La continua evoluzione del processo di esecuzione€¦ · PUBBLICITÀ - RILEVANZA 533, 2 co. c.p.c....
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La continua evoluzione del processo di esecuzione
Nuovi favorevoli scenari?
Alba – 2 ottobre 2015
Avv. Davide Romani
Cosa cambia?
• Precetto: ulteriore avvertimento; • Regime della pubblicità; • Riduzione e semplificazione dei termini della procedura esecutiva immobiliare, potenziamento della delega e dell’assegnazione forzata;
• Limiti alla pignorabilità dei crediti; • La nuova conversione del pignoramento
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480, II comma, c.p.c. Il precetto deve contenere un avvertimento ulteriore circa la possibilità di porre rimedio al sovraindebitamento con l’ausilio
di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice e concludendo
Accordo di composizione Piano del Consumatore della crisi • Introdurre sempre l’avvertimento anche se esecuzione in
forma specifica e anche se debitore potrebbe essere soggetto a LF;
• L’assenza dell’avvertimento non comporta nullità del precetto ma eventualmente inefficacia del pignoramento;
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PUBBLICITÀ - 490 c.p.c.
Atti esecutivi da pubblicare = tutti quelli con cui si dispone la vendita (534, 570, 574, 584, 591..)
La riforma ha escluso il riferimento all’albo dell’ufficio
giudiziario e prevede oggi il PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE da inserire nel sito del Ministero della Giustizia
Pubblicità straordinaria:
a) può essere disposta autonomamente dal GE; b) ora può esser richiesta dai creditori: il GE è tenuto a
disporla, potendo solo preveder che abbia carattere nazionale se i creditori avevano limitato la richiesta a
carattere locale
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PUBBLICITÀ - RILEVANZA
533, 2 co. c.p.c. à prevede che il Commissionario dia in ogni caso prova si avere effettuato la pubblicità disposta dal GE
631 bis c.p.c. à estinzione anticipata del processo se la pubblicità non è stata effettuata per causa imputabile al creditore pignorante o all’ intervenuto e munito di titolo
esecutivo (ufficio – ord. non reclamabile) 161 quater disp. att. c.p.c. à la pubblicazione è a cura di
professionista delegato o commissionario ma in mancanza ad opera del creditore pignorante o del creditore o intervenuto
e munito di titolo esecutivo
Ognuna delle 3 disposizioni conferma l’importanza dell’avviso pubblicitario à OBBLIGO DI VIGILARE
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TERMINI RIDOTTI 6
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Efficacia del pignoramento: da 90 a 45 giorni (art. 497 c.p.c.) Deposito doc. ipocatastale: da 120 a 60 giorni (art. 567, 2 co c.p.c.) Proroga o integrazione: da 120 a 60 giorni (art. 567, 3 co c.p.c.) Nomina esperto stimatore: da 30 a 15 giorni (art. 569, co 1 c.p.c.) e giuramento reso in cancelleria e non più avanti il GE Udienza comparizione avanti il GE: da 120 a 90 giorni (art. 569, co 1 c.p.c.) Salvo proroga o richiesta di integrazione, tra la data del deposito della domanda ipocatastale e la prima udienza decorrono 115 giorni al posto degli originari 150.
CONCENTRAZIONE – 532 c.p.c. Il GE, ora, nel disporre la vendita deve:
• indicare il numero degli esperimenti di vendita (minimo 3);
• definire i criteri per i ribassi del prezzo; • definire le modalità di deposito del ricavato;
• indicare il termine finale compreso tra 6 e 12 mesi decorso il termine, in assenza di istanze ex art. 540 bis c.p.c., il GE dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo anche non ricorrendo i presupposti 164 bis disp. att. c.p.c.
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164-bis disp. att. c.p.c.
Infruttuosità = non ragionevole soddisfacimento delle pretese
Parametri da considerare: a) COSTI da sostenere; b) PROBABILITÀ DI LIQUIDAZIONE del bene; c) Presumibile REALIZZO. Se la valutazione è negativa à chiusura anticipata processo
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POTENZIAMENTO DELLA DELEGA 534 bis e 591 bis c.p.c.
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La DELEGA delle operazioni di
vendita nell’esecuzione
mobiliare
OBBLIGATORIA
La DELEGA delle operazioni di vendita nella esecuzione immobiiare
OBBLIGATORIA salvo
che il GE, sentiti i creditori, ravvisi la necessitò di procedere direttamente alla vendita a tutela degli interessi delle parti (591 bis, co. 2)
ASSEGNAZIONE FORZATA
•
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La liquidazione forzata avviene
con vendita forzata a terzi con assegnazione forzata a uno dei creditori che la riforma del 2015 favorisce
IL FAVORE VERSO L’ASSEGNAZIONE FORZATA - MOTIVI
1. In ragione dell’introduzione dell’art. 571, 2 co c.p.c. che consente di presentare offerte di acquisto per il Prezzo Stabilito ridotto di ¼ che, rispetto alla richiesta di assegnazione, è una soluzione deteriore sia per il creditore che per il debitore
2. In ragione dell’introduzione dell’art. 164 bis disp. att.
c.p.c. che lascia le spese del processo esecutivo a carico dei creditori
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571, 2 co c.p.c. - ACCELERAZIONE
Prevede che l’offerta di acquisto è VALIDA anche se è
inferiore di ¼ al Prezzo Stabilito dall’ordinanza
Obiettivo: accelerare la vendita ed evitare le lungaggini derivanti dal fissare un nuovo esperimento sulla base di un prezzo ridotto
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572, 2 e 3 co. c.p.c. 572, 2 co: se l’Offerta è = o > del Prezzo Stabilito
Offerta immediatamente accolta (nel regime previgente l’accoglimento era immediato sole se l’Offerta era Prezzo
Stabilito + 1/5)
572, 3 co: se l’Offerta è = al Prezzo Stabilito – max ¼
Il GE , dispone la vendita, se a) non ritiene ci siano presupposti per conseguire
un prezzo superiore e b) non sono state presentate istanze di assegnazione ex
art. 588 c.p.c.
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573 c.p.c. - GARA e CONFRONTI 1. Se ci sono più Offerte à GARA in ogni caso
2. Se son state presentate Istanze di Assegnazione e la Offerta (o la migliore Offerta) è inferiore al valore
dell’immobile stabilito dall’ordinanza à il GE procede all’assegnazione
3. Criteri di valutazione dell’offerta: a) prezzo, b) cauzioni, c) forme, modi e tempo di pamento e d) altri elementi
4. Se post GARA di cui al co. 1 l’Offerta vincente i) è inferiore al valore dell’immobile di ogni esperimento di
vendira e ii) son state presentate Istanze di Assegnazione à il GE NON procede alla vendita
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Ancora sull’assegnazione…
Oltre alle ipotesi di cui all’art. 573, 2 e 4 co c.p.c.
Il GE dispone l’assegnazione ai sensi dell’art. 591, 3 co c.p.c. se i) il secondo tentativo di vendita
all’incanto non ha luogo per mancanza di Offerte e ii) sono state presentate Istanze di Assegnazione
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Segue: 588 e 589 c.p.c Art. 588: l’Istanza di Assegnazione ora può
essere presentata anche in sede di vendita senza incanto, posto che è stato eliminato il riferimento
all’incanto Art. 589: il prezzo di riferimento per l’assegnazione è a) quello stabilito per
l’esperimento di vendita per cui si presenta l’Istanza con l’aggiunta b) della somma di cui
all’art. 506 c.p.c. à Risulta evidente come l’Istanza sia più
vantaggiosa rispetto all’Offerta 573 c.p.c.
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Segue: il controllo del GE 586 c.p.c.
In ogni caso, a prescindere da Assegnazione o Offerta, il GE ha sempre modo ai sensi dell’art. 586 c.p.c. di sospendere la vendita se il prezzo offerto è
notevolmente inferiore a quello giusto
Accorgimenti utili per massimizzare esito positivo dell’esecuzione:
1. GE fissi termine per presentare istanze di assegnazione successivo a quello per il deposito delle cauzioni delle
vendite con incanto; 2. GE informi i creditori del numero delle cauzioni depositate,
così da consentire una preventiva valutazione circa la presentazione di Istanza di Assegnazione
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NUOVI LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ DEI CREDITI DA LAVORO
Sent. Corte Costituzionale 15 maggio 2015, n. 85: a) 2740 c.c. è derogabile solo per espressa previsione di legge; b) non vi è limite di pignoramento alle somme confluite su c/c
anche se l’origine è un rapporto di lavoro; c) L. 22 dicembre 2011, n. 241 ha introdotto obbligo accredito
pensioni su c/c; d) acuito contrato con l’art. 38 Cost.
Introduzione dei commi 7, 8 e 9 all’art. 545 c.p.c.
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545, co. 7, 8 e 9 c.p.c.
Co. 7: fissa nell’ammontare dell’assegno sociale il MINIMO VITALE che è impignorabile, mentre la
parte eccedente soggiace ai limiti di legge Co. 8: introduce il doppio limite di pignorabilità:
a) se l’ACCREDITO sul c/c precede il PIGNORAMENTO la somma pignorabile è quella
che eccede il triplo dell’assegno sociale; b) se l’ACCREDITO sul c/c segue il
PIGNORAMENTO si applicano le regole ordinarie Co. 9: inefficacia parziale, rilevabile d’ufficio, del
pignoramento che violi i divieti di cui sopra
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546 c.p.c.
Il doppio regime di pignorabilità dei crediti di lavoro investe anche l ’art. 546 c.p.c. e il fenomeno dell’ARRESTO DEL CREDITO (vincolo sul credito + 50%): a) se l’ACCREDITO sul c/c precede il PIGNORAMENTO l’obbligo del terzo non opera sull’importo pari al triplo dell’assegno sociale; b) se l’ACCREDITO sul c/c segue il PIGNORAMENTO l’obbligo del terzo segue i limiti di cui al 545 e leggi speciali.
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RATEIZZAZIONE – 495 c.p.c.
La conversione del pignoramento oggi riguarda sia i beni MOBILI che
IMMOBILI; Il GE, a fronte dell’istanza del debitore, può disporre la rateizzazione del debito
sino a 36 mensilità
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RATEIZZO NELLA VENDITA
569, 3 co c.p.c.: ricorrendo giustificati motivi il GE può disporre che il versamento del prezzo avvenga con rate entro max 12
mesi
Criticità: a) perché far sopportare al creditore e al debitore il
rischio di inadempimento dell’aggiudicatario? b) mentre nel caso della conversione del pignoramento è
possibile l’esame del debitore e la verifica di “giustificati motivi” qui il rateizzo viene concesso
prima di conoscere l’aggiudicatario.
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AGGIUDICATARIO CON RATEIZZAZIONE e RIMEDI
Ex art. 574 c.p.c. l’aggiudicatario di vendita rateale può
essere autorizzato all’immissione nel possesso dell’immobile se rilascia fideiussione per min 30% del prezzo di vendita
Ex art. 587, 1 co c.p.c. l’aggiudicatario decade a) se non paga
il prezzo entro il termine; a) se ha un ritardo superiore a 10 gg nel pagamento della
rata Conseguenze: GE dispone la vendita all’incanto in danno dell’aggiudicatario e la perdita a titolo di muta delle rate versate; GE ordina il rilascio dell’immobile al custode (il decreto è titolo esecutivo)
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492 bis c.p.c. a) escluso il termine “procedente”; b) escluso il PRA dai registri di indagine; c) “accesso alle banche dati alle quali le PA possono accedere” Ad oggi la ricerca per l’UG non è possibile perché ex art. 155 quater disp. att.: 1. occorre definire standard e regole tecniche ad opera di
Agenzia per l’Italia Digitale; 2. in assenza di standard e regole occorrono convenzioni tra le PA,
sentito il Garanti della Privacy; 3. presuppone sistemi informatici dialoganti ma ogni PA ne ha uno
diverso; 4. Ad oggi sul portale del Ministero della Giustizia non c’è elenco
delle banche dati consultabili dall’UG.
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Segue: 492 bis c.p.c. RIMEDIO
Il solo rimedio concreto è dato dall’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
che offre una operatività provvisoria consentendo al creditore autorizzato dal Tribunale di ACCEDERE ALLE BANCHE DATI
DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA, INCLUSI I RAPPORTI FINANZIARI E CON GLI ENTI
PREVIDENZIALI
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ISCRIZIONE A RUOLO NON AD OPERA DEL CREDITORE
L’art. 159 ter disp. att. c.p.c. colma la lacuna del 2014 che impediva al terzo (in primis il debitore) di presentare:
a) opposizione 615 c.p.c. b) opposizione 617 c.p.c.
c) istanza di limitazione del pignoramento 483 c.p.c. d) istanza di riduzione del pignoramento 486 c.p.c.
e) istanza di conversione del pignoramento 495 c.p.c.
Oggi il terzo deposita la nota di iscrizione e copia dell’atto di pignoramento
Il deposito può avvenire anche non telematicamente (es. UG che ha pignorato valori) e copia dell’atto di pignoramento può esser priva dell’attestazione di conformità (il creditore, pena l’inefficacia del
pignoramento deve poi depositare le copie con l’attestazione)
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RICORSO AL GE – DIFFICOLTÀ NELLA VENDITA
534 ter e 591 ter c.p.c. disciplinano oggi allo stesso modo il
tema delle difficoltà nelle vendite
Contro il provvedimento emesso dal GE
RECLAMO ex art. 669 terdecies c.p.c. (non più 617 c.p.c.)
RILIEVI a) Termine da 20 gg a 15 gg
b) Organo: da Tribunale monocratico a Tribunale collegiale c) Forma: da ordinario al camerale
d) Provvedimento: da sentenza a ordinanza (ricorribile per Cassazione 111, 7 co. Cost e 360, n. 4 c.p.c.)
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2929 bis c.c.
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Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Segue: 2929 bis c.c.
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La norma si presta a molteplici applicazioni e determina un inversione dell’onere della prova a carico dell’esecutato o del debitore e di ogni altro interessato nell’ambito di un giudizio a motivi vincolati. Legittima il creditore munito di titolo esecutivo e di un atto da cui risulti la data certa in cui il credito è sorto a promuovere l’esecuzione nei confronti del terzo proprietario se: a) l’atto di disposizione compiuto dal debitore è a titolo gratuito (la gratuità
deve risultare dall’atto) e consiste nell’alienazione o nella costituzione di un vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale, trust, patrimoni destinati ecc..);
b) l’atto di disposizione ha ad oggetto beni mobili o immobili; c) l’atto è stato trascritto da non oltre 1 anno dalla trascrizione del
pignoramento; d) il debitore doveva essere a conoscenza del pregiudizio arrecando.
Può intervenire nella procedura il creditore anteriore (ossia il cui credito sia sorto prima del compimento dell’atto di disposizione) purché intervenga entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
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Grazie per l’attenzione ***
Avv. Davide Romani Studio Guardamagna e associati Milano - Piazza S. Pietro in Gessate, 2 [email protected]