La nuova legge urbanistica regionale Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 B.U.R. n. 52 del 27 marzo...

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La nuova legge urbanistica regionale Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 B.U.R. n. 52 del 27 marzo 2000 In vigore dall’11 aprile 2000 DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”

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La nuova legge urbanistica regionaleLegge Regionale n. 20 del 24.3.2000

B.U.R. n. 52 del 27 marzo 2000

In vigore dall’11 aprile 2000

“DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L’USO DEL

TERRITORIO”

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Da dove nasce?

1. L.R. 30.1.1995, n. 6 (art. 1):rimandava ad ulteriori atti legislativi di riordino generale della disciplina urbanistica;

2. Delibera di giunta regionale n. 1219, del 20.7.1998:“Verso la riforma urbanistica” (indirizzi ed obiettivi per una nuova legge urbanistica);

3. Delibera di Giunta Regionale n. 1425, del 30.7.1999:“Progetto di legge recante disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.

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Superamento della L.R. 7.12.1978, n. 47

• Concepita in una fase di sviluppo urbano e territoriale, con una grande espansione insediativa residenziale e produttiva, che oggi è finita;

• Oggi la priorità è il recupero di aree dismesse, la riqualificazione delle periferie, la rifunzionalizzazione dei comparti territoriali, la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale degli insediamenti;

Verso al riforma urbanistica

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Superamento della L.R. 7.12.1978, n. 47

Verso al riforma urbanistica

PRIMO PASSO:

Emanazione della L.R. 30.1.1995, n. 6 “Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale in attuazione della Legge n. 1421990 e modifiche ed integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia”:

• trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici;

• introduzione del PTCP (ex Legge 142/90);

• semplificazione dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici;

• accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici;

• disciplina delle strutture agricole di interesse testimoniale e recupero dei fabbricati ex rurali ad altre destinazioni d’uso;

• disciplina dei programmi integrati di intervento.

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Superamento della L.R. 7.12.1978, n. 47

IERI: L.R. 47/78:

Con l’obiettivo di dare impulso e strumenti di disciplina in una fase di forte espansione urbana e di trasformazione del territorio, con elevati ritmi di sviluppo economico e bisogno di nuovi insediamenti produttivi e residenziali.

Si trattava di dare spazio e possibilità ad una domanda spontanea di insediamenti diffusi.

Verso al riforma urbanistica

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Superamento della L.R. 7.12.1978, n. 47

Verso al riforma urbanistica

OGGI: L.R. 20/2000:• Andamento demografico con saldo negativo;• Problema abitativo fortemente ridimensionato in termini

quantitativi;• Fabbisogni produttivi più qualitativi che quantitativi;• Modifica della domanda e destinazione d’uso del territorio

agricolo;• Riqualificazione urbana e territoriale:

• delle periferie• delle parti degradate delle città• del recupero dei contenitori e comparti dismessi• di nuova qualità dei centri storici• di introduzione di nuove tipologie di servizi• di ripolarizzazione degli insediamenti• di rifunzionalizzazione delle aree agricole

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Superamento della L.R. 7.12.1978, n. 47

Verso al riforma urbanistica

OGGI: L.R. 20/2000:

• Contesto di competizione territoriale

• La domanda di insediamenti si è fatta più esigente

• Occorre attivare investimenti ed insediamenti produttivi

• La sola disponibilità di aree non è più sufficiente

• Occorre assicurare opportuni requisiti di qualità del contesto territoriale in cui sono inserite le aree

• I comuni non hanno più bisogno di una rigida normativa regolamentare come quella della L.R. 47/78

• I comuni necessitano di più ampi margini decisionali e di semplificazione delle procedure amministrative

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STRATEGIA DI FONDO

Verso al riforma urbanistica

La innovazione più significativa che viene proposta consiste nella scelta di gestire i nuovi processi insediativi perseguendo l’obiettivo di ottenere realizzazioni più che diffondere aspettative, accompagnando il percorso realizzativo con l’innesto di politiche di perequazione immobiliare.

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Superamento della L.R. 7.12.1978, n. 47

Verso al riforma urbanistica

OGGI: L.R. 20/2000:

Si devono ridefinire le competenze di ciascun ente territoriale

Evitare che il livello superiore faccia ciò che può essere attuato efficacemente dal livello inferiore

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Legge Regionale n. 20/2000

Attua il passaggio da una

URBANISTICA DI QUANTITA’

Ad una

URBANISTICA DI QUALITA’

Analogamente a quanto già fatto in campo edilizio dalla L.R. n. 33/1990

Da una

EDILIZIA CONFORMATIVA

Ad una

EDILIZIA ESIGENZIALE-PRESTAZIONALE

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L.R. 7.12.1978, n. 47

Verso al riforma urbanistica

Ha rappresentato l’espressione legislativa della stagione della cosiddetta:

URBANISTICA RIFORMISTA

La pianificazione urbanistica e territoriale come interfaccia tra gli input economici e sociali, le esigenze dei cittadini e quello di uno sviluppo ordinato degli insediamenti e del territorio

Caratteristiche fondamentali:

• centralità del Comune nel governo del territorio

• primato della pianificazione come metodo di intervento

• indifferenza della proprietà dei suoli

• titolarità pubblica del diritto di edificare

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L.R. 7.12.1978, n. 47

Struttura originaria della pianificazione

Verso al riforma urbanistica

P.T.R. obiettivi quantitativi e qualificativi generali per gli insediamenti

Piano Comprensoriale dimensionamento complessivo per i diversi settori (residenza, produttivo, servizi), con l’obiettivo dell’annullamento dei saldi migratori

P.R.G. calcoli dei fabbisogni basati su indici prefissati dalla L.R., dimensionamento residenziale garantendo una dotazione minima di aree per servizi pubblici sulla base degli standard stabiliti dalla L.R.

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L.R. 5.9.1988, n. 36

Abolizione dei Comprensori a favore delle Province

Nuovo modello strutturale di pianificazione

Verso al riforma urbanistica

P.T.R. strategie ed azioni per il medio/lungo periodo

P.T.P.R. tutela dei beni e valori naturalistico-ambientali e culturali

P.T.I. approfondimento e specificazione delle previsioni regionali e parametri di valutazione dei P.R.G.

P.R.G.

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L.R. 30.1.1995, n. 6

Introduzione del P.T.C.P., competenze provinciali

Nuovo modello strutturale di pianificazione

Verso al riforma urbanistica

P.T.R. strategie ed azioni per il medio/lungo periodo

P.T.P.R. tutela dei beni e valori naturalistico-ambientali e culturali

P.T.C.P. approfondimento e specificazione delle previsioni regionali e parametri di valutazione dei P.R.G.

P.R.G.

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L.R. 20/2000

FINALITÀ

Vuole rappresentare il “NUOVO CODICE DEL TERRITORIO REGIONALE”, incentrato su:

• questione ambientale, sia in termini di tutela delle risorse, sia in termini di prevenzione dei rischi;

• innovazione della tematica degli standard urbanistici, passando da un sistema quantitativo ad un sistema qualitativo;

• riqualificazione urbana, prendendo atto dell’esaurirsi della fase di espansione delle città;

• superamento della zonizzazione monofunzionale (zoning), per favorire la complessità delle relazioni;

• valorizzazione del sistema delle reti e dei servizi, pianificando sia il suolo sia il sottosuolo

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L.R. 20/2000

FINALITÀ

DIMENSIONAMENTO DEI PIANI E STANDARD

L’impostazione del dimensionamento dei PRG, come definita dalla L.R. 47/78, è superata e non più significativa.

Il dimensionamento era ancorato alla crescita demografica della popolazione residente, e gli standard restavano ancorati alla sola popolazione residente teorica prevista.

La nuova legge considera invece:

• la popolazione effettiva: costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che gravita stabilmente sul Comune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili;

• la popolazione potenziale: costituita dall'incremento della popolazione effettiva che è prevedibile si realizzi a seguito dell’attuazione delle previsioni del piano

L.R.20/2000

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L.R. 20/2000

FINALITÀ

IL SUPERAMENTO DELLO ZONING E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Lo zoning era frutto del razionalismo e della semplificazione pianificatoria, che ha portato a zonizzazioni monofunzionali producendo una ghettizzazione e conseguente degrado delle città

La nuova legge supera lo zoning al fine di ottenere una diversa qualità urbana e l’integrazione delle funzioni urbane.

La riqualificazione urbana è il tema fondante e più innovativo della nuova legge, ponendosi sullo stesso piano che in quella precedente aveva avuto il tema dei centri storici.

L.R.20/2000

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L.R. 20/2000

FINALITÀ

LE ZONE AGRICOLE ED IL TERRITORIO EXTRAURBANO

La Legge 47 ha richiamato l’attenzione sulle zone agricole, prima considerate semplicemente delle “zone bianche”. Si trattava di una scelta a favore degli agricoltori, ma oggi superata dall’evoluzione del settore agricolo.

La nuova legge considera le zone agricole in un’ottica di risorsa ambientale.

L.R.20/2000

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L.R. 20/2000

FINALITÀ

LE COMPONENTI STRUTTURALI

DEL NUOVO “PIANO REGOLATORE”

La parte strutturale si incentra su due tematiche:

1. La prima, relativa alle invarianti ambientali (rischi e risorse ambientali)

2. La seconda, sul sistema infrastrutturale e dei servizi

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L.R. 20/2000

FINALITÀ

COERENZA DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Mediante:

1. L’emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, adottati dalla Regione, per la individuazione di un lessico comune ed un nucleo di parametri, indici ed indicatori territoriali omogenei per tutto il territorio regionale;

2. Un sempre più ampio ricorso al metodo della concertazione istituzionale, sia nella elaborazione dei piani e nella loro attuazione, sia per lo svolgimento in collaborazione delle funzioni di pianificazione.

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L.R. 20/2000

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Legge innovativa per concezione ed impianto normativo, sia sul piano normativo sia su quello procedurale.

Legge di principi, regole e garanzie.

Legge che attenua i caratteri prescrittivi e pervasivi a favore di maggiori gradi di libertà attribuiti al Comune.

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L.R. 20/2000

PRINCIPI ISPIRATORI

1. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

Le decisioni vanno poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere la funzione, in relazione alla scala ed alla natura dei problemi da affrontare e più prossimo al controllo diretto dei cittadini.

Superamento della pianificazione di tipo piramidale e gerarchico

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L.R. 20/2000

PRINCIPI ISPIRATORI

2. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Tra Stato, Regione, Provincia e Comune e fra questi e le loro espressioni associative e strumentali con competenza sul territorio (Autorità di Bacino, Enti Parco, Sovrintendenza, ecc.);

2. percorsi decisionali semplificati

3. rappresentatività di tutte le scelte di valenza territoriale in relazione alle singole competenze

Il piano comunale rappresenterà quindi la “CARTA UNICA” del territorio, in cui gli operatori e i cittadini troveranno con

chiarezza e certezza gli ambiti e le regole a cui attenersi

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L.R. 20/2000

PRINCIPI ISPIRATORI

3. PRINCIPIO DI EQUITA’ E SOLIDARIETA’ SOCIALE

rendere indifferenti le proprietà immobiliari rispetto alle previsioni del piano urbanistico, liberando tali scelte dalle pressioni e condizionamenti della rendita fondiaria.

• Forme di partecipazione efficace dei cittadini per la tutela degli interessi diffusi;

• Il processo di pianificazione deve esplicitare gli esiti attesi e verificarli attraverso procedure di valutazione economica, sociale ed ambientale.

La perequazione diventa lo strumento per il governo del regime immobiliare e per l’attuazione del piano urbanistico.

• Superamento dell’impostazione espropriativa, tipica del regime precedente (P.P.Iniziativa pubblica; P.P.A.);

• Coinvolgimento del mercato nella realizzazione degli obiettivi previsti di pianificazione.

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L.R. 20/2000

PRINCIPI ISPIRATORI

4. PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ E PEREQUAZIONE TERRITORIALE

Riconoscere il valore generale e collettivo dei benefici derivanti dalla tutela e preservazione, ai fini naturalistici ed ambientali, di porzioni di territorio, compensando i comuni interessati da limitazioni e vincoli sul territorio, determinati dalla pianificazione sovraordinata (PTR, PTPR, PTCP) con una ridistribuzione di area vasta del gettito della fiscalità immobiliare.

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Piano Strutturale di Cesena (1998)

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Piano Strutturale di Cesena (1998)

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La perequazione urbanistica rappresenta l’aspetto più significativo del nuovo modo di gestire ed attuare le scelte urbanistiche.

In un quadro di compensazione e di perequazione urbanistica è possibile coniugare la valorizzazione patrimoniale e la qualità progettuale, riuscendo a garantire un risultato complessivo più ricco e soprattutto meno "immobiliarista" di quello cui oggi ancora si tende.

La modalità attuative del Piano Strutturale dovranno individuare la perequazione come strumento capace di consentire l’acquisizione di aree per pubblici servizi a fronte della realizzazione di un indice edificatorio diffuso, senza dover ricorrere all’esproprio delle aree stesse.

La perequazione urbanistica rappresenta un metodo in grado di evitare le iniquità e i rischi legati all’acquisizione dei suoli attraverso l’esproprio, senza tuttavia riconoscere integralmente alla proprietà immobiliare la rendita urbana.

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Meccanismo di funzionamento della perequazione urbanistica

Nel quadro di una pianificazione di medio e lungo periodo, il Comune individua le aree destinate alla trasformazione urbanistica.

Sulla base delle loro caratteristiche, le aree destinate a trasformazione urbanistica sono differentemente classificate. Ad ogni classe viene attribuito un indice di edificabilità che si applica indistintamente sia alle aree destinate ad usi privati sia a quelle destinate ad usi pubblici.

Ogni classe di aree viene quindi suddivisa in comparti, all’interno dei quali i proprietari si devono accordare per sfruttare le superfici edificabili loro attribuite.

I proprietari dei suoli destinati ad attrezzature collettive ed infrastrutture pubbliche sono titolari di diritti edificatori che possono essere impiegati solo sulle aree destinate dal Piano a edificazione privata. I proprietari dei suoli destinati a residenza o ad attività attività economiche impiegano i diritti volumetrici sulle aree di loro proprietà e "ospitano" i diritti di eventuali altri proprietari. Una volta sfruttati gli indici edificatori, i proprietari delle aree destinate alla città pubblica cedono le proprie aree all’amministrazione a prezzi agricoli oppure gratuitamente.

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Meccanismo di funzionamento della perequazione urbanistica

Lo schema ora descritto consente di raggiungere più obiettivi simultaneamente. Prima di tutto, la proprietà dei suoli destinati a trasformazione urbanistica è trattata solo con riferimento alle loro caratteristiche di fatto e di diritto, indifferentemente rispetto alle scelte di piano. L’equità dell’intervento pubblico è così raggiunta attraverso una ripartizione del valore fondiario fra tutti i proprietari coinvolti nella trasformazione della città.

Inoltre, il principio perequativo pone la proprietà fondiaria in condizione di indifferenza rispetto alle scelte del pianificatore: nel momento in cui i proprietari ottengono lo stesso indice edificatorio - a prescindere dall’effettiva destinazione dei suoli in loro possesso - non sono più interessati a dirottare decisioni pubbliche verso interessi privati.

Infine, la perequazione consente all’amministrazione di acquisire a prezzi agricoli o nulli i suoli necessari alla collettività con l’accordo della proprietà, alla quale viene comunque riconosciuta una quota di valore immobiliare.

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PEREQUAZIONE URBANISTICA

Occorre porre alla base di ogni scelta, anche dove verrà riconfermata la destinazione data alle aree del vigente Prg, un criterio che miri a due condizioni essenziali:

1. NEUTRALITÀ NELLE SCELTE NELLA FASE DI PIANIFICAZIONE:

• riconoscimento di parità di condizioni ai suoli interessati in aree aventi omogenee caratteristiche;

2. EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI E DEI BENEFICI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE

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PEREQUAZIONE URBANISTICA

Si tratta di un assunto operativo che concretizza le affermazioni contenute nella Costituzione:

1. tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge ed hanno pari dignità sociale (art. 3)

2. la proprietà privata, riconosciuta e garantita, è anche limitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale (art. 42)

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PEREQUAZIONE URBANISTICA

La crisi operativa della pianificazione tradizionale emerge nella individuazione dei “vuoti” urbanistici che comporta l’esproprio, istituto legittimo, ma che si è tradotto nel tempo come “sistema“; da qui l’origine di atti discriminatori, di pressioni, di urbanistica contrattata.

Bisogna sostituire la cultura dell’esproprio affermatasi nella società italiana a causa della carente legislazione sul regime dei suoli.

La soluzione per affrontare il grave problema di equità e per la dotazione di servizi contestuale alla edificazione, sta nella “indifferenza alla destinazione funzionale dei suoli”, ossia nella assegnazione agli stessi di un “indice diffuso” per aree di omogenea localizzazione e condizione nel contesto urbano.

Ciò significa dissociare i 2 fattori attualmente ritenuti un unicum inscindibile (un terreno vale per i non edificabili) distinguendo: il disegno urbano, quale elemento tecnico che preordina e prefigura la forma e la distribuzione delle funzioni sul territorio (concentrazione della edificabilità e creazione dei “vuoti” pubblici), dal regime dei suoli, che deve garantire una condizione paritetica dei diritti di ogni proprietà.

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PEREQUAZIONE URBANISTICA

Il piano urbanistico discipline l'uso del suolo, ed ha quindi implicazioni nella stratificazione dei valori impliciti nel suolo. Nei disciplinare l'uso del suolo, il piano urbanistico definisce l'articolazione spaziale dello "spazio pubblico" della città, e in tal maniera precisa le componenti che danno struttura alla forma. La perequazione urbanistica interviene nella ricerca di qualità. La perequazione va delineate PRIMA di promuovere la formazione del piano, e di individuare le scelte strutturali.

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L.R. 20/2000

PRINCIPI ISPIRATORI

5. PRINCIPIO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Assumere la qualità ambientale come riferimento e obiettivo primario del governo del territorio

La pianificazione (ad ogni livello) e la progettazione, devono regolare il consumo delle risorse naturali a disposizione e

assicurarne la ricostituzione per la disponibilità futura

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L.R. 20/2000

PRINCIPI ISPIRATORI

6. PRINCIPIO DI EFFICACIA

Assicurare alla pianificazione forme e modalità che ne favoriscano la fattibilità e la gestione

• Introduzione di procedure di valutazione della efficacia delle scelte;

• Monitoraggio dell’attuazione dei piani

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L.R. n. 20/2000

Contenuti principali

Semplificazione del processo e dei contenuti

della pianificazione

Scomparsa del PRG quale UNICO strumento di pianificazione comunale.

La pianificazione comunale viene distinta in DUE categorie.

Lo schema pianificatorio regionale riprende quello suggerito dall’INU (Bologna, XXI Congresso Nazionale, 1995)

ed anticipa la struttura della nuova legge urbanistica nazionale (all’esame della VIII Commissione della Camera dall’8.2.2000)

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NUOVA METODOLOGIA

DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

è ormai consolidata

• nel mondo scientifico (INU);

• nel mondo accademico;

• nella dottrina;

• nella legislazione regionale;

• (nella legislazione statale).

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L.R. n. 20/2000

Contenuti principali

Ha lo stesso impianto programmatorio e strutturale di altre recenti leggi regionali:

L.R. 24.3.2000, n. 20

L.R. 4.9.1997, n. 36

L.R. 16.1.1995, n. 5

L.R. 31/1997

L.R. 22.12.1999, n. 36

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CATEGORIA DELLE PERMANENZE STRUTTURALI E DELLE INVARIANTI:

Attiene alle scelte:

• non negoziabili

• strategiche per l’assetto e lo sviluppo urbanistico

Operate dal Comune oppure derivate dalla pianificazione sovraordinata

Definisce quindi le scelte di ampio respiro, destinate a condizionare le modalità delle politiche territoriali di medio e lungo termine.

PIANO STRUTTURALE (PSC):

• Riguarda l’intero territorio comunale;

• Ha validità indeterminata;

• Di approvazione comunale;

• Deve essere conforme al PTCP

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CATEGORIA DELLE SCELTE OPERATIVE:

Attiene alle scelte operabili a breve termine.

PIANO OPERATIVO (POC):

• Può riguardare i soli ambiti per i quali si prevede una trasformazione urbanistica;

• Ha durata temporale determinata e coincidente con i vincoli urbanistici che esso pone;

• E’ lo strumento di attuazione del piano strategico (ne precisa i contenuti, le modalità di intervento ed i progetti esecutivi da attivare);

• Non può modificare il piano strategico;

• Procedure di approvazione semplici e rapide al solo livello comunale.

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PIANO STRUTTURALE (MASTERPLAN)

• Procedura di confronto tra Comune proponente e la Provincia (CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE);

• Finalità: evidenziare le prescrizioni, gli obiettivi e gli indirizzi derivanti dal PTCP per la pianificazione comunale;

• Obiettivo: definire un quadro conoscitivo esaustivo costituente la base per lo sviluppo delle scelte progettuali comunali e per la loro verifica di coerenza e conformità;

• La procedura coinvolge anche i Comuni limitrofi (anche extraregionali) per la verifica delle scelte di valenza sovracomunale ed effetti indotti e per la salvaguardia delle risorse naturali comuni;

• La procedura coinvolge anche tutti gli altri enti con specifiche materie in campo territoriale (Autorità di Bacino, Sovrintendenza, ecc.);

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PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO:

Definisce:

• Le condizioni dei principali sistemi e servizi ambientali (qualità dell’aria, soglie acustiche, allontanamento acque meteoriche, depurazione dei reflui, gestione dei rifiuti, approvvigionamento idrico potabile ed energetico);

• I limiti di compatibilità per le trasformazioni territoriali ed urbane pianificabili

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Il quadro conoscitivo è una parte effettiva del piano strutturale, e non un semplice accessorio da mettere in disparte.

Il quadro conoscitivo contiene gli elementi dell'indagine socioeconomica e demografica, il quadro di riferimento territoriale e lo stato della pianificazione, la storia dei luoghi e delle loro trasformazioni, la rappresentazione di paesaggio, ambienti e insediamenti, le indagini geologico tecniche e idrogeologiche, l'analisi dello stato dell'ambiente.

Le scelte territoriali dovranno corrispondere strettamente ad esso. Solo la variazione o l'approfondimento di questo quadro potrà dare luogo a varianti del piano strutturale.

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