La formazione dei lavoratori · 1) Lavoratori 2) Preposti 3) Dirigenti Accordo 21/12/2011 Le...
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La formazione dei lavoratori
Disposizioni dell’accordo della Conferenza Stato
Regioni del 21 dicembre 2011 Ing. Marco Zanchin
Tecnoimpresa Srl
LE DUE FASI DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
FORMAZIONE GENERALE : è destinata a tutti i lavoratori e deve
riguardare i concetti generali di pericolo, rischio, danno e di come
l’organizzazione aziendale attua le politiche di prevenzione ed il
controllo sulle stesse
FORMAZIONE SPECIFICA: è destinata ai lavoratori esposti ai rischi
specifici (se presenti in azienda) ed in funzione del comparto in cui
l’azienda opera
Come si articola la formazione
Accordo 21 dicembre 2011 : accordo Stato – Regioni per la
formazione dei lavoratori (in vigore da gennaio 2012)
Definisce i diversi livelli di categoria di rischio per i comparti
produttivi ( secondo classificazioni ATECO)
Definisce le durate minime della formazione generale e specifica
per ciascun comparto nei confronti di:
1) Lavoratori
2) Preposti
3) Dirigenti
Accordo 21/12/2011
Le attività sono suddivise in 3 classi di Rischio:
1 : attività con classe di RISCHIO BASSO (es: commercio, servizi,
immobiliari, informatica…)
2: attività con classe di RISCHIO MEDIO (es: trasporti, pubblica
amministrazione, istruzione)
3: attività con classe di RISCHIO ALTO (tutte le manifatturiere,
energia, costruzioni, estrattive, rifiuti, sanità…..)
Organizzazione della formazione
I corsi possono essere svolti
in aula di formazione (es: Confindustria)
nel luogo di lavoro (azienda)
L’azienda deve chiedere la collaborazione degli enti bilaterali o
degli organismi paritetici, dove presenti, e seguire le indicazioni
eventualmente fornite da tali organismi.
Se il datore di lavoro non riceve riscontro dagli organismi paritetici
alla richiesta di collaborazione entro 15 giorni, procede alla
realizzazione della formazione in via autonoma.
Organizzazione della formazione
In ciascun corso dovrà essere previsto:
1. un soggetto organizzatore, che potrà essere anche il datore di
lavoro;
2. un responsabile del progetto formativo, che può essere il
docente stesso;
3. l’elenco dei nominativi dei docenti;
4. un numero di partecipanti non superiore alle 35 unità;
5. il registro delle presenze dei partecipanti;
6. l’obbligatorietà della frequenza ad almeno il 90% delle ore;
7. la declinazione dei contenuti tenendo presente le differenze di
genere, età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
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Gli attestati devono contenere i seguenti elementi:
• Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
• Normativa di riferimento;
• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
• Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di
riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di
appartenenza e' indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
• Periodo di svolgimento del corso;
• Firma del soggetto organizzatore del corso
Attestati
Organizzazione della formazione
Requisiti dei Docenti
I docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno
triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
L’esperienza professionale può consistere nello svolgimento per
un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro.
La durata minima della formazione
Livello di rischio
(Allegato II)
Formazione generale
Formazione specifica
Totale
Rischio basso
4 ore
4 ore
8 ore
Rischio medio
4 ore
8 ore
12 ore
Rischio alto
4 ore
12 ore
16 ore
I contenuti della formazione: lavoratori
Formazione generale
concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali – organi di vigilanza, controllo e assistenza
Formazione specifica
(declinata sulla base dell’effettiva
presenza dei rischi)
rischi infortuni – meccanici generali – elettrici generali – macchine –attrezzature – cadute dall’alto – rischi da esplosione – rischi chimici – nebbie – oli – fumi – vapori – polveri – etichettatura – rischi cancerogeni, biologici e fisici – rumore – vibrazioni – radiazioni – microclima e illuminazione – videoterminali – dpi – organizzazione del lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro correlato – movimentazione manuale dei carichi – movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) – segnaletica – emergenze – le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico – procedure esodo e incendi – procedure organizzative e primo soccorso – incidenti e infortuni mancati – altri rischi
Aspetti della formazione: lavoratori
I percorsi formativi possono essere differenziati all’interno della
medesima azienda: i lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio
dell’azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza,
anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti
per il rischio basso (es: personale amministrativo)
Al termine della formazione non è prevista la verifica di apprendimento.
La formazione è documentata con attestati di frequenza rilasciati dagli
organizzatori dei corsi, che possono essere anche gli stessi datori di
lavoro, a seguito della frequenza di almeno il 90% del monte ore.
I Crediti Formativi per i lavoratori
Il modulo di formazione generale dei lavoratori della durata di 4 ore costituisce credito formativo permanente.
Per quanto riguarda la formazione di settore dei lavoratori della durata variabile di 4 ore, rischio basso; 8 ore, rischio medio; 12 ore, rischio alto, si distinguono i seguenti casi:
La necessità di AGGIORNAMENTO
• Lavoratori: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni
• Preposti: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni
• Dirigenti: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni
I corsi devono essere di contenuti compatibili e relativi alle specifiche
attività svolte da lavoratori, preposti, dirigenti
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I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es.
da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi,
ecc) alla data dell’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative,
vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali
indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda
contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata,
sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data
di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).
Disposizioni transitorie
E per i lavoratori in forza a gennaio 2012 ?
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a
frequentare i corsi di cui all’accordo i lavoratori per i quali il datore di
lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo
(11.01.2012) una formazione che rispetti:
1) le previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell’accordo
stesso,
2) e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto
riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata, dove
disciplinata.
Quindi, in sostanza:
Nuovi assunti da gennaio 2012
Devo effettuare la formazione di cui all’Accordo entro al max 60 dd
dall’assunzione
Personale gia’ in forza a gennaio 2012
Verifico se ho documenti (verbali/registri/attestati) con i quali sia data
evidenza della formazione erogata in base all’art 37;
1) se tali documenti sono datati prima di gennaio 2007, allora devo
effettuare corso di aggiornamento, entro gennaio 2013
2) se tali documenti sono datati dopo gennaio 2007, devo effettuare
l’aggiornamento entro 5 anni
3) se non ho prove della formazione pregressa del lavoratore, la
devo effettuare nuovamente come da Accordo