La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari ... Scialoja.pdf · equivalente” e...
-
Upload
nguyendien -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari ... Scialoja.pdf · equivalente” e...
Requisiti operativi: la vigilanza prudenziale
Relatore Vittorio Scialoja
MACFIN Management Consultants
La riforma della disciplina sugli intermediari finanziari non bancari:
un’opportunità da cavalcare
La Vigilanza equivalente (1/3)
Dal 1° gennaio 2014, la disciplina prudenziale delle banche e delle imprese di
investimento è cambiata per effetto dell’applicazione del “pacchetto CRR/CRDIV”, che
ha dato attuazione alle nuove regole prudenziali definite dal Comitato di Basilea (c.d.
Basilea 3).
Con l'emanazione della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia, il framework
regolamentare di Basilea 3 è stato esteso, con alcuni adattamenti, anche agli
intermediari finanziari (IF) in modo da assicurare il mantenimento di una “vigilanza
equivalente” e presidiare i rischi di arbitraggio regolamentare e di “shadow banking”.
2
Banche e imprese di
investimento
Intermediari finanziari
CRR
CRD IV
"Basilea 3" Per valorizzare le caratteristiche degli IF:
• sono previsti trattamenti specifici sui livelli di capitale
• non si applicano alcuni istituti del CRR/CRD IV
• è prevista una disciplina prudenziale semplificata per gli intermediari minori
VIGILANZA PRUDENZIALE EQUIVALENTE
La Vigilanza equivalente (2/3)
3
CRD IV Direttiva 2013/36/CE
CRR Reg. UE n. 575/2013
Accesso all’attività bancaria e esercizio del credito
Patrimonio di Vigilanza (c.d. Fondi Propri)
Supervisione prudenziale
Requisiti minimi patrimoniali
Misure per la prociclicità Rischio di concentrazione
Riserve di capitale Leva finanziaria
Corporate Governance Liquidità
Sanzioni
La disciplina europea è dettata in gran parte dettata dal CRR che è direttamente
applicabile nei singoli Stati.
L’impianto regolamentare fa pertanto ampio ricorso alla tecnica del rinvio,
richiamando le disposizioni del Regolamento applicabili anche agli IF.
Il quadro normativo è completato dalle misure di esecuzione, contenute in norme
tecniche (c.d. Regulatory technical standard – RTS e Implementing technical
standard - ITS) adottate dalla CE su proposta dell’EBA.
4
La Vigilanza equivalente (3/3)
Il framework di Basilea 3 rafforza i 3 Pilastri di Basilea 2 in una logica di continuità
La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” :
• I Pilastro: introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici
dell’attività finanziaria (di credito, di mercato e operativi) disciplinando le relative
metodologie di calcolo.
• II Pilastro: richiede agli IF di dotarsi di un processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale (c.d. ICAAP), rimettendo all’Autorità il compito di verificare affidabilità
e coerenza dei risultati ottenuti (c.d. SREP).
• III Pilastro: introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di
gestione e controllo.
Non applicabile
agli IF
Pill
ar I
5
Vigilanza a livello individuale e consolidato
• Fondi propri (Cap. 3)
• Requisiti patrimoniali (Cap. 4)
• Rischio di credito (Cap. 5 e 6)
• Tecniche di attenuazione del rischio di
credito (Cap. 7)
• Operazioni di cartolarizzazione (Cap. 8)
• Rischio di controparte e CVA (Cap. 9)
• Rischio operativo (Cap. 10)
• Rischio di mercato e di regolamento (Cap. 11)
• Grandi esposizioni (Cap. 12)
Tutti gli IF, appartenenti o meno ad un Gruppo Finanziario, sono tenuti a rispettare a
livello individuale gli obblighi derivanti dall'applicazione del I Pilastro.
Gli obblighi derivanti dall'applicazione del II e del III Pilastro possono invece essere
assolti a livello Consolidato dalla Capogruppo per i soli IF appartenenti ad un Gruppo
finanziario.
IF "Indipendente"
Pill
ar II
• Informativa al pubblico (Cap. 13)
Pill
ar II
I
• Processo di controllo prudenziale (Cap. 14)
IF "Di Gruppo"
OBBLIGHI DI VIGILANZA Vigilanza
Prudenziale (Titolo IV Circ. 288)
IF "Indipendente"
Capogruppo
IF "Indipendente"
Capogruppo
Capogruppo
Vigilanza individuale
Vigilanza Consolidata
6
Il Capitale minimo
La disciplina ha fissato livelli minimi di capitale per l'accesso all'attività di
intermediazione finanziaria coerenti con l’obiettivo di rafforzare la solidità e
l’affidabilità degli IF:
• una soglia di capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli IF;
• una soglia di 3 milioni di euro per gli IF che svolgono (esclusivamente o
congiuntamente con altre forme di finanziamento per cassa) l’attività di rilascio di
garanzie.
In attuazione del principio di proporzionalità, per alcune categorie di IF è richiesta una
dotazione di capitale iniziale minore.
2 milioni di € per tutti gli IF
3 milioni di € per gli IF che prestano attività di rilascio garanzie
1,2 milioni di € per gli IF organizzati in forma di società cooperativa che non rilasciano garanzie
600 mila € per le Agenzie di prestito su pegno
Capitale minimo
7
Capitale minimo vs Requisito patrimoniale di vigilanza
Ferma restando la dotazione patrimoniale minima iniziale (c.d. Capitale minimo), gli IF
sono tenuti a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dal primo
pilastro volti a fronteggiare i rischi connessi con l’attività di intermediazione (credito,
mercato e operativi).
Patrimonio di Vigilanza
Rischio di credito
Rischio di mercato
Rischio operativo
Dotazione minima ai fini dell'iscrizione all'Albo Unico:
• costituita interamente da capitale versato;
• correlata al tipo di attività esercitata/forma giuridica adottata;
• non correlata agli impieghi ed ai rischi assunti.
Capitale minimo
Dotazione minima richiesta per l'esercizio dell'attività di intermediazione a fini di vigilanza:
• costituita da capitale e altre componenti positive e negative, la cui computabilità viene ammessa in relazione alla qualità patrimoniale;
• correlata al tipo di attività esercitata dall'IF nel concreto ed ai rischi assunti;
• variabile nel tempo, in relazione all'operatività dell'IF, non può comunque essere inferiore al Capitale minimo.
8
Il Requisito patrimoniale complessivo (1/2)
Il Patrimonio di Vigilanza è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività
degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti
prudenziali e per le valutazioni dell’Autorità di vigilanza.
Patrimonio di Vigilanza
Rischio di credito
Rischio di mercato
Rischio operativo
• La dotazione patrimoniale a fini di vigilanza deve essere sempre superiore ai rischi
di I pilastro assunti dall'IF nell'ambito della propria attività di intermediazione.
• Il requisito patrimoniale complessivo è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali
calcolati, sulla base delle metodologie prescritte dalla Banca d’Italia, per ciascuna
tipologia di rischio di primo pilastro.
9
Il Requisito patrimoniale complessivo (2/2)
Il rapporto tra i mezzi patrimoniali eleggibili e la somma delle attività ponderate per il
rischio (c.d. RWA – Risk Weighted Assets) deve essere complessivamente superiore
al 8% (c.d. Coefficiente minimo di patrimonializzazione).
Rischio di credito
Rischio di mercato
Rischio operativo
Patrimonio di Vigilanza
Risk Weighted Assets (RWA)
Dove: RWA = RWARC + 12,5 × (KRM + KRO)
I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (KRM) e operativo (KRO) sono moltiplicati per 12,5 (ovvero il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’8 %). K=RWA x 8% RWA= K/8%=K x12.5%
≥ 8%
Stress
Altri rischi
(….)
Rwa operativo
Rwa mercato
Rwa credito e
controparte
Definizione di patrimonio
Basilea 1
Patrimonio
di vigilanza
Tier 3
Tier 2
Tier 1
Basilea 2
Primo
pilastro
Tier 3
Tier 2
Tier 1
Basilea 2
Secondo pilastro
Tier 3
Tier 2
Tier 1
Basilea 3
Capitale
Tier 2 Tier 1 Core Tier 1
≥ 8 % Rwa ≥ 8 % Rwa ≥ rischi
≥ 8 % Rwa +
buffers
Attività a rischio
(Rwa) o rischi Basilea 1 (1988) ed emendamento (1996)
Armonizzazione internazionale della disciplina del patrimonio di vigilanza e del requisito patrimoniale minimo (8%) a fronte del rischio di credito e di mercato.
Basilea 2 (2004)
Introduzione di un requisito a fronte del rischio operativo e possibilità di calcolare il requisito per il rischio di credito e operativo mediante modelli interni. Introduzione del Secondo e Terzo pilastro.
Basilea 3
Revisione delle componenti del Patrimonio di Vigilanza (ora Fondi Propri), e introduzione di nuovi requisiti di capitale.
10
Revisione del capitale regolamentare
11
I Fondi Propri (Basilea 3)
I Fondi Propri (ex Patrimonio di Vigilanza) sono costituiti dalla somma di componenti
positive, incluse alcune limitazioni, e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le
componenti positive devono essere nella piena disponibilità dell'IF, al fine di poterle
utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali.
Fon
di P
rop
ri • Capitale sociale e sovrapprezzi di emissione • Riserve e utili non distribuiti • Pregressi strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie • Filtri prudenziali • Deduzioni
Capitale Classe 1 (Tier 1)
Capitale di classe 2 (Tier 2)
• Strumenti di capitale, prestiti subordinati e relativi sovrapprezzi • Rettifiche di valore ed eccedenze rivenienti dall'applicazione delle
tecniche di misurazione dei rischi • Pregressi strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie • Deduzioni
Capitale primario di
classe 1 (CET 1)
Capitale aggiuntivo di classe 1
(AT1)
La disciplina di vigilanza introdotta da Basilea 3 prevede l’introduzione graduale (c.d. phase in) di alcuni obblighi (es. Fondi Propri e requisiti patrimoniali) e regole di grandfathering per la computabilità parziale, con graduale esclusione, dei pregressi strumenti di capitale che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal CRR per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.
• Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi • Pregressi strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie • Deduzioni
Regime transitorio
12
I Requisiti patrimoniali minimi per gli IF (1/2)
In deroga a quanto previsto dall’art. 92 CRR, gli IF che non raccolgono risparmio presso il pubblico (ad es. tramite l'emissione di obbligazioni) possono rispettare i seguenti requisiti:
a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;
b) un coefficiente di capitale totale del 6% (*).
Gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico soddisfano il coefficiente di capitale totale tramite strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2.
(*) Ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli IF che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di mercato e operativi per 16,67 anziché 12,5.
Coefficiente di capitale
primario di classe 1
Coefficiente di capitale
totale
I requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili agli IF sono ora espressi in termini di COEFFICIENTI DI CAPITALE in analogia con quanto previsto per gli intermediari bancari
13
I Requisiti patrimoniali minimi per gli IF (2/2)
Gli IF che non raccolgono risparmio presso il pubblico ed hanno un'operatività limitata
sui mercati (in strumenti finanziari, valute e merci) possono calcolare il requisito
minimo da rispettare come segue.
Dove: RWA = RWARC + KRO × 16,67
Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (KRO) può essere in questo caso moltiplicato per 16,67 (ovvero il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell’6%). K=RWA x 6% RWA= K/6%=K x 16.67%
Non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di rischi di mercato gli IF il cui portafoglio di negoziazione rispetti le seguenti condizioni (art. 94 CRR):
a) non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;
b) non superi in nessun momento il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.
Esenzione dal calcolo di rischio di mercato
14
Tipologia Definizione
Credito
Rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditoria.
Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito.
Mercato
Rischio di oscillazione dei prezzi e dei tassi del portafoglio di negoziazione. Rischio di cambio su tutte le poste di bilancio. Dalla posizione in cambi sono escluse, tra le altre, le partecipazioni e le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza
Operativo Rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione comprende il rischio legale.
I rischi oggetto di misurazione
Ci concentreremo sul rischio di credito e su quello operativo, in quanto caratteristici di tutti gli IF.
Basilea III
II Pilastro I Pilastro III Pilastro
Requisito di capitale
Supervisory review process
Disciplina di mercato
Metodologie di calcolo dei requisiti di capitale per:
Rischio di Credito
Standardizzato
Foundation IRB
Advanced IRB
Rischio Operativo
Basic Indicator
Standardizzato
Advance Measurement
Rischio di Mercato
Standardizzato
Modello Interno
15
Tecniche di misurazione dei rischi
16
Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (1/4)
Il rischio di credito si misura con riferimento all'attivo di bilancio dell'IF. Le esposizioni
per cassa e fuori bilancio sono a suddivise in classi (c.d. portafogli) e moltiplicate per i
fattori di ponderazione del rischio previsti in base alla classe di appartenenza e alla
qualità creditizia della controparte determinata in base al rating espresso da agenzie
esterne accreditate (c.d. ECAI).
Classe Basilea 3
Esposizione Fattore di
ponderazione (RW)
Attivo a rischio (RWA)
Coefficiente di rischio
(8% o 6%))
Requisito patrimoniale
Esposizioni vs imprese
100 100% 100 6% 6
Le esposizioni sono classificate in base all'art. 112 CRR
Valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo.
In funzione della classe di esposizione (in questo caso vs imprese) e del rating fornito dall'ECAI prescelta.
Alle esposizioni per cui non sono previsti/forniti rating si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
17
Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (2/4)
Standard and Poor's
AAA to AA-
A+ to A- BBB+ to
BBB- BB+ to
BB- < B-
No rating
Moody's Aaa to
Aa3 A1 to
A3 Baa1 to
Baa3 Ba1 to
B3 <B1
No rating
Governi e banche centrali
0% 20% 50% 100% 150% 100%
Banche e Securities
20% 50% 100% 100% 150% 100%
Imprese private
20% 50% 100% 100%(1) 150%(2) 100%
Retail 75%
Mutui residenziali
35%
Mutui non residenziali
50%
(1) da BB+ a B+ (per Standard & Poor's) (2) da B+ a B- (per Standard & Poor's)
PR
INC
IPA
LI
CL
AS
SI
I fattori di ponderazione associati ai diversi rating forniti dalle ECAI sono definiti
dall'Autorità di Vigilanza sulla base di apposite tabelle di conversione. Di seguito si
riporta un esempio, per le principali classi di esposizione.
Ra
tin
g L
/T
Esposizioni in stato di default
Definizione
Credito in arretrato per più di 90 giorni, al netto delle rettifiche di valore
Ponderazioni
150% se gli accantonamenti specifici sono minori del 20%
100% se gli accantonamenti specifici sono uguali o maggiori del 20%
Mutuo ipotecario in arretrato da 90 gg
100% se gli accantonamenti specifici sono minori del 50%
50% a discrezione della Vigilanza, se gli accantonamenti specifici sono maggiori del 50%
18
Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (3/4)
19
Il rischio di credito – Metodo Standardizzato (4/4)
Nel metodo standardizzato le poste fuori bilancio sono convertite in equivalenti creditizi
mediante l’impiego di fattori di conversione del credito (FCC), per tener conto della
probabilità di trasformazione in esposizione di cassa.
Il FCC da applicare è fissato dall' art. 111 CRR e varia in base alle caratteristiche dello
strumento e al conseguente rischio di trasformazione.
Categoria esposizione
Esempi FCC
A rischio pieno
Operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia. 100 %
A rischio medio
Aperture di credito/crediti di firma con scadenza originaria superiore ad un anno.
50 %
A rischio medio-basso
Aperture di credito/firma con scadenza originaria non superiore ad un anno.
20 %
A rischio basso
Aperture di credito o impegni irrevocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista l’interruzione automatica dell’esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio.
0 %
Il valore dell'equivalente creditizio si ottiene moltiplicando il valore nominale
dell'esposizione, dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, per il
FCC previsto in base al tipo di esposizione.
20
Le tecniche di mitigazione dei rischi (1/2)
• L’adozione delle tecniche di CRM è consentita a tutti gli IF, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo del requisito patrimoniale
• La disciplina individua tipologie di strumenti e di garanti “idonei”, ai fini prudenziali, ad attenuare il rischio di credito
• Un’operazione che beneficia dell’effetto di attenuazione del rischio grazie ai CRM non può essere soggetta a requisito patrimoniale più alto della stessa operazione senza CRM
Gli IF possono ridurre il requisito patrimoniale per il rischio di credito in presenza di forme di protezione del rischio di tipo reale o personale (c.d. tecniche di Credit Risk Mitigation – CRM)
Garanzie reali Garanzie personali
Strumenti di CRM ammessi (esempi)
Derivati su credito Compensazioni di Bilancio
• Depositi in denaro presso la banca che concede il credito
• Obbligazioni emesse da enti con merito di credito almeno di classe 3
• Strumenti di capitale/obb.convertibili compresi nei principali indici azionari
• Oro
Avalli /Fidejussioni emesse da amministrazioni e banche centrali, banche multilaterali di sviluppo, banche e imprese di investimento, imprese che dispongo di rating emesso da ECAI, altri fornitori di protezione ammessi (art. 201 CRR)
• Credit default swaps
• Total return swaps
• Credit linked notes a seconda del grado di copertura in contante
Compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte
• Validità legale della copertura, basata su documentazione
vincolante per le parti e supportata dalle legal opinions aggiornate
• L'IF deve possedere chiari diritti sul bene / attività posta a
garanzia, in particolare deve avere la facoltà di poterlo
prontamente liquidare ove necessario
• Deve esistere una bassa correlazione tra il valore del bene / attività
e l’esposizione garantita
• Assenza di disallineamenti in termini di durata residua
• L'IF deve disporre di procedure interne adeguate alla gestione
della garanzia, tali da assicurare una tempestiva liquidazione
Requisiti Generali
Requisiti per
garanzie reali
21
Le tecniche di mitigazione dei rischi (2/2)
• Impegno diretto assunto contrattualmente dal garante
• Legata in modo specifico all’esposizione, o al gruppo di operazioni,
verso cui il garante assume (escluse "fideiussioni omnibus")
• Assenza di clausole di revoca della garanzia o che comportino un
aumento del costo effettivo
• Assenza di clausole/condizioni che possono ostacolare il
soddisfacimento della obbligazione
Requisiti per
garanzie personali e derivati
"È il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione delle
risorse umane o dalla disfunzione di procedure, e sistemi interni, oppure
da eventi esogeni"
Comitato di Basilea
FATTORE DI RISCHIO
CAUSA
PERDITA
EVENTO
Processo (Execution, Delivery & Process Management)
Arretrato delle conferme ed incompletezza dei dati delle
transazioni
Mancata/intempestiva correzione di “discrepancies” con
la controparte
L'IF è soggetto al pagamento di interessi e sanzioni per
il ritardo del settlement
PER
AR
EA D
I BU
SIN
ESS
22
I rischi operativi - Definizione e logica “causale”
Si tratta di un rischio che negli anni ha assunto una rilevanza crescente sia negli intermediari bancari che in quelli non bancari.
Internal Fraud
External Fraud
Employment Practices and Workplace Safety
Clients, Products & Business Practices
Damage to Physical Assets
Business disruption and system failures
Execution, Delivery & Process Management
Transaction Capture, Execution & Maintenance
Monitoring and Reporting
Customer Intake and Documentation
Clients, Products & Business Customer / Client Account
Management
Trade Counterparties
Vendors suppliers
Misscommunication
Data entry, maintenance or loading error
Missed deadline or responsibility
Model / system misoperation
Accounting error / entity atribution error
Other task misperformance
Delivery failure
Collateral management failure
Reference Data Maintenance
LOSS
EFFECTS
Restitution
Loss of Recourse
Write-down
Other costs
Legal Liability
Regulatory Action
Loss or Damage to Assets
23
La classificazione dei Rischi Operativi per Basilea
24
Alcuni esempi di rischio operativo
Frode interna o esterna, perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi, regolamenti o direttive aziendali che coinvolgano almeno una parte interna (frode) o da parte di terzi (rapina) Rapporto impiego e sicurezza su lavoro, perdite per atti non conformi a leggi o accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, o risarcimenti per discriminazione. Danni ad attività materiali, perdite dovute a smarrimenti o danni materiali rivenienti da catastrofi naturali o altri eventi (perdite per atti terroristici). Interruzione operatività e disfunzione sistemi informatici, perdite dovute a interruzioni dell’operatività o disfunzioni dei sistemi informatici (interruzione nell’erogazione di servizi pubblici).
Una possibile classificazione
25
Rischio Operativo – Metodo BIA
Gli IF che usano questa metodologia devono detenere, a fronte del rischio operativo, una dotazione di capitale pari a una percentuale fissa (definita α) del proprio margine d’intermediazione riferito ai tre esercizi precedenti.
Dove: α = 15% MIN= margine d’intermediazione annuo riferito ai tre esercizi precedenti KRO = requisito patrimoniale
KRO = α x MIN
Il margine d’intermediazione è utilizzato come indicatore del volume di attività dell'IF ed è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi.
26
Concentrazione dei rischi (1/2)
Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi prevedono dei limiti all’entità dei rischi assumibili nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi in rapporto ai propri mezzi patrimoniali.
• La singola posizione di rischio deve essere contenuta entro il 25% del Capitale ammissibile (ex art. art. 4, par. 71, b CRR).
• In via transitoria, fino al 31.12.2017, è consentito agli IF di superare tale limite, arrivando al 40% del capitale ammissibile, applicando uno specifico requisito patrimoniale.
• Le posizioni di rischio verso la singola banca/IF/SIM devono essere contenute entro il maggiore tra il 25% del capitale ammissibile e 150 mil di €.
Limite ai "Grandi rischi" Limite transitorio
27
Concentrazione dei rischi (2/2)
Il requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il limite del 25% è soddisfatto con capitale primario di classe 1 e calcolato applicando alla posizione dei coefficienti di ponderazione crescenti.
i. L’“eccedenza” all’interno di ciascuna fascia è ponderata in base al relativo coefficiente
ii. l’”eccedenza” ponderata all’interno di ciascuna fascia è moltiplicata per il coefficiente patrimoniale previsto per l’intermediario
iii. sono sommati i requisiti patrimoniali così calcolati ottenendo il requisito patrimoniale complessivo sull’"eccedenza".
• Per determinare le posizioni di rischio sono previsti dei fattori di ponderazione specifici per alcune categorie di esposizioni.
• Ad esempio, le esposizioni nei confronti di banche, SIM e IF diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio possono essere ponderate 0.
28
Grazie per l'attenzione!
Vittorio Scialoja MACFIN Management Consultants
ROMA Via Panama, 92 00198 Roma Tel. +39 06 8537721 Fax +39 06 85377240
MILANO Via San Vittore, 14 20123 Milano Tel. +39 02 36571900 Fax +39 02 809803