La sicurezza 2009 2010

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CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme” Anno Scolastico 2009/2010 Mario Messina

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CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

per Dirigenti Scolastici

“Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme”

Anno Scolastico 2009/2010

Mario Messina

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Un po’ di storia

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Anni ‘50

A seguito della legge delega 51/1955vengono emanati numerosi DPR.I tre pilastri dell’apparato normativo

sono: - DPR n. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro)

- DPR n. 164/56 (regolamento per l’edilizia)

- DPR n. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)

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Anni ‘70

- DM del 18/12/75 Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di

funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di

opere di edilizia scolastica.

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Anni ‘90

- DLgs n. 277/91Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE

e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,

a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212.

- DLgs n. 475/92Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia

di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi

di protezione individuali.

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- DLgs n. 626/94Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- DLgs n. 242/96Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626, recante attuazione di

direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza

e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- DLgs n. 493/96Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per

la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

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- Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96In merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza.

- Decreto del 16/1/97Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, deirappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgeredirettamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzionee protezione.

- Decreto del 28/9/98 n. 382Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenzenegli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini dellenorme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e successive modifiche edintegrazioni.

- Decreto 2 maggio 2001Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

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Anni 2000

- DLgs 23 giugno 2003 n. 195che integra il DLgs 626/94.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano emana il:

- Provvedimento 26 gennaio 2006che stabilisce i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili delservizio di prevenzione e protezione. (G. U. N. 37 del 14/2/2006 )

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- La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e

delegaal governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Introduce il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza ).

Stabilisce che nei contratti di somministrazione di appalto e subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a ribasso.

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DPR n. 547/55

DPR n. 164/56

DPR n. 303/56 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 DLgs n. 475/92 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute eDLgs n. 626/94 della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto n. 382/98

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Successivamente

IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da:

Legge 2 agosto 2008 n. 129

Legge 6 agosto 2008 n. 133

Legge 7 luglio 2008 n. 88

Legge 27 febbraio 2009 n. 14

DLgs 3 agosto 2009 n. 106

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Quindi il nuovo riferimento normativo

in materia di sicurezza diventa il

DLgs n. 81/2008

modificato dal

DLgs n. 106 del 2009

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MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Presso il Ministero del lavoro è istituito: IL COMITATO PER L’ INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE

POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA ( presieduto dal Ministro del lavoro)

LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

Tale Commissione, tra la altre cose, ha il compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

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ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza

del Lavoro

INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro

IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore

Marittimo

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VIGILANZA

ASL

VIGILI DEL FUOCO

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Principali cambiamenti introdotti

Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi già introdotti con il decreto 626 che possono essere così riassunti:

Il datore di lavoro deve garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile

In particolare recepisce pienamente il disposto

dell’ art. 2087 del Codice Civile

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art. 2087 del Codice Civile

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro”.

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SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI:

Collegati allo stress lavoro –correlato Riguardanti le lavoratrici in stato di

gravidanza Connessi alle differenze di genere Connessi all’età Connessi alla provenienza da altri paesi

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•La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente e comunque a partire dal 1 agosto 2010

•Il DVR deve essere redatto con criteri di brevità e semplicità

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GERARCHIA E PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

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Novità rispetto alla legislazione precedente

(DLgs 626/94)

art. 2 - definizioni vengono introdotte ( tra le altre) le seguenti definizioni: Sorveglianza sanitaria

norma tecnica

buona prassi

linee guida

formazione, informazione, addestramento

riferimento a INAIL – ISPESL

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ART. 2 Continuazione

Dirigente:persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

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art. 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori.

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art. 15 - misure generali di tutela Vengono enfatizzate le misure di tutela:

controllo sanitario

informazione e formazione adeguata per i lavoratori

informazione e formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti

istruzioni adeguate ai lavoratori

partecipazione e consultazione dei lavoratori

partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella gestione dell’emergenza

regolare manutenzione degli impianti

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art. 16 - delega di funzioni

possibilità per il datore di lavoro di delegare, a certe condizioni, alcuni compiti

possibilità al delegato di delegare a sua volta

LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA

IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE

RIMANE L’ OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL

DATORE DI LAVORO

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art. 17 - obblighi del datore di lavoro

non delegabili

valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del documento

(ammenda da 2000 euro a 4000 euro)

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 4000 euro)

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art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del dirigente nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)

designare i lavoratori per la gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro)

fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)

provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno specifico addestramento alle zone dove esiste un rischio grave e specifico

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

richiedere l’osservazione dei singoli lavoratori alle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali sull’uso dei DPI

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

continua

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inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

(ammenda da 2000 a 4000 euro)

adottare misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza

informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di tutela

(ammenda da 2000 a 4000 euro)

consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, anche su supporto informatico, il Documento di valutazione del rischio ( il documento è consultabile solo in azienda )

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro)

continua

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elaborare il documento anche su supporto informatico (ammenda da 2000 a 4000 euro)

evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l’ambiente esterno

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 4000 euro)

comunicare all’INAIL e all’ IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per dati statistici) e quelli che comportano l’assenza di almeno 3 giorni

(ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno, da 1000 a 4500 euro per 3 giorni)

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 2000 a 4000 euro)

adottare le misure di evacuazione

continua

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nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento

(ammenda da 2000 a 4000 euro)

nelle aziende con più di 15 lavoratori organizzare la riunione periodica (ammenda da 2000 a 4000 euro)

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)

comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(ammenda da 50 a 300 euro)

vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità

(sanzione da 1000 a 4500 euro)

continua

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fornire al medico competente informazioni in merito ai rischi, all’organizzazione del lavoro ecc.

(sanzione da 1000 a 4000 euro)

manutenzione degli edifici delle pubbliche Amministrazioni a carico degli Enti proprietari con obbligo di segnalare la richiesta del loro adempimento

obbligo di vigilare sugli adempimenti degli obblighi delle altre figure presenti in azienda

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art. 19 - obblighi del preposto

Chi sono i preposti a scuola?

I preposti devono vigilare sui corretti adempimenti delle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro

devono frequentare appositi corsi di formazione

Anche per i preposti la violazione dei loro obblighi comporta

le seguenti sanzioni: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.

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art. 20 - obblighi dei lavoratori

Tra le altre cose:

ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

i lavoratori devono osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale

sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Sono soggetti alle seguenti sanzioni: arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

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PRIMA DEL Dlgs 626 L’ AMBIENTE ERA SICURO SE SI RISPETTAVANO LE NORME ( SICUREZZA OGGETTIVA)

CON IL Dlgs 626 E POI CON MAGGIORE ENFASI CON IL Dlgs 81 SI COSOLIDA L’ IDEA CHE LA SICUREZZA NASCE DALLA RELAZIONE UOMO - AMBIENTE, QUINDI LE CARENZE DOVUTE A MANCANZA DI RISORSE ECONOMICHE DEVONO ESSERE SURROGATE DALLA FORMAZIONE, DALL’ ORGANIZZAZIONE E DALLA SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE ( SICUREZZA SOGGETTIVA ).

IL Dlgs 626 AVEVA INTRODOTTO MOLTA CARTA ( SISTEMA FORMALE )

IL Dlgs 81 CERCA DI RISOLVERE IL PROBLEMA INTRODUCENDO Il SISTEMA “SOSTANZIALE” CON IL CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO

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art. 25 - obblighi del medico competente

TRA LE ALTRE COSE COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA PROPRIA

RESPONSABILITA’ UNA CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI SONO SOTTOPOSTI

( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000 euro)

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art. 26 - obblighi connessi ai contratti d’appalto

il datore di lavoro deve:

verificare l’idoneità tecnico- professionale delle imprese

acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

fornire dettagliate istruzioni sui rischi

elaborare il DUVRI

(Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2000 a 6000 euro).

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Non si elabora il DUVRI nella prestazione di servizi

intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori o

servizi di durata non superiore a 2 giorni, a meno

che tali lavori o servizi non comportino rischi

particolari.

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ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

L’ articolo fornisce le linee guida per la valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei rischi da valutare e stabilisce i contenuti fondamentali del DVR .

Inoltre sancisce che tale documento deve avere data certa attestata dalla sottoscrizione da parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO COMPETENTE

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art. 31 - servizio di prevenzione e protezione

è organizzato dal datore di lavoro

gli addetti, interni o esterni, devono possedere adeguate capacità e requisiti (indicati dall’art. 32)

devono frequentare appositi corsi nei quali è prevista la verifica degli apprendimenti

tra i rischi devono essere precisati anche quelli di natura ergonomica e da stress

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art. 32 - capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

ADDETTI TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE

SUPERIORE NONCHE’ UN ATTESTATO DI FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

RESPONSABILE IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN

ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , …… E DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE ….

( Si veda accordo Stato – Regioni del 26/1/06 G.U. n.37 del 14/2/06) Continua

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continuazione

Le competenze acquisite a seguito dell’attività formativa “devono” essere registrate nel

“libretto formativo del cittadino “

di cui all’art. 2 punto “i” del Dlgs 10/9/2003 n. 276

DOPO 5 ANNI E’ NECESSARIO UN NUOVO

AGGIORNAMENTO

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continuazione

comma 8

negli istituti di formazione il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, designa il responsabile individuandolo tra:

personale interno all’unità scolastica che si dichiara disponibile ed abbia i requisiti

personale interno ad una unità scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di Istituti

in assenza del personale di cui sopra, gruppi di Istituti possono avvalersi dell’opera di un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione

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art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore

di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

dai rischi Deve seguire un corso della durata di un minimo di

16 ore ad un massimo di 48 ore

art. 35 - riunione periodica

ALMENO UN VOLTA ALL’ANNO Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il RLS, il Medico

competente Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si programmano gli

interventi di formazione e miglioramento Della riunione deve essere redatto un verbale

( ammenda da 2000 a 4000 euro )

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art. 36 - informazioni ai lavoratori

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, inoltre deve render noto il nominativo del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti e del medico competente.

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

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art. 37 - formazione dei lavoratori

art. 43 - disposizioni generali sulla gestionedell’emergenza

È organizzata dal datore di lavoro che:

designa i lavoratori

adotta tutte le misure perché in caso di pericolo grave ed immediato i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro e mettersi al sicuro

deve provvedere a formare i lavoratori (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

I lavoratori non possono, se non per gravi motivi, rifiutarela designazione. (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro)

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art. 45 - primo soccorso

Il datore di lavoro:

lo organizza

individua i lavoratori in numero adeguato e li forma

dota la scuola delle attrezzature di primo soccorso in relazione ai rischi dell’attività che viene svolta

art. 46 - prevenzione incendi

Idem – come sopra

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art. 47 - rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza

nelle aziende con più di 15 dipendenti è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori

1 rappresentante fino a 200 lavoratori

3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori

6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori

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art. 50 – attribuzioni del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza

PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO

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Luoghi di lavoro

da art. 62 ad art. 68

Uso delle attrezzature di lavoro e deidispositivi di protezione individuale

da art. 69 ad art. 79

Impianti ed attrezzature elettriche

da art. 80 ad art. 87

Page 50: La sicurezza 2009 2010

Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro

da art. 161 ad art.. 164

Movimentazione dei carichi: riferimento e norme tecniche - ISO 11228

da art. 167 ad art.. 170

Valori indicativi di riferimento: kg 25 per uomini adulti in buono stato di salute

Donne adulte sane : kg 15/20

La valutazione del rischio deve essere fatta quando i carichisono superiori a 3 kg

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Movimentazione manuale dei carichi

art. 167 - campo di applicazione

art. 168 - obblighi del datore di lavoro

ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi

quando non è possibile evitarla, organizzare il lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e di salute

sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

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art. 169 – informazione, formazione e addestramento

Attrezzature multimediali - videoterminali

da art. 172 ad art. 178

Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro conparticolare riguardo a:

rischi per la vista e per gli occhi

problemi legati alla postura

condizioni igieniche ed ambientali

continua

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il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pausa ovvero cambiando di attività

le modalità di tale interruzione sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale

in assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con riguardo ai

rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvo casi che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal medico

competente, la periodicità delle visite è biennale per i lavoratori che

sono stati classificati idonei con prescrizioni o che abbiano compiuto il

cinquantesimo anno di età.

Per tutti gli altri casi e quinquennale.

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AGENTI FISICI art . 180 - 220

Per agenti fisici si intendono: Il rumore Gli ultrasuoni,gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche I campi elettromagnetici ( in vigore dal 30 aprile 2012)

Le radiazioni ottiche di origine artificiale ( in vigore dal 26 aprile 20010)

Il microclima Le atmosfere iperbariche

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SOSTANZE PERICOLOSEArt. 221 - 265

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Art. 266 – 286

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Art. 287 – 297

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Art. 298 – 302

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 304 - 306

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SEGUONO 51 ALLEGATI, OVVERO SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO

DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEI TREDICI TITOLI NEI QUALI E’ SUDDIVISO IL DECRETO