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Requisiti operativi: la vigilanza prudenziale Relatore Vittorio Scialoja MACFIN Management Consultants La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari non bancari: un’opportunità da cavalcare

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Requisiti operativi: la vigilanza prudenziale

Relatore Vittorio Scialoja

MACFIN Management Consultants

La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari non bancari:

un’opportunità da cavalcare

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La Vigilanza equivalente (1/3)

Dal 1° gennaio 2014, la disciplina prudenziale delle banche e delle imprese di

investimento è cambiata per effetto dell’applicazione del “pacchetto CRR/CRDIV”, che

ha dato attuazione alle nuove regole prudenziali definite dal Comitato di Basilea (c.d.

Basilea 3).

Con l'emanazione della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia, il framework

regolamentare di Basilea 3 è stato esteso, con alcuni adattamenti, anche agli

intermediari finanziari (IF) in modo da assicurare il mantenimento di una “vigilanza

equivalente” e presidiare i rischi di arbitraggio regolamentare e di “shadow banking”.

2

Banche e imprese di

investimento

Intermediari finanziari

CRR

CRD IV

"Basilea 3" Per valorizzare le caratteristiche degli IF:

• sono previsti trattamenti specifici sui livelli di capitale

• non si applicano alcuni istituti del CRR/CRD IV

• è prevista una disciplina prudenziale semplificata per gli intermediari minori

VIGILANZA PRUDENZIALE EQUIVALENTE

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La Vigilanza equivalente (2/3)

3

CRD IV Direttiva 2013/36/CE

CRR Reg. UE n. 575/2013

Accesso all’attività bancaria e esercizio del credito

Patrimonio di Vigilanza (c.d. Fondi Propri)

Supervisione prudenziale

Requisiti minimi patrimoniali

Misure per la prociclicità Rischio di concentrazione

Riserve di capitale Leva finanziaria

Corporate Governance Liquidità

Sanzioni

La disciplina europea è dettata in gran parte dettata dal CRR che è direttamente

applicabile nei singoli Stati.

L’impianto regolamentare fa pertanto ampio ricorso alla tecnica del rinvio,

richiamando le disposizioni del Regolamento applicabili anche agli IF.

Il quadro normativo è completato dalle misure di esecuzione, contenute in norme

tecniche (c.d. Regulatory technical standard – RTS e Implementing technical

standard - ITS) adottate dalla CE su proposta dell’EBA.

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4

La Vigilanza equivalente (3/3)

Il framework di Basilea 3 rafforza i 3 Pilastri di Basilea 2 in una logica di continuità

La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” :

• I Pilastro: introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici

dell’attività finanziaria (di credito, di mercato e operativi) disciplinando le relative

metodologie di calcolo.

• II Pilastro: richiede agli IF di dotarsi di un processo di controllo dell’adeguatezza

patrimoniale (c.d. ICAAP), rimettendo all’Autorità il compito di verificare affidabilità

e coerenza dei risultati ottenuti (c.d. SREP).

• III Pilastro: introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza

patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di

gestione e controllo.

Non applicabile

agli IF

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Pill

ar I

5

Vigilanza a livello individuale e consolidato

• Fondi propri (Cap. 3)

• Requisiti patrimoniali (Cap. 4)

• Rischio di credito (Cap. 5 e 6)

• Tecniche di attenuazione del rischio di

credito (Cap. 7)

• Operazioni di cartolarizzazione (Cap. 8)

• Rischio di controparte e CVA (Cap. 9)

• Rischio operativo (Cap. 10)

• Rischio di mercato e di regolamento (Cap. 11)

• Grandi esposizioni (Cap. 12)

Tutti gli IF, appartenenti o meno ad un Gruppo Finanziario, sono tenuti a rispettare a

livello individuale gli obblighi derivanti dall'applicazione del I Pilastro.

Gli obblighi derivanti dall'applicazione del II e del III Pilastro possono invece essere

assolti a livello Consolidato dalla Capogruppo per i soli IF appartenenti ad un Gruppo

finanziario.

IF "Indipendente"

Pill

ar II

• Informativa al pubblico (Cap. 13)

Pill

ar II

I

• Processo di controllo prudenziale (Cap. 14)

IF "Di Gruppo"

OBBLIGHI DI VIGILANZA Vigilanza

Prudenziale (Titolo IV Circ. 288)

IF "Indipendente"

Capogruppo

IF "Indipendente"

Capogruppo

Capogruppo

Vigilanza individuale

Vigilanza Consolidata

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Il Capitale minimo

La disciplina ha fissato livelli minimi di capitale per l'accesso all'attività di

intermediazione finanziaria coerenti con l’obiettivo di rafforzare la solidità e

l’affidabilità degli IF:

• una soglia di capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli IF;

• una soglia di 3 milioni di euro per gli IF che svolgono (esclusivamente o

congiuntamente con altre forme di finanziamento per cassa) l’attività di rilascio di

garanzie.

In attuazione del principio di proporzionalità, per alcune categorie di IF è richiesta una

dotazione di capitale iniziale minore.

2 milioni di € per tutti gli IF

3 milioni di € per gli IF che prestano attività di rilascio garanzie

1,2 milioni di € per gli IF organizzati in forma di società cooperativa che non rilasciano garanzie

600 mila € per le Agenzie di prestito su pegno

Capitale minimo

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Capitale minimo vs Requisito patrimoniale di vigilanza

Ferma restando la dotazione patrimoniale minima iniziale (c.d. Capitale minimo), gli IF

sono tenuti a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dal primo

pilastro volti a fronteggiare i rischi connessi con l’attività di intermediazione (credito,

mercato e operativi).

Patrimonio di Vigilanza

Rischio di credito

Rischio di mercato

Rischio operativo

Dotazione minima ai fini dell'iscrizione all'Albo Unico:

• costituita interamente da capitale versato;

• correlata al tipo di attività esercitata/forma giuridica adottata;

• non correlata agli impieghi ed ai rischi assunti.

Capitale minimo

Dotazione minima richiesta per l'esercizio dell'attività di intermediazione a fini di vigilanza:

• costituita da capitale e altre componenti positive e negative, la cui computabilità viene ammessa in relazione alla qualità patrimoniale;

• correlata al tipo di attività esercitata dall'IF nel concreto ed ai rischi assunti;

• variabile nel tempo, in relazione all'operatività dell'IF, non può comunque essere inferiore al Capitale minimo.

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Il Requisito patrimoniale complessivo (1/2)

Il Patrimonio di Vigilanza è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività

degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti

prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza.

Patrimonio di Vigilanza

Rischio di credito

Rischio di mercato

Rischio operativo

• La dotazione patrimoniale a fini di vigilanza deve essere sempre superiore ai rischi

di I pilastro assunti dall'IF nell'ambito della propria attività di intermediazione.

• Il requisito patrimoniale complessivo è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali

calcolati, sulla base delle metodologie prescritte dalla Banca d’Italia, per ciascuna

tipologia di rischio di primo pilastro.

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Il Requisito patrimoniale complessivo (2/2)

Il rapporto tra i mezzi patrimoniali eleggibili e la somma delle attività ponderate per il

rischio (c.d. RWA – Risk Weighted Assets) deve essere complessivamente superiore

al 8% (c.d. Coefficiente minimo di patrimonializzazione).

Rischio di credito

Rischio di mercato

Rischio operativo

Patrimonio di Vigilanza

Risk Weighted Assets (RWA)

Dove: RWA = RWARC + 12,5 × (KRM + KRO)

I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (KRM) e operativo (KRO) sono moltiplicati per 12,5 (ovvero il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8 %). K=RWA x 8% RWA= K/8%=K x12.5%

≥ 8%

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Stress

Altri rischi

(….)

Rwa operativo

Rwa mercato

Rwa credito e

controparte

Definizione di patrimonio

Basilea 1

Patrimonio

di vigilanza

Tier 3

Tier 2

Tier 1

Basilea 2

Primo

pilastro

Tier 3

Tier 2

Tier 1

Basilea 2

Secondo pilastro

Tier 3

Tier 2

Tier 1

Basilea 3

Capitale

Tier 2 Tier 1 Core Tier 1

≥ 8 % Rwa ≥ 8 % Rwa ≥ rischi

≥ 8 % Rwa +

buffers

Attività a rischio

(Rwa) o rischi Basilea 1 (1988) ed emendamento (1996)

Armonizzazione internazionale della disciplina del patrimonio di vigilanza e del requisito patrimoniale minimo (8%) a fronte del rischio di credito e di mercato.

Basilea 2 (2004)

Introduzione di un requisito a fronte del rischio operativo e possibilità di calcolare il requisito per il rischio di credito e operativo mediante modelli interni. Introduzione del Secondo e Terzo pilastro.

Basilea 3

Revisione delle componenti del Patrimonio di Vigilanza (ora Fondi Propri), e introduzione di nuovi requisiti di capitale.

10

Revisione del capitale regolamentare

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I Fondi Propri (Basilea 3)

I Fondi Propri (ex Patrimonio di Vigilanza) sono costituiti dalla somma di componenti

positive, incluse alcune limitazioni, e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le

componenti positive devono essere nella piena disponibilità dell'IF, al fine di poterle

utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.

Fon

di P

rop

ri • Capitale sociale e sovrapprezzi di emissione • Riserve e utili non distribuiti • Pregressi strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie • Filtri prudenziali • Deduzioni

Capitale Classe 1 (Tier 1)

Capitale di classe 2 (Tier 2)

• Strumenti di capitale, prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi • Rettifiche di valore ed eccedenze rivenienti dall'applicazione delle

tecniche di misurazione dei rischi • Pregressi strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie • Deduzioni

Capitale primario di

classe 1 (CET 1)

Capitale aggiuntivo di classe 1

(AT1)

La disciplina di vigilanza introdotta da Basilea 3 prevede l’introduzione graduale (c.d. phase in) di alcuni obblighi (es. Fondi Propri e requisiti patrimoniali) e regole di grandfathering per la computabilità parziale, con graduale esclusione, dei pregressi strumenti di capitale che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal CRR per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

• Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi • Pregressi strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie • Deduzioni

Regime transitorio

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I Requisiti patrimoniali minimi per gli IF (1/2)

In deroga a quanto previsto dall’art. 92 CRR, gli IF che non raccolgono risparmio presso il pubblico (ad es. tramite l'emissione di obbligazioni) possono rispettare i seguenti requisiti:

a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;

b) un coefficiente di capitale totale del 6% (*).

Gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico soddisfano il coefficiente di capitale totale tramite strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2.

(*) Ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli IF che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di mercato e operativi per 16,67 anziché 12,5.

Coefficiente di capitale

primario di classe 1

Coefficiente di capitale

totale

I requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili agli IF sono ora espressi in termini di COEFFICIENTI DI CAPITALE in analogia con quanto previsto per gli intermediari bancari

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I Requisiti patrimoniali minimi per gli IF (2/2)

Gli IF che non raccolgono risparmio presso il pubblico ed hanno un'operatività limitata

sui mercati (in strumenti finanziari, valute e merci) possono calcolare il requisito

minimo da rispettare come segue.

Dove: RWA = RWARC + KRO × 16,67

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (KRO) può essere in questo caso moltiplicato per 16,67 (ovvero il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’6%). K=RWA x 6% RWA= K/6%=K x 16.67%

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di rischi di mercato gli IF il cui portafoglio di negoziazione rispetti le seguenti condizioni (art. 94 CRR):

a) non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;

b) non superi in nessun momento il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.

Esenzione dal calcolo di rischio di mercato

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Tipologia Definizione

Credito

Rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditoria.

Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito.

Mercato

Rischio di oscillazione dei prezzi e dei tassi del portafoglio di negoziazione. Rischio di cambio su tutte le poste di bilancio. Dalla posizione in cambi sono escluse, tra le altre, le partecipazioni e le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza

Operativo Rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione comprende il rischio legale.

I rischi oggetto di misurazione

Ci concentreremo sul rischio di credito e su quello operativo, in quanto caratteristici di tutti gli IF.

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Basilea III

II Pilastro I Pilastro III Pilastro

Requisito di capitale

Supervisory review process

Disciplina di mercato

Metodologie di calcolo dei requisiti di capitale per:

Rischio di Credito

Standardizzato

Foundation IRB

Advanced IRB

Rischio Operativo

Basic Indicator

Standardizzato

Advance Measurement

Rischio di Mercato

Standardizzato

Modello Interno

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Tecniche di misurazione dei rischi

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Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (1/4)

Il rischio di credito si misura con riferimento all'attivo di bilancio dell'IF. Le esposizioni

per cassa e fuori bilancio sono a suddivise in classi (c.d. portafogli) e moltiplicate per i

fattori di ponderazione del rischio previsti in base alla classe di appartenenza e alla

qualità creditizia della controparte determinata in base al rating espresso da agenzie

esterne accreditate (c.d. ECAI).

Classe Basilea 3

Esposizione Fattore di

ponderazione (RW)

Attivo a rischio (RWA)

Coefficiente di rischio

(8% o 6%))

Requisito patrimoniale

Esposizioni vs imprese

100 100% 100 6% 6

Le esposizioni sono classificate in base all'art. 112 CRR

Valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo.

In funzione della classe di esposizione (in questo caso vs imprese) e del rating fornito dall'ECAI prescelta.

Alle esposizioni per cui non sono previsti/forniti rating si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

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Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (2/4)

Standard and Poor's

AAA to AA-

A+ to A- BBB+ to

BBB- BB+ to

BB- < B-

No rating

Moody's Aaa to

Aa3 A1 to

A3 Baa1 to

Baa3 Ba1 to

B3 <B1

No rating

Governi e banche centrali

0% 20% 50% 100% 150% 100%

Banche e Securities

20% 50% 100% 100% 150% 100%

Imprese private

20% 50% 100% 100%(1) 150%(2) 100%

Retail 75%

Mutui residenziali

35%

Mutui non residenziali

50%

(1) da BB+ a B+ (per Standard & Poor's) (2) da B+ a B- (per Standard & Poor's)

PR

INC

IPA

LI

CL

AS

SI

I fattori di ponderazione associati ai diversi rating forniti dalle ECAI sono definiti

dall'Autorità di Vigilanza sulla base di apposite tabelle di conversione. Di seguito si

riporta un esempio, per le principali classi di esposizione.

Ra

tin

g L

/T

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Esposizioni in stato di default

Definizione

Credito in arretrato per più di 90 giorni, al netto delle rettifiche di valore

Ponderazioni

150% se gli accantonamenti specifici sono minori del 20%

100% se gli accantonamenti specifici sono uguali o maggiori del 20%

Mutuo ipotecario in arretrato da 90 gg

100% se gli accantonamenti specifici sono minori del 50%

50% a discrezione della Vigilanza, se gli accantonamenti specifici sono maggiori del 50%

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Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (3/4)

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Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (4/4)

Nel metodo standardizzato le poste fuori bilancio sono convertite in equivalenti creditizi

mediante l’impiego di fattori di conversione del credito (FCC), per tener conto della

probabilità di trasformazione in esposizione di cassa.

Il FCC da applicare è fissato dall' art. 111 CRR e varia in base alle caratteristiche dello

strumento e al conseguente rischio di trasformazione.

Categoria esposizione

Esempi FCC

A rischio pieno

Operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia. 100 %

A rischio medio

Aperture di credito/crediti di firma con scadenza originaria superiore ad un anno.

50 %

A rischio medio-basso

Aperture di credito/firma con scadenza originaria non superiore ad un anno.

20 %

A rischio basso

Aperture di credito o impegni irrevocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista l’interruzione automatica dell’esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio.

0 %

Il valore dell'equivalente creditizio si ottiene moltiplicando il valore nominale

dell'esposizione, dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, per il

FCC previsto in base al tipo di esposizione.

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Le tecniche di mitigazione dei rischi (1/2)

• L’adozione delle tecniche di CRM è consentita a tutti gli IF, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo del requisito patrimoniale

• La disciplina individua tipologie di strumenti e di garanti “idonei”, ai fini prudenziali, ad attenuare il rischio di credito

• Un’operazione che beneficia dell’effetto di attenuazione del rischio grazie ai CRM non può essere soggetta a requisito patrimoniale più alto della stessa operazione senza CRM

Gli IF possono ridurre il requisito patrimoniale per il rischio di credito in presenza di forme di protezione del rischio di tipo reale o personale (c.d. tecniche di Credit Risk Mitigation – CRM)

Garanzie reali Garanzie personali

Strumenti di CRM ammessi (esempi)

Derivati su credito Compensazioni di Bilancio

• Depositi in denaro presso la banca che concede il credito

• Obbligazioni emesse da enti con merito di credito almeno di classe 3

• Strumenti di capitale/obb.convertibili compresi nei principali indici azionari

• Oro

Avalli /Fidejussioni emesse da amministrazioni e banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, banche e imprese di investimento, imprese che dispongo di rating emesso da ECAI, altri fornitori di protezione ammessi (art. 201 CRR)

• Credit default swaps

• Total return swaps

• Credit linked notes a seconda del grado di copertura in contante

Compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte

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• Validità legale della copertura, basata su documentazione

vincolante per le parti e supportata dalle legal opinions aggiornate

• L'IF deve possedere chiari diritti sul bene / attività posta a

garanzia, in particolare deve avere la facoltà di poterlo

prontamente liquidare ove necessario

• Deve esistere una bassa correlazione tra il valore del bene / attività

e l’esposizione garantita

• Assenza di disallineamenti in termini di durata residua

• L'IF deve disporre di procedure interne adeguate alla gestione

della garanzia, tali da assicurare una tempestiva liquidazione

Requisiti Generali

Requisiti per

garanzie reali

21

Le tecniche di mitigazione dei rischi (2/2)

• Impegno diretto assunto contrattualmente dal garante

• Legata in modo specifico all’esposizione, o al gruppo di operazioni,

verso cui il garante assume (escluse "fideiussioni omnibus")

• Assenza di clausole di revoca della garanzia o che comportino un

aumento del costo effettivo

• Assenza di clausole/condizioni che possono ostacolare il

soddisfacimento della obbligazione

Requisiti per

garanzie personali e derivati

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"È il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione delle

risorse umane o dalla disfunzione di procedure, e sistemi interni, oppure

da eventi esogeni"

Comitato di Basilea

FATTORE DI RISCHIO

CAUSA

PERDITA

EVENTO

Processo (Execution, Delivery & Process Management)

Arretrato delle conferme ed incompletezza dei dati delle

transazioni

Mancata/intempestiva correzione di “discrepancies” con

la controparte

L'IF è soggetto al pagamento di interessi e sanzioni per

il ritardo del settlement

PER

AR

EA D

I BU

SIN

ESS

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I rischi operativi - Definizione e logica “causale”

Si tratta di un rischio che negli anni ha assunto una rilevanza crescente sia negli intermediari bancari che in quelli non bancari.

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Internal Fraud

External Fraud

Employment Practices and Workplace Safety

Clients, Products & Business Practices

Damage to Physical Assets

Business disruption and system failures

Execution, Delivery & Process Management

Transaction Capture, Execution & Maintenance

Monitoring and Reporting

Customer Intake and Documentation

Clients, Products & Business Customer / Client Account

Management

Trade Counterparties

Vendors suppliers

Misscommunication

Data entry, maintenance or loading error

Missed deadline or responsibility

Model / system misoperation

Accounting error / entity atribution error

Other task misperformance

Delivery failure

Collateral management failure

Reference Data Maintenance

LOSS

EFFECTS

Restitution

Loss of Recourse

Write-down

Other costs

Legal Liability

Regulatory Action

Loss or Damage to Assets

23

La classificazione dei Rischi Operativi per Basilea

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Alcuni esempi di rischio operativo

Frode interna o esterna, perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi, regolamenti o direttive aziendali che coinvolgano almeno una parte interna (frode) o da parte di terzi (rapina) Rapporto impiego e sicurezza su lavoro, perdite per atti non conformi a leggi o accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, o risarcimenti per discriminazione. Danni ad attività materiali, perdite dovute a smarrimenti o danni materiali rivenienti da catastrofi naturali o altri eventi (perdite per atti terroristici). Interruzione operatività e disfunzione sistemi informatici, perdite dovute a interruzioni dell’operatività o disfunzioni dei sistemi informatici (interruzione nell’erogazione di servizi pubblici).

Una possibile classificazione

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Rischio Operativo – Metodo BIA

Gli IF che usano questa metodologia devono detenere, a fronte del rischio operativo, una dotazione di capitale pari a una percentuale fissa (definita α) del proprio margine d’intermediazione riferito ai tre esercizi precedenti.

Dove: α = 15% MIN= margine d’intermediazione annuo riferito ai tre esercizi precedenti KRO = requisito patrimoniale

KRO = α x MIN

Il margine d’intermediazione è utilizzato come indicatore del volume di attività dell'IF ed è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi.

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Concentrazione dei rischi (1/2)

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi prevedono dei limiti all’entità dei rischi assumibili nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi in rapporto ai propri mezzi patrimoniali.

• La singola posizione di rischio deve essere contenuta entro il 25% del Capitale ammissibile (ex art. art. 4, par. 71, b CRR).

• In via transitoria, fino al 31.12.2017, è consentito agli IF di superare tale limite, arrivando al 40% del capitale ammissibile, applicando uno specifico requisito patrimoniale.

• Le posizioni di rischio verso la singola banca/IF/SIM devono essere contenute entro il maggiore tra il 25% del capitale ammissibile e 150 mil di €.

Limite ai "Grandi rischi" Limite transitorio

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Concentrazione dei rischi (2/2)

Il requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il limite del 25% è soddisfatto con capitale primario di classe 1 e calcolato applicando alla posizione dei coefficienti di ponderazione crescenti.

i. L’“eccedenza” all’interno di ciascuna fascia è ponderata in base al relativo coefficiente

ii. l’”eccedenza” ponderata all’interno di ciascuna fascia è moltiplicata per il coefficiente patrimoniale previsto per l’intermediario

iii. sono sommati i requisiti patrimoniali così calcolati ottenendo il requisito patrimoniale complessivo sull’"eccedenza".

• Per determinare le posizioni di rischio sono previsti dei fattori di ponderazione specifici per alcune categorie di esposizioni.

• Ad esempio, le esposizioni nei confronti di banche, SIM e IF diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio possono essere ponderate 0.

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