La fatturazione elettronica - Rödl & Partner · 2018-08-23 · L’escalation nella fatturazione...
Transcript of La fatturazione elettronica - Rödl & Partner · 2018-08-23 · L’escalation nella fatturazione...
Rimanere aggiornati
La fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica
Maggio 2018
Rödl & Partner
Largo Donegani, 2
20121-Milano
Italia
Layout:
Unternehmenskommunikation, Rödl & Partner
© Rödl & Partner
1
Indice
I. Editorial 2
II. Fatturazione elettronica 5
1. La fatturazione elettronica in breve 6
2. La fattura elettronica 9
3. Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione 10
4. Evoluzione della fatturazione elettronica 12
5. Fatturazione elettronica – cosa cambia e quando 13
6. Note di variazione e autofattura 14
7. Esclusioni soggettive dall‘obbligo e altre conseguenze della fatturazione
elettronica 15
8. Operazioni transfrontaliere 16
9. Profili sanzionatori 18
10. Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e la conservazione 19
11. L’esito della fattura elettronica 23
12. Quali opportunità 25
13. Fatturazione elettronica anticipata dal 1° luglio 2018 26
14. I servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate 31
15. L’autorizzazione dell’UE 33
III. Rödl & Partner-contatti 35
IV. Su di noi 37
2
I. Editorial
3
Care lettrici, cari lettori,
con questo e-book abbiamo voluto fare il punto della
situazione su un’importante novità che incide in modo deciso
sui processi amministrativi dei soggetti IVA italiani,
costringendo a riprogrammare tutto il ciclo attivo e quello
passivo relativi all’invio ed alla ricezione delle fatture.
La novità normativa impone l’obbligo di fatturare per via
elettronica dal 1° gennaio 2019 (obbligo anticipato al 1° luglio
2018 per alcune categorie di contribuenti) tutte le operazioni
effettuate da soggetti IVA italiani verso altri soggetti IVA
italiani. La novità normativa ha come scopo quello di
combattere l’evasione fiscale in materia IVA, un fenomeno che
in base alle statistiche dell’Unione Europea colpisce in particolar
modo l’Italia. La fatturazione elettronica obbligatoria dovrebbe
consentire, in base alle stime ministeriali, risparmi d’imposta
che a regime saranno di poco superiori ai 2 miliardi di Euro, tra
maggior IVA incassata e ricadute positive anche ai fini delle imposte dirette.
Ci si augura che l’introduzione si accompagni con l’eliminazione di alcuni provvedimenti che nel
recente passato hanno obbligato i contribuenti a fare salti mortali interpretativi ed amministrativi
per cercare di adempiere correttamente alle incalzanti novità in materia di IVA, come un diffuso
ricorso al reverse charge c.d. “interno” oppure l’introduzione dello split payment.
Tutti i soggetti IVA italiani dovranno preoccuparsi che le fatture vengano emesse nel formato
elettronico consentito e che queste vengano recapitate al sistema di smistamento delle fatture
approntato dalle nostre autorità fiscali, l’unico canale che darà validità, da una parte all’emissione
della fattura da parte del fornitore e dall’altra al diritto di esercitare la detrazione da parte del
cliente / committente.
Le autorità fiscali stanno compiendo uno sforzo (non senza qualche ritardo) per cercare di fornire
tutti gli strumenti utili ai contribuenti italiani per poter produrre, inviare e ricevere le fatture
elettroniche, ma conviene ribadire in questa sede quanto già molti operatori del settore stanno
ripetendo a convegni e seminari su questa novità normativa, ovvero che è difficilmente pensabile di
poter soddisfare le esigenze amministrative di aziende / realtà professionali poco più che minime
con i soli strumenti informatici messi a disposizione dalle autorità fiscali, mentre sarà indispensabile
che le aziende si accreditino per il tramite delle proprie software-house o sfruttando gli stessi
accreditamenti che le software-house hanno già approntato ai canali di invio e ricezione dei
documenti elettronici. Ciò consentirà il rispetto degli adempimenti fiscali in termini di corretta e
puntuale emissione dei documenti nel rispetto della forma e dei tempi di emissione senza ingolfare
il ciclo attivo e la possibilità di sfruttare le opportunità che la standardizzazione dei documenti
consentirà sul lato passivo in ambito di registrazione dei documenti ricevuti.
Stefan Brandes
4
Esortiamo quindi le aziende a fare riferimento per tempo ai propri provider di software per trovare
con loro la soluzione ideale per implementare questa importante novità normativa, cercando di
farla diventare un’opportunità.
Un caro saluto,
Stefan Brandes
Managing Partner, Italia
Torna all‘indice
5
II. Fatturazione elettronica
Di Pamela Ciarcià, Francesco Bocci e Camilla Valoti
6
1. La fatturazione elettronica in breve
La Legge di Bilancio (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017) ha previsto, dal 1° Gennaio 2019,
l’obbligo di fatturazione elettronica tra i soggetti IVA residenti, stabiliti e identificati in Italia.
Tale obbligo, limitatamente alle cessioni di benzina o gasolio per motori per autotrazione, e per le
prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici è anticipato al
1° Luglio 2018.
L’obbligo di fatturazione elettronica coinvolge l’emissione, la trasmissione e la conservazione del
documento rilevante ai fini IVA. Tale sistema di fatturazione esiste in Italia dal 2013, quando fu
introdotto l’obbligo di fatturare in modalità elettronica nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni.
L’escalation nella fatturazione elettronica
Dal 2017 è stata prevista la facoltà di utilizzare la fattura elettronica tra privati residenti, e l’ultima
Legge di Bilancio (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017) ha esteso, dal 1° Gennaio 2019, l’obbligo a
tutti i soggetti IVA, ad l’esclusione di alcuni soggetti “minimi” (contribuenti che si avvalgono del
regime fiscale di vantaggio e di quello dei forfetari).
I soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Le cessioni e prestazioni effettuate o ricevute
verso o da soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia non devono essere
certificate mediante fattura elettronica. Tali operazioni, c.d. “transfrontaliere”, se non già
documentate da bolla doganale o fattura elettronica, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle
Entrate1 con apposita comunicazione elettronica riassuntiva, simile all’attuale comunicazione dei
dati delle fatture attive e passive (il c.d. “Spesometro”).
1 Nel proseguo anche AE o Agenzia.
7
La fatturazione B2C
L’obbligo di fatturazione elettronica vale anche per le fatture verso consumatori finali (B2C;
ovviamente solo se il cliente richieda una fattura per documentare l’operazione). La Legge di
Bilancio prevede che le stesse siano messe a disposizione degli utenti sia mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate (in formato elettronico), sia direttamente dal soggetto
emittente (in formato cartaceo o analogico), salvo rinuncia da parte dell’acquirente di uno dei due
esemplari.
Le tre fasi dell’emissione della fatturazione elettronica
L’obbligo della fatturazione elettronica tra privati residenti dovrà seguire gli standard definiti
dall’Agenzia delle Entrate e prevedrà semplici passaggi:
› formazione della fattura (con un file in formato XML);
› trasmissione e ricezione della fattura tramite SdI – il Sistema di Interscambio, un “luogo
virtuale” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la ricezione, lo smistamento e
la conservazione di tutte le fatture elettroniche;
› conservazione digitale della fattura.
Le note di variazione
Non solo le fatture, ma anche le note di variazione dovranno essere gestite attraverso sistemi
elettronici.
Omessa fatturazione
Qualora l’emittente della fattura non rispetti gli obblighi di formato (XML) e trasmissione tramite
SdI, si renderanno applicabili le sanzioni per omessa fatturazione.
Il Provvedimento del 30 Aprile 2018
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 30 Aprile 2018 ha emanato un provvedimento (Nr.
89757) in cui sono fissate le modalità per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle
fatture elettroniche.
Generazione delle fatture
Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia (un software da installare sul PC, una procedura web, un’app dedicata e un QR code)
o tramite software disponibili di mercato.
Trasmissione delle fatture
La trasmissione potrà avvenire via PEC, utilizzando le procedure web e/o l’app dell’Agenzia o, con
preventivo accreditamento a SdI, tramite un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet
(SdIcop) o un sistema di trasmissione dei dati tra terminali remoti (SdIFtp).
Ricezione delle fatture
Per quanto riguarda la ricezione delle fatture, gli operatori economici potranno scegliere tra la
ricezione via PEC o per mezzo dei sistemi SdIcop e SdIFtp, ma in entrambi i casi non potranno
8
prescindere dalla collaborazione con i provider di software per acquisire l’originale della fattura in
formato XML e tradurla in un file che sia leggibile e allo tempo stesso utilizzabile.
Conservazione delle fatture
Anche sul fronte della conservazione elettronica l’Agenzia ha messo a disposizione gratuitamente
un servizio di conservazione delle fatture in formato XML, previa adesione ad un accordo di
servizio, disponibile nell’area web riservata di ciascun operatore sul sito dell’Agenzia
Obblighi dal 1° Luglio 2018
L’obbligo di fatturazione elettronica interesserà in via anticipata dal 1° Luglio 2018 le cessioni di
benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione e il settore dei
subappalti pubblici.
Tracciabilità degli acquisti di carburanti
Contestualmente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e
gasolio, a partire dal 1° Luglio 2018, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo,
gli acquisti di carburante dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili, individuati
con il provvedimento 73203/2018 (tra i quali carte di credito, debito, prepagate, assegni bancari e
postali ecc.).
Torna all‘indice
9
2. La fattura elettronica
La fattura elettronica è un documento digitale, introdotto con la Legge Finanziaria 2008 con
l’obiettivo di creare un quadro normativo e tecnologico adeguato per gestire in maniera elettronica
il sistema di fatturazione e di controllo fiscale. Tale documento viene trasmesso dal mittente,
appunto in formato digitale, e conservato nello stesso formato dal ricevente. Come per il
documento tradizionale, vi è un soggetto fornitore (di un bene o servizio) che emette il documento,
e il destinatario del bene o servizio (acquirente) che riceve il documento trasmesso.
Dal punto di vista del contenuto, le fatture elettroniche non differiscono dalle fatture tradizionali.
Infatti, la fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni previste dall’art. 21 del
DPR 633/72 o, nel caso di fattura semplificata, quelle definite dall’art. 21-bis del medesimo
decreto. Il file della fattura elettronica consente in ogni caso di inserire, ad integrazione delle
informazioni obbligatorie, ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.
Dal punto di vista formale, la fattura elettronica ha lo stesso valore legale della fattura cartacea.
Il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è
un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), ovvero un linguaggio
informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un
documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti dalla legge. In aggiunta, la
fattura elettronica in formato XML deve essere strutturata in modo tale da garantire la non
modificabilità degli atti, dei fatti e dei dati nella stessa rappresentati.
Torna all‘indice
10
3. Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione
La fatturazione elettronica è da qualche anno obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione,
quindi verso Ministeri, Agenzie, Enti, e anche tutte le altre pubbliche amministrazioni.
Il sistema di fatturazione elettronica verso la PA coinvolge:
› il fornitore o il suo intermediario;
› il Sistema di Interscambio (SdI);
› la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
L’amministrazione soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al proprio
fornitore un codice identificativo univoco di 6 campi composto da lettere e numeri. Il codice è
denominato “codice ufficio” per la fatturazione elettronica. Il codice deve essere riportato nella
fattura elettronica insieme alla Partita IVA, all’indirizzo, alla data del documento e a tutti gli altri
dati rilevanti ai fini fiscali. Dopo essere stato compilato elettronicamente, il documento deve essere
firmato digitalmente dal soggetto emittente, a garanzia dell’integrità delle informazioni contenute
nella fattura e dell’autenticità dell’emittente. La fattura firmata transiterà nel Sistema di
Interscambio, che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche. Il
Sistema deve essere considerato come uno snodo tra gli attori coinvolti nella fatturazione
elettronica e ha il compito di verificare che il formato del documento sia corretto e che i dati inseriti
siano completi.
Effettuati i controlli, grazie al codice univoco, il sistema provvede a inviare la fattura alla Pubblica
Amministrazione destinataria.
Inoltre, con l’utilizzo della firma digitale e la tracciatura del flusso delle fatture, la fattura elettronica
garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto.
Il sistema di interscambio (SdI) nei rapporti con la PA
Per ottemperare all’obbligo di fatturazione elettronica è stato realizzato dall’Agenzia delle Entrate il
cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI).
Le funzioni del sistema SdI sono quelle di:
› ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della “FatturaPA” (in formato
XLM, l’unico accettato per Legge);
11
› effettuare tutti i controlli sui file ricevuti;
› inoltrare le fatture ricevute (in formato XML) agli enti pubblici, destinatari delle fatture.
Torna all‘indice
12
4. Evoluzione della fatturazione elettronica
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto diverse disposizioni che riguardano l’imposta sul valore
aggiunto, e tra gli interventi principali vi è quello relativo all’introduzione dell’obbligo generalizzato
di fatturazione elettronica a partire dal 1° Gennaio 2019.
Con le nuove modifiche la fattura elettronica diverrà uno strumento obbligatorio anche nei rapporti
tra “privati” (B2B o B2C) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Già dal 1° Gennaio 2017 era stata prevista la facoltà di adottare la fatturazione elettronica tra
privati, opzione che sembra sia già stata esercitata da circa 50.000 soggetti.
Torna all‘indice
13
5. Fatturazione elettronica – cosa cambia e quando
Con l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, previsto per il 1° Gennaio 2019,
verrà meno l’obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture attive e passive
(“Spesometro”).
Il motivo risiede nel fatto che la veicolazione di tutte le fatture tramite il Sistema di Interscambio e
l’utilizzo di un formato strutturato XML permette all’Amministrazione finanziaria di avere a
disposizione, in tempo reale, i dati delle operazioni rilevanti a fini IVA.
Non è prevista, al momento, l’abolizione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni
periodiche dell’IVA ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. 78/2010.
La progressiva introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica vedrà inizialmente interessati,
già dal prossimo 1° Luglio 2018, gli operatori che intervengono nella filiera commerciale dei
carburanti, oltre che nella filiera degli appalti pubblici.
Dal 1° Settembre 2018, invece, prenderà il via l’obbligo di fattura elettronica per le operazioni
emesse nell’ambito del tax free shopping, ai sensi dell’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972.
L’obbligo di fatturazione elettronica vale anche per le fatture verso consumatori finali (B2C) ma con
la seguente modalità: al momento dell’acquisto l’esercente emetterà una fattura elettronica e
contestualmente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una copia della fattura in
formato elettronico e in formato analogico; è fatta salva la facoltà del consumatore di rinunciare
alla copia elettronica o cartacea del documento.
La fattura elettronica emessa dall’esercente sarà messa a disposizione del consumatore nella sua
area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Torna all‘indice
14
6. Note di variazione e autofattura
A partire dal 1 Gennaio 2019 anche le note di variazione IVA transiteranno obbligatoriamente nel
Sistema di Interscambio dell’AE. In particolare, le regole tecniche per la fatturazione elettronica (che
verranno approfondite al successivo paragrafo “10. Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e
la conservazione”) varranno anche per le c.d. note di credito. Tuttavia, come specificato nel
provvedimento del Direttore dell’AE del 30 Aprile 2018, lo SdI non gestisce le richieste di variazioni
inviate dal cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore, quindi non saranno
ammesse note di variazione (le c.d. “note di debito”) provenienti da questi soggetti2.
Per quanto riguarda l’autofattura, il provvedimento dell’Agenzia fa soltanto riferimento alla
cosiddetta “autofattura-denuncia”, cioè al caso in cui il soggetto passivo non riceva la fattura entro
quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione e sia obbligato ad emettere un’autofattura
per regolarizzare l’operazione al posto del cedente/prestatore3. In questa ipotesi il soggetto passivo
dovrà trasmettere l’autofattura al SdI compilando nel file della fattura elettronica il campo
“TipoDocumento” con un codice convenzionale e contestualmente le sezioni anagrafiche del
cedente o prestatore con i propri dati e quelle del cessionario o committente con i dati del
fornitore.
Le altre autofatture, ad esempio l’acquisto di servizi da fornitori extracomunitari, non sono state
disciplinate dal Provvedimento del 30 Aprile 2018. Al momento si attendono quindi indicazioni
operative.
Torna all‘indice
2 Il cedente o prestatore, ex art. 26 del DPR 633/72, ha la facoltà di ridurre l’IVA di un’operazione (per prassi emettendo una
nota di credito) e l’obbligo di incrementare (per prassi emettendo una nota di debito) qualora si modifichino uno o più
elementi dell’operazione originaria. Nella prassi aziendale è pratica diffusa, specie in alcuni settori commerciali, che sia il
cessionario o committente ad emettere, in luogo del fornitore, una nota di debito. Tutto ciò non sarà più possibile, poiché la
nota di variazione dovrà essere emessa in via ordinaria dal cedente o prestatore, in quanto il SdI è in grado di gestire solo le
note di variazione emesse da quest’ultimo.
3 Si parla di “autofattura-denuncia”, perché la circostanza va denunciata all’AE, a cui va pagata l’IVA corrispondente e
segnalato il cedente inadempiente.
15
7. Esclusioni soggettive dall‘obbligo e altre
conseguenze della fatturazione elettronica
Le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica non si applicano ai soggetti passivi che applicano
il c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 Luglio 2011 e il
regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190 del 23 Dicembre 2014.
L’emissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio non rappresenta l’unica
novità. A corollario del predetto obbligo vengono previste le seguenti misure:
› la riduzione di due anni dei termini di accertamento a favore dei soggetti che garantiscono,
nei modi che dovranno essere stabiliti da un decreto ministeriale, la tracciabilità dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
› è previsto che l’AE metta a disposizione dei contribuenti in contabilità semplificata alcuni
servizi di assistenza online, basati sui dati acquisiti mediante:
› le fatture elettroniche,
› le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché
› i dati dei corrispettivi.
› Tali servizi garantiranno ai contribuenti la messa a disposizione da parte dell’AE degli
elementi informativi necessari per la predisposizione della liquidazione periodica dell’IVA,
della dichiarazione annuale IVA e dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli
effettuati, nonché delle bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle
imposte da versare.
Torna all‘indice
16
8. Operazioni transfrontaliere
A corollario dell’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di
Interscambio è previsto l’obbligo di trasmissione telematica all’AE dei dati relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.
I soggetti passivi residenti, o stabiliti, o identificati nel territorio dello Stato dovranno trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni (che non sono state oggetto
di formalità doganali) effettuate con controparti non residenti, non stabilite e non identificate nel
territorio dello Stato (una sorta di “Spesometro transfrontaliero”), a meno che per tali operazioni
siano state emesse o ricevute fatture elettroniche attraverso il sistema di Interscambio SdI.
In questo modo l’AE potrà acquisire tutte le informazioni relative alle operazioni IVA che non siano
già state intercettate dall’Amministrazione doganale o dal SdI.
La comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere dovrà essere trasmessa entro l’ultimo
giorno del mese successivo alla data di emissione del documento o alla data di ricezione della
fattura. In sostanza, ad oggi sembra che per quanto concerne gli scambi intracomunitari saranno
duplicate le informazioni già inviate con i modelli Intrastat.
L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento 89757/2018) specifica che per “data di ricezione” si
intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
I dati oggetto della comunicazione saranno i seguenti:
› dati identificativi del cedente/prestatore;
› dati identificativi del cessionario/committente;
› data del documento comprovante l’operazione;
› data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
› numero del documento,
› base imponibile;
› aliquota IVA applicata ovvero, qualora l’operazione non comporti l’annotazione
dell’imposta, la tipologia dell’operazione.
Sarà possibile anche la trasmissione al SdI di fatture elettroniche verso soggetti passivi non residenti
nel territorio dello Stato: sarà sufficiente compilare il campo “CodiceDestinatario” del file della
17
fattura elettronica indicando “XXXXXXX”. In questo modo il SdI riuscirà a comprendere
automaticamente che la fattura è emessa nei confronti di un soggetto estero.
Contemporaneamente alla trasmissione delle fattura elettronica al SdI, il fornitore italiano dovrà
però inviare al cliente estero una copia cartacea o analogica della fattura.
Omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Il comma 915 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede una specifica sanzione amministrativa
in caso di omessa o errata trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere: 2
euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è
ridotta alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici
giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione dei
dati corretti.
E’ esclusa l’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997).
Torna all‘indice
18
9. Profili sanzionatori
Dal 1° Gennaio 2019, e in via anticipata dal 1° Luglio 2018 per le cessioni di carburante per
autotrazione e per le operazioni nell’ambito dei subappalti pubblici, le fatture si considereranno
non emesse se non vengono predisposte in formato XML e trasmesse tramite Sistema di
Interscambio (SdI).
All’emittente delle fatture saranno applicabili le sanzioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 per
le violazioni relative agli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni
soggette a IVA, con la previsione di una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa
all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
I soggetti passivi, per poter detrarre l’IVA senza avere ricevuto dai loro fornitori una fattura
elettronica, saranno obbligati ad adempiere mediante il SdI agli obblighi documentali previsti
dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 471/19974. Dovranno pertanto provvedere alla regolarizzazione
della fattura, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un
minimo di euro 250.
Torna all‘indice
4 La suddetta “autofattura-denuncia”.
19
10. Adempimenti per l’emissione, la trasmissione e la
conservazione
Con il provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018, l’Agenzia ha emanato le regole tecniche per la
corretta emissione, trasmissione e ricezione, tramite il SdI, delle fatture elettroniche per le
operazioni tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.
Nelle motivazioni del provvedimento è specificato che, per le fatture elettroniche da inviare alla
Pubblica Amministrazione, restano valide le regole tecniche vigenti, previste dal D.M. n. 53 del
2013.
Emissione della fattura
Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia rende disponibili sia una procedura web5, sia
un’applicazione utilizzabile da dispositivo mobile (app), che un software installabile sul PC.
I servizi online messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate permettono di creare il
documento secondo tre modalità:
› inserendo i dati da zero;
› riprendendo l’ultima fattura generata e modificandola;
› importando un file XML già generato in precedenza.
Si segnala che chi volesse sin da ora condurre una semplice simulazione della procedura di
emissione della fattura elettronica lo potrà fare, dotandosi delle credenziali di accesso ai servizi
telematici dell’Agenzia o di una PEC, al seguente link: http://www.fatturapa.gov.it/
Nota bene! - I soggetti che già dispongono di un canale accreditato (web service o Ftp) presso il
SdI possono attivare una vera e propria sperimentazione del processo inviando una richiesta di
sperimentazione e seguendo le istruzioni contenute nel modello “Richiesta di Sperimentazione”.
5 Istruzioni disponibili al seguente link:
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/
20
Trasmissione e ricezione della fattura tramite SdI (Sistema di Interscambio)
La fattura elettronica è trasmessa per conto del soggetto obbligato ad emetterla o da un
intermediario6 al SdI con le seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata (PEC): il file della fattura elettronica costituisce l’allegato del
messaggio di posta che non potrà superare la dimensione di 30 megabytes;
b) servizi informatici messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la
procedura web e l’app;
c) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet (SdICoop);
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo (SdIFtp).
Con l’utilizzo della PEC è garantita l’identificazione del soggetto trasmittente, che pertanto non
dovrà ricorrere a procedure di identificazione propedeutiche alla trasmissione. Il SdI entrerà per la
prima volta in contatto con il soggetto trasmittente nel momento in cui riceverà il primo messaggio
di posta elettronica da parte di quest’ultimo.
Al contrario, i canali di trasmissione di cui alle lettere c) e d) necessitano di un accreditamento
preventivo al SdI affinché vengano impostate le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture
informatiche del soggetto trasmittente e quelle del SdI. Al termine della procedura di
accreditamento, il SdI associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre
(“Codice Destinatario”)7.
La fattura elettronica è successivamente recapitata dal SdI al soggetto cessionario o committente o,
per conto di quest’ultimo, ad un intermediario, attraverso le seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata (PEC);
b) sistema di cooperazione applicativa su rete Internet (SdICoop);
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo (SdIFtp).Il recapito
avviene con le stesse modalità già descritte per la trasmissione, ad esclusione del canale che
si avvale dei servizi informatici (web e app) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Come per la trasmissione, le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo
di accreditamento e, dunque, richiedono il supporto di una società di software che, agendo come
intermediario, stipula un accordo con il SdI. D'altra parte, anche gli operatori economici che
intendono ricevere le fatture elettroniche tramite PEC non potranno gestirsi in completa
autonomia, poiché avranno bisogno di un software per acquisire l’originale della fattura in formato
XML e tradurla in un file che sia leggibile e al tempo stesso utilizzabile. La fattura elettronica
ricevuta tramite PEC si presenta infatti in un formato “scomodo” e illeggibile, poiché non consente
di evincere né l’emittente né l’oggetto.
6 Gli operatori economici, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio, possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio SdI.
7 Istruzioni (in italiano e in inglese) disponibili al seguente link: http://sdi.fatturapa.gov.it/
Ai fini dell’accreditamento è necessaria la sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale, da parte del soggetto
trasmittente di un accordo di servizio. L’accordo ha come scopo quello di definire le regole di colloquio tra il soggetto
trasmittente e il SdI. È bene precisare che la procedura di accreditamento necessita di esperti informatici (“Questa sezione è
dedicata ai soggetti che intendono accreditare il proprio canale, vale a dire il Web-service, Porta di Dominio o FTP, presso il
Sistema di Interscambio”) e gli operatori economici non potranno farlo in autonomia. Saranno le software house infatti ad
accreditarsi al SdI gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale assegnerà a ciascuna un proprio “CodiceDestinatario”. Il cod ice
destinatario non sarà univoco ma verrà assegnato a ciascuna software house accreditata al SdI, la quale, successivamente, lo
dovrà trasmettere ai propri clienti affinché possano emettere e ricevere le fatture elettroniche tramite i servizi da questa
forniti. Tale codice definisce semplicemente un luogo virtuale dove vengono mandate le fatture elettroniche, una sorta di
“cartella” alla quale ogni operatore economico potrà accedere con le proprie credenziali e avere a disposizione tutte le
fatture emesse nei propri confronti.
21
Il soggetto emittente dovrà compilare il campo “CodiceDestinatario” del file fattura elettronica
secondo le seguenti modalità:
a) inserendo il codice destinatario fornito dal cessionario o committente, qualora quest’ultimo si
avvalga delle modalità di ricezione di cui ai punti b) e c) (sistema di cooperazione applicativa
su rete Internet o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP);
b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo
“PECDestinatario” con l’indirizzo PEC fornitogli dal cessionario o committente;
c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il cessionario o
committente i) sia un consumatore finale, ii) sia un soggetto passivo che rientra nel c.d.
“regime di vantaggio”, iii) non abbia comunicato all’emittente il codice destinatario o la
propria PEC.
Per l’indirizzamento delle fatture al cessionario o committente, l’Agenzia delle Entrate rende
disponibile un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario o committente, o per suo
conto l’intermediario, può indicare al SdI il canale preferito (di cui ai punti a) b) e c)) per la ricezione
del file fattura elettronica.
Nota Bene! – La procedura di registrazione, che consente al contribuente di indicare l’indirizzo
telematico al quale desidera ricevere le fatture, è disponibile accedendo alla propria area web del
sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e Corrispettivi”.
Nota Bene! – Un volta che il cessionario o committente si è preregistrato, il SdI trasmetterà fatture
e note di variazione sempre all’indirizzo telematico registrato, prescindendo da quanto viene
indicato dall’emittente nel campo “CodiceDestinatario”.
Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito al cliente non fosse possibile (ad
esempio nel caso di canale telematico non attivo o casella PEC piena), il SdI rende disponibile a
quest’ultimo la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Al
contempo, il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al proprio cliente, per vie diverse dal
SdI, che l’originale della fattura è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia
delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche tramite consegna, mediante i canali
tradizionali (e-mail ecc.), di una copia cartacea o informatica della fattura. Qualora il cliente sia un
consumatore finale, la comunicazione mediante consegna diretta di una copia informatica o
analogica della fattura elettronica non è facoltativa, ma obbligatoria.
Nota bene! – Dalla lettura del Provvedimento del 30 Aprile 2018 sembrerebbe evincersi che i
cessionari o committenti (ad eccezione di consumatori finali e soggetti forfetari e in regime di
vantaggio) non possano limitarsi a conservare e contabilizzare la copia cartacea o informatica, ma
debbano obbligatoriamente recuperare l’originale della fattura in formato XML presso la propria
area web riservata.
Infine, tra le soluzioni proposte dall’Agenzia per agevolare l’automazione dei processi e facilitare il
compito ai titolari di partita IVA, oltre all’app precedentemente menzionata, sarà disponibile un
servizio web per la generazione di un QR code che potrà essere mostrato al fornitore per consentire
a questo di acquisire in automatico i dati IVA identificativi del cliente. Tale codice QR sarà messo a
disposizione di tutte le partite IVA in un’area autenticata del sito web dell’AE.
22
Conservazione digitale della fattura
Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente
le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI utilizzando il
servizio di conservazione elettronica (conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, CAD) predisposto da Sogei (società che gestisce i servizi informatici dell’Agenzia delle
Entrate) e messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, per usufruire del servizio di conservazione di cui ai periodi precedenti, gli operatori
economici devono preventivamente aderire all’Accordo di Servizio pubblicato nell’area riservata del
sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate vale, come
specificano le motivazioni del provvedimento del 30 Aprile 2018, non solo ai fini tributari, ma
anche civilistici. Con l’adesione all’accordo di servizio si assolvono quindi tutti gli obblighi di
conservazione previsti dalle regole di cui al D.M. 17 Giugno 2014 e di cui al Dpcm 3 Dicembre
2013.
La conservazione elettronica dei documenti è l’unica modalità per gestire a norma e nel tempo tutti
i documenti e i file informatici e i documenti analogici dematerializzati. Il mancato rispetto dei
principi normativi e tecnici di conservazione ha come conseguenza l’inutilizzabilità del documento
informatico, che può perdere la sua validità giuridica nei confronti di terzi in caso di contestazione
commerciale, in caso di tutela giurisdizionale e in risposta a richieste delle autorità pubbliche.
Torna all‘indice
23
11. L’esito della fattura elettronica
Il SdI, prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, accerta che il file fattura sia provvisto
delle informazioni obbligatorie e sia coerente con i dati esposti. I tempi di elaborazione del SdI
variano da pochi minuti fino ad un massimo di 5 giorni, anche in funzione dei momenti di elevata
concentrazione degli invii delle fatture elettroniche.
Si possono verificare due esiti:
› Esito positivo: la fattura si considera emessa, con conseguente rilascio della ricevuta di
consegna da parte del SdI, nel momento in cui si verifica il recapito al destinatario o la
messa a disposizione della fattura nell’area web riservata del sito dell’Agenzia;
› Esito negativo: la fattura si considera non emessa e il SdI invia all’emittente, al più tardi
entro 5 giorni dall’invio, una ricevuta di scarto. Tecnicamente l’emittente dovrà effettuare
una variazione contabile con storno della registrazione ai soli fini interni (i.e. senza la
trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI) e procedere ad una nuova trasmissione del
documento corretto.
Tra i controlli che vengono effettuati dal SdI vi sono:
› controllo della nomenclatura ed unicità del file trasmesso (anno e numero della fattura);
› controllo sulla dimensione del file;
› controllo della validità delle informazioni contenute nel file della fattura elettronica (validità
del “CodiceDestinatario” o del codice fiscale o della partita IVA inseriti, presenza degli
stessi nell’anagrafe tributaria);
› controllo sulla recapitabilità della fattura;
› controllo sulla validità del certificato di firma, qualora il file della fattura elettronica sia
firmato digitalmente (per esempio: certificato di firma scaduto, revocato ecc.).
Nei rapporti B2B tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia sono state eliminate le
cosiddette “notifiche d’esito committente”, cioè la possibilità da parte del cessionario o
committente di accettare ovvero rifiutare la fattura elettronica8. Questa semplificazione però
riguarda, al momento, solo la fatturazione obbligatoria tra privati, riportando il contradditorio tra le
8 Questa facoltà riconosciuta ai cessionari / committenti è prerogativa solo della Pubblica Amministrazione.
24
parti nell’ambito dei normali rapporti commerciali. Per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
invece rimane il termine di 15 giorni per rifiutare le fatture elettroniche ricevute.
La data di esigibilità e detraibilità dell’imposta
In merito alla data di esigibilità dell’imposta, questa è identificabile con la data di emissione della
fattura elettronica, riportata nel campo “Data” del file della fattura ai sensi degli artt. 21 e 21-bis
del DPR 633/1972. Pertanto il documento si considera emesso per il cedente/ prestatore alla data di
emissione della fattura di vendita, con esito positivo notificato dallo SdI. L’IVA sarà pertanto
esigibile a partire dalla data di emissione della fattura.
Per quanto riguarda invece il termine a partire dal quale l’IVA è detraibile, questo si identifica con la
data di ricezione (questo è quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), cioè con la data attestata al destinatario dai canali
telematici di ricezione (SdICop e SdIFtp) o alla data di presa visione della fattura elettronica nell’area
riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è depositata dal SdI. Dunque, ai fini della
detrazione dell’IVA nella liquidazione mensile o trimestrale, è necessario che la data di ricezione del
file XML della fattura elettronica sia antecedente al termine per effettuare la liquidazione periodica
del mese di riferimento ex. art. 1 del DPR 100/98.
Nota bene! - Qualora la fattura sia messa a disposizione sul sito web del cessionario o prestatore,
lo SdI comunica al cedente o prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica.
A tal proposito assume rilevanza l’esercizio del “diritto alla detrazione”, con particolare riferimento
alla possibilità di portare in detrazione l’IVA delle fatture ricevute tra il 1° e il 16 del mese nella
liquidazione del mese precedente. Nella Circolare 1/E del 2018 l’Agenzia ha ribadito che ai fini della
detrazione dell’IVA occorre, oltre all’avvenuta esigibilità dell’imposta, il formale possesso della
fattura. Non sarebbe dunque possibile includere nella liquidazione del mese precedente le fatture
ricevute nei primi 16 giorni del mese successivo. Questo però potrebbe creare un problema di
asincronia: qualora il fornitore emetta la fattura elettronica il 31 Dicembre e il cliente la riceva
successivamente, ad esempio il 2 Gennaio, il primo potrebbe includerla nella liquidazione IVA di
Dicembre, mentre il secondo dovrebbe attendere la liquidazione IVA di Gennaio per esercitare la
detrazione.
Sempre per quanto concerne la ricezione, qualora il recapito della fattura elettronica non sia
possibile tramite PEC o Codice Destinatario e la fattura venga messa a disposizione dell’acquirente
nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia, la fattura si considera ricevuta alla data di
presa visione. In questa ipotesi, potrebbe verificarsi una situazione paradossale qualora il cliente
non prenda mai visione della fattura, poiché andrebbe ad allungare sine die l’orizzonte temporale
per l’esercizio della detrazione.
Torna all‘indice
25
12. Quali opportunità
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica impone agli operatori economici di adeguarsi
e prepararsi alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Sebbene le difficoltà di
adeguamento al nuovo processo di fatturazione possano sembrare maggiori dei relativi benefici, vi
saranno anche delle opportunità derivanti dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Innanzitutto, gli operatori economici potranno sapere da subito, nel momento in cui trasmettono la
fattura tramite il SdI, se questa risulta formalmente corretta. Quindi, per esempio, non vi
dovrebbero più essere problemi legati all’emissione di fatture verso una Partita IVA inesistente,
poiché nel momento in cui la fattura viene trasmessa al SdI questo effettua dei controlli sulla
correttezza formale del contenuto.
Inoltre, per quanto riguarda la ricezione delle fatture, i professionisti non dovranno più attendere le
tempistiche del cliente per ricevere tutti i documenti rilevanti ai fini IVA: le fatture elettroniche
saranno infatti disponibili in tempo reale, e ciò potrà ridurre la possibilità di errore.
Infine, la ricezione della fattura elettronica tramite il proprio software contabile accreditato al SdI
potrà permettere la registrazione automatica in contabilità. Potranno essere registrati in automatico
l’anagrafica del fornitore, l’importo della fattura, la data e il numero del documento. Ciò che
semplicemente dovrà essere imputato sarà il centro di costo e la quota di detraibilità dell’IVA.
Torna all‘indice
26
13. Fatturazione elettronica anticipata dal 1° luglio
2018
Come già precedentemente anticipato, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è introdotto
in via anticipata dal 1° Luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per gli operatori del settore dei
subappalti pubblici.
Cessioni di carburante
L’obbligo della fattura elettronica non riguarda le cessioni di carburanti in generale, ma solo quelle
nei confronti dei soggetti passivi d’imposta che effettuano acquisti di benzina e gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E del 30 Aprile 2018, specifica che l’obbligo anticipato di
fatturazione elettronica esclude le cessioni di benzina impiegata per motori che fanno parte di
impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e attrezzi simili. Pertanto, queste cessioni e quelle
relative a carburanti per motori per autotrazione diversi da benzina e gasolio (ad esempio GPL)
saranno soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica soltanto a partire dal 1° Gennaio 2019.
Nota bene! - Per le cessioni di carburanti, diversi da benzina e gasolio, utilizzati per autotrazione
rimane l’obbligo di compilazione della scheda carburante.
In aggiunta, l’ambito di applicazione della fattura elettronica per le cessioni di carburante riguarda
soltanto i rapporti tra i soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o
professione. Per le cessioni di benzina e gasolio effettuate nei confronti di soggetti privati (B2C), i
gestori dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri.
In contemporanea, a partire dal 1° Luglio 2018, ai fini della detraibilità dell’IVA (art. 19-bis1,
comma 1, lettera d)) e della deducibilità del costo (art. 164, comma 1-bis TUIR), i pagamenti relativi
ai rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili.
27
I mezzi idonei ai fini della deducibilità del costo di acquisto del carburante e detraibilità dell’IVA,
individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 73203/2018,
comprendono:
› gli assegni bancari, circolari e non, i vaglia cambiari e postali;
› quelli elettronici, tra cui, a titolo semplificativo: addebito diretto, bonifico bancario o
postale e bollettino postale;
› carte di debito, di credito, prepagate, ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico
disponibili che consentano l’addebito in conto corrente.
Si specifica che saranno ritenuti perfettamente validi ai fini della detraibilità dell’IVA e della
deducibilità del costo i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia
da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia (soggetti all’obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/73) sia da altri operatori finanziari.
L’Agenzia ha chiarito le modalità operative nel caso in cui i pagamenti del carburante siano
effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata. Ha infatti affrontato il caso, molto
frequente nella prassi aziendale, in cui il dipendente effettua un rifornimento di benzina presso un
distributore stradale durante una trasferta di lavoro pagando con la propria carta di debito/credito o
prepagata e successivamente il datore di lavoro gli rimborsi il relativo ammontare, ad esempio
tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione. Secondo l’Agenzia, non vi è dubbio che la
spesa sostenuta dal dipendente sia riferibile alla sfera imprenditoriale del datore di lavoro e che, di
conseguenza, sia deducibile dal reddito (fermo restando le ordinarie regole di deducibilità previste
dal TUIR). Oppure si pensi ai diversi servizi messi a disposizione da operatori del settore (come ad
esempio card, applicazioni per smartphone e tablet) che consentono l’acquisto di carburante con
addebito diretto sul conto corrente o tramite carta di credito. Anche in questo caso, a parere
dell’Agenzia, la spesa è senza dubbio riferibile al cessionario e, dunque, deducibile.
La fattura elettronica che ha per oggetto la cessione di benzina o gasolio non dovrà
necessariamente contenere gli elementi identificativi del mezzo di trasporto (ad esempio la targa),
come è invece previsto per la compilazione della scheda carburante. Tali informazioni saranno
soltanto facoltative e potranno essere inserite nel file della fattura elettronica al campo
“MezzoTrasporto” per consentire ai soggetti acquirenti la tracciabilità della spesa ai fini delle
imposte sui redditi. Dovrà invece essere obbligatoriamente compilato il campo “CodiceArticolo”
(inserendo la dicitura “CARB” seguita dal “CodiceValore” che identifica il tipo di carburante
fatturato) all’interno del dettaglio beni e servizi nel file della fattura elettronica.
Nota bene! - Si ritiene utile l’indicazione della targa in fattura ai fini della deducibilità del costo, in
quanto potrebbe essere richiesta in caso di controlli per la dimostrazione dell’inerenza, della
competenza e della congruità dell’acquisto all’attività d’impresa, professionale o artistica.
Qualora i soggetti acquirenti effettuino, contestualmente all’acquisto di benzina e gasolio, diverse
operazioni, tra cui alcune non soggette all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° Luglio 2018, e
queste vengano esposte in un’unica fattura, questa dovrà obbligatoriamente essere in formato
elettronico. Semplificando, l’impresa che intenda rifornirsi di benzina presso l’impianto stradale di
distribuzione e nello stesso momento acquisti servizi o beni di altra tipologia dovrà, a
documentazione dei diversi acquisti, farsi rilasciare necessariamente una fattura elettronica.
28
L’emissione, trasmissione al SdI e ricezione delle fattura elettronica relative all’acquisto di carburanti
per motori per autotrazione dovrà avvenire secondo il formato e le modalità previste per la più
ampia platea degli operatori economici dal 1° Gennaio 2019, già precedentemente indicate.
Sarà possibile documentare cumulativamente più cessioni di carburante attraverso l’emissione di
una fattura differita, cioè un’unica fattura, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni, per tutte le cessioni effettuate nei confronti del medesimo
cliente in un determinato mese solare. A questo fine, ogni acquisto di carburante dovrà risultare da
un documento analogico o informatico che riporti la data di rifornimento, i dati dell’acquirente e
del gestore dell’impianto, le caratteristiche e la quantità del carburante acquistato.
Nota bene! - Nell’ipotesi di rifornimento in assenza di personale, una volta finito il rifornimento, il
cliente deve ricordarsi di effettuare il pagamento con uno dei mezzi di pagamento tracciabili
(precedentemente individuati) e conservare i buoni consegna emessi dal distributore self service.
Approfondimento: i contratti di “netting”
La procedura di “netting” prevede la stipula di due contratti di somministrazione di carburante e
coinvolge tre diversi soggetti:
› la società petrolifera;
› il gestore dell’impianto di distribuzione del carburante;
› l’impresa cliente finale.
Il primo contratto è stipulato tra la società petrolifera e il gestore dell’impianto di distribuzione,
mentre il secondo contratto è stipulato tra l’impresa utilizzatrice e la compagnia petrolifera. Il primo
contratto prevede che il gestore dell’impianto di distribuzione si impegni ad effettuare prestazioni
periodiche, che consistono nel rifornimento di carburante, alle società utilizzatrici che hanno
sottoscritto il contratto con la compagnia petrolifera. L’impresa utilizzatrice, in virtù del secondo
contratto, riceve una carta di credito/debito/prepagata o un buono che utilizza per far rifornimento;
successivamente la compagnia petrolifera provvede a fatturare a quest’ultima il corrispettivo
dovuto. Naturalmente, anche il gestore dell’impianto di distribuzione, periodicamente, emette
fattura alla società petrolifera sulla base dei rifornimenti effettuati dalle società utilizzatrici.
I contratti di netting dunque consentono il pagamento del carburante in un momento successivo
alla cessione dello stesso. L’Agenzia delle Entrate, in riferimento a tali contratti, conferma che è
sempre possibile utilizzare le carte rilasciate alle imprese utilizzatrici da parte della società
petrolifera. Per quanto concerne la deducibilità del costo di acquisto di carburante e detraibilità
dell’IVA, tali carte sono ritenute idonee dal legislatore, a condizione che i rapporti tra gestore
dell’impianto di distribuzione e società petrolifera e tra quest’ultima e l’impresa utilizzatrice siano
regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili individuati con il provvedimento 73203/2018
(cioè carte di credito, debito, prepagatale, assegni bancari e postali ecc.).
In aggiunta, l’Amministrazione precisa che l’obbligo di pagamento con queste modalità all’atto
della cessione non necessariamente si accompagna a quello di fatturazione elettronica. Secondo
l’Agenzia, dovrà essere documentata con fattura elettronica solo l’operazione che vede la
compagnia petrolifera emettere carte (ricaricabili o meno) o buoni carburante (o qualsiasi altro
strumento) che consentano all’impresa utilizzatrice di recarsi per il rifornimento presso un impianto
di distribuzione gestito dalla stessa compagnia petrolifera.
29
L’Agenzia distingue infatti tra i buoni carburante “monouso” e quelli “multiuso”. Qualora il buono
dia modo all’utilizzatore di rifornirsi presso impianti gestiti da diverse compagnie petrolifere, questo
si qualifica come “multiuso” e non vi è alcun obbligo per la società petrolifera di documentare la
cessione all’utilizzatore con la fattura elettronica. Tale cessione infatti non è soggetta ad IVA per
mancanza del presupposto oggettivo, poiché, secondo l’Amministrazione, al momento
dell’emissione del buono non sono noti il luogo della prestazione di servizio della cessione di beni
cui il buono si riferisce. I buoni “multiuso” non sono titoli rappresentativi di merce, ma
semplicemente documenti di legittimazione. Anche la cessione dei buoni alla società petrolifera da
parte del gestore per il rimborso e conversione in denaro, in quanto cessione di denaro, è esclusa
da IVA. Al contrario, è invece assoggettata ad IVA la cessione di carburante effettuata dal gestore
dell’impianto di servizio all’impresa utilizzatrice che intenda pagare il rifornimento con il buono
“multiuso”.
Settore degli appalti pubblici, subappaltatori e subcontraenti
L’obbligo di fatturazione elettronica interesserà dal 1° Luglio 2018 non solo i rapporti diretti tra
appaltatore e Pubblica Amministrazione, già attualmente soggetti a tale vincolo, ma anche tutti i
rapporti tra il titolare del contratto di appalto e gli eventuali subcontraenti o subappaltatori
“diretti”. Non saranno invece assoggettati all’obbligo in via anticipata gli ulteriori passaggi
successivi.
Per una migliore comprensione, facciamo un breve esempio. Supponiamo di avere tre imprese: A, B
e C. L’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione ed un contratto di
subappalto con l’impresa B per la realizzazione di alcune opere. Al contempo B si avvale di beni e
servizi resi da un ulteriore soggetto: l’impresa C. Le prestazioni rese da A alla Pubblica
Amministrazione e da B ad A dovranno necessariamente essere documentate tramite fattura
elettronica già a partire dal 1° Luglio 2018 Al contrario, le prestazioni o cessioni rese da C a B
resteranno escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica sino al 1° Gennaio 2019, data a partire
dalla quale entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Nota bene! - Per la prestazione resa da A alla pubblica Amministrazione restano valide le
disposizioni previste dal D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013, attualmente seguite dalle imprese che si
interfacciano con le PA, obbligate ad emettere fatture elettroniche. Per la prestazione resa da B ad
A, invece, valgono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 Aprile
2018.
Si riportano di seguito le principali differenze:
› Nella fatturazione elettronica verso la PA sono mantenute le cosiddette “notifiche d’esito
committente”. Queste consentono alla PA, una volta ricevuta la fattura ed entro 15 giorni
dalla ricezione, di inviare all’impresa una notifica di accettazione o rifiuto. In caso di rifiuto,
l’impresa emittente deve correggere la fattura e rinviarla alla PA. Nella fattura elettronica
tra privati (utilizzando i dati dell’esempio, tra B ed A) non è prevista questa possibilità. La
fattura può essere considerata omessa o venire scartata, al massimo entro 5 giorni
dall’invio.
› L’indirizzamento delle fattura elettronica verso la PA avviene indicando nel file della fattura
elettronica il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura. Nei rapporti
tra privati, ai fini della trasmissione della fattura elettronica, non è necessario indicare il
codice destinatario in quanto, da un lato, non tutti gli operatori economici sono tenuti a
30
richiedere un codice destinatario (potendo utilizzare semplicemente la PEC), dall’altro
l’Agenzia consente agli operatori di scegliere la modalità di ricezione preferita
(comunicando allo SdI alternativamente l’indirizzo PEC o il codice destinatario) cosa che
renderà irrilevante quanto viene indicato in fattura.
› In caso di impossibilità di recapito da parte dello SdI, qualora la fattura sia indirizzata ad
una PA, trascorsi 10 giorni dall’invio della notifica di mancata consegna, lo SdI invia
all’impresa emittente un’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito.
Tale attestazione è composta da un file (contente sia la fattura originale che un file XML di
notifica) che dovrà essere inoltrato dall’impresa emittente alla PA utilizzando canali
differenti. Nei rapporti tra privati, il documento viene messo a disposizione del cessionario
o committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e,
contestualmente, il cedente o prestatore comunica a quest’ultimo che il documento è
disponibile in tale area (anche allegando una copia cartacea o analogica della fattura).
Infine, si specifica che nel file della fattura elettronica devono obbligatoriamente essere indicati il
Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unitario di Progetto (CUP) in uno dei seguenti blocchi
informativi: “DatiOridneAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” oppure
“Datifatturecollegate”. Il CIG e il CUP devono essere riportati non solo nelle fatture elettroniche
emesse nei confronti della PA, ma anche in quelle emesse dai subcontraenti o subappaltatori.
Torna all‘indice
31
14. I servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate
Per poter emettere, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche in formato XML, l’Agenzia delle
Entrate metterà a disposizione degli operatori economici diversi servizi. Tali servizi saranno gratuiti
e, come si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia del 30 Aprile 2018, avranno come obiettivo
principale quello di “rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i
tempi”.
In particolare, per semplificare il nuovo processo di fatturazione, saranno messi a disposizione:
› Un software installabile sul PC per la predisposizione della fattura elettronica.
› Un servizio web e un’app dedicata per l’emissione e l’indirizzamento al SdI delle fattura
elettronica.
› Un servizio di generazione di un codice a barre dimensionale (QR Code) per acquisire in
automatico i dati identificativi (informazioni anagrafiche IVA) del cessionario o committente
e l’indirizzo telematico. Il QR Code è reso disponibile a tutte le partite IVA nell’area web
riservata del sito internet dell’Agenzia.
› Un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario o committente, o un
intermediario delegato, potrà, registrandosi, indicare al SdI il canale telematico preferito
tramite il quale ricevere la fattura elettronica. Il SdI trasmetterà sempre fatture e note di
variazione all’indirizzo telematico registrato, prescindendo da quanto viene indicato
dall’emittente nel campo “CodiceDestinatario” o “PECDestinatario”.
› Un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e
ricevute tramite il SdI, disponibile nell’area web riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le fatture saranno disponibili in tale area sino al 31 Dicembre dell’anno successivo a quello
di ricezione o trasmissione tramite SdI.
› Servizi web di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica, disponibili al link:
http://www.fatturapa.gov.it/.
32
› Un servizio di conservazione delle fatture elettroniche gratuito. Previa sottoscrizione di un
accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate disponibile nell’area riservata del sito
dell’Agenzia, sarà la stessa Agenzia a custodire i documenti elettronici per conto degli
operatori economici.
Torna all‘indice
33
15. L’autorizzazione dell’UE
Con decisione di esecuzione n. 593 datata 16 Aprile 2018 l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia
ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti passivi e nei confronti dei consumatori
finali, derogando agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE.
La misura speciale di deroga ha effetto temporaneo: dal 1° Luglio 2018 al 31 Dicembre 2021. La
decorrenza della proroga coincide con l’introduzione in via anticipata dell’obbligo di fatturazione
elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori nonché per i
subappaltatori e subcontraenti in appalti pubblici. Tuttavia, affinché l’obbligo di fatturazione
elettronica possa essere prorogato successivamente al 2021, l’Italia dovrà presentare una relazione
alla Commissione Europea sull’efficacia della misura speciale nel contrasto dell’evasione fiscale e
nella semplificazione della riscossione dell’IVA, fornendo una valutazione dei risultati raggiunti.
Elementi di difformità rispetto alla normativa nazionale
La decisione di esecuzione non sembra autorizzare pienamente quanto definito dalla normativa
italiana:
› Al paragrafo (1) della decisione del Consiglio del 16 Aprile 2018 infatti si fa riferimento
“all’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio
italiano”. Non sembrano dunque essere annoverati i soggetti passivi che si siano solo
identificati in Italia ai fini IVA mediante rappresentante fiscale oppure identificazione
diretta.
› Secondo un’opinione diffusasi nelle ultime settimane, il servizio di conservazione delle
fatture elettroniche messo a disposizione gratuitamente da parte dell’Agenzia delle Entrate
attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Servizio sarebbe in contrasto con la Direttiva
2006/112/CE, che all’art. 244 stabilisce che “ogni soggetto passivo deve provvedere
all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal
destinatario, oppure in suo nome e per conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha
ricevuto”. L’Italia, in assenza di un’apposita deroga a tale articolo, non sarebbe autorizzata
ad esonerare i soggetti passivi dall’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture
elettroniche.
34
Torna all‘indice
35
III. Rödl & Partner-contatti
36
Francesco Bocci
Dottore Commercialista
Revisore legale
Partner
Tel.: +39 02 632 88 41
Pamela Ciarcià
Dottore Commercialista
Revisore legale
Associate Partner
Tel.: +39 02 632 88 41
Camilla Valoti
Consulente
Junior Associate
Tel.: +39 02 632 88 41
Katharina Haberer
Dottore Commercialista
Revisore legale
Associate
Tel.: +39 0471 194 32 00
Emanuele Spagnoletti-Zeuli
Dottore Commercialista
Revisore legale
Associate
Tel.: +39 06 967 01 270
Enrico Cecchinato
Consulente del Lavoro
Associate Partner
Tel.: +39 049 804 69 11
Torna all‘indice
2,71x2,11
cm
2,71x2,11
cm
2,71x2,11
cm
2,71x2,11
cm
2,71x2,11
cm
37
IV. Su di noi
38
Rödl & Partner
Con un team composto da avvocati, commercialisti, revisori, consulenti di management e IT siamo
presenti in 108 uffici gestiti direttamente in 50 paesi. Nel mondo, i nostri Clienti si fidano dei nostri
4 500 colleghi.
In Italia Rödl & Partner è presente a Milano, Roma, Padova e Bolzano, con oltre 180 collaboratori in
grado di fornire consulenza a clienti sia nazionali che internazionali. L’attività di consulenza riguarda
in modo particolare i settori del diritto commerciale, fiscale, societario e del lavoro, l’assistenza nella
rilevazione di società, il settore delle energie rinnovabili, nonché la revisione del bilancio con
riguardo alle applicazioni del momento in un contesto internazionale.
Oltre che nei principali Paesi europei (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Paesi Baltici,
Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Russia, Romania, Ucraina ed
Ungheria) Rödl & Partner è presente negli Stati Uniti d'America, in Brasile, in Sud Africa, in Medio
Oriente (Emirati Arabi Uniti e Qatar) ed in Estremo Oriente (Cina, India, Indonesia, Malesia,
Singapore, Tailandia e Vietnam).
Torna all‘indice
Le nostre sedi
Rödl & Partner Milano
Largo Donegani, 2
I-20121 Milano
Tel.: +39 02 632 88 41
Fax: +39 02 632 88 420
Email: [email protected]
Rödl & Partner Bolzano
Piazza Walther von der Vogelweide, 8
I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 194 32 00
Fax: +39 0471 194 32 20
Email: [email protected]
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo 2/E
I-35131 Padova
Tel.: +39 049 804 69 11
Fax: +39 049 804 69 20
Email: [email protected]
Rödl & Partner Roma
Piazza S. Anastasia, 7
I-00196 Roma
Tel.: +39 06 967 01 270
Fax: +39 06 322 33 94
Email: [email protected]