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Nell'ultimo ventennio l'opinione pubblica dei Paesi avanzati è divenuta sempre più sensibile ai problemi dell'inquinamento ambientale e dei suoi possibili effetti sulla salute dell'uomo e di tutti gli altri esseri viventi.

Anche l'uso dei fitosanitari (denominati anche come fitofarmaci o pesticidi) è considerato con più attenzione rispetto al passato, per le ricadute negative che esso può determinare nell'ambiente.In questo breve studio riportiamo un'elencazione, non esaustiva, delle principali norme che regolamentano l'immissione in commercio e l'utilizzo dei fitosanitari.Dalla lettura della normativa riportata di seguito emerge chiaramente la constatazione che l'immissione in commercio e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, da parte degli utilizzatori professionali, sono minuziosamente regolamentati dalla normativa europea, nazionale e regionale.Per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ogni singola azione da parte dell'utilizzatore professionale, è regolamentata con la previsione di pesanti sanzioni a carico dell'utilizzatore che non rispetti la disciplina di riferimento.Inoltre, per gli agricoltori in particolare, il mancato rispetto della normativa di settore, comporta la revoca o la riduzione, degli aiuti comunitari diretti e/o delle misure di incentivazione del PSR e dell'OCM vino.Appare evidente che, in presenza di una disciplina comunitaria, nazionale e regionale così completa, non si ravvisa la necessità di un ulteriore regolamentazione del settore da parte delle Amministrazioni comunali, se non in presenza di circostanze locali eccezionali che rendono necessarie ulteriori restrizioni all'operato degli imprenditori agricoli.

INTRODUZIONE

PRODOTTI FITOSANITARI: LE NORME CI SONO GIÀ, BASTA APPLICARLE!

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SOMMARIO

SOMMARIO

IL COMMERCIO 7

L’UTILIZZO 9

I REGISTRI 14

IL PATENTINO 15

LA REGIONE 16

LE MACCHINE 17

LA CONDIZIONALITÀ 19

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Direttiva (CE) del consiglio 91/414/CEE −del 15/07/1991 relativa all’immissione in commercio dei P.F..D.lgs 17/03/1995 n. 194− concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE successivamente modificato con D.M. 3/11/1998 (definizione dell’allegato 6 della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei P.F.).D.P.R. 23/04/2001 n. 290− contenente un regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita dei P.F. e relativi coadiuvanti.D.M. sanità dell’8/6/2001− concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei P.F. tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale,

IL COMMERCIO

La normativa sull’immissione in commercio dei fitosanitari

compresi gli ortofrutticoli.D.G.R. Veneto 9/4/2002 n. 723− che istituisce il programma interregionale per il miglioramento delle produzioni agricole relativo al controllo dei residui di P.F. sulle colture agrarie.Direttiva 1999/45/CE− relativa alla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi.Direttiva 2001/36/CE della Commissione del −16/5/2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei P.F..D.lgs 14/3/2003 n. 65− di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi: queste in sintesi le novità: la classificazione dei P.F. tiene conto anche degli effetti a

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IL COMMERCIO

carico del comparto ambiente attraverso una valutazione dei pericoli per l’ambiente per i quali vengono stabiliti dei criteri di calcolo e dei limiti di concentrazione con riferimento alla classificazione specifica di ogni sostanza. Altro punto fondamentale è il principio di valutazione eco-tossicologica basato sulla valutazione dei rischi di ogni singolo componente, comprendente con tale definizione sia il coformulante, si le impurezze significative, alla stessa stregua delle sostanze attive che caratterizzano al tipologia del preparato fitosanitario.D.G.R. Veneto n. 136 del 31/1/2003− con cui viene approvato il progetto regionale FAS “fitosanitari-ambiente-salute”. L’obiettivo è quello di razionalizzare e rendere più incisivi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di commercio e impiego dei P.F., adempimenti orientati verso molteplici finalità, quali la tutela della salute, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo delle corrette pratiche agricole, in connessione al fenomeno dell’utilizzo dei detti prodotti.D.M. 18/12/2003 del Ministero della salute− , di recepimento delle direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE ed aggiornamento del D.M. sanità del 19/5/2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei P.F..D.G.R. Veneto 18.6.2004− contenente disposizioni regionali in materia di trattamenti con P.F effettuati con il mezzo aereo;D.M. salute del 21/7/2004− di attuazione della direttiva 2003/82/CE della commissione dell11/9/2003, per quanto riguarda le frasi-

tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari.D.M. salute del 31/7/2007− di recepimento della direttiva 2007/11/CEE della commissione e aggiornamento del D.M. 27/8/2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione (tredicesima modifica).Regolamento (CE) n. 1107/2009 del −Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all’immissione sul mercato dei P.F. e che abroga le direttive del consiglio 79/117/CE e 91/414/CEE. Il regolamento determina una drastica riduzione delle sostanze attive immesse in commercio.D.lgs 17/4/2014 n. 69− : prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento CE 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei P.F. ed abroga le direttive 79/17/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento CEE 547/2011 che attua il regolamento CEE 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei P.F..

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L’UTILIZZO

La normativa sull’uso sostenibile dei fitosanitari

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La normativa comunitaria

Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009− : regolamenta, per la prima volta a livello comunitario, la fase relativa all'utilizzo dei P.F.. L'obiettivo della direttiva – tenuto conto che allo stato attuale è impossibile prescindere dal loro uso – è la riduzione dei rischi nell'utilizzo dei P.F. e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi. La direttiva contiene, inoltre, disposizioni riguardanti i seguenti aspetti:

creazione di un sistema di formazione per -

i distributori e gli utilizzatori professionali dei P.F. ed una migliore informazione del pubblico attraverso campagne di sensibilizzazione e divulgazione;

informazione e sensibilizzazione - della popolazione sui rischi derivanti dall'impiego dei P.F.;

ispezione periodica delle attrezzature - per l'applicazione dei P.F., per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana e sull'ambiente;

divieto di ricorrere ai trattamenti aerei, -

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L’UTILIZZO

con previsione di deroghe specifiche in caso non esistessero alternative praticabili;

misure specifiche per la tutela - dell'ambiente acquatico contro l'inquinamento dei P.F.;

designazione di zone ad utilizzo ridotto o - nullo dei P.F.;

gestione e stoccaggio dei P.F., dei loro - imballaggi e di residui;

gestione integrata di specie nocive e - definizione delle condizioni necessarie per attuare tale strategia di gestione.

La normativa nazionale

D.lgs 14/8/2012 n. 150: attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Il decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari, come definiti dall'art. 3 dello stesso decreto.

L'art. 5 del decreto istituisce il consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei P.F.

L'art. 6 prevede che, con decreto interministeriale, si adottato un piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso

sostenibile dei P.F.I successivi articoli prevedono norme sulla

formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti nell'impiego (art. 7), sul certificato di abilitazione alla vendita e sul certificato di abilitazione all'attività di consulente (art. 8), sul certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (art. 9), sulle prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari (art. 10), sull'informazione e sulla sensibilizzazione (art. 11), sui controlli delle attrezzature per l'applicazione dei P.F. (art. 12),

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L’UTILIZZO

nell'irrorazione aerea (art. 13) sulle misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (art. 14), sulla riduzione dell'uso dei P.F. o di rischi in aree specifiche (art. 15), sui dati di produzione, vendita e utilizzazione (art. 16), sulla manipolazione e stoccaggio dei P.F. e trattamento dei relativi imballaggi e della rimanenze (art. 17) sulla difesa fitosanitaria a basso apporto di P.F. (art. 18), sulla difesa integrata obbligatoria (art. 19), nella difesa integrata obbligatoria (art. 19), sulla difesa integrata volontaria (art. 20), sull'agricoltura biologica (art. 21), sugli indicatori (art. 22), sui controlli (art. 23), sulle sanzioni (art. 24).

D.M. (MIPAF – Ministero dell'ambiente) 22/1/2014 (G.U. n. 35 del 12/2/2014) adozione del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 14/8/2012 n. 150 recante: “attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”. Il piano nazionale, in attuazione di quanto previsto dal Dlsg 150/2012, prevede una serie di impegni per le imprese agricole, in particolare:

già in vigore: sanzioni per la mancata tenuta −del registro di trattamenti già previsto dal D.P.R. 23.4.2001 n. 290;in vigore dal 1/1/2014: difesa integrata −obbligatoria;26/11/2014: termine entro il quale si possono −rilasciare autorizzazioni o rinnovare le esistenti con la regolamentazione precedente all'entrata in vigore del D.lgs150/2012;26/11/2015: −

certificato di abilitazione alla vendita e a) certificato di abilitazione all'attività di consulente in materia di P.F.;certificato di abilitazione all'acquisto di b) P.F.;prescrizioni per la vendita di prodotti c) fitosanitari;divieto di vendita ad utilizzatori non d) professionali di prodotti destinati ad uso professionale;controllo funzionale delle attrezzature.e)

Le azioni previste da P.A.N. sono:FORMAZIONE E PRESCRIZIONI: per −utilizzatori, distributori e consulenti viene superato il sistema di formazione di base e di aggiornamento previsto dal D.P.R. n. 1255/1968 e dal D.P.R. 23/4/2001 n. 290.

Il nuovo sistema, a partire dal 27/11/2014, prevede la durata minima dei corsi (20 ore corso base e 12 ore per l'aggiornamento).Autorità competente: la regione VenetoINFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: −per gli utilizzatori dei P.F. è prevista una specifica informazione preventiva nei confronti della popolazioni interessate e potenzialmente esposte all'uso di P.F. In particolari casi (aree potenzialmente frequentate da persone, sentieri, parchi, giardini, etc.) Autorità competenti: Mipaf, Ministero dell'ambiente, Ministero della salute, Regione.CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE −per l'applicazione dei P.F.: entro il 26/11/2016 le attrezzature sono sottoposte a controllo

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L’UTILIZZO

funzionale periodico almeno una volta presso un Centro prove autorizzato dalla Regione. La regolazione o taratura e manutenzioni periodiche delle attrezzature devono essere eseguite dagli utilizzatori o in alternativa presso i Centri Prove autorizzati; Autorità competenti: Mipaf che si avvale dell'ENAMA.IRRORAZIONE AEREA: di norma è vietata −ma può essere autorizzata, in deroga, solo in determinati casi.MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA −DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (reti ferroviarie e stradali, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette).

È prevista la predisposizione di specifiche linee guida di indirizzo da parte dei Ministeri competenti (agricoltura, ambiente, salute).

Sono previste le seguenti misure:misure per la tutela dell'ambiente acquatico- misure specifiche per l'acqua potabile- misure volontarie di accompagnamento -

(previste dalla Regione nell'ambito della PAC per incentivare l'applicazione di tecniche e pratiche virtuose)

misure di tutela dei corpi idrici a scopo - ricreativo

misure per la riduzione dell'uso o dei - rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi,

giardini, scuole, campi sportivi etc.).Nelle aree agricole, adiacenti a tali zone, è vietato

l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 68 ai sensi del D.lgs n° 65/2003 di cui al Rg. (CE) n° 1272/2008.

Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tale distanza può essere ridotta a 10 metri.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL −RISCHIO CAUSATO DALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Autorità competente (anche in funzione di azioni di incentivazione e supporto, nell'ambito del PSR): Regione.MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO −DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANANZE.

Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell'allegato VI del PAN.

Le disposizioni riguardano lo stoccaggio dei prodotti, la manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione, la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze, il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento.DIFESA FITOSANITARIA A BASSO −APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Difesa integrata obbligatoria: in vigore dal a)

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L’UTILIZZO

1° gennaio 2014, prevede:l'applicazione di tecniche di prevenzione -

e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;

l'utilizzo di mezzi biologici di controllo - dei parassiti;

il ricorso a pratiche di coltivazione - appropriate;

l'uso di prodotti fitosanitari che - presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del D.lgs. 150/2012). Difesa integrata volontaria: prevede b) il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata. L'agricoltura biologica: l'obiettivo è c) l'incremento della SAU condotta con metodo biologico.

SANZIONISono previste dall'art. 24 del D.lgs 152/12 e

riguardano solo alcuni degli adempimenti sopra riportati.

Si segnalano in particolare le sanzioni relative al registro dei trattamenti (da 500 a 1500 €; in caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da 1 a 6 mesi e la revoca dell'autorizzazione).

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I REGISTRI

Il Registro dei Trattamenti e il Registro delle Concimazioni

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D.P.R. 23.4.2001 n° 290− : regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

L’art. 42 del D.P.R. 290/2001 stabilisce che gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono obbligati a:

a conservare le fatture di acquisto, nonché le a) copie dei modelli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;conservare presso l’azienda un registro b) dei trattamenti effettuati, annotando: i dati anagrafici dell’azienda, le denominazioni delle colture trattate e l’estensione, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura, raccolta. la data del trattamento, il prodotto e la relativa c) quantità impiegata, espressa in Kg o litri,

nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.

Circolare MIPAF 30.10.2002− (in suppl. ord. G.U. n° 29 del 5.2.2003) concernente modalità applicative dell’art. 42 del D.P.R. 290/2001 relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;D.G.R. Veneto n° 1150 del 26.7.2011− , allegato A, art. 11 “Registro delle Concimazioni”.D.D.R. (Decreto dirigente regionale) 20 marzo −2013 n° 30: approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione.

Sono tenuti alla compilazione del registro tutti gli agricoltori che utilizzano fertilizzanti azotati su una superficie in condizione pari o superiore a 14,8 ha di SAU in zona vulnerabile ai nitrati.

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IL PATENTINO

Il Patentino per l’impiego dei prodotti fitosanitari

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D.G.R. Veneto 13.9.2002 n° 2431− : in attuazione del D.P.R. n° 290/2001 art. 27 e della D.G.R. Veneto n° 622/2002. Disposizioni attuative: corsi di formazione e aggiornamento per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando apertura termini.D.G.R. Veneto 30.12.2002 n° −3992:disposizioni di attuazione del D.P.R. n° 290 del 23.4.2001. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi. I soggetti utilizzatori di prodotti fitosanitari per poter ottenere l’autorizzazione (patentino) devono presentare domanda alla Regione, frequentare un corso (legalmente riconosciuto) e superare una valutazione finale.

D.G.R. Veneto 30.12.2010 n° 3539− : corsi di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: revisione delle direttive generali.

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LA REGIONE

La normativa regionale

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D.G.R. Veneto n° 1333 del 17.7.2012−Piano regionale di prevenzione 2010 - 2012, approvato con D.G.R. n° 3139 del 14.12.2010. Progetto 2.7.5. “prodotti fitosanitari e tutela della salute”. Approvazione del Piano regionale annuale 2012 di controllo su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari.D.G.R. Veneto n° 1379 del 17.7.2012−Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della D.G.R. n° 2070/2010 (con cui è stato costituito un gruppo di lavoro di tecnici ed esperti al fine di individuare le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti

fitosanitari).La D.G.R., all’allegato A, detta norme in materia di vendita di prodotti fitosanitari, acquisto prodotti fitosanitari, trasporto prodotti fitosanitari, conservazione prodotti fitosanitari, pianificazione del trattamento, preparazione della miscela e trasferimento in campo, esecuzione del trattamento, registro dei trattamenti, operazioni successive al trattamento.

La D.G.R., all’allegato B, formula una proposta di regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari.

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LE MACCHINE

Le norme sulle macchine per l’applicazione dei pesticidi

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Direttiva 2009/127/CE del Parlamento e −del Consiglio del 21.10.2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi.Direttiva 2009/128/CE del Parlamento e −del Consiglio del 21.10.2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.Tra le varie norme introdotte dalla Direttiva, và segnalata quella contenuta nell’art. 8, che stabilisce che, entro il 14 dicembre 2016, gli stati membri fanno in modo che le attrezzature per l’applicazione dei pesticidi siano state ispezionate almeno una volta: dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature ispezionate con esito positivo.

A regime, le ispezioni periodiche saranno obbligatorie ogni 5 anni.D.M. MIPAF del 22.12.2009− “disciplina del regime di condizionalità”: all’art. 13 stabilisce,per le aziende che aderiscono a misure agroambientali del PSR, l’obbligo di verifica funzionale delle irroratrici almeno ogni 5 anni.D.G.R. Veneto n° 1158 del 26 luglio 2011− relativa a “riorganizzazione del servizio di controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”.Il documento definisce le procedure, i criteri e le metodologie relative all’attività di controllo e alla regolazione (o taratura) delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per l’uso professionale.

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LE MACCHINE

Individua nell’Unità periferica per i servizi fitosanitari la struttura regionale competente per l’adozione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi per l’attuazione del servizio.D.D.R. del Responsabile dell’Unità −periferica per i servizi sanitari n° 13 del 7 ottobre 2011, contiene l’Approvazione del “corso di formazione e abilitazione per i tecnici adetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici.D.lgs 22 giugno 2012 n° 124− : modifiche ed integrazioni al D.lgs 27.1.2010 n° 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi.

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LA CONDIZIONALITÀ

Il regime di condizionalità

LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI | 19 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso

Reg. (CE) n° 72/09 del Consiglio del −19.12.2009: stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.La normativa condiziona il pagamento degli aiuti comunitari al rispetto, da parte dell’agricoltore beneficiario degli aiuti, di tutta una serie di regolamenti per la tutela dell’ambiente, della fauna, della salute degli animali e delle piante.Il mancato rispetto di dette normative comporta la riduzione parziale o totale dei pagamenti degli aiuti.Tra le normative da rispettare ci sono tutte le normative relative all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.D.M. MIPAF 10.12.2013− (in G.U. 3.3.2014 n°

51): modifica del D.M. 22.12.2009 N° 30125 recante “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n° 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.Il D.M. contiene, in materia di condizionalità per salute pubblica, salute degli animali e delle piante, l’atto B9 - Reg. (CE) 1107/09 relativo all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e all’utilizzo sostenibile degli stessi.D.G.R. Veneto n° 104 dell’11 febbraio −2014: in riferimento al Reg. (CE) n° 73/2009. Recepimento del D.M. 30125 del 22.12.2009 in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l’anno 2014.Viene confermato l’obbligo di applicazione

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dei principi di buona pratica fitosanitaria conformemente all’art. 31 del Regolamento (CE) n° 1107/2009 e delle indicazioni riportate in etichetta, mentre i principi generali di difesa integrata, pur diventando obblighi di legge dal 1° gennaio 2014, non condizionano il recepimento del pagamento diretto.

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