La formazione alla sicurezza nel nuovo accordo stato regioni

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LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO ACCORDO STATO ACCORDO STATO - - REGIONI REGIONI Relatore: Relatore: Ing. Piergiorgio FRASCA Ing. Piergiorgio FRASCA Gioved Gioved ì ì 16 febbraio 2012 16 febbraio 2012 Ore 17.30 Ore 17.30 Centro Produttivit Centro Produttivit à à Veneto Veneto - - Fondazione Giacomo Rumor Fondazione Giacomo Rumor Area Gruppi di Studio Area Gruppi di Studio G R U P P O D I S T U D I O S I C U R E Z Z A E A M B I E N T E

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LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO

ACCORDO STATOACCORDO STATO--REGIONIREGIONI

Relatore:Relatore:

Ing. Piergiorgio FRASCAIng. Piergiorgio FRASCA

GiovedGiovedìì 16 febbraio 201216 febbraio 2012

Ore 17.30Ore 17.30

Centro ProduttivitCentro Produttivitàà Veneto Veneto -- Fondazione Giacomo RumorFondazione Giacomo Rumor

Area Gruppi di StudioArea Gruppi di Studio

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sulla formazione alla sicurezza1

Dott. Piergiorgio Frasca

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Esperto in sicurezza sul lavoro

RSPP qualificato art. 32

Coordinatore sicurezza certificato ICPrev-ACCREDIA

Membro della Commissione Ergonomia e del “Gruppo Principi Generali di ergonomia” dell’UNI e del Gruppo di lavoro UNI sulle linee guida per i Rischi psicosociali e di stress correlato al lavoro

Socio AIAS – Coordinatore Comitato AIAS Formazione

[email protected]

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L’ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

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Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

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ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

A) CAMPO DI APPLICAZIONE

L’Accordo fa riferimento all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e disciplina:

• durata• contenuti minimi• modalità della formazione e dell’aggiornamento

di• lavoratori, dirigenti e preposti (in applicazione art. 37, c.7)

• formazione facoltativa soggetti art. 21, c. 1 del D.Lgs. 81/08

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ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

B) ENTRATA IN VIGORE

• È stato firmato il 21 dicembre 2011

• È stato pubblicato sulla G.U. n° 8 del 11 gennaio 2012

• È entrato in vigore il 26 gennaio 2012

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ATTIVITA’ ESCLUSE

A) Formazione prevista dai Titoli successivi al Tit. 1 del D.Lgs. 81/08

B) Formazione relativa all’uso di attrezzature per le quali è previsto un percorso formativo specifico

C) Addestramento di cui all’art 37, c.5

D) Non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali (fino ad attuazione art 3, c. 13)

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ELEMENTI SALIENTI DELL’ ACCORDO

a) percorso formativo articolato su una formazione generale e una formazione specifica

b) contenuti percorso formativo e durata minima in funzione della classificazione di rischio dell’azienda

c) collaborazione con Enti bilaterali e con Organismi paritetici territoriali

d) requisiti dei docenti

e) organizzazione della formazione

f) metodologia di insegnamento/apprendimento

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PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DELL’AZIENDA

Le aziende sono classificate in tre gruppi di rischio a seconda del settore Ateco:

RISCHIO BASSO

Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio,

Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni

culturali e sportive, Servizi domestici,

Organizzazioni extraterritoriali.

RISCHIO MEDIO

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,

Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza

sociale non residenziale.

RISCHIO ALTOCostruzioni, Industria alimentare, Estrattiva,

Tessile, Legno, Manifatturiero, lav Metalli,

Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità,

Servizi residenziali

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI PERCORSO E DURATA MINIMI

RISCHIO BASSO H RISCHIO MEDIO H RISCHIO ALTO H

Formazione generale 4 Formazione generale 4 Formazione generale 4

Formazione specifica 4 Formazione specifica 8 Formazione specifica 12

Totale formazione

minima

8 Totale formazione

minima

12 Totale formazione

minima

16

Attestazione di frequenza

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore

per tutti i macrosettori di rischio

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COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALIE CON ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

• Per i corsi di formazione per i lavoratori occorre richiedere preventivamente la collaborazione di Enti Bilaterali e OPT

• La richiesta deve essere inoltrata agli EB e OPT esistenti nel territorio e relativi al settore operativo aziendale

• Se la richiesta trova riscontro da detti organismi , occorre tenere conto delle indicazioni da essi date, anche se la formazione non è loro affidata

• In caso di assenza di EB e/o di OPT e in caso di mancato riscontro da detti organismi entro 15 gg dalla data di invio della richiesta, il Ddl procede ad effettuare la formazione

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REQUISITI MINIMI DEI DOCENTI

Possono fare i docenti:

• Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica esperienza almeno triennale di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica esperienza professionale almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• Coloro che possono dimostrare di avere svolto per almeno un triennio i compiti di RSPP

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONEPer ciascun corso si deve prevedere:

• Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso datore di lavoro;

• Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto formativo), che può essere il docente stesso;

• I nominativi dei docenti;• Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35

unità;• Il registro di presenza dei partecipanti;• L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;• La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di

genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONEASPETTI PARTICOLARI

A) Nel caso di lavoratori stranieri

• È obbligatorio effettuare la verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata per la formazione;

• La verifica va effettuata con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione

• Se del caso, occorre prevedere la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

• Per garantire l’efficacia della formazione possono essere previsti specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-learning.

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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Deve essere privilegiato un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. Pertanto occorre:

• Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni e lavori in e di gruppo;

• Favorire metodologie di apprendimento interattive, basate ad esempio sul problem solving, applicate a simulazioni o a situazioni specifiche, ponendo particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

• Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche.

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UTILIZZO DELL’ E-LEARNING

Deve rispondere ai criteri e alle condizioni dell’Allegato 1) dell’Accordo ed è consentita per:

• La formazione generale per i lavoratori

• La formazione dei dirigenti

• La formazione dei preposti, limitatamente ai punti da 1 a 5 della formazione aggiuntiva

• Progetti formativi sperimentali individuati da Regioni e Province Autonome

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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI ART. 21, C1

Il percorso formativo minimo prevede:

A) Una Formazione generale di durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori i cui contenuti fanno riferimento all’art. 37, c. 1

B) Una Formazione specifica di durata minima variabile da 4, 8 e 12 ore, in funzione della classe di rischio dell’azienda, i cui contenuti fanno riferimento alle mansioni, ai danni e alle misure di prevenzione e protezione, secondo quanto prevede l’art. 37 c. 3

C) Sono oggetto della formazione la formazione specifica di cui sopra e la formazione sui rischi specifici dei Titoli successivi al Tit. 1)

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DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

La formazione specifica deve riguardare:

• i rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda

• La specificità dei rischi dell’azienda

• I rischi propri delle attività del lavoratore autonomo

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DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

Contenuti e durata della formazione specifica:

• sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal DL

• a eventuali contenuti previsti dalla contrattazione collettiva e da procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale

• I contenuti e la durata della formazione specifica indicati nell’Accordo sono da considerare minimi e possono essere ampliati in base alla natura ed entità dei rischi presenti in azienda.

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DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

Condizioni particolari

A) Indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il Rischio Basso.

B) Per il comparto delle costruzioni è riconosciuta come formazione Generale quella di primo ingresso del progetto “16ore-MICS”. Per la formazione specifica vale il criterio di corrispondenza delle attività effettuate ai requisiti previsti nell’Accordo.

C) Costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale, sia quella specifica di settore derivanti dalla frequenza di corsi di formazione professionali presso strutture accreditate. Il datore di lavoro deve comunque assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

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LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

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CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

• La formazione del preposto comprende:

• A) la formazione dei lavoratori in relazione alla classe di rischio dell’azienda

• B) un Modulo aggiuntivo specifico per il preposto in relazione agli obblighi dell’art. 19) di minimo 8 ore

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CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Formazione minima prevista per i

lavoratori in funzione del

macrosettore di rischio

Formazione particolare aggiuntiva di 8

ore per tutti i macrosettori di rischio.

Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione

Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test

Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica

PER TUTTI I MACROSETTORI DI RISCHIO

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i lavoratori

+

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i compiti di

preposto

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FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

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CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

• È in relazione agli obblighi dell’art. 37, c.7 e 18

• Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

• È strutturata su 4 moduli

• Durata minima 16 ore

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FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

• MODULO 1 – Giuridico-Normativo

• MODULO 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza

• MODULO 3 – Individuazione e valutazione dei rischi

• MODULO 4 – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

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CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli

formativi

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Giuridico -

normativo

Gestione ed

organizzazione

della sicurezza

Individuazione e

valutazione dei

rischi

Comunicazione,

formazione e

consultazione

Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione

Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test

Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica

Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore

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ATTESTATI

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NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI

• Gli attestati sono rilasciati dagli organizzatori dei corsi

• Sono previsti 2 tipi di attestati

A) per i lavoratori• Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione

previste dal corso

B) per i dirigenti e i preposti• Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione

previste dal corso + superamento prova di verifica

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CARATTERISTICHE ATTESTATI

Devono prevedere:

• Indicazione del soggetto organizzatore del corso• Normativa di riferimento• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista• Specifica tipologia del corso seguito con

indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

• Periodo di svolgimento del corso• Firma del soggetto organizzatore del corso.

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CREDITI FORMATIVI

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CREDITI FORMATIVI PERMANENTI

Costituiscono credito formativo permanente:

• Modulo di formazione generale per i lavoratori

• Formazione particolare aggiuntiva per i preposti (salvo modifiche intervenute nel rapporto di preposto)

• La formazione dei dirigenti

• I crediti formativi dei lavoratori e dei preposti hanno validità fino a quando non intervengono cambiamenti, come previsto dall’art. 37, c. 4.

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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVIFORMAZIONE DEI LAVORATORI

FATTISPECIE COMMA 4 ART 37

CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/INTERVENTI PREVISTI

Costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di nuova utilizzazione in caso di somministrazione

Con passaggio ad azienda dello stesso settore produttivo di quello per il quale è stata fatta la formazione

• Sia Formazione generale• Sia Formazione specifica

Costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di nuova utilizzazione in caso di somministrazione

Con passaggio ad azienda di diverso settore produttivo

• Solo Formazione generale

• Ripetizione Formazione specifica relativa al nuovo settore

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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI(in base a comma 4, art. 37)

FATTISPECIE COMMA 4 ART 37

CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/INTERVENTI PREVISTI

Svolgimento di mansionidiverse all’interno della stessa azienda

Svolgimento di mansioniriconducibili ad un settore a rischio maggiore , in base all’Allegato 2

• Sia Formazione generale• Sia Formazione specifica• Completamento

Formazione specifica con modulo integrativo sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi della nuova mansione

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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI(in base a comma 4, art. 37)

FATTISPECIE COMMA 4 ART 37

CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/INTERVENTI PREVISTI

Trasferimento o cambiamento di mansioni

Introduzione di nuove tecnologie, nuove attrezzature, nuove sostanze o preparati pericolosi

Con passaggio ad azienda di diverso settore produttivo

• Solo Formazione generale

• Ripetizione Formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione

Formazione precedente all’assunzione

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale o di settore

• Formazione generale

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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVIFORMAZIONE DEI PREPOSTI

FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/INTERVENTI PREVISTI

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti

Nell’ambito della stessa azienda o di altra azienda:

qualora non si sia determinato alcun cambiamento nel rapporto di proposizione

• Credito formativo permanente

• Il datore di lavoro deve comunque valutare la formazione pregressa ed eventualmenteintegrarla, sulla base della propria VdR

Formazione precedente all’assunzione

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale o di settore

• Formazione generale

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VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI

• I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fino a quando non intervengono cambiamenti, secondo quanto indicato nei commi 4 e 6 dell’art. 37

• Il datore di lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa e ad integrarla sulla base del proprio documento di VdR e in funzione della mansione ricoperta dal neoassunto

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AGGIORNAMENTO

• Per lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore minime.

• L’aggiornamento non deve riguardare la mera riproposizione di argomenti già proposti nei corsi base.

• L’aggiornamento non può riguardare la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

• Per garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, , anche mediante piattaforme e-learning.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

• I corsi per i dirigenti devono essere conclusi entro l’11 giugno 2013

• I neoassunti devono frequentare i corsi anteriormente o contestualmente all’assunzione.

• Ove ciò non sia possibile il processo di formazione deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIEIN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

• Non sono tenuti a frequentare i corsi previsti per loro, i lavoratori, i dirigenti ed i preposti che entro il 26 gennaio 2013 hanno frequentato corsi formalmente e documentalmente approvati, rispettosi delle previsioni normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

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RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

• Non è richiesta per coloro che alla data del 11 gennaio 2012 hanno ricevuto una formazione che rispetti le previsioni normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

• Se la formazione è stata effettuata da più di 5 anni dal 11 gennaio 2012 l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro il 11 gennaio 2013

• La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti deve essere conclusa entro il 11 gennaio 2013

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RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Non è richiesta per i dirigenti che

• dimostrino di avere svolto entro l’11 gennaio 2012 una formazione conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997, effettuata dopo il 14 agosto 2003;

• Dimostrino di avere frequentato i corsi del Modulo A per ASPP e RSPP di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006

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LA FORMAZIONE VIA E-LEARNINGALLEGATO 1

• Si intende un modello formativo interattivo non limitato alla semplice fruizione di materiali didattici via internet.

• Utilizza una piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che contribuisca alla nascita di una comunità di pratica on-line.

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ALLEGATO 1 CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING

a) Sede e strumentazione

b) Programma e materiale didattico formalizzato

c) Tutor

d) Valutazione

e) Durata

f) Materiali

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Studio Frasca - Monza43

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CRITERI PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO

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DERIVAZIONE DELL’OBBLIGO E CRITERI

• Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, Art. 37

• Criterio di adeguatezza e sufficiente

• Criterio della gerarchia normativa

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LUCI ED OMBRE

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LUCI ED OMBRE

Le luci

• Viene definito un percorso iniziale per i diversi soggetti

• Viene definita la formazione di base per dirigenti e preposti

• Viene inquadrato il percorso formativo in funzione della VdR

• Vengono indicati i criteri dell’aggiornamento periodico

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LUCI ED OMBRE

Le ombre• L’articolazione dei livelli di rischio per settore Ateco non

rispecchia la effettività dei rischi nelle diverse categorie

• Non è del tutto chiaro il trattamento da riservare alla formazione pregressa

• La figura del docente non è definita in base alle qualità formative, ma sulla base di un’esperienza professionale

• Vi sono diverse incongruenze, come quella di privilegiare l’interattività come metodo ma di fissare un numero massimo di partecipanti che la renderebbe inattuabile

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Studio Frasca - Monza48

L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

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Page 26: La formazione alla sicurezza nel nuovo accordo stato regioni

15/02/2012

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LUCI ED OMBRE

Le ombre

• Vi è una centratura quasi esclusivamente sulle “materie” di insegnamento, anziché sui processi di apprendimento

• Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la sua impostazione sembra orientata a farne una specie di RSPP di basso livello, anziché puntare a fare acquisire competenze gestionali finalizzate a garantire processi lavorativi sicuri.

Dott. Piergiorgio Frasca

Studio Frasca - Monza49

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Dott. Piergiorgio FrascaPsicologo del lavoro e delle organizzazioni

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Dott. Piergiorgio Frasca

Studio Frasca - Monza