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1 La prevenzione del rischio dei principali reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell’attività d’impresa da parte della società fiduciaria (Allegato B) (Aggiornato al 15/5/2016)

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La prevenzione del rischio dei principali

reati presupposto di cui al D. Lgs.

231/2001 nello svolgimento dell’attività

d’impresa da parte della società

fiduciaria

(Allegato B)

(Aggiornato al 15/5/2016)

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Sommario

1. PREMESSA .............................................................................................................................. 3

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ........................ 4

2.1. Definizioni ............................................................................................................................ 4

2.2. Potenziali condotte illecite ................................................................................................. 5

2.3. Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ................... 8

2.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di

commissione di reati presupposto in relazione ai reati contro la Pubblica

Amministrazione ........................................................................................................................ 8

3. I REATI SOCIETARI ............................................................................................................ 25

3.1. Potenziali condotte illecite ............................................................................................... 25

3.2. Attività sensibili in relazione ai reati societari ............................................................... 26

3.3. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati societari ........................................ 27

4. I REATI DI RICETTAZIONE; RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .................................... 33

4.1. Potenziali condotte illecite ............................................................................................... 33

4.2. Attività sensibili in relazione ai reati di riciclaggio ........................................................ 34

4.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di riciclaggio ................................. 34

5. I REATI DI MARKET ABUSE ............................................................................................ 40

5.1. Definizioni .......................................................................................................................... 40

5.2. Potenziali condotte illecite ............................................................................................... 41

5.3. Attività sensibili in relazione ai reati di market abuse ................................................... 43

5.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di market abuse ............................ 43

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1. PREMESSA

Per comprendere appieno i reati e, di conseguenza, le modalità comportamentali che la

Società fiduciaria deve prevenire con mezzi idonei e secondo le indicazioni di cui al d.lgs.

231/2001 (vedi la parte generale delle presenti Linee Guida), occorre una breve analisi

delle fattispecie di reato così come più approfonditamente descritte nell’allegato A delle

Linee Guida circa le diverse forme di manifestazione (vedi il concorso di persone nel

reato), rispetto alle potenziali modalità di verificazione ed in riferimento alle aree sensibili

per la concretizzazione delle stesse nelle quali occorrerà strutturare specifici presidi di

controllo.

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2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ci si riferisce qui ai reati previsti

dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

2.1. Definizioni

Per Pubblica Amministrazione, si intende, in via esemplificativa:

� i soggetti pubblici, ossia, principalmente, membri del Parlamento della Repubblica

Italiana, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, le

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le

province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

servizio sanitario nazionale;

� i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possono o devono

formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare

poteri autoritativi1 o certificativi, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico; gli

incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma

non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell’ambito

di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i

poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d’ordine né prestano opera

meramente materiale;

� le Autorità Pubbliche di Vigilanza, ossia, quegli enti dotati di particolare autonomia

ed imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale,

quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza,

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la tutela della sfera di riservatezza professionale, la stabilità del sistema bancario, la

tutela dei mercati finanziari ecc..

2.2. Potenziali condotte illecite

In relazione ai reati previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, già illustrati nell’allegato

A delle presenti Linee Guida occorre considerare aree operative a rischio tutte le aree di

attività della Società che siano in relazione diretta o indiretta con le Pubbliche

Amministrazioni nazionali ed europee. Inoltre, si ritiene di considerare, ai fini della

considerazione delle aree a rischio e della predisposizione di principi di controllo, anche il

reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 C.C., incluso tra i reati societari di cui

all’art. 25-ter d. lgs. 231/2001 (per l’analisi del quale si rimanda all’Allegato A delle

presenti Linee Guida).

Tale reato, infatti, pur differenziandosi dai reati contro la Pubblica Amministrazione

quanto al bene giuridico tutelato, assume caratteristiche operative analoghe ai reati

corruttivi di cui sopra. Si ritiene, pertanto, pur non dimenticando le specificità strutturali

di siffatto reato, di poterlo trattare insieme ai reati corruttivi “contro la Pubblica

Amministrazione” poiché essi sono sussumibili nelle stesse procedure/protocolli operativi

condividendo i medesimi presidi di controllo applicabili.

Innanzitutto, la commissione di reati corruttivi (quali Corruzione per l’esercizio della

funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Induzione indebita a dare o

promettere utilità per quanto riguardo il soggetto indotto, Corruzione di persona

incaricata di un pubblico servizio, Corruzione in atti giudiziari, Corruzione tra privati)

può trovare occasione nell’area del procurement (ovvero nell’area di approvvigionamento

ed acquisti). Invero, alcune delle operazioni tipicamente utilizzate per “mascherare”

finalità di corruzione sono le operazioni di intermediazione e la stipula di contratti di

consulenza con soggetti esterni.

Inoltre, sempre nell’area approvvigionamenti, costituisce un’area potenzialmente a rischio

di commissione di reati contro la P.A. (quali Malversazione a danno dello Stato, Indebita

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percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa in danno dello Stato o di un altro ente

pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) la richiesta,

l’ottenimento e la gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi

pubblici italiani o comunitari ovvero l’induzione in errore dello Stato mediante artifizi e

raggiri a fini di profitto. A titolo meramente esemplificativo integra il reato di Truffa

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p. la

richiesta di finanziamenti agli enti locali per l’effettuazione di corsi di formazione

professionale che vengano espletati con modalità diverse da quelle indicate nella richiesta.

Quanto invece l’area commerciale con riferimento all’individuazione ed alla gestione di

nuovi clienti, si segnala che nell’ambito di tale attività si potrebbe verificare il reato di

corruzione tra privati, che, come detto si ritiene di accomunare in questa sede ai reati di

cui all’art. 25.

Un’altra area a rischio di commissione dei reati in oggetto è quella delle risorse umane con

particolare riferimento alle attività di ricerca, assunzione e gestione del personale

dipendente.

Innanzitutto, può costituire terreno “fertile” per la commissione di reati corruttivi la

selezione e la gestione del personale dipendente. In questo specifico contesto, peraltro, si

ritiene nuovamente ricomprendere tra i “reati corruttivi” già sopra menzionati anche il

reato di Corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. previsto dall’art. 25-ter d.lgs.

231/2001. Infatti, la selezione e l'assunzione del personale così come il riconoscimento di

avanzamenti di carriera, aumenti retributivi, bonus, benefits, ecc. potrebbe essere

strumentale alla commissione del reato di corruzione, ove la selezione e assunzione così

come il conferimento di avanzamenti di carriera ed altri riconoscimenti avessero ad

oggetto una persona “vicina” a soggetti pubblici (o privati dai quali la Società potrebbe

ottenere un indebito vantaggio), e questi non fossero dati in forza di criteri meritocratici

ma al fine di ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società.

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Inoltre, l’attività di gestione del personale dipendente può essere considerata area a rischio

anche per quanto riguarda gli “altri” reati contro la P.A. già richiamati. A titolo

meramente esemplificativo integra il reato di Truffa in danno dello Stato o di un altro ente

pubblico di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. la falsa dichiarazione del datore di lavoro

all’INPS nella quale questo indichi di aver corrisposto a lavoratori dipendenti somme

relative ad assegni familiari ed indennità di malattia, così come la fittizia esposizione di

somme di altro tipo, corrisposte al lavoratore, idonea ad indurre in errore l’istituto

previdenziale sul diritto al conguaglio in ordine alle medesime

Ancora, costituisce area a rischio di commissione dei reati in commento l’area finanza e

tesoreria della Società. Infatti la gestione dei flussi finanziari, la gestione dei fondi

aziendali, l’impiego di disponibilità liquide e le gestione di partecipazioni societarie

possono costituire occasione di commissione di reati quali l’appropriazione indebita (ex

art. 646 c.p.) e l’infedeltà patrimoniale (ex art. 2634 c.c.) prodronomici alla creazione delle

provviste da utilizzare per finalità corruttive. Ad esempio, nell’ambito della gestione del

“denaro” della Società un soggetto potrebbe erogare denaro della società, in violazione

delle norme organizzative di quest’ultima, con la finalità di creare delle riserve di denaro

da utilizzare a fini corruttivi per l’ottenimento di vantaggi per sé e per la Società stessa.

Infine, per motivi analoghi costituisce area a rischio quella concernente le attività di

amministrazione e gestione del settore legale e degli affari societari. In particolare le

attività di registrazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed

extracontabili, il controllo di gestione, la redazione del bilancio e delle relazioni relative

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società potrebbero essere svolte

illecitamente con l’obiettivo di creare delle provviste da utilizzare per fini corruttivi. Ad

esempio, costituisce uno schema tipico utilizzato da soggetti che possono influire sulle

menzionate attività della Società quello di apporre formalmente a bilancio delle somme,

riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazioni, o comunque

provento di evasione fiscale, in realtà accantonate per poter essere utilizzate con finalità

corruttive.

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2.3. Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Si indicano, inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività “tipiche”

sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione

tra privati previsto dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001:

- gestione rapporti “fisiologici” con la Pubblica Amministrazione (es. permessi, licenze,

autorizzazioni all'attività);

- interazione con la Pubblica Amministrazione per erogazioni di contributi;

- rapporti con autorità giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l’Ente è parte attiva/

passiva);

- gestione interventi ispettivi da parte della Pubblica Amministrazione;

- selezione del personale;

- gestione di eventi di comunicazione gestiti d'intesa con la Pubblica Amministrazione;

- gestione omaggi;

- gestione spese di rappresentanza;

- gestione pagamenti;

- concessione/cessione di beni mobili e/o immobili;

- selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner;

- attività che prevedono la gestione di fondi pubblici;

- attività volte all'utilizzo di sgravi fiscali o all'ottenimento di contributi pubblici.

2.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il

rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati contro la

Pubblica Amministrazione

Al fine di predisporre misure idonee a fronteggiare il rischio di commissione dei reati in

oggetto si ritiene di poter fornire in questa sede, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

alcuni suggerimenti utili che tuttavia non possono ritenersi “sufficienti” alla

predisposizione di tutti i presidi dei controllo necessari ad un’idonea prevenzione dei reati

di riferimento.

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Infatti, l’attività di mappatura del rischio e le conseguente predisposizione di presidi di

controllo non può che essere analizzata in relazione allo specifico contesto

dell’organizzazione e dell’attività svolta da ogni singola Società.

A tal proposito, quindi, non vi è chi non veda come il primo ed imprescindibile presidio di

controllo che ogni Società deve apprestare consiste nella predisposizione di un Modello di

organizzazione e gestione e di un Codice etico, che presuppongono una precedente

attività di analisi della realtà “aziendale” di riferimento.

Tanto premesso, si ritiene qui di poter fornire qualche indicazione “di massima” volta ad

indicare proprio alcuni dei punti cardine da tenere in considerazione nella predisposizione

di un Modello di organizzazione.

Certamente, è un principio di indubbia valenza preventiva nonché di corretta

organizzazione aziendale, il principio di distribuzione delle responsabilità all’interno

dell’organigramma aziendale, la separazione delle funzioni ed il controllo reciproco (“four

eyes rule”).

Inoltre, è importante l’elaborazione e la conseguente adozione ed adeguata

pubblicizzazione di “procedure” per la regolamentazione di ogni ambito di attività

rilevante per la Società. Invero, la “procedimentalizzazione” del lavoro costituisce il punto

di partenza in chiave preventiva e, di conseguenza, ogni Società dovrebbe elaborare, a

completamento ed integrazione del Modello di organizzazione, specifiche procedure o

protocolli volti ad indicare le varie fasi delle attività sopra evidenziate con le relative

responsabilità di ogni funzione ed il contributo fornito in ordine al raggiungimento dei

rispettivi obiettivi/risultati finali.

Quanto ad incitazioni più specifiche, occorre sicuramente individuare, invia preventiva,

da una parte quali sono i soggetti qualificabili come “Pubblica Amministrazione” con i

quali la Società intrattiene rapporti, tenendo presente la differenza tra Pubblica

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Amministrazione diretta, gli organi dello Stato che svolgono attività amministrativa e

Pubblica Amministrazione indiretta, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie,

Comuni,) e istituzionali (CONI, INPS, CNR, ENEA, ecc.). Dall’altra occorre individuare i

soggetti incaricati ad intrattenere i singoli rapporti direttamente con la Pubblica

Amministrazione.

Con specifico riferimento, poi, alle varie aree di attività della Società, occorre, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, la redazione e implementazione di procedure/protocolli

in relazione alle seguenti attività:

1. Stipula di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Il processo di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione deve

essere strutturato e redatto tenendo conto, oltre che della specifica organizzazione della

società di riferimento, dei seguenti principi di controllo:

� Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa

caratteristica del processo.

� Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di

definizione dell’accordo contrattuale con gli enti Pubblici;

� Attività di controllo della relativa documentazione;

� Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali;

� Sistemi premianti o di incentivazione.

� Attività di formazione rivolta a tutte le strutture della Società a qualsiasi

titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la

Pubblica Amministrazione.

Inoltre:

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� i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o

documenti con rilevanza all’esterno della società devono essere espressamente

autorizzati;

� deve essere espressamente indicato che il personale non può dare seguito e deve

immediatamente segnalare le azioni dle caso al Responsabile qualunque richiesta di

indebiti vantaggi o tentativi di concussione o induzione indebita a dare o

promettere utilità da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui

dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Responsabile

deve avere, a sua volta, l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta

all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso;

� qualora si previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti

contrattuali con al Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono

contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e

di impegno al suo rispetto;

� la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni

eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall’unità

organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione; in ogni caso

occorre specificare che non è consentito riconoscere compensi in favore di

collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in

relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

2. Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

L’attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, la

gestione degli accordi connessi all’instaurazione e gestione dei rapporti contrattuali e

partecipativi ad Enti Pubblici, deve essere procedimentalizzata nel rispetto dei seguenti

principi di controllo:

� Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica

del processo;

� Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di

gestione dell’accordo contrattuale con gli enti Pubblici;

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� Attività di controllo della relativa documentazione;

� Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali;

� Sistemi premianti o di incentivazione;

� Attività di formazione rivolta a tutte le strutture della Società a qualsiasi titolo

coinvolte nelle attività di gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica

Amministrazione.

3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di

adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Occorre la predisposizione di uno specifico protocollo/procedura volto a definire

all’interno della Società la gestione di attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o

l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

� gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione,

nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e

previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale Lavoro, Medicina

del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali ecc…);

� gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l’esecuzione delle

attività inerenti il registro delle imprese;

� gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia

di smaltimento rifiuti;

� gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti

locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.) per l’esecuzione di adempimenti in

materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche

edilizie), permessi, concessioni;

� gestione dei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le

Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l’esecuzione di adempimenti in

materia di imposte;

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� gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della repubblica e le Camere

di Commercio competenti per la richiesta di certificati ed autorizzazioni.

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di

richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti deve essere strutturato e redatto

tenendo conto, oltre che della specifica organizzazione della società di riferimento, dei

seguenti principi di controllo:

� Livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa

caratteristica del processo.

� Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di

richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti verso la Pubblica

Amministrazione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo un

meccanismo di maker and checker;

� Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo da garantire la

veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella

predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell’istanza di

autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove

opportuno, specifici controlli in contraddittorio;

� In particolare, dove l’autorizzazione/adempimento preveda l’elaborazione

di dati ai fini della predisposizione di documenti richiesti dall’Ente pubblico,

è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni da parte di

soggetti diversi da quelli deputato all’esecuzione dell’attività;

� Tracciabilità del processo sia a livello informativo sia a livello documentale.

4. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Occorre un protocollo volta a regolare la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

(amministrativo, penale, civile, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi

transattivi con Enti pubblici.

Tali attività, infatti, potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione

sia di reati corruttivi, tra i quali in particolare il reato di “corruzione in atti giudiziari”, e

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del reato di “truffa ai danno dello Stato” nonché del reato di “induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” previsto dall’art.

25-decies del d.lgs. 231/2001.

Il protocollo de quo deve essere redatto con l’obiettivo di garantire il rispetto, da parte della

Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività, e

tracciabilità nell’esecuzione dell’attività in oggetto. Il protocollo, inoltre, deve affrontare le

macro-fasi dell’attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, tra le quali:

� apertura del contenzioso;

� gestione della vertenza;

� ricezione, analisi, valutazione degli atti relativi alla vertenza;

� predisposizione dei fascicoli documentali;

� partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;

� intrattenimento dei rapporti costanti con i professionisti incaricati, individuati

nell’ambito dell’apposito albo;

� predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al

verificarsi di eventi rilevanti.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda invece tutte le attività necessarie

per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e

concessioni, al fine di evitare l’insinuarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

La fasi principali di tale processo sono:

� analisi dell’evento da cui deriva la controversia e verifica dell’esistenza di

presupposti per addivenire alla transazione;

� gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della

transazione;

� redazione, stipula, ed esecuzione dell’accordo transattivo.

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Il processo descritto nel protocollo sulla gestione del contenzioso deve essere gestito dalla

Struttura competente per materia, in coordinamento con la Struttura interessata dalla

controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati. Ove manchi una struttura

competente per materia, ad esempio in caso di Società di piccole dimensioni, il processo

deve essere gestito dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione in collaborazione

con il soggetto che svolge le funzioni relativamente alle quali la controversia si riferisce.

Il sistema di controllo a presidio dei processi decritti va strutturato, tenendo conto

dell’organizzazione aziendale della Società e sulla base dei seguenti fattori:

� livelli autorizzativi definiti;

� segregazione dei compiti;

� attività di controllo;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

Inoltre, la Società dovrebbe organizzare specifici incontri annuali volti a sensibilizzare tutti

i dipendenti che operano nell’Area aziendale interessata, sulle tematiche inerenti i processi

operativi definiti sensibili.

Inoltre, occorre che i soggetti o le Strutture coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli

accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione osservino il protocollo relativo, il

Codice Etico e le norme di legge.

In particolare:

� i soggetti a cui compete l’onere di firma di atti o documenti rivolti a soggetti esterni

nell’ambito dei processo descritti devono a tal fine essere appositamente incaricati;

� quando venga dato incarico a professionisti/consulenti esterni, l’attribuzione

dell’incarico è soggetta ad approvazione della funzione o del soggetto competente a

valutare la congruità e la qualità della prestazione fornita rispetto al compenso

richiesto;

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� l’effettivo pagamento della prestazione fornita da professionisti/consulenti esterni

è soggetta all’approvazione della funzione competente a valutare la prestazione

fornita come sopra menzionato; deve essere imposto il divieto di riconoscere

compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico

da svolgere e/o nel valore delle controversia;

� deve essere espressamente imposto al personale il dovere di immediata

segnalazione al proprio Responsabile in caso di richieste di indebiti vantaggi o

tentativi di concussione da parte di un funzionario dell’Amministrazione Pubblica

di cui dovesse essere destinatario o venire a conoscenza; a tal proposito deve essere

predisposto un apposito canale per le segnalazioni, rivolto a fornire adeguata

risposta a quei casi in cui il dipendente/soggetto si trovi a venire a conoscenza di

fatti in cui risulti coinvolto il proprio Responsabile o un superiore gerarchico, con le

relative garanzie in merito all’anonimato a alla tutela del soggetto “segnalante”; al

Responsabile a cui sia riportata una segnalazione così come alla funzione

competente a ricevere segnalazioni deve essere imposto l’obbligo di trasmissione

delle stesse all’organo amministrativo della Società ed all’Organismo di Vigilanza.

5. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Occorre la predisposizione di un protocollo volto a regolare la gestione dei rapporti con le

Autorità di Vigilanza e relativo a qualsiasi attività posta in essere dalla Società in

occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Tali attività, ai sensi del d.lgs. 231/2001, potrebbero infatti presentare potenzialmente

occasioni per la realizzazione di reati corruttivi e per la commissione, in particolare, del

reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni di Autorità di Pubblica Vigilanza” (ex art.

2638 C.C.) previsto dall’articolo 25-ter del decreto.

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Il protocollo de quo deve essere volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della

normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella

gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, quali:

� Autorità garante per la privacy;

� Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM);

� Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB);

� Ministero dell’economia e delle finanze;

� Banca d’Italia;

� Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

� Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Inoltre, occorre che il protocollo informi anche il comportamento della Società nei

confronti di analoghe e similari autorità di vigilanza estere.

Il protocollo deve affrontare le macro-fasi delle attività inerenti la gestione dei rapporti

con le Autorità di Vigilanza tra le quali:

� elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità

di Vigilanza;

� richieste/istanze di abilitazioni e/o di autorizzazioni;

� riscontri e adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;

� gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di

visite ispettive.

Il sistema di controllo da predisporre a presidio del processo descritto si deve basare su

alcuni principi fondamentali, tra i quali:

� livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del

processo;

� segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione

dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;;

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� attività di controllo;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

La Società dovrebbe organizzare specifici incontri volti a sensibilizzare tutti i dipendenti

che operano nell’Area aziendale interessata sulle tematiche inerenti i processi operativi

oggetto del protocollo.

Inoltre, occorre che i soggetti o le Strutture coinvolte nella gestione rapporti con le

Autorità di Pubblica Vigilanza osservino il protocollo relativo, il Codice Etico e le norme

di legge.

In particolare;

� i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o

documenti con rilevanza all’esterno della Società devono essere appositamente

incaricati;

� il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare al proprio

Responsabile a attraverso il canale espressamente dedicato qualunque richiesta di

indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell’Autorità di

Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il

Responsabile ha a sua volta l’obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta

all’organo amministrativo ed all’’Organismo di vigilanza per le valutazioni del caso.

� devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di

Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute alla stessa

Autorità;

� nell’ambito delle ispezioni effettuate da parte di Funzionari delle Autorità presso la

sede della Società, fatte salve le situazioni in cui siano gli stessi Funzionari a

richiedere colloqui diretti con il personale della Società, partecipano agli incontri

con i Funzionari almeno due soggetti.

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In ogni caso deve essere espressamente vietato dare seguito a comportamenti che possano

rientrare in alcuna delle fattispecie di reato elencate nel d.lgs. 231/2001, tra i quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

� esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

� tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in

errore;

� chiedere o indurre i rappresentati dell’Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore

ovvero ometter informazioni dovute al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni

di Vigilanza;

� promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di

fuori dalla prassi aziendale e dal contesto in cui si opera (da notare tuttavia che con

riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza ogni eccezione

deve essere interpretata in senso restrittivo) e accordare vantaggi qualsiasi natura

(quali ad esempio l’assunzione di parenti o affini) a rappresentanti dell’Autorità di

Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della

società.

6. Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi

professionali

Occorre la predisposizione di un apposto protocollo volto a regolare le attività di tutte le

strutture o dei soggetti della Società coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive

dei beni e dei servizi tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (quali

ad es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi

incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Infatti, tali attività possono costituire una delle modalità attraverso cui, ai sensi del d.lgs.

231/2001, la Società commetta reati “corruttivi”.

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In particolare, la gestione non trasparente di questi processi costituisce una modalità

“tipica” per costituire “fondi neri” attraverso il pagamento di prezzi superiori all’effettivo

valore del bene/servizio ottenuto. Tali riserve occulte di denaro, poi,vengono tipicamente

utilizzate per la realizzazione dei reati corruttivi.

Occorre dunque la definizione di un processo, all’interno del protocollo, che definisca le

misure da adottare in ordine alla prevenzione di tali reati.

L’attività di gestione delle procedure di acquisizione di beni/servizi è normalmente

costituita dalle seguenti macro-fasi:

� definizione e gestione del budget;

� gestione degli approvvigionamenti;

� gestione del ciclo passivo;

� gestione dei fornitori.

Il protocollo da redigere deve recepire un sistema di controllo che si basi sui seguenti

fattori:

� livelli autorizzativi definiti;

� segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione

delle procedure acquisitive;

� attività di controllo: il protocollo deve identificare i controlli che devono essere

svolti a cura di ciascuna struttura o soggetto interessato in ogni fase del processo;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

Occorre poi che al Società organizzi specifici incontri ed attività di formazione per

illustrare il contenuto del protocollo e sensibilizzare tutti i dipendenti coinvolti in tali

processi ai potenziali rischi insiti nelle relative attività.

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Il protocollo da predisporre dovrà tener conto, oltre della specificità legate

all’organizzazione aziendale della Società, di alcune misure utilizzabili in via preventiva,

tra le quali:

� la documentazione contrattuale che regola il conferimento di contratti di fornitura o

di incarichi professionali deve contenere un’apposita dichiarazione di conoscenza

della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;

� deve essere fatto divieto di assegnare incarichi di fornitura ed incarichi

professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di

professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;

� deve essere fatto divieto di procedere all’attestazione di regolarità in fase di

ricezione di beni/servizi in assenza di un’attenta valutazione di merito e di

congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;

� effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

7. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficienze, sponsorizzazioni

Occorre che ogni Società elabori ed adotti uno specifico protocollo dedicato ed applicabile

a tutte le strutture/soggetti della società che possano astrattamente essere coinvolte nella

gestione di omaggi, spese di rappresentanza, donazioni e sponsorizzazioni.

Si segnala che, ai fini della redazione del protocollo, è necessario preventivamente fornire

delle definizioni universalmente valide all’interno del sistema normativo interno della

Società. A titolo esemplificativo, si dovrà fornire alcune definizioni del tipo di seguito

indicato:

� per omaggi si intendono le elargizioni di modico valore offerte nell’’ambito delle

ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l’immagine della Società;

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� per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società

nell’espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare

l’immagine della Società (es. spese per colazioni e rinfreschi);

� per donazioni si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina

esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;

� per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il

potenziamento dell’immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici

con enti esterni (ad es. società o gruppi sportivi, l’organizzazione di un evento di

Enti senza fini di lucro o Enti ed organismi locali, ecc.).

Tutte queste attività, infatti, ai sensi del d.lgs. 231/2001 possono costituire una delle

modalità strumentali attraverso cui commettere reati corruttivi. In particolare, una

gestione non trasparente dei processi relativi ad omaggi, spese di rappresentanza,

donazioni e sponsorizzazioni rappresenta una delle modalità “tipiche” di commissione di

tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti

della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società ovvero la

creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza si riferiscono

all’acquisto di beni/servizi destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a

soggetti quali clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche

e altre organizzazioni.

Tali processi devono essere sviluppati a partire dalle regole operative interne di ogni

Società in materia di spesa e in coerenza con la protocollo sulla “gestione delle procedure

acquisitive dei beni e dei servizi degli incarichi professionali”, tenendo conto delle macro-

fasi del processo che possono essere individuate, ad esempio nella:

� individuazione della Società /organizzazione destinataria della

prestazione/donazione;

� effettuazione di un’attività di due diligence sulla società destinataria

� esame dell’iniziativa/progetto proposto;

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� autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell’accordo/contratto;

� erogazione dell’elargizione della prestazione/donazione.

Il sistema di controllo che deve essere sviluppato dalla Società per presidiare tali attività

ed attuare la prevenzione dei reati richiesta dal d.lgs. 231/2001 occorre tenere sempre in

considerazione i ben noti fattori che si ritiene ancora una volta di elencare:

� livelli autorizzativi definiti;

� segregazione dei compiti;

� attività di controllo;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

8. Gestione del processo di selezione del personale

Ogni società deve dotarsi di un protocollo avente ad oggetto la regolamentazione del

processo di selezione del personale. Detto processo, infatti, ai sensi del d.lgs. 231/2001,

Può costituire una delle modalità strumentali attraverso le quali la Società potrebbe

commettere reati corruttivi. La gestione non trasparente del processo di selezione del

personale favorisce la commissione dei menzionati reati attraverso la promessa di

assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione o soggetti ad essi affini

o verso soggetti da questi ultimi indicati al fine di influenzarne l’indipendenza di giudizio

o per assicurare un vantaggio di qualsiasi tipo per la Società.

Il processo di selezione ed assunzione del personale deve essere elaborato in relazione alla

specifica realtà aziendale della Società tenendo conto delle macro-fasi del processo:

� selezione del personale;

� formalizzazione dell’assunzione.

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Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati

avverrà nell’ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere

al competente Ufficio del Lavoro.

Occorre inoltre individuare la struttura competente per la selezione ed assunzione di

personale specialistico altamente qualificato o di figure destinate a posizioni di vertice.

Il protocollo de quo deve essere elaborato tenendo conto dei noti fattori:

� livelli autorizzativi definiti;

� segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;

� attività di controllo;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

La società dovrà organizzare specifici incontri di formazione rivolti ai dipendenti della

funzione competente.

In particolare, dovrà essere fatto espresso divieto nel relativo protocollo, nonché essere

oggetto essenziale dell’attività di formazione dei dipendenti:

� la necessità di segnalazione al proprio Responsabile o al canale dedicato di

qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un

funzionario della Pubblica Amministrazione o da soggetto ad esso assimilato per le

finalità del d.lgs. 231/2001;

� divieto di promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di

rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione o di soggetti ad essi

equiparati per le finalità del d.lgs. 231/2001, ovvero di soggetti indicati da questi

ultimi, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare

qualsiasi vantaggio alla Società.

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3. I REATI SOCIETARI

Per reati societari ci si riferisce qui ai reati previsti dall’ art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Nonostante si sia già fornita la trattazione dei menzionati reati nell’Allegato A delle

presenti Linee Guida si ritiene, e per l’importanza che assumono siffatti reati nell’ambito

dell’attività delle società fiduciarie, e per il tecnicismo che li caratterizza (tali reati sono

invero tutt’altro che di immediata comprensione “a prima lettura”), di soffermarsi

preliminarmente sull’approfondimento di alcune aspetti caratteristici di tali reati.

3.1. Potenziali condotte illecite

In relazione ai reati societari di cui all’art. 25-ter costituiscono aree a rischio, da una parte,

le aree della Società coinvolte nella gestione della contabilità della Società, ovvero nella

predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali, così come le aree coinvolte

nella gestione delle verifiche eseguite dagli organi di controllo interni ed esterni, le attività

svolte dalle funzioni deputate alla predisposizione di documenti ai fini delle deliberazioni

degli organi deputati, la gestione sociale (gestione dei conferimenti, degli utili e delle

riserve, operazioni sulle partecipazione e sul capitale), la gestione dei rapporti con le

Autorità di vigilanza (Banca d’Italia ecc.).

In particolare, è “tipicamente” area sensibile ai reati societari l’area finanziaria della

Società, deputata alla gestione dei flussi finanziari, alla gestione dei fondi aziendali,

all’impiego di disponibilità liquide ed alla gestione per conto terzi di partecipazioni

solitarie.

Va ritenuta poi a rischio l’area amministrazione – legale - affari societari per quanto

concerne l’attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed

extracontabili, il controllo di gestione, la redazione del bilancio, delle relazioni

comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società o della società cliente, la tenuta dei libri sociali della Società o

della società cliente, le operazioni sull’integrità del capitale sociale, la tenuta dei rapporti

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con le società di revisione per quanto riguarda la Società e l’espletamento dell’incarico

della revisione di società clienti, la tenuta dei rapporti con il Collegio sindacale della

Società e la tenuta dei rapporti con lo stesso nell’ambito dell’attività svolta per società

clienti.

Vanno ancora annoverate tra le aree a rischio quelle concernenti le funzioni corporate e la

direzione generale nell’attività di gestione delle relazioni tra l’Alta Direzione, il Consiglio

di Amministrazione e gli azionisti, la gestione della struttura organizzativa, del sistema di

controllo interno e delle procedure deliberative e per quanto riguarda il coordinamento

sul funzionamento degli organi di governo e di controllo e le relazioni ed il rapporto tra

questi ultimi e la struttura direzionale.

3.2. Attività sensibili in relazione ai reati societari

Si indicano, inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività “tipiche” che da

considerare sensibili in relazione ai reati societari previsti dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001

Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune attività sensibili in relazione ai

reati societari:

- divulgazione di informazioni contabili (es. pubblicazione bilancio);

- gestione conflitto di interesse degli Amministratori;

- organizzazione generale per la tenuta della contabilità ed i relativi controlli in sede di

gestione delle chiusure contabili;

- profilatura accessi sistemi informatici per la tenuta della contabilità;

- rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce funzioni di controllo, revisione o

vigilanza;

- compimento di operazioni simulate e/ o di altri artifizi posti in essere per alterare il

prezzo di strumenti finanziari;

- divulgazione di informazioni finalizzate ad alterare il prezzo di strumenti finanziari;

- selezione di fornitori, di consulenti e soggetti partner;

- concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili;

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- gestione degli omaggi;

- gestione delle spese di rappresentanza;

- selezione del personale;

- gestione di eventi di comunicazione gestiti d'intesa con privati;

- erogazione di contributi.

3.3. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il

rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati societari

1. Gestione dei flussi e dei movimenti finanziari/Gestione della funzione di controllo e

di revisione

Si ritiene la necessità della predisposizione di un protocollo rivolto al Consiglio di

Amministrazione ed a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei

movimenti finanziari e dei rapporti con il Collegio sindacale e la società di Revisione in

occasione di verifiche e controlli svolti da tali Organi, in ottemperanza alle prescrizioni di

legge. Il medesimo protocollo, inoltre, deve essere rivolto alla struttura della Società che

gestisce l’attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ove la Società fornisca

tale servizio.

Il protocollo deve essere volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della

normativa vigente per gli adempimenti fiscali, societari, contributivi, e dei principi di

trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione delle attività in oggetto.

In particolare, nell’ambito dell’attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della

società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti

attività:

� comunicazione delle informazioni periodiche previste;

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� comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione della

documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

I principi di controllo da tenere in considerazione nella predisposizione di un protocollo

dedicato sono, tra gli altri:

� partecipazione regolare e continua del Collegio sindacale alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio

sindacale in merito alle scelte della Società;

� tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica

avanzate dal Collegio sindacale nell’espletamento della propria attività di vigilanza

e controllo;

� tempestiva e completa evasione, a cura delle strutture competenti, delle richieste di

documentazione specifica avanzata dalla società di Revisione nell’espletamento

delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi

amministrativo-contabili;

� tempestiva e completa messa a disposizione della società di Revisione, da parte

delle strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di

controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie

attività di verifica;

� livelli autorizzativi definiti nell’ambito di ciascuna fase operativa del processo

� segregazione dei compiti tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei

rapporti con il Collegio Sindacale e la società di Revisione;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

Oggetto del protocollo devono essere delle prescrizione generiche così come delle

prescrizioni specifiche rivolte alle procedimentalizzazione dei processi in oggetto. Le

prescrizioni generiche possono essere del tenore di imporre a tutte le strutture della

Società coinvolte nei processi la massima diligenza, professionalità, trasparenza e pieno

rispetto del ruolo istituzionale degli organi intranei ed estranei alla Società.

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Le prescrizioni specifiche, invece, devono tenere conto delle struttura e

dell’organizzazione di cui la Società si è dotata e possono trarre spunto da alcune

prescrizioni di seguito indicate:

� devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio

Sindacale e alla società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le

richieste/istanza pervenute dagli stessi;

� i dati ed di documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un

linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate,

complete, fedeli e veritiere;

� ciascuna Struttura della Società è formalmente responsabile dell’archiviazione e

della conservazione di tutta la documentazioni formalmente prodotta e/o

consegnata al Collegio Sindacale e ai Revisori nell’ambito della propria attività;

� l’effettuazione dei pagamenti mediante il frazionamento in più passaggi ed il

coinvolgimento di (almeno) due distinte funzioni aziendali, fermi restando i vincoli

giuridici costituiti dalla legale rappresentanza della Società e dell’attribuzione

secondo statuto dell’amministrazione ordinaria/straordinaria;

� la rimborsabilità, a favore dei dipendenti, dei costi o spese dagli stessi anticipati per

ragioni di servizio esclusivamente a fronte dell’esibizione di pezze giustificative

nominative recanti data, ragione sociale del destinatario e causale della spesa

sostenuta;

� disciplinare il processo di pagamento delle competenze da liquidarsi in favore dei

consulenti esterni;

� disciplinare i processi di rendicontazione e riconciliazione delle voci di spesa/costo

e delle uscite collegate al ciclo passivo di fatturazione;

� limitare le operazioni c.d. per cassa ad esempio demandandone l’esecuzione a

persona ad esso espressamente designata con atto formale e scritto;

� prevedere l’effettuazione di accurati controlli da parte del Responsabile

Amministrativo e/o del Controllo di Gestione della Società in ordine alla effettività

delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in

entrata ed in uscita e sulla “cassa”, così da impedire la creazione di riserve extra-

contabili;

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� prevedere l’installazione di uno strumento operativo (quale ad es. un software

gestionale) che consenta di monitorare tutti i flussi finanziari e contabili, in entrata

ed in uscita, da e verso banche, fornitori, clienti, altre controparti e che non consenta

la cancellazione dei dati senza lasciare traccia.

2. Gestione delle informative periodiche e delle comunicazioni sociali

Occorre la predisposizione di uno specifico protocollo rivolto alle strutture della Società

coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali

relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Infatti, nell’ambito dei processi sensibili ai fini dell’informativa finanziaria, assumono

particolare rilievo le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio

d’esercizio, delle situazioni contabili infrannuali, alla determinazione degli oneri fiscali e

lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette.

Tali attività riguardano le attività del tipo di seguito indicate:

� gestione della contabilità e delle segnalazioni di vigilanza;

� predisposizione e redazione del bilancio d’esercizio civilistico;

� gestione degli adempimenti fiscali.

Inoltre, presidi di controllo speculari a quelli elaborati nel protocollo de quo dovranno

essere elaborati in relazione all’attività della Società, ove posta in essere, di gestione della

contabilità di persone fisiche e giuridiche clienti e fatto oggetto di un altro specifico

protocollo volto a regolare puntualmente tale attività.

I principi di controllo che devono costituire oggetto del protocollo volto a regolare la

formazione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere predisposti sulla base

delle specifiche procedure poste in essere da quest’ultima e possono essere del seguente

tenore:

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� necessità di identificare con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i

dati e le notizie che le stesse devono fornire;

� necessità di identificare i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la

valutazione delle singole poste;

� necessità di determinare le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e

informativa, l’organizzazione dei relativi flussi e l’eventuale richiesta di rilascio di

apposite attestazioni;

� previsione della trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile

della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole

operazioni e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

� previsione dei criteri e delle modalità per l’elaborazione dei dati della Società

necessari per la formazione del bilancio;

� segregazione delle funzioni;

� attività di controllo;

� tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini

documentali.

Inoltre il protocollo in oggetto deve esplicitare che le Strutture della Società coinvolte a

qualsiasi titolo nella tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito

delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della

Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali(,

sono tenute ad osservare le prescrizioni indicate oltre alla previsione di legge ed in

generale tenere comportamenti improntati a principi di trasparenza, accuratezza e

completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche,

patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi e per le finalità di cui agli

artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.

Inoltre, si ritiene opportuno inserire nel protocollo de quo l’espresso divieto di porre in

essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare

alcuna delle fattispecie di reato societario di cui all’art. 25-ter né di alcuna altra fattispecie

di reato, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

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� rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci,

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque,

non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della Società;

� omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione, patrimoniale e

finanziaria della Società.

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4. I REATI DI RICETTAZIONE; RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Costituiscono certamente un rischio da prevenire nel corso dell’attività della Società

fiduciaria i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita e autoriciclaggio rispettivamente disciplinati agli artt. 648, 648-bis, 648-

ter e 648-ter.1 c.p. e previsti dall’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, per la descrizione dei

quali si rimanda all’Allegato A delle presenti Linee Guida.

4.1. Potenziali condotte illecite

Le aree della Società che devono essere dotate di specifici protocolli prevenzionistici in

quanto a rischio di commissione di tali reati sono potenzialmente le più varie.

Tra queste, in particolare, si può annoverare, ad esempio, l’area di corporate governance e

direzione generale per quanto riguarda la decisioni relative ad operazioni straordinarie.

Ancora, si può annoverare l’area approvvigionamento – acquisti/investimenti, quindi

l’acquisto di beni che siano di consumo o di investimento, materiali o immateriali, di

servizio o di prestazioni professionali così come, specularmente costituisce area

potenzialmente a rischio quella commerciale – vendite, dedicata alla vendita dei servizi

oggetto dell’attività di impresa, alle fasi genericamente riferibili al ciclo attivo della Società

e ad eventuali ricavi extraoperativi.

Altresì, si può menzionare l’area di finanza e controllo per quanto riguarda la gestione dei

flussi finanziari, l’utilizzo dei fondi aziendali e l’impiego della liquidità disponibile così

come l’ottenimento o specularmente la concessione di finanziamenti e la gestione di

partecipazioni societarie in proprio o per conto terzi.

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Ancora, occorre considerare le aree relative all’amministrazione, al legale ed agi affari

societari per quanto concerne: le attività di registrazione, controllo e conservazione dei

documenti contabili ed extracontabili ed al controllo di gestione; la redazione del bilancio,

relazioni, comunicazioni ai soci, alla società di revisione e/o ai terzi relative alla situazione

economica, patrimoniale e finanziaria; la tenuta dei libri sociali; gli adempimenti fiscali; la

gestione di eventuali accordi transattivi; le gestione di atti di liberalità.

4.2. Attività sensibili in relazione ai reati di riciclaggio

Inoltre, si segnala quelle che possono ritenersi attività sensibili in relazione ai reati in

oggetto:

� acquisti effettuati dalla Società;

� concessione/ cessione di beni mobili e/ o immobili;

� erogazione di contributi;

� gestione dei pagamenti.

4.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il

rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di riciclaggio

Il presidi di controllo che la Società deve approntare per prevenire la commissione dei

reati in commento devono consistere sia in principi generali di comportamento, sia nella

redazione di specifici protocolli volti a regolare l’attività delle strutture della Società

coinvolte nelle attività sensibili.

Per quanto concerne i principi generali di comportamento occorre fare divieto di:

� porre in essere operazioni finalizzate alla commissione e/ o a favorire la

commissione dei reati dianzi descritti;

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� omettere, ostacolare o fuorviare i lavori ed i controlli eseguiti dalle Autorità

preposte al contrasto del riciclaggio e, più in generale, non assumere un

comportamento pienamente collaborativo con le stesse;

� non tenere nella dovuta considerazione la circostanza che, sulla base della normale

diligenza, possano far presumere l’insorgere di possibili non conformità in

relazione alle vigenti normative in tema di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo e

non esaustivo sono da considerarsi nel novero di tali non conformità:

o intrattenere rapporti con controparti di qualsivoglia natura che si dimostrano

reticenti e/ o non pienamente disponibili a fornire dettagli sulla propria

identità;

o difficoltà nel reperire attraverso i canali informativi normalmente utilizzati

notizie relative all’attività economica di riferimento della controparte;

o porre in essere operazioni per le quali non sono palesi e trasparenti gli

obiettivi, le motivazioni ed i benefici attesi della controparte;

� non adoperarsi per garantire che per tutte le operazioni poste in essere dalla Società,

sia in proprio sia per conto di un cliente, risulti garantita la costituzione di un

corredo documentale adeguato per poter ripercorre quanto posto in essere;

� derogare, anche solo parzialmente, all’assetto di deleghe e procure pro tempore

formalizzato ed in vigore;

� effettuare, in qualunque contesto o circostanza ed a favore di alcuno, bonifici in cui

non vi sia esplicita indicazione della causale dello stesso.

Inoltre, deve essere imposto quale principio generale:

� l’applicazione ed il rispetto delle prescrizioni imposte dal Testo unico in materia di

contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da reato e al finanziamento del

terrorismo di cui al d.lgs. 231/2007.

Per quanto riguarda invece presidi di controllo specifici da recepire in

protocolli/procedure volte a regolare le attività sensibili, occorre considerare la specifica

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organizzazione aziendale della Società, potendo qui suggerire alcuni principi operativi

potenzialmente applicabili a tutti gli ambiti operativi della stessa:

� le transazioni immobiliari di cui la Società sia parte, in proprio o per conto terzi,

devono sempre essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme interne od

esterne applicabili. Costituisce pertanto principio consigliabile il ricorso a parti

terze specializzate ed indipendenti cui siano affidati i compiti di valutazione

dell’operazione, espletamento di tutte le formalità previste ed adempimenti delle

prescrizioni di legge in merito a registrazioni presso i pubblici registri;

� la gestione delle transazioni mobiliari cui prende parte a qualsiasi titolo la Società

devono essere improntate alla massima trasparenza ed al rispetto di tutte le

prescrizioni applicabili. Costituiscono parte integrante di tale approccio:

o la piena tracciabilità della provenienza e della destinazione delle risorse

impiegate;

o l’accertamento dell’identità di tutte le Parti a qualsiasi titolo coinvolte;

o l’applicazione della massima diligenza nella valutazione complessiva degli

obiettivi e delle finalità dell’operazione;

o il rifiuto di porre in essere transazione che, in tutto od in parte, risultino in

trasferimenti non giustificati di fondi;

o acconsentire a richieste delle controparti di non applicare prassi, modalità

operative e procedurali comunemente accettate che possano risultare

nell’elusione, anche involontaria, di presidi di controllo e prevenzione del

riciclaggio;

� i pagamenti effettuati dalla Società devono sempre essere eseguiti nel rispetto delle

procedure interne pro tempore vigenti, dell’assetto di deleghe formalizzato e dei

principi di trasparenza e tracciabilità delle operazioni. In tale contesto:

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o è vietato il ricorso a transazioni al di fuori del sistema bancario se non per

importi estremamente limitati e per motivazione sempre connesse ad attività

di ordinaria amministrazione;

o ciascuna transazione di pagamento deve sempre essere giustificata da una o

più prestazioni ricevute e/ o in corso di esecuzione;

o non sono ammessi pagamenti verso controparti non conosciute e/ o

direttamente coinvolte in forniture di beni, servizi od altre utilità alla Società.

Risultano pertanto non ammesse compensazioni, anticipi ed ogni altra

movimentazione che possa, anche solo potenzialmente, rappresentare un

trasferimento di utilità non giustificabile e/ o dovuto;

� gli acquisti di beni devono sempre essere condotti nel rispetto delle procedure

interne in materia. Non sono ammesse transazioni per le quali, in base ad ordinaria

diligenza, siano ravvisabili dubbi sulla provenienza dei beni e sulla liceità dei titoli

vantati sugli stessi dal venditore. In tale ambito, a fini esemplificativi e non

esaustivi, costituisco indicatori di potenziale anomalia:

o condizioni, economiche o di altra natura, particolarmente vantaggiose e/ o

non allineate agli standard di riferimento;

o tempistiche e modalità di consegna dei beni non conformi alle normali prassi

del mercato di riferimento;

o carenze e/ o palesi non conformità nella documentazione di riferimento per

la transazione e per il bene oggetto della stessa.

� Predisposizione di regole di disciplina interna e, ove attuabile, di correlative

clausole contrattuali, che dispongono che:

o le operazioni fiduciarie non possono mai avvenire con provvista in denaro

contante;

o la provvista per le operazioni fiduciarie deve essere sempre preventiva ed

idonea e può pervenire esclusivamente da conti di pertinenza del fiduciante;

o i beni in amministrazione fiduciaria sono restituiti esclusivamente al

fiduciante;

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o i titoli spettanti al fiduciante sono riconsegnati allo stesso a mezzo consegna

tramite banca su depositi titoli di pertinenza del medesimo; eccezioni

possono essere ammesse esclusivamente per titoli nominativi e dietro

autorizzazione direzionale;

o liquidità eventualmente spettanti al fiduciante sono riconosciute allo stesso a

mezzo bonifici su conti correnti di pertinenza dello stesso ovvero a mezzo

assegni circolari intestati al medesimo e con clausola di intrasferibilità;

o non sono accettate disposizioni del fiduciante a favore di terzi ove non

abbiano causa e modalità di esecuzione conformi alla previsioni del codice

civile;

o non sono accettate disposizioni di acquisto di beni da assumere in

amministrazione fiduciaria per prezzi la cui irragionevolezza può sottendere

la frode;

o non sono accettate disposizioni di vendita a terzi di beni in amministrazione

fiduciaria per prezzi la cui irragionevolezza può sottendere la frode.

Inoltre, la predisposizione di:

� controlli per la prevenzione della provenienza della provvista per le operazioni

fiduciarie non esclusivamente da conti di pertinenza del fiduciante;

� controlli per la prevenzione di operazioni acausali;

� controlli per la prevenzione della restituzione dei beni in amministrazione a

soggetti diversi dal fiduciante;

� procedure amministrative che verificano la regolarità nei pagamenti con attenzione

alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti

effettivamente coinvolte nelle transazioni;

� controlli per la prevenzione di operazioni caratterizzate da disvalori ingiustificati

tra operazioni di acquisto e vendita di beni (sia inerenti la società fiduciaria sia

inerenti i servizi e i mandati fiduciari);

� controlli per la prevenzione di operazioni in cui il fiduciante chiede la

formalizzazione di contratti di acquisto con schermatura fiduciaria a fronte di

operazioni di pagamento già eseguite dal fiduciante o da terzi;

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� controlli della congruità dei valori nelle operazioni di compravendita (listini per i

beni trattati in mercati regolamentati – contesto o perizie per i beni diversi);

� controlli della qualità delle controparti, mediante estensione alle stesse delle

verifiche previste per il cliente nell’ambito delle procedure di Adeguata Verifica

della clientela in materia di antiriciclaggio.

Infine, l’eventuale predisposizione di clausole contrattuali aventi l’obiettivo di prevenire il

rischio, del seguente tenore:

“Il FIDUCIANTE dichiara e garantisce che la provenienza dei beni di cui chiede alla

FIDUCIARIA di assumere l’amministrazione, ovvero forniti a titolo di provvista per l’acquisto dei

beni stessi, non è illecita.

La FIDUCIARIA è fin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a

quest’ultima dalla falsità delle dichiarazioni rese.

La FIDUCIARIA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno nelle opportune Sedi

Giudiziarie.”

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5. I REATI DI MARKET ABUSE

Per reati di Market abuse si intendono comunemente i delitti previsti dall’art. 25-sexies del

d.lgs. 231/2001, oltre alle corrispondenti fattispecie amministrative di cui agli artt. 187-bis

e 187-ter del TUF. Per la trattazione delle singole fattispecie menzionate si rimanda

all’Allegato A delle presenti Linee Guida.

5.1. Definizioni

Innanzitutto, dato l’elevato tecnicismo delle fattispecie di reato in commento si ritiene

opportuno fornire alcune definizioni normative.

Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è

stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti

strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe

influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese

pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati

(anche di emittenti non quotati).

Possono ad esempio costituire informazione privilegiata, a mero titolo esemplificativo:

- notizie sulla struttura societaria e sull’azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni,

riorganizzazioni societarie, ecc.);

- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d’azienda;

- significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;

- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;

- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti

dell’andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;

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- notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell’organo di direzione, vicende

giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);

- notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti

di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.);

- programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie.

5.2. Potenziali condotte illecite

Le aree della Società a rischio di commissione di reati di market abuse sono, innanzitutto,

quelle che operano in relazione diretta o indiretta con l’utilizzo di informazioni

privilegiate per l’acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, per conto

proprio o di terzi, su strumenti finanziari. Le attività svolte nell’ambito di tali aeree, infatti,

potrebbero comportare il rischio della comunicazione a terzi di tali informazioni (al di

fuori del normale esercizio della funzione) oppure il rischio di condotte quali quelle di

raccomandazione o induzione di terzi al compimento delle suddette operazioni ovvero

alla diffusione di notizie false oppure al rischio di porre in essere operazioni simulate od

altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione de prezzo degli

strumenti finanziari.

In particolare, si considera a rischio reato l’area di corporate governance per quanto

concerne, da una parte, la gestione dell’informativa pubblica e dall’altra, la gestione delle

informazioni privilegiate.

Con riferimento alla “gestione dell’informativa pubblica” ci si riferisce quindi alla gestione

dei rapporti con clienti, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi

di comunicazione, con specifico riferimento all’organizzazione ed alla partecipazione a

incontri, in qualunque forma tenuti, con gli stessi.

Con riferimento, invece, alla gestione delle informazioni privilegiate ci si riferisce alla

gestione di notizie riguardanti, ad esempio, nuovi prodotti o servizi immessi sul mercato,

dati contabili di periodo relativi a Società rilevanti ai fini dei reati in commento, dati

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previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione, la nomina o la

dismissione di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili

chiave ovvero operazioni di fusione o scissione.

Inoltre, possono essere menzionate tra le aree a rischio quelle connesse con le attività di

finanza e controllo sulle attività di investimento. A tal fine, infatti, rileva la gestione

finanziaria, propria o di terzi, ammessi alle negoziazioni ( o per i quali è stata presentata

una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato o di un altro

paese dell’Unione europea così come la gestione dell’acquisizione, della vendita,

dell’emissione di altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi

alle negoziazioni (o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle

negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione

europea.

Ancora, si ritiene di considerare aree a rischio di commissione di tali reati le aree dell’

amministrazione, del legale e degli affari societari per quanto concerne l’attività di

redazione di documenti e prospetti informativi concernenti la Società o società clienti,

l’attività di gestione delle informazioni riservate, la redazione del bilancio, delle relazioni e

delle comunicazioni ai socie e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria, la tenuta dei libri sociali, la gestione delle operazioni straordinarie (fusioni,

scissioni, liquidazioni, ecc.) e strategiche (joint venture ecc.), la gestione dei rapporti con la

società di revisione e con il Collegio Sindacale.

Rileva, poi, certamente l’area della Società che si occupa della comunicazione esterna per

quanto concerne le attività relative alla comunicazione di dati, informazioni, prospetti, ecc.

destinate all’uso esterno tramite i media, il web o altri strumenti di comunicazione.

Infine, possono ritenersi a rischio reato anche le aree della sicurezza informatica e del

personale. La prima per quanto concerne la gestione delle attività supportate da sistemi

informatici e telematici per la gestione, l’archiviazione e la conservazione dei dati e dei

documenti; la seconda per quanto riguarda le attività di ricerca, selezione, assunzione,

formazione e gestione del personale.

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5.3. Attività sensibili in relazione ai reati di market abuse

Inoltre, si segnala quelle che possono ritenersi attività sensibili in relazione ai reati in

oggetto:

� effettuazione di investimenti in valori mobiliari per conto proprio;

� rilascio di dichiarazioni al pubblico/ alla stampa relative all'andamento di

strumenti quotati.

5.4. Predisposizione di misure/presidi di controllo per eliminare o ridurre il

rischio di commissione di reati presupposto in relazione ai reati di market abuse

Occorre prevedere specifici protocolli/procedure volti/e ad eliminare o comunque

mitigare i rischi di commissione dei reati in commento con riferimento alle aree sopra

menzionate.

Tali protocolli/procedure dovranno essere redatti tenendo conto della specifica

organizzazione aziendale della Società, seguendo alcuni principi generali da adattare

eventualmente al contesto della realtà operativa della stessa.

Innanzitutto deve essere espressamente statuito il divieto di tenere comportamenti,

collaborare o dare causa alla realizzazione di fatti che possano rientrare nelle fattispecie di

reato in commento. Quindi deve essere fatto espressamente divieto di utilizzare le

informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro

degli organi di amministrazione, direzione o controllo o dell’esercizio dell’attività

lavorativa, professionale o in funzione dell’ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per

trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata e; di

porre in essere condotte manipolative del mercato.

Inoltre, si ritiene di suggerire quali misure a presidio del rischio di commissione dei reati

in commento, alcuni principi operativi specifici da inserire, ove pertinenti nel

protocollo/procedura rilevante, quali:

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� l’obbligo dell’osservanza della normativa interna di volta in volta in vigore, con

riferimento a:

o informazioni riservate/privilegiate;

o operazioni personali;

o rapporti con la stampa e gestione delle comunicazioni esterne;

� la tracciabilità delle operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni, in

proprio o per conto terzi;

� la previsione che le operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazione

siano:

o eseguite sulla base di una richiesta motivata dal cliente e, ove si tratti di

Società, sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione;

o eseguite con atti formali;

� la predisposizione di misure idonee a far sì che i documenti riguardanti le

informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e

conservati, a cura della Funzione competente o del Responsabile incaricato, con

modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita

evidenza dell’accesso ai documenti già archiviati;

� la previsione dell’accesso ai documenti già archiviati solo dietro motivazione e solo

per le persone autorizzate in base alla normativa interna;

� la definizione di criteri idonei e validi per tutti gli strumenti normativi interni della

Società, per qualificare le informazioni quali “informazioni privilegiate” e

“informazioni destinate a diventare privilegiate”;

� l’obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate o destinate a

diventare privilegiate, sia che siano contenute su supporti informatici sia che siano

su supporto cartaceo;

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� la predisposizione di misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non

autorizzata all’interno o all’esterno della Società delle informazioni privilegiate o

destinate a diventare privilegiate;

� la predisposizione di misure idonee ad assicurare la veridicità, la completezza e la

correttezza delle informazioni comunicate alle Autorità di vigilanza o controllo, ad

analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di

massa o al pubblico in generale;

� l’individuazione dei soggetti esclusivamente competenti a tenere i rapporti con i

giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e con il

pubblico in generale e l’obbligo per i soggetti così individuati di tenere tali rapporti

nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di

Vigilanza e delle procedure interne.

Infine, si ritiene necessario predisporre un adeguato programma di formazione rivolto a

tutti i dipendenti e a tutti i soggetti operanti nell’ambito della Società, destinatari dei

protocolli/procedure.

La formazione, con periodici aggiornamenti, deve avere ad oggetto i reati e gli illeciti

amministrativi di market abuse con le eventuali modifiche normative e gli ultimi interventi

giurisprudenziali rilevanti.