Indice La Normativa prima del Regolamento REACH Il Regolamento REACH La REGISTRAZIONE
La gestione degli adempimenti previsti dal REACH: aspetti tecnici … · 2013-10-30 · REACH: un...
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Michele Checchin –Marta Simion [email protected]
La gestione degli adempimenti previsti dal REACH: aspetti tecnici e gestionali
Dott. Michele Checchin
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AUTORIZZAZIONE
REACH: Cos’è?
Ottenere
informazioni
Capire i
pericoli
Controllare i
pericoli
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Il Regolamento REACH
SOSTANZE
MISCELE
ARTICOLI
Il REACH riguarda l’intero ciclo di vita delle sostanze (tranne i rifiuti)
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REACH: un regolamento (anche) di prodotto
Il Regolamento REACH e la gestione degli articoli
La registrazione delle sostanze può avere un impatto sulla reperibilità in Europa di alcune materie prime
L’autorizzazione delle sostanze richiede di tracciare la presenza di alcuni composti chimici nel prodotto
Le restrizioni all’uso possono vietare alcune sostanze all’interno del prodotto o dei materiali di partenza
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È obbligatoria per i produttori di una sostanza chimica (acetone, etilene, cloruro di vinile monomero, pigmento, ecc.); È obbligatoria per gli importatori di una sostanza chimica o di una miscela (vernice, lacca, masterbatch, ecc.). Non è richiesta per i produttori di articoli (es. occhiali) tranne casi rari e trascurabili.
La registrazione
• Per i produttori è onerosa in termini di denaro e tempo;
• Per gli utilizzatori può cambiare la reperibilità delle materie prime.
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L’autorizzazione
Si applica a un elenco ben definito di sostanze con caratteristiche particolari; Tale elenco cresce con il tempo; Le sostanze e le miscele che contengono tali sostanze non possono più essere usate se non si ha l’autorizzazione; Per gli articoli che contengono tali sostanze la presenza va dichiarata. Modificherà drasticamente la disponibilità delle sostanza sul mercato europeo.
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Le restrizioni all’uso
Si tratta di un elenco di divieti specifici (allegato XVII); Tale elenco cresce con il tempo, ma meno velocemente della candidate
list; UN ESEMPIO: CADMIO
Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»): — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC); poliuretano (PUR); polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate; acetato di cellulosa (CA); acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]; resine epossidiche [3907 30]; resine a base di melammina — formaldeide (MF); resine d’urea - formaldeide (UF); poliesteri insaturi (UP) [3907 91]; tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]; tereftalato di polibutilene (PBT); polistirene cristallo/standard [3903 11]; metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA); polietilene reticolato (VPE); polistirene antiurto; polipropilene (PP) [3902 10] È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica. […] (seguono deroghe specifiche)
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Approfondimento: candidate list
Introduco sul mercato sostanze chimiche in quanto tali o come miscela
Produco un DOSSIER di registrazione
Introduco sul mercato sostanze chimiche in forma di articolo
Do informazioni relativamente a un elenco limitato di sostanze pericolose
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OBBLIGO 1: Comunicazione al cliente ai sensi dell’art. 33 del REACH
OBBLIGO 2: Notifica all’ECHA ai sensi dell’art. 7(2) del REACH
Gli articoli e la candidate list
Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p
Cosa fare: informare il cliente aziendale della presenza di tale sostanza nell’articolo fornito.
Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p E INOLTRE la quantità di tale sostanza in tutti gli articoli supera 1 ton/anno.
Cosa fare: procedura di notifica all’ECHA.
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Autorizzazione: LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)
www.echa.europa.eu
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LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)
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Placchetta:
peso: 3 gsostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,5%)
Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p:
Il fornitore europeo della placchetta ha l’obbligo di avvertire il suo cliente (cioè l’azienda che effettuerà l’assemblaggio) della presenza di una sostanza VHC
Occhiale:
peso: 20 gsostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,08%)
ASSEMBLAGGIO
Presenza di una sostanza VHC sotto lo 0,1% p/p:
Nessuna comunicazione è dovuta da parte dell’azienda che ha effettuato il montaggio verso il suo cliente
Placchetta:
peso: 3 gsostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,5%)
Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p:
Il fornitore europeo della placchetta ha l’obbligo di avvertire il suo cliente (cioè l’azienda che effettuerà l’assemblaggio) della presenza di una sostanza VHC
Occhiale:
peso: 20 gsostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,08%)
ASSEMBLAGGIO
Presenza di una sostanza VHC sotto lo 0,1% p/p:
Nessuna comunicazione è dovuta da parte dell’azienda che ha effettuato il montaggio verso il suo cliente
UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.
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Placchetta:
peso: 3 gsostanza VHC contenuta: 0,2 g (6,67%)
Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p:
Il fornitore europeo della placchetta ha l’obbligo di avvertire il suo cliente (cioè l’azienda che effettuerà l’assemblaggio) della presenza di una sostanza VHC
Occhiale:
peso: 20 gsostanza VHC contenuta: 0,2 g (1%)
ASSEMBLAGGIO
Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p:
L’azienda che ha effettuato il montaggio ha il dovere verso l’azienda sua cliente di informare della presenza della sostanza VHC
Placchetta:
peso: 3 gsostanza VHC contenuta: 0,2 g (6,67%)
Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p:
Il fornitore europeo della placchetta ha l’obbligo di avvertire il suo cliente (cioè l’azienda che effettuerà l’assemblaggio) della presenza di una sostanza VHC
Occhiale:
peso: 20 gsostanza VHC contenuta: 0,2 g (1%)
ASSEMBLAGGIO
Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p:
L’azienda che ha effettuato il montaggio ha il dovere verso l’azienda sua cliente di informare della presenza della sostanza VHC
UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.
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Immissione sul mercato di un articolo
Contiene sostanze in candidate list?
Se sì devo avvertire il cliente
Rispetta tutte le restrizioni all’uso applicabili?
Se no non posso immetterlo sul mercato
È in genere sicuro per il consumatore?
Se no non rispetta il codice del consumo
Si applicano altre norme specifiche? (bambini, DPI, ecc.)
È destinato al mercato internazionale, con prescrizioni del paese di destinazione?
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Aspetti organizzativi
La gestione degli articoli in ambito REACH è un problema per buona parte di natura organizzativa.
Come rispondere alla domanda, per esempio, “l’articolo contiene DEHP?” (candidate list)?
Come rispondere alla domanda, per esempio, “la resina melaminica che compone la montatura contiene cadmio?” (allegato XVII)?
Sono quesiti di difficile risposta, soprattutto quando il materiale di partenza è di provenienza extra-UE (dove non si applica il REACH).
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Problemi “tecnici”
• L’articolo può essere molto complesso, e ciò può comportare problemi analitici dovuti alla matrice e alla rappresentatività del campione.
• Spesso i test possono al massimo fornire un’indicazione dell’esistenza di alcuni gruppi di sostanze, ma la successiva quantificazione è difficile e costosa;
• Diventa molto difficile (e costoso) cercare tutte le sostanze della lista senza prima aver ristretto il campo di ricerca.
Problematiche relative ai test analitici
Problemi organizzativi
• Il fornitore può “barare” sulla conformità del campione o del lotto al resto della produzione;
• Il fornitore può in buona fede avvalersi di diversi sub-fornitori con caratteristiche produttive diverse;
• La lista viene aggiornata all’incirca ogni 6 mesi!
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Aspetti organizzativi
La gestione basata sui soli controlli analitici è insostenibile;
I test di laboratorio sono un valido strumento solo se inseriti all’interno di una STRATEGIA ORGANIZZATA, altrimenti si rivelano un costo inutile.
È inoltre importante la collaborazione tra reparti aziendali. Ad esempio l’ufficio acquisti conosce l’”impatto REACH” che comporta acquistare una materia prima extra-UE piuttosto che in UE? Dallo sviluppo prodotto sanno che un certo materiale non sarà più utilizzabile tra circa 6 mesi, magari perché inserito in autorizzazione?
Una delle cose più complesse è poi la gestione nel tempo della «compliance».
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NON SOLO REACH: Qualche altra normativa
Direttiva 94/62/CE Metalli pesanti nel packaging
Direttiva RoHS 2002/95/CE e s.m.i.
Sostanze proibite nei prodotti elettrici e
elettronici
Direttiva ELV 2000/53/CE
Sostanze proibite nei veicoli (Pb, Hg, Cg, CrVI)
Direttiva 2001/95/CEE e
s.m.i.
TUTTI i prodotti destinati al consumatore devono
avere un livello accettabile di sicurezza
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Un esempio di gestione del REACH in azienda
§ Come abbiamo visto, la gestione del REACH in azienda è un problema per buona parte di tipo organizzativo;
§ Il Centro REACH Veneto ha assistito a più livelli molte imprese nel gestire la complessità del REACH, e l’esempio che si riporta di seguito (riferito al mondo dell’occhiale) può costituire un buon esempio di come affrontare il problema da un punto di vista gestionale.
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Un esempio di gestione del REACH in azienda
§ Il primo step è stato un censimento dei materiali utilizzati per ogni componente dell’articolo (es. frontale, lente, nasello, eccetera);
§ Per ognuno di tali materiali, si è valutata la possibilità che questo contenesse una delle sostanze VHC;
§ Per ogni sostanza è stata assegnata la probabilità di essere presente nell’articolo, secondo tre gradi:
P=presenza probabile;
S=presenza scarsamente probabile;
I=possibilità irrilevante.
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È stata verificata la possibilità che nei materiali che compongono l’occhiale siano presenti una o più di queste sostanze
Tabella SVHC vs Componenti occhiali.xlsm
1 2 3 4
SOSTANZE Antracene 4,4'-Diaminodifenilmetano MDA Cobalto Dicloruro Dibutilftalato DBP
MATERIALI 204-371-1 202-974-4 231-598-4 201-557-4
Frontale
Alpacca I I I I
Monel I I I I
Niclafor 1000 I I I I
Acciaio Inox I I I I
Alluminio I I I I
Beta Titanio I I I I
Acetato di cellulosa I I I P
Iniettato nylon I I I P
Iniettato propionato I I I P
Iniettato acetato I I I P
Green Plastic I I I P
Un esempio di gestione del REACH in azienda
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Un esempio di gestione del REACH in azienda
§ Per politica aziendale (in quanto non obbligatorio) vengono effettuati dei test di controllo su alcuni fornitori definiti annualmente;
§ Lo screening prima effettuato, esclusivamente su base teorica,
serve da guida per decidere la frequenza dei test, il numero lotti da analizzare, eccetera;
§ I risultati dei test a loro volta possono servire per rivedere le assegnazioni di probabilità;
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• Essendo un regolamento DINAMICO, richiede un aggiornamento continuo (MATRICI, DICHIARAZIONI, PIANO DEI TEST);
• Scopo della modalità gestionale proposta, è di raggiungere un equilibrio ragionevole tra i costi necessari per mantenere il controllo della catena di fornitura (non tanto per obblighi di legge quanto di tutela del brand) e la riduzione del rischio d’impresa.
Un esempio di gestione del REACH in azienda
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Cosa può accadere a un prodotto non sicuro
ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/
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Cosa può accadere a un prodotto non sicuro
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Cosa può accadere a un prodotto non sicuro
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ESEMPIO: Il cliente ci invia un questionario da compilare on-line, dove ci chiede svariate informazioni tra le quali:
1. Sds delle materie prime usate per produrre l’articolo;
2. Dichiarazione che l’articolo non contiene SVHC;
3. Dichiarazione che l’articolo rispetta altri standard specifici (es. standard tedesco GS)
4. Impegno a informare tempestivamente il cliente nel caso in cui venissimo a sapere che l’articolo contiene una SVHC;
5. …
La strategia dei questionari: uno spunto di riflessione
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1. Sds delle materie prime usate per produrre l’articolo;
2. Dichiarazione che l’articolo non contiene SVHC;
3. Dichiarazione che l’articolo rispetta altri standard specifici (es. standard tedesco GS);
4. Impegno a informare tempestivamente il cliente nel caso in cui venissimo a sapere che l’articolo contiene una SVHC;
È un’informazione utile al produttore dell’articolo per gestire il rischio chimico in azienda. A cosa serve al cliente?
Si tratta di una richiesta commerciale, non regolatoria, e come tale dovrebbe essere trattata.
È previsto di dichiarare quello che c’è, non quello che non
c’è. Da monte verso valle e non da valle verso monte. Questo semplice punto porta a una produzione esponenziale di
richieste/lettere/email eccetera, facendo perdere moltissime ore di lavoro
Il REACH (art.33) impone già quest’obbligo. Una volta che lo ho dichiarato, diventa più obbligatorio?
La strategia dei questionari: uno spunto di riflessione
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Ha messo in piedi un «ufficio REACH» con 4 persone;
Non compra se il fornitore non rispetta la procedura che lui ha stabilito (diversa per ogni cliente);
Periodicamente pretende l’aggiornamento della dichiarazione.
Si è trovato costretto a destinare due persone alla gestione delle richieste REACH;
Ha dovuto ribaltare le richieste del fornitore a monte della catena, generando un problema simile.
FORNITORE CLIENTE
Complessivamente questo «costa» a entrambe le imprese diverse ore di lavoro.
La strategia dei questionari: uno spunto di riflessione
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PRODOTTO FINALE
È con buona probabilità più sicuro per il consumatore?
Si è sensibilmente ridotto il «rischio d’impresa» relativo al prodotto?
Il costo aggiuntivo sostenuto dal cliente si è riversato in un valore aggiunto sul prodotto?
Il costo aggiuntivo sostenuto dal cliente era inevitabile a causa del REACH?
La strategia dei questionari: uno spunto di riflessione
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE