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La gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile” Potenza 15 novembre 2012

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La gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Progetto FdP Unioncamere "Green Economy e Sviluppo Sostenibile”

Potenza 15 novembre 2012

Programma seminario

Quadro normativo e definizioni: D. Lgs. 151/2005 e D.M. 65/2010 Oneri e

adempimenti: Produttori AEE – Comuni – Aziende

Lo stato dell’arte della gestione dei RAEE e dei Centri di raccolta comunali in

Basilicata

Il regime “uno contro uno”: modalità semplificate di raggruppamento e trasporto

da parte della distribuzione: aspetti operativi

Prospettive future ed evoluzione del sistema RAEE: la nuova direttiva RAEE, il

nuovo Accordo ANCI – CdC RAEE

Risposte a quesiti e chiusura lavori

GESTIONE RAEE: perché parlarne

I rifiuti elettrici ed elettronici rappresentano il flusso di rifiuti in maggiore aumento

nell’UE, con 8,3-9,1 milioni di tonnellate prodotti nel 2005 e una prospettiva nel

2020 di 12,3 milioni di tonnellate (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - SEC(2008) 2934);

secondo le indicazioni disponibili, più dell’85% dei RAEE è destinato alla raccolta

differenziata;

oltre il 55-60% dei RAEE sono rifiuti pericolosi;

una parte consistente dei RAEE destinati alla raccolta differenziata, non risultano dai

dati ufficiali, sono trattati nell’UE senza la dovuta attenzione per l’ambiente oppure

sono spediti illegalmente nei paesi in via di sviluppo

Rapporto Annuale Centro di Coordinamento RAEE - 2011 attesta che in Basilicata

• nel 2011 ha raggiunto un totale di RAEE raccolti pari a 1.183.008 kg di RAEE raccolti

(circa il 3% in più rispetto al 2010)

• resta però ancora scarsa la raccolta pro-capite che, con 2,01 kg/ab., risulta meno

della metà della media nazionale (4,29)

GESTIONE DEI RAEE: perché parlarne

Novità e responsabilità:

La normativa sulla gestione dei RAEE si basa sul principio “chi inquina paga” e lo integra con quello della “responsabilità estesa e condivisa”;

gestione dei RAEE: prima vera esperienza in Italia relativa all’attivazione di un sistema collegato al mondo dei rifiuti con precisi e importanti oneri e responsabilità in capo ai Produttori (in questo caso di AEE);

nuove “regole” e responsabilità che si inseriscono nel processo di gestione integrata dei rifiuti (in questo caso dei RAEE), coinvolgendo, oltre ai Comuni/Gestori dei servizi di raccolta, altri attori: i Produttori di AEE, i distributori/installatori/centri di assistenza di AEE e i consumatori.

Sostenibilità ambientale:

le componenti più pericolose in essi contenute (Cfc/Hcfc-Pb-Cd-Hg-ecc.) possono danneggiare gravemente l’ambiente e la salute dell’uomo;

la corretta gestione dei RAEE, dal consumatore all’impianto di trattamento, risponde ai principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, di risparmio delle risorse naturali/recupero delle materie prime, di risparmio energetico, di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Quadro Normativo

Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e

2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed

elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti«

Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro

nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e

funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi

collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15,

comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il

ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica

Direttiva 2012/19/Ue Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – Abrogazione direttiva 2002/96/CE

( da recepire entro il 14 febbraio 2014)

Sistema RAEE

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

DEFINIZIONI

AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi

elettromagnetici, apparecchiature di generazione, di trasferimento e di

misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui

all'allegato 1A del D.Lgsl.151/ 2005 progettate per essere usate con una

tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt

per la corrente continua

RAEE- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Apparecchiature che sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 183 del dlgs.

152/2006 e s.m. , inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e di materiali di

consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si

assume la decisione di disfarsene.

Esclusioni dalla direttiva RAEE • installazioni fisse, ovvero la combinazione di più apparecchiature, sistemi, prodotti

finiti e/o componenti, come unità interne/esterne, assemblate o montate da un

installatore/assemblatore per svolgere un compito specifico ma non intese per essere

immesse sul mercato come singola unità funzionale o commerciale.

Sono quindi da escludere, a titolo puramente esemplificativo:

– Inverter, PLC, interruttori di sicurezza, pannelli di controllo

– Cabine climatizzate, celle climatizzate, stanze climatizzate

– Saldatrici industriali, fresatrici industriali

– Espositori (banconi) refrigeranti collegati a gruppo refrigerante remoto

– Impianti per il controllo dei carichi elettrici, quadri elettrici, gruppi di continuità UPS

– Sistemi automatici di apertura, sicurezza, controllo e conteggio delle porte

– Trasformatori, caricabatteria e alimentatori se venduti indipendentemente

dall’apparecchiatura

– Pannelli di controllo per robot industriali o altri macchinari industriali

– Contatori elettrici industriali, residenziali per voltaggi superiori a 1000 V c.c. o 1500 V

c.a.

– Autoradio

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

DEFINIZIONI

RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si suddividono in due gruppi:

RAEE domestici

RAEE professionali

RAEE domestici

RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure RAEE di origine commerciale,

industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a

quelli originati dai nuclei domestici.

RAEE professionali

RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE

provenienti dai nuclei domestici.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

DEFINIZIONI

RAEE storici

RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul

mercato prima del 13 agosto 2005

RAEE nuovi

RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005

APPARECCHI LUMINOSI

Gli apparecchi luminosi giunti a fine vita vengono sempre inquadrati come

RAEE domestici indipendentemente dalla loro provenienza.

Sono oggetto della normativa RAEE le seguenti tipologie di prodotti:

· i tubi fluorescenti lineari e non;

· le lampade fluorescenti compatte non integrate;

· le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia;

· le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

DEFINIZIONI

RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche

I raggruppamenti devono essere effettuati dai centri di raccolta e dai

distributori e sono:

R1 – freddo e clima

R2 – grandi bianchi

R3 – tv e monitor

R4 – strumenti informatici, apparecchi di illuminazione (privati dalle sorgenti di

luminose) PED e altro

R5 – sorgenti luminose

RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche R1 – freddo e clima R2 – grandi bianchi R3 – tv e monitor

R4 – PED CE ICT PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro

R5 – sorgenti luminose

CLASSIFICAZIONE CER

All. 6 Dlgs 152/2006

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti Pcb

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti Pcb o da essi contaminate,

diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC,

HFC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2)

diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02

09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di

cui alla voce 16 02 1516 02

CLASSIFICAZIONE

All. 6 Dlgs 152/2006

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

(1)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da

quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

(1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche

ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06

contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a

raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

DEFINIZIONI

Produttore AEE

Chiunque a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata :

• fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio

marchio;

• rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il

rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio

del reale produttore;

• importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di

un'attività professionale e ne opera la commercializzazione;

• chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate

esclusivamente all'esportazioni: quest'ultimo è considerato produttore solo ai

fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali

e dell'iscrizione al registro dei produttori (ARTT. 4/14/13)

Distributore AEE

Soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993,

n. 580, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura

elettrica od elettronica ad un utilizzatore e ritira gratuitamente

l’apparecchiatura che viene sostituita.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

OBBLIGHI

è attribuito ai Produttori e/ Importatori di AEE l'onere finanziario di

gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo

smaltimento dei RAEE. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una

quota di RAEE pari alla sua quota di mercato;

spetta alla Distribuzione il compito di organizzare un servizio di ritiro

gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori al momento del

nuovo acquisto di un'analoga AEE;

a carico degli Enti Locali mettere a disposizione dell'utenza domestica

e della Distribuzione Centri di Raccolta idonei per il conferimento

dei RAEE;

è in capo ai Consumatori l'obbligo di conferimento dei RAEE nei

Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all'atto di

un nuovo acquisto

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

OBBLIGHI

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

ONERI DEI PRODUTTORI AEE

Il finanziamento delle operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE dai centri di

raccolta comunali

Il finanziamento delle operazioni di trattamento e di recupero.

Gli oneri sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato.

La quota è calcolata sul quantitativo di AEE immesse sul mercato.

I produttori POSSONO adempiere al disposto normativo aderendo a Sistemi

Collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto.

Tutti i Sistemi Collettivi rientrano nel Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che

ha il compito di coordinare l’operatività di tutto il sistema.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

FINANZIAMENTO DEL SISTEMA: ECO-CONTRIBUTO RAEE

Il “contributo RAEE”, detto anche “eco-contributo RAEE”

• voce di costo aggiuntiva applicata dal Produttore ai prodotti AEE

• funzionale esclusivamente alla copertura dei costi di gestione dei RAEE e non

rappresenta fonte di profitto per i Produttori, per i Sistemi Collettivi, né per il punto

vendita.

La Legge consente ai Produttori di decidere se renderlo visibile, cioè separato dal prezzo del

prodotto, (visible fee), oppure invisibile, ovvero incorporarlo nel prezzo di vendita totale del

prodotto.

Una decisione che vincola tutti i soggetti della filiera commerciale nelle attività di vendita

del prodotto stesso:

se il contributo RAEE è reso visibile dal Produttore, il Distributore è obbligato ad indicare

all'acquirente finale il prezzo del prodotto separato dal costo per la gestione dei

RAEE.

Il costo di gestione dovrà essere identico a quello individuato dal Produttore, rimanendo

invariato durante i passaggi commerciali di tutta la filiera

il Distributore lo versa al Produttore, il quale, a sua volta, lo gira al Consorzio cui aderisce

e che garantisce in suo nome l’assolvimento degli obblighi di Legge previsti.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

ECO-CONTRIBUTO RAEE

Gli importi degli Eco-contributi RAEE più alti si registrano nella categoria dei “Grandi

Elettrodomestici”.

I vecchi frigoriferi e congelatori – prodotti più pesanti e ingombranti e dunque più costosi da

trasportare e da trattare - contengono al loro interno gas, come HCFC (Idroclorofluorocarburi) e

CFC (clorofluorocarburi), pericolosi per lo strato di ozono, e richiedono processi più articolati

per garantire il riciclo nella massima tutela dell’ambiente.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

ECO-CONTRIBUTO RAEE

Per la categoria dei prodotti “Tv e Audiovideo” gli importi degli Eco-contributi sono di

dimensioni ridotte per i prodotti di elettronica di consumo dalle piccole-medie dimensioni mentre

aumentano sensibilmente per i televisori. In questo caso, a prescindere dalla tipologia -

schermo piatto o tubo catodico - è spesso necessario un disassemblaggio manuale che integra

le procedure meccaniche adottate negli impianti di trattamento.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

ECO-CONTRIBUTO RAEE

Gli importi per la categoria dei prodotti “Piccoli Elettrodomestici ed Apparecchiature

varie” si differenziano a seconda della dimensione e del peso dell’apparecchio che dovrà

essere smaltito.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

ECO-CONTRIBUTO RAEE

Le lampade a risparmio di energia e gli apparecchi illuminanti rappresentano la gamma di

prodotti con il valore dell’Eco-contributo RAEE più basso. Un valore ridotto ma molto

importante, che permette di finanziare il recupero dei materiali plastici e metallici degli

apparecchi di illuminazione e, soprattutto, di smaltire con cura le polveri fluorescenti e il

mercurio presenti nelle moderne lampade a risparmio di energia.

Per questa categoria di prodotto, infatti, le tecnologie a disposizione consentono di riciclare

quasi il 99% dei materiali, recuperando la totale quantità di vetro e i residui metallici di cui sono

composti.

Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

ADEMPIMENTI DEI COMUNI

Assicurare al sistema di raccolta differenziata dei RAEE

funzionalità

accessibilità

adeguatezza

I Comuni sono i soggetti obbligati all’organizzazione e all’allestimento dei centri

di raccolta dei RAEE e sono responsabili dell’ottimizzazione del loro

funzionamento.

I Comuni si configurano come i soggetti deputati a garantire le condizioni

necessarie per il raggiungimento dell’obbiettivo di raccolta separata dei RAEE

pari a 4 Kg in media per abitante all’anno, come previsto alla Direttiva

2002/96/CE e dal D.Lgs. 151/2005

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA (dm

8.4.2008)

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01

35* e 20 01 36)

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

Definizioni

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposto temporaneo di

RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione.

CENTRO AUTORIZZATO SPECIFICATO DAL PRODUTTORE

Un impianto autorizzato alle operazioni di stoccaggio di apparecchiature

elettriche ed elettroniche autorizzato in base alla normativa vigente.

LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO RAEE da nuclei domestici

Il locale o i locali ove il distributore effettua il raggruppamento dei RAEE prima

di consegnarli al centro di raccolta comunale.

Nel caso degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica che non

sono anche distributori, quindi che non hanno la licenza di commercio di AEE, il

luogo di raggruppamento deve coincidere con i locali del proprio esercizio.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Comuni assolvono all’obbligo di assicurare l’ottimale funzionamento d ei

sistemi di raccolta differenziata dei RAEE istituendo e gestendo centri di

raccolta comunali adeguati per numero e ubicazione sul territorio.

I centri di raccolta devono:

assicurare il conferimento gratuito dei RAEE prodotti nel loro territorio da

parte dei detentori finali e dei distributori

devono rispondere a precisi requisiti tecnico-organizzativi definiti

dall’Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

il soggetto che gestisce (comune o concessionario) il centro di raccolta,

deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo

212 del D.Lgs. 152/2006 nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani“.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

I detentori (cittadini, concessionari, distributori, installatori, gestori centri di

assistenza tecnica) conferiscono i RAEE ai centri di raccolta comunali.

I centri di raccolta comunali separano le diverse tipologie di RAEE rispettando i

raggruppamenti per categoria previsti dal D.M.185/2007, ovvero:

• R1 - freddo e clima;

• R2 - grandi bianchi;

• R3 - tv e monitor;

• R4 - PED, CE, ICT, apparecchiature di illuminazione e altro;

• R5 - sorgenti luminose.

Il sistema collettivo incaricato ritira i RAEE tramite trasportatore autorizzato e li

trasporta presso un impianto autorizzato al trattamento e recupero.

ott-07 Ecocerved

Detentori finali

(cittadini imprese)Distributori

SISTEMI DI RACCOLTA

DEI PRODUTTORI

(FACOLTATIVI)

CENTRI DI RACCOLTA

COMUNALI

(OBBLIGATORI)

FLUSSI RACCOLTADOMESTICI

1 : 1

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE

professionali art.12

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di

recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, dei RAEE professionali

originati da apparecchiature elettriche è a carico del produttore che ne assume l'onere

per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

Il produttore adempie all'obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un

sistema collettivo o misto adeguato.

I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi

volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE

professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

ott-07 Ecocerved

IMPRESE

SISTEMI DI RACCOLTA

DEI PRODUTTORI

(INDIVIDUALI O COLLETTIVI)CENTRI DI RACCOLTA

COMUNALI

(CONVENZIONATI)

FLUSSI RACCOLTAPROFESSIONALI

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE

Al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di

mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono

ripartiti tra i produttori, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al

finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee.

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli

obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette

apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di

Commercio di competenza.

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve

iscriversi al registro chiunque:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il

suo marchio;

- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri

fornitori; il rivenditore non considerato "produttore" se l'apparecchiatura

reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

- importa o immette per primo, nel territorio nazionale,

apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività

professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante

vendita a distanza;

- chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate

esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo considerato produttore solo

ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni

annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.

- i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione

dei Raee

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

art.14 REGISTRO PRODUTTORI AEE

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del

produttore presso la Camera di Commercio di competenza.

L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale

www.impresa.gov

L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma

digitale.

Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di

smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

art.13 COMUNICAZIONE

“I produttori comunicano al Registro Nazionale di cui all'art. 14, con

cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso

articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature

elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i

canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito

dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le

indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente

decreto.”

Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 n.185

REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI di AEE, che ha il compito di

calcolare le quote di mercato di ciascun Produttore / Sistema Collettivo, per

quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici; tutti i

Produttori sono obbligati ad iscriversi al Registro e ad inviare periodicamente

i dati relativi alle quantità di AEE immesse sul mercato;

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE è l’organismo finanziato e gestito

dai Produttori che deve coordinare e regolare le attività di competenza dei

Sistemi Collettivi.

COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE, che svolge attività

di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo, l’organismo di vertice

dell’intero sistema RAEE previsto dal D. Lgs. 151/2005.

.

Centro di Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata costituito,

finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE, con il

compito di garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi

Organi fondamentali sono l’Assemblea dei Consorziati e il Comitato Esecutivo.

Oltre a Statuto, Regolamento e Codice Etico, e di un "Regolamento in materia

di sanzioni“.

Il Regolamento si pone l’obiettivo di:

• assicurare maggiori trasparenza e controllo del Sistema RAEE;

• garantire elevati livelli di servizio nel ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta;

• assicurare un corretto comportamento dei Sistemi Collettivi, attraverso un

meccanismo che prevede anche verifiche dell'operato e sanzioni in caso di

comportamenti non conformi alle regole.

Sistemi Collettivi

La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici deve

obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, ma la forma collettiva è

libera (così come previsto dalla direttiva europea) i produttori possono scegliere

il sistema collettivo più efficiente

I diversi sistemi collettivi, operanti in libera concorrenza sotto la supervisione del

Centro di Coordinamento tenderanno al contenimento dei costi e al continuo

miglioramento dei livelli di servizio

Il modello multi-consortile è già operativo nei principali Paesi europei (Spagna,

Francia, Germania ecc.) e i produttori di apparecchiature elettriche ed

elettroniche hanno maturato esperienze consolidate

Lo stato dell’arte della gestione dei RAEE e dei Centri di raccolta comunali in Basilicata

RACCOLTA RAEE PRO-CAPITE NELLE REGIONI - 2011

Anche nel corso del 2011 la raccolta dei RAEE sul territorio italiano ha registrato

un aumento pari a circa il 6% rispetto all’anno precedente. Complessivamente

sono stati raccolti 260.090.413 kg di RAEE circa 15 milioni di kg in più rispetto a

quanto raccolto nel 2010.

RACCOLTA RAEE PER RAGGRUPPAMENTO - 2011

Anche nel 2011 il Raggruppamento più raccolto è stato l’R3 (32,4%). Su questo dato

incide in gran parte il passaggio al digitale terrestre.

Rimane stabile la quota di rifiuti appartenenti alle altre due categorie di RAEE derivanti

da grandi apparecchi: R1 (frigoriferi e apparecchiature refrigeranti ecc.) e R2 (grandi

elettrodomestici) a cui sono riferibili rispettivamente il 26,31% e il 25,43% dei RAEE

raccolti.Confrontando il dato con quello dello scorso anno si nota però che mentre la

raccolta di R2 è aumentata di oltre il 10% la raccolta di R1 è cresciuta meno.

RACCOLTA RAEE R4 - 2011

Al Raggruppamento R4 che comprende i piccoli elettrodomestici e l’ICT

spetta una quota di raccolta inferiore pari al 15,49% con un incremento

rispetto al 2010 in linea con quanto accade a livello aggregato.

RACCOLTA RAEE IN BASILICATA - 2011

.

La Basilicata registra una leggera crescita nel 2011

raggiungendo 1.183.008 kg di RAEE raccolti (circa il 3% in più

rispetto al 2010), resta però ancora scarsa la raccolta pro-capite

che, con 2,01 kg/ab., risulta meno della metà della media

nazionale.

I Centri di Raccolta si attestano a 38, di cui 24 solo nella

Provincia di Potenza. Per ogni 100.000 abitanti, si calcolano

quindi 6,47 Centri di Conferimento.

In termini di raccolta assoluta, la Provincia di Potenza raggiunge

i quantitativi maggiori con 871.057 kg rispetto ai 311.951 kg di

Matera.

RACCOLTA RAEE IN BASILICATA - 2011

La Raccolta dei RAEE in Basilicata stenta ancora a decollare e nel 2011 l’aumento è

stato inferiore al trend nazionale, nonostante il numero di Centri di Raccolta rispetto

alla popolazione sia mediamente buono. I Comuni dovranno continuare ad

impegnarsi per migliorare il tasso di raccolta di RAEE domestici in Basilicata, in

primis attraverso iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini, solo così i cittadini e

Distributori potranno conferire correttamente i RAEE.

Elenco CdR comunali attivi aperti alla distribuzione- 2011

C07600603 Atella-IndustrialeValleDiVitalba Atella PZ SI NO

C07600701 Avigliano-DonMinzoni Avigliano PZ SI SI C07600801 Balvano-IndustrialeDiBaragiano Balvano PZ SI SI C07601201 Bella-ProvincialeN14Bellese Bella PZ SI NO

C07601301 Brienza-SGiuliano Brienza PZ NO NO

C07601501 Calvello-MadonnaDelleGrazie Calvello PZ NO NO

C07601701 Campomaggiore-ReginaMargherita Campomaggiore PZ NO NO

C07603401 FrancavillaInSinni-Tartarea Francavilla in Sinni PZ SI NO

C07603601 GenzanoDiLucania-GrotteDiFabbrica Genzano di Lucania PZ SI NO

C07603701 GrumentoNova-Riparo Grumento Nova PZ NO NO

C07603801 GuardiaPerticara-PrincipeUmberto Guardia Perticara PZ SI SI C07603901 Lagonegro-Calda Lagonegro PZ NO NO

C07604001 Latronico-Santantonio Latronico PZ SI NO

C07604201 Lauria-LocalitaCarpineto Lauria PZ SI NO

C07604301 Lavello-SanFelice Lavello PZ SI NO

C07604501 MarsicoNuovo-SMaria Marsico Nuovo PZ SI SI C07604601 Marsicovetere-PedaliLeGrotte Marsicovetere PZ NO NO

C07605001 Moliterno-Magliatelle Moliterno PZ NO NO

C07605701 PalazzoSanGervasio-DelleCorse Palazzo San Gervasio PZ NO NO

C07606001 Pietragalla-SanNicola Pietragalla PZ SI NO

C07606301 Potenza-DelGallitello Potenza PZ SI SI C07607001 Rotonda-Bovile Rotonda PZ NO NO

C07607801 SanSeverinoLucano-Pizierro San Severino Lucano PZ NO NO

C07607901 SantangeloLeFratte-PerContradaFarisi Sant'Angelo Le Fratte PZ SI NO

C07608501 Senise-MercatoAreaPip Senise PZ SI SI

C07608701 Teana-ProvincialeNumero15Teanafardella Teana PZ NO NO

C07608901 Tito-TitoScalo Tito PZ NO NO

C07608902 Tito-MadonnaDelleGrazie Tito PZ NO NO

C07609601 VietriDiPotenza-MadonnaDelleGrazie Vietri di Potenza PZ NO NO

C07609701 Viggianello-FiumaraPezzoLaCorte Viggianello PZ SI NO

C07609801 Viggiano-StortoSantoronzio Viggiano PZ NO NO

Codice Nome Comune Prv Ambito Territoriale Ambito Extra-Territoriale

Il regime “uno contro uno”: modalità semplificate di raggruppamento e trasporto da parte della distribuzione aspetti operativi

Sistema RAEE

Il D.M. 8 marzo 2010 n. 65 - “1 contro

1”

Dal 18 giugno 2010, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura

destinata ad un nucleo domestico,

i distributori,

gli installatori,

i centri di assistenza tecnica

hanno l’obbligo di ritirare gratis, presso il punto vendita o presso il domicilio

del cliente, l’apparecchiatura equivalente (= con funzione analoga).

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1

contro 1” (D.Lgs. 151/2005 art 6, c.1 lett. b) introduce modalità semplificate di

gestione dei RAEE domestici da parte della Distribuzione (in assenza delle

quali la ditta avrebbe dovuto essere autorizzata e/o essere iscritta all’Albo gestori

rifiuti).

NB: le apparecchiature ritirate dalla distribuzione in modalità “1 contro 1” sono

considerate rifiuti (cioè RAEE, non apparecchi usati)

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità

“1 contro 1”

La Distribuzione deve:

I. informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche mediante avvisi presso il

punto vendita;

II. essere autorizzati (→ comunicazione all’Albo gestori, comprensiva di trasportatori e

LdR);

III. se l’apparecchio ritirato non può essere reimpiegato, deve essere trasportato

presso il CdR del Comune in cui ha sede il distributore (o presso CdR di

Comuni convenzionati) (condizioni: i mezzi di trasporto non possono superare

3.500 kg di portata e 6.000 kg di massa complessiva);

IV. il distributore deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i RAEE

ritirati giungano al CdR nello stesso stato in cui erano stati conferiti, garantendone

l’integrità

sono vietati disassemblaggio, sottrazione di componenti e miscelazione

(= attività di gestione rifiuti non autorizzate);

V. i RAEE pericolosi depositati presso il luogo di raggruppamento (LdR) devono

essere separati dagli altri ( non vi è obbligo di raccolta nei 5 raggruppamenti);

VI. limite la durata presso un altro idoneo “luogo di raggruppamento” (LdR) indicato in

sede di iscrizione all’Albo: massimo 1 mese e fino a 3.500 kg (in totale).

vi è un effettivo rischio di contaminazione del personale incaricato;

l’apparecchio da ritirare è privo dei suoi componenti essenziali o contiene rifiuti

diversi dai RAEE.

In questi casi lo smaltimento del RAEE è a carico del detentore, che

deve conferirlo ad un operatore autorizzato

Se il distributore non può consegnare il RAEE ritirato al CdR del suo

Comune?

il fatto che il Centro di Raccolta comunale non accetti RAEE domestici conferiti dal

commerciante non si configura come una causa di forza maggiore.

→ Il commerciante dovrà comunque ritirare e recarsi presso un altro CdR

(anche se più lontano o non comunale), perché i problemi dei Centri di

Raccolta non possono sopprimere il diritto del cittadino di vedere ritirato il

RAEE consegnato.

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in

modalità “1 contro 1”

Il Distributore può rifiutare il ritiro gratuito solo se:

SANZIONI: in caso di mancato ritiro o ritiro a titolo oneroso del RAEE è prevista una

sanzione amministrativa da € 150 a € 400 a pezzo (art. 16, c. 1 D.Lgs. 151/2005)

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in modalità “1

contro 1”

Mentre presso il punto vendita o il LdR dei distributori il DM 65 non prevede obbligo

di suddivisione nei 5 Raggruppamenti, ma solo di separazione dei RAEE pericolosi

(oltre che di rispetto delle prescrizioni del Regolamento), all’atto del conferimento

al CdR i distributori devono garantire la consegna dei RAEE suddivisi nei 5

Raggruppamenti previsti dal DM 185/2007 (punto 7 Protocollo d’Intesa ANCI - CdC

- Distribuzione).

I soggetti conferenti devono inoltre:

provvedere in maniera ordinata alla separazione e al deposito dei RAEE

negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo Raggruppamento)

sulla base di quanto indicato dal Soggetto Gestore del CdR, senza

determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR;

salvaguardare l’integrità dei RAEE;

attestare la provenienza domestica dei RAEE (mediante l’Allegato II del DM

65 dell’8 marzo 2010 e l’indicazione del codice CER serie 20).

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

RAEE DOMESTICI

ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I

GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI

VENDITA DI AEE DOMESTICHE

1. Trasportare i RAEE ritirati, presso il centro comunale del comune ove è stato

effettuato il ritiro o, in alternativa, presso la propria sede o un magazzino per

effettuarne il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale

competente per territorio;

2. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario

numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo

e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia del RAEE. Il

distributore dovrà custodire la copia del documento di trasporto insieme allo

schedario per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi

allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato,

datato e firmato dal distributore.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

RAEE DOMESTICI

3. Nel caso il trasporto sia riferito alla movimentazione dei RAEE dal locale del

punto vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, anziché compilare il

documento di trasporto è sufficiente accompagnare il trasporto con una

fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti

trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita

al luogo di raggruppamento. Dette copie sono conservate presso il luogo di

raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di

raccolta comunale.

4. I distributori e gli installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica esercenti

anche attività di vendita potranno optare di delegare un trasportatore (ditta terza)

ad agire in suo nome alla movimentazione dei RAEE. Il trasportatore dovrà

comunque iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella specifica sezione

RAEE. In questo caso il documento di trasporto sarà compilato e firmato dal

trasportatore. Il trasportatore, una volta consegnato il RAEE al centro di raccolta

comunale, provvederà a restituire al distributore una copia del documento di

trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta comunale destinatario dei

RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dall’addetto del

centro di raccolta.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

RAEE DOMESTICI

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI

ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita)

Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA

anche per attività di vendita non rientrano nella definizione di “distributore” e

quindi non sono obbligati al ritiro gratuito della AEE se eseguono interventi di

riparazione presso il cliente.

Il regolamento sulla gestione dei RAEE istituito dal Decreto 65/2010 consente a

questi soggetti di offrire il servizio di trasporto del RAEE dal domicilio del cliente

al centro di raccolta comunale, ma non sono obbligati ad effettuarlo

gratuitamente.

Per tali aziende i RAEE derivano principalmente dalla loro attività nel caso in cui

l’apparecchiatura ritirata per la riparazione presenti un guasto che non possa

essere riparato o non convenga economicamente ripararlo.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

RAEE DOMESTICI

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI

ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita)

Questi gli adempimenti per tali soggetti:

1. Entro il 18 giugno 2010 devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (vedi

allegato 6).

2. Trasportare i RAEE derivanti dalla propria attività di riparazione presso il

centro comunale del comune ove è stato effettuato il ritiro o, in alternativa

presso la propria sede (dove vengono eseguite le riparazioni) per effettuarne

il raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per

territorio.

Non è consentito il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria

sede;

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

RAEE DOMESTICI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INSTALLATORI E I GESTORI DEI CENTRI DI

ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita)

3. Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE compilare uno schedario

numerato progressivamente (vedi allegato 1) dal quale risultino il nominativo

e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va

conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

4. Accompagnare il trasporto dei RAEE con un documento di trasporto (vedi

allegato 2), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato,

datato e firmato degli installatori o dai gestori dei centri di assistenza tecnica.

5. Attestare con un documento di autocertificazione (vedi allegato 3), al

momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la provenienza

domestica dei RAEE. La dichiarazione da rendere è diversa a seconda se i

RAEE provengono dal domicilio del cliente o dal proprio esercizio. Alla

dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del sottoscrittore.

Alla consegna del carico il responsabile/addetto del CdR deve controfirmare il DDT

semplificato (l’Allegato II del DM 65/10), compilato dal distributore in 3 copie.

RAEE provenienti da ritiro a domicilio:

sul documento di trasporto devono risultare anche nominativo, indirizzo e firma del

cliente; oppure compariranno solo dati e firme relativi al distributore / installatore /

gestore centro ass. tecnica, nonché (solo nel caso di RAEE provenienti dalla

distribuzione) dell’eventuale trasportatore e dell’eventuale LdR

1 copia del documento resta al CdR (conservazione per 3 anni);

altre due copie vanno consegnate al trasportatore;

una copia va al distributore (se diverso dal trasportatore), che la

conserva presso il punto vendita o LdR; se i RAEE provengono da un

LdR utilizzato da più distributori, ogni distributore conferente al LdR

dovrà ricevere una fotocopia dell’Allegato II.

Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l’obbligo di ritiro in

modalità “1 contro 1”

Documentazione

Raggruppamento

presso

Punto di vendita

Domicilio

consumatore

Altro luogo di

raggruppamento diverso dal

punto vendita

Centro di

Raccolta

D.M. 8 MARZO 2010 n. 65 – ART. 2:

FLUSSI DA DISTRIBUTORI VERSO I CDR

Consumatore

nucleo

domestico

Obbligo

compilazione/

deposito:

Allegato I

Allegato II

+ gestione schedario

Allegato II

completo

Obbligo

compilazio

ne/

deposito:

Allegato I

Allegato II

D.M. 8 MARZO 2010 n. 65 – ART. 2:

DOCUMENTAZIONE

Conservata

per 3 anni

Conservata

per 3 anni

Conservata

per 3 anni

Adempie alla

Tenuta del registro

di carico/scarico

insieme allo

Schedario

di carico e scarico

Come per le

Copie fotostatiche

del Documento di

accompagnamento

al Trasporto

Allegato I

Documento di Trasporto

ALLEGATO II

redatto in

3 COPIE:

3° COPIA

CENTRO DI

RACCOLTA

2° COPIA

TRASPORTATOR

E

1° COPIA

DISTRIBUTORE

Domicilio Cliente

nuclei domestici

Centro di

Raccolta

Raggruppamento

presso

Proprio esercizio

(Installatori o

Centri Assistenza)

Allegato II

Obbligo

compilazion

e/ deposito:

Allegato I

Allegato II

Allegato III

+ gestione

Schedario

Obbligo

compilazione/

deposito:

Allegato II

Allegato III

+ doc. identità

D.M. 8 marzo 2010 n. 65 – art. 4: INSTALLATORI E

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Cliente

Consumatore

nuclei domestici

Allegato II + Allegato III

+ fotocopia doc.

Identità

(Installatore / Centro

Assistenza)

Allegato II + Allegato III

+ fotocopia doc. Identità

(Installatore / Centro Assistenza)

II - IL SISTEMA DI RITIRO “UNO CONTRO

UNO” 62

PRINCIPALI PROBLEMATICHE IRRISOLTE

Articolo 8 (realizzazione e gestione dei CdR)

interpretazione letterale: le modalità semplificate per il conferimento si

applicherebbero solo ai CdR operanti ex DM 8 aprile 2008 (e NON anche ai

CdR autorizzati ex artt. 208-210 D.Lgs. 152/2006)

→ l’1 contro 1 è impossibile in molte regioni del Paese; la soluzione

possibile è quella adottata da Regione Liguria, Toscana,

Lombardia

Articolo 1, c. 2, lett. b (limiti quantitativi)

deposito dei RAEE presso Punto Vendita o LdR limitato a 3.500 kg (totali per 5 R):

→ inadeguato, soprattutto per realizzare il ritiro diretto dei SC regolamentato dall’Accordo di

Programma ANCI – CdC RAEE - Distribuzione del 7 luglio 2010

il limite dovrebbe o potrebbe essere invece inteso come relativo al singolo Raggruppamento RAEE di

cui al DM 185/07

I - Il D.M. 65/2010 - “1 contro 1”

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E

RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI

CONDIZIONI TRASPORTO RAEE Il trasporto può avvenire per un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a

3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa

complessiva non superiore a 6000 kg.

CARATTERISTICHE RAGGRUPPAMENTO RAEE Il raggruppamento RAEE deve avvenire presso il punto di vendita.

I distributori o gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica con attività di

commercio AEE, possono effettuare il raggruppamento anche presso altro luogo

che però deve essere dichiarato al momento dell’iscrizione all’Albo Nazionale

Gestori Ambientali.

I RAEE devono essere trasportati ai centri comunali (RAEE domestici) o agli

impianti autorizzati (RAEE professionali) con cadenza mensile e, comunque,

quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E

RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI

Il RAGGRUPPAMENTO deve avvenire in luogo:

a) idoneo;

b) non accessibile a terzi;

c) pavimentato;

Inoltre i RAEE devono essere:

d) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi

sistemi di copertura anche mobili;

e) raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi;

f) mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manometterli.

Non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature.

E’ necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le

precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di

sostanze pericolose.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

ESCLUSIONE DA OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI

RIFIUTI

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono

esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD.

Gli schedari utilizzati per l’annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i

registri di carico e scarico dei rifiuti ed il documento di trasporto specifico per i

RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti.

Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

RAEE PROFESSIONALI

ADEMPIMENTI A CARICO DEI DISTRIBUTORI COMPRESI GLI INSTALLATORI O I GESTORI

DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI VENDITA AEE

PROFESSIONALI FORMALMENTE INCARICATI DAI PRODUTTORI AEE

Sono RAEE professionali i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed

economiche non assimilabili a quelli da nuclei domestici.

L’obbligo di organizzare e gestire la raccolta dei RAEE professionali spetta ai

produttori delle AEE che lo possono fare direttamente o tramite i Consorzi.

L’obbligo di ritiro uno a uno dei RAEE professionali è a carico dei distributori e gli

installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati all’attività’ di

vendita AEE, esclusivamente qualora formalmente incaricati a farlo dai

produttori delle AEE.

COSTI

- € 50,00 diritti di iscrizione annuale versati a favore della sezione dell’albo gestori

ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti dovranno essere rinnovati entro il 30 Aprile

di ogni anno

- € 10,00 diritti di segreteria versati a favore della sezione dell’albo gestori ambientali

c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti vanno nuovamente versati nel caso in cui ci saranno

variazioni da comunicare (ad esempio variazione targa del mezzo adoperato)

- € 168,00 tassa di concessione governativa.

Tale tassa a seconda della sezione dell’albo presso la quale ci si iscrive può essere

richiesta al momento della presentazione della documentazione o all’atto dell’emissione

del provvedimento

- 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 fogli presentati

.

Grazie dell’attenzione

QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati

I beni acquistati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge

le proprie attività, né in quelli dei suoi rappresentanti, si presumono ceduti. Tra i

luoghi in cui devono essere conservati i beni acquistati o prodotti, rientrano anche le

sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i

depositi e i mezzi di trasporto utilizzati dall'impresa.

La presunzione, non opera se il contribuente dimostra che i beni stessi sono stati

impiegati per la produzione, perduti, distrutti ovvero consegnati a terzi in

lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti d'opera, di appalto, di

trasporto, di mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Qualora il contribuente intenda procedere alla distruzione dei beni o alla loro

trasformazione in prodotti di modesto valore economico, può:

- Inviare una preventiva comunicazione scritta all'Agenzia delle Entrate e ai

comandi della Guardia di finanza competenti in base al luogo ove avviene la

distruzione.

-La comunicazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo delle

operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, la qualità e

quantità nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei

beni da distruggere o da trasformare (recuperare) e l'eventuale valore residuale.

QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati

-La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la

distruzione o trasformazione.

- La comunicazione non è richiesta se la distruzione venga disposta da un organo

della pubblica amministrazione.

Deve essere quindi redatto un apposito verbale da Pubblici Ufficiali della Guardia di

Finanza o da Notaio che hanno presenziato alle operazioni di istruzione. Il verbale

può essere sostituito da una dichiarazione di atto notorio qualora l'ammontare dei

beni distrutti o trasformati non ecceda la somma di euro 5.164,57.

La Consegna di beni a soggetti autorizzati

I soggetti che necessitano di avviare a distruzione beni propri, possono procedere

all’operazione mediante consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento

dei rifiuti. In questo caso la dimostrazione è data dal formulario di identificazione

dei rifiuti (Documento di Trasporto RAEE)

Fatturazione

Un effetto equivalente alla distruzione si può ottenere - in alcuni casi - mediante la

cessione a titolo oneroso ad altro imprenditore dei beni di cui ci si intende disfare

(si pensi all'acquisto di un bene con permuta dell'usato "da rottam are“).

Il contribuente non è gravato da particolari oneri probatori.

QUESITO: La distruzione dei beni elettrici o elettronici inventariati

Cessioni gratuite

Trattasi di operazioni esenti dall'imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di

associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,

beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e di ONLUS.

Vendita di beni in blocco

Per vincere la presunzione di cessione in evasione IVA, nel caso di vendita dei beni

in blocco, tali vendite devono risultare documentate:

- da fattura di vendita;

-dal documento di trasporto da cui risulti la natura e la quantità dei beni, nonché la

sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi.

Il cedente deve annotare sull’esemplare del documento di trasporto in suo possesso,

l’ammontare complessivo del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti. Ai fini

della validità della prova delle vendite effettuate richiedono entrambi i documenti

sopraindicati. Ciò al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria un controllo più

rapido ed efficace delle operazioni poste in essere e contenere, in tal modo, gli abusi

che frequentemente, in passato, si sono verificati attraverso tali

particolari forme di cessione