La riscossione delle entrate locali e le relative modalità ... · Øa) una quota, denominata oneri...
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La riscossione delle entrate locali e le relative modalità di gestione La riscossione dei comuni dopo i decreti attuativi 3 e 10 dicembre 2015 Cristina Carpenedo
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ü Alla vigilia della legge di stabilità del 2016: blocco potere impositivo ad
eccezione TARI
ü Nuovi decreti di attuazione delega fiscale
ü Adozione della nuova contabilità
DOVE SIAMO
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Legge delega 23/2014 ha prodotto una serie di decreti.
Tra questi:
Ø Decreto lgs. 156/2015 revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario
Ø Decreto lgs. 158/2015 revisione del sistema sanzionatorio
Ø Decreto lgs. 159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme
in materia di riscossione
LA LEGGE DELEGA E I NUOVI DECRETI
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• Riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di rivedere la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina
dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
• la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità
• adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo
• l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio,
• l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014 Art. 10 comma 1 lettera c)
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• individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i tempi per la gestione associata di tali
funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e
alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; • prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate
con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli
enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del
credito, con la relativa documentazione;
Delega fiscale: L. 23 del 11.04.2014 Art. 10 comma 1 lettera c)
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NON CI SONO INTERVENTI SULL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
IL DECRETO CONTIENE SOLO DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI
MIGLIORAMENTO DI NORME VIGENTI:
ü MODIFICHE ISTITUTO SOSPENSIONE IMMEDIATA RISCOSSIONE
ü MODIFICHE ALL’ARTICOLO 17 DEL D.LGS. 112/99 ONERI EQUTALIA
ü DILAZIONE EQUITALIA
ü AUTOTUTELA
ü RAZIONALIZZAZIONE INTERESSI
ü NOTIFICA A MEZZO PEC DELLA CARTELLA
La legge delega e i decreti di attuazione Decreto sulla semplificazione e razionalizzazione della
riscossione in vigore dal 22 ottobre 2015
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L’articolo 17 del d- lgs. 112/99 viene sostituito ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE
Agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione ed
esecuzione commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della
riscossione
Ø a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
1) all’uno per cento, in caso di riscossione spontanea art. 32 d- lgs 46/99
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora
riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
Decreto sulla riscossione oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione
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Ø b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella
misura fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua le tipologie di spesa oggetto di rimborso
Ø c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e
degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
Ø d) una quota, a carico dell’ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di
emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
Ø e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al
3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
Decreto sulla riscossione oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione
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3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso
di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato
entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui
recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore,
entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi
legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è
riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall’ articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
112/99 come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello
stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè
Ø In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo
importo con le somme da riversare
Decreto sulla riscossione oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione
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4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 3, lettera a), nn.2 e 3, in
caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero
di mancata riscossione nell’ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 3, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva
inesigibilità.”
SI APPLICA SUI RUOLI DAL 2016
Decreto sulla riscossione oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione
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E’ DISCIPLINATA DALL’ARTICOLO 19 DEL DPR 602/73
ü La dilazione è concessa fino ad un massimo di 72 rate presentando la richiesta con dichiarazione di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La situazione va documentata per importi superiori ai 50.000
ü Fermi e ipoteche si iscrivono solo se viene rigettata l’istanza e fatti salvi quelli già iscritti
ü Il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di continuare con le procedure di coattivo già avviate salvo che la procedura non sia giunta in una certa fase avanzata
ü si può chiedere nuovo piano se le rate sono state saldate
ü In caso di sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le rate residue
ü Il pagamento delle rate può essere fatto con domiciliazione sul conto corrente
Decreto sulla riscossione MODIFICHE SULLA DILAZIONE EQUITALIA
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DL 564/94 ARTICOLO 2 QUATER - AUTOTUTELA
1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio
del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti
illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona
l'attività dell'amministrazione.
"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la
sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per
l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.
1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa
con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il
contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato"
Decreto sulla riscossione AUTOTUTELA
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• VA ESERCITATA NELL’INTERESSE DELLA PA
• LIMITE DELL’AUTOTUTELA E’ LA PRESENZA DI UNA SENTENZA DI
MERITO PASSATA IN GIUDICATO (giudicato sostanziale e non formale)
• Non c’è un termine entro il quale si deve esercitare
• Non è limite nemmeno il rimborso della somma
• Può essere esercitata anche se l’atto è divenuto definitivo
• AUTOTUTELA SPONTANEA NEL DM 37/97
Decreto sulla riscossione AUTOTUTELA
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D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 Regolamento per l'esercizio del potere di autotutela
Articolo 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non
impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Decreto sulla riscossione AUTOTUTELA
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dopo il comma l-quinquies sono aggiunti i seguenti commi:
• "1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
• l-septies. Le disposizioni del comma l-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
• l-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
• Per effetto della nuova norma in caso di annullamento o revoca parziali si applica la riduzione della sanzione
• Annullamento o revoca parziali non sono impugnabili
Decreto sulla riscossione AUTOTUTELA
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1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni
tributo è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il
4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 2.
Decreto da emanarsi entro 90 giorni
Decreto sulla riscossione Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione i
rimborsi di ogni tributo
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“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.
Si applica dal 1 giugno 2016
Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
Decreto sulla riscossione Notifica a mezzo PEC solo cartella
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• D. lgs. 156/2015 all’articolo 9 comma 1 lettera l) riscrive l’articolo 17 bis del d. lgs. 546/1992
• Si tratta di mediazione tributaria NON CIVILE
• Decorrenza dal 1.1.2016 – tutte le controversie che si instaurano dal 1.1.2016
• Nel passato: Il reclamo e la mediazione erano già stati introdotti DAL 1 APRILE 2012 con il decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992 PER GLI ATTI EMESSI ESCLUSIVAMENTE DALL’AGENZIA ENTRATE.
• Esistono diverse circolari dell’AGE ma in molti punti non sono più adatte al NUOVO RECLAMO E MEDIAZIONE
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92
quando e dove nasce
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Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio
E’ una forma di autotutela obbligatoria che parte con il reclamo con facoltà del contribuente di inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione.
il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa: non è quindi necessaria una istanza in quanto è lo stesso ricorso un reclamo al quale la PA deve rispondere
Il comma 5 dell’articolo prevede che l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92
in cosa consiste
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L’istituto si compone di reclamo obbligatorio e mediazione facoltativa, per le cause di valore non superiore a 20.000 euro.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del d. lgs 546/92, per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato: in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92
valore lite
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• L’avviso di accertamento e di liquidazione
• Il provvedimento che irroga le sanzioni; • Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
• Il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
• ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
• La cartella di pagamento e l’ingiunzione
• La comunicazione preventiva di fermo e l’ipoteca
• Esplicitamente il comma 9 estende l’articolo 17 bis agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53.
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92
ATTI IMPUGNABILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 d. lgs 546/92
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• Il ricorso non è procedibile per novanta giorni, periodo entro il quale deve essere concluso il procedimento e risulta sospesa la riscossione e il pagamento.
• Il termine dei 90 giorni è fisso. Si applicano le disposizioni sui termini processuali (es. sospensione feriale)
• Il ricorso viene presentato al comune ma il termine per la costituzione in giudizio decorre dopo i novanta giorni
• Conseguentemente, ogni ricorso è un reclamo e va trattato con un riscontro concreto. L’amministrazione non è costretta a mediare ma devono essere indicate le ragioni.
• Il comma 5 dell’articolo prevede che l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92
effetti
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I comuni devono procedere all’individuazione della modalità di gestione del procedimento, fissando le
competenze relative al riscontro da dare al reclamo o alla mediazione.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed
autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la
disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
FIGURE DA CONSIDERARE NEL MONDO DEI COMUNI:
Ø L’istruttore
Ø Il responsabile del procedimento
Ø Il funzionario responsabile che adotta l’atto
TUTTE LE VOLTE IN CUI IL FUNZIONARIO SIA UN SOGGETTO DIVERSO DALL’ISTRUTTORE O DAL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO POTRA’ VALUTARE IL RECLAMO O LA MEDIAZIONE
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE
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SONO NECESSARIE:
Ø Disposizioni regolamentari (es. Regolamento generale entrate o regolamento apposito) per indicare come si struttura il procedimento amministrativo
Ø Adozione di atto organizzativo interno che indichi la regola di individuazione del funzionario che valuterà il reclamo e la mediazione
q IN CASO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE IN CONCESSIONE LA VALUTAZIONE COMPETE AL CONCESSIONARIO :
Ø Iscritti all’albo
Ø Società pubbliche
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE ARTICOLO 17 BIS D. LGS 546/92 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE
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• Adeguamento nuove norme Statuto del contribuente
• Nuovo diritto di interpello
• Aggiornare Ravvedimento e Accertamento con adesione
• Autotutela
• Reclamo e mediazione: disegnare le fasi e le competenze
amministrative
• Dilazione di pagamento
• Riscossione coattiva
MODIFICHE REGOLAMENTARI DEL 2016
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q Il nuovo sistema di contabilità esige la sorveglianza su tutti I TITOLI DI
RISCOSSIONE
q TITOLO DI RISCOSSIONE DEFINITIVO E CON SCADENZA DI
PAGAMENTO
q Individuazione del rischio di mancato incasso sulla base sia delle
caratteristiche del titolo che del dato storico di riscossione
q Aggiornare la dinamica del credito in ogni singola fase (accertamento/
coattivo/fase cautelare ed esecutiva) fino all’inesigibilità
q Le dilazioni di pagamento vanno collocate sulle singole annualità
q Le riscossioni sul pregresso: mondo Equitalia
IL NUOVO SISTEMA CONTABILE effetti sulla riscossione
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q Verificare il sistema Equitalia pregresso
q Accelerazione della riscossione coattiva
COME MIGLIORARE LA RISCOSSIONE
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