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Rimanere aggiornati

La fatturazione elettronica

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La fatturazione elettronica

Maggio 2018

Rödl & Partner

Largo Donegani, 2

20121-Milano

Italia

Layout:

Unternehmenskommunikation, Rödl & Partner

© Rödl & Partner

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Indice

I. Editorial 2

II. Fatturazione elettronica 5

1. La fatturazione elettronica in breve 6

2. La fattura elettronica 9

3. Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione 10

4. Evoluzione della fatturazione elettronica 12

5. Fatturazione elettronica – cosa cambia e quando 13

6. Note di variazione e autofattura 14

7. Esclusioni soggettive dall‘obbligo e altre conseguenze della fatturazione

elettronica 15

8. Operazioni transfrontaliere 16

9. Profili sanzionatori 18

10. Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e la conservazione 19

11. L’esito della fattura elettronica 23

12. Quali opportunità 25

13. Fatturazione elettronica anticipata dal 1° luglio 2018 26

14. I servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate 31

15. L’autorizzazione dell’UE 33

III. Rödl & Partner-contatti 35

IV. Su di noi 37

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I. Editorial

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Care lettrici, cari lettori,

con questo e-book abbiamo voluto fare il punto della

situazione su un’importante novità che incide in modo deciso

sui processi amministrativi dei soggetti IVA italiani,

costringendo a riprogrammare tutto il ciclo attivo e quello

passivo relativi all’invio ed alla ricezione delle fatture.

La novità normativa impone l’obbligo di fatturare per via

elettronica dal 1° gennaio 2019 (obbligo anticipato al 1° luglio

2018 per alcune categorie di contribuenti) tutte le operazioni

effettuate da soggetti IVA italiani verso altri soggetti IVA

italiani. La novità normativa ha come scopo quello di

combattere l’evasione fiscale in materia IVA, un fenomeno che

in base alle statistiche dell’Unione Europea colpisce in particolar

modo l’Italia. La fatturazione elettronica obbligatoria dovrebbe

consentire, in base alle stime ministeriali, risparmi d’imposta

che a regime saranno di poco superiori ai 2 miliardi di Euro, tra

maggior IVA incassata e ricadute positive anche ai fini delle imposte dirette.

Ci si augura che l’introduzione si accompagni con l’eliminazione di alcuni provvedimenti che nel

recente passato hanno obbligato i contribuenti a fare salti mortali interpretativi ed amministrativi

per cercare di adempiere correttamente alle incalzanti novità in materia di IVA, come un diffuso

ricorso al reverse charge c.d. “interno” oppure l’introduzione dello split payment.

Tutti i soggetti IVA italiani dovranno preoccuparsi che le fatture vengano emesse nel formato

elettronico consentito e che queste vengano recapitate al sistema di smistamento delle fatture

approntato dalle nostre autorità fiscali, l’unico canale che darà validità, da una parte all’emissione

della fattura da parte del fornitore e dall’altra al diritto di esercitare la detrazione da parte del

cliente / committente.

Le autorità fiscali stanno compiendo uno sforzo (non senza qualche ritardo) per cercare di fornire

tutti gli strumenti utili ai contribuenti italiani per poter produrre, inviare e ricevere le fatture

elettroniche, ma conviene ribadire in questa sede quanto già molti operatori del settore stanno

ripetendo a convegni e seminari su questa novità normativa, ovvero che è difficilmente pensabile di

poter soddisfare le esigenze amministrative di aziende / realtà professionali poco più che minime

con i soli strumenti informatici messi a disposizione dalle autorità fiscali, mentre sarà indispensabile

che le aziende si accreditino per il tramite delle proprie software-house o sfruttando gli stessi

accreditamenti che le software-house hanno già approntato ai canali di invio e ricezione dei

documenti elettronici. Ciò consentirà il rispetto degli adempimenti fiscali in termini di corretta e

puntuale emissione dei documenti nel rispetto della forma e dei tempi di emissione senza ingolfare

il ciclo attivo e la possibilità di sfruttare le opportunità che la standardizzazione dei documenti

consentirà sul lato passivo in ambito di registrazione dei documenti ricevuti.

Stefan Brandes

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Esortiamo quindi le aziende a fare riferimento per tempo ai propri provider di software per trovare

con loro la soluzione ideale per implementare questa importante novità normativa, cercando di

farla diventare un’opportunità.

Un caro saluto,

Stefan Brandes

Managing Partner, Italia

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II. Fatturazione elettronica

Di Pamela Ciarcià, Francesco Bocci e Camilla Valoti

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1. La fatturazione elettronica in breve

La Legge di Bilancio (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017) ha previsto, dal 1° Gennaio 2019,

l’obbligo di fatturazione elettronica tra i soggetti IVA residenti, stabiliti e identificati in Italia.

Tale obbligo, limitatamente alle cessioni di benzina o gasolio per motori per autotrazione, e per le

prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici è anticipato al

1° Luglio 2018.

L’obbligo di fatturazione elettronica coinvolge l’emissione, la trasmissione e la conservazione del

documento rilevante ai fini IVA. Tale sistema di fatturazione esiste in Italia dal 2013, quando fu

introdotto l’obbligo di fatturare in modalità elettronica nei confronti delle Pubbliche

Amministrazioni.

L’escalation nella fatturazione elettronica

Dal 2017 è stata prevista la facoltà di utilizzare la fattura elettronica tra privati residenti, e l’ultima

Legge di Bilancio (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017) ha esteso, dal 1° Gennaio 2019, l’obbligo a

tutti i soggetti IVA, ad l’esclusione di alcuni soggetti “minimi” (contribuenti che si avvalgono del

regime fiscale di vantaggio e di quello dei forfetari).

I soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Le cessioni e prestazioni effettuate o ricevute

verso o da soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia non devono essere

certificate mediante fattura elettronica. Tali operazioni, c.d. “transfrontaliere”, se non già

documentate da bolla doganale o fattura elettronica, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle

Entrate1 con apposita comunicazione elettronica riassuntiva, simile all’attuale comunicazione dei

dati delle fatture attive e passive (il c.d. “Spesometro”).

1 Nel proseguo anche AE o Agenzia.

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La fatturazione B2C

L’obbligo di fatturazione elettronica vale anche per le fatture verso consumatori finali (B2C;

ovviamente solo se il cliente richieda una fattura per documentare l’operazione). La Legge di

Bilancio prevede che le stesse siano messe a disposizione degli utenti sia mediante i servizi

telematici dell’Agenzia delle Entrate (in formato elettronico), sia direttamente dal soggetto

emittente (in formato cartaceo o analogico), salvo rinuncia da parte dell’acquirente di uno dei due

esemplari.

Le tre fasi dell’emissione della fatturazione elettronica

L’obbligo della fatturazione elettronica tra privati residenti dovrà seguire gli standard definiti

dall’Agenzia delle Entrate e prevedrà semplici passaggi:

› formazione della fattura (con un file in formato XML);

› trasmissione e ricezione della fattura tramite SdI – il Sistema di Interscambio, un “luogo

virtuale” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la ricezione, lo smistamento e

la conservazione di tutte le fatture elettroniche;

› conservazione digitale della fattura.

Le note di variazione

Non solo le fatture, ma anche le note di variazione dovranno essere gestite attraverso sistemi

elettronici.

Omessa fatturazione

Qualora l’emittente della fattura non rispetti gli obblighi di formato (XML) e trasmissione tramite

SdI, si renderanno applicabili le sanzioni per omessa fatturazione.

Il Provvedimento del 30 Aprile 2018

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 30 Aprile 2018 ha emanato un provvedimento (Nr.

89757) in cui sono fissate le modalità per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle

fatture elettroniche.

Generazione delle fatture

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente

dall’Agenzia (un software da installare sul PC, una procedura web, un’app dedicata e un QR code)

o tramite software disponibili di mercato.

Trasmissione delle fatture

La trasmissione potrà avvenire via PEC, utilizzando le procedure web e/o l’app dell’Agenzia o, con

preventivo accreditamento a SdI, tramite un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet

(SdIcop) o un sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti (SdIFtp).

Ricezione delle fatture

Per quanto riguarda la ricezione delle fatture, gli operatori economici potranno scegliere tra la

ricezione via PEC o per mezzo dei sistemi SdIcop e SdIFtp, ma in entrambi i casi non potranno

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prescindere dalla collaborazione con i provider di software per acquisire l’originale della fattura in

formato XML e tradurla in un file che sia leggibile e allo tempo stesso utilizzabile.

Conservazione delle fatture

Anche sul fronte della conservazione elettronica l’Agenzia ha messo a disposizione gratuitamente

un servizio di conservazione delle fatture in formato XML, previa adesione ad un accordo di

servizio, disponibile nell’area web riservata di ciascun operatore sul sito dell’Agenzia

Obblighi dal 1° Luglio 2018

L’obbligo di fatturazione elettronica interesserà in via anticipata dal 1° Luglio 2018 le cessioni di

benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione e il settore dei

subappalti pubblici.

Tracciabilità degli acquisti di carburanti

Contestualmente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e

gasolio, a partire dal 1° Luglio 2018, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo,

gli acquisti di carburante dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili, individuati

con il provvedimento 73203/2018 (tra i quali carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e

postali ecc.).

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2. La fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento digitale, introdotto con la Legge Finanziaria 2008 con

l’obiettivo di creare un quadro normativo e tecnologico adeguato per gestire in maniera elettronica

il sistema di fatturazione e di controllo fiscale. Tale documento viene trasmesso dal mittente,

appunto in formato digitale, e conservato nello stesso formato dal ricevente. Come per il

documento tradizionale, vi è un soggetto fornitore (di un bene o servizio) che emette il documento,

e il destinatario del bene o servizio (acquirente) che riceve il documento trasmesso.

Dal punto di vista del contenuto, le fatture elettroniche non differiscono dalle fatture tradizionali.

Infatti, la fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni previste dall’art. 21 del

DPR 633/72 o, nel caso di fattura semplificata, quelle definite dall’art. 21-bis del medesimo

decreto. Il file della fattura elettronica consente in ogni caso di inserire, ad integrazione delle

informazioni obbligatorie, ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

Dal punto di vista formale, la fattura elettronica ha lo stesso valore legale della fattura cartacea.

Il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è

un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), ovvero un linguaggio

informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un

documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti dalla legge. In aggiunta, la

fattura elettronica in formato XML deve essere strutturata in modo tale da garantire la non

modificabilità degli atti, dei fatti e dei dati nella stessa rappresentati.

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3. Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione

La fatturazione elettronica è da qualche anno obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione,

quindi verso Ministeri, Agenzie, Enti, e anche tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Il sistema di fatturazione elettronica verso la PA coinvolge:

› il fornitore o il suo intermediario;

› il Sistema di Interscambio (SdI);

› la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.

L’amministrazione soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al proprio

fornitore un codice identificativo univoco di 6 campi composto da lettere e numeri. Il codice è

denominato “codice ufficio” per la fatturazione elettronica. Il codice deve essere riportato nella

fattura elettronica insieme alla Partita IVA, all’indirizzo, alla data del documento e a tutti gli altri

dati rilevanti ai fini fiscali. Dopo essere stato compilato elettronicamente, il documento deve essere

firmato digitalmente dal soggetto emittente, a garanzia dell’integrità delle informazioni contenute

nella fattura e dell’autenticità dell’emittente. La fattura firmata transiterà nel Sistema di

Interscambio, che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche. Il

Sistema deve essere considerato come uno snodo tra gli attori coinvolti nella fatturazione

elettronica e ha il compito di verificare che il formato del documento sia corretto e che i dati inseriti

siano completi.

Effettuati i controlli, grazie al codice univoco, il sistema provvede a inviare la fattura alla Pubblica

Amministrazione destinataria.

Inoltre, con l’utilizzo della firma digitale e la tracciatura del flusso delle fatture, la fattura elettronica

garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto.

Il sistema di interscambio (SdI) nei rapporti con la PA

Per ottemperare all’obbligo di fatturazione elettronica è stato realizzato dall’Agenzia delle Entrate il

cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI).

Le funzioni del sistema SdI sono quelle di:

› ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della “FatturaPA” (in formato

XLM, l’unico accettato per Legge);

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› effettuare tutti i controlli sui file ricevuti;

› inoltrare le fatture ricevute (in formato XML) agli enti pubblici, destinatari delle fatture.

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4. Evoluzione della fatturazione elettronica

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto diverse disposizioni che riguardano l’imposta sul valore

aggiunto, e tra gli interventi principali vi è quello relativo all’introduzione dell’obbligo generalizzato

di fatturazione elettronica a partire dal 1° Gennaio 2019.

Con le nuove modifiche la fattura elettronica diverrà uno strumento obbligatorio anche nei rapporti

tra “privati” (B2B o B2C) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti

residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Già dal 1° Gennaio 2017 era stata prevista la facoltà di adottare la fatturazione elettronica tra

privati, opzione che sembra sia già stata esercitata da circa 50.000 soggetti.

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5. Fatturazione elettronica – cosa cambia e quando

Con l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, previsto per il 1° Gennaio 2019,

verrà meno l’obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture attive e passive

(“Spesometro”).

Il motivo risiede nel fatto che la veicolazione di tutte le fatture tramite il Sistema di Interscambio e

l’utilizzo di un formato strutturato XML permette all’Amministrazione finanziaria di avere a

disposizione, in tempo reale, i dati delle operazioni rilevanti a fini IVA.

Non è prevista, al momento, l’abolizione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni

periodiche dell’IVA ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. 78/2010.

La progressiva introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica vedrà inizialmente interessati,

già dal prossimo 1° Luglio 2018, gli operatori che intervengono nella filiera commerciale dei

carburanti, oltre che nella filiera degli appalti pubblici.

Dal 1° Settembre 2018, invece, prenderà il via l’obbligo di fattura elettronica per le operazioni

emesse nell’ambito del tax free shopping, ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972.

L’obbligo di fatturazione elettronica vale anche per le fatture verso consumatori finali (B2C) ma con

la seguente modalità: al momento dell’acquisto l’esercente emetterà una fattura elettronica e

contestualmente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una copia della fattura in

formato elettronico e in formato analogico; è fatta salva la facoltà del consumatore di rinunciare

alla copia elettronica o cartacea del documento.

La fattura elettronica emessa dall’esercente sarà messa a disposizione del consumatore nella sua

area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

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6. Note di variazione e autofattura

A partire dal 1 Gennaio 2019 anche le note di variazione IVA transiteranno obbligatoriamente nel

Sistema di Interscambio dell’AE. In particolare, le regole tecniche per la fatturazione elettronica (che

verranno approfondite al successivo paragrafo “10. Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e

la conservazione”) varranno anche per le c.d. note di credito. Tuttavia, come specificato nel

provvedimento del Direttore dell’AE del 30 Aprile 2018, lo SdI non gestisce le richieste di variazioni

inviate dal cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore, quindi non saranno

ammesse note di variazione (le c.d. “note di debito”) provenienti da questi soggetti2.

Per quanto riguarda l’autofattura, il provvedimento dell’Agenzia fa soltanto riferimento alla

cosiddetta “autofattura-denuncia”, cioè al caso in cui il soggetto passivo non riceva la fattura entro

quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione e sia obbligato ad emettere un’autofattura

per regolarizzare l’operazione al posto del cedente/prestatore3. In questa ipotesi il soggetto passivo

dovrà trasmettere l’autofattura al SdI compilando nel file della fattura elettronica il campo

“TipoDocumento” con un codice convenzionale e contestualmente le sezioni anagrafiche del

cedente o prestatore con i propri dati e quelle del cessionario o committente con i dati del

fornitore.

Le altre autofatture, ad esempio l’acquisto di servizi da fornitori extracomunitari, non sono state

disciplinate dal Provvedimento del 30 Aprile 2018. Al momento si attendono quindi indicazioni

operative.

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2 Il cedente o prestatore, ex art. 26 del DPR 633/72, ha la facoltà di ridurre l’IVA di un’operazione (per prassi emettendo una

nota di credito) e l’obbligo di incrementare (per prassi emettendo una nota di debito) qualora si modifichino uno o più

elementi dell’operazione originaria. Nella prassi aziendale è pratica diffusa, specie in alcuni settori commerciali, che sia il

cessionario o committente ad emettere, in luogo del fornitore, una nota di debito. Tutto ciò non sarà più possibile, poiché la

nota di variazione dovrà essere emessa in via ordinaria dal cedente o prestatore, in quanto il SdI è in grado di gestire solo le

note di variazione emesse da quest’ultimo.

3 Si parla di “autofattura-denuncia”, perché la circostanza va denunciata all’AE, a cui va pagata l’IVA corrispondente e

segnalato il cedente inadempiente.

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7. Esclusioni soggettive dall‘obbligo e altre

conseguenze della fatturazione elettronica

Le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica non si applicano ai soggetti passivi che applicano

il c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 Luglio 2011 e il

regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190 del 23 Dicembre 2014.

L’emissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio non rappresenta l’unica

novità. A corollario del predetto obbligo vengono previste le seguenti misure:

› la riduzione di due anni dei termini di accertamento a favore dei soggetti che garantiscono,

nei modi che dovranno essere stabiliti da un decreto ministeriale, la tracciabilità dei

pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

› è previsto che l’AE metta a disposizione dei contribuenti in contabilità semplificata alcuni

servizi di assistenza online, basati sui dati acquisiti mediante:

› le fatture elettroniche,

› le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché

› i dati dei corrispettivi.

› Tali servizi garantiranno ai contribuenti la messa a disposizione da parte dell’AE degli

elementi informativi necessari per la predisposizione della liquidazione periodica dell’IVA,

della dichiarazione annuale IVA e dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli

effettuati, nonché delle bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle

imposte da versare.

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8. Operazioni transfrontaliere

A corollario dell’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di

Interscambio è previsto l’obbligo di trasmissione telematica all’AE dei dati relativi alle cessioni di

beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

I soggetti passivi residenti, o stabiliti, o identificati nel territorio dello Stato dovranno trasmettere

telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (che non sono state oggetto

di formalità doganali) effettuate con controparti non residenti, non stabilite e non identificate nel

territorio dello Stato (una sorta di “Spesometro transfrontaliero”), a meno che per tali operazioni

siano state emesse o ricevute fatture elettroniche attraverso il sistema di Interscambio SdI.

In questo modo l’AE potrà acquisire tutte le informazioni relative alle operazioni IVA che non siano

già state intercettate dall’Amministrazione doganale o dal SdI.

La comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere dovrà essere trasmessa entro l’ultimo

giorno del mese successivo alla data di emissione del documento o alla data di ricezione della

fattura. In sostanza, ad oggi sembra che per quanto concerne gli scambi intracomunitari saranno

duplicate le informazioni già inviate con i modelli Intrastat.

L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento 89757/2018) specifica che per “data di ricezione” si

intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

I dati oggetto della comunicazione saranno i seguenti:

› dati identificativi del cedente/prestatore;

› dati identificativi del cessionario/committente;

› data del documento comprovante l’operazione;

› data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

› numero del documento,

› base imponibile;

› aliquota IVA applicata ovvero, qualora l’operazione non comporti l’annotazione

dell’imposta, la tipologia dell’operazione.

Sarà possibile anche la trasmissione al SdI di fatture elettroniche verso soggetti passivi non residenti

nel territorio dello Stato: sarà sufficiente compilare il campo “CodiceDestinatario” del file della

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fattura elettronica indicando “XXXXXXX”. In questo modo il SdI riuscirà a comprendere

automaticamente che la fattura è emessa nei confronti di un soggetto estero.

Contemporaneamente alla trasmissione delle fattura elettronica al SdI, il fornitore italiano dovrà

però inviare al cliente estero una copia cartacea o analogica della fattura.

Omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Il comma 915 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede una specifica sanzione amministrativa

in caso di omessa o errata trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere: 2

euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è

ridotta alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici

giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione dei

dati corretti.

E’ esclusa l’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).

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9. Profili sanzionatori

Dal 1° Gennaio 2019, e in via anticipata dal 1° Luglio 2018 per le cessioni di carburante per

autotrazione e per le operazioni nell’ambito dei subappalti pubblici, le fatture si considereranno

non emesse se non vengono predisposte in formato XML e trasmesse tramite Sistema di

Interscambio (SdI).

All’emittente delle fatture saranno applicabili le sanzioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 per

le violazioni relative agli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni

soggette a IVA, con la previsione di una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa

all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

I soggetti passivi, per poter detrarre l’IVA senza avere ricevuto dai loro fornitori una fattura

elettronica, saranno obbligati ad adempiere mediante il SdI agli obblighi documentali previsti

dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 471/19974. Dovranno pertanto provvedere alla regolarizzazione

della fattura, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un

minimo di euro 250.

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4 La suddetta “autofattura-denuncia”.

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10. Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e la

conservazione

Con il provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018, l’Agenzia ha emanato le regole tecniche per la

corretta emissione, trasmissione e ricezione, tramite il SdI, delle fatture elettroniche per le

operazioni tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Nelle motivazioni del provvedimento è specificato che, per le fatture elettroniche da inviare alla

Pubblica Amministrazione, restano valide le regole tecniche vigenti, previste dal D.M. n. 53 del

2013.

Emissione della fattura

Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia rende disponibili sia una procedura web5, sia

un’applicazione utilizzabile da dispositivo mobile (app), che un software installabile sul PC.

I servizi online messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate permettono di creare il

documento secondo tre modalità:

› inserendo i dati da zero;

› riprendendo l’ultima fattura generata e modificandola;

› importando un file XML già generato in precedenza.

Si segnala che chi volesse sin da ora condurre una semplice simulazione della procedura di

emissione della fattura elettronica lo potrà fare, dotandosi delle credenziali di accesso ai servizi

telematici dell’Agenzia o di una PEC, al seguente link: http://www.fatturapa.gov.it/

Nota bene! - I soggetti che già dispongono di un canale accreditato (web service o Ftp) presso il

SdI possono attivare una vera e propria sperimentazione del processo inviando una richiesta di

sperimentazione e seguendo le istruzioni contenute nel modello “Richiesta di Sperimentazione”.

5 Istruzioni disponibili al seguente link:

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/

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Trasmissione e ricezione della fattura tramite SdI (Sistema di Interscambio)

La fattura elettronica è trasmessa per conto del soggetto obbligato ad emetterla o da un

intermediario6 al SdI con le seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata (PEC): il file della fattura elettronica costituisce l’allegato del

messaggio di posta che non potrà superare la dimensione di 30 megabytes;

b) servizi informatici messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la

procedura web e l’app;

c) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet (SdICoop);

d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo (SdIFtp).

Con l’utilizzo della PEC è garantita l’identificazione del soggetto trasmittente, che pertanto non

dovrà ricorrere a procedure di identificazione propedeutiche alla trasmissione. Il SdI entrerà per la

prima volta in contatto con il soggetto trasmittente nel momento in cui riceverà il primo messaggio

di posta elettronica da parte di quest’ultimo.

Al contrario, i canali di trasmissione di cui alle lettere c) e d) necessitano di un accreditamento

preventivo al SdI affinché vengano impostate le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture

informatiche del soggetto trasmittente e quelle del SdI. Al termine della procedura di

accreditamento, il SdI associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre

(“Codice Destinatario”)7.

La fattura elettronica è successivamente recapitata dal SdI al soggetto cessionario o committente o,

per conto di quest’ultimo, ad un intermediario, attraverso le seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata (PEC);

b) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet (SdICoop);

c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo (SdIFtp).Il recapito

avviene con le stesse modalità già descritte per la trasmissione, ad esclusione del canale che

si avvale dei servizi informatici (web e app) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Come per la trasmissione, le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo

di accreditamento e, dunque, richiedono il supporto di una società di software che, agendo come

intermediario, stipula un accordo con il SdI. D'altra parte, anche gli operatori economici che

intendono ricevere le fatture elettroniche tramite PEC non potranno gestirsi in completa

autonomia, poiché avranno bisogno di un software per acquisire l’originale della fattura in formato

XML e tradurla in un file che sia leggibile e al tempo stesso utilizzabile. La fattura elettronica

ricevuta tramite PEC si presenta infatti in un formato “scomodo” e illeggibile, poiché non consente

di evincere né l’emittente né l’oggetto.

6 Gli operatori economici, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del

servizio, possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio SdI.

7 Istruzioni (in italiano e in inglese) disponibili al seguente link: http://sdi.fatturapa.gov.it/

Ai fini dell’accreditamento è necessaria la sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale, da parte del soggetto

trasmittente di un accordo di servizio. L’accordo ha come scopo quello di definire le regole di colloquio tra il soggetto

trasmittente e il SdI. È bene precisare che la procedura di accreditamento necessita di esperti informatici (“Questa sezione è

dedicata ai soggetti che intendono accreditare il proprio canale, vale a dire il Web-service, Porta di Dominio o FTP, presso il

Sistema di Interscambio”) e gli operatori economici non potranno farlo in autonomia. Saranno le software house infatti ad

accreditarsi al SdI gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale assegnerà a ciascuna un proprio “CodiceDestinatario”. Il cod ice

destinatario non sarà univoco ma verrà assegnato a ciascuna software house accreditata al SdI, la quale, successivamente, lo

dovrà trasmettere ai propri clienti affinché possano emettere e ricevere le fatture elettroniche tramite i servizi da questa

forniti. Tale codice definisce semplicemente un luogo virtuale dove vengono mandate le fatture elettroniche, una sorta di

“cartella” alla quale ogni operatore economico potrà accedere con le proprie credenziali e avere a disposizione tutte le

fatture emesse nei propri confronti.

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Il soggetto emittente dovrà compilare il campo “CodiceDestinatario” del file fattura elettronica

secondo le seguenti modalità:

a) inserendo il codice destinatario fornito dal cessionario o committente, qualora quest’ultimo si

avvalga delle modalità di ricezione di cui ai punti b) e c) (sistema di cooperazione applicativa

su rete Internet o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP);

b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo

“PECDestinatario” con l’indirizzo PEC fornitogli dal cessionario o committente;

c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il cessionario o

committente i) sia un consumatore finale, ii) sia un soggetto passivo che rientra nel c.d.

“regime di vantaggio”, iii) non abbia comunicato all’emittente il codice destinatario o la

propria PEC.

Per l’indirizzamento delle fatture al cessionario o committente, l’Agenzia delle Entrate rende

disponibile un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario o committente, o per suo

conto l’intermediario, può indicare al SdI il canale preferito (di cui ai punti a) b) e c)) per la ricezione

del file fattura elettronica.

Nota Bene! – La procedura di registrazione, che consente al contribuente di indicare l’indirizzo

telematico al quale desidera ricevere le fatture, è disponibile accedendo alla propria area web del

sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e Corrispettivi”.

Nota Bene! – Un volta che il cessionario o committente si è preregistrato, il SdI trasmetterà fatture

e note di variazione sempre all’indirizzo telematico registrato, prescindendo da quanto viene

indicato dall’emittente nel campo “CodiceDestinatario”.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito al cliente non fosse possibile (ad

esempio nel caso di canale telematico non attivo o casella PEC piena), il SdI rende disponibile a

quest’ultimo la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Al

contempo, il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al proprio cliente, per vie diverse dal

SdI, che l’originale della fattura è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia

delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche tramite consegna, mediante i canali

tradizionali (e-mail ecc.), di una copia cartacea o informatica della fattura. Qualora il cliente sia un

consumatore finale, la comunicazione mediante consegna diretta di una copia informatica o

analogica della fattura elettronica non è facoltativa, ma obbligatoria.

Nota bene! – Dalla lettura del Provvedimento del 30 Aprile 2018 sembrerebbe evincersi che i

cessionari o committenti (ad eccezione di consumatori finali e soggetti forfetari e in regime di

vantaggio) non possano limitarsi a conservare e contabilizzare la copia cartacea o informatica, ma

debbano obbligatoriamente recuperare l’originale della fattura in formato XML presso la propria

area web riservata.

Infine, tra le soluzioni proposte dall’Agenzia per agevolare l’automazione dei processi e facilitare il

compito ai titolari di partita IVA, oltre all’app precedentemente menzionata, sarà disponibile un

servizio web per la generazione di un QR code che potrà essere mostrato al fornitore per consentire

a questo di acquisire in automatico i dati IVA identificativi del cliente. Tale codice QR sarà messo a

disposizione di tutte le partite IVA in un’area autenticata del sito web dell’AE.

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Conservazione digitale della fattura

Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente

le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI utilizzando il

servizio di conservazione elettronica (conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione

Digitale, CAD) predisposto da Sogei (società che gestisce i servizi informatici dell’Agenzia delle

Entrate) e messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, per usufruire del servizio di conservazione di cui ai periodi precedenti, gli operatori

economici devono preventivamente aderire all’Accordo di Servizio pubblicato nell’area riservata del

sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate vale, come

specificano le motivazioni del provvedimento del 30 Aprile 2018, non solo ai fini tributari, ma

anche civilistici. Con l’adesione all’accordo di servizio si assolvono quindi tutti gli obblighi di

conservazione previsti dalle regole di cui al D.M. 17 Giugno 2014 e di cui al Dpcm 3 Dicembre

2013.

La conservazione elettronica dei documenti è l’unica modalità per gestire a norma e nel tempo tutti

i documenti e i file informatici e i documenti analogici dematerializzati. Il mancato rispetto dei

principi normativi e tecnici di conservazione ha come conseguenza l’inutilizzabilità del documento

informatico, che può perdere la sua validità giuridica nei confronti di terzi in caso di contestazione

commerciale, in caso di tutela giurisdizionale e in risposta a richieste delle autorità pubbliche.

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11. L’esito della fattura elettronica

Il SdI, prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, accerta che il file fattura sia provvisto

delle informazioni obbligatorie e sia coerente con i dati esposti. I tempi di elaborazione del SdI

variano da pochi minuti fino ad un massimo di 5 giorni, anche in funzione dei momenti di elevata

concentrazione degli invii delle fatture elettroniche.

Si possono verificare due esiti:

› Esito positivo: la fattura si considera emessa, con conseguente rilascio della ricevuta di

consegna da parte del SdI, nel momento in cui si verifica il recapito al destinatario o la

messa a disposizione della fattura nell’area web riservata del sito dell’Agenzia;

› Esito negativo: la fattura si considera non emessa e il SdI invia all’emittente, al più tardi

entro 5 giorni dall’invio, una ricevuta di scarto. Tecnicamente l’emittente dovrà effettuare

una variazione contabile con storno della registrazione ai soli fini interni (i.e. senza la

trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI) e procedere ad una nuova trasmissione del

documento corretto.

Tra i controlli che vengono effettuati dal SdI vi sono:

› controllo della nomenclatura ed unicità del file trasmesso (anno e numero della fattura);

› controllo sulla dimensione del file;

› controllo della validità delle informazioni contenute nel file della fattura elettronica (validità

del “CodiceDestinatario” o del codice fiscale o della partita IVA inseriti, presenza degli

stessi nell’anagrafe tributaria);

› controllo sulla recapitabilità della fattura;

› controllo sulla validità del certificato di firma, qualora il file della fattura elettronica sia

firmato digitalmente (per esempio: certificato di firma scaduto, revocato ecc.).

Nei rapporti B2B tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia sono state eliminate le

cosiddette “notifiche d’esito committente”, cioè la possibilità da parte del cessionario o

committente di accettare ovvero rifiutare la fattura elettronica8. Questa semplificazione però

riguarda, al momento, solo la fatturazione obbligatoria tra privati, riportando il contradditorio tra le

8 Questa facoltà riconosciuta ai cessionari / committenti è prerogativa solo della Pubblica Amministrazione.

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parti nell’ambito dei normali rapporti commerciali. Per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

invece rimane il termine di 15 giorni per rifiutare le fatture elettroniche ricevute.

La data di esigibilità e detraibilità dell’imposta

In merito alla data di esigibilità dell’imposta, questa è identificabile con la data di emissione della

fattura elettronica, riportata nel campo “Data” del file della fattura ai sensi degli artt. 21 e 21-bis

del DPR 633/1972. Pertanto il documento si considera emesso per il cedente/ prestatore alla data di

emissione della fattura di vendita, con esito positivo notificato dallo SdI. L’IVA sarà pertanto

esigibile a partire dalla data di emissione della fattura.

Per quanto riguarda invece il termine a partire dal quale l’IVA è detraibile, questo si identifica con la

data di ricezione (questo è quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), cioè con la data attestata al destinatario dai canali

telematici di ricezione (SdICop e SdIFtp) o alla data di presa visione della fattura elettronica nell’area

riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è depositata dal SdI. Dunque, ai fini della

detrazione dell’IVA nella liquidazione mensile o trimestrale, è necessario che la data di ricezione del

file XML della fattura elettronica sia antecedente al termine per effettuare la liquidazione periodica

del mese di riferimento ex. art. 1 del DPR 100/98.

Nota bene! - Qualora la fattura sia messa a disposizione sul sito web del cessionario o prestatore,

lo SdI comunica al cedente o prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica.

A tal proposito assume rilevanza l’esercizio del “diritto alla detrazione”, con particolare riferimento

alla possibilità di portare in detrazione l’IVA delle fatture ricevute tra il 1° e il 16 del mese nella

liquidazione del mese precedente. Nella Circolare 1/E del 2018 l’Agenzia ha ribadito che ai fini della

detrazione dell’IVA occorre, oltre all’avvenuta esigibilità dell’imposta, il formale possesso della

fattura. Non sarebbe dunque possibile includere nella liquidazione del mese precedente le fatture

ricevute nei primi 16 giorni del mese successivo. Questo però potrebbe creare un problema di

asincronia: qualora il fornitore emetta la fattura elettronica il 31 Dicembre e il cliente la riceva

successivamente, ad esempio il 2 Gennaio, il primo potrebbe includerla nella liquidazione IVA di

Dicembre, mentre il secondo dovrebbe attendere la liquidazione IVA di Gennaio per esercitare la

detrazione.

Sempre per quanto concerne la ricezione, qualora il recapito della fattura elettronica non sia

possibile tramite PEC o Codice Destinatario e la fattura venga messa a disposizione dell’acquirente

nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia, la fattura si considera ricevuta alla data di

presa visione. In questa ipotesi, potrebbe verificarsi una situazione paradossale qualora il cliente

non prenda mai visione della fattura, poiché andrebbe ad allungare sine die l’orizzonte temporale

per l’esercizio della detrazione.

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12. Quali opportunità

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica impone agli operatori economici di adeguarsi

e prepararsi alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Sebbene le difficoltà di

adeguamento al nuovo processo di fatturazione possano sembrare maggiori dei relativi benefici, vi

saranno anche delle opportunità derivanti dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Innanzitutto, gli operatori economici potranno sapere da subito, nel momento in cui trasmettono la

fattura tramite il SdI, se questa risulta formalmente corretta. Quindi, per esempio, non vi

dovrebbero più essere problemi legati all’emissione di fatture verso una Partita IVA inesistente,

poiché nel momento in cui la fattura viene trasmessa al SdI questo effettua dei controlli sulla

correttezza formale del contenuto.

Inoltre, per quanto riguarda la ricezione delle fatture, i professionisti non dovranno più attendere le

tempistiche del cliente per ricevere tutti i documenti rilevanti ai fini IVA: le fatture elettroniche

saranno infatti disponibili in tempo reale, e ciò potrà ridurre la possibilità di errore.

Infine, la ricezione della fattura elettronica tramite il proprio software contabile accreditato al SdI

potrà permettere la registrazione automatica in contabilità. Potranno essere registrati in automatico

l’anagrafica del fornitore, l’importo della fattura, la data e il numero del documento. Ciò che

semplicemente dovrà essere imputato sarà il centro di costo e la quota di detraibilità dell’IVA.

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13. Fatturazione elettronica anticipata dal 1° luglio

2018

Come già precedentemente anticipato, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è introdotto

in via anticipata dal 1° Luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per gli operatori del settore dei

subappalti pubblici.

Cessioni di carburante

L’obbligo della fattura elettronica non riguarda le cessioni di carburanti in generale, ma solo quelle

nei confronti dei soggetti passivi d’imposta che effettuano acquisti di benzina e gasolio destinati ad

essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E del 30 Aprile 2018, specifica che l’obbligo anticipato di

fatturazione elettronica esclude le cessioni di benzina impiegata per motori che fanno parte di

impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e attrezzi simili. Pertanto, queste cessioni e quelle

relative a carburanti per motori per autotrazione diversi da benzina e gasolio (ad esempio GPL)

saranno soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica soltanto a partire dal 1° Gennaio 2019.

Nota bene! - Per le cessioni di carburanti, diversi da benzina e gasolio, utilizzati per autotrazione

rimane l’obbligo di compilazione della scheda carburante.

In aggiunta, l’ambito di applicazione della fattura elettronica per le cessioni di carburante riguarda

soltanto i rapporti tra i soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o

professione. Per le cessioni di benzina e gasolio effettuate nei confronti di soggetti privati (B2C), i

gestori dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri.

In contemporanea, a partire dal 1° Luglio 2018, ai fini della detraibilità dell’IVA (art. 19-bis1,

comma 1, lettera d)) e della deducibilità del costo (art. 164, comma 1-bis TUIR), i pagamenti relativi

ai rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili.

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I mezzi idonei ai fini della deducibilità del costo di acquisto del carburante e detraibilità dell’IVA,

individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018,

comprendono:

› gli assegni bancari, circolari e non, i vaglia cambiari e postali;

› quelli elettronici, tra cui, a titolo semplificativo: addebito diretto, bonifico bancario o

postale e bollettino postale;

› carte di debito, di credito, prepagate, ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico

disponibili che consentano l’addebito in conto corrente.

Si specifica che saranno ritenuti perfettamente validi ai fini della detraibilità dell’IVA e della

deducibilità del costo i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia

da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia (soggetti all’obbligo di

comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/73) sia da altri operatori finanziari.

L’Agenzia ha chiarito le modalità operative nel caso in cui i pagamenti del carburante siano

effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata. Ha infatti affrontato il caso, molto

frequente nella prassi aziendale, in cui il dipendente effettua un rifornimento di benzina presso un

distributore stradale durante una trasferta di lavoro pagando con la propria carta di debito/credito o

prepagata e successivamente il datore di lavoro gli rimborsi il relativo ammontare, ad esempio

tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione. Secondo l’Agenzia, non vi è dubbio che la

spesa sostenuta dal dipendente sia riferibile alla sfera imprenditoriale del datore di lavoro e che, di

conseguenza, sia deducibile dal reddito (fermo restando le ordinarie regole di deducibilità previste

dal TUIR). Oppure si pensi ai diversi servizi messi a disposizione da operatori del settore (come ad

esempio card, applicazioni per smartphone e tablet) che consentono l’acquisto di carburante con

addebito diretto sul conto corrente o tramite carta di credito. Anche in questo caso, a parere

dell’Agenzia, la spesa è senza dubbio riferibile al cessionario e, dunque, deducibile.

La fattura elettronica che ha per oggetto la cessione di benzina o gasolio non dovrà

necessariamente contenere gli elementi identificativi del mezzo di trasporto (ad esempio la targa),

come è invece previsto per la compilazione della scheda carburante. Tali informazioni saranno

soltanto facoltative e potranno essere inserite nel file della fattura elettronica al campo

“MezzoTrasporto” per consentire ai soggetti acquirenti la tracciabilità della spesa ai fini delle

imposte sui redditi. Dovrà invece essere obbligatoriamente compilato il campo “CodiceArticolo”

(inserendo la dicitura “CARB” seguita dal “CodiceValore” che identifica il tipo di carburante

fatturato) all’interno del dettaglio beni e servizi nel file della fattura elettronica.

Nota bene! - Si ritiene utile l’indicazione della targa in fattura ai fini della deducibilità del costo, in

quanto potrebbe essere richiesta in caso di controlli per la dimostrazione dell’inerenza, della

competenza e della congruità dell’acquisto all’attività d’impresa, professionale o artistica.

Qualora i soggetti acquirenti effettuino, contestualmente all’acquisto di benzina e gasolio, diverse

operazioni, tra cui alcune non soggette all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° Luglio 2018, e

queste vengano esposte in un’unica fattura, questa dovrà obbligatoriamente essere in formato

elettronico. Semplificando, l’impresa che intenda rifornirsi di benzina presso l’impianto stradale di

distribuzione e nello stesso momento acquisti servizi o beni di altra tipologia dovrà, a

documentazione dei diversi acquisti, farsi rilasciare necessariamente una fattura elettronica.

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L’emissione, trasmissione al SdI e ricezione delle fattura elettronica relative all’acquisto di carburanti

per motori per autotrazione dovrà avvenire secondo il formato e le modalità previste per la più

ampia platea degli operatori economici dal 1° Gennaio 2019, già precedentemente indicate.

Sarà possibile documentare cumulativamente più cessioni di carburante attraverso l’emissione di

una fattura differita, cioè un’unica fattura, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a

quello di effettuazione delle operazioni, per tutte le cessioni effettuate nei confronti del medesimo

cliente in un determinato mese solare. A questo fine, ogni acquisto di carburante dovrà risultare da

un documento analogico o informatico che riporti la data di rifornimento, i dati dell’acquirente e

del gestore dell’impianto, le caratteristiche e la quantità del carburante acquistato.

Nota bene! - Nell’ipotesi di rifornimento in assenza di personale, una volta finito il rifornimento, il

cliente deve ricordarsi di effettuare il pagamento con uno dei mezzi di pagamento tracciabili

(precedentemente individuati) e conservare i buoni consegna emessi dal distributore self service.

Approfondimento: i contratti di “netting”

La procedura di “netting” prevede la stipula di due contratti di somministrazione di carburante e

coinvolge tre diversi soggetti:

› la società petrolifera;

› il gestore dell’impianto di distribuzione del carburante;

› l’impresa cliente finale.

Il primo contratto è stipulato tra la società petrolifera e il gestore dell’impianto di distribuzione,

mentre il secondo contratto è stipulato tra l’impresa utilizzatrice e la compagnia petrolifera. Il primo

contratto prevede che il gestore dell’impianto di distribuzione si impegni ad effettuare prestazioni

periodiche, che consistono nel rifornimento di carburante, alle società utilizzatrici che hanno

sottoscritto il contratto con la compagnia petrolifera. L’impresa utilizzatrice, in virtù del secondo

contratto, riceve una carta di credito/debito/prepagata o un buono che utilizza per far rifornimento;

successivamente la compagnia petrolifera provvede a fatturare a quest’ultima il corrispettivo

dovuto. Naturalmente, anche il gestore dell’impianto di distribuzione, periodicamente, emette

fattura alla società petrolifera sulla base dei rifornimenti effettuati dalle società utilizzatrici.

I contratti di netting dunque consentono il pagamento del carburante in un momento successivo

alla cessione dello stesso. L’Agenzia delle Entrate, in riferimento a tali contratti, conferma che è

sempre possibile utilizzare le carte rilasciate alle imprese utilizzatrici da parte della società

petrolifera. Per quanto concerne la deducibilità del costo di acquisto di carburante e detraibilità

dell’IVA, tali carte sono ritenute idonee dal legislatore, a condizione che i rapporti tra gestore

dell’impianto di distribuzione e società petrolifera e tra quest’ultima e l’impresa utilizzatrice siano

regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili individuati con il provvedimento 73203/2018

(cioè carte di credito, debito, prepagatale, assegni bancari e postali ecc.).

In aggiunta, l’Amministrazione precisa che l’obbligo di pagamento con queste modalità all’atto

della cessione non necessariamente si accompagna a quello di fatturazione elettronica. Secondo

l’Agenzia, dovrà essere documentata con fattura elettronica solo l’operazione che vede la

compagnia petrolifera emettere carte (ricaricabili o meno) o buoni carburante (o qualsiasi altro

strumento) che consentano all’impresa utilizzatrice di recarsi per il rifornimento presso un impianto

di distribuzione gestito dalla stessa compagnia petrolifera.

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L’Agenzia distingue infatti tra i buoni carburante “monouso” e quelli “multiuso”. Qualora il buono

dia modo all’utilizzatore di rifornirsi presso impianti gestiti da diverse compagnie petrolifere, questo

si qualifica come “multiuso” e non vi è alcun obbligo per la società petrolifera di documentare la

cessione all’utilizzatore con la fattura elettronica. Tale cessione infatti non è soggetta ad IVA per

mancanza del presupposto oggettivo, poiché, secondo l’Amministrazione, al momento

dell’emissione del buono non sono noti il luogo della prestazione di servizio della cessione di beni

cui il buono si riferisce. I buoni “multiuso” non sono titoli rappresentativi di merce, ma

semplicemente documenti di legittimazione. Anche la cessione dei buoni alla società petrolifera da

parte del gestore per il rimborso e conversione in denaro, in quanto cessione di denaro, è esclusa

da IVA. Al contrario, è invece assoggettata ad IVA la cessione di carburante effettuata dal gestore

dell’impianto di servizio all’impresa utilizzatrice che intenda pagare il rifornimento con il buono

“multiuso”.

Settore degli appalti pubblici, subappaltatori e subcontraenti

L’obbligo di fatturazione elettronica interesserà dal 1° Luglio 2018 non solo i rapporti diretti tra

appaltatore e Pubblica Amministrazione, già attualmente soggetti a tale vincolo, ma anche tutti i

rapporti tra il titolare del contratto di appalto e gli eventuali subcontraenti o subappaltatori

“diretti”. Non saranno invece assoggettati all’obbligo in via anticipata gli ulteriori passaggi

successivi.

Per una migliore comprensione, facciamo un breve esempio. Supponiamo di avere tre imprese: A, B

e C. L’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione ed un contratto di

subappalto con l’impresa B per la realizzazione di alcune opere. Al contempo B si avvale di beni e

servizi resi da un ulteriore soggetto: l’impresa C. Le prestazioni rese da A alla Pubblica

Amministrazione e da B ad A dovranno necessariamente essere documentate tramite fattura

elettronica già a partire dal 1° Luglio 2018 Al contrario, le prestazioni o cessioni rese da C a B

resteranno escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica sino al 1° Gennaio 2019, data a partire

dalla quale entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Nota bene! - Per la prestazione resa da A alla pubblica Amministrazione restano valide le

disposizioni previste dal D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013, attualmente seguite dalle imprese che si

interfacciano con le PA, obbligate ad emettere fatture elettroniche. Per la prestazione resa da B ad

A, invece, valgono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 Aprile

2018.

Si riportano di seguito le principali differenze:

› Nella fatturazione elettronica verso la PA sono mantenute le cosiddette “notifiche d’esito

committente”. Queste consentono alla PA, una volta ricevuta la fattura ed entro 15 giorni

dalla ricezione, di inviare all’impresa una notifica di accettazione o rifiuto. In caso di rifiuto,

l’impresa emittente deve correggere la fattura e rinviarla alla PA. Nella fattura elettronica

tra privati (utilizzando i dati dell’esempio, tra B ed A) non è prevista questa possibilità. La

fattura può essere considerata omessa o venire scartata, al massimo entro 5 giorni

dall’invio.

› L’indirizzamento delle fattura elettronica verso la PA avviene indicando nel file della fattura

elettronica il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura. Nei rapporti

tra privati, ai fini della trasmissione della fattura elettronica, non è necessario indicare il

codice destinatario in quanto, da un lato, non tutti gli operatori economici sono tenuti a

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richiedere un codice destinatario (potendo utilizzare semplicemente la PEC), dall’altro

l’Agenzia consente agli operatori di scegliere la modalità di ricezione preferita

(comunicando allo SdI alternativamente l’indirizzo PEC o il codice destinatario) cosa che

renderà irrilevante quanto viene indicato in fattura.

› In caso di impossibilità di recapito da parte dello SdI, qualora la fattura sia indirizzata ad

una PA, trascorsi 10 giorni dall’invio della notifica di mancata consegna, lo SdI invia

all’impresa emittente un’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito.

Tale attestazione è composta da un file (contente sia la fattura originale che un file XML di

notifica) che dovrà essere inoltrato dall’impresa emittente alla PA utilizzando canali

differenti. Nei rapporti tra privati, il documento viene messo a disposizione del cessionario

o committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e,

contestualmente, il cedente o prestatore comunica a quest’ultimo che il documento è

disponibile in tale area (anche allegando una copia cartacea o analogica della fattura).

Infine, si specifica che nel file della fattura elettronica devono obbligatoriamente essere indicati il

Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unitario di Progetto (CUP) in uno dei seguenti blocchi

informativi: “DatiOridneAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” oppure

“Datifatturecollegate”. Il CIG e il CUP devono essere riportati non solo nelle fatture elettroniche

emesse nei confronti della PA, ma anche in quelle emesse dai subcontraenti o subappaltatori.

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14. I servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate

Per poter emettere, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche in formato XML, l’Agenzia delle

Entrate metterà a disposizione degli operatori economici diversi servizi. Tali servizi saranno gratuiti

e, come si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia del 30 Aprile 2018, avranno come obiettivo

principale quello di “rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i

tempi”.

In particolare, per semplificare il nuovo processo di fatturazione, saranno messi a disposizione:

› Un software installabile sul PC per la predisposizione della fattura elettronica.

› Un servizio web e un’app dedicata per l’emissione e l’indirizzamento al SdI delle fattura

elettronica.

› Un servizio di generazione di un codice a barre dimensionale (QR Code) per acquisire in

automatico i dati identificativi (informazioni anagrafiche IVA) del cessionario o committente

e l’indirizzo telematico. Il QR Code è reso disponibile a tutte le partite IVA nell’area web

riservata del sito internet dell’Agenzia.

› Un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario o committente, o un

intermediario delegato, potrà, registrandosi, indicare al SdI il canale telematico preferito

tramite il quale ricevere la fattura elettronica. Il SdI trasmetterà sempre fatture e note di

variazione all’indirizzo telematico registrato, prescindendo da quanto viene indicato

dall’emittente nel campo “CodiceDestinatario” o “PECDestinatario”.

› Un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e

ricevute tramite il SdI, disponibile nell’area web riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le fatture saranno disponibili in tale area sino al 31 Dicembre dell’anno successivo a quello

di ricezione o trasmissione tramite SdI.

› Servizi web di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica, disponibili al link:

http://www.fatturapa.gov.it/.

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› Un servizio di conservazione delle fatture elettroniche gratuito. Previa sottoscrizione di un

accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate disponibile nell’area riservata del sito

dell’Agenzia, sarà la stessa Agenzia a custodire i documenti elettronici per conto degli

operatori economici.

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15. L’autorizzazione dell’UE

Con decisione di esecuzione n. 593 datata 16 Aprile 2018 l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia

ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti passivi e nei confronti dei consumatori

finali, derogando agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE.

La misura speciale di deroga ha effetto temporaneo: dal 1° Luglio 2018 al 31 Dicembre 2021. La

decorrenza della proroga coincide con l’introduzione in via anticipata dell’obbligo di fatturazione

elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori nonché per i

subappaltatori e subcontraenti in appalti pubblici. Tuttavia, affinché l’obbligo di fatturazione

elettronica possa essere prorogato successivamente al 2021, l’Italia dovrà presentare una relazione

alla Commissione Europea sull’efficacia della misura speciale nel contrasto dell’evasione fiscale e

nella semplificazione della riscossione dell’IVA, fornendo una valutazione dei risultati raggiunti.

Elementi di difformità rispetto alla normativa nazionale

La decisione di esecuzione non sembra autorizzare pienamente quanto definito dalla normativa

italiana:

› Al paragrafo (1) della decisione del Consiglio del 16 Aprile 2018 infatti si fa riferimento

“all’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio

italiano”. Non sembrano dunque essere annoverati i soggetti passivi che si siano solo

identificati in Italia ai fini IVA mediante rappresentante fiscale oppure identificazione

diretta.

› Secondo un’opinione diffusasi nelle ultime settimane, il servizio di conservazione delle

fatture elettroniche messo a disposizione gratuitamente da parte dell’Agenzia delle Entrate

attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Servizio sarebbe in contrasto con la Direttiva

2006/112/CE, che all’art. 244 stabilisce che “ogni soggetto passivo deve provvedere

all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal

destinatario, oppure in suo nome e per conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha

ricevuto”. L’Italia, in assenza di un’apposita deroga a tale articolo, non sarebbe autorizzata

ad esonerare i soggetti passivi dall’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture

elettroniche.

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III. Rödl & Partner-contatti

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Francesco Bocci

Dottore Commercialista

Revisore legale

Partner

[email protected]

Tel.: +39 02 632 88 41

Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista

Revisore legale

Associate Partner

[email protected]

Tel.: +39 02 632 88 41

Camilla Valoti

Consulente

Junior Associate

[email protected]

Tel.: +39 02 632 88 41

Katharina Haberer

Dottore Commercialista

Revisore legale

Associate

[email protected]

Tel.: +39 0471 194 32 00

Emanuele Spagnoletti-Zeuli

Dottore Commercialista

Revisore legale

Associate

[email protected]

Tel.: +39 06 967 01 270

Enrico Cecchinato

Consulente del Lavoro

Associate Partner

[email protected]

Tel.: +39 049 804 69 11

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IV. Su di noi

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Rödl & Partner

Con un team composto da avvocati, commercialisti, revisori, consulenti di management e IT siamo

presenti in 108 uffici gestiti direttamente in 50 paesi. Nel mondo, i nostri Clienti si fidano dei nostri

4 500 colleghi.

In Italia Rödl & Partner è presente a Milano, Roma, Padova e Bolzano, con oltre 180 collaboratori in

grado di fornire consulenza a clienti sia nazionali che internazionali. L’attività di consulenza riguarda

in modo particolare i settori del diritto commerciale, fiscale, societario e del lavoro, l’assistenza nella

rilevazione di società, il settore delle energie rinnovabili, nonché la revisione del bilancio con

riguardo alle applicazioni del momento in un contesto internazionale.

Oltre che nei principali Paesi europei (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Paesi Baltici,

Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Russia, Romania, Ucraina ed

Ungheria) Rödl & Partner è presente negli Stati Uniti d'America, in Brasile, in Sud Africa, in Medio

Oriente (Emirati Arabi Uniti e Qatar) ed in Estremo Oriente (Cina, India, Indonesia, Malesia,

Singapore, Tailandia e Vietnam).

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