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La formazione dei lavoratori Disposizioni dell’accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 Ing. Marco Zanchin Tecnoimpresa Srl

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La formazione dei lavoratori

Disposizioni dell’accordo della Conferenza Stato

Regioni del 21 dicembre 2011 Ing. Marco Zanchin

Tecnoimpresa Srl

LE DUE FASI DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

FORMAZIONE GENERALE : è destinata a tutti i lavoratori e deve

riguardare i concetti generali di pericolo, rischio, danno e di come

l’organizzazione aziendale attua le politiche di prevenzione ed il

controllo sulle stesse

FORMAZIONE SPECIFICA: è destinata ai lavoratori esposti ai rischi

specifici (se presenti in azienda) ed in funzione del comparto in cui

l’azienda opera

Come si articola la formazione

Accordo 21 dicembre 2011 : accordo Stato – Regioni per la

formazione dei lavoratori (in vigore da gennaio 2012)

Definisce i diversi livelli di categoria di rischio per i comparti

produttivi ( secondo classificazioni ATECO)

Definisce le durate minime della formazione generale e specifica

per ciascun comparto nei confronti di:

1) Lavoratori

2) Preposti

3) Dirigenti

Accordo 21/12/2011

Le attività sono suddivise in 3 classi di Rischio:

1 : attività con classe di RISCHIO BASSO (es: commercio, servizi,

immobiliari, informatica…)

2: attività con classe di RISCHIO MEDIO (es: trasporti, pubblica

amministrazione, istruzione)

3: attività con classe di RISCHIO ALTO (tutte le manifatturiere,

energia, costruzioni, estrattive, rifiuti, sanità…..)

Organizzazione della formazione

I corsi possono essere svolti

in aula di formazione (es: Confindustria)

nel luogo di lavoro (azienda)

L’azienda deve chiedere la collaborazione degli enti bilaterali o

degli organismi paritetici, dove presenti, e seguire le indicazioni

eventualmente fornite da tali organismi.

Se il datore di lavoro non riceve riscontro dagli organismi paritetici

alla richiesta di collaborazione entro 15 giorni, procede alla

realizzazione della formazione in via autonoma.

Organizzazione della formazione

In ciascun corso dovrà essere previsto:

1. un soggetto organizzatore, che potrà essere anche il datore di

lavoro;

2. un responsabile del progetto formativo, che può essere il

docente stesso;

3. l’elenco dei nominativi dei docenti;

4. un numero di partecipanti non superiore alle 35 unità;

5. il registro delle presenze dei partecipanti;

6. l’obbligatorietà della frequenza ad almeno il 90% delle ore;

7. la declinazione dei contenuti tenendo presente le differenze di

genere, età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla

specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la

prestazione di lavoro.

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Gli attestati devono contenere i seguenti elementi:

• Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

• Normativa di riferimento;

• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

• Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di

riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di

appartenenza e' indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

• Periodo di svolgimento del corso;

• Firma del soggetto organizzatore del corso

Attestati

Organizzazione della formazione

Requisiti dei Docenti

I docenti devono dimostrare di possedere esperienza almeno

triennale di docenza, o insegnamento o professionale in materia di

salute e sicurezza sul lavoro.

L’esperienza professionale può consistere nello svolgimento per

un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, svolto anche direttamente da parte del datore di lavoro.

La durata minima della formazione

Livello di rischio

(Allegato II)

Formazione generale

Formazione specifica

Totale

Rischio basso

4 ore

4 ore

8 ore

Rischio medio

4 ore

8 ore

12 ore

Rischio alto

4 ore

12 ore

16 ore

I contenuti della formazione: lavoratori

Formazione generale

concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione – organizzazione della prevenzione aziendale – diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali – organi di vigilanza, controllo e assistenza

Formazione specifica

(declinata sulla base dell’effettiva

presenza dei rischi)

rischi infortuni – meccanici generali – elettrici generali – macchine –attrezzature – cadute dall’alto – rischi da esplosione – rischi chimici – nebbie – oli – fumi – vapori – polveri – etichettatura – rischi cancerogeni, biologici e fisici – rumore – vibrazioni – radiazioni – microclima e illuminazione – videoterminali – dpi – organizzazione del lavoro – ambienti di lavoro – stress lavoro correlato – movimentazione manuale dei carichi – movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) – segnaletica – emergenze – le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico – procedure esodo e incendi – procedure organizzative e primo soccorso – incidenti e infortuni mancati – altri rischi

Aspetti della formazione: lavoratori

I percorsi formativi possono essere differenziati all’interno della

medesima azienda: i lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio

dell’azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza,

anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti

per il rischio basso (es: personale amministrativo)

Al termine della formazione non è prevista la verifica di apprendimento.

La formazione è documentata con attestati di frequenza rilasciati dagli

organizzatori dei corsi, che possono essere anche gli stessi datori di

lavoro, a seguito della frequenza di almeno il 90% del monte ore.

I Crediti Formativi per i lavoratori

Il modulo di formazione generale dei lavoratori della durata di 4 ore costituisce credito formativo permanente.

Per quanto riguarda la formazione di settore dei lavoratori della durata variabile di 4 ore, rischio basso; 8 ore, rischio medio; 12 ore, rischio alto, si distinguono i seguenti casi:

La necessità di AGGIORNAMENTO

• Lavoratori: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni

• Preposti: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni

• Dirigenti: aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni

I corsi devono essere di contenuti compatibili e relativi alle specifiche

attività svolte da lavoratori, preposti, dirigenti

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I corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati (ad es.

da una struttura dell’azienda, da enti di formazione, da soggetti terzi,

ecc) alla data dell’11 gennaio 2012, rispettosi delle previsioni normative,

vigenti prima della pubblicazione dell’accordo e delle eventuali

indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda

contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata dove disciplinata,

sono ritenuti conformi se sono svolti entro e non oltre 12 mesi dalla data

di pubblicazione dell’accordo stesso (entro l’11.01.2013).

Disposizioni transitorie

E per i lavoratori in forza a gennaio 2012 ?

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a

frequentare i corsi di cui all’accordo i lavoratori per i quali il datore di

lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo

(11.01.2012) una formazione che rispetti:

1) le previsioni normative, vigenti prima della pubblicazione dell’accordo

stesso,

2) e le indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto

riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, e durata, dove

disciplinata.

Quindi, in sostanza:

Nuovi assunti da gennaio 2012

Devo effettuare la formazione di cui all’Accordo entro al max 60 dd

dall’assunzione

Personale gia’ in forza a gennaio 2012

Verifico se ho documenti (verbali/registri/attestati) con i quali sia data

evidenza della formazione erogata in base all’art 37;

1) se tali documenti sono datati prima di gennaio 2007, allora devo

effettuare corso di aggiornamento, entro gennaio 2013

2) se tali documenti sono datati dopo gennaio 2007, devo effettuare

l’aggiornamento entro 5 anni

3) se non ho prove della formazione pregressa del lavoratore, la

devo effettuare nuovamente come da Accordo