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LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTOCONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO
PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS. L.F.ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS. L.F.ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS. L.F.ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS. L.F.TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER. L.F..TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER. L.F..
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO
PREVENTIVO E GLI ASPETTI LEGALIPREVENTIVO E GLI ASPETTI LEGALI
1DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Premessa:
Sono strumenti negoziali di composizione della crisidiimpresa che possono risultare adottabili in relazione a trefondamentaliaspetti:fondamentaliaspetti:
1. Tempistica
2. Condizionamento che i creditori subiscono
3. Indifferenza del sistema tributario (per art. 67 L.F. e 182bis L.F.)
2DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Premessa:
Composizione della crisi = soluzione della crisiComposizione della crisi = soluzione della crisi
attraverso:attraverso:
1. Riposizionamento
2. Ridefinizione rapporti credito/debito
3. Riscadenziamenti
4. Erogazione nuova finanza
3DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Premessa:
e con le seguenti modalità:
1. Privilegiarela continuitàaziendale1. Privilegiarela continuitàaziendale
2. Preservare il valore dell’azienda
3. Salvaguardare l’occupazione
4. Minimizzare costi e tempi tecnici
5. Massimizzare il soddisfacimento dei creditori
6. Evitare comportamenti opportunistici(creditori grandi tendonoa favorire continuità piccoli no) 4DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Premessa:
SISTEMI DI SOLUZIONE DELLA CRISI:
1. Accordi ristrutturazione
2. Concordato preventivo di continuità
3. Accordi di ristrutturazione
5DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Premessa:
SISTEMI DI CHIUSURA DELLA CRISI:
1. Concordato liquidatorio
2. Fallimento
6DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Premessa:
Piano attestato
Accordi di
RISANAMENTO
7
Accordi di ristrutturazione
Concordato preventivo
Fallimento LIQUIDAZIONE
RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE
TRANSAZIONE FISCALE?
DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Premessa:
E’ quindi necessario capire in che tipo di crisi ci si trova:
- causee natura- causee natura
- diagnosi
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Premessa:In presenza di stato di crisi finanziaria, a seconda della gravità diessa, gli strumenti di risoluzione disponibili sono :
PerPer crisicrisi finanziariafinanziaria
► piano attestato di risanamento ex art. 67 c.3° lett.d)
► accordo di ristrutturazione ex art. 182bis
PerPer crisicrisi finanziariafinanziaria gravegrave
► accordo di ristrutturazione ex art. 182bis
► concordato preventivo -art. 160 L.F.
PerPer insolvenzainsolvenza
► concordato preventivo - art. 160 L.F.
► concordato fallimentare – art. 124 L.F.9DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Il piano attestato ex art. 67 L.F.
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Il piano attestato ex art. 67 L.F.
(art. 67 comma III lettera d) L.F..)(art. 67 comma III lettera d) L.F..)
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie1. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato
d’insolvenza del debitore:1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallitosorpassano di oltre un quarto ciò che a lui èstato dato o promesso;
2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzinormali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alladichiarazione di fallimento;
3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituitinell’anno anteriore alla dichiarazione difallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alladichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo statod’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi edesigibili, gli atti atitolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche diterzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alladichiarazione di fallimento.
12DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie3. Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresanei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbianoridotto in maniera
c) le venditea giustoprezzod’immobili ad usoabitativo,destinatia costituirec) le venditea giustoprezzod’immobili ad usoabitativo,destinatia costituirel’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parentie affini entro il terzogrado;
d)d) gligli atti,atti, ii pagamentipagamenti ee lele garanziegaranzie concesseconcesse susu benibeni deldel debitoredebitore purchépurchépostiposti inin essereessere inin esecuzioneesecuzione didi unun pianopiano cheche appaiaappaia idoneoidoneo aa consentireconsentire ililrisanamentorisanamento delladella esposizioneesposizione debitoriadebitoria dell’impresadell’impresa ee adad assicurareassicurare ililriequilibrioriequilibrio delladella suasua situazionesituazione finanziariafinanziaria ee lala cuicui ragionevolezzaragionevolezza siasiaattestataattestata aiai sensisensi dell’articolodell’articolo 25012501--bis,bis, quartoquarto comma,comma, deldel codicecodice civilecivile;;
13DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordatopreventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendentied altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamentidi debiti liquidi edesigibili eseguitialla scadenzaperottenerelag) i pagamentidi debiti liquidi edesigibili eseguitialla scadenzaperottenerelaprestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali diconcordato preventivo.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alleoperazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizionidelle leggi speciali
5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, agliistituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente aqueste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizionidelle leggi speciali.
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Quindi non sono soggetti all’azione revocatoria:
“gli atti,atti, ii pagamentipagamenti ee lele garanziegaranzieconcesse su beni deldebitore purché posti in essere in esecuzione di unpianopianoche appaia idoneoidoneo a consentire il risanamentorisanamento dellache appaia idoneoidoneo a consentire il risanamentorisanamento dellaesposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare ilriequilibrioriequilibrio della sua situazione finanziaria e la cuiragionevolezzaragionevolezza siasia attestataattestatada un professionista iscritto nelregistro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previstidall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis,quarto comma, del codice civile.”
15DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Art. 28 – Requisiti per la nomina a curatorePossono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisitiprofessionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’attodell’accettazione dell’incarico, deve essere designatala persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dandoprovadi adeguatecapacitàimprenditorialie purchénon sia intervenutanei loro confronti dichiarazionediprovadi adeguatecapacitàimprenditorialie purchénon sia intervenutanei loro confronti dichiarazionedifallimento.
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti egli affini entro il quarto grado del fallito, i creditoridi questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durantei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Art. 2501-bis(1) Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento- [1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra,quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte dirimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
- [2] Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-terdeve indicare le risorse finanziarie previste per ilsoddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
- [3] La relazione di cui all'articolo 2501-quinquiesdeve indicare le ragioni che giustificano l'operazione econtenere un piano economico e finanziario con indicazionedella fonte delle risorse finanziarie e la descrizionedegli obiettivi che si intendono raggiungere.
- [4] La relazionedegli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attestala ragionevolezzadelle indicazioni- [4] La relazionedegli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attestala ragionevolezzadelle indicazionicontenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
- [5] Al progetto deve essere allegata una relazionedel soggetto incaricato della revisione legale dei contidellasocietà obiettivo o della società acquirente.(2) (3)
-[6] Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli2505e 2505-bis.
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Vantaggi:
1. Va bene per crisi transitorie iniziali;
2. Continuità aziendale
3. Riservatezza
4. Costinonelevati4. Costinonelevati
5. è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo delgiudice
6. è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la suaadozione non è richiesto l’accordo con i creditori né illoro consenso
7. è svincolato da precisi obblighi pubblicitari18DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Svantaggi:
1. Non viene assicurata la prededuzione alla nuovafinanza;
2. Non viene garantita la protezione dalle eventualiiniziativedi autotuteladei creditori;iniziativedi autotuteladei creditori;
3. Manca giudizio del Tribunale per cui, in caso difallimento, le azioni revocatorie saranno comunquesoggette a valutazione *;
4. Spesso sono i terzi che lo chiedono.
* Data la limitazione potenzialmente rilevante dei diritti dei creditori, in caso di successiva insolvenza non sipuò escludere la possibilità per il Tribunale, pur in presenza di un piano attestato, di valutare in concreto:
–la congruità del singolo atto;
–la ragionevolezza del piano stesso nella sua interezza.19DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
Quindi, all’interno del processo, bisogna concentrarel’attenzione sui rischi potenziali e sulle procedure piùopportune da mettere in pratica ed in particolare:
1. sullapredisposizionedelpiano;1. sullapredisposizionedelpiano;
2. sulla scelta dei professionisti (consulenti e attestatori);
3. sull’esecuzione del piano attestato.
4. sull’attestazione.
20DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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PROCESSO DI RISANAMENTO EX ART. 67:
1. Struttura
2. Consolidamento del passivo
3. Figuradel professionista
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
PROFESSIONISTA3. Figuradel professionista
4. Responsabilità delle persone coinvolte
5. Vantaggi e svantaggi rispetto alle altre
procedure concorsuali
1. Elementi critici
2. Attestazione del professionista.
21
PROFESSIONISTA
ESECUZIONE DEL PIANO
ATTESTAZIONE
DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
Si prevede di pagare i debiti aziendali garantendo contestualmente il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa.
progetto + proposta
22DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
Si ritiene che il piano di risanamento sia riconducibile alla categoria dei “piani strategici, industriali e finanziari” di cui
all’art. 2381 c.c, per i quali è prevista l’attribuzione all’organo di gestione, che sarà sempre responsabile per l’adozione e di gestione, che sarà sempre responsabile per l’adozione e
l’esecuzione del piano.
Art. 2381 (1)
Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
… omissis
- [3] Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartiredirettive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.Sulla base delle informazioni ricevute valutal'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici,industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazionedegli organi delegati, il generale andamento della gestione.
- [… omissis23DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
ProspettivaLa dottrina e la prassi prevalenti ritengono che il piano debba
essere redatto nella prospettiva della continuitàaziendale.essere redatto nella prospettiva della continuitàaziendale.
«idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria «idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria»finanziaria»
24DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
DurataNon esistono riferimenti normativi: la durata deve intendersi
strettamente legata al settore in cui l’impresa opera, alle strettamente legata al settore in cui l’impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche dell’impresa.
L’esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che 3-5 anni sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di
risanamento e riequilibrio dell’azienda.
Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione
della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.25DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
FormaNon è richiesto una forma precisa, ma indicativamente deve essere
suddiviso in due parti:suddiviso in due parti:
Parte descrittiva
Parte analitica/quantitativa
Deve avere data certa (revocatoria)
26DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
FormaIl piano deve contenere:
• l’indicazionedelleipotesidi base;• l’indicazionedelleipotesidi base;
• l’indicazione delle fonti delle informazioni;
• i riferimenti metodologici e normativi applicati (ad es. principicontabili e criteri di valutazione in generale);
• l’esplicitazione delle premesse che non dipendono da azioni ovolontà dell’imprenditore (es. impegno dei creditori a dilazioni);
27DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
FormaContenuti
1. Indirizzo strategico: formulazione della “diagnosi” e1. Indirizzo strategico: formulazione della “diagnosi” eindicazione della “terapia”.
2. Esplicitazione chiara della situazione di partenza(patrimoniale, economica, finanziaria, organizzativa, dimercato).
3. Individuazione dei fattori che potrebbero condurre ad unasituazione irreversibile (worst-case) e delle azioni necessarie aneutralizzarli e di quelli per il raggiungimento degli obiettividel piano. 28DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
FormaContenuti
1. L’indicazione degli atti, almeno quelli più rilevanti, da1. L’indicazione degli atti, almeno quelli più rilevanti, dacompiere per l’esecuzione del piano.
2. Prevedere gli effetti fiscali, in quanto nei piani di risanamentoex art. 67 comma 3, lett. d) L.F. (ma anche negli accordi ex art.182 bis) la cessione di beni e la riduzione dei debiti assumonorilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa
29DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
Forma
Non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso ma per Non è richiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso ma per dare maggiore credibilità e per garantirne l’efficacia, è
opportuno che esso sia condiviso almeno con i principali creditori, che possono anche essere preventivamente chiamati
ad esprimere un loro parere favorevole, soprattutto se sono previste azioni che riguardano il loro diritto di credito
(dilazioni, rifinanziamenti, ecc.).
30DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
1. Struttura e 2. consolidamento del passivo
Forma
Inoltre sarebbe opportuno portare il piano a conoscenza dei Inoltre sarebbe opportuno portare il piano a conoscenza dei principali stakeholder dell’impresa, per creare un clima di
trasparenza intorno all’operazione..
31DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
3. Figura del professionista
La predisposizione di un piano particolarmente complesso in grado di sostenere sia la valutazione dell’attestatore, sia,
soprattutto, l’eventuale giudizio del Tribunale richiede competenze non necessariamente presenti nell’azienda;non necessariamente presenti nell’azienda;
Il contributo di un soggetto terzo può ragionevolmente mitigare la soggettività delle valutazioni dell’imprenditore e del suo
management circa le capacità di uscita dalla crisi
32DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
3. Figura del professionista
La ragionevolezza del piano deve essere
“attestata“attestata dada unun professionistaprofessionista iscrittoiscritto nelnel registroregistro deidei revisorirevisoricontabilicontabili cheche abbiaabbia ii requisitirequisiti didi cuicui all’artall’art.. 2828 LL..FF..””
Il professionista deve rispondere ai requisiti di indipendenza eterzietà, interpretati in senso restrittivo:
• per evitare il sospetto che il professionista possa essere inqualsiasi modo interessato all’attestazione del piano.
• per essere terzo e indipendente non solo dall’imprenditore, maanche da altri soggetti coinvolti.
33DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
3. Figura del professionista
La ragionevolezza del piano deve essere “attestata da unprofessionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia irequisiti di cui all’art. 28 L.F.”Art. 28.Requisitiper la nominaa curatore.Art. 28.Requisitiper la nominaa curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisitiprofessionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'attodell'accettazione dell'incarico, deve essere designata lapersona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dandoprova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non siaintervenuta nei loro confronti dichiarazione difallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti egli affini entro il quarto grado del fallito, icreditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione difallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
34DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
3. Figura del professionista
Quindi terzo:
• rispetto ai creditori;
• rispetto a coloro che in ultima analisi potrebbero beneficiaredell’attestazione del piano;
• rispetto al consulente che redige il piano.
35DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
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4. Responsabilità delle figura coinvolte
- dell’esperto (civile e penale)
- della società proponente
- dei creditori
- degli istituti finanziari (penale-fallimentare)
36DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
5. Vantaggi e svantaggi rispetto alle altre proc. concorsuali
Vantaggi:1. Va bene per crisi transitorie iniziali;
2. Continuità aziendale
3. Riservatezza
4. Costi non elevati
5. è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice
6. è un atto unilaterale dell’imprenditore, per la sua adozione non èrichiesto l’accordo con i creditori né il loro consenso
7. è svincolato da precisi obblighi pubblicitari
37DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
5. Vantaggi e svantaggi rispetto alle altre proc. concorsuali
Svantaggi:1. Non viene assicurata la prededuzione alla nuova finanza;
2. Non viene garantita la protezione dalle eventuali iniziative diautotuteladei creditori;autotuteladei creditori;
3. Manca giudizio del Tribunale per cui, in caso di fallimento, leazioni revocatorie saranno comunque soggette a valutazione;
4. Spesso sono i terzi che lo chiedono;
5. Data certa;
6. Sopravvenienze attive tassabili;
7. Aggravamento della responsabilità nel caso di successivofallimento;
38DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
6. Elementi critici
• stime;
• finanza;
• garanzie;
39DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
7. Attestazione
• esperto;
• indipendente;
• verifica ragionevolezza;
• attestazione della ragionevolezza.
40DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
7. Attestazione
L’attestatore analizzerà il piano applicando le migliori “practice”verificando:
• che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principicontabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per lacontabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per lapreparazione dei bilanci storici;
• la coerenza delle ipotesi del piano con quelle normalmenteutilizzate nel settore a cui l’azienda appartiene;
• la coerenza dei dati previsionali, con le ipotesi esplicitate;
• la compatibilità del piano con gli effetti di eventuali modifichealle assunzioni di base per coglierne gli impatti sui principaliindicatori di performance.
41DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
7. Attestazione
• la prudenza delle previsioni e la confrontabilità con i risultatistorici;
• la sostenibilità in relazione alle risorse disponibili;
• sulla base infine di una recentecircolare del CNDCEC il• sulla base infine di una recentecircolare del CNDCEC ilprofessionista nell’attestare la ragionevolezza del pianodovrebbe anche effettuare un controllo di attendibilità e diveridicità dei dati, avvicinandosi così all’attestazione previstadal 161 L.F.
42DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
7. Attestazione
L’esito della verifica non potrà che essere o attestazioneo nonattestazione.
La dichiarazionedi attestazionedeve:La dichiarazionedi attestazionedeve:
• indicare le metodologie utilizzate;
• elencare le attività svolte dal professionista;
• contenere un’adeguata motivazione della conclusione raggiunta
43DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
7. Attestazione
Attestazione = giudizio motivato
1. Se vi è idoneità ad assicurare il risanamento dell’impresa;
2. Se vi è ragionevolezza
e quindi se le scelte strategiche del piano, una volta attuate,costituiscono lo strumento idoneo per il raggiungimentodell’obiettivo principale che è la continuità aziendale in ipotesidi equilibrio finanziario.
GARANZIA PER I TERZI
44DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Piano attestato ex art. 67 L.F..
7. Attestazione
Infine nell’attestazione si dovrà indicare se gli atti in esecuzionedel piano hanno effetto immediato o differito, perché solo alverificarsi dell’evento determinante si hanno gli effetti protettividell’esenzionedarevocatoria.dell’esenzionedarevocatoria.
45DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.debiti ex art. 182 bis L.F.
46DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. L'imprenditoreL'imprenditore inin statostato didi crisicrisi puòpuò domandare,domandare, depositandodepositando lala documentazionedocumentazione didicuicui all'articoloall'articolo 161161,, l'omologazionel'omologazione didi unun accordoaccordo didi ristrutturazioneristrutturazione deidei debitidebitistipulatostipulato concon ii creditoricreditori rappresentantirappresentanti almenoalmeno ilil sessantasessanta perper centocento deidei crediti,crediti,unitamenteunitamente adad unauna relazionerelazione redattaredatta dada unun professionistaprofessionista inin possessopossesso deidei requisitirequisiti didicuicui all'articoloall'articolo 6767,, terzoterzo comma,comma, letteralettera d)d) sull'attuabilitàsull'attuabilità dell'accordodell'accordo stesso,stesso, conconparticolareparticolare riferimentoriferimento allaalla suasua idoneitàidoneità adad assicurareassicurare ilil regolareregolare pagamentopagamento deideicreditoricreditoriestraneiestranei..creditoricreditoriestraneiestranei..
L'accordoL'accordo èè pubblicatopubblicato nelnel registroregistro delledelle impreseimprese ee acquistaacquista efficaciaefficacia daldal giornogiornodelladella suasua pubblicazionepubblicazione..
DallaDalla datadata delladella pubblicazionepubblicazione ee perper sessantasessanta giornigiorni ii creditoricreditori perper titolotitolo ee causacausaanterioreanteriore aa taletale datadata nonnon possonopossono iniziareiniziare oo proseguireproseguire azioniazioni cautelaricautelari oo esecutiveesecutivesulsul patrimoniopatrimonio deldel debitoredebitore.. SiSi applicaapplica l'articolol'articolo 168168,, secondosecondo commacomma..
EntroEntro trentatrenta giornigiorni dalladalla pubblicazionepubblicazione ii creditoricreditori ee ogniogni altroaltro interessatointeressato possonopossonoproporreproporre opposizioneopposizione.. IlIl tribunale,tribunale, decisedecise lele opposizioni,opposizioni, procedeprocede all'omologazioneall'omologazioneinin cameracamera didi consiglioconsiglio concon decretodecreto motivatomotivato..
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. IlIl decretodecreto deldel tribunaletribunale èè reclamabilereclamabile allaalla cortecorte didi appelloappello aiai sensisensi dell'articolodell'articolo 183183,,inin quantoquanto applicabile,applicabile, entroentro quindiciquindici giornigiorni dalladalla suasua pubblicazionepubblicazione nelnel registroregistrodelledelle impreseimprese..
IlIl divietodivieto didi iniziareiniziare oo proseguireproseguire lele azioniazioni cautelaricautelari oo esecutiveesecutive didi cuicui alal terzoterzocommacomma puòpuò essereessere richiestorichiesto dall’imprenditoredall’imprenditore ancheanche nelnel corsocorso delledelle trattativetrattative eeprimaprima delladella formalizzazioneformalizzazione dell’accordodell’accordo didi cuicui alal presentepresente articolo,articolo, depositandodepositandopressopresso ilil tribunaletribunale competentecompetente aiai sensisensi dell’articolodell’articolo 99 lala documentazionedocumentazione didi cuicuiall’articoloall’articolo 161161,, primoprimo ee secondosecondo comma,comma, ee unauna propostaproposta didi accordoaccordo corredatacorredata dadaunauna dichiarazionedichiarazione dell’imprenditore,dell’imprenditore, aventeavente valorevalore didi autocertificazione,autocertificazione, attestanteattestantecheche sullasulla propostaproposta sonosono inin corsocorso trattativetrattative concon ii creditoricreditori cheche rappresentanorappresentano almenoalmenoilil sessantasessanta perper centocento deidei crediticrediti ee dada unauna dichiarazionedichiarazione deldel professionistaprofessionista aventeavente iirequisitirequisiti didi cuicui all’articoloall’articolo 6767,, terzoterzo comma,comma, letteralettera d),d), circacirca lala idoneitàidoneità delladellaproposta,proposta, sese accettata,accettata, adad assicurareassicurare ilil regolareregolare pagamentopagamento deidei creditoricreditori concon ii qualiqualinonnon sonosono inin corsocorso trattativetrattative oo cheche hannohanno comunquecomunque negatonegato lala propriapropria disponibilitàdisponibilità aatrattaretrattare..
48DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. L’istanzaL’istanza didi sospensionesospensione didi cuicui alal presentepresente commacomma èè pubblicatapubblicata nelnel registroregistro delledelleimpreseimprese ee produceproduce l’effettol’effetto deldel divietodivieto didi inizioinizio oo prosecuzioneprosecuzione delledelle azioniazioniesecutiveesecutive ee cautelari,cautelari, nonchénonché deldel divietodivieto didi acquisireacquisire titolititoli didi prelazione,prelazione, sese nonnonconcordati,concordati, dalladalla pubblicazionepubblicazione.. ((22))
IlIl tribunale,tribunale, verificataverificata lala completezzacompletezza delladella documentazionedocumentazione depositata,depositata, fissafissa concondecretodecreto l’udienzal’udienza entroentro ilil terminetermine didi trentatrenta giornigiorni daldal depositodeposito dell’istanzadell’istanza didi cuicui alalsestosesto comma,comma, disponendodisponendo lala comunicazionecomunicazione aiai creditoricreditori delladella documentazionedocumentazionestessastessa.. NelNel corsocorso dell’udienza,dell’udienza, riscontratariscontrata lala sussistenzasussistenza deidei presuppostipresupposti perperpervenirepervenire aa unun accordoaccordo didi ristrutturazioneristrutturazione deidei debitidebiti concon lele maggioranzemaggioranze didi cuicui alalprimoprimo commacomma ee delledelle condizionicondizioni perper ilil regolareregolare pagamentopagamento deidei creditoricreditori concon ii qualiqualinonnon sonosono inin corsocorso trattativetrattative oo cheche hannohanno comunquecomunque negatonegato lala propriapropria disponibilitàdisponibilità aatrattare,trattare, disponedispone concon decretodecreto motivatomotivato ilil divietodivieto didi iniziareiniziare oo proseguireproseguire lele azioniazionicautelaricautelari oo esecutiveesecutive ee didi acquisireacquisire titolititoli didi prelazioneprelazione sese nonnon concordaticoncordati assegnandoassegnandoilil terminetermine didi nonnon oltreoltre sessantasessanta giornigiorni perper ilil depositodeposito dell’accordodell’accordo didi ristrutturazioneristrutturazioneee delladella relazionerelazione redattaredatta daldal professionistaprofessionista aa normanorma deldel primoprimo commacomma.. IlIl decretodecreto deldelprecedenteprecedente periodoperiodo èè reclamabilereclamabile aa normanorma deldel quintoquinto commacomma inin quantoquanto applicabileapplicabile..
49DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. AA seguitoseguito deldel depositodeposito dell’accordodell’accordo didi ristrutturazioneristrutturazione deidei debitidebiti neinei terminiterminiassegnatiassegnati daldal tribunaletribunale trovanotrovano applicazioneapplicazione lele disposizionidisposizioni didi cuicui alal secondo,secondo, terzo,terzo,quartoquarto ee quintoquinto commacomma
Art. 168. Effetti della presentazione del ricorso.Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momentoin cui il decreto di omologazione del concordatopreventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena dinullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non siverificano.
I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che visia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art.precedente.
50DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Particolarità
L’imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunalel’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debitiraggiunto con almeno il 60% dei crediti.
L’accordo è pubblicato nel R.I. ed acquista subito efficacia (per i60 gg successivi nessun creditore può agire in executivis); entro30 giorni i creditori possono impugnare l’accordo ed il Tribunale,decise le opposizione, omologa l’accordo con decreto motivato.
Il decreto di omologa è pubblicato presso il R.I. ed è impugnabiledai creditori entro i successivi 15 gg.
51DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Particolarità
E’ un contratto da stipularsi con tanti creditori che rappresentino(almeno) il 60 % dei crediti (ovvero per soddisfare al 100% il 40%dei creditori deveesserestipulatoun accordocon almenoil 60%dei creditori deveesserestipulatoun accordocon almenoil 60%dei creditori)
1. Quorum e tipologia
2. Vincoli per i creditori
3. Effetti per i creditori
52DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Particolarità
Richiede uno “stato di crisi” del debitore
Prevede una protezione di 60 gg per facilitarne l’omologazione
Deve essere corredato da una relazione di un esperto su fattibilità eidoneità dell’accordo a garantire il pagamento dei creditoriestranei
53DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Particolarità
Può essere “proposto” da qualsiasi imprenditore fallibile
E’ una procedura concorsuale con ruolo molto limitato delTribunale
54DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Particolarità
Gli atti posti in essere in occasione o in esecuzione dell’accordononnon sonosono revocabilirevocabiliex artt. 67, c. 3, lett. e) L.F. (gli atti, i pagamenti ele garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art.
182-bis) ee sonosono prededucibiliprededucibili inin casocaso didi successivosuccessivo fallimentofallimentoex art.111 L.F. (Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da unaspecifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delleprocedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti conpreferenza ai sensi del primo comma n. 1)
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Particolarità
Può essere usato:
1. Quando i creditori lo chiedono;
2. In caso di crisi finanziarie;
3. Per mettersi al riparo dalla bancarotta preferenziale
4. Perché uno strumento più snello del Concordato Preventivo
5. Debt-restructuring
6. Pactum de non petendum
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Presupposti
• Soggettivo
• Oggettivo
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
FASI DEL PIANO
1. Forma dell’accordo
2. Scopo dell’accordo
3. Contenuto dell’accordo
4. Relazione dell’esperto
5. Deposito, pubblicazione, omologa
6. Effetti dell’accordo
58DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
1. Forma dell’accordo
• Art. 1967 cc:La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350(1350 c.c:Devono farsiper atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità:
1) i contratti chetrasferisconola proprietà di beniimmobili (812, 2643)1) i contratti chetrasferisconola proprietà di beniimmobili (812, 2643)
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili,il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto delconcedente e dell’enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti);
8 ) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione(2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliariper un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862,1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
59DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
1. Forma dell’accordo
• Art. 152 L.F.:
Proposta di concordato.
La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanzasociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle societàcooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbaleredatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codicecivile.
60DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
1. Forma dell’accordo
• Sottoscrizione
61DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
2. Scopo dell’accordo
• Continuità aziendale
• Garantire pagamento creditori
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
• Parti
• Requisiti debitore
• Proposta (tempi, % e impegno per il 40%)
• Formula di stipula dell’accordo
• Sottoscrizioni
63DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
SCHEMA DELL’ACCORDO
Tribunale Civile e Penale di VicenzaSezione fallimentareSezione fallimentare
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.Tra il Sig.……legale rappresentante/titolare della società/ditta……….. con
sede in …....
autorizzato con delibera assunta in data ….. (eventualmente, rappresentato
e difeso dall’avv……, per procura a margine del presente atto), di seguito
denominata società /ditta debitrice
64DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
e i seguenti:
Sig. ………. perla società………Sig. ………. perla società………
Sig. ………. per la società………
Sig. ………. per la società………di seguito denominati creditori,
P R E M E S S O
- che la società/ditta ricorrente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 L.F. e
si trova in stato di crisi, come indicato nella relazione deldott………, che sarà
allegata al ricorso da sottoporre al Tribunale per l’omologa del presente
Accordo;
65DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
- che con delibera in data ……il sottoscritto è stato autorizzato a proporre e
a stipulare con i creditori il presente accordo di ristrutturazione dei debiti ai
sensidell’art. 182-bisdellaL.F. nei seguentitermini:sensidell’art. 182-bisdellaL.F. nei seguentitermini:
1) pagamento integrale dei creditori privilegiati, nei termini e modi più
avanti precisati, che rapprendano il 45% del totale dei crediti;
2) pagamento al yy% dei creditori chirografi, nei termini e modi più avanti
precisati, che rappresentano il 25% del totale dei crediti;
3) pagamento regolare ed integrale dei creditori estranei al presente
accordo;
- che i creditori che sottoscrivono il presente accordo rappresentano il 70%
dell’intero indebitamento della società/ditta per complessivi Euro ……66DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
- che i creditori che rimangono estranei al presente accordorappresentano
il 30% dell’intero indebitamento della società/ditta per complessivi Euro ……
- chei creditoriaderentihannoesaminatola documentazionechela società/- chei creditoriaderentihannoesaminatola documentazionechela società/
ditta debitrice allegherà al ricorso da sottoporre al tribunale per l’omologa
dell’accordo e cioè:
a) relazione del dott… che attesta la attuabilità dell’accordo e la sua idoneità
ad assicurare il regolare pagamento, secondo le modalità previste nel titolo
costitutivo dell’obbligazione, ovvero in mancanza, dallalegge, dei creditori
ad esso estranei;
b) dichiarazione del predetto dott……. del possesso dei requisiti previsti
dall’art. 67, 3° comma lett, d) L.F.;67DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
c) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’impresa gestita dalla ricorrente;
d) lo statoanaliticoedestimativodelleattivitàdellaricorrente;d) lo statoanaliticoedestimativodelleattivitàdellaricorrente;
e) l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione;
f) l’elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà o in
possesso della ricorrente;
g) (eventuale) prospetto indicante il valore dei beni ed i creditori particolari
dei soci illimitatamente responsabili;
h) certificato della CCIAA;
68DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
i) verbale dell’assemblea, o del CdA, che autorizza la stipula del presente
accordo e la successiva presentazione del ricorso ex art. 182-bis L.F;
- chela sopraelencatadocumentazione,in copia,èallegataallapresente- chela sopraelencatadocumentazione,in copia,èallegataallapresente
scrittura e ne forma parte integrante
S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A
quanto segue:
le premesso costituiscono parte integrante del presente accordo, che si
compone dei seguenti articoli:
Articolo 1
La società/ditta si impegna a corrispondere:
69DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
- immediatamente/entro 30 giorni dalla data di passato in giudicato della
sentenza di omologa del presente accordo, l’intero importodovuto, pari ad
Euro….. alladitta…….. consede….. il cui creditoèassistitodaprivilegio exEuro….. alladitta…….. consede….. il cui creditoèassistitodaprivilegio ex
art……
- immediatamente/entro 30/60/90 giorni dalla data di passato in giudicato
della sentenza di omologa del presente accordo, l’intero importo dovuto,
pari ad Euro …. alla ditta …….. con sede ….. il cui credito è assistito da
privilegio ex art……
-immediatamente/entro 30/120 giorni dalla data di passatoin giudicato
-della sentenza di omologa del presente accordo, il xy% dell’importo dovuto,
pari ad Euro ……. alla ditta …….. con sede ….. il cui credito è chirografario.70DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
I creditori sopra nominati dichiarano di accettare i pagamenti, come indicato.
Articolo 2
La società/dittasi impegnaapagarei creditoriestraneiall’accordosecondoLa società/dittasi impegnaapagarei creditoriestraneiall’accordosecondo
le modalità previste nel titolo costitutivo dell’obbligazione, ovvero in
mancanza dalla legge:
Ditta…… con sede .. per Euro ……………
Ditta…… con sede .. per Euro ……………
Articolo 3
I creditori si impegnano a non iniziare azioni giudiziarie per il recupero dei
loro crediti sino alla scadenza del termine fissato nell’art. 1 per
l’adempimento dell’accordo.71DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
Articolo 4
La mancata omologazione dell’accordo da parte del tribunale comporterà la
decadenzadell’accordo. Dopol’avvenutaomologazionedell’accordodapartedecadenzadell’accordo. Dopol’avvenutaomologazionedell’accordodaparte
del tribunale, la mancata esecuzione dei pagamenti previsti dal precedente
articolo 1, comporterà parimenti la decadenza dell’accordo.
Articolo 5
Tutte le spese ed oneri conseguenti ed inerenti il presente accordo,
comprese le spese di registrazione, dovranno intendersi esclusivamente a
carico della società/ditta debitrice.
Data………..,
72DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
ESEMPIO
per la debitrice
__________________________________________________________
I creditori
__________________________________
__________________________________
_____________________________________
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
3. Contenuto dell’accordo
L’accordo va:
• Pubblicato nel Registro delle Imprese
• Depositato in Concelleria del Tribunale con allegata ricevutadel deposito in CCIAA
• con la documentazione necessaria
• E con gli accordi raggiunti con i fornitori.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
4. Relazione dell’esperto
una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisitidi cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)sull'attuabilitàdell'accordostesso,con particolareriferimentoallasull'attuabilitàdell'accordostesso,con particolareriferimentoallasua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditoriestranei.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
4. Relazione dell’esperto
Art. 28.Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionaliassociatio societàtra professionisti,sempreche i soci delle stesseabbianoi requisitib) studi professionaliassociatio societàtra professionisti,sempreche i soci delle stesseabbianoi requisitiprofessionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'attodell'accettazione dell'incarico, deve essere designata lapersona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dandoprova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non siaintervenuta nei loro confronti dichiarazione difallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti egli affini entro il quarto grado del fallito, icreditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione difallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
4. Relazione dell’esperto
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nonché l’attendibilità dei dati contabili.
• Attuabilità dell’accordo (oggettiva)
• Attendibilità dei dati ( e veridicità riferita ai documentipresentati e non alle scritture contabili in se stesse)
• Corretto raggiungimento delle percentuali richieste dalla norma
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Attestazione
L’esito della verifica non potrà che essere o attestazioneo nonattestazione.
La dichiarazionedi attestazionedeve:La dichiarazionedi attestazionedeve:
• indicare le metodologie utilizzate;
• elencare le attività svolte dal professionista;
• contenere un’adeguata motivazione della conclusione raggiunta
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Attestazione
Attestazione = giudizio motivato
1. Se l’accordo è attuabile e quindi sulle probabilità di realizzo
2. Se i dati sono attendibili;
3. Se le % vengono raggiunte
e quindi se il piano è idoneo a garantire il regolare pagamento (==adempimentoadempimento delledelle obbligazioniobbligazioni neinei terminitermini contrattualicontrattuali previsti)previsti)dei creditori, previa verifica della sussistenza dei mezzi e dellerisorse necessarie.
GARANZIA PER I TERZI
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Attestazione
Infine nell’attestazione si dovrà indicare se gli atti in esecuzionedel piano hanno effetto immediato o differito, perché solo alverificarsi dell’evento determinante si hanno gli effetti protettividell’esenzionedarevocatoria.dell’esenzionedarevocatoria.
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5. Deposito, pubblicazione, omologa
1. Deposito CCIAA
2. Deposito TRIBUNALE
3. Omologa del Tribunale
DECORRENZA EFFETTI:
efficacia con la CCIAA e consolidamento con l’omologazione del Tribunale
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6. Effetti
PER IL DEBITORE
1. Tutela del patrimonio verso i creditori aderenti ma non verso gliestranei;estranei;
2. Valenza dell’accordo (che ha valenza novativa) in caso disuccessivo fallimento nei confronti dei creditori aderenti
3. Tassazione delle sopravvenienze attive
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6. Effetti
PER I CREDITORI ADERENTI
1. Esclusione dell’applicazione dell’azione revocatoriafallimentareacondizionecheci sial’omologa;fallimentareacondizionecheci sial’omologa;
2. Restano invece in vigore gli art. 64 e 65 L.F.
Art. 64.Atti a titolo gratuito.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dalfallito nei due anni anteriori alla dichiarazione difallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale oa scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Art. 65.Pagamenti.
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione difallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alladichiarazione di fallimento. 83DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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6. Effetti
PENALI
1. Concessione abusiva del credito
2. Bancarotta preferenziale
FISCALI
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Il Concordato Preventivo
art. 160- 186 L.F.art. 160- 186 L.F.
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Particolarità
• Principale procedura concorsuale per la regolazione della crisid’impresa: risanatoria o liquidatoria
• Vero e proprio strumento negoziale e consensuale di soluzionedelle crisi di impresa
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Particolarità
• Par condicio creditorum
• Deciso dalla maggioranza dei creditori chirografari
• Omologato dal Tribunale
• Vincola anche i creditori dissenzienti
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Particolarità
• Libertà delle forme• Con cessione di beni
• Con garanzia
• Misto
• Con assuntore
• Con finanza di terzi
• Con utilizzo di operazioni straordinarie ocreazione di veicoli ah hoc
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Particolarità
• Effetto protettivo
• Effetto esdebitativo
• Mantenimento della disponibilità del patrimonio edell’amministrazione dell’impresa
• Contratto
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Presupposti
• Soggettivo
• Oggettivo
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STRUTTURA
1. Condizioni - piano art. 160 L.F.
2. Domanda art. 161 L.F.
3. Inammissibilità della proposta art. 162 L.F.
4. Ammissione alla procedura art. 163 L.F.
5. Adempimenti del Commissario Giudiziale art. 165 L.F.
6. Relazione del Comm. Giudiziale- Revoca art. 172/3 L.F.
7. Adunanza dei creditori art. 174 L.F.
8. Maggioranze art. 177 L.F.
9. Espressione di voto art. 178 L.F.
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STRUTTURA
10. Mancata approvazione art. 179 L.F.
11. Esito della votazione art. 178/179 L.F.
12. Omologa art. 180/181 L.F.
13. Comitato creditori art. 182 L.F.
14. Liquidazione art. 182 L.F.
15. Adempimenti finali, risoluz. ed annull. art. 181 L.F..
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1. Condizioni
1. Imprenditore (non più onesto ma sfortunato)
2. Stato di crisi (non più di insolvenza)
3. Possesso dei requisiti dell’art. 1 L.F..
Art. 1.Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (1)
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale,esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i qualidimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di duratainferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'iniziodell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuonon superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornatiogni tre anni con decreto del Ministro dellagiustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai ed impiegatiintervenute nel periodo di riferimento.
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1. CondizioniAREA FALLIBILITA' - ART. 1 L.F.
2006 2007 2008 Non fallibile se:
1 ATTIVO PATRIMONIALE 79.704 238.577 251.538 < 300 mila (1a)
ATTIVO PATRIMONIALE RETTIFICATO DAI FONDI AMMORT. 179.786 348.129 373.894 (1b)
2 RICAVI LORDI 83.433 132.269 102.719 < 200 mila (2) possesso congiunto dei 3 requisiti
3 DEBITI 48.508 189.045 241.104 < 500 mila (3)
94
(1a) di ammontare complessivo annuo; totale attivo dello stato patrimoniale, cioè B + C (Tribunale di Milano); per il periodo il Trib. Di Milano suggerisce di tenereCAPITALE INVESTITO SUPERIORE AD EURO 300 MILA
conto dell'ultimo esercizio (che comunque, essendo il prosieguo degli altri precedenti, ha senso); il testo dell'art. 1 L.F. fa però intendere il contrario (nei 3 es.) secondo me vale il momento in cui c'è l'istruttoria prefallimentare (così anche molta giurisprudenza).(1b) il Tribunale di Milano nella sentenza del 30/03/07 dice di tener conto di immobilizzazioni materiali e finanziarie e beni acquisiti in leasing; nel caso in esame però il valore scenderebbe; non è possibile dai dati di bilancio rettificare le immobilizzazioni dai fondi perché mancano i dati dei fondi, ma la sostanza non cambia
(2) di ammontare complessivo annuo; NON si deve calcolare la media, ma i tre anni vanno considerati in valore assoluto; voce A1 + A5 (Tribunale di RICAVI SUPERIORE AD EURO 200 MILA
Milano dice di considerare anche A2 e A3 + C 15 e C16 ed E20, qui non considerate per prudenza)
(3) debiti ultimo anno o al momento dell'istruttoria prefallimentare RICAVI SUPERIORE AD EURO 500 MILA
REQUISITO 1 sottoREQUISITO 2 sotto NON FALLIBILE
REQUISITO 3 sotto
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1. Piano
(art. 160 L.F.)
11.. AttendibileAttendibile attestato (161 3°)
1.1. FattibileFattibile sempre monitorato (173 3°)
33.. LiberoLiberonelnelcontenutocontenutochechepuòpuòprevedereprevedere::33.. LiberoLiberonelnelcontenutocontenutochechepuòpuòprevedereprevedere::a) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi
forma ….
b) L’assuntore
c) La suddivisione dei creditori in classi
d) I trattamenti differenziati delle classi
44.. DiDi risanamento/dirisanamento/di liquidazioneliquidazione::
95DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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1. Piano
(art. 160 L.F.)
•• DIDI RISANAMENTORISANAMENTO
Principi di comportamento del CNDCEC
Commissione Procedure Concorsuali
Gruppo di lavoro Decreti Competitività
Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione
Piani di risanamento attestato
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1. Piano
(art. 160 L.F.)
• DIDI RISANAMENTORISANAMENTO – CNDC punto A.3. – A.4. – A.5. – A.7.
a) Trattamentoa) Trattamento
b) Indice numerico di soddisfacimento
c) 6 punti minimali del piano
d) Strategia multiorientata
e) Attendibilità dei dati aziendali di partenza
f) Revisione contabile?
g) Approvazione (art. 152 L.F.)
97DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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1. Piano
(art. 160 L.F.)
•• DIDI LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE
Non serve un piano, serve solo un progetto di liquidazione ordinato delle Non serve un piano, serve solo un progetto di liquidazione ordinato delle attività, che va inserito direttamente nella domanda.
La società deve quindi effettuare un stima di liquidazione dell’attivo dello SP e individuare una tempistica realizzatoria.
Contemporaneamente però si deve controllare anche tutto il passivo dello SP ed effettuare le correzioni necessarie a rendere i dati inoppugnabili.
98DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
•• DIDI LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONEE’ necessario:
1. Stimare l’attivo
2. Definire il passivo
3. Calcolare le % pagabili
4. Definire i tempi di pagamento
5. Predisporre gli allegati alla domanda
99
Ai fini dell’attendibilità Ai fini dell’attendibilità dei dati contabilidei dati contabili
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1. Piano
(art. 160 L.F.)
Dati Dati
100
Dati Dati dell’attivo dell’attivo
SPSPdi partenza di partenza
già già revisionatirevisionati
1STIMA
ATTIVO
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1. Piano
(art. 160 L.F.)
101
Dati del Dati del passivo SPpassivo SPdi partenza di partenza
già già revisionatirevisionati
2STIMA
PASSIVO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
3. Calcolo % pagabili3. Calcolo % pagabili
La proposta di Concordato deve contenere l’indicazione specifica La proposta di Concordato deve contenere l’indicazione specifica della % offerta ai creditori, non potendo essa essere affidata ad della % offerta ai creditori, non potendo essa essere affidata ad
un calcolo più complesso o essere riferita all’importo che si un calcolo più complesso o essere riferita all’importo che si ricaverà dalla liquidazione dell’attivo.ricaverà dalla liquidazione dell’attivo.
PRESTAZIONI DETERMINATE O DETERMINABILI + PRESTAZIONI DETERMINATE O DETERMINABILI + VALUTAZIONE VALUTAZIONE DIDI CONVENIENZA RISPETTO AL CONVENIENZA RISPETTO AL
FALLIMENTOFALLIMENTO
102DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
3. Calcolo % pagabili3. Calcolo % pagabili
La Sentenza Tribunale di Piacenza 23/06/2009La Sentenza Tribunale di Piacenza 23/06/2009
PRESTAZIONI DETERMINATE O DETERMINABILI PRESTAZIONI DETERMINATE O DETERMINABILI
++
VALUTAZIONE VALUTAZIONE DIDI CONVENIENZA RISPETTO AL FALL.CONVENIENZA RISPETTO AL FALL.
++
POTERI DÌ CONTROLLO DEL TRIBUNALEPOTERI DÌ CONTROLLO DEL TRIBUNALE
103DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
3. Calcolo % pagabili3. Calcolo % pagabili
PROBLEMATICA DELLA MODIFICA DELLE % PROBLEMATICA DELLA MODIFICA DELLE %
IN CORSO IN CORSO DIDI PROCEDURAPROCEDURA
104DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
3. Calcolo % pagabili3. Calcolo % pagabili
ANALISI ESEMPIO PRATICO:ANALISI ESEMPIO PRATICO:
FOGLI DI LAVORO PER REVISIONEFOGLI DI LAVORO PER REVISIONE
PARTE NUMERICA DI REVISIONEPARTE NUMERICA DI REVISIONE
FOGLI DI LAVORO PER CALCOLO %FOGLI DI LAVORO PER CALCOLO %
105DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
4. Definizione dei tempi4. Definizione dei tempi
I creditori privilegiati non possono essere oggetto di I creditori privilegiati non possono essere oggetto di trattamento che preveda pagamenti non immediati o non trattamento che preveda pagamenti non immediati o non
integrali senza il loro preventivo consenso.integrali senza il loro preventivo consenso.
Il Concordato non può prevedere dilazioni di pagamento ai Il Concordato non può prevedere dilazioni di pagamento ai creditori muniti di privilegio (Cass. 12300/92 e 12632/92)creditori muniti di privilegio (Cass. 12300/92 e 12632/92)
106DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
4. Definizione dei tempi4. Definizione dei tempi
Sentenza Tribunale Mantova 16 settembre 2010Sentenza Tribunale Mantova 16 settembre 2010
Devono essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfattiintegralmente ai sensi dell’art. 177 c. 2 L.F. quei creditori muniti didiritti di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivopreveda il pagamento in misura integrale ma notevolmentedilazionato del credito anche se viene loro offerto loro l’interesse altasso legale (Concordato ammesso) 107DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
4. Definizione dei tempi4. Definizione dei tempi
Sentenza Tribunale Verbania 22 luglio 2010Sentenza Tribunale Verbania 22 luglio 2010
E’E’ inammissibileinammissibile lala propostaproposta didi ConcordatoConcordato PreventivoPreventivo cheche siasiacaratterizzatocaratterizzato dada un’eccessivaun’eccessiva duratadurata temporaletemporale deldel pianopiano ((33--55 anni)anni)salvasalva adeguataadeguata motivazionemotivazione (Concordato(Concordato nonnon ammesso)ammesso)
108DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
4. Definizione dei tempi4. Definizione dei tempi
Sentenza Tribunale Udine 14 febbraio 2011Sentenza Tribunale Udine 14 febbraio 2011
E’E’ inammissibileinammissibile lala propostaproposta didi ConcordatoConcordato PreventivoPreventivo cheche prevedaprevedaunun pagamentopagamento dilazionatodilazionato deidei creditoricreditori privilegiatiprivilegiati tratra ii 1212 eded ii 2424mesimesi (Concordato(Concordato nonnon ammesso)ammesso)
109DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
55. Predisposizione allegati. Predisposizione allegati
ANALISI ESEMPIO PRATICOANALISI ESEMPIO PRATICO
ESAME ALLEGATO ESAME ALLEGATO 11
Relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria Relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa (art. 161 comma 2 lettera a) L.F.)dell’impresa (art. 161 comma 2 lettera a) L.F.)
110DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
55. Predisposizione allegati. Predisposizione allegati
ANALISI ESEMPIO PRATICOANALISI ESEMPIO PRATICO
ESAME ALLEGATO ESAME ALLEGATO 2:2:
Stato analitico ed estimativo delle attività Stato analitico ed estimativo delle attività
(art. 161 comma 2 lettera b) L.F.)(art. 161 comma 2 lettera b) L.F.)
111DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
5. Predisposizione 5. Predisposizione allegatiallegati
ANALISI ESEMPIO PRATICOANALISI ESEMPIO PRATICO
ESAME ALLEGATO ESAME ALLEGATO 3:3:
Elenco nominativo dei creditori con le indicazioni dei rispettivi Elenco nominativo dei creditori con le indicazioni dei rispettivi crediti crediti e e delle cause di prelazione.delle cause di prelazione.
(art. 161 comma 2 lettera b) L.F.)(art. 161 comma 2 lettera b) L.F.)112DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
Predisposizione allegati
ANALISI ESEMPIO PRATICOANALISI ESEMPIO PRATICO
ESAME ALLEGATO ESAME ALLEGATO 4: 4:
Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore (art. 161 comma 2 lettera c) L.F.)in possesso del debitore (art. 161 comma 2 lettera c) L.F.)
113DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
1. Piano
(art. 160 L.F.)
Predisposizione allegati
ANALISI ESEMPIO PRATICOANALISI ESEMPIO PRATICO
ESAME ALLEGATO 5ESAME ALLEGATO 5
Valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente Valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili (art. 161 comma 2 lettera d) L.F.)responsabili (art. 161 comma 2 lettera d) L.F.)
114DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
CLASSICLASSI
Art. 160 comma 1 Art. 160 comma 1 lettlett c) d) L.F.c) d) L.F.
115DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
CLASSICLASSI
ORDINE ORDINE DI GRADUAZIONE DEI PRIVILEGIDI GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI
116DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
E’ POSSIBILE COSTRUIRE LA DOMANDA DI E’ POSSIBILE COSTRUIRE LA DOMANDA DI CONCORDATO CON SUDDIVISIONE DEI CONCORDATO CON SUDDIVISIONE DEI
CREDITORI IN CLASSICREDITORI IN CLASSI
CLASSICLASSI
CREDITORI IN CLASSICREDITORI IN CLASSI
•• POSIZIONE GIURIDICAPOSIZIONE GIURIDICA
•• INTERESSI ECONOMICI OMOGENEIINTERESSI ECONOMICI OMOGENEI
•• TRATTAMENTI DIFFERENZIATITRATTAMENTI DIFFERENZIATI
117DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2 Art. 160 comma 2 lettlett c) d) L.F.:c) d) L.F.:
•• Attenuazione della par condicio Attenuazione della par condicio creditorumcreditorum
•• Controllo del TribunaleControllo del Tribunale
CLASSICLASSI
•• Controllo del TribunaleControllo del Tribunale
•• Problemi recenti: Problemi recenti: 1 creditore solo?1 creditore solo?
classe dei creditori strategici vs. non strategici?classe dei creditori strategici vs. non strategici?
118DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2 Art. 160 comma 2 lettlett c) c) L.FL.F.:.:
POSIZIONE GIURIDICA POSIZIONE GIURIDICA
==
TUTTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZATI DAL FATTO DI TUTTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZATI DAL FATTO DI AVERE RAPPORTI DIVERSI TRA CREDITO E LA MISURA AVERE RAPPORTI DIVERSI TRA CREDITO E LA MISURA
CLASSICLASSI
AVERE RAPPORTI DIVERSI TRA CREDITO E LA MISURA AVERE RAPPORTI DIVERSI TRA CREDITO E LA MISURA DELLA POSSIBILITA’ DI SODDISFAZIONEDELLA POSSIBILITA’ DI SODDISFAZIONE
•• prededucibiliprededucibili
•• aassistiti da cause generiche di prelazionessistiti da cause generiche di prelazione
•• assistiti da cause specifiche di prelazioneassistiti da cause specifiche di prelazione
•• cchirografarihirografari
•• postergatipostergati119DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2 Art. 160 comma 2 lettlett c) c) L.FL.F.:.:
INTERESSI ECONOMICI OMOGENEIINTERESSI ECONOMICI OMOGENEI
==INDIVIDUAZIONE DI CARATTERI TALI DEI CREDITORI DA INDIVIDUAZIONE DI CARATTERI TALI DEI CREDITORI DA
CLASSICLASSI
INDIVIDUAZIONE DI CARATTERI TALI DEI CREDITORI DA INDIVIDUAZIONE DI CARATTERI TALI DEI CREDITORI DA AVERE UN RAGGRUPPAMENTO ATTO AD OTTENERE IL AVERE UN RAGGRUPPAMENTO ATTO AD OTTENERE IL
CONSENSO PER L’APPROVAZIONECONSENSO PER L’APPROVAZIONE
AdAd esempioesempio::
1.1. CreditoriCreditori finanziarifinanziari
2.2. FornitoriFornitori didi materiamateria prima/dettaglianti/grossisti/terzistiprima/dettaglianti/grossisti/terzisti
3.3. Piccoli/grandi/mediPiccoli/grandi/medi sinosino aa concorrenzaconcorrenza didi unauna sommasomma
120DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2 Art. 160 comma 2 lettlett c) c) L.FL.F.:.:
AdAd esempioesempio (Tribunale(Tribunale didi MonzaMonza 2323//1212//20092009::
1.1. EntiEnti previdenzialiprevidenziali eded assistenzialiassistenziali perper parteparte declassatadeclassata ininchirografochirografo ++ parteparte inin chirografochirografo
CLASSICLASSI
2.2. ErarioErario chirografochirografo abab origineorigine oo perper declassamentodeclassamento
3.3. BancheBanche concon fidejussionifidejussioni ee ipotecheipoteche susu immobiliimmobili didi terziterzi
4.4. BancheBanche concon fidejussionifidejussioni
5.5. BancheBanche senzasenza alcunaalcuna garanziagaranzia
6.6. FornitoriFornitori concon cessazionecessazione rapportorapporto
7.7. FornitoriFornitori cheche proseguonoproseguono rapportorapporto
8.8. AltriAltri debitidebiti121DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2 Art. 160 comma 2 lettlett dd) L.F.:) L.F.:
TRATTAMENTO DIFFERENZIATOTRATTAMENTO DIFFERENZIATO
==MISURA DIVERSA DI PAGAMENTO LEGATA ALLE MISURA DIVERSA DI PAGAMENTO LEGATA ALLE
CLASSICLASSI
MISURA DIVERSA DI PAGAMENTO LEGATA ALLE MISURA DIVERSA DI PAGAMENTO LEGATA ALLE LOGICHE ECONOMICHE DEL CONCORDATOLOGICHE ECONOMICHE DEL CONCORDATO
122DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2 Art. 160 comma 2 lettlett d) L.F.:d) L.F.:
•• NON per i privilegiati cui si offre un pagamento integraleNON per i privilegiati cui si offre un pagamento integrale
•• NON classi senza % diverseNON classi senza % diverse
CLASSICLASSI
•• NON classi senza % diverseNON classi senza % diverse
•• SI pagamento non integrale dei privilegiatiSI pagamento non integrale dei privilegiati
123DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
Si pagamento non integrale dei privilegiatiSi pagamento non integrale dei privilegiati
1) E’ POSSIBILE FALCIDIARE IL PRIVILEGIO SPECIALE NELLA SOLAIPOTESI DI INCAPIENZA DEL BENE SUL QUALE IL PRIVILEGIO
CLASSICLASSI
IPOTESI DI INCAPIENZA DEL BENE SUL QUALE IL PRIVILEGIOSPETTANTE INSISTE ED IN UNA % DI SODDISFACIMENTO NONINFERIORE A QUELLA CHE VERREBBE GARANTITA DAL VALORE DIMERCATO DEL BENE (attestata)
2) E’ POSSIBILE FALCIDIARE ANCHE IL PRIVILEGIO GENERALE(attestazione per il compendio mobiliare)PER TRE MOTIVI:
124DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
A. ART. 160 L.F. PARTE FINALE DEL SECONDO COMMA:ilil trattamentotrattamentostabilitostabilito perper ciascunaciascuna classeclasse nonnon puòpuò avereavere l’effettol’effetto didi alterarealterare lele clausoleclausolelegittimelegittime didi prelazioneprelazione SEMBRA RIFERISI PROPRIO AI PRIVILEGIGENERALI
CLASSICLASSI
B. ART. 160 L.F. SECONDO COMMA:…… sulsul ricavatoricavato inin sedesede didi liquidazioneliquidazione ……(liquidazione è generico, vendita è specifico) SEMBRA RIFERISI PROPRIO AIPRIVILEGI GENERALI
C. TRANSAZIONE FISCALE (182 ter L.F.) *
125DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 182 ter L.F.:
* TRANSAZIONE FISCALE (182 ter L.F.) *
Il pagamento dilazionato o in % non può determinare un trattamento del credito Il pagamento dilazionato o in % non può determinare un trattamento del credito
CLASSICLASSI
erariale assistito da privilegio che sia deteriore a quello dei privilegiati di grado erariale assistito da privilegio che sia deteriore a quello dei privilegiati di grado
inferiore.
Si possono formare delle classi e si possono pagare in % anche i creditori privilegiati Si possono formare delle classi e si possono pagare in % anche i creditori privilegiati
generali di grado inferiore al più grado più alto di privilegio erarialegenerali di grado inferiore al più grado più alto di privilegio erariale126DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
Quindi SI al pagamento Quindi SI al pagamento non integrale non integrale
dei privilegiati generalidei privilegiati generali
CLASSICLASSI
A. Se la % di soddisfazione non è inferiore a quella realizzabile sulricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore dimercato attribuibile ai beni o diritti su cui sussiste la prelazione;
B. Se tale valore di mercato è attestato da un professionista conrelazione giurata ex art. 67 L.F.;
C. Se il trattamento stabilito per ciascuna classe non alteri l’ordinedelle cause legittime di prelazione
127DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
La condizione A) e C) operano solo relativamente al patrimonio assoggettato al concorso, al quale deve applicarsi l’art. 2740 CC. (il
debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri)
CLASSICLASSI
Sarà quindi possibile un’alterazione dell’ordine delle cause Sarà quindi possibile un’alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e anche un pagamento dei chirografi legittime di prelazione e anche un pagamento dei chirografi
nonostante il pagamento parziale dei privilegi generali qualora e ni nonostante il pagamento parziale dei privilegi generali qualora e ni limiti della c.d. finanza esterna (aggiuntiva al concorso)limiti della c.d. finanza esterna (aggiuntiva al concorso)
128DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
NONO
Soddisfare i chirografari a danno dei privilegiati generali Soddisfare i chirografari a danno dei privilegiati generali
CLASSICLASSI
SISI
Privilegio speciale 60% per incapienzaPrivilegio speciale 60% per incapienza
Privilegio generale 100%Privilegio generale 100%
Chirografo 20%Chirografo 20%
129DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
SISI
Privilegio generale fino al 3Privilegio generale fino al 3°° grado al 100% con finanza istantegrado al 100% con finanza istante
CLASSICLASSI
Privilegio generale fino al 3Privilegio generale fino al 3°° grado al 100% con finanza istantegrado al 100% con finanza istante
Privilegio 4Privilegio 4°° grado al 10% con finanza di terzigrado al 10% con finanza di terzi
Privilegio 5Privilegio 5°° 66°°…. Al 3% con finanza di terzi…. Al 3% con finanza di terzi
Chirografo 30% Chirografo 30% -- 10% (classi con finanza di terzi)10% (classi con finanza di terzi)
FINANZA DI TERZIFINANZA DI TERZI
130DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
FINANZA DI TERZIFINANZA DI TERZI
Sentenza Sentenza TribTrib. Padova 16 maggio 2011. Padova 16 maggio 2011
CLASSICLASSI
La nuova finanza non soggiace alla necessità del rispetto delle La nuova finanza non soggiace alla necessità del rispetto delle cause legittime di prelazione e ciò evidentemente perché intanto cause legittime di prelazione e ciò evidentemente perché intanto
le cause legittime di prelazione possono operare in quanto si le cause legittime di prelazione possono operare in quanto si faccia riferimento al rapporto debitorefaccia riferimento al rapporto debitore--creditorecreditore
131DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 1: sentenza CASO 1: sentenza TribTrib. Milano 25/10/1997. Milano 25/10/1997
La transazionefiscale ex art. 182 ter L.F. che può prevedereil
CLASSICLASSI
La transazionefiscale ex art. 182 ter L.F. che può prevedereilpagamento % dei privilegi non si configura coma un autonomoaccordo ma costituisce una fase endoconcorsuale della procedura esi chiude con il risultato della votazione dell’adunanza dei creditori.
Quindi l’Agenzia ed il Concessionario della Riscossione sonosoggetti all’esito della votazione ancorchè contrastante con ilproprio voto
132DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 1: sentenza CASO 1: sentenza TribTrib. Milano 25/10/1997. Milano 25/10/1997
CLASSE1: privilegi ex art. 2751bis + Inps-Inail: 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: privilegi ex art. 2751bis + Inps-Inail: 100%
CLASSE 2: Irpeg-Ires-Irap-Iva-R.A. Irpef: 15%
oggetto di transazione fiscale inviata
CLASSE 3: privilegi speciali su beni mobili (accessori): 100%
privilegi speciali su beni mobili (capitale): 13%
CLASSE 4: chirografi (anche residuo Ag. Entrate): 13%
133DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 1: sentenza CASO 1: sentenza TribTrib. Milano 25/10/1997. Milano 25/10/1997
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
• IVA non tributo UE
• Transazione fiscale fa parte integrante del piano concordatario
• Corretta ammissione degli opponenti al voto per i loro creditichirografari e per la quota dei crediti privilegiati oggetto dellafalcidia concordataria
MA RIFORMATO IN APPELLO – Corte App. Mi. 14/05/2008134DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 1: sentenza CASO 1: sentenza TribTrib. Milano 25/10/1997. Milano 25/10/1997
RIFORMATO IN APPELLO
CLASSICLASSI
RIFORMATO IN APPELLO
– Corte Appello Milano 14/05/2008–
in quanto mancava la relazione giurata sui beni mobili oggetto di privilegio speciale
e quindi vi era un sovvertimento del principio secondo cui il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di
alterare l’ordine legittimo delle cause di prelazione
135DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 1: sentenza CASO 1: sentenza TribTrib. Milano 25/10/1997. Milano 25/10/1997
Art. 2751 BIS CC
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
CLASSICLASSI
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effettodella cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancatacorresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il creditoper ilrisarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d' opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni diprestazioni;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l' ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per lacessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunquecompartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell' impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi deiservizi prestati e della vendita dei manufatti;
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri136DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 2: sentenza CASO 2: sentenza TribTrib. Pavia 8 ottobre 2008. Pavia 8 ottobre 2008
1. Dal combinatodegli art. 2751bis e 2777e ss. CC emergechei
CLASSICLASSI
1. Dal combinatodegli art. 2751bis e 2777e ss. CC emergecheicrediti dei lavoratori e quelli dell’erario hanno la stessa garanzia(privilegio generale sui mobili) ma gradi di soddisfazionediversi. Anche solo questo ultimo requisito è idoneo adifferenziare la posizione giuridica come richiesto dallanormativa ai fini della predizione di diverse % di pagamento insede di concordato preventivo.
137DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 2: sentenza CASO 2: sentenza TribTrib. Pavia 8 ottobre 2008. Pavia 8 ottobre 2008
2. IVA nontributo UE equindi pagabilein %
CLASSICLASSI
2. IVA nontributo UE equindi pagabilein %
3. Transazione fiscale fa parte integrante del piano concordatario
138DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 2: sentenza CASO 2: sentenza TribTrib. Pavia 8 ottobre . Pavia 8 ottobre 20082008
Art. 2777 CC
CLASSICLASSI
1. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anchepignoratizio o ipotecario.
2. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocatii crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell' ordine seguente:
a) i crediti di cui all' articolo 2751-bis, n. 1;(DIPENDENTI)
b) i crediti di cui all' articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;(PROFESSIONISTI E PROVVIGIONI)
c) i crediti di cui all' articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.(ARTIGIANI)
3. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti adogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per lespese di giustizia ed ai privilegi indicati nell' articolo 2751-bis.
139DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 2: sentenza CASO 2: sentenza TribTrib. Pavia 8 ottobre 2008. Pavia 8 ottobre 2008
CLASSE1: privilegi ex art. 2751bis + Inps-Inail: 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: privilegi ex art. 2751bis + Inps-Inail: 100%
CLASSE 2: non spec.
CLASSE 3: Irap-Iva-R.A. Irpef: 36%
oggetto di transazione fiscale inviata
CLASSE 4: non spec.
140DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 2: sentenza CASO 2: sentenza TribTrib. Pavia 8 ottobre 2008. Pavia 8 ottobre 2008
AMMESSO
CLASSICLASSI
AMMESSO
141DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 3: sentenza CASO 3: sentenza TribTrib. Mantova 30 ottobre 2008. Mantova 30 ottobre 2008
In ipotesidi transazionefiscale,il criterio cheprevedecheil credito
CLASSICLASSI
In ipotesidi transazionefiscale,il criterio cheprevedecheil creditotributario assistito da privilegio può essere pagato in % purchè nonsiano offerte condizioni e garanzie inferiori a quelle offerte aiprivilegiati di grado inferiore o posizione giuridica ed interessieconomici omogenei a quelli delle agenzie fiscali, può dirsirispettato anche nell’ipotesi in cui siano attribuite % diverse emaggiori ad altri creditori aventi uguale privilegio generale suimobili, a condizione che risulti rispettato l’ordine di soddisfazionesancito dall’art. 2777 e seg. CC. 142DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 3: sentenza CASO 3: sentenza TribTrib. Mantova 30 ottobre 2008. Mantova 30 ottobre 2008
CLASSE1: spesegiustiziaex 2777CC 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesegiustiziaex 2777CC 100%
CLASSE 2: privilegi ex art. 2751 bis CC: 100%
CLASSE 3: creditorie ipotecario (capienza) 100%
CLASSE 4: Inps - Inail: oggetto di transazione fiscale inviata 68%
CLASSE 5: Erario–Enti Localioggetto di trans. fiscale inviata 25%
CLASSE 6: fornitore Sandretto 25%
CLASSE 7: altri chirografari 10%143DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 3: sentenza CASO 3: sentenza TribTrib. Mantova 30 ottobre 2008. Mantova 30 ottobre 2008
I crediti dei lavoratori (2751 bis CC – 100%)
CLASSICLASSI
I crediti dei lavoratori (2751 bis CC – 100%)
i crediti enti previdenziali (2753 CC x quota capitale– 68%)
ed i crediti tributari
NON
hanno lo stesso grado di privilegio generale mobiliare,
in quanto opera un ordine di soddisfazione diverso
ex l’art. 2777 CC 144DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 4: sentenza CASO 4: sentenza TribTrib. Pescara 02 dicembre 2008. Pescara 02 dicembre 2008
La proposta concordataria non deve prevedere una soddisfazione
CLASSICLASSI
La proposta concordataria non deve prevedere una soddisfazione dei crediti privilegiati tributari in misura inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione di beni e di diritti sui quali sussiste la
prelazione.
145DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 4: sentenza CASO 4: sentenza TribTrib. Pescara 02 dicembre 2008. Pescara 02 dicembre 2008
CLASSE1: spesegiustiziaex 2777CC 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesegiustiziaex 2777CC 100%
CLASSE 2: privilegi ex art. 2751 bis CC: 100%
CLASSE 3: creditorie ipotecario (capienza) 100%
CLASSE 4: Inps - Inail: 100%
CLASSE 5: R.A. Irpef oggetto di trans. fiscale inviata 30%
CLASSE 6: Iva 29%
CLASSE 7: altri chirografari 16%146DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 4: sentenza CASO 4: sentenza TribTrib. Pescara 02 dicembre 2008. Pescara 02 dicembre 2008
INAMMISSIBILE
CLASSICLASSI
INAMMISSIBILE
147DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 4: sentenza CASO 4: sentenza TribTrib. Pescara 02 dicembre 2008. Pescara 02 dicembre 2008
CLASSICLASSI
IMMOB. MOB. IMMOB. MOB.
ATTIVO IMMOBILIARE 980.000 ATTIVO MOBILIARE - 257.428
148
ATTIVO MOBILIARE - 257.428 ATTIVO RESIDUO 157.080 157.080 91.266
Spese giustizia 90.000- 100% 72.000- 18.000- Rip.%
Dipendenti 20.000- 100% 20.000- Professionsti 16.305- 100% 16.305- Ipotecari 750.920- 100% 750.920- Inps-Inail 111.857- 100% 111.857-
157.080 91.266
R.A. IRPEF Grado 18 136.920- 30% 41.076- 91.266- 45.654- IVA (suss. Immob)Grado 19 270.758- 29% 78.520- 157.080- 113.678- CHIROGRAFI 981.750- 16% 157.080- 981.750
157.080 28.330- 157.080- 0 0DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 5: sentenza CASO 5: sentenza TribTrib. Roma 27 gennaio 2009. Roma 27 gennaio 2009
In sede di omologa del concordato il Tribunale può procedere, pur
CLASSICLASSI
In sede di omologa del concordato il Tribunale può procedere, pur non modificandone il contenuto, ad una riqualificazione della
proposta al fine di stabilire quale tra le classi abbia diritto di voto.
149DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 5: sentenza CASO 5: sentenza TribTrib. Roma 27 gennaio 2009. Roma 27 gennaio 2009
CLASSEA: privilegiati 100%
CLASSICLASSI
CLASSEA: privilegiati 100%
CLASSE B: privilegi erarialioggetto di trans. fiscale inviata 60%
CLASSE C: privilegi erariali decl. chirografi (40%) 30%
CLASSE D: altri chirografari
L’erario voterebbe: 1) nella maggioranza complessiva
2) in B
3) in C 150DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 5: sentenza CASO 5: sentenza TribTrib. Roma 27 gennaio 2009. Roma 27 gennaio 2009
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
+
B) Non vota
151DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 6: sentenza CASO 6: sentenza TribTrib. La Spezia 02 luglio 2009. La Spezia 02 luglio 2009
La proposta di Concordato preventivo può prevedere la falcidia dei
CLASSICLASSI
La proposta di Concordato preventivo può prevedere la falcidia dei crediti tributari anche nel caso in cui il proponente non percorra
l’iter previsto dall’art. 182 ter L.F.
152DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 6: sentenza CASO 6: sentenza TribTrib. La Spezia 02 luglio 2009. La Spezia 02 luglio 2009
CLASSE1: ipotecari %
CLASSICLASSI
CLASSE1: ipotecari %
CLASSE 2: spese di giustizia 100%
CLASSE 3: privilegi 2751 bis 75%
CLASSE 4: privilegi esclusi + chirografi 10%
(Concordato con assuntore)
L 153DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 7: sentenza CASO 7: sentenza TribTrib. Vicenza 06 luglio 2009. Vicenza 06 luglio 2009
E’ inammissibile una proposta di concordato che non definisca con
CLASSICLASSI
E’ inammissibile una proposta di concordato che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti e/o che li faccia
dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere.
E’ altresì inammissibile una domanda che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur
avendo diversa collocazione ex lege, vengano trattati con la stessa % di pagamento
154DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 7: sentenza CASO 7: sentenza TribTrib. Vicenza 06 luglio 2009. Vicenza 06 luglio 2009
In questocaso:
CLASSICLASSI
In questocaso:
1) erario, professionisti, artigiani avevano tutti la stessa %
2) Subordinata all’esito di una causa incerta + data minima dipagamento 2012 (dal 2009).
L
155DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 5: sentenza CASO 5: sentenza TribTrib. Roma 27 gennaio 2009. Roma 27 gennaio 2009
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
+
B) Non vota
156DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 8: 8: sentenza sentenza Corte Appello Brescia 07 ottobre 2009Corte Appello Brescia 07 ottobre 2009
I crediti dei lavoratori, degli enti previdenziali e qulli tributari,
CLASSICLASSI
I crediti dei lavoratori, degli enti previdenziali e qulli tributari,benchè assistiti da privilegio generale sui beni mobili, hannoposizione giuridica non omogenea in considerazione del diversogrado di soddisfazione ed è quindi legittima la previsione nel pianoconcordatario di un loro trattamento differenziato mediantecollocazione in classi diverse
157DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO CASO 8: 8: sentenza sentenza Corte Appello Brescia 07 ottobre 2009Corte Appello Brescia 07 ottobre 2009
In questocaso:
CLASSICLASSI
In questocaso:
1) INPS – INAIL 68%
2) Altri erariali 25%
OMOLOGATO
158DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 9: sentenza CASO 9: sentenza TribTrib. Roma 16 dicembre 1209. Roma 16 dicembre 1209
1. L’art. 182 ter L.F. fissa regole imperative (= presuppostidi
CLASSICLASSI
1. L’art. 182 ter L.F. fissa regole imperative (= presuppostidiammissibilità alla procedura) sul trattamento dei crediti fiscali,previdenziali ed assistenziali, e quindi detta procedura si ponecome un momento procedurale costitutivo della più ampiaprocedura di concordato (l’istante aveva presentato ladomanda di concordasto senza allegare l’istanza ex 182 terL.F.)
159DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 9: sentenza CASO 9: sentenza TribTrib. Roma 16 dicembre 1209. Roma 16 dicembre 1209
2. È stataritenutainammissibileuna propostadi Concordatoche
CLASSICLASSI
2. È stataritenutainammissibileuna propostadi Concordatocheprevedeva il pagamento in % del debito Iva laddove esso potevaessere assoggettato esclusivamente a dilazione
160DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 10: Corte Appello Genova 16 dicembre 2009CASO 10: Corte Appello Genova 16 dicembre 2009
La procedura tracciata dall’art. 182 ter L.F. è meramente
CLASSICLASSI
La procedura tracciata dall’art. 182 ter L.F. è meramentefacoltativa, cosicchè, anche senza far ricorso ad essa, sarà possibileinterpellare il fisco sulla proposta concordataria e chiamarlo adesprimere il suo voto alla pari di ogni altro creditore.
161DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 11: sentenza CASO 11: sentenza TTribrib. di Monza 23 dicembre 2009. di Monza 23 dicembre 2009
Nell’ambito del Concordato Preventivo la presentazione
CLASSICLASSI
Nell’ambito del Concordato Preventivo la presentazionedell’istanza di transazione fiscale è indispensabile perchè l’Erariopossa partecipare al meccanismo di voto accettando una falcidia delproprio credito, fermo restando l’obbligo del pagamento integraledel credito Iva.
162DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 11: sentenza CASO 11: sentenza TTribrib. di Monza 23 dicembre 2009. di Monza 23 dicembre 2009
CLASSE1: spese in prededuzione, professionisti, IVA,
CLASSICLASSI
CLASSE1: spese in prededuzione, professionisti, IVA,dipendenti, INPS Enasarco Fondo Cometa, Fondo pensione perBanco Desio, Collegio Sindacale, agenti, artigiani,
100%
CLASSE 2: privilegi successivi + finaziamento L. 10/1982
(prima senza transazione fiscale poi con) 10,73%
CLASSE 3: privilegi declassati in chirografo + chirografi2%
163DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 11: sentenza CASO 11: sentenza TTribrib. di Monza 23 dicembre 2009. di Monza 23 dicembre 2009
AMMESSO
CLASSICLASSI
AMMESSO
164DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 12: Corte Appello Firenze 13 aprile 2010CASO 12: Corte Appello Firenze 13 aprile 2010
La transazionefiscale ex art. 182 ter L.F. non è un procedimento
CLASSICLASSI
La transazionefiscale ex art. 182 ter L.F. non è un procedimentoobbligatorio, nel senso che l’imprenditore che si trovi nellecondizioni di cui all’art. 160 L.F. può formulare una proposta diConcordato preventivo che preveda la falcidia dei crediti tributarianche senza l’iter previsto dall’art. 182 ter L.F.
165DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 13: sentenza CASO 13: sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
1. Qualora la propostadi Concordatopreventivo riguardi anche
CLASSICLASSI
1. Qualora la propostadi Concordatopreventivo riguardi anchecrediti (e accessori) erariali o a contributi diprevidenza/assistenza, dovrà trovare applicazione il 182 ter L.F.nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi, il DM04/08/2009 (Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da
parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi); neconsegue che la transazione fiscale deve essere considerataparte integrante ed indefettibile, a pena di inammissibilità, dellaproposta di Concordato. 166DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 13: sentenza CASO 13: sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
2. Se la propostadi Concordatoprevedeun piano di pagamenti
CLASSICLASSI
2. Se la propostadi Concordatoprevedeun piano di pagamenti(diversi da cessio bonorum ai creditori)a favore dei creditori con unatransazione fiscale e non preveda la soddisfazione non integraledel crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca diversi da quelliex 182 ter L.F., la proposta deve contenere una serie diespressiimpegni incondizionati (subito dopo omologa) al:A. Pagamento immediato delle prededuzioni
B. Pagamento entro 30 gg di tutti i crediti privilegiati diversi da quellioggetto di transazione fiscale e non contestati
167DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 13: sentenza CASO 13: sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
C. Deposito integrale delle sommespettantia tutti i crediti privilegiati
CLASSICLASSI
C. Deposito integrale delle sommespettantia tutti i crediti privilegiatidiversi da quelli oggetto di transazione fiscale e contestati
D. Pagamento entro 30 gg delle somme spettanti a tutti i creditichirografari e non contestati
E. Pagamento entro 30 gg delle somme spettanti a tutti i creditichirografari e contestati
F. Termini di pagamento integrale di contributi Inps-Inaile dell’Iva, salvarateizzazione
168DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 13: sentenza CASO 13: sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
3. Sono illegittime le clausoleche prevedonouna dilazione di
CLASSICLASSI
3. Sono illegittime le clausoleche prevedonouna dilazione dipagamento dei crediti privilegiati di fornitori e banche, inquanto i creditori muniti di legittime cause di prelazione hannosempre diritto al pagamento immediato
4. Sono illegittime le clausole che non prevedono lacorresponsione di interessi al tasso legale sui crediti tributari eprevidenziali
169DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 13: sentenza CASO 13: sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
5. Seil creditotributario o contributivoha naturachirografaria,il
CLASSICLASSI
5. Seil creditotributario o contributivoha naturachirografaria,iltrattamento non può essere differenziato rispetto a quello deglialtri creditori chirografari; quindi è illegittima la clausola cheprevede all’interno della stessa classe uguali % ma dilazionidiverse
170DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 13: CASO 13: sentenza sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: dipendenti 100%
CLASSE 3: fornitori privilegiati 100%
CLASSE 4: banche privilegiate 100%
CLASSE 5: chirografari (no tributi/contributi) 20%
CLASSE 6: privilegi Inps-Inail quota dipendenti 100%
CLASSE 7: privilegi accessori Inps-Inail quota dipendenti(transazione fiscale/enti) 50% 171DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 13: CASO 13: sentenza sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
CLASSE8: chirografariInps-Inail quotadipendenti 30%
CLASSICLASSI
CLASSE8: chirografariInps-Inail quotadipendenti 30%
chirografari Inps-Inail quota azienda 30%
CLASSE 9: privilegi Inps-Inail quota azienda 100%
CLASSE 10: privilegi accessori Inps-Inail quota azienda(transazione fiscale/enti) 50%
CLASSE 12: Iva 100%
CLASSE 13: privilegi accessori per Iva(transazione fiscale) 31%
CLASSE 14: chirografari accessori altre imposte 21%172DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 13: sentenza CASO 13: sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
L’intero contenuto della Transazione fiscale deve essere riversato
CLASSICLASSI
L’intero contenuto della Transazione fiscale deve essere riversato nel concordato o in un atto integrativo di esso.
In caso di piano di soddisfacimento dell’Istante ci devono essere precisi impegni incondizionati di pagamento
173DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 13: CASO 13: sentenza sentenza TribTrib. Roma 20 aprile 2010. Roma 20 aprile 2010
NON AMMESSO
CLASSICLASSI
NON AMMESSO
(Dilazioni/interessi/classi)
+
(Art. 173 L.F.)
174DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 14: Corte Appello Torino 23 aprile 2010CASO 14: Corte Appello Torino 23 aprile 2010
Esclusionedell’efficacia ostativae condizionantesul Concordato
CLASSICLASSI
Esclusionedell’efficacia ostativae condizionantesul ConcordatoPreventivo della mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate allaproposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.
175DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 14: Corte Appello Torino 23 aprile 2010CASO 14: Corte Appello Torino 23 aprile 2010
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: dipendenti 100%
CLASSE 3: professionisti 50%
CLASSE 4: oneri contributivi e fiscali, canoni di
locazione immobiliare 30%
CLASSE 5: chirografari 20%
CLASSE 6: chirografari fornitori stesso gruppo 2%176DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 14: Corte Appello Torino 23 aprile 2010CASO 14: Corte Appello Torino 23 aprile 2010
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
Finanza di terzi garantita da fidejussione bancaria a 1^ richiesta sotto condizione di omologa
177DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 15: sentenza CASO 15: sentenza TribTrib. Mantova 08 aprile 2010. Mantova 08 aprile 2010
Risponde al requisito richiesto per la formazione delle classi
CLASSICLASSI
Risponde al requisito richiesto per la formazione delle classil’attribuzione di una % più alta al ceto bancario in ragione delmaggior sacrificio richiesto, rispetto ad altra classe formata dachirografari di piccola entità
178DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 15: sentenza CASO 15: sentenza TribTrib. Mantova 08 aprile 2010. Mantova 08 aprile 2010
CLASSE1: spesein prededuzione+ privilegi 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione+ privilegi 100%
CLASSE 2: chirografi piccoli 50%
CLASSE 3: chirografi banche senza garanzie di terzi 46%
CLASSE 4: chirografi banche con garanzie di terzi 45%
CLASSE 5: chirografari in contestazione 32,73%
CLASSE 6: chirografari fornitori 15,50%
179DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 15: sentenza CASO 15: sentenza TribTrib. Mantova 08 aprile 2010. Mantova 08 aprile 2010
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
180DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 16: sentenza CASO 16: sentenza TribTrib. Ravenna 21 gennaio 2011. Ravenna 21 gennaio 2011
Il mancato assensoalla transazionefiscale da parte dell’ente
CLASSICLASSI
Il mancato assensoalla transazionefiscale da parte dell’entepreposto non impedisce l’omologa del concordato preventivo inquanto in questa procedura la transazione fiscale è un’opzionemeramente facoltativa per il debitore cosicchè il pianoconcordatario può imporre una falcidia dei crediti tributari ancheinassenza dell’accesso al procedimento. L’eventuale mancato onegativo voto dell’Agenzia non condiziona quindi le sorti delconcordato. Ed in tale senso opera ormai la dottrina e lagiurisprudenza maggioritaria. 181DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 16: sentenza CASO 16: sentenza TribTrib. Ravenna 21 gennaio 2011. Ravenna 21 gennaio 2011
TRANSAZIONE PROPOSTA
CLASSICLASSI
TRANSAZIONE PROPOSTA
IVA 100%
Sanzioni ed interessi su Iva 35%
Stralcio contenzioso in essere 900 mila
182DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 16: sentenza CASO 16: sentenza TribTrib. Ravenna 21 gennaio 2011. Ravenna 21 gennaio 2011
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
183DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 17: sentenza CASO 17: sentenza TribTrib. Bergamo 10 febbraio 2011. Bergamo 10 febbraio 2011
Nel Concordatopreventivo in casodi soddisfazioneparzialedel
CLASSICLASSI
Nel Concordatopreventivo in casodi soddisfazioneparzialedelcredito privilegiato dell’erario non è necessario proporre latransazione fiscale.
184DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 17: sentenza CASO 17: sentenza TribTrib. Bergamo 10 febbraio 2011. Bergamo 10 febbraio 2011
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: privilegi speciali 100%
CLASSE 3: professionisti ed artigiani 70%
CLASSE 4: crediti fiscali e previdenziali 42%
CLASSE 5: chirografari 8,90%
185DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 17: sentenza CASO 17: sentenza TribTrib. Bergamo 10 febbraio 2011. Bergamo 10 febbraio 2011
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
Finanza di terzi (proposta affittuaria azienda a rilevare tutte attività istante sotto condizione di omologa)
186DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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CASO 18: sentenza CASO 18: sentenza TribTrib. Varese 11 aprile 2011. Varese 11 aprile 2011
E’ inammissibile una proposta concordatariache attribuisce ai
CLASSICLASSI
E’ inammissibile una proposta concordatariache attribuisce aicrediti sorti in epoca anteriore alla presentazione della domanda untrattamento peculiare, qualificandolo come crediti prededucibilimatrattandoli in modo diverso rispetto a quelli di uguale natura privi ditale qualità
187DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 18: sentenza CASO 18: sentenza TribTrib. Varese 11 aprile 2011. Varese 11 aprile 2011CLASSE 1: spese in prededuzione 100%
CLASSE2: debiti correnti(antedomandaconc.) 100%
CLASSICLASSI
CLASSE2: debiti correnti(antedomandaconc.) 100%
CLASSE 3: 2751 bis CC 100%
CLASSE 4: crediti fiscali e previdenziali(no trans. Fisc.) 15%
CLASSE 5: chirografari fiscali e previdenziali 15%
CLASSE 6: chirografari fornitori 15%
CLASSE 7: banche non garantite da soci 15%
CLASSE 8: banche garantite da soci 1%
CLASSE 9: postergati 15%188DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 18: sentenza CASO 18: sentenza TribTrib. Varese 11 aprile 2011. Varese 11 aprile 2011
NON AMMESSO
CLASSICLASSI
NON AMMESSO
Finanza di terzi
Ma
Violazione principio par condicio
189DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 19: sentenza CASO 19: sentenza TribTrib. Padova 16 maggio 2011. Padova 16 maggio 2011
1. La nuovafinanzanon soggiacealla necessitàdel rispettodelle
CLASSICLASSI
1. La nuovafinanzanon soggiacealla necessitàdel rispettodellecause legittime di prelazione e ciò evidentemente perché intantole cause legittime di prelazione possono operare in quanto sifaccia riferimento al rapporto debitore-creditore
2. I postergati sono si creditori della società ma possono esseresoddisfatti solo dopo l’estinzione degli altri creditori
190DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 19: sentenza CASO 19: sentenza TribTrib. Padova 16 maggio 2011. Padova 16 maggio 2011
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: privilegiati 100%
CLASSE 3: chirografari 5%
postergati 5%
191DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 19: sentenza CASO 19: sentenza TribTrib. Padova 16 maggio 2011. Padova 16 maggio 2011
NON AMMESSO
CLASSICLASSI
NON AMMESSO
Finanza di terzi
ma
Violazione principio par condicio
192DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 20: sentenza CASO 20: sentenza TribTrib. Udine 16 maggio 2011. Udine 16 maggio 2011
Qualorala propostadi Concordatopreventivoriguardianchecrediti
CLASSICLASSI
Qualorala propostadi Concordatopreventivoriguardianchecrediti(e accessori) per contributi di previdenza/assistenza, ex DM04/08/2009 (Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da
parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi) dovrannoessere pagati interamente i privilegi Inps e Inail e non meno del30% dei chirografi per Inps ed Inail.
Il DM 04/08/2009 ha valore di regolamento adottato in forza dinorme di legge ed ha specificato ed integrato l’art. 182 ter l.F.
193DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 20: sentenza CASO 20: sentenza TribTrib. Udine 16 maggio 2011. Udine 16 maggio 2011
Qualorala propostadi Concordatopreventivoriguardianchecrediti
CLASSICLASSI
Qualorala propostadi Concordatopreventivoriguardianchecrediti(e accessori) per contributi di previdenza/assistenza, ex DM04/08/2009 (Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da
parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi) dovrannoessere pagati interamente i privilegi Inps e Inail e non meno del30% dei chirografi per Inps ed Inail.
Il DM 04/08/2009 ha valore di regolamento adottato in forza dinorme di legge ed ha specificato ed integrato l’art. 182 ter l.F.
194DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 21: 21: sentenza sentenza TribTrib. . Milano 19 luglio 2011Milano 19 luglio 2011
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: privilegi generali(anche Iva, RA Irpef, Tarsu, Ici) 100%
CLASSE 3: degradazione a chirografo di Equitalia (ipoteca legale)e di Banca A (ipoteca giudiziale) *
CLASSE 4: 50% Inps-Inail(transazione fiscale presentata) 50%
CLASSE 5: 50% Inps-Inail (transazione fiscale presentata) 14,29%
CLASSE 6: chirografi tra il 15,75% ed il 3,47%
* Possibile in caso di mancanza dei beni oggetto della prelazione speciale 195DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 20: sentenza CASO 20: sentenza TribTrib. Udine 16 maggio 2011. Udine 16 maggio 2011
NON AMMESSO
CLASSICLASSI
NON AMMESSO
196DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 21: sentenza CASO 21: sentenza TribTrib. Milano 19 luglio 2011. Milano 19 luglio 2011
Nella formazionedelle classi,alla differenziazionedi trattamento
CLASSICLASSI
Nella formazionedelle classi,alla differenziazionedi trattamentodeve corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economicoe ciò al fine di evitare abusi in violazione del principio della buonafede.
197DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 21: 21: sentenza sentenza TribTrib. . Milano 19 luglio 2011Milano 19 luglio 2011
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: dipendenti + professionisti 100%
CLASSE 3: artigiani e cooperative 36,82%
CLASSE 4: erario + enti previdenziali(transazione fiscale) 11%
CLASSE 5: chirografi no banche 5%
CLASSE 6: chirografi intercompany (2) - € 1 mil. 4%
CLASSE 7: chirografi banche € 21 mil. 3,54%198DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 20: sentenza CASO 20: sentenza TribTrib. Udine 16 maggio 2011. Udine 16 maggio 2011
NON OMOLOGATO
CLASSICLASSI
NON OMOLOGATO
Finanza di terzi (assuntore)
ma
abuso classe intercompany
199DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 22: 22: sentenza sentenza TribTrib. . Mantova 16 settembre 2010Mantova 16 settembre 2010
Devonoesserequalificati comecreditoriprivilegiati nonsoddisfatti
CLASSICLASSI
Devonoesserequalificati comecreditoriprivilegiati nonsoddisfattiintegralmente ai sensi dell’art. 177 c. 2 L.F. quei creditori muniti didiritti di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivopreveda il pagamento in misura integrale ma notevolmentedilazionato del credito anche se viene loro offerto loro l’interesse altasso legale.
200DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 22: sentenza CASO 22: sentenza TribTrib. Mantova 16 settembre 2010. Mantova 16 settembre 2010
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: privilegiati ipotecati (pagam. 2011 e 1017 100%
CLASSE 3: dipendenti (pagam. dal 2011 al 2013) 100%
CLASSE 4: professionisti (pagam. dal 2011 al 2013) 90%
CLASSE 5: artigiani (pagam. dal 2011 al 2015) 20%
CLASSE 4: erario(transazione fiscale)(pag. dal 2011 al 2015) 20%
CLASSE 5: cooperative (pagamdal 2011 al 2013) 11%201DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 22: sentenza CASO 22: sentenza TribTrib. Mantova 16 settembre 2010. Mantova 16 settembre 2010
CLASSE7: chirografi fornitori (pag. dal 2011al 2015) 11%
CLASSICLASSI
CLASSE7: chirografi fornitori (pag. dal 2011al 2015) 11%
CLASSE 8: professionisti somme in chirografo
(pagam. dal 2011 al 2015) 11%
CLASSE 9: banche senza gar. (pag. dal 2011 al 2015) 10%
CLASSE 10: soggetti con gar. (pag. dal 2011 al 2015) 9%
202DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 22: sentenza 22: sentenza TribTrib. Mantova 16 settembre 2010. Mantova 16 settembre 2010
AMMESSO
CLASSICLASSI
AMMESSO
ma
è stata forfetariamente determinata una % del 5% per le dilazioni per determinare la parte del credito declassata
203DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 22: 22: sentenza sentenza TribTrib. . Mantova 26 febbraio 2009Mantova 26 febbraio 2009
I crediti dei lavoratori, degli enti previdenzialie quelli tributari,
CLASSICLASSI
I crediti dei lavoratori, degli enti previdenzialie quelli tributari,benchè assistiti da privilegio generale sui mobili, hanno posizionegiuridica non omogenea in relazione del diverso grado disoddisfazione ed è quindi legittima la previsione nel piano diconcordato preventivo di un loro trattamente differenziato.
La transazione fiscale inserita nel piano del concordato preventivone condivide gli effetti e le sorti, con la conseguenza che i credititributari restano soggetti all’esito della votazione della procedura.
204DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 22: sentenza CASO 22: sentenza TribTrib. Mantova 26 febbraio 2009. Mantova 26 febbraio 2009
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSE 2: privilegiati ipotecari 100%
CLASSE 3: dipendenti 100%
CLASSE 4: Inps Inail 65%
CLASSE 5: erario(transazione fiscale) 25%
CLASSE 5: Banca A chirografa 61,25%
CLASSE 6: chirografario S. 25%
CLASSE 7: chirografari generali 10%205DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 22: sentenza 22: sentenza TribTrib. Mantova 16 settembre 2010. Mantova 16 settembre 2010
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
Nuova finanza tramite offerta acquisto assets a valori superiori a quelli di stima
206DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO CASO 23: 23: sentenza sentenza TribTrib. . Milano 10 aprile 2008Milano 10 aprile 2008
CLASSE1: spesein prededuzione 100%
CLASSICLASSI
CLASSE1: spesein prededuzione 100%CLASSE 2: dipendenti 100%CLASSE 3: professionisti 25%CLASSE 4: cooperative 25%CLASSE 5: Inps-Inail 14%CLASSE 5: erario(transazione fiscale) 12,5%CLASSE 6: chirografario 10%
207DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Art. 160 comma 2Art. 160 comma 2°° L.F.:L.F.:
CASO 23: sentenza CASO 23: sentenza TribTrib. Milano 10 aprile 2008. Milano 10 aprile 2008
OMOLOGATO
CLASSICLASSI
OMOLOGATO
Nuova finanza tramite offerta acquisto azienda garantita
208DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
2. Domanda
(art. 161 L.F.)
1. Dichiarazione dello stato di crisi
2. Piano (=struttura proposta)
3. Relazione 1, 2, 3, 4, 5
4. relazione asseverata del professionista
5. Verbale assemblea straordinaria
209DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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2. Domanda
(art. 161 L.F.)
Si tenga presente nei conteggi che i compensi del legale e del consulente per la stesura della domanda di concordato vanno in
privilegio, mentre l’asseveratore va in prededuzione.privilegio, mentre l’asseveratore va in prededuzione.
In caso di successivo fallimento :
• compenso asseverazione in prededuzione/privilegio solo seconcordato ammesso, altrimenti escluso
• altri compensi in privilegio
210DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
2. Domanda
(art. 161 L.F.)
ESAME DI UNA DOMANDA DI CONCORDATOESAME DI UNA DOMANDA DI CONCORDATO
211DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
2. Domanda
(art. 161 L.F.)
Relazione del professionista (art. 161 L.F.)
FattibilitàFattibilità deldel pianopiano::
1. Individuazione del grado di effettiva liquidabilità dell’attivo etempi di presumibile realizzo
2. Disamina della validità dei contratti in essere, comprese leeventuali proposte di acquisto dei beni aziendali contenuti nelpiano
3. Controllo del conteggio interessi maturati e maturandi
4. Disamina di eventuali rischi derivanti da controversie pendenti212DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
2. Domanda
(art. 161 L.F.)
Relazione del professionista (art. 161 L.F.)
… relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cuiall'articolo 67, terzo comma, lettera d)(che richiama sempre l’art. 28 L.F) che attesti
• la veridicità dei dati aziendali e
• la fattibilità del piano medesimo.
213DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
2. Domanda
(art. 161 L.F.)
Relazione del professionista (art. 161 L.F.)
VeridicitàVeridicità deidei datidati aziendaliaziendali::
1. Verifica a campione della corrispondenza tra i dati contabili deiricorso e le risultanze delle scritture contabili nonchél’accertamento dell’effettiva sussistenza delle ragioni chegiustificano l’iscrizione dei dati medesimi;
2. L’analisi di goni singola posizione dei debito verificando il suocorretto ammontare e l’esame delle cause di prelazione, deidiritti personali e reali sui beni sociali 214DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Attestazione
L’esito della verifica non potrà che essere o attestazioneo nonattestazione.
La dichiarazionedi attestazionedeve:La dichiarazionedi attestazionedeve:
• indicare le metodologie utilizzate;
• elencare le attività svolte dal professionista;
• contenere un’adeguata motivazione della conclusione raggiunta
215DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Attestazione
Attestazione = giudizio motivato
1. Se i dati sono veritieri
2. Se il piano è fattibile
GARANZIA PER I TERZI
216DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Attestazione
Sulla base infine della medesima circolare del CNDCEC primaesaminata nella relazione è necessario porre attenzione a:
1.1. DataData verificaverifica situazionesituazione debitoriadebitoria (data di conferimentodell’incarico)dell’incarico)
2.2. IndipendenzaIndipendenza ee terzietàterzietà;;
3.3. ComeCome devedeve essereessere lala relazionerelazione dell’dell’asseveratoreasseveratore?? ((NONOgenerica,generica, approssimativa,approssimativa, immotivata,immotivata, meramentemeramente ripetitiva,ripetitiva,senzasenza valutazionevalutazione criticacritica ee ragionata)ragionata)
4.4. QualeQuale struttura?struttura?
5.5. QualiQuali principiprincipi valutativi?valutativi? ((persuasivi)persuasivi)217DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F.
Attestazione
Sulla base infine della medesima circolare del CNDCEC primaesaminata nella relazione è necessario porre attenzione a:
6.6. QualiQuali lele analisianalisi ee lele verificheverifiche perper addivenireaddivenire alal giudiziogiudizio didiveridicità?veridicità?veridicità?veridicità?
7.7. SuSu tuttitutti ii datidati dell’istantedell’istante oo solosolo susu quelliquelli delladella domanda/piano?domanda/piano?
8.8. QualiQuali lele analisianalisi ee lele verificheverifiche perper addivenireaddivenire alal giudiziogiudizio didifattibilità?fattibilità?
218DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
Attestazione
ANALISI ESEMPIO PRATICOANALISI ESEMPIO PRATICO
ESAME ESAME ASSEVERAZIONEASSEVERAZIONE
219DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Attestazione
• Tribunale di Pordenone 21/10/2009 – 13/01/2010
• Tribunale di Cremona 04/12/2009
• Tribunale Milano 18/03/2010
• Tribunale di Udine 19/03/2010
• Tribunale di Novara 26/04/2010
• Tribunale di Piacenza 01/09/2011
• Tribunale di Bologna 17/02/2009
220DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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3. Inammissibilità della proposta
(art. 162 L.F.)
221DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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4. Ammissione alla procedura
(art. 163 L.F.)
PRIMO ORIENTAMENTO DOTTRINALE (anche Cass. 25/10/10);
Tribunale ha:
1.Unafunzionedi controllomeramente«notarile»;1.Unafunzionedi controllomeramente«notarile»;
2.Una funzione di controllo sulle classi (eventuale)
SECONDO ORIENTAMENTO DOTTRINALETribunale ha:
1.Una funzione di controllo meramente «notarile»;
2.Una funzione di controllo di merito o sostanziale, cioè dicontrollo sulla«fattibilità» del piano, sia in sede di ammissione che di omologa
3.Una funzione di controllo sulle classi (eventuale)222DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
4. Ammissione alla procedura
(art. 163 L.F.)
TERZO ORIENTAMENTO DOTTRINALETribunale ha:
1.Unafunzionedi controllomeramente«notarile»;1.Unafunzionedi controllomeramente«notarile»;
2.Una funzione di controllo di merito o sostanziale, cioè dicontrollo sulla«fattibilità» del piano, sia in sede di ammissione che di omologa
3.Un potere di vaglio di natura sostanziale nel merito circala fondatezza delladomanda, la fattibilità del piano oltrechè l’attestazionesulla veridicità dei datiaziendali
4.Una funzione di controllo sulle classi (eventuale)
223DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
4. Ammissione alla procedura
(art. 163 L.F.)
PRIMO ORIENTAMENTO
SECONDO ORIENTAMENTO
TERZO ORIENTAMENTO
Cassazione Piacenza Corte Appello Bologna
224
Cassazione Piacenza Corte Appello Bologna
Pescara Roma Salerno
Palermo Cremona Roma
Udine - Pordenone Ancona
Torino
Monza
Milano
NapoliDOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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5. Adempimenti del Commissario Giudiziale
(art. 165 e ss. L.F.)
• Visionare fascicolo
• Accettazione
• Convocazione istante
• Apertura libretto
• Libro giornale
• Zucchetti Planet srl
• Stime
• Trascrizioni
• Bilancio + scritture contabili225DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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5. Adempimenti del Commissario Giudiziale
(art. 165 e ss. L.F.)
• Comunicazioni ai creditori
• Vigilanza
• Inventario
• Tabella votazioni
• relazione• Disamina convenienze per attività
• Convenienza rispetto a fallimento
• Tabella di raffronto
• Valutazione validità proposta
• voti226DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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6. Relazione del Commissario Giudiziale
(art. 172 L.F.)
• Disamina convenienze per attività
• Convenienza rispetto a fallimento
• Tabella di raffronto
• Valutazione validità proposta
• Prospetto raccolta voti e maggioranze
227DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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6. Revoca ammissione al Concordato
(art. 173 L.F.)
Il Commissario deve effettuare un controllo giurisdizionale sulla fattibilità del piano in qualunque momento della procedura, cioè
sia in fase di approvazione che in fase di omologa.sia in fase di approvazione che in fase di omologa.
PROBLEMATICA DELLA RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO
ALTRI ATTI DI FRODE
228DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
6. Revoca ammissione al Concordato
(art. 173 L.F.)
ALTRI ATTI DI FRODE
Non è l’esposizione di passività inesistenti, bensì l’attitudine degliatti volti ad ingannare i creditori sulle reali prospettive disoddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l’esistenza diparte dell’attivo o aumentando artatamente il passivo in modo dafar apparire la proposta più conveniente rispetto alla liquidazionefallimentare. Inoltre sono quelli che incidono solo sulla propostaconcordataria, non ad esempio quelli commessi ai danni di alcunicreditori in epoca anteriore alla proposta.
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Il Concordato Preventivo
6. Revoca ammissione al Concordato
(art. 173 L.F.)
Esempi:
• rappresentazione di un attivo diverso e significativamentesuperiorea quellomessoa disposizione;superiorea quellomessoa disposizione;
• aumento artificioso del passivo al fine di rappresentare piùconveniente il concordato rispetto al fallimento (esposizione dipassività inesistente NON OMESSA INDICAZIONE DÌPASSIVITA’ ESISTENTI)
• attività del preponente il concordato atta ad occultarlo in modo dapoter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazionedel debitore influenzando il loro giudizio;
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Il Concordato Preventivo
6. Revoca ammissione al Concordato
(art. 173 L.F.)
Esempi:
• occultamento di attivo
• dissimulazione di attivo (NO DISTRAZIONE DI ATTIVO)
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Il Concordato Preventivo
6. Revoca ammissione al Concordato
(art. 173 L.F.)
• TRASPARENZA
• BUONA FEDE
• TUTELA DEL TERZO
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Il Concordato Preventivo
7. Adunanza
(art. 174 L.F.)
1.Illustrazione relazione
2.Illustrazione proposte dell’istante
3.Conteggi voti e maggioranze
Cause del disseto non più determinanti come nella precedentedisciplina ante riforma; quindi, fatto salvo art. 173 L.F., la condottatenuta dall’imprenditore ante apertura del Concordato, deveritenersi indifferente nell’odierno sistema
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Il Concordato Preventivo
8. Maggioranze
(art. 177 L.F.)
1. Crediti
2. classi
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9. Espressioni di voto
(art. 178 L.F.)
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10. Mancata approvazione del Concordato
(art. 179 L.F.)
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11. Esito della votazione
(art. 178-179 L.F.)
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Il Concordato Preventivo
12. Omologa
(art. 180-181 L.F.)
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Il Concordato Preventivo
13. Comitato dei creditori
(art. 181 L.F.)
239DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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Il Concordato Preventivo
14. Liquidazione
(art. 182 L.F.)
240DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTE RNATIVE AL FALLIMENTO
Il Concordato Preventivo
15. Adempimenti finali, risoluzione, annullamento
(art. 181-186 L.F.)
241DOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO
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DIFFERENZE TRA LE PROCEDURE
NORMA % DI CONSENSOINIBITORIA PER I
CREDITORI ANTERIORI
CREDITORI VINCOLATI
ORGANO DI CONTROLLO
Piano di risanamento art. 67 L.F..
Libera Nessuna Quelli accettanti Nessuno
Tutti i creditori nei 60 gg
242
Acconrdo di ristrutturazione art. 182 L.F..
almeno il 60% creditiNei 60 gg successivi al deposito del piano nel Registro delle Imprese
Tutti i creditori nei 60 gg di deposito del piano; poi
solo quelli che rappresentano almeno il
60%
Tribunale con omologa dell'accordo
Concordato preventivo art. 160 L.F..
almeno il 50% + 0,1% dei chirografari
Dal deposito della domanda
Tutti
PM + Tribunale nella fase di ammissione;
Commissario nel 172 e 180 L.F..; PM e Tribunale nella
succesiva omologa
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LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIV E AL FALLIMENTO
DIFFERENZE TRA LE PROCEDURE
NORMA COSTO DEPOSITO COMMISSARIO P.M.
Piano di risanamento art. 67 L.F..
Professionisti + attestatore
0 NO NO
Acconrdo di ristrutturazione
Professionisti + attestatore
0 NO NO
243
ristrutturazione art. 182 L.F..
attestatore0 NO NO
Concordato preventivo art. 160 L.F..
Professionisti + attestatore + deposito
deposito del 50 % o del 20 % delle spese presunte necessarie per l'intera
procedura
SISI sia in fase pre-
omologa che di omologa
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DIFFERENZE TRA LE PROCEDURE
NORMA ESDEBITAZIONE PUBBLICITA' CONTROLLI PAR-CONDICIO
Piano di risanamento art. 67 L.F..
No Necessita data certaNessuno (salvo in
futura eventuale sede contenziosa)
No
Acconrdo di ristrutturazione Parziale CCIAA No
244
ristrutturazione art. 182 L.F..
Parziale CCIAA No
Concordato preventivo art. 160 L.F..
Prevista dalla legge Tribunale Si
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DIFFERENZE TRA LE PROCEDURE
Piano di risanamento art. 67 L.F..
Acconrdo di ristrutturazione art. 182 L.F..
Concordato preventivo art. 160
L.F..
INIZIO PRECEDURA Natura privatisticaDeposito domanda
TribunaleDeposito domanda
Tribunale
PRESUPPOSTI Risanamento RistrutturazioneRistrutturazione/liquidazi
oneINTERVENTO
No Si per omologa accordoSi per omologa accordo
245
INTERVENTO TRIBUNALE
No Si per omologa accordoSi per omologa accordo
+ controlliNOMINA
PROFESSIONISTASi Si Si
ATTESTAZIONE PROFESSINISTA
Ragionevolezza Attuabilità Veridicità e fattibilità
DURATA No Si per omologa accordo6 mesi (+2) + liquidazione
DECORRENZA EFFETTI
Da attestazioneDa pubblicazione in
CCIAADal deposito Dall'omologa
REVOCATORIA Esenzione Esenzione EsenzionePAGAMENTI
SOMMELibera Libera
Prededucibilità (art. 111L.F.)
TRANSAZIONE FISCALE
Non utilizzabile Utilizzabile Utilizzabile
FISCALITA'Sopravvenienze attive
tassateSopravvenienze attive
tassateSopravvenienze attive
NON tassateDOTT. A. CALDANA - AVV. S. SIOTTO