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LA COMUNICAZIONE DELLA VERITA’ AL MALATO La relazione con il paziente: i contenuti e il fine Aspetti medico legali Aspetti medico legali Dott. Marco Ellena S.C. Medicina Legale ASL CN1 Savigliano, 22 maggio 2012

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LA COMUNICAZIONE DELLA VERITA’ AL MALATO

La relazione con il paziente: i contenuti e il fine

Aspetti medico legaliAspetti medico legali

Dott. Marco EllenaS.C. Medicina Legale ASL CN1Savigliano, 22 maggio 2012

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LA MISSIONLA MISSION

TUTELA DELLA SALUTENEL RISPETTO DEI DIRITTI DEL PAZIENTE

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DIRITTI DEL PAZIENTEDIRITTI DEL PAZIENTELA TUTELA GIURIDICA DELLA PERSONA

TROVA I SUOI FONDAMENTI NELLA:

Costituzione italiana Costituzione europea, attraverso la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000)

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LA CARTA DI NIZZALA CARTA DI NIZZA

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2007), la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati

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LA VITA NON SOLO COME BENELA VITA NON SOLO COME BENEMA ANCHE COME DIRITTOMA ANCHE COME DIRITTO

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CARTA DI NIZZACARTA DI NIZZA

1) Valore della dignità umana diritto alla vita2) Valore della libertà diritto alla sicurezza* 3) Valore della uguaglianza diritti dei bambini degli anziani dei disabili*

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CARTA DI NIZZACARTA DI NIZZA

4) Valore della solidarietà diritto alla salute tutela dell’ambiente* diritti dei consumatori*5) Valore della cittadinanza6) Valore della Giustizia

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CARTA DEI DIRITTI DEL MALATOCARTA DEI DIRITTI DEL MALATO(14 punti)

2) Diritto all’informazione e alla documentazione sanitaria

11) Diritto alla decisione

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CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATO

Il consenso informato non è una prassi burocratica medico-legale, bensì uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica con il proprio paziente reso cosciente del proprio stato di salute.

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CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATOCostituzione italiana

Art. 13: inviolabilità della libertà personale

Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

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DEFINIZIONEDEFINIZIONE

Il consenso informato in medicina è l'accettazione che il paziente esprime a un trattamento

sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti

collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza di valide alternative terapeutiche.

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Il consenso del paziente è dunque indispensabile, specifico, personale e non delegabile.

L'eccezione è costituita dai pochi e ben determinati casi in cui il paziente non sia in grado di comprendere e contemporaneamente versi in pericolo di vita in un momento nel quale il trattamento risulti improcrastinabile.

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REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO- deve essere dato prima dell'inizio del trattamento terapeutico - deve essere manifestato esplicitamente al sanitario - deve provenire dalla persona che ne ha la disponibilità (età, capacità giuridica ) - deve essere dato liberamente e essere immune da errori - può essere sempre revocato - deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato a un tipo di intervento e non a uno diverso)

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REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO- la persona a cui viene richiesto il consenso deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia sia sulle indicazioni terapeutiche e in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici specialmente se invasivi, la persona a cui viene richiesto il consenso deve essere esaurientemente informata sulla caratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria capacità di apprendimento

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REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO- la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche - la persona che deve dare il consenso deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione

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REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO

- la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulle capacità della struttura sanitaria di intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto - non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

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REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONE

L'informazione deve essere veritiera, completa, compresa.

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REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONE

VERITIERAL'informazione non può essere data con frasi ingannevoli o con mezzi termini.

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REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONECOMPLETA

Debbono essere forniti al paziente tutti gli elementi comparativi che gli possano permettere di effettuare la scelta: vanno dati al paziente quegli elementi necessari e utili per una opzione ragionevole, tralasciando ciò che non ha incidenza sui fattori di rischio e di successo del trattamento.

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REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONECOMPLETA

Deve prevedere una descrizione della metodica e delle alternative terapeutiche, le possibilità di successo, i rischi, gli effetti collaterali.

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REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONECOMPRESA

Deve essere recepita dal paziente e pertanto deve essere fornita con termini di uso corrente e non con meri dati tecnici. Infatti deve essere comprensibile, per porre il paziente nella condizione di capire la situazione da

affrontare e le eventuali alternative in modo da poter fare liberamente e oculatamente delle scelte.

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Cass. civ., sez. III, n.14638/2004 - l'obbligo di informazione si estende anche ai

rischi specifici determinati da scelte alternative per consentire al paziente l'orientamento verso

una delle scelte possibili valutando coscientemente i rischi e i vantaggi

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Cass. civ., sez. III, n.14638/2004 - l'obbligo di informazione si estende ai rischi

prevedibili e non anche agli esiti anomali al limite del fortuito dovendosi contemperare la esigenza dell'informazione con la necessità di evitare che il

paziente eviti di sottoporsi ad un banale intervento

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Cass. civ., sez. III, n.14638/2004 - l'informazione deve estendersi anche allo stato, alle dotazioni e alle attrezzature della struttura

sanitaria e alla loro efficienza

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICAArt. 33. Il medico deve fornire al paziente la più idonea

informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico

terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto

tenendo conto delle sue capacità di comprensione, alfine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte

decisionali e l' adesione alle proposte diagnostico terapeutiche.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICAOgni ulteriore richiesta di informazione da parte del

paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in

tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare

preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non

traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto all'

informazione deve essere rispettata.

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RIFIUTO DELLE CURERIFIUTO DELLE CURE

In caso di rifiuto delle cure l’informazione dovrà essere, se possibile, ancora più ampia, dovendo illustrare le

conseguenze della scelta e definire il limite del trattamento accettato

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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE