La notificazione degli atti amministrativi

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La notificazione degli atti, dispensa teorico pratica ad uso dei messi comunali

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Indice

0.1 INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Il messo comunale 6

2 La notificazione 112.1 Aspetti generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.2 Relazione di notifica o relata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.3 Registro delle notificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.4 Tempo delle notificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.5 Computo dei termini delle notificazioni . . . . . . . . . . . . . . . 152.6 Rimborso costi di notificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.7 Notificazione e privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.8 Notificazione a persona diversa dal destinatario . . . . . . . . . . 18

3 Le notificazioni previste dal codice di procedura civile 203.1 Notificazione in mani proprie (art.138 c.p.c.) . . . . . . . . . . . . 203.2 Notificazione nella residenza, dimora,domicilio (art. 139 c.p.c.) . 223.3 Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia (art. 140 c.p.c.) . . . . . . 273.4 Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) . . . . . . . 333.5 Notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata

nel territorio della Repubblica (art. 142 c.p.c.) . . . . . . . . . . 373.6 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio scono-

sciuti (art. 143 c.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.7 Notificazione alle amministrazioni dello stato (art. 144 c.p.c.) . . 433.8 Notificazione alle persone giuridiche e alle societa’ non aventi

personalita’ giuridica (art. 145 c.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . 443.9 Notificazione a militare in attivita’ di servizio (art, 146 c.p.c.) . . 463.10 Notificazione a mezzo di posta elettronica – P.E.C. (art, 149-bis

c.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4 Notificazione di atti ed avvisi dell’amministrazione finanziaria 49

5 Notificazione a mezzo del servizio postale 52

Indice analitico 55

Allegati 57

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0.1 INTRODUZIONE

Sin dal tempo in cui si costituirono le prime comunità organizzate, con ogniprobabilità, vi fu l’esigenza di comunicare con altri (gruppi o persone) e

trasmettere notizie ed informazioni.Sotto questo aspetto la figura del messo inteso come messaggero, portatore

di notizie o, più semplicemente, come corriere risale agli albori della civiltà.Per alcuni storici una rete di staffette a cavallo fu istituita in Cina sin dal

4.000 a C., ma per altri, più verosimilmente, tale sistema fu introdotto in tempimeno lontani (circa 200 anni prima di Cristo) dall’imperatore Shih-huang-ti, lostesso che fece costruire la Grande Muraglia.

E’, tuttavia, indubbio che, già nel corso della XIX dinastia (1293-1185 a C.),scambi di comunicazioni avvenivano tra regno egizio e quello ittita come bendimostrano resti di corrispondenza e tavolette rinvenuti.

Anche le Città stato dell’antica Grecia comunicavano tra loro a mezzo di“emerodromoi” (corrieri per un giorno in relazione all’esigua distanza che inter-correva tra le varie città).

I sistemi di trasmissione dei messaggi a mezzo corriere si è evoluto nel tempodiventando sempre più celere, preciso e regolare.

Se nell’antico Egitto ed in Assiria i messi erano schiavi ai quali era affidatoil compito di portare messaggi scritti, in Persia con Ciro II (558-530 a C.)gli “angaros” (messi a cavallo) costituivano un corpo speciale, con autorità direquisire ed imporre tasse, del quale il re si serviva per trasmettere e riceverenotizie.

La rete postale nell’antica Persia era lunga circa 2500 chilometri con oltre100 stazioni per il cambio dei cavalli e la sosta.

Ogni stazione era presidiata da soldati ed era retta da un funzionario re-sponsabile chiamato “Angareion”.

Tale funzionario poteva obbligare coloro che abitavano vicino alla stazionea prestare servitù gratuite e obbligatorie, dette “angarie”, per il buon funziona-mento del servizio (ad esempio costruzione e manutenzione strade).

Il diritto di angaria fu recepito nel diritto romano e poi in quello medioevale.Le angarie, con il tempo, divennero un pretesto per compiere soprusi ai danni deicittadini da parte dei funzionari pubblici. Per questa ragione il termine angherieha assunto il significato che oggi comunemente gli attribuiamo (prepotenza,sopruso).

I romani, da buoni organizzatori quali erano, migliorarono il servizio per loscambio dei messaggi rendendolo più celere e regolare grazie soprattutto allacreazione di una rete stradale capillare ed efficiente estesa anche alle più lontaneprovince.

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Cesare accenna ad un sistema di staffette a cavallo “dispositi equites” da luiideato per far pervenire rapidamente le notizie in luoghi determinati.

Con Augusto l’utilizzo di corrieri a cavallo detti “iuvenes” acquisì le caratte-ristiche non solo di servizio di recapito della corrispondenza, ma soprattutto diun vero e proprio servizio di informazioni e di trasmissione delle disposizioni, “utadnuntiari cognoscique posset”, essenziale per garantire la sicurezza dello stato.

In età imperiale i rapporti tra governo centrale e periferie dell’impero avve-nivano tramite un servizio statale ben organizzato denominato “cursus publicus”o “fiscalis” sotto la sorveglianza del prefetto del pretorio.

Con il tempo e con il perfezionamento e l’ampliamento del servizio, il prefet-to poté contare sull’aiuto di ispettori dei trasporti (“vehiculorum“), di specialifunzionari itineranti (“agentes in rebus” ), dei maestri di posta (“mancipes”).

Vi era poi una particolare categoria di funzionari i cui componenti erano con-traddistinti con il termine “curiosus” 1 con l’incarico di sorvegliare e controllareil funzionamento delle stazioni di posta, ovvero, di spia inviata dall’autoritàcentrale nelle province per sorvegliare i funzionari ed i sudditi.

Con il “cursus publicus” nel senso più ampio si intendeva l’insieme delle viedi comunicazione dell’Impero; in senso stretto il servizio postale dell’Impero.

Questo serviva sopratutto allo spostamento rapido ed efficiente delle informa-zioni, ed era utilizzato prevalentemente dagli uffici siti nell’Urbe (in particolareuffici senatoriali e imperiali), dai comandanti militari, e dai governatori delleProvince.

L’ufficio centrale di smistamento della posta nonché sede dei “frummentarii”,cioè i messaggeri a staffetta, era sul colle Celio a Roma noto anche sotto il nomedi “Castra Peregrinorum” (ossia Campo dei Forestieri).

A recapitare le missive custodite in borse di cuoio erano i “tabellarii”, cuisi affiancavano “cursores”, “speculatores”, “veredarii”, corrieri che a cavallorecavano i dispacci più urgenti.

Il “cursus publicus” assicurava sia la trasmissione di tutte le informazionie della posta, “cursus celer” o “cursus velox” (effettuato a mezzo di corrieri acavallo o vetture leggere “redhae”), sia il trasporto di persone e beni d’interessepubblico, “cursus tardus” o “cursus clabularis” (a mezzo di carri).

Ad utilizzare il servizio per il trasporto delle persone in un primo tempoerano esclusivamente viaggiatori per ragioni di stato in possesso di un appositopermesso chiamato “diploma”, munito del sigillo imperiale; in epoche succes-sive le autorizzazioni ad utilizzare il servizio dette “evectiones” furono esteseprogressivamente ai militari, alle loro mogli e figli.

1dalla parola cura che può assumere diversi significati tra cui anche quello deteriore di“malus homo explorator et delator”

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Un servizio di scorta difendeva i viaggiatori dai “latrones” e “grassatores” neiquali non era raro imbattersi negli spostamenti.

Il “cursus publicus” si svolgeva utilizzando una organizzazione estesa su tut-to il territorio dell’impero che comprendeva numerose poste (da cui il nomepostale) “stationes” costituite essenzialmente da “mansiones” e “mutationes”che garantivano una efficiente attività di supporto.

Le “mansiones” (dal verbo “manere” fermarsi) erano distanti l’una dall’altrauna giornata di viaggio e costituivano il luogo in cui i corrieri (o coloro chepotevano servirsi del “cursus pubblicus” per i loro spostamenti) si fermavanoper ristorarsi e ritemprarsi.

Le “mansiones”, gestite da “praeposti mansionis” che si avvalevano di “sta-tionarii”, comprendevano alloggi, stalle e magazzini, a volte erano provviste diterme e di altre comodità.

Le “mutationes” erano invece poste alla distanza di una decina di miglia l’unadall’altra, cioè alla distanza che un cavallo poteva percorrere a ritmo sostenuto,prima di essere sostituito con un altro.

In sostanza le “mutationes” erano il luogo in cui si mutava cavallo, mapotevano comprendere anche altre strutture per un veloce ristoro dei passeggeri.

La cura degli animali da trasporto era demandata agli “stratores” ed ai“miliones”.

Ad accompagnare i viaggiatori da una stazione all’altra ed a riportare indie-tro i veicoli erano poi gli “hippocomi”. Accanto ad essi i conducenti di carri o“carpentarii” e gli addetti alla cura ed al trasporto dei bagagli, “bastagarii”, eper i compiti più gravosi i “catabolenses”.

“Mansiones” e “mutationes” costituivano comunque dei luoghi significativiattorno ai quali spesso finì per aggregarsi la presenza umana, fino a dare originea piccoli nuclei abitati “vicus”.

Questa organizzazione mirabile e colossale, era strumento esclusivo delloStato; non mancano però notizie circa un servizio effettuato dai privati perproprio conto ed interesse.

Cicerone parla più volte di corrispondenza epistolare, distinguendo fra postapubblica e privata (non esisteva una organizzazione postale regolare disponibileper i privati.

I benestanti potevano utilizzare come “tabellarii” uno o più dei loro schiavi.Le missive private erano il più delle volte affidate a persone di fiducia che

fungevano da corriere: mercanti, capitani di navi, altri viaggiatori.L’accesso dei privati al servizio postale statale mediante “diploma” ed “evec-

tiones” era rigorosamente controllato.Con una certa frequenza i privati, tramite raccomandazioni o corruzione,

riuscivano a spedire le proprie missive con la posta statale. Tale utilizzo era

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illegale e, se scoperto, comportava drastiche sanzioni sino alla pena di morte incaso di corruzione).

Con la caduta dell’impero romano anche il sistema organizzato di comuni-cazione posto in essere si dissolse regredendo a forme più arcaiche.

Nei secoli che seguirono fu ripristinato un servizio di corrieri per lo scambioregolare dei messaggi introducendo con il tempo nuovi modi e forme di trasmis-sione o recapito più rispondenti al progredire della civiltà ed alle sue articolatenecessità.

Tra le innovazione tecnologiche che hanno profondamente influito sulle mo-dalità di comunicazione assume un particolare rilievo la rete internet con inevi-tabili conseguenza sia per il servizio postale che per la notificazione.

Il ruolo della nuova tecnologia, come era logico supporre, è stato norma-tivamente riconosciuto sia per quanto riguarda la posta elettronica certificata(D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 16,comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28gennaio 2009, n. 2) che per la notificazione degli atti (ad es.: art. 45 legge18.6.2009, n. 69 ed art. 149 – bis c.p.c., introdotto con il D.L. 29.12.2009, n.193 convertito con legge n. 24 del 22.2.2010).

L’evolversi del servizio ha finito per differenziare nettamente il semplicescambio di messaggi e della corrispondenza dalla notificazione e comunicazione(di atti della pubblica amministrazione) propriamente intese.

Questi ultimi istituti assumono nel campo del diritto una particolare valenzarappresentando il momento in cui la pubblica amministrazione porta a legaleconoscenza dei terzi il contenuto di propri atti e dal quale possono discendereparticolari effetti.

E’ opportuno precisare che:

a. la notificazione è sempre diretta ad uno o più soggetti determinati edindividuati e deve essere effettuata nei modi e forme di legge;

b. la comunicazione, quando non è personale, è rivolta a soggetti indetermi-nati non singolarmente individuabili e, di norma, avviene mediante pub-blicità e/o pubblicazione (Gazzetta Ufficiale, bollettino della regione, Albopretorio, ecc.).

Da quanto sopra consegue che al messo comunale è attribuito il compito diportare a conoscenza dei destinatari determinati atti dell’amministrazione diappartenenza o più in generale della pubblica amministrazione.

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Capitolo 1

Il messo comunale

La vecchia legge comunale e provinciale riservava una particolare attenzioneal messo comunale, ritenuta figura tipica ed indispensabile unitamente a

quella del segretario comunale, sia per quanto riguardava i requisiti richiesti perricoprire il posto che le modalità di nomina e le funzioni.

In particolare l’articolo 273 del T.U. 383/1934 stabiliva, tra l’altro, che lanomina doveva essere approvata con decreto del Prefetto.

Questa disposizione e le norme previgenti all’entrata in vigore della leggedi riforma delle autonomie locali sono state abrogate (v. art. 64 , comma1, lettera c), della legge 142/90 e art. 274, comma 1, lettera a) del decretolegislativo 18.8.2000, n. 267).

La materia è oggi di competenza degli enti locali che sono tenuti, salvoquanto di seguito precisato per la notifica degli atti di accertamento dei tributilocali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, adisciplinare interamente l’istituto, fermo restando che non sussiste più l’obbligodella nomina prefettizia e che i dipendenti ai quali viene attribuita la qualificadi messo comunale devono possedere i requisiti richiesti dalla norme vigenti perl’accesso al pubblico impiego.

Circa la competenza alla nomina del messo notificatore non è pacifico sespetti al sindaco, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. 267/18.8.2000,ovvero al dirigente in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 4, commi 2e 3, del D. Lgs. 165/2001 e nell’articolo 107 del citato decreto 267/2000.

L’ipotesi da preferire sembra quella della competenza dirigenziale sia perragioni di aderenza al dettato normativo sia per analogia a quanto disponel’articolo 1, comma 158, della legge 296/27.12.2006.

Occorre evidenziare che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4906 del 3settembre 2003 della sezione VI ha puntualizzato alcuni aspetti in ordine allenotificazioni ed al ruolo e funzioni del messo notificatore.

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Dalla citata sentenza discendono i seguenti punti fermi, alcuni dei qualidecisamente innovativi ed, a quel tempo, in contro tendenza rispetto a precedentipronunce giurisprudenziali 2:

a l’atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la con-notazione di “manifestazione di conoscenza” in quanto come sottolineatonella richiamata sentenza “consiste nell’attestato di un fatto accaduto (laconsegna della copia dell’atto, o del provvedimento, da parte del notificanteal consegnatario) e pertanto manca di ogni e qualsiasi contenuto provve-dimentale, dal momento che l’effetto dell’atto non dipende dalla volontàdell’ufficiale . . . , il quale si limita ad attestare di avere consegnato l’at-to ad un determinato soggetto, ma sono direttamente stabiliti dalla legge(atto giuridico in senso stretto)”;

b La notificazione è: “atto proprio di una persona fisica titolare di potestàcertificante della quale sia investito dall’autorità amministrativa compe-tente, della quale costituisce organo. Il messo notificatore è dunque, sem-pre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestàdi notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, unorgano amministrativo.”;

c “Principio di ordine generale è in ogni caso che il soggetto sia abilitatoad effettuare la notificazione (Cass., Sez. I, sent. n. 563 del 21 gennaio1994) . . . Ai fini di siffatta abilitazione, non si richiede, necessariamenteche il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro di naturadipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblicopotere.”;

d l’attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di auto-nomia che di subordinazione lavorativa od anche da “soggetto messo adisposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, siastato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamenteed immediatamente dal Comune.”.

I predetti punti fermi sono stati codificati nella legge 27.12.2006 (legge finanzia-ria 2007) nei seguenti termini:

• ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente,con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori per

2Si affermava il principio che il servizio di notifica non poteva essere oggetto di concessione aterzi non potendosi qualificare come servizio pubblico locale ai sensi dell’art. 112 del T.U.E.L.n. 267/2000.

Conseguiva che il Comune non poteva affidare a privati la propria attività di notifica néprocedere alla nomina a messo di soggetti estranei all’amministrazione.

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la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti leprocedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relativealla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invitoal pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province(articolo 1, comma 158);

• “I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’ammi-nistrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai qualil’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accerta-mento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professio-nale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia delcorretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la par-tecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato acura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.” (Articolo1, comma 159);

• “Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente localeche lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento direttodell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamen-to e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esuccessive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire nérappresentare da altri soggetti.”. (Articolo 1, comma 160).

Le norme di comportamento del messo comunale non differiscono da quellepreviste per gli altri pubblici dipendenti dal D.M. 26.11.2001, n. 13210. Ilmesso in particolare è tenuto:

• ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificanoil corretto adempimento della prestazione lavorativa;

• a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia ecollaborazione tra i cittadini e l’amministrazione della quale è organo;

• ad anteporre il rispetto della legge e dell’interesse pubblico agli interessiprivati propri od altrui;

• ad ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura dell’interessepubblico che gli è affidato e del quale assume le responsabilità connesse aipropri compiti;

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• ad evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che possano nuo-cere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione da cuidipende o che lo ha nominato.

L’inosservanza del codice di comportamento, in caso di lavoratore dipendente,da luogo a procedimenti e sanzioni disciplinari senza pregiudizio per altre azionieventualmente esperibili in materia di responsabilità penale o civile.

Occorre poi evidenziare che il rispetto delle norme di comportamento rivesteuna particolare importanza per il messo comunale in quanto la natura stessadelle funzioni che svolge lo portano ad un più frequente ed immediato contattocon il cittadino.

Va anche considerato il fatto che il primo impatto degli utenti che accedonoal comune coinvolge quasi sempre il messo (che nella maggioranza dei casi svolgeanche le mansioni di usciere o presta servizio in divisa) al quale il cittadino fariferimento per informazioni o notizie circa i servizi o gli uffici cui rivolgersi.

Sotto questo profilo il messo è tenuto a dimostrare la massima disponibilitàed a prestare paziente attenzione ad ogni richiesta risultando del tutto eviden-te che un comportamento inadeguato, scorretto, non confacente o consono alruolo (per incompetenza, scortesia, od altro) può generare un atteggiamentodi sfiducia nei confronti dell’amministrazione o comunque nuocere gravementeall’immagine della stessa.

Nell’esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla nozione del-l’articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico ufficiale e come tale se daun lato gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiutinei suoi confronti ( articoli 336 e seguenti codice penale) dall’altro ha l’obbli-go di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenzanell’esercizio e a causa delle sue funzioni ed è soggetto, in caso di omissione oviolazione dei doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilitàpenali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni).

Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblicoufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articolidel codice penale:

- articolo 323, abuso d’ufficio;

- articolo 324, interesse privato in atti d’ufficio;

- articolo 326, rivelazione od utilizzo di segreto d’ufficio;

- articolo 327, eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delleleggi e degli atti dell’autorità;

- articolo 328, rifiuto od omissione atti d’ufficio;

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- articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

Si ricorda, infine, che anche il messo comunale nel trattare i dati deve at-tenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei datipersonali (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003).

L’inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comportail risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile se si cagionadanno ad altri.

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Capitolo 2

La notificazione

2.1 Aspetti generali

La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica ammi-nistrazione porta legalmente a conoscenza dell’interessato dell’esistenza di undeterminato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ad es.: ufficiale giu-diziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l’atto che si intende portarea conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione del-l’avvenuta consegna dell’atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza daparte del destinatario.

Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a151 del codice di procedura civile, salvo alcune particolari forme di notificazionequali, a titolo esemplificativo, quelle previste: dall’art. 38 del T.U. della leggesulle imposte dirette 29.1.1958, n. 645, dall’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria); dalla legge 20 novembre 1982,n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta); dal codice della strada per lanotificazione dei verbali per le infrazioni dallo stesso previste.

Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimentosolo alla figura dell’ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notificheda effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezzadell’ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza.

A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le se-guenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile(riferite all’autorità giudiziaria) ricondotte all’attività del messo comunale:

• per ufficiale giudiziario deve intendersi il messo comunale o notificatore ;

• per albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede deve intendersil’Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede;

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• per pubblico ministero deve intendersi l’ufficio del pubblico ministero co-stituito presso il tribunale. L’articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 hainfatti soppresso sia l’ufficio di pretura che l’ufficio del pubblico ministeropresso la pretura circondariale

La procedura di notifica può essere suddivisa schematicamente in tre fasi: fasedi avvio (richiesta di notifica), fase esecuzione (consegna dell’atto secondo lemodalità di legge) fase conclusiva o documentale (relata di notifica).

La notifica si concretizza (fase dell’esecuzione) nella consegna al destinatarioda parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell’atto danotificare.

Da un punto di vista operativo, per gli atti da notificare su supporto cartaceo,si possono presentare i seguenti casi:

a. l’atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due opiù) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettuaconsegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario;

b. l’atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformidello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettuaconsegnando la copia conforme e trattenendo l’atto originale;

c. l’atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copienon dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarateconformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all’originale possa es-sere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere allanotifica.

Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se disponedi esemplari originali) od una copia conforme dell’atto (nel caso in cui abbia unsolo originale). Sia sull’atto che consegna che sull’originale che trattiene inseriscein calce la relazione o relata di notifica.

A seguito delle modifiche introdotte all’art. 137 del c.p.c.) dall’art. 45,comma 18, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, se l’atto da notificare ècostituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo diposta elettronica certificata, la notificazione si esegue mediante consegna di unacopia dell’atto su supporto cartaceo, dichiarata conforme all’originale dal messonotificatore che conserva il documento informatico per i due anni successivi.

In tal caso, se richiesto, il messo notificatore invia l’atto notificato ancheattraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica (si ritiene anchese non certificata) dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore,ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto

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notificato, su supporto informatico non riscrivibile. In caso di notificazionea mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell’art. 149 bis delc.p.c., se l’atto da notificare è su supporto cartaceo, il documento deve esseredematerializzato (ad esempio tramite scanner) e firmato digitalmente.

2.2 Relazione di notifica o relata

La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) rappresenta la fase conclusiva odocumentale della notificazione e può variare in base alla procedura di notificaposta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:

• la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;

• l’ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensidell’articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile;

• il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate;

• i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità deldestinatario.

La relazione è datata e sottoscritta dal messo; in caso di notificazione a mezzodi posta elettronica con firma digitale.

Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codicein materia dei dati personali”, l’articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegnaal portiere o al vicino di casa, che l’originale dell’atto fosse sottoscritto perricevuta da colui che accettava di riceverlo. Tale disposizione indubbiamentelesiva del diritto alla riservatezza è stata abrogata.

La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che:”Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvedea sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandoneatto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla bu-sta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenutodell’atto.”

La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a quereladi falso, in ordine alla sola attività svolta dal messo.

L’originale dell’atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all’am-ministrazione richiedente. Si deve sottolineare il fatto che il compito del messosi esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica.

Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giu-ridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna

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Savino Maiello La notificazione degli atti

avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutarel’idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuatain mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. alriguardo articolo 139 del c.p.c.).

Circa la relata nell’ambito della notificazione effettuata a mezzo PEC l’arti-colo 149 bis del c.p.c. così dispone: “L’ufficiale giudiziario redige la relazione dicui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sotto-scritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumentiinformatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La re-lazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostitui-to il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’attoe’ stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica deldocumento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, lericevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessiin via telematica. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce al-l’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamentealla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.”

2.3 Registro delle notificazioni

Ogni atto notificato dal messo deve essere trascritto in ordine cronologico inapposito registro.

In detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andrannoannotati per ogni atto i seguenti dati:

• numero cronologico in ragione di anno;

• numero di protocollo generale assegnato;

• data dell’atto (giorno - mese - anno);

• provenienza (amministrazione ed ufficio richiedente);

• natura dell’atto (descrizione sommaria del contenuto dell’atto);

• destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato);

• data della notifica (giorno - mese - anno);

• nominativo della persona al quale è consegnato;

• annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.).

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Savino Maiello La notificazione degli atti

Il numero cronologico/anno assegnato è riportato su tutti gli atti da notificare.Tale accorgimento non solo consente un immediato collegamento dell’atto allaregistrazione effettuata facilitando le ricerche, ma può risultare utile per i suc-cessivi adempimenti ad esempio in caso di consegna a persona diversa del desti-natario (il numero cronologico della notificazione deve essere, infatti, trascrittosulla busta sigillata da consegnare v. articolo 137 c.p.c.).

Alla luce delle nuove disposizioni è da ritenere illegittima la prassi di con-servare ed archiviare, a fini documentali e probatori della registrazione ed ope-razioni eseguite, copia integrale o parziale degli atti notificati.

2.4 Tempo delle notificazioni

Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini, l’articolo 147 del c.p.c.prevede che le notifiche vengano effettuate in un orario determinato.

Per ragioni di adattamento delle norme alla nuova realtà sociale, nell’articolosopra richiamato, come modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, nonprevede più la distinzione tra il periodo invernale e quello estivo, individuandoun unico arco temporale durante il quale possono eseguirsi le notifiche.

Con la nuova norma la notifica potrà essere effettuata validamente dalleore 7 alle ore 21 durante tutto l’anno; resta valida la disposizione di cui all’art. 47 disp. att. c.p.c. , che prevede l’obbligo di indicare l’ora dell’eseguitanotificazione, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, nel caso che la parte facciaistanza in tal senso.

Pur non considerando tale termine perentorio è opportuno venga rispettatodal messo al fin di evitare l’insorgere di contenziosi e problematiche di qualunquegenere.

2.5 Computo dei termini delle notificazioni

Molti atti devono essere portati a conoscenza del destinatario entro un terminestabilito in via generale dalle norme che disciplinano la materia in cui rientral’atto stesso, a pena di improcedibilità o di prescrizione.

L’art.155 del c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni ed ore, siescludono i giorni e l’ora iniziali. Nel computo dei termini in mesi od anni, siosserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine, ma se il giorno festivo coincide conquello di scadenza, quest’ultima è prorogata di diritto al primo giorno successivonon festivo.

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Savino Maiello La notificazione degli atti

Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti (legge 27/5/1949,n.260, modificata dalla legge 5/3/1977, n.54): il primo giorno dell’anno (1 gen-naio); il giorno dell’Epifania (6 gennaio); l’anniversario della liberazione dalnazi-fascismo (25 aprile); il giorno di lunedì dopo Pasqua (variabile in base al-l’anno); la festa del lavoro (1 maggio); l’anniversario della Repubblica (2 giugno);il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti(1 novembre); il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre); ilgiorno di Natale (25 dicembre); il giorno di S. Stefano (26 dicembre); il giornodei Ss. Pietro e Paolo (29 giugno), solo per il comune di Roma (per gli altri Co-muni a partire dal 2012, le feste dei Santi patroni (sono spostate alla domenicapiù vicina ).

2.6 Rimborso costi di notificazione

Gli articoli 273 e 274 de T.U. 383/1934, che stabilivano che i messi dei comunie delle province potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell’interesse dialtre pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta, sono stati abrogatidall’articolo 64 della legge 142/90.

In considerazione di tale fatto molti comuni, con motivazioni diverse, hannorichiesto, in misura variabile, un rimborso sulle spese sostenute per le notifica-zioni effettuate per conto di terzi creando in tal modo situazioni diversificate edi generale incertezza.

La questione è stata risolta dalle disposizioni introdotte con l’articolo 10 del-la 3 agosto 1999, n. 265. Questa norma - dopo aver premesso che le pubblicheamministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messicomunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorren-do al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge –dispone che:” Al Comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazionerichiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mez-zo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata condecreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica,dell’Interno e delle Finanze.”

Il comma 3 dell’articolo 10 sopra citato disciplina la procedura per ottenereil rimborso e fissa la destinazione delle entrate a tale titolo così disponendo:“ L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazio-ni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tuttele notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando ladocumentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle sommedovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazio-ne dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico

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Savino Maiello La notificazione degli atti

avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato. Le en-trate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunalee concorrono al finanziamento delle spese correnti.”

Stando alla lettera della norma, non sembrerebbero rimborsabili le spese po-stali sostenute per ipotesi di notificazione diversa da quella prevista dall’art.140del c.p.c. (ad esempio per la lettera raccomandata spedita al destinatario in casodi consegna dell’atto al portiere od al vicino ai sensi dell’art. 139 del c.p.c.).

Sono, invece, a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative allatenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relativealle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, dellaRegione e della Provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezionie i referendum.

La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notifica-zioni effettuate viene richiesto con cadenza semestrale alle singole amministra-zioni interessate allegando la documentazione giustificativa.

Es: 2.6.1: MODULISTICA

Schema di richiesta per liquidazione e pagamento somme spettanti per notificazione atti(art. 10 L. 265/1999 e D.M. . . . . . . . . . ..)

Lì ........................

OGGETTO: Richiesta liquidazione e pagamento somme spettanti per notificazione atti(art. 10 L. 265/1999 e D.M. . . . . . . . . . ..)

A ..............

Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 265/1999 e del D.M. .............., si chiede la liquidazione epagamento della complessiva somma di Euro ............ per notificazione di atti effettuata, a richiestadi codesta amministrazione, nel periodo .........../................ come da distinta sotto riportata:

Rif. Oggetto Destinatario Somma dovuta Spese postali.... .......................... .......................... ................... ........................ .......................... .......................... ................... ....................

TOTALE .....................

Si allega ....a titolo di documentazione giustificativa:

IL MESSO ..............................

VISTO: IL DIRIGENTE ....................

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Savino Maiello La notificazione degli atti

2.7 Notificazione e privacy

Le prime disposizioni sulla privacy, introdotte con la legge 31.12.1996, n. 675non modificarono le norme e le procedure previste dall’ordinamento per la no-tificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa o tributaria. Purtuttavia, la salvaguardia della riservatezza impose l’adozione, come suggerito dalGarante stesso, di misure ed accorgimenti idonei a garantire un diritto espres-samente tutelato (ad esempio: inserendo in busta chiusa i documenti che nonpotevano essere notificati in mani proprie del destinatario).

Le norme che disciplinano le notifiche e le vendite giudiziarie sono statein seguito modificate con il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice inmateria di protezione dei dati personali” (in supplemento alla G.U. 29.7.2003,n. 174). Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisidall’art. 174 del Codice anzidetto, in vigore dall’1.1.2004, intendono garantireche determinati documenti vengano portati a conoscenza dei cittadini in manieracerta salvaguardando al contempo il diritto degli stessi a non vedere violata laloro privacy e a non subire, di conseguenza, una ingiustificata divulgazione deidati che li riguardano.

2.8 Notificazione a persona diversa dal destina-

tario

La notificazione a persona diversa dal destinatario è stata oggetto di particolareattenzione nella formulazione delle modifiche introdotte con il più volte citatoD. Lgs. 196/2003.

E’, infatti, con la consegna dell’atto non in mani proprie dell’interessatoche si può favorire una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano.Per questa ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy seppur sinteticherisultano precise e rigorose (v. articolo 137 c.p.c., commi III e IV).

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in maniproprie dell’interessato (ad esempio: consegna a persona di famiglia, addettaalla casa, all’ufficio, azienda, portiere, vicino di casa, capitano della nave, ecc.. . . ) la procedura da osservare è la seguente:

a la copia dell’atto da notificare deve essere inserita in una busta all’esternodella quale il messo trascrive il numero cronologico della notificazione senzaapporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenutodell’atto;

b nella relata in calce all’originale e alla copia dell’atto si indicano le opera-zioni eseguite;

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Savino Maiello La notificazione degli atti

c la copia dell’atto da notificare con la relata è inserito nella busta, comesopra predisposta, che il messo “provvede a sigillare”;

d se la consegna avviene nelle mani del portiere o di un vicino di casa deveessere sottoscritta una ricevuta. Si deve rilevare che il termine “sigillare”che compare nella disposizione di cui trattasi può dar luogo, sul pianooperativo, ad incertezza e confusione circa il significato da attribuire adetto termine in quanto può essere inteso:

– nel suo significato storico lessicale e cioè di chiusura garantita da unsigillo (impronta di anello, timbro, ecc.) apposto su ceralacca;

– nel suo significato attuale e corrente di buona ed impenetrabile chiu-sura.

Al riguardo si esprime l’avviso che la norma non imponga ai messi comunalil’obbligo di munirsi di ceralacca e timbri ad impronta, ma più semplicemente diadottare gli opportuni accorgimenti al fine di rendere evidenti eventuali tentatividi effrazione (ad esempio: timbro e firma sulla chiusura dei bordi della busta edapposizione di nastro adesivo sugli stessi, ecc. ...).

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Capitolo 3

Le notificazioni previste dalcodice di procedura civile

3.1 Notificazione in mani proprie (art.138 c.p.c.)

Il messo può sempre eseguire la notifica mediante consegna della copia dell’attonelle mani proprie del destinatario ovunque lo trovi nell’ambito del territoriocomunale, non a caso questa forma di notificazione è anche detta a luogo libero.Il riferimento ai criteri della residenza, domicilio e dimora quali luoghi vincolantiè, infatti, rilevante solo nel caso in cui la notificazione non avvenga in maniproprie.

La norma consente di effettuare la notifica in luogo diverso della residenza,domicilio o dimora. In altri termini, si può procedere alla notificazione ovunquevenga reperito il destinatario purché nell’ambito del territorio comunale (ad es.:casa di amici, locali pubblici o privati, pubblica via, ecc.)..

Pur dovendo considerare la procedura prevista dall’articolo 138 c.p.c. la for-ma migliore di notifica, e quindi da preferire in quanto porta a diretta conoscenzadell’interessato il contenuto dell’atto che lo riguarda, il messo non è tenuto agirare in lungo ed in largo il territorio comunale per effettuare la notifica in taleforma.

A ciò suppliscono altre procedure di notifica egualmente efficaci e sicuramen-te più economiche (ad es.: quella prevista dall’articolo 139 c.p.c.).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione, ai sensi delsecondo comma dell’articolo 138 c.p.c., si considera comunque fatta in maniproprie. In tal caso il messo da atto del rifiuto (ed eventualmente delle ragioni)nella relazione di notificazione.

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Savino Maiello La notificazione degli atti

La copia dell’atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura dellarelata, è restituito unitamente all’originale alla parte od ufficio richiedente.

Es: 3.1.1: MODULISTICA

1a - Schema di relazione di notificazione effettuata in mani proprie

Numero cronologico notificazione .....................

L’anno ............. il giorno ........... del mese di ........ alle ore ........ (se richiesto ai sensi articolo47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di ............ ho notificato il presente atto al Sig. ...........consegnandone allo stesso copia/esemplare uguale in mani proprie [(presso la sua residen-za,/dimora,/domicilio di via ...............) - (avendolo casualmente trovato in ............. di questoComune)].

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.1.2: MODULISTICA

1b - Schema di relazione di notificazione in caso di rifiuto di ricevere l’atto

Numero cronologico notificazione .....................

L’anno ............... il giorno ............ del mese di ........... alle ore ............ (se richiesto ai sensiarticolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di .............. [ mi sono recato per eseguire la notifica delpresente atto presso la residenza/dimora/domicilio del Sig. ................. in via .............. di questoComune) - ( avendo occasionalmente trovato il Sig. .................. , destinatario del presente atto,in ................ di questo Comune lo ho avvicinato per eseguire la notifica)]. Il predetto destinatarioha rifiutato di ricevere l’atto in quanto .......... per cui l’esemplare/copia dell’atto da consegnareviene da me trattenuto considerando la notifica fatta in mani proprie, ai sensi del secondo commadell’articolo 138 c.p.c..

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.1.3: MODULISTICA

1c - Schema lettera per restituzione atto notificato in mani proprie

Lì ........................

Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................

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Page 24: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

A ..............

Si restituisce originale dell’atto in oggetto indicato, notificato in mani proprie del destinatario,riportante in calce relata della eseguita formalità.

IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.1.4: MODULISTICA

1d - Schema lettera per restituzione atto non notificato per rifiuto a riceverlo

Lì ........................

Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................

A ..............

Si restituisce originale e copia dell’atto in oggetto indicato avendo il destinatario rifiutato diriceverlo. A termine del seconda comma dell’articolo 138 c.p.c., la notificazione deve intendersieseguita in mani proprie dell’interessato come risulta dalla relata apposta in calce agli atti restituiti.

IL MESSO COMUNALE ..............................

3.2 Notificazione nella residenza, dimora,domicilio

(art. 139 c.p.c.)

L’articolo 139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile eseguire la notificain mani proprie, la stessa è fatta al destinatario nel comune di residenza (doveha l’abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove hala residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio(dove ha la sede principale degli affari o interessi).

L’ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di do-micilio ) ha carattere obbligatorio non è quindi facoltativo od alternativo epertanto la notifica deve essere fatta innanzitutto nel comune di residenza deldestinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercital’industria o il commercio.

Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve quindi accertare, ancheanagraficamente e con notizie raccolte sul posto, che il destinatario sia residentenel comune.

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Page 25: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Le risultanza anagrafiche hanno mero valore presuntivo prevalendo la resi-denza che di fatto risulta come abituale dimora del destinatario.

Quando la residenza è nota il messo deve eseguirla in detto luogo e non ètenuto a ricercare una diversa dimora in cui di fatto il destinatario possa trovarsial tempo della notificazione.

Nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno dei luoghi anzidetti(casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio), ilmesso effettua la notifica consegnando copia dell’atto ad una persona di famigliaod addetto alla casa, all’ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni opalesemente incapace.

Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:

a è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi neglialtri luoghi indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi;

b la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o di addetto allacasa, ufficio od azienda;

c sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatarioda vincolo di parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi.Pur non prevedendo la norma per le persone legate da vincoli di parentela(padre, fratello, figlio, ecc.) il requisito della effettiva convivenza è oppor-tuno, stante al riguardo l’incostanza della giurisprudenza, che l’atto vengaconsegnato a famigliare convivente;

d vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivonoabitualmente nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle suedipendenze. Il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze deldestinatario che in questo caso deve essere necessariamente proprietariodella casa in cui abita;

e per addetto all’ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nel-l’ufficio od azienda sempre che l’ufficio od azienda sia gestita (organizzatae diretta) dal destinatario per la trattazione dei propri affari ed interessi;

f nella relata di notifica in caso di consegna dell’atto a terzi vanno sempreindicati il luogo della consegna e le generalità del consegnatario ed il suorapporto di parentela, convivenza o subordinazione con il destinatario;

g la persona a cui si consegna l’atto non deve avere età inferiore ai 14 annio essere palesemente incapace. Non sussiste al riguardo un obbligo peril messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stessoaccerti sulla base dell’esperienza e dell’apparenza fisica e semplici domande

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Savino Maiello La notificazione degli atti

o scambio di parole che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni o siainfermo di mente od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità diintendere e volere;

h l’atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata secondo le moda-lità indicate al Capitolo II, paragrafo 2.8 “Notificazione a persona diversadal destinatario”.

Il messo deve prestare particolare attenzione al luogo ed ai requisiti del soggettoche riceve copia dell’atto in quanto:

• è da ritenere nulla la notifica effettuata in una pubblica via alla figlia deldestinatario poiché luogo diverso dall’abitazione in cui è legittimato taletipo di notifica;

• è da ritenete invalida la notifica in mani del fratello del destinatario nellasede dell’azienda se questi non è addetto all’azienda medesima.

In mancanza selle persone sopraindicate - cioè solo nel caso non vengano trovatepersone di famiglia od addette alla casa, ufficio o azienda o queste rifiutino diricevere l’atto o abbiano età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci– la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello stabile doveè l’abitazione, l’ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad unvicino di casa che accetti di riceverla.

In questo caso il messo oltre ad inserire la copia dell’atto in busta che provve-de a sigillare, secondo le modalità indicate al Capitolo II, paragrafo 2.8 “Notifica-zione a persona diversa dal destinatario” è tenuto a dare notizia al destinatariodell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

Si sottolinea, poi, che il portiere od il vicino di casa devono sottoscriverericevuta dell’avvenuta consegna per cui se questi sono analfabeti o si rifiutanodi firmare la notifica non potrà essere effettuata.

La norma nulla precisa in merito all’età ed alla capacità di intendere e voleredel portiere e del vicino di casa. Al riguardo si esprime l’avviso che non si possaprocedere alla consegna a persona minorenne o palesemente incapace.

Infine l’art. 139 c.p.c. contempla il caso del destinatario che vive abitual-mente a bordo di una nave mercantile. Ricorrendo tale ipotesi, se non è possibileeseguire la notifica in mani proprie, l’atto può essere consegnato al capitano del-la nave o a chi ne fa le veci osservando la formalità della busta sigillata comesopra precisato.

Es: 3.2.1: MODULISTICA

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Savino Maiello La notificazione degli atti

2a - Schema di relazione di notificazione effettuata in mani di persona di famiglia,addetta alla casa, all’ufficio o azienda (art. 139, secondo comma, c.p.c.)

Numero cronologico notificazione .....................

L’anno ............... il giorno ............ del mese di ........... alle ore ............ (se richiesto ai sensiarticolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di .......... mi sono recato in via .............n.c. ... di que-sto comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l’ufficio/esercita l’industria/il commercio il Sig............... , per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il predetto destina-tario, ai sensi dell’articolo 139, secondo comma c.p.c., ho effettuato la notifica consegnando copiaconforme/esemplare uguale dell’atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all’esternodella stessa il numero cronologico della notificazione (n. ...........), in mani di ..............(specificaregeneralità e relazione di parentela, convivenza o servizio ad es.: Mario Rossi, figlio convivente -Mario Rossi, ragioniere alle dipendenze del destinatario e addetto all’ufficio). /par Fatto, letto esottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.2.2: MODULISTICA

2b - Schema di relazione di notificazione effettuata in mani del portiere o di un vicinoche accetti di riceverla (art. 139, terzo comma, c.p.c.)

Numero cronologico notificazione .....................

L’anno ............... il giorno ............ del mese di ........... alle ore ............ (se richiesto ai sensiarticolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di ............ mi sono recato in via ................. n.c. .........diquesto comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l’ufficio/esercita l’industria/il commercio ilSig. ............. , per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il predettodestinatario ..........(così prosegue)

per consegna al portierené alcuna persona della sua famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda (nessuna persona di famigliao addetta alla casa/ufficio/azienda capace di ricevere la notifica),

per consegna a vicino di casané alcuna persona della sua famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda (nessuna persona di famigliao addetta alla casa/ufficio/azienda capace di ricevere la notifica) né avendo trovato il portiere (nonavendo la casa un portiere), ai sensi dell’articolo 139, terzo comma c.p.c., ho effettuato la notificaconsegnando copia conforme/esemplare uguale dell’atto, in busta che ho provveduto a sigillaretrascrivendo all’esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n. .........), in manidel Sig. .............[(portiere) (del vicino di casa che ha accettato di riceverla) e relative generalità]al quale farò contestualmente firmare una ricevuta. Della notificazione del presente atto nel modoanzidetto darò notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata A.R.

**[che invierò oggi per la spedizione all’ufficio postale di Adria.]Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

**NOTA: qualora non fosse possibile indicare la data di invio della lettera raccomandata A.R.al destinatario si ritiene sia possibile integrare successivamente la relata sull’originale dell’atto chesi restituisce con la seguente dicitura:

Della consegna del presente atto al portiere/vicino di casa è stata data notizia al destinatariocon lettera raccomandata A.R. inviata per la spedizione all’ufficio postale di Adria il ..........

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Page 28: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Es: 3.2.3: MODULISTICA

2c - Schema di ricevuta di busta sigillata ai sensi dell’art. 139, quarto comma, c.p.c.

Numero cronologico notificazione .....................

Io sottoscritto ...........................................attesto di aver ricevuto, con il mio consenso, dal Sig. ..............., qualificatosi come messo delComune di ........., busta sigillata che mi è stato detto contenere atto da consegnare al Sig ..............[mio vicino di casa, che ha l’abitazione nello stabile del quale sono portiere]. La busta reca all’esternoil numero ................ ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenutodell’atto.

Lì, ...............

Per ricevuta ......................

Es: 3.2.4: MODULISTICA

2d - Schema di lettera di comunicazione al destinatario ai sensi dell’articolo 139, quartocomma c.p.c.

Prot. n. ........................ Lì................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. ..............

Le comunico che in data ........ alle ore ......... mi sono recato in via ................ n..c. .... diquesto Comune dove ha la residenza/dimora/domicilio /l’ufficio/esercita l’industria/il commercioper procedere alla notifica del seguente atto:

Provenienza: ..........................Estremi atto: (Prot. n. ........ data ........., oggetto, ecc. ...).Non avendo trovato Lei o persona di famiglia/addetto alla casa/ufficio/azienda (se del ca-

so capace di ricevere l’atto) oppure (avendo rifiutato la persona di famiglia/addetto alla ca-sa/ufficio/azienda di ricevere l’atto) ho proceduto alla notifica ai sensi dell’articolo 139, terzo com-ma, c.p.c. consegnando copia conforme/esemplare uguale dell’atto, in busta sigillata, in mani delSig. .........[(portiere/vicino di casa] che ha accettato di riceverla firmando ricevuta.

Lì, ...............................

IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.2.5: MODULISTICA

2d - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’articolo 139 c.p.c

Prot. n. ........................ Lì................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................

A. ..............

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Page 29: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Si restituisce originale dell’atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calcerelata della eseguita formalità.

Lì, ...............................

IL MESSO COMUNALE ..............................

3.3 Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia (art.

140 c.p.c.)

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario oper incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c., la notificasi effettua depositando esemplare o copia eguale dell’atto in busta sigillata nellasede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso deldeposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione, ufficio o aziendadel destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

E’ opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legitti-mamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l’atto vengarifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e nongià a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito.

Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c.,equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.

La notificazione di un atto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. può essere effettua-ta solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicatidall’articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatarioné altro soggetto idoneo a ricevere l’atto.

La procedura da osservare è la seguente:

a affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla portadell’abitazione, ufficio od azienda del destinatario. Al riguardo è utile pre-cisare che per porta si intende l’accesso all’abitazione (locali) in cui dimorail destinatario od ha l’ufficio od azienda e non già l’ingresso dell’edificio incui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti localiovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E’ poi opportunoche l’avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all’esterno dellaporta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta perlettere se ad uso esclusivo dell’abitazione, ufficio od azienda del destina-tario e ciò se non altro per evitare che l’avviso stesso possa essere rimossoda terzi. Si osserva poi che la dizione usata nell’art. 140 c.p.c. dal legisla-tore per l’affissione dell’avvisobusta chiusa e sigillata differisce da quella

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Savino Maiello La notificazione degli atti

utilizzata per la consegna a terzi o il deposito dell’atto da notificare nel-l’art. 137 c.p.c. busta che provvede a sigillare. In conclusione nel primocaso la busta è chiusa e sigillata nel secondo solo sigillata. La questionepotrebbe risultare irrilevante poiché una busta sigillata è necessariamenteanche chiusa non potendo essere allo stesso tempo aperta e sigillata. Tut-tavia è legittimo chiedersi se con il termine chiusa, anche se è ipotizzabilesia stato usato come rafforzativo, si sottenda l’adozione di particolari enon meglio precisate cautele. Il contenuto dell’avviso è indicato nell’art.48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (nome della persona che hachiesto la notificazione e del destinatario, natura dell’atto, indicazione delgiudice che ha pronunciato il provvedimento notificato e davanti al qualesi deve comparire con la data ed il termine di comparizione, data e firmadell’ufficiale giudiziario).

b deposito di copia dell’atto da notificare nella casa comunale, in bustasigillata (ad es. : ufficio messi) riportante all’esterno il numero cronologicodella notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa desumersi ilcontenuto dell’atto;

c invio all’interessato di lettera raccomandata A.R. per informarlo del de-posito dell’atto nella casa comunale.

d Questa forma di notifica presuppone che la residenza, dimora o domiciliodel destinatario siano noti e che non sia possibile eseguire la notifica stessanei modi previsti dagli articoli 138 e 139 c.p.c. per difficoltà di ordinemateriale.

La notificazione ai sensi dell’articolo 140, prima della sentenza 14 gennaio 2010,n. 3, della Corte Costituzionale si considerava effettuata con il compimento delletre formalità sopra descritte (affissione di avviso alla porta del destinatario inbusta chiusa e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata,invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la ricezione daparte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito.

La sentenza sopra richiamata ha dichiarato la illegittimità costituzionaledell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse,per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, (ultimadelle formalità anzidette) anziché con il ricevimento della stessa o, comunque,decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

In dottrina si discute se la predetta sentenza - oltre ad eliminare la discrasiacon il terzo comma (aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, con effettodal 1 marzo 2006) del successivo art. 149 - abbia superato o meno nell’ambitodell’art. 140 c.p.c. la scissione soggettiva dei due momenti di perfezionamento

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Savino Maiello La notificazione degli atti

della notifica per il notificante ed il destinatario derivanti dalla sentenza n.477/2002.

Tale problematica, d’interesse del soggetto che richiede la notificazione, coin-volge solo marginalmente l’attività del messo che conclude la procedura di suapertinenza con la relata di notifica.

Sotto l’aspetto strettamente operativo, si ritiene opportuno sintetizzare comesegue le varie fasi in cui si articola la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.:

• il messo, conoscendo - in base alle risultanze anagrafiche o alle informazioniassunte - la residenza, dimora o domicilio del destinatario nel territorio delcomune, si reca presso i luoghi indicati dall’articolo 139 c.p.c. (abitazione,ufficio o azienda) per effettuare la notifica, ma non trova il destinatariood altra persona idonea a ricevere l’atto.

• Il messo affigge, nei modi sopra precisati, alla porta dell’abitazione, ufficiood azienda avviso che depositerà l’atto nella casa comunale.

• Il messo, rientrato in sede, redige e provvede per l’invio di lettera racco-mandata A.R. al destinatario con la quale da notizia del deposito nellacasa comunale.

• Il messo, una volta acquisita la ricevuta di ritorno firmata dal destinatarioed attestante la data dell’avvenuta consegna ovvero decorsi dieci giornidalla data di spedizione, redige la relata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..sia sull’originale che sulla copia depositata con le modalità in precedenzadescritte.

Circa la durata del deposito e le modalità di ritiro dell’atto, l’articolo 140 ele altre norme del c.p.c. nulla precisano. In ordine alla prima questione èstato formulato un quesito all’ANCI. Nella risposta, fornita il 4.6.2003, è statoespresso il parere che . . . è sconsigliabile comunque porre termine al depositofino a quando non sia terminata la sequenza processuale-procedimentale entrola quale l’atto si colloca. Non è quindi possibile fissare un termine massimoin generale per la giacenza, ma bisogna di volta in volta esaminare le singolefattispecie..

Dal predetto parere non si ricava alcuna utilità pratica in quanto, pur nonvenendo esclusa in assoluto la possibilità di un termine, il calcolo risulta nonimmediato (valutazione di una molteplicità di situazioni ed elementi che possonoanche non essere nella disponibilità del messo comunale) e non definibile in viagenerale.

Sono, pertanto, auspicabili precise indicazioni a livello normativo atteso che,per quanto concerne il trattamento, il Codice in materia di protezione dei dati

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Savino Maiello La notificazione degli atti

personali, all’art. 11, comma 1, lett. e), prevede la conservazione dei dati stessi(che nel caso in esame sono quelli contenuti nell’atto inserito nella busta sigillatain deposito) per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopiper i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

Circa la seconda questione si esprime l’avviso che l’atto in deposito pos-sa essere ritirato anche da persona incaricata dal destinatario per le seguentiragioni:

• tale evenienza non è espressamente vietata da alcuna norma di legge;

• la stessa notificazione, a determinate condizioni e con particolari cautele,può essere fatta in mani diverse dal destinatario (ad esempio al portiereod al vicino di casa che accetti di riceverla). Tali soggetti, se ricorrono lecondizioni previste, sono abilitati per legge senza tener conto se tra essied l’interessato intercorra un rapporto fiduciario. A maggior ragione siritiene che l’atto depositato possa essere ritirato da persona incaricata equindi di fiducia.

• non viene violato il diritto alla riservatezza in quanto l’atto depositato ècontenuto in busta sigillata con le modalità più sopra precisate.

Nella prassi per la consegna a persona diversa dal destinatario è opportunoprocedere nel modo seguente:

• accertare che la persona che si presenta sia munita di delega o quantomeno dell’avviso di deposito (indifferentemente quello affisso sulla porta oquello inviato con lettera raccomandata);

• fare sottoscrivere una ricevuta di consegna da conservare agli atti.

Es: 3.3.1: MODULISTICA

3a - Schema di avviso di deposito nella casa comunale.

Prot. n. ........................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. ..............

La informo che, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., provvederò in data odierna al deposito, in bustasigillata, presso l’ufficio messi del comune di ........... (telefono ..............) di un atto a Lei direttoper la notifica gli estremi del quale sono i seguenti:

Richiedente la notifica: ...........Natura dell’atto: ...........

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Savino Maiello La notificazione degli atti

(. . . . altri elementi richiesti art. 48 disposizioni di attuazione del c.p.c.)L’atto anzidetto potrà essere ritirato nei giorni feriali durante l’orario d’ufficio (dalle ore . . . .

alle ore . . . ..) esibendo il presente avviso.Qualora non possa provvedere direttamente può incaricare persona di sua fiducia.Lì, ...............................

IL MESSO COMUNALE ..............................

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Page 34: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Es: 3.3.2: MODULISTICA

3b - Schema di lettera raccomandata A.R. da inviare al destinatario per la notifica dicui all’articolo 140 c.p.c.

Prot. n. ........................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. ..............

Le comunico che in data ..... mi sono recato presso la Sua abitazione/ufficio/azienda in ..............di questo comune per procedere alla notifica del seguente atto:

Estremi atto : Protocollo n. .. data ...............Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica)Oggetto e natura: .......................Non avendo trovato Lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l’atto (ovvero avendo

gli altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l’atto) ho avviato la procedura per la notifica ai sensidell’articolo 140 c.p.c. con avviso, in busta chiusa e sigillata, alla sua abitazione/ufficio/azienda.Concludo la procedura di notifica con il deposito dell’atto, in busta sigillata, presso l’Ufficio messidi questo Comune e l’invio della presente comunicazione. La informo che potrà ritirare l’atto neigiorni feriali e durante le ore d’ufficio (dalle ore ..... alle ore ...) esibendo l’avviso di deposito o lapresente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può incaricare persona di suafiducia.

Lì, ...............................

IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.3.3: MODULISTICA

3c - Schema di relata di notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.

Numero cronologico notificazione .....................

L’anno ............. il giorno ........... del mese di ........ alle ore ........ (se richiesto ai sensi articolo47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di ........... mi sono recato in via .............. n.c. ..... diquesto comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l’ufficio/esercita l’industria/il commercio ilSig. .................. , per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il predettodestinatario od altri soggetti idonei a ricevere l’atto (ovvero per il rifiuto dei soggetti idonei aricevere l’atto) ho avviato la procedura prevista dall’articolo 140 c.p.c., affiggendo avviso alla portadell’abitazione/ufficio/azienda in busta chiusa e sigillata. Ho poi proceduto al deposito dell’atto, inbusta sigillata, nella casa comunale dando notizia al destinatario con lettera raccomandata A.R. .La lettera predetta, come risulta da ricevuta di ritorno in atti, è stata consegnata il ............ [ovverosono decorsi oltre dieci giorni dalla spedizione avvenuta il ............... dall’ufficio postale di ........come da ricevuta di spedizione in atti] Fatto, letto e sottoscritto.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

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Page 35: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Es: 3.3.4: MODULISTICA

3d – Schema di ricevuta di ritiro atto depositato da persona incaricata

Numero cronologico notificazione .....................

Io sottoscritto ...........................................dichiaro di aver ritirato, per conto e su incarico del destinatario Sg. .........., l’atto depositato,in busta sigillata, con numero cronologico di notificazione .................. presso l’Ufficio Messi delComune di ........... La busta mi viene consegnata sigillata ed è priva di segni od indicazioni daiquali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Lì, ...............

Per ricevuta ......................

Es: 3.3.5: MODULISTICA

3f - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

3.4 Notificazione presso il domiciliatario (art. 141

c.p.c.)

L’articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario.

E’, pertanto, indispensabile per procedere a questa forma di notifica che ildestinatario abbia eletto domicilio.

Per elezione di domicilio si intende un atto giuridico unilaterale con il qualeuna persona sceglie che il proprio domicilio per un determinato atto od affare eper tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio generale(sede principale dei propri affari ed interessi) in base:

a ad un elemento oggettivo, ossia la presenza nel luogo degli affari ed inte-ressi della persona;

b ad un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di fissare nel luogo la sedestabile e principale dei propri affari. Il domicilio, inoltre, può essere vo-lontario se liberamente espresso dal soggetto o necessario se imposto dallalegge come ad esempio nei casi previsti dall’articolo 45 c.c. (domicilio delminore, presso il genitore con il quale convive – interdetto presso il tutore,ecc.)

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Page 36: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

La notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l’elezione didomicilio è stata inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato.

Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domiciliogenerale.

L’elezione ai sensi dell’articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente informa scritta; in caso contrario si considera come mai avvenuta. Non occorretuttavia venga utilizzato un atto specifico, purché la volontà di elezione siaespressamente manifestata.

Da un punto di vista pratico, in base a quanto dispone la norma, si ritie-ne si possa procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 141 c.p.c. quando ildestinatario:

a ha eletto domicilio presso una persona, in tal caso è indispensabile che oltreal luogo sia identificata con esattezza anche la persona del domiciliatarionon risultando, secondo certa dottrina, possibile la notificazione a personadiversa (ad esempio famigliare del domiciliatario, ecc.). di contro alcuniritengono legittima la consegna dell’atto ai sensi dell’articolo 139 c.p.c.con i limiti più sotto specificati.

b ha eletto domicilio presso un ufficio, in tal caso la norma individua qualedomiciliatario il capo pro tempore dell’ufficio.

Nel procedere a questa forma di notifica occorre tenere presente:

• se la notifica non avviene in mani proprie del domiciliatario, ma in unodegli altri modi e luoghi indicati dall’articolo 139 c.p.c., in caso di conte-stazione spetta al notificante, e quindi al messo, dare prova che sussistonole condizioni di regolarità della notificazione (Corte Cassazione 7.5.1976,n. 1607);

• quando il domicilio viene eletto presso una persona che assume la vestedi domiciliatario, l’elemento personale prevale su quello topografico e per-tanto la notifica è da ritenere valida se la consegna è stata effettuata inmani proprie del domiciliatario anche se in luogo diverso dalla residenza diquesto dove è stata eletto il domicilio, non potendosi dubitare che la noti-fica abbia raggiunto il suo scopo consistente nel porre in grado la personapresso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamentedell’avvenuta notifica chi con l’elezione lo ha designato quale destinatario(Corte cassazione 5.4.1976, n. 1177). Tale pronuncia non sembra peròpossa essere estesa anche al trasferimento della residenza del domicilia-tario in sede diversa da quella in cui è stato eletto il domicilio, stante ildivieto espresso contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 141 c.p.c.

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Page 37: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Per evitare qualsiasi contestazione è comunque opportuno effettuare sempre lanotifica al domiciliatario al domicilio eletto. Il terzo comma dell’articolo 141dispone che La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani dellapersona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale aconsegna nelle mani del destinatario.

Il riferimento all’articolo 138 pone l’interrogativo se, in caso di rifiuto del do-miciliatario, la notifica possa intendersi effettuata in mani proprie come prevedeil secondo comma dell’articolo citato in caso di consegna al destinatario.

Nel caso di specie sussistono dubbi in quanto l’ultimo comma dell’articolo141 c.p.c. prevede che non si possa procedere a notifica nel domicilio eletto se èrichiesto dal domiciliatario.

Si ritiene che il rifiuto del domiciliatario a ricevere l’atto non ostacoli ilperfezionamento della notifica ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 inquanto la causa impedente (richiesta del domiciliatario) sembra riferita più alluogo (domicilio eletto) che agli effetti della notifica.

In ogni caso non compete al messo dissipare i dubbi interpretativi essendosufficiente che lo stesso faccia menzione nella relazione del rifiuto del domicilia-tario a ricevere l’atto.

Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:

a se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;

b se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell’elezione didomicilio;

c se è cessato l’ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.

A norma dell’articolo 4 della legge 53/94 a decorrere dall’1.7.1994 se il domi-ciliatario è un avvocato, od un procuratore legale, iscritto all’albo, la notificaai sensi dell’articolo 141 c.p.c. può essere eseguita da avvocato o procuratoremunito di mandato alle liti che sia autorizzato dal consiglio dell’ordine.

Anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario l’atto e consegnato inbusta che il messo provvede a sigillare con le modalità di cui è detto al CapitoloII, paragrafo 2.8 “Notificazione a persona diversa dal destinatario”.

Es: 3.4.1: MODULISTICA

4a - Schema di relata di notifica riferita ad atto notificato ai sensi dell’articolo 141 c.p.c.Numero cronologico notificazione .....................

L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... mi sono recato in via ............ n.c........ di questo comune presso il Sig. ........... (ovvero l’ufficio ............) dove ha eletto domicilio ildestinatario del presente atto Sig. .......... Ho effettuato la notifica consegnando copia/esemplare

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Page 38: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

uguale dell’atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all’esterno della stessa il numerocronologico della notificazione (n. ..............), in mani del domiciliatario/capo ufficio Sig. .........

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.4.2: MODULISTICA

4b - Schema di relata di notifica in caso di rifiuto a ricevere l’atto da parte deldomiciliatario

Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di ........... mi sono recato in via ............ n.c........ di questo comune presso il Sig. ........... (ovvero l’ufficio ............) dove ha eletto domicilioil destinatario del presente atto Sig. .......... Il domiciliatario /il capo dell’ufficio ha rifiutato diricevere l’atto in quanto ................. (eventuali motivi).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.4.3: MODULISTICA

4c - Schema di relata di notifica in caso di impossibilità di eseguire la notifica neldomicilio eletto

Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.). Io sottoscritto messo del Comune di .................... Non ho potuto notificare ilpresente l’atto al domicilio eletto in quanto (chiesto dal domiciliatario/il domiciliatario è morto/ siè trasferito fuori dalla sede indicata nell’elezione del domicilio/ è cessato l’ufficio).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.4.4: MODULISTICA

4e - Schema lettera restituzione in caso di rifiuto del domiciliatario o impossibilità dieseguire la notifica nel domicilio eletto

Prot. n. ........................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: ...............................................

A. ..............

Si restituisce originale e copia dell’atto in oggetto indicato informando che [il domiciliatarioha rifiutato i ricevere l’atto/non è stato possibile notificare il presente atto al domicilio eletto inquanto (chiesto dal domiciliatario/il domiciliatario è morto/ si è trasferito fuori dalla sede indicatanell’elezione del domicilio/ è cessato l’ufficio]

Lì, ...............................

IL MESSO COMUNALE ..............................

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Page 39: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

3.5 Notificazione a persona non residente né di-

morante né domiciliata nel territorio della

Repubblica (art. 142 c.p.c.)

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delleseguenti due circostanze:

a il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territoriodella Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore aisensi dell’articolo 77 c.p.c.;

b è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.

Quando non è possibile effettuare la notifica all’estero in uno dei modi consentitidalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 [l’ar-ticolo 30 dispone, tra l’altro, che : L’autorità consolare provvede direttamente otramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alleleggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a nor-ma delle vigenti disposizioni e trasmette gli atti espletati o ricevuti all’autoritànazionale competente - l’articolo 75 prevede poi che Qualora l’ufficio consola-re delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga aconoscenza che l’intervento si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimet-te gli atti a quest’ultimo per competenza, avvertendone l’autorità delegante o ilministero degli affari esteri.] la stessa avviene nel modo seguente:

a l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo dellaposta con raccomandata;

b altra copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissioneal Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è di-retta. La copia dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 disposizione di attuazionec.p.c.„ non modificato dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in ma-teria di protezione dei dati personali”, è consegnata al pubblico ministerounitamente ad una nota contenente:

• l’indicazione del soggetto e della qualità della persona che ha chiestola notificazione,

• il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

• la natura dell’atto notificato;

• il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti alquale si deve comparire;

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Page 40: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

• la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

Si ritiene che la copia dell’atto da consegnare al pubblico ministero debba es-sere racchiusa in busta sigillata trascrivendo all’esterno della stessa solamenteil numero cronologico della notificazione. Le disposizioni contenute nel secondocomma dell’articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la conse-gna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essereeseguita in mani proprie dell’interessato, tranne nel caso previsto dal secondocomma dell’articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello ora all’esame.

A termine dell’ultimo comma dell’articolo 143 c.p.c. la notificazione effet-tuata in base all’articolo 142 si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivoa quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (spedizione atto aldestinatario per mezzo della posta con raccomandata, consegna altra copia alpubblico ministero) e, ove queste non avvengano tutte nello stesso tempo, aquello in cui è stata compiuta l’ultima delle formalità prescritte.

Da quanto sopra risulta di tutta evidenza che questa forma di notifica malsi presta ad essere effettuata dal messo comunale o, quanto meno, fa sorgeredubbi ed incertezze.

In primo luogo deve essere sottolineato che sotto l’aspetto operativo non èsempre agevole ricondurre disposizioni dettate con riferimento all’attività giudi-ziaria al campo amministrativo (ad esempio: cosa deve essere indicato in luogodel riferimento al giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o da-vanti al quale si deve comparire, richiesto dalla nota di accompagnamento alpubblico ministero di cui all’articolo 49 disp.att. c.p.c).

In secondo luogo è appena il caso di osservare che può risultare oggetti-vamente impossibile per il messo, anche espletando tutte le indagini suggeritedalla comune diligenza, accertare se il destinatario non ha la residenza nel ter-ritorio della Repubblica né tanto meno se vi ha eletto domicilio o costituito unprocuratore.

In merito alla notificazione da effettuare ai sensi dell’art. 142 c.p.c. il Mini-stero dell’Interno e quello degli Affari Esteri in più occasioni hanno fornito concircolari (v. ad esempio circolare n. 50/1/1(2) uff. V aff. Int.li del 19.7.1996 Mi-nistero dell’interno) precisazioni e direttive in ordine alle modalità di esecuzionedelle notifiche all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile ecommerciale e di documenti amministrativi.

Al riguardo è stata sottolineata la necessità di dare puntuale applicazionealle vigenti convenzioni internazionali in materia di notificazioni all’estero allequali rinvia in via principale lo stesso articolo 142 c.p.c. prevedendo soltantoquale criterio ausiliario il ricorso alla via diplomatico-consolare.

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Page 41: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Il ricorso alla via diplomatico-consolare non solo è incompatibile con i nuovie più snelli strumenti previsti dalle convenzioni, ma richiede tempi lunghi e,pertanto, inconciliabili con la necessità di rendere rapidamente edotto il desti-natario della notifica che lo riguarda, tenuto oltretutto conto dei rigorosi terminidi scadenza alla quale essa è sottoposta.

Per un approfondimento della materia si rinvia alla seguente documentazioneseguente:

• “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in ma-teria civile e commerciale”, redatta dal Ministero degli Affari Esteri ereperibile sul sito del Ministero stesso;

• il Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29.5.2000, entratoin vigore il 31.5.2001, che riporta, in allegato, gli schemi di modulo dautilizzare.

Es: 3.5.1: MODULISTICA

5a - Schema di lettera di trasmissione di atto a residente all’estero Prot. n. ........................

Lì................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: Trasmissione atto per notifica a persona residente all’estero. Art. 142c.p.c.

RACCOMANDATA A.R.

All’Ufficio del P. M. Presso ...............

L’ufficio ............ ha qui trasmesso, per la notifica l’atto che si allega. Dagli atti in possesso edalle ricerche effettuate non risulta che Lei abbia residenza, dimora o domicilio nel territorio dellaRepubblica Italiana, né che vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore. Notifico, pertanto,a mezzo posta l’atto suindicato ai sensi dell’articolo 142 c.p.c..

IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.5.2: MODULISTICA

5b - Schema di nota accompagnatoria per la copia da consegnare al P.M. Prot. n.

........................Numero cronologico notificazione .....................

OGGETTO: Notifica atto ai sensi dell’articolo dell’art. 142 c.p.c.RACCOMANDATA A.R.

A. ..............

L’ufficio .......... ha qui trasmesso, per la notifica al sig. ........, l’atto n. ....... in data ....concernente .........

Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non risulta che il summenzionato abbia resi-denza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica né vi abbia eletto domicilio o costituitoun procuratore.

Essendo conosciuto il suo indirizzo all’estero e risultando impossibile eseguire la notifica in unodei modi consentiti dalle convenzioni internazionali in quanto ...........(ad es. lo stato ....... non ha

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Savino Maiello La notificazione degli atti

sottoscritto alcuna convenzione), questo ufficio ha avviato la procedura per la notificazione ai sensidell’articolo 142 del c.p.c.

Per completare tale procedura, si trasmette, unitamente a copia dell’atto di cui trattasi, in bustasigillata, la presente nota accompagnatoria ai sensi dell’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazionedel c.p.c.

Nome e qualita’ di chiede la notificazione (ovvero ufficio e sede dell’ufficio che chiede la noti-ficazione) ....................... - cognome, nome, altre generalita’ ed indirizzo all’estero del destinata-rio ....................... - natura dell’atto da notificare ....................... - ufficio che ha emesso l’atto.......................

Lì, ............

IL MESSO COMUNALE ..............................

Es: 3.5.3: MODULISTICA

5c - Schema relata per atto notificato a persona residente all’estero ai sensi dell’art. 142c.p.c.

Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di ............. ho effettuato la notifica del presente atto nei

modi previsti dall’art. 142 c.p.c. in quanto del destinatario Sig ............. è conosciuto l’indirizzoall’estero, ma non risulta dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate che abbia residenza, dimorao domicilio nel territorio della Repubblica né via abbia eletto domicilio o costituito un procuratore.

Non essendo stato possibile eseguire la notifica nei modi consentiti dalle convenzioniinternazionali, ai sensi del citato art. 142 c.p.c., ho:

a spedito l’atto al destinatario al suo indirizzo conosciuto all’estero ....... il giorno .........

b inviato copia, in busta sigillata, il giorno ........... al P.M. presso ....... per la consegna aldestinatario tramite la competente autorità.

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 143, essendo l’ultima delle formalità prescritte compiuta ilgiorno ........, la notificazione si ha (si avrà) per eseguita il giorno .........

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.5.4: MODULISTICA

5d - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

3.6 Notificazione a persona di residenza, dimora

e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, ladimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previstodall’ art. 77 c.p.c.

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Savino Maiello La notificazione degli atti

La notifica si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunaledell’ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.Se non sono noti il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, una copiadell’atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l’art.49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dalterzo comma dell’art. 137 c.p.c. inserendo la copia dell’atto in busta che siprovvede a sigillare e sui cui si trascrive il numero cronologico della notificazionesenza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’attostesso.

La predetta formalità della busta sigillata non si osserva per la consegnadella copia al pubblico ministero (quanto non sono noti il luogo dell’ultimaresidenza né quello di nascita) in quanto espressamente sancito dalla normasopra richiamata.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quelloin cui sono compiute le formalità prescritte. Il messo può legittimamente ricor-rere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini ericerche possibili suggerite dalla comune diligenza non potendosi basare unica-mente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domiciliodel destinatario.

Per tale ragione questa forma di notifica non è ritenuta applicabile in via ana-logica alle persone giuridiche poiché la sede di queste è rilevabile dai pubblici re-gistri dai quali risulta anche l’indicazione della persona fisica del rappresentante.

La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. si differenzia da quellaprevista dall’art. 140 in quanto, nel primo caso, l’indirizzo del destinatario,malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenzao la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l’assenzadel destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.

Sul piano operativo suscita perplessità l’esclusione della procedura dettataa tutela della riservatezza nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo inesame.

Al riguardo si rinvia a quanto già detto al Capitolo II paragrafo 2.8 “Notifi-cazione a persona diversa dal destinatario”

Es: 3.6.1: MODULISTICA

6a - Schema relata per atto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. quando è noto il luogodi ultima residenza o quello di nascita

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Savino Maiello La notificazione degli atti

Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di .......... ho effettuato la notifica del presente atto nei modi

previsti dall’art. 143 c.p.c. essendo sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatarioSig. ........... e non essendovi il procuratore di cui all’art. 77 c.p.c.. L’atto è stato depositato nellaCasa comunale il giorno ............ in busta che ho provveduto a sigillare riportando all’esterno ilnumero cronologico della notificazione senza altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi ilcontenuto dell’atto. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 143, la notificazione si ha (si avrà) pereseguita il giorno ..............

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

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Page 45: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Es: 3.6.2: MODULISTICA

6b - Schema di nota accompagnatoria per la copia da consegnare al P.M. in caso siaignoto il comune di ultima residenza e quello di nascita Prot. n. ........................

Numero cronologico notificazione .....................OGGETTO: Trasmissione atto da notificare a destinatario del quale è ignoto il comunedi ultima residenza e quello di nascita. Art. 143 c.p.c.

RACCOMANDATA A.R.

All’Ufficio del P. M. Presso ...............

L’ufficio .......... ha qui trasmesso, per la notifica al sig. ........, l’atto n. ....... in data ....concernente .........

Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non risulta che il summenzionato abbia resi-denza, dimora o domicilio nel territorio della Repubblica né vi abbia eletto domicilio o costituitoun procuratore.

Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non è stato possibile risalire al comune in cuidetto destinatario ha avuto l’ultima residenza nota né a quello di nascita.

Con riferimento a quanto dispone l’art. 143, terzo comma, c.p.c., si trasmette, unitamentea copia dell’atto di cui trattasi, la presente nota accompagnatoria ai sensi dell’articolo 49 delledisposizioni per l’attuazione del c.p.c. Nome e qualita’ di chiede la notificazione (ovvero ufficio esede dell’ufficio che chiede la notificazione) ................. cognome, nome, altre generalita’ ed indirizzoall’estero del destinatario .............. natura dell’atto da notificare ................. ufficio che ha emessol’atto ..................

Lì, ............

IL MESSO COMUNALE ..............................

N. B. Il caso sopra prospettato non dovrebbe riguardare l’attività del messo in quanto se il destinatarionon ha avuto l’ultima residenza nota o non è nato nel Comune, l’atto non può essere notificato e quindidovrebbe essere restituito al richiedente con le eventuali informazioni raccolte

Es: 3.6.3: MODULISTICA

6d - Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

3.7 Notificazione alle amministrazioni dello stato

(art. 144 c.p.c.)

Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano ledisposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli ufficidell’Avvocatura dello Stato.

Le leggi speciali alle quali fare riferimento sono il R.D. 30 ottobre 1933, n.1611 (artt. 11 e 52) e successive modificazioni nonché la legge 3 aprile 1979, n.103 (art. 10).

Le norme anzidette prevedono, in sostanza, che tutte le citazioni, i ricorsi equalsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzioni e gliatti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrativeo speciali od ad arbitri devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura

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Savino Maiello La notificazione degli atti

dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale èportata la causa, nella persona del Ministro competente.

Quando non devono essere osservate le leggi speciali, le notificazioni sono ef-fettuate direttamente presso l’amministrazione destinataria a chi la rappresentanel luogo in cui si procede.

Si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare oalle persone incaricate di ricevere le notifiche od in mancanza ad altra personaaddetta alla sede stessa.

Es: 3.7.1: MODULISTICA

7a - Schema di relate di notifica ad amministrazione dello Stato.Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di ................... ho effettuato la notifica del presente atto

all’amministrazione dello Stato ........................., consegnandola nella sede dell’ufficio in personadel suo titolare ................ [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica)............. abilitato a riceverele notificazioni]

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

In caso di citazioni, ricorsi o si osservano le leggi specialiL’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di ........... ho effettuato la notifica del presente atto conse-

gnandola nella sede dell’Avvocatura dello Stato del distretto di ......... in persona del suo titolare............. [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica)............ abilitato a ricevere le notificazioni]

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

3.8 Notificazione alle persone giuridiche e alle so-

cieta’ non aventi personalita’ giuridica (art.

145 c.p.c.)

La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalitàgiuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 eseguenti del c.c., si effettua nella loro sede, cioè nella sede legale, amministrativa,nell’ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.

La consegna dell’atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o allapersona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra personaaddetta alla sede stessa.

A seguito delle modifiche apportate all’articolo di cui trattasi dalla legge 28dicembre 2005, n. 263 tra i possibili consegnatari dell’atto è stato incluso ancheil portiere dello stabile in cui è la sede.

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Savino Maiello La notificazione degli atti

La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificarene sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimoraabituale.

Da un esame di quanto sopra evidenziato si ricava che il destinatario dell’attoè sempre la persona giuridica e non viene meno il principio che l’atto deve essereconsegnato nella sede; l’altra opzione: “la notificazione può anche essere eseguitaa norma degli articolo 138, 139 e 141” consente di effettuare la consegna fuoridella sede senza incorrere nella nullità dell’atto, come mera possibilità e non giàin alternativa alla prima ipotesi di consegna dell’atto da effettuare nella sede.

Infine, il terzo comma dell’articolo in esame come modificato dalla soprarichiamata legge n.263/2005 prevede che se non è possibile procedere nei mo-di e luoghi anzidetti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, cherappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

La notificazione a norma degli artt. 140 e 143 soggiace, quindi, alla condizio-ne della impossibilità di consegnare l’atto nella sede dell’ente e nella residenza,domicilio o dimora del rappresentante legale ed è possibile soltanto nei confrontidella persona fisica.

Sarebbe quindi opportuno che nel contesto dell’atto da notificare o a marginedelle stesso fosse sempre indicata la persona fisica che rappresenta l’ente.

Se la società è in liquidazione, si può notificare al liquidatore o a personaalle sue dipendenze; in quest’ultimo caso bisogna specificare il tipo di rapportodi dipendenza o di collaborazione di tale persona con il liquidatore, raccoglierela firma del consegnatario e spedire al liquidatore la raccomandata A.R. con lanotizia dell’avvenuta notificazione.

Qualora il soggetto rinvenuto dichiari di non essere più liquidatore, occorreannotare sul retro della relata:

• se la liquidazione è stata chiusa: la data di chiusura;

• se la liquidazione è passata ad altra persona: il nominativo dell’eventualenuovo liquidatore;

• se la liquidazione si è trasformata in fallimento: l’eventuale nominativodel curatore.

Es: 3.8.1: MODULISTICA

8a - Schema di relata di notifica a persone giuridiche.Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di ........... ho effettuato la notifica del presente atto all’en-

te/società/ecc. .........., consegnandola nella sede di ........... in persona del legale rappresentante

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Page 48: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

............. [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica)............. abilitato a ricevere le notificazioni oportiere dello stabile ]

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 3.8.2: MODULISTICA

8b - Schema di relata di notifica a persona fisica che rappresenta l’ente.Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di .......... ho effettuato la notifica del presente atto all’en-

te/società/ecc. ..........., consegnandola nella sede di ........... in persona del legale rappresentante............ [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica).............. abilitato a ricevere le notificazioni oportiere dello stabile ]

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

3.9 Notificazione a militare in attivita’ di servizio

(art, 146 c.p.c.)

Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attività di servizio enon sia possibile la consegna in mani proprie (art. 138), osservate le disposizionidi cui agli artt. 139 e seguenti, una copia dell’atto deve essere consegnata alP.M. che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Per militare in attività di servizio si intende l’appartenente ai corpi milita-rizzati di polizia (carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che inservizio volontario o per mobilitazione.

Si ritiene che anche nel caso contemplato dal presente articolo per la consegnaal pubblico ministero debba essere osservata la formalità della busta.

Le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 137 c.p.c. im-pongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogniqualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell’interes-sato, tranne nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143 c.p.c. manon anche in quello ora all’esame.

Es: 3.9.1: MODULISTICA

9a - Schema relata per atto notificato ai sensi dell’art. 146 c.p.c..

Per le relate di notifica può essere fatto riferimento con i dovuti aggiustamenti a quelle indicateper l’art.. 138 , 139, 140 e 141

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Page 49: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Es: 3.9.2: MODULISTICA

9b - Schema di nota accompagnatoria per la copia da consegnare al P.M. in caso notificanon i mani proprie a militare in attività di servizio Prot. n. ........................

Numero cronologico notificazione .....................OGGETTO: Trasmissione atto da notificare a militare in attività di servizio

RACCOMANDATA A.R.

All’Ufficio del P. M. Presso ...............

L’ufficio .......... ha qui trasmesso, per la notifica al sig. .........., l’atto n. ........ in data ........concernente ........

Dagli atti in possesso e dalle ricerche effettuate non è stato possibile procedere alla notifica inmani proprie del predetto destinatario, militare in attività di servizio.

Con riferimento a quanto dispone l’art. 146 c.p.c., si trasmette, unitamente a copia dell’attodi cui trattasi, in busta sigillata, la presente nota accompagnatoria ai sensi dell’articolo 49 delledisposizioni per l’attuazione del c.p.c. Nome e qualita’ di chiede la notificazione (ovvero ufficio esede dell’ufficio che chiede la notificazione) ................. cognome, nome, altre generalita’ ed indirizzoall’estero del destinatario .............. natura dell’atto da notificare ................. ufficio che ha emessol’atto ..................

Lì, ............

IL MESSO COMUNALE ..............................

3.10 Notificazione a mezzo di posta elettronica –

P.E.C. (art, 149-bis c.p.c.)

La recente normativa ha riconosciuto un ruolo alla tecnologia informatica nel-l’ambito delle attività di notificazione.

E’ il caso dell’articolo 149-bis del c.p.c., inserito, con effetto dal 27 febbraio2010, dall’art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioninella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Prima di commentare le disposizioni di detto articolo sono opportune alcuneprecisazioni in ordine alla posta certificata definita anche con l’acronimo PEC.La PEC è un sistema di comunicazione che conferisce all’invio ed all’avvenutaconsegna della posta informatica alcuni caratteri di sicurezza di integrità delmessaggio e degli eventuali allegati e di verifica della provenienza del medesimo,fornendo ricevute opponibili ai terzi.

Il sistema ai sensi del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 prevede l’intervento ditre figure: il mittente, il destinatario e il gestore (del mittente ed eventualmenteanche quello del destinatario) del servizio di PEC che costituisce il garante dellacertezza della spedizione e ricezione dei messaggi.

Quando il mittente invia la sua e-mail riceve dal suo gestore una ricevutadi presa in carico che equivale alla ricevuta di spedizione del contenuto dellacomunicazione e dei relativi allegati.

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Page 50: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

A sua volta il gestore invia tale documentazione direttamente al destinatarioo al gestore del destinatario. Quest’ultimo fa partire dal proprio server unaricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che la posta si trova adisposizione nella casella PEC del ricevente.

Nell’ipotesi di smarrimento di queste ricevute, il mittente può richiedere latraccia elettronica ai gestori che sono obbligati a conservarla per 30 mesi.

La ricevuta di avvenuta consegna non dimostra ovviamente che il destina-tario abbia effettivamente visualizzato o letto il messaggio, ma semplicemente,come sopra è detto, che è stato messo a disposizione nella casella PEC delricevente.

E’ poi da evidenziare che l’articolo 48 del codice dell’amministrazione digi-tale (CAD), come modificato dal D.Lgs n.235/10, ha equiparato la notifica amezzo posta e la trasmissione del documento per via telematica mediante postaelettronica certificata (PEC) salve le sole eccezioni previste dalla legge

Dalla lettura delle disposizioni dell’art. 149 – bis all’esame si ricava chela notificazione a mezzo PEC può essere effettuata, anche previa estrazione dicopia informatica del documento cartaceo, in alternativa alle altre forme previstesalvo non sussista un espresso divieto di legge.

Per procedere con questa modalità di notifica è, tuttavia, indispensabileconoscere l’indirizzo PEC del destinatario.

Le disposizioni delle quali si discute vanno, pertanto, lette anche alla luce delD.L. n.185/08 che obbliga imprese, professionisti e pubblica amministrazionea dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sarà resapubblica (es. negli albi professionali e nel registro delle imprese).

La notifica a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui il gestorerende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronicacertificata del destinatario.

Es: 3.10.1: MODULISTICA

Per la relata di notifica può essere fatto riferimento a con i dovuti aggiustamenti a quelle indicateper l’art.. 138 e delle seguenti disposizioni dell’art.149 – bis c.p.c.:

“L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediantestrumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazionecontiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegnacon l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sonoallegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previstedalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, ancheper via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegatiprevisti dal quinto comma.”

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Page 51: La notificazione degli atti amministrativi

Capitolo 4

Notificazione di atti ed avvisidell’amministrazionefinanziaria

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 60 del D.P.R. n. 600del 29 settembre 1973. Detto articolo dispone che la notificazione si esegue

secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. (già sopraillustrate) con le seguenti modifiche:

a la notificazione e’ eseguita dai messi comunali ovvero dai messi specialiautorizzati dall’ufficio;

b il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovveroindicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messoconsegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvedea sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersiil contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta eil messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, amezzo di lettera raccomandata;

c salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notifi-cazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o unufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti

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Savino Maiello La notificazione degli atti

o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve ri-sultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competenteufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovveroin via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate;

e quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abi-tazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescrittodall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, siaffigge nell’albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza deltermine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo aquello di affissione;

e-bis e’ facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non viha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituitoun rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con lemodalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazionedegli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegnadell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degliatti e’ eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata conavviso di ricevimento;

f le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codicedi procedura civile non si applicano.

Per gli atti dell’amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciutil’abitazione, l’ufficio o azienda del contribuente, non può essere applicato

l’art. 143 del c.p.c. Particolare attenzione merita, pertanto, la notifica effettuataai sensi dell’articolo 60, lettera e).

La ratio della norma prevede che, tale forma di notificazione venga eseguitasolo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione neazienda o ufficio.

Quindi, poiché l’articolo 60 lettera e) disciplina l’ipotesi di inesistenza diuno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente ap-plicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibileindividuare un recapito del destinatario dell’atto.

L’avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell’abitazione, ufficio oazienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affissoall’Albo Pretorio osservando le cautele di riservatezza di cui è detto sopra e lanotificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguitanell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

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Page 53: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

A contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 del codicedi procedura civile, chi esegue la notifica deve aver individuato l’abitazione ol’ufficio o l’azienda del destinatario dell’atto, e solo dopo che siano risultativani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederàtramite il deposito dell’atto nella casa comunale e all’invio della raccomandatacon ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario.

Es: 4.0.2: MODULISTICA

10a - Schema di relata di notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60 lettera e) del D.P.R.600/73

Numero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di ................ , Accertato che il Sig. .............. destinatario

del presente atto non ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune; Ai sensi dell’art. 60 letterae) del D.P.R. 600/73, ho proceduto al deposito dell’atto nella Casa comunale ed all’affissione diavviso, in busta chiusa e sigillata, all’Albo pretorio in data .............

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 4.0.3: MODULISTICA

10b - Schema lettera per restituzione atto notificato.

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

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Page 54: La notificazione degli atti amministrativi

Capitolo 5

Notificazione a mezzo delservizio postale

L. 890 del 20.11.1982

La notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme pre-viste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. L’art. 10 della legge 3.8.1999,

n. 265 ha modificato il primo comma dell’articolo 12 della legge sopra richiama-ta disponendo che: «Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzodella posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’attostesso».

Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale occorre utilizzarela busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dallePoste e la speciale ricevuta di ritorno. In sintesi si procede nel modo seguente:

• si scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’attofacendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita lacopia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

• si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio deldestinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare laricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillodell’ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni daiquali possa desumersi il contenuto dell’atto (art. 2, primo comma, L.890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);

• si compila l’avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero delregistro cronologico;

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Savino Maiello La notificazione degli atti

• dopo la consegna all’ufficio postale della busta e dell’avviso di ricevimen-to, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registrocronologico dove pure è annotato l’avviso di ricevimento.

Alla consegna dell’atto al destinatario provvede l’agente postale con le procedurepreviste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.

La sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionaledichiarando l’illegittimità costituzionale:

• dell’art. 8, II comma della legge 890/82 nella parte in cui non prevede che- in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna daparte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapitoper temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità oassenza delle persone sopra menzionate - sia data notizia al destinatariomedesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;

• dell’art. 8, III comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituitoal mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo diecigiorni dal deposito presso l’ufficio postale;

ha reso indispensabile l’introduzione di modifiche sostanziali nella procedura direcapito dell’atto da notificare.

Tale modifiche interessano l’attività dell’agente postale e non già diretta-mente quella del messo comunale, salvo per il fatto che l’atto inesitato non saràpiù restituito al soggetto che ha richiesto la notificazione ma resterà giacentenell’agenzia postale.

Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato dispostodell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo,della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona,per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichéa quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfeziona-mento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene indivi-duato:

• per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatoreovvero, nell’ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;

• per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avvisodi ricevimento.

LATEX 53

Page 56: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Es: 5.0.4: MODULISTICA

11a - Schema di relata di notifica effettuata a mezzo del servizio postaleNumero cronologico notificazione .....................L’anno ..................... il giorno ........ del mese di .........alle ore ....(se richiesto ai sensi articolo

47 disp.att. c.p.c.).Io sottoscritto messo del Comune di .............. , ho notificato copia del presente atto a .......

mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento,consegnato per la spedizione all’ufficio postale di ........ in data ......... [Si allega ricevuta avviso diricevimento]

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE ......................

Es: 5.0.5: MODULISTICA

10b - Schema lettera per restituzione atto notificato.

Si può fare riferimento ai precedenti schemi

LATEX 54

Page 57: La notificazione degli atti amministrativi

Indice analitico

sentenza C.C. n. 3/2010, 28

abilitazione alla notifica, 7art 149 bis c.p.c., 47art. 137 c.p., 12art. 137 c.p.c., 18art. 138 c.p.c., 20art. 139 c.p.c., 22art. 140 c.p.c., 27art. 141 c.p.c., 33art. 143 c.p.c., 40art. 144 c.p.c., 43art. 145 c.p.c., 44art. 146 c.p.c., 46art. 148 c.p.c., 13art. 149 bis c.p.c., 13art. 47 disp. att. c.p.c., 15art. 60 D.P.R. 600/1973, 49art.142 c.p.c., 37

capacità giuridica del destinatario, 13cause di esclusione di notifica presso il domici-

liatario, 35cautele in caso di consegna in mani diverse dal s

destinatario, 18competenza ente locale nella nomina del messo

notificatore, 6computo dei termini delle notificazioni, 15comunicazione albori civiltà e sua evoluzione, 2comunicazione antica Persia, 2comunicazione in Roma antica e suo sviluppo,

2–4consegna al destinatario, 12conservazione di copia atti notificati, 15convenzioni internazionali, 38corrieri a cavallo, 3cursus publicus, 3

datazione e sottoscrizione relata, 13dati da inserire registro notificazioni, 14deposito casa comunale, 41destinatario abitualmente vivente a bordo do na-

ve, 24differenza tra notificazione e comunicazione, 5differenza tra notifiche previste da artt. 140 e

143 c.p.c., 41durata deposito previsto art. 140 xc.p.c., 29

elezione di domicilio, 33

equivalenze tra terminologia c.p.c. ed attivitàmesso, 11

esempi lettera restituzione atto notificato, 21esempio avviso di deposito nella casa comunale,

30esempio comunicazione al destinatario ex art. 140

c.p.c., 32esempio comunicazione per trasmissione a resi-

dente all’estero, 39esempio di relata atto notificato ex art. 143

c.p.c. , 41esempio di relata di notifica effettuata ex art. 60

D.P.R. 600/73, 51esempio di relata in caso di impossibilità di effet-

tuare notifica presso domiciliatario,36

esempio di relazione in caso di rifiuto di riceverel’atto, 21

esempio di relazione per notificazine in mani pro-prie, 21

esempio di ricevuta per consegna a portiere ovicino di casa, 26

esempio di ricevuta per ritiro atto depositato, 33esempio di richiesta liquidazione e pagamento

somme per notifiche effettuate, 17esempio indicante elementi da considerare per

relata notifica PEC, 48esempio lettera restituzione atto in caso di im-

possibilità o rifiuto notifica presso ildomiciliatario, 36

esempio lettera restituzione atto notificato ex art.140 c.p.c., 33

esempio lettera restituzione atto notificato ex art.139 c.p.c., 26

esempio lettera restituzione atto notificato ex art.142 c.p.c., 40

esempio lettera restituzione atto notificato ex art.143 c.p.c., 43

esempio nota accompagnatoria P.M. ex art 146c.p.c., 47

esempio nota accompagnatoria per consegna P.M.,39

esempio nota accompgnatoria per consegna P.M.ex art. 143 c.p.c. , 43

esempio relata atto notificato a militare in atti-vità di servizio , 46

esempio relata di notifica ad amministrazione del-lo Stato, 44

esempio relata di notifica ex art. 140 c.p.c., 32

55

Page 58: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

esempio relata ex art. 141 c.p.c., 35esempio relata in caso rifiuto a ricere l’atto da

parte domiciliatario, 36esempio relata notifica a persona fisica in qualità

di legale rappresentante, 46esempio relata notifica a persone giuridiche, 45esempio relata notificazione per consegna a por-

tiere o vicino di casa, 25esempio relata per notifica a mezzo servizio po-

stale, 54esempio relata per notificazione ex art. 142 c.p.c.,

40esempio relata per notificazione in mani a per-

sona di famiglia, ecc., 24esternalizzazione servizio notificazioni, 6evoluzione sistemi trasmissione messaggi, 2

fasi operative notificazione art. 140 c.p.c., 29fasi procedura di notificazione, 12festività, 15figure tipiche di reato del messo comunale, 9forme di notificazione, 11

gestore PEC, 47guida alla notifica all’estero, 39

inapplicabilità art. 143 c.p.c. nella notificazioneatti amministrazione finanziaria, 50

indicazione luogo e generalità consegnatario sediverso dal destinatario, 23

innovazione tecnologiche e comunicazione, 5inosservanza codice di comportamento, 9irreperibilità o rifiuto di ricevere copia, 27istruzioni ministeriali su notifica all’estero, 38

legge 23.12.2005, n. 263, 44leggi speciali per citazioni e ricorsi, 43luogo della consegna in mani proprie, 20

messo comunale, 6militare in attività di servizio, 46

nomina messo notificatore, 6, 8nomina prefettizia del messo, 6non perentorietà orario notifica, 15norme comportamentali del messo comunale, 8norme in materia di notificazione, 11notifica in luogo diverso dalla residenza, 20notifica nella residenza nota, 23notificazione a mezzo del servizio postale, 52notificazione a mezzo posta elettronica, 47notificazione a mezzo posta elettronica: relazio-

ne, 14notificazione a mezzo posta procedura per il mes-

so, 52notificazione a militare in attività di servizio, 46notificazione a persona di residenza, dimora e

domicilio sconosciuti, 40notificazione a persona diversa del destinatario,

18

notificazione alle amministrazioni dello Stato, 43notificazione alle persone giuridiche, 44notificazione atti ed avvisi amministrazione fi-

nanziaria, 49notificazione e privacy, 13, 18notificazione ex art. 142 c.p.c., 37notificazione in mani proprie, 20notificazione nella residenza, dimora, domicilo,

22notificazione presso il domiciliatario, 33nozione di notificazione, 11numero cronologico registro notificazioni, 15

orario delle notificazioni, 15

persona di famiglia, 23portiere e vicino di casa devono sottoscrivere ri-

cevuta consegna, 24posta certificata, 47potestà di notificare, 7precisazioni su persona di famiglia e addeto alla

casa, 23presupposti per la notificazione presso il domici-

liatario, 34presupposti per notifica PEC, 48procedura notificazione ex art. 140 c.p.c., 27proroga termine finale se festivo, 15pubblico ufficiale, 9

registro delle notificazioni, 14relata come atto pubblico, 13relazione di notifica, 13requisiti per la nomina a messo comunale, 6responsabilità civile, 10restituzione atto notificato, 13rete postale antica Persia, 2ricevuta consegna PEC, 47ricevuta presa in carico PEC, 47ricorso alla via diplomatico-consolare, 38rifiuto a ricevere l’atto da parte soggetti idonei

diversi dal destinatario, 27rifiuto del destinatario, 27rifiuto del destinatario a ricevere la notifica, 20rimborso costi di notificazione, 16risultanza anagrafiche, 22ritiro atto depositato da persona incaricata, 30

schema di comunicazione al destinatario ex art.139 c.p.c, 26

sentenza 4906/3.9.2003 del C.d.S., 6smarrimento ricevute PEC, 48società in liquidazione, 45staffette a cavallo, 2

LATEX 56

Page 59: La notificazione degli atti amministrativi

Savino Maiello La notificazione degli atti

Allegati:• Esempio generico di relata di notifica utilizzabile anche per notificazione a mezzo

PEC

• Tavola sinottiche delle notificazioni previste dal codice di procedura civile

• Norme del codice di procedura civile riguardanti la notificazione

• Guida ministeriale alle notificazioni all’estero

LATEX 57

Page 60: La notificazione degli atti amministrativi

Relazione sintetica di notifica (generica anche per notifica PEC) L'anno ………………………….…..…….………...…. il giorno …………………….….…..... del mese di …………………… alle ore …..….. (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.), presso/in …………………………………………………………..………., io sottoscritto …………………..………………………… messo comunale ho notificato il seguente documento:  

ESTREMI DOCUMENTO ESTREMI PROVENIENZA

Numero cronologico registro notifiche: ………………………………… 

Oggetto: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Prot. ………..……    data  ……………….……….. 

Ente/Ufficio ………………………….……………. 

Personalmente al destinatario (anche per rifiuto),

consegnandolo, in assenza del destinatario

al signor …………………………………………….. che si è qualificat ….. ……………………………………………..

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi di cui all’art. 139 c. 4 del c.p.c.

Depositandola in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato:

la temporanea assenza del destinatario

l’incapacità (minori, ecc.) dei possibili consegnatari

il rifiuto (dei “consegnatari”)

l’assenza di altre persone previste art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell’affissione ho informato il destinatario mediante raccomandata A.R.

depositandola in Comune e affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

Notizie assunte “in loco” su eventuali motivi della irreperibilità

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE Dal ………………… al ………………… Il messo

ANNOTAZIONI (circa ricevimento raccomandata A.R., modalità di consegna atto, ecc.)

Firma messo notificatore

Page 61: La notificazione degli atti amministrativi

TAVOLA SINOTTICA NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 138In mani proprie

La notifica � valida ovunque venga trovato il destinatario, purch� nell’ambito del territorio comunale; La notifica si ha per eseguita anche in caso di rifiuto di ricevere atto. In tal caso il messo deve darne atto

nella relata.

Art. 139Nella residenza, dimora

o domicilio

Quando non � possibile eseguire la notifica in mani proprie, accertato in quale Comune va eseguita (nell’ordine: residenza, dimora o domicilio), le ricerche possono alternativamente essere effettuate nella casa di abitazione, nell’ufficio, nel luogo di esercizio del commercio o dell’industria. Se il destinatario non � trovato in uno dei luoghi indicati, la consegna pu� essere fatta ad altra persona inserendo l’atto in busta sigillata sulla quale, per ragioni di privacy, si trascrive solo il numero cronologico della notificazione con il seguente ordine: persona di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o azienda purch� non minore di 14 anni o palesemente

incapace portiere dello stabile, che deve firmare ricevuta, purch� non minorenne o palesemente incapace; vicino di casa, che deve firmare ricevuta, purch� non minorenne o palesemente incapace.Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto pu� essere notificato, in busta sigillata, al capitano o a chi ne fa le veci. Se la consegna � fatta al portiere o al vicino di casa deve essere data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione (al portiere o vicino) a mezzo lettera raccomandata.

Art. 140Irreperibilit� o rifiuto

Si applica quando si conosce con certezza la residenza del destinatario e venga accertata la sua irreperibilit� qualora le altre persone legittimate dall’art. 139 rifiutino di ricevere l’atto o non vengano trovate nel luogo indicato.Procedura:a) affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od azienda del destinatario

con riferimento a quanto prescrive l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;b) deposito dell'atto nella casa comunale in busta sigillatac) invio al destinatario di lettera raccomandata A.R. di avvenuto deposito atto.

Art. 141Domiciliatario

Si applica se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona od un ufficio. Si effettua mediante consegna alla persona od al capo dell’ufficio domiciliatario nel luogo indicato nell’elezione in busta sigillata.Non si pu� procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:a) se � richiesto dal domiciliatario o questi � morto;b) se il domiciliatario si � trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;c) se � cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.

Art. 142Residenza all’estero

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi � la concomitanza delle seguenti due circostanze:a) il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica n� vi ha eletto

domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.;b) � conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.ProceduraQuando non � possibile effettuare la notifica all'estero nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 la stessa avviene nel modo seguente:a) l’atto � notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato;b) altra copia � consegnata, in busta sigillata e con determinate formalit�, al pubblico ministero che ne cura,

tramite le vie diplomatico consolari, il recapito alla persona alla quale � diretta.

Art. 143Residenza, dimora o domicilio sconosciuti

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi � il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa � ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza n� quello di nascita, altra copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Art. 144Amm.ni statali

Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali (artt. 11 e 52 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e art. 10 la legge 3 aprile 1979, n. 103) che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Quando non devono essere osservate le leggi speciali, le notificazioni sono effettuate direttamente presso l'amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui si procede. Si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone incaricate di ricevere le notifiche od in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.

Page 62: La notificazione degli atti amministrativi

TAVOLA SINOTTICA NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (II parte)

Art. 145Persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche ed alle societ� non aventi personalit� giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua presso la loro sede.La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui � la sede osservando le cautele per il rispetto della riservatezza (busta chiusa, ecc.).Se l’atto reca la indicazione del legale rappresentante la notificazione non pu� essere eseguita anche mediante la consegna a mani proprie del legale rappresentante oppure nella residenza, dimora o domicilio di questi secondo la procedura prevista per le persone fisiche dagli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Rimane quindi esclusa la procedura prevista dagli articoli 140, 142 e 143.

Art. 146Militare in servizio

Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attivit� di servizio e non sia possibile la consegna in mani proprie (art. 138), osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, una copia dell'atto deve essere consegnata, in busta sigillata, al P.M: che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Per militare in attivit� di servizio si intende l'appartenente ai corpi militarizzati di polizia (carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che in servizio volontario o per mobilitazione.

Art. 149 – bisPosta elettronica

La notificazione a mezzo PEC pu� essere effettuata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, in alternativa alle altre forme previste, salvo non sussista un espresso divieto di legge. Per procedere con questa modalit� di notifica �, tuttavia, indispensabile conoscere l’indirizzo PEC del destinatario. Le disposizioni delle quali si discute vanno, pertanto, lette anche alla luce del D.L. n.185/08 che obbliga imprese, professionisti e pubblica amministrazione a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che sar� resa pubblica (es. negli albi professionali e nel registro delle imprese).La notifica a mezzo PEC si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

Page 63: La notificazione degli atti amministrativi

Articoli del codice di procedura civile

Art. 137 NotificazioniLe notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dal-l’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblicoministero o del cancelliere.L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna aldestinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento infor-matico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certi-ficata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna diuna copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme al-l’originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi.Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraver-so strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato daldestinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai me-desimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, susupporto informatico non riscrivibile.Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del desti-natario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da no-tificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numerocronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce al-l’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono appostisegni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.Le disposizioni di cui al quarto (2) comma si applicano anche alle co-municazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli133 e 136.

Art. 138 Notificazione in mani proprieL’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante conse-gna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa diabitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambitodella circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dàatto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139 Notificazione nella residenza, nella dimora o neldomicilioSe non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notifica-zione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricer-candolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industriao il commercio.Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudi-ziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta allacasa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni onon palesemente incapace.III. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copiaè consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’a-zienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accettidi riceverla.Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudi-ziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, amezzo di lettera raccomandata.Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile,l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nelcomune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio,osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140 Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copiaI. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per inca-pacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficialegiudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazio-ne deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillataalla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, egliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 141 Notificazione presso il domiciliatarioLa notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una perso-na o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla perso-na o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicatonell’elezione.Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, lanotificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è statoespressamente dichiarato.La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della per-sona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivalea consegna nelle mani proprie del destinatario.La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta daldomiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicatanell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.

Art. 142 Notificazione a persona non residente, né dimorante,né domiciliata nella RepubblicaSalvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha re-sidenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio ocostituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificatomediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con racco-mandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero chene cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegnaalla persona alla quale è diretta.Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi incui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentitidalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto delPresidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143 Notificazione a persona di residenza, dimora edomicilio sconosciutiSe non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del de-stinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficialegiudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto

nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quelladel luogo di nascita del destinatario.Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita,l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’arti-colo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giornosuccessivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Art. 144 Notificazione alle amministrazioni dello StatoPer le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggispeciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocaturadello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazionisi fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi larappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede.Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio altitolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

Art. 145 Notificazione alle persone giuridicheLa notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, median-te consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricatadi ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta allasede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notifica-zione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141,alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificarene sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio edimora abituale.La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle asso-ciazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguentidel codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicatanell’articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappre-senta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità erisultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi preceden-ti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresental’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

Art. 146 Notificazione a militari in attività di servizioI. Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione nonè eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cural’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147 Tempo delle notificazionLe notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Art. 148 Relazione di notificazioneL’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazioneda lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copiadell’atto.La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le suequalità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche ana-grafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegnae le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Art. 149 Notificazione a mezzo del servizio postaleSe non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puòeseguirsi anche a mezzo del servizio postale.In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’o-riginale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale permezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandatocon avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento del-la consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dalmomento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

Art. 149-bis Notificazione a mezzo posta elettronicaSe non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsia mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copiainformatica del documento cartaceo.Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmettecopia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzodi posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblicielenchi.La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rendedisponibile il documento informatico nella casella di posta elettronicacertificata del destinatario.L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primocomma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma di-gitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informa-tici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Larelazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo com-ma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronicapresso il quale l’atto e’ stato inviato.Al documento informatico originale o alla copia informatica del docu-mento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto com-ma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, ancheregolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici trasmessi in via telematica.Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o alrichiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente allarelazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Page 64: La notificazione degli atti amministrativi

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.I.E.P.M. – Uff. IV

GUIDA ALLA NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI

IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

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L’esigenza di realizzare una “Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale” nasce dalla esperienza quotidiana presso l’Ufficio IV della DGIEPM. Esperienza che ha evidenziato quanto la disinformazione, la difficoltà da parte di molti Uffici giudiziari di accedere alla rete Internet, nonché la non immediata reperibilità di strumenti di lavoro (codici, manuali, raccolte varie), da parte degli operatori privati e istituzionali della giustizia, contribuiscano a far lievitare ulteriormente i tempi notoriamente già lunghi del procedimento di notifica. Il lavoro capillare di “istruzioni per l’uso”, svolto prevalentemente al telefono, talvolta mediante invio per fax del materiale richiesto e, negli ultimi tempi, anche a mezzo di posta elettronica, ha consentito di ottenere un risultato che riteniamo più che soddisfacente. Il numero delle pratiche relative alla materia in questione, trattate da questo Ufficio, è passato da 908 nell’anno 2000 a 480 a fine 2004. Verosimilmente anche l’anno in corso si chiuderà con una ulteriore diminuzione. Come è accaduto? Sicuramente non è diminuito il numero delle cause civili che i Tribunali italiani devono smaltire ogni anno. Questo Ufficio ha semplicemente cessato di fungere da centro di smistamento della corrispondenza proveniente dalle Autorità giudiziarie civili italiane ed è diventato, per contro, il punto di riferimento per studi legali, uffici giudiziari e talvolta anche privati cittadini, sovente confusi da informazioni discordanti o non aggiornate sulla normativa in vigore. Si auspica che la realizzazione della “Guida” e la sua pubblicazione su Internet, possano agevolare l’iter di espletamento delle notifiche, portando maggiore chiarezza in materia. Prima edizione: dicembre 2002

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Per eseguire dall’Italia la notifica all’estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile o commerciale è opportuno, inizialmente, consultare la seguente tabella: PAESE CONVENZIONE

BILATERALE CONVENZIONE L’AJA 1.3.1954

CONVENZIONE L’AJA 15.11.1965

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

AFGHANISTAN ALBANIA 13.12.2010 1.7.2007 ALGERIA Algeri 22.7.2003, in

vigore dal 13.12.2006

ANDORRA ANGOLA ANTIGUA E BARBUDA

1.11.1981

ARABIA SAUDITA ARGENTINA Roma 9.12.1987 9.7.1988 1.12.2001 ARMENIA 29.1.1997 AUSTRALIA Londra 17.12.1930 1.11.2010 AUSTRIA Vienna 30.6.1975 31.5.2001 AZERBAIJAN BAHAMAS 1.2.1998 BAHREIN BANGLADESH BARBADOS 1.10.1969 BELGIO 31.5.2001 BELIZE 1.5.2010 BENIN BIELORUSSIA Roma 25.1.1979 25.8.1991 1.2.1998 BOLIVIA BOSNIA-ERZEGOVINA

6.3.1992 1.2.2009

BOTSWANA 1.9.1969 BRASILE Roma 17.10.1989 BRUNEI BULGARIA Roma 18.5.1990 1.1.2007 BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CANADA Londra 17.12.1930 1.5.1989 CAPO VERDE CENTRAFRICA CIAD CILE CINA Pechino 20.5.1991 23.4.68 (solo Macao) 1.1.1992 CIPRO 1.5.2004 CITTA’ DEL VATICANO

Roma 6.9.1932 17.5.1967

COLOMBIA COMORE CONGO COREA 1.8.2000 COSTA D’AVORIO COSTA RICA CROAZIA 8.10.1991 1.11.2006 CUBA DANIMARCA 20.11.2007 DOMINICA ECUADOR

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PAESE CONVENZIONE BILATERALE

CONVENZIONE AJA 1.3.1954

CONVENZIONE AJA 15.11.1965

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

EGITTO Roma 2.4.1974 16.11.1981 10.2.1969 EL SALVADOR EMIRATI ARABI UNITI

ERITREA ESTONIA 1.5.2004 ETIOPIA FIJI FILIPPINE FINLANDIA 31.5.2001 FRANCIA Roma 12.1.1955 31.5.2001 GABON GAMBIA GEORGIA GERMANIA 31.5.2001 GERUSALEMME GHANA GIAMAICA GIAPPONE Tokyo 5.10.1937 26.7.1970 27.7.1970 GIBUTI GIORDANIA GRAN BRETAGNA Londra 17.12.1930 31.5.2001 GRECIA 31.5.2001 GRENADA GUATEMALA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE

GUYANA HAITI HONDURAS INDIA 1.8.2007 INDONESIA IRAN IRAQ IRLANDA 31.5.2001 ISLANDA 31.7.2009 1.7.2009 ISRAELE 19.8.1968 13.10.1972 KAZAKISTAN KENIA KIRGHIZISTAN 14.8.1997 KOSOVO KUWAIT Al Kuwait 11.12.2002

in vigore dal 21.12.04 1.12.2002

LAOS LESOTHO LETTONIA 1.5.2004 LIBANO Beirut 10.7.1970 7.1.1975 LIBERIA LIBIA LIECHTENSTEIN LITUANIA 1.5.2004 LUSSEMBURGO 31.5.2001

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PAESE CONVENZIONE BILATERALE

CONVENZIONE AJA 1.3.1954

CONVENZIONE AJA 15.11.1965

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

MACEDONIA 17.11.1991 1.9.2009 MADAGASCAR MALAWI 1.12.1972 MALAYSIA Londra 17.12.1930 MALDIVE MALI MALTA 1.5.2004 MAROCCO Roma 12.2.1971 14.9.1972 MAURITANIA MAURITIUS MESSICO 1.6.2000 MOLDOVA Roma 07.12.2006 3.11.1993 MONACO PRINC. 1.11.2007 MONGOLIA MONTENEGRO 3.6.2006 MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NORVEGIA 20.7.1958 1.10.1969 NUOVA ZELANDA Londra 17.12.1930 OMAN PAESI BASSI 31.5.2001 PAKISTAN 1.8.1989 PANAMA PARAGUAY PERU’ POLONIA Varsavia 28.4.1989 1.5.2004 PORTOGALLO 31.5.2001 QATAR REP. CECA Praga 6.12.1985 1.5.2004 REP.DEM. CONGO REP. DOMINICANA REP. SLOVACCA Praga 6.12.1985 1.5.2004 ROMANIA Bucarest 11.11.1972 1.1.2007 RUANDA RUSSIA Roma 25.1.1979 26.7.1967 1.12.2001 SALOMONE SAN MARINO Roma 31.3.1939 1.11.2002 SAO TOME’ E PRINCIPE

SENEGAL SERBIA 27.4.1992 SEYCHELLES 1.7.1981 SIERRA LEONE SINGAPORE Londra, 17.12.1930 SIRIA SLOVENIA Roma 3.12.1960 1.5.2004 SOMALIA SPAGNA Madrid 22.5.1973 31.5.2001 SRI LANKA 1.6.2001

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PAESE CONVENZIONE BILATERALE

CONVENZIONE AJA 1.3.1954

CONVENZIONE AJA 15.11.1965

REGOLAMENTO (CE) 1393/2007

ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA

ST. VINCENT E GRENADINE

27.10.1979

STATI UNITI D’AMERICA

10.2.1969

SUD AFRICA SUDAN SURINAME 7.9.1977 SVEZIA 31.5.2001 SVIZZERA 5.7.1957 1.1.1995 SWAZILAND TAGIKISTAN TANZANIA Londra 17.12.1930 THAILANDIA TOGO TONGA TRINIDAD-TOBAGO

TUNISIA Roma 15.11.1967 TURCHIA Roma 10.8.1926 11.7.1973 28.4.1972 TURKMENISTAN TUVALU UCRAINA Roma 25.1.1979 24.8.1991 1.12.2001 UGANDA UNGHERIA Budapest 26.5.1977 1.5.2004 URUGUAY UZBEKISTAN 2.12.1996 VANUATU VENEZUELA 1.7.1994 VIETNAM YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE

Accanto al Paese di destinazione appaiono, ove applicabili, le Convenzioni bilaterali, le multilaterali firmate a L’Aja il 1° marzo 1954 e il 15 novembre 1965 nonché il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1348/2000. Si rimanda alla terza edizione del Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi, Giuffrè ed., Milano 1999) per la consultazione del testo delle Convenzioni citate.

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Si riportano di seguito, ad ogni buon fine, gli estremi delle Convenzioni bilaterali: ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006); ARGENTINA : Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988); AUSTRIA: Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile (Vienna 30.6.1975 – L. n.342 del 2.5.1977 – G.U. 173 del 27.6.1977); BRASILE: Trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993); BULGARIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18.5.1990 – L. n. 338 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993); CINA: Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994); CITTA’ DEL VATICANO: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell’8.5.1933); EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977); FRANCIA: Convenzione concernente la reciproca assistenza giudiziaria e sul rilascio degli atti di stato civile (Roma, 12.1.1955 – L. n. 155 del 19.2.1957 – G.U. 87 del 4.4.1957); GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938); GRAN BRETAGNA : Convenzione per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932); JUGOSLAVIA (ex): Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962); KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 - L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004); LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

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MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971- L. n. 1043 del 12.121973 – G.U. 83 del 28.3.1974); POLONIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Varsavia, 28.4.1989 – L. n. 338 del 5.10.1991 – G.U. 256 del 31.10.1991); REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6.12.1985 – L. n. 396 del 30.11.1989 – G.U. 291 del 14.12.1989); ROMANIA: Convenzione concernente l’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Bucarest, 11.11.1972 – L. n. 127 del 20.2.1975 – G.U. 112 del 29.4.1975); RUSSIA: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 – L. n. 766 dell’11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985). SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall’accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939- G.U. 217 del 16.9.1939; SPAGNA: Convenzione concernente l’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid, 22.5.1973 – L. n. 605 del 1° settembre 1977 – G.U. 233 del 27.8.1977); TUNISIA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Roma, 15.11.1967- L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971); TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l’assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930); UNGHERIA: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Budapest, 26.5.1977 – L. n. 512 del 23.7.1980 – G.U. n. 241 del 3.9.1980). Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “via diplomatica normale”, l’Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione direttamente all’Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l’inoltro alle Autorità locali. La Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 – relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l’hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile. Per una rapida consultazione delle due Convenzioni multilaterali sopracitate, si raccomanda di visitare il sito (periodicamente aggiornato) della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17).

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Oltre al testo integrale delle Convenzioni, sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato membro in relazione all’applicabilità di determinate modalità di trasmissione. Il Regolamento (CE)1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto Regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni. Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell’Ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 37 e 77 del DL 3 febbraio 2011, n.71 che sostituisce il DPR 5.1.1967, n. 200, mediante invio di due copie dell’atto (con traduzione se il destinatario è straniero) direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. Gli indirizzi sono reperibili su Internet (www.esteri.it/ministero/rappresentanze). Ad adempimenti conclusi, la Rappresentanza italiana all’estero restituirà direttamente all’Ufficiale giudiziario richiedente la relata di notifica. “(…) soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” si applicano le disposizioni dell’art. 142 c.p.c. Così recita il secondo comma dell’articolo predetto, aggiunto dall’art. 9 della legge 6 febbraio 1981, n. 42 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l’Aja il 15 novembre 1965), quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10. La Convenzione del 1965, infatti, a differenza di altri accordi, per la prima volta si preoccupa di regolare (artt. 15 e 16), anche gli effetti derivanti dalla trasmissione e dalla consegna dell’atto, allo scopo di portare effettivamente l’atto stesso a conoscenza del destinatario e, di conseguenza, precisare il momento in cui la notificazione deve ritenersi conclusa e produttiva di effetti giuridici. Quando il destinatario straniero di un atto è irreperibile in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il luogo di ultima residenza all’estero dell’interessato.

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In detta ipotesi, l’applicazione delle modalità di cui all’art. 143 c.p.c. presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, riceve l’atto per l’eventuale affissione alla casa comunale straniera, o equivalente, ove esistente. CASI PARTICOLARI Poiché, come noto, l’Italia e Taiwan (Repubblica di Cina) non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese se il destinatario è straniero, all’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center - Kelung Road, 333-Suite 1808 Floor 18-110 – Taipei, Taiwan R.O.C.) che ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Per quanto riguarda Cuba, Panama, Colombia e Uruguay, Paesi non firmatari di Convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile e commerciale, né di Accordi bilaterali con l’Italia, si ricorda che l’ordinamento giuridico degli stessi non consente alle Rappresentanze diplomatico-consolari di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a cittadini cubani, panamensi, colombiani e uruguayani configurando le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali. Pertanto, gli atti da notificare (3 copie con traduzione giurata in lingua spagnola) vanno trasmessi alle competenti Ambasciate italiane, che ne cureranno i seguiti, accompagnati da una Lettera di richiesta appositamente predisposta dal Ministero della Giustizia (v. allegato A). Le Autorità cubane impiegano mediamente 90 giorni per l’espletamento della notifica/rogatoria. Gli atti da notificare a Panama e in Colombia necessitano anche della legalizzazione mediante apostille. N.B.: la legalizzazione è richiesta anche per gli atti da notificare a soggetti non italiani residenti in Cile e in Costa Rica. Le notifiche al personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche straniere e le Organizzazioni internazionali in Italia, agli Stati esteri chiamati in causa in persona dell’Ambasciatore visto quale rappresentante dello Stato o con riferimento all’Ambasciata in Italia e alle Ambasciate estere chiamate in causa impersonalmente o in persona dell’Ambasciatore pro tempore, vanno indirizzate al MAE - Cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio II.

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Allegato A FAC-SIMILE DI RICHIESTA Prot. data,

Alla competente Autorità della Repubblica di (Cuba/Panama/Colombia/ Uruguay)

OGGETTO: notificazione di atti giudiziari nel territorio della Repubblica di (Cuba/Panama/Colombia/Uruguay) Si richiede formalmente alle competenti Autorità (cubane/panamensi/colombiane) l’espletamento dell’allegata richiesta di commissione rogatoria concernente la notifica di un atto giudiziario destinato a…………………………………………………………………………………. (da completare di volta in volta con le generalità, la nazionalità e l’esatto indirizzo all’estero della parte destinataria dell’atto da notificare). Si precisa che la notificazione viene richiesta per l’udienza del………………………e deve essere effettuata entro il ……………………………… Firmato

(Il Presidente della Corte di Appello o del Tribunale a seconda dell’UNEP, presso la Corte di Appello o presso il Tribunale, da cui proviene la documentazione che si inoltra all’estero)

N.B.: La presente richiesta deve essere munita di traduzione ufficiale in lingua spagnola.