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La controversia fiscale SvizzerLa controversia fiscale Svizzera-UEa-UE

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VALUTAZIONI GIURIDICHE

SOLUZIONI

VALUTAZIONI POLITICHE

Master of Adavanced Studies in Tax Law SUPSI - Lavoro di diplomaObiettivi dichiarati e limiti intrinseci del lavoro

CAPITOLO II:QUADRO GIURIDICO

CAPITOLO III:QUADRO DI CONSISTENZA

CAPITOLO I:QUADRO SITUAZIONALE

CAPITOLO IV:QUADRO PRSPETTICO

CONCLUSIONI

FATTI

ESAME GIURIDICO

lim. 2: interpretazione autonoma

lim. 1: nessuna autorità giudicante indipendente che dirima le controversie

max. politica

min. diritto

max. diritto

min. politica

ALSALS

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I. Quadro situazionaleI. Quadro situazionale La decisione 13 febbraio 2007 della Commissione europea tra diritto La decisione 13 febbraio 2007 della Commissione europea tra diritto

politicapolitica

Da un punto di vista legale, la Commissione non ha dubbi che tali disposizioni fiscali cantonali rappresentino dei sussidi, perché i regimi fiscali in questione offrono vantaggi sleali ad aziende aventi sede in Svizzera relativamente a profitti ottenuti nell’Unione europea. Gli introiti generati nella Confederazione elvetica sono tassati in maniera più pesante di quelli realizzati nell’UE. Le disposizioni in questione sono passibili di distorcere la competizione e alterare gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea. Tutti i criteri stabiliti dall’articolo 23 ALS, in cui si dichiara che tali aiuti di Stato sono incompatibili con il corretto andamento dell’accordo, sono rispettati.

Richiamo:Richiamo:

ALSALS

Anche dal punto di vista politico sembra arduo accettare che un paese confinante che gode di un accesso privilegiato al nostro mercato interno e prende parte a un cospicuo numero di programmi e ad altre attività comunitarie possa accordare simili agevolazioni fiscali. Le aziende beneficiarie sono spesso costituite con il solo scopo di evadere le imposte sui redditi nei nostri Stati membri. Vorrei segnalare che disposizioni fiscali di questo genere non sono ammesse in seno all’UE, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato stabilite nel Trattato CE. In passato la Commissione ha adottato decisioni per contrastare tali aiuti. Non siamo contrari alla competizione fiscale, che peraltro si verificaanche tra Stati membri, ma riteniamo che essa debba essere equa.

Richiamo: situazione vigente nell‘UETCE

[ cfr. SCHEDA A, intervento Almunia][ cfr. SCHEDA A, intervento Almunia]

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I. Quadro situazionaleAgreement to disagree: le parti non si capiscono

Consiglio federale (Svizzera) Commissione europea (UE)

Si tratta di un contenzioso (controversia fiscale) sulla fiscalità delle imprese. L‘aspetto tributario é determinante.

Nessun contenzioso, bensì una differenza di opinione: non sulla fiscalità delle imprese, bensì gli aiuti di stato. L‘aspetto concorrenziale é determinante.

Questione interna (sovranità fiscale nazionale). La Svizzera intende favorire una legittima (sana) concorrenza fiscale internazionale (e intercantonale).

UE non é contraria alla concorrenza fiscale (equa), ma si oppone alla sottrazione illecita di base imponibile.

Non esiste alcuna regolamentazione CH-UE che obblighi la Svizzera a parificare a sua imposizione delle imprese a quella degli stati membri UE.L‘ALS non é un accordo fiscale, quindi nessuna violazione di accordi é possibile.

ALS é un accordo commerciale che contiene una norma sugli aiuti di stato, l‘art 23 cpv. 1 lett. iii ALS identico all‘art. 87 TCE: L‘ALS permette estensione del campo di applicazione territoriale fuori dei confini comunitari.

UE ricerca un‘ integrazione positiva: armonizzazione dei regimi fiscali attraverso norme positive e comuni intese a disciplinare i singoli regimi fiscali nazionali (art. 94 segg. TCE) non applicabile alla Svizzera siccome non stato membro UE

Non si tratta di armonizzazione, bensì di integrazione negativa: divieto degli aiuti di stato quale norma negativa che concreta un comportamento vietato che compromette la parità di condizioni necessaria alle buone relazioni commerciali tra UE e Svizzera.

Misure fiscali interstatali: distorcono la concorrenza favorendo le imprese nazionali nella concorrenza fra stati (eg differenza di pressione fiscale tra i singoli stati)

Misura fiscali intrastatali: distorcono la concorrenza favorendo alcune imprese (o produzioni) all‘interno di uno stato (Seletttività materiale)

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II. Quadro giuridico: i regimi cantonali di imposizione delle imprese

SOCIETA DI PARTECIPAZIONE

SOCIETA HOLDINGSOCIETÀ DI

AMMINISTRAZIONESOCIETÀ MISTE

NORMATIVA LIFD: art. 69, 70 LIFD: statuto non riconosciuto

evtl. riduzione per partecipazioni

LIFD: statuto non riconosciutoevtl. riduzione per partecipazioni

LIFD: statuto non riconosciutoevtl. riduzione per partecipazioni

LAID: art. 28 cpv. 1 e 1bisLT: art. 77

LAID: art. 28 cpv. 2LT: art. 91, 94 (CDI)

LAID: art. 28 cpv. 3LT: art. 92, 94 (CDI)

LAID: art. 28 cpv. 4LT: 93, 94 (CDI)

Art. 28 LAID doppiamente imperativo per il legislatore cantonale: i cantoni che non conoscevano questi sgravi hanno dovuto introdurli, i cantoni che accordavano maggiori sgravi hanno dovuto ridurli entro i limiti stabiliti

DEFINIZIONE la società possiede:– almeno il 20 per cento

del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società; oppure

– una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi.

- non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera;

- lo scopo statutario consiste essenzialmente nella durevole amministrazione di partecipazioni;

- a lunga scadenza le partecipazioni o il loro reddito rappresentano almeno 2/3 degli attivi o dei ricavi complessivi.

esercitano un’attività amministrativa in Svizzera, senza esercitare un’attività commerciale.

esercitano un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo marginalmente in Svizzera

IMPOSTA SULL‘UTILE

ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione (inclusi determnati utili in capitale realizzati su partecipazioni determinanti) e l’utile netto complessivo (cd. Riduzione per partecipazioni)

- riduzione per partecipazioni a livello IFD;

- non pagano l’imposta sull’utile netto a livello cantonale;

- i redditi della proprietà fondiaria svizzera sono imposti secondo la tariffa ordinaria (deudzioni ipotecarie ammesse)

– i ricavi da partecipazioni rilevanti e gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti;

– gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria;

– gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria in funzione dell’importanza dell’attività amministrativa esercitata in Svizzera.

– i ricavi da partecipazioni rilevanti egli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti;

– gli altri proventi da fonti svizzere secondo la tariffa ordinaria;

– gli altri proventi da fonti estere sono imposti in funzione dell’importanza dell’attività commerciale svolta in Svizzera.

IMPOSTA SUL

CAPITALE(solo

Cantoni)

In parte, con un’imposta ridotta

In parte, con un’imposta ridotta

In parte, con un’imposta ridotta

In parte, con un’imposta ridotta

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II. Quadro giuridicoAiuti di stato di carattere fiscale ex art. 87 TCE: nozione

(giurisprudenziale) di aiuto

Sentenza della corte del 23 febbraio 1961[De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg c./ L‘alta Autorità della CECA]

Causa 30/59

Nozione si sovvenzione

“Le sovvenzioni o aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dall’art. 4 c [del Trattato CECA, ndr] e di conseguenza vietati, sono quelli rispondenti alla terminologia corrente; secondo la quale una sovvenzione é una prestazione in denaro o in natura concessa per sostenere un’impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano per i beni o servizi da essa prodotti

Nozione di aiuto “Secondo la stessa terminologia la nozione di aiuto é molto vicina alla precedente e ne accentua la natura teleologica: l’aiuto sarebbe specificatamente destinato al perseguimento di un determinato fine, il quale di massima non potrebbe essere raggiunto senza un intervento esterno.”

Differenza tra aiuto e sovvenzione

La nozione di aiuto é tuttavia più comprensiva di quella di sovvenzione dato che essa vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.”

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II. Quadro giuridicoAiuti di stato di carattere fiscale ex art. 87 TCE

Misura imputabile o attribuibile allo stato

Effeto sugliscambi

Utilizzo di risorse statali

Vantaggio

Selettività

criteri (cumulativi)

Nozione molto ampia. Comprende tutti i vantaggi concessi dagli stati membri mediante risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma, inclusi quelli che rivestono la forma di un

trattamento fiscale preferenziale, avente l‘effetto di favorire determinate imprese o produzioni.

Ambito: eliminazione delle distorsioni alla concorrenza intra-statali

(distinguere misure fiscali generali, ammesse, dagli aiuti di stato, vietati: verifica della giustificazione della misura);

(natura teleologica: non solo sovvvenzioni dirette, ma anche interventi pubblici che in varie forme mitigano gli oneri che gravano normalmente sul bilancio delle imprese)

(riduzione del tributo ordinario secondo l‘imposta di riferimento: identificazione della misura quale deroga)

(l‘aiuto rafforza la posizione di un‘impresa nei confronti di altre concorrenti negli scambi comunitari) e distorsione della concorrenza (soggetto destinatario é in concorrenza con altre imprese su mercati aperti).

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II. Quadro giuridico L‘interpretazione dei trattati internazionali secondo la Convenzione

di ViennaArt. 31: Regola generale per l’interpretazione Mezzi primari di interpretazione

(Interpretazione oggettiva)

Un trattato deve essere interpretato: elementi interpretativi

in buona fede autonomia delle parti

in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato (ordinary meaning rule) interpretazione letterale-grammaticale

nel loro contesto interpretazione sistematica

testo, preambolo e allegati inclusi

elementi di interpretazionec o n t e s t u a l e

ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione

ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato

di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute

elementi di interpretazionem e t a - c o n t e s t u a l e

di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato

di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.

alla luce dei suo oggetto e del suo scopo interpretazione teleologica

Si ritiene che un termine o un’espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle parti.

autonomia della parti

Art. 32: Regole complementari di interpretazione Mezzi complementari di interpretazione

(interpretazione soggettiva)

ricorrere ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso (protocolli di negoziazione)

interpretazione storica

per confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31 Confermativa

definire un significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31: Ricognitiva:

lasci il significato ambiguo od oscuro, o se risulranze contrastanti

se risultanze contraddittorieporti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole

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II. Quadro giuridico L‘interpretazione dei trattati internazionali in Svizzera e nell‘UE

TF CGCEInterpretazio-ne dei trattati internazionali

Riferimento agli art. 31 segg. della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Particolare rilevanza assumono i mezzi primari di interpretazione: ossia il testo del trattato e lo scopo perseguito dalla norma vista nel proprio contesto.

Coerenza metodologica

i metodi interpretativi non sono sempre impiegati in modo conseguente e lineare. Spesso una non trascurabile importanza è attribuita alla genesi storica dell’accordo, con il frequente richiamo ai (soli) messaggi del CF

Applicata in generale alle disposizioni di diritto comunitario ( trattati istitutivi e accordi internazinali conclusi con stati terzi)

Possibilità di riprendere i concetti e nozioni del diritto comunitario

L’ALS è considerato un puro accordo commerciale, limitato all’istituzione di una zona di libero scambio per prodotti industriali. Un obbligo di armonizzare le reciproche normative è stato esplicitamente escluso dalle parti. All’ALS difetta poi un organo giudiziario che sovrintenda all’applicazione del trattato. Il giudice svizzero deve interpretare autonomamente il contenuto e la portata dell’Accordo, senza essere vincolato dalla giurisprudenza della CGCE, la quale non sarà comunque considerata del tutto irrilevante. Relativamente alla norma di concorrenza, l’art. 23 si limita a sancire alcune pratiche come incompatibili con il buon funzionamento dell’accordo, senza per altro definirle illecite o proibirle. A differenza dell’art. 87 TCE queste pratiche non sono dichiarate nulle e nemmeno sono previste sanzioni al di fuori delle misure di salvaguardia. L’applicazione della normativa interna non deve pertanto cedere il passo a quella pattizia anche quando i principi di concorrenza sono ritenuti pregiudicati.

Secondo la giurisprudenza, l’estensione dell’interpretazione di una disposizione del TCE ad un’altra, redatta in termini analoghi, simili o addirittura identici figurante in un accordo concluso con un paese terzo dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel suo ambito specifico, ritenuto che al riguardo assume notevole importante il raffronto tra gli obiettivi ed il contesto dell’accordo da un lato, e quelli del Trattato dall’altro.

Chiamata ad esprimersi sull’omogeneità di interpretazione tra le regole giuridiche previste dall’Accordo SEE e quelle del TCE, la Corte ha sancito che questa è ostacolata dalle divergenze esistenti tra le finalità dell’Accordo SEE (applicazione di un regime di libero scambio e di concorrenza nei rapporti economici tra le parti) da un lato, e quelle del diritto comunitario (realizzare un’integrazione economica che culmini nell’istituzione di un mercato interno e di un’unione economica e monetaria), dall’altro.

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III. Quadro di consistenzaEstensione del campo di applicazione dell‘art. 87 TCE via art. 23 cpv.

1 lett iii ALS?Decisione 13.02.2007 della Commissione europea (premesse metodologiche)

26. [Es] sei einleitend daran erinnert, dass es, wie in Artikel 1 ausdrücklich erwähnt, unbestreitbar eines der Zwecke des Abkommens ist, im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft gerechte Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Artikel 23 Absatz 1 des Abkommens erklärt ganz eindeutig jede staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige verfälscht oder zu verfälschen droht, für mit dem guten Funktionieren des Abkommens unvereinbar, soweit sie geeignet ist, den Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu beeinträchtigen.

27. Der Wortlaut des Artikels 23 Absatz 1 des Abkommens ist dem des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag sehr ähnlich. Weder der Wortlaut noch der Zweck des Abkommens lassen darauf schließen, dass Artikel 23 Absatz 1 eng auszulegen ist. Vielmehr sprechen nach Auffassung der Kommission die Bedeutung, die im Abkommen dem Grundsatz des fairen Wettbewerbs in der Wirtschaft beigemessen wird, und die Formulierung des Grundsatzes der Unvereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Abkommen dafür, dieser Vorschrift einen weiten Anwendungsbereich zuzuerkennen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinschaft in einer dem Abkommen bei seiner Unterzeichnung beigefügten Erklärung angekündigt hat, die Artikel 23 Absatz 1 zuwiderlaufenden Praktiken auf der Grundlage der Kriterien zu beurteilen, die sich aus der Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft ergeben, und dass die Schweiz dieser Erklärung nicht widersprochen hat.

28. Ferner müssen nach Auffassung der Kommission im Rahmen des Abkommens angesichts der traditionell engen wirtschaftlichen und geografischen Bindungen zwischen der Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Tatsache, dass die schweizerischen Unternehmen bereits bevorrechtigten Zugang zum Binnenmarkt genießen, die Wettbewerbsregeln einschließlich des Verbotes von mit dem Abkommen unvereinbaren staatlichen Beihilfen ordnungsgemäß angewandt werden.

29. Die Kommission stützt sich daher bei ihrer Würdigung auf anerkannte Definitionen und gemeinsame Kriterien, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens bereits vorlagen oder die von internationalen Organisationen angewandt werden [art. 1 cpv. 1 lett a n. 1 ii SCM].

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III. Quadro di consistenza Art. 23 cpv. 1 ALS e art. 87 TCE: elementi di comparazione letterale

Art. 23 ALS Art. 87 TCEArt. 87 TCESono incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:[...]iiii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato , sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cuicomune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.concorrenza.

Si evidenzia la quasi identità delle due norme, che presentano elementi di fattispecie molto simili per non dire identici.

Considerato che l’ALS non prevede regimi di eccezione alla regola e nemmeno prescrive una chiara procedura di applicazione (così come invece avviene nel TCE), si dovrebbe concludere che la sua normativa bilaterale sulla concorrenza é più restrittiva di quella comunitaria; un’eventualità che lascia qualche perplessità.

Secondo l’interpretazione autonoma del TF l’ALS non prevede regole di concorrenza, ma solo dei principi che non possono per loro natura essere violati.

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III. Quadro di consistenza Elementi di interpretazione contestuale: significato

della dichiarazione CEE all‘art.23 cpv. 1 ALS

Elementi Possibili interpretazioni Esiti

[Testo della Dichiarazione] “La CEE dichiara che, nel quadro dell’attuazione autonoma dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’Accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall’applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 [oggi art. 87] del Trattato che istituisce la CEE”.

Intesa per tener conto dinamicamente degli sviluppi del diritto comunitario (prassi commissionale e giurisprudenza CGCE);

La Svizzera non ha sollevato opposizioni alla „Dichiarazione“ ergo „accettata dalle parti in quanto strumento relativo al trattato“ ex art. 31 cpv. 2 lett. c Conv. Vienna (qui tacet consentire videtur);

In quanto dichiarazione unilaterale difetta di un esplicito consenso

+UE

+UE-CH

+CH-UE

[Art. 33 ALS] „Gli Allegati e i Protocolli annessi all‘Accordo fanno parte integrante di quest‘utlimo“.

I testi legali richiamati da questa norma non si riferiscono alla „Dichiarazione“;

La „Dichiarazione“ é un „Allegato all‘atto finale“ secondo il CF.

+CH-UE?

-CH

[Art. 35 ALS] „L‘Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la CEE é applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall‘altro, al territorio della Confederazione Svizzera“.

La „Dichiarazione“ era intesa solo per l‘applicazione dell‘ALS entro il territorio UE;

La CEE era cosciente dei rischi insiti nell‘instaurazione di un regime di libero scambio non suffragato da un‘armonizzazione delle condizioni concorrenziali e della politica economica

+CH

-UE

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III. Quadro di consistenza Elementi di interpreazione metacontestuale: il contesto

internazionale di controllo sulle sovvenzioni (SCM-WTO)

Agreement on Subsidies and Countervaling Measures (SCM)(Allegato 1A n. 13 dell’Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce il WTO)

Rilevanza Entrambe le parti sono autorizzate a farvi rierimento.Costituisce una base essenziale nell’esame della controversia fiscale: esso completa ed incanala le norme dell’ALS

Oggetto regola le condizioni che autorizzano la messa in opera di misure compensatorie a fronte di sovvenzioni illecite concesse da uno stato, e le condizioni materiali che definiscono il carattere vietato di una sovvenzione così come i rimedi esperibili per accertarle e per farne oggetto di azione legale. Entrambe le procedure possono essere azionate contemporaneamente

Prognosi sugli esiti

- nella messa in opera di eventuali misure compensatorie, la CE è tenuta ad ossequiare le disposizioni e le procedure previste dagli Accordi WTO (caso contrario la Svizzera sarebbe autorizzata ad impugnare la misura);

- l’Accordo dimostra come la questione giuridicamente decisiva sia quella relativa all’esistenza di una sovvenzione all’esportazione da parte svizzera;

- in favore di questa ipotesi sussistono validi motivi; si deve quindi ritenere che privilegi fiscali cantonali prestino il fianco ad un attacco (senza che si debba far capo alla complessa e dispendiosa dimostrazione del danno e del nesso di causalità prevista dal Track I);

- parimenti, sussistono pure buone ragioni a sfavore di questa eventualità, e in maggior misura nell’ambito della procedura di impugnazione delle sovvenzioni (Track II).

Esame Nessuna della parti ha approfondito l‘esame di questa eventualità

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III. Quadro di consistenza Elementi di interpretazione metacontestuale: interpretazione statica

vs. interpretazione dinamica

Interpretazione statica Interpretazione dinamica

Regola: principle of contemporaneity ; „definizioni riconosciute e criteri comuni che già esistevano al momento di sottoscrizione dell‘ALS“

Eccezione: art. 31 cpv. 3 lett. c Conv. Vienna (norma a crattere storico evolutivo)

Nozione: attribuire ai termini il significato che essi avevano al momento in cui il trattato é stato concluso

Nozione: attribuire ai termini il significato che essi hanno al momento dell‘applicazione del trattato (alla luce della giurisprudenza nel frattempo sviluppata

„Vecchia giurisprudenza“: eg ripresa ed applicazione posteriore e senza elmenti di novità, di principi già noti ad un caso simile

„Nuova giurisprudenza“: elaborazione di nuovi principi precedentemente non ancora definiti; trattazione di una questione giuridica non ancora decisa al momento della conclusione del trattato; applicazione di principi noti ad una fattispecie diversa, mai presentatasi in precedenza (?); precisazioni e sviluppi giurisprudenziali di principi già formulati in precedenza

Nozione di aiuto di stato di carattere fiscale: > Sentenza 23.02.1961, causa 30/59, De Gezamenlijke

steenkolenmijnen in Limburg; > Interpellanza Burgbacher del 27.06.1963

Nozione di aiuto di stato di carattere fiscale:risultante di molteplici influenze politico-economiche: > impegno assunto dalla Commissione in occasione dell’adozione, da parte del Consiglio, di un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese il 1° dicembre 1997 e Comunicazione C 384/98;> obiettivo più ampio: chiarimento e rafforzamento dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato al fine di ridurre le distorsioni della concorrenza che incidono in particolare sul completamento del mercato unico e sulla realizzazione dell’unione economica e monetaria [>elemento teleologico]1972 oggi

19971997

> Evoluzione della nozione di aiuto di stato fiscale

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III. Quadro di consistenza Elementi di interpretazione teleologica: Fattispecie fuori campo ALS

e „pregiudizio indiretto agli scambi“

Mercati non UE Mercati UE

CH

non CH

Società a tax spec.

Società di trading

Società commerciale

Società commerciale

Società di trading GRUPPO

CH/UE

GRUPPO CH, nonCH, UE

prodottoFuori campo ALS: „prodotti

originari della Comunità e della Svizzera“ (art. 2 ALS)

Un‘aiuto é incompatibile quando l‘impresa beneficiaria svolge un‘attività economica che incide

sugli scambi tra stati membri

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Art. 31 Conv. Vienna: identità teleologica (i.e. „omogeneità costituzionale“)

ALS CH

ALS UE

Bilaterali I

III. Quadro di consistenza Elementi di indagine teleologica: espansione del diritto comunitario

asso

ciazio

ne

inte

gra

zione

Integrazione per interpretazione („implicita“)

Integrazione per accordo („espllicita“)

„comparazione tra fine e contesto dell‘accordo di diritto internazionale e fine e contesto del TCE“

gra

do d

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pre

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com

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tair

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nell‘a

ccord

o

TCE

Accordo SEE

Nuovo accordo quadro CH-UE?

Bilaterali II

„shifting teleologico“?

Scopo: instaurazione di un mercato comune nel quale sia eliminato ogni intralcio per gli scambi al fine di fondere i mercati in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno;

Trasferimento di significativi poteri sovrani in favore di organi intergovernativi

Scopo: eliminare gradualmente gli ostacli ad una parte essenziale degli scambi, al fine di consolidare ed estendere le relazioni economiche esistenti tra le parti e assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del commercio;

Solo diritti e obblighi tra contraenti, senza trasferimento di poteri sovrani

Intr

eg

razi

oe a

d h

oc

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III. Quadro di consistenza Imposizione cantonale delle imprese: selettività e giustificazione

Misure fiscali nazionali

Misure di carattere generale => fuori campo (eg CDI )

Misure preferenziali => dentro campo (eg holdings; attività rivolta all’estero?)

Giustificazione interna al sistema fiscale di riferimento (tax): eg limitare la doppia o plurimposizione economica

Misure selettive

Giustificazione esterna al sistema fiscale (non tax): eg favorire uso fattori produzione

Senza giustificazione =>AIUTO DI STATO

Compatibile: TCE 87 cpv. 2Incompatibile

TCE: vietato

CDI metodo esenzion

e?

Art. 23 ALS: sempre incompatibile? no exception

Esenzione

unilaterale?

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La controversia fiscale SvizzerLa controversia fiscale Svizzera-UEa-UE

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IV. Quadro prospetticoLa controversia fiscale Svizzera-UE: quale way out ?

Situazione attuale

Soluzioni politiche (negoziato)

Soluzioni giuridiche (contenzioso)

intra ALS extra ALS de lege latade lege ferenda

nuovo accordo quadro con l‘UE (fine del bilateralsimo)?

Inserimento di una clausola arbitrale nell‘ALS

Soppressione regimi cantonali

Riforme imposizione delle imprese (Arbeitsgruppe internationale Steuerwettbewerb)

Status quo (nessuna azione

SCM - WTO CGCE (indirettamente)

Pronuncia pregiudziale su ALS

Pronuncia pregiudziale su TCE

Misure di salvaguardia UE

Referendum?

No comm. per holding

Adeguamento „miste“

Abolizione „domicilio“

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avv. curzio toffoliavv. curzio toffoli 1818

IV. Quadro prospetticoLa controversia fiscale Svizzera-UE: situazioni di crescente

complessità

„... compexity increases when we restrict our

attention to one particular elment in an ensemble,

thereby losing the simmetry and simplicity that were

inherent in the totality of all the elments taken together“

> Max Tegmark, Parallel Universes – Scientific American special report

Quadro generale

(„Bird view“)

Quadro particolare

(„Frog view“)

Sistema fiscale CH – regimi di imposizioni

cantonali

Eliminazione degli ostaoli al commercio

- ALS

Norme europee di concorrenza -

TCE

Interpretazione dei trattati

internazionali – TF, CGCE

Competitività dell‘economia

Definizione delle politiche fiscali

nazionai

Garanzia di coerenza dei sitemi fiscali tra

loro

Unione europea