La normativa sui prelievi e le Banche Dati del DNA · A.I.Fo. -Avv. Giorgio Ponti 1 La normativa...

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A.I.Fo. - Avv. Giorgio Ponti 1 La normativa sui prelievi e le La normativa sui prelievi e le Banche Dati del DNA Banche Dati del DNA relatore: Avvocato Giorgio Ponti Studio Legale Ponti & Lo Re, via F.lli Cervi n. 61 Pontassieve Firenze Tel. 055 8316588 – Fax 055 8314953 www.aifo-italia.it

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A.I.Fo. - Avv. Giorgio Ponti 1

La normativa sui prelievi e le La normativa sui prelievi e le Banche Dati del DNABanche Dati del DNA

relatore: Avvocato Giorgio PontiStudio Legale Ponti & Lo Re, via F.lli Cervi n. 61 Pontassieve Firenze

Tel. 055 8316588 – Fax 055 8314953

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BANCHE DATI EUROPEE

� Inghilterra 1995

� Irlanda Nord, Scozia 1996

� Paesi Bassi, Austria 1997

� Germania, Slovenia 1998

� Finlandia, Norvegia 1999

� Danimarca, Svizzera, Svezia, Croazia,

Bulgaria 2000

� Francia, Rep. Ceca 2001

� Belgio, Estonia, Lituania, Slovacchia 2002

� Ungheria, Lettonia 2003

� Polonia, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, ex Jugoslavia

in preparazione.

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IL “CODIS” AMERICANO

� Banca dati Nazionale realizzata nel 1994.

� I dati contenuti nella banca sono suddivisi in due archivi principali: il primo contenente i profili di soggetti condannati per specifici reati, ed il secondo contenente i profili ignoti ricavati sui “luoghi del delitto”.

� Successivamente sono stati aggiunti indici secondari: i profili delle persone scomparse e dei loro parenti sono infatti inserite nel Missing Persons Index;

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IL “CODIS” AMERICANO

� Oltre al profilo vero e proprio, composto da 13 marcatori + il locus amelogenina, l’archivio CODIS contiene anche una differenziazione gerarchica di livelli ed il riferimento, per ciascun profilo, al laboratorio che lo ha estratto.

� L’utilizzo di 13 di marcatori è stato deciso per ottenere profili che garantiscano una identificazione pressoché certa.

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LO STANDARD EUROPEO

� Lo standard europeo ISSOL (Interpol Standard Set Of Loci) aveva inizialmente solo 7 marcatori + amelogenina (peraltro coincidenti con 7 dei 13 marcatori del CODIS).

� Di recente (aprile 2005) è stata decisa l’introduzione di 3 nuovi marcatori ritenuti molto sensibili, portando così il totale a 10.

� Per la disponibilità sul mercato di sistemi di analisi e kit commerciali, comunque, la determinazione del profilo in laboratorio riguarda in genere 15 marcatori.

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BANCHE DATI EUROPEE

� Sono nate facendo in parte tesoro delle esperienze americane;

� Non tutte utilizzano il medesimo standard di archiviazione anche se la risoluzione del Consiglio UE del 9.6.97 “invita” gli stati membri alla realizzazione di uno standard comune.

� La più ricca ed affollata Banca dati europea è quella inglese (circa 3.000.000 profili).

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I 5 punti di Williamson e Duncan� Laboratori indipendenti da forze dell’ordine

� Invio diretto del campione repertato sulla scena del crimine al laboratorio, senza intermediari. Una porzione del campione dovrebbe essere fornito alla difesa.

� Ogni campione di provenienza dal sospettato, imputato od altro soggetto volontario dovrebbe giungere al laboratorio direttamente, senza intermediazione degli organi investigativi. Distruzione dei campioni e mantenimento del solo profilo numerico.

� Database Nazionale o Internazionale indipendente dalle Forze dell’Ordine. Accessibile direttamente dalle FO ma senza possibilità di modificare od inserire alcun dato.

� Qualunque informazione ricavata da database non in accordo con tali principi non dovrebbe essere considerata ammissibile come prova.

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GRUPPO DI LAVORO BIOSICUREZZADOCUMENTO FINALE – 18.4.2005

� PROPONE DUE SCHEMI DI DISEGNO DI LEGGE:

� 1. Introduzione dell’art. 224 bis nel CPP (prelievo coattivo di campioni biologici o accertamenti medici su persone viventi) e 72 bis norme di att. CPP (reg. del prelievo su incapaci)

� 2. Istituzione dell’Archivio centrale dei profili del DNA e del comitato tecnico-scientifico di vigilanza

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GRUPPO DI LAVORO BIOSICUREZZADOCUMENTO FINALE – 18.4.2005

� ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DNA

� Linee guida del Consiglio UE per la raccolta di campioni e l’utilizzo del DNA a scopi investigativi

1. Dati utilizzabili solo per investigazioni e azioni giudiziarie. Se utilizzati anche a fini di ricerca e statistici rimozione dei dati anagrafici;

2. Standardizzazione tecniche DNA a livello nazionale ed internazionale per consentire scambio di dati tra i paesi.

Capacità ed esperienza dei laboratori e istituti che effettuano analisi DNA

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GRUPPO DI LAVORO BIOSICUREZZADOCUMENTO FINALE – 18.4.2005

Il progetto di banca dati italiana prevede:

� Applicazione dei sistemi di analisi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a segmenti non codificanti del genoma umano;

� Impersonalità dei campioni biologici e dei profili DNA;

� Contenuto:

a) Profili DNA dei reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

b) Profili DNA a soggetti a cui è stata applicata misura cautelare in carcere, arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, consumato o tentato, previsti dall’art. 381 CPP o per il quale è consentito l’arresto in flagranza o fuori dai casi di flagranza in forza di altre disposizioni di legge;

c) profili di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri o resti cadaverici non identificati.

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GRUPPO DI LAVORO BIOSICUREZZADOCUMENTO FINALE – 18.4.2005

� Per finalità di esclusione l’archivio può contenere anche profili del personale addetto all’archivio, addetto ai procedimenti di produzione e preparazione dei supporti tecnici e del personale addetto al prelievo di campioni biologici.

� E’ ESCLUSO il confronto tra i profili dei campioni biologici di consanguinei di persone scomparse e “comma 4 lettera a) art. 1)” ovvero profili acquisiti nel corso di procedimenti penali;

� E’ ESCLUSA l’interconnessione tra l’archivio dei profili ed altro archivio di elaborazione di informazioni nominative;

� Ha carattere interforze, è istituito nell’ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza; organizzazione, funzionamento e sicurezza sono sono stabiliti da Min. Interno di concerto con Giustizia e Finanze;

� All’archivio è assegnato personale delle Forze di Polizia ed altre Amm.ni, in possesso delle necessarie competenze.

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GRUPPO DI LAVORO BIOSICUREZZADOCUMENTO FINALE – 18.4.2005

� L’archivio centrale contiene i profili la cui definizione è eseguita dai laboratori scientifici dello stesso archivio centrale. Presso i laboratori scientifici dell’archivio sono anche conservati i relativi campioni biologici.

� Su ordine dell’A.G. procedente, possono essere trasmessi all’archivio da parte di periti e consulenti, per l’inserimento del solo profilo del DNA del reperto biologico, i profili eseguiti a seguito di accertamenti nel procedimento penale, solo se ottenuti da laboratori accreditati.

� In caso nel procedimento penale l’A.G. non ritenga di disporre analisi per determinazione del profilo DNA, la P.G. può, a seguito di nulla-osta dell’A.G., trasmettere i reperti ad un laboratorio accreditato per l’analisi e la successiva trasmissione all’archivio centrale.

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GRUPPO DI LAVORO BIOSICUREZZADOCUMENTO FINALE – 18.4.2005

� Trattamento ed interrogazione dell’archivio avviene esclusivamente a mezzo del personale addetto;

� A seguito di sentenza di assoluzione definitiva il soggetto che sia stato sottoposto a prelievo può chiedere la cancellazione dall’archivio e la distruzione del campione biologico;

� L’interessato può chiedere la cancellazione del profilo e la distruzione dei campioni qualora ritenesse carenti i presuppostiper l’acquisizione;

� La cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni è disposta d’ufficio nel caso di identificazione di cadavere ignoto o di ritrovamento di persona scomparsa. In tali casi la cancellazione e distruzione interessa anche i profili ed i campioni dei consanguinei.

� In ogni altro caso il profilo ed i campioni restano in archivio per 40 anni.

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ART 224 CPP co. 2

� Il Giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito.

Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali.

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Corte Costituzionalesentenza n. 238 del 9 luglio 1996

� Genericità del potere conferito al Giudice di emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della perizia: non sono infatti indicati i “casi” e i “modi” del prelievo coattivo da persona vivente;

� Carenza di precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della coazione;

� Incompatibilità di tale “genericità” con i principi dell’art. 13della Costituzione, che richiede, per tutti gli atti di restrizione della libertà personale, una duplice garanzia: la riserva di legge “nei soli casi e modi previsti dalla legge”, e la riserva di Giurisdizione “atto motivato dell’autorità Giudiziaria”.

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PRIMI PROGETTI DI REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO COATTIVO

� Progetto di legge n. 3009 (Flick) presentato in Senato nel 1998;

� Disegni di legge nn. AC/4161 (Franz+ altri) e AC/4682 (Onnis + altri) trattati congiuntamente ma senza risultato in commissione Giustizia della Camera nel corso del 2005.

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PACCHETTO SICUREZZA ANTITERRORISMO(D.L. 144/2005 – conv. con mod. L. 155/2005)

� Introduzione nel CPP del co. 2 bis all’art. 349 (Identificazione di indagati od altre persone per iniziativa della PG);

� In caso di mancanza di consenso, con autorizzazione del PM (scritta od orale ma confermata per iscritto) la PG può procedere al prelievo coattivo di campioni di saliva o capelli a scopo identificativo.

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PACCHETTO SICUREZZA ANTITERRORISMO(D.L. 144/2005 – conv. con mod. L. 155/2005)

� Art. 354 CPP (accertamenti urgenti su luoghi, cose o persone, sequestro): al co. 3 (accertamenti sulle persone) è stato inserito il richiamo alle disposizioni del co. 2 bis dell’art. 349 (autorizzazione del PM) “Se gli accertamenti prevedono il prelievo di materiale biologico…”

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 133 CPP

� Art. 133 cpp (accompagnamento coattivo di altre persone)

Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il Giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo … omissis …

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 224 bis comma 1 CPP

� Art. 224 bis cpp (provvedimenti del Giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici)

1. Se per l’esecuzione della perizia è necessario procedere al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ovvero ad accertamenti medici e non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame del perito, il Giudice, anche d’ufficio, dispone con ordinanza motivata l’esecuzione obbligatoria del prelievo o dell’accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 224 bis comma 2 CPP

� 2. L’ordinanza che dispone il prelievo obbligatorio contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:

a) Le generalità della persona sottoposta all’esame o quanto altro valga ad identificarla;

b) La descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) L’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l’accertamento del fatto;

d) L’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento;

e) L’avviso che l’interessato può farsi assistere da persona di fiducia;

f) L’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo.

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 224 bis comma 3 e 4

� 3. L’ordinanza è notificata all’interessato, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.

� 4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 224 bis comma 5 e 6

� 5. Non possono in ogni caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

� 6. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’art. 132 comma 2.

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 359 bis comma 1

� Art. 359 bis (prelievo di campioni biologici su persone viventi)

1. Il Pubblico Ministero, quando procede ad indagini per cui sono necessarie specifiche competenze e che richiedono il prelievo dicapelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, ovvero accertamenti medici, se non vi è il consenso della persona sottoposta all’esame, richiede al Giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni di cui all’art. 224 bis. L’autorizzazione è data con ordinanza quando le operazioni risultano assolutamente indispensabili per l’accertamento dei fatti e si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo o perdelitto non colposo, consumato o tentato, per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 359 bis comma 2 e 3

� 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Pubblico Ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle operazioni di cui all’art. 224 bis non compare senza addurre un legittimo impedimento, il Pubblico Ministero nedispone l’accompagnamento, se occorre anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Il Pubblico Ministero richiede al Giudice per le indagini preliminari la convalida deldecreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo entro 48 ore dalla relativa emissione. Il Giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le 48 ore successive dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico Ministero ed al difensore.

� 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli artt. 132, comma 2, e 224 bis commi 2, 4 e 5 a pena di inutilizzabilità del prelievo.

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Disegno di legge approvato CdM del 12.10.2006Art. 392 comma 2 CPP

� 2. Il Pubblico Ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis.

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Art. 354 CPP comma 3

� 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diverse dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma 2 bis dell’art. 349.