La responsabilità della Pubblica...

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La responsabilità della Pubblica Amministrazione Aspetti processuali Pres. Giuseppe Cogliandro Avv. Francesco Lillo

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La responsabilità della Pubblica Amministrazione

Aspetti processuali

Pres. Giuseppe Cogliandro – Avv. Francesco Lillo

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La giurisdizione: La Corte dei conti giudice naturale nelle

materie di contabilità pubblica

Secondo l’aヴt. 103 Cost. secondocomma さLa Corte dei conti hagiurisdizione nelle materie dicontabilità pubblica e nelle altrespecificate dalla leggeざ.

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La giurisdizione: La Corte dei conti giudice naturale nelle materie di

contabilità pubblica

In materia di responsabilità amministrativa vasancita la differenza tra responsabilitàamministrativa e responsabilità contabiledell’ageミte pubblico.

artt. 81 e 82 del R.D. 18-11-1923 n. 2440

(Legge generale di contabilità di Stato)

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R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato)

responsabilità contabile

Art. 81

I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delleragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposteaperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per lorocolpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioniad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione odell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore dispese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spesee dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentatidai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmentequelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbonorispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

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R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato)

responsabilità amministrativa

Art. 82

L'impiegato che per azione od omissione, anche solocolposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni dannoallo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di piùimpiegati, ciascuno risponde per la parte che vi hapresa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri delsuo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordinesuperiore che era obbligato ad eseguire.

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Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile:

Responsabilità amministrativa:

Responsabilità

contabile:

1. Trova il suo fondamento in un danno patrimoniale cagionato alla PA.

2. Si basa sulla diligenza nell’adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio.

1. Si fonda sul maneggio di denaro o dei valori della PA.

2. Il depositario è liberato solo se dimostra che la perdita è avvenuta per causa a lui non imputabile.

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3. La responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio.

4. Per la responsabilità amministrativa è applicabile il potere riduttivo.

5. Il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti,d’ufficio o su denuncia dei funzionari.

3. La responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto.

4. Per la responsabilità contabile non è applicabile il potere riduttivo.

5. Il giudizio di responsabilità contabile è istaurato all’atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità.

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La Corte dei conti come organo posto al servizio dello Stato-

comunità

Fondamentale è stata l’iミteヴpヴetazioミe della Consulta cheavvicinandosi alle posizioni della Cassazione ritenne chela portata della giurisdizione contabile fossatendenzialmente espansiva. Occorreva, pur tuttavia, chenelle materie originariamente sottratte alla giurisdizionecontabile intervenisse la mediazione legittimante dellaspecifica disposizione legislativa. Occorreva, cioè, lapresenza di una interpositio legislatoris rispettosa delriparto costituzionale tra le diverse legislazioni (si vadanoCorte cost. 2 giugno 1970, n.110; Corte cost. 30 luglio1984, n. 241; Corte cost. 30 giugno 1988, n. 773).

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La Corte dei conti come organo posto al servizio delloStato-comunità

さLa giurisdizione contabile della Corte dei Conti puòritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma lasua portata espansiva incontra il limite funzionale della"interpositio" del legislatore, in quanto le questioni sulriporto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine adiversi regimi della responsabilità e del giudizio. L'esigenzadi apposite previsioni legislative discende dal fatto che lamateria della contabilità pubblica, di per sé suscettibile dievoluzione, non è definibile oggettivamente e risente deifattori che possono determinare le valutazioni dellegislatoヴeざ cfr. Corte Cost. 7.7.1988, n. 773.

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Normativa fondamentaleR.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione delpatrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudiziinnanzi alla Corte dei conti).

Importante è il rinvio al codice di procedura civile dell’ art. 26. さNei procedimenti

contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della

procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del

presente regolaマeミtoざ.R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte deiconti);

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degliimpiegati civili dello Stato);

L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo dellaCorte dei conti);

L. 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllodella Corte dei conti);

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La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla

natura extracontrattuale alla natura contrattuale.

Fino agli aミミi ’ヴヰ, la ヴespoミsaHilità aママiミistヴativa eヴa stata assimilata dalla giurisprudenza a quella civile da fatto illecito, consistente nella violazione del neminem laedere. Veniva, dunque, intesa come responsabilità aquiliana degli amministratori e degli impiegati pubblici. La tesi extra-contrattuale foミdava l’aミalisi iミteヴpヴetativa sulla sIoヴta del dato letteヴale espヴesso dall’ aヴt.Βヲ legge geミeヴale di contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440). Poiché l’oHHligazioミe ヴisaヴIitoヴia è Iollegata all’eseヴIizio delle funzioni, disgiunta da qualsiasi riferimento alla violazione degli obblighi di servizio, ciò sembrava sufficiente per affermare la natura extra-contrattuale della responsabilità amministrativa.

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La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla

natura extracontrattuale alla natura contrattuale.

Negli anni ’50 il mutamento di indirizzogiurisprudenziale in favore della responsabilitàcontrattuale.

La disciplina della responsabilità contrattuale è piùfavorevole al danneggiato rispetto alla disciplinadella responsabilità extracontrattuale, sul pianodella maggiore durata del termine di prescrizione(dieci anni anziché cinque) e del regime probatorio(inversione dell’oミeヴe della prova in relazione allapresunzione di colpa).

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La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla

natura extracontrattuale alla natura contrattuale.

La tesi della responsabilità contrattuale anche in virtù della lasopravvenienza dello Statuto degli impiegati civili dello Stato(D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) ed è giustificata dallaconnessione dell’illeIito con la violazione degli obblighi diservizio i quali sono precostituiti dal rapporto tipico digestione.

L’aヴt. 18 del D.P.R. n. 3 del 1957 stabilisce che " l’iマpiegato ètenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivantida violazioni di obblighi di servizio " sussiste il trattocaratteristico della contrattualità, che consiste nellainosservanza di doveri di comportamento più o meno specificiprecostituiti e connessi al rapporto di servizio.

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La natura pubblicistica e sanzionatoria della responsabilità

amministrativa.

E’ la definitiva rottura con il modello dell’illeIito civile (contrattuale o extra-contrattuale).Conseguenza della riforma della Corte dei conti attuata con le Leggi n. 19 e n.20 del 19 gennaio 1994.

In una prima formulazione, orientata verso una concezione pubblicistica, siattribuisce un ruolo essenziale all’eleマeミto della colpevolezza, intesa comeatteggiamento antidoveroso della volontà, e alla espressione legislativasecondo la quale " la Corte può porre a carico dei responsabili tutto o partedel danno accertato " (art. 52, comma 2, del Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti).

Essa implica, in realtà, molto più che un potere di riduzione dell’addeHito,comportando il potere del giudice di graduare la responsabilità in relazionealla gravità della colpa.

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Differenze tra la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa

• 1) fatti causativi della responsabilità civile possono essere l’atto illecito ol’iミadeマpiマeミto di una preesistente obbligazione, mentre nella responsabilitàamministrativa ciò che viene in evidenza è soltanto il " fatto dannoso ;

• 2) la responsabilità civile fa scaturire dall’illeIito o dall’iミadeマpiマeミto unaobbligazione di risarcimento del danno, la responsabilità amministrativa consideratale danno come danno economico e non ancora risarcibile

• 3) La responsabilità civile assegna al giudice civile il compito di accertare l’esisteミzadella obbligazione risarcitoria, mentre la responsabilità amministrativa attribuisceal giudice contabile il compito di determinare il danno risarcibile sia ミell’an che nelquantum ;

• 4) la responsabilità civile impone al giudice civile di individuare il danno risarcibilein base al criterio delle conseguenze dirette ed immediate di cui all’aヴt. 1223cod.civ., mentre la responsabilità amministrativa fa dipendere la risarcibilità deldanno dall’eseヴIizio dei poteri discrezionali ed equitativi del giudice contabile, ilquale gradua la condanna sulla base della gravità della colpa;

• 5) la responsabilità civile prevede che lo stesso giudice civile, a seguitodell’aIIeヴtaマeミto del danno, condanni il debitore all’iミteヴo danno accertato,mentre la responsabilità amministrativa conferisce alla sentenza del giudicecontabile la natura di una sentenza determinativa con effetti costitutivi.

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I caratteri della responsabilità

amministrativa: la personalità.

L’aヴt. 1 della legge n. 20 del 1994 stabilisce,come è noto, che la responsabilità dei soggettisottoposti alla giurisdizione della Corte dei contiè personale, generalizzando il disposto di cuiall’ultiマo comma dell’aヴt. 58 della L. 142/1990("La responsabilità nei confronti degliamministratori e dei dipendenti dei comuni edelle province è personale…").

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La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa

Sotto il profilo risarcitorio è stata avanzata la teoriasanzionatoria della responsabilità amministrativa.

Si tratta di una concezione non accolta integralmente indottrina.

E’ ben vero che essa si compendia in una sanzioneprevista dall’oヴdiミaマeミto e dunque molteplici sono ipunti di contatto con la comminazione di una pena aseguito di un comportamento irregolare.

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La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa

In contrasto a tale tesi si è affermato che:

1) accogliendola, è un duplicato della responsabilitàdisciplinare;

2) la sua applicazione lasca intatto il potere dellapubblica amministrazione di ottenere il risarcimentodel danno. In tal caso, si radica la giurisdizione delgiudice ordinario;

3) tale responsabilità privilegia il momento repressivodella condotta antidoverosa, sia essa commissiva odomissiva.

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La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa

Un esempio, su tutti, può essere indicato nella previsione dellalegge 190 del 2012 anticorruzione che nel modificare l’aヴtiIolo 1comma 1 sexies della legge 20 del 1994 he disposto che さNelgiudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine dellapubblica amministrazione derivante dalla commissione di unreato contro la stessa pubblica amministrazione accertato consentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria,pari al doppio della somma di denaro o del valorepatrimoniale di altra utilità illecitamente percepita daldipendente.ざ.

Viene, dunque, meno il potere determinativo del danno daparte del giudice contabile il quale deve limitarsi ad applicarepedissequamente la norma.

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I caratteri della responsabilità

amministrativa: la parziarietà.

Considerata come logico corollario della naturapersonale della responsabilità per danno all’eヴaヴio,il principio di parziarietà è stato affermato, intermini generali, nel comma 1-quater dell’aヴt. 1 L.20/1994 ("Se il fatto dannoso è causato da piùpersone, la Corte dei conti, valutate le singoleresponsabilità, condanna ciascuno per la parte chevi ha preso").

Il principio di parziarietà è speculare a quello dellasolidarietà.

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I caratteri della responsabilità amministrativa:

la intrasmissibilità agli eredi

Considerato ulteriore corollario della natura personale della responsabilitàamministrativa, il principio di intrasmissibilità della obbligazione risarcitoriaagli eredi è stato affermato, inizialmente, in termini assoluti, con riferimentoai dipendenti ed amministratori degli enti locali (art. 58 legge 142 del 1990),sebbene riferito impropriamente alla responsabilità, e ben presto esteso aidipendenti ed amministratori delle regioni, delle U.S.L. e degli enti ospedalieridisciolti, sia pure attenuato con la previsione della trasmissibilità del debitonei limiti dell’aヴヴiIIhiマeミto (art. 1 legge 20 del 1994).

E’ chiamato a rispondere del danno erariale unicamente il

responsabile del danno, considerata l’iマpossiHilità o estrema difficoltàper gli eredi di difendersi in relazione alla contestazione di un dannoerariale.

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“ull’oHHligo di deミuミIia

Prima di emettere un atto di citazione in giudizio il P.M. IoミtaHile svolge uミ’attività istヴuttoヴia volta alla raccolta delle prove.

Detta fase pヴeliマiミaヴe, pヴesuppoミe uミa さミotizia di daミミo eヴaヴialeざ.Essa può provenire sia da privati cittadini oorgani di stampa, sia dalla stessaamministrazione pubblica o, comunque, da ogniistituzione.

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“ull’oHHligo di deミuミIia

In base alle norme vigenti, gli organi di vertice

dell’aママiミistヴazioミe sono obbligati alladenuncia di danno.

Tanto è vero chein casodi omissione o ritardo essipossono essere condannati insiemecon gli autoridell’illecito e possono rispondere a titolo autonomo ove,in seguito alla mancata denuncia,l’azione diresponsabilità sia prescritta.

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“ull’oHHligo di deミuミIiaAl riguardo, un particolare obbligo di denuncia è quelloprevisto dall’aヴt. 129 delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura penale (obbligo di denunciadel P.M. penale in caso di reati dai quali sia derivato undanno erariale).

Si veda: Corte dei conti, nota interpretativa in materiadi denunce di danno erariale ai Procuratori regionalipresso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte deiconti del 2 agosto 2007.

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“ull’oHHligo di deミuミIia

Detto obbligo è stato, di recente, rafforzato dallalegge 27 marzo 2001 n. 97, art. 7 che haconsolidato il raccordo tra P.M. penale e P.M.contabile.

L’iミiziativa del P.M. contabile è obbligatoria, nel senso

che l’Orgaミo requirente non può omettere di svolgere

uミ’attività di esame preliminare in seguito alla

denuncia di danno erariale.

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“ull’oHHligo di deミuミIiaL’azioミe erariale trae impulso dalla conoscenza di fatti e notizie e la puntualitàdi tali fonti di conoscenza è stata rimarcata dal Lodo Bernardo (art. 17,comma 30 ter, d.l. 1 luglio 2009 n. 78)

30-ter. Le procure della Corte dei conti possonoiniziare l'attività istruttoria ai fini dell'eserciziodell'azione di danno erariale a fronte di specifica

e concreta notizia di danno, fatte salve lefattispecie direttamente sanzionate dalla legge.- segue -

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“ull’oHHligo di deミuミIia«Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento deldanno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge27 marzo 2001, n. 97 . A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizionedi cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e'sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque attoistruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cuial presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche nondefinitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento,da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezionegiurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio ditrenta giorni dal deposito della richiesta ».

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Obbligo di denuncia: il richiamo alla specifica e concreta

notizia di danno nella previsione del lodo Bernardo

Sul punto recente giurisprudenza afferma: Corte Conti sez. riun., 03/08/2011, n. 12« Il significato da attribuire all'espressione "specifica e concreta notizia di danno",recata dall'art. 17, comma 30 ter d.l. n. 78/2009, è così precisato: il termine notizia,comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comuneaccezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppurepercepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica èda intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e chenon sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica,bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi comeobiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressionenel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralitàindifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro trattiessenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessifinanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del p.m. contabile sia assolutamentelibera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato».

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“ull’oHHligo di deミuミIia«Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una"specifica e concreta notizia di danno": a) l'esposto anonimo, seriveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) ifatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, ancheper soggetti diversi dall'invitato, nei medesimi termini; c) i fatti

conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dallaProcura regionale ad organismi quale la Guardia di finanza; d) daultimo, non possono considerarsi specifiche e concrete, secondoquanto innanzi precisato, le notizie relative alla mera condotta,in carenza di ipotesi di danno, quale presupposto oggettivo dellaresponsabilità amministrativa; ciò, a differenza delle ipotesi difattispecie direttamente sanzionate dalla legge».

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L’oHHligo di iミteヴveミto della PヴoIuヴa

L’iミteヴveミto della Procura può avvenire a seguitodi segnalazione di altre magistrature; da fontigiornalistiche dettagliate; da esposti ancheanonimi; da denunce provenienti dalla stessaamministrazione.

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

Il novello art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 il quale testualmente afferma:

Art. 54-bis.

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lostesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che

denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale

anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può

essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o

indirettamente alla denuncia (2).

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

Si veda, poi

l’aヴt. 24 del d.lgs. n. 123/2011 sull’oHHligo di denuncia di dannierariali per i servizi ispettivi di finanza pubblica;

l’aヴt. 5 della legge n. 89/2001 che prevede la comunicazione alProcuratore Generale della Corte delle pronunce di accoglimentodelle eque riparazioni ai cittadini in caso di violazione deltermine ragionevole del processo;

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

Artt. 6 e 7della l. 27 marzo 2001, n. 97 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 80). - Norme sul rapporto traprocedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti deidipendenti delle amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 6

(Disposizioni patrimoniali).

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condannaper delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo240, primo comma".

2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi afini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede adaccertamenti patrimoniali a carico del condannato.

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente:

"2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo delcodice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca".

4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto egratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone laconfisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

ARTICOLO 7

(Responsabilità per danno erariale).

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei

dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica

amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei

conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di

responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvoquanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271.

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

art. 23, punto 5, della l. 27 dicembre 2002, 289 sulla trasmissione alla procura della Corte dei conti dei provvedimenti di ヴiIoミosIiマeミto del deHito posti iミ esseヴe dall’aママiミistヴazioミe;

art. 2, comma 8, della l. 241/90

さLa tutela iミ マateヴia di sileミzio dell'aママiミistヴazioミe è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in

giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio

inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via

telematica, alla Corte dei contiざ.

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

art. 5 l. 24 marzo 2001 n. 89 (danno erariale per violazione del termine ragionevole del processo) e art. 4, comma 3, del d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 (trasmissione alla Procura di sentenza di condanna della p.a. nelle materie ivi previste).

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

Per i dipendenti delle amministrazioni statali, l’oHHligo è saミIito:• dall’aヴt. ヲヰ del d.P.R. n. 3 del 1957

• dall’aヴt. ヵン del r.d. n. 1214 del 1934;

• dall’aヴt. Βン del r.d. n. 2440 del 1923;

• dall’aヴt. ヱ, Ioママa ン, della l. ヲヰ del 1994 secondo il quale

さ ン. Qualoヴa la pヴesIヴizioミe del diヴitto al ヴisaヴIiマeミto sia マatuヴata a Iausa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i

soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è pヴopoミiHile eミtヴo Iiミケue aミミi dalla data iミ Iui la pヴesIヴizioミe è マatuヴata. さ

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L’oHHligo di deミuミIia pヴevisto Ioミ legge

Devesi rilevare inoltre la nota del Procuratore generalepresso la Corte dei conti (indirizzo di coordinamentoI.C./16 del 28 febbraio 1998, a conferma di dueprecedenti indirizzi di coordinamento I.C./2 del 27maggio 1996 e 27 luglio 1990, n. 7739 e 7740), cheaveva fornito a tutte le pubbliche amministrazioniopportuni indirizzi operativi sulle modalità di inoltrodella doverosa denuncia di fatti dannosi per l’eヴaヴio allecompetenti Procure regionali della Corte dei conti.

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Il contenuto della denuncia

In ordine al contenuto della denuncia inquestione, l’art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957,prescrive che la stessa comprende さtutti glielementi raccolti per l’aIIeヴtaマeミto dellaresponsabilità e la determinazione dei daミミiざ.

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Il contenuto della denuncia

La denuncia, pertanto, con riguardo alla

documentazione ad essa allegata, deve contenere:

1) l’iミdiIazioミe del fatto dannoso, nel senso didescrizione del comportamento dannoso e/o delprocedimento amministrativo seguito. Tale indicazionedeve, altresì, evidenziare le illegittimità o lediseconomie gestionali originate da tali comportamentio procedimenti;

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Il contenuto della denuncia

2) l’iマpoヴto del presunto danno subito dall’eヴaヴio, ove ciò risultida fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non siadeterminabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base aiquali emerga l’esisteミza dello stesso, benché ne sia incerta laquantificazione. A questo fine, vanno indicati, ove esistano, glielementi che, sulla base dei dati dell’espeヴieミza amministrativanel settore, possano servire alla quantificazione dello stesso,oppure offrire, se in condizione, parametri per la determinazionein via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.).

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Elementi facoltativi della denuncia

Tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. nel caso di condanne penali):

l’iミdiIazioミe nominativa di coloro cui possa esseヴe pヴesuミtivaマeミte iマputato l’eveミto lesivo.

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Elementi facoltativi della denuncia

Parimenti facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi.

In ogni caso, su richiesta della competente Procurapresso il giudice contabile, cui deve essere indirizzata ladenuncia, il denunciante o, comunque,l’aママiミistrazioミe di appartenenza, provvederà adindicare le generalità complete e gli attuali domicili dei

presunti responsabili del danno.

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L’azioミe eseヴIitata dal puHHliIo ministero contabile

L’azioミe viene esercitata dal pubblico ministerocontabile e, cioè, dal Procuratore regionalecompetente presso le Sezioni giurisdizionaliregionali della Corte dei conti e, in gradod’appello, dal Procuratore generalerappresentante il P.M. innanzi alle Sezionid’appello della Corte dei conti.

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L’azioミe eseヴIitata dal puHHliIo ministero contabile

Il P.M. è l’uミiIo soggetto che può attivarel’azioミe di responsabilità, non potendo ilgiudice procedere d’uffiIio in assenza didomanda di parte.Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti

per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà

inizio, con l’eveミtuale archiviazione del procedimento già aperto.

Tale provvedimento non assume carattere decisorio.

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L’azioミe eseヴIitata dal puHHliIo ministero contabile

In tal senso si veda Corte cost., 27 luglio 1995, n. 415 さIl pubblicoministero mantiene la caratteristica di ufficio che promuovel'azione. L'attività anteriore alla citazione è preordinataall'eventuale instaurazione del giudizio ma non assume caratteredecisorio, anche quando si concluda con un'archiviazione. Questoatto, rimesso alla determinazione propria della parte pubblica cheritenga di non dover promuovere l'azione, non ha natura dipronuncia giurisdizionale, ma chiude un'attività istruttoria diretta averificare se sussistano le condizioni per iniziare utilmente ungiudizio di responsabilità, senza che con l'archiviazione si formigiudicato o che ne derivi in alcun modo un vincolo per lo stessoufficio del pubblico ministero.ざ.

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La deミuミIia dell’eミte daミミeggiato

L’eミte danneggiato, mentre può (anzi deve)segnalare i fatti dannosi alla competenteProcura della Corte dei conti per l’eveミtualeesercizio dell’azioミe, non può sostituirsi al P.M.,attivando il giudizio nei confronti dei presuntiresponsabili, non essendo titolare dell’azioミe diresponsabilità amministrativa.

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IL PM contabile e la garanzia il rispetto del principio di

imparzialità e il principio del buon andamento

L’attヴiHuzioミe del potere di agire in giudizio a un organo neutralee indipendente, estraneo all’aママiミistヴazioミe, è preordinata agarantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio delbuon andamento.

La posizione del PM contabile è uguale a quella del Pubblicoministero presso il giudice ordinario (penale o civile): si tratta diun organo propulsore dell’attività giurisdizionale che ha lafunzione, ミell’iミteヴesse pubblico, di garantire la correttaapplicazione della legge.

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PM organo neutrale e imparziale

Il P.M. è un organo neutrale e imparziale cheassume il ruolo di さattoヴeざ nel processocontabile per tutelare valori e interessi generali,e non ミell’iミteヴesse particolare della solaamministrazione danneggiata.

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

L’aヴt. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20prescrive che l’azioミe deve essere esercitata entrocinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato ilfatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento dolosodel danno, dalla data della sua scoperta, altrimenti lastessa si prescrive (nel senso che, ove la controparteeccepisca la prescrizione, il giudice deve dichiararel’azioミe inammissibile e non può decidere nel merito).

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Appare ormai acclarato nella giurisprudenza che perfatto dannoso non si intende solo la condotta materialedel funzionario o dell’iマpiegato pubblico, ma anche

l’eveミto dannoso che alla stessa ha fatto seguito, ecioè l’effettivo pregiudizio economico che è derivatoall’aママiミistヴazioミe in seguito alla condotta stessa.

Ciò ha portato alla cancellazione dalla legge finanziaria per il 2007 della previsione

normativa tesa invece a legiferare proprio la teoria della condotta a scapito

dell’effettivo momento di verificazione dell’eveミto dannoso.

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Il problema della conoscibilità del danno è,come appena detto, strettamente connesso alladisciplina dell’oIIultaマeミto doloso del danno.Anche in questo caso, conformemente alladisciplina derivante da fatto illecito, è la

conoscibilità, intesa come manifestazione

esteriore del danno, a determinare la fissazionedel dies a quo.

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

In tal senso si veda:

Corte dei conti, Sez. III centrale, sent. n. 213/a del 17maggio 2006: さIn fattispecie di danno dolosamente

occultato, la prescrizione decorre - per espressa

previsione dell’art. 1 co. 2° L. 14 gennaio 1994 n. 20 -

dalla scoperta del danno, che non può invero essere

negata nel caso in cui l’illeIito sia divenuto un fatto

notorio, come certamente è quando il presunto

responsabile sia stato sottoposto ad una misura di

carcerazione preventivaざ;

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Corte dei conti Sez. I centrale, sent. n. 104/a del5 maggio 2006: さLa prescrizione dell’azioミe di

responsabilità amministrativo contabile relativa

a danni dolosamente occultati nel contesto di

uミ’azioミe delittuosa decorre dalla scoperta di

tale frode, che può essere individuata nel

momento in cui si verifica il rinvio a giudizio

penaleざ;

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Corte dei conti Sez. I, sent. ミ. ンΑΑ del ヱΑ.ヱヱ.ヲヰヰヵ: さai fini della decorrenza del

terマiミe di presIrizioミe del diritto fatto valere attraverso l’azioミe, l’art. ヱ, II, legge 1994 n. 20 vada letto e interpretato anche in correlazione alle

disposizioミi del IodiIe Iivile Ihe disIipliミaミo l’istituto della presIrizioミe e, segミataマeミte, iミ Iorrelazioミe all’art. ヲ9ン5 I.I., seIoミdo Iui la presIrizioミe decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valereざ Ihiareミdo Ihe, さtra le Iause iマpeditive dell’eserIizio del diritto, la giurisprudeミza della Corte di Cassazione ha elaborato la non conoscibilità obiettiva del danno ingiusto nelle

ipotesi di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947, I, c.c.). -

segue -

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミeHa, infatti, detta giurisprudenza più volte esplicitato che la responsabilità da

fatto illecito costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona quando

sono realizzati tutti i fatti ed eventi che la compongono, tra cui è ricompresa la

conoscibilità obiettiva del danno ingiusto, cosicché il momento della

esteriorizzazione obiettiva del danno stesso costituisce il dies a quo di

decorrenza della prescrizione, perché solo nel momento in cui il danno si

esteriorizza diventa obiettivamente percepibile e conoscibile; cosicché, ancora,

non è al momento del suo verificarsi che deve aversi riferimento bensì è a

quello, eventualmente successivo, in cui si esteriorizza il danno stesso che

sorge il diritto al risarcimento e quindi il dies a quo del relativo termine di

prescrizione, non essendovi prima una inerzia giuridicamente rilevante, nel

titolare del diritto, ミell’uso giuridiIaマeミte possiHile del diritto stesso ふミoミ uso di un interesse tutelato attuale e insoddisfatto). – segue -

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミeE l’art. 2947, I, c.c. come pure l’art. 1, II, Legge 1994 n. 20, costituiscono in

effetti applicazione del principio generale posto dall’art. 2935 c.c. riassumibile

nel brocardo さactioni nondum natae non praescribiturざ con tutte le

implicazioni innanzi esplicitate (cfr. in termini Cass. Sez. III n. 1716 del

24.3.1979 e n. 1442 del 24.2.1983 e n. 3206 del 5.7.1989; Cass. Sez. II n. 4532

del 18.5.1987ぶざ. La giurisprudenza è ormai consolidata in tal senso e

l’iミterpretazioミe è corroborata dal fatto che, prima del rinvio a giudizio,

sussiste un segreto istruttorio che rende inconoscibili i fatti e gli elementi

probatori. Anche il Procuratore Generale ha citato più recente giurisprudenza

in tal senso (Sez. I n. 384/2004). Da ciò consegue che, nel caso in esame, il

termine iniziale della prescrizione non può che decorrere dalla data del rinvio

a giudizio. V. anche , Sez. I centrale 2 ottobre 2002 n. 336/a).

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Ai fini del corretto computo dei terminiprescrizionali va infatti dimostrato partitamentenon solo il comportamento imputabile a titolo didolo, ma anche l’azioミe commissiva od omissivacon cui scientemente si è tenuto celato l’effettodel proprio fatto illecito.

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

In caso di comportamento omissivo, laprescrizione decorre dal momento in cuiè venuto a scadenza il termine diesercizio del diritto, illecitamenteomesso.

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Va considerato che l’aヴt. 1310, co. 1°, c.c., alla streguadel quale gli atti d’iミteヴヴuzioミe della prescrizione hannoeffetto nei confronti di tutti i condebitori in solidoanche se compiuti nei confronti di qualcuno di essi,trova applicazione ai fini dell’iミteヴヴuzioミe dellaprescrizione dell’azioミe di responsabilitàamministrativo-contabile se si tratti di corresponsabilitàsolidale per fattispecie di danni cagionati con dolo.

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La pヴesIヴizioミe dell’azioミe

Inoltre nel caso di danno indiretto il dies a quodella prescrizione si individua nel momento incui sorge per l’eミte l’oHHligo di risarcire il terzo.

Così, nel caso di definizione di controversiamediante lodo arbitrale la decorrenza siindividua al momento della sottoscrizione dellodo.

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L’iミteヴヴuzioミe della pヴesIヴizioミe

Sotto il profilo dell’idoミeità ad interrompere i termini diprescrizione, tenuto conto che l’iミteヴヴuzioミe deltermine di prescrizione può essere rilevata d’uffiIio dalgiudice, è pacifico nella giurisprudenza contabile ilriconoscimento dell’effetto interruttivo permanentedella costituzione di parte civile dell’Aママiミistヴazioミenel procedimento penale, sino alla definizione delgiudizio penale.

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L’iミteヴヴuzioミe della pヴesIヴizioミe

Così come effetto certamente interruttivo per ildecorso dei termini prescrizionali riveste l’atto dimessa in mora da parte dell’Aママiミistヴazioミe neiconfronti del proprio dipendente.

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L’iミteヴヴuzioミe della pヴesIヴizioミe

In proposito, tuttavia, va ricordato che l’atto di messa inmora, perché possa validamente spiegare gli effettidescritti, deve necessariamente essere un vero attodell’Aママiミistヴazioミe con l’affeヴマazioミe in essocontenuta di responsabilità di un soggetto in ordine aduna fattispecie identificata. Minor importanza, secondola giurisprudenza prevalente, assume l’esattaquantificazione del danno, bastando anche unriferimento alla quantificabilità dello stesso.

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L’iミteヴヴuzioミe della pヴesIヴizioミe

Corte dei conti, Sez. I centrale, n. 126/a del26.5.2006: さAi fini della validità della costituzione in

mora, per il conseguimento dell’effiIaIia interruttiva

della prescrizione del credito erariale, è necessario e

sufficiente che l’atto contenga la inequivoca

manifestazione di volontà del soggetto titolare del

diritto di ottenere l’adeマpiマeミto dell’oHHligazioミe,

a nulla rilevando l’ulteヴioヴe requisito dellaquantificazione del daミミoざ;

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L’iミteヴヴuzioミe della pヴesIヴizioミe

contra Sez. I, sent. n. 385 del 24.11.2005: さnon è idoneo

ad interrompere la prescrizione l’atto con cui l’eミtepubblico danneggiato, invece di intimare il pagamento

di una somma determinata di denaro, manifesti la

volontà di ottenere il risarcimento di u danno che

emergerà eventualmente dal giudizio penale e, quindi,

un danno meramente ipotetico, in quel momento

incerto ミell’aミ e nel quantum).

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L’iミvito a dedurre la fase preliminare

Il Procuratore regionale, una volta raggiunto da una notizia didanno erariale, sempre che non ritenga di dover archiviare ladenuncia per mancanza di elementi, svolge uミ’attività di raccoltadelle prove durante la quale, avvalendosi se necessario dellaGuardia di finanza o di altri organi di polizia giudiziaria, puòdisporre, tra l’altヴo, esibizione di documenti, ispezioni eaccertamenti, sequestro di documentazione e qualsiasi altraattività preordinata alla ricerca delle prove.

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L’iミvito a dedurre la fase preliminare

Iミ ケuesta fase pヴeliマiミaヴe dell’istヴuttoヴia ミoミ vi è contraddittorio, nel senso che, il presunto responsabile non è neppure a conoscenza del fatto Ihe esista uミ’attività di iミdagiミe del P.M. contabile.

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L’iミvito a dedurre la fase preliminare

Si tratta in sostanza di uミ’attività per così direさliHeヴaざ, cioè non procedimentalizzata. Solo altermine dell’istヴuttoヴia, ove il P.M. ritenga diavere elementi di prova sufficienti per emettereuna citazione in giudizio, è tenuto a notificare alpresunto responsabile un atto – il primo delprocedimento che porta all’aIIeヴtaマeミtodell’eveミtuale sussistenza di una ipotesi diresponsabilità - chiamato さinvito a dedurreざ

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L’iミvito a deduヴヴe – la normativa

Art. 5 della l. 14 gennaio 1994, n. 19 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

5. Giudizi di responsabilità.

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni. - segue -

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L’iミvito a deduヴヴe – la normativa

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

• a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

• b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati. - segue -

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L’iミvito a deduヴヴe – la normativa

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

• a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

• b) il sequestro dei documenti;

• c) audizioni personali;

• d) perizie e consulenze.

7. omissis .

8. omissis.

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L’iミvito a deduヴヴe – natura giuridica

Il c.d. invito a dedurre è un atto che devenecessariamente precedere, a pena di nullità, lacitazione in giudizio del presunto responsabile.

Sul punto si veda Corte costituzionale 4 giugno1997, n. 163, soprattutto riguardo la natura

preprocessuale dell’iミvito a dedurre.

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L’iミvito a deduヴヴe: la ミatuヴa giuヴidiIa alla luIe della giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale con sentenza 4 giugno 1997, n. 163, ha affermato:«Questa Corte, in una sua precedente pronunzia, soffermandosi sull'istitutoqui in esame, il quale rappresenta una delle peculiari innovazioni della piùrecente riforma del processo contabile, ha già avuto occasione di rilevare chel'invito a dedurre attiene ad una fase che precede l'accertamento delle

responsabilità, suscettibile, alternativamente, di mettere capoall'instaurazione del giudizio ovvero all 'archiviazione, ma tale da non inficiare

la tradizionale regola secondo la quale, nel giudizio di responsabilità

amministrativa, il giudice è investito della causa solo attraverso l'atto di

citazione (sent. n. 415 del 1995).

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L’iミvito a deduヴヴe: la ミatuヴa giuヴidiIa alla luIe della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Da detta impostazione non si discosta quella giurisprudenza contabile che haindividuato la funzione del l'atto di cui trattasi essenzialmente nellapreliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già indagato, cheviene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue ragioniall'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al Procuratore regionalelo sviluppo di più adeguate indagini. Senza che occorra qui indugiare sullaquestione della qualificazione giuridica dell'invito a dedurre, come condizionedi procedibilità o meno rispetto all'azione, tema questo ancora controverso ingiurisprudenza, può ritenersi, comunque, che si tratti di un atto che muoveall'acquisizione di ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente,in vista delle conclusive determinazioni che non necessariamente dovrannoessere nel senso dell'inizio dell'azione di responsabilità.

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Il contenuto

Nell’atto il P.M. IoミtaHile deve:

- esporre gli elementi di fatto e di diritto sulla cui base fonda la contestazione di responsabilità e l’aママoミtaヴe del danno;

- invitare il presunto responsabile a far pervenire proprie deduzioni e osservazioni difensive, nonché prove a proprio discarico, entro un termine peヴeミtoヴio ふl’iミvitato ha aミIhe la possiHilità di esseヴe ascoltato personalmente ove ne faccia richiesta).

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L’aIIesso al fasIiIolo istruttorio da parte dell’iミvitato

Al riguardo la Corte dei conti ha affermato che:

in ordine ai limiti che l’iミvitato incontra ミell’esaマe delfascicolo istruttorio, non si applicano gli artt. 22 e ss.della legge 241/1990. Il diritto di accesso è esercitabilesoltanto nei confronti degli uffici amministrativi dellaCorte dei conti. Corte Conti sez. riun., 19/06/1998,n.14/Q.

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Una figura del tutto peculiare nel panorama pヴoIessuale ……

La stessa sentenza ha avuto, poi, modo di affermare che:

« L'"invito a dedurre" che costituisce figura processuale del tutto peculiarenel panorama processuale dell'ordinamento italiano, ha natura di atto

procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione diconsentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitarela citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibilecompletezza istruttoria, derivandone dalla sua mancanza non la nullità, ma lainammissibilità della citazione (che può essere riproposta dopo larinnovazione dell'invito); pertanto deve escludersi una piena ed assolutacorrispondenza del contenuto all'atto di citazione, a meno che quest'ultimonon si discosti nettamente dal nucleo essenziale della ""causa petendi"" e"petitum" tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito, nonpotendosi parlare nè di "mutatio libelli" nè di possibili vizi di ultrapetizione.»

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La pヴoヴoga peヴ l’eマissioミe dell’atto di Iitazioミe

Il procuratore regionale emette l’atto di citazione in giudizio entro centoventigiorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni daparte del presunto responsabile del danno (tale termine è indicato nellostesso invito a dedurre).

Eventuali proroghe dell’iミdiIato termine di 120 giorni sono autorizzate, dietrorichiesta motivata del procuratore, dalla sezione giurisdizionale competente,nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazioneobbliga il procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporrel’aヴIhiviazioミe entro i successivi quarantacinque giorni; l’aIIogliマeミto dellarichiesta di proroga determina, ai fini del computo del termine per laproduzione dell’atto di citazione, la sommatoria degli iniziali 120 giorni conquelli ulteriormente autorizzati.

Alla prima richiesta di proroga autorizzata, possono seguirne delle altre che ilCollegio valuta autonomamente di volta in volta.

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La pヴoヴoga peヴ l’eマissioミe dell’atto di Iitazioミe la sospensione feriale

Per giurisprudenza pacifica altermine di legge citato dei 120giorni si applica il termine disospensione feriale dei giorniintercorrenti tra il 1° agosto ed il 31agosto (prima fino al 15settembre).

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L’iミvito a dedurre ミotifiIato ad uミa pluralità di soggetti

La più recente giurisprudenza che ha inoltreaffermato che il termine di cui all’aヴt. 5, primocomma, della legge n. 19/1994 decorre, nellaipotesi che l’iミvito a dedurre sia emanato nei

confronti di una pluralità di soggetti ritenuti

corresponsabili del danno erariale e così

individuati ミell’atto contestualmente ad essi

inviato, dalla data dell’ultiマa notifica dell’iミvitoa dedurre medesimo.

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L’iミvito a dedurre ミotifiIato ad uミa pluralità di soggettiI diversi orientamenti giurisprudenziali

In precedenza la Corte Conti sez. riun.18/06/2003, n. 13 aveva affermato che:さNell'ipotesi di concorso di persone nellafattispecie di addebito oggetto di indagine delp.m. contabile, il termine di 120 giorni prescrittodalla legge per l'emissione della citazionedecorre per ciascun invitato dalla notifica

dell'invito che lo riguarda, e non già per tutti gliinvitati dalla notifica dell'ultimo invito.ざ.

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L’iミvito a dedurre ミotifiIato ad uミa pluralità di soggettiI diversi orientamenti giurisprudenziali

Successivamente la Corte Conti sez. riun., 25/03/2005,n. 1 ha, invece, affermato che: さNell'ipotesi in cui unapluralità di presunti responsabili amministrativo-contabili siano destinatari di un contestuale invito adedurre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. in l. 14 gennaio1994 n. 19 e successive modificazioni, il termine di 120giorni per l'emissione della citazione decorre per tutti

dal momento in cui si perfeziona l'ultima delle

notificazioni dell'invito in questione. さ.

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Il giudizio

Il processo contabile è un processo di parti (P.M.attore e convenuto/i) che si svolge innanzi a ungiudice terzo e imparziale sulla base dei principicostituzionali che regolano il giusto processo(art. 111 della Costituzione novellato).

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Il giudizio

E’ il giudice a pronunciarsi, al termine delprocesso, sulla base della domanda del P.M.(citazione in giudizio), per stabilire se sussistanoo meno i presupposti per poter pronunciare unasentenza di condanna al risarcimento del dannonei confronti dei convenuti in giudizio.

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Il giudizio

Il processo, che consta di una fase introduttivascritta e di una fase orale (udienzadibattimentale), è regolato dal principio delcontraddittorio.

Ognuna delle parti può svolgere le proprie difesee produrre i mezzi di prova che ritengaopportuni.

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Il giudizio

Il processo in materia di responsabilitàamministrativa è disciplinato dal codice diprocedura civile, in quanto compatibile, in virtùdel rinvio operato dall’aヴt. 26 del r.d. 1214 del1934.

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Il giudizio

La parte attrice ha l’oミeヴe:

- di introdurre la domanda (citazione);

- di provare i fatti su cui fonda la propria pretesasecondo le regole del processo civile.

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Il giudizio

Il convenuto ha l’oミere di provare i fatti contrari

a quelli allegati dal P.M.

Spetta quindi al P.M. provare e quantificare undanno pubblico risarcibile da attribuire alconvenuto sulla base del criterio della colpagrave e del nesso causale.

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Il giudizio

Nel processo contabile, stante la indisponibilità dei dirittifatti valere dal PM, contabile il giudice può cooperareミell’aIケuisizioミe della prova.

Può ordinare l’assuミzioミe dei mezzi istruttori che ritengaopportuni.

Può, anche, ordinare al P.M. contabile di chiamare in causasoggetti non convenuti originariamente in giudizio.

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Il giudizio

Le questioni preliminari

Nell’eIoミoマia generale dello svolgimento delgiudizio, l’esaマe di merito è sempre precedutodall’esaマe di eventuali questioni di rito acarattere pregiudiziale o preliminare.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

Per eccezioni pregiudiziali e/o preliminari si intende:

- eccezione di giurisdizione: nega lagiurisdizione della Corte dei conti.

L’aIIogliマeミto determina l’iマpossiHilità dipronunciarsi su alcun altro aspetto sollevato ingiudizio.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

- eccezione di prescrizione: diIhiaヴa pヴesIヴitta l’azioミe di ヴespoミsaHilità, Iioè assuマe decorso il termine di cinque anni dal momento della commissione del fatto alla data di ミotifiIa dell’atto di Iitazioミe. E’ comunque possibile il verificarsi di fatti interruttivi del predetto terminequinquennale. Essi possono essere atti di messa in mora del convenuto in giudizio

e/o adozione nei termini dell’iミvito a dedurre).

Per quanto riguarda il danno indiretto il termine quinquennale inizia a decorrere dalmomento in cui l’Aママiミistヴazioミe ha subito l’esHoヴso patrimoniale a seguito dicondanna in sede civile per danno a terzi causato da un proprio dipendente.

Nell’ipotesi di pendenza del procedimento penale il dies a quo per la prescrizione insede contabile è dato dalla data di rinvio a giudizio del presunto responsabileミell’aマHito del processo penale.

In caso di danno occulto, il quinquennio decorre dalla scoperta del fatto.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

- eccezione di pregiudizialità: l’aIIogliマeミto determina la sospensione delgiudizio.

Non esiste oggi, nella dinamica dei rapporti fra giurisdizioni, rapporto dipregiudizialità di una nei confronti delle altre.

Dunque, a fronte della relativa eccezione, il giudice deve delibare sesospendere il giudizio in attesa della conclusione del concorrenteprocedimento o se invece sussistono gli elementi per procedereautonomamente senza sospendere il giudizio. L’aIIogliマeミto comporta poiobbligo di riassunzione del giudizio.

La condanna emessa in dibattimento dal giudice penale fa stato nel processocontabile quanto all’illiIeità penale e al fatto nel suo complesso. Si discute seciò comprenda oltre agli elementi materiali (per i quali la giurisprudenza èpacifica) anche gli elementi psicologici.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

Eccezione di regolamento preventivo di giurisdizione:

non determina l’autoマatiIa sospensione del giudizio.

Ammette, ai sensi dell’aヴt. 367 c.p.c. nella novella della legge n.358/1990, art. 61, una previa delibazione da parte del Collegio diammissibilità in ordine alla manifesta infondatezza dell’istaミza odella questione di giurisdizione.

Il processo sospeso a seguito di ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione deve essere successivamenteriassunto ex art. 367, comma secondo c.p.c. e dall’aヴt. 125 delledisposizioni di attuazione del codice anzidetto.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

- istanza di ricusazione: il ricorso, depositato insegreteria o in udienza, corredato degliopportuni mezzi di prova, determina lasospensione del processo.

Il collegio, udito il giudice ricusato ed effettuata,ove occorra, una propria istruttoria, decide conordinanza da notificarsi alle parti ai fini dellariassunzione.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

- eccezione di costituzionalità e questione di massima: è rimessa al Collegiola valutazione circa la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione

di costituzionalità sollevata. La causa di sospensione cessa con la pronunziada parte della Corte costituzionale.

Nel caso invece di deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di unafattispecie perché le stesse si pronuncino in sede di risoluzione di questionedi massima. E’ è essenziale ai fini dell’aママissiHilità della questione, ladimostrazione da parte del giudice remittente della sussistenza di uncontrasto di giurisprudenza. La sospensione cessa quando sia intervenuta lapronuncia delle Sezioni Riunite.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

- eccezione di falso o di status: comporta l’iミteヴヴuzioミedel giudizio.

La parte che deduce la falsità di un documento deveprovare che sia stata già proposta la querela di falso odomandare la prefissione di un termine entro cui possaproporla innanzi al tribunale competente, (cfr. art. 10,R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). Non sono ammissibilidinanzi alla Corte dei conti le istanze di riconoscimentoe di verificazione di scrittura privata previste dagli artt.da 214 a 220 c.p.c.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

- morte di una delle parti, estinzione della persona giuridica o

perdita della capacità prima della costituzione: comporta ladichiarazione di interruzione del processo e la relativa estinzionenei confronti della persona defunta o giuridicamente non piùconsiderabile come parte processuale.

Il processo si estingue definitivamente qualora non vi siano gliestremi per dichiarare trasmissibile agli eredi l’ipotesi diresponsabilità.

Nell’ipotesi di morte di uno dei convenuti nel caso di concorso dipersona nella causazione del danno, va dichiarata l’estiミzioミe delgiudizio nei confronti del defunto, stralciandone la relativaposizione, e la prosecuzione dello stesso nei confronti degli altri.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

eccezione di ミullità dell’atto di Iitazioミe:

viene sollevata in ordine a fenomeni temporali

(intempestività dell’atto di citazione) ocontenutistici (inconferenza dell’atto di citazioneo mancata riferibilità alle contestazioni di cuiall’iミvito a dedurre).

L’aIIogliマeミto comporta ovviamente la chiusura in rito del procedimento giurisdizionale.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

La prima ipotesi, che è relativa alla intempestività fa riferimento agli obblighi teマpoヴali di ミotifiIa dell’atto di Iitazioミenei 120 giorni successivi alla sIadeミza del teヴマiミe fissato ミell’iミvito a deduヴヴe peヴ la produzione di controdeduzioni (talvolta si parla di さiマproIediHilitàざ del giudizio).

E’ iマpoヴtaミte segミalaヴe Ihe teヴマiミe tassativo dei 120 giorni può trovare deroga ミell’istituto della pヴoヴoga (chiesta dal Procuratore e concessa dal Collegio in udienza camerale inaudita altera parte).

Tale pヴoヴoga può esseヴe autoヴizzata aミIhe più di uミa volta ミell’aマHito dello stesso giudizio, o peヴ appliIazioミe del I.d. さteヴマiミe feヴialeざ ふンヰ gioヴミi – dal 1° agosto al 31 agosto) che, per effetto di giurisprudenza ormai pacifica, si applica anche al pヴoIediマeミto ヴelativo all’ iミvito a deduヴヴe.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

La seconda ipotesi fa riferimento al fatto che l’atto dicitazione deve contenere una contestazione precisa deifatti e delle imputazioni, con relativa quantificazionedegli addebiti.

Mancando ciò la citazione non assolve al suo compitodi さvoIatio in jusざ risultando quindi mezzo non efficacea contestare fatti dannosi e contro il quale, data la suagenericità, non può essere apprestata una idoneadifesa tutela del convenuto.

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Le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari

Di nullità della citazione si parla anche in caso di さmutatio libelliざnei confronti delle contestazioni contenute ミell’iミvito a dedurre.

Se infatti è ammissibile una さeマeミdatio liHelliざ consistente nella

migliore precisazione delle contestazioni e della domanda

contenute nella citazione rispetto all’iミvito (e non potrebbeessere altrimenti scontando la citazione una fase istruttoriasuccessiva all’adozioミe dell’iミvitoぶ.

Non è invece ammissibile una sostanziale modifica dei fatticontestati poiché ciò, tra l’altヴo, integrerebbe una lesione delcontraddittorio e del diritto di difesa del convenuto.

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Le sentenze di condanna o di assoluzione

Quanto agli effetti della pronuncia del giudice, bisogna distinguere:

1) la sentenza di condanna;

2) La sentenza di assoluzione.

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La sentenza di condanna

La sentenza di condanna è immediatamente esecutiva e determina il sorgere di un diritto di Iヴedito dell’aママiミistヴazioミe ad otteミeヴe, aミIhe coattivamente tramite una procedura esecutiva, la somma indicata nella sentenza stessa.

E’ l’aママiミistヴazioミe a Iuヴaヴe l’eseIuzioミe della sentenza di condanna, ai sensi di una procedura semplificata prevista dalla legge n. 59/1997 (art. 20 comma 8) sotto la vigilanza del PM.

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La sentenza di assoluzione

Se la sentenza è di assoluzione (definitivoproscioglimento) le spese legali sono sostenutedall’aママiミistヴazioミe di appartenenza.

Il PM in quanto parte pubblica non può maiessere condannato alle spese del giudizio.

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L’udieミza nel processo contabile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

La disciplina normativa delle udienze, quale fase delprocesso, dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Cortedei conti, è contenuta nel r.d. 13 agosto 1933 n. 1038,nonché nelle norme del vigente codice di proceduracivile, cui – con richiamo ritenuto さdiミaマiIoざ daconsolidata giurisprudenza – rinvia l’aヴt. 26 dellostesso decreto n. 1038/1933 (regolamento diprocedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti).

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

Occorre peraltro premettere, come giàaccennato in precedenza, taluni riferimenti alregime di conoscenza legale degli atti, attraversole forme della comunicazione e dellanotificazione.

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

La comunicazione, in quanto tale, ai sensidell’aヴt. 136 c.p.c., è mero atto del segretario,che, a mezzo di essa, informa il PubblicoMinistero, le parti, gli ausiliari del giudice edogni altro interessato di un determinato fattoche li riguarda, in ottemperanza ad un obbligo dilegge o ad un ordine del giudice.

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

La modalità principale della notifica, anche nel processo amministrativo-contabile, è quella c.d. さa mani pヴopヴieざ, da effettuarsi ai sensi dell’aヴt. 137c.p.c., secondo il quale le notificazioni, quando non è disposto altrimenti[cfr. artt. 150 e 151 c.p.c.] sono eseguite dall’uffiIiale giudiziario, suistanza di parte o su richiesta del P.M. o del segretario, mediante consegnaal destinatario di copia conforme dell’atto da notificarsi.

L’uffiIiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione medianteconsegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo troviミell’aマHito della circoscrizione dell’uffiIio giudiziario al quale è addetto.Ove il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l’uffiIiale giudiziario ne dàatto nella relazione e la notificazione si dà per compiuta a mani proprie.

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

La notificazione può validamente essereeffettuata anche a mani di persona di famigliadell’iミteヴessato, o addetto all’uffiIio odall’azieミda, al portiere o, in mancanza di questi,al vicino di abitazione che accetti di riceverla.Essi devono sottoscrivere l’oヴigiミale e l’uffiIialegiudiziario dà notizia al destinatariodell’avveミuta notificazione mediante letteraraccomandata.

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

Si ricorda ancora che la Corte costituzionale hadichiarato さE' costituzionalmente illegittimo ilcombinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art.4 comma 3l. 20 novembre 1982 n. 890, nellaparte in cui prevede che la notificazione siperfeziona, per il notificante, alla data diricezione dell'atto da parte del destinatarioanzichè a quella, antecedente, di consegnadell'atto all'ufficiale giudiziario.

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

E', infatti, palesemente irragionevole, oltre chelesivo del diritto di difesa del notificante, che uneffetto di decadenza possa discendere dalritardo nel compimento di un'attività riferibilenon al notificante, ma a soggetti diversi(l'ufficiale giudiziario e l'agente postale comeausiliario di questo), e perciò del tutto estraneaalla sfera di disponibilità del primo.

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L’udieミza ミel pヴoIesso IoミtaHile

Il regime delle comunicazioni e delle notificazioni

Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono,dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda ilnotificante, al solo compimento delle attività a luidirettamente imposte dalla legge, ossia allaconsegna dell'atto da notificare all'ufficialegiudiziario; restando, naturalmente, fermo, per ildestinatario, il principio del perfezionamento dellanotificazione solo alla data di ricezione dell'atto,attestata dall'avviso di ricevimento, con laconseguente decorrenza da quella stessa data diqualsiasi termine imposto al destinatariomedesimo.ざ.

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causa

Nel processo contabile l’udieミza di discussione,è, come quella civile, orale e da verbalizzare.

In essa si concentrano:

- le udienze di prima comparizione e ditrattazione della causa;

- si ritiene che il giudice contabile possadisporne, con valutazione discrezionale, il rinvioper consentire alle parti di presentare memoriescritte su specifici aspetti della controversia.

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causadifferenze tra il giudizio contabile e il giudizio ordinario

Al riguardo, come si vedrà, differenze significativeemergono con la disciplina di cui all’aヴt. 180 commi2 e 3 c.p.c.

Nel giudizio contabile si consideri la regola:

- della concentrazione delle udienze e ladiscrezionalità del giudice nel rinviare l’udieミza didiscussione

- nel giudizio ordinario, invece il giudice è tenuto afissare udienze さad hoIざ per la trattazione e,quindi, per la discussione della causa.

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causa

Preliminarmente alla discussione del merito, vale a dire in una fase che corrisponde logicamente all’udieミza di prima comparizione di cui all’aヴt. ヱΒヰ Ioママa ヱ c.p.c., il giudice contabile deve procedere ad una serie di accertamenti preliminari.

Tra questi:- la nuova disciplina del controllo sulla validità della citazione e dei

ヴiマedi iミ saミatoヴia pヴevisti dall’aヴt. ヱヶヴ c.p.c.. Come è noto, con la riforma, si è operata una netta distinzione tra vizi relativi alla vocatio in ius

(primi tre commi dell’aヴt. 164) e vizi attinenti alla editio actionis (quarto, quinto e sesto comma). Nelprimo caso la sanatoria, possibile con la rinnovazione della citazione o con la costituzione delconvenuto, opera ex tunc, salva la possibilità di fissazione di una nuova udienza se il convenuto deducel’iミosseヴvaミza dei termini di comparizione. Nel secondo caso, la sanatoria, per rinnovazione ointegrazione della domanda, opera ex nunc

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causa

Quanto alla tematica della vocatio in ius, nella fase preliminare, il giudice contabileverifica anzitutto se la citazione sia o no conforme ai contenuti di cui all’aヴt. 163 nn. 1e 2 c.p.c., se cioè manchi ovverosia incerta l’iミdiIazioミe del giudice adito ovvero della Procura regionale che agisce.

Quest’ultiマa fattispecie è specificamente configurata dalla legge (cfr. art. 3 Reg. proc.)come omessa sottoscrizione della citazione o dell’appello del P.M. contabile.

Ancora, il giudice deve accertare se i convenuti:abbiano potuto disporre del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’aヴt. 163bis c.p.c. e se, la loro costituzione possa dirsi regolare o meno, anche in riferimento alrispetto del termine dilatorio fissato dal presidente della Sezione nel decreto difissazione di udienza. Tale termine che è per prassi di venti giorni.

Tale termine è lo stesso di quello previsto dall’art. 166 c.p.c. per la costituzione delconvenuto anche se la norma nel rito contabile privo delle sanzioni ex art. 181 e deglieffetti preclusivi ex art. 167 ha tutto sommato scarso significato.

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causa

Può dirsi peraltro che la presentazione di attidefensionali, oltre il termine dilatorio fissato neldecreto di fissazione di udienza è stata sempreaccettata dalla prassi processuale e quindi essa noncomporta effetti per la parte che non vi abbiaottemperato, salvo il rinvio che la controparte puòottenere per l’esaマe delle memorie e deidocumenti prodotti fuori termine.

Il giudice secondo qualche pronuncia può, secondoil suo prudente apprezzamento, rifiutare il rinvio.

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causa

Va inoltre considerato che il mancato rispettodelle norme riguardanti la vocatio in ius puòessere rilevato dal giudice soltanto se iconvenuti non si siano costituiti ovvero,costituendosi, l’aHHiaミo eccepito, nel qual caso ilgiudice ordina, anche d’uffiIio, la rinnovazionedella citazione.

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Udienza di discussione

Prima comparizione e trattazione della causa

Al riguardo, va segnalato che, essendo istituzionali lacostituzione e la comparizione in giudizio del P.M. contabile,deve considerarsi sanata la notifica tardiva dell’udieミza inviolazione, dei termini dilatori spettanti al P.M. salvo il rinvioprevisto dal co. 3 art. 164 per consentire il rispetto dei termini.

Anche in caso di mancanza di notifica del decreto d’udieミzala costituzione del convenuto comporta il raggiungimentodello scopo e la sanatoria ex nunc; al più si potrà disporre unrinvio e la fissazione di nuovo termine per la regolareeffettuazione dell’iミIoマHeミte.

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La costituzione delle parti

Le problematiche in ordine alla vocatio in ius portano adapprofondire il tema della costituzione delle parti che sirealizza nel giudizio contabile mediante il deposito insegreteria del fascicolo di parte, contenente la citazioneovvero la comparsa di risposta, la prova delle notificheeseguite ed i documenti offerti in comunicazione allecontroparti, tra le quali in tal modo avviene lo scambio diatti e documenti (cfr. art. 4 Reg. proc.).

È appliIaHile aミIhe l’aヴt. ヱΑヰ c.p.c..

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La costituzione delle parti

Quanto alla disciplina della rappresentanza e delladifesa in giudizio, valgono le norme generali, salvoche senza ministero di avvocato è possibile, inprimo grado, la costituzione in giudizio, ma non lacomparizione in udienza, mentre in appello lostessa ammissibilità del gravame è condizionatadall’assisteミza e dalla sottoscrizione di un avvocatocassazionista.

Occorrendo, il giudice fissa un termine ai convenutiper regolarizzare eventuali difetti.

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Mutatio ed emendatio libelli

La possibilità di proporre nuove domande allaprima udienza e, a maggior ragione, nelprosieguo del processo era sostanzialmentevietata nel diritto processuale.

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Mutatio ed emendatio libelli

La giurisprudenza, ミell’iミteミto di salvaguardare unasostanziale parità processuale e le possibilità di difesa delconvenuto rispetto alla posizione del P.M., ha sempreescluso l’aママissiHilità di una mutatio libelli, salvo che insenso favorevole al convenuto.

Essa ha in genere ammesso la cd. emendatio libelli, chesostanzialmente coincide con le richiamate modificazionie le precisazioni della domanda.

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Mutatio ed emendatio libelli

Volendo dare una definizione del concetto dimutatio libelli, quale emerge dallagiurisprudenza contabile, può dirsi che ladomanda è nuova quando ne viene mutata laさcausa petendiざ e il さpetitumざ; non quando simutino il さnomen jurisざ della responsabilità,l’eleマeミto psicologico ovvero i soggetti.

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Mutatio ed emendatio libelli

Ovviamente, il divieto di mutatio libelli variferito alla trasformazione della domanda nelloさstessoざ giudizio, ma non preclude al P.M.

contabile di proporre altre domande, citando glistessi convenuti, anche unitamente ad altriagenti pubblici, per partite di danno inizialmentenon azionate, pur se cagionate da uno stessoillecito amministrativo-contabile.

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Mutatio ed emendatio libelli

Del pari, quanto al さpetitumざ, non può vietarsi al

P.M. di esercitare, con citazione integrativa,

l’azioミe di responsabilità per maggiori さvoIiざ di

danno, ma si è preclusa la possibilità di

aumentare l’addeHito nel corso dello stesso

giudizio.

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Mutatio ed emendatio libelli

La consolidata giurisprudenza, sempre con riferimento al danno erariale, ha stabilito, sin dal passaggio dalla responsabilità solidale a quella ripartita, che non è necessario che il P.M., a pena di inammissibilità della citazione, indichi con precisione matematica le quote di danno da attribuire a ciascun convenuto, dato che questo è compito del Collegio giudicante.

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Mutatio ed emendatio libelli

La precisazione dell’addeHito può pertanto esserefatta in prima udienza e il giudice può modificarlasenza violare l’aヴt. 112 c.p.c.

Occorre però che la citazione contenga unasufficiente individuazione degli elementi costitutividel fatto con la descrizione puntuale deicomportamenti omissivi e commissivi di ciascunconvenuto che consentano di delimitare la parteche ciascuno ha preso ミell’eveミto in modo daconsentire al giudice la ripartizione.

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La riassunzione del giudizio nei

confronti degli eredi

Altro problema che si è posto recentementeriguarda la possibilità di riassunzione del

giudizio nei confronti degli eredi, a fronte dialcune costruzioni giurisprudenziali che hannoritenuto che la domanda nei confronti deglieredi fosse uミ’azioミe civile diversa da quella diresponsabilità amministrativa intentata neiconfronti del dante causa.

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La condanna alle spese

L’articolo 10 bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203,convertito con modificazioni dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248 hastabilito che le disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che ilgiudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con lasentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cuiall’aヴtiIolo 91 del codice di procedura civile, liquida l’aママoミtaヴe deglionorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando ilparere di congruità dell’AvvoIatuヴa dello Stato da esprimere sullerichieste di rimborso avanzate all’aママiミistヴazioミe di appartenenza.

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La condanna alle spese

All’oHHligatoヴia liquidazione di spese legali e di difesa in favoredel convenuto assolto nel merito, il giudice contabile deveprovvedere, giusta quanto disposto dall’aヴt. 75 disp. att. c.p.c.,anche in mancanza di presentazione della nota-spese,essendo tenuto nel caso ad una motivazione specifica epuntuale.

Provvedendo quindi all’oHHligatoヴia liquidazione di speselegali e di difesa in favore del convenuto assolto nel merito, ilgiudice contabile, dovendo determinare gli onorari diavvocato tra il massimo ed il minimo della tariffa forense, nonè tenuto ad alcuna specifica motivazione al riguardo.

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Il sequestro conservativo

Ai seミsi dell’aヴt. ヵ del d.l. n. 453/93 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, quando ne ricorrano

le Ioミdizioミi, aミIhe Ioミtestualマeミte all’adozioミe dell’iミvito a deduヴヴe ふI.d. seケuestヴo ante causam),

il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

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Il sequestro conservativo

Sulla domanda il presidente della sezionegiurisdizionale regionale provvede con decretomotivato e procede contestualmente a:a) fissare l’udieミza di comparizione delle partiinnanzi al giudice designato, entro un terminenon superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termineperentorio non superiore a trenta giorni per lanotificazione della domanda e del decreto.

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Il sequestro conservativo

All’udieミza di comparizione , il giudice, conordinanza, conferma, modifica o revoca iprovvedimenti emanati con il decreto.

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Il sequestro conservativo

Con l’oヴdiミaミza di accoglimento, ove ladomanda sia stata proposta prima dell’iミiziodella causa di merito, viene fissato un terminenon superiore a sessanta giorni per il deposito,presso la segreteria della sezione giurisdizionaleregionale, dell’atto di citazione per il correlativogiudizio di merito. Il termine decorre dalla datadi comunicazione del provvedimento all’uffiIiodel procuratore regionale.

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Il sequestro conservativo

È pacifico in giurisprudenza che il rimedio delreclamo previsto dall’aヴt. 669-terdecies cod.proc. civ. avverso le ordinanze di conferma,revoca o modifica del decreto che dispone ilsequestro conservativo sia applicabile anche nelgiudizio di responsabilità amministrativa.

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Il sequestro conservativo

Resta esclusa qualsiasi ipotesi di さteヴzo grado delgiudizioざ, perché, pur essendo la disciplina, ex art. 5del D.L. 15 novembre 1993 n. 453 (convertito nellalegge 14 gennaio 1994 n. 19), derogatoria rispettoquella prevista dall’aヴt. 669-sexies c.p.c., essaprende in considerazione esclusivamente l’ipotesidel ricorso per sequestro conservativo propostoさaミte causamざ; e ne consegue, quindi, che deveritenersi operante il rinvio alle norme del c.p.c. dicui all’aヴt. 26 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 pertutte le altre fattispecie non regolarmentedisciplinate dall’aヴt. 5 citato.

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Il sequestro conservativo

Ai fini poi della concessione del sequestro conservativo, oltre all’eleマeミto del さfumus boni iurisざ,è richiesto l’eleマeミto del さpericulum in moraざ.

Esso si compendia:

1) dal timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto dicredito;

2) da una reale situazione i pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto atrovarsi il debitore, e la cui esistenza può essere desunta sia da elementi obiettivi, come laconsistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio, anche in rapporto all’aママoミtaヴe del creditotutelabile, sia da elementi subiettivi, come il comportamento processuale o extraprocessuale deldebitore, che possa far pensare alla possibilità di un depauperamento del suo patrimonio.

Deve, pertanto, ritenersi esistente il suddetto elemento allorché, sotto il profilo soggettivo, ildebitore sia risultato inadempiente ai suoi obblighi e non abbia svolto alcuna tesi difensivaconvincente circa eventuali cause giustificative del suo comportamento, e, sotto il profilooggettivo, nel patrimonio del debitore non vi siano altri beni, al di fuori di quelli sottoposti asequestro, che possano garantire la soddisfazione del credito.

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Il sequestro conservativo

La sommarietà del giudizio comporta l’ovviaconseguenza che l’oヴdiミaミza del Giudicemonocratico della convalida non possapronunciarsi sulle spese, la cui determinazione el’eveミtuale condanna alle quali è rimessa allacompetente sede di merito.

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Il sequestro conservativo

In ossequio all’autoミoマia dei procedimenti,deve essere inoltre ammesso nel giudizio perresponsabilità amministrativa il sequestroconservativo in pendenza di giudizio penale,anche ミell’ipotesi che in ケuest’ultiマa sede tuttio parte dei beni del convenuto siano statioggetto di altre misure cautelari.

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Il sequestro conservativo

La previsione normativa introdotta dalla legge n. 19/94 ed ilrinvio, per relationem, alle norme sul sequestro civile, fannodel sequestro conservativo il provvedimento cautelare di piùsicura applicazione ミell’aマHito del procedimento perl’aIIeヴtaマeミto della responsabilità amministrativa.

Non vi è infatti conforto di giurisprudenza in ordineall’appliIaHilità dell’aヴt. 700 c.p.c., mentre si ricorda che èstata ritenuta ammissibile una verifica per acquisizionipreordinate e valutazioni che nel giudizio di merito dovrannoessere rese per determinare la causa del danno o l’uミità diesso, nonché l’aIIeヴtaマeミto tecnico o l’ispezioミe su personadell’istaミte o di controparte, se consenzienti.

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Il giudizio monitorio

Quando dall’esaマe dei conti sottoposti al giudizio dellaCorte emergano addebiti d’iマpoヴto non superiore adeuro 5.000 (v. art. 5, D.L. 15 novembre 1993, n. 453 comemodificato dal comma 9 dell’art. 10-bis, D.L. 30 settembre2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge diconversione), il presidente della competente sezionegiurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito ilpubblico ministero sull’iマpoヴto dell’addeHito, possonodeterminare la somma da pagare all’erario, salvo ilgiudizio della Corte nel caso di mancata accettazione daparte del contabile, instaurando il c.d. さpヴoIediマeミtomonitorioざ.

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Il giudizio monitorio

Tale disposizione si applica anche nei giudizi diresponsabilità, purché il valore della causa nonecceda la detta somma.

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Il giudizio monitorio

Quindi, nel giudizio di responsabilità, qualora il Presidente dellacompetente Sezione ritenga di poter far ricorso alla proceduraさマoミitoヴiaざ, ai sensi degli artt. 49 del regolamento di proceduraapprovato con r.d. n. 1038/1933 e 55 del t.u. n. 1214/1934, deverichiedere il parere del P.M. subito dopo avere determinato l’iマpoヴtodell’addeHito affinché questi possa motivare il suo eventuale disaccordosulla somma richiesta.

La mancata audizione del P.M. in ordine alla congruità dell’addeHito vizia irrimediabilmente laprocedura monitoria (ove conclusasi con ordinanza di cancellazione dal ruolo per intervenutaaccettazione dell’addeHito) con conseguente annullamento del provvedimento conclusivo e rimessionedegli atti al Presidente della competente Sezione per l’ulteriore corso, anche monitorio.

Va comunque ricordato che l’appliIazioミe del procedimento monitorio, di cui all’art. 55 del R.D. n.1214/1934, è una mera facoltà del Presidente della Sezione giurisdizionale e non costituisce unacondizione di procedibilità del giudizio.

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Il giudizio monitorio

Devesi dichiarare estinto, per cessazione della materia delcontendere, il giudizio di responsabilità promosso dinanzi allaCorte dei Conti nei confronti di quello dei convenuti che abbiaprovveduto incondizionatamente al pagamento di quanto glisia stato ingiunto di versare - insieme con altro condebitorecitato anche per altri addebiti - dal presidente dellacompetente Sezione ai sensi degli artt. 55 del R.D. 12 luglio1934 n. 1214 e 49 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; ciò nellaconsiderazione che il pagamento è fatto estintivodell’oHHligazioミe pecuniaria e, in tal caso, comporta lavolontà del convenuto adempiente di rinunciare allapronuncia del giudice sulla fondatezza dell’addeHito.

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I giudizi ad istanza di parte

Il capo III del R.D. 13-8-1933 n. 1038 (Regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti) si occupa dei I.d. さgiudizi ad istaミza di paヴteざ.

L’aヴt. 52 tratta dei ricorsi per rifiutato rimborso di ケuote d’iマposta inesigibili. Specificando che i ricorsi contro i provvedimenti definitivi delleIntendenze di finanza (ora Ministero dell’EIoミoマiaぶ in materia di rimborsodi quote d’iマposta inesigibili, devono essere depositati, nel termine dilegge, nella segreteria della sezione, insieme con il provvedimentoimpugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda dirimborso.

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I giudizi ad istanza di parte

Fissata l’udieミza il presidente ordina la comunicazione degli atti alprocuratore generale per le conclusioni scritte.

Il procuratore generale, a sua volta, compiute le istruttorie che ravvisinecessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteriadella sezione trenta giorni prima dell’udieミza fissata.

Il ricorrente è avvertito di tale deposito a cura della segreteriamediante biglietto indirizzato al domicilio eletto, e può nella segreteriastessa prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.).

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I giudizi ad istanza di parte

L’aヴt. ヵΒ del Regolaマeミto si oIIupa poi dei I.d. さaltヴi giudizi ad istaミza di paヴteざ speIifiIaミdo Ihe gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato, sono istituiti mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione.

Il deIヴeto di fissazioミe d’udieミza, eマesso su istaミza della parte più diligente, deve, a cura di questa, essere notificato a tutte le altri parti in causa. Nel caso di specie, quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il procuratore generale IoミIlude solaマeミte all’udieミza; iミ Iaso diveヴso, foヴマula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni aミteIedeミti all’udieミza fissata.

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I giudizi ad istanza di parte

l’azioミe peヴ l’aIIeヴtaマeミto ミegativoRicompresa ミell’aマHito dei giudizi ad istanza di parte è poi l’azioミe perl’aIIertaマeミto negativo di responsabilità proposta innanzi alla Corte deiConti che va esercitata mediante ricorso da notificarsi all’Aママiミistヴazioミenelle forme della citazione. Ciò, per converso comporta la sussistenza dellacompetenza della Corte dei Conti a conoscere l’azioミe di accertamentonegativo di responsabilità ad istanza del dipendente della P.A. a cui carico siastata elevata, in sede amministrativa, responsabilità patrimoniale per dannocagionato in violazione di obblighi di servizio (v. Corte dei conti, Sez. I, sent. n.199 del 31-12-1988).

L’azioミe di accertamento negativo della responsabilità, prevista dall’art. 58 delR.D. 13 agosto 1933 n. 1038, presuppone che a carico dell’istaミte sia statoelevato, in sede amministrativa, un addebito per danni o siano state mosseintimazioni di pagamento da parte dell’Aママiミistヴazioミe, o che laresponsabilità dello stesso, nei suoi riflessi patrimoniali, sia stata accertata nelcorso di un giudizio diverso da quello contabile (Corte dei conti Sez. I, sent. n.36 del 14-02-1994)

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Il giudizio di appello

La sentenza è appellabile:1) dalle parti;2) dal procuratore regionale competente per territorio;3) dal procuratore generale

entro

sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro unanno dalla pubblicazione.

La proposizione dell’appello sospende l’eseIuzioミe dellasentenza impugnata.

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Il giudizio di appello

Con l’iミteヴveミuto decentramento della giurisdizione della Corte dei conti, lacompetenza promiscua in grado d’appello avverso le sentenze pronunciate inprimo grado, è stata attribuita alle tre Sezioni Giurisdizionali centrali (non I’èuna competenza specifica per materia delle tre Sezioni d’appelloぶ.

Solo per la Regione Sicilia, in attuazione dell’aヴt. 23 dello Statuto specialedella Regione, competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze deigiudici contabili siciliani è la Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regionesiciliana presso la quale è stata costituita la corrispondente Procura Regionaled’appello.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano sugli eventuali conflitti dicompetenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali oa richiesta del Procuratore Generale. Le pronunce sulle questioni di massima concernono l’esattainterpretazione di punti di diritto controversi che hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza.

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Ammissibilità dell’appelloAvverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto inattuazione dell’aヴtiIolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l’appello allesezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenzain tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto;costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità lesioni omorte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica oall’aggヴavaマeミto di infermità o lesioni.

Ai sensi del comma 5-quater dello stesso articolo sono da ritenere abrogati gli articoli3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, in materia di appello alle Sezioni Riunite contro le decisioni della Sezionegiurisdizionale siciliana della Corte dei conti.

I giudizi avverso le sentenze emesse da tale sezione giurisdizionale pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono stati devoluti, ミello stato iミ Iui si trovavaミo, alla priマa “ezioミe giurisdizioミale Ieミtrale d’appello, fiミo all’istituzioミe della Ioマpeteミte sezioミe giurisdizioミale Ieミtrale d’appello per la regioミe siIiliaミa iミterveミuta Ioミ l’art. ヱ del d. lgs. 18 giugno 1999, n. ヲヰヰ, Ihe ha sostituito l’art. ヱ del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 655.

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Ammissibilità dell’appelloLa disciplina dell’appello avverso le sentenze delle Sezioni regionalidella Corte dei Conti introdotta con la riforma apportata dalla legge n.19 del 1994 e successive modifiche, comporta che il legislatore hainteso porre sullo stesso piano, ai fini dell’appellaHilità, tutte lesentenze in materia di responsabilità.

Ciò appare in piena sintonia con l’oヴieミtaマeミto ormai prevalente indottrina e in giurisprudenza, che ravvisa, nella condannaamministrativo-contabile della Corte dei conti, accanto al perduraredel contenuto patrimoniale risarcitorio, l’eマeヴgeヴe di ulteriori effetti ditipo afflittivo - sanzionatorio (per l’iママagiミe professionale e la carrieradell’iミteヴessatoぶ, accentuati dall’aミIoヴaggio della condanna stessa allasussistenza del dolo o della colpa grave.

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Proponibilità dell’appelloAbbiamo già detto che l’appello è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionaleterritorialmente competente ovvero dal Procuratore generale entro il termine disessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza ed a pena diinammissibilità, entro un anno dalla pubblicazione della stessa.

L’iミutile decorso del termine, stante il carattere perentorio di esso, comporta ladecadenza dall’iマpugミativa e, quindi, la irricevibilità del gravame eventualmenteproposto. La giurisprudenza, in proposito, ha ammesso che non sussiste decadenza daldiritto di impugnazione allorquando il procuratore generale abbia notificato l’appelloentro il termine di 60 giorni introdotto dall’aヴt. 1, comma quarto, del D.L. 15 novembre1993 n. 453, e depositato lo stesso nei successivi trenta giorni.

Il decorso di tale termine, resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascunanno (per la nuova disciplina sulla sospensione dei termini feriali di a cui al d.l. 132 del2014) (prima dal 1 di agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine delperiodo di sospensione.Qualora il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’iミizio stesso èdifferito alla fine di detto periodo.

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PropoミiHilità dell’appelloEntro trenta giorni dalla notificazione l’appello deve essere depositato - pena lairricevibilità del gravame - presso la segreteria del giudice adito, con la prova delleavvenute notifiche, unitamente, a pena di inammissibilità (a condizione che lamancanza sia eccepita dalla controparte prima di ogni altra difesa), alla copia dellasentenza impugnata.

Se le parti evocate in giudizio sono più di una, il termine suindicato decorre dall’ultiマanotificazione.

Anche il termine stabilito per il deposito dell’appello beneficia della sospensioneferiale.

Le parti soccombenti in primo grado sono legittimate ad impugnare la sentenza soloper ragioni che riguardano la loro personale posizione processuale ed il giudiced’appello non può pronunciarsi sull’eveミtuale vizio connesso all’assoluzioミe di altriconcorrenti affermata dai primi giudici, atteso che al riguardo non è stata propostaimpugnativa dall’oヴgaミo requirente, unico soggetto a ciò legittimato.

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PropoミiHilità dell’appelloL’atto di appello deve esseヴe ミotifiIato a tutti Ioloヴo Ihe soミo stati paヴti iミ seミso sostaミziale ミel processo di primo grado, pur se non risultino costituiti in giudizio, in quanto la sentenza impugnata fa stato anche nei loro confronti.

Conseguentemente, ケualoヴa l’appello ミoミ sia stato ミotifiIato a tutti i litisIoミsoヴti, la “ezioミe deve dispoヴヴe l’iミtegヴazioミe del Ioミtヴaddittoヴio.

Il teヴマiミe fissato peヴ l’iミtegヴazioミe del Ioミtヴaddittoヴio ha Iaヴatteヴe peヴeミtoヴio ed il suo inutile decorso deteヴマiミa la iミaママissiHilità dell’appello, Ihe deve pヴoミuミIiaヴsi d’uffiIio.

La マaミIata ミotifiIa della seミteミza di I gヴado, Ioマpoヴta l’appliIaHilità dell’aヴt. ンヲΑ c.p.c. relativo alla previsione del teヴマiミe aミミuale peヴ l’iマpugミazioミe.

Tale termine, dunque, decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal suo deposito in segreteria.

Nell’ipotesi in cui durante la decorrenza del termine annuale venga effettuata la notificazione della sentenza, decorre il termine breve, ma nei limiti di quello lungo ex art. 327 c.p.c.

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L’ appello iミIideミtalePer il processo civile, e al fine di さマaミteミeヴe unitario il giudizio di impugnazionecontro la stessa sentenzaざ, l’art. 333 del codice stabilisce che le parti alle quali è statanotificata uミ’iマpugミazioミe さdebbono proporre, a pena di decadenza, le loroimpugnazioni in via incidentale nello stesso proIessoざ.

Per il caso in cui più parti invece propongano impugnazione prima di aver ricevuto lanotificazione della impugnazione avversaria, l’aヴt. 335 c.p.c. dispone che tutte leimpugnazioni proposte separatamente avverso la stessa sentenza debbano essereriunite d’uffiIio.

L’art. 334 c.p.c. dispone poi che さle parti, contro le quali è stata propostaimpugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331,possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso iltermine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l’iマpugミazioミeprincipale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogniefficaciaざ. In sostanza, la certezza di さIoミseヴvaヴe il potere di impugnazione funge dastiマoloざ per la parte solo parzialmente vittoriosa in primo grado さad accettare lasentenza e a non iマpugミaヴeざ, limitandosi ad attendere l’eveミtuale impugnazione dellacontroparte.

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L’ appello iミIideミtale

Per i giudizi di responsabilità davanti alla Cortedei conti, la sentenza delle Sezioni Riunite n.

9/QM del 2000 ha rilevato che per l’aヴt. 1comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 convertitonella legge n. 19 del 1994 e modificato dal d.l.543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del1996, l’appello incidentale va notificato entro 60giorni dalla notifica dell’appello principale edepositato nei 30 giorni successivi.

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L’ appello iミIideミtaleInoltre, la sentenza n. 18/QM del 2003 ha precisato che la ratio dell’appelloincidentale risiede さミell’oppoヴtuミità di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sarebbe disposta ad accettare la sentenza solo ミell’ipotesi chel’aIIetti anche l’altヴa parte, di attendere la decisione di ケuest’ultiマa senzapreoccuparsi della decorrenza del termine per appellare.

Si tratta di un istituto che è inteso a favorire la definitività delle sentenze di primogrado e quindi di un istituto che può avere generale valenza. Si deve, pertanto,ritenere ammissibile anche nel giudizio di responsabilità l’appello incidentale tardivo.Quanto all’aマHito dell’istituto va ricordato che sotto il profilo oggettivo, secondo i piùrecenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, l’iマpugミazioミe non incontra limiti.Sotto il profilo soggettivo è ammissibile soltanto nei confronti di chi ha proposto ilgravame che ha dato luogo all’iマpugミazioミe incidentale tardiva e delle altre parti chesiano litisconsorti necessari rispetto a quel gヴavaマeざ e non invece さミei confronti dialtri soggetti la cui posizione non sia stata coinvolta dall’appello nei confronti del qualeè proposta l’iマpugミazioミe incidentale taヴdivaざ.

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L’ appello iミIideミtale

In sostanza, l’appello incidentale davanti allaCorte dei conti va proposto con modalità ed

entro termini diversi da quelli previsti perl’appello incidentale nel processo civile, ma èdisciplinato dagli stessi principi.

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Atti appellabili

Sono appellabili, riguardate sotto il loro profilo sostanziale, tutte lesentenze, ivi comprese quelle di interpretazione e di revocazione,nonché i decreti di determinazione dell’addeHito nel caso diesperimento di procedimento monitorio.

Non sono al contrario appellabili i decreti e le ordinanze a contenutonon decisorio (ad esempio, in caso di mera ordinanza istruttoria o voltaall’iミtegヴazioミe del contraddittorio) così come non sono appellabili leordinanze del giudice della conferma ミell’aマHito del procedimentocautelare per sequestro conservativo, essendo esse soggette adeventuale, tipica procedura di reclamo al collegio.

Non è inoltre appellabile la sentenza che si limita a decidere in puntodi competenza, essendo essa ricorribile esclusivamente con appositoregolamento innanzi alla Corte di cassazione.

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Divieto di jus novorum

L’appello non costituisce un nuovo giudizio, bensì uミ’ulteヴioヴe fase dello stessoprocesso che assicura un doppio esame della controversia.

E’ tradizionale il divieto dello jus novorum al fine di garantire la coincidenzadell’oggetto e, quindi, una perfetta identità tra le due fasi di giudizio. In concreto,quindi, vi è preclusione al mutamento degli elementi identificativi delle azioni(soggetti, petitum e causa petendi), rilevabile d’uffiIio secondo il prevalente indirizzogiurisprudenziale, e comportante l’iミaママissiHilità della domanda.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che si hadomanda nuova quando la causa pretendi dedotta in giudizio è fondata su elementi ecircostanze non prospettati in precedenza, con mutamento dei fatti costitutivi deldiritto azionato ed introduzione nel processo di un nuovo tema di decisione.

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La sospeミsioミe dell’eseIuzioミe a seguito di pヴoposizioミe dell’appello

A seguito della legge n. 639/1996 il ricorso inappello sospende l’eseIuzioミe della sentenzaimpugnata sovvertendo, così, la precedentedisciplina che prevedeva espressamente laesecutività delle pronunce di primo grado, salvosospensione disposta in sede di appello.

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La sospeミsioミe dell’eseIuzioミe a seguito di pヴoposizioミe dell’appello

Tuttavia, la Sezione d’appello, su istanza delProcuratore regionale territorialmente competenteo del Procuratore generale, quando sussistanofondate ragioni esplicitamente motivate, puòdisporre, sentite le parti, con ordinanza motivata,che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

Le motivate ragioni concernono:

- l’ insussistenza del fumus boni juris ふdella paヴte Ihe ha pヴoposto l’appelloぶ;- il rischio che venga compromesso il recupero delle somme per le quali sia

stata pronunciata condanna.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), articolo 1, commi 231-233, introducendo il I.d. さIoミdoミoざ ミell’aマHito del pヴoIesso di II gヴado iミミaミzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ha così disposto:

231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»L’aヴt. ヱ della l. ヲン diIeマHヴe ヲヰヰヵ ミ. ヲヶヶ, poミe ケuiミdi - ai co. 231, 232 e 233 - i seguenti (nuovi) meccanismi sostanziali e processuali applicabili nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per i fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa:

-- i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante ilpagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;

-- la sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, deliberain merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento;

-- il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamentopresso la segreteria della sezione di appello.

Tali disposizioni, in sostanza, introducono, nella fase di appello, un procedimento camerale diretto alla

defiミizioミe さagevolataざ del giudizio di responsabilità innanzi la Corte dei conti.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»La definizione del processo di appello ai sensi delle norme citateavviene con decreto emesso a seguito di procedimento sommario incamera di consiglio su parere scritto del P.G. e senza trattazione orale,in quanto questa non さヴispoミde alla domanda di giustizia che sorreggel’iミteヴesse ad agire delle partiざ e soddisfa, altresì, esigenze dispeditezza del procedimento.

Stante che, con il decreto che provvede さiミ マeヴitoざ all’istaミza didefinizione agevolata del processo contabile d’appello, la somma a talfine dovuta può essere determinata in misura superiore a quantorichiesto dall’appellaミte, deve ritenersi che il giudice adito non possaprovvedere in tal modo se non prendendo in considerazione, sia puresommariamente, l’iミteヴa fattispecie lesiva e controllando cheattraverso la proposta procedura accelerata le esigenze di giustiziarestino comunque soddisfatte con modalità accettabili.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»

Il parametro cui rapportare la percentuale – trail 10% e il 30% - per la definizione agevolata edabbreviata del processo di appello è quello dellasomma corrispondente al danno accertato nellasentenza さa quoざ, tale dovendo intendersi lasomma effettivamente addebitata all’appellaミte,dedotte quindi la compensazione dei danni con ivantaggi e l’eveミtuale riduzione operate inprime cure.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»L’aヴt. 1, comma 233, della legge n. 266/2005 dispone, comegià sottolineato, che a seguito dell’avveミuto pagamentodell’iマpoヴto stabilito dalla sezione, il giudizio di appello siintende definito con la decorrenza fissata dalla norma stessa.

La definizione della causa, quindi, comporta, come riflessoprocessuale, l’estiミzioミe del giudizio per cessata materia delcontendere, essendo stata soddisfatta, nei limiti dell’iマpoヴtostabilito ai sensi del comma 232 la pretesa azionata dalpubblico ministero contabile, con conseguente venire menodella ragion d’esseヴe sostanziale della lite.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»

Da segnalare una tendenza giurisprudenziale inbase alla quale se qualificato da profili di tipoさヴestitutoヴioざ, quali si rinvengono in fattispecie diappropriazione di somme e benidell’aママiミistヴazioミe, il danno pubblico dedotto nelgiudizio contabile non è suscettibile di definizioneaccelerata ed agevolata, stante le peculiari finalitàrecuperatorie dell’azioミe esercitata dal P.M.contabile.

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La definizione agevolata del giudizio

il «condono»

Secondo la Corte dei conti, Sez. II. Sent. nn. 382 e 383 del21/11/2006 la pronuncia di さIessata materia delIoミteミdeヴeざ, per sua stessa natura non è idonea adacquistare efficacia di giudicato sostanziale, se non per ilmero accertamento del venir meno dell’iミteヴesse allaprosecuzione del giudizio. In ogni caso appare noncorretto giuridicamente il riferimento alla さsoddisfazioミedella pretesa azionata dal P.M. IoミtaHileざ.

In proposito, v. Cassazione civile, sez. V, sent. n.4307/2005.

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Il sequestro in sede di appello

È, infine, da condividere l’opiミioミe di chi ritiene ammissibile,nel corso del giudizio di appello, il sequestro conservativo deibeni del condannato o delle somme ad esso dovute.

La sospensione dell’eseIutività della decisione di primo gradoche consegue ex lege alla proposizione dell’appello e l’istitutodel sequestro conservativo si fondano, infatti, su presuppostidiversi e perseguono finalità differenti.

Quest’ultiマo istituto, invero, è esclusivamente destinato allaconservazione delle garanzie del credito vantatodall’aママiミistrazioミe (art. 671 c.p.c.).

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La conclusione del giudizioIl rinvio al primo giudice

In caso di accoglimento dell’appello e di conseguente annullamento della sentenza impugnata, gli artt. 353 e 354 c.p.c. delineanoun sistema nel quale il rinvio al giudice di primo grado va limitato ai soli casi espressamente e tassativamente previsti, giustificatidalla necessità del rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione:

1) se il giudice di primo grado abbia negato erroneamente la propria giurisdizione;

2) se la citazione in primo grado non sia stata notificata validamente e per questa ragione il convenuto non abbia potutopartecipare al giudizio;

3) se una parte non sia stata chiamata in giudizio oppure sia stata erroneamente estromessa in una situazione di litisconsorzionecessario;

3) se la sentenza di primo grado sia nulla per un difetto radicale e insanabile e non possa perciò essere esaminata nel merito;

4) se sia stata erroneamente dichiarata l’estiミzioミe del processo.

Nel giudizio di appello davanti alla Corte dei conti, è peraltro applicabile anche l’aヴt. 105 del r.d. n. 1038 del 1933, che nel testomodificato dall’aヴt. 10 della legge n. 205 del 2000 prevede il rinvio al giudice di primo grado «quando in prima istanza lacompetente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudizialeざ.

Inoltre, una parte della giurisprudenza ritiene che il rinvio vada altresì disposto qualora sia annullata una sentenza che abbiaritenuto prescritta l’azioミe, in quanto una diversa interpretazione limiterebbe さle garanzie della difesa del convenuto se,sollevando l’eIIezioミe di prescrizione, la vedesse accolta in primo grado e rigettata in appelloざ.

Infine, anche l’aミミullaマeミto di una sentenza in materia pensionistica per difetto di motivazione su una questione di fattocomporta il rinvio della decisione sul punto al primo giudice, non potendo il giudice d’appello conoscere direttamente dellaquestione.

Peraltro, anche davanti alla Corte dei conti vige il principio posto dall’aヴt. 353 c.p.c. (rimessione al primo giudice per ragioni digiurisdizione), per il quale l’aミミullaマeミto con rinvio della sentenza impugnata non comporta direttamente la rimessione dellacausa in primo grado ed occorre invece che la parte interessata provveda a riassumere la causa davanti al primo giudice entro iltermine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza d’appello.

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La revocazione

Ai seミsi dell’aヴt. ヶΒ del T.U. ミ. ヱヲヱヴ/ヱΓンヴ le deIisioミi della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando:a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;b) peヴ l’esaマe di altヴi Ioミti o peヴ altヴo マodo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciatala decisione;d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documentifalsi.

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L’opposizioミe di terzo

L’aヴt. 93 del R.D. n. 1038/1933 (regolamento diprocedura) stabilisce che l’opposizioミe di terzo,ミell’aマHito del processo contabile, è regolatadalle norme del codice di procedura civile.

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L’opposizioミe di terzo

Inizialmente, la giurisprudenza non ha mostrato particolare propensioneall’appliIaHilità dell’istituto al di fuori del processo civile, escludendone.

Tale posizione di rigidità è stata peraltro superata, ritenendo l’opposizioミe diterzo ammissibile quando l’oppoミeミte non sia stato parte, neppurecontumace, nel pregresso giudizio ed ove lamenti una lesione di dirittisoggettivi o interessi legittimi in conseguenza di una sentenza passata ingiudicato.

Pertanto, l’opposizioミe di terzo è rimedio proponibile esclusivamente avversole sentenze passate in giudicato, e comunque esecutive pronunciate trasoggetti diversi dall’oppoミeミte e incompatibile con i suoi diritti.

Pertanto, non è ammissibile l’opposizioミe di terzo presentata da chi sia statoparte nel giudizio a quo, anche se come appellante decaduto dal gravame.

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L’opposizioミe di terzoNel giudizio avanti alle SS.RR. in sede di soluzione diquestione di massima è invece da ritenersi inammissibileuミ’opposizioミe di terzo - in specie se esperita neiconfronti di una pronuncia relativa alla competenza ecome tale inidonea a ledere i diritti opposti.

Quanto sopra, in considerazione del fatto che lepronunce che ne conseguono sono vincolanti solo conriferimento ai giudizi nei quali sono state poste, mentreper gli altri giudizi aventi ad oggetto identiche questionigiuridiche esse hanno solo l’auctoritas dovuta allapeculiare funzione.

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L’opposizioミe di terzoL’opposizioミe di terzo, avendo carattere di azionerescissoria, distinta dall’azioミe che ha formato oggettodella materia dl contendere nel processo precedente, nonva proposta innanzi al giudice di primo grado,competente secondo le regole generali, bensì davanti algiudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, che, aisensi dell’aヴt. 405 c.p.c., ha competenza funzionale alriguardo.

Il termine per proporre opposizione è di trenta giorni dallanotifica della sentenza o, se questa manchi, di un anno dalla datadi pubblicazione della medesima.

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Il ricorso per Cassazione

Le sentenze della Corte dei conti sonoimpugnabili esclusivamente per motivi inerentialla giurisdizione in relazione ai limiti esternidelle attribuzioni giurisdizionali.

Sono, infatti, esclusi i vizi che concernono l’appliIazioミedelle norme di diritto e le violazioni del rito contabile. Essiineriscono a questioni interne alla giurisdizione, nonsindacabili.

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Il ricorso per Cassazione

Il processo presso la Corte di cassazione èdisciplinato dagli artt. 360 e ss. e gli effetti delladecisione sono disciplinati dall’aヴt. 386 c.p.c. anorma del quale «la decisione sulla giurisdizioneè determinata dall’oggetto della domanda e,quando prosegue il giudizio, non pregiudica lequestioni sulla pertinenza del diritto e sullaproponibilità della domanda».