La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

22
La sicurezza nel GDPR: dall'analisi dei rischi alla disclosure dei data breach. Alessandro Vallega - Europrivacy, Clusit, Oracle Il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dati personali: gli elementi di maggiore rilevanza 17 gennaio 2017, Milano EUROPRIVACY.INFO @EUROPRIVACY

Transcript of La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

Page 1: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

La sicurezza nel GDPR: dall'analisi dei rischi alla disclosure dei data breach.

Alessandro Vallega - Europrivacy, Clusit, Oracle Il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dati personali: gli elementi di maggiore rilevanza 17 gennaio 2017, Milano

EUROPRIVACY.INFO

@EUROPRIVACY

Page 2: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

SICUREZZA

32 DEL GDPR

misure tecniche e organizzative adeguate

Page 3: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

SICUREZZA

32 DEL GDPR

misure tecniche e organizzative adeguate

5 - Principi applicabili al trattamento

24 - Responsabilità del titolare del trattamento

25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

28 - Responsabile del trattamento

(OB

BLI

GO

)

34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

(OP

PO

R.)

83 - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

Page 4: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Page 5: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

MISURE ADEGUATE

Page 6: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

ADEGUATO AL RISCHIO

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

MISURE ADEGUATE

Page 7: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

Page 8: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

COSTO DELLE MISURE

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

Page 9: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

DI NUOVO IL RISCHIO

COSTO DELLE MISURE

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

Page 10: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

A TITOLO DI ESEMPIO

DI NUOVO IL RISCHIO

COSTO DELLE MISURE

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

Page 11: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

1 TECNOLOGIA

A TITOLO DI ESEMPIO

DI NUOVO IL RISCHIO

COSTO DELLE MISURE

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

Page 12: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.1 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

1 TECNOLOGIA

A TITOLO DI ESEMPIO

DI NUOVO IL RISCHIO

COSTO DELLE MISURE

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

REQUISITI

Page 13: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Art 32.2 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art 32.3 L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 32.4 Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri

ANCORA REQUISITI ANCORA

REQUISITI CODICI DI CONDOTTA CERTIFICA-

ZIONI

Page 14: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

SICUREZZA

32 DEL GDPR

REQUISITI

DI NUOVO IL RISCHIO

ADEGUATO AL RISCHIO

MISURE ADEGUATE

ANCORA REQUISITI ANCORA

REQUISITI

CODICI DI CONDOTTA

CERTIFICA-ZIONE

REQUISITI REQUISITI

1 TECNOLOGIA

A TITOLO DI ESEMPIO

COSTO DELLE MISURE

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Page 15: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

SICUREZZA

32 DEL GDPR

1. Bisogna fare

l’analisi del rischio 3. Abbiamo

chiari i

requisiti ma

non le

soluzioni

2. Bisogna

conoscere la

tecnologia di

sicurezza

Page 16: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Come ci aiuteranno le certificazioni e i codici di condotta?

Cosa ci chiederanno l’ispettore del Garante e il perito del tribunale in merito alle misure di sicurezza?

Page 17: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Loro faranno riferimento ad alcune best practices di sicurezza come:

• Strong / Multilevel / Federated Authentication

• Adaptive / Fine Grained Access Control / Authorization

• Segregation of Duties

• Need to Know / Least Privilege

• Accountability / Log Management

• Encryption

• Anonymization and Pseudinymization

• Segregation of Environment

• Secure Configuration Management

• Hardening

• Attestation & Role Management

Page 18: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Noi purtroppo sappiamo che c’è ampio margine di miglioramento nei nostri reparti IT

• Password di gruppo e condivise

• Ampio accesso a produzione, tollerato o previsto

• Copie di produzione per sviluppo e test

• Nessun log o scarso e inefficace, nessuna analisi e alerting

• Niente patching e sistemi operativi obsoleti

• Privilegi eccessivi degli account

• Nessuna cifratura

• Assente controllo accessi

• Gestione frammentaria dell’identità

• Scarsa separazione dei compiti, delle reti e degli ambienti

Il rapporto Clusit sulla Sicurezza ICT in Italia ne descrive gli effetti e le cause.

Nell’edizione del 2016 abbiamo descritto i “Most Common Mistakes” della gestione dei dati nei DBMS

Page 19: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

DOCUMENTARE IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO E TENERNE SCRUPOLOSA TRACCIA PER POTER DIMOSTRARE LA CONFORMITA’ (ART. 24)

TEN

ERE

IL “

REG

ISTR

O D

EI T

RA

TTA

MEN

TI”

(AR

T.3

0)

IDEN

TIFI

CA

ZIO

NE

DEL

LE

AP

PLI

CA

ZIO

NI E

DEI

D

ATA

BA

SE GESTIRE LE IDENTITA’

PROTEGGERE I DATI

ADEGUARE IL PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI (NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLE

VIOLAZIONI ART. 33 / 34)

• INTEGRARE LO ISMS AZIENDALE (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)

FARE L’ANALISI DEI RISCHI (E FARE LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE

DEI DATI ART.35)

• CONTROLLARE I PROFILI AUTORIZ-ZATIVI DEGLI UTENTI / IT E ADMIN

• IMPORRE IL PRINCIPIO DEL “NEED TO KNOW”

• GESTIRE REPOSITORY DI IDENTITA’ ON PREMISE E NEL CLOUD

• RACCOGLIERE E ANALIZZARE I LOG

• INTEGRARE IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI

• CIFRARE I DATI (ART 32) • MASCHERARE I DATI (CONSID. 26)

Da dove iniziare per rimediare?

Page 20: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

DOCUMENTARE IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO E TENERNE SCRUPOLOSA TRACCIA PER POTER DIMOSTRARE LA CONFORMITA’ (ART. 24)

TEN

ERE

IL “

REG

ISTR

O D

EI T

RA

TTA

MEN

TI”

(AR

T.3

0)

IDEN

TIFI

CA

ZIO

NE

DEL

LE

AP

PLI

CA

ZIO

NI E

DEI

D

ATA

BA

SE GESTIRE LE IDENTITA’

PROTEGGERE I DATI

ADEGUARE IL PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI (NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLE

VIOLAZIONI ART. 33 / 34)

• INTEGRARE LO ISMS AZIENDALE (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)

FARE L’ANALISI DEI RISCHI (E FARE LA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE

DEI DATI ART.35)

• CONTROLLARE I PROFILI AUTORIZZATIVI UTENTI / IT E ADMIN

• IMPORRE IL PRINCIPIO DEL “NEED TO KNOW”

• GESTIRE REPOSITORY DI IDENTITA’ ON PREMISE E NEL CLOUD

• RACCOGLIERE E ANALIZZARE I LOG

• INTEGRARE IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI

• CIFRARE I DATI (ART 32) • MASCHERARE I DATI (CONSID. 26)

Da dove iniziare per rimediare?

ALCUNE DELLE MISURE TECNICHE ADEGUATE

ALCUNE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ADEGUATE

Page 21: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Approfittiamo del GDPR per fare meglio l’IT

Page 22: La sicurezza nel regolamento 679/2016 (GDPR)

@EUROPRIVACY

Approfittiamo del GDPR per fare meglio l’IT e grazie per l’attenzione

Alessandro Vallega

LinkedIn

Twitter U3L4

[email protected]

www.europrivacy.info

Disclaimer: Lavoro in Oracle ma le opinioni espresse in questa presentazione sono le mie...