La riforma della riscossione - il d.lgs. 159/2015

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1 Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 159: «Le novità in materia di riscossione» di Angelo Miletta; Adriana Mareschi Bologna, 19 gennaio 2016 PROGETTO PILLIO DA MEDICINA

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Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 159:

«Le novità in materia di riscossione»

di Angelo Miletta; Adriana Mareschi

Bologna, 19 gennaio 2016

PROGETTO PILLIO DA MEDICINA

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La delega fiscale

La legge 11 marzo 2014 n. 23 all’art. 3, comma 1 lett. a) delega il Governo a introdurre norme dirette alla complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’ac-certamento relativa alla generalità dei tributi.

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La delega fiscale

Obiettivi

Semplificazione;

Riduzione adempimenti;

Certezza del diritto;

Uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche;

Armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari;

Revisione disciplina sanzionatoria.

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Rateazione:

• Avvisi bonari; • Art. 8 D.Lgs. 472/1997; • Avvisi di liquidazione.

Cartella di pagamento:

• Notifica: modalità e casi particolari; • Rateazione; • Aggio. Accertamento esecutivo; Autotutela; Sospensione legale; Sospensione termini per eventi eccezionali; Inadempimento imputabile a condotta illecita dei consulenti; Compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Sommario

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Rateazione avvisi

Controllo automatizzato (art. 2, comma 2 D.Lgs. 462/1997);

Controllo formale (art. 3, comma 1 D.Lgs. 462/1997);

Tassazione separata (art. 1, comma 412 L. 311/2004);

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Rateazione avvisi

Le somme dovute possono essere versate in un massimo di:

8 rate trimestrali di pari importo (in luogo di 6);

20 rate trimestrali di pari importo, se superiore a € 5.000.

La prima rata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione;

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;

Sulle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal 1°giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

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Rateazione avvisi

Ambito temporale

Dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

Al 31 dicembre 2014, somme dovute controllo automatizzato;

Al 31 dicembre 2013, somme dovute controllo formale;

Al 31 dicembre 2012, somme dovute tassazione separata;

Al 31 dicembre 2013, somme dovute tassazione separata (art. 21 D.P.R. 917/1986).

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Rateazione art. 8 D.Lgs. 218/1997

Adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997);

Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992);

Mediazione giudiziale (art. 17 bis D.Lgs. 546/1992);

Acquiescenza (art. 15 D.Lgs. 218/1997);

Avviso liquidazione imposta registro decadenza agevolazione prima casa (Nota II bis art. 1, parte 1, Tariffa 1 D.P.R. 131/1986);

Avviso liquidazione imposta registro decadenza agevolazione piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4 bis D.L. 194/2009 conv. con modificazioni L. 25/2010);

Avviso rettifica e liquidazione imposta successione (artt. 50 e 51 D.Lgs. 346/1990);

Avviso accertamento imposta registro per insufficiente dichiarazione di valore e/o occultamento corrispettivo (artt. 71 e 72 D.P.R. 131/1986).

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Rateazione adesione

Le somme dovute possono essere versate in un numero massimo di:

8 rate trimestrali di pari importo;

16 rate trimestrali di pari importo, se superiore a € 50.000 (in luogo di 12).

La prima rata entro 20 gg dalla redazione dell’atto;

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;

Sulle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;

N.B. Restano esclusi gli atti, le conciliazioni e le mediazioni perfezionati al 22 ottobre 2015.

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Rateazione imposta successione

La prima rata pari al 20% dell’importo liquidato, entro 60 gg dalla notifica dell’avviso;

Le rimanenti somme dovute devono essere versate in:

8 rate trimestrali;

in un numero massimo di 12 rate trimestrali, se il residuo è superiore a € 20.000;

se inferiori a € 1.000, la dilazione non è ammessa;

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;

Sulle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal 1°giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta liquidata.

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Rateazione: decadenza

Avvisi bonari:

mancato pagamento 1 rata entro 30 gg ricevimento comunicazione;

mancato pagamento rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della successiva;

Iscrizione a ruolo residuo imposta, interessi e sanzione in misura piena.

Adesione:

mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della successiva;

Iscrizione a ruolo residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonché la sanzione del 30% aumentata della metà ed applicata sul residuo importo a titolo di imposta.

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Lieve inadempimento

È esclusa la decadenza in caso di:

insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000,00;

tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni;

vale anche per i versamenti in unica soluzione;

iscrizione a ruolo eventuale frazione non pagata, sanzione 30%, commisurata all’importo non pagato o versato in ritardo, ed interessi.

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Ravvedimento operoso

Nei casi di:

lieve inadempimento;

tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva

iscrizione a ruolo non si effettua se ci si avvale del ravvedimento:

entro la scadenza rata successiva;

in caso di ultima rata o unica soluzione entro 90 gg dalla scadenza.

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Cartella di pagamento: casi particolari

Inadempimento piani rateazione La cartella di pagamento va notificata entro il

31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione;

Restano fermi i termini di notifica relativi al

controllo, automatizzato e formale, e all’accertamento definitivo.

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Cartella di pagamento: casi particolari

Concordato preventivo:

La cartella di pagamento va notificata per crediti anteriori alla data pubblicazione ricorso nel R.I., non ancora iscritti a ruolo, entro 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di pubblicazione:

decreto di revoca ex art. 173 L.F.; decreto mancata approvazione ex art. 179 L.F.; sentenza risoluzione ex art. 186 L.F.; sentenza annullamento ex artt. 137-138 L.F.

Accordo di ristrutturazione:

La cartella di pagamento va notificata per crediti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della T.F., entro 31 dicembre del terzo anno successivo:

scadenza del termine ex art. 182 ter, comma 7 L.F.; pubblicazione sentenza di annullamento accordo.

Se sopraggiunge il fallimento, ai fini dell’insinuazione, non occorre la notifica della cartella.

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Cartella di pagamento: casi particolari

Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

La cartella di pagamento va notificata per crediti, non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data pubblicazione, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

pubblicazione decreto di risoluzione o annullamento ex art. 14 L. 3/2012;

pubblicazione decreto di cessazione degli effetti ex art. 11, comma 5 o art. 12, comma 4 L. 3/2012.

Piano del consumatore

La cartella di pagamento va notificata per crediti, non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data pubblicazione, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

pubblicazione decreto di revoca ex art. 11, comma 5 L. 3/2012;

cessazione degli effetti ex art. 12 ter, comma 4 L. 3/2012.

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Cartella di pagamento: notifica

Dal 1 giugno 2016, obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti di:

Professionisti;

Imprese;

Persone fisiche, che ne facciano richiesta.

Procedura:

Spedizione all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;

Per i privati, indirizzo PEC comunicato;

Indirizzo PEC invalido o inattivo

Deposito atto c/o CCIAA territorialmente competente;

Pubblicazione del relativo avviso sul sito della CCIAA;

Notizia al destinatario con Racc. A/R;

Casella satura

Secondo invio a distanza di almeno 15 gg;

In caso di esito negativo, vale la procedura prevista per l’indirizzo PEC invalido e/o inattivo.

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Rateazione cartella pagamento

Importi ≤ € 50.000,00: istanza del contribuente che dichiara di versare in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

Importi > € 50.000,00: istanza del contribuente che documenta la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (ISR; valore produzione e indice di liquidità);

Dilazione massima 72 rate mensili (esclusi diritti di notifica);

Escluse somme oggetto di verifica ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973.

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Procedure cautelari e esecutive

Ipoteca e fermo:

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’A.d.R. può iscrivere ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973) o fermo (art. 86 D.P.R. 602/1973) solo in caso di: mancato accoglimento istanza; decadenza rateazione; N.B: Restano salvi i vincoli già apposti.

Procedure esecutive:

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’A.d.R. non può avviare nuove azioni esecutive, salvo rigetto domanda di rateazione.

Le procedure esecutive in corso si arrestano a condizione:

sia stata pagata la prima rata;

non siano alla fase finale (incanto positivo; istanza assegnazione; dichiarazione positiva di terzo; assegnazione crediti pignorati).

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Rateazione: decadenza

Mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive;

Possibilità di nuova rateazione se alla data di presentazione della richiesta:

rate scadute integralmente saldate;

numero massimo di rate uguale a quelle non scadute del vecchio piano;

Resta fermo l’effetto sulle azioni cautelari ed esecutive.

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Rateazioni decadute

Disposizione transitoria estende la rimessione in termini alle dilazioni decadute nei 24 mesi antecedenti all’entrata in vigore del decreto.

Istanza entro 30 gg dal 22 ottobre 2015;

Massimo 72 rate mensili;

Decadenza in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

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Sospensione amministrativa o giudiziale

In caso di sospensione amministrativa o giudiziale, totale o parziale, della riscossione delle somme dilazionate, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano;

allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi di sospensione, nello stesso numero di rate non versate nel piano originario ovvero in altro numero fino ad un massimo di 72;

gli interessi di sospensione sono riscossi direttamente all’A.d.R.

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Oneri di riscossione e esecuzione

Oneri di riscossione (dal 1/1/2016)

A carico debitore:

1%, riscossione spontanea;

3%, pagamento entro 60 gg notifica cartella;

6%, pagamento oltre 60 gg notifica cartella;

misura fissata da un D.M. correlata alla notifica atti di riscossione.

A carico ente:

3%, pagamento entro 60 gg notifica cartella;

misura fissata da un D.M., nei casi di sgravio delle somme affidate;

1,5% o 3%, nei casi di mancata ammissione al passivo o mancata riscossione nella procedura.

Oneri di esecuzione (dal 1/1/2016)

A carico debitore:

misura fissata da un D.M., nei casi di attivazione di procedure esecutive o cautelari;

A carico ente:

misura fissata da un D.M., nei casi di sgravio o definitiva inesigibilità.

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Accertamento esecutivo

Esecutività: decorso il termine utile per proporre ricorso;

Sospensione 180 gg non opera:

in caso di accertamento definitivo, anche in seguito a giudicato;

recupero somme derivanti da decadenza rateazione.

«Comunicazione presa in carico»: posta elettronica o raccomandata semplice;

Espropriazione forzata: soppresso termine decadenziale.

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Autotutela

Nei casi di annullamento o revoca parziali atto, è ammessa definizione agevolata sanzioni alle condizioni esistenti alla data di notifica dello stesso purché si rinunci al ricorso;

Non si applica nei casi di cui all’art. 17, comma 2 D.lgs. 472/1997;

Annullamento o revoca parziali non impugnabili autonomamente in quanto non si tratta di un nuovo atto sostitutivo del precedente annullato.

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Sospensione legale riscossione

Dichiarazione del contribuente, a pena di decadenza, entro 60 gg dal primo atto riscossivo utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva;

Eliminazione della clausola aperta «qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito sotteso»;

Soppresso il termine di 60 gg per la comunicazione degli esiti, via PEC, racc. A/R, canale telematico;

Divieto di reiterazione della dichiarazione;

Annullamento di diritto delle partite di ruolo non opera per:

motivi diversi da quelli elencati;

sospensione amministrativa e/o giudiziale;

sentenza di annullamento non passata in giudicato.

Termine efficacia pignoramento (200 gg dall’esecuzione) sospeso ex lege fino alla comunicazione al contribuente.

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Sospensione termini eventi eccezionali

Contribuenti interessati da eventi eccezionali:

Termini per eseguire i versamenti;

Termini adempimenti anche processuali;

Salvo diverse disposizioni, versamenti da effettuare entro 30 gg dal termine del periodo di sospensione.

Enti impositori:

Termini relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.

Agente della riscossione

Non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

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Sospensione termini eventi eccezionali

Prescrizione e decadenza:

I termini scadenti il 31 dicembre dell’anno o degli anni duranti i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione.

Ambito di applicazione:

Enti aventi sede nei Comuni colpiti da eventi eccezionali;

Enti aventi sede in Comuni diversi ma per debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi eccezionali.

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Condotta illecita consulenti

Sospensione riscossione sanzioni pecuniarie: La riscossione delle sanzioni pecuniarie per omesso,

ritardato od insufficiente versamento, nei confronti del contribuente o sostituto d’imposta, è sospesa in presenza di condotta illecita, penalmente rilevante, del consulente;

Sospensione e rateazione del tributo: Versamento omesso, ritardato od insufficiente; Condotta illecita, penalmente rilevante, consulenti; Comprovate difficoltà di ordine economico del contribuente

o sostituto d’imposta; Sospensione per i due anni successivi alla scadenza del

pagamento anche per gli interessi; Dopo il biennio, rateazione in 10 rate dello stesso carico; Garanzia prevista dall’art. 38 bis, comma 1 D.P.R.

633/1972.

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Condotta illecita consulenti

Procedura:

Istanza contribuente, copia denuncia e prova di aver fornito le somme per il versamento al consulente;

Competenza Direzione provinciale, in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d’imposta;

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l’irrogazione fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla definizione del processo;

Giudizio penale definitivo di condanna:

annullamento sanzioni in capo al contribuente ed irrogazione in capo al consulente.

Giudizio penale di non luogo o non doversi procedere:

Sospensione efficace, se si esercita azione civile entro tre mesi dal deposito provvedimento;

Giudizio civile definitivo di condanna, annullamento sanzioni in capo al contribuente ed irrogazione in capo al consulente.

Assoluzione o giudizio civile rigettato o non promosso:

Revoca sospensione e recupero in capo al contribuente.

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Compensazione in presenza di ruoli scaduti

Art. 31 D.L. 78/2010: in presenza di ruoli/carichi scaduti di importo superiore a € 1.500,00 è vietato al contribuente di procedere alla compensazione dei crediti vantati;

Le eventuali eccedenze rispetto al credito utilizzato in compensazione devono essere oggetto di rimborso, secondo le regole previste dalle singole leggi d’imposta;

Scongiurare pratiche elusive volte a ottenere la liquidazione della somma indicata a proprio credito pur in assenza dei presupposti che ne legittimano il rimborso.