La dichiarazione precompilata - L’innovazione del modello fiscale

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La dichiarazione precompilata L’innovazione del modello fiscale Roma, 9 febbraio 2015 Agenzia delle entrate

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La dichiarazione precompilata

L’innovazione del modello fiscale

Roma, 9 febbraio 2015

Agenzia delle entrate

La legge delega11 marzo 2014, n. 23

L’articolo 7, comma 1, lettera c, delega il Governo alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche

La legge delega

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Il Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014

Introduzione in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, della dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni precompilate sono messe a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile.

Previsione per i sostituti d’imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Contestuale comunicazione, entro il 7 marzo, dell’indirizzo telematico per la ricezione dei risultati contabili dei modelli 730 (per i sostituti che effettuano per la prima volta tale comunicazione).

articolo 1

articolo 2

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PRIMA: «Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni »

Oggi il cittadino dichiara i propri redditi e le spese sostenute e versa le imposte in autoliquidazione. L’Agenzia delle entrate controlla quanto dichiarato utilizzando i dati trasmessi dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, etc).

…Cambia radicalmente il paradigma

DOPO: «Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci

vediamo per la prossima dichiarazione»

I dati che l’Agenzia ha a disposizione saranno utilizzati per offrire un servizio ai cittadini, la dichiarazione precompilata, facendo venire meno la necessità di controllare la dichiarazione stessa.

La dichiarazione precompilata…

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(Fonte: www. governo.it)

Sono circa 20 milioni di persone

Hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi

I principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari

Le detrazioni e deduzioni derivano dalla vita di tutti i giorni (mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.)

La platea interessata: lavoratori dipendenti e pensionati (art.1, c.1)

Dal 2015 l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di

ogni anno, il modello 730 precompilato. Per il primo anno di avvio sperimentale del

progetto la dichiarazione precompilata sarà proposta ai contribuenti che normalmente

presentano il modello 730 (o il modello UNICO con caratteristiche da 730)

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Cittadini per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso

certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014

La platea interessata: un avvio graduale

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Contribuenti che per l’anno d’imposta precedente (2013) hanno presentato il modello

730 (o Unico con caratteristiche da 730)

Assenza di partita IVA nel 2014 (ad eccezione dei produttori

agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro)

Contribuenti che, per l’anno d’imposta precedente, non hanno

presentato più dichiarazioni

Dichiarazione congiunta precompilata

La dichiarazione precompilata può essere presentata in forma congiunta esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

Non è consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate.

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I sostituti d’imposta sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata

trasmissione di ogni singola certificazione.

La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene

corretta entro 5 giorni dalla scadenza.

I sostituti d’imposta inviano all’Agenzia la Certificazione Unica (art. 2, c.1)

I sostituti d’imposta entro il 7 marzo trasmettono all’Agenzia delle entrate una certificazione attestante

l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute

operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi

previdenziali e assistenziali trattenuti.

Per semplificare gli adempimenti, è stato definito un nuovo modello di certificazione unica (pubblicato, con relative istruzioni e specifiche tecniche, sul sito dell’Agenzia). Il modello contiene anche la certificazione dei redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, finora rilasciata in forma libera.

Per il primo anno, considerati i tempi ristretti e sentite anche le associazioni di categoria e le software house, si è ritenuto opportuno non modificare né la struttura del modello 770 né i termini di presentazione.

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articolo 3

Anticipazione al 28 febbraio (in luogo del 30 aprile) dei termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, da parte degli enti percettori.Previsione di una sanzione in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, con possibilità di controlli, da parte dell’Agenzia, sulla correttezza dei dati trasmessi.A partire dal 2016, previsione di utilizzo dei dati del sistema Tessera Sanitaria e delle altre spese mediche, nonché di ogni altra spesa che da diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

La normativa – Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014

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Gli enti sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza o dalla eventuale segnalazione di errore da parte dell’Agenzia.

Gli enti esterni inviano all’Agenzia i dati sugli oneri (art.3, c.1)

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio, i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente.

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione ed il contenuto delle comunicazioni relative a:

– Interessi passivi sui mutui

– Contributi previdenziali e assistenziali

– Premi assicurativi

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La dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per:

anno 2015

Interessi passivi sui mutui

Un percorso graduale… Oneri deducibili e detraibili (art. 3)

Spese sanitarie

Anagrafe Tributaria

Premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

dal 2016

Contributi previdenziali

I dati sugli oneri trasmessi dagli enti esterni devono essere trattati anche in relazione alla sussistenza di requisiti soggettivi, non sempre noti all’ Amministrazione Finanziaria

Altri oneri

Spese pluriennali derivanti dalla precedente

dichiarazione

Dal 2016 sarà possibile inserire in dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri, nell’ambito di una generale razionalizzazione dei criteri di deducibilità e detraibilità delle spese sostenute, evitando duplicazioni tra diverse potenziali fonti informative (ad esempio Tessera Sanitaria e Spesometro)

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Le fonti: Un percorso gradualeQuadro

730Fonte dei dati e sintesi dei criteri

Familiari a carico

Sarà precompilato solo se presente nella Certificazione Unica e una volta verificato che il reddito del familiare non è superiore a 2.841 euro. Il controllo della soglia per essere considerati a carico sarà effettuato limitatamente ai redditi desumibili dalle CU trasmesse, in quanto non è possibile in sede di precompilazione verificare puntualmente il limite reddituale complessivo.

Quadro D Altri redditi

Certificazione Unica relativa a redditi di lavoro autonomo e diversi (es. diritti d’autore, lavoro autonomo occasionale)

Quadro E Oneri e spese

Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali relative a interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali e assistenziali.

Dichiarazione anno precedente per oneri pluriennali (ad esempio spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico).

Quadro F Eccedenze, acconti e altri dati

Certificazione Unica, anagrafe tributaria, dichiarazione anno precedente.

Oltre ai dati della CU vengono utilizzate le informazioni presenti in AT, in particolare con riferimento ai pagamenti con il Mod. F24

Quadro G Crediti d’imposta

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente

Le fonti: Un percorso graduale

Quadro 730

Fonte dei dati e sintesi dei criteri

Quadro A Redditi terreni

Dichiarazione anno precedente e anagrafe tributaria (banca dati catasto e atti registro)Dati della dichiarazione dell’anno precedente, azzerando i dati che presumibilmente non sono corretti (ad esempio il numero dei giorni di possesso se inferiori a 365) e segnalando al contribuente le variazioni risultanti dalla banca

Quadro B Redditi fabbricati

Dichiarazione anno precedente e anagrafe tributaria (banca dati catasto e atti registro)Dati della dichiarazione dell’anno precedente, integrati con le variazioni intercorse sui diritti reali (compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (locazioni ed altro).

Quadro C Redditi lavoro dipendente e assimilati

Certificazione Unica relativa a redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Interessi passivi sui mutui

Confronto con il dato esposto nella dichiarazione

precedente (anno d’imposta 2013) per verificare eventuali

incongruenze

Alcuni criteri per l’utilizzo dei dati trasmessi dagli enti esterni

Per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto, saranno adottati alcuni criteri

per l’inserimento, in dichiarazione, dei dati trasmessi dagli enti esterni nell’ottica di

garantire il più possibile la correttezza del dato ed evitare di attribuire detrazioni non

spettanti, anche considerando le limitazioni ai successivi poteri di controllo

dell’Agenzia, disposti dall’articolo 5. Alcuni esempi:

Interessi passivi e premi assicurativi

Verifica dell’eventuale disconoscimento dell’onere in

esito al controllo formale effettuato sulle annualità

precedenti

In caso di incongruenze, l’onere anche se comunicato dall’ente esterno non sarà inserito nel 730 precompilato, ma potrà comunque

essere indicato dal contribuente in fase di integrazione della dichiarazione

Contributi previdenziali

Verifica dell’eventuale riconoscimento dell’onere già da parte del sostituto

d’imposta nella determinazione del reddito

complessivo

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Un percorso graduale… Principali oneri deducibili e detraibili

Tipologia Frequenza

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 3,2 milioni

ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI 4,2 milioni

SPESE SANITARIE 11,5 milioni

SPESE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

2,5 milioni

%

Dichiarazioni con detrazioni/deduzioni 85%

Dichiarazioni senza detrazioni/deduzioni 15%

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Eccedenze d’imposta risultanti dalla

dichiarazione relativa al 2013

Sono riportate nel quadro F del modello 730, insieme

all’ammontare del credito già utilizzato in compensazione

Utilizzo dei dati della dichiarazione relativa all’anno precedente 1

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Residui dei crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione relativa al

2013

Sono riportati nel quadro G del modello 730, insieme

all’ammontare del credito già utilizzato in compensazione

Rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti negli anni

precedenti

• Spese sanitarie che superano i 15.493,71 euro

• Spese per l’acquisto di veicoli per disabili o per l’acquisto di cani guida

• Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

• Spese per l’arredo di immobili ristrutturati (bonus mobili ed elettrodomestici)

• Spese per gli interventi di risparmio energetico

Utilizzo dei dati della dichiarazione relativa all’anno precedente 2

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Maggior credito

Se dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, ex articolo 36-bis del d.P.R. 600/73 relativa all’anno 2013 risulta un maggior credito che non è stato ancora confermato dal contribuente, questo verrà indicato nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, con la precisazione che per confermare il credito sarà necessario inserirlo nel quadro F della dichiarazione precompilata.

Controlli documentali

Gli oneri sottoposti ad un controllo ex articolo 36-ter del d.P.R. 600/73 che si sia concluso con un disconoscimento totale o parziale della detrazione non saranno inseriti nella dichiarazione precompilata. Il criterio si applica per gli oneri sostenuti nel 2011 o in anni precedenti, anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto una richiesta di documentazione ma l’attività di controllo non si sia ancora conclusa.

Dichiarazione relativa al 2013

Un percorso graduale… Redditi dei terreni e dei fabbricati

Per il primo anno di avvio del progetto la base per la precompilazione dei quadri dei

redditi fondiari è rappresentata da quanto dichiarato dal contribuente nella

dichiarazione presentata nel 2014 per l’anno di imposta 2013. Saranno poi

verificate, nelle banche dati dell’Agenzia, eventuali variazioni intervenute.

Verifica variazioni immobiliari intervenute

nel 2013 e 2014

Al contribuente sarà chiesto di verificare la

correttezza dei dati precompilati e di inserire le

informazioni non conoscibili dall’Agenzia (ad

esempio il codice di utilizzo di un nuovo

immobile acquistato)

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Redditi dei terreni e dei fabbricati – Analisi delle variazioni intervenute

CESSIONI

ACQUISTI

VARIAZIONI NEI CONTRATTI DI

LOCAZIONE

NUOVI ACCATASTAMENTI

REVISIONI DELLA RENDITA CATASTALE

BANCA DATI

CATASTO

Atti pubblici

Atti giudiziari

Successioni

BANCA DATI

REGISTRO

Atti privati

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Sistema degli Intermediari (CAF/

Professionisti)

Sostituti d’imposta

Area autenticata sito internet Agenzia delle entrate:• PIN rilasciato dall’Agenzia• PIN dispositivo rilasciato

dall’INPS

La dichiarazione viene resa disponibile al contribuente in via telematica, in un’apposita area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per agevolare i cittadini che non sono in possesso del PIN dell’Agenzia si sta ultimando la definizione di altre modalità di accesso alla dichiarazione, tramite credenziali rilasciate da altri enti (per il 2015 l’INPS) in modalità federata.

L’Agenzia delle entrate propone il modello 730 (art.1, cc. 2, 3 e 4)

Dichiarazione Precompilata

Flussi informati

vi su deduzioni

e detrazioni disponibil

i all’Agenzi

a

Dati catastali e degli atti del registro

Dichiarazione anno

precedente

Resta ferma la possibilità di presentare il modello 730 con le ordinarie modalità

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Il contribuente non è obbligato a utilizzare il modello 730 precompilato: può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico. Lo stesso accade per il produttore agricolo che ha superato i limiti di volume d’affari.I contribuenti per i quali non viene elaborato il modello 730 precompilato (ad esempio perché l’Agenzia non ha ricevuto i dati della Certificazione Unica) devono presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730 o il modello Unico.

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Modello 730 ordinario (non precompilato)

L’accesso alla dichiarazione precompilata…

Diretto

Tramite un CAF/Professionista

abilitato

Attraverso le credenziali Fisconline o attraverso le credenziali rilasciate da Enti con cui l’Agenzia delle entrate ha

definito appositi accordi

Che ha ricevuto la delega del contribuente, con riferimento ai contribuenti per i quali

ha trasmesso la Certificazione Unica

Che ha ricevuto la delega del contribuente

Tramite il proprio sostituto se ha già

prestato l’assistenza fiscale e la presta nel

2015

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• Dichiarazione dei redditi precompilata relativa all’anno d’imposta precedente;

• Foglio informativo con gli elementi utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione, con separata indicazione di eventuali dati non inseriti nella dichiarazione precompilata con la relativa motivazione per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato

• Esiti della liquidazione - mod 730-3, se è stato possibile liquidare la dichiarazione

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... diretto

Dati oggetto dell’accesso

La delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere le seguenti informazioni:

• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

• anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;

• data di conferimento della delega;

• l’indicazione che la delega si estende all’accesso alla dichiarazione precompilata e alla consultazione degli ulteriori elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata.

LA DELEGA

…tramite sostituti d’imposta e intermediari (1)

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L’accesso alla dichiarazione precompilata per conto del contribuente

può avvenire con due diverse modalità

Richiesta «tramite file»

Richiesta «via web»

Predisposizione e invio di un nuovo flusso telematico per la richiesta dei 730 precompilati ad uso dei CAF/professionisti, sostituti

Funzionalità disponibile sul sito web dei servizi telematici fruibile esclusivamente da parte di CAF/ professionisti

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…tramite sostituti d’imposta e intermediari (2)

…sostituti d’imposta e intermediari – richiesta tramite file (1)

Richiesta «tramite file»

Predisposizione e invio, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), di un file contenente l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate

Elaborazione del

file di richiesta dei dati

Restituzione di una ricevuta

Restituzione fornitura contenente le dichiarazioni precompilate, se predisposte, relative ai codici fiscali indicati nella richiesta (disponibile dal 15 Aprile)

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• verifica che il richiedente sia abilitato ai servizi telematici

• verifica che il richiedente coincida con il soggetto che ha effettuato l’autenticazione del file

• verifica che ogni codice fiscale sia registrato in anagrafe e non appartenga ad un soggetto deceduto

Se il richiedente è un sostituto d’imposta:

• verifica che risulti presentata una certificazione di lavoro dipendente per il contribuente di cui si richiede la dichiarazione precompilata

• verifica che nel mod. 770 Semplificato 2014 sia stata dichiarata l’assistenza fiscale prestata

Elaborazione della

richiesta

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…sostituti d’imposta e intermediari – richiesta tramite file (2)

Predisposizione della ricevuta

disponibile nella sezione “Ricevute” del sito web

dei servizi telematici

contiene l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse,

con la corrispondente diagnostica

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…sostituti d’imposta e intermediari – richiesta tramite file (3)

Ricevuta di accoglimento

Ricevuta di scarto dell’intera

fornitura

predisposta nei casi previsti (ad es. se il codice fiscale del

responsabile della trasmissione risulta

incongruente con il codice fiscale del soggetto che ha

firmato il file)

La fornitura contiene:

• una INTESTAZIONE di riepilogo relativa all’esito dell’elaborazione della richiesta:• totale dichiarazioni precompilate

richieste• totale dichiarazioni precompilate

reperite ed inserite nel file• totale dichiarazioni precompilate non

reperite• totale dichiarazioni precompilate la cui

richiesta è stata scartata in fase di accoglienza

• l’elenco delle dichiarazioni precompilate reperite a fronte della richiesta

• l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione precompilata con la relativa motivazione

Restituzione

fornitura dichiarazioni precompilate

disponibile nella sezione “Comunicazioni” del sito web dei servizi telematici

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…sostituti d’imposta e intermediari – richiesta tramite file (4)

Per ogni codice fiscale presente nella richiesta, che risponda ai criteri

definiti, vengono restituiti:

La dichiarazione 730

precompilata

Il quadro di

liquidazione

L’elenco delle fonti da cui

sono stati estratti i dati

per la predisposizione

della precompilata

E’ possibile annullare una richiesta precedentemente già accolta mediante l’invio di un file che contiene la richiesta di annullamento con i riferimenti ai dati anagrafici del richiedente e al protocollo telematico della richiesta che intende annullare.

La richiesta di annullamento deve essere trasmessa dallo stesso soggetto che ha inviato la richiesta originaria.

La richiesta di annullamento può essere accolta dal sistema fino a quando non risulti avviato il processo di elaborazione del file contenente le dichiarazioni precompilate.

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…sostituti d’imposta e intermediari – richiesta tramite file (5)

…tramite intermediari - Richiesta via web (1)

Richiesta «via web»

Compilazione di un apposito form

disponibile nell’ambito della

sezione Comunicazioni del sito

del servizio telematico Entratel

elaborazione della richiesta con tutti i controlli previsti e la registrazione

dei dati

la restituzione della dichiarazione precompilata, se predisposta, in

formato xml relativa al codice fiscale indicato nella richiesta

La possibilità di effettuare richieste puntuali è riservata a CAF e professionisti

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• verifica che il codice fiscale sia registrato in anagrafe

• verifica che il codice fiscale non appartenga ad un soggetto deceduto

• verifica la presenza della dichiarazione precompilata nella base dati

Elaborazione della

richiesta

Dichiarazione

disponibile in tempo reale

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…tramite intermediari - Richiesta via web (2)

E’ in corso di definizione, congiuntamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014. Il provvedimento disciplina le modalità tecniche di accesso alla dichiarazione 730 precompilata, e contiene le specifiche tecniche per l’elaborazione della richiesta delle dichiarazioni tramite file.

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Modalità di accesso alla dichiarazione precompilata

Necessità di tutelare la privacy dei contribuenti, tenuto conto della sensibilità dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata

Rispetto delle regole di acquisizione e conservazione delle deleghe: l’Agenzia effettuerà dei controlli a campione, con l’obbligo per gli intermediari di produrre in breve tempo le deleghe richieste, in aggiunta al normale piano dei controlli da svolgersi presso le sedi degli intermediari

La normativa – Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014

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articolo 4

Previsione dell’unica data del 7 luglio per la presentazione del 730 a un CAF o al sostituto d’imposta o per la presentazione diretta da parte del contribuente.Previsione della dichiarazione congiunta.Abrogazione dei commi 103 e 104 della legge 296/2006.

tramite CAF e professionisti

Presentazione della dichiarazione - Un nuovo rapporto tra cittadini, intermediari e Agenzia delle entrate (art. 4)

Il contribuente può accettare o modificare anche con integrazioni la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle entrate entro il 7 luglio

Direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale

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