rischi per la salute. Gli accertamenti sanitari periodici sono necessari a valutare I'idoneità di ciascun lavoratore a svolgere la specifica attività, nonché ad individuare i segni patologici rivelatori di malattia o I'eccessiva esposizione ai fattori di rischio. Gli accertamenti sanitari periodici si articolano sostanzialmente nelle visite mediche e negli esami complementari strumentali, specialistici e di laboratorio che devono essere effettuati, ad integrazione delle prime, in base a specifiche normative, a prescrizioni delle ASL, alle conoscenze scientifiche. II datore di lavoro, se svolge attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria, ha I'obbligo di nominare il medico competente.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende gli accertamenti illustrati nella tabella seguente. Gli accertamenti, ritenuti necessari dal medico competente, comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati. La sorveglianza sanitaria così come prevista dal D. Lgs. 81/2oo8 deve essere estesa, con alcune limitazioni, a tutte Ie attività lavorative.

77

Page 78: La Sicurezza T 81

Le modalità di formulazione del giudizio d'idoneità sono così riassunte:• iI medico competente esprime i giudizi di idoneità alla mansione operativa; • il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività a rischio; • qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti sanitari, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e iI lavoratore.La lettura combinata di questa tipo di accertamenti, preventivi o periodici, permette di formulare possibili giudizi:1. idoneo;2. idoneo con prescrizioni e/o limitazioni (inidoneità parziale); 3. temporaneamente non idoneo; 4. non idoneo;5. necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta I'esposizione ad agenti con effetti a lungo termine (non è un vero giudizio d'idoneità, ne un obbligo per il datore di lavoro).

Gestione dell'emergenza in caso di infortunio Nel trattare i vari aspetti che attengono al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, il D. Lgs. 81/2oo8 prevede I'adozione, da parte del datore di lavoro di provvedimenti "in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza" sui luoghi di lavoro. II principio informatore, consiste nell'opportunità di modulare la natura ed il grado dell'assistenza medica di emergenza in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, in ordine al numero di lavoratori occupati, alla natura dell'attività, ai fattori di rischio presenti. L'assistenza medica diventa quindi, nell'ottica della legge, più che un servizio di pronto soccorso interno, una funzione che I'azienda deve garantire ai lavoratori, dalla formazione dei lavoratori, all'utilizzo dei presidi sanitari contenuti nella cassetta di pronto soccorso, all'apprendimento di rapidi ed efficaci sistemi di comunicazione con la struttura pubblica, fino all'organizzazione di un organismo interno di soccorso. Appare

78

Page 79: La Sicurezza T 81

quindi fondamentale la formazione dei lavoratori sia in funzione dell'individuazione e della preparazione dei soccorritori, sia dei rapporti con Ie strutture pubbliche di pronto soccorso. Deve inoltre essere presente e ben visibile in azienda un piano di emergenza e di pronto soccorso in caso di infortunio, che fornisca Ie indicazioni di massima su cosa fare e cosa non fare nel caso che qualche lavoratore si faccia male. II Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2oo3, n. 388 ha introdotto alcune disposizioni sui "Pronto soccorso aziendale", regolamentando il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché la durata e i contenuti dei corsi di formazione destinati ai lavoratori. II Decreto, infatti, ha introdotto una classificazione delle aziende in tre gruppi (A, B e C) tenendo conto della tipologia dell'attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. A seconda del gruppo di appartenenza, per Ie aziende scatteranno obblighi differenti per quanto riguarda la durata dei corsi di formazione e la tipologia dei presidi sanitari di pronto soccorso che devono essere presenti sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui si proceda all'istituzione di un servizio di pronto soccorso interno all'azien da bisogna tener presente:a) il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero dei lavoratori contemporaneamente presenti in azienda (ad esempio, un soccorritore ogni 30 persone in una azienda che non sia a rischio di incidente rilevante) ed alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento produttivo;b) in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare I'eventuale assenza;c) il sostituto dovrà poter sostituire il collega senza incorrere in situazioni fisicamente gravose (per esempio dopo un turno di notte); d) il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno pari a due, per coprire I'eventualità in cui I'infortunato sia uno dei soccorritori stessi.

Rapporti con Ie strutture pubbliche di pronto soccorsoII problema della disponibilità di una unità di soccorso che risponda ad una chiamata in ogni momento del giorno e della notte è stato largamente risolto con I'istituzione del 118. Com'è noto, questo numero fa capo a strutture (ospedali) che coprono territori spesso provinciali; pertanto, è quanto mai necessaria che la persona che chiama i soccorsi sia in grado di fornire rapidamente ai soccorritori precisi riferimenti perchè questi possano raggiungere rapidamente il luogo dell'infortunio. II lavoratore incaricato di tenere i rapporti con Ie strutture di soccorso esterne è opportuno che sia lo stesso che ha iI compito di soccorrere I'infortunato, onde non creare vuoti operativi. E poi consigliabile che uno dei soccorritori si rechi sempre all'ospedale insieme all'infortunato, al fine di fornire informazioni sulla dinamica dell'infortunio o sull'agente nocivo responsabile della lesione o dell'intossicazione (eventualmente mostrando anche la scheda di sicurezza della/e so stanza/e). L'infortunio sui lavoro può avere luogo nelle situazioni più varie ed in ogni momento, e solitamente sono gli stessi compagni di lavoro dell'infortunato a dare I'allarme e a prestare i primi soccorsi. Dal comportamento di questi può talvolta dipendere la vita della persona infortunata, per questa è necessario una adeguata formazione di tutti i lavoratori e una pronta organizzazione dell'emergenza, allo scopo di assicurare la massima tempestività in situazioni di pericolo.

79

Page 80: La Sicurezza T 81

SCHEMA DI CHIAMATA DEL SOCCORSO ESTERNO – 118E’ possibile chiamare iI 118 da un qualsiasi telefono: la telefonata è gratuita.

Le richieste di soccorso devono essere precise, ordinate, sintetiche per evitare perdita di tempo prezioso per la salvaguardia della vita umana.

INFORMAZIONI DA FORNIRE(con calma, senza interrompere la comunicazione)

• Struttura di appartenenza, proprio nome e cognome e numero telefonico.• Numero degli infortunati. • Informazioni sulle condizioni dell'infortunato/i (coscienza, respiro, polso, ferite, malore, ustione, ecc.). • Indicare con precisione il raggiungimento del luogo dell'infortunio (nome della struttura/ azienda, indirizzo: via, n. civico, piano dell'edificio, denominazione della stanza, percorso interno per raggiungerla, ecc.). • Concordare il percorso con la centrale operativa 118. Se il luogo è difficile da raggiungere fare in modo che qualcuno accolga I'ambulanza all'ingresso sulla via principale. Far aprire i cancelli, Ie sbarre, i portoni di accesso. • Rispondere alle domande e non riagganciare sino a che sono state impartite disposizioni.

II piano di emergenza in caso di infortunio prevede in dettaglio Ie seguenti misure:A) Caso di infortunio non grave senza trauma II lavoratore che subisce un infortunio non grave deve, se può con i suoi mezzi, recarsi dall'ad- detto della squadra di pronto soccorso, esponendo I'accaduto. L'addetto al pronto soccorso, dopo essersi accertato dell'entità dell'infortunio e con i mezzi in dotazione al presidio medico sanitario, deve praticare Ie opportune medicazioni e, se I'infortunio necessita di ulteriore visita medica, accompagnare I'infortunato al più vicino pronto soccorso ospedaliero con i mezzi che riterrà più opportuni.B) Caso di infortunio non grave con trauma In questo caso I'infortunato deve far avvertire da un collega di lavoro I'addetto della squadra di pronto soccorso il quale, accertatosi dell'entità dell'infortunio e dello stato in cui versa I'infortunato, dovrà chiamare I'ambulanza con medico a bordo avvalendosi dei numeri telefonici, a tal scopo posizionati in prossimità dei telefoni di servizio. In nessun caso I'addetto alla squadra di pronto soccorso dovrà muovere I'infortunato o trasportarlo con mezzi propri al pronto soccorso ospedaliero più vicino. C) Caso di infortunio grave In caso di infortunio grave, il lavoratore più prossimo all'infortunato dovrà avvertire I'addetto alla squadra di pronto soccorso il quale provvederà immediatamente, accertata la gravità del- I'infortunio, a chiamare I'ambulanza con medico a bordo avvalendosi dei numeri telefonici a tal scopo posizionati in prossimità dei telefoni di servizio. In nessun caso I'addetto alla squadra di pronto soccorso dovrà muovere I'infortunato o trasportarlo con mezzi propri al pronto soccorso ospedaliero più vicino.

Tabella di esempio di Piano di emergenza per pronto soccorso in caso di infortunio.

E’ importante, quindi, pianificare un piano di emergenza per pronto soccorso in caso di infortunio uno strumento utile che fornisca indicazioni, che possano concretizzarsi in una vera e propria

80

Page 81: La Sicurezza T 81

gestione dell'emergenza, anche in situazioni di pericolo causate da incendi, terremoti, sversamenti, alluvioni, dove sia necessaria una rapida evacuazione dei lavoratori.

Principi di pronto soccorsoII primo soccorso è I'aiuto che si dà immediatamente ai feriti o a chi si sente improvvisamente male, prima che arrivi un esperto (medico o infermiere) o che arrivi I'ambulanza. Lo scopo del primo soccorso è:• salvare la vita;• prevenire il peggioramento delle ferite o del malore; • aiutare la ripresa del paziente. II compito del soccorritore è: • stabilire ciò che è accaduto;• proteggere la vittima da nuove lesioni o nuovi pericoli; • cercare i mezzi idonei per il trasporto a casa o all'ospedale. II dovere del soccorritore è:• non prendere iniziative di competenza medica o infermieristica (es. somministrare farmaci);• far presente che egli pratica unicamente un intervento di primo soccorso.

Cose da fare Affinché I'opera del soccorritore sia efficace, è necessario prendere rapide e coordinate decisioni, ricordandosi sempre di mantenere la calma e agendo tenendo conto di tre elementi che hanno un preciso ordine:1) allarme;2) primo esame;3) pronto soccorso.Egli dovrà segnalare tempestivamente I'incidente ai servizi di competenza, nel modo più completo possibile, indicando tutti i dati utili per giungere con i mezzi e Ie attrezzature più convenienti, verificando con rapidità se I'infortunato è cosciente, se respira e se il cuore batte (funzioni vitali), se perde sangue. Dovrà quindi valutare quali manovre effettuare in prima persona, e cosa invece non fare assolutamente, pena il peggioramento della situazione, per preservare la vita o migliorare Ie condizioni generali dell'infortunato.

Cose da non fareIn qualsiasi situazione di emergenza bisogna evitare affollamenti intorno alla persona da soccorrere. Gli assembramenti sono un impedimento per chi deve prestare il primo soccorso e spaventano I'infortunato. Non bisogna mai muovere la vittima di un incidente senza prendere Ie precauzioni necessarie ad evitare che iI trasporto procuri un aggravamento delle lesioni. Possono esistere infatti lesioni non evidenti (frattura della colonna vertebrale, emorragia interna) molto più pericolose di ferite vistose. Non bisogna perdere tempo, ma neanche farsi prendere dall'agitazione, ne tantomeno fare nulla di cui non si sia più che sicuri. E’ un grave errore tentare di sollevare I'infortunato (in piedi, seduto, con I'ausilio di cuscini) se si trova in state di incoscienza o se si sospettano lesioni craniche o della colonna vertebrale. Non bisogna infine tentare di far bere Ie persone in stato di incoscienza: normalmente hanno perso i riflessi e quindi il liquido può incanalarsi nelle vie aeree (andare di traverso). E’ inoltre di fondamentale importanza conoscere Ie manovre da effettuare e quelle da non effettuare nei diversi tipi di infortunio. Nella tabella che

81

Page 82: La Sicurezza T 81

segue si riportano sintomi, principali pericoli, regole generali di trattamento per Ie casistiche più frequenti.

82

Page 83: La Sicurezza T 81

83

Page 84: La Sicurezza T 81

Equipaggiamento e utilizzo dei presidi di pronto soccorsoLa disponibilità in azienda di attrezzature di pronto soccorso e regolata dal D.M. 388/2oo3 che, in relazione alle caratteristiche dell'azienda, impone I'obbligo del pacchetto di medicazione, della cas setta di pronto soccorso. II pacchetto di medicazione è costituito da una scatola contenente materiale per il primo soccorso da prestare a persone ferite. II pacchetto di medicazione deve essere presente all'interno delle aziende appartenenti al gruppo C (unitamente ad un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale).II contenuto minimo del pacchetto di medicazione è il seguente: • 2 paia di guanti sterili monouso; • 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 1o% di iodio da 125 ml; • 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio c1oruro o,9%) da 25o ml;• 1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole; • 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;• 1 pinzetta da medicazione sterile monouso;• 1 confezione di cotone idrofilo; • 1confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; • 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;• 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm;• 1paio di forbici;• 1 laccio emostatico;• 1 confezione di ghiaccio pronto uso;• 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

84

Page 85: La Sicurezza T 81

• istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.La cassetta di pronto soccorso si differenzia dal pacchetto di medicazione per una maggiore dotazione di presidi sanitari. Di seguito si riporta I'equipaggiamento standard, tenendo presente che tale materiale, oltre ad essere mantenuto in condizioni di assoluta pulizia, deve essere periodicamente rinnovato e conservato in una cassetta/armadietto metallico facilmente visibile e accessibile, contrassegnato con la croce rossa. Deve inoltre essere presente uno stampato che illustri I'uso dei materiali contenuti. La cassetta di pronto soccorso deve essere presente all'interno di aziende appartenenti ai gruppi A e B, unitamente ad un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. II contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è il seguente: • 5 paia di guanti sterili monouso;• 1 visiera paraschizzi; • 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 1o% di iodio da 1 litro; • 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio c1oruro - o, 9%) da 5oo ml; • 10 compresse di garze sterili 1o x 1o in buste singole;• 2 compresse di garze sterili 18 x 4o in buste singole; • 2 teli sterili monouso;• 2 pinzette da medicazione sterili monouso;• 1 confezione di rete elastica di misura media; • 1 confezione di cotone idrofilo; • 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;• 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm; • 1paio di forbici; • 3 lacci emostatici; • 2 confezioni di ghiaccio pronto uso; • 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;• 1 termometro;• 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Se è vero che questi presidi, peraltro obbligatori per legge, possono costituire la base minimale dello strumentario di pronto soccorso all'interno dell'unità produttiva, è altrettanto vero che occorre valutarne I'integrazione con altri maggiormente specifici, allorquando la tipologia infortunistica presente in azienda, così come emerge dalla valutazione dei rischi, ne evidenzi la necessità. Appare chiaro in questa fase il ruolo primario del medico competente. I presidi che eventualmente saranno aggiunti a quelli di base in caso di rischi reali di particolare gravità (per esempio apribocca elicoidale, pompa per aspirazione di secrezioni, barelle speciali), non potranno che essere utilizzate da personale particolarmente addestrato e sempre presente in azienda.

Gestione di altre situazioni di emergenzaEmergenze esterne: terremoto Le scosse sismiche che accompagnano un terremoto giungono per lo più inattese e non è ancor noto un affidabile sistema di previsione. Non si possono perciò prendere precauzioni preliminari e bisogna cercare di fronteggiare I'emergenza non appena si verifica. Un terremoto, di solito, si manifesta con violente scosse iniziali seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di

85

Page 86: La Sicurezza T 81

intensità inferiore; anche queste sono pericolose perché possono causare crolli di strutture già lesionate.È buona norma adottare i seguenti comportamenti:

Rimanere calmi e prepararsi fronteggiare eventuali ulteriori scosse Rifugiarsi sotto un tavolo ed addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di

sprofondamento del pavimento; ci si può rifugiare anche in un sotto scale o nel vano di una porta che si apre in un muro maestro,

Aprire le porte e muoversi con prudenza saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli prima di avventurarsi sopra,

Non usare ascensori o montacarichi Non usare accendini o fiammiferi perché potrebbero essersi rotte tubature del gas

86

Page 87: La Sicurezza T 81

RISCHIO CHIMICO, BIOLOGICO E CANCEROGENO

Una parte significativa del D. Lgs. 81/2008 è dedicata ai rischi chimico, biologico e cancerogeno: il titolo IX è dedicato alle sostanze pericolose e il titolo X agli agenti biologici.La necessità di regolamentare l’'impiego di prodotti tossici, nocivi e infiammabili all'interno delle aziende ha portato alla definizione delle schede di sicurezza che, fornite insieme al prodotto, sono diventate un allegato del documento della sicurezza e la base per l'informazione dei lavoratori.La legge definisce le diverse tipologie di rischio e delle loro classificazioni. Per ciascuna di esse poi, si descrivono i meccanismi di prevenzione e di protezione. Particolare attenzione viene dedicata all'etichettatura e alla segnaletica, aspetto fondamentale della citata regolamentazione.

II rischio chimicoII rischio chimico è trattato dal capo I del titolo IX del D. Lgs. 81/2008. Alcuni dei prodotti chimiciimpiegati nello svolgimento di un'attività lavorativa o domestica possono risultare pericolosi, intrinsecamente o in base alle modalità con cui vengono utilizzati.Ci sono poi sostanze dannose, che non fanno parte dei cicli di lavorazione, ma con Ie quali possiamo venire a contatto negli ambienti di vita e di lavoro in conseguenza di eventi accidentali, quali dispersioni, sversamenti, perdite da impianti e macchinari, evaporazioni.Gli effetti di questi prodotti possono essere subdoli, dal momento che non sempre si verificano immediatamente, ma col passare del tempo, rendendo così difficile la relazione causa/effetto.L'esposizione frequente o il contatto prolungato con sostanze pericolose può portare, dopo I'assorbimento nell'organismo e Ie successive trasformazioni, a danni irreversibili per fegato, polmoni, reni, vescica, sistema nervoso. La natura e la gravità delle alterazioni della salute dipendono sostanzialmente dalle caratteristiche del prodotto, dalle modalità di assorbimento nel corpo umano, dalla quantità assorbita, dalle caratteristiche individuali.Le patologie causate da fattori chimici dipendono dalla tossicità delle sostanze in questione, dalle modalità di contatto e dall'eventuale grado di assorbimento.Le conseguenze più frequentemente riscontrate possono essere quelle ai livelli dell'apparato respiratorio, della pelle, degli occhi; allergie respiratorie e cutanee; effetti tossici sul sistema nervoso, sui fegato, sull'apparato digerente; possibili insorgenze di tumori.Le modalità con cui I'organismo può assorbire prodotti o sostanze pericolose dipendono da vari fattori: natura del prodotto, grado di ripartizione e grandezza delle particelle; la pericolosità della sostanza aumenta col diminuire della grandezza delle particelle stesse che la compongono: i solidi sotto forma di polvere, i Iiquidi sotto forma di aerosol; I'assorbimento può avvenire per ingestione, per contatto diretto con la pelle e per inalazione.Dato per scontato che nessuno intenzionalmente dovrebbe ingerire prodotti velenosi, il contatto può avvenire sostanzialmente in due casi: in modo diretto quando un prodotto viene travasatoda un recipiente ad un altro tramite aspirazione a bocca con una pipetta oppure, iI più delle volte, quando, dopo aver manipolato un prodotto pericoloso, si portano Ie mani alla bocca (senza essersele lavate) per mangiare, bere, fumare. Le sostanze irritanti o corrosive nell'assorbimento diretto agiscono localmente, nel punto di contatto con la pelle, con gli occhi, con Ie mucose. Altri tipi di sostanze, soprattutto i solventi solubili nei grassi, possono invece penetrare in profondità attraverso I'epidermide, diffondersi così in tutto I'organismo e provocare disturbi di varia natura nei reni, nel fegato, sul sistema nervoso.

87

Page 88: La Sicurezza T 81

E’ inevitabile concludere che qualunque ferita o lesione presente sulla pelle può costituire una facile via di penetrazione per i prodotti pericolosi.L'assorbimento per inalazione si verifica in modo più frequente, soprattutto nei luoghi di lavoro: gliinquinanti, dispersi nell'atmosfera, si mescolano con I'aria respirabile e penetrano insieme ad essanei polmoni, partendo da quest'ultimi, veicolati dal sangue, raggiungono così organi quali il fegato e i reni.

Le sostanze chimiche pericolose e i prodotti tossici e nociviCon riferimento al capo I del titolo IX e agli allegati XXXVIII e XXXIX del D. Lgs. 81/2oo8, si definiscono sostanze gli elementi e i composti allo stato naturale ottenuti mediante reazioni, si definiscono preparati Ie miscele o Ie soluzioni costituite da due o più sostanze.Le sostanze chimiche pericolose (così come i preparati) presenti nei luoghi di lavoro sono in genere catalogate dalle norme sulla classificazione, etichettatura e imballaggio dei prodotti a rischio. Ci sono poi materiali organici degradati, scarichi, rifiuti che possono contenere particelle con elevato grado di tossicità. Le sostanze vengono definite pericolose se caratterizzate da:• proprietà chimico-fisiche quali esplosività, infiammabilità, proprietà comburenti;• proprietà tossicologiche causanti: effetti letali, irreversibili non letali (dopo una sola esposizione),gravi (dopo una esposizione ripetuta o prolungata), corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni,mutageni, teratogeni.Per identificare in modo chiaro e immediato la pericolosità di sostanze e prodotti, questi (come detto precedentemente) sono classificati ed etichettati secondo standard riconosciuti a Iivello europeo.L'etichettatura è I'insieme delle indicazioni riportate sull'imballaggio o sulla confezione. L'etichetta riporta sinteticamente I'insieme dei rischi chimici e tossicologici; sulle etichette si trovano i simboli di pericolo, raffigurati su sfondo arancione, Ie frasi di rischio (dette frasi R), Ie frasi che contengono consigli sulle modalità per operare in sicurezza (dette frasi S), iI nome commerciale del prodotto(nel caso di un preparato) o la sua denominazione chimica (nel caso di una sostanza pura).I prodotti nocivi possono essere letali o produrre lesioni acute o croniche, quelli tossici possono produrre effetti analoghi anche se il contatto è limitato a piccole quantità.Alcuni prodotti sono ritenuti tossici (mercurio, metanolo,cromato di zinco, fenolo), altri nocivi (tricloroetilene, toluene ecc.). I prodotti tossici o nocivi vengono individuati da specifici simboli.Un prodotto nocivo, pur avendo un grado di tossicità inferiore, può risultare addirittura mortale, se assorbito in forti concentrazioni.I prodotti sensibilizzanti sono prodotti che provocano reazioni cutanee o respiratorie di tipo allergico, in individui predisposti.I prodotti corrosivi sono sostanze acide (solforico, cloridrico), basiche (soda, potassa), ossidanti (perossidi, candeggina); esercitano un'azione distruttrice sui tessuti viventi: distruggono Ie cellule epiteliali, provocano ustioni su pelle e mucose, dando luogo a lesioni e infezioni gravissime.I prodotti irritanti sono costituiti da soluzioni diluite di ammoniaca, soda, potassa, acidi, solventiorganici. Vengono individuati da una croce di S. Andrea, sopra la quale è riportata la dicitura "Xi";provocano irritazioni ed arrossamenti locali, infiammazione delle vie aeree e respiratorie, congiuntiviti.Ci sono poi i prodotti infiammabili, comburenti, esplosivi.

88

Page 89: La Sicurezza T 81

Quando una sostanza infiammabile (combustibile), un comburente ed una fonte di innesco (calore,scintilla, fiamma) si trovano contemporaneamente presenti si ha un elevato rischio di incendio o esplosione.I prodotti infiammabili sono individuati sull'etichetta dal simbolo della fiamma, accompagnato dalla lettera "F" (facilmente infiammabile) o "F+" (estremamente infiammabile). Sono sostanze o prodotti liquidi, solidi o gassosi che possono incendiarsi nell'atmosfera e continuare a bruciare.I prodotti comburenti vengono individuati dal simbolo del fuoco, riportato sull'etichetta insieme alla lettera "O"; sono i prodotti o Ie sostanze che favoriscono la combustione di una sostanza infiammabile.II comburente per eccellenza è I'ossigeno atmosferico, ma possono esserlo anche prodotti contenenti ossigeno: clorati, nitrati, perossidi.I prodotti esplosivi sono identificati dal simbolo della bomba che esplode riportata sull'etichetta accompagnata dalla lettera "E". Sono prodotti che possono reagire violentemente a causa di urti,attriti, calore o per effetto di una fiamma libera: possono così generare infortuni, ustioni gravi eingenti danni materiali.

La prevenzione e protezione dal rischio chimicoIn materia di prevenzione e protezione dal rischio chimico, si devono adottare Ie misure preventive e gli adempimenti prescritti nei confronti di tutti i prodotti di cui si conosce la potenziale pericolosità chimica, di tutti gli ambienti che possono contenere tali prodotti e di tutte Ie persone e i lavoratori che possono essere esposti al rischio.II D. Lgs. 81/2oo8 precisa che per agenti chimici pericolosi si devono intendere:a) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 esuccessive modifiche nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose ai sensi delle stesso decreto;b) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 esuccessive modifiche nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi ai sensi delle stesso decreto;c) agenti chimici che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in base alle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, tossicologiche o in base alle loro modalità di

89

Page 90: La Sicurezza T 81

utilizzazione/immagazzinamento, nonché agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.In pratica, dalla valutazione del rischio chimico possono essere esclusi soltanto i preparati e Ie sostanze definite pericolose solamente per I'ambiente.Con riferimento all'approccio metodologico proposto dal D. Lgs. 81/2oo8, si possono elencarein modo schematico una serie di accorgimenti generali per la prevenzione del rischio chimicodurante Ie lavorazioni.• Nelle varie operazioni devono essere impiegati quantitativi di prodotti non superiori alle necessità delle lavorazioni;• i prodotti in attesa di impiego devono essere immagazzinati in locali separati da quelli di lavorazione, mantenuti negli imballi originali fino al loro utilizzo;• deve essere ridotto al minimo indispensabile il numero di lavoratori esposti al rischio chimico, isolando Ie aree adibite alle lavorazioni e limitandone I'accesso soltanto a coloro che devono recarvisi per motivi connessi con Ie loro mansioni;• in tali aree, identificate con appositi segnali, si deve rispettare rigorosamente il divieto di fumare;• la raccolta e I'immagazzinamento, ai fini delle smaltimento, degli scarti e dei residui delle lavorazioni deve avvenire in condizioni di sicurezza, attraverso I'utilizzo di contenitori appositi,debitamente sigillati ed identificati;• devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rischio chimico, servizi igienici appropriati muniti di docce, nonché dispositivi di protezione individuali e idonei indumenti protettivi da riporre separatamente dagli abiti civili in appositi armadietti;• i dispositivi di protezione individuali devono essere sottoposti a regolare manutenzione, controllo e pulizia prima di ogni utilizzazione;• gli addetti devono ricevere una formazione ed informazione adeguata riguardo al rischio chimicoa cui sono esposti, alle precauzioni da prendere, alle misure igieniche da osservare, alla necessitàdi indossare indumenti e dispositivi di protezione, alle procedure corrette di lavorazione.Un'altra buona regola preventiva, per ridurre gli infortuni dovuti al rischio chimico, prevede di leggere sempre attentamente I'etichetta posta sul contenitore e in caso di dubbi o necessita di approfondimento, è bene consultare Ie schede di sicurezza.E’ opportuno poi controllare sempre lo stato di conservazione degli imballaggi e dei contenitori allo scopo di prevenire eventuali perdite, conservare i prodotti pericolosi esclusivamente in recipienti idonei e in ambienti chiusi a chiave, assicurare I'aspirazione alla fonte di fumi, gas, vapori.Riassumendo, quando si lavora a contatto con sostanze chimiche è importante:• leggere sempre I'etichetta del prodotto;• evitare contatti con la bocca (non mangiare, bere, fumare durante Ie lavorazioni che comportanoI'uso di prodotti pericolosi);• proteggersi con indumenti e dispositivi adeguati (camici, grembiuli, stivali, guanti, occhiali di sicurezza);• curare I'igiene personale (Iavandosi sempre Ie mani e la faccia dopo I'uso di prodotti pericolosi);• proteggere Ie ferite esposte (anche Ie più piccole);• togliersi gli indumenti di lavoro;• non trasferire il prodotto dal suo contenitore originale e, nel caso, conservare I'etichetta.Come per gli altri rischi, anche per il rischio chimico (definito più correttamente come rischio derivante dagli effetti di agenti chimici pericolosi presenti sui luoghi di lavoro), è necessario

90

Page 91: La Sicurezza T 81

procedere ad una specifica valutazione, che deve essere effettuata prendendo in considerazione in particolare:a) la tipologia di agenti chimici (in riferimento soprattutto alle loro proprietà pericolose);b) tutte Ie informazioni comunicate dal produttore/distributore tramite la scheda di sicurezza;c) Ie quantità di agenti presenti sui luogo di lavoro e/o immagazzinate;d) Ie modalità di utilizzo degli agenti, iI livello, iI tipo e la durata di esposizione degli addetti coinvolti;e) gli effetti delle misure preventive e protettive messe in pratica o da adottare;f) quando esistenti, i valori limite di esposizione professionali e/o i valori limite biologici;g) i risultati di eventuali precedenti azioni di sorveglianza sanitaria.

In base ai suddetti parametri e all'esito della valutazione che ne consegue (Ia valutazione, comunque, può anche includere la giustificazione che la natura e I'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi), si possono avere Ie seguenti casistiche.

1. Aziende con rischio moderato, all'interno delle quali sono state adottate tutte Ie misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi in termini di organizzazione del lavoro, fornitura di attrezzature idonee per il lavoro, contenimento del numero di lavoratori che sono esposti al rischio o che potrebbero esserlo, durata e intensità dell'esposizione, quantitativi di agenti chimici presenti, metodi di lavoro per manipolazione, immagazzinamento, trasporto.E’ obbligatorio per queste aziende effettuare la formazione e informazione dei lavoratori (o deiloro rappresentanti) riguardo a:• tutte Ie informazioni disponibili sugli agenti chimici pericolosi eventualmente presenti sul luogo di lavoro (valori limite di esposizione professionale, rischi per la salute e la sicurezza, disposizioninormative), inclusi tutti i dati riportati sulle relative schede di sicurezza;• i risultati della valutazione del rischio e Ie ulteriori informazioni ogni volta che cambiamenti importanti nei luoghi di lavoro producano una modifica sui risultati della valutazione;• Ie precauzioni e Ie azioni da intraprendere allo scopo di proteggere se stessi e gli altri lavoratori presenti.

2. Aziende con rischio superiore a moderato, all'interno delle quali, per la natura dell'attività non è possibile eliminare il rischio (anche ricorrendo ad altri prodotti chimici) o ridurlo al punto da poterlo considerare moderato. E’ obbligatorio per queste aziende:• effettuare la formazione e informazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, analogamentea quanto prescritto per Ie aziende a rischio moderato;• predisporre, procedure di intervento atte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi; fra tali procedure devono essere comprese quelle per I'evacuazione, il soccorso e I'assistenza e devonoessere messe in pratica tramite esercitazioni di sicurezza. II datore di lavoro, inoltre, deve dotare I'azienda di sistemi di allarme o altri sistemi atti a segnalare tempestivamente I'emergenza o I'incidente;• effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. La prima sorveglianza deve essere eseguita prima di adibire il lavoratore alla

91

Page 92: La Sicurezza T 81

mansione, in seguito periodicamente (generalmente 1 volta I'anno e comunque con frequenza stabilita dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi e sui risultati delle precedenti visite) e, infine, al momento della cessazione del lavoro;• mettere in pratica misure specifiche di prevenzione e protezione che comportano I'applicazione, in ordine di priorità, delle seguenti misure:progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici;adozione di idonee misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;adozione di adeguate misure di protezioni individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali; Iimitatamente a quei prodotti che possono presentare un rischio per la salute, provvedere periodicamente ad effettuare la loro misurazione (salvo che il datore di lavoro non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguato livello di prevenzione e protezione) con riferimento ai valori limite di esposizione professionale secondo metodiche standardizzateLa valutazione deve essere aggiornata periodicamente da parte del datore di lavoro.

II rischio biologicoGli obblighi, che il datore di lavoro di un'attività nella quale c'e un rischio di esposizione ad agentibiologici deve rispettare, sono riportati nel titolo X del D. Lgs. 81/2008 "Esposizione ad agenti biologici". Un agente biologico è un qualunque microrganismo, coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni. Secondo I'art. 268 del D. Lgs. 81/2008 gli agenti biologici vengono classificati e ripartiti in quattro categorie di rischio:• appartengono al gruppo 1 (categoria di rischio) gli agenti che presentano poche probabilità dicausare malattie in soggetti umani;• appartengono al gruppo 2 gli agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori: la loro diffusione è poco probabile e sono disponibili efficaci misureprofilattiche o terapeutiche; I'esempio più diffuso è I'Herpes simplex virus;• appartengono al gruppo 3 gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituire serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi ma, anche in questo caso, esistonoefficaci misure profilattiche e terapeutiche; esempi tipici sono la febbre gialla, I'epatite B, il virus HIV dell'AIDS e i più recenti virus responsabili della "SARS" o della "influenza aviaria";• appartengono al gruppo 4 gli agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani, costituiscono serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato pericolo di propagazione nella comunità; per questi agenti non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche; un esempio è il famoso virus "Ebola".Innanzitutto, il datore di lavoro che vuole iniziare un'attività che comporta I'utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, deve comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, il nome e I'indirizzo dell'azienda, e il contenuto del documento di valutazione del rischio.

II rischio cancerogenoII capo II del titolo IX del D. Lgs. 81/2008 "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" prescriveuna serie di obblighi per il datore di lavoro di un'attività nella quale i lavoratori possano essereesposti ad agenti di questo tipo. Le sostanze o i preparati cancerogeni sono quelli che possonocausare un cancro o, comunque, aumentare la possibilità che esso si verifichi nell'uomo.Le sostanze o i preparati mutageni sono invece agenti che possono produrre anomalie genetiche ereditarie o possono comunque aumentarne la frequenza. Vengono definiti:a) agente cancerogeno

92

Page 93: La Sicurezza T 81

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai Iimiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 0 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;b) agente mutageno

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 0 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione

di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai Iimiti di concentrazione per laclassificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 0 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;c) valore limitese non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.Le sostanze cancerogene sono divise in due categorie, in base al Iivello di pericolosità:• la categoria 1 è quella delle sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo, cioè per la correlazione diretta tra esposizione a un determinato agente e sviluppo di tumori. Sono sostanzeetichettate con la frase di rischio R45: "Può provocare il cancro" o con la frase R49: "Può provocare il cancro per inalazione", e di solito accompagnate dal simbolo T (tossico)

93

Page 94: La Sicurezza T 81

• la categoria 2 è quella delle sostanze per Ie quali è probabile la correlazione tra esposizione alrischio e insorgenza di tumori. Anche queste sostanze sono etichettate con la frase di rischio R45o R49, e sempre accompagnate dal simbolo T.La stessa classificazione vale anche per Ie sostanze mutagene, con la differenza che esse sonoaccompagnate dalla frase di rischio R46: "Può provocare alterazioni genetiche ereditarie" e dal simbolo T.I preparati sono considerati cancerogeni o mutageni se contengono una percentuale maggiore o uguale allo 0,1% di una sostanza di categoria 1 0 2: essi sono identificati dalle frasi R45, R46 e R49.

Fatte salve Ie suddette "regole preventive", il datore di lavoro deve effettuare una valutazionespecifica dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni; per effettuare la valutazione, secondo lo schema simile a quello previsto anche per la "valutazione del rischio biologico", egli deve comunque prendere in considerazione una serie di parametri fra i quali, ad esempio:a) caratteristiche, durata e frequenza delle lavorazioni;b) quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni utilizzati (o prodotti dalle lavorazioni), della loroconcentrazione, della loro capacità di penetrare nell'organismo (tenendo conto di tutti i possibilimodi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo).I risultati della valutazione devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi e devono contenere:•I'elenco delle attività che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, con I'indicazione dei motivi per i quali essi sono impiegati;• i quantitativi di sostanze (o prodotti) cancerogeni o mutageni utilizzati;• il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;• il grado di esposizione dei suddetti lavoratori;• Ie misure preventive e protettive applicate ed iI tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;• i risultati delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni, Ie sostanze e i preparati.A seconda dell'esito della valutazione, il datore di lavoro deve inoltre adottare una serie di misuretecniche, organizzative e procedurali generali quali ad esempio:• assicurare che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogenio mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti in attesa di impiego nonsiano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità;• limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti adagenti cancerogeni o mutageni, anche isolando Ie lavorazioni in aree predeterminate provviste diadeguati segnali di avvertimento e di sicurezza ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbonorecarvisi per motivi connessi con la loro mansione;• progettare, quando tecnicamente possibile, Ie lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria;• provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;• elaborare procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;• sottoporre a protocolli di sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione ha messo inevidenza un rischio per la salute, e prevedere per essi specifici registri di esposizione;• adottare misure igieniche simili a quelle previste in caso di "rischio biologico".

94